143 V 208
22. Auszug aus dem Urteil der II. sozialrechtlichen Abteilung i.S. Anlagestiftung A. und Mitb. gegen Oberaufsichtskommission Berufliche Vorsorge OAK BV (Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten) 9C_304/2016 vom 23. Mai 2017
Regeste (de):
- Art. 53k
SR 831.40 Legge federale del 25 giugno 1982 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP)
LPP Art. 53k Disposizioni d'esecuzione - Il Consiglio federale emana disposizioni relative:
a alla cerchia degli investitori; b all'alimentazione e all'impiego del patrimonio di base; c alla costituzione, all'organizzazione e allo scioglimento220; d agli investimenti, alla contabilità, al rendiconto e alla revisione; e ai diritti degli investitori. SR 831.403.2 Ordinanza del 22 giugno 2011 sulle fondazioni d'investimento (OFond)
OFond Art. 32 Filiali nel patrimonio d'investimento - (art. 53k lett. c e d LPP)
1 Le filiali nel patrimonio d'investimento sono imprese aventi carattere d'investimento che la fondazione controlla mediante la maggioranza del capitale e dei voti oppure in quanto unica proprietaria. 2 Esse sono ammesse esclusivamente: a nei gruppi d'investimento immobiliare; abis nei gruppi d'investimento operanti nel settore delle infrastrutture; b nei gruppi d'investimento operanti nei settori del private debt Svizzera, del private equity Svizzera o degli investimenti alternativi, se la necessità di una filiale avente carattere d'investimento è comprovata nell'ambito della procedura d'esame preliminare. 3 Le direttive di investimento disciplinano l'ammissibilità e i limiti di tali partecipazioni. 4 Nei gruppi d'investimento operanti nel settore degli immobili all'estero, l'autorità di vigilanza può autorizzare come filiali, oltre alle società con oggetto immobiliare, anche le società holding, sempre che ciò sia nell'interesse degli investitori. - Die Bestimmung von Art. 32 Abs. 1
SR 831.403.2 Ordinanza del 22 giugno 2011 sulle fondazioni d'investimento (OFond)
OFond Art. 32 Filiali nel patrimonio d'investimento - (art. 53k lett. c e d LPP)
1 Le filiali nel patrimonio d'investimento sono imprese aventi carattere d'investimento che la fondazione controlla mediante la maggioranza del capitale e dei voti oppure in quanto unica proprietaria. 2 Esse sono ammesse esclusivamente: a nei gruppi d'investimento immobiliare; abis nei gruppi d'investimento operanti nel settore delle infrastrutture; b nei gruppi d'investimento operanti nei settori del private debt Svizzera, del private equity Svizzera o degli investimenti alternativi, se la necessità di una filiale avente carattere d'investimento è comprovata nell'ambito della procedura d'esame preliminare. 3 Le direttive di investimento disciplinano l'ammissibilità e i limiti di tali partecipazioni. 4 Nei gruppi d'investimento operanti nel settore degli immobili all'estero, l'autorità di vigilanza può autorizzare come filiali, oltre alle società con oggetto immobiliare, anche le società holding, sempre che ciò sia nell'interesse degli investitori.
Regeste (fr):
- Art. 53k LPP; art. 32 OFP; filiales dans la fortune de placement d'une fondation de placement.
- La règle de l'art. 32 al. 1 OFP est conforme à la loi (consid. 5.3). Elle n'affecte pas non plus la liberté économique (consid. 6.1.2) ni la garantie de la propriété (consid. 6.2.2). Dans le cas d'espèce, rien ne s'oppose sous l'angle du droit constitutionnel à son application (consid. 6.3-6.5).
Regesto (it):
- Art. 53k LPP; art. 32 OFond; filiali nel patrimonio di investimento di una fondazione di investimento.
- La disciplina contenuta nell'art. 32 cpv. 1 OFond è conforme alla legge (consid. 5.3). La libertà economica (consid. 6.1.2) e la garanzia della proprietà (consid. 6.2.2) non sono toccate. Nel caso concreto nulla osta sotto il profilo del diritto costituzionale alla sua applicazione (consid. 6.3-6.5).
Sachverhalt ab Seite 208
BGE 143 V 208 S. 208
A.
A.a Die Anlagestiftungen A., B., C. und D. sind Anlagestiftungen im Sinne des Bundesgesetzes vom 25. Juni 1982 über die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge. Alle vier sind - je in unterschiedlicher Höhe - an der E. AG beteiligt, wobei sie zusammen 100 % des Aktienkapitals halten. Die E. AG ihrerseits hält zu 100 % das Aktienkapital der F. AG (ebenfalls Vermögensverwalterin eines Immobilienfonds) und ist an verschiedenen regionalen Bewirtschaftungsunternehmen mit dem gemeinsamen Namen G. beteiligt. Sämtliche genannten Gesellschaften gehören zur Gruppe H.
A.b Mit Verfügung vom 23. Mai 2014 stellte die Oberaufsichtskommission Berufliche Vorsorge (nachfolgend: OAK) fest, dass die gegenwärtige Struktur der Gruppe H. gegen die Verordnung vom 10. und 22. Juni 2011 über die Anlagestiftungen verstosse, und wies die Anlagestiftungen A., B., C. und D. an, innert sechs Monaten ab
BGE 143 V 208 S. 209
Rechtskraft der Verfügung bezüglich ihrer Beteiligungen den verordnungskonformen Zustand herzustellen.
B. Die dagegen erhobene Beschwerde an das Bundesverwaltungsgericht wies dieses mit Entscheid vom 16. März 2016 ab.
C. Die A., B., C. und D. gelangen mit Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten an das Bundesgericht und beantragen, der Entscheid vom 16. März 2016 sei aufzuheben. Die OAK schliesst in ihrer Vernehmlassung auf Abweisung der Beschwerde. Das Bundesamt für Sozialversicherungen (BSV) verzichtet auf eine Stellungnahme. Das Bundesgericht weist die Beschwerde ab.
Erwägungen
Aus den Erwägungen:
2. Das Bundesgericht prüft unter Berücksichtigung der allgemeinen Rüge- und Begründungspflicht grundsätzlich nur die geltend gemachten Vorbringen, sofern die rechtlichen Mängel nicht geradezu offensichtlich sind (BGE 133 II 249 E. 1.4.1 S. 254). In Bezug auf die Verletzung von Grundrechten gilt eine qualifizierte Rüge- und Substanziierungspflicht (Art. 106 Abs. 2
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SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 106 Applicazione del diritto - 1 Il Tribunale federale applica d'ufficio il diritto. |
|
1 | Il Tribunale federale applica d'ufficio il diritto. |
2 | Esamina la violazione di diritti fondamentali e di disposizioni di diritto cantonale e intercantonale soltanto se il ricorrente ha sollevato e motivato tale censura. |
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SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 105 Fatti determinanti - 1 Il Tribunale federale fonda la sua sentenza sui fatti accertati dall'autorità inferiore. |
|
1 | Il Tribunale federale fonda la sua sentenza sui fatti accertati dall'autorità inferiore. |
2 | Può rettificare o completare d'ufficio l'accertamento dei fatti dell'autorità inferiore se è stato svolto in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell'articolo 95. |
3 | Se il ricorso è diretto contro una decisione d'assegnazione o rifiuto di prestazioni pecuniarie dell'assicurazione militare o dell'assicurazione contro gli infortuni, il Tribunale federale non è vincolato dall'accertamento dei fatti operato dall'autorità inferiore.97 |
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SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 105 Fatti determinanti - 1 Il Tribunale federale fonda la sua sentenza sui fatti accertati dall'autorità inferiore. |
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1 | Il Tribunale federale fonda la sua sentenza sui fatti accertati dall'autorità inferiore. |
2 | Può rettificare o completare d'ufficio l'accertamento dei fatti dell'autorità inferiore se è stato svolto in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell'articolo 95. |
3 | Se il ricorso è diretto contro una decisione d'assegnazione o rifiuto di prestazioni pecuniarie dell'assicurazione militare o dell'assicurazione contro gli infortuni, il Tribunale federale non è vincolato dall'accertamento dei fatti operato dall'autorità inferiore.97 |
3.
3.1 Gemäss Art. 32 Abs. 1
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SR 831.403.2 Ordinanza del 22 giugno 2011 sulle fondazioni d'investimento (OFond) OFond Art. 32 Filiali nel patrimonio d'investimento - (art. 53k lett. c e d LPP) |
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1 | Le filiali nel patrimonio d'investimento sono imprese aventi carattere d'investimento che la fondazione controlla mediante la maggioranza del capitale e dei voti oppure in quanto unica proprietaria. |
2 | Esse sono ammesse esclusivamente: |
a | nei gruppi d'investimento immobiliare; |
abis | nei gruppi d'investimento operanti nel settore delle infrastrutture; |
b | nei gruppi d'investimento operanti nei settori del private debt Svizzera, del private equity Svizzera o degli investimenti alternativi, se la necessità di una filiale avente carattere d'investimento è comprovata nell'ambito della procedura d'esame preliminare. |
3 | Le direttive di investimento disciplinano l'ammissibilità e i limiti di tali partecipazioni. |
4 | Nei gruppi d'investimento operanti nel settore degli immobili all'estero, l'autorità di vigilanza può autorizzare come filiali, oltre alle società con oggetto immobiliare, anche le società holding, sempre che ciò sia nell'interesse degli investitori. |
3.2 Ausgangspunkt der vorliegenden Beurteilung sind die für das Bundesgericht verbindlichen Tatsachen (vgl. E. 2 vorne), dass - einerseits - die vier Beschwerdeführerinnen ihre Beteiligungen an der E. AG im Anlagevermögen halten, ohne dass eine von ihnen über eine Kapital- und Stimmenmehrheit oder Alleineigentum verfügt, und - anderseits - die E. AG keinen Anlagecharakter aufweist. Dabei ist unbestritten, dass in Anbetracht dieser tatsächlichen Verhältnisse die E. AG keine zulässige Tochtergesellschaft gemäss Art. 32 Abs. 1
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SR 831.403.2 Ordinanza del 22 giugno 2011 sulle fondazioni d'investimento (OFond) OFond Art. 32 Filiali nel patrimonio d'investimento - (art. 53k lett. c e d LPP) |
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1 | Le filiali nel patrimonio d'investimento sono imprese aventi carattere d'investimento che la fondazione controlla mediante la maggioranza del capitale e dei voti oppure in quanto unica proprietaria. |
2 | Esse sono ammesse esclusivamente: |
a | nei gruppi d'investimento immobiliare; |
abis | nei gruppi d'investimento operanti nel settore delle infrastrutture; |
b | nei gruppi d'investimento operanti nei settori del private debt Svizzera, del private equity Svizzera o degli investimenti alternativi, se la necessità di una filiale avente carattere d'investimento è comprovata nell'ambito della procedura d'esame preliminare. |
3 | Le direttive di investimento disciplinano l'ammissibilità e i limiti di tali partecipazioni. |
4 | Nei gruppi d'investimento operanti nel settore degli immobili all'estero, l'autorità di vigilanza può autorizzare come filiali, oltre alle società con oggetto immobiliare, anche le società holding, sempre che ciò sia nell'interesse degli investitori. |
BGE 143 V 208 S. 210
darstellt. Im Streit liegt viel Grundsätzlicheres, nämlich die Gesetzes- und Verfassungsmässigkeit der besagten Verordnungsbestimmung.
3.3 Die OAK hatte in ihrer Verfügung vom 23. Mai 2014 zusätzlich erwogen, dass selbst, wenn die Beteiligungen der Anlagestiftungen an der E. AG ins Stammvermögen umgeschichtet würden, das von der Gruppe H. betriebene Geschäftsmodell nicht mit den Bestimmungen der ASV, insbesondere nicht mit Art. 24 f
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SR 831.403.2 Ordinanza del 22 giugno 2011 sulle fondazioni d'investimento (OFond) OFond Art. 24 Filiali nel patrimonio di base - (art. 53k lett. b-d LPP) |
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1 | Sono considerate filiali nel patrimonio di base le imprese che la fondazione controlla in quanto unica proprietaria. |
2 | Le filiali nel patrimonio di base devono soddisfare le condizioni seguenti: |
a | devono essere una società anonima o una società a garanzia limitata con sede in Svizzera; la sede può essere ubicata all'estero soltanto se ciò è nell'interesse degli investitori; |
b | l'acquisto o la costituzione della società richiede l'approvazione dell'assemblea degli investitori della fondazione; |
c | almeno i due terzi della cifra d'affari della filiale provengono dalla gestione e dall'amministrazione del patrimonio della fondazione; |
d | la fondazione e la filiale hanno stipulato un contratto scritto ai sensi dell'articolo 7; |
e | il consiglio di fondazione provvede affinché la gestione della filiale sia sottoposta a un controllo adeguato; |
f | la filiale stessa non detiene alcuna partecipazione; |
g | la filiale limita l'attività all'amministrazione degli averi di previdenza. |
3 | La fondazione provvede affinché l'autorità di vigilanza possa esigere in ogni momento dalla filiale informazioni o la consegna dei documenti utili alla sua attività. |
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SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 29 Garanzie procedurali generali - 1 In procedimenti dinanzi ad autorità giudiziarie o amministrative, ognuno ha diritto alla parità ed equità di trattamento, nonché ad essere giudicato entro un termine ragionevole. |
|
1 | In procedimenti dinanzi ad autorità giudiziarie o amministrative, ognuno ha diritto alla parità ed equità di trattamento, nonché ad essere giudicato entro un termine ragionevole. |
2 | Le parti hanno diritto d'essere sentite. |
3 | Chi non dispone dei mezzi necessari ha diritto alla gratuità della procedura se la sua causa non sembra priva di probabilità di successo. Ha inoltre diritto al patrocinio gratuito qualora la presenza di un legale sia necessaria per tutelare i suoi diritti. |
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SR 831.403.2 Ordinanza del 22 giugno 2011 sulle fondazioni d'investimento (OFond) OFond Art. 24 Filiali nel patrimonio di base - (art. 53k lett. b-d LPP) |
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1 | Sono considerate filiali nel patrimonio di base le imprese che la fondazione controlla in quanto unica proprietaria. |
2 | Le filiali nel patrimonio di base devono soddisfare le condizioni seguenti: |
a | devono essere una società anonima o una società a garanzia limitata con sede in Svizzera; la sede può essere ubicata all'estero soltanto se ciò è nell'interesse degli investitori; |
b | l'acquisto o la costituzione della società richiede l'approvazione dell'assemblea degli investitori della fondazione; |
c | almeno i due terzi della cifra d'affari della filiale provengono dalla gestione e dall'amministrazione del patrimonio della fondazione; |
d | la fondazione e la filiale hanno stipulato un contratto scritto ai sensi dell'articolo 7; |
e | il consiglio di fondazione provvede affinché la gestione della filiale sia sottoposta a un controllo adeguato; |
f | la filiale stessa non detiene alcuna partecipazione; |
g | la filiale limita l'attività all'amministrazione degli averi di previdenza. |
3 | La fondazione provvede affinché l'autorità di vigilanza possa esigere in ogni momento dalla filiale informazioni o la consegna dei documenti utili alla sua attività. |
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SR 831.403.2 Ordinanza del 22 giugno 2011 sulle fondazioni d'investimento (OFond) OFond Art. 25 Partecipazioni nel patrimonio di base - (art. 53k lett. b-d LPP) |
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1 | Più fondazioni possono partecipare congiuntamente a una società anonima svizzera non quotata in borsa, a condizione che in tal modo ne detengano l'intero capitale azionario.32 |
2 | Una rappresentanza nel consiglio di amministrazione va concessa alla fondazione partecipante che ne faccia richiesta. |
3 | Per il rimanente si applica per analogia l'articolo 24 capoversi 2 e 3. |
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SR 831.403.2 Ordinanza del 22 giugno 2011 sulle fondazioni d'investimento (OFond) OFond Art. 32 Filiali nel patrimonio d'investimento - (art. 53k lett. c e d LPP) |
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1 | Le filiali nel patrimonio d'investimento sono imprese aventi carattere d'investimento che la fondazione controlla mediante la maggioranza del capitale e dei voti oppure in quanto unica proprietaria. |
2 | Esse sono ammesse esclusivamente: |
a | nei gruppi d'investimento immobiliare; |
abis | nei gruppi d'investimento operanti nel settore delle infrastrutture; |
b | nei gruppi d'investimento operanti nei settori del private debt Svizzera, del private equity Svizzera o degli investimenti alternativi, se la necessità di una filiale avente carattere d'investimento è comprovata nell'ambito della procedura d'esame preliminare. |
3 | Le direttive di investimento disciplinano l'ammissibilità e i limiti di tali partecipazioni. |
4 | Nei gruppi d'investimento operanti nel settore degli immobili all'estero, l'autorità di vigilanza può autorizzare come filiali, oltre alle società con oggetto immobiliare, anche le società holding, sempre che ciò sia nell'interesse degli investitori. |
4.
4.1 Anlagestiftungen gelten weder als Personalvorsorgeeinrichtungen im Sinne von Art. 48 f
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SR 831.40 Legge federale del 25 giugno 1982 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP) LPP Art. 48 - 1 Gli istituti di previdenza che intendono partecipare all'attuazione dell'assicurazione obbligatoria devono farsi iscrivere nel registro della previdenza professionale presso l'autorità di vigilanza loro preposta (art. 61). |
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1 | Gli istituti di previdenza che intendono partecipare all'attuazione dell'assicurazione obbligatoria devono farsi iscrivere nel registro della previdenza professionale presso l'autorità di vigilanza loro preposta (art. 61). |
2 | Gli istituti di previdenza registrati devono rivestire la forma della fondazione o essere istituzioni di diritto pubblico dotate di personalità giuridica.146 Devono effettuare le prestazioni secondo le prescrizioni sull'assicurazione obbligatoria ed essere organizzati, finanziati e amministrati secondo la presente legge. |
3 | Un istituto di previdenza è radiato dal registro se: |
a | non soddisfa più le condizioni legali per la registrazione e non provvede agli adeguamenti necessari entro il termine impartito dall'autorità di vigilanza; |
b | rinuncia alla registrazione.147 |
4 | Gli istituti di previdenza registrati e i terzi coinvolti nella previdenza professionale da essi attuata sono autorizzati a utilizzare sistematicamente, per adempiere i loro compiti legali, il numero d'assicurato dell'AVS conformemente alle disposizioni della LAVS148.149 |
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SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 89a - 1 Per le istituzioni di previdenza a favore del personale, costituite in forma di fondazioni in virtù dell'articolo 331 del Codice delle obbligazioni133 si applicano inoltre le disposizioni seguenti.134 |
|
1 | Per le istituzioni di previdenza a favore del personale, costituite in forma di fondazioni in virtù dell'articolo 331 del Codice delle obbligazioni133 si applicano inoltre le disposizioni seguenti.134 |
2 | Gli organi della fondazione devono dare ai beneficiari tutte le informazioni necessarie su l'ordinamento, l'attività e lo stato finanziario della fondazione. |
3 | I lavoratori che pagano contributi alla fondazione partecipano all'amministrazione almeno in ragione dei medesimi. Essi eleggono tra sé, a misura del possibile, i loro rappresentanti. |
4 | ...135 |
5 | I beneficiari possono esigere giudizialmente prestazioni della fondazione, se hanno pagato contributi oppure se un tale diritto è loro conferito nell'ordinamento della medesima. |
6 | Per le fondazioni di previdenza a favore del personale che operano nel campo della previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità e soggiacciono alla legge del 17 dicembre 1993136 sul libero passaggio (LFLP) si applicano inoltre le seguenti disposizioni della legge federale del 25 giugno 1982137 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP) concernenti:138 |
1 | la definizione e i principi della previdenza professionale e del salario o reddito assicurabile (art. 1, 33a e 33b), |
10 | lo scioglimento dei contratti (art. 53e-53f), |
11 | il fondo di garanzia (art. 56 cpv. 1 lett. c e i nonché cpv. 2-5, 56a, 57 e 59), |
12 | la vigilanza e l'alta vigilanza (art. 61-62a e 64-64c), |
13 | ... |
14 | la sicurezza finanziaria (art. 65 cpv. 1, 3 e 4, 66 cpv. 4, 67 e 72a-72g), |
15 | la trasparenza (art. 65a), |
16 | gli accantonamenti e le riserve di fluttuazione di valore (art. 65b), |
17 | i contratti assicurativi tra istituti di previdenza e istituti d'assicurazione (art. 68 cpv. 3 e 4), |
18 | l'amministrazione del patrimonio (art. 71) e l'obbligo di voto in quanto azionista (art. 71a e 71b); |
19 | il contenzioso (art. 73 e 74), |
2 | l'assoggettamento delle persone all'AVS (art. 5 cpv. 1); |
2a | la riscossione della prestazione di vecchiaia (art. 13 cpv. 2, 13a e 13b); |
20 | le disposizioni penali (art. 75-79), |
21 | il riscatto (art. 79b), |
22 | il salario assicurabile e il reddito assicurabile (art. 79c), |
23 | l'informazione degli assicurati (art. 86b).157 |
3 | i beneficiari di prestazioni per i superstiti (art. 20a), |
3a | l'adeguamento della rendita d'invalidità dopo il conguaglio della previdenza professionale (art. 24 cpv. 5), |
3b | la proroga provvisoria del rapporto di assicurazione e il mantenimento del diritto alle prestazioni in caso di riduzione o sop-pressione della rendita dell'assicurazione invalidità (art. 26a), |
4 | l'adeguamento delle prestazioni regolamentari all'evoluzione dei prezzi (art. 36 cpv. 2-4), |
4a | il consenso alla liquidazione in capitale (art. 37a), |
4b | le misure in caso d'inosservanza dell'obbligo di mantenimento (art. 40); |
5 | la prescrizione dei diritti e la conservazione di documenti (art. 41), |
5a | l'utilizzazione, il trattamento e la comunicazione del numero AVS dell'assicurazione vecchiaia e superstiti (art. 48 cpv. 4, 85a lett. f e 86a cpv. 2 lett. bbis), |
6 | la responsabilità (art. 52), |
7 | l'abilitazione e i compiti degli organi di controllo (art. 52a-52e), |
8 | l'integrità e la lealtà dei responsabili, i negozi giuridici con persone vicine e i conflitti d'interesse (art. 51b, 51c e 53a), |
9 | la liquidazione parziale o totale (art. 53b-53d), |
7 | Per le fondazioni di previdenza a favore del personale che operano nel campo della previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità, ma non soggiacciono alla LFLP, come i cosiddetti fondi padronali di previdenza con prestazioni discrezionali e le fondazioni di finanziamento, si applicano soltanto le seguenti disposizioni della LPP concernenti: |
1 | l'assoggettamento delle persone all'AVS (art. 5 cpv. 1); |
10 | il trattamento fiscale (art. 80, 81 cpv. 1 e 83).158 |
2 | l'utilizzazione, il trattamento e la comunicazione del numero AVS (art. 48 cpv. 4, 85a lett. f e 86a cpv. 2 lett. bbis); |
3 | la responsabilità (art. 52); |
4 | l'abilitazione e i compiti dell'ufficio di revisione (art. 52a, 52b e 52c cpv. 1 lett. a-d e g, 2 e 3); |
5 | l'integrità e le lealtà dei responsabili, i negozi giuridici con persone vicine e i conflitti d'interesse (art. 51b, 51c e 53a); |
6 | la liquidazione totale (art. 53c); |
7 | la vigilanza e l'alta vigilanza (art. 61-62a e 64-64b); |
8 | il contenzioso (art. 73 e 74); |
9 | le disposizioni penali (art. 75-79); |
8 | Per le fondazioni di previdenza a favore del personale di cui al capoverso 7 si applicano inoltre le disposizioni seguenti: |
1 | esse amministrano il loro patrimonio in modo da garantire la sicurezza degli investimenti, la loro sufficiente redditività e le liquidità necessarie all'adempimento dei propri compiti; |
2 | l'autorità di vigilanza decide, su richiesta del consiglio di fondazione, in merito a fatti concernenti la liquidazione parziale di fondi padronali di previdenza con prestazioni discrezionali; |
3 | esse tengono conto, per analogia, dei principi della parità di trattamento e di adeguatezza. |
4 | esse possono: |
BGE 143 V 208 S. 211
diese Kapitalerträge aus und leistet zu deren Gunsten Kapitalrückzahlungen (vgl. Art. 53g
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SR 831.40 Legge federale del 25 giugno 1982 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP) LPP Art. 53g Scopo e diritto applicabile - 1 Per investire e amministrare in comune fondi di previdenza possono essere costituite fondazioni ai sensi degli articoli 80-89a CC217.218 |
|
1 | Per investire e amministrare in comune fondi di previdenza possono essere costituite fondazioni ai sensi degli articoli 80-89a CC217.218 |
2 | Le fondazioni d'investimento sono istituti dediti alla previdenza professionale. Esse sono soggette alla presente legge. Nella misura in cui la presente legge e le sue ordinanze d'esecuzione non prevedono disposizioni applicabili alle fondazioni d'investimento, si applicano sussidiariamente le disposizioni generali del diritto in materia di fondazioni. |
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SR 831.435.1 Ordinanza del 22 giugno 2011 concernente la vigilanza nella previdenza professionale (OPP 1) OPP-1 Art. 21 Documenti supplementari da fornire prima della costituzione - Oltre ai documenti di cui all'articolo 12 capoversi 2 e 3, le fondazioni d'investimento devono fornire i documenti seguenti: |
|
a | il piano d'affari; |
b | i prospetti necessari. |
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SR 831.435.1 Ordinanza del 22 giugno 2011 concernente la vigilanza nella previdenza professionale (OPP 1) OPP-1 Art. 12 Documenti da fornire prima della costituzione - 1 Gli istituti di previdenza e gli istituti dediti alla previdenza professionale sottopongono all'autorità di vigilanza, prima dell'atto di fondazione e dell'iscrizione nel registro di commercio, i documenti e le prove necessari per emanare la decisione relativa all'assunzione della vigilanza e all'eventuale registrazione. |
|
1 | Gli istituti di previdenza e gli istituti dediti alla previdenza professionale sottopongono all'autorità di vigilanza, prima dell'atto di fondazione e dell'iscrizione nel registro di commercio, i documenti e le prove necessari per emanare la decisione relativa all'assunzione della vigilanza e all'eventuale registrazione. |
2 | Devono fornire in particolare i seguenti documenti: |
a | il progetto di atto di fondazione o di statuti; |
b | informazioni sui promotori; |
c | informazioni sugli organi; |
d | il progetto dei vari regolamenti, segnatamente del regolamento di previdenza, del regolamento d'organizzazione e del regolamento d'investimento; |
e | informazioni sul genere e sull'entità di eventuali misure di sicurezza supplementari o sull'importo delle riserve tecniche; |
f | la dichiarazione di accettazione dell'ufficio di revisione e del perito in materia di previdenza professionale. |
3 | Ai fini della verifica dell'integrità e della lealtà dei responsabili, gli istituti di previdenza e gli istituti dediti alla previdenza professionale devono inoltre fornire all'autorità di vigilanza i documenti seguenti: |
a | per le persone fisiche: informazioni riguardanti cittadinanza, domicilio, partecipazioni qualificate ad altre società, procedimenti giudiziari e amministrativi pendenti, nonché un curriculum vitae firmato, referenze e un estratto per privati del casellario giudiziale informatizzato VOSTRA; |
b | per le società: gli statuti, un estratto del registro di commercio o un'attestazione corrispondente, una descrizione dell'attività, della situazione finanziaria e, all'occorrenza, della struttura del gruppo, nonché indicazioni su procedimenti giudiziari e amministrativi conclusi o pendenti. |
4.2 Im Rahmen der Strukturreform (vgl. dazu Botschaft vom 15. Juni 2007 zur Änderung des Bundesgesetzes über die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge; BBl 2007 5669 ff.) wurde die Anlagestiftung in das BVG aufgenommen und in den Art. 53g
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SR 831.40 Legge federale del 25 giugno 1982 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP) LPP Art. 53g Scopo e diritto applicabile - 1 Per investire e amministrare in comune fondi di previdenza possono essere costituite fondazioni ai sensi degli articoli 80-89a CC217.218 |
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1 | Per investire e amministrare in comune fondi di previdenza possono essere costituite fondazioni ai sensi degli articoli 80-89a CC217.218 |
2 | Le fondazioni d'investimento sono istituti dediti alla previdenza professionale. Esse sono soggette alla presente legge. Nella misura in cui la presente legge e le sue ordinanze d'esecuzione non prevedono disposizioni applicabili alle fondazioni d'investimento, si applicano sussidiariamente le disposizioni generali del diritto in materia di fondazioni. |
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SR 831.40 Legge federale del 25 giugno 1982 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP) LPP Art. 53k Disposizioni d'esecuzione - Il Consiglio federale emana disposizioni relative: |
|
a | alla cerchia degli investitori; |
b | all'alimentazione e all'impiego del patrimonio di base; |
c | alla costituzione, all'organizzazione e allo scioglimento220; |
d | agli investimenti, alla contabilità, al rendiconto e alla revisione; |
e | ai diritti degli investitori. |
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SR 831.40 Legge federale del 25 giugno 1982 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP) LPP Art. 53i Patrimonio - 1 Il patrimonio complessivo della fondazione d'investimento comprende il patrimonio di base e il patrimonio d'investimento. L'assemblea degli investitori emana disposizioni sull'investimento di questi patrimoni. Gli statuti possono disporre che questa facoltà venga esercitata dal consiglio di fondazione. |
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1 | Il patrimonio complessivo della fondazione d'investimento comprende il patrimonio di base e il patrimonio d'investimento. L'assemblea degli investitori emana disposizioni sull'investimento di questi patrimoni. Gli statuti possono disporre che questa facoltà venga esercitata dal consiglio di fondazione. |
2 | Il patrimonio d'investimento è composto dai mezzi versati dagli investitori a scopo d'investimento patrimoniale collettivo. Tale patrimonio costituisce un gruppo d'investimento o è strutturato in più gruppi d'investimento. I gruppi d'investimento sono contabilizzati separatamente e sono economicamente indipendenti gli uni dagli altri219. |
3 | Un gruppo d'investimento è costituito di diritti uguali e senza valore nominale appartenenti a uno o più investitori. |
4 | In caso di fallimento della fondazione d'investimento, i beni e i diritti che appartengono a un gruppo d'investimento sono scorporati in favore degli investitori. La medesima procedura si applica per analogia in caso di concordato con abbandono dell'attivo. Sono fatti salvi i seguenti crediti della fondazione d'investimento: |
a | le rimunerazioni previste dal contratto; |
b | la liberazione dagli impegni assunti nell'esecuzione regolare dei suoi compiti per un gruppo d'investimento; |
c | il rimborso delle spese sostenute per adempiere tali impegni. |
5 | La compensazione è ammessa soltanto in caso di pretese all'interno del medesimo gruppo d'investimento o all'interno del patrimonio di base. |
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SR 831.40 Legge federale del 25 giugno 1982 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP) LPP Art. 53k Disposizioni d'esecuzione - Il Consiglio federale emana disposizioni relative: |
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a | alla cerchia degli investitori; |
b | all'alimentazione e all'impiego del patrimonio di base; |
c | alla costituzione, all'organizzazione e allo scioglimento220; |
d | agli investimenti, alla contabilità, al rendiconto e alla revisione; |
e | ai diritti degli investitori. |
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SR 831.40 Legge federale del 25 giugno 1982 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP) LPP Art. 53i Patrimonio - 1 Il patrimonio complessivo della fondazione d'investimento comprende il patrimonio di base e il patrimonio d'investimento. L'assemblea degli investitori emana disposizioni sull'investimento di questi patrimoni. Gli statuti possono disporre che questa facoltà venga esercitata dal consiglio di fondazione. |
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1 | Il patrimonio complessivo della fondazione d'investimento comprende il patrimonio di base e il patrimonio d'investimento. L'assemblea degli investitori emana disposizioni sull'investimento di questi patrimoni. Gli statuti possono disporre che questa facoltà venga esercitata dal consiglio di fondazione. |
2 | Il patrimonio d'investimento è composto dai mezzi versati dagli investitori a scopo d'investimento patrimoniale collettivo. Tale patrimonio costituisce un gruppo d'investimento o è strutturato in più gruppi d'investimento. I gruppi d'investimento sono contabilizzati separatamente e sono economicamente indipendenti gli uni dagli altri219. |
3 | Un gruppo d'investimento è costituito di diritti uguali e senza valore nominale appartenenti a uno o più investitori. |
4 | In caso di fallimento della fondazione d'investimento, i beni e i diritti che appartengono a un gruppo d'investimento sono scorporati in favore degli investitori. La medesima procedura si applica per analogia in caso di concordato con abbandono dell'attivo. Sono fatti salvi i seguenti crediti della fondazione d'investimento: |
a | le rimunerazioni previste dal contratto; |
b | la liberazione dagli impegni assunti nell'esecuzione regolare dei suoi compiti per un gruppo d'investimento; |
c | il rimborso delle spese sostenute per adempiere tali impegni. |
5 | La compensazione è ammessa soltanto in caso di pretese all'interno del medesimo gruppo d'investimento o all'interno del patrimonio di base. |
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SR 831.435.1 Ordinanza del 22 giugno 2011 concernente la vigilanza nella previdenza professionale (OPP 1) OPP-1 Art. 22 Patrimonio di dotazione - Al momento della costituzione il patrimonio di dotazione della fondazione d'investimento deve ammontare almeno a 100 000 franchi. |
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SR 831.40 Legge federale del 25 giugno 1982 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP) LPP Art. 53i Patrimonio - 1 Il patrimonio complessivo della fondazione d'investimento comprende il patrimonio di base e il patrimonio d'investimento. L'assemblea degli investitori emana disposizioni sull'investimento di questi patrimoni. Gli statuti possono disporre che questa facoltà venga esercitata dal consiglio di fondazione. |
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1 | Il patrimonio complessivo della fondazione d'investimento comprende il patrimonio di base e il patrimonio d'investimento. L'assemblea degli investitori emana disposizioni sull'investimento di questi patrimoni. Gli statuti possono disporre che questa facoltà venga esercitata dal consiglio di fondazione. |
2 | Il patrimonio d'investimento è composto dai mezzi versati dagli investitori a scopo d'investimento patrimoniale collettivo. Tale patrimonio costituisce un gruppo d'investimento o è strutturato in più gruppi d'investimento. I gruppi d'investimento sono contabilizzati separatamente e sono economicamente indipendenti gli uni dagli altri219. |
3 | Un gruppo d'investimento è costituito di diritti uguali e senza valore nominale appartenenti a uno o più investitori. |
4 | In caso di fallimento della fondazione d'investimento, i beni e i diritti che appartengono a un gruppo d'investimento sono scorporati in favore degli investitori. La medesima procedura si applica per analogia in caso di concordato con abbandono dell'attivo. Sono fatti salvi i seguenti crediti della fondazione d'investimento: |
a | le rimunerazioni previste dal contratto; |
b | la liberazione dagli impegni assunti nell'esecuzione regolare dei suoi compiti per un gruppo d'investimento; |
c | il rimborso delle spese sostenute per adempiere tali impegni. |
5 | La compensazione è ammessa soltanto in caso di pretese all'interno del medesimo gruppo d'investimento o all'interno del patrimonio di base. |
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SR 831.40 Legge federale del 25 giugno 1982 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP) LPP Art. 53k Disposizioni d'esecuzione - Il Consiglio federale emana disposizioni relative: |
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a | alla cerchia degli investitori; |
b | all'alimentazione e all'impiego del patrimonio di base; |
c | alla costituzione, all'organizzazione e allo scioglimento220; |
d | agli investimenti, alla contabilità, al rendiconto e alla revisione; |
e | ai diritti degli investitori. |
BGE 143 V 208 S. 212
4.3 Bei unselbständigen Verordnungen - eine solche die ASV unstreitig darstellt (es kann auf die zutreffenden vorinstanzlichen Erwägungen 4.3, 4.4 und 6.2 verwiesen werden; vgl. auch KRATZ-ULMER, a.a.O., S. 25 f. unten) - ist insbesondere zu untersuchen, ob sich der Bundesrat an die Grenzen der ihm im Gesetz eingeräumten Befugnisse gehalten hat (BGE 138 II 281 E. 5.4 S. 289 f.; BGE 137 III 217 E. 2.3 S. 220 f. mit weiteren Hinweisen auf die Rechtsprechung). Soweit das Gesetz den Bundesrat nicht ermächtigt, von der Verfassung abzuweichen, befindet das Gericht auch über die Verfassungsmässigkeit der unselbständigen Verordnung. Wird dem Bundesrat durch die gesetzliche Delegation ein sehr weiter Ermessensspielraum für die Regelung auf Verordnungsstufe eingeräumt, so ist dieser Spielraum nach Art. 190
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SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 190 Diritto determinante - Le leggi federali e il diritto internazionale sono determinanti per il Tribunale federale e per le altre autorità incaricate dell'applicazione del diritto. |
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SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 9 Protezione dall'arbitrio e tutela della buona fede - Ognuno ha diritto d'essere trattato senza arbitrio e secondo il principio della buona fede da parte degli organi dello Stato. |
5.
5.1 In Übereinstimmung mit der Vorinstanz ist der Wortlaut von Art. 53k lit. c
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SR 831.40 Legge federale del 25 giugno 1982 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP) LPP Art. 53k Disposizioni d'esecuzione - Il Consiglio federale emana disposizioni relative: |
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a | alla cerchia degli investitori; |
b | all'alimentazione e all'impiego del patrimonio di base; |
c | alla costituzione, all'organizzazione e allo scioglimento220; |
d | agli investimenti, alla contabilità, al rendiconto e alla revisione; |
e | ai diritti degli investitori. |
BGE 143 V 208 S. 213
5.2
5.2.1 Sowohl die Kreation der Rechtsfigur einer Anlagestiftung als auch ihre Fortentwicklung in der Praxis ergingen ohne rechtliche Grundlage (vgl. E. 4.2 vorne). Die Lehre qualifizierte die Anlagestiftung als Doppelorganisation, bestehend aus einer Stiftung nach ZGB und einem Investmentclub in der Form einer einfachen Gesellschaft gemäss Art. 530 ff
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SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto CO Art. 530 - 1 La società è un contratto, col quale due o più persone si riuniscono per conseguire con forze o mezzi comuni uno scopo comune. |
|
1 | La società è un contratto, col quale due o più persone si riuniscono per conseguire con forze o mezzi comuni uno scopo comune. |
2 | È società semplice, nel senso di questo titolo, quella che non presenta i requisiti speciali di un'altra società prevista dalla legge. |
5.2.2 Ziel der Anlagestiftungen ist es, den Vorsorgeeinrichtungen BVV 2-konforme Anlagen resp. den Freizügigkeitsstiftungen Freizügigkeitsverordnungs-konforme und den Säule-3a-Stiftungen BVV 3-konforme Anlagen anzubieten. Solche Einrichtungen wollen sich beim Kauf darauf verlassen, dass die Anlagen den entsprechenden rechtlichen Vorschriften entsprechen. Mit anderen Worten
BGE 143 V 208 S. 214
stellen die Anlagestiftungen für Vorsorgeeinrichtungen im Vergleich zu anderen kollektiven Kapitalanlagen einen Mehrwert für die Anlagetätigkeit dar. Sie erleichtern den Vorsorgeeinrichtungen, die sich innerhalb des Rahmens der Anlagebestimmungen von Art. 53 ff
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SR 831.441.1 Ordinanza del 18 aprile 1984 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (OPP 2) OPP-2 Art. 53 Investimenti autorizzati - (art. 71 cpv. 1 LPP) |
|
1 | Il patrimonio di un istituto di previdenza può essere investito in: |
a | contanti; |
b | crediti espressi in importi fissi dei tipi seguenti: |
b1 | averi su conti correnti postali o conti bancari, |
b2 | investimenti sul mercato monetario della durata massima di 12 mesi, |
b3 | obbligazioni di cassa, |
b4 | obbligazioni (comprese quelle con diritto di conversione o d'opzione), |
b5 | obbligazioni garantite, |
b6 | titoli ipotecari svizzeri, |
b7 | riconoscimenti di debito di enti di diritto pubblico svizzeri, |
b8 | valori di riscatto di contratti d'assicurazione collettiva, |
b9 | nel caso di investimenti basati su un indice obbligazionario usuale, ampiamente differenziato e largamente diffuso, i crediti inclusi nell'indice; |
c | immobili in proprietà individuale o in comproprietà, comprese le costruzioni in diritto di superficie, nonché terreni edificabili; |
d | partecipazioni a società quali le azioni e i buoni di partecipazione, titoli analoghi quali i buoni di godimento, come pure quote sociali di cooperative; le partecipazioni a società e i titoli analoghi sono ammessi se sono quotati in borsa o negoziati su un altro mercato regolamentato aperto al pubblico; |
dbis | infrastrutture; |
dter | investimenti in crediti non quotati in borsa di debitori (private debt) o in partecipazioni a società non quotate in borsa (private equity) che: |
e | investimenti alternativi quali i fondi speculativi (hedge funds), le private equity, le insurance linked securities e le materie prime. |
2 | Gli investimenti di cui al capoverso 1 lettere a-d possono essere operati mediante investimenti diretti oppure investimenti collettivi secondo l'articolo 56 o strumenti finanziari derivati secondo l'articolo 56a. Questo vale anche per gli investimenti di cui al capoverso 1 lettere dbis e dter, purché siano diversificati in modo appropriato; in caso contrario questi investimenti devono adempiere i requisiti di cui al capoverso 4.191 |
2bis | Se gli investimenti di cui al capoverso 1 lettera dter sono investimenti collettivi di capitale, oltre la metà del loro capitale deve essere investita in Svizzera.192 |
3 | I crediti non elencati al capoverso 1 lettera b, dbis o dter sono considerati investimenti alternativi, in particolare:193 |
a | i crediti non espressi in importi fissi o il cui rimborso totale o parziale è soggetto a condizioni; |
b | i crediti cartolarizzati, quali i titoli garantiti da attività (asset backed securities), e altri crediti derivanti da un trasferimento di rischi, quali i crediti nei confronti di una società veicolo o quelli basati su derivati creditizi; |
c | i prestiti garantiti senior (senior secured loan). |
4 | Gli investimenti alternativi possono essere effettuati soltanto mediante investimenti collettivi diversificati, certificati diversificati o prodotti strutturati diversificati. |
5 | È ammesso un effetto di leva soltanto nei casi seguenti:194 |
a | investimenti alternativi; |
b | investimenti collettivi regolati in immobili, purché la quota di costituzione in pegno non possa eccedere il 50 per cento del valore venale; |
c | un investimento in un singolo immobile conformemente all'articolo 54b capoverso 2; |
d | investimenti in strumenti finanziari derivati, purché tale effetto leva non interessi l'intero patrimonio dell'istituto di previdenza; |
e | investimenti secondo il capoverso 1 lettere dbis e dter, se si tratta di finanziamenti transitori a breve termine coperti mediante impegni vincolanti all'investimento degli investitori o di assunzioni di credito a breve termine motivate da esigenze tecniche. |
6 | La legge del 23 giugno 2006196 sugli investimenti collettivi e le relative disposizioni d'esecuzione si applicano per analogia ai prestiti di valori mobiliari e alle operazioni di pensione. Le operazioni di pensione in cui l'istituto di previdenza agisce quale cedente non sono ammesse. |
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SR 831.441.1 Ordinanza del 18 aprile 1984 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (OPP 2) OPP-2 Art. 49 Definizione di patrimonio - (art. 71 cpv. 1 LPP) |
|
1 | Il patrimonio ai sensi degli articoli 50-59 è costituito dalla somma degli attivi iscritti nel bilancio commerciale, senza considerare un eventuale riporto delle perdite. |
2 | I valori di riscatto dei contratti d'assicurazione collettiva possono pure essere conglobati nel patrimonio.176 |
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SR 831.441.1 Ordinanza del 18 aprile 1984 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (OPP 2) OPP-2 Art. 56a Strumenti finanziari derivati - (art. 71 cpv. 1 LPP) |
|
1 | L'istituto di previdenza può impiegare unicamente strumenti finanziari derivati risultanti dagli investimenti di cui all'articolo 53. |
2 | La solvibilità della controparte e la negoziabilità devono essere prese in considerazione tenendo conto della peculiarità del singolo strumento derivato. |
3 | Tutti gli obblighi dell'istituto di previdenza che risultano da operazioni con strumenti finanziari derivati o che possono risultare dall'esercizio del diritto devono essere coperti. |
4 | L'impiego di strumenti finanziari derivati non deve esercitare effetti di leva sul patrimonio globale. |
5 | I limiti previsti dagli articoli 54, 54a, 54b e 55 vanno rispettati tenendo conto degli strumenti finanziari derivati.211 |
6 | Per l'osservanza dell'obbligo di copertura e dei limiti sono determinanti gli obblighi che la conversione degli strumenti derivati nell'investimento di base può causare, nel caso estremo, all'istituto di previdenza. |
7 | Il conto annuale deve indicare integralmente tutti gli strumenti derivati correnti. |
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SR 831.403.2 Ordinanza del 22 giugno 2011 sulle fondazioni d'investimento (OFond) OFond Art. 26 Disposizioni generali - (art. 53k lett. d LPP) |
|
1 | Se la presente ordinanza non dispone altrimenti, gli articoli 49-56a OPP 233, eccetto l'articolo 50 capoversi 2 e 4, si applicano per analogia al patrimonio d'investimento.34 |
2 | Il principio dell'adeguata ripartizione dei rischi si applica a tutti i gruppi d'investimento nel quadro del loro focus di investimento. |
3 | Il rischio di controparte inerente ai crediti di un gruppo d'investimento va limitato al 10 per cento del patrimonio per ciascun debitore. Sono ammesse deroghe per i crediti nei confronti della Confederazione e degli istituti svizzeri di emissione di obbligazioni fondiarie.35 |
4 | Sono vietati i gruppi d'investimento che possono creare l'obbligo di effettuare versamenti suppletivi.36 |
5 | La fondazione assicura che in ogni gruppo d'investimento vi sia un'adeguata gestione della liquidità. |
6 | All'interno del gruppo d'investimento e degli investimenti collettivi da esso detenuti sono ammesse soltanto assunzioni di credito a breve termine motivate da esigenze tecniche. |
7 | È possibile derogare temporaneamente e in casi specifici alle direttive di investimento qualora lo richiedano con urgenza gli interessi degli investitori e il presidente del consiglio di fondazione dia il suo assenso. Le deroghe devono essere segnalate e motivate nell'allegato del conto annuale. |
8 | Le deroghe alle raccomandazioni tecniche dell'autorità di vigilanza circa il collocamento del patrimonio d'investimento devono figurare nel prospetto del gruppo d'investimento o, in assenza di un prospetto, nell'allegato del conto annuale. |
9 | In singoli casi motivati, l'autorità di vigilanza può autorizzare deroghe alle disposizioni della presente sezione e subordinarle a condizioni. |
5.2.3 Die Strukturreform, in welchen Kontext die Gesetzgebung zu den Anlagestiftungen eingebettet wurde, bezweckte hauptsächlich die Stärkung der Aufsicht, u.a. durch Schaffung einer eidgenössischen Oberaufsichtskommission. Zusätzlich sollten - vor dem Hintergrund der Vorgänge rund um Swissfirst und First Swiss - Bestimmungen über Verhaltensregeln für die Verwaltung von Vorsorgeeinrichtungen (Governance und Transparenz) geschaffen werden (vgl. BBl 2007 5671 f. Übersicht; KRATZ-ULMER, a.a.O., S. 13 unten). Dabei ging der Gesetzgeber davon aus, dass mit einer Aufsicht, die den Anforderungen der Good Governance gerecht wird, der nötige Rahmen für die Anlagestiftungen geschaffen werde, ohne dass diese an und für sich als risikobehaftet bezeichnet wurden. Ständerat Bürgi stellte im Sinne einer abschliessenden Bemerkung fest: "Den Anlagestiftungen, welche nur schweizerischen Einrichtungen der zweiten
BGE 143 V 208 S. 215
Säule und der Säule 3a sowie patronalen Wohlfahrtsfonds offenstehen, kommt im Rahmen der Anlage und Verwaltung von Vorsorgegeldern eine wichtige Rolle zu. Die Kosteneffizienz der Anlagestiftungen, der klar umschriebene Anlegerkreis, das Ausmass des Selbsthilfegedankens sowie die gut ausgebauten Mitwirkungsrechte der Anleger sind die wichtigsten Merkmale der Anlagestiftungen. Die Sicherung des Bestandes dieser Anlagestiftungen mit der nun vorgeschlagenen gesetzlichen Regelung sowie die Schaffung einer zweckmässigen Aufsicht über diese Anlageinstrumente liegen im wohlverstandenen Interesse sowohl der Arbeitgeber als auch der Versicherten und der Rentner" (AB S vom 16. September 2008 S. 561 zweite Spalte). Ausdrücklich beibehalten wurde dabei einzig der Einanlegerfonds (vgl. Art. 53i Abs. 3
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SR 831.40 Legge federale del 25 giugno 1982 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP) LPP Art. 53i Patrimonio - 1 Il patrimonio complessivo della fondazione d'investimento comprende il patrimonio di base e il patrimonio d'investimento. L'assemblea degli investitori emana disposizioni sull'investimento di questi patrimoni. Gli statuti possono disporre che questa facoltà venga esercitata dal consiglio di fondazione. |
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1 | Il patrimonio complessivo della fondazione d'investimento comprende il patrimonio di base e il patrimonio d'investimento. L'assemblea degli investitori emana disposizioni sull'investimento di questi patrimoni. Gli statuti possono disporre che questa facoltà venga esercitata dal consiglio di fondazione. |
2 | Il patrimonio d'investimento è composto dai mezzi versati dagli investitori a scopo d'investimento patrimoniale collettivo. Tale patrimonio costituisce un gruppo d'investimento o è strutturato in più gruppi d'investimento. I gruppi d'investimento sono contabilizzati separatamente e sono economicamente indipendenti gli uni dagli altri219. |
3 | Un gruppo d'investimento è costituito di diritti uguali e senza valore nominale appartenenti a uno o più investitori. |
4 | In caso di fallimento della fondazione d'investimento, i beni e i diritti che appartengono a un gruppo d'investimento sono scorporati in favore degli investitori. La medesima procedura si applica per analogia in caso di concordato con abbandono dell'attivo. Sono fatti salvi i seguenti crediti della fondazione d'investimento: |
a | le rimunerazioni previste dal contratto; |
b | la liberazione dagli impegni assunti nell'esecuzione regolare dei suoi compiti per un gruppo d'investimento; |
c | il rimborso delle spese sostenute per adempiere tali impegni. |
5 | La compensazione è ammessa soltanto in caso di pretese all'interno del medesimo gruppo d'investimento o all'interno del patrimonio di base. |
5.3 Nach dem Gesagten gehen die Debatten in Parlament und (vorberatenden) Kommissionen wohl dahin, dass der Gesetzgeber im Wesentlichen die herrschende Praxis legiferieren und grundsätzlich die Lücken in der Rechtsanwendung schliessen wollte. Zusätzlich sollten die Anforderungen, die neu an die Integrität und Loyalität aller mit der Verwaltung einer Vorsorgeeinrichtung oder deren Vermögen betrauten Personen gestellt werden, inklusive der Aufsicht über deren Handeln, auch in Bezug auf die Anlagestiftungen gelten. Insbesondere hat sich der Gesetzgeber für einen relativen Schutzbedarf der Anleger ausgesprochen. Eindeutige Anhaltspunkte, dass er die Anlagestiftungen strukturell nicht antasten wollte, fehlen jedoch. Hätte er die gelebten Strukturen tel quel bewahren wollen, hätte er dies, wie hinsichtlich des Einanlegerfonds, leicht im Gesetzestext festhalten können. Indes hat er eine im Wortlaut klare, im Inhalt nicht weiter einschränkende Delegationsnorm erlassen, die keinen Raum für widersprechende Auslegungen bietet (vgl. E. 5.1 vorne). Den Gesetzesmaterialien kann daher keine entscheidende Rolle zukommen (BGE 134 V 170 E. 4.1 S. 174 f.). Dass der Bundesrat resp. das BSV gegenüber Tochtergesellschaften von Anlagestiftungen eine kritische Haltung eingenommen hat, mag betreffend das Modell H., das wirtschaftlich von erheblichem Nutzen ist, was auch die OAK selber einräumt, als unnötig empfunden werden. Und auch wenn der Verordnungsgeber mit der hier streitigen Lösung ein hohes Mass an Regulierung eingeführt hat und damit renditestarke Anlagestiftungen augenscheinlich einengt, lässt sich trotzdem nicht sagen, er sei über die Kompetenz hinausgegangen, die ihm übertragen wurde. Es ist und bleibt Tatsache, dass der Gesetzgeber einen widerspruchsfreien
BGE 143 V 208 S. 216
und - schier endlos - weiten Delegationsrahmen abgesteckt hat. Art. 32 Abs. 1
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SR 831.403.2 Ordinanza del 22 giugno 2011 sulle fondazioni d'investimento (OFond) OFond Art. 32 Filiali nel patrimonio d'investimento - (art. 53k lett. c e d LPP) |
|
1 | Le filiali nel patrimonio d'investimento sono imprese aventi carattere d'investimento che la fondazione controlla mediante la maggioranza del capitale e dei voti oppure in quanto unica proprietaria. |
2 | Esse sono ammesse esclusivamente: |
a | nei gruppi d'investimento immobiliare; |
abis | nei gruppi d'investimento operanti nel settore delle infrastrutture; |
b | nei gruppi d'investimento operanti nei settori del private debt Svizzera, del private equity Svizzera o degli investimenti alternativi, se la necessità di una filiale avente carattere d'investimento è comprovata nell'ambito della procedura d'esame preliminare. |
3 | Le direttive di investimento disciplinano l'ammissibilità e i limiti di tali partecipazioni. |
4 | Nei gruppi d'investimento operanti nel settore degli immobili all'estero, l'autorità di vigilanza può autorizzare come filiali, oltre alle società con oggetto immobiliare, anche le società holding, sempre che ciò sia nell'interesse degli investitori. |
6. Zu prüfen bleibt die Frage nach der Verfassungsmässigkeit. Die Beschwerdeführerinnen berufen sich auf die Wirtschaftsfreiheit und die Eigentumsgarantie. Ferner machen sie eine Verletzung des Rechtsgleichheitsgebots, des Verhältnismässigkeitsprinzips sowie des Erfordernisses des öffentlichen Interesses geltend.
6.1
6.1.1 Gemäss Art. 27
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SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 27 Libertà economica - 1 La libertà economica è garantita. |
|
1 | La libertà economica è garantita. |
2 | Essa include in particolare la libera scelta della professione, il libero accesso a un'attività economica privata e il suo libero esercizio. |
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SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 36 Limiti dei diritti fondamentali - 1 Le restrizioni dei diritti fondamentali devono avere una base legale. Se gravi, devono essere previste dalla legge medesima. Sono eccettuate le restrizioni ordinate in caso di pericolo grave, immediato e non altrimenti evitabile. |
|
1 | Le restrizioni dei diritti fondamentali devono avere una base legale. Se gravi, devono essere previste dalla legge medesima. Sono eccettuate le restrizioni ordinate in caso di pericolo grave, immediato e non altrimenti evitabile. |
2 | Le restrizioni dei diritti fondamentali devono essere giustificate da un interesse pubblico o dalla protezione di diritti fondamentali altrui. |
3 | Esse devono essere proporzionate allo scopo. |
4 | I diritti fondamentali sono intangibili nella loro essenza. |
6.1.2 Das Bundesverwaltungsgericht hat eine Einschränkung der Wirtschaftsfreiheit durch Art. 32 Abs. 1
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SR 831.403.2 Ordinanza del 22 giugno 2011 sulle fondazioni d'investimento (OFond) OFond Art. 32 Filiali nel patrimonio d'investimento - (art. 53k lett. c e d LPP) |
|
1 | Le filiali nel patrimonio d'investimento sono imprese aventi carattere d'investimento che la fondazione controlla mediante la maggioranza del capitale e dei voti oppure in quanto unica proprietaria. |
2 | Esse sono ammesse esclusivamente: |
a | nei gruppi d'investimento immobiliare; |
abis | nei gruppi d'investimento operanti nel settore delle infrastrutture; |
b | nei gruppi d'investimento operanti nei settori del private debt Svizzera, del private equity Svizzera o degli investimenti alternativi, se la necessità di una filiale avente carattere d'investimento è comprovata nell'ambito della procedura d'esame preliminare. |
3 | Le direttive di investimento disciplinano l'ammissibilità e i limiti di tali partecipazioni. |
4 | Nei gruppi d'investimento operanti nel settore degli immobili all'estero, l'autorità di vigilanza può autorizzare come filiali, oltre alle società con oggetto immobiliare, anche le società holding, sempre che ciò sia nell'interesse degli investitori. |
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SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 27 Libertà economica - 1 La libertà economica è garantita. |
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1 | La libertà economica è garantita. |
2 | Essa include in particolare la libera scelta della professione, il libero accesso a un'attività economica privata e il suo libero esercizio. |
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SR 831.40 Legge federale del 25 giugno 1982 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP) LPP Art. 53g Scopo e diritto applicabile - 1 Per investire e amministrare in comune fondi di previdenza possono essere costituite fondazioni ai sensi degli articoli 80-89a CC217.218 |
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1 | Per investire e amministrare in comune fondi di previdenza possono essere costituite fondazioni ai sensi degli articoli 80-89a CC217.218 |
2 | Le fondazioni d'investimento sono istituti dediti alla previdenza professionale. Esse sono soggette alla presente legge. Nella misura in cui la presente legge e le sue ordinanze d'esecuzione non prevedono disposizioni applicabili alle fondazioni d'investimento, si applicano sussidiariamente le disposizioni generali del diritto in materia di fondazioni. |
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SR 831.403.2 Ordinanza del 22 giugno 2011 sulle fondazioni d'investimento (OFond) OFond Art. 1 Cerchia degli investitori - (art. 53k lett. a LPP) |
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a | gli istituti di previdenza professionale e altri istituti esonerati dall'obbligo fiscale, con sede in Svizzera e dediti alla previdenza professionale; e |
b | le persone che amministrano gli investimenti collettivi degli istituti di cui alla lettera a, sono sottoposte alla vigilanza dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA) e collocano fondi presso la fondazione esclusivamente per tali istituti. |
BGE 143 V 208 S. 217
6.2
6.2.1 Art. 32 Abs. 1
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SR 831.403.2 Ordinanza del 22 giugno 2011 sulle fondazioni d'investimento (OFond) OFond Art. 32 Filiali nel patrimonio d'investimento - (art. 53k lett. c e d LPP) |
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1 | Le filiali nel patrimonio d'investimento sono imprese aventi carattere d'investimento che la fondazione controlla mediante la maggioranza del capitale e dei voti oppure in quanto unica proprietaria. |
2 | Esse sono ammesse esclusivamente: |
a | nei gruppi d'investimento immobiliare; |
abis | nei gruppi d'investimento operanti nel settore delle infrastrutture; |
b | nei gruppi d'investimento operanti nei settori del private debt Svizzera, del private equity Svizzera o degli investimenti alternativi, se la necessità di una filiale avente carattere d'investimento è comprovata nell'ambito della procedura d'esame preliminare. |
3 | Le direttive di investimento disciplinano l'ammissibilità e i limiti di tali partecipazioni. |
4 | Nei gruppi d'investimento operanti nel settore degli immobili all'estero, l'autorità di vigilanza può autorizzare come filiali, oltre alle società con oggetto immobiliare, anche le società holding, sempre che ciò sia nell'interesse degli investitori. |
6.2.2 Soweit sich die Beschwerdeführerinnen in Bezug auf den (mittelbaren) Zwang, Eigentum zu veräussern, auf die Bestandesgarantie berufen, die eine Ausprägung der in Art. 26 Abs. 1
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SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 26 Garanzia della proprietà - 1 La proprietà è garantita. |
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1 | La proprietà è garantita. |
2 | In caso d'espropriazione o di restrizione equivalente della proprietà è dovuta piena indennità. |
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SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 26 Garanzia della proprietà - 1 La proprietà è garantita. |
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1 | La proprietà è garantita. |
2 | In caso d'espropriazione o di restrizione equivalente della proprietà è dovuta piena indennità. |
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SR 831.403.2 Ordinanza del 22 giugno 2011 sulle fondazioni d'investimento (OFond) OFond Art. 32 Filiali nel patrimonio d'investimento - (art. 53k lett. c e d LPP) |
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1 | Le filiali nel patrimonio d'investimento sono imprese aventi carattere d'investimento che la fondazione controlla mediante la maggioranza del capitale e dei voti oppure in quanto unica proprietaria. |
2 | Esse sono ammesse esclusivamente: |
a | nei gruppi d'investimento immobiliare; |
abis | nei gruppi d'investimento operanti nel settore delle infrastrutture; |
b | nei gruppi d'investimento operanti nei settori del private debt Svizzera, del private equity Svizzera o degli investimenti alternativi, se la necessità di una filiale avente carattere d'investimento è comprovata nell'ambito della procedura d'esame preliminare. |
3 | Le direttive di investimento disciplinano l'ammissibilità e i limiti di tali partecipazioni. |
4 | Nei gruppi d'investimento operanti nel settore degli immobili all'estero, l'autorità di vigilanza può autorizzare come filiali, oltre alle società con oggetto immobiliare, anche le società holding, sempre che ciò sia nell'interesse degli investitori. |
6.3
6.3.1 Das Bundesverwaltungsgericht erwog im Weiteren, dass Art. 32 Abs. 1
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SR 831.403.2 Ordinanza del 22 giugno 2011 sulle fondazioni d'investimento (OFond) OFond Art. 32 Filiali nel patrimonio d'investimento - (art. 53k lett. c e d LPP) |
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1 | Le filiali nel patrimonio d'investimento sono imprese aventi carattere d'investimento che la fondazione controlla mediante la maggioranza del capitale e dei voti oppure in quanto unica proprietaria. |
2 | Esse sono ammesse esclusivamente: |
a | nei gruppi d'investimento immobiliare; |
abis | nei gruppi d'investimento operanti nel settore delle infrastrutture; |
b | nei gruppi d'investimento operanti nei settori del private debt Svizzera, del private equity Svizzera o degli investimenti alternativi, se la necessità di una filiale avente carattere d'investimento è comprovata nell'ambito della procedura d'esame preliminare. |
3 | Le direttive di investimento disciplinano l'ammissibilità e i limiti di tali partecipazioni. |
4 | Nei gruppi d'investimento operanti nel settore degli immobili all'estero, l'autorità di vigilanza può autorizzare come filiali, oltre alle società con oggetto immobiliare, anche le società holding, sempre che ciò sia nell'interesse degli investitori. |
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SR 831.441.1 Ordinanza del 18 aprile 1984 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (OPP 2) OPP-2 Art. 50 Sicurezza e ripartizione dei rischi - (art. 71 cpv. 1 LPP) |
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1 | L'istituto di previdenza deve scegliere, gestire e controllare accuratamente gli investimenti che opera. |
2 | All'atto dell'investimento del patrimonio, l'istituto di previdenza deve assicurarsi che la sicurezza del conseguimento degli scopi di previdenza sia garantita. La sicurezza deve essere valutata segnatamente tenendo conto della totalità degli attivi e dei passivi, nonché della struttura e dell'evoluzione prevedibile dell'effettivo degli assicurati.180 |
3 | All'atto dell'investimento del patrimonio, l'istituto di previdenza deve rispettare il principio della ripartizione appropriata dei rischi; i mezzi devono, in particolare, essere ripartiti tra diverse categorie di investimenti, nonché tra parecchie regioni e settori economici.181 |
4 | L'istituto di previdenza può, se il suo regolamento lo prevede, estendere le possibilità d'investimento secondo gli articoli 53 capoversi 1-4, 54, 54a, 54b capoverso 1, 55, 56, 56a capoversi 1 e 5 nonché 57 capoversi 2 e 3, purché comprovi in modo concludente nell'allegato al conto annuale l'osservanza dei capoversi 1-3.182 Gli investimenti che comportano l'obbligo di effettuare versamenti suppletivi sono vietati. Fanno eccezione gli investimenti di cui all'articolo 53 capoverso 5 lettera c.183 |
4bis | Un istituto di previdenza che propone diverse strategie d'investimento nell'ambito di uno stesso piano di previdenza può, se il suo regolamento lo prevede, estendere le possibilità d'investimento secondo gli articoli 53 capoversi 1-4, 54, 54a, 54b capoverso 1, 55, 56 e 56a capoversi 1 e 5. Nell'allegato al conto annuale deve comprovare in modo concludente l'osservanza dei capoversi 1 e 3 e l'osservanza per analogia del capoverso 2. Gli investimenti che comportano l'obbligo di effettuare versamenti suppletivi sono vietati.184 |
5 | Se le condizioni di cui ai capoversi 4 e 4bis per un'estensione delle possibilità di investimento non sono adempiute, l'autorità di vigilanza prende misure appropriate. Può anche esigere di adeguare l'investimento del patrimonio.185 |
6 | L'osservanza degli articoli 53-57 non esime dall'obbligo di rispettare le prescrizioni dei capoversi 1-3. Questo non si applica agli investimenti secondo l'articolo 54 capoverso 2 lettere c e d.186 |
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SR 831.441.1 Ordinanza del 18 aprile 1984 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (OPP 2) OPP-2 Art. 53 Investimenti autorizzati - (art. 71 cpv. 1 LPP) |
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1 | Il patrimonio di un istituto di previdenza può essere investito in: |
a | contanti; |
b | crediti espressi in importi fissi dei tipi seguenti: |
b1 | averi su conti correnti postali o conti bancari, |
b2 | investimenti sul mercato monetario della durata massima di 12 mesi, |
b3 | obbligazioni di cassa, |
b4 | obbligazioni (comprese quelle con diritto di conversione o d'opzione), |
b5 | obbligazioni garantite, |
b6 | titoli ipotecari svizzeri, |
b7 | riconoscimenti di debito di enti di diritto pubblico svizzeri, |
b8 | valori di riscatto di contratti d'assicurazione collettiva, |
b9 | nel caso di investimenti basati su un indice obbligazionario usuale, ampiamente differenziato e largamente diffuso, i crediti inclusi nell'indice; |
c | immobili in proprietà individuale o in comproprietà, comprese le costruzioni in diritto di superficie, nonché terreni edificabili; |
d | partecipazioni a società quali le azioni e i buoni di partecipazione, titoli analoghi quali i buoni di godimento, come pure quote sociali di cooperative; le partecipazioni a società e i titoli analoghi sono ammessi se sono quotati in borsa o negoziati su un altro mercato regolamentato aperto al pubblico; |
dbis | infrastrutture; |
dter | investimenti in crediti non quotati in borsa di debitori (private debt) o in partecipazioni a società non quotate in borsa (private equity) che: |
e | investimenti alternativi quali i fondi speculativi (hedge funds), le private equity, le insurance linked securities e le materie prime. |
2 | Gli investimenti di cui al capoverso 1 lettere a-d possono essere operati mediante investimenti diretti oppure investimenti collettivi secondo l'articolo 56 o strumenti finanziari derivati secondo l'articolo 56a. Questo vale anche per gli investimenti di cui al capoverso 1 lettere dbis e dter, purché siano diversificati in modo appropriato; in caso contrario questi investimenti devono adempiere i requisiti di cui al capoverso 4.191 |
2bis | Se gli investimenti di cui al capoverso 1 lettera dter sono investimenti collettivi di capitale, oltre la metà del loro capitale deve essere investita in Svizzera.192 |
3 | I crediti non elencati al capoverso 1 lettera b, dbis o dter sono considerati investimenti alternativi, in particolare:193 |
a | i crediti non espressi in importi fissi o il cui rimborso totale o parziale è soggetto a condizioni; |
b | i crediti cartolarizzati, quali i titoli garantiti da attività (asset backed securities), e altri crediti derivanti da un trasferimento di rischi, quali i crediti nei confronti di una società veicolo o quelli basati su derivati creditizi; |
c | i prestiti garantiti senior (senior secured loan). |
4 | Gli investimenti alternativi possono essere effettuati soltanto mediante investimenti collettivi diversificati, certificati diversificati o prodotti strutturati diversificati. |
5 | È ammesso un effetto di leva soltanto nei casi seguenti:194 |
a | investimenti alternativi; |
b | investimenti collettivi regolati in immobili, purché la quota di costituzione in pegno non possa eccedere il 50 per cento del valore venale; |
c | un investimento in un singolo immobile conformemente all'articolo 54b capoverso 2; |
d | investimenti in strumenti finanziari derivati, purché tale effetto leva non interessi l'intero patrimonio dell'istituto di previdenza; |
e | investimenti secondo il capoverso 1 lettere dbis e dter, se si tratta di finanziamenti transitori a breve termine coperti mediante impegni vincolanti all'investimento degli investitori o di assunzioni di credito a breve termine motivate da esigenze tecniche. |
6 | La legge del 23 giugno 2006196 sugli investimenti collettivi e le relative disposizioni d'esecuzione si applicano per analogia ai prestiti di valori mobiliari e alle operazioni di pensione. Le operazioni di pensione in cui l'istituto di previdenza agisce quale cedente non sono ammesse. |
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SR 831.403.2 Ordinanza del 22 giugno 2011 sulle fondazioni d'investimento (OFond) OFond Art. 32 Filiali nel patrimonio d'investimento - (art. 53k lett. c e d LPP) |
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1 | Le filiali nel patrimonio d'investimento sono imprese aventi carattere d'investimento che la fondazione controlla mediante la maggioranza del capitale e dei voti oppure in quanto unica proprietaria. |
2 | Esse sono ammesse esclusivamente: |
a | nei gruppi d'investimento immobiliare; |
abis | nei gruppi d'investimento operanti nel settore delle infrastrutture; |
b | nei gruppi d'investimento operanti nei settori del private debt Svizzera, del private equity Svizzera o degli investimenti alternativi, se la necessità di una filiale avente carattere d'investimento è comprovata nell'ambito della procedura d'esame preliminare. |
3 | Le direttive di investimento disciplinano l'ammissibilità e i limiti di tali partecipazioni. |
4 | Nei gruppi d'investimento operanti nel settore degli immobili all'estero, l'autorità di vigilanza può autorizzare come filiali, oltre alle società con oggetto immobiliare, anche le società holding, sempre che ciò sia nell'interesse degli investitori. |
BGE 143 V 208 S. 218
6.3.2 Art. 32 Abs. 1
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SR 831.403.2 Ordinanza del 22 giugno 2011 sulle fondazioni d'investimento (OFond) OFond Art. 32 Filiali nel patrimonio d'investimento - (art. 53k lett. c e d LPP) |
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1 | Le filiali nel patrimonio d'investimento sono imprese aventi carattere d'investimento che la fondazione controlla mediante la maggioranza del capitale e dei voti oppure in quanto unica proprietaria. |
2 | Esse sono ammesse esclusivamente: |
a | nei gruppi d'investimento immobiliare; |
abis | nei gruppi d'investimento operanti nel settore delle infrastrutture; |
b | nei gruppi d'investimento operanti nei settori del private debt Svizzera, del private equity Svizzera o degli investimenti alternativi, se la necessità di una filiale avente carattere d'investimento è comprovata nell'ambito della procedura d'esame preliminare. |
3 | Le direttive di investimento disciplinano l'ammissibilità e i limiti di tali partecipazioni. |
4 | Nei gruppi d'investimento operanti nel settore degli immobili all'estero, l'autorità di vigilanza può autorizzare come filiali, oltre alle società con oggetto immobiliare, anche le società holding, sempre che ciò sia nell'interesse degli investitori. |
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SR 831.441.1 Ordinanza del 18 aprile 1984 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (OPP 2) OPP-2 Art. 55 Limiti per categoria - (art. 71 cpv. 1 LPP) |
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a | 50 per cento: per i titoli ipotecari svizzeri su immobili, costruzioni in diritto di superficie, nonché terreni edificabili; il valore di pegno non può tuttavia superare l'80 per cento del valore venale; le lettere di pegno sono trattate come titoli ipotecari; |
b | 50 per cento: per gli investimenti in azioni; |
c | 30 per cento: per gli investimenti immobiliari, di cui al massimo un terzo all'estero; |
d | 15 per cento: per gli investimenti alternativi; |
e | 30 per cento: per gli investimenti in valute estere le cui fluttuazioni di cambio non sono assicurate; |
f | 10 per cento: per gli investimenti in infrastrutture; |
g | 5 per cento: per gli investimenti di cui all'articolo 53 capoverso 1 lettera dter. |
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SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 8 Uguaglianza giuridica - 1 Tutti sono uguali davanti alla legge. |
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1 | Tutti sono uguali davanti alla legge. |
2 | Nessuno può essere discriminato, in particolare a causa dell'origine, della razza, del sesso, dell'età, della lingua, della posizione sociale, del modo di vita, delle convinzioni religiose, filosofiche o politiche, e di menomazioni fisiche, mentali o psichiche. |
3 | Uomo e donna hanno uguali diritti. La legge ne assicura l'uguaglianza, di diritto e di fatto, in particolare per quanto concerne la famiglia, l'istruzione e il lavoro. Uomo e donna hanno diritto a un salario uguale per un lavoro di uguale valore. |
4 | La legge prevede provvedimenti per eliminare svantaggi esistenti nei confronti dei disabili. |
6.4 Schliesslich bemängeln die Beschwerdeführerinnen, dass das Bundesverwaltungsgericht eine Verletzung des Verhältnismässigkeitsprinzips (vgl. Art. 5 Abs. 2
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SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 5 Stato di diritto - 1 Il diritto è fondamento e limite dell'attività dello Stato. |
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1 | Il diritto è fondamento e limite dell'attività dello Stato. |
2 | L'attività dello Stato deve rispondere al pubblico interesse ed essere proporzionata allo scopo. |
3 | Organi dello Stato, autorità e privati agiscono secondo il principio della buona fede. |
4 | La Confederazione e i Cantoni rispettano il diritto internazionale. |
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SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 5 Stato di diritto - 1 Il diritto è fondamento e limite dell'attività dello Stato. |
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1 | Il diritto è fondamento e limite dell'attività dello Stato. |
2 | L'attività dello Stato deve rispondere al pubblico interesse ed essere proporzionata allo scopo. |
3 | Organi dello Stato, autorità e privati agiscono secondo il principio della buona fede. |
4 | La Confederazione e i Cantoni rispettano il diritto internazionale. |
BGE 143 V 208 S. 219
6.5 Zusammenfassend lässt sich auch kein verfassungsrechtlicher Aspekt ausmachen, der es gebieten würde, Art. 32 Abs. 1
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SR 831.403.2 Ordinanza del 22 giugno 2011 sulle fondazioni d'investimento (OFond) OFond Art. 32 Filiali nel patrimonio d'investimento - (art. 53k lett. c e d LPP) |
|
1 | Le filiali nel patrimonio d'investimento sono imprese aventi carattere d'investimento che la fondazione controlla mediante la maggioranza del capitale e dei voti oppure in quanto unica proprietaria. |
2 | Esse sono ammesse esclusivamente: |
a | nei gruppi d'investimento immobiliare; |
abis | nei gruppi d'investimento operanti nel settore delle infrastrutture; |
b | nei gruppi d'investimento operanti nei settori del private debt Svizzera, del private equity Svizzera o degli investimenti alternativi, se la necessità di una filiale avente carattere d'investimento è comprovata nell'ambito della procedura d'esame preliminare. |
3 | Le direttive di investimento disciplinano l'ammissibilità e i limiti di tali partecipazioni. |
4 | Nei gruppi d'investimento operanti nel settore degli immobili all'estero, l'autorità di vigilanza può autorizzare come filiali, oltre alle società con oggetto immobiliare, anche le società holding, sempre che ciò sia nell'interesse degli investitori. |