SR 241 Legge federale del 19 dicembre 1986 contro la concorrenza sleale (LCSl) LCSl Art. 18 Indicazioni fallaci di prezzi - È vietato, usando procedimenti che possono indurre in errore: |
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a | indicare prezzi; |
b | annunciare riduzioni di prezzo; o |
c | menzionare altri prezzi oltre a quelli pagabili effettivamente. |
SR 241 Legge federale del 19 dicembre 1986 contro la concorrenza sleale (LCSl) LCSl Art. 18 Indicazioni fallaci di prezzi - È vietato, usando procedimenti che possono indurre in errore: |
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a | indicare prezzi; |
b | annunciare riduzioni di prezzo; o |
c | menzionare altri prezzi oltre a quelli pagabili effettivamente. |
SR 241 Legge federale del 19 dicembre 1986 contro la concorrenza sleale (LCSl) LCSl Art. 18 Indicazioni fallaci di prezzi - È vietato, usando procedimenti che possono indurre in errore: |
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a | indicare prezzi; |
b | annunciare riduzioni di prezzo; o |
c | menzionare altri prezzi oltre a quelli pagabili effettivamente. |
SR 241 Legge federale del 19 dicembre 1986 contro la concorrenza sleale (LCSl) LCSl Art. 24 Violazione dell'obbligo d'indicare i prezzi al consumatore - 1 Chiunque, intenzionalmente:54 |
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1 | Chiunque, intenzionalmente:54 |
a | viola l'obbligo di indicare i prezzi (art. 16) o il prezzo unitario (art. 16a); |
b | contravviene alle prescrizioni sull'indicazione dei prezzi nella pubblicità (art. 17); |
c | indica prezzi in modo fallace (art. 18); |
d | disattende l'obbligo di informare in materia d'indicazione dei prezzi (art. 19); |
e | contravviene alle disposizioni esecutive del Consiglio federale in merito all'indicazione dei prezzi e all'indicazione del prezzo unitario (art. 16, 16a e 20), |
2 | Se l'autore ha agito per negligenza, la pena è della multa. |
SR 241 Legge federale del 19 dicembre 1986 contro la concorrenza sleale (LCSl) LCSl Art. 24 Violazione dell'obbligo d'indicare i prezzi al consumatore - 1 Chiunque, intenzionalmente:54 |
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1 | Chiunque, intenzionalmente:54 |
a | viola l'obbligo di indicare i prezzi (art. 16) o il prezzo unitario (art. 16a); |
b | contravviene alle prescrizioni sull'indicazione dei prezzi nella pubblicità (art. 17); |
c | indica prezzi in modo fallace (art. 18); |
d | disattende l'obbligo di informare in materia d'indicazione dei prezzi (art. 19); |
e | contravviene alle disposizioni esecutive del Consiglio federale in merito all'indicazione dei prezzi e all'indicazione del prezzo unitario (art. 16, 16a e 20), |
2 | Se l'autore ha agito per negligenza, la pena è della multa. |
SR 241 Legge federale del 19 dicembre 1986 contro la concorrenza sleale (LCSl) LCSl Art. 18 Indicazioni fallaci di prezzi - È vietato, usando procedimenti che possono indurre in errore: |
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a | indicare prezzi; |
b | annunciare riduzioni di prezzo; o |
c | menzionare altri prezzi oltre a quelli pagabili effettivamente. |
SR 241 Legge federale del 19 dicembre 1986 contro la concorrenza sleale (LCSl) LCSl Art. 16 Obbligo d'indicare i prezzi - 1 Per le merci offerte in vendita ai consumatori devono essere indicati i prezzi da pagare effettivamente, salvo le eccezioni previste dal Consiglio federale.41 Eccezioni sono in particolare ammissibili per motivi tecnici o di sicurezza. Lo stesso obbligo sussiste per le prestazioni di servizi designate dal Consiglio federale. |
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1 | Per le merci offerte in vendita ai consumatori devono essere indicati i prezzi da pagare effettivamente, salvo le eccezioni previste dal Consiglio federale.41 Eccezioni sono in particolare ammissibili per motivi tecnici o di sicurezza. Lo stesso obbligo sussiste per le prestazioni di servizi designate dal Consiglio federale. |
2 | Il Consiglio federale disciplina l'indicazione dei prezzi e delle mance. |
3 | ...42 |
SR 241 Legge federale del 19 dicembre 1986 contro la concorrenza sleale (LCSl) LCSl Art. 17 Indicazione dei prezzi nella pubblicità - Se nella pubblicità sono menzionati prezzi o riduzioni di prezzo, la loro indicazione è soggetta alle disposizioni emanate dal Consiglio federale. |
SR 241 Legge federale del 19 dicembre 1986 contro la concorrenza sleale (LCSl) LCSl Art. 20 Esecuzione - 1 L'esecuzione compete ai Cantoni, l'alta vigilanza alla Confederazione. |
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1 | L'esecuzione compete ai Cantoni, l'alta vigilanza alla Confederazione. |
2 | Il Consiglio federale emana le disposizioni esecutive. |
SR 942.211 Ordinanza dell'11 dicembre 1978 sull'indicazione dei prezzi (OIP) OIP Art. 13 - 1 Se, nella pubblicità, sono menzionati prezzi, categorie o limiti di prezzi in cifre, devono essere indicati i prezzi effettivamente da pagare. |
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1 | Se, nella pubblicità, sono menzionati prezzi, categorie o limiti di prezzi in cifre, devono essere indicati i prezzi effettivamente da pagare. |
1bis | ...53 |
2 | I produttori, gli importatori e i grossisti possono comunicare prezzi indicativi.54 |
SR 942.211 Ordinanza dell'11 dicembre 1978 sull'indicazione dei prezzi (OIP) OIP Art. 15 Indicazione fallace dei prezzi - Le disposizioni concernenti l'indicazione fallace dei prezzi (art. 16 a 18) s'applicano parimente alla pubblicità. |
SR 942.211 Ordinanza dell'11 dicembre 1978 sull'indicazione dei prezzi (OIP) OIP Art. 16 Indicazione di altri prezzi - 1 Oltre al prezzo effettivamente da pagare il fornitore può indicare un prezzo comparativo se: |
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1 | Oltre al prezzo effettivamente da pagare il fornitore può indicare un prezzo comparativo se: |
a | in precedenza ha effettivamente offerto la merce o la prestazione di servizio a questo prezzo (autocomparazione); |
b | effettivamente offrirà la merce o la prestazione di servizio a questo prezzo con effetto immediato (prezzo di lancio); o |
c | altri fornitori offrono effettivamente a questo prezzo una parte preponderante delle merci o delle prestazioni di servizi identiche nel settore del mercato che entra in considerazione (confronto con la concorrenza). |
2 | In caso di prezzo di lancio o di confronto con la concorrenza, dall'annuncio deve risultare di quale tipo di comparazione dei prezzi si tratta. Su domanda, il fornitore deve rendere verosimile l'adempimento delle condizioni giustificanti l'indicazione di prezzi comparativi secondo il capoverso 1.62 |
3 | Il prezzo comparativo secondo il capoverso 1 lettere a e b può essere indicato durante la metà del periodo in cui è stato o sarà praticato, ma al massimo durante due mesi. |
4 | I prezzi di merci rapidamente deperibili, se sono stati praticati durante mezza giornata, possono essere dati come prezzi comparativi durante il giorno seguente. |
5 | È lecito fornire prezzi di catalogo, prezzi indicativi e simili a titolo di prezzi comparativi soltanto se sono adempiute le condizioni di cui al capoverso 1 lettera c. |
SR 942.211 Ordinanza dell'11 dicembre 1978 sull'indicazione dei prezzi (OIP) OIP Art. 18 Produttori, importatori e grossisti - 1 Le disposizioni sull'indicazione fallace di prezzi si applicano anche ai produttori, agli importatori e ai grossisti. |
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1 | Le disposizioni sull'indicazione fallace di prezzi si applicano anche ai produttori, agli importatori e ai grossisti. |
2 | I produttori, gli importatori e i grossisti possono indicare ai consumatori prezzi o prezzi indicativi o mettere a loro disposizione liste di prezzi, cataloghi di prezzi o simili. Occorre indicare chiaramente se si tratta di prezzi raccomandati non vincolanti. È fatta salva la legislazione federale sui cartelli e altre limitazioni della concorrenza.66 |
SR 942.211 Ordinanza dell'11 dicembre 1978 sull'indicazione dei prezzi (OIP) OIP Art. 16 Indicazione di altri prezzi - 1 Oltre al prezzo effettivamente da pagare il fornitore può indicare un prezzo comparativo se: |
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1 | Oltre al prezzo effettivamente da pagare il fornitore può indicare un prezzo comparativo se: |
a | in precedenza ha effettivamente offerto la merce o la prestazione di servizio a questo prezzo (autocomparazione); |
b | effettivamente offrirà la merce o la prestazione di servizio a questo prezzo con effetto immediato (prezzo di lancio); o |
c | altri fornitori offrono effettivamente a questo prezzo una parte preponderante delle merci o delle prestazioni di servizi identiche nel settore del mercato che entra in considerazione (confronto con la concorrenza). |
2 | In caso di prezzo di lancio o di confronto con la concorrenza, dall'annuncio deve risultare di quale tipo di comparazione dei prezzi si tratta. Su domanda, il fornitore deve rendere verosimile l'adempimento delle condizioni giustificanti l'indicazione di prezzi comparativi secondo il capoverso 1.62 |
3 | Il prezzo comparativo secondo il capoverso 1 lettere a e b può essere indicato durante la metà del periodo in cui è stato o sarà praticato, ma al massimo durante due mesi. |
4 | I prezzi di merci rapidamente deperibili, se sono stati praticati durante mezza giornata, possono essere dati come prezzi comparativi durante il giorno seguente. |
5 | È lecito fornire prezzi di catalogo, prezzi indicativi e simili a titolo di prezzi comparativi soltanto se sono adempiute le condizioni di cui al capoverso 1 lettera c. |
SR 942.211 Ordinanza dell'11 dicembre 1978 sull'indicazione dei prezzi (OIP) OIP Art. 16 Indicazione di altri prezzi - 1 Oltre al prezzo effettivamente da pagare il fornitore può indicare un prezzo comparativo se: |
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1 | Oltre al prezzo effettivamente da pagare il fornitore può indicare un prezzo comparativo se: |
a | in precedenza ha effettivamente offerto la merce o la prestazione di servizio a questo prezzo (autocomparazione); |
b | effettivamente offrirà la merce o la prestazione di servizio a questo prezzo con effetto immediato (prezzo di lancio); o |
c | altri fornitori offrono effettivamente a questo prezzo una parte preponderante delle merci o delle prestazioni di servizi identiche nel settore del mercato che entra in considerazione (confronto con la concorrenza). |
2 | In caso di prezzo di lancio o di confronto con la concorrenza, dall'annuncio deve risultare di quale tipo di comparazione dei prezzi si tratta. Su domanda, il fornitore deve rendere verosimile l'adempimento delle condizioni giustificanti l'indicazione di prezzi comparativi secondo il capoverso 1.62 |
3 | Il prezzo comparativo secondo il capoverso 1 lettere a e b può essere indicato durante la metà del periodo in cui è stato o sarà praticato, ma al massimo durante due mesi. |
4 | I prezzi di merci rapidamente deperibili, se sono stati praticati durante mezza giornata, possono essere dati come prezzi comparativi durante il giorno seguente. |
5 | È lecito fornire prezzi di catalogo, prezzi indicativi e simili a titolo di prezzi comparativi soltanto se sono adempiute le condizioni di cui al capoverso 1 lettera c. |
SR 942.211 Ordinanza dell'11 dicembre 1978 sull'indicazione dei prezzi (OIP) OIP Art. 16 Indicazione di altri prezzi - 1 Oltre al prezzo effettivamente da pagare il fornitore può indicare un prezzo comparativo se: |
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1 | Oltre al prezzo effettivamente da pagare il fornitore può indicare un prezzo comparativo se: |
a | in precedenza ha effettivamente offerto la merce o la prestazione di servizio a questo prezzo (autocomparazione); |
b | effettivamente offrirà la merce o la prestazione di servizio a questo prezzo con effetto immediato (prezzo di lancio); o |
c | altri fornitori offrono effettivamente a questo prezzo una parte preponderante delle merci o delle prestazioni di servizi identiche nel settore del mercato che entra in considerazione (confronto con la concorrenza). |
2 | In caso di prezzo di lancio o di confronto con la concorrenza, dall'annuncio deve risultare di quale tipo di comparazione dei prezzi si tratta. Su domanda, il fornitore deve rendere verosimile l'adempimento delle condizioni giustificanti l'indicazione di prezzi comparativi secondo il capoverso 1.62 |
3 | Il prezzo comparativo secondo il capoverso 1 lettere a e b può essere indicato durante la metà del periodo in cui è stato o sarà praticato, ma al massimo durante due mesi. |
4 | I prezzi di merci rapidamente deperibili, se sono stati praticati durante mezza giornata, possono essere dati come prezzi comparativi durante il giorno seguente. |
5 | È lecito fornire prezzi di catalogo, prezzi indicativi e simili a titolo di prezzi comparativi soltanto se sono adempiute le condizioni di cui al capoverso 1 lettera c. |
SR 241 Legge federale del 19 dicembre 1986 contro la concorrenza sleale (LCSl) LCSl Art. 18 Indicazioni fallaci di prezzi - È vietato, usando procedimenti che possono indurre in errore: |
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a | indicare prezzi; |
b | annunciare riduzioni di prezzo; o |
c | menzionare altri prezzi oltre a quelli pagabili effettivamente. |
SR 241 Legge federale del 19 dicembre 1986 contro la concorrenza sleale (LCSl) LCSl Art. 24 Violazione dell'obbligo d'indicare i prezzi al consumatore - 1 Chiunque, intenzionalmente:54 |
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1 | Chiunque, intenzionalmente:54 |
a | viola l'obbligo di indicare i prezzi (art. 16) o il prezzo unitario (art. 16a); |
b | contravviene alle prescrizioni sull'indicazione dei prezzi nella pubblicità (art. 17); |
c | indica prezzi in modo fallace (art. 18); |
d | disattende l'obbligo di informare in materia d'indicazione dei prezzi (art. 19); |
e | contravviene alle disposizioni esecutive del Consiglio federale in merito all'indicazione dei prezzi e all'indicazione del prezzo unitario (art. 16, 16a e 20), |
2 | Se l'autore ha agito per negligenza, la pena è della multa. |
SR 942.211 Ordinanza dell'11 dicembre 1978 sull'indicazione dei prezzi (OIP) OIP Art. 17 Menzione della riduzione di prezzo - 1 L'indicazione in cifre di riduzioni di prezzo, abbuoni, vantaggi procurati da campagne di ritiro o di scambio come anche di regali, ecc. è assimilata all'indicazione di altri prezzi all'infuori di quelli effettivamente da pagare. |
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1 | L'indicazione in cifre di riduzioni di prezzo, abbuoni, vantaggi procurati da campagne di ritiro o di scambio come anche di regali, ecc. è assimilata all'indicazione di altri prezzi all'infuori di quelli effettivamente da pagare. |
2 | L'obbligo di indicare i prezzi e di specificare il prodotto e l'unità di vendita si applica, giusta la presente ordinanza, a tali indicazioni. Sono eccettuate le indicazioni concernenti parecchi prodotti di ugual natura, prodotti diversi, gruppi di prodotti o assortimenti, sempre che l'aliquota o l'importo di riduzione siano i medesimi.63 |
3 | Il capoverso 2 si applica per analogia alle prestazioni di servizio.64 |
SR 241 Legge federale del 19 dicembre 1986 contro la concorrenza sleale (LCSl) LCSl Art. 18 Indicazioni fallaci di prezzi - È vietato, usando procedimenti che possono indurre in errore: |
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a | indicare prezzi; |
b | annunciare riduzioni di prezzo; o |
c | menzionare altri prezzi oltre a quelli pagabili effettivamente. |
SR 241 Legge federale del 19 dicembre 1986 contro la concorrenza sleale (LCSl) LCSl Art. 24 Violazione dell'obbligo d'indicare i prezzi al consumatore - 1 Chiunque, intenzionalmente:54 |
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1 | Chiunque, intenzionalmente:54 |
a | viola l'obbligo di indicare i prezzi (art. 16) o il prezzo unitario (art. 16a); |
b | contravviene alle prescrizioni sull'indicazione dei prezzi nella pubblicità (art. 17); |
c | indica prezzi in modo fallace (art. 18); |
d | disattende l'obbligo di informare in materia d'indicazione dei prezzi (art. 19); |
e | contravviene alle disposizioni esecutive del Consiglio federale in merito all'indicazione dei prezzi e all'indicazione del prezzo unitario (art. 16, 16a e 20), |
2 | Se l'autore ha agito per negligenza, la pena è della multa. |