130 III 241
31. Estratto della sentenza della II Corte civile nella causa Banca X. contro Eredità giacente fu A. (ricorso per riforma) 5C.76/2003 del 12 dicembre 2003
Regeste (de):
- Art. 585 f. ZGB, Art. 297 Abs. 4 SchKG; Einleitung eines neuen Prozesses und Verrechnung während eines Verfahrens des öffentlichen Inventars, das zur konkursamtlichen Liquidation der Erbschaft führt.
- Die Frage betreffend das Erfordernis der Dringlichkeit - wie von Art. 586 Abs. 3 ZGB für die Anstrengung eines neuen Prozesses während der Dauer des Inventars verlangt - wird mit Beendigung des Letzteren während des hängigen Prozesses gegenstandslos (E. 2).
- Für die Verrechnung, die von einem Gläubiger des Erblassers im Laufe des Verfahrens eines öffentlichen Inventars vorgenommenen wurde, welches der konkursamtlichen Liquidation der Erbschaft vorausging, ist die im SchKG für die Nachlassstundung vorgesehene Regelung analog anwendbar (E. 3).
Regeste (fr):
- Art. 585 s
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907
CC Art. 585 - 1 Durante la procedura d'inventario non si possono fare che gli atti della necessaria amministrazione.
1 Durante la procedura d'inventario non si possono fare che gli atti della necessaria amministrazione. 2 Se l'autorità permette ad un erede di continuare un'azienda del defunto, i coeredi possono chiedere garanzia. - La question de l'urgence, comme condition requise par l'art. 586 al. 3
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907
CC Art. 586 - 1 Durante la procedura d'inventario è sospesa ogni esecuzione per i debiti del defunto.
1 Durante la procedura d'inventario è sospesa ogni esecuzione per i debiti del defunto. 2 ...514 3 Le cause in corso sono sospese e non se ne possono proporre di nuove, riservati i casi d'urgenza. - La réglementation prévue par la LP en matière de sursis concordataire est applicable par analogie à la compensation opérée par un créancier du de cujus au cours de la procédure de bénéfice d'inventaire qui a précédé la liquidation de la succession par voie de faillite (consid. 3).
Regesto (it):
- Art. 585 e
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907
CC Art. 586 - 1 Durante la procedura d'inventario è sospesa ogni esecuzione per i debiti del defunto.
1 Durante la procedura d'inventario è sospesa ogni esecuzione per i debiti del defunto. 2 ...514 3 Le cause in corso sono sospese e non se ne possono proporre di nuove, riservati i casi d'urgenza. SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF)
LEF Art. 297 - 1 Durante la moratoria non si può promuovere né proseguire alcuna esecuzione contro il debitore. È fatta salva l'esecuzione in via di realizzazione di crediti garantiti da pegno immobiliare; la realizzazione di siffatto pegno è invece esclusa.
1 Durante la moratoria non si può promuovere né proseguire alcuna esecuzione contro il debitore. È fatta salva l'esecuzione in via di realizzazione di crediti garantiti da pegno immobiliare; la realizzazione di siffatto pegno è invece esclusa. 2 L'articolo 199 capoverso 2 si applica per analogia ai beni pignorati. 3 I crediti concordatari non danno luogo a sequestro né ad altre misure cautelari. 4 La cessione di crediti futuri convenuta prima della concessione della moratoria concordataria non esplica alcun effetto se il credito nasce dopo tale concessione. 5 Eccezion fatta per i casi urgenti, i procedimenti civili e amministrativi concernenti i crediti concordatari sono sospesi. 6 Il decorso di tutte le prescrizioni e perenzioni rimane sospeso. 7 La concessione della moratoria sospende, nei confronti del debitore, il corso degli interessi di tutti i crediti non garantiti da pegno, salvo disposizione contraria del concordato. 8 La compensazione è retta dagli articoli 213 e 214. La concessione della moratoria vale come dichiarazione di fallimento. 9 L'articolo 211 capoverso 1 si applica per analogia se e quando il commissario comunica al cocontraente la conversione del credito. - La questione inerente al requisito dell'urgenza richiesta dall'art. 586 cpv. 3
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907
CC Art. 586 - 1 Durante la procedura d'inventario è sospesa ogni esecuzione per i debiti del defunto.
1 Durante la procedura d'inventario è sospesa ogni esecuzione per i debiti del defunto. 2 ...514 3 Le cause in corso sono sospese e non se ne possono proporre di nuove, riservati i casi d'urgenza. - Alla compensazione effettuata da un creditore del de cuius nel corso di una procedura di beneficio d'inventario, che ha preceduto la liquidazione in via di fallimento della successione, è applicabile per analogia la disciplina prevista dalla LEF per la moratoria concordataria (consid. 3).
Sachverhalt ab Seite 242
BGE 130 III 241 S. 242
A. A., titolare di una ditta individuale, è deceduto il 12 settembre 1997. Il 17 settembre seguente il Pretore del distretto di Riviera ha ordinato, ad istanza del figlio ed unico erede del defunto, la compilazione di un inventario della successione, ha nominato due amministratori della successione e ha autorizzato la ditta individuale a continuare provvisoriamente la propria attività. Il predetto Pretore, dopo aver ricevuto la comunicazione di rinuncia all'eredità, ha dichiarato il 20 febbraio 1998 vacante la successione e ne ha ordinato la liquidazione in via di fallimento. Nel 1994 il defunto aveva aperto per la sua ditta un conto corrente presso la Banca X. Tra il 15 settembre e il 4 novembre 1997 alcuni debitori della sua impresa hanno effettuato su tale conto versamenti per complessivi fr. 243'722.40, che la banca ha poi posto in compensazione per crediti vantati nei confronti del de cuius, rispettivamente nei confronti della ditta di quest'ultimo.
B. Gli amministratori della successione hanno convenuto in giudizio la Banca X. con un'azione tendente sia all'accertamento dell'illiceità della compensazione, sia alla restituzione della predetta somma. Il Pretore ha parzialmente accolto la petizione e ha condannato la convenuta a versare fr. 222'742.40, oltre interessi, all'eredità giacente. Il primo giudice ha reputato il contesto giuridico vigente durante la procedura del beneficio d'inventario analogo a quello esistente nel corso di una moratoria concordataria e ha per tale motivo ritenuto applicabile per analogia l'art. 297 cpv. 4
SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF) LEF Art. 297 - 1 Durante la moratoria non si può promuovere né proseguire alcuna esecuzione contro il debitore. È fatta salva l'esecuzione in via di realizzazione di crediti garantiti da pegno immobiliare; la realizzazione di siffatto pegno è invece esclusa. |
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1 | Durante la moratoria non si può promuovere né proseguire alcuna esecuzione contro il debitore. È fatta salva l'esecuzione in via di realizzazione di crediti garantiti da pegno immobiliare; la realizzazione di siffatto pegno è invece esclusa. |
2 | L'articolo 199 capoverso 2 si applica per analogia ai beni pignorati. |
3 | I crediti concordatari non danno luogo a sequestro né ad altre misure cautelari. |
4 | La cessione di crediti futuri convenuta prima della concessione della moratoria concordataria non esplica alcun effetto se il credito nasce dopo tale concessione. |
5 | Eccezion fatta per i casi urgenti, i procedimenti civili e amministrativi concernenti i crediti concordatari sono sospesi. |
6 | Il decorso di tutte le prescrizioni e perenzioni rimane sospeso. |
7 | La concessione della moratoria sospende, nei confronti del debitore, il corso degli interessi di tutti i crediti non garantiti da pegno, salvo disposizione contraria del concordato. |
8 | La compensazione è retta dagli articoli 213 e 214. La concessione della moratoria vale come dichiarazione di fallimento. |
9 | L'articolo 211 capoverso 1 si applica per analogia se e quando il commissario comunica al cocontraente la conversione del credito. |
SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF) LEF Art. 213 - 1 Il creditore può compensare il suo credito con quello del fallito verso di lui. |
|
1 | Il creditore può compensare il suo credito con quello del fallito verso di lui. |
2 | La compensazione non ha luogo: |
2 | quando un creditore del fallito diventi debitore di lui o della massa soltanto dopo la dichiarazione di fallimento; |
3 | ... |
3 | La compensazione con crediti derivanti da titoli al portatore può aver luogo se e nella misura in cui il creditore fornisce la prova che ha acquistato i titoli in buona fede prima dell'apertura del fallimento.393 |
4 | In caso di fallimento di una società in accomandita, di una società anonima, di una società in accomandita per azioni, di una società a responsabilità limitata o di una società cooperativa, non si possono compensare le quote non versate del capitale accomandato o del capitale sociale, né gli arretrati dei contributi statutari di una società cooperativa.394 |
C. Il Tribunale federale ha respinto il ricorso per riforma con cui la Banca X. ha chiesto la modifica della sentenza cantonale nel senso che l'appello sia accolto e la petizione respinta.
BGE 130 III 241 S. 243
Erwägungen
Dai considerandi:
2.
2.1 La Corte cantonale ha altresì confermato l'opinione del Pretore secondo cui la presente causa è urgente ai sensi dell'art. 586 cpv. 3
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 586 - 1 Durante la procedura d'inventario è sospesa ogni esecuzione per i debiti del defunto. |
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1 | Durante la procedura d'inventario è sospesa ogni esecuzione per i debiti del defunto. |
2 | ...514 |
3 | Le cause in corso sono sospese e non se ne possono proporre di nuove, riservati i casi d'urgenza. |
2.2 Secondo la convenuta, invece, l'urgenza che permette di promuovere nuove cause durante la procedura di beneficio d'inventario (art. 586 cpv. 3
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 586 - 1 Durante la procedura d'inventario è sospesa ogni esecuzione per i debiti del defunto. |
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1 | Durante la procedura d'inventario è sospesa ogni esecuzione per i debiti del defunto. |
2 | ...514 |
3 | Le cause in corso sono sospese e non se ne possono proporre di nuove, riservati i casi d'urgenza. |
2.3 Durante la procedura d'inventario possono unicamente essere fatti gli atti della necessaria amministrazione (art. 585 cpv. 1
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 585 - 1 Durante la procedura d'inventario non si possono fare che gli atti della necessaria amministrazione. |
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1 | Durante la procedura d'inventario non si possono fare che gli atti della necessaria amministrazione. |
2 | Se l'autorità permette ad un erede di continuare un'azienda del defunto, i coeredi possono chiedere garanzia. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 586 - 1 Durante la procedura d'inventario è sospesa ogni esecuzione per i debiti del defunto. |
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1 | Durante la procedura d'inventario è sospesa ogni esecuzione per i debiti del defunto. |
2 | ...514 |
3 | Le cause in corso sono sospese e non se ne possono proporre di nuove, riservati i casi d'urgenza. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 585 - 1 Durante la procedura d'inventario non si possono fare che gli atti della necessaria amministrazione. |
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1 | Durante la procedura d'inventario non si possono fare che gli atti della necessaria amministrazione. |
2 | Se l'autorità permette ad un erede di continuare un'azienda del defunto, i coeredi possono chiedere garanzia. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 586 - 1 Durante la procedura d'inventario è sospesa ogni esecuzione per i debiti del defunto. |
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1 | Durante la procedura d'inventario è sospesa ogni esecuzione per i debiti del defunto. |
2 | ...514 |
3 | Le cause in corso sono sospese e non se ne possono proporre di nuove, riservati i casi d'urgenza. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 585 - 1 Durante la procedura d'inventario non si possono fare che gli atti della necessaria amministrazione. |
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1 | Durante la procedura d'inventario non si possono fare che gli atti della necessaria amministrazione. |
2 | Se l'autorità permette ad un erede di continuare un'azienda del defunto, i coeredi possono chiedere garanzia. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 586 - 1 Durante la procedura d'inventario è sospesa ogni esecuzione per i debiti del defunto. |
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1 | Durante la procedura d'inventario è sospesa ogni esecuzione per i debiti del defunto. |
2 | ...514 |
3 | Le cause in corso sono sospese e non se ne possono proporre di nuove, riservati i casi d'urgenza. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 585 - 1 Durante la procedura d'inventario non si possono fare che gli atti della necessaria amministrazione. |
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1 | Durante la procedura d'inventario non si possono fare che gli atti della necessaria amministrazione. |
2 | Se l'autorità permette ad un erede di continuare un'azienda del defunto, i coeredi possono chiedere garanzia. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 586 - 1 Durante la procedura d'inventario è sospesa ogni esecuzione per i debiti del defunto. |
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1 | Durante la procedura d'inventario è sospesa ogni esecuzione per i debiti del defunto. |
2 | ...514 |
3 | Le cause in corso sono sospese e non se ne possono proporre di nuove, riservati i casi d'urgenza. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 586 - 1 Durante la procedura d'inventario è sospesa ogni esecuzione per i debiti del defunto. |
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1 | Durante la procedura d'inventario è sospesa ogni esecuzione per i debiti del defunto. |
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3 | Le cause in corso sono sospese e non se ne possono proporre di nuove, riservati i casi d'urgenza. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 586 - 1 Durante la procedura d'inventario è sospesa ogni esecuzione per i debiti del defunto. |
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1 | Durante la procedura d'inventario è sospesa ogni esecuzione per i debiti del defunto. |
2 | ...514 |
3 | Le cause in corso sono sospese e non se ne possono proporre di nuove, riservati i casi d'urgenza. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 586 - 1 Durante la procedura d'inventario è sospesa ogni esecuzione per i debiti del defunto. |
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1 | Durante la procedura d'inventario è sospesa ogni esecuzione per i debiti del defunto. |
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3 | Le cause in corso sono sospese e non se ne possono proporre di nuove, riservati i casi d'urgenza. |
2.3.1 In concreto si può dare atto alla convenuta che l'azione, volta unicamente contro la compensazione, non pare avere natura urgente. Essa non sembra nemmeno idonea ad influenzare la decisione sull'accettazione dell'eredità. Infatti, per l'erede, la situazione patrimoniale della successione è la medesima sia nell'ipotesi in cui nell'inventario venga inserito quale passivo l'intero credito della convenuta e negli attivi i versamenti effettuati dai clienti del de cuius sul conto bancario, sia nell'eventualità in cui l'inventario riporti unicamente il debito netto (e cioè il saldo risultante dopo la compensazione) verso la banca.
BGE 130 III 241 S. 244
2.3.2 Tuttavia, con la rinuncia all'eredità e la decisione di liquidare la successione in via di fallimento, la questione dell'urgenza è diventata senza oggetto per il giudice adito con il processo reputato non urgente. Infatti, con la fine della procedura di beneficio d'inventario viene anche a cadere lo scopo di mantenere invariato l'asse successorio per la durata di tale procedura.
2.3.3 Giova inoltre osservare che la conduzione di un processo può costituire un atto della necessaria amministrazione ai sensi degli art. 585 e
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 586 - 1 Durante la procedura d'inventario è sospesa ogni esecuzione per i debiti del defunto. |
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1 | Durante la procedura d'inventario è sospesa ogni esecuzione per i debiti del defunto. |
2 | ...514 |
3 | Le cause in corso sono sospese e non se ne possono proporre di nuove, riservati i casi d'urgenza. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 585 - 1 Durante la procedura d'inventario non si possono fare che gli atti della necessaria amministrazione. |
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1 | Durante la procedura d'inventario non si possono fare che gli atti della necessaria amministrazione. |
2 | Se l'autorità permette ad un erede di continuare un'azienda del defunto, i coeredi possono chiedere garanzia. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 585 - 1 Durante la procedura d'inventario non si possono fare che gli atti della necessaria amministrazione. |
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1 | Durante la procedura d'inventario non si possono fare che gli atti della necessaria amministrazione. |
2 | Se l'autorità permette ad un erede di continuare un'azienda del defunto, i coeredi possono chiedere garanzia. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 571 - 1 Se l'erede non rinuncia entro il termine fissato, egli acquista incondizionatamente l'eredità. |
|
1 | Se l'erede non rinuncia entro il termine fissato, egli acquista incondizionatamente l'eredità. |
2 | L'erede che prima dello spirare di detto termine si è ingerito negli affari della successione, o che ha compiuto atti non richiesti dalla semplice amministrazione e continuazione degli affari in corso, o che ha sottratto o dissimulato oggetti appartenenti all'eredità, non può più rinunciare alla stessa. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 585 - 1 Durante la procedura d'inventario non si possono fare che gli atti della necessaria amministrazione. |
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1 | Durante la procedura d'inventario non si possono fare che gli atti della necessaria amministrazione. |
2 | Se l'autorità permette ad un erede di continuare un'azienda del defunto, i coeredi possono chiedere garanzia. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 585 - 1 Durante la procedura d'inventario non si possono fare che gli atti della necessaria amministrazione. |
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1 | Durante la procedura d'inventario non si possono fare che gli atti della necessaria amministrazione. |
2 | Se l'autorità permette ad un erede di continuare un'azienda del defunto, i coeredi possono chiedere garanzia. |
2.3.4 Da quanto precede discende che l'assenza del requisito dell'urgenza non soccorre la convenuta.
3.
3.1 Secondo la Corte cantonale fra l'istituto del beneficio d'inventario e quello della moratoria concordataria sussistono similitudini tali da giustificare al primo l'applicazione per analogia delle norme che disciplinano il secondo, e quindi anche l'art. 297 cpv. 4
SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF) LEF Art. 297 - 1 Durante la moratoria non si può promuovere né proseguire alcuna esecuzione contro il debitore. È fatta salva l'esecuzione in via di realizzazione di crediti garantiti da pegno immobiliare; la realizzazione di siffatto pegno è invece esclusa. |
|
1 | Durante la moratoria non si può promuovere né proseguire alcuna esecuzione contro il debitore. È fatta salva l'esecuzione in via di realizzazione di crediti garantiti da pegno immobiliare; la realizzazione di siffatto pegno è invece esclusa. |
2 | L'articolo 199 capoverso 2 si applica per analogia ai beni pignorati. |
3 | I crediti concordatari non danno luogo a sequestro né ad altre misure cautelari. |
4 | La cessione di crediti futuri convenuta prima della concessione della moratoria concordataria non esplica alcun effetto se il credito nasce dopo tale concessione. |
5 | Eccezion fatta per i casi urgenti, i procedimenti civili e amministrativi concernenti i crediti concordatari sono sospesi. |
6 | Il decorso di tutte le prescrizioni e perenzioni rimane sospeso. |
7 | La concessione della moratoria sospende, nei confronti del debitore, il corso degli interessi di tutti i crediti non garantiti da pegno, salvo disposizione contraria del concordato. |
8 | La compensazione è retta dagli articoli 213 e 214. La concessione della moratoria vale come dichiarazione di fallimento. |
9 | L'articolo 211 capoverso 1 si applica per analogia se e quando il commissario comunica al cocontraente la conversione del credito. |
SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF) LEF Art. 213 - 1 Il creditore può compensare il suo credito con quello del fallito verso di lui. |
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1 | Il creditore può compensare il suo credito con quello del fallito verso di lui. |
2 | La compensazione non ha luogo: |
2 | quando un creditore del fallito diventi debitore di lui o della massa soltanto dopo la dichiarazione di fallimento; |
3 | ... |
3 | La compensazione con crediti derivanti da titoli al portatore può aver luogo se e nella misura in cui il creditore fornisce la prova che ha acquistato i titoli in buona fede prima dell'apertura del fallimento.393 |
4 | In caso di fallimento di una società in accomandita, di una società anonima, di una società in accomandita per azioni, di una società a responsabilità limitata o di una società cooperativa, non si possono compensare le quote non versate del capitale accomandato o del capitale sociale, né gli arretrati dei contributi statutari di una società cooperativa.394 |
BGE 130 III 241 S. 245
pendenza della procedura di beneficio d'inventario la legge prevede la sospensione sia delle esecuzioni per i debiti del defunto, rispettivamente del debitore, sia la sospensione della prescrizione (art. 586 cpv. 1 e
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 586 - 1 Durante la procedura d'inventario è sospesa ogni esecuzione per i debiti del defunto. |
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1 | Durante la procedura d'inventario è sospesa ogni esecuzione per i debiti del defunto. |
2 | ...514 |
3 | Le cause in corso sono sospese e non se ne possono proporre di nuove, riservati i casi d'urgenza. |
SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF) LEF Art. 297 - 1 Durante la moratoria non si può promuovere né proseguire alcuna esecuzione contro il debitore. È fatta salva l'esecuzione in via di realizzazione di crediti garantiti da pegno immobiliare; la realizzazione di siffatto pegno è invece esclusa. |
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1 | Durante la moratoria non si può promuovere né proseguire alcuna esecuzione contro il debitore. È fatta salva l'esecuzione in via di realizzazione di crediti garantiti da pegno immobiliare; la realizzazione di siffatto pegno è invece esclusa. |
2 | L'articolo 199 capoverso 2 si applica per analogia ai beni pignorati. |
3 | I crediti concordatari non danno luogo a sequestro né ad altre misure cautelari. |
4 | La cessione di crediti futuri convenuta prima della concessione della moratoria concordataria non esplica alcun effetto se il credito nasce dopo tale concessione. |
5 | Eccezion fatta per i casi urgenti, i procedimenti civili e amministrativi concernenti i crediti concordatari sono sospesi. |
6 | Il decorso di tutte le prescrizioni e perenzioni rimane sospeso. |
7 | La concessione della moratoria sospende, nei confronti del debitore, il corso degli interessi di tutti i crediti non garantiti da pegno, salvo disposizione contraria del concordato. |
8 | La compensazione è retta dagli articoli 213 e 214. La concessione della moratoria vale come dichiarazione di fallimento. |
9 | L'articolo 211 capoverso 1 si applica per analogia se e quando il commissario comunica al cocontraente la conversione del credito. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 586 - 1 Durante la procedura d'inventario è sospesa ogni esecuzione per i debiti del defunto. |
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1 | Durante la procedura d'inventario è sospesa ogni esecuzione per i debiti del defunto. |
2 | ...514 |
3 | Le cause in corso sono sospese e non se ne possono proporre di nuove, riservati i casi d'urgenza. |
3.2 La convenuta riconosce che sussiste un parallelo fra i due istituti, ma ritiene che nella fattispecie vi sia un silenzio qualificato del legislatore. La ratio dell'art. 586
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 586 - 1 Durante la procedura d'inventario è sospesa ogni esecuzione per i debiti del defunto. |
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1 | Durante la procedura d'inventario è sospesa ogni esecuzione per i debiti del defunto. |
2 | ...514 |
3 | Le cause in corso sono sospese e non se ne possono proporre di nuove, riservati i casi d'urgenza. |
3.3 Per quanto attiene al caso in cui gli eredi rinunciano all'eredità, la LEF si limita ad indicare all'art. 193 che l'autorità competente informa il giudice (cpv. 1 n. 1), il quale ordina la liquidazione in via di fallimento (cpv. 2). Essa non prevede - alla stregua del CC (v. art. 580-592) - alcuna norma che regola esplicitamente la compensazione nell'ambito di una procedura di beneficio d'inventario antecedente la liquidazione in via di fallimento di una successione a cui gli eredi hanno rinunciato. Occorre pertanto esaminare se - come ritenuto dalla Corte cantonale - si sia in presenza di una lacuna in senso proprio che può essere colmata dal giudice. Una lacuna in senso proprio presuppone che il legislatore abbia omesso di
BGE 130 III 241 S. 246
regolare un punto che avrebbe dovuto disciplinare e che nessuna soluzione risulta dal testo o dall'interpretazione della legge. Se invece il legislatore ha volontariamente rinunciato a regolamentare una situazione che non richiedeva necessariamente un suo intervento, la sua inazione costituisce un silenzio qualificato. Silenzio qualificato è dato anche quando volutamente una certa soluzione non è estesa ad altre fattispecie. Il giudice non può invece, in linea di principio, correggere le cosiddette lacune improprie, che si caratterizzano per il fatto che la legge offre una risposta considerata insoddisfacente, a meno che il fatto di invocare il senso reputato determinante della norma costituisca un abuso di diritto o una violazione della Costituzione (DTF 129 III 656 consid. 4.1 pag. 658; DTF 125 III 425 consid. 3 pag. 427).
3.3.1 Ora, fra l'istituto della moratoria concordataria e quello del beneficio d'inventario non sussistono unicamente - come indicato nella sentenza impugnata - diverse similitudini. Lo stesso legislatore ha esplicitamente parificato - con la revisione del 16 dicembre 1994 della LEF - in due occasioni la durata di una procedura concordataria antecedente la dichiarazione di fallimento al lasso di tempo intercorso fra il giorno della morte del debitore e l'ordine di liquidazione dell'eredità in via di fallimento. Tali periodi non vengono infatti computati né nei termini stabiliti dalla legge per la collocazione dei crediti in prima e seconda classe (art. 219 cpv. 5 n
SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF) LEF Art. 219 - 1 I crediti garantiti da pegno vengono soddisfatti in precedenza con la somma ricavata dalla realizzazione dei pegni. |
|
1 | I crediti garantiti da pegno vengono soddisfatti in precedenza con la somma ricavata dalla realizzazione dei pegni. |
2 | Se più pegni garantiscono il medesimo credito, le somme da essi ricavate s'impiegano, in proporzione del loro ammontare, pel pagamento di quello. |
3 | Il grado dei crediti garantiti da pegno e l'estensione della garanzia agli interessi ed accessori sono regolati dalle disposizioni sul pegno immobiliare.398 |
4 | I crediti non garantiti da pegno, come pure le quote non soddisfatte di quelli garantiti, sono collocati nell'ordine seguente sull'intera massa residuale del fallimento: |
a | I crediti di persone il cui patrimonio era affidato al fallito in virtù dell'autorità parentale, per le somme di cui egli, in tale qualità, sia divenuto debitore verso le medesime. |
abis | I crediti dei lavoratori per la cauzione fornita al datore di lavoro. |
b | I crediti di contributi conformemente alla legge federale del 20 dicembre 1946406 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti, alla legge federale del 19 giugno 1959407 sull'assicurazione per l'invalidità, alla legge federale del 20 marzo 1981 sull'assicurazione contro gli infortuni, alla legge federale del 25 settembre 1952408 sulle indennità di perdita di guadagno in caso di servizio militare, servizio civile o servizio di protezione civile e alla legge federale del 25 giugno 1982409 sull'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l'indennità per insolvenza. |
bter | I crediti degli assicurati secondo la legge federale del 20 marzo 1981402 sull'assicurazione infortuni, come pure quelli derivanti dalla previdenza professionale non obbligatoria e i crediti degli istituti di previdenza del personale nei confronti dei datori di lavoro affiliati. |
c | I crediti di premi e partecipazioni ai costi dell'assicurazione malattie sociale. |
d | I contributi alla Cassa unica per gli assegni familiari. |
f | I depositi di cui all'articolo 37a della legge dell'8 novembre 1934412 sulle banche. |
5 | Non si computano nei termini stabiliti per la prima e seconda classe: |
1 | la durata della procedura concordataria precedente la dichiarazione di fallimento; |
2 | la durata di una causa concernente il credito; |
3 | in caso di liquidazione in via di fallimento di un'eredità, il tempo trascorso tra il giorno della morte e l'ordine di liquidazione.414 |
SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF) LEF Art. 219 - 1 I crediti garantiti da pegno vengono soddisfatti in precedenza con la somma ricavata dalla realizzazione dei pegni. |
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1 | I crediti garantiti da pegno vengono soddisfatti in precedenza con la somma ricavata dalla realizzazione dei pegni. |
2 | Se più pegni garantiscono il medesimo credito, le somme da essi ricavate s'impiegano, in proporzione del loro ammontare, pel pagamento di quello. |
3 | Il grado dei crediti garantiti da pegno e l'estensione della garanzia agli interessi ed accessori sono regolati dalle disposizioni sul pegno immobiliare.398 |
4 | I crediti non garantiti da pegno, come pure le quote non soddisfatte di quelli garantiti, sono collocati nell'ordine seguente sull'intera massa residuale del fallimento: |
a | I crediti di persone il cui patrimonio era affidato al fallito in virtù dell'autorità parentale, per le somme di cui egli, in tale qualità, sia divenuto debitore verso le medesime. |
abis | I crediti dei lavoratori per la cauzione fornita al datore di lavoro. |
b | I crediti di contributi conformemente alla legge federale del 20 dicembre 1946406 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti, alla legge federale del 19 giugno 1959407 sull'assicurazione per l'invalidità, alla legge federale del 20 marzo 1981 sull'assicurazione contro gli infortuni, alla legge federale del 25 settembre 1952408 sulle indennità di perdita di guadagno in caso di servizio militare, servizio civile o servizio di protezione civile e alla legge federale del 25 giugno 1982409 sull'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l'indennità per insolvenza. |
bter | I crediti degli assicurati secondo la legge federale del 20 marzo 1981402 sull'assicurazione infortuni, come pure quelli derivanti dalla previdenza professionale non obbligatoria e i crediti degli istituti di previdenza del personale nei confronti dei datori di lavoro affiliati. |
c | I crediti di premi e partecipazioni ai costi dell'assicurazione malattie sociale. |
d | I contributi alla Cassa unica per gli assegni familiari. |
f | I depositi di cui all'articolo 37a della legge dell'8 novembre 1934412 sulle banche. |
5 | Non si computano nei termini stabiliti per la prima e seconda classe: |
1 | la durata della procedura concordataria precedente la dichiarazione di fallimento; |
2 | la durata di una causa concernente il credito; |
3 | in caso di liquidazione in via di fallimento di un'eredità, il tempo trascorso tra il giorno della morte e l'ordine di liquidazione.414 |
SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF) LEF Art. 288a - Non sono computati nei termini previsti dagli articoli 286-288: |
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1 | la durata della moratoria concordataria precedente la dichiarazione di fallimento; |
2 | in caso di liquidazione in via di fallimento di un'eredità, il tempo trascorso tra il giorno della morte e l'ordine di liquidazione; |
3 | la durata della preventiva esecuzione. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 586 - 1 Durante la procedura d'inventario è sospesa ogni esecuzione per i debiti del defunto. |
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1 | Durante la procedura d'inventario è sospesa ogni esecuzione per i debiti del defunto. |
2 | ...514 |
3 | Le cause in corso sono sospese e non se ne possono proporre di nuove, riservati i casi d'urgenza. |
SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF) LEF Art. 297 - 1 Durante la moratoria non si può promuovere né proseguire alcuna esecuzione contro il debitore. È fatta salva l'esecuzione in via di realizzazione di crediti garantiti da pegno immobiliare; la realizzazione di siffatto pegno è invece esclusa. |
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1 | Durante la moratoria non si può promuovere né proseguire alcuna esecuzione contro il debitore. È fatta salva l'esecuzione in via di realizzazione di crediti garantiti da pegno immobiliare; la realizzazione di siffatto pegno è invece esclusa. |
2 | L'articolo 199 capoverso 2 si applica per analogia ai beni pignorati. |
3 | I crediti concordatari non danno luogo a sequestro né ad altre misure cautelari. |
4 | La cessione di crediti futuri convenuta prima della concessione della moratoria concordataria non esplica alcun effetto se il credito nasce dopo tale concessione. |
5 | Eccezion fatta per i casi urgenti, i procedimenti civili e amministrativi concernenti i crediti concordatari sono sospesi. |
6 | Il decorso di tutte le prescrizioni e perenzioni rimane sospeso. |
7 | La concessione della moratoria sospende, nei confronti del debitore, il corso degli interessi di tutti i crediti non garantiti da pegno, salvo disposizione contraria del concordato. |
8 | La compensazione è retta dagli articoli 213 e 214. La concessione della moratoria vale come dichiarazione di fallimento. |
9 | L'articolo 211 capoverso 1 si applica per analogia se e quando il commissario comunica al cocontraente la conversione del credito. |
SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF) LEF Art. 297 - 1 Durante la moratoria non si può promuovere né proseguire alcuna esecuzione contro il debitore. È fatta salva l'esecuzione in via di realizzazione di crediti garantiti da pegno immobiliare; la realizzazione di siffatto pegno è invece esclusa. |
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1 | Durante la moratoria non si può promuovere né proseguire alcuna esecuzione contro il debitore. È fatta salva l'esecuzione in via di realizzazione di crediti garantiti da pegno immobiliare; la realizzazione di siffatto pegno è invece esclusa. |
2 | L'articolo 199 capoverso 2 si applica per analogia ai beni pignorati. |
3 | I crediti concordatari non danno luogo a sequestro né ad altre misure cautelari. |
4 | La cessione di crediti futuri convenuta prima della concessione della moratoria concordataria non esplica alcun effetto se il credito nasce dopo tale concessione. |
5 | Eccezion fatta per i casi urgenti, i procedimenti civili e amministrativi concernenti i crediti concordatari sono sospesi. |
6 | Il decorso di tutte le prescrizioni e perenzioni rimane sospeso. |
7 | La concessione della moratoria sospende, nei confronti del debitore, il corso degli interessi di tutti i crediti non garantiti da pegno, salvo disposizione contraria del concordato. |
8 | La compensazione è retta dagli articoli 213 e 214. La concessione della moratoria vale come dichiarazione di fallimento. |
9 | L'articolo 211 capoverso 1 si applica per analogia se e quando il commissario comunica al cocontraente la conversione del credito. |
BGE 130 III 241 S. 247
beneficio d'inventario (DTF 62 III 62 consid. 2; 54 II 115 consid. 2 pag. 119). Scopo degli art. 288a n. 3 e
SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF) LEF Art. 288a - Non sono computati nei termini previsti dagli articoli 286-288: |
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1 | la durata della moratoria concordataria precedente la dichiarazione di fallimento; |
2 | in caso di liquidazione in via di fallimento di un'eredità, il tempo trascorso tra il giorno della morte e l'ordine di liquidazione; |
3 | la durata della preventiva esecuzione. |
3.3.2 Gli art. 213 e
SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF) LEF Art. 288a - Non sono computati nei termini previsti dagli articoli 286-288: |
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1 | la durata della moratoria concordataria precedente la dichiarazione di fallimento; |
2 | in caso di liquidazione in via di fallimento di un'eredità, il tempo trascorso tra il giorno della morte e l'ordine di liquidazione; |
3 | la durata della preventiva esecuzione. |
SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF) LEF Art. 297 - 1 Durante la moratoria non si può promuovere né proseguire alcuna esecuzione contro il debitore. È fatta salva l'esecuzione in via di realizzazione di crediti garantiti da pegno immobiliare; la realizzazione di siffatto pegno è invece esclusa. |
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1 | Durante la moratoria non si può promuovere né proseguire alcuna esecuzione contro il debitore. È fatta salva l'esecuzione in via di realizzazione di crediti garantiti da pegno immobiliare; la realizzazione di siffatto pegno è invece esclusa. |
2 | L'articolo 199 capoverso 2 si applica per analogia ai beni pignorati. |
3 | I crediti concordatari non danno luogo a sequestro né ad altre misure cautelari. |
4 | La cessione di crediti futuri convenuta prima della concessione della moratoria concordataria non esplica alcun effetto se il credito nasce dopo tale concessione. |
5 | Eccezion fatta per i casi urgenti, i procedimenti civili e amministrativi concernenti i crediti concordatari sono sospesi. |
6 | Il decorso di tutte le prescrizioni e perenzioni rimane sospeso. |
7 | La concessione della moratoria sospende, nei confronti del debitore, il corso degli interessi di tutti i crediti non garantiti da pegno, salvo disposizione contraria del concordato. |
8 | La compensazione è retta dagli articoli 213 e 214. La concessione della moratoria vale come dichiarazione di fallimento. |
9 | L'articolo 211 capoverso 1 si applica per analogia se e quando il commissario comunica al cocontraente la conversione del credito. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 1 - 1 La legge si applica a tutte le questioni giuridiche alle quali può riferirsi la lettera od il senso di una sua disposizione. |
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1 | La legge si applica a tutte le questioni giuridiche alle quali può riferirsi la lettera od il senso di una sua disposizione. |
2 | Nei casi non previsti dalla legge il giudice decide secondo la consuetudine e, in difetto di questa, secondo la regola che egli adotterebbe come legislatore. |
3 | Egli si attiene alla dottrina ed alla giurisprudenza più autorevoli. |
SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF) LEF Art. 297 - 1 Durante la moratoria non si può promuovere né proseguire alcuna esecuzione contro il debitore. È fatta salva l'esecuzione in via di realizzazione di crediti garantiti da pegno immobiliare; la realizzazione di siffatto pegno è invece esclusa. |
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1 | Durante la moratoria non si può promuovere né proseguire alcuna esecuzione contro il debitore. È fatta salva l'esecuzione in via di realizzazione di crediti garantiti da pegno immobiliare; la realizzazione di siffatto pegno è invece esclusa. |
2 | L'articolo 199 capoverso 2 si applica per analogia ai beni pignorati. |
3 | I crediti concordatari non danno luogo a sequestro né ad altre misure cautelari. |
4 | La cessione di crediti futuri convenuta prima della concessione della moratoria concordataria non esplica alcun effetto se il credito nasce dopo tale concessione. |
5 | Eccezion fatta per i casi urgenti, i procedimenti civili e amministrativi concernenti i crediti concordatari sono sospesi. |
6 | Il decorso di tutte le prescrizioni e perenzioni rimane sospeso. |
7 | La concessione della moratoria sospende, nei confronti del debitore, il corso degli interessi di tutti i crediti non garantiti da pegno, salvo disposizione contraria del concordato. |
8 | La compensazione è retta dagli articoli 213 e 214. La concessione della moratoria vale come dichiarazione di fallimento. |
9 | L'articolo 211 capoverso 1 si applica per analogia se e quando il commissario comunica al cocontraente la conversione del credito. |