Tribunal federal
{T 0/2}
1P.451/2002 /col
Sentenza del 27 novembre 2002
I Corte di diritto pubblico
Giudici federali Aemisegger, presidente della Corte e vicepresidente del Tribunale federale,
Nay e Catenazzi,
cancelliere Gadoni.
M.________,
ricorrente, patrocinato dall'avv. Fabrizio Filippo Monaci,
piazza Teatro 1, 6501 Bellinzona,
contro
Dipartimento del territorio del Cantone Ticino,
Divisione dell'ambiente, 6501 Bellinzona,
Giudice delegato per le contravvenzioni del Tribunale amministrativo del Cantone Ticino, via Pretorio 16,
6901 Lugano.
infrazione della legge federale sulla caccia,
ricorso di diritto pubblico contro la sentenza emanata il 5 agosto 2002 dal Giudice delegato per le contravvenzioni del Tribunale amministrativo del Cantone Ticino.
Fatti:
A.
Con decisione del 1° marzo 2002 il Dipartimento del territorio del Cantone Ticino, Divisione dell'ambiente, ha inflitto ad M.________ una multa di fr. 750.-- per infrazioni commesse nell'esercizio della caccia. Gli ha inoltre negato per tre anni la facoltà di cacciare e confiscato un fucile e mezzi ausiliari. L'Autorità gli rimproverava di avere, assieme a un collega, la notte tra l'11 e il 12 settembre 2001, sparato un colpo - con l'ausilio di una fonte luminosa artificiale e di un apparecchio per l'intensificazione della luce residua - in direzione di un cinghiale, mancandolo. Gli imputava inoltre di essersi reso complice, la notte successiva, dell'abbattimento illecito di due cinghiali maschi, di avere pasturato con foraggi la zona al fine di adescarli, di avere portato sulla propria vettura un'arma vietata munita di spegnifiamma e di silenziatore, e di avere fabbricato quest'ultimo artigianalmente.
B.
Contro la decisione dipartimentale M.________ è insorto dinanzi al Giudice delegato per le contravvenzioni del Tribunale amministrativo del Cantone Ticino che, con sentenza del 5 agosto 2002, ha accolto il ricorso, annullato la decisione contestata e trasmesso gli atti al Ministero pubblico. Secondo il Giudice cantonale, talune infrazioni costituivano delitti secondo l'art. 17 cpv. 1
SR 922.0 Legge federale del 20 giugno 1986 su la caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici (Legge sulla caccia, LCP) - Legge sulla caccia LCP Art. 17 Delitti - 1 È punito con una pena detentiva sino a un anno o con una pena pecuniaria chiunque, intenzionalmente e senza autorizzazione:19 |
|
1 | È punito con una pena detentiva sino a un anno o con una pena pecuniaria chiunque, intenzionalmente e senza autorizzazione:19 |
a | caccia o uccide animali delle specie cacciabili o protette, oppure cattura o tiene in cattività animali di specie protette o se ne appropria; |
b | toglie dai nidi uova o piccoli di specie protette o disturba uccelli che covano; |
c | importa, fa transitare, esporta, mette in vendita o aliena animali protetti, vivi o morti, come pure parti o prodotti dei medesimi o uova; |
d | acquista, accetta in dono o in pegno, prende in custodia, dissimula, smercia o aiuta a smerciare animali vivi o morti oppure prodotti dei medesimi, di cui sa oppure dovrebbe presumere che sono stati ottenuti con un reato; |
e | entra, senza un motivo sufficiente, in una zona protetta munito di un'arma da tiro; |
f | scaccia o attira animali fuori delle zone protette; |
g | mette in libertà animali; |
h | affumica, gasa, affoga o impala volpi, tassi o marmotte; |
i | usa mezzi ausiliari proibiti per l'esercizio della caccia. |
2 | Se l'autore ha agito per negligenza, la pena è della multa. |
SR 922.0 Legge federale del 20 giugno 1986 su la caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici (Legge sulla caccia, LCP) - Legge sulla caccia LCP Art. 17 Delitti - 1 È punito con una pena detentiva sino a un anno o con una pena pecuniaria chiunque, intenzionalmente e senza autorizzazione:19 |
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1 | È punito con una pena detentiva sino a un anno o con una pena pecuniaria chiunque, intenzionalmente e senza autorizzazione:19 |
a | caccia o uccide animali delle specie cacciabili o protette, oppure cattura o tiene in cattività animali di specie protette o se ne appropria; |
b | toglie dai nidi uova o piccoli di specie protette o disturba uccelli che covano; |
c | importa, fa transitare, esporta, mette in vendita o aliena animali protetti, vivi o morti, come pure parti o prodotti dei medesimi o uova; |
d | acquista, accetta in dono o in pegno, prende in custodia, dissimula, smercia o aiuta a smerciare animali vivi o morti oppure prodotti dei medesimi, di cui sa oppure dovrebbe presumere che sono stati ottenuti con un reato; |
e | entra, senza un motivo sufficiente, in una zona protetta munito di un'arma da tiro; |
f | scaccia o attira animali fuori delle zone protette; |
g | mette in libertà animali; |
h | affumica, gasa, affoga o impala volpi, tassi o marmotte; |
i | usa mezzi ausiliari proibiti per l'esercizio della caccia. |
2 | Se l'autore ha agito per negligenza, la pena è della multa. |
C.
M.________ impugna questa sentenza con un ricorso di diritto pubblico al Tribunale federale. Chiede di dichiarare nulla la decisione dipartimentale e di annullare la parte del dispositivo riguardante la mancata attribuzione di ripetibili; postula inoltre di rinviare gli atti al Giudice cantonale affinché determini l'ammontare delle ripetibili per la sede cantonale. Il ricorrente fa valere una violazione del diritto di essere sentito, del divieto dell'arbitrio, dei principi della parità di trattamento e della legalità, della separazione dei poteri e della garanzia di un giudice indipendente e imparziale. Dei motivi si dirà, in quanto necessario, nei considerandi.
Non sono state chieste osservazioni sul ricorso.
Diritto:
1.
Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione l'ammissibilità dei ricorsi, senza essere vincolato, in tale ambito, dagli argomenti delle parti o dalle loro conclusioni (DTF 128 I 177 consid. 1, 128 II 46 consid. 2a, 127 III 41 consid. 2a).
1.1 La sentenza impugnata, che annulla la decisione dipartimentale per incompetenza dell'autorità amministrativa a perseguire le infrazioni litigiose e rinvia gli atti al Ministero pubblico, non pone fine alla lite, ma ne rappresenta solo una fase intermedia. Essa è tuttavia impugnabile direttamente con un ricorso di diritto pubblico, questo rimedio essendo secondo l'art. 87
SR 922.0 Legge federale del 20 giugno 1986 su la caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici (Legge sulla caccia, LCP) - Legge sulla caccia LCP Art. 17 Delitti - 1 È punito con una pena detentiva sino a un anno o con una pena pecuniaria chiunque, intenzionalmente e senza autorizzazione:19 |
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1 | È punito con una pena detentiva sino a un anno o con una pena pecuniaria chiunque, intenzionalmente e senza autorizzazione:19 |
a | caccia o uccide animali delle specie cacciabili o protette, oppure cattura o tiene in cattività animali di specie protette o se ne appropria; |
b | toglie dai nidi uova o piccoli di specie protette o disturba uccelli che covano; |
c | importa, fa transitare, esporta, mette in vendita o aliena animali protetti, vivi o morti, come pure parti o prodotti dei medesimi o uova; |
d | acquista, accetta in dono o in pegno, prende in custodia, dissimula, smercia o aiuta a smerciare animali vivi o morti oppure prodotti dei medesimi, di cui sa oppure dovrebbe presumere che sono stati ottenuti con un reato; |
e | entra, senza un motivo sufficiente, in una zona protetta munito di un'arma da tiro; |
f | scaccia o attira animali fuori delle zone protette; |
g | mette in libertà animali; |
h | affumica, gasa, affoga o impala volpi, tassi o marmotte; |
i | usa mezzi ausiliari proibiti per l'esercizio della caccia. |
2 | Se l'autore ha agito per negligenza, la pena è della multa. |
1.2 Il ricorso di diritto pubblico ha, tranne eccezioni che non si verificano in concreto, natura meramente cassatoria (DTF 127 II 1 consid. 2c, 126 III 534 consid. 1c e rinvio). In quanto il ricorrente chiede di dichiarare nulla la decisione dipartimentale, non oggetto della presente impugnativa, il suo gravame è quindi inammissibile (DTF 125 I 492 consid. 1a/bb, 104 consid. 1b e rinvii).
1.3 La sentenza impugnata poggia sostanzialmente sull'art. 44
SR 922.0 Legge federale del 20 giugno 1986 su la caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici (Legge sulla caccia, LCP) - Legge sulla caccia LCP Art. 17 Delitti - 1 È punito con una pena detentiva sino a un anno o con una pena pecuniaria chiunque, intenzionalmente e senza autorizzazione:19 |
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1 | È punito con una pena detentiva sino a un anno o con una pena pecuniaria chiunque, intenzionalmente e senza autorizzazione:19 |
a | caccia o uccide animali delle specie cacciabili o protette, oppure cattura o tiene in cattività animali di specie protette o se ne appropria; |
b | toglie dai nidi uova o piccoli di specie protette o disturba uccelli che covano; |
c | importa, fa transitare, esporta, mette in vendita o aliena animali protetti, vivi o morti, come pure parti o prodotti dei medesimi o uova; |
d | acquista, accetta in dono o in pegno, prende in custodia, dissimula, smercia o aiuta a smerciare animali vivi o morti oppure prodotti dei medesimi, di cui sa oppure dovrebbe presumere che sono stati ottenuti con un reato; |
e | entra, senza un motivo sufficiente, in una zona protetta munito di un'arma da tiro; |
f | scaccia o attira animali fuori delle zone protette; |
g | mette in libertà animali; |
h | affumica, gasa, affoga o impala volpi, tassi o marmotte; |
i | usa mezzi ausiliari proibiti per l'esercizio della caccia. |
2 | Se l'autore ha agito per negligenza, la pena è della multa. |
SR 922.0 Legge federale del 20 giugno 1986 su la caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici (Legge sulla caccia, LCP) - Legge sulla caccia LCP Art. 17 Delitti - 1 È punito con una pena detentiva sino a un anno o con una pena pecuniaria chiunque, intenzionalmente e senza autorizzazione:19 |
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1 | È punito con una pena detentiva sino a un anno o con una pena pecuniaria chiunque, intenzionalmente e senza autorizzazione:19 |
a | caccia o uccide animali delle specie cacciabili o protette, oppure cattura o tiene in cattività animali di specie protette o se ne appropria; |
b | toglie dai nidi uova o piccoli di specie protette o disturba uccelli che covano; |
c | importa, fa transitare, esporta, mette in vendita o aliena animali protetti, vivi o morti, come pure parti o prodotti dei medesimi o uova; |
d | acquista, accetta in dono o in pegno, prende in custodia, dissimula, smercia o aiuta a smerciare animali vivi o morti oppure prodotti dei medesimi, di cui sa oppure dovrebbe presumere che sono stati ottenuti con un reato; |
e | entra, senza un motivo sufficiente, in una zona protetta munito di un'arma da tiro; |
f | scaccia o attira animali fuori delle zone protette; |
g | mette in libertà animali; |
h | affumica, gasa, affoga o impala volpi, tassi o marmotte; |
i | usa mezzi ausiliari proibiti per l'esercizio della caccia. |
2 | Se l'autore ha agito per negligenza, la pena è della multa. |
SR 922.0 Legge federale del 20 giugno 1986 su la caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici (Legge sulla caccia, LCP) - Legge sulla caccia LCP Art. 21 Perseguimento - 1 Il perseguimento penale e il giudizio delle infrazioni spettano ai Cantoni. |
|
1 | Il perseguimento penale e il giudizio delle infrazioni spettano ai Cantoni. |
2 | L'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria persegue e giudica le infrazioni commesse all'atto dell'importazione, del transito e dell'esportazione. Se vi è simultaneamente un'infrazione alla legge del 18 marzo 200526 sulle dogane o alla legge del 12 giugno 200927 sull'IVA, le infrazioni sono perseguite e giudicate dall'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini.28 |
3 | Se un'infrazione costituisce simultaneamente un'infrazione secondo il capoverso 2 e un'infrazione alla legge federale del 16 marzo 201229 sulla circolazione delle specie di fauna e di flora protette, alla legge federale del 16 dicembre 200530 sulla protezione degli animali, alla legge del 18 marzo 2005 sulle dogane, alla legge del 12 giugno 2009 sull'IVA, alla legge del 20 giugno 201431 sulle derrate alimentari o alla legge del 1° luglio 196632 sulle epizoozie, perseguibile dalla stessa autorità federale, è applicata la pena comminata per l'infrazione più grave; tale pena può essere adeguatamente aumentata.33 |
SR 922.0 Legge federale del 20 giugno 1986 su la caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici (Legge sulla caccia, LCP) - Legge sulla caccia LCP Art. 21 Perseguimento - 1 Il perseguimento penale e il giudizio delle infrazioni spettano ai Cantoni. |
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1 | Il perseguimento penale e il giudizio delle infrazioni spettano ai Cantoni. |
2 | L'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria persegue e giudica le infrazioni commesse all'atto dell'importazione, del transito e dell'esportazione. Se vi è simultaneamente un'infrazione alla legge del 18 marzo 200526 sulle dogane o alla legge del 12 giugno 200927 sull'IVA, le infrazioni sono perseguite e giudicate dall'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini.28 |
3 | Se un'infrazione costituisce simultaneamente un'infrazione secondo il capoverso 2 e un'infrazione alla legge federale del 16 marzo 201229 sulla circolazione delle specie di fauna e di flora protette, alla legge federale del 16 dicembre 200530 sulla protezione degli animali, alla legge del 18 marzo 2005 sulle dogane, alla legge del 12 giugno 2009 sull'IVA, alla legge del 20 giugno 201431 sulle derrate alimentari o alla legge del 1° luglio 196632 sulle epizoozie, perseguibile dalla stessa autorità federale, è applicata la pena comminata per l'infrazione più grave; tale pena può essere adeguatamente aumentata.33 |
SR 922.0 Legge federale del 20 giugno 1986 su la caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici (Legge sulla caccia, LCP) - Legge sulla caccia LCP Art. 21 Perseguimento - 1 Il perseguimento penale e il giudizio delle infrazioni spettano ai Cantoni. |
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1 | Il perseguimento penale e il giudizio delle infrazioni spettano ai Cantoni. |
2 | L'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria persegue e giudica le infrazioni commesse all'atto dell'importazione, del transito e dell'esportazione. Se vi è simultaneamente un'infrazione alla legge del 18 marzo 200526 sulle dogane o alla legge del 12 giugno 200927 sull'IVA, le infrazioni sono perseguite e giudicate dall'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini.28 |
3 | Se un'infrazione costituisce simultaneamente un'infrazione secondo il capoverso 2 e un'infrazione alla legge federale del 16 marzo 201229 sulla circolazione delle specie di fauna e di flora protette, alla legge federale del 16 dicembre 200530 sulla protezione degli animali, alla legge del 18 marzo 2005 sulle dogane, alla legge del 12 giugno 2009 sull'IVA, alla legge del 20 giugno 201431 sulle derrate alimentari o alla legge del 1° luglio 196632 sulle epizoozie, perseguibile dalla stessa autorità federale, è applicata la pena comminata per l'infrazione più grave; tale pena può essere adeguatamente aumentata.33 |
1.4 Secondo l'art. 88
SR 922.0 Legge federale del 20 giugno 1986 su la caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici (Legge sulla caccia, LCP) - Legge sulla caccia LCP Art. 21 Perseguimento - 1 Il perseguimento penale e il giudizio delle infrazioni spettano ai Cantoni. |
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1 | Il perseguimento penale e il giudizio delle infrazioni spettano ai Cantoni. |
2 | L'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria persegue e giudica le infrazioni commesse all'atto dell'importazione, del transito e dell'esportazione. Se vi è simultaneamente un'infrazione alla legge del 18 marzo 200526 sulle dogane o alla legge del 12 giugno 200927 sull'IVA, le infrazioni sono perseguite e giudicate dall'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini.28 |
3 | Se un'infrazione costituisce simultaneamente un'infrazione secondo il capoverso 2 e un'infrazione alla legge federale del 16 marzo 201229 sulla circolazione delle specie di fauna e di flora protette, alla legge federale del 16 dicembre 200530 sulla protezione degli animali, alla legge del 18 marzo 2005 sulle dogane, alla legge del 12 giugno 2009 sull'IVA, alla legge del 20 giugno 201431 sulle derrate alimentari o alla legge del 1° luglio 196632 sulle epizoozie, perseguibile dalla stessa autorità federale, è applicata la pena comminata per l'infrazione più grave; tale pena può essere adeguatamente aumentata.33 |
Il ricorrente, nel gravame presentato dinanzi alla precedente istanza, aveva tra l'altro contestato la competenza dell'Autorità amministrativa, perlomeno riguardo ai delitti dell'art. 17
SR 922.0 Legge federale del 20 giugno 1986 su la caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici (Legge sulla caccia, LCP) - Legge sulla caccia LCP Art. 17 Delitti - 1 È punito con una pena detentiva sino a un anno o con una pena pecuniaria chiunque, intenzionalmente e senza autorizzazione:19 |
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1 | È punito con una pena detentiva sino a un anno o con una pena pecuniaria chiunque, intenzionalmente e senza autorizzazione:19 |
a | caccia o uccide animali delle specie cacciabili o protette, oppure cattura o tiene in cattività animali di specie protette o se ne appropria; |
b | toglie dai nidi uova o piccoli di specie protette o disturba uccelli che covano; |
c | importa, fa transitare, esporta, mette in vendita o aliena animali protetti, vivi o morti, come pure parti o prodotti dei medesimi o uova; |
d | acquista, accetta in dono o in pegno, prende in custodia, dissimula, smercia o aiuta a smerciare animali vivi o morti oppure prodotti dei medesimi, di cui sa oppure dovrebbe presumere che sono stati ottenuti con un reato; |
e | entra, senza un motivo sufficiente, in una zona protetta munito di un'arma da tiro; |
f | scaccia o attira animali fuori delle zone protette; |
g | mette in libertà animali; |
h | affumica, gasa, affoga o impala volpi, tassi o marmotte; |
i | usa mezzi ausiliari proibiti per l'esercizio della caccia. |
2 | Se l'autore ha agito per negligenza, la pena è della multa. |
anziché annullarla, riveste quindi, nelle esposte circostanze, carattere teorico e non va pertanto esaminata ulteriormente. In queste condizioni, occorre solo esaminare se la sentenza impugnata, negando al ricorrente un'indennità per ripetibili, ha violato la Costituzione.
2.
Secondo il ricorrente il diniego di un'indennità per ripetibili costituisce, in un caso come il presente, una violazione del divieto dell'arbitrio e del principio della parità di trattamento. Ravvisa nell'assenza di un'esplicita disposizione nella LPContr, che preveda l'assegnazione di ripetibili, una lacuna propria, che il Giudice cantonale avrebbe dovuto colmare applicando per analogia l'art. 9 cpv. 6 CPP/TI o l'art. 31 della legge cantonale di procedura per le cause amministrative, del 19 aprile 1966.
Né i principi generali del diritto, né le garanzie di procedura sancite dalla Costituzione impongono in modo generale alle Autorità cantonali, in assenza di un testo di legge in tal senso, di accordare indennità per ripetibili alla parte vincente rappresentata da un avvocato in un procedimento penale o amministrativo (DTF 105 Ia 127 segg., 104 Ia 9 segg.; cfr. pure DTF 112 Ib 446 consid. 3a pag. 449; sentenza del 13 ottobre 1993, consid. 3a, pubblicata in RDAT I-1994, n. 83, pag. 212 segg. e in Rep. 1994, pag. 279 segg.; sentenza del 14 giugno 1985, consid. 2a, pubblicata in ZBl 86/1985, pag. 508 seg.) Questa giurisprudenza, emanata sotto il previgente art. 4 vCost., è stata confermata anche dopo l'entrata in vigore, il 1° gennaio 2000, della Costituzione federale del 18 aprile 1999 (cfr. sentenza 1P.145/2000 del 17 maggio 2000, consid. 2b/bb; sentenza 1P.755/2001 dell'11 marzo 2002, consid. 4.2; cfr., in generale, DTF 126 I 81 segg.). La prassi del Giudice cantonale di non attribuire ripetibili nelle procedure rette dalla LPContr poiché questa legge non le prevede esplicitamente, regge quindi, di massima, sotto i citati aspetti (cfr. RDAT 1982, n. 34, pag. 77; RDAT 1988, n. 79, pag. 239; Marco Borghi/Guido Corti, Compendio di
procedura amministrativa ticinese, Lugano 1997, pag. 159). D'altra parte, non sono in concreto ravvisabili motivi che facciano apparire la soluzione adottata dal precedente Giudice manifestamente insostenibile. In effetti, il Dipartimento del territorio ha sì violato l'art. 44
SR 922.0 Legge federale del 20 giugno 1986 su la caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici (Legge sulla caccia, LCP) - Legge sulla caccia LCP Art. 17 Delitti - 1 È punito con una pena detentiva sino a un anno o con una pena pecuniaria chiunque, intenzionalmente e senza autorizzazione:19 |
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1 | È punito con una pena detentiva sino a un anno o con una pena pecuniaria chiunque, intenzionalmente e senza autorizzazione:19 |
a | caccia o uccide animali delle specie cacciabili o protette, oppure cattura o tiene in cattività animali di specie protette o se ne appropria; |
b | toglie dai nidi uova o piccoli di specie protette o disturba uccelli che covano; |
c | importa, fa transitare, esporta, mette in vendita o aliena animali protetti, vivi o morti, come pure parti o prodotti dei medesimi o uova; |
d | acquista, accetta in dono o in pegno, prende in custodia, dissimula, smercia o aiuta a smerciare animali vivi o morti oppure prodotti dei medesimi, di cui sa oppure dovrebbe presumere che sono stati ottenuti con un reato; |
e | entra, senza un motivo sufficiente, in una zona protetta munito di un'arma da tiro; |
f | scaccia o attira animali fuori delle zone protette; |
g | mette in libertà animali; |
h | affumica, gasa, affoga o impala volpi, tassi o marmotte; |
i | usa mezzi ausiliari proibiti per l'esercizio della caccia. |
2 | Se l'autore ha agito per negligenza, la pena è della multa. |
Né è pertinente l'accenno all'art. 50
IR 0.101 Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) CEDU Art. 50 Spese di funzionamento della Corte - Le spese di funzionamento della Corte sono a carico del Consiglio d'Europa. |
IR 0.101 Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) CEDU Art. 41 Equa soddisfazione - Se la Corte dichiara che vi è stata una violazione della Convenzione o dei suoi Protocolli e se il diritto interno dell'Alta Parte contraente interessata non permette che una parziale riparazione della violazione, la Corte, se necessario, accorda alla parte lesa un'equa soddisfazione. |
3.
Ne consegue che il ricorso di diritto pubblico deve essere respinto, nella misura della sua ammissibilità. Le spese seguono la soccombenza (art. 156 cpv. 1
IR 0.101 Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) CEDU Art. 41 Equa soddisfazione - Se la Corte dichiara che vi è stata una violazione della Convenzione o dei suoi Protocolli e se il diritto interno dell'Alta Parte contraente interessata non permette che una parziale riparazione della violazione, la Corte, se necessario, accorda alla parte lesa un'equa soddisfazione. |
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
1.
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.
2.
La tassa di giustizia di fr. 1'000.-- è posta a carico del ricorrente.
3.
Comunicazione al patrocinatore del ricorrente, al Dipartimento del territorio, Divisione dell'ambiente, e al Giudice delegato per le contravvenzioni del Tribunale amministrativo del Cantone Ticino.
Losanna, 27 novembre 2002
In nome della I Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero
Il presidente: Il cancelliere: