Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 1/2}
1P.242/2005 /biz
Sentenza del 18 aprile 2006
I Corte di diritto pubblico
Composizione
Giudici federali Féraud, presidente,
Nay, Eusebio,
cancelliere Crameri.
Parti
Comunità di Aquila,
ricorrente,
contro
Gran Consiglio del Cantone Ticino, 6501 Bellinzona,
Consiglio di Stato del Cantone Ticino,
6500 Bellinzona.
Oggetto
art. 50
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 50 - 1 L'autonomia comunale è garantita nella misura prevista dal diritto cantonale. |
|
1 | L'autonomia comunale è garantita nella misura prevista dal diritto cantonale. |
2 | Nell'ambito del suo agire, la Confederazione tiene conto delle possibili conseguenze per i Comuni. |
3 | La Confederazione prende in considerazione la particolare situazione delle città, degli agglomerati e delle regioni di montagna. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 50 - 1 L'autonomia comunale è garantita nella misura prevista dal diritto cantonale. |
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1 | L'autonomia comunale è garantita nella misura prevista dal diritto cantonale. |
2 | Nell'ambito del suo agire, la Confederazione tiene conto delle possibili conseguenze per i Comuni. |
3 | La Confederazione prende in considerazione la particolare situazione delle città, degli agglomerati e delle regioni di montagna. |
ricorso di diritto pubblico contro il decreto legislativo del 25 gennaio 2005 del Gran Consiglio del Cantone Ticino.
Fatti:
A.
Con messaggio del 7 settembre 2004 il Consiglio di Stato del Cantone Ticino ha proposto al Gran Consiglio di adottare un decreto legislativo con cui veniva decisa la fusione dei Comuni di Aquila, Campo Blenio, Ghirone, Olivone e Torre. Nella votazione consultiva dell'8 febbraio 2004, indetta nei Comuni interessati, per l'aggregazione si sono pronunciati in totale 663 cittadini, contro 333: soltanto ad Aquila vi è stata una maggioranza di voti contrari, segnatamente 165 contro 121, ossia il 57.69%, mentre gli altri Comuni hanno accettato a grande maggioranza la fusione: il Comune di Campo Blenio con il 95.65%, Ghirone con il 69.23%. Olivone con l'81.37% e Torre con 58.48% di voti favorevoli.
B.
Con decreto legislativo del 25 gennaio 2005, pubblicato nel Foglio ufficiale del Cantone Ticino del 28 gennaio 2005, n. 8 pag. 692 e, decorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del 18 marzo 2005, n. 13 pag. 108 segg., il Gran Consiglio del Cantone Ticino ha deciso la fusione dei citati Comuni in un nuovo Comune denominato Comune di Blenio, come proposto dal Governo. Contro questa decisione, la neocostituita Associazione ticinese per l'autonomia dei Comuni aveva lanciato un referendum, fallito per insufficienza delle firme raccolte.
C.
La "Comunità di Aquila" impugna il decreto legislativo dinanzi al Tribunale federale mediante un ricorso di diritto pubblico del 9 aprile 2005. Chiede di annullare il criticato decreto, che violerebbe l'uguaglianza giuridica (art. 8
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 8 Uguaglianza giuridica - 1 Tutti sono uguali davanti alla legge. |
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1 | Tutti sono uguali davanti alla legge. |
2 | Nessuno può essere discriminato, in particolare a causa dell'origine, della razza, del sesso, dell'età, della lingua, della posizione sociale, del modo di vita, delle convinzioni religiose, filosofiche o politiche, e di menomazioni fisiche, mentali o psichiche. |
3 | Uomo e donna hanno uguali diritti. La legge ne assicura l'uguaglianza, di diritto e di fatto, in particolare per quanto concerne la famiglia, l'istruzione e il lavoro. Uomo e donna hanno diritto a un salario uguale per un lavoro di uguale valore. |
4 | La legge prevede provvedimenti per eliminare svantaggi esistenti nei confronti dei disabili. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 9 Protezione dall'arbitrio e tutela della buona fede - Ognuno ha diritto d'essere trattato senza arbitrio e secondo il principio della buona fede da parte degli organi dello Stato. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 29 Garanzie procedurali generali - 1 In procedimenti dinanzi ad autorità giudiziarie o amministrative, ognuno ha diritto alla parità ed equità di trattamento, nonché ad essere giudicato entro un termine ragionevole. |
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1 | In procedimenti dinanzi ad autorità giudiziarie o amministrative, ognuno ha diritto alla parità ed equità di trattamento, nonché ad essere giudicato entro un termine ragionevole. |
2 | Le parti hanno diritto d'essere sentite. |
3 | Chi non dispone dei mezzi necessari ha diritto alla gratuità della procedura se la sua causa non sembra priva di probabilità di successo. Ha inoltre diritto al patrocinio gratuito qualora la presenza di un legale sia necessaria per tutelare i suoi diritti. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 50 - 1 L'autonomia comunale è garantita nella misura prevista dal diritto cantonale. |
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1 | L'autonomia comunale è garantita nella misura prevista dal diritto cantonale. |
2 | Nell'ambito del suo agire, la Confederazione tiene conto delle possibili conseguenze per i Comuni. |
3 | La Confederazione prende in considerazione la particolare situazione delle città, degli agglomerati e delle regioni di montagna. |
D.
Il Consiglio di Stato propone di respingere, in quanto ricevibile, il ricorso, ponendo la tassa di giustizia a carico dei ricorrenti con vincolo di solidarietà. Con atto completivo del 10 giugno 2005 la ricorrente si riconferma nelle sue allegazioni e conclusioni.
Diritto:
1.
1.1 Il Tribunale federale esamina d'ufficio l'ammissibilità dei ricorsi che gli vengono sottoposti, senza essere vincolato, in tale ambito, dagli argomenti delle parti o dalle loro conclusioni (DTF 131 I 153 consid. 1, 145 consid. 2).
1.2 La legittimazione a interporre un ricorso di diritto pubblico si definisce unicamente sulla base dell'art. 88
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 50 - 1 L'autonomia comunale è garantita nella misura prevista dal diritto cantonale. |
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1 | L'autonomia comunale è garantita nella misura prevista dal diritto cantonale. |
2 | Nell'ambito del suo agire, la Confederazione tiene conto delle possibili conseguenze per i Comuni. |
3 | La Confederazione prende in considerazione la particolare situazione delle città, degli agglomerati e delle regioni di montagna. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 50 - 1 L'autonomia comunale è garantita nella misura prevista dal diritto cantonale. |
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1 | L'autonomia comunale è garantita nella misura prevista dal diritto cantonale. |
2 | Nell'ambito del suo agire, la Confederazione tiene conto delle possibili conseguenze per i Comuni. |
3 | La Confederazione prende in considerazione la particolare situazione delle città, degli agglomerati e delle regioni di montagna. |
1.3 Come rettamente rilevato dal Consiglio di Stato nelle osservazioni, la non meglio precisata "Comunità di Aquila", tenuta ad addurre i fatti a sostegno della sua legittimazione e a dimostrarla (DTF 125 I 173 consid. 1b, 253 consid. 1c), ma che nemmeno sostiene d'avere personalità giuridica, non ha la capacità di stare in giudizio (sulla legittimazione delle associazioni v. DTF 130 I 82 consid. 1.3). Nell'atto completivo essa rileva che sarebbe una semplice rappresentazione nominale di 151 cittadini di Aquila. Si giustifica quindi di esaminare la legittimazione dei ricorrenti, cittadini attivi di questo Comune.
1.4 I ricorrenti adducono che il contestato decreto tocca direttamente l'autonomia politica del comune, la cittadinanza, l'attinenza comunale e il diritto di voto dei cittadini. Aggiungono che hanno inoltrato il gravame in quanto, per divergenti concezioni politiche in materia di aggregazione comunale, né il Municipio né il Consiglio comunale di Aquila l'hanno presentato, nonostante la volontà contraria alla fusione manifestata dai cittadini nella già citata votazione consultiva. Poiché non sarebbe possibile lanciare un'iniziativa popolare per obbligare le autorità comunali a presentare il ricorso, la loro legittimazione ricorsuale sarebbe evidente, anche ed esclusivamente riguardo alla difesa dell'autonomia comunale.
1.4.1 L'assunto manifestamente non regge. Già nella decisione del 12 marzo 2001 concernente l'aggregazione forzata del Comune di Sala Capriasca, il Tribunale federale, ritenuta manifesta la legittimazione del Comune (sentenza 1P.700/2000, consid. 2b, apparsa nella RDAT I-2001 n. 1 pag. 3; v. anche DTF 131 I 91 consid. 1, 129 I 313 consid. 4.1 pag. 319), esprimendosi sulla legittimazione di un cittadino attivo del Comune a interporre il ricorso di diritto pubblico, aveva stabilito che questi non era toccato direttamente e personalmente nei suoi interessi personali giuridicamente protetti, ossia in quegli interessi privati di cui il diritto costituzionale assicura la protezione (art. 88
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 50 - 1 L'autonomia comunale è garantita nella misura prevista dal diritto cantonale. |
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1 | L'autonomia comunale è garantita nella misura prevista dal diritto cantonale. |
2 | Nell'ambito del suo agire, la Confederazione tiene conto delle possibili conseguenze per i Comuni. |
3 | La Confederazione prende in considerazione la particolare situazione delle città, degli agglomerati e delle regioni di montagna. |
1.4.2 Il Tribunale federale, pronunciandosi poi sull'asserita violazione dell'autonomia comunale addotta dal cittadino, quesito sul quale insistono anche i ricorrenti, ha ricordato che a fondamento di un ricorso di diritto pubblico per violazione del diritto di voto, il cittadino può far valere, a titolo ausiliario, la lesione dell'autonomia comunale, sempreché l'atto impugnato limiti i diritti politici dei cittadini e possa pertanto essere oggetto di un ricorso secondo l'art. 85 lett. a
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 50 - 1 L'autonomia comunale è garantita nella misura prevista dal diritto cantonale. |
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1 | L'autonomia comunale è garantita nella misura prevista dal diritto cantonale. |
2 | Nell'ambito del suo agire, la Confederazione tiene conto delle possibili conseguenze per i Comuni. |
3 | La Confederazione prende in considerazione la particolare situazione delle città, degli agglomerati e delle regioni di montagna. |
Nel caso di specie le autorità comunali di Aquila, come rilevato anche dai ricorrenti, sono favorevoli all'aggregazione e deliberatamente non vi si sono opposte, per cui i ricorrenti non sono chiaramente legittimati a far valere, a titolo pregiudiziale, la lesione dell'autonomia comunale, visto che l'organo competente a rappresentare il Comune vi ha rinunciato (DTF 107 Ia 96 consid. 1c; sentenza 1P.545/1993 del 14 gennaio 1994 consid. 2a, apparsa in RDAT I-1995 n. 28 pag. 71).
2.
2.1 Per quanto riguarda la perdita dei diritti di iniziativa legislativa e di referendum facoltativo, conferiti in determinate circostanze al comune (v. art. 41 e
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 50 - 1 L'autonomia comunale è garantita nella misura prevista dal diritto cantonale. |
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1 | L'autonomia comunale è garantita nella misura prevista dal diritto cantonale. |
2 | Nell'ambito del suo agire, la Confederazione tiene conto delle possibili conseguenze per i Comuni. |
3 | La Confederazione prende in considerazione la particolare situazione delle città, degli agglomerati e delle regioni di montagna. |
2.2 Certo, con la scomparsa del comune quale entità autonoma vengono meno anche i diritti - la cui lesione è sostenuta anche nel caso di specie - dei ricorrenti alla cittadinanza di quel comune e il diritto di partecipare, in tale ambito, alla formazione delle sue decisioni. Come tuttavia rilevato nella decisione del 12 marzo 2001, il diritto di voto non è comunque colpito (consid. 2c/bb). Quelle considerazioni valgono anche per gli accenni ricorsuali concernenti la cittadinanza, l'attinenza comunale e il diritto di voto, che i cittadini potranno esercitare liberamente e in condizioni di uguaglianza nell'ambito del nuovo comune. Per di più, la nuova legge sulle aggregazioni poteva essere oggetto di referendum, come il decreto legislativo impugnato, per cui il diritto di voto manifestamente non è stato leso.
2.3 I ricorrenti disattendono inoltre che la libertà di voto e di elezione garantisce al cittadino elettore che siano riconosciuti solo i risultati elettorali corrispondenti in modo affidabile e non falsato alla volontà dell'elettore liberamente espressa e di contestare la regolarità della procedura di voto e l'accertamento del suo risultato (art. 34 cpv. 2
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 34 Diritti politici - 1 I diritti politici sono garantiti. |
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1 | I diritti politici sono garantiti. |
2 | La garanzia dei diritti politici protegge la libera formazione della volontà e l'espressione fedele del voto. |
3.
3.1 Giova nondimeno rilevare che l'assunto ricorsuale principale, secondo cui il diritto di voto sarebbe stato disatteso perché l'Autorità cantonale avrebbe oltrepassato le proprie competenze e leso l'art. 20 cpv. 1
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 20 Libertà della scienza - La libertà della ricerca e dell'insegnamento scientifici è garantita. |
SR 131.229 Costituzione della Repubblica e Cantone Ticino, del 14 dicembre 1997 Cost./TI Art. 20 - 1 I Comuni non possono fondersi con altri Comuni o dividersi senza il consenso dei loro cittadini e l'approvazione del Gran Consiglio.13 |
|
1 | I Comuni non possono fondersi con altri Comuni o dividersi senza il consenso dei loro cittadini e l'approvazione del Gran Consiglio.13 |
2 | Il Cantone favorisce la fusione dei Comuni. |
4 | Le rettifiche di confine e le cessioni di territorio di piccola entità sono convenute direttamente dai Comuni fatta salva la ratifica del Consiglio di Stato.15 |
I ricorrenti contestano come già visto, peraltro con censure meramente appellatorie e quindi inammissibili (sulle esigenze di motivazione secondo l'art. 90 cpv. 1 lett. b
SR 131.229 Costituzione della Repubblica e Cantone Ticino, del 14 dicembre 1997 Cost./TI Art. 20 - 1 I Comuni non possono fondersi con altri Comuni o dividersi senza il consenso dei loro cittadini e l'approvazione del Gran Consiglio.13 |
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1 | I Comuni non possono fondersi con altri Comuni o dividersi senza il consenso dei loro cittadini e l'approvazione del Gran Consiglio.13 |
2 | Il Cantone favorisce la fusione dei Comuni. |
4 | Le rettifiche di confine e le cessioni di territorio di piccola entità sono convenute direttamente dai Comuni fatta salva la ratifica del Consiglio di Stato.15 |
SR 131.229 Costituzione della Repubblica e Cantone Ticino, del 14 dicembre 1997 Cost./TI Art. 20 - 1 I Comuni non possono fondersi con altri Comuni o dividersi senza il consenso dei loro cittadini e l'approvazione del Gran Consiglio.13 |
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1 | I Comuni non possono fondersi con altri Comuni o dividersi senza il consenso dei loro cittadini e l'approvazione del Gran Consiglio.13 |
2 | Il Cantone favorisce la fusione dei Comuni. |
4 | Le rettifiche di confine e le cessioni di territorio di piccola entità sono convenute direttamente dai Comuni fatta salva la ratifica del Consiglio di Stato.15 |
3.2 Già nella sentenza appena citata, era stato sottolineato che, secondo la costante giurisprudenza, la fusione poteva essere decretata anche senza l'accordo di tutti i comuni interessati, per quanto fosse prevista dal diritto cantonale e questo non imponesse un siffatto consenso. È stato altresì stabilito che nel Cantone Ticino l'accordo dei cittadini, su cui insistono i ricorrenti adducendo senza tuttavia dimostrarlo che dovrebbe trattarsi di un consenso deliberativo e non semplicemente consultivo, non è richiesto dall'art. 20 cpv. 3
SR 131.229 Costituzione della Repubblica e Cantone Ticino, del 14 dicembre 1997 Cost./TI Art. 20 - 1 I Comuni non possono fondersi con altri Comuni o dividersi senza il consenso dei loro cittadini e l'approvazione del Gran Consiglio.13 |
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1 | I Comuni non possono fondersi con altri Comuni o dividersi senza il consenso dei loro cittadini e l'approvazione del Gran Consiglio.13 |
2 | Il Cantone favorisce la fusione dei Comuni. |
4 | Le rettifiche di confine e le cessioni di territorio di piccola entità sono convenute direttamente dai Comuni fatta salva la ratifica del Consiglio di Stato.15 |
3.3 Circa la natura della votazione popolare in vista di un'aggregazione di due o più comuni si esprime in termini oltremodo chiari anche il messaggio del 14 gennaio 2003 sulla nuova legge sulle aggregazioni e separazioni dei Comuni, adottata posteriormente alla citata sentenza, nel quale è espressamente rilevato che la votazione, come in precedenza, ha valenza consultiva, per cui il volere popolare non pregiudica o limita la facoltà di proposta del Consiglio di Stato e la decisione del Gran Consiglio, in particolare di procedere a un'aggregazione senza il consenso della cittadinanza locale (pag. 24; cfr. anche pag. 15 e 28). Il preavviso assembleare di natura consultiva, come disposto dall'art. 6 cpv. 1 LASC, determina quindi anzitutto la natura volontaria o coatta della fusione (cfr. Beatrix Zahner, Gemeindevereinigungen - öffentlichrechtliche Aspekte, tesi, Zurigo 2005, pag. 231). Ne segue che l'art. 9 LASC, secondo cui, date determinate premesse, il Gran Consiglio, con il voto della maggioranza assoluta dei suoi membri e tenuto conto dell'esito della votazione consultiva in tutto il comprensorio, può decidere l'aggregazione anche quando i preavvisi assembleari non sono (tutti) favorevoli, non viola la Costituzione (su questo
tema vedi sentenza 1P.265/2005 nella causa Comune di Bignasco, decisa in data odierna, consid. 2.5.2 e 3).
3.4 Infine, sempre nel giudizio del 12 marzo 2001, è stato stabilito che la fusione, fosse pure coatta, di massima né contrasta con l'art. 50 cpv. 1
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 50 - 1 L'autonomia comunale è garantita nella misura prevista dal diritto cantonale. |
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1 | L'autonomia comunale è garantita nella misura prevista dal diritto cantonale. |
2 | Nell'ambito del suo agire, la Confederazione tiene conto delle possibili conseguenze per i Comuni. |
3 | La Confederazione prende in considerazione la particolare situazione delle città, degli agglomerati e delle regioni di montagna. |
SR 131.229 Costituzione della Repubblica e Cantone Ticino, del 14 dicembre 1997 Cost./TI Art. 16 - 1 Il Comune è un ente di diritto pubblico. La sua esistenza è garantita. |
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1 | Il Comune è un ente di diritto pubblico. La sua esistenza è garantita. |
2 | Esso è autonomo nei limiti della Costituzione e delle leggi. |
3 | A livello locale svolge i compiti pubblici generali che la legge non attribuisce né alla Confederazione né al Cantone. |
3.5 Indipendentemente dalla carenza di legittimazione nel merito, i ricorrenti possono censurare la violazione delle garanzie procedurali che il diritto cantonale o l'invocato art. 29
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 29 Garanzie procedurali generali - 1 In procedimenti dinanzi ad autorità giudiziarie o amministrative, ognuno ha diritto alla parità ed equità di trattamento, nonché ad essere giudicato entro un termine ragionevole. |
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1 | In procedimenti dinanzi ad autorità giudiziarie o amministrative, ognuno ha diritto alla parità ed equità di trattamento, nonché ad essere giudicato entro un termine ragionevole. |
2 | Le parti hanno diritto d'essere sentite. |
3 | Chi non dispone dei mezzi necessari ha diritto alla gratuità della procedura se la sua causa non sembra priva di probabilità di successo. Ha inoltre diritto al patrocinio gratuito qualora la presenza di un legale sia necessaria per tutelare i suoi diritti. |
Nella fattispecie i diritti di parte dei ricorrenti non sono stati violati. In effetti l'asserita lesione del diritto di essere sentito (art. 29 cpv. 2
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 29 Garanzie procedurali generali - 1 In procedimenti dinanzi ad autorità giudiziarie o amministrative, ognuno ha diritto alla parità ed equità di trattamento, nonché ad essere giudicato entro un termine ragionevole. |
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1 | In procedimenti dinanzi ad autorità giudiziarie o amministrative, ognuno ha diritto alla parità ed equità di trattamento, nonché ad essere giudicato entro un termine ragionevole. |
2 | Le parti hanno diritto d'essere sentite. |
3 | Chi non dispone dei mezzi necessari ha diritto alla gratuità della procedura se la sua causa non sembra priva di probabilità di successo. Ha inoltre diritto al patrocinio gratuito qualora la presenza di un legale sia necessaria per tutelare i suoi diritti. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 8 Uguaglianza giuridica - 1 Tutti sono uguali davanti alla legge. |
|
1 | Tutti sono uguali davanti alla legge. |
2 | Nessuno può essere discriminato, in particolare a causa dell'origine, della razza, del sesso, dell'età, della lingua, della posizione sociale, del modo di vita, delle convinzioni religiose, filosofiche o politiche, e di menomazioni fisiche, mentali o psichiche. |
3 | Uomo e donna hanno uguali diritti. La legge ne assicura l'uguaglianza, di diritto e di fatto, in particolare per quanto concerne la famiglia, l'istruzione e il lavoro. Uomo e donna hanno diritto a un salario uguale per un lavoro di uguale valore. |
4 | La legge prevede provvedimenti per eliminare svantaggi esistenti nei confronti dei disabili. |
SR 131.229 Costituzione della Repubblica e Cantone Ticino, del 14 dicembre 1997 Cost./TI Art. 20 - 1 I Comuni non possono fondersi con altri Comuni o dividersi senza il consenso dei loro cittadini e l'approvazione del Gran Consiglio.13 |
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1 | I Comuni non possono fondersi con altri Comuni o dividersi senza il consenso dei loro cittadini e l'approvazione del Gran Consiglio.13 |
2 | Il Cantone favorisce la fusione dei Comuni. |
4 | Le rettifiche di confine e le cessioni di territorio di piccola entità sono convenute direttamente dai Comuni fatta salva la ratifica del Consiglio di Stato.15 |
dimostrano affatto perché altri comuni si sarebbero trovati in situazioni comparabili dal profilo della struttura finanziaria, geografica e territoriale (sentenza del 12 marzo 2001 consid. 9; cfr. DTF 131 I 91 consid. 3.4 pag. 102 seg.).
3.5.1 Per finire, le critiche concernenti la politica cantonale sulle aggregazioni comunali, sulla quale si diffondono e imperniano il gravame i ricorrenti, esulano manifestamente dall'oggetto del litigio, come peraltro essi stessi ammettono, e sono quindi inammissibili.
4.
4.1 Ne segue che il ricorso, nella minima misura della sua ammissibilità, dev'essere respinto.
4.2 Riguardo alle spese processuali i ricorrenti rilevano che il gravame sarebbe motivato da un interesse pubblico, per cui, con riferimento alla causa del Comune di Sala Capriasca, in caso di soccombenza, dovrebbero essere esentati dalla tassa di giustizia. L'assunto non regge. Nell'invocata causa, il Comune è stato dispensato dal pagamento delle spese sulla base dell'art. 156 cpv. 2
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 8 Uguaglianza giuridica - 1 Tutti sono uguali davanti alla legge. |
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1 | Tutti sono uguali davanti alla legge. |
2 | Nessuno può essere discriminato, in particolare a causa dell'origine, della razza, del sesso, dell'età, della lingua, della posizione sociale, del modo di vita, delle convinzioni religiose, filosofiche o politiche, e di menomazioni fisiche, mentali o psichiche. |
3 | Uomo e donna hanno uguali diritti. La legge ne assicura l'uguaglianza, di diritto e di fatto, in particolare per quanto concerne la famiglia, l'istruzione e il lavoro. Uomo e donna hanno diritto a un salario uguale per un lavoro di uguale valore. |
4 | La legge prevede provvedimenti per eliminare svantaggi esistenti nei confronti dei disabili. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 50 - 1 L'autonomia comunale è garantita nella misura prevista dal diritto cantonale. |
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1 | L'autonomia comunale è garantita nella misura prevista dal diritto cantonale. |
2 | Nell'ambito del suo agire, la Confederazione tiene conto delle possibili conseguenze per i Comuni. |
3 | La Confederazione prende in considerazione la particolare situazione delle città, degli agglomerati e delle regioni di montagna. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 8 Uguaglianza giuridica - 1 Tutti sono uguali davanti alla legge. |
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1 | Tutti sono uguali davanti alla legge. |
2 | Nessuno può essere discriminato, in particolare a causa dell'origine, della razza, del sesso, dell'età, della lingua, della posizione sociale, del modo di vita, delle convinzioni religiose, filosofiche o politiche, e di menomazioni fisiche, mentali o psichiche. |
3 | Uomo e donna hanno uguali diritti. La legge ne assicura l'uguaglianza, di diritto e di fatto, in particolare per quanto concerne la famiglia, l'istruzione e il lavoro. Uomo e donna hanno diritto a un salario uguale per un lavoro di uguale valore. |
4 | La legge prevede provvedimenti per eliminare svantaggi esistenti nei confronti dei disabili. |
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
1.
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.
2.
La tassa di giustizia di fr. 1'000.- è posta a carico dei ricorrenti in solido.
3.
Comunicazione a Elvezio Cima, per i ricorrenti, e al Consiglio di Stato del Cantone Ticino, per sé e in rappresentanza del Gran Consiglio del Cantone Ticino.
Losanna, 18 aprile 2006
In nome della I Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero
Il presidente: Il cancelliere: