Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal
Numero dell’incarto: BB.2015.24
Sentenza del 22 giugno 2015 Corte dei reclami penali
Composizione
Giudici penali federali Andreas Keller, presidente, Tito Ponti e Giorgio Bomio, Cancelliere Giampiero Vacalli
Parti
A. SA, rappresentata dall'avv. Pietro Simona,
Reclamante
contro
Ministero pubblico della Confederazione,
Controparte
Oggetto
Sequestro (art. 263 e segg. CPP)
Fatti:
A. In data 15 luglio 2014, a seguito di una segnalazione dell'Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di Berna (MROS), il Ministero pubblico della Confederazione (di seguito: MPC) ha avviato un procedimento penale nei confronti di B. e C. poi esteso anche a D., per titolo di riciclaggio di denaro ai sensi dell'art. 305bis (v. incarto MPC, volume 1, 01-00-0001-2). L'inchiesta elvetica si fonda sul sospetto che i valori patrimoniali pervenuti e/o transitati su conti bancari in Svizzera riferibili e/o nella disponibilità degli indagati siano provento di crimini commessi all'estero, nell'ambito di un'organizzazione a delinquere di carattere internazionale dedita ad attività truffaldine quali da frodi-carosello espletate per mezzo di un consolidato sistema di false fatturazioni.
B. Nell'ambito delle indagini, il 15 luglio 2014 il MPC ha disposto il sequestro con blocco dei saldi attivi e passivi della relazione n. 1 sita presso la banca E., a Lugano, intestata alla società A. SA, con sede a Z. di cui C. era, a quel tempo, amministratore unico (v. incarto MPC, volume 4, 7.1.3.1).
C. Il 18 luglio seguente, A. SA ha presentato un'istanza volta ad ottenere il dissequestro di parte degli averi presenti sul conto bloccato, al fine di provvedere al pagamento di parte dei costi di gestione, tra i quali figuravano gli stipendi dei dipendenti, i contributi dovuti alle assicurazioni sociali nonché le imposte cantonali e federali (v. incarto MPC, volume 7, 15.1).
D. Per mezzo di un decreto del 9 settembre 2014, a seguito dell'analisi della documentazione addotta dalla reclamante, il MPC ha autorizzato il dissequestro parziale della relazione oggetto del provvedimento coercitivo per un ammontare di fr. 19'141.33 al fine di permettere il pagamento di quanto sopra (v. act. 1.3).
E. Il 4 dicembre u.s. A. SA, per il tramite del suo legale, postulava il dissequestro della relazione bancaria litigiosa sostenendo che la misura coercitiva non risultava più essere giustificata ed andava revocata integralmente. In via subordinata, la reclamante chiedeva nuovamente un dissequestro parziale per far fronte a oneri di varia natura (v. incarto MPC, volume 7, 15.1).
F. Con decreto del 19 febbraio 2015, il MPC respingeva l'istanza della reclamante sia in via principale che in quella subordinata, ritendendo il mantenimento della misura coercitiva giustificato e conforme al principio della proporzionalità (v. act. 1.1).
G. Con reclamo del 5 marzo 2015 A. SA è insorta contro la menzionata decisione dinanzi alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale. Essa ha postulato, in via principale, il dissequestro integrale del conto n. 1 sito presso la banca E.; in via subordinata, la reclamante ha limitato il dissequestro a una non meglio specificata somma atta a "coprire le spese di gestione ordinaria della società medesima".
H. Nelle proprie osservazioni dell'8 aprile il MPC ha proposto la reiezione integrale del gravame nella misura della sua ammissibilità (v. act. 6).
I. Con replica del 7 maggio 2015, l'insorgente ha insistito sulla propria estraneità alle fattispecie penali, fornendo in particolare dei giustificativi per le varie operazioni sospette, a suo dire fondate su prestazioni erogate nell'ambito di validi rapporti contrattuali (v. act. 17).
J. Il 26 maggio 2015 il MPC ha trasmesso la propria duplica, inviata alla reclamante per conoscenza, riconfermando integralmente quanto esposto in sede di osservazioni (v. act. 19).
Diritto:
1.
1.1 In virtù degli art. 393 cpv. 1 lett. a
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale CPP Art. 393 Ammissibilità e motivi - 1 Il reclamo può essere interposto contro: |
|
1 | Il reclamo può essere interposto contro: |
a | le decisioni e gli atti procedurali della polizia, del pubblico ministero e delle autorità penali delle contravvenzioni; |
b | i decreti e le ordinanze, nonché gli atti procedurali dei tribunali di primo grado; sono eccettuate le decisioni ordinatorie; |
c | le decisioni del giudice dei provvedimenti coercitivi, sempreché il presente Codice non le dichiari definitive. |
2 | Mediante il reclamo si possono censurare: |
a | le violazioni del diritto, compreso l'eccesso e l'abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia; |
b | l'accertamento inesatto o incompleto dei fatti; |
c | l'inadeguatezza. |
SR 173.713.161 Regolamento del 31 agosto 2010 sull'organizzazione del Tribunale penale federale (Regolamento sull'organizzazione del TPF, ROTPF) - Regolamento sull'organizzazione del TPF ROTPF Art. 19 - 1 Alla Corte dei reclami penali competono i compiti assegnatile dagli articoli 37 e 65 capoverso 3 LOAP o da altre leggi federali.28 |
|
1 | Alla Corte dei reclami penali competono i compiti assegnatile dagli articoli 37 e 65 capoverso 3 LOAP o da altre leggi federali.28 |
2 | ...29 |
3 | La Corte dei reclami penali giudica nella composizione di tre giudici, nella misura in cui non è competente la direzione del procedimento. Essa può prendere decisioni mediante circolazione degli atti in caso d'unanimità e se nessun membro né il cancelliere del collegio giudicante chiede la seduta di discussione.30 |
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale CPP Art. 391 Decisione - 1 Nella sua decisione, la giurisdizione di ricorso non è vincolata: |
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1 | Nella sua decisione, la giurisdizione di ricorso non è vincolata: |
a | dalle motivazioni delle parti; |
b | dalle conclusioni delle parti, eccettuate quelle riguardanti le azioni civili. |
2 | La giurisdizione di ricorso non può modificare una decisione a pregiudizio dell'imputato o condannato se il ricorso è stato esperito esclusivamente a suo favore. È fatta salva una punizione più severa sulla base di fatti di cui il tribunale di primo grado non poteva essere a conoscenza. |
3 | Se il ricorso è stato esperito esclusivamente dall'accusatore privato, la giurisdizione di ricorso non può modificare a pregiudizio di costui i punti della decisione relativi agli aspetti civili. |
1.2 Il reclamo contro decisioni comunicate per iscritto od oralmente va presentato e motivato entro dieci giorni (art. 396
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale CPP Art. 396 Forma e termine - 1 I reclami contro decisioni comunicate per scritto od oralmente vanno presentati e motivati per scritto entro dieci giorni presso la giurisdizione di reclamo. |
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1 | I reclami contro decisioni comunicate per scritto od oralmente vanno presentati e motivati per scritto entro dieci giorni presso la giurisdizione di reclamo. |
2 | I reclami per denegata o ritardata giustizia non sono subordinati al rispetto di alcun termine. |
1.3 Sono legittimate ad interporre reclamo contro una decisione le parti che hanno un interesse giuridicamente protetto all’annullamento o alla modifica della stessa (art. 382 cpv. 1
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale CPP Art. 382 Legittimazione delle altre parti - 1 Sono legittimate a ricorrere contro una decisione le parti che hanno un interesse giuridicamente protetto all'annullamento o alla modifica della stessa. |
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1 | Sono legittimate a ricorrere contro una decisione le parti che hanno un interesse giuridicamente protetto all'annullamento o alla modifica della stessa. |
2 | L'accusatore privato non può impugnare una decisione riguardo alla sanzione inflitta. |
3 | Alla morte dell'imputato, del condannato o dell'accusatore privato, i congiunti giusta l'articolo 110 capoverso 1 CP263 sono legittimati, nell'ordine di successibilità, a interporre ricorso o a continuare la procedura di ricorso già avviata dal defunto, purché siano lesi nei loro interessi giuridicamente protetti. |
1.4 Adita con un reclamo, la Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale dispone di un libero potere d’apprezzamento (art. 393 cpv. 2
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale CPP Art. 393 Ammissibilità e motivi - 1 Il reclamo può essere interposto contro: |
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1 | Il reclamo può essere interposto contro: |
a | le decisioni e gli atti procedurali della polizia, del pubblico ministero e delle autorità penali delle contravvenzioni; |
b | i decreti e le ordinanze, nonché gli atti procedurali dei tribunali di primo grado; sono eccettuate le decisioni ordinatorie; |
c | le decisioni del giudice dei provvedimenti coercitivi, sempreché il presente Codice non le dichiari definitive. |
2 | Mediante il reclamo si possono censurare: |
a | le violazioni del diritto, compreso l'eccesso e l'abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia; |
b | l'accertamento inesatto o incompleto dei fatti; |
c | l'inadeguatezza. |
2.
2.1 La reclamante ritiene in primo luogo che la misura coercitiva sia illegittima in quanto non vi sarebbero sufficienti indizi di reato.
2.2 Il sequestro, così come il blocco del registro fondiario per i fondi, costituiscono misure processuali provvisionali volte ad assicurare i mezzi di prova nel corso dell'inchiesta e/o la restituzione ai danneggiati, nonché a garantire le spese procedurali, le pene pecuniarie, le multe e le indennità (v. art. 263 cpv. 1 lett. a
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale CPP Art. 263 Principio - 1 All'imputato e a terzi possono essere sequestrati oggetti e valori patrimoniali se questi saranno presumibilmente: |
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1 | All'imputato e a terzi possono essere sequestrati oggetti e valori patrimoniali se questi saranno presumibilmente: |
a | utilizzati come mezzi di prova; |
b | utilizzati per garantire le spese procedurali, le pene pecuniarie, le multe e le indennità; |
c | restituiti ai danneggiati; |
d | confiscati; |
e | utilizzati a copertura delle pretese di risarcimento in favore dello Stato secondo l'articolo 71 CP144. |
2 | Il sequestro è disposto con un ordine scritto succintamente motivato. Nei casi urgenti può essere ordinato oralmente, ma deve successivamente essere confermato per scritto. |
3 | Se vi è pericolo nel ritardo, la polizia o privati possono mettere provvisoriamente al sicuro oggetti e valori patrimoniali, a disposizione del pubblico ministero o del giudice. |
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale CPP Art. 263 Principio - 1 All'imputato e a terzi possono essere sequestrati oggetti e valori patrimoniali se questi saranno presumibilmente: |
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1 | All'imputato e a terzi possono essere sequestrati oggetti e valori patrimoniali se questi saranno presumibilmente: |
a | utilizzati come mezzi di prova; |
b | utilizzati per garantire le spese procedurali, le pene pecuniarie, le multe e le indennità; |
c | restituiti ai danneggiati; |
d | confiscati; |
e | utilizzati a copertura delle pretese di risarcimento in favore dello Stato secondo l'articolo 71 CP144. |
2 | Il sequestro è disposto con un ordine scritto succintamente motivato. Nei casi urgenti può essere ordinato oralmente, ma deve successivamente essere confermato per scritto. |
3 | Se vi è pericolo nel ritardo, la polizia o privati possono mettere provvisoriamente al sicuro oggetti e valori patrimoniali, a disposizione del pubblico ministero o del giudice. |
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale CPP Art. 263 Principio - 1 All'imputato e a terzi possono essere sequestrati oggetti e valori patrimoniali se questi saranno presumibilmente: |
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1 | All'imputato e a terzi possono essere sequestrati oggetti e valori patrimoniali se questi saranno presumibilmente: |
a | utilizzati come mezzi di prova; |
b | utilizzati per garantire le spese procedurali, le pene pecuniarie, le multe e le indennità; |
c | restituiti ai danneggiati; |
d | confiscati; |
e | utilizzati a copertura delle pretese di risarcimento in favore dello Stato secondo l'articolo 71 CP144. |
2 | Il sequestro è disposto con un ordine scritto succintamente motivato. Nei casi urgenti può essere ordinato oralmente, ma deve successivamente essere confermato per scritto. |
3 | Se vi è pericolo nel ritardo, la polizia o privati possono mettere provvisoriamente al sicuro oggetti e valori patrimoniali, a disposizione del pubblico ministero o del giudice. |
2.3 Per sua natura, il provvedimento di sequestro va preso rapidamente, ritenuto che, di regola, spetterà al giudice di merito pronunciare le misure definitive e determinare i diritti dei terzi sui beni in questione. Il sequestro è legittimo unicamente in presenza concorrente di sufficienti indizi di reato e di connessione tra questo e l'oggetto che occorre salvaguardare agli incombenti dell'autorità inquirente; la misura ordinata deve inoltre essere rispettosa del principio della proporzionalità (Heimgartner, in Donatsch/Hansjakob/Lieber [ed.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung (StPO), Zurigo/Basilea/Ginevra 2014, n. 4 ad art. 263
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale CPP Art. 263 Principio - 1 All'imputato e a terzi possono essere sequestrati oggetti e valori patrimoniali se questi saranno presumibilmente: |
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1 | All'imputato e a terzi possono essere sequestrati oggetti e valori patrimoniali se questi saranno presumibilmente: |
a | utilizzati come mezzi di prova; |
b | utilizzati per garantire le spese procedurali, le pene pecuniarie, le multe e le indennità; |
c | restituiti ai danneggiati; |
d | confiscati; |
e | utilizzati a copertura delle pretese di risarcimento in favore dello Stato secondo l'articolo 71 CP144. |
2 | Il sequestro è disposto con un ordine scritto succintamente motivato. Nei casi urgenti può essere ordinato oralmente, ma deve successivamente essere confermato per scritto. |
3 | Se vi è pericolo nel ritardo, la polizia o privati possono mettere provvisoriamente al sicuro oggetti e valori patrimoniali, a disposizione del pubblico ministero o del giudice. |
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale CPP Art. 263 Principio - 1 All'imputato e a terzi possono essere sequestrati oggetti e valori patrimoniali se questi saranno presumibilmente: |
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1 | All'imputato e a terzi possono essere sequestrati oggetti e valori patrimoniali se questi saranno presumibilmente: |
a | utilizzati come mezzi di prova; |
b | utilizzati per garantire le spese procedurali, le pene pecuniarie, le multe e le indennità; |
c | restituiti ai danneggiati; |
d | confiscati; |
e | utilizzati a copertura delle pretese di risarcimento in favore dello Stato secondo l'articolo 71 CP144. |
2 | Il sequestro è disposto con un ordine scritto succintamente motivato. Nei casi urgenti può essere ordinato oralmente, ma deve successivamente essere confermato per scritto. |
3 | Se vi è pericolo nel ritardo, la polizia o privati possono mettere provvisoriamente al sicuro oggetti e valori patrimoniali, a disposizione del pubblico ministero o del giudice. |
2.4 In concreto, considerato lo stadio preliminare dell'inchiesta pendente in Svizzera, gli indizi di reato sono certamente dati. Menzionati già, anche se in una forma embrionale, nella comunicazione MROS, essi sono diventati vieppiù evidenti nel corso del tempo, grazie soprattutto al materiale trasmesso per via rogatoriale dall'Italia ed alle relative inchieste atte a far luce sui reati a monte. In sostanza, risulta dagli atti che C., il quale sino allo scorso mese di luglio rivestiva la carica di amministratore unico della reclamante, è sospettato di aver partecipato attivamente, con altri correi, ad un sodalizio criminale che avrebbe compiuto svariate truffe in materia fiscale, facendo capo a numerose società cartiera appositamente costituite in Estonia, Svizzera e Italia e spesso intestate a dei prestanome. Vi è il sospetto che gli indagati, mediante un consolidato sistema di false fatturazioni, avrebbero consentito a imprese dislocate nella vicina penisola di evadere le imposte sul reddito e sul valore aggiunto. Nell'ambito dell'inchiesta lo stesso C. risulta essere stato arrestato (v. act. 13.1, verbale di udienza presso aula O.). Come si evince dalla documentazione trasmessa dalle autorità italiane a seguito della richiesta di assistenza giudiziaria inoltrata dal MPC nello scorso mese di ottobre, ed in particolare dall' "avviso della conclusione delle indagini preliminari ex art. 415 bis c.p.p." (v. act. 13.1) emanato in data 2 dicembre 2014, gli inquirenti italiani, a seguito dell'istruzione preliminare ritengono che lo stesso C:
- "dirigeva e coordinava le attività degli altri associati, […], costituendo vero e proprio punto di riferimento di tutti gli associati;
- metteva a disposizione dell'associazione le strutture societarie italiane ed estere appositamente create, quali F., G. e H. di diritto estone; I., A. SA e J. SA di diritto svizzero, K Srl e L. Srl ed utilizzava conti esteri intestati alle società straniere per ricevere le somme denaro derivanti dalle false fatturazioni emesse dalle società a lui riconducibili;
- restituiva in contanti i capitali così accumulati, al netto della propria provvigione, ai beneficiari delle predette false fatturazioni con diverse modalità: curando personalmente il trasporto e recapito del denaro ovvero avvalendosi del denaro contante – frutto di evasione fiscale e commessa da M. e messo a sua disposizione da quest'ultimo – che veniva consegnato da N. e che, con successivi passaggi […], perveniva ai destinatari finali delle operazioni di false fatturazioni;
- riciclava il denaro frutto dell'evasione fiscale messo a sua disposizione dall'imprenditore M., per conto del quale, in contropartita, eseguiva pagamenti estero su estero a saldo delle forniture di pneumatici ricevute dalle società amministrate di fatto da M.;
- trasferiva e movimentava capitali in più paesi, comunitari e non, e compiva altre operazioni atte ad occultare la provenienza delle ingenti somme derivanti dalla reiterata emissione di fatture per operazioni inesistenti effettuata dalle società "cartiere'' riconducibili a membri dell'associazione, a favore di numerosi soggetti economici italiani, in tal modo ponendo in essere molteplici altre attività di riciclaggio."
Gli elementi a carico di C. e dei correi sono esplicitati in maniera dettagliata negli atti dell'autorità inquirente italiana, la quale evidenzia, tra le altre, l'esistenza di fatturazioni sospette di una certa importanza giostrate entro le diverse società della costellazione A. SA, per cui si può presupporre, avendo riguardo per la verosimiglianza richiesta dalla giurisprudenza a questo stadio della procedura, che vi siano fondati sospetti di reato. In tal senso, la stessa deposizione di C., rilasciata a seguito del suo arresto è piuttosto sibillina in merito ai fatti contestati e non fuga i sospetti quanto alla possibile esistenza di retroscena illeciti (v. act. 13.1, verbale di udienza presso aula O.). Al fine di sconfessare le tesi ipotizzate dalle autorità italiane, la reclamante, ammettendo quindi l'esistenza stessa delle transazioni contestate, produce, in sede di replica, diversi contratti e fatture che giustificherebbero le suddette operazioni (v. act. 17.1) omettendo tuttavia di allegare la necessaria documentazione contabile a supporto e prescindendo dal rendere in altro modo verosimile la reale prestazione dei servizi contestati. L'esistenza di una tale documentazione a monte, per quanto in parte corrispondente alle contestazioni, non avvalora quindi l'enunciato della veridicità delle operazioni che restano quantomeno, dubbie e necessitano – in ogni caso – di ulteriore delucidazioni in fase di indagini.
2.5 Conseguentemente alla verosimile commissione di crimini a monte in Italia lo stesso C. è imputato, unitamente ad altre persone, in un procedimento penale per titolo di riciclaggio di denaro ai sensi dell'art. 305 bis
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 305bis - 1. Chiunque compie un atto suscettibile di vanificare l'accertamento dell'origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali sapendo o dovendo presumere che provengono da un crimine o da un delitto fiscale qualificato, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.420 |
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1 | Chiunque compie un atto suscettibile di vanificare l'accertamento dell'origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali sapendo o dovendo presumere che provengono da un crimine o da un delitto fiscale qualificato, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.420 |
2 | Nei casi gravi, la pena è una pena detentiva sino a cinque anni o una pena pecuniaria.424 |
a | agisce come membro di un'organizzazione criminale o terroristica (art. 260ter); |
b | agisce come membro di una banda costituitasi per esercitare sistematicamente il riciclaggio; |
c | realizza una grossa cifra d'affari o un guadagno considerevole facendo mestiere del riciclaggio. |
3 | L'autore è punibile anche se l'atto principale è stato commesso all'estero, purché costituisca reato anche nel luogo in cui è stato compiuto. |
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 146 - 1 Chiunque, per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, inganna con astuzia una persona affermando cose false o dissimulando cose vere, oppure ne conferma subdolamente l'errore inducendola in tal modo ad atti pregiudizievoli al patrimonio proprio o altrui, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria. |
|
1 | Chiunque, per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, inganna con astuzia una persona affermando cose false o dissimulando cose vere, oppure ne conferma subdolamente l'errore inducendola in tal modo ad atti pregiudizievoli al patrimonio proprio o altrui, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria. |
2 | La pena è una pena detentiva da sei mesi a dieci anni se il colpevole fa mestiere della truffa.206 |
3 | La truffa a danno di un congiunto o di un membro della comunione domestica è punita soltanto a querela di parte. |
e le modalità dei prelievi sono tali da lasciar presupporre il fondato sospetto che si possa invece trattare di operazioni di volontaria rottura delle tracce contabili ("paper trail") tipiche delle operatività equivoche.
2.6 In definitiva, appurata l'esistenza di sufficienti indizi di reato, il provvedimento impugnato, deve essere confermato, in attesa di ulteriori sviluppi nelle indagini. La censura in questo ambito è quindi respinta.
3.
3.1
3.1.1 La reclamante sostiene che la decisione qui impugnata, la quale fonda il sequestro sull'art. 263 cpv. 1 lett. d
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale CPP Art. 263 Principio - 1 All'imputato e a terzi possono essere sequestrati oggetti e valori patrimoniali se questi saranno presumibilmente: |
|
1 | All'imputato e a terzi possono essere sequestrati oggetti e valori patrimoniali se questi saranno presumibilmente: |
a | utilizzati come mezzi di prova; |
b | utilizzati per garantire le spese procedurali, le pene pecuniarie, le multe e le indennità; |
c | restituiti ai danneggiati; |
d | confiscati; |
e | utilizzati a copertura delle pretese di risarcimento in favore dello Stato secondo l'articolo 71 CP144. |
2 | Il sequestro è disposto con un ordine scritto succintamente motivato. Nei casi urgenti può essere ordinato oralmente, ma deve successivamente essere confermato per scritto. |
3 | Se vi è pericolo nel ritardo, la polizia o privati possono mettere provvisoriamente al sicuro oggetti e valori patrimoniali, a disposizione del pubblico ministero o del giudice. |
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale CPP Art. 263 Principio - 1 All'imputato e a terzi possono essere sequestrati oggetti e valori patrimoniali se questi saranno presumibilmente: |
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1 | All'imputato e a terzi possono essere sequestrati oggetti e valori patrimoniali se questi saranno presumibilmente: |
a | utilizzati come mezzi di prova; |
b | utilizzati per garantire le spese procedurali, le pene pecuniarie, le multe e le indennità; |
c | restituiti ai danneggiati; |
d | confiscati; |
e | utilizzati a copertura delle pretese di risarcimento in favore dello Stato secondo l'articolo 71 CP144. |
2 | Il sequestro è disposto con un ordine scritto succintamente motivato. Nei casi urgenti può essere ordinato oralmente, ma deve successivamente essere confermato per scritto. |
3 | Se vi è pericolo nel ritardo, la polizia o privati possono mettere provvisoriamente al sicuro oggetti e valori patrimoniali, a disposizione del pubblico ministero o del giudice. |
3.1.2 Giusta l'art. 263 cpv. 1 lett. d
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale CPP Art. 263 Principio - 1 All'imputato e a terzi possono essere sequestrati oggetti e valori patrimoniali se questi saranno presumibilmente: |
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1 | All'imputato e a terzi possono essere sequestrati oggetti e valori patrimoniali se questi saranno presumibilmente: |
a | utilizzati come mezzi di prova; |
b | utilizzati per garantire le spese procedurali, le pene pecuniarie, le multe e le indennità; |
c | restituiti ai danneggiati; |
d | confiscati; |
e | utilizzati a copertura delle pretese di risarcimento in favore dello Stato secondo l'articolo 71 CP144. |
2 | Il sequestro è disposto con un ordine scritto succintamente motivato. Nei casi urgenti può essere ordinato oralmente, ma deve successivamente essere confermato per scritto. |
3 | Se vi è pericolo nel ritardo, la polizia o privati possono mettere provvisoriamente al sicuro oggetti e valori patrimoniali, a disposizione del pubblico ministero o del giudice. |
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 70 - 1 Il giudice ordina la confisca dei valori patrimoniali che costituiscono il prodotto di un reato o erano destinati a determinare o a ricompensare l'autore di un reato, a meno che debbano essere restituiti alla persona lesa allo scopo di ripristinare la situazione legale. |
|
1 | Il giudice ordina la confisca dei valori patrimoniali che costituiscono il prodotto di un reato o erano destinati a determinare o a ricompensare l'autore di un reato, a meno che debbano essere restituiti alla persona lesa allo scopo di ripristinare la situazione legale. |
2 | La confisca non può essere ordinata se un terzo ha acquisito i valori patrimoniali ignorando i fatti che l'avrebbero giustificata, nella misura in cui abbia fornito una controprestazione adeguata o la confisca costituisca nei suoi confronti una misura eccessivamente severa. |
3 | Il diritto di ordinare la confisca si prescrive in sette anni; se il perseguimento del reato soggiace a una prescrizione più lunga, questa si applica anche alla confisca. |
4 | La confisca è pubblicata ufficialmente. Le pretese della persona lesa o di terzi si estinguono cinque anni dopo la pubblicazione ufficiale della confisca. |
5 | Se l'importo dei valori patrimoniali sottostanti a confisca non può essere determinato o può esserlo soltanto con spese sproporzionate, il giudice può procedere a una stima. |
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 305bis - 1. Chiunque compie un atto suscettibile di vanificare l'accertamento dell'origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali sapendo o dovendo presumere che provengono da un crimine o da un delitto fiscale qualificato, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.420 |
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1 | Chiunque compie un atto suscettibile di vanificare l'accertamento dell'origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali sapendo o dovendo presumere che provengono da un crimine o da un delitto fiscale qualificato, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.420 |
2 | Nei casi gravi, la pena è una pena detentiva sino a cinque anni o una pena pecuniaria.424 |
a | agisce come membro di un'organizzazione criminale o terroristica (art. 260ter); |
b | agisce come membro di una banda costituitasi per esercitare sistematicamente il riciclaggio; |
c | realizza una grossa cifra d'affari o un guadagno considerevole facendo mestiere del riciclaggio. |
3 | L'autore è punibile anche se l'atto principale è stato commesso all'estero, purché costituisca reato anche nel luogo in cui è stato compiuto. |
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 70 - 1 Il giudice ordina la confisca dei valori patrimoniali che costituiscono il prodotto di un reato o erano destinati a determinare o a ricompensare l'autore di un reato, a meno che debbano essere restituiti alla persona lesa allo scopo di ripristinare la situazione legale. |
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1 | Il giudice ordina la confisca dei valori patrimoniali che costituiscono il prodotto di un reato o erano destinati a determinare o a ricompensare l'autore di un reato, a meno che debbano essere restituiti alla persona lesa allo scopo di ripristinare la situazione legale. |
2 | La confisca non può essere ordinata se un terzo ha acquisito i valori patrimoniali ignorando i fatti che l'avrebbero giustificata, nella misura in cui abbia fornito una controprestazione adeguata o la confisca costituisca nei suoi confronti una misura eccessivamente severa. |
3 | Il diritto di ordinare la confisca si prescrive in sette anni; se il perseguimento del reato soggiace a una prescrizione più lunga, questa si applica anche alla confisca. |
4 | La confisca è pubblicata ufficialmente. Le pretese della persona lesa o di terzi si estinguono cinque anni dopo la pubblicazione ufficiale della confisca. |
5 | Se l'importo dei valori patrimoniali sottostanti a confisca non può essere determinato o può esserlo soltanto con spese sproporzionate, il giudice può procedere a una stima. |
consid. 5.2; Niklaus Schimid, in Schmid [ed.], Kommentar Einziehung, organisiertes Verbrechen und Geldwäscherei, Vol. I, 2a ediz., Zurigo 2007, n. 142 e n. 144 ad art. 70
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 70 - 1 Il giudice ordina la confisca dei valori patrimoniali che costituiscono il prodotto di un reato o erano destinati a determinare o a ricompensare l'autore di un reato, a meno che debbano essere restituiti alla persona lesa allo scopo di ripristinare la situazione legale. |
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1 | Il giudice ordina la confisca dei valori patrimoniali che costituiscono il prodotto di un reato o erano destinati a determinare o a ricompensare l'autore di un reato, a meno che debbano essere restituiti alla persona lesa allo scopo di ripristinare la situazione legale. |
2 | La confisca non può essere ordinata se un terzo ha acquisito i valori patrimoniali ignorando i fatti che l'avrebbero giustificata, nella misura in cui abbia fornito una controprestazione adeguata o la confisca costituisca nei suoi confronti una misura eccessivamente severa. |
3 | Il diritto di ordinare la confisca si prescrive in sette anni; se il perseguimento del reato soggiace a una prescrizione più lunga, questa si applica anche alla confisca. |
4 | La confisca è pubblicata ufficialmente. Le pretese della persona lesa o di terzi si estinguono cinque anni dopo la pubblicazione ufficiale della confisca. |
5 | Se l'importo dei valori patrimoniali sottostanti a confisca non può essere determinato o può esserlo soltanto con spese sproporzionate, il giudice può procedere a una stima. |
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 72 - Il giudice ordina la confisca di tutti i valori patrimoniali di cui un'organizzazione criminale o terroristica ha facoltà di disporre. I valori appartenenti a una persona che abbia partecipato a una simile organizzazione o l'abbia sostenuta (art. 260ter) sono presunti sottoposti, fino a prova del contrario, alla facoltà di disporre dell'organizzazione. |
3.1.3 Perché sia giustificata, occorre però ancora che la misura coercitiva sia rispettosa del principio di proporzionalità. Affinché tale condizione sia adempiuta, è necessario che essa sia idonea a perseguire lo scopo desiderato, che esso non possa essere raggiunto mediante misure meno incisive e che esista un rapporto ragionevole tra questo scopo e gli interessi pregiudicati (DTF 135 I 233 consid. 3.1 e rinvii). Trattandosi di un sequestro penale, la misura deve essere proporzionata nel suo ammontare, nella durata e riguardo alla situazione della persona toccata (DTF 132 I 229 consid. 11.3). Secondo la giurisprudenza, una misura di sequestro è di principio proporzionale per il semplice fatto che porta su valori che potrebbero verosimilmente essere oggetto di confisca in applicazione del diritto penale (sentenza del Tribunale federale 1B_136/2009 dell'11 agosto 2009, consid. 4.1 e rinvii).
3.1.4 Preliminarmente, quanto all'estraneità di A. SA alle fattispecie penali, va rilevato che lo stesso C. risultava iscritto al registro di commercio come amministratore unico della qui reclamante, di cui risulta anche essere il fondatore. È infatti solo successivamente alla stessa misura coercitiva che egli è stato sostituito in tale ruolo a seguito delle proprie dimissioni, che appare verosimile siano state rassegnate proprio per supportare la strategia difensiva secondo la quale A. SA sia entità distinta da C. e conseguentemente estranea alle presunte attività illecite. Ad ogni modo appare opportuno rilevare come la tesi del mancato coinvolgimento di A. SA sia priva di qualsivoglia portata; essendo in specie possibile il sequestro sia nei confronti di beni appartenenti al presumibile autore del reato sia di quelli detenuti da terze persone (v. sentenza del Tribunale penale federale BB.2004.79 del 22 aprile 2005 consid. 5.2).
3.1.5 Per il resto, va nuovamente sottolineato come la documentazione bancaria fornita dalla banca E. abbia rilevato l'esistenza di diverse transazioni sospette e di importanti prelievi in contanti dalle coordinate bancarie litigiose, il che, come esposto precedentemente, lascia presupporre l'esistenza di retroscena illeciti di una certa gravità (v. supra consid. 2.5). Parimenti rilevante è la ricostruzione effettuata dall'autorità estera secondo cui lo stesso C., a monte dell'associazione, abbia messo a disposizione proprio la struttura societaria A. SA ed i conti bancari ad essa intestata al fine di ricevere le somme di denaro derivanti dalle false fatturazioni emesse dalle società a lui riconducibili. In tal senso, appare opportuno rilevare come in specie – considerato che le indagini in Svizzera si trovano nella fase poco più che iniziale e che allo stadio attuale, prese in considerazione le ipotesi e gli indizi oggetto di indagine da parte delle autorità inquirenti ed il loro sviluppo con il trascorrere del tempo – non può certamente essere escluso con certezza che lo stesso C. possa essere oggetto di una condanna, né che i beni depositati sul conto oggetto della misura coercitiva possano essere oggetto di confisca, segnatamente siccome prodotto di un’infrazione commessa all’estero ed oggetto di operazioni di riciclaggio in Svizzera. Pacifica è pure, in ottica probatoria, la relazione tra il conto oggetto della misura coercitiva e gli atti penalmente reprensibili contestati.
Già solo per tali ragioni, il mantenimento del sequestro appare, all'ora attuale, legittimo e conforme al principio della proporzionalità.
3.2
3.2.1 Sempre nell'ottica della proporzionalità della misura, la reclamante postula in via subordinata un parziale dissequestro degli averi bloccati al fine di poter coprire le proprie spese di gestione ordinaria della società.
3.2.2 Ogni persona toccata dalla misura del sequestro è legittimata a chiederne la rimozione, parziale o completa, ogni qualvolta un cambiamento delle circostanze lo giustifichi (sentenza del Tribunale federale 1P.239/2002 del 9 agosto 2002, consid. 3.2; Schmid, StPO Praxiskommentar, n. 1 ad art. 267; Saverio Lembo/Anne Valerie Julen Berthod, Commentario Romando CPP, n. 5 ad art. 267). Ciò sarà segnatamente il caso quando il principio di proporzionalità non dovesse più essere rispettato; in particolare a causa del perdurarsi del sequestro o del pregiudizio patito (Piquerez/Macaluso, op. cit., n. 925; Lembo/Berthod, op. cit., n. 5 ad art. 267). In presenza di un sequestro a scopo di confisca, la totalità dei fondi deve rimanere a disposizione della giustizia fino a quando esiste un dubbio sulla parte degli stessi che potrebbe provenire da un’attività criminale (sentenza del Tribunale federale 1B_11/2015 del 19 marzo 2015, consid. 3.1 con riferimenti ivi citati). In simili casi, non trovano applicazione neppure le disposizioni che impongono il rispetto del minimo vitale per le persone fisiche (sentenza del Tribunale federale 1B_11/2015 del 19 marzo 2015 consid. 4), valendo per contro il principio secondo cui, in genere, i beni patrimoniali presumibilmente sottostanti a confisca non possono essere utilizzati per il pagamento dei debiti.
3.2.3 In proposito, la scrivente Corte ha comunque già avuto occasione di affermare che un sequestro può essere parzialmente revocato per far fronte ad oneri e spese necessari per la manutenzione di un immobile sequestrato (v. sentenza del Tribunale penale federale BV.2005.9+10+11+12 del 15 marzo 2005, consid. 6, confermato nella sentenza del Tribunale penale federale BB.2005.35 del 10 ottobre 2005, consid. 6.3). Questa Corte aveva in effetti giudicato che un rifiuto avrebbe potuto avere conseguenze negative sulla sostanza medesima dei valori sequestrati. In altri termini, il principio della proporzionalità impone che il titolare di un bene sequestrato possa disporre dei redditi derivanti da tale bene per far fronte alle spese legate alla manutenzione necessaria del bene in questione. Tale sussunzione non può invece essere ritenuta, segnatamente, nell’ambito di debiti fiscali, che il reclamante desidera onorare mediante il dissequestro parziale del conto oggetto della misura coercitiva, nella misura in cui l’ottemperamento di quest’ultimi non risulti strettamente necessario al mantenimento della sostanza del patrimonio sequestrato (v. sentenza del Tribunale penale federale BV.2005.32 del 6 dicembre 2005, consid. 4.2).
3.2.4 In concreto, la richiesta di dissequestro parziale fonda le proprie basi sulla necessità per la società di continuare le proprie attività ordinarie. Ora, ritenuto da una parte che la reclamante non ha minimamente motivato, né sostanziato, l'impossibilità di far fronte al pagamento dei citati debiti tramite altri averi; né ha sufficientemente dimostrato l'esistenza di interessi patrimoniali che verrebbero ingiustificatamente compromessi e che, d'altra parte non emerge dagli atti che le indagini abbiano portato nuovi elementi atti a giustificare una domanda di dissequestro (art. 267 cpv. 1
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale CPP Art. 267 Decisione in merito agli oggetti e ai valori patrimoniali sequestrati - 1 Se il motivo del sequestro viene meno, il pubblico ministero o il giudice dispone il dissequestro e restituisce gli oggetti o i valori patrimoniali agli aventi diritto. |
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1 | Se il motivo del sequestro viene meno, il pubblico ministero o il giudice dispone il dissequestro e restituisce gli oggetti o i valori patrimoniali agli aventi diritto. |
2 | Se è incontestato che, mediante il reato, un oggetto o un valore patrimoniale è stato direttamente sottratto a una data persona, l'autorità penale lo restituisce all'avente diritto prima della chiusura del procedimento. |
3 | Per gli oggetti o valori patrimoniali non dissequestrati, la restituzione agli aventi diritto, l'utilizzo a copertura delle spese o la confisca sono stabiliti nella decisione finale. |
4 | Se più persone avanzano pretese su oggetti o valori patrimoniali da dissequestrare, sulle medesime può decidere il giudice. |
5 | L'autorità penale può attribuire gli oggetti o i valori patrimoniali a una persona e impartire alle altre persone che hanno avanzato pretese un termine per promuovere azione al foro civile. |
6 | Se al momento del dissequestro gli aventi diritto non sono noti, il pubblico ministero o il giudice fa pubblicare l'elenco degli oggetti o dei valori patrimoniali per consentire agli interessati di annunciare le loro pretese. Se entro cinque anni dalla pubblicazione nessuno avanza pretese, gli oggetti e i valori patrimoniali sequestrati sono devoluti al Cantone o alla Confederazione. |
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 70 - 1 Il giudice ordina la confisca dei valori patrimoniali che costituiscono il prodotto di un reato o erano destinati a determinare o a ricompensare l'autore di un reato, a meno che debbano essere restituiti alla persona lesa allo scopo di ripristinare la situazione legale. |
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1 | Il giudice ordina la confisca dei valori patrimoniali che costituiscono il prodotto di un reato o erano destinati a determinare o a ricompensare l'autore di un reato, a meno che debbano essere restituiti alla persona lesa allo scopo di ripristinare la situazione legale. |
2 | La confisca non può essere ordinata se un terzo ha acquisito i valori patrimoniali ignorando i fatti che l'avrebbero giustificata, nella misura in cui abbia fornito una controprestazione adeguata o la confisca costituisca nei suoi confronti una misura eccessivamente severa. |
3 | Il diritto di ordinare la confisca si prescrive in sette anni; se il perseguimento del reato soggiace a una prescrizione più lunga, questa si applica anche alla confisca. |
4 | La confisca è pubblicata ufficialmente. Le pretese della persona lesa o di terzi si estinguono cinque anni dopo la pubblicazione ufficiale della confisca. |
5 | Se l'importo dei valori patrimoniali sottostanti a confisca non può essere determinato o può esserlo soltanto con spese sproporzionate, il giudice può procedere a una stima. |
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale CPP Art. 263 Principio - 1 All'imputato e a terzi possono essere sequestrati oggetti e valori patrimoniali se questi saranno presumibilmente: |
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1 | All'imputato e a terzi possono essere sequestrati oggetti e valori patrimoniali se questi saranno presumibilmente: |
a | utilizzati come mezzi di prova; |
b | utilizzati per garantire le spese procedurali, le pene pecuniarie, le multe e le indennità; |
c | restituiti ai danneggiati; |
d | confiscati; |
e | utilizzati a copertura delle pretese di risarcimento in favore dello Stato secondo l'articolo 71 CP144. |
2 | Il sequestro è disposto con un ordine scritto succintamente motivato. Nei casi urgenti può essere ordinato oralmente, ma deve successivamente essere confermato per scritto. |
3 | Se vi è pericolo nel ritardo, la polizia o privati possono mettere provvisoriamente al sicuro oggetti e valori patrimoniali, a disposizione del pubblico ministero o del giudice. |
3.2.5 La censura non merita pertanto accoglimento.
4. In definitiva, il sequestro dei valori patrimoniali depositati sul conto della reclamante va confermato ed il ricorso respinto sia in via principale che subordinata.
5. Giusta l'art. 428 cpv. 1
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale CPP Art. 428 Assunzione delle spese nella procedura di ricorso - 1 Le parti sostengono le spese della procedura di ricorso nella misura in cui prevalgono o soccombono nella causa. È ritenuta soccombente anche la parte che ha ritirato il ricorso o sul cui ricorso non si è entrati nel merito. |
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1 | Le parti sostengono le spese della procedura di ricorso nella misura in cui prevalgono o soccombono nella causa. È ritenuta soccombente anche la parte che ha ritirato il ricorso o sul cui ricorso non si è entrati nel merito. |
2 | Se una parte ricorrente ottiene una decisione a lei più favorevole, le spese della procedura di impugnazione possono esserle addossate se: |
a | i presupposti della prevalenza nella causa sono stati creati soltanto nell'ambito della procedura di ricorso; o |
b | la decisione impugnata viene modificata soltanto riguardo ad aspetti non sostanziali. |
3 | Se emana essa stessa una nuova decisione, la giurisdizione di ricorso statuisce anche in merito alla liquidazione delle spese prevista dalla giurisdizione inferiore. |
4 | Se la giurisdizione di ricorso annulla una decisione e rinvia la causa alla giurisdizione inferiore perché statuisca nuovamente, la Confederazione o il Cantone sostengono le spese della procedura di ricorso e, secondo il libero apprezzamento della giurisdizione di ricorso, quelle della giurisdizione inferiore. |
5 | Se l'istanza di revisione è accolta, l'autorità penale chiamata in seguito a statuire sulla causa decide secondo libero apprezzamento in merito alle spese del primo procedimento. |
Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia:
1. Il reclamo è respinto.
2. La tassa di giustizia di fr. 2'000.-- è posta a carico della reclamante.
Bellinzona, 23 giugno 2015
In nome della Corte dei reclami penali
del Tribunale penale federale
Il Presidente: Il Cancelliere:
Comunicazione a:
- Avv. Pietro Simona
- Ministero pubblico della Confederazione
Informazione sui rimedi giuridici
Le decisioni della Corte dei reclami penali concernenti misure coercitive sono impugnabili entro 30 giorni dalla notifica mediante ricorso al Tribunale federale (artt. 79 e 100 cpv. 1 della legge federale del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale; LTF). La procedura è retta dagli art. 90 ss
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 90 Decisioni finali - Il ricorso è ammissibile contro le decisioni che pongono fine al procedimento. |
Il ricorso non sospende l’esecuzione della decisione impugnata se non nel caso in cui il giudice dell’istruzione lo ordini (art. 103
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 103 Effetto sospensivo - 1 Di regola il ricorso non ha effetto sospensivo. |
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1 | Di regola il ricorso non ha effetto sospensivo. |
2 | Nei limiti delle conclusioni presentate, il ricorso ha effetto sospensivo: |
a | in materia civile, se è diretto contro una sentenza costitutiva; |
b | in materia penale, se è diretto contro una decisione che infligge una pena detentiva senza sospensione condizionale o una misura privativa della libertà; l'effetto sospensivo non si estende alla decisione sulle pretese civili; |
c | nei procedimenti nel campo dell'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale, se è diretto contro una decisione di chiusura o contro qualsiasi altra decisione che autorizza la comunicazione di informazioni inerenti alla sfera segreta o la consegna di oggetti o beni; |
d | nei procedimenti nel campo dell'assistenza amministrativa internazionale in materia fiscale. |
3 | Il giudice dell'istruzione può, d'ufficio o ad istanza di parte, decidere altrimenti circa l'effetto sospensivo. |
A.