ZGB bei umstrittener internationaler Zuständigkeit (Art. 62 Abs. 1
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RS 291 LDIP Legge federale del 18 dicembre 1987 sul diritto internazionale privato (LDIP) Art. 62 |
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| Il tribunale svizzero presso cui è pendente un'azione di divorzio o di separazione può prendere provvedimenti cautelari sempreché la sua incompetenza a giudicare l'azione non sia manifesta o non sia stata accertata con decisione cresciuta in giudicato. | ||||||
| I provvedimenti cautelari sono regolati dal diritto svizzero. | ||||||
| Sono fatte salve le disposizioni della presente legge concernenti l'obbligo di mantenimento dei coniugi (art. 49), gli effetti della filiazione (art. 82 e 83) e la protezione dei minori (art. 85). | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 9 |
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| I registri pubblici ed i pubblici documenti fanno piena prova dei fatti che attestano, finché non sia dimostrata l'inesattezza del loro contenuto. | ||||||
| Questa prova non è soggetta ad alcuna forma speciale. | ||||||
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RS 211.112.2 OSC Ordinanza del 28 aprile 2004 sullo stato civile (OSC) Art. 27 [1] |
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| [1] Abrogato dalla cifra I dell'O del 26 giu. 2024, con effetto dall'11 nov. 2024 (RU 2024 335). |
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 42 |
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| Chi rende verosimile un interesse degno di protezione può domandare al giudice di decretare l'iscrizione di dati relativi allo stato civile controversi, nonché la rettificazione o la radiazione di un'iscrizione. Il giudice sente le autorità cantonali di vigilanza interessate e notifica loro la sentenza. | ||||||
| Sono del pari legittimate a promuovere azione le autorità cantonali di vigilanza. | ||||||
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RS 211.112.2 OSC Ordinanza del 28 aprile 2004 sullo stato civile (OSC) Art. 51 [1] Alla Segreteria di Stato della migrazione [2] |
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| L'ufficio dello stato civile competente per la documentazione comunica alla Segreteria di Stato della migrazione i seguenti fatti di stato civile e cambiamenti di dati personali concernenti una persona bisognosa di protezione, una persona richiedente l'asilo la cui domanda è stata respinta o che è stata ammessa provvisoriamente, oppure un rifugiato ammesso provvisoriamente o in possesso di un permesso di dimora o di domicilio: [3] | ||||||
| le nascite; | ||||||
| il sorgere e l'annullamento del legame di filiazione; | ||||||
| i matrimoni, le unioni domestiche registrate e la loro conversione in matrimonio nonché lo scioglimento di matrimoni e unioni domestiche registrate; | ||||||
| le morti. | ||||||
| L'ufficio dello stato civile competente per la preparazione del matrimonio procede inoltre alle comunicazioni previste agli articoli 67 capoverso 5 e 74a capoverso 6 lettere b e c nonché capoverso 7. [6] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 4 giu. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 3061). [2] La designatzione dell'unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell'art. 16 cpv. 3 dell'O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RU 2004 4937), con effetto dal 1°gen. 2015. Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo. [3] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 27 ott. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 666). [4] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 27 ott. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 666). [5] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 30 mar. 2022, in vigore dal 1° lug. 2022 (RU 2022 243). [6] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 30 mar. 2022, in vigore dal 1° lug. 2022 (RU 2022 243). | ||||||
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RS 211.112.2 OSC Ordinanza del 28 aprile 2004 sullo stato civile (OSC) Art. 55 Avvisi di morte alle rappresentanze estere |
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| L'ufficio dello stato civile del luogo di morte notifica tutte le morti di cittadini stranieri che deve registrare alla rappresentanza dello Stato d'origine nella cui circoscrizione consolare è avvenuta la morte (art. 37 lett. a della Conv. di Vienna del 24 aprile 1963 [1] sulle relazioni consolari). | ||||||
| L'avviso avviene senza indugio e contiene, nella misura in cui siano disponibili, le indicazioni seguenti: | ||||||
| cognomi; | ||||||
| nomi; | ||||||
| sesso; | ||||||
| luogo e data della nascita; | ||||||
| luogo e data della morte. | ||||||
| [1] RS 0.191.02 | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 9 |
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| I registri pubblici ed i pubblici documenti fanno piena prova dei fatti che attestano, finché non sia dimostrata l'inesattezza del loro contenuto. | ||||||
| Questa prova non è soggetta ad alcuna forma speciale. | ||||||
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RS 291 LDIP Legge federale del 18 dicembre 1987 sul diritto internazionale privato (LDIP) Art. 9 |
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| Se un'azione concernente lo stesso oggetto è già pendente all'estero tra le stesse parti, il tribunale svizzero sospende il procedimento laddove sia presumibile che il tribunale estero prenda, entro congruo termine, una decisione riconoscibile in Svizzera. | ||||||
| Determinante per la litispendenza in Svizzera è il momento del primo atto procedurale necessario all'introduzione dell'azione. A tal fine, basta l'apertura della procedura di conciliazione. | ||||||
| Il tribunale svizzero stralcia la causa dal ruolo appena gli sia presentata una decisione straniera riconoscibile in Svizzera. | ||||||
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RS 291 LDIP Legge federale del 18 dicembre 1987 sul diritto internazionale privato (LDIP) Art. 25 |
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| Una decisione straniera è riconosciuta in Svizzera se: | ||||||
| vi era competenza dei tribunali o delle autorità dello Stato in cui fu pronunciata; | ||||||
| non può più essere impugnata con un rimedio giuridico ordinario o è definitiva e | ||||||
| non sussiste alcun motivo di rifiuto giusta l'articolo 27. | ||||||
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RS 291 LDIP Legge federale del 18 dicembre 1987 sul diritto internazionale privato (LDIP) Art. 29 |
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| L'istanza di riconoscimento o di esecuzione dev'essere proposta all'autorità competente del Cantone in cui è fatta valere la decisione straniera. All'istanza vanno allegati: | ||||||
| un esemplare completo e autenticato della decisione; | ||||||
| un documento attestante che la decisione non può più essere impugnata con un rimedio giuridico ordinario od è definitiva e, | ||||||
| in caso di sentenza contumaciale, un documento dal quale risulti che la parte contumace è stata citata regolarmente ed in tempo congruo per presentare le proprie difese. | ||||||
| La parte che si oppone all'istanza di riconoscimento o di esecuzione dev'essere sentita; essa può produrre le proprie prove. | ||||||
| Se una decisione è fatta valere in via pregiudiziale, l'autorità adita può procedere essa stessa al giudizio di delibazione. | ||||||
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RS 291 LDIP Legge federale del 18 dicembre 1987 sul diritto internazionale privato (LDIP) Art. 25 |
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| Una decisione straniera è riconosciuta in Svizzera se: | ||||||
| vi era competenza dei tribunali o delle autorità dello Stato in cui fu pronunciata; | ||||||
| non può più essere impugnata con un rimedio giuridico ordinario o è definitiva e | ||||||
| non sussiste alcun motivo di rifiuto giusta l'articolo 27. | ||||||
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RS 291 LDIP Legge federale del 18 dicembre 1987 sul diritto internazionale privato (LDIP) Art. 29 |
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| L'istanza di riconoscimento o di esecuzione dev'essere proposta all'autorità competente del Cantone in cui è fatta valere la decisione straniera. All'istanza vanno allegati: | ||||||
| un esemplare completo e autenticato della decisione; | ||||||
| un documento attestante che la decisione non può più essere impugnata con un rimedio giuridico ordinario od è definitiva e, | ||||||
| in caso di sentenza contumaciale, un documento dal quale risulti che la parte contumace è stata citata regolarmente ed in tempo congruo per presentare le proprie difese. | ||||||
| La parte che si oppone all'istanza di riconoscimento o di esecuzione dev'essere sentita; essa può produrre le proprie prove. | ||||||
| Se una decisione è fatta valere in via pregiudiziale, l'autorità adita può procedere essa stessa al giudizio di delibazione. | ||||||
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RS 291 LDIP Legge federale del 18 dicembre 1987 sul diritto internazionale privato (LDIP) Art. 29 |
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| L'istanza di riconoscimento o di esecuzione dev'essere proposta all'autorità competente del Cantone in cui è fatta valere la decisione straniera. All'istanza vanno allegati: | ||||||
| un esemplare completo e autenticato della decisione; | ||||||
| un documento attestante che la decisione non può più essere impugnata con un rimedio giuridico ordinario od è definitiva e, | ||||||
| in caso di sentenza contumaciale, un documento dal quale risulti che la parte contumace è stata citata regolarmente ed in tempo congruo per presentare le proprie difese. | ||||||
| La parte che si oppone all'istanza di riconoscimento o di esecuzione dev'essere sentita; essa può produrre le proprie prove. | ||||||
| Se una decisione è fatta valere in via pregiudiziale, l'autorità adita può procedere essa stessa al giudizio di delibazione. | ||||||
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RS 291 LDIP Legge federale del 18 dicembre 1987 sul diritto internazionale privato (LDIP) Art. 65 |
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| Le decisioni straniere in materia di divorzio o separazione sono riconosciute in Svizzera se: | ||||||
| sono state pronunciate nello Stato di domicilio, di dimora abituale o di origine di uno dei coniugi; | ||||||
| sono riconosciute in uno degli Stati di cui alla lettera a; o | ||||||
| sono state pronunciate nello Stato di celebrazione del matrimonio e la proposizione dell'azione in uno degli Stati di cui alla lettera a non era possibile o ragionevolmente esigibile. [1] | ||||||
| Tuttavia, la decisione pronunciata in uno Stato di cui nessuno dei coniugi o soltanto il coniuge attore sia cittadino, è riconosciuta in Svizzera soltanto se: | ||||||
| all'atto dell'introduzione dell'azione, almeno un coniuge era domiciliato o dimorava abitualmente in detto Stato e il coniuge convenuto non era domiciliato in Svizzera; | ||||||
| il coniuge convenuto ha accettato incondizionatamente la competenza del tribunale straniero o | ||||||
| il coniuge convenuto è d'accordo con il riconoscimento della decisione in Svizzera. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'all. n. 2 della LF del 18 dic. 2020 (Matrimonio per tutti), in vigore dal 1° lug. 2022 (RU 2021 747; FF 2019 7151; 2020 1135). | ||||||
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RS 291 LDIP Legge federale del 18 dicembre 1987 sul diritto internazionale privato (LDIP) Art. 29 |
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| L'istanza di riconoscimento o di esecuzione dev'essere proposta all'autorità competente del Cantone in cui è fatta valere la decisione straniera. All'istanza vanno allegati: | ||||||
| un esemplare completo e autenticato della decisione; | ||||||
| un documento attestante che la decisione non può più essere impugnata con un rimedio giuridico ordinario od è definitiva e, | ||||||
| in caso di sentenza contumaciale, un documento dal quale risulti che la parte contumace è stata citata regolarmente ed in tempo congruo per presentare le proprie difese. | ||||||
| La parte che si oppone all'istanza di riconoscimento o di esecuzione dev'essere sentita; essa può produrre le proprie prove. | ||||||
| Se una decisione è fatta valere in via pregiudiziale, l'autorità adita può procedere essa stessa al giudizio di delibazione. | ||||||
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RS 291 LDIP Legge federale del 18 dicembre 1987 sul diritto internazionale privato (LDIP) Art. 65 |
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| Le decisioni straniere in materia di divorzio o separazione sono riconosciute in Svizzera se: | ||||||
| sono state pronunciate nello Stato di domicilio, di dimora abituale o di origine di uno dei coniugi; | ||||||
| sono riconosciute in uno degli Stati di cui alla lettera a; o | ||||||
| sono state pronunciate nello Stato di celebrazione del matrimonio e la proposizione dell'azione in uno degli Stati di cui alla lettera a non era possibile o ragionevolmente esigibile. [1] | ||||||
| Tuttavia, la decisione pronunciata in uno Stato di cui nessuno dei coniugi o soltanto il coniuge attore sia cittadino, è riconosciuta in Svizzera soltanto se: | ||||||
| all'atto dell'introduzione dell'azione, almeno un coniuge era domiciliato o dimorava abitualmente in detto Stato e il coniuge convenuto non era domiciliato in Svizzera; | ||||||
| il coniuge convenuto ha accettato incondizionatamente la competenza del tribunale straniero o | ||||||
| il coniuge convenuto è d'accordo con il riconoscimento della decisione in Svizzera. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'all. n. 2 della LF del 18 dic. 2020 (Matrimonio per tutti), in vigore dal 1° lug. 2022 (RU 2021 747; FF 2019 7151; 2020 1135). | ||||||
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RS 291 LDIP Legge federale del 18 dicembre 1987 sul diritto internazionale privato (LDIP) Art. 62 |
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| Il tribunale svizzero presso cui è pendente un'azione di divorzio o di separazione può prendere provvedimenti cautelari sempreché la sua incompetenza a giudicare l'azione non sia manifesta o non sia stata accertata con decisione cresciuta in giudicato. | ||||||
| I provvedimenti cautelari sono regolati dal diritto svizzero. | ||||||
| Sono fatte salve le disposizioni della presente legge concernenti l'obbligo di mantenimento dei coniugi (art. 49), gli effetti della filiazione (art. 82 e 83) e la protezione dei minori (art. 85). | ||||||
ZGB, bzw. vor dessen Inkrafttreten nach Art. 145
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RS 291 LDIP Legge federale del 18 dicembre 1987 sul diritto internazionale privato (LDIP) Art. 145 |
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| La cessione contrattuale di un credito è regolata dal diritto scelto dalle parti o, in mancanza di scelta, da quello applicabile al credito. La scelta operata dalle parti è inefficace nei confronti del debitore che non vi acconsenta. | ||||||
| Per la cessione del credito del lavoratore, la scelta del diritto applicabile è efficace soltanto nella misura in cui l'articolo 121 capoverso 3 l'ammetta per il contratto di lavoro. | ||||||
| La forma della cessione è regolata esclusivamente dal diritto applicabile al contratto di cessione. | ||||||
| Le questioni concernenti unicamente il rapporto tra cedente e cessionario sono regolate dal diritto applicabile al rapporto giuridico su cui si fonda la cessione. | ||||||
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RS 291 LDIP Legge federale del 18 dicembre 1987 sul diritto internazionale privato (LDIP) Art. 62 |
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| Il tribunale svizzero presso cui è pendente un'azione di divorzio o di separazione può prendere provvedimenti cautelari sempreché la sua incompetenza a giudicare l'azione non sia manifesta o non sia stata accertata con decisione cresciuta in giudicato. | ||||||
| I provvedimenti cautelari sono regolati dal diritto svizzero. | ||||||
| Sono fatte salve le disposizioni della presente legge concernenti l'obbligo di mantenimento dei coniugi (art. 49), gli effetti della filiazione (art. 82 e 83) e la protezione dei minori (art. 85). | ||||||
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RS 291 LDIP Legge federale del 18 dicembre 1987 sul diritto internazionale privato (LDIP) Art. 62 |
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| Il tribunale svizzero presso cui è pendente un'azione di divorzio o di separazione può prendere provvedimenti cautelari sempreché la sua incompetenza a giudicare l'azione non sia manifesta o non sia stata accertata con decisione cresciuta in giudicato. | ||||||
| I provvedimenti cautelari sono regolati dal diritto svizzero. | ||||||
| Sono fatte salve le disposizioni della presente legge concernenti l'obbligo di mantenimento dei coniugi (art. 49), gli effetti della filiazione (art. 82 e 83) e la protezione dei minori (art. 85). | ||||||
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RS 291 LDIP Legge federale del 18 dicembre 1987 sul diritto internazionale privato (LDIP) Art. 62 |
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| Il tribunale svizzero presso cui è pendente un'azione di divorzio o di separazione può prendere provvedimenti cautelari sempreché la sua incompetenza a giudicare l'azione non sia manifesta o non sia stata accertata con decisione cresciuta in giudicato. | ||||||
| I provvedimenti cautelari sono regolati dal diritto svizzero. | ||||||
| Sono fatte salve le disposizioni della presente legge concernenti l'obbligo di mantenimento dei coniugi (art. 49), gli effetti della filiazione (art. 82 e 83) e la protezione dei minori (art. 85). | ||||||
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RS 291 LDIP Legge federale del 18 dicembre 1987 sul diritto internazionale privato (LDIP) Art. 62 |
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| Il tribunale svizzero presso cui è pendente un'azione di divorzio o di separazione può prendere provvedimenti cautelari sempreché la sua incompetenza a giudicare l'azione non sia manifesta o non sia stata accertata con decisione cresciuta in giudicato. | ||||||
| I provvedimenti cautelari sono regolati dal diritto svizzero. | ||||||
| Sono fatte salve le disposizioni della presente legge concernenti l'obbligo di mantenimento dei coniugi (art. 49), gli effetti della filiazione (art. 82 e 83) e la protezione dei minori (art. 85). | ||||||
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RS 291 LDIP Legge federale del 18 dicembre 1987 sul diritto internazionale privato (LDIP) Art. 32 |
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| La decisione o il documento stranieri concernenti lo stato civile sono iscritti nei registri dello stato civile se così dispone l'autorità cantonale di vigilanza. | ||||||
| L'iscrizione è autorizzata se sono adempiute le condizioni di cui agli articoli 25 a 27. | ||||||
| Se non è certo che nello Stato estero del giudizio siano stati sufficientemente rispettati i diritti procedurali delle parti, gli interessati devono essere sentiti prima dell'iscrizione. | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 9 |
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| I registri pubblici ed i pubblici documenti fanno piena prova dei fatti che attestano, finché non sia dimostrata l'inesattezza del loro contenuto. | ||||||
| Questa prova non è soggetta ad alcuna forma speciale. | ||||||
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RS 211.112.2 OSC Ordinanza del 28 aprile 2004 sullo stato civile (OSC) Art. 27 [1] |
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| [1] Abrogato dalla cifra I dell'O del 26 giu. 2024, con effetto dall'11 nov. 2024 (RU 2024 335). |
ZGB; LEUENBERGER, Praxiskommentar Scheidungsrecht, herausg. von I. Schwenzer, N. 55 zu Art. 137
ZGB; vgl. allgemein BGE 118 II 376 E. 3 und BGE 118 II 378 E. 3b S. 381 zu Art. 145 aZGB und zum innerstaatlichen Zuständigkeitsstreit BGE 83 II 491 E. 1), dass das jordanische Scheidungsurteil, das in der Schweiz wohl gemäss Art. 133
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RS 211.112.2 OSC Ordinanza del 28 aprile 2004 sullo stato civile (OSC) Art. 27 [1] |
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| [1] Abrogato dalla cifra I dell'O del 26 giu. 2024, con effetto dall'11 nov. 2024 (RU 2024 335). |
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RS 211.112.2 OSC Ordinanza del 28 aprile 2004 sullo stato civile (OSC) Art. 27 [1] |
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| [1] Abrogato dalla cifra I dell'O del 26 giu. 2024, con effetto dall'11 nov. 2024 (RU 2024 335). |
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 42 |
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| Chi rende verosimile un interesse degno di protezione può domandare al giudice di decretare l'iscrizione di dati relativi allo stato civile controversi, nonché la rettificazione o la radiazione di un'iscrizione. Il giudice sente le autorità cantonali di vigilanza interessate e notifica loro la sentenza. | ||||||
| Sono del pari legittimate a promuovere azione le autorità cantonali di vigilanza. | ||||||
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RS 211.112.2 OSC Ordinanza del 28 aprile 2004 sullo stato civile (OSC) Art. 51 [1] Alla Segreteria di Stato della migrazione [2] |
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| L'ufficio dello stato civile competente per la documentazione comunica alla Segreteria di Stato della migrazione i seguenti fatti di stato civile e cambiamenti di dati personali concernenti una persona bisognosa di protezione, una persona richiedente l'asilo la cui domanda è stata respinta o che è stata ammessa provvisoriamente, oppure un rifugiato ammesso provvisoriamente o in possesso di un permesso di dimora o di domicilio: [3] | ||||||
| le nascite; | ||||||
| il sorgere e l'annullamento del legame di filiazione; | ||||||
| i matrimoni, le unioni domestiche registrate e la loro conversione in matrimonio nonché lo scioglimento di matrimoni e unioni domestiche registrate; | ||||||
| le morti. | ||||||
| L'ufficio dello stato civile competente per la preparazione del matrimonio procede inoltre alle comunicazioni previste agli articoli 67 capoverso 5 e 74a capoverso 6 lettere b e c nonché capoverso 7. [6] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 4 giu. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 3061). [2] La designatzione dell'unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell'art. 16 cpv. 3 dell'O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RU 2004 4937), con effetto dal 1°gen. 2015. Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo. [3] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 27 ott. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 666). [4] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 27 ott. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 666). [5] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 30 mar. 2022, in vigore dal 1° lug. 2022 (RU 2022 243). [6] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 30 mar. 2022, in vigore dal 1° lug. 2022 (RU 2022 243). | ||||||
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RS 211.112.2 OSC Ordinanza del 28 aprile 2004 sullo stato civile (OSC) Art. 55 Avvisi di morte alle rappresentanze estere |
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| L'ufficio dello stato civile del luogo di morte notifica tutte le morti di cittadini stranieri che deve registrare alla rappresentanza dello Stato d'origine nella cui circoscrizione consolare è avvenuta la morte (art. 37 lett. a della Conv. di Vienna del 24 aprile 1963 [1] sulle relazioni consolari). | ||||||
| L'avviso avviene senza indugio e contiene, nella misura in cui siano disponibili, le indicazioni seguenti: | ||||||
| cognomi; | ||||||
| nomi; | ||||||
| sesso; | ||||||
| luogo e data della nascita; | ||||||
| luogo e data della morte. | ||||||
| [1] RS 0.191.02 | ||||||
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RS 211.112.2 OSC Ordinanza del 28 aprile 2004 sullo stato civile (OSC) Art. 55 Avvisi di morte alle rappresentanze estere |
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| L'ufficio dello stato civile del luogo di morte notifica tutte le morti di cittadini stranieri che deve registrare alla rappresentanza dello Stato d'origine nella cui circoscrizione consolare è avvenuta la morte (art. 37 lett. a della Conv. di Vienna del 24 aprile 1963 [1] sulle relazioni consolari). | ||||||
| L'avviso avviene senza indugio e contiene, nella misura in cui siano disponibili, le indicazioni seguenti: | ||||||
| cognomi; | ||||||
| nomi; | ||||||
| sesso; | ||||||
| luogo e data della nascita; | ||||||
| luogo e data della morte. | ||||||
| [1] RS 0.191.02 | ||||||
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RS 211.112.2 OSC Ordinanza del 28 aprile 2004 sullo stato civile (OSC) Art. 55 Avvisi di morte alle rappresentanze estere |
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| L'ufficio dello stato civile del luogo di morte notifica tutte le morti di cittadini stranieri che deve registrare alla rappresentanza dello Stato d'origine nella cui circoscrizione consolare è avvenuta la morte (art. 37 lett. a della Conv. di Vienna del 24 aprile 1963 [1] sulle relazioni consolari). | ||||||
| L'avviso avviene senza indugio e contiene, nella misura in cui siano disponibili, le indicazioni seguenti: | ||||||
| cognomi; | ||||||
| nomi; | ||||||
| sesso; | ||||||
| luogo e data della nascita; | ||||||
| luogo e data della morte. | ||||||
| [1] RS 0.191.02 | ||||||
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RS 291 LDIP Legge federale del 18 dicembre 1987 sul diritto internazionale privato (LDIP) Art. 32 |
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| La decisione o il documento stranieri concernenti lo stato civile sono iscritti nei registri dello stato civile se così dispone l'autorità cantonale di vigilanza. | ||||||
| L'iscrizione è autorizzata se sono adempiute le condizioni di cui agli articoli 25 a 27. | ||||||
| Se non è certo che nello Stato estero del giudizio siano stati sufficientemente rispettati i diritti procedurali delle parti, gli interessati devono essere sentiti prima dell'iscrizione. | ||||||
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RS 291 LDIP Legge federale del 18 dicembre 1987 sul diritto internazionale privato (LDIP) Art. 32 |
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| La decisione o il documento stranieri concernenti lo stato civile sono iscritti nei registri dello stato civile se così dispone l'autorità cantonale di vigilanza. | ||||||
| L'iscrizione è autorizzata se sono adempiute le condizioni di cui agli articoli 25 a 27. | ||||||
| Se non è certo che nello Stato estero del giudizio siano stati sufficientemente rispettati i diritti procedurali delle parti, gli interessati devono essere sentiti prima dell'iscrizione. | ||||||
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RS 211.112.2 OSC Ordinanza del 28 aprile 2004 sullo stato civile (OSC) Art. 27 [1] |
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| [1] Abrogato dalla cifra I dell'O del 26 giu. 2024, con effetto dall'11 nov. 2024 (RU 2024 335). |