Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Corte IV

D-6060/2020

Sentenza del 14 dicembre 2020

Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio),

Composizione Susanne Genner, Walter Lang,

cancelliera Alissa Vallenari.

A._______, nato il (...), alias

B._______, nato il (...), con la moglie

C._______, nata l'(...), alias

Parti D._______, nata il (...), ed il loro figlio

E._______, nato il (...),

Nigeria,

tutti rappresentati dall'avv. MLaw Eliane Schmid, Rechtsanwältin,
ricorrenti,

contro

Segreteria di Stato della migrazione (SEM),

Quellenweg 6, 3003 Berna,

autorità inferiore.

Asilo (non entrata nel merito / procedura Dublino) ed
Oggetto allontanamento;
decisione della SEM del 23 novembre 2020 / N (...).

Fatti:

A.
In data (...) luglio 2020, gli interessati, tutti di nazionalità nigeriana, hanno depositato le loro domande d'asilo in Svizzera (cfr. atti SEM n. [{...}]-4/2 per A._______ [di seguito anche: richiedente o ricorrente 1], n. 5/2 per C._______ [di seguito anche denominata: richiedente o ricorrente 2] e n. 6/2 per il loro figlio E._______ [di seguito anche: richiedente o ricorrente 3]).

A supporto delle loro domande d'asilo hanno presentato la carta d'identità italiana a nome di B._______ (cfr. atto SEM n. 3/1), il certificato di nascita e l'estratto dell'atto di nascita di E._______ rilasciati dalle autorità (...) (cfr. atto SEM n. 2/3; cfr. anche atto SEM n. 32/4).

B.
Le successive indagini svolte dalla Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM), hanno permesso di accertare che secondo la banca dati centrale europea «EURODAC», il richiedente 1 aveva già presentato una domanda d'asilo in Italia il (...) come pure due domande d'asilo pregresse in F._______ il (...) ed il (...) (cfr. atto SEM n. 19/2 e n. 20/1). Per quanto attiene la richiedente 2, è risultato invece che ella avesse già depositato una prima domanda d'asilo in Italia il (...) rispettivamente in F._______ il (...) ed il (...) (cfr. atti SEM n. 21/2 e n. 22/1).

C.
I richiedenti 1 e 2 sono stati sentiti il (...) agosto 2020 nell'ambito di separate audizioni circa le generalità, il viaggio d'espatrio e le relazioni famigliari (cfr. atti SEM n. 29/10 il richiedente 1 e n. 30/10 la richiedente 2), allorché invece il (...) agosto 2020 (cfr. atti SEM n. 33/4 per lui e n. 35/4 per lei), si sono tenuti con i medesimi dei separati colloqui personali ai sensi dell'art. 5 del regolamento UE n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione) (Gazzetta ufficiale dell'Unione europea [GU] L 180/31 del 29.06.2013; di seguito: Regolamento Dublino III).

Nel corso dei medesimi il richiedente 1 ha segnatamente asserito di godere di buona salute, di essersi sposato consuetudinariamente con la moglie nel (...) e di avere con la medesima tre figli, due dei quali in Nigeria mentre che il più piccolo sarebbe il richiedente 3 presente con loro in Svizzera. Avrebbe lasciato la Nigeria nel periodo (...) del (...), arrivando in Italia nel (...) del 2016. Ha altresì confermato di aver depositato una domanda d'asilo in Italia, per la quale avrebbe ricevuto una risposta negativa da parte delle autorità italiane durante il periodo del confinamento dovuto alla pandemia da coronavirus (detto anche Covid-19) nel 2020. L'interessato ha pure confermato di aver richiesto l'asilo in F._______ il (...) rispettivamente il (...), quest'ultima domanda per poter avere accesso alle cure mediche, in quanto la moglie era incinta. Allorché il figlio avrebbe avuto (...), le autorità (...) li avrebbero trasferiti in Italia, ove sarebbero rimasti per circa (...) mesi prima di giungere in Svizzera. Sentito in merito ad un'eventuale competenza dell'Italia nella trattazione della sua domanda d'asilo, egli ha asserito di non voler ritornare in tale Paese in quanto da quando avrebbe un bambino piccolo lui e la famiglia sarebbero stati costretti a vivere per strada e per (...) mesi avrebbero dormito nei giardini pubblici, e questo anche se le autorità (...) avrebbero riferito loro che le autorità italiane avrebbero avuto un appartamento e dei documenti per poterli accogliere. Malgrado si sarebbe rivolto a diverse associazioni caritatevoli ed alla questura, nessuno li avrebbe aiutati a trovare una sistemazione. Prima del
lockdown dovuto alla pandemia di Covid-19 egli avrebbe elemosinato davanti ai supermercati e successivamente avrebbe raccolto il cibo che gettavano alla chiusura di questi ultimi. Inoltre in Italia non avrebbe un lavoro e non potrebbe garantire un futuro ai figli ed i servizi sociali italiani avrebbero tentato di togliergli il figlio, in quanto non avrebbe avuto mezzi di sostentamento.

La richiedente 2, ha dal canto suo asserito che sia lei che il figlio godrebbero di buona salute. Avrebbe lasciato la Nigeria l'(...) arrivando in Italia il (...) 2017. Ha altresì confermato di aver presentato una domanda d'asilo in Italia il (...), e di non aver ricevuto ancora alcuna risposta in merito alla stessa, né di aver ricevuto dei documenti o sostenuto un'audizione in merito ai suoi motivi d'asilo, come pure di aver richiesto l'asilo in F._______ il (...) unitamente al marito. Ella ha riferito di essere stata costretta ad andare in F._______ a causa della situazione che viveva in Italia, senza un alloggio ed avendo difficoltà anche a procacciarsi il cibo necessario. Si sarebbero rivolti alla G._______, che però non li avrebbe aiutati. Anche al loro ritorno in Italia dall'F._______, malgrado le rassicurazioni a loro fornite dalle autorità di quest'ultimo Paese, in Italia li avrebbero fatti girare a vuoto, trovandosi a vivere per strada. Riferisce inoltre che tutti l'avrebbero guardata male, forse per il colore della loro pelle.

D.
Il 10 agosto 2020 l'autorità inferiore ha richiesto all'F._______ la ripresa in carico del nucleo familiare ai sensi dell'art. 18 par. 1 lett. d del Regolamento Dublino III (cfr. atti SEM da n. 37/5 a n. 42/1). Le autorità (...) hanno risposto negativamente l'(...), indicando l'Italia quale Stato membro competente, ove i richiedenti erano già stati trasferiti l'(...), dopo il rifiuto e la misura d'allontanamento pronunciata dalle autorità (...) (cfr. atti SEM da n. 44/4 a n. 47/3).

E.

E.a A fronte di tali evenienze, con richieste datate (...), l'autorità elvetica competente ha formulato all'indirizzo dell'omologa autorità italiana, una domanda di ripresa in carico degli interessati ai sensi dell'art. 18 par. 1 lett. b Regolamento Dublino III (cfr. atti SEM da n. 55/9 a n. 60/3). Nella domanda vi era segnatamente richiesto di confermare in modo esplicito, menzionando le generalità e le date di nascita di ciascuno, che il nucleo familiare in oggetto verrà accolto in Italia in conformità con il contenuto della circolare dell'8 gennaio 2019 ed in uno dei centri di accoglienza menzionati nella lista trasmessa alla SEM il 24 aprile 2020.

E.b L'autorità italiana richiesta ha risposto affermativamente il (...), ma unicamente concernente la ripresa in carico del richiedente 1 ai sensi dell'art. 18 par. 1 lett. d Regolamento Dublino III. Nella risposta, è stato inoltre segnalato che quest'ultimo in Italia, allorché aveva presentato la sua domanda d'asilo avrebbe indicato di essere celibe.

E.c Il (...), l'Italia ha trasmesso il suo accordo al trasferimento del nucleo familiare, in accordo con l'art. 18 par. 1 lett. d Regolamento Dublino III per il richiedente 1, mentre che secondo l'art. 18 par. 1 lett. b del precitato Regolamento per i richiedenti 2 e 3. Altresì nella medesima conferma l'autorità italiana preposta ha riferito che la famiglia verrà alloggiata un uno dei centri per famiglie menzionati nella lista del 24 aprile 2020 ed in accordo con la lettera circolare dell'8 gennaio 2019. I centri sarebbero selezionati su base geografica e per rispondere ai bisogni specifici della famiglia. Tuttavia, il centro che li ospiterà verrà determinato al momento del trasferimento in accordo con le capacità allora disponibili ed i bisogni particolari della famiglia (cfr. atti SEM n. 65/1 e n. 66/1).

F.
Con decisione del 23 novembre 2020, notificata il 24 novembre 2020 (cfr. atto SEM n. 76/1), l'autorità inferiore non è entrata nel merito della domanda d'asilo degli interessati ai sensi dell'art. 31a cpv. 1 lett. b
SR 142.31 Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi)
LAsi Art. 31a Decisioni della SEM - 1 Di norma la SEM non entra nel merito della domanda d'asilo se il richiedente:
1    Di norma la SEM non entra nel merito della domanda d'asilo se il richiedente:
a  può ritornare in uno Stato terzo sicuro secondo l'articolo 6a capoverso 2 lettera b nel quale aveva soggiornato precedentemente;
b  può partire alla volta di uno Stato terzo cui compete, in virtù di un trattato internazionale, l'esecuzione della procedura d'asilo e d'allontanamento;
c  può ritornare in uno Stato terzo nel quale aveva soggiornato precedentemente;
d  può recarsi in uno Stato terzo per il quale possiede un visto e in cui può chiedere protezione;
e  può recarsi in uno Stato terzo nel quale vivono suoi parenti prossimi o persone con cui intrattiene rapporti stretti;
f  può essere allontanato nel suo Stato d'origine o di provenienza secondo l'articolo 31b.
2    Il capoverso 1 lettere c-e non si applica se vi sono indizi che, nel singolo caso, nello Stato terzo non vi sia una protezione effettiva dal respingimento ai sensi dell'articolo 5 capoverso 1.
3    La SEM non entra nel merito della domanda se non sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 18. Questa disposizione si applica segnatamente se la domanda d'asilo è presentata esclusivamente per motivi economici o medici.
4    Negli altri casi, la SEM respinge la domanda d'asilo se non è stata dimostrata o resa verosimile la qualità di rifugiato o se sussiste un motivo d'esclusione ai sensi degli articoli 53 e 54.97
LAsi, ha pronunciato il loro allontanamento (recte: trasferimento) verso l'Italia, nonché ha tolto l'effetto sospensivo ad un eventuale ricorso contro la decisione.

G.
Per mezzo del plico raccomandato del 1° dicembre 2020 (cfr. risultanze processuali), gli insorgenti hanno inoltrato ricorso al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) avverso la succitata decisione della SEM. Nello stesso hanno concluso a titolo principale all'annullamento della decisione impugnata, al riconoscimento della competenza della Svizzera per la trattazione delle loro domande d'asilo ed all'esame materiale delle medesime. A titolo eventuale hanno postulato il rinvio della causa all'autorità inferiore per una nuova decisione. Hanno altresì formulato istanze di concessione dell'effetto sospensivo al ricorso, e di assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo, nonché parimenti richiesto quali misure supercautelari l'avviso alle autorità d'esecuzione dell'allontanamento di attendere sino alla presa di decisione riguardo l'effetto sospensivo al ricorso prima di adottare delle misure di allontanamento contro i ricorrenti.

H.
Il 2 dicembre 2020 lo scrivente Tribunale ha ordinato, quale misura supercautelare, la sospensione dell'esecuzione dell'allontanamento (cfr. risultanze processuali).

Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti saranno ripresi nei considerandi successivi, qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza.

Diritto:

1.
Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la legge sull'asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6
SR 142.31 Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi)
LAsi Art. 6 Norme procedurali - Le procedure sono rette dalla legge federale del 20 dicembre 196811 sulla procedura amministrativa (PA), dalla legge del 17 giugno 200512 sul Tribunale amministrativo federale e dalla legge del 17 giugno 200513 sul Tribunale federale, in quanto la presente legge non preveda altrimenti.
LAsi).

Il ricorso, presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 3
SR 142.31 Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi)
LAsi Art. 108 Termini di ricorso - 1 Nella procedura celere, il ricorso contro una decisione secondo l'articolo 31a capoverso 4 deve essere interposto entro sette giorni lavorativi o, se si tratta di decisioni incidentali, entro cinque giorni dalla notificazione della decisione.
1    Nella procedura celere, il ricorso contro una decisione secondo l'articolo 31a capoverso 4 deve essere interposto entro sette giorni lavorativi o, se si tratta di decisioni incidentali, entro cinque giorni dalla notificazione della decisione.
2    Nella procedura ampliata, il ricorso contro una decisione secondo l'articolo 31a capoverso 4 deve essere interposto entro 30 giorni o, se si tratta di una decisione incidentale, entro dieci giorni dalla notificazione della decisione.
3    Il ricorso contro le decisioni di non entrata nel merito e contro le decisioni di cui agli articoli 23 capoverso 1 e 40 in combinato disposto con l'articolo 6a capoverso 2 lettera a deve essere interposto entro cinque giorni lavorativi dalla notificazione della decisione.
4    Il ricorso contro il rifiuto dell'entrata in Svizzera secondo l'articolo 22 capoverso 2 può essere interposto fino al momento della notificazione di una decisione secondo l'articolo 23 capoverso 1.
5    La verifica della legalità e dell'adeguatezza dell'assegnazione di un luogo di soggiorno all'aeroporto o in un altro luogo appropriato conformemente all'articolo 22 capoversi 3 e 4 può essere chiesta in qualsiasi momento mediante ricorso.
6    Negli altri casi il termine di ricorso è di 30 giorni dalla notificazione della decisione.
7    Gli atti scritti trasmessi per telefax sono considerati consegnati validamente se pervengono tempestivamente al Tribunale amministrativo federale e sono regolarizzati mediante l'invio ulteriore dell'originale firmato, conformemente alle norme dell'articolo 52 capoversi 2 e 3 PA364.
LAsi) contro una decisione in materia di asilo della SEM (art. 6 e
SR 142.31 Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi)
LAsi Art. 108 Termini di ricorso - 1 Nella procedura celere, il ricorso contro una decisione secondo l'articolo 31a capoverso 4 deve essere interposto entro sette giorni lavorativi o, se si tratta di decisioni incidentali, entro cinque giorni dalla notificazione della decisione.
1    Nella procedura celere, il ricorso contro una decisione secondo l'articolo 31a capoverso 4 deve essere interposto entro sette giorni lavorativi o, se si tratta di decisioni incidentali, entro cinque giorni dalla notificazione della decisione.
2    Nella procedura ampliata, il ricorso contro una decisione secondo l'articolo 31a capoverso 4 deve essere interposto entro 30 giorni o, se si tratta di una decisione incidentale, entro dieci giorni dalla notificazione della decisione.
3    Il ricorso contro le decisioni di non entrata nel merito e contro le decisioni di cui agli articoli 23 capoverso 1 e 40 in combinato disposto con l'articolo 6a capoverso 2 lettera a deve essere interposto entro cinque giorni lavorativi dalla notificazione della decisione.
4    Il ricorso contro il rifiuto dell'entrata in Svizzera secondo l'articolo 22 capoverso 2 può essere interposto fino al momento della notificazione di una decisione secondo l'articolo 23 capoverso 1.
5    La verifica della legalità e dell'adeguatezza dell'assegnazione di un luogo di soggiorno all'aeroporto o in un altro luogo appropriato conformemente all'articolo 22 capoversi 3 e 4 può essere chiesta in qualsiasi momento mediante ricorso.
6    Negli altri casi il termine di ricorso è di 30 giorni dalla notificazione della decisione.
7    Gli atti scritti trasmessi per telefax sono considerati consegnati validamente se pervengono tempestivamente al Tribunale amministrativo federale e sono regolarizzati mediante l'invio ulteriore dell'originale firmato, conformemente alle norme dell'articolo 52 capoversi 2 e 3 PA364.
105 LAsi; art. 31
SR 173.32 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF)
LTAF Art. 31 Principio - Il Tribunale amministrativo federale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'articolo 5 della legge federale del 20 dicembre 196819 sulla procedura amministrativa (PA).
-33
SR 173.32 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorità inferiori - Il ricorso è ammissibile contro le decisioni:
a  del Consiglio federale e degli organi dell'Assemblea federale in materia di rapporti di lavoro del personale federale, compreso il rifiuto dell'autorizzazione a procedere penalmente;
b  del Consiglio federale concernenti:
b1  la destituzione di un membro del Consiglio della banca o della direzione generale o di un loro supplente secondo la legge del 3 ottobre 200325 sulla Banca nazionale,
b10  la revoca di un membro del consiglio d'amministrazione del Servizio svizzero di assegnazione delle tracce o l'approvazione della risoluzione del rapporto di lavoro del direttore da parte del consiglio d'amministrazione secondo la legge federale del 20 dicembre 195743 sulle ferrovie;
b2  la revoca di un membro del consiglio di amministrazione dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari o l'approvazione dello scioglimento del rapporto di lavoro del direttore da parte del consiglio di amministrazione secondo la legge del 22 giugno 200726 sulla vigilanza dei mercati finanziari,
b3  il blocco di valori patrimoniali secondo la legge del 18 dicembre 201528 sui valori patrimoniali di provenienza illecita,
b4  il divieto di determinate attività secondo la LAIn30,
b4bis  il divieto di organizzazioni secondo la LAIn,
b5  la revoca di un membro del Consiglio d'istituto dell'Istituto federale di metrologia secondo la legge federale del 17 giugno 201133 sull'Istituto federale di metrologia,
b6  la revoca di un membro del consiglio di amministrazione dell'Autorità federale di sorveglianza dei revisori o l'approvazione dello scioglimento del rapporto di lavoro del direttore da parte del consiglio di amministrazione secondo la legge del 16 dicembre 200535 sui revisori,
b7  la revoca di un membro del Consiglio dell'Istituto svizzero per gli agenti terapeutici secondo la legge del 15 dicembre 200037 sugli agenti terapeutici,
b8  la revoca di un membro del consiglio di amministrazione dell'istituto secondo la legge del 16 giugno 201739 sui fondi di compensazione,
b9  la revoca di un membro del consiglio d'Istituto dell'Istituto svizzero di diritto comparato secondo la legge federale del 28 settembre 201841 sull'Istituto svizzero di diritto comparato,
c  del Tribunale penale federale in materia di rapporti di lavoro dei suoi giudici e del suo personale;
cbis  del Tribunale federale dei brevetti in materia di rapporti di lavoro dei suoi giudici e del suo personale;
dquinquies  della Cancelleria federale, dei dipartimenti e dei servizi dell'Amministrazione federale loro subordinati o aggregati amministrativamente;
e  degli stabilimenti e delle aziende della Confederazione;
f  delle commissioni federali;
g  dei tribunali arbitrali costituiti in virtù di contratti di diritto pubblico sottoscritti dalla Confederazione, dai suoi stabilimenti o dalle sue aziende;
h  delle autorità o organizzazioni indipendenti dall'Amministrazione federale che decidono nell'adempimento di compiti di diritto pubblico loro affidati dalla Confederazione;
i  delle autorità cantonali, in quanto una legge federale preveda che le loro decisioni sono impugnabili mediante ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale.
LTAF), è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 5
1    Sono decisioni i provvedimenti delle autorità nel singolo caso, fondati sul diritto pubblico federale e concernenti:
a  la costituzione, la modificazione o l'annullamento di diritti o di obblighi;
b  l'accertamento dell'esistenza, dell'inesistenza o dell'estensione di diritti o di obblighi;
c  il rigetto o la dichiarazione d'inammissibilità d'istanze dirette alla costituzione, alla modificazione, all'annullamento o all'accertamento di diritti o di obblighi.
2    Sono decisioni anche quelle in materia d'esecuzione (art. 41 cpv. 1 lett. a e b), le decisioni incidentali (art. 45 e 46), le decisioni su opposizione (art. 30 cpv. 2 lett. b e 74), le decisioni su ricorso (art. 61), le decisioni in sede di revisione (art. 68) e l'interpretazione (art. 69).24
3    Le dichiarazioni di un'autorità che rifiuta o solleva pretese da far valere mediante azione non sono considerate decisioni.
, 48 cpv. 1
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 48
1    Ha diritto di ricorrere chi:
a  ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore o è stato privato della possibilità di farlo;
b  è particolarmente toccato dalla decisione impugnata; e
c  ha un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa.
2    Ha inoltre diritto di ricorrere ogni persona, organizzazione o autorità cui un'altra legge federale riconosce tale diritto.
lett. a-c e art. 52 cpv. 1
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 52
1    L'atto di ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi, l'indicazione dei mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo rappresentante; devono essere allegati la decisione impugnata e i documenti indicati come mezzi di prova, se sono in possesso del ricorrente.
2    Se il ricorso non soddisfa a questi requisiti o se le conclusioni o i motivi del ricorrente non sono sufficientemente chiari, e il ricorso non sembra manifestamente inammissibile, l'autorità di ricorso assegna al ricorrente un breve termine suppletorio per rimediarvi.
3    Essa gli assegna questo termine con la comminatoria che, decorrendo infruttuoso, deciderà secondo l'inserto o, qualora manchino le conclusioni, i motivi oppure la firma, non entrerà nel merito del ricorso.
PA. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.

2.
Giusta l'art. 33a cpv. 2
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 33a
1    Il procedimento si svolge in una delle quattro lingue ufficiali, di regola nella lingua in cui le parti hanno presentato o presenterebbero le conclusioni.
2    Nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua della decisione impugnata. Se le parti utilizzano un'altra lingua ufficiale, il procedimento può svolgersi in tale lingua.
3    Se una parte presenta documenti non redatti in una lingua ufficiale, l'autorità può, previo assenso delle altre parti, rinunciare a esigerne la traduzione.
4    Per il resto, l'autorità ordina una traduzione se necessario.
PA, applicabile per rimando dell'art. 6
SR 142.31 Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi)
LAsi Art. 6 Norme procedurali - Le procedure sono rette dalla legge federale del 20 dicembre 196811 sulla procedura amministrativa (PA), dalla legge del 17 giugno 200512 sul Tribunale amministrativo federale e dalla legge del 17 giugno 200513 sul Tribunale federale, in quanto la presente legge non preveda altrimenti.
LAsi e dell'art. 37
SR 173.32 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF)
LTAF Art. 37 Principio - La procedura dinanzi al Tribunale amministrativo federale è retta dalla PA56, in quanto la presente legge non disponga altrimenti.
LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua della decisione impugnata. Se le parti utilizzano un'altra lingua, il procedimento può svolgersi in tale lingua.

Nel caso in parola, la decisione impugnata è stata resa in italiano, il ricorso è stato invece inoltrato in lingua tedesca. La presente sentenza può pertanto essere redatta in italiano.

3.
Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1
SR 142.31 Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi)
LAsi Art. 106 Motivi di ricorso - 1 Il ricorrente può far valere:
1    Il ricorrente può far valere:
a  la violazione del diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento;
b  l'accertamento inesatto o incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti.
c  ...
2    Rimangono salvi gli articoli 27 capoverso 3 e 68 capoverso 2.358
LAsi). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 62
1    L'autorità di ricorso può modificare la decisione impugnata a vantaggio di una parte.
2    Essa può modificare a pregiudizio di una parte la decisione impugnata quando questa violi il diritto federale o poggi su un accertamento inesatto o incompleto dei fatti; per inadeguatezza, la decisione impugnata non può essere modificata a pregiudizio di una parte, a meno che la modificazione giovi ad una controparte.
3    L'autorità di ricorso che intenda modificare la decisione impugnata a pregiudizio di una parte deve informarla della sua intenzione e darle la possibilità di esprimersi.
4    L'autorità di ricorso non è vincolata in nessun caso dai motivi del ricorso.
PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2). Inoltre si rileva che il Tribunale, adito con un ricorso contro una decisione di non entrata nel merito di una domanda d'asilo, si limita ad esaminare la fondatezza di una tale decisione (cfr. DTAF 2012/4 consid. 2.2, 2009/54 consid. 1.3.3, 2007/8 consid. 5).

4.
Risulta d'uopo necessario esaminare le censure formali sollevate dai ricorrenti nel gravame, in quanto potrebbero condurre alla cassazione della decisione avversata.

4.1 In relazione all'allegata violazione del loro diritto di essere sentiti per il mancato accesso alla corrispondenza che la SEM avrebbe intrattenuto con le autorità italiane tra il (...) ed il (...) (cfr. p.to 18, pag. 11 del ricorso; atti SEM n. 63/1 e n. 64/1) si osserva quanto segue. A prescindere dalla qualificazione effettuata dall'autorità inferiore quali "atti interni", risulta trattarsi di due comunicazioni e-mail della SEM, e più in particolare tra un funzionario della SEM e l'agente di contatto SEM per il suolo italiano, che esprimono unicamente la formazione di un'opinione a livello interno all'amministrazione, oltreché trasmettere della documentazione inerente la procedura Dublino dei richiedenti - secondo la descrizione fornita anche nell'indice degli atti - le quali non hanno funto da base per il processo decisionale. Del resto le medesime non sono neppure state citate nella decisione avversata. Di conseguenza, non avendo alcun valore probatorio non sottostanno al diritto di compulsazione ai sensi dell'art. 26 cpv. 1
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 26
1    Nella sua causa, la parte o il suo rappresentante ha il diritto di esaminare alla sede dell'autorità che decide o d'una autorità cantonale, designata da questa, gli atti seguenti:
a  le memorie delle parti e le osservazioni delle autorità;
b  tutti gli atti adoperati come mezzi di prova;
c  le copie delle decisioni notificate.
1bis    Se la parte o il suo rappresentante vi acconsente, l'autorità può notificare per via elettronica gli atti da esaminare.64
2    L'autorità che decide può riscuotere una tassa per l'esame degli atti d'una causa definita; il Consiglio federale stabilisce la tariffa delle tasse.
PA, che concretizza parte delle prerogative del diritto di essere sentito nell'ordinamento processuale ex art. 29
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999
Cost. Art. 29 Garanzie procedurali generali - 1 In procedimenti dinanzi ad autorità giudiziarie o amministrative, ognuno ha diritto alla parità ed equità di trattamento, nonché ad essere giudicato entro un termine ragionevole.
1    In procedimenti dinanzi ad autorità giudiziarie o amministrative, ognuno ha diritto alla parità ed equità di trattamento, nonché ad essere giudicato entro un termine ragionevole.
2    Le parti hanno diritto d'essere sentite.
3    Chi non dispone dei mezzi necessari ha diritto alla gratuità della procedura se la sua causa non sembra priva di probabilità di successo. Ha inoltre diritto al patrocinio gratuito qualora la presenza di un legale sia necessaria per tutelare i suoi diritti.
Cost. (cfr. tra le altre la sentenza del Tribunale
D-2835/2020 del 2 luglio 2020 consid. 4 con ulteriori riferimenti ivi citati). Tale censura, priva di fondamento, deve quindi essere respinta.

4.2

4.2.1 I ricorrenti sollevano inoltre un accertamento incompleto ed inesatto dei fatti rilevanti da parte della SEM circa le garanzie fornite da parte italiana in violazione degli art. 3 e
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999
Cost. Art. 29 Garanzie procedurali generali - 1 In procedimenti dinanzi ad autorità giudiziarie o amministrative, ognuno ha diritto alla parità ed equità di trattamento, nonché ad essere giudicato entro un termine ragionevole.
1    In procedimenti dinanzi ad autorità giudiziarie o amministrative, ognuno ha diritto alla parità ed equità di trattamento, nonché ad essere giudicato entro un termine ragionevole.
2    Le parti hanno diritto d'essere sentite.
3    Chi non dispone dei mezzi necessari ha diritto alla gratuità della procedura se la sua causa non sembra priva di probabilità di successo. Ha inoltre diritto al patrocinio gratuito qualora la presenza di un legale sia necessaria per tutelare i suoi diritti.
8 CEDU (RS 0.101), della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo (di seguito: CorteEDU) e del Tribunale (art. 6
SR 142.31 Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi)
LAsi Art. 6 Norme procedurali - Le procedure sono rette dalla legge federale del 20 dicembre 196811 sulla procedura amministrativa (PA), dalla legge del 17 giugno 200512 sul Tribunale amministrativo federale e dalla legge del 17 giugno 200513 sul Tribunale federale, in quanto la presente legge non preveda altrimenti.
LAsi in relazione con l'art. 12
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 12 - L'autorità accerta d'ufficio i fatti e si serve, se necessario, dei seguenti mezzi di prova:
a  documenti;
b  informazioni delle parti;
c  informazioni o testimonianze di terzi;
d  sopralluoghi;
e  perizie.
PA, art. 106 cpv. 1 lett. b
SR 142.31 Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi)
LAsi Art. 106 Motivi di ricorso - 1 Il ricorrente può far valere:
1    Il ricorrente può far valere:
a  la violazione del diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento;
b  l'accertamento inesatto o incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti.
c  ...
2    Rimangono salvi gli articoli 27 capoverso 3 e 68 capoverso 2.358
LAsi), senza tener conto adeguatamente, compiendo i necessari accertamenti, del caso di specie, del fatto che si tratti di un nucleo familiare e circa l'alloggio di cui essi disporranno in caso di rinvio in Italia. Questo anche nell'ottica dell'esame della clausola di sovranità, ove la SEM non avrebbe neppure tenuto conto della situazione di salute del bambino, della sua giovane età come pure dell'interesse del minore ex art. 3 della Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989 (RS 0.107, di seguito: CDF). Poiché tali censure riguardano in realtà anche aspetti materiali, il Tribunale tratterà dappresso anche in tal senso le medesime.

4.2.2 L'autorità inferiore nella sua decisione, ha segnatamente osservato che, a parte la lettera circolare dell'8 gennaio 2019, ultimamente in Italia vi sarebbero state delle modifiche riguardo all'accoglienza delle famiglie trasferite nell'ambito della procedura Dublino, che sono accolte in strutture di prima accoglienza (ovvero i cosiddetti CAS [Centro di accoglienza straordinaria, ora denominati "strutture temporanee"; cfr. in proposito anche il recente rapporto dell'Organisation suisse d'aide aux réfugiés {OSAR}, Conditions d'accueil en Italie, Rapport actualisé sur la situation en Italie des personnes requérantes d'asile et des bénéficiaires d'une protection, en particulier des personnes renvoyées dans le cadre de Dublin, consultabile sul sito internet https://www.osar.ch/assets/herkunftslaender/dublin/italien/2020-osar-conditions-daccueil-en-italie-fr.pdf in particolare cap. 4.5, pag. 37 seg.] o i CARA [Centro di accoglienza per i richiedenti asilo]). Invero, con circolare del 4 febbraio 2020 del Ministero dell'Interno italiano alle autorità regionali competenti per l'attribuzione dei mandati di gestione dei centri di prima accoglienza, si sarebbero modificate positivamente le condizioni di attribuzione ed i budget a disposizione. Vieppiù, in data del 24 aprile 2020, le autorità italiane avrebbero trasmesso alla Svizzera una lista di strutture di accoglienza riservate alle famiglie doventi essere trasferite dalla Svizzera verso l'Italia in applicazione del Regolamento Dublino III, delle quali vengono citati anche degli esempi nella decisione avversata. Tale lista a mente della SEM, elencherebbe le coordinate dei centri, distribuiti sull'insieme del territorio nazionale italiano, la loro tipologia ed il profilo delle persone ospitate. Si tratterebbe di strutture essenzialmente di dimensioni ridotte, accoglienti unicamente delle famiglie o delle donne. Infine il messaggio accompagnante tale lista, preciserebbe che le famiglie verranno indirizzate verso queste strutture di accoglienza in base ai loro bisogni specifici. Infine, il 22 ottobre 2020 sarebbe entrato in vigore il decreto-legge n. 130 del 21 ottobre 2020 (Disposizioni urgenti in materia d'immigrazione, protezione internazionale e complementare, modifiche agli articoli 131-bis, 391-bis, 391-ter e 588 del codice penale, nonché misure in materia di divieto di accesso agli esercizi pubblici ed ai locali di pubblico trattenimento, di contrasto all'utilizzo distorto del web e di disciplina del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale [Gazzetta ufficiale {GU}, Serie Generale, n. 261 del 21.10.2020]), il quale avrebbe una durata di 60 giorni, periodo durante il quale il Parlamento italiano deve convertirlo in
legge. Il nuovo decreto modificherebbe in particolare anche il decreto legislativo n. 113/2018 del 4 ottobre 2018 (denominato anche "decreto Sicurezza" o "decreto Salvini"), segnatamente reintroducendo alcune prestazioni nel sistema di prima accoglienza, che erano state abolite dal "decreto Sicurezza" (oltreché le prestazioni materiali verrebbero fornite anche: l'assistenza sanitaria, l'assistenza sociale e psicologica, la mediazione culturale e linguistica, i corsi d'italiano ed il sostegno all'orientamento giuridico e al territorio), oltreché garantire l'unità della famiglia nucleare come pure delle condizioni adeguate di alloggio e d'igiene. Sempre grazie al precitato decreto-legge, il sistema di seconda accoglienza denominato SIPROIMI (Sistema di protezione per titolari di protezione internazionale e minori stranieri non accompagnati) sarebbe ora stato rinominato in "Sistema di Accoglienza e Integrazione (SAI)", ed i richiedenti alloggiati nei centri di prima accoglienza, che prima non vi avevano accesso con il decreto Sicurezza, vi avrebbero nuovamente possibilità di accesso, nel limite dei posti disponibili ed adempiute alcune condizioni preliminari. L'accesso ai SAI sarebbe dato in modo prioritario ai richiedenti vulnerabili, gruppo che includerebbe pure le famiglie monoparentali. Nel caso in parola, avendo ottenuto le garanzie dall'Italia riguardo al loro nucleo famigliare, nonché visto il contesto normativo sopra citato, il rischio di separazione tra loro non sussisterebbe, come pure permetterebbe di constatare che al loro arrivo in Italia saranno ospitati in una struttura adeguata all'età del bambino ed in conformità con la giurisprudenza della CorteEDU e dello scrivente Tribunale. In tale contesto, in presenza di informazioni concrete e verificabili, e pertanto giustiziabili, a riguardo della loro accoglienza in Italia, la SEM ritiene che non vi siano indizi concreti per dubitare che il predetto Stato membro non sia in grado di accoglierli garantendo loro un alloggio adeguato all'età dal fanciullo ed alla preservazione dell'unità famigliare. Il loro timore in merito al fatto di dover vivere per strada o di non ricevere l'aiuto necessario da parte delle autorità italiane, potrebbe quindi essere escluso. L'esecuzione del loro trasferimento in Italia non comporterebbe quindi una violazione dell'art. 3
IR 0.101 Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU)
CEDU Art. 3 Divieto di tortura - Nessuno può essere sottoposto a tortura né a pene o trattamento inumani o degradanti.
CEDU e risulterebbe ammissibile. Nel loro caso specifico, non risulterebbero inoltre elementi per applicare la clausola per motivi umanitari ai sensi dell'art. 29a cpv. 3
SR 142.311 Ordinanza 1 dell' 11 agosto 1999 sull'asilo relativa a questioni procedurali (Ordinanza 1 sull'asilo, OAsi 1) - Ordinanza 1 sull'asilo
OAsi-1 Art. 29a Esame della competenza secondo Dublino - (art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi)84
1    La SEM esamina la competenza per il trattamento della domanda d'asilo giusta i criteri previsti dal regolamento (UE) 604/201385.86
2    Se da tale esame risulta che il trattamento della domanda d'asilo compete a un altro Stato, la SEM emana una decisione di non entrata nel merito dopo che lo Stato richiesto ha accettato la presa o ripresa in carico del richiedente l'asilo.
3    Se motivi umanitari lo giustificano, la SEM può decidere di entrare nel merito della domanda anche qualora dall'esame risulti che il trattamento della domanda d'asilo compete a un altro Stato.
4    La procedura di presa o ripresa in carico del richiedente l'asilo da parte dello Stato competente è retta dal regolamento (CE) 1560/200387.88
dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 (OAsi 1, RS 142.311).

4.3

4.3.1 Giusta l'art. 31a cpv. 1 lett. b
SR 142.31 Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi)
LAsi Art. 31a Decisioni della SEM - 1 Di norma la SEM non entra nel merito della domanda d'asilo se il richiedente:
1    Di norma la SEM non entra nel merito della domanda d'asilo se il richiedente:
a  può ritornare in uno Stato terzo sicuro secondo l'articolo 6a capoverso 2 lettera b nel quale aveva soggiornato precedentemente;
b  può partire alla volta di uno Stato terzo cui compete, in virtù di un trattato internazionale, l'esecuzione della procedura d'asilo e d'allontanamento;
c  può ritornare in uno Stato terzo nel quale aveva soggiornato precedentemente;
d  può recarsi in uno Stato terzo per il quale possiede un visto e in cui può chiedere protezione;
e  può recarsi in uno Stato terzo nel quale vivono suoi parenti prossimi o persone con cui intrattiene rapporti stretti;
f  può essere allontanato nel suo Stato d'origine o di provenienza secondo l'articolo 31b.
2    Il capoverso 1 lettere c-e non si applica se vi sono indizi che, nel singolo caso, nello Stato terzo non vi sia una protezione effettiva dal respingimento ai sensi dell'articolo 5 capoverso 1.
3    La SEM non entra nel merito della domanda se non sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 18. Questa disposizione si applica segnatamente se la domanda d'asilo è presentata esclusivamente per motivi economici o medici.
4    Negli altri casi, la SEM respinge la domanda d'asilo se non è stata dimostrata o resa verosimile la qualità di rifugiato o se sussiste un motivo d'esclusione ai sensi degli articoli 53 e 54.97
LAsi, di norma non si entra nel merito di una domanda di asilo se il richiedente può partire alla volta di uno Stato terzo cui compete, in virtù di un trattato internazionale, l'esecuzione della procedura di asilo e allontanamento. Prima di applicare la precitata disposizione, la SEM esamina la competenza relativa al trattamento di una domanda di asilo secondo i criteri previsti dal Regolamento Dublino III. Se in base a questo esame è individuato un altro Stato quale responsabile per l'esame della domanda di asilo, la SEM pronuncia la non entrata nel merito previa accettazione, espressa o tacita, di ripresa a carico del richiedente l'asilo da parte dello Stato in questione (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2).

4.3.2 Ai sensi dell'art. 3 par. 1 Regolamento Dublino III, la domanda di protezione internazionale è esaminata da un solo Stato membro, ossia quello individuato in base ai criteri enunciati al capo III (art. 7-15). Nel caso di una procedura di ripresa in carico (inglese: take back) - come è il caso di specie - di principio non viene effettuato un nuovo esame di determinazione dello Stato membro competente secondo il capo III (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2 e 8.2.1).

4.3.3 Giusta l'art. 3 par. 2 Regolamento Dublino III, qualora sia impossibile trasferire un richiedente verso lo Stato membro inizialmente designato come competente in quanto si hanno fondati motivi di ritenere che sussistono carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti, che implichino il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi dell'art. 4 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (GU C 364/1 del 18.12.2000, di seguito: CartaUE), lo Stato membro che ha avviato la procedura di determinazione dello Stato membro competente prosegue l'esame dei criteri di cui al capo III per verificare se un altro Stato membro possa essere designato come competente. Qualora non sia possibile eseguire il trasferimento verso un altro Stato membro designato in base ai criteri del capo III o verso il primo Stato membro in cui la domanda è stata presentata, lo Stato membro che ha avviato la procedura di determinazione diventa lo Stato membro competente.

4.3.4 Lo Stato membro competente è tenuto a riprendere in carico - in ossequio alle condizioni poste agli art. 23, 24, 25 e 29 - un cittadino di un paese terzo o un apolide del quale è stata respinta la domanda e che ha presentato domanda in un altro Stato membro oppure si trova nel territorio di un altro Stato membro senza un titolo di soggiorno (art. 18 par. 1 lett. d del Regolamento Dublino III). Altresì, alle medesime condizioni succitate, lo Stato membro competente è pure tenuto a riprendere in carico, il richiedente la cui domanda è in corso d'esame e che ha presentato domanda in un altro Stato membro oppure si trova nel territorio di un altro Stato membro senza un titolo di soggiorno (art. 18 par. 1 lett. b Regolamento Dublino III).

4.3.5 Tornando alla presente disamina, risulta che gli interessati hanno presentato una domanda d'asilo in Italia rispettivamente il (...) (il ricorrente 1) ed il (...) (la ricorrente 2). Il ricorrente 1 ha pure presentato una carta d'identità italiana rilasciata il (...) scadente il (...) (cfr. atto SEM n. 1/2). Tali informazioni sono del resto state confermate anche dagli insorgenti nei rispettivi colloqui Dublino. Il ricorrente 1, ha inoltre addotto di aver ricevuto una risposta negativa alla sua domanda d'asilo da parte dell'Italia (cfr. atto SEM n. 33/4), allorché invece la ricorrente 2, ha asserito di non aver ricevuto alcuna risposta in merito, né di aver sostenuto un'audizione sui motivi d'asilo (cfr. atto SEM n. 35/4). Tali asserti sono stati confermati in seguito anche dall'accettazione di ripresa in carico da parte dell'Italia del ricorrente 1 ai sensi dell'art. 18 par. 1 lett. d Dublino III (cfr. atti SEM n. 61/1 e 62/1), mentre che per quanto attiene i ricorrenti 2 e 3 l'Italia è divenuta tacitamente competente ai sensi dell'art. 25 par. 2 Regolamento Dublino III, in quanto non ha risposto entro la scadenza del termine di due settimane previsto dal precitato disposto. In seguito, l'autorità italiana competente ha però ulteriormente ed esplicitamente confermato la ripresa in carico dell'intero nucleo familiare, il ricorrente 1 ai sensi dell'art. 18 par. 1 lett. d del Regolamento summenzionato, allorché invece per i ricorrenti 2 e 3, in applicazione dell'art. 18 par. 1 lett. b Regolamento Dublino III (cfr. atti SEM n. 65/1 e n. 66/1).

Di conseguenza la competenza dell'Italia - tra l'altro non contestata specificamente dai ricorrenti - risulta di principio essere data nella fattispecie. Ciò che tuttavia viene censurato dagli insorgenti e risulta da chiarire, è se la SEM ha ricevuto delle garanzie sufficientemente concrete atte ad assicurare un'adeguata accoglienza in Italia del loro nucleo famigliare, e quindi se rispetta la giurisprudenza resa successivamente l'entrata in vigore del "decreto Salvini", rispettivamente se l'autorità inferiore ha esercitato in maniera non arbitraria il suo potere di apprezzamento ai sensi dell'art. 29a cpv. 3
SR 142.311 Ordinanza 1 dell' 11 agosto 1999 sull'asilo relativa a questioni procedurali (Ordinanza 1 sull'asilo, OAsi 1) - Ordinanza 1 sull'asilo
OAsi-1 Art. 29a Esame della competenza secondo Dublino - (art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi)84
1    La SEM esamina la competenza per il trattamento della domanda d'asilo giusta i criteri previsti dal regolamento (UE) 604/201385.86
2    Se da tale esame risulta che il trattamento della domanda d'asilo compete a un altro Stato, la SEM emana una decisione di non entrata nel merito dopo che lo Stato richiesto ha accettato la presa o ripresa in carico del richiedente l'asilo.
3    Se motivi umanitari lo giustificano, la SEM può decidere di entrare nel merito della domanda anche qualora dall'esame risulti che il trattamento della domanda d'asilo compete a un altro Stato.
4    La procedura di presa o ripresa in carico del richiedente l'asilo da parte dello Stato competente è retta dal regolamento (CE) 1560/200387.88
OAsi 1 (norma che concretizza in diritto interno svizzero la clausola discrezionale di cui all'art. 17 par. 1 Regolamento Dublino III [cosiddetta clausola di sovranità]).

4.4

4.4.1 Il Tribunale amministrativo federale, nella sentenza di riferimento
E-962/2019 del 17 dicembre 2019 (prevista per la pubblicazione come DTAF), è giunto dapprima alla conclusione che, malgrado il sistema italiano presenti un certo numero di ostacoli suscettibili di impedire l'accesso immediato dei richiedenti alla procedura d'asilo ed al sistema di accoglienza, nonché alle importanti modifiche introdotte dal "decreto Salvini" tuttavia non possano essere ritenute delle carenze sistemiche nella procedura d'asilo e nel sistema d'accoglienza in Italia (cfr. sentenza del Tribunale E-962/2019 consid. 6.2-6.3). Pertanto, il rispetto della sicurezza dei richiedenti l'asilo, in particolare il diritto alla trattazione della propria domanda secondo una procedura giusta ed equa ed una protezione conforme al diritto internazionale ed europeo, rimane presunto da parte dell'Italia (cfr. ibidem, consid. 6.4). Tale giurisprudenza risulta essere tutt'ora attuale. Conseguentemente, l'applicazione dell'art. 3 par. 2 del Regolamento Dublino III, è rettamente stata esclusa dall'autorità resistente, ciò che non viene neppure contestato dai ricorrenti.

4.4.2 Tuttavia, la presunzione di sicurezza sopra esposta, può essere confutata in presenza di indizi seri che, nel caso concreto, le autorità dello Stato in questione non rispetterebbero il diritto internazionale (cfr. DTAF 2010/45 consid. 7.4 e 7.5). La stessa va inoltre scartata d'ufficio in presenza di violazioni sistematiche delle garanzie minime previste dall'Unione europea o di indizi seri di violazioni del diritto internazionale (cfr. DTAF 2011/9 consid. 6; sentenza della CorteEDU M.S.S. contro Belgio e Grecia del 21 gennaio 2011, 30696/09).

4.4.3 Sempre nella sentenza di riferimento del Tribunale E-962/2019 succitata, la scrivente autorità ha stabilito che le assicurazioni fornite dall'Italia tramite il formulario "Nucleo familiare" di un alloggio adeguato rinviando alla circolare dell'8 gennaio 2019, non risultavano sufficienti quale garanzia per un'adeguata accoglienza dei nuclei famigliari a seguito dell'entrata in vigore del "decreto Salvini" ed ai sensi della giurisprudenza della CorteEDU (sentenza Tarakhel contro Svizzera del 4 novembre 2014, [Grande Camera], n. 29217/12) concretizzata in seguito dal Tribunale (cfr. DTAF 2015/4 consid. 4.3 e DTAF 2016/2 consid. 5). In particolare, dopo l'adozione del decreto Sicurezza e della sua legge di applicazione (legge del 1° dicembre 2018, n. 132 [legge n. 132/2018]), le persone trasferite in Italia non hanno più accesso al sistema di accoglienza detto "di seconda linea" (che prima del decreto Salvini era assicurato tramite il sistema SPRAR [Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati], abolito e trasformato dal precitato decreto nel SIPROIMI, destinato unicamente alle persone che sono a beneficio della protezione internazionale ed ai minori non accompagnati; cfr. sentenza del Tribunale succitata consid. 6.2.4). Secondo la lettera circolare dell'8 gennaio 2019, inviata precedentemente dall'Italia a tutte le altre unità Dublino europee, non vi sono più dei posti riservati per le famiglie e le persone vulnerabili negli attuali SIPROIMI, e le persone trasferite in virtù del Regolamento Dublino non vi hanno più accesso, essendo accolte invece nei CAS o nei Centri di prima accoglienza (cfr. sentenza del Tribunale precitata consid. 6.2.8 e 8.3.2). Malgrado nella precitata circolare verrebbe assicurato che anche le famiglie vengano ospitate in strutture adeguate, che garantirebbero la protezione dei diritti fondamentali, in particolare l'unità famigliare e la protezione dei minori, il solo rinvio da parte delle autorità italiane a tale circolare dell'8 gennaio 2019, non può essere considerata quale garanzia sufficientemente concreta ai sensi della succitata giurisprudenza Tarakhel e del Tribunale (cfr. consid. 8.3.2 e 8.3.3). In assenza di informazioni dettagliate ed affidabili quanto alla struttura precisa di destinazione, alle condizioni materiali d'alloggio ed alla preservazione dell'unità famigliare, il trasferimento di famiglie verso l'Italia sarebbe inammissibile, in quanto vi sarebbe il rischio di violazione dell'art. 3
IR 0.101 Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU)
CEDU Art. 3 Divieto di tortura - Nessuno può essere sottoposto a tortura né a pene o trattamento inumani o degradanti.
CEDU (cfr. ibidem, consid. 8.3.4). Né un rinvio alla circolare dell'8 gennaio 2019, né le garanzie generali contenute nella stessa, che nei CAS o nei Centri di prima accoglienza vi sono degli spazi riservati alle famiglie, non risultano essere sufficienti ai
sensi della giurisprudenza succitata. Invero, occorre ottenere delle garanzie supplementari da parte italiana in particolare circa le condizioni precise e concrete della presa in carico delle famiglie in tali centri, l'indicazione dei centri che saranno specificatamente destinati ad accogliere tali famiglie, le garanzie specifiche previste in tali centri per assicurare un alloggio conforme ai diritti della famiglia, ed il numero di posti disponibili o riservati alle famiglie in tali diversi centri (cfr. ibidem consid. 8.3.4).

4.4.4 Anche se, come osservato dall'autorità inferiore nel provvedimento impugnato, con il nuovo Governo italiano, si stanno delineando dei mutamenti legislativi, che modificherebbero pure il "decreto Sicurezza" - in particolare il decreto-legge n. 130 del 21 ottobre 2020 che però deve tutt'ora essere convertito in legge dal Parlamento italiano - tuttavia attualmente non risulta prevedibile se e quando il Parlamento italiano adotterà un provvedimento in tal senso ed in seguito come verrà realmente implementato, segnatamente riguardo alle condizioni concrete che dovranno adempiere i centri per richiedenti l'asilo per ottenere la relativa autorizzazione d'esercizio secondo i nuovi capitolati d'appalto. Il Tribunale ritiene pertanto, come prima, che all'ora attuale la giurisprudenza espressa nella sentenza
E-962/2019 risulti essere applicabile. Tale conclusione non muta neppure alla luce delle considerazioni generiche dell'autorità inferiore circa i cambiamenti positivi nel sistema di accoglienza italiano, che nella vicina Penisola sarebbero stati intrapresi dal febbraio del 2020 (cfr. in tal senso anche la sentenza del Tribunale F-4872/2020 del 5 novembre 2020 consid. 4.2). Ciò significa che, come prima, la SEM è tenuta a richiedere delle garanzie supplementari alle autorità italiane prima di poter trasferire una famiglia.

Nel caso specifico tuttavia, il fatto che queste ultime abbiano identificato in modo dettagliato i membri del nucleo famigliare dei ricorrenti, riconoscendoli come famiglia, come pure che nella comunicazione del (...), esse garantiscono ai ricorrenti di essere ospitati in un centro di accoglienza riservato alle famiglie e menzionato nella lista del 24 aprile 2020 ed ai sensi della circolare dell'8 gennaio 2019, altresì che la struttura di accoglienza sarà selezionata allo stadio del trasferimento, sulla base delle disponibilità del momento ed in funzione ai bisogni specifici del nucleo famigliare, non risultano essere sufficienti quali garanzie ai sensi della giurisprudenza succitata. Invero, il Tribunale non condivide l'opinione dell'autorità inferiore espressa nella decisione avversata, secondo la quale le assicurazioni ottenute dall'Italia sarebbero sufficienti per escludere un rischio di separazione della famiglia e di accoglienza in una struttura inadeguata, anche in considerazione dell'età del bambino, in quanto si sarebbe in presenza di informazioni concrete e verificabili, pertanto giustiziabili, a riguardo della loro accoglienza in Italia. Le strutture citate nella lista trasmessa alla Svizzera dalle autorità italiane preposte del 24 aprile 2020, sono secondo queste ultime dei "centri di accoglienza specifici per famiglie" (cfr. atto SEM n. 73/2). Tuttavia, come denotato a ragione anche dai ricorrenti nel loro gravame, la SEM, a parte presentare le prestazioni che alcuni di tali centri assicurerebbero, in concreto non si conosce né la disponibilità effettiva attuale di questi ultimi, né se può essere garantita l'unità famigliare e la protezione dei minori negli stessi. Delle garanzie che si fondino su un semplice rinvio ad una lista di strutture, che secondo le autorità italiane rispetterebbero le specifiche esigenze degli interessati, all'ora attuale non risultano adempiere le condizioni esposte dalla giurisprudenza succitata (cfr. in tal senso anche la sentenza del Tribunale F-4872/2020 consid. 4.4). Oltracciò, nel caso concreto, permangono ulteriori dubbi circa il mantenimento effettivo del nucleo famigliare, in quanto come denotato rettamente dagli insorgenti, essi si trovano ad uno stadio differente della loro procedura d'asilo e l'accettazione di ripresa in carico dei medesimi si fonda difatti su due disposizioni diverse del Regolamento Dublino III. Inoltre, essi hanno addotto che già prima del loro arrivo in Svizzera, erano stati costretti a vivere in Italia senza alcun alloggio ed avendo difficoltà anche a sostentarsi, malgrado i tentativi di richieste d'aiuto effettuati e rimasti senza esito alle autorità italiane e ad alcune associazioni caritative presenti sul territorio. Tali
asserti non paiono essere stati messi in dubbio dalla SEM, ed il Tribunale non ritiene siano inverosimili, in quanto gli stessi sono stati presentati in modo lineare e sufficientemente dettagliato, anche coerente tra le versioni rese da entrambi, dai ricorrenti 1 e 2 (cfr. atti SEM n. 33/4 e n. 35/4). In tal senso, l'autorità sindacata, oltre a quanto già sopra considerato, avrebbe dovuto sincerarsi in modo ancora maggiormente concreto e puntuale viste le particolarità del caso specifico, circa le effettive possibilità di alloggio e di accoglienza del nucleo famigliare in parola, rispettose dei principi dell'unità famigliare e nell'interesse del bambino.

4.5 Ne discende, che all'ora attuale ed in specie, non risulta esserci stato da parte della SEM un accertamento esatto e completo dei fatti giuridicamente rilevanti, anche con riguardo all'applicazione della clausola di sovranità (art. 106 cpv. 1 lett. a
SR 142.31 Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi)
LAsi Art. 106 Motivi di ricorso - 1 Il ricorrente può far valere:
1    Il ricorrente può far valere:
a  la violazione del diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento;
b  l'accertamento inesatto o incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti.
c  ...
2    Rimangono salvi gli articoli 27 capoverso 3 e 68 capoverso 2.358
e b LAsi). Appare difatti necessario effettuare, prima dell'eventuale trasferimento verso l'Italia, degli accertamenti supplementari atti a determinare che il nucleo familiare venga adeguatamente preso in carico dalle autorità italiane secondo la loro vulnerabilità e le loro esigenze, anche richiedendo all'Italia delle garanzie concrete supplementari in tal senso, nel rispetto delle disposizioni internazionali e della giurisprudenza succitate. In caso di risposta negativa, ed in particolare se le assicurazioni concrete richieste all'Italia non venissero adeguatamente fornite, l'autorità inferiore sarà invece tenuta ad applicare la clausola di sovranità ex art. 17 par. 1 Regolamento Dublino III concretizzata all'art. 29a cpv. 3
SR 142.311 Ordinanza 1 dell' 11 agosto 1999 sull'asilo relativa a questioni procedurali (Ordinanza 1 sull'asilo, OAsi 1) - Ordinanza 1 sull'asilo
OAsi-1 Art. 29a Esame della competenza secondo Dublino - (art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi)84
1    La SEM esamina la competenza per il trattamento della domanda d'asilo giusta i criteri previsti dal regolamento (UE) 604/201385.86
2    Se da tale esame risulta che il trattamento della domanda d'asilo compete a un altro Stato, la SEM emana una decisione di non entrata nel merito dopo che lo Stato richiesto ha accettato la presa o ripresa in carico del richiedente l'asilo.
3    Se motivi umanitari lo giustificano, la SEM può decidere di entrare nel merito della domanda anche qualora dall'esame risulti che il trattamento della domanda d'asilo compete a un altro Stato.
4    La procedura di presa o ripresa in carico del richiedente l'asilo da parte dello Stato competente è retta dal regolamento (CE) 1560/200387.88
OAsi 1.

5.
Di conseguenza, vi è luogo di annullare la decisione impugnata per accertamento incompleto ed inesatto dei fatti giuridicamente rilevanti (cfr. art. 106 cpv. 1 lett. a
SR 142.31 Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi)
LAsi Art. 106 Motivi di ricorso - 1 Il ricorrente può far valere:
1    Il ricorrente può far valere:
a  la violazione del diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento;
b  l'accertamento inesatto o incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti.
c  ...
2    Rimangono salvi gli articoli 27 capoverso 3 e 68 capoverso 2.358
e b LAsi), e di rinviare gli atti di causa alla SEM per completamento dell'istruzione e nuova decisione affinché abbia a procedere ai sensi dei considerandi (cfr. art. 61 cpv. 1
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 61
1    L'autorità di ricorso decide la causa o eccezionalmente la rinvia, con istruzioni vincolanti, all'autorità inferiore.
2    La decisione del ricorso deve contenere la ricapitolazione dei fatti rilevanti, i motivi e il dispositivo.
3    Essa è notificata alle parti e all'autorità inferiore.
PA). Il Tribunale può così esimersi dall'esame delle ulteriori censure. Pertanto, il ricorso è accolto e la decisione della SEM del 23 novembre 2020 è annullata.

6.
Con la presente sentenza le misure supercautelari pronunciate il 2 dicembre 2020 sono revocate.

7.
Avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda tendente alla restituzione dell'effetto sospensivo al gravame è divenuta senza oggetto.

8.
Altresì, per lo stesso motivo summenzionato al consid. 8, l'istanza tendente all'esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presumibili spese processuali, risulta pure senza oggetto.

9.
Visto l'esito della procedura, non sono riscosse delle spese processuali (art. 63 cpv. 1
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 63
1    L'autorità di ricorso mette nel dispositivo le spese processuali, consistenti in una tassa di decisione nelle tasse di cancelleria e negli sborsi, di regola a carico della parte soccombente. Se questa soccombe solo parzialmente, le spese processuali sono ridotte. Per eccezione, si possono condonare le spese processuali.
2    Nessuna spesa processuale è messa a carico dell'autorità inferiore ne delle autorità federali, che promuovano il ricorso e soccombano; se l'autorità ricorrente, che soccombe, non è un'autorità federale, le spese processuali le sono addossate in quanto la causa concerna interessi pecuniari di enti o d'istituti autonomi.
3    Alla parte vincente possono essere addossate solo le spese processuali che abbia cagionato violando le regole di procedura.
4    L'autorità di ricorso, il suo presidente o il giudice dell'istruzione esige dal ricorrente un anticipo equivalente alle presunte spese processuali. Stabilisce un congruo termine per il pagamento con la comminatoria che altrimenti non entrerà nel merito. Se sussistono motivi particolari, può rinunciare interamente o in parte a esigere l'anticipo.100
4bis    La tassa di decisione è stabilita in funzione dell'ampiezza e della difficoltà della causa, del modo di condotta processuale e della situazione finanziaria delle parti. Il suo importo oscilla:
a  da 100 a 5000 franchi nelle controversie senza interesse pecuniario;
b  da 100 a 50 000 franchi nelle altre controversie.101
5    Il Consiglio federale disciplina i dettagli relativi alla determinazione delle tasse.102 Sono fatti salvi l'articolo 16 capoverso 1 lettera a della legge del 17 giugno 2005103 sul Tribunale amministrativo federale e l'articolo 73 della legge del 19 marzo 2010104 sull'organizzazione delle autorità penali.105
PA). Pertanto l'istanza di assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese di giustizia, è divenuta senza oggetto. Inoltre, ai sensi dell'art. 111aterLAsi non sono attribuite indennità ripetibili, in quanto i ricorrenti sono assistiti dal rappresentante legale designato dalla SEM a norma dell'art. 102h
SR 142.31 Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi)
LAsi Art. 102h Rappresentante legale - 1 Dall'inizio della fase preparatoria e per il seguito della procedura d'asilo, a ogni richiedente l'asilo è assegnato un rappresentante legale, sempreché il richiedente l'asilo non vi rinunci esplicitamente.
1    Dall'inizio della fase preparatoria e per il seguito della procedura d'asilo, a ogni richiedente l'asilo è assegnato un rappresentante legale, sempreché il richiedente l'asilo non vi rinunci esplicitamente.
2    Il rappresentante legale assegnato informa quanto prima il richiedente l'asilo sulle probabilità di riuscita della procedura d'asilo.
3    La rappresentanza legale è assicurata fino al passaggio in giudicato della decisione emanata nel quadro di una procedura celere e di una procedura Dublino, oppure fino alla decisione in merito allo svolgimento di una procedura ampliata. È fatto salvo l'articolo 102l.
4    La rappresentanza legale cessa nel momento in cui il rappresentante legale designato comunica al richiedente l'asilo di non voler interporre ricorso, in quanto esso non avrebbe alcuna probabilità di successo. Tale comunicazione avviene quanto prima una volta notificata la decisione negativa sull'asilo.
5    I compiti del rappresentante legale sono retti dall'articolo 102k.
LAsi.

10.
La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda d'estradizione presentata nello Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 83 Eccezioni - Il ricorso è inammissibile contro:
a  le decisioni in materia di sicurezza interna o esterna del Paese, neutralità, protezione diplomatica e altri affari esteri, in quanto il diritto internazionale non conferisca un diritto al giudizio da parte di un tribunale;
b  le decisioni in materia di naturalizzazione ordinaria;
c  le decisioni in materia di diritto degli stranieri concernenti:
c1  l'entrata in Svizzera,
c2  i permessi o autorizzazioni al cui ottenimento né il diritto federale né il diritto internazionale conferiscono un diritto,
c3  l'ammissione provvisoria,
c4  l'espulsione fondata sull'articolo 121 capoverso 2 della Costituzione federale e l'allontanamento,
c5  le deroghe alle condizioni d'ammissione,
c6  la proroga del permesso per frontalieri, il cambiamento di Cantone, il cambiamento d'impiego del titolare di un permesso per frontalieri, nonché il rilascio di documenti di viaggio a stranieri privi di documenti;
d  le decisioni in materia d'asilo pronunciate:
d1  dal Tribunale amministrativo federale, salvo quelle che concernono persone contro le quali è pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione,
d2  da un'autorità cantonale inferiore e concernenti un permesso o un'autorizzazione al cui ottenimento né il diritto federale né il diritto internazionale conferiscono un diritto;
e  le decisioni concernenti il rifiuto dell'autorizzazione a procedere penalmente contro membri di autorità o contro agenti della Confederazione;
f  le decisioni in materia di appalti pubblici se:
fbis  le decisioni del Tribunale amministrativo federale concernenti decisioni secondo l'articolo 32i della legge del 20 marzo 200963 sul trasporto di viaggiatori;
f1  non si pone alcuna questione di diritto d'importanza fondamentale; sono fatti salvi i ricorsi contro gli appalti del Tribunale amministrativo federale, del Tribunale penale federale, del Tribunale federale dei brevetti, del Ministero pubblico della Confederazione e delle autorità giudiziarie cantonali superiori, o
f2  il valore stimato della commessa non raggiunge il valore soglia determinante secondo l'articolo 52 capoverso 1 in combinato disposto con l'allegato 4 numero 2 della legge federale del 21 giugno 201961 sugli appalti pubblici;
g  le decisioni in materia di rapporti di lavoro di diritto pubblico, in quanto concernano una controversia non patrimoniale, ma non la parità dei sessi;
h  le decisioni concernenti l'assistenza amministrativa internazionale, eccettuata l'assistenza amministrativa in materia fiscale;
i  le decisioni in materia di servizio militare, civile o di protezione civile;
j  le decisioni in materia di approvvigionamento economico del Paese adottate in situazioni di grave penuria;
k  le decisioni concernenti i sussidi al cui ottenimento la legislazione non conferisce un diritto;
l  le decisioni concernenti l'imposizione di dazi operata in base alla classificazione tariffaria o al peso delle merci;
m  le decisioni concernenti il condono o la dilazione del pagamento di tributi; in deroga alla presente disposizione, il ricorso è ammissibile contro le decisioni concernenti il condono dell'imposta federale diretta o dell'imposta cantonale o comunale sul reddito e sull'utile se concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se si tratta per altri motivi di un caso particolarmente importante;
n  le decisioni in materia di energia nucleare concernenti:
n1  l'esigenza di un nulla osta o la modifica di un'autorizzazione o di una decisione,
n2  l'approvazione di un piano d'accantonamenti per le spese di smaltimento antecedenti lo spegnimento di un impianto nucleare,
n3  i nulla osta;
o  le decisioni in materia di circolazione stradale concernenti l'omologazione del tipo di veicoli;
p  le decisioni del Tribunale amministrativo federale in materia di traffico delle telecomunicazioni, radiotelevisione e poste concernenti:68
p1  concessioni oggetto di una pubblica gara,
p2  controversie secondo l'articolo 11a della legge del 30 aprile 199769 sulle telecomunicazioni;
p3  controversie secondo l'articolo 8 della legge del 17 dicembre 201071 sulle poste;
q  le decisioni in materia di medicina dei trapianti concernenti:
q1  l'iscrizione nella lista d'attesa,
q2  l'attribuzione di organi;
r  le decisioni in materia di assicurazione malattie pronunciate dal Tribunale amministrativo federale in virtù dell'articolo 3472 della legge del 17 giugno 200573 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF);
s  le decisioni in materia di agricoltura concernenti:
s1  ...
s2  la delimitazione delle zone nell'ambito del catasto della produzione;
t  le decisioni concernenti l'esito di esami e di altre valutazioni della capacità, segnatamente nei settori della scuola, della formazione continua e dell'esercizio della professione;
u  le decisioni in materia di offerte pubbliche di acquisto (art. 125-141 della L del 19 giu. 201577 sull'infrastruttura finanziaria);
v  le decisioni del Tribunale amministrativo federale concernenti divergenze d'opinione tra autorità in materia di assistenza amministrativa o giudiziaria a livello nazionale;
w  le decisioni in materia di diritto dell'elettricità concernenti l'approvazione dei piani di impianti elettrici a corrente forte e di impianti elettrici a corrente debole e l'espropriazione dei diritti necessari per la costruzione o l'esercizio di siffatti impianti, se non si pone alcuna questione di diritto d'importanza fondamentale;
x  le decisioni concernenti la concessione di contributi di solidarietà ai sensi della legge federale del 30 settembre 201681 sulle misure coercitive a scopo assistenziale e i collocamenti extrafamiliari prima del 1981, tranne se si pone una questione di diritto di importanza fondamentale o si tratta di un caso particolarmente importante per altri motivi;
y  le decisioni pronunciate dal Tribunale amministrativo federale nelle procedure amichevoli per evitare un'imposizione non conforme alla convenzione internazionale applicabile in ambito fiscale;
z  le decisioni concernenti le autorizzazioni edilizie di impianti eolici d'interesse nazionale secondo l'articolo 71c capoverso 1 lettera b della legge federale del 30 settembre 201684 sull'energia e le autorizzazioni di competenza cantonale a esse necessariamente connesse, se non si pone alcuna questione di diritto d'importanza fondamentale.
cifra 1 LTF).

La pronuncia è quindi definitiva.

(dispositivo alla pagina seguente)

Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1.
Il ricorso è accolto.

2.
La decisione della SEM del 23 novembre 2020 è annullata e gli atti le sono retrocessi affinché abbia a procedere ai sensi dei considerandi.

3.
Le misure supercautelari pronunciate il 2 dicembre 2020 sono revocate.

4.
Non si prelevano spese processuali.

5.
Non sono accordate spese ripetibili.

6.
Questa sentenza è comunicata ai ricorrenti, alla SEM e all'autorità cantonale competente.

Il presidente del collegio: La cancelliera:

Daniele Cattaneo Alissa Vallenari

Data di spedizione:
Informazioni decisione   •   DEFRITEN
Documento : D-6060/2020
Data : 14. dicembre 2020
Pubblicato : 29. dicembre 2020
Sorgente : Tribunale amministrativo federale
Stato : Inedito
Ramo giuridico : Allontanamento Dublino (Art. 107a LAsi)
Oggetto : Asilo (non entrata nel merito / procedura Dublino) ed allontanamento; decisione della SEM del 23 novembre 2020


Registro di legislazione
CEDU: 3 
IR 0.101 Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU)
CEDU Art. 3 Divieto di tortura - Nessuno può essere sottoposto a tortura né a pene o trattamento inumani o degradanti.
3e
Cost: 29
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999
Cost. Art. 29 Garanzie procedurali generali - 1 In procedimenti dinanzi ad autorità giudiziarie o amministrative, ognuno ha diritto alla parità ed equità di trattamento, nonché ad essere giudicato entro un termine ragionevole.
1    In procedimenti dinanzi ad autorità giudiziarie o amministrative, ognuno ha diritto alla parità ed equità di trattamento, nonché ad essere giudicato entro un termine ragionevole.
2    Le parti hanno diritto d'essere sentite.
3    Chi non dispone dei mezzi necessari ha diritto alla gratuità della procedura se la sua causa non sembra priva di probabilità di successo. Ha inoltre diritto al patrocinio gratuito qualora la presenza di un legale sia necessaria per tutelare i suoi diritti.
LAsi: 6 
SR 142.31 Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi)
LAsi Art. 6 Norme procedurali - Le procedure sono rette dalla legge federale del 20 dicembre 196811 sulla procedura amministrativa (PA), dalla legge del 17 giugno 200512 sul Tribunale amministrativo federale e dalla legge del 17 giugno 200513 sul Tribunale federale, in quanto la presente legge non preveda altrimenti.
6e  31a 
SR 142.31 Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi)
LAsi Art. 31a Decisioni della SEM - 1 Di norma la SEM non entra nel merito della domanda d'asilo se il richiedente:
1    Di norma la SEM non entra nel merito della domanda d'asilo se il richiedente:
a  può ritornare in uno Stato terzo sicuro secondo l'articolo 6a capoverso 2 lettera b nel quale aveva soggiornato precedentemente;
b  può partire alla volta di uno Stato terzo cui compete, in virtù di un trattato internazionale, l'esecuzione della procedura d'asilo e d'allontanamento;
c  può ritornare in uno Stato terzo nel quale aveva soggiornato precedentemente;
d  può recarsi in uno Stato terzo per il quale possiede un visto e in cui può chiedere protezione;
e  può recarsi in uno Stato terzo nel quale vivono suoi parenti prossimi o persone con cui intrattiene rapporti stretti;
f  può essere allontanato nel suo Stato d'origine o di provenienza secondo l'articolo 31b.
2    Il capoverso 1 lettere c-e non si applica se vi sono indizi che, nel singolo caso, nello Stato terzo non vi sia una protezione effettiva dal respingimento ai sensi dell'articolo 5 capoverso 1.
3    La SEM non entra nel merito della domanda se non sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 18. Questa disposizione si applica segnatamente se la domanda d'asilo è presentata esclusivamente per motivi economici o medici.
4    Negli altri casi, la SEM respinge la domanda d'asilo se non è stata dimostrata o resa verosimile la qualità di rifugiato o se sussiste un motivo d'esclusione ai sensi degli articoli 53 e 54.97
102h 
SR 142.31 Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi)
LAsi Art. 102h Rappresentante legale - 1 Dall'inizio della fase preparatoria e per il seguito della procedura d'asilo, a ogni richiedente l'asilo è assegnato un rappresentante legale, sempreché il richiedente l'asilo non vi rinunci esplicitamente.
1    Dall'inizio della fase preparatoria e per il seguito della procedura d'asilo, a ogni richiedente l'asilo è assegnato un rappresentante legale, sempreché il richiedente l'asilo non vi rinunci esplicitamente.
2    Il rappresentante legale assegnato informa quanto prima il richiedente l'asilo sulle probabilità di riuscita della procedura d'asilo.
3    La rappresentanza legale è assicurata fino al passaggio in giudicato della decisione emanata nel quadro di una procedura celere e di una procedura Dublino, oppure fino alla decisione in merito allo svolgimento di una procedura ampliata. È fatto salvo l'articolo 102l.
4    La rappresentanza legale cessa nel momento in cui il rappresentante legale designato comunica al richiedente l'asilo di non voler interporre ricorso, in quanto esso non avrebbe alcuna probabilità di successo. Tale comunicazione avviene quanto prima una volta notificata la decisione negativa sull'asilo.
5    I compiti del rappresentante legale sono retti dall'articolo 102k.
106 
SR 142.31 Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi)
LAsi Art. 106 Motivi di ricorso - 1 Il ricorrente può far valere:
1    Il ricorrente può far valere:
a  la violazione del diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento;
b  l'accertamento inesatto o incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti.
c  ...
2    Rimangono salvi gli articoli 27 capoverso 3 e 68 capoverso 2.358
108
SR 142.31 Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi)
LAsi Art. 108 Termini di ricorso - 1 Nella procedura celere, il ricorso contro una decisione secondo l'articolo 31a capoverso 4 deve essere interposto entro sette giorni lavorativi o, se si tratta di decisioni incidentali, entro cinque giorni dalla notificazione della decisione.
1    Nella procedura celere, il ricorso contro una decisione secondo l'articolo 31a capoverso 4 deve essere interposto entro sette giorni lavorativi o, se si tratta di decisioni incidentali, entro cinque giorni dalla notificazione della decisione.
2    Nella procedura ampliata, il ricorso contro una decisione secondo l'articolo 31a capoverso 4 deve essere interposto entro 30 giorni o, se si tratta di una decisione incidentale, entro dieci giorni dalla notificazione della decisione.
3    Il ricorso contro le decisioni di non entrata nel merito e contro le decisioni di cui agli articoli 23 capoverso 1 e 40 in combinato disposto con l'articolo 6a capoverso 2 lettera a deve essere interposto entro cinque giorni lavorativi dalla notificazione della decisione.
4    Il ricorso contro il rifiuto dell'entrata in Svizzera secondo l'articolo 22 capoverso 2 può essere interposto fino al momento della notificazione di una decisione secondo l'articolo 23 capoverso 1.
5    La verifica della legalità e dell'adeguatezza dell'assegnazione di un luogo di soggiorno all'aeroporto o in un altro luogo appropriato conformemente all'articolo 22 capoversi 3 e 4 può essere chiesta in qualsiasi momento mediante ricorso.
6    Negli altri casi il termine di ricorso è di 30 giorni dalla notificazione della decisione.
7    Gli atti scritti trasmessi per telefax sono considerati consegnati validamente se pervengono tempestivamente al Tribunale amministrativo federale e sono regolarizzati mediante l'invio ulteriore dell'originale firmato, conformemente alle norme dell'articolo 52 capoversi 2 e 3 PA364.
LTAF: 31 
SR 173.32 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF)
LTAF Art. 31 Principio - Il Tribunale amministrativo federale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'articolo 5 della legge federale del 20 dicembre 196819 sulla procedura amministrativa (PA).
33 
SR 173.32 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorità inferiori - Il ricorso è ammissibile contro le decisioni:
a  del Consiglio federale e degli organi dell'Assemblea federale in materia di rapporti di lavoro del personale federale, compreso il rifiuto dell'autorizzazione a procedere penalmente;
b  del Consiglio federale concernenti:
b1  la destituzione di un membro del Consiglio della banca o della direzione generale o di un loro supplente secondo la legge del 3 ottobre 200325 sulla Banca nazionale,
b10  la revoca di un membro del consiglio d'amministrazione del Servizio svizzero di assegnazione delle tracce o l'approvazione della risoluzione del rapporto di lavoro del direttore da parte del consiglio d'amministrazione secondo la legge federale del 20 dicembre 195743 sulle ferrovie;
b2  la revoca di un membro del consiglio di amministrazione dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari o l'approvazione dello scioglimento del rapporto di lavoro del direttore da parte del consiglio di amministrazione secondo la legge del 22 giugno 200726 sulla vigilanza dei mercati finanziari,
b3  il blocco di valori patrimoniali secondo la legge del 18 dicembre 201528 sui valori patrimoniali di provenienza illecita,
b4  il divieto di determinate attività secondo la LAIn30,
b4bis  il divieto di organizzazioni secondo la LAIn,
b5  la revoca di un membro del Consiglio d'istituto dell'Istituto federale di metrologia secondo la legge federale del 17 giugno 201133 sull'Istituto federale di metrologia,
b6  la revoca di un membro del consiglio di amministrazione dell'Autorità federale di sorveglianza dei revisori o l'approvazione dello scioglimento del rapporto di lavoro del direttore da parte del consiglio di amministrazione secondo la legge del 16 dicembre 200535 sui revisori,
b7  la revoca di un membro del Consiglio dell'Istituto svizzero per gli agenti terapeutici secondo la legge del 15 dicembre 200037 sugli agenti terapeutici,
b8  la revoca di un membro del consiglio di amministrazione dell'istituto secondo la legge del 16 giugno 201739 sui fondi di compensazione,
b9  la revoca di un membro del consiglio d'Istituto dell'Istituto svizzero di diritto comparato secondo la legge federale del 28 settembre 201841 sull'Istituto svizzero di diritto comparato,
c  del Tribunale penale federale in materia di rapporti di lavoro dei suoi giudici e del suo personale;
cbis  del Tribunale federale dei brevetti in materia di rapporti di lavoro dei suoi giudici e del suo personale;
dquinquies  della Cancelleria federale, dei dipartimenti e dei servizi dell'Amministrazione federale loro subordinati o aggregati amministrativamente;
e  degli stabilimenti e delle aziende della Confederazione;
f  delle commissioni federali;
g  dei tribunali arbitrali costituiti in virtù di contratti di diritto pubblico sottoscritti dalla Confederazione, dai suoi stabilimenti o dalle sue aziende;
h  delle autorità o organizzazioni indipendenti dall'Amministrazione federale che decidono nell'adempimento di compiti di diritto pubblico loro affidati dalla Confederazione;
i  delle autorità cantonali, in quanto una legge federale preveda che le loro decisioni sono impugnabili mediante ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale.
37
SR 173.32 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF)
LTAF Art. 37 Principio - La procedura dinanzi al Tribunale amministrativo federale è retta dalla PA56, in quanto la presente legge non disponga altrimenti.
LTF: 83
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 83 Eccezioni - Il ricorso è inammissibile contro:
a  le decisioni in materia di sicurezza interna o esterna del Paese, neutralità, protezione diplomatica e altri affari esteri, in quanto il diritto internazionale non conferisca un diritto al giudizio da parte di un tribunale;
b  le decisioni in materia di naturalizzazione ordinaria;
c  le decisioni in materia di diritto degli stranieri concernenti:
c1  l'entrata in Svizzera,
c2  i permessi o autorizzazioni al cui ottenimento né il diritto federale né il diritto internazionale conferiscono un diritto,
c3  l'ammissione provvisoria,
c4  l'espulsione fondata sull'articolo 121 capoverso 2 della Costituzione federale e l'allontanamento,
c5  le deroghe alle condizioni d'ammissione,
c6  la proroga del permesso per frontalieri, il cambiamento di Cantone, il cambiamento d'impiego del titolare di un permesso per frontalieri, nonché il rilascio di documenti di viaggio a stranieri privi di documenti;
d  le decisioni in materia d'asilo pronunciate:
d1  dal Tribunale amministrativo federale, salvo quelle che concernono persone contro le quali è pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione,
d2  da un'autorità cantonale inferiore e concernenti un permesso o un'autorizzazione al cui ottenimento né il diritto federale né il diritto internazionale conferiscono un diritto;
e  le decisioni concernenti il rifiuto dell'autorizzazione a procedere penalmente contro membri di autorità o contro agenti della Confederazione;
f  le decisioni in materia di appalti pubblici se:
fbis  le decisioni del Tribunale amministrativo federale concernenti decisioni secondo l'articolo 32i della legge del 20 marzo 200963 sul trasporto di viaggiatori;
f1  non si pone alcuna questione di diritto d'importanza fondamentale; sono fatti salvi i ricorsi contro gli appalti del Tribunale amministrativo federale, del Tribunale penale federale, del Tribunale federale dei brevetti, del Ministero pubblico della Confederazione e delle autorità giudiziarie cantonali superiori, o
f2  il valore stimato della commessa non raggiunge il valore soglia determinante secondo l'articolo 52 capoverso 1 in combinato disposto con l'allegato 4 numero 2 della legge federale del 21 giugno 201961 sugli appalti pubblici;
g  le decisioni in materia di rapporti di lavoro di diritto pubblico, in quanto concernano una controversia non patrimoniale, ma non la parità dei sessi;
h  le decisioni concernenti l'assistenza amministrativa internazionale, eccettuata l'assistenza amministrativa in materia fiscale;
i  le decisioni in materia di servizio militare, civile o di protezione civile;
j  le decisioni in materia di approvvigionamento economico del Paese adottate in situazioni di grave penuria;
k  le decisioni concernenti i sussidi al cui ottenimento la legislazione non conferisce un diritto;
l  le decisioni concernenti l'imposizione di dazi operata in base alla classificazione tariffaria o al peso delle merci;
m  le decisioni concernenti il condono o la dilazione del pagamento di tributi; in deroga alla presente disposizione, il ricorso è ammissibile contro le decisioni concernenti il condono dell'imposta federale diretta o dell'imposta cantonale o comunale sul reddito e sull'utile se concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se si tratta per altri motivi di un caso particolarmente importante;
n  le decisioni in materia di energia nucleare concernenti:
n1  l'esigenza di un nulla osta o la modifica di un'autorizzazione o di una decisione,
n2  l'approvazione di un piano d'accantonamenti per le spese di smaltimento antecedenti lo spegnimento di un impianto nucleare,
n3  i nulla osta;
o  le decisioni in materia di circolazione stradale concernenti l'omologazione del tipo di veicoli;
p  le decisioni del Tribunale amministrativo federale in materia di traffico delle telecomunicazioni, radiotelevisione e poste concernenti:68
p1  concessioni oggetto di una pubblica gara,
p2  controversie secondo l'articolo 11a della legge del 30 aprile 199769 sulle telecomunicazioni;
p3  controversie secondo l'articolo 8 della legge del 17 dicembre 201071 sulle poste;
q  le decisioni in materia di medicina dei trapianti concernenti:
q1  l'iscrizione nella lista d'attesa,
q2  l'attribuzione di organi;
r  le decisioni in materia di assicurazione malattie pronunciate dal Tribunale amministrativo federale in virtù dell'articolo 3472 della legge del 17 giugno 200573 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF);
s  le decisioni in materia di agricoltura concernenti:
s1  ...
s2  la delimitazione delle zone nell'ambito del catasto della produzione;
t  le decisioni concernenti l'esito di esami e di altre valutazioni della capacità, segnatamente nei settori della scuola, della formazione continua e dell'esercizio della professione;
u  le decisioni in materia di offerte pubbliche di acquisto (art. 125-141 della L del 19 giu. 201577 sull'infrastruttura finanziaria);
v  le decisioni del Tribunale amministrativo federale concernenti divergenze d'opinione tra autorità in materia di assistenza amministrativa o giudiziaria a livello nazionale;
w  le decisioni in materia di diritto dell'elettricità concernenti l'approvazione dei piani di impianti elettrici a corrente forte e di impianti elettrici a corrente debole e l'espropriazione dei diritti necessari per la costruzione o l'esercizio di siffatti impianti, se non si pone alcuna questione di diritto d'importanza fondamentale;
x  le decisioni concernenti la concessione di contributi di solidarietà ai sensi della legge federale del 30 settembre 201681 sulle misure coercitive a scopo assistenziale e i collocamenti extrafamiliari prima del 1981, tranne se si pone una questione di diritto di importanza fondamentale o si tratta di un caso particolarmente importante per altri motivi;
y  le decisioni pronunciate dal Tribunale amministrativo federale nelle procedure amichevoli per evitare un'imposizione non conforme alla convenzione internazionale applicabile in ambito fiscale;
z  le decisioni concernenti le autorizzazioni edilizie di impianti eolici d'interesse nazionale secondo l'articolo 71c capoverso 1 lettera b della legge federale del 30 settembre 201684 sull'energia e le autorizzazioni di competenza cantonale a esse necessariamente connesse, se non si pone alcuna questione di diritto d'importanza fondamentale.
OAsi 1: 29a
SR 142.311 Ordinanza 1 dell' 11 agosto 1999 sull'asilo relativa a questioni procedurali (Ordinanza 1 sull'asilo, OAsi 1) - Ordinanza 1 sull'asilo
OAsi-1 Art. 29a Esame della competenza secondo Dublino - (art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi)84
1    La SEM esamina la competenza per il trattamento della domanda d'asilo giusta i criteri previsti dal regolamento (UE) 604/201385.86
2    Se da tale esame risulta che il trattamento della domanda d'asilo compete a un altro Stato, la SEM emana una decisione di non entrata nel merito dopo che lo Stato richiesto ha accettato la presa o ripresa in carico del richiedente l'asilo.
3    Se motivi umanitari lo giustificano, la SEM può decidere di entrare nel merito della domanda anche qualora dall'esame risulti che il trattamento della domanda d'asilo compete a un altro Stato.
4    La procedura di presa o ripresa in carico del richiedente l'asilo da parte dello Stato competente è retta dal regolamento (CE) 1560/200387.88
PA: 5 
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 5
1    Sono decisioni i provvedimenti delle autorità nel singolo caso, fondati sul diritto pubblico federale e concernenti:
a  la costituzione, la modificazione o l'annullamento di diritti o di obblighi;
b  l'accertamento dell'esistenza, dell'inesistenza o dell'estensione di diritti o di obblighi;
c  il rigetto o la dichiarazione d'inammissibilità d'istanze dirette alla costituzione, alla modificazione, all'annullamento o all'accertamento di diritti o di obblighi.
2    Sono decisioni anche quelle in materia d'esecuzione (art. 41 cpv. 1 lett. a e b), le decisioni incidentali (art. 45 e 46), le decisioni su opposizione (art. 30 cpv. 2 lett. b e 74), le decisioni su ricorso (art. 61), le decisioni in sede di revisione (art. 68) e l'interpretazione (art. 69).24
3    Le dichiarazioni di un'autorità che rifiuta o solleva pretese da far valere mediante azione non sono considerate decisioni.
12 
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 12 - L'autorità accerta d'ufficio i fatti e si serve, se necessario, dei seguenti mezzi di prova:
a  documenti;
b  informazioni delle parti;
c  informazioni o testimonianze di terzi;
d  sopralluoghi;
e  perizie.
26 
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 26
1    Nella sua causa, la parte o il suo rappresentante ha il diritto di esaminare alla sede dell'autorità che decide o d'una autorità cantonale, designata da questa, gli atti seguenti:
a  le memorie delle parti e le osservazioni delle autorità;
b  tutti gli atti adoperati come mezzi di prova;
c  le copie delle decisioni notificate.
1bis    Se la parte o il suo rappresentante vi acconsente, l'autorità può notificare per via elettronica gli atti da esaminare.64
2    L'autorità che decide può riscuotere una tassa per l'esame degli atti d'una causa definita; il Consiglio federale stabilisce la tariffa delle tasse.
33a 
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 33a
1    Il procedimento si svolge in una delle quattro lingue ufficiali, di regola nella lingua in cui le parti hanno presentato o presenterebbero le conclusioni.
2    Nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua della decisione impugnata. Se le parti utilizzano un'altra lingua ufficiale, il procedimento può svolgersi in tale lingua.
3    Se una parte presenta documenti non redatti in una lingua ufficiale, l'autorità può, previo assenso delle altre parti, rinunciare a esigerne la traduzione.
4    Per il resto, l'autorità ordina una traduzione se necessario.
48 
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 48
1    Ha diritto di ricorrere chi:
a  ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore o è stato privato della possibilità di farlo;
b  è particolarmente toccato dalla decisione impugnata; e
c  ha un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa.
2    Ha inoltre diritto di ricorrere ogni persona, organizzazione o autorità cui un'altra legge federale riconosce tale diritto.
52 
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 52
1    L'atto di ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi, l'indicazione dei mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo rappresentante; devono essere allegati la decisione impugnata e i documenti indicati come mezzi di prova, se sono in possesso del ricorrente.
2    Se il ricorso non soddisfa a questi requisiti o se le conclusioni o i motivi del ricorrente non sono sufficientemente chiari, e il ricorso non sembra manifestamente inammissibile, l'autorità di ricorso assegna al ricorrente un breve termine suppletorio per rimediarvi.
3    Essa gli assegna questo termine con la comminatoria che, decorrendo infruttuoso, deciderà secondo l'inserto o, qualora manchino le conclusioni, i motivi oppure la firma, non entrerà nel merito del ricorso.
61 
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 61
1    L'autorità di ricorso decide la causa o eccezionalmente la rinvia, con istruzioni vincolanti, all'autorità inferiore.
2    La decisione del ricorso deve contenere la ricapitolazione dei fatti rilevanti, i motivi e il dispositivo.
3    Essa è notificata alle parti e all'autorità inferiore.
62 
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 62
1    L'autorità di ricorso può modificare la decisione impugnata a vantaggio di una parte.
2    Essa può modificare a pregiudizio di una parte la decisione impugnata quando questa violi il diritto federale o poggi su un accertamento inesatto o incompleto dei fatti; per inadeguatezza, la decisione impugnata non può essere modificata a pregiudizio di una parte, a meno che la modificazione giovi ad una controparte.
3    L'autorità di ricorso che intenda modificare la decisione impugnata a pregiudizio di una parte deve informarla della sua intenzione e darle la possibilità di esprimersi.
4    L'autorità di ricorso non è vincolata in nessun caso dai motivi del ricorso.
63
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 63
1    L'autorità di ricorso mette nel dispositivo le spese processuali, consistenti in una tassa di decisione nelle tasse di cancelleria e negli sborsi, di regola a carico della parte soccombente. Se questa soccombe solo parzialmente, le spese processuali sono ridotte. Per eccezione, si possono condonare le spese processuali.
2    Nessuna spesa processuale è messa a carico dell'autorità inferiore ne delle autorità federali, che promuovano il ricorso e soccombano; se l'autorità ricorrente, che soccombe, non è un'autorità federale, le spese processuali le sono addossate in quanto la causa concerna interessi pecuniari di enti o d'istituti autonomi.
3    Alla parte vincente possono essere addossate solo le spese processuali che abbia cagionato violando le regole di procedura.
4    L'autorità di ricorso, il suo presidente o il giudice dell'istruzione esige dal ricorrente un anticipo equivalente alle presunte spese processuali. Stabilisce un congruo termine per il pagamento con la comminatoria che altrimenti non entrerà nel merito. Se sussistono motivi particolari, può rinunciare interamente o in parte a esigere l'anticipo.100
4bis    La tassa di decisione è stabilita in funzione dell'ampiezza e della difficoltà della causa, del modo di condotta processuale e della situazione finanziaria delle parti. Il suo importo oscilla:
a  da 100 a 5000 franchi nelle controversie senza interesse pecuniario;
b  da 100 a 50 000 franchi nelle altre controversie.101
5    Il Consiglio federale disciplina i dettagli relativi alla determinazione delle tasse.102 Sono fatti salvi l'articolo 16 capoverso 1 lettera a della legge del 17 giugno 2005103 sul Tribunale amministrativo federale e l'articolo 73 della legge del 19 marzo 2010104 sull'organizzazione delle autorità penali.105
Weitere Urteile ab 2000
L_180/31
Parole chiave
Elenca secondo la frequenza o in ordine alfabetico
italia • ricorrente • stato membro • regolamento dublino • questio • autorità inferiore • circo • internazionale • allontanamento • nato • esaminatore • concretizzazione • niger • menzione • effetto sospensivo • cedu • ripartizione dei compiti • richiedente l'asilo • cio • tribunale amministrativo federale
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BVGE
2017-VI-5 • 2016/2 • 2015/4 • 2014/1 • 2012/4 • 2011/9 • 2010/45
BVGer
D-2835/2020 • D-6060/2020 • E-962/2019 • F-4872/2020