Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Abteilung I
A-2372/2021
Urteil vom 26. Juli 2022
Richter Jürg Marcel Tiefenthal (Vorsitz),
Besetzung Richter Jérôme Candrian, Richter Maurizio Greppi,
Gerichtsschreiber Thomas Ritter.
X._______,
vertreten durch
Parteien lic. iur. Pascal Baumgardt,
Baumgardt Rechtsanwälte & Notare,
Beschwerdeführer,
gegen
Politische Gemeinde Rorschacherberg,
Beschwerdegegnerin,
Eidgenössische Elektrizitätskommission ElCom,
Vorinstanz.
Gegenstand Elektrische Anlagen; Einsatz eines intelligenten Mess-systems.
Sachverhalt:
A.
A.a Der Gemeinderat der politischen Gemeinde Rorschacherberg beschloss am 11. August 2015, im Gemeindegebiet intelligente Messsysteme einzuführen, um die Verbrauchszahlen von Energie und Wasser künftig elektronisch auszulesen.
A.b Am 30. Oktober 2017 baute die Gemeinde Rorschacherberg in der Liegenschaft von X._______ in Rorschacherberg ein intelligentes Messsystem («Smart Meter») ein, um die elektrische Energie zu erfassen.
A.c X._______ ersuchte die Gemeinde Rorschacherberg am 8. November 2017 darum, den bereits installierten Smart Meter wieder durch einen konventionellen Stromzähler zu ersetzen und zudem den bestehenden mechanischen Wasserzähler beizubehalten.
A.d Die Gemeinde Rorschacherberg lehnte die Anträge von X._______ mit Gemeinderatsbeschluss vom 3. Juli 2018 ab. Dagegen gelangte X._______ mit Rekurs vom 16. Juli 2018, ergänzt am 16. November 2018, an das Baudepartement des Kantons St. Gallen (nachfolgend: Baudepartement).
B.
Nach einem Meinungsaustausch mit dem Fachsekretariat der Eidgenössischen Elektrizitätskommission (EICom) zur Frage der Zuständigkeit überwies das Baudepartement die Angelegenheit mit Entscheid vom 2. April 2020 sowohl in Bezug auf das intelligente Messsystem für den Stromverbrauch als auch dasjenige für den Wasserverbrauch an die EICom.
C.
Das Fachsekretariat der EICom eröffnete am 15. Mai 2020 ein Verwaltungsverfahren und gab den Parteien Gelegenheit, ihre Anträge und Begründungen anzupassen oder zu ergänzen. X._______ hielt an den im Rekurs an das Baudepartement gestellten Anträgen fest. Die Gemeinde Rorschacherberg beantragte, es sei ihr Beschluss vom 3. Juli 2018 zu schützen.
D.
Mit Verfügung vom 6. April 2021 wies die ElCom die Anträge von X._______ ab, soweit sie darauf eintrat. Sie hielt im Dispositiv fest, dass die Gemeinde Rorschacherberg den Smart Meter für die Erfassung der Elektrizität bis zum Ende seiner Lebensdauer bei X._______ einsetzen und die Daten gemäss den Erwägungen der Verfügung bearbeiten dürfe. Auf dessen Antrag, es sei der konventionelle Wasserzähler ohne Kommunikationsanbindung beizubehalten, trat die ElCom nicht ein.
E.
X._______ (nachfolgend: Beschwerdeführer) erhob mit Eingabe vom 17. Mai 2021 Beschwerde beim Bundesverwaltungsgericht. Er beantragt, die Verfügung vom 6. April 2021 sei aufzuheben, soweit seine Anträge abgewiesen worden seien (Begehren Nr. 1). Die Gemeinde bzw. Elektrizitätsversorgung Rorschacherberg sei anzuweisen, in seiner Liegenschaft das intelligente Messsystem (Smart Meter) für die Erfassung elektrischer Energie durch einen konventionellen Stromzähler (ohne Kommunikationsanbindung) zu ersetzen (Begehren Nr. 2). Eventualiter sei ihm für die Umstellung auf ein intelligentes Messsystem eine angemessene Übergangsfrist, mindestens bis zum 31. Dezember 2026, nötigenfalls mit dem Recht zur Selbstablesung zu gewähren. Des Weiteren sei festzustellen, dass der Beschluss des Gemeinderates Rorschacherberg vom 3. Juli 2018 in Bezug auf das intelligente Messsystem für Strom nichtig sei (Begehren Nr. 3). Soweit die Vorinstanz nicht auf seinen Antrag auf Beibehaltung des konventionellen Wasserzählers eingetreten sei, sei die Sache überdies zur materiellen Beurteilung an die zuständige Behörde (Sicherheits- und Justizdepartement des Kantons St. Gallen; nachfolgend: Sicherheitsdepartement) zu überweisen (Begehren Nr. 4).
F.
Die Vorinstanz verzichtete mit Schreiben vom 23. Juni 2021 auf eine Vernehmlassung und verwies auf die angefochtene Verfügung.
G.
Die Gemeinde Rorschacherberg (nachfolgend: Beschwerdegegnerin) machte von der Gelegenheit, eine Vernehmlassung einzureichen, keinen Gebrauch. Am 16. August 2021 reichte der Beschwerdeführer weitere Bemerkungen ein.
H.
Auf die weiteren Ausführungen der Parteien und die bei den Akten liegenden Schriftstücke wird, soweit entscheidrelevant, in den nachfolgenden Erwägungen eingegangen.
Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:
1.
1.1 Gemäss Art. 31
SR 173.32 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF) LTAF Art. 31 Principio - Il Tribunale amministrativo federale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'articolo 5 della legge federale del 20 dicembre 196819 sulla procedura amministrativa (PA). |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 5 - 1 Sono decisioni i provvedimenti delle autorità nel singolo caso, fondati sul diritto pubblico federale e concernenti: |
|
1 | Sono decisioni i provvedimenti delle autorità nel singolo caso, fondati sul diritto pubblico federale e concernenti: |
a | la costituzione, la modificazione o l'annullamento di diritti o di obblighi; |
b | l'accertamento dell'esistenza, dell'inesistenza o dell'estensione di diritti o di obblighi; |
c | il rigetto o la dichiarazione d'inammissibilità d'istanze dirette alla costituzione, alla modificazione, all'annullamento o all'accertamento di diritti o di obblighi. |
2 | Sono decisioni anche quelle in materia d'esecuzione (art. 41 cpv. 1 lett. a e b), le decisioni incidentali (art. 45 e 46), le decisioni su opposizione (art. 30 cpv. 2 lett. b e 74), le decisioni su ricorso (art. 61), le decisioni in sede di revisione (art. 68) e l'interpretazione (art. 69).24 |
3 | Le dichiarazioni di un'autorità che rifiuta o solleva pretese da far valere mediante azione non sono considerate decisioni. |
SR 734.7 Legge del 23 marzo 2007 sull'approvvigionamento elettrico (LAEl) LAEl Art. 23 Tutela giurisdizionale - Le decisioni della ElCom sono impugnabili con ricorso al Tribunale amministrativo federale. |
SR 173.32 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF) LTAF Art. 32 Eccezioni - 1 Il ricorso è inammissibile contro: |
|
1 | Il ricorso è inammissibile contro: |
a | le decisioni in materia di sicurezza interna o esterna del Paese, neutralità, protezione diplomatica e altri affari esteri, in quanto il diritto internazionale pubblico non conferisca un diritto al giudizio da parte di un tribunale; |
b | le decisioni in materia di diritto di voto dei cittadini nonché di elezioni e votazioni popolari; |
c | le decisioni in materia di salario al merito del personale federale, in quanto non concernano la parità dei sessi; |
d | ... |
e | le decisioni nel settore dell'energia nucleare concernenti: |
e1 | le autorizzazioni di massima per impianti nucleari, |
e2 | l'approvazione del programma di smaltimento, |
e3 | la chiusura di depositi geologici in profondità, |
e4 | la prova dello smaltimento; |
f | le decisioni in materia di rilascio o estensione di concessioni di infrastrutture ferroviarie; |
g | le decisioni dell'autorità indipendente di ricorso in materia radiotelevisiva; |
h | le decisioni in materia di rilascio di concessioni per case da gioco; |
i | le decisioni in materia di rilascio, modifica o rinnovo della concessione della Società svizzera di radiotelevisione (SSR); |
j | le decisioni in materia di diritto ai sussidi di una scuola universitaria o di un altro istituto accademico. |
2 | Il ricorso è inoltre inammissibile contro: |
a | le decisioni che, in virtù di un'altra legge federale, possono essere impugnate mediante opposizione o ricorso dinanzi a un'autorità ai sensi dell'articolo 33 lettere c-f; |
b | le decisioni che, in virtù di un'altra legge federale, possono essere impugnate mediante ricorso dinanzi a un'autorità cantonale. |
1.2 Das Verfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht richtet sich nach dem VwVG, soweit das VGG nichts anderes bestimmt (Art. 37
SR 173.32 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF) LTAF Art. 37 Principio - La procedura dinanzi al Tribunale amministrativo federale è retta dalla PA56, in quanto la presente legge non disponga altrimenti. |
1.3
1.3.1 Zur Beschwerde ans Bundesverwaltungsgericht ist nach Art. 48 Abs. 1
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 48 - 1 Ha diritto di ricorrere chi: |
|
1 | Ha diritto di ricorrere chi: |
a | ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore o è stato privato della possibilità di farlo; |
b | è particolarmente toccato dalla decisione impugnata; e |
c | ha un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa. |
2 | Ha inoltre diritto di ricorrere ogni persona, organizzazione o autorità cui un'altra legge federale riconosce tale diritto. |
Primäre Verfügungsadressaten, deren Rechtsbeziehungen bzw. deren Rechte und Pflichten von der Behörde verbindlich festgelegt bzw. geregelt werden, verfügen in der Regel über die vorausgesetzte Beziehungsnähe und das erforderliche Interesse an der Anfechtung einer sie belastenden Verfügung. Dieses kann rechtlicher oder tatsächlicher Natur sein. Es besteht grundsätzlich darin, dass die Verfügungsadressaten bei einer allfälligen Aufhebung oder Änderung der angefochtenen Verfügung einen aktuellen praktischen Nutzen ziehen bzw. einen materiellen oder ideellen Nachteil abwenden können, den diese mit sich bringen würde (zum Ganzen statt vieler Urteil des BVGer A-1589/2014 vom 6. März 2015 E. 1.2 m.H.).
Bei Feststellungsbegehren ist ebenfalls ein schutzwürdiges Interesse an der Feststellung des Bestandes, des Nichtbestehens oder des Umfangs eines Rechtsverhältnisses erforderlich (vgl. Art. 25 Abs. 2
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 25 - 1 L'autorità competente nel merito può, d'ufficio o a domanda, accertare per decisione l'esistenza, l'inesistenza o la estensione di diritti od obblighi di diritto pubblico. |
|
1 | L'autorità competente nel merito può, d'ufficio o a domanda, accertare per decisione l'esistenza, l'inesistenza o la estensione di diritti od obblighi di diritto pubblico. |
2 | La domanda d'una decisione d'accertamento dev'essere accolta qualora il richiedente provi un interesse degno di protezione. |
3 | Nessun pregiudizio può derivare alla parte che abbia agito fidando legittimamente in una decisione d'accertamento. |
1.3.2 Der Beschwerdeführer ist als Adressat der angefochtenen Verfügung sowohl formell als auch materiell beschwert. Er ist in Bezug auf die Beschwerdebegehren Nrn. 1 und 2 ohne Weiteres zur Beschwerde legitimiert. Fraglich ist dies hingegen für die Begehren Nrn. 3 und 4.
1.4 Mit dem Begehren Nr. 3 verlangt der Beschwerdeführer die Feststellung der Teilnichtigkeit des Beschlusses der Beschwerdegegnerin vom 3. Juli 2018, soweit er den Smart Meter zur Erfassung der elektrischen Energie betrifft.
1.4.1 Das Feststellungsinteresse sieht der Beschwerdeführer darin, dass der Beschluss vom 3. Juli 2018 formaljuristisch parallel zur vorliegend angefochtenen Verfügung der Vorinstanz weiterbestehe, obwohl er - in Bezug auf den Smart Meter für Strom - aufgrund der fehlenden Zuständigkeit der Beschwerdegegnerin teilnichtig sei. Diese könne den Beschluss daher selbst dann gestützt auf Art. 101 ff
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 25 - 1 L'autorità competente nel merito può, d'ufficio o a domanda, accertare per decisione l'esistenza, l'inesistenza o la estensione di diritti od obblighi di diritto pubblico. |
|
1 | L'autorità competente nel merito può, d'ufficio o a domanda, accertare per decisione l'esistenza, l'inesistenza o la estensione di diritti od obblighi di diritto pubblico. |
2 | La domanda d'una decisione d'accertamento dev'essere accolta qualora il richiedente provi un interesse degno di protezione. |
3 | Nessun pregiudizio può derivare alla parte che abbia agito fidando legittimamente in una decisione d'accertamento. |
1.4.2 Der Beschluss der Beschwerdegegnerin vom 3. Juli 2018 erwuchs nicht in Rechtskraft. Der Beschwerdeführer focht ihn beim kantonalen Baudepartement an, welches die Angelegenheit zuständigkeitshalber und gestützt auf Art. 11 Abs. 3
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 25 - 1 L'autorità competente nel merito può, d'ufficio o a domanda, accertare per decisione l'esistenza, l'inesistenza o la estensione di diritti od obblighi di diritto pubblico. |
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1 | L'autorità competente nel merito può, d'ufficio o a domanda, accertare per decisione l'esistenza, l'inesistenza o la estensione di diritti od obblighi di diritto pubblico. |
2 | La domanda d'una decisione d'accertamento dev'essere accolta qualora il richiedente provi un interesse degno di protezione. |
3 | Nessun pregiudizio può derivare alla parte che abbia agito fidando legittimamente in una decisione d'accertamento. |
1.5 Mit Begehren Nr. 4 beantragt der Beschwerdeführer, die Angelegenheit sei an die zuständige Behörde, das Sicherheitsdepartement, zur materiellen Beurteilung zu überweisen, soweit die Vorinstanz nicht auf seinen Antrag auf Beibehaltung des konventionellen Wasserzählers eingetreten sei.
1.5.1 Für die Prüfung dieses Antrags haben sich sowohl das kantonale Baudepartement als auch die Vorinstanz als nicht zuständig erachtet. Die Vorinstanz trat darauf - unter zutreffendem Verweis auf die Zuständigkeitsregelung von Art. 22
SR 734.7 Legge del 23 marzo 2007 sull'approvvigionamento elettrico (LAEl) LAEl Art. 22 Compiti - 1 La ElCom vigila sul rispetto della presente legge, prende ed emana le decisioni necessarie per l'esecuzione della presente legge e delle disposizioni di esecuzione. |
|
1 | La ElCom vigila sul rispetto della presente legge, prende ed emana le decisioni necessarie per l'esecuzione della presente legge e delle disposizioni di esecuzione. |
2 | La ElCom è competente in particolare per: |
a | in caso di controversia, decidere sull'accesso alla rete, sulle condizioni per l'utilizzazione della rete, sui tariffari e i corrispettivi per l'utilizzazione della rete e sulle tariffe dell'energia elettrica. Sono fatti salvi i tributi e le prestazioni agli enti pubblici. Essa può autorizzare a titolo provvisionale l'accesso alla rete; |
b | verificare d'ufficio i tariffari e i corrispettivi per l'utilizzazione della rete, nonché le tariffe dell'energia elettrica. Sono fatti salvi i tributi e le prestazioni agli enti pubblici. Essa può decidere una diminuzione o vietare un aumento; |
c | decidere dell'impiego delle entrate secondo l'articolo 17 capoverso 5. |
2bis | La ElCom verifica il piano pluriennale sottoposto dalla società nazionale di rete, in particolare la necessità dei progetti previsti. Entro nove mesi dalla presentazione del piano comunica per scritto alla società nazionale di rete l'esito della verifica.43 |
3 | La ElCom osserva e sorveglia l'evoluzione dei mercati dell'energia elettrica in vista di assicurare un approvvigionamento sicuro e economicamente accettabile in tutte le regioni del Paese. A tal fine, verifica segnatamente lo stato e la manutenzione della rete di trasporto e accerta se gli investimenti della società nazionale di rete sono equilibrati a livello regionale. |
4 | Qualora si prospetti una notevole minaccia a medio o lungo termine per la sicurezza dell'approvvigionamento indigeno, la ElCom propone al Consiglio federale provvedimenti secondo l'articolo 9. |
5 | La ElCom coordina la sua attività con le autorità estere di regolazione e rappresenta la Svizzera nei relativi organismi internazionali. |
6 | La ElCom informa il pubblico sulla propria attività e presenta al Consiglio federale un rapporto d'attività annuale. |
Der Beschwerdeführer ersuchte die Vorinstanz am 22. April 2021 - nach Erlass der angefochtenen Verfügung - um deren Wiedererwägung insofern, als die Überweisung formell in den Entscheid aufzunehmen sei. Mit Schreiben vom 3. Mai 2021 lehnte die Vorinstanz eine Wiedererwägung ab, hielt jedoch fest, sie werde die Sache nach Rechtskraft der Verfügung gemäss Art. 8 Abs. 1
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 8 - 1 L'autorità che si reputa incompetente trasmette senz'indugio la causa a quella competente. |
|
1 | L'autorità che si reputa incompetente trasmette senz'indugio la causa a quella competente. |
2 | L'autorità che dubita di essere competente provoca senza indugio uno scambio d'opinioni con quella che potrebbe esserlo. |
1.5.2 Dieses Vorgehen der Vorinstanz erachtet der Beschwerdeführer als ungenügend. Sie übersehe, dass das Baudepartement die Überweisung an die Vorinstanz formell angeordnet habe. Ebenso müsse diese die Sache nun formell korrekt an die zuständige Behörde des Kantons überweisen. Andernfalls trage er das Risiko, dass die kantonalen Behörden die Angelegenheit mit dem Entscheid der Vorinstanz als definitiv erledigt betrachten könnten. Nur mittels einer formellen Anordnung bleibe der Beschluss der Beschwerdegegnerin vom 3. Juli 2018 in Bezug auf den Wasserzähler im Schwebezustand der Anfechtbarkeit, sodass ihn die zuständige Behörde beurteilen könne.
1.5.3 Angesichts des dargelegten Verfahrensablaufs ist nicht ersichtlich, inwiefern dem Beschwerdeführer aus der allfälligen Gutheissung des Begehrens Nr. 4 ein praktischer Nutzen erwachsen könnte. Die Vorinstanz hat dem Beschwerdeführer am 3. Mai 2021 die Überweisung an das kantonale Sicherheitsdepartement bereits in schriftlicher Form zugesichert, worauf sie zu behaften ist. Zudem ist, anders als der Beschwerdeführer befürchtet, nicht erkennbar, dass die fortdauernde Anfechtbarkeit des Gemeindebeschlusses betreffend den Wasserzähler von der Form der (unstrittigen) Überweisung abhinge bzw. ohne Korrektur der angefochtenen Verfügung entfiele, d.h. der Beschluss unabänderlich in Rechtskraft erwüchse. Insbesondere gilt nach der kantonalen Verfahrensordnung, dass die Rekursfrist bei Eingabe an eine unzuständige Behörde gewahrt bleibt (Art. 58 Abs. 1
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 8 - 1 L'autorità che si reputa incompetente trasmette senz'indugio la causa a quella competente. |
|
1 | L'autorità che si reputa incompetente trasmette senz'indugio la causa a quella competente. |
2 | L'autorità che dubita di essere competente provoca senza indugio uno scambio d'opinioni con quella che potrebbe esserlo. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 25 - 1 L'autorità competente nel merito può, d'ufficio o a domanda, accertare per decisione l'esistenza, l'inesistenza o la estensione di diritti od obblighi di diritto pubblico. |
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1 | L'autorità competente nel merito può, d'ufficio o a domanda, accertare per decisione l'esistenza, l'inesistenza o la estensione di diritti od obblighi di diritto pubblico. |
2 | La domanda d'una decisione d'accertamento dev'essere accolta qualora il richiedente provi un interesse degno di protezione. |
3 | Nessun pregiudizio può derivare alla parte che abbia agito fidando legittimamente in una decisione d'accertamento. |
1.5.4 Demnach vermag der Beschwerdeführer nicht darzutun und ist nicht ersichtlich, inwiefern seine tatsächliche oder rechtliche Situation, würde dem Begehren Nr. 4 entsprochen, unmittelbar beeinflusst werden kann. Vom Eintreten darauf ist daher ebenfalls Umgang zu nehmen.
Die Frage, ob und in welchen Fällen die Verwaltungsbehörde in formeller Form eine Überweisung an die zuständige Behörde vorzunehmen hat, ist somit nicht zu prüfen (vgl. die Urteile des BVGer A-459/2011 vom 26. August 2011 E. 4.3, A-6496/2013 vom 19. März 2015 E. 4 und A-3150/2016 vom 3. Juli 2018 E. 9.4.1 und E. 9.5, m.H. auf unterschiedliche Ansichten in der Literatur bei Nichteintreten).
1.6 Auf die im Übrigen frist- und formgerecht eingereichte Beschwerde (vgl. Art. 50 Abs. 1
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 50 - 1 Il ricorso dev'essere depositato entro 30 giorni dalla notificazione della decisione. |
|
1 | Il ricorso dev'essere depositato entro 30 giorni dalla notificazione della decisione. |
2 | Il ricorso per denegata o ritardata giustizia può essere interposto in ogni tempo. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 52 - 1 L'atto di ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi, l'indicazione dei mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo rappresentante; devono essere allegati la decisione impugnata e i documenti indicati come mezzi di prova, se sono in possesso del ricorrente. |
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1 | L'atto di ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi, l'indicazione dei mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo rappresentante; devono essere allegati la decisione impugnata e i documenti indicati come mezzi di prova, se sono in possesso del ricorrente. |
2 | Se il ricorso non soddisfa a questi requisiti o se le conclusioni o i motivi del ricorrente non sono sufficientemente chiari, e il ricorso non sembra manifestamente inammissibile, l'autorità di ricorso assegna al ricorrente un breve termine suppletorio per rimediarvi. |
3 | Essa gli assegna questo termine con la comminatoria che, decorrendo infruttuoso, deciderà secondo l'inserto o, qualora manchino le conclusioni, i motivi oppure la firma, non entrerà nel merito del ricorso. |
2.
Das Bundesverwaltungsgericht überprüft die angefochtene Verfügung auf Rechtsverletzungen - einschliesslich unrichtiger oder unvollständiger Feststellung des rechtserheblichen Sachverhalts und Rechtsfehler bei der Ausübung des Ermessens - sowie auf Angemessenheit hin (Art. 49
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 49 - Il ricorrente può far valere: |
|
a | la violazione del diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento; |
b | l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti; |
c | l'inadeguatezza; questa censura non è ammissibile quando un'autorità cantonale ha giudicato come autorità di ricorso. |
3.
In materieller Hinsicht ist zu prüfen, ob die Beschwerdegegnerin den bereits installierten Smart Meter für die Erfassung der elektrischen Energie durch einen konventionellen Stromzähler ohne Kommunikationsanbindung ersetzen muss. Streitig ist unter anderem unter mehreren Aspekten, ob für den Einsatz des Smart Meters ohne das Einverständnis des Beschwerdeführers eine hinreichende Rechtsgrundlage besteht. Angesichts der Rechtsänderung während des (auf Gemeindeebene hängig gewordenen) Verfahrens ist vorab die strittige Frage zu klären, welches materielle Recht in zeitlicher Hinsicht anwendbar ist.
3.1 Die Vorinstanz stützt ihren Entscheid im Kern auf den Abschnitt 2.a. des StromVG betreffend Mess- und Steuersysteme (Art. 17a
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 49 - Il ricorrente può far valere: |
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a | la violazione del diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento; |
b | l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti; |
c | l'inadeguatezza; questa censura non è ammissibile quando un'autorità cantonale ha giudicato come autorità di ricorso. |
SR 734.71 Ordinanza del 14 marzo 2008 sull'approvvigionamento elettrico (OAEl) OAEl Art. 8a Sistemi di misurazione intelligenti - 1 Per la metrologia e i processi informativi devono essere impiegati sistemi di misurazione intelligenti presso i consumatori finali, gli impianti di produzione e gli impianti di stoccaggio. Tali sistemi sono costituiti dai seguenti elementi:46 |
|
1 | Per la metrologia e i processi informativi devono essere impiegati sistemi di misurazione intelligenti presso i consumatori finali, gli impianti di produzione e gli impianti di stoccaggio. Tali sistemi sono costituiti dai seguenti elementi:46 |
a | un contatore di elettricità elettronico installato presso il consumatore finale, l'impianto di produzione o l'impianto di stoccaggio che:47 |
a1 | rileva energia attiva ed energia reattiva, |
a2 | determina i profili di carico con periodi di misurazione di 15 minuti e li memorizza per almeno 60 giorni, |
a3 | dispone di interfacce, segnatamente una riservata alla comunicazione bidirezionale con un sistema di trattamento dei dati e un'altra che consenta al consumatore finale, al produttore o al gestore dell'impianto di stoccaggio interessato perlomeno di consultare i propri dati di misurazione al momento del rilevamento e, se disponibili, i dati dei profili di carico con periodi di misurazione di 15 minuti, in un formato di dati usuale a livello internazionale, e |
a4 | rileva e registra le interruzioni dell'approvvigionamento elettrico; |
b | un sistema di comunicazione digitale che garantisce la trasmissione automatizzata dei dati tra il contatore elettrico e il sistema di trattamento dei dati del gestore di rete; e |
c | un sistema di trattamento dei dati che permette di consultare i dati. |
1bis | Il gestore di rete deve comunicare ai consumatori finali, ai produttori o ai gestori di impianti di stoccaggio che ne facciano richiesta le specifiche tecniche dell'interfaccia del suo contatore.49 |
2 | L'interazione fra gli elementi di tali sistemi di misurazione intelligenti permette di: |
a | identificare e gestire diversi tipi di contatori di elettricità ai fini dell'interoperabilità; |
b | aggiornare la parte del software dei contatori di elettricità di cui al capoverso 1 lettera a che non ha nessuna ripercussione sulle caratteristiche metrologiche; |
c | fornire al consumatore finale, al produttore o al gestore dell'impianto di stoccaggio interessato una rappresentazione comprensibile dei propri dati di misurazione, segnatamente dei profili di carico; |
d | integrare altri strumenti di misurazione digitali, nonché altri sistemi di controllo e di regolazione intelligenti; e |
e | individuare, registrare e segnalare manipolazioni e altri effetti esterni sui contatori di elettricità. |
2bis | I costi del capitale e d'esercizio che il gestore di rete sostiene per garantire il diritto alla consultazione e allo scaricamento dei dati di misurazione sono considerati costi di rete computabili.51 |
3 | Non devono essere impiegati sistemi di misurazione intelligenti nei seguenti casi: |
a | in costruzioni o impianti che sottostanno alla legge federale del 23 giugno 195052 concernente la protezione delle opere militari; |
b | per gli allacciamenti alla rete di trasporto.53 |
3bis | La ElCom può concedere deroghe di durata determinata o indeterminata all'obbligo di impiego di sistemi di misurazione intelligenti, se tale impiego sarebbe sproporzionato rispetto all'onere oppure inadeguato allo scopo considerati i requisiti metrologici concreti. La deroga può, in una situazione specifica, riguardare: |
a | singoli consumatori finali, produttori o gestori di impianti di stoccaggio oppure gruppi di essi; |
b | l'intero sistema di misurazione o singoli elementi o caratteristiche dello stesso.54 |
3ter | Se un sistema di misurazione intelligente non può essere installato perché il consumatore finale, il produttore o il gestore dell'impianto di stoccaggio rifiutano il suo impiego, il gestore di rete può fatturare individualmente i maggiori costi di misurazione intervenuti a partire dal momento del rifiuto.55 |
4 | I contatori elettronici di elettricità di cui al capoverso 1 lettera a sottostanno all'ordinanza del 15 febbraio 200656 sugli strumenti di misurazione e alle relative disposizioni d'esecuzione del Dipartimento federale di giustizia e polizia, a condizione che rientrino nel loro campo di applicazione. |
3.2 Der betroffene Abschnitt des StromVG (Art. 17a
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 49 - Il ricorrente può far valere: |
|
a | la violazione del diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento; |
b | l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti; |
c | l'inadeguatezza; questa censura non è ammissibile quando un'autorità cantonale ha giudicato come autorità di ricorso. |
3.3 Soweit Übergangsbestimmungen fehlen, ist in materiell-rechtlicher Hinsicht grundsätzlich dasjenige Recht massgeblich, das im Zeitpunkt der Verwirklichung des zu Rechtsfolgen führenden Sachverhaltes bzw. des Erlasses des zu prüfenden Verwaltungsaktes Geltung hat (vgl. BGE 140 V 136 E. 4.2.1 m.H., BGE 139 II 263 E. 6, BGE 136 V 24 E. 4.3; Urteile des BVGer A-6543/2018 vom 24. März 2020 E. 5.5 m.H., A-2905/2017 vom 1. Februar 2018 E. 3, A-2849/2014 vom 28. Oktober 2014 E. 5.2.2 und A-1769/2013 vom 23. August 2013 E. 2.1; René Wiederkehr, in: Wiederkehr/Richli, Praxis des allgemeinen Verwaltungsrechts, Band 1, Bern 2012, Rz. 777). Grundsätzlich unzulässig ist die Anwendung des neuen Rechts auf einen Sachverhalt, der sich vor dessen Inkrafttreten abschliessend verwirklicht hat (BGE 137 II 371 E. 4.2; Urteile des BVGer A-4941/2014 vom 9. November 2016 E. 7.3.2 und A-2849/2014 vom 28. Oktober 2014 E. 5.2.2; Tschannen/Zimmerli/Müller, Allgemeines Verwaltungsrecht, 4. Aufl. 2014, § 24 Rz. 21 ff.).
3.4 Der für den Streitgegenstand relevante Sachverhalt besteht vorliegend nicht in erster Linie im Einbau des Smart Meters, welcher vor Inkrafttreten von Art. 17a
SR 734.7 Legge del 23 marzo 2007 sull'approvvigionamento elettrico (LAEl) LAEl Art. 17a Sistemi di misurazione intelligenti - 1 Un sistema di misurazione intelligente installato presso il consumatore finale, il produttore o l'impianto di stoccaggio è un dispositivo di misurazione dell'energia elettrica che supporta la trasmissione bidirezionale dei dati e registra il flusso energetico effettivo e la sua variazione nel tempo. |
|
1 | Un sistema di misurazione intelligente installato presso il consumatore finale, il produttore o l'impianto di stoccaggio è un dispositivo di misurazione dell'energia elettrica che supporta la trasmissione bidirezionale dei dati e registra il flusso energetico effettivo e la sua variazione nel tempo. |
2 | Il Consiglio federale può emanare prescrizioni sull'introduzione di siffatti sistemi di misurazione intelligenti. A tal riguardo tiene conto delle norme internazionali e delle raccomandazioni di organizzazioni specializzate riconosciute. In particolare può obbligare i gestori di rete a disporre entro un dato termine l'installazione di sistemi di misurazione intelligenti presso tutti i consumatori finali, i produttori e gli impianti di stoccaggio o presso determinati gruppi di essi. |
3 | Il Consiglio federale può, tenuto conto della legislazione federale sulla metrologia, stabilire i requisiti tecnici minimi che i sistemi di misurazione intelligenti devono soddisfare, nonché le ulteriori caratteristiche, dotazioni e funzionalità che devono presentare per poter, in particolare: |
a | trasmettere i dati di misurazione; |
b | supportare i sistemi tariffari; |
c | supportare altri servizi e applicazioni. |
3.5 Die Vorinstanz hat somit zu Recht und ohne Willkür auf das nach dem 1. Januar 2018 bzw. im Zeitpunkt ihres Entscheids geltende Recht abgestellt.
4.
4.1 Auf verfassungsrechtlicher Ebene beruft sich der Beschwerdeführer unter anderem auf das Grundrecht des Schutzes der Privatsphäre (Art. 13
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 13 Protezione della sfera privata - 1 Ognuno ha diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, della sua abitazione, della sua corrispondenza epistolare nonché delle sue relazioni via posta e telecomunicazioni. |
|
1 | Ognuno ha diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, della sua abitazione, della sua corrispondenza epistolare nonché delle sue relazioni via posta e telecomunicazioni. |
2 | Ognuno ha diritto d'essere protetto da un impiego abusivo dei suoi dati personali. |
4.1.1 Nach Art. 13 Abs. 2
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 13 Protezione della sfera privata - 1 Ognuno ha diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, della sua abitazione, della sua corrispondenza epistolare nonché delle sue relazioni via posta e telecomunicazioni. |
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1 | Ognuno ha diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, della sua abitazione, della sua corrispondenza epistolare nonché delle sue relazioni via posta e telecomunicazioni. |
2 | Ognuno ha diritto d'essere protetto da un impiego abusivo dei suoi dati personali. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 13 Protezione della sfera privata - 1 Ognuno ha diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, della sua abitazione, della sua corrispondenza epistolare nonché delle sue relazioni via posta e telecomunicazioni. |
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1 | Ognuno ha diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, della sua abitazione, della sua corrispondenza epistolare nonché delle sue relazioni via posta e telecomunicazioni. |
2 | Ognuno ha diritto d'essere protetto da un impiego abusivo dei suoi dati personali. |
SR 235.1 Legge federale del 25 settembre 2020 sulla protezione dei dati (LPD) LPD Art. 3 Campo d'applicazione territoriale - 1 La presente legge si applica alle fattispecie che generano effetti in Svizzera, anche se si verificano all'estero. |
|
1 | La presente legge si applica alle fattispecie che generano effetti in Svizzera, anche se si verificano all'estero. |
2 | Alle pretese di diritto civile si applica la legge federale del 18 dicembre 19874 sul diritto internazionale privato. Sono fatte salve inoltre le disposizioni concernenti il campo d'applicazione territoriale del Codice penale5. |
SR 235.1 Legge federale del 25 settembre 2020 sulla protezione dei dati (LPD) LPD Art. 3 Campo d'applicazione territoriale - 1 La presente legge si applica alle fattispecie che generano effetti in Svizzera, anche se si verificano all'estero. |
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1 | La presente legge si applica alle fattispecie che generano effetti in Svizzera, anche se si verificano all'estero. |
2 | Alle pretese di diritto civile si applica la legge federale del 18 dicembre 19874 sul diritto internazionale privato. Sono fatte salve inoltre le disposizioni concernenti il campo d'applicazione territoriale del Codice penale5. |
4.1.2 Betroffen sind vorliegend Daten über den Stromverbrauch. Der von der Beschwerdegegnerin eingesetzte Smart Meter erfasst den Verbrauch elektrischer Energie und dessen zeitlichen Verlauf in der privaten Wohnliegenschaft des Beschwerdeführers. Er lässt grundsätzlich Rückschlüsse auf die Bewohnenden der Liegenschaft, soweit ersichtlich ein Einfamilienhaus, zu (vgl. auch BGE 147 I 346 E. 5.3.2). Es ist daher unstrittig, dass es sich um personenbezogene Daten handelt. Laut Angaben der Beschwerdegegnerin vom 5. Mai 2021 werden die Zählerstände (Registerstände) zumindest täglich erfasst (näher E.7.2). Einmal im Monat (per Monatswechsel) werden die kumulierten Monatsverbrauchswerte (Registerwerte) ausgelesen und elektronisch an das Verrechnungssystem der Beschwerdegegnerin übertragen. Es liegt daher offensichtlich eine Bearbeitung von Daten vor. Die Beschwerdegegnerin ist eine öffentlich-rechtliche Körperschaft des kantonalen Rechts. Für die Elektrizitätsversorgung sind ihre «Technischen Betriebe» (eine Einheit der Gemeinde) zuständig. Mit dem Smart Meter bearbeiten diese Messdaten des Beschwerdeführers als Endverbraucher im Bereich der Grundversorgung mit Elektrizität, mithin in Ausübung einer öffentlichen Aufgabe bzw. im Rahmen des öffentlich-rechtlichen Rechtsverhältnisses der Parteien (vgl. BGE 144 III 111 E. 5.1 f.). Über die Grundrechtsbindung der Beschwerdegegnerin besteht Einigkeit (hierzu auch Andre Spielmann, in: Kratz/Merker/Tami/Rechsteiner [Hrsg.], Kommentar zum Energierecht. Band III, Bern 2020 [nachfolgend: Kommentar Energierecht III], Art. 17c Rz. 12 mit Fn. 41 und 43). Die Datenbearbeitung bzw. der Einsatz des Smart Meters stellt somit einen Eingriff in das Recht des Beschwerdeführers auf informationelle Selbstbestimmung dar.
4.1.3 Wie andere Grundrechte kann das Recht auf informationelle Selbstbestimmung gestützt auf Art. 36
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 36 Limiti dei diritti fondamentali - 1 Le restrizioni dei diritti fondamentali devono avere una base legale. Se gravi, devono essere previste dalla legge medesima. Sono eccettuate le restrizioni ordinate in caso di pericolo grave, immediato e non altrimenti evitabile. |
|
1 | Le restrizioni dei diritti fondamentali devono avere una base legale. Se gravi, devono essere previste dalla legge medesima. Sono eccettuate le restrizioni ordinate in caso di pericolo grave, immediato e non altrimenti evitabile. |
2 | Le restrizioni dei diritti fondamentali devono essere giustificate da un interesse pubblico o dalla protezione di diritti fondamentali altrui. |
3 | Esse devono essere proporzionate allo scopo. |
4 | I diritti fondamentali sono intangibili nella loro essenza. |
4.2 Unter dem Aspekt der gesetzlichen Grundlage ist im Bereich des Datenschutzes zu berücksichtigen, dass gemäss Art. 17c Abs. 1
SR 734.7 Legge del 23 marzo 2007 sull'approvvigionamento elettrico (LAEl) LAEl Art. 17c Protezione dei dati - 1 Al trattamento di dati personali in relazione con sistemi di misurazione, di controllo o di regolazione intelligenti si applica la legge federale del 25 settembre 202033 sulla protezione dei dati (LPD). La LPD si applica per analogia al trattamento di dati concernenti persone giuridiche.34 |
|
1 | Al trattamento di dati personali in relazione con sistemi di misurazione, di controllo o di regolazione intelligenti si applica la legge federale del 25 settembre 202033 sulla protezione dei dati (LPD). La LPD si applica per analogia al trattamento di dati concernenti persone giuridiche.34 |
2 | Il Consiglio federale emana le disposizioni esecutive in materia di trattamento di dati. Può prevedere disposizioni particolari, segnatamente in relazione con le misurazioni del profilo di carico. |
SR 734.7 Legge del 23 marzo 2007 sull'approvvigionamento elettrico (LAEl) LAEl Art. 17a Sistemi di misurazione intelligenti - 1 Un sistema di misurazione intelligente installato presso il consumatore finale, il produttore o l'impianto di stoccaggio è un dispositivo di misurazione dell'energia elettrica che supporta la trasmissione bidirezionale dei dati e registra il flusso energetico effettivo e la sua variazione nel tempo. |
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1 | Un sistema di misurazione intelligente installato presso il consumatore finale, il produttore o l'impianto di stoccaggio è un dispositivo di misurazione dell'energia elettrica che supporta la trasmissione bidirezionale dei dati e registra il flusso energetico effettivo e la sua variazione nel tempo. |
2 | Il Consiglio federale può emanare prescrizioni sull'introduzione di siffatti sistemi di misurazione intelligenti. A tal riguardo tiene conto delle norme internazionali e delle raccomandazioni di organizzazioni specializzate riconosciute. In particolare può obbligare i gestori di rete a disporre entro un dato termine l'installazione di sistemi di misurazione intelligenti presso tutti i consumatori finali, i produttori e gli impianti di stoccaggio o presso determinati gruppi di essi. |
3 | Il Consiglio federale può, tenuto conto della legislazione federale sulla metrologia, stabilire i requisiti tecnici minimi che i sistemi di misurazione intelligenti devono soddisfare, nonché le ulteriori caratteristiche, dotazioni e funzionalità che devono presentare per poter, in particolare: |
a | trasmettere i dati di misurazione; |
b | supportare i sistemi tariffari; |
c | supportare altri servizi e applicazioni. |
SR 734.7 Legge del 23 marzo 2007 sull'approvvigionamento elettrico (LAEl) LAEl Art. 17c Protezione dei dati - 1 Al trattamento di dati personali in relazione con sistemi di misurazione, di controllo o di regolazione intelligenti si applica la legge federale del 25 settembre 202033 sulla protezione dei dati (LPD). La LPD si applica per analogia al trattamento di dati concernenti persone giuridiche.34 |
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1 | Al trattamento di dati personali in relazione con sistemi di misurazione, di controllo o di regolazione intelligenti si applica la legge federale del 25 settembre 202033 sulla protezione dei dati (LPD). La LPD si applica per analogia al trattamento di dati concernenti persone giuridiche.34 |
2 | Il Consiglio federale emana le disposizioni esecutive in materia di trattamento di dati. Può prevedere disposizioni particolari, segnatamente in relazione con le misurazioni del profilo di carico. |
SR 235.1 Legge federale del 25 settembre 2020 sulla protezione dei dati (LPD) LPD Art. 12 Registro delle attività di trattamento - 1 I titolari e i responsabili del trattamento tengono ognuno un registro delle rispettive attività di trattamento. |
|
1 | I titolari e i responsabili del trattamento tengono ognuno un registro delle rispettive attività di trattamento. |
2 | Il registro del titolare del trattamento contiene almeno: |
a | l'identità del titolare del trattamento; |
b | lo scopo del trattamento; |
c | una descrizione delle categorie di persone interessate e delle categorie di dati personali trattati; |
d | le categorie di destinatari; |
e | se possibile, la durata di conservazione dei dati personali o i criteri per determinare tale durata; |
f | se possibile, una descrizione generale dei provvedimenti tesi a garantire la sicurezza dei dati personali secondo l'articolo 8; |
g | se i dati personali sono comunicati all'estero, le indicazioni relative allo Stato destinatario e le garanzie di cui all'articolo 16 capoverso 2. |
3 | Il registro del responsabile del trattamento contiene indicazioni in merito alla sua identità e a quella del titolare del trattamento, alle categorie dei trattamenti eseguiti su incarico del titolare del trattamento, come pure le indicazioni di cui al capoverso 2 lettere f e g. |
4 | Gli organi federali notificano i loro registri all'IFPDT. |
5 | Il Consiglio federale prevede eccezioni per le imprese con meno di 250 collaboratori i cui trattamenti di dati personali comportano soltanto un rischio esiguo di violazione della personalità delle persone interessate. |
SR 734.7 Legge del 23 marzo 2007 sull'approvvigionamento elettrico (LAEl) LAEl Art. 17c Protezione dei dati - 1 Al trattamento di dati personali in relazione con sistemi di misurazione, di controllo o di regolazione intelligenti si applica la legge federale del 25 settembre 202033 sulla protezione dei dati (LPD). La LPD si applica per analogia al trattamento di dati concernenti persone giuridiche.34 |
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1 | Al trattamento di dati personali in relazione con sistemi di misurazione, di controllo o di regolazione intelligenti si applica la legge federale del 25 settembre 202033 sulla protezione dei dati (LPD). La LPD si applica per analogia al trattamento di dati concernenti persone giuridiche.34 |
2 | Il Consiglio federale emana le disposizioni esecutive in materia di trattamento di dati. Può prevedere disposizioni particolari, segnatamente in relazione con le misurazioni del profilo di carico. |
Gemäss Art. 17 Abs. 1
SR 235.1 Legge federale del 25 settembre 2020 sulla protezione dei dati (LPD) LPD Art. 17 Eccezioni - 1 In deroga all'articolo 16 capoversi 1 e 2, dati personali possono essere comunicati all'estero se: |
|
1 | In deroga all'articolo 16 capoversi 1 e 2, dati personali possono essere comunicati all'estero se: |
a | la persona interessata ha dato il suo espresso consenso alla comunicazione; |
b | la comunicazione è in relazione diretta con la conclusione o l'esecuzione di un contratto: |
b1 | tra il titolare del trattamento e la persona interessata, o |
b2 | tra il titolare del trattamento e un altro contraente, nell'interesse della persona interessata; |
c | la comunicazione è necessaria per: |
c1 | tutelare un interesse pubblico preponderante, o |
c2 | accertare, esercitare o far valere un diritto dinanzi a un giudice o a un'altra autorità estera competente; |
d | la comunicazione è necessaria per proteggere la vita o l'integrità fisica della persona interessata o di un terzo e non è possibile ottenere il consenso della persona interessata entro un termine ragionevole; |
e | la persona interessata ha reso i dati personali accessibili a chiunque e non si è opposta espressamente al loro trattamento; o |
f | i dati provengono da un registro previsto dalla legge accessibile al pubblico o alle persone con un interesse degno di protezione, sempreché nel caso specifico siano adempiute le condizioni legali per la consultazione. |
2 | Il titolare o il responsabile del trattamento che comunica dati personali conformemente al capoverso 1 lettere b numero 2, c e d ne informa, su richiesta, l'IFPDT. |
SR 235.1 Legge federale del 25 settembre 2020 sulla protezione dei dati (LPD) LPD Art. 17 Eccezioni - 1 In deroga all'articolo 16 capoversi 1 e 2, dati personali possono essere comunicati all'estero se: |
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1 | In deroga all'articolo 16 capoversi 1 e 2, dati personali possono essere comunicati all'estero se: |
a | la persona interessata ha dato il suo espresso consenso alla comunicazione; |
b | la comunicazione è in relazione diretta con la conclusione o l'esecuzione di un contratto: |
b1 | tra il titolare del trattamento e la persona interessata, o |
b2 | tra il titolare del trattamento e un altro contraente, nell'interesse della persona interessata; |
c | la comunicazione è necessaria per: |
c1 | tutelare un interesse pubblico preponderante, o |
c2 | accertare, esercitare o far valere un diritto dinanzi a un giudice o a un'altra autorità estera competente; |
d | la comunicazione è necessaria per proteggere la vita o l'integrità fisica della persona interessata o di un terzo e non è possibile ottenere il consenso della persona interessata entro un termine ragionevole; |
e | la persona interessata ha reso i dati personali accessibili a chiunque e non si è opposta espressamente al loro trattamento; o |
f | i dati provengono da un registro previsto dalla legge accessibile al pubblico o alle persone con un interesse degno di protezione, sempreché nel caso specifico siano adempiute le condizioni legali per la consultazione. |
2 | Il titolare o il responsabile del trattamento che comunica dati personali conformemente al capoverso 1 lettere b numero 2, c e d ne informa, su richiesta, l'IFPDT. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 13 Protezione della sfera privata - 1 Ognuno ha diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, della sua abitazione, della sua corrispondenza epistolare nonché delle sue relazioni via posta e telecomunicazioni. |
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1 | Ognuno ha diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, della sua abitazione, della sua corrispondenza epistolare nonché delle sue relazioni via posta e telecomunicazioni. |
2 | Ognuno ha diritto d'essere protetto da un impiego abusivo dei suoi dati personali. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 36 Limiti dei diritti fondamentali - 1 Le restrizioni dei diritti fondamentali devono avere una base legale. Se gravi, devono essere previste dalla legge medesima. Sono eccettuate le restrizioni ordinate in caso di pericolo grave, immediato e non altrimenti evitabile. |
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1 | Le restrizioni dei diritti fondamentali devono avere una base legale. Se gravi, devono essere previste dalla legge medesima. Sono eccettuate le restrizioni ordinate in caso di pericolo grave, immediato e non altrimenti evitabile. |
2 | Le restrizioni dei diritti fondamentali devono essere giustificate da un interesse pubblico o dalla protezione di diritti fondamentali altrui. |
3 | Esse devono essere proporzionate allo scopo. |
4 | I diritti fondamentali sono intangibili nella loro essenza. |
4.3 Werden Rechtsetzungskompetenzen des Gesetzgebers auf den Verordnungsgeber übertragen, spricht man von Gesetzesdelegation. Der Gesetzgeber ermächtigt damit im (formellen) Gesetz die Exekutive zum Erlass von gesetzesvertretenden Verordnungen (allgemein zur Gesetzesdelegation: BVGE 2010/49 E. 8.3.1, Urteil des BVGer A-715/2020 vom 25. November 2020 E. 5.1). Das Bundesverwaltungsgericht kann eine Verordnungsbestimmung des Bundesrates auf Beschwerde hin im Anwendungsfall vorfrageweise auf ihre Gesetz- und Verfassungsmässigkeit prüfen (konkrete Normenkontrolle). Bei unselbständigen Verordnungen, die sich auf eine gesetzliche Delegation stützen (und nicht wie selbständige Verordnungen direkt auf der Verfassung beruhen), prüft das Bundesverwaltungsgericht, ob sich der Bundesrat an die Grenzen der ihm im Gesetz eingeräumten Befugnis gehalten hat. Soweit das Gesetz ihn nicht ermächtigt, von der Verfassung abzuweichen bzw. seine Regelung nicht lediglich eine bereits im Gesetzesrecht angelegte Verfassungswidrigkeit übernimmt, beurteilt es auch deren Verfassungsmässigkeit. Wird dem Bundesrat durch die gesetzliche Delegation ein sehr weiter Ermessensspielraum für die inhaltliche Ausgestaltung der Regelung auf Verordnungsstufe eingeräumt, so ist dieser Spielraum für das Bundesverwaltungsgericht verbindlich (Art. 190
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 190 Diritto determinante - Le leggi federali e il diritto internazionale sono determinanti per il Tribunale federale e per le altre autorità incaricate dell'applicazione del diritto. |
5.
5.1
5.1.1 Art. 17a
SR 734.7 Legge del 23 marzo 2007 sull'approvvigionamento elettrico (LAEl) LAEl Art. 17a Sistemi di misurazione intelligenti - 1 Un sistema di misurazione intelligente installato presso il consumatore finale, il produttore o l'impianto di stoccaggio è un dispositivo di misurazione dell'energia elettrica che supporta la trasmissione bidirezionale dei dati e registra il flusso energetico effettivo e la sua variazione nel tempo. |
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1 | Un sistema di misurazione intelligente installato presso il consumatore finale, il produttore o l'impianto di stoccaggio è un dispositivo di misurazione dell'energia elettrica che supporta la trasmissione bidirezionale dei dati e registra il flusso energetico effettivo e la sua variazione nel tempo. |
2 | Il Consiglio federale può emanare prescrizioni sull'introduzione di siffatti sistemi di misurazione intelligenti. A tal riguardo tiene conto delle norme internazionali e delle raccomandazioni di organizzazioni specializzate riconosciute. In particolare può obbligare i gestori di rete a disporre entro un dato termine l'installazione di sistemi di misurazione intelligenti presso tutti i consumatori finali, i produttori e gli impianti di stoccaggio o presso determinati gruppi di essi. |
3 | Il Consiglio federale può, tenuto conto della legislazione federale sulla metrologia, stabilire i requisiti tecnici minimi che i sistemi di misurazione intelligenti devono soddisfare, nonché le ulteriori caratteristiche, dotazioni e funzionalità che devono presentare per poter, in particolare: |
a | trasmettere i dati di misurazione; |
b | supportare i sistemi tariffari; |
c | supportare altri servizi e applicazioni. |
SR 734.7 Legge del 23 marzo 2007 sull'approvvigionamento elettrico (LAEl) LAEl Art. 17a Sistemi di misurazione intelligenti - 1 Un sistema di misurazione intelligente installato presso il consumatore finale, il produttore o l'impianto di stoccaggio è un dispositivo di misurazione dell'energia elettrica che supporta la trasmissione bidirezionale dei dati e registra il flusso energetico effettivo e la sua variazione nel tempo. |
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1 | Un sistema di misurazione intelligente installato presso il consumatore finale, il produttore o l'impianto di stoccaggio è un dispositivo di misurazione dell'energia elettrica che supporta la trasmissione bidirezionale dei dati e registra il flusso energetico effettivo e la sua variazione nel tempo. |
2 | Il Consiglio federale può emanare prescrizioni sull'introduzione di siffatti sistemi di misurazione intelligenti. A tal riguardo tiene conto delle norme internazionali e delle raccomandazioni di organizzazioni specializzate riconosciute. In particolare può obbligare i gestori di rete a disporre entro un dato termine l'installazione di sistemi di misurazione intelligenti presso tutti i consumatori finali, i produttori e gli impianti di stoccaggio o presso determinati gruppi di essi. |
3 | Il Consiglio federale può, tenuto conto della legislazione federale sulla metrologia, stabilire i requisiti tecnici minimi che i sistemi di misurazione intelligenti devono soddisfare, nonché le ulteriori caratteristiche, dotazioni e funzionalità che devono presentare per poter, in particolare: |
a | trasmettere i dati di misurazione; |
b | supportare i sistemi tariffari; |
c | supportare altri servizi e applicazioni. |
SR 734.7 Legge del 23 marzo 2007 sull'approvvigionamento elettrico (LAEl) LAEl Art. 17a Sistemi di misurazione intelligenti - 1 Un sistema di misurazione intelligente installato presso il consumatore finale, il produttore o l'impianto di stoccaggio è un dispositivo di misurazione dell'energia elettrica che supporta la trasmissione bidirezionale dei dati e registra il flusso energetico effettivo e la sua variazione nel tempo. |
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1 | Un sistema di misurazione intelligente installato presso il consumatore finale, il produttore o l'impianto di stoccaggio è un dispositivo di misurazione dell'energia elettrica che supporta la trasmissione bidirezionale dei dati e registra il flusso energetico effettivo e la sua variazione nel tempo. |
2 | Il Consiglio federale può emanare prescrizioni sull'introduzione di siffatti sistemi di misurazione intelligenti. A tal riguardo tiene conto delle norme internazionali e delle raccomandazioni di organizzazioni specializzate riconosciute. In particolare può obbligare i gestori di rete a disporre entro un dato termine l'installazione di sistemi di misurazione intelligenti presso tutti i consumatori finali, i produttori e gli impianti di stoccaggio o presso determinati gruppi di essi. |
3 | Il Consiglio federale può, tenuto conto della legislazione federale sulla metrologia, stabilire i requisiti tecnici minimi che i sistemi di misurazione intelligenti devono soddisfare, nonché le ulteriori caratteristiche, dotazioni e funzionalità che devono presentare per poter, in particolare: |
a | trasmettere i dati di misurazione; |
b | supportare i sistemi tariffari; |
c | supportare altri servizi e applicazioni. |
5.1.2 Mit der am 1. Januar 2018 in Kraft getretenen Änderung der StromVV vom 1. November 2017 erliess der Bundesrat Verordnungsbestimmungen über die intelligenten Mess-, Steuer- und Regelsystemesowie den Umgang mit Daten aus solchen Systemen (Art. 8a
SR 734.71 Ordinanza del 14 marzo 2008 sull'approvvigionamento elettrico (OAEl) OAEl Art. 8a Sistemi di misurazione intelligenti - 1 Per la metrologia e i processi informativi devono essere impiegati sistemi di misurazione intelligenti presso i consumatori finali, gli impianti di produzione e gli impianti di stoccaggio. Tali sistemi sono costituiti dai seguenti elementi:46 |
|
1 | Per la metrologia e i processi informativi devono essere impiegati sistemi di misurazione intelligenti presso i consumatori finali, gli impianti di produzione e gli impianti di stoccaggio. Tali sistemi sono costituiti dai seguenti elementi:46 |
a | un contatore di elettricità elettronico installato presso il consumatore finale, l'impianto di produzione o l'impianto di stoccaggio che:47 |
a1 | rileva energia attiva ed energia reattiva, |
a2 | determina i profili di carico con periodi di misurazione di 15 minuti e li memorizza per almeno 60 giorni, |
a3 | dispone di interfacce, segnatamente una riservata alla comunicazione bidirezionale con un sistema di trattamento dei dati e un'altra che consenta al consumatore finale, al produttore o al gestore dell'impianto di stoccaggio interessato perlomeno di consultare i propri dati di misurazione al momento del rilevamento e, se disponibili, i dati dei profili di carico con periodi di misurazione di 15 minuti, in un formato di dati usuale a livello internazionale, e |
a4 | rileva e registra le interruzioni dell'approvvigionamento elettrico; |
b | un sistema di comunicazione digitale che garantisce la trasmissione automatizzata dei dati tra il contatore elettrico e il sistema di trattamento dei dati del gestore di rete; e |
c | un sistema di trattamento dei dati che permette di consultare i dati. |
1bis | Il gestore di rete deve comunicare ai consumatori finali, ai produttori o ai gestori di impianti di stoccaggio che ne facciano richiesta le specifiche tecniche dell'interfaccia del suo contatore.49 |
2 | L'interazione fra gli elementi di tali sistemi di misurazione intelligenti permette di: |
a | identificare e gestire diversi tipi di contatori di elettricità ai fini dell'interoperabilità; |
b | aggiornare la parte del software dei contatori di elettricità di cui al capoverso 1 lettera a che non ha nessuna ripercussione sulle caratteristiche metrologiche; |
c | fornire al consumatore finale, al produttore o al gestore dell'impianto di stoccaggio interessato una rappresentazione comprensibile dei propri dati di misurazione, segnatamente dei profili di carico; |
d | integrare altri strumenti di misurazione digitali, nonché altri sistemi di controllo e di regolazione intelligenti; e |
e | individuare, registrare e segnalare manipolazioni e altri effetti esterni sui contatori di elettricità. |
2bis | I costi del capitale e d'esercizio che il gestore di rete sostiene per garantire il diritto alla consultazione e allo scaricamento dei dati di misurazione sono considerati costi di rete computabili.51 |
3 | Non devono essere impiegati sistemi di misurazione intelligenti nei seguenti casi: |
a | in costruzioni o impianti che sottostanno alla legge federale del 23 giugno 195052 concernente la protezione delle opere militari; |
b | per gli allacciamenti alla rete di trasporto.53 |
3bis | La ElCom può concedere deroghe di durata determinata o indeterminata all'obbligo di impiego di sistemi di misurazione intelligenti, se tale impiego sarebbe sproporzionato rispetto all'onere oppure inadeguato allo scopo considerati i requisiti metrologici concreti. La deroga può, in una situazione specifica, riguardare: |
a | singoli consumatori finali, produttori o gestori di impianti di stoccaggio oppure gruppi di essi; |
b | l'intero sistema di misurazione o singoli elementi o caratteristiche dello stesso.54 |
3ter | Se un sistema di misurazione intelligente non può essere installato perché il consumatore finale, il produttore o il gestore dell'impianto di stoccaggio rifiutano il suo impiego, il gestore di rete può fatturare individualmente i maggiori costi di misurazione intervenuti a partire dal momento del rifiuto.55 |
4 | I contatori elettronici di elettricità di cui al capoverso 1 lettera a sottostanno all'ordinanza del 15 febbraio 200656 sugli strumenti di misurazione e alle relative disposizioni d'esecuzione del Dipartimento federale di giustizia e polizia, a condizione che rientrino nel loro campo di applicazione. |
SR 734.71 Ordinanza del 14 marzo 2008 sull'approvvigionamento elettrico (OAEl) OAEl Art. 8a Sistemi di misurazione intelligenti - 1 Per la metrologia e i processi informativi devono essere impiegati sistemi di misurazione intelligenti presso i consumatori finali, gli impianti di produzione e gli impianti di stoccaggio. Tali sistemi sono costituiti dai seguenti elementi:46 |
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1 | Per la metrologia e i processi informativi devono essere impiegati sistemi di misurazione intelligenti presso i consumatori finali, gli impianti di produzione e gli impianti di stoccaggio. Tali sistemi sono costituiti dai seguenti elementi:46 |
a | un contatore di elettricità elettronico installato presso il consumatore finale, l'impianto di produzione o l'impianto di stoccaggio che:47 |
a1 | rileva energia attiva ed energia reattiva, |
a2 | determina i profili di carico con periodi di misurazione di 15 minuti e li memorizza per almeno 60 giorni, |
a3 | dispone di interfacce, segnatamente una riservata alla comunicazione bidirezionale con un sistema di trattamento dei dati e un'altra che consenta al consumatore finale, al produttore o al gestore dell'impianto di stoccaggio interessato perlomeno di consultare i propri dati di misurazione al momento del rilevamento e, se disponibili, i dati dei profili di carico con periodi di misurazione di 15 minuti, in un formato di dati usuale a livello internazionale, e |
a4 | rileva e registra le interruzioni dell'approvvigionamento elettrico; |
b | un sistema di comunicazione digitale che garantisce la trasmissione automatizzata dei dati tra il contatore elettrico e il sistema di trattamento dei dati del gestore di rete; e |
c | un sistema di trattamento dei dati che permette di consultare i dati. |
1bis | Il gestore di rete deve comunicare ai consumatori finali, ai produttori o ai gestori di impianti di stoccaggio che ne facciano richiesta le specifiche tecniche dell'interfaccia del suo contatore.49 |
2 | L'interazione fra gli elementi di tali sistemi di misurazione intelligenti permette di: |
a | identificare e gestire diversi tipi di contatori di elettricità ai fini dell'interoperabilità; |
b | aggiornare la parte del software dei contatori di elettricità di cui al capoverso 1 lettera a che non ha nessuna ripercussione sulle caratteristiche metrologiche; |
c | fornire al consumatore finale, al produttore o al gestore dell'impianto di stoccaggio interessato una rappresentazione comprensibile dei propri dati di misurazione, segnatamente dei profili di carico; |
d | integrare altri strumenti di misurazione digitali, nonché altri sistemi di controllo e di regolazione intelligenti; e |
e | individuare, registrare e segnalare manipolazioni e altri effetti esterni sui contatori di elettricità. |
2bis | I costi del capitale e d'esercizio che il gestore di rete sostiene per garantire il diritto alla consultazione e allo scaricamento dei dati di misurazione sono considerati costi di rete computabili.51 |
3 | Non devono essere impiegati sistemi di misurazione intelligenti nei seguenti casi: |
a | in costruzioni o impianti che sottostanno alla legge federale del 23 giugno 195052 concernente la protezione delle opere militari; |
b | per gli allacciamenti alla rete di trasporto.53 |
3bis | La ElCom può concedere deroghe di durata determinata o indeterminata all'obbligo di impiego di sistemi di misurazione intelligenti, se tale impiego sarebbe sproporzionato rispetto all'onere oppure inadeguato allo scopo considerati i requisiti metrologici concreti. La deroga può, in una situazione specifica, riguardare: |
a | singoli consumatori finali, produttori o gestori di impianti di stoccaggio oppure gruppi di essi; |
b | l'intero sistema di misurazione o singoli elementi o caratteristiche dello stesso.54 |
3ter | Se un sistema di misurazione intelligente non può essere installato perché il consumatore finale, il produttore o il gestore dell'impianto di stoccaggio rifiutano il suo impiego, il gestore di rete può fatturare individualmente i maggiori costi di misurazione intervenuti a partire dal momento del rifiuto.55 |
4 | I contatori elettronici di elettricità di cui al capoverso 1 lettera a sottostanno all'ordinanza del 15 febbraio 200656 sugli strumenti di misurazione e alle relative disposizioni d'esecuzione del Dipartimento federale di giustizia e polizia, a condizione che rientrino nel loro campo di applicazione. |
SR 734.71 Ordinanza del 14 marzo 2008 sull'approvvigionamento elettrico (OAEl) OAEl Art. 8b Verifica della sicurezza dei dati - 1 Possono essere impiegati solo sistemi di misurazione intelligenti i cui elementi hanno superato una verifica della sicurezza dei dati. |
|
1 | Possono essere impiegati solo sistemi di misurazione intelligenti i cui elementi hanno superato una verifica della sicurezza dei dati. |
2 | Sulla base di un'analisi del bisogno di protezione effettuata dall'UFE, i gestori di rete e i fabbricanti emanano direttive che stabiliscono gli elementi da verificare, i requisiti da rispettare e le modalità della verifica. |
3 | La verifica è effettuata dall'Istituto federale di metrologia. Esso può affidare tale compito o parti dello stesso a terzi. |
Gemäss der Übergangsbestimmung von Art. 31e Abs. 1
SR 734.71 Ordinanza del 14 marzo 2008 sull'approvvigionamento elettrico (OAEl) OAEl Art. 31e Introduzione di sistemi di misurazione intelligenti - 1 Entro dieci anni dall'entrata in vigore della modifica del 1° novembre 2017, l'80 per cento di tutti i dispositivi di misurazione di un comprensorio deve soddisfare i requisiti di cui agli articoli 8a e 8b. Il restante 20 per cento dei dispositivi di misurazione può essere impiegato fino alla fine della loro funzionalità. |
|
1 | Entro dieci anni dall'entrata in vigore della modifica del 1° novembre 2017, l'80 per cento di tutti i dispositivi di misurazione di un comprensorio deve soddisfare i requisiti di cui agli articoli 8a e 8b. Il restante 20 per cento dei dispositivi di misurazione può essere impiegato fino alla fine della loro funzionalità. |
2 | Durante il periodo transitorio di cui al capoverso 1, il gestore di rete decide quando intende dotare i consumatori finali e i produttori di un sistema di misurazione intelligente di cui agli articoli 8a e 8b. In ogni caso, sono tenuti a dotarsi di un tale sistema di misurazione intelligente: |
a | i consumatori finali che esercitano il loro diritto di accesso alla rete; |
b | ... |
3 | e 4 ...118 |
5 | Gli ammortamenti straordinari necessari per lo smontaggio dei dispositivi di misurazione del gestore di rete non ancora totalmente ammortizzati sono anch'essi costi computabili. |
SR 734.71 Ordinanza del 14 marzo 2008 sull'approvvigionamento elettrico (OAEl) OAEl Art. 8a Sistemi di misurazione intelligenti - 1 Per la metrologia e i processi informativi devono essere impiegati sistemi di misurazione intelligenti presso i consumatori finali, gli impianti di produzione e gli impianti di stoccaggio. Tali sistemi sono costituiti dai seguenti elementi:46 |
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1 | Per la metrologia e i processi informativi devono essere impiegati sistemi di misurazione intelligenti presso i consumatori finali, gli impianti di produzione e gli impianti di stoccaggio. Tali sistemi sono costituiti dai seguenti elementi:46 |
a | un contatore di elettricità elettronico installato presso il consumatore finale, l'impianto di produzione o l'impianto di stoccaggio che:47 |
a1 | rileva energia attiva ed energia reattiva, |
a2 | determina i profili di carico con periodi di misurazione di 15 minuti e li memorizza per almeno 60 giorni, |
a3 | dispone di interfacce, segnatamente una riservata alla comunicazione bidirezionale con un sistema di trattamento dei dati e un'altra che consenta al consumatore finale, al produttore o al gestore dell'impianto di stoccaggio interessato perlomeno di consultare i propri dati di misurazione al momento del rilevamento e, se disponibili, i dati dei profili di carico con periodi di misurazione di 15 minuti, in un formato di dati usuale a livello internazionale, e |
a4 | rileva e registra le interruzioni dell'approvvigionamento elettrico; |
b | un sistema di comunicazione digitale che garantisce la trasmissione automatizzata dei dati tra il contatore elettrico e il sistema di trattamento dei dati del gestore di rete; e |
c | un sistema di trattamento dei dati che permette di consultare i dati. |
1bis | Il gestore di rete deve comunicare ai consumatori finali, ai produttori o ai gestori di impianti di stoccaggio che ne facciano richiesta le specifiche tecniche dell'interfaccia del suo contatore.49 |
2 | L'interazione fra gli elementi di tali sistemi di misurazione intelligenti permette di: |
a | identificare e gestire diversi tipi di contatori di elettricità ai fini dell'interoperabilità; |
b | aggiornare la parte del software dei contatori di elettricità di cui al capoverso 1 lettera a che non ha nessuna ripercussione sulle caratteristiche metrologiche; |
c | fornire al consumatore finale, al produttore o al gestore dell'impianto di stoccaggio interessato una rappresentazione comprensibile dei propri dati di misurazione, segnatamente dei profili di carico; |
d | integrare altri strumenti di misurazione digitali, nonché altri sistemi di controllo e di regolazione intelligenti; e |
e | individuare, registrare e segnalare manipolazioni e altri effetti esterni sui contatori di elettricità. |
2bis | I costi del capitale e d'esercizio che il gestore di rete sostiene per garantire il diritto alla consultazione e allo scaricamento dei dati di misurazione sono considerati costi di rete computabili.51 |
3 | Non devono essere impiegati sistemi di misurazione intelligenti nei seguenti casi: |
a | in costruzioni o impianti che sottostanno alla legge federale del 23 giugno 195052 concernente la protezione delle opere militari; |
b | per gli allacciamenti alla rete di trasporto.53 |
3bis | La ElCom può concedere deroghe di durata determinata o indeterminata all'obbligo di impiego di sistemi di misurazione intelligenti, se tale impiego sarebbe sproporzionato rispetto all'onere oppure inadeguato allo scopo considerati i requisiti metrologici concreti. La deroga può, in una situazione specifica, riguardare: |
a | singoli consumatori finali, produttori o gestori di impianti di stoccaggio oppure gruppi di essi; |
b | l'intero sistema di misurazione o singoli elementi o caratteristiche dello stesso.54 |
3ter | Se un sistema di misurazione intelligente non può essere installato perché il consumatore finale, il produttore o il gestore dell'impianto di stoccaggio rifiutano il suo impiego, il gestore di rete può fatturare individualmente i maggiori costi di misurazione intervenuti a partire dal momento del rifiuto.55 |
4 | I contatori elettronici di elettricità di cui al capoverso 1 lettera a sottostanno all'ordinanza del 15 febbraio 200656 sugli strumenti di misurazione e alle relative disposizioni d'esecuzione del Dipartimento federale di giustizia e polizia, a condizione che rientrino nel loro campo di applicazione. |
SR 734.71 Ordinanza del 14 marzo 2008 sull'approvvigionamento elettrico (OAEl) OAEl Art. 8b Verifica della sicurezza dei dati - 1 Possono essere impiegati solo sistemi di misurazione intelligenti i cui elementi hanno superato una verifica della sicurezza dei dati. |
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1 | Possono essere impiegati solo sistemi di misurazione intelligenti i cui elementi hanno superato una verifica della sicurezza dei dati. |
2 | Sulla base di un'analisi del bisogno di protezione effettuata dall'UFE, i gestori di rete e i fabbricanti emanano direttive che stabiliscono gli elementi da verificare, i requisiti da rispettare e le modalità della verifica. |
3 | La verifica è effettuata dall'Istituto federale di metrologia. Esso può affidare tale compito o parti dello stesso a terzi. |
SR 734.71 Ordinanza del 14 marzo 2008 sull'approvvigionamento elettrico (OAEl) OAEl Art. 8a Sistemi di misurazione intelligenti - 1 Per la metrologia e i processi informativi devono essere impiegati sistemi di misurazione intelligenti presso i consumatori finali, gli impianti di produzione e gli impianti di stoccaggio. Tali sistemi sono costituiti dai seguenti elementi:46 |
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1 | Per la metrologia e i processi informativi devono essere impiegati sistemi di misurazione intelligenti presso i consumatori finali, gli impianti di produzione e gli impianti di stoccaggio. Tali sistemi sono costituiti dai seguenti elementi:46 |
a | un contatore di elettricità elettronico installato presso il consumatore finale, l'impianto di produzione o l'impianto di stoccaggio che:47 |
a1 | rileva energia attiva ed energia reattiva, |
a2 | determina i profili di carico con periodi di misurazione di 15 minuti e li memorizza per almeno 60 giorni, |
a3 | dispone di interfacce, segnatamente una riservata alla comunicazione bidirezionale con un sistema di trattamento dei dati e un'altra che consenta al consumatore finale, al produttore o al gestore dell'impianto di stoccaggio interessato perlomeno di consultare i propri dati di misurazione al momento del rilevamento e, se disponibili, i dati dei profili di carico con periodi di misurazione di 15 minuti, in un formato di dati usuale a livello internazionale, e |
a4 | rileva e registra le interruzioni dell'approvvigionamento elettrico; |
b | un sistema di comunicazione digitale che garantisce la trasmissione automatizzata dei dati tra il contatore elettrico e il sistema di trattamento dei dati del gestore di rete; e |
c | un sistema di trattamento dei dati che permette di consultare i dati. |
1bis | Il gestore di rete deve comunicare ai consumatori finali, ai produttori o ai gestori di impianti di stoccaggio che ne facciano richiesta le specifiche tecniche dell'interfaccia del suo contatore.49 |
2 | L'interazione fra gli elementi di tali sistemi di misurazione intelligenti permette di: |
a | identificare e gestire diversi tipi di contatori di elettricità ai fini dell'interoperabilità; |
b | aggiornare la parte del software dei contatori di elettricità di cui al capoverso 1 lettera a che non ha nessuna ripercussione sulle caratteristiche metrologiche; |
c | fornire al consumatore finale, al produttore o al gestore dell'impianto di stoccaggio interessato una rappresentazione comprensibile dei propri dati di misurazione, segnatamente dei profili di carico; |
d | integrare altri strumenti di misurazione digitali, nonché altri sistemi di controllo e di regolazione intelligenti; e |
e | individuare, registrare e segnalare manipolazioni e altri effetti esterni sui contatori di elettricità. |
2bis | I costi del capitale e d'esercizio che il gestore di rete sostiene per garantire il diritto alla consultazione e allo scaricamento dei dati di misurazione sono considerati costi di rete computabili.51 |
3 | Non devono essere impiegati sistemi di misurazione intelligenti nei seguenti casi: |
a | in costruzioni o impianti che sottostanno alla legge federale del 23 giugno 195052 concernente la protezione delle opere militari; |
b | per gli allacciamenti alla rete di trasporto.53 |
3bis | La ElCom può concedere deroghe di durata determinata o indeterminata all'obbligo di impiego di sistemi di misurazione intelligenti, se tale impiego sarebbe sproporzionato rispetto all'onere oppure inadeguato allo scopo considerati i requisiti metrologici concreti. La deroga può, in una situazione specifica, riguardare: |
a | singoli consumatori finali, produttori o gestori di impianti di stoccaggio oppure gruppi di essi; |
b | l'intero sistema di misurazione o singoli elementi o caratteristiche dello stesso.54 |
3ter | Se un sistema di misurazione intelligente non può essere installato perché il consumatore finale, il produttore o il gestore dell'impianto di stoccaggio rifiutano il suo impiego, il gestore di rete può fatturare individualmente i maggiori costi di misurazione intervenuti a partire dal momento del rifiuto.55 |
4 | I contatori elettronici di elettricità di cui al capoverso 1 lettera a sottostanno all'ordinanza del 15 febbraio 200656 sugli strumenti di misurazione e alle relative disposizioni d'esecuzione del Dipartimento federale di giustizia e polizia, a condizione che rientrino nel loro campo di applicazione. |
SR 734.71 Ordinanza del 14 marzo 2008 sull'approvvigionamento elettrico (OAEl) OAEl Art. 8b Verifica della sicurezza dei dati - 1 Possono essere impiegati solo sistemi di misurazione intelligenti i cui elementi hanno superato una verifica della sicurezza dei dati. |
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1 | Possono essere impiegati solo sistemi di misurazione intelligenti i cui elementi hanno superato una verifica della sicurezza dei dati. |
2 | Sulla base di un'analisi del bisogno di protezione effettuata dall'UFE, i gestori di rete e i fabbricanti emanano direttive che stabiliscono gli elementi da verificare, i requisiti da rispettare e le modalità della verifica. |
3 | La verifica è effettuata dall'Istituto federale di metrologia. Esso può affidare tale compito o parti dello stesso a terzi. |
SR 734.71 Ordinanza del 14 marzo 2008 sull'approvvigionamento elettrico (OAEl) OAEl Art. 31e Introduzione di sistemi di misurazione intelligenti - 1 Entro dieci anni dall'entrata in vigore della modifica del 1° novembre 2017, l'80 per cento di tutti i dispositivi di misurazione di un comprensorio deve soddisfare i requisiti di cui agli articoli 8a e 8b. Il restante 20 per cento dei dispositivi di misurazione può essere impiegato fino alla fine della loro funzionalità. |
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1 | Entro dieci anni dall'entrata in vigore della modifica del 1° novembre 2017, l'80 per cento di tutti i dispositivi di misurazione di un comprensorio deve soddisfare i requisiti di cui agli articoli 8a e 8b. Il restante 20 per cento dei dispositivi di misurazione può essere impiegato fino alla fine della loro funzionalità. |
2 | Durante il periodo transitorio di cui al capoverso 1, il gestore di rete decide quando intende dotare i consumatori finali e i produttori di un sistema di misurazione intelligente di cui agli articoli 8a e 8b. In ogni caso, sono tenuti a dotarsi di un tale sistema di misurazione intelligente: |
a | i consumatori finali che esercitano il loro diritto di accesso alla rete; |
b | ... |
3 | e 4 ...118 |
5 | Gli ammortamenti straordinari necessari per lo smontaggio dei dispositivi di misurazione del gestore di rete non ancora totalmente ammortizzati sono anch'essi costi computabili. |
5.1.3 Nach dem vorstehenden Regelungskonzept sind, wie die Vorinstanz zutreffend ausführt, die Endverbraucher grundsätzlich verpflichtet, den Einbau und Betrieb von intelligenten Messsystemen zu dulden, ohne dass dazu ihre Zustimmung erforderlich ist (Manuel Blättler, Kommentar Energierecht III, Art. 17a
SR 734.7 Legge del 23 marzo 2007 sull'approvvigionamento elettrico (LAEl) LAEl Art. 17a Sistemi di misurazione intelligenti - 1 Un sistema di misurazione intelligente installato presso il consumatore finale, il produttore o l'impianto di stoccaggio è un dispositivo di misurazione dell'energia elettrica che supporta la trasmissione bidirezionale dei dati e registra il flusso energetico effettivo e la sua variazione nel tempo. |
|
1 | Un sistema di misurazione intelligente installato presso il consumatore finale, il produttore o l'impianto di stoccaggio è un dispositivo di misurazione dell'energia elettrica che supporta la trasmissione bidirezionale dei dati e registra il flusso energetico effettivo e la sua variazione nel tempo. |
2 | Il Consiglio federale può emanare prescrizioni sull'introduzione di siffatti sistemi di misurazione intelligenti. A tal riguardo tiene conto delle norme internazionali e delle raccomandazioni di organizzazioni specializzate riconosciute. In particolare può obbligare i gestori di rete a disporre entro un dato termine l'installazione di sistemi di misurazione intelligenti presso tutti i consumatori finali, i produttori e gli impianti di stoccaggio o presso determinati gruppi di essi. |
3 | Il Consiglio federale può, tenuto conto della legislazione federale sulla metrologia, stabilire i requisiti tecnici minimi che i sistemi di misurazione intelligenti devono soddisfare, nonché le ulteriori caratteristiche, dotazioni e funzionalità che devono presentare per poter, in particolare: |
a | trasmettere i dati di misurazione; |
b | supportare i sistemi tariffari; |
c | supportare altri servizi e applicazioni. |
SR 734.7 Legge del 23 marzo 2007 sull'approvvigionamento elettrico (LAEl) LAEl Art. 17c Protezione dei dati - 1 Al trattamento di dati personali in relazione con sistemi di misurazione, di controllo o di regolazione intelligenti si applica la legge federale del 25 settembre 202033 sulla protezione dei dati (LPD). La LPD si applica per analogia al trattamento di dati concernenti persone giuridiche.34 |
|
1 | Al trattamento di dati personali in relazione con sistemi di misurazione, di controllo o di regolazione intelligenti si applica la legge federale del 25 settembre 202033 sulla protezione dei dati (LPD). La LPD si applica per analogia al trattamento di dati concernenti persone giuridiche.34 |
2 | Il Consiglio federale emana le disposizioni esecutive in materia di trattamento di dati. Può prevedere disposizioni particolari, segnatamente in relazione con le misurazioni del profilo di carico. |
5.2 Die Massnahmen im Bereich der intelligenten Messsysteme (Smart Metering Systeme) und der intelligenten Netze (Smart Grids) bilden nach der Vorstellung des Gesetzgebers die Grundlage, um zusammen mit weiteren Anpassungen den Strommarkt zukunftsfähig gestalten zu können. Als Vorteile der intelligenten Messsysteme werden die wesentlich vereinfachte und kostengünstigere Stromablesung und ein erleichterter Endverbraucher- und Mieterwechsel genannt. Zudem sollen die Smart Meter - etwa durch die optische Visualisierung des Verbrauchs bzw. eine bessere Zugänglichkeit der Verbrauchsdaten für die Endverbraucher - zur Erhöhung der Energieeffizienz beitragen und helfen, Strom und Ressourcen zu sparen. Die intelligenten Zähler (Smart Meters) gelten ferner als zentrale Komponente der (künftigen) Smart Grids. Diese sollen dazu beitragen den Herausforderungen zu begegnen, die vorab mit dem steigenden Anteil an dezentraler Stromerzeugung aus dargebotsabhängigen Energiequellen (z.B. Wind oder Sonne) und der Notwendigkeit, die gesamte Energieeffizienz in der Schweiz zu erhöhen, verbunden sind. Smart Grids sollen einen sicheren, effizienten und zuverlässigen System- und Netzbetrieb gewährleisten und den Netzausbaubedarf verringern, indem sie durch intelligente Steuerung von Stromproduktion, -verbrauch und -speicherung beispielsweise die unregelmässige Stromerzeugung aus erneuerbaren Energieträgern besser mit dem Strombedarf abgleichen (vgl. zum Ganzen: Botschaft Energiestrategie 2050, BBl 2013 7561, 7636; Botschaft Stromnetze, BBl 2016 3865, 3878 f.; Bundesamt für Energie [BFE], Smart Grid Roadmap Schweiz, Wege in die Zukunft der Schweizer Elektrizitätsnetze vom 27. März 2015, S. 3, 6 [zugänglich unter www.bfe.admin.ch > Versorgung > Stromnetze > Smart Grids, abgerufen am 24. Juni 2022];Blättler, Kommentar Energierecht III, Art. 17a
SR 734.7 Legge del 23 marzo 2007 sull'approvvigionamento elettrico (LAEl) LAEl Art. 17a Sistemi di misurazione intelligenti - 1 Un sistema di misurazione intelligente installato presso il consumatore finale, il produttore o l'impianto di stoccaggio è un dispositivo di misurazione dell'energia elettrica che supporta la trasmissione bidirezionale dei dati e registra il flusso energetico effettivo e la sua variazione nel tempo. |
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1 | Un sistema di misurazione intelligente installato presso il consumatore finale, il produttore o l'impianto di stoccaggio è un dispositivo di misurazione dell'energia elettrica che supporta la trasmissione bidirezionale dei dati e registra il flusso energetico effettivo e la sua variazione nel tempo. |
2 | Il Consiglio federale può emanare prescrizioni sull'introduzione di siffatti sistemi di misurazione intelligenti. A tal riguardo tiene conto delle norme internazionali e delle raccomandazioni di organizzazioni specializzate riconosciute. In particolare può obbligare i gestori di rete a disporre entro un dato termine l'installazione di sistemi di misurazione intelligenti presso tutti i consumatori finali, i produttori e gli impianti di stoccaggio o presso determinati gruppi di essi. |
3 | Il Consiglio federale può, tenuto conto della legislazione federale sulla metrologia, stabilire i requisiti tecnici minimi che i sistemi di misurazione intelligenti devono soddisfare, nonché le ulteriori caratteristiche, dotazioni e funzionalità che devono presentare per poter, in particolare: |
a | trasmettere i dati di misurazione; |
b | supportare i sistemi tariffari; |
c | supportare altri servizi e applicazioni. |
6.
Der Beschwerdeführer rügt, dass die stromversorgungsrechtlichen Bestimmungen von Art. 17a
SR 734.7 Legge del 23 marzo 2007 sull'approvvigionamento elettrico (LAEl) LAEl Art. 17a Sistemi di misurazione intelligenti - 1 Un sistema di misurazione intelligente installato presso il consumatore finale, il produttore o l'impianto di stoccaggio è un dispositivo di misurazione dell'energia elettrica che supporta la trasmissione bidirezionale dei dati e registra il flusso energetico effettivo e la sua variazione nel tempo. |
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1 | Un sistema di misurazione intelligente installato presso il consumatore finale, il produttore o l'impianto di stoccaggio è un dispositivo di misurazione dell'energia elettrica che supporta la trasmissione bidirezionale dei dati e registra il flusso energetico effettivo e la sua variazione nel tempo. |
2 | Il Consiglio federale può emanare prescrizioni sull'introduzione di siffatti sistemi di misurazione intelligenti. A tal riguardo tiene conto delle norme internazionali e delle raccomandazioni di organizzazioni specializzate riconosciute. In particolare può obbligare i gestori di rete a disporre entro un dato termine l'installazione di sistemi di misurazione intelligenti presso tutti i consumatori finali, i produttori e gli impianti di stoccaggio o presso determinati gruppi di essi. |
3 | Il Consiglio federale può, tenuto conto della legislazione federale sulla metrologia, stabilire i requisiti tecnici minimi che i sistemi di misurazione intelligenti devono soddisfare, nonché le ulteriori caratteristiche, dotazioni e funzionalità che devono presentare per poter, in particolare: |
a | trasmettere i dati di misurazione; |
b | supportare i sistemi tariffari; |
c | supportare altri servizi e applicazioni. |
SR 734.71 Ordinanza del 14 marzo 2008 sull'approvvigionamento elettrico (OAEl) OAEl Art. 8a Sistemi di misurazione intelligenti - 1 Per la metrologia e i processi informativi devono essere impiegati sistemi di misurazione intelligenti presso i consumatori finali, gli impianti di produzione e gli impianti di stoccaggio. Tali sistemi sono costituiti dai seguenti elementi:46 |
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1 | Per la metrologia e i processi informativi devono essere impiegati sistemi di misurazione intelligenti presso i consumatori finali, gli impianti di produzione e gli impianti di stoccaggio. Tali sistemi sono costituiti dai seguenti elementi:46 |
a | un contatore di elettricità elettronico installato presso il consumatore finale, l'impianto di produzione o l'impianto di stoccaggio che:47 |
a1 | rileva energia attiva ed energia reattiva, |
a2 | determina i profili di carico con periodi di misurazione di 15 minuti e li memorizza per almeno 60 giorni, |
a3 | dispone di interfacce, segnatamente una riservata alla comunicazione bidirezionale con un sistema di trattamento dei dati e un'altra che consenta al consumatore finale, al produttore o al gestore dell'impianto di stoccaggio interessato perlomeno di consultare i propri dati di misurazione al momento del rilevamento e, se disponibili, i dati dei profili di carico con periodi di misurazione di 15 minuti, in un formato di dati usuale a livello internazionale, e |
a4 | rileva e registra le interruzioni dell'approvvigionamento elettrico; |
b | un sistema di comunicazione digitale che garantisce la trasmissione automatizzata dei dati tra il contatore elettrico e il sistema di trattamento dei dati del gestore di rete; e |
c | un sistema di trattamento dei dati che permette di consultare i dati. |
1bis | Il gestore di rete deve comunicare ai consumatori finali, ai produttori o ai gestori di impianti di stoccaggio che ne facciano richiesta le specifiche tecniche dell'interfaccia del suo contatore.49 |
2 | L'interazione fra gli elementi di tali sistemi di misurazione intelligenti permette di: |
a | identificare e gestire diversi tipi di contatori di elettricità ai fini dell'interoperabilità; |
b | aggiornare la parte del software dei contatori di elettricità di cui al capoverso 1 lettera a che non ha nessuna ripercussione sulle caratteristiche metrologiche; |
c | fornire al consumatore finale, al produttore o al gestore dell'impianto di stoccaggio interessato una rappresentazione comprensibile dei propri dati di misurazione, segnatamente dei profili di carico; |
d | integrare altri strumenti di misurazione digitali, nonché altri sistemi di controllo e di regolazione intelligenti; e |
e | individuare, registrare e segnalare manipolazioni e altri effetti esterni sui contatori di elettricità. |
2bis | I costi del capitale e d'esercizio che il gestore di rete sostiene per garantire il diritto alla consultazione e allo scaricamento dei dati di misurazione sono considerati costi di rete computabili.51 |
3 | Non devono essere impiegati sistemi di misurazione intelligenti nei seguenti casi: |
a | in costruzioni o impianti che sottostanno alla legge federale del 23 giugno 195052 concernente la protezione delle opere militari; |
b | per gli allacciamenti alla rete di trasporto.53 |
3bis | La ElCom può concedere deroghe di durata determinata o indeterminata all'obbligo di impiego di sistemi di misurazione intelligenti, se tale impiego sarebbe sproporzionato rispetto all'onere oppure inadeguato allo scopo considerati i requisiti metrologici concreti. La deroga può, in una situazione specifica, riguardare: |
a | singoli consumatori finali, produttori o gestori di impianti di stoccaggio oppure gruppi di essi; |
b | l'intero sistema di misurazione o singoli elementi o caratteristiche dello stesso.54 |
3ter | Se un sistema di misurazione intelligente non può essere installato perché il consumatore finale, il produttore o il gestore dell'impianto di stoccaggio rifiutano il suo impiego, il gestore di rete può fatturare individualmente i maggiori costi di misurazione intervenuti a partire dal momento del rifiuto.55 |
4 | I contatori elettronici di elettricità di cui al capoverso 1 lettera a sottostanno all'ordinanza del 15 febbraio 200656 sugli strumenti di misurazione e alle relative disposizioni d'esecuzione del Dipartimento federale di giustizia e polizia, a condizione che rientrino nel loro campo di applicazione. |
6.1 In dieser Hinsicht stellt der Beschwerdeführer nicht grundsätzlich in Abrede, dass mit den dargestellten Bestimmungen (Art. 17a
SR 734.7 Legge del 23 marzo 2007 sull'approvvigionamento elettrico (LAEl) LAEl Art. 17a Sistemi di misurazione intelligenti - 1 Un sistema di misurazione intelligente installato presso il consumatore finale, il produttore o l'impianto di stoccaggio è un dispositivo di misurazione dell'energia elettrica che supporta la trasmissione bidirezionale dei dati e registra il flusso energetico effettivo e la sua variazione nel tempo. |
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1 | Un sistema di misurazione intelligente installato presso il consumatore finale, il produttore o l'impianto di stoccaggio è un dispositivo di misurazione dell'energia elettrica che supporta la trasmissione bidirezionale dei dati e registra il flusso energetico effettivo e la sua variazione nel tempo. |
2 | Il Consiglio federale può emanare prescrizioni sull'introduzione di siffatti sistemi di misurazione intelligenti. A tal riguardo tiene conto delle norme internazionali e delle raccomandazioni di organizzazioni specializzate riconosciute. In particolare può obbligare i gestori di rete a disporre entro un dato termine l'installazione di sistemi di misurazione intelligenti presso tutti i consumatori finali, i produttori e gli impianti di stoccaggio o presso determinati gruppi di essi. |
3 | Il Consiglio federale può, tenuto conto della legislazione federale sulla metrologia, stabilire i requisiti tecnici minimi che i sistemi di misurazione intelligenti devono soddisfare, nonché le ulteriori caratteristiche, dotazioni e funzionalità che devono presentare per poter, in particolare: |
a | trasmettere i dati di misurazione; |
b | supportare i sistemi tariffari; |
c | supportare altri servizi e applicazioni. |
SR 734.71 Ordinanza del 14 marzo 2008 sull'approvvigionamento elettrico (OAEl) OAEl Art. 8a Sistemi di misurazione intelligenti - 1 Per la metrologia e i processi informativi devono essere impiegati sistemi di misurazione intelligenti presso i consumatori finali, gli impianti di produzione e gli impianti di stoccaggio. Tali sistemi sono costituiti dai seguenti elementi:46 |
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1 | Per la metrologia e i processi informativi devono essere impiegati sistemi di misurazione intelligenti presso i consumatori finali, gli impianti di produzione e gli impianti di stoccaggio. Tali sistemi sono costituiti dai seguenti elementi:46 |
a | un contatore di elettricità elettronico installato presso il consumatore finale, l'impianto di produzione o l'impianto di stoccaggio che:47 |
a1 | rileva energia attiva ed energia reattiva, |
a2 | determina i profili di carico con periodi di misurazione di 15 minuti e li memorizza per almeno 60 giorni, |
a3 | dispone di interfacce, segnatamente una riservata alla comunicazione bidirezionale con un sistema di trattamento dei dati e un'altra che consenta al consumatore finale, al produttore o al gestore dell'impianto di stoccaggio interessato perlomeno di consultare i propri dati di misurazione al momento del rilevamento e, se disponibili, i dati dei profili di carico con periodi di misurazione di 15 minuti, in un formato di dati usuale a livello internazionale, e |
a4 | rileva e registra le interruzioni dell'approvvigionamento elettrico; |
b | un sistema di comunicazione digitale che garantisce la trasmissione automatizzata dei dati tra il contatore elettrico e il sistema di trattamento dei dati del gestore di rete; e |
c | un sistema di trattamento dei dati che permette di consultare i dati. |
1bis | Il gestore di rete deve comunicare ai consumatori finali, ai produttori o ai gestori di impianti di stoccaggio che ne facciano richiesta le specifiche tecniche dell'interfaccia del suo contatore.49 |
2 | L'interazione fra gli elementi di tali sistemi di misurazione intelligenti permette di: |
a | identificare e gestire diversi tipi di contatori di elettricità ai fini dell'interoperabilità; |
b | aggiornare la parte del software dei contatori di elettricità di cui al capoverso 1 lettera a che non ha nessuna ripercussione sulle caratteristiche metrologiche; |
c | fornire al consumatore finale, al produttore o al gestore dell'impianto di stoccaggio interessato una rappresentazione comprensibile dei propri dati di misurazione, segnatamente dei profili di carico; |
d | integrare altri strumenti di misurazione digitali, nonché altri sistemi di controllo e di regolazione intelligenti; e |
e | individuare, registrare e segnalare manipolazioni e altri effetti esterni sui contatori di elettricità. |
2bis | I costi del capitale e d'esercizio che il gestore di rete sostiene per garantire il diritto alla consultazione e allo scaricamento dei dati di misurazione sono considerati costi di rete computabili.51 |
3 | Non devono essere impiegati sistemi di misurazione intelligenti nei seguenti casi: |
a | in costruzioni o impianti che sottostanno alla legge federale del 23 giugno 195052 concernente la protezione delle opere militari; |
b | per gli allacciamenti alla rete di trasporto.53 |
3bis | La ElCom può concedere deroghe di durata determinata o indeterminata all'obbligo di impiego di sistemi di misurazione intelligenti, se tale impiego sarebbe sproporzionato rispetto all'onere oppure inadeguato allo scopo considerati i requisiti metrologici concreti. La deroga può, in una situazione specifica, riguardare: |
a | singoli consumatori finali, produttori o gestori di impianti di stoccaggio oppure gruppi di essi; |
b | l'intero sistema di misurazione o singoli elementi o caratteristiche dello stesso.54 |
3ter | Se un sistema di misurazione intelligente non può essere installato perché il consumatore finale, il produttore o il gestore dell'impianto di stoccaggio rifiutano il suo impiego, il gestore di rete può fatturare individualmente i maggiori costi di misurazione intervenuti a partire dal momento del rifiuto.55 |
4 | I contatori elettronici di elettricità di cui al capoverso 1 lettera a sottostanno all'ordinanza del 15 febbraio 200656 sugli strumenti di misurazione e alle relative disposizioni d'esecuzione del Dipartimento federale di giustizia e polizia, a condizione che rientrino nel loro campo di applicazione. |
SR 734.71 Ordinanza del 14 marzo 2008 sull'approvvigionamento elettrico (OAEl) OAEl Art. 8b Verifica della sicurezza dei dati - 1 Possono essere impiegati solo sistemi di misurazione intelligenti i cui elementi hanno superato una verifica della sicurezza dei dati. |
|
1 | Possono essere impiegati solo sistemi di misurazione intelligenti i cui elementi hanno superato una verifica della sicurezza dei dati. |
2 | Sulla base di un'analisi del bisogno di protezione effettuata dall'UFE, i gestori di rete e i fabbricanti emanano direttive che stabiliscono gli elementi da verificare, i requisiti da rispettare e le modalità della verifica. |
3 | La verifica è effettuata dall'Istituto federale di metrologia. Esso può affidare tale compito o parti dello stesso a terzi. |
SR 734.71 Ordinanza del 14 marzo 2008 sull'approvvigionamento elettrico (OAEl) OAEl Art. 8b Verifica della sicurezza dei dati - 1 Possono essere impiegati solo sistemi di misurazione intelligenti i cui elementi hanno superato una verifica della sicurezza dei dati. |
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1 | Possono essere impiegati solo sistemi di misurazione intelligenti i cui elementi hanno superato una verifica della sicurezza dei dati. |
2 | Sulla base di un'analisi del bisogno di protezione effettuata dall'UFE, i gestori di rete e i fabbricanti emanano direttive che stabiliscono gli elementi da verificare, i requisiti da rispettare e le modalità della verifica. |
3 | La verifica è effettuata dall'Istituto federale di metrologia. Esso può affidare tale compito o parti dello stesso a terzi. |
SR 734.7 Legge del 23 marzo 2007 sull'approvvigionamento elettrico (LAEl) LAEl Art. 17a Sistemi di misurazione intelligenti - 1 Un sistema di misurazione intelligente installato presso il consumatore finale, il produttore o l'impianto di stoccaggio è un dispositivo di misurazione dell'energia elettrica che supporta la trasmissione bidirezionale dei dati e registra il flusso energetico effettivo e la sua variazione nel tempo. |
|
1 | Un sistema di misurazione intelligente installato presso il consumatore finale, il produttore o l'impianto di stoccaggio è un dispositivo di misurazione dell'energia elettrica che supporta la trasmissione bidirezionale dei dati e registra il flusso energetico effettivo e la sua variazione nel tempo. |
2 | Il Consiglio federale può emanare prescrizioni sull'introduzione di siffatti sistemi di misurazione intelligenti. A tal riguardo tiene conto delle norme internazionali e delle raccomandazioni di organizzazioni specializzate riconosciute. In particolare può obbligare i gestori di rete a disporre entro un dato termine l'installazione di sistemi di misurazione intelligenti presso tutti i consumatori finali, i produttori e gli impianti di stoccaggio o presso determinati gruppi di essi. |
3 | Il Consiglio federale può, tenuto conto della legislazione federale sulla metrologia, stabilire i requisiti tecnici minimi che i sistemi di misurazione intelligenti devono soddisfare, nonché le ulteriori caratteristiche, dotazioni e funzionalità che devono presentare per poter, in particolare: |
a | trasmettere i dati di misurazione; |
b | supportare i sistemi tariffari; |
c | supportare altri servizi e applicazioni. |
SR 734.71 Ordinanza del 14 marzo 2008 sull'approvvigionamento elettrico (OAEl) OAEl Art. 8a Sistemi di misurazione intelligenti - 1 Per la metrologia e i processi informativi devono essere impiegati sistemi di misurazione intelligenti presso i consumatori finali, gli impianti di produzione e gli impianti di stoccaggio. Tali sistemi sono costituiti dai seguenti elementi:46 |
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1 | Per la metrologia e i processi informativi devono essere impiegati sistemi di misurazione intelligenti presso i consumatori finali, gli impianti di produzione e gli impianti di stoccaggio. Tali sistemi sono costituiti dai seguenti elementi:46 |
a | un contatore di elettricità elettronico installato presso il consumatore finale, l'impianto di produzione o l'impianto di stoccaggio che:47 |
a1 | rileva energia attiva ed energia reattiva, |
a2 | determina i profili di carico con periodi di misurazione di 15 minuti e li memorizza per almeno 60 giorni, |
a3 | dispone di interfacce, segnatamente una riservata alla comunicazione bidirezionale con un sistema di trattamento dei dati e un'altra che consenta al consumatore finale, al produttore o al gestore dell'impianto di stoccaggio interessato perlomeno di consultare i propri dati di misurazione al momento del rilevamento e, se disponibili, i dati dei profili di carico con periodi di misurazione di 15 minuti, in un formato di dati usuale a livello internazionale, e |
a4 | rileva e registra le interruzioni dell'approvvigionamento elettrico; |
b | un sistema di comunicazione digitale che garantisce la trasmissione automatizzata dei dati tra il contatore elettrico e il sistema di trattamento dei dati del gestore di rete; e |
c | un sistema di trattamento dei dati che permette di consultare i dati. |
1bis | Il gestore di rete deve comunicare ai consumatori finali, ai produttori o ai gestori di impianti di stoccaggio che ne facciano richiesta le specifiche tecniche dell'interfaccia del suo contatore.49 |
2 | L'interazione fra gli elementi di tali sistemi di misurazione intelligenti permette di: |
a | identificare e gestire diversi tipi di contatori di elettricità ai fini dell'interoperabilità; |
b | aggiornare la parte del software dei contatori di elettricità di cui al capoverso 1 lettera a che non ha nessuna ripercussione sulle caratteristiche metrologiche; |
c | fornire al consumatore finale, al produttore o al gestore dell'impianto di stoccaggio interessato una rappresentazione comprensibile dei propri dati di misurazione, segnatamente dei profili di carico; |
d | integrare altri strumenti di misurazione digitali, nonché altri sistemi di controllo e di regolazione intelligenti; e |
e | individuare, registrare e segnalare manipolazioni e altri effetti esterni sui contatori di elettricità. |
2bis | I costi del capitale e d'esercizio che il gestore di rete sostiene per garantire il diritto alla consultazione e allo scaricamento dei dati di misurazione sono considerati costi di rete computabili.51 |
3 | Non devono essere impiegati sistemi di misurazione intelligenti nei seguenti casi: |
a | in costruzioni o impianti che sottostanno alla legge federale del 23 giugno 195052 concernente la protezione delle opere militari; |
b | per gli allacciamenti alla rete di trasporto.53 |
3bis | La ElCom può concedere deroghe di durata determinata o indeterminata all'obbligo di impiego di sistemi di misurazione intelligenti, se tale impiego sarebbe sproporzionato rispetto all'onere oppure inadeguato allo scopo considerati i requisiti metrologici concreti. La deroga può, in una situazione specifica, riguardare: |
a | singoli consumatori finali, produttori o gestori di impianti di stoccaggio oppure gruppi di essi; |
b | l'intero sistema di misurazione o singoli elementi o caratteristiche dello stesso.54 |
3ter | Se un sistema di misurazione intelligente non può essere installato perché il consumatore finale, il produttore o il gestore dell'impianto di stoccaggio rifiutano il suo impiego, il gestore di rete può fatturare individualmente i maggiori costi di misurazione intervenuti a partire dal momento del rifiuto.55 |
4 | I contatori elettronici di elettricità di cui al capoverso 1 lettera a sottostanno all'ordinanza del 15 febbraio 200656 sugli strumenti di misurazione e alle relative disposizioni d'esecuzione del Dipartimento federale di giustizia e polizia, a condizione che rientrino nel loro campo di applicazione. |
6.2 Die Vorinstanz führt hingegen aus, die Beschwerdegegnerin dürfe den beim Beschwerdeführer installierten Smart Meter einsetzen, obwohl dieser noch keine Datensicherheitsprüfung durchlaufen habe. Den Netzbetreibern sollten nach dem Zweck der verordnungsrechtlichen Übergangsbestimmungen keine Erschwernisse dadurch erwachsen, dass sie mit dem Smart Meter Rollout bereits vor dem 1. Januar 2018 begonnen hätten. Es sei keine Rechtsgrundlage ersichtlich, gestützt auf welche die Beschwerdegegnerin verpflichtet werden könne, den Smart Meter durch einen konventionellen Stromzähler ohne Kommunikationsanbindung zu ersetzen.
6.3 Zu prüfen ist zunächst, ob das Erfordernis der Datensicherheitsprüfung dem Einsatz des intelligenten Messsystems entgegensteht.
6.3.1 Gemäss Art. 8b Abs. 1
SR 734.71 Ordinanza del 14 marzo 2008 sull'approvvigionamento elettrico (OAEl) OAEl Art. 8b Verifica della sicurezza dei dati - 1 Possono essere impiegati solo sistemi di misurazione intelligenti i cui elementi hanno superato una verifica della sicurezza dei dati. |
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1 | Possono essere impiegati solo sistemi di misurazione intelligenti i cui elementi hanno superato una verifica della sicurezza dei dati. |
2 | Sulla base di un'analisi del bisogno di protezione effettuata dall'UFE, i gestori di rete e i fabbricanti emanano direttive che stabiliscono gli elementi da verificare, i requisiti da rispettare e le modalità della verifica. |
3 | La verifica è effettuata dall'Istituto federale di metrologia. Esso può affidare tale compito o parti dello stesso a terzi. |
SR 734.71 Ordinanza del 14 marzo 2008 sull'approvvigionamento elettrico (OAEl) OAEl Art. 8b Verifica della sicurezza dei dati - 1 Possono essere impiegati solo sistemi di misurazione intelligenti i cui elementi hanno superato una verifica della sicurezza dei dati. |
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1 | Possono essere impiegati solo sistemi di misurazione intelligenti i cui elementi hanno superato una verifica della sicurezza dei dati. |
2 | Sulla base di un'analisi del bisogno di protezione effettuata dall'UFE, i gestori di rete e i fabbricanti emanano direttive che stabiliscono gli elementi da verificare, i requisiti da rispettare e le modalità della verifica. |
3 | La verifica è effettuata dall'Istituto federale di metrologia. Esso può affidare tale compito o parti dello stesso a terzi. |
SR 734.71 Ordinanza del 14 marzo 2008 sull'approvvigionamento elettrico (OAEl) OAEl Art. 8b Verifica della sicurezza dei dati - 1 Possono essere impiegati solo sistemi di misurazione intelligenti i cui elementi hanno superato una verifica della sicurezza dei dati. |
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1 | Possono essere impiegati solo sistemi di misurazione intelligenti i cui elementi hanno superato una verifica della sicurezza dei dati. |
2 | Sulla base di un'analisi del bisogno di protezione effettuata dall'UFE, i gestori di rete e i fabbricanti emanano direttive che stabiliscono gli elementi da verificare, i requisiti da rispettare e le modalità della verifica. |
3 | La verifica è effettuata dall'Istituto federale di metrologia. Esso può affidare tale compito o parti dello stesso a terzi. |
6.3.2 Zwar ist unstrittig, dass die nach Art. 8b
SR 734.71 Ordinanza del 14 marzo 2008 sull'approvvigionamento elettrico (OAEl) OAEl Art. 8b Verifica della sicurezza dei dati - 1 Possono essere impiegati solo sistemi di misurazione intelligenti i cui elementi hanno superato una verifica della sicurezza dei dati. |
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1 | Possono essere impiegati solo sistemi di misurazione intelligenti i cui elementi hanno superato una verifica della sicurezza dei dati. |
2 | Sulla base di un'analisi del bisogno di protezione effettuata dall'UFE, i gestori di rete e i fabbricanti emanano direttive che stabiliscono gli elementi da verificare, i requisiti da rispettare e le modalità della verifica. |
3 | La verifica è effettuata dall'Istituto federale di metrologia. Esso può affidare tale compito o parti dello stesso a terzi. |
SR 734.71 Ordinanza del 14 marzo 2008 sull'approvvigionamento elettrico (OAEl) OAEl Art. 31l - 1 Il gestore di rete può utilizzare e far rientrare nell'80 per cento di cui all'articolo 31e capoverso 1, sino alla fine della loro funzionalità, i sistemi di misurazione che comportano sistemi di misurazione elettronici con misurazione del profilo di carico dell'energia attiva, un sistema di comunicazione con trasmissione automatizzata di dati e un sistema di trattamento dei dati ma che non soddisfano ancora i requisiti di cui agli articoli 8a e 8b, se: |
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1 | Il gestore di rete può utilizzare e far rientrare nell'80 per cento di cui all'articolo 31e capoverso 1, sino alla fine della loro funzionalità, i sistemi di misurazione che comportano sistemi di misurazione elettronici con misurazione del profilo di carico dell'energia attiva, un sistema di comunicazione con trasmissione automatizzata di dati e un sistema di trattamento dei dati ma che non soddisfano ancora i requisiti di cui agli articoli 8a e 8b, se: |
a | sono stati installati prima del 1° gennaio 2018; o |
b | il loro acquisto è stato avviato prima del 1° gennaio 2019. |
2 | Fintanto che non è possibile disporre di sistemi di misurazione conformi ai requisiti previsti dagli articoli 8a e 8b, il gestore di rete può utilizzare, se necessario, sistemi di misurazione di cui al capoverso 1 e farli rientrare nell'80 per cento di cui all'articolo 31e capoverso 1 sino alla fine della loro funzionalità. |
3 | I costi dei dispositivi di misurazione che non soddisfano i requisiti previsti dagli articoli 8a e 8b ma che possono essere impiegati conformemente ai capoversi 1 e 2 e all'articolo 31e capoverso 1 secondo periodo rimangono computabili. |
4 | Per l'impiego di sistemi di misurazione intelligenti negli impianti di stoccaggio si applicano per analogia le norme dell'articolo 31e sull'introduzione di sistemi di misurazione intelligenti. |
5 | Per l'impiego di sistemi di controllo e di regolazione intelligenti negli impianti di produzione e negli impianti di stoccaggio si applicano per analogia le norme dell'articolo 31f. |
6 | I sistemi di misurazione intelligenti che non consentono ai consumatori finali, ai produttori o ai gestori di impianti di stoccaggio di consultare e scaricare i propri dati di misurazione nel modo prescritto dall'articolo 8a capoverso 1 lettera a numero 3 e capoverso 2 lettera c devono essere riequipaggiati quanto prima, al più tardi entro il 30 giugno 2021. Sono fatte salve le deroghe di cui ai capoversi 1 e 2. |
SR 734.71 Ordinanza del 14 marzo 2008 sull'approvvigionamento elettrico (OAEl) OAEl Art. 31e Introduzione di sistemi di misurazione intelligenti - 1 Entro dieci anni dall'entrata in vigore della modifica del 1° novembre 2017, l'80 per cento di tutti i dispositivi di misurazione di un comprensorio deve soddisfare i requisiti di cui agli articoli 8a e 8b. Il restante 20 per cento dei dispositivi di misurazione può essere impiegato fino alla fine della loro funzionalità. |
|
1 | Entro dieci anni dall'entrata in vigore della modifica del 1° novembre 2017, l'80 per cento di tutti i dispositivi di misurazione di un comprensorio deve soddisfare i requisiti di cui agli articoli 8a e 8b. Il restante 20 per cento dei dispositivi di misurazione può essere impiegato fino alla fine della loro funzionalità. |
2 | Durante il periodo transitorio di cui al capoverso 1, il gestore di rete decide quando intende dotare i consumatori finali e i produttori di un sistema di misurazione intelligente di cui agli articoli 8a e 8b. In ogni caso, sono tenuti a dotarsi di un tale sistema di misurazione intelligente: |
a | i consumatori finali che esercitano il loro diritto di accesso alla rete; |
b | ... |
3 | e 4 ...118 |
5 | Gli ammortamenti straordinari necessari per lo smontaggio dei dispositivi di misurazione del gestore di rete non ancora totalmente ammortizzati sono anch'essi costi computabili. |
SR 734.71 Ordinanza del 14 marzo 2008 sull'approvvigionamento elettrico (OAEl) OAEl Art. 31j |
SR 734.71 Ordinanza del 14 marzo 2008 sull'approvvigionamento elettrico (OAEl) OAEl Art. 8a Sistemi di misurazione intelligenti - 1 Per la metrologia e i processi informativi devono essere impiegati sistemi di misurazione intelligenti presso i consumatori finali, gli impianti di produzione e gli impianti di stoccaggio. Tali sistemi sono costituiti dai seguenti elementi:46 |
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1 | Per la metrologia e i processi informativi devono essere impiegati sistemi di misurazione intelligenti presso i consumatori finali, gli impianti di produzione e gli impianti di stoccaggio. Tali sistemi sono costituiti dai seguenti elementi:46 |
a | un contatore di elettricità elettronico installato presso il consumatore finale, l'impianto di produzione o l'impianto di stoccaggio che:47 |
a1 | rileva energia attiva ed energia reattiva, |
a2 | determina i profili di carico con periodi di misurazione di 15 minuti e li memorizza per almeno 60 giorni, |
a3 | dispone di interfacce, segnatamente una riservata alla comunicazione bidirezionale con un sistema di trattamento dei dati e un'altra che consenta al consumatore finale, al produttore o al gestore dell'impianto di stoccaggio interessato perlomeno di consultare i propri dati di misurazione al momento del rilevamento e, se disponibili, i dati dei profili di carico con periodi di misurazione di 15 minuti, in un formato di dati usuale a livello internazionale, e |
a4 | rileva e registra le interruzioni dell'approvvigionamento elettrico; |
b | un sistema di comunicazione digitale che garantisce la trasmissione automatizzata dei dati tra il contatore elettrico e il sistema di trattamento dei dati del gestore di rete; e |
c | un sistema di trattamento dei dati che permette di consultare i dati. |
1bis | Il gestore di rete deve comunicare ai consumatori finali, ai produttori o ai gestori di impianti di stoccaggio che ne facciano richiesta le specifiche tecniche dell'interfaccia del suo contatore.49 |
2 | L'interazione fra gli elementi di tali sistemi di misurazione intelligenti permette di: |
a | identificare e gestire diversi tipi di contatori di elettricità ai fini dell'interoperabilità; |
b | aggiornare la parte del software dei contatori di elettricità di cui al capoverso 1 lettera a che non ha nessuna ripercussione sulle caratteristiche metrologiche; |
c | fornire al consumatore finale, al produttore o al gestore dell'impianto di stoccaggio interessato una rappresentazione comprensibile dei propri dati di misurazione, segnatamente dei profili di carico; |
d | integrare altri strumenti di misurazione digitali, nonché altri sistemi di controllo e di regolazione intelligenti; e |
e | individuare, registrare e segnalare manipolazioni e altri effetti esterni sui contatori di elettricità. |
2bis | I costi del capitale e d'esercizio che il gestore di rete sostiene per garantire il diritto alla consultazione e allo scaricamento dei dati di misurazione sono considerati costi di rete computabili.51 |
3 | Non devono essere impiegati sistemi di misurazione intelligenti nei seguenti casi: |
a | in costruzioni o impianti che sottostanno alla legge federale del 23 giugno 195052 concernente la protezione delle opere militari; |
b | per gli allacciamenti alla rete di trasporto.53 |
3bis | La ElCom può concedere deroghe di durata determinata o indeterminata all'obbligo di impiego di sistemi di misurazione intelligenti, se tale impiego sarebbe sproporzionato rispetto all'onere oppure inadeguato allo scopo considerati i requisiti metrologici concreti. La deroga può, in una situazione specifica, riguardare: |
a | singoli consumatori finali, produttori o gestori di impianti di stoccaggio oppure gruppi di essi; |
b | l'intero sistema di misurazione o singoli elementi o caratteristiche dello stesso.54 |
3ter | Se un sistema di misurazione intelligente non può essere installato perché il consumatore finale, il produttore o il gestore dell'impianto di stoccaggio rifiutano il suo impiego, il gestore di rete può fatturare individualmente i maggiori costi di misurazione intervenuti a partire dal momento del rifiuto.55 |
4 | I contatori elettronici di elettricità di cui al capoverso 1 lettera a sottostanno all'ordinanza del 15 febbraio 200656 sugli strumenti di misurazione e alle relative disposizioni d'esecuzione del Dipartimento federale di giustizia e polizia, a condizione che rientrino nel loro campo di applicazione. |
SR 734.71 Ordinanza del 14 marzo 2008 sull'approvvigionamento elettrico (OAEl) OAEl Art. 8b Verifica della sicurezza dei dati - 1 Possono essere impiegati solo sistemi di misurazione intelligenti i cui elementi hanno superato una verifica della sicurezza dei dati. |
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1 | Possono essere impiegati solo sistemi di misurazione intelligenti i cui elementi hanno superato una verifica della sicurezza dei dati. |
2 | Sulla base di un'analisi del bisogno di protezione effettuata dall'UFE, i gestori di rete e i fabbricanti emanano direttive che stabiliscono gli elementi da verificare, i requisiti da rispettare e le modalità della verifica. |
3 | La verifica è effettuata dall'Istituto federale di metrologia. Esso può affidare tale compito o parti dello stesso a terzi. |
SR 734.71 Ordinanza del 14 marzo 2008 sull'approvvigionamento elettrico (OAEl) OAEl Art. 31e Introduzione di sistemi di misurazione intelligenti - 1 Entro dieci anni dall'entrata in vigore della modifica del 1° novembre 2017, l'80 per cento di tutti i dispositivi di misurazione di un comprensorio deve soddisfare i requisiti di cui agli articoli 8a e 8b. Il restante 20 per cento dei dispositivi di misurazione può essere impiegato fino alla fine della loro funzionalità. |
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1 | Entro dieci anni dall'entrata in vigore della modifica del 1° novembre 2017, l'80 per cento di tutti i dispositivi di misurazione di un comprensorio deve soddisfare i requisiti di cui agli articoli 8a e 8b. Il restante 20 per cento dei dispositivi di misurazione può essere impiegato fino alla fine della loro funzionalità. |
2 | Durante il periodo transitorio di cui al capoverso 1, il gestore di rete decide quando intende dotare i consumatori finali e i produttori di un sistema di misurazione intelligente di cui agli articoli 8a e 8b. In ogni caso, sono tenuti a dotarsi di un tale sistema di misurazione intelligente: |
a | i consumatori finali che esercitano il loro diritto di accesso alla rete; |
b | ... |
3 | e 4 ...118 |
5 | Gli ammortamenti straordinari necessari per lo smontaggio dei dispositivi di misurazione del gestore di rete non ancora totalmente ammortizzati sono anch'essi costi computabili. |
SR 734.71 Ordinanza del 14 marzo 2008 sull'approvvigionamento elettrico (OAEl) OAEl Art. 8b Verifica della sicurezza dei dati - 1 Possono essere impiegati solo sistemi di misurazione intelligenti i cui elementi hanno superato una verifica della sicurezza dei dati. |
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1 | Possono essere impiegati solo sistemi di misurazione intelligenti i cui elementi hanno superato una verifica della sicurezza dei dati. |
2 | Sulla base di un'analisi del bisogno di protezione effettuata dall'UFE, i gestori di rete e i fabbricanti emanano direttive che stabiliscono gli elementi da verificare, i requisiti da rispettare e le modalità della verifica. |
3 | La verifica è effettuata dall'Istituto federale di metrologia. Esso può affidare tale compito o parti dello stesso a terzi. |
SR 734.7 Legge del 23 marzo 2007 sull'approvvigionamento elettrico (LAEl) LAEl Art. 17a Sistemi di misurazione intelligenti - 1 Un sistema di misurazione intelligente installato presso il consumatore finale, il produttore o l'impianto di stoccaggio è un dispositivo di misurazione dell'energia elettrica che supporta la trasmissione bidirezionale dei dati e registra il flusso energetico effettivo e la sua variazione nel tempo. |
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1 | Un sistema di misurazione intelligente installato presso il consumatore finale, il produttore o l'impianto di stoccaggio è un dispositivo di misurazione dell'energia elettrica che supporta la trasmissione bidirezionale dei dati e registra il flusso energetico effettivo e la sua variazione nel tempo. |
2 | Il Consiglio federale può emanare prescrizioni sull'introduzione di siffatti sistemi di misurazione intelligenti. A tal riguardo tiene conto delle norme internazionali e delle raccomandazioni di organizzazioni specializzate riconosciute. In particolare può obbligare i gestori di rete a disporre entro un dato termine l'installazione di sistemi di misurazione intelligenti presso tutti i consumatori finali, i produttori e gli impianti di stoccaggio o presso determinati gruppi di essi. |
3 | Il Consiglio federale può, tenuto conto della legislazione federale sulla metrologia, stabilire i requisiti tecnici minimi che i sistemi di misurazione intelligenti devono soddisfare, nonché le ulteriori caratteristiche, dotazioni e funzionalità che devono presentare per poter, in particolare: |
a | trasmettere i dati di misurazione; |
b | supportare i sistemi tariffari; |
c | supportare altri servizi e applicazioni. |
SR 734.71 Ordinanza del 14 marzo 2008 sull'approvvigionamento elettrico (OAEl) OAEl Art. 8a Sistemi di misurazione intelligenti - 1 Per la metrologia e i processi informativi devono essere impiegati sistemi di misurazione intelligenti presso i consumatori finali, gli impianti di produzione e gli impianti di stoccaggio. Tali sistemi sono costituiti dai seguenti elementi:46 |
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1 | Per la metrologia e i processi informativi devono essere impiegati sistemi di misurazione intelligenti presso i consumatori finali, gli impianti di produzione e gli impianti di stoccaggio. Tali sistemi sono costituiti dai seguenti elementi:46 |
a | un contatore di elettricità elettronico installato presso il consumatore finale, l'impianto di produzione o l'impianto di stoccaggio che:47 |
a1 | rileva energia attiva ed energia reattiva, |
a2 | determina i profili di carico con periodi di misurazione di 15 minuti e li memorizza per almeno 60 giorni, |
a3 | dispone di interfacce, segnatamente una riservata alla comunicazione bidirezionale con un sistema di trattamento dei dati e un'altra che consenta al consumatore finale, al produttore o al gestore dell'impianto di stoccaggio interessato perlomeno di consultare i propri dati di misurazione al momento del rilevamento e, se disponibili, i dati dei profili di carico con periodi di misurazione di 15 minuti, in un formato di dati usuale a livello internazionale, e |
a4 | rileva e registra le interruzioni dell'approvvigionamento elettrico; |
b | un sistema di comunicazione digitale che garantisce la trasmissione automatizzata dei dati tra il contatore elettrico e il sistema di trattamento dei dati del gestore di rete; e |
c | un sistema di trattamento dei dati che permette di consultare i dati. |
1bis | Il gestore di rete deve comunicare ai consumatori finali, ai produttori o ai gestori di impianti di stoccaggio che ne facciano richiesta le specifiche tecniche dell'interfaccia del suo contatore.49 |
2 | L'interazione fra gli elementi di tali sistemi di misurazione intelligenti permette di: |
a | identificare e gestire diversi tipi di contatori di elettricità ai fini dell'interoperabilità; |
b | aggiornare la parte del software dei contatori di elettricità di cui al capoverso 1 lettera a che non ha nessuna ripercussione sulle caratteristiche metrologiche; |
c | fornire al consumatore finale, al produttore o al gestore dell'impianto di stoccaggio interessato una rappresentazione comprensibile dei propri dati di misurazione, segnatamente dei profili di carico; |
d | integrare altri strumenti di misurazione digitali, nonché altri sistemi di controllo e di regolazione intelligenti; e |
e | individuare, registrare e segnalare manipolazioni e altri effetti esterni sui contatori di elettricità. |
2bis | I costi del capitale e d'esercizio che il gestore di rete sostiene per garantire il diritto alla consultazione e allo scaricamento dei dati di misurazione sono considerati costi di rete computabili.51 |
3 | Non devono essere impiegati sistemi di misurazione intelligenti nei seguenti casi: |
a | in costruzioni o impianti che sottostanno alla legge federale del 23 giugno 195052 concernente la protezione delle opere militari; |
b | per gli allacciamenti alla rete di trasporto.53 |
3bis | La ElCom può concedere deroghe di durata determinata o indeterminata all'obbligo di impiego di sistemi di misurazione intelligenti, se tale impiego sarebbe sproporzionato rispetto all'onere oppure inadeguato allo scopo considerati i requisiti metrologici concreti. La deroga può, in una situazione specifica, riguardare: |
a | singoli consumatori finali, produttori o gestori di impianti di stoccaggio oppure gruppi di essi; |
b | l'intero sistema di misurazione o singoli elementi o caratteristiche dello stesso.54 |
3ter | Se un sistema di misurazione intelligente non può essere installato perché il consumatore finale, il produttore o il gestore dell'impianto di stoccaggio rifiutano il suo impiego, il gestore di rete può fatturare individualmente i maggiori costi di misurazione intervenuti a partire dal momento del rifiuto.55 |
4 | I contatori elettronici di elettricità di cui al capoverso 1 lettera a sottostanno all'ordinanza del 15 febbraio 200656 sugli strumenti di misurazione e alle relative disposizioni d'esecuzione del Dipartimento federale di giustizia e polizia, a condizione che rientrino nel loro campo di applicazione. |
SR 734.71 Ordinanza del 14 marzo 2008 sull'approvvigionamento elettrico (OAEl) OAEl Art. 8b Verifica della sicurezza dei dati - 1 Possono essere impiegati solo sistemi di misurazione intelligenti i cui elementi hanno superato una verifica della sicurezza dei dati. |
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1 | Possono essere impiegati solo sistemi di misurazione intelligenti i cui elementi hanno superato una verifica della sicurezza dei dati. |
2 | Sulla base di un'analisi del bisogno di protezione effettuata dall'UFE, i gestori di rete e i fabbricanti emanano direttive che stabiliscono gli elementi da verificare, i requisiti da rispettare e le modalità della verifica. |
3 | La verifica è effettuata dall'Istituto federale di metrologia. Esso può affidare tale compito o parti dello stesso a terzi. |
6.3.3 Angesichts dieser übergangsrechtlichen Wertungen lässt sich, zumindest im heutigen Zeitpunkt, nicht mit dem Beschwerdeführer festhalten, dass der eingebaute Smart Meter mit dem Erfordernis der Datensicherheitsprüfung nach Art. 8b
SR 734.71 Ordinanza del 14 marzo 2008 sull'approvvigionamento elettrico (OAEl) OAEl Art. 8b Verifica della sicurezza dei dati - 1 Possono essere impiegati solo sistemi di misurazione intelligenti i cui elementi hanno superato una verifica della sicurezza dei dati. |
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1 | Possono essere impiegati solo sistemi di misurazione intelligenti i cui elementi hanno superato una verifica della sicurezza dei dati. |
2 | Sulla base di un'analisi del bisogno di protezione effettuata dall'UFE, i gestori di rete e i fabbricanti emanano direttive che stabiliscono gli elementi da verificare, i requisiti da rispettare e le modalità della verifica. |
3 | La verifica è effettuata dall'Istituto federale di metrologia. Esso può affidare tale compito o parti dello stesso a terzi. |
6.3.4 Dass die Datensicherheitsprüfung nach Art. 8b
SR 734.71 Ordinanza del 14 marzo 2008 sull'approvvigionamento elettrico (OAEl) OAEl Art. 8b Verifica della sicurezza dei dati - 1 Possono essere impiegati solo sistemi di misurazione intelligenti i cui elementi hanno superato una verifica della sicurezza dei dati. |
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1 | Possono essere impiegati solo sistemi di misurazione intelligenti i cui elementi hanno superato una verifica della sicurezza dei dati. |
2 | Sulla base di un'analisi del bisogno di protezione effettuata dall'UFE, i gestori di rete e i fabbricanti emanano direttive che stabiliscono gli elementi da verificare, i requisiti da rispettare e le modalità della verifica. |
3 | La verifica è effettuata dall'Istituto federale di metrologia. Esso può affidare tale compito o parti dello stesso a terzi. |
SR 734.7 Legge del 23 marzo 2007 sull'approvvigionamento elettrico (LAEl) LAEl Art. 17c Protezione dei dati - 1 Al trattamento di dati personali in relazione con sistemi di misurazione, di controllo o di regolazione intelligenti si applica la legge federale del 25 settembre 202033 sulla protezione dei dati (LPD). La LPD si applica per analogia al trattamento di dati concernenti persone giuridiche.34 |
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1 | Al trattamento di dati personali in relazione con sistemi di misurazione, di controllo o di regolazione intelligenti si applica la legge federale del 25 settembre 202033 sulla protezione dei dati (LPD). La LPD si applica per analogia al trattamento di dati concernenti persone giuridiche.34 |
2 | Il Consiglio federale emana le disposizioni esecutive in materia di trattamento di dati. Può prevedere disposizioni particolari, segnatamente in relazione con le misurazioni del profilo di carico. |
SR 235.1 Legge federale del 25 settembre 2020 sulla protezione dei dati (LPD) LPD Art. 7 Protezione dei dati personali sin dalla progettazione e per impostazione predefinita - 1 Il titolare del trattamento è tenuto ad adottare i provvedimenti tecnici e organizzativi necessari affinché il trattamento dei dati personali sia conforme alle disposizioni sulla protezione dei dati, in particolare ai principi di cui all'articolo 6. Li adotta sin dalla progettazione. |
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1 | Il titolare del trattamento è tenuto ad adottare i provvedimenti tecnici e organizzativi necessari affinché il trattamento dei dati personali sia conforme alle disposizioni sulla protezione dei dati, in particolare ai principi di cui all'articolo 6. Li adotta sin dalla progettazione. |
2 | I provvedimenti tecnici e organizzativi devono essere adeguati in particolare allo stato della tecnica, al tipo e all'entità del trattamento dei dati personali come pure ai rischi derivanti dal trattamento per la personalità o i diritti fondamentali delle persone interessate. |
3 | Il titolare del trattamento è tenuto a garantire, mediante appropriate impostazioni predefinite, che il trattamento di dati personali sia circoscritto al minimo indispensabile per lo scopo perseguito, salvo che la persona interessata disponga altrimenti. |
SR 734.71 Ordinanza del 14 marzo 2008 sull'approvvigionamento elettrico (OAEl) OAEl Art. 8b Verifica della sicurezza dei dati - 1 Possono essere impiegati solo sistemi di misurazione intelligenti i cui elementi hanno superato una verifica della sicurezza dei dati. |
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1 | Possono essere impiegati solo sistemi di misurazione intelligenti i cui elementi hanno superato una verifica della sicurezza dei dati. |
2 | Sulla base di un'analisi del bisogno di protezione effettuata dall'UFE, i gestori di rete e i fabbricanti emanano direttive che stabiliscono gli elementi da verificare, i requisiti da rispettare e le modalità della verifica. |
3 | La verifica è effettuata dall'Istituto federale di metrologia. Esso può affidare tale compito o parti dello stesso a terzi. |
SR 734.71 Ordinanza del 14 marzo 2008 sull'approvvigionamento elettrico (OAEl) OAEl Art. 8d Gestione dei dati provenienti da sistemi di misurazione, di controllo e di regolazione intelligenti - 1 Senza il consenso delle persone interessate, i gestori di rete possono trattare i dati provenienti dall'impiego di sistemi di misurazione, di controllo e di regolazione intelligenti per i seguenti scopi: |
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1 | Senza il consenso delle persone interessate, i gestori di rete possono trattare i dati provenienti dall'impiego di sistemi di misurazione, di controllo e di regolazione intelligenti per i seguenti scopi: |
a | dati personali e dati di persone giuridiche in forma pseudonimizzata, compresi i profili di carico con periodi di misurazione di 15 minuti e oltre: per la misurazione, il controllo e la regolazione, per l'impiego di sistemi tariffari, nonché per un esercizio sicuro, performante ed efficiente della rete, nonché per il suo bilanciamento e la sua pianificazione; |
b | dati personali e dati di persone giuridiche in forma non pseudonimizzata, compresi i profili di carico con periodi di misurazione di 15 minuti e oltre: per la fatturazione della fornitura di energia, dei corrispettivi per l'utilizzazione della rete e della rimunerazione per l'impiego di sistemi di controllo e di regolazione.64 |
2 | Senza il consenso delle persone interessate, i gestori di rete possono trasmettere i dati provenienti dall'impiego di sistemi di misurazione alle seguenti persone: |
a | dati personali e dati di persone giuridiche in forma pseudonimizzata o adeguatamente aggregata: ai partecipanti di cui all'articolo 8 capoverso 3; |
b | informazioni per la decodificazione degli pseudonimi: ai fornitori di energia dei consumatori finali interessati. |
3 | I dati personali e i dati di persone giuridiche vengono distrutti dopo 12 mesi sempre che non siano rilevanti ai fini della fatturazione o anonimizzati.66 |
4 | Il gestore di rete consulta i dati provenienti dai sistemi di misurazione intelligenti al massimo una volta al giorno, sempre che l'esercizio della rete non richieda una lettura più frequente. |
5 | Garantisce la sicurezza dei dati provenienti dai sistemi di misurazione, di controllo e di regolazione. A tale fine tiene conto in particolare degli articoli 1-5 dell'ordinanza del 31 agosto 202267 sulla protezione dei dati (OPDa), nonché di eventuali norme e raccomandazioni internazionali emanate da organizzazioni specializzate riconosciute. Applica gli articoli 1-5 OPDa per analogia quando tratta i dati delle persone giuridiche.68 |
SR 235.11 Ordinanza del 31 agosto 2022 sulla protezione dei dati (OPDa) OPDa Art. 8 Valutazione dell'adeguatezza della protezione dei dati di uno Stato, un territorio, un determinato settore di uno Stato o un organismo internazionale - 1 Gli Stati, i territori, determinati settori di uno Stato e gli organismi internazionali con una protezione adeguata dei dati sono elencati nell'allegato 1. |
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1 | Gli Stati, i territori, determinati settori di uno Stato e gli organismi internazionali con una protezione adeguata dei dati sono elencati nell'allegato 1. |
2 | Per valutare se uno Stato, un territorio, un determinato settore di uno Stato o un organismo internazionale garantisce una protezione adeguata dei dati, vanno segnatamente presi in considerazione i seguenti criteri: |
a | gli impegni internazionali dello Stato o dell'organismo internazionale, in particolare nel settore della protezione dei dati; |
b | lo Stato di diritto e il rispetto dei diritti dell'uomo; |
c | la legislazione vigente in particolare in materia di protezione dei dati, la sua attuazione e la giurisprudenza pertinente; |
d | l'effettiva garanzia dei diritti delle persone interessate e della tutela giurisdizionale; |
e | l'effettivo funzionamento di una o più autorità indipendenti responsabili della protezione dei dati nello Stato in questione o alle quali è assoggettato un organismo internazionale e dotate di poteri e competenze sufficienti. |
3 | L'Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza (IFPDT) viene consultato al momento di ogni valutazione. Possono essere presi in considerazione i pareri di organismi internazionali o autorità estere competenti per la protezione dei dati. |
4 | L'adeguatezza della protezione dei dati è periodicamente oggetto di una nuova valutazione. |
5 | Le valutazioni vengono pubblicate. |
6 | Se dalla valutazione secondo il capoverso 4 o da altre informazioni si evince che non è più garantita una protezione adeguata dei dati, l'allegato 1 è modificato; tale modifica non ha alcuna ripercussione sulle comunicazioni di dati già avvenute. |
SR 235.11 Ordinanza del 31 agosto 2022 sulla protezione dei dati (OPDa) OPDa Art. 10 Clausole tipo di protezione dei dati - 1 Se comunica dati personali all'estero mediante clausole tipo di protezione dei dati secondo l'articolo 16 capoverso 2 lettera d LPD, il titolare o il responsabile del trattamento adotta provvedimenti adeguati per garantire che il destinatario le rispetti. |
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1 | Se comunica dati personali all'estero mediante clausole tipo di protezione dei dati secondo l'articolo 16 capoverso 2 lettera d LPD, il titolare o il responsabile del trattamento adotta provvedimenti adeguati per garantire che il destinatario le rispetti. |
2 | L'IFPDT pubblica un elenco di clausole tipo di protezione dei dati che ha approvato, emanato o riconosciuto. Comunica i risultati dell'esame delle clausole tipo di protezione dei dati che gli sono state sottoposte entro 90 giorni dalla loro ricezione. |
SR 734.71 Ordinanza del 14 marzo 2008 sull'approvvigionamento elettrico (OAEl) OAEl Art. 8d Gestione dei dati provenienti da sistemi di misurazione, di controllo e di regolazione intelligenti - 1 Senza il consenso delle persone interessate, i gestori di rete possono trattare i dati provenienti dall'impiego di sistemi di misurazione, di controllo e di regolazione intelligenti per i seguenti scopi: |
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1 | Senza il consenso delle persone interessate, i gestori di rete possono trattare i dati provenienti dall'impiego di sistemi di misurazione, di controllo e di regolazione intelligenti per i seguenti scopi: |
a | dati personali e dati di persone giuridiche in forma pseudonimizzata, compresi i profili di carico con periodi di misurazione di 15 minuti e oltre: per la misurazione, il controllo e la regolazione, per l'impiego di sistemi tariffari, nonché per un esercizio sicuro, performante ed efficiente della rete, nonché per il suo bilanciamento e la sua pianificazione; |
b | dati personali e dati di persone giuridiche in forma non pseudonimizzata, compresi i profili di carico con periodi di misurazione di 15 minuti e oltre: per la fatturazione della fornitura di energia, dei corrispettivi per l'utilizzazione della rete e della rimunerazione per l'impiego di sistemi di controllo e di regolazione.64 |
2 | Senza il consenso delle persone interessate, i gestori di rete possono trasmettere i dati provenienti dall'impiego di sistemi di misurazione alle seguenti persone: |
a | dati personali e dati di persone giuridiche in forma pseudonimizzata o adeguatamente aggregata: ai partecipanti di cui all'articolo 8 capoverso 3; |
b | informazioni per la decodificazione degli pseudonimi: ai fornitori di energia dei consumatori finali interessati. |
3 | I dati personali e i dati di persone giuridiche vengono distrutti dopo 12 mesi sempre che non siano rilevanti ai fini della fatturazione o anonimizzati.66 |
4 | Il gestore di rete consulta i dati provenienti dai sistemi di misurazione intelligenti al massimo una volta al giorno, sempre che l'esercizio della rete non richieda una lettura più frequente. |
5 | Garantisce la sicurezza dei dati provenienti dai sistemi di misurazione, di controllo e di regolazione. A tale fine tiene conto in particolare degli articoli 1-5 dell'ordinanza del 31 agosto 202267 sulla protezione dei dati (OPDa), nonché di eventuali norme e raccomandazioni internazionali emanate da organizzazioni specializzate riconosciute. Applica gli articoli 1-5 OPDa per analogia quando tratta i dati delle persone giuridiche.68 |
Im Übrigen liegt in diesem Zusammenhang, entgegen der Ansicht des Beschwerdeführers, auch keine Verletzung seines Anspruchs auf rechtliches Gehör (Art. 29 Abs. 2
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 29 Garanzie procedurali generali - 1 In procedimenti dinanzi ad autorità giudiziarie o amministrative, ognuno ha diritto alla parità ed equità di trattamento, nonché ad essere giudicato entro un termine ragionevole. |
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1 | In procedimenti dinanzi ad autorità giudiziarie o amministrative, ognuno ha diritto alla parità ed equità di trattamento, nonché ad essere giudicato entro un termine ragionevole. |
2 | Le parti hanno diritto d'essere sentite. |
3 | Chi non dispone dei mezzi necessari ha diritto alla gratuità della procedura se la sua causa non sembra priva di probabilità di successo. Ha inoltre diritto al patrocinio gratuito qualora la presenza di un legale sia necessaria per tutelare i suoi diritti. |
6.4 Ebenfalls unter dem Aspekt der (Daten-)Sicherheit wendet sich der Beschwerdeführer gegen die fernsteuerbare Abschaltfunktion des Smart Meters in seiner privaten Liegenschaft.
6.4.1 Der beim Beschwerdeführer eingebaute Typ Smart Meter verfügt gemäss der ihm erteilten Auskunft der Beschwerdegegnerin vom 5. Mai 2021 und dem zugehörigen Datenblatt über eine Abschaltfunktion. Mit dieser Funktion könne die Energiezufuhr laut der Beschwerdegegnerin ferngesteuert und vollständig unterbrochen werden.
6.4.2 Soweit der Smart Meter durch die genannte Funktion den Unterbruch des Strombezugs durch Fernsteuerung bewirken kann, fällt er unter die Definition der intelligenten Steuer- und Regelsysteme, welche in Art. 17b
SR 734.7 Legge del 23 marzo 2007 sull'approvvigionamento elettrico (LAEl) LAEl Art. 17b Sistemi di controllo e di regolazione intelligenti - 1 Un sistema di controllo e di regolazione intelligente è un dispositivo che permette di influenzare a distanza il consumo, la produzione o lo stoccaggio di energia elettrica, segnatamente per ottimizzare il consumo proprio o assicurare un esercizio stabile della rete. |
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1 | Un sistema di controllo e di regolazione intelligente è un dispositivo che permette di influenzare a distanza il consumo, la produzione o lo stoccaggio di energia elettrica, segnatamente per ottimizzare il consumo proprio o assicurare un esercizio stabile della rete. |
2 | Il Consiglio federale può emanare prescrizioni sull'impiego di sistemi di controllo e di regolazione intelligenti installati presso i consumatori finali, i produttori o gli impianti di stoccaggio. Può definire le condizioni alle quali tali sistemi possono essere impiegati e stabilire i loro requisiti tecnici minimi, nonché le ulteriori caratteristiche, dotazioni e funzionalità che devono presentare. A tal riguardo tiene conto delle norme internazionali e delle raccomandazioni di organizzazioni specializzate riconosciute. Il Consiglio federale può inoltre emanare prescrizioni in particolare: |
a | sulla trasmissione dei dati di controllo e di regolazione; |
b | sul supporto di altri servizi e applicazioni; |
c | sul controllo della potenza consumata e di quella fornita. |
3 | L'impiego di sistemi di controllo e di regolazione intelligenti installati presso i consumatori finali, i produttori e gli impianti di stoccaggio è subordinato al consenso degli interessati. Il Consiglio federale può prevedere eccezioni. |
SR 734.7 Legge del 23 marzo 2007 sull'approvvigionamento elettrico (LAEl) LAEl Art. 17b Sistemi di controllo e di regolazione intelligenti - 1 Un sistema di controllo e di regolazione intelligente è un dispositivo che permette di influenzare a distanza il consumo, la produzione o lo stoccaggio di energia elettrica, segnatamente per ottimizzare il consumo proprio o assicurare un esercizio stabile della rete. |
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1 | Un sistema di controllo e di regolazione intelligente è un dispositivo che permette di influenzare a distanza il consumo, la produzione o lo stoccaggio di energia elettrica, segnatamente per ottimizzare il consumo proprio o assicurare un esercizio stabile della rete. |
2 | Il Consiglio federale può emanare prescrizioni sull'impiego di sistemi di controllo e di regolazione intelligenti installati presso i consumatori finali, i produttori o gli impianti di stoccaggio. Può definire le condizioni alle quali tali sistemi possono essere impiegati e stabilire i loro requisiti tecnici minimi, nonché le ulteriori caratteristiche, dotazioni e funzionalità che devono presentare. A tal riguardo tiene conto delle norme internazionali e delle raccomandazioni di organizzazioni specializzate riconosciute. Il Consiglio federale può inoltre emanare prescrizioni in particolare: |
a | sulla trasmissione dei dati di controllo e di regolazione; |
b | sul supporto di altri servizi e applicazioni; |
c | sul controllo della potenza consumata e di quella fornita. |
3 | L'impiego di sistemi di controllo e di regolazione intelligenti installati presso i consumatori finali, i produttori e gli impianti di stoccaggio è subordinato al consenso degli interessati. Il Consiglio federale può prevedere eccezioni. |
SR 734.7 Legge del 23 marzo 2007 sull'approvvigionamento elettrico (LAEl) LAEl Art. 17b Sistemi di controllo e di regolazione intelligenti - 1 Un sistema di controllo e di regolazione intelligente è un dispositivo che permette di influenzare a distanza il consumo, la produzione o lo stoccaggio di energia elettrica, segnatamente per ottimizzare il consumo proprio o assicurare un esercizio stabile della rete. |
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1 | Un sistema di controllo e di regolazione intelligente è un dispositivo che permette di influenzare a distanza il consumo, la produzione o lo stoccaggio di energia elettrica, segnatamente per ottimizzare il consumo proprio o assicurare un esercizio stabile della rete. |
2 | Il Consiglio federale può emanare prescrizioni sull'impiego di sistemi di controllo e di regolazione intelligenti installati presso i consumatori finali, i produttori o gli impianti di stoccaggio. Può definire le condizioni alle quali tali sistemi possono essere impiegati e stabilire i loro requisiti tecnici minimi, nonché le ulteriori caratteristiche, dotazioni e funzionalità che devono presentare. A tal riguardo tiene conto delle norme internazionali e delle raccomandazioni di organizzazioni specializzate riconosciute. Il Consiglio federale può inoltre emanare prescrizioni in particolare: |
a | sulla trasmissione dei dati di controllo e di regolazione; |
b | sul supporto di altri servizi e applicazioni; |
c | sul controllo della potenza consumata e di quella fornita. |
3 | L'impiego di sistemi di controllo e di regolazione intelligenti installati presso i consumatori finali, i produttori e gli impianti di stoccaggio è subordinato al consenso degli interessati. Il Consiglio federale può prevedere eccezioni. |
6.4.3 Art. 17b Abs. 3
SR 734.7 Legge del 23 marzo 2007 sull'approvvigionamento elettrico (LAEl) LAEl Art. 17b Sistemi di controllo e di regolazione intelligenti - 1 Un sistema di controllo e di regolazione intelligente è un dispositivo che permette di influenzare a distanza il consumo, la produzione o lo stoccaggio di energia elettrica, segnatamente per ottimizzare il consumo proprio o assicurare un esercizio stabile della rete. |
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1 | Un sistema di controllo e di regolazione intelligente è un dispositivo che permette di influenzare a distanza il consumo, la produzione o lo stoccaggio di energia elettrica, segnatamente per ottimizzare il consumo proprio o assicurare un esercizio stabile della rete. |
2 | Il Consiglio federale può emanare prescrizioni sull'impiego di sistemi di controllo e di regolazione intelligenti installati presso i consumatori finali, i produttori o gli impianti di stoccaggio. Può definire le condizioni alle quali tali sistemi possono essere impiegati e stabilire i loro requisiti tecnici minimi, nonché le ulteriori caratteristiche, dotazioni e funzionalità che devono presentare. A tal riguardo tiene conto delle norme internazionali e delle raccomandazioni di organizzazioni specializzate riconosciute. Il Consiglio federale può inoltre emanare prescrizioni in particolare: |
a | sulla trasmissione dei dati di controllo e di regolazione; |
b | sul supporto di altri servizi e applicazioni; |
c | sul controllo della potenza consumata e di quella fornita. |
3 | L'impiego di sistemi di controllo e di regolazione intelligenti installati presso i consumatori finali, i produttori e gli impianti di stoccaggio è subordinato al consenso degli interessati. Il Consiglio federale può prevedere eccezioni. |
SR 734.71 Ordinanza del 14 marzo 2008 sull'approvvigionamento elettrico (OAEl) OAEl Art. 31f Impiego di sistemi di controllo e di regolazione intelligenti per l'esercizio della rete - Se ha installato e utilizzato sistemi di controllo e di regolazione intelligenti presso i consumatori finali prima dell'entrata in vigore della modifica del 1° novembre 2017, il gestore di rete può continuare a utilizzarli fintanto che il consumatore finale non lo vieti espressamente. Il consumatore finale non ne può vietare l'impiego secondo l'articolo 8c capoverso 6. |
SR 734.7 Legge del 23 marzo 2007 sull'approvvigionamento elettrico (LAEl) LAEl Art. 17b Sistemi di controllo e di regolazione intelligenti - 1 Un sistema di controllo e di regolazione intelligente è un dispositivo che permette di influenzare a distanza il consumo, la produzione o lo stoccaggio di energia elettrica, segnatamente per ottimizzare il consumo proprio o assicurare un esercizio stabile della rete. |
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1 | Un sistema di controllo e di regolazione intelligente è un dispositivo che permette di influenzare a distanza il consumo, la produzione o lo stoccaggio di energia elettrica, segnatamente per ottimizzare il consumo proprio o assicurare un esercizio stabile della rete. |
2 | Il Consiglio federale può emanare prescrizioni sull'impiego di sistemi di controllo e di regolazione intelligenti installati presso i consumatori finali, i produttori o gli impianti di stoccaggio. Può definire le condizioni alle quali tali sistemi possono essere impiegati e stabilire i loro requisiti tecnici minimi, nonché le ulteriori caratteristiche, dotazioni e funzionalità che devono presentare. A tal riguardo tiene conto delle norme internazionali e delle raccomandazioni di organizzazioni specializzate riconosciute. Il Consiglio federale può inoltre emanare prescrizioni in particolare: |
a | sulla trasmissione dei dati di controllo e di regolazione; |
b | sul supporto di altri servizi e applicazioni; |
c | sul controllo della potenza consumata e di quella fornita. |
3 | L'impiego di sistemi di controllo e di regolazione intelligenti installati presso i consumatori finali, i produttori e gli impianti di stoccaggio è subordinato al consenso degli interessati. Il Consiglio federale può prevedere eccezioni. |
6.4.4 Der Bundesrat hat mit Erlass von Art. 8c
SR 734.71 Ordinanza del 14 marzo 2008 sull'approvvigionamento elettrico (OAEl) OAEl Art. 8c Sistemi di controllo e regolazione intelligenti per l'esercizio della rete - 1 Quando dà il consenso affinché venga impiegato un sistema di controllo e di regolazione intelligente ai fini di un esercizio sicuro, performante ed efficiente della rete, il consumatore finale, il produttore o il gestore di un impianto di stoccaggio concorda con il gestore di rete in particolare:59 |
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1 | Quando dà il consenso affinché venga impiegato un sistema di controllo e di regolazione intelligente ai fini di un esercizio sicuro, performante ed efficiente della rete, il consumatore finale, il produttore o il gestore di un impianto di stoccaggio concorda con il gestore di rete in particolare:59 |
a | l'installazione del sistema; |
b | l'impiego del sistema; |
c | la rimunerazione per l'impiego del sistema. |
2 | La rimunerazione di cui al capoverso 1 lettera c deve basarsi su criteri oggettivi e non può essere discriminatoria. |
3 | Il gestore di rete rende accessibili al pubblico le informazioni rilevanti per la conclusione di un contratto sul controllo e la regolazione, in particolare i tassi di rimunerazione. |
4 | ...60 |
5 | Per evitare un grave e imminente pericolo per l'esercizio sicuro della rete, il gestore di rete può installare un sistema di controllo e di regolazione intelligente anche senza il consenso del consumatore finale, del produttore o del gestore dell'impianto di stoccaggio interessato.61 |
6 | In presenza di un tale pericolo, può impiegare tale sistema anche senza il consenso del consumatore finale, del produttore o del gestore dell'impianto di stoccaggio interessato. Tale impiego ha la priorità sui controlli da parte di terzi. Il gestore di rete informa gli interessati almeno una volta all'anno e su richiesta in merito agli impieghi ai sensi del presente capoverso.62 |
SR 734.7 Legge del 23 marzo 2007 sull'approvvigionamento elettrico (LAEl) LAEl Art. 17b Sistemi di controllo e di regolazione intelligenti - 1 Un sistema di controllo e di regolazione intelligente è un dispositivo che permette di influenzare a distanza il consumo, la produzione o lo stoccaggio di energia elettrica, segnatamente per ottimizzare il consumo proprio o assicurare un esercizio stabile della rete. |
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1 | Un sistema di controllo e di regolazione intelligente è un dispositivo che permette di influenzare a distanza il consumo, la produzione o lo stoccaggio di energia elettrica, segnatamente per ottimizzare il consumo proprio o assicurare un esercizio stabile della rete. |
2 | Il Consiglio federale può emanare prescrizioni sull'impiego di sistemi di controllo e di regolazione intelligenti installati presso i consumatori finali, i produttori o gli impianti di stoccaggio. Può definire le condizioni alle quali tali sistemi possono essere impiegati e stabilire i loro requisiti tecnici minimi, nonché le ulteriori caratteristiche, dotazioni e funzionalità che devono presentare. A tal riguardo tiene conto delle norme internazionali e delle raccomandazioni di organizzazioni specializzate riconosciute. Il Consiglio federale può inoltre emanare prescrizioni in particolare: |
a | sulla trasmissione dei dati di controllo e di regolazione; |
b | sul supporto di altri servizi e applicazioni; |
c | sul controllo della potenza consumata e di quella fornita. |
3 | L'impiego di sistemi di controllo e di regolazione intelligenti installati presso i consumatori finali, i produttori e gli impianti di stoccaggio è subordinato al consenso degli interessati. Il Consiglio federale può prevedere eccezioni. |
SR 734.71 Ordinanza del 14 marzo 2008 sull'approvvigionamento elettrico (OAEl) OAEl Art. 8c Sistemi di controllo e regolazione intelligenti per l'esercizio della rete - 1 Quando dà il consenso affinché venga impiegato un sistema di controllo e di regolazione intelligente ai fini di un esercizio sicuro, performante ed efficiente della rete, il consumatore finale, il produttore o il gestore di un impianto di stoccaggio concorda con il gestore di rete in particolare:59 |
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1 | Quando dà il consenso affinché venga impiegato un sistema di controllo e di regolazione intelligente ai fini di un esercizio sicuro, performante ed efficiente della rete, il consumatore finale, il produttore o il gestore di un impianto di stoccaggio concorda con il gestore di rete in particolare:59 |
a | l'installazione del sistema; |
b | l'impiego del sistema; |
c | la rimunerazione per l'impiego del sistema. |
2 | La rimunerazione di cui al capoverso 1 lettera c deve basarsi su criteri oggettivi e non può essere discriminatoria. |
3 | Il gestore di rete rende accessibili al pubblico le informazioni rilevanti per la conclusione di un contratto sul controllo e la regolazione, in particolare i tassi di rimunerazione. |
4 | ...60 |
5 | Per evitare un grave e imminente pericolo per l'esercizio sicuro della rete, il gestore di rete può installare un sistema di controllo e di regolazione intelligente anche senza il consenso del consumatore finale, del produttore o del gestore dell'impianto di stoccaggio interessato.61 |
6 | In presenza di un tale pericolo, può impiegare tale sistema anche senza il consenso del consumatore finale, del produttore o del gestore dell'impianto di stoccaggio interessato. Tale impiego ha la priorità sui controlli da parte di terzi. Il gestore di rete informa gli interessati almeno una volta all'anno e su richiesta in merito agli impieghi ai sensi del presente capoverso.62 |
SR 734.7 Legge del 23 marzo 2007 sull'approvvigionamento elettrico (LAEl) LAEl Art. 17b Sistemi di controllo e di regolazione intelligenti - 1 Un sistema di controllo e di regolazione intelligente è un dispositivo che permette di influenzare a distanza il consumo, la produzione o lo stoccaggio di energia elettrica, segnatamente per ottimizzare il consumo proprio o assicurare un esercizio stabile della rete. |
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1 | Un sistema di controllo e di regolazione intelligente è un dispositivo che permette di influenzare a distanza il consumo, la produzione o lo stoccaggio di energia elettrica, segnatamente per ottimizzare il consumo proprio o assicurare un esercizio stabile della rete. |
2 | Il Consiglio federale può emanare prescrizioni sull'impiego di sistemi di controllo e di regolazione intelligenti installati presso i consumatori finali, i produttori o gli impianti di stoccaggio. Può definire le condizioni alle quali tali sistemi possono essere impiegati e stabilire i loro requisiti tecnici minimi, nonché le ulteriori caratteristiche, dotazioni e funzionalità che devono presentare. A tal riguardo tiene conto delle norme internazionali e delle raccomandazioni di organizzazioni specializzate riconosciute. Il Consiglio federale può inoltre emanare prescrizioni in particolare: |
a | sulla trasmissione dei dati di controllo e di regolazione; |
b | sul supporto di altri servizi e applicazioni; |
c | sul controllo della potenza consumata e di quella fornita. |
3 | L'impiego di sistemi di controllo e di regolazione intelligenti installati presso i consumatori finali, i produttori e gli impianti di stoccaggio è subordinato al consenso degli interessati. Il Consiglio federale può prevedere eccezioni. |
SR 734.71 Ordinanza del 14 marzo 2008 sull'approvvigionamento elettrico (OAEl) OAEl Art. 8c Sistemi di controllo e regolazione intelligenti per l'esercizio della rete - 1 Quando dà il consenso affinché venga impiegato un sistema di controllo e di regolazione intelligente ai fini di un esercizio sicuro, performante ed efficiente della rete, il consumatore finale, il produttore o il gestore di un impianto di stoccaggio concorda con il gestore di rete in particolare:59 |
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1 | Quando dà il consenso affinché venga impiegato un sistema di controllo e di regolazione intelligente ai fini di un esercizio sicuro, performante ed efficiente della rete, il consumatore finale, il produttore o il gestore di un impianto di stoccaggio concorda con il gestore di rete in particolare:59 |
a | l'installazione del sistema; |
b | l'impiego del sistema; |
c | la rimunerazione per l'impiego del sistema. |
2 | La rimunerazione di cui al capoverso 1 lettera c deve basarsi su criteri oggettivi e non può essere discriminatoria. |
3 | Il gestore di rete rende accessibili al pubblico le informazioni rilevanti per la conclusione di un contratto sul controllo e la regolazione, in particolare i tassi di rimunerazione. |
4 | ...60 |
5 | Per evitare un grave e imminente pericolo per l'esercizio sicuro della rete, il gestore di rete può installare un sistema di controllo e di regolazione intelligente anche senza il consenso del consumatore finale, del produttore o del gestore dell'impianto di stoccaggio interessato.61 |
6 | In presenza di un tale pericolo, può impiegare tale sistema anche senza il consenso del consumatore finale, del produttore o del gestore dell'impianto di stoccaggio interessato. Tale impiego ha la priorità sui controlli da parte di terzi. Il gestore di rete informa gli interessati almeno una volta all'anno e su richiesta in merito agli impieghi ai sensi del presente capoverso.62 |
SR 734.71 Ordinanza del 14 marzo 2008 sull'approvvigionamento elettrico (OAEl) OAEl Art. 8c Sistemi di controllo e regolazione intelligenti per l'esercizio della rete - 1 Quando dà il consenso affinché venga impiegato un sistema di controllo e di regolazione intelligente ai fini di un esercizio sicuro, performante ed efficiente della rete, il consumatore finale, il produttore o il gestore di un impianto di stoccaggio concorda con il gestore di rete in particolare:59 |
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1 | Quando dà il consenso affinché venga impiegato un sistema di controllo e di regolazione intelligente ai fini di un esercizio sicuro, performante ed efficiente della rete, il consumatore finale, il produttore o il gestore di un impianto di stoccaggio concorda con il gestore di rete in particolare:59 |
a | l'installazione del sistema; |
b | l'impiego del sistema; |
c | la rimunerazione per l'impiego del sistema. |
2 | La rimunerazione di cui al capoverso 1 lettera c deve basarsi su criteri oggettivi e non può essere discriminatoria. |
3 | Il gestore di rete rende accessibili al pubblico le informazioni rilevanti per la conclusione di un contratto sul controllo e la regolazione, in particolare i tassi di rimunerazione. |
4 | ...60 |
5 | Per evitare un grave e imminente pericolo per l'esercizio sicuro della rete, il gestore di rete può installare un sistema di controllo e di regolazione intelligente anche senza il consenso del consumatore finale, del produttore o del gestore dell'impianto di stoccaggio interessato.61 |
6 | In presenza di un tale pericolo, può impiegare tale sistema anche senza il consenso del consumatore finale, del produttore o del gestore dell'impianto di stoccaggio interessato. Tale impiego ha la priorità sui controlli da parte di terzi. Il gestore di rete informa gli interessati almeno una volta all'anno e su richiesta in merito agli impieghi ai sensi del presente capoverso.62 |
Im konkreten Fall ist nicht ersichtlich oder dargelegt, dass die Beschwerdegegnerin den Smart Meter mit Abschaltfunktion mit Blick auf die Verhinderung einer Gefährdungssituation eingebaut hätte bzw. damit Gefährdungen des Netzbetriebs verhindert werden könnten. Die genannten Ausnahmetatbestände lassen sich daher nicht als gegeben annehmen. Weitere Ausnahmen sind nicht vorgesehen. Der Verordnungsgeber folgt dabei dem in Art. 17b Abs. 3
SR 734.7 Legge del 23 marzo 2007 sull'approvvigionamento elettrico (LAEl) LAEl Art. 17b Sistemi di controllo e di regolazione intelligenti - 1 Un sistema di controllo e di regolazione intelligente è un dispositivo che permette di influenzare a distanza il consumo, la produzione o lo stoccaggio di energia elettrica, segnatamente per ottimizzare il consumo proprio o assicurare un esercizio stabile della rete. |
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1 | Un sistema di controllo e di regolazione intelligente è un dispositivo che permette di influenzare a distanza il consumo, la produzione o lo stoccaggio di energia elettrica, segnatamente per ottimizzare il consumo proprio o assicurare un esercizio stabile della rete. |
2 | Il Consiglio federale può emanare prescrizioni sull'impiego di sistemi di controllo e di regolazione intelligenti installati presso i consumatori finali, i produttori o gli impianti di stoccaggio. Può definire le condizioni alle quali tali sistemi possono essere impiegati e stabilire i loro requisiti tecnici minimi, nonché le ulteriori caratteristiche, dotazioni e funzionalità che devono presentare. A tal riguardo tiene conto delle norme internazionali e delle raccomandazioni di organizzazioni specializzate riconosciute. Il Consiglio federale può inoltre emanare prescrizioni in particolare: |
a | sulla trasmissione dei dati di controllo e di regolazione; |
b | sul supporto di altri servizi e applicazioni; |
c | sul controllo della potenza consumata e di quella fornita. |
3 | L'impiego di sistemi di controllo e di regolazione intelligenti installati presso i consumatori finali, i produttori e gli impianti di stoccaggio è subordinato al consenso degli interessati. Il Consiglio federale può prevedere eccezioni. |
SR 734.7 Legge del 23 marzo 2007 sull'approvvigionamento elettrico (LAEl) LAEl Art. 17b Sistemi di controllo e di regolazione intelligenti - 1 Un sistema di controllo e di regolazione intelligente è un dispositivo che permette di influenzare a distanza il consumo, la produzione o lo stoccaggio di energia elettrica, segnatamente per ottimizzare il consumo proprio o assicurare un esercizio stabile della rete. |
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1 | Un sistema di controllo e di regolazione intelligente è un dispositivo che permette di influenzare a distanza il consumo, la produzione o lo stoccaggio di energia elettrica, segnatamente per ottimizzare il consumo proprio o assicurare un esercizio stabile della rete. |
2 | Il Consiglio federale può emanare prescrizioni sull'impiego di sistemi di controllo e di regolazione intelligenti installati presso i consumatori finali, i produttori o gli impianti di stoccaggio. Può definire le condizioni alle quali tali sistemi possono essere impiegati e stabilire i loro requisiti tecnici minimi, nonché le ulteriori caratteristiche, dotazioni e funzionalità che devono presentare. A tal riguardo tiene conto delle norme internazionali e delle raccomandazioni di organizzazioni specializzate riconosciute. Il Consiglio federale può inoltre emanare prescrizioni in particolare: |
a | sulla trasmissione dei dati di controllo e di regolazione; |
b | sul supporto di altri servizi e applicazioni; |
c | sul controllo della potenza consumata e di quella fornita. |
3 | L'impiego di sistemi di controllo e di regolazione intelligenti installati presso i consumatori finali, i produttori e gli impianti di stoccaggio è subordinato al consenso degli interessati. Il Consiglio federale può prevedere eccezioni. |
6.4.5 Der Beschwerdeführer hat soweit ersichtlich keine Zustimmung zur fernsteuerbaren Abschaltfunktion erteilt und den vor dem 1. Januar 2018 installierten Smart Meter bzw. dessen Funktionen gegenüber der Beschwerdegegnerin während des ganzen Verfahrens unmissverständlich abgelehnt. Seine Auffassung, wonach unter diesen Umständen keine Rechtsgrundlage für den Einsatz der Abschaltfunktion besteht, erweist sich demnach als zutreffend.
6.4.6 Dies bedeutet indes nicht zwangsläufig, dass der Smart Meter wie beantragt auszuwechseln ist. In Betracht fällt, dass die Abschaltfunktion beim Beschwerdeführer nicht aktiviert ist. Der ihm per E-Mail erteilten Auskunft der Sachbearbeiterin der Elektrizitätsversorgung vom 5. Mai 2021 ist zu entnehmen, dass die Funktion nur auf Wunsch der Endkunden für ein «Prepayment» (Strombezug gegen Vorauszahlung) eingesetzt wird und sie grundsätzlich ferngesteuert aktiviert werden kann. Es geht daraus jedoch nicht vertieft hervor, wie es sich mit der Abschaltfunktion insbesondere bei den übrigen Kunden in technischer und betrieblicher Hinsicht verhält. Beispielsweise ist nicht ersichtlich, ob die fernsteuerbare Funktion in der Weise deaktiviert ist oder so deaktiviert werden kann, dass sie sich ohne Mitwirkungshandlung des Beschwerdeführers nicht einseitig (wieder) aktivieren lässt. Es fehlt an Sachverhaltsfeststellungen der Vorinstanz zur Funktionsweise des Smart Meters im Hinblick darauf, ob er sich im bestehenden Zustand oder allenfalls durch Anpassungen mit dem Zustimmungserfordernis nach Art. 17b Abs. 3
SR 734.7 Legge del 23 marzo 2007 sull'approvvigionamento elettrico (LAEl) LAEl Art. 17b Sistemi di controllo e di regolazione intelligenti - 1 Un sistema di controllo e di regolazione intelligente è un dispositivo che permette di influenzare a distanza il consumo, la produzione o lo stoccaggio di energia elettrica, segnatamente per ottimizzare il consumo proprio o assicurare un esercizio stabile della rete. |
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1 | Un sistema di controllo e di regolazione intelligente è un dispositivo che permette di influenzare a distanza il consumo, la produzione o lo stoccaggio di energia elettrica, segnatamente per ottimizzare il consumo proprio o assicurare un esercizio stabile della rete. |
2 | Il Consiglio federale può emanare prescrizioni sull'impiego di sistemi di controllo e di regolazione intelligenti installati presso i consumatori finali, i produttori o gli impianti di stoccaggio. Può definire le condizioni alle quali tali sistemi possono essere impiegati e stabilire i loro requisiti tecnici minimi, nonché le ulteriori caratteristiche, dotazioni e funzionalità che devono presentare. A tal riguardo tiene conto delle norme internazionali e delle raccomandazioni di organizzazioni specializzate riconosciute. Il Consiglio federale può inoltre emanare prescrizioni in particolare: |
a | sulla trasmissione dei dati di controllo e di regolazione; |
b | sul supporto di altri servizi e applicazioni; |
c | sul controllo della potenza consumata e di quella fornita. |
3 | L'impiego di sistemi di controllo e di regolazione intelligenti installati presso i consumatori finali, i produttori e gli impianti di stoccaggio è subordinato al consenso degli interessati. Il Consiglio federale può prevedere eccezioni. |
6.4.7 Gemäss Art. 61 Abs. 1
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 61 - 1 L'autorità di ricorso decide la causa o eccezionalmente la rinvia, con istruzioni vincolanti, all'autorità inferiore. |
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1 | L'autorità di ricorso decide la causa o eccezionalmente la rinvia, con istruzioni vincolanti, all'autorità inferiore. |
2 | La decisione del ricorso deve contenere la ricapitolazione dei fatti rilevanti, i motivi e il dispositivo. |
3 | Essa è notificata alle parti e all'autorità inferiore. |
Die Vorinstanz wird prüfen müssen, ob der Abschaltfunktion in ihrer bestehenden technischen Ausgestaltung das Zustimmungserfordernis nach Art. 17b Abs. 3
SR 734.7 Legge del 23 marzo 2007 sull'approvvigionamento elettrico (LAEl) LAEl Art. 17b Sistemi di controllo e di regolazione intelligenti - 1 Un sistema di controllo e di regolazione intelligente è un dispositivo che permette di influenzare a distanza il consumo, la produzione o lo stoccaggio di energia elettrica, segnatamente per ottimizzare il consumo proprio o assicurare un esercizio stabile della rete. |
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1 | Un sistema di controllo e di regolazione intelligente è un dispositivo che permette di influenzare a distanza il consumo, la produzione o lo stoccaggio di energia elettrica, segnatamente per ottimizzare il consumo proprio o assicurare un esercizio stabile della rete. |
2 | Il Consiglio federale può emanare prescrizioni sull'impiego di sistemi di controllo e di regolazione intelligenti installati presso i consumatori finali, i produttori o gli impianti di stoccaggio. Può definire le condizioni alle quali tali sistemi possono essere impiegati e stabilire i loro requisiti tecnici minimi, nonché le ulteriori caratteristiche, dotazioni e funzionalità che devono presentare. A tal riguardo tiene conto delle norme internazionali e delle raccomandazioni di organizzazioni specializzate riconosciute. Il Consiglio federale può inoltre emanare prescrizioni in particolare: |
a | sulla trasmissione dei dati di controllo e di regolazione; |
b | sul supporto di altri servizi e applicazioni; |
c | sul controllo della potenza consumata e di quella fornita. |
3 | L'impiego di sistemi di controllo e di regolazione intelligenti installati presso i consumatori finali, i produttori e gli impianti di stoccaggio è subordinato al consenso degli interessati. Il Consiglio federale può prevedere eccezioni. |
7.
Was die weiteren Rügen des Beschwerdeführers betreffend die Datenbearbeitung im Zusammenhang mit dem Smart Meter anbelangt, beruht der angefochtene Entscheid ebenfalls auf einer unvollständigen Feststellung des rechtserheblichen Sachverhalts. Hierauf einzugehen rechtfertigt sich aus prozessökonomischen Gründen für den Fall, dass sich das Zustimmungserfordernis nach Art. 17b Abs. 3
SR 734.7 Legge del 23 marzo 2007 sull'approvvigionamento elettrico (LAEl) LAEl Art. 17b Sistemi di controllo e di regolazione intelligenti - 1 Un sistema di controllo e di regolazione intelligente è un dispositivo che permette di influenzare a distanza il consumo, la produzione o lo stoccaggio di energia elettrica, segnatamente per ottimizzare il consumo proprio o assicurare un esercizio stabile della rete. |
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1 | Un sistema di controllo e di regolazione intelligente è un dispositivo che permette di influenzare a distanza il consumo, la produzione o lo stoccaggio di energia elettrica, segnatamente per ottimizzare il consumo proprio o assicurare un esercizio stabile della rete. |
2 | Il Consiglio federale può emanare prescrizioni sull'impiego di sistemi di controllo e di regolazione intelligenti installati presso i consumatori finali, i produttori o gli impianti di stoccaggio. Può definire le condizioni alle quali tali sistemi possono essere impiegati e stabilire i loro requisiti tecnici minimi, nonché le ulteriori caratteristiche, dotazioni e funzionalità che devono presentare. A tal riguardo tiene conto delle norme internazionali e delle raccomandazioni di organizzazioni specializzate riconosciute. Il Consiglio federale può inoltre emanare prescrizioni in particolare: |
a | sulla trasmissione dei dati di controllo e di regolazione; |
b | sul supporto di altri servizi e applicazioni; |
c | sul controllo della potenza consumata e di quella fornita. |
3 | L'impiego di sistemi di controllo e di regolazione intelligenti installati presso i consumatori finali, i produttori e gli impianti di stoccaggio è subordinato al consenso degli interessati. Il Consiglio federale può prevedere eccezioni. |
7.1 Wie erwähnt, findet auf die Datenbearbeitung im Zusammenhang mit intelligenten Mess-, Steuer- oder Regelsystemen das DSG Anwendung (Art. 17c Abs. 1
SR 734.7 Legge del 23 marzo 2007 sull'approvvigionamento elettrico (LAEl) LAEl Art. 17c Protezione dei dati - 1 Al trattamento di dati personali in relazione con sistemi di misurazione, di controllo o di regolazione intelligenti si applica la legge federale del 25 settembre 202033 sulla protezione dei dati (LPD). La LPD si applica per analogia al trattamento di dati concernenti persone giuridiche.34 |
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1 | Al trattamento di dati personali in relazione con sistemi di misurazione, di controllo o di regolazione intelligenti si applica la legge federale del 25 settembre 202033 sulla protezione dei dati (LPD). La LPD si applica per analogia al trattamento di dati concernenti persone giuridiche.34 |
2 | Il Consiglio federale emana le disposizioni esecutive in materia di trattamento di dati. Può prevedere disposizioni particolari, segnatamente in relazione con le misurazioni del profilo di carico. |
SR 734.7 Legge del 23 marzo 2007 sull'approvvigionamento elettrico (LAEl) LAEl Art. 17c Protezione dei dati - 1 Al trattamento di dati personali in relazione con sistemi di misurazione, di controllo o di regolazione intelligenti si applica la legge federale del 25 settembre 202033 sulla protezione dei dati (LPD). La LPD si applica per analogia al trattamento di dati concernenti persone giuridiche.34 |
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1 | Al trattamento di dati personali in relazione con sistemi di misurazione, di controllo o di regolazione intelligenti si applica la legge federale del 25 settembre 202033 sulla protezione dei dati (LPD). La LPD si applica per analogia al trattamento di dati concernenti persone giuridiche.34 |
2 | Il Consiglio federale emana le disposizioni esecutive in materia di trattamento di dati. Può prevedere disposizioni particolari, segnatamente in relazione con le misurazioni del profilo di carico. |
SR 734.71 Ordinanza del 14 marzo 2008 sull'approvvigionamento elettrico (OAEl) OAEl Art. 8d Gestione dei dati provenienti da sistemi di misurazione, di controllo e di regolazione intelligenti - 1 Senza il consenso delle persone interessate, i gestori di rete possono trattare i dati provenienti dall'impiego di sistemi di misurazione, di controllo e di regolazione intelligenti per i seguenti scopi: |
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1 | Senza il consenso delle persone interessate, i gestori di rete possono trattare i dati provenienti dall'impiego di sistemi di misurazione, di controllo e di regolazione intelligenti per i seguenti scopi: |
a | dati personali e dati di persone giuridiche in forma pseudonimizzata, compresi i profili di carico con periodi di misurazione di 15 minuti e oltre: per la misurazione, il controllo e la regolazione, per l'impiego di sistemi tariffari, nonché per un esercizio sicuro, performante ed efficiente della rete, nonché per il suo bilanciamento e la sua pianificazione; |
b | dati personali e dati di persone giuridiche in forma non pseudonimizzata, compresi i profili di carico con periodi di misurazione di 15 minuti e oltre: per la fatturazione della fornitura di energia, dei corrispettivi per l'utilizzazione della rete e della rimunerazione per l'impiego di sistemi di controllo e di regolazione.64 |
2 | Senza il consenso delle persone interessate, i gestori di rete possono trasmettere i dati provenienti dall'impiego di sistemi di misurazione alle seguenti persone: |
a | dati personali e dati di persone giuridiche in forma pseudonimizzata o adeguatamente aggregata: ai partecipanti di cui all'articolo 8 capoverso 3; |
b | informazioni per la decodificazione degli pseudonimi: ai fornitori di energia dei consumatori finali interessati. |
3 | I dati personali e i dati di persone giuridiche vengono distrutti dopo 12 mesi sempre che non siano rilevanti ai fini della fatturazione o anonimizzati.66 |
4 | Il gestore di rete consulta i dati provenienti dai sistemi di misurazione intelligenti al massimo una volta al giorno, sempre che l'esercizio della rete non richieda una lettura più frequente. |
5 | Garantisce la sicurezza dei dati provenienti dai sistemi di misurazione, di controllo e di regolazione. A tale fine tiene conto in particolare degli articoli 1-5 dell'ordinanza del 31 agosto 202267 sulla protezione dei dati (OPDa), nonché di eventuali norme e raccomandazioni internazionali emanate da organizzazioni specializzate riconosciute. Applica gli articoli 1-5 OPDa per analogia quando tratta i dati delle persone giuridiche.68 |
SR 734.71 Ordinanza del 14 marzo 2008 sull'approvvigionamento elettrico (OAEl) OAEl Art. 8d Gestione dei dati provenienti da sistemi di misurazione, di controllo e di regolazione intelligenti - 1 Senza il consenso delle persone interessate, i gestori di rete possono trattare i dati provenienti dall'impiego di sistemi di misurazione, di controllo e di regolazione intelligenti per i seguenti scopi: |
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1 | Senza il consenso delle persone interessate, i gestori di rete possono trattare i dati provenienti dall'impiego di sistemi di misurazione, di controllo e di regolazione intelligenti per i seguenti scopi: |
a | dati personali e dati di persone giuridiche in forma pseudonimizzata, compresi i profili di carico con periodi di misurazione di 15 minuti e oltre: per la misurazione, il controllo e la regolazione, per l'impiego di sistemi tariffari, nonché per un esercizio sicuro, performante ed efficiente della rete, nonché per il suo bilanciamento e la sua pianificazione; |
b | dati personali e dati di persone giuridiche in forma non pseudonimizzata, compresi i profili di carico con periodi di misurazione di 15 minuti e oltre: per la fatturazione della fornitura di energia, dei corrispettivi per l'utilizzazione della rete e della rimunerazione per l'impiego di sistemi di controllo e di regolazione.64 |
2 | Senza il consenso delle persone interessate, i gestori di rete possono trasmettere i dati provenienti dall'impiego di sistemi di misurazione alle seguenti persone: |
a | dati personali e dati di persone giuridiche in forma pseudonimizzata o adeguatamente aggregata: ai partecipanti di cui all'articolo 8 capoverso 3; |
b | informazioni per la decodificazione degli pseudonimi: ai fornitori di energia dei consumatori finali interessati. |
3 | I dati personali e i dati di persone giuridiche vengono distrutti dopo 12 mesi sempre che non siano rilevanti ai fini della fatturazione o anonimizzati.66 |
4 | Il gestore di rete consulta i dati provenienti dai sistemi di misurazione intelligenti al massimo una volta al giorno, sempre che l'esercizio della rete non richieda una lettura più frequente. |
5 | Garantisce la sicurezza dei dati provenienti dai sistemi di misurazione, di controllo e di regolazione. A tale fine tiene conto in particolare degli articoli 1-5 dell'ordinanza del 31 agosto 202267 sulla protezione dei dati (OPDa), nonché di eventuali norme e raccomandazioni internazionali emanate da organizzazioni specializzate riconosciute. Applica gli articoli 1-5 OPDa per analogia quando tratta i dati delle persone giuridiche.68 |
7.2 Der Beschwerdeführer rügt wie im vorinstanzlichen Verfahren, dass der Bundesrat mit Erlass von Art. 8d
SR 734.71 Ordinanza del 14 marzo 2008 sull'approvvigionamento elettrico (OAEl) OAEl Art. 8d Gestione dei dati provenienti da sistemi di misurazione, di controllo e di regolazione intelligenti - 1 Senza il consenso delle persone interessate, i gestori di rete possono trattare i dati provenienti dall'impiego di sistemi di misurazione, di controllo e di regolazione intelligenti per i seguenti scopi: |
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1 | Senza il consenso delle persone interessate, i gestori di rete possono trattare i dati provenienti dall'impiego di sistemi di misurazione, di controllo e di regolazione intelligenti per i seguenti scopi: |
a | dati personali e dati di persone giuridiche in forma pseudonimizzata, compresi i profili di carico con periodi di misurazione di 15 minuti e oltre: per la misurazione, il controllo e la regolazione, per l'impiego di sistemi tariffari, nonché per un esercizio sicuro, performante ed efficiente della rete, nonché per il suo bilanciamento e la sua pianificazione; |
b | dati personali e dati di persone giuridiche in forma non pseudonimizzata, compresi i profili di carico con periodi di misurazione di 15 minuti e oltre: per la fatturazione della fornitura di energia, dei corrispettivi per l'utilizzazione della rete e della rimunerazione per l'impiego di sistemi di controllo e di regolazione.64 |
2 | Senza il consenso delle persone interessate, i gestori di rete possono trasmettere i dati provenienti dall'impiego di sistemi di misurazione alle seguenti persone: |
a | dati personali e dati di persone giuridiche in forma pseudonimizzata o adeguatamente aggregata: ai partecipanti di cui all'articolo 8 capoverso 3; |
b | informazioni per la decodificazione degli pseudonimi: ai fornitori di energia dei consumatori finali interessati. |
3 | I dati personali e i dati di persone giuridiche vengono distrutti dopo 12 mesi sempre che non siano rilevanti ai fini della fatturazione o anonimizzati.66 |
4 | Il gestore di rete consulta i dati provenienti dai sistemi di misurazione intelligenti al massimo una volta al giorno, sempre che l'esercizio della rete non richieda una lettura più frequente. |
5 | Garantisce la sicurezza dei dati provenienti dai sistemi di misurazione, di controllo e di regolazione. A tale fine tiene conto in particolare degli articoli 1-5 dell'ordinanza del 31 agosto 202267 sulla protezione dei dati (OPDa), nonché di eventuali norme e raccomandazioni internazionali emanate da organizzazioni specializzate riconosciute. Applica gli articoli 1-5 OPDa per analogia quando tratta i dati delle persone giuridiche.68 |
SR 734.7 Legge del 23 marzo 2007 sull'approvvigionamento elettrico (LAEl) LAEl Art. 17c Protezione dei dati - 1 Al trattamento di dati personali in relazione con sistemi di misurazione, di controllo o di regolazione intelligenti si applica la legge federale del 25 settembre 202033 sulla protezione dei dati (LPD). La LPD si applica per analogia al trattamento di dati concernenti persone giuridiche.34 |
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1 | Al trattamento di dati personali in relazione con sistemi di misurazione, di controllo o di regolazione intelligenti si applica la legge federale del 25 settembre 202033 sulla protezione dei dati (LPD). La LPD si applica per analogia al trattamento di dati concernenti persone giuridiche.34 |
2 | Il Consiglio federale emana le disposizioni esecutive in materia di trattamento di dati. Può prevedere disposizioni particolari, segnatamente in relazione con le misurazioni del profilo di carico. |
Ebenfalls macht der Beschwerdeführer geltend, dass die konkrete Datenbearbeitung durch den Einsatz des Smart Meters unverhältnismässig sei. Er beruft sich in dieser Hinsicht wiederum auf die ihm erteilte Auskunft der Beschwerdegegnerin vom 5. Mai 2021. Laut deren Angaben würden die Zählerstände (Registerwerte) täglich von 04:35 Uhr und 08:35 Uhr erfasst und die Tagesverbrauchswerte nach Hoch- und Niedertarif differenziert. Diese Daten würden ausschliesslich für nachträgliche Wohnungswechsel genutzt und nicht aktiv bewirtschaftet. Per Monatswechsel würden die kumulierten Monatsverbrauchswerte ausgelesen und an das Verrechnungssystem übertragen. Unter Verweis auf diese Angaben stellt der Beschwerdeführer die Einhaltung der Prinzipien der Datenvermeidung und der Datensparsamkeit in Frage. Auch wenn die Beschwerdegegnerin die Tagesverbrauchswerte nicht aktiv verwende, erfasse sie diese Daten dennoch und könne sie bei Bedarf ferngesteuert auslesen. Für die Rechnungsstellung seien zudem nicht derart häufige (mehrfach tägliche) Abfrageintervalle erforderlich. Die Daten würden somit ohne ersichtlichen Zweck bearbeitet.
7.3 Der Grundsatz der Verhältnismässigkeit verlangt, dass eine Massnahme für das Erreichen des im öffentlichen Interesse liegenden Zieles geeignet und erforderlich ist und sich für die Betroffenen als zumutbar erweist. Es muss eine vernünftige Zweck-Mittel-Relation vorliegen (BGE 147 I 346 E. 5.5, BGE 143 I 403 E. 5.6.3, BGE 138 I 331 E. 7.4.3.1). Erforderlich ist eine Massnahme, wenn der angestrebte Erfolg nicht durch gleich geeignete, aber mildere Massnahmen erreicht werden kann (BGE 143 I 403 E. 5.6.3; BGE 140 I 218 E. 6.7.1). Wie das Bundesgericht in einem neueren Entscheid - betreffend einen Wasserzähler - ausgeführt hat, heisst dies im Bereich des Datenschutzes unter anderem, dass Daten grundsätzlich nur dann und nur soweit bearbeitet werden dürfen, als es nach dem Prinzip der Datenvermeidung und Datensparsamkeit für den sich aus der rechtlichen Grundlage ergebenden Zweck der Datenbearbeitung (z.B. Rechnungsstellung) notwendig sei (BGE 147 I 346 E. 5.5 m.H.; zum Urteil auch Zeller/Lienhard/Tschannen/Tschentscher, Die staatsrechtliche Rechtsprechung des Bundesgerichts in den Jahren 2020 und 2021 (I.-IV.), ZBJV 2021, 565, 585).
7.4 Die Vorinstanz hat im angefochtenen Entscheid mittels einer akzessorischen Normenkontrolle die Vereinbarkeit von Art. 8d
SR 734.71 Ordinanza del 14 marzo 2008 sull'approvvigionamento elettrico (OAEl) OAEl Art. 8d Gestione dei dati provenienti da sistemi di misurazione, di controllo e di regolazione intelligenti - 1 Senza il consenso delle persone interessate, i gestori di rete possono trattare i dati provenienti dall'impiego di sistemi di misurazione, di controllo e di regolazione intelligenti per i seguenti scopi: |
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1 | Senza il consenso delle persone interessate, i gestori di rete possono trattare i dati provenienti dall'impiego di sistemi di misurazione, di controllo e di regolazione intelligenti per i seguenti scopi: |
a | dati personali e dati di persone giuridiche in forma pseudonimizzata, compresi i profili di carico con periodi di misurazione di 15 minuti e oltre: per la misurazione, il controllo e la regolazione, per l'impiego di sistemi tariffari, nonché per un esercizio sicuro, performante ed efficiente della rete, nonché per il suo bilanciamento e la sua pianificazione; |
b | dati personali e dati di persone giuridiche in forma non pseudonimizzata, compresi i profili di carico con periodi di misurazione di 15 minuti e oltre: per la fatturazione della fornitura di energia, dei corrispettivi per l'utilizzazione della rete e della rimunerazione per l'impiego di sistemi di controllo e di regolazione.64 |
2 | Senza il consenso delle persone interessate, i gestori di rete possono trasmettere i dati provenienti dall'impiego di sistemi di misurazione alle seguenti persone: |
a | dati personali e dati di persone giuridiche in forma pseudonimizzata o adeguatamente aggregata: ai partecipanti di cui all'articolo 8 capoverso 3; |
b | informazioni per la decodificazione degli pseudonimi: ai fornitori di energia dei consumatori finali interessati. |
3 | I dati personali e i dati di persone giuridiche vengono distrutti dopo 12 mesi sempre che non siano rilevanti ai fini della fatturazione o anonimizzati.66 |
4 | Il gestore di rete consulta i dati provenienti dai sistemi di misurazione intelligenti al massimo una volta al giorno, sempre che l'esercizio della rete non richieda una lettura più frequente. |
5 | Garantisce la sicurezza dei dati provenienti dai sistemi di misurazione, di controllo e di regolazione. A tale fine tiene conto in particolare degli articoli 1-5 dell'ordinanza del 31 agosto 202267 sulla protezione dei dati (OPDa), nonché di eventuali norme e raccomandazioni internazionali emanate da organizzazioni specializzate riconosciute. Applica gli articoli 1-5 OPDa per analogia quando tratta i dati delle persone giuridiche.68 |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 13 Protezione della sfera privata - 1 Ognuno ha diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, della sua abitazione, della sua corrispondenza epistolare nonché delle sue relazioni via posta e telecomunicazioni. |
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1 | Ognuno ha diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, della sua abitazione, della sua corrispondenza epistolare nonché delle sue relazioni via posta e telecomunicazioni. |
2 | Ognuno ha diritto d'essere protetto da un impiego abusivo dei suoi dati personali. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 36 Limiti dei diritti fondamentali - 1 Le restrizioni dei diritti fondamentali devono avere una base legale. Se gravi, devono essere previste dalla legge medesima. Sono eccettuate le restrizioni ordinate in caso di pericolo grave, immediato e non altrimenti evitabile. |
|
1 | Le restrizioni dei diritti fondamentali devono avere una base legale. Se gravi, devono essere previste dalla legge medesima. Sono eccettuate le restrizioni ordinate in caso di pericolo grave, immediato e non altrimenti evitabile. |
2 | Le restrizioni dei diritti fondamentali devono essere giustificate da un interesse pubblico o dalla protezione di diritti fondamentali altrui. |
3 | Esse devono essere proporzionate allo scopo. |
4 | I diritti fondamentali sono intangibili nella loro essenza. |
SR 734.71 Ordinanza del 14 marzo 2008 sull'approvvigionamento elettrico (OAEl) OAEl Art. 8d Gestione dei dati provenienti da sistemi di misurazione, di controllo e di regolazione intelligenti - 1 Senza il consenso delle persone interessate, i gestori di rete possono trattare i dati provenienti dall'impiego di sistemi di misurazione, di controllo e di regolazione intelligenti per i seguenti scopi: |
|
1 | Senza il consenso delle persone interessate, i gestori di rete possono trattare i dati provenienti dall'impiego di sistemi di misurazione, di controllo e di regolazione intelligenti per i seguenti scopi: |
a | dati personali e dati di persone giuridiche in forma pseudonimizzata, compresi i profili di carico con periodi di misurazione di 15 minuti e oltre: per la misurazione, il controllo e la regolazione, per l'impiego di sistemi tariffari, nonché per un esercizio sicuro, performante ed efficiente della rete, nonché per il suo bilanciamento e la sua pianificazione; |
b | dati personali e dati di persone giuridiche in forma non pseudonimizzata, compresi i profili di carico con periodi di misurazione di 15 minuti e oltre: per la fatturazione della fornitura di energia, dei corrispettivi per l'utilizzazione della rete e della rimunerazione per l'impiego di sistemi di controllo e di regolazione.64 |
2 | Senza il consenso delle persone interessate, i gestori di rete possono trasmettere i dati provenienti dall'impiego di sistemi di misurazione alle seguenti persone: |
a | dati personali e dati di persone giuridiche in forma pseudonimizzata o adeguatamente aggregata: ai partecipanti di cui all'articolo 8 capoverso 3; |
b | informazioni per la decodificazione degli pseudonimi: ai fornitori di energia dei consumatori finali interessati. |
3 | I dati personali e i dati di persone giuridiche vengono distrutti dopo 12 mesi sempre che non siano rilevanti ai fini della fatturazione o anonimizzati.66 |
4 | Il gestore di rete consulta i dati provenienti dai sistemi di misurazione intelligenti al massimo una volta al giorno, sempre che l'esercizio della rete non richieda una lettura più frequente. |
5 | Garantisce la sicurezza dei dati provenienti dai sistemi di misurazione, di controllo e di regolazione. A tale fine tiene conto in particolare degli articoli 1-5 dell'ordinanza del 31 agosto 202267 sulla protezione dei dati (OPDa), nonché di eventuali norme e raccomandazioni internazionali emanate da organizzazioni specializzate riconosciute. Applica gli articoli 1-5 OPDa per analogia quando tratta i dati delle persone giuridiche.68 |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 36 Limiti dei diritti fondamentali - 1 Le restrizioni dei diritti fondamentali devono avere una base legale. Se gravi, devono essere previste dalla legge medesima. Sono eccettuate le restrizioni ordinate in caso di pericolo grave, immediato e non altrimenti evitabile. |
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1 | Le restrizioni dei diritti fondamentali devono avere una base legale. Se gravi, devono essere previste dalla legge medesima. Sono eccettuate le restrizioni ordinate in caso di pericolo grave, immediato e non altrimenti evitabile. |
2 | Le restrizioni dei diritti fondamentali devono essere giustificate da un interesse pubblico o dalla protezione di diritti fondamentali altrui. |
3 | Esse devono essere proporzionate allo scopo. |
4 | I diritti fondamentali sono intangibili nella loro essenza. |
SR 235.1 Legge federale del 25 settembre 2020 sulla protezione dei dati (LPD) LPD Art. 17 Eccezioni - 1 In deroga all'articolo 16 capoversi 1 e 2, dati personali possono essere comunicati all'estero se: |
|
1 | In deroga all'articolo 16 capoversi 1 e 2, dati personali possono essere comunicati all'estero se: |
a | la persona interessata ha dato il suo espresso consenso alla comunicazione; |
b | la comunicazione è in relazione diretta con la conclusione o l'esecuzione di un contratto: |
b1 | tra il titolare del trattamento e la persona interessata, o |
b2 | tra il titolare del trattamento e un altro contraente, nell'interesse della persona interessata; |
c | la comunicazione è necessaria per: |
c1 | tutelare un interesse pubblico preponderante, o |
c2 | accertare, esercitare o far valere un diritto dinanzi a un giudice o a un'altra autorità estera competente; |
d | la comunicazione è necessaria per proteggere la vita o l'integrità fisica della persona interessata o di un terzo e non è possibile ottenere il consenso della persona interessata entro un termine ragionevole; |
e | la persona interessata ha reso i dati personali accessibili a chiunque e non si è opposta espressamente al loro trattamento; o |
f | i dati provengono da un registro previsto dalla legge accessibile al pubblico o alle persone con un interesse degno di protezione, sempreché nel caso specifico siano adempiute le condizioni legali per la consultazione. |
2 | Il titolare o il responsabile del trattamento che comunica dati personali conformemente al capoverso 1 lettere b numero 2, c e d ne informa, su richiesta, l'IFPDT. |
7.5 Die Begründung der Vorinstanz ist aber rein abstrakt ausgefallen, ohne dass sie Sachverhaltsfeststellungen darüber getroffen hat, welche konkreten Daten die Beschwerdegegnerin mit dem betroffenen Smart Meter in welcher zeitlichen Häufigkeit und zu welchen Zwecken tatsächlich bearbeitet. Die diesbezüglich vom Beschwerdeführer eingereichten Angaben der Beschwerdegegnerin (siehe E. 7.2) blieben entsprechend unberücksichtigt bzw. ungeprüft. Losgelöst davon, welche Daten effektiv erfasst werden, lässt sich jedoch nicht beurteilen, ob die Datenbearbeitung sich auf eine hinreichende rechtliche Grundlage stützt und den Grundsatz der Verhältnismässigkeit wahrt, z.B. die Datenspeicherung in ihrer Häufigkeit, wie der Beschwerdeführer rügt, über den vorgesehenen Zweck hinausgeht (vgl. BGE 147 I 346 E. 5.4.1 und E. 5.5.1 ff.).
Die angefochtene Verfügung geht nicht darauf ein, welche Teilregelung von Art. 8d
SR 734.71 Ordinanza del 14 marzo 2008 sull'approvvigionamento elettrico (OAEl) OAEl Art. 8d Gestione dei dati provenienti da sistemi di misurazione, di controllo e di regolazione intelligenti - 1 Senza il consenso delle persone interessate, i gestori di rete possono trattare i dati provenienti dall'impiego di sistemi di misurazione, di controllo e di regolazione intelligenti per i seguenti scopi: |
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1 | Senza il consenso delle persone interessate, i gestori di rete possono trattare i dati provenienti dall'impiego di sistemi di misurazione, di controllo e di regolazione intelligenti per i seguenti scopi: |
a | dati personali e dati di persone giuridiche in forma pseudonimizzata, compresi i profili di carico con periodi di misurazione di 15 minuti e oltre: per la misurazione, il controllo e la regolazione, per l'impiego di sistemi tariffari, nonché per un esercizio sicuro, performante ed efficiente della rete, nonché per il suo bilanciamento e la sua pianificazione; |
b | dati personali e dati di persone giuridiche in forma non pseudonimizzata, compresi i profili di carico con periodi di misurazione di 15 minuti e oltre: per la fatturazione della fornitura di energia, dei corrispettivi per l'utilizzazione della rete e della rimunerazione per l'impiego di sistemi di controllo e di regolazione.64 |
2 | Senza il consenso delle persone interessate, i gestori di rete possono trasmettere i dati provenienti dall'impiego di sistemi di misurazione alle seguenti persone: |
a | dati personali e dati di persone giuridiche in forma pseudonimizzata o adeguatamente aggregata: ai partecipanti di cui all'articolo 8 capoverso 3; |
b | informazioni per la decodificazione degli pseudonimi: ai fornitori di energia dei consumatori finali interessati. |
3 | I dati personali e i dati di persone giuridiche vengono distrutti dopo 12 mesi sempre che non siano rilevanti ai fini della fatturazione o anonimizzati.66 |
4 | Il gestore di rete consulta i dati provenienti dai sistemi di misurazione intelligenti al massimo una volta al giorno, sempre che l'esercizio della rete non richieda una lettura più frequente. |
5 | Garantisce la sicurezza dei dati provenienti dai sistemi di misurazione, di controllo e di regolazione. A tale fine tiene conto in particolare degli articoli 1-5 dell'ordinanza del 31 agosto 202267 sulla protezione dei dati (OPDa), nonché di eventuali norme e raccomandazioni internazionali emanate da organizzazioni specializzate riconosciute. Applica gli articoli 1-5 OPDa per analogia quando tratta i dati delle persone giuridiche.68 |
SR 734.71 Ordinanza del 14 marzo 2008 sull'approvvigionamento elettrico (OAEl) OAEl Art. 8d Gestione dei dati provenienti da sistemi di misurazione, di controllo e di regolazione intelligenti - 1 Senza il consenso delle persone interessate, i gestori di rete possono trattare i dati provenienti dall'impiego di sistemi di misurazione, di controllo e di regolazione intelligenti per i seguenti scopi: |
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1 | Senza il consenso delle persone interessate, i gestori di rete possono trattare i dati provenienti dall'impiego di sistemi di misurazione, di controllo e di regolazione intelligenti per i seguenti scopi: |
a | dati personali e dati di persone giuridiche in forma pseudonimizzata, compresi i profili di carico con periodi di misurazione di 15 minuti e oltre: per la misurazione, il controllo e la regolazione, per l'impiego di sistemi tariffari, nonché per un esercizio sicuro, performante ed efficiente della rete, nonché per il suo bilanciamento e la sua pianificazione; |
b | dati personali e dati di persone giuridiche in forma non pseudonimizzata, compresi i profili di carico con periodi di misurazione di 15 minuti e oltre: per la fatturazione della fornitura di energia, dei corrispettivi per l'utilizzazione della rete e della rimunerazione per l'impiego di sistemi di controllo e di regolazione.64 |
2 | Senza il consenso delle persone interessate, i gestori di rete possono trasmettere i dati provenienti dall'impiego di sistemi di misurazione alle seguenti persone: |
a | dati personali e dati di persone giuridiche in forma pseudonimizzata o adeguatamente aggregata: ai partecipanti di cui all'articolo 8 capoverso 3; |
b | informazioni per la decodificazione degli pseudonimi: ai fornitori di energia dei consumatori finali interessati. |
3 | I dati personali e i dati di persone giuridiche vengono distrutti dopo 12 mesi sempre che non siano rilevanti ai fini della fatturazione o anonimizzati.66 |
4 | Il gestore di rete consulta i dati provenienti dai sistemi di misurazione intelligenti al massimo una volta al giorno, sempre che l'esercizio della rete non richieda una lettura più frequente. |
5 | Garantisce la sicurezza dei dati provenienti dai sistemi di misurazione, di controllo e di regolazione. A tale fine tiene conto in particolare degli articoli 1-5 dell'ordinanza del 31 agosto 202267 sulla protezione dei dati (OPDa), nonché di eventuali norme e raccomandazioni internazionali emanate da organizzazioni specializzate riconosciute. Applica gli articoli 1-5 OPDa per analogia quando tratta i dati delle persone giuridiche.68 |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 36 Limiti dei diritti fondamentali - 1 Le restrizioni dei diritti fondamentali devono avere una base legale. Se gravi, devono essere previste dalla legge medesima. Sono eccettuate le restrizioni ordinate in caso di pericolo grave, immediato e non altrimenti evitabile. |
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1 | Le restrizioni dei diritti fondamentali devono avere una base legale. Se gravi, devono essere previste dalla legge medesima. Sono eccettuate le restrizioni ordinate in caso di pericolo grave, immediato e non altrimenti evitabile. |
2 | Le restrizioni dei diritti fondamentali devono essere giustificate da un interesse pubblico o dalla protezione di diritti fondamentali altrui. |
3 | Esse devono essere proporzionate allo scopo. |
4 | I diritti fondamentali sono intangibili nella loro essenza. |
SR 235.1 Legge federale del 25 settembre 2020 sulla protezione dei dati (LPD) LPD Art. 17 Eccezioni - 1 In deroga all'articolo 16 capoversi 1 e 2, dati personali possono essere comunicati all'estero se: |
|
1 | In deroga all'articolo 16 capoversi 1 e 2, dati personali possono essere comunicati all'estero se: |
a | la persona interessata ha dato il suo espresso consenso alla comunicazione; |
b | la comunicazione è in relazione diretta con la conclusione o l'esecuzione di un contratto: |
b1 | tra il titolare del trattamento e la persona interessata, o |
b2 | tra il titolare del trattamento e un altro contraente, nell'interesse della persona interessata; |
c | la comunicazione è necessaria per: |
c1 | tutelare un interesse pubblico preponderante, o |
c2 | accertare, esercitare o far valere un diritto dinanzi a un giudice o a un'altra autorità estera competente; |
d | la comunicazione è necessaria per proteggere la vita o l'integrità fisica della persona interessata o di un terzo e non è possibile ottenere il consenso della persona interessata entro un termine ragionevole; |
e | la persona interessata ha reso i dati personali accessibili a chiunque e non si è opposta espressamente al loro trattamento; o |
f | i dati provengono da un registro previsto dalla legge accessibile al pubblico o alle persone con un interesse degno di protezione, sempreché nel caso specifico siano adempiute le condizioni legali per la consultazione. |
2 | Il titolare o il responsabile del trattamento che comunica dati personali conformemente al capoverso 1 lettere b numero 2, c e d ne informa, su richiesta, l'IFPDT. |
SR 235.1 Legge federale del 25 settembre 2020 sulla protezione dei dati (LPD) LPD Art. 3 Campo d'applicazione territoriale - 1 La presente legge si applica alle fattispecie che generano effetti in Svizzera, anche se si verificano all'estero. |
|
1 | La presente legge si applica alle fattispecie che generano effetti in Svizzera, anche se si verificano all'estero. |
2 | Alle pretese di diritto civile si applica la legge federale del 18 dicembre 19874 sul diritto internazionale privato. Sono fatte salve inoltre le disposizioni concernenti il campo d'applicazione territoriale del Codice penale5. |
SR 235.1 Legge federale del 25 settembre 2020 sulla protezione dei dati (LPD) LPD Art. 17 Eccezioni - 1 In deroga all'articolo 16 capoversi 1 e 2, dati personali possono essere comunicati all'estero se: |
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1 | In deroga all'articolo 16 capoversi 1 e 2, dati personali possono essere comunicati all'estero se: |
a | la persona interessata ha dato il suo espresso consenso alla comunicazione; |
b | la comunicazione è in relazione diretta con la conclusione o l'esecuzione di un contratto: |
b1 | tra il titolare del trattamento e la persona interessata, o |
b2 | tra il titolare del trattamento e un altro contraente, nell'interesse della persona interessata; |
c | la comunicazione è necessaria per: |
c1 | tutelare un interesse pubblico preponderante, o |
c2 | accertare, esercitare o far valere un diritto dinanzi a un giudice o a un'altra autorità estera competente; |
d | la comunicazione è necessaria per proteggere la vita o l'integrità fisica della persona interessata o di un terzo e non è possibile ottenere il consenso della persona interessata entro un termine ragionevole; |
e | la persona interessata ha reso i dati personali accessibili a chiunque e non si è opposta espressamente al loro trattamento; o |
f | i dati provengono da un registro previsto dalla legge accessibile al pubblico o alle persone con un interesse degno di protezione, sempreché nel caso specifico siano adempiute le condizioni legali per la consultazione. |
2 | Il titolare o il responsabile del trattamento che comunica dati personali conformemente al capoverso 1 lettere b numero 2, c e d ne informa, su richiesta, l'IFPDT. |
SR 734.7 Legge del 23 marzo 2007 sull'approvvigionamento elettrico (LAEl) LAEl Art. 17c Protezione dei dati - 1 Al trattamento di dati personali in relazione con sistemi di misurazione, di controllo o di regolazione intelligenti si applica la legge federale del 25 settembre 202033 sulla protezione dei dati (LPD). La LPD si applica per analogia al trattamento di dati concernenti persone giuridiche.34 |
|
1 | Al trattamento di dati personali in relazione con sistemi di misurazione, di controllo o di regolazione intelligenti si applica la legge federale del 25 settembre 202033 sulla protezione dei dati (LPD). La LPD si applica per analogia al trattamento di dati concernenti persone giuridiche.34 |
2 | Il Consiglio federale emana le disposizioni esecutive in materia di trattamento di dati. Può prevedere disposizioni particolari, segnatamente in relazione con le misurazioni del profilo di carico. |
SR 235.1 Legge federale del 25 settembre 2020 sulla protezione dei dati (LPD) LPD Art. 17 Eccezioni - 1 In deroga all'articolo 16 capoversi 1 e 2, dati personali possono essere comunicati all'estero se: |
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1 | In deroga all'articolo 16 capoversi 1 e 2, dati personali possono essere comunicati all'estero se: |
a | la persona interessata ha dato il suo espresso consenso alla comunicazione; |
b | la comunicazione è in relazione diretta con la conclusione o l'esecuzione di un contratto: |
b1 | tra il titolare del trattamento e la persona interessata, o |
b2 | tra il titolare del trattamento e un altro contraente, nell'interesse della persona interessata; |
c | la comunicazione è necessaria per: |
c1 | tutelare un interesse pubblico preponderante, o |
c2 | accertare, esercitare o far valere un diritto dinanzi a un giudice o a un'altra autorità estera competente; |
d | la comunicazione è necessaria per proteggere la vita o l'integrità fisica della persona interessata o di un terzo e non è possibile ottenere il consenso della persona interessata entro un termine ragionevole; |
e | la persona interessata ha reso i dati personali accessibili a chiunque e non si è opposta espressamente al loro trattamento; o |
f | i dati provengono da un registro previsto dalla legge accessibile al pubblico o alle persone con un interesse degno di protezione, sempreché nel caso specifico siano adempiute le condizioni legali per la consultazione. |
2 | Il titolare o il responsabile del trattamento che comunica dati personali conformemente al capoverso 1 lettere b numero 2, c e d ne informa, su richiesta, l'IFPDT. |
7.6 Demnach ergibt sich, dass die Vorinstanz die relevanten Sachverhaltselemente der konkreten Datenbearbeitung der Beschwerdegegnerin zu evaluieren und bei ihrer erneuten Beurteilung zu berücksichtigen hat. Soweit es für die Datenbearbeitung an einer Rechtsgrundlage fehlen oder sie sich als (teilweise) unverhältnismässig erweisen sollte, wäre sie in geeigneter Weise einzuschränken.
8.
Zusammenfassend ist die Beschwerde gutzuheissen, soweit darauf einzutreten ist. Die angefochtene Verfügung ist aufzuheben, soweit sie den Smart Meter für den Strom betrifft und nicht den Wasserzähler zum Gegenstand hat. Die Angelegenheit ist insofern an die Vorinstanz zur weiteren Prüfung und zu neuem Entscheid im Sinne der Erwägungen zurückzuweisen. Mit Aufhebung des angefochtenen Entscheids entfällt auch die Grundlage für die Kostenverlegung, mit der die Vorinstanz nach dem Unterliegerprinzip und mit Verweis auf BGE 132 II 47 E. 3.3 dem Beschwerdeführer eine Gebühr von Fr. 8'920.00 auferlegt hat (Dispositiv-Ziffer 3; vgl. Urteil des BGer 2C_1142/2016 vom 14. Juli 2017 E. 6). Soweit sich die Beschwerde gegen diese Gebühr richtet, ist sie insofern ebenfalls begründet.
9.
Es bleibt über die Kosten- und Entschädigungsfolgen des Beschwerdeverfahrens zu befinden.
9.1 Das Bundesverwaltungsgericht auferlegt die Verfahrenskosten in der Regel der unterliegenden Partei (Art. 63 Abs. 1
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 63 - 1 L'autorità di ricorso mette nel dispositivo le spese processuali, consistenti in una tassa di decisione nelle tasse di cancelleria e negli sborsi, di regola a carico della parte soccombente. Se questa soccombe solo parzialmente, le spese processuali sono ridotte. Per eccezione, si possono condonare le spese processuali. |
|
1 | L'autorità di ricorso mette nel dispositivo le spese processuali, consistenti in una tassa di decisione nelle tasse di cancelleria e negli sborsi, di regola a carico della parte soccombente. Se questa soccombe solo parzialmente, le spese processuali sono ridotte. Per eccezione, si possono condonare le spese processuali. |
2 | Nessuna spesa processuale è messa a carico dell'autorità inferiore ne delle autorità federali, che promuovano il ricorso e soccombano; se l'autorità ricorrente, che soccombe, non è un'autorità federale, le spese processuali le sono addossate in quanto la causa concerna interessi pecuniari di enti o d'istituti autonomi. |
3 | Alla parte vincente possono essere addossate solo le spese processuali che abbia cagionato violando le regole di procedura. |
4 | L'autorità di ricorso, il suo presidente o il giudice dell'istruzione esige dal ricorrente un anticipo equivalente alle presunte spese processuali. Stabilisce un congruo termine per il pagamento con la comminatoria che altrimenti non entrerà nel merito. Se sussistono motivi particolari, può rinunciare interamente o in parte a esigere l'anticipo.100 |
4bis | La tassa di decisione è stabilita in funzione dell'ampiezza e della difficoltà della causa, del modo di condotta processuale e della situazione finanziaria delle parti. Il suo importo oscilla: |
a | da 100 a 5000 franchi nelle controversie senza interesse pecuniario; |
b | da 100 a 50 000 franchi nelle altre controversie.101 |
5 | Il Consiglio federale disciplina i dettagli relativi alla determinazione delle tasse.102 Sono fatti salvi l'articolo 16 capoverso 1 lettera a della legge del 17 giugno 2005103 sul Tribunale amministrativo federale e l'articolo 73 della legge del 19 marzo 2010104 sull'organizzazione delle autorità penali.105 |
Da es sich bei der unterliegenden Beschwerdegegnerin um eine Gemeinde handelt und die Streitsache nicht vermögensrechtliche Interessen betrifft, sind ihr in Anwendung von Art. 63 Abs. 2
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 63 - 1 L'autorità di ricorso mette nel dispositivo le spese processuali, consistenti in una tassa di decisione nelle tasse di cancelleria e negli sborsi, di regola a carico della parte soccombente. Se questa soccombe solo parzialmente, le spese processuali sono ridotte. Per eccezione, si possono condonare le spese processuali. |
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1 | L'autorità di ricorso mette nel dispositivo le spese processuali, consistenti in una tassa di decisione nelle tasse di cancelleria e negli sborsi, di regola a carico della parte soccombente. Se questa soccombe solo parzialmente, le spese processuali sono ridotte. Per eccezione, si possono condonare le spese processuali. |
2 | Nessuna spesa processuale è messa a carico dell'autorità inferiore ne delle autorità federali, che promuovano il ricorso e soccombano; se l'autorità ricorrente, che soccombe, non è un'autorità federale, le spese processuali le sono addossate in quanto la causa concerna interessi pecuniari di enti o d'istituti autonomi. |
3 | Alla parte vincente possono essere addossate solo le spese processuali che abbia cagionato violando le regole di procedura. |
4 | L'autorità di ricorso, il suo presidente o il giudice dell'istruzione esige dal ricorrente un anticipo equivalente alle presunte spese processuali. Stabilisce un congruo termine per il pagamento con la comminatoria che altrimenti non entrerà nel merito. Se sussistono motivi particolari, può rinunciare interamente o in parte a esigere l'anticipo.100 |
4bis | La tassa di decisione è stabilita in funzione dell'ampiezza e della difficoltà della causa, del modo di condotta processuale e della situazione finanziaria delle parti. Il suo importo oscilla: |
a | da 100 a 5000 franchi nelle controversie senza interesse pecuniario; |
b | da 100 a 50 000 franchi nelle altre controversie.101 |
5 | Il Consiglio federale disciplina i dettagli relativi alla determinazione delle tasse.102 Sono fatti salvi l'articolo 16 capoverso 1 lettera a della legge del 17 giugno 2005103 sul Tribunale amministrativo federale e l'articolo 73 della legge del 19 marzo 2010104 sull'organizzazione delle autorità penali.105 |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 63 - 1 L'autorità di ricorso mette nel dispositivo le spese processuali, consistenti in una tassa di decisione nelle tasse di cancelleria e negli sborsi, di regola a carico della parte soccombente. Se questa soccombe solo parzialmente, le spese processuali sono ridotte. Per eccezione, si possono condonare le spese processuali. |
|
1 | L'autorità di ricorso mette nel dispositivo le spese processuali, consistenti in una tassa di decisione nelle tasse di cancelleria e negli sborsi, di regola a carico della parte soccombente. Se questa soccombe solo parzialmente, le spese processuali sono ridotte. Per eccezione, si possono condonare le spese processuali. |
2 | Nessuna spesa processuale è messa a carico dell'autorità inferiore ne delle autorità federali, che promuovano il ricorso e soccombano; se l'autorità ricorrente, che soccombe, non è un'autorità federale, le spese processuali le sono addossate in quanto la causa concerna interessi pecuniari di enti o d'istituti autonomi. |
3 | Alla parte vincente possono essere addossate solo le spese processuali che abbia cagionato violando le regole di procedura. |
4 | L'autorità di ricorso, il suo presidente o il giudice dell'istruzione esige dal ricorrente un anticipo equivalente alle presunte spese processuali. Stabilisce un congruo termine per il pagamento con la comminatoria che altrimenti non entrerà nel merito. Se sussistono motivi particolari, può rinunciare interamente o in parte a esigere l'anticipo.100 |
4bis | La tassa di decisione è stabilita in funzione dell'ampiezza e della difficoltà della causa, del modo di condotta processuale e della situazione finanziaria delle parti. Il suo importo oscilla: |
a | da 100 a 5000 franchi nelle controversie senza interesse pecuniario; |
b | da 100 a 50 000 franchi nelle altre controversie.101 |
5 | Il Consiglio federale disciplina i dettagli relativi alla determinazione delle tasse.102 Sono fatti salvi l'articolo 16 capoverso 1 lettera a della legge del 17 giugno 2005103 sul Tribunale amministrativo federale e l'articolo 73 della legge del 19 marzo 2010104 sull'organizzazione delle autorità penali.105 |
9.2
9.2.1 Der obsiegenden Partei ist für das Verfahren vor Bundesverwaltungsgericht eine Entschädigung für die ihr erwachsenen notwendigen Kosten zuzusprechen (Art. 64 Abs. 1
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 64 - 1 L'autorità di ricorso, se ammette il ricorso in tutto o in parte, può, d'ufficio o a domanda, assegnare al ricorrente una indennità per le spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato. |
|
1 | L'autorità di ricorso, se ammette il ricorso in tutto o in parte, può, d'ufficio o a domanda, assegnare al ricorrente una indennità per le spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato. |
2 | Il dispositivo indica l'ammontare dell'indennità e l'addossa all'ente o all'istituto autonomo, nel cui nome l'autorità inferiore ha deciso, in quanto non possa essere messa a carico di una controparte soccombente. |
3 | Se una controparte soccombente ha presentato conclusioni indipendenti, l'indennità può essere messa a suo carico, secondo la propria solvenza. |
4 | L'ente o l'istituto autonomo, nel cui nome l'autorità inferiore ha deciso, risponde dell'indennità addossata a una controparte soccombente, in quanto non possa essere riscossa. |
5 | Il Consiglio federale disciplina la determinazione delle spese ripetibili.106 Sono fatti salvi l'articolo 16 capoverso 1 lettera a della legge del 17 giugno 2005107 sul Tribunale amministrativo federale e l'articolo 73 della legge del 19 marzo 2010108 sull'organizzazione delle autorità penali.109 |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 64 - 1 L'autorità di ricorso, se ammette il ricorso in tutto o in parte, può, d'ufficio o a domanda, assegnare al ricorrente una indennità per le spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato. |
|
1 | L'autorità di ricorso, se ammette il ricorso in tutto o in parte, può, d'ufficio o a domanda, assegnare al ricorrente una indennità per le spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato. |
2 | Il dispositivo indica l'ammontare dell'indennità e l'addossa all'ente o all'istituto autonomo, nel cui nome l'autorità inferiore ha deciso, in quanto non possa essere messa a carico di una controparte soccombente. |
3 | Se una controparte soccombente ha presentato conclusioni indipendenti, l'indennità può essere messa a suo carico, secondo la propria solvenza. |
4 | L'ente o l'istituto autonomo, nel cui nome l'autorità inferiore ha deciso, risponde dell'indennità addossata a una controparte soccombente, in quanto non possa essere riscossa. |
5 | Il Consiglio federale disciplina la determinazione delle spese ripetibili.106 Sono fatti salvi l'articolo 16 capoverso 1 lettera a della legge del 17 giugno 2005107 sul Tribunale amministrativo federale e l'articolo 73 della legge del 19 marzo 2010108 sull'organizzazione delle autorità penali.109 |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 64 - 1 L'autorità di ricorso, se ammette il ricorso in tutto o in parte, può, d'ufficio o a domanda, assegnare al ricorrente una indennità per le spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato. |
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1 | L'autorità di ricorso, se ammette il ricorso in tutto o in parte, può, d'ufficio o a domanda, assegnare al ricorrente una indennità per le spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato. |
2 | Il dispositivo indica l'ammontare dell'indennità e l'addossa all'ente o all'istituto autonomo, nel cui nome l'autorità inferiore ha deciso, in quanto non possa essere messa a carico di una controparte soccombente. |
3 | Se una controparte soccombente ha presentato conclusioni indipendenti, l'indennità può essere messa a suo carico, secondo la propria solvenza. |
4 | L'ente o l'istituto autonomo, nel cui nome l'autorità inferiore ha deciso, risponde dell'indennità addossata a una controparte soccombente, in quanto non possa essere riscossa. |
5 | Il Consiglio federale disciplina la determinazione delle spese ripetibili.106 Sono fatti salvi l'articolo 16 capoverso 1 lettera a della legge del 17 giugno 2005107 sul Tribunale amministrativo federale e l'articolo 73 della legge del 19 marzo 2010108 sull'organizzazione delle autorità penali.109 |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 64 - 1 L'autorità di ricorso, se ammette il ricorso in tutto o in parte, può, d'ufficio o a domanda, assegnare al ricorrente una indennità per le spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato. |
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1 | L'autorità di ricorso, se ammette il ricorso in tutto o in parte, può, d'ufficio o a domanda, assegnare al ricorrente una indennità per le spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato. |
2 | Il dispositivo indica l'ammontare dell'indennità e l'addossa all'ente o all'istituto autonomo, nel cui nome l'autorità inferiore ha deciso, in quanto non possa essere messa a carico di una controparte soccombente. |
3 | Se una controparte soccombente ha presentato conclusioni indipendenti, l'indennità può essere messa a suo carico, secondo la propria solvenza. |
4 | L'ente o l'istituto autonomo, nel cui nome l'autorità inferiore ha deciso, risponde dell'indennità addossata a una controparte soccombente, in quanto non possa essere riscossa. |
5 | Il Consiglio federale disciplina la determinazione delle spese ripetibili.106 Sono fatti salvi l'articolo 16 capoverso 1 lettera a della legge del 17 giugno 2005107 sul Tribunale amministrativo federale e l'articolo 73 della legge del 19 marzo 2010108 sull'organizzazione delle autorità penali.109 |
9.2.2 Das Bundesverwaltungsgericht legt die Parteientschädigung aufgrund der eingereichten Kostennote oder, wenn keine Kostennote eingereicht wird, aufgrund der Akten fest (Art. 14 Abs. 2
SR 173.320.2 Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TS-TAF) TS-TAF Art. 14 Determinazione delle spese ripetibili - 1 Le parti che chiedono la rifusione di ripetibili e gli avvocati d'ufficio devono presentare al Tribunale, prima della pronuncia della decisione, una nota particolareggiata delle spese. |
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1 | Le parti che chiedono la rifusione di ripetibili e gli avvocati d'ufficio devono presentare al Tribunale, prima della pronuncia della decisione, una nota particolareggiata delle spese. |
2 | Il Tribunale fissa l'indennità dovuta alla parte e quella dovuta agli avvocati d'ufficio sulla base della nota particolareggiata delle spese. Se quest'ultima non è stata inoltrata, il Tribunale fissa l'indennità sulla base degli atti di causa. |
SR 173.320.2 Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TS-TAF) TS-TAF Art. 8 Spese ripetibili - 1 Le ripetibili comprendono le spese di rappresentanza o di patrocinio ed eventuali altri disborsi di parte. |
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1 | Le ripetibili comprendono le spese di rappresentanza o di patrocinio ed eventuali altri disborsi di parte. |
2 | Per spese non necessarie non vengono corrisposte indennità. |
SR 173.320.2 Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TS-TAF) TS-TAF Art. 10 Onorario dell'avvocato ed indennità dei mandatari professionali che non sono avvocati - 1 L'onorario dell'avvocato e l'indennità dovuta ai mandatari professionali che non sono avvocati sono calcolati in funzione del tempo necessario alla rappresentanza della parte. |
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1 | L'onorario dell'avvocato e l'indennità dovuta ai mandatari professionali che non sono avvocati sono calcolati in funzione del tempo necessario alla rappresentanza della parte. |
2 | La tariffa oraria per gli avvocati oscilla tra un minimo di 200 e un massimo di 400 franchi, per i rappresentanti professionali che non sono avvocati tra un minimo di 100 e un massimo di 300 franchi. L'imposta sul valore aggiunto non è compresa in dette tariffe. |
3 | Nelle cause con interesse pecuniario, l'onorario dell'avvocato o l'indennità dovuta ai mandatari professionali che non sono avvocati possono essere adeguatamente aumentati. |
SR 173.320.2 Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TS-TAF) TS-TAF Art. 10 Onorario dell'avvocato ed indennità dei mandatari professionali che non sono avvocati - 1 L'onorario dell'avvocato e l'indennità dovuta ai mandatari professionali che non sono avvocati sono calcolati in funzione del tempo necessario alla rappresentanza della parte. |
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1 | L'onorario dell'avvocato e l'indennità dovuta ai mandatari professionali che non sono avvocati sono calcolati in funzione del tempo necessario alla rappresentanza della parte. |
2 | La tariffa oraria per gli avvocati oscilla tra un minimo di 200 e un massimo di 400 franchi, per i rappresentanti professionali che non sono avvocati tra un minimo di 100 e un massimo di 300 franchi. L'imposta sul valore aggiunto non è compresa in dette tariffe. |
3 | Nelle cause con interesse pecuniario, l'onorario dell'avvocato o l'indennità dovuta ai mandatari professionali che non sono avvocati possono essere adeguatamente aumentati. |
Die vom Beschwerdeführer eingereichte Kostennote vom 17. August 2021 weist ein Honorar von Fr. 5'375.00, zuzüglich Auslagen und Mehrwertsteuer von 7.7 %, d.h. einen Gesamtbetrag von Fr. 6'020.45 aus. Der geltend gemachte Zeitaufwand erweist sich dabei als angemessen. Der veranschlagte Stundenansatz von Fr. 250.- entspricht zudem dem gesetzlichen Rahmen. Die Vorinstanz hat dem Beschwerdeführer demnach eine Parteientschädigung von Fr. 6'020.45 (inkl. Auslagen und Mehrwertsteuerzuschlag im Sinne von Art. 9 Abs. 1 Bst. b
SR 173.320.2 Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TS-TAF) TS-TAF Art. 9 Spese di rappresentanza e di patrocinio - 1 Le spese di rappresentanza e di patrocinio comprendono: |
|
1 | Le spese di rappresentanza e di patrocinio comprendono: |
a | l'onorario dell'avvocato o l'indennità dovuta ai mandatari professionali che non sono avvocati; |
b | i disborsi quali, segnatamente, le spese di fotocopiatura, le spese di viaggio, di vitto e di alloggio, le spese di porto e le spese telefoniche; |
c | l'imposta sul valore aggiunto eventualmente dovuta sulle indennità ai sensi delle lettere a e b, a meno che la stessa non sia già stata considerata. |
2 | Non è dovuta alcuna indennità se esiste un rapporto di lavoro tra il mandatario e la parte. |
Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:
1.
Die Beschwerde wird gutgeheissen, soweit darauf eingetreten wird. Die angefochtene Verfügung wird aufgehoben, soweit sie nicht den Wasserzähler betrifft. Die Angelegenheit wird zur weiteren Prüfung und zu neuem Entscheid im Sinne der Erwägungen an die Vorinstanz zurückgewiesen.
2.
Es werden keine Verfahrenskosten erhoben.
3.
Der geleistete Kostenvorschuss von Fr. 3'000.- wird dem Beschwerdeführer nach Eintritt der Rechtskraft des vorliegenden Urteils zurückerstattet.
4.
Die Beschwerdegegnerin hat dem Beschwerdeführer nach Eintritt der Rechtskraft des vorliegenden Urteils eine Parteientschädigung von Fr. 6'020.45 zu bezahlen.
5.
Dieses Urteil geht an den Beschwerdeführer, die Beschwerdegegnerin, die Vorinstanz und das Generalsekretariat UVEK.
Für die Rechtsmittelbelehrung wird auf die nächste Seite verwiesen.
Der vorsitzende Richter: Der Gerichtsschreiber:
Jürg Marcel Tiefenthal Thomas Ritter
Rechtsmittelbelehrung:
Gegen diesen Entscheid kann innert 30 Tagen nach Eröffnung beim Bundesgericht, 1000 Lausanne 14, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten geführt werden (Art. 82 ff
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 82 Principio - Il Tribunale federale giudica i ricorsi: |
|
a | contro le decisioni pronunciate in cause di diritto pubblico; |
b | contro gli atti normativi cantonali; |
c | concernenti il diritto di voto dei cittadini nonché le elezioni e votazioni popolari. |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 48 Osservanza - 1 Gli atti scritti devono essere consegnati al Tribunale federale oppure, all'indirizzo di questo, alla posta svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine. |
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1 | Gli atti scritti devono essere consegnati al Tribunale federale oppure, all'indirizzo di questo, alla posta svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine. |
2 | In caso di trasmissione per via elettronica, per il rispetto di un termine è determinante il momento in cui è rilasciata la ricevuta attestante che la parte ha eseguito tutte le operazioni necessarie per la trasmissione.19 |
3 | Il termine è reputato osservato anche se l'atto scritto perviene in tempo utile all'autorità inferiore o a un'autorità federale o cantonale incompetente. In tal caso, l'atto deve essere trasmesso senza indugio al Tribunale federale. |
4 | Il termine per il versamento di anticipi o la prestazione di garanzie è osservato se, prima della sua scadenza, l'importo dovuto è versato alla posta svizzera, o addebitato a un conto postale o bancario in Svizzera, in favore del Tribunale federale. |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 42 Atti scritti - 1 Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. |
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1 | Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. |
2 | Nei motivi occorre spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato viola il diritto. Qualora il ricorso sia ammissibile soltanto se concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o un caso particolarmente importante per altri motivi, occorre spiegare perché la causa adempie siffatta condizione.14 15 |
3 | Se sono in possesso della parte, i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati; se l'atto scritto è diretto contro una decisione, anche questa deve essere allegata. |
4 | In caso di trasmissione per via elettronica, la parte o il suo patrocinatore deve munire l'atto scritto di una firma elettronica qualificata secondo la legge del 18 marzo 201616 sulla firma elettronica. Il Tribunale federale determina mediante regolamento: |
a | il formato dell'atto scritto e dei relativi allegati; |
b | le modalità di trasmissione; |
c | le condizioni alle quali può essere richiesta la trasmissione successiva di documenti cartacei in caso di problemi tecnici.17 |
5 | Se mancano la firma della parte o del suo patrocinatore, la procura dello stesso o gli allegati prescritti, o se il patrocinatore non è autorizzato in quanto tale, è fissato un congruo termine per sanare il vizio, con la comminatoria che altrimenti l'atto scritto non sarà preso in considerazione. |
6 | Gli atti illeggibili, sconvenienti, incomprensibili, prolissi o non redatti in una lingua ufficiale possono essere del pari rinviati al loro autore affinché li modifichi. |
7 | Gli atti scritti dovuti a condotta processuale da querulomane o altrimenti abusiva sono inammissibili. |
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