Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Corte III
C-6371/2014
Sentenza del 29 settembre 2016
Giudici Vito Valenti (presidente del collegio),
Composizione Daniel Stufetti e Viktoria Helfenstein,
cancelliera Marcella Lurà.
A._______,
Parti rappresentata dall'avv. Lina Ratano,
ricorrente,
contro
Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE),
Avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100,
1211 Ginevra 2,
autorità inferiore.
Oggetto Assicurazione per l'invalidità; terza domanda di rendita (decisione del 19 settembre 2014).
Fatti:
A.
Il 23 settembre 2002 (doc. 19), l'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE) ha respinto la prima domanda di rendita d'invalidità svizzera presentata il 19 marzo 2002 da A._______, cittadina italiana, nata il (...), coniugata e madre di tre figli (doc. 7 e 8). L'interessata è stata ritenuta casalinga ed è stato stabilito, in virtù del rapporto del 5 luglio 2002 del dott. B._______, medico dell'UAIE (doc. 12 e 31 pag. 17), che la medesima era affetta da fibrillazione atriale recidivante con lieve valvulopatia mitro-aortica e lombalgie e che presentava, nel compimento delle consuete mansioni domestiche, un grado d'invalidità del 20%. La decisione è cresciuta in giudicato.
B.
B.a Il 25 ottobre 2006 (doc. 42), l'UAIE ha respinto (anche) la seconda domanda di rendita d'invalidità svizzera presentata dall'interessata il 22 settembre 2005 (doc. 27). L'autorità inferiore ha ritenuto, in virtù del rapporto del 10 agosto 2006 del dott. C._______, medico SMR (doc. 38), che lo stato di salute dell'interessata (affetta da valvulopatia mitro-aortica con fibrillazione atriale cronica, cardiopatia ipertensiva e spondiloartrosi; v. la perizia medica E 213 del 9 novembre 2005 [doc. 2 pag. 1]) non si era modificato in modo significativo rispetto a quanto ritenuto nel 2002 e che la medesima presentava un grado d'invalidità quale casalinga dell'8%.
B.b Con sentenza del 29 agosto 2007, il Tribunale amministrativo federale ha dichiarato inammissibile il ricorso interposto dall'interessata il 24 novembre 2006 contro la decisione dell'UAIE del 25 ottobre 2006 a causa del mancato versamento, entro il termine impartito, dell'anticipo sulle presumibili spese processuali (doc. 55).
B.c Con sentenza dell'8 settembre 2008, il Tribunale federale ha dichiarato inammissibile il ricorso interposto dall'interessata contro la sentenza del Tribunale amministrativo federale del 29 agosto 2007 (doc. 57).
C.
C.a Il 20 marzo 2014, l'interessata ha formulato una terza richiesta volta all'ottenimento di una rendita d'invalidità svizzera (doc. 87).
C.b Nel corso dell'istruttoria, l'UAIE ha in particolare assunto agli atti documenti medici di data da giugno 1990 a febbraio 2014 (doc. 63 a 82) e la perizia medica E 213 del 29 aprile 2014 (doc. 84), in cui è posta la diagnosi di valvulopatia mitralica-aortica e tricuspidale con fibrillazione atriale cronica, cardiopatia ipertensiva, spondilodiscoartrosi, pregresso intervento di isterectomia, indicato che le condizioni di salute dell'interessata sono peggiorate e che la stessa è ritenuta in grado di svolgere regolarmente lavori leggeri, ma non il suo ultimo lavoro (di addetta alle pulizie, sarta, contadina) né un lavoro adeguato alle sue condizioni a tempo pieno, e segnalato che la medesima è considerata invalida al 75% nella precedente attività, conformemente alle disposizioni di legge del Paese di residenza.
C.c Nel rapporto del 26 giugno 2014, il dott. C._______, medico SMR, ha concluso che la documentazione medica prodotta (in cui sono dignosticati una valvulopatia aorto-mitralica con fibrillazione atriale cronica, delle alterazioni degenerative alla colonna cervicale e lombare ed un intervento di isterectomia) non permette di oggettivare alcun peggioramento dello stato di salute, sia dal profilo cardio-circolatorio sia dal profilo dell'apparato locomotore (doc. 91).
C.d Con progetto di decisione del 2 luglio 2014, l'autorità inferiore ha comunicato all'interessata che la domanda di prestazioni è (recte sarebbe stata) respinta, ritenuto in particolare che dagli atti risulta un'incapacità nello svolgimento delle consuete mansioni domestiche dell'8%, che esclude il riconoscimento del diritto ad una rendita dell'assicurazione svizzera per l'invalidità (doc. 92).
C.e Il 26 luglio 2014 (doc. 104), l'interessata ha segnalato, in virtù della documentazione medica allegata in copia (doc. 95 a 103), che le patologie di cui è affetta ed i trattamenti medici a cui si sottopone "si ripercuotono gravemente" sulla sua capacità di lavoro e di guadagno.
C.f Nel rapporto del 16 settembre 2014, il dott. C._______ ha ritenuto che non vi erano motivi per modificare la sua precedente presa di posizione (doc. 106).
C.g Con decisione del 19 settembre 2014, l'UAIE ha respinto la domanda di prestazioni dell'assicurazione svizzera per l'invalidità. Ha ritenuto che in virtù degli atti non risulta alcun peggioramento dello stato di salute dell'interessata (rispetto a quanto ritenuto nell'ottobre del 2006). In particolare, ha precisato che malgrado il danno alla salute la medesima presenta un'incapacità nello svolgimento delle consuete mansioni domestiche dell'8%, che esclude il riconoscimento del diritto ad una rendita d'invalidità svizzera (doc. 107).
D.
D.a Il 29 ottobre 2014, l'interessata ha interposto ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale contro la decisione dell'UAIE del 19 settembre 2014 mediante il quale ha chiesto d'accogliere il gravame, d'annullare la decisione impugnata nonché di accertare (e poi dichiarare) il suo diritto a percepire una rendita d'invalidità svizzera, disponendo a tal fine una consulenza tecnica medico-legale per la verifica delle sue condizioni fisiche. La ricorrente si è doluta in particolare di una violazione del diritto di essere sentita, di una violazione dell'obbligo di motivare la decisione impugnata nonché di un difetto di istruttoria. L'insorgente ha poi segnalato che vi è stato un peggioramento delle sue condizioni di salute. Ha precisato che le patologie di cui è affetta compromettono la sua capacità di attendere alle faccende domestiche e alle occupazioni consuete. Infine, ha fatto valere di essere stata riconosciuta invalida all'80% dalle autorità italiane. Ha esibito documenti medici già agli atti (doc. TAF 1).
D.b Il 24 febbraio 2015, la ricorrente ha versato l'anticipo spese (doc. TAF 2 a 5).
E.
Nella risposta del 24 marzo 2015, l'autorità inferiore ha proposto la reiezione del ricorso. Secondo i rapporti del 26 giugno e 16 settembre 2014 del proprio servizio medico, la documentazione esibita non apporta nuovi elementi clinici suscettibili di oggettivare un peggioramento dello stato di salute. La ricorrente è stata ritenuta in grado di svolgere le consuete mansioni domestiche. Per conseguenza, non ha mai subito un'incapacità lavorativa di livello pensionabile. L'autorità inferiore ha altresì rilevato che l'insorgente non ha esibito nuova documentazione medica suscettibile di giustificare un diverso apprezzamento (doc. TAF 7).
F.
Nella replica del 5 maggio 2015, l'insorgente si è riconfermata nelle argomentazioni in fatto e in diritto di cui al ricorso del 29 ottobre 2014. In particolare, si è doluta di un'errata valutazione del suo stato di salute e della sua capacità a svolgere le consuete mansioni domestiche, segnalando, con riferimento al questionario per assicurati occupati nell'economia domestica del marzo 2006 (compilato nell'ambito della precedente domanda di rendita), di non essere in grado di svolgere molte mansioni consuete che competono ad una casalinga e di necessitare dell'aiuto di terzi (segnatamente dei famigliari e di persone esterne alla famiglia). Ha prodotto segnatamente documenti medici di data da dicembre 2007 a febbraio 2015 (doc. TAF 10).
G.
Nella duplica del 9 giugno 2015, l'autorità inferiore ha ritenuto, in virtù del rapporto del 2 giugno 2015 del proprio servizio medico (doc. TAF 12), che la documentazione medica prodotta in replica non apporta nuovi elementi oggettivi tali da modificare la precedente valutazione clinica-lavorativa. Ha nuovamente proposto la reiezione del ricorso (doc. TAF 12).
H.
In una presa di posizione del 22 luglio 2015, la ricorrente si è riconfermata nelle argomentazioni in fatto e in diritto di cui al ricorso del 29 ottobre 2014 (doc. TAF 14), presa di posizione che è poi stata trasmessa da questo Tribunale con provvedimento del 30 luglio 2015 all'autorità inferiore per conoscenza (doc. TAF 15).
Diritto:
1.
1.1 Il Tribunale amministrativo federale esamina d'ufficio e con piena cognizione la sua competenza (art. 31 e segg. LTAF) rispettivamente l'ammissibilità dei gravami che gli vengono sottoposti (DTF 133 I 185 consid. 2 e relativi riferimenti).
1.2 Riservate le eccezioni - non realizzate nel caso di specie - di cui all'art. 32
SR 173.32 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF) LTAF Art. 32 Eccezioni - 1 Il ricorso è inammissibile contro: |
|
1 | Il ricorso è inammissibile contro: |
a | le decisioni in materia di sicurezza interna o esterna del Paese, neutralità, protezione diplomatica e altri affari esteri, in quanto il diritto internazionale pubblico non conferisca un diritto al giudizio da parte di un tribunale; |
b | le decisioni in materia di diritto di voto dei cittadini nonché di elezioni e votazioni popolari; |
c | le decisioni in materia di salario al merito del personale federale, in quanto non concernano la parità dei sessi; |
d | ... |
e | le decisioni nel settore dell'energia nucleare concernenti: |
e1 | le autorizzazioni di massima per impianti nucleari, |
e2 | l'approvazione del programma di smaltimento, |
e3 | la chiusura di depositi geologici in profondità, |
e4 | la prova dello smaltimento; |
f | le decisioni in materia di rilascio o estensione di concessioni di infrastrutture ferroviarie; |
g | le decisioni dell'autorità indipendente di ricorso in materia radiotelevisiva; |
h | le decisioni in materia di rilascio di concessioni per case da gioco; |
i | le decisioni in materia di rilascio, modifica o rinnovo della concessione della Società svizzera di radiotelevisione (SSR); |
j | le decisioni in materia di diritto ai sussidi di una scuola universitaria o di un altro istituto accademico. |
2 | Il ricorso è inoltre inammissibile contro: |
a | le decisioni che, in virtù di un'altra legge federale, possono essere impugnate mediante opposizione o ricorso dinanzi a un'autorità ai sensi dell'articolo 33 lettere c-f; |
b | le decisioni che, in virtù di un'altra legge federale, possono essere impugnate mediante ricorso dinanzi a un'autorità cantonale. |
SR 173.32 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF) LTAF Art. 31 Principio - Il Tribunale amministrativo federale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'articolo 5 della legge federale del 20 dicembre 196819 sulla procedura amministrativa (PA). |
SR 173.32 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF) LTAF Art. 33 Autorità inferiori - Il ricorso è ammissibile contro le decisioni: |
|
a | del Consiglio federale e degli organi dell'Assemblea federale in materia di rapporti di lavoro del personale federale, compreso il rifiuto dell'autorizzazione a procedere penalmente; |
b | del Consiglio federale concernenti: |
b1 | la destituzione di un membro del Consiglio della banca o della direzione generale o di un loro supplente secondo la legge del 3 ottobre 200325 sulla Banca nazionale, |
b10 | la revoca di un membro del consiglio d'amministrazione del Servizio svizzero di assegnazione delle tracce o l'approvazione della risoluzione del rapporto di lavoro del direttore da parte del consiglio d'amministrazione secondo la legge federale del 20 dicembre 195743 sulle ferrovie; |
b2 | la revoca di un membro del consiglio di amministrazione dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari o l'approvazione dello scioglimento del rapporto di lavoro del direttore da parte del consiglio di amministrazione secondo la legge del 22 giugno 200726 sulla vigilanza dei mercati finanziari, |
b3 | il blocco di valori patrimoniali secondo la legge del 18 dicembre 201528 sui valori patrimoniali di provenienza illecita, |
b4 | il divieto di determinate attività secondo la LAIn30, |
b4bis | il divieto di organizzazioni secondo la LAIn, |
b5 | la revoca di un membro del Consiglio d'istituto dell'Istituto federale di metrologia secondo la legge federale del 17 giugno 201133 sull'Istituto federale di metrologia, |
b6 | la revoca di un membro del consiglio di amministrazione dell'Autorità federale di sorveglianza dei revisori o l'approvazione dello scioglimento del rapporto di lavoro del direttore da parte del consiglio di amministrazione secondo la legge del 16 dicembre 200535 sui revisori, |
b7 | la revoca di un membro del Consiglio dell'Istituto svizzero per gli agenti terapeutici secondo la legge del 15 dicembre 200037 sugli agenti terapeutici, |
b8 | la revoca di un membro del consiglio di amministrazione dell'istituto secondo la legge del 16 giugno 201739 sui fondi di compensazione, |
b9 | la revoca di un membro del consiglio d'Istituto dell'Istituto svizzero di diritto comparato secondo la legge federale del 28 settembre 201841 sull'Istituto svizzero di diritto comparato, |
c | del Tribunale penale federale in materia di rapporti di lavoro dei suoi giudici e del suo personale; |
cbis | del Tribunale federale dei brevetti in materia di rapporti di lavoro dei suoi giudici e del suo personale; |
cquater | del procuratore generale della Confederazione in materia di rapporti di lavoro dei procuratori pubblici federali da lui nominati e del personale del Ministero pubblico della Confederazione; |
cquinquies | dell'autorità di vigilanza sul Ministero pubblico della Confederazione in materia di rapporti di lavoro del personale della sua segreteria; |
cter | dell'autorità di vigilanza sul Ministero pubblico della Confederazione in materia di rapporti di lavoro dei membri del Ministero pubblico della Confederazione eletti dall'Assemblea federale plenaria; |
d | della Cancelleria federale, dei dipartimenti e dei servizi dell'Amministrazione federale loro subordinati o aggregati amministrativamente; |
e | degli stabilimenti e delle aziende della Confederazione; |
f | delle commissioni federali; |
g | dei tribunali arbitrali costituiti in virtù di contratti di diritto pubblico sottoscritti dalla Confederazione, dai suoi stabilimenti o dalle sue aziende; |
h | delle autorità o organizzazioni indipendenti dall'Amministrazione federale che decidono nell'adempimento di compiti di diritto pubblico loro affidati dalla Confederazione; |
i | delle autorità cantonali, in quanto una legge federale preveda che le loro decisioni sono impugnabili mediante ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale. |
SR 831.20 Legge federale del 19 giugno 1959 sull'assicurazione per l'invalidità (LAI) LAI Art. 69 Rimedi giuridici: disposizioni particolari - 1 In deroga agli articoli 52 e 58 LPGA427: |
|
1 | In deroga agli articoli 52 e 58 LPGA427: |
a | le decisioni degli uffici AI cantonali sono impugnabili direttamente dinanzi al tribunale delle assicurazioni del luogo dell'ufficio AI; |
b | le decisioni dell'Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero sono impugnabili direttamente dinanzi al Tribunale amministrativo federale.429 |
1bis | La procedura di ricorso dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni in caso di controversie relative a prestazioni dell'AI è soggetta a spese.430 L'entità delle spese è determinata fra 200 e 1000 franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.431 |
2 | Il capoverso 1bis e l'articolo 85bis capoverso 3 LAVS432 si applicano per analogia ai procedimenti dinanzi al Tribunale amministrativo federale.433 |
3 | Le decisioni dei tribunali arbitrali cantonali secondo l'articolo 27quinquies possono essere impugnate con ricorso al Tribunale federale conformemente alla legge del 17 giugno 2005434 sul Tribunale federale.435 |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 5 - 1 Sono decisioni i provvedimenti delle autorità nel singolo caso, fondati sul diritto pubblico federale e concernenti: |
|
1 | Sono decisioni i provvedimenti delle autorità nel singolo caso, fondati sul diritto pubblico federale e concernenti: |
a | la costituzione, la modificazione o l'annullamento di diritti o di obblighi; |
b | l'accertamento dell'esistenza, dell'inesistenza o dell'estensione di diritti o di obblighi; |
c | il rigetto o la dichiarazione d'inammissibilità d'istanze dirette alla costituzione, alla modificazione, all'annullamento o all'accertamento di diritti o di obblighi. |
2 | Sono decisioni anche quelle in materia d'esecuzione (art. 41 cpv. 1 lett. a e b), le decisioni incidentali (art. 45 e 46), le decisioni su opposizione (art. 30 cpv. 2 lett. b e 74), le decisioni su ricorso (art. 61), le decisioni in sede di revisione (art. 68) e l'interpretazione (art. 69).24 |
3 | Le dichiarazioni di un'autorità che rifiuta o solleva pretese da far valere mediante azione non sono considerate decisioni. |
1.3 In virtù dell'art. 3
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 3 - Non sono regolate dalla presente legge: |
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a | la procedura di autorità nel senso dell'articolo 1 capoverso 2 lettera e in quanto contro le loro decisioni non sia ammissibile un ricorso direttamente ad un'autorità federale; |
b | la procedura di prima istanza in materia di personale federale concernente l'istituzione iniziale del rapporto di servizio, la promozione, gli ordini di servizio e l'autorizzazione al procedimento penale contro l'agente; |
c | la procedura di prima istanza nelle cause amministrative penali e la procedura d'accertamento della polizia giudiziaria; |
d | la procedura della giustizia militare, compresa la giustizia militare disciplinare, la procedura in affari in materia di comando giusta l'articolo 37 come pure la procedura speciale giusta gli articoli 38 e 39 della legge militare del 3 febbraio 199517,18 ...19; |
dbis | la procedura in materia di assicurazioni sociali, sempre che la legge federale del 6 ottobre 200021 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali sia applicabile; |
e | la procedura d'imposizione doganale; |
fbis | la procedura di prima istanza in altre cause amministrative, quando la loro natura esige di dirimerle sul posto con decisione immediatamente esecutiva. |
SR 831.20 Legge federale del 19 giugno 1959 sull'assicurazione per l'invalidità (LAI) LAI Art. 1 - 1 Le disposizioni della legge federale del 6 ottobre 20007 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) sono applicabili all'assicurazione per l'invalidità (art. 1a-26bis e 28-70) sempre che la presente legge non preveda espressamente una deroga.8 |
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1 | Le disposizioni della legge federale del 6 ottobre 20007 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) sono applicabili all'assicurazione per l'invalidità (art. 1a-26bis e 28-70) sempre che la presente legge non preveda espressamente una deroga.8 |
2 | Gli articoli 32 e 33 LPGA sono pure applicabili al promovimento dell'aiuto agli invalidi (art. 71-76). |
SR 831.20 Legge federale del 19 giugno 1959 sull'assicurazione per l'invalidità (LAI) LAI Art. 1a - Le prestazioni della presente legge si prefiggono di: |
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a | prevenire, ridurre o eliminare l'invalidità mediante provvedimenti d'integrazione adeguati, semplici e appropriati; |
b | compensare le conseguenze economiche permanenti dell'invalidità mediante un'adeguata copertura del fabbisogno vitale; |
c | aiutare gli assicurati interessati a condurre una vita autonoma e responsabile. |
SR 831.20 Legge federale del 19 giugno 1959 sull'assicurazione per l'invalidità (LAI) LAI Art. 26bis Scelta tra personale sanitario ausiliario, stabilimenti e fornitori di mezzi ausiliari - 1 L'assicurato ha libera scelta tra il personale sanitario ausiliario, gli stabilimenti e i laboratori, nonché le aziende presenti sul mercato generale del lavoro, che eseguono i provvedimenti d'integrazione, e i fornitori di mezzi ausiliari, in quanto essi soddisfino le prescrizioni cantonali e le esigenze dell'assicurazione.197 |
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1 | L'assicurato ha libera scelta tra il personale sanitario ausiliario, gli stabilimenti e i laboratori, nonché le aziende presenti sul mercato generale del lavoro, che eseguono i provvedimenti d'integrazione, e i fornitori di mezzi ausiliari, in quanto essi soddisfino le prescrizioni cantonali e le esigenze dell'assicurazione.197 |
2 | Il Consiglio federale, consultati i Cantoni e le organizzazioni interessate, emana le prescrizioni sul riconoscimento degli agenti esecutori indicati nel capoverso 1. |
SR 831.20 Legge federale del 19 giugno 1959 sull'assicurazione per l'invalidità (LAI) LAI Art. 28 Principio - 1 L'assicurato ha diritto a una rendita se: |
|
1 | L'assicurato ha diritto a una rendita se: |
a | la sua capacità al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d'integrazione ragionevolmente esigibili; |
b | ha avuto un'incapacità al lavoro (art. 6 LPGA210) almeno del 40 per cento in media durante un anno senza notevole interruzione; e |
c | al termine di questo anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al 40 per cento. |
1bis | La rendita secondo il capoverso 1 non è concessa fintantoché non sono esaurite le possibilità d'integrazione secondo l'articolo 8 capoversi 1bis e 1ter.211 |
2 | ...212 |
SR 831.20 Legge federale del 19 giugno 1959 sull'assicurazione per l'invalidità (LAI) LAI Art. 70 Disposizioni penali - Gli articoli 87 a 91 della LAVS436 sono applicabili alle persone che violano le disposizioni della presente legge in uno dei modi indicati in detti articoli. |
1.4 Presentato da una parte direttamente toccata dalla decisione e avente un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modifica (art. 59
SR 830.1 Legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) LPGA Art. 59 Legittimazione - Ha diritto di ricorrere chiunque è toccato dalla decisione o dalla decisione su opposizione e ha un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modificazione. |
SR 830.1 Legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) LPGA Art. 60 Termine di ricorso - 1 Il ricorso deve essere interposto entro 30 giorni dalla notificazione della decisione o della decisione contro cui l'opposizione è esclusa. |
|
1 | Il ricorso deve essere interposto entro 30 giorni dalla notificazione della decisione o della decisione contro cui l'opposizione è esclusa. |
2 | Gli articoli 38-41 sono applicabili per analogia. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 52 - 1 L'atto di ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi, l'indicazione dei mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo rappresentante; devono essere allegati la decisione impugnata e i documenti indicati come mezzi di prova, se sono in possesso del ricorrente. |
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1 | L'atto di ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi, l'indicazione dei mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo rappresentante; devono essere allegati la decisione impugnata e i documenti indicati come mezzi di prova, se sono in possesso del ricorrente. |
2 | Se il ricorso non soddisfa a questi requisiti o se le conclusioni o i motivi del ricorrente non sono sufficientemente chiari, e il ricorso non sembra manifestamente inammissibile, l'autorità di ricorso assegna al ricorrente un breve termine suppletorio per rimediarvi. |
3 | Essa gli assegna questo termine con la comminatoria che, decorrendo infruttuoso, deciderà secondo l'inserto o, qualora manchino le conclusioni, i motivi oppure la firma, non entrerà nel merito del ricorso. |
2.
2.1 La ricorrente è cittadina di uno Stato membro della Comunità europea, per cui è applicabile, di principio, l'ALC (RS 0.142.112.681).
2.2 L'allegato II è stato modificato con effetto dal 1° aprile 2012 (Decisione 1/2012 del Comitato misto del 31 marzo 2012; RU 2012 2345). Nella sua nuova versione esso prevede in particolare che le parti contraenti applicano tra di loro, nel campo del coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, gli atti giuridici di cui alla sezione A dello stesso allegato, comprese eventuali loro modifiche o altre regole equivalenti ad essi (art. 1 ch. 1) ed assimila la Svizzera, a questo scopo, ad uno Stato membro dell'Unione europea (art. 1 ch. 2).
2.3 Gli atti giuridici riportati nella sezione A dell'allegato II sono, in particolare, il regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 (RS 0.831.109.268.1) relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, con le relative modifiche, e il regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009 (RS 0.831.109.268.11) che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004, nonché il regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971 (RU 2004 121, 2008 4219 4237, 2009 4831) relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità, con le relative modifiche, e il regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio del 21 marzo 1972 (RU 2005 3909, 2008 4273, 2009 621 4845) che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71, con le relative modifiche, entrambi applicabili tra la Svizzera e gli Stati membri fino al 31 marzo 2012 e quando vi si fa riferimento nel regolamento (CE) n. 883/2004 o nel regolamento (CE) n. 987/2009 oppure quando si tratta di casi verificatisi in passato.
2.4 Secondo l'art. 4 del regolamento (CE) n. 883/2004, salvo quanto diversamente previsto dallo stesso, le persone ad esso soggette godono delle medesime prestazioni e sottostanno agli stessi obblighi di cui alla legislazione di ciascuno Stato membro, alle stesse condizioni dei cittadini di tale Stato. Ciò premesso, nella misura in cui l'ALC e, in particolare, il suo allegato II, non prevede disposizioni contrarie, l'organizzazione della procedura, come pure l'esame delle condizioni di ottenimento di una rendita d'invalidità svizzera, sono regolate dal diritto interno svizzero (DTF 130 V 253 consid. 2.4).
3.
3.1 Dal profilo temporale sono applicabili le disposizioni in vigore al momento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere valutato giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (DTF 136 V 24 consid. 4.3 e 130 V 445 consid. 1.2 e relativi riferimenti nonché 129 V 1 consid. 1.2). La domanda di una rendita AI essendo stata presentata il 20 marzo 2014, al caso in esame si applicano di principio le disposizioni della 6a revisione della LAI (primo pacchetto) entrate in vigore il 1° gennaio 2012.
3.2 La ricorrente, come già menzionato, ha presentato la domanda di rendita il 20 marzo 2014. In deroga all'art. 24
SR 830.1 Legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) LPGA Art. 24 Estinzione del diritto - 1 Il diritto a prestazioni o contributi arretrati si estingue cinque anni dopo la fine del mese per cui era dovuta la prestazione e cinque anni dopo lo scadere dell'anno civile per cui il contributo doveva essere pagato. |
|
1 | Il diritto a prestazioni o contributi arretrati si estingue cinque anni dopo la fine del mese per cui era dovuta la prestazione e cinque anni dopo lo scadere dell'anno civile per cui il contributo doveva essere pagato. |
2 | Se il responsabile del pagamento di contributi si è sottratto a quest'obbligo con una procedura punibile per la quale il diritto penale prevede un termine di prescrizione più lungo, è quest'ultimo a determinare il momento in cui il credito si estingue. |
SR 831.20 Legge federale del 19 giugno 1959 sull'assicurazione per l'invalidità (LAI) LAI Art. 29 Inizio del diritto e versamento della rendita - 1 Il diritto alla rendita nasce al più presto dopo sei mesi dalla data in cui l'assicurato ha rivendicato il diritto alle prestazioni conformemente all'articolo 29 capoverso 1 LPGA221, ma al più presto a partire dal mese seguente il compimento dei 18 anni. |
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1 | Il diritto alla rendita nasce al più presto dopo sei mesi dalla data in cui l'assicurato ha rivendicato il diritto alle prestazioni conformemente all'articolo 29 capoverso 1 LPGA221, ma al più presto a partire dal mese seguente il compimento dei 18 anni. |
2 | Il diritto non nasce finché l'assicurato può pretendere un'indennità giornaliera ai sensi dell'articolo 22. |
3 | La rendita è versata dall'inizio del mese in cui nasce il diritto. |
4 | Le rendite corrispondenti a un grado d'invalidità inferiore al 50 per cento sono versate solo agli assicurati che sono domiciliati e dimorano abitualmente (art. 13 LPGA) in Svizzera. Questo presupposto deve essere adempiuto anche dai congiunti per i quali è chiesta una prestazione. |
SR 830.1 Legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) LPGA Art. 29 Rivendicazione del diritto alle prestazioni - 1 Colui che rivendica una prestazione deve annunciarsi all'assicuratore competente nella forma prescritta per l'assicurazione sociale interessata. |
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1 | Colui che rivendica una prestazione deve annunciarsi all'assicuratore competente nella forma prescritta per l'assicurazione sociale interessata. |
2 | Gli assicuratori sociali consegnano gratuitamente i formulari per la domanda e per l'accertamento del diritto a prestazioni; questi formulari devono essere trasmessi al competente assicuratore dopo essere stati compilati interamente e in modo veritiero dal richiedente o dal suo datore di lavoro ed eventualmente dal medico curante. |
3 | Se una domanda non rispetta le esigenze di forma o se è trasmessa a un servizio incompetente, per quanto riguarda l'osservanza dei termini e gli effetti giuridici collegati alla domanda è determinante la data in cui essa è stata consegnata alla posta o inoltrata a tale servizio. |
SR 831.20 Legge federale del 19 giugno 1959 sull'assicurazione per l'invalidità (LAI) LAI Art. 28 Principio - 1 L'assicurato ha diritto a una rendita se: |
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1 | L'assicurato ha diritto a una rendita se: |
a | la sua capacità al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d'integrazione ragionevolmente esigibili; |
b | ha avuto un'incapacità al lavoro (art. 6 LPGA210) almeno del 40 per cento in media durante un anno senza notevole interruzione; e |
c | al termine di questo anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al 40 per cento. |
1bis | La rendita secondo il capoverso 1 non è concessa fintantoché non sono esaurite le possibilità d'integrazione secondo l'articolo 8 capoversi 1bis e 1ter.211 |
2 | ...212 |
4.
Giova peraltro rilevare che la ricorrente ha versato contributi all'AVS/AI svizzera per più di 11 anni (cfr. attestato concernente la carriera assicurativa in Svizzera [formulario E 205; doc. 30]) e, pertanto, adempie in ogni caso la condizione della durata minima di contribuzione.
5.
Per quanto attiene alle regole che reggono la procedura di nuova domanda di rendita, va rilevato che qualora, nell'ambito di una prima domanda, la rendita sia stata negata perché il grado d'invalidità era insufficiente, una nuova domanda è riesaminata soltanto se l'assicurato rende verosimile che il grado d'invalidità si è modificato in misura rilevante per il diritto alle prestazioni (art. 87 cpv. 2 e
SR 831.201 Ordinanza del 17 gennaio 1961 sull'assicurazione per l'invalidità (OAI) OAI Art. 87 Motivo di revisione - 1 La revisione avviene d'ufficio quando: |
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1 | La revisione avviene d'ufficio quando: |
a | in previsione di una possibile modifica importante del grado d'invalidità o della grande invalidità oppure del bisogno di assistenza o di aiuto dovuto all'invalidità è stato stabilito un termine al momento della fissazione della rendita, dell'assegno per grandi invalidi o del contributo per l'assistenza; o |
b | allorché si conoscono fatti o si ordinano provvedimenti che possono provocare una notevole modifica del grado d'invalidità, della grande invalidità oppure del bisogno di assistenza o di aiuto dovuto all'invalidità. |
2 | Se è fatta domanda di revisione, nella domanda si deve dimostrare che il grado d'invalidità o di grande invalidità o il bisogno di assistenza o di aiuto dovuto all'invalidità è cambiato in misura rilevante per il diritto alle prestazioni. |
3 | Qualora la rendita, l'assegno per grandi invalidi o il contributo per l'assistenza siano stati negati perché il grado d'invalidità era insufficiente, perché non è stata riconosciuta una grande invalidità o perché il bisogno di aiuto era troppo esiguo per avere diritto al contributo per l'assistenza, una nuova richiesta è riesaminata soltanto se sono soddisfatte le condizioni previste nel capoverso 2. |
SR 831.201 Ordinanza del 17 gennaio 1961 sull'assicurazione per l'invalidità (OAI) OAI Art. 87 Motivo di revisione - 1 La revisione avviene d'ufficio quando: |
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1 | La revisione avviene d'ufficio quando: |
a | in previsione di una possibile modifica importante del grado d'invalidità o della grande invalidità oppure del bisogno di assistenza o di aiuto dovuto all'invalidità è stato stabilito un termine al momento della fissazione della rendita, dell'assegno per grandi invalidi o del contributo per l'assistenza; o |
b | allorché si conoscono fatti o si ordinano provvedimenti che possono provocare una notevole modifica del grado d'invalidità, della grande invalidità oppure del bisogno di assistenza o di aiuto dovuto all'invalidità. |
2 | Se è fatta domanda di revisione, nella domanda si deve dimostrare che il grado d'invalidità o di grande invalidità o il bisogno di assistenza o di aiuto dovuto all'invalidità è cambiato in misura rilevante per il diritto alle prestazioni. |
3 | Qualora la rendita, l'assegno per grandi invalidi o il contributo per l'assistenza siano stati negati perché il grado d'invalidità era insufficiente, perché non è stata riconosciuta una grande invalidità o perché il bisogno di aiuto era troppo esiguo per avere diritto al contributo per l'assistenza, una nuova richiesta è riesaminata soltanto se sono soddisfatte le condizioni previste nel capoverso 2. |
SR 831.201 Ordinanza del 17 gennaio 1961 sull'assicurazione per l'invalidità (OAI) OAI Art. 87 Motivo di revisione - 1 La revisione avviene d'ufficio quando: |
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1 | La revisione avviene d'ufficio quando: |
a | in previsione di una possibile modifica importante del grado d'invalidità o della grande invalidità oppure del bisogno di assistenza o di aiuto dovuto all'invalidità è stato stabilito un termine al momento della fissazione della rendita, dell'assegno per grandi invalidi o del contributo per l'assistenza; o |
b | allorché si conoscono fatti o si ordinano provvedimenti che possono provocare una notevole modifica del grado d'invalidità, della grande invalidità oppure del bisogno di assistenza o di aiuto dovuto all'invalidità. |
2 | Se è fatta domanda di revisione, nella domanda si deve dimostrare che il grado d'invalidità o di grande invalidità o il bisogno di assistenza o di aiuto dovuto all'invalidità è cambiato in misura rilevante per il diritto alle prestazioni. |
3 | Qualora la rendita, l'assegno per grandi invalidi o il contributo per l'assistenza siano stati negati perché il grado d'invalidità era insufficiente, perché non è stata riconosciuta una grande invalidità o perché il bisogno di aiuto era troppo esiguo per avere diritto al contributo per l'assistenza, una nuova richiesta è riesaminata soltanto se sono soddisfatte le condizioni previste nel capoverso 2. |
6.
6.1 La nozione d'invalidità di cui all'art. 4
SR 831.20 Legge federale del 19 giugno 1959 sull'assicurazione per l'invalidità (LAI) LAI Art. 4 Invalidità - 1 L'invalidità (art. 8 LPGA47) può essere conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio.48 |
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1 | L'invalidità (art. 8 LPGA47) può essere conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio.48 |
2 | L'invalidità è considerata insorgere quando, per natura e gravità, motiva il diritto alla singola prestazione.49 |
SR 830.1 Legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) LPGA Art. 16 Grado d'invalidità - Per valutare il grado d'invalidità, il reddito che l'assicurato invalido potrebbe conseguire esercitando l'attività ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e l'eventuale esecuzione di provvedimenti d'integrazione, tenuto conto di una situazione equilibrata del mercato del lavoro, è confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto ottenere se non fosse diventato invalido. |
SR 831.20 Legge federale del 19 giugno 1959 sull'assicurazione per l'invalidità (LAI) LAI Art. 28a - 1 Per valutare il grado d'invalidità di un assicurato che esercita un'attività lucrativa si applica l'articolo 16 LPGA215. Il Consiglio federale definisce i redditi lavorativi determinanti per la valutazione del grado d'invalidità e i fattori di correzione applicabili.216 |
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1 | Per valutare il grado d'invalidità di un assicurato che esercita un'attività lucrativa si applica l'articolo 16 LPGA215. Il Consiglio federale definisce i redditi lavorativi determinanti per la valutazione del grado d'invalidità e i fattori di correzione applicabili.216 |
2 | Il grado d'invalidità dell'assicurato che non esercita un'attività lucrativa ma svolge le mansioni consuete e dal quale non si può ragionevolmente esigere che intraprenda un'attività lucrativa è valutato, in deroga all'articolo 16 LPGA, in funzione dell'incapacità di svolgere le mansioni consuete.217 |
3 | Se l'assicurato esercita un'attività lucrativa a tempo parziale o collabora gratuitamente nell'azienda del coniuge, il grado d'invalidità per questa attività è valutato secondo l'articolo 16 LPGA. Se svolge anche le mansioni consuete, il grado d'invalidità per questa attività è valutato secondo il capoverso 2.218 In tal caso, occorre determinare la parte dell'attività lucrativa o della collaborazione gratuita nell'azienda del coniuge e la parte dello svolgimento delle mansioni consuete e valutare il grado d'invalidità nei due ambiti. |
SR 831.201 Ordinanza del 17 gennaio 1961 sull'assicurazione per l'invalidità (OAI) OAI Art. 27 - 1 Per mansioni consuete secondo l'articolo 7 capoverso 2 LAI di assicurati occupati nell'economia domestica s'intendono gli usuali lavori domestici nonché la cura e l'assistenza ai familiari. |
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1 | Per mansioni consuete secondo l'articolo 7 capoverso 2 LAI di assicurati occupati nell'economia domestica s'intendono gli usuali lavori domestici nonché la cura e l'assistenza ai familiari. |
2 | ...173 |
6.2 Secondo giurisprudenza, l'inchiesta domiciliare - se redatta secondo le indicazioni fornite dalle cifre 3081 segg. della Circolare dell'UFAS sull'invalidità e la grande invalidità nell'assicurazione per l'invalidità - costituisce una base di giudizio idonea e di regola anche sufficiente. Per potergli attribuire piena forza probatoria, è però essenziale che il rapporto sia redatto da una persona qualificata - quale è normalmente un collaboratore dei servizi sociali - che conosca le circostanze territoriali e locali come pure le limitazioni risultanti dagli accertamenti medici. Inoltre, il rapporto deve tenere conto delle indicazioni della persona assicurata e menzionare, se del caso, le opinioni divergenti. L'inchiesta deve infine essere plausibile, motivata e sufficientemente dettagliata in merito alle singole limitazioni e deve riprodurre quanto accertato in loco. Il ricorso al giudizio di un medico che abbia a pronunciarsi sulle singole posizioni dell'inchiesta sotto il profilo dell'esigibilità è solo eccezionalmente necessario, segnatamente in presenza di dichiarazioni inverosimili della persona assicurata in contraddizione con i reperti medici (cfr. la sentenza del TF 9C_642/2010 del 26 aprile 2011 consid. 5.1). Se la persona assicurata, a causa della sua inabilità, può svolgere determinate mansioni domestiche solo con difficoltà e con un impegno temporale assai più elevato, deve provvedere a riorganizzare il proprio lavoro e, nella misura usuale, ricorrere all'aiuto dei familiari. Nel caso di persone attive nell'economia domestica, un impedimento può così essere considerato dall'assicurazione per l'invalidità solo se le mansioni non più esercitabili personalmente devono essere eseguite da terze persone dietro pagamento oppure dai familiari che per fare ciò dimostratamente subiscono una perdita di guadagno o comunque un aggravio eccessivo. Il grado di assistenza che si può pretendere dai famigliari per l'aiuto in favore di un/a casalinga/o va oltre il sostegno che si può normalmente attendere in assenza di danno alla salute (sentenza del TF 9C_673/2009 del 14 aprile 2010 consid. 5.8).
7.
In virtù dell'art. 43
SR 830.1 Legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) LPGA Art. 43 Accertamento - 1 L'assicuratore esamina le domande, intraprende d'ufficio i necessari accertamenti e raccoglie le informazioni di cui ha bisogno. Le informazioni date oralmente devono essere messe per scritto. |
|
1 | L'assicuratore esamina le domande, intraprende d'ufficio i necessari accertamenti e raccoglie le informazioni di cui ha bisogno. Le informazioni date oralmente devono essere messe per scritto. |
1bis | L'assicuratore determina la natura e l'entità dei necessari accertamenti.35 |
2 | Se sono necessari e ragionevolmente esigibili esami medici o specialistici per la valutazione del caso, l'assicurato deve sottoporvisi. |
3 | Se l'assicurato o altre persone che pretendono prestazioni, nonostante un'ingiunzione, rifiutano in modo ingiustificato di compiere il loro dovere d'informare o di collaborare, l'assicuratore può, dopo diffida scritta e avvertimento delle conseguenze giuridiche e dopo aver impartito un adeguato termine di riflessione, decidere in base agli atti o chiudere l'inchiesta e decidere di non entrare in materia36. |
SR 830.1 Legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) LPGA Art. 43 Accertamento - 1 L'assicuratore esamina le domande, intraprende d'ufficio i necessari accertamenti e raccoglie le informazioni di cui ha bisogno. Le informazioni date oralmente devono essere messe per scritto. |
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1 | L'assicuratore esamina le domande, intraprende d'ufficio i necessari accertamenti e raccoglie le informazioni di cui ha bisogno. Le informazioni date oralmente devono essere messe per scritto. |
1bis | L'assicuratore determina la natura e l'entità dei necessari accertamenti.35 |
2 | Se sono necessari e ragionevolmente esigibili esami medici o specialistici per la valutazione del caso, l'assicurato deve sottoporvisi. |
3 | Se l'assicurato o altre persone che pretendono prestazioni, nonostante un'ingiunzione, rifiutano in modo ingiustificato di compiere il loro dovere d'informare o di collaborare, l'assicuratore può, dopo diffida scritta e avvertimento delle conseguenze giuridiche e dopo aver impartito un adeguato termine di riflessione, decidere in base agli atti o chiudere l'inchiesta e decidere di non entrare in materia36. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 19 - Alla procedura probatoria sono, inoltre, applicabili per analogia gli articoli 37, 39 a 41 e 43 a 61 della legge di procedura civile federale, del 4 dicembre 194748; le sanzioni penali previste in detta legge contro le parti e i terzi renitenti sono sostituite con quelle previste nell'articolo 60 della presente legge. |
8.
Il giudice delle assicurazioni sociali deve esaminare in maniera obiettiva tutti i mezzi di prova, indipendentemente dalla loro provenienza, e poi decidere se i documenti messi a disposizione permettono di giungere ad un giudizio attendibile sulle pretese giuridiche litigiose. Affinché il giudizio medico acquisti valore di prova rilevante, esso deve essere completo in merito ai temi sollevati, deve fondarsi, in piena conoscenza della pregressa situazione valetudinaria (anamnesi), su esami approfonditi e tenere conto delle censure sollevate dal paziente, per poi giungere in maniera chiara a fondate, logiche e motivate deduzioni. Peraltro, per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è determinante né la sua origine né la sua denominazione - ad esempio quale perizia o rapporto - ma il suo contenuto (DTF 140 V 356 consid. 3.1, 134 V 231 consid. 5.1 e 125 V 351 consid. 3).
9.
9.1
9.1.1 Nel gravame, la ricorrente rimprovera all'autorità inferiore di non avere sufficientemente motivato la decisione impugnata e fa valere una violazione del diritto di essere sentita in quanto l'autorità inferiore non le ha trasmesso le diverse prese di posizione del servizio medico.
9.1.2 Secondo giurisprudenza, dal diritto di essere sentito deve in particolare essere dedotto il diritto per l'interessato di esprimersi prima della resa di una decisione sfavorevole nei suoi confronti, quello di fornire prove circa i fatti suscettibili di influire sul provvedimento, quello di poter prendere visione dell'incarto, quello di partecipare all'assunzione delle prove, di prenderne conoscenza e di determinarsi in proposito (sentenza del TF 9C_903/2011 del 25 gennaio 2013 consid. 6.3; DTF 132 V 368 consid. 3.1).
9.1.3 L'obbligo della motivazione (art. 35
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 35 - 1 Le decisioni scritte, anche se notificate in forma di lettera, devono essere designate come tali, motivate, e indicare il rimedio giuridico. |
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1 | Le decisioni scritte, anche se notificate in forma di lettera, devono essere designate come tali, motivate, e indicare il rimedio giuridico. |
2 | L'indicazione del rimedio giuridico deve menzionare il rimedio giuridico ordinario ammissibile, l'autorità competente e il termine per interporlo. |
3 | L'autorità può rinunciare a indicare i motivi e il rimedio giuridico allorché la decisione sia interamente conforme alle domande delle parti e nessuna parte chieda la motivazione. |
9.1.4 La censura riguardante la violazione dell'obbligo di motivare la decisione è manifestamente fondata ove solo si rilevi che né nel progetto di decisione del 2 luglio 2014 né nella decisione del 19 settembre 2014 l'UAIE ha spiegato perché, malgrado il danno alla salute, il compimento delle mansioni consuete di casalinga è sempre esigibile in misura sufficiente per escludere il diritto ad una rendita d'invalidità svizzera. Neppure nella risposta al ricorso del 24 marzo 2015 l'autorità inferiore ha provveduto a indicare le ragioni precise che conducono a ritenere un'incapacità nell'esercizio delle consuete mansioni domestiche dell'8%. Dagli atti di causa non risulta altresì che l'autorità inferiore abbia trasmesso all'insorgente le prese di posizione del giugno e settembre 2014 del medico dell'UAIE (doc. 91 e 106). Tuttavia, e con riferimento alla valutazione medica sullo stato di salute e sulla capacità della ricorrente a compiere i consueti lavori domestici, né i rapporti del giugno e settembre 2014 (precedentemente menzionati e poi trasmessi da questo Tribunale alla ricorrente il 2 aprile 2015) né quello del giugno 2015 (doc. TAF 12) contengono elementi sufficienti per comprendere i motivi della decisione impugnata. Gli stessi non consentono in particolare di capire sulla base di quali riflessioni è stata operata la valutazione della residua capacità (del 92%) dell'insorgente nelle consuete mansioni domestiche, come ritenuto dal medico SMR, nell'ambito della precedente domanda di rendita, in virtù nel formulario "apprezzamento dell'invalidità" dell'agosto 2006 (doc. 38 pag. 2), segnatamente per quanto attiene alla ripartizione (in percentuale) dei singoli compiti nell'ambito delle mansioni domestiche ed alla percentuale dell'incapacità nelle singole attività di casalinga. La necessità di un nuovo formulario aggiornato al 2014 è evidente, ma incomprensibilmente l'autorità inferiore vi ha rinunciato. Da quanto esposto, discende che non è dato sapere né alla ricorrente né a questo Tribunale sulla base di quali effettive riflessioni il servizio medico dapprima e poi l'autorità inferiore abbiano potuto giungere alla conclusione ritenuta, ossia quella di una capacità del 92% nello svolgimento delle consuete mansioni domestiche.
9.2 In considerazione di quanto precede, e nonostante che le siano state trasmesse in sede ricorsuale copie delle prese di posizione del servizio medico dell'UAIE (doc. TAF 8 e 13), la ricorrente non ha potuto difendersi con cognizione di causa e neppure è possibile a questo Tribunale decidere la causa nel merito, mancando totalmente un apprezzamento medico intelligibile sulle ragioni che hanno condotto nel 2014 l'UAIE alla determinazione di un'incapacità di solamente l'8% per la ricorrente nell'esercizio delle consuete mansioni domestiche. La decisione impugnata, resa in violazione dell'obbligo di motivare correttamente la propria decisione, incorre pertanto nell'annullamento già per questo motivo.
9.3 Va comunque rilevato che, per i motivi esposti al considerando 10 del presente giudizio, la decisione impugnata poggia pure su un insufficiente accertamento dei fatti giuridicamente rilevanti.
10.
10.1 Quanto all'impedimento a svolgere le mansioni consuete, nella fattispecie quelle di casalinga, l'invalidità deve essere valutata sulla base di un confronto delle attività da attuare di principio mediante un'inchiesta domiciliare (DTF 130 V 97). Tale inchiesta non è stata esperita, senza che l'autorità inferiore si sia minimamente espressa sul motivo per cui fosse possibile rinunciarvi nel caso concreto (cfr., sulla questione, la sentenza del TF I 733/06 del 16 luglio 2007 consid. 4.2.2; v. pure la sentenza del TF 9C_784/2008 del 6 novembre 2008 consid. 4.2.1 e relativi riferimenti, tra cui segnatamente il consid. 5.2.1 della sentenza del TF I 246/05 del 30 ottobre 2007 non pubblicato in DTF 134 V 9). Tuttavia, a prescindere dalla questione di sapere se nel caso concreto fosse eccezionalmente ammesso rinunciare ad un'inchiesta domiciliare conforme alla giurisprudenza del Tribunale federale, occorre rilevare che, nell'ambito dell'attuale domanda di rendita, agli atti di causa non figura né un nuovo questionario per assicurati occupati nell'economia domestica compilato dalla ricorrente né il formulario "apprezzamento dell'invalidità" redatto dal medico dell'UAIE. Agli atti di causa non è altresì rintracciabile alcun documento medico - o di altro operatore qualificato - di data anteriore alla decisione impugnata, che risponda alle esigenze giurisprudenziali e che concluda in modo esauriente ad una residua capacità della ricorrente a svolgere le abituali mansioni domestiche, la perizia medica E 213 del 9 aprile 2014 valutando peraltro l'incapacità della ricorrente quale salariata (addetta alla pulizie, sarta, contadina, v. doc. 84 pag. 2 e 5 n. 3.4 e 11.4 a 11.6). In conclusione può pertanto essere constatato che nel caso concreto, l'inchiesta domiciliare non è stata esperita, senza che l'autorità inferiore si sia minimamente espressa sul motivo per cui fosse possibile rinunciarvi (cfr., sulla questione, la sentenza del Tribunale federale I 733/06 del 16 luglio 2007 consid. 4.2.2; v. pure la sentenza del Tribunale federale 9C_784/2008 del 6 novembre 2008 consid. 4.2.1 e relativi riferimenti, tra cui segnatamente il consid. 5.2.1 della sentenza del Tribunale federale I 246/05 del 30 ottobre 2007 non pubblicato in DTF 134 V 9). Inoltre, e a prescindere dalla questione di sapere se nel caso concreto fosse eccezionalmente ammesso rinunciare ad un'inchiesta domiciliare, occorre rilevare, ad ogni buon conto, che nell'ambito della procedura in esame non è stato fatto compilare alla ricorrente un nuovo questionario per assicurati occupati nell'economia domestica, né vi è agli atti un nuovo formulario 2014 circa l'"apprezzamento dell'invalidità" redatto dal medico dell'UAIE, né infine sulla questione della
residua capacità ad esercitare le consuete mansioni domestiche vi è stata nell'ambito della domanda di rendita in esame perlomeno un colloquio o uno scambio di opinioni scritto tra l'insorgente e un medico incarico dall'UAIE (cfr., anche su questa questione, la sentenza del Tribunale federale I 733/06 del 16 luglio 2007 consid. 4.2.2, nonché le sentenze del TAF C-3179/2011 del 4 marzo 2013 consid. 7, in particolare consid. 7.3, e C-4400/2010 del 4 gennaio 2012 consid. 12.3.1).
10.2 In altri termini, l'istruttoria di causa manifestamente non adempie pertanto ai criteri giurisprudenziali di cui alla sentenza del Tribunale federale I 733/06 del 16 luglio 2007, anche nella misura in cui si dovesse ritenere ammissibile nel caso di specie una rinuncia all'inchiesta domiciliare.
10.3 Anche dal profilo medico l'istruttoria di causa non può ritenersi sufficiente.
10.3.1 Questo Tribunale rileva che il 25 ottobre 2006, momento in cui è stata respinta la seconda richiesta di una rendita dell'assicurazione svizzera per l'invalidità, è stato stabilito, in virtù del rapporto del 10 agosto 2006 del dott. C._______, medico SMR (doc. 38), il quale, a sua volta, si era fondato sulla perizia medica E 213 del 9 novembre 2005 (doc. 2 pag. 1), che la ricorrente soffriva di valvulopatia mitro-aortica con fibrillazione atriale cronica, cardiopatia ipertensiva e spondiloartrosi, affezioni che peraltro non comportavano, nel compimento delle consuete mansioni domestiche, alcuna invalidità ai sensi di legge.
10.3.2 Nell'ambito della nuova domanda di rendita, dalla documentazione medica agli atti, in particolare dal certificato del 18 marzo 2014 dell'INPS di Ruffano (doc. 95) e dalla perizia medica E 213 del 29 aprile 2014 (doc. 84), risulta che l'insorgente soffre segnatamente di valvulopatia mitralica-aortica e tricuspidale con fibrillazione atriale cronica, cardiopatia ipertensiva, spondilodiscoartrosi, pregresso intervento di isterectomia nonché di cervicobrachialgie, lombosciatalgie, coxartrosi e sindrome ansioso-depressiva.
10.3.3
10.3.3.1 Il dott. C._______, medico SMR, nei rapporti del 26 giugno e 16 settembre 2014 (doc. 91 e 106), ha ritenuto che, in virtù della documentazione medica esibita, non è ravvisabile, rispetto a quanto ritenuto nell'ottobre del 2006, alcuna modifica significativa dello stato di salute della ricorrente (o della componente lavorativa). Il medico ha in particolare rilevato che la patologia cardiaca di cui l'insorgente soffre (valvulopatia mitro-aortica con fibrillazione atriale cronica) non ha (mai) comportato alcuna disfunzione emodinamica significativa. Ha altresì constatato che i referti di esami radiologici evidenziano la presenza, sin dal 2005, di alterazioni degenerative alla colonna cervicale e lombare, ma senza conflitto radicolare e senza mielopatia. Ha poi segnalato che lo stato dopo isterectomia totale non comporta alcuna limitazione funzionale significativa e non giustifica alcuna incapacità di lunga durata. In siffatte circostanze, non vi è, a giudizio del dott. C._______, alcun motivo di ritenere che vi possa essere stato un peggioramento dello stato di salute dell'insorgente suscettibile di giustificare una modifica della capacità (del 92%) nello svolgimento delle consuete mansioni domestiche.
10.3.3.2 La dott.ssa D._______, medico SMR, nel rapporto del 2 giugno 2015 (doc. TAF 12), ha poi, e nella sostanza, confermato la valutazione del dott. C._______, anche sulla base della nuova documentazione medica esibita in replica. Ha in particolare segnalato che il rapporto cardiologico del 18 novembre 2014 (doc. TAF 10, doc. 4) non riferisce di alcun peggioramento rispetto a quanto accertato nel corso di precedenti controlli medici. Il rapporto cardiaco del 10 febbraio 2015 (doc. TAF 10, doc. 1) espone peraltro le note diagnosi, riferisce di una frazione di eiezione (FE) del ventricolo sinistro del 56%, valore qualificato di siccome sostanzialmente conservato dal cardiologo, e fa stato di uno scarso controllo della pressione sanguigna, ma non evidenzia alcun peggioramento dei disturbi valvolari.
10.3.3.3
10.3.3.3.1 In merito a tali valutazioni, e allo stato attuale degli atti di causa, non appare esservi stato, dal profilo cardiaco, un cambiamento significativo dello stato di salute della ricorrente nel periodo determinante. I referti cardiologici più recenti, quelli del febbraio 2013 e febbraio 2014 (doc. 63 e 73), diagnosticano in effetti un buon compenso emodinamico in cardiopatia sclero-ipertensiva ed una fibrillazione atriale permanente e riferiscono segnatamente di dilatazione atriale sinistra, ventricolo sinistro di normali dimensioni normocontrattile, aorta con calcificazioni realizzante stenosi di grado lieve, sclerosi valvolare con insufficienza tricuspidale lieve moderata, insufficienza mitralica-aortica, pericardio indenne, senza edemi declivi (quadro clinico che pare nella sostanza sovrapponibile a quello esistente nel 2001 e nel 2004; v. le cartelle cliniche del febbraio 2011 e del gennaio 2004 [doc. 5 pag. 2, 13 e 28]).
10.3.3.3.2 Per contro, e per quanto emerge dagli atti di causa, diversa è la situazione riguardo ai disturbi ortopedico-reumatologici di cui l'insorgente ha sofferto successivamente alla pronuncia della decisione dell'UAIE del 25 ottobre 2006. Infatti, se i referti radiologici del 31 marzo 2001 e 5 novembre 2004 (doc. 2 pag. 33 e 3 pag. 11) menzionavano delle note di artrosi al rachide cervicale ed una spondiloartrosi con osteofitosi L5-S1, i referti di risonanza magnetica della colonna cervicale e lombosacrale del 22 ottobre 2007 e 20 luglio 2012 (doc. 68 e 70) evidenziano segnatamente protrusioni discartrosiche da C3 a C7, lieve listesi L4-L5, ernia discale con impronta durale L1-L2, protrusione con impronta durale L3-L4, minuta ernia discale L1 e minuto angioma (privo di significato patologico) L4. Peraltro, il certificato medico del 18 marzo 2014 dell'INPS di Ruffano (doc. 95) riferisce, oltre alle note alterazioni degenerative, della presenza di ridotti movimenti di flesso-estensione e di rotazione del rachide cervicale e lombare, cervicobrachialgie, lombosciatalgie e coxartrosi bilaterale.
10.3.3.3.3 In merito al disturbo psichico di cui soffre la ricorrente, questo Tribunale rileva infine che se nell'ambito della seconda domanda di rendita, la perizia medica E 213 del 9 novembre 2005 (doc. 2 pag. 1) segnalava delle condizioni psichiche apparentemente normali (v. pag. 2 n. 4.1), nell'ambito della terza domanda di rendita, quella in esame, è stato presentato un certificato medico del 18 marzo 2014 dell'INPS di Ruffano (doc. 95), in cui è diagnosticata una sindrome ansioso-depressiva. La perizia medica E 213 del 29 aprile 2014 (doc. 84) evidenzia poi delle note ansiose (v. pag. 3 n. 4.1).
10.3.3.3.4 La ricorrente ha pertanto reso plausibile essere intervenuta, rispetto ad ottobre 2006, una modifica del suo stato di salute suscettibile di potere avere un'incidenza sulla sua capacità nello svolgimento delle consuete mansioni domestiche. In siffatte circostanze, l'autorità inferiore non poteva sulla base di generiche ed imprecise valutazioni del dott. C._______, specialista in medicina generale, e della dott.ssa D._______, specialista in medicina interna (medici che peraltro non hanno visitato personalmente la ricorrente, ma si sono basati unicamente sui referti medici messi a loro disposizione), negare ogni effetto invalidante nel compimento delle mansioni consuete di casalinga alle affezioni, segnatamente ortopedico-reumatologiche e psichiche, attestate da altri medici, senza prima completare l'istruttoria dal profilo ortopedico-reumatologico e psichiatrico con rapporti di specialisti. Infatti, solo una valutazione specialistica più precisa avrebbe potuto stabilire con il necessario grado della verosimiglianza se i descritti disturbi ortopedico-reumatologici e psichici potevano assumere valore patologico avente incidenza significativa sulla capacità nello svolgimento delle consuete mansioni domestiche nel periodo determinante (cfr. sentenza del TF 9C_826/2009 del 20 luglio 2010 consid. 4 e relativi riferimenti).
10.4 Da quanto esposto, discende che la decisione impugnata incorre nell'annullamento anche perché fondata su un accertamento insufficiente dei fatti giuridicamente rilevanti.
11.
11.1 Quando il Tribunale amministrativo federale annulla una decisione, esso può sostituirsi all'autorità inferiore e giudicare direttamente nel merito o rinviare la causa, con istruzioni vincolanti, all'autorità inferiore per un nuovo giudizio (cfr. sentenza del TAF C-846/2013 del 4 marzo 2015 consid. 11.1). In particolare, esso si sostituirà all'autorità inferiore se gli atti sono completi e comunque sufficienti a statuire sull'applicazione del diritto federale (v. sentenza del TF 9C_162/2007 del 3 aprile 2008 consid. 2.3 e relativi riferimenti; DTF 126 II 43 e 125 II 326). Tale non è il caso nella presente fattispecie per i motivi precedentemente indicati.
11.2 Gli atti di causa sono pertanto rinviati all'autorità inferiore affinché la stessa proceda dapprima a completare l'accertamento dei fatti giuridicamente rilevanti con riferimento allo stato di salute della ricorrente, segnatamente con un esame specialistico sullo stato di salute ortopedico-reumatologico e sullo stato di salute psichico (cfr., sulla possibilità di rinvio all'autorità inferiore in siffatte circostanze, DTF 137 V 201 consid. 4.4.1.4), nonché con ogni ulteriore esame (segnatamente quello cardiaco) che pure l'evoluzione nel tempo dello stato di salute dell'insorgente dovesse rendere necessario, e poi, se del caso effettuare un'inchiesta domiciliare o, in caso di rinuncia giustificata, procedere secondo i dettami della citata giurisprudenza del Tribunale federale (sentenza I 733/2006 del 16 luglio 2007), ciò che finora non è stato fatto in modo sufficiente. L'autorità inferiore emanerà poi una nuova decisione.
11.3 Occorre peraltro rilevare che nell'ambito dell'accertamento ancora da esperire dall'autorità inferiore, a seguito del rinvio degli atti di causa, non sussiste l'eventualità di una nuova decisione dell'UAIE a detrimento dell'insorgente (cfr., sulla questione, DTF 137 V 314 consid. 3.2.4) dal momento che nella decisione impugnata del 19 settembre 2014 l'autorità inferiore ha considerato che la ricorrente non ha subito un'incapacità lavorativa di livello pensionabile, perlomeno fino alla data della decisione impugnata (che costituisce il limite della cognizione temporale di questo Tribunale nel caso di specie), ed ha respinto la domanda della medesima volta all'ottenimento di una rendita dell'assicurazione svizzera per l'invalidità. Non era pertanto necessario conferire all'insorgente la facoltà di ritirare il proprio gravame.
12.
12.1 Visto l'esito della causa, non sono prelevate delle spese processuali (art. 63
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 63 - 1 L'autorità di ricorso mette nel dispositivo le spese processuali, consistenti in una tassa di decisione nelle tasse di cancelleria e negli sborsi, di regola a carico della parte soccombente. Se questa soccombe solo parzialmente, le spese processuali sono ridotte. Per eccezione, si possono condonare le spese processuali. |
|
1 | L'autorità di ricorso mette nel dispositivo le spese processuali, consistenti in una tassa di decisione nelle tasse di cancelleria e negli sborsi, di regola a carico della parte soccombente. Se questa soccombe solo parzialmente, le spese processuali sono ridotte. Per eccezione, si possono condonare le spese processuali. |
2 | Nessuna spesa processuale è messa a carico dell'autorità inferiore ne delle autorità federali, che promuovano il ricorso e soccombano; se l'autorità ricorrente, che soccombe, non è un'autorità federale, le spese processuali le sono addossate in quanto la causa concerna interessi pecuniari di enti o d'istituti autonomi. |
3 | Alla parte vincente possono essere addossate solo le spese processuali che abbia cagionato violando le regole di procedura. |
4 | L'autorità di ricorso, il suo presidente o il giudice dell'istruzione esige dal ricorrente un anticipo equivalente alle presunte spese processuali. Stabilisce un congruo termine per il pagamento con la comminatoria che altrimenti non entrerà nel merito. Se sussistono motivi particolari, può rinunciare interamente o in parte a esigere l'anticipo.100 |
4bis | La tassa di decisione è stabilita in funzione dell'ampiezza e della difficoltà della causa, del modo di condotta processuale e della situazione finanziaria delle parti. Il suo importo oscilla: |
a | da 100 a 5000 franchi nelle controversie senza interesse pecuniario; |
b | da 100 a 50 000 franchi nelle altre controversie.101 |
5 | Il Consiglio federale disciplina i dettagli relativi alla determinazione delle tasse.102 Sono fatti salvi l'articolo 16 capoverso 1 lettera a della legge del 17 giugno 2005103 sul Tribunale amministrativo federale e l'articolo 73 della legge del 19 marzo 2010104 sull'organizzazione delle autorità penali.105 |
12.2 Ritenuto che l'insorgente è rappresentata in questa sede da un mandataria professionale, si giustifica altresì l'attribuzione di un'indennità a titolo di spese ripetibili (art. 64
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 64 - 1 L'autorità di ricorso, se ammette il ricorso in tutto o in parte, può, d'ufficio o a domanda, assegnare al ricorrente una indennità per le spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato. |
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1 | L'autorità di ricorso, se ammette il ricorso in tutto o in parte, può, d'ufficio o a domanda, assegnare al ricorrente una indennità per le spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato. |
2 | Il dispositivo indica l'ammontare dell'indennità e l'addossa all'ente o all'istituto autonomo, nel cui nome l'autorità inferiore ha deciso, in quanto non possa essere messa a carico di una controparte soccombente. |
3 | Se una controparte soccombente ha presentato conclusioni indipendenti, l'indennità può essere messa a suo carico, secondo la propria solvenza. |
4 | L'ente o l'istituto autonomo, nel cui nome l'autorità inferiore ha deciso, risponde dell'indennità addossata a una controparte soccombente, in quanto non possa essere riscossa. |
5 | Il Consiglio federale disciplina la determinazione delle spese ripetibili.106 Sono fatti salvi l'articolo 16 capoverso 1 lettera a della legge del 17 giugno 2005107 sul Tribunale amministrativo federale e l'articolo 73 della legge del 19 marzo 2010108 sull'organizzazione delle autorità penali.109 |
SR 173.320.2 Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TS-TAF) TS-TAF Art. 14 Determinazione delle spese ripetibili - 1 Le parti che chiedono la rifusione di ripetibili e gli avvocati d'ufficio devono presentare al Tribunale, prima della pronuncia della decisione, una nota particolareggiata delle spese. |
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1 | Le parti che chiedono la rifusione di ripetibili e gli avvocati d'ufficio devono presentare al Tribunale, prima della pronuncia della decisione, una nota particolareggiata delle spese. |
2 | Il Tribunale fissa l'indennità dovuta alla parte e quella dovuta agli avvocati d'ufficio sulla base della nota particolareggiata delle spese. Se quest'ultima non è stata inoltrata, il Tribunale fissa l'indennità sulla base degli atti di causa. |
(dispositivo alla pagina seguente)
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1.
Il ricorso è parzialmente accolto, nel senso che la decisione impugnata del 19 settembre 2014 è annullata e gli atti di causa sono rinviati all'UAIE affinché proceda al completamento dell'istruttoria ed emani una nuova decisione ai sensi dei considerandi.
2.
Non si prelevano spese processuali. L'anticipo di fr. 400.-, corrisposto il 24 febbraio 2015, sarà restituito alla ricorrente allorquando la presente sentenza sarà cresciuta in giudicato.
3.
L'UAIE rifonderà alla ricorrente fr. 2'000.- a titolo di spese ripetibili.
4.
Comunicazione a:
- rappresentante della ricorrente (Raccomandata con avviso di ricevimento)
- autorità inferiore (n. di rif. ; Raccomandata)
- Ufficio federale delle assicurazioni sociali (Raccomandata)
Il presidente del collegio: La cancelliera:
Vito Valenti Marcella Lurà
Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione, nella misura in cui sono adempiute le condizioni di cui agli art. 82 e
SR 173.320.2 Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TS-TAF) TS-TAF Art. 14 Determinazione delle spese ripetibili - 1 Le parti che chiedono la rifusione di ripetibili e gli avvocati d'ufficio devono presentare al Tribunale, prima della pronuncia della decisione, una nota particolareggiata delle spese. |
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1 | Le parti che chiedono la rifusione di ripetibili e gli avvocati d'ufficio devono presentare al Tribunale, prima della pronuncia della decisione, una nota particolareggiata delle spese. |
2 | Il Tribunale fissa l'indennità dovuta alla parte e quella dovuta agli avvocati d'ufficio sulla base della nota particolareggiata delle spese. Se quest'ultima non è stata inoltrata, il Tribunale fissa l'indennità sulla base degli atti di causa. |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 42 Atti scritti - 1 Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. |
|
1 | Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. |
2 | Nei motivi occorre spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato viola il diritto. Qualora il ricorso sia ammissibile soltanto se concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o un caso particolarmente importante per altri motivi, occorre spiegare perché la causa adempie siffatta condizione.14 15 |
3 | Se sono in possesso della parte, i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati; se l'atto scritto è diretto contro una decisione, anche questa deve essere allegata. |
4 | In caso di trasmissione per via elettronica, la parte o il suo patrocinatore deve munire l'atto scritto di una firma elettronica qualificata secondo la legge del 18 marzo 201616 sulla firma elettronica. Il Tribunale federale determina mediante regolamento: |
a | il formato dell'atto scritto e dei relativi allegati; |
b | le modalità di trasmissione; |
c | le condizioni alle quali può essere richiesta la trasmissione successiva di documenti cartacei in caso di problemi tecnici.17 |
5 | Se mancano la firma della parte o del suo patrocinatore, la procura dello stesso o gli allegati prescritti, o se il patrocinatore non è autorizzato in quanto tale, è fissato un congruo termine per sanare il vizio, con la comminatoria che altrimenti l'atto scritto non sarà preso in considerazione. |
6 | Gli atti illeggibili, sconvenienti, incomprensibili, prolissi o non redatti in una lingua ufficiale possono essere del pari rinviati al loro autore affinché li modifichi. |
7 | Gli atti scritti dovuti a condotta processuale da querulomane o altrimenti abusiva sono inammissibili. |
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