SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 585 - 1 Durante la procedura d'inventario non si possono fare che gli atti della necessaria amministrazione. |
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1 | Durante la procedura d'inventario non si possono fare che gli atti della necessaria amministrazione. |
2 | Se l'autorità permette ad un erede di continuare un'azienda del defunto, i coeredi possono chiedere garanzia. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 586 - 1 Durante la procedura d'inventario è sospesa ogni esecuzione per i debiti del defunto. |
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1 | Durante la procedura d'inventario è sospesa ogni esecuzione per i debiti del defunto. |
2 | ...514 |
3 | Le cause in corso sono sospese e non se ne possono proporre di nuove, riservati i casi d'urgenza. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 586 - 1 Durante la procedura d'inventario è sospesa ogni esecuzione per i debiti del defunto. |
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1 | Durante la procedura d'inventario è sospesa ogni esecuzione per i debiti del defunto. |
2 | ...514 |
3 | Le cause in corso sono sospese e non se ne possono proporre di nuove, riservati i casi d'urgenza. |
SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF) LEF Art. 297 - 1 Durante la moratoria non si può promuovere né proseguire alcuna esecuzione contro il debitore. È fatta salva l'esecuzione in via di realizzazione di crediti garantiti da pegno immobiliare; la realizzazione di siffatto pegno è invece esclusa. |
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1 | Durante la moratoria non si può promuovere né proseguire alcuna esecuzione contro il debitore. È fatta salva l'esecuzione in via di realizzazione di crediti garantiti da pegno immobiliare; la realizzazione di siffatto pegno è invece esclusa. |
2 | L'articolo 199 capoverso 2 si applica per analogia ai beni pignorati. |
3 | I crediti concordatari non danno luogo a sequestro né ad altre misure cautelari. |
4 | La cessione di crediti futuri convenuta prima della concessione della moratoria concordataria non esplica alcun effetto se il credito nasce dopo tale concessione. |
5 | Eccezion fatta per i casi urgenti, i procedimenti civili e amministrativi concernenti i crediti concordatari sono sospesi. |
6 | Il decorso di tutte le prescrizioni e perenzioni rimane sospeso. |
7 | La concessione della moratoria sospende, nei confronti del debitore, il corso degli interessi di tutti i crediti non garantiti da pegno, salvo disposizione contraria del concordato. |
8 | La compensazione è retta dagli articoli 213 e 214. La concessione della moratoria vale come dichiarazione di fallimento. |
9 | L'articolo 211 capoverso 1 si applica per analogia se e quando il commissario comunica al cocontraente la conversione del credito. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 586 - 1 Durante la procedura d'inventario è sospesa ogni esecuzione per i debiti del defunto. |
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1 | Durante la procedura d'inventario è sospesa ogni esecuzione per i debiti del defunto. |
2 | ...514 |
3 | Le cause in corso sono sospese e non se ne possono proporre di nuove, riservati i casi d'urgenza. |
SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF) LEF Art. 297 - 1 Durante la moratoria non si può promuovere né proseguire alcuna esecuzione contro il debitore. È fatta salva l'esecuzione in via di realizzazione di crediti garantiti da pegno immobiliare; la realizzazione di siffatto pegno è invece esclusa. |
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1 | Durante la moratoria non si può promuovere né proseguire alcuna esecuzione contro il debitore. È fatta salva l'esecuzione in via di realizzazione di crediti garantiti da pegno immobiliare; la realizzazione di siffatto pegno è invece esclusa. |
2 | L'articolo 199 capoverso 2 si applica per analogia ai beni pignorati. |
3 | I crediti concordatari non danno luogo a sequestro né ad altre misure cautelari. |
4 | La cessione di crediti futuri convenuta prima della concessione della moratoria concordataria non esplica alcun effetto se il credito nasce dopo tale concessione. |
5 | Eccezion fatta per i casi urgenti, i procedimenti civili e amministrativi concernenti i crediti concordatari sono sospesi. |
6 | Il decorso di tutte le prescrizioni e perenzioni rimane sospeso. |
7 | La concessione della moratoria sospende, nei confronti del debitore, il corso degli interessi di tutti i crediti non garantiti da pegno, salvo disposizione contraria del concordato. |
8 | La compensazione è retta dagli articoli 213 e 214. La concessione della moratoria vale come dichiarazione di fallimento. |
9 | L'articolo 211 capoverso 1 si applica per analogia se e quando il commissario comunica al cocontraente la conversione del credito. |
SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF) LEF Art. 213 - 1 Il creditore può compensare il suo credito con quello del fallito verso di lui. |
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1 | Il creditore può compensare il suo credito con quello del fallito verso di lui. |
2 | La compensazione non ha luogo: |
2 | quando un creditore del fallito diventi debitore di lui o della massa soltanto dopo la dichiarazione di fallimento; |
3 | ... |
3 | La compensazione con crediti derivanti da titoli al portatore può aver luogo se e nella misura in cui il creditore fornisce la prova che ha acquistato i titoli in buona fede prima dell'apertura del fallimento.393 |
4 | In caso di fallimento di una società in accomandita, di una società anonima, di una società in accomandita per azioni, di una società a responsabilità limitata o di una società cooperativa, non si possono compensare le quote non versate del capitale accomandato o del capitale sociale, né gli arretrati dei contributi statutari di una società cooperativa.394 |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 586 - 1 Durante la procedura d'inventario è sospesa ogni esecuzione per i debiti del defunto. |
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1 | Durante la procedura d'inventario è sospesa ogni esecuzione per i debiti del defunto. |
2 | ...514 |
3 | Le cause in corso sono sospese e non se ne possono proporre di nuove, riservati i casi d'urgenza. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 586 - 1 Durante la procedura d'inventario è sospesa ogni esecuzione per i debiti del defunto. |
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1 | Durante la procedura d'inventario è sospesa ogni esecuzione per i debiti del defunto. |
2 | ...514 |
3 | Le cause in corso sono sospese e non se ne possono proporre di nuove, riservati i casi d'urgenza. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 585 - 1 Durante la procedura d'inventario non si possono fare che gli atti della necessaria amministrazione. |
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1 | Durante la procedura d'inventario non si possono fare che gli atti della necessaria amministrazione. |
2 | Se l'autorità permette ad un erede di continuare un'azienda del defunto, i coeredi possono chiedere garanzia. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 586 - 1 Durante la procedura d'inventario è sospesa ogni esecuzione per i debiti del defunto. |
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1 | Durante la procedura d'inventario è sospesa ogni esecuzione per i debiti del defunto. |
2 | ...514 |
3 | Le cause in corso sono sospese e non se ne possono proporre di nuove, riservati i casi d'urgenza. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 585 - 1 Durante la procedura d'inventario non si possono fare che gli atti della necessaria amministrazione. |
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1 | Durante la procedura d'inventario non si possono fare che gli atti della necessaria amministrazione. |
2 | Se l'autorità permette ad un erede di continuare un'azienda del defunto, i coeredi possono chiedere garanzia. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 586 - 1 Durante la procedura d'inventario è sospesa ogni esecuzione per i debiti del defunto. |
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1 | Durante la procedura d'inventario è sospesa ogni esecuzione per i debiti del defunto. |
2 | ...514 |
3 | Le cause in corso sono sospese e non se ne possono proporre di nuove, riservati i casi d'urgenza. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 585 - 1 Durante la procedura d'inventario non si possono fare che gli atti della necessaria amministrazione. |
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1 | Durante la procedura d'inventario non si possono fare che gli atti della necessaria amministrazione. |
2 | Se l'autorità permette ad un erede di continuare un'azienda del defunto, i coeredi possono chiedere garanzia. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 586 - 1 Durante la procedura d'inventario è sospesa ogni esecuzione per i debiti del defunto. |
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1 | Durante la procedura d'inventario è sospesa ogni esecuzione per i debiti del defunto. |
2 | ...514 |
3 | Le cause in corso sono sospese e non se ne possono proporre di nuove, riservati i casi d'urgenza. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 585 - 1 Durante la procedura d'inventario non si possono fare che gli atti della necessaria amministrazione. |
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1 | Durante la procedura d'inventario non si possono fare che gli atti della necessaria amministrazione. |
2 | Se l'autorità permette ad un erede di continuare un'azienda del defunto, i coeredi possono chiedere garanzia. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 586 - 1 Durante la procedura d'inventario è sospesa ogni esecuzione per i debiti del defunto. |
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1 | Durante la procedura d'inventario è sospesa ogni esecuzione per i debiti del defunto. |
2 | ...514 |
3 | Le cause in corso sono sospese e non se ne possono proporre di nuove, riservati i casi d'urgenza. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 586 - 1 Durante la procedura d'inventario è sospesa ogni esecuzione per i debiti del defunto. |
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1 | Durante la procedura d'inventario è sospesa ogni esecuzione per i debiti del defunto. |
2 | ...514 |
3 | Le cause in corso sono sospese e non se ne possono proporre di nuove, riservati i casi d'urgenza. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 586 - 1 Durante la procedura d'inventario è sospesa ogni esecuzione per i debiti del defunto. |
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1 | Durante la procedura d'inventario è sospesa ogni esecuzione per i debiti del defunto. |
2 | ...514 |
3 | Le cause in corso sono sospese e non se ne possono proporre di nuove, riservati i casi d'urgenza. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 586 - 1 Durante la procedura d'inventario è sospesa ogni esecuzione per i debiti del defunto. |
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1 | Durante la procedura d'inventario è sospesa ogni esecuzione per i debiti del defunto. |
2 | ...514 |
3 | Le cause in corso sono sospese e non se ne possono proporre di nuove, riservati i casi d'urgenza. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 586 - 1 Durante la procedura d'inventario è sospesa ogni esecuzione per i debiti del defunto. |
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1 | Durante la procedura d'inventario è sospesa ogni esecuzione per i debiti del defunto. |
2 | ...514 |
3 | Le cause in corso sono sospese e non se ne possono proporre di nuove, riservati i casi d'urgenza. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 585 - 1 Durante la procedura d'inventario non si possono fare che gli atti della necessaria amministrazione. |
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1 | Durante la procedura d'inventario non si possono fare che gli atti della necessaria amministrazione. |
2 | Se l'autorità permette ad un erede di continuare un'azienda del defunto, i coeredi possono chiedere garanzia. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 585 - 1 Durante la procedura d'inventario non si possono fare che gli atti della necessaria amministrazione. |
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1 | Durante la procedura d'inventario non si possono fare che gli atti della necessaria amministrazione. |
2 | Se l'autorità permette ad un erede di continuare un'azienda del defunto, i coeredi possono chiedere garanzia. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 571 - 1 Se l'erede non rinuncia entro il termine fissato, egli acquista incondizionatamente l'eredità. |
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1 | Se l'erede non rinuncia entro il termine fissato, egli acquista incondizionatamente l'eredità. |
2 | L'erede che prima dello spirare di detto termine si è ingerito negli affari della successione, o che ha compiuto atti non richiesti dalla semplice amministrazione e continuazione degli affari in corso, o che ha sottratto o dissimulato oggetti appartenenti all'eredità, non può più rinunciare alla stessa. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 585 - 1 Durante la procedura d'inventario non si possono fare che gli atti della necessaria amministrazione. |
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1 | Durante la procedura d'inventario non si possono fare che gli atti della necessaria amministrazione. |
2 | Se l'autorità permette ad un erede di continuare un'azienda del defunto, i coeredi possono chiedere garanzia. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 585 - 1 Durante la procedura d'inventario non si possono fare che gli atti della necessaria amministrazione. |
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1 | Durante la procedura d'inventario non si possono fare che gli atti della necessaria amministrazione. |
2 | Se l'autorità permette ad un erede di continuare un'azienda del defunto, i coeredi possono chiedere garanzia. |
SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF) LEF Art. 297 - 1 Durante la moratoria non si può promuovere né proseguire alcuna esecuzione contro il debitore. È fatta salva l'esecuzione in via di realizzazione di crediti garantiti da pegno immobiliare; la realizzazione di siffatto pegno è invece esclusa. |
|
1 | Durante la moratoria non si può promuovere né proseguire alcuna esecuzione contro il debitore. È fatta salva l'esecuzione in via di realizzazione di crediti garantiti da pegno immobiliare; la realizzazione di siffatto pegno è invece esclusa. |
2 | L'articolo 199 capoverso 2 si applica per analogia ai beni pignorati. |
3 | I crediti concordatari non danno luogo a sequestro né ad altre misure cautelari. |
4 | La cessione di crediti futuri convenuta prima della concessione della moratoria concordataria non esplica alcun effetto se il credito nasce dopo tale concessione. |
5 | Eccezion fatta per i casi urgenti, i procedimenti civili e amministrativi concernenti i crediti concordatari sono sospesi. |
6 | Il decorso di tutte le prescrizioni e perenzioni rimane sospeso. |
7 | La concessione della moratoria sospende, nei confronti del debitore, il corso degli interessi di tutti i crediti non garantiti da pegno, salvo disposizione contraria del concordato. |
8 | La compensazione è retta dagli articoli 213 e 214. La concessione della moratoria vale come dichiarazione di fallimento. |
9 | L'articolo 211 capoverso 1 si applica per analogia se e quando il commissario comunica al cocontraente la conversione del credito. |
SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF) LEF Art. 213 - 1 Il creditore può compensare il suo credito con quello del fallito verso di lui. |
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1 | Il creditore può compensare il suo credito con quello del fallito verso di lui. |
2 | La compensazione non ha luogo: |
2 | quando un creditore del fallito diventi debitore di lui o della massa soltanto dopo la dichiarazione di fallimento; |
3 | ... |
3 | La compensazione con crediti derivanti da titoli al portatore può aver luogo se e nella misura in cui il creditore fornisce la prova che ha acquistato i titoli in buona fede prima dell'apertura del fallimento.393 |
4 | In caso di fallimento di una società in accomandita, di una società anonima, di una società in accomandita per azioni, di una società a responsabilità limitata o di una società cooperativa, non si possono compensare le quote non versate del capitale accomandato o del capitale sociale, né gli arretrati dei contributi statutari di una società cooperativa.394 |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 586 - 1 Durante la procedura d'inventario è sospesa ogni esecuzione per i debiti del defunto. |
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1 | Durante la procedura d'inventario è sospesa ogni esecuzione per i debiti del defunto. |
2 | ...514 |
3 | Le cause in corso sono sospese e non se ne possono proporre di nuove, riservati i casi d'urgenza. |
SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF) LEF Art. 297 - 1 Durante la moratoria non si può promuovere né proseguire alcuna esecuzione contro il debitore. È fatta salva l'esecuzione in via di realizzazione di crediti garantiti da pegno immobiliare; la realizzazione di siffatto pegno è invece esclusa. |
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1 | Durante la moratoria non si può promuovere né proseguire alcuna esecuzione contro il debitore. È fatta salva l'esecuzione in via di realizzazione di crediti garantiti da pegno immobiliare; la realizzazione di siffatto pegno è invece esclusa. |
2 | L'articolo 199 capoverso 2 si applica per analogia ai beni pignorati. |
3 | I crediti concordatari non danno luogo a sequestro né ad altre misure cautelari. |
4 | La cessione di crediti futuri convenuta prima della concessione della moratoria concordataria non esplica alcun effetto se il credito nasce dopo tale concessione. |
5 | Eccezion fatta per i casi urgenti, i procedimenti civili e amministrativi concernenti i crediti concordatari sono sospesi. |
6 | Il decorso di tutte le prescrizioni e perenzioni rimane sospeso. |
7 | La concessione della moratoria sospende, nei confronti del debitore, il corso degli interessi di tutti i crediti non garantiti da pegno, salvo disposizione contraria del concordato. |
8 | La compensazione è retta dagli articoli 213 e 214. La concessione della moratoria vale come dichiarazione di fallimento. |
9 | L'articolo 211 capoverso 1 si applica per analogia se e quando il commissario comunica al cocontraente la conversione del credito. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 586 - 1 Durante la procedura d'inventario è sospesa ogni esecuzione per i debiti del defunto. |
|
1 | Durante la procedura d'inventario è sospesa ogni esecuzione per i debiti del defunto. |
2 | ...514 |
3 | Le cause in corso sono sospese e non se ne possono proporre di nuove, riservati i casi d'urgenza. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 586 - 1 Durante la procedura d'inventario è sospesa ogni esecuzione per i debiti del defunto. |
|
1 | Durante la procedura d'inventario è sospesa ogni esecuzione per i debiti del defunto. |
2 | ...514 |
3 | Le cause in corso sono sospese e non se ne possono proporre di nuove, riservati i casi d'urgenza. |
SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF) LEF Art. 219 - 1 I crediti garantiti da pegno vengono soddisfatti in precedenza con la somma ricavata dalla realizzazione dei pegni. |
|
1 | I crediti garantiti da pegno vengono soddisfatti in precedenza con la somma ricavata dalla realizzazione dei pegni. |
2 | Se più pegni garantiscono il medesimo credito, le somme da essi ricavate s'impiegano, in proporzione del loro ammontare, pel pagamento di quello. |
3 | Il grado dei crediti garantiti da pegno e l'estensione della garanzia agli interessi ed accessori sono regolati dalle disposizioni sul pegno immobiliare.398 |
4 | I crediti non garantiti da pegno, come pure le quote non soddisfatte di quelli garantiti, sono collocati nell'ordine seguente sull'intera massa residuale del fallimento: |
a | I crediti di persone il cui patrimonio era affidato al fallito in virtù dell'autorità parentale, per le somme di cui egli, in tale qualità, sia divenuto debitore verso le medesime. |
abis | I crediti dei lavoratori per la cauzione fornita al datore di lavoro. |
b | I crediti di contributi conformemente alla legge federale del 20 dicembre 1946406 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti, alla legge federale del 19 giugno 1959407 sull'assicurazione per l'invalidità, alla legge federale del 20 marzo 1981 sull'assicurazione contro gli infortuni, alla legge federale del 25 settembre 1952408 sulle indennità di perdita di guadagno in caso di servizio militare, servizio civile o servizio di protezione civile e alla legge federale del 25 giugno 1982409 sull'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l'indennità per insolvenza. |
bter | I crediti degli assicurati secondo la legge federale del 20 marzo 1981402 sull'assicurazione infortuni, come pure quelli derivanti dalla previdenza professionale non obbligatoria e i crediti degli istituti di previdenza del personale nei confronti dei datori di lavoro affiliati. |
c | I crediti di premi e partecipazioni ai costi dell'assicurazione malattie sociale. |
d | I contributi alla Cassa unica per gli assegni familiari. |
f | I depositi di cui all'articolo 37a della legge dell'8 novembre 1934412 sulle banche. |
5 | Non si computano nei termini stabiliti per la prima e seconda classe: |
1 | la durata della procedura concordataria precedente la dichiarazione di fallimento; |
2 | la durata di una causa concernente il credito; |
3 | in caso di liquidazione in via di fallimento di un'eredità, il tempo trascorso tra il giorno della morte e l'ordine di liquidazione.414 |
SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF) LEF Art. 219 - 1 I crediti garantiti da pegno vengono soddisfatti in precedenza con la somma ricavata dalla realizzazione dei pegni. |
|
1 | I crediti garantiti da pegno vengono soddisfatti in precedenza con la somma ricavata dalla realizzazione dei pegni. |
2 | Se più pegni garantiscono il medesimo credito, le somme da essi ricavate s'impiegano, in proporzione del loro ammontare, pel pagamento di quello. |
3 | Il grado dei crediti garantiti da pegno e l'estensione della garanzia agli interessi ed accessori sono regolati dalle disposizioni sul pegno immobiliare.398 |
4 | I crediti non garantiti da pegno, come pure le quote non soddisfatte di quelli garantiti, sono collocati nell'ordine seguente sull'intera massa residuale del fallimento: |
a | I crediti di persone il cui patrimonio era affidato al fallito in virtù dell'autorità parentale, per le somme di cui egli, in tale qualità, sia divenuto debitore verso le medesime. |
abis | I crediti dei lavoratori per la cauzione fornita al datore di lavoro. |
b | I crediti di contributi conformemente alla legge federale del 20 dicembre 1946406 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti, alla legge federale del 19 giugno 1959407 sull'assicurazione per l'invalidità, alla legge federale del 20 marzo 1981 sull'assicurazione contro gli infortuni, alla legge federale del 25 settembre 1952408 sulle indennità di perdita di guadagno in caso di servizio militare, servizio civile o servizio di protezione civile e alla legge federale del 25 giugno 1982409 sull'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l'indennità per insolvenza. |
bter | I crediti degli assicurati secondo la legge federale del 20 marzo 1981402 sull'assicurazione infortuni, come pure quelli derivanti dalla previdenza professionale non obbligatoria e i crediti degli istituti di previdenza del personale nei confronti dei datori di lavoro affiliati. |
c | I crediti di premi e partecipazioni ai costi dell'assicurazione malattie sociale. |
d | I contributi alla Cassa unica per gli assegni familiari. |
f | I depositi di cui all'articolo 37a della legge dell'8 novembre 1934412 sulle banche. |
5 | Non si computano nei termini stabiliti per la prima e seconda classe: |
1 | la durata della procedura concordataria precedente la dichiarazione di fallimento; |
2 | la durata di una causa concernente il credito; |
3 | in caso di liquidazione in via di fallimento di un'eredità, il tempo trascorso tra il giorno della morte e l'ordine di liquidazione.414 |
SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF) LEF Art. 288a - Non sono computati nei termini previsti dagli articoli 286-288: |
|
1 | la durata della moratoria concordataria precedente la dichiarazione di fallimento; |
2 | in caso di liquidazione in via di fallimento di un'eredità, il tempo trascorso tra il giorno della morte e l'ordine di liquidazione; |
3 | la durata della preventiva esecuzione. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 586 - 1 Durante la procedura d'inventario è sospesa ogni esecuzione per i debiti del defunto. |
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1 | Durante la procedura d'inventario è sospesa ogni esecuzione per i debiti del defunto. |
2 | ...514 |
3 | Le cause in corso sono sospese e non se ne possono proporre di nuove, riservati i casi d'urgenza. |
SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF) LEF Art. 297 - 1 Durante la moratoria non si può promuovere né proseguire alcuna esecuzione contro il debitore. È fatta salva l'esecuzione in via di realizzazione di crediti garantiti da pegno immobiliare; la realizzazione di siffatto pegno è invece esclusa. |
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1 | Durante la moratoria non si può promuovere né proseguire alcuna esecuzione contro il debitore. È fatta salva l'esecuzione in via di realizzazione di crediti garantiti da pegno immobiliare; la realizzazione di siffatto pegno è invece esclusa. |
2 | L'articolo 199 capoverso 2 si applica per analogia ai beni pignorati. |
3 | I crediti concordatari non danno luogo a sequestro né ad altre misure cautelari. |
4 | La cessione di crediti futuri convenuta prima della concessione della moratoria concordataria non esplica alcun effetto se il credito nasce dopo tale concessione. |
5 | Eccezion fatta per i casi urgenti, i procedimenti civili e amministrativi concernenti i crediti concordatari sono sospesi. |
6 | Il decorso di tutte le prescrizioni e perenzioni rimane sospeso. |
7 | La concessione della moratoria sospende, nei confronti del debitore, il corso degli interessi di tutti i crediti non garantiti da pegno, salvo disposizione contraria del concordato. |
8 | La compensazione è retta dagli articoli 213 e 214. La concessione della moratoria vale come dichiarazione di fallimento. |
9 | L'articolo 211 capoverso 1 si applica per analogia se e quando il commissario comunica al cocontraente la conversione del credito. |
SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF) LEF Art. 297 - 1 Durante la moratoria non si può promuovere né proseguire alcuna esecuzione contro il debitore. È fatta salva l'esecuzione in via di realizzazione di crediti garantiti da pegno immobiliare; la realizzazione di siffatto pegno è invece esclusa. |
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1 | Durante la moratoria non si può promuovere né proseguire alcuna esecuzione contro il debitore. È fatta salva l'esecuzione in via di realizzazione di crediti garantiti da pegno immobiliare; la realizzazione di siffatto pegno è invece esclusa. |
2 | L'articolo 199 capoverso 2 si applica per analogia ai beni pignorati. |
3 | I crediti concordatari non danno luogo a sequestro né ad altre misure cautelari. |
4 | La cessione di crediti futuri convenuta prima della concessione della moratoria concordataria non esplica alcun effetto se il credito nasce dopo tale concessione. |
5 | Eccezion fatta per i casi urgenti, i procedimenti civili e amministrativi concernenti i crediti concordatari sono sospesi. |
6 | Il decorso di tutte le prescrizioni e perenzioni rimane sospeso. |
7 | La concessione della moratoria sospende, nei confronti del debitore, il corso degli interessi di tutti i crediti non garantiti da pegno, salvo disposizione contraria del concordato. |
8 | La compensazione è retta dagli articoli 213 e 214. La concessione della moratoria vale come dichiarazione di fallimento. |
9 | L'articolo 211 capoverso 1 si applica per analogia se e quando il commissario comunica al cocontraente la conversione del credito. |
SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF) LEF Art. 288a - Non sono computati nei termini previsti dagli articoli 286-288: |
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1 | la durata della moratoria concordataria precedente la dichiarazione di fallimento; |
2 | in caso di liquidazione in via di fallimento di un'eredità, il tempo trascorso tra il giorno della morte e l'ordine di liquidazione; |
3 | la durata della preventiva esecuzione. |
SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF) LEF Art. 288a - Non sono computati nei termini previsti dagli articoli 286-288: |
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1 | la durata della moratoria concordataria precedente la dichiarazione di fallimento; |
2 | in caso di liquidazione in via di fallimento di un'eredità, il tempo trascorso tra il giorno della morte e l'ordine di liquidazione; |
3 | la durata della preventiva esecuzione. |
SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF) LEF Art. 297 - 1 Durante la moratoria non si può promuovere né proseguire alcuna esecuzione contro il debitore. È fatta salva l'esecuzione in via di realizzazione di crediti garantiti da pegno immobiliare; la realizzazione di siffatto pegno è invece esclusa. |
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1 | Durante la moratoria non si può promuovere né proseguire alcuna esecuzione contro il debitore. È fatta salva l'esecuzione in via di realizzazione di crediti garantiti da pegno immobiliare; la realizzazione di siffatto pegno è invece esclusa. |
2 | L'articolo 199 capoverso 2 si applica per analogia ai beni pignorati. |
3 | I crediti concordatari non danno luogo a sequestro né ad altre misure cautelari. |
4 | La cessione di crediti futuri convenuta prima della concessione della moratoria concordataria non esplica alcun effetto se il credito nasce dopo tale concessione. |
5 | Eccezion fatta per i casi urgenti, i procedimenti civili e amministrativi concernenti i crediti concordatari sono sospesi. |
6 | Il decorso di tutte le prescrizioni e perenzioni rimane sospeso. |
7 | La concessione della moratoria sospende, nei confronti del debitore, il corso degli interessi di tutti i crediti non garantiti da pegno, salvo disposizione contraria del concordato. |
8 | La compensazione è retta dagli articoli 213 e 214. La concessione della moratoria vale come dichiarazione di fallimento. |
9 | L'articolo 211 capoverso 1 si applica per analogia se e quando il commissario comunica al cocontraente la conversione del credito. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 1 - 1 La legge si applica a tutte le questioni giuridiche alle quali può riferirsi la lettera od il senso di una sua disposizione. |
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1 | La legge si applica a tutte le questioni giuridiche alle quali può riferirsi la lettera od il senso di una sua disposizione. |
2 | Nei casi non previsti dalla legge il giudice decide secondo la consuetudine e, in difetto di questa, secondo la regola che egli adotterebbe come legislatore. |
3 | Egli si attiene alla dottrina ed alla giurisprudenza più autorevoli. |
SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF) LEF Art. 297 - 1 Durante la moratoria non si può promuovere né proseguire alcuna esecuzione contro il debitore. È fatta salva l'esecuzione in via di realizzazione di crediti garantiti da pegno immobiliare; la realizzazione di siffatto pegno è invece esclusa. |
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1 | Durante la moratoria non si può promuovere né proseguire alcuna esecuzione contro il debitore. È fatta salva l'esecuzione in via di realizzazione di crediti garantiti da pegno immobiliare; la realizzazione di siffatto pegno è invece esclusa. |
2 | L'articolo 199 capoverso 2 si applica per analogia ai beni pignorati. |
3 | I crediti concordatari non danno luogo a sequestro né ad altre misure cautelari. |
4 | La cessione di crediti futuri convenuta prima della concessione della moratoria concordataria non esplica alcun effetto se il credito nasce dopo tale concessione. |
5 | Eccezion fatta per i casi urgenti, i procedimenti civili e amministrativi concernenti i crediti concordatari sono sospesi. |
6 | Il decorso di tutte le prescrizioni e perenzioni rimane sospeso. |
7 | La concessione della moratoria sospende, nei confronti del debitore, il corso degli interessi di tutti i crediti non garantiti da pegno, salvo disposizione contraria del concordato. |
8 | La compensazione è retta dagli articoli 213 e 214. La concessione della moratoria vale come dichiarazione di fallimento. |
9 | L'articolo 211 capoverso 1 si applica per analogia se e quando il commissario comunica al cocontraente la conversione del credito. |