Tribunal federal
{T 0/2}
2C 165/2007 /biz
Sentenza del 19 febbraio 2008
II Corte di diritto pubblico
Composizione
Giudici federali Merkli, presidente,
Karlen, Ramelli, giudice supplente,
cancelliera Ieronimo Perroud.
Parti
A.________SA,
ricorrente, patrocinata dall'avv. Michele Rossi,
contro
Consiglio di Stato del Cantone Ticino,
Residenza governativa, 6500 Bellinzona.
Oggetto
Regolamento concernente i luoghi e gli spazi pubblici
e di uso pubblico o collettivo ove è vietato fumare,
Composizione
ricorso in materia di diritto pubblico contro il Regolamento concernente i luoghi e gli spazi
pubblici e di uso pubblico o collettivo ove è vietato fumare adottato dal Consiglio di Stato del Cantone
Ticino il 27 marzo 2007.
Fatti:
A.
Il 12 ottobre 2005 il Gran Consiglio della Repubblica e Cantone Ticino ha introdotto nella legge sugli esercizi pubblici del 21 dicembre 1994 (Les pubb) l'art. 57

B.
L'art. 52 della legge sulla promozione della salute e il coordinamento sanitario del 18 aprile 1989 (Legge sanitaria), sotto il titolo marginale "consumo di tabacco e altre sostanze" sancisce:
"1 È considerato atto dannoso alla salute imporre l'aspirazione del fumo della combustione del tabacco o di altre sostanze a un non fumatore in luogo chiuso di uso pubblico o collettivo.
2 Il Consiglio di Stato, nel rispetto delle libertà individuali, promuove l'informazione alla popolazione sugli effetti nocivi del fumo attivo e passivo.
3 Il Consiglio di Stato stabilisce per regolamento i luoghi e gli spazi pubblici e di uso pubblico o collettivo ove è vietato fumare.
(...)"
Il 27 marzo 2007 il Consiglio di Stato ticinese, richiamando quest'ultima disposizione e l'art. 57 Les pubb, ha adottato il regolamento concernente i luoghi e gli spazi pubblici e di uso pubblico o collettivo ove è vietato fumare (in seguito regolamento o Reg.), del seguente tenore:
Art. 1
1 È decretato il divieto di fumare nei seguenti spazi pubblici e di uso pubblico o collettivo chiusi:
(...)
f) nei luoghi di svago e culturali
(...)
h) negli spazi commerciali accessibili al pubblico
(...)
2 Il divieto si estende pure agli spazi pubblici accessori dei luoghi elencati al cpv. 1 quali ad esempio atri, corridoi, foyer, servizi igienici, così come agli spazi all'aperto delle strutture di cui al cpv. 1 lett. e) e i).
3 Le tende e i gazebo sono considerati chiusi se non aperti almeno al 50%.
Art. 2

IR 0.632.314.891.1 Accordo agricolo del 24 giugno 2004 tra la Svizzera e il Libano (all.) all. Art. 2 - Il Libano accorda le concessioni doganali per i prodotti agricoli originari della Svizzera figuranti nell'appendice 1. La Svizzera accorda le concessioni doganali per i prodotti agricoli originari del Libano figuranti nell'appendice 2. |
1 Nelle strutture di cui all'art. 1 è riservata la facoltà di creare spazi o locali fisicamente separati e opportunamente ventilati adibiti ai fumatori.
2 Agli spazi adibiti ai fumatori si applica per analogia l'art. 47u del Regolamento della legge sugli esercizi pubblici.
3 La messa in funzione di locali o spazi adibiti ai fumatori deve essere preceduta dalla presentazione all'Ufficio di sanità di una dichiarazione di uno specialista di impianti di ventilazione dalla quale risulti la conformità dell'impianto a quanto stabilito dall'art. 47u cpv. 1 lett. b del Regolamento della legge sugli esercizi pubblici.
Art. 3

IR 0.632.314.891.1 Accordo agricolo del 24 giugno 2004 tra la Svizzera e il Libano (all.) all. Art. 3 - Le regole d'origine e le modalità della cooperazione amministrativa applicabili al presente Accordo sono contenute nell'appendice 3. |
1 Le infrazioni al presente regolamento sono punite in virtù dell'art. 95

IR 0.632.314.891.1 Accordo agricolo del 24 giugno 2004 tra la Svizzera e il Libano (all.) all. Art. 3 - Le regole d'origine e le modalità della cooperazione amministrativa applicabili al presente Accordo sono contenute nell'appendice 3. |
2 Oltre all'utente degli spazi di cui all'art. 1 può essere punito il gerente della struttura medesima.
Art. 4
Il presente regolamento è pubblicato sul Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore."
Il regolamento è stato pubblicato sul Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi n. 17 del 30 marzo 2007 ed è entrato in vigore il 12 aprile 2007.
C.
Il 27 aprile 2007 la A.________SA di Mendrisio, titolare di una concessione federale di sito e di gestione per una casa da gioco di tipo B, ha presentato dinanzi al Tribunale federale un ricorso in materia di diritto pubblico. In via principale domanda che il regolamento sia annullato, subordinatamente che venga annullato l'art. 1 cpv. 1 lett. f ed e. In via ancora più subordinata propone che l'atto normativo contestato sia rinviato al Consiglio di Stato affinché lo modifichi nel senso dei considerandi.
Invitato ad esprimersi, il Consiglio di Stato ha chiesto che il gravame sia respinto nella misura in cui fosse ricevibile o non fosse divenuto privo d'oggetto. In replica e duplica, le parti si sono sostanzialmente riconfermate nelle loro precedenti allegazioni e conclusioni.
D.
Nel frattempo, il 15 maggio 2007, il Consiglio di Stato ha modificato il regolamento, aggiungendo un capoverso 4 all'art. 1 e introducendo il nuovo art. 3a del seguente tenore:
"Art. 1
4 Il divieto non si applica ai locali a carattere esclusivamente o prevalentemente individuale delle strutture di cui al cpv. 1, come ad esempio le camere di alberghi, ospedali e altre strutture socio-sanitarie così come alle celle dei luoghi di detenzione o internamento. Esso non si applica nemmeno alle tabaccherie e simili che offrono esclusivamente prodotti per fumatori.
Art. 3a(nuovo)
1 È fissato un periodo transitorio di quattro mesi dall'entrata in vigore del regolamento, durante il quale il responsabile della struttura ha la facoltà di procrastinare l'introduzione del divieto di fumare.
2 Tale periodo è prorogato di ulteriori otto mesi se il proprietario della struttura inoltra regolare domanda o notifica di costruzione per l'allestimento di uno spazio adibito ai fumatori ai sensi dell'art. 2 entro il termine di cui al cpv. 1."
Questa modifica è stata pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi n. 25 del 18 maggio 2007 ed è immediatamente entrata in vigore.
E.
Con decreto presidenziale del 22 maggio 2007 è stata respinta, nella misura in cui non era diventata priva d'oggetto, la richiesta di conferimento dell'effetto sospensivo presentata dalla ricorrente contestualmente al ricorso.
Diritto:
1.
Il regolamento impugnato è stato adottato e pubblicato dopo l'entrata in vigore, il 1° gennaio 2007, della legge federale sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF; RS 173.110; RU 2006 I 1069); la presente procedura è quindi disciplinata dal nuovo diritto (art. 132 cpv. 1

SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 132 Disposizioni transitorie - 1 La presente legge si applica ai procedimenti promossi dinanzi al Tribunale federale dopo la sua entrata in vigore; ai procedimenti su ricorso si applica soltanto se la decisione impugnata è stata pronunciata dopo la sua entrata in vigore. |
|
1 | La presente legge si applica ai procedimenti promossi dinanzi al Tribunale federale dopo la sua entrata in vigore; ai procedimenti su ricorso si applica soltanto se la decisione impugnata è stata pronunciata dopo la sua entrata in vigore. |
2 | ...121 |
3 | I giudici ordinari e i giudici supplenti eletti in base alla legge del 16 dicembre 1943122 sull'organizzazione giudiziaria o al decreto federale del 23 marzo 1984123 concernente l'aumento del numero dei giudici supplenti del Tribunale federale e quelli eletti nel 2007 e nel 2008 restano in carica fino al 31 dicembre 2008.124 |
4 | La limitazione del numero dei giudici supplenti secondo l'articolo 1 capoverso 4 si applica dal 2009.125 |
2.
Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione la sua competenza (art. 29 cpv. 1

SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 29 Esame - 1 Il Tribunale federale esamina d'ufficio la sua competenza. |
|
1 | Il Tribunale federale esamina d'ufficio la sua competenza. |
2 | In caso di dubbio, procede a uno scambio di opinioni con l'autorità che presume competente. |
2.1 Il regolamento querelato è un atto normativo cantonale, di carattere generale e astratto, che si applica ad una cerchia indeterminata di persone e di fattispecie. Non prevedendo il diritto ticinese rimedi specifici, contro di esso è ammissibile il ricorso in materia di diritto pubblico (art. 82 lett. b

SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 82 Principio - Il Tribunale federale giudica i ricorsi: |
|
a | contro le decisioni pronunciate in cause di diritto pubblico; |
b | contro gli atti normativi cantonali; |
c | concernenti il diritto di voto dei cittadini nonché le elezioni e votazioni popolari. |
2.2 Giusta l'art. 89 cpv. 1 lett. b

SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 89 Diritto di ricorso - 1 Ha diritto di interporre ricorso in materia di diritto pubblico chi: |
|
1 | Ha diritto di interporre ricorso in materia di diritto pubblico chi: |
a | ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore o è stato privato della possibilità di farlo; |
b | è particolarmente toccato dalla decisione o dall'atto normativo impugnati; e |
c | ha un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modifica degli stessi. |
2 | Hanno inoltre diritto di ricorrere: |
a | la Cancelleria federale, i dipartimenti federali o, in quanto lo preveda il diritto federale, i servizi loro subordinati, se l'atto impugnato può violare la legislazione federale nella sfera dei loro compiti; |
b | in materia di rapporti di lavoro del personale federale, l'organo competente dell'Assemblea federale; |
c | i Comuni e gli altri enti di diritto pubblico, se fanno valere la violazione di garanzie loro conferite dalla costituzione cantonale o dalla Costituzione federale; |
d | le persone, le organizzazioni e le autorità legittimate al ricorso in virtù di un'altra legge federale. |
3 | In materia di diritti politici (art. 82 lett. c), il diritto di ricorrere spetta inoltre a chiunque abbia diritto di voto nell'affare in causa. |

SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 89 Diritto di ricorso - 1 Ha diritto di interporre ricorso in materia di diritto pubblico chi: |
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1 | Ha diritto di interporre ricorso in materia di diritto pubblico chi: |
a | ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore o è stato privato della possibilità di farlo; |
b | è particolarmente toccato dalla decisione o dall'atto normativo impugnati; e |
c | ha un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modifica degli stessi. |
2 | Hanno inoltre diritto di ricorrere: |
a | la Cancelleria federale, i dipartimenti federali o, in quanto lo preveda il diritto federale, i servizi loro subordinati, se l'atto impugnato può violare la legislazione federale nella sfera dei loro compiti; |
b | in materia di rapporti di lavoro del personale federale, l'organo competente dell'Assemblea federale; |
c | i Comuni e gli altri enti di diritto pubblico, se fanno valere la violazione di garanzie loro conferite dalla costituzione cantonale o dalla Costituzione federale; |
d | le persone, le organizzazioni e le autorità legittimate al ricorso in virtù di un'altra legge federale. |
3 | In materia di diritti politici (art. 82 lett. c), il diritto di ricorrere spetta inoltre a chiunque abbia diritto di voto nell'affare in causa. |

SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 101 Ricorso contro atti normativi - Il ricorso contro un atto normativo deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 30 giorni dalla pubblicazione di tale atto secondo il diritto cantonale. |
2.3 La ricorrente si prevale della violazione del diritto federale (art. 95 lett. a

SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 95 Diritto svizzero - Il ricorrente può far valere la violazione: |
|
a | del diritto federale; |
b | del diritto internazionale; |
c | dei diritti costituzionali cantonali; |
d | delle disposizioni cantonali in materia di diritto di voto dei cittadini e di elezioni e votazioni popolari; |
e | del diritto intercantonale. |

SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 106 Applicazione del diritto - 1 Il Tribunale federale applica d'ufficio il diritto. |
|
1 | Il Tribunale federale applica d'ufficio il diritto. |
2 | Esamina la violazione di diritti fondamentali e di disposizioni di diritto cantonale e intercantonale soltanto se il ricorrente ha sollevato e motivato tale censura. |
3.
3.1 Con una prima serie di argomenti la ricorrente afferma che il regolamento è arbitrario e lede i principi della buona fede e dell'uguaglianza giuridica. Sostiene che gli esercizi pubblici, i quali sottostanno ad un regime analogo, hanno avuto un anno di tempo per prepararsi al nuovo regime e predisporre gli spazi per i fumatori, mentre il regolamento impugnato le concede solo dodici giorni, cioè il tempo intercorso tra la pubblicazione sul Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi (30 marzo 2007) e l'entrata in vigore (12 aprile 2007).
3.2 Queste censure sono superate dall'adozione - avvenuta il 15 maggio 2007 - dell'art. 3a Reg. il quale, come detto, ha concesso ai responsabili delle strutture oggetto del divieto un periodo transitorio complessivo di un anno per prepararsi al cambiamento e allestire i locali per i fumatori. Nulla muta il fatto che la modifica sia intervenuta dopo la presentazione del ricorso al Tribunale federale e poco importano i motivi che hanno indotto l'esecutivo cantonale a promuoverla. Decisivo è che il nuovo art. 3a Reg. - il quale non è stato contestato - ha introdotto proprio il disciplinamento transitorio della cui mancanza la ricorrente si duole. Ne discende che su questo punto è venuto a mancarle l'interesse pratico attuale all'annullamento o alla modifica dell'atto normativo in questione: in proposito il gravame è quindi diventato privo d'oggetto.
4.
La ricorrente ritiene poi che il regolamento limita la sua libertà economica. Secondo lei, detta normativa istituisce un divieto che interferisce nella gestione della casa da gioco, che limita la propria libertà organizzativa aziendale nonché quella individuale dei singoli clienti.
4.1 L'art. 27 cpv. 2

SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 27 Libertà economica - 1 La libertà economica è garantita. |
La censura di violazione della libertà economica, non meglio motivata, è quindi infondata. Altri approfondimenti non sono necessari siccome, in forza dell'art. 106 cpv. 2

SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 106 Applicazione del diritto - 1 Il Tribunale federale applica d'ufficio il diritto. |
|
1 | Il Tribunale federale applica d'ufficio il diritto. |
2 | Esamina la violazione di diritti fondamentali e di disposizioni di diritto cantonale e intercantonale soltanto se il ricorrente ha sollevato e motivato tale censura. |
4.2 Per quanto concerne infine la libertà individuale (meglio: personale) alla quale accenna la ricorrente, ci si limita a ricordare che le persone giuridiche non ne sono titolari, poiché la menzionata garanzia costituzionale protegge le manifestazioni elementari degli esseri umani (riservate, a determinate condizioni qui non adempiute, le lesioni dell'onore).
5.
Richiamandosi all'art. 36

SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 36 Limiti dei diritti fondamentali - 1 Le restrizioni dei diritti fondamentali devono avere una base legale. Se gravi, devono essere previste dalla legge medesima. Sono eccettuate le restrizioni ordinate in caso di pericolo grave, immediato e non altrimenti evitabile. |

SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 36 Limiti dei diritti fondamentali - 1 Le restrizioni dei diritti fondamentali devono avere una base legale. Se gravi, devono essere previste dalla legge medesima. Sono eccettuate le restrizioni ordinate in caso di pericolo grave, immediato e non altrimenti evitabile. |
5.1 L'argomento dell'assenza di base legale potrebbe essere ricondotto al principio di legalità sancito dall'art. 5 cpv. 1

SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 5 Stato di diritto - 1 Il diritto è fondamento e limite dell'attività dello Stato. |

SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 5 Stato di diritto - 1 Il diritto è fondamento e limite dell'attività dello Stato. |

SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 95 Diritto svizzero - Il ricorrente può far valere la violazione: |
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a | del diritto federale; |
b | del diritto internazionale; |
c | dei diritti costituzionali cantonali; |
d | delle disposizioni cantonali in materia di diritto di voto dei cittadini e di elezioni e votazioni popolari; |
e | del diritto intercantonale. |

SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 95 Diritto svizzero - Il ricorrente può far valere la violazione: |
|
a | del diritto federale; |
b | del diritto internazionale; |
c | dei diritti costituzionali cantonali; |
d | delle disposizioni cantonali in materia di diritto di voto dei cittadini e di elezioni e votazioni popolari; |
e | del diritto intercantonale. |
legale materiale, sufficientemente precisa e emanata da un organo statale competente), il suo potere cognitivo rimaneva limitato all'arbitrio, trattandosi della portata del principio della legalità nell'esame del diritto cantonale, (sentenza inedita 2C 212/2007 dell'11 dicembre 2007, consid. 3.1). Nel caso concreto, il gravame non è però motivato al riguardo e sfugge pertanto ad un esame di merito.
5.2 La ricorrente accenna poi all'art. 106

SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 106 Giochi in denaro - 1 La Confederazione emana prescrizioni sui giochi in denaro; al riguardo tiene conto degli interessi dei Cantoni. |
|
a | dei giochi in denaro accessibili a un numero illimitato di persone in diversi luoghi e il cui risultato è determinato da un'estrazione a sorte comune o da un procedimento analogo, fatti salvi i sistemi di jackpot delle case da gioco; |
b | delle scommesse sportive; |
c | dei giochi di destrezza. |

SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 49 Preminenza e rispetto del diritto federale - 1 Il diritto federale prevale su quello cantonale contrario. |
In proposito ci si limita a ricordare che, per prassi costante, una norma cantonale, se persegue scopi diversi può sussistere anche in una materia che la legislazione federale regola in modo esaustivo (DTF 133 I 110 consid. 4.1 e richiami giurisprudenziali). Ciò che è palesemente il caso nella fattispecie: la legge federale sulle case da gioco si propone di perseguire la gestione sicura e trasparente del gioco, d'impedire la criminalità e il riciclaggio di denaro e di prevenire le conseguenze socialmente nocive del gioco (art. 2), mentre lo scopo del regolamento impugnato è la lotta contro il cosiddetto fumo passivo (art. 52 cpv. 1 della legge sanitaria). Anche su questo punto il ricorso si rivela infondato.
5.3 La ricorrente invoca infine l'assenza d'interesse pubblico e la violazione del principio della proporzionalità. Sennonché riconduce dette mancanze non al regolamento in quanto tale, bensì all'entrata in vigore immediata del divieto di fumare che contrasta con l'anno di tempo di cui hanno beneficiato gli esercizi pubblici. La questione è superata ancora una volta dalla successiva adozione dell'art. 3a Reg., il quale ha introdotto proprio il periodo transitorio di cui è censurata ora la mancanza. Anche al riguardo il ricorso si rivela pertanto infondato.
5.4 Visto quanto precede il gravame, nella misura in cui è ammissibile e non è diventato privo d'oggetto, deve quindi essere respinto.
6.
La ricorrente chiede che, nel giudizio sulle spese e le ripetibili, sia tenuto conto del fatto che la modifica del regolamento adottata il 15 maggio 2007 è la conseguenza del suo ricorso. Da parte sua il Consiglio di Stato ammette di essere stato indotto a introdurre la disposizione transitoria, se non dall'impugnativa della ricorrente, anche dalle reazioni di diversi enti quali casinò e case per anziani. In concreto non vi è tuttavia motivo di scostarsi dalla regola dell'art. 66 cpv. 1

SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 66 Onere e ripartizione delle spese giudiziarie - 1 Di regola, le spese giudiziarie sono addossate alla parte soccombente. Se le circostanze lo giustificano, il Tribunale federale può ripartirle in modo diverso o rinunciare ad addossarle alle parti. |
|
1 | Di regola, le spese giudiziarie sono addossate alla parte soccombente. Se le circostanze lo giustificano, il Tribunale federale può ripartirle in modo diverso o rinunciare ad addossarle alle parti. |
2 | In caso di desistenza o di transazione, il Tribunale federale può rinunciare in tutto o in parte a riscuotere le spese giudiziarie. |
3 | Le spese inutili sono pagate da chi le causa. |
4 | Alla Confederazione, ai Cantoni, ai Comuni e alle organizzazioni incaricate di compiti di diritto pubblico non possono di regola essere addossate spese giudiziarie se, senza avere alcun interesse pecuniario, si rivolgono al Tribunale federale nell'esercizio delle loro attribuzioni ufficiali o se le loro decisioni in siffatte controversie sono impugnate mediante ricorso. |
5 | Salvo diversa disposizione, le spese giudiziarie addossate congiuntamente a più persone sono da queste sostenute in parti eguali e con responsabilità solidale. |

SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 68 Spese ripetibili - 1 Nella sentenza il Tribunale federale determina se e in che misura le spese della parte vincente debbano essere sostenute da quella soccombente. |
|
1 | Nella sentenza il Tribunale federale determina se e in che misura le spese della parte vincente debbano essere sostenute da quella soccombente. |
2 | La parte soccombente è di regola tenuta a risarcire alla parte vincente, secondo la tariffa del Tribunale federale, tutte le spese necessarie causate dalla controversia. |
3 | Alla Confederazione, ai Cantoni, ai Comuni e alle organizzazioni incaricate di compiti di diritto pubblico non sono di regola accordate spese ripetibili se vincono una causa nell'esercizio delle loro attribuzioni ufficiali. |
4 | Si applica per analogia l'articolo 66 capoversi 3 e 5. |
5 | Il Tribunale federale conferma, annulla o modifica, a seconda dell'esito del procedimento, la decisione sulle spese ripetibili pronunciata dall'autorità inferiore. Può stabilire esso stesso l'importo di tali spese secondo la tariffa federale o cantonale applicabile o incaricarne l'autorità inferiore. |
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
1.
Il ricorso, nella misura in cui è ammissibile è non è diventato privo d'oggetto, è respinto.
2.
Le spese giudiziarie di fr. 5'000.-- sono poste a carico della ricorrente.
3.
Comunicazione al patrocinatore della ricorrente e al Consiglio di Stato del Cantone Ticino.
Losanna, 19 febbraio 2008
In nome della II Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero
Il presidente: La cancelliera:
Merkli Ieronimo Perroud