139 IV 265
40. Auszug aus dem Urteil der I. öffentlich-rechtlichen Abteilung i.S. SE-ARGUS Nr. 1 und 5 gegen a.o. Staatsanwalt und Oberstaatsanwaltschaft des Kantons Aargau (Beschwerde in Strafsachen) 1B_49/2013 / 1B_65/2013 vom 10. Oktober 2013
Regeste (de):
- Art. 149 Abs. 1
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale
CPP Art. 149 In generale - 1 Se vi è motivo di ritenere che un testimone, una persona informata sui fatti, un imputato, un perito o un traduttore o interprete possano, a causa del loro coinvolgimento nel procedimento, esporre se stessi o una persona con cui hanno un legame ai sensi dell'articolo 168 capoversi 1-3 a un grave pericolo per la vita e l'integrità fisica oppure a un altro grave pregiudizio, chi dirige il procedimento adotta, su domanda o d'ufficio, adeguate misure protettive.
1 Se vi è motivo di ritenere che un testimone, una persona informata sui fatti, un imputato, un perito o un traduttore o interprete possano, a causa del loro coinvolgimento nel procedimento, esporre se stessi o una persona con cui hanno un legame ai sensi dell'articolo 168 capoversi 1-3 a un grave pericolo per la vita e l'integrità fisica oppure a un altro grave pregiudizio, chi dirige il procedimento adotta, su domanda o d'ufficio, adeguate misure protettive. 2 A tal fine, chi dirige il procedimento può limitare adeguatamente i diritti procedurali delle parti, segnatamente: a garantendo l'anonimato; b svolgendo interrogatori senza la presenza delle parti o a porte chiuse; c accertando le generalità senza la presenza delle parti o a porte chiuse; d modificando l'aspetto o la voce di persone da proteggere oppure schermandole; e ponendo restrizioni al diritto di esaminare gli atti. 3 Chi dirige il procedimento può consentire alla persona da proteggere di farsi accompagnare da un patrocinatore o da una persona di fiducia. 4 Se si procede all'interrogatorio di un minore di 18 anni in veste di testimone o di persona informata sui fatti, chi dirige il procedimento può inoltre disporre misure protettive secondo l'articolo 154 capoversi 2 e 4. 5 Per tutte le misure protettive che adotta, chi dirige il procedimento provvede affinché alle parti sia garantito il diritto di essere sentite e in particolare affinché siano garantiti i diritti di difesa dell'imputato. 6 Qualora sia stato garantito l'anonimato a persone da proteggere, chi dirige il procedimento adotta misure appropriate per evitare scambi o confusioni di persona. SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale
CPP Art. 149 In generale - 1 Se vi è motivo di ritenere che un testimone, una persona informata sui fatti, un imputato, un perito o un traduttore o interprete possano, a causa del loro coinvolgimento nel procedimento, esporre se stessi o una persona con cui hanno un legame ai sensi dell'articolo 168 capoversi 1-3 a un grave pericolo per la vita e l'integrità fisica oppure a un altro grave pregiudizio, chi dirige il procedimento adotta, su domanda o d'ufficio, adeguate misure protettive.
1 Se vi è motivo di ritenere che un testimone, una persona informata sui fatti, un imputato, un perito o un traduttore o interprete possano, a causa del loro coinvolgimento nel procedimento, esporre se stessi o una persona con cui hanno un legame ai sensi dell'articolo 168 capoversi 1-3 a un grave pericolo per la vita e l'integrità fisica oppure a un altro grave pregiudizio, chi dirige il procedimento adotta, su domanda o d'ufficio, adeguate misure protettive. 2 A tal fine, chi dirige il procedimento può limitare adeguatamente i diritti procedurali delle parti, segnatamente: a garantendo l'anonimato; b svolgendo interrogatori senza la presenza delle parti o a porte chiuse; c accertando le generalità senza la presenza delle parti o a porte chiuse; d modificando l'aspetto o la voce di persone da proteggere oppure schermandole; e ponendo restrizioni al diritto di esaminare gli atti. 3 Chi dirige il procedimento può consentire alla persona da proteggere di farsi accompagnare da un patrocinatore o da una persona di fiducia. 4 Se si procede all'interrogatorio di un minore di 18 anni in veste di testimone o di persona informata sui fatti, chi dirige il procedimento può inoltre disporre misure protettive secondo l'articolo 154 capoversi 2 e 4. 5 Per tutte le misure protettive che adotta, chi dirige il procedimento provvede affinché alle parti sia garantito il diritto di essere sentite e in particolare affinché siano garantiti i diritti di difesa dell'imputato. 6 Qualora sia stato garantito l'anonimato a persone da proteggere, chi dirige il procedimento adotta misure appropriate per evitare scambi o confusioni di persona. SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale
CPP Art. 150 Garanzia dell'anonimato - 1 Chi dirige il procedimento può garantire l'anonimato alla persona da proteggere.
1 Chi dirige il procedimento può garantire l'anonimato alla persona da proteggere. 2 Se concede la garanzia dell'anonimato, il pubblico ministero la sottopone entro 30 giorni per approvazione al giudice dei provvedimenti coercitivi; nella richiesta d'approvazione il pubblico ministero precisa tutti i dettagli necessari alla valutazione della legalità del provvedimento. ...76 3 Se il giudice dei provvedimenti coercitivi nega l'approvazione, le prove già assunte con la garanzia dell'anonimato non possono essere utilizzate. 4 Una volta approvata o concessa, la garanzia dell'anonimato vincola tutte le autorità penali investite della causa. 5 La persona da proteggere può rinunciare in ogni tempo alla garanzia dell'anonimato. 6 Il pubblico ministero e chi dirige il procedimento in giudizio revocano la garanzia se l'esigenza di protezione viene manifestamente meno. SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 98 Limitazione dei motivi di ricorso - Contro le decisioni in materia di misure cautelari il ricorrente può far valere soltanto la violazione di diritti costituzionali.
- Frage offengelassen, ob die Zusicherung der Anonymität eine vorsorgliche Massnahme darstellt (E. 2.5).
- Die Zusicherung der Anonymität setzt ernsthafte Anzeichen einer konkreten Gefährdung des Betroffenen voraus. Solche hat die Vorinstanz im zu beurteilenden Fall ohne Bundesrechtsverletzung verneint (E. 4).
Regeste (fr):
- Art. 149 al. 1 et 2 let. a ainsi qu'art. 150 al. 1 CPP, art. 98 LTF; garantie de l'anonymat en procédure pénale.
- La question de savoir si la garantie de l'anonymat représente une mesure provisionnelle est laissée indécise (consid. 2.5).
- La garantie de l'anonymat présuppose qu'il existe des indices sérieux d'une mise en danger concrète de la personne concernée. L'autorité précédente n'a pas admis l'existence de tels indices dans le cas d'espèce, sans violer le droit fédéral (consid. 4).
Regesto (it):
- Art. 149 cpv. 1 e 2 lett. a come pure art. 150 cpv. 1 CPP, art. 98 LTF; garanzia dell'anonimato nel procedimento penale.
- La questione di sapere se la garanzia dell'anonimato costituisca una misura provvisionale è lasciata aperta (consid. 2.5).
- La garanzia dell'anonimato presuppone la sussistenza di seri indizi di un pericolo concreto per l'interessato. Nel caso di specie, l'istanza precedente poteva negarne l'esistenza senza violare il diritto federale (consid. 4).
Sachverhalt ab Seite 265
BGE 139 IV 265 S. 265
A. Am Abend des 25. Mai 2009 kam es zwischen X. (im Folgenden: Privatkläger) und seiner Ehefrau in ihrer gemeinsamen Wohnung in Wohlen/AG zu einem Streit. Um 19.15 Uhr alarmierte die Ehefrau von einer Nachbarwohnung aus die Polizei. Der ausrückende Regionalpolizist konnte die Situation nicht bereinigen, weshalb er Verstärkung anforderte. Um ca. 21.00 Uhr wurde die Sondereinheit "Argus" der Kantonspolizei Aargau aufgeboten. Diese stürmte um
BGE 139 IV 265 S. 266
21.48 Uhr die eheliche Wohnung. Dabei setzte das Mitglied Nr. 1 der Sondereinheit eine Elektroschockpistole ("Taser") gegen den Privatkläger ein. Das Mitglied Nr. 5 der Sondereinheit gab zwei Schüsse aus der Dienstwaffe auf den Privatkläger ab und traf diesen im Bauch. Der Privatkläger musste in der Folge längere Zeit in Spitalpflege verbringen. Der vom Regierungsrat des Kantons Aargau eingesetzte ausserordentliche Staatsanwalt führt eine Strafuntersuchung gegen die Mitglieder Nr. 1 und 5 wegen des Vorwurfs der Körperverletzung. Am 7. bzw. 9. Mai 2012 ersuchten diese um Zusicherung der Anonymität. Mit Verfügung vom 13. Juni 2012 wies der ausserordentliche Staatsanwalt die Gesuche ab. Die von den Mitgliedern Nr. 1 und 5 dagegen erhobenen Beschwerden wies das Obergericht des Kantons Aargau (Beschwerdekammer in Strafsachen) am 19. Dezember 2012 ab. Es kam zum Schluss, die Beschwerdeführer hätten nicht hinreichend aufgezeigt, dass sie durch die Bekanntgabe ihrer Personalien an den Privatkläger einer Gefahr für Leib und Leben oder einem anderen schweren Nachteil ausgesetzt seien. Eine solche Bedrohung sei auch aus den Akten nicht ersichtlich.
B. Die Mitglieder Nr. 1 und 5 führen mit separaten Eingaben je Beschwerde in Strafsachen mit dem übereinstimmenden Antrag, der Entscheid des Obergerichts sei aufzuheben und ihnen für das vorliegende Strafverfahren die Anonymität zuzusichern. (...) Das Bundesgericht weist die Beschwerden ab, soweit es darauf eintritt. (Auszug)
Erwägungen
Aus den Erwägungen:
2.
2.5 Der Staatsanwalt bringt vor, auf die Beschwerden könne nicht eingetreten werden, weil es um eine vorsorgliche Massnahme gehe. Die Beschwerdeführer könnten somit nur die Verletzung verfassungsmässiger Rechte rügen, was sie nicht hinreichend substanziiert täten. Gemäss Art. 98
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 98 Limitazione dei motivi di ricorso - Contro le decisioni in materia di misure cautelari il ricorrente può far valere soltanto la violazione di diritti costituzionali. |
BGE 139 IV 265 S. 267
Anforderungen an die Begründung der Beschwerde nach Art. 106 Abs. 2
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 106 Applicazione del diritto - 1 Il Tribunale federale applica d'ufficio il diritto. |
|
1 | Il Tribunale federale applica d'ufficio il diritto. |
2 | Esamina la violazione di diritti fondamentali e di disposizioni di diritto cantonale e intercantonale soltanto se il ricorrente ha sollevato e motivato tale censura. |
Im Schrifttum wird die Auffassung vertreten, bei der Zusicherung der Anonymität gemäss Art. 149 Abs. 1
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale CPP Art. 149 In generale - 1 Se vi è motivo di ritenere che un testimone, una persona informata sui fatti, un imputato, un perito o un traduttore o interprete possano, a causa del loro coinvolgimento nel procedimento, esporre se stessi o una persona con cui hanno un legame ai sensi dell'articolo 168 capoversi 1-3 a un grave pericolo per la vita e l'integrità fisica oppure a un altro grave pregiudizio, chi dirige il procedimento adotta, su domanda o d'ufficio, adeguate misure protettive. |
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1 | Se vi è motivo di ritenere che un testimone, una persona informata sui fatti, un imputato, un perito o un traduttore o interprete possano, a causa del loro coinvolgimento nel procedimento, esporre se stessi o una persona con cui hanno un legame ai sensi dell'articolo 168 capoversi 1-3 a un grave pericolo per la vita e l'integrità fisica oppure a un altro grave pregiudizio, chi dirige il procedimento adotta, su domanda o d'ufficio, adeguate misure protettive. |
2 | A tal fine, chi dirige il procedimento può limitare adeguatamente i diritti procedurali delle parti, segnatamente: |
a | garantendo l'anonimato; |
b | svolgendo interrogatori senza la presenza delle parti o a porte chiuse; |
c | accertando le generalità senza la presenza delle parti o a porte chiuse; |
d | modificando l'aspetto o la voce di persone da proteggere oppure schermandole; |
e | ponendo restrizioni al diritto di esaminare gli atti. |
3 | Chi dirige il procedimento può consentire alla persona da proteggere di farsi accompagnare da un patrocinatore o da una persona di fiducia. |
4 | Se si procede all'interrogatorio di un minore di 18 anni in veste di testimone o di persona informata sui fatti, chi dirige il procedimento può inoltre disporre misure protettive secondo l'articolo 154 capoversi 2 e 4. |
5 | Per tutte le misure protettive che adotta, chi dirige il procedimento provvede affinché alle parti sia garantito il diritto di essere sentite e in particolare affinché siano garantiti i diritti di difesa dell'imputato. |
6 | Qualora sia stato garantito l'anonimato a persone da proteggere, chi dirige il procedimento adotta misure appropriate per evitare scambi o confusioni di persona. |
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale CPP Art. 149 In generale - 1 Se vi è motivo di ritenere che un testimone, una persona informata sui fatti, un imputato, un perito o un traduttore o interprete possano, a causa del loro coinvolgimento nel procedimento, esporre se stessi o una persona con cui hanno un legame ai sensi dell'articolo 168 capoversi 1-3 a un grave pericolo per la vita e l'integrità fisica oppure a un altro grave pregiudizio, chi dirige il procedimento adotta, su domanda o d'ufficio, adeguate misure protettive. |
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1 | Se vi è motivo di ritenere che un testimone, una persona informata sui fatti, un imputato, un perito o un traduttore o interprete possano, a causa del loro coinvolgimento nel procedimento, esporre se stessi o una persona con cui hanno un legame ai sensi dell'articolo 168 capoversi 1-3 a un grave pericolo per la vita e l'integrità fisica oppure a un altro grave pregiudizio, chi dirige il procedimento adotta, su domanda o d'ufficio, adeguate misure protettive. |
2 | A tal fine, chi dirige il procedimento può limitare adeguatamente i diritti procedurali delle parti, segnatamente: |
a | garantendo l'anonimato; |
b | svolgendo interrogatori senza la presenza delle parti o a porte chiuse; |
c | accertando le generalità senza la presenza delle parti o a porte chiuse; |
d | modificando l'aspetto o la voce di persone da proteggere oppure schermandole; |
e | ponendo restrizioni al diritto di esaminare gli atti. |
3 | Chi dirige il procedimento può consentire alla persona da proteggere di farsi accompagnare da un patrocinatore o da una persona di fiducia. |
4 | Se si procede all'interrogatorio di un minore di 18 anni in veste di testimone o di persona informata sui fatti, chi dirige il procedimento può inoltre disporre misure protettive secondo l'articolo 154 capoversi 2 e 4. |
5 | Per tutte le misure protettive che adotta, chi dirige il procedimento provvede affinché alle parti sia garantito il diritto di essere sentite e in particolare affinché siano garantiti i diritti di difesa dell'imputato. |
6 | Qualora sia stato garantito l'anonimato a persone da proteggere, chi dirige il procedimento adotta misure appropriate per evitare scambi o confusioni di persona. |
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale CPP Art. 150 Garanzia dell'anonimato - 1 Chi dirige il procedimento può garantire l'anonimato alla persona da proteggere. |
|
1 | Chi dirige il procedimento può garantire l'anonimato alla persona da proteggere. |
2 | Se concede la garanzia dell'anonimato, il pubblico ministero la sottopone entro 30 giorni per approvazione al giudice dei provvedimenti coercitivi; nella richiesta d'approvazione il pubblico ministero precisa tutti i dettagli necessari alla valutazione della legalità del provvedimento. ...76 |
3 | Se il giudice dei provvedimenti coercitivi nega l'approvazione, le prove già assunte con la garanzia dell'anonimato non possono essere utilizzate. |
4 | Una volta approvata o concessa, la garanzia dell'anonimato vincola tutte le autorità penali investite della causa. |
5 | La persona da proteggere può rinunciare in ogni tempo alla garanzia dell'anonimato. |
6 | Il pubblico ministero e chi dirige il procedimento in giudizio revocano la garanzia se l'esigenza di protezione viene manifestamente meno. |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 98 Limitazione dei motivi di ricorso - Contro le decisioni in materia di misure cautelari il ricorrente può far valere soltanto la violazione di diritti costituzionali. |
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale CPP Art. 150 Garanzia dell'anonimato - 1 Chi dirige il procedimento può garantire l'anonimato alla persona da proteggere. |
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1 | Chi dirige il procedimento può garantire l'anonimato alla persona da proteggere. |
2 | Se concede la garanzia dell'anonimato, il pubblico ministero la sottopone entro 30 giorni per approvazione al giudice dei provvedimenti coercitivi; nella richiesta d'approvazione il pubblico ministero precisa tutti i dettagli necessari alla valutazione della legalità del provvedimento. ...76 |
3 | Se il giudice dei provvedimenti coercitivi nega l'approvazione, le prove già assunte con la garanzia dell'anonimato non possono essere utilizzate. |
4 | Una volta approvata o concessa, la garanzia dell'anonimato vincola tutte le autorità penali investite della causa. |
5 | La persona da proteggere può rinunciare in ogni tempo alla garanzia dell'anonimato. |
6 | Il pubblico ministero e chi dirige il procedimento in giudizio revocano la garanzia se l'esigenza di protezione viene manifestamente meno. |
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale CPP Art. 150 Garanzia dell'anonimato - 1 Chi dirige il procedimento può garantire l'anonimato alla persona da proteggere. |
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1 | Chi dirige il procedimento può garantire l'anonimato alla persona da proteggere. |
2 | Se concede la garanzia dell'anonimato, il pubblico ministero la sottopone entro 30 giorni per approvazione al giudice dei provvedimenti coercitivi; nella richiesta d'approvazione il pubblico ministero precisa tutti i dettagli necessari alla valutazione della legalità del provvedimento. ...76 |
3 | Se il giudice dei provvedimenti coercitivi nega l'approvazione, le prove già assunte con la garanzia dell'anonimato non possono essere utilizzate. |
4 | Una volta approvata o concessa, la garanzia dell'anonimato vincola tutte le autorità penali investite della causa. |
5 | La persona da proteggere può rinunciare in ogni tempo alla garanzia dell'anonimato. |
6 | Il pubblico ministero e chi dirige il procedimento in giudizio revocano la garanzia se l'esigenza di protezione viene manifestamente meno. |
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale CPP Art. 151 Misure per la protezione di agenti infiltrati - 1 Gli agenti infiltrati a cui è stata concessa la garanzia dell'anonimato hanno il diritto: |
|
1 | Gli agenti infiltrati a cui è stata concessa la garanzia dell'anonimato hanno il diritto: |
a | di mantenere segreta la loro vera identità durante l'intero procedimento e dopo la sua chiusura nei riguardi di chicchessia, eccettuati i membri delle autorità giudicanti investite della causa; |
b | a che nessuna indicazione relativa alla loro vera identità sia acquisita agli atti. |
2 | Chi dirige il procedimento adotta le necessarie misure protettive. |
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale CPP Art. 150 Garanzia dell'anonimato - 1 Chi dirige il procedimento può garantire l'anonimato alla persona da proteggere. |
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1 | Chi dirige il procedimento può garantire l'anonimato alla persona da proteggere. |
2 | Se concede la garanzia dell'anonimato, il pubblico ministero la sottopone entro 30 giorni per approvazione al giudice dei provvedimenti coercitivi; nella richiesta d'approvazione il pubblico ministero precisa tutti i dettagli necessari alla valutazione della legalità del provvedimento. ...76 |
3 | Se il giudice dei provvedimenti coercitivi nega l'approvazione, le prove già assunte con la garanzia dell'anonimato non possono essere utilizzate. |
4 | Una volta approvata o concessa, la garanzia dell'anonimato vincola tutte le autorità penali investite della causa. |
5 | La persona da proteggere può rinunciare in ogni tempo alla garanzia dell'anonimato. |
6 | Il pubblico ministero e chi dirige il procedimento in giudizio revocano la garanzia se l'esigenza di protezione viene manifestamente meno. |
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale CPP Art. 150 Garanzia dell'anonimato - 1 Chi dirige il procedimento può garantire l'anonimato alla persona da proteggere. |
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1 | Chi dirige il procedimento può garantire l'anonimato alla persona da proteggere. |
2 | Se concede la garanzia dell'anonimato, il pubblico ministero la sottopone entro 30 giorni per approvazione al giudice dei provvedimenti coercitivi; nella richiesta d'approvazione il pubblico ministero precisa tutti i dettagli necessari alla valutazione della legalità del provvedimento. ...76 |
3 | Se il giudice dei provvedimenti coercitivi nega l'approvazione, le prove già assunte con la garanzia dell'anonimato non possono essere utilizzate. |
4 | Una volta approvata o concessa, la garanzia dell'anonimato vincola tutte le autorità penali investite della causa. |
5 | La persona da proteggere può rinunciare in ogni tempo alla garanzia dell'anonimato. |
6 | Il pubblico ministero e chi dirige il procedimento in giudizio revocano la garanzia se l'esigenza di protezione viene manifestamente meno. |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 98 Limitazione dei motivi di ricorso - Contro le decisioni in materia di misure cautelari il ricorrente può far valere soltanto la violazione di diritti costituzionali. |
4.
4.1 Die Beschwerdeführer machen geltend, sie wären bei Offenlegung ihrer Personalien einer erheblichen Gefahr für Leib und Leben oder einem anderen schweren Nachteil ausgesetzt. Die Anonymität hätte ihnen daher zugesichert werden müssen.
4.2 Besteht Grund zur Annahme, unter anderem eine beschuldigte Person könnte durch die Mitwirkung im Verfahren sich oder eine Person, die mit ihr in einem Verhältnis nach Art. 168 Abs. 1-3 steht, einer erheblichen Gefahr für Leib und Leben oder einem anderen schweren Nachteil aussetzen, so trifft gemäss Art. 149 Abs. 1
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale CPP Art. 149 In generale - 1 Se vi è motivo di ritenere che un testimone, una persona informata sui fatti, un imputato, un perito o un traduttore o interprete possano, a causa del loro coinvolgimento nel procedimento, esporre se stessi o una persona con cui hanno un legame ai sensi dell'articolo 168 capoversi 1-3 a un grave pericolo per la vita e l'integrità fisica oppure a un altro grave pregiudizio, chi dirige il procedimento adotta, su domanda o d'ufficio, adeguate misure protettive. |
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1 | Se vi è motivo di ritenere che un testimone, una persona informata sui fatti, un imputato, un perito o un traduttore o interprete possano, a causa del loro coinvolgimento nel procedimento, esporre se stessi o una persona con cui hanno un legame ai sensi dell'articolo 168 capoversi 1-3 a un grave pericolo per la vita e l'integrità fisica oppure a un altro grave pregiudizio, chi dirige il procedimento adotta, su domanda o d'ufficio, adeguate misure protettive. |
2 | A tal fine, chi dirige il procedimento può limitare adeguatamente i diritti procedurali delle parti, segnatamente: |
a | garantendo l'anonimato; |
b | svolgendo interrogatori senza la presenza delle parti o a porte chiuse; |
c | accertando le generalità senza la presenza delle parti o a porte chiuse; |
d | modificando l'aspetto o la voce di persone da proteggere oppure schermandole; |
e | ponendo restrizioni al diritto di esaminare gli atti. |
3 | Chi dirige il procedimento può consentire alla persona da proteggere di farsi accompagnare da un patrocinatore o da una persona di fiducia. |
4 | Se si procede all'interrogatorio di un minore di 18 anni in veste di testimone o di persona informata sui fatti, chi dirige il procedimento può inoltre disporre misure protettive secondo l'articolo 154 capoversi 2 e 4. |
5 | Per tutte le misure protettive che adotta, chi dirige il procedimento provvede affinché alle parti sia garantito il diritto di essere sentite e in particolare affinché siano garantiti i diritti di difesa dell'imputato. |
6 | Qualora sia stato garantito l'anonimato a persone da proteggere, chi dirige il procedimento adotta misure appropriate per evitare scambi o confusioni di persona. |
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale CPP Art. 149 In generale - 1 Se vi è motivo di ritenere che un testimone, una persona informata sui fatti, un imputato, un perito o un traduttore o interprete possano, a causa del loro coinvolgimento nel procedimento, esporre se stessi o una persona con cui hanno un legame ai sensi dell'articolo 168 capoversi 1-3 a un grave pericolo per la vita e l'integrità fisica oppure a un altro grave pregiudizio, chi dirige il procedimento adotta, su domanda o d'ufficio, adeguate misure protettive. |
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1 | Se vi è motivo di ritenere che un testimone, una persona informata sui fatti, un imputato, un perito o un traduttore o interprete possano, a causa del loro coinvolgimento nel procedimento, esporre se stessi o una persona con cui hanno un legame ai sensi dell'articolo 168 capoversi 1-3 a un grave pericolo per la vita e l'integrità fisica oppure a un altro grave pregiudizio, chi dirige il procedimento adotta, su domanda o d'ufficio, adeguate misure protettive. |
2 | A tal fine, chi dirige il procedimento può limitare adeguatamente i diritti procedurali delle parti, segnatamente: |
a | garantendo l'anonimato; |
b | svolgendo interrogatori senza la presenza delle parti o a porte chiuse; |
c | accertando le generalità senza la presenza delle parti o a porte chiuse; |
d | modificando l'aspetto o la voce di persone da proteggere oppure schermandole; |
e | ponendo restrizioni al diritto di esaminare gli atti. |
3 | Chi dirige il procedimento può consentire alla persona da proteggere di farsi accompagnare da un patrocinatore o da una persona di fiducia. |
4 | Se si procede all'interrogatorio di un minore di 18 anni in veste di testimone o di persona informata sui fatti, chi dirige il procedimento può inoltre disporre misure protettive secondo l'articolo 154 capoversi 2 e 4. |
5 | Per tutte le misure protettive che adotta, chi dirige il procedimento provvede affinché alle parti sia garantito il diritto di essere sentite e in particolare affinché siano garantiti i diritti di difesa dell'imputato. |
6 | Qualora sia stato garantito l'anonimato a persone da proteggere, chi dirige il procedimento adotta misure appropriate per evitare scambi o confusioni di persona. |
BGE 139 IV 265 S. 268
indem sie die Anonymität zusichert (lit. a). Dies wiederholt Art. 150 Abs. 1
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale CPP Art. 150 Garanzia dell'anonimato - 1 Chi dirige il procedimento può garantire l'anonimato alla persona da proteggere. |
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1 | Chi dirige il procedimento può garantire l'anonimato alla persona da proteggere. |
2 | Se concede la garanzia dell'anonimato, il pubblico ministero la sottopone entro 30 giorni per approvazione al giudice dei provvedimenti coercitivi; nella richiesta d'approvazione il pubblico ministero precisa tutti i dettagli necessari alla valutazione della legalità del provvedimento. ...76 |
3 | Se il giudice dei provvedimenti coercitivi nega l'approvazione, le prove già assunte con la garanzia dell'anonimato non possono essere utilizzate. |
4 | Una volta approvata o concessa, la garanzia dell'anonimato vincola tutte le autorità penali investite della causa. |
5 | La persona da proteggere può rinunciare in ogni tempo alla garanzia dell'anonimato. |
6 | Il pubblico ministero e chi dirige il procedimento in giudizio revocano la garanzia se l'esigenza di protezione viene manifestamente meno. |
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale CPP Art. 149 In generale - 1 Se vi è motivo di ritenere che un testimone, una persona informata sui fatti, un imputato, un perito o un traduttore o interprete possano, a causa del loro coinvolgimento nel procedimento, esporre se stessi o una persona con cui hanno un legame ai sensi dell'articolo 168 capoversi 1-3 a un grave pericolo per la vita e l'integrità fisica oppure a un altro grave pregiudizio, chi dirige il procedimento adotta, su domanda o d'ufficio, adeguate misure protettive. |
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1 | Se vi è motivo di ritenere che un testimone, una persona informata sui fatti, un imputato, un perito o un traduttore o interprete possano, a causa del loro coinvolgimento nel procedimento, esporre se stessi o una persona con cui hanno un legame ai sensi dell'articolo 168 capoversi 1-3 a un grave pericolo per la vita e l'integrità fisica oppure a un altro grave pregiudizio, chi dirige il procedimento adotta, su domanda o d'ufficio, adeguate misure protettive. |
2 | A tal fine, chi dirige il procedimento può limitare adeguatamente i diritti procedurali delle parti, segnatamente: |
a | garantendo l'anonimato; |
b | svolgendo interrogatori senza la presenza delle parti o a porte chiuse; |
c | accertando le generalità senza la presenza delle parti o a porte chiuse; |
d | modificando l'aspetto o la voce di persone da proteggere oppure schermandole; |
e | ponendo restrizioni al diritto di esaminare gli atti. |
3 | Chi dirige il procedimento può consentire alla persona da proteggere di farsi accompagnare da un patrocinatore o da una persona di fiducia. |
4 | Se si procede all'interrogatorio di un minore di 18 anni in veste di testimone o di persona informata sui fatti, chi dirige il procedimento può inoltre disporre misure protettive secondo l'articolo 154 capoversi 2 e 4. |
5 | Per tutte le misure protettive che adotta, chi dirige il procedimento provvede affinché alle parti sia garantito il diritto di essere sentite e in particolare affinché siano garantiti i diritti di difesa dell'imputato. |
6 | Qualora sia stato garantito l'anonimato a persone da proteggere, chi dirige il procedimento adotta misure appropriate per evitare scambi o confusioni di persona. |
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale CPP Art. 168 Per legami personali - 1 Hanno facoltà di non deporre: |
|
1 | Hanno facoltà di non deporre: |
a | il coniuge o il convivente di fatto dell'imputato; |
b | chi ha figli in comune con l'imputato; |
c | i parenti o affini in linea retta dell'imputato; |
d | i fratelli o sorelle e fratellastri o sorellastre dell'imputato, nonché i loro coniugi; |
e | i fratelli o sorelle e fratellastri o sorellastre del coniuge dell'imputato, nonché i loro coniugi; |
f | i genitori affilianti, gli affiliati e i fratelli o sorelle affiliati dell'imputato; |
g | il tutore o il curatore dell'imputato. |
2 | La facoltà di non deporre secondo il capoverso 1 lettere a ed f sussiste anche se il matrimonio è sciolto oppure qualora in una famiglia affiliante81 il rapporto di affiliazione non sussista più. |
3 | L'unione domestica registrata è equiparata al matrimonio. |
4 | La facoltà di non deporre non sussiste se: |
a | il procedimento penale concerne un reato di cui agli articoli 111-113, 122, 124, 140, 184, 185, 187, 189, 190 o 191 CP83; e |
b | il reato è stato commesso a danno di una persona con cui il testimone ha un legame personale a tenore dei capoversi 1-3. |
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale CPP Art. 168 Per legami personali - 1 Hanno facoltà di non deporre: |
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1 | Hanno facoltà di non deporre: |
a | il coniuge o il convivente di fatto dell'imputato; |
b | chi ha figli in comune con l'imputato; |
c | i parenti o affini in linea retta dell'imputato; |
d | i fratelli o sorelle e fratellastri o sorellastre dell'imputato, nonché i loro coniugi; |
e | i fratelli o sorelle e fratellastri o sorellastre del coniuge dell'imputato, nonché i loro coniugi; |
f | i genitori affilianti, gli affiliati e i fratelli o sorelle affiliati dell'imputato; |
g | il tutore o il curatore dell'imputato. |
2 | La facoltà di non deporre secondo il capoverso 1 lettere a ed f sussiste anche se il matrimonio è sciolto oppure qualora in una famiglia affiliante81 il rapporto di affiliazione non sussista più. |
3 | L'unione domestica registrata è equiparata al matrimonio. |
4 | La facoltà di non deporre non sussiste se: |
a | il procedimento penale concerne un reato di cui agli articoli 111-113, 122, 124, 140, 184, 185, 187, 189, 190 o 191 CP83; e |
b | il reato è stato commesso a danno di una persona con cui il testimone ha un legame personale a tenore dei capoversi 1-3. |
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale CPP Art. 149 In generale - 1 Se vi è motivo di ritenere che un testimone, una persona informata sui fatti, un imputato, un perito o un traduttore o interprete possano, a causa del loro coinvolgimento nel procedimento, esporre se stessi o una persona con cui hanno un legame ai sensi dell'articolo 168 capoversi 1-3 a un grave pericolo per la vita e l'integrità fisica oppure a un altro grave pregiudizio, chi dirige il procedimento adotta, su domanda o d'ufficio, adeguate misure protettive. |
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1 | Se vi è motivo di ritenere che un testimone, una persona informata sui fatti, un imputato, un perito o un traduttore o interprete possano, a causa del loro coinvolgimento nel procedimento, esporre se stessi o una persona con cui hanno un legame ai sensi dell'articolo 168 capoversi 1-3 a un grave pericolo per la vita e l'integrità fisica oppure a un altro grave pregiudizio, chi dirige il procedimento adotta, su domanda o d'ufficio, adeguate misure protettive. |
2 | A tal fine, chi dirige il procedimento può limitare adeguatamente i diritti procedurali delle parti, segnatamente: |
a | garantendo l'anonimato; |
b | svolgendo interrogatori senza la presenza delle parti o a porte chiuse; |
c | accertando le generalità senza la presenza delle parti o a porte chiuse; |
d | modificando l'aspetto o la voce di persone da proteggere oppure schermandole; |
e | ponendo restrizioni al diritto di esaminare gli atti. |
3 | Chi dirige il procedimento può consentire alla persona da proteggere di farsi accompagnare da un patrocinatore o da una persona di fiducia. |
4 | Se si procede all'interrogatorio di un minore di 18 anni in veste di testimone o di persona informata sui fatti, chi dirige il procedimento può inoltre disporre misure protettive secondo l'articolo 154 capoversi 2 e 4. |
5 | Per tutte le misure protettive che adotta, chi dirige il procedimento provvede affinché alle parti sia garantito il diritto di essere sentite e in particolare affinché siano garantiti i diritti di difesa dell'imputato. |
6 | Qualora sia stato garantito l'anonimato a persone da proteggere, chi dirige il procedimento adotta misure appropriate per evitare scambi o confusioni di persona. |
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale CPP Art. 149 In generale - 1 Se vi è motivo di ritenere che un testimone, una persona informata sui fatti, un imputato, un perito o un traduttore o interprete possano, a causa del loro coinvolgimento nel procedimento, esporre se stessi o una persona con cui hanno un legame ai sensi dell'articolo 168 capoversi 1-3 a un grave pericolo per la vita e l'integrità fisica oppure a un altro grave pregiudizio, chi dirige il procedimento adotta, su domanda o d'ufficio, adeguate misure protettive. |
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1 | Se vi è motivo di ritenere che un testimone, una persona informata sui fatti, un imputato, un perito o un traduttore o interprete possano, a causa del loro coinvolgimento nel procedimento, esporre se stessi o una persona con cui hanno un legame ai sensi dell'articolo 168 capoversi 1-3 a un grave pericolo per la vita e l'integrità fisica oppure a un altro grave pregiudizio, chi dirige il procedimento adotta, su domanda o d'ufficio, adeguate misure protettive. |
2 | A tal fine, chi dirige il procedimento può limitare adeguatamente i diritti procedurali delle parti, segnatamente: |
a | garantendo l'anonimato; |
b | svolgendo interrogatori senza la presenza delle parti o a porte chiuse; |
c | accertando le generalità senza la presenza delle parti o a porte chiuse; |
d | modificando l'aspetto o la voce di persone da proteggere oppure schermandole; |
e | ponendo restrizioni al diritto di esaminare gli atti. |
3 | Chi dirige il procedimento può consentire alla persona da proteggere di farsi accompagnare da un patrocinatore o da una persona di fiducia. |
4 | Se si procede all'interrogatorio di un minore di 18 anni in veste di testimone o di persona informata sui fatti, chi dirige il procedimento può inoltre disporre misure protettive secondo l'articolo 154 capoversi 2 e 4. |
5 | Per tutte le misure protettive che adotta, chi dirige il procedimento provvede affinché alle parti sia garantito il diritto di essere sentite e in particolare affinché siano garantiti i diritti di difesa dell'imputato. |
6 | Qualora sia stato garantito l'anonimato a persone da proteggere, chi dirige il procedimento adotta misure appropriate per evitare scambi o confusioni di persona. |
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale CPP Art. 149 In generale - 1 Se vi è motivo di ritenere che un testimone, una persona informata sui fatti, un imputato, un perito o un traduttore o interprete possano, a causa del loro coinvolgimento nel procedimento, esporre se stessi o una persona con cui hanno un legame ai sensi dell'articolo 168 capoversi 1-3 a un grave pericolo per la vita e l'integrità fisica oppure a un altro grave pregiudizio, chi dirige il procedimento adotta, su domanda o d'ufficio, adeguate misure protettive. |
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1 | Se vi è motivo di ritenere che un testimone, una persona informata sui fatti, un imputato, un perito o un traduttore o interprete possano, a causa del loro coinvolgimento nel procedimento, esporre se stessi o una persona con cui hanno un legame ai sensi dell'articolo 168 capoversi 1-3 a un grave pericolo per la vita e l'integrità fisica oppure a un altro grave pregiudizio, chi dirige il procedimento adotta, su domanda o d'ufficio, adeguate misure protettive. |
2 | A tal fine, chi dirige il procedimento può limitare adeguatamente i diritti procedurali delle parti, segnatamente: |
a | garantendo l'anonimato; |
b | svolgendo interrogatori senza la presenza delle parti o a porte chiuse; |
c | accertando le generalità senza la presenza delle parti o a porte chiuse; |
d | modificando l'aspetto o la voce di persone da proteggere oppure schermandole; |
e | ponendo restrizioni al diritto di esaminare gli atti. |
3 | Chi dirige il procedimento può consentire alla persona da proteggere di farsi accompagnare da un patrocinatore o da una persona di fiducia. |
4 | Se si procede all'interrogatorio di un minore di 18 anni in veste di testimone o di persona informata sui fatti, chi dirige il procedimento può inoltre disporre misure protettive secondo l'articolo 154 capoversi 2 e 4. |
5 | Per tutte le misure protettive che adotta, chi dirige il procedimento provvede affinché alle parti sia garantito il diritto di essere sentite e in particolare affinché siano garantiti i diritti di difesa dell'imputato. |
6 | Qualora sia stato garantito l'anonimato a persone da proteggere, chi dirige il procedimento adotta misure appropriate per evitare scambi o confusioni di persona. |
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale CPP Art. 149 In generale - 1 Se vi è motivo di ritenere che un testimone, una persona informata sui fatti, un imputato, un perito o un traduttore o interprete possano, a causa del loro coinvolgimento nel procedimento, esporre se stessi o una persona con cui hanno un legame ai sensi dell'articolo 168 capoversi 1-3 a un grave pericolo per la vita e l'integrità fisica oppure a un altro grave pregiudizio, chi dirige il procedimento adotta, su domanda o d'ufficio, adeguate misure protettive. |
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1 | Se vi è motivo di ritenere che un testimone, una persona informata sui fatti, un imputato, un perito o un traduttore o interprete possano, a causa del loro coinvolgimento nel procedimento, esporre se stessi o una persona con cui hanno un legame ai sensi dell'articolo 168 capoversi 1-3 a un grave pericolo per la vita e l'integrità fisica oppure a un altro grave pregiudizio, chi dirige il procedimento adotta, su domanda o d'ufficio, adeguate misure protettive. |
2 | A tal fine, chi dirige il procedimento può limitare adeguatamente i diritti procedurali delle parti, segnatamente: |
a | garantendo l'anonimato; |
b | svolgendo interrogatori senza la presenza delle parti o a porte chiuse; |
c | accertando le generalità senza la presenza delle parti o a porte chiuse; |
d | modificando l'aspetto o la voce di persone da proteggere oppure schermandole; |
e | ponendo restrizioni al diritto di esaminare gli atti. |
3 | Chi dirige il procedimento può consentire alla persona da proteggere di farsi accompagnare da un patrocinatore o da una persona di fiducia. |
4 | Se si procede all'interrogatorio di un minore di 18 anni in veste di testimone o di persona informata sui fatti, chi dirige il procedimento può inoltre disporre misure protettive secondo l'articolo 154 capoversi 2 e 4. |
5 | Per tutte le misure protettive che adotta, chi dirige il procedimento provvede affinché alle parti sia garantito il diritto di essere sentite e in particolare affinché siano garantiti i diritti di difesa dell'imputato. |
6 | Qualora sia stato garantito l'anonimato a persone da proteggere, chi dirige il procedimento adotta misure appropriate per evitare scambi o confusioni di persona. |
Die Zusicherung der Anonymität stellt die einschneidendste Schutzmassnahme dar und kommt nur als "ultima ratio" in Betracht (SCHMID, Praxiskommentar, a.a.O., N. 6 zur Art. 149
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale CPP Art. 149 In generale - 1 Se vi è motivo di ritenere che un testimone, una persona informata sui fatti, un imputato, un perito o un traduttore o interprete possano, a causa del loro coinvolgimento nel procedimento, esporre se stessi o una persona con cui hanno un legame ai sensi dell'articolo 168 capoversi 1-3 a un grave pericolo per la vita e l'integrità fisica oppure a un altro grave pregiudizio, chi dirige il procedimento adotta, su domanda o d'ufficio, adeguate misure protettive. |
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1 | Se vi è motivo di ritenere che un testimone, una persona informata sui fatti, un imputato, un perito o un traduttore o interprete possano, a causa del loro coinvolgimento nel procedimento, esporre se stessi o una persona con cui hanno un legame ai sensi dell'articolo 168 capoversi 1-3 a un grave pericolo per la vita e l'integrità fisica oppure a un altro grave pregiudizio, chi dirige il procedimento adotta, su domanda o d'ufficio, adeguate misure protettive. |
2 | A tal fine, chi dirige il procedimento può limitare adeguatamente i diritti procedurali delle parti, segnatamente: |
a | garantendo l'anonimato; |
b | svolgendo interrogatori senza la presenza delle parti o a porte chiuse; |
c | accertando le generalità senza la presenza delle parti o a porte chiuse; |
d | modificando l'aspetto o la voce di persone da proteggere oppure schermandole; |
e | ponendo restrizioni al diritto di esaminare gli atti. |
3 | Chi dirige il procedimento può consentire alla persona da proteggere di farsi accompagnare da un patrocinatore o da una persona di fiducia. |
4 | Se si procede all'interrogatorio di un minore di 18 anni in veste di testimone o di persona informata sui fatti, chi dirige il procedimento può inoltre disporre misure protettive secondo l'articolo 154 capoversi 2 e 4. |
5 | Per tutte le misure protettive che adotta, chi dirige il procedimento provvede affinché alle parti sia garantito il diritto di essere sentite e in particolare affinché siano garantiti i diritti di difesa dell'imputato. |
6 | Qualora sia stato garantito l'anonimato a persone da proteggere, chi dirige il procedimento adotta misure appropriate per evitare scambi o confusioni di persona. |
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale CPP Art. 150 Garanzia dell'anonimato - 1 Chi dirige il procedimento può garantire l'anonimato alla persona da proteggere. |
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1 | Chi dirige il procedimento può garantire l'anonimato alla persona da proteggere. |
2 | Se concede la garanzia dell'anonimato, il pubblico ministero la sottopone entro 30 giorni per approvazione al giudice dei provvedimenti coercitivi; nella richiesta d'approvazione il pubblico ministero precisa tutti i dettagli necessari alla valutazione della legalità del provvedimento. ...76 |
3 | Se il giudice dei provvedimenti coercitivi nega l'approvazione, le prove già assunte con la garanzia dell'anonimato non possono essere utilizzate. |
4 | Una volta approvata o concessa, la garanzia dell'anonimato vincola tutte le autorità penali investite della causa. |
5 | La persona da proteggere può rinunciare in ogni tempo alla garanzia dell'anonimato. |
6 | Il pubblico ministero e chi dirige il procedimento in giudizio revocano la garanzia se l'esigenza di protezione viene manifestamente meno. |
4.3 Der heute 34-jährige Privatkläger ist im Strafregister nicht verzeichnet. Wie sich aus den Akten der Polizei ergibt, wurden im Jahr 1995 gegen ihn Ermittlungen wegen des Verdachts des Bargelddiebstahls geführt. 2009 wurde gegen ihn Anzeige wegen Fahrens in fahrunfähigem Zustand in einem leichten Fall erstattet. In den polizeilichen Akten vermerkt ist er zudem wegen Nichtabgabe des
BGE 139 IV 265 S. 269
Fahrzeugausweises und der Kontrollschilder trotz amtlicher Aufforderung. Anzeichen für eine Gewalttätigkeit des Privatklägers ergeben sich daraus nicht. Nach den Angaben seiner Ehefrau hat der Privatkläger sie und die Tochter nie geschlagen. Auch den befragten Nachbarn und Arbeitskollegen war nichts über eine Gewalttätigkeit des Privatklägers bekannt. Dies lässt ebenfalls nicht auf seine Gefährlichkeit schliessen. Nach dem Leumundsbericht und den Aussagen der Ehefrau scheint der Privatkläger unter Alkoholeinfluss ein anderer Mensch zu werden und zu selbstzerstörerischem Verhalten zu neigen. Dies spricht eher für Eigen-, nicht für Fremdgefährdung. Was sich beim Vorfall vom 25. Mai 2009 in der Wohnung des Privatklägers genau abgespielt hat, ist umstritten und Gegenstand der laufenden Untersuchung. Soweit die Beschwerdeführer vorbringen, der Privatkläger habe sich mit erhobenem Messer auf den Beschwerdeführer 2 gestürzt, gehen sie von einem Sachverhalt aus, den die Vorinstanz nicht festgestellt hat. Darauf kann nicht eingetreten werden (Art. 105 Abs. 1
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 105 Fatti determinanti - 1 Il Tribunale federale fonda la sua sentenza sui fatti accertati dall'autorità inferiore. |
|
1 | Il Tribunale federale fonda la sua sentenza sui fatti accertati dall'autorità inferiore. |
2 | Può rettificare o completare d'ufficio l'accertamento dei fatti dell'autorità inferiore se è stato svolto in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell'articolo 95. |
3 | Se il ricorso è diretto contro una decisione d'assegnazione o rifiuto di prestazioni pecuniarie dell'assicurazione militare o dell'assicurazione contro gli infortuni, il Tribunale federale non è vincolato dall'accertamento dei fatti operato dall'autorità inferiore.96 |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 97 Accertamento inesatto dei fatti - 1 Il ricorrente può censurare l'accertamento dei fatti soltanto se è stato svolto in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell'articolo 95 e l'eliminazione del vizio può essere determinante per l'esito del procedimento. |
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1 | Il ricorrente può censurare l'accertamento dei fatti soltanto se è stato svolto in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell'articolo 95 e l'eliminazione del vizio può essere determinante per l'esito del procedimento. |
2 | Se il ricorso è diretto contro una decisione d'assegnazione o rifiuto di prestazioni pecuniarie dell'assicurazione militare o dell'assicurazione contro gli infortuni, può essere censurato qualsiasi accertamento inesatto o incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti.87 |
BGE 139 IV 265 S. 270
Würdigt man dies gesamthaft, hält es vor Bundesrecht stand, wenn die Vorinstanz ernsthafte Anzeichen für eine konkrete Gefährdung der Beschwerdeführer verneint und die Zusicherung der Anonymität daher abgelehnt hat.