Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal

Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal

Abteilung I
A-4092/2016

Urteil vom 17. März 2017

Besetzung

Richter Michael Beusch (Vorsitz),
Richterin Marianne Ryter,
Richter Jürg Steiger,
Gerichtsschreiber Beat König.

Parteien

Anlagestiftung A._______,
vertreten durch lic. iur. Marta Mozar, Rechtsanwältin, Beschwerdeführerin,
gegen
Oberaufsichtskommission Berufliche Vorsorge OAK BV, Vorinstanz.

Gegenstand

Aktien- und Fremdwährungsquote ohne Währungsabsicherung bei der Anlagegruppe «Mischvermögen Dynamisch».
A-4092/2016

Sachverhalt:
A.
Die Anlagestiftung A._______ ist eine Anlagestiftung gemäss Art. 53g
RS 831.40 LPP Legge federale del 25 giugno 1982 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP)

Art. 53g   Scopo e diritto applicabile
  1.   Per investire e amministrare in comune fondi di previdenza possono essere costituite fondazioni ai sensi degli articoli 80-89a CC [1]. [2]
  2.   Le fondazioni d'investimento sono istituti dediti alla previdenza professionale. Esse sono soggette alla presente legge. Nella misura in cui la presente legge e le sue ordinanze d'esecuzione non prevedono disposizioni applicabili alle fondazioni d'investimento, si applicano sussidiariamente le disposizioni generali del diritto in materia di fondazioni.
 
[1] RS 210
[2] Nuovo testo giusta l'all. n. 4 della LF del 19 giu. 2015 (Conguaglio della previdenza professionale in caso di divorzio), in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 2313; FF 2013 4151).
des Bundesgesetzes vom 25. Juni 1982 über die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge (BVG, SR 831.40). Ihr Stiftungsrat erliess am 13. April 2015 die «Anlagerichtlinie Anlagegruppe Mischvermögen dynamisch» (im Folgenden: Anlagerichtlinie), die für die Anlagegruppe «Mischvermögen dynamisch» gilt (vgl. Art. 1
RS 831.40 LPP Legge federale del 25 giugno 1982 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP)

Art. 1 [1]   Scopo
  1.   La previdenza professionale comprende l'insieme delle misure prese su base collettiva che, assieme alle prestazioni dell'assicurazione federale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (AVS/AI), consentono alle persone anziane, ai superstiti e agli invalidi di mantenere in modo adeguato il tenore di vita usuale all'insorgere di un caso di assicurazione (vecchiaia, morte o invalidità).
  2.   Il salario assicurabile nella previdenza professionale o il reddito assicurabile degli indipendenti non deve superare il reddito assoggettato al contributo AVS.
  3.   Il Consiglio federale precisa le nozioni di adeguatezza, collettività, parità di trattamento e pianificazione previdenziale, nonché il principio d'assicurazione. Può stabilire un'età minima per il pensionamento anticipato.
 
[1] Nuovo testo giusta il n. I della LF del 3 ott. 2003 (1a revisione della LPP), in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2004 1677; FF 2000 2341).
und Art. 7 Abs. 1
RS 831.40 LPP Legge federale del 25 giugno 1982 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP)

Art. 7   Salario minimo ed età
  1.   I lavoratori che riscuotono da un datore di lavoro un salario annuo di oltre 22 680 franchi [1] sottostanno all'assicurazione obbligatoria per i rischi morte e invalidità dal 1° gennaio dopo che hanno compiuto il 17° anno di età, e per la vecchiaia dal 1° gennaio dopo che hanno compiuto il 24° anno di età. [2]
  2.   È tenuto conto del salario determinante giusta la legge federale del 20 dicembre 1946 [3] sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS). Il Consiglio federale può consentire deroghe.
 
[1] Nuovo importo giusta l'art. 5 dell'O del 18 apr. 1984 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, nel testo della mod. del 28 ago. 2024, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 469).
[2] Nuovo testo giusta il n. I della LF del 3 ott. 2003 (1a revisione della LPP), in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 1677; FF 2000 2341).
[3] RS 831.10
Anlagerichtlinie). Diese Anlagegruppe investiert ihr Vermögen «in zulässige Anlagen nach Art. 53
RS 831.40 LPP Legge federale del 25 giugno 1982 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP)

Art. 53 [1]  
 
[1] Abrogato dal n. I della LF del 19 mar. 2010 (Riforma strutturale), con effetto dal 1° gen. 2012 (RU 2011 3393; FF 2007 5199).
BVG» (recte: Art. 53
RS 831.441.1 OPP-2 Ordinanza del 18 aprile 1984 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (OPP 2)

Art. 53 [1]   Investimenti autorizzati - (art. 71 cpv. 1 LPP)
  1.   Il patrimonio di un istituto di previdenza può essere investito in:
a.   contanti;
b.   crediti espressi in importi fissi dei tipi seguenti:averi su conti correnti postali o conti bancari,investimenti sul mercato monetario della durata massima di 12 mesi,obbligazioni di cassa,obbligazioni (comprese quelle con diritto di conversione o d'opzione),obbligazioni garantite,titoli ipotecari svizzeri,riconoscimenti di debito di enti di diritto pubblico svizzeri,valori di riscatto di contratti d'assicurazione collettiva,nel caso di investimenti basati su un indice obbligazionario usuale, ampiamente differenziato e largamente diffuso, i crediti inclusi nell'indice;
1.   averi su conti correnti postali o conti bancari,
2.   investimenti sul mercato monetario della durata massima di 12 mesi,
3.   obbligazioni di cassa,
4.   obbligazioni (comprese quelle con diritto di conversione o d'opzione),
5.   obbligazioni garantite,
6.   titoli ipotecari svizzeri,
7.   riconoscimenti di debito di enti di diritto pubblico svizzeri,
8.   valori di riscatto di contratti d'assicurazione collettiva,
9.   nel caso di investimenti basati su un indice obbligazionario usuale, ampiamente differenziato e largamente diffuso, i crediti inclusi nell'indice;
c.   immobili in proprietà individuale o in comproprietà, comprese le costruzioni in diritto di superficie, nonché terreni edificabili;
d.   partecipazioni a società quali le azioni e i buoni di partecipazione, titoli analoghi quali i buoni di godimento, come pure quote sociali di cooperative; le partecipazioni a società e i titoli analoghi sono ammessi se sono quotati in borsa o negoziati su un altro mercato regolamentato aperto al pubblico;
dbis. [2]   infrastrutture;
dter. [3]   investimenti in crediti non quotati in borsa di debitori (private debt) o in partecipazioni a società non quotate in borsa (private equity) che:1. hanno sede in Svizzera, e2. svolgono un'attività operativa in Svizzera;
tab.   1. hanno sede in Svizzera, e
e. [4]   investimenti alternativi quali i fondi speculativi (hedge funds), le private equity, le insurance linked securities e le materie prime.
  2.   Gli investimenti di cui al capoverso 1 lettere a-d possono essere operati mediante investimenti diretti oppure investimenti collettivi secondo l'articolo 56 o strumenti finanziari derivati secondo l'articolo 56a. Questo vale anche per gli investimenti di cui al capoverso 1 lettere dbis e dter, purché siano diversificati in modo appropriato; in caso contrario questi investimenti devono adempiere i requisiti di cui al capoverso 4. [5]
  2bis.   Se gli investimenti di cui al capoverso 1 lettera dter sono investimenti collettivi di capitale, oltre la metà del loro capitale deve essere investita in Svizzera. [6]
  3.   I crediti non elencati al capoverso 1 lettera b, dbis o dter sono considerati investimenti alternativi, in particolare: [7]
a.   i crediti non espressi in importi fissi o il cui rimborso totale o parziale è soggetto a condizioni;
b.   i crediti cartolarizzati, quali i titoli garantiti da attività (asset backed securities), e altri crediti derivanti da un trasferimento di rischi, quali i crediti nei confronti di una società veicolo o quelli basati su derivati creditizi;
c.   i prestiti garantiti senior (senior secured loan).
  4.   Gli investimenti alternativi possono essere effettuati soltanto mediante investimenti collettivi diversificati, certificati diversificati o prodotti strutturati diversificati.
  5.   È ammesso un effetto di leva soltanto nei casi seguenti: [8]
a.   investimenti alternativi;
b.   investimenti collettivi regolati in immobili, purché la quota di costituzione in pegno non possa eccedere il 50 per cento del valore venale;
c.   un investimento in un singolo immobile conformemente all'articolo 54b capoverso 2;
d.   investimenti in strumenti finanziari derivati, purché tale effetto leva non interessi l'intero patrimonio dell'istituto di previdenza;
e. [9]   investimenti secondo il capoverso 1 lettere dbis e dter, se si tratta di finanziamenti transitori a breve termine coperti mediante impegni vincolanti all'investimento degli investitori o di assunzioni di credito a breve termine motivate da esigenze tecniche.
  6.   La legge del 23 giugno 2006 [10] sugli investimenti collettivi e le relative disposizioni d'esecuzione si applicano per analogia ai prestiti di valori mobiliari e alle operazioni di pensione. Le operazioni di pensione in cui l'istituto di previdenza agisce quale cedente non sono ammesse.
 
[1] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 6 giu. 2014, in vigore dal 1° lug. 2014 (RU 2014 1585).
[2] Introdotta dalla cifra I n. 2 dell'O del 26 ago. 2020 concernente modifiche nell'ambito della previdenza professionale, in vigore dal 1° ott. 2020 (RU 2020 3755).
[3] Introdotta dalla cifra I dell'O del 17 nov. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 794).
[4] Nuovo testo giusta la cifra I n. 2 dell'O del 26 ago. 2020 concernente modifiche nell'ambito della previdenza professionale, in vigore dal 1° ott. 2020 (RU 2020 3755).
[5] Per. introdotto dalla cifra I n. 2 dell'O del 26 ago. 2020 concernente modifiche nell'ambito della previdenza professionale (RU 2020 3755). Nuovo testo del per. giusta la cifra I dell'O del 17 nov. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 794).
[6] Introdotto dalla cifra I dell'O del 17 nov. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 794).
[7] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 17 nov. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 794).
[8] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 17 nov. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 794).
[9] Introdotta dalla cifra I dell'O del 17 nov. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 794).
[10] RS 951.31
der Verordnung vom 18. April 1984 über die berufliche Alters, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge [BVV 2, SR 831.441.1]) mit Ausnahme von Bargeld, Immobilien sowie alternativen Anlagen (Art. 2 Abs. 1 Anlagerichtlinie). Gemäss Art. 2 Abs. 2
RS 831.40 LPP Legge federale del 25 giugno 1982 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP)

Art. 2 [1]   Assicurazione obbligatoria dei lavoratori dipendenti e dei disoccupati
  1.   I lavoratori che hanno più di 17 anni e riscuotono da un datore di lavoro un salario annuo di oltre 22 680 franchi [2] (art. 7) sottostanno all'assicurazione obbligatoria.
  2.   Se il lavoratore è occupato presso un datore di lavoro per un periodo inferiore a un anno, è considerato salario annuo quello che avrebbe percepito per un anno intero d'occupazione.
  3.   I beneficiari di indennità giornaliere dell'assicurazione contro la disoccupazione sottostanno all'assicurazione obbligatoria per i rischi morte e invalidità.
  4.   Il Consiglio federale disciplina l'obbligo assicurativo dei lavoratori che esercitano professioni in cui sono usuali frequenti cambiamenti di datore di lavoro o rapporti d'impiego di durata limitata. Determina le categorie di lavoratori che non sottostanno, per motivi particolari, all'assicurazione obbligatoria.
 
[1] Nuovo testo giusta il n. I della LF del 3 ott. 2003 (1a revisione della LPP), in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 1677; FF 2000 2341).
[2] Nuovo importo giusta l'art. 5 dell'O del 18 apr. 1984 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, nel testo della mod. del 28 ago. 2024, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 469).
Satz 3 Anlagerichtlinie werden von der Anlagegruppe «die Kategorienbegrenzungen von Art. 55
RS 831.40 LPP Legge federale del 25 giugno 1982 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP)

Art. 55   Consigli di fondazione
  1.   I consigli di fondazione sono composti di un uguale numero di rappresentanti dei datori di lavoro e dei lavoratori. Si deve tenere adeguatamente conto della pubblica amministrazione. I consigli di fondazione possono essere diretti da un presidente neutrale.
  2.   I membri dei consigli di fondazione sono nominati per un quadriennio.
  3.   I consigli di fondazione si autocostituiscono ed emanano i regolamenti sull'organizzazione della fondazione. Essi ne sorvegliano la gestione e insediano come organo di controllo un ufficio di revisione indipendente.
  4.   Ogni consiglio di fondazione designa un ufficio di direzione che amministra e rappresenta la fondazione.
BVG [recte: Art. 55
RS 831.441.1 OPP-2 Ordinanza del 18 aprile 1984 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (OPP 2)

Art. 55 [1]   Limiti per categoria - (art. 71 cpv. 1 LPP)
  Alle singole categorie d'investimento si applicano i seguenti limiti riferiti al patrimonio totale:
a. [2]   50 per cento: per i titoli ipotecari svizzeri su immobili, costruzioni in diritto di superficie, nonché terreni edificabili; il valore di pegno non può tuttavia superare l'80 per cento del valore venale; le lettere di pegno sono trattate come titoli ipotecari;
b.   50 per cento: per gli investimenti in azioni;
c.   30 per cento: per gli investimenti immobiliari, di cui al massimo un terzo all'estero;
d.   15 per cento: per gli investimenti alternativi;
e.   30 per cento: per gli investimenti in valute estere le cui fluttuazioni di cambio non sono assicurate;
f. [3]   10 per cento: per gli investimenti in infrastrutture;
g. [4]   5 per cento: per gli investimenti di cui all'articolo 53 capoverso 1 lettera dter.
 
[1] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 19 set. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 4651).
[2] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 6 giu. 2014, in vigore dal 1° lug. 2014 (RU 2014 1585).
[3] Introdotta dalla cifra I n. 2 dell'O del 26 ago. 2020 concernente modifiche nell'ambito della previdenza professionale, in vigore dal 1° ott. 2020 (RU 2020 3755).
[4] Introdotta dalla cifra I dell'O del 17 nov. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 794).
BVV 2]» nicht angewendet. B.
Nach reger Korrespondenz mit der Anlagestiftung A._______ stellte die Oberaufsichtskommission Berufliche Vorsorge (im Folgenden: Vorinstanz) mit Verfügung vom 30. Mai 2016 fest, dass die Anlagerichtlinie gegen die Verordnung vom 10. und 22. Juni 2011 über die Anlagestiftungen (ASV, SR 831.403.2) und die BVV 2 verstosse (Dispositiv-Ziff. 1 der Verfügung). Ferner wies die Vorinstanz die Anlagestiftung A._______ an, bis zum 30. November 2016 die Anlagerichtlinie an die Vorschriften der ASV sowie der BVV 2 anzupassen und zur Genehmigung einzureichen (DispositivZiff. 2 der Verfügung). Schliesslich auferlegte die Vorinstanz der Anlagestiftung A._______ Kosten für den Erlass der Verfügung von Fr. 3'000.- (Dispositiv-Ziff. 3 der Verfügung). Zur Begründung führte die Vorinstanz im Wesentlichen aus, aufgrund von Art. 26 Abs. 1
RS 831.403.2 OFond Ordinanza del 22 giugno 2011 sulle fondazioni d'investimento (OFond)

Art. 26   Disposizioni generali - (art. 53k lett. d LPP)
  1.   Se la presente ordinanza non dispone altrimenti, gli articoli 49-56a OPP 2 [1], eccetto l'articolo 50 capoversi 2 e 4, si applicano per analogia al patrimonio d'investimento. [2]
  2.   Il principio dell'adeguata ripartizione dei rischi si applica a tutti i gruppi d'investimento nel quadro del loro focus di investimento.
  3.   Il rischio di controparte inerente ai crediti di un gruppo d'investimento va limitato al 10 per cento del patrimonio per ciascun debitore. Sono ammesse deroghe per i crediti nei confronti della Confederazione e degli istituti svizzeri di emissione di obbligazioni fondiarie. [3]
  4.   Sono vietati i gruppi d'investimento che possono creare l'obbligo di effettuare versamenti suppletivi. [4]
  5.   La fondazione assicura che in ogni gruppo d'investimento vi sia un'adeguata gestione della liquidità.
  6.   All'interno del gruppo d'investimento e degli investimenti collettivi da esso detenuti sono ammesse soltanto assunzioni di credito a breve termine motivate da esigenze tecniche.
  7.   È possibile derogare temporaneamente e in casi specifici alle direttive di investimento qualora lo richiedano con urgenza gli interessi degli investitori e il presidente del consiglio di fondazione dia il suo assenso. Le deroghe devono essere segnalate e motivate nell'allegato del conto annuale.
  8.   Le deroghe alle raccomandazioni tecniche dell'autorità di vigilanza circa il collocamento del patrimonio d'investimento devono figurare nel prospetto del gruppo d'investimento o, in assenza di un prospetto, nell'allegato del conto annuale.
  9.   In singoli casi motivati, l'autorità di vigilanza può autorizzare deroghe alle disposizioni della presente sezione e subordinarle a condizioni.
 
[1] RS 831.441.1
[2] Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 giu. 2019, in vigore dal 1° ago. 2019 (RU 2019 2221).
[3] Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 giu. 2019, in vigore dal 1° ago. 2019 (RU 2019 2221).
[4] Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 giu. 2019, in vigore dal 1° ago. 2019 (RU 2019 2221).
ASV dürften Anlagestiftungen bei gemischten Anlagegruppen nicht von der 50-Prozent-Limite für Anlagen in Aktien gemäss Art. 55 Bst. b
RS 831.441.1 OPP-2 Ordinanza del 18 aprile 1984 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (OPP 2)

Art. 55 [1]   Limiti per categoria - (art. 71 cpv. 1 LPP)
  Alle singole categorie d'investimento si applicano i seguenti limiti riferiti al patrimonio totale:
a. [2]   50 per cento: per i titoli ipotecari svizzeri su immobili, costruzioni in diritto di superficie, nonché terreni edificabili; il valore di pegno non può tuttavia superare l'80 per cento del valore venale; le lettere di pegno sono trattate come titoli ipotecari;
b.   50 per cento: per gli investimenti in azioni;
c.   30 per cento: per gli investimenti immobiliari, di cui al massimo un terzo all'estero;
d.   15 per cento: per gli investimenti alternativi;
e.   30 per cento: per gli investimenti in valute estere le cui fluttuazioni di cambio non sono assicurate;
f. [3]   10 per cento: per gli investimenti in infrastrutture;
g. [4]   5 per cento: per gli investimenti di cui all'articolo 53 capoverso 1 lettera dter.
 
[1] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 19 set. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 4651).
[2] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 6 giu. 2014, in vigore dal 1° lug. 2014 (RU 2014 1585).
[3] Introdotta dalla cifra I n. 2 dell'O del 26 ago. 2020 concernente modifiche nell'ambito della previdenza professionale, in vigore dal 1° ott. 2020 (RU 2020 3755).
[4] Introdotta dalla cifra I dell'O del 17 nov. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 794).
BVV 2 bzw. von der 30-Prozent-Limite für Anlagen in Fremdwährungen ohne Währungsabsicherung gemäss Art. 55 Bst. e
RS 831.441.1 OPP-2 Ordinanza del 18 aprile 1984 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (OPP 2)

Art. 55 [1]   Limiti per categoria - (art. 71 cpv. 1 LPP)
  Alle singole categorie d'investimento si applicano i seguenti limiti riferiti al patrimonio totale:
a. [2]   50 per cento: per i titoli ipotecari svizzeri su immobili, costruzioni in diritto di superficie, nonché terreni edificabili; il valore di pegno non può tuttavia superare l'80 per cento del valore venale; le lettere di pegno sono trattate come titoli ipotecari;
b.   50 per cento: per gli investimenti in azioni;
c.   30 per cento: per gli investimenti immobiliari, di cui al massimo un terzo all'estero;
d.   15 per cento: per gli investimenti alternativi;
e.   30 per cento: per gli investimenti in valute estere le cui fluttuazioni di cambio non sono assicurate;
f. [3]   10 per cento: per gli investimenti in infrastrutture;
g. [4]   5 per cento: per gli investimenti di cui all'articolo 53 capoverso 1 lettera dter.
 
[1] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 19 set. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 4651).
[2] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 6 giu. 2014, in vigore dal 1° lug. 2014 (RU 2014 1585).
[3] Introdotta dalla cifra I n. 2 dell'O del 26 ago. 2020 concernente modifiche nell'ambito della previdenza professionale, in vigore dal 1° ott. 2020 (RU 2020 3755).
[4] Introdotta dalla cifra I dell'O del 17 nov. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 794).
BVV 2 abweichen. Die Anlagestiftung A._______ habe deshalb bei der Anlagegruppe «Mischvermögen dynamisch» die Aktienquote auf maximal 50 Prozent und die Quote für Fremdwährungen ohne Währungssicherung auf 30 Prozent zu beschränken. Es bestehe im Übrigen kein Grund, eine Abweichung von den erwähnten Vorschriften gestützt auf Art. 26 Abs. 9
RS 831.403.2 OFond Ordinanza del 22 giugno 2011 sulle fondazioni d'investimento (OFond)

Art. 26   Disposizioni generali - (art. 53k lett. d LPP)
  1.   Se la presente ordinanza non dispone altrimenti, gli articoli 49-56a OPP 2 [1], eccetto l'articolo 50 capoversi 2 e 4, si applicano per analogia al patrimonio d'investimento. [2]
  2.   Il principio dell'adeguata ripartizione dei rischi si applica a tutti i gruppi d'investimento nel quadro del loro focus di investimento.
  3.   Il rischio di controparte inerente ai crediti di un gruppo d'investimento va limitato al 10 per cento del patrimonio per ciascun debitore. Sono ammesse deroghe per i crediti nei confronti della Confederazione e degli istituti svizzeri di emissione di obbligazioni fondiarie. [3]
  4.   Sono vietati i gruppi d'investimento che possono creare l'obbligo di effettuare versamenti suppletivi. [4]
  5.   La fondazione assicura che in ogni gruppo d'investimento vi sia un'adeguata gestione della liquidità.
  6.   All'interno del gruppo d'investimento e degli investimenti collettivi da esso detenuti sono ammesse soltanto assunzioni di credito a breve termine motivate da esigenze tecniche.
  7.   È possibile derogare temporaneamente e in casi specifici alle direttive di investimento qualora lo richiedano con urgenza gli interessi degli investitori e il presidente del consiglio di fondazione dia il suo assenso. Le deroghe devono essere segnalate e motivate nell'allegato del conto annuale.
  8.   Le deroghe alle raccomandazioni tecniche dell'autorità di vigilanza circa il collocamento del patrimonio d'investimento devono figurare nel prospetto del gruppo d'investimento o, in assenza di un prospetto, nell'allegato del conto annuale.
  9.   In singoli casi motivati, l'autorità di vigilanza può autorizzare deroghe alle disposizioni della presente sezione e subordinarle a condizioni.
 
[1] RS 831.441.1
[2] Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 giu. 2019, in vigore dal 1° ago. 2019 (RU 2019 2221).
[3] Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 giu. 2019, in vigore dal 1° ago. 2019 (RU 2019 2221).
[4] Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 giu. 2019, in vigore dal 1° ago. 2019 (RU 2019 2221).
ASV zuzulassen.
Seite 2

A-4092/2016

C.
Mit Beschwerde vom 30. Juni 2016 lässt die Anlagestiftung A._______ beantragen, unter Aufhebung der Verfügung der Vorinstanz vom 30. Mai 2016 und Kosten- und Entschädigungsfolgen sei festzustellen, «dass die Anlagerichtlinien nicht gegen die Bestimmungen der beruflichen Vorsorge und die [...] ASV [...] verstossen» (Beschwerde, S. 2). Die Beschwerdeführerin beantragt ferner, der Beschwerde sei die aufschiebende Wirkung zu erteilen.
Zur Begründung führt sie insbesondere aus, das BVG sehe keine Einschränkung betreffend die Art der Vermögensanlage innerhalb der Anlagestiftung vor, weshalb die ASV «weit» auszulegen sei. Zu berücksichtigen sei dabei, dass der Gesetzgeber «ganz offensichtlich» nicht alle Anlagevorschriften der BVV 2 für die Anlagestiftungen habe übernehmen wollen. Es komme hinzu, dass Art. 29
RS 831.403.2 OFond Ordinanza del 22 giugno 2011 sulle fondazioni d'investimento (OFond)

Art. 29   Gruppi d'investimento misti - (art. 53k lett. d LPP)
  1.   Ai gruppi d'investimento misti si applicano i principi seguenti: [1]
a.   le obbligazioni sono ripartite in modo adeguato secondo le branche, le regioni e le scadenze;
b.   le azioni sono ripartite in modo adeguato secondo le branche e le regioni;
c.   gli investimenti immobiliari sono ripartiti in modo adeguato secondo le regioni e il tipo di utilizzazione; possono essere circoscritti alla Svizzera e agli immobili abitativi;
d. [2]   in caso di superamento del limite previsto per i crediti nei confronti del singolo debitore e di quello per partecipazioni a società (art. 26a):il superamento del limite deve risultare esplicitamente dal nome del gruppo d'investimento o dal suo complemento,le direttive d'investimento devono stabilire quali limiti possono essere superati e in che misura, edalle pubblicazioni periodiche e dal rapporto annuale deve risultare chiaramente quali limiti sono stati superati e in che misura;
1.   il superamento del limite deve risultare esplicitamente dal nome del gruppo d'investimento o dal suo complemento,
2.   le direttive d'investimento devono stabilire quali limiti possono essere superati e in che misura, e
3.   dalle pubblicazioni periodiche e dal rapporto annuale deve risultare chiaramente quali limiti sono stati superati e in che misura;
e. [3]   i limiti di cui all'articolo 55 OPP 2 possono essere superati, se sono adempiute le condizioni di cui alla lettera d e la quota degli investimenti alternativi non supera il 25 per cento del patrimonio del gruppo d'investimento.
  2.   L'articolo 27 si applica per analogia agli investimenti immobiliari.
  3.   Gli investimenti alternativi sono autorizzati mediante:
a.   i gruppi d'investimento secondo l'articolo 28;
b. [4]   gli investimenti collettivi secondo l'articolo 30;
c.   i certificati e i prodotti strutturati, sempre che si basino su un ampio indice nel settore degli investimenti alternativi.
 
[1] Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 giu. 2019, in vigore dal 1° ago. 2019 (RU 2019 2221).
[2] Introdotta dal n. I dell'O del 21 giu. 2019, in vigore dal 1° ago. 2019 (RU 2019 2221).
[3] Introdotta dal n. I dell'O del 21 giu. 2019, in vigore dal 1° ago. 2019 (RU 2019 2221).
[4] Nuovo testo giusta l'all. n. 4 dell'O del 31 gen. 2024, in vigore dal 1° mar. 2024 (RU 2024 73).
ASV eine eigenständige Regelung für gemischte Anlagegruppen vorsehe und diese Bestimmung weder eine Regelung zu Kategoriebegrenzungen enthalte noch auf Art. 55
RS 831.441.1 OPP-2 Ordinanza del 18 aprile 1984 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (OPP 2)

Art. 55 [1]   Limiti per categoria - (art. 71 cpv. 1 LPP)
  Alle singole categorie d'investimento si applicano i seguenti limiti riferiti al patrimonio totale:
a. [2]   50 per cento: per i titoli ipotecari svizzeri su immobili, costruzioni in diritto di superficie, nonché terreni edificabili; il valore di pegno non può tuttavia superare l'80 per cento del valore venale; le lettere di pegno sono trattate come titoli ipotecari;
b.   50 per cento: per gli investimenti in azioni;
c.   30 per cento: per gli investimenti immobiliari, di cui al massimo un terzo all'estero;
d.   15 per cento: per gli investimenti alternativi;
e.   30 per cento: per gli investimenti in valute estere le cui fluttuazioni di cambio non sono assicurate;
f. [3]   10 per cento: per gli investimenti in infrastrutture;
g. [4]   5 per cento: per gli investimenti di cui all'articolo 53 capoverso 1 lettera dter.
 
[1] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 19 set. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 4651).
[2] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 6 giu. 2014, in vigore dal 1° lug. 2014 (RU 2014 1585).
[3] Introdotta dalla cifra I n. 2 dell'O del 26 ago. 2020 concernente modifiche nell'ambito della previdenza professionale, in vigore dal 1° ott. 2020 (RU 2020 3755).
[4] Introdotta dalla cifra I dell'O del 17 nov. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 794).
BVV 2 verweise. Aus letzterem Grund bestehe kein Raum, gestützt auf Art. 26 Abs. 1
RS 831.403.2 OFond Ordinanza del 22 giugno 2011 sulle fondazioni d'investimento (OFond)

Art. 26   Disposizioni generali - (art. 53k lett. d LPP)
  1.   Se la presente ordinanza non dispone altrimenti, gli articoli 49-56a OPP 2 [1], eccetto l'articolo 50 capoversi 2 e 4, si applicano per analogia al patrimonio d'investimento. [2]
  2.   Il principio dell'adeguata ripartizione dei rischi si applica a tutti i gruppi d'investimento nel quadro del loro focus di investimento.
  3.   Il rischio di controparte inerente ai crediti di un gruppo d'investimento va limitato al 10 per cento del patrimonio per ciascun debitore. Sono ammesse deroghe per i crediti nei confronti della Confederazione e degli istituti svizzeri di emissione di obbligazioni fondiarie. [3]
  4.   Sono vietati i gruppi d'investimento che possono creare l'obbligo di effettuare versamenti suppletivi. [4]
  5.   La fondazione assicura che in ogni gruppo d'investimento vi sia un'adeguata gestione della liquidità.
  6.   All'interno del gruppo d'investimento e degli investimenti collettivi da esso detenuti sono ammesse soltanto assunzioni di credito a breve termine motivate da esigenze tecniche.
  7.   È possibile derogare temporaneamente e in casi specifici alle direttive di investimento qualora lo richiedano con urgenza gli interessi degli investitori e il presidente del consiglio di fondazione dia il suo assenso. Le deroghe devono essere segnalate e motivate nell'allegato del conto annuale.
  8.   Le deroghe alle raccomandazioni tecniche dell'autorità di vigilanza circa il collocamento del patrimonio d'investimento devono figurare nel prospetto del gruppo d'investimento o, in assenza di un prospetto, nell'allegato del conto annuale.
  9.   In singoli casi motivati, l'autorità di vigilanza può autorizzare deroghe alle disposizioni della presente sezione e subordinarle a condizioni.
 
[1] RS 831.441.1
[2] Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 giu. 2019, in vigore dal 1° ago. 2019 (RU 2019 2221).
[3] Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 giu. 2019, in vigore dal 1° ago. 2019 (RU 2019 2221).
[4] Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 giu. 2019, in vigore dal 1° ago. 2019 (RU 2019 2221).
ASV, dessen Gesetzmässigkeit ohnehin fraglich sei, die Vorschriften der BVV 2 ergänzend anzuwenden. Selbst wenn es sich aber bei Art. 29
RS 831.403.2 OFond Ordinanza del 22 giugno 2011 sulle fondazioni d'investimento (OFond)

Art. 29   Gruppi d'investimento misti - (art. 53k lett. d LPP)
  1.   Ai gruppi d'investimento misti si applicano i principi seguenti: [1]
a.   le obbligazioni sono ripartite in modo adeguato secondo le branche, le regioni e le scadenze;
b.   le azioni sono ripartite in modo adeguato secondo le branche e le regioni;
c.   gli investimenti immobiliari sono ripartiti in modo adeguato secondo le regioni e il tipo di utilizzazione; possono essere circoscritti alla Svizzera e agli immobili abitativi;
d. [2]   in caso di superamento del limite previsto per i crediti nei confronti del singolo debitore e di quello per partecipazioni a società (art. 26a):il superamento del limite deve risultare esplicitamente dal nome del gruppo d'investimento o dal suo complemento,le direttive d'investimento devono stabilire quali limiti possono essere superati e in che misura, edalle pubblicazioni periodiche e dal rapporto annuale deve risultare chiaramente quali limiti sono stati superati e in che misura;
1.   il superamento del limite deve risultare esplicitamente dal nome del gruppo d'investimento o dal suo complemento,
2.   le direttive d'investimento devono stabilire quali limiti possono essere superati e in che misura, e
3.   dalle pubblicazioni periodiche e dal rapporto annuale deve risultare chiaramente quali limiti sono stati superati e in che misura;
e. [3]   i limiti di cui all'articolo 55 OPP 2 possono essere superati, se sono adempiute le condizioni di cui alla lettera d e la quota degli investimenti alternativi non supera il 25 per cento del patrimonio del gruppo d'investimento.
  2.   L'articolo 27 si applica per analogia agli investimenti immobiliari.
  3.   Gli investimenti alternativi sono autorizzati mediante:
a.   i gruppi d'investimento secondo l'articolo 28;
b. [4]   gli investimenti collettivi secondo l'articolo 30;
c.   i certificati e i prodotti strutturati, sempre che si basino su un ampio indice nel settore degli investimenti alternativi.
 
[1] Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 giu. 2019, in vigore dal 1° ago. 2019 (RU 2019 2221).
[2] Introdotta dal n. I dell'O del 21 giu. 2019, in vigore dal 1° ago. 2019 (RU 2019 2221).
[3] Introdotta dal n. I dell'O del 21 giu. 2019, in vigore dal 1° ago. 2019 (RU 2019 2221).
[4] Nuovo testo giusta l'all. n. 4 dell'O del 31 gen. 2024, in vigore dal 1° mar. 2024 (RU 2024 73).
ASV um eine nicht abschliessende Regelung handeln sollte, könne bei gemischten Anlagegruppen keine zwingende Einhaltung der Begrenzungen von Art. 55 Bst. b
RS 831.441.1 OPP-2 Ordinanza del 18 aprile 1984 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (OPP 2)

Art. 55 [1]   Limiti per categoria - (art. 71 cpv. 1 LPP)
  Alle singole categorie d'investimento si applicano i seguenti limiti riferiti al patrimonio totale:
a. [2]   50 per cento: per i titoli ipotecari svizzeri su immobili, costruzioni in diritto di superficie, nonché terreni edificabili; il valore di pegno non può tuttavia superare l'80 per cento del valore venale; le lettere di pegno sono trattate come titoli ipotecari;
b.   50 per cento: per gli investimenti in azioni;
c.   30 per cento: per gli investimenti immobiliari, di cui al massimo un terzo all'estero;
d.   15 per cento: per gli investimenti alternativi;
e.   30 per cento: per gli investimenti in valute estere le cui fluttuazioni di cambio non sono assicurate;
f. [3]   10 per cento: per gli investimenti in infrastrutture;
g. [4]   5 per cento: per gli investimenti di cui all'articolo 53 capoverso 1 lettera dter.
 
[1] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 19 set. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 4651).
[2] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 6 giu. 2014, in vigore dal 1° lug. 2014 (RU 2014 1585).
[3] Introdotta dalla cifra I n. 2 dell'O del 26 ago. 2020 concernente modifiche nell'ambito della previdenza professionale, in vigore dal 1° ott. 2020 (RU 2020 3755).
[4] Introdotta dalla cifra I dell'O del 17 nov. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 794).
und e BVV 2 verlangt werden. Zum einen sehe nämlich Art. 26 Abs. 1
RS 831.403.2 OFond Ordinanza del 22 giugno 2011 sulle fondazioni d'investimento (OFond)

Art. 26   Disposizioni generali - (art. 53k lett. d LPP)
  1.   Se la presente ordinanza non dispone altrimenti, gli articoli 49-56a OPP 2 [1], eccetto l'articolo 50 capoversi 2 e 4, si applicano per analogia al patrimonio d'investimento. [2]
  2.   Il principio dell'adeguata ripartizione dei rischi si applica a tutti i gruppi d'investimento nel quadro del loro focus di investimento.
  3.   Il rischio di controparte inerente ai crediti di un gruppo d'investimento va limitato al 10 per cento del patrimonio per ciascun debitore. Sono ammesse deroghe per i crediti nei confronti della Confederazione e degli istituti svizzeri di emissione di obbligazioni fondiarie. [3]
  4.   Sono vietati i gruppi d'investimento che possono creare l'obbligo di effettuare versamenti suppletivi. [4]
  5.   La fondazione assicura che in ogni gruppo d'investimento vi sia un'adeguata gestione della liquidità.
  6.   All'interno del gruppo d'investimento e degli investimenti collettivi da esso detenuti sono ammesse soltanto assunzioni di credito a breve termine motivate da esigenze tecniche.
  7.   È possibile derogare temporaneamente e in casi specifici alle direttive di investimento qualora lo richiedano con urgenza gli interessi degli investitori e il presidente del consiglio di fondazione dia il suo assenso. Le deroghe devono essere segnalate e motivate nell'allegato del conto annuale.
  8.   Le deroghe alle raccomandazioni tecniche dell'autorità di vigilanza circa il collocamento del patrimonio d'investimento devono figurare nel prospetto del gruppo d'investimento o, in assenza di un prospetto, nell'allegato del conto annuale.
  9.   In singoli casi motivati, l'autorità di vigilanza può autorizzare deroghe alle disposizioni della presente sezione e subordinarle a condizioni.
 
[1] RS 831.441.1
[2] Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 giu. 2019, in vigore dal 1° ago. 2019 (RU 2019 2221).
[3] Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 giu. 2019, in vigore dal 1° ago. 2019 (RU 2019 2221).
[4] Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 giu. 2019, in vigore dal 1° ago. 2019 (RU 2019 2221).
ASV lediglich eine sinngemässe Anwendung von Art. 49
RS 831.441.1 OPP-2 Ordinanza del 18 aprile 1984 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (OPP 2)

Art. 49 [1]   Definizione di patrimonio - (art. 71 cpv. 1 LPP)
  1.   Il patrimonio ai sensi degli articoli 50-59 è costituito dalla somma degli attivi iscritti nel bilancio commerciale, senza considerare un eventuale riporto delle perdite.
  2.   I valori di riscatto dei contratti d'assicurazione collettiva possono pure essere conglobati nel patrimonio. [2]
 
[1] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 19 set. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 4651).
[2] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 6 giu. 2014, in vigore dal 1° lug. 2014 (RU 2014 1585).
-56a
RS 831.441.1 OPP-2 Ordinanza del 18 aprile 1984 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (OPP 2)

Art. 56a [1]   Strumenti finanziari derivati - (art. 71 cpv. 1 LPP)
  1.   L'istituto di previdenza può impiegare unicamente strumenti finanziari derivati risultanti dagli investimenti di cui all'articolo 53.
  2.   La solvibilità della controparte e la negoziabilità devono essere prese in considerazione tenendo conto della peculiarità del singolo strumento derivato.
  3.   Tutti gli obblighi dell'istituto di previdenza che risultano da operazioni con strumenti finanziari derivati o che possono risultare dall'esercizio del diritto devono essere coperti.
  4.   L'impiego di strumenti finanziari derivati non deve esercitare effetti di leva sul patrimonio globale.
  5.   I limiti previsti dagli articoli 54, 54a, 54b e 55 vanno rispettati tenendo conto degli strumenti finanziari derivati. [2]
  6.   Per l'osservanza dell'obbligo di copertura e dei limiti sono determinanti gli obblighi che la conversione degli strumenti derivati nell'investimento di base può causare, nel caso estremo, all'istituto di previdenza.
  7.   Il conto annuale deve indicare integralmente tutti gli strumenti derivati correnti.
 
[1] Introdotto dalla cifra I dell'O del 24 apr. 1996, in vigore dal 1° lug. 1996 (RU 1996 1494).
[2] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 19 set. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 4651).
BVV 2 vor. Zum anderen ergebe sich aus Art. 26 Abs. 2
RS 831.403.2 OFond Ordinanza del 22 giugno 2011 sulle fondazioni d'investimento (OFond)

Art. 26   Disposizioni generali - (art. 53k lett. d LPP)
  1.   Se la presente ordinanza non dispone altrimenti, gli articoli 49-56a OPP 2 [1], eccetto l'articolo 50 capoversi 2 e 4, si applicano per analogia al patrimonio d'investimento. [2]
  2.   Il principio dell'adeguata ripartizione dei rischi si applica a tutti i gruppi d'investimento nel quadro del loro focus di investimento.
  3.   Il rischio di controparte inerente ai crediti di un gruppo d'investimento va limitato al 10 per cento del patrimonio per ciascun debitore. Sono ammesse deroghe per i crediti nei confronti della Confederazione e degli istituti svizzeri di emissione di obbligazioni fondiarie. [3]
  4.   Sono vietati i gruppi d'investimento che possono creare l'obbligo di effettuare versamenti suppletivi. [4]
  5.   La fondazione assicura che in ogni gruppo d'investimento vi sia un'adeguata gestione della liquidità.
  6.   All'interno del gruppo d'investimento e degli investimenti collettivi da esso detenuti sono ammesse soltanto assunzioni di credito a breve termine motivate da esigenze tecniche.
  7.   È possibile derogare temporaneamente e in casi specifici alle direttive di investimento qualora lo richiedano con urgenza gli interessi degli investitori e il presidente del consiglio di fondazione dia il suo assenso. Le deroghe devono essere segnalate e motivate nell'allegato del conto annuale.
  8.   Le deroghe alle raccomandazioni tecniche dell'autorità di vigilanza circa il collocamento del patrimonio d'investimento devono figurare nel prospetto del gruppo d'investimento o, in assenza di un prospetto, nell'allegato del conto annuale.
  9.   In singoli casi motivati, l'autorità di vigilanza può autorizzare deroghe alle disposizioni della presente sezione e subordinarle a condizioni.
 
[1] RS 831.441.1
[2] Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 giu. 2019, in vigore dal 1° ago. 2019 (RU 2019 2221).
[3] Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 giu. 2019, in vigore dal 1° ago. 2019 (RU 2019 2221).
[4] Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 giu. 2019, in vigore dal 1° ago. 2019 (RU 2019 2221).
ASV, wonach die Angemessenheit der Risikoverteilung nur im Rahmen der Fokussierung der Anlagegruppe gelte, dass im Rahmen dieser sinngemässen Anwendung Art. 55
RS 831.441.1 OPP-2 Ordinanza del 18 aprile 1984 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (OPP 2)

Art. 55 [1]   Limiti per categoria - (art. 71 cpv. 1 LPP)
  Alle singole categorie d'investimento si applicano i seguenti limiti riferiti al patrimonio totale:
a. [2]   50 per cento: per i titoli ipotecari svizzeri su immobili, costruzioni in diritto di superficie, nonché terreni edificabili; il valore di pegno non può tuttavia superare l'80 per cento del valore venale; le lettere di pegno sono trattate come titoli ipotecari;
b.   50 per cento: per gli investimenti in azioni;
c.   30 per cento: per gli investimenti immobiliari, di cui al massimo un terzo all'estero;
d.   15 per cento: per gli investimenti alternativi;
e.   30 per cento: per gli investimenti in valute estere le cui fluttuazioni di cambio non sono assicurate;
f. [3]   10 per cento: per gli investimenti in infrastrutture;
g. [4]   5 per cento: per gli investimenti di cui all'articolo 53 capoverso 1 lettera dter.
 
[1] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 19 set. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 4651).
[2] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 6 giu. 2014, in vigore dal 1° lug. 2014 (RU 2014 1585).
[3] Introdotta dalla cifra I n. 2 dell'O del 26 ago. 2020 concernente modifiche nell'ambito della previdenza professionale, in vigore dal 1° ott. 2020 (RU 2020 3755).
[4] Introdotta dalla cifra I dell'O del 17 nov. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 794).
BVV 2 nicht massgebend sei.
D.
Mit Stellungnahme vom 14. Juli 2016 erklärte die Vorinstanz, keine Einwände gegen eine Erteilung der aufschiebenden Wirkung zu haben. E.
Das Bundesverwaltungsgericht hiess mit Zwischenverfügung vom 15. Juli 2016 das Gesuch der Beschwerdeführerin um Erteilung der aufschiebenden Wirkung gut.
Seite 3

A-4092/2016

F.
Mit innert erstreckter Frist eingereichter Vernehmlassung vom 30. August 2016 beantragt die Vorinstanz, die Beschwerde sei ­ soweit nicht den Verfahrensantrag auf Erteilung der aufschiebenden Wirkung betreffend ­ unter Kostenfolge abzuweisen.
G.
Die Beschwerdeführerin hält mit unaufgefordert eingereichter Stellungnahme vom 20. September 2016 an ihrem Begehren um kosten- und entschädigungspflichtige Aufhebung der angefochtenen Verfügung sowie an ihrem Feststellungsantrag fest. Im Sinne eines Beweisantrages fordert sie zudem, beim Bundesamt für Sozialversicherungen (BSV) sei eine Amtsauskunft betreffend eine angeblich bevorstehende Revision der ASV einzuholen. H.
Auf die weiteren Vorbringen der Verfahrensbeteiligten und die eingereichten Akten wird ­ soweit sie entscheidwesentlich sind ­ in den folgenden Erwägungen eingegangen.

Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung: 1.
1.1 Gemäss Art. 31
RS 173.32 LTAF Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF)

Art. 31   Principio
  Il Tribunale amministrativo federale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'articolo 5 della legge federale del 20 dicembre 1968 [1] sulla procedura amministrativa (PA).
 
[1] RS 172.021
des Bundesgesetzes vom 17. Juni 2005 über das Bundesverwaltungsgericht (Verwaltungsgerichtsgesetz, VGG, SR 173.32) beurteilt das Bundesverwaltungsgericht Beschwerden gegen Verfügungen nach Art. 5
RS 172.021 PA Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)

Art. 5  
  1.   Sono decisioni i provvedimenti delle autorità nel singolo caso, fondati sul diritto pubblico federale e concernenti:
a.   la costituzione, la modificazione o l'annullamento di diritti o di obblighi;
b.   l'accertamento dell'esistenza, dell'inesistenza o dell'estensione di diritti o di obblighi;
c.   il rigetto o la dichiarazione d'inammissibilità d'istanze dirette alla costituzione, alla modificazione, all'annullamento o all'accertamento di diritti o di obblighi.
  2.   Sono decisioni anche quelle in materia d'esecuzione (art. 41 cpv. 1 lett. a e b), le decisioni incidentali (art. 45 e 46), le decisioni su opposizione (art. 30 cpv. 2 lett. b e 74), le decisioni su ricorso (art. 61), le decisioni in sede di revisione (art. 68) e l'interpretazione (art. 69). [1]
  3.   Le dichiarazioni di un'autorità che rifiuta o solleva pretese da far valere mediante azione non sono considerate decisioni.
 
[1] Nuovo testo giusta l'all. n. 10 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 21971069; FF 2001 3764).
des Bundesgesetzes vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG, SR 172.021), sofern keine Ausnahme nach Art. 32
RS 173.32 LTAF Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF)

Art. 32   Eccezioni
  1.   Il ricorso è inammissibile contro:
a.   le decisioni in materia di sicurezza interna o esterna del Paese, neutralità, protezione diplomatica e altri affari esteri, in quanto il diritto internazionale pubblico non conferisca un diritto al giudizio da parte di un tribunale;
b.   le decisioni in materia di diritto di voto dei cittadini nonché di elezioni e votazioni popolari;
c.   le decisioni in materia di salario al merito del personale federale, in quanto non concernano la parità dei sessi;
d. [1]   ...
e.   le decisioni nel settore dell'energia nucleare concernenti:le autorizzazioni di massima per impianti nucleari,l'approvazione del programma di smaltimento,la chiusura di depositi geologici in profondità,la prova dello smaltimento;
1.   le autorizzazioni di massima per impianti nucleari,
2.   l'approvazione del programma di smaltimento,
3.   la chiusura di depositi geologici in profondità,
4.   la prova dello smaltimento;
f. [2]   le decisioni in materia di rilascio o estensione di concessioni di infrastrutture ferroviarie;
g.   le decisioni dell'autorità indipendente di ricorso in materia radiotelevisiva;
h.   le decisioni in materia di rilascio di concessioni per case da gioco;
i. [3]   le decisioni in materia di rilascio, modifica o rinnovo della concessione della Società svizzera di radiotelevisione (SSR);
j. [4]   le decisioni in materia di diritto ai sussidi di una scuola universitaria o di un altro istituto accademico.
  2.   Il ricorso è inoltre inammissibile contro:
a.   le decisioni che, in virtù di un'altra legge federale, possono essere impugnate mediante opposizione o ricorso dinanzi a un'autorità ai sensi dell'articolo 33 lettere c-f;
b.   le decisioni che, in virtù di un'altra legge federale, possono essere impugnate mediante ricorso dinanzi a un'autorità cantonale.
 
[1] Abrogata dall'all. cifra II n. 1 della LF del 30 set. 2011 sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero, con effetto dal 1° gen. 2015 (RU 2014 4103; FF 2009 3925).
[2] Nuovo testo giusta la cifra I n. 3 della LF del 16 mar. 2012 sulla seconda fase della Riforma delle ferrovie 2, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2012 5619, 2013 1603; FF 2011 823).
[3] Introdotta dall'all. n. 2 della LF del 26 set. 2016, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 2131; FF 2013 2131).
[4] Introdotta dalla cifra II della LF del 25 set. 2020, in vigore dal 1° mar. 2021 (RU 2021 68; FF 2020 3235).
VGG vorliegt. Die Vorinstanz beaufsichtigt gemäss Art. 64a Abs. 2
RS 831.40 LPP Legge federale del 25 giugno 1982 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP)

Art. 64a [1]   Compiti [2]
  1.   La Commissione di alta vigilanza vigila sulle autorità di vigilanza. I suoi compiti sono i seguenti:
a.   garantisce un'esecuzione uniforme della vigilanza da parte delle autorità di vigilanza; a tal fine può emanare istruzioni;
b.   esamina i rapporti annuali delle autorità di vigilanza; può procedere a ispezioni presso le medesime;
c.   in presenza di una base legale e previa consultazione degli ambienti interessati, emana le norme necessarie per l'attività di vigilanza;
d.   decide in merito alla concessione e al ritiro dell'abilitazione a periti in materia di previdenza professionale;
e.   tiene un registro dei periti in materia di previdenza professionale abilitati; il registro è pubblico ed è pubblicato in Internet;
f.   può impartire istruzioni ai periti in materia di previdenza professionale e agli uffici di revisione;
g.   emana un regolamento di organizzazione e di gestione; il regolamento deve essere approvato dal Consiglio federale.
  2.   La Commissione esercita inoltre la vigilanza sul fondo di garanzia, sull'istituto collettore e sulle fondazioni d'investimento.
  3.   Presenta annualmente un rapporto d'attività al Consiglio federale e corrisponde con lo stesso per il tramite del Dipartimento federale dell'interno.
 
[1] Introdotto dal n. I della LF del 19 mar. 2010 (Riforma strutturale), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 3393; FF 2007 5199).
[2] Testo rettificato dalla Commissione di redazione dell'AF (art. 58 cpv. 1 LParl - RS 171.10).
BVG unter anderem die Anlagestiftungen. Sie ist demnach eine Aufsichtsbehörde im Bereiche der beruflichen Vorsorge und ihre Verfügungen können nach Art. 74 Abs. 1
RS 831.40 LPP Legge federale del 25 giugno 1982 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP)

Art. 74 [1]   Particolarità dei rimedi giuridici
  1.   Le decisioni dell'autorità di vigilanza possono essere impugnate mediante ricorso al Tribunale amministrativo federale.
  2.   La procedura di ricorso contro le decisioni di cui all'articolo 62 capoverso 1 lettera e è gratuita per gli assicurati salvo che essi procedano in modo temerario o sconsiderato.
  3.   Un ricorso contro una decisione dell'autorità di vigilanza ha effetto sospensivo soltanto se il Tribunale amministrativo federale lo decide su richiesta di una parte [2]. [3]
  4.   La Commissione di alta vigilanza è legittimata a ricorrere al Tribunale federale contro le decisioni del Tribunale amministrativo federale in materia di previdenza professionale. [4]
 
[1] Nuovo testo giusta il n. I 14 dell'O dell'AF del 20 dic. 2006 che adegua taluni atti normativi alle disposizioni della L sul Tribunale federale e della L sul Tribunale amministrativo federale (RU 2006 5599; FF 2006 7109).
[2] Testo rettificato dalla Commissione di redazione dell'AF (art. 58 cpv. 1 LParl - RS 171.10).
[3] Introdotto dal n. I della LF del 19 mar. 2010 (Riforma strutturale), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 3393; FF 2007 5199).
[4] Introdotto dal n. I della LF del 19 mar. 2010 (Riforma strutturale), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 3393; FF 2007 5199).
BVG in Verbindung mit Art. 33 Bst. i
RS 173.32 LTAF Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF)

Art. 33   Autorità inferiori
  Il ricorso è ammissibile contro le decisioni:
a.   del Consiglio federale e degli organi dell'Assemblea federale in materia di rapporti di lavoro del personale federale, compreso il rifiuto dell'autorizzazione a procedere penalmente;
b. [1]   del Consiglio federale concernenti:la destituzione di un membro del Consiglio della banca o della direzione generale o di un loro supplente secondo la legge del 3 ottobre 2003 [2] sulla Banca nazionale,la revoca di un membro del consiglio di amministrazione dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari o l'approvazione dello scioglimento del rapporto di lavoro del direttore da parte del consiglio di amministrazione secondo la legge del 22 giugno 2007 [3] sulla vigilanza dei mercati finanziari,il blocco di valori patrimoniali secondo la legge del 18 dicembre 2015 [5] sui valori patrimoniali di provenienza illecita,il divieto di determinate attività secondo la LAIn [7],il divieto di organizzazioni secondo la LAIn,il divieto di organizzazioni e gruppi secondo l'articolo 1 capoverso 2 della legge federale del 20 dicembre 2024 [10] che vieta Hamas e le organizzazioni associate,la revoca di un membro del Consiglio d'istituto dell'Istituto federale di metrologia secondo la legge federale del 17 giugno 2011 [12] sull'Istituto federale di metrologia,la revoca di un membro del consiglio di amministrazione dell'Autorità federale di sorveglianza dei revisori o l'approvazione dello scioglimento del rapporto di lavoro del direttore da parte del consiglio di amministrazione secondo la legge del 16 dicembre 2005 [14] sui revisori,la revoca di un membro del Consiglio dell'Istituto svizzero per gli agenti terapeutici secondo la legge del 15 dicembre 2000 [16] sugli agenti terapeutici,la revoca di un membro del consiglio di amministrazione dell'istituto secondo la legge del 16 giugno 2017 [18] sui fondi di compensazione,la revoca di un membro del consiglio d'Istituto dell'Istituto svizzero di diritto comparato secondo la legge federale del 28 settembre 2018 [20] sull'Istituto svizzero di diritto comparato,la revoca di un membro del consiglio d'amministrazione del Servizio svizzero di assegnazione delle tracce o l'approvazione della risoluzione del rapporto di lavoro del direttore da parte del consiglio d'amministrazione secondo la legge federale del 20 dicembre 1957 [22] sulle ferrovie;
1.   la destituzione di un membro del Consiglio della banca o della direzione generale o di un loro supplente secondo la legge del 3 ottobre 2003 [2] sulla Banca nazionale,
10. [21]   la revoca di un membro del consiglio d'amministrazione del Servizio svizzero di assegnazione delle tracce o l'approvazione della risoluzione del rapporto di lavoro del direttore da parte del consiglio d'amministrazione secondo la legge federale del 20 dicembre 1957 [22] sulle ferrovie;
2.   la revoca di un membro del consiglio di amministrazione dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari o l'approvazione dello scioglimento del rapporto di lavoro del direttore da parte del consiglio di amministrazione secondo la legge del 22 giugno 2007 [3] sulla vigilanza dei mercati finanziari,
3. [4]   il blocco di valori patrimoniali secondo la legge del 18 dicembre 2015 [5] sui valori patrimoniali di provenienza illecita,
4. [6]   il divieto di determinate attività secondo la LAIn [7],
4bis. [8]   il divieto di organizzazioni secondo la LAIn,
4ter. [9]   il divieto di organizzazioni e gruppi secondo l'articolo 1 capoverso 2 della legge federale del 20 dicembre 2024 [10] che vieta Hamas e le organizzazioni associate,
5. [11]   la revoca di un membro del Consiglio d'istituto dell'Istituto federale di metrologia secondo la legge federale del 17 giugno 2011 [12] sull'Istituto federale di metrologia,
6. [13]   la revoca di un membro del consiglio di amministrazione dell'Autorità federale di sorveglianza dei revisori o l'approvazione dello scioglimento del rapporto di lavoro del direttore da parte del consiglio di amministrazione secondo la legge del 16 dicembre 2005 [14] sui revisori,
7. [15]   la revoca di un membro del Consiglio dell'Istituto svizzero per gli agenti terapeutici secondo la legge del 15 dicembre 2000 [16] sugli agenti terapeutici,
8. [17]   la revoca di un membro del consiglio di amministrazione dell'istituto secondo la legge del 16 giugno 2017 [18] sui fondi di compensazione,
9. [19]   la revoca di un membro del consiglio d'Istituto dell'Istituto svizzero di diritto comparato secondo la legge federale del 28 settembre 2018 [20] sull'Istituto svizzero di diritto comparato,
c.   del Tribunale penale federale in materia di rapporti di lavoro dei suoi giudici e del suo personale;
cbis. [23]   del Tribunale federale dei brevetti in materia di rapporti di lavoro dei suoi giudici e del suo personale;
cquater. [25]   del procuratore generale della Confederazione in materia di rapporti di lavoro dei procuratori pubblici federali da lui nominati e del personale del Ministero pubblico della Confederazione;
cquinquies. [26]   dell'autorità di vigilanza sul Ministero pubblico della Confederazione in materia di rapporti di lavoro del personale della sua segreteria;
cter. [24]   dell'autorità di vigilanza sul Ministero pubblico della Confederazione in materia di rapporti di lavoro dei membri del Ministero pubblico della Confederazione eletti dall'Assemblea federale plenaria;
d.   della Cancelleria federale, dei dipartimenti e dei servizi dell'Amministrazione federale loro subordinati o aggregati amministrativamente;
e.   degli stabilimenti e delle aziende della Confederazione;
f.   delle commissioni federali;
g.   dei tribunali arbitrali costituiti in virtù di contratti di diritto pubblico sottoscritti dalla Confederazione, dai suoi stabilimenti o dalle sue aziende;
h.   delle autorità o organizzazioni indipendenti dall'Amministrazione federale che decidono nell'adempimento di compiti di diritto pubblico loro affidati dalla Confederazione;
i.   delle autorità cantonali, in quanto una legge federale preveda che le loro decisioni sono impugnabili mediante ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale.
 
[1] Nuovo testo giusta l'all. n. 4 della LF del 22 giu. 2007 sulla vigilanza dei mercati finanziari, in vigore dal 1° feb. 2008 (RU 2008 5207; FF 2006 2625).
[2] RS 951.11
[3] RS 956.1
[4] Introdotto dall'all. n. 1 della L del 1° ott. 2010 sulla restituzione degli averi di provenienza illecita (RU 2011 275; FF 2010 2871). Nuovo testo giusta l'art. 31 cpv. 2 n. 1 della L del 18 dic. 2015 sui valori patrimoniali di provenienza illecita, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 1803; FF 2014 4555).
[5] RS 196.1
[6] Introdotto dall'all. n. 2 della LF del 23 dic. 2011 (RU 2012 3745; FF 2007 4613; 2010 6923). Nuovo testo giusta l'all. cifra II n. 3 della LF del 25 set. 2015 sulle attività informative, in vigore dal 1° set. 2017 (RU 2017 4095; FF 2014 1885).
[7] RS 121
[8] Introdotto dall'all. cifra II n. 3 della LF del 25 set. 2015 sulle attività informative, in vigore dal 1° set. 2017 (RU 2017 4095; FF 2014 1885).
[9] Introdotto dall'art. 3 della LF del 20 dic. 2024 che vieta Hamas e le organizzazioni associate, in vigore dal 15 mag. 2025 (RU 2025 269; FF 2024 2250).
[10] RS 122.1
[11] Introdotto dal n. 1 dell'art 26 della LF sull'Istituto federale di metrologia, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2011 6515; FF 2010 7073).
[12] RS 941.27
[13] Introdotta dall'all. n. 2 della L del 20 giu. 2014 (Concentrazione della sorveglianza sulle imprese di revisione e sulle società di audit), in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 4073; FF 2013 5901).
[14] RS 221.302
[15] Introdotto dall'all. 1 della LF del 18 mar. 2016, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2017 2745, 2018 3575; FF 2013 1).
[16] RS 812.21
[17] Introdotto dall'all. cifra II n. 3 della LF del 16 giu. 2017 sui fondi di compensazione, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2017 7563; FF 2016 255).
[18] RS 830.2
[19] Introdotto dall'art. 23 cpv. 2 della LF del 28 set. 2018 sull'Istituto svizzero di diritto comparato, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 3199; FF 2018 771).
[20] RS 425.1
[21] Introdotto dall'all. cifra I n. 2 della LF del 28 set. 2018 sull'organizzazione dell'infrastruttura ferroviaria, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 2020 1889; FF 2016 7711).
[22] RS 742.101
[23] Introdotta dall'all. n. 3 della LF del 20 mar. 2009 sul Tribunale federale dei brevetti, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2010 513, 2011 2241; FF 2008 349).
[24] Introdotta dall'all. cifra II n. 6 della L del 19 mar. 2010 sull'organizzazione delle autorità penali (RU 2010 3267;FF 2008 7093). Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 19 giu. 2015, in vigore dal 1° nov. 2015 (RU 2015 3847; FF 2015 18611885).
[25] Introdotta dall'all. cifra II n. 6 della L del 19 mar. 2010 sull'organizzazione delle autorità penali, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 3267;FF 2008 7093).
[26] Introdotta dall'all. cifra II n. 6 della L del 19 mar. 2010 sull'organizzazione delle autorità penali, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 3267;FF 2008 7093).
VGG beim Bundesverwaltungsgericht angefochten werden. Das Bundesverwaltungsgericht ist damit zur Beurteilung der vorliegenden Beschwerde zuständig. Das Verfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht richtet sich nach dem VwVG, sofern das VGG nichts anderes bestimmt (Art. 37
RS 173.32 LTAF Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF)

Art. 37   Principio
  La procedura dinanzi al Tribunale amministrativo federale è retta dalla PA [1], in quanto la presente legge non disponga altrimenti.
 
[1] RS 172.021
VGG).

Seite 4

A-4092/2016

1.2 Gemäss Art. 25 Abs. 2
RS 172.021 PA Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)

Art. 25  
  1.   L'autorità competente nel merito può, d'ufficio o a domanda, accertare per decisione l'esistenza, l'inesistenza o la estensione di diritti od obblighi di diritto pubblico.
  2.   La domanda d'una decisione d'accertamento dev'essere accolta qualora il richiedente provi un interesse degno di protezione.
  3.   Nessun pregiudizio può derivare alla parte che abbia agito fidando legittimamente in una decisione d'accertamento.
VwVG ist dem Begehren um Erlass einer Feststellungsverfügung zu entsprechen, wenn der Gesuchsteller ein entsprechendes schutzwürdiges Interesse nachweist. Der Anspruch auf Erlass einer Feststellungsverfügung ist dabei subsidiär gegenüber rechtsgestaltenden Verfügungen (BGE 137 II 199 E. 6.5, 126 II 300 E. 2c; BVGE 2010/12 E. 2.3, 2007/24 E. 1.3).
Mit dem Antrag auf Aufhebung des vorinstanzlichen Entscheids vom 30. Mai 2016 stellt die Beschwerdeführerin vorliegend bereits ein umfassendes Leistungsbegehren. Dem formellen Antrag, es sei festzustellen, «dass die Anlagerichtlinien nicht gegen die Bestimmungen der beruflichen Vorsorge und die [...] ASV [...] verstossen» (Beschwerde, S. 2), kommt neben diesem Leistungsbegehren keine eigenständige Bedeutung zu, weshalb auf diesen Antrag mangels Feststellungsinteresses nicht einzutreten ist. 1.3 Die mit der angefochtenen Verfügung getroffene Anordnung, wonach die Beschwerdeführerin bis zum 30. November 2016 eine angepasste Anlagerichtlinie einzureichen habe, ist hinfällig geworden, da das Bundesverwaltungsgericht der Beschwerde mit Zwischenverfügung vom 15. Juli 2016 die aufschiebende Wirkung erteilte und die genannte Frist abgelaufen ist. Soweit sich die Beschwerde gegen diese Anordnung richtet, ist sie deshalb als gegenstandslos geworden zu betrachten.
1.4 Mit den genannten Einschränkungen (E. 1.2 f.) ist auf die im Übrigen mit der nötigen Beschwerdeberechtigung (Art. 48 Abs. 1
RS 172.021 PA Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)

Art. 48 [1]  
  1.   Ha diritto di ricorrere chi:
a.   ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore o è stato privato della possibilità di farlo;
b.   è particolarmente toccato dalla decisione impugnata; e
c.   ha un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa.
  2.   Ha inoltre diritto di ricorrere ogni persona, organizzazione o autorità cui un'altra legge federale riconosce tale diritto.
 
[1] Nuovo testo giusta l'all. n. 10 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 21971069; FF 2001 3764).
VwVG) sowie form- und fristgerecht (Art. 50
RS 172.021 PA Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)

Art. 50 [1]  
  1.   Il ricorso dev'essere depositato entro 30 giorni dalla notificazione della decisione.
  2.   Il ricorso per denegata o ritardata giustizia può essere interposto in ogni tempo.
 
[1] Nuovo testo giusta l'all. n. 10 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 21971069; FF 2001 3764).
und 52
RS 172.021 PA Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)

Art. 52  
  1.   L'atto di ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi, l'indicazione dei mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo rappresentante; devono essere allegati la decisione impugnata e i documenti indicati come mezzi di prova, se sono in possesso del ricorrente.
  2.   Se il ricorso non soddisfa a questi requisiti o se le conclusioni o i motivi del ricorrente non sono sufficientemente chiari, e il ricorso non sembra manifestamente inammissibile, l'autorità di ricorso assegna al ricorrente un breve termine suppletorio per rimediarvi.
  3.   Essa gli assegna questo termine con la comminatoria che, decorrendo infruttuoso, deciderà secondo l'inserto o, qualora manchino le conclusioni, i motivi oppure la firma, non entrerà nel merito del ricorso.
VwVG) eingereichte Beschwerde einzutreten. 2.
2.1 Das Bundesverwaltungsgericht prüft gemäss Art. 49
RS 172.021 PA Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)

Art. 49  
  Il ricorrente può far valere:
a.   la violazione del diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento;
b.   l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti;
c.   l'inadeguatezza; questa censura non è ammissibile quando un'autorità cantonale ha giudicato come autorità di ricorso.
VwVG die Verletzung von Bundesrecht einschliesslich der Überschreitung oder des Missbrauchs des Ermessens, die unrichtige oder unvollständige Feststellung des rechtserheblichen Sachverhalts und die Unangemessenheit, wenn nicht eine kantonale Behörde als Beschwerdeinstanz verfügt hat. Da sich die Kognition der oberen Instanz nur verengen, nicht aber erweitern kann, gilt es jedoch zu beachten, dass die Aufsichtstätigkeit im Bereich der beruflichen Vorsorge als Rechtskontrolle ausgestaltet ist, weshalb sich auch das angerufene Gericht ­ in Abweichung von Art. 49 Bst. c
RS 172.021 PA Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)

Art. 49  
  Il ricorrente può far valere:
a.   la violazione del diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento;
b.   l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti;
c.   l'inadeguatezza; questa censura non è ammissibile quando un'autorità cantonale ha giudicato come autorità di ricorso.
VwVG ­ auf eine Rechtskontrolle zu beschränken hat, soweit Entscheide des Stiftungsrates zu überprüfen sind (vgl. BGE 135 V 382 E. 4.2; Urteil des BGer Seite 5

A-4092/2016

9C_756/2009 vom 8. Februar 2010 E. 5; Urteil des BVGer A-3821/2016 vom 29. September 2016 E. 2.1).
Von der Vorinstanz als Aufsichtsbehörde erlassene Massnahmen sind hingegen mit voller Kognition zu überprüfen. Dabei hat die Beschwerdeinstanz aber zu berücksichtigen, dass der Aufsichtsbehörde bei der Anordnung von Massnahmen ein erheblicher Beurteilungs- bzw. Ermessensspielraum zusteht, weshalb eine gewisse Zurückhaltung bei der gerichtlichen Überprüfung geboten ist (vgl. ­ allerdings zu Massnahmen im Sinne von Art. 62
RS 831.40 LPP Legge federale del 25 giugno 1982 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP)

Art. 62   Compiti dell'autorità di vigilanza
  1.   L'autorità di vigilanza veglia affinché gli istituti di previdenza, gli uffici di revisione per la previdenza professionale, i periti in materia di previdenza professionale e gli istituti dediti alla previdenza professionale osservino le prescrizioni legali e affinché il patrimonio di previdenza sia impiegato secondo gli scopi previsti; in particolare: [1]
a. [2]   verifica se le disposizioni statutarie e regolamentari degli istituti di previdenza e degli istituti dediti alla previdenza professionale sono conformi alle prescrizioni legali;
b. [3]   esige dagli istituti di previdenza e dagli istituti dediti alla previdenza professionale un rapporto annuale, segnatamente sulla loro attività;
c.   prende visione dei rapporti dell'organo di controllo e del perito in materia di previdenza professionale;
d.   prende provvedimenti per eliminare i difetti accertati;
e. [4]   giudica le controversie relative al diritto dell'assicurato di essere informato conformemente agli articoli 65a e 86b capoverso 2; di norma, tale procedimento è gratuito per gli assicurati.
  2.   Trattandosi di fondazioni, essa assume anche i compiti di cui agli articoli 85-86b CC [5]. [6]
  3.   Il Consiglio federale può emanare disposizioni sull'approvazione di fusioni, scissioni e trasformazioni di istituti di previdenza da parte delle autorità di vigilanza, nonché sull'esercizio della vigilanza in caso di liquidazione e di liquidazione parziale. [7]
 
[1] Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 mar. 2010 (Riforma strutturale), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 3393; FF 2007 5199).
[2] Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 mar. 2010 (Riforma strutturale), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 3393; FF 2007 5199).
[3] Nuovo testo giusta il n. I della LF del 3 ott. 2003 (1a revisione della LPP), in vigore dal 1° apr. 2004 (RU 2004 1677; FF 2000 2341).
[4] Introdotta dal n. I della LF del 3 ott. 2003 (1a revisione della LPP), in vigore dal 1° apr. 2004 (RU 2004 1677; FF 2000 2341).
[5] RS 210
[6] Nuovo testo giusta l'all. n. 4 della LF del 19 giu. 2015 (Conguaglio della previdenza professionale in caso di divorzio), in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 2313; FF 2013 4151).
[7] Introdotto dall'all. n. 10 della LF del 3 ott. 2003 sulla fusione, in vigore dal 1° lug. 2004 (RU 2004 2617; FF 2000 3765).
BVG ­ BGE 132 II 144 E. 1.2; Urteil des BGer 2A.395/2002 vom 14. August 2003 E. 2.1; Urteile des BVGer vom 29. September 2016 E. 2.2, A-3821/2016 E. 2.2, A-1696/2015 vom 27. April 2016 E. 2.1).
2.2 Rechtsprechungsgemäss kann das Beweisverfahren geschlossen werden, wenn die noch im Raum stehenden Beweisanträge eine nicht erhebliche Tatsache betreffen oder offensichtlich untauglich sind, etwa weil ihnen die Beweiseignung abgeht oder umgekehrt die betreffende Tatsache aus den Akten bereits genügend ersichtlich ist, oder wenn das Gericht seine Überzeugung bereits gebildet hat und annehmen kann, dass seine Überzeugung durch weitere Beweiserhebungen nicht geändert würde (sog. antizipierte Beweiswürdigung; Urteil des BGer 8C_417/2011 vom 2. September 2012 E. 5.4.1; Urteile des BVGer A-5523/2015 vom 31. August 2016 E. 2.3, A-253/2015 vom 14. September 2015 E. 3). 2.3 Eine Gesetzeslücke bzw. eine planwidrige Unvollständigkeit des Gesetzes ist gegeben, wenn sich eine gesetzliche Regelung als unvollständig erweist, indem sie auf eine bestimmte Frage keine zufriedenstellende Antwort gibt. Keine ausfüllungsbedürftige Lücke liegt vor, wenn das Fehlen einer gesetzgeberischen Anordnung eine bewusst negative Antwort, d.h. ein sog. qualifiziertes Schweigen bildet. Ob Letzteres der Fall ist, ist mittels Auslegung zu ermitteln (vgl. zum Ganzen BGE 127 V 38 E. 4b/cc, m.w.H.). 2.4 Der Wortlaut einer Bestimmung ist Ausgangspunkt jeder Auslegung. Vom klaren Wortlaut darf nur ausnahmsweise abgewichen werden, wenn triftige Gründe für die Annahme bestehen, dass er nicht den wahren Sinn der Norm wiedergibt. Liegen entsprechende Zweifel vor, ist die fragliche Bestimmung mit Hilfe der übrigen Auslegungselemente auszulegen, um den wahren Sinngehalt der Gesetzesbestimmung zu ermitteln. Abzustellen ist namentlich auf die Entstehungsgeschichte einer Rechtsnorm (historische Auslegung), ihren Sinn und Zweck (teleologische Auslegung) sowie Seite 6

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die Bedeutung, die ihr im Kontext mit anderen Normen (systematische Auslegung) zukommt (sog. Methodenpluralismus; BGE 141 V 197 E. 5.2, 141 V 221 E. 5.2.1, 141 II 57 E. 3.2, 141 II 436 E. 4.1). Gesetzesmaterialien können insbesondere, wenn eine Bestimmung unklar ist oder verschiedene, einander widersprechende Auslegungen zulässt, ein wertvolles Hilfsmittel bilden, um den Normsinn zu erkennen und damit unrichtige Auslegungen zu vermeiden. Nicht dienlich als Auslegungshilfe sind die Materialien, wenn sie keine klare Antwort geben. Zwar darf der Wille des historischen Gesetzgebers namentlich bei relativ jungen Gesetzen nicht übergangen werden (vgl. MICHAEL BEUSCH, Auslegung, in: Martin Zweifel et al. [Hrsg.], Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht, Bundesgesetz über die Mehrwertsteuer, 2015, N. 18). Hat dieser Wille aber keinen Niederschlag im Gesetzestext gefunden, ist er für die Auslegung nicht massgebend (vgl. BGE 137 V 167 E. 3.2, mit Rechtsprechungshinweisen). Zu den Gesetzgebungsmaterialien zählen namentlich Dokumentationen über das Vorverfahren, die bundesrätlichen Botschaften und parlamentarische Berichte (vgl. BEUSCH, a.a.O., N. 18; ERNST HÖHN, Praktische Methodik der Gesetzesauslegung, 1993, S. 212). Bei Verordnungen können als Materialien unter anderem Vernehmlassungsberichte beachtlich sein, wenn davon ausgegangen werden kann, dass der Verordnungsgeber tatsächlich einer im Rahmen der Vernehmlassung geäusserten Auffassung folgen wollte (vgl. HANSJÖRG SEILER, Praktische Rechtsanwendung, 2009, S. 44 f.).
Aus der Entstehungsgeschichte einer Norm kann sich klar ergeben, dass an eine bestimmte Frage nicht gedacht wurde. Gegebenenfalls lässt sich ein qualifiziertes Schweigen ausschliessen (SEILER, a.a.O., S. 45). 3.
3.1 Gemäss Art. 71 Abs. 1
RS 831.40 LPP Legge federale del 25 giugno 1982 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP)

Art. 71   Amministrazione del patrimonio
  1.   Gli istituti di previdenza amministrano il loro patrimonio in modo da garantire la sicurezza e la sufficiente redditività degli investimenti, un'adeguata ripartizione dei rischi, come pure la copertura del prevedibile fabbisogno di liquidità.
  2.   L'istituto di previdenza non può costituire in pegno né gravare altrimenti i suoi diritti derivanti da un contratto collettivo di assicurazione sulla vita o da un contratto di riassicurazione. [1]
 
[1] Nuovo testo giusta il n. I della LF del 3 ott. 2003 (1a revisione della LPP), in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 1677; FF 2000 2341).
BVG verwalten die Vorsorgeeinrichtungen ihr Vermögen so, dass Sicherheit und genügender Ertrag der Anlagen, eine angemessene Verteilung der Risiken sowie die Deckung des voraussehbaren Bedarfes an flüssigen Mitteln gewährleistet sind. Die Anlagevorschriften von Art. 49
RS 831.441.1 OPP-2 Ordinanza del 18 aprile 1984 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (OPP 2)

Art. 49 [1]   Definizione di patrimonio - (art. 71 cpv. 1 LPP)
  1.   Il patrimonio ai sensi degli articoli 50-59 è costituito dalla somma degli attivi iscritti nel bilancio commerciale, senza considerare un eventuale riporto delle perdite.
  2.   I valori di riscatto dei contratti d'assicurazione collettiva possono pure essere conglobati nel patrimonio. [2]
 
[1] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 19 set. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 4651).
[2] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 6 giu. 2014, in vigore dal 1° lug. 2014 (RU 2014 1585).
-59
RS 831.441.1 OPP-2 Ordinanza del 18 aprile 1984 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (OPP 2)

Art. 59 [1]   Applicabilità delle prescrizioni in materia d'investimenti ad altri istituti della previdenza professionale - (art. 71 cpv. 1 LPP)
  Le disposizioni della presente sezione si applicano per analogia anche:
a.   alle fondazioni di previdenza di cui all'articolo 89a capoverso 6 del Codice civile [2];
b.   al fondo di garanzia.
 
[1] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 24 feb. 2016, in vigore dal 1° apr. 2016 (RU 2016 975).
[2] RS 210
BVV 2 konkretisieren als Durchführungsbestimmungen die in Art. 71 Abs. 1
RS 831.40 LPP Legge federale del 25 giugno 1982 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP)

Art. 71   Amministrazione del patrimonio
  1.   Gli istituti di previdenza amministrano il loro patrimonio in modo da garantire la sicurezza e la sufficiente redditività degli investimenti, un'adeguata ripartizione dei rischi, come pure la copertura del prevedibile fabbisogno di liquidità.
  2.   L'istituto di previdenza non può costituire in pegno né gravare altrimenti i suoi diritti derivanti da un contratto collettivo di assicurazione sulla vita o da un contratto di riassicurazione. [1]
 
[1] Nuovo testo giusta il n. I della LF del 3 ott. 2003 (1a revisione della LPP), in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 1677; FF 2000 2341).
BVG statuierten Grundsätze (vgl. BGE 138 V 420 E. 3.1.1; Urteil des BVGer C-6106/2009 vom 20. Oktober 2011 E. 5.1; OLIVER ARTER/STEFAN KOLLER, Vermögensanlage von Pensionskassengeldern, in: Aktuelle Juristische Praxis [AJP] 2007, S. 620 ff., S. 622). Seite 7

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3.2 Die Vorsorgeeinrichtung muss ihre Vermögensanlagen sorgfältig auswählen, bewirtschaften und überwachen (Art. 50 Abs. 1
RS 831.441.1 OPP-2 Ordinanza del 18 aprile 1984 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (OPP 2)

Art. 50 [1]   Sicurezza e ripartizione dei rischi - (art. 71 cpv. 1 LPP)
  1.   L'istituto di previdenza deve scegliere, gestire e controllare accuratamente gli investimenti che opera.
  2.   All'atto dell'investimento del patrimonio, l'istituto di previdenza deve assicurarsi che la sicurezza del conseguimento degli scopi di previdenza sia garantita. La sicurezza deve essere valutata segnatamente tenendo conto della totalità degli attivi e dei passivi, nonché della struttura e dell'evoluzione prevedibile dell'effettivo degli assicurati. [2]
  3.   All'atto dell'investimento del patrimonio, l'istituto di previdenza deve rispettare il principio della ripartizione appropriata dei rischi; i mezzi devono, in particolare, essere ripartiti tra diverse categorie di investimenti, nonché tra parecchie regioni e settori economici. [3]
  4.   L'istituto di previdenza può, se il suo regolamento lo prevede, estendere le possibilità d'investimento secondo gli articoli 53 capoversi 1-4, 54, 54a, 54b capoverso 1, 55, 56, 56a capoversi 1 e 5 nonché 57 capoversi 2 e 3, purché comprovi in modo concludente nell'allegato al conto annuale l'osservanza dei capoversi 1-3. [4] Gli investimenti che comportano l'obbligo di effettuare versamenti suppletivi sono vietati. Fanno eccezione gli investimenti di cui all'articolo 53 capoverso 5 lettera c. [5]
  4bis.   Un istituto di previdenza che propone diverse strategie d'investimento nell'ambito di uno stesso piano di previdenza può, se il suo regolamento lo prevede, estendere le possibilità d'investimento secondo gli articoli 53 capoversi 1-4, 54, 54a, 54b capoverso 1, 55, 56 e 56a capoversi 1 e 5. Nell'allegato al conto annuale deve comprovare in modo concludente l'osservanza dei capoversi 1 e 3 e l'osservanza per analogia del capoverso 2. Gli investimenti che comportano l'obbligo di effettuare versamenti suppletivi sono vietati. [6]
  5.   Se le condizioni di cui ai capoversi 4 e 4bis per un'estensione delle possibilità di investimento non sono adempiute, l'autorità di vigilanza prende misure appropriate. Può anche esigere di adeguare l'investimento del patrimonio. [7]
  6.   L'osservanza degli articoli 53-57 non esime dall'obbligo di rispettare le prescrizioni dei capoversi 1-3. Questo non si applica agli investimenti secondo l'articolo 54 capoverso 2 lettere c e d. [8]
 
[1] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 20 mar. 2000, in vigore dal 1° apr. 2000 (RU 2000 1265).
[2] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 19 set. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 4651).
[3] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 6 giu. 2014, in vigore dal 1° lug. 2014 (RU 2014 1585).
[4] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 30 ago. 2017, in vigore dal 1° ott. 2017 (RU 2017 5021).
[5] Introdotto dalla cifra I dell'O del 19 set. 2008 (RU 2008 4651). Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 6 giu. 2014, in vigore dal 1° lug. 2014 (RU 2014 1585).
[6] Introdotto dalla cifra I dell'O del 30 ago. 2017, in vigore dal 1° ott. 2017 (RU 2017 5021).
[7] Introdotto dalla cifra I dell'O del 19 set. 2008 (RU 2008 4651). Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 30 ago. 2017, in vigore dal 1° ott. 2017 (RU 2017 5021).
[8] Introdotto dalla cifra I dell'O del 19 set. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 4651).
BVV 2). Sie muss bei der Anlage des Vermögens darauf achten, dass die Sicherheit der Erfüllung der Vorsorgezwecke gewährleistet ist. Die Beurteilung der Sicherheit erfolgt insbesondere in Würdigung der gesamten Aktiven und Passiven sowie der Struktur und der zu erwartenden Entwicklung des Versichertenbestandes (Art. 50 Abs. 2
RS 831.441.1 OPP-2 Ordinanza del 18 aprile 1984 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (OPP 2)

Art. 50 [1]   Sicurezza e ripartizione dei rischi - (art. 71 cpv. 1 LPP)
  1.   L'istituto di previdenza deve scegliere, gestire e controllare accuratamente gli investimenti che opera.
  2.   All'atto dell'investimento del patrimonio, l'istituto di previdenza deve assicurarsi che la sicurezza del conseguimento degli scopi di previdenza sia garantita. La sicurezza deve essere valutata segnatamente tenendo conto della totalità degli attivi e dei passivi, nonché della struttura e dell'evoluzione prevedibile dell'effettivo degli assicurati. [2]
  3.   All'atto dell'investimento del patrimonio, l'istituto di previdenza deve rispettare il principio della ripartizione appropriata dei rischi; i mezzi devono, in particolare, essere ripartiti tra diverse categorie di investimenti, nonché tra parecchie regioni e settori economici. [3]
  4.   L'istituto di previdenza può, se il suo regolamento lo prevede, estendere le possibilità d'investimento secondo gli articoli 53 capoversi 1-4, 54, 54a, 54b capoverso 1, 55, 56, 56a capoversi 1 e 5 nonché 57 capoversi 2 e 3, purché comprovi in modo concludente nell'allegato al conto annuale l'osservanza dei capoversi 1-3. [4] Gli investimenti che comportano l'obbligo di effettuare versamenti suppletivi sono vietati. Fanno eccezione gli investimenti di cui all'articolo 53 capoverso 5 lettera c. [5]
  4bis.   Un istituto di previdenza che propone diverse strategie d'investimento nell'ambito di uno stesso piano di previdenza può, se il suo regolamento lo prevede, estendere le possibilità d'investimento secondo gli articoli 53 capoversi 1-4, 54, 54a, 54b capoverso 1, 55, 56 e 56a capoversi 1 e 5. Nell'allegato al conto annuale deve comprovare in modo concludente l'osservanza dei capoversi 1 e 3 e l'osservanza per analogia del capoverso 2. Gli investimenti che comportano l'obbligo di effettuare versamenti suppletivi sono vietati. [6]
  5.   Se le condizioni di cui ai capoversi 4 e 4bis per un'estensione delle possibilità di investimento non sono adempiute, l'autorità di vigilanza prende misure appropriate. Può anche esigere di adeguare l'investimento del patrimonio. [7]
  6.   L'osservanza degli articoli 53-57 non esime dall'obbligo di rispettare le prescrizioni dei capoversi 1-3. Questo non si applica agli investimenti secondo l'articolo 54 capoverso 2 lettere c e d. [8]
 
[1] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 20 mar. 2000, in vigore dal 1° apr. 2000 (RU 2000 1265).
[2] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 19 set. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 4651).
[3] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 6 giu. 2014, in vigore dal 1° lug. 2014 (RU 2014 1585).
[4] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 30 ago. 2017, in vigore dal 1° ott. 2017 (RU 2017 5021).
[5] Introdotto dalla cifra I dell'O del 19 set. 2008 (RU 2008 4651). Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 6 giu. 2014, in vigore dal 1° lug. 2014 (RU 2014 1585).
[6] Introdotto dalla cifra I dell'O del 30 ago. 2017, in vigore dal 1° ott. 2017 (RU 2017 5021).
[7] Introdotto dalla cifra I dell'O del 19 set. 2008 (RU 2008 4651). Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 30 ago. 2017, in vigore dal 1° ott. 2017 (RU 2017 5021).
[8] Introdotto dalla cifra I dell'O del 19 set. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 4651).
BVV 2). Die Vorsorgeeinrichtung muss bei der Anlage des Vermögens den Grundsatz der angemessenen Risikoverteilung einhalten; die Mittel müssen insbesondere auf verschiedene Anlagekategorien, Regionen und Wirtschaftszweige verteilt werden (Art. 50 Abs. 3
RS 831.441.1 OPP-2 Ordinanza del 18 aprile 1984 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (OPP 2)

Art. 50 [1]   Sicurezza e ripartizione dei rischi - (art. 71 cpv. 1 LPP)
  1.   L'istituto di previdenza deve scegliere, gestire e controllare accuratamente gli investimenti che opera.
  2.   All'atto dell'investimento del patrimonio, l'istituto di previdenza deve assicurarsi che la sicurezza del conseguimento degli scopi di previdenza sia garantita. La sicurezza deve essere valutata segnatamente tenendo conto della totalità degli attivi e dei passivi, nonché della struttura e dell'evoluzione prevedibile dell'effettivo degli assicurati. [2]
  3.   All'atto dell'investimento del patrimonio, l'istituto di previdenza deve rispettare il principio della ripartizione appropriata dei rischi; i mezzi devono, in particolare, essere ripartiti tra diverse categorie di investimenti, nonché tra parecchie regioni e settori economici. [3]
  4.   L'istituto di previdenza può, se il suo regolamento lo prevede, estendere le possibilità d'investimento secondo gli articoli 53 capoversi 1-4, 54, 54a, 54b capoverso 1, 55, 56, 56a capoversi 1 e 5 nonché 57 capoversi 2 e 3, purché comprovi in modo concludente nell'allegato al conto annuale l'osservanza dei capoversi 1-3. [4] Gli investimenti che comportano l'obbligo di effettuare versamenti suppletivi sono vietati. Fanno eccezione gli investimenti di cui all'articolo 53 capoverso 5 lettera c. [5]
  4bis.   Un istituto di previdenza che propone diverse strategie d'investimento nell'ambito di uno stesso piano di previdenza può, se il suo regolamento lo prevede, estendere le possibilità d'investimento secondo gli articoli 53 capoversi 1-4, 54, 54a, 54b capoverso 1, 55, 56 e 56a capoversi 1 e 5. Nell'allegato al conto annuale deve comprovare in modo concludente l'osservanza dei capoversi 1 e 3 e l'osservanza per analogia del capoverso 2. Gli investimenti che comportano l'obbligo di effettuare versamenti suppletivi sono vietati. [6]
  5.   Se le condizioni di cui ai capoversi 4 e 4bis per un'estensione delle possibilità di investimento non sono adempiute, l'autorità di vigilanza prende misure appropriate. Può anche esigere di adeguare l'investimento del patrimonio. [7]
  6.   L'osservanza degli articoli 53-57 non esime dall'obbligo di rispettare le prescrizioni dei capoversi 1-3. Questo non si applica agli investimenti secondo l'articolo 54 capoverso 2 lettere c e d. [8]
 
[1] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 20 mar. 2000, in vigore dal 1° apr. 2000 (RU 2000 1265).
[2] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 19 set. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 4651).
[3] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 6 giu. 2014, in vigore dal 1° lug. 2014 (RU 2014 1585).
[4] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 30 ago. 2017, in vigore dal 1° ott. 2017 (RU 2017 5021).
[5] Introdotto dalla cifra I dell'O del 19 set. 2008 (RU 2008 4651). Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 6 giu. 2014, in vigore dal 1° lug. 2014 (RU 2014 1585).
[6] Introdotto dalla cifra I dell'O del 30 ago. 2017, in vigore dal 1° ott. 2017 (RU 2017 5021).
[7] Introdotto dalla cifra I dell'O del 19 set. 2008 (RU 2008 4651). Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 30 ago. 2017, in vigore dal 1° ott. 2017 (RU 2017 5021).
[8] Introdotto dalla cifra I dell'O del 19 set. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 4651).
BVV 2).
Gemäss Art. 50 Abs. 4
RS 831.441.1 OPP-2 Ordinanza del 18 aprile 1984 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (OPP 2)

Art. 50 [1]   Sicurezza e ripartizione dei rischi - (art. 71 cpv. 1 LPP)
  1.   L'istituto di previdenza deve scegliere, gestire e controllare accuratamente gli investimenti che opera.
  2.   All'atto dell'investimento del patrimonio, l'istituto di previdenza deve assicurarsi che la sicurezza del conseguimento degli scopi di previdenza sia garantita. La sicurezza deve essere valutata segnatamente tenendo conto della totalità degli attivi e dei passivi, nonché della struttura e dell'evoluzione prevedibile dell'effettivo degli assicurati. [2]
  3.   All'atto dell'investimento del patrimonio, l'istituto di previdenza deve rispettare il principio della ripartizione appropriata dei rischi; i mezzi devono, in particolare, essere ripartiti tra diverse categorie di investimenti, nonché tra parecchie regioni e settori economici. [3]
  4.   L'istituto di previdenza può, se il suo regolamento lo prevede, estendere le possibilità d'investimento secondo gli articoli 53 capoversi 1-4, 54, 54a, 54b capoverso 1, 55, 56, 56a capoversi 1 e 5 nonché 57 capoversi 2 e 3, purché comprovi in modo concludente nell'allegato al conto annuale l'osservanza dei capoversi 1-3. [4] Gli investimenti che comportano l'obbligo di effettuare versamenti suppletivi sono vietati. Fanno eccezione gli investimenti di cui all'articolo 53 capoverso 5 lettera c. [5]
  4bis.   Un istituto di previdenza che propone diverse strategie d'investimento nell'ambito di uno stesso piano di previdenza può, se il suo regolamento lo prevede, estendere le possibilità d'investimento secondo gli articoli 53 capoversi 1-4, 54, 54a, 54b capoverso 1, 55, 56 e 56a capoversi 1 e 5. Nell'allegato al conto annuale deve comprovare in modo concludente l'osservanza dei capoversi 1 e 3 e l'osservanza per analogia del capoverso 2. Gli investimenti che comportano l'obbligo di effettuare versamenti suppletivi sono vietati. [6]
  5.   Se le condizioni di cui ai capoversi 4 e 4bis per un'estensione delle possibilità di investimento non sono adempiute, l'autorità di vigilanza prende misure appropriate. Può anche esigere di adeguare l'investimento del patrimonio. [7]
  6.   L'osservanza degli articoli 53-57 non esime dall'obbligo di rispettare le prescrizioni dei capoversi 1-3. Questo non si applica agli investimenti secondo l'articolo 54 capoverso 2 lettere c e d. [8]
 
[1] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 20 mar. 2000, in vigore dal 1° apr. 2000 (RU 2000 1265).
[2] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 19 set. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 4651).
[3] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 6 giu. 2014, in vigore dal 1° lug. 2014 (RU 2014 1585).
[4] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 30 ago. 2017, in vigore dal 1° ott. 2017 (RU 2017 5021).
[5] Introdotto dalla cifra I dell'O del 19 set. 2008 (RU 2008 4651). Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 6 giu. 2014, in vigore dal 1° lug. 2014 (RU 2014 1585).
[6] Introdotto dalla cifra I dell'O del 30 ago. 2017, in vigore dal 1° ott. 2017 (RU 2017 5021).
[7] Introdotto dalla cifra I dell'O del 19 set. 2008 (RU 2008 4651). Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 30 ago. 2017, in vigore dal 1° ott. 2017 (RU 2017 5021).
[8] Introdotto dalla cifra I dell'O del 19 set. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 4651).
BVV 2 kann die Vorsorgeeinrichtung, sofern sie die Einhaltung der Art. 50 Abs. 1
RS 831.441.1 OPP-2 Ordinanza del 18 aprile 1984 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (OPP 2)

Art. 50 [1]   Sicurezza e ripartizione dei rischi - (art. 71 cpv. 1 LPP)
  1.   L'istituto di previdenza deve scegliere, gestire e controllare accuratamente gli investimenti che opera.
  2.   All'atto dell'investimento del patrimonio, l'istituto di previdenza deve assicurarsi che la sicurezza del conseguimento degli scopi di previdenza sia garantita. La sicurezza deve essere valutata segnatamente tenendo conto della totalità degli attivi e dei passivi, nonché della struttura e dell'evoluzione prevedibile dell'effettivo degli assicurati. [2]
  3.   All'atto dell'investimento del patrimonio, l'istituto di previdenza deve rispettare il principio della ripartizione appropriata dei rischi; i mezzi devono, in particolare, essere ripartiti tra diverse categorie di investimenti, nonché tra parecchie regioni e settori economici. [3]
  4.   L'istituto di previdenza può, se il suo regolamento lo prevede, estendere le possibilità d'investimento secondo gli articoli 53 capoversi 1-4, 54, 54a, 54b capoverso 1, 55, 56, 56a capoversi 1 e 5 nonché 57 capoversi 2 e 3, purché comprovi in modo concludente nell'allegato al conto annuale l'osservanza dei capoversi 1-3. [4] Gli investimenti che comportano l'obbligo di effettuare versamenti suppletivi sono vietati. Fanno eccezione gli investimenti di cui all'articolo 53 capoverso 5 lettera c. [5]
  4bis.   Un istituto di previdenza che propone diverse strategie d'investimento nell'ambito di uno stesso piano di previdenza può, se il suo regolamento lo prevede, estendere le possibilità d'investimento secondo gli articoli 53 capoversi 1-4, 54, 54a, 54b capoverso 1, 55, 56 e 56a capoversi 1 e 5. Nell'allegato al conto annuale deve comprovare in modo concludente l'osservanza dei capoversi 1 e 3 e l'osservanza per analogia del capoverso 2. Gli investimenti che comportano l'obbligo di effettuare versamenti suppletivi sono vietati. [6]
  5.   Se le condizioni di cui ai capoversi 4 e 4bis per un'estensione delle possibilità di investimento non sono adempiute, l'autorità di vigilanza prende misure appropriate. Può anche esigere di adeguare l'investimento del patrimonio. [7]
  6.   L'osservanza degli articoli 53-57 non esime dall'obbligo di rispettare le prescrizioni dei capoversi 1-3. Questo non si applica agli investimenti secondo l'articolo 54 capoverso 2 lettere c e d. [8]
 
[1] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 20 mar. 2000, in vigore dal 1° apr. 2000 (RU 2000 1265).
[2] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 19 set. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 4651).
[3] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 6 giu. 2014, in vigore dal 1° lug. 2014 (RU 2014 1585).
[4] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 30 ago. 2017, in vigore dal 1° ott. 2017 (RU 2017 5021).
[5] Introdotto dalla cifra I dell'O del 19 set. 2008 (RU 2008 4651). Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 6 giu. 2014, in vigore dal 1° lug. 2014 (RU 2014 1585).
[6] Introdotto dalla cifra I dell'O del 30 ago. 2017, in vigore dal 1° ott. 2017 (RU 2017 5021).
[7] Introdotto dalla cifra I dell'O del 19 set. 2008 (RU 2008 4651). Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 30 ago. 2017, in vigore dal 1° ott. 2017 (RU 2017 5021).
[8] Introdotto dalla cifra I dell'O del 19 set. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 4651).
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RS 831.441.1 OPP-2 Ordinanza del 18 aprile 1984 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (OPP 2)

Art. 50 [1]   Sicurezza e ripartizione dei rischi - (art. 71 cpv. 1 LPP)
  1.   L'istituto di previdenza deve scegliere, gestire e controllare accuratamente gli investimenti che opera.
  2.   All'atto dell'investimento del patrimonio, l'istituto di previdenza deve assicurarsi che la sicurezza del conseguimento degli scopi di previdenza sia garantita. La sicurezza deve essere valutata segnatamente tenendo conto della totalità degli attivi e dei passivi, nonché della struttura e dell'evoluzione prevedibile dell'effettivo degli assicurati. [2]
  3.   All'atto dell'investimento del patrimonio, l'istituto di previdenza deve rispettare il principio della ripartizione appropriata dei rischi; i mezzi devono, in particolare, essere ripartiti tra diverse categorie di investimenti, nonché tra parecchie regioni e settori economici. [3]
  4.   L'istituto di previdenza può, se il suo regolamento lo prevede, estendere le possibilità d'investimento secondo gli articoli 53 capoversi 1-4, 54, 54a, 54b capoverso 1, 55, 56, 56a capoversi 1 e 5 nonché 57 capoversi 2 e 3, purché comprovi in modo concludente nell'allegato al conto annuale l'osservanza dei capoversi 1-3. [4] Gli investimenti che comportano l'obbligo di effettuare versamenti suppletivi sono vietati. Fanno eccezione gli investimenti di cui all'articolo 53 capoverso 5 lettera c. [5]
  4bis.   Un istituto di previdenza che propone diverse strategie d'investimento nell'ambito di uno stesso piano di previdenza può, se il suo regolamento lo prevede, estendere le possibilità d'investimento secondo gli articoli 53 capoversi 1-4, 54, 54a, 54b capoverso 1, 55, 56 e 56a capoversi 1 e 5. Nell'allegato al conto annuale deve comprovare in modo concludente l'osservanza dei capoversi 1 e 3 e l'osservanza per analogia del capoverso 2. Gli investimenti che comportano l'obbligo di effettuare versamenti suppletivi sono vietati. [6]
  5.   Se le condizioni di cui ai capoversi 4 e 4bis per un'estensione delle possibilità di investimento non sono adempiute, l'autorità di vigilanza prende misure appropriate. Può anche esigere di adeguare l'investimento del patrimonio. [7]
  6.   L'osservanza degli articoli 53-57 non esime dall'obbligo di rispettare le prescrizioni dei capoversi 1-3. Questo non si applica agli investimenti secondo l'articolo 54 capoverso 2 lettere c e d. [8]
 
[1] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 20 mar. 2000, in vigore dal 1° apr. 2000 (RU 2000 1265).
[2] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 19 set. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 4651).
[3] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 6 giu. 2014, in vigore dal 1° lug. 2014 (RU 2014 1585).
[4] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 30 ago. 2017, in vigore dal 1° ott. 2017 (RU 2017 5021).
[5] Introdotto dalla cifra I dell'O del 19 set. 2008 (RU 2008 4651). Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 6 giu. 2014, in vigore dal 1° lug. 2014 (RU 2014 1585).
[6] Introdotto dalla cifra I dell'O del 30 ago. 2017, in vigore dal 1° ott. 2017 (RU 2017 5021).
[7] Introdotto dalla cifra I dell'O del 19 set. 2008 (RU 2008 4651). Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 30 ago. 2017, in vigore dal 1° ott. 2017 (RU 2017 5021).
[8] Introdotto dalla cifra I dell'O del 19 set. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 4651).
BVV 2 im Anhang der Jahresrechnung schlüssig darlegt, gestützt auf ihr Reglement die Anlagemöglichkeiten nach Art. 53 Abs. 1
RS 831.441.1 OPP-2 Ordinanza del 18 aprile 1984 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (OPP 2)

Art. 53 [1]   Investimenti autorizzati - (art. 71 cpv. 1 LPP)
  1.   Il patrimonio di un istituto di previdenza può essere investito in:
a.   contanti;
b.   crediti espressi in importi fissi dei tipi seguenti:averi su conti correnti postali o conti bancari,investimenti sul mercato monetario della durata massima di 12 mesi,obbligazioni di cassa,obbligazioni (comprese quelle con diritto di conversione o d'opzione),obbligazioni garantite,titoli ipotecari svizzeri,riconoscimenti di debito di enti di diritto pubblico svizzeri,valori di riscatto di contratti d'assicurazione collettiva,nel caso di investimenti basati su un indice obbligazionario usuale, ampiamente differenziato e largamente diffuso, i crediti inclusi nell'indice;
1.   averi su conti correnti postali o conti bancari,
2.   investimenti sul mercato monetario della durata massima di 12 mesi,
3.   obbligazioni di cassa,
4.   obbligazioni (comprese quelle con diritto di conversione o d'opzione),
5.   obbligazioni garantite,
6.   titoli ipotecari svizzeri,
7.   riconoscimenti di debito di enti di diritto pubblico svizzeri,
8.   valori di riscatto di contratti d'assicurazione collettiva,
9.   nel caso di investimenti basati su un indice obbligazionario usuale, ampiamente differenziato e largamente diffuso, i crediti inclusi nell'indice;
c.   immobili in proprietà individuale o in comproprietà, comprese le costruzioni in diritto di superficie, nonché terreni edificabili;
d.   partecipazioni a società quali le azioni e i buoni di partecipazione, titoli analoghi quali i buoni di godimento, come pure quote sociali di cooperative; le partecipazioni a società e i titoli analoghi sono ammessi se sono quotati in borsa o negoziati su un altro mercato regolamentato aperto al pubblico;
dbis. [2]   infrastrutture;
dter. [3]   investimenti in crediti non quotati in borsa di debitori (private debt) o in partecipazioni a società non quotate in borsa (private equity) che:1. hanno sede in Svizzera, e2. svolgono un'attività operativa in Svizzera;
tab.   1. hanno sede in Svizzera, e
e. [4]   investimenti alternativi quali i fondi speculativi (hedge funds), le private equity, le insurance linked securities e le materie prime.
  2.   Gli investimenti di cui al capoverso 1 lettere a-d possono essere operati mediante investimenti diretti oppure investimenti collettivi secondo l'articolo 56 o strumenti finanziari derivati secondo l'articolo 56a. Questo vale anche per gli investimenti di cui al capoverso 1 lettere dbis e dter, purché siano diversificati in modo appropriato; in caso contrario questi investimenti devono adempiere i requisiti di cui al capoverso 4. [5]
  2bis.   Se gli investimenti di cui al capoverso 1 lettera dter sono investimenti collettivi di capitale, oltre la metà del loro capitale deve essere investita in Svizzera. [6]
  3.   I crediti non elencati al capoverso 1 lettera b, dbis o dter sono considerati investimenti alternativi, in particolare: [7]
a.   i crediti non espressi in importi fissi o il cui rimborso totale o parziale è soggetto a condizioni;
b.   i crediti cartolarizzati, quali i titoli garantiti da attività (asset backed securities), e altri crediti derivanti da un trasferimento di rischi, quali i crediti nei confronti di una società veicolo o quelli basati su derivati creditizi;
c.   i prestiti garantiti senior (senior secured loan).
  4.   Gli investimenti alternativi possono essere effettuati soltanto mediante investimenti collettivi diversificati, certificati diversificati o prodotti strutturati diversificati.
  5.   È ammesso un effetto di leva soltanto nei casi seguenti: [8]
a.   investimenti alternativi;
b.   investimenti collettivi regolati in immobili, purché la quota di costituzione in pegno non possa eccedere il 50 per cento del valore venale;
c.   un investimento in un singolo immobile conformemente all'articolo 54b capoverso 2;
d.   investimenti in strumenti finanziari derivati, purché tale effetto leva non interessi l'intero patrimonio dell'istituto di previdenza;
e. [9]   investimenti secondo il capoverso 1 lettere dbis e dter, se si tratta di finanziamenti transitori a breve termine coperti mediante impegni vincolanti all'investimento degli investitori o di assunzioni di credito a breve termine motivate da esigenze tecniche.
  6.   La legge del 23 giugno 2006 [10] sugli investimenti collettivi e le relative disposizioni d'esecuzione si applicano per analogia ai prestiti di valori mobiliari e alle operazioni di pensione. Le operazioni di pensione in cui l'istituto di previdenza agisce quale cedente non sono ammesse.
 
[1] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 6 giu. 2014, in vigore dal 1° lug. 2014 (RU 2014 1585).
[2] Introdotta dalla cifra I n. 2 dell'O del 26 ago. 2020 concernente modifiche nell'ambito della previdenza professionale, in vigore dal 1° ott. 2020 (RU 2020 3755).
[3] Introdotta dalla cifra I dell'O del 17 nov. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 794).
[4] Nuovo testo giusta la cifra I n. 2 dell'O del 26 ago. 2020 concernente modifiche nell'ambito della previdenza professionale, in vigore dal 1° ott. 2020 (RU 2020 3755).
[5] Per. introdotto dalla cifra I n. 2 dell'O del 26 ago. 2020 concernente modifiche nell'ambito della previdenza professionale (RU 2020 3755). Nuovo testo del per. giusta la cifra I dell'O del 17 nov. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 794).
[6] Introdotto dalla cifra I dell'O del 17 nov. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 794).
[7] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 17 nov. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 794).
[8] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 17 nov. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 794).
[9] Introdotta dalla cifra I dell'O del 17 nov. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 794).
[10] RS 951.31
-4
RS 831.441.1 OPP-2 Ordinanza del 18 aprile 1984 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (OPP 2)

Art. 53 [1]   Investimenti autorizzati - (art. 71 cpv. 1 LPP)
  1.   Il patrimonio di un istituto di previdenza può essere investito in:
a.   contanti;
b.   crediti espressi in importi fissi dei tipi seguenti:averi su conti correnti postali o conti bancari,investimenti sul mercato monetario della durata massima di 12 mesi,obbligazioni di cassa,obbligazioni (comprese quelle con diritto di conversione o d'opzione),obbligazioni garantite,titoli ipotecari svizzeri,riconoscimenti di debito di enti di diritto pubblico svizzeri,valori di riscatto di contratti d'assicurazione collettiva,nel caso di investimenti basati su un indice obbligazionario usuale, ampiamente differenziato e largamente diffuso, i crediti inclusi nell'indice;
1.   averi su conti correnti postali o conti bancari,
2.   investimenti sul mercato monetario della durata massima di 12 mesi,
3.   obbligazioni di cassa,
4.   obbligazioni (comprese quelle con diritto di conversione o d'opzione),
5.   obbligazioni garantite,
6.   titoli ipotecari svizzeri,
7.   riconoscimenti di debito di enti di diritto pubblico svizzeri,
8.   valori di riscatto di contratti d'assicurazione collettiva,
9.   nel caso di investimenti basati su un indice obbligazionario usuale, ampiamente differenziato e largamente diffuso, i crediti inclusi nell'indice;
c.   immobili in proprietà individuale o in comproprietà, comprese le costruzioni in diritto di superficie, nonché terreni edificabili;
d.   partecipazioni a società quali le azioni e i buoni di partecipazione, titoli analoghi quali i buoni di godimento, come pure quote sociali di cooperative; le partecipazioni a società e i titoli analoghi sono ammessi se sono quotati in borsa o negoziati su un altro mercato regolamentato aperto al pubblico;
dbis. [2]   infrastrutture;
dter. [3]   investimenti in crediti non quotati in borsa di debitori (private debt) o in partecipazioni a società non quotate in borsa (private equity) che:1. hanno sede in Svizzera, e2. svolgono un'attività operativa in Svizzera;
tab.   1. hanno sede in Svizzera, e
e. [4]   investimenti alternativi quali i fondi speculativi (hedge funds), le private equity, le insurance linked securities e le materie prime.
  2.   Gli investimenti di cui al capoverso 1 lettere a-d possono essere operati mediante investimenti diretti oppure investimenti collettivi secondo l'articolo 56 o strumenti finanziari derivati secondo l'articolo 56a. Questo vale anche per gli investimenti di cui al capoverso 1 lettere dbis e dter, purché siano diversificati in modo appropriato; in caso contrario questi investimenti devono adempiere i requisiti di cui al capoverso 4. [5]
  2bis.   Se gli investimenti di cui al capoverso 1 lettera dter sono investimenti collettivi di capitale, oltre la metà del loro capitale deve essere investita in Svizzera. [6]
  3.   I crediti non elencati al capoverso 1 lettera b, dbis o dter sono considerati investimenti alternativi, in particolare: [7]
a.   i crediti non espressi in importi fissi o il cui rimborso totale o parziale è soggetto a condizioni;
b.   i crediti cartolarizzati, quali i titoli garantiti da attività (asset backed securities), e altri crediti derivanti da un trasferimento di rischi, quali i crediti nei confronti di una società veicolo o quelli basati su derivati creditizi;
c.   i prestiti garantiti senior (senior secured loan).
  4.   Gli investimenti alternativi possono essere effettuati soltanto mediante investimenti collettivi diversificati, certificati diversificati o prodotti strutturati diversificati.
  5.   È ammesso un effetto di leva soltanto nei casi seguenti: [8]
a.   investimenti alternativi;
b.   investimenti collettivi regolati in immobili, purché la quota di costituzione in pegno non possa eccedere il 50 per cento del valore venale;
c.   un investimento in un singolo immobile conformemente all'articolo 54b capoverso 2;
d.   investimenti in strumenti finanziari derivati, purché tale effetto leva non interessi l'intero patrimonio dell'istituto di previdenza;
e. [9]   investimenti secondo il capoverso 1 lettere dbis e dter, se si tratta di finanziamenti transitori a breve termine coperti mediante impegni vincolanti all'investimento degli investitori o di assunzioni di credito a breve termine motivate da esigenze tecniche.
  6.   La legge del 23 giugno 2006 [10] sugli investimenti collettivi e le relative disposizioni d'esecuzione si applicano per analogia ai prestiti di valori mobiliari e alle operazioni di pensione. Le operazioni di pensione in cui l'istituto di previdenza agisce quale cedente non sono ammesse.
 
[1] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 6 giu. 2014, in vigore dal 1° lug. 2014 (RU 2014 1585).
[2] Introdotta dalla cifra I n. 2 dell'O del 26 ago. 2020 concernente modifiche nell'ambito della previdenza professionale, in vigore dal 1° ott. 2020 (RU 2020 3755).
[3] Introdotta dalla cifra I dell'O del 17 nov. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 794).
[4] Nuovo testo giusta la cifra I n. 2 dell'O del 26 ago. 2020 concernente modifiche nell'ambito della previdenza professionale, in vigore dal 1° ott. 2020 (RU 2020 3755).
[5] Per. introdotto dalla cifra I n. 2 dell'O del 26 ago. 2020 concernente modifiche nell'ambito della previdenza professionale (RU 2020 3755). Nuovo testo del per. giusta la cifra I dell'O del 17 nov. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 794).
[6] Introdotto dalla cifra I dell'O del 17 nov. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 794).
[7] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 17 nov. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 794).
[8] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 17 nov. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 794).
[9] Introdotta dalla cifra I dell'O del 17 nov. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 794).
[10] RS 951.31
, Art. 54
RS 831.441.1 OPP-2 Ordinanza del 18 aprile 1984 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (OPP 2)

Art. 54 [1]   Limite d'investimento per debitore - (art. 71 cpv. 1 LPP)
  1.   Il 10 per cento al massimo del patrimonio totale può essere investito in crediti secondo l'articolo 53 capoverso 1 lettera b presso un unico debitore.
  2.   Il limite massimo stabilito nel capoverso 1 può essere superato per i crediti seguenti:
a.   crediti nei confronti della Confederazione;
b.   crediti nei confronti di istituti svizzeri di emissione di obbligazioni fondiarie;
c.   crediti in ragione di contratti d'assicurazione collettiva stipulati dall'istituto di previdenza con un istituto d'assicurazione con sede in Svizzera o nel Liechtenstein;
d.   crediti nei confronti di Cantoni o Comuni, qualora risultino da impegni legati al diritto di previdenza non integralmente finanziati, quali lacune nella copertura, assunzione di debito per indennità di rincaro o versamenti a posteriori in caso di aumenti di stipendio.
  3.   I capoversi 1 e 2 si applicano anche in caso di prodotti derivati, quali prodotti strutturati o certificati.
 
[1] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 19 set. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 4651).
, Art. 54a
RS 831.441.1 OPP-2 Ordinanza del 18 aprile 1984 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (OPP 2)

Art. 54a [1]   Limite per partecipazioni a società - (art. 71 cpv. 1 LPP)
  Gli investimenti in partecipazioni secondo l'articolo 53 capoverso 1 lettera d non possono superare, per ogni società, il 5 per cento del patrimonio totale.
 
[1] Introdotto dalla cifra I dell'O del 19 set. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 4651).
, Art. 54b Abs. 1
RS 831.441.1 OPP-2 Ordinanza del 18 aprile 1984 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (OPP 2)

Art. 54b [1]   Limite per investimenti in immobili e loro costituzione in pegno - (art. 71 cpv. 1 LPP)
  1.   Gli investimenti in immobili secondo l'articolo 53 capoverso 1 lettera c non possono superare, per ogni oggetto, il 5 per cento del patrimonio totale.
  2.   Se un istituto di previdenza prende temporaneamente in prestito fondi di terzi, il singolo immobile può essere costituito in pegno per il 30 per cento al massimo del suo valore venale.
  3.   Un istituto di previdenza che propone diverse strategie nell'ambito di uno stesso piano di previdenza non può costituire in pegno immobili. [2]
 
[1] Introdotto dalla cifra I dell'O del 19 set. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 4651).
[2] Introdotto dalla cifra I dell'O del 30 ago. 2017, in vigore dal 1° ott. 2017 (RU 2017 5021).
, Art. 55
RS 831.441.1 OPP-2 Ordinanza del 18 aprile 1984 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (OPP 2)

Art. 55 [1]   Limiti per categoria - (art. 71 cpv. 1 LPP)
  Alle singole categorie d'investimento si applicano i seguenti limiti riferiti al patrimonio totale:
a. [2]   50 per cento: per i titoli ipotecari svizzeri su immobili, costruzioni in diritto di superficie, nonché terreni edificabili; il valore di pegno non può tuttavia superare l'80 per cento del valore venale; le lettere di pegno sono trattate come titoli ipotecari;
b.   50 per cento: per gli investimenti in azioni;
c.   30 per cento: per gli investimenti immobiliari, di cui al massimo un terzo all'estero;
d.   15 per cento: per gli investimenti alternativi;
e.   30 per cento: per gli investimenti in valute estere le cui fluttuazioni di cambio non sono assicurate;
f. [3]   10 per cento: per gli investimenti in infrastrutture;
g. [4]   5 per cento: per gli investimenti di cui all'articolo 53 capoverso 1 lettera dter.
 
[1] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 19 set. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 4651).
[2] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 6 giu. 2014, in vigore dal 1° lug. 2014 (RU 2014 1585).
[3] Introdotta dalla cifra I n. 2 dell'O del 26 ago. 2020 concernente modifiche nell'ambito della previdenza professionale, in vigore dal 1° ott. 2020 (RU 2020 3755).
[4] Introdotta dalla cifra I dell'O del 17 nov. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 794).
, Art. 56
RS 831.441.1 OPP-2 Ordinanza del 18 aprile 1984 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (OPP 2)

Art. 56 [1]   Investimenti collettivi - (art. 71 cpv. 1 LPP)
  1.   Gli investimenti collettivi sono investimenti di parti del patrimonio operati in comune da diversi investitori. Essi sono equiparati a fondi d'investimento istituzionali che servono a un unico istituto di previdenza. [2]
  2.   L'istituto di previdenza può partecipare a investimenti collettivi per quanto:
a.   gli stessi siano conformi agli investimenti autorizzati secondo l'articolo 53; e
b.   l'organizzazione degli investimenti collettivi sia regolata in modo che, per quanto concerne la determinazione delle direttive di investimento, la ripartizione delle competenze, la determinazione delle quote nonché la vendita e il riscatto delle quote gli interessi degli istituti di previdenza che vi partecipano siano garantiti;
c. [3]   i valori patrimoniali possano essere scorporati a favore degli investitori in caso di fallimento dell'investimento collettivo o della sua banca di deposito.
  3.   Le quote di investimenti diretti comprese negli investimenti collettivi si aggiungono agli investimenti diretti presi in considerazione per il calcolo dei limiti di investimento secondo gli articoli 54, 54a, 54b capoverso 1 e 55. I limiti di investimento secondo gli articoli 54, 54a e 54b capoverso 1 riferiti a debitori, società e immobili sono rispettati quando: [4]
a.   gli investimenti diretti compresi negli investimenti collettivi sono diversificati in modo appropriato; oppure
b.   la singola partecipazione a un investimento collettivo è inferiore al 5 per cento del patrimonio totale dell'istituto di previdenza.
  4.   Le partecipazioni a investimenti collettivi sono equiparate agli investimenti diretti quando esse adempiono le condizioni dei capoversi 2 e 3.
 
[1] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 20 mar. 2000, in vigore dal 1° apr. 2000 (RU 2000 1265).
[2] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 19 set. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 4651).
[3] Introdotta dalla cifra I dell'O del 19 set. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 4651).
[4] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 19 set. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 4651).
, Art. 56a Abs. 1
RS 831.441.1 OPP-2 Ordinanza del 18 aprile 1984 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (OPP 2)

Art. 56a [1]   Strumenti finanziari derivati - (art. 71 cpv. 1 LPP)
  1.   L'istituto di previdenza può impiegare unicamente strumenti finanziari derivati risultanti dagli investimenti di cui all'articolo 53.
  2.   La solvibilità della controparte e la negoziabilità devono essere prese in considerazione tenendo conto della peculiarità del singolo strumento derivato.
  3.   Tutti gli obblighi dell'istituto di previdenza che risultano da operazioni con strumenti finanziari derivati o che possono risultare dall'esercizio del diritto devono essere coperti.
  4.   L'impiego di strumenti finanziari derivati non deve esercitare effetti di leva sul patrimonio globale.
  5.   I limiti previsti dagli articoli 54, 54a, 54b e 55 vanno rispettati tenendo conto degli strumenti finanziari derivati. [2]
  6.   Per l'osservanza dell'obbligo di copertura e dei limiti sono determinanti gli obblighi che la conversione degli strumenti derivati nell'investimento di base può causare, nel caso estremo, all'istituto di previdenza.
  7.   Il conto annuale deve indicare integralmente tutti gli strumenti derivati correnti.
 
[1] Introdotto dalla cifra I dell'O del 24 apr. 1996, in vigore dal 1° lug. 1996 (RU 1996 1494).
[2] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 19 set. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 4651).
und 5
RS 831.441.1 OPP-2 Ordinanza del 18 aprile 1984 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (OPP 2)

Art. 56a [1]   Strumenti finanziari derivati - (art. 71 cpv. 1 LPP)
  1.   L'istituto di previdenza può impiegare unicamente strumenti finanziari derivati risultanti dagli investimenti di cui all'articolo 53.
  2.   La solvibilità della controparte e la negoziabilità devono essere prese in considerazione tenendo conto della peculiarità del singolo strumento derivato.
  3.   Tutti gli obblighi dell'istituto di previdenza che risultano da operazioni con strumenti finanziari derivati o che possono risultare dall'esercizio del diritto devono essere coperti.
  4.   L'impiego di strumenti finanziari derivati non deve esercitare effetti di leva sul patrimonio globale.
  5.   I limiti previsti dagli articoli 54, 54a, 54b e 55 vanno rispettati tenendo conto degli strumenti finanziari derivati. [2]
  6.   Per l'osservanza dell'obbligo di copertura e dei limiti sono determinanti gli obblighi che la conversione degli strumenti derivati nell'investimento di base può causare, nel caso estremo, all'istituto di previdenza.
  7.   Il conto annuale deve indicare integralmente tutti gli strumenti derivati correnti.
 
[1] Introdotto dalla cifra I dell'O del 24 apr. 1996, in vigore dal 1° lug. 1996 (RU 1996 1494).
[2] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 19 set. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 4651).
sowie Art. 57 Abs. 2
RS 831.441.1 OPP-2 Ordinanza del 18 aprile 1984 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (OPP 2)

Art. 57 [1]   Investimenti presso il datore di lavoro - (art. 71 cpv. 1 LPP)
  1.   Nella misura in cui sia vincolato alla copertura delle prestazioni di libero passaggio e a quella delle rendite in corso, il patrimonio, al netto di impegni e ratei e risconti passivi, non può essere investito senza garanzia presso il datore di lavoro.
  2.   Gli investimenti non garantiti e le partecipazioni presso il datore di lavoro non possono superare, insieme, il 5 per cento del patrimonio.
  3.   Gli investimenti in beni immobiliari utilizzati dal datore di lavoro per scopi aziendali per oltre il 50 per cento del loro valore non possono superare il 5 per cento del patrimonio. [2]
  4.   I crediti dell'istituto di previdenza nei confronti del datore di lavoro devono essere rimunerati con un interesse conforme a quello del mercato. [3]
 
[1] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 24 mar. 2004, in vigore dal 1° apr. 2004 (RU 2004 1709).
[2] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 19 set. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 4651).
[3] Introdotto dalla cifra I dell'O del 19 set. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 4651).
und 3
RS 831.441.1 OPP-2 Ordinanza del 18 aprile 1984 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (OPP 2)

Art. 57 [1]   Investimenti presso il datore di lavoro - (art. 71 cpv. 1 LPP)
  1.   Nella misura in cui sia vincolato alla copertura delle prestazioni di libero passaggio e a quella delle rendite in corso, il patrimonio, al netto di impegni e ratei e risconti passivi, non può essere investito senza garanzia presso il datore di lavoro.
  2.   Gli investimenti non garantiti e le partecipazioni presso il datore di lavoro non possono superare, insieme, il 5 per cento del patrimonio.
  3.   Gli investimenti in beni immobiliari utilizzati dal datore di lavoro per scopi aziendali per oltre il 50 per cento del loro valore non possono superare il 5 per cento del patrimonio. [2]
  4.   I crediti dell'istituto di previdenza nei confronti del datore di lavoro devono essere rimunerati con un interesse conforme a quello del mercato. [3]
 
[1] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 24 mar. 2004, in vigore dal 1° apr. 2004 (RU 2004 1709).
[2] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 19 set. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 4651).
[3] Introdotto dalla cifra I dell'O del 19 set. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 4651).
BVV 2 erweitern. In Art. 53 Abs. 1
RS 831.441.1 OPP-2 Ordinanza del 18 aprile 1984 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (OPP 2)

Art. 53 [1]   Investimenti autorizzati - (art. 71 cpv. 1 LPP)
  1.   Il patrimonio di un istituto di previdenza può essere investito in:
a.   contanti;
b.   crediti espressi in importi fissi dei tipi seguenti:averi su conti correnti postali o conti bancari,investimenti sul mercato monetario della durata massima di 12 mesi,obbligazioni di cassa,obbligazioni (comprese quelle con diritto di conversione o d'opzione),obbligazioni garantite,titoli ipotecari svizzeri,riconoscimenti di debito di enti di diritto pubblico svizzeri,valori di riscatto di contratti d'assicurazione collettiva,nel caso di investimenti basati su un indice obbligazionario usuale, ampiamente differenziato e largamente diffuso, i crediti inclusi nell'indice;
1.   averi su conti correnti postali o conti bancari,
2.   investimenti sul mercato monetario della durata massima di 12 mesi,
3.   obbligazioni di cassa,
4.   obbligazioni (comprese quelle con diritto di conversione o d'opzione),
5.   obbligazioni garantite,
6.   titoli ipotecari svizzeri,
7.   riconoscimenti di debito di enti di diritto pubblico svizzeri,
8.   valori di riscatto di contratti d'assicurazione collettiva,
9.   nel caso di investimenti basati su un indice obbligazionario usuale, ampiamente differenziato e largamente diffuso, i crediti inclusi nell'indice;
c.   immobili in proprietà individuale o in comproprietà, comprese le costruzioni in diritto di superficie, nonché terreni edificabili;
d.   partecipazioni a società quali le azioni e i buoni di partecipazione, titoli analoghi quali i buoni di godimento, come pure quote sociali di cooperative; le partecipazioni a società e i titoli analoghi sono ammessi se sono quotati in borsa o negoziati su un altro mercato regolamentato aperto al pubblico;
dbis. [2]   infrastrutture;
dter. [3]   investimenti in crediti non quotati in borsa di debitori (private debt) o in partecipazioni a società non quotate in borsa (private equity) che:1. hanno sede in Svizzera, e2. svolgono un'attività operativa in Svizzera;
tab.   1. hanno sede in Svizzera, e
e. [4]   investimenti alternativi quali i fondi speculativi (hedge funds), le private equity, le insurance linked securities e le materie prime.
  2.   Gli investimenti di cui al capoverso 1 lettere a-d possono essere operati mediante investimenti diretti oppure investimenti collettivi secondo l'articolo 56 o strumenti finanziari derivati secondo l'articolo 56a. Questo vale anche per gli investimenti di cui al capoverso 1 lettere dbis e dter, purché siano diversificati in modo appropriato; in caso contrario questi investimenti devono adempiere i requisiti di cui al capoverso 4. [5]
  2bis.   Se gli investimenti di cui al capoverso 1 lettera dter sono investimenti collettivi di capitale, oltre la metà del loro capitale deve essere investita in Svizzera. [6]
  3.   I crediti non elencati al capoverso 1 lettera b, dbis o dter sono considerati investimenti alternativi, in particolare: [7]
a.   i crediti non espressi in importi fissi o il cui rimborso totale o parziale è soggetto a condizioni;
b.   i crediti cartolarizzati, quali i titoli garantiti da attività (asset backed securities), e altri crediti derivanti da un trasferimento di rischi, quali i crediti nei confronti di una società veicolo o quelli basati su derivati creditizi;
c.   i prestiti garantiti senior (senior secured loan).
  4.   Gli investimenti alternativi possono essere effettuati soltanto mediante investimenti collettivi diversificati, certificati diversificati o prodotti strutturati diversificati.
  5.   È ammesso un effetto di leva soltanto nei casi seguenti: [8]
a.   investimenti alternativi;
b.   investimenti collettivi regolati in immobili, purché la quota di costituzione in pegno non possa eccedere il 50 per cento del valore venale;
c.   un investimento in un singolo immobile conformemente all'articolo 54b capoverso 2;
d.   investimenti in strumenti finanziari derivati, purché tale effetto leva non interessi l'intero patrimonio dell'istituto di previdenza;
e. [9]   investimenti secondo il capoverso 1 lettere dbis e dter, se si tratta di finanziamenti transitori a breve termine coperti mediante impegni vincolanti all'investimento degli investitori o di assunzioni di credito a breve termine motivate da esigenze tecniche.
  6.   La legge del 23 giugno 2006 [10] sugli investimenti collettivi e le relative disposizioni d'esecuzione si applicano per analogia ai prestiti di valori mobiliari e alle operazioni di pensione. Le operazioni di pensione in cui l'istituto di previdenza agisce quale cedente non sono ammesse.
 
[1] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 6 giu. 2014, in vigore dal 1° lug. 2014 (RU 2014 1585).
[2] Introdotta dalla cifra I n. 2 dell'O del 26 ago. 2020 concernente modifiche nell'ambito della previdenza professionale, in vigore dal 1° ott. 2020 (RU 2020 3755).
[3] Introdotta dalla cifra I dell'O del 17 nov. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 794).
[4] Nuovo testo giusta la cifra I n. 2 dell'O del 26 ago. 2020 concernente modifiche nell'ambito della previdenza professionale, in vigore dal 1° ott. 2020 (RU 2020 3755).
[5] Per. introdotto dalla cifra I n. 2 dell'O del 26 ago. 2020 concernente modifiche nell'ambito della previdenza professionale (RU 2020 3755). Nuovo testo del per. giusta la cifra I dell'O del 17 nov. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 794).
[6] Introdotto dalla cifra I dell'O del 17 nov. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 794).
[7] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 17 nov. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 794).
[8] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 17 nov. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 794).
[9] Introdotta dalla cifra I dell'O del 17 nov. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 794).
[10] RS 951.31
BVV 2 werden die zulässigen Anlagekategorien aufgelistet. Danach sind als Anlagen für das Vermögen einer Vorsorgeeinrichtung unter anderem Bargeld (vgl. Bst. a) sowie Beteiligungen an Gesellschaften wie Aktien (vgl. Bst. d) zulässig.
Art. 55
RS 831.441.1 OPP-2 Ordinanza del 18 aprile 1984 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (OPP 2)

Art. 55 [1]   Limiti per categoria - (art. 71 cpv. 1 LPP)
  Alle singole categorie d'investimento si applicano i seguenti limiti riferiti al patrimonio totale:
a. [2]   50 per cento: per i titoli ipotecari svizzeri su immobili, costruzioni in diritto di superficie, nonché terreni edificabili; il valore di pegno non può tuttavia superare l'80 per cento del valore venale; le lettere di pegno sono trattate come titoli ipotecari;
b.   50 per cento: per gli investimenti in azioni;
c.   30 per cento: per gli investimenti immobiliari, di cui al massimo un terzo all'estero;
d.   15 per cento: per gli investimenti alternativi;
e.   30 per cento: per gli investimenti in valute estere le cui fluttuazioni di cambio non sono assicurate;
f. [3]   10 per cento: per gli investimenti in infrastrutture;
g. [4]   5 per cento: per gli investimenti di cui all'articolo 53 capoverso 1 lettera dter.
 
[1] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 19 set. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 4651).
[2] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 6 giu. 2014, in vigore dal 1° lug. 2014 (RU 2014 1585).
[3] Introdotta dalla cifra I n. 2 dell'O del 26 ago. 2020 concernente modifiche nell'ambito della previdenza professionale, in vigore dal 1° ott. 2020 (RU 2020 3755).
[4] Introdotta dalla cifra I dell'O del 17 nov. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 794).
BVV 2 sieht für die einzelnen Anlagekategorien bezogen auf das Gesamtvermögen quantitative Begrenzungen vor; und zwar insbesondere die Begrenzung auf 50 Prozent für Anlagen in Aktien (Bst. b) und die Begrenzung auf 30 Prozent für Fremdwährungen ohne Währungssicherung (Bst. e).
3.3 Das BSV hat zu Art. 55
RS 831.441.1 OPP-2 Ordinanza del 18 aprile 1984 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (OPP 2)

Art. 55 [1]   Limiti per categoria - (art. 71 cpv. 1 LPP)
  Alle singole categorie d'investimento si applicano i seguenti limiti riferiti al patrimonio totale:
a. [2]   50 per cento: per i titoli ipotecari svizzeri su immobili, costruzioni in diritto di superficie, nonché terreni edificabili; il valore di pegno non può tuttavia superare l'80 per cento del valore venale; le lettere di pegno sono trattate come titoli ipotecari;
b.   50 per cento: per gli investimenti in azioni;
c.   30 per cento: per gli investimenti immobiliari, di cui al massimo un terzo all'estero;
d.   15 per cento: per gli investimenti alternativi;
e.   30 per cento: per gli investimenti in valute estere le cui fluttuazioni di cambio non sono assicurate;
f. [3]   10 per cento: per gli investimenti in infrastrutture;
g. [4]   5 per cento: per gli investimenti di cui all'articolo 53 capoverso 1 lettera dter.
 
[1] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 19 set. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 4651).
[2] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 6 giu. 2014, in vigore dal 1° lug. 2014 (RU 2014 1585).
[3] Introdotta dalla cifra I n. 2 dell'O del 26 ago. 2020 concernente modifiche nell'ambito della previdenza professionale, in vigore dal 1° ott. 2020 (RU 2020 3755).
[4] Introdotta dalla cifra I dell'O del 17 nov. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 794).
BVV 2 insbesondere ausgeführt, dass mit den in dieser Vorschrift vorgesehenen Anlagerestriktionen eine möglichst ideale Diversifikation ermöglicht werden soll, welche die diversifizierbaren, unsystematischen Risiken wesentlich reduziert (Ziff. 2.7 Abs. 2 der vom BSV am 27. Oktober 2008 publizierten Mitteilungen über die berufliche Vorsorge Nr. 108).
4.
4.1 Nach Art. 53g Abs. 1
RS 831.40 LPP Legge federale del 25 giugno 1982 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP)

Art. 53g   Scopo e diritto applicabile
  1.   Per investire e amministrare in comune fondi di previdenza possono essere costituite fondazioni ai sensi degli articoli 80-89a CC [1]. [2]
  2.   Le fondazioni d'investimento sono istituti dediti alla previdenza professionale. Esse sono soggette alla presente legge. Nella misura in cui la presente legge e le sue ordinanze d'esecuzione non prevedono disposizioni applicabili alle fondazioni d'investimento, si applicano sussidiariamente le disposizioni generali del diritto in materia di fondazioni.
 
[1] RS 210
[2] Nuovo testo giusta l'all. n. 4 della LF del 19 giu. 2015 (Conguaglio della previdenza professionale in caso di divorzio), in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 2313; FF 2013 4151).
BVG können zur gemeinsamen Anlage und Verwaltung von Vorsorgegeldern Stiftungen nach den Art. 80
RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907

Art. 80  
  Per costituire una fondazione occorre che siano destinati dei beni al conseguimento di un fine particolare.
-89bis
RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907

Art. 80  
  Per costituire una fondazione occorre che siano destinati dei beni al conseguimento di un fine particolare.
des Schweizerischen Zivilgesetzbuches vom 10. Dezember 1907 (ZGB, SR 210) ge-
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A-4092/2016

gründet werden. Solche Anlagestiftungen sind Einrichtungen, die der beruflichen Vorsorge dienen (Art. 53g Abs. 2
RS 831.40 LPP Legge federale del 25 giugno 1982 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP)

Art. 53g   Scopo e diritto applicabile
  1.   Per investire e amministrare in comune fondi di previdenza possono essere costituite fondazioni ai sensi degli articoli 80-89a CC [1]. [2]
  2.   Le fondazioni d'investimento sono istituti dediti alla previdenza professionale. Esse sono soggette alla presente legge. Nella misura in cui la presente legge e le sue ordinanze d'esecuzione non prevedono disposizioni applicabili alle fondazioni d'investimento, si applicano sussidiariamente le disposizioni generali del diritto in materia di fondazioni.
 
[1] RS 210
[2] Nuovo testo giusta l'all. n. 4 della LF del 19 giu. 2015 (Conguaglio della previdenza professionale in caso di divorzio), in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 2313; FF 2013 4151).
Satz 1 BVG). Sie unterstehen dem BVG (Art. 53g Abs. 2
RS 831.40 LPP Legge federale del 25 giugno 1982 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP)

Art. 53g   Scopo e diritto applicabile
  1.   Per investire e amministrare in comune fondi di previdenza possono essere costituite fondazioni ai sensi degli articoli 80-89a CC [1]. [2]
  2.   Le fondazioni d'investimento sono istituti dediti alla previdenza professionale. Esse sono soggette alla presente legge. Nella misura in cui la presente legge e le sue ordinanze d'esecuzione non prevedono disposizioni applicabili alle fondazioni d'investimento, si applicano sussidiariamente le disposizioni generali del diritto in materia di fondazioni.
 
[1] RS 210
[2] Nuovo testo giusta l'all. n. 4 della LF del 19 giu. 2015 (Conguaglio della previdenza professionale in caso di divorzio), in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 2313; FF 2013 4151).
Satz 2 BVG). Soweit dieses Gesetz und seine Ausführungsbestimmungen keine auf die Anlagestiftung anwendbare Regelung vorsehen, sind auf sie subsidiär die allgemeinen Bestimmungen des Stiftungsrechts anwendbar (Art. 53g Abs. 2
RS 831.40 LPP Legge federale del 25 giugno 1982 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP)

Art. 53g   Scopo e diritto applicabile
  1.   Per investire e amministrare in comune fondi di previdenza possono essere costituite fondazioni ai sensi degli articoli 80-89a CC [1]. [2]
  2.   Le fondazioni d'investimento sono istituti dediti alla previdenza professionale. Esse sono soggette alla presente legge. Nella misura in cui la presente legge e le sue ordinanze d'esecuzione non prevedono disposizioni applicabili alle fondazioni d'investimento, si applicano sussidiariamente le disposizioni generali del diritto in materia di fondazioni.
 
[1] RS 210
[2] Nuovo testo giusta l'all. n. 4 della LF del 19 giu. 2015 (Conguaglio della previdenza professionale in caso di divorzio), in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 2313; FF 2013 4151).
Satz 3 BVG; siehe zum Ganzen Urteil des BVGer A-3537/2014 vom 16. März 2016 E. 3.1; MARC HÜRZELER, Neue Regelungen über die Anlagestiftungen [Investmentstiftungen], in: Haftung und Versicherung [HAVE] 2012, S. 335 f.). Die Anlagestiftung bezweckt die gemeinsame Anlage und Verwaltung von Vorsorgegeldern verschiedener ihr unterstellter Vorsorgeeinrichtungen. Diese überlassen der Anlagestiftung das Vermögen treuhänderisch zu Eigentum. Die Anlagestiftung selbst erbringt so keine Versicherungsleistungen, sondern eigentliche Dienstleistungen zu Gunsten der ihr «angeschlossenen» Destinatäre resp. Vorsorgeeinrichtungen (GABRIELA RIEMER KAFKA, Schweizerisches Sozialversicherungsrecht, 2014, N. 6.33a). Die Anlagestiftung ist demnach eine Hilfseinrichtung, welche den Vorsorgeeinrichtungen ermöglichen soll, ihre Zwecksetzung zu erreichen (ARMIN KÜHNE, Recht der kollektiven Kapitalanlagen in der Praxis, 2. Aufl. 2015, N. 1332; LAURENCE UTTINGER/ALINE ULMER, Die Anlagestiftung, in: AJP 2012, S. 1515 ff., S. 1517 und 1521; siehe zum Ganzen Urteil des BVGer A-3537/2014 vom 16. März 2016 E. 3.1).
4.2 Das Gesamtvermögen der Anlagestiftung teilt sich in das Stammvermögen und das Anlagevermögen auf (Art. 53i Abs. 1
RS 831.40 LPP Legge federale del 25 giugno 1982 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP)

Art. 53i   Patrimonio
  1.   Il patrimonio complessivo della fondazione d'investimento comprende il patrimonio di base e il patrimonio d'investimento. L'assemblea degli investitori emana disposizioni sull'investimento di questi patrimoni. Gli statuti possono disporre che questa facoltà venga esercitata dal consiglio di fondazione.
  2.   Il patrimonio d'investimento è composto dai mezzi versati dagli investitori a scopo d'investimento patrimoniale collettivo. Tale patrimonio costituisce un gruppo d'investimento o è strutturato in più gruppi d'investimento. I gruppi d'investimento sono contabilizzati separatamente e sono economicamente indipendenti gli uni dagli altri [1].
  3.   Un gruppo d'investimento è costituito di diritti uguali e senza valore nominale appartenenti a uno o più investitori.
  4.   In caso di fallimento della fondazione d'investimento, i beni e i diritti che appartengono a un gruppo d'investimento sono scorporati in favore degli investitori. La medesima procedura si applica per analogia in caso di concordato con abbandono dell'attivo. Sono fatti salvi i seguenti crediti della fondazione d'investimento:
a.   le rimunerazioni previste dal contratto;
b.   la liberazione dagli impegni assunti nell'esecuzione regolare dei suoi compiti per un gruppo d'investimento;
c.   il rimborso delle spese sostenute per adempiere tali impegni.
  5.   La compensazione è ammessa soltanto in caso di pretese all'interno del medesimo gruppo d'investimento o all'interno del patrimonio di base.
 
[1] Testo rettificato dalla Commissione di redazione dell'AF (art. 58 cpv. 1 LParl - RS 171.10).
Satz 1 BVG). Gemäss Art. 53i Abs. 2
RS 831.40 LPP Legge federale del 25 giugno 1982 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP)

Art. 53i   Patrimonio
  1.   Il patrimonio complessivo della fondazione d'investimento comprende il patrimonio di base e il patrimonio d'investimento. L'assemblea degli investitori emana disposizioni sull'investimento di questi patrimoni. Gli statuti possono disporre che questa facoltà venga esercitata dal consiglio di fondazione.
  2.   Il patrimonio d'investimento è composto dai mezzi versati dagli investitori a scopo d'investimento patrimoniale collettivo. Tale patrimonio costituisce un gruppo d'investimento o è strutturato in più gruppi d'investimento. I gruppi d'investimento sono contabilizzati separatamente e sono economicamente indipendenti gli uni dagli altri [1].
  3.   Un gruppo d'investimento è costituito di diritti uguali e senza valore nominale appartenenti a uno o più investitori.
  4.   In caso di fallimento della fondazione d'investimento, i beni e i diritti che appartengono a un gruppo d'investimento sono scorporati in favore degli investitori. La medesima procedura si applica per analogia in caso di concordato con abbandono dell'attivo. Sono fatti salvi i seguenti crediti della fondazione d'investimento:
a.   le rimunerazioni previste dal contratto;
b.   la liberazione dagli impegni assunti nell'esecuzione regolare dei suoi compiti per un gruppo d'investimento;
c.   il rimborso delle spese sostenute per adempiere tali impegni.
  5.   La compensazione è ammessa soltanto in caso di pretese all'interno del medesimo gruppo d'investimento o all'interno del patrimonio di base.
 
[1] Testo rettificato dalla Commissione di redazione dell'AF (art. 58 cpv. 1 LParl - RS 171.10).
Satz 1 BVG besteht das Anlagevermögen aus den von Anlegern zum Zwecke der gemeinsamen Vermögensanlage eingebrachten Geldern. Es bildet eine Anlagegruppe oder gliedert sich in mehrere Anlagegruppen (Art. 53i Abs. 2
RS 831.40 LPP Legge federale del 25 giugno 1982 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP)

Art. 53i   Patrimonio
  1.   Il patrimonio complessivo della fondazione d'investimento comprende il patrimonio di base e il patrimonio d'investimento. L'assemblea degli investitori emana disposizioni sull'investimento di questi patrimoni. Gli statuti possono disporre che questa facoltà venga esercitata dal consiglio di fondazione.
  2.   Il patrimonio d'investimento è composto dai mezzi versati dagli investitori a scopo d'investimento patrimoniale collettivo. Tale patrimonio costituisce un gruppo d'investimento o è strutturato in più gruppi d'investimento. I gruppi d'investimento sono contabilizzati separatamente e sono economicamente indipendenti gli uni dagli altri [1].
  3.   Un gruppo d'investimento è costituito di diritti uguali e senza valore nominale appartenenti a uno o più investitori.
  4.   In caso di fallimento della fondazione d'investimento, i beni e i diritti che appartengono a un gruppo d'investimento sono scorporati in favore degli investitori. La medesima procedura si applica per analogia in caso di concordato con abbandono dell'attivo. Sono fatti salvi i seguenti crediti della fondazione d'investimento:
a.   le rimunerazioni previste dal contratto;
b.   la liberazione dagli impegni assunti nell'esecuzione regolare dei suoi compiti per un gruppo d'investimento;
c.   il rimborso delle spese sostenute per adempiere tali impegni.
  5.   La compensazione è ammessa soltanto in caso di pretese all'interno del medesimo gruppo d'investimento o all'interno del patrimonio di base.
 
[1] Testo rettificato dalla Commissione di redazione dell'AF (art. 58 cpv. 1 LParl - RS 171.10).
Satz 2 BVG). Die Anlagegruppen werden rechnerisch selbständig geführt und sind wirtschaftlich voneinander unabhängig (Art. 53i Abs. 2
RS 831.40 LPP Legge federale del 25 giugno 1982 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP)

Art. 53i   Patrimonio
  1.   Il patrimonio complessivo della fondazione d'investimento comprende il patrimonio di base e il patrimonio d'investimento. L'assemblea degli investitori emana disposizioni sull'investimento di questi patrimoni. Gli statuti possono disporre che questa facoltà venga esercitata dal consiglio di fondazione.
  2.   Il patrimonio d'investimento è composto dai mezzi versati dagli investitori a scopo d'investimento patrimoniale collettivo. Tale patrimonio costituisce un gruppo d'investimento o è strutturato in più gruppi d'investimento. I gruppi d'investimento sono contabilizzati separatamente e sono economicamente indipendenti gli uni dagli altri [1].
  3.   Un gruppo d'investimento è costituito di diritti uguali e senza valore nominale appartenenti a uno o più investitori.
  4.   In caso di fallimento della fondazione d'investimento, i beni e i diritti che appartengono a un gruppo d'investimento sono scorporati in favore degli investitori. La medesima procedura si applica per analogia in caso di concordato con abbandono dell'attivo. Sono fatti salvi i seguenti crediti della fondazione d'investimento:
a.   le rimunerazioni previste dal contratto;
b.   la liberazione dagli impegni assunti nell'esecuzione regolare dei suoi compiti per un gruppo d'investimento;
c.   il rimborso delle spese sostenute per adempiere tali impegni.
  5.   La compensazione è ammessa soltanto in caso di pretese all'interno del medesimo gruppo d'investimento o all'interno del patrimonio di base.
 
[1] Testo rettificato dalla Commissione di redazione dell'AF (art. 58 cpv. 1 LParl - RS 171.10).
Satz 3 BVG).
4.3 Mit Bezug auf die Anlagestiftungen erlässt der Bundesrat gemäss Art. 53k
RS 831.40 LPP Legge federale del 25 giugno 1982 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP)

Art. 53k   Disposizioni d'esecuzione
  Il Consiglio federale emana disposizioni relative:
a.   alla cerchia degli investitori;
b.   all'alimentazione e all'impiego del patrimonio di base;
c.   alla costituzione, all'organizzazione e allo scioglimento [1];
d.   agli investimenti, alla contabilità, al rendiconto e alla revisione;
e.   ai diritti degli investitori.
 
[1] Testo rettificato dalla Commissione di redazione dell'AF (art. 58 cpv. 1 LParl - RS 171.10).
BVG Bestimmungen über:
a. den Anlegerkreis;
b. die Äufnung und Verwendung des Stammvermögens; c. die Gründung, Organisation und Aufhebung;
Seite 9

A-4092/2016

d. die Anlage, Buchführung, Rechnungslegung und Revision; e. die Anlegerrechte.

Gestützt auf Art. 53k
RS 831.40 LPP Legge federale del 25 giugno 1982 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP)

Art. 53k   Disposizioni d'esecuzione
  Il Consiglio federale emana disposizioni relative:
a.   alla cerchia degli investitori;
b.   all'alimentazione e all'impiego del patrimonio di base;
c.   alla costituzione, all'organizzazione e allo scioglimento [1];
d.   agli investimenti, alla contabilità, al rendiconto e alla revisione;
e.   ai diritti degli investitori.
 
[1] Testo rettificato dalla Commissione di redazione dell'AF (art. 58 cpv. 1 LParl - RS 171.10).
BVG erliess der Bundesrat die ASV. 4.4 Soweit die ASV keine besonderen Regelungen enthält, gelten für das Anlagevermögen nach Art. 26 Abs. 1
RS 831.403.2 OFond Ordinanza del 22 giugno 2011 sulle fondazioni d'investimento (OFond)

Art. 26   Disposizioni generali - (art. 53k lett. d LPP)
  1.   Se la presente ordinanza non dispone altrimenti, gli articoli 49-56a OPP 2 [1], eccetto l'articolo 50 capoversi 2 e 4, si applicano per analogia al patrimonio d'investimento. [2]
  2.   Il principio dell'adeguata ripartizione dei rischi si applica a tutti i gruppi d'investimento nel quadro del loro focus di investimento.
  3.   Il rischio di controparte inerente ai crediti di un gruppo d'investimento va limitato al 10 per cento del patrimonio per ciascun debitore. Sono ammesse deroghe per i crediti nei confronti della Confederazione e degli istituti svizzeri di emissione di obbligazioni fondiarie. [3]
  4.   Sono vietati i gruppi d'investimento che possono creare l'obbligo di effettuare versamenti suppletivi. [4]
  5.   La fondazione assicura che in ogni gruppo d'investimento vi sia un'adeguata gestione della liquidità.
  6.   All'interno del gruppo d'investimento e degli investimenti collettivi da esso detenuti sono ammesse soltanto assunzioni di credito a breve termine motivate da esigenze tecniche.
  7.   È possibile derogare temporaneamente e in casi specifici alle direttive di investimento qualora lo richiedano con urgenza gli interessi degli investitori e il presidente del consiglio di fondazione dia il suo assenso. Le deroghe devono essere segnalate e motivate nell'allegato del conto annuale.
  8.   Le deroghe alle raccomandazioni tecniche dell'autorità di vigilanza circa il collocamento del patrimonio d'investimento devono figurare nel prospetto del gruppo d'investimento o, in assenza di un prospetto, nell'allegato del conto annuale.
  9.   In singoli casi motivati, l'autorità di vigilanza può autorizzare deroghe alle disposizioni della presente sezione e subordinarle a condizioni.
 
[1] RS 831.441.1
[2] Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 giu. 2019, in vigore dal 1° ago. 2019 (RU 2019 2221).
[3] Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 giu. 2019, in vigore dal 1° ago. 2019 (RU 2019 2221).
[4] Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 giu. 2019, in vigore dal 1° ago. 2019 (RU 2019 2221).
ASV die Art. 49
RS 831.441.1 OPP-2 Ordinanza del 18 aprile 1984 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (OPP 2)

Art. 49 [1]   Definizione di patrimonio - (art. 71 cpv. 1 LPP)
  1.   Il patrimonio ai sensi degli articoli 50-59 è costituito dalla somma degli attivi iscritti nel bilancio commerciale, senza considerare un eventuale riporto delle perdite.
  2.   I valori di riscatto dei contratti d'assicurazione collettiva possono pure essere conglobati nel patrimonio. [2]
 
[1] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 19 set. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 4651).
[2] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 6 giu. 2014, in vigore dal 1° lug. 2014 (RU 2014 1585).
-56a
RS 831.441.1 OPP-2 Ordinanza del 18 aprile 1984 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (OPP 2)

Art. 56a [1]   Strumenti finanziari derivati - (art. 71 cpv. 1 LPP)
  1.   L'istituto di previdenza può impiegare unicamente strumenti finanziari derivati risultanti dagli investimenti di cui all'articolo 53.
  2.   La solvibilità della controparte e la negoziabilità devono essere prese in considerazione tenendo conto della peculiarità del singolo strumento derivato.
  3.   Tutti gli obblighi dell'istituto di previdenza che risultano da operazioni con strumenti finanziari derivati o che possono risultare dall'esercizio del diritto devono essere coperti.
  4.   L'impiego di strumenti finanziari derivati non deve esercitare effetti di leva sul patrimonio globale.
  5.   I limiti previsti dagli articoli 54, 54a, 54b e 55 vanno rispettati tenendo conto degli strumenti finanziari derivati. [2]
  6.   Per l'osservanza dell'obbligo di copertura e dei limiti sono determinanti gli obblighi che la conversione degli strumenti derivati nell'investimento di base può causare, nel caso estremo, all'istituto di previdenza.
  7.   Il conto annuale deve indicare integralmente tutti gli strumenti derivati correnti.
 
[1] Introdotto dalla cifra I dell'O del 24 apr. 1996, in vigore dal 1° lug. 1996 (RU 1996 1494).
[2] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 19 set. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 4651).
BVV 2, ausgenommen Art. 50 Abs. 2
RS 831.441.1 OPP-2 Ordinanza del 18 aprile 1984 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (OPP 2)

Art. 50 [1]   Sicurezza e ripartizione dei rischi - (art. 71 cpv. 1 LPP)
  1.   L'istituto di previdenza deve scegliere, gestire e controllare accuratamente gli investimenti che opera.
  2.   All'atto dell'investimento del patrimonio, l'istituto di previdenza deve assicurarsi che la sicurezza del conseguimento degli scopi di previdenza sia garantita. La sicurezza deve essere valutata segnatamente tenendo conto della totalità degli attivi e dei passivi, nonché della struttura e dell'evoluzione prevedibile dell'effettivo degli assicurati. [2]
  3.   All'atto dell'investimento del patrimonio, l'istituto di previdenza deve rispettare il principio della ripartizione appropriata dei rischi; i mezzi devono, in particolare, essere ripartiti tra diverse categorie di investimenti, nonché tra parecchie regioni e settori economici. [3]
  4.   L'istituto di previdenza può, se il suo regolamento lo prevede, estendere le possibilità d'investimento secondo gli articoli 53 capoversi 1-4, 54, 54a, 54b capoverso 1, 55, 56, 56a capoversi 1 e 5 nonché 57 capoversi 2 e 3, purché comprovi in modo concludente nell'allegato al conto annuale l'osservanza dei capoversi 1-3. [4] Gli investimenti che comportano l'obbligo di effettuare versamenti suppletivi sono vietati. Fanno eccezione gli investimenti di cui all'articolo 53 capoverso 5 lettera c. [5]
  4bis.   Un istituto di previdenza che propone diverse strategie d'investimento nell'ambito di uno stesso piano di previdenza può, se il suo regolamento lo prevede, estendere le possibilità d'investimento secondo gli articoli 53 capoversi 1-4, 54, 54a, 54b capoverso 1, 55, 56 e 56a capoversi 1 e 5. Nell'allegato al conto annuale deve comprovare in modo concludente l'osservanza dei capoversi 1 e 3 e l'osservanza per analogia del capoverso 2. Gli investimenti che comportano l'obbligo di effettuare versamenti suppletivi sono vietati. [6]
  5.   Se le condizioni di cui ai capoversi 4 e 4bis per un'estensione delle possibilità di investimento non sono adempiute, l'autorità di vigilanza prende misure appropriate. Può anche esigere di adeguare l'investimento del patrimonio. [7]
  6.   L'osservanza degli articoli 53-57 non esime dall'obbligo di rispettare le prescrizioni dei capoversi 1-3. Questo non si applica agli investimenti secondo l'articolo 54 capoverso 2 lettere c e d. [8]
 
[1] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 20 mar. 2000, in vigore dal 1° apr. 2000 (RU 2000 1265).
[2] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 19 set. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 4651).
[3] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 6 giu. 2014, in vigore dal 1° lug. 2014 (RU 2014 1585).
[4] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 30 ago. 2017, in vigore dal 1° ott. 2017 (RU 2017 5021).
[5] Introdotto dalla cifra I dell'O del 19 set. 2008 (RU 2008 4651). Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 6 giu. 2014, in vigore dal 1° lug. 2014 (RU 2014 1585).
[6] Introdotto dalla cifra I dell'O del 30 ago. 2017, in vigore dal 1° ott. 2017 (RU 2017 5021).
[7] Introdotto dalla cifra I dell'O del 19 set. 2008 (RU 2008 4651). Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 30 ago. 2017, in vigore dal 1° ott. 2017 (RU 2017 5021).
[8] Introdotto dalla cifra I dell'O del 19 set. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 4651).
, 4
RS 831.441.1 OPP-2 Ordinanza del 18 aprile 1984 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (OPP 2)

Art. 50 [1]   Sicurezza e ripartizione dei rischi - (art. 71 cpv. 1 LPP)
  1.   L'istituto di previdenza deve scegliere, gestire e controllare accuratamente gli investimenti che opera.
  2.   All'atto dell'investimento del patrimonio, l'istituto di previdenza deve assicurarsi che la sicurezza del conseguimento degli scopi di previdenza sia garantita. La sicurezza deve essere valutata segnatamente tenendo conto della totalità degli attivi e dei passivi, nonché della struttura e dell'evoluzione prevedibile dell'effettivo degli assicurati. [2]
  3.   All'atto dell'investimento del patrimonio, l'istituto di previdenza deve rispettare il principio della ripartizione appropriata dei rischi; i mezzi devono, in particolare, essere ripartiti tra diverse categorie di investimenti, nonché tra parecchie regioni e settori economici. [3]
  4.   L'istituto di previdenza può, se il suo regolamento lo prevede, estendere le possibilità d'investimento secondo gli articoli 53 capoversi 1-4, 54, 54a, 54b capoverso 1, 55, 56, 56a capoversi 1 e 5 nonché 57 capoversi 2 e 3, purché comprovi in modo concludente nell'allegato al conto annuale l'osservanza dei capoversi 1-3. [4] Gli investimenti che comportano l'obbligo di effettuare versamenti suppletivi sono vietati. Fanno eccezione gli investimenti di cui all'articolo 53 capoverso 5 lettera c. [5]
  4bis.   Un istituto di previdenza che propone diverse strategie d'investimento nell'ambito di uno stesso piano di previdenza può, se il suo regolamento lo prevede, estendere le possibilità d'investimento secondo gli articoli 53 capoversi 1-4, 54, 54a, 54b capoverso 1, 55, 56 e 56a capoversi 1 e 5. Nell'allegato al conto annuale deve comprovare in modo concludente l'osservanza dei capoversi 1 e 3 e l'osservanza per analogia del capoverso 2. Gli investimenti che comportano l'obbligo di effettuare versamenti suppletivi sono vietati. [6]
  5.   Se le condizioni di cui ai capoversi 4 e 4bis per un'estensione delle possibilità di investimento non sono adempiute, l'autorità di vigilanza prende misure appropriate. Può anche esigere di adeguare l'investimento del patrimonio. [7]
  6.   L'osservanza degli articoli 53-57 non esime dall'obbligo di rispettare le prescrizioni dei capoversi 1-3. Questo non si applica agli investimenti secondo l'articolo 54 capoverso 2 lettere c e d. [8]
 
[1] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 20 mar. 2000, in vigore dal 1° apr. 2000 (RU 2000 1265).
[2] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 19 set. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 4651).
[3] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 6 giu. 2014, in vigore dal 1° lug. 2014 (RU 2014 1585).
[4] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 30 ago. 2017, in vigore dal 1° ott. 2017 (RU 2017 5021).
[5] Introdotto dalla cifra I dell'O del 19 set. 2008 (RU 2008 4651). Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 6 giu. 2014, in vigore dal 1° lug. 2014 (RU 2014 1585).
[6] Introdotto dalla cifra I dell'O del 30 ago. 2017, in vigore dal 1° ott. 2017 (RU 2017 5021).
[7] Introdotto dalla cifra I dell'O del 19 set. 2008 (RU 2008 4651). Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 30 ago. 2017, in vigore dal 1° ott. 2017 (RU 2017 5021).
[8] Introdotto dalla cifra I dell'O del 19 set. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 4651).
und 5
RS 831.441.1 OPP-2 Ordinanza del 18 aprile 1984 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (OPP 2)

Art. 50 [1]   Sicurezza e ripartizione dei rischi - (art. 71 cpv. 1 LPP)
  1.   L'istituto di previdenza deve scegliere, gestire e controllare accuratamente gli investimenti che opera.
  2.   All'atto dell'investimento del patrimonio, l'istituto di previdenza deve assicurarsi che la sicurezza del conseguimento degli scopi di previdenza sia garantita. La sicurezza deve essere valutata segnatamente tenendo conto della totalità degli attivi e dei passivi, nonché della struttura e dell'evoluzione prevedibile dell'effettivo degli assicurati. [2]
  3.   All'atto dell'investimento del patrimonio, l'istituto di previdenza deve rispettare il principio della ripartizione appropriata dei rischi; i mezzi devono, in particolare, essere ripartiti tra diverse categorie di investimenti, nonché tra parecchie regioni e settori economici. [3]
  4.   L'istituto di previdenza può, se il suo regolamento lo prevede, estendere le possibilità d'investimento secondo gli articoli 53 capoversi 1-4, 54, 54a, 54b capoverso 1, 55, 56, 56a capoversi 1 e 5 nonché 57 capoversi 2 e 3, purché comprovi in modo concludente nell'allegato al conto annuale l'osservanza dei capoversi 1-3. [4] Gli investimenti che comportano l'obbligo di effettuare versamenti suppletivi sono vietati. Fanno eccezione gli investimenti di cui all'articolo 53 capoverso 5 lettera c. [5]
  4bis.   Un istituto di previdenza che propone diverse strategie d'investimento nell'ambito di uno stesso piano di previdenza può, se il suo regolamento lo prevede, estendere le possibilità d'investimento secondo gli articoli 53 capoversi 1-4, 54, 54a, 54b capoverso 1, 55, 56 e 56a capoversi 1 e 5. Nell'allegato al conto annuale deve comprovare in modo concludente l'osservanza dei capoversi 1 e 3 e l'osservanza per analogia del capoverso 2. Gli investimenti che comportano l'obbligo di effettuare versamenti suppletivi sono vietati. [6]
  5.   Se le condizioni di cui ai capoversi 4 e 4bis per un'estensione delle possibilità di investimento non sono adempiute, l'autorità di vigilanza prende misure appropriate. Può anche esigere di adeguare l'investimento del patrimonio. [7]
  6.   L'osservanza degli articoli 53-57 non esime dall'obbligo di rispettare le prescrizioni dei capoversi 1-3. Questo non si applica agli investimenti secondo l'articolo 54 capoverso 2 lettere c e d. [8]
 
[1] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 20 mar. 2000, in vigore dal 1° apr. 2000 (RU 2000 1265).
[2] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 19 set. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 4651).
[3] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 6 giu. 2014, in vigore dal 1° lug. 2014 (RU 2014 1585).
[4] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 30 ago. 2017, in vigore dal 1° ott. 2017 (RU 2017 5021).
[5] Introdotto dalla cifra I dell'O del 19 set. 2008 (RU 2008 4651). Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 6 giu. 2014, in vigore dal 1° lug. 2014 (RU 2014 1585).
[6] Introdotto dalla cifra I dell'O del 30 ago. 2017, in vigore dal 1° ott. 2017 (RU 2017 5021).
[7] Introdotto dalla cifra I dell'O del 19 set. 2008 (RU 2008 4651). Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 30 ago. 2017, in vigore dal 1° ott. 2017 (RU 2017 5021).
[8] Introdotto dalla cifra I dell'O del 19 set. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 4651).
BVV 2, sinngemäss (vgl. zu Art. 49 ff
RS 831.441.1 OPP-2 Ordinanza del 18 aprile 1984 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (OPP 2)

Art. 49 [1]   Definizione di patrimonio - (art. 71 cpv. 1 LPP)
  1.   Il patrimonio ai sensi degli articoli 50-59 è costituito dalla somma degli attivi iscritti nel bilancio commerciale, senza considerare un eventuale riporto delle perdite.
  2.   I valori di riscatto dei contratti d'assicurazione collettiva possono pure essere conglobati nel patrimonio. [2]
 
[1] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 19 set. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 4651).
[2] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 6 giu. 2014, in vigore dal 1° lug. 2014 (RU 2014 1585).
. BVV 2 E. 3.2 f.). Gemäss Art. 26 Abs. 2
RS 831.403.2 OFond Ordinanza del 22 giugno 2011 sulle fondazioni d'investimento (OFond)

Art. 26   Disposizioni generali - (art. 53k lett. d LPP)
  1.   Se la presente ordinanza non dispone altrimenti, gli articoli 49-56a OPP 2 [1], eccetto l'articolo 50 capoversi 2 e 4, si applicano per analogia al patrimonio d'investimento. [2]
  2.   Il principio dell'adeguata ripartizione dei rischi si applica a tutti i gruppi d'investimento nel quadro del loro focus di investimento.
  3.   Il rischio di controparte inerente ai crediti di un gruppo d'investimento va limitato al 10 per cento del patrimonio per ciascun debitore. Sono ammesse deroghe per i crediti nei confronti della Confederazione e degli istituti svizzeri di emissione di obbligazioni fondiarie. [3]
  4.   Sono vietati i gruppi d'investimento che possono creare l'obbligo di effettuare versamenti suppletivi. [4]
  5.   La fondazione assicura che in ogni gruppo d'investimento vi sia un'adeguata gestione della liquidità.
  6.   All'interno del gruppo d'investimento e degli investimenti collettivi da esso detenuti sono ammesse soltanto assunzioni di credito a breve termine motivate da esigenze tecniche.
  7.   È possibile derogare temporaneamente e in casi specifici alle direttive di investimento qualora lo richiedano con urgenza gli interessi degli investitori e il presidente del consiglio di fondazione dia il suo assenso. Le deroghe devono essere segnalate e motivate nell'allegato del conto annuale.
  8.   Le deroghe alle raccomandazioni tecniche dell'autorità di vigilanza circa il collocamento del patrimonio d'investimento devono figurare nel prospetto del gruppo d'investimento o, in assenza di un prospetto, nell'allegato del conto annuale.
  9.   In singoli casi motivati, l'autorità di vigilanza può autorizzare deroghe alle disposizioni della presente sezione e subordinarle a condizioni.
 
[1] RS 831.441.1
[2] Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 giu. 2019, in vigore dal 1° ago. 2019 (RU 2019 2221).
[3] Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 giu. 2019, in vigore dal 1° ago. 2019 (RU 2019 2221).
[4] Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 giu. 2019, in vigore dal 1° ago. 2019 (RU 2019 2221).
ASV gilt für alle Anlagegruppen der Grundsatz angemessener Risikoverteilung im Rahmen ihrer Fokussierung. 4.5 Art. 29
RS 831.403.2 OFond Ordinanza del 22 giugno 2011 sulle fondazioni d'investimento (OFond)

Art. 29   Gruppi d'investimento misti - (art. 53k lett. d LPP)
  1.   Ai gruppi d'investimento misti si applicano i principi seguenti: [1]
a.   le obbligazioni sono ripartite in modo adeguato secondo le branche, le regioni e le scadenze;
b.   le azioni sono ripartite in modo adeguato secondo le branche e le regioni;
c.   gli investimenti immobiliari sono ripartiti in modo adeguato secondo le regioni e il tipo di utilizzazione; possono essere circoscritti alla Svizzera e agli immobili abitativi;
d. [2]   in caso di superamento del limite previsto per i crediti nei confronti del singolo debitore e di quello per partecipazioni a società (art. 26a):il superamento del limite deve risultare esplicitamente dal nome del gruppo d'investimento o dal suo complemento,le direttive d'investimento devono stabilire quali limiti possono essere superati e in che misura, edalle pubblicazioni periodiche e dal rapporto annuale deve risultare chiaramente quali limiti sono stati superati e in che misura;
1.   il superamento del limite deve risultare esplicitamente dal nome del gruppo d'investimento o dal suo complemento,
2.   le direttive d'investimento devono stabilire quali limiti possono essere superati e in che misura, e
3.   dalle pubblicazioni periodiche e dal rapporto annuale deve risultare chiaramente quali limiti sono stati superati e in che misura;
e. [3]   i limiti di cui all'articolo 55 OPP 2 possono essere superati, se sono adempiute le condizioni di cui alla lettera d e la quota degli investimenti alternativi non supera il 25 per cento del patrimonio del gruppo d'investimento.
  2.   L'articolo 27 si applica per analogia agli investimenti immobiliari.
  3.   Gli investimenti alternativi sono autorizzati mediante:
a.   i gruppi d'investimento secondo l'articolo 28;
b. [4]   gli investimenti collettivi secondo l'articolo 30;
c.   i certificati e i prodotti strutturati, sempre che si basino su un ampio indice nel settore degli investimenti alternativi.
 
[1] Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 giu. 2019, in vigore dal 1° ago. 2019 (RU 2019 2221).
[2] Introdotta dal n. I dell'O del 21 giu. 2019, in vigore dal 1° ago. 2019 (RU 2019 2221).
[3] Introdotta dal n. I dell'O del 21 giu. 2019, in vigore dal 1° ago. 2019 (RU 2019 2221).
[4] Nuovo testo giusta l'all. n. 4 dell'O del 31 gen. 2024, in vigore dal 1° mar. 2024 (RU 2024 73).
ASV enthält für gemischte Anlagegruppen ­

in Abs. 1 Verteilungsgrundsätze für Obligationen (Bst. a), Aktien (Bst. b) und Immobilienanlagen (Bst. c),

­

in Abs. 2 (zusammen mit dem damit für sinngemäss anwendbar erklärten Art. 27
RS 831.403.2 OFond Ordinanza del 22 giugno 2011 sulle fondazioni d'investimento (OFond)

Art. 27   Gruppi d'investimento immobiliare - (art. 53k lett. d LPP)
  1.   I seguenti investimenti dei gruppi d'investimento immobiliare sono autorizzati alle condizioni indicate di seguito:
a.   i beni fondiari non edificati, sempre che siano urbanizzati e adempiano le condizioni per una costruzione immediata;
b.   i beni fondiari in comproprietà per i quali non si dispone della maggioranza delle quote di comproprietà e dei voti, sempre che il loro valore venale complessivo non ecceda il 30 per cento del patrimonio del gruppo d'investimento;
c.   gli investimenti collettivi, sempre che siano finalizzati esclusivamente all'acquisto, alla vendita, alla costruzione, alla locazione o all'affitto dei propri beni fondiari;
d.   i beni fondiari siti all'estero in una forma analoga al diritto di superficie, sempre che possano essere trasferiti e registrati.
  2.   Per quanto lo consenta il focus del gruppo d'investimento, gli investimenti vanno ripartiti in modo adeguato secondo le regioni, l'ubicazione e il tipo di utilizzazione.
  3.   I terreni edificabili, gli immobili in costruzione e gli oggetti che richiedono un risanamento non possono eccedere complessivamente il 30 per cento del patrimonio del gruppo d'investimento. Sono eccettuati i gruppi d'investimento che investono esclusivamente in progetti di costruzione; essi possono conservare le opere finite. [1]
  4.   Il valore venale di un bene fondiario non può eccedere il 15 per cento del patrimonio del gruppo d'investimento. I complessi abitativi costruiti secondo gli stessi principi edilizi e le particelle adiacenti sono considerati un unico bene fondiario.
  5.   È ammessa la costituzione in pegno di beni fondiari. Considerando la media di tutti i beni fondiari detenuti da un gruppo d'investimento direttamente, mediante filiali secondo l'articolo 33 o mediante investimenti collettivi, l'onere non può nondimeno eccedere un terzo del valore venale dei beni fondiari. [2]
  6.   La quota di costituzione in pegno può essere aumentata al 50 per cento, in via eccezionale e temporaneamente, se questo:
a.   è previsto dal regolamento o da regolamenti speciali pubblicati;
b.   è necessario per preservare la liquidità; e
c.   è nell'interesse degli investitori. [3]
  7.   Il valore degli investimenti collettivi la cui quota di costituzione in pegno supera il 50 per cento non può eccedere il 20 per cento del patrimonio del gruppo d'investimento. [4]
 
[1] Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 giu. 2019, in vigore dal 1° ago. 2019 (RU 2019 2221).
[2] Nuovo testo giusta il n. II dell'O del 6 giu. 2014, in vigore dal 1° lug. 2014 (RU 2014 1585).
[3] Introdotto dal n. II dell'O del 6 giu. 2014, in vigore dal 1° lug. 2014 (RU 2014 1585).
[4] Introdotto dal n. II dell'O del 6 giu. 2014, in vigore dal 1° lug. 2014 (RU 2014 1585).
ASV) eine ergänzende Sonderregelung für Immobilienanlagen, sowie
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in Abs. 3 eine Regelung, mit welchen Instrumenten «alternative Anlagen» zulässig sind.
4.6 Die Anlegerversammlung erlässt Bestimmungen namentlich über die Anlagen des Anlagevermögens (vgl. Art. 53i Abs. 1
RS 831.40 LPP Legge federale del 25 giugno 1982 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP)

Art. 53i   Patrimonio
  1.   Il patrimonio complessivo della fondazione d'investimento comprende il patrimonio di base e il patrimonio d'investimento. L'assemblea degli investitori emana disposizioni sull'investimento di questi patrimoni. Gli statuti possono disporre che questa facoltà venga esercitata dal consiglio di fondazione.
  2.   Il patrimonio d'investimento è composto dai mezzi versati dagli investitori a scopo d'investimento patrimoniale collettivo. Tale patrimonio costituisce un gruppo d'investimento o è strutturato in più gruppi d'investimento. I gruppi d'investimento sono contabilizzati separatamente e sono economicamente indipendenti gli uni dagli altri [1].
  3.   Un gruppo d'investimento è costituito di diritti uguali e senza valore nominale appartenenti a uno o più investitori.
  4.   In caso di fallimento della fondazione d'investimento, i beni e i diritti che appartengono a un gruppo d'investimento sono scorporati in favore degli investitori. La medesima procedura si applica per analogia in caso di concordato con abbandono dell'attivo. Sono fatti salvi i seguenti crediti della fondazione d'investimento:
a.   le rimunerazioni previste dal contratto;
b.   la liberazione dagli impegni assunti nell'esecuzione regolare dei suoi compiti per un gruppo d'investimento;
c.   il rimborso delle spese sostenute per adempiere tali impegni.
  5.   La compensazione è ammessa soltanto in caso di pretese all'interno del medesimo gruppo d'investimento o all'interno del patrimonio di base.
 
[1] Testo rettificato dalla Commissione di redazione dell'AF (art. 58 cpv. 1 LParl - RS 171.10).
Satz 2 BVG; siehe dazu auch Art. 13 Abs. 1
RS 831.403.2 OFond Ordinanza del 22 giugno 2011 sulle fondazioni d'investimento (OFond)

Art. 13   Settori regolamentati - (art. 53k lett. c, d ed e LPP)
  1.   L'assemblea degli investitori disciplina tutti i settori determinanti per la fondazione, segnatamente l'organizzazione della medesima, l'attività di investimento e i diritti degli investitori.
  2.   L'autorità di vigilanza può imporre la disciplina di settori omessi e ordinare che sia imperativamente iscritta negli statuti o nel regolamento della fondazione. Per garantire la certezza del diritto o la trasparenza, può obbligare le fondazioni a modificare le loro norme.
  3.   Gli statuti possono delegare al consiglio di fondazione il compito di disciplinare i settori seguenti:
a. [1]   ...
b.   i periti incaricati delle stime (art. 11);
c.   la banca depositaria (art. 12);
d.   la collocazione del patrimonio d'investimento (art. 14);
e.   la gestione e l'organizzazione dettagliata (art. 15);
f.   gli emolumenti e le spese (art. 16);
g.   la valutazione (art. 41);
h.   la costituzione e lo scioglimento dei gruppi d'investimento (art. 43).
  4.   Il consiglio di fondazione iscrive le norme in un regolamento speciale. Non può delegare a terzi tale competenza regolatoria.
 
[1] Abrogata dal n. I dell'O del 21 giu. 2019, con effetto dal 1° ago. 2019 (RU 2019 2221).
ASV). Die Statuten können vorsehen, dass diese Befugnis durch den Stiftungsrat ausgeübt wird (Art. 53i Abs. 1
RS 831.40 LPP Legge federale del 25 giugno 1982 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP)

Art. 53i   Patrimonio
  1.   Il patrimonio complessivo della fondazione d'investimento comprende il patrimonio di base e il patrimonio d'investimento. L'assemblea degli investitori emana disposizioni sull'investimento di questi patrimoni. Gli statuti possono disporre che questa facoltà venga esercitata dal consiglio di fondazione.
  2.   Il patrimonio d'investimento è composto dai mezzi versati dagli investitori a scopo d'investimento patrimoniale collettivo. Tale patrimonio costituisce un gruppo d'investimento o è strutturato in più gruppi d'investimento. I gruppi d'investimento sono contabilizzati separatamente e sono economicamente indipendenti gli uni dagli altri [1].
  3.   Un gruppo d'investimento è costituito di diritti uguali e senza valore nominale appartenenti a uno o più investitori.
  4.   In caso di fallimento della fondazione d'investimento, i beni e i diritti che appartengono a un gruppo d'investimento sono scorporati in favore degli investitori. La medesima procedura si applica per analogia in caso di concordato con abbandono dell'attivo. Sono fatti salvi i seguenti crediti della fondazione d'investimento:
a.   le rimunerazioni previste dal contratto;
b.   la liberazione dagli impegni assunti nell'esecuzione regolare dei suoi compiti per un gruppo d'investimento;
c.   il rimborso delle spese sostenute per adempiere tali impegni.
  5.   La compensazione è ammessa soltanto in caso di pretese all'interno del medesimo gruppo d'investimento o all'interno del patrimonio di base.
 
[1] Testo rettificato dalla Commissione di redazione dell'AF (art. 58 cpv. 1 LParl - RS 171.10).
Satz 3 BVG; vgl. auch Art. 13 Abs. 3 Bst. d
RS 831.403.2 OFond Ordinanza del 22 giugno 2011 sulle fondazioni d'investimento (OFond)

Art. 13   Settori regolamentati - (art. 53k lett. c, d ed e LPP)
  1.   L'assemblea degli investitori disciplina tutti i settori determinanti per la fondazione, segnatamente l'organizzazione della medesima, l'attività di investimento e i diritti degli investitori.
  2.   L'autorità di vigilanza può imporre la disciplina di settori omessi e ordinare che sia imperativamente iscritta negli statuti o nel regolamento della fondazione. Per garantire la certezza del diritto o la trasparenza, può obbligare le fondazioni a modificare le loro norme.
  3.   Gli statuti possono delegare al consiglio di fondazione il compito di disciplinare i settori seguenti:
a. [1]   ...
b.   i periti incaricati delle stime (art. 11);
c.   la banca depositaria (art. 12);
d.   la collocazione del patrimonio d'investimento (art. 14);
e.   la gestione e l'organizzazione dettagliata (art. 15);
f.   gli emolumenti e le spese (art. 16);
g.   la valutazione (art. 41);
h.   la costituzione e lo scioglimento dei gruppi d'investimento (art. 43).
  4.   Il consiglio di fondazione iscrive le norme in un regolamento speciale. Non può delegare a terzi tale competenza regolatoria.
 
[1] Abrogata dal n. I dell'O del 21 giu. 2019, con effetto dal 1° ago. 2019 (RU 2019 2221).
ASV).
Gemäss Art. 14
RS 831.403.2 OFond Ordinanza del 22 giugno 2011 sulle fondazioni d'investimento (OFond)

Art. 14   Collocazione del patrimonio d'investimento - (art. 53k lett. c e d LPP)
  La fondazione emana, per ciascun gruppo d'investimento, direttive d'investimento che specifichino in modo chiaro ed esauriente il focus di investimento, gli investimenti autorizzati e le restrizioni poste agli investimenti.
ASV erlässt die Anlagestiftung für jede Anlagegruppe Anlagerichtlinien, welche den Anlagefokus, die zulässigen Anlagen sowie die Anlagerestriktionen für die Anlagegruppe vollständig und klar darlegen. 5.
5.1 In seinen am 19. Juli 2011 veröffentlichten Mitteilungen über die berufliche Vorsorge Nr. 123 publizierte das BSV insbesondere seinen erläuternden Bericht vom Juni 2011 zu den Änderungen der Verordnungen im Rahmen der Strukturreform in der beruflichen Vorsorge sowie der Finanzierung von Vorsorgeeinrichtungen öffentlich-rechtlicher Körperschaften (S. 45 ff. der Mitteilungen). Zur ASV wird in Ziff. 1.2 und 5 dieses Berichtes (im Abschnitt «Einleitende Bemerkungen») insbesondere ausgeführt, dass die Seite 10

A-4092/2016

darin enthaltenen Bestimmungen eine erstmalige Kodifizierung darstellen, sich aber im Wesentlichen an der bisherigen Praxis orientieren würden. Ferner enthält der Bericht folgende allgemeine Ausführungen zum Anlagevermögen von Anlagestiftungen (S. 90 f. der Mitteilungen): «Massgeblicher Artikel zur Anlage der Vorsorgegelder von Anlagestiftungen war bislang Artikel 59
RS 831.441.1 OPP-2 Ordinanza del 18 aprile 1984 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (OPP 2)

Art. 59 [1]   Applicabilità delle prescrizioni in materia d'investimenti ad altri istituti della previdenza professionale - (art. 71 cpv. 1 LPP)
  Le disposizioni della presente sezione si applicano per analogia anche:
a.   alle fondazioni di previdenza di cui all'articolo 89a capoverso 6 del Codice civile [2];
b.   al fondo di garanzia.
 
[1] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 24 feb. 2016, in vigore dal 1° apr. 2016 (RU 2016 975).
[2] RS 210
BVV 2, der am 1. Januar 2009 in Kraft gesetzt wurde. Danach ist für die Anlagetätigkeit von Anlagestiftungen, als Annexeinrichtung der beruflichen Vorsorge, die sinngemässe Anwendung der Anlagebestimmungen von Artikel 49 ff
RS 831.441.1 OPP-2 Ordinanza del 18 aprile 1984 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (OPP 2)

Art. 49 [1]   Definizione di patrimonio - (art. 71 cpv. 1 LPP)
  1.   Il patrimonio ai sensi degli articoli 50-59 è costituito dalla somma degli attivi iscritti nel bilancio commerciale, senza considerare un eventuale riporto delle perdite.
  2.   I valori di riscatto dei contratti d'assicurazione collettiva possono pure essere conglobati nel patrimonio. [2]
 
[1] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 19 set. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 4651).
[2] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 6 giu. 2014, in vigore dal 1° lug. 2014 (RU 2014 1585).
. BVV 2 vorgeschrieben. Die Aufsicht kann nach Artikel 59 Absatz 2
RS 831.441.1 OPP-2 Ordinanza del 18 aprile 1984 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (OPP 2)

Art. 59 [1]   Applicabilità delle prescrizioni in materia d'investimenti ad altri istituti della previdenza professionale - (art. 71 cpv. 1 LPP)
  Le disposizioni della presente sezione si applicano per analogia anche:
a.   alle fondazioni di previdenza di cui all'articolo 89a capoverso 6 del Codice civile [2];
b.   al fondo di garanzia.
 
[1] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 24 feb. 2016, in vigore dal 1° apr. 2016 (RU 2016 975).
[2] RS 210
BVV 2 zwar Ausnahmen davon gewähren. Indes liess diese Bestimmung eine weitgehende Liberalisierung, etwa von der Diversifikation, nicht zu. Der Verordnungsgeber wollte ferner, dass für die ,sinngemässe Anlage` an die bisherige, bewährte Praxis angeknüpft wird [...], die aus den Anlagebestimmungen der BVV 2 in Verbindung mit Artikel 4b
RS 831.441.1 OPP-2 Ordinanza del 18 aprile 1984 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (OPP 2)

Art. 59 [1]   Applicabilità delle prescrizioni in materia d'investimenti ad altri istituti della previdenza professionale - (art. 71 cpv. 1 LPP)
  Le disposizioni della presente sezione si applicano per analogia anche:
a.   alle fondazioni di previdenza di cui all'articolo 89a capoverso 6 del Codice civile [2];
b.   al fondo di garanzia.
 
[1] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 24 feb. 2016, in vigore dal 1° apr. 2016 (RU 2016 975).
[2] RS 210
[a]BVV 1 [= frühere Verordnung vom 29. Juni 1983 über die Beaufsichtigung und die Registrierung der Vorsorgeeinrichtungen in der Fassung vom 18. August 2004, AS 2004 4279 4653] abgeleitet wurde. Auch in den eidgenössischen Räten wurde die Funktion der Anlagestiftung als Hilfseinrichtung im Bereich der beruflichen Vorsorge betont. Dabei wurde ebenfalls davon ausgegangen, dass die Anlagen auf die BVV 2-Anlagevorschriften auszurichten sind. Der Gesetzgeber hat den Verordnungsgeber in Artikel 53k Buchstabe d
RS 831.40 LPP Legge federale del 25 giugno 1982 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP)

Art. 53k   Disposizioni d'esecuzione
  Il Consiglio federale emana disposizioni relative:
a.   alla cerchia degli investitori;
b.   all'alimentazione e all'impiego del patrimonio di base;
c.   alla costituzione, all'organizzazione e allo scioglimento [1];
d.   agli investimenti, alla contabilità, al rendiconto e alla revisione;
e.   ai diritti degli investitori.
 
[1] Testo rettificato dalla Commissione di redazione dell'AF (art. 58 cpv. 1 LParl - RS 171.10).
BVG beauftragt, für diese Anlagehilfseinrichtungen der beruflichen Vorsorge eine Anlageregelung zu treffen. Nach dem Gesagten muss diese auf die BVV 2-Anlagevorschriften ausgerichtet sein. Die Anlagestiftungen stellen für Vorsorgeeinrichtungen im Vergleich zu anderen kollektiven Kapitalanlagen einen Mehrwert für die Anlagetätigkeit dar. Sie erleichtern den Vorsorgeeinrichtungen, die sich innerhalb des Rahmens der Anlagebestimmungen von Artikel 53 ff
RS 831.441.1 OPP-2 Ordinanza del 18 aprile 1984 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (OPP 2)

Art. 53 [1]   Investimenti autorizzati - (art. 71 cpv. 1 LPP)
  1.   Il patrimonio di un istituto di previdenza può essere investito in:
a.   contanti;
b.   crediti espressi in importi fissi dei tipi seguenti:averi su conti correnti postali o conti bancari,investimenti sul mercato monetario della durata massima di 12 mesi,obbligazioni di cassa,obbligazioni (comprese quelle con diritto di conversione o d'opzione),obbligazioni garantite,titoli ipotecari svizzeri,riconoscimenti di debito di enti di diritto pubblico svizzeri,valori di riscatto di contratti d'assicurazione collettiva,nel caso di investimenti basati su un indice obbligazionario usuale, ampiamente differenziato e largamente diffuso, i crediti inclusi nell'indice;
1.   averi su conti correnti postali o conti bancari,
2.   investimenti sul mercato monetario della durata massima di 12 mesi,
3.   obbligazioni di cassa,
4.   obbligazioni (comprese quelle con diritto di conversione o d'opzione),
5.   obbligazioni garantite,
6.   titoli ipotecari svizzeri,
7.   riconoscimenti di debito di enti di diritto pubblico svizzeri,
8.   valori di riscatto di contratti d'assicurazione collettiva,
9.   nel caso di investimenti basati su un indice obbligazionario usuale, ampiamente differenziato e largamente diffuso, i crediti inclusi nell'indice;
c.   immobili in proprietà individuale o in comproprietà, comprese le costruzioni in diritto di superficie, nonché terreni edificabili;
d.   partecipazioni a società quali le azioni e i buoni di partecipazione, titoli analoghi quali i buoni di godimento, come pure quote sociali di cooperative; le partecipazioni a società e i titoli analoghi sono ammessi se sono quotati in borsa o negoziati su un altro mercato regolamentato aperto al pubblico;
dbis. [2]   infrastrutture;
dter. [3]   investimenti in crediti non quotati in borsa di debitori (private debt) o in partecipazioni a società non quotate in borsa (private equity) che:1. hanno sede in Svizzera, e2. svolgono un'attività operativa in Svizzera;
tab.   1. hanno sede in Svizzera, e
e. [4]   investimenti alternativi quali i fondi speculativi (hedge funds), le private equity, le insurance linked securities e le materie prime.
  2.   Gli investimenti di cui al capoverso 1 lettere a-d possono essere operati mediante investimenti diretti oppure investimenti collettivi secondo l'articolo 56 o strumenti finanziari derivati secondo l'articolo 56a. Questo vale anche per gli investimenti di cui al capoverso 1 lettere dbis e dter, purché siano diversificati in modo appropriato; in caso contrario questi investimenti devono adempiere i requisiti di cui al capoverso 4. [5]
  2bis.   Se gli investimenti di cui al capoverso 1 lettera dter sono investimenti collettivi di capitale, oltre la metà del loro capitale deve essere investita in Svizzera. [6]
  3.   I crediti non elencati al capoverso 1 lettera b, dbis o dter sono considerati investimenti alternativi, in particolare: [7]
a.   i crediti non espressi in importi fissi o il cui rimborso totale o parziale è soggetto a condizioni;
b.   i crediti cartolarizzati, quali i titoli garantiti da attività (asset backed securities), e altri crediti derivanti da un trasferimento di rischi, quali i crediti nei confronti di una società veicolo o quelli basati su derivati creditizi;
c.   i prestiti garantiti senior (senior secured loan).
  4.   Gli investimenti alternativi possono essere effettuati soltanto mediante investimenti collettivi diversificati, certificati diversificati o prodotti strutturati diversificati.
  5.   È ammesso un effetto di leva soltanto nei casi seguenti: [8]
a.   investimenti alternativi;
b.   investimenti collettivi regolati in immobili, purché la quota di costituzione in pegno non possa eccedere il 50 per cento del valore venale;
c.   un investimento in un singolo immobile conformemente all'articolo 54b capoverso 2;
d.   investimenti in strumenti finanziari derivati, purché tale effetto leva non interessi l'intero patrimonio dell'istituto di previdenza;
e. [9]   investimenti secondo il capoverso 1 lettere dbis e dter, se si tratta di finanziamenti transitori a breve termine coperti mediante impegni vincolanti all'investimento degli investitori o di assunzioni di credito a breve termine motivate da esigenze tecniche.
  6.   La legge del 23 giugno 2006 [10] sugli investimenti collettivi e le relative disposizioni d'esecuzione si applicano per analogia ai prestiti di valori mobiliari e alle operazioni di pensione. Le operazioni di pensione in cui l'istituto di previdenza agisce quale cedente non sono ammesse.
 
[1] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 6 giu. 2014, in vigore dal 1° lug. 2014 (RU 2014 1585).
[2] Introdotta dalla cifra I n. 2 dell'O del 26 ago. 2020 concernente modifiche nell'ambito della previdenza professionale, in vigore dal 1° ott. 2020 (RU 2020 3755).
[3] Introdotta dalla cifra I dell'O del 17 nov. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 794).
[4] Nuovo testo giusta la cifra I n. 2 dell'O del 26 ago. 2020 concernente modifiche nell'ambito della previdenza professionale, in vigore dal 1° ott. 2020 (RU 2020 3755).
[5] Per. introdotto dalla cifra I n. 2 dell'O del 26 ago. 2020 concernente modifiche nell'ambito della previdenza professionale (RU 2020 3755). Nuovo testo del per. giusta la cifra I dell'O del 17 nov. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 794).
[6] Introdotto dalla cifra I dell'O del 17 nov. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 794).
[7] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 17 nov. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 794).
[8] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 17 nov. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 794).
[9] Introdotta dalla cifra I dell'O del 17 nov. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 794).
[10] RS 951.31
. BVV 2 bewegen, ihre Anlagetätigkeit. Die Anlehnung an die BVV 2-Vorschriften trägt sodann zur Risikoreduktion und Verlustbegrenzung bei. Vor diesem Hintergrund und im Sinne der Rechtssicherheit wurde vorliegend eine auf die BVV 2-Anlagevorschriften ausgerichtete Regelung getroffen.»
Im Bericht wird weiter erklärt, dass die Generalklausel von Art. 26 Abs. 1
RS 831.403.2 OFond Ordinanza del 22 giugno 2011 sulle fondazioni d'investimento (OFond)

Art. 26   Disposizioni generali - (art. 53k lett. d LPP)
  1.   Se la presente ordinanza non dispone altrimenti, gli articoli 49-56a OPP 2 [1], eccetto l'articolo 50 capoversi 2 e 4, si applicano per analogia al patrimonio d'investimento. [2]
  2.   Il principio dell'adeguata ripartizione dei rischi si applica a tutti i gruppi d'investimento nel quadro del loro focus di investimento.
  3.   Il rischio di controparte inerente ai crediti di un gruppo d'investimento va limitato al 10 per cento del patrimonio per ciascun debitore. Sono ammesse deroghe per i crediti nei confronti della Confederazione e degli istituti svizzeri di emissione di obbligazioni fondiarie. [3]
  4.   Sono vietati i gruppi d'investimento che possono creare l'obbligo di effettuare versamenti suppletivi. [4]
  5.   La fondazione assicura che in ogni gruppo d'investimento vi sia un'adeguata gestione della liquidità.
  6.   All'interno del gruppo d'investimento e degli investimenti collettivi da esso detenuti sono ammesse soltanto assunzioni di credito a breve termine motivate da esigenze tecniche.
  7.   È possibile derogare temporaneamente e in casi specifici alle direttive di investimento qualora lo richiedano con urgenza gli interessi degli investitori e il presidente del consiglio di fondazione dia il suo assenso. Le deroghe devono essere segnalate e motivate nell'allegato del conto annuale.
  8.   Le deroghe alle raccomandazioni tecniche dell'autorità di vigilanza circa il collocamento del patrimonio d'investimento devono figurare nel prospetto del gruppo d'investimento o, in assenza di un prospetto, nell'allegato del conto annuale.
  9.   In singoli casi motivati, l'autorità di vigilanza può autorizzare deroghe alle disposizioni della presente sezione e subordinarle a condizioni.
 
[1] RS 831.441.1
[2] Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 giu. 2019, in vigore dal 1° ago. 2019 (RU 2019 2221).
[3] Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 giu. 2019, in vigore dal 1° ago. 2019 (RU 2019 2221).
[4] Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 giu. 2019, in vigore dal 1° ago. 2019 (RU 2019 2221).
ASV «aufgrund des Anlagehilfseinrichtungscharakters der Anlagestiftungen» an die Anlagebestimmungen der BVV 2 anknüpfe. Gemäss dem Bericht bedeutet die Einschränkung des Grundsatz der Diversifikation in Art. 26 Abs. 2
RS 831.403.2 OFond Ordinanza del 22 giugno 2011 sulle fondazioni d'investimento (OFond)

Art. 26   Disposizioni generali - (art. 53k lett. d LPP)
  1.   Se la presente ordinanza non dispone altrimenti, gli articoli 49-56a OPP 2 [1], eccetto l'articolo 50 capoversi 2 e 4, si applicano per analogia al patrimonio d'investimento. [2]
  2.   Il principio dell'adeguata ripartizione dei rischi si applica a tutti i gruppi d'investimento nel quadro del loro focus di investimento.
  3.   Il rischio di controparte inerente ai crediti di un gruppo d'investimento va limitato al 10 per cento del patrimonio per ciascun debitore. Sono ammesse deroghe per i crediti nei confronti della Confederazione e degli istituti svizzeri di emissione di obbligazioni fondiarie. [3]
  4.   Sono vietati i gruppi d'investimento che possono creare l'obbligo di effettuare versamenti suppletivi. [4]
  5.   La fondazione assicura che in ogni gruppo d'investimento vi sia un'adeguata gestione della liquidità.
  6.   All'interno del gruppo d'investimento e degli investimenti collettivi da esso detenuti sono ammesse soltanto assunzioni di credito a breve termine motivate da esigenze tecniche.
  7.   È possibile derogare temporaneamente e in casi specifici alle direttive di investimento qualora lo richiedano con urgenza gli interessi degli investitori e il presidente del consiglio di fondazione dia il suo assenso. Le deroghe devono essere segnalate e motivate nell'allegato del conto annuale.
  8.   Le deroghe alle raccomandazioni tecniche dell'autorità di vigilanza circa il collocamento del patrimonio d'investimento devono figurare nel prospetto del gruppo d'investimento o, in assenza di un prospetto, nell'allegato del conto annuale.
  9.   In singoli casi motivati, l'autorità di vigilanza può autorizzare deroghe alle disposizioni della presente sezione e subordinarle a condizioni.
 
[1] RS 831.441.1
[2] Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 giu. 2019, in vigore dal 1° ago. 2019 (RU 2019 2221).
[3] Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 giu. 2019, in vigore dal 1° ago. 2019 (RU 2019 2221).
[4] Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 giu. 2019, in vigore dal 1° ago. 2019 (RU 2019 2221).
ASV sodann, dass Anlagegruppen auch Nischenprodukte sein dürften. Nischenprodukte mit enger Fokussierung seien vorab jene Anlagegruppen, welche sich lediglich auf ein bestimmtes Land (Ausland) oder eine bestimmte Branche (wie Pharma, Technologie usw.) ausrichten würden. Obschon solche Anlagegruppen Ausnahmen bilden würden, sollten sie nach dem Bericht nicht verboten sein. Zu den gemischten Anlagegruppen wird im genannten erläuternden Bericht Folgendes erklärt (S. 96 der Mitteilungen):
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A-4092/2016

«Für die Anlagen in gemischte Anlagegruppen gelten gestützt auf Artikel 26 Absatz 1
RS 831.441.1 OPP-2 Ordinanza del 18 aprile 1984 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (OPP 2)

Art. 26 [1]   Indennità giornaliera di malattia in sostituzione del salario - (art. 34a cpv. 1 e 26 cpv. 2 LPP) [2]
  L'istituto di previdenza può differire il diritto a prestazioni d'invalidità fino all'esaurimento del diritto all'indennità giornaliera se:
a.   l'assicurato, in sostituzione del salario intero, riceve indennità giornaliere dell'assicurazione contro le malattie, che ammontino almeno all'80 per cento del salario di cui è privato, e
b.   se le indennità giornaliere sono state finanziate almeno per la metà dal datore di lavoro.
 
[1] Originario art. 27.
[2] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O dell'11 set. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3729).
die Vorschriften nach Artikel 50 ff
RS 831.441.1 OPP-2 Ordinanza del 18 aprile 1984 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (OPP 2)

Art. 50 [1]   Sicurezza e ripartizione dei rischi - (art. 71 cpv. 1 LPP)
  1.   L'istituto di previdenza deve scegliere, gestire e controllare accuratamente gli investimenti che opera.
  2.   All'atto dell'investimento del patrimonio, l'istituto di previdenza deve assicurarsi che la sicurezza del conseguimento degli scopi di previdenza sia garantita. La sicurezza deve essere valutata segnatamente tenendo conto della totalità degli attivi e dei passivi, nonché della struttura e dell'evoluzione prevedibile dell'effettivo degli assicurati. [2]
  3.   All'atto dell'investimento del patrimonio, l'istituto di previdenza deve rispettare il principio della ripartizione appropriata dei rischi; i mezzi devono, in particolare, essere ripartiti tra diverse categorie di investimenti, nonché tra parecchie regioni e settori economici. [3]
  4.   L'istituto di previdenza può, se il suo regolamento lo prevede, estendere le possibilità d'investimento secondo gli articoli 53 capoversi 1-4, 54, 54a, 54b capoverso 1, 55, 56, 56a capoversi 1 e 5 nonché 57 capoversi 2 e 3, purché comprovi in modo concludente nell'allegato al conto annuale l'osservanza dei capoversi 1-3. [4] Gli investimenti che comportano l'obbligo di effettuare versamenti suppletivi sono vietati. Fanno eccezione gli investimenti di cui all'articolo 53 capoverso 5 lettera c. [5]
  4bis.   Un istituto di previdenza che propone diverse strategie d'investimento nell'ambito di uno stesso piano di previdenza può, se il suo regolamento lo prevede, estendere le possibilità d'investimento secondo gli articoli 53 capoversi 1-4, 54, 54a, 54b capoverso 1, 55, 56 e 56a capoversi 1 e 5. Nell'allegato al conto annuale deve comprovare in modo concludente l'osservanza dei capoversi 1 e 3 e l'osservanza per analogia del capoverso 2. Gli investimenti che comportano l'obbligo di effettuare versamenti suppletivi sono vietati. [6]
  5.   Se le condizioni di cui ai capoversi 4 e 4bis per un'estensione delle possibilità di investimento non sono adempiute, l'autorità di vigilanza prende misure appropriate. Può anche esigere di adeguare l'investimento del patrimonio. [7]
  6.   L'osservanza degli articoli 53-57 non esime dall'obbligo di rispettare le prescrizioni dei capoversi 1-3. Questo non si applica agli investimenti secondo l'articolo 54 capoverso 2 lettere c e d. [8]
 
[1] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 20 mar. 2000, in vigore dal 1° apr. 2000 (RU 2000 1265).
[2] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 19 set. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 4651).
[3] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 6 giu. 2014, in vigore dal 1° lug. 2014 (RU 2014 1585).
[4] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 30 ago. 2017, in vigore dal 1° ott. 2017 (RU 2017 5021).
[5] Introdotto dalla cifra I dell'O del 19 set. 2008 (RU 2008 4651). Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 6 giu. 2014, in vigore dal 1° lug. 2014 (RU 2014 1585).
[6] Introdotto dalla cifra I dell'O del 30 ago. 2017, in vigore dal 1° ott. 2017 (RU 2017 5021).
[7] Introdotto dalla cifra I dell'O del 19 set. 2008 (RU 2008 4651). Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 30 ago. 2017, in vigore dal 1° ott. 2017 (RU 2017 5021).
[8] Introdotto dalla cifra I dell'O del 19 set. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 4651).
. BVV 2, namentlich auch die Kategoriebegrenzungen von Artikel 55
RS 831.441.1 OPP-2 Ordinanza del 18 aprile 1984 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (OPP 2)

Art. 55 [1]   Limiti per categoria - (art. 71 cpv. 1 LPP)
  Alle singole categorie d'investimento si applicano i seguenti limiti riferiti al patrimonio totale:
a. [2]   50 per cento: per i titoli ipotecari svizzeri su immobili, costruzioni in diritto di superficie, nonché terreni edificabili; il valore di pegno non può tuttavia superare l'80 per cento del valore venale; le lettere di pegno sono trattate come titoli ipotecari;
b.   50 per cento: per gli investimenti in azioni;
c.   30 per cento: per gli investimenti immobiliari, di cui al massimo un terzo all'estero;
d.   15 per cento: per gli investimenti alternativi;
e.   30 per cento: per gli investimenti in valute estere le cui fluttuazioni di cambio non sono assicurate;
f. [3]   10 per cento: per gli investimenti in infrastrutture;
g. [4]   5 per cento: per gli investimenti di cui all'articolo 53 capoverso 1 lettera dter.
 
[1] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 19 set. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 4651).
[2] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 6 giu. 2014, in vigore dal 1° lug. 2014 (RU 2014 1585).
[3] Introdotta dalla cifra I n. 2 dell'O del 26 ago. 2020 concernente modifiche nell'ambito della previdenza professionale, in vigore dal 1° ott. 2020 (RU 2020 3755).
[4] Introdotta dalla cifra I dell'O del 17 nov. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 794).
BVV 2
5.2 Der hiervor aus dem erläuternden Bericht des BSV vom Juni 2011 zitierte Abschnitt zu den gemischten Anlagegruppen fand sich schon im «Erläuternden Bericht für die Vernehmlassung über die Änderungen der Verordnungen im Rahmen der Strukturreform in der beruflichen Vorsorge» des BSV vom 12. November 2010 (S. 57 dieses Berichts [abrufbar auf https://www.admin.ch/ch/d/gg/pc/documents/1908/d_Bericht.pdf, zuletzt eingesehen am 28. Februar 2017]).
5.3 Im Bericht des Eidgenössischen Departements des Innern (EDI) vom 15. April 2011 über die Ergebnisse des Vernehmlassungsverfahrens betreffend die Verordnungen zur Umsetzung der Strukturreform in der beruflichen Vorsorge wird zum Entwurf der Vorschriften von Art. 26
RS 831.403.2 OFond Ordinanza del 22 giugno 2011 sulle fondazioni d'investimento (OFond)

Art. 26   Disposizioni generali - (art. 53k lett. d LPP)
  1.   Se la presente ordinanza non dispone altrimenti, gli articoli 49-56a OPP 2 [1], eccetto l'articolo 50 capoversi 2 e 4, si applicano per analogia al patrimonio d'investimento. [2]
  2.   Il principio dell'adeguata ripartizione dei rischi si applica a tutti i gruppi d'investimento nel quadro del loro focus di investimento.
  3.   Il rischio di controparte inerente ai crediti di un gruppo d'investimento va limitato al 10 per cento del patrimonio per ciascun debitore. Sono ammesse deroghe per i crediti nei confronti della Confederazione e degli istituti svizzeri di emissione di obbligazioni fondiarie. [3]
  4.   Sono vietati i gruppi d'investimento che possono creare l'obbligo di effettuare versamenti suppletivi. [4]
  5.   La fondazione assicura che in ogni gruppo d'investimento vi sia un'adeguata gestione della liquidità.
  6.   All'interno del gruppo d'investimento e degli investimenti collettivi da esso detenuti sono ammesse soltanto assunzioni di credito a breve termine motivate da esigenze tecniche.
  7.   È possibile derogare temporaneamente e in casi specifici alle direttive di investimento qualora lo richiedano con urgenza gli interessi degli investitori e il presidente del consiglio di fondazione dia il suo assenso. Le deroghe devono essere segnalate e motivate nell'allegato del conto annuale.
  8.   Le deroghe alle raccomandazioni tecniche dell'autorità di vigilanza circa il collocamento del patrimonio d'investimento devono figurare nel prospetto del gruppo d'investimento o, in assenza di un prospetto, nell'allegato del conto annuale.
  9.   In singoli casi motivati, l'autorità di vigilanza può autorizzare deroghe alle disposizioni della presente sezione e subordinarle a condizioni.
 
[1] RS 831.441.1
[2] Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 giu. 2019, in vigore dal 1° ago. 2019 (RU 2019 2221).
[3] Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 giu. 2019, in vigore dal 1° ago. 2019 (RU 2019 2221).
[4] Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 giu. 2019, in vigore dal 1° ago. 2019 (RU 2019 2221).
und Art. 29
RS 831.403.2 OFond Ordinanza del 22 giugno 2011 sulle fondazioni d'investimento (OFond)

Art. 29   Gruppi d'investimento misti - (art. 53k lett. d LPP)
  1.   Ai gruppi d'investimento misti si applicano i principi seguenti: [1]
a.   le obbligazioni sono ripartite in modo adeguato secondo le branche, le regioni e le scadenze;
b.   le azioni sono ripartite in modo adeguato secondo le branche e le regioni;
c.   gli investimenti immobiliari sono ripartiti in modo adeguato secondo le regioni e il tipo di utilizzazione; possono essere circoscritti alla Svizzera e agli immobili abitativi;
d. [2]   in caso di superamento del limite previsto per i crediti nei confronti del singolo debitore e di quello per partecipazioni a società (art. 26a):il superamento del limite deve risultare esplicitamente dal nome del gruppo d'investimento o dal suo complemento,le direttive d'investimento devono stabilire quali limiti possono essere superati e in che misura, edalle pubblicazioni periodiche e dal rapporto annuale deve risultare chiaramente quali limiti sono stati superati e in che misura;
1.   il superamento del limite deve risultare esplicitamente dal nome del gruppo d'investimento o dal suo complemento,
2.   le direttive d'investimento devono stabilire quali limiti possono essere superati e in che misura, e
3.   dalle pubblicazioni periodiche e dal rapporto annuale deve risultare chiaramente quali limiti sono stati superati e in che misura;
e. [3]   i limiti di cui all'articolo 55 OPP 2 possono essere superati, se sono adempiute le condizioni di cui alla lettera d e la quota degli investimenti alternativi non supera il 25 per cento del patrimonio del gruppo d'investimento.
  2.   L'articolo 27 si applica per analogia agli investimenti immobiliari.
  3.   Gli investimenti alternativi sono autorizzati mediante:
a.   i gruppi d'investimento secondo l'articolo 28;
b. [4]   gli investimenti collettivi secondo l'articolo 30;
c.   i certificati e i prodotti strutturati, sempre che si basino su un ampio indice nel settore degli investimenti alternativi.
 
[1] Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 giu. 2019, in vigore dal 1° ago. 2019 (RU 2019 2221).
[2] Introdotta dal n. I dell'O del 21 giu. 2019, in vigore dal 1° ago. 2019 (RU 2019 2221).
[3] Introdotta dal n. I dell'O del 21 giu. 2019, in vigore dal 1° ago. 2019 (RU 2019 2221).
[4] Nuovo testo giusta l'all. n. 4 dell'O del 31 gen. 2024, in vigore dal 1° mar. 2024 (RU 2024 73).
ASV namentlich Folgendes festgehalten (S. 22 f. des Berichts [abrufbar auf https://www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/23317.pdf, zuletzt eingesehen am 28. Februar 2017]): «Zu Art. 26 (allg. Bestimmungen):
KGAST [= Konferenz der Geschäftsführer von Anlagestiftungen] schreibt, die Absätze 1 und 2 von Art. 26
RS 831.441.1 OPP-2 Ordinanza del 18 aprile 1984 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (OPP 2)

Art. 26 [1]   Indennità giornaliera di malattia in sostituzione del salario - (art. 34a cpv. 1 e 26 cpv. 2 LPP) [2]
  L'istituto di previdenza può differire il diritto a prestazioni d'invalidità fino all'esaurimento del diritto all'indennità giornaliera se:
a.   l'assicurato, in sostituzione del salario intero, riceve indennità giornaliere dell'assicurazione contro le malattie, che ammontino almeno all'80 per cento del salario di cui è privato, e
b.   se le indennità giornaliere sono state finanziate almeno per la metà dal datore di lavoro.
 
[1] Originario art. 27.
[2] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O dell'11 set. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3729).
, welche die sinngemässe Anwendung der Anlagevorschriften der BVV 2 für die Anlagestiftungen und eine angemessene Risikoverteilung für Anlagegruppen verlangen, würden die eigentliche Natur der Anlagestiftungen verkennen und müssten als konzeptionell falsch bezeichnet werden. Sie lehnt die Diversifikationsvorschriften auf Stufe Anlagestiftung ab, eine solche sei auf Stufe Vorsorgeeinrichtung ausreichend. Auch Schuldnerund Gesellschaftsbegrenzungen der BVV 2 sollen überschreitbar sein (zu Abs. 3). Ein Vorgehen gemäss Tracking Error wird abgelehnt. Auch die Vorschrift von Abs. 4 zur Limitierung des Gegenparteienrisikos wird verworfen. Ebenso soll Abs. 6, welcher die Kreditaufnahme und damit einen Hebel (das ,leveragen`) von Anlagegruppen weitgehend untersagt, gestrichen werden. Im Grundsatz unterstützt auch ASIP [= Schweizerischer Pensionskassenverband] die KGAST (ohne ins Detail zu gehen). Swisscanto ist gegen die Einhaltung der BVV 2 Diversifikationsvorschriften bei Anlagegruppen und möchte den Schuldneranteil von Abs. 4 nicht limitieren. Auch der SFA [= Swiss Funds Association] lehnt die Diversifikationsregeln ab und möchte eine engere Anlehnung an die Fondsregeln. HIG [= HIG Immobilien Anlage Stiftung] kritisiert Art. 26 bis 34 als zu einschränkend. Die Treuhandkammer möchte Artikel 26 überarbeiten. Sie ist für eine angemessene Risikoverteilung im Rahmen der Fokussierung. Sie betont die Wichtigkeit der Transparenz, damit die Anleger die Einhaltung der BVV 2 Anlagevorschriften selbst beurteilen können. Sie will Anlagegruppen ermöglichen, welche von der Schuldner- und Gesellschaftsbegrenzung abweichen können, und spricht sich für die weitgehende Limitierung der Kreditaufnahme von Anlagestiftungen aus.»
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«Art. 29 (Gemischte Anlagegruppen)
Hier möchte KGAST eine Unterscheidung in Anlagegruppen, welche die Vorschriften der BVV 2 vollständig einhalten (inkl. Diversifikationsvorschriften) und solche, welche davon abweichen. Ansonsten bemerkt sie zu Absatz 3, dass diese Vorschrift zu öffnen ist, indem auch Alternativanlagen zugelassen werden, welche von einer der Finma gleichwertigen ausländischen Aufsichtsbehörde beaufsichtigt werden. Ähnlich beurteilt Abs. 3 auch die SFA.»
6.
6.1 Nach dem Grundsatz der Gesetzmässigkeit bedarf jedes staatliche Handeln einer gesetzlichen Grundlage (Art. 5 Abs. 1
RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999

Art. 5   Stato di diritto
  1.   Il diritto è fondamento e limite dell'attività dello Stato.
  2.   L'attività dello Stato deve rispondere al pubblico interesse ed essere proporzionata allo scopo.
  3.   Organi dello Stato, autorità e privati agiscono secondo il principio della buona fede.
  4.   La Confederazione e i Cantoni rispettano il diritto internazionale.
der Schweizerischen Bundesverfassung vom 18. April 1999 [BV, SR 101]). Inhaltlich verlangt das Legalitätsprinzip, dass staatliches Handeln insbesondere auf einem generell-abstrakten Rechtssatz von hinreichender Normstufe und genügender Bestimmtheit beruht. Werden Rechtsetzungskompetenzen des Gesetzgebers auf den Verordnungsgeber übertragen, spricht man von Gesetzesdelegation. Der Gesetzgeber ermächtigt damit im (formellen) Gesetz die Exekutive zum Erlass von unselbständigen (d.h. nicht kraft einer Ermächtigung durch die Verfassung vom Verordnungsgeber in eigener Kompetenz erlassenen) gesetzesvertretenden Verordnungen. Solche unselbständigen, der weitmaschigen, sich auf das Grundsätzliche beschränkenden Regelung im Gesetz neue Normen hinzufügenden und damit Gesetzesfunktion übernehmende Verordnungen (vgl. ULRICH HÄFELIN et al., Allgemeines Verwaltungsrecht, 7. Aufl. 2016, N. 96) sind nur zulässig, wenn die Voraussetzungen einer Gesetzesdelegation an die Exekutive erfüllt sind. Eine Gesetzesdelegation an die Exekutive gilt als zulässig, wenn sie nicht durch die Verfassung ausgeschlossen ist, in einem Gesetz im formellen Sinn enthalten ist, sich auf ein bestimmtes, genau umschriebenes Sachgebiet beschränkt und die Grundzüge der delegierten Materie, das heisst die wichtigen Regelungen, im delegierenden Gesetz selbst enthalten sind (vgl. Art. 164 Abs. 1
RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999

Art. 164   Legislazione
  1.   Tutte le disposizioni importanti che contengono norme di diritto sono emanate sotto forma di legge federale. Vi rientrano in particolare le disposizioni fondamentali in materia di:
a.   esercizio dei diritti politici;
b.   restrizioni dei diritti costituzionali;
c.   diritti e doveri delle persone;
d.   cerchia dei contribuenti, oggetto e calcolo dei tributi;
e.   compiti e prestazioni della Confederazione;
f.   obblighi dei Cantoni nell'attuazione e esecuzione del diritto federale;
g.   organizzazione e procedura delle autorità federali.
  2.   Competenze normative possono essere delegate mediante legge federale, sempreché la presente Costituzione non lo escluda.
BV; BGE 134 I 322 E. 2.4 und 2.6.3, 133 II 331 E. 7.2.1; Urteile des BVGer A-7561/2015 vom 8. November 2016 E. 7.4, A-2895/2014 vom 17. Dezember 2014 E. 4.2; vgl. HÄFELIN et al., a.a.O., N. 334 ff.).
6.2 Wird dem Bundesrat durch eine gesetzliche Delegation ein sehr weiter Bereich des Ermessens für die Regelung auf Verordnungsstufe eingeräumt, so ist dieser Spielraum nach Art. 190
RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999

Art. 190   Diritto determinante
  Le leggi federali e il diritto internazionale sono determinanti per il Tribunale federale e per le altre autorità incaricate dell'applicazione del diritto.
BV für das Bundesverwaltungsgericht verbindlich. Es darf in diesem Fall bei einer vorfrageweisen Überprüfung der Verordnung nicht sein eigenes Ermessen an die Stelle desjenigen des Bundesrates setzen, sondern hat seine Prüfung darauf zu beschränken, ob die Verordnung den Rahmen der delegierten Kompetenz Seite 13

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offensichtlich sprengt oder aus anderen Gründen gesetzes- oder verfassungswidrig ist (BGE 136 II 337 E. 5.1, 131 II 562 E. 3.2, 130 I 26 E. 2.2.1, BGE 128 IV 177 E. 2.1; Urteil des BVGer A-3043/2011 vom 15. März 2012 E. 5.3). Die Zweckmässigkeit der Verordnungsregelung hat das Bundesverwaltungsgericht nicht zu beurteilen (vgl. BGE 136 II 337 E. 5.1, 131 II 162 E. 2.3, 131 V 256 E. 5.4; Urteil des BGer 6P.62/2007 vom 27. Oktober 2007 E. 3.1; Urteile des BVGer A-3537/2014 vom 16. März 2016 E. 4.5, A-1225/2013 vom 27. März 2014 E. 1.2.3, A-573/2013 vom 29. November 2013 E. 4.3).
7.
7.1 Gemäss dem in Art. 8 Abs. 1
RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999

Art. 8   Uguaglianza giuridica
  1.   Tutti sono uguali davanti alla legge.
  2.   Nessuno può essere discriminato, in particolare a causa dell'origine, della razza, del sesso, dell'età, della lingua, della posizione sociale, del modo di vita, delle convinzioni religiose, filosofiche o politiche, e di menomazioni fisiche, mentali o psichiche.
  3.   Uomo e donna hanno uguali diritti. La legge ne assicura l'uguaglianza, di diritto e di fatto, in particolare per quanto concerne la famiglia, l'istruzione e il lavoro. Uomo e donna hanno diritto a un salario uguale per un lavoro di uguale valore.
  4.   La legge prevede provvedimenti per eliminare svantaggi esistenti nei confronti dei disabili.
BV statuierten allgemeinen Rechtsgleichheitsgebot ist Gleiches nach Massgabe seiner Gleichheit gleich und Ungleiches nach Massgabe seiner Ungleichheit ungleich zu behandeln. Der Anspruch auf Gleichbehandlung wird insbesondere verletzt, wenn hinsichtlich einer entscheidwesentlichen Tatsache rechtliche Unterscheidungen getroffen werden, für die ein vernünftiger Grund in den zu regelnden Verhältnissen nicht ersichtlich ist, oder wenn Unterscheidungen unterlassen werden, die aufgrund der Verhältnisse hätten getroffen werden müssen (vgl. BGE 136 V 231 E. 6.1, 134 I 23 E. 9.1). Der Anspruch auf Gleichbehandlung ist sowohl bei der Rechtsetzung als auch bei der Rechtsanwendung zu beachten (vgl. dazu HÄFELIN et al., a.a.O., N. 565 und 572, m.w.H.).
Da eine exakte Gleichbehandlung aus Praktikabilitätsgründen oft nicht möglich ist, darf im Rahmen der Rechtsetzung bis zu einem gewissen Grad schematisiert und pauschalisiert werden (vgl. anstelle vieler: Urteil des BGer 2C_727/2007 vom 2. Oktober 2008 E. 3.3.1; HÄFELIN et al., a.a.O., N. 576).
7.2 Art. 26 Abs. 1
RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999

Art. 26   Garanzia della proprietà
  1.   La proprietà è garantita.
  2.   In caso d'espropriazione o di restrizione equivalente della proprietà è dovuta piena indennità.
BV gewährleistet das Eigentum (Eigentumsgarantie). Unter den Schutz der Eigentumsgarantie fallen nicht nur das sachenrechtliche Eigentum und der Besitz an beweglichen sowie unbeweglichen Sachen, sondern auch andere vermögenswerte Rechte des Privatrechts (vgl. HÄFELIN et al., a.a.O., N. 2331 ff., mit Rechtsprechungshinweisen). Die Eigentumsgarantie schützt grundsätzlich auch vor öffentlichen Beschränkungen dieser vermögenswerten Rechte, bei welchen die Rechtsträgerschaft unverändert bleibt (Schutz vor sog. materiellen Enteignungen; vgl. HÄFELIN et al., a.a.O., N. 2329).

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Die Wirtschaftsfreiheit nach Art. 27
RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999

Art. 27   Libertà economica
  1.   La libertà economica è garantita.
  2.   Essa include in particolare la libera scelta della professione, il libero accesso a un'attività economica privata e il suo libero esercizio.
BV schützt vor allem das Recht des Einzelnen, uneingeschränkt von staatlichen Massnahmen jede privatwirtschaftliche Erwerbstätigkeit frei auszuüben und einen privatwirtschaftlichen Beruf frei zu wählen (vgl. dazu anstelle vieler Urteil des BVGer A-3537/2014 vom 16. März 2016 E. 5.2).
Die Eigentumsgarantie und die Wirtschaftsfreiheit gelten nicht absolut, sondern können unter den in Art. 36
RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999

Art. 36   Limiti dei diritti fondamentali
  1.   Le restrizioni dei diritti fondamentali devono avere una base legale. Se gravi, devono essere previste dalla legge medesima. Sono eccettuate le restrizioni ordinate in caso di pericolo grave, immediato e non altrimenti evitabile.
  2.   Le restrizioni dei diritti fondamentali devono essere giustificate da un interesse pubblico o dalla protezione di diritti fondamentali altrui.
  3.   Esse devono essere proporzionate allo scopo.
  4.   I diritti fondamentali sono intangibili nella loro essenza.
BV genannten Voraussetzungen eingeschränkt werden (vgl. dazu Urteil des BVGer A-3537/2014 vom 16. März 2016 E. 5.2 und 5.3). Soweit hier interessierend sind Einschränkungen dieser Freiheitsrechte gemäss Art. 36
RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999

Art. 36   Limiti dei diritti fondamentali
  1.   Le restrizioni dei diritti fondamentali devono avere una base legale. Se gravi, devono essere previste dalla legge medesima. Sono eccettuate le restrizioni ordinate in caso di pericolo grave, immediato e non altrimenti evitabile.
  2.   Le restrizioni dei diritti fondamentali devono essere giustificate da un interesse pubblico o dalla protezione di diritti fondamentali altrui.
  3.   Esse devono essere proporzionate allo scopo.
  4.   I diritti fondamentali sono intangibili nella loro essenza.
(Abs. 1-3) BV zulässig, wenn sie (kumulativ) auf einer gesetzlichen Grundlage beruhen (wobei schwere Eingriffe in einem Gesetz im formellen Sinn vorgesehen sein müssen), einem öffentlichen Interesse entsprechen und verhältnismässig sind. 8.
8.1 Im vorliegenden Fall hat der Stiftungsrat der Beschwerdeführerin die Anlagerichtlinie zur «Anlagegruppe Mischvermögen dynamisch» erlassen. Zwar steht die Kompetenz zum Erlass von Bestimmungen über die Anlage des Anlagevermögens nach dem Gesetz grundsätzlich der Anlegerversammlung zu. Der Stiftungsrat konnte sich beim Erlass der Anlagerichtlinie jedoch auf eine ­ in der nach dem Gesetz und der ASV geforderten Weise (vgl. E. 4.6) ­ statutarisch verankerte Delegation dieser Kompetenz stützen, nämlich auf Art. 7 Abs. 4 der Stiftungsurkunde der Beschwerdeführerin. Danach kann der Stiftungsrat ohne Zustimmung der Anlegerversammlung das Reglement der Beschwerdeführerin ergänzende Anlagerichtlinien für die Anlagegruppen erlassen. Es ist nicht ersichtlich und wird auch nicht geltend gemacht, dass die streitbetroffene Anlagerichtlinie über eine blosse Ergänzung des Reglements der Beschwerdeführerin hinausgeht. Vor diesem Hintergrund wird beim hier zu beurteilenden Fall zu Recht nicht in Abrede gestellt, dass der Stiftungsrat grundsätzlich befugt war, die Anlagerichtlinie zu erlassen. Im Streit liegt jedoch, ob die Anlagerichtlinie (namentlich Art. 2 Abs. 2 Satz 3 Anlagerichtlinie [vgl. zu dieser Vorschrift vorn Bst. A]) dahingehend angepasst werden muss, dass die Kategorienbegrenzungen für Anlagen in Aktien und Fremdwährungen ohne Währungssicherung von Art. 55 Bst. b
RS 831.441.1 OPP-2 Ordinanza del 18 aprile 1984 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (OPP 2)

Art. 55 [1]   Limiti per categoria - (art. 71 cpv. 1 LPP)
  Alle singole categorie d'investimento si applicano i seguenti limiti riferiti al patrimonio totale:
a. [2]   50 per cento: per i titoli ipotecari svizzeri su immobili, costruzioni in diritto di superficie, nonché terreni edificabili; il valore di pegno non può tuttavia superare l'80 per cento del valore venale; le lettere di pegno sono trattate come titoli ipotecari;
b.   50 per cento: per gli investimenti in azioni;
c.   30 per cento: per gli investimenti immobiliari, di cui al massimo un terzo all'estero;
d.   15 per cento: per gli investimenti alternativi;
e.   30 per cento: per gli investimenti in valute estere le cui fluttuazioni di cambio non sono assicurate;
f. [3]   10 per cento: per gli investimenti in infrastrutture;
g. [4]   5 per cento: per gli investimenti di cui all'articolo 53 capoverso 1 lettera dter.
 
[1] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 19 set. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 4651).
[2] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 6 giu. 2014, in vigore dal 1° lug. 2014 (RU 2014 1585).
[3] Introdotta dalla cifra I n. 2 dell'O del 26 ago. 2020 concernente modifiche nell'ambito della previdenza professionale, in vigore dal 1° ott. 2020 (RU 2020 3755).
[4] Introdotta dalla cifra I dell'O del 17 nov. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 794).
und e BVV 2 eingehalten werden. Einigkeit besteht dabei unter den Verfahrensbeteiligten darüber, dass es sich bei der «Anlagegruppe Mischvermögen dynamisch» um eine gemischte Anlagegruppe handelt.

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A-4092/2016

8.2 Art. 55
RS 831.441.1 OPP-2 Ordinanza del 18 aprile 1984 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (OPP 2)

Art. 55 [1]   Limiti per categoria - (art. 71 cpv. 1 LPP)
  Alle singole categorie d'investimento si applicano i seguenti limiti riferiti al patrimonio totale:
a. [2]   50 per cento: per i titoli ipotecari svizzeri su immobili, costruzioni in diritto di superficie, nonché terreni edificabili; il valore di pegno non può tuttavia superare l'80 per cento del valore venale; le lettere di pegno sono trattate come titoli ipotecari;
b.   50 per cento: per gli investimenti in azioni;
c.   30 per cento: per gli investimenti immobiliari, di cui al massimo un terzo all'estero;
d.   15 per cento: per gli investimenti alternativi;
e.   30 per cento: per gli investimenti in valute estere le cui fluttuazioni di cambio non sono assicurate;
f. [3]   10 per cento: per gli investimenti in infrastrutture;
g. [4]   5 per cento: per gli investimenti di cui all'articolo 53 capoverso 1 lettera dter.
 
[1] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 19 set. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 4651).
[2] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 6 giu. 2014, in vigore dal 1° lug. 2014 (RU 2014 1585).
[3] Introdotta dalla cifra I n. 2 dell'O del 26 ago. 2020 concernente modifiche nell'ambito della previdenza professionale, in vigore dal 1° ott. 2020 (RU 2020 3755).
[4] Introdotta dalla cifra I dell'O del 17 nov. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 794).
BVV 2 findet auf die Beschwerdeführerin als Anlagestiftung nicht ohne Weiteres Anwendung. Die in dieser Vorschrift statuierten Kategoriebegrenzungen könnten vorliegend nur unter der Voraussetzung relevant sein, dass beim hier zu beurteilenden Fall Art. 26 Abs. 1
RS 831.403.2 OFond Ordinanza del 22 giugno 2011 sulle fondazioni d'investimento (OFond)

Art. 26   Disposizioni generali - (art. 53k lett. d LPP)
  1.   Se la presente ordinanza non dispone altrimenti, gli articoli 49-56a OPP 2 [1], eccetto l'articolo 50 capoversi 2 e 4, si applicano per analogia al patrimonio d'investimento. [2]
  2.   Il principio dell'adeguata ripartizione dei rischi si applica a tutti i gruppi d'investimento nel quadro del loro focus di investimento.
  3.   Il rischio di controparte inerente ai crediti di un gruppo d'investimento va limitato al 10 per cento del patrimonio per ciascun debitore. Sono ammesse deroghe per i crediti nei confronti della Confederazione e degli istituti svizzeri di emissione di obbligazioni fondiarie. [3]
  4.   Sono vietati i gruppi d'investimento che possono creare l'obbligo di effettuare versamenti suppletivi. [4]
  5.   La fondazione assicura che in ogni gruppo d'investimento vi sia un'adeguata gestione della liquidità.
  6.   All'interno del gruppo d'investimento e degli investimenti collettivi da esso detenuti sono ammesse soltanto assunzioni di credito a breve termine motivate da esigenze tecniche.
  7.   È possibile derogare temporaneamente e in casi specifici alle direttive di investimento qualora lo richiedano con urgenza gli interessi degli investitori e il presidente del consiglio di fondazione dia il suo assenso. Le deroghe devono essere segnalate e motivate nell'allegato del conto annuale.
  8.   Le deroghe alle raccomandazioni tecniche dell'autorità di vigilanza circa il collocamento del patrimonio d'investimento devono figurare nel prospetto del gruppo d'investimento o, in assenza di un prospetto, nell'allegato del conto annuale.
  9.   In singoli casi motivati, l'autorità di vigilanza può autorizzare deroghe alle disposizioni della presente sezione e subordinarle a condizioni.
 
[1] RS 831.441.1
[2] Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 giu. 2019, in vigore dal 1° ago. 2019 (RU 2019 2221).
[3] Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 giu. 2019, in vigore dal 1° ago. 2019 (RU 2019 2221).
[4] Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 giu. 2019, in vigore dal 1° ago. 2019 (RU 2019 2221).
ASV, der unter Vorbehalt besonderer Regelungen der ASV (namentlich) Art. 55
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Art. 55 [1]   Limiti per categoria - (art. 71 cpv. 1 LPP)
  Alle singole categorie d'investimento si applicano i seguenti limiti riferiti al patrimonio totale:
a. [2]   50 per cento: per i titoli ipotecari svizzeri su immobili, costruzioni in diritto di superficie, nonché terreni edificabili; il valore di pegno non può tuttavia superare l'80 per cento del valore venale; le lettere di pegno sono trattate come titoli ipotecari;
b.   50 per cento: per gli investimenti in azioni;
c.   30 per cento: per gli investimenti immobiliari, di cui al massimo un terzo all'estero;
d.   15 per cento: per gli investimenti alternativi;
e.   30 per cento: per gli investimenti in valute estere le cui fluttuazioni di cambio non sono assicurate;
f. [3]   10 per cento: per gli investimenti in infrastrutture;
g. [4]   5 per cento: per gli investimenti di cui all'articolo 53 capoverso 1 lettera dter.
 
[1] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 19 set. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 4651).
[2] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 6 giu. 2014, in vigore dal 1° lug. 2014 (RU 2014 1585).
[3] Introdotta dalla cifra I n. 2 dell'O del 26 ago. 2020 concernente modifiche nell'ambito della previdenza professionale, in vigore dal 1° ott. 2020 (RU 2020 3755).
[4] Introdotta dalla cifra I dell'O del 17 nov. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 794).
BVV 2 für sinngemäss geltend erklärt, anwendbar ist.
9.
9.1 Angesichts des Umstandes, dass die Beschwerdeführerin die Übereinstimmung von Art. 26 Abs. 1
RS 831.403.2 OFond Ordinanza del 22 giugno 2011 sulle fondazioni d'investimento (OFond)

Art. 26   Disposizioni generali - (art. 53k lett. d LPP)
  1.   Se la presente ordinanza non dispone altrimenti, gli articoli 49-56a OPP 2 [1], eccetto l'articolo 50 capoversi 2 e 4, si applicano per analogia al patrimonio d'investimento. [2]
  2.   Il principio dell'adeguata ripartizione dei rischi si applica a tutti i gruppi d'investimento nel quadro del loro focus di investimento.
  3.   Il rischio di controparte inerente ai crediti di un gruppo d'investimento va limitato al 10 per cento del patrimonio per ciascun debitore. Sono ammesse deroghe per i crediti nei confronti della Confederazione e degli istituti svizzeri di emissione di obbligazioni fondiarie. [3]
  4.   Sono vietati i gruppi d'investimento che possono creare l'obbligo di effettuare versamenti suppletivi. [4]
  5.   La fondazione assicura che in ogni gruppo d'investimento vi sia un'adeguata gestione della liquidità.
  6.   All'interno del gruppo d'investimento e degli investimenti collettivi da esso detenuti sono ammesse soltanto assunzioni di credito a breve termine motivate da esigenze tecniche.
  7.   È possibile derogare temporaneamente e in casi specifici alle direttive di investimento qualora lo richiedano con urgenza gli interessi degli investitori e il presidente del consiglio di fondazione dia il suo assenso. Le deroghe devono essere segnalate e motivate nell'allegato del conto annuale.
  8.   Le deroghe alle raccomandazioni tecniche dell'autorità di vigilanza circa il collocamento del patrimonio d'investimento devono figurare nel prospetto del gruppo d'investimento o, in assenza di un prospetto, nell'allegato del conto annuale.
  9.   In singoli casi motivati, l'autorità di vigilanza può autorizzare deroghe alle disposizioni della presente sezione e subordinarle a condizioni.
 
[1] RS 831.441.1
[2] Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 giu. 2019, in vigore dal 1° ago. 2019 (RU 2019 2221).
[3] Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 giu. 2019, in vigore dal 1° ago. 2019 (RU 2019 2221).
[4] Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 giu. 2019, in vigore dal 1° ago. 2019 (RU 2019 2221).
ASV mit höherrangigem Recht grundsätzlich in Frage stellt, drängt es sich in einem ersten Schritt auf, diese Verordnungsbestimmung vorfrageweise im Rahmen einer konkreten Normenkontrolle zu überprüfen. Mit Blick auf die vorliegenden Gegebenheiten ist hier dabei freilich nur zu klären, ob Art. 26 Abs. 1
RS 831.403.2 OFond Ordinanza del 22 giugno 2011 sulle fondazioni d'investimento (OFond)

Art. 26   Disposizioni generali - (art. 53k lett. d LPP)
  1.   Se la presente ordinanza non dispone altrimenti, gli articoli 49-56a OPP 2 [1], eccetto l'articolo 50 capoversi 2 e 4, si applicano per analogia al patrimonio d'investimento. [2]
  2.   Il principio dell'adeguata ripartizione dei rischi si applica a tutti i gruppi d'investimento nel quadro del loro focus di investimento.
  3.   Il rischio di controparte inerente ai crediti di un gruppo d'investimento va limitato al 10 per cento del patrimonio per ciascun debitore. Sono ammesse deroghe per i crediti nei confronti della Confederazione e degli istituti svizzeri di emissione di obbligazioni fondiarie. [3]
  4.   Sono vietati i gruppi d'investimento che possono creare l'obbligo di effettuare versamenti suppletivi. [4]
  5.   La fondazione assicura che in ogni gruppo d'investimento vi sia un'adeguata gestione della liquidità.
  6.   All'interno del gruppo d'investimento e degli investimenti collettivi da esso detenuti sono ammesse soltanto assunzioni di credito a breve termine motivate da esigenze tecniche.
  7.   È possibile derogare temporaneamente e in casi specifici alle direttive di investimento qualora lo richiedano con urgenza gli interessi degli investitori e il presidente del consiglio di fondazione dia il suo assenso. Le deroghe devono essere segnalate e motivate nell'allegato del conto annuale.
  8.   Le deroghe alle raccomandazioni tecniche dell'autorità di vigilanza circa il collocamento del patrimonio d'investimento devono figurare nel prospetto del gruppo d'investimento o, in assenza di un prospetto, nell'allegato del conto annuale.
  9.   In singoli casi motivati, l'autorità di vigilanza può autorizzare deroghe alle disposizioni della presente sezione e subordinarle a condizioni.
 
[1] RS 831.441.1
[2] Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 giu. 2019, in vigore dal 1° ago. 2019 (RU 2019 2221).
[3] Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 giu. 2019, in vigore dal 1° ago. 2019 (RU 2019 2221).
[4] Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 giu. 2019, in vigore dal 1° ago. 2019 (RU 2019 2221).
ASV mit Blick auf das übergeordnete Recht auch dann anzuwenden wäre, wenn diese Bestimmung für gemischte Anlagegruppen von Anlagestiftungen die Einhaltung der Kategoriebegrenzungen von Art. 55
RS 831.441.1 OPP-2 Ordinanza del 18 aprile 1984 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (OPP 2)

Art. 55 [1]   Limiti per categoria - (art. 71 cpv. 1 LPP)
  Alle singole categorie d'investimento si applicano i seguenti limiti riferiti al patrimonio totale:
a. [2]   50 per cento: per i titoli ipotecari svizzeri su immobili, costruzioni in diritto di superficie, nonché terreni edificabili; il valore di pegno non può tuttavia superare l'80 per cento del valore venale; le lettere di pegno sono trattate come titoli ipotecari;
b.   50 per cento: per gli investimenti in azioni;
c.   30 per cento: per gli investimenti immobiliari, di cui al massimo un terzo all'estero;
d.   15 per cento: per gli investimenti alternativi;
e.   30 per cento: per gli investimenti in valute estere le cui fluttuazioni di cambio non sono assicurate;
f. [3]   10 per cento: per gli investimenti in infrastrutture;
g. [4]   5 per cento: per gli investimenti di cui all'articolo 53 capoverso 1 lettera dter.
 
[1] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 19 set. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 4651).
[2] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 6 giu. 2014, in vigore dal 1° lug. 2014 (RU 2014 1585).
[3] Introdotta dalla cifra I n. 2 dell'O del 26 ago. 2020 concernente modifiche nell'ambito della previdenza professionale, in vigore dal 1° ott. 2020 (RU 2020 3755).
[4] Introdotta dalla cifra I dell'O del 17 nov. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 794).
BVV 2 verlangen sollte (vgl. E. 9.2 ff.). Erst und nur dann, wenn dies zu bejahen ist, ist in einem zweiten Schritt zu prüfen, ob nach Art. 26 Abs. 1
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Art. 26   Disposizioni generali - (art. 53k lett. d LPP)
  1.   Se la presente ordinanza non dispone altrimenti, gli articoli 49-56a OPP 2 [1], eccetto l'articolo 50 capoversi 2 e 4, si applicano per analogia al patrimonio d'investimento. [2]
  2.   Il principio dell'adeguata ripartizione dei rischi si applica a tutti i gruppi d'investimento nel quadro del loro focus di investimento.
  3.   Il rischio di controparte inerente ai crediti di un gruppo d'investimento va limitato al 10 per cento del patrimonio per ciascun debitore. Sono ammesse deroghe per i crediti nei confronti della Confederazione e degli istituti svizzeri di emissione di obbligazioni fondiarie. [3]
  4.   Sono vietati i gruppi d'investimento che possono creare l'obbligo di effettuare versamenti suppletivi. [4]
  5.   La fondazione assicura che in ogni gruppo d'investimento vi sia un'adeguata gestione della liquidità.
  6.   All'interno del gruppo d'investimento e degli investimenti collettivi da esso detenuti sono ammesse soltanto assunzioni di credito a breve termine motivate da esigenze tecniche.
  7.   È possibile derogare temporaneamente e in casi specifici alle direttive di investimento qualora lo richiedano con urgenza gli interessi degli investitori e il presidente del consiglio di fondazione dia il suo assenso. Le deroghe devono essere segnalate e motivate nell'allegato del conto annuale.
  8.   Le deroghe alle raccomandazioni tecniche dell'autorità di vigilanza circa il collocamento del patrimonio d'investimento devono figurare nel prospetto del gruppo d'investimento o, in assenza di un prospetto, nell'allegato del conto annuale.
  9.   In singoli casi motivati, l'autorità di vigilanza può autorizzare deroghe alle disposizioni della presente sezione e subordinarle a condizioni.
 
[1] RS 831.441.1
[2] Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 giu. 2019, in vigore dal 1° ago. 2019 (RU 2019 2221).
[3] Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 giu. 2019, in vigore dal 1° ago. 2019 (RU 2019 2221).
[4] Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 giu. 2019, in vigore dal 1° ago. 2019 (RU 2019 2221).
ASV bei gemischten Anlagegruppen von Anlagestiftungen die Begrenzungen im Sinne von Art. 55
RS 831.441.1 OPP-2 Ordinanza del 18 aprile 1984 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (OPP 2)

Art. 55 [1]   Limiti per categoria - (art. 71 cpv. 1 LPP)
  Alle singole categorie d'investimento si applicano i seguenti limiti riferiti al patrimonio totale:
a. [2]   50 per cento: per i titoli ipotecari svizzeri su immobili, costruzioni in diritto di superficie, nonché terreni edificabili; il valore di pegno non può tuttavia superare l'80 per cento del valore venale; le lettere di pegno sono trattate come titoli ipotecari;
b.   50 per cento: per gli investimenti in azioni;
c.   30 per cento: per gli investimenti immobiliari, di cui al massimo un terzo all'estero;
d.   15 per cento: per gli investimenti alternativi;
e.   30 per cento: per gli investimenti in valute estere le cui fluttuazioni di cambio non sono assicurate;
f. [3]   10 per cento: per gli investimenti in infrastrutture;
g. [4]   5 per cento: per gli investimenti di cui all'articolo 53 capoverso 1 lettera dter.
 
[1] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 19 set. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 4651).
[2] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 6 giu. 2014, in vigore dal 1° lug. 2014 (RU 2014 1585).
[3] Introdotta dalla cifra I n. 2 dell'O del 26 ago. 2020 concernente modifiche nell'ambito della previdenza professionale, in vigore dal 1° ott. 2020 (RU 2020 3755).
[4] Introdotta dalla cifra I dell'O del 17 nov. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 794).
BVV 2 einzuhalten sind (vgl. E. 10).
9.2 Vorauszuschicken ist, dass sich die ASV nicht auf eine ausdrückliche Ermächtigung in der Verfassung zum Erlass einer (selbständigen) Verordnung stützen kann und es sich dabei somit um eine unselbständige Verordnung des Bundesrates handelt (vgl. E. 6.1). Eine allfällige Regelung in Art. 26 Abs. 1
RS 831.403.2 OFond Ordinanza del 22 giugno 2011 sulle fondazioni d'investimento (OFond)

Art. 26   Disposizioni generali - (art. 53k lett. d LPP)
  1.   Se la presente ordinanza non dispone altrimenti, gli articoli 49-56a OPP 2 [1], eccetto l'articolo 50 capoversi 2 e 4, si applicano per analogia al patrimonio d'investimento. [2]
  2.   Il principio dell'adeguata ripartizione dei rischi si applica a tutti i gruppi d'investimento nel quadro del loro focus di investimento.
  3.   Il rischio di controparte inerente ai crediti di un gruppo d'investimento va limitato al 10 per cento del patrimonio per ciascun debitore. Sono ammesse deroghe per i crediti nei confronti della Confederazione e degli istituti svizzeri di emissione di obbligazioni fondiarie. [3]
  4.   Sono vietati i gruppi d'investimento che possono creare l'obbligo di effettuare versamenti suppletivi. [4]
  5.   La fondazione assicura che in ogni gruppo d'investimento vi sia un'adeguata gestione della liquidità.
  6.   All'interno del gruppo d'investimento e degli investimenti collettivi da esso detenuti sono ammesse soltanto assunzioni di credito a breve termine motivate da esigenze tecniche.
  7.   È possibile derogare temporaneamente e in casi specifici alle direttive di investimento qualora lo richiedano con urgenza gli interessi degli investitori e il presidente del consiglio di fondazione dia il suo assenso. Le deroghe devono essere segnalate e motivate nell'allegato del conto annuale.
  8.   Le deroghe alle raccomandazioni tecniche dell'autorità di vigilanza circa il collocamento del patrimonio d'investimento devono figurare nel prospetto del gruppo d'investimento o, in assenza di un prospetto, nell'allegato del conto annuale.
  9.   In singoli casi motivati, l'autorità di vigilanza può autorizzare deroghe alle disposizioni della presente sezione e subordinarle a condizioni.
 
[1] RS 831.441.1
[2] Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 giu. 2019, in vigore dal 1° ago. 2019 (RU 2019 2221).
[3] Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 giu. 2019, in vigore dal 1° ago. 2019 (RU 2019 2221).
[4] Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 giu. 2019, in vigore dal 1° ago. 2019 (RU 2019 2221).
ASV, wonach bei gemischten Anlagegruppen von Anlagestiftungen die Kategoriebegrenzungen von Art. 55
RS 831.441.1 OPP-2 Ordinanza del 18 aprile 1984 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (OPP 2)

Art. 55 [1]   Limiti per categoria - (art. 71 cpv. 1 LPP)
  Alle singole categorie d'investimento si applicano i seguenti limiti riferiti al patrimonio totale:
a. [2]   50 per cento: per i titoli ipotecari svizzeri su immobili, costruzioni in diritto di superficie, nonché terreni edificabili; il valore di pegno non può tuttavia superare l'80 per cento del valore venale; le lettere di pegno sono trattate come titoli ipotecari;
b.   50 per cento: per gli investimenti in azioni;
c.   30 per cento: per gli investimenti immobiliari, di cui al massimo un terzo all'estero;
d.   15 per cento: per gli investimenti alternativi;
e.   30 per cento: per gli investimenti in valute estere le cui fluttuazioni di cambio non sono assicurate;
f. [3]   10 per cento: per gli investimenti in infrastrutture;
g. [4]   5 per cento: per gli investimenti di cui all'articolo 53 capoverso 1 lettera dter.
 
[1] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 19 set. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 4651).
[2] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 6 giu. 2014, in vigore dal 1° lug. 2014 (RU 2014 1585).
[3] Introdotta dalla cifra I n. 2 dell'O del 26 ago. 2020 concernente modifiche nell'ambito della previdenza professionale, in vigore dal 1° ott. 2020 (RU 2020 3755).
[4] Introdotta dalla cifra I dell'O del 17 nov. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 794).
BVV 2 einzuhalten sind, wäre gesetzesvertretender Natur. Denn damit würde der verhältnismässig offen, sich in der Ordnung des Grundsätzlichen erschöpfenden Regelung für Anlagestiftungen auf Gesetzesstufe (vgl. zu dieser Regelung E. 4.1 f.) eine neue Norm zur Anlagetätigkeit als Kernaufgabe der Anlagestiftung (vgl. UTTINGER/ULMER, a.a.O., S. 1520) hinzugefügt. Insoweit würde die ASV also eine gesetzesvertretende Verordnung darstellen (vgl. auch Urteil des BVGer A-3537/2014 vom 16. März 2016 E. 6.2; ALINE KRATZ-ULMER, Die Anlagestiftung, 2016, S. 26). Die (soweit hier interessierend) als gesetzesvertretend zu betrachtende Vorschrift von Art. 26 Abs. 1
RS 831.403.2 OFond Ordinanza del 22 giugno 2011 sulle fondazioni d'investimento (OFond)

Art. 26   Disposizioni generali - (art. 53k lett. d LPP)
  1.   Se la presente ordinanza non dispone altrimenti, gli articoli 49-56a OPP 2 [1], eccetto l'articolo 50 capoversi 2 e 4, si applicano per analogia al patrimonio d'investimento. [2]
  2.   Il principio dell'adeguata ripartizione dei rischi si applica a tutti i gruppi d'investimento nel quadro del loro focus di investimento.
  3.   Il rischio di controparte inerente ai crediti di un gruppo d'investimento va limitato al 10 per cento del patrimonio per ciascun debitore. Sono ammesse deroghe per i crediti nei confronti della Confederazione e degli istituti svizzeri di emissione di obbligazioni fondiarie. [3]
  4.   Sono vietati i gruppi d'investimento che possono creare l'obbligo di effettuare versamenti suppletivi. [4]
  5.   La fondazione assicura che in ogni gruppo d'investimento vi sia un'adeguata gestione della liquidità.
  6.   All'interno del gruppo d'investimento e degli investimenti collettivi da esso detenuti sono ammesse soltanto assunzioni di credito a breve termine motivate da esigenze tecniche.
  7.   È possibile derogare temporaneamente e in casi specifici alle direttive di investimento qualora lo richiedano con urgenza gli interessi degli investitori e il presidente del consiglio di fondazione dia il suo assenso. Le deroghe devono essere segnalate e motivate nell'allegato del conto annuale.
  8.   Le deroghe alle raccomandazioni tecniche dell'autorità di vigilanza circa il collocamento del patrimonio d'investimento devono figurare nel prospetto del gruppo d'investimento o, in assenza di un prospetto, nell'allegato del conto annuale.
  9.   In singoli casi motivati, l'autorità di vigilanza può autorizzare deroghe alle disposizioni della presente sezione e subordinarle a condizioni.
 
[1] RS 831.441.1
[2] Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 giu. 2019, in vigore dal 1° ago. 2019 (RU 2019 2221).
[3] Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 giu. 2019, in vigore dal 1° ago. 2019 (RU 2019 2221).
[4] Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 giu. 2019, in vigore dal 1° ago. 2019 (RU 2019 2221).
ASV wurde gestützt auf Art. 53k Bst. d
RS 831.40 LPP Legge federale del 25 giugno 1982 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP)

Art. 53k   Disposizioni d'esecuzione
  Il Consiglio federale emana disposizioni relative:
a.   alla cerchia degli investitori;
b.   all'alimentazione e all'impiego del patrimonio di base;
c.   alla costituzione, all'organizzazione e allo scioglimento [1];
d.   agli investimenti, alla contabilità, al rendiconto e alla revisione;
e.   ai diritti degli investitori.
 
[1] Testo rettificato dalla Commissione di redazione dell'AF (art. 58 cpv. 1 LParl - RS 171.10).
BVG
Seite 16

A-4092/2016

erlassen, wonach der Bundesrat mit Bezug auf Anlagestiftungen unter anderem Bestimmungen über die «Anlage» zu statuieren hat. Die hier vorzunehmende akzessorische Normenkontrolle betrifft nach dem Gesagten eine sich auf eine Gesetzesdelegation an die Exekutive stützende (gesetzesvertretende) Bestimmung einer unselbständigen Bundesratsverordnung. 9.3 Mit Art. 53k Bst. d
RS 831.40 LPP Legge federale del 25 giugno 1982 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP)

Art. 53k   Disposizioni d'esecuzione
  Il Consiglio federale emana disposizioni relative:
a.   alla cerchia degli investitori;
b.   all'alimentazione e all'impiego del patrimonio di base;
c.   alla costituzione, all'organizzazione e allo scioglimento [1];
d.   agli investimenti, alla contabilità, al rendiconto e alla revisione;
e.   ai diritti degli investitori.
 
[1] Testo rettificato dalla Commissione di redazione dell'AF (art. 58 cpv. 1 LParl - RS 171.10).
BVG hat der Gesetzgeber dem Bundesrat einen weiten Bereich des Ermessens für die Ausgestaltung der Anlage auf Verordnungsstufe eingeräumt (vgl. auch Urteil des BVGer A-3537/2014 vom 16. März 2016 E. 6.3.1). Dieser Ermessensspielraum ist nach Art. 190
RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999

Art. 190   Diritto determinante
  Le leggi federali e il diritto internazionale sono determinanti per il Tribunale federale e per le altre autorità incaricate dell'applicazione del diritto.
BV für das Bundesverwaltungsgericht verbindlich (vgl. E. 6.2). Es hat seine Prüfung deshalb darauf zu beschränken, ob Art. 26 Abs. 1
RS 831.403.2 OFond Ordinanza del 22 giugno 2011 sulle fondazioni d'investimento (OFond)

Art. 26   Disposizioni generali - (art. 53k lett. d LPP)
  1.   Se la presente ordinanza non dispone altrimenti, gli articoli 49-56a OPP 2 [1], eccetto l'articolo 50 capoversi 2 e 4, si applicano per analogia al patrimonio d'investimento. [2]
  2.   Il principio dell'adeguata ripartizione dei rischi si applica a tutti i gruppi d'investimento nel quadro del loro focus di investimento.
  3.   Il rischio di controparte inerente ai crediti di un gruppo d'investimento va limitato al 10 per cento del patrimonio per ciascun debitore. Sono ammesse deroghe per i crediti nei confronti della Confederazione e degli istituti svizzeri di emissione di obbligazioni fondiarie. [3]
  4.   Sono vietati i gruppi d'investimento che possono creare l'obbligo di effettuare versamenti suppletivi. [4]
  5.   La fondazione assicura che in ogni gruppo d'investimento vi sia un'adeguata gestione della liquidità.
  6.   All'interno del gruppo d'investimento e degli investimenti collettivi da esso detenuti sono ammesse soltanto assunzioni di credito a breve termine motivate da esigenze tecniche.
  7.   È possibile derogare temporaneamente e in casi specifici alle direttive di investimento qualora lo richiedano con urgenza gli interessi degli investitori e il presidente del consiglio di fondazione dia il suo assenso. Le deroghe devono essere segnalate e motivate nell'allegato del conto annuale.
  8.   Le deroghe alle raccomandazioni tecniche dell'autorità di vigilanza circa il collocamento del patrimonio d'investimento devono figurare nel prospetto del gruppo d'investimento o, in assenza di un prospetto, nell'allegato del conto annuale.
  9.   In singoli casi motivati, l'autorità di vigilanza può autorizzare deroghe alle disposizioni della presente sezione e subordinarle a condizioni.
 
[1] RS 831.441.1
[2] Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 giu. 2019, in vigore dal 1° ago. 2019 (RU 2019 2221).
[3] Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 giu. 2019, in vigore dal 1° ago. 2019 (RU 2019 2221).
[4] Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 giu. 2019, in vigore dal 1° ago. 2019 (RU 2019 2221).
ASV ­ soweit hier interessierend, d.h. soweit damit für gemischte Anlagegruppen von Anlagestiftungen die Einhaltung der Kategoriebegrenzungen von Art. 55
RS 831.441.1 OPP-2 Ordinanza del 18 aprile 1984 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (OPP 2)

Art. 55 [1]   Limiti per categoria - (art. 71 cpv. 1 LPP)
  Alle singole categorie d'investimento si applicano i seguenti limiti riferiti al patrimonio totale:
a. [2]   50 per cento: per i titoli ipotecari svizzeri su immobili, costruzioni in diritto di superficie, nonché terreni edificabili; il valore di pegno non può tuttavia superare l'80 per cento del valore venale; le lettere di pegno sono trattate come titoli ipotecari;
b.   50 per cento: per gli investimenti in azioni;
c.   30 per cento: per gli investimenti immobiliari, di cui al massimo un terzo all'estero;
d.   15 per cento: per gli investimenti alternativi;
e.   30 per cento: per gli investimenti in valute estere le cui fluttuazioni di cambio non sono assicurate;
f. [3]   10 per cento: per gli investimenti in infrastrutture;
g. [4]   5 per cento: per gli investimenti di cui all'articolo 53 capoverso 1 lettera dter.
 
[1] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 19 set. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 4651).
[2] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 6 giu. 2014, in vigore dal 1° lug. 2014 (RU 2014 1585).
[3] Introdotta dalla cifra I n. 2 dell'O del 26 ago. 2020 concernente modifiche nell'ambito della previdenza professionale, in vigore dal 1° ott. 2020 (RU 2020 3755).
[4] Introdotta dalla cifra I dell'O del 17 nov. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 794).
BVV 2 gefordert werden sollte ­ den Rahmen der delegierten Kompetenz offensichtlich sprengt oder aus anderen Gründen gesetzes- oder verfassungswidrig ist (vgl. [allerdings zu Art. 32 Abs. 1
RS 831.403.2 OFond Ordinanza del 22 giugno 2011 sulle fondazioni d'investimento (OFond)

Art. 32   Filiali nel patrimonio d'investimento - (art. 53k lett. c e d LPP)
  1.   Le filiali nel patrimonio d'investimento sono imprese aventi carattere d'investimento che la fondazione controlla mediante la maggioranza del capitale e dei voti oppure in quanto unica proprietaria.
  2.   Esse sono ammesse esclusivamente:
a.   nei gruppi d'investimento immobiliare;
abis. [1]   nei gruppi d'investimento operanti nel settore delle infrastrutture;
b. [2]   nei gruppi d'investimento operanti nei settori del private debt Svizzera, del private equity Svizzera o degli investimenti alternativi, se la necessità di una filiale avente carattere d'investimento è comprovata nell'ambito della procedura d'esame preliminare.
  3.   Le direttive di investimento disciplinano l'ammissibilità e i limiti di tali partecipazioni.
  4.   Nei gruppi d'investimento operanti nel settore degli immobili all'estero, l'autorità di vigilanza può autorizzare come filiali, oltre alle società con oggetto immobiliare, anche le società holding, sempre che ciò sia nell'interesse degli investitori.
 
[1] Introdotta dal n. I 4 dell'O del 26 ago. 2020 concernente modifiche nell'ambito della previdenza professionale, in vigore dal 1° ott. 2020 (RU 2020 3755).
[2] Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 17 nov. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 793).
ASV] Urteil des BVGer A-3537/2014 vom 16. März 2016 E. 6.3.2). 9.4 Zwar macht die Beschwerdeführerin sinngemäss geltend, dass Art. 26 Abs. 1
RS 831.403.2 OFond Ordinanza del 22 giugno 2011 sulle fondazioni d'investimento (OFond)

Art. 26   Disposizioni generali - (art. 53k lett. d LPP)
  1.   Se la presente ordinanza non dispone altrimenti, gli articoli 49-56a OPP 2 [1], eccetto l'articolo 50 capoversi 2 e 4, si applicano per analogia al patrimonio d'investimento. [2]
  2.   Il principio dell'adeguata ripartizione dei rischi si applica a tutti i gruppi d'investimento nel quadro del loro focus di investimento.
  3.   Il rischio di controparte inerente ai crediti di un gruppo d'investimento va limitato al 10 per cento del patrimonio per ciascun debitore. Sono ammesse deroghe per i crediti nei confronti della Confederazione e degli istituti svizzeri di emissione di obbligazioni fondiarie. [3]
  4.   Sono vietati i gruppi d'investimento che possono creare l'obbligo di effettuare versamenti suppletivi. [4]
  5.   La fondazione assicura che in ogni gruppo d'investimento vi sia un'adeguata gestione della liquidità.
  6.   All'interno del gruppo d'investimento e degli investimenti collettivi da esso detenuti sono ammesse soltanto assunzioni di credito a breve termine motivate da esigenze tecniche.
  7.   È possibile derogare temporaneamente e in casi specifici alle direttive di investimento qualora lo richiedano con urgenza gli interessi degli investitori e il presidente del consiglio di fondazione dia il suo assenso. Le deroghe devono essere segnalate e motivate nell'allegato del conto annuale.
  8.   Le deroghe alle raccomandazioni tecniche dell'autorità di vigilanza circa il collocamento del patrimonio d'investimento devono figurare nel prospetto del gruppo d'investimento o, in assenza di un prospetto, nell'allegato del conto annuale.
  9.   In singoli casi motivati, l'autorità di vigilanza può autorizzare deroghe alle disposizioni della presente sezione e subordinarle a condizioni.
 
[1] RS 831.441.1
[2] Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 giu. 2019, in vigore dal 1° ago. 2019 (RU 2019 2221).
[3] Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 giu. 2019, in vigore dal 1° ago. 2019 (RU 2019 2221).
[4] Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 giu. 2019, in vigore dal 1° ago. 2019 (RU 2019 2221).
ASV über den Rahmen der mit Art. 53k Bst. d
RS 831.40 LPP Legge federale del 25 giugno 1982 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP)

Art. 53k   Disposizioni d'esecuzione
  Il Consiglio federale emana disposizioni relative:
a.   alla cerchia degli investitori;
b.   all'alimentazione e all'impiego del patrimonio di base;
c.   alla costituzione, all'organizzazione e allo scioglimento [1];
d.   agli investimenti, alla contabilità, al rendiconto e alla revisione;
e.   ai diritti degli investitori.
 
[1] Testo rettificato dalla Commissione di redazione dell'AF (art. 58 cpv. 1 LParl - RS 171.10).
BVG delegierten Kompetenz hinausgehe, soweit damit für gemischte Anlagegruppen von Anlagestiftungen die Einhaltung der Kategoriebegrenzungen von Art. 55
RS 831.441.1 OPP-2 Ordinanza del 18 aprile 1984 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (OPP 2)

Art. 55 [1]   Limiti per categoria - (art. 71 cpv. 1 LPP)
  Alle singole categorie d'investimento si applicano i seguenti limiti riferiti al patrimonio totale:
a. [2]   50 per cento: per i titoli ipotecari svizzeri su immobili, costruzioni in diritto di superficie, nonché terreni edificabili; il valore di pegno non può tuttavia superare l'80 per cento del valore venale; le lettere di pegno sono trattate come titoli ipotecari;
b.   50 per cento: per gli investimenti in azioni;
c.   30 per cento: per gli investimenti immobiliari, di cui al massimo un terzo all'estero;
d.   15 per cento: per gli investimenti alternativi;
e.   30 per cento: per gli investimenti in valute estere le cui fluttuazioni di cambio non sono assicurate;
f. [3]   10 per cento: per gli investimenti in infrastrutture;
g. [4]   5 per cento: per gli investimenti di cui all'articolo 53 capoverso 1 lettera dter.
 
[1] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 19 set. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 4651).
[2] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 6 giu. 2014, in vigore dal 1° lug. 2014 (RU 2014 1585).
[3] Introdotta dalla cifra I n. 2 dell'O del 26 ago. 2020 concernente modifiche nell'ambito della previdenza professionale, in vigore dal 1° ott. 2020 (RU 2020 3755).
[4] Introdotta dalla cifra I dell'O del 17 nov. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 794).
BVV 2 gefordert werden sollte. Indessen wird mit Art. 53k Bst. d
RS 831.40 LPP Legge federale del 25 giugno 1982 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP)

Art. 53k   Disposizioni d'esecuzione
  Il Consiglio federale emana disposizioni relative:
a.   alla cerchia degli investitori;
b.   all'alimentazione e all'impiego del patrimonio di base;
c.   alla costituzione, all'organizzazione e allo scioglimento [1];
d.   agli investimenti, alla contabilità, al rendiconto e alla revisione;
e.   ai diritti degli investitori.
 
[1] Testo rettificato dalla Commissione di redazione dell'AF (art. 58 cpv. 1 LParl - RS 171.10).
BVG die Kompetenz zum Erlass von Bestimmungen zur «Anlage» ohne weitere Einschränkungen an den Verordnungsgeber delegiert. Die delegierte Kompetenz umfasst damit ohne Weiteres auch die Kompetenz, für die einzelnen Anlagekategorien bezogen auf das Gesamtvermögen quantitative Begrenzungen vorzusehen. Davon, dass es den Rahmen der mit Art. 53k Bst. d
RS 831.40 LPP Legge federale del 25 giugno 1982 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP)

Art. 53k   Disposizioni d'esecuzione
  Il Consiglio federale emana disposizioni relative:
a.   alla cerchia degli investitori;
b.   all'alimentazione e all'impiego del patrimonio di base;
c.   alla costituzione, all'organizzazione e allo scioglimento [1];
d.   agli investimenti, alla contabilità, al rendiconto e alla revisione;
e.   ai diritti degli investitori.
 
[1] Testo rettificato dalla Commissione di redazione dell'AF (art. 58 cpv. 1 LParl - RS 171.10).
BVG delegierten Kompetenz offensichtlich sprenge würde, wenn Art. 26 Abs. 1
RS 831.403.2 OFond Ordinanza del 22 giugno 2011 sulle fondazioni d'investimento (OFond)

Art. 26   Disposizioni generali - (art. 53k lett. d LPP)
  1.   Se la presente ordinanza non dispone altrimenti, gli articoli 49-56a OPP 2 [1], eccetto l'articolo 50 capoversi 2 e 4, si applicano per analogia al patrimonio d'investimento. [2]
  2.   Il principio dell'adeguata ripartizione dei rischi si applica a tutti i gruppi d'investimento nel quadro del loro focus di investimento.
  3.   Il rischio di controparte inerente ai crediti di un gruppo d'investimento va limitato al 10 per cento del patrimonio per ciascun debitore. Sono ammesse deroghe per i crediti nei confronti della Confederazione e degli istituti svizzeri di emissione di obbligazioni fondiarie. [3]
  4.   Sono vietati i gruppi d'investimento che possono creare l'obbligo di effettuare versamenti suppletivi. [4]
  5.   La fondazione assicura che in ogni gruppo d'investimento vi sia un'adeguata gestione della liquidità.
  6.   All'interno del gruppo d'investimento e degli investimenti collettivi da esso detenuti sono ammesse soltanto assunzioni di credito a breve termine motivate da esigenze tecniche.
  7.   È possibile derogare temporaneamente e in casi specifici alle direttive di investimento qualora lo richiedano con urgenza gli interessi degli investitori e il presidente del consiglio di fondazione dia il suo assenso. Le deroghe devono essere segnalate e motivate nell'allegato del conto annuale.
  8.   Le deroghe alle raccomandazioni tecniche dell'autorità di vigilanza circa il collocamento del patrimonio d'investimento devono figurare nel prospetto del gruppo d'investimento o, in assenza di un prospetto, nell'allegato del conto annuale.
  9.   In singoli casi motivati, l'autorità di vigilanza può autorizzare deroghe alle disposizioni della presente sezione e subordinarle a condizioni.
 
[1] RS 831.441.1
[2] Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 giu. 2019, in vigore dal 1° ago. 2019 (RU 2019 2221).
[3] Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 giu. 2019, in vigore dal 1° ago. 2019 (RU 2019 2221).
[4] Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 giu. 2019, in vigore dal 1° ago. 2019 (RU 2019 2221).
ASV die Einhaltung der Kategoriebegrenzungen von Art. 55
RS 831.441.1 OPP-2 Ordinanza del 18 aprile 1984 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (OPP 2)

Art. 55 [1]   Limiti per categoria - (art. 71 cpv. 1 LPP)
  Alle singole categorie d'investimento si applicano i seguenti limiti riferiti al patrimonio totale:
a. [2]   50 per cento: per i titoli ipotecari svizzeri su immobili, costruzioni in diritto di superficie, nonché terreni edificabili; il valore di pegno non può tuttavia superare l'80 per cento del valore venale; le lettere di pegno sono trattate come titoli ipotecari;
b.   50 per cento: per gli investimenti in azioni;
c.   30 per cento: per gli investimenti immobiliari, di cui al massimo un terzo all'estero;
d.   15 per cento: per gli investimenti alternativi;
e.   30 per cento: per gli investimenti in valute estere le cui fluttuazioni di cambio non sono assicurate;
f. [3]   10 per cento: per gli investimenti in infrastrutture;
g. [4]   5 per cento: per gli investimenti di cui all'articolo 53 capoverso 1 lettera dter.
 
[1] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 19 set. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 4651).
[2] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 6 giu. 2014, in vigore dal 1° lug. 2014 (RU 2014 1585).
[3] Introdotta dalla cifra I n. 2 dell'O del 26 ago. 2020 concernente modifiche nell'ambito della previdenza professionale, in vigore dal 1° ott. 2020 (RU 2020 3755).
[4] Introdotta dalla cifra I dell'O del 17 nov. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 794).
BVV 2 bei gemischten Anlagenlagegruppen von Anlagestiftungen geböte, kann daher keine Rede seien.
9.5
9.5.1 Zu klären ist mithin, ob ernsthafte Gründe für eine mit Art. 26 Abs. 1
RS 831.403.2 OFond Ordinanza del 22 giugno 2011 sulle fondazioni d'investimento (OFond)

Art. 26   Disposizioni generali - (art. 53k lett. d LPP)
  1.   Se la presente ordinanza non dispone altrimenti, gli articoli 49-56a OPP 2 [1], eccetto l'articolo 50 capoversi 2 e 4, si applicano per analogia al patrimonio d'investimento. [2]
  2.   Il principio dell'adeguata ripartizione dei rischi si applica a tutti i gruppi d'investimento nel quadro del loro focus di investimento.
  3.   Il rischio di controparte inerente ai crediti di un gruppo d'investimento va limitato al 10 per cento del patrimonio per ciascun debitore. Sono ammesse deroghe per i crediti nei confronti della Confederazione e degli istituti svizzeri di emissione di obbligazioni fondiarie. [3]
  4.   Sono vietati i gruppi d'investimento che possono creare l'obbligo di effettuare versamenti suppletivi. [4]
  5.   La fondazione assicura che in ogni gruppo d'investimento vi sia un'adeguata gestione della liquidità.
  6.   All'interno del gruppo d'investimento e degli investimenti collettivi da esso detenuti sono ammesse soltanto assunzioni di credito a breve termine motivate da esigenze tecniche.
  7.   È possibile derogare temporaneamente e in casi specifici alle direttive di investimento qualora lo richiedano con urgenza gli interessi degli investitori e il presidente del consiglio di fondazione dia il suo assenso. Le deroghe devono essere segnalate e motivate nell'allegato del conto annuale.
  8.   Le deroghe alle raccomandazioni tecniche dell'autorità di vigilanza circa il collocamento del patrimonio d'investimento devono figurare nel prospetto del gruppo d'investimento o, in assenza di un prospetto, nell'allegato del conto annuale.
  9.   In singoli casi motivati, l'autorità di vigilanza può autorizzare deroghe alle disposizioni della presente sezione e subordinarle a condizioni.
 
[1] RS 831.441.1
[2] Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 giu. 2019, in vigore dal 1° ago. 2019 (RU 2019 2221).
[3] Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 giu. 2019, in vigore dal 1° ago. 2019 (RU 2019 2221).
[4] Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 giu. 2019, in vigore dal 1° ago. 2019 (RU 2019 2221).
ASV allenfalls statuierte Verordnungsregelung, wonach bei gemischte Anlagegruppen von Anlagestiftungen die Kategoriebegrenzungen von Art. 55
RS 831.441.1 OPP-2 Ordinanza del 18 aprile 1984 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (OPP 2)

Art. 55 [1]   Limiti per categoria - (art. 71 cpv. 1 LPP)
  Alle singole categorie d'investimento si applicano i seguenti limiti riferiti al patrimonio totale:
a. [2]   50 per cento: per i titoli ipotecari svizzeri su immobili, costruzioni in diritto di superficie, nonché terreni edificabili; il valore di pegno non può tuttavia superare l'80 per cento del valore venale; le lettere di pegno sono trattate come titoli ipotecari;
b.   50 per cento: per gli investimenti in azioni;
c.   30 per cento: per gli investimenti immobiliari, di cui al massimo un terzo all'estero;
d.   15 per cento: per gli investimenti alternativi;
e.   30 per cento: per gli investimenti in valute estere le cui fluttuazioni di cambio non sono assicurate;
f. [3]   10 per cento: per gli investimenti in infrastrutture;
g. [4]   5 per cento: per gli investimenti di cui all'articolo 53 capoverso 1 lettera dter.
 
[1] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 19 set. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 4651).
[2] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 6 giu. 2014, in vigore dal 1° lug. 2014 (RU 2014 1585).
[3] Introdotta dalla cifra I n. 2 dell'O del 26 ago. 2020 concernente modifiche nell'ambito della previdenza professionale, in vigore dal 1° ott. 2020 (RU 2020 3755).
[4] Introdotta dalla cifra I dell'O del 17 nov. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 794).
BVV 2 einzuhalten sind, bestehen.
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Da gemischte Anlagegruppen die Anlagetätigkeit einer Vorsorgeeinrichtung abbilden, erscheint es als sachgerecht, bei diesen Anlagegruppen prinzipiell die gleichen Anlagevorschriften wie diejenigen für Vorsorgeeinrichtungen selbst anzuwenden. Dies führt nämlich dazu, dass für die investierende Vorsorgeeinrichtung die Prüfung der Einhaltung der Anlagevorschriften vereinfacht wird und sie allenfalls auch ihr gesamtes Vermögen in einer gemischten Anlagegruppe anlegen kann (vgl. zum Ganzen UTTINGER/ULMER, a.a.O., S. 1520). Der auf diese Weise entstehende «Mehrwert» (UTTINGER/ULMER, a.a.O., S. 1520) betreffend die Prüfung der Einhaltung der Anlagevorschriften darf zwar ­ wie die Beschwerdeführerin zu Recht geltend macht ­ nicht dahingehend missverstanden werden, dass die investierende Vorsorgeeinrichtung (oder gar deren Revisionsstelle oder Aufsichtsbehörde) von der sie treffenden Verantwortung für die Einhaltung der Anlagevorschriften für die Vorsorgeeinrichtungen entbunden wird. Es lässt sich aber nicht mit Erfolg abstreiten und wird denn auch von der Beschwerdeführerin in Bezug auf kleinere Vorsorgeeinrichtungen konzediert, dass es für Vorsorgeeinrichtungen vorteilhaft sein kann, wenn die für gemischte Anlagegruppen von Anlagestiftungen geltenden Anlagevorschriften grundsätzlich mit denjenigen für Vorsorgeeinrichtungen übereinstimmen (vgl. Beschwerde, S. 11 f.). Mit Blick auf das Ausgeführte kann von ernsthaften Gründen für eine Verordnungsregelung ausgegangen werden, wonach bei gemischten Anlagegruppen von Anlagestiftungen die Kategoriebegrenzungen von Art. 55
RS 831.441.1 OPP-2 Ordinanza del 18 aprile 1984 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (OPP 2)

Art. 55 [1]   Limiti per categoria - (art. 71 cpv. 1 LPP)
  Alle singole categorie d'investimento si applicano i seguenti limiti riferiti al patrimonio totale:
a. [2]   50 per cento: per i titoli ipotecari svizzeri su immobili, costruzioni in diritto di superficie, nonché terreni edificabili; il valore di pegno non può tuttavia superare l'80 per cento del valore venale; le lettere di pegno sono trattate come titoli ipotecari;
b.   50 per cento: per gli investimenti in azioni;
c.   30 per cento: per gli investimenti immobiliari, di cui al massimo un terzo all'estero;
d.   15 per cento: per gli investimenti alternativi;
e.   30 per cento: per gli investimenti in valute estere le cui fluttuazioni di cambio non sono assicurate;
f. [3]   10 per cento: per gli investimenti in infrastrutture;
g. [4]   5 per cento: per gli investimenti di cui all'articolo 53 capoverso 1 lettera dter.
 
[1] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 19 set. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 4651).
[2] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 6 giu. 2014, in vigore dal 1° lug. 2014 (RU 2014 1585).
[3] Introdotta dalla cifra I n. 2 dell'O del 26 ago. 2020 concernente modifiche nell'ambito della previdenza professionale, in vigore dal 1° ott. 2020 (RU 2020 3755).
[4] Introdotta dalla cifra I dell'O del 17 nov. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 794).
BVV 2 einzuhalten sind.
9.5.2
9.5.2.1 Wie im Folgenden aufgezeigt wird, vermögen die in der Beschwerde enthaltenen Ausführungen zum (angeblichen) Standpunkt der KGAST am hiervor gezogenen Schluss nichts zu ändern. Die Beschwerdeführerin bezieht sich in diesem Zusammenhang auf folgende, vom Geschäftsführer der KGAST an der bestehenden Reglung der ASV geäusserte Kritik (vgl. ROLAND KRIEMLER, Anlagestiftungen: Investieren nach BVV und ASV, in: Expert Focus [EF] 5/2016, S. 360 ff., S. 360 f.): «Anders als bei den Pensionskassen, die lediglich die BVV-2-Anlagevorschriften einzuhalten haben, gelten für Anlagestiftungen seit dem 1. Januar 2012 zusätzliche Anlagevorschriften aus der ASV. Bei der Verordnungsgebung blieb aber grösstenteils unberücksichtigt, dass Anlagestiftungen nur zum geringeren Teil als Gesamtlösungslieferanten für kleinere Vorsorgeeinrichtungen auftreten. Lediglich rund 10% der von Anlagestiftungen verwalteten Assets sind Gesamtlösungen in Form von BVG-Mischvermögen. Nur bei solchen
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BVG-Gesamtlösungen müssen folgerichtig die BVV-2-Anlagevorschriften vollständig eingehalten werden [...]. 90% der Anlagegruppen sind lediglich Bausteine (im Sinne von Modulen) für Pensionskassen, die ihre Asset Allocation selber vornehmen. Bei solchen Bausteinlösungen rechtfertigt sich eine Vermischung der Anlagevorschriften aus BVV 2 und ASV nicht [...]. Eine Vermischung führt lediglich zu einem ungerechtfertigt eingeschränkten Anlageuniversum und höheren Kosten. Leider sind aber gemäss ASV auch auf Bausteine undifferenzierte Diversifikationsbestimmungen anzuwenden. Solche vermischende Vorschriften müssen als konzeptionell falsch bezeichnet werden. Nach einem konzeptionell richtigen Ansatz müssten Anlagegruppen lediglich sicherstellen, dass eine Anlage auf Stufe Pensionskasse nicht zu einer Verletzung der BVV-2-Anlagevorschriften führt [...]. Anlagegruppen als Bausteine müssten konsequenterweise nur die Vorschriften bezüglich Qualifikation von Anlageinstrumenten (,zulässige Anlagen`) einhalten, nicht jedoch bezüglich Diversifikation (,Einzelpositionenbeschränkungen`). Wendet man die für Vorsorgeeinrichtungen erlassenen ,Einzelpositionenbeschränkungen` sowohl auf Ebene Pensionskasse als auch auf Ebene Anlagestiftung an, führt dies in gewissen Bereichen zu einer unzweckmässigen, aber von der ASV fälschlicherweise geforderten Doppeldiversifikation [...].»
9.5.2.2 Vorab ist festzuhalten, dass es sich hierbei nicht um eine von der KGAST vertretene Auffassung, sondern einzig um die Meinung von ROLAND KRIEMLER als Vertreter der Doktrin handelt. Immerhin ist mit Blick auf die hiervor zitierten Ausführungen im Bericht des EDI vom 15. April 2011 (E. 5.3) davon auszugehen, dass die KGAST im Rahmen des Vernehmlassungsverfahrens zum Erlass der ASV in vergleichbarer Weise wie KRIEMLER im genannten Beitrag argumentiert hat. Es ist aus dem zitierten Beitrag nicht klar zu entnehmen, ob KRIEMLER (auch) eine nicht nach Baustein- oder Gesamtpaketlösungscharakter der Anlagestiftung differenzierende Geltung der Kategoriebegrenzungen von Art. 55
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Art. 55 [1]   Limiti per categoria - (art. 71 cpv. 1 LPP)
  Alle singole categorie d'investimento si applicano i seguenti limiti riferiti al patrimonio totale:
a. [2]   50 per cento: per i titoli ipotecari svizzeri su immobili, costruzioni in diritto di superficie, nonché terreni edificabili; il valore di pegno non può tuttavia superare l'80 per cento del valore venale; le lettere di pegno sono trattate come titoli ipotecari;
b.   50 per cento: per gli investimenti in azioni;
c.   30 per cento: per gli investimenti immobiliari, di cui al massimo un terzo all'estero;
d.   15 per cento: per gli investimenti alternativi;
e.   30 per cento: per gli investimenti in valute estere le cui fluttuazioni di cambio non sono assicurate;
f. [3]   10 per cento: per gli investimenti in infrastrutture;
g. [4]   5 per cento: per gli investimenti di cui all'articolo 53 capoverso 1 lettera dter.
 
[1] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 19 set. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 4651).
[2] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 6 giu. 2014, in vigore dal 1° lug. 2014 (RU 2014 1585).
[3] Introdotta dalla cifra I n. 2 dell'O del 26 ago. 2020 concernente modifiche nell'ambito della previdenza professionale, in vigore dal 1° ott. 2020 (RU 2020 3755).
[4] Introdotta dalla cifra I dell'O del 17 nov. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 794).
BVV 2 bei gemischten Anlagegruppen von Anlagestiftungen als unvereinbar mit dem seiner Meinung nach «konzeptionell richtigen Ansatz» hält. Dagegen spricht, dass KRIEMLER in seinem Beitrag jeweils unter «Diversifikation» lediglich die «Einzelpositionenbeschränkungen nach Art. 54
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Art. 54 [1]   Limite d'investimento per debitore - (art. 71 cpv. 1 LPP)
  1.   Il 10 per cento al massimo del patrimonio totale può essere investito in crediti secondo l'articolo 53 capoverso 1 lettera b presso un unico debitore.
  2.   Il limite massimo stabilito nel capoverso 1 può essere superato per i crediti seguenti:
a.   crediti nei confronti della Confederazione;
b.   crediti nei confronti di istituti svizzeri di emissione di obbligazioni fondiarie;
c.   crediti in ragione di contratti d'assicurazione collettiva stipulati dall'istituto di previdenza con un istituto d'assicurazione con sede in Svizzera o nel Liechtenstein;
d.   crediti nei confronti di Cantoni o Comuni, qualora risultino da impegni legati al diritto di previdenza non integralmente finanziati, quali lacune nella copertura, assunzione di debito per indennità di rincaro o versamenti a posteriori in caso di aumenti di stipendio.
  3.   I capoversi 1 e 2 si applicano anche in caso di prodotti derivati, quali prodotti strutturati o certificati.
 
[1] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 19 set. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 4651).
, 54a
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Art. 54a [1]   Limite per partecipazioni a società - (art. 71 cpv. 1 LPP)
  Gli investimenti in partecipazioni secondo l'articolo 53 capoverso 1 lettera d non possono superare, per ogni società, il 5 per cento del patrimonio totale.
 
[1] Introdotto dalla cifra I dell'O del 19 set. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 4651).
, 54b
RS 831.441.1 OPP-2 Ordinanza del 18 aprile 1984 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (OPP 2)

Art. 54b [1]   Limite per investimenti in immobili e loro costituzione in pegno - (art. 71 cpv. 1 LPP)
  1.   Gli investimenti in immobili secondo l'articolo 53 capoverso 1 lettera c non possono superare, per ogni oggetto, il 5 per cento del patrimonio totale.
  2.   Se un istituto di previdenza prende temporaneamente in prestito fondi di terzi, il singolo immobile può essere costituito in pegno per il 30 per cento al massimo del suo valore venale.
  3.   Un istituto di previdenza che propone diverse strategie nell'ambito di uno stesso piano di previdenza non può costituire in pegno immobili. [2]
 
[1] Introdotto dalla cifra I dell'O del 19 set. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 4651).
[2] Introdotto dalla cifra I dell'O del 30 ago. 2017, in vigore dal 1° ott. 2017 (RU 2017 5021).
, 56
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Art. 56 [1]   Investimenti collettivi - (art. 71 cpv. 1 LPP)
  1.   Gli investimenti collettivi sono investimenti di parti del patrimonio operati in comune da diversi investitori. Essi sono equiparati a fondi d'investimento istituzionali che servono a un unico istituto di previdenza. [2]
  2.   L'istituto di previdenza può partecipare a investimenti collettivi per quanto:
a.   gli stessi siano conformi agli investimenti autorizzati secondo l'articolo 53; e
b.   l'organizzazione degli investimenti collettivi sia regolata in modo che, per quanto concerne la determinazione delle direttive di investimento, la ripartizione delle competenze, la determinazione delle quote nonché la vendita e il riscatto delle quote gli interessi degli istituti di previdenza che vi partecipano siano garantiti;
c. [3]   i valori patrimoniali possano essere scorporati a favore degli investitori in caso di fallimento dell'investimento collettivo o della sua banca di deposito.
  3.   Le quote di investimenti diretti comprese negli investimenti collettivi si aggiungono agli investimenti diretti presi in considerazione per il calcolo dei limiti di investimento secondo gli articoli 54, 54a, 54b capoverso 1 e 55. I limiti di investimento secondo gli articoli 54, 54a e 54b capoverso 1 riferiti a debitori, società e immobili sono rispettati quando: [4]
a.   gli investimenti diretti compresi negli investimenti collettivi sono diversificati in modo appropriato; oppure
b.   la singola partecipazione a un investimento collettivo è inferiore al 5 per cento del patrimonio totale dell'istituto di previdenza.
  4.   Le partecipazioni a investimenti collettivi sono equiparate agli investimenti diretti quando esse adempiono le condizioni dei capoversi 2 e 3.
 
[1] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 20 mar. 2000, in vigore dal 1° apr. 2000 (RU 2000 1265).
[2] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 19 set. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 4651).
[3] Introdotta dalla cifra I dell'O del 19 set. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 4651).
[4] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 19 set. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 4651).
, 57
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Art. 57 [1]   Investimenti presso il datore di lavoro - (art. 71 cpv. 1 LPP)
  1.   Nella misura in cui sia vincolato alla copertura delle prestazioni di libero passaggio e a quella delle rendite in corso, il patrimonio, al netto di impegni e ratei e risconti passivi, non può essere investito senza garanzia presso il datore di lavoro.
  2.   Gli investimenti non garantiti e le partecipazioni presso il datore di lavoro non possono superare, insieme, il 5 per cento del patrimonio.
  3.   Gli investimenti in beni immobiliari utilizzati dal datore di lavoro per scopi aziendali per oltre il 50 per cento del loro valore non possono superare il 5 per cento del patrimonio. [2]
  4.   I crediti dell'istituto di previdenza nei confronti del datore di lavoro devono essere rimunerati con un interesse conforme a quello del mercato. [3]
 
[1] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 24 mar. 2004, in vigore dal 1° apr. 2004 (RU 2004 1709).
[2] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 19 set. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 4651).
[3] Introdotto dalla cifra I dell'O del 19 set. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 4651).
, 58
RS 831.441.1 OPP-2 Ordinanza del 18 aprile 1984 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (OPP 2)

Art. 58 [1]   Garanzia dei crediti nei confronti del datore di lavoro [2] - (art. 71 cpv. 1 LPP)
  1.   I diritti nei confronti del datore di lavoro devono essere garantiti in modo efficace e sufficiente.
  2.   Valgono come garanzia: [3]
a.   la garanzia della Confederazione, di un Cantone, di un Comune o di una banca assoggettata alla legge dell'8 novembre 1934 [4] sulle banche; la garanzia è intestata a un solo istituto di previdenza ed è irrevocabile e non cedibile;
b. [5]   i pegni immobiliari sino a concorrenza dei due terzi del valore venale dell'immobile; i pegni immobiliari su immobili del datore di lavoro da quest'ultimo utilizzati per oltre il 50 per cento del loro valore per scopi aziendali non possono valere come garanzia. [6]
  3.   In casi particolari, l'autorità di vigilanza può autorizzare altri tipi di garanzia.
 
[1] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 1° giu. 1993, in vigore dal 1° lug. 1993 (RU 1993 1881).
[2] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 24 mar. 2004, in vigore dal 1° apr. 2004 (RU 2004 1709).
[3] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 19 set. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 4651).
[4] RS 952.0
[5] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 19 set. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 4651).
[6] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 24 mar. 2004, in vigore dal 1° apr. 2004 (RU 2004 1709).
BVV 2» versteht (vgl. ders., a.a.O., S. 361 Abbildung 1 und S. 362 Abbildung 2).
9.5.2.3 Selbst wenn KRIEMLERs Kritik aber ­ wie die Beschwerdeführerin behauptet (vgl. Beschwerde, S. 10) ­ auch die Kategoriebegrenzungen von Art. 55
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Art. 55 [1]   Limiti per categoria - (art. 71 cpv. 1 LPP)
  Alle singole categorie d'investimento si applicano i seguenti limiti riferiti al patrimonio totale:
a. [2]   50 per cento: per i titoli ipotecari svizzeri su immobili, costruzioni in diritto di superficie, nonché terreni edificabili; il valore di pegno non può tuttavia superare l'80 per cento del valore venale; le lettere di pegno sono trattate come titoli ipotecari;
b.   50 per cento: per gli investimenti in azioni;
c.   30 per cento: per gli investimenti immobiliari, di cui al massimo un terzo all'estero;
d.   15 per cento: per gli investimenti alternativi;
e.   30 per cento: per gli investimenti in valute estere le cui fluttuazioni di cambio non sono assicurate;
f. [3]   10 per cento: per gli investimenti in infrastrutture;
g. [4]   5 per cento: per gli investimenti di cui all'articolo 53 capoverso 1 lettera dter.
 
[1] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 19 set. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 4651).
[2] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 6 giu. 2014, in vigore dal 1° lug. 2014 (RU 2014 1585).
[3] Introdotta dalla cifra I n. 2 dell'O del 26 ago. 2020 concernente modifiche nell'ambito della previdenza professionale, in vigore dal 1° ott. 2020 (RU 2020 3755).
[4] Introdotta dalla cifra I dell'O del 17 nov. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 794).
BVV 2 betreffen sollte, muss davon ausgegangen werden, dass sich eine (allfällige) Verordnungsregelung, wonach diese Begrenzungen bei gemischten Anlagegruppen von Anlagestiftungen einzuhalten sind, auf ernsthafte sachliche Gründe stützen lässt:

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Für kleinere Vorsorgeeinrichtungen, die Anlagestiftungen unter Verzicht auf eine eigene Asset Allocation als «Gesamtlösungslieferanten» in Anspruch nehmen, wäre eine solche Regelung mit dem hiervor (E. 9.5.1) genannten «Mehrwert» betreffend die Durchführung der Prüfung der Einhaltung der Anlagevorschriften verbunden. Darüber hinaus würde es generell der Rechtssicherheit dienen, wenn bei gemischten Anlagegruppen von Anlagestiftungen die Kategoriebegrenzungen von Art. 55
RS 831.441.1 OPP-2 Ordinanza del 18 aprile 1984 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (OPP 2)

Art. 55 [1]   Limiti per categoria - (art. 71 cpv. 1 LPP)
  Alle singole categorie d'investimento si applicano i seguenti limiti riferiti al patrimonio totale:
a. [2]   50 per cento: per i titoli ipotecari svizzeri su immobili, costruzioni in diritto di superficie, nonché terreni edificabili; il valore di pegno non può tuttavia superare l'80 per cento del valore venale; le lettere di pegno sono trattate come titoli ipotecari;
b.   50 per cento: per gli investimenti in azioni;
c.   30 per cento: per gli investimenti immobiliari, di cui al massimo un terzo all'estero;
d.   15 per cento: per gli investimenti alternativi;
e.   30 per cento: per gli investimenti in valute estere le cui fluttuazioni di cambio non sono assicurate;
f. [3]   10 per cento: per gli investimenti in infrastrutture;
g. [4]   5 per cento: per gli investimenti di cui all'articolo 53 capoverso 1 lettera dter.
 
[1] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 19 set. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 4651).
[2] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 6 giu. 2014, in vigore dal 1° lug. 2014 (RU 2014 1585).
[3] Introdotta dalla cifra I n. 2 dell'O del 26 ago. 2020 concernente modifiche nell'ambito della previdenza professionale, in vigore dal 1° ott. 2020 (RU 2020 3755).
[4] Introdotta dalla cifra I dell'O del 17 nov. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 794).
BVV 2 einzuhalten wären (vgl. auch E. 5.1). Die Beteiligten könnten nämlich gegebenenfalls grundsätzlich davon ausgehen, dass Anlagestiftungen mit gemischten Anlagegruppen die Kategoriebegrenzungen von Art. 55
RS 831.441.1 OPP-2 Ordinanza del 18 aprile 1984 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (OPP 2)

Art. 55 [1]   Limiti per categoria - (art. 71 cpv. 1 LPP)
  Alle singole categorie d'investimento si applicano i seguenti limiti riferiti al patrimonio totale:
a. [2]   50 per cento: per i titoli ipotecari svizzeri su immobili, costruzioni in diritto di superficie, nonché terreni edificabili; il valore di pegno non può tuttavia superare l'80 per cento del valore venale; le lettere di pegno sono trattate come titoli ipotecari;
b.   50 per cento: per gli investimenti in azioni;
c.   30 per cento: per gli investimenti immobiliari, di cui al massimo un terzo all'estero;
d.   15 per cento: per gli investimenti alternativi;
e.   30 per cento: per gli investimenti in valute estere le cui fluttuazioni di cambio non sono assicurate;
f. [3]   10 per cento: per gli investimenti in infrastrutture;
g. [4]   5 per cento: per gli investimenti di cui all'articolo 53 capoverso 1 lettera dter.
 
[1] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 19 set. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 4651).
[2] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 6 giu. 2014, in vigore dal 1° lug. 2014 (RU 2014 1585).
[3] Introdotta dalla cifra I n. 2 dell'O del 26 ago. 2020 concernente modifiche nell'ambito della previdenza professionale, in vigore dal 1° ott. 2020 (RU 2020 3755).
[4] Introdotta dalla cifra I dell'O del 17 nov. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 794).
BVV 2 stets beachten. Schon mit Blick auf das Gesagte könnte nicht mit Recht behauptet werden, dass der Verordnungsgeber in Verletzung des Rechtsgleichheitsgebotes sich aufgrund der Verhältnisses aufdrängende Unterscheidungen unterlassen würde, soweit er bei gemischten Anlagegruppen von Anlagestiftungen die Einhaltung der Kategoriebegrenzungen von Art. 55
RS 831.441.1 OPP-2 Ordinanza del 18 aprile 1984 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (OPP 2)

Art. 55 [1]   Limiti per categoria - (art. 71 cpv. 1 LPP)
  Alle singole categorie d'investimento si applicano i seguenti limiti riferiti al patrimonio totale:
a. [2]   50 per cento: per i titoli ipotecari svizzeri su immobili, costruzioni in diritto di superficie, nonché terreni edificabili; il valore di pegno non può tuttavia superare l'80 per cento del valore venale; le lettere di pegno sono trattate come titoli ipotecari;
b.   50 per cento: per gli investimenti in azioni;
c.   30 per cento: per gli investimenti immobiliari, di cui al massimo un terzo all'estero;
d.   15 per cento: per gli investimenti alternativi;
e.   30 per cento: per gli investimenti in valute estere le cui fluttuazioni di cambio non sono assicurate;
f. [3]   10 per cento: per gli investimenti in infrastrutture;
g. [4]   5 per cento: per gli investimenti di cui all'articolo 53 capoverso 1 lettera dter.
 
[1] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 19 set. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 4651).
[2] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 6 giu. 2014, in vigore dal 1° lug. 2014 (RU 2014 1585).
[3] Introdotta dalla cifra I n. 2 dell'O del 26 ago. 2020 concernente modifiche nell'ambito della previdenza professionale, in vigore dal 1° ott. 2020 (RU 2020 3755).
[4] Introdotta dalla cifra I dell'O del 17 nov. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 794).
BVV 2 verlangen und dabei nicht danach differenzieren würde, ob es um (nur) Anlagebausteine verkaufende oder aber um Gesamtpaktlösungen anbietende Anlagestiftungen geht. Zu berücksichtigen ist in diesem Zusammenhang nicht zuletzt, dass gewisse Pauschalisierungen in der Rechtsetzung aus Praktikabilitätsgründen erforderlich und unter dem Aspekt der Rechtsgleichheit zulässig sind (vgl. E. 7.1). Der Umstand, dass das Erfordernis der Einhaltung der Kategoriebegrenzungen von Art. 55
RS 831.441.1 OPP-2 Ordinanza del 18 aprile 1984 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (OPP 2)

Art. 55 [1]   Limiti per categoria - (art. 71 cpv. 1 LPP)
  Alle singole categorie d'investimento si applicano i seguenti limiti riferiti al patrimonio totale:
a. [2]   50 per cento: per i titoli ipotecari svizzeri su immobili, costruzioni in diritto di superficie, nonché terreni edificabili; il valore di pegno non può tuttavia superare l'80 per cento del valore venale; le lettere di pegno sono trattate come titoli ipotecari;
b.   50 per cento: per gli investimenti in azioni;
c.   30 per cento: per gli investimenti immobiliari, di cui al massimo un terzo all'estero;
d.   15 per cento: per gli investimenti alternativi;
e.   30 per cento: per gli investimenti in valute estere le cui fluttuazioni di cambio non sono assicurate;
f. [3]   10 per cento: per gli investimenti in infrastrutture;
g. [4]   5 per cento: per gli investimenti di cui all'articolo 53 capoverso 1 lettera dter.
 
[1] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 19 set. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 4651).
[2] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 6 giu. 2014, in vigore dal 1° lug. 2014 (RU 2014 1585).
[3] Introdotta dalla cifra I n. 2 dell'O del 26 ago. 2020 concernente modifiche nell'ambito della previdenza professionale, in vigore dal 1° ott. 2020 (RU 2020 3755).
[4] Introdotta dalla cifra I dell'O del 17 nov. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 794).
BVV 2 den Verhältnissen des Einzelfalles bei gemischten Anlagegruppen von Anlagestiftungen nicht immer vollumfänglich gerecht wird, steht deshalb einer entsprechenden Regelung ohne die genannte Differenzierung nicht entgegen. Im Übrigen ist hier darauf hinzuweisen, dass KRIEMLERs Behauptung, wonach 90 Prozent der Anlagegruppen von Anlagestiftungen für die Vorsorgeeinrichtungen einzig Bausteine für eine eigene Asset Allocation bilden, nicht belegt ist. Es lässt sich daher vorliegend nicht annehmen, dass in 90 Prozent der Fälle eine «Doppeldiversifikation» auf Ebene der Vorsorgeeinrichtung und auf Ebene der Anlagestiftung unangebracht ist.
Vorliegend ohnehin nicht zu beurteilen ist die Zweckmässigkeit einer Verordnungsregelung, wonach Anlagestiftungen bei gemischten Anlagegruppen unabhängig davon, ob sie lediglich Anlagebausteine verkaufen oder Gesamtpaketlösungen anbieten, die Kategoriebegrenzungen von Art. 55
RS 831.441.1 OPP-2 Ordinanza del 18 aprile 1984 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (OPP 2)

Art. 55 [1]   Limiti per categoria - (art. 71 cpv. 1 LPP)
  Alle singole categorie d'investimento si applicano i seguenti limiti riferiti al patrimonio totale:
a. [2]   50 per cento: per i titoli ipotecari svizzeri su immobili, costruzioni in diritto di superficie, nonché terreni edificabili; il valore di pegno non può tuttavia superare l'80 per cento del valore venale; le lettere di pegno sono trattate come titoli ipotecari;
b.   50 per cento: per gli investimenti in azioni;
c.   30 per cento: per gli investimenti immobiliari, di cui al massimo un terzo all'estero;
d.   15 per cento: per gli investimenti alternativi;
e.   30 per cento: per gli investimenti in valute estere le cui fluttuazioni di cambio non sono assicurate;
f. [3]   10 per cento: per gli investimenti in infrastrutture;
g. [4]   5 per cento: per gli investimenti di cui all'articolo 53 capoverso 1 lettera dter.
 
[1] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 19 set. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 4651).
[2] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 6 giu. 2014, in vigore dal 1° lug. 2014 (RU 2014 1585).
[3] Introdotta dalla cifra I n. 2 dell'O del 26 ago. 2020 concernente modifiche nell'ambito della previdenza professionale, in vigore dal 1° ott. 2020 (RU 2020 3755).
[4] Introdotta dalla cifra I dell'O del 17 nov. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 794).
BVV 2 einzuhalten haben (vgl. E. 6.2).

Seite 20

A-4092/2016

9.6 Im Weiteren würde sich eine Verordnungsregelung, nach welcher die Kategoriebegrenzungen von Art. 55
RS 831.441.1 OPP-2 Ordinanza del 18 aprile 1984 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (OPP 2)

Art. 55 [1]   Limiti per categoria - (art. 71 cpv. 1 LPP)
  Alle singole categorie d'investimento si applicano i seguenti limiti riferiti al patrimonio totale:
a. [2]   50 per cento: per i titoli ipotecari svizzeri su immobili, costruzioni in diritto di superficie, nonché terreni edificabili; il valore di pegno non può tuttavia superare l'80 per cento del valore venale; le lettere di pegno sono trattate come titoli ipotecari;
b.   50 per cento: per gli investimenti in azioni;
c.   30 per cento: per gli investimenti immobiliari, di cui al massimo un terzo all'estero;
d.   15 per cento: per gli investimenti alternativi;
e.   30 per cento: per gli investimenti in valute estere le cui fluttuazioni di cambio non sono assicurate;
f. [3]   10 per cento: per gli investimenti in infrastrutture;
g. [4]   5 per cento: per gli investimenti di cui all'articolo 53 capoverso 1 lettera dter.
 
[1] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 19 set. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 4651).
[2] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 6 giu. 2014, in vigore dal 1° lug. 2014 (RU 2014 1585).
[3] Introdotta dalla cifra I n. 2 dell'O del 26 ago. 2020 concernente modifiche nell'ambito della previdenza professionale, in vigore dal 1° ott. 2020 (RU 2020 3755).
[4] Introdotta dalla cifra I dell'O del 17 nov. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 794).
BVV 2 bei gemischte Anlagegruppen von Anlagestiftungen einzuhalten sind, auch sonst als verfassungskonform erweisen. Insbesondere würde eine solche Regelung keinen unzulässigen Eingriff in die Eigentumsgarantie oder die Wirtschaftsfreiheit bedeuten. Zwar würden diese Freiheitsrechte damit eingeschränkt. Diese Einschränkungen wären aber zulässig. Zum einen stünden damit nämlich für die Anlagestiftungen (und die Vorsorgeeinrichtungen) keine schweren Eingriffe in die Eigentumsgarantie sowie die Wirtschaftsfreiheit auf dem Spiel und könnte folglich auch ohne Basis auf der Stufe eines formellen Gesetzes eine genügende gesetzliche Grundlage für diese Einschränkungen von Freiheitsrechten bejaht werden. Zum anderen lägen diese Einschränkungen im öffentlichen Interesse, indem sie namentlich der Rechtssicherheit dienen würden (vgl. E. 9.5). Das Erfordernis der Einhaltung der Kategoriebegrenzungen von Art. 55
RS 831.441.1 OPP-2 Ordinanza del 18 aprile 1984 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (OPP 2)

Art. 55 [1]   Limiti per categoria - (art. 71 cpv. 1 LPP)
  Alle singole categorie d'investimento si applicano i seguenti limiti riferiti al patrimonio totale:
a. [2]   50 per cento: per i titoli ipotecari svizzeri su immobili, costruzioni in diritto di superficie, nonché terreni edificabili; il valore di pegno non può tuttavia superare l'80 per cento del valore venale; le lettere di pegno sono trattate come titoli ipotecari;
b.   50 per cento: per gli investimenti in azioni;
c.   30 per cento: per gli investimenti immobiliari, di cui al massimo un terzo all'estero;
d.   15 per cento: per gli investimenti alternativi;
e.   30 per cento: per gli investimenti in valute estere le cui fluttuazioni di cambio non sono assicurate;
f. [3]   10 per cento: per gli investimenti in infrastrutture;
g. [4]   5 per cento: per gli investimenti di cui all'articolo 53 capoverso 1 lettera dter.
 
[1] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 19 set. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 4651).
[2] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 6 giu. 2014, in vigore dal 1° lug. 2014 (RU 2014 1585).
[3] Introdotta dalla cifra I n. 2 dell'O del 26 ago. 2020 concernente modifiche nell'ambito della previdenza professionale, in vigore dal 1° ott. 2020 (RU 2020 3755).
[4] Introdotta dalla cifra I dell'O del 17 nov. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 794).
BVV 2 bei gemischten Anlagegruppen von Anlagestiftungen wäre auch verhältnismässig, zumal die Erfüllung dieses Erfordernisses relativ leicht sichergestellt und überprüft werden kann. In diesem Zusammenhang ist erneut darauf hinzuweisen, dass das Bundesverwaltungsgericht die Zweckmässigkeit der in Frage stehenden allfälligen Verordnungsregelung, wonach die Kategoriebegrenzungen von Art. 55
RS 831.441.1 OPP-2 Ordinanza del 18 aprile 1984 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (OPP 2)

Art. 55 [1]   Limiti per categoria - (art. 71 cpv. 1 LPP)
  Alle singole categorie d'investimento si applicano i seguenti limiti riferiti al patrimonio totale:
a. [2]   50 per cento: per i titoli ipotecari svizzeri su immobili, costruzioni in diritto di superficie, nonché terreni edificabili; il valore di pegno non può tuttavia superare l'80 per cento del valore venale; le lettere di pegno sono trattate come titoli ipotecari;
b.   50 per cento: per gli investimenti in azioni;
c.   30 per cento: per gli investimenti immobiliari, di cui al massimo un terzo all'estero;
d.   15 per cento: per gli investimenti alternativi;
e.   30 per cento: per gli investimenti in valute estere le cui fluttuazioni di cambio non sono assicurate;
f. [3]   10 per cento: per gli investimenti in infrastrutture;
g. [4]   5 per cento: per gli investimenti di cui all'articolo 53 capoverso 1 lettera dter.
 
[1] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 19 set. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 4651).
[2] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 6 giu. 2014, in vigore dal 1° lug. 2014 (RU 2014 1585).
[3] Introdotta dalla cifra I n. 2 dell'O del 26 ago. 2020 concernente modifiche nell'ambito della previdenza professionale, in vigore dal 1° ott. 2020 (RU 2020 3755).
[4] Introdotta dalla cifra I dell'O del 17 nov. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 794).
BVV 2 bei Anlagegruppen von Anlagestiftungen einzuhalten sind, nicht zu prüfen hat (vgl. E. 6.2).
10.
10.1 Aus den vorstehenden Ausführungen ergibt sich, dass eine mit Art. 26 Abs. 1
RS 831.403.2 OFond Ordinanza del 22 giugno 2011 sulle fondazioni d'investimento (OFond)

Art. 26   Disposizioni generali - (art. 53k lett. d LPP)
  1.   Se la presente ordinanza non dispone altrimenti, gli articoli 49-56a OPP 2 [1], eccetto l'articolo 50 capoversi 2 e 4, si applicano per analogia al patrimonio d'investimento. [2]
  2.   Il principio dell'adeguata ripartizione dei rischi si applica a tutti i gruppi d'investimento nel quadro del loro focus di investimento.
  3.   Il rischio di controparte inerente ai crediti di un gruppo d'investimento va limitato al 10 per cento del patrimonio per ciascun debitore. Sono ammesse deroghe per i crediti nei confronti della Confederazione e degli istituti svizzeri di emissione di obbligazioni fondiarie. [3]
  4.   Sono vietati i gruppi d'investimento che possono creare l'obbligo di effettuare versamenti suppletivi. [4]
  5.   La fondazione assicura che in ogni gruppo d'investimento vi sia un'adeguata gestione della liquidità.
  6.   All'interno del gruppo d'investimento e degli investimenti collettivi da esso detenuti sono ammesse soltanto assunzioni di credito a breve termine motivate da esigenze tecniche.
  7.   È possibile derogare temporaneamente e in casi specifici alle direttive di investimento qualora lo richiedano con urgenza gli interessi degli investitori e il presidente del consiglio di fondazione dia il suo assenso. Le deroghe devono essere segnalate e motivate nell'allegato del conto annuale.
  8.   Le deroghe alle raccomandazioni tecniche dell'autorità di vigilanza circa il collocamento del patrimonio d'investimento devono figurare nel prospetto del gruppo d'investimento o, in assenza di un prospetto, nell'allegato del conto annuale.
  9.   In singoli casi motivati, l'autorità di vigilanza può autorizzare deroghe alle disposizioni della presente sezione e subordinarle a condizioni.
 
[1] RS 831.441.1
[2] Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 giu. 2019, in vigore dal 1° ago. 2019 (RU 2019 2221).
[3] Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 giu. 2019, in vigore dal 1° ago. 2019 (RU 2019 2221).
[4] Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 giu. 2019, in vigore dal 1° ago. 2019 (RU 2019 2221).
ASV allenfalls statuierte Verordnungsregelung, wonach bei gemischten Anlagegruppen von Anlagestiftungen die Kategoriebegrenzungen von Art. 55
RS 831.441.1 OPP-2 Ordinanza del 18 aprile 1984 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (OPP 2)

Art. 55 [1]   Limiti per categoria - (art. 71 cpv. 1 LPP)
  Alle singole categorie d'investimento si applicano i seguenti limiti riferiti al patrimonio totale:
a. [2]   50 per cento: per i titoli ipotecari svizzeri su immobili, costruzioni in diritto di superficie, nonché terreni edificabili; il valore di pegno non può tuttavia superare l'80 per cento del valore venale; le lettere di pegno sono trattate come titoli ipotecari;
b.   50 per cento: per gli investimenti in azioni;
c.   30 per cento: per gli investimenti immobiliari, di cui al massimo un terzo all'estero;
d.   15 per cento: per gli investimenti alternativi;
e.   30 per cento: per gli investimenti in valute estere le cui fluttuazioni di cambio non sono assicurate;
f. [3]   10 per cento: per gli investimenti in infrastrutture;
g. [4]   5 per cento: per gli investimenti di cui all'articolo 53 capoverso 1 lettera dter.
 
[1] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 19 set. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 4651).
[2] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 6 giu. 2014, in vigore dal 1° lug. 2014 (RU 2014 1585).
[3] Introdotta dalla cifra I n. 2 dell'O del 26 ago. 2020 concernente modifiche nell'ambito della previdenza professionale, in vigore dal 1° ott. 2020 (RU 2020 3755).
[4] Introdotta dalla cifra I dell'O del 17 nov. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 794).
BVV 2 einzuhalten sind, mit dem übergeordneten Recht in Einklang stünde. Zu klären bleibt, ob Art. 26 Abs. 1
RS 831.403.2 OFond Ordinanza del 22 giugno 2011 sulle fondazioni d'investimento (OFond)

Art. 26   Disposizioni generali - (art. 53k lett. d LPP)
  1.   Se la presente ordinanza non dispone altrimenti, gli articoli 49-56a OPP 2 [1], eccetto l'articolo 50 capoversi 2 e 4, si applicano per analogia al patrimonio d'investimento. [2]
  2.   Il principio dell'adeguata ripartizione dei rischi si applica a tutti i gruppi d'investimento nel quadro del loro focus di investimento.
  3.   Il rischio di controparte inerente ai crediti di un gruppo d'investimento va limitato al 10 per cento del patrimonio per ciascun debitore. Sono ammesse deroghe per i crediti nei confronti della Confederazione e degli istituti svizzeri di emissione di obbligazioni fondiarie. [3]
  4.   Sono vietati i gruppi d'investimento che possono creare l'obbligo di effettuare versamenti suppletivi. [4]
  5.   La fondazione assicura che in ogni gruppo d'investimento vi sia un'adeguata gestione della liquidità.
  6.   All'interno del gruppo d'investimento e degli investimenti collettivi da esso detenuti sono ammesse soltanto assunzioni di credito a breve termine motivate da esigenze tecniche.
  7.   È possibile derogare temporaneamente e in casi specifici alle direttive di investimento qualora lo richiedano con urgenza gli interessi degli investitori e il presidente del consiglio di fondazione dia il suo assenso. Le deroghe devono essere segnalate e motivate nell'allegato del conto annuale.
  8.   Le deroghe alle raccomandazioni tecniche dell'autorità di vigilanza circa il collocamento del patrimonio d'investimento devono figurare nel prospetto del gruppo d'investimento o, in assenza di un prospetto, nell'allegato del conto annuale.
  9.   In singoli casi motivati, l'autorità di vigilanza può autorizzare deroghe alle disposizioni della presente sezione e subordinarle a condizioni.
 
[1] RS 831.441.1
[2] Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 giu. 2019, in vigore dal 1° ago. 2019 (RU 2019 2221).
[3] Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 giu. 2019, in vigore dal 1° ago. 2019 (RU 2019 2221).
[4] Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 giu. 2019, in vigore dal 1° ago. 2019 (RU 2019 2221).
ASV tatsächlich eine solche Regelung vorsieht.
10.2
10.2.1 Art. 26 Abs. 1
RS 831.403.2 OFond Ordinanza del 22 giugno 2011 sulle fondazioni d'investimento (OFond)

Art. 26   Disposizioni generali - (art. 53k lett. d LPP)
  1.   Se la presente ordinanza non dispone altrimenti, gli articoli 49-56a OPP 2 [1], eccetto l'articolo 50 capoversi 2 e 4, si applicano per analogia al patrimonio d'investimento. [2]
  2.   Il principio dell'adeguata ripartizione dei rischi si applica a tutti i gruppi d'investimento nel quadro del loro focus di investimento.
  3.   Il rischio di controparte inerente ai crediti di un gruppo d'investimento va limitato al 10 per cento del patrimonio per ciascun debitore. Sono ammesse deroghe per i crediti nei confronti della Confederazione e degli istituti svizzeri di emissione di obbligazioni fondiarie. [3]
  4.   Sono vietati i gruppi d'investimento che possono creare l'obbligo di effettuare versamenti suppletivi. [4]
  5.   La fondazione assicura che in ogni gruppo d'investimento vi sia un'adeguata gestione della liquidità.
  6.   All'interno del gruppo d'investimento e degli investimenti collettivi da esso detenuti sono ammesse soltanto assunzioni di credito a breve termine motivate da esigenze tecniche.
  7.   È possibile derogare temporaneamente e in casi specifici alle direttive di investimento qualora lo richiedano con urgenza gli interessi degli investitori e il presidente del consiglio di fondazione dia il suo assenso. Le deroghe devono essere segnalate e motivate nell'allegato del conto annuale.
  8.   Le deroghe alle raccomandazioni tecniche dell'autorità di vigilanza circa il collocamento del patrimonio d'investimento devono figurare nel prospetto del gruppo d'investimento o, in assenza di un prospetto, nell'allegato del conto annuale.
  9.   In singoli casi motivati, l'autorità di vigilanza può autorizzare deroghe alle disposizioni della presente sezione e subordinarle a condizioni.
 
[1] RS 831.441.1
[2] Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 giu. 2019, in vigore dal 1° ago. 2019 (RU 2019 2221).
[3] Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 giu. 2019, in vigore dal 1° ago. 2019 (RU 2019 2221).
[4] Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 giu. 2019, in vigore dal 1° ago. 2019 (RU 2019 2221).
ASV würde dann nicht vorschreiben, dass bei gemischten Anlagegruppen von Anlagestiftungen die Kategoriebegrenzungen von Art. 55
RS 831.441.1 OPP-2 Ordinanza del 18 aprile 1984 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (OPP 2)

Art. 55 [1]   Limiti per categoria - (art. 71 cpv. 1 LPP)
  Alle singole categorie d'investimento si applicano i seguenti limiti riferiti al patrimonio totale:
a. [2]   50 per cento: per i titoli ipotecari svizzeri su immobili, costruzioni in diritto di superficie, nonché terreni edificabili; il valore di pegno non può tuttavia superare l'80 per cento del valore venale; le lettere di pegno sono trattate come titoli ipotecari;
b.   50 per cento: per gli investimenti in azioni;
c.   30 per cento: per gli investimenti immobiliari, di cui al massimo un terzo all'estero;
d.   15 per cento: per gli investimenti alternativi;
e.   30 per cento: per gli investimenti in valute estere le cui fluttuazioni di cambio non sono assicurate;
f. [3]   10 per cento: per gli investimenti in infrastrutture;
g. [4]   5 per cento: per gli investimenti di cui all'articolo 53 capoverso 1 lettera dter.
 
[1] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 19 set. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 4651).
[2] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 6 giu. 2014, in vigore dal 1° lug. 2014 (RU 2014 1585).
[3] Introdotta dalla cifra I n. 2 dell'O del 26 ago. 2020 concernente modifiche nell'ambito della previdenza professionale, in vigore dal 1° ott. 2020 (RU 2020 3755).
[4] Introdotta dalla cifra I dell'O del 17 nov. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 794).
BVV 2 einzuhalten sind, wenn Art. 29
RS 831.403.2 OFond Ordinanza del 22 giugno 2011 sulle fondazioni d'investimento (OFond)

Art. 29   Gruppi d'investimento misti - (art. 53k lett. d LPP)
  1.   Ai gruppi d'investimento misti si applicano i principi seguenti: [1]
a.   le obbligazioni sono ripartite in modo adeguato secondo le branche, le regioni e le scadenze;
b.   le azioni sono ripartite in modo adeguato secondo le branche e le regioni;
c.   gli investimenti immobiliari sono ripartiti in modo adeguato secondo le regioni e il tipo di utilizzazione; possono essere circoscritti alla Svizzera e agli immobili abitativi;
d. [2]   in caso di superamento del limite previsto per i crediti nei confronti del singolo debitore e di quello per partecipazioni a società (art. 26a):il superamento del limite deve risultare esplicitamente dal nome del gruppo d'investimento o dal suo complemento,le direttive d'investimento devono stabilire quali limiti possono essere superati e in che misura, edalle pubblicazioni periodiche e dal rapporto annuale deve risultare chiaramente quali limiti sono stati superati e in che misura;
1.   il superamento del limite deve risultare esplicitamente dal nome del gruppo d'investimento o dal suo complemento,
2.   le direttive d'investimento devono stabilire quali limiti possono essere superati e in che misura, e
3.   dalle pubblicazioni periodiche e dal rapporto annuale deve risultare chiaramente quali limiti sono stati superati e in che misura;
e. [3]   i limiti di cui all'articolo 55 OPP 2 possono essere superati, se sono adempiute le condizioni di cui alla lettera d e la quota degli investimenti alternativi non supera il 25 per cento del patrimonio del gruppo d'investimento.
  2.   L'articolo 27 si applica per analogia agli investimenti immobiliari.
  3.   Gli investimenti alternativi sono autorizzati mediante:
a.   i gruppi d'investimento secondo l'articolo 28;
b. [4]   gli investimenti collettivi secondo l'articolo 30;
c.   i certificati e i prodotti strutturati, sempre che si basino su un ampio indice nel settore degli investimenti alternativi.
 
[1] Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 giu. 2019, in vigore dal 1° ago. 2019 (RU 2019 2221).
[2] Introdotta dal n. I dell'O del 21 giu. 2019, in vigore dal 1° ago. 2019 (RU 2019 2221).
[3] Introdotta dal n. I dell'O del 21 giu. 2019, in vigore dal 1° ago. 2019 (RU 2019 2221).
[4] Nuovo testo giusta l'all. n. 4 dell'O del 31 gen. 2024, in vigore dal 1° mar. 2024 (RU 2024 73).
ASV betreffend diese Anlagegruppen eine abschliessende Ordnung aufstellte. Soweit hier interessierend sieht Art. 29
RS 831.403.2 OFond Ordinanza del 22 giugno 2011 sulle fondazioni d'investimento (OFond)

Art. 29   Gruppi d'investimento misti - (art. 53k lett. d LPP)
  1.   Ai gruppi d'investimento misti si applicano i principi seguenti: [1]
a.   le obbligazioni sono ripartite in modo adeguato secondo le branche, le regioni e le scadenze;
b.   le azioni sono ripartite in modo adeguato secondo le branche e le regioni;
c.   gli investimenti immobiliari sono ripartiti in modo adeguato secondo le regioni e il tipo di utilizzazione; possono essere circoscritti alla Svizzera e agli immobili abitativi;
d. [2]   in caso di superamento del limite previsto per i crediti nei confronti del singolo debitore e di quello per partecipazioni a società (art. 26a):il superamento del limite deve risultare esplicitamente dal nome del gruppo d'investimento o dal suo complemento,le direttive d'investimento devono stabilire quali limiti possono essere superati e in che misura, edalle pubblicazioni periodiche e dal rapporto annuale deve risultare chiaramente quali limiti sono stati superati e in che misura;
1.   il superamento del limite deve risultare esplicitamente dal nome del gruppo d'investimento o dal suo complemento,
2.   le direttive d'investimento devono stabilire quali limiti possono essere superati e in che misura, e
3.   dalle pubblicazioni periodiche e dal rapporto annuale deve risultare chiaramente quali limiti sono stati superati e in che misura;
e. [3]   i limiti di cui all'articolo 55 OPP 2 possono essere superati, se sono adempiute le condizioni di cui alla lettera d e la quota degli investimenti alternativi non supera il 25 per cento del patrimonio del gruppo d'investimento.
  2.   L'articolo 27 si applica per analogia agli investimenti immobiliari.
  3.   Gli investimenti alternativi sono autorizzati mediante:
a.   i gruppi d'investimento secondo l'articolo 28;
b. [4]   gli investimenti collettivi secondo l'articolo 30;
c.   i certificati e i prodotti strutturati, sempre che si basino su un ampio indice nel settore degli investimenti alternativi.
 
[1] Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 giu. 2019, in vigore dal 1° ago. 2019 (RU 2019 2221).
[2] Introdotta dal n. I dell'O del 21 giu. 2019, in vigore dal 1° ago. 2019 (RU 2019 2221).
[3] Introdotta dal n. I dell'O del 21 giu. 2019, in vigore dal 1° ago. 2019 (RU 2019 2221).
[4] Nuovo testo giusta l'all. n. 4 dell'O del 31 gen. 2024, in vigore dal 1° mar. 2024 (RU 2024 73).
(Abs. 1) ASV für Obligationen, Aktien und Immobilien bei gemischten Anlagegruppen geltende «Verteilungsgrundsätze» vor (vgl. E. 4.5). Die in dieser Vorschrift genannten Verteilungsgrundsätze betreffen jedoch nicht die Verteilung des Vermögens auf Seite 21

A-4092/2016

verschiedene Anlagekategorien, sondern einzig die Verteilung innerhalb einzelner Anlagekategorien. Ob der Verordnungsgeber bei Erlass von Art. 29
RS 831.403.2 OFond Ordinanza del 22 giugno 2011 sulle fondazioni d'investimento (OFond)

Art. 29   Gruppi d'investimento misti - (art. 53k lett. d LPP)
  1.   Ai gruppi d'investimento misti si applicano i principi seguenti: [1]
a.   le obbligazioni sono ripartite in modo adeguato secondo le branche, le regioni e le scadenze;
b.   le azioni sono ripartite in modo adeguato secondo le branche e le regioni;
c.   gli investimenti immobiliari sono ripartiti in modo adeguato secondo le regioni e il tipo di utilizzazione; possono essere circoscritti alla Svizzera e agli immobili abitativi;
d. [2]   in caso di superamento del limite previsto per i crediti nei confronti del singolo debitore e di quello per partecipazioni a società (art. 26a):il superamento del limite deve risultare esplicitamente dal nome del gruppo d'investimento o dal suo complemento,le direttive d'investimento devono stabilire quali limiti possono essere superati e in che misura, edalle pubblicazioni periodiche e dal rapporto annuale deve risultare chiaramente quali limiti sono stati superati e in che misura;
1.   il superamento del limite deve risultare esplicitamente dal nome del gruppo d'investimento o dal suo complemento,
2.   le direttive d'investimento devono stabilire quali limiti possono essere superati e in che misura, e
3.   dalle pubblicazioni periodiche e dal rapporto annuale deve risultare chiaramente quali limiti sono stati superati e in che misura;
e. [3]   i limiti di cui all'articolo 55 OPP 2 possono essere superati, se sono adempiute le condizioni di cui alla lettera d e la quota degli investimenti alternativi non supera il 25 per cento del patrimonio del gruppo d'investimento.
  2.   L'articolo 27 si applica per analogia agli investimenti immobiliari.
  3.   Gli investimenti alternativi sono autorizzati mediante:
a.   i gruppi d'investimento secondo l'articolo 28;
b. [4]   gli investimenti collettivi secondo l'articolo 30;
c.   i certificati e i prodotti strutturati, sempre che si basino su un ampio indice nel settore degli investimenti alternativi.
 
[1] Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 giu. 2019, in vigore dal 1° ago. 2019 (RU 2019 2221).
[2] Introdotta dal n. I dell'O del 21 giu. 2019, in vigore dal 1° ago. 2019 (RU 2019 2221).
[3] Introdotta dal n. I dell'O del 21 giu. 2019, in vigore dal 1° ago. 2019 (RU 2019 2221).
[4] Nuovo testo giusta l'all. n. 4 dell'O del 31 gen. 2024, in vigore dal 1° mar. 2024 (RU 2024 73).
(Abs. 1) ASV im Sinne eines qualifizierten Schweigens bewusst auf die Statuierung von Grundsätzen betreffend die Verteilung des Gesamtvermögens auf die verschiedenen Anlagekategorien verzichtet hat, ist mittels Auslegung zu ermitteln (vgl. E. 2.3).
10.2.2 Der einleitende Passus von Art. 29 Abs. 1
RS 831.403.2 OFond Ordinanza del 22 giugno 2011 sulle fondazioni d'investimento (OFond)

Art. 29   Gruppi d'investimento misti - (art. 53k lett. d LPP)
  1.   Ai gruppi d'investimento misti si applicano i principi seguenti: [1]
a.   le obbligazioni sono ripartite in modo adeguato secondo le branche, le regioni e le scadenze;
b.   le azioni sono ripartite in modo adeguato secondo le branche e le regioni;
c.   gli investimenti immobiliari sono ripartiti in modo adeguato secondo le regioni e il tipo di utilizzazione; possono essere circoscritti alla Svizzera e agli immobili abitativi;
d. [2]   in caso di superamento del limite previsto per i crediti nei confronti del singolo debitore e di quello per partecipazioni a società (art. 26a):il superamento del limite deve risultare esplicitamente dal nome del gruppo d'investimento o dal suo complemento,le direttive d'investimento devono stabilire quali limiti possono essere superati e in che misura, edalle pubblicazioni periodiche e dal rapporto annuale deve risultare chiaramente quali limiti sono stati superati e in che misura;
1.   il superamento del limite deve risultare esplicitamente dal nome del gruppo d'investimento o dal suo complemento,
2.   le direttive d'investimento devono stabilire quali limiti possono essere superati e in che misura, e
3.   dalle pubblicazioni periodiche e dal rapporto annuale deve risultare chiaramente quali limiti sono stati superati e in che misura;
e. [3]   i limiti di cui all'articolo 55 OPP 2 possono essere superati, se sono adempiute le condizioni di cui alla lettera d e la quota degli investimenti alternativi non supera il 25 per cento del patrimonio del gruppo d'investimento.
  2.   L'articolo 27 si applica per analogia agli investimenti immobiliari.
  3.   Gli investimenti alternativi sono autorizzati mediante:
a.   i gruppi d'investimento secondo l'articolo 28;
b. [4]   gli investimenti collettivi secondo l'articolo 30;
c.   i certificati e i prodotti strutturati, sempre che si basino su un ampio indice nel settore degli investimenti alternativi.
 
[1] Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 giu. 2019, in vigore dal 1° ago. 2019 (RU 2019 2221).
[2] Introdotta dal n. I dell'O del 21 giu. 2019, in vigore dal 1° ago. 2019 (RU 2019 2221).
[3] Introdotta dal n. I dell'O del 21 giu. 2019, in vigore dal 1° ago. 2019 (RU 2019 2221).
[4] Nuovo testo giusta l'all. n. 4 dell'O del 31 gen. 2024, in vigore dal 1° mar. 2024 (RU 2024 73).
ASV «Für gemischte Anlagegruppen gelten folgende Verteilungsgrundsätze» spricht an sich dafür, dass für gemischte Anlagegruppen keine anderen als die in dieser Vorschrift erwähnten Verteilungsgrundsätze gelten und der Verordnungsgeber somit hinsichtlich der Frage der Verteilung des Vermögens auf verschiedene Anlagegruppen qualifiziert geschwiegen hat (nichts anderes ergibt sich aus dem Wortlaut von Art. 29 Abs. 2
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Art. 29   Gruppi d'investimento misti - (art. 53k lett. d LPP)
  1.   Ai gruppi d'investimento misti si applicano i principi seguenti: [1]
a.   le obbligazioni sono ripartite in modo adeguato secondo le branche, le regioni e le scadenze;
b.   le azioni sono ripartite in modo adeguato secondo le branche e le regioni;
c.   gli investimenti immobiliari sono ripartiti in modo adeguato secondo le regioni e il tipo di utilizzazione; possono essere circoscritti alla Svizzera e agli immobili abitativi;
d. [2]   in caso di superamento del limite previsto per i crediti nei confronti del singolo debitore e di quello per partecipazioni a società (art. 26a):il superamento del limite deve risultare esplicitamente dal nome del gruppo d'investimento o dal suo complemento,le direttive d'investimento devono stabilire quali limiti possono essere superati e in che misura, edalle pubblicazioni periodiche e dal rapporto annuale deve risultare chiaramente quali limiti sono stati superati e in che misura;
1.   il superamento del limite deve risultare esplicitamente dal nome del gruppo d'investimento o dal suo complemento,
2.   le direttive d'investimento devono stabilire quali limiti possono essere superati e in che misura, e
3.   dalle pubblicazioni periodiche e dal rapporto annuale deve risultare chiaramente quali limiti sono stati superati e in che misura;
e. [3]   i limiti di cui all'articolo 55 OPP 2 possono essere superati, se sono adempiute le condizioni di cui alla lettera d e la quota degli investimenti alternativi non supera il 25 per cento del patrimonio del gruppo d'investimento.
  2.   L'articolo 27 si applica per analogia agli investimenti immobiliari.
  3.   Gli investimenti alternativi sono autorizzati mediante:
a.   i gruppi d'investimento secondo l'articolo 28;
b. [4]   gli investimenti collettivi secondo l'articolo 30;
c.   i certificati e i prodotti strutturati, sempre che si basino su un ampio indice nel settore degli investimenti alternativi.
 
[1] Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 giu. 2019, in vigore dal 1° ago. 2019 (RU 2019 2221).
[2] Introdotta dal n. I dell'O del 21 giu. 2019, in vigore dal 1° ago. 2019 (RU 2019 2221).
[3] Introdotta dal n. I dell'O del 21 giu. 2019, in vigore dal 1° ago. 2019 (RU 2019 2221).
[4] Nuovo testo giusta l'all. n. 4 dell'O del 31 gen. 2024, in vigore dal 1° mar. 2024 (RU 2024 73).
und 3
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Art. 29   Gruppi d'investimento misti - (art. 53k lett. d LPP)
  1.   Ai gruppi d'investimento misti si applicano i principi seguenti: [1]
a.   le obbligazioni sono ripartite in modo adeguato secondo le branche, le regioni e le scadenze;
b.   le azioni sono ripartite in modo adeguato secondo le branche e le regioni;
c.   gli investimenti immobiliari sono ripartiti in modo adeguato secondo le regioni e il tipo di utilizzazione; possono essere circoscritti alla Svizzera e agli immobili abitativi;
d. [2]   in caso di superamento del limite previsto per i crediti nei confronti del singolo debitore e di quello per partecipazioni a società (art. 26a):il superamento del limite deve risultare esplicitamente dal nome del gruppo d'investimento o dal suo complemento,le direttive d'investimento devono stabilire quali limiti possono essere superati e in che misura, edalle pubblicazioni periodiche e dal rapporto annuale deve risultare chiaramente quali limiti sono stati superati e in che misura;
1.   il superamento del limite deve risultare esplicitamente dal nome del gruppo d'investimento o dal suo complemento,
2.   le direttive d'investimento devono stabilire quali limiti possono essere superati e in che misura, e
3.   dalle pubblicazioni periodiche e dal rapporto annuale deve risultare chiaramente quali limiti sono stati superati e in che misura;
e. [3]   i limiti di cui all'articolo 55 OPP 2 possono essere superati, se sono adempiute le condizioni di cui alla lettera d e la quota degli investimenti alternativi non supera il 25 per cento del patrimonio del gruppo d'investimento.
  2.   L'articolo 27 si applica per analogia agli investimenti immobiliari.
  3.   Gli investimenti alternativi sono autorizzati mediante:
a.   i gruppi d'investimento secondo l'articolo 28;
b. [4]   gli investimenti collettivi secondo l'articolo 30;
c.   i certificati e i prodotti strutturati, sempre che si basino su un ampio indice nel settore degli investimenti alternativi.
 
[1] Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 giu. 2019, in vigore dal 1° ago. 2019 (RU 2019 2221).
[2] Introdotta dal n. I dell'O del 21 giu. 2019, in vigore dal 1° ago. 2019 (RU 2019 2221).
[3] Introdotta dal n. I dell'O del 21 giu. 2019, in vigore dal 1° ago. 2019 (RU 2019 2221).
[4] Nuovo testo giusta l'all. n. 4 dell'O del 31 gen. 2024, in vigore dal 1° mar. 2024 (RU 2024 73).
ASV). Es bestehen jedoch triftige Gründe für die Annahme, dass dieser Wortlaut von Art. 29
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Art. 29   Gruppi d'investimento misti - (art. 53k lett. d LPP)
  1.   Ai gruppi d'investimento misti si applicano i principi seguenti: [1]
a.   le obbligazioni sono ripartite in modo adeguato secondo le branche, le regioni e le scadenze;
b.   le azioni sono ripartite in modo adeguato secondo le branche e le regioni;
c.   gli investimenti immobiliari sono ripartiti in modo adeguato secondo le regioni e il tipo di utilizzazione; possono essere circoscritti alla Svizzera e agli immobili abitativi;
d. [2]   in caso di superamento del limite previsto per i crediti nei confronti del singolo debitore e di quello per partecipazioni a società (art. 26a):il superamento del limite deve risultare esplicitamente dal nome del gruppo d'investimento o dal suo complemento,le direttive d'investimento devono stabilire quali limiti possono essere superati e in che misura, edalle pubblicazioni periodiche e dal rapporto annuale deve risultare chiaramente quali limiti sono stati superati e in che misura;
1.   il superamento del limite deve risultare esplicitamente dal nome del gruppo d'investimento o dal suo complemento,
2.   le direttive d'investimento devono stabilire quali limiti possono essere superati e in che misura, e
3.   dalle pubblicazioni periodiche e dal rapporto annuale deve risultare chiaramente quali limiti sono stati superati e in che misura;
e. [3]   i limiti di cui all'articolo 55 OPP 2 possono essere superati, se sono adempiute le condizioni di cui alla lettera d e la quota degli investimenti alternativi non supera il 25 per cento del patrimonio del gruppo d'investimento.
  2.   L'articolo 27 si applica per analogia agli investimenti immobiliari.
  3.   Gli investimenti alternativi sono autorizzati mediante:
a.   i gruppi d'investimento secondo l'articolo 28;
b. [4]   gli investimenti collettivi secondo l'articolo 30;
c.   i certificati e i prodotti strutturati, sempre che si basino su un ampio indice nel settore degli investimenti alternativi.
 
[1] Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 giu. 2019, in vigore dal 1° ago. 2019 (RU 2019 2221).
[2] Introdotta dal n. I dell'O del 21 giu. 2019, in vigore dal 1° ago. 2019 (RU 2019 2221).
[3] Introdotta dal n. I dell'O del 21 giu. 2019, in vigore dal 1° ago. 2019 (RU 2019 2221).
[4] Nuovo testo giusta l'all. n. 4 dell'O del 31 gen. 2024, in vigore dal 1° mar. 2024 (RU 2024 73).
ASV nicht den wahren Sinn der Vorschrift wiedergibt:
Art. 29
RS 831.403.2 OFond Ordinanza del 22 giugno 2011 sulle fondazioni d'investimento (OFond)

Art. 29   Gruppi d'investimento misti - (art. 53k lett. d LPP)
  1.   Ai gruppi d'investimento misti si applicano i principi seguenti: [1]
a.   le obbligazioni sono ripartite in modo adeguato secondo le branche, le regioni e le scadenze;
b.   le azioni sono ripartite in modo adeguato secondo le branche e le regioni;
c.   gli investimenti immobiliari sono ripartiti in modo adeguato secondo le regioni e il tipo di utilizzazione; possono essere circoscritti alla Svizzera e agli immobili abitativi;
d. [2]   in caso di superamento del limite previsto per i crediti nei confronti del singolo debitore e di quello per partecipazioni a società (art. 26a):il superamento del limite deve risultare esplicitamente dal nome del gruppo d'investimento o dal suo complemento,le direttive d'investimento devono stabilire quali limiti possono essere superati e in che misura, edalle pubblicazioni periodiche e dal rapporto annuale deve risultare chiaramente quali limiti sono stati superati e in che misura;
1.   il superamento del limite deve risultare esplicitamente dal nome del gruppo d'investimento o dal suo complemento,
2.   le direttive d'investimento devono stabilire quali limiti possono essere superati e in che misura, e
3.   dalle pubblicazioni periodiche e dal rapporto annuale deve risultare chiaramente quali limiti sono stati superati e in che misura;
e. [3]   i limiti di cui all'articolo 55 OPP 2 possono essere superati, se sono adempiute le condizioni di cui alla lettera d e la quota degli investimenti alternativi non supera il 25 per cento del patrimonio del gruppo d'investimento.
  2.   L'articolo 27 si applica per analogia agli investimenti immobiliari.
  3.   Gli investimenti alternativi sono autorizzati mediante:
a.   i gruppi d'investimento secondo l'articolo 28;
b. [4]   gli investimenti collettivi secondo l'articolo 30;
c.   i certificati e i prodotti strutturati, sempre che si basino su un ampio indice nel settore degli investimenti alternativi.
 
[1] Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 giu. 2019, in vigore dal 1° ago. 2019 (RU 2019 2221).
[2] Introdotta dal n. I dell'O del 21 giu. 2019, in vigore dal 1° ago. 2019 (RU 2019 2221).
[3] Introdotta dal n. I dell'O del 21 giu. 2019, in vigore dal 1° ago. 2019 (RU 2019 2221).
[4] Nuovo testo giusta l'all. n. 4 dell'O del 31 gen. 2024, in vigore dal 1° mar. 2024 (RU 2024 73).
ASV steht im gleichen Abschnitt der ASV wie Art. 26
RS 831.403.2 OFond Ordinanza del 22 giugno 2011 sulle fondazioni d'investimento (OFond)

Art. 26   Disposizioni generali - (art. 53k lett. d LPP)
  1.   Se la presente ordinanza non dispone altrimenti, gli articoli 49-56a OPP 2 [1], eccetto l'articolo 50 capoversi 2 e 4, si applicano per analogia al patrimonio d'investimento. [2]
  2.   Il principio dell'adeguata ripartizione dei rischi si applica a tutti i gruppi d'investimento nel quadro del loro focus di investimento.
  3.   Il rischio di controparte inerente ai crediti di un gruppo d'investimento va limitato al 10 per cento del patrimonio per ciascun debitore. Sono ammesse deroghe per i crediti nei confronti della Confederazione e degli istituti svizzeri di emissione di obbligazioni fondiarie. [3]
  4.   Sono vietati i gruppi d'investimento che possono creare l'obbligo di effettuare versamenti suppletivi. [4]
  5.   La fondazione assicura che in ogni gruppo d'investimento vi sia un'adeguata gestione della liquidità.
  6.   All'interno del gruppo d'investimento e degli investimenti collettivi da esso detenuti sono ammesse soltanto assunzioni di credito a breve termine motivate da esigenze tecniche.
  7.   È possibile derogare temporaneamente e in casi specifici alle direttive di investimento qualora lo richiedano con urgenza gli interessi degli investitori e il presidente del consiglio di fondazione dia il suo assenso. Le deroghe devono essere segnalate e motivate nell'allegato del conto annuale.
  8.   Le deroghe alle raccomandazioni tecniche dell'autorità di vigilanza circa il collocamento del patrimonio d'investimento devono figurare nel prospetto del gruppo d'investimento o, in assenza di un prospetto, nell'allegato del conto annuale.
  9.   In singoli casi motivati, l'autorità di vigilanza può autorizzare deroghe alle disposizioni della presente sezione e subordinarle a condizioni.
 
[1] RS 831.441.1
[2] Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 giu. 2019, in vigore dal 1° ago. 2019 (RU 2019 2221).
[3] Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 giu. 2019, in vigore dal 1° ago. 2019 (RU 2019 2221).
[4] Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 giu. 2019, in vigore dal 1° ago. 2019 (RU 2019 2221).
ASV mit der Überschrift «Allgemeine Bestimmungen», der ­ wie bereits erwähnt (E. 4.4) ­ in dessen Abs. 1 statuiert, dass für das Anlagevermögen sinngemäss und unter Ausnahme von Art. 50 Abs. 2
RS 831.441.1 OPP-2 Ordinanza del 18 aprile 1984 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (OPP 2)

Art. 50 [1]   Sicurezza e ripartizione dei rischi - (art. 71 cpv. 1 LPP)
  1.   L'istituto di previdenza deve scegliere, gestire e controllare accuratamente gli investimenti che opera.
  2.   All'atto dell'investimento del patrimonio, l'istituto di previdenza deve assicurarsi che la sicurezza del conseguimento degli scopi di previdenza sia garantita. La sicurezza deve essere valutata segnatamente tenendo conto della totalità degli attivi e dei passivi, nonché della struttura e dell'evoluzione prevedibile dell'effettivo degli assicurati. [2]
  3.   All'atto dell'investimento del patrimonio, l'istituto di previdenza deve rispettare il principio della ripartizione appropriata dei rischi; i mezzi devono, in particolare, essere ripartiti tra diverse categorie di investimenti, nonché tra parecchie regioni e settori economici. [3]
  4.   L'istituto di previdenza può, se il suo regolamento lo prevede, estendere le possibilità d'investimento secondo gli articoli 53 capoversi 1-4, 54, 54a, 54b capoverso 1, 55, 56, 56a capoversi 1 e 5 nonché 57 capoversi 2 e 3, purché comprovi in modo concludente nell'allegato al conto annuale l'osservanza dei capoversi 1-3. [4] Gli investimenti che comportano l'obbligo di effettuare versamenti suppletivi sono vietati. Fanno eccezione gli investimenti di cui all'articolo 53 capoverso 5 lettera c. [5]
  4bis.   Un istituto di previdenza che propone diverse strategie d'investimento nell'ambito di uno stesso piano di previdenza può, se il suo regolamento lo prevede, estendere le possibilità d'investimento secondo gli articoli 53 capoversi 1-4, 54, 54a, 54b capoverso 1, 55, 56 e 56a capoversi 1 e 5. Nell'allegato al conto annuale deve comprovare in modo concludente l'osservanza dei capoversi 1 e 3 e l'osservanza per analogia del capoverso 2. Gli investimenti che comportano l'obbligo di effettuare versamenti suppletivi sono vietati. [6]
  5.   Se le condizioni di cui ai capoversi 4 e 4bis per un'estensione delle possibilità di investimento non sono adempiute, l'autorità di vigilanza prende misure appropriate. Può anche esigere di adeguare l'investimento del patrimonio. [7]
  6.   L'osservanza degli articoli 53-57 non esime dall'obbligo di rispettare le prescrizioni dei capoversi 1-3. Questo non si applica agli investimenti secondo l'articolo 54 capoverso 2 lettere c e d. [8]
 
[1] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 20 mar. 2000, in vigore dal 1° apr. 2000 (RU 2000 1265).
[2] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 19 set. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 4651).
[3] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 6 giu. 2014, in vigore dal 1° lug. 2014 (RU 2014 1585).
[4] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 30 ago. 2017, in vigore dal 1° ott. 2017 (RU 2017 5021).
[5] Introdotto dalla cifra I dell'O del 19 set. 2008 (RU 2008 4651). Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 6 giu. 2014, in vigore dal 1° lug. 2014 (RU 2014 1585).
[6] Introdotto dalla cifra I dell'O del 30 ago. 2017, in vigore dal 1° ott. 2017 (RU 2017 5021).
[7] Introdotto dalla cifra I dell'O del 19 set. 2008 (RU 2008 4651). Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 30 ago. 2017, in vigore dal 1° ott. 2017 (RU 2017 5021).
[8] Introdotto dalla cifra I dell'O del 19 set. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 4651).
, 4
RS 831.441.1 OPP-2 Ordinanza del 18 aprile 1984 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (OPP 2)

Art. 50 [1]   Sicurezza e ripartizione dei rischi - (art. 71 cpv. 1 LPP)
  1.   L'istituto di previdenza deve scegliere, gestire e controllare accuratamente gli investimenti che opera.
  2.   All'atto dell'investimento del patrimonio, l'istituto di previdenza deve assicurarsi che la sicurezza del conseguimento degli scopi di previdenza sia garantita. La sicurezza deve essere valutata segnatamente tenendo conto della totalità degli attivi e dei passivi, nonché della struttura e dell'evoluzione prevedibile dell'effettivo degli assicurati. [2]
  3.   All'atto dell'investimento del patrimonio, l'istituto di previdenza deve rispettare il principio della ripartizione appropriata dei rischi; i mezzi devono, in particolare, essere ripartiti tra diverse categorie di investimenti, nonché tra parecchie regioni e settori economici. [3]
  4.   L'istituto di previdenza può, se il suo regolamento lo prevede, estendere le possibilità d'investimento secondo gli articoli 53 capoversi 1-4, 54, 54a, 54b capoverso 1, 55, 56, 56a capoversi 1 e 5 nonché 57 capoversi 2 e 3, purché comprovi in modo concludente nell'allegato al conto annuale l'osservanza dei capoversi 1-3. [4] Gli investimenti che comportano l'obbligo di effettuare versamenti suppletivi sono vietati. Fanno eccezione gli investimenti di cui all'articolo 53 capoverso 5 lettera c. [5]
  4bis.   Un istituto di previdenza che propone diverse strategie d'investimento nell'ambito di uno stesso piano di previdenza può, se il suo regolamento lo prevede, estendere le possibilità d'investimento secondo gli articoli 53 capoversi 1-4, 54, 54a, 54b capoverso 1, 55, 56 e 56a capoversi 1 e 5. Nell'allegato al conto annuale deve comprovare in modo concludente l'osservanza dei capoversi 1 e 3 e l'osservanza per analogia del capoverso 2. Gli investimenti che comportano l'obbligo di effettuare versamenti suppletivi sono vietati. [6]
  5.   Se le condizioni di cui ai capoversi 4 e 4bis per un'estensione delle possibilità di investimento non sono adempiute, l'autorità di vigilanza prende misure appropriate. Può anche esigere di adeguare l'investimento del patrimonio. [7]
  6.   L'osservanza degli articoli 53-57 non esime dall'obbligo di rispettare le prescrizioni dei capoversi 1-3. Questo non si applica agli investimenti secondo l'articolo 54 capoverso 2 lettere c e d. [8]
 
[1] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 20 mar. 2000, in vigore dal 1° apr. 2000 (RU 2000 1265).
[2] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 19 set. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 4651).
[3] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 6 giu. 2014, in vigore dal 1° lug. 2014 (RU 2014 1585).
[4] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 30 ago. 2017, in vigore dal 1° ott. 2017 (RU 2017 5021).
[5] Introdotto dalla cifra I dell'O del 19 set. 2008 (RU 2008 4651). Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 6 giu. 2014, in vigore dal 1° lug. 2014 (RU 2014 1585).
[6] Introdotto dalla cifra I dell'O del 30 ago. 2017, in vigore dal 1° ott. 2017 (RU 2017 5021).
[7] Introdotto dalla cifra I dell'O del 19 set. 2008 (RU 2008 4651). Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 30 ago. 2017, in vigore dal 1° ott. 2017 (RU 2017 5021).
[8] Introdotto dalla cifra I dell'O del 19 set. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 4651).
und 5
RS 831.441.1 OPP-2 Ordinanza del 18 aprile 1984 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (OPP 2)

Art. 50 [1]   Sicurezza e ripartizione dei rischi - (art. 71 cpv. 1 LPP)
  1.   L'istituto di previdenza deve scegliere, gestire e controllare accuratamente gli investimenti che opera.
  2.   All'atto dell'investimento del patrimonio, l'istituto di previdenza deve assicurarsi che la sicurezza del conseguimento degli scopi di previdenza sia garantita. La sicurezza deve essere valutata segnatamente tenendo conto della totalità degli attivi e dei passivi, nonché della struttura e dell'evoluzione prevedibile dell'effettivo degli assicurati. [2]
  3.   All'atto dell'investimento del patrimonio, l'istituto di previdenza deve rispettare il principio della ripartizione appropriata dei rischi; i mezzi devono, in particolare, essere ripartiti tra diverse categorie di investimenti, nonché tra parecchie regioni e settori economici. [3]
  4.   L'istituto di previdenza può, se il suo regolamento lo prevede, estendere le possibilità d'investimento secondo gli articoli 53 capoversi 1-4, 54, 54a, 54b capoverso 1, 55, 56, 56a capoversi 1 e 5 nonché 57 capoversi 2 e 3, purché comprovi in modo concludente nell'allegato al conto annuale l'osservanza dei capoversi 1-3. [4] Gli investimenti che comportano l'obbligo di effettuare versamenti suppletivi sono vietati. Fanno eccezione gli investimenti di cui all'articolo 53 capoverso 5 lettera c. [5]
  4bis.   Un istituto di previdenza che propone diverse strategie d'investimento nell'ambito di uno stesso piano di previdenza può, se il suo regolamento lo prevede, estendere le possibilità d'investimento secondo gli articoli 53 capoversi 1-4, 54, 54a, 54b capoverso 1, 55, 56 e 56a capoversi 1 e 5. Nell'allegato al conto annuale deve comprovare in modo concludente l'osservanza dei capoversi 1 e 3 e l'osservanza per analogia del capoverso 2. Gli investimenti che comportano l'obbligo di effettuare versamenti suppletivi sono vietati. [6]
  5.   Se le condizioni di cui ai capoversi 4 e 4bis per un'estensione delle possibilità di investimento non sono adempiute, l'autorità di vigilanza prende misure appropriate. Può anche esigere di adeguare l'investimento del patrimonio. [7]
  6.   L'osservanza degli articoli 53-57 non esime dall'obbligo di rispettare le prescrizioni dei capoversi 1-3. Questo non si applica agli investimenti secondo l'articolo 54 capoverso 2 lettere c e d. [8]
 
[1] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 20 mar. 2000, in vigore dal 1° apr. 2000 (RU 2000 1265).
[2] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 19 set. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 4651).
[3] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 6 giu. 2014, in vigore dal 1° lug. 2014 (RU 2014 1585).
[4] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 30 ago. 2017, in vigore dal 1° ott. 2017 (RU 2017 5021).
[5] Introdotto dalla cifra I dell'O del 19 set. 2008 (RU 2008 4651). Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 6 giu. 2014, in vigore dal 1° lug. 2014 (RU 2014 1585).
[6] Introdotto dalla cifra I dell'O del 30 ago. 2017, in vigore dal 1° ott. 2017 (RU 2017 5021).
[7] Introdotto dalla cifra I dell'O del 19 set. 2008 (RU 2008 4651). Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 30 ago. 2017, in vigore dal 1° ott. 2017 (RU 2017 5021).
[8] Introdotto dalla cifra I dell'O del 19 set. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 4651).
BVV 2 die Vorschriften von Art. 49
RS 831.441.1 OPP-2 Ordinanza del 18 aprile 1984 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (OPP 2)

Art. 49 [1]   Definizione di patrimonio - (art. 71 cpv. 1 LPP)
  1.   Il patrimonio ai sensi degli articoli 50-59 è costituito dalla somma degli attivi iscritti nel bilancio commerciale, senza considerare un eventuale riporto delle perdite.
  2.   I valori di riscatto dei contratti d'assicurazione collettiva possono pure essere conglobati nel patrimonio. [2]
 
[1] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 19 set. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 4651).
[2] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 6 giu. 2014, in vigore dal 1° lug. 2014 (RU 2014 1585).
-56a
RS 831.441.1 OPP-2 Ordinanza del 18 aprile 1984 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (OPP 2)

Art. 56a [1]   Strumenti finanziari derivati - (art. 71 cpv. 1 LPP)
  1.   L'istituto di previdenza può impiegare unicamente strumenti finanziari derivati risultanti dagli investimenti di cui all'articolo 53.
  2.   La solvibilità della controparte e la negoziabilità devono essere prese in considerazione tenendo conto della peculiarità del singolo strumento derivato.
  3.   Tutti gli obblighi dell'istituto di previdenza che risultano da operazioni con strumenti finanziari derivati o che possono risultare dall'esercizio del diritto devono essere coperti.
  4.   L'impiego di strumenti finanziari derivati non deve esercitare effetti di leva sul patrimonio globale.
  5.   I limiti previsti dagli articoli 54, 54a, 54b e 55 vanno rispettati tenendo conto degli strumenti finanziari derivati. [2]
  6.   Per l'osservanza dell'obbligo di copertura e dei limiti sono determinanti gli obblighi che la conversione degli strumenti derivati nell'investimento di base può causare, nel caso estremo, all'istituto di previdenza.
  7.   Il conto annuale deve indicare integralmente tutti gli strumenti derivati correnti.
 
[1] Introdotto dalla cifra I dell'O del 24 apr. 1996, in vigore dal 1° lug. 1996 (RU 1996 1494).
[2] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 19 set. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 4651).
BVV 2 gelten, soweit die ASV keine besonderen Regelungen enthält. In systematischer Hinsicht spricht dies für die Auffassung, dass nach der Regelung der ASV Raum für eine Heranziehung von Art. 55
RS 831.441.1 OPP-2 Ordinanza del 18 aprile 1984 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (OPP 2)

Art. 55 [1]   Limiti per categoria - (art. 71 cpv. 1 LPP)
  Alle singole categorie d'investimento si applicano i seguenti limiti riferiti al patrimonio totale:
a. [2]   50 per cento: per i titoli ipotecari svizzeri su immobili, costruzioni in diritto di superficie, nonché terreni edificabili; il valore di pegno non può tuttavia superare l'80 per cento del valore venale; le lettere di pegno sono trattate come titoli ipotecari;
b.   50 per cento: per gli investimenti in azioni;
c.   30 per cento: per gli investimenti immobiliari, di cui al massimo un terzo all'estero;
d.   15 per cento: per gli investimenti alternativi;
e.   30 per cento: per gli investimenti in valute estere le cui fluttuazioni di cambio non sono assicurate;
f. [3]   10 per cento: per gli investimenti in infrastrutture;
g. [4]   5 per cento: per gli investimenti di cui all'articolo 53 capoverso 1 lettera dter.
 
[1] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 19 set. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 4651).
[2] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 6 giu. 2014, in vigore dal 1° lug. 2014 (RU 2014 1585).
[3] Introdotta dalla cifra I n. 2 dell'O del 26 ago. 2020 concernente modifiche nell'ambito della previdenza professionale, in vigore dal 1° ott. 2020 (RU 2020 3755).
[4] Introdotta dalla cifra I dell'O del 17 nov. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 794).
BVV 2 besteht, indem Art. 29
RS 831.403.2 OFond Ordinanza del 22 giugno 2011 sulle fondazioni d'investimento (OFond)

Art. 29   Gruppi d'investimento misti - (art. 53k lett. d LPP)
  1.   Ai gruppi d'investimento misti si applicano i principi seguenti: [1]
a.   le obbligazioni sono ripartite in modo adeguato secondo le branche, le regioni e le scadenze;
b.   le azioni sono ripartite in modo adeguato secondo le branche e le regioni;
c.   gli investimenti immobiliari sono ripartiti in modo adeguato secondo le regioni e il tipo di utilizzazione; possono essere circoscritti alla Svizzera e agli immobili abitativi;
d. [2]   in caso di superamento del limite previsto per i crediti nei confronti del singolo debitore e di quello per partecipazioni a società (art. 26a):il superamento del limite deve risultare esplicitamente dal nome del gruppo d'investimento o dal suo complemento,le direttive d'investimento devono stabilire quali limiti possono essere superati e in che misura, edalle pubblicazioni periodiche e dal rapporto annuale deve risultare chiaramente quali limiti sono stati superati e in che misura;
1.   il superamento del limite deve risultare esplicitamente dal nome del gruppo d'investimento o dal suo complemento,
2.   le direttive d'investimento devono stabilire quali limiti possono essere superati e in che misura, e
3.   dalle pubblicazioni periodiche e dal rapporto annuale deve risultare chiaramente quali limiti sono stati superati e in che misura;
e. [3]   i limiti di cui all'articolo 55 OPP 2 possono essere superati, se sono adempiute le condizioni di cui alla lettera d e la quota degli investimenti alternativi non supera il 25 per cento del patrimonio del gruppo d'investimento.
  2.   L'articolo 27 si applica per analogia agli investimenti immobiliari.
  3.   Gli investimenti alternativi sono autorizzati mediante:
a.   i gruppi d'investimento secondo l'articolo 28;
b. [4]   gli investimenti collettivi secondo l'articolo 30;
c.   i certificati e i prodotti strutturati, sempre che si basino su un ampio indice nel settore degli investimenti alternativi.
 
[1] Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 giu. 2019, in vigore dal 1° ago. 2019 (RU 2019 2221).
[2] Introdotta dal n. I dell'O del 21 giu. 2019, in vigore dal 1° ago. 2019 (RU 2019 2221).
[3] Introdotta dal n. I dell'O del 21 giu. 2019, in vigore dal 1° ago. 2019 (RU 2019 2221).
[4] Nuovo testo giusta l'all. n. 4 dell'O del 31 gen. 2024, in vigore dal 1° mar. 2024 (RU 2024 73).
ASV in Bezug auf die Verteilung des Vermögens auf verschiedene Anlagekategorien keine besondere Regelung im Sinne von Art. 26 Abs. 1
RS 831.403.2 OFond Ordinanza del 22 giugno 2011 sulle fondazioni d'investimento (OFond)

Art. 26   Disposizioni generali - (art. 53k lett. d LPP)
  1.   Se la presente ordinanza non dispone altrimenti, gli articoli 49-56a OPP 2 [1], eccetto l'articolo 50 capoversi 2 e 4, si applicano per analogia al patrimonio d'investimento. [2]
  2.   Il principio dell'adeguata ripartizione dei rischi si applica a tutti i gruppi d'investimento nel quadro del loro focus di investimento.
  3.   Il rischio di controparte inerente ai crediti di un gruppo d'investimento va limitato al 10 per cento del patrimonio per ciascun debitore. Sono ammesse deroghe per i crediti nei confronti della Confederazione e degli istituti svizzeri di emissione di obbligazioni fondiarie. [3]
  4.   Sono vietati i gruppi d'investimento che possono creare l'obbligo di effettuare versamenti suppletivi. [4]
  5.   La fondazione assicura che in ogni gruppo d'investimento vi sia un'adeguata gestione della liquidità.
  6.   All'interno del gruppo d'investimento e degli investimenti collettivi da esso detenuti sono ammesse soltanto assunzioni di credito a breve termine motivate da esigenze tecniche.
  7.   È possibile derogare temporaneamente e in casi specifici alle direttive di investimento qualora lo richiedano con urgenza gli interessi degli investitori e il presidente del consiglio di fondazione dia il suo assenso. Le deroghe devono essere segnalate e motivate nell'allegato del conto annuale.
  8.   Le deroghe alle raccomandazioni tecniche dell'autorità di vigilanza circa il collocamento del patrimonio d'investimento devono figurare nel prospetto del gruppo d'investimento o, in assenza di un prospetto, nell'allegato del conto annuale.
  9.   In singoli casi motivati, l'autorità di vigilanza può autorizzare deroghe alle disposizioni della presente sezione e subordinarle a condizioni.
 
[1] RS 831.441.1
[2] Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 giu. 2019, in vigore dal 1° ago. 2019 (RU 2019 2221).
[3] Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 giu. 2019, in vigore dal 1° ago. 2019 (RU 2019 2221).
[4] Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 giu. 2019, in vigore dal 1° ago. 2019 (RU 2019 2221).
ASV enthält.
Dieser Standpunkt wird bei Berücksichtigung des historischen Auslegungselements dadurch gestützt, dass das BSV in seinem erläuternden Bericht vom 12. November 2010 für das Vernehmlassungsverfahren ausdrücklich festgehalten hat, dass für Anlagen in gemischte Anlagegruppen die Kategoriebegrenzungen von Art. 55
RS 831.441.1 OPP-2 Ordinanza del 18 aprile 1984 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (OPP 2)

Art. 55 [1]   Limiti per categoria - (art. 71 cpv. 1 LPP)
  Alle singole categorie d'investimento si applicano i seguenti limiti riferiti al patrimonio totale:
a. [2]   50 per cento: per i titoli ipotecari svizzeri su immobili, costruzioni in diritto di superficie, nonché terreni edificabili; il valore di pegno non può tuttavia superare l'80 per cento del valore venale; le lettere di pegno sono trattate come titoli ipotecari;
b.   50 per cento: per gli investimenti in azioni;
c.   30 per cento: per gli investimenti immobiliari, di cui al massimo un terzo all'estero;
d.   15 per cento: per gli investimenti alternativi;
e.   30 per cento: per gli investimenti in valute estere le cui fluttuazioni di cambio non sono assicurate;
f. [3]   10 per cento: per gli investimenti in infrastrutture;
g. [4]   5 per cento: per gli investimenti di cui all'articolo 53 capoverso 1 lettera dter.
 
[1] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 19 set. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 4651).
[2] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 6 giu. 2014, in vigore dal 1° lug. 2014 (RU 2014 1585).
[3] Introdotta dalla cifra I n. 2 dell'O del 26 ago. 2020 concernente modifiche nell'ambito della previdenza professionale, in vigore dal 1° ott. 2020 (RU 2020 3755).
[4] Introdotta dalla cifra I dell'O del 17 nov. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 794).
BVV 2 gelten (vgl. E. 5.2). Dieser Bericht ist ­ soweit hier interessierend ­ zu den Materialien zur ASV zu rechnen (vgl. E. 2.4 Abs. 3). Denn es ist nicht nur davon auszugehen, dass der Bundesrat aufgrund des Vorliegens dieses Berichtes zu Beginn des Vernehmlassungsverfahrens bei Erlass der ASV an die Frage der Anwendbarkeit von Art. 55
RS 831.441.1 OPP-2 Ordinanza del 18 aprile 1984 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (OPP 2)

Art. 55 [1]   Limiti per categoria - (art. 71 cpv. 1 LPP)
  Alle singole categorie d'investimento si applicano i seguenti limiti riferiti al patrimonio totale:
a. [2]   50 per cento: per i titoli ipotecari svizzeri su immobili, costruzioni in diritto di superficie, nonché terreni edificabili; il valore di pegno non può tuttavia superare l'80 per cento del valore venale; le lettere di pegno sono trattate come titoli ipotecari;
b.   50 per cento: per gli investimenti in azioni;
c.   30 per cento: per gli investimenti immobiliari, di cui al massimo un terzo all'estero;
d.   15 per cento: per gli investimenti alternativi;
e.   30 per cento: per gli investimenti in valute estere le cui fluttuazioni di cambio non sono assicurate;
f. [3]   10 per cento: per gli investimenti in infrastrutture;
g. [4]   5 per cento: per gli investimenti di cui all'articolo 53 capoverso 1 lettera dter.
 
[1] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 19 set. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 4651).
[2] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 6 giu. 2014, in vigore dal 1° lug. 2014 (RU 2014 1585).
[3] Introdotta dalla cifra I n. 2 dell'O del 26 ago. 2020 concernente modifiche nell'ambito della previdenza professionale, in vigore dal 1° ott. 2020 (RU 2020 3755).
[4] Introdotta dalla cifra I dell'O del 17 nov. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 794).
BVV 2 gedacht und ursprünglich bewusst der in diesem Bericht vertretenen Auffassung folgen wollte. Vielmehr ist auch anzunehmen, dass Bundesrat von diesem Plan später nicht mehr Abstand genommen hat. Denn bezeichnenderweise hat der Verordnungsgeber trotz der im Seite 22

A-4092/2016

Vernehmlassungsverfahren am Entwurf von Art. 26
RS 831.403.2 OFond Ordinanza del 22 giugno 2011 sulle fondazioni d'investimento (OFond)

Art. 26   Disposizioni generali - (art. 53k lett. d LPP)
  1.   Se la presente ordinanza non dispone altrimenti, gli articoli 49-56a OPP 2 [1], eccetto l'articolo 50 capoversi 2 e 4, si applicano per analogia al patrimonio d'investimento. [2]
  2.   Il principio dell'adeguata ripartizione dei rischi si applica a tutti i gruppi d'investimento nel quadro del loro focus di investimento.
  3.   Il rischio di controparte inerente ai crediti di un gruppo d'investimento va limitato al 10 per cento del patrimonio per ciascun debitore. Sono ammesse deroghe per i crediti nei confronti della Confederazione e degli istituti svizzeri di emissione di obbligazioni fondiarie. [3]
  4.   Sono vietati i gruppi d'investimento che possono creare l'obbligo di effettuare versamenti suppletivi. [4]
  5.   La fondazione assicura che in ogni gruppo d'investimento vi sia un'adeguata gestione della liquidità.
  6.   All'interno del gruppo d'investimento e degli investimenti collettivi da esso detenuti sono ammesse soltanto assunzioni di credito a breve termine motivate da esigenze tecniche.
  7.   È possibile derogare temporaneamente e in casi specifici alle direttive di investimento qualora lo richiedano con urgenza gli interessi degli investitori e il presidente del consiglio di fondazione dia il suo assenso. Le deroghe devono essere segnalate e motivate nell'allegato del conto annuale.
  8.   Le deroghe alle raccomandazioni tecniche dell'autorità di vigilanza circa il collocamento del patrimonio d'investimento devono figurare nel prospetto del gruppo d'investimento o, in assenza di un prospetto, nell'allegato del conto annuale.
  9.   In singoli casi motivati, l'autorità di vigilanza può autorizzare deroghe alle disposizioni della presente sezione e subordinarle a condizioni.
 
[1] RS 831.441.1
[2] Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 giu. 2019, in vigore dal 1° ago. 2019 (RU 2019 2221).
[3] Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 giu. 2019, in vigore dal 1° ago. 2019 (RU 2019 2221).
[4] Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 giu. 2019, in vigore dal 1° ago. 2019 (RU 2019 2221).
und Art. 29
RS 831.403.2 OFond Ordinanza del 22 giugno 2011 sulle fondazioni d'investimento (OFond)

Art. 29   Gruppi d'investimento misti - (art. 53k lett. d LPP)
  1.   Ai gruppi d'investimento misti si applicano i principi seguenti: [1]
a.   le obbligazioni sono ripartite in modo adeguato secondo le branche, le regioni e le scadenze;
b.   le azioni sono ripartite in modo adeguato secondo le branche e le regioni;
c.   gli investimenti immobiliari sono ripartiti in modo adeguato secondo le regioni e il tipo di utilizzazione; possono essere circoscritti alla Svizzera e agli immobili abitativi;
d. [2]   in caso di superamento del limite previsto per i crediti nei confronti del singolo debitore e di quello per partecipazioni a società (art. 26a):il superamento del limite deve risultare esplicitamente dal nome del gruppo d'investimento o dal suo complemento,le direttive d'investimento devono stabilire quali limiti possono essere superati e in che misura, edalle pubblicazioni periodiche e dal rapporto annuale deve risultare chiaramente quali limiti sono stati superati e in che misura;
1.   il superamento del limite deve risultare esplicitamente dal nome del gruppo d'investimento o dal suo complemento,
2.   le direttive d'investimento devono stabilire quali limiti possono essere superati e in che misura, e
3.   dalle pubblicazioni periodiche e dal rapporto annuale deve risultare chiaramente quali limiti sono stati superati e in che misura;
e. [3]   i limiti di cui all'articolo 55 OPP 2 possono essere superati, se sono adempiute le condizioni di cui alla lettera d e la quota degli investimenti alternativi non supera il 25 per cento del patrimonio del gruppo d'investimento.
  2.   L'articolo 27 si applica per analogia agli investimenti immobiliari.
  3.   Gli investimenti alternativi sono autorizzati mediante:
a.   i gruppi d'investimento secondo l'articolo 28;
b. [4]   gli investimenti collettivi secondo l'articolo 30;
c.   i certificati e i prodotti strutturati, sempre che si basino su un ampio indice nel settore degli investimenti alternativi.
 
[1] Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 giu. 2019, in vigore dal 1° ago. 2019 (RU 2019 2221).
[2] Introdotta dal n. I dell'O del 21 giu. 2019, in vigore dal 1° ago. 2019 (RU 2019 2221).
[3] Introdotta dal n. I dell'O del 21 giu. 2019, in vigore dal 1° ago. 2019 (RU 2019 2221).
[4] Nuovo testo giusta l'all. n. 4 dell'O del 31 gen. 2024, in vigore dal 1° mar. 2024 (RU 2024 73).
ASV geäusserten Kritik betreffend die Anwendbarkeit der Anlagevorschriften der BVV 2 (vgl. dazu E. 5.3) die Kategoriebegrenzungsvorschrift von Art. 55
RS 831.441.1 OPP-2 Ordinanza del 18 aprile 1984 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (OPP 2)

Art. 55 [1]   Limiti per categoria - (art. 71 cpv. 1 LPP)
  Alle singole categorie d'investimento si applicano i seguenti limiti riferiti al patrimonio totale:
a. [2]   50 per cento: per i titoli ipotecari svizzeri su immobili, costruzioni in diritto di superficie, nonché terreni edificabili; il valore di pegno non può tuttavia superare l'80 per cento del valore venale; le lettere di pegno sono trattate come titoli ipotecari;
b.   50 per cento: per gli investimenti in azioni;
c.   30 per cento: per gli investimenti immobiliari, di cui al massimo un terzo all'estero;
d.   15 per cento: per gli investimenti alternativi;
e.   30 per cento: per gli investimenti in valute estere le cui fluttuazioni di cambio non sono assicurate;
f. [3]   10 per cento: per gli investimenti in infrastrutture;
g. [4]   5 per cento: per gli investimenti di cui all'articolo 53 capoverso 1 lettera dter.
 
[1] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 19 set. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 4651).
[2] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 6 giu. 2014, in vigore dal 1° lug. 2014 (RU 2014 1585).
[3] Introdotta dalla cifra I n. 2 dell'O del 26 ago. 2020 concernente modifiche nell'ambito della previdenza professionale, in vigore dal 1° ott. 2020 (RU 2020 3755).
[4] Introdotta dalla cifra I dell'O del 17 nov. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 794).
BVV 2 nicht von der Verweisung in Art. 26 Abs. 1
RS 831.403.2 OFond Ordinanza del 22 giugno 2011 sulle fondazioni d'investimento (OFond)

Art. 26   Disposizioni generali - (art. 53k lett. d LPP)
  1.   Se la presente ordinanza non dispone altrimenti, gli articoli 49-56a OPP 2 [1], eccetto l'articolo 50 capoversi 2 e 4, si applicano per analogia al patrimonio d'investimento. [2]
  2.   Il principio dell'adeguata ripartizione dei rischi si applica a tutti i gruppi d'investimento nel quadro del loro focus di investimento.
  3.   Il rischio di controparte inerente ai crediti di un gruppo d'investimento va limitato al 10 per cento del patrimonio per ciascun debitore. Sono ammesse deroghe per i crediti nei confronti della Confederazione e degli istituti svizzeri di emissione di obbligazioni fondiarie. [3]
  4.   Sono vietati i gruppi d'investimento che possono creare l'obbligo di effettuare versamenti suppletivi. [4]
  5.   La fondazione assicura che in ogni gruppo d'investimento vi sia un'adeguata gestione della liquidità.
  6.   All'interno del gruppo d'investimento e degli investimenti collettivi da esso detenuti sono ammesse soltanto assunzioni di credito a breve termine motivate da esigenze tecniche.
  7.   È possibile derogare temporaneamente e in casi specifici alle direttive di investimento qualora lo richiedano con urgenza gli interessi degli investitori e il presidente del consiglio di fondazione dia il suo assenso. Le deroghe devono essere segnalate e motivate nell'allegato del conto annuale.
  8.   Le deroghe alle raccomandazioni tecniche dell'autorità di vigilanza circa il collocamento del patrimonio d'investimento devono figurare nel prospetto del gruppo d'investimento o, in assenza di un prospetto, nell'allegato del conto annuale.
  9.   In singoli casi motivati, l'autorità di vigilanza può autorizzare deroghe alle disposizioni della presente sezione e subordinarle a condizioni.
 
[1] RS 831.441.1
[2] Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 giu. 2019, in vigore dal 1° ago. 2019 (RU 2019 2221).
[3] Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 giu. 2019, in vigore dal 1° ago. 2019 (RU 2019 2221).
[4] Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 giu. 2019, in vigore dal 1° ago. 2019 (RU 2019 2221).
ASV ausgenommen. Insbesondere hat er keine Unterscheidung in der von der KGAST bzw. von KRIEMLER geforderten Art getroffen (vgl. E. 5.3 und 9.5.2). Da die ASV einen neueren Erlass bildet, darf bei der Auslegung dieser Verordnung der im Bericht des BSV vom 12. November 2010 zum Ausdruck kommende Wille des Verordnungsgebers, wonach die Kategoriebegrenzungen von Art. 55
RS 831.441.1 OPP-2 Ordinanza del 18 aprile 1984 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (OPP 2)

Art. 55 [1]   Limiti per categoria - (art. 71 cpv. 1 LPP)
  Alle singole categorie d'investimento si applicano i seguenti limiti riferiti al patrimonio totale:
a. [2]   50 per cento: per i titoli ipotecari svizzeri su immobili, costruzioni in diritto di superficie, nonché terreni edificabili; il valore di pegno non può tuttavia superare l'80 per cento del valore venale; le lettere di pegno sono trattate come titoli ipotecari;
b.   50 per cento: per gli investimenti in azioni;
c.   30 per cento: per gli investimenti immobiliari, di cui al massimo un terzo all'estero;
d.   15 per cento: per gli investimenti alternativi;
e.   30 per cento: per gli investimenti in valute estere le cui fluttuazioni di cambio non sono assicurate;
f. [3]   10 per cento: per gli investimenti in infrastrutture;
g. [4]   5 per cento: per gli investimenti di cui all'articolo 53 capoverso 1 lettera dter.
 
[1] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 19 set. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 4651).
[2] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 6 giu. 2014, in vigore dal 1° lug. 2014 (RU 2014 1585).
[3] Introdotta dalla cifra I n. 2 dell'O del 26 ago. 2020 concernente modifiche nell'ambito della previdenza professionale, in vigore dal 1° ott. 2020 (RU 2020 3755).
[4] Introdotta dalla cifra I dell'O del 17 nov. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 794).
BVV 2 auch bei gemischten Anlagegruppen von Anlagestiftungen gelten sollen, nicht übergangen werden (vgl. E. 2.4). Dieser Wille des Verordnungsgebers hat insofern in der ASV ihren Niederschlag gefunden, als ­ wie ausgeführt ­ bei systematischer Auslegung von Art. 29
RS 831.403.2 OFond Ordinanza del 22 giugno 2011 sulle fondazioni d'investimento (OFond)

Art. 29   Gruppi d'investimento misti - (art. 53k lett. d LPP)
  1.   Ai gruppi d'investimento misti si applicano i principi seguenti: [1]
a.   le obbligazioni sono ripartite in modo adeguato secondo le branche, le regioni e le scadenze;
b.   le azioni sono ripartite in modo adeguato secondo le branche e le regioni;
c.   gli investimenti immobiliari sono ripartiti in modo adeguato secondo le regioni e il tipo di utilizzazione; possono essere circoscritti alla Svizzera e agli immobili abitativi;
d. [2]   in caso di superamento del limite previsto per i crediti nei confronti del singolo debitore e di quello per partecipazioni a società (art. 26a):il superamento del limite deve risultare esplicitamente dal nome del gruppo d'investimento o dal suo complemento,le direttive d'investimento devono stabilire quali limiti possono essere superati e in che misura, edalle pubblicazioni periodiche e dal rapporto annuale deve risultare chiaramente quali limiti sono stati superati e in che misura;
1.   il superamento del limite deve risultare esplicitamente dal nome del gruppo d'investimento o dal suo complemento,
2.   le direttive d'investimento devono stabilire quali limiti possono essere superati e in che misura, e
3.   dalle pubblicazioni periodiche e dal rapporto annuale deve risultare chiaramente quali limiti sono stati superati e in che misura;
e. [3]   i limiti di cui all'articolo 55 OPP 2 possono essere superati, se sono adempiute le condizioni di cui alla lettera d e la quota degli investimenti alternativi non supera il 25 per cento del patrimonio del gruppo d'investimento.
  2.   L'articolo 27 si applica per analogia agli investimenti immobiliari.
  3.   Gli investimenti alternativi sono autorizzati mediante:
a.   i gruppi d'investimento secondo l'articolo 28;
b. [4]   gli investimenti collettivi secondo l'articolo 30;
c.   i certificati e i prodotti strutturati, sempre che si basino su un ampio indice nel settore degli investimenti alternativi.
 
[1] Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 giu. 2019, in vigore dal 1° ago. 2019 (RU 2019 2221).
[2] Introdotta dal n. I dell'O del 21 giu. 2019, in vigore dal 1° ago. 2019 (RU 2019 2221).
[3] Introdotta dal n. I dell'O del 21 giu. 2019, in vigore dal 1° ago. 2019 (RU 2019 2221).
[4] Nuovo testo giusta l'all. n. 4 dell'O del 31 gen. 2024, in vigore dal 1° mar. 2024 (RU 2024 73).
ASV Raum für eine Heranziehung von Art. 55
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Art. 55 [1]   Limiti per categoria - (art. 71 cpv. 1 LPP)
  Alle singole categorie d'investimento si applicano i seguenti limiti riferiti al patrimonio totale:
a. [2]   50 per cento: per i titoli ipotecari svizzeri su immobili, costruzioni in diritto di superficie, nonché terreni edificabili; il valore di pegno non può tuttavia superare l'80 per cento del valore venale; le lettere di pegno sono trattate come titoli ipotecari;
b.   50 per cento: per gli investimenti in azioni;
c.   30 per cento: per gli investimenti immobiliari, di cui al massimo un terzo all'estero;
d.   15 per cento: per gli investimenti alternativi;
e.   30 per cento: per gli investimenti in valute estere le cui fluttuazioni di cambio non sono assicurate;
f. [3]   10 per cento: per gli investimenti in infrastrutture;
g. [4]   5 per cento: per gli investimenti di cui all'articolo 53 capoverso 1 lettera dter.
 
[1] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 19 set. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 4651).
[2] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 6 giu. 2014, in vigore dal 1° lug. 2014 (RU 2014 1585).
[3] Introdotta dalla cifra I n. 2 dell'O del 26 ago. 2020 concernente modifiche nell'ambito della previdenza professionale, in vigore dal 1° ott. 2020 (RU 2020 3755).
[4] Introdotta dalla cifra I dell'O del 17 nov. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 794).
BVV 2 bei gemischten Anlagegruppen von Anlagestiftungen besteht. Aus den Materialien zur ASV bzw. dem für das Vernehmlassungsverfahren erstellten Bericht des BSV vom 12. November 2010 und der Verordnungssystematik ergibt sich somit, dass trotz des Wortlautes von Art. 29
RS 831.403.2 OFond Ordinanza del 22 giugno 2011 sulle fondazioni d'investimento (OFond)

Art. 29   Gruppi d'investimento misti - (art. 53k lett. d LPP)
  1.   Ai gruppi d'investimento misti si applicano i principi seguenti: [1]
a.   le obbligazioni sono ripartite in modo adeguato secondo le branche, le regioni e le scadenze;
b.   le azioni sono ripartite in modo adeguato secondo le branche e le regioni;
c.   gli investimenti immobiliari sono ripartiti in modo adeguato secondo le regioni e il tipo di utilizzazione; possono essere circoscritti alla Svizzera e agli immobili abitativi;
d. [2]   in caso di superamento del limite previsto per i crediti nei confronti del singolo debitore e di quello per partecipazioni a società (art. 26a):il superamento del limite deve risultare esplicitamente dal nome del gruppo d'investimento o dal suo complemento,le direttive d'investimento devono stabilire quali limiti possono essere superati e in che misura, edalle pubblicazioni periodiche e dal rapporto annuale deve risultare chiaramente quali limiti sono stati superati e in che misura;
1.   il superamento del limite deve risultare esplicitamente dal nome del gruppo d'investimento o dal suo complemento,
2.   le direttive d'investimento devono stabilire quali limiti possono essere superati e in che misura, e
3.   dalle pubblicazioni periodiche e dal rapporto annuale deve risultare chiaramente quali limiti sono stati superati e in che misura;
e. [3]   i limiti di cui all'articolo 55 OPP 2 possono essere superati, se sono adempiute le condizioni di cui alla lettera d e la quota degli investimenti alternativi non supera il 25 per cento del patrimonio del gruppo d'investimento.
  2.   L'articolo 27 si applica per analogia agli investimenti immobiliari.
  3.   Gli investimenti alternativi sono autorizzati mediante:
a.   i gruppi d'investimento secondo l'articolo 28;
b. [4]   gli investimenti collettivi secondo l'articolo 30;
c.   i certificati e i prodotti strutturati, sempre che si basino su un ampio indice nel settore degli investimenti alternativi.
 
[1] Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 giu. 2019, in vigore dal 1° ago. 2019 (RU 2019 2221).
[2] Introdotta dal n. I dell'O del 21 giu. 2019, in vigore dal 1° ago. 2019 (RU 2019 2221).
[3] Introdotta dal n. I dell'O del 21 giu. 2019, in vigore dal 1° ago. 2019 (RU 2019 2221).
[4] Nuovo testo giusta l'all. n. 4 dell'O del 31 gen. 2024, in vigore dal 1° mar. 2024 (RU 2024 73).
ASV hinsichtlich der Frage nach einem bei gemischten Anlagegruppen zu beachtenden Gebot der Verteilung der Mittel auf verschiedene Anlagekategorien bzw. der Geltung von Art. 55
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Art. 55 [1]   Limiti per categoria - (art. 71 cpv. 1 LPP)
  Alle singole categorie d'investimento si applicano i seguenti limiti riferiti al patrimonio totale:
a. [2]   50 per cento: per i titoli ipotecari svizzeri su immobili, costruzioni in diritto di superficie, nonché terreni edificabili; il valore di pegno non può tuttavia superare l'80 per cento del valore venale; le lettere di pegno sono trattate come titoli ipotecari;
b.   50 per cento: per gli investimenti in azioni;
c.   30 per cento: per gli investimenti immobiliari, di cui al massimo un terzo all'estero;
d.   15 per cento: per gli investimenti alternativi;
e.   30 per cento: per gli investimenti in valute estere le cui fluttuazioni di cambio non sono assicurate;
f. [3]   10 per cento: per gli investimenti in infrastrutture;
g. [4]   5 per cento: per gli investimenti di cui all'articolo 53 capoverso 1 lettera dter.
 
[1] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 19 set. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 4651).
[2] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 6 giu. 2014, in vigore dal 1° lug. 2014 (RU 2014 1585).
[3] Introdotta dalla cifra I n. 2 dell'O del 26 ago. 2020 concernente modifiche nell'ambito della previdenza professionale, in vigore dal 1° ott. 2020 (RU 2020 3755).
[4] Introdotta dalla cifra I dell'O del 17 nov. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 794).
BVV 2 bei diesen Anlagegruppen kein qualifiziertes Schweigen des Verordnungsgebers vorliegt. Dieser Schluss wird nicht zuletzt durch den Umstand gestützt, dass die hiervor genannten ernsthaften sachlichen Gründe für ein solches Gebot (E. 9.5) in Einklang mit dem Zweck von Anlagevorschriften für Anlagestiftungen stehen, (letztlich) Ansprüche der Destinatäre auf Vorsorgeleistungen zu schützen (vgl. zu diesem Zweck ­ freilich mit Bezug auf Art. 54
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Art. 54 [1]   Limite d'investimento per debitore - (art. 71 cpv. 1 LPP)
  1.   Il 10 per cento al massimo del patrimonio totale può essere investito in crediti secondo l'articolo 53 capoverso 1 lettera b presso un unico debitore.
  2.   Il limite massimo stabilito nel capoverso 1 può essere superato per i crediti seguenti:
a.   crediti nei confronti della Confederazione;
b.   crediti nei confronti di istituti svizzeri di emissione di obbligazioni fondiarie;
c.   crediti in ragione di contratti d'assicurazione collettiva stipulati dall'istituto di previdenza con un istituto d'assicurazione con sede in Svizzera o nel Liechtenstein;
d.   crediti nei confronti di Cantoni o Comuni, qualora risultino da impegni legati al diritto di previdenza non integralmente finanziati, quali lacune nella copertura, assunzione di debito per indennità di rincaro o versamenti a posteriori in caso di aumenti di stipendio.
  3.   I capoversi 1 e 2 si applicano anche in caso di prodotti derivati, quali prodotti strutturati o certificati.
 
[1] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 19 set. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 4651).
, 54a
RS 831.441.1 OPP-2 Ordinanza del 18 aprile 1984 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (OPP 2)

Art. 54a [1]   Limite per partecipazioni a società - (art. 71 cpv. 1 LPP)
  Gli investimenti in partecipazioni secondo l'articolo 53 capoverso 1 lettera d non possono superare, per ogni società, il 5 per cento del patrimonio totale.
 
[1] Introdotto dalla cifra I dell'O del 19 set. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 4651).
, 54b
RS 831.441.1 OPP-2 Ordinanza del 18 aprile 1984 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (OPP 2)

Art. 54b [1]   Limite per investimenti in immobili e loro costituzione in pegno - (art. 71 cpv. 1 LPP)
  1.   Gli investimenti in immobili secondo l'articolo 53 capoverso 1 lettera c non possono superare, per ogni oggetto, il 5 per cento del patrimonio totale.
  2.   Se un istituto di previdenza prende temporaneamente in prestito fondi di terzi, il singolo immobile può essere costituito in pegno per il 30 per cento al massimo del suo valore venale.
  3.   Un istituto di previdenza che propone diverse strategie nell'ambito di uno stesso piano di previdenza non può costituire in pegno immobili. [2]
 
[1] Introdotto dalla cifra I dell'O del 19 set. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 4651).
[2] Introdotto dalla cifra I dell'O del 30 ago. 2017, in vigore dal 1° ott. 2017 (RU 2017 5021).
55 und Art. 57 Abs. 1
RS 831.441.1 OPP-2 Ordinanza del 18 aprile 1984 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (OPP 2)

Art. 57 [1]   Investimenti presso il datore di lavoro - (art. 71 cpv. 1 LPP)
  1.   Nella misura in cui sia vincolato alla copertura delle prestazioni di libero passaggio e a quella delle rendite in corso, il patrimonio, al netto di impegni e ratei e risconti passivi, non può essere investito senza garanzia presso il datore di lavoro.
  2.   Gli investimenti non garantiti e le partecipazioni presso il datore di lavoro non possono superare, insieme, il 5 per cento del patrimonio.
  3.   Gli investimenti in beni immobiliari utilizzati dal datore di lavoro per scopi aziendali per oltre il 50 per cento del loro valore non possono superare il 5 per cento del patrimonio. [2]
  4.   I crediti dell'istituto di previdenza nei confronti del datore di lavoro devono essere rimunerati con un interesse conforme a quello del mercato. [3]
 
[1] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 24 mar. 2004, in vigore dal 1° apr. 2004 (RU 2004 1709).
[2] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 19 set. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 4651).
[3] Introdotto dalla cifra I dell'O del 19 set. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 4651).
-3
RS 831.441.1 OPP-2 Ordinanza del 18 aprile 1984 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (OPP 2)

Art. 57 [1]   Investimenti presso il datore di lavoro - (art. 71 cpv. 1 LPP)
  1.   Nella misura in cui sia vincolato alla copertura delle prestazioni di libero passaggio e a quella delle rendite in corso, il patrimonio, al netto di impegni e ratei e risconti passivi, non può essere investito senza garanzia presso il datore di lavoro.
  2.   Gli investimenti non garantiti e le partecipazioni presso il datore di lavoro non possono superare, insieme, il 5 per cento del patrimonio.
  3.   Gli investimenti in beni immobiliari utilizzati dal datore di lavoro per scopi aziendali per oltre il 50 per cento del loro valore non possono superare il 5 per cento del patrimonio. [2]
  4.   I crediti dell'istituto di previdenza nei confronti del datore di lavoro devono essere rimunerati con un interesse conforme a quello del mercato. [3]
 
[1] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 24 mar. 2004, in vigore dal 1° apr. 2004 (RU 2004 1709).
[2] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 19 set. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 4651).
[3] Introdotto dalla cifra I dell'O del 19 set. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 4651).
BVV 2 ­ HANS-ULRICH STAUFFER, Berufliche Vorsorge, 2. Aufl. 2012, N. 1787, wonach der Verordnungsgeber mit diesen Begrenzungsvorschriften den einzelnen Anlagen inhärenten Risiken gerecht werden wolle). Anzumerken bleibt, dass entgegen der Auffassung der Verfahrensbeteiligten offen bleiben kann, ob (auch) der erläuternde Bericht des BSV vom Juni 2011 (vgl. E. 5.1) zu den bei der Auslegung von Art. 29
RS 831.403.2 OFond Ordinanza del 22 giugno 2011 sulle fondazioni d'investimento (OFond)

Art. 29   Gruppi d'investimento misti - (art. 53k lett. d LPP)
  1.   Ai gruppi d'investimento misti si applicano i principi seguenti: [1]
a.   le obbligazioni sono ripartite in modo adeguato secondo le branche, le regioni e le scadenze;
b.   le azioni sono ripartite in modo adeguato secondo le branche e le regioni;
c.   gli investimenti immobiliari sono ripartiti in modo adeguato secondo le regioni e il tipo di utilizzazione; possono essere circoscritti alla Svizzera e agli immobili abitativi;
d. [2]   in caso di superamento del limite previsto per i crediti nei confronti del singolo debitore e di quello per partecipazioni a società (art. 26a):il superamento del limite deve risultare esplicitamente dal nome del gruppo d'investimento o dal suo complemento,le direttive d'investimento devono stabilire quali limiti possono essere superati e in che misura, edalle pubblicazioni periodiche e dal rapporto annuale deve risultare chiaramente quali limiti sono stati superati e in che misura;
1.   il superamento del limite deve risultare esplicitamente dal nome del gruppo d'investimento o dal suo complemento,
2.   le direttive d'investimento devono stabilire quali limiti possono essere superati e in che misura, e
3.   dalle pubblicazioni periodiche e dal rapporto annuale deve risultare chiaramente quali limiti sono stati superati e in che misura;
e. [3]   i limiti di cui all'articolo 55 OPP 2 possono essere superati, se sono adempiute le condizioni di cui alla lettera d e la quota degli investimenti alternativi non supera il 25 per cento del patrimonio del gruppo d'investimento.
  2.   L'articolo 27 si applica per analogia agli investimenti immobiliari.
  3.   Gli investimenti alternativi sono autorizzati mediante:
a.   i gruppi d'investimento secondo l'articolo 28;
b. [4]   gli investimenti collettivi secondo l'articolo 30;
c.   i certificati e i prodotti strutturati, sempre che si basino su un ampio indice nel settore degli investimenti alternativi.
 
[1] Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 giu. 2019, in vigore dal 1° ago. 2019 (RU 2019 2221).
[2] Introdotta dal n. I dell'O del 21 giu. 2019, in vigore dal 1° ago. 2019 (RU 2019 2221).
[3] Introdotta dal n. I dell'O del 21 giu. 2019, in vigore dal 1° ago. 2019 (RU 2019 2221).
[4] Nuovo testo giusta l'all. n. 4 dell'O del 31 gen. 2024, in vigore dal 1° mar. 2024 (RU 2024 73).
ASV zu berücksichtigenden Materialien zu rechnen ist. Jedenfalls lässt sich diesem Bericht ­ insbesondere den darin enthaltenen, hiervor zitierten allgemeinen Ausführungen zum Anlagevermögen von Anlagestiftungen (E. 5.1) ­ nichts entnehmen, was im Widerspruch stünde zu dem, was sich (wie dargelegt) Seite 23

A-4092/2016

bereits aus dem älteren Bericht des BSV vom 12. November 2010 und der Systematik der ASV ergibt.
10.2.3 Aus dem Ausgeführten ergibt sich, dass Art. 29
RS 831.403.2 OFond Ordinanza del 22 giugno 2011 sulle fondazioni d'investimento (OFond)

Art. 29   Gruppi d'investimento misti - (art. 53k lett. d LPP)
  1.   Ai gruppi d'investimento misti si applicano i principi seguenti: [1]
a.   le obbligazioni sono ripartite in modo adeguato secondo le branche, le regioni e le scadenze;
b.   le azioni sono ripartite in modo adeguato secondo le branche e le regioni;
c.   gli investimenti immobiliari sono ripartiti in modo adeguato secondo le regioni e il tipo di utilizzazione; possono essere circoscritti alla Svizzera e agli immobili abitativi;
d. [2]   in caso di superamento del limite previsto per i crediti nei confronti del singolo debitore e di quello per partecipazioni a società (art. 26a):il superamento del limite deve risultare esplicitamente dal nome del gruppo d'investimento o dal suo complemento,le direttive d'investimento devono stabilire quali limiti possono essere superati e in che misura, edalle pubblicazioni periodiche e dal rapporto annuale deve risultare chiaramente quali limiti sono stati superati e in che misura;
1.   il superamento del limite deve risultare esplicitamente dal nome del gruppo d'investimento o dal suo complemento,
2.   le direttive d'investimento devono stabilire quali limiti possono essere superati e in che misura, e
3.   dalle pubblicazioni periodiche e dal rapporto annuale deve risultare chiaramente quali limiti sono stati superati e in che misura;
e. [3]   i limiti di cui all'articolo 55 OPP 2 possono essere superati, se sono adempiute le condizioni di cui alla lettera d e la quota degli investimenti alternativi non supera il 25 per cento del patrimonio del gruppo d'investimento.
  2.   L'articolo 27 si applica per analogia agli investimenti immobiliari.
  3.   Gli investimenti alternativi sono autorizzati mediante:
a.   i gruppi d'investimento secondo l'articolo 28;
b. [4]   gli investimenti collettivi secondo l'articolo 30;
c.   i certificati e i prodotti strutturati, sempre che si basino su un ampio indice nel settore degli investimenti alternativi.
 
[1] Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 giu. 2019, in vigore dal 1° ago. 2019 (RU 2019 2221).
[2] Introdotta dal n. I dell'O del 21 giu. 2019, in vigore dal 1° ago. 2019 (RU 2019 2221).
[3] Introdotta dal n. I dell'O del 21 giu. 2019, in vigore dal 1° ago. 2019 (RU 2019 2221).
[4] Nuovo testo giusta l'all. n. 4 dell'O del 31 gen. 2024, in vigore dal 1° mar. 2024 (RU 2024 73).
ASV ­ soweit hier massgebend ­ keine abschliessende Ordnung aufstellt. Diese Bestimmung steht somit einer Anwendung von Art. 26 Abs. 1
RS 831.403.2 OFond Ordinanza del 22 giugno 2011 sulle fondazioni d'investimento (OFond)

Art. 26   Disposizioni generali - (art. 53k lett. d LPP)
  1.   Se la presente ordinanza non dispone altrimenti, gli articoli 49-56a OPP 2 [1], eccetto l'articolo 50 capoversi 2 e 4, si applicano per analogia al patrimonio d'investimento. [2]
  2.   Il principio dell'adeguata ripartizione dei rischi si applica a tutti i gruppi d'investimento nel quadro del loro focus di investimento.
  3.   Il rischio di controparte inerente ai crediti di un gruppo d'investimento va limitato al 10 per cento del patrimonio per ciascun debitore. Sono ammesse deroghe per i crediti nei confronti della Confederazione e degli istituti svizzeri di emissione di obbligazioni fondiarie. [3]
  4.   Sono vietati i gruppi d'investimento che possono creare l'obbligo di effettuare versamenti suppletivi. [4]
  5.   La fondazione assicura che in ogni gruppo d'investimento vi sia un'adeguata gestione della liquidità.
  6.   All'interno del gruppo d'investimento e degli investimenti collettivi da esso detenuti sono ammesse soltanto assunzioni di credito a breve termine motivate da esigenze tecniche.
  7.   È possibile derogare temporaneamente e in casi specifici alle direttive di investimento qualora lo richiedano con urgenza gli interessi degli investitori e il presidente del consiglio di fondazione dia il suo assenso. Le deroghe devono essere segnalate e motivate nell'allegato del conto annuale.
  8.   Le deroghe alle raccomandazioni tecniche dell'autorità di vigilanza circa il collocamento del patrimonio d'investimento devono figurare nel prospetto del gruppo d'investimento o, in assenza di un prospetto, nell'allegato del conto annuale.
  9.   In singoli casi motivati, l'autorità di vigilanza può autorizzare deroghe alle disposizioni della presente sezione e subordinarle a condizioni.
 
[1] RS 831.441.1
[2] Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 giu. 2019, in vigore dal 1° ago. 2019 (RU 2019 2221).
[3] Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 giu. 2019, in vigore dal 1° ago. 2019 (RU 2019 2221).
[4] Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 giu. 2019, in vigore dal 1° ago. 2019 (RU 2019 2221).
ASV in Verbindung mit Art. 55
RS 831.441.1 OPP-2 Ordinanza del 18 aprile 1984 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (OPP 2)

Art. 55 [1]   Limiti per categoria - (art. 71 cpv. 1 LPP)
  Alle singole categorie d'investimento si applicano i seguenti limiti riferiti al patrimonio totale:
a. [2]   50 per cento: per i titoli ipotecari svizzeri su immobili, costruzioni in diritto di superficie, nonché terreni edificabili; il valore di pegno non può tuttavia superare l'80 per cento del valore venale; le lettere di pegno sono trattate come titoli ipotecari;
b.   50 per cento: per gli investimenti in azioni;
c.   30 per cento: per gli investimenti immobiliari, di cui al massimo un terzo all'estero;
d.   15 per cento: per gli investimenti alternativi;
e.   30 per cento: per gli investimenti in valute estere le cui fluttuazioni di cambio non sono assicurate;
f. [3]   10 per cento: per gli investimenti in infrastrutture;
g. [4]   5 per cento: per gli investimenti di cui all'articolo 53 capoverso 1 lettera dter.
 
[1] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 19 set. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 4651).
[2] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 6 giu. 2014, in vigore dal 1° lug. 2014 (RU 2014 1585).
[3] Introdotta dalla cifra I n. 2 dell'O del 26 ago. 2020 concernente modifiche nell'ambito della previdenza professionale, in vigore dal 1° ott. 2020 (RU 2020 3755).
[4] Introdotta dalla cifra I dell'O del 17 nov. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 794).
BVV 2 bei gemischten Anlagegruppen von Anlagestiftungen nicht entgegen.
10.3 Zu klären bleibt, ob Art. 26 Abs. 2
RS 831.403.2 OFond Ordinanza del 22 giugno 2011 sulle fondazioni d'investimento (OFond)

Art. 26   Disposizioni generali - (art. 53k lett. d LPP)
  1.   Se la presente ordinanza non dispone altrimenti, gli articoli 49-56a OPP 2 [1], eccetto l'articolo 50 capoversi 2 e 4, si applicano per analogia al patrimonio d'investimento. [2]
  2.   Il principio dell'adeguata ripartizione dei rischi si applica a tutti i gruppi d'investimento nel quadro del loro focus di investimento.
  3.   Il rischio di controparte inerente ai crediti di un gruppo d'investimento va limitato al 10 per cento del patrimonio per ciascun debitore. Sono ammesse deroghe per i crediti nei confronti della Confederazione e degli istituti svizzeri di emissione di obbligazioni fondiarie. [3]
  4.   Sono vietati i gruppi d'investimento che possono creare l'obbligo di effettuare versamenti suppletivi. [4]
  5.   La fondazione assicura che in ogni gruppo d'investimento vi sia un'adeguata gestione della liquidità.
  6.   All'interno del gruppo d'investimento e degli investimenti collettivi da esso detenuti sono ammesse soltanto assunzioni di credito a breve termine motivate da esigenze tecniche.
  7.   È possibile derogare temporaneamente e in casi specifici alle direttive di investimento qualora lo richiedano con urgenza gli interessi degli investitori e il presidente del consiglio di fondazione dia il suo assenso. Le deroghe devono essere segnalate e motivate nell'allegato del conto annuale.
  8.   Le deroghe alle raccomandazioni tecniche dell'autorità di vigilanza circa il collocamento del patrimonio d'investimento devono figurare nel prospetto del gruppo d'investimento o, in assenza di un prospetto, nell'allegato del conto annuale.
  9.   In singoli casi motivati, l'autorità di vigilanza può autorizzare deroghe alle disposizioni della presente sezione e subordinarle a condizioni.
 
[1] RS 831.441.1
[2] Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 giu. 2019, in vigore dal 1° ago. 2019 (RU 2019 2221).
[3] Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 giu. 2019, in vigore dal 1° ago. 2019 (RU 2019 2221).
[4] Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 giu. 2019, in vigore dal 1° ago. 2019 (RU 2019 2221).
ASV es ausschliesst, gestützt auf Art. 26 Abs. 1
RS 831.403.2 OFond Ordinanza del 22 giugno 2011 sulle fondazioni d'investimento (OFond)

Art. 26   Disposizioni generali - (art. 53k lett. d LPP)
  1.   Se la presente ordinanza non dispone altrimenti, gli articoli 49-56a OPP 2 [1], eccetto l'articolo 50 capoversi 2 e 4, si applicano per analogia al patrimonio d'investimento. [2]
  2.   Il principio dell'adeguata ripartizione dei rischi si applica a tutti i gruppi d'investimento nel quadro del loro focus di investimento.
  3.   Il rischio di controparte inerente ai crediti di un gruppo d'investimento va limitato al 10 per cento del patrimonio per ciascun debitore. Sono ammesse deroghe per i crediti nei confronti della Confederazione e degli istituti svizzeri di emissione di obbligazioni fondiarie. [3]
  4.   Sono vietati i gruppi d'investimento che possono creare l'obbligo di effettuare versamenti suppletivi. [4]
  5.   La fondazione assicura che in ogni gruppo d'investimento vi sia un'adeguata gestione della liquidità.
  6.   All'interno del gruppo d'investimento e degli investimenti collettivi da esso detenuti sono ammesse soltanto assunzioni di credito a breve termine motivate da esigenze tecniche.
  7.   È possibile derogare temporaneamente e in casi specifici alle direttive di investimento qualora lo richiedano con urgenza gli interessi degli investitori e il presidente del consiglio di fondazione dia il suo assenso. Le deroghe devono essere segnalate e motivate nell'allegato del conto annuale.
  8.   Le deroghe alle raccomandazioni tecniche dell'autorità di vigilanza circa il collocamento del patrimonio d'investimento devono figurare nel prospetto del gruppo d'investimento o, in assenza di un prospetto, nell'allegato del conto annuale.
  9.   In singoli casi motivati, l'autorità di vigilanza può autorizzare deroghe alle disposizioni della presente sezione e subordinarle a condizioni.
 
[1] RS 831.441.1
[2] Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 giu. 2019, in vigore dal 1° ago. 2019 (RU 2019 2221).
[3] Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 giu. 2019, in vigore dal 1° ago. 2019 (RU 2019 2221).
[4] Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 giu. 2019, in vigore dal 1° ago. 2019 (RU 2019 2221).
ASV bei gemischten Anlagegruppen von Anlagestiftungen die Einhaltung der Kategoriebegrenzungen von Art. 55
RS 831.441.1 OPP-2 Ordinanza del 18 aprile 1984 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (OPP 2)

Art. 55 [1]   Limiti per categoria - (art. 71 cpv. 1 LPP)
  Alle singole categorie d'investimento si applicano i seguenti limiti riferiti al patrimonio totale:
a. [2]   50 per cento: per i titoli ipotecari svizzeri su immobili, costruzioni in diritto di superficie, nonché terreni edificabili; il valore di pegno non può tuttavia superare l'80 per cento del valore venale; le lettere di pegno sono trattate come titoli ipotecari;
b.   50 per cento: per gli investimenti in azioni;
c.   30 per cento: per gli investimenti immobiliari, di cui al massimo un terzo all'estero;
d.   15 per cento: per gli investimenti alternativi;
e.   30 per cento: per gli investimenti in valute estere le cui fluttuazioni di cambio non sono assicurate;
f. [3]   10 per cento: per gli investimenti in infrastrutture;
g. [4]   5 per cento: per gli investimenti di cui all'articolo 53 capoverso 1 lettera dter.
 
[1] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 19 set. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 4651).
[2] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 6 giu. 2014, in vigore dal 1° lug. 2014 (RU 2014 1585).
[3] Introdotta dalla cifra I n. 2 dell'O del 26 ago. 2020 concernente modifiche nell'ambito della previdenza professionale, in vigore dal 1° ott. 2020 (RU 2020 3755).
[4] Introdotta dalla cifra I dell'O del 17 nov. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 794).
BVV 2 zu verlangen. Zwar wird in Art. 26 Abs. 2
RS 831.403.2 OFond Ordinanza del 22 giugno 2011 sulle fondazioni d'investimento (OFond)

Art. 26   Disposizioni generali - (art. 53k lett. d LPP)
  1.   Se la presente ordinanza non dispone altrimenti, gli articoli 49-56a OPP 2 [1], eccetto l'articolo 50 capoversi 2 e 4, si applicano per analogia al patrimonio d'investimento. [2]
  2.   Il principio dell'adeguata ripartizione dei rischi si applica a tutti i gruppi d'investimento nel quadro del loro focus di investimento.
  3.   Il rischio di controparte inerente ai crediti di un gruppo d'investimento va limitato al 10 per cento del patrimonio per ciascun debitore. Sono ammesse deroghe per i crediti nei confronti della Confederazione e degli istituti svizzeri di emissione di obbligazioni fondiarie. [3]
  4.   Sono vietati i gruppi d'investimento che possono creare l'obbligo di effettuare versamenti suppletivi. [4]
  5.   La fondazione assicura che in ogni gruppo d'investimento vi sia un'adeguata gestione della liquidità.
  6.   All'interno del gruppo d'investimento e degli investimenti collettivi da esso detenuti sono ammesse soltanto assunzioni di credito a breve termine motivate da esigenze tecniche.
  7.   È possibile derogare temporaneamente e in casi specifici alle direttive di investimento qualora lo richiedano con urgenza gli interessi degli investitori e il presidente del consiglio di fondazione dia il suo assenso. Le deroghe devono essere segnalate e motivate nell'allegato del conto annuale.
  8.   Le deroghe alle raccomandazioni tecniche dell'autorità di vigilanza circa il collocamento del patrimonio d'investimento devono figurare nel prospetto del gruppo d'investimento o, in assenza di un prospetto, nell'allegato del conto annuale.
  9.   In singoli casi motivati, l'autorità di vigilanza può autorizzare deroghe alle disposizioni della presente sezione e subordinarle a condizioni.
 
[1] RS 831.441.1
[2] Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 giu. 2019, in vigore dal 1° ago. 2019 (RU 2019 2221).
[3] Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 giu. 2019, in vigore dal 1° ago. 2019 (RU 2019 2221).
[4] Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 giu. 2019, in vigore dal 1° ago. 2019 (RU 2019 2221).
ASV festgehalten, dass der Grundsatz angemessener Risikoverteilung für alle Anlagegruppen «im Rahmen ihrer Fokussierung» gelte. Dies bedeutet zwar ­ wie vom BSV festgehalten (vgl. E. 5.1) ­ dass Anlagegruppen auch Nischenprodukte sein dürfen, also Anlagegruppen mit enger Fokussierung auf einzelne Themen wie Pharma etc. zulässig sind. Mehr lässt sich aus Art. 26 Abs. 2
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Art. 26   Disposizioni generali - (art. 53k lett. d LPP)
  1.   Se la presente ordinanza non dispone altrimenti, gli articoli 49-56a OPP 2 [1], eccetto l'articolo 50 capoversi 2 e 4, si applicano per analogia al patrimonio d'investimento. [2]
  2.   Il principio dell'adeguata ripartizione dei rischi si applica a tutti i gruppi d'investimento nel quadro del loro focus di investimento.
  3.   Il rischio di controparte inerente ai crediti di un gruppo d'investimento va limitato al 10 per cento del patrimonio per ciascun debitore. Sono ammesse deroghe per i crediti nei confronti della Confederazione e degli istituti svizzeri di emissione di obbligazioni fondiarie. [3]
  4.   Sono vietati i gruppi d'investimento che possono creare l'obbligo di effettuare versamenti suppletivi. [4]
  5.   La fondazione assicura che in ogni gruppo d'investimento vi sia un'adeguata gestione della liquidità.
  6.   All'interno del gruppo d'investimento e degli investimenti collettivi da esso detenuti sono ammesse soltanto assunzioni di credito a breve termine motivate da esigenze tecniche.
  7.   È possibile derogare temporaneamente e in casi specifici alle direttive di investimento qualora lo richiedano con urgenza gli interessi degli investitori e il presidente del consiglio di fondazione dia il suo assenso. Le deroghe devono essere segnalate e motivate nell'allegato del conto annuale.
  8.   Le deroghe alle raccomandazioni tecniche dell'autorità di vigilanza circa il collocamento del patrimonio d'investimento devono figurare nel prospetto del gruppo d'investimento o, in assenza di un prospetto, nell'allegato del conto annuale.
  9.   In singoli casi motivati, l'autorità di vigilanza può autorizzare deroghe alle disposizioni della presente sezione e subordinarle a condizioni.
 
[1] RS 831.441.1
[2] Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 giu. 2019, in vigore dal 1° ago. 2019 (RU 2019 2221).
[3] Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 giu. 2019, in vigore dal 1° ago. 2019 (RU 2019 2221).
[4] Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 giu. 2019, in vigore dal 1° ago. 2019 (RU 2019 2221).
ASV und der erwähnten Stelle des Berichts des BSV vom Juni 2011 (soweit vorliegend relevant) entgegen der Auffassung der Beschwerdeführerin aber nicht ableiten. Aus diesem Grund wird in der Doktrin zu Recht gefordert, dass innerhalb einer einzelnen Anlagegruppe eine Diversifikation gegeben sein müsse (so STAUFFER, a.a.O., N. 1551). Letzteres heisst auch, dass gemäss Art. 26 Abs. 1
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Art. 26   Disposizioni generali - (art. 53k lett. d LPP)
  1.   Se la presente ordinanza non dispone altrimenti, gli articoli 49-56a OPP 2 [1], eccetto l'articolo 50 capoversi 2 e 4, si applicano per analogia al patrimonio d'investimento. [2]
  2.   Il principio dell'adeguata ripartizione dei rischi si applica a tutti i gruppi d'investimento nel quadro del loro focus di investimento.
  3.   Il rischio di controparte inerente ai crediti di un gruppo d'investimento va limitato al 10 per cento del patrimonio per ciascun debitore. Sono ammesse deroghe per i crediti nei confronti della Confederazione e degli istituti svizzeri di emissione di obbligazioni fondiarie. [3]
  4.   Sono vietati i gruppi d'investimento che possono creare l'obbligo di effettuare versamenti suppletivi. [4]
  5.   La fondazione assicura che in ogni gruppo d'investimento vi sia un'adeguata gestione della liquidità.
  6.   All'interno del gruppo d'investimento e degli investimenti collettivi da esso detenuti sono ammesse soltanto assunzioni di credito a breve termine motivate da esigenze tecniche.
  7.   È possibile derogare temporaneamente e in casi specifici alle direttive di investimento qualora lo richiedano con urgenza gli interessi degli investitori e il presidente del consiglio di fondazione dia il suo assenso. Le deroghe devono essere segnalate e motivate nell'allegato del conto annuale.
  8.   Le deroghe alle raccomandazioni tecniche dell'autorità di vigilanza circa il collocamento del patrimonio d'investimento devono figurare nel prospetto del gruppo d'investimento o, in assenza di un prospetto, nell'allegato del conto annuale.
  9.   In singoli casi motivati, l'autorità di vigilanza può autorizzare deroghe alle disposizioni della presente sezione e subordinarle a condizioni.
 
[1] RS 831.441.1
[2] Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 giu. 2019, in vigore dal 1° ago. 2019 (RU 2019 2221).
[3] Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 giu. 2019, in vigore dal 1° ago. 2019 (RU 2019 2221).
[4] Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 giu. 2019, in vigore dal 1° ago. 2019 (RU 2019 2221).
ASV in Verbindung mit Art. 55
RS 831.441.1 OPP-2 Ordinanza del 18 aprile 1984 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (OPP 2)

Art. 55 [1]   Limiti per categoria - (art. 71 cpv. 1 LPP)
  Alle singole categorie d'investimento si applicano i seguenti limiti riferiti al patrimonio totale:
a. [2]   50 per cento: per i titoli ipotecari svizzeri su immobili, costruzioni in diritto di superficie, nonché terreni edificabili; il valore di pegno non può tuttavia superare l'80 per cento del valore venale; le lettere di pegno sono trattate come titoli ipotecari;
b.   50 per cento: per gli investimenti in azioni;
c.   30 per cento: per gli investimenti immobiliari, di cui al massimo un terzo all'estero;
d.   15 per cento: per gli investimenti alternativi;
e.   30 per cento: per gli investimenti in valute estere le cui fluttuazioni di cambio non sono assicurate;
f. [3]   10 per cento: per gli investimenti in infrastrutture;
g. [4]   5 per cento: per gli investimenti di cui all'articolo 53 capoverso 1 lettera dter.
 
[1] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 19 set. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 4651).
[2] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 6 giu. 2014, in vigore dal 1° lug. 2014 (RU 2014 1585).
[3] Introdotta dalla cifra I n. 2 dell'O del 26 ago. 2020 concernente modifiche nell'ambito della previdenza professionale, in vigore dal 1° ott. 2020 (RU 2020 3755).
[4] Introdotta dalla cifra I dell'O del 17 nov. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 794).
BVV 2 die in letzterer Vorschrift genannten Kategoriebegrenzungen zu beachten sind. 10.4 Es ist zwar nicht zu verkennen, dass Art. 26 Abs. 1
RS 831.403.2 OFond Ordinanza del 22 giugno 2011 sulle fondazioni d'investimento (OFond)

Art. 26   Disposizioni generali - (art. 53k lett. d LPP)
  1.   Se la presente ordinanza non dispone altrimenti, gli articoli 49-56a OPP 2 [1], eccetto l'articolo 50 capoversi 2 e 4, si applicano per analogia al patrimonio d'investimento. [2]
  2.   Il principio dell'adeguata ripartizione dei rischi si applica a tutti i gruppi d'investimento nel quadro del loro focus di investimento.
  3.   Il rischio di controparte inerente ai crediti di un gruppo d'investimento va limitato al 10 per cento del patrimonio per ciascun debitore. Sono ammesse deroghe per i crediti nei confronti della Confederazione e degli istituti svizzeri di emissione di obbligazioni fondiarie. [3]
  4.   Sono vietati i gruppi d'investimento che possono creare l'obbligo di effettuare versamenti suppletivi. [4]
  5.   La fondazione assicura che in ogni gruppo d'investimento vi sia un'adeguata gestione della liquidità.
  6.   All'interno del gruppo d'investimento e degli investimenti collettivi da esso detenuti sono ammesse soltanto assunzioni di credito a breve termine motivate da esigenze tecniche.
  7.   È possibile derogare temporaneamente e in casi specifici alle direttive di investimento qualora lo richiedano con urgenza gli interessi degli investitori e il presidente del consiglio di fondazione dia il suo assenso. Le deroghe devono essere segnalate e motivate nell'allegato del conto annuale.
  8.   Le deroghe alle raccomandazioni tecniche dell'autorità di vigilanza circa il collocamento del patrimonio d'investimento devono figurare nel prospetto del gruppo d'investimento o, in assenza di un prospetto, nell'allegato del conto annuale.
  9.   In singoli casi motivati, l'autorità di vigilanza può autorizzare deroghe alle disposizioni della presente sezione e subordinarle a condizioni.
 
[1] RS 831.441.1
[2] Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 giu. 2019, in vigore dal 1° ago. 2019 (RU 2019 2221).
[3] Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 giu. 2019, in vigore dal 1° ago. 2019 (RU 2019 2221).
[4] Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 giu. 2019, in vigore dal 1° ago. 2019 (RU 2019 2221).
ASV nur eine sinngemässe Geltung einzelner Vorschriften der BVV 2 vorsieht. Es bestehen jedoch keine Anhaltspunkte für die Annahme, dass diese sinngemässe Geltung in Bezug auf Art. 55
RS 831.441.1 OPP-2 Ordinanza del 18 aprile 1984 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (OPP 2)

Art. 55 [1]   Limiti per categoria - (art. 71 cpv. 1 LPP)
  Alle singole categorie d'investimento si applicano i seguenti limiti riferiti al patrimonio totale:
a. [2]   50 per cento: per i titoli ipotecari svizzeri su immobili, costruzioni in diritto di superficie, nonché terreni edificabili; il valore di pegno non può tuttavia superare l'80 per cento del valore venale; le lettere di pegno sono trattate come titoli ipotecari;
b.   50 per cento: per gli investimenti in azioni;
c.   30 per cento: per gli investimenti immobiliari, di cui al massimo un terzo all'estero;
d.   15 per cento: per gli investimenti alternativi;
e.   30 per cento: per gli investimenti in valute estere le cui fluttuazioni di cambio non sono assicurate;
f. [3]   10 per cento: per gli investimenti in infrastrutture;
g. [4]   5 per cento: per gli investimenti di cui all'articolo 53 capoverso 1 lettera dter.
 
[1] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 19 set. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 4651).
[2] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 6 giu. 2014, in vigore dal 1° lug. 2014 (RU 2014 1585).
[3] Introdotta dalla cifra I n. 2 dell'O del 26 ago. 2020 concernente modifiche nell'ambito della previdenza professionale, in vigore dal 1° ott. 2020 (RU 2020 3755).
[4] Introdotta dalla cifra I dell'O del 17 nov. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 794).
BVV 2 bedeutet, dass die Kategoriebegrenzungen dieser Vorschrift in modifizierter Form auf gemischte Anlagegruppen von Anlagestiftungen anzuwenden wären. Dies gilt schon deshalb, weil die in Art. 55
RS 831.441.1 OPP-2 Ordinanza del 18 aprile 1984 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (OPP 2)

Art. 55 [1]   Limiti per categoria - (art. 71 cpv. 1 LPP)
  Alle singole categorie d'investimento si applicano i seguenti limiti riferiti al patrimonio totale:
a. [2]   50 per cento: per i titoli ipotecari svizzeri su immobili, costruzioni in diritto di superficie, nonché terreni edificabili; il valore di pegno non può tuttavia superare l'80 per cento del valore venale; le lettere di pegno sono trattate come titoli ipotecari;
b.   50 per cento: per gli investimenti in azioni;
c.   30 per cento: per gli investimenti immobiliari, di cui al massimo un terzo all'estero;
d.   15 per cento: per gli investimenti alternativi;
e.   30 per cento: per gli investimenti in valute estere le cui fluttuazioni di cambio non sono assicurate;
f. [3]   10 per cento: per gli investimenti in infrastrutture;
g. [4]   5 per cento: per gli investimenti di cui all'articolo 53 capoverso 1 lettera dter.
 
[1] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 19 set. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 4651).
[2] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 6 giu. 2014, in vigore dal 1° lug. 2014 (RU 2014 1585).
[3] Introdotta dalla cifra I n. 2 dell'O del 26 ago. 2020 concernente modifiche nell'ambito della previdenza professionale, in vigore dal 1° ott. 2020 (RU 2020 3755).
[4] Introdotta dalla cifra I dell'O del 17 nov. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 794).
BVV 2 enthaltenen Kategorienbegrenzungen exakt festgelegt sind. Hätte der Verordnungsgeber bei Erlass der ASV für gemischte Anlagegruppen von Anlagestiftungen andere als die in Art. 55
RS 831.441.1 OPP-2 Ordinanza del 18 aprile 1984 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (OPP 2)

Art. 55 [1]   Limiti per categoria - (art. 71 cpv. 1 LPP)
  Alle singole categorie d'investimento si applicano i seguenti limiti riferiti al patrimonio totale:
a. [2]   50 per cento: per i titoli ipotecari svizzeri su immobili, costruzioni in diritto di superficie, nonché terreni edificabili; il valore di pegno non può tuttavia superare l'80 per cento del valore venale; le lettere di pegno sono trattate come titoli ipotecari;
b.   50 per cento: per gli investimenti in azioni;
c.   30 per cento: per gli investimenti immobiliari, di cui al massimo un terzo all'estero;
d.   15 per cento: per gli investimenti alternativi;
e.   30 per cento: per gli investimenti in valute estere le cui fluttuazioni di cambio non sono assicurate;
f. [3]   10 per cento: per gli investimenti in infrastrutture;
g. [4]   5 per cento: per gli investimenti di cui all'articolo 53 capoverso 1 lettera dter.
 
[1] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 19 set. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 4651).
[2] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 6 giu. 2014, in vigore dal 1° lug. 2014 (RU 2014 1585).
[3] Introdotta dalla cifra I n. 2 dell'O del 26 ago. 2020 concernente modifiche nell'ambito della previdenza professionale, in vigore dal 1° ott. 2020 (RU 2020 3755).
[4] Introdotta dalla cifra I dell'O del 17 nov. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 794).
BVV 2 genannten Grenzwerte gewollt, hätte er dies ausdrücklich geregelt. In diesem Zusammenhang fällt nicht zuletzt ins Gewicht, dass in den Materialien zur ASV (bzw. dem für das Vernehmlassungsverfahren verfassten Bericht des BSV) nicht von einer nur sinngemässen Geltung von Art. 55
RS 831.441.1 OPP-2 Ordinanza del 18 aprile 1984 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (OPP 2)

Art. 55 [1]   Limiti per categoria - (art. 71 cpv. 1 LPP)
  Alle singole categorie d'investimento si applicano i seguenti limiti riferiti al patrimonio totale:
a. [2]   50 per cento: per i titoli ipotecari svizzeri su immobili, costruzioni in diritto di superficie, nonché terreni edificabili; il valore di pegno non può tuttavia superare l'80 per cento del valore venale; le lettere di pegno sono trattate come titoli ipotecari;
b.   50 per cento: per gli investimenti in azioni;
c.   30 per cento: per gli investimenti immobiliari, di cui al massimo un terzo all'estero;
d.   15 per cento: per gli investimenti alternativi;
e.   30 per cento: per gli investimenti in valute estere le cui fluttuazioni di cambio non sono assicurate;
f. [3]   10 per cento: per gli investimenti in infrastrutture;
g. [4]   5 per cento: per gli investimenti di cui all'articolo 53 capoverso 1 lettera dter.
 
[1] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 19 set. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 4651).
[2] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 6 giu. 2014, in vigore dal 1° lug. 2014 (RU 2014 1585).
[3] Introdotta dalla cifra I n. 2 dell'O del 26 ago. 2020 concernente modifiche nell'ambito della previdenza professionale, in vigore dal 1° ott. 2020 (RU 2020 3755).
[4] Introdotta dalla cifra I dell'O del 17 nov. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 794).
BVV 2, sondern von Seite 24

A-4092/2016

der (uneingeschränkten) Massgeblichkeit der entsprechenden Kategoriebegrenzungen bei Anlagen in gemischte Anlagegruppen gesprochen wird (vgl. E. 5.2).
Die Beschwerdeführerin stösst vor diesem Hintergrund ins Leere, soweit sie behauptet, eine Heranziehung der Grenzwerte von Art. 55
RS 831.441.1 OPP-2 Ordinanza del 18 aprile 1984 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (OPP 2)

Art. 55 [1]   Limiti per categoria - (art. 71 cpv. 1 LPP)
  Alle singole categorie d'investimento si applicano i seguenti limiti riferiti al patrimonio totale:
a. [2]   50 per cento: per i titoli ipotecari svizzeri su immobili, costruzioni in diritto di superficie, nonché terreni edificabili; il valore di pegno non può tuttavia superare l'80 per cento del valore venale; le lettere di pegno sono trattate come titoli ipotecari;
b.   50 per cento: per gli investimenti in azioni;
c.   30 per cento: per gli investimenti immobiliari, di cui al massimo un terzo all'estero;
d.   15 per cento: per gli investimenti alternativi;
e.   30 per cento: per gli investimenti in valute estere le cui fluttuazioni di cambio non sono assicurate;
f. [3]   10 per cento: per gli investimenti in infrastrutture;
g. [4]   5 per cento: per gli investimenti di cui all'articolo 53 capoverso 1 lettera dter.
 
[1] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 19 set. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 4651).
[2] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 6 giu. 2014, in vigore dal 1° lug. 2014 (RU 2014 1585).
[3] Introdotta dalla cifra I n. 2 dell'O del 26 ago. 2020 concernente modifiche nell'ambito della previdenza professionale, in vigore dal 1° ott. 2020 (RU 2020 3755).
[4] Introdotta dalla cifra I dell'O del 17 nov. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 794).
BVV 2 lasse sich vorliegend nicht mit dem Umstand vereinbaren, dass in Art. 26 Abs. 1
RS 831.403.2 OFond Ordinanza del 22 giugno 2011 sulle fondazioni d'investimento (OFond)

Art. 26   Disposizioni generali - (art. 53k lett. d LPP)
  1.   Se la presente ordinanza non dispone altrimenti, gli articoli 49-56a OPP 2 [1], eccetto l'articolo 50 capoversi 2 e 4, si applicano per analogia al patrimonio d'investimento. [2]
  2.   Il principio dell'adeguata ripartizione dei rischi si applica a tutti i gruppi d'investimento nel quadro del loro focus di investimento.
  3.   Il rischio di controparte inerente ai crediti di un gruppo d'investimento va limitato al 10 per cento del patrimonio per ciascun debitore. Sono ammesse deroghe per i crediti nei confronti della Confederazione e degli istituti svizzeri di emissione di obbligazioni fondiarie. [3]
  4.   Sono vietati i gruppi d'investimento che possono creare l'obbligo di effettuare versamenti suppletivi. [4]
  5.   La fondazione assicura che in ogni gruppo d'investimento vi sia un'adeguata gestione della liquidità.
  6.   All'interno del gruppo d'investimento e degli investimenti collettivi da esso detenuti sono ammesse soltanto assunzioni di credito a breve termine motivate da esigenze tecniche.
  7.   È possibile derogare temporaneamente e in casi specifici alle direttive di investimento qualora lo richiedano con urgenza gli interessi degli investitori e il presidente del consiglio di fondazione dia il suo assenso. Le deroghe devono essere segnalate e motivate nell'allegato del conto annuale.
  8.   Le deroghe alle raccomandazioni tecniche dell'autorità di vigilanza circa il collocamento del patrimonio d'investimento devono figurare nel prospetto del gruppo d'investimento o, in assenza di un prospetto, nell'allegato del conto annuale.
  9.   In singoli casi motivati, l'autorità di vigilanza può autorizzare deroghe alle disposizioni della presente sezione e subordinarle a condizioni.
 
[1] RS 831.441.1
[2] Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 giu. 2019, in vigore dal 1° ago. 2019 (RU 2019 2221).
[3] Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 giu. 2019, in vigore dal 1° ago. 2019 (RU 2019 2221).
[4] Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 giu. 2019, in vigore dal 1° ago. 2019 (RU 2019 2221).
ASV nur eine sinngemässe Geltung von bestimmten Vorschriften der BVV 2 statuiert werde.
11.
Da die ASV nach dem Gesagten vorsieht, dass bei gemischten Anlagegruppen von Anlagestiftungen die Kategoriebegrenzungen von Art. 55
RS 831.441.1 OPP-2 Ordinanza del 18 aprile 1984 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (OPP 2)

Art. 55 [1]   Limiti per categoria - (art. 71 cpv. 1 LPP)
  Alle singole categorie d'investimento si applicano i seguenti limiti riferiti al patrimonio totale:
a. [2]   50 per cento: per i titoli ipotecari svizzeri su immobili, costruzioni in diritto di superficie, nonché terreni edificabili; il valore di pegno non può tuttavia superare l'80 per cento del valore venale; le lettere di pegno sono trattate come titoli ipotecari;
b.   50 per cento: per gli investimenti in azioni;
c.   30 per cento: per gli investimenti immobiliari, di cui al massimo un terzo all'estero;
d.   15 per cento: per gli investimenti alternativi;
e.   30 per cento: per gli investimenti in valute estere le cui fluttuazioni di cambio non sono assicurate;
f. [3]   10 per cento: per gli investimenti in infrastrutture;
g. [4]   5 per cento: per gli investimenti di cui all'articolo 53 capoverso 1 lettera dter.
 
[1] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 19 set. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 4651).
[2] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 6 giu. 2014, in vigore dal 1° lug. 2014 (RU 2014 1585).
[3] Introdotta dalla cifra I n. 2 dell'O del 26 ago. 2020 concernente modifiche nell'ambito della previdenza professionale, in vigore dal 1° ott. 2020 (RU 2020 3755).
[4] Introdotta dalla cifra I dell'O del 17 nov. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 794).
BVV 2 einzuhalten sind (E. 10), und diese Verordnungsregelung mit dem höherrangigen Recht vereinbar ist (vgl. E. 9), hat die Vorinstanz zu Recht von der Beschwerdeführerin eine Anpassung der Anlagerichtlinie an Art. 55
RS 831.441.1 OPP-2 Ordinanza del 18 aprile 1984 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (OPP 2)

Art. 55 [1]   Limiti per categoria - (art. 71 cpv. 1 LPP)
  Alle singole categorie d'investimento si applicano i seguenti limiti riferiti al patrimonio totale:
a. [2]   50 per cento: per i titoli ipotecari svizzeri su immobili, costruzioni in diritto di superficie, nonché terreni edificabili; il valore di pegno non può tuttavia superare l'80 per cento del valore venale; le lettere di pegno sono trattate come titoli ipotecari;
b.   50 per cento: per gli investimenti in azioni;
c.   30 per cento: per gli investimenti immobiliari, di cui al massimo un terzo all'estero;
d.   15 per cento: per gli investimenti alternativi;
e.   30 per cento: per gli investimenti in valute estere le cui fluttuazioni di cambio non sono assicurate;
f. [3]   10 per cento: per gli investimenti in infrastrutture;
g. [4]   5 per cento: per gli investimenti di cui all'articolo 53 capoverso 1 lettera dter.
 
[1] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 19 set. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 4651).
[2] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 6 giu. 2014, in vigore dal 1° lug. 2014 (RU 2014 1585).
[3] Introdotta dalla cifra I n. 2 dell'O del 26 ago. 2020 concernente modifiche nell'ambito della previdenza professionale, in vigore dal 1° ott. 2020 (RU 2020 3755).
[4] Introdotta dalla cifra I dell'O del 17 nov. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 794).
BVV 2 gefordert. Entgegen der Auffassung der Beschwerdeführerin spielt hierbei keine Rolle, ob die Bezeichnung ihrer gemischten Anlagegruppe als Anlagegruppe «Mischvermögen dynamisch» die «Anlagekonformität» bzw. die Übereinstimmung mit Vorschriften der BVV 2 suggeriert oder nicht. Nichts am Ergebnis der vorstehenden Ausführungen ändern kann im Übrigen auch eine allenfalls bevorstehende Revision der ASV. In antizipierter Beweiswürdigung ist deshalb auf die von der Beschwerdeführerin beantragte Einholung einer Amtsauskunft betreffend eine allfällige Revision der ASV beim BSV verzichten (vgl. E. 2.2).
Die Verfügung der Vorinstanz vom 30. Mai 2016 ist somit ­ soweit vorliegend noch zu überprüfen ­ zu bestätigen. Letzteres gilt auch für die Kostenfolge des angefochtenen Entscheids (vgl. E. 20 und Dispositiv-Ziff. 3 der Verfügung; Art. 64 Abs. 1 Bst. b und Art. 64 Abs. 3 BVG in Verbindung mit Art. 9 Abs. 1 Bst. c und g der Verordnung vom 10. und 22. Juni 2011 über die Aufsicht in der beruflichen Vorsorge [SR 831.435.1]). Die Beschwerde ist folglich abzuweisen, soweit darauf einzutreten und sie nicht gegenstandlos geworden ist. 12.
12.1 Die Verfahrenskosten werden in der Regel der unterliegenden Partei auferlegt. Unterliegt diese nur teilweise, so werden sie ermässigt (vgl. Art. 63 Abs. 1 VwVG).

Seite 25

A-4092/2016

Wird ein Verfahren gegenstandslos, so werden die Verfahrenskosten in der Regel jener Partei auferlegt, deren Verhalten die Gegenstandslosigkeit bewirkt hat. Ist das Verfahren ohne Zutun der Parteien gegenstandslos geworden, so werden die Kosten aufgrund der Sachlage vor Eintritt des Erledigungsgrunds festgelegt (Art. 5 des Reglements vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht [VGKE, SR 173.320.2]). Dabei sind die Prozessaussichten vor Eintritt der Gegenstandslosigkeit summarisch zu würdigen (vgl. Urteil des BGer 8C_60/2010 vom 4. Mai 2010 E. 4.2.1 f.; PHILIPPE W EISSENBERGER/ASTRID HIRZEL, in: Bernhard Waldmann/Philippe Weissenberger [Hrsg.], Praxiskommentar Verwaltungsverfahrensgesetz [VwVG], 2. Aufl. 2016, Art. 5 VGKE N. 3).
Vorliegend unterliegt die Beschwerdeführerin insoweit, als ihre Beschwerde abzuweisen und auf ihren Feststellungsantrag nicht einzutreten ist. Insoweit sind der Beschwerdeführerin folglich Kosten aufzuerlegen. Soweit ihre Beschwerde bezüglich der vorinstanzlichen Fristansetzung für die Einreichung einer angepassten Anlagerichtlinie als gegenstandlos geworden zu betrachten ist, sind der Beschwerdeführerin ebenfalls Kosten aufzuerlegen. Denn zum einen ist die teilweise Gegenstandslosigkeit des vorliegenden Verfahrens weder der Beschwerdeführerin noch der Vorinstanz zuzuschreiben, da sie infolge der Gutheissung des Gesuches um Erteilung der aufschiebenden Wirkung und aufgrund Zeitablaufes eingetreten ist. Zum anderen ergibt eine summarische Würdigung der Prozessaussichten vor Ablauf der von der Vorinstanz angesetzten Frist bis Ende November 2016, dass die entsprechende Anordnung rechtskonform war: Mit Blick auf die vorstehenden Erwägungen bestand und besteht nicht nur ein Bedarf nach einer Anpassung der Anlagerichtlinie der Beschwerdeführerin an die ASV und die BVV 2 (bzw. eine Anpassung an Art. 26 Abs. 1
RS 831.403.2 OFond Ordinanza del 22 giugno 2011 sulle fondazioni d'investimento (OFond)

Art. 26   Disposizioni generali - (art. 53k lett. d LPP)
  1.   Se la presente ordinanza non dispone altrimenti, gli articoli 49-56a OPP 2 [1], eccetto l'articolo 50 capoversi 2 e 4, si applicano per analogia al patrimonio d'investimento. [2]
  2.   Il principio dell'adeguata ripartizione dei rischi si applica a tutti i gruppi d'investimento nel quadro del loro focus di investimento.
  3.   Il rischio di controparte inerente ai crediti di un gruppo d'investimento va limitato al 10 per cento del patrimonio per ciascun debitore. Sono ammesse deroghe per i crediti nei confronti della Confederazione e degli istituti svizzeri di emissione di obbligazioni fondiarie. [3]
  4.   Sono vietati i gruppi d'investimento che possono creare l'obbligo di effettuare versamenti suppletivi. [4]
  5.   La fondazione assicura che in ogni gruppo d'investimento vi sia un'adeguata gestione della liquidità.
  6.   All'interno del gruppo d'investimento e degli investimenti collettivi da esso detenuti sono ammesse soltanto assunzioni di credito a breve termine motivate da esigenze tecniche.
  7.   È possibile derogare temporaneamente e in casi specifici alle direttive di investimento qualora lo richiedano con urgenza gli interessi degli investitori e il presidente del consiglio di fondazione dia il suo assenso. Le deroghe devono essere segnalate e motivate nell'allegato del conto annuale.
  8.   Le deroghe alle raccomandazioni tecniche dell'autorità di vigilanza circa il collocamento del patrimonio d'investimento devono figurare nel prospetto del gruppo d'investimento o, in assenza di un prospetto, nell'allegato del conto annuale.
  9.   In singoli casi motivati, l'autorità di vigilanza può autorizzare deroghe alle disposizioni della presente sezione e subordinarle a condizioni.
 
[1] RS 831.441.1
[2] Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 giu. 2019, in vigore dal 1° ago. 2019 (RU 2019 2221).
[3] Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 giu. 2019, in vigore dal 1° ago. 2019 (RU 2019 2221).
[4] Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 giu. 2019, in vigore dal 1° ago. 2019 (RU 2019 2221).
ASV und Art. 55
RS 831.441.1 OPP-2 Ordinanza del 18 aprile 1984 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (OPP 2)

Art. 55 [1]   Limiti per categoria - (art. 71 cpv. 1 LPP)
  Alle singole categorie d'investimento si applicano i seguenti limiti riferiti al patrimonio totale:
a. [2]   50 per cento: per i titoli ipotecari svizzeri su immobili, costruzioni in diritto di superficie, nonché terreni edificabili; il valore di pegno non può tuttavia superare l'80 per cento del valore venale; le lettere di pegno sono trattate come titoli ipotecari;
b.   50 per cento: per gli investimenti in azioni;
c.   30 per cento: per gli investimenti immobiliari, di cui al massimo un terzo all'estero;
d.   15 per cento: per gli investimenti alternativi;
e.   30 per cento: per gli investimenti in valute estere le cui fluttuazioni di cambio non sono assicurate;
f. [3]   10 per cento: per gli investimenti in infrastrutture;
g. [4]   5 per cento: per gli investimenti di cui all'articolo 53 capoverso 1 lettera dter.
 
[1] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 19 set. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 4651).
[2] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 6 giu. 2014, in vigore dal 1° lug. 2014 (RU 2014 1585).
[3] Introdotta dalla cifra I n. 2 dell'O del 26 ago. 2020 concernente modifiche nell'ambito della previdenza professionale, in vigore dal 1° ott. 2020 (RU 2020 3755).
[4] Introdotta dalla cifra I dell'O del 17 nov. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 794).
BVV 2). Vielmehr erscheint auch die dafür von der Vorinstanz angesetzte sechsmonatige Frist als angemessen (vgl. Urteil des BVGer A-3537/2014 vom 16. März 2016 E. 6.6). Bezüglich ihres Antrages auf Erteilung der aufschiebenden Wirkung ist die Beschwerdeführerin mit Blick auf die Zwischenverfügung des Bundesverwaltungsgerichts vom 15. Juli 2016 als obsiegend zu qualifizieren, weshalb sie keine Kosten für diese Verfügung zu tragen hat (vgl. Urteil des BVGer B-470/2014 vom 11. Juli 2016 E. 7.1).

Seite 26

A-4092/2016

Vor diesem Hintergrund rechtfertigt es sich, die gestützt auf Art. 1 ff. VGKE auf Fr. 5'000.- festzulegenden Verfahrenskosten der Beschwerdeführerin im Umfang von Fr. 4'500.- aufzuerlegen. Letzterer Betrag ist dem geleisteten Kostenvorschuss von Fr. 5'000.- zu entnehmen. Der Restbetrag von Fr. 500.- ist der Beschwerdeführerin nach Eintritt der Rechtskraft des vorliegenden Urteils zurückzuerstatten. Der Vorinstanz können keine Verfahrenskosten auferlegt werden (Art. 63 Abs. 2 VwVG).
12.2 Der teilweise ­ nämlich hinsichtlich ihres Gesuches um Erteilung der aufschiebenden Wirkung ­ obsiegenden Beschwerdeführerin ist für die erwachsenen notwendigen und verhältnismässig hohen Kosten ihrer Vertretung eine reduzierte Parteientschädigung zuzusprechen (vgl. Art. 64 Abs. 1 VwVG; Art. 7 Abs. 2 VGKE). Das Bundesverwaltungsgericht legt die Parteientschädigung aufgrund der eingereichten Kostennote oder, wenn keine Kostennote eingereicht wird, aufgrund der Akten fest (Art. 14 Abs. 2 VGKE). Vorliegend hat die Rechtsvertreterin der Beschwerdeführerin keine Kostennote eingereicht. Unter Berücksichtigung der gesamten Umstände erscheint eine reduzierte Parteientschädigung von praxisgemäss Fr. 750.(inkl. allfälligen Mehrwertsteuerzuschlages im Sinne von Art. 9 Abs. 1 Bst. c VGKE) als angemessen.
(Das Dispositiv befindet sich auf der nächsten Seite.)
Seite 27

A-4092/2016

Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:
1.
Im Sinne der Erwägungen wird die Beschwerde abgewiesen, soweit darauf eingetreten und sie nicht als gegenstandlos geworden abgeschrieben wird. 2.
Die Kosten des Verfahrens vor dem Bundesverwaltungsgericht von insgesamt Fr. 5'000.- werden der Beschwerdeführerin im Umfang von Fr. 4'500.auferlegt. Der Betrag von Fr. 4'500.- wird dem geleisteten Kostenvorschuss in der Höhe von Fr. 5'000.- entnommen. Der Restbetrag von Fr. 500.- wird der Beschwerdeführerin nach Eintritt der Rechtskraft des vorliegenden Urteils aus der Gerichtskasse zurückerstattet. 3.
Die Vorinstanz hat der Beschwerdeführerin nach Eintritt der Rechtskraft des vorliegenden Urteils eine (reduzierte) Parteientschädigung von Fr. 750.- zu bezahlen.
4.
Dieses Urteil geht an:
­
­
­

die Beschwerdeführerin (Gerichtsurkunde;
Beilage: Rückerstattungsformular)
die Vorinstanz (Gerichtsurkunde)
das Bundesamt für Sozialversicherungen (Gerichtsurkunde)
Für die Rechtsmittelbelehrung wird auf die nächste Seite verwiesen.
Der vorsitzende Richter:

Der Gerichtsschreiber:

Michael Beusch

Beat König

Seite 28

A-4092/2016

Rechtsmittelbelehrung:
Gegen diesen Entscheid kann innert 30 Tagen nach Eröffnung beim Bundesgericht, Schweizerhofquai 6, 6004 Luzern, Beschwerde in öffentlichrechtlichen Angelegenheiten geführt werden (Art. 82 ff., 90 ff. und 100 BGG). Die Rechtsschrift ist in einer Amtssprache abzufassen und hat die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift zu enthalten. Der angefochtene Entscheid und die Beweismittel sind, soweit sie der Beschwerdeführer in Händen hat, beizulegen (Art. 42 BGG).

Versand:

Seite 29
A-4092/2016 17. marzo 2017 13. novembre 2017 Tribunale amministrativo federale Inedito Affiliazione d ufficio nell'istituto collettore

Oggetto Aktien- und Fremdwährungsquote ohne Währungsabsicherung bei der Anlagegruppe "Mischvermögen Dynamisch".

Registro di legislazione
CC 80
RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907

Art. 80  
  Per costituire una fondazione occorre che siano destinati dei beni al conseguimento di un fine particolare.
CC 89 bis Cost 5
RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999

Art. 5   Stato di diritto
  1.   Il diritto è fondamento e limite dell'attività dello Stato.
  2.   L'attività dello Stato deve rispondere al pubblico interesse ed essere proporzionata allo scopo.
  3.   Organi dello Stato, autorità e privati agiscono secondo il principio della buona fede.
  4.   La Confederazione e i Cantoni rispettano il diritto internazionale.
Cost 8
RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999

Art. 8   Uguaglianza giuridica
  1.   Tutti sono uguali davanti alla legge.
  2.   Nessuno può essere discriminato, in particolare a causa dell'origine, della razza, del sesso, dell'età, della lingua, della posizione sociale, del modo di vita, delle convinzioni religiose, filosofiche o politiche, e di menomazioni fisiche, mentali o psichiche.
  3.   Uomo e donna hanno uguali diritti. La legge ne assicura l'uguaglianza, di diritto e di fatto, in particolare per quanto concerne la famiglia, l'istruzione e il lavoro. Uomo e donna hanno diritto a un salario uguale per un lavoro di uguale valore.
  4.   La legge prevede provvedimenti per eliminare svantaggi esistenti nei confronti dei disabili.
Cost 26
RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999

Art. 26   Garanzia della proprietà
  1.   La proprietà è garantita.
  2.   In caso d'espropriazione o di restrizione equivalente della proprietà è dovuta piena indennità.
Cost 27
RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999

Art. 27   Libertà economica
  1.   La libertà economica è garantita.
  2.   Essa include in particolare la libera scelta della professione, il libero accesso a un'attività economica privata e il suo libero esercizio.
Cost 36
RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999

Art. 36   Limiti dei diritti fondamentali
  1.   Le restrizioni dei diritti fondamentali devono avere una base legale. Se gravi, devono essere previste dalla legge medesima. Sono eccettuate le restrizioni ordinate in caso di pericolo grave, immediato e non altrimenti evitabile.
  2.   Le restrizioni dei diritti fondamentali devono essere giustificate da un interesse pubblico o dalla protezione di diritti fondamentali altrui.
  3.   Esse devono essere proporzionate allo scopo.
  4.   I diritti fondamentali sono intangibili nella loro essenza.
Cost 164
RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999

Art. 164   Legislazione
  1.   Tutte le disposizioni importanti che contengono norme di diritto sono emanate sotto forma di legge federale. Vi rientrano in particolare le disposizioni fondamentali in materia di:
a.   esercizio dei diritti politici;
b.   restrizioni dei diritti costituzionali;
c.   diritti e doveri delle persone;
d.   cerchia dei contribuenti, oggetto e calcolo dei tributi;
e.   compiti e prestazioni della Confederazione;
f.   obblighi dei Cantoni nell'attuazione e esecuzione del diritto federale;
g.   organizzazione e procedura delle autorità federali.
  2.   Competenze normative possono essere delegate mediante legge federale, sempreché la presente Costituzione non lo escluda.
Cost 190
RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999

Art. 190   Diritto determinante
  Le leggi federali e il diritto internazionale sono determinanti per il Tribunale federale e per le altre autorità incaricate dell'applicazione del diritto.
LPP 1
RS 831.40 LPP Legge federale del 25 giugno 1982 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP)

Art. 1 [1]   Scopo
  1.   La previdenza professionale comprende l'insieme delle misure prese su base collettiva che, assieme alle prestazioni dell'assicurazione federale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (AVS/AI), consentono alle persone anziane, ai superstiti e agli invalidi di mantenere in modo adeguato il tenore di vita usuale all'insorgere di un caso di assicurazione (vecchiaia, morte o invalidità).
  2.   Il salario assicurabile nella previdenza professionale o il reddito assicurabile degli indipendenti non deve superare il reddito assoggettato al contributo AVS.
  3.   Il Consiglio federale precisa le nozioni di adeguatezza, collettività, parità di trattamento e pianificazione previdenziale, nonché il principio d'assicurazione. Può stabilire un'età minima per il pensionamento anticipato.
 
[1] Nuovo testo giusta il n. I della LF del 3 ott. 2003 (1a revisione della LPP), in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2004 1677; FF 2000 2341).
LPP 2
RS 831.40 LPP Legge federale del 25 giugno 1982 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP)

Art. 2 [1]   Assicurazione obbligatoria dei lavoratori dipendenti e dei disoccupati
  1.   I lavoratori che hanno più di 17 anni e riscuotono da un datore di lavoro un salario annuo di oltre 22 680 franchi [2] (art. 7) sottostanno all'assicurazione obbligatoria.
  2.   Se il lavoratore è occupato presso un datore di lavoro per un periodo inferiore a un anno, è considerato salario annuo quello che avrebbe percepito per un anno intero d'occupazione.
  3.   I beneficiari di indennità giornaliere dell'assicurazione contro la disoccupazione sottostanno all'assicurazione obbligatoria per i rischi morte e invalidità.
  4.   Il Consiglio federale disciplina l'obbligo assicurativo dei lavoratori che esercitano professioni in cui sono usuali frequenti cambiamenti di datore di lavoro o rapporti d'impiego di durata limitata. Determina le categorie di lavoratori che non sottostanno, per motivi particolari, all'assicurazione obbligatoria.
 
[1] Nuovo testo giusta il n. I della LF del 3 ott. 2003 (1a revisione della LPP), in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 1677; FF 2000 2341).
[2] Nuovo importo giusta l'art. 5 dell'O del 18 apr. 1984 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, nel testo della mod. del 28 ago. 2024, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 469).
LPP 7
RS 831.40 LPP Legge federale del 25 giugno 1982 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP)

Art. 7   Salario minimo ed età
  1.   I lavoratori che riscuotono da un datore di lavoro un salario annuo di oltre 22 680 franchi [1] sottostanno all'assicurazione obbligatoria per i rischi morte e invalidità dal 1° gennaio dopo che hanno compiuto il 17° anno di età, e per la vecchiaia dal 1° gennaio dopo che hanno compiuto il 24° anno di età. [2]
  2.   È tenuto conto del salario determinante giusta la legge federale del 20 dicembre 1946 [3] sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS). Il Consiglio federale può consentire deroghe.
 
[1] Nuovo importo giusta l'art. 5 dell'O del 18 apr. 1984 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, nel testo della mod. del 28 ago. 2024, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 469).
[2] Nuovo testo giusta il n. I della LF del 3 ott. 2003 (1a revisione della LPP), in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 1677; FF 2000 2341).
[3] RS 831.10
LPP 53
RS 831.40 LPP Legge federale del 25 giugno 1982 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP)

Art. 53 [1]  
 
[1] Abrogato dal n. I della LF del 19 mar. 2010 (Riforma strutturale), con effetto dal 1° gen. 2012 (RU 2011 3393; FF 2007 5199).
LPP 53 g
RS 831.40 LPP Legge federale del 25 giugno 1982 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP)

Art. 53g   Scopo e diritto applicabile
  1.   Per investire e amministrare in comune fondi di previdenza possono essere costituite fondazioni ai sensi degli articoli 80-89a CC [1]. [2]
  2.   Le fondazioni d'investimento sono istituti dediti alla previdenza professionale. Esse sono soggette alla presente legge. Nella misura in cui la presente legge e le sue ordinanze d'esecuzione non prevedono disposizioni applicabili alle fondazioni d'investimento, si applicano sussidiariamente le disposizioni generali del diritto in materia di fondazioni.
 
[1] RS 210
[2] Nuovo testo giusta l'all. n. 4 della LF del 19 giu. 2015 (Conguaglio della previdenza professionale in caso di divorzio), in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 2313; FF 2013 4151).
LPP 53 i
RS 831.40 LPP Legge federale del 25 giugno 1982 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP)

Art. 53i   Patrimonio
  1.   Il patrimonio complessivo della fondazione d'investimento comprende il patrimonio di base e il patrimonio d'investimento. L'assemblea degli investitori emana disposizioni sull'investimento di questi patrimoni. Gli statuti possono disporre che questa facoltà venga esercitata dal consiglio di fondazione.
  2.   Il patrimonio d'investimento è composto dai mezzi versati dagli investitori a scopo d'investimento patrimoniale collettivo. Tale patrimonio costituisce un gruppo d'investimento o è strutturato in più gruppi d'investimento. I gruppi d'investimento sono contabilizzati separatamente e sono economicamente indipendenti gli uni dagli altri [1].
  3.   Un gruppo d'investimento è costituito di diritti uguali e senza valore nominale appartenenti a uno o più investitori.
  4.   In caso di fallimento della fondazione d'investimento, i beni e i diritti che appartengono a un gruppo d'investimento sono scorporati in favore degli investitori. La medesima procedura si applica per analogia in caso di concordato con abbandono dell'attivo. Sono fatti salvi i seguenti crediti della fondazione d'investimento:
a.   le rimunerazioni previste dal contratto;
b.   la liberazione dagli impegni assunti nell'esecuzione regolare dei suoi compiti per un gruppo d'investimento;
c.   il rimborso delle spese sostenute per adempiere tali impegni.
  5.   La compensazione è ammessa soltanto in caso di pretese all'interno del medesimo gruppo d'investimento o all'interno del patrimonio di base.
 
[1] Testo rettificato dalla Commissione di redazione dell'AF (art. 58 cpv. 1 LParl - RS 171.10).
LPP 53 k
RS 831.40 LPP Legge federale del 25 giugno 1982 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP)

Art. 53k   Disposizioni d'esecuzione
  Il Consiglio federale emana disposizioni relative:
a.   alla cerchia degli investitori;
b.   all'alimentazione e all'impiego del patrimonio di base;
c.   alla costituzione, all'organizzazione e allo scioglimento [1];
d.   agli investimenti, alla contabilità, al rendiconto e alla revisione;
e.   ai diritti degli investitori.
 
[1] Testo rettificato dalla Commissione di redazione dell'AF (art. 58 cpv. 1 LParl - RS 171.10).
LPP 55
RS 831.40 LPP Legge federale del 25 giugno 1982 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP)

Art. 55   Consigli di fondazione
  1.   I consigli di fondazione sono composti di un uguale numero di rappresentanti dei datori di lavoro e dei lavoratori. Si deve tenere adeguatamente conto della pubblica amministrazione. I consigli di fondazione possono essere diretti da un presidente neutrale.
  2.   I membri dei consigli di fondazione sono nominati per un quadriennio.
  3.   I consigli di fondazione si autocostituiscono ed emanano i regolamenti sull'organizzazione della fondazione. Essi ne sorvegliano la gestione e insediano come organo di controllo un ufficio di revisione indipendente.
  4.   Ogni consiglio di fondazione designa un ufficio di direzione che amministra e rappresenta la fondazione.
LPP 62
RS 831.40 LPP Legge federale del 25 giugno 1982 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP)

Art. 62   Compiti dell'autorità di vigilanza
  1.   L'autorità di vigilanza veglia affinché gli istituti di previdenza, gli uffici di revisione per la previdenza professionale, i periti in materia di previdenza professionale e gli istituti dediti alla previdenza professionale osservino le prescrizioni legali e affinché il patrimonio di previdenza sia impiegato secondo gli scopi previsti; in particolare: [1]
a. [2]   verifica se le disposizioni statutarie e regolamentari degli istituti di previdenza e degli istituti dediti alla previdenza professionale sono conformi alle prescrizioni legali;
b. [3]   esige dagli istituti di previdenza e dagli istituti dediti alla previdenza professionale un rapporto annuale, segnatamente sulla loro attività;
c.   prende visione dei rapporti dell'organo di controllo e del perito in materia di previdenza professionale;
d.   prende provvedimenti per eliminare i difetti accertati;
e. [4]   giudica le controversie relative al diritto dell'assicurato di essere informato conformemente agli articoli 65a e 86b capoverso 2; di norma, tale procedimento è gratuito per gli assicurati.
  2.   Trattandosi di fondazioni, essa assume anche i compiti di cui agli articoli 85-86b CC [5]. [6]
  3.   Il Consiglio federale può emanare disposizioni sull'approvazione di fusioni, scissioni e trasformazioni di istituti di previdenza da parte delle autorità di vigilanza, nonché sull'esercizio della vigilanza in caso di liquidazione e di liquidazione parziale. [7]
 
[1] Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 mar. 2010 (Riforma strutturale), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 3393; FF 2007 5199).
[2] Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 mar. 2010 (Riforma strutturale), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 3393; FF 2007 5199).
[3] Nuovo testo giusta il n. I della LF del 3 ott. 2003 (1a revisione della LPP), in vigore dal 1° apr. 2004 (RU 2004 1677; FF 2000 2341).
[4] Introdotta dal n. I della LF del 3 ott. 2003 (1a revisione della LPP), in vigore dal 1° apr. 2004 (RU 2004 1677; FF 2000 2341).
[5] RS 210
[6] Nuovo testo giusta l'all. n. 4 della LF del 19 giu. 2015 (Conguaglio della previdenza professionale in caso di divorzio), in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 2313; FF 2013 4151).
[7] Introdotto dall'all. n. 10 della LF del 3 ott. 2003 sulla fusione, in vigore dal 1° lug. 2004 (RU 2004 2617; FF 2000 3765).
LPP 64
RS 831.40 LPP Legge federale del 25 giugno 1982 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP)

Art. 64 [1]   Alta vigilanza
  1.   Il Consiglio federale nomina una Commissione di alta vigilanza composta da sette a nove membri. Ne designa il presidente e il vicepresidente. I membri devono essere esperti indipendenti. Le parti sociali hanno diritto a un rappresentante ciascuna. La durata del mandato è di quattro anni.
  2.   Nel prendere le sue decisioni la Commissione di alta vigilanza non è vincolata a istruzioni del Consiglio federale né del Dipartimento federale dell'interno. Nel suo regolamento, può delegare competenze alla sua segreteria.
  3.   La Confederazione risponde del comportamento della Commissione di alta vigilanza e della sua segreteria soltanto se sono stati violati doveri d'ufficio essenziali e i danni non sono riconducibili a violazioni di obblighi da parte di un'autorità o di un istituto sottoposti a vigilanza secondo l'articolo 64a.
  4.   Per il resto si applica la legge del 14 marzo 1958 [2] sulla responsabilità.
 
[1] Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 mar. 2010 (Riforma strutturale), in vigore dal 1° gen. 2012, il cpv. 1 entra in vigore il 1° ago. 2011 (RU 2011 3393; FF 2007 5199).
[2] RS 170.32
LPP 64 a
RS 831.40 LPP Legge federale del 25 giugno 1982 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP)

Art. 64a [1]   Compiti [2]
  1.   La Commissione di alta vigilanza vigila sulle autorità di vigilanza. I suoi compiti sono i seguenti:
a.   garantisce un'esecuzione uniforme della vigilanza da parte delle autorità di vigilanza; a tal fine può emanare istruzioni;
b.   esamina i rapporti annuali delle autorità di vigilanza; può procedere a ispezioni presso le medesime;
c.   in presenza di una base legale e previa consultazione degli ambienti interessati, emana le norme necessarie per l'attività di vigilanza;
d.   decide in merito alla concessione e al ritiro dell'abilitazione a periti in materia di previdenza professionale;
e.   tiene un registro dei periti in materia di previdenza professionale abilitati; il registro è pubblico ed è pubblicato in Internet;
f.   può impartire istruzioni ai periti in materia di previdenza professionale e agli uffici di revisione;
g.   emana un regolamento di organizzazione e di gestione; il regolamento deve essere approvato dal Consiglio federale.
  2.   La Commissione esercita inoltre la vigilanza sul fondo di garanzia, sull'istituto collettore e sulle fondazioni d'investimento.
  3.   Presenta annualmente un rapporto d'attività al Consiglio federale e corrisponde con lo stesso per il tramite del Dipartimento federale dell'interno.
 
[1] Introdotto dal n. I della LF del 19 mar. 2010 (Riforma strutturale), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 3393; FF 2007 5199).
[2] Testo rettificato dalla Commissione di redazione dell'AF (art. 58 cpv. 1 LParl - RS 171.10).
LPP 71
RS 831.40 LPP Legge federale del 25 giugno 1982 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP)

Art. 71   Amministrazione del patrimonio
  1.   Gli istituti di previdenza amministrano il loro patrimonio in modo da garantire la sicurezza e la sufficiente redditività degli investimenti, un'adeguata ripartizione dei rischi, come pure la copertura del prevedibile fabbisogno di liquidità.
  2.   L'istituto di previdenza non può costituire in pegno né gravare altrimenti i suoi diritti derivanti da un contratto collettivo di assicurazione sulla vita o da un contratto di riassicurazione. [1]
 
[1] Nuovo testo giusta il n. I della LF del 3 ott. 2003 (1a revisione della LPP), in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 1677; FF 2000 2341).
LPP 74
RS 831.40 LPP Legge federale del 25 giugno 1982 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP)

Art. 74 [1]   Particolarità dei rimedi giuridici
  1.   Le decisioni dell'autorità di vigilanza possono essere impugnate mediante ricorso al Tribunale amministrativo federale.
  2.   La procedura di ricorso contro le decisioni di cui all'articolo 62 capoverso 1 lettera e è gratuita per gli assicurati salvo che essi procedano in modo temerario o sconsiderato.
  3.   Un ricorso contro una decisione dell'autorità di vigilanza ha effetto sospensivo soltanto se il Tribunale amministrativo federale lo decide su richiesta di una parte [2]. [3]
  4.   La Commissione di alta vigilanza è legittimata a ricorrere al Tribunale federale contro le decisioni del Tribunale amministrativo federale in materia di previdenza professionale. [4]
 
[1] Nuovo testo giusta il n. I 14 dell'O dell'AF del 20 dic. 2006 che adegua taluni atti normativi alle disposizioni della L sul Tribunale federale e della L sul Tribunale amministrativo federale (RU 2006 5599; FF 2006 7109).
[2] Testo rettificato dalla Commissione di redazione dell'AF (art. 58 cpv. 1 LParl - RS 171.10).
[3] Introdotto dal n. I della LF del 19 mar. 2010 (Riforma strutturale), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 3393; FF 2007 5199).
[4] Introdotto dal n. I della LF del 19 mar. 2010 (Riforma strutturale), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 3393; FF 2007 5199).
LTAF 31
RS 173.32 LTAF Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF)

Art. 31   Principio
  Il Tribunale amministrativo federale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'articolo 5 della legge federale del 20 dicembre 1968 [1] sulla procedura amministrativa (PA).
 
[1] RS 172.021
LTAF 32
RS 173.32 LTAF Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF)

Art. 32   Eccezioni
  1.   Il ricorso è inammissibile contro:
a.   le decisioni in materia di sicurezza interna o esterna del Paese, neutralità, protezione diplomatica e altri affari esteri, in quanto il diritto internazionale pubblico non conferisca un diritto al giudizio da parte di un tribunale;
b.   le decisioni in materia di diritto di voto dei cittadini nonché di elezioni e votazioni popolari;
c.   le decisioni in materia di salario al merito del personale federale, in quanto non concernano la parità dei sessi;
d. [1]   ...
e.   le decisioni nel settore dell'energia nucleare concernenti:le autorizzazioni di massima per impianti nucleari,l'approvazione del programma di smaltimento,la chiusura di depositi geologici in profondità,la prova dello smaltimento;
1.   le autorizzazioni di massima per impianti nucleari,
2.   l'approvazione del programma di smaltimento,
3.   la chiusura di depositi geologici in profondità,
4.   la prova dello smaltimento;
f. [2]   le decisioni in materia di rilascio o estensione di concessioni di infrastrutture ferroviarie;
g.   le decisioni dell'autorità indipendente di ricorso in materia radiotelevisiva;
h.   le decisioni in materia di rilascio di concessioni per case da gioco;
i. [3]   le decisioni in materia di rilascio, modifica o rinnovo della concessione della Società svizzera di radiotelevisione (SSR);
j. [4]   le decisioni in materia di diritto ai sussidi di una scuola universitaria o di un altro istituto accademico.
  2.   Il ricorso è inoltre inammissibile contro:
a.   le decisioni che, in virtù di un'altra legge federale, possono essere impugnate mediante opposizione o ricorso dinanzi a un'autorità ai sensi dell'articolo 33 lettere c-f;
b.   le decisioni che, in virtù di un'altra legge federale, possono essere impugnate mediante ricorso dinanzi a un'autorità cantonale.
 
[1] Abrogata dall'all. cifra II n. 1 della LF del 30 set. 2011 sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero, con effetto dal 1° gen. 2015 (RU 2014 4103; FF 2009 3925).
[2] Nuovo testo giusta la cifra I n. 3 della LF del 16 mar. 2012 sulla seconda fase della Riforma delle ferrovie 2, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2012 5619, 2013 1603; FF 2011 823).
[3] Introdotta dall'all. n. 2 della LF del 26 set. 2016, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 2131; FF 2013 2131).
[4] Introdotta dalla cifra II della LF del 25 set. 2020, in vigore dal 1° mar. 2021 (RU 2021 68; FF 2020 3235).
LTAF 33
RS 173.32 LTAF Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF)

Art. 33   Autorità inferiori
  Il ricorso è ammissibile contro le decisioni:
a.   del Consiglio federale e degli organi dell'Assemblea federale in materia di rapporti di lavoro del personale federale, compreso il rifiuto dell'autorizzazione a procedere penalmente;
b. [1]   del Consiglio federale concernenti:la destituzione di un membro del Consiglio della banca o della direzione generale o di un loro supplente secondo la legge del 3 ottobre 2003 [2] sulla Banca nazionale,la revoca di un membro del consiglio di amministrazione dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari o l'approvazione dello scioglimento del rapporto di lavoro del direttore da parte del consiglio di amministrazione secondo la legge del 22 giugno 2007 [3] sulla vigilanza dei mercati finanziari,il blocco di valori patrimoniali secondo la legge del 18 dicembre 2015 [5] sui valori patrimoniali di provenienza illecita,il divieto di determinate attività secondo la LAIn [7],il divieto di organizzazioni secondo la LAIn,il divieto di organizzazioni e gruppi secondo l'articolo 1 capoverso 2 della legge federale del 20 dicembre 2024 [10] che vieta Hamas e le organizzazioni associate,la revoca di un membro del Consiglio d'istituto dell'Istituto federale di metrologia secondo la legge federale del 17 giugno 2011 [12] sull'Istituto federale di metrologia,la revoca di un membro del consiglio di amministrazione dell'Autorità federale di sorveglianza dei revisori o l'approvazione dello scioglimento del rapporto di lavoro del direttore da parte del consiglio di amministrazione secondo la legge del 16 dicembre 2005 [14] sui revisori,la revoca di un membro del Consiglio dell'Istituto svizzero per gli agenti terapeutici secondo la legge del 15 dicembre 2000 [16] sugli agenti terapeutici,la revoca di un membro del consiglio di amministrazione dell'istituto secondo la legge del 16 giugno 2017 [18] sui fondi di compensazione,la revoca di un membro del consiglio d'Istituto dell'Istituto svizzero di diritto comparato secondo la legge federale del 28 settembre 2018 [20] sull'Istituto svizzero di diritto comparato,la revoca di un membro del consiglio d'amministrazione del Servizio svizzero di assegnazione delle tracce o l'approvazione della risoluzione del rapporto di lavoro del direttore da parte del consiglio d'amministrazione secondo la legge federale del 20 dicembre 1957 [22] sulle ferrovie;
1.   la destituzione di un membro del Consiglio della banca o della direzione generale o di un loro supplente secondo la legge del 3 ottobre 2003 [2] sulla Banca nazionale,
10. [21]   la revoca di un membro del consiglio d'amministrazione del Servizio svizzero di assegnazione delle tracce o l'approvazione della risoluzione del rapporto di lavoro del direttore da parte del consiglio d'amministrazione secondo la legge federale del 20 dicembre 1957 [22] sulle ferrovie;
2.   la revoca di un membro del consiglio di amministrazione dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari o l'approvazione dello scioglimento del rapporto di lavoro del direttore da parte del consiglio di amministrazione secondo la legge del 22 giugno 2007 [3] sulla vigilanza dei mercati finanziari,
3. [4]   il blocco di valori patrimoniali secondo la legge del 18 dicembre 2015 [5] sui valori patrimoniali di provenienza illecita,
4. [6]   il divieto di determinate attività secondo la LAIn [7],
4bis. [8]   il divieto di organizzazioni secondo la LAIn,
4ter. [9]   il divieto di organizzazioni e gruppi secondo l'articolo 1 capoverso 2 della legge federale del 20 dicembre 2024 [10] che vieta Hamas e le organizzazioni associate,
5. [11]   la revoca di un membro del Consiglio d'istituto dell'Istituto federale di metrologia secondo la legge federale del 17 giugno 2011 [12] sull'Istituto federale di metrologia,
6. [13]   la revoca di un membro del consiglio di amministrazione dell'Autorità federale di sorveglianza dei revisori o l'approvazione dello scioglimento del rapporto di lavoro del direttore da parte del consiglio di amministrazione secondo la legge del 16 dicembre 2005 [14] sui revisori,
7. [15]   la revoca di un membro del Consiglio dell'Istituto svizzero per gli agenti terapeutici secondo la legge del 15 dicembre 2000 [16] sugli agenti terapeutici,
8. [17]   la revoca di un membro del consiglio di amministrazione dell'istituto secondo la legge del 16 giugno 2017 [18] sui fondi di compensazione,
9. [19]   la revoca di un membro del consiglio d'Istituto dell'Istituto svizzero di diritto comparato secondo la legge federale del 28 settembre 2018 [20] sull'Istituto svizzero di diritto comparato,
c.   del Tribunale penale federale in materia di rapporti di lavoro dei suoi giudici e del suo personale;
cbis. [23]   del Tribunale federale dei brevetti in materia di rapporti di lavoro dei suoi giudici e del suo personale;
cquater. [25]   del procuratore generale della Confederazione in materia di rapporti di lavoro dei procuratori pubblici federali da lui nominati e del personale del Ministero pubblico della Confederazione;
cquinquies. [26]   dell'autorità di vigilanza sul Ministero pubblico della Confederazione in materia di rapporti di lavoro del personale della sua segreteria;
cter. [24]   dell'autorità di vigilanza sul Ministero pubblico della Confederazione in materia di rapporti di lavoro dei membri del Ministero pubblico della Confederazione eletti dall'Assemblea federale plenaria;
d.   della Cancelleria federale, dei dipartimenti e dei servizi dell'Amministrazione federale loro subordinati o aggregati amministrativamente;
e.   degli stabilimenti e delle aziende della Confederazione;
f.   delle commissioni federali;
g.   dei tribunali arbitrali costituiti in virtù di contratti di diritto pubblico sottoscritti dalla Confederazione, dai suoi stabilimenti o dalle sue aziende;
h.   delle autorità o organizzazioni indipendenti dall'Amministrazione federale che decidono nell'adempimento di compiti di diritto pubblico loro affidati dalla Confederazione;
i.   delle autorità cantonali, in quanto una legge federale preveda che le loro decisioni sono impugnabili mediante ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale.
 
[1] Nuovo testo giusta l'all. n. 4 della LF del 22 giu. 2007 sulla vigilanza dei mercati finanziari, in vigore dal 1° feb. 2008 (RU 2008 5207; FF 2006 2625).
[2] RS 951.11
[3] RS 956.1
[4] Introdotto dall'all. n. 1 della L del 1° ott. 2010 sulla restituzione degli averi di provenienza illecita (RU 2011 275; FF 2010 2871). Nuovo testo giusta l'art. 31 cpv. 2 n. 1 della L del 18 dic. 2015 sui valori patrimoniali di provenienza illecita, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 1803; FF 2014 4555).
[5] RS 196.1
[6] Introdotto dall'all. n. 2 della LF del 23 dic. 2011 (RU 2012 3745; FF 2007 4613; 2010 6923). Nuovo testo giusta l'all. cifra II n. 3 della LF del 25 set. 2015 sulle attività informative, in vigore dal 1° set. 2017 (RU 2017 4095; FF 2014 1885).
[7] RS 121
[8] Introdotto dall'all. cifra II n. 3 della LF del 25 set. 2015 sulle attività informative, in vigore dal 1° set. 2017 (RU 2017 4095; FF 2014 1885).
[9] Introdotto dall'art. 3 della LF del 20 dic. 2024 che vieta Hamas e le organizzazioni associate, in vigore dal 15 mag. 2025 (RU 2025 269; FF 2024 2250).
[10] RS 122.1
[11] Introdotto dal n. 1 dell'art 26 della LF sull'Istituto federale di metrologia, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2011 6515; FF 2010 7073).
[12] RS 941.27
[13] Introdotta dall'all. n. 2 della L del 20 giu. 2014 (Concentrazione della sorveglianza sulle imprese di revisione e sulle società di audit), in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 4073; FF 2013 5901).
[14] RS 221.302
[15] Introdotto dall'all. 1 della LF del 18 mar. 2016, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2017 2745, 2018 3575; FF 2013 1).
[16] RS 812.21
[17] Introdotto dall'all. cifra II n. 3 della LF del 16 giu. 2017 sui fondi di compensazione, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2017 7563; FF 2016 255).
[18] RS 830.2
[19] Introdotto dall'art. 23 cpv. 2 della LF del 28 set. 2018 sull'Istituto svizzero di diritto comparato, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 3199; FF 2018 771).
[20] RS 425.1
[21] Introdotto dall'all. cifra I n. 2 della LF del 28 set. 2018 sull'organizzazione dell'infrastruttura ferroviaria, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 2020 1889; FF 2016 7711).
[22] RS 742.101
[23] Introdotta dall'all. n. 3 della LF del 20 mar. 2009 sul Tribunale federale dei brevetti, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2010 513, 2011 2241; FF 2008 349).
[24] Introdotta dall'all. cifra II n. 6 della L del 19 mar. 2010 sull'organizzazione delle autorità penali (RU 2010 3267;FF 2008 7093). Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 19 giu. 2015, in vigore dal 1° nov. 2015 (RU 2015 3847; FF 2015 18611885).
[25] Introdotta dall'all. cifra II n. 6 della L del 19 mar. 2010 sull'organizzazione delle autorità penali, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 3267;FF 2008 7093).
[26] Introdotta dall'all. cifra II n. 6 della L del 19 mar. 2010 sull'organizzazione delle autorità penali, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 3267;FF 2008 7093).
LTAF 37
RS 173.32 LTAF Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF)

Art. 37   Principio
  La procedura dinanzi al Tribunale amministrativo federale è retta dalla PA [1], in quanto la presente legge non disponga altrimenti.
 
[1] RS 172.021
LTF 42
RS 173.110 LTF Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria

Art. 42   Atti scritti
  1.   Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati.
  1bis.   Se un procedimento in materia civile si è svolto in inglese dinanzi all'autorità inferiore, gli atti scritti possono essere redatti in tale lingua. [1]
  2.   Nei motivi occorre spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato viola il diritto. Qualora il ricorso sia ammissibile soltanto se concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o un caso particolarmente importante per altri motivi, occorre spiegare perché la causa adempie siffatta condizione. [2] [3]
  3.   Se sono in possesso della parte, i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati; se l'atto scritto è diretto contro una decisione, anche questa deve essere allegata.
  4.   In caso di trasmissione per via elettronica, la parte o il suo patrocinatore deve munire l'atto scritto di una firma elettronica qualificata secondo la legge del 18 marzo 2016 [4] sulla firma elettronica. Il Tribunale federale determina mediante regolamento:
a.   il formato dell'atto scritto e dei relativi allegati;
b.   le modalità di trasmissione;
c.   le condizioni alle quali può essere richiesta la trasmissione successiva di documenti cartacei in caso di problemi tecnici. [5]
  5.   Se mancano la firma della parte o del suo patrocinatore, la procura dello stesso o gli allegati prescritti, o se il patrocinatore non è autorizzato in quanto tale, è fissato un congruo termine per sanare il vizio, con la comminatoria che altrimenti l'atto scritto non sarà preso in considerazione.
  6.   Gli atti illeggibili, sconvenienti, incomprensibili, prolissi o non redatti in una lingua ufficiale possono essere del pari rinviati al loro autore affinché li modifichi.
  7.   Gli atti scritti dovuti a condotta processuale da querulomane o altrimenti abusiva sono inammissibili.
 
[1] Introdotto dalla cifra II n. 1 della LF del 17 mar. 2023 (Migliorare la praticabilità e l'applicazione del diritto), in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2023 491; FF 2020 2407).
[2] Nuovo testo del per. giusta la cifra I n. 1 della L del 20 giu. 2014 sul condono dell'imposta, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 9; FF 2013 7239).
[3] Nuovo testo giusta l'all. n. 1 della L del 28 set. 2012 sull'assistenza amministrativa fiscale, in vigore dal 1° feb. 2013 (RU 2013 231; FF 2011 5587).
[4] RS 943.03
[5] Nuovo testo giusta l'all. cifra II n. 2 della L del 18 mar. 2016 sulla firma elettronica, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4651; FF 2014 913).
LTF 82
RS 173.110 LTF Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria

Art. 82   Principio
  Il Tribunale federale giudica i ricorsi:
a.   contro le decisioni pronunciate in cause di diritto pubblico;
b.   contro gli atti normativi cantonali;
c.   concernenti il diritto di voto dei cittadini nonché le elezioni e votazioni popolari.
OFond 13
RS 831.403.2 OFond Ordinanza del 22 giugno 2011 sulle fondazioni d'investimento (OFond)

Art. 13   Settori regolamentati - (art. 53k lett. c, d ed e LPP)
  1.   L'assemblea degli investitori disciplina tutti i settori determinanti per la fondazione, segnatamente l'organizzazione della medesima, l'attività di investimento e i diritti degli investitori.
  2.   L'autorità di vigilanza può imporre la disciplina di settori omessi e ordinare che sia imperativamente iscritta negli statuti o nel regolamento della fondazione. Per garantire la certezza del diritto o la trasparenza, può obbligare le fondazioni a modificare le loro norme.
  3.   Gli statuti possono delegare al consiglio di fondazione il compito di disciplinare i settori seguenti:
a. [1]   ...
b.   i periti incaricati delle stime (art. 11);
c.   la banca depositaria (art. 12);
d.   la collocazione del patrimonio d'investimento (art. 14);
e.   la gestione e l'organizzazione dettagliata (art. 15);
f.   gli emolumenti e le spese (art. 16);
g.   la valutazione (art. 41);
h.   la costituzione e lo scioglimento dei gruppi d'investimento (art. 43).
  4.   Il consiglio di fondazione iscrive le norme in un regolamento speciale. Non può delegare a terzi tale competenza regolatoria.
 
[1] Abrogata dal n. I dell'O del 21 giu. 2019, con effetto dal 1° ago. 2019 (RU 2019 2221).
OFond 14
RS 831.403.2 OFond Ordinanza del 22 giugno 2011 sulle fondazioni d'investimento (OFond)

Art. 14   Collocazione del patrimonio d'investimento - (art. 53k lett. c e d LPP)
  La fondazione emana, per ciascun gruppo d'investimento, direttive d'investimento che specifichino in modo chiaro ed esauriente il focus di investimento, gli investimenti autorizzati e le restrizioni poste agli investimenti.
OFond 26
RS 831.403.2 OFond Ordinanza del 22 giugno 2011 sulle fondazioni d'investimento (OFond)

Art. 26   Disposizioni generali - (art. 53k lett. d LPP)
  1.   Se la presente ordinanza non dispone altrimenti, gli articoli 49-56a OPP 2 [1], eccetto l'articolo 50 capoversi 2 e 4, si applicano per analogia al patrimonio d'investimento. [2]
  2.   Il principio dell'adeguata ripartizione dei rischi si applica a tutti i gruppi d'investimento nel quadro del loro focus di investimento.
  3.   Il rischio di controparte inerente ai crediti di un gruppo d'investimento va limitato al 10 per cento del patrimonio per ciascun debitore. Sono ammesse deroghe per i crediti nei confronti della Confederazione e degli istituti svizzeri di emissione di obbligazioni fondiarie. [3]
  4.   Sono vietati i gruppi d'investimento che possono creare l'obbligo di effettuare versamenti suppletivi. [4]
  5.   La fondazione assicura che in ogni gruppo d'investimento vi sia un'adeguata gestione della liquidità.
  6.   All'interno del gruppo d'investimento e degli investimenti collettivi da esso detenuti sono ammesse soltanto assunzioni di credito a breve termine motivate da esigenze tecniche.
  7.   È possibile derogare temporaneamente e in casi specifici alle direttive di investimento qualora lo richiedano con urgenza gli interessi degli investitori e il presidente del consiglio di fondazione dia il suo assenso. Le deroghe devono essere segnalate e motivate nell'allegato del conto annuale.
  8.   Le deroghe alle raccomandazioni tecniche dell'autorità di vigilanza circa il collocamento del patrimonio d'investimento devono figurare nel prospetto del gruppo d'investimento o, in assenza di un prospetto, nell'allegato del conto annuale.
  9.   In singoli casi motivati, l'autorità di vigilanza può autorizzare deroghe alle disposizioni della presente sezione e subordinarle a condizioni.
 
[1] RS 831.441.1
[2] Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 giu. 2019, in vigore dal 1° ago. 2019 (RU 2019 2221).
[3] Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 giu. 2019, in vigore dal 1° ago. 2019 (RU 2019 2221).
[4] Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 giu. 2019, in vigore dal 1° ago. 2019 (RU 2019 2221).
OFond 27
RS 831.403.2 OFond Ordinanza del 22 giugno 2011 sulle fondazioni d'investimento (OFond)

Art. 27   Gruppi d'investimento immobiliare - (art. 53k lett. d LPP)
  1.   I seguenti investimenti dei gruppi d'investimento immobiliare sono autorizzati alle condizioni indicate di seguito:
a.   i beni fondiari non edificati, sempre che siano urbanizzati e adempiano le condizioni per una costruzione immediata;
b.   i beni fondiari in comproprietà per i quali non si dispone della maggioranza delle quote di comproprietà e dei voti, sempre che il loro valore venale complessivo non ecceda il 30 per cento del patrimonio del gruppo d'investimento;
c.   gli investimenti collettivi, sempre che siano finalizzati esclusivamente all'acquisto, alla vendita, alla costruzione, alla locazione o all'affitto dei propri beni fondiari;
d.   i beni fondiari siti all'estero in una forma analoga al diritto di superficie, sempre che possano essere trasferiti e registrati.
  2.   Per quanto lo consenta il focus del gruppo d'investimento, gli investimenti vanno ripartiti in modo adeguato secondo le regioni, l'ubicazione e il tipo di utilizzazione.
  3.   I terreni edificabili, gli immobili in costruzione e gli oggetti che richiedono un risanamento non possono eccedere complessivamente il 30 per cento del patrimonio del gruppo d'investimento. Sono eccettuati i gruppi d'investimento che investono esclusivamente in progetti di costruzione; essi possono conservare le opere finite. [1]
  4.   Il valore venale di un bene fondiario non può eccedere il 15 per cento del patrimonio del gruppo d'investimento. I complessi abitativi costruiti secondo gli stessi principi edilizi e le particelle adiacenti sono considerati un unico bene fondiario.
  5.   È ammessa la costituzione in pegno di beni fondiari. Considerando la media di tutti i beni fondiari detenuti da un gruppo d'investimento direttamente, mediante filiali secondo l'articolo 33 o mediante investimenti collettivi, l'onere non può nondimeno eccedere un terzo del valore venale dei beni fondiari. [2]
  6.   La quota di costituzione in pegno può essere aumentata al 50 per cento, in via eccezionale e temporaneamente, se questo:
a.   è previsto dal regolamento o da regolamenti speciali pubblicati;
b.   è necessario per preservare la liquidità; e
c.   è nell'interesse degli investitori. [3]
  7.   Il valore degli investimenti collettivi la cui quota di costituzione in pegno supera il 50 per cento non può eccedere il 20 per cento del patrimonio del gruppo d'investimento. [4]
 
[1] Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 giu. 2019, in vigore dal 1° ago. 2019 (RU 2019 2221).
[2] Nuovo testo giusta il n. II dell'O del 6 giu. 2014, in vigore dal 1° lug. 2014 (RU 2014 1585).
[3] Introdotto dal n. II dell'O del 6 giu. 2014, in vigore dal 1° lug. 2014 (RU 2014 1585).
[4] Introdotto dal n. II dell'O del 6 giu. 2014, in vigore dal 1° lug. 2014 (RU 2014 1585).
OFond 29
RS 831.403.2 OFond Ordinanza del 22 giugno 2011 sulle fondazioni d'investimento (OFond)

Art. 29   Gruppi d'investimento misti - (art. 53k lett. d LPP)
  1.   Ai gruppi d'investimento misti si applicano i principi seguenti: [1]
a.   le obbligazioni sono ripartite in modo adeguato secondo le branche, le regioni e le scadenze;
b.   le azioni sono ripartite in modo adeguato secondo le branche e le regioni;
c.   gli investimenti immobiliari sono ripartiti in modo adeguato secondo le regioni e il tipo di utilizzazione; possono essere circoscritti alla Svizzera e agli immobili abitativi;
d. [2]   in caso di superamento del limite previsto per i crediti nei confronti del singolo debitore e di quello per partecipazioni a società (art. 26a):il superamento del limite deve risultare esplicitamente dal nome del gruppo d'investimento o dal suo complemento,le direttive d'investimento devono stabilire quali limiti possono essere superati e in che misura, edalle pubblicazioni periodiche e dal rapporto annuale deve risultare chiaramente quali limiti sono stati superati e in che misura;
1.   il superamento del limite deve risultare esplicitamente dal nome del gruppo d'investimento o dal suo complemento,
2.   le direttive d'investimento devono stabilire quali limiti possono essere superati e in che misura, e
3.   dalle pubblicazioni periodiche e dal rapporto annuale deve risultare chiaramente quali limiti sono stati superati e in che misura;
e. [3]   i limiti di cui all'articolo 55 OPP 2 possono essere superati, se sono adempiute le condizioni di cui alla lettera d e la quota degli investimenti alternativi non supera il 25 per cento del patrimonio del gruppo d'investimento.
  2.   L'articolo 27 si applica per analogia agli investimenti immobiliari.
  3.   Gli investimenti alternativi sono autorizzati mediante:
a.   i gruppi d'investimento secondo l'articolo 28;
b. [4]   gli investimenti collettivi secondo l'articolo 30;
c.   i certificati e i prodotti strutturati, sempre che si basino su un ampio indice nel settore degli investimenti alternativi.
 
[1] Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 giu. 2019, in vigore dal 1° ago. 2019 (RU 2019 2221).
[2] Introdotta dal n. I dell'O del 21 giu. 2019, in vigore dal 1° ago. 2019 (RU 2019 2221).
[3] Introdotta dal n. I dell'O del 21 giu. 2019, in vigore dal 1° ago. 2019 (RU 2019 2221).
[4] Nuovo testo giusta l'all. n. 4 dell'O del 31 gen. 2024, in vigore dal 1° mar. 2024 (RU 2024 73).
OFond 32
RS 831.403.2 OFond Ordinanza del 22 giugno 2011 sulle fondazioni d'investimento (OFond)

Art. 32   Filiali nel patrimonio d'investimento - (art. 53k lett. c e d LPP)
  1.   Le filiali nel patrimonio d'investimento sono imprese aventi carattere d'investimento che la fondazione controlla mediante la maggioranza del capitale e dei voti oppure in quanto unica proprietaria.
  2.   Esse sono ammesse esclusivamente:
a.   nei gruppi d'investimento immobiliare;
abis. [1]   nei gruppi d'investimento operanti nel settore delle infrastrutture;
b. [2]   nei gruppi d'investimento operanti nei settori del private debt Svizzera, del private equity Svizzera o degli investimenti alternativi, se la necessità di una filiale avente carattere d'investimento è comprovata nell'ambito della procedura d'esame preliminare.
  3.   Le direttive di investimento disciplinano l'ammissibilità e i limiti di tali partecipazioni.
  4.   Nei gruppi d'investimento operanti nel settore degli immobili all'estero, l'autorità di vigilanza può autorizzare come filiali, oltre alle società con oggetto immobiliare, anche le società holding, sempre che ciò sia nell'interesse degli investitori.
 
[1] Introdotta dal n. I 4 dell'O del 26 ago. 2020 concernente modifiche nell'ambito della previdenza professionale, in vigore dal 1° ott. 2020 (RU 2020 3755).
[2] Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 17 nov. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 793).
OPP 1 4 b OPP 2 26
RS 831.441.1 OPP-2 Ordinanza del 18 aprile 1984 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (OPP 2)

Art. 26 [1]   Indennità giornaliera di malattia in sostituzione del salario - (art. 34a cpv. 1 e 26 cpv. 2 LPP) [2]
  L'istituto di previdenza può differire il diritto a prestazioni d'invalidità fino all'esaurimento del diritto all'indennità giornaliera se:
a.   l'assicurato, in sostituzione del salario intero, riceve indennità giornaliere dell'assicurazione contro le malattie, che ammontino almeno all'80 per cento del salario di cui è privato, e
b.   se le indennità giornaliere sono state finanziate almeno per la metà dal datore di lavoro.
 
[1] Originario art. 27.
[2] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O dell'11 set. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3729).
OPP 2 49
RS 831.441.1 OPP-2 Ordinanza del 18 aprile 1984 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (OPP 2)

Art. 49 [1]   Definizione di patrimonio - (art. 71 cpv. 1 LPP)
  1.   Il patrimonio ai sensi degli articoli 50-59 è costituito dalla somma degli attivi iscritti nel bilancio commerciale, senza considerare un eventuale riporto delle perdite.
  2.   I valori di riscatto dei contratti d'assicurazione collettiva possono pure essere conglobati nel patrimonio. [2]
 
[1] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 19 set. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 4651).
[2] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 6 giu. 2014, in vigore dal 1° lug. 2014 (RU 2014 1585).
OPP 2 50
RS 831.441.1 OPP-2 Ordinanza del 18 aprile 1984 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (OPP 2)

Art. 50 [1]   Sicurezza e ripartizione dei rischi - (art. 71 cpv. 1 LPP)
  1.   L'istituto di previdenza deve scegliere, gestire e controllare accuratamente gli investimenti che opera.
  2.   All'atto dell'investimento del patrimonio, l'istituto di previdenza deve assicurarsi che la sicurezza del conseguimento degli scopi di previdenza sia garantita. La sicurezza deve essere valutata segnatamente tenendo conto della totalità degli attivi e dei passivi, nonché della struttura e dell'evoluzione prevedibile dell'effettivo degli assicurati. [2]
  3.   All'atto dell'investimento del patrimonio, l'istituto di previdenza deve rispettare il principio della ripartizione appropriata dei rischi; i mezzi devono, in particolare, essere ripartiti tra diverse categorie di investimenti, nonché tra parecchie regioni e settori economici. [3]
  4.   L'istituto di previdenza può, se il suo regolamento lo prevede, estendere le possibilità d'investimento secondo gli articoli 53 capoversi 1-4, 54, 54a, 54b capoverso 1, 55, 56, 56a capoversi 1 e 5 nonché 57 capoversi 2 e 3, purché comprovi in modo concludente nell'allegato al conto annuale l'osservanza dei capoversi 1-3. [4] Gli investimenti che comportano l'obbligo di effettuare versamenti suppletivi sono vietati. Fanno eccezione gli investimenti di cui all'articolo 53 capoverso 5 lettera c. [5]
  4bis.   Un istituto di previdenza che propone diverse strategie d'investimento nell'ambito di uno stesso piano di previdenza può, se il suo regolamento lo prevede, estendere le possibilità d'investimento secondo gli articoli 53 capoversi 1-4, 54, 54a, 54b capoverso 1, 55, 56 e 56a capoversi 1 e 5. Nell'allegato al conto annuale deve comprovare in modo concludente l'osservanza dei capoversi 1 e 3 e l'osservanza per analogia del capoverso 2. Gli investimenti che comportano l'obbligo di effettuare versamenti suppletivi sono vietati. [6]
  5.   Se le condizioni di cui ai capoversi 4 e 4bis per un'estensione delle possibilità di investimento non sono adempiute, l'autorità di vigilanza prende misure appropriate. Può anche esigere di adeguare l'investimento del patrimonio. [7]
  6.   L'osservanza degli articoli 53-57 non esime dall'obbligo di rispettare le prescrizioni dei capoversi 1-3. Questo non si applica agli investimenti secondo l'articolo 54 capoverso 2 lettere c e d. [8]
 
[1] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 20 mar. 2000, in vigore dal 1° apr. 2000 (RU 2000 1265).
[2] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 19 set. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 4651).
[3] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 6 giu. 2014, in vigore dal 1° lug. 2014 (RU 2014 1585).
[4] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 30 ago. 2017, in vigore dal 1° ott. 2017 (RU 2017 5021).
[5] Introdotto dalla cifra I dell'O del 19 set. 2008 (RU 2008 4651). Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 6 giu. 2014, in vigore dal 1° lug. 2014 (RU 2014 1585).
[6] Introdotto dalla cifra I dell'O del 30 ago. 2017, in vigore dal 1° ott. 2017 (RU 2017 5021).
[7] Introdotto dalla cifra I dell'O del 19 set. 2008 (RU 2008 4651). Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 30 ago. 2017, in vigore dal 1° ott. 2017 (RU 2017 5021).
[8] Introdotto dalla cifra I dell'O del 19 set. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 4651).
OPP 2 53
RS 831.441.1 OPP-2 Ordinanza del 18 aprile 1984 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (OPP 2)

Art. 53 [1]   Investimenti autorizzati - (art. 71 cpv. 1 LPP)
  1.   Il patrimonio di un istituto di previdenza può essere investito in:
a.   contanti;
b.   crediti espressi in importi fissi dei tipi seguenti:averi su conti correnti postali o conti bancari,investimenti sul mercato monetario della durata massima di 12 mesi,obbligazioni di cassa,obbligazioni (comprese quelle con diritto di conversione o d'opzione),obbligazioni garantite,titoli ipotecari svizzeri,riconoscimenti di debito di enti di diritto pubblico svizzeri,valori di riscatto di contratti d'assicurazione collettiva,nel caso di investimenti basati su un indice obbligazionario usuale, ampiamente differenziato e largamente diffuso, i crediti inclusi nell'indice;
1.   averi su conti correnti postali o conti bancari,
2.   investimenti sul mercato monetario della durata massima di 12 mesi,
3.   obbligazioni di cassa,
4.   obbligazioni (comprese quelle con diritto di conversione o d'opzione),
5.   obbligazioni garantite,
6.   titoli ipotecari svizzeri,
7.   riconoscimenti di debito di enti di diritto pubblico svizzeri,
8.   valori di riscatto di contratti d'assicurazione collettiva,
9.   nel caso di investimenti basati su un indice obbligazionario usuale, ampiamente differenziato e largamente diffuso, i crediti inclusi nell'indice;
c.   immobili in proprietà individuale o in comproprietà, comprese le costruzioni in diritto di superficie, nonché terreni edificabili;
d.   partecipazioni a società quali le azioni e i buoni di partecipazione, titoli analoghi quali i buoni di godimento, come pure quote sociali di cooperative; le partecipazioni a società e i titoli analoghi sono ammessi se sono quotati in borsa o negoziati su un altro mercato regolamentato aperto al pubblico;
dbis. [2]   infrastrutture;
dter. [3]   investimenti in crediti non quotati in borsa di debitori (private debt) o in partecipazioni a società non quotate in borsa (private equity) che:1. hanno sede in Svizzera, e2. svolgono un'attività operativa in Svizzera;
tab.   1. hanno sede in Svizzera, e
e. [4]   investimenti alternativi quali i fondi speculativi (hedge funds), le private equity, le insurance linked securities e le materie prime.
  2.   Gli investimenti di cui al capoverso 1 lettere a-d possono essere operati mediante investimenti diretti oppure investimenti collettivi secondo l'articolo 56 o strumenti finanziari derivati secondo l'articolo 56a. Questo vale anche per gli investimenti di cui al capoverso 1 lettere dbis e dter, purché siano diversificati in modo appropriato; in caso contrario questi investimenti devono adempiere i requisiti di cui al capoverso 4. [5]
  2bis.   Se gli investimenti di cui al capoverso 1 lettera dter sono investimenti collettivi di capitale, oltre la metà del loro capitale deve essere investita in Svizzera. [6]
  3.   I crediti non elencati al capoverso 1 lettera b, dbis o dter sono considerati investimenti alternativi, in particolare: [7]
a.   i crediti non espressi in importi fissi o il cui rimborso totale o parziale è soggetto a condizioni;
b.   i crediti cartolarizzati, quali i titoli garantiti da attività (asset backed securities), e altri crediti derivanti da un trasferimento di rischi, quali i crediti nei confronti di una società veicolo o quelli basati su derivati creditizi;
c.   i prestiti garantiti senior (senior secured loan).
  4.   Gli investimenti alternativi possono essere effettuati soltanto mediante investimenti collettivi diversificati, certificati diversificati o prodotti strutturati diversificati.
  5.   È ammesso un effetto di leva soltanto nei casi seguenti: [8]
a.   investimenti alternativi;
b.   investimenti collettivi regolati in immobili, purché la quota di costituzione in pegno non possa eccedere il 50 per cento del valore venale;
c.   un investimento in un singolo immobile conformemente all'articolo 54b capoverso 2;
d.   investimenti in strumenti finanziari derivati, purché tale effetto leva non interessi l'intero patrimonio dell'istituto di previdenza;
e. [9]   investimenti secondo il capoverso 1 lettere dbis e dter, se si tratta di finanziamenti transitori a breve termine coperti mediante impegni vincolanti all'investimento degli investitori o di assunzioni di credito a breve termine motivate da esigenze tecniche.
  6.   La legge del 23 giugno 2006 [10] sugli investimenti collettivi e le relative disposizioni d'esecuzione si applicano per analogia ai prestiti di valori mobiliari e alle operazioni di pensione. Le operazioni di pensione in cui l'istituto di previdenza agisce quale cedente non sono ammesse.
 
[1] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 6 giu. 2014, in vigore dal 1° lug. 2014 (RU 2014 1585).
[2] Introdotta dalla cifra I n. 2 dell'O del 26 ago. 2020 concernente modifiche nell'ambito della previdenza professionale, in vigore dal 1° ott. 2020 (RU 2020 3755).
[3] Introdotta dalla cifra I dell'O del 17 nov. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 794).
[4] Nuovo testo giusta la cifra I n. 2 dell'O del 26 ago. 2020 concernente modifiche nell'ambito della previdenza professionale, in vigore dal 1° ott. 2020 (RU 2020 3755).
[5] Per. introdotto dalla cifra I n. 2 dell'O del 26 ago. 2020 concernente modifiche nell'ambito della previdenza professionale (RU 2020 3755). Nuovo testo del per. giusta la cifra I dell'O del 17 nov. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 794).
[6] Introdotto dalla cifra I dell'O del 17 nov. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 794).
[7] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 17 nov. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 794).
[8] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 17 nov. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 794).
[9] Introdotta dalla cifra I dell'O del 17 nov. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 794).
[10] RS 951.31
OPP 2 54
RS 831.441.1 OPP-2 Ordinanza del 18 aprile 1984 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (OPP 2)

Art. 54 [1]   Limite d'investimento per debitore - (art. 71 cpv. 1 LPP)
  1.   Il 10 per cento al massimo del patrimonio totale può essere investito in crediti secondo l'articolo 53 capoverso 1 lettera b presso un unico debitore.
  2.   Il limite massimo stabilito nel capoverso 1 può essere superato per i crediti seguenti:
a.   crediti nei confronti della Confederazione;
b.   crediti nei confronti di istituti svizzeri di emissione di obbligazioni fondiarie;
c.   crediti in ragione di contratti d'assicurazione collettiva stipulati dall'istituto di previdenza con un istituto d'assicurazione con sede in Svizzera o nel Liechtenstein;
d.   crediti nei confronti di Cantoni o Comuni, qualora risultino da impegni legati al diritto di previdenza non integralmente finanziati, quali lacune nella copertura, assunzione di debito per indennità di rincaro o versamenti a posteriori in caso di aumenti di stipendio.
  3.   I capoversi 1 e 2 si applicano anche in caso di prodotti derivati, quali prodotti strutturati o certificati.
 
[1] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 19 set. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 4651).
OPP 2 54 a
RS 831.441.1 OPP-2 Ordinanza del 18 aprile 1984 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (OPP 2)

Art. 54a [1]   Limite per partecipazioni a società - (art. 71 cpv. 1 LPP)
  Gli investimenti in partecipazioni secondo l'articolo 53 capoverso 1 lettera d non possono superare, per ogni società, il 5 per cento del patrimonio totale.
 
[1] Introdotto dalla cifra I dell'O del 19 set. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 4651).
OPP 2 54 b
RS 831.441.1 OPP-2 Ordinanza del 18 aprile 1984 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (OPP 2)

Art. 54b [1]   Limite per investimenti in immobili e loro costituzione in pegno - (art. 71 cpv. 1 LPP)
  1.   Gli investimenti in immobili secondo l'articolo 53 capoverso 1 lettera c non possono superare, per ogni oggetto, il 5 per cento del patrimonio totale.
  2.   Se un istituto di previdenza prende temporaneamente in prestito fondi di terzi, il singolo immobile può essere costituito in pegno per il 30 per cento al massimo del suo valore venale.
  3.   Un istituto di previdenza che propone diverse strategie nell'ambito di uno stesso piano di previdenza non può costituire in pegno immobili. [2]
 
[1] Introdotto dalla cifra I dell'O del 19 set. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 4651).
[2] Introdotto dalla cifra I dell'O del 30 ago. 2017, in vigore dal 1° ott. 2017 (RU 2017 5021).
OPP 2 55
RS 831.441.1 OPP-2 Ordinanza del 18 aprile 1984 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (OPP 2)

Art. 55 [1]   Limiti per categoria - (art. 71 cpv. 1 LPP)
  Alle singole categorie d'investimento si applicano i seguenti limiti riferiti al patrimonio totale:
a. [2]   50 per cento: per i titoli ipotecari svizzeri su immobili, costruzioni in diritto di superficie, nonché terreni edificabili; il valore di pegno non può tuttavia superare l'80 per cento del valore venale; le lettere di pegno sono trattate come titoli ipotecari;
b.   50 per cento: per gli investimenti in azioni;
c.   30 per cento: per gli investimenti immobiliari, di cui al massimo un terzo all'estero;
d.   15 per cento: per gli investimenti alternativi;
e.   30 per cento: per gli investimenti in valute estere le cui fluttuazioni di cambio non sono assicurate;
f. [3]   10 per cento: per gli investimenti in infrastrutture;
g. [4]   5 per cento: per gli investimenti di cui all'articolo 53 capoverso 1 lettera dter.
 
[1] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 19 set. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 4651).
[2] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 6 giu. 2014, in vigore dal 1° lug. 2014 (RU 2014 1585).
[3] Introdotta dalla cifra I n. 2 dell'O del 26 ago. 2020 concernente modifiche nell'ambito della previdenza professionale, in vigore dal 1° ott. 2020 (RU 2020 3755).
[4] Introdotta dalla cifra I dell'O del 17 nov. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 794).
OPP 2 56
RS 831.441.1 OPP-2 Ordinanza del 18 aprile 1984 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (OPP 2)

Art. 56 [1]   Investimenti collettivi - (art. 71 cpv. 1 LPP)
  1.   Gli investimenti collettivi sono investimenti di parti del patrimonio operati in comune da diversi investitori. Essi sono equiparati a fondi d'investimento istituzionali che servono a un unico istituto di previdenza. [2]
  2.   L'istituto di previdenza può partecipare a investimenti collettivi per quanto:
a.   gli stessi siano conformi agli investimenti autorizzati secondo l'articolo 53; e
b.   l'organizzazione degli investimenti collettivi sia regolata in modo che, per quanto concerne la determinazione delle direttive di investimento, la ripartizione delle competenze, la determinazione delle quote nonché la vendita e il riscatto delle quote gli interessi degli istituti di previdenza che vi partecipano siano garantiti;
c. [3]   i valori patrimoniali possano essere scorporati a favore degli investitori in caso di fallimento dell'investimento collettivo o della sua banca di deposito.
  3.   Le quote di investimenti diretti comprese negli investimenti collettivi si aggiungono agli investimenti diretti presi in considerazione per il calcolo dei limiti di investimento secondo gli articoli 54, 54a, 54b capoverso 1 e 55. I limiti di investimento secondo gli articoli 54, 54a e 54b capoverso 1 riferiti a debitori, società e immobili sono rispettati quando: [4]
a.   gli investimenti diretti compresi negli investimenti collettivi sono diversificati in modo appropriato; oppure
b.   la singola partecipazione a un investimento collettivo è inferiore al 5 per cento del patrimonio totale dell'istituto di previdenza.
  4.   Le partecipazioni a investimenti collettivi sono equiparate agli investimenti diretti quando esse adempiono le condizioni dei capoversi 2 e 3.
 
[1] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 20 mar. 2000, in vigore dal 1° apr. 2000 (RU 2000 1265).
[2] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 19 set. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 4651).
[3] Introdotta dalla cifra I dell'O del 19 set. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 4651).
[4] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 19 set. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 4651).
OPP 2 56 a
RS 831.441.1 OPP-2 Ordinanza del 18 aprile 1984 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (OPP 2)

Art. 56a [1]   Strumenti finanziari derivati - (art. 71 cpv. 1 LPP)
  1.   L'istituto di previdenza può impiegare unicamente strumenti finanziari derivati risultanti dagli investimenti di cui all'articolo 53.
  2.   La solvibilità della controparte e la negoziabilità devono essere prese in considerazione tenendo conto della peculiarità del singolo strumento derivato.
  3.   Tutti gli obblighi dell'istituto di previdenza che risultano da operazioni con strumenti finanziari derivati o che possono risultare dall'esercizio del diritto devono essere coperti.
  4.   L'impiego di strumenti finanziari derivati non deve esercitare effetti di leva sul patrimonio globale.
  5.   I limiti previsti dagli articoli 54, 54a, 54b e 55 vanno rispettati tenendo conto degli strumenti finanziari derivati. [2]
  6.   Per l'osservanza dell'obbligo di copertura e dei limiti sono determinanti gli obblighi che la conversione degli strumenti derivati nell'investimento di base può causare, nel caso estremo, all'istituto di previdenza.
  7.   Il conto annuale deve indicare integralmente tutti gli strumenti derivati correnti.
 
[1] Introdotto dalla cifra I dell'O del 24 apr. 1996, in vigore dal 1° lug. 1996 (RU 1996 1494).
[2] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 19 set. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 4651).
OPP 2 57
RS 831.441.1 OPP-2 Ordinanza del 18 aprile 1984 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (OPP 2)

Art. 57 [1]   Investimenti presso il datore di lavoro - (art. 71 cpv. 1 LPP)
  1.   Nella misura in cui sia vincolato alla copertura delle prestazioni di libero passaggio e a quella delle rendite in corso, il patrimonio, al netto di impegni e ratei e risconti passivi, non può essere investito senza garanzia presso il datore di lavoro.
  2.   Gli investimenti non garantiti e le partecipazioni presso il datore di lavoro non possono superare, insieme, il 5 per cento del patrimonio.
  3.   Gli investimenti in beni immobiliari utilizzati dal datore di lavoro per scopi aziendali per oltre il 50 per cento del loro valore non possono superare il 5 per cento del patrimonio. [2]
  4.   I crediti dell'istituto di previdenza nei confronti del datore di lavoro devono essere rimunerati con un interesse conforme a quello del mercato. [3]
 
[1] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 24 mar. 2004, in vigore dal 1° apr. 2004 (RU 2004 1709).
[2] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 19 set. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 4651).
[3] Introdotto dalla cifra I dell'O del 19 set. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 4651).
OPP 2 58
RS 831.441.1 OPP-2 Ordinanza del 18 aprile 1984 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (OPP 2)

Art. 58 [1]   Garanzia dei crediti nei confronti del datore di lavoro [2] - (art. 71 cpv. 1 LPP)
  1.   I diritti nei confronti del datore di lavoro devono essere garantiti in modo efficace e sufficiente.
  2.   Valgono come garanzia: [3]
a.   la garanzia della Confederazione, di un Cantone, di un Comune o di una banca assoggettata alla legge dell'8 novembre 1934 [4] sulle banche; la garanzia è intestata a un solo istituto di previdenza ed è irrevocabile e non cedibile;
b. [5]   i pegni immobiliari sino a concorrenza dei due terzi del valore venale dell'immobile; i pegni immobiliari su immobili del datore di lavoro da quest'ultimo utilizzati per oltre il 50 per cento del loro valore per scopi aziendali non possono valere come garanzia. [6]
  3.   In casi particolari, l'autorità di vigilanza può autorizzare altri tipi di garanzia.
 
[1] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 1° giu. 1993, in vigore dal 1° lug. 1993 (RU 1993 1881).
[2] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 24 mar. 2004, in vigore dal 1° apr. 2004 (RU 2004 1709).
[3] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 19 set. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 4651).
[4] RS 952.0
[5] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 19 set. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 4651).
[6] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 24 mar. 2004, in vigore dal 1° apr. 2004 (RU 2004 1709).
OPP 2 59
RS 831.441.1 OPP-2 Ordinanza del 18 aprile 1984 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (OPP 2)

Art. 59 [1]   Applicabilità delle prescrizioni in materia d'investimenti ad altri istituti della previdenza professionale - (art. 71 cpv. 1 LPP)
  Le disposizioni della presente sezione si applicano per analogia anche:
a.   alle fondazioni di previdenza di cui all'articolo 89a capoverso 6 del Codice civile [2];
b.   al fondo di garanzia.
 
[1] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 24 feb. 2016, in vigore dal 1° apr. 2016 (RU 2016 975).
[2] RS 210
PA 5
RS 172.021 PA Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)

Art. 5  
  1.   Sono decisioni i provvedimenti delle autorità nel singolo caso, fondati sul diritto pubblico federale e concernenti:
a.   la costituzione, la modificazione o l'annullamento di diritti o di obblighi;
b.   l'accertamento dell'esistenza, dell'inesistenza o dell'estensione di diritti o di obblighi;
c.   il rigetto o la dichiarazione d'inammissibilità d'istanze dirette alla costituzione, alla modificazione, all'annullamento o all'accertamento di diritti o di obblighi.
  2.   Sono decisioni anche quelle in materia d'esecuzione (art. 41 cpv. 1 lett. a e b), le decisioni incidentali (art. 45 e 46), le decisioni su opposizione (art. 30 cpv. 2 lett. b e 74), le decisioni su ricorso (art. 61), le decisioni in sede di revisione (art. 68) e l'interpretazione (art. 69). [1]
  3.   Le dichiarazioni di un'autorità che rifiuta o solleva pretese da far valere mediante azione non sono considerate decisioni.
 
[1] Nuovo testo giusta l'all. n. 10 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 21971069; FF 2001 3764).
PA 25
RS 172.021 PA Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)

Art. 25  
  1.   L'autorità competente nel merito può, d'ufficio o a domanda, accertare per decisione l'esistenza, l'inesistenza o la estensione di diritti od obblighi di diritto pubblico.
  2.   La domanda d'una decisione d'accertamento dev'essere accolta qualora il richiedente provi un interesse degno di protezione.
  3.   Nessun pregiudizio può derivare alla parte che abbia agito fidando legittimamente in una decisione d'accertamento.
PA 48
RS 172.021 PA Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)

Art. 48 [1]  
  1.   Ha diritto di ricorrere chi:
a.   ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore o è stato privato della possibilità di farlo;
b.   è particolarmente toccato dalla decisione impugnata; e
c.   ha un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa.
  2.   Ha inoltre diritto di ricorrere ogni persona, organizzazione o autorità cui un'altra legge federale riconosce tale diritto.
 
[1] Nuovo testo giusta l'all. n. 10 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 21971069; FF 2001 3764).
PA 49
RS 172.021 PA Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)

Art. 49  
  Il ricorrente può far valere:
a.   la violazione del diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento;
b.   l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti;
c.   l'inadeguatezza; questa censura non è ammissibile quando un'autorità cantonale ha giudicato come autorità di ricorso.
PA 50
RS 172.021 PA Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)

Art. 50 [1]  
  1.   Il ricorso dev'essere depositato entro 30 giorni dalla notificazione della decisione.
  2.   Il ricorso per denegata o ritardata giustizia può essere interposto in ogni tempo.
 
[1] Nuovo testo giusta l'all. n. 10 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 21971069; FF 2001 3764).
PA 52
RS 172.021 PA Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)

Art. 52  
  1.   L'atto di ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi, l'indicazione dei mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo rappresentante; devono essere allegati la decisione impugnata e i documenti indicati come mezzi di prova, se sono in possesso del ricorrente.
  2.   Se il ricorso non soddisfa a questi requisiti o se le conclusioni o i motivi del ricorrente non sono sufficientemente chiari, e il ricorso non sembra manifestamente inammissibile, l'autorità di ricorso assegna al ricorrente un breve termine suppletorio per rimediarvi.
  3.   Essa gli assegna questo termine con la comminatoria che, decorrendo infruttuoso, deciderà secondo l'inserto o, qualora manchino le conclusioni, i motivi oppure la firma, non entrerà nel merito del ricorso.
PA 63
RS 172.021 PA Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)

Art. 63  
  1.   L'autorità di ricorso mette nel dispositivo le spese processuali, consistenti in una tassa di decisione nelle tasse di cancelleria e negli sborsi, di regola a carico della parte soccombente. Se questa soccombe solo parzialmente, le spese processuali sono ridotte. Per eccezione, si possono condonare le spese processuali.
  2.   Nessuna spesa processuale è messa a carico dell'autorità inferiore ne delle autorità federali, che promuovano il ricorso e soccombano; se l'autorità ricorrente, che soccombe, non è un'autorità federale, le spese processuali le sono addossate in quanto la causa concerna interessi pecuniari di enti o d'istituti autonomi.
  3.   Alla parte vincente possono essere addossate solo le spese processuali che abbia cagionato violando le regole di procedura.
  4.   L'autorità di ricorso, il suo presidente o il giudice dell'istruzione esige dal ricorrente un anticipo equivalente alle presunte spese processuali. Stabilisce un congruo termine per il pagamento con la comminatoria che altrimenti non entrerà nel merito. Se sussistono motivi particolari, può rinunciare interamente o in parte a esigere l'anticipo. [1]
  4bis.   La tassa di decisione è stabilita in funzione dell'ampiezza e della difficoltà della causa, del modo di condotta processuale e della situazione finanziaria delle parti. Il suo importo oscilla:
a.   da 100 a 5000 franchi nelle controversie senza interesse pecuniario;
b.   da 100 a 50 000 franchi nelle altre controversie. [2]
  5.   Il Consiglio federale disciplina i dettagli relativi alla determinazione delle tasse. [3] Sono fatti salvi l'articolo 16 capoverso 1 lettera a della legge del 17 giugno 2005 [4] sul Tribunale amministrativo federale e l'articolo 73 della legge del 19 marzo 2010 [5] sull'organizzazione delle autorità penali. [6]
 
[1] Nuovo testo giusta l'all. n. 10 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 21971069; FF 2001 3764).
[2] Introdotto dall'all. n. 10 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 21971069; FF 2001 3764).
[3] Nuovo testo giusta l'all. n. 10 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 21971069; FF 2001 3764).
[4] RS 173.32
[5] RS 173.71
[6] Nuovo testo del per. giusta l'all. n. II 3 della L del 19 mar. 2010 sull'organizzazione delle autorità penali, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 3267;FF 2008 7093).
PA 64
RS 172.021 PA Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)

Art. 64  
  1.   L'autorità di ricorso, se ammette il ricorso in tutto o in parte, può, d'ufficio o a domanda, assegnare al ricorrente una indennità per le spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato.
  2.   Il dispositivo indica l'ammontare dell'indennità e l'addossa all'ente o all'istituto autonomo, nel cui nome l'autorità inferiore ha deciso, in quanto non possa essere messa a carico di una controparte soccombente.
  3.   Se una controparte soccombente ha presentato conclusioni indipendenti, l'indennità può essere messa a suo carico, secondo la propria solvenza.
  4.   L'ente o l'istituto autonomo, nel cui nome l'autorità inferiore ha deciso, risponde dell'indennità addossata a una controparte soccombente, in quanto non possa essere riscossa.
  5.   Il Consiglio federale disciplina la determinazione delle spese ripetibili. [1] Sono fatti salvi l'articolo 16 capoverso 1 lettera a della legge del 17 giugno 2005 [2] sul Tribunale amministrativo federale e l'articolo 73 della legge del 19 marzo 2010 [3] sull'organizzazione delle autorità penali. [4]
 
[1] Nuovo testo giusta l'all. n. 10 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 21971069; FF 2001 3764).
[2] RS 173.32
[3] RS 173.71
[4] Nuovo testo del per. giusta l'all. n. II 3 della L del 19 mar. 2010 sull'organizzazione delle autorità penali, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 3267;FF 2008 7093).
TS-TAF 1
RS 173.320.2 TS-TAF Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TS-TAF)

Art. 1   Spese processuali
  1.   Le spese del procedimento dinanzi al Tribunale amministrativo federale (Tribunale) comprendono la tassa di giustizia e i disborsi.
  2.   La tassa di giustizia copre le spese per la fotocopiatura delle memorie delle parti e gli oneri amministrativi normalmente dovuti per i servizi corrispondenti, quali le spese di personale, di locazione e di materiale, le spese postali, telefoniche e di telefax.
  3.   Sono disborsi, in particolare, le spese di traduzione e di assunzione delle prove. Le spese di traduzione non vengono conteggiate se si tratta di traduzioni tra lingue ufficiali.
TS-TAF 5
RS 173.320.2 TS-TAF Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TS-TAF)

Art. 5   Spese per le cause prive di oggetto
  Se una causa diviene priva d'oggetto, di regola le spese processuali sono addossate alla parte il cui comportamento rende priva d'oggetto la causa. Se una causa diviene priva d'oggetto senza che ciò sia imputabile ad una parte, le spese sono fissate tenuto conto dello stato delle cose prima del verificarsi del motivo che termina la lite.
TS-TAF 7
RS 173.320.2 TS-TAF Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TS-TAF)

Art. 7   Principio
  1.   La parte vincente ha diritto alle ripetibili per le spese necessarie derivanti dalla causa.
  2.   Se la parte vince solo parzialmente, le spese ripetibili sono ridotte in proporzione.
  3.   Le autorità federali e, di regola, le altre autorità con qualità di parte non hanno diritto a un'indennità a titolo di ripetibili.
  4.   Se le spese sono relativamente modeste, si può rinunciare a concedere alla parte un'indennità a titolo di ripetibili.
  5.   L'articolo 6a è applicabile per analogia. [1]
 
[1] Introdotto dal n. I dell'O del TAF del 20 ago. 2010, in vigore dal 1° apr. 2010 (RU 2010 945).
TS-TAF 9
RS 173.320.2 TS-TAF Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TS-TAF)

Art. 9   Spese di rappresentanza e di patrocinio
  1.   Le spese di rappresentanza e di patrocinio comprendono:
a.   l'onorario dell'avvocato o l'indennità dovuta ai mandatari professionali che non sono avvocati;
b. [1]   i disborsi quali, segnatamente, le spese di fotocopiatura, le spese di viaggio, di vitto e di alloggio, le spese di porto e le spese telefoniche;
c.   l'imposta sul valore aggiunto eventualmente dovuta sulle indennità ai sensi delle lettere a e b, a meno che la stessa non sia già stata considerata.
  2.   Non è dovuta alcuna indennità se esiste un rapporto di lavoro tra il mandatario e la parte.
 
[1] Nuovo testo giusta il n. I dell'O del TAF del 20 ago. 2010, in vigore dal 1° apr. 2010 (RU 2010 945).
TS-TAF 14
RS 173.320.2 TS-TAF Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TS-TAF)

Art. 14   Determinazione delle spese ripetibili
  1.   Le parti che chiedono la rifusione di ripetibili e gli avvocati d'ufficio devono presentare al Tribunale, prima della pronuncia della decisione, una nota particolareggiata delle spese.
  2.   Il Tribunale fissa l'indennità dovuta alla parte e quella dovuta agli avvocati d'ufficio sulla base della nota particolareggiata delle spese. Se quest'ultima non è stata inoltrata, il Tribunale fissa l'indennità sulla base degli atti di causa.
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