Tribunal federal
{T 0/2}
2A.453/2004 /zga
Urteil vom 23. März 2005
II. Öffentlichrechtliche Abteilung
Besetzung
Bundesrichter Merkli, Präsident,
Bundesrichter Hungerbühler, Wurzburger, Müller, Ersatzrichter Berthoud,
Gerichtsschreiberin Dubs.
Parteien
Eidgenössisches Volkswirtschaftsdepartement, 3003 Bern,
Beschwerdeführer,
gegen
X.________ GmbH,
Beschwerdegegnerin, vertreten durch Fürsprecher Dr. Dino Degiorgi, ,
Rekurskommission des Eidgenössischen Volkswirtschaftsdepartements, 3202 Frauenkappelen.
Gegenstand
Tierzucht (Stierensamen),
Verwaltungsgerichtsbeschwerde gegen den Entscheid der Rekurskommission des Eidgenössischen Volkswirtschaftsdepartements vom 15. Juni 2004.
Sachverhalt:
A.
Die X.________ GmbH ist ein Unternehmen mit Sitz in Juriens/VD, das Stierensamen aus den USA einführt und in der Schweiz weiterverkauft. Am 4. Januar 2001 erteilte ihr das Bundesamt für Landwirtschaft (Bundesamt) eine Generaleinfuhrbewilligung für die Einfuhr von Stierensamen.
Mit Verfügung vom 4. Dezember 2002 entzog das Bundesamt der X.________ GmbH die Generaleinfuhrbewilligung und liess letztere bei der Oberzolldirektion der Eidgenössischen Zollverwaltung sperren. Es verbot der X.________ GmbH mit sofortiger Wirkung, Stierensamen direkt zu vertreiben. Das Bundesamt erwog, der direkte Vertrieb von Stierensamen ohne entsprechende Bewilligung sei illegal. Die X.________ GmbH dürfe Stierensamen nur über die vom Bundesamt anerkannten KB-Organisationen vertreiben.
B.
Mit Entscheid vom 15. Juni 2004 hiess die Rekurskommission EVD die dagegen erhobene Beschwerde gut und hob die Verfügung des Bundesamtes vom 4. Dezember 2002 auf. Zur Begründung führte sie aus, die Tätigkeit der X.________ GmbH, d.h. der direkte Vertrieb von Stierensamen, werde weder durch das Bundesgesetz vom 29. April 1998 über die Landwirtschaft (Landwirtschaftsgesetz, LwG; SR 910.1) noch durch die Verordnung vom 7. Dezember 1998 über die Tierzucht (Tierzuchtverordnung, TZV; SR 916.310) der Bewilligungspflicht unterstellt. Das gegenüber der X.________ GmbH erlassene Verbot, Stierensamen direkt zu vertreiben, lasse sich auch nicht auf eine analoge Anwendung von Art. 25 Abs. 2
SR 916.310 Ordinanza del 31 ottobre 2012 sull'allevamento di animali (OAlle) - Ordinanza concernente l'alle vamento del bestiame OAlle Art. 25 - 1 Per progetti di ricerca sulle risorse zoogenetiche le organizzazioni di allevamento riconosciute e gli istituti di scuole universitarie federali e cantonali sono sostenuti mediante contributi.88 |
|
1 | Per progetti di ricerca sulle risorse zoogenetiche le organizzazioni di allevamento riconosciute e gli istituti di scuole universitarie federali e cantonali sono sostenuti mediante contributi.88 |
1bis | I contributi ammontano complessivamente al massimo a 500 000 franchi all'anno, tuttavia al massimo all'80 per cento dei costi comprovati e riconosciuti dall'UFAG.89 |
2 | L'UFAG pubblica i contributi versati a ciascuna organizzazione o a ciascun istituto nonché per ciascuna misura. |
C.
Mit Verwaltungsgerichtsbeschwerde an das Bundesgericht vom 17. August 2004 beantragt das Eidgenössische Volkswirtschaftsdepartement, den Entscheid der Rekurskommission EVD vom 15. Juni 2004 aufzuheben und die Verfügung des Bundesamtes für Landwirtschaft vom 4. Dezember 2002 zu bestätigen. Das Departement macht im Wesentlichen geltend, der in Art. 145
SR 910.1 Legge federale del 29 aprile 1998 sull'agricoltura (Legge sull'agricoltura, LAgr) - Legge sull'agricoltura LAgr Art. 145 |
Die Rekurskommission EVD hat darauf verzichtet, eine Vernehmlassung einzureichen. Die X.________ GmbH schliesst auf Abweisung der Beschwerde und beantragt, der Beschwerdeführer sei zu verpflichten, ihr die Parteikosten für die Verfahren in erster und zweiter Instanz zu ersetzen.
Das Bundesgericht zieht in Erwägung:
1.
1.1 Nach Art. 103 lit. b
SR 910.1 Legge federale del 29 aprile 1998 sull'agricoltura (Legge sull'agricoltura, LAgr) - Legge sull'agricoltura LAgr Art. 145 |
1.2 Der angefochtene Entscheid wurde von der Rekurskommission EVD, einer Behörde gemäss Art. 98 lit. e
SR 910.1 Legge federale del 29 aprile 1998 sull'agricoltura (Legge sull'agricoltura, LAgr) - Legge sull'agricoltura LAgr Art. 145 |
SR 910.1 Legge federale del 29 aprile 1998 sull'agricoltura (Legge sull'agricoltura, LAgr) - Legge sull'agricoltura LAgr Art. 145 |
SR 910.1 Legge federale del 29 aprile 1998 sull'agricoltura (Legge sull'agricoltura, LAgr) - Legge sull'agricoltura LAgr Art. 145 |
2.
Mit der Verwaltungsgerichtsbeschwerde kann die Verletzung von Bundesrecht, einschliesslich Überschreitung oder Missbrauch des Ermessens, sowie die unrichtige oder unvollständige Feststellung des rechtserheblichen Sachverhalts (Art. 104
SR 910.1 Legge federale del 29 aprile 1998 sull'agricoltura (Legge sull'agricoltura, LAgr) - Legge sull'agricoltura LAgr Art. 145 |
SR 910.1 Legge federale del 29 aprile 1998 sull'agricoltura (Legge sull'agricoltura, LAgr) - Legge sull'agricoltura LAgr Art. 145 |
SR 910.1 Legge federale del 29 aprile 1998 sull'agricoltura (Legge sull'agricoltura, LAgr) - Legge sull'agricoltura LAgr Art. 145 |
Das Bundesgericht wendet im Verfahren der Verwaltungsgerichtsbeschwerde das Bundesrecht, das auch die verfassungsmässigen Rechte der Bürger sowie das Staatsvertragsrecht umfasst, von Amtes wegen an (vgl. BGE 130 I 312 E. 1.2 S. 318 mit Hinweisen), ohne an die von den Parteien vorgebrachten Begründungen gebunden zu sein (Art. 114 Abs. 1
SR 910.1 Legge federale del 29 aprile 1998 sull'agricoltura (Legge sull'agricoltura, LAgr) - Legge sull'agricoltura LAgr Art. 145 |
3.
3.1 Art. 145
SR 910.1 Legge federale del 29 aprile 1998 sull'agricoltura (Legge sull'agricoltura, LAgr) - Legge sull'agricoltura LAgr Art. 145 |
SR 910.1 Legge federale del 29 aprile 1998 sull'agricoltura (Legge sull'agricoltura, LAgr) - Legge sull'agricoltura LAgr Art. 141 Promozione dell'allevamento - 1 La Confederazione può promuovere l'allevamento di animali da reddito: |
|
1 | La Confederazione può promuovere l'allevamento di animali da reddito: |
a | adatti alle condizioni naturali del Paese; |
b | sani, redditizi e resistenti; e |
c | atti a garantire prodotti zootecnici di qualità a prezzi vantaggiosi e concorrenziali. |
2 | La promozione dell'allevamento deve garantire un allevamento indipendente di alta qualità. |
SR 910.1 Legge federale del 29 aprile 1998 sull'agricoltura (Legge sull'agricoltura, LAgr) - Legge sull'agricoltura LAgr Art. 141 Promozione dell'allevamento - 1 La Confederazione può promuovere l'allevamento di animali da reddito: |
|
1 | La Confederazione può promuovere l'allevamento di animali da reddito: |
a | adatti alle condizioni naturali del Paese; |
b | sani, redditizi e resistenti; e |
c | atti a garantire prodotti zootecnici di qualità a prezzi vantaggiosi e concorrenziali. |
2 | La promozione dell'allevamento deve garantire un allevamento indipendente di alta qualità. |
Das Landwirtschaftsgesetz erlaubt somit dem Bundesrat, drei Tätigkeitsbereiche der Bewilligungspflicht zu unterstellen: Die Gewinnung von Sperma und Embryonen von Nutztieren, deren Vertrieb sowie den Besamungsdienst. Es handelt sich um eine Kann-Vorschrift, die es dem Bundesrat überlässt, im fraglichen Bereich Vorschriften zu erlassen. Entgegen den Vorbringen des Beschwerdeführers sieht das Landwirtschaftsgesetz nicht vor, einzig die zugelassenen Besamungsdienste seien befugt, Stierensamen zu gewinnen, zu lagern und zu vertreiben. Es regelt die Bewilligungspflicht zwecks Förderung der inländischen Rinderzucht nicht selber, sondern überlässt dies dem Bundesrat.
Die X.________ GmbH gewinnt nicht Stierensamen und nimmt keine künstliche Besamung vor. Ihre Tätigkeit beschränkt sich auf die Einfuhr, die Lagerung und den Vertrieb des Samens. Es ist somit zu prüfen, wie diese Tätigkeit gemäss den Verordnungsbestimmungen geregelt wird, und insbesondere abzuklären, ob sie der Bewilligungspflicht untersteht.
3.2 Die Bestimmungen betreffend die Bewilligungspflicht für KB-Organisationen finden sich im 3. Kapitel der Verordnung über die Tierzucht. Art. 15 der Verordnung, der die Bewilligungsvoraussetzungen umschreibt, lautet wie folgt:
"1Wer Samen von Stieren gewinnt, lagert oder vertreibt, braucht dazu eine Bewilligung des Bundesamtes.
2Die Bewilligung wird nach Anhören der Kantone erteilt, wenn der Gesuchsteller:
a. Rechtspersönlichkeit besitzt;
b. Sitz oder Wohnsitz in der Schweiz hat;
c. für die Haltung der Stiere und die Samenentnahme über geeignete Gebäude und Einrichtungen verfügt, das erforderliche Fachpersonal nachweist und mit im Inland gezüchteten Stieren Samen produziert und im Inland vertreibt;
d. Verträge vorweist, aus denen hervorgeht, wie die Prüfung von Jungstieren zusammen mit den anerkannten Zuchtorganisationen nach Artikel 2 vorgesehen ist. Die Verträge regeln die Modalitäten der Nachzuchtprüfung, insbesondere den Datenaustausch, die Auswertung und Publikation der Prüfungsresultate sowie die finanzielle Abgeltung.
3Die Bewilligung wird höchstens für fünf Jahre erteilt."
Art. 16 Abs. 1
SR 916.310 Ordinanza del 31 ottobre 2012 sull'allevamento di animali (OAlle) - Ordinanza concernente l'alle vamento del bestiame OAlle Art. 16 Contributi per l'allevamento di equini - 1 ...34 |
|
1 | ...34 |
2 | I contributi sono i seguenti: |
a | tenuta del libro genealogico: per ogni puledro identificato e iscritto nel libro genealogico |
b | esami funzionali: |
b1 | per ogni esame dello stallone nella stazione |
b2 | per ogni esame dello stallone nell'azienda |
3 | Per puledri identificati e iscritti nel libro genealogico è assegnato un contributo, sempre che: |
a | non abbiano più di un anno e i genitori e i nonni siano iscritti o menzionati nel libro genealogico; |
b | siano discendenti di stalloni ammessi come stalloni da monta dalla Federazione; e |
c | siano registrati nella banca dati sul traffico di animali. |
4 | Se l'organizzazione di allevamento riconosciuta non esegue una stima dei valori genetici, è assegnata al massimo la metà del contributo per ogni puledro identificato e iscritto nel libro genealogico. |
5 | Il contributo per l'esame della prestazione dello stallone è assegnato un'unica volta nella vita di uno stallone. |
6 | Il contributo per l'esame della prestazione dello stallone nell'azienda è assegnato se: |
a | l'esame dura almeno un giorno; |
b | l'esame è svolto unicamente su stalloni; |
c | sono selezionati soltanto singoli stalloni da allevamento; e |
d | l'esame consiste in una selezione preliminare seguita senza interruzione da una prova di prestazione finale. |
7 | Il contributo per l'esame della prestazione dello stallone nella stazione è assegnato se: |
a | l'esame nella stazione dura almeno 30 giorni; |
b | l'esame è svolto unicamente su stalloni; |
c | l'esame consiste in una selezione preliminare seguita senza interruzione da una prova di prestazione finale nella stazione; e |
d | gli stalloni non lasciano la stazione durante il periodo della prova. |
SR 916.310 Ordinanza del 31 ottobre 2012 sull'allevamento di animali (OAlle) - Ordinanza concernente l'alle vamento del bestiame OAlle Art. 17 Contributi per l'allevamento di suini - 1 ...36 |
|
1 | ...36 |
2 | Il contributo per l'allevamento di suini è il seguente: |
2 | per ogni esame nell'azienda con descrizione lineare e determinazione del peso |
3 | per ogni esame nell'azienda con misurazione mediante ultrasuoni, descrizione lineare e determinazione del peso |
4 | per ogni esame nella stazione |
5 | per ogni esame nell'azienda concernente l'odore del verro |
a | tenuta del libro genealogico: per ogni animale iscritto nel libro genealogico |
b | esami funzionali: |
b1 | per ogni esame nell'azienda con misurazione mediante ultrasuoni e determinazione del peso |
3 | L'importo annuo destinato all'infrastruttura necessaria alla realizzazione degli esami in una stazione, al rilevamento e alla valutazione dei dati relativi alla fecondità e alla macellazione, alla determinazione dei caratteri-traccia genotipici e alla pubblicazione e divulgazione dei risultati zootecnici ammonta a 500 000 franchi. |
4 | Se l'organizzazione di allevamento riconosciuta non esegue una stima dei valori genetici, per ogni animale iscritto nel libro genealogico è assegnata al massimo la metà del contributo. |
5 | Il contributo per l'esame nella stazione è assegnato se questo comprende il rilevamento dell'aumento di peso, l'indice di consumo, la carnosità e almeno tre criteri di qualità della carne e del grasso durante un periodo d'ingrassamento conforme alla prassi. I seguenti esami danno diritto a un contributo: |
a | esame dei fratelli e delle sorelle; |
b | esame funzionale dei verri; |
c | esame dei prodotti terminali; |
d | gruppi d'esame liberi con programma di allevamento definito per animali non iscritti nel libro genealogico. |
6 | La metà del contributo è assegnata per ogni esame nella stazione per i gruppi d'esame liberi nel quadro di un programma di allevamento definito. |
7 | L'esame nell'azienda concernente l'odore del verro prevede almeno la determinazione dell'androsterone e dello scatolo. |
Wie die Vorinstanz festgestellt hat, ist Art. 15
SR 916.310 Ordinanza del 31 ottobre 2012 sull'allevamento di animali (OAlle) - Ordinanza concernente l'alle vamento del bestiame OAlle Art. 15 Contributi per l'allevamento di bovini - 1 ...28 |
|
1 | ...28 |
2 | Il contributo per l'allevamento di bovini è il seguente: |
2 | campioni di latte: |
3 | per ogni esame della produzione di carne con il metodo ICAR |
4 | per ogni prima diagnosi nel quadro dell'esame dello stato di salute con il metodo ICAR |
a | tenuta del libro genealogico: per ogni animale iscritto nel libro genealogico |
b | esami funzionali: |
b1 | per ogni apprezzamento della conformazione con descrizione lineare e classificazione |
3 | I contributi per l'apprezzamento della conformazione sono assegnati per un metodo conforme alla norma internazionale della descrizione lineare e classificazione. |
4 | Nei seguenti casi è assegnata la metà del contributo per campione di latte per le vacche appartenenti a un'azienda che tiene il libro genealogico: |
a | se gli animali non sono iscritti nel libro genealogico; o |
b | se l'esame dell'attitudine lattifera è svolto senza rilevazione della composizione. |
5 | Non è assegnato alcun contributo per campione di latte per le vacche appartenenti a un'azienda che tiene il libro genealogico se entrambe le condizioni di cui al capoverso 3 lettere a e b sono adempiute. |
6 | Il contributo per campione di latte nel quadro dell'esame dell'attitudine lattifera è assegnato per ogni vacca appartenente a un'azienda che tiene il libro genealogico. L'organizzazione di allevamento riconosciuta comunica all'UFAG se il versamento debba avvenire a cadenza trimestrale o annuale.31 |
7 | ...32 |
8 | Per animale e periodo di riferimento sono assegnati contributi per un massimo di tre prime diagnosi nel quadro dell'esame dello stato di salute.33 |
SR 916.310 Ordinanza del 31 ottobre 2012 sull'allevamento di animali (OAlle) - Ordinanza concernente l'alle vamento del bestiame OAlle Art. 15 Contributi per l'allevamento di bovini - 1 ...28 |
|
1 | ...28 |
2 | Il contributo per l'allevamento di bovini è il seguente: |
2 | campioni di latte: |
3 | per ogni esame della produzione di carne con il metodo ICAR |
4 | per ogni prima diagnosi nel quadro dell'esame dello stato di salute con il metodo ICAR |
a | tenuta del libro genealogico: per ogni animale iscritto nel libro genealogico |
b | esami funzionali: |
b1 | per ogni apprezzamento della conformazione con descrizione lineare e classificazione |
3 | I contributi per l'apprezzamento della conformazione sono assegnati per un metodo conforme alla norma internazionale della descrizione lineare e classificazione. |
4 | Nei seguenti casi è assegnata la metà del contributo per campione di latte per le vacche appartenenti a un'azienda che tiene il libro genealogico: |
a | se gli animali non sono iscritti nel libro genealogico; o |
b | se l'esame dell'attitudine lattifera è svolto senza rilevazione della composizione. |
5 | Non è assegnato alcun contributo per campione di latte per le vacche appartenenti a un'azienda che tiene il libro genealogico se entrambe le condizioni di cui al capoverso 3 lettere a e b sono adempiute. |
6 | Il contributo per campione di latte nel quadro dell'esame dell'attitudine lattifera è assegnato per ogni vacca appartenente a un'azienda che tiene il libro genealogico. L'organizzazione di allevamento riconosciuta comunica all'UFAG se il versamento debba avvenire a cadenza trimestrale o annuale.31 |
7 | ...32 |
8 | Per animale e periodo di riferimento sono assegnati contributi per un massimo di tre prime diagnosi nel quadro dell'esame dello stato di salute.33 |
SR 916.310 Ordinanza del 31 ottobre 2012 sull'allevamento di animali (OAlle) - Ordinanza concernente l'alle vamento del bestiame OAlle Art. 16 Contributi per l'allevamento di equini - 1 ...34 |
|
1 | ...34 |
2 | I contributi sono i seguenti: |
a | tenuta del libro genealogico: per ogni puledro identificato e iscritto nel libro genealogico |
b | esami funzionali: |
b1 | per ogni esame dello stallone nella stazione |
b2 | per ogni esame dello stallone nell'azienda |
3 | Per puledri identificati e iscritti nel libro genealogico è assegnato un contributo, sempre che: |
a | non abbiano più di un anno e i genitori e i nonni siano iscritti o menzionati nel libro genealogico; |
b | siano discendenti di stalloni ammessi come stalloni da monta dalla Federazione; e |
c | siano registrati nella banca dati sul traffico di animali. |
4 | Se l'organizzazione di allevamento riconosciuta non esegue una stima dei valori genetici, è assegnata al massimo la metà del contributo per ogni puledro identificato e iscritto nel libro genealogico. |
5 | Il contributo per l'esame della prestazione dello stallone è assegnato un'unica volta nella vita di uno stallone. |
6 | Il contributo per l'esame della prestazione dello stallone nell'azienda è assegnato se: |
a | l'esame dura almeno un giorno; |
b | l'esame è svolto unicamente su stalloni; |
c | sono selezionati soltanto singoli stalloni da allevamento; e |
d | l'esame consiste in una selezione preliminare seguita senza interruzione da una prova di prestazione finale. |
7 | Il contributo per l'esame della prestazione dello stallone nella stazione è assegnato se: |
a | l'esame nella stazione dura almeno 30 giorni; |
b | l'esame è svolto unicamente su stalloni; |
c | l'esame consiste in una selezione preliminare seguita senza interruzione da una prova di prestazione finale nella stazione; e |
d | gli stalloni non lasciano la stazione durante il periodo della prova. |
SR 916.310 Ordinanza del 31 ottobre 2012 sull'allevamento di animali (OAlle) - Ordinanza concernente l'alle vamento del bestiame OAlle Art. 17 Contributi per l'allevamento di suini - 1 ...36 |
|
1 | ...36 |
2 | Il contributo per l'allevamento di suini è il seguente: |
2 | per ogni esame nell'azienda con descrizione lineare e determinazione del peso |
3 | per ogni esame nell'azienda con misurazione mediante ultrasuoni, descrizione lineare e determinazione del peso |
4 | per ogni esame nella stazione |
5 | per ogni esame nell'azienda concernente l'odore del verro |
a | tenuta del libro genealogico: per ogni animale iscritto nel libro genealogico |
b | esami funzionali: |
b1 | per ogni esame nell'azienda con misurazione mediante ultrasuoni e determinazione del peso |
3 | L'importo annuo destinato all'infrastruttura necessaria alla realizzazione degli esami in una stazione, al rilevamento e alla valutazione dei dati relativi alla fecondità e alla macellazione, alla determinazione dei caratteri-traccia genotipici e alla pubblicazione e divulgazione dei risultati zootecnici ammonta a 500 000 franchi. |
4 | Se l'organizzazione di allevamento riconosciuta non esegue una stima dei valori genetici, per ogni animale iscritto nel libro genealogico è assegnata al massimo la metà del contributo. |
5 | Il contributo per l'esame nella stazione è assegnato se questo comprende il rilevamento dell'aumento di peso, l'indice di consumo, la carnosità e almeno tre criteri di qualità della carne e del grasso durante un periodo d'ingrassamento conforme alla prassi. I seguenti esami danno diritto a un contributo: |
a | esame dei fratelli e delle sorelle; |
b | esame funzionale dei verri; |
c | esame dei prodotti terminali; |
d | gruppi d'esame liberi con programma di allevamento definito per animali non iscritti nel libro genealogico. |
6 | La metà del contributo è assegnata per ogni esame nella stazione per i gruppi d'esame liberi nel quadro di un programma di allevamento definito. |
7 | L'esame nell'azienda concernente l'odore del verro prevede almeno la determinazione dell'androsterone e dello scatolo. |
SR 916.310 Ordinanza del 31 ottobre 2012 sull'allevamento di animali (OAlle) - Ordinanza concernente l'alle vamento del bestiame OAlle Art. 15 Contributi per l'allevamento di bovini - 1 ...28 |
|
1 | ...28 |
2 | Il contributo per l'allevamento di bovini è il seguente: |
2 | campioni di latte: |
3 | per ogni esame della produzione di carne con il metodo ICAR |
4 | per ogni prima diagnosi nel quadro dell'esame dello stato di salute con il metodo ICAR |
a | tenuta del libro genealogico: per ogni animale iscritto nel libro genealogico |
b | esami funzionali: |
b1 | per ogni apprezzamento della conformazione con descrizione lineare e classificazione |
3 | I contributi per l'apprezzamento della conformazione sono assegnati per un metodo conforme alla norma internazionale della descrizione lineare e classificazione. |
4 | Nei seguenti casi è assegnata la metà del contributo per campione di latte per le vacche appartenenti a un'azienda che tiene il libro genealogico: |
a | se gli animali non sono iscritti nel libro genealogico; o |
b | se l'esame dell'attitudine lattifera è svolto senza rilevazione della composizione. |
5 | Non è assegnato alcun contributo per campione di latte per le vacche appartenenti a un'azienda che tiene il libro genealogico se entrambe le condizioni di cui al capoverso 3 lettere a e b sono adempiute. |
6 | Il contributo per campione di latte nel quadro dell'esame dell'attitudine lattifera è assegnato per ogni vacca appartenente a un'azienda che tiene il libro genealogico. L'organizzazione di allevamento riconosciuta comunica all'UFAG se il versamento debba avvenire a cadenza trimestrale o annuale.31 |
7 | ...32 |
8 | Per animale e periodo di riferimento sono assegnati contributi per un massimo di tre prime diagnosi nel quadro dell'esame dello stato di salute.33 |
nicht der Bewilligungspflicht unterstellt werden.
3.3 Zudem macht der Beschwerdeführer wie das Bundesamt geltend, eine analoge Anwendung von Art. 25 Abs. 2 der Verordnung erlaube es, die X.________ GmbH zu zwingen, den Stierensamen über eine bewilligte KB-Organisation zu verkaufen und ihr so zu verbieten, den Samen direkt zu importieren, zu lagern und zu vertreiben.
Der 2. Abschnitt des 4. Kapitels der Tierzuchtverordnung, der der Einfuhr von Zuchttieren und Samen von Stieren im Rahmen der Zollkontingente gewidmet ist, enthält namentlich den mit "Zuteilung von Zollkontingentsanteilen" überschriebenen Art. 25
SR 916.310 Ordinanza del 31 ottobre 2012 sull'allevamento di animali (OAlle) - Ordinanza concernente l'alle vamento del bestiame OAlle Art. 25 - 1 Per progetti di ricerca sulle risorse zoogenetiche le organizzazioni di allevamento riconosciute e gli istituti di scuole universitarie federali e cantonali sono sostenuti mediante contributi.88 |
|
1 | Per progetti di ricerca sulle risorse zoogenetiche le organizzazioni di allevamento riconosciute e gli istituti di scuole universitarie federali e cantonali sono sostenuti mediante contributi.88 |
1bis | I contributi ammontano complessivamente al massimo a 500 000 franchi all'anno, tuttavia al massimo all'80 per cento dei costi comprovati e riconosciuti dall'UFAG.89 |
2 | L'UFAG pubblica i contributi versati a ciascuna organizzazione o a ciascun istituto nonché per ciascuna misura. |
Art. 25 Abs. 2
SR 916.310 Ordinanza del 31 ottobre 2012 sull'allevamento di animali (OAlle) - Ordinanza concernente l'alle vamento del bestiame OAlle Art. 25 - 1 Per progetti di ricerca sulle risorse zoogenetiche le organizzazioni di allevamento riconosciute e gli istituti di scuole universitarie federali e cantonali sono sostenuti mediante contributi.88 |
|
1 | Per progetti di ricerca sulle risorse zoogenetiche le organizzazioni di allevamento riconosciute e gli istituti di scuole universitarie federali e cantonali sono sostenuti mediante contributi.88 |
1bis | I contributi ammontano complessivamente al massimo a 500 000 franchi all'anno, tuttavia al massimo all'80 per cento dei costi comprovati e riconosciuti dall'UFAG.89 |
2 | L'UFAG pubblica i contributi versati a ciascuna organizzazione o a ciascun istituto nonché per ciascuna misura. |
Selbst bei analoger Anwendung ergibt sich aus Art. 25 Abs. 2
SR 916.310 Ordinanza del 31 ottobre 2012 sull'allevamento di animali (OAlle) - Ordinanza concernente l'alle vamento del bestiame OAlle Art. 25 - 1 Per progetti di ricerca sulle risorse zoogenetiche le organizzazioni di allevamento riconosciute e gli istituti di scuole universitarie federali e cantonali sono sostenuti mediante contributi.88 |
|
1 | Per progetti di ricerca sulle risorse zoogenetiche le organizzazioni di allevamento riconosciute e gli istituti di scuole universitarie federali e cantonali sono sostenuti mediante contributi.88 |
1bis | I contributi ammontano complessivamente al massimo a 500 000 franchi all'anno, tuttavia al massimo all'80 per cento dei costi comprovati e riconosciuti dall'UFAG.89 |
2 | L'UFAG pubblica i contributi versati a ciascuna organizzazione o a ciascun istituto nonché per ciascuna misura. |
4.
4.1 Der Beschwerdeführer macht geltend, die Unterstellung der X.________ GmbH unter die für die KB-Organisationen vorgesehene Bewilligungspflicht und die Pflicht, den Vertrieb von Samen von Stieren über solche Organisationen abzuwickeln, stellten Einschränkungen der Wirtschaftsfreiheit dar, die sich mit der Notwendigkeit rechtfertigten, die Rassenvielfalt und Typen von Tieren mittels einer hoch stehenden eigenständigen Zucht (vgl. Art. 141
SR 910.1 Legge federale del 29 aprile 1998 sull'agricoltura (Legge sull'agricoltura, LAgr) - Legge sull'agricoltura LAgr Art. 141 Promozione dell'allevamento - 1 La Confederazione può promuovere l'allevamento di animali da reddito: |
|
1 | La Confederazione può promuovere l'allevamento di animali da reddito: |
a | adatti alle condizioni naturali del Paese; |
b | sani, redditizi e resistenti; e |
c | atti a garantire prodotti zootecnici di qualità a prezzi vantaggiosi e concorrenziali. |
2 | La promozione dell'allevamento deve garantire un allevamento indipendente di alta qualità. |
4.2 Nach Art. 27 Abs. 1
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 27 Libertà economica - 1 La libertà economica è garantita. |
|
1 | La libertà economica è garantita. |
2 | Essa include in particolare la libera scelta della professione, il libero accesso a un'attività economica privata e il suo libero esercizio. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 27 Libertà economica - 1 La libertà economica è garantita. |
|
1 | La libertà economica è garantita. |
2 | Essa include in particolare la libera scelta della professione, il libero accesso a un'attività economica privata e il suo libero esercizio. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 27 Libertà economica - 1 La libertà economica è garantita. |
|
1 | La libertà economica è garantita. |
2 | Essa include in particolare la libera scelta della professione, il libero accesso a un'attività economica privata e il suo libero esercizio. |
Gemäss Art. 36 Abs. 1
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 36 Limiti dei diritti fondamentali - 1 Le restrizioni dei diritti fondamentali devono avere una base legale. Se gravi, devono essere previste dalla legge medesima. Sono eccettuate le restrizioni ordinate in caso di pericolo grave, immediato e non altrimenti evitabile. |
|
1 | Le restrizioni dei diritti fondamentali devono avere una base legale. Se gravi, devono essere previste dalla legge medesima. Sono eccettuate le restrizioni ordinate in caso di pericolo grave, immediato e non altrimenti evitabile. |
2 | Le restrizioni dei diritti fondamentali devono essere giustificate da un interesse pubblico o dalla protezione di diritti fondamentali altrui. |
3 | Esse devono essere proporzionate allo scopo. |
4 | I diritti fondamentali sono intangibili nella loro essenza. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 94 Principi dell'ordinamento economico - 1 La Confederazione e i Cantoni si attengono al principio della libertà economica. |
|
1 | La Confederazione e i Cantoni si attengono al principio della libertà economica. |
2 | Tutelano gli interessi dell'economia nazionale e contribuiscono con l'economia privata al benessere e alla sicurezza economica della popolazione. |
3 | Nell'ambito delle loro competenze provvedono per condizioni quadro favorevoli all'economia privata. |
4 | Sono ammissibili deroghe al principio della libertà economica, in particolare anche i provvedimenti diretti contro la concorrenza, soltanto se previste dalla presente Costituzione o fondate su regalie cantonali. |
4.3 In ihrer unter den Schutz der Wirtschaftsfreiheit fallenden Tätigkeit steht die X.________ GmbH in direkter Konkurrenz mit den bewilligten KB-Organisationen, denen der Beschwerdeführer den Vertrieb von Stierensamen vorbehalten will. Eine derartige Einschränkung der Erwerbstätigkeit der X.________ GmbH stellt einen Eingriff in den freien Wettbewerb dar. Sie betrifft eine Angehörige der gleichen Branche, die sich mit dem gleichen Angebot an dasselbe Publikum richtet, um das gleiche Bedürfnis zu befriedigen (BGE 125 I 431 E. 4b S. 435 f.; 125 II 129 E. 10b S. 149 f.). Eine solche den freien Wettbewerb einschränkende Massnahme bedarf einer formell-gesetzlichen Grundlage. Das schliesst nicht aus, dass das formelle Gesetz sich auf die Regelung der Grundzüge beschränkt und die nähere Ausgestaltung der Einzelheiten einer nachgeordneten Instanz überlässt (BGE 122 I 130 E. 3b/bb S. 134).
Das Landwirtschaftsgesetz selber unterstellt die Tätigkeit der X.________ GmbH nicht der Bewilligungspflicht. Art. 145
SR 910.1 Legge federale del 29 aprile 1998 sull'agricoltura (Legge sull'agricoltura, LAgr) - Legge sull'agricoltura LAgr Art. 145 |
SR 916.310 Ordinanza del 31 ottobre 2012 sull'allevamento di animali (OAlle) - Ordinanza concernente l'alle vamento del bestiame OAlle Art. 15 Contributi per l'allevamento di bovini - 1 ...28 |
|
1 | ...28 |
2 | Il contributo per l'allevamento di bovini è il seguente: |
2 | campioni di latte: |
3 | per ogni esame della produzione di carne con il metodo ICAR |
4 | per ogni prima diagnosi nel quadro dell'esame dello stato di salute con il metodo ICAR |
a | tenuta del libro genealogico: per ogni animale iscritto nel libro genealogico |
b | esami funzionali: |
b1 | per ogni apprezzamento della conformazione con descrizione lineare e classificazione |
3 | I contributi per l'apprezzamento della conformazione sono assegnati per un metodo conforme alla norma internazionale della descrizione lineare e classificazione. |
4 | Nei seguenti casi è assegnata la metà del contributo per campione di latte per le vacche appartenenti a un'azienda che tiene il libro genealogico: |
a | se gli animali non sono iscritti nel libro genealogico; o |
b | se l'esame dell'attitudine lattifera è svolto senza rilevazione della composizione. |
5 | Non è assegnato alcun contributo per campione di latte per le vacche appartenenti a un'azienda che tiene il libro genealogico se entrambe le condizioni di cui al capoverso 3 lettere a e b sono adempiute. |
6 | Il contributo per campione di latte nel quadro dell'esame dell'attitudine lattifera è assegnato per ogni vacca appartenente a un'azienda che tiene il libro genealogico. L'organizzazione di allevamento riconosciuta comunica all'UFAG se il versamento debba avvenire a cadenza trimestrale o annuale.31 |
7 | ...32 |
8 | Per animale e periodo di riferimento sono assegnati contributi per un massimo di tre prime diagnosi nel quadro dell'esame dello stato di salute.33 |
SR 916.310 Ordinanza del 31 ottobre 2012 sull'allevamento di animali (OAlle) - Ordinanza concernente l'alle vamento del bestiame OAlle Art. 25 - 1 Per progetti di ricerca sulle risorse zoogenetiche le organizzazioni di allevamento riconosciute e gli istituti di scuole universitarie federali e cantonali sono sostenuti mediante contributi.88 |
|
1 | Per progetti di ricerca sulle risorse zoogenetiche le organizzazioni di allevamento riconosciute e gli istituti di scuole universitarie federali e cantonali sono sostenuti mediante contributi.88 |
1bis | I contributi ammontano complessivamente al massimo a 500 000 franchi all'anno, tuttavia al massimo all'80 per cento dei costi comprovati e riconosciuti dall'UFAG.89 |
2 | L'UFAG pubblica i contributi versati a ciascuna organizzazione o a ciascun istituto nonché per ciascuna misura. |
Soweit der X.________ GmbH hinsichtlich der Einhaltung der tierseuchenpolizeilichen und veterinärmedizinischen Vorschriften nichts vorgeworfen werden kann, erweist sich das ihr gegenüber erlassene Verbot, Stierensamen direkt zu vertreiben, als wirtschaftspolitische, vom Gesetz nicht abgedeckte und somit aufgrund von Art. 27
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 27 Libertà economica - 1 La libertà economica è garantita. |
|
1 | La libertà economica è garantita. |
2 | Essa include in particolare la libera scelta della professione, il libero accesso a un'attività economica privata e il suo libero esercizio. |
5.
Die Verwaltungsgerichtsbeschwerde erweist sich demnach als unbegründet und ist abzuweisen. Dem beschwerdeführenden Departement, das vorliegend keine Vermögensinteressen verfolgt, sind keine Kosten aufzuerlegen (Art. 156 Abs. 2
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 27 Libertà economica - 1 La libertà economica è garantita. |
|
1 | La libertà economica è garantita. |
2 | Essa include in particolare la libera scelta della professione, il libero accesso a un'attività economica privata e il suo libero esercizio. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 27 Libertà economica - 1 La libertà economica è garantita. |
|
1 | La libertà economica è garantita. |
2 | Essa include in particolare la libera scelta della professione, il libero accesso a un'attività economica privata e il suo libero esercizio. |
Demnach erkennt das Bundesgericht:
1.
Die Verwaltungsgerichtsbeschwerde wird abgewiesen.
2.
Es werden keine Kosten erhoben.
3.
Die Schweizerische Eidgenossenschaft hat die X.________ GmbH für das bundesgerichtliche Verfahren mit Fr. 2'000.-- zu entschädigen.
4.
Dieses Urteil wird den Parteien und der Rekurskommission des Eidgenössischen Volkswirtschaftsdepartements schriftlich mitgeteilt.
Lausanne, 23. März 2005
Im Namen der II. öffentlichrechtlichen Abteilung
des Schweizerischen Bundesgerichts
Der Präsident: Die Gerichtsschreiberin: