SR 922.0 Legge federale del 20 giugno 1986 su la caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici (Legge sulla caccia, LCP) - Legge sulla caccia LCP Art. 17 Delitti - 1 È punito con una pena detentiva sino a un anno o con una pena pecuniaria chiunque, intenzionalmente e senza autorizzazione:19 |
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1 | È punito con una pena detentiva sino a un anno o con una pena pecuniaria chiunque, intenzionalmente e senza autorizzazione:19 |
a | caccia o uccide animali delle specie cacciabili o protette, oppure cattura o tiene in cattività animali di specie protette o se ne appropria; |
b | toglie dai nidi uova o piccoli di specie protette o disturba uccelli che covano; |
c | importa, fa transitare, esporta, mette in vendita o aliena animali protetti, vivi o morti, come pure parti o prodotti dei medesimi o uova; |
d | acquista, accetta in dono o in pegno, prende in custodia, dissimula, smercia o aiuta a smerciare animali vivi o morti oppure prodotti dei medesimi, di cui sa oppure dovrebbe presumere che sono stati ottenuti con un reato; |
e | entra, senza un motivo sufficiente, in una zona protetta munito di un'arma da tiro; |
f | scaccia o attira animali fuori delle zone protette; |
g | mette in libertà animali; |
h | affumica, gasa, affoga o impala volpi, tassi o marmotte; |
i | usa mezzi ausiliari proibiti per l'esercizio della caccia. |
2 | Se l'autore ha agito per negligenza, la pena è della multa. |
SR 922.0 Legge federale del 20 giugno 1986 su la caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici (Legge sulla caccia, LCP) - Legge sulla caccia LCP Art. 17 Delitti - 1 È punito con una pena detentiva sino a un anno o con una pena pecuniaria chiunque, intenzionalmente e senza autorizzazione:19 |
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1 | È punito con una pena detentiva sino a un anno o con una pena pecuniaria chiunque, intenzionalmente e senza autorizzazione:19 |
a | caccia o uccide animali delle specie cacciabili o protette, oppure cattura o tiene in cattività animali di specie protette o se ne appropria; |
b | toglie dai nidi uova o piccoli di specie protette o disturba uccelli che covano; |
c | importa, fa transitare, esporta, mette in vendita o aliena animali protetti, vivi o morti, come pure parti o prodotti dei medesimi o uova; |
d | acquista, accetta in dono o in pegno, prende in custodia, dissimula, smercia o aiuta a smerciare animali vivi o morti oppure prodotti dei medesimi, di cui sa oppure dovrebbe presumere che sono stati ottenuti con un reato; |
e | entra, senza un motivo sufficiente, in una zona protetta munito di un'arma da tiro; |
f | scaccia o attira animali fuori delle zone protette; |
g | mette in libertà animali; |
h | affumica, gasa, affoga o impala volpi, tassi o marmotte; |
i | usa mezzi ausiliari proibiti per l'esercizio della caccia. |
2 | Se l'autore ha agito per negligenza, la pena è della multa. |
SR 922.0 Legge federale del 20 giugno 1986 su la caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici (Legge sulla caccia, LCP) - Legge sulla caccia LCP Art. 17 Delitti - 1 È punito con una pena detentiva sino a un anno o con una pena pecuniaria chiunque, intenzionalmente e senza autorizzazione:19 |
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1 | È punito con una pena detentiva sino a un anno o con una pena pecuniaria chiunque, intenzionalmente e senza autorizzazione:19 |
a | caccia o uccide animali delle specie cacciabili o protette, oppure cattura o tiene in cattività animali di specie protette o se ne appropria; |
b | toglie dai nidi uova o piccoli di specie protette o disturba uccelli che covano; |
c | importa, fa transitare, esporta, mette in vendita o aliena animali protetti, vivi o morti, come pure parti o prodotti dei medesimi o uova; |
d | acquista, accetta in dono o in pegno, prende in custodia, dissimula, smercia o aiuta a smerciare animali vivi o morti oppure prodotti dei medesimi, di cui sa oppure dovrebbe presumere che sono stati ottenuti con un reato; |
e | entra, senza un motivo sufficiente, in una zona protetta munito di un'arma da tiro; |
f | scaccia o attira animali fuori delle zone protette; |
g | mette in libertà animali; |
h | affumica, gasa, affoga o impala volpi, tassi o marmotte; |
i | usa mezzi ausiliari proibiti per l'esercizio della caccia. |
2 | Se l'autore ha agito per negligenza, la pena è della multa. |
SR 922.0 Legge federale del 20 giugno 1986 su la caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici (Legge sulla caccia, LCP) - Legge sulla caccia LCP Art. 17 Delitti - 1 È punito con una pena detentiva sino a un anno o con una pena pecuniaria chiunque, intenzionalmente e senza autorizzazione:19 |
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1 | È punito con una pena detentiva sino a un anno o con una pena pecuniaria chiunque, intenzionalmente e senza autorizzazione:19 |
a | caccia o uccide animali delle specie cacciabili o protette, oppure cattura o tiene in cattività animali di specie protette o se ne appropria; |
b | toglie dai nidi uova o piccoli di specie protette o disturba uccelli che covano; |
c | importa, fa transitare, esporta, mette in vendita o aliena animali protetti, vivi o morti, come pure parti o prodotti dei medesimi o uova; |
d | acquista, accetta in dono o in pegno, prende in custodia, dissimula, smercia o aiuta a smerciare animali vivi o morti oppure prodotti dei medesimi, di cui sa oppure dovrebbe presumere che sono stati ottenuti con un reato; |
e | entra, senza un motivo sufficiente, in una zona protetta munito di un'arma da tiro; |
f | scaccia o attira animali fuori delle zone protette; |
g | mette in libertà animali; |
h | affumica, gasa, affoga o impala volpi, tassi o marmotte; |
i | usa mezzi ausiliari proibiti per l'esercizio della caccia. |
2 | Se l'autore ha agito per negligenza, la pena è della multa. |
SR 922.0 Legge federale del 20 giugno 1986 su la caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici (Legge sulla caccia, LCP) - Legge sulla caccia LCP Art. 17 Delitti - 1 È punito con una pena detentiva sino a un anno o con una pena pecuniaria chiunque, intenzionalmente e senza autorizzazione:19 |
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1 | È punito con una pena detentiva sino a un anno o con una pena pecuniaria chiunque, intenzionalmente e senza autorizzazione:19 |
a | caccia o uccide animali delle specie cacciabili o protette, oppure cattura o tiene in cattività animali di specie protette o se ne appropria; |
b | toglie dai nidi uova o piccoli di specie protette o disturba uccelli che covano; |
c | importa, fa transitare, esporta, mette in vendita o aliena animali protetti, vivi o morti, come pure parti o prodotti dei medesimi o uova; |
d | acquista, accetta in dono o in pegno, prende in custodia, dissimula, smercia o aiuta a smerciare animali vivi o morti oppure prodotti dei medesimi, di cui sa oppure dovrebbe presumere che sono stati ottenuti con un reato; |
e | entra, senza un motivo sufficiente, in una zona protetta munito di un'arma da tiro; |
f | scaccia o attira animali fuori delle zone protette; |
g | mette in libertà animali; |
h | affumica, gasa, affoga o impala volpi, tassi o marmotte; |
i | usa mezzi ausiliari proibiti per l'esercizio della caccia. |
2 | Se l'autore ha agito per negligenza, la pena è della multa. |
SR 922.0 Legge federale del 20 giugno 1986 su la caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici (Legge sulla caccia, LCP) - Legge sulla caccia LCP Art. 21 Perseguimento - 1 Il perseguimento penale e il giudizio delle infrazioni spettano ai Cantoni. |
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1 | Il perseguimento penale e il giudizio delle infrazioni spettano ai Cantoni. |
2 | L'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria persegue e giudica le infrazioni commesse all'atto dell'importazione, del transito e dell'esportazione. Se vi è simultaneamente un'infrazione alla legge del 18 marzo 200526 sulle dogane o alla legge del 12 giugno 200927 sull'IVA, le infrazioni sono perseguite e giudicate dall'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini.28 |
3 | Se un'infrazione costituisce simultaneamente un'infrazione secondo il capoverso 2 e un'infrazione alla legge federale del 16 marzo 201229 sulla circolazione delle specie di fauna e di flora protette, alla legge federale del 16 dicembre 200530 sulla protezione degli animali, alla legge del 18 marzo 2005 sulle dogane, alla legge del 12 giugno 2009 sull'IVA, alla legge del 20 giugno 201431 sulle derrate alimentari o alla legge del 1° luglio 196632 sulle epizoozie, perseguibile dalla stessa autorità federale, è applicata la pena comminata per l'infrazione più grave; tale pena può essere adeguatamente aumentata.33 |
SR 922.0 Legge federale del 20 giugno 1986 su la caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici (Legge sulla caccia, LCP) - Legge sulla caccia LCP Art. 21 Perseguimento - 1 Il perseguimento penale e il giudizio delle infrazioni spettano ai Cantoni. |
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1 | Il perseguimento penale e il giudizio delle infrazioni spettano ai Cantoni. |
2 | L'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria persegue e giudica le infrazioni commesse all'atto dell'importazione, del transito e dell'esportazione. Se vi è simultaneamente un'infrazione alla legge del 18 marzo 200526 sulle dogane o alla legge del 12 giugno 200927 sull'IVA, le infrazioni sono perseguite e giudicate dall'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini.28 |
3 | Se un'infrazione costituisce simultaneamente un'infrazione secondo il capoverso 2 e un'infrazione alla legge federale del 16 marzo 201229 sulla circolazione delle specie di fauna e di flora protette, alla legge federale del 16 dicembre 200530 sulla protezione degli animali, alla legge del 18 marzo 2005 sulle dogane, alla legge del 12 giugno 2009 sull'IVA, alla legge del 20 giugno 201431 sulle derrate alimentari o alla legge del 1° luglio 196632 sulle epizoozie, perseguibile dalla stessa autorità federale, è applicata la pena comminata per l'infrazione più grave; tale pena può essere adeguatamente aumentata.33 |
SR 922.0 Legge federale del 20 giugno 1986 su la caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici (Legge sulla caccia, LCP) - Legge sulla caccia LCP Art. 21 Perseguimento - 1 Il perseguimento penale e il giudizio delle infrazioni spettano ai Cantoni. |
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1 | Il perseguimento penale e il giudizio delle infrazioni spettano ai Cantoni. |
2 | L'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria persegue e giudica le infrazioni commesse all'atto dell'importazione, del transito e dell'esportazione. Se vi è simultaneamente un'infrazione alla legge del 18 marzo 200526 sulle dogane o alla legge del 12 giugno 200927 sull'IVA, le infrazioni sono perseguite e giudicate dall'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini.28 |
3 | Se un'infrazione costituisce simultaneamente un'infrazione secondo il capoverso 2 e un'infrazione alla legge federale del 16 marzo 201229 sulla circolazione delle specie di fauna e di flora protette, alla legge federale del 16 dicembre 200530 sulla protezione degli animali, alla legge del 18 marzo 2005 sulle dogane, alla legge del 12 giugno 2009 sull'IVA, alla legge del 20 giugno 201431 sulle derrate alimentari o alla legge del 1° luglio 196632 sulle epizoozie, perseguibile dalla stessa autorità federale, è applicata la pena comminata per l'infrazione più grave; tale pena può essere adeguatamente aumentata.33 |
SR 922.0 Legge federale del 20 giugno 1986 su la caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici (Legge sulla caccia, LCP) - Legge sulla caccia LCP Art. 21 Perseguimento - 1 Il perseguimento penale e il giudizio delle infrazioni spettano ai Cantoni. |
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1 | Il perseguimento penale e il giudizio delle infrazioni spettano ai Cantoni. |
2 | L'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria persegue e giudica le infrazioni commesse all'atto dell'importazione, del transito e dell'esportazione. Se vi è simultaneamente un'infrazione alla legge del 18 marzo 200526 sulle dogane o alla legge del 12 giugno 200927 sull'IVA, le infrazioni sono perseguite e giudicate dall'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini.28 |
3 | Se un'infrazione costituisce simultaneamente un'infrazione secondo il capoverso 2 e un'infrazione alla legge federale del 16 marzo 201229 sulla circolazione delle specie di fauna e di flora protette, alla legge federale del 16 dicembre 200530 sulla protezione degli animali, alla legge del 18 marzo 2005 sulle dogane, alla legge del 12 giugno 2009 sull'IVA, alla legge del 20 giugno 201431 sulle derrate alimentari o alla legge del 1° luglio 196632 sulle epizoozie, perseguibile dalla stessa autorità federale, è applicata la pena comminata per l'infrazione più grave; tale pena può essere adeguatamente aumentata.33 |
SR 922.0 Legge federale del 20 giugno 1986 su la caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici (Legge sulla caccia, LCP) - Legge sulla caccia LCP Art. 17 Delitti - 1 È punito con una pena detentiva sino a un anno o con una pena pecuniaria chiunque, intenzionalmente e senza autorizzazione:19 |
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1 | È punito con una pena detentiva sino a un anno o con una pena pecuniaria chiunque, intenzionalmente e senza autorizzazione:19 |
a | caccia o uccide animali delle specie cacciabili o protette, oppure cattura o tiene in cattività animali di specie protette o se ne appropria; |
b | toglie dai nidi uova o piccoli di specie protette o disturba uccelli che covano; |
c | importa, fa transitare, esporta, mette in vendita o aliena animali protetti, vivi o morti, come pure parti o prodotti dei medesimi o uova; |
d | acquista, accetta in dono o in pegno, prende in custodia, dissimula, smercia o aiuta a smerciare animali vivi o morti oppure prodotti dei medesimi, di cui sa oppure dovrebbe presumere che sono stati ottenuti con un reato; |
e | entra, senza un motivo sufficiente, in una zona protetta munito di un'arma da tiro; |
f | scaccia o attira animali fuori delle zone protette; |
g | mette in libertà animali; |
h | affumica, gasa, affoga o impala volpi, tassi o marmotte; |
i | usa mezzi ausiliari proibiti per l'esercizio della caccia. |
2 | Se l'autore ha agito per negligenza, la pena è della multa. |
SR 922.0 Legge federale del 20 giugno 1986 su la caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici (Legge sulla caccia, LCP) - Legge sulla caccia LCP Art. 17 Delitti - 1 È punito con una pena detentiva sino a un anno o con una pena pecuniaria chiunque, intenzionalmente e senza autorizzazione:19 |
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1 | È punito con una pena detentiva sino a un anno o con una pena pecuniaria chiunque, intenzionalmente e senza autorizzazione:19 |
a | caccia o uccide animali delle specie cacciabili o protette, oppure cattura o tiene in cattività animali di specie protette o se ne appropria; |
b | toglie dai nidi uova o piccoli di specie protette o disturba uccelli che covano; |
c | importa, fa transitare, esporta, mette in vendita o aliena animali protetti, vivi o morti, come pure parti o prodotti dei medesimi o uova; |
d | acquista, accetta in dono o in pegno, prende in custodia, dissimula, smercia o aiuta a smerciare animali vivi o morti oppure prodotti dei medesimi, di cui sa oppure dovrebbe presumere che sono stati ottenuti con un reato; |
e | entra, senza un motivo sufficiente, in una zona protetta munito di un'arma da tiro; |
f | scaccia o attira animali fuori delle zone protette; |
g | mette in libertà animali; |
h | affumica, gasa, affoga o impala volpi, tassi o marmotte; |
i | usa mezzi ausiliari proibiti per l'esercizio della caccia. |
2 | Se l'autore ha agito per negligenza, la pena è della multa. |
IR 0.101 Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) CEDU Art. 50 Spese di funzionamento della Corte - Le spese di funzionamento della Corte sono a carico del Consiglio d'Europa. |
IR 0.101 Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) CEDU Art. 41 Equa soddisfazione - Se la Corte dichiara che vi è stata una violazione della Convenzione o dei suoi Protocolli e se il diritto interno dell'Alta Parte contraente interessata non permette che una parziale riparazione della violazione, la Corte, se necessario, accorda alla parte lesa un'equa soddisfazione. |
IR 0.101 Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) CEDU Art. 41 Equa soddisfazione - Se la Corte dichiara che vi è stata una violazione della Convenzione o dei suoi Protocolli e se il diritto interno dell'Alta Parte contraente interessata non permette che una parziale riparazione della violazione, la Corte, se necessario, accorda alla parte lesa un'equa soddisfazione. |