Tribunal federal
{T 0/2}
1A.212/2006 /fco
Urteil vom 31. Mai 2007
I. öffentlich-rechtliche Abteilung
Besetzung
Bundesrichter Féraud, Präsident,
Bundesrichter Aemisegger, Ersatzrichter Rohner,
Gerichtsschreiber Haag.
Parteien
X.________,
Beschwerdeführer,
vertreten durch Rechtsanwalt Dr. Urs Hess-Odoni,
gegen
Direktion des Innern des Kantons Zug, Neugasse 2,
Postfach 146, 6301 Zug,
Verwaltungsgericht des Kantons Zug,
Verwaltungsrechtliche Kammer, An der Aa 6,
Postfach 760, 6301 Zug.
Gegenstand
Waldfeststellung,
Verwaltungsgerichtsbeschwerde gegen das Urteil
des Verwaltungsgerichts des Kantons Zug, Verwaltungsrechtliche Kammer, vom 29. August 2006.
Sachverhalt:
A.
Im Rahmen der Ortsplanungsrevision der Gemeinde Unterägeri führte die Direktion des Innern des Kantons Zug ein Waldfeststellungsverfahren durch. Die festgestellten Waldgrenzen wurden provisorisch in die Grundbuchpläne eingetragen, den Grundeigentümern zur Orientierung und Überprüfung zugestellt und vom 13. April bis zum 12. Mai 2005 öffentlich aufgelegt. Darin wurde u.a. ein baum- und buschbestandenes Landstück auf der Parzelle Nr. 37 westlich des Lutisbachs und südöstlich der Erlibergstrasse als Wald qualifiziert.
X.________ erhob am 12. Mai 2005 Einsprache und beantragte, einen nach Westen hin auslaufenden, im beigelegten Plan näher markierten Teil der fraglichen Fläche aus der Waldfeststellung zu entlassen. Die Direktion des Innern des Kantons Zug wies die Einsprache am 17. Februar 2006 ab und setzte die Waldgrenze entsprechend dem aufgelegten Plan fest. Das Verwaltungsgericht wies mit Urteil vom 29. August 2006 eine von X.________ eingereichte Beschwerde ab.
B.
Mit Eingabe vom 6. Oktober 2006 führt X.________ beim Bundesgericht Verwaltungsgerichtsbeschwerde mit den Anträgen, das angefochtene Urteil aufzuheben, die strittige Teilfläche aus der Waldfeststellung zu entlassen und festzustellen, dass diese Bestockung keinen Wald darstelle.
C.
Das Verwaltungsgericht beantragt, die Beschwerde abzuweisen, soweit darauf einzutreten sei. Die Direktion des Innern des Kantons Zug schliesst ausdrücklich, das Bundesamt für Umwelt sinngemäss auf Abweisung der Beschwerde.
Das Bundesgericht zieht in Erwägung:
1.
Am 1. Januar 2007 ist das Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (BGG, SR 173.110) in Kraft getreten. Dieses Gesetz ist auf ein Beschwerdeverfahren nur anwendbar, wenn der angefochtene Entscheid nach dem 1. Januar 2007 ergangen ist (Art. 132 Abs. 1
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 132 Disposizioni transitorie - 1 La presente legge si applica ai procedimenti promossi dinanzi al Tribunale federale dopo la sua entrata in vigore; ai procedimenti su ricorso si applica soltanto se la decisione impugnata è stata pronunciata dopo la sua entrata in vigore. |
|
1 | La presente legge si applica ai procedimenti promossi dinanzi al Tribunale federale dopo la sua entrata in vigore; ai procedimenti su ricorso si applica soltanto se la decisione impugnata è stata pronunciata dopo la sua entrata in vigore. |
2 | ...118 |
3 | I giudici ordinari e i giudici supplenti eletti in base alla legge del 16 dicembre 1943119 sull'organizzazione giudiziaria o al decreto federale del 23 marzo 1984120 concernente l'aumento del numero dei giudici supplenti del Tribunale federale e quelli eletti nel 2007 e nel 2008 restano in carica fino al 31 dicembre 2008.121 |
4 | La limitazione del numero dei giudici supplenti secondo l'articolo 1 capoverso 4 si applica dal 2009.122 |
2.
2.1 Beim angefochtenen Entscheid des Verwaltungsgerichts handelt es sich um einen kantonal letztinstanzlichen Entscheid über eine Waldfeststellung nach Art. 10 Abs. 2
SR 921.0 Legge federale del 4 ottobre 1991 sulle foreste (Legge forestale, LFo) - Legge forestale LFo Art. 10 Accertamento del carattere forestale |
|
1 | Chi comprova un interesse degno di protezione può far accertare dal Cantone il carattere forestale di un fondo. |
2 | Al momento dell'emanazione e dell'adattamento dei piani di utilizzazione ai sensi della LPT13 sulla pianificazione del territorio è ordinato un accertamento del carattere forestale: |
a | laddove le zone edificabili confinano o confineranno in futuro con la foresta; |
b | laddove, al di fuori delle zone edificabili, il Cantone intende impedire l'avanzamento della foresta.14 |
3 | Se la domanda d'accertamento è in relazione con una domanda di dissodamento, la competenza è regolata dall'articolo 6. L'autorità federale competente decide su richiesta dell'autorità cantonale competente.15 |
SR 921.0 Legge federale del 4 ottobre 1991 sulle foreste (Legge forestale, LFo) - Legge forestale LFo Art. 46 Ricorso |
|
1 | La procedura di ricorso è retta dalle disposizioni generali sull'amministrazione della giustizia federale.74 |
1bis | e 1ter ...75 |
2 | L'Ufficio federale76 ha facoltà di avvalersi delle vie di ricorso previste dal diritto federale o dal diritto cantonale contro decisioni delle autorità cantonali riguardanti l'applicazione della presente legge e le sue disposizioni d'esecuzione. |
3 | Il diritto di ricorso dei Cantoni, dei Comuni e delle associazioni per la protezione della natura e del paesaggio è retto dagli articoli 12-12g della legge federale del 1° luglio 196677 sulla protezione della natura e del paesaggio.78 Esso concerne anche le decisioni prese in virtù degli articoli 5, 7, 8, 10, 12 e 13 della presente legge. |
4 | Il Consiglio federale può prevedere nelle disposizioni d'esecuzione una procedura d'opposizione contro le decisioni di prima istanza.79 |
SR 921.0 Legge federale del 4 ottobre 1991 sulle foreste (Legge forestale, LFo) - Legge forestale LFo Art. 46 Ricorso |
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1 | La procedura di ricorso è retta dalle disposizioni generali sull'amministrazione della giustizia federale.74 |
1bis | e 1ter ...75 |
2 | L'Ufficio federale76 ha facoltà di avvalersi delle vie di ricorso previste dal diritto federale o dal diritto cantonale contro decisioni delle autorità cantonali riguardanti l'applicazione della presente legge e le sue disposizioni d'esecuzione. |
3 | Il diritto di ricorso dei Cantoni, dei Comuni e delle associazioni per la protezione della natura e del paesaggio è retto dagli articoli 12-12g della legge federale del 1° luglio 196677 sulla protezione della natura e del paesaggio.78 Esso concerne anche le decisioni prese in virtù degli articoli 5, 7, 8, 10, 12 e 13 della presente legge. |
4 | Il Consiglio federale può prevedere nelle disposizioni d'esecuzione una procedura d'opposizione contro le decisioni di prima istanza.79 |
SR 921.0 Legge federale del 4 ottobre 1991 sulle foreste (Legge forestale, LFo) - Legge forestale LFo Art. 46 Ricorso |
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1 | La procedura di ricorso è retta dalle disposizioni generali sull'amministrazione della giustizia federale.74 |
1bis | e 1ter ...75 |
2 | L'Ufficio federale76 ha facoltà di avvalersi delle vie di ricorso previste dal diritto federale o dal diritto cantonale contro decisioni delle autorità cantonali riguardanti l'applicazione della presente legge e le sue disposizioni d'esecuzione. |
3 | Il diritto di ricorso dei Cantoni, dei Comuni e delle associazioni per la protezione della natura e del paesaggio è retto dagli articoli 12-12g della legge federale del 1° luglio 196677 sulla protezione della natura e del paesaggio.78 Esso concerne anche le decisioni prese in virtù degli articoli 5, 7, 8, 10, 12 e 13 della presente legge. |
4 | Il Consiglio federale può prevedere nelle disposizioni d'esecuzione una procedura d'opposizione contro le decisioni di prima istanza.79 |
SR 921.0 Legge federale del 4 ottobre 1991 sulle foreste (Legge forestale, LFo) - Legge forestale LFo Art. 46 Ricorso |
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1 | La procedura di ricorso è retta dalle disposizioni generali sull'amministrazione della giustizia federale.74 |
1bis | e 1ter ...75 |
2 | L'Ufficio federale76 ha facoltà di avvalersi delle vie di ricorso previste dal diritto federale o dal diritto cantonale contro decisioni delle autorità cantonali riguardanti l'applicazione della presente legge e le sue disposizioni d'esecuzione. |
3 | Il diritto di ricorso dei Cantoni, dei Comuni e delle associazioni per la protezione della natura e del paesaggio è retto dagli articoli 12-12g della legge federale del 1° luglio 196677 sulla protezione della natura e del paesaggio.78 Esso concerne anche le decisioni prese in virtù degli articoli 5, 7, 8, 10, 12 e 13 della presente legge. |
4 | Il Consiglio federale può prevedere nelle disposizioni d'esecuzione una procedura d'opposizione contro le decisioni di prima istanza.79 |
SR 921.0 Legge federale del 4 ottobre 1991 sulle foreste (Legge forestale, LFo) - Legge forestale LFo Art. 46 Ricorso |
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1 | La procedura di ricorso è retta dalle disposizioni generali sull'amministrazione della giustizia federale.74 |
1bis | e 1ter ...75 |
2 | L'Ufficio federale76 ha facoltà di avvalersi delle vie di ricorso previste dal diritto federale o dal diritto cantonale contro decisioni delle autorità cantonali riguardanti l'applicazione della presente legge e le sue disposizioni d'esecuzione. |
3 | Il diritto di ricorso dei Cantoni, dei Comuni e delle associazioni per la protezione della natura e del paesaggio è retto dagli articoli 12-12g della legge federale del 1° luglio 196677 sulla protezione della natura e del paesaggio.78 Esso concerne anche le decisioni prese in virtù degli articoli 5, 7, 8, 10, 12 e 13 della presente legge. |
4 | Il Consiglio federale può prevedere nelle disposizioni d'esecuzione una procedura d'opposizione contro le decisioni di prima istanza.79 |
2.2 Der Beschwerdeführer ist Adressat des angefochtenen Urteils und nach Feststellung der Vorinstanz Anstösser des Grundstücks, auf dem sich die strittige Bestockung befindet. Er ist deshalb, wie unbestritten ist, durch die Waldfeststellung mehr als die Allgemeinheit betroffen und somit zur Beschwerde legitimiert (Art. 103 lit. a
SR 921.0 Legge federale del 4 ottobre 1991 sulle foreste (Legge forestale, LFo) - Legge forestale LFo Art. 46 Ricorso |
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1 | La procedura di ricorso è retta dalle disposizioni generali sull'amministrazione della giustizia federale.74 |
1bis | e 1ter ...75 |
2 | L'Ufficio federale76 ha facoltà di avvalersi delle vie di ricorso previste dal diritto federale o dal diritto cantonale contro decisioni delle autorità cantonali riguardanti l'applicazione della presente legge e le sue disposizioni d'esecuzione. |
3 | Il diritto di ricorso dei Cantoni, dei Comuni e delle associazioni per la protezione della natura e del paesaggio è retto dagli articoli 12-12g della legge federale del 1° luglio 196677 sulla protezione della natura e del paesaggio.78 Esso concerne anche le decisioni prese in virtù degli articoli 5, 7, 8, 10, 12 e 13 della presente legge. |
4 | Il Consiglio federale può prevedere nelle disposizioni d'esecuzione una procedura d'opposizione contro le decisioni di prima istanza.79 |
2.3 Mit Verwaltungsgerichtsbeschwerde kann die Verletzung von Bundesrecht, einschliesslich Überschreitung oder Missbrauch des Ermessens, sowie unrichtige oder unvollständige Feststellung des Sachverhalts geltend gemacht werden (Art. 104 lit. a
SR 921.0 Legge federale del 4 ottobre 1991 sulle foreste (Legge forestale, LFo) - Legge forestale LFo Art. 46 Ricorso |
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1 | La procedura di ricorso è retta dalle disposizioni generali sull'amministrazione della giustizia federale.74 |
1bis | e 1ter ...75 |
2 | L'Ufficio federale76 ha facoltà di avvalersi delle vie di ricorso previste dal diritto federale o dal diritto cantonale contro decisioni delle autorità cantonali riguardanti l'applicazione della presente legge e le sue disposizioni d'esecuzione. |
3 | Il diritto di ricorso dei Cantoni, dei Comuni e delle associazioni per la protezione della natura e del paesaggio è retto dagli articoli 12-12g della legge federale del 1° luglio 196677 sulla protezione della natura e del paesaggio.78 Esso concerne anche le decisioni prese in virtù degli articoli 5, 7, 8, 10, 12 e 13 della presente legge. |
4 | Il Consiglio federale può prevedere nelle disposizioni d'esecuzione una procedura d'opposizione contro le decisioni di prima istanza.79 |
SR 921.0 Legge federale del 4 ottobre 1991 sulle foreste (Legge forestale, LFo) - Legge forestale LFo Art. 46 Ricorso |
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1 | La procedura di ricorso è retta dalle disposizioni generali sull'amministrazione della giustizia federale.74 |
1bis | e 1ter ...75 |
2 | L'Ufficio federale76 ha facoltà di avvalersi delle vie di ricorso previste dal diritto federale o dal diritto cantonale contro decisioni delle autorità cantonali riguardanti l'applicazione della presente legge e le sue disposizioni d'esecuzione. |
3 | Il diritto di ricorso dei Cantoni, dei Comuni e delle associazioni per la protezione della natura e del paesaggio è retto dagli articoli 12-12g della legge federale del 1° luglio 196677 sulla protezione della natura e del paesaggio.78 Esso concerne anche le decisioni prese in virtù degli articoli 5, 7, 8, 10, 12 e 13 della presente legge. |
4 | Il Consiglio federale può prevedere nelle disposizioni d'esecuzione una procedura d'opposizione contro le decisioni di prima istanza.79 |
2.4 Im verwaltungsgerichtlichen Beschwerdeverfahren hat die Beschwerdeschrift nach Art. 108 Abs. 2
SR 921.0 Legge federale del 4 ottobre 1991 sulle foreste (Legge forestale, LFo) - Legge forestale LFo Art. 46 Ricorso |
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1 | La procedura di ricorso è retta dalle disposizioni generali sull'amministrazione della giustizia federale.74 |
1bis | e 1ter ...75 |
2 | L'Ufficio federale76 ha facoltà di avvalersi delle vie di ricorso previste dal diritto federale o dal diritto cantonale contro decisioni delle autorità cantonali riguardanti l'applicazione della presente legge e le sue disposizioni d'esecuzione. |
3 | Il diritto di ricorso dei Cantoni, dei Comuni e delle associazioni per la protezione della natura e del paesaggio è retto dagli articoli 12-12g della legge federale del 1° luglio 196677 sulla protezione della natura e del paesaggio.78 Esso concerne anche le decisioni prese in virtù degli articoli 5, 7, 8, 10, 12 e 13 della presente legge. |
4 | Il Consiglio federale può prevedere nelle disposizioni d'esecuzione una procedura d'opposizione contro le decisioni di prima istanza.79 |
Vorbringen anderer Verfahrensbeteiligter zu bestreiten, ohne sich mit den Feststellungen und der Begründung des angefochtenen Entscheides ernsthaft auseinanderzusetzen. Auf die vorliegende Beschwerde kann nur eingetreten werden, soweit die erwähnten Begründungsanforderungen erfüllt sind. Darauf ist im Sachzusammenhang einzugehen.
3.
Der Beschwerdeführer erhebt gegenüber der vorinstanzlichen Sachdarstellung "keine grundsätzlichen Einwendungen". Er rügt aber, dass die Vorinstanz die Argumente des Beschwerdeführers "nicht wirklich gewürdigt", insbesondere seine Eingabe vom 21. Juli 2006 (Stellungnahme zum vorinstanzlichen Augenschein) "nicht richtig beachtet und berücksichtigt" und ihm demzufolge das rechtliche Gehör verweigert habe. Diese unspezifische und nirgends konkretisierte Rüge ist unbehelflich, soweit darauf überhaupt einzutreten ist. Wie die tragenden Elemente seiner Vorbringen zeigen, geht es dem Beschwerdeführer vielmehr um die Würdigung der sich stellenden Rechts- und vor allem auch Tatfragen in der Sache selbst.
4.
4.1 Als Wald gilt nach Art. 2 Abs. 1
SR 921.0 Legge federale del 4 ottobre 1991 sulle foreste (Legge forestale, LFo) - Legge forestale LFo Art. 2 Definizione di foresta |
|
1 | Si considera foresta ogni superficie coperta da4 alberi o arbusti forestali, che possa svolgere funzioni forestali. L'origine, il genere di sfruttamento e la designazione nel registro fondiario non sono elementi rilevanti al riguardo. |
2 | Si considerano inoltre foreste: |
a | i boschi pascolati, i pascoli alberati e le selve; |
b | le superfici non alberate o improduttive di un fondo forestale quali radure, strade forestali o altre costruzioni e impianti forestali; |
c | i fondi gravati dall'obbligo di rimboschimento. |
3 | Non si considerano foreste i gruppi isolati di alberi e di arbusti, le siepi, i viali, i giardini, i parchi e gli spazi verdi, le colture d'alberi su terreno aperto e destinate allo sfruttamento a breve scadenza come pure alberi ed arbusti su impianti di sbarramento o su terreni immediatamente antistanti. |
4 | Entro i limiti fissati dal Consiglio federale, i Cantoni possono stabilire larghezza, superficie ed età che deve avere un'estensione boschiva spontanea come anche larghezza e superficie che devono avere altre aree boschive per essere considerate foreste. I criteri cantonali non sono tuttavia determinanti se un'area svolge funzioni sociali o protettive particolarmente importanti. |
SR 921.0 Legge federale del 4 ottobre 1991 sulle foreste (Legge forestale, LFo) - Legge forestale LFo Art. 1 Scopo |
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1 | La presente legge ha lo scopo di: |
a | garantire la conservazione della foresta nella sua estensione e ripartizione geografica; |
b | proteggere la foresta come ambiente naturale di vita; |
c | garantire che la foresta possa svolgere le sue funzioni, in particolare protettive, sociali ed economiche (funzioni della foresta); |
d | promuovere e tutelare l'economia forestale. |
2 | Deve inoltre contribuire a proteggere la vita umana e beni materiali considerevoli da valanghe, scoscendimenti, erosione e cadute di pietre (catastrofi naturali). |
Aufforstungsflächen (Art. 2 Abs. 2
SR 921.0 Legge federale del 4 ottobre 1991 sulle foreste (Legge forestale, LFo) - Legge forestale LFo Art. 2 Definizione di foresta |
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1 | Si considera foresta ogni superficie coperta da4 alberi o arbusti forestali, che possa svolgere funzioni forestali. L'origine, il genere di sfruttamento e la designazione nel registro fondiario non sono elementi rilevanti al riguardo. |
2 | Si considerano inoltre foreste: |
a | i boschi pascolati, i pascoli alberati e le selve; |
b | le superfici non alberate o improduttive di un fondo forestale quali radure, strade forestali o altre costruzioni e impianti forestali; |
c | i fondi gravati dall'obbligo di rimboschimento. |
3 | Non si considerano foreste i gruppi isolati di alberi e di arbusti, le siepi, i viali, i giardini, i parchi e gli spazi verdi, le colture d'alberi su terreno aperto e destinate allo sfruttamento a breve scadenza come pure alberi ed arbusti su impianti di sbarramento o su terreni immediatamente antistanti. |
4 | Entro i limiti fissati dal Consiglio federale, i Cantoni possono stabilire larghezza, superficie ed età che deve avere un'estensione boschiva spontanea come anche larghezza e superficie che devono avere altre aree boschive per essere considerate foreste. I criteri cantonali non sono tuttavia determinanti se un'area svolge funzioni sociali o protettive particolarmente importanti. |
SR 921.0 Legge federale del 4 ottobre 1991 sulle foreste (Legge forestale, LFo) - Legge forestale LFo Art. 2 Definizione di foresta |
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1 | Si considera foresta ogni superficie coperta da4 alberi o arbusti forestali, che possa svolgere funzioni forestali. L'origine, il genere di sfruttamento e la designazione nel registro fondiario non sono elementi rilevanti al riguardo. |
2 | Si considerano inoltre foreste: |
a | i boschi pascolati, i pascoli alberati e le selve; |
b | le superfici non alberate o improduttive di un fondo forestale quali radure, strade forestali o altre costruzioni e impianti forestali; |
c | i fondi gravati dall'obbligo di rimboschimento. |
3 | Non si considerano foreste i gruppi isolati di alberi e di arbusti, le siepi, i viali, i giardini, i parchi e gli spazi verdi, le colture d'alberi su terreno aperto e destinate allo sfruttamento a breve scadenza come pure alberi ed arbusti su impianti di sbarramento o su terreni immediatamente antistanti. |
4 | Entro i limiti fissati dal Consiglio federale, i Cantoni possono stabilire larghezza, superficie ed età che deve avere un'estensione boschiva spontanea come anche larghezza e superficie che devono avere altre aree boschive per essere considerate foreste. I criteri cantonali non sono tuttavia determinanti se un'area svolge funzioni sociali o protettive particolarmente importanti. |
Innerhalb eines vom Bundesrat festgelegten Rahmens können die Kantone bestimmen, ab welcher Breite, welcher Fläche und welchem Alter eine einwachsende Fläche sowie ab welcher Breite und welcher Fläche eine andere Bestockung als Wald gilt (Art. 2 Abs. 4
SR 921.0 Legge federale del 4 ottobre 1991 sulle foreste (Legge forestale, LFo) - Legge forestale LFo Art. 2 Definizione di foresta |
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1 | Si considera foresta ogni superficie coperta da4 alberi o arbusti forestali, che possa svolgere funzioni forestali. L'origine, il genere di sfruttamento e la designazione nel registro fondiario non sono elementi rilevanti al riguardo. |
2 | Si considerano inoltre foreste: |
a | i boschi pascolati, i pascoli alberati e le selve; |
b | le superfici non alberate o improduttive di un fondo forestale quali radure, strade forestali o altre costruzioni e impianti forestali; |
c | i fondi gravati dall'obbligo di rimboschimento. |
3 | Non si considerano foreste i gruppi isolati di alberi e di arbusti, le siepi, i viali, i giardini, i parchi e gli spazi verdi, le colture d'alberi su terreno aperto e destinate allo sfruttamento a breve scadenza come pure alberi ed arbusti su impianti di sbarramento o su terreni immediatamente antistanti. |
4 | Entro i limiti fissati dal Consiglio federale, i Cantoni possono stabilire larghezza, superficie ed età che deve avere un'estensione boschiva spontanea come anche larghezza e superficie che devono avere altre aree boschive per essere considerate foreste. I criteri cantonali non sono tuttavia determinanti se un'area svolge funzioni sociali o protettive particolarmente importanti. |
4.2 Der Beschwerdeführer lässt die vom Verwaltungsgericht zutreffend wiedergegebene Definition des Begriffs "Wald" nach Art. 2
SR 921.0 Legge federale del 4 ottobre 1991 sulle foreste (Legge forestale, LFo) - Legge forestale LFo Art. 2 Definizione di foresta |
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1 | Si considera foresta ogni superficie coperta da4 alberi o arbusti forestali, che possa svolgere funzioni forestali. L'origine, il genere di sfruttamento e la designazione nel registro fondiario non sono elementi rilevanti al riguardo. |
2 | Si considerano inoltre foreste: |
a | i boschi pascolati, i pascoli alberati e le selve; |
b | le superfici non alberate o improduttive di un fondo forestale quali radure, strade forestali o altre costruzioni e impianti forestali; |
c | i fondi gravati dall'obbligo di rimboschimento. |
3 | Non si considerano foreste i gruppi isolati di alberi e di arbusti, le siepi, i viali, i giardini, i parchi e gli spazi verdi, le colture d'alberi su terreno aperto e destinate allo sfruttamento a breve scadenza come pure alberi ed arbusti su impianti di sbarramento o su terreni immediatamente antistanti. |
4 | Entro i limiti fissati dal Consiglio federale, i Cantoni possono stabilire larghezza, superficie ed età che deve avere un'estensione boschiva spontanea come anche larghezza e superficie che devono avere altre aree boschive per essere considerate foreste. I criteri cantonali non sono tuttavia determinanti se un'area svolge funzioni sociali o protettive particolarmente importanti. |
SR 921.01 Ordinanza del 30 novembre 1992 sulle foreste (Ofo) Ofo Art. 1 Foresta - (art. 2 cpv. 4 LFo) |
|
1 | I Cantoni stabiliscono, entro i limiti seguenti, i valori per cui una superficie coperta da alberi è considerata foresta: |
a | superficie, incluso un margine idoneo: 200-800 m2 3; |
b | larghezza, incluso un margine idoneo: 10-12 metri; |
c | età del popolamento in caso di estensione boschiva spontanea: 10-20 anni. |
2 | Il popolamento che adempie funzioni sociali o protettive particolarmente importanti si considera foresta indipendentemente dalla sua superficie, dalla sua larghezza o dalla sua età. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 36 Limiti dei diritti fondamentali - 1 Le restrizioni dei diritti fondamentali devono avere una base legale. Se gravi, devono essere previste dalla legge medesima. Sono eccettuate le restrizioni ordinate in caso di pericolo grave, immediato e non altrimenti evitabile. |
|
1 | Le restrizioni dei diritti fondamentali devono avere una base legale. Se gravi, devono essere previste dalla legge medesima. Sono eccettuate le restrizioni ordinate in caso di pericolo grave, immediato e non altrimenti evitabile. |
2 | Le restrizioni dei diritti fondamentali devono essere giustificate da un interesse pubblico o dalla protezione di diritti fondamentali altrui. |
3 | Esse devono essere proporzionate allo scopo. |
4 | I diritti fondamentali sono intangibili nella loro essenza. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 77 Foreste - 1 La Confederazione provvede affinché le foreste possano adempiere le loro funzioni protettive, economiche e ricreative. |
|
1 | La Confederazione provvede affinché le foreste possano adempiere le loro funzioni protettive, economiche e ricreative. |
2 | Emana principi sulla protezione delle foreste. |
3 | Promuove provvedimenti per la conservazione delle foreste. |
4.3
4.3.1 Das Verwaltungsgericht stellt fest, dass die strittige Bestockung sich teilweise nördlich, teilweise südlich und teilweise westlich eines ehemaligen, heute weitgehend wieder durch Humus überdeckten Steinbruchs befindet, zwischen 20 und 45 m breit und gut 50 m lang ist und somit eine Fläche von 1'000 m2 ohne weiteres überschreitet. Es nimmt aufgrund der aus den Jahren 1956, 1967 und 1996 stammenden Luftbilder ferner an, dass das fragliche Gehölz bereits in diesen Jahren im gleichen Ausmass bestand und dass es nach diesen Bildern keine eigentliche Zäsur zwischen der Bestockung entlang des Lutisbachs und des hier strittigen westlichen Ausläufers gab. Wenn sich aus der Sicht der Liegenschaft des Beschwerdeführers in diesem Bereich heute "vielleicht eine Lücke bezüglich hochstämmiger Bäume" ergebe, hänge dies damit zusammen, dass in diesem "Grenzbereich" drei Bäume fehlten, die im Jahre 2001 auf Veranlassung des Beschwerdeführers gefällt worden seien. Das Verwaltungsgericht stellt ferner fest, dass innerhalb der Bestockung ein sehr viel kühleres Klima herrsche als ausserhalb.
Der Beschwerdeführer macht geltend, die Bestockung stelle keine Einheit dar, sondern sei gegliedert; sie umwachse auch nach Darstellung der Vorinstanz den Steinbruch. Es sei deshalb willkürlich, von einer Gesamtfläche und Gesamtbreite auszugehen. Der Beschwerdeführer beschränkt sich jedoch darauf, entsprechende Behauptungen aufzustellen. Dass und weshalb die Feststellungen der Vorinstanz nach Art. 105 Abs. 2
SR 921.0 Legge federale del 4 ottobre 1991 sulle foreste (Legge forestale, LFo) - Legge forestale LFo Art. 46 Ricorso |
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1 | La procedura di ricorso è retta dalle disposizioni generali sull'amministrazione della giustizia federale.74 |
1bis | e 1ter ...75 |
2 | L'Ufficio federale76 ha facoltà di avvalersi delle vie di ricorso previste dal diritto federale o dal diritto cantonale contro decisioni delle autorità cantonali riguardanti l'applicazione della presente legge e le sue disposizioni d'esecuzione. |
3 | Il diritto di ricorso dei Cantoni, dei Comuni e delle associazioni per la protezione della natura e del paesaggio è retto dagli articoli 12-12g della legge federale del 1° luglio 196677 sulla protezione della natura e del paesaggio.78 Esso concerne anche le decisioni prese in virtù degli articoli 5, 7, 8, 10, 12 e 13 della presente legge. |
4 | Il Consiglio federale può prevedere nelle disposizioni d'esecuzione una procedura d'opposizione contro le decisioni di prima istanza.79 |
sowie dreier Hochstammbäume auf Veranlassung des Beschwerdeführers im Jahre 2003 - was der Beschwerdeführer vom Sachverhalt her nicht bestreitet - das Erscheinungsbild der Bestockung sich verändert haben mag. Die Beschwerdevorbringen lassen die Sachverhaltsdarstellung der Vorinstanz insoweit nicht als im Sinne von Art. 105 Abs. 2
SR 921.0 Legge federale del 4 ottobre 1991 sulle foreste (Legge forestale, LFo) - Legge forestale LFo Art. 46 Ricorso |
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1 | La procedura di ricorso è retta dalle disposizioni generali sull'amministrazione della giustizia federale.74 |
1bis | e 1ter ...75 |
2 | L'Ufficio federale76 ha facoltà di avvalersi delle vie di ricorso previste dal diritto federale o dal diritto cantonale contro decisioni delle autorità cantonali riguardanti l'applicazione della presente legge e le sue disposizioni d'esecuzione. |
3 | Il diritto di ricorso dei Cantoni, dei Comuni e delle associazioni per la protezione della natura e del paesaggio è retto dagli articoli 12-12g della legge federale del 1° luglio 196677 sulla protezione della natura e del paesaggio.78 Esso concerne anche le decisioni prese in virtù degli articoli 5, 7, 8, 10, 12 e 13 della presente legge. |
4 | Il Consiglio federale può prevedere nelle disposizioni d'esecuzione una procedura d'opposizione contro le decisioni di prima istanza.79 |
SR 921.0 Legge federale del 4 ottobre 1991 sulle foreste (Legge forestale, LFo) - Legge forestale LFo Art. 46 Ricorso |
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1 | La procedura di ricorso è retta dalle disposizioni generali sull'amministrazione della giustizia federale.74 |
1bis | e 1ter ...75 |
2 | L'Ufficio federale76 ha facoltà di avvalersi delle vie di ricorso previste dal diritto federale o dal diritto cantonale contro decisioni delle autorità cantonali riguardanti l'applicazione della presente legge e le sue disposizioni d'esecuzione. |
3 | Il diritto di ricorso dei Cantoni, dei Comuni e delle associazioni per la protezione della natura e del paesaggio è retto dagli articoli 12-12g della legge federale del 1° luglio 196677 sulla protezione della natura e del paesaggio.78 Esso concerne anche le decisioni prese in virtù degli articoli 5, 7, 8, 10, 12 e 13 della presente legge. |
4 | Il Consiglio federale può prevedere nelle disposizioni d'esecuzione una procedura d'opposizione contro le decisioni di prima istanza.79 |
4.3.2 Der Beschwerdeführer kritisiert die Feststellungen der Vorinstanz über die Zusammensetzung der Bestockung - namentlich Bergahorne, Eschen, Buchen, Kirschbäume (prunus avium), einer Eiche sowie - am Rand - zahlreicher Haselbüsche nicht. Er bestreitet lediglich die Schlussfolgerung der Vorinstanz, dass die konkrete Bestockung als Wald anzusehen sei, und erblickt in der Verwendung des Begriffs "Laubwald" eine petitio principii.
Die Vorinstanz räumt zwar zu Recht ein, dass das Vorhandensein solcher Bäume allein noch nicht auf Wald schliessen lässt. Sie sind indes in Anhang 9 ("Waldbäume und Waldsträucher") zu Art. 3
SR 916.20 Ordinanza del 31 ottobre 2018 sulla protezione dei vegetali da organismi nocivi particolarmente pericolosi (Ordinanza sulla salute dei vegetali, OSalV) - Ordinanza sulla salute dei vegetali OSalV Art. 3 Emanazione di disposizioni da parte di uffici federali - Ove la presente ordinanza delega l'emanazione di disposizioni all'ufficio federale competente, la competenza è demandata a: |
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a | Ufficio federale dell'ambiente (UFAM), per le misure in virtù della legge forestale del 4 ottobre 1991; |
b | Ufficio federale dell'agricoltura (UFAG), per le misure in virtù della legge del 29 aprile 1998 sull'agricoltura. |
Beschwerdeführer behauptete Zäsur zwischen dem östlichen und westlichen Teil sei marginal und nähme sich ohne den vom Beschwerdeführer veranlassten Eingriff noch geringfügiger aus.
Der Beschwerdeführer setzt sich mit den differenzierten Erwägungen der Vorinstanz und den Stellungnahmen der Fachorgane nicht ernsthaft auseinander; er beschränkt sich weitgehend auf pauschale Bestreitungen. Solch pauschale Bestreitungen, soweit darauf überhaupt einzutreten ist, vermögen gegenüber den fundierten Darlegungen der Vorinstanz nicht aufzukommen. Im Hinblick auf die Zusammensetzung der Bestockung erweisen sich die Vorbringen des Beschwerdeführers als unbehelflich.
4.3.3 Die Vorinstanz prüft ferner, ob die fragliche Bestockung Waldfunktionen erfüllen kann (Art. 1 Abs. 1 lit. c
SR 921.0 Legge federale del 4 ottobre 1991 sulle foreste (Legge forestale, LFo) - Legge forestale LFo Art. 1 Scopo |
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1 | La presente legge ha lo scopo di: |
a | garantire la conservazione della foresta nella sua estensione e ripartizione geografica; |
b | proteggere la foresta come ambiente naturale di vita; |
c | garantire che la foresta possa svolgere le sue funzioni, in particolare protettive, sociali ed economiche (funzioni della foresta); |
d | promuovere e tutelare l'economia forestale. |
2 | Deve inoltre contribuire a proteggere la vita umana e beni materiali considerevoli da valanghe, scoscendimenti, erosione e cadute di pietre (catastrofi naturali). |
Auch in diesem Zusammenhang setzt sich der Beschwerdeführer nicht mit den Erwägungen der Vorinstanz zu den Waldfunktionen auseinander. Die Nutzfunktion bestreitet er an sich nicht. Er behauptet in anderem Zusammenhang zwar, dass nur "wenig Baumstrünke" vorhanden seien, tut aber keine im Sinne des Art. 105 Abs. 2
SR 921.0 Legge federale del 4 ottobre 1991 sulle foreste (Legge forestale, LFo) - Legge forestale LFo Art. 46 Ricorso |
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1 | La procedura di ricorso è retta dalle disposizioni generali sull'amministrazione della giustizia federale.74 |
1bis | e 1ter ...75 |
2 | L'Ufficio federale76 ha facoltà di avvalersi delle vie di ricorso previste dal diritto federale o dal diritto cantonale contro decisioni delle autorità cantonali riguardanti l'applicazione della presente legge e le sue disposizioni d'esecuzione. |
3 | Il diritto di ricorso dei Cantoni, dei Comuni e delle associazioni per la protezione della natura e del paesaggio è retto dagli articoli 12-12g della legge federale del 1° luglio 196677 sulla protezione della natura e del paesaggio.78 Esso concerne anche le decisioni prese in virtù degli articoli 5, 7, 8, 10, 12 e 13 della presente legge. |
4 | Il Consiglio federale può prevedere nelle disposizioni d'esecuzione una procedura d'opposizione contro le decisioni di prima istanza.79 |
Soweit auf die Beschwerdevorbringen, die sich nur mit einem Teil der insoweit voneinander unabhängigen Teile der vorinstanzlichen Erwägungen befassen, überhaupt einzutreten ist (vgl. Urteil des Bundesgerichts 5A.13/2006 vom 4. Juli 2006, E. 2.2; BGE 121 IV 94 E. 1b; 118 Ib 134 E. 2; 123 V 335 E. 1b, je mit Hinweisen), vermögen die pauschalen Vorbringen des Beschwerdeführers gegen die plausiblen Ausführungen der Vorinstanz nicht durchzudringen. Insbesondere liegen die geländestabilisierende Funktion von Baumwurzeln und die isolierende, die Verwitterung des Untergrundes hindernde Wirkung einer Humusschicht auf der Hand; sie lassen sich zudem durchaus auch als Ausdruck der Schutzfunktion des Waldes sehen.
4.4 Der Beschwerdeführer kritisiert auch die Erwägung der Vorinstanz, die fragliche Bestockung sei nicht ein gezielt angelegter Baumbestand, der als Grünanlage ohne Waldcharakter anzusehen wäre.
4.4.1 Damit eine Bestockung als Garten-, Grün- und Parkanlage gilt, muss es sich um einen eigens angelegten Bestand handeln. Das Anlegen einer Bestockung schliesst stets ein willentliches, gestalterisches Handeln oder zumindest ein willentliches Dulden einer aufkommenden Bestockung zu bestimmten Zwecken und mit bestimmtem Bezug zur Umgebung mit ein. Solche Baumbestände bezwecken die Verschönerung des gestalteten Raums oder dienen der Erholung, nicht der forstlichen Nutzung. Das Willenselement kann bei Grünanlagen bereits als erfüllt betrachtet werden, wenn der Grundeigentümer natürlich aufkommenden Waldwuchs bewusst duldet, das heisst in seine Arealplanung miteinbezieht. Die Gestaltung der Grünanlage muss einen Bezug zur Umgebung aufweisen, indem sie das Gebiet gezielt aufwertet. Sie muss einer planerischen Vorstellung entsprechen und Verschönerungs- oder Erholungszwecken dienen. Die Anforderungen sind allerdings nicht sehr hoch anzusetzen, und gerade Begrünungen von Industrielandreserven brauchen keinen besonderen ästhetischen Ansprüchen zu genügen. Dennoch muss ein gezieltes Gestalten mit Bezug zur Umgebung vorausgesetzt werden und auch feststellbar sein. Ist auf einer Parzelle bloss die Landpflege vernachlässigt und dadurch das
Einwachsen von Waldbäumen ermöglicht worden, so liegt keine Grünanlage vor (Urteil 1A.141/2000 vom 20. März 2002, E. 3.2; BGE 124 II 85 E. 4d S. 92 ff. mit Hinweisen).
4.4.2 Der Beschwerdeführer lässt die Feststellung der Vorinstanz unbestritten, es habe sich nicht klären lassen, wer die Bäume als obere Begrenzung des Steinbruchs gepflanzt habe, und er tritt der im angefochtenen Urteil getroffenen Annahme, dass vermutlich schon die frühere Eigentümerin jeweils Tannen zur Abgrenzung und zum Schutz gesetzt habe, nicht entgegen, sondern bringt selber vor, dass die Bestockung gepflanzt wurde, um den Steinbruch abzugrenzen oder zu kaschieren. Mit der Erwägung der Vorinstanz, auch der Kaufvertrag von 1905 belege die Existenz von Obstbäumen und eines Waldgebüschs mit Hochstämmen im fraglichen Bereich, und die relativ vielen im Bestand vorhandenen Baumstrünke zeigten, dass aus dieser Bestockung jeweils nach Bedarf - über die Jahre hinweg insgesamt viele - Bäume gefällt worden seien, setzt sich der Beschwerdeführer nur rudimentär auseinander. Er macht geltend, dass Obstbäume nicht Wald darstellten. Die Formulierung "relativ viele Baumstrünke" erachtet er als unpräzis und behauptet - ohne allerdings die Voraussetzungen des Art. 105 Abs. 2
SR 921.0 Legge federale del 4 ottobre 1991 sulle foreste (Legge forestale, LFo) - Legge forestale LFo Art. 46 Ricorso |
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1 | La procedura di ricorso è retta dalle disposizioni generali sull'amministrazione della giustizia federale.74 |
1bis | e 1ter ...75 |
2 | L'Ufficio federale76 ha facoltà di avvalersi delle vie di ricorso previste dal diritto federale o dal diritto cantonale contro decisioni delle autorità cantonali riguardanti l'applicazione della presente legge e le sue disposizioni d'esecuzione. |
3 | Il diritto di ricorso dei Cantoni, dei Comuni e delle associazioni per la protezione della natura e del paesaggio è retto dagli articoli 12-12g della legge federale del 1° luglio 196677 sulla protezione della natura e del paesaggio.78 Esso concerne anche le decisioni prese in virtù degli articoli 5, 7, 8, 10, 12 e 13 della presente legge. |
4 | Il Consiglio federale può prevedere nelle disposizioni d'esecuzione una procedura d'opposizione contro le decisioni di prima istanza.79 |
aber weder dar, dass die Vorinstanz bezüglich dieser Rechtsfrage von unzutreffenden Abgrenzungskriterien ausgehe, noch dass ihre diesbezüglichen Feststellungen an nach Art. 105 Abs. 2
SR 921.0 Legge federale del 4 ottobre 1991 sulle foreste (Legge forestale, LFo) - Legge forestale LFo Art. 46 Ricorso |
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1 | La procedura di ricorso è retta dalle disposizioni generali sull'amministrazione della giustizia federale.74 |
1bis | e 1ter ...75 |
2 | L'Ufficio federale76 ha facoltà di avvalersi delle vie di ricorso previste dal diritto federale o dal diritto cantonale contro decisioni delle autorità cantonali riguardanti l'applicazione della presente legge e le sue disposizioni d'esecuzione. |
3 | Il diritto di ricorso dei Cantoni, dei Comuni e delle associazioni per la protezione della natura e del paesaggio è retto dagli articoli 12-12g della legge federale del 1° luglio 196677 sulla protezione della natura e del paesaggio.78 Esso concerne anche le decisioni prese in virtù degli articoli 5, 7, 8, 10, 12 e 13 della presente legge. |
4 | Il Consiglio federale può prevedere nelle disposizioni d'esecuzione una procedura d'opposizione contro le decisioni di prima istanza.79 |
4.4.3 Der Beschwerdeführer behauptet schliesslich einen servitutarischen Anspruch auf Rückschnitt der Bestockung. Soweit auf dieses im bundesgerichtlichen Verfahren nur mit einem einzigen Satz vorgetragene Argument überhaupt einzutreten ist, ist zum einen die Substanziierung dürftig. Der Beschwerdeführer hat bei der Vorinstanz einen Grundbuchauszug, der nebst einem nicht näher erklärten Hinweis auf altrechtliche Servituten keinen expliziten Eintrag dieses Inhalts enthält, sowie ein Schreiben des Rechtsvertreters des damaligen Eigentümers aus dem Jahr 1960 eingereicht, das zwar einen Grundbucheintrag behauptet, aber diesen ebenfalls nicht belegt. Dem Beschwerdeführer wäre, wenn er hieraus etwas ableiten wollte, eine detaillierte Substanziierung zuzumuten gewesen. Im Übrigen ist zweifelhaft, ob und inwieweit dieser privatrechtliche Gesichtspunkt in einem öffentlichrechtlichen Waldfeststellungsverfahren überhaupt relevant sein könnte. Bei der Waldfeststellung ist einzig auf die tatsächlichen Verhältnisse (Wuchs, Dichte, Alter, Ausmasse und Funktion der Bestockung), den bundesrechtlichen Waldbegriff und die allenfalls nach Art. 2 Abs. 4
SR 921.0 Legge federale del 4 ottobre 1991 sulle foreste (Legge forestale, LFo) - Legge forestale LFo Art. 2 Definizione di foresta |
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1 | Si considera foresta ogni superficie coperta da4 alberi o arbusti forestali, che possa svolgere funzioni forestali. L'origine, il genere di sfruttamento e la designazione nel registro fondiario non sono elementi rilevanti al riguardo. |
2 | Si considerano inoltre foreste: |
a | i boschi pascolati, i pascoli alberati e le selve; |
b | le superfici non alberate o improduttive di un fondo forestale quali radure, strade forestali o altre costruzioni e impianti forestali; |
c | i fondi gravati dall'obbligo di rimboschimento. |
3 | Non si considerano foreste i gruppi isolati di alberi e di arbusti, le siepi, i viali, i giardini, i parchi e gli spazi verdi, le colture d'alberi su terreno aperto e destinate allo sfruttamento a breve scadenza come pure alberi ed arbusti su impianti di sbarramento o su terreni immediatamente antistanti. |
4 | Entro i limiti fissati dal Consiglio federale, i Cantoni possono stabilire larghezza, superficie ed età che deve avere un'estensione boschiva spontanea come anche larghezza e superficie che devono avere altre aree boschive per essere considerate foreste. I criteri cantonali non sono tuttavia determinanti se un'area svolge funzioni sociali o protettive particolarmente importanti. |
berührten privaten und anderen öffentlichen Interessen ist nicht vorzunehmen (vgl. BGE 124 II 85 E. 3e S. 89, Urteil des Bundesgerichts 1A.44/2003 vom 19. August 2003 E. 2.1, in: ZBl 106/2005 S. 110).
4.5 Die Schlussfolgerung der Vorinstanz, dass die Bestockung aufgrund ihrer Erscheinung, Zusammensetzung und Bodenbeschaffenheit und namentlich vor dem Hintergrund der aktenkundigen Luftfotografien von 1956, 1967 und 1995 eine gewachsene Einheit mit Waldcharakter darstellt, erscheint daher als begründet. Die Rügen des Beschwerdeführers dringen nicht durch.
5.
Demzufolge ist die Verwaltungsgerichtsbeschwerde abzuweisen, soweit auf sie einzutreten ist. Der Beschwerdeführer hat daher die Kosten des bundesgerichtlichen Verfahrens zu übernehmen (Art. 156 Abs. 1
SR 921.0 Legge federale del 4 ottobre 1991 sulle foreste (Legge forestale, LFo) - Legge forestale LFo Art. 2 Definizione di foresta |
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1 | Si considera foresta ogni superficie coperta da4 alberi o arbusti forestali, che possa svolgere funzioni forestali. L'origine, il genere di sfruttamento e la designazione nel registro fondiario non sono elementi rilevanti al riguardo. |
2 | Si considerano inoltre foreste: |
a | i boschi pascolati, i pascoli alberati e le selve; |
b | le superfici non alberate o improduttive di un fondo forestale quali radure, strade forestali o altre costruzioni e impianti forestali; |
c | i fondi gravati dall'obbligo di rimboschimento. |
3 | Non si considerano foreste i gruppi isolati di alberi e di arbusti, le siepi, i viali, i giardini, i parchi e gli spazi verdi, le colture d'alberi su terreno aperto e destinate allo sfruttamento a breve scadenza come pure alberi ed arbusti su impianti di sbarramento o su terreni immediatamente antistanti. |
4 | Entro i limiti fissati dal Consiglio federale, i Cantoni possono stabilire larghezza, superficie ed età che deve avere un'estensione boschiva spontanea come anche larghezza e superficie che devono avere altre aree boschive per essere considerate foreste. I criteri cantonali non sono tuttavia determinanti se un'area svolge funzioni sociali o protettive particolarmente importanti. |
Demnach erkennt das Bundesgericht:
1.
Die Beschwerde wird abgewiesen, soweit darauf einzutreten ist.
2.
Die Gerichtsgebühr von Fr. 3'000.-- wird dem Beschwerdeführer auferlegt.
3.
Dieses Urteil wird dem Beschwerdeführer, der Direktion des Innern und dem Verwaltungsgericht des Kantons Zug, Verwaltungsrechtliche Kammer, sowie dem Bundesamt für Umwelt schriftlich mitgeteilt.
Lausanne, 31. Mai 2007
Im Namen der I. öffentlich-rechtlichen Abteilung
des Schweizerischen Bundesgerichts
Der Präsident: Der Gerichtsschreiber: