Urteilskopf

130 III 241

31. Estratto della sentenza della II Corte civile nella causa Banca X. contro Eredità giacente fu A. (ricorso per riforma) 5C.76/2003 del 12 dicembre 2003

Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 242

BGE 130 III 241 S. 242

A. A., titolare di una ditta individuale, è deceduto il 12 settembre 1997. Il 17 settembre seguente il Pretore del distretto di Riviera ha ordinato, ad istanza del figlio ed unico erede del defunto, la compilazione di un inventario della successione, ha nominato due amministratori della successione e ha autorizzato la ditta individuale a continuare provvisoriamente la propria attività. Il predetto Pretore, dopo aver ricevuto la comunicazione di rinuncia all'eredità, ha dichiarato il 20 febbraio 1998 vacante la successione e ne ha ordinato la liquidazione in via di fallimento. Nel 1994 il defunto aveva aperto per la sua ditta un conto corrente presso la Banca X. Tra il 15 settembre e il 4 novembre 1997 alcuni debitori della sua impresa hanno effettuato su tale conto versamenti per complessivi fr. 243'722.40, che la banca ha poi posto in compensazione per crediti vantati nei confronti del de cuius, rispettivamente nei confronti della ditta di quest'ultimo.
B. Gli amministratori della successione hanno convenuto in giudizio la Banca X. con un'azione tendente sia all'accertamento dell'illiceità della compensazione, sia alla restituzione della predetta somma. Il Pretore ha parzialmente accolto la petizione e ha condannato la convenuta a versare fr. 222'742.40, oltre interessi, all'eredità giacente. Il primo giudice ha reputato il contesto giuridico vigente durante la procedura del beneficio d'inventario analogo a quello esistente nel corso di una moratoria concordataria e ha per tale motivo ritenuto applicabile per analogia l'art. 297 cpv. 4
SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF)
LEF Art. 297 - 1 Durante la moratoria non si può promuovere né proseguire alcuna esecuzione contro il debitore. È fatta salva l'esecuzione in via di realizzazione di crediti garantiti da pegno immobiliare; la realizzazione di siffatto pegno è invece esclusa.
1    Durante la moratoria non si può promuovere né proseguire alcuna esecuzione contro il debitore. È fatta salva l'esecuzione in via di realizzazione di crediti garantiti da pegno immobiliare; la realizzazione di siffatto pegno è invece esclusa.
2    L'articolo 199 capoverso 2 si applica per analogia ai beni pignorati.
3    I crediti concordatari non danno luogo a sequestro né ad altre misure cautelari.
4    La cessione di crediti futuri convenuta prima della concessione della moratoria concordataria non esplica alcun effetto se il credito nasce dopo tale concessione.
5    Eccezion fatta per i casi urgenti, i procedimenti civili e amministrativi concernenti i crediti concordatari sono sospesi.
6    Il decorso di tutte le prescrizioni e perenzioni rimane sospeso.
7    La concessione della moratoria sospende, nei confronti del debitore, il corso degli interessi di tutti i crediti non garantiti da pegno, salvo disposizione contraria del concordato.
8    La compensazione è retta dagli articoli 213 e 214. La concessione della moratoria vale come dichiarazione di fallimento.
9    L'articolo 211 capoverso 1 si applica per analogia se e quando il commissario comunica al cocontraente la conversione del credito.
LEF, che rinvia all'art. 213 cpv. 2
SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF)
LEF Art. 213 - 1 Il creditore può compensare il suo credito con quello del fallito verso di lui.
1    Il creditore può compensare il suo credito con quello del fallito verso di lui.
2    La compensazione non ha luogo:
2  quando un creditore del fallito diventi debitore di lui o della massa soltanto dopo la dichiarazione di fallimento;
3  ...
3    La compensazione con crediti derivanti da titoli al portatore può aver luogo se e nella misura in cui il creditore fornisce la prova che ha acquistato i titoli in buona fede prima dell'apertura del fallimento.393
4    In caso di fallimento di una società in accomandita, di una società anonima, di una società in accomandita per azioni, di una società a responsabilità limitata o di una società cooperativa, non si possono compensare le quote non versate del capitale accomandato o del capitale sociale, né gli arretrati dei contributi statutari di una società cooperativa.394
LEF, ma ha decurtato la pretesa attorea di fr. 20'980.-, poiché tale importo è stato versato sul conto bancario prima della data del decreto che ordinava la compilazione dell'inventario successorio. Adita dalla convenuta, la II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha confermato il giudizio di primo grado.
C. Il Tribunale federale ha respinto il ricorso per riforma con cui la Banca X. ha chiesto la modifica della sentenza cantonale nel senso che l'appello sia accolto e la petizione respinta.
BGE 130 III 241 S. 243

Erwägungen

Dai considerandi:

2.

2.1 La Corte cantonale ha altresì confermato l'opinione del Pretore secondo cui la presente causa è urgente ai sensi dell'art. 586 cpv. 3
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907
CC Art. 586 - 1 Durante la procedura d'inventario è sospesa ogni esecuzione per i debiti del defunto.
1    Durante la procedura d'inventario è sospesa ogni esecuzione per i debiti del defunto.
2    ...514
3    Le cause in corso sono sospese e non se ne possono proporre di nuove, riservati i casi d'urgenza.
CC, poiché finalizzata a stabilire la composizione dell'asse ereditario.
2.2 Secondo la convenuta, invece, l'urgenza che permette di promuovere nuove cause durante la procedura di beneficio d'inventario (art. 586 cpv. 3
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907
CC Art. 586 - 1 Durante la procedura d'inventario è sospesa ogni esecuzione per i debiti del defunto.
1    Durante la procedura d'inventario è sospesa ogni esecuzione per i debiti del defunto.
2    ...514
3    Le cause in corso sono sospese e non se ne possono proporre di nuove, riservati i casi d'urgenza.
CC) faceva manifestamente difetto. La decisione dell'erede di rinunciare all'eredità non dipendeva dal presente processo: per stessa ammissione di petizione, la sua rinuncia era scontata, vista l'esistenza di un passivo milionario. La sentenza impugnata violerebbe pertanto il diritto federale su questo punto.

2.3 Durante la procedura d'inventario possono unicamente essere fatti gli atti della necessaria amministrazione (art. 585 cpv. 1
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907
CC Art. 585 - 1 Durante la procedura d'inventario non si possono fare che gli atti della necessaria amministrazione.
1    Durante la procedura d'inventario non si possono fare che gli atti della necessaria amministrazione.
2    Se l'autorità permette ad un erede di continuare un'azienda del defunto, i coeredi possono chiedere garanzia.
CC). Per tale motivo l'art. 586 cpv. 3
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907
CC Art. 586 - 1 Durante la procedura d'inventario è sospesa ogni esecuzione per i debiti del defunto.
1    Durante la procedura d'inventario è sospesa ogni esecuzione per i debiti del defunto.
2    ...514
3    Le cause in corso sono sospese e non se ne possono proporre di nuove, riservati i casi d'urgenza.
CC prevede che le cause in corso sono sospese e che non ne possono essere proposte di nuove, riservati i casi d'urgenza. Tali norme hanno lo scopo di mantenere, nella misura del possibile, invariata la composizione della successione (ESCHER, Commento zurighese, n. 1 ad art. 585
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907
CC Art. 585 - 1 Durante la procedura d'inventario non si possono fare che gli atti della necessaria amministrazione.
1    Durante la procedura d'inventario non si possono fare che gli atti della necessaria amministrazione.
2    Se l'autorità permette ad un erede di continuare un'azienda del defunto, i coeredi possono chiedere garanzia.
CC e n. 1 ad art. 586
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907
CC Art. 586 - 1 Durante la procedura d'inventario è sospesa ogni esecuzione per i debiti del defunto.
1    Durante la procedura d'inventario è sospesa ogni esecuzione per i debiti del defunto.
2    ...514
3    Le cause in corso sono sospese e non se ne possono proporre di nuove, riservati i casi d'urgenza.
CC; TUOR/PICENONI, Commento bernese, n. 1 ad art. 585
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907
CC Art. 585 - 1 Durante la procedura d'inventario non si possono fare che gli atti della necessaria amministrazione.
1    Durante la procedura d'inventario non si possono fare che gli atti della necessaria amministrazione.
2    Se l'autorità permette ad un erede di continuare un'azienda del defunto, i coeredi possono chiedere garanzia.
CC e n. 2 ad art. 586
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907
CC Art. 586 - 1 Durante la procedura d'inventario è sospesa ogni esecuzione per i debiti del defunto.
1    Durante la procedura d'inventario è sospesa ogni esecuzione per i debiti del defunto.
2    ...514
3    Le cause in corso sono sospese e non se ne possono proporre di nuove, riservati i casi d'urgenza.
CC; KURT WISSMANN, Commento basilese, n. 1 ad art. 585
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907
CC Art. 585 - 1 Durante la procedura d'inventario non si possono fare che gli atti della necessaria amministrazione.
1    Durante la procedura d'inventario non si possono fare che gli atti della necessaria amministrazione.
2    Se l'autorità permette ad un erede di continuare un'azienda del defunto, i coeredi possono chiedere garanzia.
CC e n. 1 ad art. 586
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907
CC Art. 586 - 1 Durante la procedura d'inventario è sospesa ogni esecuzione per i debiti del defunto.
1    Durante la procedura d'inventario è sospesa ogni esecuzione per i debiti del defunto.
2    ...514
3    Le cause in corso sono sospese e non se ne possono proporre di nuove, riservati i casi d'urgenza.
CC). Fra gli esempi di processi urgenti la dottrina annovera segnatamente quelli previsti dalla LEF agli art. 80, 83, 86, 107, 250 e 289 nonché quelli concernenti ipoteche legali degli artigiani ed imprenditori. Essa ritiene pure ammissibili i processi dal cui esito dipende la decisione degli eredi sull'accettazione dell'eredità (TUOR/PICENONI, op. cit., n. 5 ad art. 586
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907
CC Art. 586 - 1 Durante la procedura d'inventario è sospesa ogni esecuzione per i debiti del defunto.
1    Durante la procedura d'inventario è sospesa ogni esecuzione per i debiti del defunto.
2    ...514
3    Le cause in corso sono sospese e non se ne possono proporre di nuove, riservati i casi d'urgenza.
CC; ESCHER, op. cit., n. 8 ad art. 586
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907
CC Art. 586 - 1 Durante la procedura d'inventario è sospesa ogni esecuzione per i debiti del defunto.
1    Durante la procedura d'inventario è sospesa ogni esecuzione per i debiti del defunto.
2    ...514
3    Le cause in corso sono sospese e non se ne possono proporre di nuove, riservati i casi d'urgenza.
CC; KURT WISSMANN, op. cit., n. 6 seg. ad art. 586
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907
CC Art. 586 - 1 Durante la procedura d'inventario è sospesa ogni esecuzione per i debiti del defunto.
1    Durante la procedura d'inventario è sospesa ogni esecuzione per i debiti del defunto.
2    ...514
3    Le cause in corso sono sospese e non se ne possono proporre di nuove, riservati i casi d'urgenza.
CC).
2.3.1 In concreto si può dare atto alla convenuta che l'azione, volta unicamente contro la compensazione, non pare avere natura urgente. Essa non sembra nemmeno idonea ad influenzare la decisione sull'accettazione dell'eredità. Infatti, per l'erede, la situazione patrimoniale della successione è la medesima sia nell'ipotesi in cui nell'inventario venga inserito quale passivo l'intero credito della convenuta e negli attivi i versamenti effettuati dai clienti del de cuius sul conto bancario, sia nell'eventualità in cui l'inventario riporti unicamente il debito netto (e cioè il saldo risultante dopo la compensazione) verso la banca.
BGE 130 III 241 S. 244

2.3.2 Tuttavia, con la rinuncia all'eredità e la decisione di liquidare la successione in via di fallimento, la questione dell'urgenza è diventata senza oggetto per il giudice adito con il processo reputato non urgente. Infatti, con la fine della procedura di beneficio d'inventario viene anche a cadere lo scopo di mantenere invariato l'asse successorio per la durata di tale procedura.
2.3.3 Giova inoltre osservare che la conduzione di un processo può costituire un atto della necessaria amministrazione ai sensi degli art. 585 e
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907
CC Art. 586 - 1 Durante la procedura d'inventario è sospesa ogni esecuzione per i debiti del defunto.
1    Durante la procedura d'inventario è sospesa ogni esecuzione per i debiti del defunto.
2    ...514
3    Le cause in corso sono sospese e non se ne possono proporre di nuove, riservati i casi d'urgenza.
586 CC (DTF 54 II 416 consid. 5 pag. 423) e che la dottrina non menziona, fra le eventuali conseguenze di un atto che esula dall'amministrazione prevista dalle predette norme, la sua inefficacia. Il compimento di un atto che non rientra nella necessaria amministrazione può provocare la responsabilità dell'amministratore che ha ecceduto nei propri poteri (TUOR/PICENONI, op. cit., n. 9 ad art. 585
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907
CC Art. 585 - 1 Durante la procedura d'inventario non si possono fare che gli atti della necessaria amministrazione.
1    Durante la procedura d'inventario non si possono fare che gli atti della necessaria amministrazione.
2    Se l'autorità permette ad un erede di continuare un'azienda del defunto, i coeredi possono chiedere garanzia.
CC; KURT WISSMANN, op. cit., n. 4 ad art. 585
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907
CC Art. 585 - 1 Durante la procedura d'inventario non si possono fare che gli atti della necessaria amministrazione.
1    Durante la procedura d'inventario non si possono fare che gli atti della necessaria amministrazione.
2    Se l'autorità permette ad un erede di continuare un'azienda del defunto, i coeredi possono chiedere garanzia.
CC) e, qualora esso sia stato effettuato da un erede, può pure costituire un'ingerenza ai sensi dell'art. 571 cpv. 2
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907
CC Art. 571 - 1 Se l'erede non rinuncia entro il termine fissato, egli acquista incondizionatamente l'eredità.
1    Se l'erede non rinuncia entro il termine fissato, egli acquista incondizionatamente l'eredità.
2    L'erede che prima dello spirare di detto termine si è ingerito negli affari della successione, o che ha compiuto atti non richiesti dalla semplice amministrazione e continuazione degli affari in corso, o che ha sottratto o dissimulato oggetti appartenenti all'eredità, non può più rinunciare alla stessa.
CC, che preclude la facoltà di rinunciare alla successione (ESCHER, op. cit., n. 4 ad art. 585
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907
CC Art. 585 - 1 Durante la procedura d'inventario non si possono fare che gli atti della necessaria amministrazione.
1    Durante la procedura d'inventario non si possono fare che gli atti della necessaria amministrazione.
2    Se l'autorità permette ad un erede di continuare un'azienda del defunto, i coeredi possono chiedere garanzia.
CC; KURT WISSMANN, op. cit., n. 3 ad art. 585
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907
CC Art. 585 - 1 Durante la procedura d'inventario non si possono fare che gli atti della necessaria amministrazione.
1    Durante la procedura d'inventario non si possono fare che gli atti della necessaria amministrazione.
2    Se l'autorità permette ad un erede di continuare un'azienda del defunto, i coeredi possono chiedere garanzia.
CC; DTF 54 II 416 consid. 2 pag. 419).

2.3.4 Da quanto precede discende che l'assenza del requisito dell'urgenza non soccorre la convenuta.
3.

3.1 Secondo la Corte cantonale fra l'istituto del beneficio d'inventario e quello della moratoria concordataria sussistono similitudini tali da giustificare al primo l'applicazione per analogia delle norme che disciplinano il secondo, e quindi anche l'art. 297 cpv. 4
SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF)
LEF Art. 297 - 1 Durante la moratoria non si può promuovere né proseguire alcuna esecuzione contro il debitore. È fatta salva l'esecuzione in via di realizzazione di crediti garantiti da pegno immobiliare; la realizzazione di siffatto pegno è invece esclusa.
1    Durante la moratoria non si può promuovere né proseguire alcuna esecuzione contro il debitore. È fatta salva l'esecuzione in via di realizzazione di crediti garantiti da pegno immobiliare; la realizzazione di siffatto pegno è invece esclusa.
2    L'articolo 199 capoverso 2 si applica per analogia ai beni pignorati.
3    I crediti concordatari non danno luogo a sequestro né ad altre misure cautelari.
4    La cessione di crediti futuri convenuta prima della concessione della moratoria concordataria non esplica alcun effetto se il credito nasce dopo tale concessione.
5    Eccezion fatta per i casi urgenti, i procedimenti civili e amministrativi concernenti i crediti concordatari sono sospesi.
6    Il decorso di tutte le prescrizioni e perenzioni rimane sospeso.
7    La concessione della moratoria sospende, nei confronti del debitore, il corso degli interessi di tutti i crediti non garantiti da pegno, salvo disposizione contraria del concordato.
8    La compensazione è retta dagli articoli 213 e 214. La concessione della moratoria vale come dichiarazione di fallimento.
9    L'articolo 211 capoverso 1 si applica per analogia se e quando il commissario comunica al cocontraente la conversione del credito.
LEF che rimanda all'art. 213 cpv. 2
SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF)
LEF Art. 213 - 1 Il creditore può compensare il suo credito con quello del fallito verso di lui.
1    Il creditore può compensare il suo credito con quello del fallito verso di lui.
2    La compensazione non ha luogo:
2  quando un creditore del fallito diventi debitore di lui o della massa soltanto dopo la dichiarazione di fallimento;
3  ...
3    La compensazione con crediti derivanti da titoli al portatore può aver luogo se e nella misura in cui il creditore fornisce la prova che ha acquistato i titoli in buona fede prima dell'apertura del fallimento.393
4    In caso di fallimento di una società in accomandita, di una società anonima, di una società in accomandita per azioni, di una società a responsabilità limitata o di una società cooperativa, non si possono compensare le quote non versate del capitale accomandato o del capitale sociale, né gli arretrati dei contributi statutari di una società cooperativa.394
LEF. Entrambi gli istituti considererebbero gli interessi di tutte le parti coinvolte (eredi, creditori della successione rispettivamente debitore e i suoi creditori) dopo aver determinato e valutato i rispettivi diritti e obblighi. Essi avrebbero poi lo scopo di chiarire entro un determinato lasso di tempo la situazione economica del defunto, rispettivamente del debitore, con una procedura ed effetti in parte analoghi, segnatamente per quanto attiene alla pubblicazione di grida per l'accertamento dei crediti e dei debiti da iscrivere nei rispettivi inventari. Inoltre, anche le conseguenze per i creditori che omettono di insinuare i propri crediti o che li producono tardivamente sarebbero simili. I giudici cantonali indicano altresì che sia durante una moratoria concordataria, sia in
BGE 130 III 241 S. 245

pendenza della procedura di beneficio d'inventario la legge prevede la sospensione sia delle esecuzioni per i debiti del defunto, rispettivamente del debitore, sia la sospensione della prescrizione (art. 586 cpv. 1 e
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907
CC Art. 586 - 1 Durante la procedura d'inventario è sospesa ogni esecuzione per i debiti del defunto.
1    Durante la procedura d'inventario è sospesa ogni esecuzione per i debiti del defunto.
2    ...514
3    Le cause in corso sono sospese e non se ne possono proporre di nuove, riservati i casi d'urgenza.
2 CC e art. 297 cpv. 1
SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF)
LEF Art. 297 - 1 Durante la moratoria non si può promuovere né proseguire alcuna esecuzione contro il debitore. È fatta salva l'esecuzione in via di realizzazione di crediti garantiti da pegno immobiliare; la realizzazione di siffatto pegno è invece esclusa.
1    Durante la moratoria non si può promuovere né proseguire alcuna esecuzione contro il debitore. È fatta salva l'esecuzione in via di realizzazione di crediti garantiti da pegno immobiliare; la realizzazione di siffatto pegno è invece esclusa.
2    L'articolo 199 capoverso 2 si applica per analogia ai beni pignorati.
3    I crediti concordatari non danno luogo a sequestro né ad altre misure cautelari.
4    La cessione di crediti futuri convenuta prima della concessione della moratoria concordataria non esplica alcun effetto se il credito nasce dopo tale concessione.
5    Eccezion fatta per i casi urgenti, i procedimenti civili e amministrativi concernenti i crediti concordatari sono sospesi.
6    Il decorso di tutte le prescrizioni e perenzioni rimane sospeso.
7    La concessione della moratoria sospende, nei confronti del debitore, il corso degli interessi di tutti i crediti non garantiti da pegno, salvo disposizione contraria del concordato.
8    La compensazione è retta dagli articoli 213 e 214. La concessione della moratoria vale come dichiarazione di fallimento.
9    L'articolo 211 capoverso 1 si applica per analogia se e quando il commissario comunica al cocontraente la conversione del credito.
LEF). Inoltre, in entrambi i casi è possibile continuare un'eventuale attività aziendale. Pure le conseguenze previste dagli istituti in discussione sarebbero simili, atteso che l'erede, che accetta l'eredità con il beneficio d'inventario, si assume tutti i debiti inventariati. Sempre secondo la sentenza impugnata, l'applicazione per analogia delle norme sulla moratoria concordataria non si giustifica unicamente per le menzionate similitudini, ma anche per il fatto che occorre mantenere - nella maggiore misura possibile - invariata la composizione della successione fino alla decisione dell'erede in merito all'accettazione. L'inventario deve infatti essere affidabile e non subire variazioni, vista l'integrale responsabilità dell'erede che accetta la successione. Dall'imprecisione redazionale degli art. 585 e
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907
CC Art. 586 - 1 Durante la procedura d'inventario è sospesa ogni esecuzione per i debiti del defunto.
1    Durante la procedura d'inventario è sospesa ogni esecuzione per i debiti del defunto.
2    ...514
3    Le cause in corso sono sospese e non se ne possono proporre di nuove, riservati i casi d'urgenza.
586 CC, la Corte cantonale deduce che il silenzio del legislatore in merito alla disciplina dell'istituto della compensazione nell'ambito di una procedura di beneficio d'inventario costituisce una lacuna praeter legem, che può essere colmata dal giudice.
3.2 La convenuta riconosce che sussiste un parallelo fra i due istituti, ma ritiene che nella fattispecie vi sia un silenzio qualificato del legislatore. La ratio dell'art. 586
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907
CC Art. 586 - 1 Durante la procedura d'inventario è sospesa ogni esecuzione per i debiti del defunto.
1    Durante la procedura d'inventario è sospesa ogni esecuzione per i debiti del defunto.
2    ...514
3    Le cause in corso sono sospese e non se ne possono proporre di nuove, riservati i casi d'urgenza.
CC sarebbe unicamente quella di salvaguardare l'asse ereditario per facilitare le operazioni di inventario e non invece, come nell'ambito del diritto esecutivo, quella di trattare i creditori in modo uguale. L'esistenza di una similitudine formale non permetterebbe inoltre di mischiare istituti fra di loro diversi. Del resto, la Corte cantonale non avrebbe neppure esaminato quale fosse la volontà storica del legislatore.
3.3 Per quanto attiene al caso in cui gli eredi rinunciano all'eredità, la LEF si limita ad indicare all'art. 193 che l'autorità competente informa il giudice (cpv. 1 n. 1), il quale ordina la liquidazione in via di fallimento (cpv. 2). Essa non prevede - alla stregua del CC (v. art. 580-592) - alcuna norma che regola esplicitamente la compensazione nell'ambito di una procedura di beneficio d'inventario antecedente la liquidazione in via di fallimento di una successione a cui gli eredi hanno rinunciato. Occorre pertanto esaminare se - come ritenuto dalla Corte cantonale - si sia in presenza di una lacuna in senso proprio che può essere colmata dal giudice. Una lacuna in senso proprio presuppone che il legislatore abbia omesso di
BGE 130 III 241 S. 246

regolare un punto che avrebbe dovuto disciplinare e che nessuna soluzione risulta dal testo o dall'interpretazione della legge. Se invece il legislatore ha volontariamente rinunciato a regolamentare una situazione che non richiedeva necessariamente un suo intervento, la sua inazione costituisce un silenzio qualificato. Silenzio qualificato è dato anche quando volutamente una certa soluzione non è estesa ad altre fattispecie. Il giudice non può invece, in linea di principio, correggere le cosiddette lacune improprie, che si caratterizzano per il fatto che la legge offre una risposta considerata insoddisfacente, a meno che il fatto di invocare il senso reputato determinante della norma costituisca un abuso di diritto o una violazione della Costituzione (DTF 129 III 656 consid. 4.1 pag. 658; DTF 125 III 425 consid. 3 pag. 427).
3.3.1 Ora, fra l'istituto della moratoria concordataria e quello del beneficio d'inventario non sussistono unicamente - come indicato nella sentenza impugnata - diverse similitudini. Lo stesso legislatore ha esplicitamente parificato - con la revisione del 16 dicembre 1994 della LEF - in due occasioni la durata di una procedura concordataria antecedente la dichiarazione di fallimento al lasso di tempo intercorso fra il giorno della morte del debitore e l'ordine di liquidazione dell'eredità in via di fallimento. Tali periodi non vengono infatti computati né nei termini stabiliti dalla legge per la collocazione dei crediti in prima e seconda classe (art. 219 cpv. 5 n
SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF)
LEF Art. 219 - 1 I crediti garantiti da pegno vengono soddisfatti in precedenza con la somma ricavata dalla realizzazione dei pegni.
1    I crediti garantiti da pegno vengono soddisfatti in precedenza con la somma ricavata dalla realizzazione dei pegni.
2    Se più pegni garantiscono il medesimo credito, le somme da essi ricavate s'impiegano, in proporzione del loro ammontare, pel pagamento di quello.
3    Il grado dei crediti garantiti da pegno e l'estensione della garanzia agli interessi ed accessori sono regolati dalle disposizioni sul pegno immobiliare.398
4    I crediti non garantiti da pegno, come pure le quote non soddisfatte di quelli garantiti, sono collocati nell'ordine seguente sull'intera massa residuale del fallimento:
a  I crediti di persone il cui patrimonio era affidato al fallito in virtù dell'autorità parentale, per le somme di cui egli, in tale qualità, sia divenuto debitore verso le medesime.
abis  I crediti dei lavoratori per la cauzione fornita al datore di lavoro.
b  I crediti di contributi conformemente alla legge federale del 20 dicembre 1946406 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti, alla legge federale del 19 giugno 1959407 sull'assicurazione per l'invalidità, alla legge federale del 20 marzo 1981 sull'assicurazione contro gli infortuni, alla legge federale del 25 settembre 1952408 sulle indennità di perdita di guadagno in caso di servizio militare, servizio civile o servizio di protezione civile e alla legge federale del 25 giugno 1982409 sull'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l'indennità per insolvenza.
bter  I crediti degli assicurati secondo la legge federale del 20 marzo 1981402 sull'assicurazione infortuni, come pure quelli derivanti dalla previdenza professionale non obbligatoria e i crediti degli istituti di previdenza del personale nei confronti dei datori di lavoro affiliati.
c  I crediti di premi e partecipazioni ai costi dell'assicurazione malattie sociale.
d  I contributi alla Cassa unica per gli assegni familiari.
f  I depositi di cui all'articolo 37a della legge dell'8 novembre 1934412 sulle banche.
5    Non si computano nei termini stabiliti per la prima e seconda classe:
1  la durata della procedura concordataria precedente la dichiarazione di fallimento;
2  la durata di una causa concernente il credito;
3  in caso di liquidazione in via di fallimento di un'eredità, il tempo trascorso tra il giorno della morte e l'ordine di liquidazione.414
. 4 LEF) né in quelli previsti per una revocazione ai sensi degli art. 286 a
SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF)
LEF Art. 219 - 1 I crediti garantiti da pegno vengono soddisfatti in precedenza con la somma ricavata dalla realizzazione dei pegni.
1    I crediti garantiti da pegno vengono soddisfatti in precedenza con la somma ricavata dalla realizzazione dei pegni.
2    Se più pegni garantiscono il medesimo credito, le somme da essi ricavate s'impiegano, in proporzione del loro ammontare, pel pagamento di quello.
3    Il grado dei crediti garantiti da pegno e l'estensione della garanzia agli interessi ed accessori sono regolati dalle disposizioni sul pegno immobiliare.398
4    I crediti non garantiti da pegno, come pure le quote non soddisfatte di quelli garantiti, sono collocati nell'ordine seguente sull'intera massa residuale del fallimento:
a  I crediti di persone il cui patrimonio era affidato al fallito in virtù dell'autorità parentale, per le somme di cui egli, in tale qualità, sia divenuto debitore verso le medesime.
abis  I crediti dei lavoratori per la cauzione fornita al datore di lavoro.
b  I crediti di contributi conformemente alla legge federale del 20 dicembre 1946406 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti, alla legge federale del 19 giugno 1959407 sull'assicurazione per l'invalidità, alla legge federale del 20 marzo 1981 sull'assicurazione contro gli infortuni, alla legge federale del 25 settembre 1952408 sulle indennità di perdita di guadagno in caso di servizio militare, servizio civile o servizio di protezione civile e alla legge federale del 25 giugno 1982409 sull'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l'indennità per insolvenza.
bter  I crediti degli assicurati secondo la legge federale del 20 marzo 1981402 sull'assicurazione infortuni, come pure quelli derivanti dalla previdenza professionale non obbligatoria e i crediti degli istituti di previdenza del personale nei confronti dei datori di lavoro affiliati.
c  I crediti di premi e partecipazioni ai costi dell'assicurazione malattie sociale.
d  I contributi alla Cassa unica per gli assegni familiari.
f  I depositi di cui all'articolo 37a della legge dell'8 novembre 1934412 sulle banche.
5    Non si computano nei termini stabiliti per la prima e seconda classe:
1  la durata della procedura concordataria precedente la dichiarazione di fallimento;
2  la durata di una causa concernente il credito;
3  in caso di liquidazione in via di fallimento di un'eredità, il tempo trascorso tra il giorno della morte e l'ordine di liquidazione.414
288 LEF (art. 288a n. 3
SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF)
LEF Art. 288a - Non sono computati nei termini previsti dagli articoli 286-288:
1  la durata della moratoria concordataria precedente la dichiarazione di fallimento;
2  in caso di liquidazione in via di fallimento di un'eredità, il tempo trascorso tra il giorno della morte e l'ordine di liquidazione;
3  la durata della preventiva esecuzione.
LEF). Il Messaggio dell'8 maggio 1991 concernente la revisione della LEF giustifica siffatta equiparazione con il fatto che sovente fra la morte del debitore e la liquidazione in via di fallimento dell'eredità trascorrono diversi mesi, segnatamente perché la rinuncia alla successione viene preceduta da una procedura di beneficio d'inventario, che impedisce ai creditori di "accelerare i tempi" (FF 1991 III 1 segg., pag. 99). Infatti, durante la procedura di beneficio d'inventario sono escluse esecuzioni per debiti del defunto (art. 586 cpv. 1
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907
CC Art. 586 - 1 Durante la procedura d'inventario è sospesa ogni esecuzione per i debiti del defunto.
1    Durante la procedura d'inventario è sospesa ogni esecuzione per i debiti del defunto.
2    ...514
3    Le cause in corso sono sospese e non se ne possono proporre di nuove, riservati i casi d'urgenza.
CC) ed analoga regola vale - in linea di principio (cfr. le eccezioni previste dall'art. 297 cpv. 2
SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF)
LEF Art. 297 - 1 Durante la moratoria non si può promuovere né proseguire alcuna esecuzione contro il debitore. È fatta salva l'esecuzione in via di realizzazione di crediti garantiti da pegno immobiliare; la realizzazione di siffatto pegno è invece esclusa.
1    Durante la moratoria non si può promuovere né proseguire alcuna esecuzione contro il debitore. È fatta salva l'esecuzione in via di realizzazione di crediti garantiti da pegno immobiliare; la realizzazione di siffatto pegno è invece esclusa.
2    L'articolo 199 capoverso 2 si applica per analogia ai beni pignorati.
3    I crediti concordatari non danno luogo a sequestro né ad altre misure cautelari.
4    La cessione di crediti futuri convenuta prima della concessione della moratoria concordataria non esplica alcun effetto se il credito nasce dopo tale concessione.
5    Eccezion fatta per i casi urgenti, i procedimenti civili e amministrativi concernenti i crediti concordatari sono sospesi.
6    Il decorso di tutte le prescrizioni e perenzioni rimane sospeso.
7    La concessione della moratoria sospende, nei confronti del debitore, il corso degli interessi di tutti i crediti non garantiti da pegno, salvo disposizione contraria del concordato.
8    La compensazione è retta dagli articoli 213 e 214. La concessione della moratoria vale come dichiarazione di fallimento.
9    L'articolo 211 capoverso 1 si applica per analogia se e quando il commissario comunica al cocontraente la conversione del credito.
LEF) - nei confronti del debitore al beneficio di una moratoria concordataria (art. 297 cpv. 1
SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF)
LEF Art. 297 - 1 Durante la moratoria non si può promuovere né proseguire alcuna esecuzione contro il debitore. È fatta salva l'esecuzione in via di realizzazione di crediti garantiti da pegno immobiliare; la realizzazione di siffatto pegno è invece esclusa.
1    Durante la moratoria non si può promuovere né proseguire alcuna esecuzione contro il debitore. È fatta salva l'esecuzione in via di realizzazione di crediti garantiti da pegno immobiliare; la realizzazione di siffatto pegno è invece esclusa.
2    L'articolo 199 capoverso 2 si applica per analogia ai beni pignorati.
3    I crediti concordatari non danno luogo a sequestro né ad altre misure cautelari.
4    La cessione di crediti futuri convenuta prima della concessione della moratoria concordataria non esplica alcun effetto se il credito nasce dopo tale concessione.
5    Eccezion fatta per i casi urgenti, i procedimenti civili e amministrativi concernenti i crediti concordatari sono sospesi.
6    Il decorso di tutte le prescrizioni e perenzioni rimane sospeso.
7    La concessione della moratoria sospende, nei confronti del debitore, il corso degli interessi di tutti i crediti non garantiti da pegno, salvo disposizione contraria del concordato.
8    La compensazione è retta dagli articoli 213 e 214. La concessione della moratoria vale come dichiarazione di fallimento.
9    L'articolo 211 capoverso 1 si applica per analogia se e quando il commissario comunica al cocontraente la conversione del credito.
LEF). Si può peraltro osservare che tale circostanza aveva già portato, sotto l'egida del diritto previgente, il Tribunale federale a prolungare il termine entro il quale può essere proposta un'azione revocatoria non solo della durata di una moratoria concordataria, ma pure della durata di una procedura di
BGE 130 III 241 S. 247

beneficio d'inventario (DTF 62 III 62 consid. 2; 54 II 115 consid. 2 pag. 119). Scopo degli art. 288a n. 3 e
SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF)
LEF Art. 288a - Non sono computati nei termini previsti dagli articoli 286-288:
1  la durata della moratoria concordataria precedente la dichiarazione di fallimento;
2  in caso di liquidazione in via di fallimento di un'eredità, il tempo trascorso tra il giorno della morte e l'ordine di liquidazione;
3  la durata della preventiva esecuzione.
297 cpv. 4 LEF è quello di escludere abusi (cfr. segnatamente per l'azione revocatoria KURT AMONN / FRIDOLIN WALTHER, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 7a ed., § 52 n. 6, pag. 426 e per la procedura concordataria DTF 40 III 300 consid. 3 pag. 304) e di quindi tutelare i creditori sia nell'evenienza di una procedura concordataria sia nell'ipotesi di una procedura di beneficio d'inventario antecedente una liquidazione in via di fallimento dell'eredità.
3.3.2 Gli art. 213 e
SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF)
LEF Art. 288a - Non sono computati nei termini previsti dagli articoli 286-288:
1  la durata della moratoria concordataria precedente la dichiarazione di fallimento;
2  in caso di liquidazione in via di fallimento di un'eredità, il tempo trascorso tra il giorno della morte e l'ordine di liquidazione;
3  la durata della preventiva esecuzione.
214 LEF regolano la compensazione nell'ambito del fallimento e prevedono, al fine di evitare abusi, dei divieti (KURT AMONN/FRIDOLIN WALTHER, op. cit., § 40 n. 46, pag. 323). Il legislatore ha scorto la possibilità di abusi in materia di compensazione anche nell'ambito di una procedura concordataria e ha esteso nella novella del 1994 la disciplina prevista per il fallimento a tutti i tipi di concordato (cfr. Messaggio citato, pag. 131), sostituendo la data determinante della dichiarazione di fallimento con quella della pubblicazione della moratoria concordataria (art. 297 cpv. 4
SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF)
LEF Art. 297 - 1 Durante la moratoria non si può promuovere né proseguire alcuna esecuzione contro il debitore. È fatta salva l'esecuzione in via di realizzazione di crediti garantiti da pegno immobiliare; la realizzazione di siffatto pegno è invece esclusa.
1    Durante la moratoria non si può promuovere né proseguire alcuna esecuzione contro il debitore. È fatta salva l'esecuzione in via di realizzazione di crediti garantiti da pegno immobiliare; la realizzazione di siffatto pegno è invece esclusa.
2    L'articolo 199 capoverso 2 si applica per analogia ai beni pignorati.
3    I crediti concordatari non danno luogo a sequestro né ad altre misure cautelari.
4    La cessione di crediti futuri convenuta prima della concessione della moratoria concordataria non esplica alcun effetto se il credito nasce dopo tale concessione.
5    Eccezion fatta per i casi urgenti, i procedimenti civili e amministrativi concernenti i crediti concordatari sono sospesi.
6    Il decorso di tutte le prescrizioni e perenzioni rimane sospeso.
7    La concessione della moratoria sospende, nei confronti del debitore, il corso degli interessi di tutti i crediti non garantiti da pegno, salvo disposizione contraria del concordato.
8    La compensazione è retta dagli articoli 213 e 214. La concessione della moratoria vale come dichiarazione di fallimento.
9    L'articolo 211 capoverso 1 si applica per analogia se e quando il commissario comunica al cocontraente la conversione del credito.
LEF). Egli ha però omesso di estendere l'applicazione di tale disciplina pure alla procedura del beneficio d'inventario, che ha preceduto la liquidazione dell'eredità in via di fallimento in seguito alla rinuncia degli eredi, nonostante il fatto che, come appena visto (supra consid. 3.3.1), egli ritiene che i creditori del defunto meritino la medesima tutela di quelli del debitore al beneficio di una procedura concordataria. I materiali legislativi non permettono tuttavia di dedurre che trattasi di un silenzio qualificato né che la normativa concernente il beneficio d'inventario sia esaustiva. Ci si trova pertanto in presenza di una lacuna propria della legge, che dev'essere colmata dal giudice secondo la regola che egli adotterebbe come legislatore (art. 1 cpv. 2
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907
CC Art. 1 - 1 La legge si applica a tutte le questioni giuridiche alle quali può riferirsi la lettera od il senso di una sua disposizione.
1    La legge si applica a tutte le questioni giuridiche alle quali può riferirsi la lettera od il senso di una sua disposizione.
2    Nei casi non previsti dalla legge il giudice decide secondo la consuetudine e, in difetto di questa, secondo la regola che egli adotterebbe come legislatore.
3    Egli si attiene alla dottrina ed alla giurisprudenza più autorevoli.
CC). In queste circostanze la Corte cantonale ha giustamente parificato - come esplicitamente già fatto dal legislatore nelle summenzionate due ipotesi - la situazione antecedente la liquidazione dell'eredità per fallimento a quella esistente nel caso in cui il fallimento sia stato preceduto da una moratoria concordataria, applicando per analogia il diritto sulla moratoria concordataria e segnatamente l'art. 297 cpv. 4
SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF)
LEF Art. 297 - 1 Durante la moratoria non si può promuovere né proseguire alcuna esecuzione contro il debitore. È fatta salva l'esecuzione in via di realizzazione di crediti garantiti da pegno immobiliare; la realizzazione di siffatto pegno è invece esclusa.
1    Durante la moratoria non si può promuovere né proseguire alcuna esecuzione contro il debitore. È fatta salva l'esecuzione in via di realizzazione di crediti garantiti da pegno immobiliare; la realizzazione di siffatto pegno è invece esclusa.
2    L'articolo 199 capoverso 2 si applica per analogia ai beni pignorati.
3    I crediti concordatari non danno luogo a sequestro né ad altre misure cautelari.
4    La cessione di crediti futuri convenuta prima della concessione della moratoria concordataria non esplica alcun effetto se il credito nasce dopo tale concessione.
5    Eccezion fatta per i casi urgenti, i procedimenti civili e amministrativi concernenti i crediti concordatari sono sospesi.
6    Il decorso di tutte le prescrizioni e perenzioni rimane sospeso.
7    La concessione della moratoria sospende, nei confronti del debitore, il corso degli interessi di tutti i crediti non garantiti da pegno, salvo disposizione contraria del concordato.
8    La compensazione è retta dagli articoli 213 e 214. La concessione della moratoria vale come dichiarazione di fallimento.
9    L'articolo 211 capoverso 1 si applica per analogia se e quando il commissario comunica al cocontraente la conversione del credito.
LEF alla procedura di beneficio d'inventario. Infatti, nella successiva liquidazione dell'eredità in via di fallimento i creditori del defunto possono essere - a causa della sospensione delle esecuzioni - vittime di abusi in materia di compensazione alla stregua dei creditori di un debitore al beneficio di una moratoria concordataria.