113 V 341
54. Auszug aus dem Urteil vom 27. November 1987 i.S. Schweizerische Unfallversicherungsanstalt gegen J. S.A. und J. S.A. gegen Schweizerische Unfallversicherungsanstalt und Bundesamt für Sozialversicherung
Regeste (de):
- Art. 66 Abs. 1 lit. h
SR 832.20 Legge federale del 20 marzo 1981 sull'assicurazione contro gli infortuni (LAINF)
LAINF Art. 66 - 1 Sono assicurati d'obbligo presso l'INSAI i lavoratori delle aziende e amministrazioni seguenti:
1 Sono assicurati d'obbligo presso l'INSAI i lavoratori delle aziende e amministrazioni seguenti: a aziende industriali a norma dell'articolo 5 della legge federale del 13 marzo 1964149 sul lavoro (LL); b aziende dell'industria edilizia, d'installazioni e di posa di condutture; c aziende di estrazione e lavorazione dei prodotti del sottosuolo; d aziende forestali; e aziende per la lavorazione a macchina del metallo, legno, sughero, materie sintetiche, pietre o vetro e le fonderie; fanno eccezione le aziende di vendita indicate qui di seguito, che non fabbricano i prodotti bensì si limitano a lavorarli: e1 negozi di ottica, e2 bigiotterie e gioiellerie, e3 negozi di articoli sportivi sprovvisti di macchine per l'affilatura delle lamine e la levigatura della soletta, e4 negozi di radio e televisori che non effettuano la costruzione di antenne, e5 negozi di decorazione d'interni che non effettuano lavori di posa di pavimenti e di falegnameria;150 f aziende che producono, impiegano in grandi quantità o hanno in deposito in grandi quantità materie infiammabili o esplosive, oppure sostanze che possono causare malattie professionali (art. 9 cpv. 1); g aziende di comunicazione e trasporto come pure quelle connesse direttamente all'industria dei trasporti; h aziende commerciali con in deposito grandi quantità di merce pesante e munite di mezzi meccanici; i macelli con installazioni meccaniche; k aziende per la fabbricazione di bevande; l aziende di distribuzione d'elettricità, gas e acqua, come pure quelle di eliminazione dei rifiuti e di depurazione delle acque; m aziende di preparazione, di direzione o di vigilanza tecniche dei lavori menzionati alle lettere b-l; n laboratori d'apprendistato e protetti; o aziende di lavoro temporaneo; p amministrazione federale, aziende e stabilimenti della Confederazione; q servizi di amministrazioni pubbliche cantonali, comunali o di corporazioni di diritto pubblico, per quanto eseguano lavori menzionati alle lettere b-m. 2 Il Consiglio federale precisa quali aziende sottostanno all'assicurazione obbligatoria e definisce segnatamente il campo d'attività dell'INSAI in relazione ai lavoratori: a di aziende ausiliarie ed accessorie di quelle sottostanti all'assicurazione obbligatoria; b di aziende le cui sole parti ausiliarie ed accessorie soggiacciono al capoverso 1; c di aziende miste; d alle dipendenze di persone esercitanti in gran parte per conto proprio attività di cui al capoverso151 1 lettere b-m, senza che si sia in presenza di un'azienda. 3 Il Consiglio federale può dispensare dall'obbligo di assicurarsi presso l'INSAI i lavoratori di aziende affiliate ad un istituto di assicurazione privato contro gli infortuni di un'associazione professionale che garantisca una protezione assicurativa equivalente. Tali dispense devono essere in particolare accordate qualora servano a salvaguardare l'esistenza e l'efficienza dell'istituto d'assicurazione. 3bis I disoccupati sono assicurati presso l'INSAI. Il Consiglio federale disciplina quale assicuratore è competente in caso di guadagno intermedio, disoccupazione parziale e provvedimenti inerenti al mercato del lavoro.152 3ter Le persone di cui all'articolo 1a capoverso 1 lettera c sono assicurate presso l'INSAI.153 4 L'INSAI gestisce l'assicurazione facoltativa per i datori di lavoro i cui dipendenti sono assicurati d'obbligo presso l'istituto stesso, come pure per i familiari di tali datori di lavoro, collaboranti nell'impresa (art. 4 e 5). Il Consiglio federale può inoltre autorizzare l'INSAI ad assicurare gli indipendenti che esercitano le diverse professioni suindicate e non occupano manodopera. SR 832.202 Ordinanza del 20 dicembre 1982 sull'assicurazione contro gli infortuni (OAINF)
OAINF Art. 79 Aziende commerciali - 1 Sono considerate merci pesanti ai sensi dell'articolo 66 capoverso 1 lettera h della legge quelle sciolte o imballate, pesanti almeno 50 chili, come le merci alla rinfusa; i liquidi sono considerati pesanti quando sono conservati in recipienti che, una volta riempiti, pesano almeno 50 chili.167
1 Sono considerate merci pesanti ai sensi dell'articolo 66 capoverso 1 lettera h della legge quelle sciolte o imballate, pesanti almeno 50 chili, come le merci alla rinfusa; i liquidi sono considerati pesanti quando sono conservati in recipienti che, una volta riempiti, pesano almeno 50 chili.167 2 Vi è grande quantità se il peso complessivo di merci pesanti permanentemente immagazzinato è di almeno 20 tonnellate. 3 Sono segnatamente considerati mezzi meccanici i montacarichi, i carrelli elevatori, le gru, gli argani e le installazioni di trasporto. - - Qualifizierung einer Warenhauskette als Handelsbetrieb im Sinne von Art. 66 Abs. 1 lit. h
SR 832.20 Legge federale del 20 marzo 1981 sull'assicurazione contro gli infortuni (LAINF)
LAINF Art. 66 - 1 Sono assicurati d'obbligo presso l'INSAI i lavoratori delle aziende e amministrazioni seguenti:
1 Sono assicurati d'obbligo presso l'INSAI i lavoratori delle aziende e amministrazioni seguenti: a aziende industriali a norma dell'articolo 5 della legge federale del 13 marzo 1964149 sul lavoro (LL); b aziende dell'industria edilizia, d'installazioni e di posa di condutture; c aziende di estrazione e lavorazione dei prodotti del sottosuolo; d aziende forestali; e aziende per la lavorazione a macchina del metallo, legno, sughero, materie sintetiche, pietre o vetro e le fonderie; fanno eccezione le aziende di vendita indicate qui di seguito, che non fabbricano i prodotti bensì si limitano a lavorarli: e1 negozi di ottica, e2 bigiotterie e gioiellerie, e3 negozi di articoli sportivi sprovvisti di macchine per l'affilatura delle lamine e la levigatura della soletta, e4 negozi di radio e televisori che non effettuano la costruzione di antenne, e5 negozi di decorazione d'interni che non effettuano lavori di posa di pavimenti e di falegnameria;150 f aziende che producono, impiegano in grandi quantità o hanno in deposito in grandi quantità materie infiammabili o esplosive, oppure sostanze che possono causare malattie professionali (art. 9 cpv. 1); g aziende di comunicazione e trasporto come pure quelle connesse direttamente all'industria dei trasporti; h aziende commerciali con in deposito grandi quantità di merce pesante e munite di mezzi meccanici; i macelli con installazioni meccaniche; k aziende per la fabbricazione di bevande; l aziende di distribuzione d'elettricità, gas e acqua, come pure quelle di eliminazione dei rifiuti e di depurazione delle acque; m aziende di preparazione, di direzione o di vigilanza tecniche dei lavori menzionati alle lettere b-l; n laboratori d'apprendistato e protetti; o aziende di lavoro temporaneo; p amministrazione federale, aziende e stabilimenti della Confederazione; q servizi di amministrazioni pubbliche cantonali, comunali o di corporazioni di diritto pubblico, per quanto eseguano lavori menzionati alle lettere b-m. 2 Il Consiglio federale precisa quali aziende sottostanno all'assicurazione obbligatoria e definisce segnatamente il campo d'attività dell'INSAI in relazione ai lavoratori: a di aziende ausiliarie ed accessorie di quelle sottostanti all'assicurazione obbligatoria; b di aziende le cui sole parti ausiliarie ed accessorie soggiacciono al capoverso 1; c di aziende miste; d alle dipendenze di persone esercitanti in gran parte per conto proprio attività di cui al capoverso151 1 lettere b-m, senza che si sia in presenza di un'azienda. 3 Il Consiglio federale può dispensare dall'obbligo di assicurarsi presso l'INSAI i lavoratori di aziende affiliate ad un istituto di assicurazione privato contro gli infortuni di un'associazione professionale che garantisca una protezione assicurativa equivalente. Tali dispense devono essere in particolare accordate qualora servano a salvaguardare l'esistenza e l'efficienza dell'istituto d'assicurazione. 3bis I disoccupati sono assicurati presso l'INSAI. Il Consiglio federale disciplina quale assicuratore è competente in caso di guadagno intermedio, disoccupazione parziale e provvedimenti inerenti al mercato del lavoro.152 3ter Le persone di cui all'articolo 1a capoverso 1 lettera c sono assicurate presso l'INSAI.153 4 L'INSAI gestisce l'assicurazione facoltativa per i datori di lavoro i cui dipendenti sono assicurati d'obbligo presso l'istituto stesso, come pure per i familiari di tali datori di lavoro, collaboranti nell'impresa (art. 4 e 5). Il Consiglio federale può inoltre autorizzare l'INSAI ad assicurare gli indipendenti che esercitano le diverse professioni suindicate e non occupano manodopera. - - Die Betriebszentrale ist kein Betrieb im Sinne von Art. 66
SR 832.20 Legge federale del 20 marzo 1981 sull'assicurazione contro gli infortuni (LAINF)
LAINF Art. 66 - 1 Sono assicurati d'obbligo presso l'INSAI i lavoratori delle aziende e amministrazioni seguenti:
1 Sono assicurati d'obbligo presso l'INSAI i lavoratori delle aziende e amministrazioni seguenti: a aziende industriali a norma dell'articolo 5 della legge federale del 13 marzo 1964149 sul lavoro (LL); b aziende dell'industria edilizia, d'installazioni e di posa di condutture; c aziende di estrazione e lavorazione dei prodotti del sottosuolo; d aziende forestali; e aziende per la lavorazione a macchina del metallo, legno, sughero, materie sintetiche, pietre o vetro e le fonderie; fanno eccezione le aziende di vendita indicate qui di seguito, che non fabbricano i prodotti bensì si limitano a lavorarli: e1 negozi di ottica, e2 bigiotterie e gioiellerie, e3 negozi di articoli sportivi sprovvisti di macchine per l'affilatura delle lamine e la levigatura della soletta, e4 negozi di radio e televisori che non effettuano la costruzione di antenne, e5 negozi di decorazione d'interni che non effettuano lavori di posa di pavimenti e di falegnameria;150 f aziende che producono, impiegano in grandi quantità o hanno in deposito in grandi quantità materie infiammabili o esplosive, oppure sostanze che possono causare malattie professionali (art. 9 cpv. 1); g aziende di comunicazione e trasporto come pure quelle connesse direttamente all'industria dei trasporti; h aziende commerciali con in deposito grandi quantità di merce pesante e munite di mezzi meccanici; i macelli con installazioni meccaniche; k aziende per la fabbricazione di bevande; l aziende di distribuzione d'elettricità, gas e acqua, come pure quelle di eliminazione dei rifiuti e di depurazione delle acque; m aziende di preparazione, di direzione o di vigilanza tecniche dei lavori menzionati alle lettere b-l; n laboratori d'apprendistato e protetti; o aziende di lavoro temporaneo; p amministrazione federale, aziende e stabilimenti della Confederazione; q servizi di amministrazioni pubbliche cantonali, comunali o di corporazioni di diritto pubblico, per quanto eseguano lavori menzionati alle lettere b-m. 2 Il Consiglio federale precisa quali aziende sottostanno all'assicurazione obbligatoria e definisce segnatamente il campo d'attività dell'INSAI in relazione ai lavoratori: a di aziende ausiliarie ed accessorie di quelle sottostanti all'assicurazione obbligatoria; b di aziende le cui sole parti ausiliarie ed accessorie soggiacciono al capoverso 1; c di aziende miste; d alle dipendenze di persone esercitanti in gran parte per conto proprio attività di cui al capoverso151 1 lettere b-m, senza che si sia in presenza di un'azienda. 3 Il Consiglio federale può dispensare dall'obbligo di assicurarsi presso l'INSAI i lavoratori di aziende affiliate ad un istituto di assicurazione privato contro gli infortuni di un'associazione professionale che garantisca una protezione assicurativa equivalente. Tali dispense devono essere in particolare accordate qualora servano a salvaguardare l'esistenza e l'efficienza dell'istituto d'assicurazione. 3bis I disoccupati sono assicurati presso l'INSAI. Il Consiglio federale disciplina quale assicuratore è competente in caso di guadagno intermedio, disoccupazione parziale e provvedimenti inerenti al mercato del lavoro.152 3ter Le persone di cui all'articolo 1a capoverso 1 lettera c sono assicurate presso l'INSAI.153 4 L'INSAI gestisce l'assicurazione facoltativa per i datori di lavoro i cui dipendenti sono assicurati d'obbligo presso l'istituto stesso, come pure per i familiari di tali datori di lavoro, collaboranti nell'impresa (art. 4 e 5). Il Consiglio federale può inoltre autorizzare l'INSAI ad assicurare gli indipendenti che esercitano le diverse professioni suindicate e non occupano manodopera. - - Die Unterstellung unter die SUVA ergibt sich in casu auch aufgrund der Tatsache, dass die Unternehmung in ihrer Betriebszentrale über einen Gleisanschluss verfügt (Erw. 7d).
- - Das Personal des ganzen Betriebes - einschliesslich jenes der Betriebszentrale - ist in casu obligatorisch bei der SUVA gegen Unfall zu versichern (Erw. 7e).
Regeste (fr):
- Art. 66 al. 1 let. h LAA, 79 OLAA: Soumission d'une entreprise unitaire.
- - Chaîne de grands magasins considérée comme une entreprise commerciale au sens de l'art. 66 al. 1 let. h LAA (consid. 7); la notion d'"entreprise commerciale" ne doit pas être interprétée restrictivement (consid. 7c).
- - Le centre d'exploitation n'est pas une entreprise au sens de l'art. 66 LAA et ne saurait donc faire l'objet d'une soumission indépendante (consid. 3b); la gestion d'un tel centre relève du domaine d'activité usuel d'une entreprise commerciale de la dimension considérée, de sorte que l'on est en présence d'une entreprise unitaire au sens des dispositions sur la soumission (consid. 6).
- - In casu, la soumission à la CNA résulte également du fait que l'entreprise dispose, à son centre d'exploitation, d'un raccordement à une voie ferrée (consid. 7d).
- - L'ensemble du personnel de l'entreprise - y compris celui du centre d'exploitation - doit en l'espèce être obligatoirement assuré contre les accidents auprès de la CNA (consid. 7e).
Regesto (it):
- Art. 66 cpv. 1 lett. h LAINF, art. 79 OAINF: Sottoposizione di un'azienda unitaria.
- - Catena di grandi magazzini considerata come azienda commerciale ai sensi dell'art. 66 cpv. 1 lett. h LAINF (consid. 7); la nozione di "azienda commerciale" non deve essere interpretata restrittivamente (consid. 7c).
- - La centrale di esercizio non è un'azienda ai sensi dell'art. 66 LAINF e non potrebbe essere oggetto di sottoposizione indipendente (consid. 3b); la gestione di detta centrale appartiene all'ambito di attività usuale di un'azienda commerciale della dimensione ritenuta, di modo che ci si trova in presenza di un'azienda unitaria ai sensi delle disposizioni sulla sottoposizione (consid. 6).
- - In concreto la sottoposizione all'INSAI risulta parimenti dal fatto che l'azienda dispone di un raccordo ferroviario nella centrale di servizio (consid. 7d).
- - Il personale dell'intera azienda, compreso quello della centrale di esercizio, deve quindi essere obbligatoriamente assicurato contro gli infortuni presso l'INSAI (consid. 7e).
Sachverhalt ab Seite 342
BGE 113 V 341 S. 342
A.- Die Firma J. S.A. ist Teil des J.-Konzerns. Sie führt eine grosse Warenhauskette, und daneben betreibt sie eine Reisebüroorganisation sowie Restaurants. Ferner unterhält sie eine Betriebszentrale, welche den Zentraleinkauf, das Regionallager sowie die Versand-, Werbe- und Computerabteilung umfasst. Im Verlaufe der vergangenen Jahrzehnte wurden sukzessiv immer mehr Betriebsteile der J. S.A. der Schweizerischen Unfallversicherungsanstalt (SUVA) unterstellt, so unter anderem die 1969 eröffnete neue Betriebszentrale. Mit Verfügung vom 30. Dezember 1983 unterstellte die SUVA auch den eigentlichen Warenhausbetrieb der J. S.A. einschliesslich der dazugehörigen Verwaltung mit Wirkung ab 1. Januar 1984 ihrem Tätigkeitsbereich. Die unterstellten Betriebsteile wurden wie folgt umschrieben: Betriebsteil D: Handels- und Lagerbetrieb in der Schweiz inkl. Nebenbetriebe wie Parkhäuser, Garage, Bodenlegerei,
diverse Werkstätten und Ateliers.
Betriebsteil Z: Administrative Verwaltung inkl. Verkaufspersonal.
BGE 113 V 341 S. 343
Mit Entscheid vom 23. August 1984 lehnte die SUVA die von der J. S.A. gegen die Verfügung vom 30. Dezember 1983 erhobene Einsprache ab.
B.- Die J. S.A. beschwerte sich gegen diesen Einspracheentscheid beim Bundesamt für Sozialversicherung (BSV) und beantragte, es sei festzustellen, dass sie bezüglich der obligatorischen Unfallversicherung nicht in den Tätigkeitsbereich der SUVA falle. Die SUVA beantragte in ihrer Vernehmlassung Abweisung der Beschwerde. Mit Entscheid vom 12. März 1986 modifizierte das Bundesamt in teilweiser Gutheissung der Beschwerde die Verfügung der SUVA vom 30. Dezember 1983 insofern, als die Unterstellung des Stammhauses und sämtlicher Filialbetriebe der J. S.A. unter die SUVA aufgehoben wurde. Gleichzeitig wurden - entsprechend dem Vorschlag der SUVA mit Wirkung ab 1. Januar 1987 - alle auf dem Areal der Betriebszentrale untergebrachten Betriebsteile (Zentraleinkauf, Regionallager, Versand-, Werbe- und Computerabteilung, Familienmarkt und allfällige weitere Betriebsteile) der SUVA unterstellt.
C.- Gegen den Entscheid des BSV vom 12. März 1986 erheben sowohl die SUVA als auch die J. S.A. Verwaltungsgerichtsbeschwerde. Die SUVA beantragt in ihrer Verwaltungsgerichtsbeschwerde Aufhebung des vorinstanzlichen Entscheides, während die J. S.A. in der Vernehmlassung auf deren Abweisung schliesst. In ihrer Verwaltungsgerichtsbeschwerde lässt die J. S.A. das vor der Vorinstanz gestellte Begehren erneuern. Die SUVA beantragt in der Vernehmlassung Abweisung des Hauptbegehrens.
Erwägungen
Aus den Erwägungen:
3. a) (Begriff des Betriebes; vgl. BGE 113 V 332 Erw. 4a/b.) b) Im angefochtenen Entscheid des BSV wurde die Betriebszentrale, in welcher rund 700 Angestellte beschäftigt sind und die den Zentraleinkauf, das Regionallager sowie die Versand-, Werbe- und Computerabteilung umfasst, im Hinblick auf die ihr im gesamten Konzern zukommende Bedeutung, ihre Organisation und Grösse als Betrieb im Sinne von Art. 66

SR 832.20 Legge federale del 20 marzo 1981 sull'assicurazione contro gli infortuni (LAINF) LAINF Art. 66 - 1 Sono assicurati d'obbligo presso l'INSAI i lavoratori delle aziende e amministrazioni seguenti: |
|
1 | Sono assicurati d'obbligo presso l'INSAI i lavoratori delle aziende e amministrazioni seguenti: |
a | aziende industriali a norma dell'articolo 5 della legge federale del 13 marzo 1964149 sul lavoro (LL); |
b | aziende dell'industria edilizia, d'installazioni e di posa di condutture; |
c | aziende di estrazione e lavorazione dei prodotti del sottosuolo; |
d | aziende forestali; |
e | aziende per la lavorazione a macchina del metallo, legno, sughero, materie sintetiche, pietre o vetro e le fonderie; fanno eccezione le aziende di vendita indicate qui di seguito, che non fabbricano i prodotti bensì si limitano a lavorarli: |
e1 | negozi di ottica, |
e2 | bigiotterie e gioiellerie, |
e3 | negozi di articoli sportivi sprovvisti di macchine per l'affilatura delle lamine e la levigatura della soletta, |
e4 | negozi di radio e televisori che non effettuano la costruzione di antenne, |
e5 | negozi di decorazione d'interni che non effettuano lavori di posa di pavimenti e di falegnameria;150 |
f | aziende che producono, impiegano in grandi quantità o hanno in deposito in grandi quantità materie infiammabili o esplosive, oppure sostanze che possono causare malattie professionali (art. 9 cpv. 1); |
g | aziende di comunicazione e trasporto come pure quelle connesse direttamente all'industria dei trasporti; |
h | aziende commerciali con in deposito grandi quantità di merce pesante e munite di mezzi meccanici; |
i | macelli con installazioni meccaniche; |
k | aziende per la fabbricazione di bevande; |
l | aziende di distribuzione d'elettricità, gas e acqua, come pure quelle di eliminazione dei rifiuti e di depurazione delle acque; |
m | aziende di preparazione, di direzione o di vigilanza tecniche dei lavori menzionati alle lettere b-l; |
n | laboratori d'apprendistato e protetti; |
o | aziende di lavoro temporaneo; |
p | amministrazione federale, aziende e stabilimenti della Confederazione; |
q | servizi di amministrazioni pubbliche cantonali, comunali o di corporazioni di diritto pubblico, per quanto eseguano lavori menzionati alle lettere b-m. |
2 | Il Consiglio federale precisa quali aziende sottostanno all'assicurazione obbligatoria e definisce segnatamente il campo d'attività dell'INSAI in relazione ai lavoratori: |
a | di aziende ausiliarie ed accessorie di quelle sottostanti all'assicurazione obbligatoria; |
b | di aziende le cui sole parti ausiliarie ed accessorie soggiacciono al capoverso 1; |
c | di aziende miste; |
d | alle dipendenze di persone esercitanti in gran parte per conto proprio attività di cui al capoverso151 1 lettere b-m, senza che si sia in presenza di un'azienda. |
3 | Il Consiglio federale può dispensare dall'obbligo di assicurarsi presso l'INSAI i lavoratori di aziende affiliate ad un istituto di assicurazione privato contro gli infortuni di un'associazione professionale che garantisca una protezione assicurativa equivalente. Tali dispense devono essere in particolare accordate qualora servano a salvaguardare l'esistenza e l'efficienza dell'istituto d'assicurazione. |
3bis | I disoccupati sono assicurati presso l'INSAI. Il Consiglio federale disciplina quale assicuratore è competente in caso di guadagno intermedio, disoccupazione parziale e provvedimenti inerenti al mercato del lavoro.152 |
3ter | Le persone di cui all'articolo 1a capoverso 1 lettera c sono assicurate presso l'INSAI.153 |
4 | L'INSAI gestisce l'assicurazione facoltativa per i datori di lavoro i cui dipendenti sono assicurati d'obbligo presso l'istituto stesso, come pure per i familiari di tali datori di lavoro, collaboranti nell'impresa (art. 4 e 5). Il Consiglio federale può inoltre autorizzare l'INSAI ad assicurare gli indipendenti che esercitano le diverse professioni suindicate e non occupano manodopera. |
BGE 113 V 341 S. 344
kann daher nicht als Betrieb im Sinne von Art. 66

SR 832.20 Legge federale del 20 marzo 1981 sull'assicurazione contro gli infortuni (LAINF) LAINF Art. 66 - 1 Sono assicurati d'obbligo presso l'INSAI i lavoratori delle aziende e amministrazioni seguenti: |
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1 | Sono assicurati d'obbligo presso l'INSAI i lavoratori delle aziende e amministrazioni seguenti: |
a | aziende industriali a norma dell'articolo 5 della legge federale del 13 marzo 1964149 sul lavoro (LL); |
b | aziende dell'industria edilizia, d'installazioni e di posa di condutture; |
c | aziende di estrazione e lavorazione dei prodotti del sottosuolo; |
d | aziende forestali; |
e | aziende per la lavorazione a macchina del metallo, legno, sughero, materie sintetiche, pietre o vetro e le fonderie; fanno eccezione le aziende di vendita indicate qui di seguito, che non fabbricano i prodotti bensì si limitano a lavorarli: |
e1 | negozi di ottica, |
e2 | bigiotterie e gioiellerie, |
e3 | negozi di articoli sportivi sprovvisti di macchine per l'affilatura delle lamine e la levigatura della soletta, |
e4 | negozi di radio e televisori che non effettuano la costruzione di antenne, |
e5 | negozi di decorazione d'interni che non effettuano lavori di posa di pavimenti e di falegnameria;150 |
f | aziende che producono, impiegano in grandi quantità o hanno in deposito in grandi quantità materie infiammabili o esplosive, oppure sostanze che possono causare malattie professionali (art. 9 cpv. 1); |
g | aziende di comunicazione e trasporto come pure quelle connesse direttamente all'industria dei trasporti; |
h | aziende commerciali con in deposito grandi quantità di merce pesante e munite di mezzi meccanici; |
i | macelli con installazioni meccaniche; |
k | aziende per la fabbricazione di bevande; |
l | aziende di distribuzione d'elettricità, gas e acqua, come pure quelle di eliminazione dei rifiuti e di depurazione delle acque; |
m | aziende di preparazione, di direzione o di vigilanza tecniche dei lavori menzionati alle lettere b-l; |
n | laboratori d'apprendistato e protetti; |
o | aziende di lavoro temporaneo; |
p | amministrazione federale, aziende e stabilimenti della Confederazione; |
q | servizi di amministrazioni pubbliche cantonali, comunali o di corporazioni di diritto pubblico, per quanto eseguano lavori menzionati alle lettere b-m. |
2 | Il Consiglio federale precisa quali aziende sottostanno all'assicurazione obbligatoria e definisce segnatamente il campo d'attività dell'INSAI in relazione ai lavoratori: |
a | di aziende ausiliarie ed accessorie di quelle sottostanti all'assicurazione obbligatoria; |
b | di aziende le cui sole parti ausiliarie ed accessorie soggiacciono al capoverso 1; |
c | di aziende miste; |
d | alle dipendenze di persone esercitanti in gran parte per conto proprio attività di cui al capoverso151 1 lettere b-m, senza che si sia in presenza di un'azienda. |
3 | Il Consiglio federale può dispensare dall'obbligo di assicurarsi presso l'INSAI i lavoratori di aziende affiliate ad un istituto di assicurazione privato contro gli infortuni di un'associazione professionale che garantisca una protezione assicurativa equivalente. Tali dispense devono essere in particolare accordate qualora servano a salvaguardare l'esistenza e l'efficienza dell'istituto d'assicurazione. |
3bis | I disoccupati sono assicurati presso l'INSAI. Il Consiglio federale disciplina quale assicuratore è competente in caso di guadagno intermedio, disoccupazione parziale e provvedimenti inerenti al mercato del lavoro.152 |
3ter | Le persone di cui all'articolo 1a capoverso 1 lettera c sono assicurate presso l'INSAI.153 |
4 | L'INSAI gestisce l'assicurazione facoltativa per i datori di lavoro i cui dipendenti sono assicurati d'obbligo presso l'istituto stesso, come pure per i familiari di tali datori di lavoro, collaboranti nell'impresa (art. 4 e 5). Il Consiglio federale può inoltre autorizzare l'INSAI ad assicurare gli indipendenti che esercitano le diverse professioni suindicate e non occupano manodopera. |
4. / 5.- (Begriff des ungegliederten bzw. gegliederten, des gemischten Betriebs, des Haupt- und Hilfs- bzw. Nebenbetriebs; vgl. BGE 113 V 333 Erw. 5 und 6.)
6. Die J. S.A. betreibt eine Warenhauskette und ist somit als Handelsbetrieb gemäss Art. 66 Abs. 1 lit. h

SR 832.20 Legge federale del 20 marzo 1981 sull'assicurazione contro gli infortuni (LAINF) LAINF Art. 66 - 1 Sono assicurati d'obbligo presso l'INSAI i lavoratori delle aziende e amministrazioni seguenti: |
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1 | Sono assicurati d'obbligo presso l'INSAI i lavoratori delle aziende e amministrazioni seguenti: |
a | aziende industriali a norma dell'articolo 5 della legge federale del 13 marzo 1964149 sul lavoro (LL); |
b | aziende dell'industria edilizia, d'installazioni e di posa di condutture; |
c | aziende di estrazione e lavorazione dei prodotti del sottosuolo; |
d | aziende forestali; |
e | aziende per la lavorazione a macchina del metallo, legno, sughero, materie sintetiche, pietre o vetro e le fonderie; fanno eccezione le aziende di vendita indicate qui di seguito, che non fabbricano i prodotti bensì si limitano a lavorarli: |
e1 | negozi di ottica, |
e2 | bigiotterie e gioiellerie, |
e3 | negozi di articoli sportivi sprovvisti di macchine per l'affilatura delle lamine e la levigatura della soletta, |
e4 | negozi di radio e televisori che non effettuano la costruzione di antenne, |
e5 | negozi di decorazione d'interni che non effettuano lavori di posa di pavimenti e di falegnameria;150 |
f | aziende che producono, impiegano in grandi quantità o hanno in deposito in grandi quantità materie infiammabili o esplosive, oppure sostanze che possono causare malattie professionali (art. 9 cpv. 1); |
g | aziende di comunicazione e trasporto come pure quelle connesse direttamente all'industria dei trasporti; |
h | aziende commerciali con in deposito grandi quantità di merce pesante e munite di mezzi meccanici; |
i | macelli con installazioni meccaniche; |
k | aziende per la fabbricazione di bevande; |
l | aziende di distribuzione d'elettricità, gas e acqua, come pure quelle di eliminazione dei rifiuti e di depurazione delle acque; |
m | aziende di preparazione, di direzione o di vigilanza tecniche dei lavori menzionati alle lettere b-l; |
n | laboratori d'apprendistato e protetti; |
o | aziende di lavoro temporaneo; |
p | amministrazione federale, aziende e stabilimenti della Confederazione; |
q | servizi di amministrazioni pubbliche cantonali, comunali o di corporazioni di diritto pubblico, per quanto eseguano lavori menzionati alle lettere b-m. |
2 | Il Consiglio federale precisa quali aziende sottostanno all'assicurazione obbligatoria e definisce segnatamente il campo d'attività dell'INSAI in relazione ai lavoratori: |
a | di aziende ausiliarie ed accessorie di quelle sottostanti all'assicurazione obbligatoria; |
b | di aziende le cui sole parti ausiliarie ed accessorie soggiacciono al capoverso 1; |
c | di aziende miste; |
d | alle dipendenze di persone esercitanti in gran parte per conto proprio attività di cui al capoverso151 1 lettere b-m, senza che si sia in presenza di un'azienda. |
3 | Il Consiglio federale può dispensare dall'obbligo di assicurarsi presso l'INSAI i lavoratori di aziende affiliate ad un istituto di assicurazione privato contro gli infortuni di un'associazione professionale che garantisca una protezione assicurativa equivalente. Tali dispense devono essere in particolare accordate qualora servano a salvaguardare l'esistenza e l'efficienza dell'istituto d'assicurazione. |
3bis | I disoccupati sono assicurati presso l'INSAI. Il Consiglio federale disciplina quale assicuratore è competente in caso di guadagno intermedio, disoccupazione parziale e provvedimenti inerenti al mercato del lavoro.152 |
3ter | Le persone di cui all'articolo 1a capoverso 1 lettera c sono assicurate presso l'INSAI.153 |
4 | L'INSAI gestisce l'assicurazione facoltativa per i datori di lavoro i cui dipendenti sono assicurati d'obbligo presso l'istituto stesso, come pure per i familiari di tali datori di lavoro, collaboranti nell'impresa (art. 4 e 5). Il Consiglio federale può inoltre autorizzare l'INSAI ad assicurare gli indipendenti che esercitano le diverse professioni suindicate e non occupano manodopera. |
7. a) Gemäss Art. 66 Abs. 1 lit. h

SR 832.20 Legge federale del 20 marzo 1981 sull'assicurazione contro gli infortuni (LAINF) LAINF Art. 66 - 1 Sono assicurati d'obbligo presso l'INSAI i lavoratori delle aziende e amministrazioni seguenti: |
|
1 | Sono assicurati d'obbligo presso l'INSAI i lavoratori delle aziende e amministrazioni seguenti: |
a | aziende industriali a norma dell'articolo 5 della legge federale del 13 marzo 1964149 sul lavoro (LL); |
b | aziende dell'industria edilizia, d'installazioni e di posa di condutture; |
c | aziende di estrazione e lavorazione dei prodotti del sottosuolo; |
d | aziende forestali; |
e | aziende per la lavorazione a macchina del metallo, legno, sughero, materie sintetiche, pietre o vetro e le fonderie; fanno eccezione le aziende di vendita indicate qui di seguito, che non fabbricano i prodotti bensì si limitano a lavorarli: |
e1 | negozi di ottica, |
e2 | bigiotterie e gioiellerie, |
e3 | negozi di articoli sportivi sprovvisti di macchine per l'affilatura delle lamine e la levigatura della soletta, |
e4 | negozi di radio e televisori che non effettuano la costruzione di antenne, |
e5 | negozi di decorazione d'interni che non effettuano lavori di posa di pavimenti e di falegnameria;150 |
f | aziende che producono, impiegano in grandi quantità o hanno in deposito in grandi quantità materie infiammabili o esplosive, oppure sostanze che possono causare malattie professionali (art. 9 cpv. 1); |
g | aziende di comunicazione e trasporto come pure quelle connesse direttamente all'industria dei trasporti; |
h | aziende commerciali con in deposito grandi quantità di merce pesante e munite di mezzi meccanici; |
i | macelli con installazioni meccaniche; |
k | aziende per la fabbricazione di bevande; |
l | aziende di distribuzione d'elettricità, gas e acqua, come pure quelle di eliminazione dei rifiuti e di depurazione delle acque; |
m | aziende di preparazione, di direzione o di vigilanza tecniche dei lavori menzionati alle lettere b-l; |
n | laboratori d'apprendistato e protetti; |
o | aziende di lavoro temporaneo; |
p | amministrazione federale, aziende e stabilimenti della Confederazione; |
q | servizi di amministrazioni pubbliche cantonali, comunali o di corporazioni di diritto pubblico, per quanto eseguano lavori menzionati alle lettere b-m. |
2 | Il Consiglio federale precisa quali aziende sottostanno all'assicurazione obbligatoria e definisce segnatamente il campo d'attività dell'INSAI in relazione ai lavoratori: |
a | di aziende ausiliarie ed accessorie di quelle sottostanti all'assicurazione obbligatoria; |
b | di aziende le cui sole parti ausiliarie ed accessorie soggiacciono al capoverso 1; |
c | di aziende miste; |
d | alle dipendenze di persone esercitanti in gran parte per conto proprio attività di cui al capoverso151 1 lettere b-m, senza che si sia in presenza di un'azienda. |
3 | Il Consiglio federale può dispensare dall'obbligo di assicurarsi presso l'INSAI i lavoratori di aziende affiliate ad un istituto di assicurazione privato contro gli infortuni di un'associazione professionale che garantisca una protezione assicurativa equivalente. Tali dispense devono essere in particolare accordate qualora servano a salvaguardare l'esistenza e l'efficienza dell'istituto d'assicurazione. |
3bis | I disoccupati sono assicurati presso l'INSAI. Il Consiglio federale disciplina quale assicuratore è competente in caso di guadagno intermedio, disoccupazione parziale e provvedimenti inerenti al mercato del lavoro.152 |
3ter | Le persone di cui all'articolo 1a capoverso 1 lettera c sono assicurate presso l'INSAI.153 |
4 | L'INSAI gestisce l'assicurazione facoltativa per i datori di lavoro i cui dipendenti sono assicurati d'obbligo presso l'istituto stesso, come pure per i familiari di tali datori di lavoro, collaboranti nell'impresa (art. 4 e 5). Il Consiglio federale può inoltre autorizzare l'INSAI ad assicurare gli indipendenti che esercitano le diverse professioni suindicate e non occupano manodopera. |

SR 832.20 Legge federale del 20 marzo 1981 sull'assicurazione contro gli infortuni (LAINF) LAINF Art. 66 - 1 Sono assicurati d'obbligo presso l'INSAI i lavoratori delle aziende e amministrazioni seguenti: |
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1 | Sono assicurati d'obbligo presso l'INSAI i lavoratori delle aziende e amministrazioni seguenti: |
a | aziende industriali a norma dell'articolo 5 della legge federale del 13 marzo 1964149 sul lavoro (LL); |
b | aziende dell'industria edilizia, d'installazioni e di posa di condutture; |
c | aziende di estrazione e lavorazione dei prodotti del sottosuolo; |
d | aziende forestali; |
e | aziende per la lavorazione a macchina del metallo, legno, sughero, materie sintetiche, pietre o vetro e le fonderie; fanno eccezione le aziende di vendita indicate qui di seguito, che non fabbricano i prodotti bensì si limitano a lavorarli: |
e1 | negozi di ottica, |
e2 | bigiotterie e gioiellerie, |
e3 | negozi di articoli sportivi sprovvisti di macchine per l'affilatura delle lamine e la levigatura della soletta, |
e4 | negozi di radio e televisori che non effettuano la costruzione di antenne, |
e5 | negozi di decorazione d'interni che non effettuano lavori di posa di pavimenti e di falegnameria;150 |
f | aziende che producono, impiegano in grandi quantità o hanno in deposito in grandi quantità materie infiammabili o esplosive, oppure sostanze che possono causare malattie professionali (art. 9 cpv. 1); |
g | aziende di comunicazione e trasporto come pure quelle connesse direttamente all'industria dei trasporti; |
h | aziende commerciali con in deposito grandi quantità di merce pesante e munite di mezzi meccanici; |
i | macelli con installazioni meccaniche; |
k | aziende per la fabbricazione di bevande; |
l | aziende di distribuzione d'elettricità, gas e acqua, come pure quelle di eliminazione dei rifiuti e di depurazione delle acque; |
m | aziende di preparazione, di direzione o di vigilanza tecniche dei lavori menzionati alle lettere b-l; |
n | laboratori d'apprendistato e protetti; |
o | aziende di lavoro temporaneo; |
p | amministrazione federale, aziende e stabilimenti della Confederazione; |
q | servizi di amministrazioni pubbliche cantonali, comunali o di corporazioni di diritto pubblico, per quanto eseguano lavori menzionati alle lettere b-m. |
2 | Il Consiglio federale precisa quali aziende sottostanno all'assicurazione obbligatoria e definisce segnatamente il campo d'attività dell'INSAI in relazione ai lavoratori: |
a | di aziende ausiliarie ed accessorie di quelle sottostanti all'assicurazione obbligatoria; |
b | di aziende le cui sole parti ausiliarie ed accessorie soggiacciono al capoverso 1; |
c | di aziende miste; |
d | alle dipendenze di persone esercitanti in gran parte per conto proprio attività di cui al capoverso151 1 lettere b-m, senza che si sia in presenza di un'azienda. |
3 | Il Consiglio federale può dispensare dall'obbligo di assicurarsi presso l'INSAI i lavoratori di aziende affiliate ad un istituto di assicurazione privato contro gli infortuni di un'associazione professionale che garantisca una protezione assicurativa equivalente. Tali dispense devono essere in particolare accordate qualora servano a salvaguardare l'esistenza e l'efficienza dell'istituto d'assicurazione. |
3bis | I disoccupati sono assicurati presso l'INSAI. Il Consiglio federale disciplina quale assicuratore è competente in caso di guadagno intermedio, disoccupazione parziale e provvedimenti inerenti al mercato del lavoro.152 |
3ter | Le persone di cui all'articolo 1a capoverso 1 lettera c sono assicurate presso l'INSAI.153 |
4 | L'INSAI gestisce l'assicurazione facoltativa per i datori di lavoro i cui dipendenti sono assicurati d'obbligo presso l'istituto stesso, come pure per i familiari di tali datori di lavoro, collaboranti nell'impresa (art. 4 e 5). Il Consiglio federale può inoltre autorizzare l'INSAI ad assicurare gli indipendenti che esercitano le diverse professioni suindicate e non occupano manodopera. |

SR 832.202 Ordinanza del 20 dicembre 1982 sull'assicurazione contro gli infortuni (OAINF) OAINF Art. 79 Aziende commerciali - 1 Sono considerate merci pesanti ai sensi dell'articolo 66 capoverso 1 lettera h della legge quelle sciolte o imballate, pesanti almeno 50 chili, come le merci alla rinfusa; i liquidi sono considerati pesanti quando sono conservati in recipienti che, una volta riempiti, pesano almeno 50 chili.167 |
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1 | Sono considerate merci pesanti ai sensi dell'articolo 66 capoverso 1 lettera h della legge quelle sciolte o imballate, pesanti almeno 50 chili, come le merci alla rinfusa; i liquidi sono considerati pesanti quando sono conservati in recipienti che, una volta riempiti, pesano almeno 50 chili.167 |
2 | Vi è grande quantità se il peso complessivo di merci pesanti permanentemente immagazzinato è di almeno 20 tonnellate. |
3 | Sono segnatamente considerati mezzi meccanici i montacarichi, i carrelli elevatori, le gru, gli argani e le installazioni di trasporto. |
BGE 113 V 341 S. 345
Als schwere Waren im Sinne von Artikel 66 Absatz 1 Buchstabe h des Gesetzes gelten lose oder verpackte Güter von mindestens 50 kg Gewicht sowie Schüttgüter; Flüssigkeiten gelten als schwere Waren, wenn sie in Behältern gelagert werden, die zusammen mit dem Inhalt mindestens 50 kg wiegen (Abs. 1).
Als grosse Menge gilt ein Gesamtgewicht von mindestens 20 Tonnen ständig gelagerter schwerer Ware (Abs. 2).
Als Maschinen gelten insbesondere Aufzüge, Hubstapler, Krane, Seilwinden und Fördereinrichtungen (Abs. 3).
b) Wie sich aus dem Augenscheinprotokoll des BSV vom 29. Mai 1985 ergibt, werden "von den 40'000 ... magazinierten Artikelpositionen ... 10 bis 15 Prozent in Posten von 100 bis 200 kg Gewicht auf Paletten gelagert. Ihr Gesamtgewicht dürfte mehr als 20 Tonnen betragen ... Der Warenfluss ist weitgehend automatisiert, wobei verschiedenartige maschinelle Einrichtungen wie z.B. Förderstrecken und Elevatoren, Elektrostapler, Packmaterial-Hängeförderer (usw.) ... zum Einsatz gelangen". Somit stellt die J. S.A. einen Handelsbetrieb dar, der im Sinne von Art. 66 Abs. 1 lit. h

SR 832.20 Legge federale del 20 marzo 1981 sull'assicurazione contro gli infortuni (LAINF) LAINF Art. 66 - 1 Sono assicurati d'obbligo presso l'INSAI i lavoratori delle aziende e amministrazioni seguenti: |
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1 | Sono assicurati d'obbligo presso l'INSAI i lavoratori delle aziende e amministrazioni seguenti: |
a | aziende industriali a norma dell'articolo 5 della legge federale del 13 marzo 1964149 sul lavoro (LL); |
b | aziende dell'industria edilizia, d'installazioni e di posa di condutture; |
c | aziende di estrazione e lavorazione dei prodotti del sottosuolo; |
d | aziende forestali; |
e | aziende per la lavorazione a macchina del metallo, legno, sughero, materie sintetiche, pietre o vetro e le fonderie; fanno eccezione le aziende di vendita indicate qui di seguito, che non fabbricano i prodotti bensì si limitano a lavorarli: |
e1 | negozi di ottica, |
e2 | bigiotterie e gioiellerie, |
e3 | negozi di articoli sportivi sprovvisti di macchine per l'affilatura delle lamine e la levigatura della soletta, |
e4 | negozi di radio e televisori che non effettuano la costruzione di antenne, |
e5 | negozi di decorazione d'interni che non effettuano lavori di posa di pavimenti e di falegnameria;150 |
f | aziende che producono, impiegano in grandi quantità o hanno in deposito in grandi quantità materie infiammabili o esplosive, oppure sostanze che possono causare malattie professionali (art. 9 cpv. 1); |
g | aziende di comunicazione e trasporto come pure quelle connesse direttamente all'industria dei trasporti; |
h | aziende commerciali con in deposito grandi quantità di merce pesante e munite di mezzi meccanici; |
i | macelli con installazioni meccaniche; |
k | aziende per la fabbricazione di bevande; |
l | aziende di distribuzione d'elettricità, gas e acqua, come pure quelle di eliminazione dei rifiuti e di depurazione delle acque; |
m | aziende di preparazione, di direzione o di vigilanza tecniche dei lavori menzionati alle lettere b-l; |
n | laboratori d'apprendistato e protetti; |
o | aziende di lavoro temporaneo; |
p | amministrazione federale, aziende e stabilimenti della Confederazione; |
q | servizi di amministrazioni pubbliche cantonali, comunali o di corporazioni di diritto pubblico, per quanto eseguano lavori menzionati alle lettere b-m. |
2 | Il Consiglio federale precisa quali aziende sottostanno all'assicurazione obbligatoria e definisce segnatamente il campo d'attività dell'INSAI in relazione ai lavoratori: |
a | di aziende ausiliarie ed accessorie di quelle sottostanti all'assicurazione obbligatoria; |
b | di aziende le cui sole parti ausiliarie ed accessorie soggiacciono al capoverso 1; |
c | di aziende miste; |
d | alle dipendenze di persone esercitanti in gran parte per conto proprio attività di cui al capoverso151 1 lettere b-m, senza che si sia in presenza di un'azienda. |
3 | Il Consiglio federale può dispensare dall'obbligo di assicurarsi presso l'INSAI i lavoratori di aziende affiliate ad un istituto di assicurazione privato contro gli infortuni di un'associazione professionale che garantisca una protezione assicurativa equivalente. Tali dispense devono essere in particolare accordate qualora servano a salvaguardare l'esistenza e l'efficienza dell'istituto d'assicurazione. |
3bis | I disoccupati sono assicurati presso l'INSAI. Il Consiglio federale disciplina quale assicuratore è competente in caso di guadagno intermedio, disoccupazione parziale e provvedimenti inerenti al mercato del lavoro.152 |
3ter | Le persone di cui all'articolo 1a capoverso 1 lettera c sono assicurate presso l'INSAI.153 |
4 | L'INSAI gestisce l'assicurazione facoltativa per i datori di lavoro i cui dipendenti sono assicurati d'obbligo presso l'istituto stesso, come pure per i familiari di tali datori di lavoro, collaboranti nell'impresa (art. 4 e 5). Il Consiglio federale può inoltre autorizzare l'INSAI ad assicurare gli indipendenti che esercitano le diverse professioni suindicate e non occupano manodopera. |

SR 832.202 Ordinanza del 20 dicembre 1982 sull'assicurazione contro gli infortuni (OAINF) OAINF Art. 79 Aziende commerciali - 1 Sono considerate merci pesanti ai sensi dell'articolo 66 capoverso 1 lettera h della legge quelle sciolte o imballate, pesanti almeno 50 chili, come le merci alla rinfusa; i liquidi sono considerati pesanti quando sono conservati in recipienti che, una volta riempiti, pesano almeno 50 chili.167 |
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1 | Sono considerate merci pesanti ai sensi dell'articolo 66 capoverso 1 lettera h della legge quelle sciolte o imballate, pesanti almeno 50 chili, come le merci alla rinfusa; i liquidi sono considerati pesanti quando sono conservati in recipienti che, una volta riempiti, pesano almeno 50 chili.167 |
2 | Vi è grande quantità se il peso complessivo di merci pesanti permanentemente immagazzinato è di almeno 20 tonnellate. |
3 | Sono segnatamente considerati mezzi meccanici i montacarichi, i carrelli elevatori, le gru, gli argani e le installazioni di trasporto. |

SR 832.202 Ordinanza del 20 dicembre 1982 sull'assicurazione contro gli infortuni (OAINF) OAINF Art. 79 Aziende commerciali - 1 Sono considerate merci pesanti ai sensi dell'articolo 66 capoverso 1 lettera h della legge quelle sciolte o imballate, pesanti almeno 50 chili, come le merci alla rinfusa; i liquidi sono considerati pesanti quando sono conservati in recipienti che, una volta riempiti, pesano almeno 50 chili.167 |
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1 | Sono considerate merci pesanti ai sensi dell'articolo 66 capoverso 1 lettera h della legge quelle sciolte o imballate, pesanti almeno 50 chili, come le merci alla rinfusa; i liquidi sono considerati pesanti quando sono conservati in recipienti che, una volta riempiti, pesano almeno 50 chili.167 |
2 | Vi è grande quantità se il peso complessivo di merci pesanti permanentemente immagazzinato è di almeno 20 tonnellate. |
3 | Sono segnatamente considerati mezzi meccanici i montacarichi, i carrelli elevatori, le gru, gli argani e le installazioni di trasporto. |

SR 832.20 Legge federale del 20 marzo 1981 sull'assicurazione contro gli infortuni (LAINF) LAINF Art. 66 - 1 Sono assicurati d'obbligo presso l'INSAI i lavoratori delle aziende e amministrazioni seguenti: |
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1 | Sono assicurati d'obbligo presso l'INSAI i lavoratori delle aziende e amministrazioni seguenti: |
a | aziende industriali a norma dell'articolo 5 della legge federale del 13 marzo 1964149 sul lavoro (LL); |
b | aziende dell'industria edilizia, d'installazioni e di posa di condutture; |
c | aziende di estrazione e lavorazione dei prodotti del sottosuolo; |
d | aziende forestali; |
e | aziende per la lavorazione a macchina del metallo, legno, sughero, materie sintetiche, pietre o vetro e le fonderie; fanno eccezione le aziende di vendita indicate qui di seguito, che non fabbricano i prodotti bensì si limitano a lavorarli: |
e1 | negozi di ottica, |
e2 | bigiotterie e gioiellerie, |
e3 | negozi di articoli sportivi sprovvisti di macchine per l'affilatura delle lamine e la levigatura della soletta, |
e4 | negozi di radio e televisori che non effettuano la costruzione di antenne, |
e5 | negozi di decorazione d'interni che non effettuano lavori di posa di pavimenti e di falegnameria;150 |
f | aziende che producono, impiegano in grandi quantità o hanno in deposito in grandi quantità materie infiammabili o esplosive, oppure sostanze che possono causare malattie professionali (art. 9 cpv. 1); |
g | aziende di comunicazione e trasporto come pure quelle connesse direttamente all'industria dei trasporti; |
h | aziende commerciali con in deposito grandi quantità di merce pesante e munite di mezzi meccanici; |
i | macelli con installazioni meccaniche; |
k | aziende per la fabbricazione di bevande; |
l | aziende di distribuzione d'elettricità, gas e acqua, come pure quelle di eliminazione dei rifiuti e di depurazione delle acque; |
m | aziende di preparazione, di direzione o di vigilanza tecniche dei lavori menzionati alle lettere b-l; |
n | laboratori d'apprendistato e protetti; |
o | aziende di lavoro temporaneo; |
p | amministrazione federale, aziende e stabilimenti della Confederazione; |
q | servizi di amministrazioni pubbliche cantonali, comunali o di corporazioni di diritto pubblico, per quanto eseguano lavori menzionati alle lettere b-m. |
2 | Il Consiglio federale precisa quali aziende sottostanno all'assicurazione obbligatoria e definisce segnatamente il campo d'attività dell'INSAI in relazione ai lavoratori: |
a | di aziende ausiliarie ed accessorie di quelle sottostanti all'assicurazione obbligatoria; |
b | di aziende le cui sole parti ausiliarie ed accessorie soggiacciono al capoverso 1; |
c | di aziende miste; |
d | alle dipendenze di persone esercitanti in gran parte per conto proprio attività di cui al capoverso151 1 lettere b-m, senza che si sia in presenza di un'azienda. |
3 | Il Consiglio federale può dispensare dall'obbligo di assicurarsi presso l'INSAI i lavoratori di aziende affiliate ad un istituto di assicurazione privato contro gli infortuni di un'associazione professionale che garantisca una protezione assicurativa equivalente. Tali dispense devono essere in particolare accordate qualora servano a salvaguardare l'esistenza e l'efficienza dell'istituto d'assicurazione. |
3bis | I disoccupati sono assicurati presso l'INSAI. Il Consiglio federale disciplina quale assicuratore è competente in caso di guadagno intermedio, disoccupazione parziale e provvedimenti inerenti al mercato del lavoro.152 |
3ter | Le persone di cui all'articolo 1a capoverso 1 lettera c sono assicurate presso l'INSAI.153 |
4 | L'INSAI gestisce l'assicurazione facoltativa per i datori di lavoro i cui dipendenti sono assicurati d'obbligo presso l'istituto stesso, come pure per i familiari di tali datori di lavoro, collaboranti nell'impresa (art. 4 e 5). Il Consiglio federale può inoltre autorizzare l'INSAI ad assicurare gli indipendenti che esercitano le diverse professioni suindicate e non occupano manodopera. |

SR 832.202 Ordinanza del 20 dicembre 1982 sull'assicurazione contro gli infortuni (OAINF) OAINF Art. 79 Aziende commerciali - 1 Sono considerate merci pesanti ai sensi dell'articolo 66 capoverso 1 lettera h della legge quelle sciolte o imballate, pesanti almeno 50 chili, come le merci alla rinfusa; i liquidi sono considerati pesanti quando sono conservati in recipienti che, una volta riempiti, pesano almeno 50 chili.167 |
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1 | Sono considerate merci pesanti ai sensi dell'articolo 66 capoverso 1 lettera h della legge quelle sciolte o imballate, pesanti almeno 50 chili, come le merci alla rinfusa; i liquidi sono considerati pesanti quando sono conservati in recipienti che, una volta riempiti, pesano almeno 50 chili.167 |
2 | Vi è grande quantità se il peso complessivo di merci pesanti permanentemente immagazzinato è di almeno 20 tonnellate. |
3 | Sono segnatamente considerati mezzi meccanici i montacarichi, i carrelli elevatori, le gru, gli argani e le installazioni di trasporto. |

SR 832.20 Legge federale del 20 marzo 1981 sull'assicurazione contro gli infortuni (LAINF) LAINF Art. 68 Categorie e iscrizione nel registro - 1 Le persone, la cui assicurazione esula dalla competenza dell'INSAI, devono, a norma della presente legge, essere assicurate contro gli infortuni da: |
|
1 | Le persone, la cui assicurazione esula dalla competenza dell'INSAI, devono, a norma della presente legge, essere assicurate contro gli infortuni da: |
a | imprese di assicurazione private sottoposte alla legge del 17 dicembre 2004160 sulla sorveglianza degli assicuratori (LSA); |
b | casse pubbliche d'assicurazione contro gli infortuni; |
c | casse malati ai sensi dell'articolo 2 della legge del 26 settembre 2014163 sulla vigilanza sull'assicurazione malattie. |
2 | Gli assicuratori che intendono partecipare alla gestione dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni devono iscriversi in un registro tenuto dall'Ufficio federale della sanità pubblica164. Questo registro è pubblico.165 |
BGE 113 V 341 S. 346
gestützt auf den klaren Wortlaut von Art. 66 Abs. 1 lit. h

SR 832.20 Legge federale del 20 marzo 1981 sull'assicurazione contro gli infortuni (LAINF) LAINF Art. 66 - 1 Sono assicurati d'obbligo presso l'INSAI i lavoratori delle aziende e amministrazioni seguenti: |
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1 | Sono assicurati d'obbligo presso l'INSAI i lavoratori delle aziende e amministrazioni seguenti: |
a | aziende industriali a norma dell'articolo 5 della legge federale del 13 marzo 1964149 sul lavoro (LL); |
b | aziende dell'industria edilizia, d'installazioni e di posa di condutture; |
c | aziende di estrazione e lavorazione dei prodotti del sottosuolo; |
d | aziende forestali; |
e | aziende per la lavorazione a macchina del metallo, legno, sughero, materie sintetiche, pietre o vetro e le fonderie; fanno eccezione le aziende di vendita indicate qui di seguito, che non fabbricano i prodotti bensì si limitano a lavorarli: |
e1 | negozi di ottica, |
e2 | bigiotterie e gioiellerie, |
e3 | negozi di articoli sportivi sprovvisti di macchine per l'affilatura delle lamine e la levigatura della soletta, |
e4 | negozi di radio e televisori che non effettuano la costruzione di antenne, |
e5 | negozi di decorazione d'interni che non effettuano lavori di posa di pavimenti e di falegnameria;150 |
f | aziende che producono, impiegano in grandi quantità o hanno in deposito in grandi quantità materie infiammabili o esplosive, oppure sostanze che possono causare malattie professionali (art. 9 cpv. 1); |
g | aziende di comunicazione e trasporto come pure quelle connesse direttamente all'industria dei trasporti; |
h | aziende commerciali con in deposito grandi quantità di merce pesante e munite di mezzi meccanici; |
i | macelli con installazioni meccaniche; |
k | aziende per la fabbricazione di bevande; |
l | aziende di distribuzione d'elettricità, gas e acqua, come pure quelle di eliminazione dei rifiuti e di depurazione delle acque; |
m | aziende di preparazione, di direzione o di vigilanza tecniche dei lavori menzionati alle lettere b-l; |
n | laboratori d'apprendistato e protetti; |
o | aziende di lavoro temporaneo; |
p | amministrazione federale, aziende e stabilimenti della Confederazione; |
q | servizi di amministrazioni pubbliche cantonali, comunali o di corporazioni di diritto pubblico, per quanto eseguano lavori menzionati alle lettere b-m. |
2 | Il Consiglio federale precisa quali aziende sottostanno all'assicurazione obbligatoria e definisce segnatamente il campo d'attività dell'INSAI in relazione ai lavoratori: |
a | di aziende ausiliarie ed accessorie di quelle sottostanti all'assicurazione obbligatoria; |
b | di aziende le cui sole parti ausiliarie ed accessorie soggiacciono al capoverso 1; |
c | di aziende miste; |
d | alle dipendenze di persone esercitanti in gran parte per conto proprio attività di cui al capoverso151 1 lettere b-m, senza che si sia in presenza di un'azienda. |
3 | Il Consiglio federale può dispensare dall'obbligo di assicurarsi presso l'INSAI i lavoratori di aziende affiliate ad un istituto di assicurazione privato contro gli infortuni di un'associazione professionale che garantisca una protezione assicurativa equivalente. Tali dispense devono essere in particolare accordate qualora servano a salvaguardare l'esistenza e l'efficienza dell'istituto d'assicurazione. |
3bis | I disoccupati sono assicurati presso l'INSAI. Il Consiglio federale disciplina quale assicuratore è competente in caso di guadagno intermedio, disoccupazione parziale e provvedimenti inerenti al mercato del lavoro.152 |
3ter | Le persone di cui all'articolo 1a capoverso 1 lettera c sono assicurate presso l'INSAI.153 |
4 | L'INSAI gestisce l'assicurazione facoltativa per i datori di lavoro i cui dipendenti sono assicurati d'obbligo presso l'istituto stesso, come pure per i familiari di tali datori di lavoro, collaboranti nell'impresa (art. 4 e 5). Il Consiglio federale può inoltre autorizzare l'INSAI ad assicurare gli indipendenti che esercitano le diverse professioni suindicate e non occupano manodopera. |

SR 832.202 Ordinanza del 20 dicembre 1982 sull'assicurazione contro gli infortuni (OAINF) OAINF Art. 79 Aziende commerciali - 1 Sono considerate merci pesanti ai sensi dell'articolo 66 capoverso 1 lettera h della legge quelle sciolte o imballate, pesanti almeno 50 chili, come le merci alla rinfusa; i liquidi sono considerati pesanti quando sono conservati in recipienti che, una volta riempiti, pesano almeno 50 chili.167 |
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1 | Sono considerate merci pesanti ai sensi dell'articolo 66 capoverso 1 lettera h della legge quelle sciolte o imballate, pesanti almeno 50 chili, come le merci alla rinfusa; i liquidi sono considerati pesanti quando sono conservati in recipienti che, una volta riempiti, pesano almeno 50 chili.167 |
2 | Vi è grande quantità se il peso complessivo di merci pesanti permanentemente immagazzinato è di almeno 20 tonnellate. |
3 | Sono segnatamente considerati mezzi meccanici i montacarichi, i carrelli elevatori, le gru, gli argani e le installazioni di trasporto. |

SR 832.20 Legge federale del 20 marzo 1981 sull'assicurazione contro gli infortuni (LAINF) LAINF Art. 66 - 1 Sono assicurati d'obbligo presso l'INSAI i lavoratori delle aziende e amministrazioni seguenti: |
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1 | Sono assicurati d'obbligo presso l'INSAI i lavoratori delle aziende e amministrazioni seguenti: |
a | aziende industriali a norma dell'articolo 5 della legge federale del 13 marzo 1964149 sul lavoro (LL); |
b | aziende dell'industria edilizia, d'installazioni e di posa di condutture; |
c | aziende di estrazione e lavorazione dei prodotti del sottosuolo; |
d | aziende forestali; |
e | aziende per la lavorazione a macchina del metallo, legno, sughero, materie sintetiche, pietre o vetro e le fonderie; fanno eccezione le aziende di vendita indicate qui di seguito, che non fabbricano i prodotti bensì si limitano a lavorarli: |
e1 | negozi di ottica, |
e2 | bigiotterie e gioiellerie, |
e3 | negozi di articoli sportivi sprovvisti di macchine per l'affilatura delle lamine e la levigatura della soletta, |
e4 | negozi di radio e televisori che non effettuano la costruzione di antenne, |
e5 | negozi di decorazione d'interni che non effettuano lavori di posa di pavimenti e di falegnameria;150 |
f | aziende che producono, impiegano in grandi quantità o hanno in deposito in grandi quantità materie infiammabili o esplosive, oppure sostanze che possono causare malattie professionali (art. 9 cpv. 1); |
g | aziende di comunicazione e trasporto come pure quelle connesse direttamente all'industria dei trasporti; |
h | aziende commerciali con in deposito grandi quantità di merce pesante e munite di mezzi meccanici; |
i | macelli con installazioni meccaniche; |
k | aziende per la fabbricazione di bevande; |
l | aziende di distribuzione d'elettricità, gas e acqua, come pure quelle di eliminazione dei rifiuti e di depurazione delle acque; |
m | aziende di preparazione, di direzione o di vigilanza tecniche dei lavori menzionati alle lettere b-l; |
n | laboratori d'apprendistato e protetti; |
o | aziende di lavoro temporaneo; |
p | amministrazione federale, aziende e stabilimenti della Confederazione; |
q | servizi di amministrazioni pubbliche cantonali, comunali o di corporazioni di diritto pubblico, per quanto eseguano lavori menzionati alle lettere b-m. |
2 | Il Consiglio federale precisa quali aziende sottostanno all'assicurazione obbligatoria e definisce segnatamente il campo d'attività dell'INSAI in relazione ai lavoratori: |
a | di aziende ausiliarie ed accessorie di quelle sottostanti all'assicurazione obbligatoria; |
b | di aziende le cui sole parti ausiliarie ed accessorie soggiacciono al capoverso 1; |
c | di aziende miste; |
d | alle dipendenze di persone esercitanti in gran parte per conto proprio attività di cui al capoverso151 1 lettere b-m, senza che si sia in presenza di un'azienda. |
3 | Il Consiglio federale può dispensare dall'obbligo di assicurarsi presso l'INSAI i lavoratori di aziende affiliate ad un istituto di assicurazione privato contro gli infortuni di un'associazione professionale che garantisca una protezione assicurativa equivalente. Tali dispense devono essere in particolare accordate qualora servano a salvaguardare l'esistenza e l'efficienza dell'istituto d'assicurazione. |
3bis | I disoccupati sono assicurati presso l'INSAI. Il Consiglio federale disciplina quale assicuratore è competente in caso di guadagno intermedio, disoccupazione parziale e provvedimenti inerenti al mercato del lavoro.152 |
3ter | Le persone di cui all'articolo 1a capoverso 1 lettera c sono assicurate presso l'INSAI.153 |
4 | L'INSAI gestisce l'assicurazione facoltativa per i datori di lavoro i cui dipendenti sono assicurati d'obbligo presso l'istituto stesso, come pure per i familiari di tali datori di lavoro, collaboranti nell'impresa (art. 4 e 5). Il Consiglio federale può inoltre autorizzare l'INSAI ad assicurare gli indipendenti che esercitano le diverse professioni suindicate e non occupano manodopera. |

SR 832.202 Ordinanza del 20 dicembre 1982 sull'assicurazione contro gli infortuni (OAINF) OAINF Art. 78 Aziende di comunicazione, di trasporto e aziende connesse - Sono considerate aziende di comunicazione, di trasporto e aziende direttamente connesse all'industria dei trasporti, ai sensi dell'articolo 66 capoverso 1 lettera g della legge: |
|
a | le aziende che eseguono trasporti per via di terra, acqua o aria; |
b | le aziende raccordate a un'impresa ferroviaria concessionaria o a un pontile, che caricano e scaricano le merci direttamente oppure tramite vagoni o tubazioni. |
c | le aziende verso cui vengono regolarmente avviati su strada vagoni ferroviari; |
d | le aziende che esercitano la loro attività su vagoni ferroviari o su battelli; |
e | i magazzini di deposito e le imprese di trasbordo; |
f | le aziende che esercitano la loro attività in un aeroporto o che assumono servizi di scalo negli aeroporti; |
g | le scuole d'aviazione. |

SR 832.20 Legge federale del 20 marzo 1981 sull'assicurazione contro gli infortuni (LAINF) LAINF Art. 66 - 1 Sono assicurati d'obbligo presso l'INSAI i lavoratori delle aziende e amministrazioni seguenti: |
|
1 | Sono assicurati d'obbligo presso l'INSAI i lavoratori delle aziende e amministrazioni seguenti: |
a | aziende industriali a norma dell'articolo 5 della legge federale del 13 marzo 1964149 sul lavoro (LL); |
b | aziende dell'industria edilizia, d'installazioni e di posa di condutture; |
c | aziende di estrazione e lavorazione dei prodotti del sottosuolo; |
d | aziende forestali; |
e | aziende per la lavorazione a macchina del metallo, legno, sughero, materie sintetiche, pietre o vetro e le fonderie; fanno eccezione le aziende di vendita indicate qui di seguito, che non fabbricano i prodotti bensì si limitano a lavorarli: |
e1 | negozi di ottica, |
e2 | bigiotterie e gioiellerie, |
e3 | negozi di articoli sportivi sprovvisti di macchine per l'affilatura delle lamine e la levigatura della soletta, |
e4 | negozi di radio e televisori che non effettuano la costruzione di antenne, |
e5 | negozi di decorazione d'interni che non effettuano lavori di posa di pavimenti e di falegnameria;150 |
f | aziende che producono, impiegano in grandi quantità o hanno in deposito in grandi quantità materie infiammabili o esplosive, oppure sostanze che possono causare malattie professionali (art. 9 cpv. 1); |
g | aziende di comunicazione e trasporto come pure quelle connesse direttamente all'industria dei trasporti; |
h | aziende commerciali con in deposito grandi quantità di merce pesante e munite di mezzi meccanici; |
i | macelli con installazioni meccaniche; |
k | aziende per la fabbricazione di bevande; |
l | aziende di distribuzione d'elettricità, gas e acqua, come pure quelle di eliminazione dei rifiuti e di depurazione delle acque; |
m | aziende di preparazione, di direzione o di vigilanza tecniche dei lavori menzionati alle lettere b-l; |
n | laboratori d'apprendistato e protetti; |
o | aziende di lavoro temporaneo; |
p | amministrazione federale, aziende e stabilimenti della Confederazione; |
q | servizi di amministrazioni pubbliche cantonali, comunali o di corporazioni di diritto pubblico, per quanto eseguano lavori menzionati alle lettere b-m. |
2 | Il Consiglio federale precisa quali aziende sottostanno all'assicurazione obbligatoria e definisce segnatamente il campo d'attività dell'INSAI in relazione ai lavoratori: |
a | di aziende ausiliarie ed accessorie di quelle sottostanti all'assicurazione obbligatoria; |
b | di aziende le cui sole parti ausiliarie ed accessorie soggiacciono al capoverso 1; |
c | di aziende miste; |
d | alle dipendenze di persone esercitanti in gran parte per conto proprio attività di cui al capoverso151 1 lettere b-m, senza che si sia in presenza di un'azienda. |
3 | Il Consiglio federale può dispensare dall'obbligo di assicurarsi presso l'INSAI i lavoratori di aziende affiliate ad un istituto di assicurazione privato contro gli infortuni di un'associazione professionale che garantisca una protezione assicurativa equivalente. Tali dispense devono essere in particolare accordate qualora servano a salvaguardare l'esistenza e l'efficienza dell'istituto d'assicurazione. |
3bis | I disoccupati sono assicurati presso l'INSAI. Il Consiglio federale disciplina quale assicuratore è competente in caso di guadagno intermedio, disoccupazione parziale e provvedimenti inerenti al mercato del lavoro.152 |
3ter | Le persone di cui all'articolo 1a capoverso 1 lettera c sono assicurate presso l'INSAI.153 |
4 | L'INSAI gestisce l'assicurazione facoltativa per i datori di lavoro i cui dipendenti sono assicurati d'obbligo presso l'istituto stesso, come pure per i familiari di tali datori di lavoro, collaboranti nell'impresa (art. 4 e 5). Il Consiglio federale può inoltre autorizzare l'INSAI ad assicurare gli indipendenti che esercitano le diverse professioni suindicate e non occupano manodopera. |

SR 832.20 Legge federale del 20 marzo 1981 sull'assicurazione contro gli infortuni (LAINF) LAINF Art. 66 - 1 Sono assicurati d'obbligo presso l'INSAI i lavoratori delle aziende e amministrazioni seguenti: |
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1 | Sono assicurati d'obbligo presso l'INSAI i lavoratori delle aziende e amministrazioni seguenti: |
a | aziende industriali a norma dell'articolo 5 della legge federale del 13 marzo 1964149 sul lavoro (LL); |
b | aziende dell'industria edilizia, d'installazioni e di posa di condutture; |
c | aziende di estrazione e lavorazione dei prodotti del sottosuolo; |
d | aziende forestali; |
e | aziende per la lavorazione a macchina del metallo, legno, sughero, materie sintetiche, pietre o vetro e le fonderie; fanno eccezione le aziende di vendita indicate qui di seguito, che non fabbricano i prodotti bensì si limitano a lavorarli: |
e1 | negozi di ottica, |
e2 | bigiotterie e gioiellerie, |
e3 | negozi di articoli sportivi sprovvisti di macchine per l'affilatura delle lamine e la levigatura della soletta, |
e4 | negozi di radio e televisori che non effettuano la costruzione di antenne, |
e5 | negozi di decorazione d'interni che non effettuano lavori di posa di pavimenti e di falegnameria;150 |
f | aziende che producono, impiegano in grandi quantità o hanno in deposito in grandi quantità materie infiammabili o esplosive, oppure sostanze che possono causare malattie professionali (art. 9 cpv. 1); |
g | aziende di comunicazione e trasporto come pure quelle connesse direttamente all'industria dei trasporti; |
h | aziende commerciali con in deposito grandi quantità di merce pesante e munite di mezzi meccanici; |
i | macelli con installazioni meccaniche; |
k | aziende per la fabbricazione di bevande; |
l | aziende di distribuzione d'elettricità, gas e acqua, come pure quelle di eliminazione dei rifiuti e di depurazione delle acque; |
m | aziende di preparazione, di direzione o di vigilanza tecniche dei lavori menzionati alle lettere b-l; |
n | laboratori d'apprendistato e protetti; |
o | aziende di lavoro temporaneo; |
p | amministrazione federale, aziende e stabilimenti della Confederazione; |
q | servizi di amministrazioni pubbliche cantonali, comunali o di corporazioni di diritto pubblico, per quanto eseguano lavori menzionati alle lettere b-m. |
2 | Il Consiglio federale precisa quali aziende sottostanno all'assicurazione obbligatoria e definisce segnatamente il campo d'attività dell'INSAI in relazione ai lavoratori: |
a | di aziende ausiliarie ed accessorie di quelle sottostanti all'assicurazione obbligatoria; |
b | di aziende le cui sole parti ausiliarie ed accessorie soggiacciono al capoverso 1; |
c | di aziende miste; |
d | alle dipendenze di persone esercitanti in gran parte per conto proprio attività di cui al capoverso151 1 lettere b-m, senza che si sia in presenza di un'azienda. |
3 | Il Consiglio federale può dispensare dall'obbligo di assicurarsi presso l'INSAI i lavoratori di aziende affiliate ad un istituto di assicurazione privato contro gli infortuni di un'associazione professionale che garantisca una protezione assicurativa equivalente. Tali dispense devono essere in particolare accordate qualora servano a salvaguardare l'esistenza e l'efficienza dell'istituto d'assicurazione. |
3bis | I disoccupati sono assicurati presso l'INSAI. Il Consiglio federale disciplina quale assicuratore è competente in caso di guadagno intermedio, disoccupazione parziale e provvedimenti inerenti al mercato del lavoro.152 |
3ter | Le persone di cui all'articolo 1a capoverso 1 lettera c sono assicurate presso l'INSAI.153 |
4 | L'INSAI gestisce l'assicurazione facoltativa per i datori di lavoro i cui dipendenti sono assicurati d'obbligo presso l'istituto stesso, come pure per i familiari di tali datori di lavoro, collaboranti nell'impresa (art. 4 e 5). Il Consiglio federale può inoltre autorizzare l'INSAI ad assicurare gli indipendenti che esercitano le diverse professioni suindicate e non occupano manodopera. |