S. 225 / Nr. 33 Internationales Auslieferungsrecht (i)

BGE 78 I 225

33. Sentenza 16 luglio 1952 nella causa Beraha e Bernardi.


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Regeste:
Estradizione (art. 2, cifra 8, del trattato 22 luglio 1868 tra la Svizzera e
l'Italia art. 2 della convenzione internazionale 20 aprile 1929 per la lotta
contro la falsificazione delle monete).
La sterlina inglese d'oro non ha più corso legale giuridicamente non è più una
moneta, ma una merce. Chi la contraffà non commette pertanto il reato di
contraffazione d'una moneta.
Lo stesso vale per il napoleone francese d'oro e il peso messicano d'oro.
Auslieferung (Art. 2, Ziff. 8 des Auslieferungsvertrages mit Italien, vom 22.
Juli 1868 Art. 2 des internationalen Abkommens vom 20. April 1929 zur
Bekämpfung der Falschmünzerei).
Der englische Gold-Sterling hat nicht mehr gesetzlichen Kurs rechtlich ist er
nicht mehr Geld, sondern eine Ware. Wer ihn nachmacht, begeht daher nicht das
Vergehen der Falschmünzerei im Sinne der Vorschriften über die Auslieferung an
das Ausland.
Das Nämliche gilt für den französischen Gold-Napoleon und den mexikanischen
Gold-Peso.
Extradition (art. 2 chiffre 8 de la Convention conclue entre la Suisse et
l'Italie le 22 juillet 1868, ROLF vol. IX p. 639 art. 2 de la Convention
internationale pour la répression du faux monnayage du 20 avril 1929, ROLF
1949 p. 1174).
La pièce d'or d'une livre sterling anglaise n'a plus cours .légal et n'est
donc plus, du point de vue juridique, une monnaie c est une marchandise. Celui
qui la contrefait ne commet par conséquent pas le délit de contrefaçon d'une
monnaie.
Il en est de même du napoléon français et du peso-or mexicain.

Ritenuto in fatto:
Il I dicembre 1951, José Beraha (Zdravko), suddito spagnolo, fu arrestato a
Chiasso e, il 2 dicembre, Giuseppe Bernardi, suddito italiano, fu arrestato a
Losanna.
Con nota 17 dicembre 1951 la Legazione d'Italia a Berna chiese l'estradizione
di Beraha per truffa in virtù d'un ordine di cattura 27 ottobre 1951 della
Procura della Repubblica a Milano.

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Con nota 26 dicembre 1951 la Legazione d'Italia a Berna chiese l'estradizione
tanto di Beraha quanto di Bernardi per falsificazione di monete d'oro
(sterline inglesi, pesos messicani, napoleoni francesi) in virtù d'un ordine
di cattura 5 dicembre 1951 pure della Procura della Repubblica a Milano.
In data 22 marzo 1952 la Legazione d'Italia a Berna comunicò che l'ordine di
cattura 27 ottobre 1951 contro Beraha era stato revocato e che la domanda di
estradizione era mantenuta nei confronti di Beraha e di Bernardi soltanto per
l'imputazione di falsificazione di monete d'oro.
Beraha e Bernardi dichiararono di opporsi all'estradizione e a più riprese,
pel tramite dei loro patrocinatori, esposero le loro ragioni che si riassumono
in sostanza come segue: Contrariamente all'ordine di cattura 5 dicembre 1951
emesso dalla Procura della Repubblica a Milano, non si tratta della
falsificazione di monete, poichè la sterlina inglese d'oro, il peso messicano
d'oro e il napoleone francese d'oro non hanno corso legale e non possono
quindi essere considerati come monete a sensi dell'art. 453 CPIt, secondo cui
chiunque contraffà monete nazionali o straniere aventi corso legale in Italia
o fuori è punito con reclusione da 3 a 12 anni . Non si è in presenza di
monete, ma d'una merce, come ha del resto espressamente riconosciuto la Corte
di assise di Roma con sentenza 25 gennaio 1951 contro Arturo Rambelli e
consorti.
In data 28 giugno,/3 luglio 1952 il Ministero pubblico della Confederazione ha
trasmesso l'inserto al Tribunale federale giusta gli art. 10, cp. 2, e 23
della legge federale sull'estradizione.
Il Ministero pubblico della Confederazione ha concluso per l'accoglimento
della domanda di estradizione limitatamente al reato di falsificazione di
sterline inglesi d'oro, le quali, contrariamente ai napoleoni francesi d'oro e
ai pesos messicani d'oro, hanno conservato il corso legale, come risulta da
una lettera 4 giugno 1952 che la Banca d'Ingliilterra ha inviata alla Banca
nazionale svizzera.

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Tanto Beraha quanto Bernardi hanno presentato le loro osservazioni circa il
preavviso del Ministero pubblico della Confederazione e segnatamente circa la
lettera 4 giugno 1952 della Banca d'Inghilterra e hanno concluso nel senso di
negare la chiesta estradizione. Delle loro allegazioni, suffragate anche da
sei documenti prodotti, si dirà, per quanto occorra, in appresso.
Considerando in diritto:
1.- Secondo l'ordine di cattura 5 dicembre 1951 della Procura della Repubblica
a Milano, gli atti per cui Beraha e Bernardi si oppongono all'estradizione
consistono nell'aver partecipato alla fabbricazione di sterline inglesi d'oro,
di pesos messicani d'oro e di napoleoni francesi d'oro.
L'ordine di cattura non precisa se il titolo d'oro fino delle monete
fabbricate da Beraha e Bernardi era insufficiente o no; gli estradanti
sostengono che esso corrispondeva a quello delle monete autentiche e che il
guadagno conseguito risultò dalla differenza tra l'oro in verghe e l'oro in
moneta.
Le autorità italiane chiedono l'estradizione espressamente per il reato di
falsificazione di monete d'oro, ed è quindi soltanto da questo profilo che la
loro domanda dev'essere esaminata.
L'art 2 cifra 8 del trattato conchiuso il 22 luglio 1868 tra la Svizzera e
l'Italia prevede l'estradizione per i seguenti delitti: contraffazione o
falsificazione di monete, introduzione o emissione fraudolosa di false monete
(cfr. art. 3 cifra 23 della legge federale 22 gennaio 1892 sull'estradizione
agli Stati stranieri).
D'altra parte, vige la Convenzione internazionale 20 aprile 1929 per la lotta
contro la falsificazione delle monete, alla quale hanno aderito tanto l'Italia
quanto la Svizzera. L'art. 10 cp. 1 di questa convenzione recita: «I fatti
previsti dall'art. 3 sono compresi di diritto come casi d'estradizione in ogni
trattato d'estradizione concluso o

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da concludere tra le differenti Alte Parti contraenti», e l'art. 3 dispone:
«Sarà punito conformemente alle prescrizioni generali dei diritto penale
1. chi falsifica od altera moneta in modo fraudolento, quali che siano i mezzi
impiegati;
2. chi fraudolentemente mette in circolazione moneta falsa od alterata;
3. chi introduce nel paese, riceve o si procura moneta falsa od alterata che
riconosce come tale, nell'intento (li metterla in circolazione
4. chi tenta (li commettere queste infrazioni o vi partecipa intenz onalmente;
Infine l'art. 2 è del seguente tenore:
«Per 'moneta nel senso della presente Convenzione s'intende tanto la carta
moneta, comprese le banconote, quanto la moneta metallica che abbiano corso in
virtù d'una legge. o ..... ayant cours en vertu (l'une loi»).
2.- Il punto di sapere se si sia di fronte ad una contraffazione di moneta
dev'essere giudicato dal tribunale chiamato a statuire sull'estradizione (cfr.
RU 25 I 273, consid. 1): si tratta di applicare le regole sull'estradizione.
Se questa è accordata, lo stesso punto dovrà essere verosimilmente deciso, in
modo indipendente, dal tribunale estero chiamato ad applicare la legge penale.
3.- Per moneta, giusta le norme che disciplinano l'estradizione, si deve
intendere la moneta avente corso legale, ossia «la moneta coniata o fatta
coniare per proprio conto da uno Stato che l'ha adottata come mezzo di
pagamento imponendone l'obbligatoria accettazione per il valore legalmente
attribuitole» (SALTELLI e ROMANO DI FALCO DI FALCO, nel Nuovo Codice penale
commentato, vol.:3, pag. 574).
La suddetta convenzione internazionale 20 aprile 1929 e l'art. 453 del Codice
penale italiano (cfr. art. 132 del Codice penale francese) menzionano
espressamente il requisito del corso legale. Una siffatta menzione non figura
negli art. 240 e seg. CPS. Ma è evidente che il corso legale è implicito nella
nozione di moneta, li cui costituisce un elemento essenziale (cfr. THORMANN e
OVERBECK, ad

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art. 240, cifra 5; STAMPFLI, Revue de droit pénal 1951, pag. 26).
Così stando le cose, l'estradizione, nella misura che si riferisce alle
operazioni effettuate da Beraha e Bernardi in napoleoni francesi d'oro e in
pesos messicani d'oro, dev'essere senza dubbio respinta.
Per ciò che concerne la Francia, l'art. 9 della legge 25 giugno 1928 dispone
chiaramente che le monete d'oro coniate anteriormente cessano di avere corso
legale tra privati e di essere accettate dalle casse pubbliche. Di
conseguenza, la contraffazione di napoleoni francesi d'oro non è punibile
quale contraffazione di moneta propriamente detta, come ammesso dalla
giurisprudenza e dalla dottrina francesi (sentenza 15 novembre 1951 del
Tribunale correzionale di Evreux e nota relativa pubblicate nel Rccueil Dalloz
del 1951 a pag. 734/735).
Dato che la legge francese citata precisa che le monete d'oro coniate in
Francia cessano non soltanto di aver corso legale, ma anche di essere
accettate dalle casse pubbliche, la loro contraffazione non è punibile, anche
se si segue la giurisprudenza della Corte di cassazione del Tribunale federale
(RU 76 IV 162 e seg.), la quale ha ammesso che le banconote straniere,
ritirate dall'istituto d'emissione entro un determinato termine, ma da esso
accettate (ossia cambiate con nuovi biglietti) ancora posteriormente, sono
monete a sensi dell'art. 242 CPS.
La stessa soluzione vale per i pesos messicani. La legge monetaria messicana
del 22 luglio 1931 ha abrogato il corso legale delle monete d'oro nazionali.
Nessuna disposizione prevede che queste monete possono essere accettate dalle
casse pubbliche pel loro valore legale. Del resto, essa sarebbe inefficace,
poichè le monete d'oro hanno un valore reale ben superiore a quello legale.
4.- La contraffazione delle sterline inglesi d'oro solleva un problema più
delicato. Infatti, non esiste in Inghilterra, come in Francia e nel Messico,
una legge che abroga il corso legale delle monete d'oro.

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a) Il corso legale fu attribuito alle monete d'oro inglesi dai Coinage Acts
del 1870 e del 1891 (cfr. HALSBURY, The laws of England, vol. 6, pag. 461).
Durante la prima guerra mondiale, la convertibilità delle banconote in oro fu
sospesa, ma venne ripristinata nel 1925. Secondo una legge del 1928, i
detentori d'oro potevano essere obbligati, su semplice domanda della Banca
d'Inghilterra, a cederglielo. Nel 1931 la base aurea fu nuovamente
abbandonata; in altri termini, le banconote non furono più rimborsabili in
oro.
Mediante una legge 28 febbraio 1939 l'oro della Banca d'Inghilterra subì una
rivalutazione al prezzo del mercato. La Banca d'Inghilterra fu nazionalizzata
nel 1945.
L'«Exchange Control Act» del 1947 formulò le norme seguenti:
1) Senza l'autorizzazione del Tesoro, nessuno ha il diritto di acquistare o
vendere oro o valute estere, se l'altro contraente non è persona abilitata a
questo commercio (art. 1, cifra 1).
2) La cessione dell'oro dev'essere fatta ad un prezzo non eccedente quello che
è autorizzato dal Tesoro e dietro pagamento delle spese usuali (art. 2, cifra
4).
Nel 1949 l'oro della Banca d'Inghilterra subì una nuova rivalutazione.
b) In merito al carattere di moneta della sterlina d'oro figurano in atti i
seguenti avvisi:
aa) La Corte d'assise di Roma, con sentenza 25 gennaio 1950 nella causa
Rambelli e consorti ha dichiarato
«In concreto non ricorrono gli estremi del reato previsto dall'art. 453 n. 1
c. p.
Il teste Azzolini, la cui competenza in materia monetaria, derivatagli anche
dalla direzione della Banca d'Italia per numerosi anni, dispensa dal
richiedere il titolo legislativo straniero, ha riferito che una legge inglese
del 20 settembre 1931 impose il ritiro delle sterline oro da parte della Banca
d'Inghilterra con divieto assoluto di usarne nei pagamenti e che, per effetto
di essa, la Banca d'Italia accetta le sterline solo in deposito come preziosi,
mentre le banche d'emissione che ne fanno acquisto le pagano a peso come
semplici verghe d'oro.
Sono così acquisiti gli elementi necessari per negare carattere

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di moneta avente corso legale alla sterlina d'oro, dal momento che la legge
inglese, vietandone la circolazione e privandola dell'efficacia di valido
mezzo di pagamento, per il valore in precedenza legalmente attribuitole, ha
completamente annullato in essa la funzione caratteristica propria della
moneta, quale si ricava dalle discipline economiche e finanziarie. L'indagine
volta a stabilire se la sterlina oro sia moneta a corso commerciale è
irrilevante, essendo dal codice vigente presa in considerazione solo la moneta
a corso legale.»
bb) La Camera inglese di commercio per l'Italia ha rilasciato, il 28 maggio
1952, una dichiarazione che, tradotta in italiano, è del seguente tenore:
«Certifichiamo che le sterline oro e le mezze sterline oro sono ritirate dalla
circolazione e non hanno più corso legale.
L'abrogazione formale del Coinage Act del 1870 non è stata necessaria, poichè
de facto la soppressione del corso legale di queste monete si trova realizzata
dagli atti del Parlamento del 1919, 1925, 1930 e 1947.»
cc) Con la suaccennata nota 22 marzo 1952 la Legazione d'Italia a Berna ha
osservato:
«Proprio di questi giorni il Ministero del Tesoro, interrogato a suo tempo da
quest'Ufficio (dalla Procura generale presso la Corte d'appello di Milano) ha
risposto che in linea teorica e formale, la sterlina oro dovrebbe essere
tuttora considerata legal tender malgrado che con regolamento del 1939,
confermato dall'Exchange Control Act 1947, abbia imposto l'obbligo della
cessione al Tesoro di tutte le monete d'oro. Proprio recentemente il Console
di S.M. Britannica a Milano, in una lettera diretta al Procuratore della
Repubblica, ha comunicato che la sterlina oro in Inghilterra ha valore
legale.»
In una nota 6 maggio 1952 la Legazione d'Italia a Berna ha completato la nota
precedente come segue:
«Si può altresì aggiungere che proprio in questi giorni il giudice istruttore
ha respinto le istanze di scarcerazione e libertà provvisoria proposte
nell'Interesse di Beraha Idravko-Bernardi Giuseppe ponendo a fondamento di
tale decisione l'esistenza del corso legale della sterlina oro (della cui
contraffazione si fa carico ai prevenuti) secondo le risultanze istruttorie
fin qui raggiunte. Tali elementi, suffragati dai competenti organi del Governo
inglese, rendono necessario il mantenimento dell'ordine di cattura.
dd) In data 8 aprile 1952 il Console d'Italia a Londra ha certificato «che in
virtù delle varie leggi inglesi emanate fino al 1947, leggi tuttora vigenti,
la sterlina oro e la mezza sterlina oro sono state tolte dalla circolazione e
non hanno più corso legale nel territorio del Regno Unito e negli

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altri territori che, giusta la legislazione inglese, fanno parte dell'area
della sterlina».
ee) In una consultazione 7 luglio 1952 l'avv. Vincenzo del Giudice ha
dichiarato che la sterlina oro e la mezza sterlina oro non hanno più corso
lega le nel Regtio Unito, riferendosi a DICEY, Conflict of Laws, sesta
edizione 1949 pag. 728. Alla stessa conclusione è guionto E. Corbino in un suo
parere.
ff) Infine si trova nell'inserto una lettera 4 giugno 1952 della Banca
d'Inghilterra alla Banca nazionale svizzera che è del seguente tenore:
I have to refer to your letter (Direction Générale Département I HH /Tr.) of
the 26th May and in reply to Say that the sovereign retains its legal tender
status as laid down in Section 4 of the Coinage Act of 1870 (33 Victoria,
Chapter 10), which has not been replealed, although the ability of a person in
or resident in the United Kingdom to retain or deal in gold coin is affected
by his position in relation to the Exchange Control Act, 1947, (10 and 11 Geo.
6, Chapter 14) read with the Amendment Orders made thereunder. The Bank
understand that the sovereign may therefore be considered as currency in the
sense of Article 2 of the International Convention of 20th April 1929 for the
Suppression of Counterfeiting Currency.
I am, Gentlemen,
Your obedient Servant,
Sig. Parker
(for Chief Cashier)
c) E evidente che la dichiarazione 4 giugno 1952 della Banca d'Inghilterra non
è vincolante pel Tribunale federale; del resto essa non è molto esplicita
circa il corso legale della sterlina d'oro: afferma soltanto che, per i motivi
addotti, la sterlina d'oro può essere considerata come una moneta a sensi
dell'art. 2 della Convenzione internazionale 20 aprile 1929.
Per essere una moneta, la sterlina d'oro deve avere corso legale: è questo il
requisito che esige espressamente l'art. 2 della Convenzione internazionale 20
aprile 1929, cui si riferisce la stessa Banca d'Inghilterra nella stia
suddetta lettera.
Come già rilevato nel terzo considerando, affinché abbia corso legale, una
moneta deve avere potere liberatorio per

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un valore imposto dalla legge. Questo valore legale è la caratteristica
essenziale della merce o dell'oggetto diventato moneta (cfr. MATER, La monnaie
et le change, pag. 12 e seg.). Così è pure in diritto inglese (HALSBURY, The
laws of England, vol. 6, pag. 461, segnatamente la nota n»). Devesi tuttavia
notare che il termine inglese legal tender i non ha l'identico senso del
termine «corso legale». Il termine «legal tender si traduce con «mezzo legale
di pagamento», mentre «corso legale» non rappresenta la moneta, ma la qualità
essenziale della moneta (cfr. NUSSBAUM, Money in the law, pag. 45). E ovvio
die una moneta legale deve avere corso legale.
La sterlina d'oro avrebbe adunque corso legale, se la legge le attribuisse un
valore per cui dovrebb'essere accettata come mezzo di pagamento.
Ora non si può ammettere che la sterlina d'oro abbia conservato il suo vecchio
valore legale. E notorio infatti che la Banca d'Inghilterra (come le banche di
altri paesi) ha rivalutato le sue riserve auree, ossia ha riconosciuto che la
sterlina d'oro ha un valore che supera il vecchio valore legale (1 sterlina 20
scellini). D'altro lato, l'Exchange Control Act del 1947 stabilisce, nella
prima parte, un ordinamento identico per l'oro e le divise estere (gold and
foreign currency), in virtù del quale è necessaria un'autorizzazione per
acquistare o vendere «any gold and foreign currency»; per effettuare queste
operazioni, che sono trattate dal legislatore come transazioni e non come
pagamenti, non è parola di valore legale o valore nominale delle monete d'oro.
Ad ogni modo, quando in seguito all'abbandono del sistema aureo, uno Stato
crea una moneta cartacea e le attribuisce un valore legale nettamente
inferiore al valore reale della vecchia moneta d'oro, è ovvio che le monete
d'oro non sono più utilizzate come mezzo di pagamento in base al vecchio
valore legale. Se lo Stato vuole conservare loro il carattere di moneta e il
vecchio valore legale, deve controllare le operazioni sulle monete auree e
specialmente

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vietare ogni operazione ad un corso diverso da quello legale. Ora non consta
che siffatte disposizioni vigono nel Regno Unito. La lettera 4 giugno 1952
della Banca d'Inghilterra dichiara che la possibilità per un particolare di
conservare le monete d'oro o d'utilizzarle in transazioni (deal) è influenzata
(affected) dalla sua posizione di fronte all'Exehange Control Act del 1947 e
ai relativi emendamenti. Essa non pretende che queste transazioni debbano
essere fatte sulla base del vecchio valore legale della sterlina d'oro. Si è
indotti ad ammettere che le sterline d'oro sono regolarmente negoziate ad un
prezzo eccedente il loro vecchio valore legale. Consta invero al Tribunale
federale che la Banca d'Inghilterra riscatta attualmente le sterline d'oro al
prezzo di 58 scellini l'una.
D'altra parte, non si ha motivo di ritenere che questo nuovo valore potrebbe
essere equiparato ad un nuovo corso legale. Infatti non è nota a questa Corte,
e non è del resto citata nella dichiarazione 4 giugno 1952 della Banca
d'Inghilterra, una legge che fissi un nuovo valore legale della sterlina
d'oro. Se il Tesoro inglese, che ha il potere di controllare tutte le
transazioni relative alle monete d'oro, ne determina in realtà il prezzo,
questo intervento officiale non potrebbe tuttavia essere parificato
all'attribuzione d'un corso legale.
5.- Eventualmente si può ammettere che in circostanze eccezionali (per esempio
in caso di guerra) una moneta d'oro non più utilizzata, ma tenuta quale
riserva presso la banca emittente o presso privati, conservi il carattere
monetario. Praticamente essa non serve più, ma giuridicamente, in virtù di
provvedimenti e di decreti, le può essere conservato il carattere monetario in
previsione d'una futura riutilizzazione. Essa non muta di valore legale e in
avvenire sarà di nuovo adoperata tale e quale. Di qui la necessità di
continuare a proteggerla mediante leggi, come una moneta.
Però, se una siffatta situazione si protrae e se ufficialmente lo Stato
autorizza l'esistenza d'un mercato di dette

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monete d'oro ad un altro corso, o se le compera e vende lui stesso ad un altro
corso, non si è più di fronte ad una moneta di riserva.
Si può ammettere che la sterlina d'oro è stata conservata per qualche tempo
come moneta di riserva; praticamente essa non era più utilizzata, ma si poteva
ritenere che un giorno sarebbe rientrata in circolazione con le stesse
caratteristiche. Se non che, come sopra esposto, la Banca d'Inghilterra ha
rivalutato le sue riserve auree. La sterlina non può più quindi considerarsi
come una moneta di riserva che ha conservato il suo valore legale: il valore
dell'oro merce ha avuto il sopravvento su quello dell'oro moneta.
6.- In realtà le sterline d'oro debbono essere equiparate, per quanto concerne
il concetto di moneta, ai marenghi svizzeri. Non si tratta più d'una moneta,
ma semplicemente d'una merce. In Isvizzera ciò è così evidente che le
operazioni di compravendita di marenghi sono assoggettate all'imposta sulla
cifra d'affari che si percepisce appunto sulle merci (art. 1 dell'Ordinanza no
6 a del 7 settembre 1949 del Dipartimento delle finanze concernente l'imposta
sulla cifra d'affari).
Ne segue che in concreto il solo reato per cui è chiesta l'estradizione, ossia
la falsificazione di monete d'oro, non esiste: l'oggetto falsificato non è più
giuridicamente una moneta. La domanda di estradizione non può quindi essere
accolta.
Il Tribunale federale pronuncia:
L'opposizione di José Beraha (Zdravko) e Giuseppe Bernardi è accolta e la
domanda di estradizione è respinta.
Informazioni decisione   •   DEFRITEN
Documento : 78 I 225
Data : 01. Januar 1952
Pubblicato : 16. Juli 1952
Sorgente : Bundesgericht
Stato : 78 I 225
Ramo giuridico : BGE - Verfassungsrecht
Oggetto : Estradizione (art. 2, cifra 8, del trattato 22 luglio 1868 tra la Svizzera e l’Italia art. 2 della...


Registro DTF
25-I-271 • 76-IV-162 • 78-I-225
Parole chiave
Elenca secondo la frequenza o in ordine alfabetico
italia • questio • inglese • francese • banconota • convenzione internazionale • tribunale federale • mezzo di pagamento • codice penale • compera e vendita • circo • ministero pubblico • decisione • soppressione • imposta sulla cifra d'affari • regno unito • menzione • federalismo • banca nazionale • cio
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