Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Corte II

B-5570/2019

Sentenza del 28 luglio 2020

Giudici Pietro Angeli-Busi (presidente del collegio),

Composizione Francesco Brentani, Pascal Richard,

cancelliera Maria Cristina Lolli.

X._______,

patrocinata dall'avv. Laura Cansani,
Parti Studio legale Delogu,
[...],

ricorrente,

contro

Commissione delle professioni psicologiche PsiCo,
c/o Ufficio federale della sanità pubblica UFSP, 3003 Berna,

autorità inferiore.

Oggetto Riconoscimento del diploma di specializzazione in psicologia dinamica con titolo di perfezionamento in psicoterapia.

Fatti:

A.

A.a La signora X._______ (in seguito: la ricorrente), nata il [...] 1964 a Milano (Italia), ha ottenuto presso l'istituto International Foundation Erich Fromm a Firenze (Italia), in data [...] 1991, il "Diploma di specializzazione in Psicologia dinamica"; presso l'European Association for Psychotherapy a Vienna (Austria), in data [...] 2010, un "European Certificate of Psychotherapy"; un certificato del Mental Research Institute a Palo Alto (California, USA), emesso in data [...] 1987; nonché vari attestati di partecipazione a diverse conferenze.

A.b In data 9 agosto 2013, la ricorrente ha inoltrato alla Commissione delle professioni psicologiche PsiCo (in seguito: l'autorità inferiore o PsiCo), una domanda di riconoscimento di un titolo di perfezionamento in psicoterapia secondo l'art. 8
SR 935.81 Legge federale del 18 marzo 2011 sulle professioni psicologiche (LPPsi)
LPPsi Art. 8 Titoli federali di perfezionamento - 1 I titoli federali di perfezionamento possono essere ottenuti nei seguenti settori della psicologia:
1    I titoli federali di perfezionamento possono essere ottenuti nei seguenti settori della psicologia:
a  psicoterapia;
b  psicologia dell'età evolutiva;
c  psicologia clinica;
d  neuropsicologia.
e  psicologia della salute.
2    Sentita la Commissione delle professioni psicologiche, il Consiglio federale può prevedere titoli federali di perfezionamento in altri settori della psicologia con un'importanza diretta per la salute.
3    I titoli federali di perfezionamento sono rilasciati dall'organizzazione responsabile del corrispondente ciclo di perfezionamento accreditato.
4    Tali titoli sono firmati da un rappresentante della Confederazione e da un rappresentante dell'organizzazione responsabile del perfezionamento.
della Legge federale del 18 marzo 2011 sulle professioni psicologiche (LPPsi, [RS 935.81]).

A.c Tra il 21 agosto 2013 ed il 28 novembre 2018, sono intercorsi tra l'autorità inferiore e la ricorrente vari contatti scritti e telefonici, vertenti segnatamente sulla documentazione da inoltrare, al fine di completare il dossier della ricorrente.

A.d In data 7 dicembre 2018, l'autorità inferiore ha informato la ricorrente che il suo "Diploma di specializzazione in Psicologia dinamica", nonché gli attestati facenti parte del dossier di cui sopra, non corrispondono agli standard svizzeri e che, pertanto, non avendo inoltrato un formale titolo di perfezionamento ai sensi della LPPsi, il riconoscimento richiesto dalla medesima non poteva essere conferito. In tale occasione, la PsiCo ha inoltre invitato la ricorrente ad inviare una richiesta scritta, qualora desiderasse una decisione impugnabile mediante ricorso.

A.e Su richiesta scritta del 17 dicembre 2018 della ricorrente, la medesima ha ricevuto, in data 18 aprile 2019, una bozza di decisione negativa e la possibilità di prendere posizione a riguardo.

A.f Con scritto del 12 luglio 2019, la ricorrente ha affermato che la PsiCo avrebbe dovuto segnalare già all'inizio della procedura che il diploma in psicologia doveva essere conseguito prima del perfezionamento in psicoterapia, evitandole così inutili spese per l'autenticazione e la produzione di diversi documenti; che l'insieme della documentazione presentata sarebbe sufficiente per accertare il raggiungimento degli standard svizzeri e riconoscere il suo perfezionamento in psicoterapia equivalente ad un titolo svizzero, ritenendo altresì che l'assenza di certificazioni riassuntiva non potrebbe rappresentare un ostacolo al riconoscimento di un perfezionamento concluso, anche se comprovato in modo diverso da come lo sarebbe stato in Svizzera; e che nell'ambito dell'attività lavorativa presso l'ospedale A._______ nel reparto oncologico, oltre ad occuparsi di tematiche legate alla morte, la ricorrente sarebbe stata prima psicologa e si sarebbe occupata di malati di aids, il che rappresenterebbe un'attività pionieristica negli ambiti clinici, pertanto, un bagaglio importante nella pratica della medesima.

In tal senso, la ricorrente ha invitato la PsiCo ad un riesame della domanda, tenendo segnatamente conto delle norme in vigore al momento dello svolgimento del perfezionamento e dei diplomi conseguiti successivamente, sui quali non si sarebbe espressa, nonché ad indicarle come completare la documentazione già inoltrata, considerando, tuttavia, l'impossibilità di avere una certificazione riassuntiva.

B.
Con decisione del 23 settembre 2019, la PsiCo ha respinto, senza disporre provvedimenti di compensazione, la domanda della ricorrente di riconoscimento di un titolo di perfezionamento in psicoterapia secondo l'art. 8
SR 935.81 Legge federale del 18 marzo 2011 sulle professioni psicologiche (LPPsi)
LPPsi Art. 8 Titoli federali di perfezionamento - 1 I titoli federali di perfezionamento possono essere ottenuti nei seguenti settori della psicologia:
1    I titoli federali di perfezionamento possono essere ottenuti nei seguenti settori della psicologia:
a  psicoterapia;
b  psicologia dell'età evolutiva;
c  psicologia clinica;
d  neuropsicologia.
e  psicologia della salute.
2    Sentita la Commissione delle professioni psicologiche, il Consiglio federale può prevedere titoli federali di perfezionamento in altri settori della psicologia con un'importanza diretta per la salute.
3    I titoli federali di perfezionamento sono rilasciati dall'organizzazione responsabile del corrispondente ciclo di perfezionamento accreditato.
4    Tali titoli sono firmati da un rappresentante della Confederazione e da un rappresentante dell'organizzazione responsabile del perfezionamento.
LPPsi, comunicandole che:

1. La domanda presentata dalla signora X._______ il 9 agosto 2013 per il riconoscimento dell'equivalenza dell'attestato al "Diploma di specializzazione in Psicologia dinamica" rilasciato formalmente il [...] 1992 dall'istituto International Foundation Erich Fromm a Firenze (Italia) con un titolo federale di perfezionamento in psicoterapia secondo l'articolo 8
SR 935.81 Legge federale del 18 marzo 2011 sulle professioni psicologiche (LPPsi)
LPPsi Art. 8 Titoli federali di perfezionamento - 1 I titoli federali di perfezionamento possono essere ottenuti nei seguenti settori della psicologia:
1    I titoli federali di perfezionamento possono essere ottenuti nei seguenti settori della psicologia:
a  psicoterapia;
b  psicologia dell'età evolutiva;
c  psicologia clinica;
d  neuropsicologia.
e  psicologia della salute.
2    Sentita la Commissione delle professioni psicologiche, il Consiglio federale può prevedere titoli federali di perfezionamento in altri settori della psicologia con un'importanza diretta per la salute.
3    I titoli federali di perfezionamento sono rilasciati dall'organizzazione responsabile del corrispondente ciclo di perfezionamento accreditato.
4    Tali titoli sono firmati da un rappresentante della Confederazione e da un rappresentante dell'organizzazione responsabile del perfezionamento.
LPPsi è respinta.

2. L'attestato relativo al "Diploma di specializzazione in Psicologia dinamica" della signora A._______, nata il [...] 1964 a Milano (Italia), ottenuto il [...] 1992 dall'istituto International Foundation Erich Fromm, non equivale a un titolo di perfezionamento in psicoterapia secondo l'articolo 8
SR 935.81 Legge federale del 18 marzo 2011 sulle professioni psicologiche (LPPsi)
LPPsi Art. 8 Titoli federali di perfezionamento - 1 I titoli federali di perfezionamento possono essere ottenuti nei seguenti settori della psicologia:
1    I titoli federali di perfezionamento possono essere ottenuti nei seguenti settori della psicologia:
a  psicoterapia;
b  psicologia dell'età evolutiva;
c  psicologia clinica;
d  neuropsicologia.
e  psicologia della salute.
2    Sentita la Commissione delle professioni psicologiche, il Consiglio federale può prevedere titoli federali di perfezionamento in altri settori della psicologia con un'importanza diretta per la salute.
3    I titoli federali di perfezionamento sono rilasciati dall'organizzazione responsabile del corrispondente ciclo di perfezionamento accreditato.
4    Tali titoli sono firmati da un rappresentante della Confederazione e da un rappresentante dell'organizzazione responsabile del perfezionamento.
LPPsi.

3. Non essendo equivalente, il titolo di perfezionamento non abilita la signora A._______ a utilizzare la denominazione professionale protetta di "psicoterapeuta riconosciuto a livello federale" ai sensi dell'articolo 6
SR 935.811 Ordinanza del 15 marzo 2013 sulle professioni psicologiche (OPPsi)
OPPsi Art. 6 Impiego del titolo di perfezionamento nella denominazione professionale - 1 I titolari di un corrispondente titolo federale di perfezionamento o di un corrispondente titolo estero di perfezionamento riconosciuto possono utilizzare le seguenti denominazioni professionali:
1    I titolari di un corrispondente titolo federale di perfezionamento o di un corrispondente titolo estero di perfezionamento riconosciuto possono utilizzare le seguenti denominazioni professionali:
a  psicoterapeuta riconosciuto a livello federale;
b  psicologo dell'età evolutiva riconosciuto a livello federale;
c  psicologo clinico riconosciuto a livello federale;
d  neuropsicologo riconosciuto a livello federale;
e  psicologo della salute riconosciuto a livello federale.
2    I titolari di un titolo federale di perfezionamento possono pure denominarsi conformemente al tenore del loro titolo di perfezionamento federale.
3    I titolari di un titolo estero di perfezionamento riconosciuto possono pure denominarsi conformemente al tenore del loro titolo di perfezionamento e nella lingua dello Stato che lo ha rilasciato.
4    Se è possibile confondere il titolo estero di perfezionamento riconosciuto con un titolo federale, alla denominazione deve essere aggiunta tra parentesi la menzione del Paese d'origine del titolo estero.
5    Per l'impiego della denominazione di psicoterapeuta è fatto salvo l'articolo 12 capoverso 2bis primo periodo dell'ordinanza del 27 giugno 20077 sulle professioni mediche.
OPPsi.

4. Le spese procedurali ammontano a 1400 franchi e sono state corrisposte anticipatamente dalla signora A._______ mediante il pagamento del 9 settembre 2013 (400 franchi) e del 4 febbraio 2019 (1000 franchi).

C.

C.a In data 24 ottobre 2019, la ricorrente ha impugnato detta decisione con ricorso (con allegati) dinanzi al Tribunale amministrativo federale (in seguito: il Tribunale o TAF), postulando segnatamente l'accoglimento del ricorso e, pertanto, l'annullamento della decisione impugnata.

Nel concreto, la ricorrente censura un accertamento errato dei fatti, sostenendo che l'autorità inferiore non avrebbe tenuto conto dell'evoluzione della normativa e della prassi negli anni. Tale aspetto non potrebbe essere di pregiudizio alla medesima. La PsiCo avrebbe dovuto segnalare immediatamente che il fatto di aver iniziato la specializzazione quando ancora non era stato ottenuto il diploma in psicologia fosse un motivo insormontabile di ostacolo al riconoscimento della stessa (ricorso pag. 5).

La ricorrente avrebbe svolto solo una parte della specializzazione prima del rilascio della laurea in psicologia. All'epoca, ovvero prima del 1990, non sarebbe stato ancora costituito l'Albo degli psicologi e non vi sarebbe stato l'obbligo di eseguire la specializzazione dopo il conseguimento della laurea. Non tener conto di ciò penalizzerebbe coloro che hanno svolto la propria formazione prima del cambio di normativa pertinente. A tal proposito, la ricorrente rileva che la LPPsi è entrata in vigore nel 2011 e non prevedrebbe delle disposizioni transitorie relative al riconoscimento di titoli conseguiti all'estero. Tuttavia, secondo la ratio delle altre norme transitorie sarebbe quella di tutelare la situazione acquisita prima dell'entrata in vigore della legge (ricorso pag. 6).

Inoltre, la ricorrente rimprovera all'autorità inferiore di non essersi pronunciata circa quanto comunicato alla signora B._______, responsabile della trattazione della pratica, da parte del direttore dell'Istituto International Foundation Erich Fromm, il quale l'avrebbe informata dell'impossibilità di rilasciare un attestato conclusivo, come richiesto, visto il troppo tempo trascorso. In tal senso, la documentazione inoltrata attesterebbe in maniera esaustiva la frequentazione dei corsi, nonché le ore svolte dalla ricorrente durante la sua formazione. Anche perché, in assenza delle ore richieste, la ricorrente non avrebbe potuto ottenere il diploma in questione. Per di più, il fatto che la ricorrente abbia ottenuto il certificato europeo di psicoterapia "European Certificate Psychotherapy ECP" ed il "World Certificate of Psychotherapy", renderebbero assurdo che solo in Svizzera non le sia possibile esercitare l'attività di psicoterapeuta (ricorso pag. 7).

Oltre a ciò, la ricorrente riporta le argomentazioni esposte in precedenza nello scritto del 12 luglio 2019 (cfr. fatti A.f).

C.b Con decisione incidentale del 31 ottobre 2019, il Tribunale ha considerato da un lato l'assenza di una procura e dall'altro che le conclusioni in via principale del ricorso non risultavano sufficientemente chiare ai sensi dell'art. 52 cpv. 1
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 52 - 1 L'atto di ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi, l'indicazione dei mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo rappresentante; devono essere allegati la decisione impugnata e i documenti indicati come mezzi di prova, se sono in possesso del ricorrente.
1    L'atto di ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi, l'indicazione dei mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo rappresentante; devono essere allegati la decisione impugnata e i documenti indicati come mezzi di prova, se sono in possesso del ricorrente.
2    Se il ricorso non soddisfa a questi requisiti o se le conclusioni o i motivi del ricorrente non sono sufficientemente chiari, e il ricorso non sembra manifestamente inammissibile, l'autorità di ricorso assegna al ricorrente un breve termine suppletorio per rimediarvi.
3    Essa gli assegna questo termine con la comminatoria che, decorrendo infruttuoso, deciderà secondo l'inserto o, qualora manchino le conclusioni, i motivi oppure la firma, non entrerà nel merito del ricorso.
PA. A tal proposito ha concesso alla ricorrente un breve termine, entro l'8 novembre 2019, per regolarizzare il proprio ricorso.

C.c Con scritto dell'8 novembre 2019, la ricorrente ha inoltrato una procura, nonché rilevato un errore di battitura nell'ambito delle conclusioni formulate, regolarizzandole come segue:

"Per questi motivi, visti la PA, la LPPsi, ritenuta ogni altra norma nella fattispecie applicabile, si chiede di giudicare

1. Il ricorso è accolto. Di conseguenza la decisione 23 settembre 2019 della Commissione delle professioni psicologiche PsiCo è annullata e riformata nel senso che:

1.1. la domanda presentata dalla Signora X._______ il 9 agosto 2013 per il riconoscimento dell'equivalenza dell'attestato relativo al Diploma di specializzazione in Psicologia dinamica rilasciato formalmente il [...] 1992 dall'Istituto International Foundation Erich Fromm con un titolo federale di perfezionamento in psicoterapia secondo l'art. 8
SR 935.81 Legge federale del 18 marzo 2011 sulle professioni psicologiche (LPPsi)
LPPsi Art. 8 Titoli federali di perfezionamento - 1 I titoli federali di perfezionamento possono essere ottenuti nei seguenti settori della psicologia:
1    I titoli federali di perfezionamento possono essere ottenuti nei seguenti settori della psicologia:
a  psicoterapia;
b  psicologia dell'età evolutiva;
c  psicologia clinica;
d  neuropsicologia.
e  psicologia della salute.
2    Sentita la Commissione delle professioni psicologiche, il Consiglio federale può prevedere titoli federali di perfezionamento in altri settori della psicologia con un'importanza diretta per la salute.
3    I titoli federali di perfezionamento sono rilasciati dall'organizzazione responsabile del corrispondente ciclo di perfezionamento accreditato.
4    Tali titoli sono firmati da un rappresentante della Confederazione e da un rappresentante dell'organizzazione responsabile del perfezionamento.
LPPsi è accolta.

1.2. l'attestato relativo al Diploma di specializzazione in Psicologia dinamica della signora A._______, nata il [...] 1964 a Milano, ottenuto il [...] 1992 dall'Istituto International Foundation Erich Fromm, equivale a un titolo di perfezionamento in psicoterapia secondo l'articolo 8
SR 935.81 Legge federale del 18 marzo 2011 sulle professioni psicologiche (LPPsi)
LPPsi Art. 8 Titoli federali di perfezionamento - 1 I titoli federali di perfezionamento possono essere ottenuti nei seguenti settori della psicologia:
1    I titoli federali di perfezionamento possono essere ottenuti nei seguenti settori della psicologia:
a  psicoterapia;
b  psicologia dell'età evolutiva;
c  psicologia clinica;
d  neuropsicologia.
e  psicologia della salute.
2    Sentita la Commissione delle professioni psicologiche, il Consiglio federale può prevedere titoli federali di perfezionamento in altri settori della psicologia con un'importanza diretta per la salute.
3    I titoli federali di perfezionamento sono rilasciati dall'organizzazione responsabile del corrispondente ciclo di perfezionamento accreditato.
4    Tali titoli sono firmati da un rappresentante della Confederazione e da un rappresentante dell'organizzazione responsabile del perfezionamento.
LPPsi;

1.3. il titolo di perfezionamento abilita la signora A._______ a utilizzare la denominazione professionale protetta di psicoterapeuta riconosciuta a livello federale ai sensi dell'articolo 6
SR 935.811 Ordinanza del 15 marzo 2013 sulle professioni psicologiche (OPPsi)
OPPsi Art. 6 Impiego del titolo di perfezionamento nella denominazione professionale - 1 I titolari di un corrispondente titolo federale di perfezionamento o di un corrispondente titolo estero di perfezionamento riconosciuto possono utilizzare le seguenti denominazioni professionali:
1    I titolari di un corrispondente titolo federale di perfezionamento o di un corrispondente titolo estero di perfezionamento riconosciuto possono utilizzare le seguenti denominazioni professionali:
a  psicoterapeuta riconosciuto a livello federale;
b  psicologo dell'età evolutiva riconosciuto a livello federale;
c  psicologo clinico riconosciuto a livello federale;
d  neuropsicologo riconosciuto a livello federale;
e  psicologo della salute riconosciuto a livello federale.
2    I titolari di un titolo federale di perfezionamento possono pure denominarsi conformemente al tenore del loro titolo di perfezionamento federale.
3    I titolari di un titolo estero di perfezionamento riconosciuto possono pure denominarsi conformemente al tenore del loro titolo di perfezionamento e nella lingua dello Stato che lo ha rilasciato.
4    Se è possibile confondere il titolo estero di perfezionamento riconosciuto con un titolo federale, alla denominazione deve essere aggiunta tra parentesi la menzione del Paese d'origine del titolo estero.
5    Per l'impiego della denominazione di psicoterapeuta è fatto salvo l'articolo 12 capoverso 2bis primo periodo dell'ordinanza del 27 giugno 20077 sulle professioni mediche.
OPPsi.

2. Protestate tasse, spese e ripetibili.

D.
In data 28 gennaio 2020, l'autorità inferiore ha trasmesso l'incarto a sua disposizione e preso posizione sul ricorso, confermando la propria decisione e chiedendo di respingere il ricorso.

E.
Con scritto del 6 marzo 2020, la ricorrente ha rinunciato a presentare una replica, riconfermandosi integralmente negli argomenti ricorsuali.

F.
Ulteriori fatti e gli argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ripresi e/o riportati nei considerandi, qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza.

Diritto:

1.

1.1 Il Tribunale esamina d'ufficio e liberamente la ricevibilità dei ricorsi che gli vengono sottoposti (DTAF 2007/6 consid. 1).

1.2 Il Tribunale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 5 - 1 Sono decisioni i provvedimenti delle autorità nel singolo caso, fondati sul diritto pubblico federale e concernenti:
1    Sono decisioni i provvedimenti delle autorità nel singolo caso, fondati sul diritto pubblico federale e concernenti:
a  la costituzione, la modificazione o l'annullamento di diritti o di obblighi;
b  l'accertamento dell'esistenza, dell'inesistenza o dell'estensione di diritti o di obblighi;
c  il rigetto o la dichiarazione d'inammissibilità d'istanze dirette alla costituzione, alla modificazione, all'annullamento o all'accertamento di diritti o di obblighi.
2    Sono decisioni anche quelle in materia d'esecuzione (art. 41 cpv. 1 lett. a e b), le decisioni incidentali (art. 45 e 46), le decisioni su opposizione (art. 30 cpv. 2 lett. b e 74), le decisioni su ricorso (art. 61), le decisioni in sede di revisione (art. 68) e l'interpretazione (art. 69).24
3    Le dichiarazioni di un'autorità che rifiuta o solleva pretese da far valere mediante azione non sono considerate decisioni.
della Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, [RS 172.021]; art. 31
SR 173.32 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF)
LTAF Art. 31 Principio - Il Tribunale amministrativo federale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'articolo 5 della legge federale del 20 dicembre 196819 sulla procedura amministrativa (PA).
della Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale [LTAF, RS 173.32]). Giusta l'art. 33 lett. f
SR 173.32 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorità inferiori - Il ricorso è ammissibile contro le decisioni:
a  del Consiglio federale e degli organi dell'Assemblea federale in materia di rapporti di lavoro del personale federale, compreso il rifiuto dell'autorizzazione a procedere penalmente;
b  del Consiglio federale concernenti:
b1  la destituzione di un membro del Consiglio della banca o della direzione generale o di un loro supplente secondo la legge del 3 ottobre 200325 sulla Banca nazionale,
b10  la revoca di un membro del consiglio d'amministrazione del Servizio svizzero di assegnazione delle tracce o l'approvazione della risoluzione del rapporto di lavoro del direttore da parte del consiglio d'amministrazione secondo la legge federale del 20 dicembre 195743 sulle ferrovie;
b2  la revoca di un membro del consiglio di amministrazione dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari o l'approvazione dello scioglimento del rapporto di lavoro del direttore da parte del consiglio di amministrazione secondo la legge del 22 giugno 200726 sulla vigilanza dei mercati finanziari,
b3  il blocco di valori patrimoniali secondo la legge del 18 dicembre 201528 sui valori patrimoniali di provenienza illecita,
b4  il divieto di determinate attività secondo la LAIn30,
b4bis  il divieto di organizzazioni secondo la LAIn,
b5  la revoca di un membro del Consiglio d'istituto dell'Istituto federale di metrologia secondo la legge federale del 17 giugno 201133 sull'Istituto federale di metrologia,
b6  la revoca di un membro del consiglio di amministrazione dell'Autorità federale di sorveglianza dei revisori o l'approvazione dello scioglimento del rapporto di lavoro del direttore da parte del consiglio di amministrazione secondo la legge del 16 dicembre 200535 sui revisori,
b7  la revoca di un membro del Consiglio dell'Istituto svizzero per gli agenti terapeutici secondo la legge del 15 dicembre 200037 sugli agenti terapeutici,
b8  la revoca di un membro del consiglio di amministrazione dell'istituto secondo la legge del 16 giugno 201739 sui fondi di compensazione,
b9  la revoca di un membro del consiglio d'Istituto dell'Istituto svizzero di diritto comparato secondo la legge federale del 28 settembre 201841 sull'Istituto svizzero di diritto comparato,
c  del Tribunale penale federale in materia di rapporti di lavoro dei suoi giudici e del suo personale;
cbis  del Tribunale federale dei brevetti in materia di rapporti di lavoro dei suoi giudici e del suo personale;
cquater  del procuratore generale della Confederazione in materia di rapporti di lavoro dei procuratori pubblici federali da lui nominati e del personale del Ministero pubblico della Confederazione;
cquinquies  dell'autorità di vigilanza sul Ministero pubblico della Confederazione in materia di rapporti di lavoro del personale della sua segreteria;
cter  dell'autorità di vigilanza sul Ministero pubblico della Confederazione in materia di rapporti di lavoro dei membri del Ministero pubblico della Confederazione eletti dall'Assemblea federale plenaria;
d  della Cancelleria federale, dei dipartimenti e dei servizi dell'Amministrazione federale loro subordinati o aggregati amministrativamente;
e  degli stabilimenti e delle aziende della Confederazione;
f  delle commissioni federali;
g  dei tribunali arbitrali costituiti in virtù di contratti di diritto pubblico sottoscritti dalla Confederazione, dai suoi stabilimenti o dalle sue aziende;
h  delle autorità o organizzazioni indipendenti dall'Amministrazione federale che decidono nell'adempimento di compiti di diritto pubblico loro affidati dalla Confederazione;
i  delle autorità cantonali, in quanto una legge federale preveda che le loro decisioni sono impugnabili mediante ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale.
LTAF il ricorso è ammissibile contro le decisioni delle commissioni federali. Nell'evenienza, non sussistono eccezioni a norma dell'art. 32
SR 173.32 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF)
LTAF Art. 32 Eccezioni - 1 Il ricorso è inammissibile contro:
1    Il ricorso è inammissibile contro:
a  le decisioni in materia di sicurezza interna o esterna del Paese, neutralità, protezione diplomatica e altri affari esteri, in quanto il diritto internazionale pubblico non conferisca un diritto al giudizio da parte di un tribunale;
b  le decisioni in materia di diritto di voto dei cittadini nonché di elezioni e votazioni popolari;
c  le decisioni in materia di salario al merito del personale federale, in quanto non concernano la parità dei sessi;
d  ...
e  le decisioni nel settore dell'energia nucleare concernenti:
e1  le autorizzazioni di massima per impianti nucleari,
e2  l'approvazione del programma di smaltimento,
e3  la chiusura di depositi geologici in profondità,
e4  la prova dello smaltimento;
f  le decisioni in materia di rilascio o estensione di concessioni di infrastrutture ferroviarie;
g  le decisioni dell'autorità indipendente di ricorso in materia radiotelevisiva;
h  le decisioni in materia di rilascio di concessioni per case da gioco;
i  le decisioni in materia di rilascio, modifica o rinnovo della concessione della Società svizzera di radiotelevisione (SSR);
j  le decisioni in materia di diritto ai sussidi di una scuola universitaria o di un altro istituto accademico.
2    Il ricorso è inoltre inammissibile contro:
a  le decisioni che, in virtù di un'altra legge federale, possono essere impugnate mediante opposizione o ricorso dinanzi a un'autorità ai sensi dell'articolo 33 lettere c-f;
b  le decisioni che, in virtù di un'altra legge federale, possono essere impugnate mediante ricorso dinanzi a un'autorità cantonale.
LTAF.

1.3 La ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è particolarmente toccata dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 48 - 1 Ha diritto di ricorrere chi:
1    Ha diritto di ricorrere chi:
a  ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore o è stato privato della possibilità di farlo;
b  è particolarmente toccato dalla decisione impugnata; e
c  ha un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa.
2    Ha inoltre diritto di ricorrere ogni persona, organizzazione o autorità cui un'altra legge federale riconosce tale diritto.
PA).

1.4 Inoltre, le disposizioni relative alla rappresentanza e patrocinio (art. 11
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 11 - 1 In ogni stadio del procedimento, la parte può farsi rappresentare, sempreché non sia tenuta ad agire personalmente, o farsi patrocinare, in quanto non sia escluso dall'urgenza di un'inchiesta ufficiale.29
1    In ogni stadio del procedimento, la parte può farsi rappresentare, sempreché non sia tenuta ad agire personalmente, o farsi patrocinare, in quanto non sia escluso dall'urgenza di un'inchiesta ufficiale.29
2    L'autorità può esigere che il rappresentante giustifichi i suoi poteri con una procura scritta.
3    Fintanto che la parte non revochi la procura l'autorità comunica con il rappresentante.
PA), al termine di ricorso (art. 50 cpv. 1
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 50 - 1 Il ricorso dev'essere depositato entro 30 giorni dalla notificazione della decisione.
1    Il ricorso dev'essere depositato entro 30 giorni dalla notificazione della decisione.
2    Il ricorso per denegata o ritardata giustizia può essere interposto in ogni tempo.
PA), al contenuto e alla forma dell'atto di ricorso (art. 52 cpv. 1
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 52 - 1 L'atto di ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi, l'indicazione dei mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo rappresentante; devono essere allegati la decisione impugnata e i documenti indicati come mezzi di prova, se sono in possesso del ricorrente.
1    L'atto di ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi, l'indicazione dei mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo rappresentante; devono essere allegati la decisione impugnata e i documenti indicati come mezzi di prova, se sono in possesso del ricorrente.
2    Se il ricorso non soddisfa a questi requisiti o se le conclusioni o i motivi del ricorrente non sono sufficientemente chiari, e il ricorso non sembra manifestamente inammissibile, l'autorità di ricorso assegna al ricorrente un breve termine suppletorio per rimediarvi.
3    Essa gli assegna questo termine con la comminatoria che, decorrendo infruttuoso, deciderà secondo l'inserto o, qualora manchino le conclusioni, i motivi oppure la firma, non entrerà nel merito del ricorso.
PA), all'anticipo delle spese processuali (art. 63 cpv. 4
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 63 - 1 L'autorità di ricorso mette nel dispositivo le spese processuali, consistenti in una tassa di decisione nelle tasse di cancelleria e negli sborsi, di regola a carico della parte soccombente. Se questa soccombe solo parzialmente, le spese processuali sono ridotte. Per eccezione, si possono condonare le spese processuali.
1    L'autorità di ricorso mette nel dispositivo le spese processuali, consistenti in una tassa di decisione nelle tasse di cancelleria e negli sborsi, di regola a carico della parte soccombente. Se questa soccombe solo parzialmente, le spese processuali sono ridotte. Per eccezione, si possono condonare le spese processuali.
2    Nessuna spesa processuale è messa a carico dell'autorità inferiore ne delle autorità federali, che promuovano il ricorso e soccombano; se l'autorità ricorrente, che soccombe, non è un'autorità federale, le spese processuali le sono addossate in quanto la causa concerna interessi pecuniari di enti o d'istituti autonomi.
3    Alla parte vincente possono essere addossate solo le spese processuali che abbia cagionato violando le regole di procedura.
4    L'autorità di ricorso, il suo presidente o il giudice dell'istruzione esige dal ricorrente un anticipo equivalente alle presunte spese processuali. Stabilisce un congruo termine per il pagamento con la comminatoria che altrimenti non entrerà nel merito. Se sussistono motivi particolari, può rinunciare interamente o in parte a esigere l'anticipo.100
4bis    La tassa di decisione è stabilita in funzione dell'ampiezza e della difficoltà della causa, del modo di condotta processuale e della situazione finanziaria delle parti. Il suo importo oscilla:
a  da 100 a 5000 franchi nelle controversie senza interesse pecuniario;
b  da 100 a 50 000 franchi nelle altre controversie.101
5    Il Consiglio federale disciplina i dettagli relativi alla determinazione delle tasse.102 Sono fatti salvi l'articolo 16 capoverso 1 lettera a della legge del 17 giugno 2005103 sul Tribunale amministrativo federale e l'articolo 73 della legge del 19 marzo 2010104 sull'organizzazione delle autorità penali.105
PA), nonché ai rimanenti presupposti processuali (art. 44 e
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 63 - 1 L'autorità di ricorso mette nel dispositivo le spese processuali, consistenti in una tassa di decisione nelle tasse di cancelleria e negli sborsi, di regola a carico della parte soccombente. Se questa soccombe solo parzialmente, le spese processuali sono ridotte. Per eccezione, si possono condonare le spese processuali.
1    L'autorità di ricorso mette nel dispositivo le spese processuali, consistenti in una tassa di decisione nelle tasse di cancelleria e negli sborsi, di regola a carico della parte soccombente. Se questa soccombe solo parzialmente, le spese processuali sono ridotte. Per eccezione, si possono condonare le spese processuali.
2    Nessuna spesa processuale è messa a carico dell'autorità inferiore ne delle autorità federali, che promuovano il ricorso e soccombano; se l'autorità ricorrente, che soccombe, non è un'autorità federale, le spese processuali le sono addossate in quanto la causa concerna interessi pecuniari di enti o d'istituti autonomi.
3    Alla parte vincente possono essere addossate solo le spese processuali che abbia cagionato violando le regole di procedura.
4    L'autorità di ricorso, il suo presidente o il giudice dell'istruzione esige dal ricorrente un anticipo equivalente alle presunte spese processuali. Stabilisce un congruo termine per il pagamento con la comminatoria che altrimenti non entrerà nel merito. Se sussistono motivi particolari, può rinunciare interamente o in parte a esigere l'anticipo.100
4bis    La tassa di decisione è stabilita in funzione dell'ampiezza e della difficoltà della causa, del modo di condotta processuale e della situazione finanziaria delle parti. Il suo importo oscilla:
a  da 100 a 5000 franchi nelle controversie senza interesse pecuniario;
b  da 100 a 50 000 franchi nelle altre controversie.101
5    Il Consiglio federale disciplina i dettagli relativi alla determinazione delle tasse.102 Sono fatti salvi l'articolo 16 capoverso 1 lettera a della legge del 17 giugno 2005103 sul Tribunale amministrativo federale e l'articolo 73 della legge del 19 marzo 2010104 sull'organizzazione delle autorità penali.105
segg. PA), sono rispettate.

1.5 Pertanto, nulla osta, alla ricevibilità del ricorso.

2.
L'oggetto della lite è il riconoscimento del diploma italiano di specializzazione in psicologia dinamica con titolo di perfezionamento in psicoterapia.

La ricorrente censura una violazione del diritto federale secondo l'art. 49 lett. a
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 49 - Il ricorrente può far valere:
a  la violazione del diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento;
b  l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti;
c  l'inadeguatezza; questa censura non è ammissibile quando un'autorità cantonale ha giudicato come autorità di ricorso.
PA, in quanto l'autorità inferiore non avrebbe tenuto conto della prassi e delle norme vigenti al momento dell'ottenimento del diploma in questione, bensì avrebbe applicato le disposizioni legali in vigore al momento della richiesta di riconoscimento. Sulla base di ciò, la ricorrente afferma che la PsiCo avrebbe accertato in maniera inesatta ed incompleta i fatti giuridicamente rilevanti giusta l'art. 49 lett. b
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 49 - Il ricorrente può far valere:
a  la violazione del diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento;
b  l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti;
c  l'inadeguatezza; questa censura non è ammissibile quando un'autorità cantonale ha giudicato come autorità di ricorso.
PA.

Inoltre, all'autorità inferiore viene rimproverato di non aver informato la ricorrente circa l'impossibilità di riconoscere una specializzazione iniziata prima del termine degli studi in psicologia, inducendola a sostenere spese importanti per l'inoltro di traduzioni ed autenticazioni di vari documenti.

3.
Con ricorso al Tribunale amministrativo federale possono essere invocati, giusta l'art. 49
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 49 - Il ricorrente può far valere:
a  la violazione del diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento;
b  l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti;
c  l'inadeguatezza; questa censura non è ammissibile quando un'autorità cantonale ha giudicato come autorità di ricorso.
PA in combinato disposto con l'art. 37
SR 173.32 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF)
LTAF Art. 37 Principio - La procedura dinanzi al Tribunale amministrativo federale è retta dalla PA56, in quanto la presente legge non disponga altrimenti.
LTAF, la violazione del diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento (lett. a), l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (lett. b), nonché l'inadeguatezza (lett. c).

3.1 Secondo la giurisprudenza e la dottrina, un'autorità abusa del suo potere discrezionale (art. 49 lett. a
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 49 - Il ricorrente può far valere:
a  la violazione del diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento;
b  l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti;
c  l'inadeguatezza; questa censura non è ammissibile quando un'autorità cantonale ha giudicato come autorità di ricorso.
PA), tra l'altro, adottando criteri inadeguati, non tenendo conto o non effettuando un esame completo delle circostanze pertinenti, nonché non utilizzando criteri oggettivi (cfr. DTF 135 III 179 consid. 2.1 in fine e 130 III 176 consid. 1.2 con rinvii; sentenze del TAF B-4380/2016 del 13 agosto 2018 consid. 6.1.2, B-628/2014 del 28 novembre 2017 consid. 5.2.1, B-4243/2015 del 13 giugno 2017 consid. 4.1.1 e B-4920/2015 del 2 febbraio 2017 consid. 5.2).

3.2 Per quanto riguarda l'accertamento dei fatti giuridicamente rilevanti (art. 49 lett. b
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 49 - Il ricorrente può far valere:
a  la violazione del diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento;
b  l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti;
c  l'inadeguatezza; questa censura non è ammissibile quando un'autorità cantonale ha giudicato come autorità di ricorso.
PA), secondo la giurisprudenza, esso risulta incompleto quando non tutte le circostanze di fatto e i mezzi di prova determinanti per la decisione sono stati presi in considerazione dall'autorità inferiore. L'accertamento è invece inesatto, allorquando segnatamente l'autorità ha omesso di amministrare la prova di un fatto rilevante, ha apprezzato in maniera erronea il risultato dell'amministrazione di un mezzo di prova, o ha fondato la propria decisione su dei fatti erronei, in contraddizione con gli atti dell'incarto (cfr. sentenza del TAF B-4243/2015 del 13 giugno 2017 consid. 4.1.1; Benoît Bovay, Procédure administrative, 2a ed. 2015, pag. 566).

Ai fini del presente giudizio val la pena qui ricordare che la procedura amministrativa è retta dal principio dell'applicazione d'ufficio del diritto (iura novit curia), che impone all'autorità competente di esaminare liberamente la situazione giuridica, nonché applicare il diritto che considera determinante e di darne l'interpretazione di cui è convinta (art. 62 cpv. 4
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 62 - 1 L'autorità di ricorso può modificare la decisione impugnata a vantaggio di una parte.
1    L'autorità di ricorso può modificare la decisione impugnata a vantaggio di una parte.
2    Essa può modificare a pregiudizio di una parte la decisione impugnata quando questa violi il diritto federale o poggi su un accertamento inesatto o incompleto dei fatti; per inadeguatezza, la decisione impugnata non può essere modificata a pregiudizio di una parte, a meno che la modificazione giovi ad una controparte.
3    L'autorità di ricorso che intenda modificare la decisione impugnata a pregiudizio di una parte deve informarla della sua intenzione e darle la possibilità di esprimersi.
4    L'autorità di ricorso non è vincolata in nessun caso dai motivi del ricorso.
PA; DTF 110 V 48 consid. 4a; Thomas Häberli, in: Waldmann/Weissenberger [ed.], Praxiskommentar VwVG, 2a ed. 2016, art. 62 marg. 42 e segg.). Nell'effettuare tale applicazione, l'autorità competente non è vincolata dai motivi invocati dalle parti, né dall'opinione espressa da precedenti istanze di giudizio, bensì dal principio inquisitorio, in base al quale l'autorità amministrativa ha l'obbligo di accertare d'ufficio i fatti determinanti per la decisione (cfr. DTAF 2007/41 consid. 2; Moor/Poltier, Droit administratif, vol. II, 3a ed. 2011, n. 2.2.6.5, pag. 300). In tal senso, l'art. 12
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 12 - L'autorità accerta d'ufficio i fatti e si serve, se necessario, dei seguenti mezzi di prova:
a  documenti;
b  informazioni delle parti;
c  informazioni o testimonianze di terzi;
d  sopralluoghi;
e  perizie.
PA stabilisce che l'autorità di ricorso si serve, se necessario, di mezzi di prova, quali (lett. a) documenti, (lett. b) informazioni delle parti, (lett. c) informazioni o testimonianze di terzi, (lett. d) sopralluoghi e/o (lett. e) perizie. Giusta l'art. 13 cpv. 1
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 13 - 1 Le parti sono tenute a cooperare all'accertamento dei fatti:
1    Le parti sono tenute a cooperare all'accertamento dei fatti:
a  in un procedimento da esse proposto;
b  in un altro procedimento, se propongono domande indipendenti;
c  in quanto un'altra legge federale imponga loro obblighi più estesi d'informazione o di rivelazione.
1bis    L'obbligo di cooperazione non comprende la consegna di oggetti e documenti inerenti ai contatti tra una parte e il suo avvocato autorizzato a esercitare la rappresentanza in giudizio in Svizzera secondo la legge del 23 giugno 200033 sugli avvocati.34
2    L'autorità può dichiarare inammissibili le domande formulate nei procedimenti menzionati alle lettere a e b, qualora le parti neghino la cooperazione necessaria e ragionevolmente esigibile.
PA, le parti sono tenute a cooperare all'accertamento dei fatti (lett. a) in un procedimento da esse proposto, (lett. b) in un altro procedimento, se propongono domande indipendenti, e (lett. c) in quanto un'altra legge federale imponga loro obblighi più estesi d'informazione o di rivelazione. In casi in cui una parte presenta una richiesta e rivendica dei diritti in essa contenuti, la cooperazione, di cui all'art. 13 cpv. 1 lett. a
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 13 - 1 Le parti sono tenute a cooperare all'accertamento dei fatti:
1    Le parti sono tenute a cooperare all'accertamento dei fatti:
a  in un procedimento da esse proposto;
b  in un altro procedimento, se propongono domande indipendenti;
c  in quanto un'altra legge federale imponga loro obblighi più estesi d'informazione o di rivelazione.
1bis    L'obbligo di cooperazione non comprende la consegna di oggetti e documenti inerenti ai contatti tra una parte e il suo avvocato autorizzato a esercitare la rappresentanza in giudizio in Svizzera secondo la legge del 23 giugno 200033 sugli avvocati.34
2    L'autorità può dichiarare inammissibili le domande formulate nei procedimenti menzionati alle lettere a e b, qualora le parti neghino la cooperazione necessaria e ragionevolmente esigibile.
PA, risulta in primo luogo nell'interesse della parte stessa, che altrimenti dovrebbe sostenere le conseguenze della mancanza di prove in base alla regola generale dell'onere della prova (Patrick Krauskopf/Katrin Emmnegger/Fabio Babey, in: Waldmann/Weissenberger [ed.], Praxiskommentar VwVG, 2a ed. 2016, art. 13
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 13 - 1 Le parti sono tenute a cooperare all'accertamento dei fatti:
1    Le parti sono tenute a cooperare all'accertamento dei fatti:
a  in un procedimento da esse proposto;
b  in un altro procedimento, se propongono domande indipendenti;
c  in quanto un'altra legge federale imponga loro obblighi più estesi d'informazione o di rivelazione.
1bis    L'obbligo di cooperazione non comprende la consegna di oggetti e documenti inerenti ai contatti tra una parte e il suo avvocato autorizzato a esercitare la rappresentanza in giudizio in Svizzera secondo la legge del 23 giugno 200033 sugli avvocati.34
2    L'autorità può dichiarare inammissibili le domande formulate nei procedimenti menzionati alle lettere a e b, qualora le parti neghino la cooperazione necessaria e ragionevolmente esigibile.
marg. 10 e segg.).

3.3 Per quanto concerne l'inadeguatezza (art. 49 lett. c
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 49 - Il ricorrente può far valere:
a  la violazione del diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento;
b  l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti;
c  l'inadeguatezza; questa censura non è ammissibile quando un'autorità cantonale ha giudicato come autorità di ricorso.
PA), il concetto di adeguatezza, a differenza della legalità, definisce la portata d'azione e del controllo nell'ambito della discrezionalità dell'amministrazione, ovvero laddove il controllo da parte delle norme giuridiche risulta debole o completamente assente. Poiché diritto e discrezionalità non possono essere separati in modo categorico, l'inadeguatezza non può essere nettamente separata dalla legalità. A tal proposito, il concetto di "adeguato" significa che tutti gli interessi rilevanti per la decisione devono essere presi in considerazione e ponderati tra loro(Benjamin Schindler, in: Auer, Müller, Schindler [ed.], Kommentar über das Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren [VwVG], 2a ed. 2019, art. 49
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 49 - Il ricorrente può far valere:
a  la violazione del diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento;
b  l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti;
c  l'inadeguatezza; questa censura non è ammissibile quando un'autorità cantonale ha giudicato come autorità di ricorso.
PA n. 35-38).

4.

4.1 L'autorità di ricorso deve esaminare le obiezioni sollevate con piena cognizione, altrimenti commetterebbe un diniego formale di giustizia (DTAF 2010/11 consid. 4.2, DTAF 2010/10 consid. 4.1 con rinvii, DTAF 2008/14 consid. 3.3 e DTAF 2007/6 consid. 3 con rinvii; sentenza del TAF B-6252/2018 del 25 gennaio 2019 consid. 3 con rinvii). Tuttavia, l'istanza di ricorso può limitare il proprio esame nella misura in cui la natura della controversia non consente un esame completo della decisione impugnata. Ciò può essere ad esempio il caso, se l'applicazione della legge riguarda questioni tecniche e l'autorità inferiore risulta, sulla base delle proprie conoscenze tecniche, più adatta a rispondere e valutare tali domande, oppure se sorgono questioni di interpretazione che l'autorità inferiore, sulla base della sua vicinanza locale, materiale o personale, può giudicare in modo più appropriato (DTF 139 II 145 consid. 5 e 131 II 680 consid. 2.3.2; DTAF 2008/23 consid. 3.3 con rinvii; Moser/Beusch/Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2a ed. 2013, marg. 2.154 con rinvii). Pertanto, quando si tratta di questioni tecniche o di interpretazione, secondo la dottrina e la giurisprudenza, il Tribunale stesso deve esercitare una certa limitazione nell'esame dell'interpretazione, nonché dell'applicazione di termini giuridici indefiniti e concedere all'autorità inferiore un certo margine di apprezzamento, se quest'ultima è più vicina alle circostanze locali, tecniche o personali, nonché se si tratta di valutare questioni tecniche (cfr. sentenza del TAF B-6791/2009 dell'8 novembre 2010 consid. 3.1 con rinvii; Moser/Beusch/Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2a ed. 2013, marg. 2.155a con rinvii). In tali circostanze le decisioni su ricorso devono essere prese nel rispetto dei ruoli abituali della giustizia e dell'amministrazione (cfr. DTF 142 II 451 consid. 4.5.1, 139 II 185 consid. 9.3, 129 II 331 consid. 3.2).

4.2 Nella fattispecie, i rimproveri sollevati dalla ricorrente (cfr. consid. 2, nonché la domanda se la ricorrente adempia o meno le condizioni poste dalla legge per il riconoscimento del suo diploma, rappresentano questioni formali e il Tribunale deve esaminarle con pieno potere d'esame. Invece, le questioni riguardanti il tipo di stage, nonché la richiesta da parte dell'autorità inferiore di ottenimento di un documento riassuntivo della formazione effettuata dalla ricorrente, rappresentano questioni materiali e il Tribunale deve esaminarle con un certo riserbo.

5.
Per quanto concerne il diritto applicabile, è necessario esaminare in base a quali normative legali debba essere valutata la domanda di equipollenza della ricorrente. Quest'ultima afferma, a torto, che il suo caso avrebbe dovuto essere trattato secondo le norme in vigore al momento dell'ottenimento del diploma in questione, ovvero nel 1991. Infatti, per la trattazione della presente procedura di ricorso devono essere prese in considerazione le normative vigenti al momento della richiesta di riconoscimento di diploma, ovvero quelle della LPPsi, nonché della rispettiva Ordinanza (OPPsi, [RS 935.811]), ed il sistema di riconoscimento di diplomi esteri basato sull'accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità Europea sulla libera circolazione delle persone.

5.1 Il 21 giugno 1999 è stato concluso l'accordo tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone, approvato dall'Assemblea federale l'8 ottobre 1999 ed entrato in vigore il 1° giugno 2002 (ALC, RS 0.142.112.681). All'art. 2
IR 0.142.112.681 Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (con allegati, protocolli e atto finale)
ALC Art. 2 Non discriminazione - In conformità delle disposizioni degli allegati I, II e III del presente Accordo, i cittadini di una parte contraente che soggiornano legalmente sul territorio di un'altra parte contraente non sono oggetto, nell'applicazione di dette disposizioni, di alcuna discriminazione fondata sulla nazionalità.
ALC è garantito il principio della non discriminazione, conformemente al quale i cittadini svizzeri e degli Stati membri dell'Unione europea non sono oggetto di alcuna discriminazione in base alla loro nazionalità. Principio che garantisce ai cittadini svizzeri e degli Stati membri dell'Unione europea il diritto, in applicazione dell'accordo, di non venire sfavoriti rispetto ai cittadini dello stato chiamato ad applicare l'ALC (cfr. Messaggio del Consiglio federale del 23 giugno 1999 [FF 1999 5092] pag. 5266; sentenza del TAF B-6825/2009 del 15 febbraio 2010 consid. 3.1; Yvo Hangartner, Der Grundsatz der Nichtdiskriminierung wegen der Staatsangehörigkeit im Freizügigkeitsabkommen der Schweiz mit der Europäischen Gemeinschaft, in: Pratique juridique actuelle [PJA] 2003, pagg. 257 e 260; Alvaro Borghi, La libre circulation des personnes entre la Suisse et l'UE, Commentaire article par article de l'accord du 21 juin 1999, 2010, art. 2 n° 35 e segg.). Sono vietate non soltanto le discriminazioni manifeste fondate sulla nazionalità (discriminazioni dirette), bensì anche ogni forma dissimulata di discriminazione che conduca di fatto, attraverso l'applicazione di altri criteri distintivi, al medesimo risultato (discriminazione indiretta) (cfr. DTF 131 V 209 consid. 6.2; 130 I 26 consid. 3.2.3; sentenza del TAF B-6825/2009 del 15 febbraio 2010 consid. 3.2; Bieber/Maiani, Précis de droit européen, 2a ed., 2011, pag. 179; Hangartner, op. cit., pag. 263). Per agevolare ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea e della Svizzera l'accesso alle attività dipendenti e autonome come pure il loro esercizio, nonché la prestazione di servizi, le parti contraenti adottano, conformemente all'allegato III, le misure necessarie per quanto riguarda il riconoscimento reciproco dei diplomi, dei certificati e di altri titoli oltre al coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative delle parti contraenti in materia di accesso alle attività dipendenti e autonome come pure dell'esercizio di queste nonché di prestazione di servizi (art. 9
IR 0.142.112.681 Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (con allegati, protocolli e atto finale)
ALC Art. 9 Diplomi, certificati e altri titoli - Per agevolare ai cittadini degli Stati membri della Comunità europea e della Svizzera l'accesso alle attività dipendenti e autonome e il loro esercizio, nonché la prestazione di servizi, le parti contraenti adottano, conformemente all'allegato III, le misure necessarie per quanto riguarda il riconoscimento reciproco dei diplomi, dei certificati e di altri titoli e il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative delle parti contraenti in materia di accesso alle attività dipendenti e autonome e dell'esercizio di queste, nonché di prestazione di servizi.
ALC; cfr. sentenza del TAF B-1114/2015 del 13 aprile 2017 consid. 2.1.1). Secondo l'allegato I dell'accordo, il principio della non discriminazione è garantito in egual misura anche per i frontalieri (art. 2 in collegamento con art. 7 dell'allegato I dell'accordo).

5.1.1 Giusta l'allegato III dell'accordo le parti contraenti convengono di applicare tra di loro, nel campo del reciproco riconoscimento delle qualifiche professionali, segnatamente la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali (in seguito: direttiva 2005/36/CE; GU L 255 del 30 settembre 2005; cfr. anche sentenze del TAF B-5372/2015 del 4 aprile 2017 consid. 5.3, B-3327/2015 del 15 gennaio 2017 consid. 3.2 e B-2831/2010 del 2 novembre 2010 consid. 2.1). Quest'ultima sostituisce le direttive 89/48/CEE, 92/51/CEE e 1999/42/CE (cfr. Epiney/Mosters/Progin-Theuerkauf, Droit européen II - Les libertés fondamentales de l'Union européenne, 2010, pag. 179). La direttiva fissa le regole con cui uno Stato membro, che sul proprio territorio subordina l'accesso a una professione regolamentata o il suo esercizio al possesso di determinate qualifiche professionali, riconosce, per l'accesso alla professione e il suo esercizio, le qualifiche professionali acquisite in uno o più Stati membri e che permettono al titolare di tali qualifiche di esercitarvi la stessa professione (art. 1 della direttiva 2005/36/CE; cfr. anche sentenza del TAF B-6201/2011 del 6 marzo 2013 consid. 4.2 e rinvii). Ciò permette di accedere alla stessa professione nello Stato membro ospitante e di esercitarla nelle stesse condizioni dei cittadini di quest'ultimo (cfr. art. 4 cpv. 1 della direttiva 2005/36/CE e sentenze del TAF B-8091/2008 del 13 agosto 2009 consid. 4.3 e B-2831/2010 del 2 novembre 2010 consid. 2.1). Invero, essa si applica a tutti i cittadini di uno Stato membro che vogliano esercitare, come lavoratori subordinati o autonomi, compresi i liberi professionisti, una professione regolamentata in uno Stato membro diverso da quello in cui hanno acquisito le loro qualifiche professionali (cfr. art. 2 cpv. 1 della direttiva 2005/36/CE). Sono definite professioni regolamentate le attività, o insieme di attività professionali, l'accesso alle quali e il cui esercizio, sono subordinati direttamente o indirettamente, in forza di norme legislative, regolamentari o amministrative, al possesso di determinate qualifiche professionali (art. 3 cpv. 1 lett. a della direttiva 2005/36/CE; sentenze del TAF B-2701/2016 del 18 dicembre 2018 consid. 4.2.1 e B-3440/2016 del 17 agosto 2017 consid. 3.2).

5.1.2 La nozione di professione regolamentata non deve essere confusa con quella di formazione regolamentata. La nozione di quest'ultima è definita nel diritto europeo come qualsiasi formazione specificamente orientata all'esercizio di una professione determinata e consistente in un ciclo di studi completato, eventualmente, da una formazione professionale, un tirocinio professionale o una pratica professionale (art. 3 cpv. 1 lett. e della direttiva 2005/36/CE). Pertanto, la nozione di formazione regolamentata è definita essenzialmente da due aspetti: in primo luogo, è disciplinata da leggi, regolamenti o disposizioni amministrative che ne determinano, tra l'altro, il livello, la struttura e la durata. In secondo luogo, è destinata all'esercizio di una professione specifica. Deve quindi essere "professionalizzante" e non consistere, ad esempio, in un ciclo di formazione generale che, anche se regolato da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, non prepara gli studenti all'esercizio di una professione specifica. L'esempio classico potrebbe essere la maturità che non prepara all'esercizio di una determinata professione (cfr. Frédéric Berthoud, Commentaire de l'DTF 134 II 341, Pratique juridique actuelle [PJA] 2009 pag. 515 e segg., [in seguito: Berthoud, Commentaire]). La regolamentazione della formazione è indipendente dalla regolamentazione dell'esercizio della professione. Infatti, è perfettamente possibile che l'esercizio di una professione non sia regolamentato, ma che la formazione corrispondente sia, invece, regolamentata (cfr. sentenze del TAF B-2701/2016 del 18 dicembre 2018 consid. 4.2.2, B-5572/2013 del 14 luglio 2015 consid. 3.2 e B-2831/2010 del 2 novembre 2010 consid. 2.3; Berthoud, Commentaire, pag. 517).

5.1.3 Nella fattispecie, nello Stato membro ospitante, ovvero la Svizzera, la professione di psicoterapeuta è contenuta nell'Elenco delle professioni / attività regolamentate in Svizzera, pubblicato dalla Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione (SEFRI) sul proprio sito web (, versione Febbraio 2020; consultato il 22 maggio 2020; cfr. anche sentenza del TAF B-2701/2016 del 18 dicembre 2018 consid. 5.2.2 con rinvii). Pertanto, si tratta di una professione regolamentata ai sensi dell'art. 3 cpv. 1 lett. a della direttiva 2005/36/CE.

5.2 La legge sulle professioni psicologiche si prefigge di proteggere la salute e proteggere da inganni e raggiri le persone che ricorrono a prestazioni nel settore della psicologia (cfr. art. 1 cpv. 1
SR 935.81 Legge federale del 18 marzo 2011 sulle professioni psicologiche (LPPsi)
LPPsi Art. 1 - 1 La presente legge si prefigge di:
1    La presente legge si prefigge di:
a  proteggere la salute;
b  proteggere da inganni e raggiri le persone che ricorrono a prestazioni nel settore della psicologia.
2    A tal fine disciplina:
a  i diplomi in psicologia rilasciati da scuole universitarie svizzere riconosciuti conformemente alla presente legge;
b  le esigenze in materia di perfezionamento;
c  le condizioni per ottenere un titolo federale di perfezionamento;
d  l'accreditamento periodico dei cicli di perfezionamento;
e  il riconoscimento dei diplomi e dei titoli di perfezionamento esteri;
f  le esigenze che lo psicoterapeuta deve adempiere per esercitare la psicoterapia ...4 sotto la propria responsabilità professionale;
g  le condizioni per l'impiego di denominazioni professionali protette e titoli federali di perfezionamento.
3    Per i titolari di un diploma federale in medicina umana, il perfezionamento in psicoterapia e l'esercizio della professione in tale settore sono retti dalla legge del 23 giugno 20065 sulle professioni mediche.
LPPsi). A tal fine la medesima disciplina, in particolare, le condizioni per l'impiego di denominazioni professionali protette e titoli, il riconoscimento dei diplomi e dei titoli di perfezionamento esteri, come pure le esigenze in materia di perfezionamento (cfr. art. 1 cpv. 2 let. b
SR 935.81 Legge federale del 18 marzo 2011 sulle professioni psicologiche (LPPsi)
LPPsi Art. 1 - 1 La presente legge si prefigge di:
1    La presente legge si prefigge di:
a  proteggere la salute;
b  proteggere da inganni e raggiri le persone che ricorrono a prestazioni nel settore della psicologia.
2    A tal fine disciplina:
a  i diplomi in psicologia rilasciati da scuole universitarie svizzere riconosciuti conformemente alla presente legge;
b  le esigenze in materia di perfezionamento;
c  le condizioni per ottenere un titolo federale di perfezionamento;
d  l'accreditamento periodico dei cicli di perfezionamento;
e  il riconoscimento dei diplomi e dei titoli di perfezionamento esteri;
f  le esigenze che lo psicoterapeuta deve adempiere per esercitare la psicoterapia ...4 sotto la propria responsabilità professionale;
g  le condizioni per l'impiego di denominazioni professionali protette e titoli federali di perfezionamento.
3    Per i titolari di un diploma federale in medicina umana, il perfezionamento in psicoterapia e l'esercizio della professione in tale settore sono retti dalla legge del 23 giugno 20065 sulle professioni mediche.
, e e g LPPsi).

5.2.1 La denominazione professionale di psicoterapeuta riconosciuto a livello federale può essere utilizzata in Svizzera dai titolari di un corrispondente titolo federale di perfezionamento o di un corrispondente titolo estero di perfezionamento riconosciuto (art. 6 cpv. 1
SR 935.811 Ordinanza del 15 marzo 2013 sulle professioni psicologiche (OPPsi)
OPPsi Art. 6 Impiego del titolo di perfezionamento nella denominazione professionale - 1 I titolari di un corrispondente titolo federale di perfezionamento o di un corrispondente titolo estero di perfezionamento riconosciuto possono utilizzare le seguenti denominazioni professionali:
1    I titolari di un corrispondente titolo federale di perfezionamento o di un corrispondente titolo estero di perfezionamento riconosciuto possono utilizzare le seguenti denominazioni professionali:
a  psicoterapeuta riconosciuto a livello federale;
b  psicologo dell'età evolutiva riconosciuto a livello federale;
c  psicologo clinico riconosciuto a livello federale;
d  neuropsicologo riconosciuto a livello federale;
e  psicologo della salute riconosciuto a livello federale.
2    I titolari di un titolo federale di perfezionamento possono pure denominarsi conformemente al tenore del loro titolo di perfezionamento federale.
3    I titolari di un titolo estero di perfezionamento riconosciuto possono pure denominarsi conformemente al tenore del loro titolo di perfezionamento e nella lingua dello Stato che lo ha rilasciato.
4    Se è possibile confondere il titolo estero di perfezionamento riconosciuto con un titolo federale, alla denominazione deve essere aggiunta tra parentesi la menzione del Paese d'origine del titolo estero.
5    Per l'impiego della denominazione di psicoterapeuta è fatto salvo l'articolo 12 capoverso 2bis primo periodo dell'ordinanza del 27 giugno 20077 sulle professioni mediche.
OPPsi).

5.2.2 L'art. 9
SR 935.81 Legge federale del 18 marzo 2011 sulle professioni psicologiche (LPPsi)
LPPsi Art. 9 Riconoscimento di titoli esteri di perfezionamento - 1 Un titolo estero di perfezionamento è riconosciuto se la sua equivalenza con un titolo federale di perfezionamento:
1    Un titolo estero di perfezionamento è riconosciuto se la sua equivalenza con un titolo federale di perfezionamento:
a  è prevista da un accordo sul reciproco riconoscimento concluso con lo Stato interessato o con un'organizzazione sovrastatale; o
b  è dimostrata nel singolo caso.
2    Un titolo estero di perfezionamento riconosciuto ha in Svizzera i medesimi effetti del corrispondente titolo federale di perfezionamento.
3    Il riconoscimento è di competenza della Commissione federale delle professioni psicologiche.
4    Se non riconosce un titolo estero di perfezionamento, la Commissione delle professioni psicologiche decide le condizioni che devono essere adempiute per l'ottenimento del corrispondente titolo federale di perfezionamento.
LPPsi Riconoscimento di titoli esteri di perfezionamento stabilisce che:

1 Un titolo estero di perfezionamento è riconosciuto se la sua equivalenza con un titolo federale di perfezionamento:

a. è prevista da un accordo sul reciproco riconoscimento concluso con lo Stato interessato o con un'organizzazione sovrastatale; o

b. è dimostrata nel singolo caso.

2 Un titolo estero di perfezionamento riconosciuto ha in Svizzera i medesimi effetti del corrispondente titolo federale di perfezionamento.

3 Il riconoscimento è di competenza della Commissione federale delle professioni psicologiche.

4 Se non riconosce un titolo estero di perfezionamento, la Commissione delle professioni psicologiche decide le condizioni che devono essere adempiute per l'ottenimento del corrispondente titolo federale di perfezionamento.

6.

6.1 In relazione all'art. 9 cpv. 1 lett. a
SR 935.81 Legge federale del 18 marzo 2011 sulle professioni psicologiche (LPPsi)
LPPsi Art. 9 Riconoscimento di titoli esteri di perfezionamento - 1 Un titolo estero di perfezionamento è riconosciuto se la sua equivalenza con un titolo federale di perfezionamento:
1    Un titolo estero di perfezionamento è riconosciuto se la sua equivalenza con un titolo federale di perfezionamento:
a  è prevista da un accordo sul reciproco riconoscimento concluso con lo Stato interessato o con un'organizzazione sovrastatale; o
b  è dimostrata nel singolo caso.
2    Un titolo estero di perfezionamento riconosciuto ha in Svizzera i medesimi effetti del corrispondente titolo federale di perfezionamento.
3    Il riconoscimento è di competenza della Commissione federale delle professioni psicologiche.
4    Se non riconosce un titolo estero di perfezionamento, la Commissione delle professioni psicologiche decide le condizioni che devono essere adempiute per l'ottenimento del corrispondente titolo federale di perfezionamento.
LPPsi, il Consiglio federale ha precisato nell'art. 3
SR 935.811 Ordinanza del 15 marzo 2013 sulle professioni psicologiche (OPPsi)
OPPsi Art. 3 Riconoscimento di diplomi e titoli di perfezionamento esteri - L'equivalenza dei diplomi e dei titoli di perfezionamento rilasciati dagli Stati membri dell'UE e dell'AELS è valutata conformemente alla direttiva 2005/36/CE4.
OPPsi che l'equivalenza dei diplomi e dei titoli di perfezionamento rilasciati dagli Stati membri dell'UE e dell'AELS è valutata conformemente alla direttiva 2005/36/CE. Il riconoscimento è di competenza della Commissione delle professioni psicologiche istituita dal Consiglio federale (cfr. art. 9 cpv. 3
SR 935.81 Legge federale del 18 marzo 2011 sulle professioni psicologiche (LPPsi)
LPPsi Art. 9 Riconoscimento di titoli esteri di perfezionamento - 1 Un titolo estero di perfezionamento è riconosciuto se la sua equivalenza con un titolo federale di perfezionamento:
1    Un titolo estero di perfezionamento è riconosciuto se la sua equivalenza con un titolo federale di perfezionamento:
a  è prevista da un accordo sul reciproco riconoscimento concluso con lo Stato interessato o con un'organizzazione sovrastatale; o
b  è dimostrata nel singolo caso.
2    Un titolo estero di perfezionamento riconosciuto ha in Svizzera i medesimi effetti del corrispondente titolo federale di perfezionamento.
3    Il riconoscimento è di competenza della Commissione federale delle professioni psicologiche.
4    Se non riconosce un titolo estero di perfezionamento, la Commissione delle professioni psicologiche decide le condizioni che devono essere adempiute per l'ottenimento del corrispondente titolo federale di perfezionamento.
, 36
SR 935.81 Legge federale del 18 marzo 2011 sulle professioni psicologiche (LPPsi)
LPPsi Art. 36 Composizione e organizzazione - 1 Il Consiglio federale istituisce una Commissione delle professioni psicologiche e ne nomina i membri.
1    Il Consiglio federale istituisce una Commissione delle professioni psicologiche e ne nomina i membri.
2    Esso provvede affinché vi siano adeguatamente rappresentati le cerchie scientifiche, le scuole universitarie, i Cantoni e le cerchie professionali interessate.
3    La Commissione delle professioni psicologiche dispone di una segreteria.
4    La Commissione emana un regolamento interno; vi disciplina segnatamente la procedura di decisione. Il regolamento interno deve essere sottoposto per approvazione al DFI.
e 37 cpv. 1
SR 935.81 Legge federale del 18 marzo 2011 sulle professioni psicologiche (LPPsi)
LPPsi Art. 37 Compiti e competenze - 1 La Commissione delle professioni psicologiche ha i compiti e le competenze seguenti:
1    La Commissione delle professioni psicologiche ha i compiti e le competenze seguenti:
a  prestare consulenza al Consiglio federale e al DFI per le questioni relative all'applicazione della presente legge;
b  decidere sul riconoscimento dei diplomi e dei titoli di perfezionamento esteri;
c  esprimere un parere sulle proposte di introduzione di titoli federali di perfezionamento;
d  esprimere un parere sulle proposte di accreditamento;
e  esprimere un parere in merito alle denominazioni professionali dei titolari di titoli federali di perfezionamento;
f  riferire regolarmente al DFI.
2    Il Consiglio federale può attribuirle altri compiti.
3    La Commissione delle professioni psicologiche può trattare dati personali per quanto necessario all'adempimento dei suoi compiti.
let. b LPPsi). Essa si compone da rappresentanti delle cerchie scientifiche, delle scuole universitarie, dei Cantoni e delle cerchie professionali interessate (cfr. art. 36 cpv. 2
SR 935.81 Legge federale del 18 marzo 2011 sulle professioni psicologiche (LPPsi)
LPPsi Art. 36 Composizione e organizzazione - 1 Il Consiglio federale istituisce una Commissione delle professioni psicologiche e ne nomina i membri.
1    Il Consiglio federale istituisce una Commissione delle professioni psicologiche e ne nomina i membri.
2    Esso provvede affinché vi siano adeguatamente rappresentati le cerchie scientifiche, le scuole universitarie, i Cantoni e le cerchie professionali interessate.
3    La Commissione delle professioni psicologiche dispone di una segreteria.
4    La Commissione emana un regolamento interno; vi disciplina segnatamente la procedura di decisione. Il regolamento interno deve essere sottoposto per approvazione al DFI.
LPPsi).

6.2 La direttiva 2005/36/CE stabilisce le condizioni per il riconoscimento di diplomi, certificati e altri titoli quando l'esercizio di un'attività nello Stato membro ospitante è regolamentato (art. 2 cpv. 1 della direttiva 2005/36/CE in combinazione con art. 9
IR 0.142.112.681 Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (con allegati, protocolli e atto finale)
ALC Art. 9 Diplomi, certificati e altri titoli - Per agevolare ai cittadini degli Stati membri della Comunità europea e della Svizzera l'accesso alle attività dipendenti e autonome e il loro esercizio, nonché la prestazione di servizi, le parti contraenti adottano, conformemente all'allegato III, le misure necessarie per quanto riguarda il riconoscimento reciproco dei diplomi, dei certificati e di altri titoli e il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative delle parti contraenti in materia di accesso alle attività dipendenti e autonome e dell'esercizio di queste, nonché di prestazione di servizi.
ALC). La libertà di stabilimento del titolo III della direttiva 2005/36/CE prevede tre sistemi di riconoscimento differenziati: il regime generale di riconoscimento dei titoli di formazione; il riconoscimento dell'esperienza professionale (per le attività enumerate all'allegato IV); il riconoscimento in base al coordinamento delle condizioni minime di formazione (per le attività enumerate all'allegato V).

Il regime generale di riconoscimento di titoli di formazione si applica a tutti i diplomi non coperti dai capi II e III (art. 10 della direttiva 2005/36/CE). La professione di psicoterapeuta non è una delle professioni di cui agli art. 16 e segg. e 21 e segg. della direttiva 2005/36/CE, motivo per cui in questo caso si applicano le norme generali di riconoscimento di cui agli art. 10 e segg. della direttiva 2005/36/CE.

6.3 Le condizioni di riconoscimento stabilite dall'art. 13 cpv. 1 della direttiva 2005/36/CE prevedono che se, in uno Stato membro ospitante, l'accesso a una professione regolamentata o il suo esercizio sono subordinati al possesso di determinate qualifiche professionali, l'autorità competente di tale Stato membro dà accesso alla professione e ne consente l'esercizio, alle stesse condizioni dei suoi cittadini, ai richiedenti in possesso dell'attestato di competenza o del titolo di formazione prescritto, per accedere alla stessa professione o esercitarla sul suo territorio, da un altro Stato membro.

6.3.1 Nella fattispecie, essendo la professione di psicoterapeuta una professione regolamentata (cfr. consid.5.1.3), la prima delle due condizioni di cui all'art. 13 cpv. 1 della direttiva 2005/36/CE, è data.

6.3.2 Tuttavia, per quanto concerne la seconda condizione relativa ai "richiedenti in possesso dell'attestato di competenza o del titolo di formazione prescritto, per accedere alla stessa professione o esercitarla sul suo territorio, da un altro Stato membro", va osservato che agli atti non figura che la ricorrente sia in possesso dell'abilitazione ad esercitare come psicoterapeuta nel paese membro d'origine, ovvero l'Italia. Al contrario, come evidenziato dall'autorità inferiore, è possibile trovare la ricorrente nel registro ufficiale dell'Ordine degli psicologi della Liguria con la qualifica di Psicologa iscritta all'Albo della Regione Liguria, sezione A, ma senza abilitazione alla psicoterapia (cfr. , consultato in data 22 maggio 2020). Se ne evince che la ricorrente non è riconosciuta in Italia come psicoterapeuta e non è dunque autorizzata ad esercitare la professione a titolo indipendente e ad utilizzare la denominazione professionale protetta. Per questo motivo, la medesima non soddisfa la seconda condizione di cui all'art. 13 cpv. 1 della direttiva 2005/36/CE e, pertanto, non può avvalersi delle disposizioni della direttiva 2005/36/CE per il riconoscimento del suo diploma.

7.
Essendo escluso il riconoscimento secondo l'art. 9 cpv. 1 lett. a
SR 935.81 Legge federale del 18 marzo 2011 sulle professioni psicologiche (LPPsi)
LPPsi Art. 9 Riconoscimento di titoli esteri di perfezionamento - 1 Un titolo estero di perfezionamento è riconosciuto se la sua equivalenza con un titolo federale di perfezionamento:
1    Un titolo estero di perfezionamento è riconosciuto se la sua equivalenza con un titolo federale di perfezionamento:
a  è prevista da un accordo sul reciproco riconoscimento concluso con lo Stato interessato o con un'organizzazione sovrastatale; o
b  è dimostrata nel singolo caso.
2    Un titolo estero di perfezionamento riconosciuto ha in Svizzera i medesimi effetti del corrispondente titolo federale di perfezionamento.
3    Il riconoscimento è di competenza della Commissione federale delle professioni psicologiche.
4    Se non riconosce un titolo estero di perfezionamento, la Commissione delle professioni psicologiche decide le condizioni che devono essere adempiute per l'ottenimento del corrispondente titolo federale di perfezionamento.
LPPsi, resta da analizzare se, giusta la lett. b, l'equivalenza del titolo estero di perfezionamento della ricorrente con un titolo federale di perfezionamento è dimostrata nel singolo caso.

7.1

7.1.1 Rispetto all'ottenimento di un titolo federale di perfezionamento, la LPPsi prevede quanto segue:

Art. 5 Obiettivi

1 Il perfezionamento estende e approfondisce le conoscenze, le capacità e la competenza sociale acquisite durante la formazione dispensata in una scuola universitaria, affinché i diplomati possano esercitare la loro attività nel corrispondente settore specialistico della psicologia sotto la propria responsabilità. Tiene conto degli aspetti specialistici e professionali e si fonda sulle conoscenze scientifiche attuali nel settore.

2 Nell'ambito del settore prescelto, il perfezionamento conferisce alle persone che l'hanno assolto la capacità di:

c. impiegare conoscenze, metodi e tecniche scientifiche attuali;

d. riflettere in maniera sistematica sull'attività professionale e sulle sue conseguenze, segnatamente in base ad adeguate conoscenze delle condizioni specifiche, dei limiti professionali e delle fonti d'errore metodologiche;

e. collaborare con i colleghi di lavoro in Svizzera e all'estero, nonché a comunicare e cooperare in un quadro interdisciplinare;

f. affrontare la propria attività con senso critico nel contesto sociale, giuridico ed etico in cui si iscrive;

g. valutare correttamente i problemi e lo stato psichico dei loro clienti e pazienti e applicare o raccomandare misure adeguate;

h. coinvolgere le istituzioni sociali e sanitarie nelle attività di consulenza, accompagnamento e trattamento dei loro clienti e pazienti, nonché considerare le condizioni quadro giuridiche e sociali;

i. gestire i mezzi disponibili in maniera economica;

j. agire in modo riflessivo e autonomo anche in situazioni critiche.

Art. 6 Durata

1 Il perfezionamento dura da un minimo di due anni a un massimo di sei.

[...]

Art. 7 Ammissione

1 Sono ammesse ai cicli di perfezionamento accreditati le persone con un diploma in psicologia riconosciuto conformemente alla presente legge.

2 Chi vuole seguire un ciclo di perfezionamento accreditato in psicoterapia deve inoltre aver compiuto una formazione di base comprendente una prestazione di studio sufficiente in psicologia clinica e psicopatologia.

[...]

Tale subordinazione dell'accesso ai cicli di perfezionamento accreditati al possesso di un diploma in psicologia riconosciuto, mira a garantire che soltanto persone adeguatamente qualificate possano fornire prestazioni nel settore (cfr. art. 2
SR 935.81 Legge federale del 18 marzo 2011 sulle professioni psicologiche (LPPsi)
LPPsi Art. 2 Diplomi di scuole universitarie svizzere riconosciuti - Sono riconosciuti conformemente alla presente legge i diplomi di master, le licenze e i diplomi in psicologia rilasciati da una scuola universitaria svizzera che ha diritto ai sussidi secondo la legge dell'8 ottobre 19996 sull'aiuto alle università o è accreditata secondo la legge del 6 ottobre 19957 sulle scuole universitarie professionali.
-4
SR 935.81 Legge federale del 18 marzo 2011 sulle professioni psicologiche (LPPsi)
LPPsi Art. 4 Denominazione professionale di psicologo - Chiunque abbia conseguito un diploma in psicologia riconosciuto conformemente alla presente legge può utilizzare la denominazione professionale di psicologo o psicologa.
e 7
SR 935.81 Legge federale del 18 marzo 2011 sulle professioni psicologiche (LPPsi)
LPPsi Art. 7 Ammissione - 1 Sono ammesse ai cicli di perfezionamento accreditati le persone con un diploma in psicologia riconosciuto conformemente alla presente legge.
1    Sono ammesse ai cicli di perfezionamento accreditati le persone con un diploma in psicologia riconosciuto conformemente alla presente legge.
2    Chi vuole seguire un ciclo di perfezionamento accreditato in psicoterapia deve inoltre aver compiuto una formazione di base comprendente una prestazione di studio sufficiente in psicologia clinica e psicopatologia.
3    L'ammissione non può essere subordinata all'appartenenza a un'associazione professionale.
4    Non sussiste alcun diritto a un posto di perfezionamento.
LPPsi e FF 2009 6026 e 6037).

7.1.2 Nel caso in specie, visto quanto precede (cfr. fatti A.a), risulta che la ricorrente ha iniziato il ciclo di perfezionamento in questione prima del termine dei propri studi in psicologia. Tali tempistiche non corrispondono a quanto richiesto dalla LPPsi (art. 7). A nulla serve la protesta della ricorrente, secondo la quale non potrebbe esserle di pregiudizio il fatto che all'epoca non era necessario aver terminato i propri studi in psicologia per poter accedere ad un ciclo di perfezionamento, dato che per la trattazione della presente procedura sono pertinenti le normative vigenti al momento della richiesta di riconoscimento di diploma (cfr. consid. 5).

7.1.3 Per quanto concerne la censura della ricorrente circa il fatto che l'autorità inferiore non l'avrebbe informata all'inizio della procedura che l'inizio del ciclo di perfezionamento doveva necessariamente aver luogo in seguito al termine degli studi in psicologia, essa risulta infondata e deve essere respinta.

Infatti, agli atti è possibile constatare che già nel 2012, dunque prima dell'inoltro della richiesta di riconoscimento (cfr. incarto dell'autorità inferiore all. 1), la ricorrente era a conoscenza delle barriere poste dall'inizio del perfezionamento. Anche dopo aver presentato la domanda di riconoscimento di un titolo di perfezionamento, la ricorrente è stata informata a più riprese (cfr. incarto dell'autorità inferiore all. 6, 9, 14 e 37). A tal proposito, la PsiCo ha correttamente rilevato che al punto 7 "Informazioni importanti" del formulario di domanda obbligatorio per il riconoscimento di un titolo di perfezionamento estero in psicoterapia ("Guida Riconoscimento titolo di perfezionamento in psicoterapia"), vi è indicato che "il riconoscimento di un titolo di perfezionamento in psicoterapia è possibile soltanto se questo è abbinato a un diploma di studi universitario in psicologia riconosciuto. È possibile esaminare solo l'equivalenza dei diplomi di studi universitari in psicologia. I titoli di studio in altre discipline (p. es. sociologia, scienze dell'educazione ecc.) non sono trattati dalla PsiCo" e che"singoli elementi del perfezionamento secondo le condizioni di riferimento (cfr. punto 8) devono essere stati svolti durante il periodo di perfezionamento e devono essere confermate dall'istituto di perfezionamento".

Inoltre, la mera ignoranza delle norme giuridiche o un errore in merito alla loro portata non può in linea di principio proteggere da esse. Si fa un'eccezione se l'errore è stato causato da un'informazione ufficiale o se è stato impossibile per una delle parti ottenere informazioni sulla situazione giuridica con le proprie forze o consultare un avvocato o un'altra persona giuridicamente qualificata a tale scopo (in tal senso: sentenze del TF 1C_360/2010 del 26 ottobre 2010 consid. 3.2.1 con rinvii e 2C_429/2007 del 4 ottobre 2007 consid. 2.2.2; sentenza del TAF B-3566/2019 del 7 ottobre 2019 consid. 3.4). Nella fattispecie, considerato che la ricorrente ha compilato, firmato ed inoltrato all'autorità inferiore tale formulario, va ritenuto che era compito suo leggere attentamente e prendere conoscenza di quanto indicato.

7.2

7.2.1 Per quanto concerne l'accreditamento di cicli di perfezionamento, la LPPsi stabilisce quanto segue:

Art. 11 Scopo dell'accreditamento

1 L'accreditamento si prefigge di verificare se i cicli di perfezionamento permettono alle persone che li seguono di raggiungere gli obiettivi della presente legge.

2 Esso comprende la verifica della qualità delle strutture, dei processi e dei risultati.

Art. 12 Obbligo di accreditamento

I cicli di perfezionamento finalizzati all'ottenimento di un titolo di perfezionamento federale devono essere accreditati conformemente alla presente legge.

Art. 13 Criteri di accreditamento

1 Un ciclo di perfezionamento è accreditato se:

a. [...]

b. consente alle persone che lo frequentano di raggiungere gli obiettivi di perfezionamento di cui all'articolo 5;

c. è impostato sulla formazione in psicologia dispensata da una scuola universitaria;

d.-g. [...]

2 Sentite le organizzazioni responsabili, il Consiglio federale può emanare disposizioni che concretizzano il criterio di accreditamento di cui al capoverso 1 lettera b.

Per verificare il criterio di accreditamento centrale (art. 13 cpv. 1 lett. b
SR 935.81 Legge federale del 18 marzo 2011 sulle professioni psicologiche (LPPsi)
LPPsi Art. 13 - 1 Un ciclo di perfezionamento è accreditato se:
1    Un ciclo di perfezionamento è accreditato se:
a  si svolge sotto la responsabilità di un'organizzazione professionale nazionale, di una scuola universitaria o di un'altra organizzazione idonea (organizzazione responsabile);
b  consente alle persone che lo frequentano di raggiungere gli obiettivi di perfezionamento di cui all'articolo 5;
c  è impostato sulla formazione in psicologia dispensata da una scuola universitaria;
d  prevede un'adeguata valutazione delle conoscenze e delle capacità delle persone che lo frequentano;
e  comprende sia l'insegnamento teorico sia la sua applicazione pratica;
f  richiede dalle persone che lo frequentano collaborazione personale e assunzione di responsabilità;
g  l'organizzazione responsabile dispone di un'istanza indipendente e imparziale che statuisce secondo una procedura equa sui ricorsi delle persone che frequentano un perfezionamento.
2    Sentite le organizzazioni responsabili, il Consiglio federale può emanare disposizioni che concretizzano il criterio di accreditamento di cui al capoverso 1 lettera b.
), volto a raggiungere gli obiettivi del perfezionamento di cui all'art. 5
SR 935.81 Legge federale del 18 marzo 2011 sulle professioni psicologiche (LPPsi)
LPPsi Art. 5 Obiettivi - 1 Il perfezionamento estende e approfondisce le conoscenze, le capacità e la competenza sociale acquisite durante la formazione dispensata in una scuola universitaria, affinché i diplomati possano esercitare la loro attività nel corrispondente settore specialistico della psicologia sotto la propria responsabilità. Tiene conto degli aspetti specialistici e professionali e si fonda sulle conoscenze scientifiche attuali nel settore.
1    Il perfezionamento estende e approfondisce le conoscenze, le capacità e la competenza sociale acquisite durante la formazione dispensata in una scuola universitaria, affinché i diplomati possano esercitare la loro attività nel corrispondente settore specialistico della psicologia sotto la propria responsabilità. Tiene conto degli aspetti specialistici e professionali e si fonda sulle conoscenze scientifiche attuali nel settore.
2    Nell'ambito del settore prescelto, il perfezionamento conferisce alle persone che l'hanno assolto la capacità di:
a  impiegare conoscenze, metodi e tecniche scientifiche attuali;
b  riflettere in maniera sistematica sull'attività professionale e sulle sue conseguenze, segnatamente in base ad adeguate conoscenze delle condizioni specifiche, dei limiti professionali e delle fonti d'errore metodologiche;
c  collaborare con i colleghi di lavoro in Svizzera e all'estero, nonché a comunicare e cooperare in un quadro interdisciplinare;
d  affrontare la propria attività con senso critico nel contesto sociale, giuridico ed etico in cui si iscrive;
e  valutare correttamente i problemi e lo stato psichico dei loro clienti e pazienti e applicare o raccomandare misure adeguate;
f  coinvolgere le istituzioni sociali e sanitarie nelle attività di consulenza, accompagnamento e trattamento dei loro clienti e pazienti, nonché considerare le condizioni quadro giuridiche e sociali;
g  gestire i mezzi disponibili in maniera economica;
h  agire in modo riflessivo e autonomo anche in situazioni critiche.
LPPsi, l'Ufficio federale della sanità pubblica UFSP ha elaborato, in collaborazione con l'Agenzia di accreditamento e di garanzia AAQ, e formulato degli standard di qualità. A tal proposito, nell'Allegato 1 dell'Ordinanza del DFI del 25 novembre 2013 sull'entità e l'accreditamento dei cicli di perfezionamento delle professioni psicologiche (OEAc-LPPsi, [RS 935.811.1]), sono definiti, come segue, l'entità del perfezionamento in psicoterapia, ovvero, quali moduli debbano essere compresi perché tale perfezionamento possa essere accreditato, nonché i rispettivi standard di qualità:

A. Entità del perfezionamento

Il perfezionamento in psicoterapia deve comprendere i seguenti moduli:

a. conoscenze e capacità:

almeno 500 unità1; formazione pratica:

b. attività psicoterapeutica propria: almeno 500 unità,

1. almeno 10 casi trattati o in corso di trattamento, documentati e supervisionati,

2. supervisione: almeno 150 unità, di cui almeno 50 in sedute individuali,

3. esperienza terapeutica sulla propria persona: almeno 100 unità, di cui almeno 50 in sedute individuali,

4. unità supplementari di supervisione o esperienza terapeutica sulla propria persona: almeno 50 unità supplementari di supervisione o esperienza terapeutica sulla propria persona, in funzione dell'orientamento del ciclo di perfezionamento,

5. pratica clinica: almeno due anni al 100 per cento in un'istituzione psicosociale, di cui almeno un anno in un'istituzione psicoterapeutica-psichiatrica, ambulatoriale o stazionaria.

7.2.2 Nella fattispecie, oltre alla sovrapposizione dei due percorsi di studi, agli atti non figura che la ricorrente disponga o, quantomeno, abbia mai inoltrato sufficienti prove dell'adempimento dei moduli necessari all'accreditamento del ciclo di perfezionamento da lei seguito (conoscenze e capacità, attività psicoterapeutica propria, supervisione, esperienza terapeutica sulla propria persona e pratica clinica). Infatti, fino ad oggi, dunque a circa sette anni dalla richiesta di riconoscimento di un titolo di perfezionamento in psicoterapia (cfr. fatti A.b), la ricorrente si limita ad affermare che "l'insieme della documentazione agli atti attesta la frequentazione dei corsi e le ore svolte, che sono anche superiori agli standard richiesti [...]", facendo valere l'accreditamento di ore (cfr. incarto della ricorrente all. "Esempio di curriculum concernente la formazione psicoterapeutica" punto 2.1.a)1), senza tuttavia fornire un documento riassuntivo ufficiale dell'Istituto International Foundation Erich Fromm, come richiesto dall'autorità inferiore, che attesti quanto affermato e consenta l'esame del contenuto della formazione svolta. La ricorrente stessa, nonostante gli fosse stata chiaramente comunicata l'insufficienza di quanto già trasmesso, afferma l'impossibilità di ottenere ed inoltrare tale attestato riassuntivo, in quanto, visto il tempo trascorso, l'Istituto non sarebbe in grado di produrne uno (cfr. fatti C.a; ricorso pag. 7). Tale mancanza non permette di analizzare la formazione della ricorrente rispetto ad un possibile accreditamento ai sensi della LPPSi.

Inoltre, l'attestato relativo all'attività della ricorrente presso l'Ospedale A._______ (cfr. fatti A.f; incarto dell'autorità inferiore all. 1), non è sufficiente ad adempiere gli standard svizzeri circa la pratica clinica, definiti nell'Allegato 1 dell'OEAc-LPPsi di cui sopra, ovvero almeno due anni al 100% in un'istituzione psicosociale, di cui almeno un anno in un'istituzione psicoterapeutica-psichiatrica, ambulatoriale o stazionaria. Infatti, da tale attestato si evince che i compiti assegnati alla ricorrente sarebbero statti l'accompagnamento dei pazienti in fin di vita, l'elaborazione del lutto dei superstiti, nonché l'attività di supervisore per il personal infermieristico.

7.3 Inoltre, è necessario distinguere l'utilizzo della denominazione professionale protetta e l'autorizzazione all'esercizio della professione di psicoterapeuta. Infatti, giusta l'art. 22
SR 935.81 Legge federale del 18 marzo 2011 sulle professioni psicologiche (LPPsi)
LPPsi Art. 22 Obbligo di autorizzazione - 1 Chi intende esercitare la psicoterapia sotto la propria responsabilità professionale deve chiedere l'autorizzazione del Cantone sul cui territorio intende esercitare.
1    Chi intende esercitare la psicoterapia sotto la propria responsabilità professionale deve chiedere l'autorizzazione del Cantone sul cui territorio intende esercitare.
2    ...8
LPPsi, chi intende esercitare la psicoterapia sotto la propria responsabilità professionale deve chiedere l'autorizzazione del Cantone sul cui territorio intende esercitare. Nel Cantone Ticino, secondo l'art. 11 del Regolamento del 27 marzo 2013 concernente l'esercizio della professione di psicologo attivo in ambito sanitario e di psicoterapeuta ([RS 813.620], in seguito: Regolamento) l'autorizzazione quale psicoterapeuta attivo nel settore privato sotto la propria responsabilità è retta dagli art. 22 e
SR 935.81 Legge federale del 18 marzo 2011 sulle professioni psicologiche (LPPsi)
LPPsi Art. 22 Obbligo di autorizzazione - 1 Chi intende esercitare la psicoterapia sotto la propria responsabilità professionale deve chiedere l'autorizzazione del Cantone sul cui territorio intende esercitare.
1    Chi intende esercitare la psicoterapia sotto la propria responsabilità professionale deve chiedere l'autorizzazione del Cantone sul cui territorio intende esercitare.
2    ...8
seguenti LPPsi (cpv. 1), mentre l'autorizzazione quale psicoterapeuta attivo nel settore pubblico sotto la propria responsabilità e quale psicoterapeuta dipendente è retta, per analogia e riservato l'art. 13
SR 935.81 Legge federale del 18 marzo 2011 sulle professioni psicologiche (LPPsi)
LPPsi Art. 13 - 1 Un ciclo di perfezionamento è accreditato se:
1    Un ciclo di perfezionamento è accreditato se:
a  si svolge sotto la responsabilità di un'organizzazione professionale nazionale, di una scuola universitaria o di un'altra organizzazione idonea (organizzazione responsabile);
b  consente alle persone che lo frequentano di raggiungere gli obiettivi di perfezionamento di cui all'articolo 5;
c  è impostato sulla formazione in psicologia dispensata da una scuola universitaria;
d  prevede un'adeguata valutazione delle conoscenze e delle capacità delle persone che lo frequentano;
e  comprende sia l'insegnamento teorico sia la sua applicazione pratica;
f  richiede dalle persone che lo frequentano collaborazione personale e assunzione di responsabilità;
g  l'organizzazione responsabile dispone di un'istanza indipendente e imparziale che statuisce secondo una procedura equa sui ricorsi delle persone che frequentano un perfezionamento.
2    Sentite le organizzazioni responsabili, il Consiglio federale può emanare disposizioni che concretizzano il criterio di accreditamento di cui al capoverso 1 lettera b.
, dagli art. 22
SR 935.81 Legge federale del 18 marzo 2011 sulle professioni psicologiche (LPPsi)
LPPsi Art. 22 Obbligo di autorizzazione - 1 Chi intende esercitare la psicoterapia sotto la propria responsabilità professionale deve chiedere l'autorizzazione del Cantone sul cui territorio intende esercitare.
1    Chi intende esercitare la psicoterapia sotto la propria responsabilità professionale deve chiedere l'autorizzazione del Cantone sul cui territorio intende esercitare.
2    ...8
- 26
SR 935.81 Legge federale del 18 marzo 2011 sulle professioni psicologiche (LPPsi)
LPPsi Art. 26 Revoca dell'autorizzazione - L'autorizzazione è revocata se le sue condizioni non sono più adempiute o se emergono fatti in base ai quali essa avrebbe dovuto essere rifiutata.
LPPsi (cpv. 2). La domanda di autorizzazione deve essere corredata segnatamente da un titolo federale di perfezionamento oppure titolo considerato equivalente acquisito in un ciclo di perfezionamento accreditato provvisoriamente oppure titolo estero di perfezionamento in psicoterapia riconosciuto dalla Commissione federale delle professioni psicologiche (art. 12 lett. a Regolamento).

Nella fattispecie, la ricorrente ha allegato al proprio ricorso una tabella riassuntiva delle esigenze poste ad una formazione in psicoterapia e per la pratica della psicoterapia, stabilite dalla direttiva emanata dal Dipartimento della sanità e della socialità del Cantone Ticino e sulla base della quale la medesima avrebbe allestito il proprio curriculum vitae.

A tal proposito, quanto inoltrato dalla ricorrente si basa sul sopracitato Regolamento e pertanto sulla LPPsi. Considerato che tali norme prevedono il possesso di una formazione universitaria completa in psicologia per poter accedere alla specializzazione in psicoterapia, tale mezzo di prova inoltrato dalla ricorrente, nulla muta alle precedenti conclusioni, in quanto non è in alcuna maniera atto e rilevante ad attestare l'adempimento degli standard svizzeri, nonché l'equivalenza ad un titolo federale di perfezionamento in psicoterapia.

8.

8.1 Alla luce dei considerandi precedenti (cfr. consid. 3.1, 5, 6.3 e 7), risulta chiaro che per la decisione impugnata l'autorità inferiore ha adottato criteri adeguati, tenuto conto ed effettuato un esame completo delle circostanze pertinenti, utilizzato criteri oggettivi, nonché applicato correttamente le norme pertinenti, alle quali la stessa è vincolata. Pertanto, la medesima non ha violato il diritto federale, né tantomeno abusato o violato in alcun modo il proprio potere di apprezzamento nel considerare insufficiente quanto fornito dalla ricorrente ai fini del riconoscimento di un titolo di perfezionamento in psicoterapia ai sensi dell'art. 8
SR 935.81 Legge federale del 18 marzo 2011 sulle professioni psicologiche (LPPsi)
LPPsi Art. 8 Titoli federali di perfezionamento - 1 I titoli federali di perfezionamento possono essere ottenuti nei seguenti settori della psicologia:
1    I titoli federali di perfezionamento possono essere ottenuti nei seguenti settori della psicologia:
a  psicoterapia;
b  psicologia dell'età evolutiva;
c  psicologia clinica;
d  neuropsicologia.
e  psicologia della salute.
2    Sentita la Commissione delle professioni psicologiche, il Consiglio federale può prevedere titoli federali di perfezionamento in altri settori della psicologia con un'importanza diretta per la salute.
3    I titoli federali di perfezionamento sono rilasciati dall'organizzazione responsabile del corrispondente ciclo di perfezionamento accreditato.
4    Tali titoli sono firmati da un rappresentante della Confederazione e da un rappresentante dell'organizzazione responsabile del perfezionamento.
LPPsi.

8.2 Dinanzi a codesto Tribunale, oltre alla violazione del diritto federale (art. 49 lett. a
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 49 - Il ricorrente può far valere:
a  la violazione del diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento;
b  l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti;
c  l'inadeguatezza; questa censura non è ammissibile quando un'autorità cantonale ha giudicato come autorità di ricorso.
PA) e all'accertamento inesatto o incompleto dei fatti (lett. b), può essere fatta valere l'inadeguatezza (lett. c).

Nella fattispecie, viste le circostanze del caso e in considerazione di quanto precede, nonché del fatto che gli argomenti sollevati dalla ricorrente in suo favore non sono tali da concludere alla sussistenza di eventuali circostanze attenuanti, il Tribunale ritiene che non vi sia alcun elemento che possa portare ad un annullamento della decisione impugnata dal punto di vista dell'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 lett. c
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 49 - Il ricorrente può far valere:
a  la violazione del diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento;
b  l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti;
c  l'inadeguatezza; questa censura non è ammissibile quando un'autorità cantonale ha giudicato come autorità di ricorso.
PA. Pertanto, il rifiuto di riconoscimento del titolo estero di perfezionamento in psicoterapia della ricorrente si rivela essere altresì adeguato.

8.3 Visto quanto precede, lo scrivente Tribunale giunge alla conclusione che, nella misura in cui l'autorità inferiore ha rifiutato alla ricorrente il riconoscimento del suo titolo estero di perfezionamento in psicoterapia, essa non ha violato il diritto federale, ma ha rispettato i limiti del proprio potere d'apprezzamento e del principio della proporzionalità (art. 49 lett. a), ha accertato in maniera esatta e completa i fatti qui rilevanti (art. 49 lett. b) ed ha rispettato il principio dell'adeguatezza (art. 49 lett. c). Pertanto, il ricorso è respinto e la decisione impugnata del 23 settembre 2019 è confermata.

9.
Le spese processuali comprendono la tassa di giustizia e i disborsi a carico della parte soccombente; se quest'ultima soccombe solo in parte, le medesime vengono ridotte (art. 63 cpv. 1
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 63 - 1 L'autorità di ricorso mette nel dispositivo le spese processuali, consistenti in una tassa di decisione nelle tasse di cancelleria e negli sborsi, di regola a carico della parte soccombente. Se questa soccombe solo parzialmente, le spese processuali sono ridotte. Per eccezione, si possono condonare le spese processuali.
1    L'autorità di ricorso mette nel dispositivo le spese processuali, consistenti in una tassa di decisione nelle tasse di cancelleria e negli sborsi, di regola a carico della parte soccombente. Se questa soccombe solo parzialmente, le spese processuali sono ridotte. Per eccezione, si possono condonare le spese processuali.
2    Nessuna spesa processuale è messa a carico dell'autorità inferiore ne delle autorità federali, che promuovano il ricorso e soccombano; se l'autorità ricorrente, che soccombe, non è un'autorità federale, le spese processuali le sono addossate in quanto la causa concerna interessi pecuniari di enti o d'istituti autonomi.
3    Alla parte vincente possono essere addossate solo le spese processuali che abbia cagionato violando le regole di procedura.
4    L'autorità di ricorso, il suo presidente o il giudice dell'istruzione esige dal ricorrente un anticipo equivalente alle presunte spese processuali. Stabilisce un congruo termine per il pagamento con la comminatoria che altrimenti non entrerà nel merito. Se sussistono motivi particolari, può rinunciare interamente o in parte a esigere l'anticipo.100
4bis    La tassa di decisione è stabilita in funzione dell'ampiezza e della difficoltà della causa, del modo di condotta processuale e della situazione finanziaria delle parti. Il suo importo oscilla:
a  da 100 a 5000 franchi nelle controversie senza interesse pecuniario;
b  da 100 a 50 000 franchi nelle altre controversie.101
5    Il Consiglio federale disciplina i dettagli relativi alla determinazione delle tasse.102 Sono fatti salvi l'articolo 16 capoverso 1 lettera a della legge del 17 giugno 2005103 sul Tribunale amministrativo federale e l'articolo 73 della legge del 19 marzo 2010104 sull'organizzazione delle autorità penali.105
PA e art. 1 cpv. 1 del Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]). La tassa di giustizia è calcolata in funzione dell'interesse pecuniario, dell'ampiezza e della difficoltà della causa, del modo di condotta processuale e della situazione finanziaria delle parti (art. 2 cpv. 1 e
SR 173.320.2 Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TS-TAF)
TS-TAF Art. 2 Calcolo della tassa di giustizia - 1 La tassa di giustizia è calcolata in funzione dell'ampiezza e della difficoltà della causa, del modo di condotta processuale e della situazione finanziaria delle parti. Sono fatte salve le norme in materia di tasse e spese previste da leggi speciali.
1    La tassa di giustizia è calcolata in funzione dell'ampiezza e della difficoltà della causa, del modo di condotta processuale e della situazione finanziaria delle parti. Sono fatte salve le norme in materia di tasse e spese previste da leggi speciali.
2    Il Tribunale può aumentare la tassa di giustizia al di là degli importi massimi previsti dagli articoli 3 e 4 se particolari motivi, segnatamente un procedimento temerario o necessitante un lavoro fuori dall'ordinario, lo giustificano.2
3    In caso di procedimenti che hanno causato un lavoro trascurabile, la tassa di giustizia può essere ridotta se si tratta di decisioni concernenti le misure provvisionali, la ricusazione, la restituzione di un termine, la revisione o l'interpretazione, come pure di ricorsi contro le decisioni incidentali. L'importo minimo previsto dall'articolo 3 o dall'articolo 4 deve essere rispettato.
art. 4
SR 173.320.2 Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TS-TAF)
TS-TAF Art. 4 Tassa di giustizia per le cause con interesse pecuniario - Nelle cause con interesse pecuniario, la tassa di giustizia ammonta a:
TS-TAF).

Nella fattispecie, viste le sorti del ricorso (cfr. consid. 8.3), le spese del procedimento davanti al Tribunale vengono fissate a fr. 1'500.- e sono poste a carico della ricorrente, totalmente soccombente. Tale cifra verrà compensata, dopo la crescita in giudicato della presente sentenza, dall'anticipo di fr. 1'500.- già versato dalla ricorrente in data 7 novembre 2019.

10.
La parte, totalmente o parzialmente, vincente ha diritto alle ripetibili per le spese necessarie derivanti dalla causa (art. 64 cpv. 1
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 64 - 1 L'autorità di ricorso, se ammette il ricorso in tutto o in parte, può, d'ufficio o a domanda, assegnare al ricorrente una indennità per le spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato.
1    L'autorità di ricorso, se ammette il ricorso in tutto o in parte, può, d'ufficio o a domanda, assegnare al ricorrente una indennità per le spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato.
2    Il dispositivo indica l'ammontare dell'indennità e l'addossa all'ente o all'istituto autonomo, nel cui nome l'autorità inferiore ha deciso, in quanto non possa essere messa a carico di una controparte soccombente.
3    Se una controparte soccombente ha presentato conclusioni indipendenti, l'indennità può essere messa a suo carico, secondo la propria solvenza.
4    L'ente o l'istituto autonomo, nel cui nome l'autorità inferiore ha deciso, risponde dell'indennità addossata a una controparte soccombente, in quanto non possa essere riscossa.
5    Il Consiglio federale disciplina la determinazione delle spese ripetibili.106 Sono fatti salvi l'articolo 16 capoverso 1 lettera a della legge del 17 giugno 2005107 sul Tribunale amministrativo federale e l'articolo 73 della legge del 19 marzo 2010108 sull'organizzazione delle autorità penali.109
PA in relazione con l'art. 7 cpv. 1 e
SR 173.320.2 Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TS-TAF)
TS-TAF Art. 7 Principio - 1 La parte vincente ha diritto alle ripetibili per le spese necessarie derivanti dalla causa.
1    La parte vincente ha diritto alle ripetibili per le spese necessarie derivanti dalla causa.
2    Se la parte vince solo parzialmente, le spese ripetibili sono ridotte in proporzione.
3    Le autorità federali e, di regola, le altre autorità con qualità di parte non hanno diritto a un'indennità a titolo di ripetibili.
4    Se le spese sono relativamente modeste, si può rinunciare a concedere alla parte un'indennità a titolo di ripetibili.
5    L'articolo 6a è applicabile per analogia.7
2 TS-TAF). Le ripetibili comprendono le spese di rappresentanza o di patrocinio ed eventuali altri disborsi di parte (art. 8
SR 173.320.2 Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TS-TAF)
TS-TAF Art. 8 Spese ripetibili - 1 Le ripetibili comprendono le spese di rappresentanza o di patrocinio ed eventuali altri disborsi di parte.
1    Le ripetibili comprendono le spese di rappresentanza o di patrocinio ed eventuali altri disborsi di parte.
2    Per spese non necessarie non vengono corrisposte indennità.
TS-TAF).

Nella fattispecie, alla ricorrente, totalmente soccombente, non si assegna alcuna indennità.

Quanto all'autorità inferiore, essa non ha diritto alle ripetibili (art. 7 cpv. 3
SR 173.320.2 Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TS-TAF)
TS-TAF Art. 7 Principio - 1 La parte vincente ha diritto alle ripetibili per le spese necessarie derivanti dalla causa.
1    La parte vincente ha diritto alle ripetibili per le spese necessarie derivanti dalla causa.
2    Se la parte vince solo parzialmente, le spese ripetibili sono ridotte in proporzione.
3    Le autorità federali e, di regola, le altre autorità con qualità di parte non hanno diritto a un'indennità a titolo di ripetibili.
4    Se le spese sono relativamente modeste, si può rinunciare a concedere alla parte un'indennità a titolo di ripetibili.
5    L'articolo 6a è applicabile per analogia.7
TS-TAF).

Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1.
Il ricorso è respinto.

2.
Le spese processuali vengono fissate a fr. 1'500.- e poste a carico della ricorrente. Questo importo verrà compensato, dopo la crescita in giudicato della presente sentenza, dall'anticipo spese di fr. 1'500.-, pagato dalla ricorrente in data 7 novembre 2019.

3.
Non vengono accordate indennità a titolo di spese ripetibili.

4.
Comunicazione a:

- ricorrente (atto giudiziario)

- autorità inferiore ([...]; atto giudiziario)

- Dipartimento federale dell'interno DFI (atto giudiziario)

I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente.

Il presidente del collegio: La cancelliera:

Pietro Angeli-Busi Maria Cristina Lolli

Rimedi giuridici:

Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e
SR 173.320.2 Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TS-TAF)
TS-TAF Art. 7 Principio - 1 La parte vincente ha diritto alle ripetibili per le spese necessarie derivanti dalla causa.
1    La parte vincente ha diritto alle ripetibili per le spese necessarie derivanti dalla causa.
2    Se la parte vince solo parzialmente, le spese ripetibili sono ridotte in proporzione.
3    Le autorità federali e, di regola, le altre autorità con qualità di parte non hanno diritto a un'indennità a titolo di ripetibili.
4    Se le spese sono relativamente modeste, si può rinunciare a concedere alla parte un'indennità a titolo di ripetibili.
5    L'articolo 6a è applicabile per analogia.7
segg., 90 e segg. e 100 LTF). Il termine è reputato osservato se gli atti scritti sono consegnati al Tribunale federale oppure, all'indirizzo di questo, alla posta svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine (art. 48 cpv. 1
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 48 Osservanza - 1 Gli atti scritti devono essere consegnati al Tribunale federale oppure, all'indirizzo di questo, alla posta svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine.
1    Gli atti scritti devono essere consegnati al Tribunale federale oppure, all'indirizzo di questo, alla posta svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine.
2    In caso di trasmissione per via elettronica, per il rispetto di un termine è determinante il momento in cui è rilasciata la ricevuta attestante che la parte ha eseguito tutte le operazioni necessarie per la trasmissione.19
3    Il termine è reputato osservato anche se l'atto scritto perviene in tempo utile all'autorità inferiore o a un'autorità federale o cantonale incompetente. In tal caso, l'atto deve essere trasmesso senza indugio al Tribunale federale.
4    Il termine per il versamento di anticipi o la prestazione di garanzie è osservato se, prima della sua scadenza, l'importo dovuto è versato alla posta svizzera, o addebitato a un conto postale o bancario in Svizzera, in favore del Tribunale federale.
LTF). Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e - se in possesso della parte ricorrente - i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 42 Atti scritti - 1 Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati.
1    Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati.
2    Nei motivi occorre spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato viola il diritto. Qualora il ricorso sia ammissibile soltanto se concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o un caso particolarmente importante per altri motivi, occorre spiegare perché la causa adempie siffatta condizione.14 15
3    Se sono in possesso della parte, i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati; se l'atto scritto è diretto contro una decisione, anche questa deve essere allegata.
4    In caso di trasmissione per via elettronica, la parte o il suo patrocinatore deve munire l'atto scritto di una firma elettronica qualificata secondo la legge del 18 marzo 201616 sulla firma elettronica. Il Tribunale federale determina mediante regolamento:
a  il formato dell'atto scritto e dei relativi allegati;
b  le modalità di trasmissione;
c  le condizioni alle quali può essere richiesta la trasmissione successiva di documenti cartacei in caso di problemi tecnici.17
5    Se mancano la firma della parte o del suo patrocinatore, la procura dello stesso o gli allegati prescritti, o se il patrocinatore non è autorizzato in quanto tale, è fissato un congruo termine per sanare il vizio, con la comminatoria che altrimenti l'atto scritto non sarà preso in considerazione.
6    Gli atti illeggibili, sconvenienti, incomprensibili, prolissi o non redatti in una lingua ufficiale possono essere del pari rinviati al loro autore affinché li modifichi.
7    Gli atti scritti dovuti a condotta processuale da querulomane o altrimenti abusiva sono inammissibili.
LTF).

Data di spedizione: 4 agosto 2020
Informazioni decisione   •   DEFRITEN
Documento : B-5570/2019
Data : 28. luglio 2020
Pubblicato : 12. agosto 2020
Sorgente : Tribunale amministrativo federale
Stato : Inedito
Ramo giuridico : Formazione professionale
Oggetto : Riconoscimento del diploma di specializzazione in psicologia dinamica con titolo di perfezionamento in psicoterapia


Registro di legislazione
CE: Ac libera circ.: 2 
IR 0.142.112.681 Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (con allegati, protocolli e atto finale)
ALC Art. 2 Non discriminazione - In conformità delle disposizioni degli allegati I, II e III del presente Accordo, i cittadini di una parte contraente che soggiornano legalmente sul territorio di un'altra parte contraente non sono oggetto, nell'applicazione di dette disposizioni, di alcuna discriminazione fondata sulla nazionalità.
9
IR 0.142.112.681 Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (con allegati, protocolli e atto finale)
ALC Art. 9 Diplomi, certificati e altri titoli - Per agevolare ai cittadini degli Stati membri della Comunità europea e della Svizzera l'accesso alle attività dipendenti e autonome e il loro esercizio, nonché la prestazione di servizi, le parti contraenti adottano, conformemente all'allegato III, le misure necessarie per quanto riguarda il riconoscimento reciproco dei diplomi, dei certificati e di altri titoli e il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative delle parti contraenti in materia di accesso alle attività dipendenti e autonome e dell'esercizio di queste, nonché di prestazione di servizi.
LPPsi: 1 
SR 935.81 Legge federale del 18 marzo 2011 sulle professioni psicologiche (LPPsi)
LPPsi Art. 1 - 1 La presente legge si prefigge di:
1    La presente legge si prefigge di:
a  proteggere la salute;
b  proteggere da inganni e raggiri le persone che ricorrono a prestazioni nel settore della psicologia.
2    A tal fine disciplina:
a  i diplomi in psicologia rilasciati da scuole universitarie svizzere riconosciuti conformemente alla presente legge;
b  le esigenze in materia di perfezionamento;
c  le condizioni per ottenere un titolo federale di perfezionamento;
d  l'accreditamento periodico dei cicli di perfezionamento;
e  il riconoscimento dei diplomi e dei titoli di perfezionamento esteri;
f  le esigenze che lo psicoterapeuta deve adempiere per esercitare la psicoterapia ...4 sotto la propria responsabilità professionale;
g  le condizioni per l'impiego di denominazioni professionali protette e titoli federali di perfezionamento.
3    Per i titolari di un diploma federale in medicina umana, il perfezionamento in psicoterapia e l'esercizio della professione in tale settore sono retti dalla legge del 23 giugno 20065 sulle professioni mediche.
2 
SR 935.81 Legge federale del 18 marzo 2011 sulle professioni psicologiche (LPPsi)
LPPsi Art. 2 Diplomi di scuole universitarie svizzere riconosciuti - Sono riconosciuti conformemente alla presente legge i diplomi di master, le licenze e i diplomi in psicologia rilasciati da una scuola universitaria svizzera che ha diritto ai sussidi secondo la legge dell'8 ottobre 19996 sull'aiuto alle università o è accreditata secondo la legge del 6 ottobre 19957 sulle scuole universitarie professionali.
4 
SR 935.81 Legge federale del 18 marzo 2011 sulle professioni psicologiche (LPPsi)
LPPsi Art. 4 Denominazione professionale di psicologo - Chiunque abbia conseguito un diploma in psicologia riconosciuto conformemente alla presente legge può utilizzare la denominazione professionale di psicologo o psicologa.
5 
SR 935.81 Legge federale del 18 marzo 2011 sulle professioni psicologiche (LPPsi)
LPPsi Art. 5 Obiettivi - 1 Il perfezionamento estende e approfondisce le conoscenze, le capacità e la competenza sociale acquisite durante la formazione dispensata in una scuola universitaria, affinché i diplomati possano esercitare la loro attività nel corrispondente settore specialistico della psicologia sotto la propria responsabilità. Tiene conto degli aspetti specialistici e professionali e si fonda sulle conoscenze scientifiche attuali nel settore.
1    Il perfezionamento estende e approfondisce le conoscenze, le capacità e la competenza sociale acquisite durante la formazione dispensata in una scuola universitaria, affinché i diplomati possano esercitare la loro attività nel corrispondente settore specialistico della psicologia sotto la propria responsabilità. Tiene conto degli aspetti specialistici e professionali e si fonda sulle conoscenze scientifiche attuali nel settore.
2    Nell'ambito del settore prescelto, il perfezionamento conferisce alle persone che l'hanno assolto la capacità di:
a  impiegare conoscenze, metodi e tecniche scientifiche attuali;
b  riflettere in maniera sistematica sull'attività professionale e sulle sue conseguenze, segnatamente in base ad adeguate conoscenze delle condizioni specifiche, dei limiti professionali e delle fonti d'errore metodologiche;
c  collaborare con i colleghi di lavoro in Svizzera e all'estero, nonché a comunicare e cooperare in un quadro interdisciplinare;
d  affrontare la propria attività con senso critico nel contesto sociale, giuridico ed etico in cui si iscrive;
e  valutare correttamente i problemi e lo stato psichico dei loro clienti e pazienti e applicare o raccomandare misure adeguate;
f  coinvolgere le istituzioni sociali e sanitarie nelle attività di consulenza, accompagnamento e trattamento dei loro clienti e pazienti, nonché considerare le condizioni quadro giuridiche e sociali;
g  gestire i mezzi disponibili in maniera economica;
h  agire in modo riflessivo e autonomo anche in situazioni critiche.
7 
SR 935.81 Legge federale del 18 marzo 2011 sulle professioni psicologiche (LPPsi)
LPPsi Art. 7 Ammissione - 1 Sono ammesse ai cicli di perfezionamento accreditati le persone con un diploma in psicologia riconosciuto conformemente alla presente legge.
1    Sono ammesse ai cicli di perfezionamento accreditati le persone con un diploma in psicologia riconosciuto conformemente alla presente legge.
2    Chi vuole seguire un ciclo di perfezionamento accreditato in psicoterapia deve inoltre aver compiuto una formazione di base comprendente una prestazione di studio sufficiente in psicologia clinica e psicopatologia.
3    L'ammissione non può essere subordinata all'appartenenza a un'associazione professionale.
4    Non sussiste alcun diritto a un posto di perfezionamento.
8 
SR 935.81 Legge federale del 18 marzo 2011 sulle professioni psicologiche (LPPsi)
LPPsi Art. 8 Titoli federali di perfezionamento - 1 I titoli federali di perfezionamento possono essere ottenuti nei seguenti settori della psicologia:
1    I titoli federali di perfezionamento possono essere ottenuti nei seguenti settori della psicologia:
a  psicoterapia;
b  psicologia dell'età evolutiva;
c  psicologia clinica;
d  neuropsicologia.
e  psicologia della salute.
2    Sentita la Commissione delle professioni psicologiche, il Consiglio federale può prevedere titoli federali di perfezionamento in altri settori della psicologia con un'importanza diretta per la salute.
3    I titoli federali di perfezionamento sono rilasciati dall'organizzazione responsabile del corrispondente ciclo di perfezionamento accreditato.
4    Tali titoli sono firmati da un rappresentante della Confederazione e da un rappresentante dell'organizzazione responsabile del perfezionamento.
9 
SR 935.81 Legge federale del 18 marzo 2011 sulle professioni psicologiche (LPPsi)
LPPsi Art. 9 Riconoscimento di titoli esteri di perfezionamento - 1 Un titolo estero di perfezionamento è riconosciuto se la sua equivalenza con un titolo federale di perfezionamento:
1    Un titolo estero di perfezionamento è riconosciuto se la sua equivalenza con un titolo federale di perfezionamento:
a  è prevista da un accordo sul reciproco riconoscimento concluso con lo Stato interessato o con un'organizzazione sovrastatale; o
b  è dimostrata nel singolo caso.
2    Un titolo estero di perfezionamento riconosciuto ha in Svizzera i medesimi effetti del corrispondente titolo federale di perfezionamento.
3    Il riconoscimento è di competenza della Commissione federale delle professioni psicologiche.
4    Se non riconosce un titolo estero di perfezionamento, la Commissione delle professioni psicologiche decide le condizioni che devono essere adempiute per l'ottenimento del corrispondente titolo federale di perfezionamento.
13 
SR 935.81 Legge federale del 18 marzo 2011 sulle professioni psicologiche (LPPsi)
LPPsi Art. 13 - 1 Un ciclo di perfezionamento è accreditato se:
1    Un ciclo di perfezionamento è accreditato se:
a  si svolge sotto la responsabilità di un'organizzazione professionale nazionale, di una scuola universitaria o di un'altra organizzazione idonea (organizzazione responsabile);
b  consente alle persone che lo frequentano di raggiungere gli obiettivi di perfezionamento di cui all'articolo 5;
c  è impostato sulla formazione in psicologia dispensata da una scuola universitaria;
d  prevede un'adeguata valutazione delle conoscenze e delle capacità delle persone che lo frequentano;
e  comprende sia l'insegnamento teorico sia la sua applicazione pratica;
f  richiede dalle persone che lo frequentano collaborazione personale e assunzione di responsabilità;
g  l'organizzazione responsabile dispone di un'istanza indipendente e imparziale che statuisce secondo una procedura equa sui ricorsi delle persone che frequentano un perfezionamento.
2    Sentite le organizzazioni responsabili, il Consiglio federale può emanare disposizioni che concretizzano il criterio di accreditamento di cui al capoverso 1 lettera b.
22 
SR 935.81 Legge federale del 18 marzo 2011 sulle professioni psicologiche (LPPsi)
LPPsi Art. 22 Obbligo di autorizzazione - 1 Chi intende esercitare la psicoterapia sotto la propria responsabilità professionale deve chiedere l'autorizzazione del Cantone sul cui territorio intende esercitare.
1    Chi intende esercitare la psicoterapia sotto la propria responsabilità professionale deve chiedere l'autorizzazione del Cantone sul cui territorio intende esercitare.
2    ...8
22e  26 
SR 935.81 Legge federale del 18 marzo 2011 sulle professioni psicologiche (LPPsi)
LPPsi Art. 26 Revoca dell'autorizzazione - L'autorizzazione è revocata se le sue condizioni non sono più adempiute o se emergono fatti in base ai quali essa avrebbe dovuto essere rifiutata.
36 
SR 935.81 Legge federale del 18 marzo 2011 sulle professioni psicologiche (LPPsi)
LPPsi Art. 36 Composizione e organizzazione - 1 Il Consiglio federale istituisce una Commissione delle professioni psicologiche e ne nomina i membri.
1    Il Consiglio federale istituisce una Commissione delle professioni psicologiche e ne nomina i membri.
2    Esso provvede affinché vi siano adeguatamente rappresentati le cerchie scientifiche, le scuole universitarie, i Cantoni e le cerchie professionali interessate.
3    La Commissione delle professioni psicologiche dispone di una segreteria.
4    La Commissione emana un regolamento interno; vi disciplina segnatamente la procedura di decisione. Il regolamento interno deve essere sottoposto per approvazione al DFI.
37
SR 935.81 Legge federale del 18 marzo 2011 sulle professioni psicologiche (LPPsi)
LPPsi Art. 37 Compiti e competenze - 1 La Commissione delle professioni psicologiche ha i compiti e le competenze seguenti:
1    La Commissione delle professioni psicologiche ha i compiti e le competenze seguenti:
a  prestare consulenza al Consiglio federale e al DFI per le questioni relative all'applicazione della presente legge;
b  decidere sul riconoscimento dei diplomi e dei titoli di perfezionamento esteri;
c  esprimere un parere sulle proposte di introduzione di titoli federali di perfezionamento;
d  esprimere un parere sulle proposte di accreditamento;
e  esprimere un parere in merito alle denominazioni professionali dei titolari di titoli federali di perfezionamento;
f  riferire regolarmente al DFI.
2    Il Consiglio federale può attribuirle altri compiti.
3    La Commissione delle professioni psicologiche può trattare dati personali per quanto necessario all'adempimento dei suoi compiti.
LTAF: 31 
SR 173.32 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF)
LTAF Art. 31 Principio - Il Tribunale amministrativo federale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'articolo 5 della legge federale del 20 dicembre 196819 sulla procedura amministrativa (PA).
32 
SR 173.32 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF)
LTAF Art. 32 Eccezioni - 1 Il ricorso è inammissibile contro:
1    Il ricorso è inammissibile contro:
a  le decisioni in materia di sicurezza interna o esterna del Paese, neutralità, protezione diplomatica e altri affari esteri, in quanto il diritto internazionale pubblico non conferisca un diritto al giudizio da parte di un tribunale;
b  le decisioni in materia di diritto di voto dei cittadini nonché di elezioni e votazioni popolari;
c  le decisioni in materia di salario al merito del personale federale, in quanto non concernano la parità dei sessi;
d  ...
e  le decisioni nel settore dell'energia nucleare concernenti:
e1  le autorizzazioni di massima per impianti nucleari,
e2  l'approvazione del programma di smaltimento,
e3  la chiusura di depositi geologici in profondità,
e4  la prova dello smaltimento;
f  le decisioni in materia di rilascio o estensione di concessioni di infrastrutture ferroviarie;
g  le decisioni dell'autorità indipendente di ricorso in materia radiotelevisiva;
h  le decisioni in materia di rilascio di concessioni per case da gioco;
i  le decisioni in materia di rilascio, modifica o rinnovo della concessione della Società svizzera di radiotelevisione (SSR);
j  le decisioni in materia di diritto ai sussidi di una scuola universitaria o di un altro istituto accademico.
2    Il ricorso è inoltre inammissibile contro:
a  le decisioni che, in virtù di un'altra legge federale, possono essere impugnate mediante opposizione o ricorso dinanzi a un'autorità ai sensi dell'articolo 33 lettere c-f;
b  le decisioni che, in virtù di un'altra legge federale, possono essere impugnate mediante ricorso dinanzi a un'autorità cantonale.
33 
SR 173.32 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorità inferiori - Il ricorso è ammissibile contro le decisioni:
a  del Consiglio federale e degli organi dell'Assemblea federale in materia di rapporti di lavoro del personale federale, compreso il rifiuto dell'autorizzazione a procedere penalmente;
b  del Consiglio federale concernenti:
b1  la destituzione di un membro del Consiglio della banca o della direzione generale o di un loro supplente secondo la legge del 3 ottobre 200325 sulla Banca nazionale,
b10  la revoca di un membro del consiglio d'amministrazione del Servizio svizzero di assegnazione delle tracce o l'approvazione della risoluzione del rapporto di lavoro del direttore da parte del consiglio d'amministrazione secondo la legge federale del 20 dicembre 195743 sulle ferrovie;
b2  la revoca di un membro del consiglio di amministrazione dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari o l'approvazione dello scioglimento del rapporto di lavoro del direttore da parte del consiglio di amministrazione secondo la legge del 22 giugno 200726 sulla vigilanza dei mercati finanziari,
b3  il blocco di valori patrimoniali secondo la legge del 18 dicembre 201528 sui valori patrimoniali di provenienza illecita,
b4  il divieto di determinate attività secondo la LAIn30,
b4bis  il divieto di organizzazioni secondo la LAIn,
b5  la revoca di un membro del Consiglio d'istituto dell'Istituto federale di metrologia secondo la legge federale del 17 giugno 201133 sull'Istituto federale di metrologia,
b6  la revoca di un membro del consiglio di amministrazione dell'Autorità federale di sorveglianza dei revisori o l'approvazione dello scioglimento del rapporto di lavoro del direttore da parte del consiglio di amministrazione secondo la legge del 16 dicembre 200535 sui revisori,
b7  la revoca di un membro del Consiglio dell'Istituto svizzero per gli agenti terapeutici secondo la legge del 15 dicembre 200037 sugli agenti terapeutici,
b8  la revoca di un membro del consiglio di amministrazione dell'istituto secondo la legge del 16 giugno 201739 sui fondi di compensazione,
b9  la revoca di un membro del consiglio d'Istituto dell'Istituto svizzero di diritto comparato secondo la legge federale del 28 settembre 201841 sull'Istituto svizzero di diritto comparato,
c  del Tribunale penale federale in materia di rapporti di lavoro dei suoi giudici e del suo personale;
cbis  del Tribunale federale dei brevetti in materia di rapporti di lavoro dei suoi giudici e del suo personale;
cquater  del procuratore generale della Confederazione in materia di rapporti di lavoro dei procuratori pubblici federali da lui nominati e del personale del Ministero pubblico della Confederazione;
cquinquies  dell'autorità di vigilanza sul Ministero pubblico della Confederazione in materia di rapporti di lavoro del personale della sua segreteria;
cter  dell'autorità di vigilanza sul Ministero pubblico della Confederazione in materia di rapporti di lavoro dei membri del Ministero pubblico della Confederazione eletti dall'Assemblea federale plenaria;
d  della Cancelleria federale, dei dipartimenti e dei servizi dell'Amministrazione federale loro subordinati o aggregati amministrativamente;
e  degli stabilimenti e delle aziende della Confederazione;
f  delle commissioni federali;
g  dei tribunali arbitrali costituiti in virtù di contratti di diritto pubblico sottoscritti dalla Confederazione, dai suoi stabilimenti o dalle sue aziende;
h  delle autorità o organizzazioni indipendenti dall'Amministrazione federale che decidono nell'adempimento di compiti di diritto pubblico loro affidati dalla Confederazione;
i  delle autorità cantonali, in quanto una legge federale preveda che le loro decisioni sono impugnabili mediante ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale.
37
SR 173.32 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF)
LTAF Art. 37 Principio - La procedura dinanzi al Tribunale amministrativo federale è retta dalla PA56, in quanto la presente legge non disponga altrimenti.
LTF: 42 
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 42 Atti scritti - 1 Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati.
1    Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati.
2    Nei motivi occorre spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato viola il diritto. Qualora il ricorso sia ammissibile soltanto se concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o un caso particolarmente importante per altri motivi, occorre spiegare perché la causa adempie siffatta condizione.14 15
3    Se sono in possesso della parte, i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati; se l'atto scritto è diretto contro una decisione, anche questa deve essere allegata.
4    In caso di trasmissione per via elettronica, la parte o il suo patrocinatore deve munire l'atto scritto di una firma elettronica qualificata secondo la legge del 18 marzo 201616 sulla firma elettronica. Il Tribunale federale determina mediante regolamento:
a  il formato dell'atto scritto e dei relativi allegati;
b  le modalità di trasmissione;
c  le condizioni alle quali può essere richiesta la trasmissione successiva di documenti cartacei in caso di problemi tecnici.17
5    Se mancano la firma della parte o del suo patrocinatore, la procura dello stesso o gli allegati prescritti, o se il patrocinatore non è autorizzato in quanto tale, è fissato un congruo termine per sanare il vizio, con la comminatoria che altrimenti l'atto scritto non sarà preso in considerazione.
6    Gli atti illeggibili, sconvenienti, incomprensibili, prolissi o non redatti in una lingua ufficiale possono essere del pari rinviati al loro autore affinché li modifichi.
7    Gli atti scritti dovuti a condotta processuale da querulomane o altrimenti abusiva sono inammissibili.
48 
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 48 Osservanza - 1 Gli atti scritti devono essere consegnati al Tribunale federale oppure, all'indirizzo di questo, alla posta svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine.
1    Gli atti scritti devono essere consegnati al Tribunale federale oppure, all'indirizzo di questo, alla posta svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine.
2    In caso di trasmissione per via elettronica, per il rispetto di un termine è determinante il momento in cui è rilasciata la ricevuta attestante che la parte ha eseguito tutte le operazioni necessarie per la trasmissione.19
3    Il termine è reputato osservato anche se l'atto scritto perviene in tempo utile all'autorità inferiore o a un'autorità federale o cantonale incompetente. In tal caso, l'atto deve essere trasmesso senza indugio al Tribunale federale.
4    Il termine per il versamento di anticipi o la prestazione di garanzie è osservato se, prima della sua scadenza, l'importo dovuto è versato alla posta svizzera, o addebitato a un conto postale o bancario in Svizzera, in favore del Tribunale federale.
82e
OPPsi: 3 
SR 935.811 Ordinanza del 15 marzo 2013 sulle professioni psicologiche (OPPsi)
OPPsi Art. 3 Riconoscimento di diplomi e titoli di perfezionamento esteri - L'equivalenza dei diplomi e dei titoli di perfezionamento rilasciati dagli Stati membri dell'UE e dell'AELS è valutata conformemente alla direttiva 2005/36/CE4.
6
SR 935.811 Ordinanza del 15 marzo 2013 sulle professioni psicologiche (OPPsi)
OPPsi Art. 6 Impiego del titolo di perfezionamento nella denominazione professionale - 1 I titolari di un corrispondente titolo federale di perfezionamento o di un corrispondente titolo estero di perfezionamento riconosciuto possono utilizzare le seguenti denominazioni professionali:
1    I titolari di un corrispondente titolo federale di perfezionamento o di un corrispondente titolo estero di perfezionamento riconosciuto possono utilizzare le seguenti denominazioni professionali:
a  psicoterapeuta riconosciuto a livello federale;
b  psicologo dell'età evolutiva riconosciuto a livello federale;
c  psicologo clinico riconosciuto a livello federale;
d  neuropsicologo riconosciuto a livello federale;
e  psicologo della salute riconosciuto a livello federale.
2    I titolari di un titolo federale di perfezionamento possono pure denominarsi conformemente al tenore del loro titolo di perfezionamento federale.
3    I titolari di un titolo estero di perfezionamento riconosciuto possono pure denominarsi conformemente al tenore del loro titolo di perfezionamento e nella lingua dello Stato che lo ha rilasciato.
4    Se è possibile confondere il titolo estero di perfezionamento riconosciuto con un titolo federale, alla denominazione deve essere aggiunta tra parentesi la menzione del Paese d'origine del titolo estero.
5    Per l'impiego della denominazione di psicoterapeuta è fatto salvo l'articolo 12 capoverso 2bis primo periodo dell'ordinanza del 27 giugno 20077 sulle professioni mediche.
PA: 5 
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 5 - 1 Sono decisioni i provvedimenti delle autorità nel singolo caso, fondati sul diritto pubblico federale e concernenti:
1    Sono decisioni i provvedimenti delle autorità nel singolo caso, fondati sul diritto pubblico federale e concernenti:
a  la costituzione, la modificazione o l'annullamento di diritti o di obblighi;
b  l'accertamento dell'esistenza, dell'inesistenza o dell'estensione di diritti o di obblighi;
c  il rigetto o la dichiarazione d'inammissibilità d'istanze dirette alla costituzione, alla modificazione, all'annullamento o all'accertamento di diritti o di obblighi.
2    Sono decisioni anche quelle in materia d'esecuzione (art. 41 cpv. 1 lett. a e b), le decisioni incidentali (art. 45 e 46), le decisioni su opposizione (art. 30 cpv. 2 lett. b e 74), le decisioni su ricorso (art. 61), le decisioni in sede di revisione (art. 68) e l'interpretazione (art. 69).24
3    Le dichiarazioni di un'autorità che rifiuta o solleva pretese da far valere mediante azione non sono considerate decisioni.
11 
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 11 - 1 In ogni stadio del procedimento, la parte può farsi rappresentare, sempreché non sia tenuta ad agire personalmente, o farsi patrocinare, in quanto non sia escluso dall'urgenza di un'inchiesta ufficiale.29
1    In ogni stadio del procedimento, la parte può farsi rappresentare, sempreché non sia tenuta ad agire personalmente, o farsi patrocinare, in quanto non sia escluso dall'urgenza di un'inchiesta ufficiale.29
2    L'autorità può esigere che il rappresentante giustifichi i suoi poteri con una procura scritta.
3    Fintanto che la parte non revochi la procura l'autorità comunica con il rappresentante.
12 
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 12 - L'autorità accerta d'ufficio i fatti e si serve, se necessario, dei seguenti mezzi di prova:
a  documenti;
b  informazioni delle parti;
c  informazioni o testimonianze di terzi;
d  sopralluoghi;
e  perizie.
13 
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 13 - 1 Le parti sono tenute a cooperare all'accertamento dei fatti:
1    Le parti sono tenute a cooperare all'accertamento dei fatti:
a  in un procedimento da esse proposto;
b  in un altro procedimento, se propongono domande indipendenti;
c  in quanto un'altra legge federale imponga loro obblighi più estesi d'informazione o di rivelazione.
1bis    L'obbligo di cooperazione non comprende la consegna di oggetti e documenti inerenti ai contatti tra una parte e il suo avvocato autorizzato a esercitare la rappresentanza in giudizio in Svizzera secondo la legge del 23 giugno 200033 sugli avvocati.34
2    L'autorità può dichiarare inammissibili le domande formulate nei procedimenti menzionati alle lettere a e b, qualora le parti neghino la cooperazione necessaria e ragionevolmente esigibile.
44e  48 
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 48 - 1 Ha diritto di ricorrere chi:
1    Ha diritto di ricorrere chi:
a  ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore o è stato privato della possibilità di farlo;
b  è particolarmente toccato dalla decisione impugnata; e
c  ha un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa.
2    Ha inoltre diritto di ricorrere ogni persona, organizzazione o autorità cui un'altra legge federale riconosce tale diritto.
49 
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 49 - Il ricorrente può far valere:
a  la violazione del diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento;
b  l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti;
c  l'inadeguatezza; questa censura non è ammissibile quando un'autorità cantonale ha giudicato come autorità di ricorso.
50 
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 50 - 1 Il ricorso dev'essere depositato entro 30 giorni dalla notificazione della decisione.
1    Il ricorso dev'essere depositato entro 30 giorni dalla notificazione della decisione.
2    Il ricorso per denegata o ritardata giustizia può essere interposto in ogni tempo.
52 
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 52 - 1 L'atto di ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi, l'indicazione dei mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo rappresentante; devono essere allegati la decisione impugnata e i documenti indicati come mezzi di prova, se sono in possesso del ricorrente.
1    L'atto di ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi, l'indicazione dei mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo rappresentante; devono essere allegati la decisione impugnata e i documenti indicati come mezzi di prova, se sono in possesso del ricorrente.
2    Se il ricorso non soddisfa a questi requisiti o se le conclusioni o i motivi del ricorrente non sono sufficientemente chiari, e il ricorso non sembra manifestamente inammissibile, l'autorità di ricorso assegna al ricorrente un breve termine suppletorio per rimediarvi.
3    Essa gli assegna questo termine con la comminatoria che, decorrendo infruttuoso, deciderà secondo l'inserto o, qualora manchino le conclusioni, i motivi oppure la firma, non entrerà nel merito del ricorso.
62 
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 62 - 1 L'autorità di ricorso può modificare la decisione impugnata a vantaggio di una parte.
1    L'autorità di ricorso può modificare la decisione impugnata a vantaggio di una parte.
2    Essa può modificare a pregiudizio di una parte la decisione impugnata quando questa violi il diritto federale o poggi su un accertamento inesatto o incompleto dei fatti; per inadeguatezza, la decisione impugnata non può essere modificata a pregiudizio di una parte, a meno che la modificazione giovi ad una controparte.
3    L'autorità di ricorso che intenda modificare la decisione impugnata a pregiudizio di una parte deve informarla della sua intenzione e darle la possibilità di esprimersi.
4    L'autorità di ricorso non è vincolata in nessun caso dai motivi del ricorso.
63 
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 63 - 1 L'autorità di ricorso mette nel dispositivo le spese processuali, consistenti in una tassa di decisione nelle tasse di cancelleria e negli sborsi, di regola a carico della parte soccombente. Se questa soccombe solo parzialmente, le spese processuali sono ridotte. Per eccezione, si possono condonare le spese processuali.
1    L'autorità di ricorso mette nel dispositivo le spese processuali, consistenti in una tassa di decisione nelle tasse di cancelleria e negli sborsi, di regola a carico della parte soccombente. Se questa soccombe solo parzialmente, le spese processuali sono ridotte. Per eccezione, si possono condonare le spese processuali.
2    Nessuna spesa processuale è messa a carico dell'autorità inferiore ne delle autorità federali, che promuovano il ricorso e soccombano; se l'autorità ricorrente, che soccombe, non è un'autorità federale, le spese processuali le sono addossate in quanto la causa concerna interessi pecuniari di enti o d'istituti autonomi.
3    Alla parte vincente possono essere addossate solo le spese processuali che abbia cagionato violando le regole di procedura.
4    L'autorità di ricorso, il suo presidente o il giudice dell'istruzione esige dal ricorrente un anticipo equivalente alle presunte spese processuali. Stabilisce un congruo termine per il pagamento con la comminatoria che altrimenti non entrerà nel merito. Se sussistono motivi particolari, può rinunciare interamente o in parte a esigere l'anticipo.100
4bis    La tassa di decisione è stabilita in funzione dell'ampiezza e della difficoltà della causa, del modo di condotta processuale e della situazione finanziaria delle parti. Il suo importo oscilla:
a  da 100 a 5000 franchi nelle controversie senza interesse pecuniario;
b  da 100 a 50 000 franchi nelle altre controversie.101
5    Il Consiglio federale disciplina i dettagli relativi alla determinazione delle tasse.102 Sono fatti salvi l'articolo 16 capoverso 1 lettera a della legge del 17 giugno 2005103 sul Tribunale amministrativo federale e l'articolo 73 della legge del 19 marzo 2010104 sull'organizzazione delle autorità penali.105
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SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 64 - 1 L'autorità di ricorso, se ammette il ricorso in tutto o in parte, può, d'ufficio o a domanda, assegnare al ricorrente una indennità per le spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato.
1    L'autorità di ricorso, se ammette il ricorso in tutto o in parte, può, d'ufficio o a domanda, assegnare al ricorrente una indennità per le spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato.
2    Il dispositivo indica l'ammontare dell'indennità e l'addossa all'ente o all'istituto autonomo, nel cui nome l'autorità inferiore ha deciso, in quanto non possa essere messa a carico di una controparte soccombente.
3    Se una controparte soccombente ha presentato conclusioni indipendenti, l'indennità può essere messa a suo carico, secondo la propria solvenza.
4    L'ente o l'istituto autonomo, nel cui nome l'autorità inferiore ha deciso, risponde dell'indennità addossata a una controparte soccombente, in quanto non possa essere riscossa.
5    Il Consiglio federale disciplina la determinazione delle spese ripetibili.106 Sono fatti salvi l'articolo 16 capoverso 1 lettera a della legge del 17 giugno 2005107 sul Tribunale amministrativo federale e l'articolo 73 della legge del 19 marzo 2010108 sull'organizzazione delle autorità penali.109
TS-TAF: 2 
SR 173.320.2 Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TS-TAF)
TS-TAF Art. 2 Calcolo della tassa di giustizia - 1 La tassa di giustizia è calcolata in funzione dell'ampiezza e della difficoltà della causa, del modo di condotta processuale e della situazione finanziaria delle parti. Sono fatte salve le norme in materia di tasse e spese previste da leggi speciali.
1    La tassa di giustizia è calcolata in funzione dell'ampiezza e della difficoltà della causa, del modo di condotta processuale e della situazione finanziaria delle parti. Sono fatte salve le norme in materia di tasse e spese previste da leggi speciali.
2    Il Tribunale può aumentare la tassa di giustizia al di là degli importi massimi previsti dagli articoli 3 e 4 se particolari motivi, segnatamente un procedimento temerario o necessitante un lavoro fuori dall'ordinario, lo giustificano.2
3    In caso di procedimenti che hanno causato un lavoro trascurabile, la tassa di giustizia può essere ridotta se si tratta di decisioni concernenti le misure provvisionali, la ricusazione, la restituzione di un termine, la revisione o l'interpretazione, come pure di ricorsi contro le decisioni incidentali. L'importo minimo previsto dall'articolo 3 o dall'articolo 4 deve essere rispettato.
4 
SR 173.320.2 Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TS-TAF)
TS-TAF Art. 4 Tassa di giustizia per le cause con interesse pecuniario - Nelle cause con interesse pecuniario, la tassa di giustizia ammonta a:
7 
SR 173.320.2 Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TS-TAF)
TS-TAF Art. 7 Principio - 1 La parte vincente ha diritto alle ripetibili per le spese necessarie derivanti dalla causa.
1    La parte vincente ha diritto alle ripetibili per le spese necessarie derivanti dalla causa.
2    Se la parte vince solo parzialmente, le spese ripetibili sono ridotte in proporzione.
3    Le autorità federali e, di regola, le altre autorità con qualità di parte non hanno diritto a un'indennità a titolo di ripetibili.
4    Se le spese sono relativamente modeste, si può rinunciare a concedere alla parte un'indennità a titolo di ripetibili.
5    L'articolo 6a è applicabile per analogia.7
8
SR 173.320.2 Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TS-TAF)
TS-TAF Art. 8 Spese ripetibili - 1 Le ripetibili comprendono le spese di rappresentanza o di patrocinio ed eventuali altri disborsi di parte.
1    Le ripetibili comprendono le spese di rappresentanza o di patrocinio ed eventuali altri disborsi di parte.
2    Per spese non necessarie non vengono corrisposte indennità.
Registro DTF
110-V-48 • 129-II-331 • 130-I-26 • 130-III-176 • 131-II-680 • 131-V-209 • 134-II-341 • 135-III-179 • 139-II-145 • 139-II-185 • 142-II-451
Weitere Urteile ab 2000
1C_360/2010 • 2C_429/2007
Parole chiave
Elenca secondo la frequenza o in ordine alfabetico
accertamento dei fatti • accoglimento • accordo sul reciproco riconoscimento • accordo sulla libera circolazione delle persone • aels • analogia • anticipo delle spese • assemblea federale • attestato • atto di ricorso • atto giudiziario • austria • autenticazione • autorità amministrativa • autorità di ricorso • autorità inferiore • autorizzazione o approvazione • avviso • azione • bus • calcolo • california • campo d'applicazione • cio • circo • circostanze locali • cittadinanza svizzera • collaboratore • comunicazione • concordanza • concretizzazione • condizione • confederazione • consegna • consiglio federale • coordinazione • curriculum vitae • d'ufficio • decisione incidentale • decisione negativa • decisione • dfi • dichiarazione • dipartimento federale • direttiva • direttiva • direttive anticipate del paziente • direttore • diritto federale • entrata in vigore • equivalenza • esaminatore • estensione • fattispecie • federalismo • fine • firenze • forma e contenuto • formazione professionale • formulario ufficiale • francescano • giornalista • immediatamente • importanza • incarto • inganno • inizio • interesse degno di protezione • istituto ospedaliero • italia • lavoratore • legge federale sulla procedura amministrativa • legge sul tribunale amministrativo federale • leso • libera circolazione delle persone • limitazione • lingua ufficiale • losanna • manifestazione • materia d'insegnamento • materiale • menzione • mezzo di prova • modifica • motivazione della decisione • nato • norma • numero • obiettivo della pianificazione del territorio • obiezione • oggetto della lite • oncologia • onere della prova • ordinanza amministrativa • ordine militare • organizzazione • parlamento europeo • parte contraente • partecipazione o collaborazione • penuria • persona giuridica • personale infermieristico • posta a • potere d'apprezzamento • prassi giudiziaria e amministrativa • pratica • presentazione • prestazione di servizi • presupposto processuale • principio procedurale • procedura amministrativa • procedura di consultazione • professione • provvisorio • psicoterapia • qualificazione professionale • questio • raccomandazione di voto dell'autorità • rappresentanza diplomatica • replica • ricorrente • ricorso al tribunale amministrativo federale • ricorso in materia di diritto pubblico • rimedio giuridico • ripartizione dei compiti • ripetibili • riporto • salario • scienza e ricerca • scopo • segreteria di stato • situazione finanziaria • situazione giuridica • sopralluogo • spesa necessaria • stabilimento • stato membro • studente • studi universitari • studio legale • superstite • svizzera • tassa di giustizia • titolo universitario • tribunale amministrativo federale • tribunale federale • ue • ufficio federale della sanità pubblica • usa • varietà • violazione del diritto
BVGE
2010/11 • 2010/10 • 2008/23 • 2008/14 • 2007/6 • 2007/41
BVGer
B-1114/2015 • B-2701/2016 • B-2831/2010 • B-3327/2015 • B-3440/2016 • B-3566/2019 • B-4243/2015 • B-4380/2016 • B-4920/2015 • B-5372/2015 • B-5570/2019 • B-5572/2013 • B-6201/2011 • B-6252/2018 • B-628/2014 • B-6791/2009 • B-6825/2009 • B-8091/2008
FF
1999/5092 • 2009/6026
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2005/36