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RS 241 LCSl Legge federale del 19 dicembre 1986 contro la concorrenza sleale (LCSl) Art. 18 Indicazioni fallaci di prezzi |
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| È vietato, usando procedimenti che possono indurre in errore: | ||||||
| indicare prezzi; | ||||||
| annunciare riduzioni di prezzo; o | ||||||
| menzionare altri prezzi oltre a quelli pagabili effettivamente. | ||||||
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RS 241 LCSl Legge federale del 19 dicembre 1986 contro la concorrenza sleale (LCSl) Art. 18 Indicazioni fallaci di prezzi |
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| È vietato, usando procedimenti che possono indurre in errore: | ||||||
| indicare prezzi; | ||||||
| annunciare riduzioni di prezzo; o | ||||||
| menzionare altri prezzi oltre a quelli pagabili effettivamente. | ||||||
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RS 241 LCSl Legge federale del 19 dicembre 1986 contro la concorrenza sleale (LCSl) Art. 18 Indicazioni fallaci di prezzi |
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| È vietato, usando procedimenti che possono indurre in errore: | ||||||
| indicare prezzi; | ||||||
| annunciare riduzioni di prezzo; o | ||||||
| menzionare altri prezzi oltre a quelli pagabili effettivamente. | ||||||
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RS 241 LCSl Legge federale del 19 dicembre 1986 contro la concorrenza sleale (LCSl) Art. 24 Violazione dell'obbligo d'indicare i prezzi al consumatore |
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| Chiunque, intenzionalmente: [1]è punito con una multa sino a 20 000 franchi. [4] | ||||||
| viola l'obbligo di indicare i prezzi (art. 16) o il prezzo unitario (art. 16a); | ||||||
| contravviene alle prescrizioni sull'indicazione dei prezzi nella pubblicità (art. 17); | ||||||
| indica prezzi in modo fallace (art. 18); | ||||||
| disattende l'obbligo di informare in materia d'indicazione dei prezzi (art. 19); | ||||||
| contravviene alle disposizioni esecutive del Consiglio federale in merito all'indicazione dei prezzi e all'indicazione del prezzo unitario (art. 16, 16a e 20), | ||||||
| Se l'autore ha agito per negligenza, la pena è della multa. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'art. 26 della LF del 17 giu. 2011 sulla metrologia, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6235; FF 2010 7073). [2] Nuovo testo giusta l'art. 26 della LF del 17 giu. 2011 sulla metrologia, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6235; FF 2010 7073). [3] Nuovo testo giusta l'art. 26 della LF del 17 giu. 2011 sulla metrologia, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6235; FF 2010 7073). [4] Nuovo testo giusta l'art. 333 del Codice penale, nella versione della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3459; FF 1999 II1669). | ||||||
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RS 241 LCSl Legge federale del 19 dicembre 1986 contro la concorrenza sleale (LCSl) Art. 24 Violazione dell'obbligo d'indicare i prezzi al consumatore |
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| Chiunque, intenzionalmente: [1]è punito con una multa sino a 20 000 franchi. [4] | ||||||
| viola l'obbligo di indicare i prezzi (art. 16) o il prezzo unitario (art. 16a); | ||||||
| contravviene alle prescrizioni sull'indicazione dei prezzi nella pubblicità (art. 17); | ||||||
| indica prezzi in modo fallace (art. 18); | ||||||
| disattende l'obbligo di informare in materia d'indicazione dei prezzi (art. 19); | ||||||
| contravviene alle disposizioni esecutive del Consiglio federale in merito all'indicazione dei prezzi e all'indicazione del prezzo unitario (art. 16, 16a e 20), | ||||||
| Se l'autore ha agito per negligenza, la pena è della multa. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'art. 26 della LF del 17 giu. 2011 sulla metrologia, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6235; FF 2010 7073). [2] Nuovo testo giusta l'art. 26 della LF del 17 giu. 2011 sulla metrologia, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6235; FF 2010 7073). [3] Nuovo testo giusta l'art. 26 della LF del 17 giu. 2011 sulla metrologia, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6235; FF 2010 7073). [4] Nuovo testo giusta l'art. 333 del Codice penale, nella versione della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3459; FF 1999 II1669). | ||||||
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RS 241 LCSl Legge federale del 19 dicembre 1986 contro la concorrenza sleale (LCSl) Art. 18 Indicazioni fallaci di prezzi |
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| È vietato, usando procedimenti che possono indurre in errore: | ||||||
| indicare prezzi; | ||||||
| annunciare riduzioni di prezzo; o | ||||||
| menzionare altri prezzi oltre a quelli pagabili effettivamente. | ||||||
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RS 241 LCSl Legge federale del 19 dicembre 1986 contro la concorrenza sleale (LCSl) Art. 16 Obbligo d'indicare i prezzi |
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| Per le merci offerte in vendita ai consumatori devono essere indicati i prezzi da pagare effettivamente, salvo le eccezioni previste dal Consiglio federale. [1] Eccezioni sono in particolare ammissibili per motivi tecnici o di sicurezza. Lo stesso obbligo sussiste per le prestazioni di servizi designate dal Consiglio federale. | ||||||
| Il Consiglio federale disciplina l'indicazione dei prezzi e delle mance. | ||||||
| ... [2] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'art. 26 della LF del 17 giu. 2011 sulla metrologia, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6235; FF 2010 7073). [2] Abrogato dall'art. 26 della LF del 17 giu. 2011 sulla metrologia, con effetto dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6235; FF 2010 7073). | ||||||
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RS 241 LCSl Legge federale del 19 dicembre 1986 contro la concorrenza sleale (LCSl) Art. 17 Indicazione dei prezzi nella pubblicità |
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| Se nella pubblicità sono menzionati prezzi o riduzioni di prezzo, la loro indicazione è soggetta alle disposizioni emanate dal Consiglio federale. | ||||||
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RS 241 LCSl Legge federale del 19 dicembre 1986 contro la concorrenza sleale (LCSl) Art. 20 Esecuzione |
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| L'esecuzione compete ai Cantoni, l'alta vigilanza alla Confederazione. | ||||||
| Il Consiglio federale emana le disposizioni esecutive. | ||||||
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RS 942.211 OIP Ordinanza dell'11 dicembre 1978 sull'indicazione dei prezzi (OIP) Art. 13 Indicazione dei prezzi nella pubblicità in generale [1] |
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| Se, nella pubblicità, sono menzionati prezzi, categorie o limiti di prezzi in cifre, devono essere indicati i prezzi effettivamente da pagare. | ||||||
| ... [2] | ||||||
| I produttori, gli importatori e i grossisti possono comunicare prezzi indicativi. [3] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra II dell'O del 4 nov. 2009, in vigore dal 1° lug. 2010 (RU 2009 5821). [2] Introdotto dalla cifra I dell'O del 28 apr. 1999 (RU 1999 1637). Abrogato dalla cifra II dell'O del 4 nov. 2009, con effetto dal 1° lug. 2010 (RU 2009 5821). [3] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 28 apr. 1999, in vigore dal 1° nov. 1999 (RU 1999 1637). | ||||||
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RS 942.211 OIP Ordinanza dell'11 dicembre 1978 sull'indicazione dei prezzi (OIP) Art. 15 [1] Indicazione fallace dei prezzi |
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| Le disposizioni concernenti l'indicazione fallace dei prezzi (art. 16 a 18) s'applicano parimente alla pubblicità. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 14 dic. 1987, in vigore dal 1° mar. 1988 (RU 1988 241). | ||||||
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RS 942.211 OIP Ordinanza dell'11 dicembre 1978 sull'indicazione dei prezzi (OIP) Art. 16 [1] Indicazione di altri prezzi |
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| Oltre al prezzo effettivamente da pagare il fornitore può indicare un prezzo comparativo se: | ||||||
| ha effettivamente offerto la merce o la prestazione di servizio a questo prezzo comparativo (autocomparazione) nei seguenti intervalli di tempo:fino a immediatamente prima dell'indicazione del prezzo effettivamente da pagare, oper almeno 30 giorni consecutivi; | ||||||
| fino a immediatamente prima dell'indicazione del prezzo effettivamente da pagare, o | ||||||
| per almeno 30 giorni consecutivi; | ||||||
| effettivamente offrirà la merce o la prestazione di servizio a questo prezzo con effetto immediato (prezzo di lancio); o | ||||||
| altri fornitori offrono effettivamente a questo prezzo una parte preponderante delle merci o delle prestazioni di servizi identiche nel settore del mercato che entra in considerazione (confronto con la concorrenza). | ||||||
| In caso di prezzo di lancio o di confronto con la concorrenza, dall'annuncio deve risultare di quale tipo di comparazione dei prezzi si tratta. Su domanda, il fornitore deve rendere verosimile l'adempimento delle condizioni giustificanti l'indicazione di prezzi comparativi secondo il capoverso 1. [3] | ||||||
| Il prezzo comparativo di cui al capoverso 1 lettera a numero 1 e lettera b può essere indicato solo per la metà del periodo in cui è stato o sarà praticato, ma al massimo per due mesi. Il prezzo comparativo di cui al capoverso 1 lettera a numero 2 può essere indicato senza limiti di tempo e utilizzato per tutte le riduzioni di prezzo successive e consecutive. [4] | ||||||
| Se il fornitore ritira temporaneamente merci o prestazioni di servizi dalla propria offerta e poi le mette nuovamente in vendita, può continuare a indicare l'ultimo prezzo comparativo praticato prima di tale ritiro secondo il capoverso 1 lettera a numero 2. [5] | ||||||
| I prezzi di merci rapidamente deperibili, se sono stati praticati durante mezza giornata, possono essere dati come prezzi comparativi durante il giorno seguente. | ||||||
| È lecito fornire prezzi di catalogo, prezzi indicativi e simili a titolo di prezzi comparativi soltanto se sono adempiute le condizioni di cui al capoverso 1 lettera c. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 28 apr. 1999, in vigore dal 1° nov. 1999 (RU 1999 1637). [2] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 30 ott. 2024, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 621). [3] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 12 ott. 2011, in vigore dal 1° apr. 2012 (RU 2011 4959). Correzione del 27 apr. 2021 (RU 2021 245). [4] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 30 ott. 2024, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 621). [5] Introdotto dalla cifra I dell'O del 30 ott. 2024, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 621). | ||||||
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RS 942.211 OIP Ordinanza dell'11 dicembre 1978 sull'indicazione dei prezzi (OIP) Art. 18 [1] Produttori, importatori e grossisti |
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| Le disposizioni sull'indicazione fallace di prezzi si applicano anche ai produttori, agli importatori e ai grossisti. | ||||||
| I produttori, gli importatori e i grossisti possono indicare ai consumatori prezzi o prezzi indicativi o mettere a loro disposizione liste di prezzi, cataloghi di prezzi o simili. Occorre indicare chiaramente se si tratta di prezzi raccomandati non vincolanti. È fatta salva la legislazione federale sui cartelli e altre limitazioni della concorrenza. [2] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 28 apr. 1999, in vigore dal 1° nov. 1999 (RU 1999 1637). [2] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 12 ott. 2011, in vigore dal 1° apr. 2012 (RU 2011 4959). | ||||||
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RS 942.211 OIP Ordinanza dell'11 dicembre 1978 sull'indicazione dei prezzi (OIP) Art. 16 [1] Indicazione di altri prezzi |
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| Oltre al prezzo effettivamente da pagare il fornitore può indicare un prezzo comparativo se: | ||||||
| ha effettivamente offerto la merce o la prestazione di servizio a questo prezzo comparativo (autocomparazione) nei seguenti intervalli di tempo:fino a immediatamente prima dell'indicazione del prezzo effettivamente da pagare, oper almeno 30 giorni consecutivi; | ||||||
| fino a immediatamente prima dell'indicazione del prezzo effettivamente da pagare, o | ||||||
| per almeno 30 giorni consecutivi; | ||||||
| effettivamente offrirà la merce o la prestazione di servizio a questo prezzo con effetto immediato (prezzo di lancio); o | ||||||
| altri fornitori offrono effettivamente a questo prezzo una parte preponderante delle merci o delle prestazioni di servizi identiche nel settore del mercato che entra in considerazione (confronto con la concorrenza). | ||||||
| In caso di prezzo di lancio o di confronto con la concorrenza, dall'annuncio deve risultare di quale tipo di comparazione dei prezzi si tratta. Su domanda, il fornitore deve rendere verosimile l'adempimento delle condizioni giustificanti l'indicazione di prezzi comparativi secondo il capoverso 1. [3] | ||||||
| Il prezzo comparativo di cui al capoverso 1 lettera a numero 1 e lettera b può essere indicato solo per la metà del periodo in cui è stato o sarà praticato, ma al massimo per due mesi. Il prezzo comparativo di cui al capoverso 1 lettera a numero 2 può essere indicato senza limiti di tempo e utilizzato per tutte le riduzioni di prezzo successive e consecutive. [4] | ||||||
| Se il fornitore ritira temporaneamente merci o prestazioni di servizi dalla propria offerta e poi le mette nuovamente in vendita, può continuare a indicare l'ultimo prezzo comparativo praticato prima di tale ritiro secondo il capoverso 1 lettera a numero 2. [5] | ||||||
| I prezzi di merci rapidamente deperibili, se sono stati praticati durante mezza giornata, possono essere dati come prezzi comparativi durante il giorno seguente. | ||||||
| È lecito fornire prezzi di catalogo, prezzi indicativi e simili a titolo di prezzi comparativi soltanto se sono adempiute le condizioni di cui al capoverso 1 lettera c. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 28 apr. 1999, in vigore dal 1° nov. 1999 (RU 1999 1637). [2] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 30 ott. 2024, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 621). [3] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 12 ott. 2011, in vigore dal 1° apr. 2012 (RU 2011 4959). Correzione del 27 apr. 2021 (RU 2021 245). [4] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 30 ott. 2024, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 621). [5] Introdotto dalla cifra I dell'O del 30 ott. 2024, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 621). | ||||||
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RS 942.211 OIP Ordinanza dell'11 dicembre 1978 sull'indicazione dei prezzi (OIP) Art. 16 [1] Indicazione di altri prezzi |
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| Oltre al prezzo effettivamente da pagare il fornitore può indicare un prezzo comparativo se: | ||||||
| ha effettivamente offerto la merce o la prestazione di servizio a questo prezzo comparativo (autocomparazione) nei seguenti intervalli di tempo:fino a immediatamente prima dell'indicazione del prezzo effettivamente da pagare, oper almeno 30 giorni consecutivi; | ||||||
| fino a immediatamente prima dell'indicazione del prezzo effettivamente da pagare, o | ||||||
| per almeno 30 giorni consecutivi; | ||||||
| effettivamente offrirà la merce o la prestazione di servizio a questo prezzo con effetto immediato (prezzo di lancio); o | ||||||
| altri fornitori offrono effettivamente a questo prezzo una parte preponderante delle merci o delle prestazioni di servizi identiche nel settore del mercato che entra in considerazione (confronto con la concorrenza). | ||||||
| In caso di prezzo di lancio o di confronto con la concorrenza, dall'annuncio deve risultare di quale tipo di comparazione dei prezzi si tratta. Su domanda, il fornitore deve rendere verosimile l'adempimento delle condizioni giustificanti l'indicazione di prezzi comparativi secondo il capoverso 1. [3] | ||||||
| Il prezzo comparativo di cui al capoverso 1 lettera a numero 1 e lettera b può essere indicato solo per la metà del periodo in cui è stato o sarà praticato, ma al massimo per due mesi. Il prezzo comparativo di cui al capoverso 1 lettera a numero 2 può essere indicato senza limiti di tempo e utilizzato per tutte le riduzioni di prezzo successive e consecutive. [4] | ||||||
| Se il fornitore ritira temporaneamente merci o prestazioni di servizi dalla propria offerta e poi le mette nuovamente in vendita, può continuare a indicare l'ultimo prezzo comparativo praticato prima di tale ritiro secondo il capoverso 1 lettera a numero 2. [5] | ||||||
| I prezzi di merci rapidamente deperibili, se sono stati praticati durante mezza giornata, possono essere dati come prezzi comparativi durante il giorno seguente. | ||||||
| È lecito fornire prezzi di catalogo, prezzi indicativi e simili a titolo di prezzi comparativi soltanto se sono adempiute le condizioni di cui al capoverso 1 lettera c. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 28 apr. 1999, in vigore dal 1° nov. 1999 (RU 1999 1637). [2] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 30 ott. 2024, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 621). [3] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 12 ott. 2011, in vigore dal 1° apr. 2012 (RU 2011 4959). Correzione del 27 apr. 2021 (RU 2021 245). [4] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 30 ott. 2024, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 621). [5] Introdotto dalla cifra I dell'O del 30 ott. 2024, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 621). | ||||||
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RS 942.211 OIP Ordinanza dell'11 dicembre 1978 sull'indicazione dei prezzi (OIP) Art. 16 [1] Indicazione di altri prezzi |
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| Oltre al prezzo effettivamente da pagare il fornitore può indicare un prezzo comparativo se: | ||||||
| ha effettivamente offerto la merce o la prestazione di servizio a questo prezzo comparativo (autocomparazione) nei seguenti intervalli di tempo:fino a immediatamente prima dell'indicazione del prezzo effettivamente da pagare, oper almeno 30 giorni consecutivi; | ||||||
| fino a immediatamente prima dell'indicazione del prezzo effettivamente da pagare, o | ||||||
| per almeno 30 giorni consecutivi; | ||||||
| effettivamente offrirà la merce o la prestazione di servizio a questo prezzo con effetto immediato (prezzo di lancio); o | ||||||
| altri fornitori offrono effettivamente a questo prezzo una parte preponderante delle merci o delle prestazioni di servizi identiche nel settore del mercato che entra in considerazione (confronto con la concorrenza). | ||||||
| In caso di prezzo di lancio o di confronto con la concorrenza, dall'annuncio deve risultare di quale tipo di comparazione dei prezzi si tratta. Su domanda, il fornitore deve rendere verosimile l'adempimento delle condizioni giustificanti l'indicazione di prezzi comparativi secondo il capoverso 1. [3] | ||||||
| Il prezzo comparativo di cui al capoverso 1 lettera a numero 1 e lettera b può essere indicato solo per la metà del periodo in cui è stato o sarà praticato, ma al massimo per due mesi. Il prezzo comparativo di cui al capoverso 1 lettera a numero 2 può essere indicato senza limiti di tempo e utilizzato per tutte le riduzioni di prezzo successive e consecutive. [4] | ||||||
| Se il fornitore ritira temporaneamente merci o prestazioni di servizi dalla propria offerta e poi le mette nuovamente in vendita, può continuare a indicare l'ultimo prezzo comparativo praticato prima di tale ritiro secondo il capoverso 1 lettera a numero 2. [5] | ||||||
| I prezzi di merci rapidamente deperibili, se sono stati praticati durante mezza giornata, possono essere dati come prezzi comparativi durante il giorno seguente. | ||||||
| È lecito fornire prezzi di catalogo, prezzi indicativi e simili a titolo di prezzi comparativi soltanto se sono adempiute le condizioni di cui al capoverso 1 lettera c. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 28 apr. 1999, in vigore dal 1° nov. 1999 (RU 1999 1637). [2] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 30 ott. 2024, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 621). [3] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 12 ott. 2011, in vigore dal 1° apr. 2012 (RU 2011 4959). Correzione del 27 apr. 2021 (RU 2021 245). [4] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 30 ott. 2024, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 621). [5] Introdotto dalla cifra I dell'O del 30 ott. 2024, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 621). | ||||||
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RS 241 LCSl Legge federale del 19 dicembre 1986 contro la concorrenza sleale (LCSl) Art. 18 Indicazioni fallaci di prezzi |
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| È vietato, usando procedimenti che possono indurre in errore: | ||||||
| indicare prezzi; | ||||||
| annunciare riduzioni di prezzo; o | ||||||
| menzionare altri prezzi oltre a quelli pagabili effettivamente. | ||||||
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RS 241 LCSl Legge federale del 19 dicembre 1986 contro la concorrenza sleale (LCSl) Art. 24 Violazione dell'obbligo d'indicare i prezzi al consumatore |
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| Chiunque, intenzionalmente: [1]è punito con una multa sino a 20 000 franchi. [4] | ||||||
| viola l'obbligo di indicare i prezzi (art. 16) o il prezzo unitario (art. 16a); | ||||||
| contravviene alle prescrizioni sull'indicazione dei prezzi nella pubblicità (art. 17); | ||||||
| indica prezzi in modo fallace (art. 18); | ||||||
| disattende l'obbligo di informare in materia d'indicazione dei prezzi (art. 19); | ||||||
| contravviene alle disposizioni esecutive del Consiglio federale in merito all'indicazione dei prezzi e all'indicazione del prezzo unitario (art. 16, 16a e 20), | ||||||
| Se l'autore ha agito per negligenza, la pena è della multa. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'art. 26 della LF del 17 giu. 2011 sulla metrologia, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6235; FF 2010 7073). [2] Nuovo testo giusta l'art. 26 della LF del 17 giu. 2011 sulla metrologia, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6235; FF 2010 7073). [3] Nuovo testo giusta l'art. 26 della LF del 17 giu. 2011 sulla metrologia, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6235; FF 2010 7073). [4] Nuovo testo giusta l'art. 333 del Codice penale, nella versione della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3459; FF 1999 II1669). | ||||||
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RS 942.211 OIP Ordinanza dell'11 dicembre 1978 sull'indicazione dei prezzi (OIP) Art. 17 Menzione della riduzione di prezzo |
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| L'indicazione in cifre di riduzioni di prezzo, abbuoni, vantaggi procurati da campagne di ritiro o di scambio come anche di regali, ecc. è assimilata all'indicazione di altri prezzi all'infuori di quelli effettivamente da pagare. | ||||||
| L'obbligo di indicare i prezzi e di specificare il prodotto e l'unità di vendita si applica, giusta la presente ordinanza, a tali indicazioni. Sono eccettuate le indicazioni concernenti parecchi prodotti di ugual natura, prodotti diversi, gruppi di prodotti o assortimenti, sempre che l'aliquota o l'importo di riduzione siano i medesimi. [1] | ||||||
| Il capoverso 2 si applica per analogia alle prestazioni di servizio. [2] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 12 ott. 2011, in vigore dal 1° apr. 2012 (RU 2011 4959). [2] Introdotto dalla cifra I dell'O del 14 dic. 1987, in vigore dal 1° mar. 1988 (RU 1988 241). | ||||||
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RS 241 LCSl Legge federale del 19 dicembre 1986 contro la concorrenza sleale (LCSl) Art. 18 Indicazioni fallaci di prezzi |
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| È vietato, usando procedimenti che possono indurre in errore: | ||||||
| indicare prezzi; | ||||||
| annunciare riduzioni di prezzo; o | ||||||
| menzionare altri prezzi oltre a quelli pagabili effettivamente. | ||||||
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RS 241 LCSl Legge federale del 19 dicembre 1986 contro la concorrenza sleale (LCSl) Art. 24 Violazione dell'obbligo d'indicare i prezzi al consumatore |
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| Chiunque, intenzionalmente: [1]è punito con una multa sino a 20 000 franchi. [4] | ||||||
| viola l'obbligo di indicare i prezzi (art. 16) o il prezzo unitario (art. 16a); | ||||||
| contravviene alle prescrizioni sull'indicazione dei prezzi nella pubblicità (art. 17); | ||||||
| indica prezzi in modo fallace (art. 18); | ||||||
| disattende l'obbligo di informare in materia d'indicazione dei prezzi (art. 19); | ||||||
| contravviene alle disposizioni esecutive del Consiglio federale in merito all'indicazione dei prezzi e all'indicazione del prezzo unitario (art. 16, 16a e 20), | ||||||
| Se l'autore ha agito per negligenza, la pena è della multa. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'art. 26 della LF del 17 giu. 2011 sulla metrologia, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6235; FF 2010 7073). [2] Nuovo testo giusta l'art. 26 della LF del 17 giu. 2011 sulla metrologia, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6235; FF 2010 7073). [3] Nuovo testo giusta l'art. 26 della LF del 17 giu. 2011 sulla metrologia, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6235; FF 2010 7073). [4] Nuovo testo giusta l'art. 333 del Codice penale, nella versione della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3459; FF 1999 II1669). | ||||||