103 III 91
18. Sentenza 7 luglio 1977 in re Credito Svizzero
Regeste (de):
- Arrestierung von Bankguthaben - Ersuchen um Auskunfterteilung unter Androhung von Strafsanktionen.
- Ist der Arrest für eine Forderung bewilligt, die sich nicht auf einen vollstreckbaren Titel stützt, so kann das Betreibungsamt der Bank (bzw. deren Organen), die sich weigert, die verlangten Auskünfte zu erteilen, nicht die in Art. 292 StGB vorgesehene Strafe androhen (Bestätigung und Präzisierung der Rechtsprechung).
Regeste (fr):
- Séquestre d'avoirs en banque - Demande de renseignements avec menace de sanctions pénales.
- Si le séquestre est ordonné pour une créance qui ne se fonde pas sur un titre exécutoire, l'Office des poursuites ne peut pas menacer de la peine prévue à l'art. 292
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 292 - Wer der von einer zuständigen Behörde oder einem zuständigen Beamten unter Hinweis auf die Strafdrohung dieses Artikels an ihn erlassenen Verfügung nicht Folge leistet, wird mit Busse bestraft.
Regesto (it):
- Sequestro di averi in banca - Richiesta di informazioni con comminatoria di sanzioni penali.
- Se il sequestro è decretato per un credito che non si fonda su di un titolo esecutivo, l'Ufficio di esecuzione non può comminare la pena prevista dall'art. 292
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 292 - Wer der von einer zuständigen Behörde oder einem zuständigen Beamten unter Hinweis auf die Strafdrohung dieses Artikels an ihn erlassenen Verfügung nicht Folge leistet, wird mit Busse bestraft.
Sachverhalt ab Seite 92
BGE 103 III 91 S. 92
Con decreto 26 agosto 1976 il Pretore della giurisdizione di Lugano-distretto, su istanza della Centrofin S.A., Losanna, ha ordinato all'Ufficio di esecuzione e fallimenti di Lugano, Io circondario, di sequestrare presso il Credito svizzero, Succursale di Lugano, i conti bancari, i titoli e i valori della S.A. Industrias Reunidas F. Matarazzo, San Paolo (Brasile). Il sequestro venne eseguito il giorno successivo e il Credito svizzero si è limitato a prenderne atto. Ad una successiva richiesta del 28 ottobre 1976 l'Ufficio di esecuzione diffidava la banca sequestrata a voler comunicare entro dieci giorni se i beni sequestrati esistessero, se fossero sufficienti a garantire il credito e, in caso parziale fino a che importo. Il Credito svizzero comunicava di non esser disposto a fornire informazioni, sia in senso positivo che in senso negativo. Con lettera 12 novembre 1976 l'Ufficio d'esecuzione diffidava nuovamente la banca a fornire le informazioni richieste; a quest'ultima diffida era associata la comminatoria delle pene previste dall'art. 292
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937 StGB Art. 292 - Wer der von einer zuständigen Behörde oder einem zuständigen Beamten unter Hinweis auf die Strafdrohung dieses Artikels an ihn erlassenen Verfügung nicht Folge leistet, wird mit Busse bestraft. |
Erwägungen
Considerato in diritto:
1. La consolidata giurisprudenza di questa Camera ha stabilito che, in materia di sequestro, le banche non possono trincerarsi dietro il segreto bancario per rifiutare le informazioni richieste dagli uffici di esecuzione circa l'esistenza e l'entità dei valori di spettanza dei propri clienti e posti sotto sequestro (DTF 63 III 66, DTF 66 III 32, DTF 75 III 108e rinvii, DTF 100 III 29, DTF 101 III 63 consid. 3, DTF 102 III 8, 9; FRITZSCHE, Schuldbetreibung und Konkurs, II ed., vol. 2, pag. 222/223). Giusta i combinati disposti di cui agli art. 91 e
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2. Contenzioso è invece se alla richiesta di più precise informazioni circa l'esistenza e l'eventuale entità dei beni sequestrati possa essere associata la comminatoria dell'applicazione delle sanzioni penali previste dall'art. 292
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SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937 StGB Art. 169 - Wer eigenmächtig zum Schaden der Gläubiger über einen Vermögenswert verfügt, der |
3. A mente dell'istanza cantonale i mentovati principi giurisprudenziali sarebbero in contrasto con l'obbligo degli uffici di esecuzione di eseguire il sequestro senza esaminare la fondatezza, dal profilo
BGE 103 III 91 S. 94
materiale, del credito dedotto in esecuzione. Se la comminatoria di sanzioni penali potesse essere associata ad una procedura di sequestro unicamente in presenza di un credito materialmente fondato, ciò implicherebbe un esame in tal senso da parte dell'Ufficio di esecuzione. Mal si vedrebbe comunque, sempre a mente dell'istanza cantonale, perché l'autorità d'esecuzione debba nuovamente riesaminare il grado di verosimiglianza di un credito, dopo che sulla stessa già ebbe a pronunciarsi il giudice del sequestro, per determinarsi circa l'inserimento o meno della comminatoria delle sanzioni previste dall'art. 292
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937 StGB Art. 292 - Wer der von einer zuständigen Behörde oder einem zuständigen Beamten unter Hinweis auf die Strafdrohung dieses Artikels an ihn erlassenen Verfügung nicht Folge leistet, wird mit Busse bestraft. |
SR 281.1 Bundesgesetz vom 11. April 1889 über Schuldbetreibung und Konkurs (SchKG) SchKG Art. 278 - 1 Wer durch einen Arrest in seinen Rechten betroffen ist, kann innert zehn Tagen, nachdem er von dessen Anordnung Kenntnis erhalten hat, beim Gericht Einsprache erheben. |
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1 | Wer durch einen Arrest in seinen Rechten betroffen ist, kann innert zehn Tagen, nachdem er von dessen Anordnung Kenntnis erhalten hat, beim Gericht Einsprache erheben. |
2 | Das Gericht gibt den Beteiligten Gelegenheit zur Stellungnahme und entscheidet ohne Verzug. |
3 | Der Einspracheentscheid kann mit Beschwerde nach der ZPO483 angefochten werden. Vor der Rechtsmittelinstanz können neue Tatsachen geltend gemacht werden. |
4 | Einsprache und Beschwerde hemmen die Wirkung des Arrestes nicht. |
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937 StGB Art. 292 - Wer der von einer zuständigen Behörde oder einem zuständigen Beamten unter Hinweis auf die Strafdrohung dieses Artikels an ihn erlassenen Verfügung nicht Folge leistet, wird mit Busse bestraft. |
4. Le censure che l'autorità ticinese di vigilanza muove alla linea finora seguita dalla giurisprudenza di questa Camera non sono totalmente destituite di fondamento, tanto più se espresse in una fattispecie in cui, come nella presente, la formulazione alquanto generica delle
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richieste dell'Ufficio d'esecuzione non implica necessariamente che l'istituto bancario abbia a compromettersi più di quel tanto fornendo le informazioni richieste. Oltracciò va aggiunto che, come sostenuto in dottrina da quegli autori che hanno mosso critiche ai citati principi giurisprudenziali (per tutti PERRIN, op.cit. pag. 187/88) non è agevole accettare che l'autorità abbia, per così dire, a capitolare di fronte alla disobbedienza degli istituti bancari. Tali critiche che, come s'è visto, sono indubbiamente di un certo peso, non appaiono tuttavia tali da indurre questa Camera a mutare il corso della sua giurisprudenza in questa materia: altri e validi motivi militano infatti per il mantenimento della linea tracciata e costantemente ribadita. A tale risultato conduce in primo luogo una ponderata valutazione degli opposti interessi in gioco, segnatamente quello del creditore procedente a conoscere dell'esistenza o meno di attivi sufficienti a garantire il vantato credito, e quello contrastante del debitore sequestrato al mantenimento del segreto bancario di cui gode nella sua qualità di cliente dell'istituto di credito. In tale ponderazione degli interessi deve essere posta mente al fatto che, in questo stadio meramente preliminare della procedura esecutiva, il pericolo di spionaggio bancario, operato mediante i cosiddetti sequestri investigatori (cfr. sopra consid. 2) non è ipotetico, ma serio e tangibile, e al fatto che la banca, dopo aver preso conoscenza di un sequestro, risponde comunque civilmente e penalmente qualora avesse a spossessarsi dei beni colpiti dal sequestro (qui giunti, è d'uopo ricordare di transenna che, d'altro canto, nel mondo bancario ogni operazione suscita l'allestimento di scritture, la cui eventuale soppressione o alterazione da un lato difficilmente potrebbe passare inosservata e, dall'altro, se operata, esporrebbe gli organi della banca a ben più gravi conseguenze sia sul piano civile che su quello penale). D'altro canto, contrariamente a quanto ritiene l'istanza cantonale, non è vero che l'attuale giurisprudenza del Tribunale federale conduce ad esigere dall'Ufficio d'esecuzione un esame della fondatezza materiale di un credito dopo che il giudice del sequestro già si è pronunciato sulla verosimiglianza dello stesso. L'Ufficio d'esecuzione può e deve infatti limitarsi ad accertare, sulla scorta delle pezze giustificative versate in atti, se la verosimiglianza del credito posto a fondamento del sequestro
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risulta da un titolo esecutivo e non da semplici affermazioni, magari contestate, del creditore procedente. In linea di principio tale accertamento non è tale da presentare insormontabili difficoltà per gli uffici d'esecuzione. Ne consegue che l'attuale giurisprudenza di questa Camera deve essere confermata e precisata nel senso che solo la presenza di un titolo esecutivo costituisce presupposto per associare alle decisioni dell'Ufficio d'esecuzione la comminatoria dell'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 292
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Nella concreta fattispecie tali presupposti non sono manifestamente adempiuti: per quanto può essere evinto dalle tavole processuali, il credito in garanzia del pagamento del quale la creditrice procedente Centrofin S.A. ha chiesto ed ottenuto il sequestro dei beni di spettanza della S.A. Industrias Reunidas F. Matarazzo depositati presso gli uffici della succursale luganese dell'istituto bancario ricorrente è infatti genericamente fondato su di non meglio precisati "riconoscimenti di debito, estratti, lettere, telex e note di debito". Da tali pezze non può manifestamente essere dedotto che la pretesa di credito vantata dalla creditrice sequestrante sia senza dubbio fondata. In tali circostanze non si giustifica, a' sensi di giurisprudenza, di associare alla richiesta d'informazioni indirizzata dall'Ufficio d'esecuzione al Credito svizzero la comminatoria delle sanzioni previste dall'art. 292
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937 StGB Art. 292 - Wer der von einer zuständigen Behörde oder einem zuständigen Beamten unter Hinweis auf die Strafdrohung dieses Artikels an ihn erlassenen Verfügung nicht Folge leistet, wird mit Busse bestraft. |