117 II 101
22. Estratto della sentenza 19 febbraio 1991 della I Corte civile nella causa X contro "Vodese" Assicurazioni (ricorso per riforma)
Regeste (de):
- Strassenverkehr (Art. 58 ff. SVG). Ersatz der Anwalts- und Expertisekosten des Strafverfahrens.
- 1. Zusammenfassung von Rechtsprechung und Lehre (E. 2 und 3).
- 2. Rechtsnatur vorprozessualer Kosten (E. 4).
- 3. Die im Strafverfahren entstandenen Kosten stellen insoweit Schaden dar, als sie nicht nach kantonalem Prozessrecht zu ersetzen sind (E. 5).
- 4. Im Zivilprozess kann nur ein Teil der Kosten des Strafverfahrens als Schadensbestandteil zugesprochen werden. Im vorliegenden Fall sind 10% des vom Richter als Schadenersatz zuerkannten Betrags angemessen (E. 6).
Regeste (fr):
- Circulation routière (art. 58 ss LCR). Remboursement des frais d'avocat et d'expertise encourus dans une procédure pénale.
- 1. Rappel de la jurisprudence et de la doctrine (consid. 2 et 3).
- 2. Nature des frais encourus avant procès (consid. 4).
- 3. Les frais encourus dans une procédure pénale constituent un élément du dommage dans la mesure ou ils ne sont pas compris dans les dépens selon la procédure cantonale (consid. 5).
- 4. Comme élément du dommage, les frais encourus dans une procédure pénale ne peuvent que partiellement être pris en considération dans un procès civil. En l'espèce, il se justifie d'accorder au recourant 10% du montant reconnu judiciairement à titre de dommages-intérêts (consid. 6).
Regesto (it):
- Circolazione stradale (art. 58 segg. LCS). Risarcimento delle spese di difesa e di perizia sostenute in un procedimento penale.
- 1. Riepilogo della giurisprudenza e della dottrina (consid. 2 e 3).
- 2. Natura delle spese sostenute prima del processo (consid. 4).
- 3. Le spese sostenute in un procedimento penale costituiscono un elemento del danno nella misura in cui non sono comprese nelle ripetibili secondo la procedura cantonale (consid. 5).
- 4. Le spese sostenute in un procedimento penale possono essere prese in considerazione in sede civile, quali elemento del danno, solo in misura parziale. Nel caso concreto, è adeguato attribuire all'attore il 10% della somma riconosciuta giudizialmente a titolo di risarcimento danni (consid. 6).
Sachverhalt ab Seite 102
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A.- La sera del 14 novembre 1981 alle ore 23.10, è avvenuto in territorio del Comune di Lugano, all'intersezione fra via Zurigo e via Maderno, un grave incidente della circolazione che ha coinvolto i signori X e Y. X percorreva con la propria vettura la via Maderno in direzione di Cornaredo, giunto all'incrocio con via Zurigo - regolata da un impianto semaforico - entrava in collisione con la vettura di Y che proveniva da destra su via Zurigo in direzione di Besso. Quest'ultimo è deceduto il 3 dicembre 1981 in seguito alle ferite riportate. X veniva invece dimesso dall'Ospedale alcuni giorni dopo l'incidente.
B.- Il Procuratore pubblico della giurisdizione sottocenerina ha avviato un'inchiesta penale per omicidio colposo nei confronti di X e, dopo aver assunto informazioni preliminari, ha trasmesso gli atti al Giudice istruttore per l'istruttoria formale. Allo scopo di chiarire le cause e la dinamica dell'incidente sono state eseguite nell'ambito dell'istruzione tre perizie, una giudiziaria, una di parte, ordinata da X ed infine una superperizia, affidata al servizio scientifico della Polizia comunale di Zurigo e tendente in modo particolare ad esprimersi sui precedenti referti apparsi fra di loro contrastanti. Il superperito, confermando sostanzialmente la perizia di parte, ha accertato che X ha passato l'incrocio con la luce gialla ad una velocità minima di 70 km/h; Y con la luce rossa ad una velocità di circa 41 km/h. Con decreto del 25 marzo 1986, il Procuratore pubblico della giurisdizione sottocenerina, fondandosi essenzialmente sulle risultanze della superperizia, ha abbandonato il procedimento penale avviato nei confronti di X: quest'ultimo al momento in cui la luce del semaforo è passata dal verde al giallo non era infatti più in condizione di fermarsi prima della linea di arresto e la collisione non avrebbe potuto essere evitata nemmeno se la velocità fosse stata quella autorizzata di 60 km/h. Il superamento del limite di velocità consentito in quel tratto di strada non è quindi stato causale per l'incidente. Contro questa decisione, gli Eredi Y sono insorti alla Camera dei ricorsi penali del Tribunale di appello, formulando una proposta d'accusa contro X per titolo di omicidio colposo. Il 30 giugno 1986 la Camera ha respinto la proposta dei ricorrenti. Il Tribunale federale ha dichiarato inammissibili i ricorsi di diritto pubblico (causa P 1271/1986) e per cassazione penale (causa Str. 488/86) presentati dagli Eredi di Y contro la decisione dell'autorità cantonale.
C.- X ha intentato il 7 agosto 1986 una causa davanti al Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 1, per ottenere la condanna della "Vodese" Assicurazioni, presso cui il veicolo guidato da
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Y era assicurato, al pagamento di fr. 75'236.-- oltre interessi in rifusione del danno subito di cui fr. 1'216.-- per spese vive, fr. 10'500.-- per danno totale del veicolo, fr. 20'000.-- per l'onorario del perito di parte, fr. 18'250.-- per l'onorario del proprio patrocinatore e fr. 25'000.-- come indennità per torto morale. La "Vodese" Assicurazioni ha riconosciuto la propria responsabilità limitatamente a 2/3 del danno, ossia fr. 7'664.-- (fr. 996.-- per spese vive e fr. 10'500.-- per danno totale). Essa ha respinto le ulteriori pretese dell'attore, dichiarandosi tuttavia disposta a versare a quest'ultimo - a titolo di risarcimento delle spese sostenute prima del processo - il 10% oltre interessi dell'importo che sarebbe stato riconosciuto giudizialmente quale risarcimento danni. Il 18 novembre 1986 la convenuta ha poi versato all'attore l'importo di fr. 9'596.50 (fr. 7'664.-- danno riconosciuto e fr. 1'932.50 per interessi). Con sentenza del 6 settembre 1989 il Pretore ha parzialmente accolto la petizione e condannato la compagnia assicuratrice a corrispondere a X fr. 10'481.-- oltre interessi al 5% su fr. 8'832.-- dal 14 novembre 1981 e su fr. 1'649.60 dal 1o aprile 1986. Egli ha affermato l'integrale responsabilità della convenuta, riconoscendo all'attore fr. 999.-- per spese vive, fr. 10'500.-- per danno totale, dedotto il versamento di fr. 7'664.-- e fr. 5'000.-- per torto morale. La pretesa per spese sostenute prima del processo è stata accolta limitatamente a fr. 1'649.60, equivalenti al 10% della somma riconosciuta a titolo di risarcimento danni. Statuendo il 20 giugno 1990 su un appello principale dell'attore e adesivo della convenuta, la II Camera civile del Tribunale di appello del Cantone Ticino, ha integralmente accolto la pretesa dell'attore di risarcimento delle spese sostenute prima del processo, confermando per il resto il giudizio del Pretore.
D.- Il 4 settembre 1990 la "Vodese" Assicurazioni ha inoltrato al Tribunale federale un ricorso per riforma in cui chiede che la petizione sia accolta limitatamente all'importo di fr. 10'481.60 oltre interessi al 5% su fr. 3'832.-- dal 15 novembre 1986, su fr. 5'000.-- dal 14 novembre 1981 e su fr. 1'649.60 dal 1o aprile 1986. X postula il rigetto del gravame.
Erwägungen
Dai considerandi:
1. La sola questione litigiosa riguarda, sul piano federale, il risarcimento delle spese di patrocinio e di perizia sostenute prima del processo, ammontanti a fr. 38'520.--. Anche in questa sede la
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convenuta ribadisce di essere d'accordo che all'attore siano attribuiti a titolo di spese di patrocinio sostenute prima del processo fr. 1'649.60 pari al 10% della somma riconosciuta dal Pretore.
2. Nella sentenza inedita del 17 gennaio 1958 in re "Helvezia" Società svizzera di assicurazioni c. Henzen (consid. 4 in fine), il Tribunale federale ha considerato che le spese di patrocinio sostenute prima del processo non costituivano un elemento del danno secondo gli art. 41
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag OR Art. 41 - 1 Wer einem andern widerrechtlich Schaden zufügt, sei es mit Absicht, sei es aus Fahrlässigkeit, wird ihm zum Ersatze verpflichtet. |
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1 | Wer einem andern widerrechtlich Schaden zufügt, sei es mit Absicht, sei es aus Fahrlässigkeit, wird ihm zum Ersatze verpflichtet. |
2 | Ebenso ist zum Ersatze verpflichtet, wer einem andern in einer gegen die guten Sitten verstossenden Weise absichtlich Schaden zufügt. |
3. L'opinione del Tribunale federale è condivisa unanimamente dalla dottrina e dalla giurisprudenza delle Corti cantonali. Tuttavia, sussistono divergenze sul quesito di sapere, quando e in che misura le spese di patrocinio sostenute prima del processo siano risarcibili. OFTINGER (Schweizerisches Haftpflichtrecht, Vol. I, 4a edizione, Zurigo 1975, pag. 57 in fine) afferma che tali spese sono generalmente risarcibili, anche quelle connesse ad un procedimento penale parallelo. Dello stesso avviso è KELLER (Haftpflicht im Privatrecht, Vol. II, Berna 1987, pag. 33 seg. e 41), con la precisazione che le spese di un procedimento penale sono risarcibili solo se vi è un rapporto di causalità adeguata fra le stesse e l'evento dannoso: ad esempio nel caso in cui il danneggiato abbia partecipato come parte lesa alfine di salvaguardare le proprie pretese civili o sia stato coinvolto e costretto a difendersi, senza colpa, nel procedimento (cfr. op.cit. pag. 41 in medio). BREHM (in: Berner Kommentar, n. 90 e 91 ad art. 41
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag OR Art. 41 - 1 Wer einem andern widerrechtlich Schaden zufügt, sei es mit Absicht, sei es aus Fahrlässigkeit, wird ihm zum Ersatze verpflichtet. |
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1 | Wer einem andern widerrechtlich Schaden zufügt, sei es mit Absicht, sei es aus Fahrlässigkeit, wird ihm zum Ersatze verpflichtet. |
2 | Ebenso ist zum Ersatze verpflichtet, wer einem andern in einer gegen die guten Sitten verstossenden Weise absichtlich Schaden zufügt. |
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unicamente se il danneggiato vi ha partecipato come parte lesa per difendere i propri interessi di natura civile; per contro qualora il danneggiato fosse coinvolto per i medesimi fatti quale imputato, le relative spese di patrocinio rimarebbero a suo carico, anche in caso di assoluzione: motivo dell'apertura dell'inchiesta penale è infatti il comportamento del danneggiato e non quello dell'autore del danno. Riservato il caso in cui l'apertura del procedimento penale sia dovuta a fallaci dichiarazioni del responsabile. In questo senso si era già espresso GIRSBERGER (Das Recht auf Ersatz der Anwaltskosten, die im Zusammenhang mit der Verfolgung begründeter oder der Abwehr unbegründeter Ansprüche entstehen, in: SJZ 58/1962, pag. 353) e di recente SCHAER (Grundzüge des Zusammenwirkens von Schadenausgleichsystemen, Basilea e Francoforte sul Meno 1984, pag. 74 n. 198-200) e SCHAFFHAUSER/ZELLWEGER (Grundriss des schweizerischen Strassenverkehrsrechts, Vol. II, Berna 1988, pag. 64 segg., n. 964/70). Questi ultimi affermano che le spese, derivanti da un procedimento penale aperto contro il danneggiato a seguito di un incidente della circolazione stradale, rimangono a suo carico in quanto riconducibili alla sua difesa davanti al giudice penale; per contro è incerto se il danneggiato, coinvolto senza colpa in un procedimento penale e successivamente assolto, possa far valere una pretesa di risarcimento. Di avviso in parte contrario è STEIN (Wer zahlt die Anwaltskosten im Haftpflichtfall?, in: ZSR 106/1987 pag. 648 segg. e 665 nota 85), che ritiene generalmente risarcibili le spese di patrocinio preprocessuale, nella misura in cui esse siano servite a chiarire le responsabilità e ad accertare il danno, indipendentemente dal ruolo assunto dal danneggiato nel procedimento (parte lesa o imputato).
Le sentenze emesse dalle Corti cantonali su questo argomento concernono solo il risarcimento delle spese di patrocinio sostenute in un procedimento penale dalle parti lese (cfr. Tribunale superiore di Zurigo in: ZR 63/1964 n. 100 pag. 228 consid. 3, 69/1970 n. 141 pag. 380 consid. 10, 70/1971 n. 62 pag. 190 consid. 6; Tribunale cantonale vodese in: SJZ 77/1981 pag. 27 seg. n. 4; Tribunale di appello del Cantone Ticino in: Rep. 1984 pag. 116 seg. consid. 7.3). In dottrina e giurisprudenza si fa spesso riferimento ad un parere allestito da JÄGGI per conto dell'"Helvetia" Assicurazioni il 24 agosto 1962, nel quale si sostiene che le spese di difesa penale sono risarcibili unicamente se il danneggiato ha partecipato come parte lesa al procedimento. Le spese di patrocinio derivanti da un procedimento penale aperto contro il danneggiato, non sono
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causate dall'autore del danno, anche in caso di assoluzione. In questo caso la causa adeguata è da ricercare infatti nel comportamento delle autorità penali, le quali decidono, in base al loro potere di apprezzamento, contro chi avviare il procedimento; mentre il comportamento dell'autore del danno è solo una condizione di tale decisione (op.cit. pag. 23).
4. Secondo l'art. 58 cpv. 1 LCS il detentore del veicolo a motore risponde soltanto del danno corporale e materiale e non anche del danno puramente economico (o "altro danno" cfr. DTF 106 II 75 segg.). Le spese di patrocinio e in generale quelle sorte in un procedimento penale, non raffigurano né un danno corporale né un danno materiale: il loro risarcimento nell'ambito della responsabilità per la circolazione stradale - la sola che può entrare in considerazione nella presente lite contro l'assicurazione responsabilità civile - sarebbe pertanto escluso (in questo senso il Tribunale superiore di Basilea-Campagna in: SJZ 81/1985 pag. 133 in basso e 134 in alto), ciò renderebbe superflua tutta la discussione sulle spese di patrocinio sostenute prima del processo nella responsabilità per la circolazione stradale. Tuttavia un pregiudizio che provoca normalmente conseguenze analoghe ad un danno materiale deve essere considerato - di regola - in quanto tale e non come danno puramente economico (KELLER, op.cit., pag. 90 e 98 e la sentenza del Tribunale superiore di Zurigo pubblicata in: ZR 63/1964 n. 100, pag. 228 consid. 2 con rinvio al già citato parere di JÄGGI). Nello stesso modo delle spese di patrocinio sostenute prima del processo devono pure essere trattate quelle che hanno una connessione diretta con l'accertamento della responsabilità e del danno. Fra queste vi sono anche - in quanto si rivelano giustificate e necessarie - le spese di perizia.
5. Secondo la sentenza pubblicata in DTF 97 II 267 consid. III 5, le spese connesse all'intervento di un avvocato prima dell'apertura di un processo costituiscono un elemento del danno nella misura in cui non sono comprese nelle ripetibili secondo la procedura cantonale. Questo principio deve valere, a maggior ragione, per le spese sorte in altro procedimento. Di conseguenza, se in quest'ultimo vi è la possibilità di ottenere il risarcimento delle spese, esse non possono più essere fatte valere nell'ambito di una successiva azione per responsabilità civile (DTF 112 Ib 355 segg. consid. 3a). In concreto, la Corte cantonale ha accertato che il codice di procedura penale ticinese preclude all'attore la possibilità di far valere le spese di difesa e di perizia. Evidentemente esse non
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sono neppure comprese nelle ripetibili dell'attuale procedimento. Tale circostanza è ammessa dalle parti e non potrebbe del resto essere rivista - trattandosi dell'applicazione del diritto cantonale - nell'ambito di un ricorso per riforma (art. 43 cpv. 1 e
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag OR Art. 41 - 1 Wer einem andern widerrechtlich Schaden zufügt, sei es mit Absicht, sei es aus Fahrlässigkeit, wird ihm zum Ersatze verpflichtet. |
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1 | Wer einem andern widerrechtlich Schaden zufügt, sei es mit Absicht, sei es aus Fahrlässigkeit, wird ihm zum Ersatze verpflichtet. |
2 | Ebenso ist zum Ersatze verpflichtet, wer einem andern in einer gegen die guten Sitten verstossenden Weise absichtlich Schaden zufügt. |
6. a) Fra le opinioni dottrinali sopraesposte quella di STEIN (op.cit., pag. 648 segg.) è eccessiva nella misura in cui questo autore afferma che le spese sostenute prima del processo rappresentano - analogamente agli interessi del credito spettante a titolo di risarcimento danni - un diritto accessorio. Le spese di patrocinio sorte in un procedimento penale possono senza dubbio essere fatte valere come elemento del danno se la parte lesa ha partecipato allo stesso per difendere i propri interessi di natura civile. A tal fine, non è necessario che essa formuli pretese in via adesiva: la sua partecipazione al procedimento contro l'autore del danno - se la procedura penale cantonale lo permette - è sufficiente. D'altra parte, non può essere condivisa l'opinione degli autori che escludono ogni pretesa di risarcimento delle spese di patrocinio sorte in un procedimento penale nel quale il danneggiato era imputato. Infatti, anche in questo caso il procedimento penale può servire a chiarire questioni attinenti alla responsabilità e al danno e, in questa misura, non è possibile escludere di principio il risarcimento di tali spese. Tuttavia, occorre tener conto - come rilevano GIRSBERGER, BREHM, SCHAER, SCHAFFHAUSER/ZELLWEGER (op.cit.) e il parere di JÄGGI - del fatto che in simili casi le spese di patrocinio sostenute dal danneggiato servono principalmente alla sua difesa e non all'accertamento della responsabilità e del danno. Di conseguenza, tali spese possono essere prese in considerazione in sede civile, quali elemento del danno, solo in misura parziale. b) Condizione essenziale per il risarcimento è che l'assistenza legale sia giustificata, necessaria e appropriata (cfr. DTF 97 II 267 consid. III 5; KELLER, op.cit., pag. 34 in alto). Essa deve inoltre avere per oggetto le pretese di risarcimento e servire direttamente al loro riconoscimento nella successiva azione per responsabilità civile. Nella fattispecie queste condizioni sono manifestamente realizzate, poiché solo con l'assistenza di un legale e con la perizia di parte l'attore ha potuto evitare la condanna per omicidio colposo. In caso contrario, le pretese fatte valere nella presente lite non avrebbero potuto essere accolte. La responsabilità fra detentori per i danni materiali è infatti basata sulla colpa (art. 61 cpv. 2 LCS)
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e, in concreto, l'azione di risarcimento sarebbe stata sicuramente respinta per colpa personale dell'attore. c) Tuttavia, nel caso in esame le spese di difesa e di perizia sostenute dall'attore sono state destinate, in primo luogo, ad evitare la condanna per il delitto di omicidio colposo. Il fatto poi che tali spese si siano rivelate utili anche in sede civile, costituisce una semplice conseguenza indiretta di tale agire. D'altra parte sarebbe sproporzionato - come si rileva in modo pertinente nel ricorso - impiegare una somma di fr. 38'520.-- per spese di difesa e perizia, per far valere una pretesa di risarcimento di circa fr. 36'000.-- (importo indicato nella petizione senza le due posizioni qui litigiose), accolta poi limitatamente a fr. 16'496.--. Se si considerano queste circostanze ed in particolare che la pretesa principale dell'attore è stata accolta per la metà (fr. 16'000.-- contro i 36'000.-- richiesti), l'importo riconosciuto dalla convenuta di fr. 1'649.60 - corrispondente al 10% della somma ammessa giudizialmente a titolo di risarcimento danni - appare adeguato (sul tema: KELLER, op.cit., pag. 33 in basso; secondo il quale per pretese di risarcimento da fr. 10'000.-- a fr. 50'000.--, il 10% può costituire una soluzione equa).