117 IV 203
38. Auszug aus dem Urteil des Kassationshofes vom 5. April 1991 i.S. X. gegen Generalprokurator des Kantons Bern (Nichtigkeitsbeschwerde)
Regeste (de):
- Art. 21
SR 241 Legge federale del 19 dicembre 1986 contro la concorrenza sleale (LCSl)
LCSl Art. 21 Collaborazione - 1 Le autorità federali preposte all'esecuzione della presente legge possono collaborare con le autorità estere competenti e con organizzazioni o enti internazionali e, in particolare, coordinare le indagini, sempre che:
1 Le autorità federali preposte all'esecuzione della presente legge possono collaborare con le autorità estere competenti e con organizzazioni o enti internazionali e, in particolare, coordinare le indagini, sempre che: a tale collaborazione sia necessaria per lottare contro le pratiche d'affari sleali; e b le autorità estere, le organizzazioni internazionali o gli enti internazionali siano vincolati al segreto d'ufficio o sottostiano a un corrispondente obbligo di discrezione. 2 Il Consiglio federale può concludere accordi internazionali di collaborazione con le autorità estere di vigilanza per lottare contro le pratiche d'affari sleali. SR 520.12 Ordinanza dell' 11 novembre 2020 sulla protezione della popolazione (OPPop) - Ordinanza sull'allarme
OPPop Art. 1 - 1 La presente ordinanza disciplina la collaborazione e il coordinamento nel settore della protezione della popolazione, segnatamente per quanto concerne:
1 La presente ordinanza disciplina la collaborazione e il coordinamento nel settore della protezione della popolazione, segnatamente per quanto concerne: a gli organi tecnici trasversali delle autorità; b le organizzazioni d'intervento specializzate della Confederazione; c la Centrale nazionale d'allarme (CENAL); d i sistemi di comunicazione comuni alla Confederazione, ai Cantoni e a terzi; e l'inventario degli oggetti delle infrastrutture critiche; f l'istruzione. 2 Disciplina inoltre i sistemi federali per l'allerta, l'allarme e l'informazione della popolazione in caso d'evento. SR 520.12 Ordinanza dell' 11 novembre 2020 sulla protezione della popolazione (OPPop) - Ordinanza sull'allarme
OPPop Art. 2 Organizzazione d'intervento in caso di pericolo dovuto a un aumento della radioattività - 1 L'organizzazione d'intervento in caso di pericolo dovuto a un aumento della radioattività (art. 19 LRaP) comprende lo Stato maggiore federale Protezione della popolazione e la CENAL.
1 L'organizzazione d'intervento in caso di pericolo dovuto a un aumento della radioattività (art. 19 LRaP) comprende lo Stato maggiore federale Protezione della popolazione e la CENAL. 2 In caso di previsto o effettivo aumento della radioattività, lo Stato maggiore federale Protezione della popolazione chiede l'adozione delle misure necessarie al Consiglio federale tramite il competente dipartimento. 3 La CENAL adotta i necessari provvedimenti d'urgenza fino a che lo Stato maggiore federale Protezione della popolazione è operativo (art. 7 cpv. 2). 4 L'organizzazione d'intervento può avvalersi dei seguenti organi: a l'Ufficio federale di meteorologia e climatologia (MeteoSvizzera) per i calcoli della propagazione, i dati meteorologici attuali e le previsioni meteorologiche ad alta risoluzione; b l'organizzazione incaricata dei prelievi e delle misurazioni di cui all'allegato 1; c le organizzazioni d'intervento specializzate della Confederazione (art. 4). - 1. Eine Veranstaltung im Sinne von Art. 2
SR 520.12 Ordinanza dell' 11 novembre 2020 sulla protezione della popolazione (OPPop) - Ordinanza sull'allarme
OPPop Art. 2 Organizzazione d'intervento in caso di pericolo dovuto a un aumento della radioattività - 1 L'organizzazione d'intervento in caso di pericolo dovuto a un aumento della radioattività (art. 19 LRaP) comprende lo Stato maggiore federale Protezione della popolazione e la CENAL.
1 L'organizzazione d'intervento in caso di pericolo dovuto a un aumento della radioattività (art. 19 LRaP) comprende lo Stato maggiore federale Protezione della popolazione e la CENAL. 2 In caso di previsto o effettivo aumento della radioattività, lo Stato maggiore federale Protezione della popolazione chiede l'adozione delle misure necessarie al Consiglio federale tramite il competente dipartimento. 3 La CENAL adotta i necessari provvedimenti d'urgenza fino a che lo Stato maggiore federale Protezione della popolazione è operativo (art. 7 cpv. 2). 4 L'organizzazione d'intervento può avvalersi dei seguenti organi: a l'Ufficio federale di meteorologia e climatologia (MeteoSvizzera) per i calcoli della propagazione, i dati meteorologici attuali e le previsioni meteorologiche ad alta risoluzione; b l'organizzazione incaricata dei prelievi e delle misurazioni di cui all'allegato 1; c le organizzazioni d'intervento specializzate della Confederazione (art. 4). - 2. Vorübergehende Natur einer Veranstaltung, bei der gemäss öffentlicher Ankündigung 130'000 Gutscheine über Fr. 10.-- für ein -Preis-Abonnement der schweizerischen Transportunternehmungen beim Kauf von beliebigen Waren für mindestens Fr. 30.-- aus dem Sortiment des Veranstalters abgegeben werden (E. 2b/aa).
- Abgabe solcher Gutscheine als Zugabe (E. 2b/bb).
- 3. Der Vorsatz setzt voraus, dass der Täter weiss oder in Kauf nimmt, die öffentlich angekündigte Veranstaltung beziehe sich auch auf der AV unterstellte Waren (E. 3).
Regeste (fr):
- Art. 21 LCD, art. 1 et art. 2 OL. Vente spéciale sujette à autorisation.
- 1. Une opération analogue au sens de l'art. 2 OL est sujette à autorisation lorsqu'elle porte sur l'ensemble des marchandises de l'auteur et que, de ce fait, elle porte également sur des produits visés dans l'OL (consid. 2a).
- 2. Caractère temporaire d'une opération dans le cadre de laquelle, conformément à l'annonce publique, 130'000 bons de Fr. 10.-- à valoir sur un abonnement à 50% des entreprises suisses de transport sont remis lors de l'achat de n'importe quelle marchandise d'une valeur d'au moins Fr. 30.-- parmi l'assortiment de l'auteur (consid. 2b/aa).
- Remise d'un tel bon assimilée à un avantage (consid. 2b/bb).
- 3. Il ne peut y avoir intention que si l'auteur sait ou admet que l'opération annoncée concerne aussi des produits visés dans l'OL (consid. 3).
Regesto (it):
- Art. 21 LCSl, art. 1 e art. 2 OL. Vendita speciale soggetta ad autorizzazione.
- 1. Un'operazione analoga ai sensi dell'art. 2 OL è soggetta ad autorizzazione se concerne l'insieme dei prodotti dell'interessato e se concerne quindi anche prodotti per i quali è applicabile l'OL (consid. 2a).
- 2. Carattere temporaneo di un'operazione nel cui quadro, conformemente all'annuncio pubblico, 130'000 buoni del valore di Fr. 10.-- ciascuno, imputabili sul prezzo di un abbonamento mezza tariffa delle imprese svizzere di trasporto, sono consegnati in occasione dell'acquisto di prodotti qualsiasi per un valore di almeno Fr. 30.--, scelti tra quelli venduti dall'interessato (consid. 2b/aa).
- La consegna di tale buono va considerata come un vantaggio particolare (consid. 2b/bb).
- 3. Esiste l'intenzione solo se l'agente conosca o accetti il fatto che l'operazione annunciata concerne anche prodotti per i quali è applicabile l'OL (consid. 3).
Sachverhalt ab Seite 204
BGE 117 IV 203 S. 204
A.- In den Tageszeitungen "Der Bund", "Bieler Tagblatt" und "Journal du Jura" erschien am 5. Dezember 1988 ein Inserat der Firma Denner AG. In dessen Zentrum befand sich oval eingerahmt folgender Text: "Pro Einkauf ab Fr. 30.--: Denner schenkt Ihnen Fr. 10.-- an ein neues 1/2-Preis-Abo. Sie bezahlen nur Fr. 90.-- statt Fr. 100.--." Rechts oberhalb davon war zu lesen: "130'000 1/2-Preis-Abo-Gutscheine". Darunter findet sich folgender Text: "Nur solange Vorrat - Pro Einkauf ab Fr. 30.-- erhalten Sie max. zwei Gutscheine, die in jeder SBB-Station einlösbar sind. - Jeder Gutschein ist drei Jahre gültig. - Reservationen sind leider nicht möglich. - Erhältlich in allen Denner-Filialen und in den meisten Denner-Satelliten." Verantwortlich für diese Inserataktion ist X., Marketing-Direktor der Firma Denner. Die Gutscheine wurden auch beim Kauf von Non-food-Artikeln abgegeben. Eine Bewilligung für die öffentliche Ankündigung von ausverkaufsähnlichen Veranstaltungen im Sinne von Art. 21 Abs. 1
SR 241 Legge federale del 19 dicembre 1986 contro la concorrenza sleale (LCSl) LCSl Art. 21 Collaborazione - 1 Le autorità federali preposte all'esecuzione della presente legge possono collaborare con le autorità estere competenti e con organizzazioni o enti internazionali e, in particolare, coordinare le indagini, sempre che: |
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1 | Le autorità federali preposte all'esecuzione della presente legge possono collaborare con le autorità estere competenti e con organizzazioni o enti internazionali e, in particolare, coordinare le indagini, sempre che: |
a | tale collaborazione sia necessaria per lottare contro le pratiche d'affari sleali; e |
b | le autorità estere, le organizzazioni internazionali o gli enti internazionali siano vincolati al segreto d'ufficio o sottostiano a un corrispondente obbligo di discrezione. |
2 | Il Consiglio federale può concludere accordi internazionali di collaborazione con le autorità estere di vigilanza per lottare contro le pratiche d'affari sleali. |
B.- Der Gerichtspräsident VII von Bern sprach X. am 10. November 1989 frei von der Anschuldigung der Widerhandlung gegen die Ausverkaufsverordnung.
C.- Auf Appellation der Staatsanwaltschaft verurteilte das Obergericht des Kantons Bern am 26. April 1990 X. wegen Widerhandlung gegen die Ausverkaufsverordnung, vorsätzlich begangen durch Durchführung eines bewilligungspflichtigen Sonderverkaufs ohne Bewilligung im Dezember 1988 in Bern und anderswo, zu einer Busse von Fr. 500.--.
E.- X. erhebt eidgenössische Nichtigkeitsbeschwerde mit dem Antrag, das Urteil des Obergerichts aufzuheben und die Sache zur Freisprechung an die Vorinstanz zurückzuweisen.
F.- Der Generalprokurator des Kantons Bern beantragt Abweisung der Nichtigkeitsbeschwerde.
BGE 117 IV 203 S. 205
Erwägungen
Auszug aus den Erwägungen:
1. Gemäss Art. 21 Abs. 1
SR 241 Legge federale del 19 dicembre 1986 contro la concorrenza sleale (LCSl) LCSl Art. 21 Collaborazione - 1 Le autorità federali preposte all'esecuzione della presente legge possono collaborare con le autorità estere competenti e con organizzazioni o enti internazionali e, in particolare, coordinare le indagini, sempre che: |
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1 | Le autorità federali preposte all'esecuzione della presente legge possono collaborare con le autorità estere competenti e con organizzazioni o enti internazionali e, in particolare, coordinare le indagini, sempre che: |
a | tale collaborazione sia necessaria per lottare contro le pratiche d'affari sleali; e |
b | le autorità estere, le organizzazioni internazionali o gli enti internazionali siano vincolati al segreto d'ufficio o sottostiano a un corrispondente obbligo di discrezione. |
2 | Il Consiglio federale può concludere accordi internazionali di collaborazione con le autorità estere di vigilanza per lottare contro le pratiche d'affari sleali. |
SR 241 Legge federale del 19 dicembre 1986 contro la concorrenza sleale (LCSl) LCSl Art. 25 |
SR 520.12 Ordinanza dell' 11 novembre 2020 sulla protezione della popolazione (OPPop) - Ordinanza sull'allarme OPPop Art. 2 Organizzazione d'intervento in caso di pericolo dovuto a un aumento della radioattività - 1 L'organizzazione d'intervento in caso di pericolo dovuto a un aumento della radioattività (art. 19 LRaP) comprende lo Stato maggiore federale Protezione della popolazione e la CENAL. |
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1 | L'organizzazione d'intervento in caso di pericolo dovuto a un aumento della radioattività (art. 19 LRaP) comprende lo Stato maggiore federale Protezione della popolazione e la CENAL. |
2 | In caso di previsto o effettivo aumento della radioattività, lo Stato maggiore federale Protezione della popolazione chiede l'adozione delle misure necessarie al Consiglio federale tramite il competente dipartimento. |
3 | La CENAL adotta i necessari provvedimenti d'urgenza fino a che lo Stato maggiore federale Protezione della popolazione è operativo (art. 7 cpv. 2). |
4 | L'organizzazione d'intervento può avvalersi dei seguenti organi: |
a | l'Ufficio federale di meteorologia e climatologia (MeteoSvizzera) per i calcoli della propagazione, i dati meteorologici attuali e le previsioni meteorologiche ad alta risoluzione; |
b | l'organizzazione incaricata dei prelievi e delle misurazioni di cui all'allegato 1; |
c | le organizzazioni d'intervento specializzate della Confederazione (art. 4). |
SR 241 Legge federale del 19 dicembre 1986 contro la concorrenza sleale (LCSl) LCSl Art. 26 Infrazioni commesse nell'azienda - Alle infrazioni commesse nell'azienda da mandatari e simili si applicano gli articoli 6 e 7 della legge federale del 22 marzo 197459 sul diritto penale amministrativo. |
SR 313.0 Legge federale del 22 marzo 1974 sul diritto penale amministrativo (DPA) DPA Art. 6 - 1 Se l'infrazione è commessa nella gestione degli affari di una persona giuridica, di una società in nome collettivo o in accomandita, di una ditta individuale o di una comunità di persone senza personalità giuridica, o altrimenti nell'esercizio di incombenze d'affari o di servizio per terze persone, le disposizioni penali si applicano alle persone fisiche che l'hanno commessa. |
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1 | Se l'infrazione è commessa nella gestione degli affari di una persona giuridica, di una società in nome collettivo o in accomandita, di una ditta individuale o di una comunità di persone senza personalità giuridica, o altrimenti nell'esercizio di incombenze d'affari o di servizio per terze persone, le disposizioni penali si applicano alle persone fisiche che l'hanno commessa. |
2 | Il padrone d'azienda, il datore di lavoro, il mandante o la persona rappresentata che, intenzionalmente o per negligenza, in violazione di un obbligo giuridico, omette di impedire un'infrazione del subordinato, mandatario o rappresentante ovvero di paralizzarne gli effetti, soggiace alle disposizioni penali che valgono per l'autore che agisce intenzionalmente o per negligenza. |
3 | Se il padrone d'azienda, il datore di lavoro, il mandante o la persona rappresentata è una persona giuridica, una società in nome collettivo o in accomandita, una ditta individuale o una comunità di persone senza personalità giuridica, il capoverso 2 si applica agli organi, ai membri degli organi, ai soci preposti alla gestione, alle persone effettivamente dirigenti o ai liquidatori colpevoli. |
SR 313.0 Legge federale del 22 marzo 1974 sul diritto penale amministrativo (DPA) DPA Art. 7 - 1 Se la multa applicabile non supera i 5000 franchi e se la determinazione delle persone punibili secondo l'articolo 6 esige provvedimenti d'inchiesta sproporzionati all'entità della pena, si può prescindere da un procedimento contro dette persone e, in loro vece, condannare al pagamento della multa la persona giuridica, la società in nome collettivo o in accomandita o la ditta individuale. |
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1 | Se la multa applicabile non supera i 5000 franchi e se la determinazione delle persone punibili secondo l'articolo 6 esige provvedimenti d'inchiesta sproporzionati all'entità della pena, si può prescindere da un procedimento contro dette persone e, in loro vece, condannare al pagamento della multa la persona giuridica, la società in nome collettivo o in accomandita o la ditta individuale. |
2 | Il capoverso 1 si applica per analogia alle comunità di persone senza personalità giuridica. |
SR 313.0 Legge federale del 22 marzo 1974 sul diritto penale amministrativo (DPA) DPA Art. 6 - 1 Se l'infrazione è commessa nella gestione degli affari di una persona giuridica, di una società in nome collettivo o in accomandita, di una ditta individuale o di una comunità di persone senza personalità giuridica, o altrimenti nell'esercizio di incombenze d'affari o di servizio per terze persone, le disposizioni penali si applicano alle persone fisiche che l'hanno commessa. |
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1 | Se l'infrazione è commessa nella gestione degli affari di una persona giuridica, di una società in nome collettivo o in accomandita, di una ditta individuale o di una comunità di persone senza personalità giuridica, o altrimenti nell'esercizio di incombenze d'affari o di servizio per terze persone, le disposizioni penali si applicano alle persone fisiche che l'hanno commessa. |
2 | Il padrone d'azienda, il datore di lavoro, il mandante o la persona rappresentata che, intenzionalmente o per negligenza, in violazione di un obbligo giuridico, omette di impedire un'infrazione del subordinato, mandatario o rappresentante ovvero di paralizzarne gli effetti, soggiace alle disposizioni penali che valgono per l'autore che agisce intenzionalmente o per negligenza. |
3 | Se il padrone d'azienda, il datore di lavoro, il mandante o la persona rappresentata è una persona giuridica, una società in nome collettivo o in accomandita, una ditta individuale o una comunità di persone senza personalità giuridica, il capoverso 2 si applica agli organi, ai membri degli organi, ai soci preposti alla gestione, alle persone effettivamente dirigenti o ai liquidatori colpevoli. |
SR 241 Legge federale del 19 dicembre 1986 contro la concorrenza sleale (LCSl) LCSl Art. 21 Collaborazione - 1 Le autorità federali preposte all'esecuzione della presente legge possono collaborare con le autorità estere competenti e con organizzazioni o enti internazionali e, in particolare, coordinare le indagini, sempre che: |
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1 | Le autorità federali preposte all'esecuzione della presente legge possono collaborare con le autorità estere competenti e con organizzazioni o enti internazionali e, in particolare, coordinare le indagini, sempre che: |
a | tale collaborazione sia necessaria per lottare contro le pratiche d'affari sleali; e |
b | le autorità estere, le organizzazioni internazionali o gli enti internazionali siano vincolati al segreto d'ufficio o sottostiano a un corrispondente obbligo di discrezione. |
2 | Il Consiglio federale può concludere accordi internazionali di collaborazione con le autorità estere di vigilanza per lottare contro le pratiche d'affari sleali. |
2. a) Ähnliche Veranstaltungen im Sinne von Art. 21 Abs. 1
SR 241 Legge federale del 19 dicembre 1986 contro la concorrenza sleale (LCSl) LCSl Art. 21 Collaborazione - 1 Le autorità federali preposte all'esecuzione della presente legge possono collaborare con le autorità estere competenti e con organizzazioni o enti internazionali e, in particolare, coordinare le indagini, sempre che: |
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1 | Le autorità federali preposte all'esecuzione della presente legge possono collaborare con le autorità estere competenti e con organizzazioni o enti internazionali e, in particolare, coordinare le indagini, sempre che: |
a | tale collaborazione sia necessaria per lottare contro le pratiche d'affari sleali; e |
b | le autorità estere, le organizzazioni internazionali o gli enti internazionali siano vincolati al segreto d'ufficio o sottostiano a un corrispondente obbligo di discrezione. |
2 | Il Consiglio federale può concludere accordi internazionali di collaborazione con le autorità estere di vigilanza per lottare contro le pratiche d'affari sleali. |
SR 520.12 Ordinanza dell' 11 novembre 2020 sulla protezione della popolazione (OPPop) - Ordinanza sull'allarme OPPop Art. 1 - 1 La presente ordinanza disciplina la collaborazione e il coordinamento nel settore della protezione della popolazione, segnatamente per quanto concerne: |
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1 | La presente ordinanza disciplina la collaborazione e il coordinamento nel settore della protezione della popolazione, segnatamente per quanto concerne: |
a | gli organi tecnici trasversali delle autorità; |
b | le organizzazioni d'intervento specializzate della Confederazione; |
c | la Centrale nazionale d'allarme (CENAL); |
d | i sistemi di comunicazione comuni alla Confederazione, ai Cantoni e a terzi; |
e | l'inventario degli oggetti delle infrastrutture critiche; |
f | l'istruzione. |
2 | Disciplina inoltre i sistemi federali per l'allerta, l'allarme e l'informazione della popolazione in caso d'evento. |
BGE 117 IV 203 S. 206
ihrem Wortlaut auch auf von der AV erfasste Non-food-Artikel bezog. Ebenso ist unerheblich, dass das 1/2-Preis-Abonnement nicht einen Non-food-Artikel, sondern einen Ausweis für die Inanspruchnahme von Dienstleistungen zum halben Preis darstellt. Denn der Beschwerdeführer hat nicht 1/2-Preis-Abonnemente zu einem günstigeren Preis angeboten, sondern Waren, die der AV unterstehen, und beim Kauf dieser Waren Gutscheine abgegeben, auf deren Charakter als vorübergehend gewährte Vergünstigung unten einzugehen ist. b) Unstrittig wurde die Aktion öffentlich angekündigt und handelte es sich dabei um eine Veranstaltung des Detailverkaufs. Zu prüfen ist, ob dem Käufer besondere Vergünstigungen in Aussicht gestellt wurden und ob diese nur vorübergehender Natur waren. Das sind vom Kassationshof im Verfahren der eidgenössischen Nichtigkeitsbeschwerde zu überprüfende Rechtsfragen. Bei deren Beurteilung kommt es nicht darauf an, welchen Sinn der Veranstalter der Ankündigung beigelegt hat, sondern ist der Eindruck massgebend, den die Ankündigung auf den unbefangenen Durchschnittsleser macht (BGE 116 IV 164, 170, je mit Hinweisen).
aa) Die in den Inseraten angekündigte Aktion war bloss vorübergehender Natur. Zwar wurde sie zeitlich und datumsmässig nicht klar begrenzt. Dem Käufer wurde in den Inseraten aber unmissverständlich mitgeteilt, dass das Angebot nur so lange gelte, bis die 130'000 Gutscheine verteilt seien. Das konnte angesichts der Vielzahl der Denner-Filialen in der ganzen Schweiz sowie unter Berücksichtigung der Tatsachen, dass gemäss der Ankündigung der Gutschein schon bei einem Einkauf ab Fr. 30.-- abgegeben wurde und zudem drei Jahre lang gültig war, nicht lange Zeit dauern. Für den Leser galt es also möglichst rasch zu handeln, d.h. einen Einkauf über mindestens Fr. 30.-- zu tätigen. Dies wurde ihm gemäss den zutreffenden Ausführungen im angefochtenen Entscheid noch durch die ausdrücklichen Hinweise "nur solange Vorrat" (dazu BGE 116 IV 170) und "Reservationen sind leider nicht möglich" mit aller Deutlichkeit vor Augen geführt. Dass sich vorliegend das Gutscheinsangebot nicht auf eine bestimmte, sondern auf sämtliche angebotene Waren bezog und dass es damit von der Entscheidung des Kunden abhing, beim Kauf welcher Waren im Einzelfall der Gutschein abgegeben wurde, ändert daran nichts. Der Aussagegehalt der Aktion lässt sich nämlich wie folgt formulieren: Während der beschränkten Zeitdauer, wo Gutscheine im Laden vorhanden sind, geben wir auf jedes Warenpaket im Werte
BGE 117 IV 203 S. 207
von mindestens Fr. 30.-- einen Gutschein ab. Daraus wird deutlich, dass auf die vom Käufer bestimmten Waren während einer beschränkten Zeit die Gutscheine abgegeben wurden. bb) In den inkriminierten Inseraten wurden den Käufern nach den zutreffenden Erwägungen im angefochtenen Urteil besondere Vergünstigungen im Sinne von Art. 21 Abs. 1
SR 241 Legge federale del 19 dicembre 1986 contro la concorrenza sleale (LCSl) LCSl Art. 21 Collaborazione - 1 Le autorità federali preposte all'esecuzione della presente legge possono collaborare con le autorità estere competenti e con organizzazioni o enti internazionali e, in particolare, coordinare le indagini, sempre che: |
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1 | Le autorità federali preposte all'esecuzione della presente legge possono collaborare con le autorità estere competenti e con organizzazioni o enti internazionali e, in particolare, coordinare le indagini, sempre che: |
a | tale collaborazione sia necessaria per lottare contro le pratiche d'affari sleali; e |
b | le autorità estere, le organizzazioni internazionali o gli enti internazionali siano vincolati al segreto d'ufficio o sottostiano a un corrispondente obbligo di discrezione. |
2 | Il Consiglio federale può concludere accordi internazionali di collaborazione con le autorità estere di vigilanza per lottare contro le pratiche d'affari sleali. |
SR 520.12 Ordinanza dell' 11 novembre 2020 sulla protezione della popolazione (OPPop) - Ordinanza sull'allarme OPPop Art. 2 Organizzazione d'intervento in caso di pericolo dovuto a un aumento della radioattività - 1 L'organizzazione d'intervento in caso di pericolo dovuto a un aumento della radioattività (art. 19 LRaP) comprende lo Stato maggiore federale Protezione della popolazione e la CENAL. |
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1 | L'organizzazione d'intervento in caso di pericolo dovuto a un aumento della radioattività (art. 19 LRaP) comprende lo Stato maggiore federale Protezione della popolazione e la CENAL. |
2 | In caso di previsto o effettivo aumento della radioattività, lo Stato maggiore federale Protezione della popolazione chiede l'adozione delle misure necessarie al Consiglio federale tramite il competente dipartimento. |
3 | La CENAL adotta i necessari provvedimenti d'urgenza fino a che lo Stato maggiore federale Protezione della popolazione è operativo (art. 7 cpv. 2). |
4 | L'organizzazione d'intervento può avvalersi dei seguenti organi: |
a | l'Ufficio federale di meteorologia e climatologia (MeteoSvizzera) per i calcoli della propagazione, i dati meteorologici attuali e le previsioni meteorologiche ad alta risoluzione; |
b | l'organizzazione incaricata dei prelievi e delle misurazioni di cui all'allegato 1; |
c | le organizzazioni d'intervento specializzate della Confederazione (art. 4). |
BGE 117 IV 203 S. 208
angenommen hat). In der Tat kann man sich fragen, ob die nur eingeschränkte Zulässigkeit von Sonderverkäufen noch sinnvoll ist, da täuschende Verkaufsbedingungen und Angebotsgestaltung sowie Fälle unlauterer Werbung ohnehin vom UWG erfasst sind. Die Beibehaltung der Regelung betreffend die Sonderverkäufe entspricht jedoch einer gesetzgeberischen Entscheidung (BGE 116 IV 169 E. 3b). Der Beschwerdeführer hat somit den objektiven Tatbestand von Art. 25
SR 241 Legge federale del 19 dicembre 1986 contro la concorrenza sleale (LCSl) LCSl Art. 25 |
3. Die Vorinstanz bejaht den Vorsatz mit der Begründung, der Beschwerdeführer habe die fragliche Veranstaltung "wissentlich und willentlich ohne Einholung einer Bewilligung" durchgeführt. Der Beschwerdeführer macht geltend, es entspreche "bloss einem redaktionellen Versehen", dass in den inkriminierten Inseraten "Spirituosen, Tabak- und Non-food-Artikel nicht ausgenommen wurden". Damit bestreitet er sinngemäss den Vorsatz. Der Beschwerdeführer hatte gemäss dem Polizei-Rapport vom 20. März 1989 schon anlässlich seiner ersten Einvernahme auf den Vorhalt, dass auch Non-food-Artikel in die angekündigte Aktion einbezogen seien, erklärt, "dass dies seinerzeit übersehen worden sei und dass bei der nächsten Abo-Aktion der Zusatz verwendet werde: (ausgenommen Spirituosen, Tabak- und Non-food-Artikel)". Vorsätzliche Widerhandlung gegen die Ausverkaufsvorschriften gemäss Art. 25 Abs. 1
SR 241 Legge federale del 19 dicembre 1986 contro la concorrenza sleale (LCSl) LCSl Art. 25 |
SR 520.12 Ordinanza dell' 11 novembre 2020 sulla protezione della popolazione (OPPop) - Ordinanza sull'allarme OPPop Art. 1 - 1 La presente ordinanza disciplina la collaborazione e il coordinamento nel settore della protezione della popolazione, segnatamente per quanto concerne: |
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1 | La presente ordinanza disciplina la collaborazione e il coordinamento nel settore della protezione della popolazione, segnatamente per quanto concerne: |
a | gli organi tecnici trasversali delle autorità; |
b | le organizzazioni d'intervento specializzate della Confederazione; |
c | la Centrale nazionale d'allarme (CENAL); |
d | i sistemi di comunicazione comuni alla Confederazione, ai Cantoni e a terzi; |
e | l'inventario degli oggetti delle infrastrutture critiche; |
f | l'istruzione. |
2 | Disciplina inoltre i sistemi federali per l'allerta, l'allarme e l'informazione della popolazione in caso d'evento. |
SR 241 Legge federale del 19 dicembre 1986 contro la concorrenza sleale (LCSl) LCSl Art. 25 |