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RS 173.32 LTAF Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF) Art. 31 Principio |
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| Il Tribunale amministrativo federale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'articolo 5 della legge federale del 20 dicembre 1968 [1] sulla procedura amministrativa (PA). | ||||||
| [1] RS 172.021 | ||||||
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RS 172.021 PA Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) Art. 5 |
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| Sono decisioni i provvedimenti delle autorità nel singolo caso, fondati sul diritto pubblico federale e concernenti: | ||||||
| la costituzione, la modificazione o l'annullamento di diritti o di obblighi; | ||||||
| l'accertamento dell'esistenza, dell'inesistenza o dell'estensione di diritti o di obblighi; | ||||||
| il rigetto o la dichiarazione d'inammissibilità d'istanze dirette alla costituzione, alla modificazione, all'annullamento o all'accertamento di diritti o di obblighi. | ||||||
| Sono decisioni anche quelle in materia d'esecuzione (art. 41 cpv. 1 lett. a e b), le decisioni incidentali (art. 45 e 46), le decisioni su opposizione (art. 30 cpv. 2 lett. b e 74), le decisioni su ricorso (art. 61), le decisioni in sede di revisione (art. 68) e l'interpretazione (art. 69). [1] | ||||||
| Le dichiarazioni di un'autorità che rifiuta o solleva pretese da far valere mediante azione non sono considerate decisioni. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'all. n. 10 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 21971069; FF 2001 3764). | ||||||
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RS 734.7 LAEl Legge del 23 marzo 2007 sull'approvvigionamento elettrico (LAEl) Art. 23 [1] Tutela giurisdizionale |
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| Contro le decisioni della ElCom è ammesso il ricorso secondo le disposizioni generali della procedura amministrativa federale. | ||||||
| La ElCom è legittimata a ricorrere al Tribunale federale. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I n. 2 della LF del 29 set. 2023 su un approvvigionamento elettrico sicuro con le energie rinnovabili, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 679; FF 2021 1666). | ||||||
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RS 173.32 LTAF Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF) Art. 32 Eccezioni |
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| Il ricorso è inammissibile contro: | ||||||
| le decisioni in materia di sicurezza interna o esterna del Paese, neutralità, protezione diplomatica e altri affari esteri, in quanto il diritto internazionale pubblico non conferisca un diritto al giudizio da parte di un tribunale; | ||||||
| le decisioni in materia di diritto di voto dei cittadini nonché di elezioni e votazioni popolari; | ||||||
| le decisioni in materia di salario al merito del personale federale, in quanto non concernano la parità dei sessi; | ||||||
| ... | ||||||
| le decisioni nel settore dell'energia nucleare concernenti:le autorizzazioni di massima per impianti nucleari,l'approvazione del programma di smaltimento,la chiusura di depositi geologici in profondità,la prova dello smaltimento; | ||||||
| le autorizzazioni di massima per impianti nucleari, | ||||||
| l'approvazione del programma di smaltimento, | ||||||
| la chiusura di depositi geologici in profondità, | ||||||
| la prova dello smaltimento; | ||||||
| le decisioni in materia di rilascio o estensione di concessioni di infrastrutture ferroviarie; | ||||||
| le decisioni dell'autorità indipendente di ricorso in materia radiotelevisiva; | ||||||
| le decisioni in materia di rilascio di concessioni per case da gioco; | ||||||
| le decisioni in materia di rilascio, modifica o rinnovo della concessione della Società svizzera di radiotelevisione (SSR); | ||||||
| le decisioni in materia di diritto ai sussidi di una scuola universitaria o di un altro istituto accademico. | ||||||
| Il ricorso è inoltre inammissibile contro: | ||||||
| le decisioni che, in virtù di un'altra legge federale, possono essere impugnate mediante opposizione o ricorso dinanzi a un'autorità ai sensi dell'articolo 33 lettere c-f; | ||||||
| le decisioni che, in virtù di un'altra legge federale, possono essere impugnate mediante ricorso dinanzi a un'autorità cantonale. | ||||||
| [1] Abrogata dall'all. cifra II n. 1 della LF del 30 set. 2011 sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero, con effetto dal 1° gen. 2015 (RU 2014 4103; FF 2009 3925). [2] Nuovo testo giusta la cifra I n. 3 della LF del 16 mar. 2012 sulla seconda fase della Riforma delle ferrovie 2, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2012 5619, 2013 1603; FF 2011 823). [3] Introdotta dall'all. n. 2 della LF del 26 set. 2016, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 2131; FF 2013 2131). [4] Introdotta dalla cifra II della LF del 25 set. 2020, in vigore dal 1° mar. 2021 (RU 2021 68; FF 2020 3235). | ||||||
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RS 173.32 LTAF Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF) Art. 37 Principio |
||||||
| La procedura dinanzi al Tribunale amministrativo federale è retta dalla PA [1], in quanto la presente legge non disponga altrimenti. | ||||||
| [1] RS 172.021 | ||||||
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RS 172.021 PA Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) Art. 48 [1] |
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| Ha diritto di ricorrere chi: | ||||||
| ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore o è stato privato della possibilità di farlo; | ||||||
| è particolarmente toccato dalla decisione impugnata; e | ||||||
| ha un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa. | ||||||
| Ha inoltre diritto di ricorrere ogni persona, organizzazione o autorità cui un'altra legge federale riconosce tale diritto. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'all. n. 10 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 21971069; FF 2001 3764). | ||||||
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RS 172.021 PA Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) Art. 25 |
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| L'autorità competente nel merito può, d'ufficio o a domanda, accertare per decisione l'esistenza, l'inesistenza o la estensione di diritti od obblighi di diritto pubblico. | ||||||
| La domanda d'una decisione d'accertamento dev'essere accolta qualora il richiedente provi un interesse degno di protezione. | ||||||
| Nessun pregiudizio può derivare alla parte che abbia agito fidando legittimamente in una decisione d'accertamento. | ||||||
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RS 172.021 PA Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) Art. 25 |
||||||
| L'autorità competente nel merito può, d'ufficio o a domanda, accertare per decisione l'esistenza, l'inesistenza o la estensione di diritti od obblighi di diritto pubblico. | ||||||
| La domanda d'una decisione d'accertamento dev'essere accolta qualora il richiedente provi un interesse degno di protezione. | ||||||
| Nessun pregiudizio può derivare alla parte che abbia agito fidando legittimamente in una decisione d'accertamento. | ||||||
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RS 172.021 PA Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) Art. 25 |
||||||
| L'autorità competente nel merito può, d'ufficio o a domanda, accertare per decisione l'esistenza, l'inesistenza o la estensione di diritti od obblighi di diritto pubblico. | ||||||
| La domanda d'una decisione d'accertamento dev'essere accolta qualora il richiedente provi un interesse degno di protezione. | ||||||
| Nessun pregiudizio può derivare alla parte che abbia agito fidando legittimamente in una decisione d'accertamento. | ||||||
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RS 734.7 LAEl Legge del 23 marzo 2007 sull'approvvigionamento elettrico (LAEl) Art. 22 Compiti |
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| La ElCom vigila sul rispetto della presente legge, prende ed emana le decisioni necessarie per l'esecuzione della presente legge e delle disposizioni di esecuzione. | ||||||
| La ElCom svolge in particolare i seguenti compiti, sia in caso di controversia sia d'ufficio: | ||||||
| decide sull'accesso alla rete e sulle condizioni per l'utilizzazione della rete; può autorizzare a titolo precauzionale l'accesso alla rete; | ||||||
| verifica le tariffe e i corrispettivi per l'utilizzazione della rete, per la fornitura di energia elettrica nel servizio universale nonché le tariffe di misurazione e il corrispettivo per la misurazione secondo l'articolo 17a capoversi 2 e 3; sono fatti salvi i tributi e le prestazioni agli enti pubblici; la ElCom può decidere una diminuzione delle tariffe o vietarne un aumento; | ||||||
| decide sull'approvazione delle rimunerazioni secondo l'articolo 15b capoverso 3, sull'approvazione dei contatori di elettricità supplementari secondo l'articolo 17abis capoverso 8 e sull'impiego delle entrate secondo l'articolo 17 capoverso 5; | ||||||
| decide sull'utilizzo della flessibilità al servizio della rete per quanto riguarda:gli utilizzi garantiti,l'adeguamento di rimunerazioni abusive; | ||||||
| gli utilizzi garantiti, | ||||||
| l'adeguamento di rimunerazioni abusive; | ||||||
| ordina, se necessario in relazione ai provvedimenti in caso di minaccia per l'esercizio sicuro della rete di trasporto (art. 20a), la conclusione di un accordo tra le parti, di cui fissa il contenuto minimo; decide inoltre in merito all'ammissibilità e ai costi conseguenti dei provvedimenti ordinati e, in caso di mancato rispetto di tali provvedimenti, dei provvedimenti sostitutivi ordinati; | ||||||
| prende decisioni concernenti la riserva di energia (art. 8b), in particolare infligge sanzioni od ordina altri provvedimenti; | ||||||
| verifica i costi e i corrispettivi computati dal gestore della piattaforma secondo l'articolo 17h capoverso 1 per la realizzazione e la gestione della piattaforma, nonché l'indipendenza del gestore della piattaforma e il rispetto dell'obbligo di limitare le sue attività ai compiti previsti. [1] | ||||||
| La ElCom verifica il piano pluriennale sottoposto dalla società nazionale di rete, in particolare la necessità dei progetti previsti. Entro nove mesi dalla presentazione del piano comunica per scritto alla società nazionale di rete l'esito della verifica. [2] | ||||||
| La ElCom osserva e sorveglia l'evoluzione dei mercati dell'energia elettrica in vista di assicurare un approvvigionamento sicuro e economicamente accettabile in tutte le regioni del Paese. A tal fine, verifica segnatamente lo stato e la manutenzione della rete di trasporto e accerta se gli investimenti della società nazionale di rete sono equilibrati a livello regionale. | ||||||
| Qualora si prospetti una notevole minaccia a medio o lungo termine per la sicurezza dell'approvvigionamento indigeno, la ElCom propone al Consiglio federale provvedimenti secondo l'articolo 9. | ||||||
| La ElCom coordina la sua attività con le autorità estere di regolazione e rappresenta la Svizzera nei relativi organismi internazionali. | ||||||
| La ElCom informa il pubblico sulla propria attività e presenta al Consiglio federale un rapporto d'attività annuale. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I n. 2 della LF del 29 set. 2023 su un approvvigionamento elettrico sicuro con le energie rinnovabili, in vigore dal 1° gen. 2025, le lett. da b. a d. 1°gen. 2026 (RU 2024 679; FF 2021 1666). [2] Introdotto dalla cifra I n. 2 della LF del 15 dic. 2017 sulla trasformazione e l'ampliamento delle reti elettriche, in vigore dal 1° giu. 2021 (RU 2019 1349; FF 2016 3393). | ||||||
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RS 172.021 PA Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) Art. 8 |
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| L'autorità che si reputa incompetente trasmette senz'indugio la causa a quella competente. | ||||||
| L'autorità che dubita di essere competente provoca senza indugio uno scambio d'opinioni con quella che potrebbe esserlo. | ||||||
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RS 172.021 PA Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) Art. 8 |
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| L'autorità che si reputa incompetente trasmette senz'indugio la causa a quella competente. | ||||||
| L'autorità che dubita di essere competente provoca senza indugio uno scambio d'opinioni con quella che potrebbe esserlo. | ||||||
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RS 172.021 PA Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) Art. 25 |
||||||
| L'autorità competente nel merito può, d'ufficio o a domanda, accertare per decisione l'esistenza, l'inesistenza o la estensione di diritti od obblighi di diritto pubblico. | ||||||
| La domanda d'una decisione d'accertamento dev'essere accolta qualora il richiedente provi un interesse degno di protezione. | ||||||
| Nessun pregiudizio può derivare alla parte che abbia agito fidando legittimamente in una decisione d'accertamento. | ||||||
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RS 172.021 PA Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) Art. 50 [1] |
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| Il ricorso dev'essere depositato entro 30 giorni dalla notificazione della decisione. | ||||||
| Il ricorso per denegata o ritardata giustizia può essere interposto in ogni tempo. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'all. n. 10 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 21971069; FF 2001 3764). | ||||||
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RS 172.021 PA Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) Art. 52 |
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| L'atto di ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi, l'indicazione dei mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo rappresentante; devono essere allegati la decisione impugnata e i documenti indicati come mezzi di prova, se sono in possesso del ricorrente. | ||||||
| Se il ricorso non soddisfa a questi requisiti o se le conclusioni o i motivi del ricorrente non sono sufficientemente chiari, e il ricorso non sembra manifestamente inammissibile, l'autorità di ricorso assegna al ricorrente un breve termine suppletorio per rimediarvi. | ||||||
| Essa gli assegna questo termine con la comminatoria che, decorrendo infruttuoso, deciderà secondo l'inserto o, qualora manchino le conclusioni, i motivi oppure la firma, non entrerà nel merito del ricorso. | ||||||
|
RS 172.021 PA Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) Art. 49 |
||||||
| Il ricorrente può far valere: | ||||||
| la violazione del diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento; | ||||||
| l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti; | ||||||
| l'inadeguatezza; questa censura non è ammissibile quando un'autorità cantonale ha giudicato come autorità di ricorso. | ||||||
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RS 172.021 PA Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) Art. 49 |
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| Il ricorrente può far valere: | ||||||
| la violazione del diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento; | ||||||
| l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti; | ||||||
| l'inadeguatezza; questa censura non è ammissibile quando un'autorità cantonale ha giudicato come autorità di ricorso. | ||||||
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RS 734.71 OAEl Ordinanza del 14 marzo 2008 sull'approvvigionamento elettrico (OAEl) Art. 8a [1] Costi d'esercizio computabili |
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| Per costi d'esercizio si intendono i costi delle prestazioni fornite in relazione diretta con la metrologia. Tra questi si annoverano in particolare: | ||||||
| i costi per l'esercizio e la manutenzione degli strumenti di misurazione; | ||||||
| i costi per il rilevamento, il trattamento e la trasmissione dei dati di misurazione; | ||||||
| i costi sostenuti secondo l'articolo 17i capoverso 3 LAEl per l'utilizzo della piattaforma; | ||||||
| i costi amministrativi attribuibili alla metrologia. | ||||||
| I gestori di rete fissano direttive trasparenti, unitarie e non discriminatorie per la determinazione dei costi d'esercizio. | ||||||
| [1] Introdotto dalla cifra I dell'O del 19 feb. 2025, in vigore dal 1° gen. 2026 (RU 2025 139). | ||||||
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RS 172.021 PA Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) Art. 49 |
||||||
| Il ricorrente può far valere: | ||||||
| la violazione del diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento; | ||||||
| l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti; | ||||||
| l'inadeguatezza; questa censura non è ammissibile quando un'autorità cantonale ha giudicato come autorità di ricorso. | ||||||
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RS 734.7 LAEl Legge del 23 marzo 2007 sull'approvvigionamento elettrico (LAEl) Art. 17a Competenza, tariffe e corrispettivo per la misurazione |
||||||
| Ai gestori di rete competono le misurazioni nel proprio comprensorio. | ||||||
| Stabiliscono tariffe di misurazione secondo il principio di causalità. | ||||||
| Sulla base di queste tariffe, riscuotono il corrispettivo per la misurazione per ogni punto di misurazione. Tale corrispettivo non può superare i costi di misurazione computabili. Le differenze di copertura sono compensate a breve. | ||||||
| Sono computabili i costi d'esercizio e di capitale di una misurazione affidabile ed efficiente presso i consumatori finali, i produttori e i gestori degli impianti di stoccaggio; i costi del capitale comprendono un utile d'esercizio adeguato. | ||||||
| Il Consiglio federale stabilisce le basi per il calcolo dei costi di misurazione computabili. Può fissare limiti massimi delle tariffe e disciplinare l'eventualità e l'importo dell'interesse da applicare alle differenze di copertura di periodi tariffari precedenti. | ||||||
|
RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 13 Protezione della sfera privata |
||||||
| Ognuno ha diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, della sua abitazione, della sua corrispondenza epistolare nonché delle sue relazioni via posta e telecomunicazioni. | ||||||
| Ognuno ha diritto d'essere protetto da un impiego abusivo dei suoi dati personali. | ||||||
|
RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 13 Protezione della sfera privata |
||||||
| Ognuno ha diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, della sua abitazione, della sua corrispondenza epistolare nonché delle sue relazioni via posta e telecomunicazioni. | ||||||
| Ognuno ha diritto d'essere protetto da un impiego abusivo dei suoi dati personali. | ||||||
|
RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 13 Protezione della sfera privata |
||||||
| Ognuno ha diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, della sua abitazione, della sua corrispondenza epistolare nonché delle sue relazioni via posta e telecomunicazioni. | ||||||
| Ognuno ha diritto d'essere protetto da un impiego abusivo dei suoi dati personali. | ||||||
|
RS 235.1 LPD Legge federale del 25 settembre 2020 sulla protezione dei dati (LPD) Art. 3 Campo d'applicazione territoriale |
||||||
| La presente legge si applica alle fattispecie che generano effetti in Svizzera, anche se si verificano all'estero. | ||||||
| Alle pretese di diritto civile si applica la legge federale del 18 dicembre 1987 [1] sul diritto internazionale privato. Sono fatte salve inoltre le disposizioni concernenti il campo d'applicazione territoriale del Codice penale [2]. | ||||||
| [1] RS 291 [2] RS 311.0 | ||||||
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RS 235.1 LPD Legge federale del 25 settembre 2020 sulla protezione dei dati (LPD) Art. 3 Campo d'applicazione territoriale |
||||||
| La presente legge si applica alle fattispecie che generano effetti in Svizzera, anche se si verificano all'estero. | ||||||
| Alle pretese di diritto civile si applica la legge federale del 18 dicembre 1987 [1] sul diritto internazionale privato. Sono fatte salve inoltre le disposizioni concernenti il campo d'applicazione territoriale del Codice penale [2]. | ||||||
| [1] RS 291 [2] RS 311.0 | ||||||
|
RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 36 Limiti dei diritti fondamentali |
||||||
| Le restrizioni dei diritti fondamentali devono avere una base legale. Se gravi, devono essere previste dalla legge medesima. Sono eccettuate le restrizioni ordinate in caso di pericolo grave, immediato e non altrimenti evitabile. | ||||||
| Le restrizioni dei diritti fondamentali devono essere giustificate da un interesse pubblico o dalla protezione di diritti fondamentali altrui. | ||||||
| Esse devono essere proporzionate allo scopo. | ||||||
| I diritti fondamentali sono intangibili nella loro essenza. | ||||||
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RS 734.7 LAEl Legge del 23 marzo 2007 sull'approvvigionamento elettrico (LAEl) Art. 17c [1] Utilizzo della flessibilità |
||||||
| La flessibilità generata dalla possibilità di controllare il prelievo, lo stoccaggio o l'immissione di energia elettrica appartiene ai consumatori finali, ai produttori e ai gestori di impianti di stoccaggio (titolari della flessibilità). Chi intende utilizzare la flessibilità si assicura l'utilizzo mediante contratto. | ||||||
| I gestori delle reti di distribuzione possono utilizzare la flessibilità al servizio della rete all'interno del proprio comprensorio. A tal fine concludono con i titolari della flessibilità contratti non discriminatori che disciplinano parimenti la rimunerazione. | ||||||
| In deroga all'articolo 17b capoverso 3, l'impiego di sistemi di controllo e di regolazione intelligenti da parte del gestore della rete di distribuzione è permesso per la flessibilità esistente fintantoché il titolare della stessa non lo vieta. Il Consiglio federale disciplina le modalità con cui i gestori delle reti di distribuzione informano i titolari della flessibilità in merito a tale impiego e le modalità per il divieto. Se l'esperienza mostra che le possibilità di accesso dei gestori delle reti di distribuzione e il loro utilizzo effettivo della flessibilità contribuiscono a limitare lo sfruttamento di altri utilizzi potenziali della flessibilità, il Consiglio federale può prevedere misure volte a migliorare lo sfruttamento di tali potenziali. Tali misure possono andare a scapito dei gestori delle reti di distribuzione e consistere in particolare in una limitazione della deroga all'articolo 17b capoverso 3 o nell'introduzione di forme adeguate di promozione della flessibilità sul mercato. In merito il Consiglio federale riferisce annualmente. | ||||||
| Ai gestori delle reti di distribuzione spettano nel proprio comprensorio i seguenti utilizzi garantiti della flessibilità al servizio della rete: | ||||||
| limitazione forzata di una determinata quota di immissione nel punto di allacciamento; | ||||||
| utilizzo in caso di pericolo rilevante e immediato per l'esercizio sicuro della rete. | ||||||
| Gli utilizzi garantiti spettano ai gestori delle reti di distribuzione anche se in contrasto con diritti di utilizzo di terzi e se il titolare della flessibilità vi si oppone. I gestori delle reti di distribuzione informano la ElCom ogni anno sugli utilizzi effettuati ai sensi del capoverso 4 lettera b. | ||||||
| Il Consiglio federale disciplina i dettagli relativi ai capoversi 3-5. | ||||||
| [1] Introdotta dall'all. cifra II n. 9 della LF del 30 set. 2016 sull'energia (RU 2017 6839; FF 2013 6489). Nuovo testo giusta la cifra I n. 2 della LF del 29 set. 2023 su un approvvigionamento elettrico sicuro con le energie rinnovabili, in vigore dal 1° gen. 2026 (RU 2024 679; FF 2021 1666). | ||||||
|
RS 734.7 LAEl Legge del 23 marzo 2007 sull'approvvigionamento elettrico (LAEl) Art. 17a Competenza, tariffe e corrispettivo per la misurazione |
||||||
| Ai gestori di rete competono le misurazioni nel proprio comprensorio. | ||||||
| Stabiliscono tariffe di misurazione secondo il principio di causalità. | ||||||
| Sulla base di queste tariffe, riscuotono il corrispettivo per la misurazione per ogni punto di misurazione. Tale corrispettivo non può superare i costi di misurazione computabili. Le differenze di copertura sono compensate a breve. | ||||||
| Sono computabili i costi d'esercizio e di capitale di una misurazione affidabile ed efficiente presso i consumatori finali, i produttori e i gestori degli impianti di stoccaggio; i costi del capitale comprendono un utile d'esercizio adeguato. | ||||||
| Il Consiglio federale stabilisce le basi per il calcolo dei costi di misurazione computabili. Può fissare limiti massimi delle tariffe e disciplinare l'eventualità e l'importo dell'interesse da applicare alle differenze di copertura di periodi tariffari precedenti. | ||||||
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RS 734.7 LAEl Legge del 23 marzo 2007 sull'approvvigionamento elettrico (LAEl) Art. 17c [1] Utilizzo della flessibilità |
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| La flessibilità generata dalla possibilità di controllare il prelievo, lo stoccaggio o l'immissione di energia elettrica appartiene ai consumatori finali, ai produttori e ai gestori di impianti di stoccaggio (titolari della flessibilità). Chi intende utilizzare la flessibilità si assicura l'utilizzo mediante contratto. | ||||||
| I gestori delle reti di distribuzione possono utilizzare la flessibilità al servizio della rete all'interno del proprio comprensorio. A tal fine concludono con i titolari della flessibilità contratti non discriminatori che disciplinano parimenti la rimunerazione. | ||||||
| In deroga all'articolo 17b capoverso 3, l'impiego di sistemi di controllo e di regolazione intelligenti da parte del gestore della rete di distribuzione è permesso per la flessibilità esistente fintantoché il titolare della stessa non lo vieta. Il Consiglio federale disciplina le modalità con cui i gestori delle reti di distribuzione informano i titolari della flessibilità in merito a tale impiego e le modalità per il divieto. Se l'esperienza mostra che le possibilità di accesso dei gestori delle reti di distribuzione e il loro utilizzo effettivo della flessibilità contribuiscono a limitare lo sfruttamento di altri utilizzi potenziali della flessibilità, il Consiglio federale può prevedere misure volte a migliorare lo sfruttamento di tali potenziali. Tali misure possono andare a scapito dei gestori delle reti di distribuzione e consistere in particolare in una limitazione della deroga all'articolo 17b capoverso 3 o nell'introduzione di forme adeguate di promozione della flessibilità sul mercato. In merito il Consiglio federale riferisce annualmente. | ||||||
| Ai gestori delle reti di distribuzione spettano nel proprio comprensorio i seguenti utilizzi garantiti della flessibilità al servizio della rete: | ||||||
| limitazione forzata di una determinata quota di immissione nel punto di allacciamento; | ||||||
| utilizzo in caso di pericolo rilevante e immediato per l'esercizio sicuro della rete. | ||||||
| Gli utilizzi garantiti spettano ai gestori delle reti di distribuzione anche se in contrasto con diritti di utilizzo di terzi e se il titolare della flessibilità vi si oppone. I gestori delle reti di distribuzione informano la ElCom ogni anno sugli utilizzi effettuati ai sensi del capoverso 4 lettera b. | ||||||
| Il Consiglio federale disciplina i dettagli relativi ai capoversi 3-5. | ||||||
| [1] Introdotta dall'all. cifra II n. 9 della LF del 30 set. 2016 sull'energia (RU 2017 6839; FF 2013 6489). Nuovo testo giusta la cifra I n. 2 della LF del 29 set. 2023 su un approvvigionamento elettrico sicuro con le energie rinnovabili, in vigore dal 1° gen. 2026 (RU 2024 679; FF 2021 1666). | ||||||
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RS 235.1 LPD Legge federale del 25 settembre 2020 sulla protezione dei dati (LPD) Art. 12 Registro delle attività di trattamento |
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| I titolari e i responsabili del trattamento tengono ognuno un registro delle rispettive attività di trattamento. | ||||||
| Il registro del titolare del trattamento contiene almeno: | ||||||
| l'identità del titolare del trattamento; | ||||||
| lo scopo del trattamento; | ||||||
| una descrizione delle categorie di persone interessate e delle categorie di dati personali trattati; | ||||||
| le categorie di destinatari; | ||||||
| se possibile, la durata di conservazione dei dati personali o i criteri per determinare tale durata; | ||||||
| se possibile, una descrizione generale dei provvedimenti tesi a garantire la sicurezza dei dati personali secondo l'articolo 8; | ||||||
| se i dati personali sono comunicati all'estero, le indicazioni relative allo Stato destinatario e le garanzie di cui all'articolo 16 capoverso 2. | ||||||
| Il registro del responsabile del trattamento contiene indicazioni in merito alla sua identità e a quella del titolare del trattamento, alle categorie dei trattamenti eseguiti su incarico del titolare del trattamento, come pure le indicazioni di cui al capoverso 2 lettere f e g. | ||||||
| Gli organi federali notificano i loro registri all'IFPDT. | ||||||
| Il Consiglio federale prevede eccezioni per le imprese con meno di 250 collaboratori i cui trattamenti di dati personali comportano soltanto un rischio esiguo di violazione della personalità delle persone interessate. | ||||||
|
RS 734.7 LAEl Legge del 23 marzo 2007 sull'approvvigionamento elettrico (LAEl) Art. 17c [1] Utilizzo della flessibilità |
||||||
| La flessibilità generata dalla possibilità di controllare il prelievo, lo stoccaggio o l'immissione di energia elettrica appartiene ai consumatori finali, ai produttori e ai gestori di impianti di stoccaggio (titolari della flessibilità). Chi intende utilizzare la flessibilità si assicura l'utilizzo mediante contratto. | ||||||
| I gestori delle reti di distribuzione possono utilizzare la flessibilità al servizio della rete all'interno del proprio comprensorio. A tal fine concludono con i titolari della flessibilità contratti non discriminatori che disciplinano parimenti la rimunerazione. | ||||||
| In deroga all'articolo 17b capoverso 3, l'impiego di sistemi di controllo e di regolazione intelligenti da parte del gestore della rete di distribuzione è permesso per la flessibilità esistente fintantoché il titolare della stessa non lo vieta. Il Consiglio federale disciplina le modalità con cui i gestori delle reti di distribuzione informano i titolari della flessibilità in merito a tale impiego e le modalità per il divieto. Se l'esperienza mostra che le possibilità di accesso dei gestori delle reti di distribuzione e il loro utilizzo effettivo della flessibilità contribuiscono a limitare lo sfruttamento di altri utilizzi potenziali della flessibilità, il Consiglio federale può prevedere misure volte a migliorare lo sfruttamento di tali potenziali. Tali misure possono andare a scapito dei gestori delle reti di distribuzione e consistere in particolare in una limitazione della deroga all'articolo 17b capoverso 3 o nell'introduzione di forme adeguate di promozione della flessibilità sul mercato. In merito il Consiglio federale riferisce annualmente. | ||||||
| Ai gestori delle reti di distribuzione spettano nel proprio comprensorio i seguenti utilizzi garantiti della flessibilità al servizio della rete: | ||||||
| limitazione forzata di una determinata quota di immissione nel punto di allacciamento; | ||||||
| utilizzo in caso di pericolo rilevante e immediato per l'esercizio sicuro della rete. | ||||||
| Gli utilizzi garantiti spettano ai gestori delle reti di distribuzione anche se in contrasto con diritti di utilizzo di terzi e se il titolare della flessibilità vi si oppone. I gestori delle reti di distribuzione informano la ElCom ogni anno sugli utilizzi effettuati ai sensi del capoverso 4 lettera b. | ||||||
| Il Consiglio federale disciplina i dettagli relativi ai capoversi 3-5. | ||||||
| [1] Introdotta dall'all. cifra II n. 9 della LF del 30 set. 2016 sull'energia (RU 2017 6839; FF 2013 6489). Nuovo testo giusta la cifra I n. 2 della LF del 29 set. 2023 su un approvvigionamento elettrico sicuro con le energie rinnovabili, in vigore dal 1° gen. 2026 (RU 2024 679; FF 2021 1666). | ||||||
|
RS 235.1 LPD Legge federale del 25 settembre 2020 sulla protezione dei dati (LPD) Art. 17 Eccezioni |
||||||
| In deroga all'articolo 16 capoversi 1 e 2, dati personali possono essere comunicati all'estero se: | ||||||
| la persona interessata ha dato il suo espresso consenso alla comunicazione; | ||||||
| la comunicazione è in relazione diretta con la conclusione o l'esecuzione di un contratto:tra il titolare del trattamento e la persona interessata, otra il titolare del trattamento e un altro contraente, nell'interesse della persona interessata; | ||||||
| tra il titolare del trattamento e la persona interessata, o | ||||||
| tra il titolare del trattamento e un altro contraente, nell'interesse della persona interessata; | ||||||
| la comunicazione è necessaria per:tutelare un interesse pubblico preponderante, oaccertare, esercitare o far valere un diritto dinanzi a un giudice o a un'altra autorità estera competente; | ||||||
| tutelare un interesse pubblico preponderante, o | ||||||
| accertare, esercitare o far valere un diritto dinanzi a un giudice o a un'altra autorità estera competente; | ||||||
| la comunicazione è necessaria per proteggere la vita o l'integrità fisica della persona interessata o di un terzo e non è possibile ottenere il consenso della persona interessata entro un termine ragionevole; | ||||||
| la persona interessata ha reso i dati personali accessibili a chiunque e non si è opposta espressamente al loro trattamento; o | ||||||
| i dati provengono da un registro previsto dalla legge accessibile al pubblico o alle persone con un interesse degno di protezione, sempreché nel caso specifico siano adempiute le condizioni legali per la consultazione. | ||||||
| Il titolare o il responsabile del trattamento che comunica dati personali conformemente al capoverso 1 lettere b numero 2, c e d ne informa, su richiesta, l'IFPDT. | ||||||
|
RS 235.1 LPD Legge federale del 25 settembre 2020 sulla protezione dei dati (LPD) Art. 17 Eccezioni |
||||||
| In deroga all'articolo 16 capoversi 1 e 2, dati personali possono essere comunicati all'estero se: | ||||||
| la persona interessata ha dato il suo espresso consenso alla comunicazione; | ||||||
| la comunicazione è in relazione diretta con la conclusione o l'esecuzione di un contratto:tra il titolare del trattamento e la persona interessata, otra il titolare del trattamento e un altro contraente, nell'interesse della persona interessata; | ||||||
| tra il titolare del trattamento e la persona interessata, o | ||||||
| tra il titolare del trattamento e un altro contraente, nell'interesse della persona interessata; | ||||||
| la comunicazione è necessaria per:tutelare un interesse pubblico preponderante, oaccertare, esercitare o far valere un diritto dinanzi a un giudice o a un'altra autorità estera competente; | ||||||
| tutelare un interesse pubblico preponderante, o | ||||||
| accertare, esercitare o far valere un diritto dinanzi a un giudice o a un'altra autorità estera competente; | ||||||
| la comunicazione è necessaria per proteggere la vita o l'integrità fisica della persona interessata o di un terzo e non è possibile ottenere il consenso della persona interessata entro un termine ragionevole; | ||||||
| la persona interessata ha reso i dati personali accessibili a chiunque e non si è opposta espressamente al loro trattamento; o | ||||||
| i dati provengono da un registro previsto dalla legge accessibile al pubblico o alle persone con un interesse degno di protezione, sempreché nel caso specifico siano adempiute le condizioni legali per la consultazione. | ||||||
| Il titolare o il responsabile del trattamento che comunica dati personali conformemente al capoverso 1 lettere b numero 2, c e d ne informa, su richiesta, l'IFPDT. | ||||||
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RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 13 Protezione della sfera privata |
||||||
| Ognuno ha diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, della sua abitazione, della sua corrispondenza epistolare nonché delle sue relazioni via posta e telecomunicazioni. | ||||||
| Ognuno ha diritto d'essere protetto da un impiego abusivo dei suoi dati personali. | ||||||
|
RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 36 Limiti dei diritti fondamentali |
||||||
| Le restrizioni dei diritti fondamentali devono avere una base legale. Se gravi, devono essere previste dalla legge medesima. Sono eccettuate le restrizioni ordinate in caso di pericolo grave, immediato e non altrimenti evitabile. | ||||||
| Le restrizioni dei diritti fondamentali devono essere giustificate da un interesse pubblico o dalla protezione di diritti fondamentali altrui. | ||||||
| Esse devono essere proporzionate allo scopo. | ||||||
| I diritti fondamentali sono intangibili nella loro essenza. | ||||||
|
RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 190 Diritto determinante |
||||||
| Le leggi federali e il diritto internazionale sono determinanti per il Tribunale federale e per le altre autorità incaricate dell'applicazione del diritto. | ||||||
|
RS 734.7 LAEl Legge del 23 marzo 2007 sull'approvvigionamento elettrico (LAEl) Art. 17a Competenza, tariffe e corrispettivo per la misurazione |
||||||
| Ai gestori di rete competono le misurazioni nel proprio comprensorio. | ||||||
| Stabiliscono tariffe di misurazione secondo il principio di causalità. | ||||||
| Sulla base di queste tariffe, riscuotono il corrispettivo per la misurazione per ogni punto di misurazione. Tale corrispettivo non può superare i costi di misurazione computabili. Le differenze di copertura sono compensate a breve. | ||||||
| Sono computabili i costi d'esercizio e di capitale di una misurazione affidabile ed efficiente presso i consumatori finali, i produttori e i gestori degli impianti di stoccaggio; i costi del capitale comprendono un utile d'esercizio adeguato. | ||||||
| Il Consiglio federale stabilisce le basi per il calcolo dei costi di misurazione computabili. Può fissare limiti massimi delle tariffe e disciplinare l'eventualità e l'importo dell'interesse da applicare alle differenze di copertura di periodi tariffari precedenti. | ||||||
|
RS 734.7 LAEl Legge del 23 marzo 2007 sull'approvvigionamento elettrico (LAEl) Art. 17a Competenza, tariffe e corrispettivo per la misurazione |
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| Ai gestori di rete competono le misurazioni nel proprio comprensorio. | ||||||
| Stabiliscono tariffe di misurazione secondo il principio di causalità. | ||||||
| Sulla base di queste tariffe, riscuotono il corrispettivo per la misurazione per ogni punto di misurazione. Tale corrispettivo non può superare i costi di misurazione computabili. Le differenze di copertura sono compensate a breve. | ||||||
| Sono computabili i costi d'esercizio e di capitale di una misurazione affidabile ed efficiente presso i consumatori finali, i produttori e i gestori degli impianti di stoccaggio; i costi del capitale comprendono un utile d'esercizio adeguato. | ||||||
| Il Consiglio federale stabilisce le basi per il calcolo dei costi di misurazione computabili. Può fissare limiti massimi delle tariffe e disciplinare l'eventualità e l'importo dell'interesse da applicare alle differenze di copertura di periodi tariffari precedenti. | ||||||
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RS 734.7 LAEl Legge del 23 marzo 2007 sull'approvvigionamento elettrico (LAEl) Art. 17a Competenza, tariffe e corrispettivo per la misurazione |
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| Ai gestori di rete competono le misurazioni nel proprio comprensorio. | ||||||
| Stabiliscono tariffe di misurazione secondo il principio di causalità. | ||||||
| Sulla base di queste tariffe, riscuotono il corrispettivo per la misurazione per ogni punto di misurazione. Tale corrispettivo non può superare i costi di misurazione computabili. Le differenze di copertura sono compensate a breve. | ||||||
| Sono computabili i costi d'esercizio e di capitale di una misurazione affidabile ed efficiente presso i consumatori finali, i produttori e i gestori degli impianti di stoccaggio; i costi del capitale comprendono un utile d'esercizio adeguato. | ||||||
| Il Consiglio federale stabilisce le basi per il calcolo dei costi di misurazione computabili. Può fissare limiti massimi delle tariffe e disciplinare l'eventualità e l'importo dell'interesse da applicare alle differenze di copertura di periodi tariffari precedenti. | ||||||
|
RS 734.71 OAEl Ordinanza del 14 marzo 2008 sull'approvvigionamento elettrico (OAEl) Art. 8a [1] Costi d'esercizio computabili |
||||||
| Per costi d'esercizio si intendono i costi delle prestazioni fornite in relazione diretta con la metrologia. Tra questi si annoverano in particolare: | ||||||
| i costi per l'esercizio e la manutenzione degli strumenti di misurazione; | ||||||
| i costi per il rilevamento, il trattamento e la trasmissione dei dati di misurazione; | ||||||
| i costi sostenuti secondo l'articolo 17i capoverso 3 LAEl per l'utilizzo della piattaforma; | ||||||
| i costi amministrativi attribuibili alla metrologia. | ||||||
| I gestori di rete fissano direttive trasparenti, unitarie e non discriminatorie per la determinazione dei costi d'esercizio. | ||||||
| [1] Introdotto dalla cifra I dell'O del 19 feb. 2025, in vigore dal 1° gen. 2026 (RU 2025 139). | ||||||
|
RS 734.71 OAEl Ordinanza del 14 marzo 2008 sull'approvvigionamento elettrico (OAEl) Art. 8a [1] Costi d'esercizio computabili |
||||||
| Per costi d'esercizio si intendono i costi delle prestazioni fornite in relazione diretta con la metrologia. Tra questi si annoverano in particolare: | ||||||
| i costi per l'esercizio e la manutenzione degli strumenti di misurazione; | ||||||
| i costi per il rilevamento, il trattamento e la trasmissione dei dati di misurazione; | ||||||
| i costi sostenuti secondo l'articolo 17i capoverso 3 LAEl per l'utilizzo della piattaforma; | ||||||
| i costi amministrativi attribuibili alla metrologia. | ||||||
| I gestori di rete fissano direttive trasparenti, unitarie e non discriminatorie per la determinazione dei costi d'esercizio. | ||||||
| [1] Introdotto dalla cifra I dell'O del 19 feb. 2025, in vigore dal 1° gen. 2026 (RU 2025 139). | ||||||
|
RS 734.71 OAEl Ordinanza del 14 marzo 2008 sull'approvvigionamento elettrico (OAEl) Art. 8b [1] Verifica della sicurezza dei dati |
||||||
| Possono essere impiegati solo sistemi di misurazione intelligenti i cui elementi hanno superato una verifica della sicurezza dei dati. | ||||||
| Sulla base di un'analisi del bisogno di protezione effettuata dall'Ufficio federale dell'energia (UFE), i gestori di rete e i fabbricanti emanano direttive che stabiliscono gli elementi da verificare, i requisiti da rispettare e le modalità della verifica. [2] | ||||||
| La verifica è effettuata dall'Istituto federale di metrologia. Esso può affidare tale compito o parti dello stesso a terzi. | ||||||
| [1] Introdotto dalla cifra I dell'O del 1° nov. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 7109). [2] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 20 nov. 2024, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 706). | ||||||
|
RS 734.71 OAEl Ordinanza del 14 marzo 2008 sull'approvvigionamento elettrico (OAEl) Art. 31e Introduzione di sistemi di misurazione intelligenti |
||||||
| Entro dieci anni dall'entrata in vigore della modifica del 1° novembre 2017, l'80 per cento di tutti i dispositivi di misurazione di un comprensorio deve soddisfare i requisiti di cui agli articoli 8adecies e 8b. Il restante 20 per cento dei dispositivi di misurazione può essere impiegato fino alla fine della loro funzionalità. [1] | ||||||
| Durante il periodo transitorio di cui al capoverso 1, il gestore di rete decide quando intende dotare i consumatori finali e i produttori di un sistema di misurazione intelligente di cui agli articoli 8adecies e 8b. In ogni caso, sono tenuti a dotarsi di un tale sistema di misurazione intelligente: [2] | ||||||
| i consumatori finali che esercitano il loro diritto di accesso alla rete; | ||||||
| ... | ||||||
| ... [4] | ||||||
| Gli ammortamenti straordinari necessari per lo smontaggio dei dispositivi di misurazione del gestore di rete non ancora totalmente ammortizzati sono anch'essi costi computabili. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 19 feb. 2025, in vigore dal 1° gen. 2026 (RU 2025 139). [2] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 19 feb. 2025, in vigore dal 1° gen. 2026 (RU 2025 139). [3] Abrogata dalla cifra II dall'O del 29 nov. 2023, con effetto dal 1° gen. 2024 (RU 2023 762). [4] Abrogati dalla cifra I dell'O del 3 apr. 2019, con effetto dal 1° giu. 2019 (RU 2019 1381). | ||||||
|
RS 734.71 OAEl Ordinanza del 14 marzo 2008 sull'approvvigionamento elettrico (OAEl) Art. 8a [1] Costi d'esercizio computabili |
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| Per costi d'esercizio si intendono i costi delle prestazioni fornite in relazione diretta con la metrologia. Tra questi si annoverano in particolare: | ||||||
| i costi per l'esercizio e la manutenzione degli strumenti di misurazione; | ||||||
| i costi per il rilevamento, il trattamento e la trasmissione dei dati di misurazione; | ||||||
| i costi sostenuti secondo l'articolo 17i capoverso 3 LAEl per l'utilizzo della piattaforma; | ||||||
| i costi amministrativi attribuibili alla metrologia. | ||||||
| I gestori di rete fissano direttive trasparenti, unitarie e non discriminatorie per la determinazione dei costi d'esercizio. | ||||||
| [1] Introdotto dalla cifra I dell'O del 19 feb. 2025, in vigore dal 1° gen. 2026 (RU 2025 139). | ||||||
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RS 734.71 OAEl Ordinanza del 14 marzo 2008 sull'approvvigionamento elettrico (OAEl) Art. 8b [1] Verifica della sicurezza dei dati |
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| Possono essere impiegati solo sistemi di misurazione intelligenti i cui elementi hanno superato una verifica della sicurezza dei dati. | ||||||
| Sulla base di un'analisi del bisogno di protezione effettuata dall'Ufficio federale dell'energia (UFE), i gestori di rete e i fabbricanti emanano direttive che stabiliscono gli elementi da verificare, i requisiti da rispettare e le modalità della verifica. [2] | ||||||
| La verifica è effettuata dall'Istituto federale di metrologia. Esso può affidare tale compito o parti dello stesso a terzi. | ||||||
| [1] Introdotto dalla cifra I dell'O del 1° nov. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 7109). [2] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 20 nov. 2024, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 706). | ||||||
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RS 734.71 OAEl Ordinanza del 14 marzo 2008 sull'approvvigionamento elettrico (OAEl) Art. 8a [1] Costi d'esercizio computabili |
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| Per costi d'esercizio si intendono i costi delle prestazioni fornite in relazione diretta con la metrologia. Tra questi si annoverano in particolare: | ||||||
| i costi per l'esercizio e la manutenzione degli strumenti di misurazione; | ||||||
| i costi per il rilevamento, il trattamento e la trasmissione dei dati di misurazione; | ||||||
| i costi sostenuti secondo l'articolo 17i capoverso 3 LAEl per l'utilizzo della piattaforma; | ||||||
| i costi amministrativi attribuibili alla metrologia. | ||||||
| I gestori di rete fissano direttive trasparenti, unitarie e non discriminatorie per la determinazione dei costi d'esercizio. | ||||||
| [1] Introdotto dalla cifra I dell'O del 19 feb. 2025, in vigore dal 1° gen. 2026 (RU 2025 139). | ||||||
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RS 734.71 OAEl Ordinanza del 14 marzo 2008 sull'approvvigionamento elettrico (OAEl) Art. 8b [1] Verifica della sicurezza dei dati |
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| Possono essere impiegati solo sistemi di misurazione intelligenti i cui elementi hanno superato una verifica della sicurezza dei dati. | ||||||
| Sulla base di un'analisi del bisogno di protezione effettuata dall'Ufficio federale dell'energia (UFE), i gestori di rete e i fabbricanti emanano direttive che stabiliscono gli elementi da verificare, i requisiti da rispettare e le modalità della verifica. [2] | ||||||
| La verifica è effettuata dall'Istituto federale di metrologia. Esso può affidare tale compito o parti dello stesso a terzi. | ||||||
| [1] Introdotto dalla cifra I dell'O del 1° nov. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 7109). [2] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 20 nov. 2024, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 706). | ||||||
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RS 734.71 OAEl Ordinanza del 14 marzo 2008 sull'approvvigionamento elettrico (OAEl) Art. 31e Introduzione di sistemi di misurazione intelligenti |
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| Entro dieci anni dall'entrata in vigore della modifica del 1° novembre 2017, l'80 per cento di tutti i dispositivi di misurazione di un comprensorio deve soddisfare i requisiti di cui agli articoli 8adecies e 8b. Il restante 20 per cento dei dispositivi di misurazione può essere impiegato fino alla fine della loro funzionalità. [1] | ||||||
| Durante il periodo transitorio di cui al capoverso 1, il gestore di rete decide quando intende dotare i consumatori finali e i produttori di un sistema di misurazione intelligente di cui agli articoli 8adecies e 8b. In ogni caso, sono tenuti a dotarsi di un tale sistema di misurazione intelligente: [2] | ||||||
| i consumatori finali che esercitano il loro diritto di accesso alla rete; | ||||||
| ... | ||||||
| ... [4] | ||||||
| Gli ammortamenti straordinari necessari per lo smontaggio dei dispositivi di misurazione del gestore di rete non ancora totalmente ammortizzati sono anch'essi costi computabili. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 19 feb. 2025, in vigore dal 1° gen. 2026 (RU 2025 139). [2] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 19 feb. 2025, in vigore dal 1° gen. 2026 (RU 2025 139). [3] Abrogata dalla cifra II dall'O del 29 nov. 2023, con effetto dal 1° gen. 2024 (RU 2023 762). [4] Abrogati dalla cifra I dell'O del 3 apr. 2019, con effetto dal 1° giu. 2019 (RU 2019 1381). | ||||||
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RS 734.7 LAEl Legge del 23 marzo 2007 sull'approvvigionamento elettrico (LAEl) Art. 17a Competenza, tariffe e corrispettivo per la misurazione |
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| Ai gestori di rete competono le misurazioni nel proprio comprensorio. | ||||||
| Stabiliscono tariffe di misurazione secondo il principio di causalità. | ||||||
| Sulla base di queste tariffe, riscuotono il corrispettivo per la misurazione per ogni punto di misurazione. Tale corrispettivo non può superare i costi di misurazione computabili. Le differenze di copertura sono compensate a breve. | ||||||
| Sono computabili i costi d'esercizio e di capitale di una misurazione affidabile ed efficiente presso i consumatori finali, i produttori e i gestori degli impianti di stoccaggio; i costi del capitale comprendono un utile d'esercizio adeguato. | ||||||
| Il Consiglio federale stabilisce le basi per il calcolo dei costi di misurazione computabili. Può fissare limiti massimi delle tariffe e disciplinare l'eventualità e l'importo dell'interesse da applicare alle differenze di copertura di periodi tariffari precedenti. | ||||||
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RS 734.7 LAEl Legge del 23 marzo 2007 sull'approvvigionamento elettrico (LAEl) Art. 17c [1] Utilizzo della flessibilità |
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| La flessibilità generata dalla possibilità di controllare il prelievo, lo stoccaggio o l'immissione di energia elettrica appartiene ai consumatori finali, ai produttori e ai gestori di impianti di stoccaggio (titolari della flessibilità). Chi intende utilizzare la flessibilità si assicura l'utilizzo mediante contratto. | ||||||
| I gestori delle reti di distribuzione possono utilizzare la flessibilità al servizio della rete all'interno del proprio comprensorio. A tal fine concludono con i titolari della flessibilità contratti non discriminatori che disciplinano parimenti la rimunerazione. | ||||||
| In deroga all'articolo 17b capoverso 3, l'impiego di sistemi di controllo e di regolazione intelligenti da parte del gestore della rete di distribuzione è permesso per la flessibilità esistente fintantoché il titolare della stessa non lo vieta. Il Consiglio federale disciplina le modalità con cui i gestori delle reti di distribuzione informano i titolari della flessibilità in merito a tale impiego e le modalità per il divieto. Se l'esperienza mostra che le possibilità di accesso dei gestori delle reti di distribuzione e il loro utilizzo effettivo della flessibilità contribuiscono a limitare lo sfruttamento di altri utilizzi potenziali della flessibilità, il Consiglio federale può prevedere misure volte a migliorare lo sfruttamento di tali potenziali. Tali misure possono andare a scapito dei gestori delle reti di distribuzione e consistere in particolare in una limitazione della deroga all'articolo 17b capoverso 3 o nell'introduzione di forme adeguate di promozione della flessibilità sul mercato. In merito il Consiglio federale riferisce annualmente. | ||||||
| Ai gestori delle reti di distribuzione spettano nel proprio comprensorio i seguenti utilizzi garantiti della flessibilità al servizio della rete: | ||||||
| limitazione forzata di una determinata quota di immissione nel punto di allacciamento; | ||||||
| utilizzo in caso di pericolo rilevante e immediato per l'esercizio sicuro della rete. | ||||||
| Gli utilizzi garantiti spettano ai gestori delle reti di distribuzione anche se in contrasto con diritti di utilizzo di terzi e se il titolare della flessibilità vi si oppone. I gestori delle reti di distribuzione informano la ElCom ogni anno sugli utilizzi effettuati ai sensi del capoverso 4 lettera b. | ||||||
| Il Consiglio federale disciplina i dettagli relativi ai capoversi 3-5. | ||||||
| [1] Introdotta dall'all. cifra II n. 9 della LF del 30 set. 2016 sull'energia (RU 2017 6839; FF 2013 6489). Nuovo testo giusta la cifra I n. 2 della LF del 29 set. 2023 su un approvvigionamento elettrico sicuro con le energie rinnovabili, in vigore dal 1° gen. 2026 (RU 2024 679; FF 2021 1666). | ||||||
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RS 734.7 LAEl Legge del 23 marzo 2007 sull'approvvigionamento elettrico (LAEl) Art. 17a Competenza, tariffe e corrispettivo per la misurazione |
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| Ai gestori di rete competono le misurazioni nel proprio comprensorio. | ||||||
| Stabiliscono tariffe di misurazione secondo il principio di causalità. | ||||||
| Sulla base di queste tariffe, riscuotono il corrispettivo per la misurazione per ogni punto di misurazione. Tale corrispettivo non può superare i costi di misurazione computabili. Le differenze di copertura sono compensate a breve. | ||||||
| Sono computabili i costi d'esercizio e di capitale di una misurazione affidabile ed efficiente presso i consumatori finali, i produttori e i gestori degli impianti di stoccaggio; i costi del capitale comprendono un utile d'esercizio adeguato. | ||||||
| Il Consiglio federale stabilisce le basi per il calcolo dei costi di misurazione computabili. Può fissare limiti massimi delle tariffe e disciplinare l'eventualità e l'importo dell'interesse da applicare alle differenze di copertura di periodi tariffari precedenti. | ||||||
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RS 734.7 LAEl Legge del 23 marzo 2007 sull'approvvigionamento elettrico (LAEl) Art. 17a Competenza, tariffe e corrispettivo per la misurazione |
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| Ai gestori di rete competono le misurazioni nel proprio comprensorio. | ||||||
| Stabiliscono tariffe di misurazione secondo il principio di causalità. | ||||||
| Sulla base di queste tariffe, riscuotono il corrispettivo per la misurazione per ogni punto di misurazione. Tale corrispettivo non può superare i costi di misurazione computabili. Le differenze di copertura sono compensate a breve. | ||||||
| Sono computabili i costi d'esercizio e di capitale di una misurazione affidabile ed efficiente presso i consumatori finali, i produttori e i gestori degli impianti di stoccaggio; i costi del capitale comprendono un utile d'esercizio adeguato. | ||||||
| Il Consiglio federale stabilisce le basi per il calcolo dei costi di misurazione computabili. Può fissare limiti massimi delle tariffe e disciplinare l'eventualità e l'importo dell'interesse da applicare alle differenze di copertura di periodi tariffari precedenti. | ||||||
|
RS 734.71 OAEl Ordinanza del 14 marzo 2008 sull'approvvigionamento elettrico (OAEl) Art. 8a [1] Costi d'esercizio computabili |
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| Per costi d'esercizio si intendono i costi delle prestazioni fornite in relazione diretta con la metrologia. Tra questi si annoverano in particolare: | ||||||
| i costi per l'esercizio e la manutenzione degli strumenti di misurazione; | ||||||
| i costi per il rilevamento, il trattamento e la trasmissione dei dati di misurazione; | ||||||
| i costi sostenuti secondo l'articolo 17i capoverso 3 LAEl per l'utilizzo della piattaforma; | ||||||
| i costi amministrativi attribuibili alla metrologia. | ||||||
| I gestori di rete fissano direttive trasparenti, unitarie e non discriminatorie per la determinazione dei costi d'esercizio. | ||||||
| [1] Introdotto dalla cifra I dell'O del 19 feb. 2025, in vigore dal 1° gen. 2026 (RU 2025 139). | ||||||
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RS 734.7 LAEl Legge del 23 marzo 2007 sull'approvvigionamento elettrico (LAEl) Art. 17a Competenza, tariffe e corrispettivo per la misurazione |
||||||
| Ai gestori di rete competono le misurazioni nel proprio comprensorio. | ||||||
| Stabiliscono tariffe di misurazione secondo il principio di causalità. | ||||||
| Sulla base di queste tariffe, riscuotono il corrispettivo per la misurazione per ogni punto di misurazione. Tale corrispettivo non può superare i costi di misurazione computabili. Le differenze di copertura sono compensate a breve. | ||||||
| Sono computabili i costi d'esercizio e di capitale di una misurazione affidabile ed efficiente presso i consumatori finali, i produttori e i gestori degli impianti di stoccaggio; i costi del capitale comprendono un utile d'esercizio adeguato. | ||||||
| Il Consiglio federale stabilisce le basi per il calcolo dei costi di misurazione computabili. Può fissare limiti massimi delle tariffe e disciplinare l'eventualità e l'importo dell'interesse da applicare alle differenze di copertura di periodi tariffari precedenti. | ||||||
|
RS 734.71 OAEl Ordinanza del 14 marzo 2008 sull'approvvigionamento elettrico (OAEl) Art. 8a [1] Costi d'esercizio computabili |
||||||
| Per costi d'esercizio si intendono i costi delle prestazioni fornite in relazione diretta con la metrologia. Tra questi si annoverano in particolare: | ||||||
| i costi per l'esercizio e la manutenzione degli strumenti di misurazione; | ||||||
| i costi per il rilevamento, il trattamento e la trasmissione dei dati di misurazione; | ||||||
| i costi sostenuti secondo l'articolo 17i capoverso 3 LAEl per l'utilizzo della piattaforma; | ||||||
| i costi amministrativi attribuibili alla metrologia. | ||||||
| I gestori di rete fissano direttive trasparenti, unitarie e non discriminatorie per la determinazione dei costi d'esercizio. | ||||||
| [1] Introdotto dalla cifra I dell'O del 19 feb. 2025, in vigore dal 1° gen. 2026 (RU 2025 139). | ||||||
|
RS 734.71 OAEl Ordinanza del 14 marzo 2008 sull'approvvigionamento elettrico (OAEl) Art. 8b [1] Verifica della sicurezza dei dati |
||||||
| Possono essere impiegati solo sistemi di misurazione intelligenti i cui elementi hanno superato una verifica della sicurezza dei dati. | ||||||
| Sulla base di un'analisi del bisogno di protezione effettuata dall'Ufficio federale dell'energia (UFE), i gestori di rete e i fabbricanti emanano direttive che stabiliscono gli elementi da verificare, i requisiti da rispettare e le modalità della verifica. [2] | ||||||
| La verifica è effettuata dall'Istituto federale di metrologia. Esso può affidare tale compito o parti dello stesso a terzi. | ||||||
| [1] Introdotto dalla cifra I dell'O del 1° nov. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 7109). [2] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 20 nov. 2024, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 706). | ||||||
|
RS 734.71 OAEl Ordinanza del 14 marzo 2008 sull'approvvigionamento elettrico (OAEl) Art. 8b [1] Verifica della sicurezza dei dati |
||||||
| Possono essere impiegati solo sistemi di misurazione intelligenti i cui elementi hanno superato una verifica della sicurezza dei dati. | ||||||
| Sulla base di un'analisi del bisogno di protezione effettuata dall'Ufficio federale dell'energia (UFE), i gestori di rete e i fabbricanti emanano direttive che stabiliscono gli elementi da verificare, i requisiti da rispettare e le modalità della verifica. [2] | ||||||
| La verifica è effettuata dall'Istituto federale di metrologia. Esso può affidare tale compito o parti dello stesso a terzi. | ||||||
| [1] Introdotto dalla cifra I dell'O del 1° nov. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 7109). [2] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 20 nov. 2024, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 706). | ||||||
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RS 734.7 LAEl Legge del 23 marzo 2007 sull'approvvigionamento elettrico (LAEl) Art. 17a Competenza, tariffe e corrispettivo per la misurazione |
||||||
| Ai gestori di rete competono le misurazioni nel proprio comprensorio. | ||||||
| Stabiliscono tariffe di misurazione secondo il principio di causalità. | ||||||
| Sulla base di queste tariffe, riscuotono il corrispettivo per la misurazione per ogni punto di misurazione. Tale corrispettivo non può superare i costi di misurazione computabili. Le differenze di copertura sono compensate a breve. | ||||||
| Sono computabili i costi d'esercizio e di capitale di una misurazione affidabile ed efficiente presso i consumatori finali, i produttori e i gestori degli impianti di stoccaggio; i costi del capitale comprendono un utile d'esercizio adeguato. | ||||||
| Il Consiglio federale stabilisce le basi per il calcolo dei costi di misurazione computabili. Può fissare limiti massimi delle tariffe e disciplinare l'eventualità e l'importo dell'interesse da applicare alle differenze di copertura di periodi tariffari precedenti. | ||||||
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RS 734.71 OAEl Ordinanza del 14 marzo 2008 sull'approvvigionamento elettrico (OAEl) Art. 8a [1] Costi d'esercizio computabili |
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| Per costi d'esercizio si intendono i costi delle prestazioni fornite in relazione diretta con la metrologia. Tra questi si annoverano in particolare: | ||||||
| i costi per l'esercizio e la manutenzione degli strumenti di misurazione; | ||||||
| i costi per il rilevamento, il trattamento e la trasmissione dei dati di misurazione; | ||||||
| i costi sostenuti secondo l'articolo 17i capoverso 3 LAEl per l'utilizzo della piattaforma; | ||||||
| i costi amministrativi attribuibili alla metrologia. | ||||||
| I gestori di rete fissano direttive trasparenti, unitarie e non discriminatorie per la determinazione dei costi d'esercizio. | ||||||
| [1] Introdotto dalla cifra I dell'O del 19 feb. 2025, in vigore dal 1° gen. 2026 (RU 2025 139). | ||||||
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RS 734.71 OAEl Ordinanza del 14 marzo 2008 sull'approvvigionamento elettrico (OAEl) Art. 8b [1] Verifica della sicurezza dei dati |
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| Possono essere impiegati solo sistemi di misurazione intelligenti i cui elementi hanno superato una verifica della sicurezza dei dati. | ||||||
| Sulla base di un'analisi del bisogno di protezione effettuata dall'Ufficio federale dell'energia (UFE), i gestori di rete e i fabbricanti emanano direttive che stabiliscono gli elementi da verificare, i requisiti da rispettare e le modalità della verifica. [2] | ||||||
| La verifica è effettuata dall'Istituto federale di metrologia. Esso può affidare tale compito o parti dello stesso a terzi. | ||||||
| [1] Introdotto dalla cifra I dell'O del 1° nov. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 7109). [2] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 20 nov. 2024, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 706). | ||||||
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RS 734.71 OAEl Ordinanza del 14 marzo 2008 sull'approvvigionamento elettrico (OAEl) Art. 8b [1] Verifica della sicurezza dei dati |
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| Possono essere impiegati solo sistemi di misurazione intelligenti i cui elementi hanno superato una verifica della sicurezza dei dati. | ||||||
| Sulla base di un'analisi del bisogno di protezione effettuata dall'Ufficio federale dell'energia (UFE), i gestori di rete e i fabbricanti emanano direttive che stabiliscono gli elementi da verificare, i requisiti da rispettare e le modalità della verifica. [2] | ||||||
| La verifica è effettuata dall'Istituto federale di metrologia. Esso può affidare tale compito o parti dello stesso a terzi. | ||||||
| [1] Introdotto dalla cifra I dell'O del 1° nov. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 7109). [2] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 20 nov. 2024, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 706). | ||||||
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RS 734.71 OAEl Ordinanza del 14 marzo 2008 sull'approvvigionamento elettrico (OAEl) Art. 8b [1] Verifica della sicurezza dei dati |
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| Possono essere impiegati solo sistemi di misurazione intelligenti i cui elementi hanno superato una verifica della sicurezza dei dati. | ||||||
| Sulla base di un'analisi del bisogno di protezione effettuata dall'Ufficio federale dell'energia (UFE), i gestori di rete e i fabbricanti emanano direttive che stabiliscono gli elementi da verificare, i requisiti da rispettare e le modalità della verifica. [2] | ||||||
| La verifica è effettuata dall'Istituto federale di metrologia. Esso può affidare tale compito o parti dello stesso a terzi. | ||||||
| [1] Introdotto dalla cifra I dell'O del 1° nov. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 7109). [2] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 20 nov. 2024, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 706). | ||||||
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RS 734.71 OAEl Ordinanza del 14 marzo 2008 sull'approvvigionamento elettrico (OAEl) Art. 8b [1] Verifica della sicurezza dei dati |
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| Possono essere impiegati solo sistemi di misurazione intelligenti i cui elementi hanno superato una verifica della sicurezza dei dati. | ||||||
| Sulla base di un'analisi del bisogno di protezione effettuata dall'Ufficio federale dell'energia (UFE), i gestori di rete e i fabbricanti emanano direttive che stabiliscono gli elementi da verificare, i requisiti da rispettare e le modalità della verifica. [2] | ||||||
| La verifica è effettuata dall'Istituto federale di metrologia. Esso può affidare tale compito o parti dello stesso a terzi. | ||||||
| [1] Introdotto dalla cifra I dell'O del 1° nov. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 7109). [2] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 20 nov. 2024, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 706). | ||||||
|
RS 734.71 OAEl Ordinanza del 14 marzo 2008 sull'approvvigionamento elettrico (OAEl) Art. 31l [1] |
||||||
| Il gestore di rete può utilizzare e far rientrare nell'80 per cento di cui all'articolo 31e capoverso 1, sino alla fine della loro funzionalità, i sistemi di misurazione che comportano sistemi di misurazione elettronici con misurazione del profilo di carico dell'energia attiva, un sistema di comunicazione con trasmissione automatizzata di dati e un sistema di trattamento dei dati ma che non soddisfano ancora i requisiti di cui agli articoli 8adecies e 8b, se: | ||||||
| sono stati installati prima del 1° gennaio 2018; o | ||||||
| il loro acquisto è stato avviato prima del 1° gennaio 2019. | ||||||
| Fintanto che non è possibile disporre di sistemi di misurazione conformi ai requisiti previsti dagli articoli 8adecies e 8b, il gestore di rete può utilizzare, se necessario, sistemi di misurazione di cui al capoverso 1 e farli rientrare nell'80 per cento di cui all'articolo 31e capoverso 1 sino alla fine della loro funzionalità. | ||||||
| I costi dei dispositivi di misurazione che non soddisfano i requisiti previsti dagli articoli 8adecies e 8b ma che possono essere impiegati conformemente ai capoversi 1 e 2 e all'articolo 31e capoverso 1 secondo periodo rimangono computabili. | ||||||
| Per l'impiego di sistemi di misurazione intelligenti negli impianti di stoccaggio si applicano per analogia le norme dell'articolo 31e sull'introduzione di sistemi di misurazione intelligenti. | ||||||
| I sistemi di misurazione intelligenti che non consentono ai consumatori finali, ai produttori o ai gestori di impianti di stoccaggio di consultare e scaricare i propri dati di misurazione nel modo prescritto dall'articolo 8adecies capoverso 1 lettera a numero 3 e capoverso 4 lettera c devono essere riequipaggiati quanto prima, al più tardi entro il 30 giugno 2021. Sono fatte salve le deroghe di cui ai capoversi 1 e 2. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 19 feb. 2025, in vigore dal 1° gen. 2026 (RU 2025 139). | ||||||
|
RS 734.71 OAEl Ordinanza del 14 marzo 2008 sull'approvvigionamento elettrico (OAEl) Art. 31e Introduzione di sistemi di misurazione intelligenti |
||||||
| Entro dieci anni dall'entrata in vigore della modifica del 1° novembre 2017, l'80 per cento di tutti i dispositivi di misurazione di un comprensorio deve soddisfare i requisiti di cui agli articoli 8adecies e 8b. Il restante 20 per cento dei dispositivi di misurazione può essere impiegato fino alla fine della loro funzionalità. [1] | ||||||
| Durante il periodo transitorio di cui al capoverso 1, il gestore di rete decide quando intende dotare i consumatori finali e i produttori di un sistema di misurazione intelligente di cui agli articoli 8adecies e 8b. In ogni caso, sono tenuti a dotarsi di un tale sistema di misurazione intelligente: [2] | ||||||
| i consumatori finali che esercitano il loro diritto di accesso alla rete; | ||||||
| ... | ||||||
| ... [4] | ||||||
| Gli ammortamenti straordinari necessari per lo smontaggio dei dispositivi di misurazione del gestore di rete non ancora totalmente ammortizzati sono anch'essi costi computabili. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 19 feb. 2025, in vigore dal 1° gen. 2026 (RU 2025 139). [2] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 19 feb. 2025, in vigore dal 1° gen. 2026 (RU 2025 139). [3] Abrogata dalla cifra II dall'O del 29 nov. 2023, con effetto dal 1° gen. 2024 (RU 2023 762). [4] Abrogati dalla cifra I dell'O del 3 apr. 2019, con effetto dal 1° giu. 2019 (RU 2019 1381). | ||||||
|
RS 734.71 OAEl Ordinanza del 14 marzo 2008 sull'approvvigionamento elettrico (OAEl) Art. 31j [1] |
||||||
| [1] Abrogato dalla cifra I dell'O del 25 nov. 2020, con effetto dal 1° gen. 2021 (RU 2020 6141). |
|
RS 734.71 OAEl Ordinanza del 14 marzo 2008 sull'approvvigionamento elettrico (OAEl) Art. 8a [1] Costi d'esercizio computabili |
||||||
| Per costi d'esercizio si intendono i costi delle prestazioni fornite in relazione diretta con la metrologia. Tra questi si annoverano in particolare: | ||||||
| i costi per l'esercizio e la manutenzione degli strumenti di misurazione; | ||||||
| i costi per il rilevamento, il trattamento e la trasmissione dei dati di misurazione; | ||||||
| i costi sostenuti secondo l'articolo 17i capoverso 3 LAEl per l'utilizzo della piattaforma; | ||||||
| i costi amministrativi attribuibili alla metrologia. | ||||||
| I gestori di rete fissano direttive trasparenti, unitarie e non discriminatorie per la determinazione dei costi d'esercizio. | ||||||
| [1] Introdotto dalla cifra I dell'O del 19 feb. 2025, in vigore dal 1° gen. 2026 (RU 2025 139). | ||||||
|
RS 734.71 OAEl Ordinanza del 14 marzo 2008 sull'approvvigionamento elettrico (OAEl) Art. 8b [1] Verifica della sicurezza dei dati |
||||||
| Possono essere impiegati solo sistemi di misurazione intelligenti i cui elementi hanno superato una verifica della sicurezza dei dati. | ||||||
| Sulla base di un'analisi del bisogno di protezione effettuata dall'Ufficio federale dell'energia (UFE), i gestori di rete e i fabbricanti emanano direttive che stabiliscono gli elementi da verificare, i requisiti da rispettare e le modalità della verifica. [2] | ||||||
| La verifica è effettuata dall'Istituto federale di metrologia. Esso può affidare tale compito o parti dello stesso a terzi. | ||||||
| [1] Introdotto dalla cifra I dell'O del 1° nov. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 7109). [2] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 20 nov. 2024, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 706). | ||||||
|
RS 734.71 OAEl Ordinanza del 14 marzo 2008 sull'approvvigionamento elettrico (OAEl) Art. 31e Introduzione di sistemi di misurazione intelligenti |
||||||
| Entro dieci anni dall'entrata in vigore della modifica del 1° novembre 2017, l'80 per cento di tutti i dispositivi di misurazione di un comprensorio deve soddisfare i requisiti di cui agli articoli 8adecies e 8b. Il restante 20 per cento dei dispositivi di misurazione può essere impiegato fino alla fine della loro funzionalità. [1] | ||||||
| Durante il periodo transitorio di cui al capoverso 1, il gestore di rete decide quando intende dotare i consumatori finali e i produttori di un sistema di misurazione intelligente di cui agli articoli 8adecies e 8b. In ogni caso, sono tenuti a dotarsi di un tale sistema di misurazione intelligente: [2] | ||||||
| i consumatori finali che esercitano il loro diritto di accesso alla rete; | ||||||
| ... | ||||||
| ... [4] | ||||||
| Gli ammortamenti straordinari necessari per lo smontaggio dei dispositivi di misurazione del gestore di rete non ancora totalmente ammortizzati sono anch'essi costi computabili. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 19 feb. 2025, in vigore dal 1° gen. 2026 (RU 2025 139). [2] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 19 feb. 2025, in vigore dal 1° gen. 2026 (RU 2025 139). [3] Abrogata dalla cifra II dall'O del 29 nov. 2023, con effetto dal 1° gen. 2024 (RU 2023 762). [4] Abrogati dalla cifra I dell'O del 3 apr. 2019, con effetto dal 1° giu. 2019 (RU 2019 1381). | ||||||
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RS 734.71 OAEl Ordinanza del 14 marzo 2008 sull'approvvigionamento elettrico (OAEl) Art. 8b [1] Verifica della sicurezza dei dati |
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| Possono essere impiegati solo sistemi di misurazione intelligenti i cui elementi hanno superato una verifica della sicurezza dei dati. | ||||||
| Sulla base di un'analisi del bisogno di protezione effettuata dall'Ufficio federale dell'energia (UFE), i gestori di rete e i fabbricanti emanano direttive che stabiliscono gli elementi da verificare, i requisiti da rispettare e le modalità della verifica. [2] | ||||||
| La verifica è effettuata dall'Istituto federale di metrologia. Esso può affidare tale compito o parti dello stesso a terzi. | ||||||
| [1] Introdotto dalla cifra I dell'O del 1° nov. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 7109). [2] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 20 nov. 2024, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 706). | ||||||
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RS 734.7 LAEl Legge del 23 marzo 2007 sull'approvvigionamento elettrico (LAEl) Art. 17a Competenza, tariffe e corrispettivo per la misurazione |
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| Ai gestori di rete competono le misurazioni nel proprio comprensorio. | ||||||
| Stabiliscono tariffe di misurazione secondo il principio di causalità. | ||||||
| Sulla base di queste tariffe, riscuotono il corrispettivo per la misurazione per ogni punto di misurazione. Tale corrispettivo non può superare i costi di misurazione computabili. Le differenze di copertura sono compensate a breve. | ||||||
| Sono computabili i costi d'esercizio e di capitale di una misurazione affidabile ed efficiente presso i consumatori finali, i produttori e i gestori degli impianti di stoccaggio; i costi del capitale comprendono un utile d'esercizio adeguato. | ||||||
| Il Consiglio federale stabilisce le basi per il calcolo dei costi di misurazione computabili. Può fissare limiti massimi delle tariffe e disciplinare l'eventualità e l'importo dell'interesse da applicare alle differenze di copertura di periodi tariffari precedenti. | ||||||
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RS 734.71 OAEl Ordinanza del 14 marzo 2008 sull'approvvigionamento elettrico (OAEl) Art. 8a [1] Costi d'esercizio computabili |
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| Per costi d'esercizio si intendono i costi delle prestazioni fornite in relazione diretta con la metrologia. Tra questi si annoverano in particolare: | ||||||
| i costi per l'esercizio e la manutenzione degli strumenti di misurazione; | ||||||
| i costi per il rilevamento, il trattamento e la trasmissione dei dati di misurazione; | ||||||
| i costi sostenuti secondo l'articolo 17i capoverso 3 LAEl per l'utilizzo della piattaforma; | ||||||
| i costi amministrativi attribuibili alla metrologia. | ||||||
| I gestori di rete fissano direttive trasparenti, unitarie e non discriminatorie per la determinazione dei costi d'esercizio. | ||||||
| [1] Introdotto dalla cifra I dell'O del 19 feb. 2025, in vigore dal 1° gen. 2026 (RU 2025 139). | ||||||
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RS 734.71 OAEl Ordinanza del 14 marzo 2008 sull'approvvigionamento elettrico (OAEl) Art. 8b [1] Verifica della sicurezza dei dati |
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| Possono essere impiegati solo sistemi di misurazione intelligenti i cui elementi hanno superato una verifica della sicurezza dei dati. | ||||||
| Sulla base di un'analisi del bisogno di protezione effettuata dall'Ufficio federale dell'energia (UFE), i gestori di rete e i fabbricanti emanano direttive che stabiliscono gli elementi da verificare, i requisiti da rispettare e le modalità della verifica. [2] | ||||||
| La verifica è effettuata dall'Istituto federale di metrologia. Esso può affidare tale compito o parti dello stesso a terzi. | ||||||
| [1] Introdotto dalla cifra I dell'O del 1° nov. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 7109). [2] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 20 nov. 2024, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 706). | ||||||
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RS 734.71 OAEl Ordinanza del 14 marzo 2008 sull'approvvigionamento elettrico (OAEl) Art. 8b [1] Verifica della sicurezza dei dati |
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| Possono essere impiegati solo sistemi di misurazione intelligenti i cui elementi hanno superato una verifica della sicurezza dei dati. | ||||||
| Sulla base di un'analisi del bisogno di protezione effettuata dall'Ufficio federale dell'energia (UFE), i gestori di rete e i fabbricanti emanano direttive che stabiliscono gli elementi da verificare, i requisiti da rispettare e le modalità della verifica. [2] | ||||||
| La verifica è effettuata dall'Istituto federale di metrologia. Esso può affidare tale compito o parti dello stesso a terzi. | ||||||
| [1] Introdotto dalla cifra I dell'O del 1° nov. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 7109). [2] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 20 nov. 2024, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 706). | ||||||
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RS 734.71 OAEl Ordinanza del 14 marzo 2008 sull'approvvigionamento elettrico (OAEl) Art. 8b [1] Verifica della sicurezza dei dati |
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| Possono essere impiegati solo sistemi di misurazione intelligenti i cui elementi hanno superato una verifica della sicurezza dei dati. | ||||||
| Sulla base di un'analisi del bisogno di protezione effettuata dall'Ufficio federale dell'energia (UFE), i gestori di rete e i fabbricanti emanano direttive che stabiliscono gli elementi da verificare, i requisiti da rispettare e le modalità della verifica. [2] | ||||||
| La verifica è effettuata dall'Istituto federale di metrologia. Esso può affidare tale compito o parti dello stesso a terzi. | ||||||
| [1] Introdotto dalla cifra I dell'O del 1° nov. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 7109). [2] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 20 nov. 2024, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 706). | ||||||
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RS 734.7 LAEl Legge del 23 marzo 2007 sull'approvvigionamento elettrico (LAEl) Art. 17c [1] Utilizzo della flessibilità |
||||||
| La flessibilità generata dalla possibilità di controllare il prelievo, lo stoccaggio o l'immissione di energia elettrica appartiene ai consumatori finali, ai produttori e ai gestori di impianti di stoccaggio (titolari della flessibilità). Chi intende utilizzare la flessibilità si assicura l'utilizzo mediante contratto. | ||||||
| I gestori delle reti di distribuzione possono utilizzare la flessibilità al servizio della rete all'interno del proprio comprensorio. A tal fine concludono con i titolari della flessibilità contratti non discriminatori che disciplinano parimenti la rimunerazione. | ||||||
| In deroga all'articolo 17b capoverso 3, l'impiego di sistemi di controllo e di regolazione intelligenti da parte del gestore della rete di distribuzione è permesso per la flessibilità esistente fintantoché il titolare della stessa non lo vieta. Il Consiglio federale disciplina le modalità con cui i gestori delle reti di distribuzione informano i titolari della flessibilità in merito a tale impiego e le modalità per il divieto. Se l'esperienza mostra che le possibilità di accesso dei gestori delle reti di distribuzione e il loro utilizzo effettivo della flessibilità contribuiscono a limitare lo sfruttamento di altri utilizzi potenziali della flessibilità, il Consiglio federale può prevedere misure volte a migliorare lo sfruttamento di tali potenziali. Tali misure possono andare a scapito dei gestori delle reti di distribuzione e consistere in particolare in una limitazione della deroga all'articolo 17b capoverso 3 o nell'introduzione di forme adeguate di promozione della flessibilità sul mercato. In merito il Consiglio federale riferisce annualmente. | ||||||
| Ai gestori delle reti di distribuzione spettano nel proprio comprensorio i seguenti utilizzi garantiti della flessibilità al servizio della rete: | ||||||
| limitazione forzata di una determinata quota di immissione nel punto di allacciamento; | ||||||
| utilizzo in caso di pericolo rilevante e immediato per l'esercizio sicuro della rete. | ||||||
| Gli utilizzi garantiti spettano ai gestori delle reti di distribuzione anche se in contrasto con diritti di utilizzo di terzi e se il titolare della flessibilità vi si oppone. I gestori delle reti di distribuzione informano la ElCom ogni anno sugli utilizzi effettuati ai sensi del capoverso 4 lettera b. | ||||||
| Il Consiglio federale disciplina i dettagli relativi ai capoversi 3-5. | ||||||
| [1] Introdotta dall'all. cifra II n. 9 della LF del 30 set. 2016 sull'energia (RU 2017 6839; FF 2013 6489). Nuovo testo giusta la cifra I n. 2 della LF del 29 set. 2023 su un approvvigionamento elettrico sicuro con le energie rinnovabili, in vigore dal 1° gen. 2026 (RU 2024 679; FF 2021 1666). | ||||||
|
RS 235.1 LPD Legge federale del 25 settembre 2020 sulla protezione dei dati (LPD) Art. 7 Protezione dei dati personali sin dalla progettazione e per impostazione predefinita |
||||||
| Il titolare del trattamento è tenuto ad adottare i provvedimenti tecnici e organizzativi necessari affinché il trattamento dei dati personali sia conforme alle disposizioni sulla protezione dei dati, in particolare ai principi di cui all'articolo 6. Li adotta sin dalla progettazione. | ||||||
| I provvedimenti tecnici e organizzativi devono essere adeguati in particolare allo stato della tecnica, al tipo e all'entità del trattamento dei dati personali come pure ai rischi derivanti dal trattamento per la personalità o i diritti fondamentali delle persone interessate. | ||||||
| Il titolare del trattamento è tenuto a garantire, mediante appropriate impostazioni predefinite, che il trattamento di dati personali sia circoscritto al minimo indispensabile per lo scopo perseguito, salvo che la persona interessata disponga altrimenti. | ||||||
|
RS 734.71 OAEl Ordinanza del 14 marzo 2008 sull'approvvigionamento elettrico (OAEl) Art. 8b [1] Verifica della sicurezza dei dati |
||||||
| Possono essere impiegati solo sistemi di misurazione intelligenti i cui elementi hanno superato una verifica della sicurezza dei dati. | ||||||
| Sulla base di un'analisi del bisogno di protezione effettuata dall'Ufficio federale dell'energia (UFE), i gestori di rete e i fabbricanti emanano direttive che stabiliscono gli elementi da verificare, i requisiti da rispettare e le modalità della verifica. [2] | ||||||
| La verifica è effettuata dall'Istituto federale di metrologia. Esso può affidare tale compito o parti dello stesso a terzi. | ||||||
| [1] Introdotto dalla cifra I dell'O del 1° nov. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 7109). [2] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 20 nov. 2024, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 706). | ||||||
|
RS 734.71 OAEl Ordinanza del 14 marzo 2008 sull'approvvigionamento elettrico (OAEl) Art. 8d [1] Gestione dei dati provenienti da sistemi di misurazione, di controllo e di regolazione intelligenti |
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| I gestori di rete possono trattare i dati di misurazione e di base provenienti dall'impiego di sistemi di misurazione, di controllo e di regolazione per gli scopi seguenti: | ||||||
| dati personali e dati di persone giuridiche in forma pseudonimizzata, compresi i profili di carico con periodi di misurazione di 15 minuti e oltre: per la misurazione, il controllo e la regolazione, per l'impiego di sistemi tariffari, per un esercizio sicuro, performante ed efficiente della rete, anche nell'ambito dell'utilizzo della flessibilità, per il bilanciamento della rete, per la pianificazione della rete; | ||||||
| per la misurazione, il controllo e la regolazione, | ||||||
| per l'impiego di sistemi tariffari, | ||||||
| per un esercizio sicuro, performante ed efficiente della rete, anche nell'ambito dell'utilizzo della flessibilità, | ||||||
| per il bilanciamento della rete, | ||||||
| per la pianificazione della rete; | ||||||
| dati personali e dati di persone giuridiche in forma non pseudonimizzata, compresi i profili di carico con periodi di misurazione di 15 minuti e oltre, per la fatturazione: della fornitura di energia, del corrispettivo per l'utilizzazione della rete, della rimunerazione per l'impiego di sistemi di controllo e di regolazione in relazione con l'utilizzo della flessibilità. | ||||||
| della fornitura di energia, | ||||||
| del corrispettivo per l'utilizzazione della rete, | ||||||
| della rimunerazione per l'impiego di sistemi di controllo e di regolazione in relazione con l'utilizzo della flessibilità. | ||||||
| Possono comunicare i dati di base e di misurazione provenienti dall'impiego di sistemi di misurazione alle seguenti persone per gli scopi indicati di seguito: | ||||||
| dati personali e dati di persone giuridiche in forma pseudonimizzata o adeguatamente aggregata: ai partecipanti secondo l'articolo 17f capoverso 1 LAEl per gli scopi di cui all'articolo 8 capoverso 3; | ||||||
| informazioni per la decodifica degli pseudonimi: ai fornitori di energia del consumatore finale interessato ai fini della fatturazione. | ||||||
| I dati personali e i dati di persone giuridiche vengono distrutti dopo cinque anni, sempre che non siano rilevanti ai fini della fatturazione o anonimizzati. | ||||||
| Il gestore di rete consulta i dati provenienti dai sistemi di misurazione intelligenti al massimo una volta al giorno, sempre che l'esercizio della rete non richieda di consultarli con più frequenza. | ||||||
| [1] Introdotto dalla cifra I dell'O del 1° nov. 2017 (RU 2017 7109). Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 20 nov. 2024, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 706). | ||||||
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RS 235.11 OPDa Ordinanza del 31 agosto 2022 sulla protezione dei dati (OPDa) Art. 8 Valutazione dell'adeguatezza della protezione dei dati di uno Stato, un territorio, un determinato settore di uno Stato o un organismo internazionale |
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| Gli Stati, i territori, determinati settori di uno Stato e gli organismi internazionali con una protezione adeguata dei dati sono elencati nell'allegato 1. | ||||||
| Per valutare se uno Stato, un territorio, un determinato settore di uno Stato o un organismo internazionale garantisce una protezione adeguata dei dati, vanno segnatamente presi in considerazione i seguenti criteri: | ||||||
| gli impegni internazionali dello Stato o dell'organismo internazionale, in particolare nel settore della protezione dei dati; | ||||||
| lo Stato di diritto e il rispetto dei diritti dell'uomo; | ||||||
| la legislazione vigente in particolare in materia di protezione dei dati, la sua attuazione e la giurisprudenza pertinente; | ||||||
| l'effettiva garanzia dei diritti delle persone interessate e della tutela giurisdizionale; | ||||||
| l'effettivo funzionamento di una o più autorità indipendenti responsabili della protezione dei dati nello Stato in questione o alle quali è assoggettato un organismo internazionale e dotate di poteri e competenze sufficienti. | ||||||
| L'IFPDT viene consultato al momento di ogni valutazione. Possono essere presi in considerazione i pareri di organismi internazionali o autorità estere competenti per la protezione dei dati. [1] | ||||||
| L'adeguatezza della protezione dei dati è periodicamente oggetto di una nuova valutazione. | ||||||
| Le valutazioni vengono pubblicate. | ||||||
| Se dalla valutazione secondo il capoverso 4 o da altre informazioni si evince che non è più garantita una protezione adeguata dei dati, l'allegato 1 è modificato; tale modifica non ha alcuna ripercussione sulle comunicazioni di dati già avvenute. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 29 ott. 2025, in vigore dal 1° dic. 2025 (RU 2025 694). | ||||||
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RS 734.71 OAEl Ordinanza del 14 marzo 2008 sull'approvvigionamento elettrico (OAEl) Art. 8d [1] Gestione dei dati provenienti da sistemi di misurazione, di controllo e di regolazione intelligenti |
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| I gestori di rete possono trattare i dati di misurazione e di base provenienti dall'impiego di sistemi di misurazione, di controllo e di regolazione per gli scopi seguenti: | ||||||
| dati personali e dati di persone giuridiche in forma pseudonimizzata, compresi i profili di carico con periodi di misurazione di 15 minuti e oltre: per la misurazione, il controllo e la regolazione, per l'impiego di sistemi tariffari, per un esercizio sicuro, performante ed efficiente della rete, anche nell'ambito dell'utilizzo della flessibilità, per il bilanciamento della rete, per la pianificazione della rete; | ||||||
| per la misurazione, il controllo e la regolazione, | ||||||
| per l'impiego di sistemi tariffari, | ||||||
| per un esercizio sicuro, performante ed efficiente della rete, anche nell'ambito dell'utilizzo della flessibilità, | ||||||
| per il bilanciamento della rete, | ||||||
| per la pianificazione della rete; | ||||||
| dati personali e dati di persone giuridiche in forma non pseudonimizzata, compresi i profili di carico con periodi di misurazione di 15 minuti e oltre, per la fatturazione: della fornitura di energia, del corrispettivo per l'utilizzazione della rete, della rimunerazione per l'impiego di sistemi di controllo e di regolazione in relazione con l'utilizzo della flessibilità. | ||||||
| della fornitura di energia, | ||||||
| del corrispettivo per l'utilizzazione della rete, | ||||||
| della rimunerazione per l'impiego di sistemi di controllo e di regolazione in relazione con l'utilizzo della flessibilità. | ||||||
| Possono comunicare i dati di base e di misurazione provenienti dall'impiego di sistemi di misurazione alle seguenti persone per gli scopi indicati di seguito: | ||||||
| dati personali e dati di persone giuridiche in forma pseudonimizzata o adeguatamente aggregata: ai partecipanti secondo l'articolo 17f capoverso 1 LAEl per gli scopi di cui all'articolo 8 capoverso 3; | ||||||
| informazioni per la decodifica degli pseudonimi: ai fornitori di energia del consumatore finale interessato ai fini della fatturazione. | ||||||
| I dati personali e i dati di persone giuridiche vengono distrutti dopo cinque anni, sempre che non siano rilevanti ai fini della fatturazione o anonimizzati. | ||||||
| Il gestore di rete consulta i dati provenienti dai sistemi di misurazione intelligenti al massimo una volta al giorno, sempre che l'esercizio della rete non richieda di consultarli con più frequenza. | ||||||
| [1] Introdotto dalla cifra I dell'O del 1° nov. 2017 (RU 2017 7109). Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 20 nov. 2024, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 706). | ||||||
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RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 29 Garanzie procedurali generali |
||||||
| In procedimenti dinanzi ad autorità giudiziarie o amministrative, ognuno ha diritto alla parità ed equità di trattamento, nonché ad essere giudicato entro un termine ragionevole. | ||||||
| Le parti hanno diritto d'essere sentite. | ||||||
| Chi non dispone dei mezzi necessari ha diritto alla gratuità della procedura se la sua causa non sembra priva di probabilità di successo. Ha inoltre diritto al patrocinio gratuito qualora la presenza di un legale sia necessaria per tutelare i suoi diritti. | ||||||
|
RS 734.7 LAEl Legge del 23 marzo 2007 sull'approvvigionamento elettrico (LAEl) Art. 17b [1] Sistemi di controllo e di regolazione intelligenti |
||||||
| Un sistema di controllo e di regolazione intelligente è un dispositivo che permette di influenzare a distanza il consumo, la produzione o lo stoccaggio di energia elettrica, segnatamente per ottimizzare il consumo proprio o assicurare un esercizio stabile della rete. | ||||||
| Il Consiglio federale può emanare prescrizioni sull'impiego di sistemi di controllo e di regolazione intelligenti installati presso i consumatori finali, i produttori o gli impianti di stoccaggio. Può definire le condizioni alle quali tali sistemi possono essere impiegati e stabilire i loro requisiti tecnici minimi, nonché le ulteriori caratteristiche, dotazioni e funzionalità che devono presentare. A tal riguardo tiene conto delle norme internazionali e delle raccomandazioni di organizzazioni specializzate riconosciute. Il Consiglio federale può inoltre emanare prescrizioni in particolare: | ||||||
| sulla trasmissione dei dati di controllo e di regolazione; | ||||||
| sul supporto di altri servizi e applicazioni; | ||||||
| sul controllo della potenza consumata e di quella fornita. | ||||||
| L'impiego di sistemi di controllo e di regolazione intelligenti installati presso i consumatori finali, i produttori e gli impianti di stoccaggio è subordinato al consenso degli interessati. Il Consiglio federale può prevedere eccezioni. | ||||||
| [1] Introdotta dall'all. cifra II n. 9 della LF del 30 set. 2016 sull'energia (RU 2017 6839; FF 2013 6489). Nuovo testo giusta la cifra I n. 2 della LF del 15 dic. 2017 sulla trasformazione e l'ampliamento delle reti elettriche (RU 2019 1349; FF 2016 3393). | ||||||
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RS 734.7 LAEl Legge del 23 marzo 2007 sull'approvvigionamento elettrico (LAEl) Art. 17b [1] Sistemi di controllo e di regolazione intelligenti |
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| Un sistema di controllo e di regolazione intelligente è un dispositivo che permette di influenzare a distanza il consumo, la produzione o lo stoccaggio di energia elettrica, segnatamente per ottimizzare il consumo proprio o assicurare un esercizio stabile della rete. | ||||||
| Il Consiglio federale può emanare prescrizioni sull'impiego di sistemi di controllo e di regolazione intelligenti installati presso i consumatori finali, i produttori o gli impianti di stoccaggio. Può definire le condizioni alle quali tali sistemi possono essere impiegati e stabilire i loro requisiti tecnici minimi, nonché le ulteriori caratteristiche, dotazioni e funzionalità che devono presentare. A tal riguardo tiene conto delle norme internazionali e delle raccomandazioni di organizzazioni specializzate riconosciute. Il Consiglio federale può inoltre emanare prescrizioni in particolare: | ||||||
| sulla trasmissione dei dati di controllo e di regolazione; | ||||||
| sul supporto di altri servizi e applicazioni; | ||||||
| sul controllo della potenza consumata e di quella fornita. | ||||||
| L'impiego di sistemi di controllo e di regolazione intelligenti installati presso i consumatori finali, i produttori e gli impianti di stoccaggio è subordinato al consenso degli interessati. Il Consiglio federale può prevedere eccezioni. | ||||||
| [1] Introdotta dall'all. cifra II n. 9 della LF del 30 set. 2016 sull'energia (RU 2017 6839; FF 2013 6489). Nuovo testo giusta la cifra I n. 2 della LF del 15 dic. 2017 sulla trasformazione e l'ampliamento delle reti elettriche (RU 2019 1349; FF 2016 3393). | ||||||
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RS 734.7 LAEl Legge del 23 marzo 2007 sull'approvvigionamento elettrico (LAEl) Art. 17b [1] Sistemi di controllo e di regolazione intelligenti |
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| Un sistema di controllo e di regolazione intelligente è un dispositivo che permette di influenzare a distanza il consumo, la produzione o lo stoccaggio di energia elettrica, segnatamente per ottimizzare il consumo proprio o assicurare un esercizio stabile della rete. | ||||||
| Il Consiglio federale può emanare prescrizioni sull'impiego di sistemi di controllo e di regolazione intelligenti installati presso i consumatori finali, i produttori o gli impianti di stoccaggio. Può definire le condizioni alle quali tali sistemi possono essere impiegati e stabilire i loro requisiti tecnici minimi, nonché le ulteriori caratteristiche, dotazioni e funzionalità che devono presentare. A tal riguardo tiene conto delle norme internazionali e delle raccomandazioni di organizzazioni specializzate riconosciute. Il Consiglio federale può inoltre emanare prescrizioni in particolare: | ||||||
| sulla trasmissione dei dati di controllo e di regolazione; | ||||||
| sul supporto di altri servizi e applicazioni; | ||||||
| sul controllo della potenza consumata e di quella fornita. | ||||||
| L'impiego di sistemi di controllo e di regolazione intelligenti installati presso i consumatori finali, i produttori e gli impianti di stoccaggio è subordinato al consenso degli interessati. Il Consiglio federale può prevedere eccezioni. | ||||||
| [1] Introdotta dall'all. cifra II n. 9 della LF del 30 set. 2016 sull'energia (RU 2017 6839; FF 2013 6489). Nuovo testo giusta la cifra I n. 2 della LF del 15 dic. 2017 sulla trasformazione e l'ampliamento delle reti elettriche (RU 2019 1349; FF 2016 3393). | ||||||
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RS 734.7 LAEl Legge del 23 marzo 2007 sull'approvvigionamento elettrico (LAEl) Art. 17b [1] Sistemi di controllo e di regolazione intelligenti |
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| Un sistema di controllo e di regolazione intelligente è un dispositivo che permette di influenzare a distanza il consumo, la produzione o lo stoccaggio di energia elettrica, segnatamente per ottimizzare il consumo proprio o assicurare un esercizio stabile della rete. | ||||||
| Il Consiglio federale può emanare prescrizioni sull'impiego di sistemi di controllo e di regolazione intelligenti installati presso i consumatori finali, i produttori o gli impianti di stoccaggio. Può definire le condizioni alle quali tali sistemi possono essere impiegati e stabilire i loro requisiti tecnici minimi, nonché le ulteriori caratteristiche, dotazioni e funzionalità che devono presentare. A tal riguardo tiene conto delle norme internazionali e delle raccomandazioni di organizzazioni specializzate riconosciute. Il Consiglio federale può inoltre emanare prescrizioni in particolare: | ||||||
| sulla trasmissione dei dati di controllo e di regolazione; | ||||||
| sul supporto di altri servizi e applicazioni; | ||||||
| sul controllo della potenza consumata e di quella fornita. | ||||||
| L'impiego di sistemi di controllo e di regolazione intelligenti installati presso i consumatori finali, i produttori e gli impianti di stoccaggio è subordinato al consenso degli interessati. Il Consiglio federale può prevedere eccezioni. | ||||||
| [1] Introdotta dall'all. cifra II n. 9 della LF del 30 set. 2016 sull'energia (RU 2017 6839; FF 2013 6489). Nuovo testo giusta la cifra I n. 2 della LF del 15 dic. 2017 sulla trasformazione e l'ampliamento delle reti elettriche (RU 2019 1349; FF 2016 3393). | ||||||
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RS 734.71 OAEl Ordinanza del 14 marzo 2008 sull'approvvigionamento elettrico (OAEl) Art. 31f [1] |
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| [1] Abrogato dalla cifra I dell'O del 19 feb. 2025, con effetto dal 1° gen. 2026 (RU 2025 139). |
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RS 734.7 LAEl Legge del 23 marzo 2007 sull'approvvigionamento elettrico (LAEl) Art. 17b [1] Sistemi di controllo e di regolazione intelligenti |
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| Un sistema di controllo e di regolazione intelligente è un dispositivo che permette di influenzare a distanza il consumo, la produzione o lo stoccaggio di energia elettrica, segnatamente per ottimizzare il consumo proprio o assicurare un esercizio stabile della rete. | ||||||
| Il Consiglio federale può emanare prescrizioni sull'impiego di sistemi di controllo e di regolazione intelligenti installati presso i consumatori finali, i produttori o gli impianti di stoccaggio. Può definire le condizioni alle quali tali sistemi possono essere impiegati e stabilire i loro requisiti tecnici minimi, nonché le ulteriori caratteristiche, dotazioni e funzionalità che devono presentare. A tal riguardo tiene conto delle norme internazionali e delle raccomandazioni di organizzazioni specializzate riconosciute. Il Consiglio federale può inoltre emanare prescrizioni in particolare: | ||||||
| sulla trasmissione dei dati di controllo e di regolazione; | ||||||
| sul supporto di altri servizi e applicazioni; | ||||||
| sul controllo della potenza consumata e di quella fornita. | ||||||
| L'impiego di sistemi di controllo e di regolazione intelligenti installati presso i consumatori finali, i produttori e gli impianti di stoccaggio è subordinato al consenso degli interessati. Il Consiglio federale può prevedere eccezioni. | ||||||
| [1] Introdotta dall'all. cifra II n. 9 della LF del 30 set. 2016 sull'energia (RU 2017 6839; FF 2013 6489). Nuovo testo giusta la cifra I n. 2 della LF del 15 dic. 2017 sulla trasformazione e l'ampliamento delle reti elettriche (RU 2019 1349; FF 2016 3393). | ||||||
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RS 734.71 OAEl Ordinanza del 14 marzo 2008 sull'approvvigionamento elettrico (OAEl) Art. 8c [1] |
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| [1] Introdotto dalla cifra I dell'O del 1° nov. 2017 (RU 2017 7109). Abrogato dalla cifra I dell'O del 19 feb. 2025, con effetto dal 1° gen. 2026 (RU 2025 139). |
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RS 734.7 LAEl Legge del 23 marzo 2007 sull'approvvigionamento elettrico (LAEl) Art. 17b [1] Sistemi di controllo e di regolazione intelligenti |
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| Un sistema di controllo e di regolazione intelligente è un dispositivo che permette di influenzare a distanza il consumo, la produzione o lo stoccaggio di energia elettrica, segnatamente per ottimizzare il consumo proprio o assicurare un esercizio stabile della rete. | ||||||
| Il Consiglio federale può emanare prescrizioni sull'impiego di sistemi di controllo e di regolazione intelligenti installati presso i consumatori finali, i produttori o gli impianti di stoccaggio. Può definire le condizioni alle quali tali sistemi possono essere impiegati e stabilire i loro requisiti tecnici minimi, nonché le ulteriori caratteristiche, dotazioni e funzionalità che devono presentare. A tal riguardo tiene conto delle norme internazionali e delle raccomandazioni di organizzazioni specializzate riconosciute. Il Consiglio federale può inoltre emanare prescrizioni in particolare: | ||||||
| sulla trasmissione dei dati di controllo e di regolazione; | ||||||
| sul supporto di altri servizi e applicazioni; | ||||||
| sul controllo della potenza consumata e di quella fornita. | ||||||
| L'impiego di sistemi di controllo e di regolazione intelligenti installati presso i consumatori finali, i produttori e gli impianti di stoccaggio è subordinato al consenso degli interessati. Il Consiglio federale può prevedere eccezioni. | ||||||
| [1] Introdotta dall'all. cifra II n. 9 della LF del 30 set. 2016 sull'energia (RU 2017 6839; FF 2013 6489). Nuovo testo giusta la cifra I n. 2 della LF del 15 dic. 2017 sulla trasformazione e l'ampliamento delle reti elettriche (RU 2019 1349; FF 2016 3393). | ||||||
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RS 734.71 OAEl Ordinanza del 14 marzo 2008 sull'approvvigionamento elettrico (OAEl) Art. 8c [1] |
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| [1] Introdotto dalla cifra I dell'O del 1° nov. 2017 (RU 2017 7109). Abrogato dalla cifra I dell'O del 19 feb. 2025, con effetto dal 1° gen. 2026 (RU 2025 139). |
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RS 734.7 LAEl Legge del 23 marzo 2007 sull'approvvigionamento elettrico (LAEl) Art. 17b [1] Sistemi di controllo e di regolazione intelligenti |
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| Un sistema di controllo e di regolazione intelligente è un dispositivo che permette di influenzare a distanza il consumo, la produzione o lo stoccaggio di energia elettrica, segnatamente per ottimizzare il consumo proprio o assicurare un esercizio stabile della rete. | ||||||
| Il Consiglio federale può emanare prescrizioni sull'impiego di sistemi di controllo e di regolazione intelligenti installati presso i consumatori finali, i produttori o gli impianti di stoccaggio. Può definire le condizioni alle quali tali sistemi possono essere impiegati e stabilire i loro requisiti tecnici minimi, nonché le ulteriori caratteristiche, dotazioni e funzionalità che devono presentare. A tal riguardo tiene conto delle norme internazionali e delle raccomandazioni di organizzazioni specializzate riconosciute. Il Consiglio federale può inoltre emanare prescrizioni in particolare: | ||||||
| sulla trasmissione dei dati di controllo e di regolazione; | ||||||
| sul supporto di altri servizi e applicazioni; | ||||||
| sul controllo della potenza consumata e di quella fornita. | ||||||
| L'impiego di sistemi di controllo e di regolazione intelligenti installati presso i consumatori finali, i produttori e gli impianti di stoccaggio è subordinato al consenso degli interessati. Il Consiglio federale può prevedere eccezioni. | ||||||
| [1] Introdotta dall'all. cifra II n. 9 della LF del 30 set. 2016 sull'energia (RU 2017 6839; FF 2013 6489). Nuovo testo giusta la cifra I n. 2 della LF del 15 dic. 2017 sulla trasformazione e l'ampliamento delle reti elettriche (RU 2019 1349; FF 2016 3393). | ||||||
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RS 734.71 OAEl Ordinanza del 14 marzo 2008 sull'approvvigionamento elettrico (OAEl) Art. 8c [1] |
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| [1] Introdotto dalla cifra I dell'O del 1° nov. 2017 (RU 2017 7109). Abrogato dalla cifra I dell'O del 19 feb. 2025, con effetto dal 1° gen. 2026 (RU 2025 139). |
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RS 734.71 OAEl Ordinanza del 14 marzo 2008 sull'approvvigionamento elettrico (OAEl) Art. 8c [1] |
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| [1] Introdotto dalla cifra I dell'O del 1° nov. 2017 (RU 2017 7109). Abrogato dalla cifra I dell'O del 19 feb. 2025, con effetto dal 1° gen. 2026 (RU 2025 139). |
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RS 734.7 LAEl Legge del 23 marzo 2007 sull'approvvigionamento elettrico (LAEl) Art. 17b [1] Sistemi di controllo e di regolazione intelligenti |
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| Un sistema di controllo e di regolazione intelligente è un dispositivo che permette di influenzare a distanza il consumo, la produzione o lo stoccaggio di energia elettrica, segnatamente per ottimizzare il consumo proprio o assicurare un esercizio stabile della rete. | ||||||
| Il Consiglio federale può emanare prescrizioni sull'impiego di sistemi di controllo e di regolazione intelligenti installati presso i consumatori finali, i produttori o gli impianti di stoccaggio. Può definire le condizioni alle quali tali sistemi possono essere impiegati e stabilire i loro requisiti tecnici minimi, nonché le ulteriori caratteristiche, dotazioni e funzionalità che devono presentare. A tal riguardo tiene conto delle norme internazionali e delle raccomandazioni di organizzazioni specializzate riconosciute. Il Consiglio federale può inoltre emanare prescrizioni in particolare: | ||||||
| sulla trasmissione dei dati di controllo e di regolazione; | ||||||
| sul supporto di altri servizi e applicazioni; | ||||||
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| L'impiego di sistemi di controllo e di regolazione intelligenti installati presso i consumatori finali, i produttori e gli impianti di stoccaggio è subordinato al consenso degli interessati. Il Consiglio federale può prevedere eccezioni. | ||||||
| [1] Introdotta dall'all. cifra II n. 9 della LF del 30 set. 2016 sull'energia (RU 2017 6839; FF 2013 6489). Nuovo testo giusta la cifra I n. 2 della LF del 15 dic. 2017 sulla trasformazione e l'ampliamento delle reti elettriche (RU 2019 1349; FF 2016 3393). | ||||||
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RS 734.7 LAEl Legge del 23 marzo 2007 sull'approvvigionamento elettrico (LAEl) Art. 17b [1] Sistemi di controllo e di regolazione intelligenti |
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| Un sistema di controllo e di regolazione intelligente è un dispositivo che permette di influenzare a distanza il consumo, la produzione o lo stoccaggio di energia elettrica, segnatamente per ottimizzare il consumo proprio o assicurare un esercizio stabile della rete. | ||||||
| Il Consiglio federale può emanare prescrizioni sull'impiego di sistemi di controllo e di regolazione intelligenti installati presso i consumatori finali, i produttori o gli impianti di stoccaggio. Può definire le condizioni alle quali tali sistemi possono essere impiegati e stabilire i loro requisiti tecnici minimi, nonché le ulteriori caratteristiche, dotazioni e funzionalità che devono presentare. A tal riguardo tiene conto delle norme internazionali e delle raccomandazioni di organizzazioni specializzate riconosciute. Il Consiglio federale può inoltre emanare prescrizioni in particolare: | ||||||
| sulla trasmissione dei dati di controllo e di regolazione; | ||||||
| sul supporto di altri servizi e applicazioni; | ||||||
| sul controllo della potenza consumata e di quella fornita. | ||||||
| L'impiego di sistemi di controllo e di regolazione intelligenti installati presso i consumatori finali, i produttori e gli impianti di stoccaggio è subordinato al consenso degli interessati. Il Consiglio federale può prevedere eccezioni. | ||||||
| [1] Introdotta dall'all. cifra II n. 9 della LF del 30 set. 2016 sull'energia (RU 2017 6839; FF 2013 6489). Nuovo testo giusta la cifra I n. 2 della LF del 15 dic. 2017 sulla trasformazione e l'ampliamento delle reti elettriche (RU 2019 1349; FF 2016 3393). | ||||||
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RS 734.7 LAEl Legge del 23 marzo 2007 sull'approvvigionamento elettrico (LAEl) Art. 17b [1] Sistemi di controllo e di regolazione intelligenti |
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| Un sistema di controllo e di regolazione intelligente è un dispositivo che permette di influenzare a distanza il consumo, la produzione o lo stoccaggio di energia elettrica, segnatamente per ottimizzare il consumo proprio o assicurare un esercizio stabile della rete. | ||||||
| Il Consiglio federale può emanare prescrizioni sull'impiego di sistemi di controllo e di regolazione intelligenti installati presso i consumatori finali, i produttori o gli impianti di stoccaggio. Può definire le condizioni alle quali tali sistemi possono essere impiegati e stabilire i loro requisiti tecnici minimi, nonché le ulteriori caratteristiche, dotazioni e funzionalità che devono presentare. A tal riguardo tiene conto delle norme internazionali e delle raccomandazioni di organizzazioni specializzate riconosciute. Il Consiglio federale può inoltre emanare prescrizioni in particolare: | ||||||
| sulla trasmissione dei dati di controllo e di regolazione; | ||||||
| sul supporto di altri servizi e applicazioni; | ||||||
| sul controllo della potenza consumata e di quella fornita. | ||||||
| L'impiego di sistemi di controllo e di regolazione intelligenti installati presso i consumatori finali, i produttori e gli impianti di stoccaggio è subordinato al consenso degli interessati. Il Consiglio federale può prevedere eccezioni. | ||||||
| [1] Introdotta dall'all. cifra II n. 9 della LF del 30 set. 2016 sull'energia (RU 2017 6839; FF 2013 6489). Nuovo testo giusta la cifra I n. 2 della LF del 15 dic. 2017 sulla trasformazione e l'ampliamento delle reti elettriche (RU 2019 1349; FF 2016 3393). | ||||||
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RS 172.021 PA Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) Art. 61 |
||||||
| L'autorità di ricorso decide la causa o eccezionalmente la rinvia, con istruzioni vincolanti, all'autorità inferiore. | ||||||
| La decisione del ricorso deve contenere la ricapitolazione dei fatti rilevanti, i motivi e il dispositivo. | ||||||
| Essa è notificata alle parti e all'autorità inferiore. | ||||||
|
RS 734.7 LAEl Legge del 23 marzo 2007 sull'approvvigionamento elettrico (LAEl) Art. 17b [1] Sistemi di controllo e di regolazione intelligenti |
||||||
| Un sistema di controllo e di regolazione intelligente è un dispositivo che permette di influenzare a distanza il consumo, la produzione o lo stoccaggio di energia elettrica, segnatamente per ottimizzare il consumo proprio o assicurare un esercizio stabile della rete. | ||||||
| Il Consiglio federale può emanare prescrizioni sull'impiego di sistemi di controllo e di regolazione intelligenti installati presso i consumatori finali, i produttori o gli impianti di stoccaggio. Può definire le condizioni alle quali tali sistemi possono essere impiegati e stabilire i loro requisiti tecnici minimi, nonché le ulteriori caratteristiche, dotazioni e funzionalità che devono presentare. A tal riguardo tiene conto delle norme internazionali e delle raccomandazioni di organizzazioni specializzate riconosciute. Il Consiglio federale può inoltre emanare prescrizioni in particolare: | ||||||
| sulla trasmissione dei dati di controllo e di regolazione; | ||||||
| sul supporto di altri servizi e applicazioni; | ||||||
| sul controllo della potenza consumata e di quella fornita. | ||||||
| L'impiego di sistemi di controllo e di regolazione intelligenti installati presso i consumatori finali, i produttori e gli impianti di stoccaggio è subordinato al consenso degli interessati. Il Consiglio federale può prevedere eccezioni. | ||||||
| [1] Introdotta dall'all. cifra II n. 9 della LF del 30 set. 2016 sull'energia (RU 2017 6839; FF 2013 6489). Nuovo testo giusta la cifra I n. 2 della LF del 15 dic. 2017 sulla trasformazione e l'ampliamento delle reti elettriche (RU 2019 1349; FF 2016 3393). | ||||||
|
RS 734.7 LAEl Legge del 23 marzo 2007 sull'approvvigionamento elettrico (LAEl) Art. 17b [1] Sistemi di controllo e di regolazione intelligenti |
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| Un sistema di controllo e di regolazione intelligente è un dispositivo che permette di influenzare a distanza il consumo, la produzione o lo stoccaggio di energia elettrica, segnatamente per ottimizzare il consumo proprio o assicurare un esercizio stabile della rete. | ||||||
| Il Consiglio federale può emanare prescrizioni sull'impiego di sistemi di controllo e di regolazione intelligenti installati presso i consumatori finali, i produttori o gli impianti di stoccaggio. Può definire le condizioni alle quali tali sistemi possono essere impiegati e stabilire i loro requisiti tecnici minimi, nonché le ulteriori caratteristiche, dotazioni e funzionalità che devono presentare. A tal riguardo tiene conto delle norme internazionali e delle raccomandazioni di organizzazioni specializzate riconosciute. Il Consiglio federale può inoltre emanare prescrizioni in particolare: | ||||||
| sulla trasmissione dei dati di controllo e di regolazione; | ||||||
| sul supporto di altri servizi e applicazioni; | ||||||
| sul controllo della potenza consumata e di quella fornita. | ||||||
| L'impiego di sistemi di controllo e di regolazione intelligenti installati presso i consumatori finali, i produttori e gli impianti di stoccaggio è subordinato al consenso degli interessati. Il Consiglio federale può prevedere eccezioni. | ||||||
| [1] Introdotta dall'all. cifra II n. 9 della LF del 30 set. 2016 sull'energia (RU 2017 6839; FF 2013 6489). Nuovo testo giusta la cifra I n. 2 della LF del 15 dic. 2017 sulla trasformazione e l'ampliamento delle reti elettriche (RU 2019 1349; FF 2016 3393). | ||||||
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RS 734.7 LAEl Legge del 23 marzo 2007 sull'approvvigionamento elettrico (LAEl) Art. 17c [1] Utilizzo della flessibilità |
||||||
| La flessibilità generata dalla possibilità di controllare il prelievo, lo stoccaggio o l'immissione di energia elettrica appartiene ai consumatori finali, ai produttori e ai gestori di impianti di stoccaggio (titolari della flessibilità). Chi intende utilizzare la flessibilità si assicura l'utilizzo mediante contratto. | ||||||
| I gestori delle reti di distribuzione possono utilizzare la flessibilità al servizio della rete all'interno del proprio comprensorio. A tal fine concludono con i titolari della flessibilità contratti non discriminatori che disciplinano parimenti la rimunerazione. | ||||||
| In deroga all'articolo 17b capoverso 3, l'impiego di sistemi di controllo e di regolazione intelligenti da parte del gestore della rete di distribuzione è permesso per la flessibilità esistente fintantoché il titolare della stessa non lo vieta. Il Consiglio federale disciplina le modalità con cui i gestori delle reti di distribuzione informano i titolari della flessibilità in merito a tale impiego e le modalità per il divieto. Se l'esperienza mostra che le possibilità di accesso dei gestori delle reti di distribuzione e il loro utilizzo effettivo della flessibilità contribuiscono a limitare lo sfruttamento di altri utilizzi potenziali della flessibilità, il Consiglio federale può prevedere misure volte a migliorare lo sfruttamento di tali potenziali. Tali misure possono andare a scapito dei gestori delle reti di distribuzione e consistere in particolare in una limitazione della deroga all'articolo 17b capoverso 3 o nell'introduzione di forme adeguate di promozione della flessibilità sul mercato. In merito il Consiglio federale riferisce annualmente. | ||||||
| Ai gestori delle reti di distribuzione spettano nel proprio comprensorio i seguenti utilizzi garantiti della flessibilità al servizio della rete: | ||||||
| limitazione forzata di una determinata quota di immissione nel punto di allacciamento; | ||||||
| utilizzo in caso di pericolo rilevante e immediato per l'esercizio sicuro della rete. | ||||||
| Gli utilizzi garantiti spettano ai gestori delle reti di distribuzione anche se in contrasto con diritti di utilizzo di terzi e se il titolare della flessibilità vi si oppone. I gestori delle reti di distribuzione informano la ElCom ogni anno sugli utilizzi effettuati ai sensi del capoverso 4 lettera b. | ||||||
| Il Consiglio federale disciplina i dettagli relativi ai capoversi 3-5. | ||||||
| [1] Introdotta dall'all. cifra II n. 9 della LF del 30 set. 2016 sull'energia (RU 2017 6839; FF 2013 6489). Nuovo testo giusta la cifra I n. 2 della LF del 29 set. 2023 su un approvvigionamento elettrico sicuro con le energie rinnovabili, in vigore dal 1° gen. 2026 (RU 2024 679; FF 2021 1666). | ||||||
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RS 734.7 LAEl Legge del 23 marzo 2007 sull'approvvigionamento elettrico (LAEl) Art. 17c [1] Utilizzo della flessibilità |
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| La flessibilità generata dalla possibilità di controllare il prelievo, lo stoccaggio o l'immissione di energia elettrica appartiene ai consumatori finali, ai produttori e ai gestori di impianti di stoccaggio (titolari della flessibilità). Chi intende utilizzare la flessibilità si assicura l'utilizzo mediante contratto. | ||||||
| I gestori delle reti di distribuzione possono utilizzare la flessibilità al servizio della rete all'interno del proprio comprensorio. A tal fine concludono con i titolari della flessibilità contratti non discriminatori che disciplinano parimenti la rimunerazione. | ||||||
| In deroga all'articolo 17b capoverso 3, l'impiego di sistemi di controllo e di regolazione intelligenti da parte del gestore della rete di distribuzione è permesso per la flessibilità esistente fintantoché il titolare della stessa non lo vieta. Il Consiglio federale disciplina le modalità con cui i gestori delle reti di distribuzione informano i titolari della flessibilità in merito a tale impiego e le modalità per il divieto. Se l'esperienza mostra che le possibilità di accesso dei gestori delle reti di distribuzione e il loro utilizzo effettivo della flessibilità contribuiscono a limitare lo sfruttamento di altri utilizzi potenziali della flessibilità, il Consiglio federale può prevedere misure volte a migliorare lo sfruttamento di tali potenziali. Tali misure possono andare a scapito dei gestori delle reti di distribuzione e consistere in particolare in una limitazione della deroga all'articolo 17b capoverso 3 o nell'introduzione di forme adeguate di promozione della flessibilità sul mercato. In merito il Consiglio federale riferisce annualmente. | ||||||
| Ai gestori delle reti di distribuzione spettano nel proprio comprensorio i seguenti utilizzi garantiti della flessibilità al servizio della rete: | ||||||
| limitazione forzata di una determinata quota di immissione nel punto di allacciamento; | ||||||
| utilizzo in caso di pericolo rilevante e immediato per l'esercizio sicuro della rete. | ||||||
| Gli utilizzi garantiti spettano ai gestori delle reti di distribuzione anche se in contrasto con diritti di utilizzo di terzi e se il titolare della flessibilità vi si oppone. I gestori delle reti di distribuzione informano la ElCom ogni anno sugli utilizzi effettuati ai sensi del capoverso 4 lettera b. | ||||||
| Il Consiglio federale disciplina i dettagli relativi ai capoversi 3-5. | ||||||
| [1] Introdotta dall'all. cifra II n. 9 della LF del 30 set. 2016 sull'energia (RU 2017 6839; FF 2013 6489). Nuovo testo giusta la cifra I n. 2 della LF del 29 set. 2023 su un approvvigionamento elettrico sicuro con le energie rinnovabili, in vigore dal 1° gen. 2026 (RU 2024 679; FF 2021 1666). | ||||||
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RS 734.71 OAEl Ordinanza del 14 marzo 2008 sull'approvvigionamento elettrico (OAEl) Art. 8d [1] Gestione dei dati provenienti da sistemi di misurazione, di controllo e di regolazione intelligenti |
||||||
| I gestori di rete possono trattare i dati di misurazione e di base provenienti dall'impiego di sistemi di misurazione, di controllo e di regolazione per gli scopi seguenti: | ||||||
| dati personali e dati di persone giuridiche in forma pseudonimizzata, compresi i profili di carico con periodi di misurazione di 15 minuti e oltre: per la misurazione, il controllo e la regolazione, per l'impiego di sistemi tariffari, per un esercizio sicuro, performante ed efficiente della rete, anche nell'ambito dell'utilizzo della flessibilità, per il bilanciamento della rete, per la pianificazione della rete; | ||||||
| per la misurazione, il controllo e la regolazione, | ||||||
| per l'impiego di sistemi tariffari, | ||||||
| per un esercizio sicuro, performante ed efficiente della rete, anche nell'ambito dell'utilizzo della flessibilità, | ||||||
| per il bilanciamento della rete, | ||||||
| per la pianificazione della rete; | ||||||
| dati personali e dati di persone giuridiche in forma non pseudonimizzata, compresi i profili di carico con periodi di misurazione di 15 minuti e oltre, per la fatturazione: della fornitura di energia, del corrispettivo per l'utilizzazione della rete, della rimunerazione per l'impiego di sistemi di controllo e di regolazione in relazione con l'utilizzo della flessibilità. | ||||||
| della fornitura di energia, | ||||||
| del corrispettivo per l'utilizzazione della rete, | ||||||
| della rimunerazione per l'impiego di sistemi di controllo e di regolazione in relazione con l'utilizzo della flessibilità. | ||||||
| Possono comunicare i dati di base e di misurazione provenienti dall'impiego di sistemi di misurazione alle seguenti persone per gli scopi indicati di seguito: | ||||||
| dati personali e dati di persone giuridiche in forma pseudonimizzata o adeguatamente aggregata: ai partecipanti secondo l'articolo 17f capoverso 1 LAEl per gli scopi di cui all'articolo 8 capoverso 3; | ||||||
| informazioni per la decodifica degli pseudonimi: ai fornitori di energia del consumatore finale interessato ai fini della fatturazione. | ||||||
| I dati personali e i dati di persone giuridiche vengono distrutti dopo cinque anni, sempre che non siano rilevanti ai fini della fatturazione o anonimizzati. | ||||||
| Il gestore di rete consulta i dati provenienti dai sistemi di misurazione intelligenti al massimo una volta al giorno, sempre che l'esercizio della rete non richieda di consultarli con più frequenza. | ||||||
| [1] Introdotto dalla cifra I dell'O del 1° nov. 2017 (RU 2017 7109). Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 20 nov. 2024, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 706). | ||||||
|
RS 734.71 OAEl Ordinanza del 14 marzo 2008 sull'approvvigionamento elettrico (OAEl) Art. 8d [1] Gestione dei dati provenienti da sistemi di misurazione, di controllo e di regolazione intelligenti |
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| I gestori di rete possono trattare i dati di misurazione e di base provenienti dall'impiego di sistemi di misurazione, di controllo e di regolazione per gli scopi seguenti: | ||||||
| dati personali e dati di persone giuridiche in forma pseudonimizzata, compresi i profili di carico con periodi di misurazione di 15 minuti e oltre: per la misurazione, il controllo e la regolazione, per l'impiego di sistemi tariffari, per un esercizio sicuro, performante ed efficiente della rete, anche nell'ambito dell'utilizzo della flessibilità, per il bilanciamento della rete, per la pianificazione della rete; | ||||||
| per la misurazione, il controllo e la regolazione, | ||||||
| per l'impiego di sistemi tariffari, | ||||||
| per un esercizio sicuro, performante ed efficiente della rete, anche nell'ambito dell'utilizzo della flessibilità, | ||||||
| per il bilanciamento della rete, | ||||||
| per la pianificazione della rete; | ||||||
| dati personali e dati di persone giuridiche in forma non pseudonimizzata, compresi i profili di carico con periodi di misurazione di 15 minuti e oltre, per la fatturazione: della fornitura di energia, del corrispettivo per l'utilizzazione della rete, della rimunerazione per l'impiego di sistemi di controllo e di regolazione in relazione con l'utilizzo della flessibilità. | ||||||
| della fornitura di energia, | ||||||
| del corrispettivo per l'utilizzazione della rete, | ||||||
| della rimunerazione per l'impiego di sistemi di controllo e di regolazione in relazione con l'utilizzo della flessibilità. | ||||||
| Possono comunicare i dati di base e di misurazione provenienti dall'impiego di sistemi di misurazione alle seguenti persone per gli scopi indicati di seguito: | ||||||
| dati personali e dati di persone giuridiche in forma pseudonimizzata o adeguatamente aggregata: ai partecipanti secondo l'articolo 17f capoverso 1 LAEl per gli scopi di cui all'articolo 8 capoverso 3; | ||||||
| informazioni per la decodifica degli pseudonimi: ai fornitori di energia del consumatore finale interessato ai fini della fatturazione. | ||||||
| I dati personali e i dati di persone giuridiche vengono distrutti dopo cinque anni, sempre che non siano rilevanti ai fini della fatturazione o anonimizzati. | ||||||
| Il gestore di rete consulta i dati provenienti dai sistemi di misurazione intelligenti al massimo una volta al giorno, sempre che l'esercizio della rete non richieda di consultarli con più frequenza. | ||||||
| [1] Introdotto dalla cifra I dell'O del 1° nov. 2017 (RU 2017 7109). Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 20 nov. 2024, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 706). | ||||||
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RS 734.71 OAEl Ordinanza del 14 marzo 2008 sull'approvvigionamento elettrico (OAEl) Art. 8d [1] Gestione dei dati provenienti da sistemi di misurazione, di controllo e di regolazione intelligenti |
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| I gestori di rete possono trattare i dati di misurazione e di base provenienti dall'impiego di sistemi di misurazione, di controllo e di regolazione per gli scopi seguenti: | ||||||
| dati personali e dati di persone giuridiche in forma pseudonimizzata, compresi i profili di carico con periodi di misurazione di 15 minuti e oltre: per la misurazione, il controllo e la regolazione, per l'impiego di sistemi tariffari, per un esercizio sicuro, performante ed efficiente della rete, anche nell'ambito dell'utilizzo della flessibilità, per il bilanciamento della rete, per la pianificazione della rete; | ||||||
| per la misurazione, il controllo e la regolazione, | ||||||
| per l'impiego di sistemi tariffari, | ||||||
| per un esercizio sicuro, performante ed efficiente della rete, anche nell'ambito dell'utilizzo della flessibilità, | ||||||
| per il bilanciamento della rete, | ||||||
| per la pianificazione della rete; | ||||||
| dati personali e dati di persone giuridiche in forma non pseudonimizzata, compresi i profili di carico con periodi di misurazione di 15 minuti e oltre, per la fatturazione: della fornitura di energia, del corrispettivo per l'utilizzazione della rete, della rimunerazione per l'impiego di sistemi di controllo e di regolazione in relazione con l'utilizzo della flessibilità. | ||||||
| della fornitura di energia, | ||||||
| del corrispettivo per l'utilizzazione della rete, | ||||||
| della rimunerazione per l'impiego di sistemi di controllo e di regolazione in relazione con l'utilizzo della flessibilità. | ||||||
| Possono comunicare i dati di base e di misurazione provenienti dall'impiego di sistemi di misurazione alle seguenti persone per gli scopi indicati di seguito: | ||||||
| dati personali e dati di persone giuridiche in forma pseudonimizzata o adeguatamente aggregata: ai partecipanti secondo l'articolo 17f capoverso 1 LAEl per gli scopi di cui all'articolo 8 capoverso 3; | ||||||
| informazioni per la decodifica degli pseudonimi: ai fornitori di energia del consumatore finale interessato ai fini della fatturazione. | ||||||
| I dati personali e i dati di persone giuridiche vengono distrutti dopo cinque anni, sempre che non siano rilevanti ai fini della fatturazione o anonimizzati. | ||||||
| Il gestore di rete consulta i dati provenienti dai sistemi di misurazione intelligenti al massimo una volta al giorno, sempre che l'esercizio della rete non richieda di consultarli con più frequenza. | ||||||
| [1] Introdotto dalla cifra I dell'O del 1° nov. 2017 (RU 2017 7109). Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 20 nov. 2024, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 706). | ||||||
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RS 734.7 LAEl Legge del 23 marzo 2007 sull'approvvigionamento elettrico (LAEl) Art. 17c [1] Utilizzo della flessibilità |
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| La flessibilità generata dalla possibilità di controllare il prelievo, lo stoccaggio o l'immissione di energia elettrica appartiene ai consumatori finali, ai produttori e ai gestori di impianti di stoccaggio (titolari della flessibilità). Chi intende utilizzare la flessibilità si assicura l'utilizzo mediante contratto. | ||||||
| I gestori delle reti di distribuzione possono utilizzare la flessibilità al servizio della rete all'interno del proprio comprensorio. A tal fine concludono con i titolari della flessibilità contratti non discriminatori che disciplinano parimenti la rimunerazione. | ||||||
| In deroga all'articolo 17b capoverso 3, l'impiego di sistemi di controllo e di regolazione intelligenti da parte del gestore della rete di distribuzione è permesso per la flessibilità esistente fintantoché il titolare della stessa non lo vieta. Il Consiglio federale disciplina le modalità con cui i gestori delle reti di distribuzione informano i titolari della flessibilità in merito a tale impiego e le modalità per il divieto. Se l'esperienza mostra che le possibilità di accesso dei gestori delle reti di distribuzione e il loro utilizzo effettivo della flessibilità contribuiscono a limitare lo sfruttamento di altri utilizzi potenziali della flessibilità, il Consiglio federale può prevedere misure volte a migliorare lo sfruttamento di tali potenziali. Tali misure possono andare a scapito dei gestori delle reti di distribuzione e consistere in particolare in una limitazione della deroga all'articolo 17b capoverso 3 o nell'introduzione di forme adeguate di promozione della flessibilità sul mercato. In merito il Consiglio federale riferisce annualmente. | ||||||
| Ai gestori delle reti di distribuzione spettano nel proprio comprensorio i seguenti utilizzi garantiti della flessibilità al servizio della rete: | ||||||
| limitazione forzata di una determinata quota di immissione nel punto di allacciamento; | ||||||
| utilizzo in caso di pericolo rilevante e immediato per l'esercizio sicuro della rete. | ||||||
| Gli utilizzi garantiti spettano ai gestori delle reti di distribuzione anche se in contrasto con diritti di utilizzo di terzi e se il titolare della flessibilità vi si oppone. I gestori delle reti di distribuzione informano la ElCom ogni anno sugli utilizzi effettuati ai sensi del capoverso 4 lettera b. | ||||||
| Il Consiglio federale disciplina i dettagli relativi ai capoversi 3-5. | ||||||
| [1] Introdotta dall'all. cifra II n. 9 della LF del 30 set. 2016 sull'energia (RU 2017 6839; FF 2013 6489). Nuovo testo giusta la cifra I n. 2 della LF del 29 set. 2023 su un approvvigionamento elettrico sicuro con le energie rinnovabili, in vigore dal 1° gen. 2026 (RU 2024 679; FF 2021 1666). | ||||||
|
RS 734.71 OAEl Ordinanza del 14 marzo 2008 sull'approvvigionamento elettrico (OAEl) Art. 8d [1] Gestione dei dati provenienti da sistemi di misurazione, di controllo e di regolazione intelligenti |
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| I gestori di rete possono trattare i dati di misurazione e di base provenienti dall'impiego di sistemi di misurazione, di controllo e di regolazione per gli scopi seguenti: | ||||||
| dati personali e dati di persone giuridiche in forma pseudonimizzata, compresi i profili di carico con periodi di misurazione di 15 minuti e oltre: per la misurazione, il controllo e la regolazione, per l'impiego di sistemi tariffari, per un esercizio sicuro, performante ed efficiente della rete, anche nell'ambito dell'utilizzo della flessibilità, per il bilanciamento della rete, per la pianificazione della rete; | ||||||
| per la misurazione, il controllo e la regolazione, | ||||||
| per l'impiego di sistemi tariffari, | ||||||
| per un esercizio sicuro, performante ed efficiente della rete, anche nell'ambito dell'utilizzo della flessibilità, | ||||||
| per il bilanciamento della rete, | ||||||
| per la pianificazione della rete; | ||||||
| dati personali e dati di persone giuridiche in forma non pseudonimizzata, compresi i profili di carico con periodi di misurazione di 15 minuti e oltre, per la fatturazione: della fornitura di energia, del corrispettivo per l'utilizzazione della rete, della rimunerazione per l'impiego di sistemi di controllo e di regolazione in relazione con l'utilizzo della flessibilità. | ||||||
| della fornitura di energia, | ||||||
| del corrispettivo per l'utilizzazione della rete, | ||||||
| della rimunerazione per l'impiego di sistemi di controllo e di regolazione in relazione con l'utilizzo della flessibilità. | ||||||
| Possono comunicare i dati di base e di misurazione provenienti dall'impiego di sistemi di misurazione alle seguenti persone per gli scopi indicati di seguito: | ||||||
| dati personali e dati di persone giuridiche in forma pseudonimizzata o adeguatamente aggregata: ai partecipanti secondo l'articolo 17f capoverso 1 LAEl per gli scopi di cui all'articolo 8 capoverso 3; | ||||||
| informazioni per la decodifica degli pseudonimi: ai fornitori di energia del consumatore finale interessato ai fini della fatturazione. | ||||||
| I dati personali e i dati di persone giuridiche vengono distrutti dopo cinque anni, sempre che non siano rilevanti ai fini della fatturazione o anonimizzati. | ||||||
| Il gestore di rete consulta i dati provenienti dai sistemi di misurazione intelligenti al massimo una volta al giorno, sempre che l'esercizio della rete non richieda di consultarli con più frequenza. | ||||||
| [1] Introdotto dalla cifra I dell'O del 1° nov. 2017 (RU 2017 7109). Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 20 nov. 2024, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 706). | ||||||
|
RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 13 Protezione della sfera privata |
||||||
| Ognuno ha diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, della sua abitazione, della sua corrispondenza epistolare nonché delle sue relazioni via posta e telecomunicazioni. | ||||||
| Ognuno ha diritto d'essere protetto da un impiego abusivo dei suoi dati personali. | ||||||
|
RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 36 Limiti dei diritti fondamentali |
||||||
| Le restrizioni dei diritti fondamentali devono avere una base legale. Se gravi, devono essere previste dalla legge medesima. Sono eccettuate le restrizioni ordinate in caso di pericolo grave, immediato e non altrimenti evitabile. | ||||||
| Le restrizioni dei diritti fondamentali devono essere giustificate da un interesse pubblico o dalla protezione di diritti fondamentali altrui. | ||||||
| Esse devono essere proporzionate allo scopo. | ||||||
| I diritti fondamentali sono intangibili nella loro essenza. | ||||||
|
RS 734.71 OAEl Ordinanza del 14 marzo 2008 sull'approvvigionamento elettrico (OAEl) Art. 8d [1] Gestione dei dati provenienti da sistemi di misurazione, di controllo e di regolazione intelligenti |
||||||
| I gestori di rete possono trattare i dati di misurazione e di base provenienti dall'impiego di sistemi di misurazione, di controllo e di regolazione per gli scopi seguenti: | ||||||
| dati personali e dati di persone giuridiche in forma pseudonimizzata, compresi i profili di carico con periodi di misurazione di 15 minuti e oltre: per la misurazione, il controllo e la regolazione, per l'impiego di sistemi tariffari, per un esercizio sicuro, performante ed efficiente della rete, anche nell'ambito dell'utilizzo della flessibilità, per il bilanciamento della rete, per la pianificazione della rete; | ||||||
| per la misurazione, il controllo e la regolazione, | ||||||
| per l'impiego di sistemi tariffari, | ||||||
| per un esercizio sicuro, performante ed efficiente della rete, anche nell'ambito dell'utilizzo della flessibilità, | ||||||
| per il bilanciamento della rete, | ||||||
| per la pianificazione della rete; | ||||||
| dati personali e dati di persone giuridiche in forma non pseudonimizzata, compresi i profili di carico con periodi di misurazione di 15 minuti e oltre, per la fatturazione: della fornitura di energia, del corrispettivo per l'utilizzazione della rete, della rimunerazione per l'impiego di sistemi di controllo e di regolazione in relazione con l'utilizzo della flessibilità. | ||||||
| della fornitura di energia, | ||||||
| del corrispettivo per l'utilizzazione della rete, | ||||||
| della rimunerazione per l'impiego di sistemi di controllo e di regolazione in relazione con l'utilizzo della flessibilità. | ||||||
| Possono comunicare i dati di base e di misurazione provenienti dall'impiego di sistemi di misurazione alle seguenti persone per gli scopi indicati di seguito: | ||||||
| dati personali e dati di persone giuridiche in forma pseudonimizzata o adeguatamente aggregata: ai partecipanti secondo l'articolo 17f capoverso 1 LAEl per gli scopi di cui all'articolo 8 capoverso 3; | ||||||
| informazioni per la decodifica degli pseudonimi: ai fornitori di energia del consumatore finale interessato ai fini della fatturazione. | ||||||
| I dati personali e i dati di persone giuridiche vengono distrutti dopo cinque anni, sempre che non siano rilevanti ai fini della fatturazione o anonimizzati. | ||||||
| Il gestore di rete consulta i dati provenienti dai sistemi di misurazione intelligenti al massimo una volta al giorno, sempre che l'esercizio della rete non richieda di consultarli con più frequenza. | ||||||
| [1] Introdotto dalla cifra I dell'O del 1° nov. 2017 (RU 2017 7109). Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 20 nov. 2024, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 706). | ||||||
|
RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 36 Limiti dei diritti fondamentali |
||||||
| Le restrizioni dei diritti fondamentali devono avere una base legale. Se gravi, devono essere previste dalla legge medesima. Sono eccettuate le restrizioni ordinate in caso di pericolo grave, immediato e non altrimenti evitabile. | ||||||
| Le restrizioni dei diritti fondamentali devono essere giustificate da un interesse pubblico o dalla protezione di diritti fondamentali altrui. | ||||||
| Esse devono essere proporzionate allo scopo. | ||||||
| I diritti fondamentali sono intangibili nella loro essenza. | ||||||
|
RS 235.1 LPD Legge federale del 25 settembre 2020 sulla protezione dei dati (LPD) Art. 17 Eccezioni |
||||||
| In deroga all'articolo 16 capoversi 1 e 2, dati personali possono essere comunicati all'estero se: | ||||||
| la persona interessata ha dato il suo espresso consenso alla comunicazione; | ||||||
| la comunicazione è in relazione diretta con la conclusione o l'esecuzione di un contratto:tra il titolare del trattamento e la persona interessata, otra il titolare del trattamento e un altro contraente, nell'interesse della persona interessata; | ||||||
| tra il titolare del trattamento e la persona interessata, o | ||||||
| tra il titolare del trattamento e un altro contraente, nell'interesse della persona interessata; | ||||||
| la comunicazione è necessaria per:tutelare un interesse pubblico preponderante, oaccertare, esercitare o far valere un diritto dinanzi a un giudice o a un'altra autorità estera competente; | ||||||
| tutelare un interesse pubblico preponderante, o | ||||||
| accertare, esercitare o far valere un diritto dinanzi a un giudice o a un'altra autorità estera competente; | ||||||
| la comunicazione è necessaria per proteggere la vita o l'integrità fisica della persona interessata o di un terzo e non è possibile ottenere il consenso della persona interessata entro un termine ragionevole; | ||||||
| la persona interessata ha reso i dati personali accessibili a chiunque e non si è opposta espressamente al loro trattamento; o | ||||||
| i dati provengono da un registro previsto dalla legge accessibile al pubblico o alle persone con un interesse degno di protezione, sempreché nel caso specifico siano adempiute le condizioni legali per la consultazione. | ||||||
| Il titolare o il responsabile del trattamento che comunica dati personali conformemente al capoverso 1 lettere b numero 2, c e d ne informa, su richiesta, l'IFPDT. | ||||||
|
RS 734.71 OAEl Ordinanza del 14 marzo 2008 sull'approvvigionamento elettrico (OAEl) Art. 8d [1] Gestione dei dati provenienti da sistemi di misurazione, di controllo e di regolazione intelligenti |
||||||
| I gestori di rete possono trattare i dati di misurazione e di base provenienti dall'impiego di sistemi di misurazione, di controllo e di regolazione per gli scopi seguenti: | ||||||
| dati personali e dati di persone giuridiche in forma pseudonimizzata, compresi i profili di carico con periodi di misurazione di 15 minuti e oltre: per la misurazione, il controllo e la regolazione, per l'impiego di sistemi tariffari, per un esercizio sicuro, performante ed efficiente della rete, anche nell'ambito dell'utilizzo della flessibilità, per il bilanciamento della rete, per la pianificazione della rete; | ||||||
| per la misurazione, il controllo e la regolazione, | ||||||
| per l'impiego di sistemi tariffari, | ||||||
| per un esercizio sicuro, performante ed efficiente della rete, anche nell'ambito dell'utilizzo della flessibilità, | ||||||
| per il bilanciamento della rete, | ||||||
| per la pianificazione della rete; | ||||||
| dati personali e dati di persone giuridiche in forma non pseudonimizzata, compresi i profili di carico con periodi di misurazione di 15 minuti e oltre, per la fatturazione: della fornitura di energia, del corrispettivo per l'utilizzazione della rete, della rimunerazione per l'impiego di sistemi di controllo e di regolazione in relazione con l'utilizzo della flessibilità. | ||||||
| della fornitura di energia, | ||||||
| del corrispettivo per l'utilizzazione della rete, | ||||||
| della rimunerazione per l'impiego di sistemi di controllo e di regolazione in relazione con l'utilizzo della flessibilità. | ||||||
| Possono comunicare i dati di base e di misurazione provenienti dall'impiego di sistemi di misurazione alle seguenti persone per gli scopi indicati di seguito: | ||||||
| dati personali e dati di persone giuridiche in forma pseudonimizzata o adeguatamente aggregata: ai partecipanti secondo l'articolo 17f capoverso 1 LAEl per gli scopi di cui all'articolo 8 capoverso 3; | ||||||
| informazioni per la decodifica degli pseudonimi: ai fornitori di energia del consumatore finale interessato ai fini della fatturazione. | ||||||
| I dati personali e i dati di persone giuridiche vengono distrutti dopo cinque anni, sempre che non siano rilevanti ai fini della fatturazione o anonimizzati. | ||||||
| Il gestore di rete consulta i dati provenienti dai sistemi di misurazione intelligenti al massimo una volta al giorno, sempre che l'esercizio della rete non richieda di consultarli con più frequenza. | ||||||
| [1] Introdotto dalla cifra I dell'O del 1° nov. 2017 (RU 2017 7109). Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 20 nov. 2024, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 706). | ||||||
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RS 734.71 OAEl Ordinanza del 14 marzo 2008 sull'approvvigionamento elettrico (OAEl) Art. 8d [1] Gestione dei dati provenienti da sistemi di misurazione, di controllo e di regolazione intelligenti |
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| I gestori di rete possono trattare i dati di misurazione e di base provenienti dall'impiego di sistemi di misurazione, di controllo e di regolazione per gli scopi seguenti: | ||||||
| dati personali e dati di persone giuridiche in forma pseudonimizzata, compresi i profili di carico con periodi di misurazione di 15 minuti e oltre: per la misurazione, il controllo e la regolazione, per l'impiego di sistemi tariffari, per un esercizio sicuro, performante ed efficiente della rete, anche nell'ambito dell'utilizzo della flessibilità, per il bilanciamento della rete, per la pianificazione della rete; | ||||||
| per la misurazione, il controllo e la regolazione, | ||||||
| per l'impiego di sistemi tariffari, | ||||||
| per un esercizio sicuro, performante ed efficiente della rete, anche nell'ambito dell'utilizzo della flessibilità, | ||||||
| per il bilanciamento della rete, | ||||||
| per la pianificazione della rete; | ||||||
| dati personali e dati di persone giuridiche in forma non pseudonimizzata, compresi i profili di carico con periodi di misurazione di 15 minuti e oltre, per la fatturazione: della fornitura di energia, del corrispettivo per l'utilizzazione della rete, della rimunerazione per l'impiego di sistemi di controllo e di regolazione in relazione con l'utilizzo della flessibilità. | ||||||
| della fornitura di energia, | ||||||
| del corrispettivo per l'utilizzazione della rete, | ||||||
| della rimunerazione per l'impiego di sistemi di controllo e di regolazione in relazione con l'utilizzo della flessibilità. | ||||||
| Possono comunicare i dati di base e di misurazione provenienti dall'impiego di sistemi di misurazione alle seguenti persone per gli scopi indicati di seguito: | ||||||
| dati personali e dati di persone giuridiche in forma pseudonimizzata o adeguatamente aggregata: ai partecipanti secondo l'articolo 17f capoverso 1 LAEl per gli scopi di cui all'articolo 8 capoverso 3; | ||||||
| informazioni per la decodifica degli pseudonimi: ai fornitori di energia del consumatore finale interessato ai fini della fatturazione. | ||||||
| I dati personali e i dati di persone giuridiche vengono distrutti dopo cinque anni, sempre che non siano rilevanti ai fini della fatturazione o anonimizzati. | ||||||
| Il gestore di rete consulta i dati provenienti dai sistemi di misurazione intelligenti al massimo una volta al giorno, sempre che l'esercizio della rete non richieda di consultarli con più frequenza. | ||||||
| [1] Introdotto dalla cifra I dell'O del 1° nov. 2017 (RU 2017 7109). Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 20 nov. 2024, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 706). | ||||||
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RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 36 Limiti dei diritti fondamentali |
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| Le restrizioni dei diritti fondamentali devono avere una base legale. Se gravi, devono essere previste dalla legge medesima. Sono eccettuate le restrizioni ordinate in caso di pericolo grave, immediato e non altrimenti evitabile. | ||||||
| Le restrizioni dei diritti fondamentali devono essere giustificate da un interesse pubblico o dalla protezione di diritti fondamentali altrui. | ||||||
| Esse devono essere proporzionate allo scopo. | ||||||
| I diritti fondamentali sono intangibili nella loro essenza. | ||||||
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RS 235.1 LPD Legge federale del 25 settembre 2020 sulla protezione dei dati (LPD) Art. 17 Eccezioni |
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| In deroga all'articolo 16 capoversi 1 e 2, dati personali possono essere comunicati all'estero se: | ||||||
| la persona interessata ha dato il suo espresso consenso alla comunicazione; | ||||||
| la comunicazione è in relazione diretta con la conclusione o l'esecuzione di un contratto:tra il titolare del trattamento e la persona interessata, otra il titolare del trattamento e un altro contraente, nell'interesse della persona interessata; | ||||||
| tra il titolare del trattamento e la persona interessata, o | ||||||
| tra il titolare del trattamento e un altro contraente, nell'interesse della persona interessata; | ||||||
| la comunicazione è necessaria per:tutelare un interesse pubblico preponderante, oaccertare, esercitare o far valere un diritto dinanzi a un giudice o a un'altra autorità estera competente; | ||||||
| tutelare un interesse pubblico preponderante, o | ||||||
| accertare, esercitare o far valere un diritto dinanzi a un giudice o a un'altra autorità estera competente; | ||||||
| la comunicazione è necessaria per proteggere la vita o l'integrità fisica della persona interessata o di un terzo e non è possibile ottenere il consenso della persona interessata entro un termine ragionevole; | ||||||
| la persona interessata ha reso i dati personali accessibili a chiunque e non si è opposta espressamente al loro trattamento; o | ||||||
| i dati provengono da un registro previsto dalla legge accessibile al pubblico o alle persone con un interesse degno di protezione, sempreché nel caso specifico siano adempiute le condizioni legali per la consultazione. | ||||||
| Il titolare o il responsabile del trattamento che comunica dati personali conformemente al capoverso 1 lettere b numero 2, c e d ne informa, su richiesta, l'IFPDT. | ||||||
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RS 235.1 LPD Legge federale del 25 settembre 2020 sulla protezione dei dati (LPD) Art. 3 Campo d'applicazione territoriale |
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| La presente legge si applica alle fattispecie che generano effetti in Svizzera, anche se si verificano all'estero. | ||||||
| Alle pretese di diritto civile si applica la legge federale del 18 dicembre 1987 [1] sul diritto internazionale privato. Sono fatte salve inoltre le disposizioni concernenti il campo d'applicazione territoriale del Codice penale [2]. | ||||||
| [1] RS 291 [2] RS 311.0 | ||||||
|
RS 235.1 LPD Legge federale del 25 settembre 2020 sulla protezione dei dati (LPD) Art. 17 Eccezioni |
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| In deroga all'articolo 16 capoversi 1 e 2, dati personali possono essere comunicati all'estero se: | ||||||
| la persona interessata ha dato il suo espresso consenso alla comunicazione; | ||||||
| la comunicazione è in relazione diretta con la conclusione o l'esecuzione di un contratto:tra il titolare del trattamento e la persona interessata, otra il titolare del trattamento e un altro contraente, nell'interesse della persona interessata; | ||||||
| tra il titolare del trattamento e la persona interessata, o | ||||||
| tra il titolare del trattamento e un altro contraente, nell'interesse della persona interessata; | ||||||
| la comunicazione è necessaria per:tutelare un interesse pubblico preponderante, oaccertare, esercitare o far valere un diritto dinanzi a un giudice o a un'altra autorità estera competente; | ||||||
| tutelare un interesse pubblico preponderante, o | ||||||
| accertare, esercitare o far valere un diritto dinanzi a un giudice o a un'altra autorità estera competente; | ||||||
| la comunicazione è necessaria per proteggere la vita o l'integrità fisica della persona interessata o di un terzo e non è possibile ottenere il consenso della persona interessata entro un termine ragionevole; | ||||||
| la persona interessata ha reso i dati personali accessibili a chiunque e non si è opposta espressamente al loro trattamento; o | ||||||
| i dati provengono da un registro previsto dalla legge accessibile al pubblico o alle persone con un interesse degno di protezione, sempreché nel caso specifico siano adempiute le condizioni legali per la consultazione. | ||||||
| Il titolare o il responsabile del trattamento che comunica dati personali conformemente al capoverso 1 lettere b numero 2, c e d ne informa, su richiesta, l'IFPDT. | ||||||
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RS 734.7 LAEl Legge del 23 marzo 2007 sull'approvvigionamento elettrico (LAEl) Art. 17c [1] Utilizzo della flessibilità |
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| La flessibilità generata dalla possibilità di controllare il prelievo, lo stoccaggio o l'immissione di energia elettrica appartiene ai consumatori finali, ai produttori e ai gestori di impianti di stoccaggio (titolari della flessibilità). Chi intende utilizzare la flessibilità si assicura l'utilizzo mediante contratto. | ||||||
| I gestori delle reti di distribuzione possono utilizzare la flessibilità al servizio della rete all'interno del proprio comprensorio. A tal fine concludono con i titolari della flessibilità contratti non discriminatori che disciplinano parimenti la rimunerazione. | ||||||
| In deroga all'articolo 17b capoverso 3, l'impiego di sistemi di controllo e di regolazione intelligenti da parte del gestore della rete di distribuzione è permesso per la flessibilità esistente fintantoché il titolare della stessa non lo vieta. Il Consiglio federale disciplina le modalità con cui i gestori delle reti di distribuzione informano i titolari della flessibilità in merito a tale impiego e le modalità per il divieto. Se l'esperienza mostra che le possibilità di accesso dei gestori delle reti di distribuzione e il loro utilizzo effettivo della flessibilità contribuiscono a limitare lo sfruttamento di altri utilizzi potenziali della flessibilità, il Consiglio federale può prevedere misure volte a migliorare lo sfruttamento di tali potenziali. Tali misure possono andare a scapito dei gestori delle reti di distribuzione e consistere in particolare in una limitazione della deroga all'articolo 17b capoverso 3 o nell'introduzione di forme adeguate di promozione della flessibilità sul mercato. In merito il Consiglio federale riferisce annualmente. | ||||||
| Ai gestori delle reti di distribuzione spettano nel proprio comprensorio i seguenti utilizzi garantiti della flessibilità al servizio della rete: | ||||||
| limitazione forzata di una determinata quota di immissione nel punto di allacciamento; | ||||||
| utilizzo in caso di pericolo rilevante e immediato per l'esercizio sicuro della rete. | ||||||
| Gli utilizzi garantiti spettano ai gestori delle reti di distribuzione anche se in contrasto con diritti di utilizzo di terzi e se il titolare della flessibilità vi si oppone. I gestori delle reti di distribuzione informano la ElCom ogni anno sugli utilizzi effettuati ai sensi del capoverso 4 lettera b. | ||||||
| Il Consiglio federale disciplina i dettagli relativi ai capoversi 3-5. | ||||||
| [1] Introdotta dall'all. cifra II n. 9 della LF del 30 set. 2016 sull'energia (RU 2017 6839; FF 2013 6489). Nuovo testo giusta la cifra I n. 2 della LF del 29 set. 2023 su un approvvigionamento elettrico sicuro con le energie rinnovabili, in vigore dal 1° gen. 2026 (RU 2024 679; FF 2021 1666). | ||||||
|
RS 235.1 LPD Legge federale del 25 settembre 2020 sulla protezione dei dati (LPD) Art. 17 Eccezioni |
||||||
| In deroga all'articolo 16 capoversi 1 e 2, dati personali possono essere comunicati all'estero se: | ||||||
| la persona interessata ha dato il suo espresso consenso alla comunicazione; | ||||||
| la comunicazione è in relazione diretta con la conclusione o l'esecuzione di un contratto:tra il titolare del trattamento e la persona interessata, otra il titolare del trattamento e un altro contraente, nell'interesse della persona interessata; | ||||||
| tra il titolare del trattamento e la persona interessata, o | ||||||
| tra il titolare del trattamento e un altro contraente, nell'interesse della persona interessata; | ||||||
| la comunicazione è necessaria per:tutelare un interesse pubblico preponderante, oaccertare, esercitare o far valere un diritto dinanzi a un giudice o a un'altra autorità estera competente; | ||||||
| tutelare un interesse pubblico preponderante, o | ||||||
| accertare, esercitare o far valere un diritto dinanzi a un giudice o a un'altra autorità estera competente; | ||||||
| la comunicazione è necessaria per proteggere la vita o l'integrità fisica della persona interessata o di un terzo e non è possibile ottenere il consenso della persona interessata entro un termine ragionevole; | ||||||
| la persona interessata ha reso i dati personali accessibili a chiunque e non si è opposta espressamente al loro trattamento; o | ||||||
| i dati provengono da un registro previsto dalla legge accessibile al pubblico o alle persone con un interesse degno di protezione, sempreché nel caso specifico siano adempiute le condizioni legali per la consultazione. | ||||||
| Il titolare o il responsabile del trattamento che comunica dati personali conformemente al capoverso 1 lettere b numero 2, c e d ne informa, su richiesta, l'IFPDT. | ||||||
|
RS 172.021 PA Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) Art. 63 |
||||||
| L'autorità di ricorso mette nel dispositivo le spese processuali, consistenti in una tassa di decisione nelle tasse di cancelleria e negli sborsi, di regola a carico della parte soccombente. Se questa soccombe solo parzialmente, le spese processuali sono ridotte. Per eccezione, si possono condonare le spese processuali. | ||||||
| Nessuna spesa processuale è messa a carico dell'autorità inferiore ne delle autorità federali, che promuovano il ricorso e soccombano; se l'autorità ricorrente, che soccombe, non è un'autorità federale, le spese processuali le sono addossate in quanto la causa concerna interessi pecuniari di enti o d'istituti autonomi. | ||||||
| Alla parte vincente possono essere addossate solo le spese processuali che abbia cagionato violando le regole di procedura. | ||||||
| L'autorità di ricorso, il suo presidente o il giudice dell'istruzione esige dal ricorrente un anticipo equivalente alle presunte spese processuali. Stabilisce un congruo termine per il pagamento con la comminatoria che altrimenti non entrerà nel merito. Se sussistono motivi particolari, può rinunciare interamente o in parte a esigere l'anticipo. [1] | ||||||
| La tassa di decisione è stabilita in funzione dell'ampiezza e della difficoltà della causa, del modo di condotta processuale e della situazione finanziaria delle parti. Il suo importo oscilla: | ||||||
| da 100 a 5000 franchi nelle controversie senza interesse pecuniario; | ||||||
| da 100 a 50 000 franchi nelle altre controversie. [2] | ||||||
| Il Consiglio federale disciplina i dettagli relativi alla determinazione delle tasse. [3] Sono fatti salvi l'articolo 16 capoverso 1 lettera a della legge del 17 giugno 2005 [4] sul Tribunale amministrativo federale e l'articolo 73 della legge del 19 marzo 2010 [5] sull'organizzazione delle autorità penali. [6] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'all. n. 10 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 21971069; FF 2001 3764). [2] Introdotto dall'all. n. 10 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 21971069; FF 2001 3764). [3] Nuovo testo giusta l'all. n. 10 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 21971069; FF 2001 3764). [4] RS 173.32 [5] RS 173.71 [6] Nuovo testo del per. giusta l'all. n. II 3 della L del 19 mar. 2010 sull'organizzazione delle autorità penali, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 3267;FF 2008 7093). | ||||||
|
RS 172.021 PA Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) Art. 63 |
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| L'autorità di ricorso mette nel dispositivo le spese processuali, consistenti in una tassa di decisione nelle tasse di cancelleria e negli sborsi, di regola a carico della parte soccombente. Se questa soccombe solo parzialmente, le spese processuali sono ridotte. Per eccezione, si possono condonare le spese processuali. | ||||||
| Nessuna spesa processuale è messa a carico dell'autorità inferiore ne delle autorità federali, che promuovano il ricorso e soccombano; se l'autorità ricorrente, che soccombe, non è un'autorità federale, le spese processuali le sono addossate in quanto la causa concerna interessi pecuniari di enti o d'istituti autonomi. | ||||||
| Alla parte vincente possono essere addossate solo le spese processuali che abbia cagionato violando le regole di procedura. | ||||||
| L'autorità di ricorso, il suo presidente o il giudice dell'istruzione esige dal ricorrente un anticipo equivalente alle presunte spese processuali. Stabilisce un congruo termine per il pagamento con la comminatoria che altrimenti non entrerà nel merito. Se sussistono motivi particolari, può rinunciare interamente o in parte a esigere l'anticipo. [1] | ||||||
| La tassa di decisione è stabilita in funzione dell'ampiezza e della difficoltà della causa, del modo di condotta processuale e della situazione finanziaria delle parti. Il suo importo oscilla: | ||||||
| da 100 a 5000 franchi nelle controversie senza interesse pecuniario; | ||||||
| da 100 a 50 000 franchi nelle altre controversie. [2] | ||||||
| Il Consiglio federale disciplina i dettagli relativi alla determinazione delle tasse. [3] Sono fatti salvi l'articolo 16 capoverso 1 lettera a della legge del 17 giugno 2005 [4] sul Tribunale amministrativo federale e l'articolo 73 della legge del 19 marzo 2010 [5] sull'organizzazione delle autorità penali. [6] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'all. n. 10 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 21971069; FF 2001 3764). [2] Introdotto dall'all. n. 10 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 21971069; FF 2001 3764). [3] Nuovo testo giusta l'all. n. 10 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 21971069; FF 2001 3764). [4] RS 173.32 [5] RS 173.71 [6] Nuovo testo del per. giusta l'all. n. II 3 della L del 19 mar. 2010 sull'organizzazione delle autorità penali, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 3267;FF 2008 7093). | ||||||
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RS 172.021 PA Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) Art. 63 |
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| L'autorità di ricorso mette nel dispositivo le spese processuali, consistenti in una tassa di decisione nelle tasse di cancelleria e negli sborsi, di regola a carico della parte soccombente. Se questa soccombe solo parzialmente, le spese processuali sono ridotte. Per eccezione, si possono condonare le spese processuali. | ||||||
| Nessuna spesa processuale è messa a carico dell'autorità inferiore ne delle autorità federali, che promuovano il ricorso e soccombano; se l'autorità ricorrente, che soccombe, non è un'autorità federale, le spese processuali le sono addossate in quanto la causa concerna interessi pecuniari di enti o d'istituti autonomi. | ||||||
| Alla parte vincente possono essere addossate solo le spese processuali che abbia cagionato violando le regole di procedura. | ||||||
| L'autorità di ricorso, il suo presidente o il giudice dell'istruzione esige dal ricorrente un anticipo equivalente alle presunte spese processuali. Stabilisce un congruo termine per il pagamento con la comminatoria che altrimenti non entrerà nel merito. Se sussistono motivi particolari, può rinunciare interamente o in parte a esigere l'anticipo. [1] | ||||||
| La tassa di decisione è stabilita in funzione dell'ampiezza e della difficoltà della causa, del modo di condotta processuale e della situazione finanziaria delle parti. Il suo importo oscilla: | ||||||
| da 100 a 5000 franchi nelle controversie senza interesse pecuniario; | ||||||
| da 100 a 50 000 franchi nelle altre controversie. [2] | ||||||
| Il Consiglio federale disciplina i dettagli relativi alla determinazione delle tasse. [3] Sono fatti salvi l'articolo 16 capoverso 1 lettera a della legge del 17 giugno 2005 [4] sul Tribunale amministrativo federale e l'articolo 73 della legge del 19 marzo 2010 [5] sull'organizzazione delle autorità penali. [6] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'all. n. 10 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 21971069; FF 2001 3764). [2] Introdotto dall'all. n. 10 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 21971069; FF 2001 3764). [3] Nuovo testo giusta l'all. n. 10 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 21971069; FF 2001 3764). [4] RS 173.32 [5] RS 173.71 [6] Nuovo testo del per. giusta l'all. n. II 3 della L del 19 mar. 2010 sull'organizzazione delle autorità penali, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 3267;FF 2008 7093). | ||||||
|
RS 172.021 PA Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) Art. 64 |
||||||
| L'autorità di ricorso, se ammette il ricorso in tutto o in parte, può, d'ufficio o a domanda, assegnare al ricorrente una indennità per le spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato. | ||||||
| Il dispositivo indica l'ammontare dell'indennità e l'addossa all'ente o all'istituto autonomo, nel cui nome l'autorità inferiore ha deciso, in quanto non possa essere messa a carico di una controparte soccombente. | ||||||
| Se una controparte soccombente ha presentato conclusioni indipendenti, l'indennità può essere messa a suo carico, secondo la propria solvenza. | ||||||
| L'ente o l'istituto autonomo, nel cui nome l'autorità inferiore ha deciso, risponde dell'indennità addossata a una controparte soccombente, in quanto non possa essere riscossa. | ||||||
| Il Consiglio federale disciplina la determinazione delle spese ripetibili. [1] Sono fatti salvi l'articolo 16 capoverso 1 lettera a della legge del 17 giugno 2005 [2] sul Tribunale amministrativo federale e l'articolo 73 della legge del 19 marzo 2010 [3] sull'organizzazione delle autorità penali. [4] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'all. n. 10 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 21971069; FF 2001 3764). [2] RS 173.32 [3] RS 173.71 [4] Nuovo testo del per. giusta l'all. n. II 3 della L del 19 mar. 2010 sull'organizzazione delle autorità penali, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 3267;FF 2008 7093). | ||||||
|
RS 172.021 PA Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) Art. 64 |
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| L'autorità di ricorso, se ammette il ricorso in tutto o in parte, può, d'ufficio o a domanda, assegnare al ricorrente una indennità per le spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato. | ||||||
| Il dispositivo indica l'ammontare dell'indennità e l'addossa all'ente o all'istituto autonomo, nel cui nome l'autorità inferiore ha deciso, in quanto non possa essere messa a carico di una controparte soccombente. | ||||||
| Se una controparte soccombente ha presentato conclusioni indipendenti, l'indennità può essere messa a suo carico, secondo la propria solvenza. | ||||||
| L'ente o l'istituto autonomo, nel cui nome l'autorità inferiore ha deciso, risponde dell'indennità addossata a una controparte soccombente, in quanto non possa essere riscossa. | ||||||
| Il Consiglio federale disciplina la determinazione delle spese ripetibili. [1] Sono fatti salvi l'articolo 16 capoverso 1 lettera a della legge del 17 giugno 2005 [2] sul Tribunale amministrativo federale e l'articolo 73 della legge del 19 marzo 2010 [3] sull'organizzazione delle autorità penali. [4] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'all. n. 10 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 21971069; FF 2001 3764). [2] RS 173.32 [3] RS 173.71 [4] Nuovo testo del per. giusta l'all. n. II 3 della L del 19 mar. 2010 sull'organizzazione delle autorità penali, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 3267;FF 2008 7093). | ||||||
|
RS 172.021 PA Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) Art. 64 |
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| L'autorità di ricorso, se ammette il ricorso in tutto o in parte, può, d'ufficio o a domanda, assegnare al ricorrente una indennità per le spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato. | ||||||
| Il dispositivo indica l'ammontare dell'indennità e l'addossa all'ente o all'istituto autonomo, nel cui nome l'autorità inferiore ha deciso, in quanto non possa essere messa a carico di una controparte soccombente. | ||||||
| Se una controparte soccombente ha presentato conclusioni indipendenti, l'indennità può essere messa a suo carico, secondo la propria solvenza. | ||||||
| L'ente o l'istituto autonomo, nel cui nome l'autorità inferiore ha deciso, risponde dell'indennità addossata a una controparte soccombente, in quanto non possa essere riscossa. | ||||||
| Il Consiglio federale disciplina la determinazione delle spese ripetibili. [1] Sono fatti salvi l'articolo 16 capoverso 1 lettera a della legge del 17 giugno 2005 [2] sul Tribunale amministrativo federale e l'articolo 73 della legge del 19 marzo 2010 [3] sull'organizzazione delle autorità penali. [4] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'all. n. 10 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 21971069; FF 2001 3764). [2] RS 173.32 [3] RS 173.71 [4] Nuovo testo del per. giusta l'all. n. II 3 della L del 19 mar. 2010 sull'organizzazione delle autorità penali, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 3267;FF 2008 7093). | ||||||
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RS 172.021 PA Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) Art. 64 |
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| L'autorità di ricorso, se ammette il ricorso in tutto o in parte, può, d'ufficio o a domanda, assegnare al ricorrente una indennità per le spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato. | ||||||
| Il dispositivo indica l'ammontare dell'indennità e l'addossa all'ente o all'istituto autonomo, nel cui nome l'autorità inferiore ha deciso, in quanto non possa essere messa a carico di una controparte soccombente. | ||||||
| Se una controparte soccombente ha presentato conclusioni indipendenti, l'indennità può essere messa a suo carico, secondo la propria solvenza. | ||||||
| L'ente o l'istituto autonomo, nel cui nome l'autorità inferiore ha deciso, risponde dell'indennità addossata a una controparte soccombente, in quanto non possa essere riscossa. | ||||||
| Il Consiglio federale disciplina la determinazione delle spese ripetibili. [1] Sono fatti salvi l'articolo 16 capoverso 1 lettera a della legge del 17 giugno 2005 [2] sul Tribunale amministrativo federale e l'articolo 73 della legge del 19 marzo 2010 [3] sull'organizzazione delle autorità penali. [4] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'all. n. 10 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 21971069; FF 2001 3764). [2] RS 173.32 [3] RS 173.71 [4] Nuovo testo del per. giusta l'all. n. II 3 della L del 19 mar. 2010 sull'organizzazione delle autorità penali, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 3267;FF 2008 7093). | ||||||
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RS 173.320.2 TS-TAF Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TS-TAF) Art. 14 Determinazione delle spese ripetibili |
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| Le parti che chiedono la rifusione di ripetibili e gli avvocati d'ufficio devono presentare al Tribunale, prima della pronuncia della decisione, una nota particolareggiata delle spese. | ||||||
| Il Tribunale fissa l'indennità dovuta alla parte e quella dovuta agli avvocati d'ufficio sulla base della nota particolareggiata delle spese. Se quest'ultima non è stata inoltrata, il Tribunale fissa l'indennità sulla base degli atti di causa. | ||||||
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RS 173.320.2 TS-TAF Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TS-TAF) Art. 8 [1] Spese ripetibili |
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| Le ripetibili comprendono le spese di rappresentanza o di patrocinio ed eventuali altri disborsi di parte. | ||||||
| Per spese non necessarie non vengono corrisposte indennità. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta il n. I dell'O del TAF del 20 ago. 2010, in vigore dal 1° apr. 2010 (RU 2010 945). | ||||||
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RS 173.320.2 TS-TAF Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TS-TAF) Art. 10 Onorario dell'avvocato ed indennità dei mandatari professionali che non sono avvocati |
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| L'onorario dell'avvocato e l'indennità dovuta ai mandatari professionali che non sono avvocati sono calcolati in funzione del tempo necessario alla rappresentanza della parte. | ||||||
| La tariffa oraria per gli avvocati oscilla tra un minimo di 200 e un massimo di 400 franchi, per i rappresentanti professionali che non sono avvocati tra un minimo di 100 e un massimo di 300 franchi. L'imposta sul valore aggiunto non è compresa in dette tariffe. | ||||||
| Nelle cause con interesse pecuniario, l'onorario dell'avvocato o l'indennità dovuta ai mandatari professionali che non sono avvocati possono essere adeguatamente aumentati. | ||||||
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RS 173.320.2 TS-TAF Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TS-TAF) Art. 10 Onorario dell'avvocato ed indennità dei mandatari professionali che non sono avvocati |
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| L'onorario dell'avvocato e l'indennità dovuta ai mandatari professionali che non sono avvocati sono calcolati in funzione del tempo necessario alla rappresentanza della parte. | ||||||
| La tariffa oraria per gli avvocati oscilla tra un minimo di 200 e un massimo di 400 franchi, per i rappresentanti professionali che non sono avvocati tra un minimo di 100 e un massimo di 300 franchi. L'imposta sul valore aggiunto non è compresa in dette tariffe. | ||||||
| Nelle cause con interesse pecuniario, l'onorario dell'avvocato o l'indennità dovuta ai mandatari professionali che non sono avvocati possono essere adeguatamente aumentati. | ||||||
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RS 173.320.2 TS-TAF Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TS-TAF) Art. 9 Spese di rappresentanza e di patrocinio |
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| Le spese di rappresentanza e di patrocinio comprendono: | ||||||
| l'onorario dell'avvocato o l'indennità dovuta ai mandatari professionali che non sono avvocati; | ||||||
| i disborsi quali, segnatamente, le spese di fotocopiatura, le spese di viaggio, di vitto e di alloggio, le spese di porto e le spese telefoniche; | ||||||
| l'imposta sul valore aggiunto eventualmente dovuta sulle indennità ai sensi delle lettere a e b, a meno che la stessa non sia già stata considerata. | ||||||
| Non è dovuta alcuna indennità se esiste un rapporto di lavoro tra il mandatario e la parte. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta il n. I dell'O del TAF del 20 ago. 2010, in vigore dal 1° apr. 2010 (RU 2010 945). | ||||||
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RS 173.110 LTF Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria Art. 82 Principio |
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| Il Tribunale federale giudica i ricorsi: | ||||||
| contro le decisioni pronunciate in cause di diritto pubblico; | ||||||
| contro gli atti normativi cantonali; | ||||||
| concernenti il diritto di voto dei cittadini nonché le elezioni e votazioni popolari. | ||||||
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RS 173.110 LTF Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria Art. 48 Osservanza |
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| Gli atti scritti devono essere consegnati al Tribunale federale oppure, all'indirizzo di questo, alla posta svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine. | ||||||
| In caso di trasmissione per via elettronica, per il rispetto di un termine è determinante il momento in cui è rilasciata la ricevuta attestante che la parte ha eseguito tutte le operazioni necessarie per la trasmissione. [1] | ||||||
| Il termine è reputato osservato anche se l'atto scritto perviene in tempo utile all'autorità inferiore o a un'autorità federale o cantonale incompetente. In tal caso, l'atto deve essere trasmesso senza indugio al Tribunale federale. | ||||||
| Il termine per il versamento di anticipi o la prestazione di garanzie è osservato se, prima della sua scadenza, l'importo dovuto è versato alla posta svizzera, o addebitato a un conto postale o bancario in Svizzera, in favore del Tribunale federale. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'all. cifra II n. 2 della L del 18 mar. 2016 sulla firma elettronica, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4651; FF 2014 913). | ||||||
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RS 173.110 LTF Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria Art. 42 Atti scritti |
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| Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. | ||||||
| Se un procedimento in materia civile si è svolto in inglese dinanzi all'autorità inferiore, gli atti scritti possono essere redatti in tale lingua. [1] | ||||||
| Nei motivi occorre spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato viola il diritto. Qualora il ricorso sia ammissibile soltanto se concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o un caso particolarmente importante per altri motivi, occorre spiegare perché la causa adempie siffatta condizione. [2] [3] | ||||||
| Se sono in possesso della parte, i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati; se l'atto scritto è diretto contro una decisione, anche questa deve essere allegata. | ||||||
| In caso di trasmissione per via elettronica, la parte o il suo patrocinatore deve munire l'atto scritto di una firma elettronica qualificata secondo la legge del 18 marzo 2016 [4] sulla firma elettronica. Il Tribunale federale determina mediante regolamento: | ||||||
| il formato dell'atto scritto e dei relativi allegati; | ||||||
| le modalità di trasmissione; | ||||||
| le condizioni alle quali può essere richiesta la trasmissione successiva di documenti cartacei in caso di problemi tecnici. [5] | ||||||
| Se mancano la firma della parte o del suo patrocinatore, la procura dello stesso o gli allegati prescritti, o se il patrocinatore non è autorizzato in quanto tale, è fissato un congruo termine per sanare il vizio, con la comminatoria che altrimenti l'atto scritto non sarà preso in considerazione. | ||||||
| Gli atti illeggibili, sconvenienti, incomprensibili, prolissi o non redatti in una lingua ufficiale possono essere del pari rinviati al loro autore affinché li modifichi. | ||||||
| Gli atti scritti dovuti a condotta processuale da querulomane o altrimenti abusiva sono inammissibili. | ||||||
| [1] Introdotto dalla cifra II n. 1 della LF del 17 mar. 2023 (Migliorare la praticabilità e l'applicazione del diritto), in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2023 491; FF 2020 2407). [2] Nuovo testo del per. giusta la cifra I n. 1 della L del 20 giu. 2014 sul condono dell'imposta, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 9; FF 2013 7239). [3] Nuovo testo giusta l'all. n. 1 della L del 28 set. 2012 sull'assistenza amministrativa fiscale, in vigore dal 1° feb. 2013 (RU 2013 231; FF 2011 5587). [4] RS 943.03 [5] Nuovo testo giusta l'all. cifra II n. 2 della L del 18 mar. 2016 sulla firma elettronica, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4651; FF 2014 913). | ||||||