127 II 79
8. Auszug aus dem Urteil der II. öffentlichrechtlichen Abteilung vom 13. Februar 2001 i.S. TV3 AG gegen Bundesamt für Kommunikation (BAKOM) und Eidgenössisches Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation (UVEK) (Verwaltungsgerichtsbeschwerde)
Regeste (de):
- Art. 10
IR 0.101 Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU)
CEDU Art. 10 Libertà di espressione - 1. Ogni persona ha diritto alla libertà d'espressione. Tale diritto include la libertà d'opinione e la libertà di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza ingerenza alcuna da parte delle autorità pubbliche e senza considerazione di frontiera. Il presente articolo noti impedisce che gli Stati sottopongano a un regime di autorizzazione le imprese di radiodiffusione, di cinema o di televisione.
1 Ogni persona ha diritto alla libertà d'espressione. Tale diritto include la libertà d'opinione e la libertà di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza ingerenza alcuna da parte delle autorità pubbliche e senza considerazione di frontiera. Il presente articolo noti impedisce che gli Stati sottopongano a un regime di autorizzazione le imprese di radiodiffusione, di cinema o di televisione. 2 L'esercizio di queste libertà, comportando doveri e responsabilità, può essere sottoposto a determinate formalità, condizioni, restrizioni o sanzioni previste dalla legge e costituenti misure necessarie in una società democratica, per la sicurezza nazionale, l'integrità territoriale o l'ordine pubblico, la prevenzione dei reati, la protezione della salute e della morale, la protezione della reputazione o dei diritti altrui, o per impedire la divulgazione di informazioni confidenziali o per garantire l'autorità e la imparzialità del potere giudiziario. IR 0.784.405 Convenzione europea del 5 maggio 1989 sulla televisione transfrontaliera (con All.)
RS-0.784.405 Art. 14 Inserimento della pubblicità e della televendita - 1. La pubblicità e la televendita devono essere inserite tra i programmi. Fatte salve le condizioni fissate nei paragrafi 2-5 del presente articolo, la pubblicità e le televendite possono essere ugualmente inserite nel corso dei programmi ma in maniera da non recare danno all'integrità ed al valore dei programmi stessi ed in modo da non arrecare pregiudizio ai diritti degli aventi diritto.
1 La pubblicità e la televendita devono essere inserite tra i programmi. Fatte salve le condizioni fissate nei paragrafi 2-5 del presente articolo, la pubblicità e le televendite possono essere ugualmente inserite nel corso dei programmi ma in maniera da non recare danno all'integrità ed al valore dei programmi stessi ed in modo da non arrecare pregiudizio ai diritti degli aventi diritto. 2 Nei programmi composti da parti autonome o nei programmi sportivi, in avvenimenti ed in spettacoli di analoga struttura comprendenti intervalli, la pubblicità e la televendita possono essere inserite unicamente tra le parti autonome e negli intervalli. 3 La trasmissione di opere audiovisive come lungometraggi cinematografici e film concepiti per la televisione (escluse le serie, i romanzi a puntate, le trasmissioni di svago ed i documentari) può essere interrotta una sola volta per parte completa di 45 minuti, a condizione che la durata programmata di tali opere sia superiore a 45 minuti. Un'altra interruzione è ammessa se la loro durata programmata è superiore di almeno 20 minuti a due o più parti complete di 45 minuti. 4 Se programmi non compresi tra quelli di cui al paragrafo 2 vengono interrotti dalla pubblicità e dalle televendite, dovrebbe trascorrere un periodo di almeno 20 minuti tra ogni interruzione successiva all'interno dei programmi stessi. 5 La pubblicità e la televendita non possono essere inserite nella diffusione di cerimonie religiose. I telegiornali, i servizi di attualità, i documentari, i programmi religiosi e i programmi per bambini la cui durata programmata è inferiore a 30 minuti non possono essere interrotti dalla pubblicità e dalle televendite. Se la durata di tali programmi è di almeno 30 minuti, si applicano le disposizioni dei paragrafi precedenti. SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999
Cost. Art. 17 Libertà dei media - 1 La libertà della stampa, della radio e della televisione nonché di altre forme di telediffusione pubblica di produzioni e informazioni è garantita.
1 La libertà della stampa, della radio e della televisione nonché di altre forme di telediffusione pubblica di produzioni e informazioni è garantita. 2 La censura è vietata. 3 Il segreto redazionale è garantito. SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999
Cost. Art. 27 Libertà economica - 1 La libertà economica è garantita.
1 La libertà economica è garantita. 2 Essa include in particolare la libera scelta della professione, il libero accesso a un'attività economica privata e il suo libero esercizio. SR 784.40 Legge federale del 24 marzo 2006 sulla radiotelevisione (LRTV)
LRTV Art. 18 Relazione annuale e conto annuale - 1 Le emittenti di programmi svizzeri devono presentare all'UFCOM la relazione e il conto annuale. Il Consiglio federale può esonerare talune categorie di emittenti da tali obblighi.
1 Le emittenti di programmi svizzeri devono presentare all'UFCOM la relazione e il conto annuale. Il Consiglio federale può esonerare talune categorie di emittenti da tali obblighi. 2 L'UFCOM può pubblicare informazioni desunte dalle relazioni annuali delle emittenti. 3 Il Consiglio federale stabilisce il contenuto della relazione e del conto annuali e determina quali informazioni possono essere pubblicate dall'UFCOM. - Die Regeln von Art. 18 Abs. 2
SR 784.40 Legge federale del 24 marzo 2006 sulla radiotelevisione (LRTV)
LRTV Art. 18 Relazione annuale e conto annuale - 1 Le emittenti di programmi svizzeri devono presentare all'UFCOM la relazione e il conto annuale. Il Consiglio federale può esonerare talune categorie di emittenti da tali obblighi.
1 Le emittenti di programmi svizzeri devono presentare all'UFCOM la relazione e il conto annuale. Il Consiglio federale può esonerare talune categorie di emittenti da tali obblighi. 2 L'UFCOM può pubblicare informazioni desunte dalle relazioni annuali delle emittenti. 3 Il Consiglio federale stabilisce il contenuto della relazione e del conto annuali e determina quali informazioni possono essere pubblicate dall'UFCOM. IR 0.784.405 Convenzione europea del 5 maggio 1989 sulla televisione transfrontaliera (con All.)
RS-0.784.405 Art. 14 Inserimento della pubblicità e della televendita - 1. La pubblicità e la televendita devono essere inserite tra i programmi. Fatte salve le condizioni fissate nei paragrafi 2-5 del presente articolo, la pubblicità e le televendite possono essere ugualmente inserite nel corso dei programmi ma in maniera da non recare danno all'integrità ed al valore dei programmi stessi ed in modo da non arrecare pregiudizio ai diritti degli aventi diritto.
1 La pubblicità e la televendita devono essere inserite tra i programmi. Fatte salve le condizioni fissate nei paragrafi 2-5 del presente articolo, la pubblicità e le televendite possono essere ugualmente inserite nel corso dei programmi ma in maniera da non recare danno all'integrità ed al valore dei programmi stessi ed in modo da non arrecare pregiudizio ai diritti degli aventi diritto. 2 Nei programmi composti da parti autonome o nei programmi sportivi, in avvenimenti ed in spettacoli di analoga struttura comprendenti intervalli, la pubblicità e la televendita possono essere inserite unicamente tra le parti autonome e negli intervalli. 3 La trasmissione di opere audiovisive come lungometraggi cinematografici e film concepiti per la televisione (escluse le serie, i romanzi a puntate, le trasmissioni di svago ed i documentari) può essere interrotta una sola volta per parte completa di 45 minuti, a condizione che la durata programmata di tali opere sia superiore a 45 minuti. Un'altra interruzione è ammessa se la loro durata programmata è superiore di almeno 20 minuti a due o più parti complete di 45 minuti. 4 Se programmi non compresi tra quelli di cui al paragrafo 2 vengono interrotti dalla pubblicità e dalle televendite, dovrebbe trascorrere un periodo di almeno 20 minuti tra ogni interruzione successiva all'interno dei programmi stessi. 5 La pubblicità e la televendita non possono essere inserite nella diffusione di cerimonie religiose. I telegiornali, i servizi di attualità, i documentari, i programmi religiosi e i programmi per bambini la cui durata programmata è inferiore a 30 minuti non possono essere interrotti dalla pubblicità e dalle televendite. Se la durata di tali programmi è di almeno 30 minuti, si applicano le disposizioni dei paragrafi precedenti. IR 0.101 Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU)
CEDU Art. 10 Libertà di espressione - 1. Ogni persona ha diritto alla libertà d'espressione. Tale diritto include la libertà d'opinione e la libertà di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza ingerenza alcuna da parte delle autorità pubbliche e senza considerazione di frontiera. Il presente articolo noti impedisce che gli Stati sottopongano a un regime di autorizzazione le imprese di radiodiffusione, di cinema o di televisione.
1 Ogni persona ha diritto alla libertà d'espressione. Tale diritto include la libertà d'opinione e la libertà di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza ingerenza alcuna da parte delle autorità pubbliche e senza considerazione di frontiera. Il presente articolo noti impedisce che gli Stati sottopongano a un regime di autorizzazione le imprese di radiodiffusione, di cinema o di televisione. 2 L'esercizio di queste libertà, comportando doveri e responsabilità, può essere sottoposto a determinate formalità, condizioni, restrizioni o sanzioni previste dalla legge e costituenti misure necessarie in una società democratica, per la sicurezza nazionale, l'integrità territoriale o l'ordine pubblico, la prevenzione dei reati, la protezione della salute e della morale, la protezione della reputazione o dei diritti altrui, o per impedire la divulgazione di informazioni confidenziali o per garantire l'autorità e la imparzialità del potere giudiziario. SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999
Cost. Art. 17 Libertà dei media - 1 La libertà della stampa, della radio e della televisione nonché di altre forme di telediffusione pubblica di produzioni e informazioni è garantita.
1 La libertà della stampa, della radio e della televisione nonché di altre forme di telediffusione pubblica di produzioni e informazioni è garantita. 2 La censura è vietata. 3 Il segreto redazionale è garantito. SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999
Cost. Art. 27 Libertà economica - 1 La libertà economica è garantita.
1 La libertà economica è garantita. 2 Essa include in particolare la libera scelta della professione, il libero accesso a un'attività economica privata e il suo libero esercizio. SR 784.40 Legge federale del 24 marzo 2006 sulla radiotelevisione (LRTV)
LRTV Art. 18 Relazione annuale e conto annuale - 1 Le emittenti di programmi svizzeri devono presentare all'UFCOM la relazione e il conto annuale. Il Consiglio federale può esonerare talune categorie di emittenti da tali obblighi.
1 Le emittenti di programmi svizzeri devono presentare all'UFCOM la relazione e il conto annuale. Il Consiglio federale può esonerare talune categorie di emittenti da tali obblighi. 2 L'UFCOM può pubblicare informazioni desunte dalle relazioni annuali delle emittenti. 3 Il Consiglio federale stabilisce il contenuto della relazione e del conto annuali e determina quali informazioni possono essere pubblicate dall'UFCOM. - Werberechtliche Beurteilung der beanstandeten Sendungen (E. 5).
Regeste (fr):
- Art. 10 CEDH; art. 14 de la Convention européenne sur la télévision transfrontière; art. 17 et 27 Cst.; art. 18 al. 2 LRTV; "interruptions publicitaires" ("Fohrler live", "Cinderella" etc.).
- La réglementation de l'art. 18 al. 2 LRTV concernant les "interruptions publicitaires", respectivement son interprétation par les autorités de surveillance ne viole ni l'art. 14 de la Convention européenne sur la télévision transfrontière, ni l'art. 10 CEDH, respectivement les art. 17 et 27 Cst. Du moins, des besoins changeants des diffuseurs et du public dans ce domaine ne peuvent être ponctuellement pris en compte par une interprétation de l'art. 18 al. 2 LRTV tenant compte du contexte actuel; une révision législative reposant sur une vue d'ensemble du droit des médias est à cet égard nécessaire (consid. 3 et 4).
- Appréciation des émissions critiquées au regard du droit de la publicité (consid. 5).
Regesto (it):
- Art. 10 CEDU; art. 14 della Convenzione europea sulla televisione transfrontaliera; art. 17 e 27 Cost.; art. 18 LRTV; "interruzioni pubblicitarie" ("Fohrler live", "Cinderella", ecc.).
- La regolamentazione sancita dall'art. 18 cpv. 2 LRTV concernente le "interruzioni pubblicitarie", rispettivamente la sua interpretazione da parte delle autorità di sorveglianza in materia radiotelevisiva non viola né l'art. 14 della Convenzione europea sulla televisione transfrontaliera né gli art. 10 CEDU, rispettivamente 17 e 27 Cost. I bisogni eventualmente mutati delle emittenti e del pubblico in quest'ambito non possono essere presi puntualmente in considerazione mediante un'interpretazione dell'art. 18 cpv. 2 LRTV secondo il contesto attuale; occorre al riguardo una revisione legislativa fondata su una visione generale del diritto dei mass media (consid. 3 e 4).
- Esame delle emissioni criticate dal profilo del diritto pubblicitario (consid. 5).
Sachverhalt ab Seite 80
BGE 127 II 79 S. 80
Die TV3 AG strahlte bei ihrer Programmaufnahme Anfang September 1999 in der "Prime Time" ab 18.00 Uhr verschiedene so genannte einstündige "Leisten" aus. Wochentags handelte es sich dabei um die Talksendung "Fohrler live" (ab 18.00 Uhr), um das Informationsmagazin "News um 7" (ab 19.00 Uhr) und die Gameshow "Champions". An diese schlossen sich um 20.00 Uhr eine weitere, rund einstündige Eigenproduktion (z.B. das Konsumentenmagazin "Räz" oder die Satiresendung "Lachsack") und um 21.00 Uhr eine eingekaufte Serie an (z.B. "Emergency Room", "Akte X" usw.). Die Sendungen in der "Leiste" ab 20.00 bzw. 21.00 Uhr waren auf einen festen Wochentag terminiert und wurden im Wochenrhythmus ausgestrahlt. An den Wochenenden wich der Senderaster hiervon ab. Die Sendungen ab 18.00 Uhr, 20.00 Uhr und 21.00 Uhr wurden nach rund 30 Minuten durch einen "Trailer" sowie einen Werbeblock unterbrochen, worauf um 18.30 und 20.30 Uhr das Publikumsspiel "Due" bzw. um 21.30 Uhr ein Wetterbericht folgten, bevor - allenfalls nach erneuter Werbung - der Bogen zurück zur jeweiligen "Leiste" gespannt wurde. Am 7. Dezember 1999 stellte das Bundesamt für Kommunikation (im Folgenden: Bundesamt) fest, dass die TV3 AG seit ihrem Sendestart am 6. September 1999 gegen die Bestimmungen des Bundesgesetzes vom 21. Juni 1991 über Radio und Fernsehen
BGE 127 II 79 S. 81
(RTVG; SR 784.40) betreffend Werbung verstossen habe, indem "die rund einstündigen Sendungen in der Programmleiste ab 18 Uhr, 20 Uhr und 21 Uhr mit Werbung unterbrochen" wurden. Das Bundesamt forderte die TV3 AG auf, bis zum 24. Januar 2000 den rechtmässigen Zustand wiederherzustellen, ansonsten weitere administrative Massnahmen ergriffen würden (vgl. Medialex 2000 S. 44 ff.). Die TV3 AG gelangte hiergegen an das Eidgenössische Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation (UVEK; im Folgenden: Departement), das ihre Beschwerde am 27. Juni 2000 abwies und sie aufforderte, innert "30 Tagen ab Rechtskraft dieses Entscheids in den beanstandeten Punkten der Unterbrecherwerbung den rechtmässigen Zustand herzustellen". Die - als Beispiel und stellvertretend für die anderen "Leisten" - geprüfte Sendung "Fohrler live" bilde sowohl unter formalen wie inhaltlichen Gesichtspunkten eine in sich geschlossene Sendung von weniger als 90 Minuten, weshalb sie nicht durch Werbung unterbrochen werden dürfe (Art. 18 Abs. 2
SR 784.40 Legge federale del 24 marzo 2006 sulla radiotelevisione (LRTV) LRTV Art. 18 Relazione annuale e conto annuale - 1 Le emittenti di programmi svizzeri devono presentare all'UFCOM la relazione e il conto annuale. Il Consiglio federale può esonerare talune categorie di emittenti da tali obblighi. |
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1 | Le emittenti di programmi svizzeri devono presentare all'UFCOM la relazione e il conto annuale. Il Consiglio federale può esonerare talune categorie di emittenti da tali obblighi. |
2 | L'UFCOM può pubblicare informazioni desunte dalle relazioni annuali delle emittenti. |
3 | Il Consiglio federale stabilisce il contenuto della relazione e del conto annuali e determina quali informazioni possono essere pubblicate dall'UFCOM. |
Erwägungen
Aus den Erwägungen:
3. a) Nach Art. 18 Abs. 2
SR 784.40 Legge federale del 24 marzo 2006 sulla radiotelevisione (LRTV) LRTV Art. 18 Relazione annuale e conto annuale - 1 Le emittenti di programmi svizzeri devono presentare all'UFCOM la relazione e il conto annuale. Il Consiglio federale può esonerare talune categorie di emittenti da tali obblighi. |
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1 | Le emittenti di programmi svizzeri devono presentare all'UFCOM la relazione e il conto annuale. Il Consiglio federale può esonerare talune categorie di emittenti da tali obblighi. |
2 | L'UFCOM può pubblicare informazioni desunte dalle relazioni annuali delle emittenti. |
3 | Il Consiglio federale stabilisce il contenuto della relazione e del conto annuali e determina quali informazioni possono essere pubblicate dall'UFCOM. |
SR 784.401 Ordinanza del 9 marzo 2007 sulla radiotelevisione (ORTV) ORTV Art. 12 Riconoscibilità della pubblicità - (art. 9 LRTV) |
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1 | La pubblicità deve essere separata dalla parte redazionale del programma tramite particolari segnali acustici o ottici. Nell'ambito della televisione va utilizzato il termine «pubblicità». |
2 | Le trasmissioni pubblicitarie televisive che costituiscono un'unità a sé stante e durano più di 60 secondi devono essere costantemente e chiaramente riconoscibili mediante la dicitura «pubblicità».21 |
3 | Le emissioni pubblicitarie radiofoniche che costituiscono un'unità a sé stante e non sono chiaramente riconoscibili in quanto tali non possono durare più di 60 secondi. |
4 | I collaboratori ai programmi di emittenti radiofoniche locali o regionali le cui zone di copertura comprendono meno di 150 000 abitanti di almeno 15 anni d'età possono partecipare alle trasmissioni pubblicitarie di tali emittenti se non fungono da moderatori in notiziari o in trasmissioni di attualità politica. Lo stesso vale per le emittenti televisive locali o regionali la cui zona di copertura comprende meno di 250 000 abitanti di almeno 15 anni d'età. |
BGE 127 II 79 S. 82
Wert sowie die Ansprüche der Rechteinhaber nicht beeinträchtigt werden (Art. 14 Abs. 1
IR 0.784.405 Convenzione europea del 5 maggio 1989 sulla televisione transfrontaliera (con All.) RS-0.784.405 Art. 14 Inserimento della pubblicità e della televendita - 1. La pubblicità e la televendita devono essere inserite tra i programmi. Fatte salve le condizioni fissate nei paragrafi 2-5 del presente articolo, la pubblicità e le televendite possono essere ugualmente inserite nel corso dei programmi ma in maniera da non recare danno all'integrità ed al valore dei programmi stessi ed in modo da non arrecare pregiudizio ai diritti degli aventi diritto. |
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1 | La pubblicità e la televendita devono essere inserite tra i programmi. Fatte salve le condizioni fissate nei paragrafi 2-5 del presente articolo, la pubblicità e le televendite possono essere ugualmente inserite nel corso dei programmi ma in maniera da non recare danno all'integrità ed al valore dei programmi stessi ed in modo da non arrecare pregiudizio ai diritti degli aventi diritto. |
2 | Nei programmi composti da parti autonome o nei programmi sportivi, in avvenimenti ed in spettacoli di analoga struttura comprendenti intervalli, la pubblicità e la televendita possono essere inserite unicamente tra le parti autonome e negli intervalli. |
3 | La trasmissione di opere audiovisive come lungometraggi cinematografici e film concepiti per la televisione (escluse le serie, i romanzi a puntate, le trasmissioni di svago ed i documentari) può essere interrotta una sola volta per parte completa di 45 minuti, a condizione che la durata programmata di tali opere sia superiore a 45 minuti. Un'altra interruzione è ammessa se la loro durata programmata è superiore di almeno 20 minuti a due o più parti complete di 45 minuti. |
4 | Se programmi non compresi tra quelli di cui al paragrafo 2 vengono interrotti dalla pubblicità e dalle televendite, dovrebbe trascorrere un periodo di almeno 20 minuti tra ogni interruzione successiva all'interno dei programmi stessi. |
5 | La pubblicità e la televendita non possono essere inserite nella diffusione di cerimonie religiose. I telegiornali, i servizi di attualità, i documentari, i programmi religiosi e i programmi per bambini la cui durata programmata è inferiore a 30 minuti non possono essere interrotti dalla pubblicità e dalle televendite. Se la durata di tali programmi è di almeno 30 minuti, si applicano le disposizioni dei paragrafi precedenti. |
IR 0.784.405 Convenzione europea del 5 maggio 1989 sulla televisione transfrontaliera (con All.) RS-0.784.405 Art. 14 Inserimento della pubblicità e della televendita - 1. La pubblicità e la televendita devono essere inserite tra i programmi. Fatte salve le condizioni fissate nei paragrafi 2-5 del presente articolo, la pubblicità e le televendite possono essere ugualmente inserite nel corso dei programmi ma in maniera da non recare danno all'integrità ed al valore dei programmi stessi ed in modo da non arrecare pregiudizio ai diritti degli aventi diritto. |
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1 | La pubblicità e la televendita devono essere inserite tra i programmi. Fatte salve le condizioni fissate nei paragrafi 2-5 del presente articolo, la pubblicità e le televendite possono essere ugualmente inserite nel corso dei programmi ma in maniera da non recare danno all'integrità ed al valore dei programmi stessi ed in modo da non arrecare pregiudizio ai diritti degli aventi diritto. |
2 | Nei programmi composti da parti autonome o nei programmi sportivi, in avvenimenti ed in spettacoli di analoga struttura comprendenti intervalli, la pubblicità e la televendita possono essere inserite unicamente tra le parti autonome e negli intervalli. |
3 | La trasmissione di opere audiovisive come lungometraggi cinematografici e film concepiti per la televisione (escluse le serie, i romanzi a puntate, le trasmissioni di svago ed i documentari) può essere interrotta una sola volta per parte completa di 45 minuti, a condizione che la durata programmata di tali opere sia superiore a 45 minuti. Un'altra interruzione è ammessa se la loro durata programmata è superiore di almeno 20 minuti a due o più parti complete di 45 minuti. |
4 | Se programmi non compresi tra quelli di cui al paragrafo 2 vengono interrotti dalla pubblicità e dalle televendite, dovrebbe trascorrere un periodo di almeno 20 minuti tra ogni interruzione successiva all'interno dei programmi stessi. |
5 | La pubblicità e la televendita non possono essere inserite nella diffusione di cerimonie religiose. I telegiornali, i servizi di attualità, i documentari, i programmi religiosi e i programmi per bambini la cui durata programmata è inferiore a 30 minuti non possono essere interrotti dalla pubblicità e dalle televendite. Se la durata di tali programmi è di almeno 30 minuti, si applicano le disposizioni dei paragrafi precedenti. |
IR 0.784.405 Convenzione europea del 5 maggio 1989 sulla televisione transfrontaliera (con All.) RS-0.784.405 Art. 14 Inserimento della pubblicità e della televendita - 1. La pubblicità e la televendita devono essere inserite tra i programmi. Fatte salve le condizioni fissate nei paragrafi 2-5 del presente articolo, la pubblicità e le televendite possono essere ugualmente inserite nel corso dei programmi ma in maniera da non recare danno all'integrità ed al valore dei programmi stessi ed in modo da non arrecare pregiudizio ai diritti degli aventi diritto. |
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1 | La pubblicità e la televendita devono essere inserite tra i programmi. Fatte salve le condizioni fissate nei paragrafi 2-5 del presente articolo, la pubblicità e le televendite possono essere ugualmente inserite nel corso dei programmi ma in maniera da non recare danno all'integrità ed al valore dei programmi stessi ed in modo da non arrecare pregiudizio ai diritti degli aventi diritto. |
2 | Nei programmi composti da parti autonome o nei programmi sportivi, in avvenimenti ed in spettacoli di analoga struttura comprendenti intervalli, la pubblicità e la televendita possono essere inserite unicamente tra le parti autonome e negli intervalli. |
3 | La trasmissione di opere audiovisive come lungometraggi cinematografici e film concepiti per la televisione (escluse le serie, i romanzi a puntate, le trasmissioni di svago ed i documentari) può essere interrotta una sola volta per parte completa di 45 minuti, a condizione che la durata programmata di tali opere sia superiore a 45 minuti. Un'altra interruzione è ammessa se la loro durata programmata è superiore di almeno 20 minuti a due o più parti complete di 45 minuti. |
4 | Se programmi non compresi tra quelli di cui al paragrafo 2 vengono interrotti dalla pubblicità e dalle televendite, dovrebbe trascorrere un periodo di almeno 20 minuti tra ogni interruzione successiva all'interno dei programmi stessi. |
5 | La pubblicità e la televendita non possono essere inserite nella diffusione di cerimonie religiose. I telegiornali, i servizi di attualità, i documentari, i programmi religiosi e i programmi per bambini la cui durata programmata è inferiore a 30 minuti non possono essere interrotti dalla pubblicità e dalle televendite. Se la durata di tali programmi è di almeno 30 minuti, si applicano le disposizioni dei paragrafi precedenti. |
IR 0.784.405 Convenzione europea del 5 maggio 1989 sulla televisione transfrontaliera (con All.) RS-0.784.405 Art. 14 Inserimento della pubblicità e della televendita - 1. La pubblicità e la televendita devono essere inserite tra i programmi. Fatte salve le condizioni fissate nei paragrafi 2-5 del presente articolo, la pubblicità e le televendite possono essere ugualmente inserite nel corso dei programmi ma in maniera da non recare danno all'integrità ed al valore dei programmi stessi ed in modo da non arrecare pregiudizio ai diritti degli aventi diritto. |
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1 | La pubblicità e la televendita devono essere inserite tra i programmi. Fatte salve le condizioni fissate nei paragrafi 2-5 del presente articolo, la pubblicità e le televendite possono essere ugualmente inserite nel corso dei programmi ma in maniera da non recare danno all'integrità ed al valore dei programmi stessi ed in modo da non arrecare pregiudizio ai diritti degli aventi diritto. |
2 | Nei programmi composti da parti autonome o nei programmi sportivi, in avvenimenti ed in spettacoli di analoga struttura comprendenti intervalli, la pubblicità e la televendita possono essere inserite unicamente tra le parti autonome e negli intervalli. |
3 | La trasmissione di opere audiovisive come lungometraggi cinematografici e film concepiti per la televisione (escluse le serie, i romanzi a puntate, le trasmissioni di svago ed i documentari) può essere interrotta una sola volta per parte completa di 45 minuti, a condizione che la durata programmata di tali opere sia superiore a 45 minuti. Un'altra interruzione è ammessa se la loro durata programmata è superiore di almeno 20 minuti a due o più parti complete di 45 minuti. |
4 | Se programmi non compresi tra quelli di cui al paragrafo 2 vengono interrotti dalla pubblicità e dalle televendite, dovrebbe trascorrere un periodo di almeno 20 minuti tra ogni interruzione successiva all'interno dei programmi stessi. |
5 | La pubblicità e la televendita non possono essere inserite nella diffusione di cerimonie religiose. I telegiornali, i servizi di attualità, i documentari, i programmi religiosi e i programmi per bambini la cui durata programmata è inferiore a 30 minuti non possono essere interrotti dalla pubblicità e dalle televendite. Se la durata di tali programmi è di almeno 30 minuti, si applicano le disposizioni dei paragrafi precedenti. |
IR 0.784.405 Convenzione europea del 5 maggio 1989 sulla televisione transfrontaliera (con All.) RS-0.784.405 Art. 14 Inserimento della pubblicità e della televendita - 1. La pubblicità e la televendita devono essere inserite tra i programmi. Fatte salve le condizioni fissate nei paragrafi 2-5 del presente articolo, la pubblicità e le televendite possono essere ugualmente inserite nel corso dei programmi ma in maniera da non recare danno all'integrità ed al valore dei programmi stessi ed in modo da non arrecare pregiudizio ai diritti degli aventi diritto. |
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1 | La pubblicità e la televendita devono essere inserite tra i programmi. Fatte salve le condizioni fissate nei paragrafi 2-5 del presente articolo, la pubblicità e le televendite possono essere ugualmente inserite nel corso dei programmi ma in maniera da non recare danno all'integrità ed al valore dei programmi stessi ed in modo da non arrecare pregiudizio ai diritti degli aventi diritto. |
2 | Nei programmi composti da parti autonome o nei programmi sportivi, in avvenimenti ed in spettacoli di analoga struttura comprendenti intervalli, la pubblicità e la televendita possono essere inserite unicamente tra le parti autonome e negli intervalli. |
3 | La trasmissione di opere audiovisive come lungometraggi cinematografici e film concepiti per la televisione (escluse le serie, i romanzi a puntate, le trasmissioni di svago ed i documentari) può essere interrotta una sola volta per parte completa di 45 minuti, a condizione che la durata programmata di tali opere sia superiore a 45 minuti. Un'altra interruzione è ammessa se la loro durata programmata è superiore di almeno 20 minuti a due o più parti complete di 45 minuti. |
4 | Se programmi non compresi tra quelli di cui al paragrafo 2 vengono interrotti dalla pubblicità e dalle televendite, dovrebbe trascorrere un periodo di almeno 20 minuti tra ogni interruzione successiva all'interno dei programmi stessi. |
5 | La pubblicità e la televendita non possono essere inserite nella diffusione di cerimonie religiose. I telegiornali, i servizi di attualità, i documentari, i programmi religiosi e i programmi per bambini la cui durata programmata è inferiore a 30 minuti non possono essere interrotti dalla pubblicità e dalle televendite. Se la durata di tali programmi è di almeno 30 minuti, si applicano le disposizioni dei paragrafi precedenti. |
SR 784.40 Legge federale del 24 marzo 2006 sulla radiotelevisione (LRTV) LRTV Art. 18 Relazione annuale e conto annuale - 1 Le emittenti di programmi svizzeri devono presentare all'UFCOM la relazione e il conto annuale. Il Consiglio federale può esonerare talune categorie di emittenti da tali obblighi. |
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1 | Le emittenti di programmi svizzeri devono presentare all'UFCOM la relazione e il conto annuale. Il Consiglio federale può esonerare talune categorie di emittenti da tali obblighi. |
2 | L'UFCOM può pubblicare informazioni desunte dalle relazioni annuali delle emittenti. |
3 | Il Consiglio federale stabilisce il contenuto della relazione e del conto annuali e determina quali informazioni possono essere pubblicate dall'UFCOM. |
SR 784.40 Legge federale del 24 marzo 2006 sulla radiotelevisione (LRTV) LRTV Art. 18 Relazione annuale e conto annuale - 1 Le emittenti di programmi svizzeri devono presentare all'UFCOM la relazione e il conto annuale. Il Consiglio federale può esonerare talune categorie di emittenti da tali obblighi. |
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1 | Le emittenti di programmi svizzeri devono presentare all'UFCOM la relazione e il conto annuale. Il Consiglio federale può esonerare talune categorie di emittenti da tali obblighi. |
2 | L'UFCOM può pubblicare informazioni desunte dalle relazioni annuali delle emittenti. |
3 | Il Consiglio federale stabilisce il contenuto della relazione e del conto annuali e determina quali informazioni possono essere pubblicate dall'UFCOM. |
SR 784.40 Legge federale del 24 marzo 2006 sulla radiotelevisione (LRTV) LRTV Art. 18 Relazione annuale e conto annuale - 1 Le emittenti di programmi svizzeri devono presentare all'UFCOM la relazione e il conto annuale. Il Consiglio federale può esonerare talune categorie di emittenti da tali obblighi. |
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1 | Le emittenti di programmi svizzeri devono presentare all'UFCOM la relazione e il conto annuale. Il Consiglio federale può esonerare talune categorie di emittenti da tali obblighi. |
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3 | Il Consiglio federale stabilisce il contenuto della relazione e del conto annuali e determina quali informazioni possono essere pubblicate dall'UFCOM. |
BGE 127 II 79 S. 83
Interesse bestehe. Bei der Prüfung, ob Art. 18 Abs. 2
SR 784.40 Legge federale del 24 marzo 2006 sulla radiotelevisione (LRTV) LRTV Art. 18 Relazione annuale e conto annuale - 1 Le emittenti di programmi svizzeri devono presentare all'UFCOM la relazione e il conto annuale. Il Consiglio federale può esonerare talune categorie di emittenti da tali obblighi. |
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1 | Le emittenti di programmi svizzeri devono presentare all'UFCOM la relazione e il conto annuale. Il Consiglio federale può esonerare talune categorie di emittenti da tali obblighi. |
2 | L'UFCOM può pubblicare informazioni desunte dalle relazioni annuali delle emittenti. |
3 | Il Consiglio federale stabilisce il contenuto della relazione e del conto annuali e determina quali informazioni possono essere pubblicate dall'UFCOM. |
SR 784.40 Legge federale del 24 marzo 2006 sulla radiotelevisione (LRTV) LRTV Art. 18 Relazione annuale e conto annuale - 1 Le emittenti di programmi svizzeri devono presentare all'UFCOM la relazione e il conto annuale. Il Consiglio federale può esonerare talune categorie di emittenti da tali obblighi. |
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1 | Le emittenti di programmi svizzeri devono presentare all'UFCOM la relazione e il conto annuale. Il Consiglio federale può esonerare talune categorie di emittenti da tali obblighi. |
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4. Die Art. 18 Abs. 2
SR 784.40 Legge federale del 24 marzo 2006 sulla radiotelevisione (LRTV) LRTV Art. 18 Relazione annuale e conto annuale - 1 Le emittenti di programmi svizzeri devono presentare all'UFCOM la relazione e il conto annuale. Il Consiglio federale può esonerare talune categorie di emittenti da tali obblighi. |
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1 | Le emittenti di programmi svizzeri devono presentare all'UFCOM la relazione e il conto annuale. Il Consiglio federale può esonerare talune categorie di emittenti da tali obblighi. |
2 | L'UFCOM può pubblicare informazioni desunte dalle relazioni annuali delle emittenti. |
3 | Il Consiglio federale stabilisce il contenuto della relazione e del conto annuali e determina quali informazioni possono essere pubblicate dall'UFCOM. |
SR 784.40 Legge federale del 24 marzo 2006 sulla radiotelevisione (LRTV) LRTV Art. 18 Relazione annuale e conto annuale - 1 Le emittenti di programmi svizzeri devono presentare all'UFCOM la relazione e il conto annuale. Il Consiglio federale può esonerare talune categorie di emittenti da tali obblighi. |
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1 | Le emittenti di programmi svizzeri devono presentare all'UFCOM la relazione e il conto annuale. Il Consiglio federale può esonerare talune categorie di emittenti da tali obblighi. |
2 | L'UFCOM può pubblicare informazioni desunte dalle relazioni annuali delle emittenti. |
3 | Il Consiglio federale stabilisce il contenuto della relazione e del conto annuali e determina quali informazioni possono essere pubblicate dall'UFCOM. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 93 Radiotelevisione - 1 La legislazione sulla radiotelevisione nonché su altre forme di telediffusione pubblica di produzioni e informazioni compete alla Confederazione. |
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1 | La legislazione sulla radiotelevisione nonché su altre forme di telediffusione pubblica di produzioni e informazioni compete alla Confederazione. |
2 | La radio e la televisione contribuiscono all'istruzione e allo sviluppo culturale, alla libera formazione delle opinioni e all'intrattenimento. Considerano le particolarità del Paese e i bisogni dei Cantoni. Presentano gli avvenimenti in modo corretto e riflettono adeguatamente la pluralità delle opinioni. |
3 | L'indipendenza della radio e della televisione nonché l'autonomia nella concezione dei programmi sono garantite. |
4 | Devono essere considerati la situazione e i compiti di altri mezzi di comunicazione sociale, soprattutto della stampa. |
5 | I ricorsi in materia di programmi possono essere deferiti a un'autorità indipendente di ricorso. |
SR 784.40 Legge federale del 24 marzo 2006 sulla radiotelevisione (LRTV) LRTV Art. 18 Relazione annuale e conto annuale - 1 Le emittenti di programmi svizzeri devono presentare all'UFCOM la relazione e il conto annuale. Il Consiglio federale può esonerare talune categorie di emittenti da tali obblighi. |
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1 | Le emittenti di programmi svizzeri devono presentare all'UFCOM la relazione e il conto annuale. Il Consiglio federale può esonerare talune categorie di emittenti da tali obblighi. |
2 | L'UFCOM può pubblicare informazioni desunte dalle relazioni annuali delle emittenti. |
3 | Il Consiglio federale stabilisce il contenuto della relazione e del conto annuali e determina quali informazioni possono essere pubblicate dall'UFCOM. |
SR 784.40 Legge federale del 24 marzo 2006 sulla radiotelevisione (LRTV) LRTV Art. 18 Relazione annuale e conto annuale - 1 Le emittenti di programmi svizzeri devono presentare all'UFCOM la relazione e il conto annuale. Il Consiglio federale può esonerare talune categorie di emittenti da tali obblighi. |
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1 | Le emittenti di programmi svizzeri devono presentare all'UFCOM la relazione e il conto annuale. Il Consiglio federale può esonerare talune categorie di emittenti da tali obblighi. |
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BGE 127 II 79 S. 84
Form ins Gesetz aufgenommen, nachdem der Bundesrat ursprünglich noch jegliche Unterbrecherwerbung hatte untersagen wollen (vgl. BBl 1987 III 734). Art. 18 Abs. 2
SR 784.40 Legge federale del 24 marzo 2006 sulla radiotelevisione (LRTV) LRTV Art. 18 Relazione annuale e conto annuale - 1 Le emittenti di programmi svizzeri devono presentare all'UFCOM la relazione e il conto annuale. Il Consiglio federale può esonerare talune categorie di emittenti da tali obblighi. |
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1 | Le emittenti di programmi svizzeri devono presentare all'UFCOM la relazione e il conto annuale. Il Consiglio federale può esonerare talune categorie di emittenti da tali obblighi. |
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3 | Il Consiglio federale stabilisce il contenuto della relazione e del conto annuali e determina quali informazioni possono essere pubblicate dall'UFCOM. |
cc) Gegen die von der Beschwerdeführerin vorgeschlagene geltungszeitliche Auslegung von Art. 18 Abs. 2
SR 784.40 Legge federale del 24 marzo 2006 sulla radiotelevisione (LRTV) LRTV Art. 18 Relazione annuale e conto annuale - 1 Le emittenti di programmi svizzeri devono presentare all'UFCOM la relazione e il conto annuale. Il Consiglio federale può esonerare talune categorie di emittenti da tali obblighi. |
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1 | Le emittenti di programmi svizzeri devono presentare all'UFCOM la relazione e il conto annuale. Il Consiglio federale può esonerare talune categorie di emittenti da tali obblighi. |
2 | L'UFCOM può pubblicare informazioni desunte dalle relazioni annuali delle emittenti. |
3 | Il Consiglio federale stabilisce il contenuto della relazione e del conto annuali e determina quali informazioni possono essere pubblicate dall'UFCOM. |
BGE 127 II 79 S. 85
erweitertem und erleichtertem Marktzugang für private Veranstalter; Erläuterungen RTVG-Entwurf, S. 12) mit einem Ausschluss der privaten Veranstalter von den Gebührengeldern verbunden werden, wobei diese zum Ausgleich hierfür mehr Möglichkeiten erhielten, ihre Programme mit Werbung und Sponsoring zu finanzieren (Erläuterungen RTVG-Entwurf, S. 51). Die entsprechende Liberalisierung kann nicht durch eine grosszügigere Auslegung der bestehenden, auf einem anderen System beruhenden Regelungen vorweggenommen werden; hierüber hat der Gesetzgeber zu entscheiden. b) aa) Internationalrechtlich ist die Schweiz nicht gehalten, die Unterbrecherwerbung gleich oder grosszügiger zu regeln, als dies im europäischen Übereinkommen vorgesehen ist. Bei Art. 14
IR 0.784.405 Convenzione europea del 5 maggio 1989 sulla televisione transfrontaliera (con All.) RS-0.784.405 Art. 14 Inserimento della pubblicità e della televendita - 1. La pubblicità e la televendita devono essere inserite tra i programmi. Fatte salve le condizioni fissate nei paragrafi 2-5 del presente articolo, la pubblicità e le televendite possono essere ugualmente inserite nel corso dei programmi ma in maniera da non recare danno all'integrità ed al valore dei programmi stessi ed in modo da non arrecare pregiudizio ai diritti degli aventi diritto. |
|
1 | La pubblicità e la televendita devono essere inserite tra i programmi. Fatte salve le condizioni fissate nei paragrafi 2-5 del presente articolo, la pubblicità e le televendite possono essere ugualmente inserite nel corso dei programmi ma in maniera da non recare danno all'integrità ed al valore dei programmi stessi ed in modo da non arrecare pregiudizio ai diritti degli aventi diritto. |
2 | Nei programmi composti da parti autonome o nei programmi sportivi, in avvenimenti ed in spettacoli di analoga struttura comprendenti intervalli, la pubblicità e la televendita possono essere inserite unicamente tra le parti autonome e negli intervalli. |
3 | La trasmissione di opere audiovisive come lungometraggi cinematografici e film concepiti per la televisione (escluse le serie, i romanzi a puntate, le trasmissioni di svago ed i documentari) può essere interrotta una sola volta per parte completa di 45 minuti, a condizione che la durata programmata di tali opere sia superiore a 45 minuti. Un'altra interruzione è ammessa se la loro durata programmata è superiore di almeno 20 minuti a due o più parti complete di 45 minuti. |
4 | Se programmi non compresi tra quelli di cui al paragrafo 2 vengono interrotti dalla pubblicità e dalle televendite, dovrebbe trascorrere un periodo di almeno 20 minuti tra ogni interruzione successiva all'interno dei programmi stessi. |
5 | La pubblicità e la televendita non possono essere inserite nella diffusione di cerimonie religiose. I telegiornali, i servizi di attualità, i documentari, i programmi religiosi e i programmi per bambini la cui durata programmata è inferiore a 30 minuti non possono essere interrotti dalla pubblicità e dalle televendite. Se la durata di tali programmi è di almeno 30 minuti, si applicano le disposizioni dei paragrafi precedenti. |
IR 0.784.405 Convenzione europea del 5 maggio 1989 sulla televisione transfrontaliera (con All.) RS-0.784.405 Art. 28 Rapporti tra la Convenzione e il diritto interno delle Parti - Nessuna disposizione della presente Convenzione potrebbe impedire alle Parti di applicare regole più restrittive o più dettagliate di quelle previste nella presente Convenzione ai servizi di programmi trasmessi da radiotrasmettitori di loro competenza, ai sensi dell'articolo 5. |
IR 0.101 Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) CEDU Art. 10 Libertà di espressione - 1. Ogni persona ha diritto alla libertà d'espressione. Tale diritto include la libertà d'opinione e la libertà di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza ingerenza alcuna da parte delle autorità pubbliche e senza considerazione di frontiera. Il presente articolo noti impedisce che gli Stati sottopongano a un regime di autorizzazione le imprese di radiodiffusione, di cinema o di televisione. |
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1 | Ogni persona ha diritto alla libertà d'espressione. Tale diritto include la libertà d'opinione e la libertà di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza ingerenza alcuna da parte delle autorità pubbliche e senza considerazione di frontiera. Il presente articolo noti impedisce che gli Stati sottopongano a un regime di autorizzazione le imprese di radiodiffusione, di cinema o di televisione. |
2 | L'esercizio di queste libertà, comportando doveri e responsabilità, può essere sottoposto a determinate formalità, condizioni, restrizioni o sanzioni previste dalla legge e costituenti misure necessarie in una società democratica, per la sicurezza nazionale, l'integrità territoriale o l'ordine pubblico, la prevenzione dei reati, la protezione della salute e della morale, la protezione della reputazione o dei diritti altrui, o per impedire la divulgazione di informazioni confidenziali o per garantire l'autorità e la imparzialità del potere giudiziario. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 17 Libertà dei media - 1 La libertà della stampa, della radio e della televisione nonché di altre forme di telediffusione pubblica di produzioni e informazioni è garantita. |
|
1 | La libertà della stampa, della radio e della televisione nonché di altre forme di telediffusione pubblica di produzioni e informazioni è garantita. |
2 | La censura è vietata. |
3 | Il segreto redazionale è garantito. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 27 Libertà economica - 1 La libertà economica è garantita. |
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1 | La libertà economica è garantita. |
2 | Essa include in particolare la libera scelta della professione, il libero accesso a un'attività economica privata e il suo libero esercizio. |
IR 0.101 Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) CEDU Art. 10 Libertà di espressione - 1. Ogni persona ha diritto alla libertà d'espressione. Tale diritto include la libertà d'opinione e la libertà di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza ingerenza alcuna da parte delle autorità pubbliche e senza considerazione di frontiera. Il presente articolo noti impedisce che gli Stati sottopongano a un regime di autorizzazione le imprese di radiodiffusione, di cinema o di televisione. |
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1 | Ogni persona ha diritto alla libertà d'espressione. Tale diritto include la libertà d'opinione e la libertà di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza ingerenza alcuna da parte delle autorità pubbliche e senza considerazione di frontiera. Il presente articolo noti impedisce che gli Stati sottopongano a un regime di autorizzazione le imprese di radiodiffusione, di cinema o di televisione. |
2 | L'esercizio di queste libertà, comportando doveri e responsabilità, può essere sottoposto a determinate formalità, condizioni, restrizioni o sanzioni previste dalla legge e costituenti misure necessarie in una società democratica, per la sicurezza nazionale, l'integrità territoriale o l'ordine pubblico, la prevenzione dei reati, la protezione della salute e della morale, la protezione della reputazione o dei diritti altrui, o per impedire la divulgazione di informazioni confidenziali o per garantire l'autorità e la imparzialità del potere giudiziario. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 93 Radiotelevisione - 1 La legislazione sulla radiotelevisione nonché su altre forme di telediffusione pubblica di produzioni e informazioni compete alla Confederazione. |
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1 | La legislazione sulla radiotelevisione nonché su altre forme di telediffusione pubblica di produzioni e informazioni compete alla Confederazione. |
2 | La radio e la televisione contribuiscono all'istruzione e allo sviluppo culturale, alla libera formazione delle opinioni e all'intrattenimento. Considerano le particolarità del Paese e i bisogni dei Cantoni. Presentano gli avvenimenti in modo corretto e riflettono adeguatamente la pluralità delle opinioni. |
3 | L'indipendenza della radio e della televisione nonché l'autonomia nella concezione dei programmi sono garantite. |
4 | Devono essere considerati la situazione e i compiti di altri mezzi di comunicazione sociale, soprattutto della stampa. |
5 | I ricorsi in materia di programmi possono essere deferiti a un'autorità indipendente di ricorso. |
BGE 127 II 79 S. 86
erscheint dieser deshalb als im Sinne von Art. 10 Ziff. 2
IR 0.101 Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) CEDU Art. 10 Libertà di espressione - 1. Ogni persona ha diritto alla libertà d'espressione. Tale diritto include la libertà d'opinione e la libertà di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza ingerenza alcuna da parte delle autorità pubbliche e senza considerazione di frontiera. Il presente articolo noti impedisce che gli Stati sottopongano a un regime di autorizzazione le imprese di radiodiffusione, di cinema o di televisione. |
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1 | Ogni persona ha diritto alla libertà d'espressione. Tale diritto include la libertà d'opinione e la libertà di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza ingerenza alcuna da parte delle autorità pubbliche e senza considerazione di frontiera. Il presente articolo noti impedisce che gli Stati sottopongano a un regime di autorizzazione le imprese di radiodiffusione, di cinema o di televisione. |
2 | L'esercizio di queste libertà, comportando doveri e responsabilità, può essere sottoposto a determinate formalità, condizioni, restrizioni o sanzioni previste dalla legge e costituenti misure necessarie in una società democratica, per la sicurezza nazionale, l'integrità territoriale o l'ordine pubblico, la prevenzione dei reati, la protezione della salute e della morale, la protezione della reputazione o dei diritti altrui, o per impedire la divulgazione di informazioni confidenziali o per garantire l'autorità e la imparzialità del potere giudiziario. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 36 Limiti dei diritti fondamentali - 1 Le restrizioni dei diritti fondamentali devono avere una base legale. Se gravi, devono essere previste dalla legge medesima. Sono eccettuate le restrizioni ordinate in caso di pericolo grave, immediato e non altrimenti evitabile. |
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1 | Le restrizioni dei diritti fondamentali devono avere una base legale. Se gravi, devono essere previste dalla legge medesima. Sono eccettuate le restrizioni ordinate in caso di pericolo grave, immediato e non altrimenti evitabile. |
2 | Le restrizioni dei diritti fondamentali devono essere giustificate da un interesse pubblico o dalla protezione di diritti fondamentali altrui. |
3 | Esse devono essere proporzionate allo scopo. |
4 | I diritti fondamentali sono intangibili nella loro essenza. |
5. Auch hinsichtlich des konkret beanstandeten Sendemusters verletzt der angefochtene Entscheid kein Bundesrecht: a) Bei der Beurteilung, ob eine in sich geschlossene Sendung in Missachtung von Art. 18 Abs. 2
SR 784.40 Legge federale del 24 marzo 2006 sulla radiotelevisione (LRTV) LRTV Art. 18 Relazione annuale e conto annuale - 1 Le emittenti di programmi svizzeri devono presentare all'UFCOM la relazione e il conto annuale. Il Consiglio federale può esonerare talune categorie di emittenti da tali obblighi. |
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1 | Le emittenti di programmi svizzeri devono presentare all'UFCOM la relazione e il conto annuale. Il Consiglio federale può esonerare talune categorie di emittenti da tali obblighi. |
2 | L'UFCOM può pubblicare informazioni desunte dalle relazioni annuali delle emittenti. |
3 | Il Consiglio federale stabilisce il contenuto della relazione e del conto annuali e determina quali informazioni possono essere pubblicate dall'UFCOM. |
BGE 127 II 79 S. 87
sitzen, wobei sich die Stuhlreihe auf einer etwas erhöhten "Bühne" mit der Zeit füllt. Die einzelnen Gesprächspartner werden in die weitere Sendung jeweils einbezogen und haben auch nach ihrem Auftritt noch die Möglichkeit, sich spontan zu äussern. Nach etwa einer halben Stunde kündigt Dani Fohrler an: "Es geht gleich weiter (kurze Angabe, wer/was noch zu erwarten ist); gleich nachher, bleiben Sie dran". Es folgen ein "Programmtrailer" und ein Werbeblock, dem sich die rund zweiminütige Spielshow "Due" anschliesst. Nach einem weiteren "Trailer" geht die Talkshow weiter. Neue Gäste gesellen sich mit ihren Erfahrungen zu den bereits vorgestellten. Sowohl formell wie inhaltlich handelt es sich bei "Fohrler live" damit aber um eine in sich geschlossene Sendung im Sinne von Art. 18 Abs. 2
SR 784.40 Legge federale del 24 marzo 2006 sulla radiotelevisione (LRTV) LRTV Art. 18 Relazione annuale e conto annuale - 1 Le emittenti di programmi svizzeri devono presentare all'UFCOM la relazione e il conto annuale. Il Consiglio federale può esonerare talune categorie di emittenti da tali obblighi. |
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1 | Le emittenti di programmi svizzeri devono presentare all'UFCOM la relazione e il conto annuale. Il Consiglio federale può esonerare talune categorie di emittenti da tali obblighi. |
2 | L'UFCOM può pubblicare informazioni desunte dalle relazioni annuali delle emittenti. |
3 | Il Consiglio federale stabilisce il contenuto della relazione e del conto annuali e determina quali informazioni possono essere pubblicate dall'UFCOM. |
BGE 127 II 79 S. 88
Beschwerdeführerin, dass auch mehrere Episoden einer Serie mit Werbung "unterbrochen" werden dürften, weshalb die umstrittene Reklame zulässig sein müsse, verkennt, dass die einzelnen Folgen einer Serie in der Regel in sich dramaturgisch abgeschlossen sind, was bei den beiden Teilen der Sendung "Fohrler live" nach dem Gesagten eben gerade nicht der Fall ist. Zu Recht weist das Bundesamt darauf hin, dass sich das Problem der Unterbrecherwerbung anders stellen könnte, falls die beiden Teile von "Fohrler live" durch eine wirklich eigenständige Sendung von einer gewissen Dauer unterbrochen würden. "Fohrler live" in seiner hier zu beurteilenden Form absorbiert aber inhaltlich die Werbung wie den "Füller", weshalb Art. 18 Abs. 2
SR 784.40 Legge federale del 24 marzo 2006 sulla radiotelevisione (LRTV) LRTV Art. 18 Relazione annuale e conto annuale - 1 Le emittenti di programmi svizzeri devono presentare all'UFCOM la relazione e il conto annuale. Il Consiglio federale può esonerare talune categorie di emittenti da tali obblighi. |
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1 | Le emittenti di programmi svizzeri devono presentare all'UFCOM la relazione e il conto annuale. Il Consiglio federale può esonerare talune categorie di emittenti da tali obblighi. |
2 | L'UFCOM può pubblicare informazioni desunte dalle relazioni annuali delle emittenti. |
3 | Il Consiglio federale stabilisce il contenuto della relazione e del conto annuali e determina quali informazioni possono essere pubblicate dall'UFCOM. |
SR 784.40 Legge federale del 24 marzo 2006 sulla radiotelevisione (LRTV) LRTV Art. 18 Relazione annuale e conto annuale - 1 Le emittenti di programmi svizzeri devono presentare all'UFCOM la relazione e il conto annuale. Il Consiglio federale può esonerare talune categorie di emittenti da tali obblighi. |
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1 | Le emittenti di programmi svizzeri devono presentare all'UFCOM la relazione e il conto annuale. Il Consiglio federale può esonerare talune categorie di emittenti da tali obblighi. |
2 | L'UFCOM può pubblicare informazioni desunte dalle relazioni annuali delle emittenti. |
3 | Il Consiglio federale stabilisce il contenuto della relazione e del conto annuali e determina quali informazioni possono essere pubblicate dall'UFCOM. |
SR 784.40 Legge federale del 24 marzo 2006 sulla radiotelevisione (LRTV) LRTV Art. 18 Relazione annuale e conto annuale - 1 Le emittenti di programmi svizzeri devono presentare all'UFCOM la relazione e il conto annuale. Il Consiglio federale può esonerare talune categorie di emittenti da tali obblighi. |
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1 | Le emittenti di programmi svizzeri devono presentare all'UFCOM la relazione e il conto annuale. Il Consiglio federale può esonerare talune categorie di emittenti da tali obblighi. |
2 | L'UFCOM può pubblicare informazioni desunte dalle relazioni annuali delle emittenti. |
3 | Il Consiglio federale stabilisce il contenuto della relazione e del conto annuali e determina quali informazioni possono essere pubblicate dall'UFCOM. |
SR 784.401 Ordinanza del 9 marzo 2007 sulla radiotelevisione (ORTV) ORTV Art. 12 Riconoscibilità della pubblicità - (art. 9 LRTV) |
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1 | La pubblicità deve essere separata dalla parte redazionale del programma tramite particolari segnali acustici o ottici. Nell'ambito della televisione va utilizzato il termine «pubblicità». |
2 | Le trasmissioni pubblicitarie televisive che costituiscono un'unità a sé stante e durano più di 60 secondi devono essere costantemente e chiaramente riconoscibili mediante la dicitura «pubblicità».21 |
3 | Le emissioni pubblicitarie radiofoniche che costituiscono un'unità a sé stante e non sono chiaramente riconoscibili in quanto tali non possono durare più di 60 secondi. |
4 | I collaboratori ai programmi di emittenti radiofoniche locali o regionali le cui zone di copertura comprendono meno di 150 000 abitanti di almeno 15 anni d'età possono partecipare alle trasmissioni pubblicitarie di tali emittenti se non fungono da moderatori in notiziari o in trasmissioni di attualità politica. Lo stesso vale per le emittenti televisive locali o regionali la cui zona di copertura comprende meno di 250 000 abitanti di almeno 15 anni d'età. |
BGE 127 II 79 S. 89
c) aa) Soweit mit Blick auf den Verfahrensgegenstand, wie ihn die Beschwerdeführerin im Aufsichtsverfahren selber umschrieben hat und über den vorliegend nicht hinausgegangen werden kann, überhaupt auf die anderen Sendeleisten und deren Ausgestaltung im Einzelnen noch einzugehen ist, genügt der Hinweis, dass die Beurteilung der Sendung "Cinderella" zu keinem anderen Resultat führt, selbst wenn dort nach dem ersten Teil ein Abspann ohne Namen, aber mit Sendungssignet eingespielt wird. Die Dramaturgie der "Leiste" wird auch hier künstlich und ohne wirkliche Zäsur durch das Publikumsspiel "Due" unterbrochen, um Sponsoring und Werbung zu ermöglichen. Der Bogen vom ersten zum zweiten Sendeteil wird wiederum von der Moderatorin durch die Vorschau auf diesen gespannt, der bei gleichem Publikum, gleichem Studiodekor und den gleichen "Beauty"-Experten dem selben Thema gewidmet ist ("neuste Trends aus Mode, Wellness und Lifestyle"). Der den natürlichen Ablauf der Sendung hemmende Charakter der Werbung und des Spiels "Due" wird durch die ostentative Aufforderung von Präsentatorin und Studiopublikum an den Zuschauer "Dranne bliebe, dranne bliebe, dranne bliebe" überbrückt (so "Cinderella" vom 24. Mai 2000). Die Geschichte des im ersten Teil der Sendung ausgewählten Studiogasts, der während des Magazins "gestylt" wird, ohne dass er sich dabei sieht, lässt den Werbe- und Sponsoring-Einschub in den Hintergrund treten; die Spannungskurve, wie denn das neue "Outfit" aussehen wird, bleibt im Rahmen der in sich geschlossenen Sendung bis zum Ende der "Leiste" aufrechterhalten, bevor sich im Finale alle Studiogäste - auch jene des ersten Teils - wiederum um die Präsentatorin scharen. "Cinderella" weicht damit in den entscheidenden Punkten nicht vom Konzept "Fohrler live" ab.
bb) Ein etwas klarerer Unterbruch mag inhaltlich bei der Sendung "Lachsack" bestehen, soweit es um einzelne, in eine Rahmengeschichte eingebettete Sketches geht. In formeller Hinsicht besteht aber auch hier trotz Abspanns keine klare für den Zuschauer erkennbare Trennung vom zweiten Teil, der weder eingeleitet, noch durch einen Vorspann eigenständig eröffnet wird (Sendung "Lachsack" vom 27. April 2000). Das Publikumsspiel "Due" vermag auch hier den Charakter einer in sich geschlossenen Sendung nicht zu sprengen. Weitere Ausführungen erübrigen sich, nachdem diese Sendung heute nicht mehr ausgestrahlt wird.
d) Die Beschwerde ist somit in allen Punkten unbegründet und deshalb abzuweisen, soweit darauf einzutreten ist. Für diesen Fall ersucht die Beschwerdeführerin, ihr eine grosszügigere
BGE 127 II 79 S. 90
Übergangsfrist zur Anpassung der beanstandeten Programmstrukturen zu gewähren. Hierzu besteht indessen kein Anlass: Nach Ziffer 2 des angefochtenen Dispositivs wird sie aufgefordert, "innerhalb von 30 Tagen ab Rechtskraft dieses Entscheids in den beanstandeten Punkten der Unterbrecherwerbung den rechtmässigen Zustand herzustellen" und innert derselben Frist das Bundesamt für Kommunikation über die getroffenen Massnahmen zu informieren. Mit Blick darauf, dass die Beschwerdeführerin bereits bei Aufnahme ihrer Sendetätigkeit über die Praxis der Aufsichtsbehörden informiert war und im Übrigen aufgrund wirtschaftlicher Überlegungen inzwischen bereits gewisse Anpassungen vorgenommen hat, ist nicht ersichtlich, weshalb der rechtmässige Zustand nicht innerhalb eines Monats ab dem bundesgerichtlichen Urteil, womit der Entscheid des Departements rechtskräftig wird (vgl. Art. 38
SR 784.401 Ordinanza del 9 marzo 2007 sulla radiotelevisione (ORTV) ORTV Art. 12 Riconoscibilità della pubblicità - (art. 9 LRTV) |
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1 | La pubblicità deve essere separata dalla parte redazionale del programma tramite particolari segnali acustici o ottici. Nell'ambito della televisione va utilizzato il termine «pubblicità». |
2 | Le trasmissioni pubblicitarie televisive che costituiscono un'unità a sé stante e durano più di 60 secondi devono essere costantemente e chiaramente riconoscibili mediante la dicitura «pubblicità».21 |
3 | Le emissioni pubblicitarie radiofoniche che costituiscono un'unità a sé stante e non sono chiaramente riconoscibili in quanto tali non possono durare più di 60 secondi. |
4 | I collaboratori ai programmi di emittenti radiofoniche locali o regionali le cui zone di copertura comprendono meno di 150 000 abitanti di almeno 15 anni d'età possono partecipare alle trasmissioni pubblicitarie di tali emittenti se non fungono da moderatori in notiziari o in trasmissioni di attualità politica. Lo stesso vale per le emittenti televisive locali o regionali la cui zona di copertura comprende meno di 250 000 abitanti di almeno 15 anni d'età. |