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RS 832.20 LAINF Legge federale del 20 marzo 1981 sull'assicurazione contro gli infortuni (LAINF) Art. 66 Settore di competenza [1] |
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| Sono assicurati d'obbligo presso l'INSAI i lavoratori delle aziende e amministrazioni seguenti: | ||||||
| aziende industriali a norma dell'articolo 5 della legge federale del 13 marzo 1964 [2] sul lavoro (LL); | ||||||
| aziende dell'industria edilizia, d'installazioni e di posa di condutture; | ||||||
| aziende di estrazione e lavorazione dei prodotti del sottosuolo; | ||||||
| aziende forestali; | ||||||
| aziende per la lavorazione a macchina del metallo, legno, sughero, materie sintetiche, pietre o vetro e le fonderie; fanno eccezione le aziende di vendita indicate qui di seguito, che non fabbricano i prodotti bensì si limitano a lavorarli:negozi di ottica,bigiotterie e gioiellerie,negozi di articoli sportivi sprovvisti di macchine per l'affilatura delle lamine e la levigatura della soletta,negozi di radio e televisori che non effettuano la costruzione di antenne,negozi di decorazione d'interni che non effettuano lavori di posa di pavimenti e di falegnameria; [3] | ||||||
| negozi di ottica, | ||||||
| bigiotterie e gioiellerie, | ||||||
| negozi di articoli sportivi sprovvisti di macchine per l'affilatura delle lamine e la levigatura della soletta, | ||||||
| negozi di radio e televisori che non effettuano la costruzione di antenne, | ||||||
| negozi di decorazione d'interni che non effettuano lavori di posa di pavimenti e di falegnameria; [3] | ||||||
| aziende che producono, impiegano in grandi quantità o hanno in deposito in grandi quantità materie infiammabili o esplosive, oppure sostanze che possono causare malattie professionali (art. 9 cpv. 1); | ||||||
| aziende di comunicazione e trasporto come pure quelle connesse direttamente all'industria dei trasporti; | ||||||
| aziende commerciali con in deposito grandi quantità di merce pesante e munite di mezzi meccanici; | ||||||
| macelli con installazioni meccaniche; | ||||||
| aziende per la fabbricazione di bevande; | ||||||
| aziende di distribuzione d'elettricità, gas e acqua, come pure quelle di eliminazione dei rifiuti e di depurazione delle acque; | ||||||
| aziende di preparazione, di direzione o di vigilanza tecniche dei lavori menzionati alle lettere b-l; | ||||||
| laboratori d'apprendistato e protetti; | ||||||
| aziende di lavoro temporaneo; | ||||||
| amministrazione federale, aziende e stabilimenti della Confederazione; | ||||||
| servizi di amministrazioni pubbliche cantonali, comunali o di corporazioni di diritto pubblico, per quanto eseguano lavori menzionati alle lettere b-m. | ||||||
| Il Consiglio federale precisa quali aziende sottostanno all'assicurazione obbligatoria e definisce segnatamente il campo d'attività dell'INSAI in relazione ai lavoratori: | ||||||
| di aziende ausiliarie ed accessorie di quelle sottostanti all'assicurazione obbligatoria; | ||||||
| di aziende le cui sole parti ausiliarie ed accessorie soggiacciono al capoverso 1; | ||||||
| di aziende miste; | ||||||
| alle dipendenze di persone esercitanti in gran parte per conto proprio attività di cui al capoverso [4] 1 lettere b-m, senza che si sia in presenza di un'azienda. | ||||||
| Il Consiglio federale può dispensare dall'obbligo di assicurarsi presso l'INSAI i lavoratori di aziende affiliate ad un istituto di assicurazione privato contro gli infortuni di un'associazione professionale che garantisca una protezione assicurativa equivalente. Tali dispense devono essere in particolare accordate qualora servano a salvaguardare l'esistenza e l'efficienza dell'istituto d'assicurazione. | ||||||
| I disoccupati sono assicurati presso l'INSAI. Il Consiglio federale disciplina quale assicuratore è competente in caso di guadagno intermedio, disoccupazione parziale e provvedimenti inerenti al mercato del lavoro. [5] | ||||||
| Le persone di cui all'articolo 1a capoverso 1 lettera c sono assicurate presso l'INSAI. [6] | ||||||
| L'INSAI gestisce l'assicurazione facoltativa per i datori di lavoro i cui dipendenti sono assicurati d'obbligo presso l'istituto stesso, come pure per i familiari di tali datori di lavoro, collaboranti nell'impresa (art. 4 e 5). Il Consiglio federale può inoltre autorizzare l'INSAI ad assicurare gli indipendenti che esercitano le diverse professioni suindicate e non occupano manodopera. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 25 set. 2015 (Assicurazione contro gli infortuni e prevenzione degli infortuni), in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4375; FF 2008 4703, 2014 6835). [2] RS 822.11 [3] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 25 set. 2015 (Assicurazione contro gli infortuni e prevenzione degli infortuni), in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4375; FF 2008 4703, 2014 6835). [4] RU 1982 2096 [5] Introdotto dalla cifra I della LF del 25 set. 2015 (Assicurazione contro gli infortuni e prevenzione degli infortuni), in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4375; FF 2008 4703, 2014 6835). [6] Introdotto dall'all. n. 5 della LF del 19 giu. 2020 (Ulteriore sviluppo dell'AI), in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 705; FF 2017 2191). | ||||||
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RS 832.202 OAINF Ordinanza del 20 dicembre 1982 sull'assicurazione contro gli infortuni (OAINF) Art. 79 Aziende commerciali |
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| Sono considerate merci pesanti ai sensi dell'articolo 66 capoverso 1 lettera h della legge quelle sciolte o imballate, pesanti almeno 50 chili, come le merci alla rinfusa; i liquidi sono considerati pesanti quando sono conservati in recipienti che, una volta riempiti, pesano almeno 50 chili. [1] | ||||||
| Vi è grande quantità se il peso complessivo di merci pesanti permanentemente immagazzinato è di almeno 20 tonnellate. | ||||||
| Sono segnatamente considerati mezzi meccanici i montacarichi, i carrelli elevatori, le gru, gli argani e le installazioni di trasporto. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 15 dic. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1998 151). | ||||||
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RS 832.20 LAINF Legge federale del 20 marzo 1981 sull'assicurazione contro gli infortuni (LAINF) Art. 66 Settore di competenza [1] |
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| Sono assicurati d'obbligo presso l'INSAI i lavoratori delle aziende e amministrazioni seguenti: | ||||||
| aziende industriali a norma dell'articolo 5 della legge federale del 13 marzo 1964 [2] sul lavoro (LL); | ||||||
| aziende dell'industria edilizia, d'installazioni e di posa di condutture; | ||||||
| aziende di estrazione e lavorazione dei prodotti del sottosuolo; | ||||||
| aziende forestali; | ||||||
| aziende per la lavorazione a macchina del metallo, legno, sughero, materie sintetiche, pietre o vetro e le fonderie; fanno eccezione le aziende di vendita indicate qui di seguito, che non fabbricano i prodotti bensì si limitano a lavorarli:negozi di ottica,bigiotterie e gioiellerie,negozi di articoli sportivi sprovvisti di macchine per l'affilatura delle lamine e la levigatura della soletta,negozi di radio e televisori che non effettuano la costruzione di antenne,negozi di decorazione d'interni che non effettuano lavori di posa di pavimenti e di falegnameria; [3] | ||||||
| negozi di ottica, | ||||||
| bigiotterie e gioiellerie, | ||||||
| negozi di articoli sportivi sprovvisti di macchine per l'affilatura delle lamine e la levigatura della soletta, | ||||||
| negozi di radio e televisori che non effettuano la costruzione di antenne, | ||||||
| negozi di decorazione d'interni che non effettuano lavori di posa di pavimenti e di falegnameria; [3] | ||||||
| aziende che producono, impiegano in grandi quantità o hanno in deposito in grandi quantità materie infiammabili o esplosive, oppure sostanze che possono causare malattie professionali (art. 9 cpv. 1); | ||||||
| aziende di comunicazione e trasporto come pure quelle connesse direttamente all'industria dei trasporti; | ||||||
| aziende commerciali con in deposito grandi quantità di merce pesante e munite di mezzi meccanici; | ||||||
| macelli con installazioni meccaniche; | ||||||
| aziende per la fabbricazione di bevande; | ||||||
| aziende di distribuzione d'elettricità, gas e acqua, come pure quelle di eliminazione dei rifiuti e di depurazione delle acque; | ||||||
| aziende di preparazione, di direzione o di vigilanza tecniche dei lavori menzionati alle lettere b-l; | ||||||
| laboratori d'apprendistato e protetti; | ||||||
| aziende di lavoro temporaneo; | ||||||
| amministrazione federale, aziende e stabilimenti della Confederazione; | ||||||
| servizi di amministrazioni pubbliche cantonali, comunali o di corporazioni di diritto pubblico, per quanto eseguano lavori menzionati alle lettere b-m. | ||||||
| Il Consiglio federale precisa quali aziende sottostanno all'assicurazione obbligatoria e definisce segnatamente il campo d'attività dell'INSAI in relazione ai lavoratori: | ||||||
| di aziende ausiliarie ed accessorie di quelle sottostanti all'assicurazione obbligatoria; | ||||||
| di aziende le cui sole parti ausiliarie ed accessorie soggiacciono al capoverso 1; | ||||||
| di aziende miste; | ||||||
| alle dipendenze di persone esercitanti in gran parte per conto proprio attività di cui al capoverso [4] 1 lettere b-m, senza che si sia in presenza di un'azienda. | ||||||
| Il Consiglio federale può dispensare dall'obbligo di assicurarsi presso l'INSAI i lavoratori di aziende affiliate ad un istituto di assicurazione privato contro gli infortuni di un'associazione professionale che garantisca una protezione assicurativa equivalente. Tali dispense devono essere in particolare accordate qualora servano a salvaguardare l'esistenza e l'efficienza dell'istituto d'assicurazione. | ||||||
| I disoccupati sono assicurati presso l'INSAI. Il Consiglio federale disciplina quale assicuratore è competente in caso di guadagno intermedio, disoccupazione parziale e provvedimenti inerenti al mercato del lavoro. [5] | ||||||
| Le persone di cui all'articolo 1a capoverso 1 lettera c sono assicurate presso l'INSAI. [6] | ||||||
| L'INSAI gestisce l'assicurazione facoltativa per i datori di lavoro i cui dipendenti sono assicurati d'obbligo presso l'istituto stesso, come pure per i familiari di tali datori di lavoro, collaboranti nell'impresa (art. 4 e 5). Il Consiglio federale può inoltre autorizzare l'INSAI ad assicurare gli indipendenti che esercitano le diverse professioni suindicate e non occupano manodopera. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 25 set. 2015 (Assicurazione contro gli infortuni e prevenzione degli infortuni), in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4375; FF 2008 4703, 2014 6835). [2] RS 822.11 [3] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 25 set. 2015 (Assicurazione contro gli infortuni e prevenzione degli infortuni), in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4375; FF 2008 4703, 2014 6835). [4] RU 1982 2096 [5] Introdotto dalla cifra I della LF del 25 set. 2015 (Assicurazione contro gli infortuni e prevenzione degli infortuni), in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4375; FF 2008 4703, 2014 6835). [6] Introdotto dall'all. n. 5 della LF del 19 giu. 2020 (Ulteriore sviluppo dell'AI), in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 705; FF 2017 2191). | ||||||
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RS 832.20 LAINF Legge federale del 20 marzo 1981 sull'assicurazione contro gli infortuni (LAINF) Art. 66 Settore di competenza [1] |
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| Sono assicurati d'obbligo presso l'INSAI i lavoratori delle aziende e amministrazioni seguenti: | ||||||
| aziende industriali a norma dell'articolo 5 della legge federale del 13 marzo 1964 [2] sul lavoro (LL); | ||||||
| aziende dell'industria edilizia, d'installazioni e di posa di condutture; | ||||||
| aziende di estrazione e lavorazione dei prodotti del sottosuolo; | ||||||
| aziende forestali; | ||||||
| aziende per la lavorazione a macchina del metallo, legno, sughero, materie sintetiche, pietre o vetro e le fonderie; fanno eccezione le aziende di vendita indicate qui di seguito, che non fabbricano i prodotti bensì si limitano a lavorarli:negozi di ottica,bigiotterie e gioiellerie,negozi di articoli sportivi sprovvisti di macchine per l'affilatura delle lamine e la levigatura della soletta,negozi di radio e televisori che non effettuano la costruzione di antenne,negozi di decorazione d'interni che non effettuano lavori di posa di pavimenti e di falegnameria; [3] | ||||||
| negozi di ottica, | ||||||
| bigiotterie e gioiellerie, | ||||||
| negozi di articoli sportivi sprovvisti di macchine per l'affilatura delle lamine e la levigatura della soletta, | ||||||
| negozi di radio e televisori che non effettuano la costruzione di antenne, | ||||||
| negozi di decorazione d'interni che non effettuano lavori di posa di pavimenti e di falegnameria; [3] | ||||||
| aziende che producono, impiegano in grandi quantità o hanno in deposito in grandi quantità materie infiammabili o esplosive, oppure sostanze che possono causare malattie professionali (art. 9 cpv. 1); | ||||||
| aziende di comunicazione e trasporto come pure quelle connesse direttamente all'industria dei trasporti; | ||||||
| aziende commerciali con in deposito grandi quantità di merce pesante e munite di mezzi meccanici; | ||||||
| macelli con installazioni meccaniche; | ||||||
| aziende per la fabbricazione di bevande; | ||||||
| aziende di distribuzione d'elettricità, gas e acqua, come pure quelle di eliminazione dei rifiuti e di depurazione delle acque; | ||||||
| aziende di preparazione, di direzione o di vigilanza tecniche dei lavori menzionati alle lettere b-l; | ||||||
| laboratori d'apprendistato e protetti; | ||||||
| aziende di lavoro temporaneo; | ||||||
| amministrazione federale, aziende e stabilimenti della Confederazione; | ||||||
| servizi di amministrazioni pubbliche cantonali, comunali o di corporazioni di diritto pubblico, per quanto eseguano lavori menzionati alle lettere b-m. | ||||||
| Il Consiglio federale precisa quali aziende sottostanno all'assicurazione obbligatoria e definisce segnatamente il campo d'attività dell'INSAI in relazione ai lavoratori: | ||||||
| di aziende ausiliarie ed accessorie di quelle sottostanti all'assicurazione obbligatoria; | ||||||
| di aziende le cui sole parti ausiliarie ed accessorie soggiacciono al capoverso 1; | ||||||
| di aziende miste; | ||||||
| alle dipendenze di persone esercitanti in gran parte per conto proprio attività di cui al capoverso [4] 1 lettere b-m, senza che si sia in presenza di un'azienda. | ||||||
| Il Consiglio federale può dispensare dall'obbligo di assicurarsi presso l'INSAI i lavoratori di aziende affiliate ad un istituto di assicurazione privato contro gli infortuni di un'associazione professionale che garantisca una protezione assicurativa equivalente. Tali dispense devono essere in particolare accordate qualora servano a salvaguardare l'esistenza e l'efficienza dell'istituto d'assicurazione. | ||||||
| I disoccupati sono assicurati presso l'INSAI. Il Consiglio federale disciplina quale assicuratore è competente in caso di guadagno intermedio, disoccupazione parziale e provvedimenti inerenti al mercato del lavoro. [5] | ||||||
| Le persone di cui all'articolo 1a capoverso 1 lettera c sono assicurate presso l'INSAI. [6] | ||||||
| L'INSAI gestisce l'assicurazione facoltativa per i datori di lavoro i cui dipendenti sono assicurati d'obbligo presso l'istituto stesso, come pure per i familiari di tali datori di lavoro, collaboranti nell'impresa (art. 4 e 5). Il Consiglio federale può inoltre autorizzare l'INSAI ad assicurare gli indipendenti che esercitano le diverse professioni suindicate e non occupano manodopera. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 25 set. 2015 (Assicurazione contro gli infortuni e prevenzione degli infortuni), in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4375; FF 2008 4703, 2014 6835). [2] RS 822.11 [3] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 25 set. 2015 (Assicurazione contro gli infortuni e prevenzione degli infortuni), in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4375; FF 2008 4703, 2014 6835). [4] RU 1982 2096 [5] Introdotto dalla cifra I della LF del 25 set. 2015 (Assicurazione contro gli infortuni e prevenzione degli infortuni), in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4375; FF 2008 4703, 2014 6835). [6] Introdotto dall'all. n. 5 della LF del 19 giu. 2020 (Ulteriore sviluppo dell'AI), in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 705; FF 2017 2191). | ||||||
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RS 832.20 LAINF Legge federale del 20 marzo 1981 sull'assicurazione contro gli infortuni (LAINF) Art. 66 Settore di competenza [1] |
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| Sono assicurati d'obbligo presso l'INSAI i lavoratori delle aziende e amministrazioni seguenti: | ||||||
| aziende industriali a norma dell'articolo 5 della legge federale del 13 marzo 1964 [2] sul lavoro (LL); | ||||||
| aziende dell'industria edilizia, d'installazioni e di posa di condutture; | ||||||
| aziende di estrazione e lavorazione dei prodotti del sottosuolo; | ||||||
| aziende forestali; | ||||||
| aziende per la lavorazione a macchina del metallo, legno, sughero, materie sintetiche, pietre o vetro e le fonderie; fanno eccezione le aziende di vendita indicate qui di seguito, che non fabbricano i prodotti bensì si limitano a lavorarli:negozi di ottica,bigiotterie e gioiellerie,negozi di articoli sportivi sprovvisti di macchine per l'affilatura delle lamine e la levigatura della soletta,negozi di radio e televisori che non effettuano la costruzione di antenne,negozi di decorazione d'interni che non effettuano lavori di posa di pavimenti e di falegnameria; [3] | ||||||
| negozi di ottica, | ||||||
| bigiotterie e gioiellerie, | ||||||
| negozi di articoli sportivi sprovvisti di macchine per l'affilatura delle lamine e la levigatura della soletta, | ||||||
| negozi di radio e televisori che non effettuano la costruzione di antenne, | ||||||
| negozi di decorazione d'interni che non effettuano lavori di posa di pavimenti e di falegnameria; [3] | ||||||
| aziende che producono, impiegano in grandi quantità o hanno in deposito in grandi quantità materie infiammabili o esplosive, oppure sostanze che possono causare malattie professionali (art. 9 cpv. 1); | ||||||
| aziende di comunicazione e trasporto come pure quelle connesse direttamente all'industria dei trasporti; | ||||||
| aziende commerciali con in deposito grandi quantità di merce pesante e munite di mezzi meccanici; | ||||||
| macelli con installazioni meccaniche; | ||||||
| aziende per la fabbricazione di bevande; | ||||||
| aziende di distribuzione d'elettricità, gas e acqua, come pure quelle di eliminazione dei rifiuti e di depurazione delle acque; | ||||||
| aziende di preparazione, di direzione o di vigilanza tecniche dei lavori menzionati alle lettere b-l; | ||||||
| laboratori d'apprendistato e protetti; | ||||||
| aziende di lavoro temporaneo; | ||||||
| amministrazione federale, aziende e stabilimenti della Confederazione; | ||||||
| servizi di amministrazioni pubbliche cantonali, comunali o di corporazioni di diritto pubblico, per quanto eseguano lavori menzionati alle lettere b-m. | ||||||
| Il Consiglio federale precisa quali aziende sottostanno all'assicurazione obbligatoria e definisce segnatamente il campo d'attività dell'INSAI in relazione ai lavoratori: | ||||||
| di aziende ausiliarie ed accessorie di quelle sottostanti all'assicurazione obbligatoria; | ||||||
| di aziende le cui sole parti ausiliarie ed accessorie soggiacciono al capoverso 1; | ||||||
| di aziende miste; | ||||||
| alle dipendenze di persone esercitanti in gran parte per conto proprio attività di cui al capoverso [4] 1 lettere b-m, senza che si sia in presenza di un'azienda. | ||||||
| Il Consiglio federale può dispensare dall'obbligo di assicurarsi presso l'INSAI i lavoratori di aziende affiliate ad un istituto di assicurazione privato contro gli infortuni di un'associazione professionale che garantisca una protezione assicurativa equivalente. Tali dispense devono essere in particolare accordate qualora servano a salvaguardare l'esistenza e l'efficienza dell'istituto d'assicurazione. | ||||||
| I disoccupati sono assicurati presso l'INSAI. Il Consiglio federale disciplina quale assicuratore è competente in caso di guadagno intermedio, disoccupazione parziale e provvedimenti inerenti al mercato del lavoro. [5] | ||||||
| Le persone di cui all'articolo 1a capoverso 1 lettera c sono assicurate presso l'INSAI. [6] | ||||||
| L'INSAI gestisce l'assicurazione facoltativa per i datori di lavoro i cui dipendenti sono assicurati d'obbligo presso l'istituto stesso, come pure per i familiari di tali datori di lavoro, collaboranti nell'impresa (art. 4 e 5). Il Consiglio federale può inoltre autorizzare l'INSAI ad assicurare gli indipendenti che esercitano le diverse professioni suindicate e non occupano manodopera. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 25 set. 2015 (Assicurazione contro gli infortuni e prevenzione degli infortuni), in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4375; FF 2008 4703, 2014 6835). [2] RS 822.11 [3] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 25 set. 2015 (Assicurazione contro gli infortuni e prevenzione degli infortuni), in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4375; FF 2008 4703, 2014 6835). [4] RU 1982 2096 [5] Introdotto dalla cifra I della LF del 25 set. 2015 (Assicurazione contro gli infortuni e prevenzione degli infortuni), in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4375; FF 2008 4703, 2014 6835). [6] Introdotto dall'all. n. 5 della LF del 19 giu. 2020 (Ulteriore sviluppo dell'AI), in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 705; FF 2017 2191). | ||||||
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RS 832.20 LAINF Legge federale del 20 marzo 1981 sull'assicurazione contro gli infortuni (LAINF) Art. 66 Settore di competenza [1] |
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| Sono assicurati d'obbligo presso l'INSAI i lavoratori delle aziende e amministrazioni seguenti: | ||||||
| aziende industriali a norma dell'articolo 5 della legge federale del 13 marzo 1964 [2] sul lavoro (LL); | ||||||
| aziende dell'industria edilizia, d'installazioni e di posa di condutture; | ||||||
| aziende di estrazione e lavorazione dei prodotti del sottosuolo; | ||||||
| aziende forestali; | ||||||
| aziende per la lavorazione a macchina del metallo, legno, sughero, materie sintetiche, pietre o vetro e le fonderie; fanno eccezione le aziende di vendita indicate qui di seguito, che non fabbricano i prodotti bensì si limitano a lavorarli:negozi di ottica,bigiotterie e gioiellerie,negozi di articoli sportivi sprovvisti di macchine per l'affilatura delle lamine e la levigatura della soletta,negozi di radio e televisori che non effettuano la costruzione di antenne,negozi di decorazione d'interni che non effettuano lavori di posa di pavimenti e di falegnameria; [3] | ||||||
| negozi di ottica, | ||||||
| bigiotterie e gioiellerie, | ||||||
| negozi di articoli sportivi sprovvisti di macchine per l'affilatura delle lamine e la levigatura della soletta, | ||||||
| negozi di radio e televisori che non effettuano la costruzione di antenne, | ||||||
| negozi di decorazione d'interni che non effettuano lavori di posa di pavimenti e di falegnameria; [3] | ||||||
| aziende che producono, impiegano in grandi quantità o hanno in deposito in grandi quantità materie infiammabili o esplosive, oppure sostanze che possono causare malattie professionali (art. 9 cpv. 1); | ||||||
| aziende di comunicazione e trasporto come pure quelle connesse direttamente all'industria dei trasporti; | ||||||
| aziende commerciali con in deposito grandi quantità di merce pesante e munite di mezzi meccanici; | ||||||
| macelli con installazioni meccaniche; | ||||||
| aziende per la fabbricazione di bevande; | ||||||
| aziende di distribuzione d'elettricità, gas e acqua, come pure quelle di eliminazione dei rifiuti e di depurazione delle acque; | ||||||
| aziende di preparazione, di direzione o di vigilanza tecniche dei lavori menzionati alle lettere b-l; | ||||||
| laboratori d'apprendistato e protetti; | ||||||
| aziende di lavoro temporaneo; | ||||||
| amministrazione federale, aziende e stabilimenti della Confederazione; | ||||||
| servizi di amministrazioni pubbliche cantonali, comunali o di corporazioni di diritto pubblico, per quanto eseguano lavori menzionati alle lettere b-m. | ||||||
| Il Consiglio federale precisa quali aziende sottostanno all'assicurazione obbligatoria e definisce segnatamente il campo d'attività dell'INSAI in relazione ai lavoratori: | ||||||
| di aziende ausiliarie ed accessorie di quelle sottostanti all'assicurazione obbligatoria; | ||||||
| di aziende le cui sole parti ausiliarie ed accessorie soggiacciono al capoverso 1; | ||||||
| di aziende miste; | ||||||
| alle dipendenze di persone esercitanti in gran parte per conto proprio attività di cui al capoverso [4] 1 lettere b-m, senza che si sia in presenza di un'azienda. | ||||||
| Il Consiglio federale può dispensare dall'obbligo di assicurarsi presso l'INSAI i lavoratori di aziende affiliate ad un istituto di assicurazione privato contro gli infortuni di un'associazione professionale che garantisca una protezione assicurativa equivalente. Tali dispense devono essere in particolare accordate qualora servano a salvaguardare l'esistenza e l'efficienza dell'istituto d'assicurazione. | ||||||
| I disoccupati sono assicurati presso l'INSAI. Il Consiglio federale disciplina quale assicuratore è competente in caso di guadagno intermedio, disoccupazione parziale e provvedimenti inerenti al mercato del lavoro. [5] | ||||||
| Le persone di cui all'articolo 1a capoverso 1 lettera c sono assicurate presso l'INSAI. [6] | ||||||
| L'INSAI gestisce l'assicurazione facoltativa per i datori di lavoro i cui dipendenti sono assicurati d'obbligo presso l'istituto stesso, come pure per i familiari di tali datori di lavoro, collaboranti nell'impresa (art. 4 e 5). Il Consiglio federale può inoltre autorizzare l'INSAI ad assicurare gli indipendenti che esercitano le diverse professioni suindicate e non occupano manodopera. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 25 set. 2015 (Assicurazione contro gli infortuni e prevenzione degli infortuni), in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4375; FF 2008 4703, 2014 6835). [2] RS 822.11 [3] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 25 set. 2015 (Assicurazione contro gli infortuni e prevenzione degli infortuni), in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4375; FF 2008 4703, 2014 6835). [4] RU 1982 2096 [5] Introdotto dalla cifra I della LF del 25 set. 2015 (Assicurazione contro gli infortuni e prevenzione degli infortuni), in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4375; FF 2008 4703, 2014 6835). [6] Introdotto dall'all. n. 5 della LF del 19 giu. 2020 (Ulteriore sviluppo dell'AI), in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 705; FF 2017 2191). | ||||||
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RS 832.20 LAINF Legge federale del 20 marzo 1981 sull'assicurazione contro gli infortuni (LAINF) Art. 66 Settore di competenza [1] |
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| Sono assicurati d'obbligo presso l'INSAI i lavoratori delle aziende e amministrazioni seguenti: | ||||||
| aziende industriali a norma dell'articolo 5 della legge federale del 13 marzo 1964 [2] sul lavoro (LL); | ||||||
| aziende dell'industria edilizia, d'installazioni e di posa di condutture; | ||||||
| aziende di estrazione e lavorazione dei prodotti del sottosuolo; | ||||||
| aziende forestali; | ||||||
| aziende per la lavorazione a macchina del metallo, legno, sughero, materie sintetiche, pietre o vetro e le fonderie; fanno eccezione le aziende di vendita indicate qui di seguito, che non fabbricano i prodotti bensì si limitano a lavorarli:negozi di ottica,bigiotterie e gioiellerie,negozi di articoli sportivi sprovvisti di macchine per l'affilatura delle lamine e la levigatura della soletta,negozi di radio e televisori che non effettuano la costruzione di antenne,negozi di decorazione d'interni che non effettuano lavori di posa di pavimenti e di falegnameria; [3] | ||||||
| negozi di ottica, | ||||||
| bigiotterie e gioiellerie, | ||||||
| negozi di articoli sportivi sprovvisti di macchine per l'affilatura delle lamine e la levigatura della soletta, | ||||||
| negozi di radio e televisori che non effettuano la costruzione di antenne, | ||||||
| negozi di decorazione d'interni che non effettuano lavori di posa di pavimenti e di falegnameria; [3] | ||||||
| aziende che producono, impiegano in grandi quantità o hanno in deposito in grandi quantità materie infiammabili o esplosive, oppure sostanze che possono causare malattie professionali (art. 9 cpv. 1); | ||||||
| aziende di comunicazione e trasporto come pure quelle connesse direttamente all'industria dei trasporti; | ||||||
| aziende commerciali con in deposito grandi quantità di merce pesante e munite di mezzi meccanici; | ||||||
| macelli con installazioni meccaniche; | ||||||
| aziende per la fabbricazione di bevande; | ||||||
| aziende di distribuzione d'elettricità, gas e acqua, come pure quelle di eliminazione dei rifiuti e di depurazione delle acque; | ||||||
| aziende di preparazione, di direzione o di vigilanza tecniche dei lavori menzionati alle lettere b-l; | ||||||
| laboratori d'apprendistato e protetti; | ||||||
| aziende di lavoro temporaneo; | ||||||
| amministrazione federale, aziende e stabilimenti della Confederazione; | ||||||
| servizi di amministrazioni pubbliche cantonali, comunali o di corporazioni di diritto pubblico, per quanto eseguano lavori menzionati alle lettere b-m. | ||||||
| Il Consiglio federale precisa quali aziende sottostanno all'assicurazione obbligatoria e definisce segnatamente il campo d'attività dell'INSAI in relazione ai lavoratori: | ||||||
| di aziende ausiliarie ed accessorie di quelle sottostanti all'assicurazione obbligatoria; | ||||||
| di aziende le cui sole parti ausiliarie ed accessorie soggiacciono al capoverso 1; | ||||||
| di aziende miste; | ||||||
| alle dipendenze di persone esercitanti in gran parte per conto proprio attività di cui al capoverso [4] 1 lettere b-m, senza che si sia in presenza di un'azienda. | ||||||
| Il Consiglio federale può dispensare dall'obbligo di assicurarsi presso l'INSAI i lavoratori di aziende affiliate ad un istituto di assicurazione privato contro gli infortuni di un'associazione professionale che garantisca una protezione assicurativa equivalente. Tali dispense devono essere in particolare accordate qualora servano a salvaguardare l'esistenza e l'efficienza dell'istituto d'assicurazione. | ||||||
| I disoccupati sono assicurati presso l'INSAI. Il Consiglio federale disciplina quale assicuratore è competente in caso di guadagno intermedio, disoccupazione parziale e provvedimenti inerenti al mercato del lavoro. [5] | ||||||
| Le persone di cui all'articolo 1a capoverso 1 lettera c sono assicurate presso l'INSAI. [6] | ||||||
| L'INSAI gestisce l'assicurazione facoltativa per i datori di lavoro i cui dipendenti sono assicurati d'obbligo presso l'istituto stesso, come pure per i familiari di tali datori di lavoro, collaboranti nell'impresa (art. 4 e 5). Il Consiglio federale può inoltre autorizzare l'INSAI ad assicurare gli indipendenti che esercitano le diverse professioni suindicate e non occupano manodopera. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 25 set. 2015 (Assicurazione contro gli infortuni e prevenzione degli infortuni), in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4375; FF 2008 4703, 2014 6835). [2] RS 822.11 [3] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 25 set. 2015 (Assicurazione contro gli infortuni e prevenzione degli infortuni), in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4375; FF 2008 4703, 2014 6835). [4] RU 1982 2096 [5] Introdotto dalla cifra I della LF del 25 set. 2015 (Assicurazione contro gli infortuni e prevenzione degli infortuni), in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4375; FF 2008 4703, 2014 6835). [6] Introdotto dall'all. n. 5 della LF del 19 giu. 2020 (Ulteriore sviluppo dell'AI), in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 705; FF 2017 2191). | ||||||
|
RS 832.20 LAINF Legge federale del 20 marzo 1981 sull'assicurazione contro gli infortuni (LAINF) Art. 66 Settore di competenza [1] |
||||||
| Sono assicurati d'obbligo presso l'INSAI i lavoratori delle aziende e amministrazioni seguenti: | ||||||
| aziende industriali a norma dell'articolo 5 della legge federale del 13 marzo 1964 [2] sul lavoro (LL); | ||||||
| aziende dell'industria edilizia, d'installazioni e di posa di condutture; | ||||||
| aziende di estrazione e lavorazione dei prodotti del sottosuolo; | ||||||
| aziende forestali; | ||||||
| aziende per la lavorazione a macchina del metallo, legno, sughero, materie sintetiche, pietre o vetro e le fonderie; fanno eccezione le aziende di vendita indicate qui di seguito, che non fabbricano i prodotti bensì si limitano a lavorarli:negozi di ottica,bigiotterie e gioiellerie,negozi di articoli sportivi sprovvisti di macchine per l'affilatura delle lamine e la levigatura della soletta,negozi di radio e televisori che non effettuano la costruzione di antenne,negozi di decorazione d'interni che non effettuano lavori di posa di pavimenti e di falegnameria; [3] | ||||||
| negozi di ottica, | ||||||
| bigiotterie e gioiellerie, | ||||||
| negozi di articoli sportivi sprovvisti di macchine per l'affilatura delle lamine e la levigatura della soletta, | ||||||
| negozi di radio e televisori che non effettuano la costruzione di antenne, | ||||||
| negozi di decorazione d'interni che non effettuano lavori di posa di pavimenti e di falegnameria; [3] | ||||||
| aziende che producono, impiegano in grandi quantità o hanno in deposito in grandi quantità materie infiammabili o esplosive, oppure sostanze che possono causare malattie professionali (art. 9 cpv. 1); | ||||||
| aziende di comunicazione e trasporto come pure quelle connesse direttamente all'industria dei trasporti; | ||||||
| aziende commerciali con in deposito grandi quantità di merce pesante e munite di mezzi meccanici; | ||||||
| macelli con installazioni meccaniche; | ||||||
| aziende per la fabbricazione di bevande; | ||||||
| aziende di distribuzione d'elettricità, gas e acqua, come pure quelle di eliminazione dei rifiuti e di depurazione delle acque; | ||||||
| aziende di preparazione, di direzione o di vigilanza tecniche dei lavori menzionati alle lettere b-l; | ||||||
| laboratori d'apprendistato e protetti; | ||||||
| aziende di lavoro temporaneo; | ||||||
| amministrazione federale, aziende e stabilimenti della Confederazione; | ||||||
| servizi di amministrazioni pubbliche cantonali, comunali o di corporazioni di diritto pubblico, per quanto eseguano lavori menzionati alle lettere b-m. | ||||||
| Il Consiglio federale precisa quali aziende sottostanno all'assicurazione obbligatoria e definisce segnatamente il campo d'attività dell'INSAI in relazione ai lavoratori: | ||||||
| di aziende ausiliarie ed accessorie di quelle sottostanti all'assicurazione obbligatoria; | ||||||
| di aziende le cui sole parti ausiliarie ed accessorie soggiacciono al capoverso 1; | ||||||
| di aziende miste; | ||||||
| alle dipendenze di persone esercitanti in gran parte per conto proprio attività di cui al capoverso [4] 1 lettere b-m, senza che si sia in presenza di un'azienda. | ||||||
| Il Consiglio federale può dispensare dall'obbligo di assicurarsi presso l'INSAI i lavoratori di aziende affiliate ad un istituto di assicurazione privato contro gli infortuni di un'associazione professionale che garantisca una protezione assicurativa equivalente. Tali dispense devono essere in particolare accordate qualora servano a salvaguardare l'esistenza e l'efficienza dell'istituto d'assicurazione. | ||||||
| I disoccupati sono assicurati presso l'INSAI. Il Consiglio federale disciplina quale assicuratore è competente in caso di guadagno intermedio, disoccupazione parziale e provvedimenti inerenti al mercato del lavoro. [5] | ||||||
| Le persone di cui all'articolo 1a capoverso 1 lettera c sono assicurate presso l'INSAI. [6] | ||||||
| L'INSAI gestisce l'assicurazione facoltativa per i datori di lavoro i cui dipendenti sono assicurati d'obbligo presso l'istituto stesso, come pure per i familiari di tali datori di lavoro, collaboranti nell'impresa (art. 4 e 5). Il Consiglio federale può inoltre autorizzare l'INSAI ad assicurare gli indipendenti che esercitano le diverse professioni suindicate e non occupano manodopera. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 25 set. 2015 (Assicurazione contro gli infortuni e prevenzione degli infortuni), in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4375; FF 2008 4703, 2014 6835). [2] RS 822.11 [3] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 25 set. 2015 (Assicurazione contro gli infortuni e prevenzione degli infortuni), in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4375; FF 2008 4703, 2014 6835). [4] RU 1982 2096 [5] Introdotto dalla cifra I della LF del 25 set. 2015 (Assicurazione contro gli infortuni e prevenzione degli infortuni), in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4375; FF 2008 4703, 2014 6835). [6] Introdotto dall'all. n. 5 della LF del 19 giu. 2020 (Ulteriore sviluppo dell'AI), in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 705; FF 2017 2191). | ||||||
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RS 832.20 LAINF Legge federale del 20 marzo 1981 sull'assicurazione contro gli infortuni (LAINF) Art. 66 Settore di competenza [1] |
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| Sono assicurati d'obbligo presso l'INSAI i lavoratori delle aziende e amministrazioni seguenti: | ||||||
| aziende industriali a norma dell'articolo 5 della legge federale del 13 marzo 1964 [2] sul lavoro (LL); | ||||||
| aziende dell'industria edilizia, d'installazioni e di posa di condutture; | ||||||
| aziende di estrazione e lavorazione dei prodotti del sottosuolo; | ||||||
| aziende forestali; | ||||||
| aziende per la lavorazione a macchina del metallo, legno, sughero, materie sintetiche, pietre o vetro e le fonderie; fanno eccezione le aziende di vendita indicate qui di seguito, che non fabbricano i prodotti bensì si limitano a lavorarli:negozi di ottica,bigiotterie e gioiellerie,negozi di articoli sportivi sprovvisti di macchine per l'affilatura delle lamine e la levigatura della soletta,negozi di radio e televisori che non effettuano la costruzione di antenne,negozi di decorazione d'interni che non effettuano lavori di posa di pavimenti e di falegnameria; [3] | ||||||
| negozi di ottica, | ||||||
| bigiotterie e gioiellerie, | ||||||
| negozi di articoli sportivi sprovvisti di macchine per l'affilatura delle lamine e la levigatura della soletta, | ||||||
| negozi di radio e televisori che non effettuano la costruzione di antenne, | ||||||
| negozi di decorazione d'interni che non effettuano lavori di posa di pavimenti e di falegnameria; [3] | ||||||
| aziende che producono, impiegano in grandi quantità o hanno in deposito in grandi quantità materie infiammabili o esplosive, oppure sostanze che possono causare malattie professionali (art. 9 cpv. 1); | ||||||
| aziende di comunicazione e trasporto come pure quelle connesse direttamente all'industria dei trasporti; | ||||||
| aziende commerciali con in deposito grandi quantità di merce pesante e munite di mezzi meccanici; | ||||||
| macelli con installazioni meccaniche; | ||||||
| aziende per la fabbricazione di bevande; | ||||||
| aziende di distribuzione d'elettricità, gas e acqua, come pure quelle di eliminazione dei rifiuti e di depurazione delle acque; | ||||||
| aziende di preparazione, di direzione o di vigilanza tecniche dei lavori menzionati alle lettere b-l; | ||||||
| laboratori d'apprendistato e protetti; | ||||||
| aziende di lavoro temporaneo; | ||||||
| amministrazione federale, aziende e stabilimenti della Confederazione; | ||||||
| servizi di amministrazioni pubbliche cantonali, comunali o di corporazioni di diritto pubblico, per quanto eseguano lavori menzionati alle lettere b-m. | ||||||
| Il Consiglio federale precisa quali aziende sottostanno all'assicurazione obbligatoria e definisce segnatamente il campo d'attività dell'INSAI in relazione ai lavoratori: | ||||||
| di aziende ausiliarie ed accessorie di quelle sottostanti all'assicurazione obbligatoria; | ||||||
| di aziende le cui sole parti ausiliarie ed accessorie soggiacciono al capoverso 1; | ||||||
| di aziende miste; | ||||||
| alle dipendenze di persone esercitanti in gran parte per conto proprio attività di cui al capoverso [4] 1 lettere b-m, senza che si sia in presenza di un'azienda. | ||||||
| Il Consiglio federale può dispensare dall'obbligo di assicurarsi presso l'INSAI i lavoratori di aziende affiliate ad un istituto di assicurazione privato contro gli infortuni di un'associazione professionale che garantisca una protezione assicurativa equivalente. Tali dispense devono essere in particolare accordate qualora servano a salvaguardare l'esistenza e l'efficienza dell'istituto d'assicurazione. | ||||||
| I disoccupati sono assicurati presso l'INSAI. Il Consiglio federale disciplina quale assicuratore è competente in caso di guadagno intermedio, disoccupazione parziale e provvedimenti inerenti al mercato del lavoro. [5] | ||||||
| Le persone di cui all'articolo 1a capoverso 1 lettera c sono assicurate presso l'INSAI. [6] | ||||||
| L'INSAI gestisce l'assicurazione facoltativa per i datori di lavoro i cui dipendenti sono assicurati d'obbligo presso l'istituto stesso, come pure per i familiari di tali datori di lavoro, collaboranti nell'impresa (art. 4 e 5). Il Consiglio federale può inoltre autorizzare l'INSAI ad assicurare gli indipendenti che esercitano le diverse professioni suindicate e non occupano manodopera. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 25 set. 2015 (Assicurazione contro gli infortuni e prevenzione degli infortuni), in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4375; FF 2008 4703, 2014 6835). [2] RS 822.11 [3] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 25 set. 2015 (Assicurazione contro gli infortuni e prevenzione degli infortuni), in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4375; FF 2008 4703, 2014 6835). [4] RU 1982 2096 [5] Introdotto dalla cifra I della LF del 25 set. 2015 (Assicurazione contro gli infortuni e prevenzione degli infortuni), in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4375; FF 2008 4703, 2014 6835). [6] Introdotto dall'all. n. 5 della LF del 19 giu. 2020 (Ulteriore sviluppo dell'AI), in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 705; FF 2017 2191). | ||||||
|
RS 832.202 OAINF Ordinanza del 20 dicembre 1982 sull'assicurazione contro gli infortuni (OAINF) Art. 79 Aziende commerciali |
||||||
| Sono considerate merci pesanti ai sensi dell'articolo 66 capoverso 1 lettera h della legge quelle sciolte o imballate, pesanti almeno 50 chili, come le merci alla rinfusa; i liquidi sono considerati pesanti quando sono conservati in recipienti che, una volta riempiti, pesano almeno 50 chili. [1] | ||||||
| Vi è grande quantità se il peso complessivo di merci pesanti permanentemente immagazzinato è di almeno 20 tonnellate. | ||||||
| Sono segnatamente considerati mezzi meccanici i montacarichi, i carrelli elevatori, le gru, gli argani e le installazioni di trasporto. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 15 dic. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1998 151). | ||||||
|
RS 832.20 LAINF Legge federale del 20 marzo 1981 sull'assicurazione contro gli infortuni (LAINF) Art. 66 Settore di competenza [1] |
||||||
| Sono assicurati d'obbligo presso l'INSAI i lavoratori delle aziende e amministrazioni seguenti: | ||||||
| aziende industriali a norma dell'articolo 5 della legge federale del 13 marzo 1964 [2] sul lavoro (LL); | ||||||
| aziende dell'industria edilizia, d'installazioni e di posa di condutture; | ||||||
| aziende di estrazione e lavorazione dei prodotti del sottosuolo; | ||||||
| aziende forestali; | ||||||
| aziende per la lavorazione a macchina del metallo, legno, sughero, materie sintetiche, pietre o vetro e le fonderie; fanno eccezione le aziende di vendita indicate qui di seguito, che non fabbricano i prodotti bensì si limitano a lavorarli:negozi di ottica,bigiotterie e gioiellerie,negozi di articoli sportivi sprovvisti di macchine per l'affilatura delle lamine e la levigatura della soletta,negozi di radio e televisori che non effettuano la costruzione di antenne,negozi di decorazione d'interni che non effettuano lavori di posa di pavimenti e di falegnameria; [3] | ||||||
| negozi di ottica, | ||||||
| bigiotterie e gioiellerie, | ||||||
| negozi di articoli sportivi sprovvisti di macchine per l'affilatura delle lamine e la levigatura della soletta, | ||||||
| negozi di radio e televisori che non effettuano la costruzione di antenne, | ||||||
| negozi di decorazione d'interni che non effettuano lavori di posa di pavimenti e di falegnameria; [3] | ||||||
| aziende che producono, impiegano in grandi quantità o hanno in deposito in grandi quantità materie infiammabili o esplosive, oppure sostanze che possono causare malattie professionali (art. 9 cpv. 1); | ||||||
| aziende di comunicazione e trasporto come pure quelle connesse direttamente all'industria dei trasporti; | ||||||
| aziende commerciali con in deposito grandi quantità di merce pesante e munite di mezzi meccanici; | ||||||
| macelli con installazioni meccaniche; | ||||||
| aziende per la fabbricazione di bevande; | ||||||
| aziende di distribuzione d'elettricità, gas e acqua, come pure quelle di eliminazione dei rifiuti e di depurazione delle acque; | ||||||
| aziende di preparazione, di direzione o di vigilanza tecniche dei lavori menzionati alle lettere b-l; | ||||||
| laboratori d'apprendistato e protetti; | ||||||
| aziende di lavoro temporaneo; | ||||||
| amministrazione federale, aziende e stabilimenti della Confederazione; | ||||||
| servizi di amministrazioni pubbliche cantonali, comunali o di corporazioni di diritto pubblico, per quanto eseguano lavori menzionati alle lettere b-m. | ||||||
| Il Consiglio federale precisa quali aziende sottostanno all'assicurazione obbligatoria e definisce segnatamente il campo d'attività dell'INSAI in relazione ai lavoratori: | ||||||
| di aziende ausiliarie ed accessorie di quelle sottostanti all'assicurazione obbligatoria; | ||||||
| di aziende le cui sole parti ausiliarie ed accessorie soggiacciono al capoverso 1; | ||||||
| di aziende miste; | ||||||
| alle dipendenze di persone esercitanti in gran parte per conto proprio attività di cui al capoverso [4] 1 lettere b-m, senza che si sia in presenza di un'azienda. | ||||||
| Il Consiglio federale può dispensare dall'obbligo di assicurarsi presso l'INSAI i lavoratori di aziende affiliate ad un istituto di assicurazione privato contro gli infortuni di un'associazione professionale che garantisca una protezione assicurativa equivalente. Tali dispense devono essere in particolare accordate qualora servano a salvaguardare l'esistenza e l'efficienza dell'istituto d'assicurazione. | ||||||
| I disoccupati sono assicurati presso l'INSAI. Il Consiglio federale disciplina quale assicuratore è competente in caso di guadagno intermedio, disoccupazione parziale e provvedimenti inerenti al mercato del lavoro. [5] | ||||||
| Le persone di cui all'articolo 1a capoverso 1 lettera c sono assicurate presso l'INSAI. [6] | ||||||
| L'INSAI gestisce l'assicurazione facoltativa per i datori di lavoro i cui dipendenti sono assicurati d'obbligo presso l'istituto stesso, come pure per i familiari di tali datori di lavoro, collaboranti nell'impresa (art. 4 e 5). Il Consiglio federale può inoltre autorizzare l'INSAI ad assicurare gli indipendenti che esercitano le diverse professioni suindicate e non occupano manodopera. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 25 set. 2015 (Assicurazione contro gli infortuni e prevenzione degli infortuni), in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4375; FF 2008 4703, 2014 6835). [2] RS 822.11 [3] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 25 set. 2015 (Assicurazione contro gli infortuni e prevenzione degli infortuni), in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4375; FF 2008 4703, 2014 6835). [4] RU 1982 2096 [5] Introdotto dalla cifra I della LF del 25 set. 2015 (Assicurazione contro gli infortuni e prevenzione degli infortuni), in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4375; FF 2008 4703, 2014 6835). [6] Introdotto dall'all. n. 5 della LF del 19 giu. 2020 (Ulteriore sviluppo dell'AI), in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 705; FF 2017 2191). | ||||||
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RS 832.202 OAINF Ordinanza del 20 dicembre 1982 sull'assicurazione contro gli infortuni (OAINF) Art. 79 Aziende commerciali |
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| Sono considerate merci pesanti ai sensi dell'articolo 66 capoverso 1 lettera h della legge quelle sciolte o imballate, pesanti almeno 50 chili, come le merci alla rinfusa; i liquidi sono considerati pesanti quando sono conservati in recipienti che, una volta riempiti, pesano almeno 50 chili. [1] | ||||||
| Vi è grande quantità se il peso complessivo di merci pesanti permanentemente immagazzinato è di almeno 20 tonnellate. | ||||||
| Sono segnatamente considerati mezzi meccanici i montacarichi, i carrelli elevatori, le gru, gli argani e le installazioni di trasporto. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 15 dic. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1998 151). | ||||||
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RS 832.202 OAINF Ordinanza del 20 dicembre 1982 sull'assicurazione contro gli infortuni (OAINF) Art. 79 Aziende commerciali |
||||||
| Sono considerate merci pesanti ai sensi dell'articolo 66 capoverso 1 lettera h della legge quelle sciolte o imballate, pesanti almeno 50 chili, come le merci alla rinfusa; i liquidi sono considerati pesanti quando sono conservati in recipienti che, una volta riempiti, pesano almeno 50 chili. [1] | ||||||
| Vi è grande quantità se il peso complessivo di merci pesanti permanentemente immagazzinato è di almeno 20 tonnellate. | ||||||
| Sono segnatamente considerati mezzi meccanici i montacarichi, i carrelli elevatori, le gru, gli argani e le installazioni di trasporto. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 15 dic. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1998 151). | ||||||
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RS 832.20 LAINF Legge federale del 20 marzo 1981 sull'assicurazione contro gli infortuni (LAINF) Art. 66 Settore di competenza [1] |
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| Sono assicurati d'obbligo presso l'INSAI i lavoratori delle aziende e amministrazioni seguenti: | ||||||
| aziende industriali a norma dell'articolo 5 della legge federale del 13 marzo 1964 [2] sul lavoro (LL); | ||||||
| aziende dell'industria edilizia, d'installazioni e di posa di condutture; | ||||||
| aziende di estrazione e lavorazione dei prodotti del sottosuolo; | ||||||
| aziende forestali; | ||||||
| aziende per la lavorazione a macchina del metallo, legno, sughero, materie sintetiche, pietre o vetro e le fonderie; fanno eccezione le aziende di vendita indicate qui di seguito, che non fabbricano i prodotti bensì si limitano a lavorarli:negozi di ottica,bigiotterie e gioiellerie,negozi di articoli sportivi sprovvisti di macchine per l'affilatura delle lamine e la levigatura della soletta,negozi di radio e televisori che non effettuano la costruzione di antenne,negozi di decorazione d'interni che non effettuano lavori di posa di pavimenti e di falegnameria; [3] | ||||||
| negozi di ottica, | ||||||
| bigiotterie e gioiellerie, | ||||||
| negozi di articoli sportivi sprovvisti di macchine per l'affilatura delle lamine e la levigatura della soletta, | ||||||
| negozi di radio e televisori che non effettuano la costruzione di antenne, | ||||||
| negozi di decorazione d'interni che non effettuano lavori di posa di pavimenti e di falegnameria; [3] | ||||||
| aziende che producono, impiegano in grandi quantità o hanno in deposito in grandi quantità materie infiammabili o esplosive, oppure sostanze che possono causare malattie professionali (art. 9 cpv. 1); | ||||||
| aziende di comunicazione e trasporto come pure quelle connesse direttamente all'industria dei trasporti; | ||||||
| aziende commerciali con in deposito grandi quantità di merce pesante e munite di mezzi meccanici; | ||||||
| macelli con installazioni meccaniche; | ||||||
| aziende per la fabbricazione di bevande; | ||||||
| aziende di distribuzione d'elettricità, gas e acqua, come pure quelle di eliminazione dei rifiuti e di depurazione delle acque; | ||||||
| aziende di preparazione, di direzione o di vigilanza tecniche dei lavori menzionati alle lettere b-l; | ||||||
| laboratori d'apprendistato e protetti; | ||||||
| aziende di lavoro temporaneo; | ||||||
| amministrazione federale, aziende e stabilimenti della Confederazione; | ||||||
| servizi di amministrazioni pubbliche cantonali, comunali o di corporazioni di diritto pubblico, per quanto eseguano lavori menzionati alle lettere b-m. | ||||||
| Il Consiglio federale precisa quali aziende sottostanno all'assicurazione obbligatoria e definisce segnatamente il campo d'attività dell'INSAI in relazione ai lavoratori: | ||||||
| di aziende ausiliarie ed accessorie di quelle sottostanti all'assicurazione obbligatoria; | ||||||
| di aziende le cui sole parti ausiliarie ed accessorie soggiacciono al capoverso 1; | ||||||
| di aziende miste; | ||||||
| alle dipendenze di persone esercitanti in gran parte per conto proprio attività di cui al capoverso [4] 1 lettere b-m, senza che si sia in presenza di un'azienda. | ||||||
| Il Consiglio federale può dispensare dall'obbligo di assicurarsi presso l'INSAI i lavoratori di aziende affiliate ad un istituto di assicurazione privato contro gli infortuni di un'associazione professionale che garantisca una protezione assicurativa equivalente. Tali dispense devono essere in particolare accordate qualora servano a salvaguardare l'esistenza e l'efficienza dell'istituto d'assicurazione. | ||||||
| I disoccupati sono assicurati presso l'INSAI. Il Consiglio federale disciplina quale assicuratore è competente in caso di guadagno intermedio, disoccupazione parziale e provvedimenti inerenti al mercato del lavoro. [5] | ||||||
| Le persone di cui all'articolo 1a capoverso 1 lettera c sono assicurate presso l'INSAI. [6] | ||||||
| L'INSAI gestisce l'assicurazione facoltativa per i datori di lavoro i cui dipendenti sono assicurati d'obbligo presso l'istituto stesso, come pure per i familiari di tali datori di lavoro, collaboranti nell'impresa (art. 4 e 5). Il Consiglio federale può inoltre autorizzare l'INSAI ad assicurare gli indipendenti che esercitano le diverse professioni suindicate e non occupano manodopera. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 25 set. 2015 (Assicurazione contro gli infortuni e prevenzione degli infortuni), in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4375; FF 2008 4703, 2014 6835). [2] RS 822.11 [3] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 25 set. 2015 (Assicurazione contro gli infortuni e prevenzione degli infortuni), in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4375; FF 2008 4703, 2014 6835). [4] RU 1982 2096 [5] Introdotto dalla cifra I della LF del 25 set. 2015 (Assicurazione contro gli infortuni e prevenzione degli infortuni), in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4375; FF 2008 4703, 2014 6835). [6] Introdotto dall'all. n. 5 della LF del 19 giu. 2020 (Ulteriore sviluppo dell'AI), in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 705; FF 2017 2191). | ||||||
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RS 832.202 OAINF Ordinanza del 20 dicembre 1982 sull'assicurazione contro gli infortuni (OAINF) Art. 79 Aziende commerciali |
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| Sono considerate merci pesanti ai sensi dell'articolo 66 capoverso 1 lettera h della legge quelle sciolte o imballate, pesanti almeno 50 chili, come le merci alla rinfusa; i liquidi sono considerati pesanti quando sono conservati in recipienti che, una volta riempiti, pesano almeno 50 chili. [1] | ||||||
| Vi è grande quantità se il peso complessivo di merci pesanti permanentemente immagazzinato è di almeno 20 tonnellate. | ||||||
| Sono segnatamente considerati mezzi meccanici i montacarichi, i carrelli elevatori, le gru, gli argani e le installazioni di trasporto. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 15 dic. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1998 151). | ||||||
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RS 832.20 LAINF Legge federale del 20 marzo 1981 sull'assicurazione contro gli infortuni (LAINF) Art. 68 Categorie e iscrizione nel registro |
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| Le persone, la cui assicurazione esula dalla competenza dell'INSAI, devono, a norma della presente legge, essere assicurate contro gli infortuni da: | ||||||
| imprese di assicurazione private sottoposte alla legge del 17 dicembre 2004 [2] sulla sorveglianza degli assicuratori (LSA); | ||||||
| casse pubbliche d'assicurazione contro gli infortuni; | ||||||
| casse malati ai sensi dell'articolo 2 della legge del 26 settembre 2014 [5] sulla vigilanza sull'assicurazione malattie. | ||||||
| Gli assicuratori che intendono partecipare alla gestione dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni devono iscriversi in un registro tenuto dall'Ufficio federale della sanità pubblica [6]. Questo registro è pubblico. [7] | ||||||
| [1] Nuvo testo giusta l'all. cifra II n. 5 della LF del 17 dic. 2004 sulla sorveglianza degli assicuratori, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 5269; FF 2003 3233). Vedi anche l a disp. trans. della mod. del 25 set. 2015 alla fine del presente testo. [2] RS 961.01 [3] Vedi anche la disp. trans. della mod. del 25 set. 2015 alla fine del presente testo. [4] Nuovo testo giusta l'all. n. 2 della LF del 18 giu. 2021 (Misure di contenimento dei costi - Pacchetto 1a), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2021 837; 2022 808; FF 2019 4981). [5] RS 832.12 [6] La designazione dell'unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell'art. 16 cpv. 3 dell'O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni (RU 2004 4937). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo. [7] Vedi anche l'art. 2 dell'O del 20 set. 1982 concernente l'entrata in vigore e l'attuazione della LF sull'assicurazione contro gli infortuni (RU 1982 1724). | ||||||
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RS 832.20 LAINF Legge federale del 20 marzo 1981 sull'assicurazione contro gli infortuni (LAINF) Art. 66 Settore di competenza [1] |
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| Sono assicurati d'obbligo presso l'INSAI i lavoratori delle aziende e amministrazioni seguenti: | ||||||
| aziende industriali a norma dell'articolo 5 della legge federale del 13 marzo 1964 [2] sul lavoro (LL); | ||||||
| aziende dell'industria edilizia, d'installazioni e di posa di condutture; | ||||||
| aziende di estrazione e lavorazione dei prodotti del sottosuolo; | ||||||
| aziende forestali; | ||||||
| aziende per la lavorazione a macchina del metallo, legno, sughero, materie sintetiche, pietre o vetro e le fonderie; fanno eccezione le aziende di vendita indicate qui di seguito, che non fabbricano i prodotti bensì si limitano a lavorarli:negozi di ottica,bigiotterie e gioiellerie,negozi di articoli sportivi sprovvisti di macchine per l'affilatura delle lamine e la levigatura della soletta,negozi di radio e televisori che non effettuano la costruzione di antenne,negozi di decorazione d'interni che non effettuano lavori di posa di pavimenti e di falegnameria; [3] | ||||||
| negozi di ottica, | ||||||
| bigiotterie e gioiellerie, | ||||||
| negozi di articoli sportivi sprovvisti di macchine per l'affilatura delle lamine e la levigatura della soletta, | ||||||
| negozi di radio e televisori che non effettuano la costruzione di antenne, | ||||||
| negozi di decorazione d'interni che non effettuano lavori di posa di pavimenti e di falegnameria; [3] | ||||||
| aziende che producono, impiegano in grandi quantità o hanno in deposito in grandi quantità materie infiammabili o esplosive, oppure sostanze che possono causare malattie professionali (art. 9 cpv. 1); | ||||||
| aziende di comunicazione e trasporto come pure quelle connesse direttamente all'industria dei trasporti; | ||||||
| aziende commerciali con in deposito grandi quantità di merce pesante e munite di mezzi meccanici; | ||||||
| macelli con installazioni meccaniche; | ||||||
| aziende per la fabbricazione di bevande; | ||||||
| aziende di distribuzione d'elettricità, gas e acqua, come pure quelle di eliminazione dei rifiuti e di depurazione delle acque; | ||||||
| aziende di preparazione, di direzione o di vigilanza tecniche dei lavori menzionati alle lettere b-l; | ||||||
| laboratori d'apprendistato e protetti; | ||||||
| aziende di lavoro temporaneo; | ||||||
| amministrazione federale, aziende e stabilimenti della Confederazione; | ||||||
| servizi di amministrazioni pubbliche cantonali, comunali o di corporazioni di diritto pubblico, per quanto eseguano lavori menzionati alle lettere b-m. | ||||||
| Il Consiglio federale precisa quali aziende sottostanno all'assicurazione obbligatoria e definisce segnatamente il campo d'attività dell'INSAI in relazione ai lavoratori: | ||||||
| di aziende ausiliarie ed accessorie di quelle sottostanti all'assicurazione obbligatoria; | ||||||
| di aziende le cui sole parti ausiliarie ed accessorie soggiacciono al capoverso 1; | ||||||
| di aziende miste; | ||||||
| alle dipendenze di persone esercitanti in gran parte per conto proprio attività di cui al capoverso [4] 1 lettere b-m, senza che si sia in presenza di un'azienda. | ||||||
| Il Consiglio federale può dispensare dall'obbligo di assicurarsi presso l'INSAI i lavoratori di aziende affiliate ad un istituto di assicurazione privato contro gli infortuni di un'associazione professionale che garantisca una protezione assicurativa equivalente. Tali dispense devono essere in particolare accordate qualora servano a salvaguardare l'esistenza e l'efficienza dell'istituto d'assicurazione. | ||||||
| I disoccupati sono assicurati presso l'INSAI. Il Consiglio federale disciplina quale assicuratore è competente in caso di guadagno intermedio, disoccupazione parziale e provvedimenti inerenti al mercato del lavoro. [5] | ||||||
| Le persone di cui all'articolo 1a capoverso 1 lettera c sono assicurate presso l'INSAI. [6] | ||||||
| L'INSAI gestisce l'assicurazione facoltativa per i datori di lavoro i cui dipendenti sono assicurati d'obbligo presso l'istituto stesso, come pure per i familiari di tali datori di lavoro, collaboranti nell'impresa (art. 4 e 5). Il Consiglio federale può inoltre autorizzare l'INSAI ad assicurare gli indipendenti che esercitano le diverse professioni suindicate e non occupano manodopera. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 25 set. 2015 (Assicurazione contro gli infortuni e prevenzione degli infortuni), in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4375; FF 2008 4703, 2014 6835). [2] RS 822.11 [3] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 25 set. 2015 (Assicurazione contro gli infortuni e prevenzione degli infortuni), in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4375; FF 2008 4703, 2014 6835). [4] RU 1982 2096 [5] Introdotto dalla cifra I della LF del 25 set. 2015 (Assicurazione contro gli infortuni e prevenzione degli infortuni), in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4375; FF 2008 4703, 2014 6835). [6] Introdotto dall'all. n. 5 della LF del 19 giu. 2020 (Ulteriore sviluppo dell'AI), in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 705; FF 2017 2191). | ||||||
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RS 832.202 OAINF Ordinanza del 20 dicembre 1982 sull'assicurazione contro gli infortuni (OAINF) Art. 79 Aziende commerciali |
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| Sono considerate merci pesanti ai sensi dell'articolo 66 capoverso 1 lettera h della legge quelle sciolte o imballate, pesanti almeno 50 chili, come le merci alla rinfusa; i liquidi sono considerati pesanti quando sono conservati in recipienti che, una volta riempiti, pesano almeno 50 chili. [1] | ||||||
| Vi è grande quantità se il peso complessivo di merci pesanti permanentemente immagazzinato è di almeno 20 tonnellate. | ||||||
| Sono segnatamente considerati mezzi meccanici i montacarichi, i carrelli elevatori, le gru, gli argani e le installazioni di trasporto. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 15 dic. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1998 151). | ||||||
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RS 832.20 LAINF Legge federale del 20 marzo 1981 sull'assicurazione contro gli infortuni (LAINF) Art. 66 Settore di competenza [1] |
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| Sono assicurati d'obbligo presso l'INSAI i lavoratori delle aziende e amministrazioni seguenti: | ||||||
| aziende industriali a norma dell'articolo 5 della legge federale del 13 marzo 1964 [2] sul lavoro (LL); | ||||||
| aziende dell'industria edilizia, d'installazioni e di posa di condutture; | ||||||
| aziende di estrazione e lavorazione dei prodotti del sottosuolo; | ||||||
| aziende forestali; | ||||||
| aziende per la lavorazione a macchina del metallo, legno, sughero, materie sintetiche, pietre o vetro e le fonderie; fanno eccezione le aziende di vendita indicate qui di seguito, che non fabbricano i prodotti bensì si limitano a lavorarli:negozi di ottica,bigiotterie e gioiellerie,negozi di articoli sportivi sprovvisti di macchine per l'affilatura delle lamine e la levigatura della soletta,negozi di radio e televisori che non effettuano la costruzione di antenne,negozi di decorazione d'interni che non effettuano lavori di posa di pavimenti e di falegnameria; [3] | ||||||
| negozi di ottica, | ||||||
| bigiotterie e gioiellerie, | ||||||
| negozi di articoli sportivi sprovvisti di macchine per l'affilatura delle lamine e la levigatura della soletta, | ||||||
| negozi di radio e televisori che non effettuano la costruzione di antenne, | ||||||
| negozi di decorazione d'interni che non effettuano lavori di posa di pavimenti e di falegnameria; [3] | ||||||
| aziende che producono, impiegano in grandi quantità o hanno in deposito in grandi quantità materie infiammabili o esplosive, oppure sostanze che possono causare malattie professionali (art. 9 cpv. 1); | ||||||
| aziende di comunicazione e trasporto come pure quelle connesse direttamente all'industria dei trasporti; | ||||||
| aziende commerciali con in deposito grandi quantità di merce pesante e munite di mezzi meccanici; | ||||||
| macelli con installazioni meccaniche; | ||||||
| aziende per la fabbricazione di bevande; | ||||||
| aziende di distribuzione d'elettricità, gas e acqua, come pure quelle di eliminazione dei rifiuti e di depurazione delle acque; | ||||||
| aziende di preparazione, di direzione o di vigilanza tecniche dei lavori menzionati alle lettere b-l; | ||||||
| laboratori d'apprendistato e protetti; | ||||||
| aziende di lavoro temporaneo; | ||||||
| amministrazione federale, aziende e stabilimenti della Confederazione; | ||||||
| servizi di amministrazioni pubbliche cantonali, comunali o di corporazioni di diritto pubblico, per quanto eseguano lavori menzionati alle lettere b-m. | ||||||
| Il Consiglio federale precisa quali aziende sottostanno all'assicurazione obbligatoria e definisce segnatamente il campo d'attività dell'INSAI in relazione ai lavoratori: | ||||||
| di aziende ausiliarie ed accessorie di quelle sottostanti all'assicurazione obbligatoria; | ||||||
| di aziende le cui sole parti ausiliarie ed accessorie soggiacciono al capoverso 1; | ||||||
| di aziende miste; | ||||||
| alle dipendenze di persone esercitanti in gran parte per conto proprio attività di cui al capoverso [4] 1 lettere b-m, senza che si sia in presenza di un'azienda. | ||||||
| Il Consiglio federale può dispensare dall'obbligo di assicurarsi presso l'INSAI i lavoratori di aziende affiliate ad un istituto di assicurazione privato contro gli infortuni di un'associazione professionale che garantisca una protezione assicurativa equivalente. Tali dispense devono essere in particolare accordate qualora servano a salvaguardare l'esistenza e l'efficienza dell'istituto d'assicurazione. | ||||||
| I disoccupati sono assicurati presso l'INSAI. Il Consiglio federale disciplina quale assicuratore è competente in caso di guadagno intermedio, disoccupazione parziale e provvedimenti inerenti al mercato del lavoro. [5] | ||||||
| Le persone di cui all'articolo 1a capoverso 1 lettera c sono assicurate presso l'INSAI. [6] | ||||||
| L'INSAI gestisce l'assicurazione facoltativa per i datori di lavoro i cui dipendenti sono assicurati d'obbligo presso l'istituto stesso, come pure per i familiari di tali datori di lavoro, collaboranti nell'impresa (art. 4 e 5). Il Consiglio federale può inoltre autorizzare l'INSAI ad assicurare gli indipendenti che esercitano le diverse professioni suindicate e non occupano manodopera. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 25 set. 2015 (Assicurazione contro gli infortuni e prevenzione degli infortuni), in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4375; FF 2008 4703, 2014 6835). [2] RS 822.11 [3] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 25 set. 2015 (Assicurazione contro gli infortuni e prevenzione degli infortuni), in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4375; FF 2008 4703, 2014 6835). [4] RU 1982 2096 [5] Introdotto dalla cifra I della LF del 25 set. 2015 (Assicurazione contro gli infortuni e prevenzione degli infortuni), in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4375; FF 2008 4703, 2014 6835). [6] Introdotto dall'all. n. 5 della LF del 19 giu. 2020 (Ulteriore sviluppo dell'AI), in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 705; FF 2017 2191). | ||||||
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RS 832.202 OAINF Ordinanza del 20 dicembre 1982 sull'assicurazione contro gli infortuni (OAINF) Art. 78 Aziende di comunicazione, di trasporto e aziende connesse |
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| Sono considerate aziende di comunicazione, di trasporto e aziende direttamente connesse all'industria dei trasporti, ai sensi dell'articolo 66 capoverso 1 lettera g della legge: | ||||||
| le aziende che eseguono trasporti per via di terra, acqua o aria; | ||||||
| le aziende raccordate a un'impresa ferroviaria concessionaria o a un pontile, che caricano e scaricano le merci direttamente oppure tramite vagoni o tubazioni. | ||||||
| le aziende verso cui vengono regolarmente avviati su strada vagoni ferroviari; | ||||||
| le aziende che esercitano la loro attività su vagoni ferroviari o su battelli; | ||||||
| i magazzini di deposito e le imprese di trasbordo; | ||||||
| le aziende che esercitano la loro attività in un aeroporto o che assumono servizi di scalo negli aeroporti; | ||||||
| le scuole d'aviazione. | ||||||
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RS 832.20 LAINF Legge federale del 20 marzo 1981 sull'assicurazione contro gli infortuni (LAINF) Art. 66 Settore di competenza [1] |
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| Sono assicurati d'obbligo presso l'INSAI i lavoratori delle aziende e amministrazioni seguenti: | ||||||
| aziende industriali a norma dell'articolo 5 della legge federale del 13 marzo 1964 [2] sul lavoro (LL); | ||||||
| aziende dell'industria edilizia, d'installazioni e di posa di condutture; | ||||||
| aziende di estrazione e lavorazione dei prodotti del sottosuolo; | ||||||
| aziende forestali; | ||||||
| aziende per la lavorazione a macchina del metallo, legno, sughero, materie sintetiche, pietre o vetro e le fonderie; fanno eccezione le aziende di vendita indicate qui di seguito, che non fabbricano i prodotti bensì si limitano a lavorarli:negozi di ottica,bigiotterie e gioiellerie,negozi di articoli sportivi sprovvisti di macchine per l'affilatura delle lamine e la levigatura della soletta,negozi di radio e televisori che non effettuano la costruzione di antenne,negozi di decorazione d'interni che non effettuano lavori di posa di pavimenti e di falegnameria; [3] | ||||||
| negozi di ottica, | ||||||
| bigiotterie e gioiellerie, | ||||||
| negozi di articoli sportivi sprovvisti di macchine per l'affilatura delle lamine e la levigatura della soletta, | ||||||
| negozi di radio e televisori che non effettuano la costruzione di antenne, | ||||||
| negozi di decorazione d'interni che non effettuano lavori di posa di pavimenti e di falegnameria; [3] | ||||||
| aziende che producono, impiegano in grandi quantità o hanno in deposito in grandi quantità materie infiammabili o esplosive, oppure sostanze che possono causare malattie professionali (art. 9 cpv. 1); | ||||||
| aziende di comunicazione e trasporto come pure quelle connesse direttamente all'industria dei trasporti; | ||||||
| aziende commerciali con in deposito grandi quantità di merce pesante e munite di mezzi meccanici; | ||||||
| macelli con installazioni meccaniche; | ||||||
| aziende per la fabbricazione di bevande; | ||||||
| aziende di distribuzione d'elettricità, gas e acqua, come pure quelle di eliminazione dei rifiuti e di depurazione delle acque; | ||||||
| aziende di preparazione, di direzione o di vigilanza tecniche dei lavori menzionati alle lettere b-l; | ||||||
| laboratori d'apprendistato e protetti; | ||||||
| aziende di lavoro temporaneo; | ||||||
| amministrazione federale, aziende e stabilimenti della Confederazione; | ||||||
| servizi di amministrazioni pubbliche cantonali, comunali o di corporazioni di diritto pubblico, per quanto eseguano lavori menzionati alle lettere b-m. | ||||||
| Il Consiglio federale precisa quali aziende sottostanno all'assicurazione obbligatoria e definisce segnatamente il campo d'attività dell'INSAI in relazione ai lavoratori: | ||||||
| di aziende ausiliarie ed accessorie di quelle sottostanti all'assicurazione obbligatoria; | ||||||
| di aziende le cui sole parti ausiliarie ed accessorie soggiacciono al capoverso 1; | ||||||
| di aziende miste; | ||||||
| alle dipendenze di persone esercitanti in gran parte per conto proprio attività di cui al capoverso [4] 1 lettere b-m, senza che si sia in presenza di un'azienda. | ||||||
| Il Consiglio federale può dispensare dall'obbligo di assicurarsi presso l'INSAI i lavoratori di aziende affiliate ad un istituto di assicurazione privato contro gli infortuni di un'associazione professionale che garantisca una protezione assicurativa equivalente. Tali dispense devono essere in particolare accordate qualora servano a salvaguardare l'esistenza e l'efficienza dell'istituto d'assicurazione. | ||||||
| I disoccupati sono assicurati presso l'INSAI. Il Consiglio federale disciplina quale assicuratore è competente in caso di guadagno intermedio, disoccupazione parziale e provvedimenti inerenti al mercato del lavoro. [5] | ||||||
| Le persone di cui all'articolo 1a capoverso 1 lettera c sono assicurate presso l'INSAI. [6] | ||||||
| L'INSAI gestisce l'assicurazione facoltativa per i datori di lavoro i cui dipendenti sono assicurati d'obbligo presso l'istituto stesso, come pure per i familiari di tali datori di lavoro, collaboranti nell'impresa (art. 4 e 5). Il Consiglio federale può inoltre autorizzare l'INSAI ad assicurare gli indipendenti che esercitano le diverse professioni suindicate e non occupano manodopera. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 25 set. 2015 (Assicurazione contro gli infortuni e prevenzione degli infortuni), in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4375; FF 2008 4703, 2014 6835). [2] RS 822.11 [3] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 25 set. 2015 (Assicurazione contro gli infortuni e prevenzione degli infortuni), in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4375; FF 2008 4703, 2014 6835). [4] RU 1982 2096 [5] Introdotto dalla cifra I della LF del 25 set. 2015 (Assicurazione contro gli infortuni e prevenzione degli infortuni), in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4375; FF 2008 4703, 2014 6835). [6] Introdotto dall'all. n. 5 della LF del 19 giu. 2020 (Ulteriore sviluppo dell'AI), in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 705; FF 2017 2191). | ||||||
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RS 832.20 LAINF Legge federale del 20 marzo 1981 sull'assicurazione contro gli infortuni (LAINF) Art. 66 Settore di competenza [1] |
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| Sono assicurati d'obbligo presso l'INSAI i lavoratori delle aziende e amministrazioni seguenti: | ||||||
| aziende industriali a norma dell'articolo 5 della legge federale del 13 marzo 1964 [2] sul lavoro (LL); | ||||||
| aziende dell'industria edilizia, d'installazioni e di posa di condutture; | ||||||
| aziende di estrazione e lavorazione dei prodotti del sottosuolo; | ||||||
| aziende forestali; | ||||||
| aziende per la lavorazione a macchina del metallo, legno, sughero, materie sintetiche, pietre o vetro e le fonderie; fanno eccezione le aziende di vendita indicate qui di seguito, che non fabbricano i prodotti bensì si limitano a lavorarli:negozi di ottica,bigiotterie e gioiellerie,negozi di articoli sportivi sprovvisti di macchine per l'affilatura delle lamine e la levigatura della soletta,negozi di radio e televisori che non effettuano la costruzione di antenne,negozi di decorazione d'interni che non effettuano lavori di posa di pavimenti e di falegnameria; [3] | ||||||
| negozi di ottica, | ||||||
| bigiotterie e gioiellerie, | ||||||
| negozi di articoli sportivi sprovvisti di macchine per l'affilatura delle lamine e la levigatura della soletta, | ||||||
| negozi di radio e televisori che non effettuano la costruzione di antenne, | ||||||
| negozi di decorazione d'interni che non effettuano lavori di posa di pavimenti e di falegnameria; [3] | ||||||
| aziende che producono, impiegano in grandi quantità o hanno in deposito in grandi quantità materie infiammabili o esplosive, oppure sostanze che possono causare malattie professionali (art. 9 cpv. 1); | ||||||
| aziende di comunicazione e trasporto come pure quelle connesse direttamente all'industria dei trasporti; | ||||||
| aziende commerciali con in deposito grandi quantità di merce pesante e munite di mezzi meccanici; | ||||||
| macelli con installazioni meccaniche; | ||||||
| aziende per la fabbricazione di bevande; | ||||||
| aziende di distribuzione d'elettricità, gas e acqua, come pure quelle di eliminazione dei rifiuti e di depurazione delle acque; | ||||||
| aziende di preparazione, di direzione o di vigilanza tecniche dei lavori menzionati alle lettere b-l; | ||||||
| laboratori d'apprendistato e protetti; | ||||||
| aziende di lavoro temporaneo; | ||||||
| amministrazione federale, aziende e stabilimenti della Confederazione; | ||||||
| servizi di amministrazioni pubbliche cantonali, comunali o di corporazioni di diritto pubblico, per quanto eseguano lavori menzionati alle lettere b-m. | ||||||
| Il Consiglio federale precisa quali aziende sottostanno all'assicurazione obbligatoria e definisce segnatamente il campo d'attività dell'INSAI in relazione ai lavoratori: | ||||||
| di aziende ausiliarie ed accessorie di quelle sottostanti all'assicurazione obbligatoria; | ||||||
| di aziende le cui sole parti ausiliarie ed accessorie soggiacciono al capoverso 1; | ||||||
| di aziende miste; | ||||||
| alle dipendenze di persone esercitanti in gran parte per conto proprio attività di cui al capoverso [4] 1 lettere b-m, senza che si sia in presenza di un'azienda. | ||||||
| Il Consiglio federale può dispensare dall'obbligo di assicurarsi presso l'INSAI i lavoratori di aziende affiliate ad un istituto di assicurazione privato contro gli infortuni di un'associazione professionale che garantisca una protezione assicurativa equivalente. Tali dispense devono essere in particolare accordate qualora servano a salvaguardare l'esistenza e l'efficienza dell'istituto d'assicurazione. | ||||||
| I disoccupati sono assicurati presso l'INSAI. Il Consiglio federale disciplina quale assicuratore è competente in caso di guadagno intermedio, disoccupazione parziale e provvedimenti inerenti al mercato del lavoro. [5] | ||||||
| Le persone di cui all'articolo 1a capoverso 1 lettera c sono assicurate presso l'INSAI. [6] | ||||||
| L'INSAI gestisce l'assicurazione facoltativa per i datori di lavoro i cui dipendenti sono assicurati d'obbligo presso l'istituto stesso, come pure per i familiari di tali datori di lavoro, collaboranti nell'impresa (art. 4 e 5). Il Consiglio federale può inoltre autorizzare l'INSAI ad assicurare gli indipendenti che esercitano le diverse professioni suindicate e non occupano manodopera. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 25 set. 2015 (Assicurazione contro gli infortuni e prevenzione degli infortuni), in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4375; FF 2008 4703, 2014 6835). [2] RS 822.11 [3] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 25 set. 2015 (Assicurazione contro gli infortuni e prevenzione degli infortuni), in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4375; FF 2008 4703, 2014 6835). [4] RU 1982 2096 [5] Introdotto dalla cifra I della LF del 25 set. 2015 (Assicurazione contro gli infortuni e prevenzione degli infortuni), in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4375; FF 2008 4703, 2014 6835). [6] Introdotto dall'all. n. 5 della LF del 19 giu. 2020 (Ulteriore sviluppo dell'AI), in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 705; FF 2017 2191). | ||||||