Urteilskopf

118 IV 184

32. Extrait de l'arrêt de la Cour de cassation pénale du 1er mai 1992 dans la cause X. c. Département de l'Economie publique du canton du Valais (pourvoi en nullité).
Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 184

BGE 118 IV 184 S. 184

X. est directeur d'une fabrique de draps et de couvertures. En 1990, il a fait distribuer dans les ménages du Haut-Valais des papillons publicitaires de format A4, dont le texte principal était le suivant: "Grosser Heimtextilien-Verkauf
im Hotel Elite/Müller in Brig-Glis
zu Fabrikpreisen
teilweise bis zu 50% günstiger als im Detailhandel
Wer rechnet, kauft zu Fabrikpreisen! - Hier einige Beispiele:

BGE 118 IV 184 S. 185

(...)"
Une liste d'exemples de prix pour divers articles suivait. En tête figuraient les dates et les heures de vente (3 jours, de 9 heures à 18 heures). Le 20 décembre 1990, le Département de l'Economie publique du canton du Valais (ci-après: le Département) a condamné X. à une amende de 500 francs pour infraction à l'Ordonnance fédérale sur les liquidations (OL, RS. 241.1) et à l'art. 18 de la Loi fédérale sur la concurrence déloyale (RS 241). Sur appel de X., le Juge instructeur II du district de Sion a considéré que seule l'infraction à la LCD était réalisée et a réduit l'amende à 250 francs (jugement du 26 septembre 1991). X. a formé un pourvoi en nullité. Il allègue une violation de l'art. 18
RS 241 LCSl Legge federale del 19 dicembre 1986 contro la concorrenza sleale (LCSl)

Art. 18   Indicazioni fallaci di prezzi
  È vietato, usando procedimenti che possono indurre in errore:
a.   indicare prezzi;
b.   annunciare riduzioni di prezzo; o
c.   menzionare altri prezzi oltre a quelli pagabili effettivamente.
LCD et demande l'annulation du jugement rendu le 26 septembre 1991.

Erwägungen


Extrait des considérants:


2. a) D'après l'autorité cantonale de recours, le fait de n'avoir pas indiqué dans le texte du papillon publicitaire les prix pratiqués par la concurrence est déjà discutable en soi. Mais ce qui a été considéré comme déterminant, c'est l'absence de la démonstration par le recourant de la différence de prix annoncée (jusqu'à 50% inférieurs à ceux de la concurrence). Le seul exemple qu'il a cité est celui d'une couverture vendue 12 fr. 70 alors que la Migros l'offre à 20 francs. La différence est de 36,5%, non pas de 50%.
Dès lors, la publicité en cause a été jugée trompeuse et propre à induire le consommateur en erreur quant aux avantages annoncés, ce qui a entraîné l'application de l'art. 18
RS 241 LCSl Legge federale del 19 dicembre 1986 contro la concorrenza sleale (LCSl)

Art. 18   Indicazioni fallaci di prezzi
  È vietato, usando procedimenti che possono indurre in errore:
a.   indicare prezzi;
b.   annunciare riduzioni di prezzo; o
c.   menzionare altri prezzi oltre a quelli pagabili effettivamente.
LCD en liaison avec l'art. 24 al. 1 let. c
RS 241 LCSl Legge federale del 19 dicembre 1986 contro la concorrenza sleale (LCSl)

Art. 24   Violazione dell'obbligo d'indicare i prezzi al consumatore
  1.   Chiunque, intenzionalmente: [1]è punito con una multa sino a 20 000 franchi. [4]
a. [2]   viola l'obbligo di indicare i prezzi (art. 16) o il prezzo unitario (art. 16a);
b.   contravviene alle prescrizioni sull'indicazione dei prezzi nella pubblicità (art. 17);
c.   indica prezzi in modo fallace (art. 18);
d.   disattende l'obbligo di informare in materia d'indicazione dei prezzi (art. 19);
e. [3]   contravviene alle disposizioni esecutive del Consiglio federale in merito all'indicazione dei prezzi e all'indicazione del prezzo unitario (art. 16, 16a e 20),
  2.   Se l'autore ha agito per negligenza, la pena è della multa.
 
[1] Nuovo testo giusta l'art. 26 della LF del 17 giu. 2011 sulla metrologia, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6235; FF 2010 7073).
[2] Nuovo testo giusta l'art. 26 della LF del 17 giu. 2011 sulla metrologia, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6235; FF 2010 7073).
[3] Nuovo testo giusta l'art. 26 della LF del 17 giu. 2011 sulla metrologia, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6235; FF 2010 7073).
[4] Nuovo testo giusta l'art. 333 del Codice penale, nella versione della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3459; FF 1999 II1669).
LCD. b) Selon le contrevenant, il serait notoire que les prix de fabrique sont toujours plus bas que ceux de détail. La marge entre ces deux sortes de prix serait bien souvent supérieure à 50%. Cette notion de différence entre le prix de fabrique et le prix de détail serait parfaitement connue du lecteur moyen. Pour cette raison, il aurait été inutile de démontrer, article par article, le pourcentage dont bénéficierait l'acquéreur des produits du recourant.

3. a) Aux termes de l'art. 24 al. 1 let. c
RS 241 LCSl Legge federale del 19 dicembre 1986 contro la concorrenza sleale (LCSl)

Art. 24   Violazione dell'obbligo d'indicare i prezzi al consumatore
  1.   Chiunque, intenzionalmente: [1]è punito con una multa sino a 20 000 franchi. [4]
a. [2]   viola l'obbligo di indicare i prezzi (art. 16) o il prezzo unitario (art. 16a);
b.   contravviene alle prescrizioni sull'indicazione dei prezzi nella pubblicità (art. 17);
c.   indica prezzi in modo fallace (art. 18);
d.   disattende l'obbligo di informare in materia d'indicazione dei prezzi (art. 19);
e. [3]   contravviene alle disposizioni esecutive del Consiglio federale in merito all'indicazione dei prezzi e all'indicazione del prezzo unitario (art. 16, 16a e 20),
  2.   Se l'autore ha agito per negligenza, la pena è della multa.
 
[1] Nuovo testo giusta l'art. 26 della LF del 17 giu. 2011 sulla metrologia, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6235; FF 2010 7073).
[2] Nuovo testo giusta l'art. 26 della LF del 17 giu. 2011 sulla metrologia, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6235; FF 2010 7073).
[3] Nuovo testo giusta l'art. 26 della LF del 17 giu. 2011 sulla metrologia, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6235; FF 2010 7073).
[4] Nuovo testo giusta l'art. 333 del Codice penale, nella versione della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3459; FF 1999 II1669).
LCD, celui qui, intentionnellement, aura indiqué des prix de manière fallacieuse sera puni des arrêts ou de l'amende jusqu'à 20'000 francs. Si l'auteur a agi par négligence, la peine sera l'amende. Selon l'art. 18
RS 241 LCSl Legge federale del 19 dicembre 1986 contro la concorrenza sleale (LCSl)

Art. 18   Indicazioni fallaci di prezzi
  È vietato, usando procedimenti che possono indurre in errore:
a.   indicare prezzi;
b.   annunciare riduzioni di prezzo; o
c.   menzionare altri prezzi oltre a quelli pagabili effettivamente.
LCD, il y a indication de prix fallacieuse lorsqu'il est fait usage de procédés propres

BGE 118 IV 184 S. 186


à induire en erreur pour indiquer des prix, ou annoncer des réductions de prix ou mentionner d'autres prix en sus du prix à payer effectivement. b) Fondé sur les art. 16
RS 241 LCSl Legge federale del 19 dicembre 1986 contro la concorrenza sleale (LCSl)

Art. 16   Obbligo d'indicare i prezzi
  1.   Per le merci offerte in vendita ai consumatori devono essere indicati i prezzi da pagare effettivamente, salvo le eccezioni previste dal Consiglio federale. [1] Eccezioni sono in particolare ammissibili per motivi tecnici o di sicurezza. Lo stesso obbligo sussiste per le prestazioni di servizi designate dal Consiglio federale.
  2.   Il Consiglio federale disciplina l'indicazione dei prezzi e delle mance.
  3.   ... [2]
 
[1] Nuovo testo giusta l'art. 26 della LF del 17 giu. 2011 sulla metrologia, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6235; FF 2010 7073).
[2] Abrogato dall'art. 26 della LF del 17 giu. 2011 sulla metrologia, con effetto dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6235; FF 2010 7073).
, 17
RS 241 LCSl Legge federale del 19 dicembre 1986 contro la concorrenza sleale (LCSl)

Art. 17   Indicazione dei prezzi nella pubblicità
  Se nella pubblicità sono menzionati prezzi o riduzioni di prezzo, la loro indicazione è soggetta alle disposizioni emanate dal Consiglio federale.
et 20
RS 241 LCSl Legge federale del 19 dicembre 1986 contro la concorrenza sleale (LCSl)

Art. 20   Esecuzione
  1.   L'esecuzione compete ai Cantoni, l'alta vigilanza alla Confederazione.
  2.   Il Consiglio federale emana le disposizioni esecutive.
LCD, le Conseil fédéral a édicté une ordonnance sur l'indication des prix (OIP; RS 942.211). Celle-ci ne prévoit cependant pas une obligation générale d'indiquer les prix dans la publicité. L'art. 13 al. 1
RS 942.211 OIP Ordinanza dell'11 dicembre 1978 sull'indicazione dei prezzi (OIP)

Art. 13   Indicazione dei prezzi nella pubblicità in generale [1]
  1.   Se, nella pubblicità, sono menzionati prezzi, categorie o limiti di prezzi in cifre, devono essere indicati i prezzi effettivamente da pagare.
  1bis.   ... [2]
  2.   I produttori, gli importatori e i grossisti possono comunicare prezzi indicativi. [3]
 
[1] Nuovo testo giusta la cifra II dell'O del 4 nov. 2009, in vigore dal 1° lug. 2010 (RU 2009 5821).
[2] Introdotto dalla cifra I dell'O del 28 apr. 1999 (RU 1999 1637). Abrogato dalla cifra II dell'O del 4 nov. 2009, con effetto dal 1° lug. 2010 (RU 2009 5821).
[3] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 28 apr. 1999, in vigore dal 1° nov. 1999 (RU 1999 1637).
OIP précise toutefois que, lorsque, dans la publicité, des prix sont mentionnés ou des échelons de prix ou des limites de prix sont donnés en chiffres, il y a lieu d'indiquer les prix à payer effectivement. Selon l'art. 15
RS 942.211 OIP Ordinanza dell'11 dicembre 1978 sull'indicazione dei prezzi (OIP)

Art. 15 [1]   Indicazione fallace dei prezzi
  Le disposizioni concernenti l'indicazione fallace dei prezzi (art. 16 a 18) s'applicano parimente alla pubblicità.
 
[1] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 14 dic. 1987, in vigore dal 1° mar. 1988 (RU 1988 241).
OIP, les dispositions concernant l'indication fallacieuse de prix (art. 16
RS 942.211 OIP Ordinanza dell'11 dicembre 1978 sull'indicazione dei prezzi (OIP)

Art. 16 [1]   Indicazione di altri prezzi
  1.   Oltre al prezzo effettivamente da pagare il fornitore può indicare un prezzo comparativo se:
a. [2]   ha effettivamente offerto la merce o la prestazione di servizio a questo prezzo comparativo (autocomparazione) nei seguenti intervalli di tempo:fino a immediatamente prima dell'indicazione del prezzo effettivamente da pagare, oper almeno 30 giorni consecutivi;
1.   fino a immediatamente prima dell'indicazione del prezzo effettivamente da pagare, o
2.   per almeno 30 giorni consecutivi;
b.   effettivamente offrirà la merce o la prestazione di servizio a questo prezzo con effetto immediato (prezzo di lancio); o
c.   altri fornitori offrono effettivamente a questo prezzo una parte preponderante delle merci o delle prestazioni di servizi identiche nel settore del mercato che entra in considerazione (confronto con la concorrenza).
  2.   In caso di prezzo di lancio o di confronto con la concorrenza, dall'annuncio deve risultare di quale tipo di comparazione dei prezzi si tratta. Su domanda, il fornitore deve rendere verosimile l'adempimento delle condizioni giustificanti l'indicazione di prezzi comparativi secondo il capoverso 1. [3]
  3.   Il prezzo comparativo di cui al capoverso 1 lettera a numero 1 e lettera b può essere indicato solo per la metà del periodo in cui è stato o sarà praticato, ma al massimo per due mesi. Il prezzo comparativo di cui al capoverso 1 lettera a numero 2 può essere indicato senza limiti di tempo e utilizzato per tutte le riduzioni di prezzo successive e consecutive. [4]
  3bis.   Se il fornitore ritira temporaneamente merci o prestazioni di servizi dalla propria offerta e poi le mette nuovamente in vendita, può continuare a indicare l'ultimo prezzo comparativo praticato prima di tale ritiro secondo il capoverso 1 lettera a numero 2. [5]
  4.   I prezzi di merci rapidamente deperibili, se sono stati praticati durante mezza giornata, possono essere dati come prezzi comparativi durante il giorno seguente.
  5.   È lecito fornire prezzi di catalogo, prezzi indicativi e simili a titolo di prezzi comparativi soltanto se sono adempiute le condizioni di cui al capoverso 1 lettera c.
 
[1] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 28 apr. 1999, in vigore dal 1° nov. 1999 (RU 1999 1637).
[2] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 30 ott. 2024, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 621).
[3] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 12 ott. 2011, in vigore dal 1° apr. 2012 (RU 2011 4959). Correzione del 27 apr. 2021 (RU 2021 245).
[4] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 30 ott. 2024, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 621).
[5] Introdotto dalla cifra I dell'O del 30 ott. 2024, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 621).
à 18
RS 942.211 OIP Ordinanza dell'11 dicembre 1978 sull'indicazione dei prezzi (OIP)

Art. 18 [1]   Produttori, importatori e grossisti
  1.   Le disposizioni sull'indicazione fallace di prezzi si applicano anche ai produttori, agli importatori e ai grossisti.
  2.   I produttori, gli importatori e i grossisti possono indicare ai consumatori prezzi o prezzi indicativi o mettere a loro disposizione liste di prezzi, cataloghi di prezzi o simili. Occorre indicare chiaramente se si tratta di prezzi raccomandati non vincolanti. È fatta salva la legislazione federale sui cartelli e altre limitazioni della concorrenza. [2]
 
[1] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 28 apr. 1999, in vigore dal 1° nov. 1999 (RU 1999 1637).
[2] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 12 ott. 2011, in vigore dal 1° apr. 2012 (RU 2011 4959).
OIP) s'appliquent aussi à la publicité. Or, l'art. 16
RS 942.211 OIP Ordinanza dell'11 dicembre 1978 sull'indicazione dei prezzi (OIP)

Art. 16 [1]   Indicazione di altri prezzi
  1.   Oltre al prezzo effettivamente da pagare il fornitore può indicare un prezzo comparativo se:
a. [2]   ha effettivamente offerto la merce o la prestazione di servizio a questo prezzo comparativo (autocomparazione) nei seguenti intervalli di tempo:fino a immediatamente prima dell'indicazione del prezzo effettivamente da pagare, oper almeno 30 giorni consecutivi;
1.   fino a immediatamente prima dell'indicazione del prezzo effettivamente da pagare, o
2.   per almeno 30 giorni consecutivi;
b.   effettivamente offrirà la merce o la prestazione di servizio a questo prezzo con effetto immediato (prezzo di lancio); o
c.   altri fornitori offrono effettivamente a questo prezzo una parte preponderante delle merci o delle prestazioni di servizi identiche nel settore del mercato che entra in considerazione (confronto con la concorrenza).
  2.   In caso di prezzo di lancio o di confronto con la concorrenza, dall'annuncio deve risultare di quale tipo di comparazione dei prezzi si tratta. Su domanda, il fornitore deve rendere verosimile l'adempimento delle condizioni giustificanti l'indicazione di prezzi comparativi secondo il capoverso 1. [3]
  3.   Il prezzo comparativo di cui al capoverso 1 lettera a numero 1 e lettera b può essere indicato solo per la metà del periodo in cui è stato o sarà praticato, ma al massimo per due mesi. Il prezzo comparativo di cui al capoverso 1 lettera a numero 2 può essere indicato senza limiti di tempo e utilizzato per tutte le riduzioni di prezzo successive e consecutive. [4]
  3bis.   Se il fornitore ritira temporaneamente merci o prestazioni di servizi dalla propria offerta e poi le mette nuovamente in vendita, può continuare a indicare l'ultimo prezzo comparativo praticato prima di tale ritiro secondo il capoverso 1 lettera a numero 2. [5]
  4.   I prezzi di merci rapidamente deperibili, se sono stati praticati durante mezza giornata, possono essere dati come prezzi comparativi durante il giorno seguente.
  5.   È lecito fornire prezzi di catalogo, prezzi indicativi e simili a titolo di prezzi comparativi soltanto se sono adempiute le condizioni di cui al capoverso 1 lettera c.
 
[1] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 28 apr. 1999, in vigore dal 1° nov. 1999 (RU 1999 1637).
[2] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 30 ott. 2024, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 621).
[3] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 12 ott. 2011, in vigore dal 1° apr. 2012 (RU 2011 4959). Correzione del 27 apr. 2021 (RU 2021 245).
[4] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 30 ott. 2024, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 621).
[5] Introdotto dalla cifra I dell'O del 30 ott. 2024, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 621).
OIP prévoit en principe une interdiction d'indiquer d'autres prix en sus du prix à payer effectivement (prix comparatif; al. 1). L'exception suivante est notamment admise à l'art. 16 al. 2 let. c
RS 942.211 OIP Ordinanza dell'11 dicembre 1978 sull'indicazione dei prezzi (OIP)

Art. 16 [1]   Indicazione di altri prezzi
  1.   Oltre al prezzo effettivamente da pagare il fornitore può indicare un prezzo comparativo se:
a. [2]   ha effettivamente offerto la merce o la prestazione di servizio a questo prezzo comparativo (autocomparazione) nei seguenti intervalli di tempo:fino a immediatamente prima dell'indicazione del prezzo effettivamente da pagare, oper almeno 30 giorni consecutivi;
1.   fino a immediatamente prima dell'indicazione del prezzo effettivamente da pagare, o
2.   per almeno 30 giorni consecutivi;
b.   effettivamente offrirà la merce o la prestazione di servizio a questo prezzo con effetto immediato (prezzo di lancio); o
c.   altri fornitori offrono effettivamente a questo prezzo una parte preponderante delle merci o delle prestazioni di servizi identiche nel settore del mercato che entra in considerazione (confronto con la concorrenza).
  2.   In caso di prezzo di lancio o di confronto con la concorrenza, dall'annuncio deve risultare di quale tipo di comparazione dei prezzi si tratta. Su domanda, il fornitore deve rendere verosimile l'adempimento delle condizioni giustificanti l'indicazione di prezzi comparativi secondo il capoverso 1. [3]
  3.   Il prezzo comparativo di cui al capoverso 1 lettera a numero 1 e lettera b può essere indicato solo per la metà del periodo in cui è stato o sarà praticato, ma al massimo per due mesi. Il prezzo comparativo di cui al capoverso 1 lettera a numero 2 può essere indicato senza limiti di tempo e utilizzato per tutte le riduzioni di prezzo successive e consecutive. [4]
  3bis.   Se il fornitore ritira temporaneamente merci o prestazioni di servizi dalla propria offerta e poi le mette nuovamente in vendita, può continuare a indicare l'ultimo prezzo comparativo praticato prima di tale ritiro secondo il capoverso 1 lettera a numero 2. [5]
  4.   I prezzi di merci rapidamente deperibili, se sono stati praticati durante mezza giornata, possono essere dati come prezzi comparativi durante il giorno seguente.
  5.   È lecito fornire prezzi di catalogo, prezzi indicativi e simili a titolo di prezzi comparativi soltanto se sono adempiute le condizioni di cui al capoverso 1 lettera c.
 
[1] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 28 apr. 1999, in vigore dal 1° nov. 1999 (RU 1999 1637).
[2] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 30 ott. 2024, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 621).
[3] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 12 ott. 2011, in vigore dal 1° apr. 2012 (RU 2011 4959). Correzione del 27 apr. 2021 (RU 2021 245).
[4] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 30 ott. 2024, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 621).
[5] Introdotto dalla cifra I dell'O del 30 ott. 2024, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 621).
OIP: le vendeur peut indiquer un prix comparatif si ce dernier est effectivement pratiqué par d'autres vendeurs dans le secteur du marché entrant en considération, cela pour une part prépondérante des marchandises ou des prestations de services identiques. Sur demande, le vendeur doit rendre vraisemblable que les conditions justifiant l'indication de prix comparatifs sont remplies (art. 16 al. 2
RS 942.211 OIP Ordinanza dell'11 dicembre 1978 sull'indicazione dei prezzi (OIP)

Art. 16 [1]   Indicazione di altri prezzi
  1.   Oltre al prezzo effettivamente da pagare il fornitore può indicare un prezzo comparativo se:
a. [2]   ha effettivamente offerto la merce o la prestazione di servizio a questo prezzo comparativo (autocomparazione) nei seguenti intervalli di tempo:fino a immediatamente prima dell'indicazione del prezzo effettivamente da pagare, oper almeno 30 giorni consecutivi;
1.   fino a immediatamente prima dell'indicazione del prezzo effettivamente da pagare, o
2.   per almeno 30 giorni consecutivi;
b.   effettivamente offrirà la merce o la prestazione di servizio a questo prezzo con effetto immediato (prezzo di lancio); o
c.   altri fornitori offrono effettivamente a questo prezzo una parte preponderante delle merci o delle prestazioni di servizi identiche nel settore del mercato che entra in considerazione (confronto con la concorrenza).
  2.   In caso di prezzo di lancio o di confronto con la concorrenza, dall'annuncio deve risultare di quale tipo di comparazione dei prezzi si tratta. Su domanda, il fornitore deve rendere verosimile l'adempimento delle condizioni giustificanti l'indicazione di prezzi comparativi secondo il capoverso 1. [3]
  3.   Il prezzo comparativo di cui al capoverso 1 lettera a numero 1 e lettera b può essere indicato solo per la metà del periodo in cui è stato o sarà praticato, ma al massimo per due mesi. Il prezzo comparativo di cui al capoverso 1 lettera a numero 2 può essere indicato senza limiti di tempo e utilizzato per tutte le riduzioni di prezzo successive e consecutive. [4]
  3bis.   Se il fornitore ritira temporaneamente merci o prestazioni di servizi dalla propria offerta e poi le mette nuovamente in vendita, può continuare a indicare l'ultimo prezzo comparativo praticato prima di tale ritiro secondo il capoverso 1 lettera a numero 2. [5]
  4.   I prezzi di merci rapidamente deperibili, se sono stati praticati durante mezza giornata, possono essere dati come prezzi comparativi durante il giorno seguente.
  5.   È lecito fornire prezzi di catalogo, prezzi indicativi e simili a titolo di prezzi comparativi soltanto se sono adempiute le condizioni di cui al capoverso 1 lettera c.
 
[1] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 28 apr. 1999, in vigore dal 1° nov. 1999 (RU 1999 1637).
[2] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 30 ott. 2024, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 621).
[3] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 12 ott. 2011, in vigore dal 1° apr. 2012 (RU 2011 4959). Correzione del 27 apr. 2021 (RU 2021 245).
[4] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 30 ott. 2024, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 621).
[5] Introdotto dalla cifra I dell'O del 30 ott. 2024, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 621).
dernière phrase OIP). c) Il n'est pas reproché au recourant d'avoir indiqué, à proprement parler, des prix eux-mêmes trompeurs ou d'avoir annoncé des réductions de prix en usant d'un procédé propre à induire en erreur. Il a été condamné pour avoir mentionné d'autres prix (référence à des prix de fabrique) en sus du prix à payer effectivement, et cela d'une fa on propre à induire en erreur. Il est vrai que l'on ne trouve aucun prix de détail comparatif concret et chiffré dans l'annonce en cause; le vendeur s'est limité à indiquer qu'il écoulait ses articles au prix de fabrique, lequel pouvait être, dans certains cas, inférieur de 50% au prix de détail. Il s'agit en conséquence de déterminer si le recourant a usé de procédés propres à induire en erreur en mentionnant d'autres prix en sus de celui à payer effectivement, infraction prévue à l'art. 18 let. c
RS 241 LCSl Legge federale del 19 dicembre 1986 contro la concorrenza sleale (LCSl)

Art. 18   Indicazioni fallaci di prezzi
  È vietato, usando procedimenti che possono indurre in errore:
a.   indicare prezzi;
b.   annunciare riduzioni di prezzo; o
c.   menzionare altri prezzi oltre a quelli pagabili effettivamente.
LCD (en liaison avec l'art. 24 let. c
RS 241 LCSl Legge federale del 19 dicembre 1986 contro la concorrenza sleale (LCSl)

Art. 24   Violazione dell'obbligo d'indicare i prezzi al consumatore
  1.   Chiunque, intenzionalmente: [1]è punito con una multa sino a 20 000 franchi. [4]
a. [2]   viola l'obbligo di indicare i prezzi (art. 16) o il prezzo unitario (art. 16a);
b.   contravviene alle prescrizioni sull'indicazione dei prezzi nella pubblicità (art. 17);
c.   indica prezzi in modo fallace (art. 18);
d.   disattende l'obbligo di informare in materia d'indicazione dei prezzi (art. 19);
e. [3]   contravviene alle disposizioni esecutive del Consiglio federale in merito all'indicazione dei prezzi e all'indicazione del prezzo unitario (art. 16, 16a e 20),
  2.   Se l'autore ha agito per negligenza, la pena è della multa.
 
[1] Nuovo testo giusta l'art. 26 della LF del 17 giu. 2011 sulla metrologia, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6235; FF 2010 7073).
[2] Nuovo testo giusta l'art. 26 della LF del 17 giu. 2011 sulla metrologia, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6235; FF 2010 7073).
[3] Nuovo testo giusta l'art. 26 della LF del 17 giu. 2011 sulla metrologia, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6235; FF 2010 7073).
[4] Nuovo testo giusta l'art. 333 del Codice penale, nella versione della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3459; FF 1999 II1669).
LCD). D'après la jurisprudence, l'obligation d'indiquer les prix devait à l'origine servir à combattre l'inflation; aujourd'hui, elle est destinée à favoriser une concurrence loyale, à lutter contre les abus et à donner plus de transparence au marché (ATF 116 IV 376 consid. 2b et jurisprudence citée). Dans un arrêt publié aux ATF 108 IV 129, le Tribunal fédéral a admis que l'allusion à des réductions de prix par l'indication - dans une annonce - d'un pourcentage de réduction,


BGE 118 IV 184 S. 187


dont le maximum ne s'applique pas à tous les articles ("jusqu'à 92%"), sans que soient indiqués en même temps ni le prix à payer effectivement ni la description exacte de la marchandise, violait l'art. 17
RS 942.211 OIP Ordinanza dell'11 dicembre 1978 sull'indicazione dei prezzi (OIP)

Art. 17   Menzione della riduzione di prezzo
  1.   L'indicazione in cifre di riduzioni di prezzo, abbuoni, vantaggi procurati da campagne di ritiro o di scambio come anche di regali, ecc. è assimilata all'indicazione di altri prezzi all'infuori di quelli effettivamente da pagare.
  2.   L'obbligo di indicare i prezzi e di specificare il prodotto e l'unità di vendita si applica, giusta la presente ordinanza, a tali indicazioni. Sono eccettuate le indicazioni concernenti parecchi prodotti di ugual natura, prodotti diversi, gruppi di prodotti o assortimenti, sempre che l'aliquota o l'importo di riduzione siano i medesimi. [1]
  3.   Il capoverso 2 si applica per analogia alle prestazioni di servizio. [2]
 
[1] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 12 ott. 2011, in vigore dal 1° apr. 2012 (RU 2011 4959).
[2] Introdotto dalla cifra I dell'O del 14 dic. 1987, in vigore dal 1° mar. 1988 (RU 1988 241).
de l'OIP. Certes, il s'agissait dans ce cas du prix de vente lui-même, non pas - comme dans la présente espèce - d'un prix comparé à un autre prix. Il se justifie cependant de raisonner d'une fa on analogue en matière de prix comparatifs. Cela conduit à exiger aussi des indications précises et chiffrées des prix auxquels ceux du vendeur sont comparés, ainsi qu'une description exacte de la marchandise offerte. Les termes "teilweise bis zu 50% günstiger als im Detailhandel" utilisés par le recourant sont dès lors trop vagues. Ils font naître le danger d'induire le public en erreur. Ainsi, la publicité en cause va à l'encontre des buts de la réglementation sur l'indication des prix (concurrence loyale, lutte contre les abus et transparence du marché). A cela s'ajoute le fait que le prix de certains articles présentés dans le texte du recourant est imprécis; seule une limite inférieure est indiquée (par exemple: "dès 9.- fr."). Les informations sur les caractéristiques comme la qualité ou la grandeur de la marchandise offerte sont parfois si vagues qu'une comparaison avec les articles du commerce de détail n'est pas possible; pour la même raison, comparer des prix concrets devient impossible. On note encore que la seule comparaison concrète présentée par le recourant est celle d'une couverture dont le prix était de 36% inférieur à celui demandé par la Migros. La différence de 50% annoncée n'a donc pas été établie. Or, il est clair qu'un prix comparatif fictif ne saurait être admis ni dans la publicité ni lors de la vente (voir THOMAS WYLER, Werbung mit dem Preis als unlauterer Wettbewerb, thèse Bâle 1990, p. 47). En conséquence, la publicité du recourant contrevient à l'art. 18 let. c
RS 241 LCSl Legge federale del 19 dicembre 1986 contro la concorrenza sleale (LCSl)

Art. 18   Indicazioni fallaci di prezzi
  È vietato, usando procedimenti che possono indurre in errore:
a.   indicare prezzi;
b.   annunciare riduzioni di prezzo; o
c.   menzionare altri prezzi oltre a quelli pagabili effettivamente.
LCD, ce qui permet de prononcer une amende conformément à l'art. 24 let. c
RS 241 LCSl Legge federale del 19 dicembre 1986 contro la concorrenza sleale (LCSl)

Art. 24   Violazione dell'obbligo d'indicare i prezzi al consumatore
  1.   Chiunque, intenzionalmente: [1]è punito con una multa sino a 20 000 franchi. [4]
a. [2]   viola l'obbligo di indicare i prezzi (art. 16) o il prezzo unitario (art. 16a);
b.   contravviene alle prescrizioni sull'indicazione dei prezzi nella pubblicità (art. 17);
c.   indica prezzi in modo fallace (art. 18);
d.   disattende l'obbligo di informare in materia d'indicazione dei prezzi (art. 19);
e. [3]   contravviene alle disposizioni esecutive del Consiglio federale in merito all'indicazione dei prezzi e all'indicazione del prezzo unitario (art. 16, 16a e 20),
  2.   Se l'autore ha agito per negligenza, la pena è della multa.
 
[1] Nuovo testo giusta l'art. 26 della LF del 17 giu. 2011 sulla metrologia, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6235; FF 2010 7073).
[2] Nuovo testo giusta l'art. 26 della LF del 17 giu. 2011 sulla metrologia, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6235; FF 2010 7073).
[3] Nuovo testo giusta l'art. 26 della LF del 17 giu. 2011 sulla metrologia, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6235; FF 2010 7073).
[4] Nuovo testo giusta l'art. 333 del Codice penale, nella versione della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3459; FF 1999 II1669).
LCD.
118 IV 184 01. maggio 1992 31. dicembre 1992 Tribunale federale 118 IV 184 DTF - Diritto penale e procedura penale

Oggetto Art. 18 lett. c LCSI: indicazione fallace di...

Registro di legislazione
LCSl 16
RS 241 LCSl Legge federale del 19 dicembre 1986 contro la concorrenza sleale (LCSl)

Art. 16   Obbligo d'indicare i prezzi
  1.   Per le merci offerte in vendita ai consumatori devono essere indicati i prezzi da pagare effettivamente, salvo le eccezioni previste dal Consiglio federale. [1] Eccezioni sono in particolare ammissibili per motivi tecnici o di sicurezza. Lo stesso obbligo sussiste per le prestazioni di servizi designate dal Consiglio federale.
  2.   Il Consiglio federale disciplina l'indicazione dei prezzi e delle mance.
  3.   ... [2]
 
[1] Nuovo testo giusta l'art. 26 della LF del 17 giu. 2011 sulla metrologia, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6235; FF 2010 7073).
[2] Abrogato dall'art. 26 della LF del 17 giu. 2011 sulla metrologia, con effetto dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6235; FF 2010 7073).
LCSl 17
RS 241 LCSl Legge federale del 19 dicembre 1986 contro la concorrenza sleale (LCSl)

Art. 17   Indicazione dei prezzi nella pubblicità
  Se nella pubblicità sono menzionati prezzi o riduzioni di prezzo, la loro indicazione è soggetta alle disposizioni emanate dal Consiglio federale.
LCSl 18
RS 241 LCSl Legge federale del 19 dicembre 1986 contro la concorrenza sleale (LCSl)

Art. 18   Indicazioni fallaci di prezzi
  È vietato, usando procedimenti che possono indurre in errore:
a.   indicare prezzi;
b.   annunciare riduzioni di prezzo; o
c.   menzionare altri prezzi oltre a quelli pagabili effettivamente.
LCSl 20
RS 241 LCSl Legge federale del 19 dicembre 1986 contro la concorrenza sleale (LCSl)

Art. 20   Esecuzione
  1.   L'esecuzione compete ai Cantoni, l'alta vigilanza alla Confederazione.
  2.   Il Consiglio federale emana le disposizioni esecutive.
LCSl 24
RS 241 LCSl Legge federale del 19 dicembre 1986 contro la concorrenza sleale (LCSl)

Art. 24   Violazione dell'obbligo d'indicare i prezzi al consumatore
  1.   Chiunque, intenzionalmente: [1]è punito con una multa sino a 20 000 franchi. [4]
a. [2]   viola l'obbligo di indicare i prezzi (art. 16) o il prezzo unitario (art. 16a);
b.   contravviene alle prescrizioni sull'indicazione dei prezzi nella pubblicità (art. 17);
c.   indica prezzi in modo fallace (art. 18);
d.   disattende l'obbligo di informare in materia d'indicazione dei prezzi (art. 19);
e. [3]   contravviene alle disposizioni esecutive del Consiglio federale in merito all'indicazione dei prezzi e all'indicazione del prezzo unitario (art. 16, 16a e 20),
  2.   Se l'autore ha agito per negligenza, la pena è della multa.
 
[1] Nuovo testo giusta l'art. 26 della LF del 17 giu. 2011 sulla metrologia, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6235; FF 2010 7073).
[2] Nuovo testo giusta l'art. 26 della LF del 17 giu. 2011 sulla metrologia, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6235; FF 2010 7073).
[3] Nuovo testo giusta l'art. 26 della LF del 17 giu. 2011 sulla metrologia, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6235; FF 2010 7073).
[4] Nuovo testo giusta l'art. 333 del Codice penale, nella versione della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3459; FF 1999 II1669).
OIP 13
RS 942.211 OIP Ordinanza dell'11 dicembre 1978 sull'indicazione dei prezzi (OIP)

Art. 13   Indicazione dei prezzi nella pubblicità in generale [1]
  1.   Se, nella pubblicità, sono menzionati prezzi, categorie o limiti di prezzi in cifre, devono essere indicati i prezzi effettivamente da pagare.
  1bis.   ... [2]
  2.   I produttori, gli importatori e i grossisti possono comunicare prezzi indicativi. [3]
 
[1] Nuovo testo giusta la cifra II dell'O del 4 nov. 2009, in vigore dal 1° lug. 2010 (RU 2009 5821).
[2] Introdotto dalla cifra I dell'O del 28 apr. 1999 (RU 1999 1637). Abrogato dalla cifra II dell'O del 4 nov. 2009, con effetto dal 1° lug. 2010 (RU 2009 5821).
[3] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 28 apr. 1999, in vigore dal 1° nov. 1999 (RU 1999 1637).
OIP 15
RS 942.211 OIP Ordinanza dell'11 dicembre 1978 sull'indicazione dei prezzi (OIP)

Art. 15 [1]   Indicazione fallace dei prezzi
  Le disposizioni concernenti l'indicazione fallace dei prezzi (art. 16 a 18) s'applicano parimente alla pubblicità.
 
[1] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 14 dic. 1987, in vigore dal 1° mar. 1988 (RU 1988 241).
OIP 16
RS 942.211 OIP Ordinanza dell'11 dicembre 1978 sull'indicazione dei prezzi (OIP)

Art. 16 [1]   Indicazione di altri prezzi
  1.   Oltre al prezzo effettivamente da pagare il fornitore può indicare un prezzo comparativo se:
a. [2]   ha effettivamente offerto la merce o la prestazione di servizio a questo prezzo comparativo (autocomparazione) nei seguenti intervalli di tempo:fino a immediatamente prima dell'indicazione del prezzo effettivamente da pagare, oper almeno 30 giorni consecutivi;
1.   fino a immediatamente prima dell'indicazione del prezzo effettivamente da pagare, o
2.   per almeno 30 giorni consecutivi;
b.   effettivamente offrirà la merce o la prestazione di servizio a questo prezzo con effetto immediato (prezzo di lancio); o
c.   altri fornitori offrono effettivamente a questo prezzo una parte preponderante delle merci o delle prestazioni di servizi identiche nel settore del mercato che entra in considerazione (confronto con la concorrenza).
  2.   In caso di prezzo di lancio o di confronto con la concorrenza, dall'annuncio deve risultare di quale tipo di comparazione dei prezzi si tratta. Su domanda, il fornitore deve rendere verosimile l'adempimento delle condizioni giustificanti l'indicazione di prezzi comparativi secondo il capoverso 1. [3]
  3.   Il prezzo comparativo di cui al capoverso 1 lettera a numero 1 e lettera b può essere indicato solo per la metà del periodo in cui è stato o sarà praticato, ma al massimo per due mesi. Il prezzo comparativo di cui al capoverso 1 lettera a numero 2 può essere indicato senza limiti di tempo e utilizzato per tutte le riduzioni di prezzo successive e consecutive. [4]
  3bis.   Se il fornitore ritira temporaneamente merci o prestazioni di servizi dalla propria offerta e poi le mette nuovamente in vendita, può continuare a indicare l'ultimo prezzo comparativo praticato prima di tale ritiro secondo il capoverso 1 lettera a numero 2. [5]
  4.   I prezzi di merci rapidamente deperibili, se sono stati praticati durante mezza giornata, possono essere dati come prezzi comparativi durante il giorno seguente.
  5.   È lecito fornire prezzi di catalogo, prezzi indicativi e simili a titolo di prezzi comparativi soltanto se sono adempiute le condizioni di cui al capoverso 1 lettera c.
 
[1] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 28 apr. 1999, in vigore dal 1° nov. 1999 (RU 1999 1637).
[2] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 30 ott. 2024, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 621).
[3] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 12 ott. 2011, in vigore dal 1° apr. 2012 (RU 2011 4959). Correzione del 27 apr. 2021 (RU 2021 245).
[4] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 30 ott. 2024, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 621).
[5] Introdotto dalla cifra I dell'O del 30 ott. 2024, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 621).
OIP 17
RS 942.211 OIP Ordinanza dell'11 dicembre 1978 sull'indicazione dei prezzi (OIP)

Art. 17   Menzione della riduzione di prezzo
  1.   L'indicazione in cifre di riduzioni di prezzo, abbuoni, vantaggi procurati da campagne di ritiro o di scambio come anche di regali, ecc. è assimilata all'indicazione di altri prezzi all'infuori di quelli effettivamente da pagare.
  2.   L'obbligo di indicare i prezzi e di specificare il prodotto e l'unità di vendita si applica, giusta la presente ordinanza, a tali indicazioni. Sono eccettuate le indicazioni concernenti parecchi prodotti di ugual natura, prodotti diversi, gruppi di prodotti o assortimenti, sempre che l'aliquota o l'importo di riduzione siano i medesimi. [1]
  3.   Il capoverso 2 si applica per analogia alle prestazioni di servizio. [2]
 
[1] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 12 ott. 2011, in vigore dal 1° apr. 2012 (RU 2011 4959).
[2] Introdotto dalla cifra I dell'O del 14 dic. 1987, in vigore dal 1° mar. 1988 (RU 1988 241).
OIP 18
RS 942.211 OIP Ordinanza dell'11 dicembre 1978 sull'indicazione dei prezzi (OIP)

Art. 18 [1]   Produttori, importatori e grossisti
  1.   Le disposizioni sull'indicazione fallace di prezzi si applicano anche ai produttori, agli importatori e ai grossisti.
  2.   I produttori, gli importatori e i grossisti possono indicare ai consumatori prezzi o prezzi indicativi o mettere a loro disposizione liste di prezzi, cataloghi di prezzi o simili. Occorre indicare chiaramente se si tratta di prezzi raccomandati non vincolanti. È fatta salva la legislazione federale sui cartelli e altre limitazioni della concorrenza. [2]
 
[1] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 28 apr. 1999, in vigore dal 1° nov. 1999 (RU 1999 1637).
[2] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 12 ott. 2011, in vigore dal 1° apr. 2012 (RU 2011 4959).
Registro DTF