Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Corte IV
D-2926/2021
Sentenza del 19 luglio 2021
Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio),
Composizione Fulvio Haefeli, Gérard Scherrer,
cancelliera Alissa Vallenari.
A._______, nato il (...), alias
B._______, nato il (...),
Algeria, alias
C._______, nato il (...),
Palestina, alias
Parti
D._______, nato il (...),
Francia,
rappresentato dalla MLaw Cinzia Chirayil,
SOS Ticino Protezione giuridica della Regione Ticino e Svizzera centrale - Caritas Svizzera,
ricorrente,
contro
Segreteria di Stato della migrazione (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Asilo (non entrata nel merito / procedura Dublino) ed
Oggetto
allontanamento;
decisione della SEM del 16 giugno 2021 / N (...).
Fatti:
A.
L'interessato, asserito cittadino algerino, ha presentato una domanda d'asilo in Svizzera il (...) dicembre 2019 (cfr. atti della Segreteria di Stato della migrazione [di seguito: SEM] n. [{...}]-2/2 e 14/9, p.to 5.05, pag. 5).
B.
Le investigazioni svolte in seguito dall'autorità inferiore, hanno permesso di accertare che, secondo la banca dati europea «EURODAC», il richiedente era stato registrato come entrato illegalmente nello spazio Dublino il (...) in Italia, allorché il (...) gli erano state rilevate le impronte dattiloscopiche (cfr. atti SEM n. 7/2 e 8/1). A fronte di tali elementi, in data 11 dicembre 2019 (cfr. atti SEM n. 10/7, 11/1 e 12/3), la SEM ha presentato all'autorità competente italiana una domanda di presa in carico dell'interessato in virtù dell'art. 13 par. 1 del regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione) (Gazzetta ufficiale dell'Unione europea [GU] L 180/31 del 29.06.2013; di seguito: Regolamento Dublino III).
C.
Il (...) dicembre 2019 l'interessato è stato sentito nell'ambito di un verbale riguardo il rilevamento dei suoi dati personali (cfr. atto SEM n. 14/9), allorché il (...) gennaio 2020 si è tenuto con il medesimo un colloquio personale in conformità con l'art. 5 Regolamento Dublino III (cfr. atto SEM n. 33/2; di seguito: colloquio Dublino). In quest'ultimo ambito, questionato in particolare riguardo un'eventuale competenza dell'Italia per la trattazione della sua procedura d'asilo, egli ha riferito di opporsi in quanto delle persone con le quali avrebbe avuto delle problematiche in Algeria, avrebbero avuto contezza del fatto che egli si trovasse in Italia e lo avrebbero seguito anche in E._______. Non potrebbe quindi fare ritorno in Italia, in quanto tali persone lo starebbero cercando. Riguardo al suo stato di salute, egli ha dichiarato di soffrire di epatite C, di essere affetto dalla malattia di Verneuil (detta anche idrosadenite suppurativa o hidradenitis suppurativa, o anche conosciuta come acne inversa), lievi problemi di tendinite nonché del sangue nell'urina. Per tali problematiche egli avrebbe peraltro già effettuato delle visite in Svizzera (cfr. atti SEM da n. 23/4 a 27/4, 31/2) e starebbe seguendo una terapia, ma necessiterebbe di un intervento. Per le sue problematiche di salute, l'interessato ha in seguito avuto innumerevoli ulteriori consulti medici (cfr. da atto SEM n. 34/2 a n. 37/2, da n. 41/4 a n. 44/3).
D.
Con messaggio elettronico del 18 febbraio 2020, l'autorità elvetica preposta ha informato la sua omologa italiana, che visto che quest'ultima non aveva risposto entro i termini legalmente previsti alla domanda di presa in carico della Svizzera, la competenza dell'Italia per l'esame della domanda d'asilo dell'interessato era data a far tempo dal 12 febbraio 2019 ([recte: 12 febbraio 2020], cfr. atti SEM n. 38/1 e 39/3).
E.
E.a Con decisione del 26 febbraio 2020, la SEM non è entrata nel merito della domanda d'asilo succitata, ha pronunciato l'allontanamento (recte: trasferimento) dell'interessato ed ha ordinato l'esecuzione della predetta misura.
E.b Contro la summenzionata decisione, il richiedente è insorto con ricorso al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) in data 5 marzo 2020, allegando quali ulteriori mezzi di prova a sostegno della sua situazione valetudinaria, ulteriore documentazione medica (cfr. allegati al ricorso del 5 marzo 2020 presenti nella procedura di cui al ruolo
D-1318/2020).
E.c Il 6 marzo 2020, il Tribunale ha ordinato, quale misura supercautelare, la sospensione dell'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente.
E.d L'autorità inferiore, con comunicazione del 9 marzo 2020, ha avvisato le autorità italiane competenti della pendenza del ricorso e che il termine di trasferimento ex art. 29 par. 1 Regolamento Dublino III non decorresse pertanto che a partire dal momento della decisione su ricorso (cfr. atti SEM n. 52/1 e 53/3).
E.e Per il tramite della sentenza D-1318/2020 del 12 marzo 2020, il Tribunale ha accolto il predetto ricorso, annullando la decisione dell'autorità inferiore del 26 febbraio 2020 e ritrasmettendole gli atti di causa per un complemento istruttorio e la pronuncia di una nuova decisione ai sensi dei considerandi. Il Tribunale ha altresì pronunciato che le misure supercautelari di sospensione dell'esecuzione dell'allontanamento, pronunciate il 6 marzo 2020, sono revocate.
Nella sua motivazione, il Tribunale ha ritenuto che la SEM non avrebbe accertato in modo corretto e sufficiente lo stato di salute dell'insorgente prima dell'emanazione della decisione impugnata. Difatti, per gli esiti della malattia di Verneuil di cui il ricorrente risulta affetto già da diversi anni, l'autorità inferiore non si sarebbe premurata di accertare se effettivamente un'operazione del ricorrente fosse programmata e secondo quali tempistiche, ciò che dagli atti successivi risultava di fatto essere stata fissata nel mese di (...) 2020. Inoltre, l'autorità inferiore non avrebbe chiarito le cure ed i trattamenti, nonché la prognosi della suddetta malattia con e senza un trattamento adeguato, essendo che dagli atti medici la medesima patologia era ritenuta cronica ed in peggioramento, nonché necessitante una presa in carico specialistica. Neppure sarebbe stato chiarito se il ricorrente soffra o meno ancora di epatite C. In tal senso, il Tribunale ha quindi richiesto alla SEM di disporre di un rapporto medico specialistico che acclari i punti precedenti, prima di verificare nuovamente, l'accoglienza e l'accesso alle cure mediche necessarie in Italia per il ricorrente - tenuto conto anche della situazione allora previgente in Italia in merito al sistema di accoglienza (cfr. consid. 6.4) - in caso di un suo trasferimento in tale Stato membro, e pronunciarsi nuovamente in una nuova decisione rispettosa delle disposizioni convenzionali e legali referenziate (cfr. consid. 6.5 - 7).
F.
F.a Dopo l'ulteriore documentazione, segnatamente medica (cfr. atti SEM n. 68/2, 69/3, 75/3, 77/2, 83/2, 84/2, 85/2, 86/2, 89/2, 92/3, 93/2, 94/3, 95/3, 97/4, 102/2, 104/2, 105/2, 114/2, 118/3, 124/2, 125/2, 129/5, 136/2, 137/2, 139/1, 142/2, 143/2, 144/2, 146/2, 148/2, 152/3, 153/4, 155/6, 156/2 e 158/2) assunta agli atti, l'autorità inferiore ha dato la possibilità, in data 31 maggio 2021, all'interessato di pronunciarsi circa un eventuale suo allontanamento verso l'Italia. Inoltre, ha chiesto all'interessato di segnalare alla SEM ulteriori problematiche mediche rilevanti per la sua procedura d'asilo ex art. 26a
SR 142.31 Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi) LAsi Art. 26a Accertamento medico - 1 I richiedenti l'asilo devono far valere i problemi di salute rilevanti per la procedura d'asilo e di allontanamento, a loro già noti al momento della presentazione della domanda d'asilo, immediatamente dopo la presentazione della domanda, ma al più tardi durante l'audizione sui motivi d'asilo secondo l'articolo 36 capoverso 2 o al momento della concessione del diritto di essere sentiti secondo l'articolo 36 capoverso 1. |
|
1 | I richiedenti l'asilo devono far valere i problemi di salute rilevanti per la procedura d'asilo e di allontanamento, a loro già noti al momento della presentazione della domanda d'asilo, immediatamente dopo la presentazione della domanda, ma al più tardi durante l'audizione sui motivi d'asilo secondo l'articolo 36 capoverso 2 o al momento della concessione del diritto di essere sentiti secondo l'articolo 36 capoverso 1. |
2 | Per le allegazioni di cui al capoverso 1 la SEM designa lo specialista competente per l'esame medico. L'articolo 82a si applica per analogia. La SEM può delegare a terzi i compiti medici necessari. |
3 | I problemi di salute fatti valere successivamente o riscontrati da un altro specialista possono essere presi in considerazione nella procedura d'asilo e d'allontanamento se sono provati. In via eccezionale può essere sufficiente che siano resi verosimili se il ritardo è giustificato da motivi scusabili o se in un caso specifico non può essere fornita una prova per motivi medici. La SEM può far capo a un medico di fiducia. |
F.b Il richiedente ha risposto con osservazioni dell'11 giugno 2021 (cfr. atto SEM n. 161/4). Egli ha dapprima riferito che, malgrado sia stato operato per la sindrome di Verneuil il (...) febbraio 2021, tuttavia avrebbe ancora dolori e la guarigione delle ferite causate dalle escissioni delle fistole ed ascessi nella zona perianale ed inguinale sarebbe ancora incompleta. Inoltre lamenterebbe pure un forte disagio psicologico dovuto alle pesanti cure e limitazioni alle quali si dovrebbe attenere. Per tale situazione di profonda prostrazione egli vorrebbe richiedere un sostegno psicologico, che però non sarebbe ancora stato avviato presso il Centro in cui egli alloggerebbe. Altresì, egli dovrebbe svolgere delle regolari e frequenti visite. Alla luce di tali circostanze, l'istruzione medica, apparirebbe quindi ancora incompleta. Infine ha segnalato che vi sarebbe stata la decorrenza del termine di trasferimento ex art. 29 par. 1 e 2 Regolamento Dublino III nel caso di specie, e visto la complessità e la gravità del quadro clinico, ha richiesto l'adozione della clausola di sovranità e la trattazione della sua domanda d'asilo in procedura nazionale.
G.
Con decisione del 16 giugno 2021, l'autorità inferiore non è entrata nel merito della domanda d'asilo dell'interessato, ha pronunciato il suo trasferimento verso l'Italia, e l'esecuzione del predetto provvedimento. Ha altresì pronunciato che un eventuale ricorso contro la decisione non ha effetto sospensivo.
H.
Per il tramite del plico raccomandato del 24 giugno 2021 (cfr. risultanze processuali), l'insorgente si è aggravato con ricorso al Tribunale contro la summenzionata decisione della SEM, chiedendo ai fini processuali, la sospensione dell'esecuzione dell'allontanamento in via supercautelare e la restituzione (recte: concessione) dell'effetto sospensivo al ricorso. Nel merito, ha postulato a titolo principale, l'annullamento della decisione impugnata e la restituzione degli atti alla SEM per il proseguimento dell'istruttoria in procedura nazionale d'asilo e di allontanamento. A titolo subordinato, ha concluso al proseguimento dell'istruttoria ed all'ottenimento di garanzie specifiche e adeguate da parte italiana. Contestualmente ha altresì presentato istanza di assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo.
I.
Il 25 giugno 2021, il Tribunale ha sospeso l'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente, quale misura supercautelare (cfr. risultanze processuali).
In medesima data, la SEM ha informato le autorità italiane, della pendenza del ricorso, e conseguentemente della sospensione del termine per il trasferimento ex art. 29 par. 1 Regolamento Dublino III (cfr. atti SEM n. 166/1 e 167/2).
Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza.
Diritto:
1.
Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6
SR 142.31 Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi) LAsi Art. 6 Norme procedurali - Le procedure sono rette dalla legge federale del 20 dicembre 196811 sulla procedura amministrativa (PA), dalla legge del 17 giugno 200512 sul Tribunale amministrativo federale e dalla legge del 17 giugno 200513 sul Tribunale federale, in quanto la presente legge non preveda altrimenti. |
SR 173.32 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF) LTAF Art. 32 Eccezioni - 1 Il ricorso è inammissibile contro: |
|
1 | Il ricorso è inammissibile contro: |
a | le decisioni in materia di sicurezza interna o esterna del Paese, neutralità, protezione diplomatica e altri affari esteri, in quanto il diritto internazionale pubblico non conferisca un diritto al giudizio da parte di un tribunale; |
b | le decisioni in materia di diritto di voto dei cittadini nonché di elezioni e votazioni popolari; |
c | le decisioni in materia di salario al merito del personale federale, in quanto non concernano la parità dei sessi; |
d | ... |
e | le decisioni nel settore dell'energia nucleare concernenti: |
e1 | le autorizzazioni di massima per impianti nucleari, |
e2 | l'approvazione del programma di smaltimento, |
e3 | la chiusura di depositi geologici in profondità, |
e4 | la prova dello smaltimento; |
f | le decisioni in materia di rilascio o estensione di concessioni di infrastrutture ferroviarie; |
g | le decisioni dell'autorità indipendente di ricorso in materia radiotelevisiva; |
h | le decisioni in materia di rilascio di concessioni per case da gioco; |
i | le decisioni in materia di rilascio, modifica o rinnovo della concessione della Società svizzera di radiotelevisione (SSR); |
j | le decisioni in materia di diritto ai sussidi di una scuola universitaria o di un altro istituto accademico. |
2 | Il ricorso è inoltre inammissibile contro: |
a | le decisioni che, in virtù di un'altra legge federale, possono essere impugnate mediante opposizione o ricorso dinanzi a un'autorità ai sensi dell'articolo 33 lettere c-f; |
b | le decisioni che, in virtù di un'altra legge federale, possono essere impugnate mediante ricorso dinanzi a un'autorità cantonale. |
SR 173.32 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF) LTAF Art. 31 Principio - Il Tribunale amministrativo federale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'articolo 5 della legge federale del 20 dicembre 196819 sulla procedura amministrativa (PA). |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 5 - 1 Sono decisioni i provvedimenti delle autorità nel singolo caso, fondati sul diritto pubblico federale e concernenti: |
|
1 | Sono decisioni i provvedimenti delle autorità nel singolo caso, fondati sul diritto pubblico federale e concernenti: |
a | la costituzione, la modificazione o l'annullamento di diritti o di obblighi; |
b | l'accertamento dell'esistenza, dell'inesistenza o dell'estensione di diritti o di obblighi; |
c | il rigetto o la dichiarazione d'inammissibilità d'istanze dirette alla costituzione, alla modificazione, all'annullamento o all'accertamento di diritti o di obblighi. |
2 | Sono decisioni anche quelle in materia d'esecuzione (art. 41 cpv. 1 lett. a e b), le decisioni incidentali (art. 45 e 46), le decisioni su opposizione (art. 30 cpv. 2 lett. b e 74), le decisioni su ricorso (art. 61), le decisioni in sede di revisione (art. 68) e l'interpretazione (art. 69).24 |
3 | Le dichiarazioni di un'autorità che rifiuta o solleva pretese da far valere mediante azione non sono considerate decisioni. |
SR 173.32 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF) LTAF Art. 33 Autorità inferiori - Il ricorso è ammissibile contro le decisioni: |
|
a | del Consiglio federale e degli organi dell'Assemblea federale in materia di rapporti di lavoro del personale federale, compreso il rifiuto dell'autorizzazione a procedere penalmente; |
b | del Consiglio federale concernenti: |
b1 | la destituzione di un membro del Consiglio della banca o della direzione generale o di un loro supplente secondo la legge del 3 ottobre 200325 sulla Banca nazionale, |
b10 | la revoca di un membro del consiglio d'amministrazione del Servizio svizzero di assegnazione delle tracce o l'approvazione della risoluzione del rapporto di lavoro del direttore da parte del consiglio d'amministrazione secondo la legge federale del 20 dicembre 195743 sulle ferrovie; |
b2 | la revoca di un membro del consiglio di amministrazione dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari o l'approvazione dello scioglimento del rapporto di lavoro del direttore da parte del consiglio di amministrazione secondo la legge del 22 giugno 200726 sulla vigilanza dei mercati finanziari, |
b3 | il blocco di valori patrimoniali secondo la legge del 18 dicembre 201528 sui valori patrimoniali di provenienza illecita, |
b4 | il divieto di determinate attività secondo la LAIn30, |
b4bis | il divieto di organizzazioni secondo la LAIn, |
b5 | la revoca di un membro del Consiglio d'istituto dell'Istituto federale di metrologia secondo la legge federale del 17 giugno 201133 sull'Istituto federale di metrologia, |
b6 | la revoca di un membro del consiglio di amministrazione dell'Autorità federale di sorveglianza dei revisori o l'approvazione dello scioglimento del rapporto di lavoro del direttore da parte del consiglio di amministrazione secondo la legge del 16 dicembre 200535 sui revisori, |
b7 | la revoca di un membro del Consiglio dell'Istituto svizzero per gli agenti terapeutici secondo la legge del 15 dicembre 200037 sugli agenti terapeutici, |
b8 | la revoca di un membro del consiglio di amministrazione dell'istituto secondo la legge del 16 giugno 201739 sui fondi di compensazione, |
b9 | la revoca di un membro del consiglio d'Istituto dell'Istituto svizzero di diritto comparato secondo la legge federale del 28 settembre 201841 sull'Istituto svizzero di diritto comparato, |
c | del Tribunale penale federale in materia di rapporti di lavoro dei suoi giudici e del suo personale; |
cbis | del Tribunale federale dei brevetti in materia di rapporti di lavoro dei suoi giudici e del suo personale; |
cquater | del procuratore generale della Confederazione in materia di rapporti di lavoro dei procuratori pubblici federali da lui nominati e del personale del Ministero pubblico della Confederazione; |
cquinquies | dell'autorità di vigilanza sul Ministero pubblico della Confederazione in materia di rapporti di lavoro del personale della sua segreteria; |
cter | dell'autorità di vigilanza sul Ministero pubblico della Confederazione in materia di rapporti di lavoro dei membri del Ministero pubblico della Confederazione eletti dall'Assemblea federale plenaria; |
d | della Cancelleria federale, dei dipartimenti e dei servizi dell'Amministrazione federale loro subordinati o aggregati amministrativamente; |
e | degli stabilimenti e delle aziende della Confederazione; |
f | delle commissioni federali; |
g | dei tribunali arbitrali costituiti in virtù di contratti di diritto pubblico sottoscritti dalla Confederazione, dai suoi stabilimenti o dalle sue aziende; |
h | delle autorità o organizzazioni indipendenti dall'Amministrazione federale che decidono nell'adempimento di compiti di diritto pubblico loro affidati dalla Confederazione; |
i | delle autorità cantonali, in quanto una legge federale preveda che le loro decisioni sono impugnabili mediante ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale. |
SR 142.31 Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi) LAsi Art. 105 Ricorsi contro le decisioni della SEM - Contro le decisioni della SEM può essere interposto ricorso secondo la legge federale del 17 giugno 2005357 sul Tribunale amministrativo federale. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 5 - 1 Sono decisioni i provvedimenti delle autorità nel singolo caso, fondati sul diritto pubblico federale e concernenti: |
|
1 | Sono decisioni i provvedimenti delle autorità nel singolo caso, fondati sul diritto pubblico federale e concernenti: |
a | la costituzione, la modificazione o l'annullamento di diritti o di obblighi; |
b | l'accertamento dell'esistenza, dell'inesistenza o dell'estensione di diritti o di obblighi; |
c | il rigetto o la dichiarazione d'inammissibilità d'istanze dirette alla costituzione, alla modificazione, all'annullamento o all'accertamento di diritti o di obblighi. |
2 | Sono decisioni anche quelle in materia d'esecuzione (art. 41 cpv. 1 lett. a e b), le decisioni incidentali (art. 45 e 46), le decisioni su opposizione (art. 30 cpv. 2 lett. b e 74), le decisioni su ricorso (art. 61), le decisioni in sede di revisione (art. 68) e l'interpretazione (art. 69).24 |
3 | Le dichiarazioni di un'autorità che rifiuta o solleva pretese da far valere mediante azione non sono considerate decisioni. |
Il ricorrente ha partecipato al procedimento dinnanzi all'autorità inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 48 - 1 Ha diritto di ricorrere chi: |
|
1 | Ha diritto di ricorrere chi: |
a | ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore o è stato privato della possibilità di farlo; |
b | è particolarmente toccato dalla decisione impugnata; e |
c | ha un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa. |
2 | Ha inoltre diritto di ricorrere ogni persona, organizzazione o autorità cui un'altra legge federale riconosce tale diritto. |
I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 3
SR 142.31 Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi) LAsi Art. 108 Termini di ricorso - 1 Nella procedura celere, il ricorso contro una decisione secondo l'articolo 31a capoverso 4 deve essere interposto entro sette giorni lavorativi o, se si tratta di decisioni incidentali, entro cinque giorni dalla notificazione della decisione. |
|
1 | Nella procedura celere, il ricorso contro una decisione secondo l'articolo 31a capoverso 4 deve essere interposto entro sette giorni lavorativi o, se si tratta di decisioni incidentali, entro cinque giorni dalla notificazione della decisione. |
2 | Nella procedura ampliata, il ricorso contro una decisione secondo l'articolo 31a capoverso 4 deve essere interposto entro 30 giorni o, se si tratta di una decisione incidentale, entro dieci giorni dalla notificazione della decisione. |
3 | Il ricorso contro le decisioni di non entrata nel merito e contro le decisioni di cui agli articoli 23 capoverso 1 e 40 in combinato disposto con l'articolo 6a capoverso 2 lettera a deve essere interposto entro cinque giorni lavorativi dalla notificazione della decisione. |
4 | Il ricorso contro il rifiuto dell'entrata in Svizzera secondo l'articolo 22 capoverso 2 può essere interposto fino al momento della notificazione di una decisione secondo l'articolo 23 capoverso 1. |
5 | La verifica della legalità e dell'adeguatezza dell'assegnazione di un luogo di soggiorno all'aeroporto o in un altro luogo appropriato conformemente all'articolo 22 capoversi 3 e 4 può essere chiesta in qualsiasi momento mediante ricorso. |
6 | Negli altri casi il termine di ricorso è di 30 giorni dalla notificazione della decisione. |
7 | Gli atti scritti trasmessi per telefax sono considerati consegnati validamente se pervengono tempestivamente al Tribunale amministrativo federale e sono regolarizzati mediante l'invio ulteriore dell'originale firmato, conformemente alle norme dell'articolo 52 capoversi 2 e 3 PA365. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 52 - 1 L'atto di ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi, l'indicazione dei mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo rappresentante; devono essere allegati la decisione impugnata e i documenti indicati come mezzi di prova, se sono in possesso del ricorrente. |
|
1 | L'atto di ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi, l'indicazione dei mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo rappresentante; devono essere allegati la decisione impugnata e i documenti indicati come mezzi di prova, se sono in possesso del ricorrente. |
2 | Se il ricorso non soddisfa a questi requisiti o se le conclusioni o i motivi del ricorrente non sono sufficientemente chiari, e il ricorso non sembra manifestamente inammissibile, l'autorità di ricorso assegna al ricorrente un breve termine suppletorio per rimediarvi. |
3 | Essa gli assegna questo termine con la comminatoria che, decorrendo infruttuoso, deciderà secondo l'inserto o, qualora manchino le conclusioni, i motivi oppure la firma, non entrerà nel merito del ricorso. |
Occorre pertanto entrare nel merito del gravame.
2.
2.1 Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati, in materia d'asilo, la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1
SR 142.31 Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi) LAsi Art. 106 Motivi di ricorso - 1 Il ricorrente può far valere: |
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1 | Il ricorrente può far valere: |
a | la violazione del diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento; |
b | l'accertamento inesatto o incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti. |
c | ... |
2 | Rimangono salvi gli articoli 27 capoverso 3 e 68 capoverso 2.359 |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 49 - Il ricorrente può far valere: |
|
a | la violazione del diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento; |
b | l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti; |
c | l'inadeguatezza; questa censura non è ammissibile quando un'autorità cantonale ha giudicato come autorità di ricorso. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 62 - 1 L'autorità di ricorso può modificare la decisione impugnata a vantaggio di una parte. |
|
1 | L'autorità di ricorso può modificare la decisione impugnata a vantaggio di una parte. |
2 | Essa può modificare a pregiudizio di una parte la decisione impugnata quando questa violi il diritto federale o poggi su un accertamento inesatto o incompleto dei fatti; per inadeguatezza, la decisione impugnata non può essere modificata a pregiudizio di una parte, a meno che la modificazione giovi ad una controparte. |
3 | L'autorità di ricorso che intenda modificare la decisione impugnata a pregiudizio di una parte deve informarla della sua intenzione e darle la possibilità di esprimersi. |
4 | L'autorità di ricorso non è vincolata in nessun caso dai motivi del ricorso. |
2.2 Altresì si rileva che il Tribunale, adito con un ricorso contro una decisione di non entrata nel merito di una domanda d'asilo, si limita ad esaminare la fondatezza di una tale decisione (cfr. DTAF 2012/4
consid. 2.2; 2009/54 consid. 1.3.3; 2007/8 consid. 5).
2.3 A seguito della sentenza di principio E-1998/2016 del 21 dicembre 2017 (parzialmente pubblicata nella DTAF 2017 VI/9), i richiedenti asilo possono invocare in una procedura ricorsuale la corretta applicazione di tutti i criteri di competenza oggettiva del Regolamento Dublino III (consid. 5.3 - 5.4 della predetta sentenza), segnatamente delle condizioni di trasferimento della competenza, a causa della scadenza dei termini, in quanto risultano delle norme "self-executing" (cfr. a tal proposito la DTAF 2015/19 consid. 4.5; le sentenze del Tribunale D-2846/2020 del 16 luglio 2020 [pubblicata quale sentenza di riferimento] consid. 2.3,
D-5505/2020 del 16 novembre 2020 consid. 5.6, E-885/2015 dell'8 giugno 2015 consid. 4.5).
3.
Ai sensi dell'art. 111a cpv. 1
SR 142.31 Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi) LAsi Art. 111a Procedura e decisione - 1 Il Tribunale amministrativo federale può rinunciare allo scambio di scritti.382 |
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1 | Il Tribunale amministrativo federale può rinunciare allo scambio di scritti.382 |
2 | Le decisioni su ricorso secondo l'articolo 111 sono motivate solo sommariamente. |
4.
4.1 Nel suo provvedimento, l'autorità pregressa ha dapprima constatato che l'Italia è di principio competente per lo svolgimento della sua procedura di asilo e di allontanamento. Invero, in caso di trasferimento verso tale Paese, si potrebbe partire dal presupposto che il ricorrente non sarà esposto a delle serie violazioni dei diritti dell'uomo ai sensi dell'art. 3 cpv. 2
Regolamento Dublino III e dell'art. 3
IR 0.101 Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) CEDU Art. 3 Divieto di tortura - Nessuno può essere sottoposto a tortura né a pene o trattamento inumani o degradanti. |
Dublino III. Proseguendo nell'analisi, l'autorità inferiore, ha ritenuto non sussistessero dei motivi di applicazione dell'art. 16 par. 1 rispettivamente dell'art. 17 par. 1 del Regolamento Dublino III in specie. Riguardo quest'ultima disposizione, la SEM - citando e ricostruendo dapprima l'istoriato dello stato di salute dell'insorgente - ha considerato che, a differenza delle argomentazioni esposte nelle osservazioni dell'11 giugno 2021 del ricorrente, non vi sarebbero degli elementi medici oggettivi a sostegno delle stesse, e che la situazione medica dal punto di vista della diagnosi e dei trattamenti in atto sia per quanto concerne la patologia di Verneuil, che la sua situazione psicologica, sarebbe al momento conosciuta e non vi sarebbero altre patologie rispetto a quelle già diagnosticate ed in trattamento. Per quanto poi concerne i timori espressi dall'insorgente circa un suo rientro in Italia che comporterebbe un'interruzione delle cure ancora in atto, l'autorità inferiore ha in primo luogo rilevato che l'Italia dispone di un'infrastruttura medica sufficiente e che tale Paese è pure tenuto a prestare le cure mediche adeguate ai sensi dell'art. 19 par. 1 della direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale (di seguito: direttiva accoglienza). In secondo luogo, ha esaminato la situazione legislativa mutata in Italia, che avrebbe comportato anche fattivamente dei cambiamenti nel suo sistema di accoglienza. In particolare, nei centri di prima accoglienza, con il nuovo assetto normativo, in Italia si garantirebbe la permanenza continua di personale medico. Altresì, i centri di prima accoglienza, assumerebbero pure le funzioni di prima assistenza, ovvero eseguirebbero le procedure d'identificazione, la formalizzazione delle domande d'asilo, lo screening sanitario e l'identificazione di eventuali vulnerabilità. Pertanto, il sistema di prima accoglienza italiano garantirebbe d'un canto la presa in carico medica ed i trattamenti sia delle malattie somatiche che di quelle psichiche e, d'altro canto, una rapida identificazione d'eventuali vulnerabilità. Inoltre, nei limiti dei posti disponibili, l'accoglienza dei richiedenti l'asilo, dovrebbe aver luogo nel sistema di seconda accoglienza, e dando priorità alle persone vulnerabili. In quest'ultimo sistema, i richiedenti asilo avrebbero diritto alle medesime prestazioni che le persone titolari della protezione internazionale, ad eccezione di quelle destinate all'integrazione. Ciò posto, la SEM ha concluso che, allorché verrà trasferito in Italia, apparterrà al ricorrente di presentare una domanda d'asilo per poter beneficiare delle prestazioni
mediche alle quali ha diritto. Inoltre, visto che egli molto probabilmente rientrerebbe nella nozione di persona vulnerabile in Italia, godrebbe verosimilmente di un accesso prioritario alle strutture del sistema di seconda accoglienza. Altresì, a mente dell'autorità inferiore, la situazione legislativa e ricettiva delle persone che necessiterebbero di una presa in carico medica immediata al momento del loro trasferimento in Italia, rispetto a quella descritta nella sentenza di riferimento del Tribunale E-962/2019 del 17 dicembre 2019, sarebbe evoluta in modo positivo, e quindi lo stato di fatto constatato all'epoca della sentenza di riferimento precitata non sarebbe più attuale. In un passo successivo, l'autorità di prime cure, ha rilevato come i problemi medici dell'interessato, non sarebbero di una tale gravità, che l'esecuzione del suo allontanamento verso l'Italia risulterebbe contraria all'art. 3
IR 0.101 Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) CEDU Art. 3 Divieto di tortura - Nessuno può essere sottoposto a tortura né a pene o trattamento inumani o degradanti. |
Concernente poi le considerazioni del ricorrente riguardo alle lunghe tempistiche che la SEM avrebbe impiegato per emettere una nuova decisione nel caso di specie, le stesse sarebbero da imputare a molteplici ragioni. Invero, egli si sarebbe reso irreperibile tra il (...) 2020 ed il (...) 2020 svariate volte rendendo pertanto difficile pianificare gli accertamenti medici. Avrebbe inoltre dovuto scontare delle pene detentive. Vi sarebbe poi stata pure la situazione legata alla pandemia del Coronavirus, nonché la SEM avrebbe atteso che la situazione di salute fosse migliorata e l'ultima operazione necessaria fosse stata effettuata. Per il resto, i termini di trasferimento ex art. 29 Regolamento Dublino III, non sarebbero decorsi a differenza di quanto sostenuto dall'insorgente nelle sue osservazioni dell'11 giugno 2021.
Infine, visto in particolare il miglioramento costante delle sue condizioni di salute, le modifiche legislative intercorse in Italia nel frattempo ed il fatto che egli non disponga di alcun legame particolare in Svizzera, non sussisterebbe alcun motivo giustificante l'applicazione dell'art. 29a cpv. 3
SR 142.311 Ordinanza 1 dell' 11 agosto 1999 sull'asilo relativa a questioni procedurali (Ordinanza 1 sull'asilo, OAsi 1) - Ordinanza 1 sull'asilo OAsi-1 Art. 29a Esame della competenza secondo Dublino - (art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi)85 |
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1 | La SEM esamina la competenza per il trattamento della domanda d'asilo giusta i criteri previsti dal regolamento (UE) 604/201386.87 |
2 | Se da tale esame risulta che il trattamento della domanda d'asilo compete a un altro Stato, la SEM emana una decisione di non entrata nel merito dopo che lo Stato richiesto ha accettato la presa o ripresa in carico del richiedente l'asilo. |
3 | Se motivi umanitari lo giustificano, la SEM può decidere di entrare nel merito della domanda anche qualora dall'esame risulti che il trattamento della domanda d'asilo compete a un altro Stato. |
4 | La procedura di presa o ripresa in carico del richiedente l'asilo da parte dello Stato competente è retta dal regolamento (CE) 1560/200388.89 |
4.2 Nel suo memoriale ricorsuale, il ricorrente ritiene in primo luogo come l'istruzione della sua causa risulterebbe lacunosa ed incompleta rispetto al suo stato clinico, il quale sarebbe, secondo gli stessi atti, molto compromesso e che necessiterebbe di cure che non potrebbero essere sospese o rimandate, ciò che si verificherebbe invece con molta probabilità nel caso di un suo allontanamento verso l'Italia. Invero, dalla documentazione all'inserto, si evincerebbe come il decorso della malattia di cui egli è affetto (la idrosadenite suppurativa), sia cronico, nonché le conseguenze dolorose e debilitanti della stessa patologia. Inoltre, in occasione del colloquio per la redazione della risposta al diritto di essere sentito dell'11 giugno 2021, l'insorgente avrebbe affermato di avere avuto delle regolari e frequenti visite medico-specialistiche successivamente all'operazione, che proseguirebbero anche attualmente. Pertanto, sarebbe verosimile che visto che dall'ultima documentazione disponibile agli atti sarebbero trascorsi almeno tre mesi, la diagnosi e la terapia possano essersi nel frattempo modificate. Ad oggi non si saprebbe inoltre se l'operazione è stata risolutiva né si avrebbero notizie circa il prosieguo della terapia farmacologica. Altresì, il ricorrente lamenterebbe ancora dei forti dolori provenienti dalle ferite nella zona perianale ed inguinale, le quali non sarebbero ancora completamente guarite dopo l'operazione del febbraio 2021 e richiederebbero quotidiane medicazioni e l'assunzione di terapie. Oltre al dolore fisico che egli lamenterebbe, egli proverebbe anche un forte disagio psicologico, dovuto alle pesanti cure e limitazioni che dovrebbe affrontare quotidianamente. In merito a queste ultime egli sarebbe costretto ad indossare dei "pannolini" per almeno quattro ore al giorno, per contenere le ferite e limitare la fisiologica perdita di sangue e liquidi. Tale situazione, unita all'incertezza causata dalla sindrome di Verneuil, lo avrebbe prostrato al punto da voler richiedere un sostegno psichiatrico, che però non avrebbe visto ancora avviato nel centro presso il quale alloggia.
In secondo luogo, l'insorgente ritiene che la decisione sindacata sarebbe da annullare anche poiché non terrebbe conto della sua vulnerabilità rispetto ai rischi attuali derivanti dal peggioramento delle condizioni di accoglienza e di procedura in Italia. Invero la SEM non avrebbe segnalato all'Italia la vulnerabilità specifica del ricorrente e richiesto in tal senso le necessarie garanzie per il suo seguito medico-clinico, come predisposto ormai da tempo dalla giurisprudenza del Tribunale. Inoltre, riprendendo alcuni passi di un parere espresso dall'Organizzazione svizzera di aiuto ai rifugiati (OSAR) nel 2019 riguardo alla situazione d'accoglienza in Italia, nonostante le modifiche legislative che sarebbero state intraprese nel frattempo nel suddetto Paese, l'insorgente afferma che per le persone vulnerabili come lui, siano tutt'ora applicabili le considerazioni esposte nella sentenza di riferimento del Tribunale E-962/2019 del 17 dicembre 2019 in merito. Sulla scorta di tali elementi, il suo trasferimento su suolo italiano, sarebbe lesivo del diritto internazionale cogente.
In terzo luogo, egli sostiene che visto che neppure sarebbe prevedibile quando la sua situazione medica verrebbe acclarata, considerata la complessità del quadro clinico e del corrispettivo percorso diagnostico e terapeutico, vi sarebbe la necessità - anche alla luce del principio di celerità previsto nel sistema Dublino - di adottare la clausola di sovranità, visto anche che nella fattispecie sarebbero trascorsi ben quindici mesi dalla sentenza del Tribunale D-1318/2020.
Da ultimo, l'insorgente sostiene che i termini di trasferimento ex art. 29 par. 1 e par. 2 del Regolamento Dublino III, sarebbero stati ampiamenti superati, anche alla luce del principio di celerità che si imporrebbe nel sistema Dublino. Dapprima, l'interessato osserva come la sospensione dell'esecuzione del trasferimento quale provvedimento supercautelare non sarebbe un atto costitutivo di un'interruzione dei termini ex art. 29 par. 1 Regolamento Dublino III e che la fattispecie divergerebbe pertanto da quella esposta nella DTAF 2015/19. Tuttavia, ammesso e non concesso che vi sia stata un'interruzione dei termini, il trasferimento sarebbe comunque dovuto intervenire, a mente del ricorrente, entro il 12 settembre 2020, ovverossia entro sei mesi dalla sentenza di cassazione emessa dal Tribunale. Neppure l'incarcerazione dell'interessato potrebbe essere considerata un atto interruttivo dei termini di trasferimento, poiché la stessa sarebbe avvenuta al passaggio di competenza in capo alla SEM.
5.
5.1 Il ricorrente, nel suo gravame, si prevale dapprima di un accertamento insufficiente dei fatti giuridicamente rilevanti riguardo al suo stato di salute da parte dell'autorità inferiore. Dappresso, verrà quindi esaminato il fondamento o meno di tale censura formale.
5.2
5.2.1 Nelle procedure d'asilo - così come nelle altre procedure di natura amministrativa - si applica il principio inquisitorio. Ciò significa che l'autorità competente deve procedere d'ufficio all'accertamento esatto e completo dei fatti giuridicamente rilevanti (art. 6
SR 142.31 Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi) LAsi Art. 6 Norme procedurali - Le procedure sono rette dalla legge federale del 20 dicembre 196811 sulla procedura amministrativa (PA), dalla legge del 17 giugno 200512 sul Tribunale amministrativo federale e dalla legge del 17 giugno 200513 sul Tribunale federale, in quanto la presente legge non preveda altrimenti. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 12 - L'autorità accerta d'ufficio i fatti e si serve, se necessario, dei seguenti mezzi di prova: |
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a | documenti; |
b | informazioni delle parti; |
c | informazioni o testimonianze di terzi; |
d | sopralluoghi; |
e | perizie. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 13 - 1 Le parti sono tenute a cooperare all'accertamento dei fatti: |
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1 | Le parti sono tenute a cooperare all'accertamento dei fatti: |
a | in un procedimento da esse proposto; |
b | in un altro procedimento, se propongono domande indipendenti; |
c | in quanto un'altra legge federale imponga loro obblighi più estesi d'informazione o di rivelazione. |
1bis | L'obbligo di cooperazione non comprende la consegna di oggetti e documenti inerenti ai contatti tra una parte e il suo avvocato autorizzato a esercitare la rappresentanza in giudizio in Svizzera secondo la legge del 23 giugno 200033 sugli avvocati.34 |
2 | L'autorità può dichiarare inammissibili le domande formulate nei procedimenti menzionati alle lettere a e b, qualora le parti neghino la cooperazione necessaria e ragionevolmente esigibile. |
SR 142.31 Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi) LAsi Art. 8 Obbligo di collaborare - 1 Il richiedente l'asilo è tenuto a collaborare all'accertamento dei fatti. Deve in particolare: |
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1 | Il richiedente l'asilo è tenuto a collaborare all'accertamento dei fatti. Deve in particolare: |
a | dichiarare le sue generalità; |
b | consegnare i documenti di viaggio e d'identità; |
c | indicare, in occasione dell'audizione, le ragioni della sua domanda d'asilo; |
d | designare in modo completo eventuali mezzi di prova e fornirli immediatamente oppure adoperarsi per procurarseli entro un termine adeguato, sempre che sia ragionevole esigerlo; |
e | collaborare al rilevamento dei dati biometrici; |
f | sottoporsi a un esame medico ordinato dalla SEM (art. 26a). |
2 | Si può esigere dal richiedente che faccia tradurre in una lingua ufficiale svizzera i documenti redatti in una lingua straniera. |
3 | Nel corso del procedimento, il richiedente che soggiorna in Svizzera deve tenersi a disposizione delle autorità federali e cantonali. Deve comunicare immediatamente alle autorità del Cantone o del Comune (autorità cantonale) competenti secondo il diritto cantonale il suo indirizzo e ogni mutamento dello stesso. |
3bis | Il richiedente che senza un valido motivo viola il suo obbligo di collaborare o non si tiene a disposizione delle autorità preposte all'asilo per più di 20 giorni rinuncia di fatto alla continuazione del procedimento. Lo stesso vale per il richiedente che senza un valido motivo non si tiene a disposizione delle autorità preposte all'asilo in un centro della Confederazione per più di cinque giorni. La domanda è stralciata in entrambi i casi senza formalità. Una nuova domanda può essere presentata al più presto dopo tre anni. È fatto salvo il rispetto della Convenzione del 28 luglio 195121 sullo statuto dei rifugiati.22 |
4 | In caso di decisione esecutiva d'allontanamento, il richiedente è tenuto a collaborare all'ottenimento di documenti di viaggio validi. |
Beusch/Kneubühler, op. cit., 2a ed. 2013, n. 2.191, sentenze del Tribunale D-3567/2019 del 29 novembre 2019 consid. 5.2 e D-1443/2016 del 22 febbraio 2017 consid. 4.2). Una violazione del principio inquisitorio non implica in ogni caso l'automatica retrocessione degli atti all'autorità inferiore, dal momento che il Tribunale resta libero di raccogliere gli elementi necessari al giudizio se una tale soluzione appare giudiziosa per ragioni di economia procedurale (cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 5.2; 2012/21 consid. 5.1).
5.2.2 La determinazione dei fatti e l'applicazione della legge non sono aspetti disgiunti; senza considerare il diritto applicabile non vi è modo di delimitare quali fatti siano giuridicamente rilevanti (cfr. Isabelle Häner, in: Häner/Waldmann, Das erstinstanzliche Verwaltungsverfahren, 2008, n. 34). Significativo è innanzitutto il substrato fattuale per le condizioni di applicazione della norma giuridica (cfr. Krauskopf/Emmenegger/
Babey in: Waldmann/Weissenberger [ed.], Praxiskommentar VwVG, 2a ed. 2016, n. 17 ad art. 12
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 12 - L'autorità accerta d'ufficio i fatti e si serve, se necessario, dei seguenti mezzi di prova: |
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a | documenti; |
b | informazioni delle parti; |
c | informazioni o testimonianze di terzi; |
d | sopralluoghi; |
e | perizie. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 12 - L'autorità accerta d'ufficio i fatti e si serve, se necessario, dei seguenti mezzi di prova: |
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a | documenti; |
b | informazioni delle parti; |
c | informazioni o testimonianze di terzi; |
d | sopralluoghi; |
e | perizie. |
consid. 4.2, D-291/2021 del 9 marzo 2021 consid. 7.3.1; Moser/
Beusch/Kneubühler, op. cit., n. 3.144).
5.2.3 Così, sebbene nel diritto amministrativo la parte abbia di principio il diritto di richiedere l'assunzione di prove all'autorità (art. 33 cpv. 1
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 33 - 1 L'autorità ammette le prove offerte dalla parte se paiano idonee a chiarire i fatti. |
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1 | L'autorità ammette le prove offerte dalla parte se paiano idonee a chiarire i fatti. |
2 | Se la loro assunzione implichi una spesa relativamente elevata, che andrebbe a carico della parte ove fosse soccombente, l'autorità può subordinarla alla condizione che la parte anticipi, entro un termine, le spese che possono essere ragionevolmente pretese da essa; la parte indigente ne è dispensata. |
2 settembre 2014 consid. 3.2; sentenza del Tribunale A-6515/2010 del 19 maggio 2011 consid. 4.3; Tanquerel, Manuel de droit administratif, 2011, n. 1552 con rinvii). Procedendo in tal senso in modo non arbitrario, l'autorità può porre un termine all'istruzione (cfr. DTF 133 II 384 consid. 4.2.3 con rinvii; sentenza del Tribunale federale 2C_720/2010 del 21 gennaio 2011 consid. 3.2.1; sentenze del Tribunale D-6763/2018 dell'11 giugno 2020 consid. 9 e A-7392/2014 dell'8 agosto 2016 consid. 3.4.2.2; cfr. per tutto, tra le altre, la sentenza del Tribunale D-114/2021 consid. 4.3).
5.2.4 I principi sopra esposti delimitano sia l'attività istruttoria dell'amministrazione che quella del Tribunale (cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 5; sentenza del Tribunale F-5065/2019 del 21 gennaio 2021 consid. 5.3; Moser/
Beusch/Kneubühler, op. cit., pag. 19, n. marg. 1.49; 3.117 e seg., in particolare 3.144) e tornano applicabili anche nel contesto del chiarimento delle questioni di natura medica (cfr. le sentenze del Tribunale D-114/2021 consid. 4.4, D-291/2021 consid. 7.3.3 e D-1665/2018 del 27 gennaio 2021 consid. 8.3.5).
5.2.5 Nel suo messaggio relativo al riassetto del settore, il Consiglio federale sottolineava come l'assistenza sanitaria per i richiedenti l'asilo dovesse essere garantita mediante consultazioni mediche in loco, possibilità di trattamento ambulatoriale in ospedale o una visita medica in caso di necessità (cfr. Messaggio concernente la modifica della legge sull'asilo del 3 settembre 2014, FF 2014 6917, 6940). Nella prassi, nel caso in cui il personale curante / servizio di assistenza reindirizzi il richiedente l'asilo presso un medico esterno, quest'ultimo allestisce, di norma, un breve referto nella forma di un «formulario F2». Qualora la documentazione agli atti non permetta di determinare in modo completo i fatti giuridicamente rilevanti, la SEM ordina di principio un rapporto più dettagliato, e meglio, la compilazione di un «formulario F4» da parte del curante. Nulla vieta inoltre al ricorrente di presentare ulteriori mezzi di prova al soggetto rispettivamente di rivolgersi autonomamente ad un medico (cfr. sentenze del Tribunale
D-114/2021 consid. 4.5 e D-291/2021 consid. 7.3.4). Di principio, le autorità svizzere non sono dal canto loro tenute a prendere in considerazione il potenziale insorgere di ulteriori affezioni non ancora diagnosticate o sospettate, essendo determinante lo stato di fatto presente al momento della decisione (cfr. DTAF 2012/21 consid. 5.1; 2010/44 consid. 3.6).
5.2.6 Tornando al caso in parola, occorre constatare dapprima come, dando seguito alle considerazioni contenute nella sentenza del Tribunale D-1318/2020 del 12 marzo 2020, l'autorità inferiore ha assunto agli atti ulteriore documentazione medica con l'intento di accertare la situazione valetudinaria del ricorrente. In particolare, sono stati richiesti dalla SEM ai medici curanti dell'insorgente dei rapporti medici dettagliati (cfr. atti SEM n. 107/2 e n. 154/2), che sono stati prodotti rispettivamente il (...) (cfr. atto SEM n. 152/3), il (...) (cfr. atto SEM n. 153/4) e l'(...) (cfr. atto SEM n. 156/2). Inoltre, il (...) il suo medico curante generalista, ha prodotto il piano dei medicamenti aggiornato (cfr. atto SEM n. 158/2). Dalla medesima documentazione si evince segnatamente che attualmente il ricorrente soffre delle seguenti diagnosi: hidradenitis suppurativa sternale, anogenitale e inguinale per il quale è stato operato da ultimo il (...) febbraio 2021 (dopo già multipli interventi effettuati sia in Svizzera che in Algeria); sospetto abuso di antidolorifici e benzodiazepine (cfr. atto SEM n. 153/4) e di stato da reazione anafilattica, di grado III-IV dovuta a puntura d'insetti dell'(...) (cfr. anche in proposito gli atti SEM n. 104/2 e 105/2). Nell'anamnesi, si trovano inoltre le diagnosi di epatite C - che risulta essere nel frattempo guarita in modo permanente (cfr. atto SEM n. 152/3) - di problematiche dentali, pure risultanti completamente risolte (cfr. atti SEM n. 69/3 e 75/3), nonché di disturbi dell'adattamento (F43.2), diagnosi posta dopo un episodio in cui il richiedente aveva minacciato di suicidarsi in data (...) (cfr. atti SEM n. 125/2 e 129/5), nonché di disturbi psichici e comportamentali dovuti all'uso di sostanze psicoattive multiple e all'uso di sostanze psicoattive (pregabalin): Sindrome da dipendenza (ICD10: F19.2), posta il (...) (cfr. atto SEM n. 89/2). Queste due ultime patologie, appaiono nel proseguo essersi risolte (cfr. in particolare atto SEM n. 156/2). Attinente la patologia di hidradenitis suppurativa, nell'ultimo rapporto medico dell'(...), si segnala che a seguito dell'escissione chirurgica e la ricostruzione nella zona inguinale e perineale, la situazione è decisamente migliorata riguardo alle fistole croniche e dolenti e agli ascessi recidivanti presenti in tale zona. Sebbene ci sia ancora una vasta area colpita nella regione sternale, quest'ultima è attualmente trattata in modo conservativo ed un'eventuale escissione verrà praticata soltanto in caso di peggioramento o dell'emersione di sintomi gravi malgrado le misure conservative adottate. Sul cuoio capelluto, il viso ed il collo, vi sarebbero ancora dei focolai HI con un quadro misto all'acne conglobata,
per i quali non è però prevista alcuna operazione. Per quanto poi concerne l'area genitale ed inguinale, le ferite dell'operazione del (...) febbraio 2021 starebbero guarendo e saranno probabilmente guarite tra circa 3 settimane - 1 mese. Nell'area sternale, vi sarebbe pure un miglioramento della diagnosi di idrosadenite suppurativa. Tuttavia, per tale regione, non sarebbe ancora possibile determinarsi se in futuro ci sarà nuovamente una ripresa sintomatica della stessa. Per quest'area se, nonostante le misure conservative adottate, in futuro vi dovesse essere una nuova, seria e sintomatica ripresa della patologia, vi sarà eventualmente l'indicazione di un'escissione e copertura plastica. Da ultimo, nell'area ascellare, ove sarebbe già stato trattato in passato sia in Algeria che in Svizzera, vi sarebbero ora delle cicatrici poco appariscenti, ma non sarebbe necessario alcun ulteriore trattamento per tale area (cfr. atto SEM n. 156/2). Riguardo al procedere, nel medesimo certificato, il medico curante indica che sono previsti ulteriori controlli delle ferite (durante le "Sprechstunde", ore di consultazione) nel reparto di chirurgia plastica (dell'[...] di F._______) sino alla completa guarigione delle ferite nella zona operata (area genitale ed inguinale). A seguito della completa guarigione, i dermatologi curanti gli prescriveranno poi una terapia medicamentosa a lungo termine. Tale terapia farmacologica aggiornata è stata trasmessa in seguito dal Dr. med. G._______, medico generalista ed internista, alla SEM in data (...) (cfr. atto SEM n. 158/2). Per l'allergia agli insetti, il ricorrente necessita inoltre di avere sempre con sé il kit d'urgenza e l'Epipen prescrittigli (cfr. atti SEM n. 152/3 e 156/2). Dopo il piano di medicazione del (...), non è reperibile nelle insorgenze di causa altra documentazione inerente ulteriori e successivi consulti medici che avrebbe effettuato l'insorgente, come da egli sostenuto sia nelle sue osservazioni dell'11 giugno 2021 (cfr. atto SEM n. 161/4), che ribadito in sede ricorsuale (cfr. ricorso, p.to V/1., pag. 6), per le ferite che ancora avrebbe in zona perianale ed inguinale. Per quanto poi attiene la sua volontà di richiedere un sostegno psichiatrico presso il centro nel quale alloggia, si rileva come il medesimo abbia già in passato beneficiato di consulti psicologici e psichiatrici (cfr. atti SEM n. 89/2, 102/2, 129/5 e 153/4), nei quali gli sono stati prescritti due medicamenti per la sindrome depressiva e per i problemi di sonno di cui soffrirebbe, che assumerebbe tutt'ora ([...] e [...], cfr. atti SEM n. 102/2, 129/5, 153/4, 155/6 e 158/2). Non si evincono invece dagli atti ulteriori visite mediche che sarebbero state effettuate dopo il mese di marzo 2021
dal profilo psichiatrico, o che ne sarebbero previste in futuro in tal senso. Dalle insorgenze testé citate, il Tribunale ritiene che l'autorità inferiore potesse partire dal presupposto che la situazione medica del ricorrente fosse stata sufficientemente acclarata dopo aver assunto l'ulteriore documentazione agli atti successiva alla sentenza del Tribunale del 12 marzo 2020, con delle diagnosi chiare e stabilite nonché una terapia farmacologica impostata. Alla stessa stregua della SEM, anche la scrivente autorità conclude quindi, contro il parere del ricorrente esposto nel gravame, che ulteriori approfondimenti atti ad accertare il suo stato di salute fisico e psicologico, non fossero necessari e non si imponessero prima dell'emanazione della decisione avversata. Invero, né dagli atti, né men che meno addotti con il ricorso, sono evincibili degli elementi concreti e sostanziati, che inducano a ritenere che le diagnosi poste e/o la terapia farmacologica impostata per l'insorgente, abbiano subito dei mutamenti dall'ultimo certificato medico dettagliato dell'(...) (cfr. atto SEM n. 156/2) rispettivamente dal piano dei medicamenti aggiornato del (...) (cfr. atto SEM n. 158/2). Le censure generiche mosse in tal senso dal ricorrente nei confronti del provvedimento sindacato, non trovano difatti alcun riscontro concreto e circostanziato nella documentazione all'inserto, e malgrado gliene fosse stata data la possibilità anche in passato dall'autorità inferiore (cfr. le osservazioni dell'11 giugno 2021, atto SEM n. 161/4), l'insorgente non è riuscito ad apportare alcun elemento di qualsivoglia consistenza che possa mutare la conclusione sopra esposta. Frattanto, senza volere in alcun modo sminuire lo stato valetudinario del ricorrente, allo stato attuale degli atti, appare indubbio come il substrato fattuale non contenga indicatori quanto all'esistenza, finanche potenziale, di affezioni terminali ai sensi della giurisprudenza convenzionale applicabile, che possano comportare una violazione di disposizioni internazionali preminenti, così come sostenuto nel gravame dall'insorgente (cfr. infra consid. 12). Allo stesso modo, non vi sono elementi all'incarto per sospettare che le patologie diagnosticate, possano raggiungere un tale livello di gravità da configurare un rischio reale di peggioramento rapido ed irreversibile dello stato di salute del medesimo comportante delle intense sofferenze o una significativa riduzione della speranza di vita in caso di trasferimento dell'insorgente in Italia, visto anche il contesto legislativo e fattuale ora vigente nello stesso Stato membro per l'accoglienza dei migranti (cfr. infra consid. 10-12). Né tantomeno che fosse necessario effettuare ulteriori accertamenti dal
profilo medico, per potersi determinare con cognizione di causa e riguardo in particolare l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente in Italia. Si ribadisce difatti, come dal carteggio, lo stato di salute dell'insorgente risulta essere sufficientemente chiarito, con delle diagnosi e delle terapie determinate ed impostate, le quali non vengono scalfite da alcun indizio sostanziato e concreto apportato dall'insorgente, neppure con il ricorso. Si può quindi partire dall'assunto che la documentazione medica agli atti fosse completa ed esatta, anche dal profilo dello stato di salute dell'insorgente, al momento dell'emanazione della decisione avversata, come dai principi sopra esposti (cfr. consid. 5.2.1-5.2.5). L'autorità inferiore, dando seguito a quanto richiestole anche dal Tribunale nella sua sentenza D-1318/2020 del 12 marzo 2020 (cfr. anche in merito supra lett. E.e), ha quindi proceduto all'accertamento esatto e completo dei fatti giuridicamente rilevanti anche in merito a tale aspetto, e non ha di convesso violato il principio inquisitorio.
5.2.7 Ne discende quindi che, la doglianza formale espressa dal ricorrente in riferimento ad un accertamento incompleto ed inesatto dei fatti giuridicamente rilevanti della causa da parte dell'autorità inferiore rispetto alla sua situazione medica - e di convesso implicitamente pure in merito alla violazione del principio inquisitorio da parte dell'autorità resistente - va dunque recisamente respinta.
6.
6.1 Giusta l'art. 31a cpv. 1 lett. b
SR 142.31 Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi) LAsi Art. 31a Decisioni della SEM - 1 Di norma la SEM non entra nel merito della domanda d'asilo se il richiedente: |
|
1 | Di norma la SEM non entra nel merito della domanda d'asilo se il richiedente: |
a | può ritornare in uno Stato terzo sicuro secondo l'articolo 6a capoverso 2 lettera b nel quale aveva soggiornato precedentemente; |
b | può partire alla volta di uno Stato terzo cui compete, in virtù di un trattato internazionale, l'esecuzione della procedura d'asilo e d'allontanamento; |
c | può ritornare in uno Stato terzo nel quale aveva soggiornato precedentemente; |
d | può recarsi in uno Stato terzo per il quale possiede un visto e in cui può chiedere protezione; |
e | può recarsi in uno Stato terzo nel quale vivono suoi parenti prossimi o persone con cui intrattiene rapporti stretti; |
f | può essere allontanato nel suo Stato d'origine o di provenienza secondo l'articolo 31b. |
2 | Il capoverso 1 lettere c-e non si applica se vi sono indizi che, nel singolo caso, nello Stato terzo non vi sia una protezione effettiva dal respingimento ai sensi dell'articolo 5 capoverso 1. |
3 | La SEM non entra nel merito della domanda se non sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 18. Questa disposizione si applica segnatamente se la domanda d'asilo è presentata esclusivamente per motivi economici o medici. |
4 | Negli altri casi, la SEM respinge la domanda d'asilo se non è stata dimostrata o resa verosimile la qualità di rifugiato o se sussiste un motivo d'esclusione ai sensi degli articoli 53 e 54.97 |
6.2 Ciò posto, ai sensi dell'art. 3 par. 1 Regolamento Dublino III, la domanda di protezione internazionale è esaminata da un solo Stato membro, ossia quello individuato in base ai criteri enunciati al capo III (art. 7 - 15). La determinazione dello Stato membro competente avviene sulla base della situazione esistente al momento in cui il richiedente ha presentato domanda di protezione internazionale (art. 7 par. 2 Regolamento Dublino III). Nel caso di una procedura di presa in carico (inglese: take charge) - come è il caso nella presente disamina - anche detta di ammissione, ogni criterio per la determinazione dello Stato membro competente - enumerato al capo III - è applicabile solo se, nella gerarchia dei criteri elencati all'art. 7 par. 1 Regolamento Dublino III, quello precedente previsto dal Regolamento non trova applicazione nella fattispecie (principio della gerarchia dei criteri). Contrariamente, nel caso di una procedura di ripresa in carico (inglese: take back), di principio non viene effettuato un nuovo esame di determinazione dello stato membro competente secondo il capo III (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2 e 8.2.1).
6.3 Tuttavia, qualora sia impossibile trasferire un richiedente verso lo Stato membro inizialmente designato come competente in quanto si hanno fondati motivi di ritenere che sussistono delle carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti, che implichino il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi dell'art. 4 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (GU C 364/1 del 18.12.2000, di seguito: CartaUE), lo Stato membro che ha avviato la procedura di determinazione dello Stato membro competente prosegue l'esame dei criteri di cui al capo III per verificare se un altro Stato membro possa essere designato come competente (art. 3 par. 2 Regolamento Dublino III).
6.4 Giusta l'art. 13 par. 1 Regolamento Dublino III, quando è accertato, sulla base degli elementi di prova e delle circostanze indiziarie di cui ai due elenchi menzionati all'art. 22
SR 142.31 Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi) LAsi Art. 31a Decisioni della SEM - 1 Di norma la SEM non entra nel merito della domanda d'asilo se il richiedente: |
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1 | Di norma la SEM non entra nel merito della domanda d'asilo se il richiedente: |
a | può ritornare in uno Stato terzo sicuro secondo l'articolo 6a capoverso 2 lettera b nel quale aveva soggiornato precedentemente; |
b | può partire alla volta di uno Stato terzo cui compete, in virtù di un trattato internazionale, l'esecuzione della procedura d'asilo e d'allontanamento; |
c | può ritornare in uno Stato terzo nel quale aveva soggiornato precedentemente; |
d | può recarsi in uno Stato terzo per il quale possiede un visto e in cui può chiedere protezione; |
e | può recarsi in uno Stato terzo nel quale vivono suoi parenti prossimi o persone con cui intrattiene rapporti stretti; |
f | può essere allontanato nel suo Stato d'origine o di provenienza secondo l'articolo 31b. |
2 | Il capoverso 1 lettere c-e non si applica se vi sono indizi che, nel singolo caso, nello Stato terzo non vi sia una protezione effettiva dal respingimento ai sensi dell'articolo 5 capoverso 1. |
3 | La SEM non entra nel merito della domanda se non sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 18. Questa disposizione si applica segnatamente se la domanda d'asilo è presentata esclusivamente per motivi economici o medici. |
4 | Negli altri casi, la SEM respinge la domanda d'asilo se non è stata dimostrata o resa verosimile la qualità di rifugiato o se sussiste un motivo d'esclusione ai sensi degli articoli 53 e 54.97 |
SR 142.31 Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi) LAsi Art. 31a Decisioni della SEM - 1 Di norma la SEM non entra nel merito della domanda d'asilo se il richiedente: |
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1 | Di norma la SEM non entra nel merito della domanda d'asilo se il richiedente: |
a | può ritornare in uno Stato terzo sicuro secondo l'articolo 6a capoverso 2 lettera b nel quale aveva soggiornato precedentemente; |
b | può partire alla volta di uno Stato terzo cui compete, in virtù di un trattato internazionale, l'esecuzione della procedura d'asilo e d'allontanamento; |
c | può ritornare in uno Stato terzo nel quale aveva soggiornato precedentemente; |
d | può recarsi in uno Stato terzo per il quale possiede un visto e in cui può chiedere protezione; |
e | può recarsi in uno Stato terzo nel quale vivono suoi parenti prossimi o persone con cui intrattiene rapporti stretti; |
f | può essere allontanato nel suo Stato d'origine o di provenienza secondo l'articolo 31b. |
2 | Il capoverso 1 lettere c-e non si applica se vi sono indizi che, nel singolo caso, nello Stato terzo non vi sia una protezione effettiva dal respingimento ai sensi dell'articolo 5 capoverso 1. |
3 | La SEM non entra nel merito della domanda se non sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 18. Questa disposizione si applica segnatamente se la domanda d'asilo è presentata esclusivamente per motivi economici o medici. |
4 | Negli altri casi, la SEM respinge la domanda d'asilo se non è stata dimostrata o resa verosimile la qualità di rifugiato o se sussiste un motivo d'esclusione ai sensi degli articoli 53 e 54.97 |
SR 142.31 Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi) LAsi Art. 31a Decisioni della SEM - 1 Di norma la SEM non entra nel merito della domanda d'asilo se il richiedente: |
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1 | Di norma la SEM non entra nel merito della domanda d'asilo se il richiedente: |
a | può ritornare in uno Stato terzo sicuro secondo l'articolo 6a capoverso 2 lettera b nel quale aveva soggiornato precedentemente; |
b | può partire alla volta di uno Stato terzo cui compete, in virtù di un trattato internazionale, l'esecuzione della procedura d'asilo e d'allontanamento; |
c | può ritornare in uno Stato terzo nel quale aveva soggiornato precedentemente; |
d | può recarsi in uno Stato terzo per il quale possiede un visto e in cui può chiedere protezione; |
e | può recarsi in uno Stato terzo nel quale vivono suoi parenti prossimi o persone con cui intrattiene rapporti stretti; |
f | può essere allontanato nel suo Stato d'origine o di provenienza secondo l'articolo 31b. |
2 | Il capoverso 1 lettere c-e non si applica se vi sono indizi che, nel singolo caso, nello Stato terzo non vi sia una protezione effettiva dal respingimento ai sensi dell'articolo 5 capoverso 1. |
3 | La SEM non entra nel merito della domanda se non sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 18. Questa disposizione si applica segnatamente se la domanda d'asilo è presentata esclusivamente per motivi economici o medici. |
4 | Negli altri casi, la SEM respinge la domanda d'asilo se non è stata dimostrata o resa verosimile la qualità di rifugiato o se sussiste un motivo d'esclusione ai sensi degli articoli 53 e 54.97 |
SR 142.31 Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi) LAsi Art. 31a Decisioni della SEM - 1 Di norma la SEM non entra nel merito della domanda d'asilo se il richiedente: |
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1 | Di norma la SEM non entra nel merito della domanda d'asilo se il richiedente: |
a | può ritornare in uno Stato terzo sicuro secondo l'articolo 6a capoverso 2 lettera b nel quale aveva soggiornato precedentemente; |
b | può partire alla volta di uno Stato terzo cui compete, in virtù di un trattato internazionale, l'esecuzione della procedura d'asilo e d'allontanamento; |
c | può ritornare in uno Stato terzo nel quale aveva soggiornato precedentemente; |
d | può recarsi in uno Stato terzo per il quale possiede un visto e in cui può chiedere protezione; |
e | può recarsi in uno Stato terzo nel quale vivono suoi parenti prossimi o persone con cui intrattiene rapporti stretti; |
f | può essere allontanato nel suo Stato d'origine o di provenienza secondo l'articolo 31b. |
2 | Il capoverso 1 lettere c-e non si applica se vi sono indizi che, nel singolo caso, nello Stato terzo non vi sia una protezione effettiva dal respingimento ai sensi dell'articolo 5 capoverso 1. |
3 | La SEM non entra nel merito della domanda se non sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 18. Questa disposizione si applica segnatamente se la domanda d'asilo è presentata esclusivamente per motivi economici o medici. |
4 | Negli altri casi, la SEM respinge la domanda d'asilo se non è stata dimostrata o resa verosimile la qualità di rifugiato o se sussiste un motivo d'esclusione ai sensi degli articoli 53 e 54.97 |
6.5 In deroga all'art. 3 par. 1 Regolamento Dublino III, ciascuno Stato membro può decidere di esaminare una domanda di protezione internazionale presentata da un cittadino di un paese terzo o da un apolide, anche se tale esame non gli compete in base ai criteri stabiliti dal Regolamento (cfr. art. 17 par. 1 Regolamento Dublino III, detta anche "clausola di sovranità"). Altresì, ai sensi dell'art. 29a cpv. 3
SR 142.311 Ordinanza 1 dell' 11 agosto 1999 sull'asilo relativa a questioni procedurali (Ordinanza 1 sull'asilo, OAsi 1) - Ordinanza 1 sull'asilo OAsi-1 Art. 29a Esame della competenza secondo Dublino - (art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi)85 |
|
1 | La SEM esamina la competenza per il trattamento della domanda d'asilo giusta i criteri previsti dal regolamento (UE) 604/201386.87 |
2 | Se da tale esame risulta che il trattamento della domanda d'asilo compete a un altro Stato, la SEM emana una decisione di non entrata nel merito dopo che lo Stato richiesto ha accettato la presa o ripresa in carico del richiedente l'asilo. |
3 | Se motivi umanitari lo giustificano, la SEM può decidere di entrare nel merito della domanda anche qualora dall'esame risulti che il trattamento della domanda d'asilo compete a un altro Stato. |
4 | La procedura di presa o ripresa in carico del richiedente l'asilo da parte dello Stato competente è retta dal regolamento (CE) 1560/200388.89 |
7.
Nella presente disamina, un confronto dell'unità centrale del sistema europeo "EURODAC" ha permesso di appurare che l'insorgente è stato interpellato a H._______ (in I._______, Italia) il (...), allorché invece gli sono state rilevate le impronte dattiloscopiche il (...) (cfr. atto SEM n. 7/2). Tali riscontri sono stati confermati anche dal ricorrente, il quale ha precisato che in seguito sarebbe stato accompagnato a J._______ e le autorità italiane gli avrebbero rilasciato un foglio di via, con il quale si sarebbe recato dapprima in E._______, per poi dirigersi verso la Svizzera nel dicembre 2019 (cfr. atto SEM n. 33/2). Su tali presupposti, l'11 dicembre 2019, la SEM ha presentato alle autorità italiane competenti, nei termini fissati all'art. 21 par. 1 secondo comma, una richiesta di ammissione fondata sull'art. 13 par. 1 Regolamento Dublino III (cfr. atto SEM n. 10/7). Non avendo risposto alla domanda di presa in carico entro il termine previsto all'art. 22 par. 1 Regolamento Dublino III, l'Italia ha tacitamente riconosciuto la propria competenza nella trattazione della domanda d'asilo in questione (art. 22 par. 7 Regolamento Dublino III). Di conseguenza, la competenza dell'Italia risulta di principio essere data, come tra l'altro comunicato espressamente dalla SEM alle autorità italiane con comunicazione del 18 febbraio 2020 (cfr. atto SEM n. 38/1).
8.
Il ricorrente ritiene tuttavia nel suo gravame che il termine di trasferimento ex art. 29 Regolamento Dublino III, sarebbe stato superato. In merito si osserva quanto segue.
8.1 Il trasferimento del richiedente o di altra persona (art. 18 par. 1 lett. c o d Regolamento Dublino III), dallo Stato membro richiedente verso lo Stato membro competente avviene conformemente al diritto nazionale dello Stato membro richiedente, previa concertazione tra gli Stati membri interessati, non appena ciò sia materialmente possibile e comunque entro sei mesi a decorrere dall'accettazione della richiesta di un altro Stato membro di prendere o riprendere in carico l'interessato, o della decisione definitiva su un ricorso o una revisione in caso di effetto sospensivo ai sensi dell'art. 27 par. 3 (art. 29 par. 1 Regolamento Dublino III). Se il trasferimento non avviene entro il termine di sei mesi, lo Stato membro competente è liberato dall'obbligo di prendere o riprendere in carico l'interessato e la competenza è trasferita allo Stato membro richiedente. Questo termine può essere prorogato fino a un massimo di un anno se non è stato possibile effettuare il trasferimento a causa della detenzione dell'interessato, o fino a un massimo di diciotto mesi qualora questi sia fuggito (art. 29 par. 2 Regolamento Dublino III).
Il termine di trasferimento di sei mesi determinato dall'art. 29 par. 1 e par. 2 prima frase Regolamento Dublino III, tenuto conto dell'obiettivo di celerità nella determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale e per l'espletamento della stessa, mira a garantire che l'interessato sia effettivamente trasferito il più rapidamente possibile verso lo Stato membro competente per l'esame della sua domanda di protezione internazionale, lasciando al contempo, in considerazione della complessità pratica e delle difficoltà organizzative che si ricollegano all'esecuzione del trasferimento di tale persona, ai due Stati membri interessati, il tempo necessario per accordarsi ai fini della realizzazione di quest'ultimo e, più in particolare, allo Stato membro richiedente, quello per disciplinare le modalità di realizzazione del trasferimento (cfr. sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea [di seguito: CGUE], [Grande Sezione] del 19 marzo 2019 nella causa C-163/17, § 58 seg.)
8.2 L'impugnativa contro una decisione di trasferimento è regolamentata, secondo il diritto svizzero, quale ricorso ai sensi dell'art. 107a
SR 142.31 Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi) LAsi Art. 107a Procedura per i casi Dublino - 1 Il ricorso interposto contro la decisione di non entrata nel merito della domanda presentata da un richiedente l'asilo che può partire per uno Stato cui compete l'esecuzione della procedura d'asilo e d'allontanamento in virtù di un trattato internazionale non ha effetto sospensivo. |
|
1 | Il ricorso interposto contro la decisione di non entrata nel merito della domanda presentata da un richiedente l'asilo che può partire per uno Stato cui compete l'esecuzione della procedura d'asilo e d'allontanamento in virtù di un trattato internazionale non ha effetto sospensivo. |
2 | Il richiedente l'asilo può, entro il termine di ricorso, chiedere la concessione dell'effetto sospensivo. |
3 | Il Tribunale amministrativo federale decide entro cinque giorni dalla ricezione della richiesta di cui al capoverso 2. Se l'effetto sospensivo non è accordato entro tale termine, l'allontanamento può essere eseguito. |
SR 142.31 Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi) LAsi Art. 107a Procedura per i casi Dublino - 1 Il ricorso interposto contro la decisione di non entrata nel merito della domanda presentata da un richiedente l'asilo che può partire per uno Stato cui compete l'esecuzione della procedura d'asilo e d'allontanamento in virtù di un trattato internazionale non ha effetto sospensivo. |
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1 | Il ricorso interposto contro la decisione di non entrata nel merito della domanda presentata da un richiedente l'asilo che può partire per uno Stato cui compete l'esecuzione della procedura d'asilo e d'allontanamento in virtù di un trattato internazionale non ha effetto sospensivo. |
2 | Il richiedente l'asilo può, entro il termine di ricorso, chiedere la concessione dell'effetto sospensivo. |
3 | Il Tribunale amministrativo federale decide entro cinque giorni dalla ricezione della richiesta di cui al capoverso 2. Se l'effetto sospensivo non è accordato entro tale termine, l'allontanamento può essere eseguito. |
SR 142.31 Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi) LAsi Art. 107a Procedura per i casi Dublino - 1 Il ricorso interposto contro la decisione di non entrata nel merito della domanda presentata da un richiedente l'asilo che può partire per uno Stato cui compete l'esecuzione della procedura d'asilo e d'allontanamento in virtù di un trattato internazionale non ha effetto sospensivo. |
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1 | Il ricorso interposto contro la decisione di non entrata nel merito della domanda presentata da un richiedente l'asilo che può partire per uno Stato cui compete l'esecuzione della procedura d'asilo e d'allontanamento in virtù di un trattato internazionale non ha effetto sospensivo. |
2 | Il richiedente l'asilo può, entro il termine di ricorso, chiedere la concessione dell'effetto sospensivo. |
3 | Il Tribunale amministrativo federale decide entro cinque giorni dalla ricezione della richiesta di cui al capoverso 2. Se l'effetto sospensivo non è accordato entro tale termine, l'allontanamento può essere eseguito. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 56 - Dopo il deposito del ricorso, l'autorità adita, il suo presidente o il giudice dell'istruzione può prendere, d'ufficio o a domanda di una parte, altri provvedimenti d'urgenza per conservare uno stato di fatto o salvaguardare provvisoriamente interessi minacciati. |
D-2846/2020 del 16 luglio 2020 [pubblicata quale sentenza di riferimento] consid. 5.3.2, D-1980/2019 del 13 giugno 2019 consid. 4).
Secondo la giurisprudenza espressa nella DTAF 2015/19 già succitata, una sentenza del Tribunale che rinvia la causa alla SEM per nuova decisione, è una sentenza finale ai sensi dell'art. 61
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 61 - 1 L'autorità di ricorso decide la causa o eccezionalmente la rinvia, con istruzioni vincolanti, all'autorità inferiore. |
|
1 | L'autorità di ricorso decide la causa o eccezionalmente la rinvia, con istruzioni vincolanti, all'autorità inferiore. |
2 | La decisione del ricorso deve contenere la ricapitolazione dei fatti rilevanti, i motivi e il dispositivo. |
3 | Essa è notificata alle parti e all'autorità inferiore. |
8.3 Nel caso di specie, nella procedura ricorsuale contro la decisione di non entrata nel merito della SEM del 26 febbraio 2020, il Tribunale ha ordinato quale misura supercautelare la sospensione dell'esecuzione dell'allontanamento il 6 marzo 2020. Tale sospensione dell'esecuzione dell'allontanamento non è stata revocata sino alla sentenza del Tribunale del 12 marzo 2020, per il che si tratta in specie di un'impugnativa con effetto sospensivo e il termine di trasferimento è stato quindi interrotto. Durante la ripresa della procedura dell'istanza inferiore il termine di trasferimento è rimasto ancora sospeso, poiché tale procedura è da imputare al ricorso con effetto sospensivo. Il termine di trasferimento, che ha iniziato nuovamente a decorrere con la nuova decisione di non entrata nel merito della SEM del 16 giugno 2021, è stato di nuovo interrotto con la presente procedura ricorsuale, nella quale il Tribunale ha pronunciato la sospensione dell'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente quale misura supercautelare il 25 giugno 2021. Tra l'altro, l'autorità inferiore aveva informato le autorità italiane già nell'ambito della precedente procedura ricorsuale, in data 18 febbraio 2020 (cfr. atto SEM n. 52/1), come pure nella vigente procedura il 25 giugno 2021 (cfr. atti SEM n. 166/1 e 167/2), che a causa dell'interposizione di un ricorso il termine di trasferimento di sei mesi non sarebbe stato rispettato. In tale contesto, si osserva come un'accettazione da parte delle autorità italiane della proroga del termine della SEM non risulta essere necessario. Invero, trattasi nel caso di una proroga del termine di un mero obbligo di informazione, che non richiede alcuna risposta da parte delle autorità italiane (cfr. nello stesso senso la sentenza
D-2846/2020 consid. 5.3.3 con ulteriore riferimento citato; sentenza CGUE del 19 marzo 2019 nella causa C-163/17, §72 segg.).
8.4 Alla luce di quanto sopra, ne discende quindi che il termine di trasferimento di sei mesi previsto dall'art. 29 par. 1 Regolamento Dublino III, a differenza di quanto sostenuto nel gravame dall'insorgente, non risulta essere decorso e non vi è pertanto stato alcun cambiamento della competenza allo Stato membro richiedente, ovvero alla Svizzera, ex art. 29 par. 2 Regolamento Dublino III.
9.
9.1 Il ricorrente rileva inoltre come dalla sentenza del Tribunale
D-1318/2020 del 12 marzo 2020 siano trascorsi quindici mesi. L'interessato postula quindi l'applicazione della clausola di sovranità, alla luce del principio di celerità previsto nel sistema Dublino, nonché poiché non sarebbe prevedibile quando la sua situazione medica potrebbe essere acclarata, visto anche il quadro clinico complesso ed il corrispettivo percorso diagnostico e terapeutico avviato.
9.2 A tal proposito, occorre dapprima rilevare come d'un canto il sistema Dublino, tramite l'esame della domanda da parte di un unico Stato membro («one chance only») intende far fonte al fenomeno delle domande di asilo multiple (cosiddetto «asylum shopping», ovvero l'avvio parallelo oppure successivo di procedure d'asilo in diversi Stati membri del Regolamento Dublino III), ed il meccanismo del Regolamento Dublino III non offre pertanto il diritto di scegliere autonomamente lo Stato nel quale la domanda debba essere esaminata (cfr. DTAF 2010/45 consid. 8.3). D'altro canto, come già sopra ricordato (cfr. supra consid. 8.1), il richiedente asilo deve poter beneficiare, in un termine ragionevole, di un accesso effettivo alla procedura d'asilo in uno degli Stati membri (cfr. sentenza del Tribunale
F-2001/2021 dell'11 maggio 2021 consid. 6.4 con ulteriore riferimento citato). Ora, il Tribunale amministrativo federale ha ammesso un'entrata nel merito a causa della lunga durata della procedura, soltanto in pochi casi eccezionali. A titolo esemplificativo, allorché la procedura di competenza dal momento della presentazione della domanda d'asilo sino alla sentenza del Tribunale amministrativo federale è durata più di due anni e che quest'ultima non era imputabile all'insorgente (cfr. F-2001/2021 consid. 6.5: più di 28 mesi; D-1851/2021 del 5 maggio 2021 consid. 7.4: più di 27 mesi; F-5634/2018 del 23 aprile 2021 consid. 7.7 e 7.8: 32 mesi;
E-6654/2017 del 23 marzo 2020 consid. 6.1: 32 mesi; D-3394/2017 del 30 agosto 2019 consid. 7.3: 30 mesi; E-26/2016 del 16 gennaio 2019 consid. 5.2.3: 41 mesi; E-1532/2017 dell'8 novembre 2017 consid. 6.3.2: 35 mesi). Tuttavia occorre rimarcare come vi siano state anche delle procedure per lo stabilimento della competenza, che malgrado delle tempistiche simili agli esempi citati in precedenza o addirittura con durate maggiori, non hanno comportato un'entrata nel merito della domanda d'asilo dell'interessato (cfr. sentenze del Tribunale E-7092/2017 del 25 gennaio 2021;
E-5474/2018 del 21 dicembre 2018). Quest'ultima soluzione, si può imporre eccezionalmente in durate della procedura più corta, allorché vi sono ulteriori motivi. A titolo d'esempio, allorché l'annullamento della decisione della SEM ed il rinvio della causa alla stessa per lacune procedurali sarebbe stato indicato, ma avrebbe comportato un ulteriore prolungamento della procedura di competenza (cfr. sentenze del Tribunale D-3277/2015 del 26 agosto 2015 consid. 5.4, E-2514/2014 del 29 ottobre 2014 consid. 6.3, E-4664/2014 del 1° settembre 2014 consid. 5.4, E-1768/2014 del 22 maggio 2014 consid. 6.6-6.8, D-6982/2011 del 9 agosto 2013 consid. 5.3).
9.3 Nel caso in rassegna, il ricorrente ha presentato la sua domanda in Svizzera il (...) dicembre 2019. La procedura per la determinazione della competenza, che ha comportato due procedure ricorsuali, è durata sino ad ora 19 mesi. Poiché tale durata della procedura non può essere ritenuta, anche alla luce di quanto sopra esposto, come estremamente lunga, ed inoltre con la presente sentenza la procedura per la determinazione dello Stato membro competente sarà definitivamente conclusa, un'entrata nel merito in applicazione della clausola discrezionale di cui all'art. 17 par. 1 (clausola di sovranità) Regolamento Dublino III, non si impone in specie. Tale conclusione è ulteriormente sostenuta dal fatto che, a differenza di quanto considerato dall'insorgente, la sua situazione di salute è stata sufficientemente acclarata ed altresì è evoluta favorevolmente (cfr. supra consid. 5.2 e infra consid. 12.1), e non vi sono altri motivi per ritenere applicabile la clausola di sovranità. Peraltro, la SEM ha esposto rettamente gli ulteriori elementi che avrebbero condotto ad una procrastinazione del termine, che risultano essere sufficientemente chiari e motivati, e per questo, onde evitare inutili ridondanze, si rinvia senz'altro alla decisione impugnata (cfr. p.to II, pag. 10 della decisione avversata).
10.
10.1 Proseguendo nell'analisi, il ricorrente ritiene - citando segnatamente la sentenza di riferimento del Tribunale E-962/2019 del 17 dicembre 2019 [prevista per pubblicazione anche nelle DTAF] ed alcune altre sentenze dello scrivente Tribunale come pure dei passaggi del rapporto dell'OSAR del gennaio 2019 - che vi sia il rischio, nel caso di un suo ritorno in Italia, di violazione delle normative internazionali. Difatti egli sarebbe qualificabile quale persona vulnerabile e le condizioni di accoglienza e di procedura in Italia sarebbero peggiorate, nonostante i recenti mutamenti legislativi. Al suo caso sarebbe tutt'ora applicabile la giurisprudenza espressa nella sentenza di riferimento del Tribunale E-962/2019 e pertanto, nel caso di un suo trasferimento in Italia, andrebbero richieste le opportune garanzie alle autorità italiane.
10.2
10.2.1 Dapprima occorre osservare come l'Italia è legata alla CartaUE e firmataria della CEDU, della Convenzione del 10 dicembre 1984 contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (Conv. tortura, RS 0.105), della Convenzione del 28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati (Conv. rifugiati, RS 0.142.30), oltre che del relativo Protocollo aggiuntivo del 31 gennaio 1967 (RS 0.142.301) e ne applica, a tale titolo, le disposizioni. Di conseguenza, l'Italia è presunta rispettare la sicurezza dei richiedenti l'asilo, in particolare il diritto alla trattazione della propria domanda secondo una procedura giusta ed equa e garantire una protezione conforme al diritto internazionale ed europeo, segnatamente riconoscendo ed applicando le norme previste nella direttiva accoglienza e nella direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale (rifusione) (GU L 180/60 del 29.6.2013; di seguito: direttiva procedura). Tale presunzione non è tuttavia assoluta e può essere confutata in presenza di violazioni sistemiche delle garanzie minime previste dall'Unione europea o dal diritto internazionale (cfr. DTAF 2011/9 consid. 6; sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo [di seguito: CorteEDU] M.S.S. contro Belgio e Grecia del 21 gennaio 2011, 30696/09) o di indizi seri che, nel caso concreto, le autorità di tale Stato non rispetterebbero il diritto internazionale (cfr. DTAF 2010/45 consid. 7.4 e 7.5).
10.2.2 Da giurisprudenza costante di questo Tribunale, il sistema d'accoglienza e di procedura italiano non presenta delle carenze sistemiche (cfr. sentenze del Tribunale F-2999/2021 del 4 luglio 2021; D-2819/2021 del 22 giugno 2021 consid. 8; F-2603/2021 dell'11 giugno 2021 consid. 5.4;
F-2053/2021 del 2 giugno 2021 consid. 5.2; sentenze di riferimento
D-2846/2020 del 16 luglio 2020 consid. 6.1 e E-962/2019 consid. 6.3). Tale conclusione è pure confermata dalla giurisprudenza resa sino ad oggi dalla CorteEDU, la quale ritiene che l'aiuto ed i servizi vigenti in Italia per i richiedenti l'asilo non presentino delle carenze sistemiche, malgrado la situazione generale ed in particolare le condizioni di vita per i richiedenti asilo, rifugiati riconosciuti e persone con uno statuto di protezione sussidiaria, possano scontrarsi con certe lacune. A tal proposito la CorteEDU, nei casi di trasferimenti di persone verso l'Italia, ha a più riprese ribadito che la situazione non può essere comparata a quella relativa alla Grecia e constatata nella sentenza M.S.S. contro Belgio e Grecia del 21 gennaio 2011, 30696/09 (cfr. decisione CorteEDU Jihana Ali e altri contro Svizzera e Italia del 27 ottobre 2016, 30474/14, §33; sentenze della CorteEDU S.M.H. contro Paesi Bassi del 17 maggio 2016, 5868/13, §46; A.S. contro Svizzera del 30 giugno 2015, 39350/13, §36; A.M.E. contro Paesi Bassi del 13 gennaio 2015, 51428/10; Tarakhel contro Svizzera del 4 novembre 2014 [Grande Camera], 29217/12, §114 seg.; Mohammed Hussein e altri contro Paesi Bassi e Italia del 2 aprile 2013, 27725/10, §78). Del resto, il ricorrente non contesta nel suo gravame tale conclusione né apporta alcun elemento che possa fondare un cambiamento della stessa. Ne discende quindi che l'applicazione dell'art. 3 par. 2 2afrase Regolamento Dublino III non si giustifica nel caso di specie.
10.2.3 Ciò posto, riguardo al sistema di accoglienza in Italia, la CorteEDU, nella sentenza Tarakhel contro Svizzera del 4 novembre 2014, ha osservato come, seppure la struttura e la situazione generale del dispositivo di accoglienza in Italia non sarebbe costitutivo, di per sé, di un ostacolo ad ogni rinvio di richiedenti l'asilo verso tale Paese; tuttavia a causa di seri dubbi quanto alla capacità del sistema d'accoglienza italiano, non si potrebbe scartare come senza fondamento l'ipotesi di un numero significativo di richiedenti l'asilo privati di alloggio o alloggiati in strutture sovraffollate, in condizioni di promiscuità, d'insalubrità o di violenza (cfr. sentenza della CorteEDU Tarakhel contro Svizzera succitata, §115). In tale contesto, la CorteEDU ha ritenuto come un rinvio di un nucleo famigliare con bambini sarebbe lesivo dell'art. 3
IR 0.101 Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) CEDU Art. 3 Divieto di tortura - Nessuno può essere sottoposto a tortura né a pene o trattamento inumani o degradanti. |
10.2.4 Per quanto concerne più specificatamente le persone che soffrono di problematiche valetudinarie, la CorteEDU ha statuito che il respingimento forzato di tali persone costituisce una violazione dell'art. 3
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10.2.5 Con l'entrata in vigore, il 5 ottobre 2018, del decreto-legge n. 113/2018 del 4 ottobre 2018 (denominato: Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata [cfr. Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, Serie generale n. 231, 04.10.2018, https://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2018/10/04/231/sg/pdf , consultato il 07.07.2021], conosciuto anche come "decreto Salvini"), convertito nella sua legge d'applicazione in data 1° dicembre 2018 (cfr. Legge 1° dicembre 2018, n. 132 [cfr. Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, Serie generale n. 281, 03.12.2018, < https://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2018/12/03/281/sg/pdf >, consultato il 07.07.2021], di seguito: legge n. 132/2018); il sistema d'asilo italiano ha subito un'importante destrutturazione. Se difatti d'un canto, la procedura d'asilo si fonda, come prima dell'entrata in vigore del decreto Salvini e della legge n. 132/2018, su un sistema in due fasi, ovvero dapprima la registrazione della domanda d'asilo con la verifica dell'identità e della nazionalità ("il fotosegnalamento"); ed in seguito la registrazione formale della domanda d'asilo ("verbalizzazione") presso la prefettura ("Questura") competente, a partire dalla quale la procedura d'asilo ha effettivamente inizio. D'altro canto, la sistemazione dei richiedenti l'asilo subisce una sostanziale modifica. Invero, la cosiddetta "seconda accoglienza", che in precedenza era devoluta attraverso il sistema SPRAR (Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati) il quale aveva in particolare quale scopo quello di fornire delle misure di accoglienza specifiche adatte ai richiedenti l'asilo vulnerabili, è stato abolito per i richiedenti l'asilo e trasformato, nonché rinominato, nel "Sistema di protezione per titolari di protezione internazionale e per minori stranieri non accompagnati" (SIPROIMI). Con l'entrata in vigore del decreto Salvini, quest'ultimo sistema di seconda accoglienza è accessibile, come la sua stessa denominazione indica, unicamente per persone beneficiarie dello statuto di protezione internazionale e per minorenni non accompagnati. Gli altri richiedenti l'asilo, come pure le persone trasferite secondo il Regolamento Dublino III, vengono alloggiati soltanto nelle strutture di "prima accoglienza", ovvero dei grandi centri governativi collettivi (Centri governativi di prima accoglienza; in precedenza denominati: Centri di accoglienza per richiedenti asilo [CARA] e i Centri di accoglienza [CDA]),
oppure in centri d'urgenza (cosiddetti: Centri di accoglienza straordinari [CAS]). In tale casistica di persone alloggiate nelle strutture di prima accoglienza, si ritrovano anche in particolare le persone vulnerabili e le famiglie che non beneficiavano (o non più) di un posto in un centro SPRAR o che il progetto di integrazione nel Centro SPRAR era terminato. Tali centri d'accoglienza risultano spesso sovraffollati e la possibilità e la qualità di accedere a dei servizi - dovuta alla riduzione della contribuzione statale a causa delle nuove condizioni di aggiudicazione per la gestione di tali centri - è fortemente diminuita. Nei centri di prima accoglienza vengono in tal senso garantiti unicamente i bisogni fondamentali, ma non vengono più offerti servizi di integrazione, quali corsi di italiano, così come il finanziamento del sostegno psicologico ai richiedenti l'asilo. Per persone vulnerabili non è previsto alcun servizio specifico; le misure speciali di inquadramento e di protezione di queste persone dipendono quindi da contributi meramente volontari da parte dei gestori dei centri d'accoglienza (cfr. Monia Giovannetti, Giro di boa, La riforma del sistema di accoglienza e integrazione per richiedenti e titolari di protezione internazionale, in: Diritto, Immigrazione e Cittadinanza, Fascicolo n. 1/2021, pag. 29, < https://www.dirittoimmigrazionecittadinanza.it/archivio-saggi-commenti/
(Servizio Sanitario Nazionale), e non soltanto alle cure d'urgenza, e questo allo stesso titolo delle persone residenti in Italia. Ciò nonostante, a causa della procedura per l'iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale - il quale dipende dall'attribuzione di un codice fiscale che viene rilasciato dalla Questura competente al momento della verbalizzazione, registrazione della domanda d'asilo che però può avvenire anche settimane o mesi dopo - ed al rilascio della "Tessera europea di assicurazione malattia" per poter beneficiare dell'assistenza medica che vada oltre le cure d'urgenza o essenziali, l'accesso a delle cure specialistiche può essere fortemente ritardato. Inoltre, le persone interessate, non possono de facto accedere al sistema d'accoglienza, in particolare ad un alloggio, che una volta che la loro domanda d'asilo è stata formalmente registrata (ovvero a verbalizzazione conclusa), ciò che può prendere anche più mesi (cfr. OSAR, op. cit., gennaio 2020, pag. 77 segg.; AIDA, op. cit., pag. 127 segg.). Infine, una persona che ha già depositato una domanda d'asilo in Italia e che è già stata alloggiata in un centro d'accoglienza e l'ha lasciato senza autorizzazione precedente da parte della prefettura competente, si espone ad una revoca delle condizioni materiali di accoglienza (ovvero sia all'alloggio che alle altre componenti della presa in carico). Se è pur vero che la decisione amministrativa che esclude una persona dall'alloggio può essere impugnata, tali procedure giudiziarie sono molto costose e tecniche e quindi risultano inaccessibili per persone indigenti e senza una rete di sostegno (cfr. OSAR, op. cit., gennaio 2020, pag. 44 segg. e pag. 101; AIDA, op. cit., pag. 68 segg.).
10.2.6 A causa della modifica della situazione del sistema di accoglienza italiano dopo l'approvazione del decreto Salvini, lo scrivente Tribunale nella sua sentenza di riferimento E-962/2019 del 17 dicembre 2019, è giunto alla conclusione che le autorità svizzere che non vogliono rinunciare all'esecuzione del trasferimento in Italia, debbano richiedere, a titolo preventivo alle omologhe italiane, delle garanzie scritte individuali di presa a carico immediata per i richiedenti asilo affetti da problematiche mediche (somatiche o psichiche) gravi - ovvero persone per le quali lo stato di salute peggiorerebbe seriamente in caso di interruzione, anche breve, del loro trattamento (cfr. sentenza del Tribunale E-962/2019 consid. 7.4.2 e 7.4.3). La nozione di gravità che le problematiche mediche devono raggiungere per la richiesta di suddette garanzie precedenti al trasferimento in Italia di un richiedente l'asilo, è stata in seguito specificata nella sentenza di riferimento del Tribunale D-2846/2020 del 16 luglio 2020 (cfr. consid. 6.2), ove in particolare anche se si è concluso alla vulnerabilità del ricorrente a causa della sua sordità - per la quale la SEM avrebbe già informato le autorità italiane competenti - il suo quadro di salute complessivo non presentava, sotto il profilo dell'art. 3
IR 0.101 Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) CEDU Art. 3 Divieto di tortura - Nessuno può essere sottoposto a tortura né a pene o trattamento inumani o degradanti. |
IR 0.101 Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) CEDU Art. 3 Divieto di tortura - Nessuno può essere sottoposto a tortura né a pene o trattamento inumani o degradanti. |
10.2.7 In Italia, il 20 dicembre 2020, è entrata in vigore la legge del 18 dicembre 2020 n. 173/2020 che converte in legge il decreto-legge n. 130/2020 del 21 ottobre 2020 (recante disposizioni urgenti in materia di immigrazione, protezione internazionale e complementare, modifiche agli articoli 131-bis, 391-bis, 391-ter e 588 del codice penale, nonché misure in materia di divieto di accesso agli esercizi pubblici ed ai locali di pubblico trattenimento, di contrasto all'utilizzo distorto del web e di disciplina del
Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale; cfr. Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie generale n. 314, del 19.12.2020, < https://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2020/12/19/314/sg/pdf >; < https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2020-12-18;173!vig=2020-12-21 >, consultati il 08.07.2021). Il decreto-legge n. 130/2020 prevede una vasta riforma del sistema d'accoglienza dei richiedenti l'asilo in Italia, in quanto delle disposizioni centrali del decreto Salvini sono state modificate ed il sistema di accoglienza ed integrazione, con il decreto Salvini ristretto, è stato implementato. Invero, il nuovo sistema di accoglienza italiano previsto dalle nuove normative legislative, è comparabile con quello precedente al decreto Salvini. Il nuovo sistema di accoglienza si articola in diverse fasi. La fase preliminare consiste nel soccorso e nella prima assistenza, nonché nelle operazioni di identificazione dei migranti. In base alle modifiche introdotte dal decreto-legge n. 130/2020 (ex art. 9 e 11), le funzioni di prima assistenza sono assicurate nei centri governativi e nelle strutture temporanee, mentre che le procedure di soccorso e di identificazione delle persone giunte sul territorio italiano irregolarmente si svolgono presso i cosiddetti "hotspot" (centri allestiti nei luoghi di sbarco). Ciò alfine di consentire le operazioni di prima assistenza, screening sanitario, identificazione e somministrazione di informazioni in merito alle modalità di presentazione della domanda di protezione internazionale o di partecipazione al programma di relocation. L'accoglienza vera e propria, segue poi una struttura in due fasi: la fase diprima accoglienza, che viene assicurata all'interno dei centri governativi di prima accoglienza oppure nei Centri di accoglienza per i richiedenti asilo (CARA) ed i Centri di accoglienza (CDA), ove vengono espletate le procedure di identificazione (se non è già stato possibile eseguire tale operazione già negli hot- spot), di verbalizzazione e l'avvio della procedura di esame della domanda d'asilo, nonché l'accertamento delle condizioni di salute della persona richiedente e di eventuali vulnerabilità. Soltanto in caso di esaurimento dei posti nei centri governativi, i richiedenti asilo posso essere ospitati nei centri di accoglienza straordinaria (CAS). Nelle strutture governative di prima accoglienza, come pure nei CAS, sono definiti degli standard igienico-sanitari, abitativi e di sicurezza che devono essere assicurati. Prestazioni che sono erogate in tali centri consistono in: accoglienza materiale, assistenza sanitaria, assistenza sociale e psicologica, mediazione linguistico-culturale, somministrazione di corsi di
lingua italiana e servizi di orientamento legale e al territorio, che sono specificate nel nuovo capitolato d'appalto adottato il 24 febbraio 2021 (cfr. Ministero dell'interno, Nuovo schema di capitolato di appalto per la fornitura di beni e servizi relativi alla gestione e al funzionamento dei centri, https://www.interno.gov.it/it/amministrazione-trasparente/bandi-gara-e-contratti/nuovo-schema-capitolato-appalto -fornitura-beni-e-servizi-relativi-alla-gestione-e-funzionamento-dei-centri consultato da ultimo il 08.07.2021). Inoltre sono assicurati il rispetto della sfera privata, comprese le differenze di genere, le esigenze connesse all'età, la tutela e la salute fisica e mentale dei richiedenti, l'unità dei nuclei familiari, l'adozione di misure necessarie per le persone portatrici di particolari esigenze nonché di misure idonee a prevenire ogni forma di violenza, anche di genere, ed a garantire la sicurezza e la protezione dei richiedenti e del personale che opera presso i centri (cfr. art. 4 decreto-legge n. 130/2020; Camera dei deputati, Servizio Studi, Diritto di asilo e accoglienza dei migranti sul territorio, 11 marzo 2021, < https://
www.camera.it/temiap/documentazione/temi/pdf/1105104.pdf?_1625738 491833>, consultato il 08.07.2021; AIDA, op. cit., pag. 99 segg.). Tuttavia, il finanziamento e la messa in atto di tali prestazioni, devono essere svolti con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione previgente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica italiana (cfr. art. 4 comma 2 decreto-legge n. 130/2020), che però prevedono comunque un piccolo incremento dei costi preventivati rispetto alla situazione previgente (ad esempio dai 21 Euro per strutture sino a 50 posti, ai 28,74 Euro attuali giornalieri per migrante; cfr. l'Allegato B, Stima dei costi medi di riferimento dei servizi di accoglienza, p.to 10, valido per i centri di prima accoglienza ed i CAS, https://www.interno.gov.it/sites/default/files/2021-02/allegato_b_stima_costi_medi_di_riferimento_12.12.20 20.pdf , consultato il 08.07.2021; AIDA, op. cit., pag. 107), oltreché l'erogazione di un "pocket money" di 2,5 Euro al giorno a persona (fino a 7,50 Euro per nucleo familiare) nonché una carta telefonica di 5 Euro (cfr. p.to 9 e 10 dell'Allegato B succitato). Secondo alcune fonti consultate, malgrado l'introduzione di tali prestazioni a livello legislativo, la quantità erogata delle medesime non coprirebbe gli effettivi bisogni reali e le risorse previste per le stesse non permetterebbero effettivamente di mettere in atto le prestazioni previste nel nuovo capitolato di appalto (cfr. Schweizerische Flüchtlingshilfe [SFH], Aufnahmebedingungen in Italien, [Ergänzung zum Bericht zur Lage von Asylsuchenden und Personen mit Schutzstatus, insbesondere Dublin-Rückkehrenden, in Italien vom Januar 2020], 10 giugno 2021, pag. 5 seg.; AIDA, op. cit., pag. 107 seg.; Monia Giovennetti, op. cit., pag. 39). Nella fase successiva della procedura, i richiedenti l'asilo vengono accolti nel nuovo "Sistema di accoglienza e integrazione" (SAI; in precedenza SIPROIMI). Con tale sistema di seconda accoglienza, si ritorna da un sistema centralizzato ed orientato alla sicurezza dei centri di accoglienza governativi, ad un sistema di accoglienza decentralizzato, capillare e gestito da autorità locali, simile al sistema precedente dello SPRAR. Il SAI è nuovamente accessibile a tutti i richiedenti l'asilo, quindi pure per le persone che vengono trasferite in Italia secondo il Regolamento Dublino III. Le persone vulnerabili, alle quali devono essere assicurate forme di assistenza particolari nell'erogazione delle misure di accoglienza, godono di priorità nel trasferimento presso un centro di seconda accoglienza (SAI). Si tratta a tal proposito delle seguenti categorie di persone: minori, minori non accompagnati, disabili, anziani, donne in stato di
gravidanza, genitori singoli con figli minorenni, vittime di tratta di esseri umani, persone affette da gravi malattie e o disturbi mentali, persone per le quali sia stato accertato che hanno subito torture, stupri o altre gravi forme di violenza psicologica, fisica o sessuale, vittime di mutilazioni genitali (cfr. art. 17 del decreto-legge n. 142/2015; Monia Giovennetti, op. cit., pag. 39 seg.). Il sistema SAI è articolato in due livelli di prestazioni. Il primo livello, al quale possono accedere tutti i richiedenti protezione internazionale - anche se nei limiti dei posti disponibili - comprende, oltre alle prestazioni di accoglienza materiale (vitto e alloggio), l'assistenza sanitaria, l'assistenza sociale e psicologica, la mediazione linguistico-culturale, la somministrazione di corsi di lingua italiana ed i servizi di orientamento legale e al territorio. Sono previsti anche progetti specializzati per l'accoglienza ed il sostegno di persone portatrici di specifiche vulnerabilità o di esigenze peculiari, quali ad esempio: persone disabili o con problemi di salute (fisica e mentale), minori stranieri non accompagnati, nuclei monoparentali, persone LGBT. Un secondo livello, è invece destinato alle persone già titolari della protezione internazionale. Per le medesime sono previste delle prestazioni aggiuntive, che comprendono l'orientamento al lavoro e la formazione professionale, e che sono quindi finalizzate all'integrazione nel sistema sociale italiano (cfr. art. 4 seg. del decreto-legge n. 130/2020; Monia Giovannetti, op. cit., pag. 44 seg.; Camera dei deputati, op. cit., 11 marzo 2021; Ministero dell'interno, Servizio centrale del Sistema di accoglienza e integrazione, Rapporto annuale SIPROIMI/SAI 2020, pag. 13 seg. e pag. 35 segg., < https://www.retesai.it/wp-content/uploads/2021 /06/Rapporto-SIPROIMI_SAI_leggero.pdf >; Fabio Colombo, Il sistema di accoglienza dei migranti in Italia, spiegato per bene, in: LeNius, 30 marzo 2021, https://www.lenius.it/sistema-di-accoglienza-dei-migran ti-in-italia/ ; https://www.retesai.it/la-storia/ , tutti consultati da ultimo il 08.07.2021). L'obiettivo del SAI è quindi di garantire un'accoglienza differenziata e calibrata in funzione di ciascuna tipologia di richiedenti l'asilo o di persone che beneficiano già della protezione internazionale (cfr. Monia Giovennetti, op. cit., pag. 45). A seguito della sentenza n. 186 del 9/31 luglio 2020 della Corte Costituzionale italiana, che aveva dichiarato incostituzionali, le normative del decreto Salvini che abolivano la possibilità per i richiedenti l'asilo di conseguire l'iscrizione anagrafica, con il decreto-legge n. 130/2020 - e l'art. 5bis introdotto nel decreto-legge n. 142/2015 - si sancisce il diritto dei
richiedenti l'asilo di richiedere l'iscrizione anagrafica (cfr. art. 3 del decreto-legge n. 130/2020). Con l'iscrizione anagrafica, viene loro rilasciata una carta d'identità per stranieri, che apre la possibilità di accesso facilitato a delle prestazioni locali, quali le cure mediche. Ulteriore novità che il decreto-legge n. 130/2020 ha introdotto, è il "permesso di soggiorno per protezione speciale", che è valido per due anni ed è segnatamente previsto per i richiedenti asilo che non adempiono ai requisiti per il riconoscimento della protezione internazionale, ma che sarebbero esposti, in caso di rinvio nel loro paese d'origine, a tortura o a trattamenti disumani e degradanti. Inoltre viene rilasciato a persone per le quali vige un divieto di espulsione dal territorio italiano, qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata o familiare. Tale permesso di soggiorno, può essere convertito in un permesso di soggiorno per motivi di lavoro (cfr. SFH, Aufnahmebedingungen in Italien, op. cit., pag. 14 seg.; Paolo Cognini, Le modifiche ai decreti-sicurezza, 22 ottobre 2020, https://www.meltingpot.org/Le-modifiche-ai-decreti-sicurezza-Illustrazione -aggiornata.html ; Unione Forense per la tutela dei diritti umani, "In vigore il nuovo decreto in materia di immigrazione [D.L. n. 130 del 21 ottobre 2020]: luci e ombre", 22 ottobre 2020, https:// www.unionedirittiumani.it/in-vigore-il-nuovo-decreto-in-materia-di-immigrazione-d-l-n-130- del-21-ottobre-2020-luci-e-ombre/ , tutti consultati il 08.07.2021). Inoltre, il permesso di soggiorno per cure mediche, è stato riformato, nel senso che l'espressione legalmente prevista precedentemente di "condizione di salute di particolare gravità", è stata sostituita con "gravi condizioni psico-fisiche o derivanti da gravi patologie", che di fatto estende la casistica dei possibili beneficiari e dà la possibilità di valutarne la gravità, anche tenendo conto di gravi patologie che hanno un decorso nel tempo (cfr. Paolo
Cognini, Le modifiche ai decreti-sicurezza, op. cit., pag. 5). Ciò che però non appare mutato con le novelle introdotte dal decreto-legge n. 130/2020, risulta essere invece la possibilità che alla persona richiedente l'asilo, che segnatamente ha lasciato il centro presso il quale era alloggiato senza motivazioni, o ancora che non si è presentato al centro designato o all'audizione dinnanzi all'autorità competente per esaminare la sua domanda d'asilo, o altresì (a seguito di una procedura d'asilo terminata) rientra in Italia e deposita una domanda d'asilo che verrà trattata quale nuova domanda d'asilo, possa essere stato revocato il diritto alle misure di accoglienza (all'alloggio ed anche alle altre prestazioni materiali). Tale misura colpisce in particolare le persone che sono rinviate nel quadro del Regolamento Dublino III e che hanno già presentato una domanda d'asilo in Italia (i cosiddetti "take back") (cfr. SFH, op. cit., pag. 8 e pag. 10 seg.; OSAR, op. cit., pag. 44 segg.; AIDA, op. cit., pag. 69 seg.).
10.2.8 V'è infine da evidenziare come, in merito al nuovo contesto legislativo italiano, si sia espressa anche la CorteEDU nella sentenza del 23 marzo 2021 nella causa M.T. contro Paesi Bassi; un caso di un trasferimento di una donna sola con due bambini minorenni nell'ambito del Regolamento Dublino III. Nella predetta sentenza, la CorteEDU è giunta alla conclusione che, la nuova riforma del sistema d'asilo italiano, abbia quale conseguenza che i richiedenti l'asilo, nell'ambito dei posti disponibili, abbiano nuovamente accesso al sistema di seconda accoglienza (SAI, in precedenza SIPROIMI). Poiché nella fattispecie le autorità italiane hanno riconosciuto la protezione internazionale alla richiedente, ella potrà quindi beneficiare di un alloggio nel SAI. Inoltre, essendo che la medesima è una madre sola con due figli minori, essi rientrano nelle persone vulnerabili, le quali beneficiano di priorità di accesso al sistema di seconda accoglienza. Non vi sarebbero peraltro motivazioni per ritenere che essi, al loro rientro in Italia, non trovino alcun posto in un centro di accoglienza SAI. Tuttavia, anche nel caso in cui dovessero temporaneamente alloggiare in una struttura di prima accoglienza, riceverebbero comunque l'assistenza necessaria, essendo che l'offerta di servizi è stata ampliata in tali centri e l'accesso alle predette prestazioni, con la reintroduzione dell'iscrizione anagrafica, è garantita. Pertanto, un trasferimento del nucleo familiare in Italia non comporta una violazione dell'art. 3
IR 0.101 Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) CEDU Art. 3 Divieto di tortura - Nessuno può essere sottoposto a tortura né a pene o trattamento inumani o degradanti. |
11.
Alla luce delle modifiche apportate sia dal profilo legislativo che fattuale dall'entrata in vigore definitiva del decreto n. 130/2020 il 20 dicembre 2020, il Tribunale giunge alla conclusione che la richiesta di garanzie pregresse al trasferimento dei richiedenti l'asilo che soffrono di problemi medici gravi (somatici o psichici) alle autorità italiane, non si imponga più in ogni situazione. Invero, i richiedenti l'asilo, con le nuove disposizioni, hanno nuovamente accesso al sistema di seconda accoglienza, e le persone vulnerabili - tra le quali anche le persone con disabilità o affette da gravi patologie (fisiche o psichiche) - hanno un accesso prioritario alle strutture SAI (nel gennaio 2021 i posti finanziati erano 30'049 ed i progetti disponibili 760, https://www.retesai.it/i-numeri-dello-sprar/ , consultato il 08.07.2021). Inoltre, anche dovessero essere alloggiate temporaneamente in strutture di prima accoglienza, esse beneficeranno comunque delle prestazioni necessarie, in particolare dell'assistenza sanitaria e del supporto psicologico, che vengono garantite dal diritto (reintrodotto) all'iscrizione anagrafica, e vengono inoltre prese in considerazione già in tali strutture particolari vulnerabilità dei richiedenti l'asilo. Per quanto concerne richiedenti l'asilo che non hanno ancora depositato una domanda d'asilo in Italia, e che quindi in particolare non sono stati alloggiati in nessun centro di prima o di seconda accoglienza in Italia, prima della loro partenza dal predetto Stato membro del Regolamento Dublino III (i cosiddetti casi di "take charge", art. 18 par. 1 lett. a Regolamento Dublino III), potranno quindi accedere, in linea di principio, alle prestazioni assistenziali, comprensive anche delle cure e dei trattamenti necessari ed urgenti, dal loro arrivo in Italia. Per quanto attiene invece i richiedenti per i quali è stata richiesta una ripresa in carico (ovvero hanno già presentato una domanda d'asilo in Italia o la quale domanda d'asilo è stata respinta, art. 18 lett. b - lett. d Regolamento Dublino III, i cosiddetti casi di "take back"), occorrerà valutare ogni singola fattispecie. Invero, nella categoria di questi ultimi richiedenti l'asilo, se affetti da gravi problematiche mediche, ora come prima, v'è la possibilità che agli stessi sia stato revocato il diritto all'alloggio dopo aver depositato la loro domanda d'asilo in Italia, essendo che la maggior parte prima della partenza dal suolo italiano, avrà precedentemente già alloggiato in un centro governativo di prima e/o di seconda accoglienza. In tale casistica, essi potranno quindi trovarsi, in caso di un trasferimento in Italia, oltre che senza un alloggio, privati delle cure e dell'assistenza medica immediate ed adatte
alla loro situazione che vada al di là delle cure d'urgenza. In tali evenienze, occorrerà quindi, come già concluso dal Tribunale nella sentenza di riferimento E-962/2019, ancora richiedere delle garanzie pregresse circa l'accesso immediato (ovvero dall'arrivo delle persone in parola in Italia) ad una presa in carico medica e ad un alloggio adatti, altrimenti il loro trasferimento sarà considerato come illecito (cfr. sentenza E-962/2019 consid. 7.4.3).
12.
12.1 Tornando ora al caso in parola, dapprima si osserva come, a differenza di quanto sostenuto nel gravame dall'insorgente, la sua situazione valetudinaria, per quanto non si voglia in tale sede in alcun modo sminuirla, non presenti, allo stato attuale, una gravità tale da ritenere che, nel caso di un suo rinvio in Italia, vi sia il rischio reale che il suo stato di salute - a causa della mancanza di cure adeguate nello Stato richiesto - si aggravi velocemente ed irrimediabilmente, o ancora che comporti delle sofferenze intense o una riduzione delle possibilità di vita ai sensi della giurisprudenza topica in materia (cfr. sentenza CorteEDU Paposhvili contro Belgio del 13 dicembre 2016, §§ 180-193 con rinvii; cfr. anche la sentenza del Tribunale D-2819/2021 del 22 giugno 2021 consid. 8.3). Invero, rispetto alla situazione di salute che egli presentava prima dell'ultima operazione in Svizzera, il suo stato valetudinario è nettamente migliorato, e dal marzo del 2021, a parte l'assunzione di medicamenti e trattamenti che gli sono stati prescritti, i medici curanti non hanno più indicato la necessità - per lo meno prevedibile ed a breve termine - di ulteriori visite mediche o di operazioni, per delle patologie che sono state chiaramente accertate e per le quali il ricorrente assume già i trattamenti farmacologici necessari ed adatti (cfr. atti SEM n. 155/6, 156/2 e 158/2, cfr. anche quanto esposto supra al consid. 5.2.6). Inoltre, non vi sono elementi che facciano ritenere che al medesimo sia stato revocato il diritto ad un alloggio da parte dell'Italia. Invero il ricorrente, dalle sue stesse allegazioni, dopo che gli erano state rilevate le impronte dattiloscopiche, si è allontanato dal suolo italiano (cfr. atto SEM n. 33/2), senza beneficiare quindi dell'accesso ad un centro di prima o di seconda accoglienza, ed al suo rientro in Italia potrà quindi, senz'altro, proseguire le cure ed i trattamenti necessari che gli sono già stati prescritti in Svizzera, anche su suolo italiano. Ciò vale pure, mutatis mutandis per quanto concerne una futura presa in carico psicologica - che al momento non è ancora stata avviata (cfr. anche supra consid. 5.2.6). Tali prestazioni necessarie gli verranno assicurate, anche dovesse temporaneamente alloggiare in un centro di prima accoglienza (cfr. sentenza CorteEDU M.T. contro Paesi Bassi, §§58-62). Apparterrà poi a lui, presentare in tale contesto una domanda d'asilo all'Italia, per poter beneficiare di tali servizi, e per segnatamente avere diritto all'iscrizione anagrafica che, in particolare, gli apre l'accesso a tutta la gamma di cure mediche, non urgenti, alle medesime condizioni di tutti gli altri cittadini residenti su suolo italiano (cfr. a tal proposito supra
consid. 10.2.7). Egli potrà inoltre, viste le patologie di cui è affetto ed una volta formalizzata la sua domanda d'asilo in Italia, probabilmente essere qualificato in tale Stato membro quale persona vulnerabile, e per questo motivo accedere prioritariamente anche al sistema di seconda accoglienza, o comunque beneficiare di alcune misure specifiche già nell'ambito della prima accoglienza (cfr. anche supra consid. 10.2.7). A tal proposito va inoltre osservato come l'Italia disponga di infrastrutture mediche sufficienti ed in quanto Stato firmatario della direttiva accoglienza, deve provvedere affinché i richiedenti ricevano la necessaria assistenza sanitaria comprendente quanto meno le prestazioni di pronto soccorso e il trattamento essenziale di malattie e di gravi disturbi mentali e fornire la necessaria assistenza medica o di altro tipo, ai richiedenti con esigenze di accoglienza particolari, comprese, se necessarie, appropriate misure di assistenza psichica (cfr. art. 19 par. 1 e 2 della precitata direttiva). Da ultimo occorre rammentare che l'Italia è uno Stato di diritto funzionante, che è disposto ed in grado di offrire la protezione, se richiesta, alle persone che si trovano sul suo territorio, ed il ricorrente potrà senz'altro indirizzarsi agli organi preposti, anche giudiziari, per far valere i suoi diritti derivanti dalle normative nazionali ed internazionali succitate, nel caso in futuro ritenesse che vi sia una violazione da parte delle autorità italiane.
12.2 Alla luce di quanto sopra, ne consegue che la richiesta di garanzie pregresse da parte dell'Italia, non risulta, in specie, necessaria. La comunicazione dello stato di salute del ricorrente e delle cure e dei trattamenti di cui egli eventualmente necessiterà anche in futuro alle autorità italiane, avverrà per il resto prima del suo trasferimento da parte della Svizzera, come previsto dagli art. 31 e 32 Regolamento Dublino III. Una tale informativa, prima del trasferimento, risulta essere in casu sufficiente. Agli atti non figurano d'altro canto elementi tali da indurre a concludere che un trasferimento nello Stato in questione esporrebbe il ricorrente al rischio di essere privato del sostentamento minimo e di subire delle condizioni di vita indegne in violazione della direttiva accoglienza, o che l'Italia non rispetti il divieto di non-respingimento.
12.3 Riassumendo, l'interessato non ha fornito indizi seri suscettibili di comprovare che le sue condizioni di vita o la sua situazione personale, sarebbero tali da contravvenire all'art. 4 della CartaUE, all'art. 3
IR 0.101 Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) CEDU Art. 3 Divieto di tortura - Nessuno può essere sottoposto a tortura né a pene o trattamento inumani o degradanti. |
13.
Visto tutto quanto sopra enucleato, non traspaiono neppure elementi per ritenere che l'autorità inferiore abbia esercitato in maniera arbitraria il suo potere di apprezzamento (cfr. DTAF 2015/9 consid. 7 seg.). Non vi è quindi alcun motivo di applicare le clausole discrezionali previste all'art. 17 par. 1 (clausola di sovranità) Regolamento Dublino III, rispettivamente all'art. 29a cpv. 3
SR 142.311 Ordinanza 1 dell' 11 agosto 1999 sull'asilo relativa a questioni procedurali (Ordinanza 1 sull'asilo, OAsi 1) - Ordinanza 1 sull'asilo OAsi-1 Art. 29a Esame della competenza secondo Dublino - (art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi)85 |
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1 | La SEM esamina la competenza per il trattamento della domanda d'asilo giusta i criteri previsti dal regolamento (UE) 604/201386.87 |
2 | Se da tale esame risulta che il trattamento della domanda d'asilo compete a un altro Stato, la SEM emana una decisione di non entrata nel merito dopo che lo Stato richiesto ha accettato la presa o ripresa in carico del richiedente l'asilo. |
3 | Se motivi umanitari lo giustificano, la SEM può decidere di entrare nel merito della domanda anche qualora dall'esame risulti che il trattamento della domanda d'asilo compete a un altro Stato. |
4 | La procedura di presa o ripresa in carico del richiedente l'asilo da parte dello Stato competente è retta dal regolamento (CE) 1560/200388.89 |
Di conseguenza, in mancanza dell'applicazione di tale disposizione da parte della Svizzera, l'Italia è competente per la presa in carico dell'insorgente in ossequio alle condizioni poste nel Regolamento Dublino III.
14.
Ne discende che è quindi a giusto titolo che la SEM non è entrata nel merito della domanda d'asilo del ricorrente, in applicazione dell'art. 31a cpv. 1 lett. b
SR 142.31 Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi) LAsi Art. 31a Decisioni della SEM - 1 Di norma la SEM non entra nel merito della domanda d'asilo se il richiedente: |
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1 | Di norma la SEM non entra nel merito della domanda d'asilo se il richiedente: |
a | può ritornare in uno Stato terzo sicuro secondo l'articolo 6a capoverso 2 lettera b nel quale aveva soggiornato precedentemente; |
b | può partire alla volta di uno Stato terzo cui compete, in virtù di un trattato internazionale, l'esecuzione della procedura d'asilo e d'allontanamento; |
c | può ritornare in uno Stato terzo nel quale aveva soggiornato precedentemente; |
d | può recarsi in uno Stato terzo per il quale possiede un visto e in cui può chiedere protezione; |
e | può recarsi in uno Stato terzo nel quale vivono suoi parenti prossimi o persone con cui intrattiene rapporti stretti; |
f | può essere allontanato nel suo Stato d'origine o di provenienza secondo l'articolo 31b. |
2 | Il capoverso 1 lettere c-e non si applica se vi sono indizi che, nel singolo caso, nello Stato terzo non vi sia una protezione effettiva dal respingimento ai sensi dell'articolo 5 capoverso 1. |
3 | La SEM non entra nel merito della domanda se non sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 18. Questa disposizione si applica segnatamente se la domanda d'asilo è presentata esclusivamente per motivi economici o medici. |
4 | Negli altri casi, la SEM respinge la domanda d'asilo se non è stata dimostrata o resa verosimile la qualità di rifugiato o se sussiste un motivo d'esclusione ai sensi degli articoli 53 e 54.97 |
SR 142.31 Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi) LAsi Art. 44 Allontanamento e ammissione provvisoria - Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; tiene però conto del principio dell'unità della famiglia. All'esecuzione dell'allontanamento si applicano inoltre gli articoli 83 e 84 LStrI128. |
SR 142.311 Ordinanza 1 dell' 11 agosto 1999 sull'asilo relativa a questioni procedurali (Ordinanza 1 sull'asilo, OAsi 1) - Ordinanza 1 sull'asilo OAsi-1 Art. 32 Astensione dalla pronuncia dell'allontanamento - (art. 44 LAsi)96 |
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1 | L'allontanamento non è deciso se il richiedente l'asilo:97 |
a | possiede un permesso di soggiorno o di dimora valido; |
b | è colpito da una decisione di estradizione; |
c | è colpito da una decisione di espulsione secondo l'articolo 121 capoverso 2 della Costituzione federale99 o l'articolo 68 LStrI100; o |
d | è colpito da una decisione di espulsione ai sensi dell'articolo 66a o 66abis del Codice penale102 oppure dell'articolo 49a o 49abis del Codice penale militare del 13 giugno 1927103 (espulsione giudiziaria) passata in giudicato. |
2 | Nei casi di cui al capoverso 1 lettere c e d, l'autorità cantonale può sentire il parere della SEM circa eventuali impedimenti all'esecuzione.104 |
15.
In siffatte circostanze, non v'è più luogo di esaminare in maniera distinta le questioni relative all'esistenza di un impedimento all'esecuzione del trasferimento per i motivi giusta i cpv. 3 e 4 dell'art. 83
SR 142.20 Legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI) LStrI Art. 83 Decisione d'ammissione provvisoria - 1 Se l'esecuzione dell'allontanamento non è possibile, ammissibile o ragionevolmente esigibile, la SEM dispone l'ammissione provvisoria.249 |
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1 | Se l'esecuzione dell'allontanamento non è possibile, ammissibile o ragionevolmente esigibile, la SEM dispone l'ammissione provvisoria.249 |
2 | L'esecuzione non è possibile se lo straniero non può partire né alla volta dello Stato d'origine o di provenienza o di uno Stato terzo, né esservi trasportato. |
3 | L'esecuzione non è ammissibile se la prosecuzione del viaggio dello straniero verso lo Stato d'origine o di provenienza o verso uno Stato terzo è contraria agli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera. |
4 | L'esecuzione può non essere ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato d'origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica. |
5 | Il Consiglio federale designa gli Stati d'origine o di provenienza o le regioni di tali Stati nei quali il ritorno è ragionevolmente esigibile.250 Se gli stranieri allontanati provengono da uno di tali Stati o da uno Stato membro dell'UE o dell'AELS, si ritiene che l'esecuzione dell'allontanamento sia di norma ragionevolmente esigibile.251 |
5bis | Il Consiglio federale verifica periodicamente la decisione di cui al capoverso 5.252 |
6 | L'ammissione provvisoria può essere proposta dalle autorità cantonali. |
7 | L'ammissione provvisoria secondo i capoversi 2 e 4 è esclusa se lo straniero allontanato:253 |
a | è stato condannato in Svizzera o all'estero a una pena detentiva di lunga durata o nei suoi confronti è stata ordinata una misura penale ai sensi degli articoli 59-61 o 64 CP255; |
b | ha violato in modo rilevante o ripetutamente o espone a pericolo la sicurezza e l'ordine pubblici in Svizzera o all'estero o costituisce una minaccia per la sicurezza interna o esterna della Svizzera; o |
c | ha causato, con il suo comportamento, l'impossibilità di eseguire l'allontanamento. |
8 | I rifugiati per i quali esistono motivi di esclusione dall'asilo secondo gli articoli 53 e 54 LAsi257 sono ammessi provvisoriamente. |
9 | L'ammissione provvisoria non è disposta o si estingue con il passaggio in giudicato dell'espulsione ai sensi dell'articolo 66a o 66abis CP, dell'articolo 49a o 49abis CPM258 o dell'articolo 68 della presente legge.259 |
10 | Le autorità cantonali possono concludere accordi d'integrazione con persone ammesse provvisoriamente se, alla luce dei criteri di cui all'articolo 58a, vi è un bisogno d'integrazione particolare.260 |
16.
In conclusione, il ricorso deve essere respinto e la decisione dell'autorità inferiore, che rifiuta l'entrata nel merito della domanda di asilo e pronuncia il trasferimento del ricorrente dalla Svizzera verso l'Italia, confermata.
17.
Avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di concessione dell'effetto sospensivo al medesimo, risulta essere senza oggetto.
18.
Per il medesimo motivo esposto al considerando precedente, pure la domanda dell'insorgente tendente all'esenzione dal versamento di un anticipo sulle spese processuali, risulta essere senza oggetto.
19.
Le misure supercautelari pronunciate dal Tribunale il 25 giugno 2021 decadono con la presente decisione finale (cfr. Seiler Hansjörg, in: Waldmann/Weissenberger [ed.], Praxiskommentar VwVG, 2a ed. 2016, n. 54 ad art. 56
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 56 - Dopo il deposito del ricorso, l'autorità adita, il suo presidente o il giudice dell'istruzione può prendere, d'ufficio o a domanda di una parte, altri provvedimenti d'urgenza per conservare uno stato di fatto o salvaguardare provvisoriamente interessi minacciati. |
20.
Infine, visto l'esito della procedura, le spese processuali, che seguono la soccombenza, sarebbero da porre a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 63 - 1 L'autorità di ricorso mette nel dispositivo le spese processuali, consistenti in una tassa di decisione nelle tasse di cancelleria e negli sborsi, di regola a carico della parte soccombente. Se questa soccombe solo parzialmente, le spese processuali sono ridotte. Per eccezione, si possono condonare le spese processuali. |
|
1 | L'autorità di ricorso mette nel dispositivo le spese processuali, consistenti in una tassa di decisione nelle tasse di cancelleria e negli sborsi, di regola a carico della parte soccombente. Se questa soccombe solo parzialmente, le spese processuali sono ridotte. Per eccezione, si possono condonare le spese processuali. |
2 | Nessuna spesa processuale è messa a carico dell'autorità inferiore ne delle autorità federali, che promuovano il ricorso e soccombano; se l'autorità ricorrente, che soccombe, non è un'autorità federale, le spese processuali le sono addossate in quanto la causa concerna interessi pecuniari di enti o d'istituti autonomi. |
3 | Alla parte vincente possono essere addossate solo le spese processuali che abbia cagionato violando le regole di procedura. |
4 | L'autorità di ricorso, il suo presidente o il giudice dell'istruzione esige dal ricorrente un anticipo equivalente alle presunte spese processuali. Stabilisce un congruo termine per il pagamento con la comminatoria che altrimenti non entrerà nel merito. Se sussistono motivi particolari, può rinunciare interamente o in parte a esigere l'anticipo.100 |
4bis | La tassa di decisione è stabilita in funzione dell'ampiezza e della difficoltà della causa, del modo di condotta processuale e della situazione finanziaria delle parti. Il suo importo oscilla: |
a | da 100 a 5000 franchi nelle controversie senza interesse pecuniario; |
b | da 100 a 50 000 franchi nelle altre controversie.101 |
5 | Il Consiglio federale disciplina i dettagli relativi alla determinazione delle tasse.102 Sono fatti salvi l'articolo 16 capoverso 1 lettera a della legge del 17 giugno 2005103 sul Tribunale amministrativo federale e l'articolo 73 della legge del 19 marzo 2010104 sull'organizzazione delle autorità penali.105 |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 65 - 1 Se una parte non dispone dei mezzi necessari e le sue conclusioni non sembrano prive di probabilità di successo, l'autorità di ricorso, il suo presidente o il giudice dell'istruzione la dispensa, a domanda, dopo il deposito del ricorso, dal pagamento delle spese processuali.110 |
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1 | Se una parte non dispone dei mezzi necessari e le sue conclusioni non sembrano prive di probabilità di successo, l'autorità di ricorso, il suo presidente o il giudice dell'istruzione la dispensa, a domanda, dopo il deposito del ricorso, dal pagamento delle spese processuali.110 |
2 | Se è necessario per tutelare i diritti di tale parte, l'autorità di ricorso, il suo presidente o il giudice dell'istruzione le designa inoltre un avvocato.111 |
3 | L'onorario e le spese d'avvocato sono messi a carico conformemente all'articolo 64 capoversi 2 a 4. |
4 | La parte, ove cessi d'essere nel bisogno, deve rimborsare l'onorario e le spese d'avvocato all'ente o all'istituto autonomo che li ha pagati. |
5 | Il Consiglio federale disciplina la determinazione degli onorari e delle spese.112 Sono fatti salvi l'articolo 16 capoverso 1 lettera a della legge del 17 giugno 2005113 sul Tribunale amministrativo federale e l'articolo 73 della legge del 19 marzo 2010114 sull'organizzazione delle autorità penali.115 |
21.
La presente decisione non concerne una persona contro la quale è pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che ha abbandonato in cerca di protezione, e pertanto non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale (art. 83 lett. d
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 83 Eccezioni - Il ricorso è inammissibile contro: |
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a | le decisioni in materia di sicurezza interna o esterna del Paese, neutralità, protezione diplomatica e altri affari esteri, in quanto il diritto internazionale non conferisca un diritto al giudizio da parte di un tribunale; |
b | le decisioni in materia di naturalizzazione ordinaria; |
c | le decisioni in materia di diritto degli stranieri concernenti: |
c1 | l'entrata in Svizzera, |
c2 | i permessi o autorizzazioni al cui ottenimento né il diritto federale né il diritto internazionale conferiscono un diritto, |
c3 | l'ammissione provvisoria, |
c4 | l'espulsione fondata sull'articolo 121 capoverso 2 della Costituzione federale e l'allontanamento, |
c5 | le deroghe alle condizioni d'ammissione, |
c6 | la proroga del permesso per frontalieri, il cambiamento di Cantone, il cambiamento d'impiego del titolare di un permesso per frontalieri, nonché il rilascio di documenti di viaggio a stranieri privi di documenti; |
d | le decisioni in materia d'asilo pronunciate: |
d1 | dal Tribunale amministrativo federale, salvo quelle che concernono persone contro le quali è pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione, |
d2 | da un'autorità cantonale inferiore e concernenti un permesso o un'autorizzazione al cui ottenimento né il diritto federale né il diritto internazionale conferiscono un diritto; |
e | le decisioni concernenti il rifiuto dell'autorizzazione a procedere penalmente contro membri di autorità o contro agenti della Confederazione; |
f | le decisioni in materia di appalti pubblici se: |
fbis | le decisioni del Tribunale amministrativo federale concernenti decisioni secondo l'articolo 32i della legge del 20 marzo 200963 sul trasporto di viaggiatori; |
f1 | non si pone alcuna questione di diritto d'importanza fondamentale; sono fatti salvi i ricorsi contro gli appalti del Tribunale amministrativo federale, del Tribunale penale federale, del Tribunale federale dei brevetti, del Ministero pubblico della Confederazione e delle autorità giudiziarie cantonali superiori, o |
f2 | il valore stimato della commessa non raggiunge il valore soglia determinante secondo l'articolo 52 capoverso 1 in combinato disposto con l'allegato 4 numero 2 della legge federale del 21 giugno 201961 sugli appalti pubblici; |
g | le decisioni in materia di rapporti di lavoro di diritto pubblico, in quanto concernano una controversia non patrimoniale, ma non la parità dei sessi; |
h | le decisioni concernenti l'assistenza amministrativa internazionale, eccettuata l'assistenza amministrativa in materia fiscale; |
i | le decisioni in materia di servizio militare, civile o di protezione civile; |
j | le decisioni in materia di approvvigionamento economico del Paese adottate in situazioni di grave penuria; |
k | le decisioni concernenti i sussidi al cui ottenimento la legislazione non conferisce un diritto; |
l | le decisioni concernenti l'imposizione di dazi operata in base alla classificazione tariffaria o al peso delle merci; |
m | le decisioni concernenti il condono o la dilazione del pagamento di tributi; in deroga alla presente disposizione, il ricorso è ammissibile contro le decisioni concernenti il condono dell'imposta federale diretta o dell'imposta cantonale o comunale sul reddito e sull'utile se concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se si tratta per altri motivi di un caso particolarmente importante; |
n | le decisioni in materia di energia nucleare concernenti: |
n1 | l'esigenza di un nulla osta o la modifica di un'autorizzazione o di una decisione, |
n2 | l'approvazione di un piano d'accantonamenti per le spese di smaltimento antecedenti lo spegnimento di un impianto nucleare, |
n3 | i nulla osta; |
o | le decisioni in materia di circolazione stradale concernenti l'omologazione del tipo di veicoli; |
p | le decisioni del Tribunale amministrativo federale in materia di traffico delle telecomunicazioni, radiotelevisione e poste concernenti:68 |
p1 | concessioni oggetto di una pubblica gara, |
p2 | controversie secondo l'articolo 11a della legge del 30 aprile 199769 sulle telecomunicazioni; |
p3 | controversie secondo l'articolo 8 della legge del 17 dicembre 201071 sulle poste; |
q | le decisioni in materia di medicina dei trapianti concernenti: |
q1 | l'iscrizione nella lista d'attesa, |
q2 | l'attribuzione di organi; |
r | le decisioni in materia di assicurazione malattie pronunciate dal Tribunale amministrativo federale in virtù dell'articolo 3472 della legge del 17 giugno 200573 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF); |
s | le decisioni in materia di agricoltura concernenti: |
s1 | ... |
s2 | la delimitazione delle zone nell'ambito del catasto della produzione; |
t | le decisioni concernenti l'esito di esami e di altre valutazioni della capacità, segnatamente nei settori della scuola, della formazione continua e dell'esercizio della professione; |
u | le decisioni in materia di offerte pubbliche di acquisto (art. 125-141 della L del 19 giu. 201577 sull'infrastruttura finanziaria); |
v | le decisioni del Tribunale amministrativo federale concernenti divergenze d'opinione tra autorità in materia di assistenza amministrativa o giudiziaria a livello nazionale; |
w | le decisioni in materia di diritto dell'elettricità concernenti l'approvazione dei piani di impianti elettrici a corrente forte e di impianti elettrici a corrente debole e l'espropriazione dei diritti necessari per la costruzione o l'esercizio di siffatti impianti, se non si pone alcuna questione di diritto d'importanza fondamentale; |
x | le decisioni concernenti la concessione di contributi di solidarietà ai sensi della legge federale del 30 settembre 201681 sulle misure coercitive a scopo assistenziale e i collocamenti extrafamiliari prima del 1981, tranne se si pone una questione di diritto di importanza fondamentale o si tratta di un caso particolarmente importante per altri motivi; |
y | le decisioni pronunciate dal Tribunale amministrativo federale nelle procedure amichevoli per evitare un'imposizione non conforme alla convenzione internazionale applicabile in ambito fiscale; |
z | le decisioni concernenti le autorizzazioni edilizie di impianti eolici d'interesse nazionale secondo l'articolo 71c capoverso 1 lettera b della legge federale del 30 settembre 201684 sull'energia e le autorizzazioni di competenza cantonale a esse necessariamente connesse, se non si pone alcuna questione di diritto d'importanza fondamentale. |
La pronuncia è quindi definitiva.
(dispositivo alla pagina seguente)
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versamento di spese processuali, è accolta.
3.
Non si prelevano spese processuali.
4.
Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente.
Il presidente del collegio: La cancelliera:
Daniele Cattaneo Alissa Vallenari
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