Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
2A.256/2006 /biz
Sentenza del 31 agosto 2006
II Corte di diritto pubblico
Composizione
Giudici federali Merkli, presidente,
Betschart, Wurzburger,
cancelliera Ieronimo Perroud.
Parti
A.________,
ricorrente,
contro
Billag SA, Ufficio svizzero per la riscossione dei canoni televisivi, avenue de Tivoli 3, 1700 Friborgo,
Ufficio federale delle comunicazioni,
rue de l'Avenir 44, case postale, 2501 Bienna,
Dipartimento federale dell'Ambiente, dei Trasporti, dell'Energia e delle Comunicazioni, 3003 Berna.
Oggetto
tasse di ricezione radiotelevisive,
ricorso di diritto amministrativo contro la decisione del
5 aprile 2006 del Dipartimento federale dell'Ambiente,
dei Trasporti, dell'Energia e delle Comunicazioni.
Fatti:
A.
Il 18 giugno 2003 A.________ ha inoltrato una domanda di esenzione dal pagamento delle tasse di ricezione radiofoniche e televisive alla Billag SA, Ufficio svizzero di riscossione dei canoni radiotelevisivi (di seguito: Billag SA). Alla sua istanza ha allegato una decisione del 23 maggio 2003 dell'Istituto delle assicurazioni sociali del Cantone Ticino che lo poneva al beneficio di prestazioni complementari alla rendita AVS con effetto retroattivo al 1° gennaio 2003.
Il 15 luglio 2003 Billag SA ha accolto la domanda e, giusta l'art. 45 cpv. 3
SR 784.401 Ordinanza del 9 marzo 2007 sulla radiotelevisione (ORTV) ORTV Art. 45 Qualità di diffusione soddisfacente - (art. 55 cpv. 1 e 59 cpv. 3 LRTV) |
|
1 | I programmi con diritto d'accesso e i servizi abbinati sottoposti all'obbligo di diffusione secondo l'articolo 46 della presente ordinanza devono essere diffusi senza indugio, in modo inalterato e completo. |
2 | Il DATEC disciplina le esigenze tecniche per una diffusione di qualità soddisfacente dei programmi con diritto d'accesso e dei servizi abbinati sottoposti all'obbligo di diffusione su reti di diffusione via etere (art. 55 cpv. 1 LRTV) e su linea (art. 59 cpv. 3 LRTV). Al riguardo tiene conto delle norme e raccomandazioni internazionali. Esso può prevedere gradi di qualità diversi secondo il tipo di programma e di diffusione. |
B.
L'Ufficio federale delle comunicazioni, a cui A.________ si è rivolto il 21 luglio 2003 chiedendo di essere esentato dal 1° gennaio 2003, ha respinto il gravame l'11 febbraio 2005. In primo luogo ha osservato che, giusta l'art. 45
SR 784.401 Ordinanza del 9 marzo 2007 sulla radiotelevisione (ORTV) ORTV Art. 45 Qualità di diffusione soddisfacente - (art. 55 cpv. 1 e 59 cpv. 3 LRTV) |
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1 | I programmi con diritto d'accesso e i servizi abbinati sottoposti all'obbligo di diffusione secondo l'articolo 46 della presente ordinanza devono essere diffusi senza indugio, in modo inalterato e completo. |
2 | Il DATEC disciplina le esigenze tecniche per una diffusione di qualità soddisfacente dei programmi con diritto d'accesso e dei servizi abbinati sottoposti all'obbligo di diffusione su reti di diffusione via etere (art. 55 cpv. 1 LRTV) e su linea (art. 59 cpv. 3 LRTV). Al riguardo tiene conto delle norme e raccomandazioni internazionali. Esso può prevedere gradi di qualità diversi secondo il tipo di programma e di diffusione. |
C.
Adito da A.________ il 15 marzo 2005, il Dipartimento federale dell'Ambiente, dei Trasporti, dell'Energia e delle Comunicazioni (in seguito: Dipartimento federale) ne ha respinto il gravame il 5 aprile 2006. Innanzitutto ha rilevato che, secondo la prassi della Billag SA, portata a conoscenza del pubblico mediante opuscoli inviati assieme alle fatture, una domanda di esenzione poteva essere presentata senza allegare la decisione relativa alle prestazioni complementari, la quale poteva essere inviata ulteriormente; l'istanza rimaneva allora in sospeso fino a diritto certo in merito alle prestazioni complementari. Ha poi osservato che l'esonero dipendeva dall'inoltro di una domanda da parte del singolo interessato, la quale non poteva esplicare effetti retroattivi. Nel caso concreto ha constatato che l'insorgente non aveva presentato l'istanza di esenzione parallelamente alla domanda di prestazioni complementari, ma aveva aspettato il 18 giugno 2003 per provvedervi: era quindi a ragione che l'esenzione era stata accordata dal 1° luglio successivo e non dal 1° gennaio come preteso.
D.
L'11 maggio 2006 A.________ ha esperito dinanzi al Tribunale federale un ricorso di diritto amministrativo con cui chiede che la decisione contestata sia annullata e che gli venga concessa l'esenzione a far tempo dal 1° gennaio 2003. Contesta il fatto che la decisione litigiosa non abbia effetto retroattivo ed afferma di essersi fidato delle informazioni dategli telefonicamente all'inizio 2003 da un collaboratore della Billag SA, secondo cui doveva allegare la decisione sulle prestazioni complementari alla domanda di esenzione.
Chiamati ad esprimersi la Billag SA e il Dipartimento federale hanno chiesto la reiezione del ricorso; da parte sua l'Ufficio federale delle comunicazioni ha proposto che venga respinto in ordine e nel merito.
Diritto:
1.
1.1 Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con pieno potere d'esame l'ammissibilità del rimedio sottopostogli (DTF 131 II 58 consid. 1 e richiami).
1.2 La decisione contestata, che si fonda sulla legge federale sulla radiotelevisione del 21 giugno 1991 e relativa ordinanza (LRTV, RS 784.40, ed ORTV), quindi sul diritto pubblico federale, è stata emanata da un dipartimento federale ai sensi dell'art. 98 lett. b
SR 784.401 Ordinanza del 9 marzo 2007 sulla radiotelevisione (ORTV) ORTV Art. 45 Qualità di diffusione soddisfacente - (art. 55 cpv. 1 e 59 cpv. 3 LRTV) |
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1 | I programmi con diritto d'accesso e i servizi abbinati sottoposti all'obbligo di diffusione secondo l'articolo 46 della presente ordinanza devono essere diffusi senza indugio, in modo inalterato e completo. |
2 | Il DATEC disciplina le esigenze tecniche per una diffusione di qualità soddisfacente dei programmi con diritto d'accesso e dei servizi abbinati sottoposti all'obbligo di diffusione su reti di diffusione via etere (art. 55 cpv. 1 LRTV) e su linea (art. 59 cpv. 3 LRTV). Al riguardo tiene conto delle norme e raccomandazioni internazionali. Esso può prevedere gradi di qualità diversi secondo il tipo di programma e di diffusione. |
SR 784.401 Ordinanza del 9 marzo 2007 sulla radiotelevisione (ORTV) ORTV Art. 45 Qualità di diffusione soddisfacente - (art. 55 cpv. 1 e 59 cpv. 3 LRTV) |
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1 | I programmi con diritto d'accesso e i servizi abbinati sottoposti all'obbligo di diffusione secondo l'articolo 46 della presente ordinanza devono essere diffusi senza indugio, in modo inalterato e completo. |
2 | Il DATEC disciplina le esigenze tecniche per una diffusione di qualità soddisfacente dei programmi con diritto d'accesso e dei servizi abbinati sottoposti all'obbligo di diffusione su reti di diffusione via etere (art. 55 cpv. 1 LRTV) e su linea (art. 59 cpv. 3 LRTV). Al riguardo tiene conto delle norme e raccomandazioni internazionali. Esso può prevedere gradi di qualità diversi secondo il tipo di programma e di diffusione. |
SR 784.401 Ordinanza del 9 marzo 2007 sulla radiotelevisione (ORTV) ORTV Art. 45 Qualità di diffusione soddisfacente - (art. 55 cpv. 1 e 59 cpv. 3 LRTV) |
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1 | I programmi con diritto d'accesso e i servizi abbinati sottoposti all'obbligo di diffusione secondo l'articolo 46 della presente ordinanza devono essere diffusi senza indugio, in modo inalterato e completo. |
2 | Il DATEC disciplina le esigenze tecniche per una diffusione di qualità soddisfacente dei programmi con diritto d'accesso e dei servizi abbinati sottoposti all'obbligo di diffusione su reti di diffusione via etere (art. 55 cpv. 1 LRTV) e su linea (art. 59 cpv. 3 LRTV). Al riguardo tiene conto delle norme e raccomandazioni internazionali. Esso può prevedere gradi di qualità diversi secondo il tipo di programma e di diffusione. |
SR 784.401 Ordinanza del 9 marzo 2007 sulla radiotelevisione (ORTV) ORTV Art. 45 Qualità di diffusione soddisfacente - (art. 55 cpv. 1 e 59 cpv. 3 LRTV) |
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1 | I programmi con diritto d'accesso e i servizi abbinati sottoposti all'obbligo di diffusione secondo l'articolo 46 della presente ordinanza devono essere diffusi senza indugio, in modo inalterato e completo. |
2 | Il DATEC disciplina le esigenze tecniche per una diffusione di qualità soddisfacente dei programmi con diritto d'accesso e dei servizi abbinati sottoposti all'obbligo di diffusione su reti di diffusione via etere (art. 55 cpv. 1 LRTV) e su linea (art. 59 cpv. 3 LRTV). Al riguardo tiene conto delle norme e raccomandazioni internazionali. Esso può prevedere gradi di qualità diversi secondo il tipo di programma e di diffusione. |
SR 784.401 Ordinanza del 9 marzo 2007 sulla radiotelevisione (ORTV) ORTV Art. 45 Qualità di diffusione soddisfacente - (art. 55 cpv. 1 e 59 cpv. 3 LRTV) |
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1 | I programmi con diritto d'accesso e i servizi abbinati sottoposti all'obbligo di diffusione secondo l'articolo 46 della presente ordinanza devono essere diffusi senza indugio, in modo inalterato e completo. |
2 | Il DATEC disciplina le esigenze tecniche per una diffusione di qualità soddisfacente dei programmi con diritto d'accesso e dei servizi abbinati sottoposti all'obbligo di diffusione su reti di diffusione via etere (art. 55 cpv. 1 LRTV) e su linea (art. 59 cpv. 3 LRTV). Al riguardo tiene conto delle norme e raccomandazioni internazionali. Esso può prevedere gradi di qualità diversi secondo il tipo di programma e di diffusione. |
2.
Giusta l'art. 55
SR 784.40 Legge federale del 24 marzo 2006 sulla radiotelevisione (LRTV) LRTV Art. 55 Obbligo e condizioni di diffusione - 1 Chi ottiene una concessione di radiocomunicazione per l'utilizzazione di una frequenza destinata alla diffusione di un programma con diritto d'accesso deve diffonderlo con un grado di qualità soddisfacente e conformemente alla concessione di programma e alla concessione di radiocomunicazione del diritto delle telecomunicazioni. |
|
1 | Chi ottiene una concessione di radiocomunicazione per l'utilizzazione di una frequenza destinata alla diffusione di un programma con diritto d'accesso deve diffonderlo con un grado di qualità soddisfacente e conformemente alla concessione di programma e alla concessione di radiocomunicazione del diritto delle telecomunicazioni. |
2 | Per la diffusione di programmi con diritto d'accesso le emittenti versano al titolare della concessione di radiocomunicazione un indennizzo calcolato in funzione dei costi. Il Consiglio federale disciplina i costi computabili. Se la concessione di radiocomunicazione è aggiudicata all'asta, il prezzo d'aggiudicazione di cui all'articolo 39 capoverso 4 LTC51 non rientra tra i costi computabili. |
3 | Il Consiglio federale può estendere l'obbligo di diffusione ai servizi abbinati ai programmi con diritto d'accesso. |
SR 784.401 Ordinanza del 9 marzo 2007 sulla radiotelevisione (ORTV) ORTV Art. 43 Procedura di rilascio della concessione - (art. 45 cpv. 1 LRTV) |
|
1 | L'UFCOM indice il concorso pubblico. |
2 | Il concorso pubblico relativo a una concessione deve indicare perlomeno: |
a | l'estensione della zona di copertura e il tipo di diffusione; |
b | il contenuto del mandato di prestazioni; |
c | per le concessioni secondo l'articolo 38 LRTV, l'importo della partecipazione annua al canone e la sua quota massima rispetto ai costi d'esercizio dell'emittente; |
d | la durata della concessione; |
e | i criteri d'aggiudicazione. |
3 | Il candidato deve fornire tutte le indicazioni necessarie all'esame della sua candidatura. Se la candidatura è incompleta o contiene indicazioni lacunose, l'UFCOM può, dopo aver invano accordato un termine supplementare, rinunciare a trattare la candidatura. |
4 | L'UFCOM trasmette alle cerchie interessate tutti i documenti rilevanti per la valutazione della candidatura. Il candidato può invocare un interesse privato preponderante e chiedere che determinate indicazioni non siano trasmesse. Al termine della procedura, il candidato ha la possibilità di esprimersi sulle osservazioni formulate dalle cerchie interessate. |
5 | Se tra la pubblicazione del concorso pubblico e il rilascio della concessione intervengono cambiamenti straordinari, l'autorità concedente può adeguare, sospendere o interrompere la procedura. |
SR 784.401 Ordinanza del 9 marzo 2007 sulla radiotelevisione (ORTV) ORTV Art. 44 Concessioni per programmi di breve durata - (art. 45 cpv. 2 LRTV) |
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1 | L'UFCOM può rilasciare concessioni per l'emittenza di programmi radiofonici locali o regionali di breve durata diffusi via etere. Un programma può essere diffuso durante 30 giorni al massimo nell'arco di 60 giorni al massimo. |
2 | Un'emittente riceve, per anno civile, al massimo una concessione di cui sopra. |
3 | Le concessioni per i programmi di breve durata sono rilasciate su domanda e senza concorso pubblico, se il numero di emittenti interessate è prevedibilmente inferiore alle frequenze disponibili. |
4 | Le concessioni per i programmi di breve durata possono essere rilasciate segnatamente in occasione di un avvenimento importante nella zona di copertura per sostenere le attività di insegnamento e di formazione o nell'ambito di attività giovanili. |
SR 784.401 Ordinanza del 9 marzo 2007 sulla radiotelevisione (ORTV) ORTV Art. 45 Qualità di diffusione soddisfacente - (art. 55 cpv. 1 e 59 cpv. 3 LRTV) |
|
1 | I programmi con diritto d'accesso e i servizi abbinati sottoposti all'obbligo di diffusione secondo l'articolo 46 della presente ordinanza devono essere diffusi senza indugio, in modo inalterato e completo. |
2 | Il DATEC disciplina le esigenze tecniche per una diffusione di qualità soddisfacente dei programmi con diritto d'accesso e dei servizi abbinati sottoposti all'obbligo di diffusione su reti di diffusione via etere (art. 55 cpv. 1 LRTV) e su linea (art. 59 cpv. 3 LRTV). Al riguardo tiene conto delle norme e raccomandazioni internazionali. Esso può prevedere gradi di qualità diversi secondo il tipo di programma e di diffusione. |
giorno del mese in cui è stata inoltrata la domanda d'esenzione (cpv. 3); il richiedente deve fornire all'ufficio di riscossione una decisione passata in giudicato relativa al diritto alle prestazioni complementari (cpv. 4).
3.
3.1 Il ricorrente adduce innanzitutto di avere fatto affidamento nelle informazioni fornite all'inizio 2003 da collaboratori della Billag SA nel corso di due conversazioni telefoniche, durante le quali gli sarebbe stato detto di allegare la decisione sulle prestazioni complementari alla domanda di esenzione. Al riguardo aggiunge di aver chiesto alla Swisscom nell'aprile 2006 gli estratti dei dati telefonici relativi al periodo in questione, i quali non erano però più disponibili, l'obbligo legale di conservarli essendo di sei mesi.
3.2 Da parte sua il Dipartimento federale osserva che nell'incarto dell'interessato presso la Billag SA non vi è alcuna traccia delle menzionate telefonate nonché precisa che secondo spiegazioni fornite dall'autorità di prime cure semplice richieste d'informazioni non vengono annotate.
3.3 Il ricorrente si richiama al principio della buona fede (art. 5 cpv. 3 e
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 5 Stato di diritto - 1 Il diritto è fondamento e limite dell'attività dello Stato. |
|
1 | Il diritto è fondamento e limite dell'attività dello Stato. |
2 | L'attività dello Stato deve rispondere al pubblico interesse ed essere proporzionata allo scopo. |
3 | Organi dello Stato, autorità e privati agiscono secondo il principio della buona fede. |
4 | La Confederazione e i Cantoni rispettano il diritto internazionale. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 9 Protezione dall'arbitrio e tutela della buona fede - Ognuno ha diritto d'essere trattato senza arbitrio e secondo il principio della buona fede da parte degli organi dello Stato. |
una situazione concreta nei confronti di persone determinate: la censura di una violazione di tale principio va quindi disattesa.
4.
4.1 Il ricorrente critica poi il fatto che l'esenzione richiesta non esplichi effetti retroattivi come la decisione sulle prestazioni complementari.
Come il Tribunale federale ha già avuto modo di rilevare né l'ordinanza sulla radiotelevisione né la legislazione relativa alle prestazioni complementari all'AVS o AI prevedono che la concessione di tali prestazioni implichi di per sé l'esenzione dalle tasse di ricezione. È in effetti indispensabile che venga inoltrata una richiesta. In altre parole se la concessione di prestazioni dipende dall'inoltro di una richiesta scritta è allora del tutto normale che in tal caso il beneficio sollecitato venga concesso, rispettivamente che esplichi i suoi effetti dall'inoltro dell'istanza e che non vi sia retroattività. Il Tribunale federale ha pertanto ritenuto che l'art. 45 cpv. 3
SR 784.401 Ordinanza del 9 marzo 2007 sulla radiotelevisione (ORTV) ORTV Art. 45 Qualità di diffusione soddisfacente - (art. 55 cpv. 1 e 59 cpv. 3 LRTV) |
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1 | I programmi con diritto d'accesso e i servizi abbinati sottoposti all'obbligo di diffusione secondo l'articolo 46 della presente ordinanza devono essere diffusi senza indugio, in modo inalterato e completo. |
2 | Il DATEC disciplina le esigenze tecniche per una diffusione di qualità soddisfacente dei programmi con diritto d'accesso e dei servizi abbinati sottoposti all'obbligo di diffusione su reti di diffusione via etere (art. 55 cpv. 1 LRTV) e su linea (art. 59 cpv. 3 LRTV). Al riguardo tiene conto delle norme e raccomandazioni internazionali. Esso può prevedere gradi di qualità diversi secondo il tipo di programma e di diffusione. |
esonero fino a diritto certo in merito alle prestazioni complementari. Nel caso concreto il ricorrente non ha inoltrato la sua domanda di esenzione parallelamente a quella concernente le prestazioni complementari, ma ha inviato la sua istanza dopo aver ricevuto una decisione positiva sulla sua richiesta di prestazioni complementari: è pertanto a giusto titolo che, conformemente a quanto sancito dall'art. 45 cpv. 3
SR 784.401 Ordinanza del 9 marzo 2007 sulla radiotelevisione (ORTV) ORTV Art. 45 Qualità di diffusione soddisfacente - (art. 55 cpv. 1 e 59 cpv. 3 LRTV) |
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1 | I programmi con diritto d'accesso e i servizi abbinati sottoposti all'obbligo di diffusione secondo l'articolo 46 della presente ordinanza devono essere diffusi senza indugio, in modo inalterato e completo. |
2 | Il DATEC disciplina le esigenze tecniche per una diffusione di qualità soddisfacente dei programmi con diritto d'accesso e dei servizi abbinati sottoposti all'obbligo di diffusione su reti di diffusione via etere (art. 55 cpv. 1 LRTV) e su linea (art. 59 cpv. 3 LRTV). Al riguardo tiene conto delle norme e raccomandazioni internazionali. Esso può prevedere gradi di qualità diversi secondo il tipo di programma e di diffusione. |
Per i motivi esposti, la decisione impugnata si rivela giustificata: il ricorso, manifestamente infondato, va respinto secondo la procedura semplificata dell'art. 36a
SR 784.401 Ordinanza del 9 marzo 2007 sulla radiotelevisione (ORTV) ORTV Art. 45 Qualità di diffusione soddisfacente - (art. 55 cpv. 1 e 59 cpv. 3 LRTV) |
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1 | I programmi con diritto d'accesso e i servizi abbinati sottoposti all'obbligo di diffusione secondo l'articolo 46 della presente ordinanza devono essere diffusi senza indugio, in modo inalterato e completo. |
2 | Il DATEC disciplina le esigenze tecniche per una diffusione di qualità soddisfacente dei programmi con diritto d'accesso e dei servizi abbinati sottoposti all'obbligo di diffusione su reti di diffusione via etere (art. 55 cpv. 1 LRTV) e su linea (art. 59 cpv. 3 LRTV). Al riguardo tiene conto delle norme e raccomandazioni internazionali. Esso può prevedere gradi di qualità diversi secondo il tipo di programma e di diffusione. |
5.
Le spese seguono la soccombenza (art. 156 cpv. 1
SR 784.401 Ordinanza del 9 marzo 2007 sulla radiotelevisione (ORTV) ORTV Art. 45 Qualità di diffusione soddisfacente - (art. 55 cpv. 1 e 59 cpv. 3 LRTV) |
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1 | I programmi con diritto d'accesso e i servizi abbinati sottoposti all'obbligo di diffusione secondo l'articolo 46 della presente ordinanza devono essere diffusi senza indugio, in modo inalterato e completo. |
2 | Il DATEC disciplina le esigenze tecniche per una diffusione di qualità soddisfacente dei programmi con diritto d'accesso e dei servizi abbinati sottoposti all'obbligo di diffusione su reti di diffusione via etere (art. 55 cpv. 1 LRTV) e su linea (art. 59 cpv. 3 LRTV). Al riguardo tiene conto delle norme e raccomandazioni internazionali. Esso può prevedere gradi di qualità diversi secondo il tipo di programma e di diffusione. |
SR 784.401 Ordinanza del 9 marzo 2007 sulla radiotelevisione (ORTV) ORTV Art. 45 Qualità di diffusione soddisfacente - (art. 55 cpv. 1 e 59 cpv. 3 LRTV) |
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1 | I programmi con diritto d'accesso e i servizi abbinati sottoposti all'obbligo di diffusione secondo l'articolo 46 della presente ordinanza devono essere diffusi senza indugio, in modo inalterato e completo. |
2 | Il DATEC disciplina le esigenze tecniche per una diffusione di qualità soddisfacente dei programmi con diritto d'accesso e dei servizi abbinati sottoposti all'obbligo di diffusione su reti di diffusione via etere (art. 55 cpv. 1 LRTV) e su linea (art. 59 cpv. 3 LRTV). Al riguardo tiene conto delle norme e raccomandazioni internazionali. Esso può prevedere gradi di qualità diversi secondo il tipo di programma e di diffusione. |
SR 784.401 Ordinanza del 9 marzo 2007 sulla radiotelevisione (ORTV) ORTV Art. 45 Qualità di diffusione soddisfacente - (art. 55 cpv. 1 e 59 cpv. 3 LRTV) |
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1 | I programmi con diritto d'accesso e i servizi abbinati sottoposti all'obbligo di diffusione secondo l'articolo 46 della presente ordinanza devono essere diffusi senza indugio, in modo inalterato e completo. |
2 | Il DATEC disciplina le esigenze tecniche per una diffusione di qualità soddisfacente dei programmi con diritto d'accesso e dei servizi abbinati sottoposti all'obbligo di diffusione su reti di diffusione via etere (art. 55 cpv. 1 LRTV) e su linea (art. 59 cpv. 3 LRTV). Al riguardo tiene conto delle norme e raccomandazioni internazionali. Esso può prevedere gradi di qualità diversi secondo il tipo di programma e di diffusione. |
SR 784.401 Ordinanza del 9 marzo 2007 sulla radiotelevisione (ORTV) ORTV Art. 45 Qualità di diffusione soddisfacente - (art. 55 cpv. 1 e 59 cpv. 3 LRTV) |
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1 | I programmi con diritto d'accesso e i servizi abbinati sottoposti all'obbligo di diffusione secondo l'articolo 46 della presente ordinanza devono essere diffusi senza indugio, in modo inalterato e completo. |
2 | Il DATEC disciplina le esigenze tecniche per una diffusione di qualità soddisfacente dei programmi con diritto d'accesso e dei servizi abbinati sottoposti all'obbligo di diffusione su reti di diffusione via etere (art. 55 cpv. 1 LRTV) e su linea (art. 59 cpv. 3 LRTV). Al riguardo tiene conto delle norme e raccomandazioni internazionali. Esso può prevedere gradi di qualità diversi secondo il tipo di programma e di diffusione. |
Per questi motivi, visto l'art. 36a
SR 784.401 Ordinanza del 9 marzo 2007 sulla radiotelevisione (ORTV) ORTV Art. 45 Qualità di diffusione soddisfacente - (art. 55 cpv. 1 e 59 cpv. 3 LRTV) |
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1 | I programmi con diritto d'accesso e i servizi abbinati sottoposti all'obbligo di diffusione secondo l'articolo 46 della presente ordinanza devono essere diffusi senza indugio, in modo inalterato e completo. |
2 | Il DATEC disciplina le esigenze tecniche per una diffusione di qualità soddisfacente dei programmi con diritto d'accesso e dei servizi abbinati sottoposti all'obbligo di diffusione su reti di diffusione via etere (art. 55 cpv. 1 LRTV) e su linea (art. 59 cpv. 3 LRTV). Al riguardo tiene conto delle norme e raccomandazioni internazionali. Esso può prevedere gradi di qualità diversi secondo il tipo di programma e di diffusione. |
1.
Il ricorso è respinto.
2.
La tassa di giustizia di fr. 300.-- è posta a carico del ricorrente.
3.
Comunicazione al ricorrente, alla Billag SA, all'Ufficio federale delle comunicazioni e al Dipartimento federale dell'Ambiente, dei Trasporti, dell'Energia e delle Comunicazioni.
Losanna, 31 agosto 2006
In nome della II Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero
Il presidente: La cancelliera: