SR 173.32 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF) LTAF Art. 31 Principio - Il Tribunale amministrativo federale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'articolo 5 della legge federale del 20 dicembre 196819 sulla procedura amministrativa (PA). |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 5 - 1 Sono decisioni i provvedimenti delle autorità nel singolo caso, fondati sul diritto pubblico federale e concernenti: |
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1 | Sono decisioni i provvedimenti delle autorità nel singolo caso, fondati sul diritto pubblico federale e concernenti: |
a | la costituzione, la modificazione o l'annullamento di diritti o di obblighi; |
b | l'accertamento dell'esistenza, dell'inesistenza o dell'estensione di diritti o di obblighi; |
c | il rigetto o la dichiarazione d'inammissibilità d'istanze dirette alla costituzione, alla modificazione, all'annullamento o all'accertamento di diritti o di obblighi. |
2 | Sono decisioni anche quelle in materia d'esecuzione (art. 41 cpv. 1 lett. a e b), le decisioni incidentali (art. 45 e 46), le decisioni su opposizione (art. 30 cpv. 2 lett. b e 74), le decisioni su ricorso (art. 61), le decisioni in sede di revisione (art. 68) e l'interpretazione (art. 69).24 |
3 | Le dichiarazioni di un'autorità che rifiuta o solleva pretese da far valere mediante azione non sono considerate decisioni. |
SR 414.110 Legge federale del 4 ottobre 1991 sui politecnici federali (Legge sui PF) - Legge sui PF Legge-sui-PF Art. 37 Protezione giuridica - 1 Sempre che la presente legge non disponga altrimenti, la protezione giuridica è retta dalle disposizioni generali sull'amministrazione della giustizia federale. |
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1 | Sempre che la presente legge non disponga altrimenti, la protezione giuridica è retta dalle disposizioni generali sull'amministrazione della giustizia federale. |
2 | Il Consiglio dei PF, i PF e gli istituti di ricerca sono legittimati a ricorrere contro le decisioni su ricorso nella cause in cui hanno pronunciato come autorità di prima istanza. Le assemblee delle scuole sono legittimate a ricorrere contro le decisioni in materia di cogestione. |
2bis | I PF e gli istituti di ricerca non sono legittimati a ricorrere contro le decisioni del Consiglio dei PF secondo gli articoli 25 capoverso 1 lettera e nonché 33a capoverso 3.114 |
3 | Contro le decisioni dei PF e degli istituti di ricerca può essere interposto ricorso alla Commissione di ricorso dei PF. Sono eccettuate le decisioni rette dalla legge del 14 marzo 1958115 sulla responsabilità.116 |
4 | Nelle procedure di ricorso contro le decisioni in materia di esito di esami e promozioni non può essere invocata l'inadeguatezza. |
SR 173.32 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF) LTAF Art. 33 Autorità inferiori - Il ricorso è ammissibile contro le decisioni: |
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a | del Consiglio federale e degli organi dell'Assemblea federale in materia di rapporti di lavoro del personale federale, compreso il rifiuto dell'autorizzazione a procedere penalmente; |
b | del Consiglio federale concernenti: |
b1 | la destituzione di un membro del Consiglio della banca o della direzione generale o di un loro supplente secondo la legge del 3 ottobre 200325 sulla Banca nazionale, |
b10 | la revoca di un membro del consiglio d'amministrazione del Servizio svizzero di assegnazione delle tracce o l'approvazione della risoluzione del rapporto di lavoro del direttore da parte del consiglio d'amministrazione secondo la legge federale del 20 dicembre 195743 sulle ferrovie; |
b2 | la revoca di un membro del consiglio di amministrazione dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari o l'approvazione dello scioglimento del rapporto di lavoro del direttore da parte del consiglio di amministrazione secondo la legge del 22 giugno 200726 sulla vigilanza dei mercati finanziari, |
b3 | il blocco di valori patrimoniali secondo la legge del 18 dicembre 201528 sui valori patrimoniali di provenienza illecita, |
b4 | il divieto di determinate attività secondo la LAIn30, |
b4bis | il divieto di organizzazioni secondo la LAIn, |
b5 | la revoca di un membro del Consiglio d'istituto dell'Istituto federale di metrologia secondo la legge federale del 17 giugno 201133 sull'Istituto federale di metrologia, |
b6 | la revoca di un membro del consiglio di amministrazione dell'Autorità federale di sorveglianza dei revisori o l'approvazione dello scioglimento del rapporto di lavoro del direttore da parte del consiglio di amministrazione secondo la legge del 16 dicembre 200535 sui revisori, |
b7 | la revoca di un membro del Consiglio dell'Istituto svizzero per gli agenti terapeutici secondo la legge del 15 dicembre 200037 sugli agenti terapeutici, |
b8 | la revoca di un membro del consiglio di amministrazione dell'istituto secondo la legge del 16 giugno 201739 sui fondi di compensazione, |
b9 | la revoca di un membro del consiglio d'Istituto dell'Istituto svizzero di diritto comparato secondo la legge federale del 28 settembre 201841 sull'Istituto svizzero di diritto comparato, |
c | del Tribunale penale federale in materia di rapporti di lavoro dei suoi giudici e del suo personale; |
cbis | del Tribunale federale dei brevetti in materia di rapporti di lavoro dei suoi giudici e del suo personale; |
cquater | del procuratore generale della Confederazione in materia di rapporti di lavoro dei procuratori pubblici federali da lui nominati e del personale del Ministero pubblico della Confederazione; |
cquinquies | dell'autorità di vigilanza sul Ministero pubblico della Confederazione in materia di rapporti di lavoro del personale della sua segreteria; |
cter | dell'autorità di vigilanza sul Ministero pubblico della Confederazione in materia di rapporti di lavoro dei membri del Ministero pubblico della Confederazione eletti dall'Assemblea federale plenaria; |
d | della Cancelleria federale, dei dipartimenti e dei servizi dell'Amministrazione federale loro subordinati o aggregati amministrativamente; |
e | degli stabilimenti e delle aziende della Confederazione; |
f | delle commissioni federali; |
g | dei tribunali arbitrali costituiti in virtù di contratti di diritto pubblico sottoscritti dalla Confederazione, dai suoi stabilimenti o dalle sue aziende; |
h | delle autorità o organizzazioni indipendenti dall'Amministrazione federale che decidono nell'adempimento di compiti di diritto pubblico loro affidati dalla Confederazione; |
i | delle autorità cantonali, in quanto una legge federale preveda che le loro decisioni sono impugnabili mediante ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale. |
SR 173.32 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF) LTAF Art. 37 Principio - La procedura dinanzi al Tribunale amministrativo federale è retta dalla PA56, in quanto la presente legge non disponga altrimenti. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 48 - 1 Ha diritto di ricorrere chi: |
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1 | Ha diritto di ricorrere chi: |
a | ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore o è stato privato della possibilità di farlo; |
b | è particolarmente toccato dalla decisione impugnata; e |
c | ha un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa. |
2 | Ha inoltre diritto di ricorrere ogni persona, organizzazione o autorità cui un'altra legge federale riconosce tale diritto. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 50 - 1 Il ricorso dev'essere depositato entro 30 giorni dalla notificazione della decisione. |
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1 | Il ricorso dev'essere depositato entro 30 giorni dalla notificazione della decisione. |
2 | Il ricorso per denegata o ritardata giustizia può essere interposto in ogni tempo. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 52 - 1 L'atto di ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi, l'indicazione dei mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo rappresentante; devono essere allegati la decisione impugnata e i documenti indicati come mezzi di prova, se sono in possesso del ricorrente. |
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1 | L'atto di ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi, l'indicazione dei mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo rappresentante; devono essere allegati la decisione impugnata e i documenti indicati come mezzi di prova, se sono in possesso del ricorrente. |
2 | Se il ricorso non soddisfa a questi requisiti o se le conclusioni o i motivi del ricorrente non sono sufficientemente chiari, e il ricorso non sembra manifestamente inammissibile, l'autorità di ricorso assegna al ricorrente un breve termine suppletorio per rimediarvi. |
3 | Essa gli assegna questo termine con la comminatoria che, decorrendo infruttuoso, deciderà secondo l'inserto o, qualora manchino le conclusioni, i motivi oppure la firma, non entrerà nel merito del ricorso. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 49 - Il ricorrente può far valere: |
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a | la violazione del diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento; |
b | l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti; |
c | l'inadeguatezza; questa censura non è ammissibile quando un'autorità cantonale ha giudicato come autorità di ricorso. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 63a Scuole universitarie - 1 La Confederazione gestisce i politecnici federali. Può istituire, rilevare o gestire altre scuole universitarie e altri istituti accademici. |
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1 | La Confederazione gestisce i politecnici federali. Può istituire, rilevare o gestire altre scuole universitarie e altri istituti accademici. |
2 | La Confederazione sostiene le scuole universitarie cantonali e può sussidiare altri istituti accademici da essa riconosciuti. |
3 | La Confederazione e i Cantoni provvedono insieme al coordinamento, nonché a garantire che sia assicurata la qualità nel settore delle scuole universitarie. Tengono conto dell'autonomia delle scuole universitarie e dei rispettivi enti responsabili e badano alla parità di trattamento di istituti con compiti uguali. |
4 | Per adempiere i loro compiti, la Confederazione e i Cantoni concludono accordi e delegano determinate competenze a organi comuni. La legge definisce le competenze che possono essere delegate a tali organi e stabilisce i principi che reggono l'organizzazione e le modalità del coordinamento. |
5 | Se la Confederazione e i Cantoni non raggiungono gli obiettivi comuni mediante il coordinamento, la Confederazione emana prescrizioni sulle fasi degli studi e sul passaggio dall'una all'altra fase, sul perfezionamento, nonché sul riconoscimento di istituti e diplomi. La Confederazione può inoltre vincolare il sostegno alle scuole universitarie a principi di finanziamento unitari e subordinarlo alla ripartizione dei compiti tra le scuole universitarie in settori con costi particolarmente onerosi. |
SR 414.110 Legge federale del 4 ottobre 1991 sui politecnici federali (Legge sui PF) - Legge sui PF Legge-sui-PF Art. 5 Autonomia - 1 I PF di Zurigo e Losanna sono istituti federali autonomi di diritto pubblico, con personalità giuridica. |
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1 | I PF di Zurigo e Losanna sono istituti federali autonomi di diritto pubblico, con personalità giuridica. |
2 | Essi regolano e gestiscono le loro attività autonomamente. Entrambi sono parificati, pur mantenendo caratteristiche proprie. |
3 | Nei PF è garantita la libertà di insegnamento, di ricerca e di studio. |
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SR 414.110 Legge federale del 4 ottobre 1991 sui politecnici federali (Legge sui PF) - Legge sui PF Legge-sui-PF Art. 2 Scopo - 1 I PF e gli istituti di ricerca devono: |
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1 | I PF e gli istituti di ricerca devono: |
a | formare studenti e personale qualificato nei campi scientifico e tecnico e garantirne il perfezionamento permanente; |
b | dedicarsi alla ricerca e contribuire in tal modo allo sviluppo delle conoscenze scientifiche; |
c | incoraggiare la formazione di nuove leve scientifiche; |
d | fornire servizi di carattere scientifico e tecnico; |
e | curare le pubbliche relazioni; |
f | valorizzare i risultati delle loro ricerche. |
2 | Essi tengono conto dei bisogni del Paese. |
3 | Essi adempiono i loro compiti ad un livello internazionalmente riconosciuto e si curano di favorire la cooperazione internazionale. |
4 | Il rispetto della dignità umana, la responsabilità rispetto alle basi esistenziali dell'uomo e all'ambiente nonché la valutazione delle ripercussioni tecnologiche improntano l'insegnamento e la ricerca. |
SR 414.110 Legge federale del 4 ottobre 1991 sui politecnici federali (Legge sui PF) - Legge sui PF Legge-sui-PF Art. 3 Collaborazione e coordinamento - 1 I PF e gli istituti di ricerca collaborano con altre istituzioni di formazione e di ricerca in Svizzera o all'estero. Promuovono gli scambi di studenti e di personale scientifico come pure il mutuo riconoscimento dei periodi di studi e dei diplomi. |
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1 | I PF e gli istituti di ricerca collaborano con altre istituzioni di formazione e di ricerca in Svizzera o all'estero. Promuovono gli scambi di studenti e di personale scientifico come pure il mutuo riconoscimento dei periodi di studi e dei diplomi. |
2 | A tal fine, stipulano convenzioni di diritto pubblico o privato. |
3 | Coordinano le loro attività e partecipano, nell'ambito della legislazione federale, al coordinamento del settore universitario svizzero e della ricerca. Partecipano al coordinamento della politica universitaria a livello nazionale e alla ripartizione dei compiti nei settori con costi particolarmente onerosi.7 |
4 | I PF presentano alla Conferenza svizzera delle scuole universitarie i loro costi medi d'insegnamento per studente.8 |
SR 414.110 Legge federale del 4 ottobre 1991 sui politecnici federali (Legge sui PF) - Legge sui PF Legge-sui-PF Art. 3 Collaborazione e coordinamento - 1 I PF e gli istituti di ricerca collaborano con altre istituzioni di formazione e di ricerca in Svizzera o all'estero. Promuovono gli scambi di studenti e di personale scientifico come pure il mutuo riconoscimento dei periodi di studi e dei diplomi. |
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1 | I PF e gli istituti di ricerca collaborano con altre istituzioni di formazione e di ricerca in Svizzera o all'estero. Promuovono gli scambi di studenti e di personale scientifico come pure il mutuo riconoscimento dei periodi di studi e dei diplomi. |
2 | A tal fine, stipulano convenzioni di diritto pubblico o privato. |
3 | Coordinano le loro attività e partecipano, nell'ambito della legislazione federale, al coordinamento del settore universitario svizzero e della ricerca. Partecipano al coordinamento della politica universitaria a livello nazionale e alla ripartizione dei compiti nei settori con costi particolarmente onerosi.7 |
4 | I PF presentano alla Conferenza svizzera delle scuole universitarie i loro costi medi d'insegnamento per studente.8 |
SR 414.110 Legge federale del 4 ottobre 1991 sui politecnici federali (Legge sui PF) - Legge sui PF Legge-sui-PF Art. 4 Organizzazione e autonomia del settore dei PF - 1 Il settore dei PF è aggregato amministrativamente al Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca (DEFR)11. Nel quadro della legge, organizza le proprie attività autonomamente. |
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1 | Il settore dei PF è aggregato amministrativamente al Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca (DEFR)11. Nel quadro della legge, organizza le proprie attività autonomamente. |
2 | Il Consiglio dei PF è l'organo di direzione strategica del settore dei PF. |
3 | I PF e gli istituti di ricerca esercitano le competenze che non sono espressamente assegnate al Consiglio dei PF. |
SR 414.110 Legge federale del 4 ottobre 1991 sui politecnici federali (Legge sui PF) - Legge sui PF Legge-sui-PF Art. 19 e certificati - 1 I PF conferiscono: |
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1 | I PF conferiscono: |
a | diplomi; |
abis | titoli di bachelor e di master; |
b | dottorati; |
c | la venia legendi. |
2 | Il Consiglio dei PF può creare ulteriori titoli accademici. |
3 | I PF possono rilasciare certificati ed attestati. |
SR 414.20 Legge federale del 30 settembre 2011 sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero (LPSU) - Legge sull'aiuto alle università LPSU Art. 5 Principi da osservare nell'adempimento dei compiti - 1 La Confederazione rispetta l'autonomia accordata alle scuole universitarie dai rispettivi enti responsabili, nonché i principi della libertà e dell'unità dell'insegnamento e della ricerca. |
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1 | La Confederazione rispetta l'autonomia accordata alle scuole universitarie dai rispettivi enti responsabili, nonché i principi della libertà e dell'unità dell'insegnamento e della ricerca. |
2 | Nell'adempimento dei suoi compiti, la Confederazione tiene conto delle particolarità delle università, delle scuole universitarie professionali, delle alte scuole pedagogiche e di altri istituti accademici. |
SR 414.135.1 Ordinanza del PF di Zurigo del 22 maggio 2012 sulle unità d'insegnamento e sulle verifiche delle prestazioni al PF di Zurigo (Ordinanza sulle verifiche delle prestazioni al PF di Zurigo) - Ordinanza sulle verifiche delle prestazioni al PF di Zurigo Ordinanza-sulle-verifiche-dell Art. 4 Programma dei corsi - 1 Ogni dipartimento indica nel programma dei corsi per tutte le unità d'insegnamento da esso offerte: |
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1 | Ogni dipartimento indica nel programma dei corsi per tutte le unità d'insegnamento da esso offerte: |
a | il numero, il titolo, il semestre, il tipo, il numero di ore settimanali per semestre, i docenti e gli esaminatori responsabili; |
b | i contenuti e gli obiettivi didattici; |
c | l'attribuzione a una o più categorie di unità d'insegnamento; |
d | le condizioni eventualmente richieste per seguire il corso; |
e | il numero di crediti formativi ECTS secondo le direttive sul sistema di crediti emanate dal rettore; |
f | la lingua in cui è tenuta l'unità d'insegnamento e la lingua in cui è svolta la corrispondente verifica delle prestazioni; |
g | la forma e il momento della verifica delle prestazioni (esame di una sessione, verifica delle prestazioni a fine semestre o prestazione di semestre); |
h | le condizioni eventualmente richieste per l'ammissione alla verifica delle prestazioni; |
i | il modo (scritto o orale) e la durata della verifica delle prestazioni; |
j | gli ausili ammessi in occasione della verifica delle prestazioni. |
2 | Queste indicazioni diventano vincolanti a partire dall'inizio del semestre. In casi eccezionali motivati, il rettore può approvare modifiche delle indicazioni richieste dopo l'inizio del semestre, sempre che le domande siano presentate prima dello scadere del termine per l'iscrizione alle verifiche delle prestazioni di cui all'articolo 9 capoverso 1. Modifiche successive devono essere comunicate conformemente all'articolo 3. Non si entra nel merito di domande intempestive. |
3 | Se nel programma dei corsi figura un'unità d'insegnamento offerta da un altro dipartimento, devono essere riprese le indicazioni del dipartimento che la offre. |
4 | Le indicazioni di cui al capoverso 1 lettere d-g devono essere approvate dal rettore. |
SR 414.135.1 Ordinanza del PF di Zurigo del 22 maggio 2012 sulle unità d'insegnamento e sulle verifiche delle prestazioni al PF di Zurigo (Ordinanza sulle verifiche delle prestazioni al PF di Zurigo) - Ordinanza sulle verifiche delle prestazioni al PF di Zurigo Ordinanza-sulle-verifiche-dell Art. 10 Interruzione e mancata presentazione agli esami - 1 È possibile interrompere una sessione d'esame o una fase d'esame a fine semestre soltanto per importanti motivi, quali malattia o infortunio. |
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1 | È possibile interrompere una sessione d'esame o una fase d'esame a fine semestre soltanto per importanti motivi, quali malattia o infortunio. |
2 | Chi interrompe la sessione d'esame o la fase d'esame a fine semestre deve informare immediatamente il servizio di pianificazione degli esami e presentargli i necessari certificati. |
3 | In caso di interruzione, tutte le verifiche delle prestazioni già sostenute sono considerate valide. Gli esami sostenuti che fanno parte di un blocco sono presi in considerazione al momento della continuazione degli esami. |
4 | Una verifica delle prestazioni è ritenuta non superata se la mancata presentazione alla verifica non è stata motivata o non è stata motivata in misura sufficiente. Se l'esame fa parte di un blocco di esami, è considerato non superato l'intero blocco. In questo caso il mancato superamento è indicato con la menzione «interruzione». |
5 | Sulla fondatezza della giustificazione addotta decide: |
a | per gli esami di una sessione e per le verifiche delle prestazioni da sostenere durante le fasi d'esame a fine semestre: il rettore; |
b | per le altre verifiche delle prestazioni: il delegato agli studi. |
SR 414.135.1 Ordinanza del PF di Zurigo del 22 maggio 2012 sulle unità d'insegnamento e sulle verifiche delle prestazioni al PF di Zurigo (Ordinanza sulle verifiche delle prestazioni al PF di Zurigo) - Ordinanza sulle verifiche delle prestazioni al PF di Zurigo Ordinanza-sulle-verifiche-dell Art. 10 Interruzione e mancata presentazione agli esami - 1 È possibile interrompere una sessione d'esame o una fase d'esame a fine semestre soltanto per importanti motivi, quali malattia o infortunio. |
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1 | È possibile interrompere una sessione d'esame o una fase d'esame a fine semestre soltanto per importanti motivi, quali malattia o infortunio. |
2 | Chi interrompe la sessione d'esame o la fase d'esame a fine semestre deve informare immediatamente il servizio di pianificazione degli esami e presentargli i necessari certificati. |
3 | In caso di interruzione, tutte le verifiche delle prestazioni già sostenute sono considerate valide. Gli esami sostenuti che fanno parte di un blocco sono presi in considerazione al momento della continuazione degli esami. |
4 | Una verifica delle prestazioni è ritenuta non superata se la mancata presentazione alla verifica non è stata motivata o non è stata motivata in misura sufficiente. Se l'esame fa parte di un blocco di esami, è considerato non superato l'intero blocco. In questo caso il mancato superamento è indicato con la menzione «interruzione». |
5 | Sulla fondatezza della giustificazione addotta decide: |
a | per gli esami di una sessione e per le verifiche delle prestazioni da sostenere durante le fasi d'esame a fine semestre: il rettore; |
b | per le altre verifiche delle prestazioni: il delegato agli studi. |
SR 414.135.1 Ordinanza del PF di Zurigo del 22 maggio 2012 sulle unità d'insegnamento e sulle verifiche delle prestazioni al PF di Zurigo (Ordinanza sulle verifiche delle prestazioni al PF di Zurigo) - Ordinanza sulle verifiche delle prestazioni al PF di Zurigo Ordinanza-sulle-verifiche-dell Art. 10 Interruzione e mancata presentazione agli esami - 1 È possibile interrompere una sessione d'esame o una fase d'esame a fine semestre soltanto per importanti motivi, quali malattia o infortunio. |
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1 | È possibile interrompere una sessione d'esame o una fase d'esame a fine semestre soltanto per importanti motivi, quali malattia o infortunio. |
2 | Chi interrompe la sessione d'esame o la fase d'esame a fine semestre deve informare immediatamente il servizio di pianificazione degli esami e presentargli i necessari certificati. |
3 | In caso di interruzione, tutte le verifiche delle prestazioni già sostenute sono considerate valide. Gli esami sostenuti che fanno parte di un blocco sono presi in considerazione al momento della continuazione degli esami. |
4 | Una verifica delle prestazioni è ritenuta non superata se la mancata presentazione alla verifica non è stata motivata o non è stata motivata in misura sufficiente. Se l'esame fa parte di un blocco di esami, è considerato non superato l'intero blocco. In questo caso il mancato superamento è indicato con la menzione «interruzione». |
5 | Sulla fondatezza della giustificazione addotta decide: |
a | per gli esami di una sessione e per le verifiche delle prestazioni da sostenere durante le fasi d'esame a fine semestre: il rettore; |
b | per le altre verifiche delle prestazioni: il delegato agli studi. |
SR 414.135.1 Ordinanza del PF di Zurigo del 22 maggio 2012 sulle unità d'insegnamento e sulle verifiche delle prestazioni al PF di Zurigo (Ordinanza sulle verifiche delle prestazioni al PF di Zurigo) - Ordinanza sulle verifiche delle prestazioni al PF di Zurigo Ordinanza-sulle-verifiche-dell Art. 4 Programma dei corsi - 1 Ogni dipartimento indica nel programma dei corsi per tutte le unità d'insegnamento da esso offerte: |
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1 | Ogni dipartimento indica nel programma dei corsi per tutte le unità d'insegnamento da esso offerte: |
a | il numero, il titolo, il semestre, il tipo, il numero di ore settimanali per semestre, i docenti e gli esaminatori responsabili; |
b | i contenuti e gli obiettivi didattici; |
c | l'attribuzione a una o più categorie di unità d'insegnamento; |
d | le condizioni eventualmente richieste per seguire il corso; |
e | il numero di crediti formativi ECTS secondo le direttive sul sistema di crediti emanate dal rettore; |
f | la lingua in cui è tenuta l'unità d'insegnamento e la lingua in cui è svolta la corrispondente verifica delle prestazioni; |
g | la forma e il momento della verifica delle prestazioni (esame di una sessione, verifica delle prestazioni a fine semestre o prestazione di semestre); |
h | le condizioni eventualmente richieste per l'ammissione alla verifica delle prestazioni; |
i | il modo (scritto o orale) e la durata della verifica delle prestazioni; |
j | gli ausili ammessi in occasione della verifica delle prestazioni. |
2 | Queste indicazioni diventano vincolanti a partire dall'inizio del semestre. In casi eccezionali motivati, il rettore può approvare modifiche delle indicazioni richieste dopo l'inizio del semestre, sempre che le domande siano presentate prima dello scadere del termine per l'iscrizione alle verifiche delle prestazioni di cui all'articolo 9 capoverso 1. Modifiche successive devono essere comunicate conformemente all'articolo 3. Non si entra nel merito di domande intempestive. |
3 | Se nel programma dei corsi figura un'unità d'insegnamento offerta da un altro dipartimento, devono essere riprese le indicazioni del dipartimento che la offre. |
4 | Le indicazioni di cui al capoverso 1 lettere d-g devono essere approvate dal rettore. |
SR 414.135.1 Ordinanza del PF di Zurigo del 22 maggio 2012 sulle unità d'insegnamento e sulle verifiche delle prestazioni al PF di Zurigo (Ordinanza sulle verifiche delle prestazioni al PF di Zurigo) - Ordinanza sulle verifiche delle prestazioni al PF di Zurigo Ordinanza-sulle-verifiche-dell Art. 4 Programma dei corsi - 1 Ogni dipartimento indica nel programma dei corsi per tutte le unità d'insegnamento da esso offerte: |
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1 | Ogni dipartimento indica nel programma dei corsi per tutte le unità d'insegnamento da esso offerte: |
a | il numero, il titolo, il semestre, il tipo, il numero di ore settimanali per semestre, i docenti e gli esaminatori responsabili; |
b | i contenuti e gli obiettivi didattici; |
c | l'attribuzione a una o più categorie di unità d'insegnamento; |
d | le condizioni eventualmente richieste per seguire il corso; |
e | il numero di crediti formativi ECTS secondo le direttive sul sistema di crediti emanate dal rettore; |
f | la lingua in cui è tenuta l'unità d'insegnamento e la lingua in cui è svolta la corrispondente verifica delle prestazioni; |
g | la forma e il momento della verifica delle prestazioni (esame di una sessione, verifica delle prestazioni a fine semestre o prestazione di semestre); |
h | le condizioni eventualmente richieste per l'ammissione alla verifica delle prestazioni; |
i | il modo (scritto o orale) e la durata della verifica delle prestazioni; |
j | gli ausili ammessi in occasione della verifica delle prestazioni. |
2 | Queste indicazioni diventano vincolanti a partire dall'inizio del semestre. In casi eccezionali motivati, il rettore può approvare modifiche delle indicazioni richieste dopo l'inizio del semestre, sempre che le domande siano presentate prima dello scadere del termine per l'iscrizione alle verifiche delle prestazioni di cui all'articolo 9 capoverso 1. Modifiche successive devono essere comunicate conformemente all'articolo 3. Non si entra nel merito di domande intempestive. |
3 | Se nel programma dei corsi figura un'unità d'insegnamento offerta da un altro dipartimento, devono essere riprese le indicazioni del dipartimento che la offre. |
4 | Le indicazioni di cui al capoverso 1 lettere d-g devono essere approvate dal rettore. |
SR 414.135.1 Ordinanza del PF di Zurigo del 22 maggio 2012 sulle unità d'insegnamento e sulle verifiche delle prestazioni al PF di Zurigo (Ordinanza sulle verifiche delle prestazioni al PF di Zurigo) - Ordinanza sulle verifiche delle prestazioni al PF di Zurigo Ordinanza-sulle-verifiche-dell Art. 5 Modalità delle verifiche delle prestazioni - 1 Le modalità di una determinata verifica delle prestazioni, in particolare la forma, la data, il modo, la durata, la materia, la lingua e gli ausili ammessi, sono definite in maniera unitaria per tutti gli studenti. |
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1 | Le modalità di una determinata verifica delle prestazioni, in particolare la forma, la data, il modo, la durata, la materia, la lingua e gli ausili ammessi, sono definite in maniera unitaria per tutti gli studenti. |
2 | Le modalità sono stabilite dal dipartimento che svolge la verifica delle prestazioni. Fa stato il regolamento dell'ultima unità d'insegnamento frequentata. |
3 | All'occorrenza è possibile derogare, previa approvazione del rettore, dal principio di cui al capoverso 1, in particolare per le verifiche delle prestazioni che: |
a | devono essere sostenute quale condizione per l'ammissione agli studi di master; |
b | sono sostenute da studenti con disabilità; |
c | non possono essere sostenute alla data prevista per importanti motivi inerenti agli studi, in particolare a causa di un soggiorno di mobilità o di un praticantato obbligatorio. |
4 | In caso di deroga al principio di cui al capoverso 1 deve essere garantito lo scopo della verifica delle prestazioni. |
SR 414.135.1 Ordinanza del PF di Zurigo del 22 maggio 2012 sulle unità d'insegnamento e sulle verifiche delle prestazioni al PF di Zurigo (Ordinanza sulle verifiche delle prestazioni al PF di Zurigo) - Ordinanza sulle verifiche delle prestazioni al PF di Zurigo Ordinanza-sulle-verifiche-dell Art. 4 Programma dei corsi - 1 Ogni dipartimento indica nel programma dei corsi per tutte le unità d'insegnamento da esso offerte: |
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1 | Ogni dipartimento indica nel programma dei corsi per tutte le unità d'insegnamento da esso offerte: |
a | il numero, il titolo, il semestre, il tipo, il numero di ore settimanali per semestre, i docenti e gli esaminatori responsabili; |
b | i contenuti e gli obiettivi didattici; |
c | l'attribuzione a una o più categorie di unità d'insegnamento; |
d | le condizioni eventualmente richieste per seguire il corso; |
e | il numero di crediti formativi ECTS secondo le direttive sul sistema di crediti emanate dal rettore; |
f | la lingua in cui è tenuta l'unità d'insegnamento e la lingua in cui è svolta la corrispondente verifica delle prestazioni; |
g | la forma e il momento della verifica delle prestazioni (esame di una sessione, verifica delle prestazioni a fine semestre o prestazione di semestre); |
h | le condizioni eventualmente richieste per l'ammissione alla verifica delle prestazioni; |
i | il modo (scritto o orale) e la durata della verifica delle prestazioni; |
j | gli ausili ammessi in occasione della verifica delle prestazioni. |
2 | Queste indicazioni diventano vincolanti a partire dall'inizio del semestre. In casi eccezionali motivati, il rettore può approvare modifiche delle indicazioni richieste dopo l'inizio del semestre, sempre che le domande siano presentate prima dello scadere del termine per l'iscrizione alle verifiche delle prestazioni di cui all'articolo 9 capoverso 1. Modifiche successive devono essere comunicate conformemente all'articolo 3. Non si entra nel merito di domande intempestive. |
3 | Se nel programma dei corsi figura un'unità d'insegnamento offerta da un altro dipartimento, devono essere riprese le indicazioni del dipartimento che la offre. |
4 | Le indicazioni di cui al capoverso 1 lettere d-g devono essere approvate dal rettore. |
SR 414.135.1 Ordinanza del PF di Zurigo del 22 maggio 2012 sulle unità d'insegnamento e sulle verifiche delle prestazioni al PF di Zurigo (Ordinanza sulle verifiche delle prestazioni al PF di Zurigo) - Ordinanza sulle verifiche delle prestazioni al PF di Zurigo Ordinanza-sulle-verifiche-dell Art. 4 Programma dei corsi - 1 Ogni dipartimento indica nel programma dei corsi per tutte le unità d'insegnamento da esso offerte: |
|
1 | Ogni dipartimento indica nel programma dei corsi per tutte le unità d'insegnamento da esso offerte: |
a | il numero, il titolo, il semestre, il tipo, il numero di ore settimanali per semestre, i docenti e gli esaminatori responsabili; |
b | i contenuti e gli obiettivi didattici; |
c | l'attribuzione a una o più categorie di unità d'insegnamento; |
d | le condizioni eventualmente richieste per seguire il corso; |
e | il numero di crediti formativi ECTS secondo le direttive sul sistema di crediti emanate dal rettore; |
f | la lingua in cui è tenuta l'unità d'insegnamento e la lingua in cui è svolta la corrispondente verifica delle prestazioni; |
g | la forma e il momento della verifica delle prestazioni (esame di una sessione, verifica delle prestazioni a fine semestre o prestazione di semestre); |
h | le condizioni eventualmente richieste per l'ammissione alla verifica delle prestazioni; |
i | il modo (scritto o orale) e la durata della verifica delle prestazioni; |
j | gli ausili ammessi in occasione della verifica delle prestazioni. |
2 | Queste indicazioni diventano vincolanti a partire dall'inizio del semestre. In casi eccezionali motivati, il rettore può approvare modifiche delle indicazioni richieste dopo l'inizio del semestre, sempre che le domande siano presentate prima dello scadere del termine per l'iscrizione alle verifiche delle prestazioni di cui all'articolo 9 capoverso 1. Modifiche successive devono essere comunicate conformemente all'articolo 3. Non si entra nel merito di domande intempestive. |
3 | Se nel programma dei corsi figura un'unità d'insegnamento offerta da un altro dipartimento, devono essere riprese le indicazioni del dipartimento che la offre. |
4 | Le indicazioni di cui al capoverso 1 lettere d-g devono essere approvate dal rettore. |
SR 414.135.1 Ordinanza del PF di Zurigo del 22 maggio 2012 sulle unità d'insegnamento e sulle verifiche delle prestazioni al PF di Zurigo (Ordinanza sulle verifiche delle prestazioni al PF di Zurigo) - Ordinanza sulle verifiche delle prestazioni al PF di Zurigo Ordinanza-sulle-verifiche-dell Art. 5 Modalità delle verifiche delle prestazioni - 1 Le modalità di una determinata verifica delle prestazioni, in particolare la forma, la data, il modo, la durata, la materia, la lingua e gli ausili ammessi, sono definite in maniera unitaria per tutti gli studenti. |
|
1 | Le modalità di una determinata verifica delle prestazioni, in particolare la forma, la data, il modo, la durata, la materia, la lingua e gli ausili ammessi, sono definite in maniera unitaria per tutti gli studenti. |
2 | Le modalità sono stabilite dal dipartimento che svolge la verifica delle prestazioni. Fa stato il regolamento dell'ultima unità d'insegnamento frequentata. |
3 | All'occorrenza è possibile derogare, previa approvazione del rettore, dal principio di cui al capoverso 1, in particolare per le verifiche delle prestazioni che: |
a | devono essere sostenute quale condizione per l'ammissione agli studi di master; |
b | sono sostenute da studenti con disabilità; |
c | non possono essere sostenute alla data prevista per importanti motivi inerenti agli studi, in particolare a causa di un soggiorno di mobilità o di un praticantato obbligatorio. |
4 | In caso di deroga al principio di cui al capoverso 1 deve essere garantito lo scopo della verifica delle prestazioni. |
SR 414.135.1 Ordinanza del PF di Zurigo del 22 maggio 2012 sulle unità d'insegnamento e sulle verifiche delle prestazioni al PF di Zurigo (Ordinanza sulle verifiche delle prestazioni al PF di Zurigo) - Ordinanza sulle verifiche delle prestazioni al PF di Zurigo Ordinanza-sulle-verifiche-dell Art. 5 Modalità delle verifiche delle prestazioni - 1 Le modalità di una determinata verifica delle prestazioni, in particolare la forma, la data, il modo, la durata, la materia, la lingua e gli ausili ammessi, sono definite in maniera unitaria per tutti gli studenti. |
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1 | Le modalità di una determinata verifica delle prestazioni, in particolare la forma, la data, il modo, la durata, la materia, la lingua e gli ausili ammessi, sono definite in maniera unitaria per tutti gli studenti. |
2 | Le modalità sono stabilite dal dipartimento che svolge la verifica delle prestazioni. Fa stato il regolamento dell'ultima unità d'insegnamento frequentata. |
3 | All'occorrenza è possibile derogare, previa approvazione del rettore, dal principio di cui al capoverso 1, in particolare per le verifiche delle prestazioni che: |
a | devono essere sostenute quale condizione per l'ammissione agli studi di master; |
b | sono sostenute da studenti con disabilità; |
c | non possono essere sostenute alla data prevista per importanti motivi inerenti agli studi, in particolare a causa di un soggiorno di mobilità o di un praticantato obbligatorio. |
4 | In caso di deroga al principio di cui al capoverso 1 deve essere garantito lo scopo della verifica delle prestazioni. |
SR 414.135.1 Ordinanza del PF di Zurigo del 22 maggio 2012 sulle unità d'insegnamento e sulle verifiche delle prestazioni al PF di Zurigo (Ordinanza sulle verifiche delle prestazioni al PF di Zurigo) - Ordinanza sulle verifiche delle prestazioni al PF di Zurigo Ordinanza-sulle-verifiche-dell Art. 2 Definizioni - Nella presente ordinanza s'intende per: |
|
a | studi di bachelor: primo livello di studi che prevede l'acquisizione di 180 crediti formativi secondo il sistema europeo di accumulazione e trasferimento dei crediti (crediti formativi ECTS) e si conclude con il diploma di bachelor; |
b | studi di master: secondo livello di studi che prevede l'acquisizione di 90 o 120 crediti formativi ECTS e si conclude con il diploma di master; |
c | unità d'insegnamento: uno o più corsi che insieme formano un'unità di esame e per i quali è conferito complessivamente un determinato numero di crediti formativi ECTS; |
d | verifica delle prestazioni: ogni procedura, in particolare esami, blocchi di esami e lavori scritti, che permette di misurare e valutare le prestazioni degli studenti; |
e | esame: procedura che permette di controllare e valutare con un voto la padronanza della materia appresa in un'unità d'insegnamento della durata di uno o due semestri; |
f | blocco di esami: serie di diverse prove da sostenere durante una stessa sessione d'esame e per la quale si calcola la media dei singoli voti; |
g | sessione d'esame: periodo di diverse settimane durante le vacanze semestrali, in cui si svolgono le prove di una sessione; |
h | fase d'esame a fine semestre: periodo di diverse settimane che comprende le ultime settimane del semestre e le prime settimane successive delle vacanze semestrali, in cui si svolgono le verifiche delle prestazioni a fine semestre, in particolare gli esami di fine semestre; |
i | esame del corso di base: esame con il quale si conclude l'anno di base del ciclo di studi di bachelor; |
j | scadenze accademiche: tutte le scadenze concernenti gli studi, in particolare la durata massima consentita per gli studi di bachelor e di master e per i cicli di studi della formazione didattica, le scadenze per l'iscrizione alle verifiche delle prestazioni e per il ritiro dell'iscrizione, le scadenze per sottoporsi alle verifiche delle prestazioni e i programmi d'esami individuali fissati dal rettore; non rientrano nelle scadenze accademiche i termini di consegna dei lavori di semestre, delle tesi di bachelor e di master. |
SR 414.135.1 Ordinanza del PF di Zurigo del 22 maggio 2012 sulle unità d'insegnamento e sulle verifiche delle prestazioni al PF di Zurigo (Ordinanza sulle verifiche delle prestazioni al PF di Zurigo) - Ordinanza sulle verifiche delle prestazioni al PF di Zurigo Ordinanza-sulle-verifiche-dell Art. 10 Interruzione e mancata presentazione agli esami - 1 È possibile interrompere una sessione d'esame o una fase d'esame a fine semestre soltanto per importanti motivi, quali malattia o infortunio. |
|
1 | È possibile interrompere una sessione d'esame o una fase d'esame a fine semestre soltanto per importanti motivi, quali malattia o infortunio. |
2 | Chi interrompe la sessione d'esame o la fase d'esame a fine semestre deve informare immediatamente il servizio di pianificazione degli esami e presentargli i necessari certificati. |
3 | In caso di interruzione, tutte le verifiche delle prestazioni già sostenute sono considerate valide. Gli esami sostenuti che fanno parte di un blocco sono presi in considerazione al momento della continuazione degli esami. |
4 | Una verifica delle prestazioni è ritenuta non superata se la mancata presentazione alla verifica non è stata motivata o non è stata motivata in misura sufficiente. Se l'esame fa parte di un blocco di esami, è considerato non superato l'intero blocco. In questo caso il mancato superamento è indicato con la menzione «interruzione». |
5 | Sulla fondatezza della giustificazione addotta decide: |
a | per gli esami di una sessione e per le verifiche delle prestazioni da sostenere durante le fasi d'esame a fine semestre: il rettore; |
b | per le altre verifiche delle prestazioni: il delegato agli studi. |
SR 414.135.1 Ordinanza del PF di Zurigo del 22 maggio 2012 sulle unità d'insegnamento e sulle verifiche delle prestazioni al PF di Zurigo (Ordinanza sulle verifiche delle prestazioni al PF di Zurigo) - Ordinanza sulle verifiche delle prestazioni al PF di Zurigo Ordinanza-sulle-verifiche-dell Art. 4 Programma dei corsi - 1 Ogni dipartimento indica nel programma dei corsi per tutte le unità d'insegnamento da esso offerte: |
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1 | Ogni dipartimento indica nel programma dei corsi per tutte le unità d'insegnamento da esso offerte: |
a | il numero, il titolo, il semestre, il tipo, il numero di ore settimanali per semestre, i docenti e gli esaminatori responsabili; |
b | i contenuti e gli obiettivi didattici; |
c | l'attribuzione a una o più categorie di unità d'insegnamento; |
d | le condizioni eventualmente richieste per seguire il corso; |
e | il numero di crediti formativi ECTS secondo le direttive sul sistema di crediti emanate dal rettore; |
f | la lingua in cui è tenuta l'unità d'insegnamento e la lingua in cui è svolta la corrispondente verifica delle prestazioni; |
g | la forma e il momento della verifica delle prestazioni (esame di una sessione, verifica delle prestazioni a fine semestre o prestazione di semestre); |
h | le condizioni eventualmente richieste per l'ammissione alla verifica delle prestazioni; |
i | il modo (scritto o orale) e la durata della verifica delle prestazioni; |
j | gli ausili ammessi in occasione della verifica delle prestazioni. |
2 | Queste indicazioni diventano vincolanti a partire dall'inizio del semestre. In casi eccezionali motivati, il rettore può approvare modifiche delle indicazioni richieste dopo l'inizio del semestre, sempre che le domande siano presentate prima dello scadere del termine per l'iscrizione alle verifiche delle prestazioni di cui all'articolo 9 capoverso 1. Modifiche successive devono essere comunicate conformemente all'articolo 3. Non si entra nel merito di domande intempestive. |
3 | Se nel programma dei corsi figura un'unità d'insegnamento offerta da un altro dipartimento, devono essere riprese le indicazioni del dipartimento che la offre. |
4 | Le indicazioni di cui al capoverso 1 lettere d-g devono essere approvate dal rettore. |
SR 414.135.1 Ordinanza del PF di Zurigo del 22 maggio 2012 sulle unità d'insegnamento e sulle verifiche delle prestazioni al PF di Zurigo (Ordinanza sulle verifiche delle prestazioni al PF di Zurigo) - Ordinanza sulle verifiche delle prestazioni al PF di Zurigo Ordinanza-sulle-verifiche-dell Art. 2 Definizioni - Nella presente ordinanza s'intende per: |
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a | studi di bachelor: primo livello di studi che prevede l'acquisizione di 180 crediti formativi secondo il sistema europeo di accumulazione e trasferimento dei crediti (crediti formativi ECTS) e si conclude con il diploma di bachelor; |
b | studi di master: secondo livello di studi che prevede l'acquisizione di 90 o 120 crediti formativi ECTS e si conclude con il diploma di master; |
c | unità d'insegnamento: uno o più corsi che insieme formano un'unità di esame e per i quali è conferito complessivamente un determinato numero di crediti formativi ECTS; |
d | verifica delle prestazioni: ogni procedura, in particolare esami, blocchi di esami e lavori scritti, che permette di misurare e valutare le prestazioni degli studenti; |
e | esame: procedura che permette di controllare e valutare con un voto la padronanza della materia appresa in un'unità d'insegnamento della durata di uno o due semestri; |
f | blocco di esami: serie di diverse prove da sostenere durante una stessa sessione d'esame e per la quale si calcola la media dei singoli voti; |
g | sessione d'esame: periodo di diverse settimane durante le vacanze semestrali, in cui si svolgono le prove di una sessione; |
h | fase d'esame a fine semestre: periodo di diverse settimane che comprende le ultime settimane del semestre e le prime settimane successive delle vacanze semestrali, in cui si svolgono le verifiche delle prestazioni a fine semestre, in particolare gli esami di fine semestre; |
i | esame del corso di base: esame con il quale si conclude l'anno di base del ciclo di studi di bachelor; |
j | scadenze accademiche: tutte le scadenze concernenti gli studi, in particolare la durata massima consentita per gli studi di bachelor e di master e per i cicli di studi della formazione didattica, le scadenze per l'iscrizione alle verifiche delle prestazioni e per il ritiro dell'iscrizione, le scadenze per sottoporsi alle verifiche delle prestazioni e i programmi d'esami individuali fissati dal rettore; non rientrano nelle scadenze accademiche i termini di consegna dei lavori di semestre, delle tesi di bachelor e di master. |
SR 414.135.1 Ordinanza del PF di Zurigo del 22 maggio 2012 sulle unità d'insegnamento e sulle verifiche delle prestazioni al PF di Zurigo (Ordinanza sulle verifiche delle prestazioni al PF di Zurigo) - Ordinanza sulle verifiche delle prestazioni al PF di Zurigo Ordinanza-sulle-verifiche-dell Art. 2 Definizioni - Nella presente ordinanza s'intende per: |
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a | studi di bachelor: primo livello di studi che prevede l'acquisizione di 180 crediti formativi secondo il sistema europeo di accumulazione e trasferimento dei crediti (crediti formativi ECTS) e si conclude con il diploma di bachelor; |
b | studi di master: secondo livello di studi che prevede l'acquisizione di 90 o 120 crediti formativi ECTS e si conclude con il diploma di master; |
c | unità d'insegnamento: uno o più corsi che insieme formano un'unità di esame e per i quali è conferito complessivamente un determinato numero di crediti formativi ECTS; |
d | verifica delle prestazioni: ogni procedura, in particolare esami, blocchi di esami e lavori scritti, che permette di misurare e valutare le prestazioni degli studenti; |
e | esame: procedura che permette di controllare e valutare con un voto la padronanza della materia appresa in un'unità d'insegnamento della durata di uno o due semestri; |
f | blocco di esami: serie di diverse prove da sostenere durante una stessa sessione d'esame e per la quale si calcola la media dei singoli voti; |
g | sessione d'esame: periodo di diverse settimane durante le vacanze semestrali, in cui si svolgono le prove di una sessione; |
h | fase d'esame a fine semestre: periodo di diverse settimane che comprende le ultime settimane del semestre e le prime settimane successive delle vacanze semestrali, in cui si svolgono le verifiche delle prestazioni a fine semestre, in particolare gli esami di fine semestre; |
i | esame del corso di base: esame con il quale si conclude l'anno di base del ciclo di studi di bachelor; |
j | scadenze accademiche: tutte le scadenze concernenti gli studi, in particolare la durata massima consentita per gli studi di bachelor e di master e per i cicli di studi della formazione didattica, le scadenze per l'iscrizione alle verifiche delle prestazioni e per il ritiro dell'iscrizione, le scadenze per sottoporsi alle verifiche delle prestazioni e i programmi d'esami individuali fissati dal rettore; non rientrano nelle scadenze accademiche i termini di consegna dei lavori di semestre, delle tesi di bachelor e di master. |
SR 414.135.1 Ordinanza del PF di Zurigo del 22 maggio 2012 sulle unità d'insegnamento e sulle verifiche delle prestazioni al PF di Zurigo (Ordinanza sulle verifiche delle prestazioni al PF di Zurigo) - Ordinanza sulle verifiche delle prestazioni al PF di Zurigo Ordinanza-sulle-verifiche-dell Art. 5 Modalità delle verifiche delle prestazioni - 1 Le modalità di una determinata verifica delle prestazioni, in particolare la forma, la data, il modo, la durata, la materia, la lingua e gli ausili ammessi, sono definite in maniera unitaria per tutti gli studenti. |
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1 | Le modalità di una determinata verifica delle prestazioni, in particolare la forma, la data, il modo, la durata, la materia, la lingua e gli ausili ammessi, sono definite in maniera unitaria per tutti gli studenti. |
2 | Le modalità sono stabilite dal dipartimento che svolge la verifica delle prestazioni. Fa stato il regolamento dell'ultima unità d'insegnamento frequentata. |
3 | All'occorrenza è possibile derogare, previa approvazione del rettore, dal principio di cui al capoverso 1, in particolare per le verifiche delle prestazioni che: |
a | devono essere sostenute quale condizione per l'ammissione agli studi di master; |
b | sono sostenute da studenti con disabilità; |
c | non possono essere sostenute alla data prevista per importanti motivi inerenti agli studi, in particolare a causa di un soggiorno di mobilità o di un praticantato obbligatorio. |
4 | In caso di deroga al principio di cui al capoverso 1 deve essere garantito lo scopo della verifica delle prestazioni. |
SR 414.135.1 Ordinanza del PF di Zurigo del 22 maggio 2012 sulle unità d'insegnamento e sulle verifiche delle prestazioni al PF di Zurigo (Ordinanza sulle verifiche delle prestazioni al PF di Zurigo) - Ordinanza sulle verifiche delle prestazioni al PF di Zurigo Ordinanza-sulle-verifiche-dell Art. 10 Interruzione e mancata presentazione agli esami - 1 È possibile interrompere una sessione d'esame o una fase d'esame a fine semestre soltanto per importanti motivi, quali malattia o infortunio. |
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1 | È possibile interrompere una sessione d'esame o una fase d'esame a fine semestre soltanto per importanti motivi, quali malattia o infortunio. |
2 | Chi interrompe la sessione d'esame o la fase d'esame a fine semestre deve informare immediatamente il servizio di pianificazione degli esami e presentargli i necessari certificati. |
3 | In caso di interruzione, tutte le verifiche delle prestazioni già sostenute sono considerate valide. Gli esami sostenuti che fanno parte di un blocco sono presi in considerazione al momento della continuazione degli esami. |
4 | Una verifica delle prestazioni è ritenuta non superata se la mancata presentazione alla verifica non è stata motivata o non è stata motivata in misura sufficiente. Se l'esame fa parte di un blocco di esami, è considerato non superato l'intero blocco. In questo caso il mancato superamento è indicato con la menzione «interruzione». |
5 | Sulla fondatezza della giustificazione addotta decide: |
a | per gli esami di una sessione e per le verifiche delle prestazioni da sostenere durante le fasi d'esame a fine semestre: il rettore; |
b | per le altre verifiche delle prestazioni: il delegato agli studi. |
SR 414.135.1 Ordinanza del PF di Zurigo del 22 maggio 2012 sulle unità d'insegnamento e sulle verifiche delle prestazioni al PF di Zurigo (Ordinanza sulle verifiche delle prestazioni al PF di Zurigo) - Ordinanza sulle verifiche delle prestazioni al PF di Zurigo Ordinanza-sulle-verifiche-dell Art. 4 Programma dei corsi - 1 Ogni dipartimento indica nel programma dei corsi per tutte le unità d'insegnamento da esso offerte: |
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1 | Ogni dipartimento indica nel programma dei corsi per tutte le unità d'insegnamento da esso offerte: |
a | il numero, il titolo, il semestre, il tipo, il numero di ore settimanali per semestre, i docenti e gli esaminatori responsabili; |
b | i contenuti e gli obiettivi didattici; |
c | l'attribuzione a una o più categorie di unità d'insegnamento; |
d | le condizioni eventualmente richieste per seguire il corso; |
e | il numero di crediti formativi ECTS secondo le direttive sul sistema di crediti emanate dal rettore; |
f | la lingua in cui è tenuta l'unità d'insegnamento e la lingua in cui è svolta la corrispondente verifica delle prestazioni; |
g | la forma e il momento della verifica delle prestazioni (esame di una sessione, verifica delle prestazioni a fine semestre o prestazione di semestre); |
h | le condizioni eventualmente richieste per l'ammissione alla verifica delle prestazioni; |
i | il modo (scritto o orale) e la durata della verifica delle prestazioni; |
j | gli ausili ammessi in occasione della verifica delle prestazioni. |
2 | Queste indicazioni diventano vincolanti a partire dall'inizio del semestre. In casi eccezionali motivati, il rettore può approvare modifiche delle indicazioni richieste dopo l'inizio del semestre, sempre che le domande siano presentate prima dello scadere del termine per l'iscrizione alle verifiche delle prestazioni di cui all'articolo 9 capoverso 1. Modifiche successive devono essere comunicate conformemente all'articolo 3. Non si entra nel merito di domande intempestive. |
3 | Se nel programma dei corsi figura un'unità d'insegnamento offerta da un altro dipartimento, devono essere riprese le indicazioni del dipartimento che la offre. |
4 | Le indicazioni di cui al capoverso 1 lettere d-g devono essere approvate dal rettore. |
SR 414.135.1 Ordinanza del PF di Zurigo del 22 maggio 2012 sulle unità d'insegnamento e sulle verifiche delle prestazioni al PF di Zurigo (Ordinanza sulle verifiche delle prestazioni al PF di Zurigo) - Ordinanza sulle verifiche delle prestazioni al PF di Zurigo Ordinanza-sulle-verifiche-dell Art. 5 Modalità delle verifiche delle prestazioni - 1 Le modalità di una determinata verifica delle prestazioni, in particolare la forma, la data, il modo, la durata, la materia, la lingua e gli ausili ammessi, sono definite in maniera unitaria per tutti gli studenti. |
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1 | Le modalità di una determinata verifica delle prestazioni, in particolare la forma, la data, il modo, la durata, la materia, la lingua e gli ausili ammessi, sono definite in maniera unitaria per tutti gli studenti. |
2 | Le modalità sono stabilite dal dipartimento che svolge la verifica delle prestazioni. Fa stato il regolamento dell'ultima unità d'insegnamento frequentata. |
3 | All'occorrenza è possibile derogare, previa approvazione del rettore, dal principio di cui al capoverso 1, in particolare per le verifiche delle prestazioni che: |
a | devono essere sostenute quale condizione per l'ammissione agli studi di master; |
b | sono sostenute da studenti con disabilità; |
c | non possono essere sostenute alla data prevista per importanti motivi inerenti agli studi, in particolare a causa di un soggiorno di mobilità o di un praticantato obbligatorio. |
4 | In caso di deroga al principio di cui al capoverso 1 deve essere garantito lo scopo della verifica delle prestazioni. |
SR 414.135.1 Ordinanza del PF di Zurigo del 22 maggio 2012 sulle unità d'insegnamento e sulle verifiche delle prestazioni al PF di Zurigo (Ordinanza sulle verifiche delle prestazioni al PF di Zurigo) - Ordinanza sulle verifiche delle prestazioni al PF di Zurigo Ordinanza-sulle-verifiche-dell Art. 4 Programma dei corsi - 1 Ogni dipartimento indica nel programma dei corsi per tutte le unità d'insegnamento da esso offerte: |
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1 | Ogni dipartimento indica nel programma dei corsi per tutte le unità d'insegnamento da esso offerte: |
a | il numero, il titolo, il semestre, il tipo, il numero di ore settimanali per semestre, i docenti e gli esaminatori responsabili; |
b | i contenuti e gli obiettivi didattici; |
c | l'attribuzione a una o più categorie di unità d'insegnamento; |
d | le condizioni eventualmente richieste per seguire il corso; |
e | il numero di crediti formativi ECTS secondo le direttive sul sistema di crediti emanate dal rettore; |
f | la lingua in cui è tenuta l'unità d'insegnamento e la lingua in cui è svolta la corrispondente verifica delle prestazioni; |
g | la forma e il momento della verifica delle prestazioni (esame di una sessione, verifica delle prestazioni a fine semestre o prestazione di semestre); |
h | le condizioni eventualmente richieste per l'ammissione alla verifica delle prestazioni; |
i | il modo (scritto o orale) e la durata della verifica delle prestazioni; |
j | gli ausili ammessi in occasione della verifica delle prestazioni. |
2 | Queste indicazioni diventano vincolanti a partire dall'inizio del semestre. In casi eccezionali motivati, il rettore può approvare modifiche delle indicazioni richieste dopo l'inizio del semestre, sempre che le domande siano presentate prima dello scadere del termine per l'iscrizione alle verifiche delle prestazioni di cui all'articolo 9 capoverso 1. Modifiche successive devono essere comunicate conformemente all'articolo 3. Non si entra nel merito di domande intempestive. |
3 | Se nel programma dei corsi figura un'unità d'insegnamento offerta da un altro dipartimento, devono essere riprese le indicazioni del dipartimento che la offre. |
4 | Le indicazioni di cui al capoverso 1 lettere d-g devono essere approvate dal rettore. |
SR 414.110 Legge federale del 4 ottobre 1991 sui politecnici federali (Legge sui PF) - Legge sui PF Legge-sui-PF Art. 37 Protezione giuridica - 1 Sempre che la presente legge non disponga altrimenti, la protezione giuridica è retta dalle disposizioni generali sull'amministrazione della giustizia federale. |
|
1 | Sempre che la presente legge non disponga altrimenti, la protezione giuridica è retta dalle disposizioni generali sull'amministrazione della giustizia federale. |
2 | Il Consiglio dei PF, i PF e gli istituti di ricerca sono legittimati a ricorrere contro le decisioni su ricorso nella cause in cui hanno pronunciato come autorità di prima istanza. Le assemblee delle scuole sono legittimate a ricorrere contro le decisioni in materia di cogestione. |
2bis | I PF e gli istituti di ricerca non sono legittimati a ricorrere contro le decisioni del Consiglio dei PF secondo gli articoli 25 capoverso 1 lettera e nonché 33a capoverso 3.114 |
3 | Contro le decisioni dei PF e degli istituti di ricerca può essere interposto ricorso alla Commissione di ricorso dei PF. Sono eccettuate le decisioni rette dalla legge del 14 marzo 1958115 sulla responsabilità.116 |
4 | Nelle procedure di ricorso contro le decisioni in materia di esito di esami e promozioni non può essere invocata l'inadeguatezza. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 63 - 1 L'autorità di ricorso mette nel dispositivo le spese processuali, consistenti in una tassa di decisione nelle tasse di cancelleria e negli sborsi, di regola a carico della parte soccombente. Se questa soccombe solo parzialmente, le spese processuali sono ridotte. Per eccezione, si possono condonare le spese processuali. |
|
1 | L'autorità di ricorso mette nel dispositivo le spese processuali, consistenti in una tassa di decisione nelle tasse di cancelleria e negli sborsi, di regola a carico della parte soccombente. Se questa soccombe solo parzialmente, le spese processuali sono ridotte. Per eccezione, si possono condonare le spese processuali. |
2 | Nessuna spesa processuale è messa a carico dell'autorità inferiore ne delle autorità federali, che promuovano il ricorso e soccombano; se l'autorità ricorrente, che soccombe, non è un'autorità federale, le spese processuali le sono addossate in quanto la causa concerna interessi pecuniari di enti o d'istituti autonomi. |
3 | Alla parte vincente possono essere addossate solo le spese processuali che abbia cagionato violando le regole di procedura. |
4 | L'autorità di ricorso, il suo presidente o il giudice dell'istruzione esige dal ricorrente un anticipo equivalente alle presunte spese processuali. Stabilisce un congruo termine per il pagamento con la comminatoria che altrimenti non entrerà nel merito. Se sussistono motivi particolari, può rinunciare interamente o in parte a esigere l'anticipo.100 |
4bis | La tassa di decisione è stabilita in funzione dell'ampiezza e della difficoltà della causa, del modo di condotta processuale e della situazione finanziaria delle parti. Il suo importo oscilla: |
a | da 100 a 5000 franchi nelle controversie senza interesse pecuniario; |
b | da 100 a 50 000 franchi nelle altre controversie.101 |
5 | Il Consiglio federale disciplina i dettagli relativi alla determinazione delle tasse.102 Sono fatti salvi l'articolo 16 capoverso 1 lettera a della legge del 17 giugno 2005103 sul Tribunale amministrativo federale e l'articolo 73 della legge del 19 marzo 2010104 sull'organizzazione delle autorità penali.105 |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 64 - 1 L'autorità di ricorso, se ammette il ricorso in tutto o in parte, può, d'ufficio o a domanda, assegnare al ricorrente una indennità per le spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato. |
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1 | L'autorità di ricorso, se ammette il ricorso in tutto o in parte, può, d'ufficio o a domanda, assegnare al ricorrente una indennità per le spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato. |
2 | Il dispositivo indica l'ammontare dell'indennità e l'addossa all'ente o all'istituto autonomo, nel cui nome l'autorità inferiore ha deciso, in quanto non possa essere messa a carico di una controparte soccombente. |
3 | Se una controparte soccombente ha presentato conclusioni indipendenti, l'indennità può essere messa a suo carico, secondo la propria solvenza. |
4 | L'ente o l'istituto autonomo, nel cui nome l'autorità inferiore ha deciso, risponde dell'indennità addossata a una controparte soccombente, in quanto non possa essere riscossa. |
5 | Il Consiglio federale disciplina la determinazione delle spese ripetibili.106 Sono fatti salvi l'articolo 16 capoverso 1 lettera a della legge del 17 giugno 2005107 sul Tribunale amministrativo federale e l'articolo 73 della legge del 19 marzo 2010108 sull'organizzazione delle autorità penali.109 |
SR 173.320.2 Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TS-TAF) TS-TAF Art. 7 Principio - 1 La parte vincente ha diritto alle ripetibili per le spese necessarie derivanti dalla causa. |
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1 | La parte vincente ha diritto alle ripetibili per le spese necessarie derivanti dalla causa. |
2 | Se la parte vince solo parzialmente, le spese ripetibili sono ridotte in proporzione. |
3 | Le autorità federali e, di regola, le altre autorità con qualità di parte non hanno diritto a un'indennità a titolo di ripetibili. |
4 | Se le spese sono relativamente modeste, si può rinunciare a concedere alla parte un'indennità a titolo di ripetibili. |
5 | L'articolo 6a è applicabile per analogia.7 |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 82 Principio - Il Tribunale federale giudica i ricorsi: |
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a | contro le decisioni pronunciate in cause di diritto pubblico; |
b | contro gli atti normativi cantonali; |
c | concernenti il diritto di voto dei cittadini nonché le elezioni e votazioni popolari. |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 42 Atti scritti - 1 Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. |
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1 | Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. |
2 | Nei motivi occorre spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato viola il diritto. Qualora il ricorso sia ammissibile soltanto se concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o un caso particolarmente importante per altri motivi, occorre spiegare perché la causa adempie siffatta condizione.14 15 |
3 | Se sono in possesso della parte, i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati; se l'atto scritto è diretto contro una decisione, anche questa deve essere allegata. |
4 | In caso di trasmissione per via elettronica, la parte o il suo patrocinatore deve munire l'atto scritto di una firma elettronica qualificata secondo la legge del 18 marzo 201616 sulla firma elettronica. Il Tribunale federale determina mediante regolamento: |
a | il formato dell'atto scritto e dei relativi allegati; |
b | le modalità di trasmissione; |
c | le condizioni alle quali può essere richiesta la trasmissione successiva di documenti cartacei in caso di problemi tecnici.17 |
5 | Se mancano la firma della parte o del suo patrocinatore, la procura dello stesso o gli allegati prescritti, o se il patrocinatore non è autorizzato in quanto tale, è fissato un congruo termine per sanare il vizio, con la comminatoria che altrimenti l'atto scritto non sarà preso in considerazione. |
6 | Gli atti illeggibili, sconvenienti, incomprensibili, prolissi o non redatti in una lingua ufficiale possono essere del pari rinviati al loro autore affinché li modifichi. |
7 | Gli atti scritti dovuti a condotta processuale da querulomane o altrimenti abusiva sono inammissibili. |