Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Abteilung I
A-5458/2008
{T 0/2}
Urteil vom 19. Mai 2009
Besetzung
Richterin Marianne Ryter Sauvant (Vorsitz),
Richterin Claudia Pasqualetto Péquignot,
Richter Beat Forster,
Gerichtsschreiberin Beatrix Schibli.
Parteien
A._______,
Beschwerdeführer, vertreten durch Rechtsanwalt Stefan Wehrenberg,
gegen
ETH Zürich, Rektorat, HG FO 21.5, 8092 Zürich ETH-Zentrum,
Beschwerdegegnerin,
ETH-Beschwerdekommission,
Postfach 6061, 3001 Bern,
Vorinstanz.
Gegenstand
Prüfungsergebnis.
Sachverhalt:
A.
A._______ bestand im Herbst 2006 die Basisprüfung der ETH Zürich in der Studienrichtung X._______. Im Frühjahr 2007 legte A._______ den Prüfungsblock 1 der obligatorischen Fächer des übrigen Bachelor-Studiums ab. Sowohl in "_______" als auch in "_______", welche beide einfach gewichtet werden, erzielte er die Note 4,0. Hingegen in "_______", welche zweifach gewichtet wird, erhielt er mit 3,75 eine ungenügende Note. Somit erreichte er insgesamt einen ungenügenden Notendurchschnitt von 3,88.
B.
In der Folge musste A._______ an der Prüfungssession Herbst 2007 den gesamten Prüfungsblock 1 wiederholen, wobei er wiederum einen ungenügenden Notendurchschnitt von 3,81 erzielte ("_______" 2,75 [einfache Gewichtung], "_______" 2,0 [einfache Gewichtung], "_______" 5,25 [zweifache Gewichtung]). Gleichzeitig absolvierte er den Prüfungsblock 2 der obligatorischen Fächer des übrigen Bachelor-Studiums, welchen er mit einem Notendurchschnitt von 4,04 bestand.
C.
Die ETH Zürich eröffnete A._______ mit Verfügung vom 12. November 2007 unter anderem die Noten des Prüfungsblocks 1 und 2 und die hierbei erzielten ECTS (= European Credit Transfer and Accumulations System)-Kreditpunkte pro Prüfungsblock (Prüfungsblock 1: 0 Kreditpunkte; Prüfungsblock 2: 26 Kreditpunkte).
D.
Gegen diese Verfügung der ETH Zürich vom 12. November 2007 erhob A._______ am 12. Dezember 2007 bei der ETH-Beschwerdekommission Beschwerde. Er beantragte in der Beschwerde - ergänzt durch die Replik vom 10. März 2008 - die Aufhebung der angefochtenen Verfügung. Es sei anzuerkennen, dass er in den Fächern "_______" und "_______" im Frühjahr 2007 sowie im Fach "_______" im Herbst 2007 genügende Noten erreicht und damit die Anforderungen gemäss Bologna-Modell erfüllt habe und entsprechend sei das gesamte bisherige Bachelor-Studium X._______ als bestanden zu erklären. Eventualiter sei die Aufgabe 6 der Prüfung "_______", Session Herbst 2007, mit einer angemessenen positiven Punktzahl zu bewerten. Subeventualiter sei die gesamte Prüfung "_______", Session Herbst 2007, durch einen unabhängigen Professor oder eine unabhängige Professorin zu bewerten. Schliesslich seien für alle bestandenen Leistungskontrollen Kreditpunkte zu vergeben.
E.
Die ETH-Beschwerdekommission wies mit Entscheid vom 1. Juli 2008 die Beschwerde von A._______ ab. Gleichzeitig verpflichtete sie jedoch die ETH Zürich, A._______ eine vervollständigte Version des Leistungsüberblicks vom 4. Februar 2008 auszustellen, in welcher für jedes Fach in der Spalte "Soll" die entsprechende Anzahl Kreditpunkte anzugeben sei.
F.
Mit Eingabe vom 25. August 2008 führt A._______ (Beschwerdeführer) gegen die Verfügung der ETH-Beschwerdekommission (Vorinstanz) vom 1. Juli 2008 beim Bundesverwaltungsgericht Beschwerde. Der Beschwerdeführer beantragt, das Urteil der Vorinstanz sei aufzuheben und sein Bachelor-Studium sei für bestanden zu erklären. Eventualiter sei die Formulierung und die Korrektur der Aufgabe 6 von einem unabhängigen Professor zu beurteilen. Subeventualiter seien für alle bestandenen Leistungskontrollen Kreditpunkte zu vergeben. Die ETH Zürich (Beschwerdegegnerin) sei zu verpflichten, einen neuen Leistungsüberblick auszustellen, auf welchem alle absolvierten Prüfungen und die dabei erzielten Punkte (pro Prüfung) in der Spalte "Ist" ausgewiesen seien.
Der Beschwerdeführer begründet seine Begehren hauptsächlich damit, dass das Blockprüfungssystem mit der Bologna-Reform nicht konform sei. Beim Bologna-System habe ein Prüfungsblock nunmehr die Bedeutung einer organisatorischen Einheit und nicht mehr wie unter dem früheren System einer Prüfungsgesamtheit, die nur zusammengewertet werde. Er habe alle Prüfungsfächer einmal bestanden, dadurch genügend ECTS-Punkte erreicht und somit den Bachelor-Studiengang nach dem Prinzip der Bologna-Reform bestanden. Zum Eventualbegehren führt der Beschwerdeführer aus, er sei davon ausgegangen, in der Klausur werde die gleiche Sprachregelung wie in den Übungsserien verwendet. Die Berechnung habe er sodann einwandfrei durchgeführt. Es sei zudem unüblich, nur das Endresultat einer Aufgabe zu bewerten. Der Beschwerdeführer begründet sein Subeventualbegehren im Wesentlichen damit, ihm für die bestandenen Prüfungen keine ECTS-Punkte zu erteilen, widerspreche den Bologna-Prinzipien. Das Erteilen von ECTS-Punkten pro bestandener Leistung sei elementar, weil diese von einer anderen Universität angerechnet werden könnten, was die Mobilität der Studierenden fördere. Die Vorinstanz habe die Beschwerdegegnerin denn auch angewiesen, ihm einen in diesem Sinne ergänzten Leistungsüberblick auszustellen. Falsch sei in diesem Zusammenhang aber, dass die Punkte in der "Soll"- und nicht in der "Ist"-Spalte einzutragen seien. Zudem habe die Beschwerdegegnerin zwar mit Datum vom 23. Juli 2008 einen neuen Leistungsüberblick ausgestellt. Dieser sei aber mangelhaft, da der erste Durchlauf des Prüfungsblocks 1 nicht aufgeführt sei.
G.
Die Vorinstanz schliesst mit Vernehmlassung vom 9. Oktober 2008 auf Abweisung der Beschwerde. Zur Begründung verweist sie auf ihren Entscheid vom 1. Juli 2008.
H.
In ihrer Vernehmlassung vom 9. Oktober 2008 beantragt die Beschwerdegegnerin, die Beschwerde sei vollumfänglich abzuweisen. Sie macht hauptsächlich geltend, die Universitäten verfügten auch nach der Bologna-Reform im Prüfungswesen über grosse Autonomie, weswegen das Blockprüfungssystem zulässig sei.
I.
Der Beschwerdeführer hält in seiner Replik vom 13. November 2008 an seinen Anträgen fest.
J.
Mit Duplik vom 11. Dezember 2008 bleibt die Beschwerdegegnerin bei ihren Anträgen.
K.
Die Vorinstanz bestätigt in ihrem Schreiben vom 15. Dezember 2008 ihre Vernehmlassung vom 9. Oktober 2008 und verzichtet auf weitere Ausführungen.
L.
In seinen Schlussbemerkungen vom 9. Januar 2009 hält der Beschwerdeführer an seinen Anträgen fest.
M.
Auf weitere Vorbringen und die sich bei den Akten befindlichen Schriftstücke wird, soweit entscheidrelevant, in den nachfolgenden Erwägungen eingegangen.
Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:
1.
Gemäss Art. 31
SR 173.32 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF) LTAF Art. 31 Principio - Il Tribunale amministrativo federale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'articolo 5 della legge federale del 20 dicembre 196819 sulla procedura amministrativa (PA). |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 5 - 1 Sono decisioni i provvedimenti delle autorità nel singolo caso, fondati sul diritto pubblico federale e concernenti: |
|
1 | Sono decisioni i provvedimenti delle autorità nel singolo caso, fondati sul diritto pubblico federale e concernenti: |
a | la costituzione, la modificazione o l'annullamento di diritti o di obblighi; |
b | l'accertamento dell'esistenza, dell'inesistenza o dell'estensione di diritti o di obblighi; |
c | il rigetto o la dichiarazione d'inammissibilità d'istanze dirette alla costituzione, alla modificazione, all'annullamento o all'accertamento di diritti o di obblighi. |
2 | Sono decisioni anche quelle in materia d'esecuzione (art. 41 cpv. 1 lett. a e b), le decisioni incidentali (art. 45 e 46), le decisioni su opposizione (art. 30 cpv. 2 lett. b e 74), le decisioni su ricorso (art. 61), le decisioni in sede di revisione (art. 68) e l'interpretazione (art. 69).24 |
3 | Le dichiarazioni di un'autorità che rifiuta o solleva pretese da far valere mediante azione non sono considerate decisioni. |
SR 414.110 Legge federale del 4 ottobre 1991 sui politecnici federali (Legge sui PF) - Legge sui PF Legge-sui-PF Art. 37 Protezione giuridica - 1 Sempre che la presente legge non disponga altrimenti, la protezione giuridica è retta dalle disposizioni generali sull'amministrazione della giustizia federale. |
|
1 | Sempre che la presente legge non disponga altrimenti, la protezione giuridica è retta dalle disposizioni generali sull'amministrazione della giustizia federale. |
2 | Il Consiglio dei PF, i PF e gli istituti di ricerca sono legittimati a ricorrere contro le decisioni su ricorso nella cause in cui hanno pronunciato come autorità di prima istanza. Le assemblee delle scuole sono legittimate a ricorrere contro le decisioni in materia di cogestione. |
2bis | I PF e gli istituti di ricerca non sono legittimati a ricorrere contro le decisioni del Consiglio dei PF secondo gli articoli 25 capoverso 1 lettera e nonché 33a capoverso 3.114 |
3 | Contro le decisioni dei PF e degli istituti di ricerca può essere interposto ricorso alla Commissione di ricorso dei PF. Sono eccettuate le decisioni rette dalla legge del 14 marzo 1958115 sulla responsabilità.116 |
4 | Nelle procedure di ricorso contro le decisioni in materia di esito di esami e promozioni non può essere invocata l'inadeguatezza. |
SR 173.32 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF) LTAF Art. 33 Autorità inferiori - Il ricorso è ammissibile contro le decisioni: |
|
a | del Consiglio federale e degli organi dell'Assemblea federale in materia di rapporti di lavoro del personale federale, compreso il rifiuto dell'autorizzazione a procedere penalmente; |
b | del Consiglio federale concernenti: |
b1 | la destituzione di un membro del Consiglio della banca o della direzione generale o di un loro supplente secondo la legge del 3 ottobre 200325 sulla Banca nazionale, |
b10 | la revoca di un membro del consiglio d'amministrazione del Servizio svizzero di assegnazione delle tracce o l'approvazione della risoluzione del rapporto di lavoro del direttore da parte del consiglio d'amministrazione secondo la legge federale del 20 dicembre 195743 sulle ferrovie; |
b2 | la revoca di un membro del consiglio di amministrazione dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari o l'approvazione dello scioglimento del rapporto di lavoro del direttore da parte del consiglio di amministrazione secondo la legge del 22 giugno 200726 sulla vigilanza dei mercati finanziari, |
b3 | il blocco di valori patrimoniali secondo la legge del 18 dicembre 201528 sui valori patrimoniali di provenienza illecita, |
b4 | il divieto di determinate attività secondo la LAIn30, |
b4bis | il divieto di organizzazioni secondo la LAIn, |
b5 | la revoca di un membro del Consiglio d'istituto dell'Istituto federale di metrologia secondo la legge federale del 17 giugno 201133 sull'Istituto federale di metrologia, |
b6 | la revoca di un membro del consiglio di amministrazione dell'Autorità federale di sorveglianza dei revisori o l'approvazione dello scioglimento del rapporto di lavoro del direttore da parte del consiglio di amministrazione secondo la legge del 16 dicembre 200535 sui revisori, |
b7 | la revoca di un membro del Consiglio dell'Istituto svizzero per gli agenti terapeutici secondo la legge del 15 dicembre 200037 sugli agenti terapeutici, |
b8 | la revoca di un membro del consiglio di amministrazione dell'istituto secondo la legge del 16 giugno 201739 sui fondi di compensazione, |
b9 | la revoca di un membro del consiglio d'Istituto dell'Istituto svizzero di diritto comparato secondo la legge federale del 28 settembre 201841 sull'Istituto svizzero di diritto comparato, |
c | del Tribunale penale federale in materia di rapporti di lavoro dei suoi giudici e del suo personale; |
cbis | del Tribunale federale dei brevetti in materia di rapporti di lavoro dei suoi giudici e del suo personale; |
cquater | del procuratore generale della Confederazione in materia di rapporti di lavoro dei procuratori pubblici federali da lui nominati e del personale del Ministero pubblico della Confederazione; |
cquinquies | dell'autorità di vigilanza sul Ministero pubblico della Confederazione in materia di rapporti di lavoro del personale della sua segreteria; |
cter | dell'autorità di vigilanza sul Ministero pubblico della Confederazione in materia di rapporti di lavoro dei membri del Ministero pubblico della Confederazione eletti dall'Assemblea federale plenaria; |
d | della Cancelleria federale, dei dipartimenti e dei servizi dell'Amministrazione federale loro subordinati o aggregati amministrativamente; |
e | degli stabilimenti e delle aziende della Confederazione; |
f | delle commissioni federali; |
g | dei tribunali arbitrali costituiti in virtù di contratti di diritto pubblico sottoscritti dalla Confederazione, dai suoi stabilimenti o dalle sue aziende; |
h | delle autorità o organizzazioni indipendenti dall'Amministrazione federale che decidono nell'adempimento di compiti di diritto pubblico loro affidati dalla Confederazione; |
i | delle autorità cantonali, in quanto una legge federale preveda che le loro decisioni sono impugnabili mediante ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale. |
SR 173.32 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF) LTAF Art. 37 Principio - La procedura dinanzi al Tribunale amministrativo federale è retta dalla PA56, in quanto la presente legge non disponga altrimenti. |
1.1 Zur Beschwerde ist nach Art. 48 Abs. 1
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 48 - 1 Ha diritto di ricorrere chi: |
|
1 | Ha diritto di ricorrere chi: |
a | ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore o è stato privato della possibilità di farlo; |
b | è particolarmente toccato dalla decisione impugnata; e |
c | ha un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa. |
2 | Ha inoltre diritto di ricorrere ogni persona, organizzazione o autorità cui un'altra legge federale riconosce tale diritto. |
1.2 Auf die im Übrigen frist- und formgerecht eingereichte Beschwerde (Art. 50
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 50 - 1 Il ricorso dev'essere depositato entro 30 giorni dalla notificazione della decisione. |
|
1 | Il ricorso dev'essere depositato entro 30 giorni dalla notificazione della decisione. |
2 | Il ricorso per denegata o ritardata giustizia può essere interposto in ogni tempo. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 52 - 1 L'atto di ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi, l'indicazione dei mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo rappresentante; devono essere allegati la decisione impugnata e i documenti indicati come mezzi di prova, se sono in possesso del ricorrente. |
|
1 | L'atto di ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi, l'indicazione dei mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo rappresentante; devono essere allegati la decisione impugnata e i documenti indicati come mezzi di prova, se sono in possesso del ricorrente. |
2 | Se il ricorso non soddisfa a questi requisiti o se le conclusioni o i motivi del ricorrente non sono sufficientemente chiari, e il ricorso non sembra manifestamente inammissibile, l'autorità di ricorso assegna al ricorrente un breve termine suppletorio per rimediarvi. |
3 | Essa gli assegna questo termine con la comminatoria che, decorrendo infruttuoso, deciderà secondo l'inserto o, qualora manchino le conclusioni, i motivi oppure la firma, non entrerà nel merito del ricorso. |
2.
2.1 Nach Art. 49
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 49 - Il ricorrente può far valere: |
|
a | la violazione del diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento; |
b | l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti; |
c | l'inadeguatezza; questa censura non è ammissibile quando un'autorità cantonale ha giudicato come autorità di ricorso. |
2.2 Das Bundesverwaltungsgericht auferlegt sich aber bei der Bewertung und Überprüfung von Examensleistungen und Berufsprüfungen Zurückhaltung. Es weicht in Fragen, die seitens der Gerichte naturgemäss schwer überprüfbar sind, nicht ohne Not von der Beurteilung der erstinstanzlichen Prüfungsorgane und Experten ab. Dies deshalb, weil der Rechtsmittelbehörde zumeist nicht alle massgebenden Faktoren der Bewertung bekannt sind und es ihr in der Regel nicht möglich ist, sich ein zuverlässiges Bild über die Gesamtheit der Leistungen des Beschwerdeführers in der Prüfung und der Leistungen der übrigen Kandidaten zu machen. Überdies haben Prüfungen häufig Spezialgebiete zum Gegenstand, in denen die Rechtsmittelbehörde über keine eigenen Fachkenntnisse verfügt. Eine freie und umfassende Überprüfung der Examensbewertung würde zudem die Gefahr von Ungerechtigkeiten und Ungleichheiten gegenüber anderen Kandidaten in sich bergen. Diese Zurückhaltung rechtfertigt sich allerdings nur bei der Bewertung von fachlichen Prüfungsleistungen. Sind demgegenüber die Auslegung und Anwendung von Rechtsvorschriften streitig oder werden Verfahrensmängel im Prüfungsablauf gerügt, hat die Rechtsmittelbehörde die erhobenen Einwendungen mit uneingeschränkter Kognition zu prüfen. Auf Verfahrensfragen haben alle Einwendungen Bezug, die den äusseren Ablauf der Prüfung oder Bewertung betreffen (vgl. zum Ganzen: BVGE 2008/14 E. 3.1, Urteile des Bundesverwaltungsgerichts B-2197/ 2006 vom 24. April 2007 E. 3.1 f. und C-7731/2006 vom 14. Mai 2007 E. 2.2; ANDRÉ MOSER / MICHAEL BEUSCH / LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Basel 2008, Rz. 2.158).
3.
3.1 Der Beschwerdeführer begründet das Hauptbegehren, sein Bachelorstudium sei für bestanden zu erklären, damit, das Blockprüfungssystem, wonach ein Studierender die ECTS-Kreditpunkte nicht für jede einzeln bestandene Prüfung erhalte, sondern nur dann, wenn der Durchschnitt der zu einem Block zusammengefassten Prüfungen mindestens die Note 4 betrage, sei mit der Bologna-Reform nicht konform und somit nicht zulässig. Das Prüfungswesen liege nicht unantastbar in der Autonomie der Universitäten. Der Universität komme zwar ein gewisser Gestaltungsspielraum in der Organisation des Prüfungswesens zu, müsse sich aber an übergeordnete Vereinbarungen und Regelungen und somit auch an die Bologna-Richtlinien halten. Es widerspreche sodann dem ganzen Konzept, für eine Leistung nur dann Punkte zu vergeben, wenn gleichzeitig auch andere bestimmte Leistungen erbracht würden. Ein weiterer Grund, weshalb das Blocksystem der Beschwerdegegnerin nicht mit der Bologna-Reform konform sei, sei die Tatsache, dass die ECTS-Punkte entsprechend dem Aufwand vergeben werden sollten.
3.2 Die Beschwerdegegnerin hält dem entgegen, das Blockprüfungssystem sei mit der Bologna-Reform konform. Die Universitäten in der Schweiz würden über gewisse Autonomierechte verfügen. Gerade das Prüfungswesen sei eine ureigene Domäne der Universitäten selbst, weswegen sie am Blockprüfungssystem festhalten könne.
3.3 Die Vorinstanz verweist bezüglich dieser Rüge ohne weitere Begründung auf ihren Entscheid vom 1. Juli 2008, in welchem sie das Prüfungssystem der ETH Zürich als Bologna-konform betrachtet hatte.
3.4 Im Folgenden ist die Frage, ob das Blockprüfungssystem Bologna-konform ist und wieweit die Hochschulen im Prüfungswesen über Autonomie verfügen, mit uneingeschränkter Kognition zu prüfen, da die Anwendung von Rechtsvorschriften streitig ist (vgl. dazu E. 2.2). Dabei ist das zur Zeit des erstinstanzlichen Entscheids, somit das am 12. November 2007 geltende Recht heranzuziehen, wobei sich die heutigen Rechtsvorschriften von den damaligen inhaltlich bezüglich der hier zu beantwortenden Fragen nicht unterscheiden (ULRICH HÄFELIN/GEORG MÜLLER/FELIX UHLMANN, Allgemeines Verwaltungsrecht, 5. Auflage, Zürich 2006, Rz. 327).
3.5 Die Autonomie der Hochschulen wird durch Verfassung und Gesetz begründet. Sie kann auf unterer Stufe (z.B. durch Leistungsvereinbarung zwischen Träger und Hochschule oder durch andere Behörden- oder Verwaltungsakte) weder begründet noch erweitert oder begrenzt werden (FREDY SIDLER, Eine wettbewerbsorientierte Hochschul-Landschaft mit autonomen Hochschulen, www.kfh.ch, Bern 2005, S. 5).
3.5.1 Gemäss Art. 63a Abs. 3
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 63a Scuole universitarie - 1 La Confederazione gestisce i politecnici federali. Può istituire, rilevare o gestire altre scuole universitarie e altri istituti accademici. |
|
1 | La Confederazione gestisce i politecnici federali. Può istituire, rilevare o gestire altre scuole universitarie e altri istituti accademici. |
2 | La Confederazione sostiene le scuole universitarie cantonali e può sussidiare altri istituti accademici da essa riconosciuti. |
3 | La Confederazione e i Cantoni provvedono insieme al coordinamento, nonché a garantire che sia assicurata la qualità nel settore delle scuole universitarie. Tengono conto dell'autonomia delle scuole universitarie e dei rispettivi enti responsabili e badano alla parità di trattamento di istituti con compiti uguali. |
4 | Per adempiere i loro compiti, la Confederazione e i Cantoni concludono accordi e delegano determinate competenze a organi comuni. La legge definisce le competenze che possono essere delegate a tali organi e stabilisce i principi che reggono l'organizzazione e le modalità del coordinamento. |
5 | Se la Confederazione e i Cantoni non raggiungono gli obiettivi comuni mediante il coordinamento, la Confederazione emana prescrizioni sulle fasi degli studi e sul passaggio dall'una all'altra fase, sul perfezionamento, nonché sul riconoscimento di istituti e diplomi. La Confederazione può inoltre vincolare il sostegno alle scuole universitarie a principi di finanziamento unitari e subordinarlo alla ripartizione dei compiti tra le scuole universitarie in settori con costi particolarmente onerosi. |
3.5.2 Die Autonomie der ETH Zürich ist im Grundsatz in Art. 5
SR 414.110 Legge federale del 4 ottobre 1991 sui politecnici federali (Legge sui PF) - Legge sui PF Legge-sui-PF Art. 5 Autonomia - 1 I PF di Zurigo e Losanna sono istituti federali autonomi di diritto pubblico, con personalità giuridica. |
|
1 | I PF di Zurigo e Losanna sono istituti federali autonomi di diritto pubblico, con personalità giuridica. |
2 | Essi regolano e gestiscono le loro attività autonomamente. Entrambi sono parificati, pur mantenendo caratteristiche proprie. |
3 | Nei PF è garantita la libertà di insegnamento, di ricerca e di studio. |
4 | ...13 |
SR 414.110 Legge federale del 4 ottobre 1991 sui politecnici federali (Legge sui PF) - Legge sui PF Legge-sui-PF Art. 2 Scopo - 1 I PF e gli istituti di ricerca devono: |
|
1 | I PF e gli istituti di ricerca devono: |
a | formare studenti e personale qualificato nei campi scientifico e tecnico e garantirne il perfezionamento permanente; |
b | dedicarsi alla ricerca e contribuire in tal modo allo sviluppo delle conoscenze scientifiche; |
c | incoraggiare la formazione di nuove leve scientifiche; |
d | fornire servizi di carattere scientifico e tecnico; |
e | curare le pubbliche relazioni; |
f | valorizzare i risultati delle loro ricerche. |
2 | Essi tengono conto dei bisogni del Paese. |
3 | Essi adempiono i loro compiti ad un livello internazionalmente riconosciuto e si curano di favorire la cooperazione internazionale. |
4 | Il rispetto della dignità umana, la responsabilità rispetto alle basi esistenziali dell'uomo e all'ambiente nonché la valutazione delle ripercussioni tecnologiche improntano l'insegnamento e la ricerca. |
SR 414.110 Legge federale del 4 ottobre 1991 sui politecnici federali (Legge sui PF) - Legge sui PF Legge-sui-PF Art. 3 Collaborazione e coordinamento - 1 I PF e gli istituti di ricerca collaborano con altre istituzioni di formazione e di ricerca in Svizzera o all'estero. Promuovono gli scambi di studenti e di personale scientifico come pure il mutuo riconoscimento dei periodi di studi e dei diplomi. |
|
1 | I PF e gli istituti di ricerca collaborano con altre istituzioni di formazione e di ricerca in Svizzera o all'estero. Promuovono gli scambi di studenti e di personale scientifico come pure il mutuo riconoscimento dei periodi di studi e dei diplomi. |
2 | A tal fine, stipulano convenzioni di diritto pubblico o privato. |
3 | Coordinano le loro attività e partecipano, nell'ambito della legislazione federale, al coordinamento del settore universitario svizzero e della ricerca. Partecipano al coordinamento della politica universitaria a livello nazionale e alla ripartizione dei compiti nei settori con costi particolarmente onerosi.7 |
4 | I PF presentano alla Conferenza svizzera delle scuole universitarie i loro costi medi d'insegnamento per studente.8 |
SR 414.110 Legge federale del 4 ottobre 1991 sui politecnici federali (Legge sui PF) - Legge sui PF Legge-sui-PF Art. 3 Collaborazione e coordinamento - 1 I PF e gli istituti di ricerca collaborano con altre istituzioni di formazione e di ricerca in Svizzera o all'estero. Promuovono gli scambi di studenti e di personale scientifico come pure il mutuo riconoscimento dei periodi di studi e dei diplomi. |
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1 | I PF e gli istituti di ricerca collaborano con altre istituzioni di formazione e di ricerca in Svizzera o all'estero. Promuovono gli scambi di studenti e di personale scientifico come pure il mutuo riconoscimento dei periodi di studi e dei diplomi. |
2 | A tal fine, stipulano convenzioni di diritto pubblico o privato. |
3 | Coordinano le loro attività e partecipano, nell'ambito della legislazione federale, al coordinamento del settore universitario svizzero e della ricerca. Partecipano al coordinamento della politica universitaria a livello nazionale e alla ripartizione dei compiti nei settori con costi particolarmente onerosi.7 |
4 | I PF presentano alla Conferenza svizzera delle scuole universitarie i loro costi medi d'insegnamento per studente.8 |
SR 414.110 Legge federale del 4 ottobre 1991 sui politecnici federali (Legge sui PF) - Legge sui PF Legge-sui-PF Art. 4 Organizzazione e autonomia del settore dei PF - 1 Il settore dei PF è aggregato amministrativamente al Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca (DEFR)11. Nel quadro della legge, organizza le proprie attività autonomamente. |
|
1 | Il settore dei PF è aggregato amministrativamente al Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca (DEFR)11. Nel quadro della legge, organizza le proprie attività autonomamente. |
2 | Il Consiglio dei PF è l'organo di direzione strategica del settore dei PF. |
3 | I PF e gli istituti di ricerca esercitano le competenze che non sono espressamente assegnate al Consiglio dei PF. |
3.5.3 Aus den vorstehenden Ausführungen ergibt sich somit, dass die ETH Zürich über Autonomie gerade in den Bereichen der Organisation und des Prüfungswesens verfügt, diese aber durch Rechtssätze und die Bologna-Reform begrenzt werden kann. Die Autonomie besteht demnach nur im Rahmen des Rechts, weshalb im Folgenden zu prüfen ist, wie sich die Bologna-Reform auf die Autonomie der Hochschulen im Prüfungswesen auswirkt.
3.6 Die Bologna-Reform wurde formell eingeleitet mit der Unterzeichnung der Erklärung von Bologna am 19. Juni 1999 (Der Europäische Hochschulraum, Gemeinsame Erklärung der Europäischen Bildungsminister vom 19. Juni 1999, [Bologna-Deklaration, www.crus.ch/information-programme/bologna-ects/ueber-die-bologna-reform.html]). Darin haben 29 europäische Länder, darunter die Schweiz, ihren Willen bekundet, ihre Hochschulsysteme miteinander zu harmonisieren und so den europäischen Hochschulraum zu schaffen. Bei der Bologna-Deklaration handelt es sich jedoch um eine blosse Absichtserklärung mit politischem Inhalt ohne unmittelbare rechtliche Wirkungen. Rechtliche Wirkung entfalten erst die nationalen Erlasse, mit denen die Bologna-Reform im inländischen Recht umgesetzt wird (AUER, a.a.O., S. 719 f.).
Kernpunkte der Bologna-Reform sind unter anderem das zweistufige Studiensystem mit Bachelor- und Masterstufe und die Einführung eines Leistungspunktesystems, welches gemäss der Bologna-Deklaration Transparenz schaffen und grösstmögliche Mobilität der Studierenden ermöglichen soll. Anhand der Bologna-Deklaration wird zudem offensichtlich, dass den Hochschulen auch nach der Bologna-Reform grundsätzlich Autonomie zukommen soll. So wird in der Deklaration die Bedeutung des Engagements der europäischen Hochschulen beim Aufbau des europäischen Hochschulraums hervorgehoben mit der Begründung, die Unabhängigkeit und Autonomie der Universitäten würden gewährleisten, dass sich die Hochschul- und Forschungssysteme den sich wandelnden Erfordernissen, den gesellschaftlichen Anforderungen und den Fortschritten in der Wissenschaft laufend anpassen würden (Bologna-Deklaration).
Die Prinzipien der Bologna-Reform beinhalten demzufolge eine tiefgreifende Reorganisation der Studienprogramme und der Studienpläne, welche typischerweise in den Autonomiebereich der Hochschulen gehören (vgl. E. 3.5.1). Auch wenn der sich auf die Organisation von Programmen und Studienplänen erstreckende Autonomiebereich der Hochschulen grundsätzlich der Regelung durch den Gesetzgeber entzogen ist (AUER, a.a.O., S. 722), hat der kantonale oder eidgenössische Gesetzgeber den Hochschulen den Rahmen vorzugeben, innerhalb welchem diese die Bologna-Prinzipien, bzw. die Bologna-Richtlinien (vgl. dazu E. 3.8) umsetzen dürfen (AUER, a.a.O., S. 722). Nachgehend ist zu prüfen, was für einen Rahmen der eidgenössische Gesetzgeber der ETH Zürich vorgegeben hat.
3.7 Mit dem Ziel, den Reformprozess zu stärken, wozu auch die Umsetzung der Bologna-Deklaration gehört, hat der eidgenössische Gesetzgeber das ETH-Gesetz mit Änderung vom 21. März 2003 teilrevidiert (AS 2003 4265). In Art. 19 Abs. 1
SR 414.110 Legge federale del 4 ottobre 1991 sui politecnici federali (Legge sui PF) - Legge sui PF Legge-sui-PF Art. 19 e certificati - 1 I PF conferiscono: |
|
1 | I PF conferiscono: |
a | diplomi; |
abis | titoli di bachelor e di master; |
b | dottorati; |
c | la venia legendi. |
2 | Il Consiglio dei PF può creare ulteriori titoli accademici. |
3 | I PF possono rilasciare certificati ed attestati. |
Der eidgenössische Gesetzgeber macht somit nur rudimentäre Vorschriften. Es wird lediglich die Unterteilung des Studiums in eine Bachelor- und Masterstufe vorgeschrieben. Es werden aber keine Vorgaben bezüglich des Prüfungssystems oder der Einführung eines Leistungspunktesystems gemacht und bezüglich der Zulassung zur ETH wird explizit auf die Beschlüsse der SUK verwiesen.
3.8 Die Schweizerische Universitätskonferenz (SUK) ist ein durch Zusammenarbeitsvereinbarung zwischen Bund und Universitätskantonen errichtetes gemeinsames, universitätspolitisches Organ. Es ist für die gesamtschweizerische Koordination der Tätigkeiten von Bund (einschliesslich des ETH-Bereichs) und Kantonen im universitären Hochschulbereich zuständig (Art. 5
SR 414.20 Legge federale del 30 settembre 2011 sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero (LPSU) - Legge sull'aiuto alle università LPSU Art. 5 Principi da osservare nell'adempimento dei compiti - 1 La Confederazione rispetta l'autonomia accordata alle scuole universitarie dai rispettivi enti responsabili, nonché i principi della libertà e dell'unità dell'insegnamento e della ricerca. |
|
1 | La Confederazione rispetta l'autonomia accordata alle scuole universitarie dai rispettivi enti responsabili, nonché i principi della libertà e dell'unità dell'insegnamento e della ricerca. |
2 | Nell'adempimento dei suoi compiti, la Confederazione tiene conto delle particolarità delle università, delle scuole universitarie professionali, delle alte scuole pedagogiche e di altri istituti accademici. |
Auf Antrag der Rektorenkonferenz der Schweizer Universitäten (CRUS), welche das gemeinsame Organ der Leitungen der schweizerischen universitären Hochschulen darstellt (Art. 11 ff. Vereinbarung), und gestützt auf Art. 6 Abs. 1 Bst. a Vereinbarung hat die SUK die Richtlinien der Schweizerischen Universitätskonferenz für die koordinierte Erneuerung der Lehre an den universitären Hochschulen der Schweiz im Rahmen des Bologna-Prozesses vom 4. Dezember 2003, zum Zeitpunkt des erstinstanzlichen Entscheids in der Fassung vom 1. Februar 2006 (Bologna-Richtlinien, SR 414.205.1), erlassen. Diese sind für den Bund und die Universitätskantone verbindlich (vgl. dazu Kommentar der Schweizerischen Universitätskonferenz zu den Bologna-Richtlinien vom 4. Dezember 2003, [Kommentar, www.crus.ch/information-programme/bologna-ects/ueber-die-bolognareform.html], S. 2).
Gemäss den Bologna-Richtlinien haben die Universitäten Kreditpunkte nach dem ECTS auf Grund von kontrollierten Studienleistungen zu vergeben. Ein Kreditpunkt entspricht dabei einer Studienleistung, die in 25-30 Arbeitsstunden erbracht werden kann (Art. 2 Bologna-Richtlinien). Das Erreichen von 180 Kreditpunkten ist erforderlich für den Abschluss der ersten Studienstufe (Bachelorstufe), 90-120 Kreditpunkte sind notwendig für den Abschluss des Masterstudiums als zweiter Studienstufe (Art. 1 Abs. 1 Bst. a und b Bologna-Richtlinien). Zudem schreiben die Bologna-Richtlinien den Universitäten vor, dass diese die Benennung ihrer Studienabschlüsse entsprechend international anerkannten Bezeichnungen zu vereinheitlichen haben (Art. 4 Bologna-Richtlinien).
Somit sind die Hochschulen aufgrund der Bologna-Richtlinien verpflichtet, für Studienleistungen Kreditpunkte gemäss ECTS zu vergeben. Von Bedeutung ist insbesondere, dass Kreditpunkte nur aufgrund von kontrollierten und in der Regel benoteten Studienleistungen vergeben werden und dass dies jede Hochschule im Rahmen ihrer Prüfungsordnung selber regelt (Kommentar, S. 8). Es wird also kein bestimmtes Prüfungssystem vorgeschrieben, sondern lediglich die Vergabe von ECTS-Punkten im Zusammenhang mit kontrollierten Studienleistungen. Allerdings wurde von der SUK eine koordinierte und harmonisierte Anwendung des ECTS an allen Schweizer Universitäten als notwendig erachtet.
Die Bologna-Richtlinien erklären die CRUS als verantwortlich für die Koordination der Umsetzung der Bologna-Richtlinien (Art. 5 Abs. 5 Bologna-Richtlinien). Gestützt darauf hat die CRUS die Empfehlungen für die Anwendung von ECTS an den universitären Hochschulen der Schweiz vom 7. März 2003, Fassung vom 23. August 2004 (ECTS-Empfehlungen, www.crus.ch: Publikationen) erlassen mit dem Zweck, eine harmonisierte und eurokompatible Anwendung des ECTS an den Schweizer Hochschulen zu erreichen. Wieweit diese Empfehlungen die Autonomie der Hochschulen im Prüfungswesen einschränken, indem sie den Hochschulen Vorgaben für ihre Prüfungssysteme machen, ist nachfolgend zu prüfen.
3.9
3.9.1 Der Beschwerdeführer macht im Zusammenhang mit den ECTS-Empfehlungen geltend, dass offenbar auch die CRUS davon ausgehe, die einzelnen Elemente eines Blocks seien zu separieren, da andernfalls die CRUS in den ECTS-Empfehlungen nicht vorschlagen würde, bei einem Teilmisserfolg für die bestandenen Lerneinheiten Kreditpunkte zu vergeben.
3.9.2 Die Beschwerdegegnerin bringt dagegen vor, in den ECTS-Empfehlungen werde die Möglichkeit, Blockprüfungssysteme einzusetzen, explizit erwähnt und zwar mit der Ergänzung, dass in der Praxis der Hochschulen unterschiedliche Vorgehensweisen möglich seien.
3.9.3 Im Gegensatz zu den Bologna-Richtlinien sind die ECTS-Empfehlungen nicht rechtsverbindlich, sondern stecken lediglich Rahmenbedingungen für die gemeinsame und einheitliche Anwendung von ECTS ab. Nichtsdestotrotz verpflichten sich die Hochschulen der Schweiz über ihre Mitgliedschaft in der CRUS, ihnen zu folgen und sich an einer koordinierten Weiterentwicklung des ECTS-Systems in der Schweiz zu beteiligen (ECTS-Empfehlungen, S. 3).
In den ECTS-Empfehlungen wird ausgeführt, dass die Kreditpunkte nur anlässlich überprüfter und genügender Leistung vergeben werden und dass es in der Autonomie der Universitäten liege, die Vorgehensweise für den Erwerb und die Anerkennung der erworbenen Kreditpunkte festzulegen. Zudem wird das Blockprüfungssystem erwähnt: Die Zusammenfassung von Prüfungsresultaten (Prüfungsserien, Modulprüfungen oder andere Formen der Leistungsüberprüfung) erlaube unter Berücksichtigung des Notendurchschnitts die Kompensation einzelner ungenügender Leistungen durch sehr gute Resultate. In solchen Fällen würden die Studierenden also auch die Kreditpunkte von Lerneinheiten erwerben, die eigentlich mit ungenügenden Leistungen abgeschlossen worden seien. Da in der Praxis unterschiedliche Vorgehensweisen möglich seien, sei es unerlässlich, dass die Hochschulen in ihren Studienreglementen festlegen würden, wie die Zusammenfassung von Prüfungsresultaten erfolge und nach welchen Regeln ungenügende Resultate kompensiert und die entsprechenden Kreditpunkte nicht bestandener Teilprüfungen vergeben werden könnten (z.B. gesamthafte Vergabe der Kreditpunkte einer Prüfungsserie bei genügendem Durchschnitt und separate Angabe der Kreditpunkte für die Lerneinheiten, die mit genügenden Leistungen abgeschlossen wurden). Die durch Kompensation erworbenen Kreditpunkte seien vollwertige Kreditpunkte und keinesfalls solche zweiter Klasse (ECTS-Empfehlungen, S. 7 f.).
Blockprüfungen sind demnach als eine mögliche Prüfungsvariante zu betrachten. Die ECTS-Empfehlungen machen zudem deutlich, dass das Blockprüfungssystem für die Studierenden nicht nur Nachteile, sondern auch Vorteile hat, indem auf diese Weise Kreditpunkte von Lerneinheiten, die eigentlich mit ungenügenden Leistungen abgeschlossen wurden, ebenfalls kompensiert werden können. Aus den ECTS-Empfehlungen kann entgegen der Auffassung des Beschwerdeführers indes nicht geschlossen werden, dass die einzelnen Elemente eines Blocks zu separieren sind. Erstens stellt die Bemerkung der CRUS bezüglich des Blockprüfungssystems nur einen Vorschlag und keine verbindliche Vorschrift dar, was auch in den Worten "z.B." zum Ausdruck kommt, und zweitens geht die CRUS hier von dem Fall aus, dass ein genügender Durchschnitt im Prüfungsblock erzielt wurde. Es wird den Hochschulen keineswegs verboten, ein Blockprüfungssystem vorzusehen. Vorgeschrieben wird einzig, dass die Hochschulen - falls sie das Blockprüfungssystem anwenden - in ihren Reglementen festhalten müssen, wie das Blockprüfungssystem einschliesslich der Kompensation ungenügender Leistungen funktioniert.
3.9.4 Gleiches ergibt sich aus den Empfehlungen, welche die CRUS für die koordinierte Erneuerung der Lehre an den universitären Hochschulen der Schweiz im Rahmen des Bologna-Prozesses, zur Zeit des erstinstanzlichen Entscheids in der Fassung vom 3. Mai 2007 (Empfehlungen, www.crus.ch: Publikationen), erlassen hat. Diese Empfehlungen werden als für die schweizerischen universitären Hochschulen - auch über die auf den CRUS-Statuten vom 17. November 2000 basierende Selbstverpflichtung hinaus - als verbindlich bezeichnet. Begründet wird dies damit, dass die SUK mit Art. 4 und 5 der Bologna-Richtlinien der CRUS explizit die Zuständigkeit für die Umsetzung der Richtlinien übertragen habe (Empfehlungen, S. 3).
Zwar wird in diesen Empfehlungen festgehalten, der gesamte Studiengang werde mit Vorteil in Module gegliedert, welche einzeln abgeprüft werden können. Bisherige Blockprüfungen würden damit nach unten verlagert in addierbare Modul- und Lerneinheitsprüfungen. Ausgeschlossen wird das Blockprüfungssystem jedoch nicht und auch hier wird darauf hingewiesen, dass jede Universität die kontrollierten und gegebenenfalls benoteten Studienleistungen selber regelt (Empfehlungen, S. 12).
3.10 Zusammenfassend gilt, dass das Blockprüfungssystem durch die Bologna-Richtlinien und die ergänzenden Empfehlungen nicht für unzulässig erklärt worden ist. Entgegen der Auffassung des Beschwerdeführers ist das Blockprüfungssystem auch nicht deswegen nicht konform mit der Bologna-Reform, weil die ECTS-Punkte entsprechend dem Aufwand vergeben werden sollten. Die Bologna-Richtlinien definieren zwar einen Kreditpunkt in Arbeitsstunden. Gleichzeitig können Kreditpunkte jedoch nur aufgrund von kontrollierten Studienleistungen vergeben werden, was jede Universität selber regelt. Es stellt sich aber die Frage, ob die Erlasse der ETH das Blockprüfungssystem überhaupt vorsehen und ob diesfalls die ETH die Vorgaben der Bologna-Reform - wie z.B. die Vorschrift, dass die Universitäten in ihren Reglementen klar festhalten müssen, wie das Blockprüfungssystem einschliesslich der Kompensation ungenügender Leistungen funktioniert - richtig umsetzte.
4.
4.1 Der Beschwerdeführer macht geltend, bereits aus der Formulierung von Art. 4
SR 414.135.1 Ordinanza del PF di Zurigo del 22 maggio 2012 sulle unità d'insegnamento e sulle verifiche delle prestazioni al PF di Zurigo (Ordinanza sulle verifiche delle prestazioni al PF di Zurigo) - Ordinanza sulle verifiche delle prestazioni al PF di Zurigo Ordinanza-sulle-verifiche-dell Art. 4 Programma dei corsi - 1 Ogni dipartimento indica nel programma dei corsi per tutte le unità d'insegnamento da esso offerte: |
|
1 | Ogni dipartimento indica nel programma dei corsi per tutte le unità d'insegnamento da esso offerte: |
a | il numero, il titolo, il semestre, il tipo, il numero di ore settimanali per semestre, i docenti e gli esaminatori responsabili; |
b | i contenuti e gli obiettivi didattici; |
c | l'attribuzione a una o più categorie di unità d'insegnamento; |
d | le condizioni eventualmente richieste per seguire il corso; |
e | il numero di crediti formativi ECTS secondo le direttive sul sistema di crediti emanate dal rettore; |
f | la lingua in cui è tenuta l'unità d'insegnamento e la lingua in cui è svolta la corrispondente verifica delle prestazioni; |
g | la forma e il momento della verifica delle prestazioni (esame di una sessione, verifica delle prestazioni a fine semestre o prestazione di semestre); |
h | le condizioni eventualmente richieste per l'ammissione alla verifica delle prestazioni; |
i | il modo (scritto o orale) e la durata della verifica delle prestazioni; |
j | gli ausili ammessi in occasione della verifica delle prestazioni. |
2 | Queste indicazioni diventano vincolanti a partire dall'inizio del semestre. In casi eccezionali motivati, il rettore può approvare modifiche delle indicazioni richieste dopo l'inizio del semestre, sempre che le domande siano presentate prima dello scadere del termine per l'iscrizione alle verifiche delle prestazioni di cui all'articolo 9 capoverso 1. Modifiche successive devono essere comunicate conformemente all'articolo 3. Non si entra nel merito di domande intempestive. |
3 | Se nel programma dei corsi figura un'unità d'insegnamento offerta da un altro dipartimento, devono essere riprese le indicazioni del dipartimento che la offre. |
4 | Le indicazioni di cui al capoverso 1 lettere d-g devono essere approvate dal rettore. |
Zudem führt der Beschwerdeführer an, die Verordnung sei widersprüchlich. In Art. 10 Abs. 7
SR 414.135.1 Ordinanza del PF di Zurigo del 22 maggio 2012 sulle unità d'insegnamento e sulle verifiche delle prestazioni al PF di Zurigo (Ordinanza sulle verifiche delle prestazioni al PF di Zurigo) - Ordinanza sulle verifiche delle prestazioni al PF di Zurigo Ordinanza-sulle-verifiche-dell Art. 10 Interruzione e mancata presentazione agli esami - 1 È possibile interrompere una sessione d'esame o una fase d'esame a fine semestre soltanto per importanti motivi, quali malattia o infortunio. |
|
1 | È possibile interrompere una sessione d'esame o una fase d'esame a fine semestre soltanto per importanti motivi, quali malattia o infortunio. |
2 | Chi interrompe la sessione d'esame o la fase d'esame a fine semestre deve informare immediatamente il servizio di pianificazione degli esami e presentargli i necessari certificati. |
3 | In caso di interruzione, tutte le verifiche delle prestazioni già sostenute sono considerate valide. Gli esami sostenuti che fanno parte di un blocco sono presi in considerazione al momento della continuazione degli esami. |
4 | Una verifica delle prestazioni è ritenuta non superata se la mancata presentazione alla verifica non è stata motivata o non è stata motivata in misura sufficiente. Se l'esame fa parte di un blocco di esami, è considerato non superato l'intero blocco. In questo caso il mancato superamento è indicato con la menzione «interruzione». |
5 | Sulla fondatezza della giustificazione addotta decide: |
a | per gli esami di una sessione e per le verifiche delle prestazioni da sostenere durante le fasi d'esame a fine semestre: il rettore; |
b | per le altre verifiche delle prestazioni: il delegato agli studi. |
SR 414.135.1 Ordinanza del PF di Zurigo del 22 maggio 2012 sulle unità d'insegnamento e sulle verifiche delle prestazioni al PF di Zurigo (Ordinanza sulle verifiche delle prestazioni al PF di Zurigo) - Ordinanza sulle verifiche delle prestazioni al PF di Zurigo Ordinanza-sulle-verifiche-dell Art. 10 Interruzione e mancata presentazione agli esami - 1 È possibile interrompere una sessione d'esame o una fase d'esame a fine semestre soltanto per importanti motivi, quali malattia o infortunio. |
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1 | È possibile interrompere una sessione d'esame o una fase d'esame a fine semestre soltanto per importanti motivi, quali malattia o infortunio. |
2 | Chi interrompe la sessione d'esame o la fase d'esame a fine semestre deve informare immediatamente il servizio di pianificazione degli esami e presentargli i necessari certificati. |
3 | In caso di interruzione, tutte le verifiche delle prestazioni già sostenute sono considerate valide. Gli esami sostenuti che fanno parte di un blocco sono presi in considerazione al momento della continuazione degli esami. |
4 | Una verifica delle prestazioni è ritenuta non superata se la mancata presentazione alla verifica non è stata motivata o non è stata motivata in misura sufficiente. Se l'esame fa parte di un blocco di esami, è considerato non superato l'intero blocco. In questo caso il mancato superamento è indicato con la menzione «interruzione». |
5 | Sulla fondatezza della giustificazione addotta decide: |
a | per gli esami di una sessione e per le verifiche delle prestazioni da sostenere durante le fasi d'esame a fine semestre: il rettore; |
b | per le altre verifiche delle prestazioni: il delegato agli studi. |
SR 414.135.1 Ordinanza del PF di Zurigo del 22 maggio 2012 sulle unità d'insegnamento e sulle verifiche delle prestazioni al PF di Zurigo (Ordinanza sulle verifiche delle prestazioni al PF di Zurigo) - Ordinanza sulle verifiche delle prestazioni al PF di Zurigo Ordinanza-sulle-verifiche-dell Art. 10 Interruzione e mancata presentazione agli esami - 1 È possibile interrompere una sessione d'esame o una fase d'esame a fine semestre soltanto per importanti motivi, quali malattia o infortunio. |
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1 | È possibile interrompere una sessione d'esame o una fase d'esame a fine semestre soltanto per importanti motivi, quali malattia o infortunio. |
2 | Chi interrompe la sessione d'esame o la fase d'esame a fine semestre deve informare immediatamente il servizio di pianificazione degli esami e presentargli i necessari certificati. |
3 | In caso di interruzione, tutte le verifiche delle prestazioni già sostenute sono considerate valide. Gli esami sostenuti che fanno parte di un blocco sono presi in considerazione al momento della continuazione degli esami. |
4 | Una verifica delle prestazioni è ritenuta non superata se la mancata presentazione alla verifica non è stata motivata o non è stata motivata in misura sufficiente. Se l'esame fa parte di un blocco di esami, è considerato non superato l'intero blocco. In questo caso il mancato superamento è indicato con la menzione «interruzione». |
5 | Sulla fondatezza della giustificazione addotta decide: |
a | per gli esami di una sessione e per le verifiche delle prestazioni da sostenere durante le fasi d'esame a fine semestre: il rettore; |
b | per le altre verifiche delle prestazioni: il delegato agli studi. |
4.2 Die Beschwerdegegnerin hält dem entgegen, nach Art. 4 Abs. 1
SR 414.135.1 Ordinanza del PF di Zurigo del 22 maggio 2012 sulle unità d'insegnamento e sulle verifiche delle prestazioni al PF di Zurigo (Ordinanza sulle verifiche delle prestazioni al PF di Zurigo) - Ordinanza sulle verifiche delle prestazioni al PF di Zurigo Ordinanza-sulle-verifiche-dell Art. 4 Programma dei corsi - 1 Ogni dipartimento indica nel programma dei corsi per tutte le unità d'insegnamento da esso offerte: |
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1 | Ogni dipartimento indica nel programma dei corsi per tutte le unità d'insegnamento da esso offerte: |
a | il numero, il titolo, il semestre, il tipo, il numero di ore settimanali per semestre, i docenti e gli esaminatori responsabili; |
b | i contenuti e gli obiettivi didattici; |
c | l'attribuzione a una o più categorie di unità d'insegnamento; |
d | le condizioni eventualmente richieste per seguire il corso; |
e | il numero di crediti formativi ECTS secondo le direttive sul sistema di crediti emanate dal rettore; |
f | la lingua in cui è tenuta l'unità d'insegnamento e la lingua in cui è svolta la corrispondente verifica delle prestazioni; |
g | la forma e il momento della verifica delle prestazioni (esame di una sessione, verifica delle prestazioni a fine semestre o prestazione di semestre); |
h | le condizioni eventualmente richieste per l'ammissione alla verifica delle prestazioni; |
i | il modo (scritto o orale) e la durata della verifica delle prestazioni; |
j | gli ausili ammessi in occasione della verifica delle prestazioni. |
2 | Queste indicazioni diventano vincolanti a partire dall'inizio del semestre. In casi eccezionali motivati, il rettore può approvare modifiche delle indicazioni richieste dopo l'inizio del semestre, sempre che le domande siano presentate prima dello scadere del termine per l'iscrizione alle verifiche delle prestazioni di cui all'articolo 9 capoverso 1. Modifiche successive devono essere comunicate conformemente all'articolo 3. Non si entra nel merito di domande intempestive. |
3 | Se nel programma dei corsi figura un'unità d'insegnamento offerta da un altro dipartimento, devono essere riprese le indicazioni del dipartimento che la offre. |
4 | Le indicazioni di cui al capoverso 1 lettere d-g devono essere approvate dal rettore. |
SR 414.135.1 Ordinanza del PF di Zurigo del 22 maggio 2012 sulle unità d'insegnamento e sulle verifiche delle prestazioni al PF di Zurigo (Ordinanza sulle verifiche delle prestazioni al PF di Zurigo) - Ordinanza sulle verifiche delle prestazioni al PF di Zurigo Ordinanza-sulle-verifiche-dell Art. 4 Programma dei corsi - 1 Ogni dipartimento indica nel programma dei corsi per tutte le unità d'insegnamento da esso offerte: |
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1 | Ogni dipartimento indica nel programma dei corsi per tutte le unità d'insegnamento da esso offerte: |
a | il numero, il titolo, il semestre, il tipo, il numero di ore settimanali per semestre, i docenti e gli esaminatori responsabili; |
b | i contenuti e gli obiettivi didattici; |
c | l'attribuzione a una o più categorie di unità d'insegnamento; |
d | le condizioni eventualmente richieste per seguire il corso; |
e | il numero di crediti formativi ECTS secondo le direttive sul sistema di crediti emanate dal rettore; |
f | la lingua in cui è tenuta l'unità d'insegnamento e la lingua in cui è svolta la corrispondente verifica delle prestazioni; |
g | la forma e il momento della verifica delle prestazioni (esame di una sessione, verifica delle prestazioni a fine semestre o prestazione di semestre); |
h | le condizioni eventualmente richieste per l'ammissione alla verifica delle prestazioni; |
i | il modo (scritto o orale) e la durata della verifica delle prestazioni; |
j | gli ausili ammessi in occasione della verifica delle prestazioni. |
2 | Queste indicazioni diventano vincolanti a partire dall'inizio del semestre. In casi eccezionali motivati, il rettore può approvare modifiche delle indicazioni richieste dopo l'inizio del semestre, sempre che le domande siano presentate prima dello scadere del termine per l'iscrizione alle verifiche delle prestazioni di cui all'articolo 9 capoverso 1. Modifiche successive devono essere comunicate conformemente all'articolo 3. Non si entra nel merito di domande intempestive. |
3 | Se nel programma dei corsi figura un'unità d'insegnamento offerta da un altro dipartimento, devono essere riprese le indicazioni del dipartimento che la offre. |
4 | Le indicazioni di cui al capoverso 1 lettere d-g devono essere approvate dal rettore. |
SR 414.135.1 Ordinanza del PF di Zurigo del 22 maggio 2012 sulle unità d'insegnamento e sulle verifiche delle prestazioni al PF di Zurigo (Ordinanza sulle verifiche delle prestazioni al PF di Zurigo) - Ordinanza sulle verifiche delle prestazioni al PF di Zurigo Ordinanza-sulle-verifiche-dell Art. 5 Modalità delle verifiche delle prestazioni - 1 Le modalità di una determinata verifica delle prestazioni, in particolare la forma, la data, il modo, la durata, la materia, la lingua e gli ausili ammessi, sono definite in maniera unitaria per tutti gli studenti. |
|
1 | Le modalità di una determinata verifica delle prestazioni, in particolare la forma, la data, il modo, la durata, la materia, la lingua e gli ausili ammessi, sono definite in maniera unitaria per tutti gli studenti. |
2 | Le modalità sono stabilite dal dipartimento che svolge la verifica delle prestazioni. Fa stato il regolamento dell'ultima unità d'insegnamento frequentata. |
3 | All'occorrenza è possibile derogare, previa approvazione del rettore, dal principio di cui al capoverso 1, in particolare per le verifiche delle prestazioni che: |
a | devono essere sostenute quale condizione per l'ammissione agli studi di master; |
b | sono sostenute da studenti con disabilità; |
c | non possono essere sostenute alla data prevista per importanti motivi inerenti agli studi, in particolare a causa di un soggiorno di mobilità o di un praticantato obbligatorio. |
4 | In caso di deroga al principio di cui al capoverso 1 deve essere garantito lo scopo della verifica delle prestazioni. |
SR 414.135.1 Ordinanza del PF di Zurigo del 22 maggio 2012 sulle unità d'insegnamento e sulle verifiche delle prestazioni al PF di Zurigo (Ordinanza sulle verifiche delle prestazioni al PF di Zurigo) - Ordinanza sulle verifiche delle prestazioni al PF di Zurigo Ordinanza-sulle-verifiche-dell Art. 4 Programma dei corsi - 1 Ogni dipartimento indica nel programma dei corsi per tutte le unità d'insegnamento da esso offerte: |
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1 | Ogni dipartimento indica nel programma dei corsi per tutte le unità d'insegnamento da esso offerte: |
a | il numero, il titolo, il semestre, il tipo, il numero di ore settimanali per semestre, i docenti e gli esaminatori responsabili; |
b | i contenuti e gli obiettivi didattici; |
c | l'attribuzione a una o più categorie di unità d'insegnamento; |
d | le condizioni eventualmente richieste per seguire il corso; |
e | il numero di crediti formativi ECTS secondo le direttive sul sistema di crediti emanate dal rettore; |
f | la lingua in cui è tenuta l'unità d'insegnamento e la lingua in cui è svolta la corrispondente verifica delle prestazioni; |
g | la forma e il momento della verifica delle prestazioni (esame di una sessione, verifica delle prestazioni a fine semestre o prestazione di semestre); |
h | le condizioni eventualmente richieste per l'ammissione alla verifica delle prestazioni; |
i | il modo (scritto o orale) e la durata della verifica delle prestazioni; |
j | gli ausili ammessi in occasione della verifica delle prestazioni. |
2 | Queste indicazioni diventano vincolanti a partire dall'inizio del semestre. In casi eccezionali motivati, il rettore può approvare modifiche delle indicazioni richieste dopo l'inizio del semestre, sempre che le domande siano presentate prima dello scadere del termine per l'iscrizione alle verifiche delle prestazioni di cui all'articolo 9 capoverso 1. Modifiche successive devono essere comunicate conformemente all'articolo 3. Non si entra nel merito di domande intempestive. |
3 | Se nel programma dei corsi figura un'unità d'insegnamento offerta da un altro dipartimento, devono essere riprese le indicazioni del dipartimento che la offre. |
4 | Le indicazioni di cui al capoverso 1 lettere d-g devono essere approvate dal rettore. |
SR 414.135.1 Ordinanza del PF di Zurigo del 22 maggio 2012 sulle unità d'insegnamento e sulle verifiche delle prestazioni al PF di Zurigo (Ordinanza sulle verifiche delle prestazioni al PF di Zurigo) - Ordinanza sulle verifiche delle prestazioni al PF di Zurigo Ordinanza-sulle-verifiche-dell Art. 4 Programma dei corsi - 1 Ogni dipartimento indica nel programma dei corsi per tutte le unità d'insegnamento da esso offerte: |
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1 | Ogni dipartimento indica nel programma dei corsi per tutte le unità d'insegnamento da esso offerte: |
a | il numero, il titolo, il semestre, il tipo, il numero di ore settimanali per semestre, i docenti e gli esaminatori responsabili; |
b | i contenuti e gli obiettivi didattici; |
c | l'attribuzione a una o più categorie di unità d'insegnamento; |
d | le condizioni eventualmente richieste per seguire il corso; |
e | il numero di crediti formativi ECTS secondo le direttive sul sistema di crediti emanate dal rettore; |
f | la lingua in cui è tenuta l'unità d'insegnamento e la lingua in cui è svolta la corrispondente verifica delle prestazioni; |
g | la forma e il momento della verifica delle prestazioni (esame di una sessione, verifica delle prestazioni a fine semestre o prestazione di semestre); |
h | le condizioni eventualmente richieste per l'ammissione alla verifica delle prestazioni; |
i | il modo (scritto o orale) e la durata della verifica delle prestazioni; |
j | gli ausili ammessi in occasione della verifica delle prestazioni. |
2 | Queste indicazioni diventano vincolanti a partire dall'inizio del semestre. In casi eccezionali motivati, il rettore può approvare modifiche delle indicazioni richieste dopo l'inizio del semestre, sempre che le domande siano presentate prima dello scadere del termine per l'iscrizione alle verifiche delle prestazioni di cui all'articolo 9 capoverso 1. Modifiche successive devono essere comunicate conformemente all'articolo 3. Non si entra nel merito di domande intempestive. |
3 | Se nel programma dei corsi figura un'unità d'insegnamento offerta da un altro dipartimento, devono essere riprese le indicazioni del dipartimento che la offre. |
4 | Le indicazioni di cui al capoverso 1 lettere d-g devono essere approvate dal rettore. |
SR 414.135.1 Ordinanza del PF di Zurigo del 22 maggio 2012 sulle unità d'insegnamento e sulle verifiche delle prestazioni al PF di Zurigo (Ordinanza sulle verifiche delle prestazioni al PF di Zurigo) - Ordinanza sulle verifiche delle prestazioni al PF di Zurigo Ordinanza-sulle-verifiche-dell Art. 5 Modalità delle verifiche delle prestazioni - 1 Le modalità di una determinata verifica delle prestazioni, in particolare la forma, la data, il modo, la durata, la materia, la lingua e gli ausili ammessi, sono definite in maniera unitaria per tutti gli studenti. |
|
1 | Le modalità di una determinata verifica delle prestazioni, in particolare la forma, la data, il modo, la durata, la materia, la lingua e gli ausili ammessi, sono definite in maniera unitaria per tutti gli studenti. |
2 | Le modalità sono stabilite dal dipartimento che svolge la verifica delle prestazioni. Fa stato il regolamento dell'ultima unità d'insegnamento frequentata. |
3 | All'occorrenza è possibile derogare, previa approvazione del rettore, dal principio di cui al capoverso 1, in particolare per le verifiche delle prestazioni che: |
a | devono essere sostenute quale condizione per l'ammissione agli studi di master; |
b | sono sostenute da studenti con disabilità; |
c | non possono essere sostenute alla data prevista per importanti motivi inerenti agli studi, in particolare a causa di un soggiorno di mobilità o di un praticantato obbligatorio. |
4 | In caso di deroga al principio di cui al capoverso 1 deve essere garantito lo scopo della verifica delle prestazioni. |
SR 414.135.1 Ordinanza del PF di Zurigo del 22 maggio 2012 sulle unità d'insegnamento e sulle verifiche delle prestazioni al PF di Zurigo (Ordinanza sulle verifiche delle prestazioni al PF di Zurigo) - Ordinanza sulle verifiche delle prestazioni al PF di Zurigo Ordinanza-sulle-verifiche-dell Art. 5 Modalità delle verifiche delle prestazioni - 1 Le modalità di una determinata verifica delle prestazioni, in particolare la forma, la data, il modo, la durata, la materia, la lingua e gli ausili ammessi, sono definite in maniera unitaria per tutti gli studenti. |
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1 | Le modalità di una determinata verifica delle prestazioni, in particolare la forma, la data, il modo, la durata, la materia, la lingua e gli ausili ammessi, sono definite in maniera unitaria per tutti gli studenti. |
2 | Le modalità sono stabilite dal dipartimento che svolge la verifica delle prestazioni. Fa stato il regolamento dell'ultima unità d'insegnamento frequentata. |
3 | All'occorrenza è possibile derogare, previa approvazione del rettore, dal principio di cui al capoverso 1, in particolare per le verifiche delle prestazioni che: |
a | devono essere sostenute quale condizione per l'ammissione agli studi di master; |
b | sono sostenute da studenti con disabilità; |
c | non possono essere sostenute alla data prevista per importanti motivi inerenti agli studi, in particolare a causa di un soggiorno di mobilità o di un praticantato obbligatorio. |
4 | In caso di deroga al principio di cui al capoverso 1 deve essere garantito lo scopo della verifica delle prestazioni. |
SR 414.135.1 Ordinanza del PF di Zurigo del 22 maggio 2012 sulle unità d'insegnamento e sulle verifiche delle prestazioni al PF di Zurigo (Ordinanza sulle verifiche delle prestazioni al PF di Zurigo) - Ordinanza sulle verifiche delle prestazioni al PF di Zurigo Ordinanza-sulle-verifiche-dell Art. 2 Definizioni - Nella presente ordinanza s'intende per: |
|
a | studi di bachelor: primo livello di studi che prevede l'acquisizione di 180 crediti formativi secondo il sistema europeo di accumulazione e trasferimento dei crediti (crediti formativi ECTS) e si conclude con il diploma di bachelor; |
b | studi di master: secondo livello di studi che prevede l'acquisizione di 90 o 120 crediti formativi ECTS e si conclude con il diploma di master; |
c | unità d'insegnamento: uno o più corsi che insieme formano un'unità di esame e per i quali è conferito complessivamente un determinato numero di crediti formativi ECTS; |
d | verifica delle prestazioni: ogni procedura, in particolare esami, blocchi di esami e lavori scritti, che permette di misurare e valutare le prestazioni degli studenti; |
e | esame: procedura che permette di controllare e valutare con un voto la padronanza della materia appresa in un'unità d'insegnamento della durata di uno o due semestri; |
f | blocco di esami: serie di diverse prove da sostenere durante una stessa sessione d'esame e per la quale si calcola la media dei singoli voti; |
g | sessione d'esame: periodo di diverse settimane durante le vacanze semestrali, in cui si svolgono le prove di una sessione; |
h | fase d'esame a fine semestre: periodo di diverse settimane che comprende le ultime settimane del semestre e le prime settimane successive delle vacanze semestrali, in cui si svolgono le verifiche delle prestazioni a fine semestre, in particolare gli esami di fine semestre; |
i | esame del corso di base: esame con il quale si conclude l'anno di base del ciclo di studi di bachelor; |
j | scadenze accademiche: tutte le scadenze concernenti gli studi, in particolare la durata massima consentita per gli studi di bachelor e di master e per i cicli di studi della formazione didattica, le scadenze per l'iscrizione alle verifiche delle prestazioni e per il ritiro dell'iscrizione, le scadenze per sottoporsi alle verifiche delle prestazioni e i programmi d'esami individuali fissati dal rettore; non rientrano nelle scadenze accademiche i termini di consegna dei lavori di semestre, delle tesi di bachelor e di master. |
SR 414.135.1 Ordinanza del PF di Zurigo del 22 maggio 2012 sulle unità d'insegnamento e sulle verifiche delle prestazioni al PF di Zurigo (Ordinanza sulle verifiche delle prestazioni al PF di Zurigo) - Ordinanza sulle verifiche delle prestazioni al PF di Zurigo Ordinanza-sulle-verifiche-dell Art. 10 Interruzione e mancata presentazione agli esami - 1 È possibile interrompere una sessione d'esame o una fase d'esame a fine semestre soltanto per importanti motivi, quali malattia o infortunio. |
|
1 | È possibile interrompere una sessione d'esame o una fase d'esame a fine semestre soltanto per importanti motivi, quali malattia o infortunio. |
2 | Chi interrompe la sessione d'esame o la fase d'esame a fine semestre deve informare immediatamente il servizio di pianificazione degli esami e presentargli i necessari certificati. |
3 | In caso di interruzione, tutte le verifiche delle prestazioni già sostenute sono considerate valide. Gli esami sostenuti che fanno parte di un blocco sono presi in considerazione al momento della continuazione degli esami. |
4 | Una verifica delle prestazioni è ritenuta non superata se la mancata presentazione alla verifica non è stata motivata o non è stata motivata in misura sufficiente. Se l'esame fa parte di un blocco di esami, è considerato non superato l'intero blocco. In questo caso il mancato superamento è indicato con la menzione «interruzione». |
5 | Sulla fondatezza della giustificazione addotta decide: |
a | per gli esami di una sessione e per le verifiche delle prestazioni da sostenere durante le fasi d'esame a fine semestre: il rettore; |
b | per le altre verifiche delle prestazioni: il delegato agli studi. |
4.3 Art. 4 Abs. 1
SR 414.135.1 Ordinanza del PF di Zurigo del 22 maggio 2012 sulle unità d'insegnamento e sulle verifiche delle prestazioni al PF di Zurigo (Ordinanza sulle verifiche delle prestazioni al PF di Zurigo) - Ordinanza sulle verifiche delle prestazioni al PF di Zurigo Ordinanza-sulle-verifiche-dell Art. 4 Programma dei corsi - 1 Ogni dipartimento indica nel programma dei corsi per tutte le unità d'insegnamento da esso offerte: |
|
1 | Ogni dipartimento indica nel programma dei corsi per tutte le unità d'insegnamento da esso offerte: |
a | il numero, il titolo, il semestre, il tipo, il numero di ore settimanali per semestre, i docenti e gli esaminatori responsabili; |
b | i contenuti e gli obiettivi didattici; |
c | l'attribuzione a una o più categorie di unità d'insegnamento; |
d | le condizioni eventualmente richieste per seguire il corso; |
e | il numero di crediti formativi ECTS secondo le direttive sul sistema di crediti emanate dal rettore; |
f | la lingua in cui è tenuta l'unità d'insegnamento e la lingua in cui è svolta la corrispondente verifica delle prestazioni; |
g | la forma e il momento della verifica delle prestazioni (esame di una sessione, verifica delle prestazioni a fine semestre o prestazione di semestre); |
h | le condizioni eventualmente richieste per l'ammissione alla verifica delle prestazioni; |
i | il modo (scritto o orale) e la durata della verifica delle prestazioni; |
j | gli ausili ammessi in occasione della verifica delle prestazioni. |
2 | Queste indicazioni diventano vincolanti a partire dall'inizio del semestre. In casi eccezionali motivati, il rettore può approvare modifiche delle indicazioni richieste dopo l'inizio del semestre, sempre che le domande siano presentate prima dello scadere del termine per l'iscrizione alle verifiche delle prestazioni di cui all'articolo 9 capoverso 1. Modifiche successive devono essere comunicate conformemente all'articolo 3. Non si entra nel merito di domande intempestive. |
3 | Se nel programma dei corsi figura un'unità d'insegnamento offerta da un altro dipartimento, devono essere riprese le indicazioni del dipartimento che la offre. |
4 | Le indicazioni di cui al capoverso 1 lettere d-g devono essere approvate dal rettore. |
SR 414.135.1 Ordinanza del PF di Zurigo del 22 maggio 2012 sulle unità d'insegnamento e sulle verifiche delle prestazioni al PF di Zurigo (Ordinanza sulle verifiche delle prestazioni al PF di Zurigo) - Ordinanza sulle verifiche delle prestazioni al PF di Zurigo Ordinanza-sulle-verifiche-dell Art. 2 Definizioni - Nella presente ordinanza s'intende per: |
|
a | studi di bachelor: primo livello di studi che prevede l'acquisizione di 180 crediti formativi secondo il sistema europeo di accumulazione e trasferimento dei crediti (crediti formativi ECTS) e si conclude con il diploma di bachelor; |
b | studi di master: secondo livello di studi che prevede l'acquisizione di 90 o 120 crediti formativi ECTS e si conclude con il diploma di master; |
c | unità d'insegnamento: uno o più corsi che insieme formano un'unità di esame e per i quali è conferito complessivamente un determinato numero di crediti formativi ECTS; |
d | verifica delle prestazioni: ogni procedura, in particolare esami, blocchi di esami e lavori scritti, che permette di misurare e valutare le prestazioni degli studenti; |
e | esame: procedura che permette di controllare e valutare con un voto la padronanza della materia appresa in un'unità d'insegnamento della durata di uno o due semestri; |
f | blocco di esami: serie di diverse prove da sostenere durante una stessa sessione d'esame e per la quale si calcola la media dei singoli voti; |
g | sessione d'esame: periodo di diverse settimane durante le vacanze semestrali, in cui si svolgono le prove di una sessione; |
h | fase d'esame a fine semestre: periodo di diverse settimane che comprende le ultime settimane del semestre e le prime settimane successive delle vacanze semestrali, in cui si svolgono le verifiche delle prestazioni a fine semestre, in particolare gli esami di fine semestre; |
i | esame del corso di base: esame con il quale si conclude l'anno di base del ciclo di studi di bachelor; |
j | scadenze accademiche: tutte le scadenze concernenti gli studi, in particolare la durata massima consentita per gli studi di bachelor e di master e per i cicli di studi della formazione didattica, le scadenze per l'iscrizione alle verifiche delle prestazioni e per il ritiro dell'iscrizione, le scadenze per sottoporsi alle verifiche delle prestazioni e i programmi d'esami individuali fissati dal rettore; non rientrano nelle scadenze accademiche i termini di consegna dei lavori di semestre, delle tesi di bachelor e di master. |
SR 414.135.1 Ordinanza del PF di Zurigo del 22 maggio 2012 sulle unità d'insegnamento e sulle verifiche delle prestazioni al PF di Zurigo (Ordinanza sulle verifiche delle prestazioni al PF di Zurigo) - Ordinanza sulle verifiche delle prestazioni al PF di Zurigo Ordinanza-sulle-verifiche-dell Art. 2 Definizioni - Nella presente ordinanza s'intende per: |
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a | studi di bachelor: primo livello di studi che prevede l'acquisizione di 180 crediti formativi secondo il sistema europeo di accumulazione e trasferimento dei crediti (crediti formativi ECTS) e si conclude con il diploma di bachelor; |
b | studi di master: secondo livello di studi che prevede l'acquisizione di 90 o 120 crediti formativi ECTS e si conclude con il diploma di master; |
c | unità d'insegnamento: uno o più corsi che insieme formano un'unità di esame e per i quali è conferito complessivamente un determinato numero di crediti formativi ECTS; |
d | verifica delle prestazioni: ogni procedura, in particolare esami, blocchi di esami e lavori scritti, che permette di misurare e valutare le prestazioni degli studenti; |
e | esame: procedura che permette di controllare e valutare con un voto la padronanza della materia appresa in un'unità d'insegnamento della durata di uno o due semestri; |
f | blocco di esami: serie di diverse prove da sostenere durante una stessa sessione d'esame e per la quale si calcola la media dei singoli voti; |
g | sessione d'esame: periodo di diverse settimane durante le vacanze semestrali, in cui si svolgono le prove di una sessione; |
h | fase d'esame a fine semestre: periodo di diverse settimane che comprende le ultime settimane del semestre e le prime settimane successive delle vacanze semestrali, in cui si svolgono le verifiche delle prestazioni a fine semestre, in particolare gli esami di fine semestre; |
i | esame del corso di base: esame con il quale si conclude l'anno di base del ciclo di studi di bachelor; |
j | scadenze accademiche: tutte le scadenze concernenti gli studi, in particolare la durata massima consentita per gli studi di bachelor e di master e per i cicli di studi della formazione didattica, le scadenze per l'iscrizione alle verifiche delle prestazioni e per il ritiro dell'iscrizione, le scadenze per sottoporsi alle verifiche delle prestazioni e i programmi d'esami individuali fissati dal rettore; non rientrano nelle scadenze accademiche i termini di consegna dei lavori di semestre, delle tesi di bachelor e di master. |
SR 414.135.1 Ordinanza del PF di Zurigo del 22 maggio 2012 sulle unità d'insegnamento e sulle verifiche delle prestazioni al PF di Zurigo (Ordinanza sulle verifiche delle prestazioni al PF di Zurigo) - Ordinanza sulle verifiche delle prestazioni al PF di Zurigo Ordinanza-sulle-verifiche-dell Art. 5 Modalità delle verifiche delle prestazioni - 1 Le modalità di una determinata verifica delle prestazioni, in particolare la forma, la data, il modo, la durata, la materia, la lingua e gli ausili ammessi, sono definite in maniera unitaria per tutti gli studenti. |
|
1 | Le modalità di una determinata verifica delle prestazioni, in particolare la forma, la data, il modo, la durata, la materia, la lingua e gli ausili ammessi, sono definite in maniera unitaria per tutti gli studenti. |
2 | Le modalità sono stabilite dal dipartimento che svolge la verifica delle prestazioni. Fa stato il regolamento dell'ultima unità d'insegnamento frequentata. |
3 | All'occorrenza è possibile derogare, previa approvazione del rettore, dal principio di cui al capoverso 1, in particolare per le verifiche delle prestazioni che: |
a | devono essere sostenute quale condizione per l'ammissione agli studi di master; |
b | sono sostenute da studenti con disabilità; |
c | non possono essere sostenute alla data prevista per importanti motivi inerenti agli studi, in particolare a causa di un soggiorno di mobilità o di un praticantato obbligatorio. |
4 | In caso di deroga al principio di cui al capoverso 1 deve essere garantito lo scopo della verifica delle prestazioni. |
Aufgrund dieser Bestimmungen wird somit klar, dass ein Prüfungsblock an der ETH Zürich entgegen der Auffassung des Beschwerdeführers nicht als organisatorische Einheit, sondern als Prüfungsgesamtheit und als eine einzige Leistungskontrolle zu verstehen ist. Da ein Prüfungsblock aufgrund der AVL ETHZ als eine einzige Leistungskontrolle gilt, kann auch nicht der Fall eintreten, dass im Falle der Wiederholung des ganzen Prüfungsblocks entgegen Art. 10 Abs. 7
SR 414.135.1 Ordinanza del PF di Zurigo del 22 maggio 2012 sulle unità d'insegnamento e sulle verifiche delle prestazioni al PF di Zurigo (Ordinanza sulle verifiche delle prestazioni al PF di Zurigo) - Ordinanza sulle verifiche delle prestazioni al PF di Zurigo Ordinanza-sulle-verifiche-dell Art. 10 Interruzione e mancata presentazione agli esami - 1 È possibile interrompere una sessione d'esame o una fase d'esame a fine semestre soltanto per importanti motivi, quali malattia o infortunio. |
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1 | È possibile interrompere una sessione d'esame o una fase d'esame a fine semestre soltanto per importanti motivi, quali malattia o infortunio. |
2 | Chi interrompe la sessione d'esame o la fase d'esame a fine semestre deve informare immediatamente il servizio di pianificazione degli esami e presentargli i necessari certificati. |
3 | In caso di interruzione, tutte le verifiche delle prestazioni già sostenute sono considerate valide. Gli esami sostenuti che fanno parte di un blocco sono presi in considerazione al momento della continuazione degli esami. |
4 | Una verifica delle prestazioni è ritenuta non superata se la mancata presentazione alla verifica non è stata motivata o non è stata motivata in misura sufficiente. Se l'esame fa parte di un blocco di esami, è considerato non superato l'intero blocco. In questo caso il mancato superamento è indicato con la menzione «interruzione». |
5 | Sulla fondatezza della giustificazione addotta decide: |
a | per gli esami di una sessione e per le verifiche delle prestazioni da sostenere durante le fasi d'esame a fine semestre: il rettore; |
b | per le altre verifiche delle prestazioni: il delegato agli studi. |
SR 414.135.1 Ordinanza del PF di Zurigo del 22 maggio 2012 sulle unità d'insegnamento e sulle verifiche delle prestazioni al PF di Zurigo (Ordinanza sulle verifiche delle prestazioni al PF di Zurigo) - Ordinanza sulle verifiche delle prestazioni al PF di Zurigo Ordinanza-sulle-verifiche-dell Art. 4 Programma dei corsi - 1 Ogni dipartimento indica nel programma dei corsi per tutte le unità d'insegnamento da esso offerte: |
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1 | Ogni dipartimento indica nel programma dei corsi per tutte le unità d'insegnamento da esso offerte: |
a | il numero, il titolo, il semestre, il tipo, il numero di ore settimanali per semestre, i docenti e gli esaminatori responsabili; |
b | i contenuti e gli obiettivi didattici; |
c | l'attribuzione a una o più categorie di unità d'insegnamento; |
d | le condizioni eventualmente richieste per seguire il corso; |
e | il numero di crediti formativi ECTS secondo le direttive sul sistema di crediti emanate dal rettore; |
f | la lingua in cui è tenuta l'unità d'insegnamento e la lingua in cui è svolta la corrispondente verifica delle prestazioni; |
g | la forma e il momento della verifica delle prestazioni (esame di una sessione, verifica delle prestazioni a fine semestre o prestazione di semestre); |
h | le condizioni eventualmente richieste per l'ammissione alla verifica delle prestazioni; |
i | il modo (scritto o orale) e la durata della verifica delle prestazioni; |
j | gli ausili ammessi in occasione della verifica delle prestazioni. |
2 | Queste indicazioni diventano vincolanti a partire dall'inizio del semestre. In casi eccezionali motivati, il rettore può approvare modifiche delle indicazioni richieste dopo l'inizio del semestre, sempre che le domande siano presentate prima dello scadere del termine per l'iscrizione alle verifiche delle prestazioni di cui all'articolo 9 capoverso 1. Modifiche successive devono essere comunicate conformemente all'articolo 3. Non si entra nel merito di domande intempestive. |
3 | Se nel programma dei corsi figura un'unità d'insegnamento offerta da un altro dipartimento, devono essere riprese le indicazioni del dipartimento che la offre. |
4 | Le indicazioni di cui al capoverso 1 lettere d-g devono essere approvate dal rettore. |
Schliesslich wird bezüglich der Gewichtung der einzelnen Prüfungen eines Prüfungsblocks in Art. 5 Abs. 3
SR 414.135.1 Ordinanza del PF di Zurigo del 22 maggio 2012 sulle unità d'insegnamento e sulle verifiche delle prestazioni al PF di Zurigo (Ordinanza sulle verifiche delle prestazioni al PF di Zurigo) - Ordinanza sulle verifiche delle prestazioni al PF di Zurigo Ordinanza-sulle-verifiche-dell Art. 5 Modalità delle verifiche delle prestazioni - 1 Le modalità di una determinata verifica delle prestazioni, in particolare la forma, la data, il modo, la durata, la materia, la lingua e gli ausili ammessi, sono definite in maniera unitaria per tutti gli studenti. |
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1 | Le modalità di una determinata verifica delle prestazioni, in particolare la forma, la data, il modo, la durata, la materia, la lingua e gli ausili ammessi, sono definite in maniera unitaria per tutti gli studenti. |
2 | Le modalità sono stabilite dal dipartimento che svolge la verifica delle prestazioni. Fa stato il regolamento dell'ultima unità d'insegnamento frequentata. |
3 | All'occorrenza è possibile derogare, previa approvazione del rettore, dal principio di cui al capoverso 1, in particolare per le verifiche delle prestazioni che: |
a | devono essere sostenute quale condizione per l'ammissione agli studi di master; |
b | sono sostenute da studenti con disabilità; |
c | non possono essere sostenute alla data prevista per importanti motivi inerenti agli studi, in particolare a causa di un soggiorno di mobilità o di un praticantato obbligatorio. |
4 | In caso di deroga al principio di cui al capoverso 1 deve essere garantito lo scopo della verifica delle prestazioni. |
Das Blockprüfungssystem einschliesslich der Kompensation ungenügender Leistungen und damit im Zusammenhang die Vergabe der ECTS-Punkte ist somit wie durch die Bologna-Reform verlangt klar und kohärent geregelt.
4.4 Abschliessend ist festzuhalten, dass weder das Blockprüfungssystem als solches nicht Bologna-konform ist noch die Vorgaben der Bologna-Reform durch die Beschwerdegegnerin in der Verordnung und im Studienreglement falsch umgesetzt wurden. Die Beschwerdegegnerin hat in korrekter Anwendung der einschlägigen Normen den Prüfungsblock 1 nicht nur als organisatorische Einheit, sondern als eine einzige Leistungskontrolle betrachtet, dementsprechend den vom Beschwerdeführer zweimal absolvierten Prüfungsblock 1 für nicht bestanden erklärt und keine Kreditpunkte dafür vergeben. Der Antrag, es sei das Bachelorstudium für bestanden zu erklären, ist somit insofern abzuweisen, als dass er damit begründet wird, das Blockprüfungssystem der ETH sei nicht konform mit der Bologna-Reform.
5.
5.1 Der Beschwerdeführer beantragt subeventualiter, es seien für alle bestandenen Leistungskontrollen Kreditpunkte zu vergeben. Dadurch, dass keine Kreditpunkte für die einzelnen Prüfungen erteilt würden, würde gegen die Bologna-Prinzipien verstossen. Das Erteilen von ECTS-Punkten pro bestandener Leistung sei elementar, weil diese sodann von einer anderen Universität angerechnet werden könnten, was die Mobilität fördere.
5.2 Die Beschwerdegegnerin führt dazu an, der Beschwerdeführer habe keine der im Prüfungsblock abgelegten Prüfungen bestanden, weshalb er auch keinen Anspruch auf die Erteilung von Kreditpunkten habe.
5.3 Die Vorinstanz hält bezüglich dieses Antrags an ihrem Entscheid vom 1. Juli 2008 fest und stellt nochmals klar, dass sie nicht der Auffassung sei, der Beschwerdeführer habe einen Anspruch auf Erteilung von Punkten pro bestandener Prüfung.
5.4 Wie sich aus der Bologna-Deklaration ergibt, war die Förderung der Mobilität der Studierenden in der Tat ein Ziel der Bologana-Reform. Allerdings schreiben die Bologna-Richtlinien und die präzisierenden Empfehlungen nicht zwingend vor, dass für einzelne Prüfungen Kreditpunkte zu vergeben sind. Die Gestaltung der Leistungskontrollen wird den Hochschulen überlassen (vgl. E. 3.11). Aufgrund von Art. 4 Abs. 1
SR 414.135.1 Ordinanza del PF di Zurigo del 22 maggio 2012 sulle unità d'insegnamento e sulle verifiche delle prestazioni al PF di Zurigo (Ordinanza sulle verifiche delle prestazioni al PF di Zurigo) - Ordinanza sulle verifiche delle prestazioni al PF di Zurigo Ordinanza-sulle-verifiche-dell Art. 4 Programma dei corsi - 1 Ogni dipartimento indica nel programma dei corsi per tutte le unità d'insegnamento da esso offerte: |
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1 | Ogni dipartimento indica nel programma dei corsi per tutte le unità d'insegnamento da esso offerte: |
a | il numero, il titolo, il semestre, il tipo, il numero di ore settimanali per semestre, i docenti e gli esaminatori responsabili; |
b | i contenuti e gli obiettivi didattici; |
c | l'attribuzione a una o più categorie di unità d'insegnamento; |
d | le condizioni eventualmente richieste per seguire il corso; |
e | il numero di crediti formativi ECTS secondo le direttive sul sistema di crediti emanate dal rettore; |
f | la lingua in cui è tenuta l'unità d'insegnamento e la lingua in cui è svolta la corrispondente verifica delle prestazioni; |
g | la forma e il momento della verifica delle prestazioni (esame di una sessione, verifica delle prestazioni a fine semestre o prestazione di semestre); |
h | le condizioni eventualmente richieste per l'ammissione alla verifica delle prestazioni; |
i | il modo (scritto o orale) e la durata della verifica delle prestazioni; |
j | gli ausili ammessi in occasione della verifica delle prestazioni. |
2 | Queste indicazioni diventano vincolanti a partire dall'inizio del semestre. In casi eccezionali motivati, il rettore può approvare modifiche delle indicazioni richieste dopo l'inizio del semestre, sempre che le domande siano presentate prima dello scadere del termine per l'iscrizione alle verifiche delle prestazioni di cui all'articolo 9 capoverso 1. Modifiche successive devono essere comunicate conformemente all'articolo 3. Non si entra nel merito di domande intempestive. |
3 | Se nel programma dei corsi figura un'unità d'insegnamento offerta da un altro dipartimento, devono essere riprese le indicazioni del dipartimento che la offre. |
4 | Le indicazioni di cui al capoverso 1 lettere d-g devono essere approvate dal rettore. |
6.
6.1 Der Beschwerdeführer beantragt eventualiter, es sei die Formulierung und die Korrektur der Aufgabe 6 der Prüfung "_______" von einem unabhängigen Professor zu beurteilen. Er habe zu Unrecht 0 Punkte für diese Aufgabe erhalten. Es sei zu überprüfen, ob die Fragestellung klar gewesen sei. Als Begründung wird angeführt, in den Übungsserien sei immer angegeben worden, wenn f eine beliebige Funktion sei. Diese Anmerkung habe jedoch in der Klausur gefehlt. Aus diesem Grund habe er f bewusst nicht als beliebige Funktion angesehen, sondern als spezielles f mit den angegebenen Randbedingungen, welche durch u (x, t) definiert seien. Die Berechnung habe er sodann einwandfrei durchgeführt. Zudem sei es unüblich, nur das Endresultat einer mathematischen Aufgabe zu bewerten. Die Beschwerdegegnerin habe bei der Korrektur das Nichtkönnen des Studierenden viel schwerer gewichtet als die korrekt durchgeführten Berechnungen. Dies widerspreche offensichtlich dem Sinn und Zweck des ETH-Gesetzes, welches darauf abziele, das Können der Studierenden in einer fairen und objektiven Art zu bewerten, weshalb ein Ermessensmissbrauch seitens der Beschwerdegegnerin vorliege.
6.2 Die Beschwerdegegnerin hält demgegenüber fest, dass die Punktevergabe die Bewertung der Leistung beinhalte und von der Rechtsmittelinstanz materiell nicht nachgeprüft werden könne und müsse.
6.3 Die Vorinstanz verweist bezüglich dieses Antrags auf ihren Entscheid vom 1. Juli 2008, in welchem sie festgehalten hatte, dass gemäss Art. 37 Abs. 4
SR 414.110 Legge federale del 4 ottobre 1991 sui politecnici federali (Legge sui PF) - Legge sui PF Legge-sui-PF Art. 37 Protezione giuridica - 1 Sempre che la presente legge non disponga altrimenti, la protezione giuridica è retta dalle disposizioni generali sull'amministrazione della giustizia federale. |
|
1 | Sempre che la presente legge non disponga altrimenti, la protezione giuridica è retta dalle disposizioni generali sull'amministrazione della giustizia federale. |
2 | Il Consiglio dei PF, i PF e gli istituti di ricerca sono legittimati a ricorrere contro le decisioni su ricorso nella cause in cui hanno pronunciato come autorità di prima istanza. Le assemblee delle scuole sono legittimate a ricorrere contro le decisioni in materia di cogestione. |
2bis | I PF e gli istituti di ricerca non sono legittimati a ricorrere contro le decisioni del Consiglio dei PF secondo gli articoli 25 capoverso 1 lettera e nonché 33a capoverso 3.114 |
3 | Contro le decisioni dei PF e degli istituti di ricerca può essere interposto ricorso alla Commissione di ricorso dei PF. Sono eccettuate le decisioni rette dalla legge del 14 marzo 1958115 sulla responsabilità.116 |
4 | Nelle procedure di ricorso contro le decisioni in materia di esito di esami e promozioni non può essere invocata l'inadeguatezza. |
6.4 Wie bereits in E. 2.2 festgehalten, auferlegt sich das Bundes-verwaltungsgericht bei der Bewertung und Überprüfung von Examensleistungen Zurückhaltung. Es weicht in Fragen, die seitens der Gerichte naturgemäss schwer überprüfbar sind, nicht ohne Not von der Beurteilung der erstinstanzlichen Prüfungsorgane und Experten ab. Solange konkrete Hinweise auf Befangenheit fehlen und die Beurteilung nicht als fehlerhaft oder völlig unangemessen erscheint, ist auf die Meinung der Examinatoren abzustellen. Voraussetzung ist aber, dass die Stellungnahme der Examinatoren, welche in der Regel im Rahmen der Beschwerdeantwort der Prüfungskommission erfolgt, die substantiierten Rügen des Beschwerdeführers beantwortet und die Auffassung der Examinatoren, insbesondere soweit sie von derjenigen des Beschwerdeführers abweicht, nachvollziehbar und einleuchtend ist (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts A-2197/2006 vom 24. April 2007 E. 3.1 mit Hinweisen). Wie in E. 2.2 festgehalten, hat jedoch im Fall, dass die Auslegung und Anwendung von Rechtsvorschriften streitig sind oder Verfahrensmängel im Prüfungsablauf gerügt werden, die Rechtsmittelbehörde die erhobenen Einwendungen mit uneingeschränkter Kognition zu prüfen.
6.5 Vorliegend bezieht sich die Rüge bezüglich der Sprachregelung im Hinblick auf die Funktion f nicht auf einen Verfahrensmangel im Prüfungsablauf, sondern es geht um die Frage, wie die Aufgabenstellung vom Beschwerdeführer verstanden werden musste, was ein Bestandteil der Prüfung ist. Auch die Rüge, das Nichtkönnen des Studierenden sei viel schwerer gewichtet als die korrekt durchgeführten Berechnungen, betrifft nicht einen Verfahrensmangel im Prüfungsablauf. Zu prüfen ist somit einzig, ob die Stellungnahme der Examinatoren vollständig, nachvollziehbar und einleuchtend ist.
6.6 In diesem Fall sind die Prüfungsfragen und Antworten vom Studienvorsteher fachtechnisch begutachtet und die Aufgabenstellung ist nochmals durch den korrigierenden Assistenten überprüft worden. Der Examinator hat mehrmals zu den Vorwürfen des Beschwerdeführers Stellung genommen. Im Rahmen dieser Stellungnahmen hat er in nachvollziehbarer und einleuchtender Weise erläutert, dass die Problemstellung in ähnlicher Form in einem Übungsfall während des Jahres bereits vorgekommen sei. Auch sei den Studenten der Tipp gegeben worden, das Problem könne nicht auf solch einfache Art gelöst werden. Es handle sich bei der in der Prüfung verwendeten Sprache um die Grundsprache der "_______" Prüfung. Das Verstehen dieser mathematischen Sprache sei ein wichtiger Bestandteil der Prüfung.
Der Examinator hat somit vorliegend vollständig und überzeugend dargelegt, weshalb die Aufgabe 6 auf diese Art und Weise korrigiert worden ist. Weder das ETH-Gesetz noch die AVL ETHZ, noch die RSETHZ schränken vorliegend das Ermessen des Examinators dahingehend ein, dass er trotz missverstandener Aufgabenstellung durch den Beschwerdeführer diesem für die Aufgabe 6 mehr als 0 Punkte hätte geben müssen. Es liegt folglich kein Ermessensmissbrauch vor, wenn 0 Punkte für die Aufgabe 6 vergeben worden sind. Der Antrag, es sei die Formulierung und die Korrektur der Aufgabe 6 von einem unabhängigen Professor zu beurteilen, ist demzufolge abzuweisen.
7.
7.1 Des Weiteren wird vom Beschwerdeführer der Antrag gestellt, die Beschwerdegegnerin sei zu verpflichten, einen neuen Leistungsüberblick auszustellen, auf welchem alle absolvierten Prüfungen und die dabei erzielten Punkte (pro Prüfung) ausgewiesen seien. Er führt dazu aus, die Kreditpunkte seien im korrigierten Leistungsüberblick vom 23. Juli 2008 entgegen der Anordnung der Vorinstanz nicht in der Spalte "Soll", sondern in der Spalte "Ist" einzutragen. Zudem sei Auskunft über alle absolvierten Prüfungen und nicht nur über den Repetitionsdurchlauf des Blocks 1 zu erteilen, wie dies die Beschwerdegegnerin im Anschluss an das Urteil der Vorinstanz getan habe.
7.2 Die Beschwerdegegnerin hält fest, dass es bei diesem Leistungsüberblick lediglich um die Information über die Kreditpunkte gehe, welche dem Beschwerdeführer erteilt worden wären, wenn er den Prüfungsblock bestanden hätte, weswegen die Kreditpunkte lediglich in der "Soll"-Kolonne aufzuführen seien.
7.3 Die Vorinstanz bestätigt ihren Entscheid vom 1. Juli 2008, worin sie ausgeführt hatte, dass dem Beschwerdeführer die gesamte Information über die abgelegten Prüfungen mitsamt einer Aufteilung der Kreditpunkte über die verschiedenen Fächer im "Soll" des Leistungsüberblicks zur Verfügung gestellt werden müsse.
7.4 Gemäss Art. 39 RSETHZ erhält einen Leistungsüberblick, wer vor dem Erwerb des Bachelor-Diploms vom Bachelor-Studiengang ausgeschlossen wird oder das Studium abbricht, wobei der Leistungsüberblick sämtliche bis zum Ausschluss oder Abbruch erbrachten und bewerteten Studienleistungen aufführt. Aus den Ausführungen in E. 4.3 ist zu folgern, dass Studienleistungen im Rahmen eines Prüfungsblocks nur dann als erbracht gelten, wenn der ganze Prüfungsblock bestanden worden ist. Vorliegend hat der Beschwerdeführer den Prüfungsblock 1 aber nicht bestanden. Die Kreditpunkte in Bezug auf den Prüfungsblock 1 sind somit nicht in der Spalte "Ist" einzutragen. Der Antrag des Beschwerdeführers ist diesbezüglich abzulehnen.
Um aber der Tatsache Rechnung zu tragen, dass mit der Bologna-Reform die Mobilität der Studierenden gefördert werden sollte und dass andere Universitäten Kreditpunkte für jede individuell bestandene Prüfung erteilen und die Anzahl bereits erworbener Kreditpunkte bei der Aufnahme an einer anderen Hochschule eine wesentliche Rolle spielt, hat die Beschwerdegegnerin auch die Information in Bezug auf die Prüfungen des Prüfungsblocks 1 zur Verfügung zu stellen. Dabei ist die Aufteilung der Kreditpunkte über die verschiedenen Fächer dieses Prüfungsblocks im "Soll" des Leistungsüberblicks aufzuführen. Es soll dargestellt werden, welche einzelnen Prüfungen genügend waren, für welche aber wegen des Blockprüfungssystems keine Kreditpunkte vergeben werden konnten. Über die Anerkennung dieser Punkte haben dann die anderen Hochschulen zu entscheiden. Im neu zu erstellenden Leistungsüberblick soll sodann Auskunft über alle absolvierten Prüfungen und nicht nur über den Repetitionsdurchlauf des Blocks 1 erteilt werden.
Die Beschwerdegegnerin ist demnach anzuweisen, dem Beschwerdeführer einen solchermassen ergänzten Leistungsüberblick über alle absolvierten Prüfungen auszustellen. Insoweit ist die Beschwerde gutzuheissen.
8.
Bei diesem Ausgang des Verfahrens trägt der Beschwerdeführer die Verfahrenskosten, da er nur zu einem ganz kleinen Teil obsiegt, weswegen nicht von der allgemeinen Regel abzuweichen ist (Art. 63 Abs. 1
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 63 - 1 L'autorità di ricorso mette nel dispositivo le spese processuali, consistenti in una tassa di decisione nelle tasse di cancelleria e negli sborsi, di regola a carico della parte soccombente. Se questa soccombe solo parzialmente, le spese processuali sono ridotte. Per eccezione, si possono condonare le spese processuali. |
|
1 | L'autorità di ricorso mette nel dispositivo le spese processuali, consistenti in una tassa di decisione nelle tasse di cancelleria e negli sborsi, di regola a carico della parte soccombente. Se questa soccombe solo parzialmente, le spese processuali sono ridotte. Per eccezione, si possono condonare le spese processuali. |
2 | Nessuna spesa processuale è messa a carico dell'autorità inferiore ne delle autorità federali, che promuovano il ricorso e soccombano; se l'autorità ricorrente, che soccombe, non è un'autorità federale, le spese processuali le sono addossate in quanto la causa concerna interessi pecuniari di enti o d'istituti autonomi. |
3 | Alla parte vincente possono essere addossate solo le spese processuali che abbia cagionato violando le regole di procedura. |
4 | L'autorità di ricorso, il suo presidente o il giudice dell'istruzione esige dal ricorrente un anticipo equivalente alle presunte spese processuali. Stabilisce un congruo termine per il pagamento con la comminatoria che altrimenti non entrerà nel merito. Se sussistono motivi particolari, può rinunciare interamente o in parte a esigere l'anticipo.100 |
4bis | La tassa di decisione è stabilita in funzione dell'ampiezza e della difficoltà della causa, del modo di condotta processuale e della situazione finanziaria delle parti. Il suo importo oscilla: |
a | da 100 a 5000 franchi nelle controversie senza interesse pecuniario; |
b | da 100 a 50 000 franchi nelle altre controversie.101 |
5 | Il Consiglio federale disciplina i dettagli relativi alla determinazione delle tasse.102 Sono fatti salvi l'articolo 16 capoverso 1 lettera a della legge del 17 giugno 2005103 sul Tribunale amministrativo federale e l'articolo 73 della legge del 19 marzo 2010104 sull'organizzazione delle autorità penali.105 |
9.
Dem unterliegenden Beschwerdeführer und der Vorinstanz werden keine Parteientschädigungen zugesprochen (Art. 64
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 64 - 1 L'autorità di ricorso, se ammette il ricorso in tutto o in parte, può, d'ufficio o a domanda, assegnare al ricorrente una indennità per le spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato. |
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1 | L'autorità di ricorso, se ammette il ricorso in tutto o in parte, può, d'ufficio o a domanda, assegnare al ricorrente una indennità per le spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato. |
2 | Il dispositivo indica l'ammontare dell'indennità e l'addossa all'ente o all'istituto autonomo, nel cui nome l'autorità inferiore ha deciso, in quanto non possa essere messa a carico di una controparte soccombente. |
3 | Se una controparte soccombente ha presentato conclusioni indipendenti, l'indennità può essere messa a suo carico, secondo la propria solvenza. |
4 | L'ente o l'istituto autonomo, nel cui nome l'autorità inferiore ha deciso, risponde dell'indennità addossata a una controparte soccombente, in quanto non possa essere riscossa. |
5 | Il Consiglio federale disciplina la determinazione delle spese ripetibili.106 Sono fatti salvi l'articolo 16 capoverso 1 lettera a della legge del 17 giugno 2005107 sul Tribunale amministrativo federale e l'articolo 73 della legge del 19 marzo 2010108 sull'organizzazione delle autorità penali.109 |
SR 173.320.2 Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TS-TAF) TS-TAF Art. 7 Principio - 1 La parte vincente ha diritto alle ripetibili per le spese necessarie derivanti dalla causa. |
|
1 | La parte vincente ha diritto alle ripetibili per le spese necessarie derivanti dalla causa. |
2 | Se la parte vince solo parzialmente, le spese ripetibili sono ridotte in proporzione. |
3 | Le autorità federali e, di regola, le altre autorità con qualità di parte non hanno diritto a un'indennità a titolo di ripetibili. |
4 | Se le spese sono relativamente modeste, si può rinunciare a concedere alla parte un'indennità a titolo di ripetibili. |
5 | L'articolo 6a è applicabile per analogia.7 |
Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:
1.
Die Beschwerde wird insofern gutgeheissen, als dass die Beschwerdegegnerin einen ergänzten Leistungsüberblick über alle absolvierten Prüfungen auszustellen hat, wobei die ECTS-Punkte im Zusammenhang mit dem Prüfungsblock 1 in der Soll-Spalte einzutragen sind. Im Übrigen wird die Beschwerde abgewiesen.
2.
Die Verfahrenskosten von Fr. 800.-- werden dem Beschwerdeführer auferlegt. Sie werden mit dem geleisteten Kostenvorschuss von Fr. 800.-- verrechnet.
3.
Es wird keine Parteientschädigung gesprochen.
4.
Dieses Urteil geht an:
den Beschwerdeführer (Gerichtsurkunde)
die Beschwerdegegnerin (Gerichtsurkunde)
die Vorinstanz (Verfahrens-Nr. 3807; Einschreiben)
Die vorsitzende Richterin: Die Gerichtsschreiberin:
Marianne Ryter Sauvant Beatrix Schibli
Rechtsmittelbelehrung:
Gegen diesen Entscheid kann - sofern die Voraussetzungen gegeben sind - innert 30 Tagen nach Eröffnung beim Bundesgericht, 1000 Lausanne 14, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten geführt werden (Art. 82 ff
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 82 Principio - Il Tribunale federale giudica i ricorsi: |
|
a | contro le decisioni pronunciate in cause di diritto pubblico; |
b | contro gli atti normativi cantonali; |
c | concernenti il diritto di voto dei cittadini nonché le elezioni e votazioni popolari. |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 42 Atti scritti - 1 Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. |
|
1 | Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. |
2 | Nei motivi occorre spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato viola il diritto. Qualora il ricorso sia ammissibile soltanto se concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o un caso particolarmente importante per altri motivi, occorre spiegare perché la causa adempie siffatta condizione.14 15 |
3 | Se sono in possesso della parte, i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati; se l'atto scritto è diretto contro una decisione, anche questa deve essere allegata. |
4 | In caso di trasmissione per via elettronica, la parte o il suo patrocinatore deve munire l'atto scritto di una firma elettronica qualificata secondo la legge del 18 marzo 201616 sulla firma elettronica. Il Tribunale federale determina mediante regolamento: |
a | il formato dell'atto scritto e dei relativi allegati; |
b | le modalità di trasmissione; |
c | le condizioni alle quali può essere richiesta la trasmissione successiva di documenti cartacei in caso di problemi tecnici.17 |
5 | Se mancano la firma della parte o del suo patrocinatore, la procura dello stesso o gli allegati prescritti, o se il patrocinatore non è autorizzato in quanto tale, è fissato un congruo termine per sanare il vizio, con la comminatoria che altrimenti l'atto scritto non sarà preso in considerazione. |
6 | Gli atti illeggibili, sconvenienti, incomprensibili, prolissi o non redatti in una lingua ufficiale possono essere del pari rinviati al loro autore affinché li modifichi. |
7 | Gli atti scritti dovuti a condotta processuale da querulomane o altrimenti abusiva sono inammissibili. |
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