Urteilskopf

103 Ia 218

38. Estratto della sentenza del 26 gennaio 1977 nella causa Cicchelero c. Dipartimento federale di giustizia e polizia
Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 219

BGE 103 Ia 218 S. 219

Nel 1976 il Governo Italiano chiedeva l'estradizione del cittadino italiano Cicchelero per fatti punibili in Italia quali contrabbando aggravato, associazione per delinquere, contraffazione di sigilli, falso in scrittura privata e corruzione attiva. I reati di falsità avevano per oggetto documenti d'origine e sigilli ufficiali destinati esclusivamente a fini doganali; il reato di corruzione attiva sarebbe avvenuto nei confronti di un sottufficiale della guardia di finanza italiana in occasione di una sua venuta in Svizzera. Il ricercato si opponeva all'estradizione, sollevando obiezioni formali e sostanziali.
Il Tribunale federale ha accolto l'opposizione e negato l'estradizione.
Erwägungen

Considerando in diritto:

1. (Principi generali in materia estradizionale.)

2. L'entrata in vigore della Convenzione europea d'estradizione, segnatamente dell'art. 5
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 246 - Chiunque, al fine di usarle come genuine od inalterate, contraffà o altera marche ufficiali apposte dall'autorità ad un oggetto per constatare il risultato di un esame o la concessione di un permesso, quali per esempio i bolli di controllo dei lavori d'oro e d'argento, i bolli degli ispettori delle carni, le marche dell'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini,
di essa, nulla ha modificato a proposito dell'esclusione dell'estradizione per reati fiscali, dettata dall'art. 11
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 246 - Chiunque, al fine di usarle come genuine od inalterate, contraffà o altera marche ufficiali apposte dall'autorità ad un oggetto per constatare il risultato di un esame o la concessione di un permesso, quali per esempio i bolli di controllo dei lavori d'oro e d'argento, i bolli degli ispettori delle carni, le marche dell'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini,
LEstr. Secondo costante giurisprudenza, l'esclusione dell'estradizione per reati fiscali non consente di rifiutarla anche per reati di diritto comune, che con i primi siano connessi, o in relazione di concorso ideale o reale, se le altre condizioni dell'estradizione sono adempiute, e ciò diversamente da quanto accade per i delitti politici (art. 11 cpv. 2
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 246 - Chiunque, al fine di usarle come genuine od inalterate, contraffà o altera marche ufficiali apposte dall'autorità ad un oggetto per constatare il risultato di un esame o la concessione di un permesso, quali per esempio i bolli di controllo dei lavori d'oro e d'argento, i bolli degli ispettori delle carni, le marche dell'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini,
LEstr.; DTF 39 I 115 segg.; DTF 40 I 140 segg.; DTF 50 I 260 consid. 5; DTF 60 I 212 segg.; DTF 78 I 246; DTF 92 I 287). Eccezione al principio: allorché tra il reato fiscale e il reato estradizionale del diritto comune sussista un cosiddetto concorso improprio (unechte Gesetzeskonkurrenz), cioè quando la fattispecie (DTF 83 IV 127) ricade sotto due disposizioni contemporaneamente, e quella di natura fiscale, che osta all'estradizione, la regge sotto ogni suo aspetto (DTF 39 I 116; DTF 50 I 261 /62; DTF 78 I 246; DTF 92 I 287; sentenza inedita Gässler del 4 luglio 1962, consid. 3 pag. 25).
BGE 103 Ia 218 S. 220

In applicazione analogica dei principi della doppia incriminazione e della reciprocità (che, in tal ambito, non è esclusa dall'art. 26 Convenzione, cfr. DTF 101 Ia 608 consid. 8 a), basta che la qualificazione di reato fiscale possa esser attribuita alla fattispecie, per cui l'estradizione è richiesta, in virtù del diritto dello Stato richiesto oppure in virtù di quello della Parte richiedente (DTF 39 I 231; DTF 78 I 246; SCHULTZ, Auslieferungsrecht, pag. 464, nota 15). Sotto quest'ultimo profilo, tuttavia, il Tribunale federale, secondo una giurisprudenza criticata in dottrina (SCHULTZ, op.cit. pag. 236), rifiuta di esaminare a fondo questioni giuridiche controverse dello Stato richiedente, ove questo possa appoggiarsi su giurisprudenza di suoi tribunali superiori o prevalenti opinioni di dottrina. Segnatamente il Tribunale federale non esamina, in tali condizioni, la questione se, secondo il diritto dello Stato richiedente, il reato giustificante l'estradizione, sotto cui la fattispecie e sussunta, non si trovi in concorso improprio con un reato che non l'ammette, e se esso ne sia pertanto assorbito (DTF 50 I 262, consid. 5; DTF 60 I 217 consid. 3; DTF 78 I 227 consid. 4b). In questo caso, il Tribunale federale, quale giudice dell'estradizione, abbandona tale questione al giudice del merito. Come si vedrà in seguito, non è necessario esaminare se questa giurisprudenza possa essere mantenuta.
3. (Inammissibilità delle obiezioni del ricercato circa la propria colpevolezza.)
4. (Questioni formali.)

5. (Per il reato di associazione per delinquere l'estradizione è esclusa, mancando il requisito della doppia incriminazione.)
6. (Natura fiscale del reato di contrabbando.)

7. a) La falsificazione di documenti di origine, che per il diritto italiano integra la fattispecie di cui all'art. 485 CPI, sarebbe di per sé punibile secondo il diritto svizzero quale falsità in documenti (art. 251
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 251 - 1. Chiunque, al fine di nuocere al patrimonio o ad altri diritti di una persona o di procacciare a sé o ad altri un indebito profitto,
1    Chiunque, al fine di nuocere al patrimonio o ad altri diritti di una persona o di procacciare a sé o ad altri un indebito profitto,
2    ...314
CP, cfr. DTF 96 IV 150). Per la falsificazione di sigilli doganali (art. 468 CPI) potrebbe entrare in considerazione, tenuto conto dell'ampiezza della nozione di "documenti" secondo l'art. 110 n
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 251 - 1. Chiunque, al fine di nuocere al patrimonio o ad altri diritti di una persona o di procacciare a sé o ad altri un indebito profitto,
1    Chiunque, al fine di nuocere al patrimonio o ad altri diritti di una persona o di procacciare a sé o ad altri un indebito profitto,
2    ...314
. 5 CP, lo stesso art. 251
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 251 - 1. Chiunque, al fine di nuocere al patrimonio o ad altri diritti di una persona o di procacciare a sé o ad altri un indebito profitto,
1    Chiunque, al fine di nuocere al patrimonio o ad altri diritti di una persona o di procacciare a sé o ad altri un indebito profitto,
2    ...314
CP, oppure l'art. 246
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 246 - Chiunque, al fine di usarle come genuine od inalterate, contraffà o altera marche ufficiali apposte dall'autorità ad un oggetto per constatare il risultato di un esame o la concessione di un permesso, quali per esempio i bolli di controllo dei lavori d'oro e d'argento, i bolli degli ispettori delle carni, le marche dell'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini,
CP, che ha per oggetto la falsificazione di marche ufficiali: e poiché per ambedue questi reati i requisiti dell'estradizione sarebbero adempiuti, non occorrerebbe nemmeno esaminare il delicato problema della loro reciproca relazione. Da esaminare resta invece se le falsificazioni contestate
BGE 103 Ia 218 S. 221

all'opponente non debbano essere qualificate, in ragione della loro natura, quali reati fiscali che, come già si è illustrato, non consentono l'estradizione. b) Prima della riforma introdotta con la Legge federale sul diritto penale amministrativo del 22 marzo 1974 (DPA), che ha, tra l'altro (art. 104
SR 313.0 Legge federale del 22 marzo 1974 sul diritto penale amministrativo (DPA)
DPA Art. 104 - 1 Le modificazioni del diritto federale sinora in vigore sono date nell'allegato, parte integrante della presente legge.
1    Le modificazioni del diritto federale sinora in vigore sono date nell'allegato, parte integrante della presente legge.
2    Il Consiglio federale è autorizzato ad adattare alla presente legge il regolamento esecutivo del decreto del Consiglio federale del 27 novembre 193484 concernente un'imposta sulle bevande.
DPA), modificato la legge federale sulle dogane del 1o ottobre 1925 (LD), una falsificazione di documenti destinata a frodare il dazio era in ogni caso punibile quale contravvenzione doganale ai sensi dell'art. 74 n
SR 313.0 Legge federale del 22 marzo 1974 sul diritto penale amministrativo (DPA)
DPA Art. 104 - 1 Le modificazioni del diritto federale sinora in vigore sono date nell'allegato, parte integrante della presente legge.
1    Le modificazioni del diritto federale sinora in vigore sono date nell'allegato, parte integrante della presente legge.
2    Il Consiglio federale è autorizzato ad adattare alla presente legge il regolamento esecutivo del decreto del Consiglio federale del 27 novembre 193484 concernente un'imposta sulle bevande.
. 8 LD, nel testo allora vigente. La natura fiscale del reato di cui all'art. 74 n
SR 313.0 Legge federale del 22 marzo 1974 sul diritto penale amministrativo (DPA)
DPA Art. 104 - 1 Le modificazioni del diritto federale sinora in vigore sono date nell'allegato, parte integrante della presente legge.
1    Le modificazioni del diritto federale sinora in vigore sono date nell'allegato, parte integrante della presente legge.
2    Il Consiglio federale è autorizzato ad adattare alla presente legge il regolamento esecutivo del decreto del Consiglio federale del 27 novembre 193484 concernente un'imposta sulle bevande.
. 8 LD era indubbia, tanto in ragione della "sedes materiae", quanto della commisurazione della pena (multa in base al dazio frodato o pregiudicato) e della procedura applicabile. Controversa era invece la disciplina del concorso di tale norma con le norme del diritto penale comune in materia di falsità in documenti. Il testo allora vigente dell'art. 85 cpv. 2
SR 631.0 Legge del 18 marzo 2005 sulle dogane (LD)
LD Art. 85 Riscossione posticipata di tributi doganali - Se per errore l'UDSC non ha stabilito un tributo doganale o ha stabilito un tributo doganale insufficiente, oppure ha restituito un importo troppo elevato di un tributo doganale, esso può riscuotere posticipatamente l'importo dovuto, purché ne comunichi l'intenzione entro un anno dalla decisione d'imposizione34.
LD stabiliva infatti che le disposizioni penali della LD si applicavano senza pregiudizio di quelle della legislazione penale concorrente, ossia prevedeva, in linea di principio, una applicazione cumulativa delle sanzioni penali. Controverso era tuttavia se non dovesse ammettersi un concorso improprio, e prescindersi dal cumulo delle pene, ove la falsificazione si esaurisse nella lesione di interessi fiscali: questione che il Tribunale federale aveva sempre lasciato aperta (DTF 77 IV 46 /47, 80 IV 39, 96 IV 151). c) Con l'entrata in vigore del DPA e la correlativa riforma della LD, alla repressione del contrabbando e delle connesse infrazioni doganali, le cui fattispecie sono contenute negli art. 74
SR 631.0 Legge del 18 marzo 2005 sulle dogane (LD)
LD Art. 74 Interessi
1    Se l'obbligazione doganale non viene pagata entro il termine stabilito, a partire dall'esigibilità è riscosso un interesse di mora.
2    L'interesse di mora non è dovuto:
a  nei casi particolari previsti dal Consiglio federale;
b  fintanto che l'obbligazione doganale è garantita mediante deposito in contanti.
3    A contare dal momento del pagamento, l'UDSC corrisponde gli interessi sugli importi indebitamente riscossi o indebitamente non restituiti.
4    Il DFF stabilisce i saggi d'interesse.
, 76
SR 631.0 Legge del 18 marzo 2005 sulle dogane (LD)
LD Art. 76
1    Se un credito doganale sorge solo condizionatamente oppure se l'UDSC accorda agevolazioni di pagamento, il debitore doganale deve garantire il credito doganale mediante deposito in contanti, deposito di titoli sicuri e negoziabili o mediante fideiussione doganale.
2    Se non è prestata una garanzia oppure se il pagamento appare compromesso, l'UDSC può ordinare, anche se il credito doganale non è ancora esigibile, che sia prestata una garanzia o far valere il diritto di pegno doganale.
3    Il pagamento può risultare compromesso in particolare se il debitore doganale:
a  è in mora con il pagamento; oppure
b  non è domiciliato in Svizzera o compie atti per rinunciare al domicilio, alla sede o allo stabilimento d'impresa in Svizzera o per farsi cancellare dal registro di commercio svizzero.
4    Il Consiglio federale stabilisce i casi in cui non è richiesta una garanzia o ne è richiesta soltanto una parziale.
, 78
SR 631.0 Legge del 18 marzo 2005 sulle dogane (LD)
LD Art. 78 Diritti e doveri del fideiussore
1    Se il fideiussore paga il credito doganale, l'UDSC gli rilascia a richiesta un'attestazione che gli permette di esercitare il diritto di regresso contro il debitore doganale e di chiedere il rigetto definitivo dell'opposizione.
2    Le merci che sono all'origine del credito doganale garantito e che sono sottoposte alla custodia dell'UDSC sono consegnate al fideiussore contro pagamento del credito.
3    Riguardo al credito doganale, il fideiussore non può far valere eccezioni che non siano quelle del debitore doganale. I titoli esecutivi nei confronti di quest'ultimo hanno effetto anche contro il fideiussore.
e 79
SR 631.0 Legge del 18 marzo 2005 sulle dogane (LD)
LD Art. 79 Estinzione della fideiussione
1    La responsabilità del fideiussore cessa contemporaneamente a quella del debitore doganale.
2    La garanzia generale può essere disdetta al più presto un anno dopo la sua costituzione. In tal caso la fideiussione non si estende più ai crediti doganali nei confronti del debitore doganale sorti oltre 30 giorni dopo il ricevimento della disdetta da parte dell'UDSC.
3    L'UDSC può annullare in qualsiasi momento la fideiussione.
LD, si applicano, in virtù dell'art. 80
SR 631.0 Legge del 18 marzo 2005 sulle dogane (LD)
LD Art. 80 Diritto applicabile
1    Lo statuto giuridico del debitore doganale e del fideiussore nei confronti della Confederazione è disciplinato dalla presente legge.
2    Per il rimanente si applica il Codice delle obbligazioni32.
LD, le disposizioni del titolo secondo del DPA (art. 2
SR 313.0 Legge federale del 22 marzo 1974 sul diritto penale amministrativo (DPA)
DPA Art. 2 - Le disposizioni generali del Codice penale svizzero (Codice penale)4 si applicano ai fatti cui la legislazione amministrativa federale commina una pena, salvo che non sia altrimenti disposto dalla presente legge o dalle singole leggi amministrative.
segg. DPA). Nella misura in cui, come in casu, il DPA è applicabile (cfr. art. 1
SR 313.0 Legge federale del 22 marzo 1974 sul diritto penale amministrativo (DPA)
DPA Art. 1 - La presente legge si applica nei casi in cui il procedimento e il giudizio per un'infrazione sono demandati a un'autorità amministrativa della Confederazione.
DPA), tanto la truffa (art. 14
SR 313.0 Legge federale del 22 marzo 1974 sul diritto penale amministrativo (DPA)
DPA Art. 14 - 1 Chiunque inganna con astuzia l'amministrazione, un'altra autorità o un terzo affermando cose false o dissimulando cose vere oppure ne conferma subdolamente l'errore e in tal modo consegue indebitamente dall'ente pubblico, per sé o per un terzo, una concessione, un'autorizzazione, un contingente, un contributo, una restituzione di tasse o altre prestazioni, ovvero fa sì che una concessione, un'autorizzazione o un contingente non siano revocati, è punito con una pena detentiva fino a tre anni o con una pena pecuniaria.
1    Chiunque inganna con astuzia l'amministrazione, un'altra autorità o un terzo affermando cose false o dissimulando cose vere oppure ne conferma subdolamente l'errore e in tal modo consegue indebitamente dall'ente pubblico, per sé o per un terzo, una concessione, un'autorizzazione, un contingente, un contributo, una restituzione di tasse o altre prestazioni, ovvero fa sì che una concessione, un'autorizzazione o un contingente non siano revocati, è punito con una pena detentiva fino a tre anni o con una pena pecuniaria.
2    Se l'autore, con il suo subdolo comportamento, fa sì che l'ente pub-blico si trovi defraudato, in somma rilevante, di una tassa, un contributo o un'altra prestazione o venga a essere altrimenti pregiudicato nei suoi interessi patrimoniali, la pena è una pena detentiva fino a tre anni o una pena pecuniaria.
3    Chiunque, per mestiere o in collaborazione con terzi, commette in-frazioni di cui ai capoversi 1 o 2 in materia fiscale o doganale e in tal modo procaccia a sé o ad altri un indebito profitto di entità particolarmente considerevole oppure pregiudica in modo particolarmente con-siderevole gli interessi patrimoniali o altri diritti dell'ente pubblico, è punito con una pena detentiva fino a cinque anni o con una pena pecu-niaria.
4    Se per un'infrazione corrispondente al capoverso 1, 2 o 3 non subdolamente commessa una legge amministrativa prevede una multa, nei casi previsti nei capoversi 1-3 va inflitta anche una multa. L'importo della multa è calcolato secondo la corrispondente legge amministrativa.
DPA), quanto la falsità in documenti ed il conseguimento di una falsa attestazione (art. 15
SR 313.0 Legge federale del 22 marzo 1974 sul diritto penale amministrativo (DPA)
DPA Art. 15 - 1. Chiunque, al fine di procacciare a sé o a altri un indebito profitto a tenore della legislazione amministrativa della Confederazione oppure di nuocere al patrimonio o a altri diritti dell'ente pubblico, forma un documento falso o altera un documento vero, abusa dell'altrui firma autentica o dell'altrui segno a mano autentico per formare un documento suppositizio, oppure fa uso, a scopo di inganno, di un documento di tale natura,
1    Chiunque, al fine di procacciare a sé o a altri un indebito profitto a tenore della legislazione amministrativa della Confederazione oppure di nuocere al patrimonio o a altri diritti dell'ente pubblico, forma un documento falso o altera un documento vero, abusa dell'altrui firma autentica o dell'altrui segno a mano autentico per formare un documento suppositizio, oppure fa uso, a scopo di inganno, di un documento di tale natura,
2    Il numero 1 si applica parimente ai documenti esteri.
DPA) sono perseguibili esclusivamente - se il reato è rivolto unicamente contro l'ente pubblico - in base alle predette norme speciali e privilegianti, e sono pertanto sottratte alle corrispondenti norme del codice penale ordinario, segnatamente alle norme di cui agli art. 251 (falsità in documenti), 246 (falsificazione di marche ufficiali), 148 (truffa).
Con tale riforma il legislatore federale ha inteso perseguire un triplice scopo: da un lato, porre nella misura del possibile
BGE 103 Ia 218 S. 222

fine alle disparità di trattamento derivanti dalla dispersione delle disposizioni del diritto penale amministrativo in disparate leggi federali; dall'altro, consentire un maggior rigore nella repressione delle infrazioni amministrative qualificate (pene detentive, anziché solo pecuniarie); infine, risolvere - almeno nell'ambito di applicazione della nuova legge - lo spinoso problema del concorso tra norme penali amministrative e norme penali del diritto comune, cui la giurisprudenza del Tribunale federale aveva potuto sotto il precedente regime dare solo parzialmente una soluzione soddisfacente (cfr. P. NOLL, Nebenstrafrecht und Rechtsgleichheit, in Revue pénale suisse, 74 (1959) pag. 29 segg., in part. 41 segg.; Messaggio del CF del 21 aprile 1971 sul disegno del DPA, FF 1971, pag. 727 segg., in particolare n. 2.3 (pag. 733 segg.) e n. 3, pag. 743; R. PFUND, Der Entwurf eines Bundesgesetzes über das Verwaltungsstrafrecht, ZBl 74 (1973), pag. 58 segg., in modo speciale 67 segg.; lo stesso, Das neue Verwaltungsstrafrecht des Bundes unter bes. Berücksichtigung des Steuerstrafrechtes, in ASA 42 (1974), pag. 161 segg. in part. 166 segg.; lo stesso, Verwaltungsstrafrecht - Strafrecht, Revue de droit suisse NF 90 II ( 1971) pag. 107, in modo speciale 171 segg.; JEAN GAUTHIER, La loi fédérale sur le droit pénal administratif, Mémoires publiés par la Faculté de Droit de Genève vol. 46, in part. pag. 30 e nota 17, pag. 46 segg., EMILIO CATENAZZI, Alcune considerazioni sul concorso tra diritto penale ordinario e diritto penale fiscale, in Repertorio giurisprudenza patria 1974, pag. 1 segg.; MARKUS PETER, Das neue Bundesgesetz über das Verwaltungsstrafrecht, Revue pénale suisse 90 (1974), pag. 22 segg.; inoltre, il testo delle deliberazioni del Consiglio nazionale, Bollettino stenografico CN vol. 83 (1973), in particolare pag. 456 (Votum Bächtold), 470/71 (Votum König e Aubert). Il fatto che la falsificazione di documenti ai fini di trarre in inganno l'autorità doganale non sia più formalmente prevista nella LD, ma sia stata con la riforma citata ricondotta sotto una fattispecie più generale del diritto penale amministrativo, non ha fatto di essa un reato di diritto comune, idoneo come tale a dar luogo ad estradizione. La natura fiscale del reato, che esclude l'estradizione, non dipende dalla circostanza che la norma penale applicabile sia contenuta in una legge fiscale o in una legge di carattere generale: determinante è che il reato
BGE 103 Ia 218 S. 223

di cui si tratta si esaurisca nella violazione di una norma concernente la riscossione di pubblici tributi (cfr. GUT, Die fiskalischen und militärischen Vergehen im schweizerischen Auslieferungsrecht, Tesi Zurigo 1943, pagg. 60/61). Certo, come già sotto il regime anteriore all'entrata in vigore del DPA, anche sotto quello vigente il concorso ideale rimane possibile: laddove la falsità in documenti non si esaurisca in un pregiudizio dell'ente pubblico in una materia regolata dal diritto amministrativo federale, ma comporti pure la lesione di altri interessi (cfr. DTF 96 IV 152 consid. 1, DTF 101 IV 57 /58), possono cumulativamente applicarsi le disposizioni del DPA e quelle del CP o di altri testi legali che reprimano la fattispecie concreta.
d) Ora, nella motivazione della loro domanda, le autorità italiane non asseverano, e tantomeno dimostrano, che gli atti e le marche che si ritengono falsificati o contraffatti ad altro potessero servire che alla commissione del reato doganale. In simili condizioni, dal punto di vista svizzero, le falsificazioni rimproverate al ricercato si qualificano come reati fiscali, perseguibili in applicazione dell'art. 15
SR 313.0 Legge federale del 22 marzo 1974 sul diritto penale amministrativo (DPA)
DPA Art. 15 - 1. Chiunque, al fine di procacciare a sé o a altri un indebito profitto a tenore della legislazione amministrativa della Confederazione oppure di nuocere al patrimonio o a altri diritti dell'ente pubblico, forma un documento falso o altera un documento vero, abusa dell'altrui firma autentica o dell'altrui segno a mano autentico per formare un documento suppositizio, oppure fa uso, a scopo di inganno, di un documento di tale natura,
1    Chiunque, al fine di procacciare a sé o a altri un indebito profitto a tenore della legislazione amministrativa della Confederazione oppure di nuocere al patrimonio o a altri diritti dell'ente pubblico, forma un documento falso o altera un documento vero, abusa dell'altrui firma autentica o dell'altrui segno a mano autentico per formare un documento suppositizio, oppure fa uso, a scopo di inganno, di un documento di tale natura,
2    Il numero 1 si applica parimente ai documenti esteri.
DPA e non sussumibili sotto le norme degli art. 251
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 251 - 1. Chiunque, al fine di nuocere al patrimonio o ad altri diritti di una persona o di procacciare a sé o ad altri un indebito profitto,
1    Chiunque, al fine di nuocere al patrimonio o ad altri diritti di una persona o di procacciare a sé o ad altri un indebito profitto,
2    ...314
, risp. 246 CP. Ad un'estradizione per tali imputazioni fanno quindi ostacolo l'art. 5
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 246 - Chiunque, al fine di usarle come genuine od inalterate, contraffà o altera marche ufficiali apposte dall'autorità ad un oggetto per constatare il risultato di un esame o la concessione di un permesso, quali per esempio i bolli di controllo dei lavori d'oro e d'argento, i bolli degli ispettori delle carni, le marche dell'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini,
della Convenzione e l'art. 11
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 246 - Chiunque, al fine di usarle come genuine od inalterate, contraffà o altera marche ufficiali apposte dall'autorità ad un oggetto per constatare il risultato di un esame o la concessione di un permesso, quali per esempio i bolli di controllo dei lavori d'oro e d'argento, i bolli degli ispettori delle carni, le marche dell'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini,
LEstr.

8. (Per il reato di corruzione attiva, la richiesta d'estradizione è priva di un sufficiente esposto dei fatti. L'estradizione non potrebbe comunque essere accordata a titolo principale per tale imputazione, essendo i fatti su cui questa si fonda avvenuti, quanto meno in parte, su territorio svizzero.)
Informazioni decisione   •   DEFRITEN
Documento : 103 IA 218
Data : 26. gennaio 1977
Pubblicato : 31. dicembre 1977
Sorgente : Tribunale federale
Stato : 103 IA 218
Ramo giuridico : DTF - Diritto costituzionale
Oggetto : Estradizione: reati fiscali. 1. Nozione di concorso improprio tra un reato fiscale e un reato estradizionale di diritto


Registro di legislazione
CP: 14e  15 
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 15 - Ognuno ha il diritto di respingere in modo adeguato alle circostanze un'aggressione ingiusta o la minaccia ingiusta di un'aggressione imminente fatta a sé o ad altri.
110n  148 
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 148 - 1 Chiunque, insolvente o non disposto a saldare il dovuto, ottiene prestazioni di natura patrimoniale utilizzando una carta-chèque, una carta di credito o un analogo mezzo di pagamento, cagionando un danno al patrimonio dell'istituto d'emissione, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria, se l'istituto d'emissione e l'impresa contraente hanno preso le misure che si potevano ragionevolmente esigere da loro per evitare l'abuso della carta.
1    Chiunque, insolvente o non disposto a saldare il dovuto, ottiene prestazioni di natura patrimoniale utilizzando una carta-chèque, una carta di credito o un analogo mezzo di pagamento, cagionando un danno al patrimonio dell'istituto d'emissione, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria, se l'istituto d'emissione e l'impresa contraente hanno preso le misure che si potevano ragionevolmente esigere da loro per evitare l'abuso della carta.
2    La pena è una pena detentiva da sei mesi a dieci anni se il colpevole fa mestiere di tali operazioni.204
246 
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 246 - Chiunque, al fine di usarle come genuine od inalterate, contraffà o altera marche ufficiali apposte dall'autorità ad un oggetto per constatare il risultato di un esame o la concessione di un permesso, quali per esempio i bolli di controllo dei lavori d'oro e d'argento, i bolli degli ispettori delle carni, le marche dell'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini,
251 
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 251 - 1. Chiunque, al fine di nuocere al patrimonio o ad altri diritti di una persona o di procacciare a sé o ad altri un indebito profitto,
1    Chiunque, al fine di nuocere al patrimonio o ad altri diritti di una persona o di procacciare a sé o ad altri un indebito profitto,
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251e
DPA: 1 
SR 313.0 Legge federale del 22 marzo 1974 sul diritto penale amministrativo (DPA)
DPA Art. 1 - La presente legge si applica nei casi in cui il procedimento e il giudizio per un'infrazione sono demandati a un'autorità amministrativa della Confederazione.
2 
SR 313.0 Legge federale del 22 marzo 1974 sul diritto penale amministrativo (DPA)
DPA Art. 2 - Le disposizioni generali del Codice penale svizzero (Codice penale)4 si applicano ai fatti cui la legislazione amministrativa federale commina una pena, salvo che non sia altrimenti disposto dalla presente legge o dalle singole leggi amministrative.
14 
SR 313.0 Legge federale del 22 marzo 1974 sul diritto penale amministrativo (DPA)
DPA Art. 14 - 1 Chiunque inganna con astuzia l'amministrazione, un'altra autorità o un terzo affermando cose false o dissimulando cose vere oppure ne conferma subdolamente l'errore e in tal modo consegue indebitamente dall'ente pubblico, per sé o per un terzo, una concessione, un'autorizzazione, un contingente, un contributo, una restituzione di tasse o altre prestazioni, ovvero fa sì che una concessione, un'autorizzazione o un contingente non siano revocati, è punito con una pena detentiva fino a tre anni o con una pena pecuniaria.
1    Chiunque inganna con astuzia l'amministrazione, un'altra autorità o un terzo affermando cose false o dissimulando cose vere oppure ne conferma subdolamente l'errore e in tal modo consegue indebitamente dall'ente pubblico, per sé o per un terzo, una concessione, un'autorizzazione, un contingente, un contributo, una restituzione di tasse o altre prestazioni, ovvero fa sì che una concessione, un'autorizzazione o un contingente non siano revocati, è punito con una pena detentiva fino a tre anni o con una pena pecuniaria.
2    Se l'autore, con il suo subdolo comportamento, fa sì che l'ente pub-blico si trovi defraudato, in somma rilevante, di una tassa, un contributo o un'altra prestazione o venga a essere altrimenti pregiudicato nei suoi interessi patrimoniali, la pena è una pena detentiva fino a tre anni o una pena pecuniaria.
3    Chiunque, per mestiere o in collaborazione con terzi, commette in-frazioni di cui ai capoversi 1 o 2 in materia fiscale o doganale e in tal modo procaccia a sé o ad altri un indebito profitto di entità particolarmente considerevole oppure pregiudica in modo particolarmente con-siderevole gli interessi patrimoniali o altri diritti dell'ente pubblico, è punito con una pena detentiva fino a cinque anni o con una pena pecu-niaria.
4    Se per un'infrazione corrispondente al capoverso 1, 2 o 3 non subdolamente commessa una legge amministrativa prevede una multa, nei casi previsti nei capoversi 1-3 va inflitta anche una multa. L'importo della multa è calcolato secondo la corrispondente legge amministrativa.
15 
SR 313.0 Legge federale del 22 marzo 1974 sul diritto penale amministrativo (DPA)
DPA Art. 15 - 1. Chiunque, al fine di procacciare a sé o a altri un indebito profitto a tenore della legislazione amministrativa della Confederazione oppure di nuocere al patrimonio o a altri diritti dell'ente pubblico, forma un documento falso o altera un documento vero, abusa dell'altrui firma autentica o dell'altrui segno a mano autentico per formare un documento suppositizio, oppure fa uso, a scopo di inganno, di un documento di tale natura,
1    Chiunque, al fine di procacciare a sé o a altri un indebito profitto a tenore della legislazione amministrativa della Confederazione oppure di nuocere al patrimonio o a altri diritti dell'ente pubblico, forma un documento falso o altera un documento vero, abusa dell'altrui firma autentica o dell'altrui segno a mano autentico per formare un documento suppositizio, oppure fa uso, a scopo di inganno, di un documento di tale natura,
2    Il numero 1 si applica parimente ai documenti esteri.
104
SR 313.0 Legge federale del 22 marzo 1974 sul diritto penale amministrativo (DPA)
DPA Art. 104 - 1 Le modificazioni del diritto federale sinora in vigore sono date nell'allegato, parte integrante della presente legge.
1    Le modificazioni del diritto federale sinora in vigore sono date nell'allegato, parte integrante della presente legge.
2    Il Consiglio federale è autorizzato ad adattare alla presente legge il regolamento esecutivo del decreto del Consiglio federale del 27 novembre 193484 concernente un'imposta sulle bevande.
LD: 74 
SR 631.0 Legge del 18 marzo 2005 sulle dogane (LD)
LD Art. 74 Interessi
1    Se l'obbligazione doganale non viene pagata entro il termine stabilito, a partire dall'esigibilità è riscosso un interesse di mora.
2    L'interesse di mora non è dovuto:
a  nei casi particolari previsti dal Consiglio federale;
b  fintanto che l'obbligazione doganale è garantita mediante deposito in contanti.
3    A contare dal momento del pagamento, l'UDSC corrisponde gli interessi sugli importi indebitamente riscossi o indebitamente non restituiti.
4    Il DFF stabilisce i saggi d'interesse.
74n  76 
SR 631.0 Legge del 18 marzo 2005 sulle dogane (LD)
LD Art. 76
1    Se un credito doganale sorge solo condizionatamente oppure se l'UDSC accorda agevolazioni di pagamento, il debitore doganale deve garantire il credito doganale mediante deposito in contanti, deposito di titoli sicuri e negoziabili o mediante fideiussione doganale.
2    Se non è prestata una garanzia oppure se il pagamento appare compromesso, l'UDSC può ordinare, anche se il credito doganale non è ancora esigibile, che sia prestata una garanzia o far valere il diritto di pegno doganale.
3    Il pagamento può risultare compromesso in particolare se il debitore doganale:
a  è in mora con il pagamento; oppure
b  non è domiciliato in Svizzera o compie atti per rinunciare al domicilio, alla sede o allo stabilimento d'impresa in Svizzera o per farsi cancellare dal registro di commercio svizzero.
4    Il Consiglio federale stabilisce i casi in cui non è richiesta una garanzia o ne è richiesta soltanto una parziale.
78 
SR 631.0 Legge del 18 marzo 2005 sulle dogane (LD)
LD Art. 78 Diritti e doveri del fideiussore
1    Se il fideiussore paga il credito doganale, l'UDSC gli rilascia a richiesta un'attestazione che gli permette di esercitare il diritto di regresso contro il debitore doganale e di chiedere il rigetto definitivo dell'opposizione.
2    Le merci che sono all'origine del credito doganale garantito e che sono sottoposte alla custodia dell'UDSC sono consegnate al fideiussore contro pagamento del credito.
3    Riguardo al credito doganale, il fideiussore non può far valere eccezioni che non siano quelle del debitore doganale. I titoli esecutivi nei confronti di quest'ultimo hanno effetto anche contro il fideiussore.
79 
SR 631.0 Legge del 18 marzo 2005 sulle dogane (LD)
LD Art. 79 Estinzione della fideiussione
1    La responsabilità del fideiussore cessa contemporaneamente a quella del debitore doganale.
2    La garanzia generale può essere disdetta al più presto un anno dopo la sua costituzione. In tal caso la fideiussione non si estende più ai crediti doganali nei confronti del debitore doganale sorti oltre 30 giorni dopo il ricevimento della disdetta da parte dell'UDSC.
3    L'UDSC può annullare in qualsiasi momento la fideiussione.
80 
SR 631.0 Legge del 18 marzo 2005 sulle dogane (LD)
LD Art. 80 Diritto applicabile
1    Lo statuto giuridico del debitore doganale e del fideiussore nei confronti della Confederazione è disciplinato dalla presente legge.
2    Per il rimanente si applica il Codice delle obbligazioni32.
85
SR 631.0 Legge del 18 marzo 2005 sulle dogane (LD)
LD Art. 85 Riscossione posticipata di tributi doganali - Se per errore l'UDSC non ha stabilito un tributo doganale o ha stabilito un tributo doganale insufficiente, oppure ha restituito un importo troppo elevato di un tributo doganale, esso può riscuotere posticipatamente l'importo dovuto, purché ne comunichi l'intenzione entro un anno dalla decisione d'imposizione34.
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Registro DTF
101-IA-602 • 101-IV-53 • 103-IA-218 • 39-I-113 • 39-I-228 • 40-I-134 • 50-I-249 • 60-I-197 • 60-I-213 • 77-IV-39 • 78-I-225 • 78-I-235 • 80-IV-37 • 83-IV-121 • 92-I-285 • 96-IV-150
Parole chiave
Elenca secondo la frequenza o in ordine alfabetico
falsità in documenti • tribunale federale • questio • diritto comune • esaminatore • federalismo • concorso improprio • italia • corruzione attiva • diritto penale • entrata in vigore • infrazione doganale • falsificazione di marche ufficiali • diritto penale amministrativo • stato richiedente • concorso ideale • cio • obiezione • leso • scopo
... Tutti
FF
1971/727