132 III 626
75. Auszug aus dem Urteil der I. Zivilabteilung i.S. A. AG gegen B. Co. (Berufung) 4C.330/2005 vom 20. Juni 2006
Regeste (de):
- Frachtvertrag; Übereinkommen über den Beförderungsvertrag im internationalen Strassengüterverkehr (CMR; SR 0.741.611); Ersatzanspruch des Empfängers wegen Beschädigung der transportierten Ware.
- Frage des anwendbaren Rechts in Bezug auf den Beförderungsvertrag und die Abtretung der Ersatzforderung des Empfängers an seinen Transportversicherer (E. 2).
- Formloser Abschluss eines CMR-Frachtvertrages (E. 3).
- Haftungsordnung gemäss CMR; Schadenersatzanspruch des Empfängers gegenüber dem Frachtführer (E. 4).
- Gültigkeit der zwischen dem Empfänger und dessen Transportversicherer erfolgten Zession, namentlich im Hinblick auf die Rückgriffsordnung von Art. 51 Abs. 2
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto
CO Art. 51 - 1 Quando più persone siano responsabili per lo stesso danno, ma per diverse cause, atto illecito, contratto o disposizione di legge, si applica per analogia la disposizione relativa al regresso fra le persone che hanno cagionato insieme un danno.
1 Quando più persone siano responsabili per lo stesso danno, ma per diverse cause, atto illecito, contratto o disposizione di legge, si applica per analogia la disposizione relativa al regresso fra le persone che hanno cagionato insieme un danno. 2 Di regola la responsabilità incombe in prima linea a colui che ha cagionato il danno con atto illecito, in ultima a colui che senza propria colpa né obbligazione contrattuale ne risponde per legge.
Regeste (fr):
- Contrat de transport de marchandises; convention relative au contrat de transport international de marchandises par route (CMR; RS 0.741.611); indemnité réclamée par le destinataire pour avarie de la marchandise.
- Droit applicable au contrat de transport et à la cession de la créance d'indemnité du destinataire à son assureur-transport (consid. 2).
- La conclusion du contrat CMR n'est soumise à aucune forme (consid. 3).
- Règles de responsabilité CMR; prétentions en dommages-intérêts du destinataire contre le transporteur (consid. 4).
- Validité de la cession intervenue entre le destinataire et son assureur-transport, notamment par rapport au droit de recours régi par l'art. 51 al. 2 CO (consid. 5).
Regesto (it):
- Contratto di trasporto; Convenzione concernente il contratto di trasporto internazionale di merci su strada (CMR; RS 0.741.611); indennità del destinatario per avaria della merce trasportata.
- Diritto applicabile al contratto di trasporto e alla cessione della pretesa di risarcimento del destinatario al suo assicuratore del trasporto (consid. 2).
- La conclusione di un contratto di trasporto CMR non soggiace ad alcun requisito di forma (consid. 3).
- Regole sulla responsabilità CMR; pretesa di risarcimento danni del destinatario nei confronti del vettore (consid. 4).
- Validità della cessione intervenuta fra il destinatario e il suo assicuratore del trasporto, in particolare con riferimento al diritto di regresso di cui all'art. 51 cpv. 2 CO (consid. 5).
Sachverhalt ab Seite 627
BGE 132 III 626 S. 627
Die C. AG mit Sitz in M. im Kanton St. Gallen schloss als Verkäuferin mit der D. Co. mit Sitz in N. im Iran einen Kaufvertrag, der mehrere Maschinen für die Verarbeitung von Ölsamen zum Gegenstand hat. Der Kaufpreis betrug USD 1'573'300.-. Die Verkäuferin hatte gemäss den vertraglichen Vereinbarungen den Transport der Kaufgegenstände in den Iran zu organisieren. Das Transportgut wurde jedoch auf Gefahr und Kosten der Käuferin transportiert. Die Transportkosten waren im Kaufpreis eingerechnet. Der Kaufpreis wurde mit einem Dokumentenakkreditiv der Bank E. in O. gesichert. Die Partnerbank in der Schweiz war die Bank F. Diese durfte den Kaufpreis gemäss der Weisung der Bank E. nur gegen Vorlage der im Dokumentenakkreditiv aufgezählten Dokumente auszahlen. Dazu gehörte namentlich ein "NEGOTIABLE FIATA MULTIMODAL TRANSPORT B. L." (Letzteres ist die Abkürzung für Bill of Lading) vom 24. Oktober 2001. Die Verkäuferin beauftragte die A. AG mit Sitz in P. im Kanton St. Gallen mit dem Transport der Maschinen von der Schweiz in den Iran und bezahlte die Frachtfixkosten von USD 12'000.- im Voraus. Die A. AG verpflichtete das Transportunternehmen G. GmbH, die Maschinen von Q. im Kanton Thurgau bis nach R. an der iranischen Grenze zu transportieren. Die G. GmbH ihrerseits beauftragte eine türkische Transportfirma, die H. Ltd. mit Sitz in S., mit der effektiven Durchführung des Transportes. Die Maschinen wurden auf drei Lastwagen verladen. Der hier interessierende Lastwagen mit Anhänger fuhr am 25. Oktober 2001 in Q. ab. Am 29. Oktober 2001 verunfallte dieser Lastwagen in Bulgarien. Er kam von der Strasse ab und kippte um. Da der Lastwagen nicht mehr zur Weiterfahrt benutzt werden konnte, beauftragte die H. Ltd. eine bulgarische Transportfirma, die I. SD, mit dem Transport der Maschinen bis an die iranische Grenze. Dort übernahm am 12. November 2001 die iranische Transportfirma K. Company mit Sitz in O. das Transportgut, wie dies von der A. AG mit der Bank E. vereinbart worden war. Die K. Company überprüfte das Transportgut zusammen mit iranischen Zollbeamten am 11. November
BGE 132 III 626 S. 628
2001 und stellte fest, dass die Maschinen nicht mehr verpackt und beschädigt waren. Als die Maschinen am Zielort im Iran eingetroffen waren, wurden sie am 18. und 20. November 2001 unter anderem von Vertretern der Verkäuferin sowie der Käuferin untersucht und die Ergebnisse wurden schriftlich festgehalten. Nach den Schätzungen der Vertreter der Verkäuferin hätte eine Reparatur der Maschinen rund USD 332'000.- gekostet, gegenüber den Kosten der Lieferung von neuen Maschinen durch die Verkäuferin von rund USD 287'000.-. In der Folge liess die Käuferin selbst die Maschinen behelfsmässig reparieren und setzte sie in Betrieb. Eine Bewertung der Maschinen im Februar 2003 durch die L. Services ergab indessen, dass die Reparatur der Maschinen nicht erfolgreich war und ihr Wert zum Teil beträchtlich vermindert war. Nachdem die von der Käuferin verpflichtete Transportversicherung B. Co. mit Sitz in O. mit der A. AG Kontakt aufgenommen und ihr angezeigt hatte, sie werde von ihrer Kundin bezüglich des Transportschadens in Anspruch genommen und fordere ihrerseits von der A. AG Ersatz, stellte sich diese am 2. Februar 2002 auf den Standpunkt, sie habe nur als Vermittlerin gemäss den Schweizerischen Spediteurbedingungen gehandelt, weshalb die Versicherung gebeten werde, direkt mit der G. GmbH bzw. deren Unterfrachtführerin Kontakt aufzunehmen. Darauf schrieb die B. Co. am 16. Februar 2002 auch die G. GmbH mit der Absichtsangabe an, auf diese Regress nehmen zu wollen. Mit schriftlicher Erklärung vom 16. März 2002 trat die Käuferin alle ihr wegen des Unfallgeschehens zustehenden Forderungen an die B. Co. ab. Mit Klageschrift vom 2. Mai 2003 erhob die B. Co. im Kanton St. Gallen Klage gegen die A. AG mit dem Rechtsbegehren, die Beklagte zur Zahlung von Fr. 320'127.90 nebst 5 % Zins seit 1. Januar 2002 zu verpflichten. Die Klägerin machte geltend, der Schaden an den Maschinen sei durch das fahrlässige Verhalten eines Chauffeurs einer Unterfrachtführerin in Bulgarien verursacht worden. Für jede Beschädigung während der Ausführung des Beförderungsvertrages zwischen dem Zeitpunkt der Abfahrt und der Ablieferung im Iran hafte die Beklagte nach dem Übereinkommen vom 19. Mai 1956 über den Beförderungsvertrag im internationalen Strassengüterverkehr (abgekürzt CMR [Convention relative au contrat
BGE 132 III 626 S. 629
de transport international de marchandises par route]; SR 0.741.611) solidarisch. Ein Entlastungsbeweis nach Art. 17
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto CO Art. 51 - 1 Quando più persone siano responsabili per lo stesso danno, ma per diverse cause, atto illecito, contratto o disposizione di legge, si applica per analogia la disposizione relativa al regresso fra le persone che hanno cagionato insieme un danno. |
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1 | Quando più persone siano responsabili per lo stesso danno, ma per diverse cause, atto illecito, contratto o disposizione di legge, si applica per analogia la disposizione relativa al regresso fra le persone che hanno cagionato insieme un danno. |
2 | Di regola la responsabilità incombe in prima linea a colui che ha cagionato il danno con atto illecito, in ultima a colui che senza propria colpa né obbligazione contrattuale ne risponde per legge. |
Erwägungen
Aus den Erwägungen:
2. Bei einer Streitsache mit Auslandsberührung, wie sie hier vorliegt, hat das Bundesgericht im Berufungsverfahren von Amtes wegen zu prüfen, welches nationale Recht anwendbar ist (BGE 131 III 153 E. 3 S. 156; BGE 130 III 417 E. 2 S. 421 mit Hinweisen).
2.1 In Bezug auf das Vertragsverhältnis zwischen der C. AG und der Beklagten ist zwischen den Prozessparteien streitig, ob es sich dabei um einen Fracht- oder einen Speditionsvertrag handelt. Die Vorinstanz ist zum Ergebnis gekommen, dass das Verhältnis als Frachtvertrag zu qualifizieren ist, auf den die CMR anwendbar ist. Dieses Übereinkommen gilt gemäss dessen Art. 1 Ziff. 1 für jeden Vertrag über die entgeltliche Beförderung von Gütern auf der Strasse mittels Fahrzeugen, wenn der Ort der Übernahme des Gutes und der für die Ablieferung vorgesehene Ort, wie sie im Vertrag angegeben sind, in zwei verschiedenen Staaten liegen, von denen mindestens einer ein Vertragsstaat ist. Dies gilt ohne Rücksicht auf den Wohnsitz und die Staatsangehörigkeit der Parteien. Für die Schweiz
BGE 132 III 626 S. 630
ist das Übereinkommen am 28. Mai 1970 und für den Iran am 16. Dezember 1998 in Kraft getreten. Vertragsstaaten sind im Übrigen auch Bulgarien und die Türkei (seit 18. Januar 1978 bzw. 31. Oktober 1995). Voraussetzung der Anwendung der CMR ist das Vorliegen eines Frachtvertrages (vgl. hinten E. 3.3). Grundsätzlich nicht anwendbar ist die CMR dagegen, wenn das Verhältnis als Speditionsvertrag zu qualifizieren ist (MARI-CARMEN NICKEL-LANZ, La Convention relative au contrat de transport international de marchandise par route [CMR], Diss. Lausanne 1976, S. 17; HERBER/PIPER, CMR, Internationales Strassentransportrecht, München 1996, N. 25 zu Art. 1
IR 0.741.611.2 Protocollo addizionale del 20 febbraio 2008 della Convenzione concernente il contratto di trasporto internazionale di merci su strada (CMR), relativo alla lettera di vettura elettronica CMR Art. 1 Definizioni - Ai fini del presente Protocollo si intende: |
SR 291 Legge federale del 18 dicembre 1987 sul diritto internazionale privato (LDIP) LDIP Art. 1 - 1 La presente legge disciplina nell'ambito internazionale: |
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1 | La presente legge disciplina nell'ambito internazionale: |
a | la competenza dei tribunali e delle autorità svizzeri; |
b | il diritto applicabile; |
c | i presupposti del riconoscimento e dell'esecuzione di decisioni straniere; |
d | il fallimento e il concordato; |
e | l'arbitrato. |
2 | Sono fatti salvi i trattati internazionali. |
SR 291 Legge federale del 18 dicembre 1987 sul diritto internazionale privato (LDIP) LDIP Art. 117 - 1 Se le parti non hanno scelto il diritto applicabile, il contratto è regolato dal diritto dello Stato con il quale è più strettamente connesso. |
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1 | Se le parti non hanno scelto il diritto applicabile, il contratto è regolato dal diritto dello Stato con il quale è più strettamente connesso. |
2 | Si presume che la connessione più stretta sia quella con lo Stato in cui la parte che deve eseguire la prestazione caratteristica ha la dimora abituale o, se ha concluso il contratto in base a un'attività professionale o commerciale, in cui ha la stabile organizzazione. |
3 | È segnatamente prestazione caratteristica: |
a | nei contratti di alienazione, la prestazione dell'alienante; |
b | nei contratti di cessione d'uso, la prestazione della parte che cede l'uso di una cosa o di un diritto; |
c | nel mandato, nell'appalto o in analoghi contratti di prestazione di servizi, la prestazione del servizio; |
d | nei contratti di deposito, la prestazione del depositario; |
e | nei contratti di garanzia o fideiussione, la prestazione del garante o fideiussore. |
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto CO Art. 439 - Chi, mediante mercede, s'incarica di spedire delle merci o di continuare la spedizione per conto del mittente ma in proprio nome (spedizioniere) è considerato come un commissionario, ma a riguardo del trasporto delle merci soggiace alle disposizioni sul contratto di trasporto. |
2.2 Die Gültigkeit der in englischer Sprache abgefassten Zessionserklärung vom 16. März 2002, mit welcher die im Iran ansässige Käuferin ihrer ebenfalls im Iran ansässigen Transportversichererin ihre Forderungen gegen die Beklagte abgetreten hat, beurteilt sich nach dem angefochtenen Urteil aufgrund des iranischen Rechts.
2.2.1 Gemäss Art. 145 Abs. 1
SR 291 Legge federale del 18 dicembre 1987 sul diritto internazionale privato (LDIP) LDIP Art. 145 - 1 La cessione contrattuale di un credito è regolata dal diritto scelto dalle parti o, in mancanza di scelta, da quello applicabile al credito. La scelta operata dalle parti è inefficace nei confronti del debitore che non vi acconsenta. |
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1 | La cessione contrattuale di un credito è regolata dal diritto scelto dalle parti o, in mancanza di scelta, da quello applicabile al credito. La scelta operata dalle parti è inefficace nei confronti del debitore che non vi acconsenta. |
2 | Per la cessione del credito del lavoratore, la scelta del diritto applicabile è efficace soltanto nella misura in cui l'articolo 121 capoverso 3 l'ammetta per il contratto di lavoro. |
3 | La forma della cessione è regolata esclusivamente dal diritto applicabile al contratto di cessione. |
4 | Le questioni concernenti unicamente il rapporto tra cedente e cessionario sono regolate dal diritto applicabile al rapporto giuridico su cui si fonda la cessione. |
BGE 132 III 626 S. 631
anwendbaren Recht. Schliesslich unterstehen Fragen, die nur das Verhältnis zwischen den Parteien des Abtretungsvertrages betreffen, dem Recht, welches auf das der Abtretung zugrunde liegende Rechtsverhältnis anwendbar ist (Art. 145 Abs. 4
SR 291 Legge federale del 18 dicembre 1987 sul diritto internazionale privato (LDIP) LDIP Art. 145 - 1 La cessione contrattuale di un credito è regolata dal diritto scelto dalle parti o, in mancanza di scelta, da quello applicabile al credito. La scelta operata dalle parti è inefficace nei confronti del debitore che non vi acconsenta. |
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1 | La cessione contrattuale di un credito è regolata dal diritto scelto dalle parti o, in mancanza di scelta, da quello applicabile al credito. La scelta operata dalle parti è inefficace nei confronti del debitore che non vi acconsenta. |
2 | Per la cessione del credito del lavoratore, la scelta del diritto applicabile è efficace soltanto nella misura in cui l'articolo 121 capoverso 3 l'ammetta per il contratto di lavoro. |
3 | La forma della cessione è regolata esclusivamente dal diritto applicabile al contratto di cessione. |
4 | Le questioni concernenti unicamente il rapporto tra cedente e cessionario sono regolate dal diritto applicabile al rapporto giuridico su cui si fonda la cessione. |
SR 291 Legge federale del 18 dicembre 1987 sul diritto internazionale privato (LDIP) LDIP Art. 145 - 1 La cessione contrattuale di un credito è regolata dal diritto scelto dalle parti o, in mancanza di scelta, da quello applicabile al credito. La scelta operata dalle parti è inefficace nei confronti del debitore che non vi acconsenta. |
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1 | La cessione contrattuale di un credito è regolata dal diritto scelto dalle parti o, in mancanza di scelta, da quello applicabile al credito. La scelta operata dalle parti è inefficace nei confronti del debitore che non vi acconsenta. |
2 | Per la cessione del credito del lavoratore, la scelta del diritto applicabile è efficace soltanto nella misura in cui l'articolo 121 capoverso 3 l'ammetta per il contratto di lavoro. |
3 | La forma della cessione è regolata esclusivamente dal diritto applicabile al contratto di cessione. |
4 | Le questioni concernenti unicamente il rapporto tra cedente e cessionario sono regolate dal diritto applicabile al rapporto giuridico su cui si fonda la cessione. |
SR 291 Legge federale del 18 dicembre 1987 sul diritto internazionale privato (LDIP) LDIP Art. 145 - 1 La cessione contrattuale di un credito è regolata dal diritto scelto dalle parti o, in mancanza di scelta, da quello applicabile al credito. La scelta operata dalle parti è inefficace nei confronti del debitore che non vi acconsenta. |
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1 | La cessione contrattuale di un credito è regolata dal diritto scelto dalle parti o, in mancanza di scelta, da quello applicabile al credito. La scelta operata dalle parti è inefficace nei confronti del debitore che non vi acconsenta. |
2 | Per la cessione del credito del lavoratore, la scelta del diritto applicabile è efficace soltanto nella misura in cui l'articolo 121 capoverso 3 l'ammetta per il contratto di lavoro. |
3 | La forma della cessione è regolata esclusivamente dal diritto applicabile al contratto di cessione. |
4 | Le questioni concernenti unicamente il rapporto tra cedente e cessionario sono regolate dal diritto applicabile al rapporto giuridico su cui si fonda la cessione. |
SR 291 Legge federale del 18 dicembre 1987 sul diritto internazionale privato (LDIP) LDIP Art. 145 - 1 La cessione contrattuale di un credito è regolata dal diritto scelto dalle parti o, in mancanza di scelta, da quello applicabile al credito. La scelta operata dalle parti è inefficace nei confronti del debitore che non vi acconsenta. |
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1 | La cessione contrattuale di un credito è regolata dal diritto scelto dalle parti o, in mancanza di scelta, da quello applicabile al credito. La scelta operata dalle parti è inefficace nei confronti del debitore che non vi acconsenta. |
2 | Per la cessione del credito del lavoratore, la scelta del diritto applicabile è efficace soltanto nella misura in cui l'articolo 121 capoverso 3 l'ammetta per il contratto di lavoro. |
3 | La forma della cessione è regolata esclusivamente dal diritto applicabile al contratto di cessione. |
4 | Le questioni concernenti unicamente il rapporto tra cedente e cessionario sono regolate dal diritto applicabile al rapporto giuridico su cui si fonda la cessione. |
2.2.2 Der Versicherungsvertrag wird nach schweizerischem internationalem Privatrecht in der Regel an den Ort der Niederlassung des Versicherers angeknüpft (KELLER/KREN KOSTKIEWICZ, Zürcher Kommentar, N. 149 ff. zu Art. 117
SR 291 Legge federale del 18 dicembre 1987 sul diritto internazionale privato (LDIP) LDIP Art. 117 - 1 Se le parti non hanno scelto il diritto applicabile, il contratto è regolato dal diritto dello Stato con il quale è più strettamente connesso. |
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1 | Se le parti non hanno scelto il diritto applicabile, il contratto è regolato dal diritto dello Stato con il quale è più strettamente connesso. |
2 | Si presume che la connessione più stretta sia quella con lo Stato in cui la parte che deve eseguire la prestazione caratteristica ha la dimora abituale o, se ha concluso il contratto in base a un'attività professionale o commerciale, in cui ha la stabile organizzazione. |
3 | È segnatamente prestazione caratteristica: |
a | nei contratti di alienazione, la prestazione dell'alienante; |
b | nei contratti di cessione d'uso, la prestazione della parte che cede l'uso di una cosa o di un diritto; |
c | nel mandato, nell'appalto o in analoghi contratti di prestazione di servizi, la prestazione del servizio; |
d | nei contratti di deposito, la prestazione del depositario; |
e | nei contratti di garanzia o fideiussione, la prestazione del garante o fideiussore. |
SR 291 Legge federale del 18 dicembre 1987 sul diritto internazionale privato (LDIP) LDIP Art. 117 - 1 Se le parti non hanno scelto il diritto applicabile, il contratto è regolato dal diritto dello Stato con il quale è più strettamente connesso. |
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1 | Se le parti non hanno scelto il diritto applicabile, il contratto è regolato dal diritto dello Stato con il quale è più strettamente connesso. |
2 | Si presume che la connessione più stretta sia quella con lo Stato in cui la parte che deve eseguire la prestazione caratteristica ha la dimora abituale o, se ha concluso il contratto in base a un'attività professionale o commerciale, in cui ha la stabile organizzazione. |
3 | È segnatamente prestazione caratteristica: |
a | nei contratti di alienazione, la prestazione dell'alienante; |
b | nei contratti di cessione d'uso, la prestazione della parte che cede l'uso di una cosa o di un diritto; |
c | nel mandato, nell'appalto o in analoghi contratti di prestazione di servizi, la prestazione del servizio; |
d | nei contratti di deposito, la prestazione del depositario; |
e | nei contratti di garanzia o fideiussione, la prestazione del garante o fideiussore. |
2.2.3 Auf das Aussenverhältnis kommen entweder die CMR (Qualifikation als CMR-Frachtvertrag, aus dem auch die Käuferin und Zedentin berechtigt ist: vgl. unten E. 4.3 und 4.4) oder die Vorschriften des schweizerischen Obligationenrechts zur Anwendung (Qualifikation als Speditionsvertrag). Welcher Normenkomplex anwendbar ist, wird sich demnach erst nach der Prüfung der Qualifikationsfrage ergeben.
3. Die Vorinstanz hat aufgrund der Parteivorbringen und bestimmter Schriftstücke auf den übereinstimmenden Willen der Verkäuferin und der Beklagten geschlossen, in Bezug auf den Transport der verkauften Maschinen von der Schweiz in den Iran einen Frachtvertrag abzuschliessen. Mit der Berufung wird vorgebracht, soweit der Schluss des Handelsgerichts auf das übergeordnete Vertragsverhältnis - d.h. den Frachtvertrag - auf einer falschen Feststellung des tatsächlichen Willens der Parteien beruhe, sei die diesbezügliche Rüge nicht Gegenstand des Berufungsverfahrens, sondern des kantonalen Beschwerdeverfahrens. Sofern das Handelsgericht
BGE 132 III 626 S. 632
aber unter falscher Anwendung der relevanten CMR-Normen einen über die im Recht liegenden Transportverträge hinausgehenden Frachtvertrag herleite, sei dies als Verletzung von Bundesrecht mit der Berufung zu rügen. Wie es sich mit dieser Unterscheidung und den entsprechenden Rügen der Beklagten verhält, ist im Folgenden zu prüfen.
3.1 Der Bestand eines Vertrages ist wie dessen Inhalt durch Auslegung der Willensäusserungen der Parteien zu bestimmen. Ziel der Vertragsauslegung ist es, in erster Linie den übereinstimmenden wirklichen Parteiwillen festzustellen (Art. 18 Abs. 1
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto CO Art. 18 - 1 Per giudicare di un contratto, sia per la forma che per il contenuto, si deve indagare quale sia stata la vera e concorde volontà dei contraenti, anziché stare alla denominazione od alle parole inesatte adoperate per errore, o allo scopo di nascondere la vera natura del contratto. |
|
1 | Per giudicare di un contratto, sia per la forma che per il contenuto, si deve indagare quale sia stata la vera e concorde volontà dei contraenti, anziché stare alla denominazione od alle parole inesatte adoperate per errore, o allo scopo di nascondere la vera natura del contratto. |
2 | Il debitore non può opporre la eccezione di simulazione al terzo che ha acquistato il credito sulla fede di un riconoscimento scritto. |
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto CO Art. 18 - 1 Per giudicare di un contratto, sia per la forma che per il contenuto, si deve indagare quale sia stata la vera e concorde volontà dei contraenti, anziché stare alla denominazione od alle parole inesatte adoperate per errore, o allo scopo di nascondere la vera natura del contratto. |
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1 | Per giudicare di un contratto, sia per la forma che per il contenuto, si deve indagare quale sia stata la vera e concorde volontà dei contraenti, anziché stare alla denominazione od alle parole inesatte adoperate per errore, o allo scopo di nascondere la vera natura del contratto. |
2 | Il debitore non può opporre la eccezione di simulazione al terzo che ha acquistato il credito sulla fede di un riconoscimento scritto. |
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto CO Art. 18 - 1 Per giudicare di un contratto, sia per la forma che per il contenuto, si deve indagare quale sia stata la vera e concorde volontà dei contraenti, anziché stare alla denominazione od alle parole inesatte adoperate per errore, o allo scopo di nascondere la vera natura del contratto. |
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1 | Per giudicare di un contratto, sia per la forma che per il contenuto, si deve indagare quale sia stata la vera e concorde volontà dei contraenti, anziché stare alla denominazione od alle parole inesatte adoperate per errore, o allo scopo di nascondere la vera natura del contratto. |
2 | Il debitore non può opporre la eccezione di simulazione al terzo che ha acquistato il credito sulla fede di un riconoscimento scritto. |
3.2 Nach dem angefochtenen Urteil kann aus dem bereits erwähnten FIATA (Abkürzung für: Fédération Internationale des Associations de Transporteurs et Assimilés) Bill of Lading (abgekürzt: FBL) und einer ebenfalls von der Beklagten ausgestellten "Freight Invoice" (Frachtrechnung) vom 24. Oktober 2001 auf den Abschluss eines CMR-Frachtvertrages zwischen der Verkäuferin und der Beklagten geschlossen werden. Das Handelsgericht hält dazu fest, die
BGE 132 III 626 S. 633
Beklagte habe im Einklang mit dem Text auf der Rückseite des FBL dieses als MTO (Multimodal Transport Operator) ausgestellt und "as carrier" (als Frachtführerin) unterzeichnet. Daraus sei zu schliessen, dass die Beklagte sich verpflichtet habe, die in dem FBL verbriefte Ware zu befördern und dabei als Frachtführerin zu haften. Aus dem FBL gehe weiter hervor, dass die Beklagte Mitglied des Verbands schweizerischer Speditions- und Logistikunternehmen (abgekürzt SSV) sei. Gemäss den Allgemeinen Geschäftsbedingungen des SSV habe derjenige, der ein eigenes Transportdokument mit Auslieferungsverpflichtung ausstelle, als Frachtführer im Sinne eines "carriers" zu gelten. Die Beklagte als grosses bekanntes Transportunternehmen könne nicht behaupten, dass ihr nicht bekannt gewesen sei, welche Verpflichtung sie mit ihrer Unterschrift auf dem FBL "as carrier" eingegangen sei; sie habe sich darauf behaften zu lassen. Sodann habe die Beklagte auch die "Freight Invoice" vom 24. Oktober 2001 "as carrier" unterzeichnet. Aus diesem Schriftstück gehe zudem hervor, dass die Beklagte für die gesamte Ladung aller drei Lastwagen pauschal USD 12'000.- für "FREIGHT CHARGES M./ SWITZERLAND BY TRUCK TO CPT N./IRAN" verlangt habe. Auf dieser Rechnung sei darüber hinaus keine besondere Kommission für die Spediteurleistung in Rechnung gestellt worden. Es handle sich um einen Fall von Fixkostenspedition und der Fixkostenspediteur sei nach autonomer Auslegung der CMR als Frachtführer zu qualifizieren.
3.3 Die CMR ist anwendbar auf jeden Vertrag über die entgeltliche Beförderung von Gütern auf der Strasse mittels Fahrzeugen, wenn der Ort der Übernahme des Gutes und der für die Ablieferung vorgesehene Ort, wie sie im Vertrag angegeben sind, in zwei verschiedenen Staaten liegen, von denen mindestens einer ein Vertragsstaat ist (Art. 1 Ziff. 1
IR 0.741.611.2 Protocollo addizionale del 20 febbraio 2008 della Convenzione concernente il contratto di trasporto internazionale di merci su strada (CMR), relativo alla lettera di vettura elettronica CMR Art. 1 Definizioni - Ai fini del presente Protocollo si intende: |
IR 0.741.611.2 Protocollo addizionale del 20 febbraio 2008 della Convenzione concernente il contratto di trasporto internazionale di merci su strada (CMR), relativo alla lettera di vettura elettronica CMR Art. 1 Definizioni - Ai fini del presente Protocollo si intende: |
BGE 132 III 626 S. 634
CMR-Kommentar, N. 1 ff. zu Art. 1
IR 0.741.611.2 Protocollo addizionale del 20 febbraio 2008 della Convenzione concernente il contratto di trasporto internazionale di merci su strada (CMR), relativo alla lettera di vettura elettronica CMR Art. 1 Definizioni - Ai fini del presente Protocollo si intende: |
IR 0.741.611.2 Protocollo addizionale del 20 febbraio 2008 della Convenzione concernente il contratto di trasporto internazionale di merci su strada (CMR), relativo alla lettera di vettura elettronica CMR Art. 1 Definizioni - Ai fini del presente Protocollo si intende: |
IR 0.741.611.2 Protocollo addizionale del 20 febbraio 2008 della Convenzione concernente il contratto di trasporto internazionale di merci su strada (CMR), relativo alla lettera di vettura elettronica CMR Art. 1 Definizioni - Ai fini del presente Protocollo si intende: |
IR 0.741.611.2 Protocollo addizionale del 20 febbraio 2008 della Convenzione concernente il contratto di trasporto internazionale di merci su strada (CMR), relativo alla lettera di vettura elettronica CMR Art. 4 Condizioni per la compilazione della lettera di vettura elettronica - 1. La lettera di vettura elettronica contiene le stesse indicazioni della lettera di vettura di cui alla Convenzione. |
|
1 | La lettera di vettura elettronica contiene le stesse indicazioni della lettera di vettura di cui alla Convenzione. |
2 | Il procedimento impiegato per compilare la lettera di vettura elettronica deve garantire l'integrità delle indicazioni che essa contiene a partire dal momento in cui è stata compilata per la prima volta nella sua forma definitiva. L'integrità delle indicazioni è garantita se queste ultime rimangono complete e non sono alterate, ad eccezione di ogni aggiunta e modifica effettuata nel corso normale della comunicazione, conservazione e consultazione. |
3 | Le indicazioni contenute nella lettera di vettura elettronica possono essere completate o modificate nei casi ammessi dalla Convenzione. |
4 | La procedura impiegata per completare o modificare la lettera di vettura elettronica deve permettere di rilevare qualsiasi complemento o modifica e assicurare la conservazione delle indicazioni originali della lettera di vettura elettronica. |
IR 0.741.611.2 Protocollo addizionale del 20 febbraio 2008 della Convenzione concernente il contratto di trasporto internazionale di merci su strada (CMR), relativo alla lettera di vettura elettronica CMR Art. 1 Definizioni - Ai fini del presente Protocollo si intende: |
IR 0.741.611.2 Protocollo addizionale del 20 febbraio 2008 della Convenzione concernente il contratto di trasporto internazionale di merci su strada (CMR), relativo alla lettera di vettura elettronica CMR Art. 1 Definizioni - Ai fini del presente Protocollo si intende: |
IR 0.741.611.2 Protocollo addizionale del 20 febbraio 2008 della Convenzione concernente il contratto di trasporto internazionale di merci su strada (CMR), relativo alla lettera di vettura elettronica CMR Art. 4 Condizioni per la compilazione della lettera di vettura elettronica - 1. La lettera di vettura elettronica contiene le stesse indicazioni della lettera di vettura di cui alla Convenzione. |
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1 | La lettera di vettura elettronica contiene le stesse indicazioni della lettera di vettura di cui alla Convenzione. |
2 | Il procedimento impiegato per compilare la lettera di vettura elettronica deve garantire l'integrità delle indicazioni che essa contiene a partire dal momento in cui è stata compilata per la prima volta nella sua forma definitiva. L'integrità delle indicazioni è garantita se queste ultime rimangono complete e non sono alterate, ad eccezione di ogni aggiunta e modifica effettuata nel corso normale della comunicazione, conservazione e consultazione. |
3 | Le indicazioni contenute nella lettera di vettura elettronica possono essere completate o modificate nei casi ammessi dalla Convenzione. |
4 | La procedura impiegata per completare o modificare la lettera di vettura elettronica deve permettere di rilevare qualsiasi complemento o modifica e assicurare la conservazione delle indicazioni originali della lettera di vettura elettronica. |
IR 0.741.611.2 Protocollo addizionale del 20 febbraio 2008 della Convenzione concernente il contratto di trasporto internazionale di merci su strada (CMR), relativo alla lettera di vettura elettronica CMR Art. 1 Definizioni - Ai fini del presente Protocollo si intende: |
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3.4 Aus den oben in E. 3.2 zitierten Feststellungen des Handelsgerichts geht hervor, dass dieses aufgrund der ins Recht gelegten Dokumente (FBL, Freight Invoice) auf den tatsächlichen übereinstimmenden Willen der Verkäuferin und der Beklagten geschlossen hat, einen Frachtvertrag betreffend den Transport der verkauften Maschinen von der Schweiz in den Iran abzuschliessen. Daran ist das Bundesgericht im Berufungsverfahren gebunden. Die Kritik der Beklagten, die Vorinstanz habe zu Unrecht das Bestehen eines "übergeordneten" Vertragsverhältnisses zwischen der Verkäuferin als Absenderin und der Beklagten als Frachtführerin angenommen, ist deshalb nicht zu hören. Ist aber für das Bundesgericht verbindlich festgestellt, dass die Verkäuferin und die Beklagte einen CMR-Frachtvertrag geschlossen haben, braucht die vom Handelsgericht bejahte Frage nicht geprüft zu werden und kann offen bleiben, ob die Bestimmungen der CMR auch deshalb anwendbar sind, weil es sich um einen Fall von Fixkostenspedition handelt, der ebenfalls unter die Definition des Beförderungsvertrags im Sinne von Art. 1 Ziff. 1
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Wenn die Beklagte in diesem Zusammenhang eine Verletzung von Art. 8
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 8 - Ove la legge non disponga altrimenti, chi vuol dedurre il suo diritto da una circostanza di fatto da lui asserita, deve fornirne la prova. |
BGE 132 III 626 S. 635
(BGE 127 III 73 E. 6a S. 81; BGE 126 III 10 E. 2b S. 13). Die Rüge einer Verletzung von Art. 8
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 8 - Ove la legge non disponga altrimenti, chi vuol dedurre il suo diritto da una circostanza di fatto da lui asserita, deve fornirne la prova. |
4.
4.1 Die CMR enthält keine umfassende, abschliessende Regelung des internationalen Rechts betreffend den Transport von Gütern auf der Strasse, sondern sie ist bewusst lückenhaft konzipiert und beschränkt sich auf die Regelung einzelner, praktisch wichtiger Fragenkreise (HERBER/PIPER, a.a.O., N. 15 Vor Art. 1
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IR 0.741.611.2 Protocollo addizionale del 20 febbraio 2008 della Convenzione concernente il contratto di trasporto internazionale di merci su strada (CMR), relativo alla lettera di vettura elettronica CMR Art. 13 Emendamenti - 1. Una volta entrato in vigore, il presente Protocollo può essere emendato secondo la procedura definita nel presente articolo. |
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1 | Una volta entrato in vigore, il presente Protocollo può essere emendato secondo la procedura definita nel presente articolo. |
2 | Qualsiasi proposta di emendamento del presente Protocollo presentata da una Parte contraente del Protocollo stesso è sottoposta al Gruppo di lavoro dei trasporti stradali della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (CEE-ONU) che la esaminerà e deciderà in merito. |
3 | Le Parti contraenti del presente Protocollo si adoperano nella misura del possibile per raggiungere un consenso. Qualora, malgrado questi sforzi, non si raggiunga un consenso sull'emendamento proposto, l'adozione di quest'ultimo necessita, in ultima istanza, una maggioranza di due terzi delle Parti contraenti presenti e votanti. La proposta di emendamento adottata sia per consenso sia dalla maggioranza di due terzi delle Parti contraenti è sottoposta dalla segreteria della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite al Segretario generale, che la comunica per accettazione a tutte le Parti contraenti del presente Protocollo come pure ai Paesi firmatari. |
4 | Entro nove mesi a decorrere dalla data della comunicazione del Segretario generale concernente la proposta di emendamento, ogni Parte contraente può rendere note al Segretario generale eventuali obiezioni all'emendamento proposto. |
5 | L'emendamento proposto è considerato accettato se, una volta scaduto il termine di nove mesi previsto al paragrafo precedente, non è stata notificata alcuna obiezione da una delle Parti contraenti del presente Protocollo. Se viene formulata un'obiezione, l'emendamento proposto rimane senza effetto. |
6 | Nel caso in cui un Paese sia divenuto Parte contraente del presente Protocollo nel periodo compreso tra il momento della notificazione di una proposta di emendamento e la scadenza del termine di nove mesi di cui al paragrafo 4 del presente articolo, la segreteria del Gruppo di lavoro dei trasporti stradali della Commissione economica per l'Europa notifica quanto prima l'emendamento proposto al nuovo Paese divenuto Parte contraente. Quest'ultimo può rendere note al Segretario generale, prima della scadenza del termine di nove mesi, eventuali obiezioni all'emendamento proposto. |
7 | Il Segretario generale notifica quanto prima a tutte le Parti contraenti del presente Protocollo le obiezioni formulate in applicazione dei paragrafi 4 e 6 del presente articolo e tutti gli emendamenti accettati conformemente al paragrafo 5 sopra riportato. |
8 | Qualsiasi emendamento che è considerato accettato entra in vigore sei mesi dopo la data della sua notificazione alle Parti contraenti da parte del Segretario generale. |
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto CO Art. 51 - 1 Quando più persone siano responsabili per lo stesso danno, ma per diverse cause, atto illecito, contratto o disposizione di legge, si applica per analogia la disposizione relativa al regresso fra le persone che hanno cagionato insieme un danno. |
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1 | Quando più persone siano responsabili per lo stesso danno, ma per diverse cause, atto illecito, contratto o disposizione di legge, si applica per analogia la disposizione relativa al regresso fra le persone che hanno cagionato insieme un danno. |
2 | Di regola la responsabilità incombe in prima linea a colui che ha cagionato il danno con atto illecito, in ultima a colui che senza propria colpa né obbligazione contrattuale ne risponde per legge. |
IR 0.741.611.2 Protocollo addizionale del 20 febbraio 2008 della Convenzione concernente il contratto di trasporto internazionale di merci su strada (CMR), relativo alla lettera di vettura elettronica CMR Art. 13 Emendamenti - 1. Una volta entrato in vigore, il presente Protocollo può essere emendato secondo la procedura definita nel presente articolo. |
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1 | Una volta entrato in vigore, il presente Protocollo può essere emendato secondo la procedura definita nel presente articolo. |
2 | Qualsiasi proposta di emendamento del presente Protocollo presentata da una Parte contraente del Protocollo stesso è sottoposta al Gruppo di lavoro dei trasporti stradali della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (CEE-ONU) che la esaminerà e deciderà in merito. |
3 | Le Parti contraenti del presente Protocollo si adoperano nella misura del possibile per raggiungere un consenso. Qualora, malgrado questi sforzi, non si raggiunga un consenso sull'emendamento proposto, l'adozione di quest'ultimo necessita, in ultima istanza, una maggioranza di due terzi delle Parti contraenti presenti e votanti. La proposta di emendamento adottata sia per consenso sia dalla maggioranza di due terzi delle Parti contraenti è sottoposta dalla segreteria della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite al Segretario generale, che la comunica per accettazione a tutte le Parti contraenti del presente Protocollo come pure ai Paesi firmatari. |
4 | Entro nove mesi a decorrere dalla data della comunicazione del Segretario generale concernente la proposta di emendamento, ogni Parte contraente può rendere note al Segretario generale eventuali obiezioni all'emendamento proposto. |
5 | L'emendamento proposto è considerato accettato se, una volta scaduto il termine di nove mesi previsto al paragrafo precedente, non è stata notificata alcuna obiezione da una delle Parti contraenti del presente Protocollo. Se viene formulata un'obiezione, l'emendamento proposto rimane senza effetto. |
6 | Nel caso in cui un Paese sia divenuto Parte contraente del presente Protocollo nel periodo compreso tra il momento della notificazione di una proposta di emendamento e la scadenza del termine di nove mesi di cui al paragrafo 4 del presente articolo, la segreteria del Gruppo di lavoro dei trasporti stradali della Commissione economica per l'Europa notifica quanto prima l'emendamento proposto al nuovo Paese divenuto Parte contraente. Quest'ultimo può rendere note al Segretario generale, prima della scadenza del termine di nove mesi, eventuali obiezioni all'emendamento proposto. |
7 | Il Segretario generale notifica quanto prima a tutte le Parti contraenti del presente Protocollo le obiezioni formulate in applicazione dei paragrafi 4 e 6 del presente articolo e tutti gli emendamenti accettati conformemente al paragrafo 5 sopra riportato. |
8 | Qualsiasi emendamento che è considerato accettato entra in vigore sei mesi dopo la data della sua notificazione alle Parti contraenti da parte del Segretario generale. |
IR 0.741.611.2 Protocollo addizionale del 20 febbraio 2008 della Convenzione concernente il contratto di trasporto internazionale di merci su strada (CMR), relativo alla lettera di vettura elettronica CMR Art. 1 Definizioni - Ai fini del presente Protocollo si intende: |
IR 0.741.611.2 Protocollo addizionale del 20 febbraio 2008 della Convenzione concernente il contratto di trasporto internazionale di merci su strada (CMR), relativo alla lettera di vettura elettronica CMR Art. 1 Definizioni - Ai fini del presente Protocollo si intende: |
IR 0.741.611.2 Protocollo addizionale del 20 febbraio 2008 della Convenzione concernente il contratto di trasporto internazionale di merci su strada (CMR), relativo alla lettera di vettura elettronica CMR Art. 1 Definizioni - Ai fini del presente Protocollo si intende: |
IR 0.741.611.2 Protocollo addizionale del 20 febbraio 2008 della Convenzione concernente il contratto di trasporto internazionale di merci su strada (CMR), relativo alla lettera di vettura elettronica CMR Art. 1 Definizioni - Ai fini del presente Protocollo si intende: |
IR 0.741.611.2 Protocollo addizionale del 20 febbraio 2008 della Convenzione concernente il contratto di trasporto internazionale di merci su strada (CMR), relativo alla lettera di vettura elettronica CMR Art. 1 Definizioni - Ai fini del presente Protocollo si intende: |
IR 0.741.611.2 Protocollo addizionale del 20 febbraio 2008 della Convenzione concernente il contratto di trasporto internazionale di merci su strada (CMR), relativo alla lettera di vettura elettronica CMR Art. 1 Definizioni - Ai fini del presente Protocollo si intende: |
IR 0.741.611.2 Protocollo addizionale del 20 febbraio 2008 della Convenzione concernente il contratto di trasporto internazionale di merci su strada (CMR), relativo alla lettera di vettura elettronica CMR Art. 1 Definizioni - Ai fini del presente Protocollo si intende: |
IR 0.741.611.2 Protocollo addizionale del 20 febbraio 2008 della Convenzione concernente il contratto di trasporto internazionale di merci su strada (CMR), relativo alla lettera di vettura elettronica CMR Art. 1 Definizioni - Ai fini del presente Protocollo si intende: |
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto CO Art. 51 - 1 Quando più persone siano responsabili per lo stesso danno, ma per diverse cause, atto illecito, contratto o disposizione di legge, si applica per analogia la disposizione relativa al regresso fra le persone che hanno cagionato insieme un danno. |
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1 | Quando più persone siano responsabili per lo stesso danno, ma per diverse cause, atto illecito, contratto o disposizione di legge, si applica per analogia la disposizione relativa al regresso fra le persone che hanno cagionato insieme un danno. |
2 | Di regola la responsabilità incombe in prima linea a colui che ha cagionato il danno con atto illecito, in ultima a colui che senza propria colpa né obbligazione contrattuale ne risponde per legge. |
IR 0.741.611.2 Protocollo addizionale del 20 febbraio 2008 della Convenzione concernente il contratto di trasporto internazionale di merci su strada (CMR), relativo alla lettera di vettura elettronica CMR Art. 13 Emendamenti - 1. Una volta entrato in vigore, il presente Protocollo può essere emendato secondo la procedura definita nel presente articolo. |
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1 | Una volta entrato in vigore, il presente Protocollo può essere emendato secondo la procedura definita nel presente articolo. |
2 | Qualsiasi proposta di emendamento del presente Protocollo presentata da una Parte contraente del Protocollo stesso è sottoposta al Gruppo di lavoro dei trasporti stradali della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (CEE-ONU) che la esaminerà e deciderà in merito. |
3 | Le Parti contraenti del presente Protocollo si adoperano nella misura del possibile per raggiungere un consenso. Qualora, malgrado questi sforzi, non si raggiunga un consenso sull'emendamento proposto, l'adozione di quest'ultimo necessita, in ultima istanza, una maggioranza di due terzi delle Parti contraenti presenti e votanti. La proposta di emendamento adottata sia per consenso sia dalla maggioranza di due terzi delle Parti contraenti è sottoposta dalla segreteria della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite al Segretario generale, che la comunica per accettazione a tutte le Parti contraenti del presente Protocollo come pure ai Paesi firmatari. |
4 | Entro nove mesi a decorrere dalla data della comunicazione del Segretario generale concernente la proposta di emendamento, ogni Parte contraente può rendere note al Segretario generale eventuali obiezioni all'emendamento proposto. |
5 | L'emendamento proposto è considerato accettato se, una volta scaduto il termine di nove mesi previsto al paragrafo precedente, non è stata notificata alcuna obiezione da una delle Parti contraenti del presente Protocollo. Se viene formulata un'obiezione, l'emendamento proposto rimane senza effetto. |
6 | Nel caso in cui un Paese sia divenuto Parte contraente del presente Protocollo nel periodo compreso tra il momento della notificazione di una proposta di emendamento e la scadenza del termine di nove mesi di cui al paragrafo 4 del presente articolo, la segreteria del Gruppo di lavoro dei trasporti stradali della Commissione economica per l'Europa notifica quanto prima l'emendamento proposto al nuovo Paese divenuto Parte contraente. Quest'ultimo può rendere note al Segretario generale, prima della scadenza del termine di nove mesi, eventuali obiezioni all'emendamento proposto. |
7 | Il Segretario generale notifica quanto prima a tutte le Parti contraenti del presente Protocollo le obiezioni formulate in applicazione dei paragrafi 4 e 6 del presente articolo e tutti gli emendamenti accettati conformemente al paragrafo 5 sopra riportato. |
8 | Qualsiasi emendamento che è considerato accettato entra in vigore sei mesi dopo la data della sua notificazione alle Parti contraenti da parte del Segretario generale. |
IR 0.741.611.2 Protocollo addizionale del 20 febbraio 2008 della Convenzione concernente il contratto di trasporto internazionale di merci su strada (CMR), relativo alla lettera di vettura elettronica CMR Art. 1 Definizioni - Ai fini del presente Protocollo si intende: |
IR 0.741.611.2 Protocollo addizionale del 20 febbraio 2008 della Convenzione concernente il contratto di trasporto internazionale di merci su strada (CMR), relativo alla lettera di vettura elettronica CMR Art. 1 Definizioni - Ai fini del presente Protocollo si intende: |
IR 0.741.611.2 Protocollo addizionale del 20 febbraio 2008 della Convenzione concernente il contratto di trasporto internazionale di merci su strada (CMR), relativo alla lettera di vettura elettronica CMR Art. 1 Definizioni - Ai fini del presente Protocollo si intende: |
4.2 Nach Art. 17 Ziff. 1 haftet der Frachtführer für gänzlichen oder teilweisen Verlust und für Beschädigung des Transportgutes, sofern der Verlust oder die Beschädigung zwischen dem Zeitpunkt der Übernahme des Gutes und dem seiner Ablieferung eintritt, sowie für Überschreitung der Lieferfrist.
BGE 132 III 626 S. 636
Die folgenden Ziffern 2 bis 5 von Art. 17
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto CO Art. 51 - 1 Quando più persone siano responsabili per lo stesso danno, ma per diverse cause, atto illecito, contratto o disposizione di legge, si applica per analogia la disposizione relativa al regresso fra le persone che hanno cagionato insieme un danno. |
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1 | Quando più persone siano responsabili per lo stesso danno, ma per diverse cause, atto illecito, contratto o disposizione di legge, si applica per analogia la disposizione relativa al regresso fra le persone che hanno cagionato insieme un danno. |
2 | Di regola la responsabilità incombe in prima linea a colui che ha cagionato il danno con atto illecito, in ultima a colui che senza propria colpa né obbligazione contrattuale ne risponde per legge. |
IR 0.741.611.2 Protocollo addizionale del 20 febbraio 2008 della Convenzione concernente il contratto di trasporto internazionale di merci su strada (CMR), relativo alla lettera di vettura elettronica CMR Art. 3 Autenticazione della lettera di vettura elettronica - 1. La lettera di vettura elettronica è autenticata dalle parti del contratto di trasporto per mezzo di una firma elettronica affidabile che offre garanzie riguardo alla sua connessione con la lettera di vettura elettronica. L'affidabilità della firma elettronica è data, fino a prova contraria, se la firma elettronica: |
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1 | La lettera di vettura elettronica è autenticata dalle parti del contratto di trasporto per mezzo di una firma elettronica affidabile che offre garanzie riguardo alla sua connessione con la lettera di vettura elettronica. L'affidabilità della firma elettronica è data, fino a prova contraria, se la firma elettronica: |
a | è connessa esclusivamente al firmatario; |
b | permette di identificare il firmatario; |
c | è stata creata con mezzi sui quali il firmatario può conservare un controllo esclusivo; e |
d | è collegata ai dati ai quali si riferisce in modo da consentire di rilevare se i dati stessi siano stati successivamente modificati. |
2 | La lettera di vettura elettronica può altresì essere autenticata mediante qualsiasi processo di autenticazione elettronica ammesso dalla legislazione del Paese in cui la lettera di vettura elettronica è stata compilata. |
3 | Le indicazioni che vi sono iscritte devono essere accessibili a tutti coloro che sono abilitati a questo scopo. |
IR 0.741.611.2 Protocollo addizionale del 20 febbraio 2008 della Convenzione concernente il contratto di trasporto internazionale di merci su strada (CMR), relativo alla lettera di vettura elettronica CMR Art. 3 Autenticazione della lettera di vettura elettronica - 1. La lettera di vettura elettronica è autenticata dalle parti del contratto di trasporto per mezzo di una firma elettronica affidabile che offre garanzie riguardo alla sua connessione con la lettera di vettura elettronica. L'affidabilità della firma elettronica è data, fino a prova contraria, se la firma elettronica: |
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1 | La lettera di vettura elettronica è autenticata dalle parti del contratto di trasporto per mezzo di una firma elettronica affidabile che offre garanzie riguardo alla sua connessione con la lettera di vettura elettronica. L'affidabilità della firma elettronica è data, fino a prova contraria, se la firma elettronica: |
a | è connessa esclusivamente al firmatario; |
b | permette di identificare il firmatario; |
c | è stata creata con mezzi sui quali il firmatario può conservare un controllo esclusivo; e |
d | è collegata ai dati ai quali si riferisce in modo da consentire di rilevare se i dati stessi siano stati successivamente modificati. |
2 | La lettera di vettura elettronica può altresì essere autenticata mediante qualsiasi processo di autenticazione elettronica ammesso dalla legislazione del Paese in cui la lettera di vettura elettronica è stata compilata. |
3 | Le indicazioni che vi sono iscritte devono essere accessibili a tutti coloro che sono abilitati a questo scopo. |
IR 0.741.611.2 Protocollo addizionale del 20 febbraio 2008 della Convenzione concernente il contratto di trasporto internazionale di merci su strada (CMR), relativo alla lettera di vettura elettronica CMR Art. 3 Autenticazione della lettera di vettura elettronica - 1. La lettera di vettura elettronica è autenticata dalle parti del contratto di trasporto per mezzo di una firma elettronica affidabile che offre garanzie riguardo alla sua connessione con la lettera di vettura elettronica. L'affidabilità della firma elettronica è data, fino a prova contraria, se la firma elettronica: |
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1 | La lettera di vettura elettronica è autenticata dalle parti del contratto di trasporto per mezzo di una firma elettronica affidabile che offre garanzie riguardo alla sua connessione con la lettera di vettura elettronica. L'affidabilità della firma elettronica è data, fino a prova contraria, se la firma elettronica: |
a | è connessa esclusivamente al firmatario; |
b | permette di identificare il firmatario; |
c | è stata creata con mezzi sui quali il firmatario può conservare un controllo esclusivo; e |
d | è collegata ai dati ai quali si riferisce in modo da consentire di rilevare se i dati stessi siano stati successivamente modificati. |
2 | La lettera di vettura elettronica può altresì essere autenticata mediante qualsiasi processo di autenticazione elettronica ammesso dalla legislazione del Paese in cui la lettera di vettura elettronica è stata compilata. |
3 | Le indicazioni che vi sono iscritte devono essere accessibili a tutti coloro che sono abilitati a questo scopo. |
IR 0.741.611.2 Protocollo addizionale del 20 febbraio 2008 della Convenzione concernente il contratto di trasporto internazionale di merci su strada (CMR), relativo alla lettera di vettura elettronica CMR Art. 3 Autenticazione della lettera di vettura elettronica - 1. La lettera di vettura elettronica è autenticata dalle parti del contratto di trasporto per mezzo di una firma elettronica affidabile che offre garanzie riguardo alla sua connessione con la lettera di vettura elettronica. L'affidabilità della firma elettronica è data, fino a prova contraria, se la firma elettronica: |
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1 | La lettera di vettura elettronica è autenticata dalle parti del contratto di trasporto per mezzo di una firma elettronica affidabile che offre garanzie riguardo alla sua connessione con la lettera di vettura elettronica. L'affidabilità della firma elettronica è data, fino a prova contraria, se la firma elettronica: |
a | è connessa esclusivamente al firmatario; |
b | permette di identificare il firmatario; |
c | è stata creata con mezzi sui quali il firmatario può conservare un controllo esclusivo; e |
d | è collegata ai dati ai quali si riferisce in modo da consentire di rilevare se i dati stessi siano stati successivamente modificati. |
2 | La lettera di vettura elettronica può altresì essere autenticata mediante qualsiasi processo di autenticazione elettronica ammesso dalla legislazione del Paese in cui la lettera di vettura elettronica è stata compilata. |
3 | Le indicazioni che vi sono iscritte devono essere accessibili a tutti coloro che sono abilitati a questo scopo. |
IR 0.741.611.2 Protocollo addizionale del 20 febbraio 2008 della Convenzione concernente il contratto di trasporto internazionale di merci su strada (CMR), relativo alla lettera di vettura elettronica CMR Art. 3 Autenticazione della lettera di vettura elettronica - 1. La lettera di vettura elettronica è autenticata dalle parti del contratto di trasporto per mezzo di una firma elettronica affidabile che offre garanzie riguardo alla sua connessione con la lettera di vettura elettronica. L'affidabilità della firma elettronica è data, fino a prova contraria, se la firma elettronica: |
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1 | La lettera di vettura elettronica è autenticata dalle parti del contratto di trasporto per mezzo di una firma elettronica affidabile che offre garanzie riguardo alla sua connessione con la lettera di vettura elettronica. L'affidabilità della firma elettronica è data, fino a prova contraria, se la firma elettronica: |
a | è connessa esclusivamente al firmatario; |
b | permette di identificare il firmatario; |
c | è stata creata con mezzi sui quali il firmatario può conservare un controllo esclusivo; e |
d | è collegata ai dati ai quali si riferisce in modo da consentire di rilevare se i dati stessi siano stati successivamente modificati. |
2 | La lettera di vettura elettronica può altresì essere autenticata mediante qualsiasi processo di autenticazione elettronica ammesso dalla legislazione del Paese in cui la lettera di vettura elettronica è stata compilata. |
3 | Le indicazioni che vi sono iscritte devono essere accessibili a tutti coloro che sono abilitati a questo scopo. |
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto CO Art. 51 - 1 Quando più persone siano responsabili per lo stesso danno, ma per diverse cause, atto illecito, contratto o disposizione di legge, si applica per analogia la disposizione relativa al regresso fra le persone che hanno cagionato insieme un danno. |
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1 | Quando più persone siano responsabili per lo stesso danno, ma per diverse cause, atto illecito, contratto o disposizione di legge, si applica per analogia la disposizione relativa al regresso fra le persone che hanno cagionato insieme un danno. |
2 | Di regola la responsabilità incombe in prima linea a colui che ha cagionato il danno con atto illecito, in ultima a colui che senza propria colpa né obbligazione contrattuale ne risponde per legge. |
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto CO Art. 51 - 1 Quando più persone siano responsabili per lo stesso danno, ma per diverse cause, atto illecito, contratto o disposizione di legge, si applica per analogia la disposizione relativa al regresso fra le persone che hanno cagionato insieme un danno. |
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1 | Quando più persone siano responsabili per lo stesso danno, ma per diverse cause, atto illecito, contratto o disposizione di legge, si applica per analogia la disposizione relativa al regresso fra le persone che hanno cagionato insieme un danno. |
2 | Di regola la responsabilità incombe in prima linea a colui che ha cagionato il danno con atto illecito, in ultima a colui che senza propria colpa né obbligazione contrattuale ne risponde per legge. |
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto CO Art. 51 - 1 Quando più persone siano responsabili per lo stesso danno, ma per diverse cause, atto illecito, contratto o disposizione di legge, si applica per analogia la disposizione relativa al regresso fra le persone che hanno cagionato insieme un danno. |
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1 | Quando più persone siano responsabili per lo stesso danno, ma per diverse cause, atto illecito, contratto o disposizione di legge, si applica per analogia la disposizione relativa al regresso fra le persone che hanno cagionato insieme un danno. |
2 | Di regola la responsabilità incombe in prima linea a colui che ha cagionato il danno con atto illecito, in ultima a colui che senza propria colpa né obbligazione contrattuale ne risponde per legge. |
4.3 Die CMR sagt nicht ausdrücklich, wer zur Geltendmachung von Schadenersatzansprüchen gegen den Frachtführer berechtigt ist. Die Antwort ergibt sich indessen indirekt aus einzelnen Vorschriften der CMR und den Vertragsverhältnissen, welche den Beziehungen zwischen Absender, Frachtführer und Empfänger des Transportgutes zugrunde liegen. So ist zunächst der Absender zur Geltendmachung von Schadenersatzansprüchen gegenüber dem Frachtführer berechtigt. Der Empfänger ist nach Art. 13 Ziff. 1
IR 0.741.611.2 Protocollo addizionale del 20 febbraio 2008 della Convenzione concernente il contratto di trasporto internazionale di merci su strada (CMR), relativo alla lettera di vettura elettronica CMR Art. 13 Emendamenti - 1. Una volta entrato in vigore, il presente Protocollo può essere emendato secondo la procedura definita nel presente articolo. |
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1 | Una volta entrato in vigore, il presente Protocollo può essere emendato secondo la procedura definita nel presente articolo. |
2 | Qualsiasi proposta di emendamento del presente Protocollo presentata da una Parte contraente del Protocollo stesso è sottoposta al Gruppo di lavoro dei trasporti stradali della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (CEE-ONU) che la esaminerà e deciderà in merito. |
3 | Le Parti contraenti del presente Protocollo si adoperano nella misura del possibile per raggiungere un consenso. Qualora, malgrado questi sforzi, non si raggiunga un consenso sull'emendamento proposto, l'adozione di quest'ultimo necessita, in ultima istanza, una maggioranza di due terzi delle Parti contraenti presenti e votanti. La proposta di emendamento adottata sia per consenso sia dalla maggioranza di due terzi delle Parti contraenti è sottoposta dalla segreteria della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite al Segretario generale, che la comunica per accettazione a tutte le Parti contraenti del presente Protocollo come pure ai Paesi firmatari. |
4 | Entro nove mesi a decorrere dalla data della comunicazione del Segretario generale concernente la proposta di emendamento, ogni Parte contraente può rendere note al Segretario generale eventuali obiezioni all'emendamento proposto. |
5 | L'emendamento proposto è considerato accettato se, una volta scaduto il termine di nove mesi previsto al paragrafo precedente, non è stata notificata alcuna obiezione da una delle Parti contraenti del presente Protocollo. Se viene formulata un'obiezione, l'emendamento proposto rimane senza effetto. |
6 | Nel caso in cui un Paese sia divenuto Parte contraente del presente Protocollo nel periodo compreso tra il momento della notificazione di una proposta di emendamento e la scadenza del termine di nove mesi di cui al paragrafo 4 del presente articolo, la segreteria del Gruppo di lavoro dei trasporti stradali della Commissione economica per l'Europa notifica quanto prima l'emendamento proposto al nuovo Paese divenuto Parte contraente. Quest'ultimo può rendere note al Segretario generale, prima della scadenza del termine di nove mesi, eventuali obiezioni all'emendamento proposto. |
7 | Il Segretario generale notifica quanto prima a tutte le Parti contraenti del presente Protocollo le obiezioni formulate in applicazione dei paragrafi 4 e 6 del presente articolo e tutti gli emendamenti accettati conformemente al paragrafo 5 sopra riportato. |
8 | Qualsiasi emendamento che è considerato accettato entra in vigore sei mesi dopo la data della sua notificazione alle Parti contraenti da parte del Segretario generale. |
BGE 132 III 626 S. 637
Art. 20 Ziff. 1
IR 0.741.611.2 Protocollo addizionale del 20 febbraio 2008 della Convenzione concernente il contratto di trasporto internazionale di merci su strada (CMR), relativo alla lettera di vettura elettronica CMR Art. 13 Emendamenti - 1. Una volta entrato in vigore, il presente Protocollo può essere emendato secondo la procedura definita nel presente articolo. |
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1 | Una volta entrato in vigore, il presente Protocollo può essere emendato secondo la procedura definita nel presente articolo. |
2 | Qualsiasi proposta di emendamento del presente Protocollo presentata da una Parte contraente del Protocollo stesso è sottoposta al Gruppo di lavoro dei trasporti stradali della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (CEE-ONU) che la esaminerà e deciderà in merito. |
3 | Le Parti contraenti del presente Protocollo si adoperano nella misura del possibile per raggiungere un consenso. Qualora, malgrado questi sforzi, non si raggiunga un consenso sull'emendamento proposto, l'adozione di quest'ultimo necessita, in ultima istanza, una maggioranza di due terzi delle Parti contraenti presenti e votanti. La proposta di emendamento adottata sia per consenso sia dalla maggioranza di due terzi delle Parti contraenti è sottoposta dalla segreteria della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite al Segretario generale, che la comunica per accettazione a tutte le Parti contraenti del presente Protocollo come pure ai Paesi firmatari. |
4 | Entro nove mesi a decorrere dalla data della comunicazione del Segretario generale concernente la proposta di emendamento, ogni Parte contraente può rendere note al Segretario generale eventuali obiezioni all'emendamento proposto. |
5 | L'emendamento proposto è considerato accettato se, una volta scaduto il termine di nove mesi previsto al paragrafo precedente, non è stata notificata alcuna obiezione da una delle Parti contraenti del presente Protocollo. Se viene formulata un'obiezione, l'emendamento proposto rimane senza effetto. |
6 | Nel caso in cui un Paese sia divenuto Parte contraente del presente Protocollo nel periodo compreso tra il momento della notificazione di una proposta di emendamento e la scadenza del termine di nove mesi di cui al paragrafo 4 del presente articolo, la segreteria del Gruppo di lavoro dei trasporti stradali della Commissione economica per l'Europa notifica quanto prima l'emendamento proposto al nuovo Paese divenuto Parte contraente. Quest'ultimo può rendere note al Segretario generale, prima della scadenza del termine di nove mesi, eventuali obiezioni all'emendamento proposto. |
7 | Il Segretario generale notifica quanto prima a tutte le Parti contraenti del presente Protocollo le obiezioni formulate in applicazione dei paragrafi 4 e 6 del presente articolo e tutti gli emendamenti accettati conformemente al paragrafo 5 sopra riportato. |
8 | Qualsiasi emendamento che è considerato accettato entra in vigore sei mesi dopo la data della sua notificazione alle Parti contraenti da parte del Segretario generale. |
IR 0.741.611.2 Protocollo addizionale del 20 febbraio 2008 della Convenzione concernente il contratto di trasporto internazionale di merci su strada (CMR), relativo alla lettera di vettura elettronica CMR Art. 13 Emendamenti - 1. Una volta entrato in vigore, il presente Protocollo può essere emendato secondo la procedura definita nel presente articolo. |
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1 | Una volta entrato in vigore, il presente Protocollo può essere emendato secondo la procedura definita nel presente articolo. |
2 | Qualsiasi proposta di emendamento del presente Protocollo presentata da una Parte contraente del Protocollo stesso è sottoposta al Gruppo di lavoro dei trasporti stradali della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (CEE-ONU) che la esaminerà e deciderà in merito. |
3 | Le Parti contraenti del presente Protocollo si adoperano nella misura del possibile per raggiungere un consenso. Qualora, malgrado questi sforzi, non si raggiunga un consenso sull'emendamento proposto, l'adozione di quest'ultimo necessita, in ultima istanza, una maggioranza di due terzi delle Parti contraenti presenti e votanti. La proposta di emendamento adottata sia per consenso sia dalla maggioranza di due terzi delle Parti contraenti è sottoposta dalla segreteria della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite al Segretario generale, che la comunica per accettazione a tutte le Parti contraenti del presente Protocollo come pure ai Paesi firmatari. |
4 | Entro nove mesi a decorrere dalla data della comunicazione del Segretario generale concernente la proposta di emendamento, ogni Parte contraente può rendere note al Segretario generale eventuali obiezioni all'emendamento proposto. |
5 | L'emendamento proposto è considerato accettato se, una volta scaduto il termine di nove mesi previsto al paragrafo precedente, non è stata notificata alcuna obiezione da una delle Parti contraenti del presente Protocollo. Se viene formulata un'obiezione, l'emendamento proposto rimane senza effetto. |
6 | Nel caso in cui un Paese sia divenuto Parte contraente del presente Protocollo nel periodo compreso tra il momento della notificazione di una proposta di emendamento e la scadenza del termine di nove mesi di cui al paragrafo 4 del presente articolo, la segreteria del Gruppo di lavoro dei trasporti stradali della Commissione economica per l'Europa notifica quanto prima l'emendamento proposto al nuovo Paese divenuto Parte contraente. Quest'ultimo può rendere note al Segretario generale, prima della scadenza del termine di nove mesi, eventuali obiezioni all'emendamento proposto. |
7 | Il Segretario generale notifica quanto prima a tutte le Parti contraenti del presente Protocollo le obiezioni formulate in applicazione dei paragrafi 4 e 6 del presente articolo e tutti gli emendamenti accettati conformemente al paragrafo 5 sopra riportato. |
8 | Qualsiasi emendamento che è considerato accettato entra in vigore sei mesi dopo la data della sua notificazione alle Parti contraenti da parte del Segretario generale. |
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto CO Art. 51 - 1 Quando più persone siano responsabili per lo stesso danno, ma per diverse cause, atto illecito, contratto o disposizione di legge, si applica per analogia la disposizione relativa al regresso fra le persone che hanno cagionato insieme un danno. |
|
1 | Quando più persone siano responsabili per lo stesso danno, ma per diverse cause, atto illecito, contratto o disposizione di legge, si applica per analogia la disposizione relativa al regresso fra le persone che hanno cagionato insieme un danno. |
2 | Di regola la responsabilità incombe in prima linea a colui che ha cagionato il danno con atto illecito, in ultima a colui che senza propria colpa né obbligazione contrattuale ne risponde per legge. |
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto CO Art. 51 - 1 Quando più persone siano responsabili per lo stesso danno, ma per diverse cause, atto illecito, contratto o disposizione di legge, si applica per analogia la disposizione relativa al regresso fra le persone che hanno cagionato insieme un danno. |
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1 | Quando più persone siano responsabili per lo stesso danno, ma per diverse cause, atto illecito, contratto o disposizione di legge, si applica per analogia la disposizione relativa al regresso fra le persone che hanno cagionato insieme un danno. |
2 | Di regola la responsabilità incombe in prima linea a colui che ha cagionato il danno con atto illecito, in ultima a colui che senza propria colpa né obbligazione contrattuale ne risponde per legge. |
4.4 Mit der Berufung wird der Vorinstanz vorgeworfen, diese habe die Käuferin zu Unrecht als Empfängerin des Transportgutes im Sinne der CMR betrachtet.
4.4.1 Empfänger im Sinne der CMR ist, wer vom Absender dem Frachtführer gegenüber als Adressat der Sendung bezeichnet wird, also jene Person, an die das Frachtgut nach der Mitteilung des Absenders abzuliefern ist (THUME, in: Fremuth/Thume, a.a.O., N. 4 zu Art. 13
IR 0.741.611.2 Protocollo addizionale del 20 febbraio 2008 della Convenzione concernente il contratto di trasporto internazionale di merci su strada (CMR), relativo alla lettera di vettura elettronica CMR Art. 13 Emendamenti - 1. Una volta entrato in vigore, il presente Protocollo può essere emendato secondo la procedura definita nel presente articolo. |
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1 | Una volta entrato in vigore, il presente Protocollo può essere emendato secondo la procedura definita nel presente articolo. |
2 | Qualsiasi proposta di emendamento del presente Protocollo presentata da una Parte contraente del Protocollo stesso è sottoposta al Gruppo di lavoro dei trasporti stradali della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (CEE-ONU) che la esaminerà e deciderà in merito. |
3 | Le Parti contraenti del presente Protocollo si adoperano nella misura del possibile per raggiungere un consenso. Qualora, malgrado questi sforzi, non si raggiunga un consenso sull'emendamento proposto, l'adozione di quest'ultimo necessita, in ultima istanza, una maggioranza di due terzi delle Parti contraenti presenti e votanti. La proposta di emendamento adottata sia per consenso sia dalla maggioranza di due terzi delle Parti contraenti è sottoposta dalla segreteria della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite al Segretario generale, che la comunica per accettazione a tutte le Parti contraenti del presente Protocollo come pure ai Paesi firmatari. |
4 | Entro nove mesi a decorrere dalla data della comunicazione del Segretario generale concernente la proposta di emendamento, ogni Parte contraente può rendere note al Segretario generale eventuali obiezioni all'emendamento proposto. |
5 | L'emendamento proposto è considerato accettato se, una volta scaduto il termine di nove mesi previsto al paragrafo precedente, non è stata notificata alcuna obiezione da una delle Parti contraenti del presente Protocollo. Se viene formulata un'obiezione, l'emendamento proposto rimane senza effetto. |
6 | Nel caso in cui un Paese sia divenuto Parte contraente del presente Protocollo nel periodo compreso tra il momento della notificazione di una proposta di emendamento e la scadenza del termine di nove mesi di cui al paragrafo 4 del presente articolo, la segreteria del Gruppo di lavoro dei trasporti stradali della Commissione economica per l'Europa notifica quanto prima l'emendamento proposto al nuovo Paese divenuto Parte contraente. Quest'ultimo può rendere note al Segretario generale, prima della scadenza del termine di nove mesi, eventuali obiezioni all'emendamento proposto. |
7 | Il Segretario generale notifica quanto prima a tutte le Parti contraenti del presente Protocollo le obiezioni formulate in applicazione dei paragrafi 4 e 6 del presente articolo e tutti gli emendamenti accettati conformemente al paragrafo 5 sopra riportato. |
8 | Qualsiasi emendamento che è considerato accettato entra in vigore sei mesi dopo la data della sua notificazione alle Parti contraenti da parte del Segretario generale. |
IR 0.741.611.2 Protocollo addizionale del 20 febbraio 2008 della Convenzione concernente il contratto di trasporto internazionale di merci su strada (CMR), relativo alla lettera di vettura elettronica CMR Art. 13 Emendamenti - 1. Una volta entrato in vigore, il presente Protocollo può essere emendato secondo la procedura definita nel presente articolo. |
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1 | Una volta entrato in vigore, il presente Protocollo può essere emendato secondo la procedura definita nel presente articolo. |
2 | Qualsiasi proposta di emendamento del presente Protocollo presentata da una Parte contraente del Protocollo stesso è sottoposta al Gruppo di lavoro dei trasporti stradali della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (CEE-ONU) che la esaminerà e deciderà in merito. |
3 | Le Parti contraenti del presente Protocollo si adoperano nella misura del possibile per raggiungere un consenso. Qualora, malgrado questi sforzi, non si raggiunga un consenso sull'emendamento proposto, l'adozione di quest'ultimo necessita, in ultima istanza, una maggioranza di due terzi delle Parti contraenti presenti e votanti. La proposta di emendamento adottata sia per consenso sia dalla maggioranza di due terzi delle Parti contraenti è sottoposta dalla segreteria della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite al Segretario generale, che la comunica per accettazione a tutte le Parti contraenti del presente Protocollo come pure ai Paesi firmatari. |
4 | Entro nove mesi a decorrere dalla data della comunicazione del Segretario generale concernente la proposta di emendamento, ogni Parte contraente può rendere note al Segretario generale eventuali obiezioni all'emendamento proposto. |
5 | L'emendamento proposto è considerato accettato se, una volta scaduto il termine di nove mesi previsto al paragrafo precedente, non è stata notificata alcuna obiezione da una delle Parti contraenti del presente Protocollo. Se viene formulata un'obiezione, l'emendamento proposto rimane senza effetto. |
6 | Nel caso in cui un Paese sia divenuto Parte contraente del presente Protocollo nel periodo compreso tra il momento della notificazione di una proposta di emendamento e la scadenza del termine di nove mesi di cui al paragrafo 4 del presente articolo, la segreteria del Gruppo di lavoro dei trasporti stradali della Commissione economica per l'Europa notifica quanto prima l'emendamento proposto al nuovo Paese divenuto Parte contraente. Quest'ultimo può rendere note al Segretario generale, prima della scadenza del termine di nove mesi, eventuali obiezioni all'emendamento proposto. |
7 | Il Segretario generale notifica quanto prima a tutte le Parti contraenti del presente Protocollo le obiezioni formulate in applicazione dei paragrafi 4 e 6 del presente articolo e tutti gli emendamenti accettati conformemente al paragrafo 5 sopra riportato. |
8 | Qualsiasi emendamento che è considerato accettato entra in vigore sei mesi dopo la data della sua notificazione alle Parti contraenti da parte del Segretario generale. |
4.4.2 Wie bereits erörtert worden ist (oben E. 3), hat die Vorinstanz aufgrund bestimmter Indizien auf den übereinstimmenden Willen der Verkäuferin und der Beklagten geschlossen, einen - schriftlich nicht fixierten - Frachtvertrag betreffend den Transport der verkauften Maschinen in den Iran abzuschliessen. In diesem Zusammenhang hält die Vorinstanz fest, die Käuferin sei als Empfängerin der Ware vereinbart worden. An einer anderen Stelle der Urteilsbegründung scheint das Handelsgericht allerdings seine Auffassung selbst in Frage zu stellen, indem es zunächst ausführt, Empfängerin sei die vom Absender (Verkäuferin) dem Frachtführer (Beklagte) mitgeteilte Person, dann aber fortfährt, dies sei bei Ausstellung eines das Frachtgut vertretenden und zur Frachtauslösung am Zielort berechtigenden Frachtdokumentes ab Transportgutübernahme durch den Frachtführer diejenige Person, welche das massgebliche Frachtdokument (vorliegend FBL) vorweisen könne. Im folgenden Text wird dann erklärt, warum die Bank E., die auf dem FBL unter der Rubrik "consigned to order of" aufgeführt ist, "nicht eigentliche Empfängerin der Ware auf der Ebene des Transportvertrages, sondern lediglich des FBL" sei. Obschon diese Ausführungen zu Missverständnissen Anlass geben können, geht aus ihnen doch genügend klar hervor, dass die Vorinstanz im angefochtenen Urteil feststellen will, dass die Verkäuferin und die Beklagte im - sog. übergeordneten - Frachtvertrag vereinbart haben, dass die Käuferin Adressatin des Transportgutes sei, dieses ihr also abzuliefern sei. An diese Feststellung ist das Bundesgericht gebunden.
BGE 132 III 626 S. 638
Auf dieser tatsächlichen Grundlage ist die Käuferin indessen in rechtlicher Hinsicht als Empfängerin im Sinne der CMR zu qualifizieren. Insoweit hat die Vorinstanz entgegen der Rüge der Beklagten den Begriff des Empfängers nicht verkannt.
4.4.3 Nach Ablieferung des Transportgutes ist der Empfänger gestützt auf Art. 13 Ziff. 1
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1 | Una volta entrato in vigore, il presente Protocollo può essere emendato secondo la procedura definita nel presente articolo. |
2 | Qualsiasi proposta di emendamento del presente Protocollo presentata da una Parte contraente del Protocollo stesso è sottoposta al Gruppo di lavoro dei trasporti stradali della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (CEE-ONU) che la esaminerà e deciderà in merito. |
3 | Le Parti contraenti del presente Protocollo si adoperano nella misura del possibile per raggiungere un consenso. Qualora, malgrado questi sforzi, non si raggiunga un consenso sull'emendamento proposto, l'adozione di quest'ultimo necessita, in ultima istanza, una maggioranza di due terzi delle Parti contraenti presenti e votanti. La proposta di emendamento adottata sia per consenso sia dalla maggioranza di due terzi delle Parti contraenti è sottoposta dalla segreteria della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite al Segretario generale, che la comunica per accettazione a tutte le Parti contraenti del presente Protocollo come pure ai Paesi firmatari. |
4 | Entro nove mesi a decorrere dalla data della comunicazione del Segretario generale concernente la proposta di emendamento, ogni Parte contraente può rendere note al Segretario generale eventuali obiezioni all'emendamento proposto. |
5 | L'emendamento proposto è considerato accettato se, una volta scaduto il termine di nove mesi previsto al paragrafo precedente, non è stata notificata alcuna obiezione da una delle Parti contraenti del presente Protocollo. Se viene formulata un'obiezione, l'emendamento proposto rimane senza effetto. |
6 | Nel caso in cui un Paese sia divenuto Parte contraente del presente Protocollo nel periodo compreso tra il momento della notificazione di una proposta di emendamento e la scadenza del termine di nove mesi di cui al paragrafo 4 del presente articolo, la segreteria del Gruppo di lavoro dei trasporti stradali della Commissione economica per l'Europa notifica quanto prima l'emendamento proposto al nuovo Paese divenuto Parte contraente. Quest'ultimo può rendere note al Segretario generale, prima della scadenza del termine di nove mesi, eventuali obiezioni all'emendamento proposto. |
7 | Il Segretario generale notifica quanto prima a tutte le Parti contraenti del presente Protocollo le obiezioni formulate in applicazione dei paragrafi 4 e 6 del presente articolo e tutti gli emendamenti accettati conformemente al paragrafo 5 sopra riportato. |
8 | Qualsiasi emendamento che è considerato accettato entra in vigore sei mesi dopo la data della sua notificazione alle Parti contraenti da parte del Segretario generale. |
IR 0.741.611.2 Protocollo addizionale del 20 febbraio 2008 della Convenzione concernente il contratto di trasporto internazionale di merci su strada (CMR), relativo alla lettera di vettura elettronica CMR Art. 13 Emendamenti - 1. Una volta entrato in vigore, il presente Protocollo può essere emendato secondo la procedura definita nel presente articolo. |
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1 | Una volta entrato in vigore, il presente Protocollo può essere emendato secondo la procedura definita nel presente articolo. |
2 | Qualsiasi proposta di emendamento del presente Protocollo presentata da una Parte contraente del Protocollo stesso è sottoposta al Gruppo di lavoro dei trasporti stradali della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (CEE-ONU) che la esaminerà e deciderà in merito. |
3 | Le Parti contraenti del presente Protocollo si adoperano nella misura del possibile per raggiungere un consenso. Qualora, malgrado questi sforzi, non si raggiunga un consenso sull'emendamento proposto, l'adozione di quest'ultimo necessita, in ultima istanza, una maggioranza di due terzi delle Parti contraenti presenti e votanti. La proposta di emendamento adottata sia per consenso sia dalla maggioranza di due terzi delle Parti contraenti è sottoposta dalla segreteria della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite al Segretario generale, che la comunica per accettazione a tutte le Parti contraenti del presente Protocollo come pure ai Paesi firmatari. |
4 | Entro nove mesi a decorrere dalla data della comunicazione del Segretario generale concernente la proposta di emendamento, ogni Parte contraente può rendere note al Segretario generale eventuali obiezioni all'emendamento proposto. |
5 | L'emendamento proposto è considerato accettato se, una volta scaduto il termine di nove mesi previsto al paragrafo precedente, non è stata notificata alcuna obiezione da una delle Parti contraenti del presente Protocollo. Se viene formulata un'obiezione, l'emendamento proposto rimane senza effetto. |
6 | Nel caso in cui un Paese sia divenuto Parte contraente del presente Protocollo nel periodo compreso tra il momento della notificazione di una proposta di emendamento e la scadenza del termine di nove mesi di cui al paragrafo 4 del presente articolo, la segreteria del Gruppo di lavoro dei trasporti stradali della Commissione economica per l'Europa notifica quanto prima l'emendamento proposto al nuovo Paese divenuto Parte contraente. Quest'ultimo può rendere note al Segretario generale, prima della scadenza del termine di nove mesi, eventuali obiezioni all'emendamento proposto. |
7 | Il Segretario generale notifica quanto prima a tutte le Parti contraenti del presente Protocollo le obiezioni formulate in applicazione dei paragrafi 4 e 6 del presente articolo e tutti gli emendamenti accettati conformemente al paragrafo 5 sopra riportato. |
8 | Qualsiasi emendamento che è considerato accettato entra in vigore sei mesi dopo la data della sua notificazione alle Parti contraenti da parte del Segretario generale. |
IR 0.741.611.2 Protocollo addizionale del 20 febbraio 2008 della Convenzione concernente il contratto di trasporto internazionale di merci su strada (CMR), relativo alla lettera di vettura elettronica CMR Art. 13 Emendamenti - 1. Una volta entrato in vigore, il presente Protocollo può essere emendato secondo la procedura definita nel presente articolo. |
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1 | Una volta entrato in vigore, il presente Protocollo può essere emendato secondo la procedura definita nel presente articolo. |
2 | Qualsiasi proposta di emendamento del presente Protocollo presentata da una Parte contraente del Protocollo stesso è sottoposta al Gruppo di lavoro dei trasporti stradali della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (CEE-ONU) che la esaminerà e deciderà in merito. |
3 | Le Parti contraenti del presente Protocollo si adoperano nella misura del possibile per raggiungere un consenso. Qualora, malgrado questi sforzi, non si raggiunga un consenso sull'emendamento proposto, l'adozione di quest'ultimo necessita, in ultima istanza, una maggioranza di due terzi delle Parti contraenti presenti e votanti. La proposta di emendamento adottata sia per consenso sia dalla maggioranza di due terzi delle Parti contraenti è sottoposta dalla segreteria della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite al Segretario generale, che la comunica per accettazione a tutte le Parti contraenti del presente Protocollo come pure ai Paesi firmatari. |
4 | Entro nove mesi a decorrere dalla data della comunicazione del Segretario generale concernente la proposta di emendamento, ogni Parte contraente può rendere note al Segretario generale eventuali obiezioni all'emendamento proposto. |
5 | L'emendamento proposto è considerato accettato se, una volta scaduto il termine di nove mesi previsto al paragrafo precedente, non è stata notificata alcuna obiezione da una delle Parti contraenti del presente Protocollo. Se viene formulata un'obiezione, l'emendamento proposto rimane senza effetto. |
6 | Nel caso in cui un Paese sia divenuto Parte contraente del presente Protocollo nel periodo compreso tra il momento della notificazione di una proposta di emendamento e la scadenza del termine di nove mesi di cui al paragrafo 4 del presente articolo, la segreteria del Gruppo di lavoro dei trasporti stradali della Commissione economica per l'Europa notifica quanto prima l'emendamento proposto al nuovo Paese divenuto Parte contraente. Quest'ultimo può rendere note al Segretario generale, prima della scadenza del termine di nove mesi, eventuali obiezioni all'emendamento proposto. |
7 | Il Segretario generale notifica quanto prima a tutte le Parti contraenti del presente Protocollo le obiezioni formulate in applicazione dei paragrafi 4 e 6 del presente articolo e tutti gli emendamenti accettati conformemente al paragrafo 5 sopra riportato. |
8 | Qualsiasi emendamento che è considerato accettato entra in vigore sei mesi dopo la data della sua notificazione alle Parti contraenti da parte del Segretario generale. |
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1 | Una volta entrato in vigore, il presente Protocollo può essere emendato secondo la procedura definita nel presente articolo. |
2 | Qualsiasi proposta di emendamento del presente Protocollo presentata da una Parte contraente del Protocollo stesso è sottoposta al Gruppo di lavoro dei trasporti stradali della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (CEE-ONU) che la esaminerà e deciderà in merito. |
3 | Le Parti contraenti del presente Protocollo si adoperano nella misura del possibile per raggiungere un consenso. Qualora, malgrado questi sforzi, non si raggiunga un consenso sull'emendamento proposto, l'adozione di quest'ultimo necessita, in ultima istanza, una maggioranza di due terzi delle Parti contraenti presenti e votanti. La proposta di emendamento adottata sia per consenso sia dalla maggioranza di due terzi delle Parti contraenti è sottoposta dalla segreteria della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite al Segretario generale, che la comunica per accettazione a tutte le Parti contraenti del presente Protocollo come pure ai Paesi firmatari. |
4 | Entro nove mesi a decorrere dalla data della comunicazione del Segretario generale concernente la proposta di emendamento, ogni Parte contraente può rendere note al Segretario generale eventuali obiezioni all'emendamento proposto. |
5 | L'emendamento proposto è considerato accettato se, una volta scaduto il termine di nove mesi previsto al paragrafo precedente, non è stata notificata alcuna obiezione da una delle Parti contraenti del presente Protocollo. Se viene formulata un'obiezione, l'emendamento proposto rimane senza effetto. |
6 | Nel caso in cui un Paese sia divenuto Parte contraente del presente Protocollo nel periodo compreso tra il momento della notificazione di una proposta di emendamento e la scadenza del termine di nove mesi di cui al paragrafo 4 del presente articolo, la segreteria del Gruppo di lavoro dei trasporti stradali della Commissione economica per l'Europa notifica quanto prima l'emendamento proposto al nuovo Paese divenuto Parte contraente. Quest'ultimo può rendere note al Segretario generale, prima della scadenza del termine di nove mesi, eventuali obiezioni all'emendamento proposto. |
7 | Il Segretario generale notifica quanto prima a tutte le Parti contraenti del presente Protocollo le obiezioni formulate in applicazione dei paragrafi 4 e 6 del presente articolo e tutti gli emendamenti accettati conformemente al paragrafo 5 sopra riportato. |
8 | Qualsiasi emendamento che è considerato accettato entra in vigore sei mesi dopo la data della sua notificazione alle Parti contraenti da parte del Segretario generale. |
Nach dem angefochtenen Urteil muss das Transportgut zwischen Ende 2001 bis spätestens anfangs März 2002 bei der Käuferin abgeliefert worden sein. Ab diesem Zeitpunkt war sie somit aktivlegitimiert, Ersatzansprüche wegen Beschädigung gegen die Frachtführerin geltend zu machen. Die in diesem Zusammenhang im angefochtenen Urteil diskutierte Frage, ob und wann die Käuferin der K. Company ein indossiertes Exemplar des FBL übergeben und damit die Verfügungsberechtigung über das Transportgut erhalten hat, ist rechtlich unerheblich, nachdem feststeht, dass dieses Gut jedenfalls vor der Klageeinreichung bei der Käuferin als Empfängerin abgeliefert worden ist. Ebenfalls nicht entscheiderheblich ist die Frage, welche Rechte der Bank E. aus dem FBL gegenüber der Frachtführerin zustanden oder eventuell noch zustehen, da sie nicht als Empfängerin des Transportgutes im Sinne der CMR zu betrachten ist und deshalb keine entsprechenden Rechte aus Art. 13
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2 | Qualsiasi proposta di emendamento del presente Protocollo presentata da una Parte contraente del Protocollo stesso è sottoposta al Gruppo di lavoro dei trasporti stradali della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (CEE-ONU) che la esaminerà e deciderà in merito. |
3 | Le Parti contraenti del presente Protocollo si adoperano nella misura del possibile per raggiungere un consenso. Qualora, malgrado questi sforzi, non si raggiunga un consenso sull'emendamento proposto, l'adozione di quest'ultimo necessita, in ultima istanza, una maggioranza di due terzi delle Parti contraenti presenti e votanti. La proposta di emendamento adottata sia per consenso sia dalla maggioranza di due terzi delle Parti contraenti è sottoposta dalla segreteria della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite al Segretario generale, che la comunica per accettazione a tutte le Parti contraenti del presente Protocollo come pure ai Paesi firmatari. |
4 | Entro nove mesi a decorrere dalla data della comunicazione del Segretario generale concernente la proposta di emendamento, ogni Parte contraente può rendere note al Segretario generale eventuali obiezioni all'emendamento proposto. |
5 | L'emendamento proposto è considerato accettato se, una volta scaduto il termine di nove mesi previsto al paragrafo precedente, non è stata notificata alcuna obiezione da una delle Parti contraenti del presente Protocollo. Se viene formulata un'obiezione, l'emendamento proposto rimane senza effetto. |
6 | Nel caso in cui un Paese sia divenuto Parte contraente del presente Protocollo nel periodo compreso tra il momento della notificazione di una proposta di emendamento e la scadenza del termine di nove mesi di cui al paragrafo 4 del presente articolo, la segreteria del Gruppo di lavoro dei trasporti stradali della Commissione economica per l'Europa notifica quanto prima l'emendamento proposto al nuovo Paese divenuto Parte contraente. Quest'ultimo può rendere note al Segretario generale, prima della scadenza del termine di nove mesi, eventuali obiezioni all'emendamento proposto. |
7 | Il Segretario generale notifica quanto prima a tutte le Parti contraenti del presente Protocollo le obiezioni formulate in applicazione dei paragrafi 4 e 6 del presente articolo e tutti gli emendamenti accettati conformemente al paragrafo 5 sopra riportato. |
8 | Qualsiasi emendamento che è considerato accettato entra in vigore sei mesi dopo la data della sua notificazione alle Parti contraenti da parte del Segretario generale. |
5. Das Handelsgericht ist aufgrund seiner Prüfung der Zessionserklärung vom 16. März 2002 zum Ergebnis gekommen, dass die Käuferin die ihr als Empfängerin im Sinne der CMR zustehenden Forderungen wegen der Beschädigung des Transportgutes gültig an die Klägerin abgetreten hat. Die von der Beklagten und der Streitberufenen gegen die Gültigkeit erhobenen Einwände formeller Art wurden vom Handelsgericht verworfen.
BGE 132 III 626 S. 639
Mit der Berufung hält die Beklagte daran fest, dass die Zession nicht gültig erfolgt ist. Was sie indessen zur Begründung ihrer Rüge vorbringt, hat sich zum grössten Teil bereits als haltlos erwiesen. So behauptet sie auch in diesem Zusammenhang, dass die Käuferin nicht Empfängerin im Sinne der CMR sei und deshalb auch keine entsprechenden Rechte habe abtreten können. Darauf ist hier nicht weiter einzugehen, sondern auf das bereits Gesagte zu verweisen. Sodann macht die Beklagte geltend, die Schadenersatzforderung der Käuferin sei gemäss der CMR im Zeitpunkt der Abtretung verjährt gewesen. Diese Frage ist in einer der nachfolgenden Erwägungen zu behandeln. Schliesslich bringt die Beklagte unter Hinweis auf die bundesgerichtliche "Gini/Durlemann-Praxis" (BGE 80 II 247 E. 5) vor, die Forderungsabtretung sei ungültig, weil sie gegen zwingendes schweizerisches materielles Recht verstosse. Diese Rüge ist im Folgenden zu prüfen.
5.1 Der von der Beklagten zitierte BGE 80 II 247 E. 5 betrifft die Rückgriffsordnung von Art. 51 Abs. 2
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto CO Art. 51 - 1 Quando più persone siano responsabili per lo stesso danno, ma per diverse cause, atto illecito, contratto o disposizione di legge, si applica per analogia la disposizione relativa al regresso fra le persone che hanno cagionato insieme un danno. |
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1 | Quando più persone siano responsabili per lo stesso danno, ma per diverse cause, atto illecito, contratto o disposizione di legge, si applica per analogia la disposizione relativa al regresso fra le persone che hanno cagionato insieme un danno. |
2 | Di regola la responsabilità incombe in prima linea a colui che ha cagionato il danno con atto illecito, in ultima a colui che senza propria colpa né obbligazione contrattuale ne risponde per legge. |
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto CO Art. 51 - 1 Quando più persone siano responsabili per lo stesso danno, ma per diverse cause, atto illecito, contratto o disposizione di legge, si applica per analogia la disposizione relativa al regresso fra le persone che hanno cagionato insieme un danno. |
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1 | Quando più persone siano responsabili per lo stesso danno, ma per diverse cause, atto illecito, contratto o disposizione di legge, si applica per analogia la disposizione relativa al regresso fra le persone che hanno cagionato insieme un danno. |
2 | Di regola la responsabilità incombe in prima linea a colui che ha cagionato il danno con atto illecito, in ultima a colui che senza propria colpa né obbligazione contrattuale ne risponde per legge. |
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto CO Art. 51 - 1 Quando più persone siano responsabili per lo stesso danno, ma per diverse cause, atto illecito, contratto o disposizione di legge, si applica per analogia la disposizione relativa al regresso fra le persone che hanno cagionato insieme un danno. |
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1 | Quando più persone siano responsabili per lo stesso danno, ma per diverse cause, atto illecito, contratto o disposizione di legge, si applica per analogia la disposizione relativa al regresso fra le persone che hanno cagionato insieme un danno. |
2 | Di regola la responsabilità incombe in prima linea a colui che ha cagionato il danno con atto illecito, in ultima a colui che senza propria colpa né obbligazione contrattuale ne risponde per legge. |
SR 291 Legge federale del 18 dicembre 1987 sul diritto internazionale privato (LDIP) LDIP Art. 144 - 1 Un debitore può esercitare il regresso verso un altro debitore, direttamente o subentrando nelle ragioni del creditore, in quanto i diritti regolatori di ambo i debiti lo consentano. |
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1 | Un debitore può esercitare il regresso verso un altro debitore, direttamente o subentrando nelle ragioni del creditore, in quanto i diritti regolatori di ambo i debiti lo consentano. |
2 | L'esercizio del regresso è regolato dal diritto applicabile al debito dell'obbligato in via di regresso. Le questioni concernenti unicamente il rapporto tra il creditore e l'autorizzato al regresso sono regolate dal diritto applicabile al debito di quest'ultimo. |
3 | La legittimazione al regresso di un'istituzione che adempie compiti pubblici è regolata dal diritto applicabile a questa istituzione. Per l'ammissibilità e l'esercizio del regresso si applicano i capoversi 1 e 2. |
SR 291 Legge federale del 18 dicembre 1987 sul diritto internazionale privato (LDIP) LDIP Art. 144 - 1 Un debitore può esercitare il regresso verso un altro debitore, direttamente o subentrando nelle ragioni del creditore, in quanto i diritti regolatori di ambo i debiti lo consentano. |
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1 | Un debitore può esercitare il regresso verso un altro debitore, direttamente o subentrando nelle ragioni del creditore, in quanto i diritti regolatori di ambo i debiti lo consentano. |
2 | L'esercizio del regresso è regolato dal diritto applicabile al debito dell'obbligato in via di regresso. Le questioni concernenti unicamente il rapporto tra il creditore e l'autorizzato al regresso sono regolate dal diritto applicabile al debito di quest'ultimo. |
3 | La legittimazione al regresso di un'istituzione che adempie compiti pubblici è regolata dal diritto applicabile a questa istituzione. Per l'ammissibilità e l'esercizio del regresso si applicano i capoversi 1 e 2. |
SR 291 Legge federale del 18 dicembre 1987 sul diritto internazionale privato (LDIP) LDIP Art. 144 - 1 Un debitore può esercitare il regresso verso un altro debitore, direttamente o subentrando nelle ragioni del creditore, in quanto i diritti regolatori di ambo i debiti lo consentano. |
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1 | Un debitore può esercitare il regresso verso un altro debitore, direttamente o subentrando nelle ragioni del creditore, in quanto i diritti regolatori di ambo i debiti lo consentano. |
2 | L'esercizio del regresso è regolato dal diritto applicabile al debito dell'obbligato in via di regresso. Le questioni concernenti unicamente il rapporto tra il creditore e l'autorizzato al regresso sono regolate dal diritto applicabile al debito di quest'ultimo. |
3 | La legittimazione al regresso di un'istituzione che adempie compiti pubblici è regolata dal diritto applicabile a questa istituzione. Per l'ammissibilità e l'esercizio del regresso si applicano i capoversi 1 e 2. |
BGE 132 III 626 S. 640
namentlich Art. 51 Abs. 2
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto CO Art. 51 - 1 Quando più persone siano responsabili per lo stesso danno, ma per diverse cause, atto illecito, contratto o disposizione di legge, si applica per analogia la disposizione relativa al regresso fra le persone che hanno cagionato insieme un danno. |
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1 | Quando più persone siano responsabili per lo stesso danno, ma per diverse cause, atto illecito, contratto o disposizione di legge, si applica per analogia la disposizione relativa al regresso fra le persone che hanno cagionato insieme un danno. |
2 | Di regola la responsabilità incombe in prima linea a colui che ha cagionato il danno con atto illecito, in ultima a colui che senza propria colpa né obbligazione contrattuale ne risponde per legge. |
5.2 Für das Aussenverhältnis der vertraglichen Zession ist internationalprivatrechtlich auf das Forderungsstatut abzustellen (vorne E. 2.2). Im vorliegenden Fall führt dies zur Anwendung der Vorschriften der CMR. Zum Aussenverhältnis gehört auch die Haftungsordnung bzw. Rückgriffsordnung unter verschiedenen, dem Zedenten aus dem gleichen Ereignis zur Ersatzleistung verpflichteten Personen (so im Ergebnis bereits BGE 109 II 471 E. 3 betreffend Art. 37
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto CO Art. 51 - 1 Quando più persone siano responsabili per lo stesso danno, ma per diverse cause, atto illecito, contratto o disposizione di legge, si applica per analogia la disposizione relativa al regresso fra le persone che hanno cagionato insieme un danno. |
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1 | Quando più persone siano responsabili per lo stesso danno, ma per diverse cause, atto illecito, contratto o disposizione di legge, si applica per analogia la disposizione relativa al regresso fra le persone che hanno cagionato insieme un danno. |
2 | Di regola la responsabilità incombe in prima linea a colui che ha cagionato il danno con atto illecito, in ultima a colui che senza propria colpa né obbligazione contrattuale ne risponde per legge. |
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto CO Art. 51 - 1 Quando più persone siano responsabili per lo stesso danno, ma per diverse cause, atto illecito, contratto o disposizione di legge, si applica per analogia la disposizione relativa al regresso fra le persone che hanno cagionato insieme un danno. |
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1 | Quando più persone siano responsabili per lo stesso danno, ma per diverse cause, atto illecito, contratto o disposizione di legge, si applica per analogia la disposizione relativa al regresso fra le persone che hanno cagionato insieme un danno. |
2 | Di regola la responsabilità incombe in prima linea a colui che ha cagionato il danno con atto illecito, in ultima a colui che senza propria colpa né obbligazione contrattuale ne risponde per legge. |
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto CO Art. 51 - 1 Quando più persone siano responsabili per lo stesso danno, ma per diverse cause, atto illecito, contratto o disposizione di legge, si applica per analogia la disposizione relativa al regresso fra le persone che hanno cagionato insieme un danno. |
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1 | Quando più persone siano responsabili per lo stesso danno, ma per diverse cause, atto illecito, contratto o disposizione di legge, si applica per analogia la disposizione relativa al regresso fra le persone che hanno cagionato insieme un danno. |
2 | Di regola la responsabilità incombe in prima linea a colui che ha cagionato il danno con atto illecito, in ultima a colui che senza propria colpa né obbligazione contrattuale ne risponde per legge. |
IR 0.741.611.2 Protocollo addizionale del 20 febbraio 2008 della Convenzione concernente il contratto di trasporto internazionale di merci su strada (CMR), relativo alla lettera di vettura elettronica CMR Art. 1 Definizioni - Ai fini del presente Protocollo si intende: |
IR 0.741.611.2 Protocollo addizionale del 20 febbraio 2008 della Convenzione concernente il contratto di trasporto internazionale di merci su strada (CMR), relativo alla lettera di vettura elettronica CMR Art. 1 Definizioni - Ai fini del presente Protocollo si intende: |
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto CO Art. 51 - 1 Quando più persone siano responsabili per lo stesso danno, ma per diverse cause, atto illecito, contratto o disposizione di legge, si applica per analogia la disposizione relativa al regresso fra le persone che hanno cagionato insieme un danno. |
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1 | Quando più persone siano responsabili per lo stesso danno, ma per diverse cause, atto illecito, contratto o disposizione di legge, si applica per analogia la disposizione relativa al regresso fra le persone che hanno cagionato insieme un danno. |
2 | Di regola la responsabilità incombe in prima linea a colui che ha cagionato il danno con atto illecito, in ultima a colui che senza propria colpa né obbligazione contrattuale ne risponde per legge. |
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto CO Art. 51 - 1 Quando più persone siano responsabili per lo stesso danno, ma per diverse cause, atto illecito, contratto o disposizione di legge, si applica per analogia la disposizione relativa al regresso fra le persone che hanno cagionato insieme un danno. |
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1 | Quando più persone siano responsabili per lo stesso danno, ma per diverse cause, atto illecito, contratto o disposizione di legge, si applica per analogia la disposizione relativa al regresso fra le persone che hanno cagionato insieme un danno. |
2 | Di regola la responsabilità incombe in prima linea a colui che ha cagionato il danno con atto illecito, in ultima a colui che senza propria colpa né obbligazione contrattuale ne risponde per legge. |
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto CO Art. 51 - 1 Quando più persone siano responsabili per lo stesso danno, ma per diverse cause, atto illecito, contratto o disposizione di legge, si applica per analogia la disposizione relativa al regresso fra le persone che hanno cagionato insieme un danno. |
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1 | Quando più persone siano responsabili per lo stesso danno, ma per diverse cause, atto illecito, contratto o disposizione di legge, si applica per analogia la disposizione relativa al regresso fra le persone che hanno cagionato insieme un danno. |
2 | Di regola la responsabilità incombe in prima linea a colui che ha cagionato il danno con atto illecito, in ultima a colui che senza propria colpa né obbligazione contrattuale ne risponde per legge. |
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto CO Art. 51 - 1 Quando più persone siano responsabili per lo stesso danno, ma per diverse cause, atto illecito, contratto o disposizione di legge, si applica per analogia la disposizione relativa al regresso fra le persone che hanno cagionato insieme un danno. |
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1 | Quando più persone siano responsabili per lo stesso danno, ma per diverse cause, atto illecito, contratto o disposizione di legge, si applica per analogia la disposizione relativa al regresso fra le persone che hanno cagionato insieme un danno. |
2 | Di regola la responsabilità incombe in prima linea a colui che ha cagionato il danno con atto illecito, in ultima a colui che senza propria colpa né obbligazione contrattuale ne risponde per legge. |