Urteilskopf

126 III 257

43. Auszug aus dem Urteil der II. Zivilabteilung vom 29. Mai 2000 i.S. M.S. gegen A.A. und Obergericht des Kantons Luzern (staatsrechtliche Beschwerde)
Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 258

BGE 126 III 257 S. 258

Mit Urteil des Amtsgerichts H. vom 15. September 1999 wurden A.A. (Klägerin) und M.S. (Beklagter), die sich 1995 in Jordanien verheiratet hatten, geschieden. Zwischen den Parteien ist zur Zeit das Appellationsverfahren vor dem Obergericht des Kantons Luzern hängig, in dem über die internationale Zuständigkeit der Luzerner Gerichte gestritten wird. Der Präsident des Amtsgerichts H. hatte mit Entscheid vom 27. Februar 1998 im Verfahren nach Art. 145 aZGB die 1996 geborene Tochter der Parteien unter die Obhut der Klägerin gestellt und dem Beklagten ein Besuchsrecht gewährt. Schliesslich wurde der Beklagte verpflichtet, der Klägerin monatliche Unterhaltsbeiträge von Fr. 1'600.- für diese selbst und von Fr. 700.- zuzüglich Kinderzulage für das Kind zu entrichten (Dispositiv-Ziff. 4). Auf Rekurs des Beklagten bestätigte das Obergericht des Kantons Luzern mit Entscheid vom 4. Mai 1998 die erstinstanzlich festgesetzten Unterhaltsbeiträge. Der beklagte M.S. ersuchte das Obergericht, Dispositiv-Ziff. 4 des amtsgerichtlichen Entscheids vom 27. Februar 1998 aufzuheben, A.A. persönlich keinen Unterhaltsbeitrag zuzusprechen und denjenigen für die Tochter auf Fr. 300.- im Monat herabzusetzen.

BGE 126 III 257 S. 259

Mit Entscheid vom 6. März 2000 wies die Instruktionsrichterin des Obergerichts des Kantons Luzern das Gesuch ab. Die staatsrechtliche Beschwerde von M.S., mit der er hauptsächlich die Aufhebung des obergerichtlichen Renten- und Kostenentscheids beantragt hat, bleibt erfolglos u. a.

Erwägungen


aus folgenden Erwägungen:


4. b) Weiter hält der Beschwerdeführer dem angefochtenen Entscheid entgegen, es sei willkürlich nicht auf die verbindlichen Eintragungen im Zivilstandsregister der Wohnsitzgemeinde abgestellt worden. Aus den Beweis im Sinne von Art. 9
RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907

Art. 9  
  1.   I registri pubblici ed i pubblici documenti fanno piena prova dei fatti che attestano, finché non sia dimostrata l'inesattezza del loro contenuto.
  2.   Questa prova non è soggetta ad alcuna forma speciale.
ZGB schaffenden Registereinträgen gehe nämlich hervor, dass er von der Beschwerdegegnerin 1998 in Jordanien geschieden worden sei und sich dort 1999 erneut mit einer Jordanierin verheiratet habe. Die Anerkennung eines ausländischen Urteils kann unter anderem von der Frage abhängen, ob das ausländische Verfahren vor dem in der Sache identischen schweizerischen rechtshängig gemacht worden ist. Denn danach richtet sich die Zuständigkeit im internationalen Verhältnis (Art. 9
RS 291 LDIP Legge federale del 18 dicembre 1987 sul diritto internazionale privato (LDIP)

Art. 9  
  1.   Se un'azione concernente lo stesso oggetto è già pendente all'estero tra le stesse parti, il tribunale svizzero sospende il procedimento laddove sia presumibile che il tribunale estero prenda, entro congruo termine, una decisione riconoscibile in Svizzera.
  2.   Determinante per la litispendenza in Svizzera è il momento del primo atto procedurale necessario all'introduzione dell'azione. A tal fine, basta l'apertura della procedura di conciliazione.
  3.   Il tribunale svizzero stralcia la causa dal ruolo appena gli sia presentata una decisione straniera riconoscibile in Svizzera.
und 25
RS 291 LDIP Legge federale del 18 dicembre 1987 sul diritto internazionale privato (LDIP)

Art. 25  
  Una decisione straniera è riconosciuta in Svizzera se:
a.   vi era competenza dei tribunali o delle autorità dello Stato in cui fu pronunciata;
b.   non può più essere impugnata con un rimedio giuridico ordinario o è definitiva e
c.   non sussiste alcun motivo di rifiuto giusta l'articolo 27.
lit. a IPRG (SR 291); BGE 124 III 83 E. 5a und 5b; BGE 123 III 414 E. 6c und 6d; BGE 118 II 188 E. 3b). Art. 29 Abs. 3
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Art. 29  
  1.   L'istanza di riconoscimento o di esecuzione dev'essere proposta all'autorità competente del Cantone in cui è fatta valere la decisione straniera. All'istanza vanno allegati:
a.   un esemplare completo e autenticato della decisione;
b.   un documento attestante che la decisione non può più essere impugnata con un rimedio giuridico ordinario od è definitiva e,
c.   in caso di sentenza contumaciale, un documento dal quale risulti che la parte contumace è stata citata regolarmente ed in tempo congruo per presentare le proprie difese.
  2.   La parte che si oppone all'istanza di riconoscimento o di esecuzione dev'essere sentita; essa può produrre le proprie prove.
  3.   Se una decisione è fatta valere in via pregiudiziale, l'autorità adita può procedere essa stessa al giudizio di delibazione.
IPRG sieht vor, dass über die Anerkennung die angerufene inländische Behörde vorfrageweise befinden kann, wobei sich das Gesetz nicht dazu äussert, in welchem Stadium des schweizerischen Verfahrens diese Frage beurteilt werden muss. In der Literatur wird mehr oder weniger deutlich die Auffassung vertreten, dafür stehe primär das Verfahren über die Hauptsache, vorliegendenfalls das Scheidungsverfahren zur Verfügung (VOLKEN, in: IPRG-Kommentar, N. 37 und 39 zu Art. 25
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Art. 25  
  Una decisione straniera è riconosciuta in Svizzera se:
a.   vi era competenza dei tribunali o delle autorità dello Stato in cui fu pronunciata;
b.   non può più essere impugnata con un rimedio giuridico ordinario o è definitiva e
c.   non sussiste alcun motivo di rifiuto giusta l'articolo 27.
IPRG sowie N. 7 und 9 zu Art. 29
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Art. 29  
  1.   L'istanza di riconoscimento o di esecuzione dev'essere proposta all'autorità competente del Cantone in cui è fatta valere la decisione straniera. All'istanza vanno allegati:
a.   un esemplare completo e autenticato della decisione;
b.   un documento attestante che la decisione non può più essere impugnata con un rimedio giuridico ordinario od è definitiva e,
c.   in caso di sentenza contumaciale, un documento dal quale risulti che la parte contumace è stata citata regolarmente ed in tempo congruo per presentare le proprie difese.
  2.   La parte che si oppone all'istanza di riconoscimento o di esecuzione dev'essere sentita; essa può produrre le proprie prove.
  3.   Se una decisione è fatta valere in via pregiudiziale, l'autorità adita può procedere essa stessa al giudizio di delibazione.
IPRG; BERTI/SCHNYDER, Basler Kommentar, Internationales Privatrecht, N. 14 f. zu Art. 29
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Art. 29  
  1.   L'istanza di riconoscimento o di esecuzione dev'essere proposta all'autorità competente del Cantone in cui è fatta valere la decisione straniera. All'istanza vanno allegati:
a.   un esemplare completo e autenticato della decisione;
b.   un documento attestante che la decisione non può più essere impugnata con un rimedio giuridico ordinario od è definitiva e,
c.   in caso di sentenza contumaciale, un documento dal quale risulti che la parte contumace è stata citata regolarmente ed in tempo congruo per presentare le proprie difese.
  2.   La parte che si oppone all'istanza di riconoscimento o di esecuzione dev'essere sentita; essa può produrre le proprie prove.
  3.   Se una decisione è fatta valere in via pregiudiziale, l'autorità adita può procedere essa stessa al giudizio di delibazione.
IPRG; SIEHR, Basler Kommentar, Internationales Privatrecht, N. 14 zu Art. 65
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Art. 65  
  1.   Le decisioni straniere in materia di divorzio o separazione sono riconosciute in Svizzera se:
a.   sono state pronunciate nello Stato di domicilio, di dimora abituale o di origine di uno dei coniugi;
b.   sono riconosciute in uno degli Stati di cui alla lettera a; o
c.   sono state pronunciate nello Stato di celebrazione del matrimonio e la proposizione dell'azione in uno degli Stati di cui alla lettera a non era possibile o ragionevolmente esigibile. [1]
  2.   Tuttavia, la decisione pronunciata in uno Stato di cui nessuno dei coniugi o soltanto il coniuge attore sia cittadino, è riconosciuta in Svizzera soltanto se:
a.   all'atto dell'introduzione dell'azione, almeno un coniuge era domiciliato o dimorava abitualmente in detto Stato e il coniuge convenuto non era domiciliato in Svizzera;
b.   il coniuge convenuto ha accettato incondizionatamente la competenza del tribunale straniero o
c.   il coniuge convenuto è d'accordo con il riconoscimento della decisione in Svizzera.
 
[1] Nuovo testo giusta l'all. n. 2 della LF del 18 dic. 2020 (Matrimonio per tutti), in vigore dal 1° lug. 2022 (RU 2021 747; FF 2019 7151; 2020 1135).
IPRG; DUTOIT, Droit international privé suisse, Commentaire de loi fédérale du 18 décembre 1987, 2. Auflage 1997, N. 1 zu Art. 29
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Art. 29  
  1.   L'istanza di riconoscimento o di esecuzione dev'essere proposta all'autorità competente del Cantone in cui è fatta valere la decisione straniera. All'istanza vanno allegati:
a.   un esemplare completo e autenticato della decisione;
b.   un documento attestante che la decisione non può più essere impugnata con un rimedio giuridico ordinario od è definitiva e,
c.   in caso di sentenza contumaciale, un documento dal quale risulti che la parte contumace è stata citata regolarmente ed in tempo congruo per presentare le proprie difese.
  2.   La parte che si oppone all'istanza di riconoscimento o di esecuzione dev'essere sentita; essa può produrre le proprie prove.
  3.   Se una decisione è fatta valere in via pregiudiziale, l'autorità adita può procedere essa stessa al giudizio di delibazione.
IPRG und N. 2 zu Art. 65
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Art. 65  
  1.   Le decisioni straniere in materia di divorzio o separazione sono riconosciute in Svizzera se:
a.   sono state pronunciate nello Stato di domicilio, di dimora abituale o di origine di uno dei coniugi;
b.   sono riconosciute in uno degli Stati di cui alla lettera a; o
c.   sono state pronunciate nello Stato di celebrazione del matrimonio e la proposizione dell'azione in uno degli Stati di cui alla lettera a non era possibile o ragionevolmente esigibile. [1]
  2.   Tuttavia, la decisione pronunciata in uno Stato di cui nessuno dei coniugi o soltanto il coniuge attore sia cittadino, è riconosciuta in Svizzera soltanto se:
a.   all'atto dell'introduzione dell'azione, almeno un coniuge era domiciliato o dimorava abitualmente in detto Stato e il coniuge convenuto non era domiciliato in Svizzera;
b.   il coniuge convenuto ha accettato incondizionatamente la competenza del tribunale straniero o
c.   il coniuge convenuto è d'accordo con il riconoscimento della decisione in Svizzera.
 
[1] Nuovo testo giusta l'all. n. 2 della LF del 18 dic. 2020 (Matrimonio per tutti), in vigore dal 1° lug. 2022 (RU 2021 747; FF 2019 7151; 2020 1135).
IPRG). Vor diesem Hintergrund ist denn auch Art. 62 Abs. 1
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Art. 62  
  1.   Il tribunale svizzero presso cui è pendente un'azione di divorzio o di separazione può prendere provvedimenti cautelari sempreché la sua incompetenza a giudicare l'azione non sia manifesta o non sia stata accertata con decisione cresciuta in giudicato.
  2.   I provvedimenti cautelari sono regolati dal diritto svizzero.
  3.   Sono fatte salve le disposizioni della presente legge concernenti l'obbligo di mantenimento dei coniugi (art. 49), gli effetti della filiazione (art. 82 e 83) e la protezione dei minori (art. 85).
IPRG zu sehen, wonach in der Schweiz Massnahmen so lange angeordnet werden dürfen, als die Unzuständigkeit des schweizerischen Richters nicht offensichtlich oder nicht rechtskräftig festgestellt ist; der Inhalt der Massnahmen richtet sich nach Art. 137 ZGB, bzw. vor dessen Inkrafttreten nach Art. 145
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Art. 145  
  1.   La cessione contrattuale di un credito è regolata dal diritto scelto dalle parti o, in mancanza di scelta, da quello applicabile al credito. La scelta operata dalle parti è inefficace nei confronti del debitore che non vi acconsenta.
  2.   Per la cessione del credito del lavoratore, la scelta del diritto applicabile è efficace soltanto nella misura in cui l'articolo 121 capoverso 3 l'ammetta per il contratto di lavoro.
  3.   La forma della cessione è regolata esclusivamente dal diritto applicabile al contratto di cessione.
  4.   Le questioni concernenti unicamente il rapporto tra cedente e cessionario sono regolate dal diritto applicabile al rapporto giuridico su cui si fonda la cessione.
aZGB (Art. 62 Abs. 2
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Art. 62  
  1.   Il tribunale svizzero presso cui è pendente un'azione di divorzio o di separazione può prendere provvedimenti cautelari sempreché la sua incompetenza a giudicare l'azione non sia manifesta o non sia stata accertata con decisione cresciuta in giudicato.
  2.   I provvedimenti cautelari sono regolati dal diritto svizzero.
  3.   Sono fatte salve le disposizioni della presente legge concernenti l'obbligo di mantenimento dei coniugi (art. 49), gli effetti della filiazione (art. 82 e 83) e la protezione dei minori (art. 85).
IPRG; BGE 116 II 97 E. 5; DUTOIT, a.a.O. N. 1 f. zu Art. 62
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Art. 62  
  1.   Il tribunale svizzero presso cui è pendente un'azione di divorzio o di separazione può prendere provvedimenti cautelari sempreché la sua incompetenza a giudicare l'azione non sia manifesta o non sia stata accertata con decisione cresciuta in giudicato.
  2.   I provvedimenti cautelari sono regolati dal diritto svizzero.
  3.   Sono fatte salve le disposizioni della presente legge concernenti l'obbligo di mantenimento dei coniugi (art. 49), gli effetti della filiazione (art. 82 e 83) e la protezione dei minori (art. 85).
IPRG; VOLKEN, a.a.O. N. 3 bis 6

BGE 126 III 257 S. 260


und 8 zu Art. 62
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Art. 62  
  1.   Il tribunale svizzero presso cui è pendente un'azione di divorzio o di separazione può prendere provvedimenti cautelari sempreché la sua incompetenza a giudicare l'azione non sia manifesta o non sia stata accertata con decisione cresciuta in giudicato.
  2.   I provvedimenti cautelari sono regolati dal diritto svizzero.
  3.   Sono fatte salve le disposizioni della presente legge concernenti l'obbligo di mantenimento dei coniugi (art. 49), gli effetti della filiazione (art. 82 e 83) e la protezione dei minori (art. 85).
IPRG; SIEHR, a.a.O. N. 5 f. und 9 zu Art. 62
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Art. 62  
  1.   Il tribunale svizzero presso cui è pendente un'azione di divorzio o di separazione può prendere provvedimenti cautelari sempreché la sua incompetenza a giudicare l'azione non sia manifesta o non sia stata accertata con decisione cresciuta in giudicato.
  2.   I provvedimenti cautelari sono regolati dal diritto svizzero.
  3.   Sono fatte salve le disposizioni della presente legge concernenti l'obbligo di mantenimento dei coniugi (art. 49), gli effetti della filiazione (art. 82 e 83) e la protezione dei minori (art. 85).
IPRG). Zweifel an der schweizerischen Zuständigkeit genügen nach dem Gesagten nicht, die Kompetenz des Massnahmerichters hinfällig werden zu lassen (unveröffentlichtes Urteil des Bundesgerichts vom 21. September 1993 i.S. C., E. 4b; vgl. BGE 122 III 213 E. 3 f. und BGE 116 II 97 E. 4b). Somit hilft dem Beschwerdeführer der Hinweis, dass die 1998 in Jordanien vollzogene Scheidung und die dort 1999 geschlossene Ehe im Zivilstandsregister bereits eingetragen sind (vgl. BGE 122 III 344 zu Art. 32
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Art. 32  
  1.   La decisione o il documento stranieri concernenti lo stato civile sono iscritti nei registri dello stato civile se così dispone l'autorità cantonale di vigilanza.
  2.   L'iscrizione è autorizzata se sono adempiute le condizioni di cui agli articoli 25 a 27.
  3.   Se non è certo che nello Stato estero del giudizio siano stati sufficientemente rispettati i diritti procedurali delle parti, gli interessati devono essere sentiti prima dell'iscrizione.
IPRG), im Massnahmeverfahren nicht weiter. Denn das Zivilstandsregister schafft keinen unumstösslichen Beweis (Art. 9
RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907

Art. 9  
  1.   I registri pubblici ed i pubblici documenti fanno piena prova dei fatti che attestano, finché non sia dimostrata l'inesattezza del loro contenuto.
  2.   Questa prova non è soggetta ad alcuna forma speciale.
ZGB i.V.m. Art. 27 f
RS 211.112.2 OSC Ordinanza del 28 aprile 2004 sullo stato civile (OSC)

Art. 27 [1]  
 
[1] Abrogato dalla cifra I dell'O del 26 giu. 2024, con effetto dall'11 nov. 2024 (RU 2024 335).
. der Zivilstandsverordnung vom 1. Juni 1953 [ZStV, SR 211.112.1]). Wie dem erstinstanzlichen Scheidungsurteil entnommen werden kann, hat die Beschwerdegegnerin hinreichend glaubhaft gemacht (SUTTER/FREIBURGHAUS, Kommentar zum neuen Scheidungsrecht, N. 1 und N. 23 zu Art. 137 ZGB; LEUENBERGER, Praxiskommentar Scheidungsrecht, herausg. von I. Schwenzer, N. 55 zu Art. 137 ZGB; vgl. allgemein BGE 118 II 376 E. 3 und BGE 118 II 378 E. 3b S. 381 zu Art. 145 aZGB und zum innerstaatlichen Zuständigkeitsstreit BGE 83 II 491 E. 1), dass das jordanische Scheidungsurteil, das in der Schweiz wohl gemäss Art. 133
RS 211.112.2 OSC Ordinanza del 28 aprile 2004 sullo stato civile (OSC)

Art. 27 [1]  
 
[1] Abrogato dalla cifra I dell'O del 26 giu. 2024, con effetto dall'11 nov. 2024 (RU 2024 335).
und 137
RS 211.112.2 OSC Ordinanza del 28 aprile 2004 sullo stato civile (OSC)

Art. 27 [1]  
 
[1] Abrogato dalla cifra I dell'O del 26 giu. 2024, con effetto dall'11 nov. 2024 (RU 2024 335).
ZStV eingetragen worden ist, möglicherweise nicht anerkannt werden kann. Diesfalls müsste die vom schweizerischen Richter bislang noch nicht ausgesprochene Scheidung eingetragen bzw. müssten die bestehenden Einträge berichtigt werden, weil die von den Registerbehörden vorgenommenen Eintragungen den richterlichen Entscheid in der Hauptsache nicht zu präjudizieren vermögen (Art. 42 Abs. 1
RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907

Art. 42  
  1.   Chi rende verosimile un interesse degno di protezione può domandare al giudice di decretare l'iscrizione di dati relativi allo stato civile controversi, nonché la rettificazione o la radiazione di un'iscrizione. Il giudice sente le autorità cantonali di vigilanza interessate e notifica loro la sentenza.
  2.   Sono del pari legittimate a promuovere azione le autorità cantonali di vigilanza.
ZGB und Art. 45 Abs. 1 aZGB; Art. 51
RS 211.112.2 OSC Ordinanza del 28 aprile 2004 sullo stato civile (OSC)

Art. 51 [1]   Alla Segreteria di Stato della migrazione [2]
  1.   L'ufficio dello stato civile competente per la documentazione comunica alla Segreteria di Stato della migrazione i seguenti fatti di stato civile e cambiamenti di dati personali concernenti una persona bisognosa di protezione, una persona richiedente l'asilo la cui domanda è stata respinta o che è stata ammessa provvisoriamente, oppure un rifugiato ammesso provvisoriamente o in possesso di un permesso di dimora o di domicilio: [3]
a.   le nascite;
b. [4]   il sorgere e l'annullamento del legame di filiazione;
c. [5]   i matrimoni, le unioni domestiche registrate e la loro conversione in matrimonio nonché lo scioglimento di matrimoni e unioni domestiche registrate;
d.   le morti.
  2.   L'ufficio dello stato civile competente per la preparazione del matrimonio procede inoltre alle comunicazioni previste agli articoli 67 capoverso 5 e 74a capoverso 6 lettere b e c nonché capoverso 7. [6]
 
[1] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 4 giu. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 3061).
[2] La designatzione dell'unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell'art. 16 cpv. 3 dell'O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RU 2004 4937), con effetto dal 1°gen. 2015. Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.
[3] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 27 ott. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 666).
[4] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 27 ott. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 666).
[5] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 30 mar. 2022, in vigore dal 1° lug. 2022 (RU 2022 243).
[6] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 30 mar. 2022, in vigore dal 1° lug. 2022 (RU 2022 243).
und 55
RS 211.112.2 OSC Ordinanza del 28 aprile 2004 sullo stato civile (OSC)

Art. 55   Avvisi di morte alle rappresentanze estere
  1.   L'ufficio dello stato civile del luogo di morte notifica tutte le morti di cittadini stranieri che deve registrare alla rappresentanza dello Stato d'origine nella cui circoscrizione consolare è avvenuta la morte (art. 37 lett. a della Conv. di Vienna del 24 aprile 1963 [1] sulle relazioni consolari).
  2.   L'avviso avviene senza indugio e contiene, nella misura in cui siano disponibili, le indicazioni seguenti:
a.   cognomi;
b.   nomi;
c.   sesso;
d.   luogo e data della nascita;
e.   luogo e data della morte.
 
[1] RS 0.191.02
ZStV; BGE 117 II 11 E. 4, BGE 91 I 364 E. 5 S. 373). Der Beschwerdeführer meint, es sei auf die bestehenden Einträge abzustellen, und will das ihm genehme Resultat vorweggenommen wissen, was offensichtlich nicht angeht. Er verkennt weiter, dass ein in der Schweiz gefälltes Scheidungsurteil erst eingetragen werden kann, wenn es rechtskräftig geworden ist (Art. 130 Abs. 1 Ziff. 4
RS 211.112.2 OSC Ordinanza del 28 aprile 2004 sullo stato civile (OSC)

Art. 55   Avvisi di morte alle rappresentanze estere
  1.   L'ufficio dello stato civile del luogo di morte notifica tutte le morti di cittadini stranieri che deve registrare alla rappresentanza dello Stato d'origine nella cui circoscrizione consolare è avvenuta la morte (art. 37 lett. a della Conv. di Vienna del 24 aprile 1963 [1] sulle relazioni consolari).
  2.   L'avviso avviene senza indugio e contiene, nella misura in cui siano disponibili, le indicazioni seguenti:
a.   cognomi;
b.   nomi;
c.   sesso;
d.   luogo e data della nascita;
e.   luogo e data della morte.
 
[1] RS 0.191.02
und Abs. 2 ZStV) mit der Folge, dass Scheidungen aus Ländern, die ein einfaches oder gar kein eigentliches Scheidungsverfahren kennen, durch die Registerbehörden regelmässig früher eingetragen werden können als die vom schweizerischen Richter ausgesprochenen. Im Übrigen begründet der Beschwerdeführer nicht rechtsgenüglich (Art. 90 Abs. 1 lit. b
RS 211.112.2 OSC Ordinanza del 28 aprile 2004 sullo stato civile (OSC)

Art. 55   Avvisi di morte alle rappresentanze estere
  1.   L'ufficio dello stato civile del luogo di morte notifica tutte le morti di cittadini stranieri che deve registrare alla rappresentanza dello Stato d'origine nella cui circoscrizione consolare è avvenuta la morte (art. 37 lett. a della Conv. di Vienna del 24 aprile 1963 [1] sulle relazioni consolari).
  2.   L'avviso avviene senza indugio e contiene, nella misura in cui siano disponibili, le indicazioni seguenti:
a.   cognomi;
b.   nomi;
c.   sesso;
d.   luogo e data della nascita;
e.   luogo e data della morte.
 
[1] RS 0.191.02
OG), weshalb nicht glaubhaft gemacht sein soll, dass das ausländische Scheidungsurteil möglicherweise nicht

BGE 126 III 257 S. 261


anerkannt werden kann, und weshalb diese Frage uneingeschränkt im Massnahmeverfahren und nicht entsprechend den kantonalen Instanzen im Sachverfahren geprüft werden soll. Schliesslich behauptet er nicht einmal, die Beschwerdegegnerin sei von der Aufsichtsbehörde angehört worden, bevor diese die Eintragungen verfügt habe, oder in Jordanien seien die Parteirechte der Beschwerdegegnerin gewahrt worden (Art. 32 Abs. 1
RS 291 LDIP Legge federale del 18 dicembre 1987 sul diritto internazionale privato (LDIP)

Art. 32  
  1.   La decisione o il documento stranieri concernenti lo stato civile sono iscritti nei registri dello stato civile se così dispone l'autorità cantonale di vigilanza.
  2.   L'iscrizione è autorizzata se sono adempiute le condizioni di cui agli articoli 25 a 27.
  3.   Se non è certo che nello Stato estero del giudizio siano stati sufficientemente rispettati i diritti procedurali delle parti, gli interessati devono essere sentiti prima dell'iscrizione.
und 3
RS 291 LDIP Legge federale del 18 dicembre 1987 sul diritto internazionale privato (LDIP)

Art. 32  
  1.   La decisione o il documento stranieri concernenti lo stato civile sono iscritti nei registri dello stato civile se così dispone l'autorità cantonale di vigilanza.
  2.   L'iscrizione è autorizzata se sono adempiute le condizioni di cui agli articoli 25 a 27.
  3.   Se non è certo che nello Stato estero del giudizio siano stati sufficientemente rispettati i diritti procedurali delle parti, gli interessati devono essere sentiti prima dell'iscrizione.
IPRG; Art. 137
RS 211.112.2 OSC Ordinanza del 28 aprile 2004 sullo stato civile (OSC)

Art. 27 [1]  
 
[1] Abrogato dalla cifra I dell'O del 26 giu. 2024, con effetto dall'11 nov. 2024 (RU 2024 335).
ZStV).
126 III 257 29. maggio 2000 31. dicembre 2000 Tribunale federale 126 III 257 DTF - Diritto civile

Oggetto Misure provvisionali ai sensi dell'art. 137 CC in caso di litigio sulla competenza internazionale (art. 62 cpv. 1...

Registro di legislazione
CC 9
RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907

Art. 9  
  1.   I registri pubblici ed i pubblici documenti fanno piena prova dei fatti che attestano, finché non sia dimostrata l'inesattezza del loro contenuto.
  2.   Questa prova non è soggetta ad alcuna forma speciale.
CC 42
RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907

Art. 42  
  1.   Chi rende verosimile un interesse degno di protezione può domandare al giudice di decretare l'iscrizione di dati relativi allo stato civile controversi, nonché la rettificazione o la radiazione di un'iscrizione. Il giudice sente le autorità cantonali di vigilanza interessate e notifica loro la sentenza.
  2.   Sono del pari legittimate a promuovere azione le autorità cantonali di vigilanza.
CC 137 LDIP 9
RS 291 LDIP Legge federale del 18 dicembre 1987 sul diritto internazionale privato (LDIP)

Art. 9  
  1.   Se un'azione concernente lo stesso oggetto è già pendente all'estero tra le stesse parti, il tribunale svizzero sospende il procedimento laddove sia presumibile che il tribunale estero prenda, entro congruo termine, una decisione riconoscibile in Svizzera.
  2.   Determinante per la litispendenza in Svizzera è il momento del primo atto procedurale necessario all'introduzione dell'azione. A tal fine, basta l'apertura della procedura di conciliazione.
  3.   Il tribunale svizzero stralcia la causa dal ruolo appena gli sia presentata una decisione straniera riconoscibile in Svizzera.
LDIP 25
RS 291 LDIP Legge federale del 18 dicembre 1987 sul diritto internazionale privato (LDIP)

Art. 25  
  Una decisione straniera è riconosciuta in Svizzera se:
a.   vi era competenza dei tribunali o delle autorità dello Stato in cui fu pronunciata;
b.   non può più essere impugnata con un rimedio giuridico ordinario o è definitiva e
c.   non sussiste alcun motivo di rifiuto giusta l'articolo 27.
LDIP 29
RS 291 LDIP Legge federale del 18 dicembre 1987 sul diritto internazionale privato (LDIP)

Art. 29  
  1.   L'istanza di riconoscimento o di esecuzione dev'essere proposta all'autorità competente del Cantone in cui è fatta valere la decisione straniera. All'istanza vanno allegati:
a.   un esemplare completo e autenticato della decisione;
b.   un documento attestante che la decisione non può più essere impugnata con un rimedio giuridico ordinario od è definitiva e,
c.   in caso di sentenza contumaciale, un documento dal quale risulti che la parte contumace è stata citata regolarmente ed in tempo congruo per presentare le proprie difese.
  2.   La parte che si oppone all'istanza di riconoscimento o di esecuzione dev'essere sentita; essa può produrre le proprie prove.
  3.   Se una decisione è fatta valere in via pregiudiziale, l'autorità adita può procedere essa stessa al giudizio di delibazione.
LDIP 32
RS 291 LDIP Legge federale del 18 dicembre 1987 sul diritto internazionale privato (LDIP)

Art. 32  
  1.   La decisione o il documento stranieri concernenti lo stato civile sono iscritti nei registri dello stato civile se così dispone l'autorità cantonale di vigilanza.
  2.   L'iscrizione è autorizzata se sono adempiute le condizioni di cui agli articoli 25 a 27.
  3.   Se non è certo che nello Stato estero del giudizio siano stati sufficientemente rispettati i diritti procedurali delle parti, gli interessati devono essere sentiti prima dell'iscrizione.
LDIP 62
RS 291 LDIP Legge federale del 18 dicembre 1987 sul diritto internazionale privato (LDIP)

Art. 62  
  1.   Il tribunale svizzero presso cui è pendente un'azione di divorzio o di separazione può prendere provvedimenti cautelari sempreché la sua incompetenza a giudicare l'azione non sia manifesta o non sia stata accertata con decisione cresciuta in giudicato.
  2.   I provvedimenti cautelari sono regolati dal diritto svizzero.
  3.   Sono fatte salve le disposizioni della presente legge concernenti l'obbligo di mantenimento dei coniugi (art. 49), gli effetti della filiazione (art. 82 e 83) e la protezione dei minori (art. 85).
LDIP 65
RS 291 LDIP Legge federale del 18 dicembre 1987 sul diritto internazionale privato (LDIP)

Art. 65  
  1.   Le decisioni straniere in materia di divorzio o separazione sono riconosciute in Svizzera se:
a.   sono state pronunciate nello Stato di domicilio, di dimora abituale o di origine di uno dei coniugi;
b.   sono riconosciute in uno degli Stati di cui alla lettera a; o
c.   sono state pronunciate nello Stato di celebrazione del matrimonio e la proposizione dell'azione in uno degli Stati di cui alla lettera a non era possibile o ragionevolmente esigibile. [1]
  2.   Tuttavia, la decisione pronunciata in uno Stato di cui nessuno dei coniugi o soltanto il coniuge attore sia cittadino, è riconosciuta in Svizzera soltanto se:
a.   all'atto dell'introduzione dell'azione, almeno un coniuge era domiciliato o dimorava abitualmente in detto Stato e il coniuge convenuto non era domiciliato in Svizzera;
b.   il coniuge convenuto ha accettato incondizionatamente la competenza del tribunale straniero o
c.   il coniuge convenuto è d'accordo con il riconoscimento della decisione in Svizzera.
 
[1] Nuovo testo giusta l'all. n. 2 della LF del 18 dic. 2020 (Matrimonio per tutti), in vigore dal 1° lug. 2022 (RU 2021 747; FF 2019 7151; 2020 1135).
LDIP 145
RS 291 LDIP Legge federale del 18 dicembre 1987 sul diritto internazionale privato (LDIP)

Art. 145  
  1.   La cessione contrattuale di un credito è regolata dal diritto scelto dalle parti o, in mancanza di scelta, da quello applicabile al credito. La scelta operata dalle parti è inefficace nei confronti del debitore che non vi acconsenta.
  2.   Per la cessione del credito del lavoratore, la scelta del diritto applicabile è efficace soltanto nella misura in cui l'articolo 121 capoverso 3 l'ammetta per il contratto di lavoro.
  3.   La forma della cessione è regolata esclusivamente dal diritto applicabile al contratto di cessione.
  4.   Le questioni concernenti unicamente il rapporto tra cedente e cessionario sono regolate dal diritto applicabile al rapporto giuridico su cui si fonda la cessione.
OG 90 OSC 27
RS 211.112.2 OSC Ordinanza del 28 aprile 2004 sullo stato civile (OSC)

Art. 27 [1]  
 
[1] Abrogato dalla cifra I dell'O del 26 giu. 2024, con effetto dall'11 nov. 2024 (RU 2024 335).
OSC 51
RS 211.112.2 OSC Ordinanza del 28 aprile 2004 sullo stato civile (OSC)

Art. 51 [1]   Alla Segreteria di Stato della migrazione [2]
  1.   L'ufficio dello stato civile competente per la documentazione comunica alla Segreteria di Stato della migrazione i seguenti fatti di stato civile e cambiamenti di dati personali concernenti una persona bisognosa di protezione, una persona richiedente l'asilo la cui domanda è stata respinta o che è stata ammessa provvisoriamente, oppure un rifugiato ammesso provvisoriamente o in possesso di un permesso di dimora o di domicilio: [3]
a.   le nascite;
b. [4]   il sorgere e l'annullamento del legame di filiazione;
c. [5]   i matrimoni, le unioni domestiche registrate e la loro conversione in matrimonio nonché lo scioglimento di matrimoni e unioni domestiche registrate;
d.   le morti.
  2.   L'ufficio dello stato civile competente per la preparazione del matrimonio procede inoltre alle comunicazioni previste agli articoli 67 capoverso 5 e 74a capoverso 6 lettere b e c nonché capoverso 7. [6]
 
[1] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 4 giu. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 3061).
[2] La designatzione dell'unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell'art. 16 cpv. 3 dell'O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RU 2004 4937), con effetto dal 1°gen. 2015. Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.
[3] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 27 ott. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 666).
[4] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 27 ott. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 666).
[5] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 30 mar. 2022, in vigore dal 1° lug. 2022 (RU 2022 243).
[6] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 30 mar. 2022, in vigore dal 1° lug. 2022 (RU 2022 243).
OSC 55
RS 211.112.2 OSC Ordinanza del 28 aprile 2004 sullo stato civile (OSC)

Art. 55   Avvisi di morte alle rappresentanze estere
  1.   L'ufficio dello stato civile del luogo di morte notifica tutte le morti di cittadini stranieri che deve registrare alla rappresentanza dello Stato d'origine nella cui circoscrizione consolare è avvenuta la morte (art. 37 lett. a della Conv. di Vienna del 24 aprile 1963 [1] sulle relazioni consolari).
  2.   L'avviso avviene senza indugio e contiene, nella misura in cui siano disponibili, le indicazioni seguenti:
a.   cognomi;
b.   nomi;
c.   sesso;
d.   luogo e data della nascita;
e.   luogo e data della morte.
 
[1] RS 0.191.02
OSC 130OSC 133OSC 137
Registro DTF