Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Corte I

A-5028/2013

Sentenza del 12 maggio 2014

Giudici Claudia Pasqualetto Péquignot (presidente del collegio), Marianne Ryter, Maurizio Greppi,
Composizione
cancelliera Sara Friedli.

A._______,

Parti patrocinato dall'avv. Alessandro Mazzoleni,

ricorrente,

contro

Servizio specializzato per i controlli di sicurezza relativi alle persone,

Protezione delle informazioni e delle opere (PIO), Papiermühlestrasse 20, 3003 Bern,

autorità inferiore.

Oggetto Controllo di sicurezza relativo alle persone (art. 113
SR 510.10 Legge federale del 3 febbraio 1995 sull'esercito e sull'amministrazione militare (Legge militare, LM) - Legge militare
LM Art. 113 Arma personale - 1 A un militare non può essere consegnata l'arma personale se sussistono seri segni o indizi che:
1    A un militare non può essere consegnata l'arma personale se sussistono seri segni o indizi che:
a  questi possa esporre a pericolo se stesso o terzi con l'arma personale;
b  questi o terzi possano abusare dell'arma personale.
2    Se si manifestano segni o indizi ai sensi del capoverso 1 dopo che l'arma personale è stata consegnata, la stessa è immediatamente ritirata al militare.
3    Il DDPS esamina se sussistono segni o indizi ai sensi del capoverso 1:
a  prima della prevista consegna dell'arma personale;
b  dopo la segnalazione di un corrispondente sospetto;
c  prima che al militare sia ceduta in proprietà l'arma personale.
4    A tale scopo il DDPS può, senza il consenso della persona interessata:
a  chiedere rapporti di polizia e rapporti di condotta militari;
b  consultare il casellario giudiziale, atti di causa e atti relativi all'esecuzione delle pene;
c  chiedere estratti dei registri esecuzioni e fallimenti, nonché consultare atti relativi a esecuzioni e fallimenti;
d  chiedere a un'autorità di controllo della Confederazione di valutare il potenziale di pericolo o di abuso.
5    Per valutare il potenziale di pericolo o di abuso, l'autorità di controllo della Confederazione può:
a  consultare i dati conformemente ai capoversi 3 lettera b, 7 e 8;
b  chiedere estratti dei registri esecuzioni e fallimenti, nonché consultare atti relativi a esecuzioni e fallimenti;
c  consultare il casellario giudiziale, il sistema per il trattamento dei dati relativi alla protezione dello Stato e il Registro nazionale di polizia;
d  chiedere alle competenti autorità penali e d'esecuzione penale informazioni e atti relativi a procedimenti penali in corso, conclusi o abbandonati, e all'esecuzione delle pene;
e  interrogare la persona interessata e terzi, qualora in base ai dati disponibili non sia possibile escludere inequivocabilmente un potenziale di pericolo o di abuso.
6    La procedura è retta per analogia dalle disposizioni relative al controllo di sicurezza di base secondo l'articolo 30 lettera a LSIn232. Se contemporaneamente deve essere eseguito un controllo di sicurezza di base anche per altri motivi, le due procedure sono riunite.233
7    Le autorità della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni, i medici, i cappellani, gli psicologi, gli assistenti sociali e i membri dei servizi d'assistenza dell'esercito sono liberati dal segreto d'ufficio o dal segreto professionale se si tratta di comunicare ai servizi competenti del DDPS qualsiasi segno o indizio ai sensi del capoverso 1 o un corrispondente sospetto.234
8    I terzi possono comunicare ai servizi competenti del DDPS, indicandone i motivi, qualsiasi segno o indizio ai sensi del capoverso 1 o un corrispondente sospetto.
LM).

Fatti:

A.
Il Servizio specializzato per i controlli di sicurezza relativi alle persone (di seguito: Servizio specializzato) in seno alla Protezione delle informazioni e delle opere (PIO) è stato incaricato dallo Stato maggiore di condotta dell'esercito, Personale dell'esercito (AFC1), con il consenso del signor A._______, di effettuare nei confronti di quest'ultimo un controllo di sicurezza relativo alle persone riguardo all'obbligo di leva.

B.
Durante il carnevale di X._______ 2013, il signor A._______ è stato coinvolto in uno scontro fisico nel quale i due accompagnatori di un ragazzo ubriaco - che lo ha provocato verbalmente e fisicamente - "gli sono saltati addosso". In tali circostanze, il signor A._______ ha sferrato un pugno ad uno dei suoi aggressori, dopo essere stato dapprima attaccato. Tale episodio non ha avuto alcuna conseguenza giuridica. Se non per aver manomesso il proprio ciclomotore nel 2010, di fatto il signor A._______ non è mai stato segnalato per altri reati.

C.
Il 24 luglio 2013, il Servizio specializzato ha provveduto ad effettuare l'audizione personale registrata del signor A._______.

D.
Lo stesso giorno, dopo gli accertamenti esperiti e dall'audizione stessa del signor A._______, il Servizio specializzato ha informato quest'ultimo circa la propria intenzione di emanare nei suoi confronti una dichiarazione di sicurezza vincolata o una dichiarazione di rischio, per mezzo dell'apposito formulario denominato "Diritto di essere sentito", ove sono altresì riportati i risultati degli accertamenti:

"Iscrizioni nei registri

Segnalazione reparto medico centro di reclutamento del 23.07.2013:

- tatuaggio [...]

Breve rapporto informativo della polizia cantonale ticinese del 24.07.2013:

- 2007: smarrimento carta d'identità

- 2010: sequestro licenza di circolazione e contravvenzione per ciclomotore manomesso

- non risulta abilitato all'esercizio della caccia in Ticino

- non ha richiesto un permesso civile di acquistare armi

Analisi profilo Facebook del 24 luglio 2013

- indizi relativi a estremismo di destra

Dichiarazioni effettuate durante l'audizione personale (se applicabile)

- intorno ai 15 anni di età ha ripetutamente partecipato a scontri fisici. Se veniva provocato cercava il confronto. In almeno un'occasione gli è capitato di prendere a pugni sul viso una persona.

- ideologie di destra, nazionalista.

- è cosciente del fatto che il tatuaggio [...], nella società in cui vive, rappresenta l'estremismo di destra.

- approva alcune delle idee del fascismo".

Criteri di valutazione di rischio

Integrità - potenziale di aggressione/violenza - sospetto di estremismo - valore mediatico [...]".

Nel predetto documento, il signor A._______ ha dichiarato di rinunciare a prendere posizione in forma scritta al riguardo indicando "Non prendo posizione". Tale rinuncia è poi stata da lui rinnovata espressamente mediante sottoscrizione del formulario denominato "Dichiarazione di rinuncia" del 24 luglio 2013.

E.
Il 24 luglio 2013, lo Stato maggiore di condotta dell'esercito, Personale dell'esercito (AFC1), ha emanato nei confronti del signor A._______ la decisione relativa al licenziamento anticipato dal reclutamento, indicando che "l'attuale valutazione quale rischio per la sicurezza non permette un reclutamento".

F.
Con scritto 26 luglio 2013, il signor A._______ ha presentato reclamo contro la predetta decisione dinanzi al Capo dell'esercito, il quale ha poi respinto lo stesso con decisione 14 novembre 2013.

G.
L'8 agosto 2013, il Servizio specializzato ha emesso nei confronti del signor A._______ una dichiarazione di rischio, decretando che (1) esiste un motivo di impedimento per la cessione dell'arma personale al quest'ultimo e (2) ha consigliato di non cedergli l'arma personale. Tale raccomandazione si fonda sul risultato degli accertamenti esperiti dall'autorità, nonché su quanto emerso durante l'audizione del signor A._______.

H.
Contro la predetta dichiarazione di rischio, il signor A._______ (di seguito: ricorrente) - per il tramite del suo patrocinatore - ha presentato ricorso il 9 settembre 2013 dinanzi al Tribunale amministrativo federale. Protestando tasse, spese e ripetibili, egli postula l'accoglimento del proprio gravame con conseguente annullamento della decisione impugnata e rinvio degli atti all'autorità inferiore per ulteriori e più approfonditi accertamenti ed in particolare per permettergli di esercitare il proprio diritto di essere sentito. A suo dire, non gli sarebbe stato infatti concesso di poter visionare l'incarto così come nemmeno di poter esprimere le proprie prove e considerazioni prima dell'emanazione della decisione.

I.
Con scritto 15 novembre 2013, l'autorità inferiore ha postulato il rigetto del ricorso, indicando in particolare che di fatto il diritto di essere sentito del ricorrente sarebbe stato pienamente rispettato.

J.
Con ordinanza 27 novembre 2013, lo scrivente Tribunale ha impartito al ricorrente un termine scadente il 15 gennaio 2014 per presentare le proprie osservazioni finali.

K.
Con scritti 28 novembre 2013 e 21 dicembre 2013, il ricorrente - sempre per il tramite del suo patrocinatore - ha postulato che gli venga concesso l'accesso all'intera documentazione prodotta dall'autorità inferiore, al fine di prendere posizione al riguardo, con conseguente proroga del termine impartito. Nello scritto 21 dicembre 2013, egli sottolinea che definirlo "un pericolo per lo Stato siccome appartenente a gruppi di estrema destra e ciò senza prove concrete ed oggettive e senza precedenti, allo stesso può arrecare un pregiudizio non indifferente e ciò non solamente in ambito militare bensì anche in ambito civile e sportivo. Il ricorrente tiene conseguentemente a sottolineare che se la decisione di rischio venisse annullata lui sarebbe quindi conseguentemente disposto, a malincuore, a rinunciare al servizio militare. Per evitare la tassa militare resterebbe comunque a disposizione per il servizio di protezione civile o addirittura per il servizio civile. Ciò gli permetterebbe di poter continuare la propria vita sportiva e professionale che, non dimentichiamolo, è solo all'inizio".

L.
Con ordinanza 8 gennaio 2014, lo scrivente Tribunale ha trasmesso al ricorrente in copia tutti gli atti prodotti dall'autorità inferiore (ovvero, gli atti A1/1 - A15/5, inclusa la registrazione audio dell'audizione del ricorrente), prorogando il termine per presentare le proprie osservazioni finali sino al 3 febbraio 2014.

M.
Con scritto 3 febbraio 2014, il ricorrente - per il tramite del suo patrocinatore - lamentando nuovamente la violazione del suo diritto di essere sentito, invoca una violazione delle norme applicabili al controllo relativo alle persone in rapporto alla cessione dell'arma e dunque del principio della legalità. A suo avviso, l'autorità inferiore avrebbe infatti oltrepassato i limiti del predetto controllo, violando la sua sfera privata ed esprimendo un giudizio in merito alla sicurezza anziché un giudizio specificamente con riferimento alla consegna dell'arma. Egli ritiene altresì che l'autorità inferiore avrebbe agito in maniera arbitraria e che la decisione stessa sarebbe arbitraria.

N.
Ulteriori fatti e argomentazioni verranno ripresi, per quanto necessario, nei considerandi in diritto del presente giudizio.

Diritto:

1.

1.1 Fatta eccezione delle decisioni previste dall'art. 32
SR 173.32 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF)
LTAF Art. 32 Eccezioni
1    Il ricorso è inammissibile contro:
a  le decisioni in materia di sicurezza interna o esterna del Paese, neutralità, protezione diplomatica e altri affari esteri, in quanto il diritto internazionale pubblico non conferisca un diritto al giudizio da parte di un tribunale;
b  le decisioni in materia di diritto di voto dei cittadini nonché di elezioni e votazioni popolari;
c  le decisioni in materia di salario al merito del personale federale, in quanto non concernano la parità dei sessi;
d  ...
e  le decisioni nel settore dell'energia nucleare concernenti:
e1  le autorizzazioni di massima per impianti nucleari,
e2  l'approvazione del programma di smaltimento,
e3  la chiusura di depositi geologici in profondità,
e4  la prova dello smaltimento;
f  le decisioni in materia di rilascio o estensione di concessioni di infrastrutture ferroviarie;
g  le decisioni dell'autorità indipendente di ricorso in materia radiotelevisiva;
h  le decisioni in materia di rilascio di concessioni per case da gioco;
i  le decisioni in materia di rilascio, modifica o rinnovo della concessione della Società svizzera di radiotelevisione (SSR);
j  le decisioni in materia di diritto ai sussidi di una scuola universitaria o di un altro istituto accademico.
2    Il ricorso è inoltre inammissibile contro:
a  le decisioni che, in virtù di un'altra legge federale, possono essere impugnate mediante opposizione o ricorso dinanzi a un'autorità ai sensi dell'articolo 33 lettere c-f;
b  le decisioni che, in virtù di un'altra legge federale, possono essere impugnate mediante ricorso dinanzi a un'autorità cantonale.
LTAF, il Tribunale amministrativo federale, in virtù dell'art. 31
SR 173.32 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF)
LTAF Art. 31 Principio - Il Tribunale amministrativo federale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'articolo 5 della legge federale del 20 dicembre 196819 sulla procedura amministrativa (PA).
LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 5
1    Sono decisioni i provvedimenti delle autorità nel singolo caso, fondati sul diritto pubblico federale e concernenti:
a  la costituzione, la modificazione o l'annullamento di diritti o di obblighi;
b  l'accertamento dell'esistenza, dell'inesistenza o dell'estensione di diritti o di obblighi;
c  il rigetto o la dichiarazione d'inammissibilità d'istanze dirette alla costituzione, alla modificazione, all'annullamento o all'accertamento di diritti o di obblighi.
2    Sono decisioni anche quelle in materia d'esecuzione (art. 41 cpv. 1 lett. a e b), le decisioni incidentali (art. 45 e 46), le decisioni su opposizione (art. 30 cpv. 2 lett. b e 74), le decisioni su ricorso (art. 61), le decisioni in sede di revisione (art. 68) e l'interpretazione (art. 69).24
3    Le dichiarazioni di un'autorità che rifiuta o solleva pretese da far valere mediante azione non sono considerate decisioni.
PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33
SR 173.32 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorità inferiori - Il ricorso è ammissibile contro le decisioni:
a  del Consiglio federale e degli organi dell'Assemblea federale in materia di rapporti di lavoro del personale federale, compreso il rifiuto dell'autorizzazione a procedere penalmente;
b  del Consiglio federale concernenti:
b1  la destituzione di un membro del Consiglio della banca o della direzione generale o di un loro supplente secondo la legge del 3 ottobre 200325 sulla Banca nazionale,
b10  la revoca di un membro del consiglio d'amministrazione del Servizio svizzero di assegnazione delle tracce o l'approvazione della risoluzione del rapporto di lavoro del direttore da parte del consiglio d'amministrazione secondo la legge federale del 20 dicembre 195743 sulle ferrovie;
b2  la revoca di un membro del consiglio di amministrazione dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari o l'approvazione dello scioglimento del rapporto di lavoro del direttore da parte del consiglio di amministrazione secondo la legge del 22 giugno 200726 sulla vigilanza dei mercati finanziari,
b3  il blocco di valori patrimoniali secondo la legge del 18 dicembre 201528 sui valori patrimoniali di provenienza illecita,
b4  il divieto di determinate attività secondo la LAIn30,
b4bis  il divieto di organizzazioni secondo la LAIn,
b5  la revoca di un membro del Consiglio d'istituto dell'Istituto federale di metrologia secondo la legge federale del 17 giugno 201133 sull'Istituto federale di metrologia,
b6  la revoca di un membro del consiglio di amministrazione dell'Autorità federale di sorveglianza dei revisori o l'approvazione dello scioglimento del rapporto di lavoro del direttore da parte del consiglio di amministrazione secondo la legge del 16 dicembre 200535 sui revisori,
b7  la revoca di un membro del Consiglio dell'Istituto svizzero per gli agenti terapeutici secondo la legge del 15 dicembre 200037 sugli agenti terapeutici,
b8  la revoca di un membro del consiglio di amministrazione dell'istituto secondo la legge del 16 giugno 201739 sui fondi di compensazione,
b9  la revoca di un membro del consiglio d'Istituto dell'Istituto svizzero di diritto comparato secondo la legge federale del 28 settembre 201841 sull'Istituto svizzero di diritto comparato,
c  del Tribunale penale federale in materia di rapporti di lavoro dei suoi giudici e del suo personale;
cbis  del Tribunale federale dei brevetti in materia di rapporti di lavoro dei suoi giudici e del suo personale;
dquinquies  della Cancelleria federale, dei dipartimenti e dei servizi dell'Amministrazione federale loro subordinati o aggregati amministrativamente;
e  degli stabilimenti e delle aziende della Confederazione;
f  delle commissioni federali;
g  dei tribunali arbitrali costituiti in virtù di contratti di diritto pubblico sottoscritti dalla Confederazione, dai suoi stabilimenti o dalle sue aziende;
h  delle autorità o organizzazioni indipendenti dall'Amministrazione federale che decidono nell'adempimento di compiti di diritto pubblico loro affidati dalla Confederazione;
i  delle autorità cantonali, in quanto una legge federale preveda che le loro decisioni sono impugnabili mediante ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale.
LTAF. La procedura dinanzi al Tribunale amministrativo federale è retta dalla PA, in quanto la LTAF non disponga altrimenti (art. 37 cpv. 1
SR 173.32 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF)
LTAF Art. 37 Principio - La procedura dinanzi al Tribunale amministrativo federale è retta dalla PA56, in quanto la presente legge non disponga altrimenti.
LTAF). In concreto, l'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 5
1    Sono decisioni i provvedimenti delle autorità nel singolo caso, fondati sul diritto pubblico federale e concernenti:
a  la costituzione, la modificazione o l'annullamento di diritti o di obblighi;
b  l'accertamento dell'esistenza, dell'inesistenza o dell'estensione di diritti o di obblighi;
c  il rigetto o la dichiarazione d'inammissibilità d'istanze dirette alla costituzione, alla modificazione, all'annullamento o all'accertamento di diritti o di obblighi.
2    Sono decisioni anche quelle in materia d'esecuzione (art. 41 cpv. 1 lett. a e b), le decisioni incidentali (art. 45 e 46), le decisioni su opposizione (art. 30 cpv. 2 lett. b e 74), le decisioni su ricorso (art. 61), le decisioni in sede di revisione (art. 68) e l'interpretazione (art. 69).24
3    Le dichiarazioni di un'autorità che rifiuta o solleva pretese da far valere mediante azione non sono considerate decisioni.
PA, emessa dal Servizio specializzato per i controlli di sicurezza relativi alle persone (CSP) facente parte della PIO, che è un organo subordinato al Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS) ai sensi dell'art. 33 lett. d
SR 173.32 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorità inferiori - Il ricorso è ammissibile contro le decisioni:
a  del Consiglio federale e degli organi dell'Assemblea federale in materia di rapporti di lavoro del personale federale, compreso il rifiuto dell'autorizzazione a procedere penalmente;
b  del Consiglio federale concernenti:
b1  la destituzione di un membro del Consiglio della banca o della direzione generale o di un loro supplente secondo la legge del 3 ottobre 200325 sulla Banca nazionale,
b10  la revoca di un membro del consiglio d'amministrazione del Servizio svizzero di assegnazione delle tracce o l'approvazione della risoluzione del rapporto di lavoro del direttore da parte del consiglio d'amministrazione secondo la legge federale del 20 dicembre 195743 sulle ferrovie;
b2  la revoca di un membro del consiglio di amministrazione dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari o l'approvazione dello scioglimento del rapporto di lavoro del direttore da parte del consiglio di amministrazione secondo la legge del 22 giugno 200726 sulla vigilanza dei mercati finanziari,
b3  il blocco di valori patrimoniali secondo la legge del 18 dicembre 201528 sui valori patrimoniali di provenienza illecita,
b4  il divieto di determinate attività secondo la LAIn30,
b4bis  il divieto di organizzazioni secondo la LAIn,
b5  la revoca di un membro del Consiglio d'istituto dell'Istituto federale di metrologia secondo la legge federale del 17 giugno 201133 sull'Istituto federale di metrologia,
b6  la revoca di un membro del consiglio di amministrazione dell'Autorità federale di sorveglianza dei revisori o l'approvazione dello scioglimento del rapporto di lavoro del direttore da parte del consiglio di amministrazione secondo la legge del 16 dicembre 200535 sui revisori,
b7  la revoca di un membro del Consiglio dell'Istituto svizzero per gli agenti terapeutici secondo la legge del 15 dicembre 200037 sugli agenti terapeutici,
b8  la revoca di un membro del consiglio di amministrazione dell'istituto secondo la legge del 16 giugno 201739 sui fondi di compensazione,
b9  la revoca di un membro del consiglio d'Istituto dell'Istituto svizzero di diritto comparato secondo la legge federale del 28 settembre 201841 sull'Istituto svizzero di diritto comparato,
c  del Tribunale penale federale in materia di rapporti di lavoro dei suoi giudici e del suo personale;
cbis  del Tribunale federale dei brevetti in materia di rapporti di lavoro dei suoi giudici e del suo personale;
dquinquies  della Cancelleria federale, dei dipartimenti e dei servizi dell'Amministrazione federale loro subordinati o aggregati amministrativamente;
e  degli stabilimenti e delle aziende della Confederazione;
f  delle commissioni federali;
g  dei tribunali arbitrali costituiti in virtù di contratti di diritto pubblico sottoscritti dalla Confederazione, dai suoi stabilimenti o dalle sue aziende;
h  delle autorità o organizzazioni indipendenti dall'Amministrazione federale che decidono nell'adempimento di compiti di diritto pubblico loro affidati dalla Confederazione;
i  delle autorità cantonali, in quanto una legge federale preveda che le loro decisioni sono impugnabili mediante ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale.
LTAF. Inoltre i controlli di sicurezza relativi alle persone non rientrano nell'eccezione prevista dall'art. 32 cpv. 1 lett. a
SR 173.32 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF)
LTAF Art. 32 Eccezioni
1    Il ricorso è inammissibile contro:
a  le decisioni in materia di sicurezza interna o esterna del Paese, neutralità, protezione diplomatica e altri affari esteri, in quanto il diritto internazionale pubblico non conferisca un diritto al giudizio da parte di un tribunale;
b  le decisioni in materia di diritto di voto dei cittadini nonché di elezioni e votazioni popolari;
c  le decisioni in materia di salario al merito del personale federale, in quanto non concernano la parità dei sessi;
d  ...
e  le decisioni nel settore dell'energia nucleare concernenti:
e1  le autorizzazioni di massima per impianti nucleari,
e2  l'approvazione del programma di smaltimento,
e3  la chiusura di depositi geologici in profondità,
e4  la prova dello smaltimento;
f  le decisioni in materia di rilascio o estensione di concessioni di infrastrutture ferroviarie;
g  le decisioni dell'autorità indipendente di ricorso in materia radiotelevisiva;
h  le decisioni in materia di rilascio di concessioni per case da gioco;
i  le decisioni in materia di rilascio, modifica o rinnovo della concessione della Società svizzera di radiotelevisione (SSR);
j  le decisioni in materia di diritto ai sussidi di una scuola universitaria o di un altro istituto accademico.
2    Il ricorso è inoltre inammissibile contro:
a  le decisioni che, in virtù di un'altra legge federale, possono essere impugnate mediante opposizione o ricorso dinanzi a un'autorità ai sensi dell'articolo 33 lettere c-f;
b  le decisioni che, in virtù di un'altra legge federale, possono essere impugnate mediante ricorso dinanzi a un'autorità cantonale.
LTAF in ambito di sicurezza interna ed esterna (cfr. [tra le tante] sentenza del TAF A-6294/2011 del 4 agosto 2012 consid. 1 con rinvii). Il Tribunale amministrativo federale è dunque competente per la trattazione del presente ricorso (cfr. anche art. 21 cpv. 3
SR 173.32 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF)
LTAF Art. 32 Eccezioni
1    Il ricorso è inammissibile contro:
a  le decisioni in materia di sicurezza interna o esterna del Paese, neutralità, protezione diplomatica e altri affari esteri, in quanto il diritto internazionale pubblico non conferisca un diritto al giudizio da parte di un tribunale;
b  le decisioni in materia di diritto di voto dei cittadini nonché di elezioni e votazioni popolari;
c  le decisioni in materia di salario al merito del personale federale, in quanto non concernano la parità dei sessi;
d  ...
e  le decisioni nel settore dell'energia nucleare concernenti:
e1  le autorizzazioni di massima per impianti nucleari,
e2  l'approvazione del programma di smaltimento,
e3  la chiusura di depositi geologici in profondità,
e4  la prova dello smaltimento;
f  le decisioni in materia di rilascio o estensione di concessioni di infrastrutture ferroviarie;
g  le decisioni dell'autorità indipendente di ricorso in materia radiotelevisiva;
h  le decisioni in materia di rilascio di concessioni per case da gioco;
i  le decisioni in materia di rilascio, modifica o rinnovo della concessione della Società svizzera di radiotelevisione (SSR);
j  le decisioni in materia di diritto ai sussidi di una scuola universitaria o di un altro istituto accademico.
2    Il ricorso è inoltre inammissibile contro:
a  le decisioni che, in virtù di un'altra legge federale, possono essere impugnate mediante opposizione o ricorso dinanzi a un'autorità ai sensi dell'articolo 33 lettere c-f;
b  le decisioni che, in virtù di un'altra legge federale, possono essere impugnate mediante ricorso dinanzi a un'autorità cantonale.
della legge federale del 21 marzo 1997 sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna [LMSI, RS 120]).

1.2 Ciò indicato, è qui doveroso precisare che lo scrivente Tribunale non è invece competente per statuire in merito alla decisione relativa al licenziamento anticipato dal reclutamento emanata il 24 luglio 2013 dallo Stato maggiore di condotta dell'esercito, Personale dell'esercito (AFC1), in quanto l'autorità di ricorso competente in tale materia è il Capo dell'esercito, che peraltro ha già avuto modo di statuire sul reclamo presentato dal ricorrente con decisione 14 novembre 2013. L'oggetto del presente litigio è pertanto circoscritto al solo esame delle censure sollevate in merito alla dichiarazione di rischio dell'8 agosto 2013 emessa dall'autorità inferiore, in rapporto alla cessione dell'arma di ordinanza. Le eventuali censure inerenti alla procedura seguita per l'emanazione della decisione relativa al licenziamento anticipato dal reclutamento sfuggono invece all'esame dello scrivente Tribunale. Analogo discorso vale altresì per quanto attiene alla disponibilità del ricorrente a rinunciare volontariamente al servizio militare e ad effettuare il servizio di protezione civile, a condizione che la decisione impugnata venga qui annullata, lo scrivente Tribunale non potendosi esprimere al riguardo.

1.3 Il ricorrente ha preso parte alla procedura dinanzi all'autorità inferiore. Inoltre, in quanto destinatario della decisione impugnata, egli è particolarmente toccato dalla stessa e vanta pertanto un interesse attuale e degno di protezione al suo annullamento o alla sua modificazione (art. 48
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 48
1    Ha diritto di ricorrere chi:
a  ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore o è stato privato della possibilità di farlo;
b  è particolarmente toccato dalla decisione impugnata; e
c  ha un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa.
2    Ha inoltre diritto di ricorrere ogni persona, organizzazione o autorità cui un'altra legge federale riconosce tale diritto.
PA). Il ricorrente è pertanto legittimato ad aggravarsi contro di essa.

1.4 Il ricorso è poi stato interposto tempestivamente (art. 20
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 20
1    Un termine computato in giorni, se deve essere notificato alle parti, comincia a decorrere il giorno dopo la notificazione.
2    Se non deve essere notificato alle parti, esso comincia a decorrere il giorno dopo l'evento che lo fa scattare.
2bis    Una notificazione recapitabile soltanto dietro firma del destinatario o di un terzo autorizzato a riceverla è reputata avvenuta al più tardi il settimo giorno dopo il primo tentativo di consegna infruttuoso.49
3    Se l'ultimo giorno del termine è un sabato, una domenica o un giorno riconosciuto festivo dal diritto federale o cantonale, il termine scade il primo giorno feriale seguente. È determinante il diritto del Cantone ove ha domicilio o sede la parte o il suo rappresentante.50
segg., art. 50
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 50
1    Il ricorso dev'essere depositato entro 30 giorni dalla notificazione della decisione.
2    Il ricorso per denegata o ritardata giustizia può essere interposto in ogni tempo.
PA), nel rispetto delle esigenze di forma e di contenuto previste dalla legge (art. 51 e
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 50
1    Il ricorso dev'essere depositato entro 30 giorni dalla notificazione della decisione.
2    Il ricorso per denegata o ritardata giustizia può essere interposto in ogni tempo.
52 PA). Su riserva di quanto precisato al consid. 1.2 che precede, occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.

2.

2.1 Secondo l'art. 49
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 49 - Il ricorrente può far valere:
a  la violazione del diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento;
b  l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti;
c  l'inadeguatezza; questa censura non è ammissibile quando un'autorità cantonale ha giudicato come autorità di ricorso.
PA, il Tribunale amministrativo federale dispone del pieno potere d'esame: si pronuncia sulla violazione del diritto federale, ivi compreso l'eccesso o l'abuso del potere d'apprezzamento, sull'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti, nonché sull'inadeguatezza, a condizione tuttavia che la decisione impugnata non sia stata emanata da un'autorità cantonale in veste di autorità di ricorso.

Ciò premesso, nel valutare se una determinata persona rappresenta un rischio per la sicurezza, l'autorità inferiore gode di un certo margine d'apprezzamento. Tale esercizio, infatti, richiede la valutazione di circostanze particolari per la quale l'autorità inferiore dispone di conoscenze e competenze specifiche. Il Tribunale amministrativo federale esamina pertanto tali questioni con una certa prudenza e non si discosta, senza validi motivi, dall'apprezzamento di chi l'ha preceduto (cfr. sentenza del TF 8C_788/2011 del 2 maggio 2012 consid. 5.1.2.; sentenze del TAF A-6294/2011 del 4 agosto 2012 consid. 2; A-3037/2011 del 27 marzo 2012 consid. 2; A-4582/2010 del 20 gennaio 2012 consid. 2; A-6275/2010 del 27 aprile 2011 consid. 2; A-527/2010 del 19 ottobre 2010 consid. 2). Tuttavia, nella misura in cui il ricorrente contesta l'interpretazione e l'applicazione delle prescrizioni legali o lamenta una violazione formale delle regole di procedura, lo scrivente Tribunale esamina le censure sollevate con piena cognizione (cfr. sentenza del TAF A-6907/2011 del 17 giugno 2013 consid. 2.1 con rinvii).

2.2 Considerato quanto precede e conformemente all'art. 62
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 62
1    L'autorità di ricorso può modificare la decisione impugnata a vantaggio di una parte.
2    Essa può modificare a pregiudizio di una parte la decisione impugnata quando questa violi il diritto federale o poggi su un accertamento inesatto o incompleto dei fatti; per inadeguatezza, la decisione impugnata non può essere modificata a pregiudizio di una parte, a meno che la modificazione giovi ad una controparte.
3    L'autorità di ricorso che intenda modificare la decisione impugnata a pregiudizio di una parte deve informarla della sua intenzione e darle la possibilità di esprimersi.
4    L'autorità di ricorso non è vincolata in nessun caso dai motivi del ricorso.
PA, lo scrivente Tribunale non è legato né alle conclusioni né alle argomentazioni delle parti o dell'autorità di prima istanza, secondo il principio iura novit curia. L'atto impugnato viene tuttavia esaminato soltanto nel quadro dei gravami adotti e l'esame del diritto non viene esteso nella misura in cui i motivi avanzati o l'incarto non contengano indizi propri ad incitare il Tribunale a procedere in questo senso (cfr. DTF 122 V 157 consid. 1a; DTAF 2007/27 consid. 3.3; sentenza del TAF A-6508/2012 del 12 marzo 2014 consid. 2.2 con rinvii; Pierre Moor/Etienne Poltier, Droit administratif, vol. II, Les actes administratifs et leur contrôle, 3a ed. 2011, pag. 300 segg.).

3.
Il ricorrente lamenta innanzitutto una doppia violazione del proprio diritto di essere sentito, in quanto non gli sarebbe stato concesso né l'accesso agli atti dell'incarto né di poter prendere posizione in merito alle constatazioni dell'autorità inferiore prima dell'emanazione da parte di quest'ultima della decisione qui impugnata.

3.1 Il diritto di essere sentito è una garanzia di natura formale, la cui violazione implica, di principio, l'annullamento della decisione resa dall'autorità, indipendentemente dalle possibilità di successo del ricorso nel merito (cfr. DTF 132 V 387 consid. 5.1 con rinvii; DTAF 2009/36 consid. 7). Tale doglianza deve quindi essere esaminata prioritariamente dall'autorità di ricorso (cfr. DTF 127 V 431 consid. 3d/aa; 124 I 49 consid. 1).

3.1.1 Detto diritto, sancito dall'art. 29 cpv. 2
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999
Cost. Art. 29 Garanzie procedurali generali - 1 In procedimenti dinanzi ad autorità giudiziarie o amministrative, ognuno ha diritto alla parità ed equità di trattamento, nonché ad essere giudicato entro un termine ragionevole.
1    In procedimenti dinanzi ad autorità giudiziarie o amministrative, ognuno ha diritto alla parità ed equità di trattamento, nonché ad essere giudicato entro un termine ragionevole.
2    Le parti hanno diritto d'essere sentite.
3    Chi non dispone dei mezzi necessari ha diritto alla gratuità della procedura se la sua causa non sembra priva di probabilità di successo. Ha inoltre diritto al patrocinio gratuito qualora la presenza di un legale sia necessaria per tutelare i suoi diritti.
Cost., è concretizzato in procedura amministrativa federale dagli art. 18
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 18
1    Le parti hanno il diritto d'assistere all'audizione dei testimoni e di porre domande completive.
2    Per tutelare importanti interessi pubblici o privati, l'audizione dei testimoni può avvenire in assenza delle parti, e a queste può essere negato l'esame dei processi verbali d'interrogatorio.
3    Ove sia negato alle parti l'esame dei processi verbali d'interrogatorio, è applicabile l'articolo 28.
, 26
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 26
1    Nella sua causa, la parte o il suo rappresentante ha il diritto di esaminare alla sede dell'autorità che decide o d'una autorità cantonale, designata da questa, gli atti seguenti:
a  le memorie delle parti e le osservazioni delle autorità;
b  tutti gli atti adoperati come mezzi di prova;
c  le copie delle decisioni notificate.
1bis    Se la parte o il suo rappresentante vi acconsente, l'autorità può notificare per via elettronica gli atti da esaminare.64
2    L'autorità che decide può riscuotere una tassa per l'esame degli atti d'una causa definita; il Consiglio federale stabilisce la tariffa delle tasse.
- 33
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 33
1    L'autorità ammette le prove offerte dalla parte se paiano idonee a chiarire i fatti.
2    Se la loro assunzione implichi una spesa relativamente elevata, che andrebbe a carico della parte ove fosse soccombente, l'autorità può subordinarla alla condizione che la parte anticipi, entro un termine, le spese che possono essere ragionevolmente pretese da essa; la parte indigente ne è dispensata.
e 35 cpv. 1
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 35
1    Le decisioni scritte, anche se notificate in forma di lettera, devono essere designate come tali, motivate, e indicare il rimedio giuridico.
2    L'indicazione del rimedio giuridico deve menzionare il rimedio giuridico ordinario ammissibile, l'autorità competente e il termine per interporlo.
3    L'autorità può rinunciare a indicare i motivi e il rimedio giuridico allorché la decisione sia interamente conforme alle domande delle parti e nessuna parte chieda la motivazione.
PA. Lo stesso garantisce all'interessato il diritto di esprimersi prima che sia resa una decisione sfavorevole nei suoi confronti, il diritto di prendere visione dell'incarto, la facoltà di offrire mezzi di prova su fatti suscettibili di influire sul giudizio, di esigerne l'assunzione, di partecipare alla loro assunzione e di potersi esprimere sulle relative risultanze, nella misura in cui esse possano influire sulla decisione (cfr. DTF 135 II 286 consid. 5.1 con rinvii; sentenze del TF 4A_35/2010 del 19 maggio 2010 consid. 6; 8C_321/2009 del 9 settembre 2009 consid. 2.3; sentenza del TAF A-7094/2010 del 21 gennaio 2011 consid. 3.2 con rinvii). Tale garanzia non serve solo a chiarire i fatti, bensì rappresenta anche un diritto individuale di partecipare alla pronuncia di una decisione mirata sulla persona in quanto tale. Il diritto di essere sentito è quindi da un lato, il mezzo d'istruzione della causa, dall'altro un diritto della parte di partecipare all'emanazione della decisione che concerne la sua situazione giuridica. Garantisce l'equità del procedimento (cfr. Adelio Scolari, Diritto amministrativo, Parte generale, 2002, n. 483 seg. con rinvii; Ulrich Häfelin/Walter Haller/Helen Keller, Schweizerisches Bundesstaatsrecht, 7a ed. 2008, n. 835).

3.1.2 Posto quanto precede è comunque necessario sottolineare che la regola dell'annullamento della decisione impugnata in caso di violazione del diritto di essere sentito comporta un'eccezione: tale vizio può essere sanato quando l'autorità di ricorso dispone dello stesso potere d'esame dell'autorità precedente e che la parte può quindi esercitare i suoi diritti nella medesima misura (cfr. DTF 133 I 201 consid. 2; 129 I 129 consid. 2.2.3; 126 I 68 consid. 2; sentenza del TF 1C_104/2010 del 29 aprile 2010 consid. 2.1; Piermarco Zen-Ruffinen, Droit administratif, Partie générale et éléments de procédure, 2a ed. 2013, n. 358). La riparazione della decisione viziata dovrebbe tuttavia costituire un'eccezio-ne e in linea di massima dovrebbe essere esclusa quando, nella fattispecie, la violazione dei diritti di parte è stata particolarmente grave (cfr. DTF 126 I 68 consid. 2; sentenze del TF 1C_452/2009 del 19 marzo 2010 consid. 2.2; 1C_265/2009 del 7 ottobre 2009 consid. 2.3). Infine, però, l'autorità di ricorso può sanare il vizio quando il rinvio della causa all'autorità precedente costituirebbe una vana formalità e allungherebbe inutilmente la procedura (cfr. DTF 133 I 201 consid. 2.2; sentenza del TF 1C_265/2009 del 7 ottobre 2009 consid. 2.3).

Come visto (cfr. consid. 2.1 del presente giudizio), lo scrivente Tribunale, in virtù dell'art. 49
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 49 - Il ricorrente può far valere:
a  la violazione del diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento;
b  l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti;
c  l'inadeguatezza; questa censura non è ammissibile quando un'autorità cantonale ha giudicato come autorità di ricorso.
PA - eccetto per quanto attiene agli aspetti più tecnici di competenza dell'autorità inferiore - dispone di principio dello stesso potere di cognizione dell'autorità inferiore ed una riparazione della violazione del diritto di essere sentito non è pertanto a priori esclusa.

3.2 Il ricorrente sostiene innanzitutto di non essere mai stato regolarmente interpellato prima dell'emanazione della decisione qui impugnata, ciò che costituirebbe una violazione del suo diritto di essere sentito. A suo avviso, s'egli ha rinunciato all'esercizio del proprio diritto di essere sentito, ciò potrebbe valere per la procedura concernente la sospensione dal reclutamento e non invece per la procedura concernente la valutazione sul rischio della sua persona per la sicurezza del paese. Egli ritiene infatti di non aver mai rinunciato all'esercizio del proprio diritto di essere sentito circa questa procedura.

3.2.1 Il diritto di essere sentito implica per l'interessato il diritto di esprimersi su tutti gli elementi importanti prima dell'emanazione della decisione da parte dell'autorità. Tale diritto non conferisce tuttavia alla parte il diritto di esprimersi oralmente, bensì unicamente per iscritto (cfr. Zen-Ruffinen, op. cit., n. 374 seg.). Per quanto attiene ai controlli di sicurezza relativi alle persone, detto diritto è stato concretizzato dall'art. 21 cpv. 1
SR 120.4 Ordinanza del 4 marzo 2011 sui controlli di sicurezza relativi alle persone (OCSP)
OCSP Art. 21 Diritto d'essere sentiti
1    Se considera la possibilità di non emanare una decisione secondo l'articolo 22 capoverso 1 lettera a, l'autorità di controllo offre alla persona interessata l'opportunità di pronunciarsi per scritto sull'esito degli accertamenti.
2    La persona interessata può visionare in qualsiasi momento il fascicolo relativo al controllo; sono fatti salvi l'articolo 26 della legge federale del 25 settembre 202034 sulla protezione dei dati nonché gli articoli 27 e 28 della legge federale del 20 dicembre 196835 sulla procedura amministrativa.36
dell'ordinanza del 4 marzo 2011 sui controlli di sicurezza relativi alle persone (OCSP, RS 120.4), il quale sancisce che l'autorità di controllo prima di emanare la propria decisione offre alla persona interessata l'opportunità di pronunciarsi per iscritto sull'esito degli accertamenti (cfr. sentenza del TAF A-2266/2012 del 25 marzo 2013 consid. 5.4).

3.2.2 Ciò premesso, è qui doveroso constatare - come giustamente rilevato dall'autorità inferiore - che dagli atti dell'incarto emerge chiara-mente che quest'ultima, a seguito dell'audizione personale, ma prima dell'emanazione della propria dichiarazione di rischio e conformemente all'art. 21 cpv. 1
SR 120.4 Ordinanza del 4 marzo 2011 sui controlli di sicurezza relativi alle persone (OCSP)
OCSP Art. 21 Diritto d'essere sentiti
1    Se considera la possibilità di non emanare una decisione secondo l'articolo 22 capoverso 1 lettera a, l'autorità di controllo offre alla persona interessata l'opportunità di pronunciarsi per scritto sull'esito degli accertamenti.
2    La persona interessata può visionare in qualsiasi momento il fascicolo relativo al controllo; sono fatti salvi l'articolo 26 della legge federale del 25 settembre 202034 sulla protezione dei dati nonché gli articoli 27 e 28 della legge federale del 20 dicembre 196835 sulla procedura amministrativa.36
OCSP, ha offerto al ricorrente la possibilità di esprimersi per iscritto mediante l'apposito formulario denominato "Diritto di essere sentito". Orbene nel predetto formulario, riassumente i motivi ritenuti dall'autorità inferiore per l'eventuale emanazione di una dichiarazione di rischio - in rapporto alla cessione dell'arma e non già soltanto per quanto attiene al reclutamento - il ricorrente nello spazio riservato alla presa di posizione ai sensi dell'art. 21 cpv. 1
SR 120.4 Ordinanza del 4 marzo 2011 sui controlli di sicurezza relativi alle persone (OCSP)
OCSP Art. 21 Diritto d'essere sentiti
1    Se considera la possibilità di non emanare una decisione secondo l'articolo 22 capoverso 1 lettera a, l'autorità di controllo offre alla persona interessata l'opportunità di pronunciarsi per scritto sull'esito degli accertamenti.
2    La persona interessata può visionare in qualsiasi momento il fascicolo relativo al controllo; sono fatti salvi l'articolo 26 della legge federale del 25 settembre 202034 sulla protezione dei dati nonché gli articoli 27 e 28 della legge federale del 20 dicembre 196835 sulla procedura amministrativa.36
OCSP ha indicato "Non prendo posizione" (cfr. doc. A6 dell'incarto dell'autorità inferiore). Il ricorrente ha altresì sottoscritto il formulario denominato "Dichiarazione di rinuncia", rinunciando di fatto a prendere posizione successivamente in merito ai risultati dei chiarimenti e dell'audizione (cfr. doc. A7 dell'incarto dell'autorità inferiore). In tali circostanze, il ricorrente non può ora validamente lamentare la mancata possibilità di prendere posizione prima dell'emanazione della dichiarazione di rischio, avendoci espressamente rinunciato (cfr. sentenza del TAF A-2266/2012 del 25 marzo 2013 consid. 5.4). Tale censura non può dunque che essere respinta.

3.3 Il ricorrente indica poi che l'autorità amministrativa non gli avrebbe mai trasmesso l'intera documentazione componente il suo incarto, di modo che non gli sarebbe stato possibile esprimere le proprie opinioni con sufficiente di cognizione di causa, né presentare le sue prove. A suo parere si tratterebbe di una violazione insanabile del diritto di essere sentito: siccome l'autorità inferiore avrebbe competenze tecniche che non sarebbero date al Tribunale statuente, non risulterebbe infatti possibile sanare la predetta violazione in sede ricorsuale.

3.3.1 Come detto (cfr. consid. 3.1.1 del presente giudizio), secondo l'art. 26
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 26
1    Nella sua causa, la parte o il suo rappresentante ha il diritto di esaminare alla sede dell'autorità che decide o d'una autorità cantonale, designata da questa, gli atti seguenti:
a  le memorie delle parti e le osservazioni delle autorità;
b  tutti gli atti adoperati come mezzi di prova;
c  le copie delle decisioni notificate.
1bis    Se la parte o il suo rappresentante vi acconsente, l'autorità può notificare per via elettronica gli atti da esaminare.64
2    L'autorità che decide può riscuotere una tassa per l'esame degli atti d'una causa definita; il Consiglio federale stabilisce la tariffa delle tasse.
PA, il diritto di essere sentito garantisce quello di consultare l'incarto, come pure di esprimersi sugli atti (art. 29 e
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 26
1    Nella sua causa, la parte o il suo rappresentante ha il diritto di esaminare alla sede dell'autorità che decide o d'una autorità cantonale, designata da questa, gli atti seguenti:
a  le memorie delle parti e le osservazioni delle autorità;
b  tutti gli atti adoperati come mezzi di prova;
c  le copie delle decisioni notificate.
1bis    Se la parte o il suo rappresentante vi acconsente, l'autorità può notificare per via elettronica gli atti da esaminare.64
2    L'autorità che decide può riscuotere una tassa per l'esame degli atti d'una causa definita; il Consiglio federale stabilisce la tariffa delle tasse.
30 PA). La parte ha quindi il diritto di consultare gli atti essenziali di una procedura prima che venga emanata la decisione, per potere fare amministrare le prove pertinenti, partecipare all'amministrazione delle suddette prove e fare valere la sua argomentazione in modo efficace e pertinente (cfr. DTF 129 I 85 consid. 4.1; 126 I 7 consid. 2b; cfr. parimenti, per più ampi dettagli, sentenza del TAF A-1876/2013 del 6 gennaio 2014 consid. 3.4 con rinvii).

3.3.2 Anzitutto, però, si deduce dai disposti legali e dalla giurisprudenza summenzionata che il diritto di consultare gli atti presuppone una richiesta da parte dell'amministrato. Ciò precisato, nel caso in esame, i motivi e la documentazione su cui l'autorità inferiore si è basata sono stati esposti per la prima volta al ricorrente al momento dell'audizione personale, a seguito della quale - come visto (cfr. consid. 3.2.2 che precede) - lo stesso ha rinunciato a prendere ulteriormente posizione (cfr. docc. A5, A6 e A7 dell'incarto dell'autorità inferiore). Orbene, dagli atti dell'incarto non risulta che il ricorrente abbia espressamente postulato la consultazione del proprio dossier prima dell'emanazione della decisione qui impugnata. Nello scritto 26 luglio 2013 - peraltro, concernente il reclamo contro il licenziamento anticipato dal reclutamento e non la decisione in oggetto - non figura poi alcuna richiesta di consultazione degli atti, bensì unicamente di comunicazione di tutti gli elementi e le motivazioni secondo cui lo stesso sarebbe stato considerato come una persona a rischio per la sicurezza in rapporto al mancato reclutamento (cfr. doc. A8/3 dell'incarto dell'autorità inferiore e doc. 4 del ricorrente).

3.3.3 Ciò indicato, a prescindere dalla consultazione o meno degli atti dell'incarto dinanzi all'autorità inferiore, si deve constatare che il ricorrente ha avuto pieno accesso ai predetti atti in sede ricorsuale, ove ha altresì potuto esprimersi ampiamente su tutti gli elementi e proporre le proprie prove. Orbene, se se è vero che per le questioni strettamente tecniche lo scrivente Tribunale deve agire con un certo riserbo - così come giustamente sottolineato dal ricorrente - lo stesso dispone tuttavia del pieno potere di cognizione per quanto attiene alle censure sollevate in merito all'applicazione corretta da parte dell'autorità inferiore della procedura e delle norme pertinenti (cfr. consid. 2.1 del presente giudizio). Nella misura in cui le censure sollevate non toccano a priori aspetti tecnici di sola competenza dell'autorità inferiore, bensì la correttezza della procedura seguita da quest'ultima, non risulta alcun pregiudizio per il ricorrente, di modo che una eventuale violazione del suo diritto di essere sentito - ciò che non è tuttavia qui il caso - andrebbe comunque considerata come sanata dinanzi al Tribunale statuente.

4.
L'oggetto del presente litigio è circoscritto a determinare se l'autorità inferiore poteva, a giusta ragione, visto il potenziale di rischio rappresentato dal ricorrente, raccomandare che non gli venisse rilasciata un'arma (cfr. consid. 4.2 che segue). Viste le censure sollevate dal ricorrente, in merito alla validità della procedura seguita dall'autorità inferiore, occorre tuttavia dapprima delimitare i limiti del controllo di sicurezza relativo alle persone (cfr. consid. 4.1 che segue).

4.1

4.1.1 Giusta l'art. 5 cpv. 3
SR 120.4 Ordinanza del 4 marzo 2011 sui controlli di sicurezza relativi alle persone (OCSP)
OCSP Art. 5 Persone soggette all'obbligo di leva, militari e militi della protezione civile
1    Sono sottoposti a un controllo di sicurezza relativo alle persone secondo la presente ordinanza:
a  le persone soggette all'obbligo di leva e i militari previsti per assumere una delle funzioni di cui all'allegato 2;
b  i militi della protezione civile che hanno accesso a informazioni o materiale classificati CONFIDENZIALE o SEGRETO o alla zona protetta 2 o 3 di un impianto militare.
2    Su richiesta dello Stato maggiore di condotta dell'esercito, sono sottoposti a un controllo di sicurezza relativo alle persone secondo l'articolo 113 capoverso 1 lettera d LM9:
a  tutte le persone soggette all'obbligo di leva;
b  tutti i membri del Servizio della Croce Rossa equipaggiati con un'arma personale;
c  i militari se:
c1  sussistono seri segni o indizi che questi possano mettere in pericolo se stessi o terzi con l'arma personale, oppure
c2  sussistono segni o indizi di un imminente uso abusivo dell'arma personale da parte dei militari stessi o di terzi.
3    Per le persone soggette all'obbligo di leva il controllo di sicurezza relativo alle persone è eseguito in occasione del reclutamento.
4    Sono fatte salve le disposizioni dei trattati internazionali.
OCSP, per le persone soggette all'obbligo di leva il controllo di sicurezza relativo alle persone è eseguito in occasione del reclutamento. Su riserva di quanto previsto dall'art. 113
SR 510.10 Legge federale del 3 febbraio 1995 sull'esercito e sull'amministrazione militare (Legge militare, LM) - Legge militare
LM Art. 113 Arma personale - 1 A un militare non può essere consegnata l'arma personale se sussistono seri segni o indizi che:
1    A un militare non può essere consegnata l'arma personale se sussistono seri segni o indizi che:
a  questi possa esporre a pericolo se stesso o terzi con l'arma personale;
b  questi o terzi possano abusare dell'arma personale.
2    Se si manifestano segni o indizi ai sensi del capoverso 1 dopo che l'arma personale è stata consegnata, la stessa è immediatamente ritirata al militare.
3    Il DDPS esamina se sussistono segni o indizi ai sensi del capoverso 1:
a  prima della prevista consegna dell'arma personale;
b  dopo la segnalazione di un corrispondente sospetto;
c  prima che al militare sia ceduta in proprietà l'arma personale.
4    A tale scopo il DDPS può, senza il consenso della persona interessata:
a  chiedere rapporti di polizia e rapporti di condotta militari;
b  consultare il casellario giudiziale, atti di causa e atti relativi all'esecuzione delle pene;
c  chiedere estratti dei registri esecuzioni e fallimenti, nonché consultare atti relativi a esecuzioni e fallimenti;
d  chiedere a un'autorità di controllo della Confederazione di valutare il potenziale di pericolo o di abuso.
5    Per valutare il potenziale di pericolo o di abuso, l'autorità di controllo della Confederazione può:
a  consultare i dati conformemente ai capoversi 3 lettera b, 7 e 8;
b  chiedere estratti dei registri esecuzioni e fallimenti, nonché consultare atti relativi a esecuzioni e fallimenti;
c  consultare il casellario giudiziale, il sistema per il trattamento dei dati relativi alla protezione dello Stato e il Registro nazionale di polizia;
d  chiedere alle competenti autorità penali e d'esecuzione penale informazioni e atti relativi a procedimenti penali in corso, conclusi o abbandonati, e all'esecuzione delle pene;
e  interrogare la persona interessata e terzi, qualora in base ai dati disponibili non sia possibile escludere inequivocabilmente un potenziale di pericolo o di abuso.
6    La procedura è retta per analogia dalle disposizioni relative al controllo di sicurezza di base secondo l'articolo 30 lettera a LSIn232. Se contemporaneamente deve essere eseguito un controllo di sicurezza di base anche per altri motivi, le due procedure sono riunite.233
7    Le autorità della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni, i medici, i cappellani, gli psicologi, gli assistenti sociali e i membri dei servizi d'assistenza dell'esercito sono liberati dal segreto d'ufficio o dal segreto professionale se si tratta di comunicare ai servizi competenti del DDPS qualsiasi segno o indizio ai sensi del capoverso 1 o un corrispondente sospetto.234
8    I terzi possono comunicare ai servizi competenti del DDPS, indicandone i motivi, qualsiasi segno o indizio ai sensi del capoverso 1 o un corrispondente sospetto.
della legge federale del 3 febbraio 1995 sull'esercito e sull'amministrazione militare (LM, RS 510.10), al controllo di sicurezza si applicano le disposizioni della LMSI e dell'OCSP (cfr. sentenza del TAF A-5673/2012 del 12 dicembre 2013 consid. 4.2 con rinvii).

4.1.2 Le persone soggette all'obbligo di leva, destinate ad occupare una funzione sensibile dal punto di vista della sicurezza, vengono sottoposte ad un controllo di sicurezza di base (cfr. art. 10
SR 120.4 Ordinanza del 4 marzo 2011 sui controlli di sicurezza relativi alle persone (OCSP)
OCSP Art. 10 Controllo di sicurezza di base
1    Il servizio specializzato CSP DDPS è competente per il controllo di sicurezza di base.
2    Sono sottoposti al controllo di sicurezza di base:
a  gli agenti della Confederazione e gli impiegati dei Cantoni che hanno regolarmente accesso a informazioni o materiale classificati CONFIDENZIALE;
b  i militari e i militi della protezione civile nonché i terzi che hanno accesso a informazioni o materiale classificati CONFIDENZIALE;
c  le persone che hanno accesso alla zona protetta 2 di un impianto militare;
d  le persone che hanno accesso a zone militari di sicurezza o zone militari vietate svizzere o internazionali;
e  le persone che, in virtù di trattati internazionali, hanno accesso a informazioni o materiale classificati CONFIDENZIALE;
f  in occasione del reclutamento, le persone soggette all'obbligo di leva previste per assumere funzioni con accesso:
f1  a informazioni o materiale classificati CONFIDENZIALE,
f2  alla zona protetta 2 di un impianto militare.
3    L'autorità di controllo rileva i dati ai sensi dell'articolo 20 capoverso 2 lettere a e d LMSI.
4    Può inoltre rilevare i dati ai sensi dell'articolo 20 capoverso 2 lettere b, c, e ed f LMSI e chiedere alla persona interessata di compilare il modulo «Ulteriori dati personali» se:
a  la persona interessata figura in uno dei registri di cui all'articolo 20 capoverso 2 LMSI;
b  i dati disponibili per la valutazione sono insufficienti;
c  l'autorità di controllo dispone di informazioni rilevanti in materia di sicurezza e per tale motivo ha intenzione di non emanare la decisione secondo l'articolo 22 capoverso 1 lettera a.
5    L'autorità di controllo valuta la persona interessata sulla base dei dati rilevati.
OCSP) o ad un controllo di sicurezza ampliato (cfr. art. 11
SR 120.4 Ordinanza del 4 marzo 2011 sui controlli di sicurezza relativi alle persone (OCSP)
OCSP Art. 11 Controllo di sicurezza ampliato
1    Il servizio specializzato CSP DDPS è competente per il controllo di sicurezza ampliato.
2    Sono sottoposti al controllo di sicurezza ampliato:
a  gli agenti della Confederazione e gli impiegati dei Cantoni che hanno regolarmente accesso a informazioni o materiale classificati SEGRETO;
abis  nell'ambito del sistema di gestione degli affari secondo l'ordinanza GEVER del 30 novembre 201215:
abis1  gli amministratori,
abis2  i registratori con pieni diritti d'accesso,
abis3  il personale dei fornitori di prestazioni e i terzi incaricati.
b  i militari e i militi della protezione civile nonché i terzi che hanno accesso a informazioni o materiale classificati SEGRETO;
c  le persone che hanno accesso alla zona protetta 3 di un impianto militare;
d  le persone che, in occasione del loro impiego all'estero, rappresentano la Svizzera nell'ambito di una missione ufficiale;
e  le persone che, in virtù di trattati internazionali, hanno accesso a informazioni o materiale classificati SEGRETO;
f  le persone che collaborano a compiti secondo la LMSI oppure a compiti di giustizia o polizia rilevanti per la sicurezza interna o esterna e che in tale ambito hanno regolarmente accesso a dati personali degni di particolare protezione, la cui divulgazione può pregiudicare gravemente i diritti individuali delle persone interessate;
g  in occasione del reclutamento, le persone soggette all'obbligo di leva previste per assumere funzioni con accesso:
g1  a informazioni o materiale classificati SEGRETO,
g2  alla zona protetta 3 di un impianto militare.
3    L'autorità di controllo rileva i dati ai sensi dell'articolo 20 capoverso 2 lettere a, b e d LMSI nonché i dati del Registro nazionale di polizia secondo l'ordinanza del 15 ottobre 200817 sul Registro nazionale di polizia.18
4    Può inoltre rilevare i dati ai sensi dell'articolo 20 capoverso 2 lettere c, e ed f LMSI e chiedere alla persona interessata di compilare il modulo «Ulteriori dati personali» se:19
a  la persona interessata figura in uno dei registri di cui all'articolo 20 capoverso 2 LMSI;
b  i dati disponibili per la valutazione sono insufficienti;
c  l'autorità di controllo dispone di ulteriori informazioni rilevanti in materia di sicurezza e per tale motivo ha intenzione di non emanare la decisione secondo l'articolo 22 capoverso 1 lettera a.
5    L'autorità di controllo valuta la persona interessata sulla base dei dati rilevati.
OCSP). Detti tipi di controllo di sicurezza che discendono dall'art. 19
SR 120.4 Ordinanza del 4 marzo 2011 sui controlli di sicurezza relativi alle persone (OCSP)
OCSP Art. 11 Controllo di sicurezza ampliato
1    Il servizio specializzato CSP DDPS è competente per il controllo di sicurezza ampliato.
2    Sono sottoposti al controllo di sicurezza ampliato:
a  gli agenti della Confederazione e gli impiegati dei Cantoni che hanno regolarmente accesso a informazioni o materiale classificati SEGRETO;
abis  nell'ambito del sistema di gestione degli affari secondo l'ordinanza GEVER del 30 novembre 201215:
abis1  gli amministratori,
abis2  i registratori con pieni diritti d'accesso,
abis3  il personale dei fornitori di prestazioni e i terzi incaricati.
b  i militari e i militi della protezione civile nonché i terzi che hanno accesso a informazioni o materiale classificati SEGRETO;
c  le persone che hanno accesso alla zona protetta 3 di un impianto militare;
d  le persone che, in occasione del loro impiego all'estero, rappresentano la Svizzera nell'ambito di una missione ufficiale;
e  le persone che, in virtù di trattati internazionali, hanno accesso a informazioni o materiale classificati SEGRETO;
f  le persone che collaborano a compiti secondo la LMSI oppure a compiti di giustizia o polizia rilevanti per la sicurezza interna o esterna e che in tale ambito hanno regolarmente accesso a dati personali degni di particolare protezione, la cui divulgazione può pregiudicare gravemente i diritti individuali delle persone interessate;
g  in occasione del reclutamento, le persone soggette all'obbligo di leva previste per assumere funzioni con accesso:
g1  a informazioni o materiale classificati SEGRETO,
g2  alla zona protetta 3 di un impianto militare.
3    L'autorità di controllo rileva i dati ai sensi dell'articolo 20 capoverso 2 lettere a, b e d LMSI nonché i dati del Registro nazionale di polizia secondo l'ordinanza del 15 ottobre 200817 sul Registro nazionale di polizia.18
4    Può inoltre rilevare i dati ai sensi dell'articolo 20 capoverso 2 lettere c, e ed f LMSI e chiedere alla persona interessata di compilare il modulo «Ulteriori dati personali» se:19
a  la persona interessata figura in uno dei registri di cui all'articolo 20 capoverso 2 LMSI;
b  i dati disponibili per la valutazione sono insufficienti;
c  l'autorità di controllo dispone di ulteriori informazioni rilevanti in materia di sicurezza e per tale motivo ha intenzione di non emanare la decisione secondo l'articolo 22 capoverso 1 lettera a.
5    L'autorità di controllo valuta la persona interessata sulla base dei dati rilevati.
LMSI, sono possibili unicamente nel caso in cui per una determinata futura recluta sia già prevista una funzione concreta. Ciò è segnatamente il caso qualora l'attribuzione ad una funzione sensibile dal punto di vista della sicurezza sia già pianificata o una tale funzione faccia almeno parte di una scelta limitata. Ottenere l'approvazione globale ad un controllo di sicurezza secondo la LMSI ed eseguire un tale esame senza che la persona soggetta al servizio di leva sia già prevista per una funzione sensibile dal punto di vista della sicurezza, è pertanto illecito (cfr. sentenza del TAF A-6294/2011 del 4 agosto 2012 consid. 4.3).

Tutti gli altri obbligati alla leva vengono invece, di principio, sottoposti soltanto ad un controllo di sicurezza relativo alle persone in rapporto all'esame da parte dello Stato maggiore di condotta dell'esercito dei motivi d'impedimento per la cessione dell'arma personale (cfr. art. 5 cpv. 2 lett. a
SR 120.4 Ordinanza del 4 marzo 2011 sui controlli di sicurezza relativi alle persone (OCSP)
OCSP Art. 5 Persone soggette all'obbligo di leva, militari e militi della protezione civile
1    Sono sottoposti a un controllo di sicurezza relativo alle persone secondo la presente ordinanza:
a  le persone soggette all'obbligo di leva e i militari previsti per assumere una delle funzioni di cui all'allegato 2;
b  i militi della protezione civile che hanno accesso a informazioni o materiale classificati CONFIDENZIALE o SEGRETO o alla zona protetta 2 o 3 di un impianto militare.
2    Su richiesta dello Stato maggiore di condotta dell'esercito, sono sottoposti a un controllo di sicurezza relativo alle persone secondo l'articolo 113 capoverso 1 lettera d LM9:
a  tutte le persone soggette all'obbligo di leva;
b  tutti i membri del Servizio della Croce Rossa equipaggiati con un'arma personale;
c  i militari se:
c1  sussistono seri segni o indizi che questi possano mettere in pericolo se stessi o terzi con l'arma personale, oppure
c2  sussistono segni o indizi di un imminente uso abusivo dell'arma personale da parte dei militari stessi o di terzi.
3    Per le persone soggette all'obbligo di leva il controllo di sicurezza relativo alle persone è eseguito in occasione del reclutamento.
4    Sono fatte salve le disposizioni dei trattati internazionali.
OCSP e art. 113
SR 510.10 Legge federale del 3 febbraio 1995 sull'esercito e sull'amministrazione militare (Legge militare, LM) - Legge militare
LM Art. 113 Arma personale - 1 A un militare non può essere consegnata l'arma personale se sussistono seri segni o indizi che:
1    A un militare non può essere consegnata l'arma personale se sussistono seri segni o indizi che:
a  questi possa esporre a pericolo se stesso o terzi con l'arma personale;
b  questi o terzi possano abusare dell'arma personale.
2    Se si manifestano segni o indizi ai sensi del capoverso 1 dopo che l'arma personale è stata consegnata, la stessa è immediatamente ritirata al militare.
3    Il DDPS esamina se sussistono segni o indizi ai sensi del capoverso 1:
a  prima della prevista consegna dell'arma personale;
b  dopo la segnalazione di un corrispondente sospetto;
c  prima che al militare sia ceduta in proprietà l'arma personale.
4    A tale scopo il DDPS può, senza il consenso della persona interessata:
a  chiedere rapporti di polizia e rapporti di condotta militari;
b  consultare il casellario giudiziale, atti di causa e atti relativi all'esecuzione delle pene;
c  chiedere estratti dei registri esecuzioni e fallimenti, nonché consultare atti relativi a esecuzioni e fallimenti;
d  chiedere a un'autorità di controllo della Confederazione di valutare il potenziale di pericolo o di abuso.
5    Per valutare il potenziale di pericolo o di abuso, l'autorità di controllo della Confederazione può:
a  consultare i dati conformemente ai capoversi 3 lettera b, 7 e 8;
b  chiedere estratti dei registri esecuzioni e fallimenti, nonché consultare atti relativi a esecuzioni e fallimenti;
c  consultare il casellario giudiziale, il sistema per il trattamento dei dati relativi alla protezione dello Stato e il Registro nazionale di polizia;
d  chiedere alle competenti autorità penali e d'esecuzione penale informazioni e atti relativi a procedimenti penali in corso, conclusi o abbandonati, e all'esecuzione delle pene;
e  interrogare la persona interessata e terzi, qualora in base ai dati disponibili non sia possibile escludere inequivocabilmente un potenziale di pericolo o di abuso.
6    La procedura è retta per analogia dalle disposizioni relative al controllo di sicurezza di base secondo l'articolo 30 lettera a LSIn232. Se contemporaneamente deve essere eseguito un controllo di sicurezza di base anche per altri motivi, le due procedure sono riunite.233
7    Le autorità della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni, i medici, i cappellani, gli psicologi, gli assistenti sociali e i membri dei servizi d'assistenza dell'esercito sono liberati dal segreto d'ufficio o dal segreto professionale se si tratta di comunicare ai servizi competenti del DDPS qualsiasi segno o indizio ai sensi del capoverso 1 o un corrispondente sospetto.234
8    I terzi possono comunicare ai servizi competenti del DDPS, indicandone i motivi, qualsiasi segno o indizio ai sensi del capoverso 1 o un corrispondente sospetto.
LM).

4.1.3 Per l'esame dei motivi d'impedimento per la cessione dell'arma personale, l'art. 113 cpv. 1
SR 510.10 Legge federale del 3 febbraio 1995 sull'esercito e sull'amministrazione militare (Legge militare, LM) - Legge militare
LM Art. 113 Arma personale - 1 A un militare non può essere consegnata l'arma personale se sussistono seri segni o indizi che:
1    A un militare non può essere consegnata l'arma personale se sussistono seri segni o indizi che:
a  questi possa esporre a pericolo se stesso o terzi con l'arma personale;
b  questi o terzi possano abusare dell'arma personale.
2    Se si manifestano segni o indizi ai sensi del capoverso 1 dopo che l'arma personale è stata consegnata, la stessa è immediatamente ritirata al militare.
3    Il DDPS esamina se sussistono segni o indizi ai sensi del capoverso 1:
a  prima della prevista consegna dell'arma personale;
b  dopo la segnalazione di un corrispondente sospetto;
c  prima che al militare sia ceduta in proprietà l'arma personale.
4    A tale scopo il DDPS può, senza il consenso della persona interessata:
a  chiedere rapporti di polizia e rapporti di condotta militari;
b  consultare il casellario giudiziale, atti di causa e atti relativi all'esecuzione delle pene;
c  chiedere estratti dei registri esecuzioni e fallimenti, nonché consultare atti relativi a esecuzioni e fallimenti;
d  chiedere a un'autorità di controllo della Confederazione di valutare il potenziale di pericolo o di abuso.
5    Per valutare il potenziale di pericolo o di abuso, l'autorità di controllo della Confederazione può:
a  consultare i dati conformemente ai capoversi 3 lettera b, 7 e 8;
b  chiedere estratti dei registri esecuzioni e fallimenti, nonché consultare atti relativi a esecuzioni e fallimenti;
c  consultare il casellario giudiziale, il sistema per il trattamento dei dati relativi alla protezione dello Stato e il Registro nazionale di polizia;
d  chiedere alle competenti autorità penali e d'esecuzione penale informazioni e atti relativi a procedimenti penali in corso, conclusi o abbandonati, e all'esecuzione delle pene;
e  interrogare la persona interessata e terzi, qualora in base ai dati disponibili non sia possibile escludere inequivocabilmente un potenziale di pericolo o di abuso.
6    La procedura è retta per analogia dalle disposizioni relative al controllo di sicurezza di base secondo l'articolo 30 lettera a LSIn232. Se contemporaneamente deve essere eseguito un controllo di sicurezza di base anche per altri motivi, le due procedure sono riunite.233
7    Le autorità della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni, i medici, i cappellani, gli psicologi, gli assistenti sociali e i membri dei servizi d'assistenza dell'esercito sono liberati dal segreto d'ufficio o dal segreto professionale se si tratta di comunicare ai servizi competenti del DDPS qualsiasi segno o indizio ai sensi del capoverso 1 o un corrispondente sospetto.234
8    I terzi possono comunicare ai servizi competenti del DDPS, indicandone i motivi, qualsiasi segno o indizio ai sensi del capoverso 1 o un corrispondente sospetto.
LM prevede che lo Stato maggiore di condotta dell'esercito può: (lett. a) chiedere rapporti di polizia e rapporti di condotta militari, (lett. b) consultare il casellario giudiziale, atti di causa e atti relativi all'esecuzione delle pene, (lett. c) chiedere estratti del registro esecuzioni e fallimenti, nonché consultare atti relativi a esecuzioni e fallimenti, nonché (lett. d) esigere, senza il consenso della persona interessata, la valutazione del potenziale di violenza mediante un controllo di sicurezza relativo alle persone. L'art. 113 cpv. 2
SR 510.10 Legge federale del 3 febbraio 1995 sull'esercito e sull'amministrazione militare (Legge militare, LM) - Legge militare
LM Art. 113 Arma personale - 1 A un militare non può essere consegnata l'arma personale se sussistono seri segni o indizi che:
1    A un militare non può essere consegnata l'arma personale se sussistono seri segni o indizi che:
a  questi possa esporre a pericolo se stesso o terzi con l'arma personale;
b  questi o terzi possano abusare dell'arma personale.
2    Se si manifestano segni o indizi ai sensi del capoverso 1 dopo che l'arma personale è stata consegnata, la stessa è immediatamente ritirata al militare.
3    Il DDPS esamina se sussistono segni o indizi ai sensi del capoverso 1:
a  prima della prevista consegna dell'arma personale;
b  dopo la segnalazione di un corrispondente sospetto;
c  prima che al militare sia ceduta in proprietà l'arma personale.
4    A tale scopo il DDPS può, senza il consenso della persona interessata:
a  chiedere rapporti di polizia e rapporti di condotta militari;
b  consultare il casellario giudiziale, atti di causa e atti relativi all'esecuzione delle pene;
c  chiedere estratti dei registri esecuzioni e fallimenti, nonché consultare atti relativi a esecuzioni e fallimenti;
d  chiedere a un'autorità di controllo della Confederazione di valutare il potenziale di pericolo o di abuso.
5    Per valutare il potenziale di pericolo o di abuso, l'autorità di controllo della Confederazione può:
a  consultare i dati conformemente ai capoversi 3 lettera b, 7 e 8;
b  chiedere estratti dei registri esecuzioni e fallimenti, nonché consultare atti relativi a esecuzioni e fallimenti;
c  consultare il casellario giudiziale, il sistema per il trattamento dei dati relativi alla protezione dello Stato e il Registro nazionale di polizia;
d  chiedere alle competenti autorità penali e d'esecuzione penale informazioni e atti relativi a procedimenti penali in corso, conclusi o abbandonati, e all'esecuzione delle pene;
e  interrogare la persona interessata e terzi, qualora in base ai dati disponibili non sia possibile escludere inequivocabilmente un potenziale di pericolo o di abuso.
6    La procedura è retta per analogia dalle disposizioni relative al controllo di sicurezza di base secondo l'articolo 30 lettera a LSIn232. Se contemporaneamente deve essere eseguito un controllo di sicurezza di base anche per altri motivi, le due procedure sono riunite.233
7    Le autorità della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni, i medici, i cappellani, gli psicologi, gli assistenti sociali e i membri dei servizi d'assistenza dell'esercito sono liberati dal segreto d'ufficio o dal segreto professionale se si tratta di comunicare ai servizi competenti del DDPS qualsiasi segno o indizio ai sensi del capoverso 1 o un corrispondente sospetto.234
8    I terzi possono comunicare ai servizi competenti del DDPS, indicandone i motivi, qualsiasi segno o indizio ai sensi del capoverso 1 o un corrispondente sospetto.
LM precisa poi che le autorità della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni, i medici e gli psicologi sono liberati dal segreto d'ufficio o dal segreto professionale se si tratta di comunicare ai servizi competenti del DDPS qualsiasi segno o indizio serio che un militare possa mettere in pericolo se stesso o terzi con l'arma personale o se vi sono altri segni o indizi di un incombente abuso dell'arma personale da parte del militare o di terzi.

4.1.4

4.1.4.1 Anche l'interpretazione di disposizioni del diritto pubblico si basa sui metodi usuali di interpretazione delle norme di legge, ovvero l'interpretazione letterale, sistematica, teleologica e storica (cfr. André Moser/Michael Beusch/Lorenz Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2a ed. 2013, n. 2.180 segg.). Per costante giurisprudenza federale (cfr. DTF 137 V 273 consid. 4.2) la legge è da interpretare in primo luogo procedendo dalla sua lettera (interpretazione letterale). Tale interpretazione si fonda sul significato letterale, il senso del termine e l'uso che viene fatto del medesimo nella lingua (cfr. Moser/Beusch/Kneubühler, op. cit., n. 2.183), le tre versioni linguistiche essendo, di principio, equivalenti (cfr. DTF 135 IV 113 consid. 2.4.2 con rinvii). Tuttavia, se il testo non è perfettamente chiaro, se più interpretazioni del medesimo sono possibili, deve essere ricercata la vera portata della norma, prendendo in considerazione tutti gli elementi d'interpretazione, in particolare lo scopo della disposizione, il suo spirito nonché i valori sui quali essa trova fondamento (interpretazione teleolo-gica). Pure di rilievo è il senso che essa assume nel proprio contesto (interpretazione sistematica; cfr. DTF 135 II 78 consid. 2.2; 135 V 153 consid. 4.1; 134 I 184 consid. 5.1; 134 II 249 consid. 2.3). I lavori preparatori, segnatamente laddove una disposizione non è chiara oppure si presta a diverse interpretazioni, costituiscono un mezzo valido per determinarne il senso ed evitare così di incorrere in interpretazioni erronee (interpretazione storica). Soprattutto nel caso di disposizioni recenti, la volontà storica dell'autore della norma non può essere ignorata se ha trovato espressione nel testo oggetto d'interpretazione (cfr. DTF 134 V 170 consid. 4.1 con rinvii). Occorre prendere la decisione material-mente corretta nel contesto normativo, orientandosi verso un risultato soddisfacente sotto il profilo della ratio legis. Il Tribunale federale non privilegia un criterio d'interpretazione in particolare; per accedere al senso di una norma preferisce, pragmaticamente, ispirarsi a un pluralismo interpretativo (cfr. DTF 135 III 483 consid. 5.1). Se sono possibili più interpretazioni, dà la preferenza a quella che meglio si concilia con la Cost. (cfr. DTF 131 II 562 consid. 3.5; 131 II 710 consid. 4.1; 130 II 65 consid. 4.2). In ogni caso, giusta l'art. 190
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999
Cost. Art. 190 Diritto determinante - Le leggi federali e il diritto internazionale sono determinanti per il Tribunale federale e per le altre autorità incaricate dell'applicazione del diritto.
Cost., sia il Tribunale federale che il Tribunale amministrativo federale sono tenuti ad applicare le leggi federali (cfr. [tra le tante] sentenza del TAF A-817/2013 del 7 ottobre 2013 consid. 4.6 con rinvii).

4.1.4.2 L'interpretazione della legge può condurre alla constatazione di una lacuna. Una lacuna pura (o lacuna propria, chiamata anche lacuna in senso proprio) presuppone che il legislatore si sia astenuto dal regola-mentare un punto che avrebbe invero dovuto esserlo e che nessun'altra soluzione emerga dal testo o dall'interpretazione della legge. In altre parole, una lacuna pura, ovvero non voluta dal legislatore, sussiste laddove la legge non fornisce una risposta a una questione che si pone ineluttabilmente (cfr. DTF 131 II 562 consid. 3.5 con rinvii; Scolari, op. cit., n. 213 con rinvii; Zen-Ruffinen, op. cit., n. 115). Se invece il legislatore ha volontariamente rinunciato a codificare una situazione che non richiedeva necessariamente un suo intervento, tale omissione equivale ad un silenzio qualificato. La lacuna impropria (chiamata anche lacuna in senso improprio), si caratterizza invece per il fatto che la legge offre sì una risposta, ma che se si rivela insoddisfacente (cfr. DTF 131 II 562 consid. 3.5 con rinvii). In tal caso vi è un difetto della norma, ossia una mancanza di una regola desiderabile, che sarebbe opportuno o necessario correggere (cfr. Scolari, op. cit., n. 216 con rinvii; Zen-Ruffinen, op. cit., n. 118). Secondo costante giurisprudenza, soltanto una lacuna propria può tuttavia essere colmata dal giudice. In tale caso, il giudice colma la lacuna, ispirandosi allo scopo della legge per completarla in maniera adeguata e limitandosi a quanto necessario per statuire nel caso concreto (cfr. DTF 105 Ib 94 consid. 6b/bb; Zen-Ruffinen, op. cit., n. 116). In presenza di una lacuna impropria, il giudice deve invece astenersi dal porvi rimedio, quand'anche essa risultasse da una svista del legislatore, la sua correzione essendo - secondo la concezione tradizionale derivante segnatamente dal principio della separazione dei poteri - di principio proibita, salvo nel caso in cui il fatto d'invocare il senso della norma considerato determinante non sia costitutivo di un abuso di diritto o addirittura di una violazione della Costituzione (cfr. DTF 131 II 562 consid. 3.5 con rinvii; 130 V 472 consid. 7 con rinvii; sentenza del TF 2C_818/2009 del 9 luglio 2010 consid. 4.2; Scolari, op. cit., n. 216 con rinvii).

4.1.5

4.1.5.1 L'art. 113
SR 510.10 Legge federale del 3 febbraio 1995 sull'esercito e sull'amministrazione militare (Legge militare, LM) - Legge militare
LM Art. 113 Arma personale - 1 A un militare non può essere consegnata l'arma personale se sussistono seri segni o indizi che:
1    A un militare non può essere consegnata l'arma personale se sussistono seri segni o indizi che:
a  questi possa esporre a pericolo se stesso o terzi con l'arma personale;
b  questi o terzi possano abusare dell'arma personale.
2    Se si manifestano segni o indizi ai sensi del capoverso 1 dopo che l'arma personale è stata consegnata, la stessa è immediatamente ritirata al militare.
3    Il DDPS esamina se sussistono segni o indizi ai sensi del capoverso 1:
a  prima della prevista consegna dell'arma personale;
b  dopo la segnalazione di un corrispondente sospetto;
c  prima che al militare sia ceduta in proprietà l'arma personale.
4    A tale scopo il DDPS può, senza il consenso della persona interessata:
a  chiedere rapporti di polizia e rapporti di condotta militari;
b  consultare il casellario giudiziale, atti di causa e atti relativi all'esecuzione delle pene;
c  chiedere estratti dei registri esecuzioni e fallimenti, nonché consultare atti relativi a esecuzioni e fallimenti;
d  chiedere a un'autorità di controllo della Confederazione di valutare il potenziale di pericolo o di abuso.
5    Per valutare il potenziale di pericolo o di abuso, l'autorità di controllo della Confederazione può:
a  consultare i dati conformemente ai capoversi 3 lettera b, 7 e 8;
b  chiedere estratti dei registri esecuzioni e fallimenti, nonché consultare atti relativi a esecuzioni e fallimenti;
c  consultare il casellario giudiziale, il sistema per il trattamento dei dati relativi alla protezione dello Stato e il Registro nazionale di polizia;
d  chiedere alle competenti autorità penali e d'esecuzione penale informazioni e atti relativi a procedimenti penali in corso, conclusi o abbandonati, e all'esecuzione delle pene;
e  interrogare la persona interessata e terzi, qualora in base ai dati disponibili non sia possibile escludere inequivocabilmente un potenziale di pericolo o di abuso.
6    La procedura è retta per analogia dalle disposizioni relative al controllo di sicurezza di base secondo l'articolo 30 lettera a LSIn232. Se contemporaneamente deve essere eseguito un controllo di sicurezza di base anche per altri motivi, le due procedure sono riunite.233
7    Le autorità della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni, i medici, i cappellani, gli psicologi, gli assistenti sociali e i membri dei servizi d'assistenza dell'esercito sono liberati dal segreto d'ufficio o dal segreto professionale se si tratta di comunicare ai servizi competenti del DDPS qualsiasi segno o indizio ai sensi del capoverso 1 o un corrispondente sospetto.234
8    I terzi possono comunicare ai servizi competenti del DDPS, indicandone i motivi, qualsiasi segno o indizio ai sensi del capoverso 1 o un corrispondente sospetto.
LM, la cui sistematica e formulazione nelle tre lingue nazionali (italiano, francese e tedesco) non è di facile comprensione, è stato introdotto nell'ambito della revisione della LM (cfr. Messaggio del Consiglio federale del 19 agosto 2009 relativo alla modifica della legge militare [FF 2009 5137]), durante le discussioni parlamentari, allo scopo di creare la base legale affinché le autorità competenti dispongano dei necessari strumenti per poter valutare nella maniera la più affidabile possibile, la sussistenza di motivi d'impedimento alla cessione dell'arma e prevenire in tal modo l'abuso dell'arma di servizio, proteggendo sia la popolazione che l'utente stesso (cfr. Boll. Uff. 2010 N 244 seg.; Boll. Uff. 2009 S 1257). Per le persone soggette all'obbligo di leva, la sussistenza di un motivo d'impedimento alla cessione dell'arma personale, ha inoltre per conseguenza che l'interessato sarà dichiarato inabile al servizio militare (cfr. art. 13 cpv. 1
SR 510.10 Legge federale del 3 febbraio 1995 sull'esercito e sull'amministrazione militare (Legge militare, LM) - Legge militare
LM Art. 113 Arma personale - 1 A un militare non può essere consegnata l'arma personale se sussistono seri segni o indizi che:
1    A un militare non può essere consegnata l'arma personale se sussistono seri segni o indizi che:
a  questi possa esporre a pericolo se stesso o terzi con l'arma personale;
b  questi o terzi possano abusare dell'arma personale.
2    Se si manifestano segni o indizi ai sensi del capoverso 1 dopo che l'arma personale è stata consegnata, la stessa è immediatamente ritirata al militare.
3    Il DDPS esamina se sussistono segni o indizi ai sensi del capoverso 1:
a  prima della prevista consegna dell'arma personale;
b  dopo la segnalazione di un corrispondente sospetto;
c  prima che al militare sia ceduta in proprietà l'arma personale.
4    A tale scopo il DDPS può, senza il consenso della persona interessata:
a  chiedere rapporti di polizia e rapporti di condotta militari;
b  consultare il casellario giudiziale, atti di causa e atti relativi all'esecuzione delle pene;
c  chiedere estratti dei registri esecuzioni e fallimenti, nonché consultare atti relativi a esecuzioni e fallimenti;
d  chiedere a un'autorità di controllo della Confederazione di valutare il potenziale di pericolo o di abuso.
5    Per valutare il potenziale di pericolo o di abuso, l'autorità di controllo della Confederazione può:
a  consultare i dati conformemente ai capoversi 3 lettera b, 7 e 8;
b  chiedere estratti dei registri esecuzioni e fallimenti, nonché consultare atti relativi a esecuzioni e fallimenti;
c  consultare il casellario giudiziale, il sistema per il trattamento dei dati relativi alla protezione dello Stato e il Registro nazionale di polizia;
d  chiedere alle competenti autorità penali e d'esecuzione penale informazioni e atti relativi a procedimenti penali in corso, conclusi o abbandonati, e all'esecuzione delle pene;
e  interrogare la persona interessata e terzi, qualora in base ai dati disponibili non sia possibile escludere inequivocabilmente un potenziale di pericolo o di abuso.
6    La procedura è retta per analogia dalle disposizioni relative al controllo di sicurezza di base secondo l'articolo 30 lettera a LSIn232. Se contemporaneamente deve essere eseguito un controllo di sicurezza di base anche per altri motivi, le due procedure sono riunite.233
7    Le autorità della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni, i medici, i cappellani, gli psicologi, gli assistenti sociali e i membri dei servizi d'assistenza dell'esercito sono liberati dal segreto d'ufficio o dal segreto professionale se si tratta di comunicare ai servizi competenti del DDPS qualsiasi segno o indizio ai sensi del capoverso 1 o un corrispondente sospetto.234
8    I terzi possono comunicare ai servizi competenti del DDPS, indicandone i motivi, qualsiasi segno o indizio ai sensi del capoverso 1 o un corrispondente sospetto.
dell'ordinanza del 10 aprile 2002 sul reclutamento [OREC, RS 511.11]; cfr. sentenze del TAF A-5673/2012 del 12 dicembre 2013 consid. 4.1 con rinvii; A-4738/2012 del 10 dicembre 2013 consid. 4.1 con rinvii). Ciò premesso, gli strumenti disposti dal cpv. 1 e cpv. 2 dell'art. 113
SR 510.10 Legge federale del 3 febbraio 1995 sull'esercito e sull'amministrazione militare (Legge militare, LM) - Legge militare
LM Art. 113 Arma personale - 1 A un militare non può essere consegnata l'arma personale se sussistono seri segni o indizi che:
1    A un militare non può essere consegnata l'arma personale se sussistono seri segni o indizi che:
a  questi possa esporre a pericolo se stesso o terzi con l'arma personale;
b  questi o terzi possano abusare dell'arma personale.
2    Se si manifestano segni o indizi ai sensi del capoverso 1 dopo che l'arma personale è stata consegnata, la stessa è immediatamente ritirata al militare.
3    Il DDPS esamina se sussistono segni o indizi ai sensi del capoverso 1:
a  prima della prevista consegna dell'arma personale;
b  dopo la segnalazione di un corrispondente sospetto;
c  prima che al militare sia ceduta in proprietà l'arma personale.
4    A tale scopo il DDPS può, senza il consenso della persona interessata:
a  chiedere rapporti di polizia e rapporti di condotta militari;
b  consultare il casellario giudiziale, atti di causa e atti relativi all'esecuzione delle pene;
c  chiedere estratti dei registri esecuzioni e fallimenti, nonché consultare atti relativi a esecuzioni e fallimenti;
d  chiedere a un'autorità di controllo della Confederazione di valutare il potenziale di pericolo o di abuso.
5    Per valutare il potenziale di pericolo o di abuso, l'autorità di controllo della Confederazione può:
a  consultare i dati conformemente ai capoversi 3 lettera b, 7 e 8;
b  chiedere estratti dei registri esecuzioni e fallimenti, nonché consultare atti relativi a esecuzioni e fallimenti;
c  consultare il casellario giudiziale, il sistema per il trattamento dei dati relativi alla protezione dello Stato e il Registro nazionale di polizia;
d  chiedere alle competenti autorità penali e d'esecuzione penale informazioni e atti relativi a procedimenti penali in corso, conclusi o abbandonati, e all'esecuzione delle pene;
e  interrogare la persona interessata e terzi, qualora in base ai dati disponibili non sia possibile escludere inequivocabilmente un potenziale di pericolo o di abuso.
6    La procedura è retta per analogia dalle disposizioni relative al controllo di sicurezza di base secondo l'articolo 30 lettera a LSIn232. Se contemporaneamente deve essere eseguito un controllo di sicurezza di base anche per altri motivi, le due procedure sono riunite.233
7    Le autorità della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni, i medici, i cappellani, gli psicologi, gli assistenti sociali e i membri dei servizi d'assistenza dell'esercito sono liberati dal segreto d'ufficio o dal segreto professionale se si tratta di comunicare ai servizi competenti del DDPS qualsiasi segno o indizio ai sensi del capoverso 1 o un corrispondente sospetto.234
8    I terzi possono comunicare ai servizi competenti del DDPS, indicandone i motivi, qualsiasi segno o indizio ai sensi del capoverso 1 o un corrispondente sospetto.
LM, visto lo scopo perseguito dalla norma, nell'ottica del legislatore, risultano complementari e concernono chiaramente l'esame dei motivi d'impedimento per la cessione dell'arma personale (cfr. Boll. Uff. 2009 S 1257, in particolare intervento di Hans Hess). Ciò posto, a parte qualche spiegazione in merito allo scopo ricercato con l'introduzione di tale norma nei relativi processi verbali, sia nei lavori preparatori che nella legge stessa difetta qualsiasi ulteriore precisazione in merito all'applicazione dei due predetti cpv. 1 e 2.

4.1.5.2 Per quanto attiene all'art. 113 cpv. 1
SR 510.10 Legge federale del 3 febbraio 1995 sull'esercito e sull'amministrazione militare (Legge militare, LM) - Legge militare
LM Art. 113 Arma personale - 1 A un militare non può essere consegnata l'arma personale se sussistono seri segni o indizi che:
1    A un militare non può essere consegnata l'arma personale se sussistono seri segni o indizi che:
a  questi possa esporre a pericolo se stesso o terzi con l'arma personale;
b  questi o terzi possano abusare dell'arma personale.
2    Se si manifestano segni o indizi ai sensi del capoverso 1 dopo che l'arma personale è stata consegnata, la stessa è immediatamente ritirata al militare.
3    Il DDPS esamina se sussistono segni o indizi ai sensi del capoverso 1:
a  prima della prevista consegna dell'arma personale;
b  dopo la segnalazione di un corrispondente sospetto;
c  prima che al militare sia ceduta in proprietà l'arma personale.
4    A tale scopo il DDPS può, senza il consenso della persona interessata:
a  chiedere rapporti di polizia e rapporti di condotta militari;
b  consultare il casellario giudiziale, atti di causa e atti relativi all'esecuzione delle pene;
c  chiedere estratti dei registri esecuzioni e fallimenti, nonché consultare atti relativi a esecuzioni e fallimenti;
d  chiedere a un'autorità di controllo della Confederazione di valutare il potenziale di pericolo o di abuso.
5    Per valutare il potenziale di pericolo o di abuso, l'autorità di controllo della Confederazione può:
a  consultare i dati conformemente ai capoversi 3 lettera b, 7 e 8;
b  chiedere estratti dei registri esecuzioni e fallimenti, nonché consultare atti relativi a esecuzioni e fallimenti;
c  consultare il casellario giudiziale, il sistema per il trattamento dei dati relativi alla protezione dello Stato e il Registro nazionale di polizia;
d  chiedere alle competenti autorità penali e d'esecuzione penale informazioni e atti relativi a procedimenti penali in corso, conclusi o abbandonati, e all'esecuzione delle pene;
e  interrogare la persona interessata e terzi, qualora in base ai dati disponibili non sia possibile escludere inequivocabilmente un potenziale di pericolo o di abuso.
6    La procedura è retta per analogia dalle disposizioni relative al controllo di sicurezza di base secondo l'articolo 30 lettera a LSIn232. Se contemporaneamente deve essere eseguito un controllo di sicurezza di base anche per altri motivi, le due procedure sono riunite.233
7    Le autorità della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni, i medici, i cappellani, gli psicologi, gli assistenti sociali e i membri dei servizi d'assistenza dell'esercito sono liberati dal segreto d'ufficio o dal segreto professionale se si tratta di comunicare ai servizi competenti del DDPS qualsiasi segno o indizio ai sensi del capoverso 1 o un corrispondente sospetto.234
8    I terzi possono comunicare ai servizi competenti del DDPS, indicandone i motivi, qualsiasi segno o indizio ai sensi del capoverso 1 o un corrispondente sospetto.
LM, lo scrivente Tribunale ha già avuto modo di precisare il margine di applicazione del controllo di sicurezza relativo alle persone ai sensi della lett. d, e meglio che lo stesso è limitato (cifra 1) da un lato, alla consultazione del casellario giudiziale informatizzato, del sistema per il trattamento dei dati relativi alla protezione dello Stato, del Registro nazionale di polizia, nonché la domanda di informazioni alle competenti autorità di perseguimento penale sui procedimenti penali in corso, conclusi o sospesi; (cifra 2) dall'altro lato all'interrogazione della persona interessata se quest'ultima è registrata in uno dei registri di cui alla cifra 1 e per questo motivo il servizio specializzato per i controlli di sicurezza relativi alle persone ha l'intenzione di rifiutare la dichiarazione di sicurezza (cfr. sentenze del TAF A-5673/2012 del 12 dicembre 2013 consid. 4.1 con rinvii; A-4738/2012 del 10 dicembre 2013 consid. 4.1 con rinvii). Di principio dunque, ai sensi di detta norma, se dalle iscrizioni non risulta alcunché, non si procederà all'audizione personale.

4.1.5.3 Se da un lato l'art. 113 cpv. 1
SR 510.10 Legge federale del 3 febbraio 1995 sull'esercito e sull'amministrazione militare (Legge militare, LM) - Legge militare
LM Art. 113 Arma personale - 1 A un militare non può essere consegnata l'arma personale se sussistono seri segni o indizi che:
1    A un militare non può essere consegnata l'arma personale se sussistono seri segni o indizi che:
a  questi possa esporre a pericolo se stesso o terzi con l'arma personale;
b  questi o terzi possano abusare dell'arma personale.
2    Se si manifestano segni o indizi ai sensi del capoverso 1 dopo che l'arma personale è stata consegnata, la stessa è immediatamente ritirata al militare.
3    Il DDPS esamina se sussistono segni o indizi ai sensi del capoverso 1:
a  prima della prevista consegna dell'arma personale;
b  dopo la segnalazione di un corrispondente sospetto;
c  prima che al militare sia ceduta in proprietà l'arma personale.
4    A tale scopo il DDPS può, senza il consenso della persona interessata:
a  chiedere rapporti di polizia e rapporti di condotta militari;
b  consultare il casellario giudiziale, atti di causa e atti relativi all'esecuzione delle pene;
c  chiedere estratti dei registri esecuzioni e fallimenti, nonché consultare atti relativi a esecuzioni e fallimenti;
d  chiedere a un'autorità di controllo della Confederazione di valutare il potenziale di pericolo o di abuso.
5    Per valutare il potenziale di pericolo o di abuso, l'autorità di controllo della Confederazione può:
a  consultare i dati conformemente ai capoversi 3 lettera b, 7 e 8;
b  chiedere estratti dei registri esecuzioni e fallimenti, nonché consultare atti relativi a esecuzioni e fallimenti;
c  consultare il casellario giudiziale, il sistema per il trattamento dei dati relativi alla protezione dello Stato e il Registro nazionale di polizia;
d  chiedere alle competenti autorità penali e d'esecuzione penale informazioni e atti relativi a procedimenti penali in corso, conclusi o abbandonati, e all'esecuzione delle pene;
e  interrogare la persona interessata e terzi, qualora in base ai dati disponibili non sia possibile escludere inequivocabilmente un potenziale di pericolo o di abuso.
6    La procedura è retta per analogia dalle disposizioni relative al controllo di sicurezza di base secondo l'articolo 30 lettera a LSIn232. Se contemporaneamente deve essere eseguito un controllo di sicurezza di base anche per altri motivi, le due procedure sono riunite.233
7    Le autorità della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni, i medici, i cappellani, gli psicologi, gli assistenti sociali e i membri dei servizi d'assistenza dell'esercito sono liberati dal segreto d'ufficio o dal segreto professionale se si tratta di comunicare ai servizi competenti del DDPS qualsiasi segno o indizio ai sensi del capoverso 1 o un corrispondente sospetto.234
8    I terzi possono comunicare ai servizi competenti del DDPS, indicandone i motivi, qualsiasi segno o indizio ai sensi del capoverso 1 o un corrispondente sospetto.
LM, come visto, permette allo Stato maggiore di condotta dell'esercito di valutare il potenziale di violenza sulla scorta di quanto risultante da determinati registri, ricorrendo, a determinate condizioni, ad un controllo di sicurezza relativo alle persone, d'altro canto l'art. 113 cpv. 2
SR 510.10 Legge federale del 3 febbraio 1995 sull'esercito e sull'amministrazione militare (Legge militare, LM) - Legge militare
LM Art. 113 Arma personale - 1 A un militare non può essere consegnata l'arma personale se sussistono seri segni o indizi che:
1    A un militare non può essere consegnata l'arma personale se sussistono seri segni o indizi che:
a  questi possa esporre a pericolo se stesso o terzi con l'arma personale;
b  questi o terzi possano abusare dell'arma personale.
2    Se si manifestano segni o indizi ai sensi del capoverso 1 dopo che l'arma personale è stata consegnata, la stessa è immediatamente ritirata al militare.
3    Il DDPS esamina se sussistono segni o indizi ai sensi del capoverso 1:
a  prima della prevista consegna dell'arma personale;
b  dopo la segnalazione di un corrispondente sospetto;
c  prima che al militare sia ceduta in proprietà l'arma personale.
4    A tale scopo il DDPS può, senza il consenso della persona interessata:
a  chiedere rapporti di polizia e rapporti di condotta militari;
b  consultare il casellario giudiziale, atti di causa e atti relativi all'esecuzione delle pene;
c  chiedere estratti dei registri esecuzioni e fallimenti, nonché consultare atti relativi a esecuzioni e fallimenti;
d  chiedere a un'autorità di controllo della Confederazione di valutare il potenziale di pericolo o di abuso.
5    Per valutare il potenziale di pericolo o di abuso, l'autorità di controllo della Confederazione può:
a  consultare i dati conformemente ai capoversi 3 lettera b, 7 e 8;
b  chiedere estratti dei registri esecuzioni e fallimenti, nonché consultare atti relativi a esecuzioni e fallimenti;
c  consultare il casellario giudiziale, il sistema per il trattamento dei dati relativi alla protezione dello Stato e il Registro nazionale di polizia;
d  chiedere alle competenti autorità penali e d'esecuzione penale informazioni e atti relativi a procedimenti penali in corso, conclusi o abbandonati, e all'esecuzione delle pene;
e  interrogare la persona interessata e terzi, qualora in base ai dati disponibili non sia possibile escludere inequivocabilmente un potenziale di pericolo o di abuso.
6    La procedura è retta per analogia dalle disposizioni relative al controllo di sicurezza di base secondo l'articolo 30 lettera a LSIn232. Se contemporaneamente deve essere eseguito un controllo di sicurezza di base anche per altri motivi, le due procedure sono riunite.233
7    Le autorità della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni, i medici, i cappellani, gli psicologi, gli assistenti sociali e i membri dei servizi d'assistenza dell'esercito sono liberati dal segreto d'ufficio o dal segreto professionale se si tratta di comunicare ai servizi competenti del DDPS qualsiasi segno o indizio ai sensi del capoverso 1 o un corrispondente sospetto.234
8    I terzi possono comunicare ai servizi competenti del DDPS, indicandone i motivi, qualsiasi segno o indizio ai sensi del capoverso 1 o un corrispondente sospetto.
LM permette invece a determinate autorità nonché ai medici e psicologi di comunicare (in francese "communiquer", in tedesco "melden") al DDPS qualsiasi segno o indizio serio che un militare possa mettere in pericolo se stesso o terzi con l'arma personale, o se vi sono altri segni o indizi di un incombente abuso dell'arma personale da parte del militare o di terzi. Poiché quanto disposto dall'art. 113 cpv. 1
SR 510.10 Legge federale del 3 febbraio 1995 sull'esercito e sull'amministrazione militare (Legge militare, LM) - Legge militare
LM Art. 113 Arma personale - 1 A un militare non può essere consegnata l'arma personale se sussistono seri segni o indizi che:
1    A un militare non può essere consegnata l'arma personale se sussistono seri segni o indizi che:
a  questi possa esporre a pericolo se stesso o terzi con l'arma personale;
b  questi o terzi possano abusare dell'arma personale.
2    Se si manifestano segni o indizi ai sensi del capoverso 1 dopo che l'arma personale è stata consegnata, la stessa è immediatamente ritirata al militare.
3    Il DDPS esamina se sussistono segni o indizi ai sensi del capoverso 1:
a  prima della prevista consegna dell'arma personale;
b  dopo la segnalazione di un corrispondente sospetto;
c  prima che al militare sia ceduta in proprietà l'arma personale.
4    A tale scopo il DDPS può, senza il consenso della persona interessata:
a  chiedere rapporti di polizia e rapporti di condotta militari;
b  consultare il casellario giudiziale, atti di causa e atti relativi all'esecuzione delle pene;
c  chiedere estratti dei registri esecuzioni e fallimenti, nonché consultare atti relativi a esecuzioni e fallimenti;
d  chiedere a un'autorità di controllo della Confederazione di valutare il potenziale di pericolo o di abuso.
5    Per valutare il potenziale di pericolo o di abuso, l'autorità di controllo della Confederazione può:
a  consultare i dati conformemente ai capoversi 3 lettera b, 7 e 8;
b  chiedere estratti dei registri esecuzioni e fallimenti, nonché consultare atti relativi a esecuzioni e fallimenti;
c  consultare il casellario giudiziale, il sistema per il trattamento dei dati relativi alla protezione dello Stato e il Registro nazionale di polizia;
d  chiedere alle competenti autorità penali e d'esecuzione penale informazioni e atti relativi a procedimenti penali in corso, conclusi o abbandonati, e all'esecuzione delle pene;
e  interrogare la persona interessata e terzi, qualora in base ai dati disponibili non sia possibile escludere inequivocabilmente un potenziale di pericolo o di abuso.
6    La procedura è retta per analogia dalle disposizioni relative al controllo di sicurezza di base secondo l'articolo 30 lettera a LSIn232. Se contemporaneamente deve essere eseguito un controllo di sicurezza di base anche per altri motivi, le due procedure sono riunite.233
7    Le autorità della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni, i medici, i cappellani, gli psicologi, gli assistenti sociali e i membri dei servizi d'assistenza dell'esercito sono liberati dal segreto d'ufficio o dal segreto professionale se si tratta di comunicare ai servizi competenti del DDPS qualsiasi segno o indizio ai sensi del capoverso 1 o un corrispondente sospetto.234
8    I terzi possono comunicare ai servizi competenti del DDPS, indicandone i motivi, qualsiasi segno o indizio ai sensi del capoverso 1 o un corrispondente sospetto.
LM da solo non basta per prevenire ogni abuso dell'arma, il legislatore ha concepito l'art. 113 cpv. 2
SR 510.10 Legge federale del 3 febbraio 1995 sull'esercito e sull'amministrazione militare (Legge militare, LM) - Legge militare
LM Art. 113 Arma personale - 1 A un militare non può essere consegnata l'arma personale se sussistono seri segni o indizi che:
1    A un militare non può essere consegnata l'arma personale se sussistono seri segni o indizi che:
a  questi possa esporre a pericolo se stesso o terzi con l'arma personale;
b  questi o terzi possano abusare dell'arma personale.
2    Se si manifestano segni o indizi ai sensi del capoverso 1 dopo che l'arma personale è stata consegnata, la stessa è immediatamente ritirata al militare.
3    Il DDPS esamina se sussistono segni o indizi ai sensi del capoverso 1:
a  prima della prevista consegna dell'arma personale;
b  dopo la segnalazione di un corrispondente sospetto;
c  prima che al militare sia ceduta in proprietà l'arma personale.
4    A tale scopo il DDPS può, senza il consenso della persona interessata:
a  chiedere rapporti di polizia e rapporti di condotta militari;
b  consultare il casellario giudiziale, atti di causa e atti relativi all'esecuzione delle pene;
c  chiedere estratti dei registri esecuzioni e fallimenti, nonché consultare atti relativi a esecuzioni e fallimenti;
d  chiedere a un'autorità di controllo della Confederazione di valutare il potenziale di pericolo o di abuso.
5    Per valutare il potenziale di pericolo o di abuso, l'autorità di controllo della Confederazione può:
a  consultare i dati conformemente ai capoversi 3 lettera b, 7 e 8;
b  chiedere estratti dei registri esecuzioni e fallimenti, nonché consultare atti relativi a esecuzioni e fallimenti;
c  consultare il casellario giudiziale, il sistema per il trattamento dei dati relativi alla protezione dello Stato e il Registro nazionale di polizia;
d  chiedere alle competenti autorità penali e d'esecuzione penale informazioni e atti relativi a procedimenti penali in corso, conclusi o abbandonati, e all'esecuzione delle pene;
e  interrogare la persona interessata e terzi, qualora in base ai dati disponibili non sia possibile escludere inequivocabilmente un potenziale di pericolo o di abuso.
6    La procedura è retta per analogia dalle disposizioni relative al controllo di sicurezza di base secondo l'articolo 30 lettera a LSIn232. Se contemporaneamente deve essere eseguito un controllo di sicurezza di base anche per altri motivi, le due procedure sono riunite.233
7    Le autorità della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni, i medici, i cappellani, gli psicologi, gli assistenti sociali e i membri dei servizi d'assistenza dell'esercito sono liberati dal segreto d'ufficio o dal segreto professionale se si tratta di comunicare ai servizi competenti del DDPS qualsiasi segno o indizio ai sensi del capoverso 1 o un corrispondente sospetto.234
8    I terzi possono comunicare ai servizi competenti del DDPS, indicandone i motivi, qualsiasi segno o indizio ai sensi del capoverso 1 o un corrispondente sospetto.
LM quale base legale per la segnalazione da parte di determinate persone di ogni indizio e segno serio di potenziale abuso dell'arma (cfr. Boll. Uff. 2009 S 1257, in particolare intervento di Hans Hess). A mente dello scrivente Tribunale, tale segnalazione andrebbe fatta indipendentemente dalla sussistenza di una iscrizione o meno nei registri/documenti di cui all'art. 113 cpv. 1 lett. a
SR 510.10 Legge federale del 3 febbraio 1995 sull'esercito e sull'amministrazione militare (Legge militare, LM) - Legge militare
LM Art. 113 Arma personale - 1 A un militare non può essere consegnata l'arma personale se sussistono seri segni o indizi che:
1    A un militare non può essere consegnata l'arma personale se sussistono seri segni o indizi che:
a  questi possa esporre a pericolo se stesso o terzi con l'arma personale;
b  questi o terzi possano abusare dell'arma personale.
2    Se si manifestano segni o indizi ai sensi del capoverso 1 dopo che l'arma personale è stata consegnata, la stessa è immediatamente ritirata al militare.
3    Il DDPS esamina se sussistono segni o indizi ai sensi del capoverso 1:
a  prima della prevista consegna dell'arma personale;
b  dopo la segnalazione di un corrispondente sospetto;
c  prima che al militare sia ceduta in proprietà l'arma personale.
4    A tale scopo il DDPS può, senza il consenso della persona interessata:
a  chiedere rapporti di polizia e rapporti di condotta militari;
b  consultare il casellario giudiziale, atti di causa e atti relativi all'esecuzione delle pene;
c  chiedere estratti dei registri esecuzioni e fallimenti, nonché consultare atti relativi a esecuzioni e fallimenti;
d  chiedere a un'autorità di controllo della Confederazione di valutare il potenziale di pericolo o di abuso.
5    Per valutare il potenziale di pericolo o di abuso, l'autorità di controllo della Confederazione può:
a  consultare i dati conformemente ai capoversi 3 lettera b, 7 e 8;
b  chiedere estratti dei registri esecuzioni e fallimenti, nonché consultare atti relativi a esecuzioni e fallimenti;
c  consultare il casellario giudiziale, il sistema per il trattamento dei dati relativi alla protezione dello Stato e il Registro nazionale di polizia;
d  chiedere alle competenti autorità penali e d'esecuzione penale informazioni e atti relativi a procedimenti penali in corso, conclusi o abbandonati, e all'esecuzione delle pene;
e  interrogare la persona interessata e terzi, qualora in base ai dati disponibili non sia possibile escludere inequivocabilmente un potenziale di pericolo o di abuso.
6    La procedura è retta per analogia dalle disposizioni relative al controllo di sicurezza di base secondo l'articolo 30 lettera a LSIn232. Se contemporaneamente deve essere eseguito un controllo di sicurezza di base anche per altri motivi, le due procedure sono riunite.233
7    Le autorità della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni, i medici, i cappellani, gli psicologi, gli assistenti sociali e i membri dei servizi d'assistenza dell'esercito sono liberati dal segreto d'ufficio o dal segreto professionale se si tratta di comunicare ai servizi competenti del DDPS qualsiasi segno o indizio ai sensi del capoverso 1 o un corrispondente sospetto.234
8    I terzi possono comunicare ai servizi competenti del DDPS, indicandone i motivi, qualsiasi segno o indizio ai sensi del capoverso 1 o un corrispondente sospetto.
-d LM. Ciò appare logico e sensato, se si considera che il solo fatto di figurare in un registro di per sé non significa ancora che un terzo presenti un potenziale rischio di abuso dell'arma; viceversa, il solo fatto di non figurarci di per sé non permette di escludere a priori siffatto rischio. Per prevenire ogni potenziale abuso dell'arma, è dunque importante garantire un controllo il più ampio possibile del potenziale di violenza in rapporto all'uso dell'arma, non soltanto al momento del reclutamento ma anche all'infuori dello stesso, prima e dopo, da qui la sinergia e complementarietà dei due strumenti iscritti nei cpv. 1 e 2 dell'art. 113
SR 510.10 Legge federale del 3 febbraio 1995 sull'esercito e sull'amministrazione militare (Legge militare, LM) - Legge militare
LM Art. 113 Arma personale - 1 A un militare non può essere consegnata l'arma personale se sussistono seri segni o indizi che:
1    A un militare non può essere consegnata l'arma personale se sussistono seri segni o indizi che:
a  questi possa esporre a pericolo se stesso o terzi con l'arma personale;
b  questi o terzi possano abusare dell'arma personale.
2    Se si manifestano segni o indizi ai sensi del capoverso 1 dopo che l'arma personale è stata consegnata, la stessa è immediatamente ritirata al militare.
3    Il DDPS esamina se sussistono segni o indizi ai sensi del capoverso 1:
a  prima della prevista consegna dell'arma personale;
b  dopo la segnalazione di un corrispondente sospetto;
c  prima che al militare sia ceduta in proprietà l'arma personale.
4    A tale scopo il DDPS può, senza il consenso della persona interessata:
a  chiedere rapporti di polizia e rapporti di condotta militari;
b  consultare il casellario giudiziale, atti di causa e atti relativi all'esecuzione delle pene;
c  chiedere estratti dei registri esecuzioni e fallimenti, nonché consultare atti relativi a esecuzioni e fallimenti;
d  chiedere a un'autorità di controllo della Confederazione di valutare il potenziale di pericolo o di abuso.
5    Per valutare il potenziale di pericolo o di abuso, l'autorità di controllo della Confederazione può:
a  consultare i dati conformemente ai capoversi 3 lettera b, 7 e 8;
b  chiedere estratti dei registri esecuzioni e fallimenti, nonché consultare atti relativi a esecuzioni e fallimenti;
c  consultare il casellario giudiziale, il sistema per il trattamento dei dati relativi alla protezione dello Stato e il Registro nazionale di polizia;
d  chiedere alle competenti autorità penali e d'esecuzione penale informazioni e atti relativi a procedimenti penali in corso, conclusi o abbandonati, e all'esecuzione delle pene;
e  interrogare la persona interessata e terzi, qualora in base ai dati disponibili non sia possibile escludere inequivocabilmente un potenziale di pericolo o di abuso.
6    La procedura è retta per analogia dalle disposizioni relative al controllo di sicurezza di base secondo l'articolo 30 lettera a LSIn232. Se contemporaneamente deve essere eseguito un controllo di sicurezza di base anche per altri motivi, le due procedure sono riunite.233
7    Le autorità della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni, i medici, i cappellani, gli psicologi, gli assistenti sociali e i membri dei servizi d'assistenza dell'esercito sono liberati dal segreto d'ufficio o dal segreto professionale se si tratta di comunicare ai servizi competenti del DDPS qualsiasi segno o indizio ai sensi del capoverso 1 o un corrispondente sospetto.234
8    I terzi possono comunicare ai servizi competenti del DDPS, indicandone i motivi, qualsiasi segno o indizio ai sensi del capoverso 1 o un corrispondente sospetto.
LM.

4.1.5.4 Orbene, lo scrivente Tribunale non può che constatare come la legge sia silente in merito alle conseguenze della segnalazione da parte di un'autorità o di un medico/psicologo di indizi o segni di possibile abuso dell'arma ai sensi dell'art. 113 cpv. 2
SR 510.10 Legge federale del 3 febbraio 1995 sull'esercito e sull'amministrazione militare (Legge militare, LM) - Legge militare
LM Art. 113 Arma personale - 1 A un militare non può essere consegnata l'arma personale se sussistono seri segni o indizi che:
1    A un militare non può essere consegnata l'arma personale se sussistono seri segni o indizi che:
a  questi possa esporre a pericolo se stesso o terzi con l'arma personale;
b  questi o terzi possano abusare dell'arma personale.
2    Se si manifestano segni o indizi ai sensi del capoverso 1 dopo che l'arma personale è stata consegnata, la stessa è immediatamente ritirata al militare.
3    Il DDPS esamina se sussistono segni o indizi ai sensi del capoverso 1:
a  prima della prevista consegna dell'arma personale;
b  dopo la segnalazione di un corrispondente sospetto;
c  prima che al militare sia ceduta in proprietà l'arma personale.
4    A tale scopo il DDPS può, senza il consenso della persona interessata:
a  chiedere rapporti di polizia e rapporti di condotta militari;
b  consultare il casellario giudiziale, atti di causa e atti relativi all'esecuzione delle pene;
c  chiedere estratti dei registri esecuzioni e fallimenti, nonché consultare atti relativi a esecuzioni e fallimenti;
d  chiedere a un'autorità di controllo della Confederazione di valutare il potenziale di pericolo o di abuso.
5    Per valutare il potenziale di pericolo o di abuso, l'autorità di controllo della Confederazione può:
a  consultare i dati conformemente ai capoversi 3 lettera b, 7 e 8;
b  chiedere estratti dei registri esecuzioni e fallimenti, nonché consultare atti relativi a esecuzioni e fallimenti;
c  consultare il casellario giudiziale, il sistema per il trattamento dei dati relativi alla protezione dello Stato e il Registro nazionale di polizia;
d  chiedere alle competenti autorità penali e d'esecuzione penale informazioni e atti relativi a procedimenti penali in corso, conclusi o abbandonati, e all'esecuzione delle pene;
e  interrogare la persona interessata e terzi, qualora in base ai dati disponibili non sia possibile escludere inequivocabilmente un potenziale di pericolo o di abuso.
6    La procedura è retta per analogia dalle disposizioni relative al controllo di sicurezza di base secondo l'articolo 30 lettera a LSIn232. Se contemporaneamente deve essere eseguito un controllo di sicurezza di base anche per altri motivi, le due procedure sono riunite.233
7    Le autorità della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni, i medici, i cappellani, gli psicologi, gli assistenti sociali e i membri dei servizi d'assistenza dell'esercito sono liberati dal segreto d'ufficio o dal segreto professionale se si tratta di comunicare ai servizi competenti del DDPS qualsiasi segno o indizio ai sensi del capoverso 1 o un corrispondente sospetto.234
8    I terzi possono comunicare ai servizi competenti del DDPS, indicandone i motivi, qualsiasi segno o indizio ai sensi del capoverso 1 o un corrispondente sospetto.
LM. Non trattandosi a priori di un'omissione volontaria del legislatore (ovvero di un silenzio qualificato), o di una lacuna impropria, di fatto ci si trova confrontati ad una lacuna propria (cfr. consid. 4.4.1.2 del presente giudizio), che deve essere qui colmata nella misura necessaria alla risoluzione del presente litigio. In tale contesto, visto lo scopo perseguito dall'art. 113
SR 510.10 Legge federale del 3 febbraio 1995 sull'esercito e sull'amministrazione militare (Legge militare, LM) - Legge militare
LM Art. 113 Arma personale - 1 A un militare non può essere consegnata l'arma personale se sussistono seri segni o indizi che:
1    A un militare non può essere consegnata l'arma personale se sussistono seri segni o indizi che:
a  questi possa esporre a pericolo se stesso o terzi con l'arma personale;
b  questi o terzi possano abusare dell'arma personale.
2    Se si manifestano segni o indizi ai sensi del capoverso 1 dopo che l'arma personale è stata consegnata, la stessa è immediatamente ritirata al militare.
3    Il DDPS esamina se sussistono segni o indizi ai sensi del capoverso 1:
a  prima della prevista consegna dell'arma personale;
b  dopo la segnalazione di un corrispondente sospetto;
c  prima che al militare sia ceduta in proprietà l'arma personale.
4    A tale scopo il DDPS può, senza il consenso della persona interessata:
a  chiedere rapporti di polizia e rapporti di condotta militari;
b  consultare il casellario giudiziale, atti di causa e atti relativi all'esecuzione delle pene;
c  chiedere estratti dei registri esecuzioni e fallimenti, nonché consultare atti relativi a esecuzioni e fallimenti;
d  chiedere a un'autorità di controllo della Confederazione di valutare il potenziale di pericolo o di abuso.
5    Per valutare il potenziale di pericolo o di abuso, l'autorità di controllo della Confederazione può:
a  consultare i dati conformemente ai capoversi 3 lettera b, 7 e 8;
b  chiedere estratti dei registri esecuzioni e fallimenti, nonché consultare atti relativi a esecuzioni e fallimenti;
c  consultare il casellario giudiziale, il sistema per il trattamento dei dati relativi alla protezione dello Stato e il Registro nazionale di polizia;
d  chiedere alle competenti autorità penali e d'esecuzione penale informazioni e atti relativi a procedimenti penali in corso, conclusi o abbandonati, e all'esecuzione delle pene;
e  interrogare la persona interessata e terzi, qualora in base ai dati disponibili non sia possibile escludere inequivocabilmente un potenziale di pericolo o di abuso.
6    La procedura è retta per analogia dalle disposizioni relative al controllo di sicurezza di base secondo l'articolo 30 lettera a LSIn232. Se contemporaneamente deve essere eseguito un controllo di sicurezza di base anche per altri motivi, le due procedure sono riunite.233
7    Le autorità della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni, i medici, i cappellani, gli psicologi, gli assistenti sociali e i membri dei servizi d'assistenza dell'esercito sono liberati dal segreto d'ufficio o dal segreto professionale se si tratta di comunicare ai servizi competenti del DDPS qualsiasi segno o indizio ai sensi del capoverso 1 o un corrispondente sospetto.234
8    I terzi possono comunicare ai servizi competenti del DDPS, indicandone i motivi, qualsiasi segno o indizio ai sensi del capoverso 1 o un corrispondente sospetto.
LM (cfr. al riguardo consid. 4.1.5.1 del presente giudizio), in presenza di segni o indizi di potenziale abuso dell'arma ai sensi del cpv. 2, su segnalazione dell'autorità o dei medici/psicologi, appare logico e sensato ammettere che il Servizio specializzato possa procedere ad un controllo più approfondito, segnatamente mediante l'audizione del diretto interessato, al fine di accertare la sussistenza di motivi di impedimento alla cessione dell'arma o al suo possesso, prendendo se del caso i necessari provvedimenti (dichiarazione di rischio, ritiro dell'arma, ecc.). In effetti, a mente dello scrivente Tribunale, nella logica della predetta norma istituente due strumenti complementari per la prevenzione efficace di ogni abuso dell'arma di ordinanza, l'audizione personale del diretto interessato appare possibile e auspicabile non solo sulla base dell'art. 113 cpv. 1 lett. d
SR 510.10 Legge federale del 3 febbraio 1995 sull'esercito e sull'amministrazione militare (Legge militare, LM) - Legge militare
LM Art. 113 Arma personale - 1 A un militare non può essere consegnata l'arma personale se sussistono seri segni o indizi che:
1    A un militare non può essere consegnata l'arma personale se sussistono seri segni o indizi che:
a  questi possa esporre a pericolo se stesso o terzi con l'arma personale;
b  questi o terzi possano abusare dell'arma personale.
2    Se si manifestano segni o indizi ai sensi del capoverso 1 dopo che l'arma personale è stata consegnata, la stessa è immediatamente ritirata al militare.
3    Il DDPS esamina se sussistono segni o indizi ai sensi del capoverso 1:
a  prima della prevista consegna dell'arma personale;
b  dopo la segnalazione di un corrispondente sospetto;
c  prima che al militare sia ceduta in proprietà l'arma personale.
4    A tale scopo il DDPS può, senza il consenso della persona interessata:
a  chiedere rapporti di polizia e rapporti di condotta militari;
b  consultare il casellario giudiziale, atti di causa e atti relativi all'esecuzione delle pene;
c  chiedere estratti dei registri esecuzioni e fallimenti, nonché consultare atti relativi a esecuzioni e fallimenti;
d  chiedere a un'autorità di controllo della Confederazione di valutare il potenziale di pericolo o di abuso.
5    Per valutare il potenziale di pericolo o di abuso, l'autorità di controllo della Confederazione può:
a  consultare i dati conformemente ai capoversi 3 lettera b, 7 e 8;
b  chiedere estratti dei registri esecuzioni e fallimenti, nonché consultare atti relativi a esecuzioni e fallimenti;
c  consultare il casellario giudiziale, il sistema per il trattamento dei dati relativi alla protezione dello Stato e il Registro nazionale di polizia;
d  chiedere alle competenti autorità penali e d'esecuzione penale informazioni e atti relativi a procedimenti penali in corso, conclusi o abbandonati, e all'esecuzione delle pene;
e  interrogare la persona interessata e terzi, qualora in base ai dati disponibili non sia possibile escludere inequivocabilmente un potenziale di pericolo o di abuso.
6    La procedura è retta per analogia dalle disposizioni relative al controllo di sicurezza di base secondo l'articolo 30 lettera a LSIn232. Se contemporaneamente deve essere eseguito un controllo di sicurezza di base anche per altri motivi, le due procedure sono riunite.233
7    Le autorità della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni, i medici, i cappellani, gli psicologi, gli assistenti sociali e i membri dei servizi d'assistenza dell'esercito sono liberati dal segreto d'ufficio o dal segreto professionale se si tratta di comunicare ai servizi competenti del DDPS qualsiasi segno o indizio ai sensi del capoverso 1 o un corrispondente sospetto.234
8    I terzi possono comunicare ai servizi competenti del DDPS, indicandone i motivi, qualsiasi segno o indizio ai sensi del capoverso 1 o un corrispondente sospetto.
cifra 2 LM, ma anche sulla scorta dell'art. 113 cpv. 2
SR 510.10 Legge federale del 3 febbraio 1995 sull'esercito e sull'amministrazione militare (Legge militare, LM) - Legge militare
LM Art. 113 Arma personale - 1 A un militare non può essere consegnata l'arma personale se sussistono seri segni o indizi che:
1    A un militare non può essere consegnata l'arma personale se sussistono seri segni o indizi che:
a  questi possa esporre a pericolo se stesso o terzi con l'arma personale;
b  questi o terzi possano abusare dell'arma personale.
2    Se si manifestano segni o indizi ai sensi del capoverso 1 dopo che l'arma personale è stata consegnata, la stessa è immediatamente ritirata al militare.
3    Il DDPS esamina se sussistono segni o indizi ai sensi del capoverso 1:
a  prima della prevista consegna dell'arma personale;
b  dopo la segnalazione di un corrispondente sospetto;
c  prima che al militare sia ceduta in proprietà l'arma personale.
4    A tale scopo il DDPS può, senza il consenso della persona interessata:
a  chiedere rapporti di polizia e rapporti di condotta militari;
b  consultare il casellario giudiziale, atti di causa e atti relativi all'esecuzione delle pene;
c  chiedere estratti dei registri esecuzioni e fallimenti, nonché consultare atti relativi a esecuzioni e fallimenti;
d  chiedere a un'autorità di controllo della Confederazione di valutare il potenziale di pericolo o di abuso.
5    Per valutare il potenziale di pericolo o di abuso, l'autorità di controllo della Confederazione può:
a  consultare i dati conformemente ai capoversi 3 lettera b, 7 e 8;
b  chiedere estratti dei registri esecuzioni e fallimenti, nonché consultare atti relativi a esecuzioni e fallimenti;
c  consultare il casellario giudiziale, il sistema per il trattamento dei dati relativi alla protezione dello Stato e il Registro nazionale di polizia;
d  chiedere alle competenti autorità penali e d'esecuzione penale informazioni e atti relativi a procedimenti penali in corso, conclusi o abbandonati, e all'esecuzione delle pene;
e  interrogare la persona interessata e terzi, qualora in base ai dati disponibili non sia possibile escludere inequivocabilmente un potenziale di pericolo o di abuso.
6    La procedura è retta per analogia dalle disposizioni relative al controllo di sicurezza di base secondo l'articolo 30 lettera a LSIn232. Se contemporaneamente deve essere eseguito un controllo di sicurezza di base anche per altri motivi, le due procedure sono riunite.233
7    Le autorità della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni, i medici, i cappellani, gli psicologi, gli assistenti sociali e i membri dei servizi d'assistenza dell'esercito sono liberati dal segreto d'ufficio o dal segreto professionale se si tratta di comunicare ai servizi competenti del DDPS qualsiasi segno o indizio ai sensi del capoverso 1 o un corrispondente sospetto.234
8    I terzi possono comunicare ai servizi competenti del DDPS, indicandone i motivi, qualsiasi segno o indizio ai sensi del capoverso 1 o un corrispondente sospetto.
LM nella misura in cui, ad esempio, dal controllo medico e psicologico al momento del reclutamento dovessero risultare dei segni o indizi di possibile abuso dell'arma. Non va infatti dimenticato che, nella valutazione del rischio di abuso dell'arma, va tenuto conto della situazione globale del diretto interessato (cfr. consid. 4.1.6 che segue). Resta ben inteso, che un eventuale controllo a seguito di una segnalazione ai sensi dell'art. 113 cpv. 2
SR 510.10 Legge federale del 3 febbraio 1995 sull'esercito e sull'amministrazione militare (Legge militare, LM) - Legge militare
LM Art. 113 Arma personale - 1 A un militare non può essere consegnata l'arma personale se sussistono seri segni o indizi che:
1    A un militare non può essere consegnata l'arma personale se sussistono seri segni o indizi che:
a  questi possa esporre a pericolo se stesso o terzi con l'arma personale;
b  questi o terzi possano abusare dell'arma personale.
2    Se si manifestano segni o indizi ai sensi del capoverso 1 dopo che l'arma personale è stata consegnata, la stessa è immediatamente ritirata al militare.
3    Il DDPS esamina se sussistono segni o indizi ai sensi del capoverso 1:
a  prima della prevista consegna dell'arma personale;
b  dopo la segnalazione di un corrispondente sospetto;
c  prima che al militare sia ceduta in proprietà l'arma personale.
4    A tale scopo il DDPS può, senza il consenso della persona interessata:
a  chiedere rapporti di polizia e rapporti di condotta militari;
b  consultare il casellario giudiziale, atti di causa e atti relativi all'esecuzione delle pene;
c  chiedere estratti dei registri esecuzioni e fallimenti, nonché consultare atti relativi a esecuzioni e fallimenti;
d  chiedere a un'autorità di controllo della Confederazione di valutare il potenziale di pericolo o di abuso.
5    Per valutare il potenziale di pericolo o di abuso, l'autorità di controllo della Confederazione può:
a  consultare i dati conformemente ai capoversi 3 lettera b, 7 e 8;
b  chiedere estratti dei registri esecuzioni e fallimenti, nonché consultare atti relativi a esecuzioni e fallimenti;
c  consultare il casellario giudiziale, il sistema per il trattamento dei dati relativi alla protezione dello Stato e il Registro nazionale di polizia;
d  chiedere alle competenti autorità penali e d'esecuzione penale informazioni e atti relativi a procedimenti penali in corso, conclusi o abbandonati, e all'esecuzione delle pene;
e  interrogare la persona interessata e terzi, qualora in base ai dati disponibili non sia possibile escludere inequivocabilmente un potenziale di pericolo o di abuso.
6    La procedura è retta per analogia dalle disposizioni relative al controllo di sicurezza di base secondo l'articolo 30 lettera a LSIn232. Se contemporaneamente deve essere eseguito un controllo di sicurezza di base anche per altri motivi, le due procedure sono riunite.233
7    Le autorità della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni, i medici, i cappellani, gli psicologi, gli assistenti sociali e i membri dei servizi d'assistenza dell'esercito sono liberati dal segreto d'ufficio o dal segreto professionale se si tratta di comunicare ai servizi competenti del DDPS qualsiasi segno o indizio ai sensi del capoverso 1 o un corrispondente sospetto.234
8    I terzi possono comunicare ai servizi competenti del DDPS, indicandone i motivi, qualsiasi segno o indizio ai sensi del capoverso 1 o un corrispondente sospetto.
LM, deve rimanere circoscritto al solo accertamento dei motivi di impedimento alla cessione dell'arma, rispettivamente al suo possesso. In nessun caso, l'art. 113 cpv. 2
SR 510.10 Legge federale del 3 febbraio 1995 sull'esercito e sull'amministrazione militare (Legge militare, LM) - Legge militare
LM Art. 113 Arma personale - 1 A un militare non può essere consegnata l'arma personale se sussistono seri segni o indizi che:
1    A un militare non può essere consegnata l'arma personale se sussistono seri segni o indizi che:
a  questi possa esporre a pericolo se stesso o terzi con l'arma personale;
b  questi o terzi possano abusare dell'arma personale.
2    Se si manifestano segni o indizi ai sensi del capoverso 1 dopo che l'arma personale è stata consegnata, la stessa è immediatamente ritirata al militare.
3    Il DDPS esamina se sussistono segni o indizi ai sensi del capoverso 1:
a  prima della prevista consegna dell'arma personale;
b  dopo la segnalazione di un corrispondente sospetto;
c  prima che al militare sia ceduta in proprietà l'arma personale.
4    A tale scopo il DDPS può, senza il consenso della persona interessata:
a  chiedere rapporti di polizia e rapporti di condotta militari;
b  consultare il casellario giudiziale, atti di causa e atti relativi all'esecuzione delle pene;
c  chiedere estratti dei registri esecuzioni e fallimenti, nonché consultare atti relativi a esecuzioni e fallimenti;
d  chiedere a un'autorità di controllo della Confederazione di valutare il potenziale di pericolo o di abuso.
5    Per valutare il potenziale di pericolo o di abuso, l'autorità di controllo della Confederazione può:
a  consultare i dati conformemente ai capoversi 3 lettera b, 7 e 8;
b  chiedere estratti dei registri esecuzioni e fallimenti, nonché consultare atti relativi a esecuzioni e fallimenti;
c  consultare il casellario giudiziale, il sistema per il trattamento dei dati relativi alla protezione dello Stato e il Registro nazionale di polizia;
d  chiedere alle competenti autorità penali e d'esecuzione penale informazioni e atti relativi a procedimenti penali in corso, conclusi o abbandonati, e all'esecuzione delle pene;
e  interrogare la persona interessata e terzi, qualora in base ai dati disponibili non sia possibile escludere inequivocabilmente un potenziale di pericolo o di abuso.
6    La procedura è retta per analogia dalle disposizioni relative al controllo di sicurezza di base secondo l'articolo 30 lettera a LSIn232. Se contemporaneamente deve essere eseguito un controllo di sicurezza di base anche per altri motivi, le due procedure sono riunite.233
7    Le autorità della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni, i medici, i cappellani, gli psicologi, gli assistenti sociali e i membri dei servizi d'assistenza dell'esercito sono liberati dal segreto d'ufficio o dal segreto professionale se si tratta di comunicare ai servizi competenti del DDPS qualsiasi segno o indizio ai sensi del capoverso 1 o un corrispondente sospetto.234
8    I terzi possono comunicare ai servizi competenti del DDPS, indicandone i motivi, qualsiasi segno o indizio ai sensi del capoverso 1 o un corrispondente sospetto.
LM può infatti costituire una base legale per estendere il controllo di sicurezza relativo alle persone al di là di quanto sancito all'art. 113 cpv. 1 lett. d
SR 510.10 Legge federale del 3 febbraio 1995 sull'esercito e sull'amministrazione militare (Legge militare, LM) - Legge militare
LM Art. 113 Arma personale - 1 A un militare non può essere consegnata l'arma personale se sussistono seri segni o indizi che:
1    A un militare non può essere consegnata l'arma personale se sussistono seri segni o indizi che:
a  questi possa esporre a pericolo se stesso o terzi con l'arma personale;
b  questi o terzi possano abusare dell'arma personale.
2    Se si manifestano segni o indizi ai sensi del capoverso 1 dopo che l'arma personale è stata consegnata, la stessa è immediatamente ritirata al militare.
3    Il DDPS esamina se sussistono segni o indizi ai sensi del capoverso 1:
a  prima della prevista consegna dell'arma personale;
b  dopo la segnalazione di un corrispondente sospetto;
c  prima che al militare sia ceduta in proprietà l'arma personale.
4    A tale scopo il DDPS può, senza il consenso della persona interessata:
a  chiedere rapporti di polizia e rapporti di condotta militari;
b  consultare il casellario giudiziale, atti di causa e atti relativi all'esecuzione delle pene;
c  chiedere estratti dei registri esecuzioni e fallimenti, nonché consultare atti relativi a esecuzioni e fallimenti;
d  chiedere a un'autorità di controllo della Confederazione di valutare il potenziale di pericolo o di abuso.
5    Per valutare il potenziale di pericolo o di abuso, l'autorità di controllo della Confederazione può:
a  consultare i dati conformemente ai capoversi 3 lettera b, 7 e 8;
b  chiedere estratti dei registri esecuzioni e fallimenti, nonché consultare atti relativi a esecuzioni e fallimenti;
c  consultare il casellario giudiziale, il sistema per il trattamento dei dati relativi alla protezione dello Stato e il Registro nazionale di polizia;
d  chiedere alle competenti autorità penali e d'esecuzione penale informazioni e atti relativi a procedimenti penali in corso, conclusi o abbandonati, e all'esecuzione delle pene;
e  interrogare la persona interessata e terzi, qualora in base ai dati disponibili non sia possibile escludere inequivocabilmente un potenziale di pericolo o di abuso.
6    La procedura è retta per analogia dalle disposizioni relative al controllo di sicurezza di base secondo l'articolo 30 lettera a LSIn232. Se contemporaneamente deve essere eseguito un controllo di sicurezza di base anche per altri motivi, le due procedure sono riunite.233
7    Le autorità della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni, i medici, i cappellani, gli psicologi, gli assistenti sociali e i membri dei servizi d'assistenza dell'esercito sono liberati dal segreto d'ufficio o dal segreto professionale se si tratta di comunicare ai servizi competenti del DDPS qualsiasi segno o indizio ai sensi del capoverso 1 o un corrispondente sospetto.234
8    I terzi possono comunicare ai servizi competenti del DDPS, indicandone i motivi, qualsiasi segno o indizio ai sensi del capoverso 1 o un corrispondente sospetto.
LM, ciò che esclude un controllo di sicurezza relativo alle persone ex LMSI.

4.1.6 Spetta al Servizio specializzato valutare, per ogni singolo caso, ciò che può costituire un potenziale di violenza, tenuto conto di tutti gli elementi oggettivi pertinenti del caso concreto. Al riguardo, è necessario accontentarsi di una certa probabilità. In altre parole, spetta al Servizio specializzato stabilire una prognosi sull'eventuale rischio che l'interessato potrebbe far correre se l'esercito dovesse cedergli un'arma di ordinanza, fondandosi sulle conclusioni tecniche derivanti dalle diverse informazioni raccolte e dai fattori legati alla persona stessa. Nella valutazione del rischio, l'autorità inferiore non deve tenere conto soltanto dei fatti comprovati ("harte" Fakten), bensì anche di quei fatti accertati in maniera sufficiente e ragionevolmente idonei a fondare il potenziale di violenza messo in evidenza (cfr. sentenze del TAF A-5673/2012 del 12 dicembre 2013 consid. 4.2 con rinvii; A-6907/2011 del 17 giugno 2013 consid. 6.3). L'autorità inferiore può infatti fondarsi sulla somma di più fonti di rischio considerate nel loro insieme, quand'anche la sussistenza di un rischio dovesse essere negata se ci si basasse sulle singole fonti di rischio. Nel valutare il potenziale di violenza di un interessato, è dunque determinante il suo comportamento globale, rispettivamente il suo stato psichico instabile (cfr. sentenze del TAF A-6907/2011 del 17 giugno 2013 consid. 6.3 con rinvii; A-5050/2011 del 12 gennaio 2012 consid. 5.3). In tale ottica appare dunque logico tenere conto anche degli indizi e segni di potenziale abuso dell'arma comunicati dal servizio medico al momento del reclutamento, giusta l'art. 113 cpv. 2
SR 510.10 Legge federale del 3 febbraio 1995 sull'esercito e sull'amministrazione militare (Legge militare, LM) - Legge militare
LM Art. 113 Arma personale - 1 A un militare non può essere consegnata l'arma personale se sussistono seri segni o indizi che:
1    A un militare non può essere consegnata l'arma personale se sussistono seri segni o indizi che:
a  questi possa esporre a pericolo se stesso o terzi con l'arma personale;
b  questi o terzi possano abusare dell'arma personale.
2    Se si manifestano segni o indizi ai sensi del capoverso 1 dopo che l'arma personale è stata consegnata, la stessa è immediatamente ritirata al militare.
3    Il DDPS esamina se sussistono segni o indizi ai sensi del capoverso 1:
a  prima della prevista consegna dell'arma personale;
b  dopo la segnalazione di un corrispondente sospetto;
c  prima che al militare sia ceduta in proprietà l'arma personale.
4    A tale scopo il DDPS può, senza il consenso della persona interessata:
a  chiedere rapporti di polizia e rapporti di condotta militari;
b  consultare il casellario giudiziale, atti di causa e atti relativi all'esecuzione delle pene;
c  chiedere estratti dei registri esecuzioni e fallimenti, nonché consultare atti relativi a esecuzioni e fallimenti;
d  chiedere a un'autorità di controllo della Confederazione di valutare il potenziale di pericolo o di abuso.
5    Per valutare il potenziale di pericolo o di abuso, l'autorità di controllo della Confederazione può:
a  consultare i dati conformemente ai capoversi 3 lettera b, 7 e 8;
b  chiedere estratti dei registri esecuzioni e fallimenti, nonché consultare atti relativi a esecuzioni e fallimenti;
c  consultare il casellario giudiziale, il sistema per il trattamento dei dati relativi alla protezione dello Stato e il Registro nazionale di polizia;
d  chiedere alle competenti autorità penali e d'esecuzione penale informazioni e atti relativi a procedimenti penali in corso, conclusi o abbandonati, e all'esecuzione delle pene;
e  interrogare la persona interessata e terzi, qualora in base ai dati disponibili non sia possibile escludere inequivocabilmente un potenziale di pericolo o di abuso.
6    La procedura è retta per analogia dalle disposizioni relative al controllo di sicurezza di base secondo l'articolo 30 lettera a LSIn232. Se contemporaneamente deve essere eseguito un controllo di sicurezza di base anche per altri motivi, le due procedure sono riunite.233
7    Le autorità della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni, i medici, i cappellani, gli psicologi, gli assistenti sociali e i membri dei servizi d'assistenza dell'esercito sono liberati dal segreto d'ufficio o dal segreto professionale se si tratta di comunicare ai servizi competenti del DDPS qualsiasi segno o indizio ai sensi del capoverso 1 o un corrispondente sospetto.234
8    I terzi possono comunicare ai servizi competenti del DDPS, indicandone i motivi, qualsiasi segno o indizio ai sensi del capoverso 1 o un corrispondente sospetto.
LM.

4.1.7 Per costante giurisprudenza, il Servizio specializzato dispone di un ampio potere di apprezzamento al momento in cui pronuncia la prognosi. Non spetta dunque allo scrivente Tribunale fornirgli delle indicazioni sul metodo da adottare per l'inchiesta amministrativa, tant'è che i mezzi a sua disposizione sono definiti dalla legge. Ciò precisato, nondimeno sussiste una violazione del diritto federale, allorquando il Servizio specializzato abusa del suo potere di apprezzamento, ovvero allorquando il potenziale di violenza viene fissato sulla scorta di criteri insostenibili, privi di pertinenza, oppure allorquando il Servizio specializzato emette una prognosi particolarmente scioccante, inspiegabile o severa. Il riserbo che s'impone allo scrivente Tribunale ha tuttavia per corollario l'obbligo, per il Servizio specializzato, di spiegare chiaramente, e se del caso brevemente, quali sono gli elementi a carico del rischio da lui ritenuti e per quali ragioni. Deve dunque indicare l'importanza rappresentata da ogni elemento preso in considerazione, di modo che l'autorità di ricorso possa, rispettando il suo potere di apprezzamento, seguire il suo ragionamento e controllare l'applicazione del diritto (cfr. sentenze del TAF A-5673/2012 del 12 dicembre 2013 consid. 5.2 con rinvii; A-6907/2011 del 17 giugno 2013 consid. 6.4 con rinvii).

4.2

4.2.1 Nel caso in esame, benché nel passato del ricorrente non figurino precedenti di particolare rilevanza e non vi sia prova inconfutabile del fatto ch'esso abbia mai commesso gravi atti illeciti, dopo segnalazione del reparto medico e psicologico del centro di reclutamento - in ragione del tatuaggio [di ispirazione fascista] (cfr. doc. A1a dell'incarto dell'autorità inferiore) - il Servizio specializzato ha ritenuto doveroso analizzare in modo più approfondito alcuni aspetti della sua vita privata convocandolo per l'audizione personale. In concreto, l'audizione personale è stata dunque ordinata non già a seguito di quanto risultato nei registri consultati ex art. 113 cpv. 1 lett. d
SR 510.10 Legge federale del 3 febbraio 1995 sull'esercito e sull'amministrazione militare (Legge militare, LM) - Legge militare
LM Art. 113 Arma personale - 1 A un militare non può essere consegnata l'arma personale se sussistono seri segni o indizi che:
1    A un militare non può essere consegnata l'arma personale se sussistono seri segni o indizi che:
a  questi possa esporre a pericolo se stesso o terzi con l'arma personale;
b  questi o terzi possano abusare dell'arma personale.
2    Se si manifestano segni o indizi ai sensi del capoverso 1 dopo che l'arma personale è stata consegnata, la stessa è immediatamente ritirata al militare.
3    Il DDPS esamina se sussistono segni o indizi ai sensi del capoverso 1:
a  prima della prevista consegna dell'arma personale;
b  dopo la segnalazione di un corrispondente sospetto;
c  prima che al militare sia ceduta in proprietà l'arma personale.
4    A tale scopo il DDPS può, senza il consenso della persona interessata:
a  chiedere rapporti di polizia e rapporti di condotta militari;
b  consultare il casellario giudiziale, atti di causa e atti relativi all'esecuzione delle pene;
c  chiedere estratti dei registri esecuzioni e fallimenti, nonché consultare atti relativi a esecuzioni e fallimenti;
d  chiedere a un'autorità di controllo della Confederazione di valutare il potenziale di pericolo o di abuso.
5    Per valutare il potenziale di pericolo o di abuso, l'autorità di controllo della Confederazione può:
a  consultare i dati conformemente ai capoversi 3 lettera b, 7 e 8;
b  chiedere estratti dei registri esecuzioni e fallimenti, nonché consultare atti relativi a esecuzioni e fallimenti;
c  consultare il casellario giudiziale, il sistema per il trattamento dei dati relativi alla protezione dello Stato e il Registro nazionale di polizia;
d  chiedere alle competenti autorità penali e d'esecuzione penale informazioni e atti relativi a procedimenti penali in corso, conclusi o abbandonati, e all'esecuzione delle pene;
e  interrogare la persona interessata e terzi, qualora in base ai dati disponibili non sia possibile escludere inequivocabilmente un potenziale di pericolo o di abuso.
6    La procedura è retta per analogia dalle disposizioni relative al controllo di sicurezza di base secondo l'articolo 30 lettera a LSIn232. Se contemporaneamente deve essere eseguito un controllo di sicurezza di base anche per altri motivi, le due procedure sono riunite.233
7    Le autorità della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni, i medici, i cappellani, gli psicologi, gli assistenti sociali e i membri dei servizi d'assistenza dell'esercito sono liberati dal segreto d'ufficio o dal segreto professionale se si tratta di comunicare ai servizi competenti del DDPS qualsiasi segno o indizio ai sensi del capoverso 1 o un corrispondente sospetto.234
8    I terzi possono comunicare ai servizi competenti del DDPS, indicandone i motivi, qualsiasi segno o indizio ai sensi del capoverso 1 o un corrispondente sospetto.
cifra 1 LM, bensì sulla base dell'art. 113 cpv. 2
SR 510.10 Legge federale del 3 febbraio 1995 sull'esercito e sull'amministrazione militare (Legge militare, LM) - Legge militare
LM Art. 113 Arma personale - 1 A un militare non può essere consegnata l'arma personale se sussistono seri segni o indizi che:
1    A un militare non può essere consegnata l'arma personale se sussistono seri segni o indizi che:
a  questi possa esporre a pericolo se stesso o terzi con l'arma personale;
b  questi o terzi possano abusare dell'arma personale.
2    Se si manifestano segni o indizi ai sensi del capoverso 1 dopo che l'arma personale è stata consegnata, la stessa è immediatamente ritirata al militare.
3    Il DDPS esamina se sussistono segni o indizi ai sensi del capoverso 1:
a  prima della prevista consegna dell'arma personale;
b  dopo la segnalazione di un corrispondente sospetto;
c  prima che al militare sia ceduta in proprietà l'arma personale.
4    A tale scopo il DDPS può, senza il consenso della persona interessata:
a  chiedere rapporti di polizia e rapporti di condotta militari;
b  consultare il casellario giudiziale, atti di causa e atti relativi all'esecuzione delle pene;
c  chiedere estratti dei registri esecuzioni e fallimenti, nonché consultare atti relativi a esecuzioni e fallimenti;
d  chiedere a un'autorità di controllo della Confederazione di valutare il potenziale di pericolo o di abuso.
5    Per valutare il potenziale di pericolo o di abuso, l'autorità di controllo della Confederazione può:
a  consultare i dati conformemente ai capoversi 3 lettera b, 7 e 8;
b  chiedere estratti dei registri esecuzioni e fallimenti, nonché consultare atti relativi a esecuzioni e fallimenti;
c  consultare il casellario giudiziale, il sistema per il trattamento dei dati relativi alla protezione dello Stato e il Registro nazionale di polizia;
d  chiedere alle competenti autorità penali e d'esecuzione penale informazioni e atti relativi a procedimenti penali in corso, conclusi o abbandonati, e all'esecuzione delle pene;
e  interrogare la persona interessata e terzi, qualora in base ai dati disponibili non sia possibile escludere inequivocabilmente un potenziale di pericolo o di abuso.
6    La procedura è retta per analogia dalle disposizioni relative al controllo di sicurezza di base secondo l'articolo 30 lettera a LSIn232. Se contemporaneamente deve essere eseguito un controllo di sicurezza di base anche per altri motivi, le due procedure sono riunite.233
7    Le autorità della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni, i medici, i cappellani, gli psicologi, gli assistenti sociali e i membri dei servizi d'assistenza dell'esercito sono liberati dal segreto d'ufficio o dal segreto professionale se si tratta di comunicare ai servizi competenti del DDPS qualsiasi segno o indizio ai sensi del capoverso 1 o un corrispondente sospetto.234
8    I terzi possono comunicare ai servizi competenti del DDPS, indicandone i motivi, qualsiasi segno o indizio ai sensi del capoverso 1 o un corrispondente sospetto.
LM. Orbene, a mente dello scrivente Tribunale, vista la complementarietà degli strumenti dei cpv. 1 e cpv. 2, nulla si oppone a che un siffatto controllo approfondito possa essere effettuato in base a degli indizi e segni di potenziale abuso dell'arma ai sensi dell'art. 113 cpv. 2
SR 510.10 Legge federale del 3 febbraio 1995 sull'esercito e sull'amministrazione militare (Legge militare, LM) - Legge militare
LM Art. 113 Arma personale - 1 A un militare non può essere consegnata l'arma personale se sussistono seri segni o indizi che:
1    A un militare non può essere consegnata l'arma personale se sussistono seri segni o indizi che:
a  questi possa esporre a pericolo se stesso o terzi con l'arma personale;
b  questi o terzi possano abusare dell'arma personale.
2    Se si manifestano segni o indizi ai sensi del capoverso 1 dopo che l'arma personale è stata consegnata, la stessa è immediatamente ritirata al militare.
3    Il DDPS esamina se sussistono segni o indizi ai sensi del capoverso 1:
a  prima della prevista consegna dell'arma personale;
b  dopo la segnalazione di un corrispondente sospetto;
c  prima che al militare sia ceduta in proprietà l'arma personale.
4    A tale scopo il DDPS può, senza il consenso della persona interessata:
a  chiedere rapporti di polizia e rapporti di condotta militari;
b  consultare il casellario giudiziale, atti di causa e atti relativi all'esecuzione delle pene;
c  chiedere estratti dei registri esecuzioni e fallimenti, nonché consultare atti relativi a esecuzioni e fallimenti;
d  chiedere a un'autorità di controllo della Confederazione di valutare il potenziale di pericolo o di abuso.
5    Per valutare il potenziale di pericolo o di abuso, l'autorità di controllo della Confederazione può:
a  consultare i dati conformemente ai capoversi 3 lettera b, 7 e 8;
b  chiedere estratti dei registri esecuzioni e fallimenti, nonché consultare atti relativi a esecuzioni e fallimenti;
c  consultare il casellario giudiziale, il sistema per il trattamento dei dati relativi alla protezione dello Stato e il Registro nazionale di polizia;
d  chiedere alle competenti autorità penali e d'esecuzione penale informazioni e atti relativi a procedimenti penali in corso, conclusi o abbandonati, e all'esecuzione delle pene;
e  interrogare la persona interessata e terzi, qualora in base ai dati disponibili non sia possibile escludere inequivocabilmente un potenziale di pericolo o di abuso.
6    La procedura è retta per analogia dalle disposizioni relative al controllo di sicurezza di base secondo l'articolo 30 lettera a LSIn232. Se contemporaneamente deve essere eseguito un controllo di sicurezza di base anche per altri motivi, le due procedure sono riunite.233
7    Le autorità della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni, i medici, i cappellani, gli psicologi, gli assistenti sociali e i membri dei servizi d'assistenza dell'esercito sono liberati dal segreto d'ufficio o dal segreto professionale se si tratta di comunicare ai servizi competenti del DDPS qualsiasi segno o indizio ai sensi del capoverso 1 o un corrispondente sospetto.234
8    I terzi possono comunicare ai servizi competenti del DDPS, indicandone i motivi, qualsiasi segno o indizio ai sensi del capoverso 1 o un corrispondente sospetto.
LM. La convocazione del ricorrente per un'audizione personale, al fine di chiarire le circostanze, in tale contesto appare dunque giustificata (cfr. consid. 4.1.5.4 del presente giudizio).

4.2.2 Altra è invece la questione dell'estensione della natura delle domande formulate durante l'audizione personale. Da un'analisi della registrazione audio dell'audizione personale (cfr. doc. A5 dell'incarto dell'autorità inferiore), ma anche della motivazione addotta nella decisione impugnata, appare infatti che il Servizio specializzato non si sia limitato alla semplice valutazione dei motivi di impedimento alla cessione dell'arma ai sensi dell'art. 113
SR 510.10 Legge federale del 3 febbraio 1995 sull'esercito e sull'amministrazione militare (Legge militare, LM) - Legge militare
LM Art. 113 Arma personale - 1 A un militare non può essere consegnata l'arma personale se sussistono seri segni o indizi che:
1    A un militare non può essere consegnata l'arma personale se sussistono seri segni o indizi che:
a  questi possa esporre a pericolo se stesso o terzi con l'arma personale;
b  questi o terzi possano abusare dell'arma personale.
2    Se si manifestano segni o indizi ai sensi del capoverso 1 dopo che l'arma personale è stata consegnata, la stessa è immediatamente ritirata al militare.
3    Il DDPS esamina se sussistono segni o indizi ai sensi del capoverso 1:
a  prima della prevista consegna dell'arma personale;
b  dopo la segnalazione di un corrispondente sospetto;
c  prima che al militare sia ceduta in proprietà l'arma personale.
4    A tale scopo il DDPS può, senza il consenso della persona interessata:
a  chiedere rapporti di polizia e rapporti di condotta militari;
b  consultare il casellario giudiziale, atti di causa e atti relativi all'esecuzione delle pene;
c  chiedere estratti dei registri esecuzioni e fallimenti, nonché consultare atti relativi a esecuzioni e fallimenti;
d  chiedere a un'autorità di controllo della Confederazione di valutare il potenziale di pericolo o di abuso.
5    Per valutare il potenziale di pericolo o di abuso, l'autorità di controllo della Confederazione può:
a  consultare i dati conformemente ai capoversi 3 lettera b, 7 e 8;
b  chiedere estratti dei registri esecuzioni e fallimenti, nonché consultare atti relativi a esecuzioni e fallimenti;
c  consultare il casellario giudiziale, il sistema per il trattamento dei dati relativi alla protezione dello Stato e il Registro nazionale di polizia;
d  chiedere alle competenti autorità penali e d'esecuzione penale informazioni e atti relativi a procedimenti penali in corso, conclusi o abbandonati, e all'esecuzione delle pene;
e  interrogare la persona interessata e terzi, qualora in base ai dati disponibili non sia possibile escludere inequivocabilmente un potenziale di pericolo o di abuso.
6    La procedura è retta per analogia dalle disposizioni relative al controllo di sicurezza di base secondo l'articolo 30 lettera a LSIn232. Se contemporaneamente deve essere eseguito un controllo di sicurezza di base anche per altri motivi, le due procedure sono riunite.233
7    Le autorità della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni, i medici, i cappellani, gli psicologi, gli assistenti sociali e i membri dei servizi d'assistenza dell'esercito sono liberati dal segreto d'ufficio o dal segreto professionale se si tratta di comunicare ai servizi competenti del DDPS qualsiasi segno o indizio ai sensi del capoverso 1 o un corrispondente sospetto.234
8    I terzi possono comunicare ai servizi competenti del DDPS, indicandone i motivi, qualsiasi segno o indizio ai sensi del capoverso 1 o un corrispondente sospetto.
LM, bensì si è spinto al di là dei limiti del predetto controllo, ponendo delle domande di rilievo della sicurezza interna e di un controllo di sicurezza ai sensi dell'art. 19
SR 120.4 Ordinanza del 4 marzo 2011 sui controlli di sicurezza relativi alle persone (OCSP)
OCSP Art. 11 Controllo di sicurezza ampliato
1    Il servizio specializzato CSP DDPS è competente per il controllo di sicurezza ampliato.
2    Sono sottoposti al controllo di sicurezza ampliato:
a  gli agenti della Confederazione e gli impiegati dei Cantoni che hanno regolarmente accesso a informazioni o materiale classificati SEGRETO;
abis  nell'ambito del sistema di gestione degli affari secondo l'ordinanza GEVER del 30 novembre 201215:
abis1  gli amministratori,
abis2  i registratori con pieni diritti d'accesso,
abis3  il personale dei fornitori di prestazioni e i terzi incaricati.
b  i militari e i militi della protezione civile nonché i terzi che hanno accesso a informazioni o materiale classificati SEGRETO;
c  le persone che hanno accesso alla zona protetta 3 di un impianto militare;
d  le persone che, in occasione del loro impiego all'estero, rappresentano la Svizzera nell'ambito di una missione ufficiale;
e  le persone che, in virtù di trattati internazionali, hanno accesso a informazioni o materiale classificati SEGRETO;
f  le persone che collaborano a compiti secondo la LMSI oppure a compiti di giustizia o polizia rilevanti per la sicurezza interna o esterna e che in tale ambito hanno regolarmente accesso a dati personali degni di particolare protezione, la cui divulgazione può pregiudicare gravemente i diritti individuali delle persone interessate;
g  in occasione del reclutamento, le persone soggette all'obbligo di leva previste per assumere funzioni con accesso:
g1  a informazioni o materiale classificati SEGRETO,
g2  alla zona protetta 3 di un impianto militare.
3    L'autorità di controllo rileva i dati ai sensi dell'articolo 20 capoverso 2 lettere a, b e d LMSI nonché i dati del Registro nazionale di polizia secondo l'ordinanza del 15 ottobre 200817 sul Registro nazionale di polizia.18
4    Può inoltre rilevare i dati ai sensi dell'articolo 20 capoverso 2 lettere c, e ed f LMSI e chiedere alla persona interessata di compilare il modulo «Ulteriori dati personali» se:19
a  la persona interessata figura in uno dei registri di cui all'articolo 20 capoverso 2 LMSI;
b  i dati disponibili per la valutazione sono insufficienti;
c  l'autorità di controllo dispone di ulteriori informazioni rilevanti in materia di sicurezza e per tale motivo ha intenzione di non emanare la decisione secondo l'articolo 22 capoverso 1 lettera a.
5    L'autorità di controllo valuta la persona interessata sulla base dei dati rilevati.
LMSI. Si noti ad esempio come le considerazioni dell'autorità inferiore in rapporto al valore mediatico e alla perdita di reputazione dell'esercito o al rischio di discriminazione dei commilitoni, siano tutte in rapporto ad un eventuale impiego del ricorrente nell'esercito e non già al solo potenziale affidamento dell'arma (cfr. punti 3.3 e 3.5 della decisione impugnata). Lo stesso vale altresì per quanto attiene alla proporzionalità della misura ordinata, ove l'autorità inferiore ha indicato che non solo l'affidamento dell'arma, ma anche l'impiego all'interno dell'esercito è collegato ad un elevato rischio per la sicurezza (cfr. punto 4 della decisione impugnata). Orbene, da un esame degli atti dell'incarto appare chiaramente che il qui ricorrente non era previsto per una funzione specifica all'interno dell'esercito ai sensi dell'art. 19
SR 120.4 Ordinanza del 4 marzo 2011 sui controlli di sicurezza relativi alle persone (OCSP)
OCSP Art. 11 Controllo di sicurezza ampliato
1    Il servizio specializzato CSP DDPS è competente per il controllo di sicurezza ampliato.
2    Sono sottoposti al controllo di sicurezza ampliato:
a  gli agenti della Confederazione e gli impiegati dei Cantoni che hanno regolarmente accesso a informazioni o materiale classificati SEGRETO;
abis  nell'ambito del sistema di gestione degli affari secondo l'ordinanza GEVER del 30 novembre 201215:
abis1  gli amministratori,
abis2  i registratori con pieni diritti d'accesso,
abis3  il personale dei fornitori di prestazioni e i terzi incaricati.
b  i militari e i militi della protezione civile nonché i terzi che hanno accesso a informazioni o materiale classificati SEGRETO;
c  le persone che hanno accesso alla zona protetta 3 di un impianto militare;
d  le persone che, in occasione del loro impiego all'estero, rappresentano la Svizzera nell'ambito di una missione ufficiale;
e  le persone che, in virtù di trattati internazionali, hanno accesso a informazioni o materiale classificati SEGRETO;
f  le persone che collaborano a compiti secondo la LMSI oppure a compiti di giustizia o polizia rilevanti per la sicurezza interna o esterna e che in tale ambito hanno regolarmente accesso a dati personali degni di particolare protezione, la cui divulgazione può pregiudicare gravemente i diritti individuali delle persone interessate;
g  in occasione del reclutamento, le persone soggette all'obbligo di leva previste per assumere funzioni con accesso:
g1  a informazioni o materiale classificati SEGRETO,
g2  alla zona protetta 3 di un impianto militare.
3    L'autorità di controllo rileva i dati ai sensi dell'articolo 20 capoverso 2 lettere a, b e d LMSI nonché i dati del Registro nazionale di polizia secondo l'ordinanza del 15 ottobre 200817 sul Registro nazionale di polizia.18
4    Può inoltre rilevare i dati ai sensi dell'articolo 20 capoverso 2 lettere c, e ed f LMSI e chiedere alla persona interessata di compilare il modulo «Ulteriori dati personali» se:19
a  la persona interessata figura in uno dei registri di cui all'articolo 20 capoverso 2 LMSI;
b  i dati disponibili per la valutazione sono insufficienti;
c  l'autorità di controllo dispone di ulteriori informazioni rilevanti in materia di sicurezza e per tale motivo ha intenzione di non emanare la decisione secondo l'articolo 22 capoverso 1 lettera a.
5    L'autorità di controllo valuta la persona interessata sulla base dei dati rilevati.
LMSI, ciò che esclude un controllo ai sensi di detta norma. Ne discende che in casu l'autorità inferiore ha eseguito a torto un controllo di sicurezza ai sensi della LMSI, così come giustamente rilevato dallo stesso ricorrente (cfr. consid. 4.1.2 del presente giudizio). Su questo punto il ricorso va pertanto accolto.

4.2.3 Ciò premesso, occorre ancora verificare - dal profilo materiale - la valutazione che l'autorità inferiore ha proposto sulla scorta dell'art. 113 cpv. 1 lett. d
SR 510.10 Legge federale del 3 febbraio 1995 sull'esercito e sull'amministrazione militare (Legge militare, LM) - Legge militare
LM Art. 113 Arma personale - 1 A un militare non può essere consegnata l'arma personale se sussistono seri segni o indizi che:
1    A un militare non può essere consegnata l'arma personale se sussistono seri segni o indizi che:
a  questi possa esporre a pericolo se stesso o terzi con l'arma personale;
b  questi o terzi possano abusare dell'arma personale.
2    Se si manifestano segni o indizi ai sensi del capoverso 1 dopo che l'arma personale è stata consegnata, la stessa è immediatamente ritirata al militare.
3    Il DDPS esamina se sussistono segni o indizi ai sensi del capoverso 1:
a  prima della prevista consegna dell'arma personale;
b  dopo la segnalazione di un corrispondente sospetto;
c  prima che al militare sia ceduta in proprietà l'arma personale.
4    A tale scopo il DDPS può, senza il consenso della persona interessata:
a  chiedere rapporti di polizia e rapporti di condotta militari;
b  consultare il casellario giudiziale, atti di causa e atti relativi all'esecuzione delle pene;
c  chiedere estratti dei registri esecuzioni e fallimenti, nonché consultare atti relativi a esecuzioni e fallimenti;
d  chiedere a un'autorità di controllo della Confederazione di valutare il potenziale di pericolo o di abuso.
5    Per valutare il potenziale di pericolo o di abuso, l'autorità di controllo della Confederazione può:
a  consultare i dati conformemente ai capoversi 3 lettera b, 7 e 8;
b  chiedere estratti dei registri esecuzioni e fallimenti, nonché consultare atti relativi a esecuzioni e fallimenti;
c  consultare il casellario giudiziale, il sistema per il trattamento dei dati relativi alla protezione dello Stato e il Registro nazionale di polizia;
d  chiedere alle competenti autorità penali e d'esecuzione penale informazioni e atti relativi a procedimenti penali in corso, conclusi o abbandonati, e all'esecuzione delle pene;
e  interrogare la persona interessata e terzi, qualora in base ai dati disponibili non sia possibile escludere inequivocabilmente un potenziale di pericolo o di abuso.
6    La procedura è retta per analogia dalle disposizioni relative al controllo di sicurezza di base secondo l'articolo 30 lettera a LSIn232. Se contemporaneamente deve essere eseguito un controllo di sicurezza di base anche per altri motivi, le due procedure sono riunite.233
7    Le autorità della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni, i medici, i cappellani, gli psicologi, gli assistenti sociali e i membri dei servizi d'assistenza dell'esercito sono liberati dal segreto d'ufficio o dal segreto professionale se si tratta di comunicare ai servizi competenti del DDPS qualsiasi segno o indizio ai sensi del capoverso 1 o un corrispondente sospetto.234
8    I terzi possono comunicare ai servizi competenti del DDPS, indicandone i motivi, qualsiasi segno o indizio ai sensi del capoverso 1 o un corrispondente sospetto.
LM, e meglio, se sulla base di quanto da lei accertato, è a giusta ragione che quest'ultima nella propria dichiarazione di rischio ha consigliato di non cedere l'arma personale al ricorrente.

4.2.3.1 Come detto, è sulla base della segnalazione del reparto medico e psicologico del centro di reclutamento, e meglio del tatuaggio [...] del ricorrente, che il Servizio specializzato ha provveduto ad un controllo di sicurezza relativo alle persone. Ciò ribadito, da un controllo dei relativi registri di cui all'art. 113 cpv. 1 lett. d
SR 510.10 Legge federale del 3 febbraio 1995 sull'esercito e sull'amministrazione militare (Legge militare, LM) - Legge militare
LM Art. 113 Arma personale - 1 A un militare non può essere consegnata l'arma personale se sussistono seri segni o indizi che:
1    A un militare non può essere consegnata l'arma personale se sussistono seri segni o indizi che:
a  questi possa esporre a pericolo se stesso o terzi con l'arma personale;
b  questi o terzi possano abusare dell'arma personale.
2    Se si manifestano segni o indizi ai sensi del capoverso 1 dopo che l'arma personale è stata consegnata, la stessa è immediatamente ritirata al militare.
3    Il DDPS esamina se sussistono segni o indizi ai sensi del capoverso 1:
a  prima della prevista consegna dell'arma personale;
b  dopo la segnalazione di un corrispondente sospetto;
c  prima che al militare sia ceduta in proprietà l'arma personale.
4    A tale scopo il DDPS può, senza il consenso della persona interessata:
a  chiedere rapporti di polizia e rapporti di condotta militari;
b  consultare il casellario giudiziale, atti di causa e atti relativi all'esecuzione delle pene;
c  chiedere estratti dei registri esecuzioni e fallimenti, nonché consultare atti relativi a esecuzioni e fallimenti;
d  chiedere a un'autorità di controllo della Confederazione di valutare il potenziale di pericolo o di abuso.
5    Per valutare il potenziale di pericolo o di abuso, l'autorità di controllo della Confederazione può:
a  consultare i dati conformemente ai capoversi 3 lettera b, 7 e 8;
b  chiedere estratti dei registri esecuzioni e fallimenti, nonché consultare atti relativi a esecuzioni e fallimenti;
c  consultare il casellario giudiziale, il sistema per il trattamento dei dati relativi alla protezione dello Stato e il Registro nazionale di polizia;
d  chiedere alle competenti autorità penali e d'esecuzione penale informazioni e atti relativi a procedimenti penali in corso, conclusi o abbandonati, e all'esecuzione delle pene;
e  interrogare la persona interessata e terzi, qualora in base ai dati disponibili non sia possibile escludere inequivocabilmente un potenziale di pericolo o di abuso.
6    La procedura è retta per analogia dalle disposizioni relative al controllo di sicurezza di base secondo l'articolo 30 lettera a LSIn232. Se contemporaneamente deve essere eseguito un controllo di sicurezza di base anche per altri motivi, le due procedure sono riunite.233
7    Le autorità della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni, i medici, i cappellani, gli psicologi, gli assistenti sociali e i membri dei servizi d'assistenza dell'esercito sono liberati dal segreto d'ufficio o dal segreto professionale se si tratta di comunicare ai servizi competenti del DDPS qualsiasi segno o indizio ai sensi del capoverso 1 o un corrispondente sospetto.234
8    I terzi possono comunicare ai servizi competenti del DDPS, indicandone i motivi, qualsiasi segno o indizio ai sensi del capoverso 1 o un corrispondente sospetto.
cifra 1 LM, in particolare dal rapporto breve della Polizia cantonale del 24 luglio 2013, è emerso che il ricorrente è conosciuto soltanto per sequestro della licenza di condurre e contravvenzione per circolazione con ciclomotore manomesso (cfr. doc. A3 dell'incarto dell'autorità inferiore). Di tale precedente non viene tuttavia minimamente discusso né durante l'audizione personale, né nella dichiarazione di rischio.

4.2.3.2 Nella decisione impugnata, in sunto, il Servizio specializzato indica che durante l'audizione e nel corso dei controlli effettuati sarebbero emersi molteplici indizi di appartenenza alla scena dell'estremismo di destra, quali le idee politiche espresse oralmente, le citazioni "provenienti dalle ideologie fasciste" e le foto sul profilo Facebook (cfr. doc. A2/6 dell'incarto dell'autorità inferiore) - si precisa, accessibile al pubblico - nonché il tatuaggio stesso [di ispirazione fascista] che - secondo la predetta autorità - parlerebbe da sé. L'autorità inferiore ha altresì rilevato che nel periodo dell'adolescenza il ricorrente avrebbe preso parte ripetutamente a scontri fisici, ricercando il confronto e prendendo a pugni sul viso un ragazzo almeno in un'occasione (cfr. fatti sub. lett. c). Un simile episodio, sarebbe avvenuto recentemente durante il carnevale dello scorso gennaio 2013, ciò che in rapporto ad una fotografia che lo ritrae a torso nudo con il pugno alzato e i relativi commenti su suo profilo di Facebook, proverebbe che il ricorrente non sarebbe cambiato. A suo avviso, le idee del ricorrente in rapporto all'immigrazione non permette-rebbero di escludere che delle eventuali discussioni in merito possano sfociare in liti, risse o altro, soprattutto in considerazione dei comportamenti passati. Non potendo escludere il coinvolgimento del ricorrente in confronti violenti, l'autorità ha ritenuto che la consegna dell'arma, così come l'accesso ad armi dell'esercito, munizioni o esplosivi rappresenti quindi una potenziale minaccia per l'esercito e per la sicurezza pubblica.

4.2.3.3 Sennonché, da un attento ascolto della registrazione audio e dall'esame degli atti dell'incarto non risultano elementi che possano portare lo scrivente Tribunale a condividere le conclusioni del Servizio specializzato. Non si vede infatti in ché il semplice fatto di avere un tatuaggio - pur anche ammettendone la potenziale connotazione politica - e delle idee politiche piuttosto di destra o di estrema destra, possa essere di per sé sufficiente per concludere che il ricorrente potrebbe abusare dell'arma d'ordinanza.

Lo stesso vale altresì, tenendo conto anche delle liti descritte dal ricorrente. In particolar modo, in occasione del carnevale di X._______ nel 2013, il ricorrente è stato avvicinato da un ragazzo ubriaco che, dopo averlo provocato verbalmente, ha iniziato a dargli degli spintoni. Se il ricorrente ha sferrato un pugno ad uno dei due accompagnatori del predetto ragazzo, lo ha fatto dopo essere stato dapprima da loro attaccato. Anche se di certo non augurabile, uno scontro fisico come quello - che si ricorda è stato provocato dalla "parte avversa" - di per sé non dimostra ancora un potenziale di violenza sufficiente e tale da poter concludere che il ricorrente sia pericoloso, specialmente se si tiene conto del fatto che l'accaduto non ha avuto conseguenze giuridiche e ch'esso ha - attenendosi alla sua versione, che l'assenza di conseguenze giuridiche conferma - agito per legittima difesa.

Come giustamente rilevato dal ricorrente, le sue idee - così come esplicitate nell'audizione personale, se pur per certi versi in maniera discutibile, vista la scelta infelice di certi termini - non eccedono quello che in genere viene espresso nel mondo politico o dalla stessa popolazione, in rapporto alle preoccupazioni della società legate all'immigrazione. Orbene, nell'ambito della revisione della legislazione militare, il Consiglio federale ha già avuto modo di precisare che poiché "in Svizzera di principio non è proibito avere un'opinione estrema, ma sono vietate soltanto determinate forme d'espressione di opinioni estreme, è anche possibile reagire soltanto in presenza di simili forme d'espressione. In tutti gli altri casi, la libertà d'espressione fa sì che un atteggiamento mentale pur politicamente e pubblicamente riprovevole non può essere punito dallo Stato" (cfr. Messaggio del Consiglio federale del 7 marzo 2008 relativo alla modifica della legislazione militare [FF 2685 2008, pag. 2701 seg.]).

4.2.3.4 Ora, l'estremismo violento, considerato quale rischio per la sicurezza ai sensi della LMSI (cfr. sentenza del TAF A-6294/2011 del 4 agosto 2012 consid. 3.1 con rinvii) e definito all'art. 1 lett. d
SR 121.1 Ordinanza del 16 agosto 2017 sulle attività informative (OAIn)
OAIn Art. 1 Collaborazione del SIC con organi e persone in Svizzera - 1 Nei limiti fissati dalla legge e nel quadro del mandato fondamentale assegnatogli, il Servizio delle attività informative della Confederazione (SIC) può collaborare con:
1    Nei limiti fissati dalla legge e nel quadro del mandato fondamentale assegnatogli, il Servizio delle attività informative della Confederazione (SIC) può collaborare con:
a  altri servizi della Confederazione;
b  servizi dei Cantoni;
c  privati, aziende e organizzazioni.
2    La collaborazione comprende segnatamente gli ambiti seguenti:
a  acquisizione di informazioni;
b  valutazione della situazione di minaccia;
c  consulenza;
d  assistenza;
e  formazione.
dell'ordinanza del 4 dicembre 2009 sul Servizio delle attività informative della Confederazione (O-SIC, RS 121.1), consiste in "mene di organizzazioni i cui esponenti negano la democrazia, i diritti dell'uomo o lo Stato di diritto e che allo scopo di raggiungere i loro obiettivi commettono, approvano o incoraggiano atti violenti". Orbene, il semplice fatto di condividere delle ideologie di estrema destra di per sé non basta per presumere che lo stesso, confrontato a dei commilitoni con doppia nazionalità e idee politiche divergenti, potrebbe abusare dell'arma di ordinanza. In concreto, si è ben lontani dall'estremismo violento definito all'art. 1 lett. d
SR 121.1 Ordinanza del 16 agosto 2017 sulle attività informative (OAIn)
OAIn Art. 1 Collaborazione del SIC con organi e persone in Svizzera - 1 Nei limiti fissati dalla legge e nel quadro del mandato fondamentale assegnatogli, il Servizio delle attività informative della Confederazione (SIC) può collaborare con:
1    Nei limiti fissati dalla legge e nel quadro del mandato fondamentale assegnatogli, il Servizio delle attività informative della Confederazione (SIC) può collaborare con:
a  altri servizi della Confederazione;
b  servizi dei Cantoni;
c  privati, aziende e organizzazioni.
2    La collaborazione comprende segnatamente gli ambiti seguenti:
a  acquisizione di informazioni;
b  valutazione della situazione di minaccia;
c  consulenza;
d  assistenza;
e  formazione.
O-SIC. A parte la segnalazione del tatuaggio, durante il controllo medico e psicologico effettuato al momento del reclutamento non è peraltro stato segnalato alcunché di particolare. Nella documentazione psicologica non risultano infatti indicazioni per atti violenti commessi, per aggressività/impulso o per consumo limite di sostanze stupefacenti (cfr. A1c dell'incarto dell'autorità inferiore). Il ricorrente non risulta neppure conosciuto per atti di estremismo violento o quale membro di un tale movimento.

4.2.3.5 D'altra parte, il ricorrente - giocatore di [...] professionista - dinanzi allo scrivente Tribunale ha prodotto tutta una serie di dichiarazioni scritte dei suoi compagni di squadra e/o amici, tendenti a dimostrare il suo carattere non violento o semplicemente per spiegare alcune foto presenti sul suo profilo Facebook (cfr. docc. 8, 9, 10, 11 e 12). Pur trattandosi chiaramente di dichiarazioni di parte, il cui valore probatorio è discutibile, non è possibile farne totalmente astrazione, dal momento che è la situazione globale del ricorrente a dover essere presa in conto. Detti scritti possono infatti contribuire a meglio delineare la personalità del ricorrente (cfr. sentenza del TAF A-6493/2012 del 30 luglio 2013 consid. 4.2.2). Resta comunque il fatto che il ricorrente appare ben integrato nella propria squadra di [...], ciò che costituisce un elemento a suo favore. Egli ha pure prodotto un certificato medico (cfr. doc. 6) e una dichiarazione di uno psicologo e psichiatra (cfr. doc. 9), tendenti a dimostrare l'assenza di aggressività o turbe psichiche. Quanto ivi indicato - anche tenuto conto del fatto che un medico curante o uno psicologo tenderà a emanare una prognosi favorevole al proprio paziente, nonché dei criteri per ammetterne il valore probatorio (cfr. sentenza del TAF A-6493/2012 del 30 luglio 2013 consid. 4.2.3) - non si trova di fatto per nulla in contrasto con quanto risultante dai documenti allestiti dal servizio medico e psichiatrico al momento del reclutamento, nella misura in cui a parte il tatuaggio, non ha segnalato alcun segno di aggressività o di instabilità psichica (cfr. docc. A1b e A1c dell'incarto dell'autorità inferiore).

4.2.3.6 Visto quanto precede, le conclusioni dell'autorità inferiore non risultano pertanto pertinenti e sostenibili in rapporto alla cessione dell'arma. Le motivazioni dell'autorità inferiore sono piuttosto incentrate sull'impiego del ricorrente nell'esercito in rapporto al tatuaggio [...], più che in rapporto al rischio della cessione dell'arma di ordinanza, ciò che non può essere qui condiviso. Di conseguenza la raccomandazione dell'autorità inferiore non solo è severa, ma costituisce pure un abuso del potere d'apprezzamento nonché una violazione della legge, nella misura in cui quest'ultima - vista l'estensione e la natura delle indagini da lei esperite, come pure il contenuto delle domande poste al ricorrente durante l'audizione personale - ha chiaramente oltrepassato i limiti del controllo di sicurezza relativo alle persone in rapporto alla sussistenza di motivi di impedimento alla cessione dell'arma ex art. 113
SR 510.10 Legge federale del 3 febbraio 1995 sull'esercito e sull'amministrazione militare (Legge militare, LM) - Legge militare
LM Art. 113 Arma personale - 1 A un militare non può essere consegnata l'arma personale se sussistono seri segni o indizi che:
1    A un militare non può essere consegnata l'arma personale se sussistono seri segni o indizi che:
a  questi possa esporre a pericolo se stesso o terzi con l'arma personale;
b  questi o terzi possano abusare dell'arma personale.
2    Se si manifestano segni o indizi ai sensi del capoverso 1 dopo che l'arma personale è stata consegnata, la stessa è immediatamente ritirata al militare.
3    Il DDPS esamina se sussistono segni o indizi ai sensi del capoverso 1:
a  prima della prevista consegna dell'arma personale;
b  dopo la segnalazione di un corrispondente sospetto;
c  prima che al militare sia ceduta in proprietà l'arma personale.
4    A tale scopo il DDPS può, senza il consenso della persona interessata:
a  chiedere rapporti di polizia e rapporti di condotta militari;
b  consultare il casellario giudiziale, atti di causa e atti relativi all'esecuzione delle pene;
c  chiedere estratti dei registri esecuzioni e fallimenti, nonché consultare atti relativi a esecuzioni e fallimenti;
d  chiedere a un'autorità di controllo della Confederazione di valutare il potenziale di pericolo o di abuso.
5    Per valutare il potenziale di pericolo o di abuso, l'autorità di controllo della Confederazione può:
a  consultare i dati conformemente ai capoversi 3 lettera b, 7 e 8;
b  chiedere estratti dei registri esecuzioni e fallimenti, nonché consultare atti relativi a esecuzioni e fallimenti;
c  consultare il casellario giudiziale, il sistema per il trattamento dei dati relativi alla protezione dello Stato e il Registro nazionale di polizia;
d  chiedere alle competenti autorità penali e d'esecuzione penale informazioni e atti relativi a procedimenti penali in corso, conclusi o abbandonati, e all'esecuzione delle pene;
e  interrogare la persona interessata e terzi, qualora in base ai dati disponibili non sia possibile escludere inequivocabilmente un potenziale di pericolo o di abuso.
6    La procedura è retta per analogia dalle disposizioni relative al controllo di sicurezza di base secondo l'articolo 30 lettera a LSIn232. Se contemporaneamente deve essere eseguito un controllo di sicurezza di base anche per altri motivi, le due procedure sono riunite.233
7    Le autorità della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni, i medici, i cappellani, gli psicologi, gli assistenti sociali e i membri dei servizi d'assistenza dell'esercito sono liberati dal segreto d'ufficio o dal segreto professionale se si tratta di comunicare ai servizi competenti del DDPS qualsiasi segno o indizio ai sensi del capoverso 1 o un corrispondente sospetto.234
8    I terzi possono comunicare ai servizi competenti del DDPS, indicandone i motivi, qualsiasi segno o indizio ai sensi del capoverso 1 o un corrispondente sospetto.
LM, effettuando di fatto un controllo LMSI qui ingiustificato e pertanto illegale (cfr. consid. 4.2.2 del presente giudizio).

4.2.3.7 Non da ultimo, va altresì rilevato come la decisione impugnata sia problematica anche dal punto di vista della proporzionalità. Orbene, l'autorità inferiore, come ogni organo dell'amministrazione, è legata nella propria decisione al principio della proporzionalità (cfr. art. 5 cpv. 2
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999
Cost. Art. 5 Stato di diritto - 1 Il diritto è fondamento e limite dell'attività dello Stato.
1    Il diritto è fondamento e limite dell'attività dello Stato.
2    L'attività dello Stato deve rispondere al pubblico interesse ed essere proporzionata allo scopo.
3    Organi dello Stato, autorità e privati agiscono secondo il principio della buona fede.
4    La Confederazione e i Cantoni rispettano il diritto internazionale.
Cost.). Pertanto, la decisione deve essere necessaria in considerazione dello scopo perseguito nell'interesse pubblico; dev'essere evitata se una misura altrettanto adeguata, ma più mite, fosse sufficiente per il raggiun-gimento dello scopo prefissato. Inoltre, la finalità ricercata dev'essere in rapporto adeguato con gli oneri che sono richiesti al ricorrente. Per valutare se lo scopo voluto sta in rapporto adeguato con l'onere sopportato dal ricorrente, occorre procedere ad un attento bilanciamento tra interesse pubblico ed interesse privato. Più importante è l'uno e meno l'altro, più il bilanciamento andrà in favore dell'interesse maggiormente considerevole (cfr. sentenza del TAF A-6294/2011 del 4 agosto 2012 consid. 5.3 con i numerosi rinvii giurisprudenziali).

Ciò indicato, l'emanazione di una dichiarazione di rischio non è senza conseguenze, al contrario. Per il diretto interessato, essa può infatti avere un notevole impatto sul suo futuro professionale e personale, specialmente se si tiene conto della sua connotazione negativa e la sensibilità della popolazione che, alla conoscenza di una siffatta dichiarazione, ne deduce a priori una fonte di potenziale pericolo. L'emanazione di una dichiarazione di rischio deve dunque fondarsi su dei seri indizi rendenti verosimile un rischio di abuso dell'arma ai sensi dell'art. 113
SR 510.10 Legge federale del 3 febbraio 1995 sull'esercito e sull'amministrazione militare (Legge militare, LM) - Legge militare
LM Art. 113 Arma personale - 1 A un militare non può essere consegnata l'arma personale se sussistono seri segni o indizi che:
1    A un militare non può essere consegnata l'arma personale se sussistono seri segni o indizi che:
a  questi possa esporre a pericolo se stesso o terzi con l'arma personale;
b  questi o terzi possano abusare dell'arma personale.
2    Se si manifestano segni o indizi ai sensi del capoverso 1 dopo che l'arma personale è stata consegnata, la stessa è immediatamente ritirata al militare.
3    Il DDPS esamina se sussistono segni o indizi ai sensi del capoverso 1:
a  prima della prevista consegna dell'arma personale;
b  dopo la segnalazione di un corrispondente sospetto;
c  prima che al militare sia ceduta in proprietà l'arma personale.
4    A tale scopo il DDPS può, senza il consenso della persona interessata:
a  chiedere rapporti di polizia e rapporti di condotta militari;
b  consultare il casellario giudiziale, atti di causa e atti relativi all'esecuzione delle pene;
c  chiedere estratti dei registri esecuzioni e fallimenti, nonché consultare atti relativi a esecuzioni e fallimenti;
d  chiedere a un'autorità di controllo della Confederazione di valutare il potenziale di pericolo o di abuso.
5    Per valutare il potenziale di pericolo o di abuso, l'autorità di controllo della Confederazione può:
a  consultare i dati conformemente ai capoversi 3 lettera b, 7 e 8;
b  chiedere estratti dei registri esecuzioni e fallimenti, nonché consultare atti relativi a esecuzioni e fallimenti;
c  consultare il casellario giudiziale, il sistema per il trattamento dei dati relativi alla protezione dello Stato e il Registro nazionale di polizia;
d  chiedere alle competenti autorità penali e d'esecuzione penale informazioni e atti relativi a procedimenti penali in corso, conclusi o abbandonati, e all'esecuzione delle pene;
e  interrogare la persona interessata e terzi, qualora in base ai dati disponibili non sia possibile escludere inequivocabilmente un potenziale di pericolo o di abuso.
6    La procedura è retta per analogia dalle disposizioni relative al controllo di sicurezza di base secondo l'articolo 30 lettera a LSIn232. Se contemporaneamente deve essere eseguito un controllo di sicurezza di base anche per altri motivi, le due procedure sono riunite.233
7    Le autorità della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni, i medici, i cappellani, gli psicologi, gli assistenti sociali e i membri dei servizi d'assistenza dell'esercito sono liberati dal segreto d'ufficio o dal segreto professionale se si tratta di comunicare ai servizi competenti del DDPS qualsiasi segno o indizio ai sensi del capoverso 1 o un corrispondente sospetto.234
8    I terzi possono comunicare ai servizi competenti del DDPS, indicandone i motivi, qualsiasi segno o indizio ai sensi del capoverso 1 o un corrispondente sospetto.
LM e accanto all'interesse pubblico a prevenire un siffatto abuso - pur comprendendo l'esigenza di prevenzione a cui mira l'autorità inferiore - non può prescindere dal considerare anche gli interessi privati del diretto interessato. Nel caso concreto, il fatto di emanare una dichiarazione di rischio all'incontro del ricorrente, a sol motivo ch'egli avrebbe un tatuaggio [...] e condividerebbe delle ideologie di estrema destra - motivi, quelli, che come si è visto in precedenza (considd. 4.1.5, 4.2 segg. di cui sopra) non sono conformi per altro allo scopo dell'art. 113
SR 510.10 Legge federale del 3 febbraio 1995 sull'esercito e sull'amministrazione militare (Legge militare, LM) - Legge militare
LM Art. 113 Arma personale - 1 A un militare non può essere consegnata l'arma personale se sussistono seri segni o indizi che:
1    A un militare non può essere consegnata l'arma personale se sussistono seri segni o indizi che:
a  questi possa esporre a pericolo se stesso o terzi con l'arma personale;
b  questi o terzi possano abusare dell'arma personale.
2    Se si manifestano segni o indizi ai sensi del capoverso 1 dopo che l'arma personale è stata consegnata, la stessa è immediatamente ritirata al militare.
3    Il DDPS esamina se sussistono segni o indizi ai sensi del capoverso 1:
a  prima della prevista consegna dell'arma personale;
b  dopo la segnalazione di un corrispondente sospetto;
c  prima che al militare sia ceduta in proprietà l'arma personale.
4    A tale scopo il DDPS può, senza il consenso della persona interessata:
a  chiedere rapporti di polizia e rapporti di condotta militari;
b  consultare il casellario giudiziale, atti di causa e atti relativi all'esecuzione delle pene;
c  chiedere estratti dei registri esecuzioni e fallimenti, nonché consultare atti relativi a esecuzioni e fallimenti;
d  chiedere a un'autorità di controllo della Confederazione di valutare il potenziale di pericolo o di abuso.
5    Per valutare il potenziale di pericolo o di abuso, l'autorità di controllo della Confederazione può:
a  consultare i dati conformemente ai capoversi 3 lettera b, 7 e 8;
b  chiedere estratti dei registri esecuzioni e fallimenti, nonché consultare atti relativi a esecuzioni e fallimenti;
c  consultare il casellario giudiziale, il sistema per il trattamento dei dati relativi alla protezione dello Stato e il Registro nazionale di polizia;
d  chiedere alle competenti autorità penali e d'esecuzione penale informazioni e atti relativi a procedimenti penali in corso, conclusi o abbandonati, e all'esecuzione delle pene;
e  interrogare la persona interessata e terzi, qualora in base ai dati disponibili non sia possibile escludere inequivocabilmente un potenziale di pericolo o di abuso.
6    La procedura è retta per analogia dalle disposizioni relative al controllo di sicurezza di base secondo l'articolo 30 lettera a LSIn232. Se contemporaneamente deve essere eseguito un controllo di sicurezza di base anche per altri motivi, le due procedure sono riunite.233
7    Le autorità della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni, i medici, i cappellani, gli psicologi, gli assistenti sociali e i membri dei servizi d'assistenza dell'esercito sono liberati dal segreto d'ufficio o dal segreto professionale se si tratta di comunicare ai servizi competenti del DDPS qualsiasi segno o indizio ai sensi del capoverso 1 o un corrispondente sospetto.234
8    I terzi possono comunicare ai servizi competenti del DDPS, indicandone i motivi, qualsiasi segno o indizio ai sensi del capoverso 1 o un corrispondente sospetto.
LM - lede chiaramente il principio della proporzionalità e gli interessi privati del ricorrente, il quale, come detto, non è mai stato condannato e di cui il comportamento non urta per niente la legalità.

Per questi motivi, la decisione impugnata va annullata e il ricorso accolto, senza che vi sia bisogno di entrare nel merito delle restanti censure sollevate dal ricorrente.

5.

5.1 In applicazione dell'art. 63 cpv. 1 e
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 63
1    L'autorità di ricorso mette nel dispositivo le spese processuali, consistenti in una tassa di decisione nelle tasse di cancelleria e negli sborsi, di regola a carico della parte soccombente. Se questa soccombe solo parzialmente, le spese processuali sono ridotte. Per eccezione, si possono condonare le spese processuali.
2    Nessuna spesa processuale è messa a carico dell'autorità inferiore ne delle autorità federali, che promuovano il ricorso e soccombano; se l'autorità ricorrente, che soccombe, non è un'autorità federale, le spese processuali le sono addossate in quanto la causa concerna interessi pecuniari di enti o d'istituti autonomi.
3    Alla parte vincente possono essere addossate solo le spese processuali che abbia cagionato violando le regole di procedura.
4    L'autorità di ricorso, il suo presidente o il giudice dell'istruzione esige dal ricorrente un anticipo equivalente alle presunte spese processuali. Stabilisce un congruo termine per il pagamento con la comminatoria che altrimenti non entrerà nel merito. Se sussistono motivi particolari, può rinunciare interamente o in parte a esigere l'anticipo.100
4bis    La tassa di decisione è stabilita in funzione dell'ampiezza e della difficoltà della causa, del modo di condotta processuale e della situazione finanziaria delle parti. Il suo importo oscilla:
a  da 100 a 5000 franchi nelle controversie senza interesse pecuniario;
b  da 100 a 50 000 franchi nelle altre controversie.101
5    Il Consiglio federale disciplina i dettagli relativi alla determinazione delle tasse.102 Sono fatti salvi l'articolo 16 capoverso 1 lettera a della legge del 17 giugno 2005103 sul Tribunale amministrativo federale e l'articolo 73 della legge del 19 marzo 2010104 sull'organizzazione delle autorità penali.105
2 PA, nonché dell'art. 2 segg. del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TS-TAF; RS 173.320.2), non sono addossate spese processuali alla parte vincente, né vengono addossate tali spese all'autorità inferiore. Alla crescita in giudicato del presente giudizio, l'anticipo spese di 1'000 franchi versato a suo tempo dal ricorrente gli verrà dunque restituito, previa indicazione delle coordinate bancarie o postali sulle quali effettuare il versamento.

5.2 Giusta l'art. 64 cpv. 1
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 64
1    L'autorità di ricorso, se ammette il ricorso in tutto o in parte, può, d'ufficio o a domanda, assegnare al ricorrente una indennità per le spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato.
2    Il dispositivo indica l'ammontare dell'indennità e l'addossa all'ente o all'istituto autonomo, nel cui nome l'autorità inferiore ha deciso, in quanto non possa essere messa a carico di una controparte soccombente.
3    Se una controparte soccombente ha presentato conclusioni indipendenti, l'indennità può essere messa a suo carico, secondo la propria solvenza.
4    L'ente o l'istituto autonomo, nel cui nome l'autorità inferiore ha deciso, risponde dell'indennità addossata a una controparte soccombente, in quanto non possa essere riscossa.
5    Il Consiglio federale disciplina la determinazione delle spese ripetibili.106 Sono fatti salvi l'articolo 16 capoverso 1 lettera a della legge del 17 giugno 2005107 sul Tribunale amministrativo federale e l'articolo 73 della legge del 19 marzo 2010108 sull'organizzazione delle autorità penali.109
PA in relazione con l'art. 7 cpv. 1
SR 173.320.2 Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TS-TAF)
TS-TAF Art. 7 Principio
1    La parte vincente ha diritto alle ripetibili per le spese necessarie derivanti dalla causa.
2    Se la parte vince solo parzialmente, le spese ripetibili sono ridotte in proporzione.
3    Le autorità federali e, di regola, le altre autorità con qualità di parte non hanno diritto a un'indennità a titolo di ripetibili.
4    Se le spese sono relativamente modeste, si può rinunciare a concedere alla parte un'indennità a titolo di ripetibili.
5    L'articolo 6a è applicabile per analogia.7
TS-TAF, se ammette il ricorso, l'autorità giudicante assegna al ricorrente un'indennità per le spese che ha sopportato. Lo scrivente Tribunale può statuire d'ufficio in merito alle ripetibili in base alla nota d'onorario del patrocinatore, ove esiste, nonché sugli atti e di regola senza dover procedere con una motivazione circostanziata (art. 10
SR 173.320.2 Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TS-TAF)
TS-TAF Art. 10 Onorario dell'avvocato ed indennità dei mandatari professionali che non sono avvocati
1    L'onorario dell'avvocato e l'indennità dovuta ai mandatari professionali che non sono avvocati sono calcolati in funzione del tempo necessario alla rappresentanza della parte.
2    La tariffa oraria per gli avvocati oscilla tra un minimo di 200 e un massimo di 400 franchi, per i rappresentanti professionali che non sono avvocati tra un minimo di 100 e un massimo di 300 franchi. L'imposta sul valore aggiunto non è compresa in dette tariffe.
3    Nelle cause con interesse pecuniario, l'onorario dell'avvocato o l'indennità dovuta ai mandatari professionali che non sono avvocati possono essere adeguatamente aumentati.
segg. TS-TAF). In concreto, il ricorrente è stato assistito da un legale iscritto nel registro degli avvocati del Cantone Ticino. In considerazione degli atti di causa nonché dell'esito del ricorso, appare giustificato assegnare al ricorrente un'indennità di ripetibili pari a 1'500 franchi, indennità a carico dell'autorità inferiore.

(il dispositivo è indicato alla pagina seguente)

Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1.
Per quanto ricevibile, il ricorso è accolto.

2.
Non si prelevano spese processuali. Di conseguenza, alla crescita in giudicato del presente giudizio, l'anticipo spese di 1'000 franchi versato dal ricorrente, gli verrà integralmente restituito, previa indicazione delle coordinate bancarie o postali sulle quali effettuare il versamento.

3.
L'autorità inferiore corrisponderà al ricorrente l'importo di 1'500 franchi a titolo di indennità di ripetibili.

4.
Comunicazione a:

- ricorrente (atto giudiziario)

- autorità inferiore (n. di rif. ***; atto giudiziario)

- Segretariato generale del DDPS, Capo del personale (atto giudiziario)

Il presidente del collegio: La cancelliera:

Claudia Pasqualetto Péquignot Sara Friedli

Rimedi giuridici:

Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 82 Principio - Il Tribunale federale giudica i ricorsi:
a  contro le decisioni pronunciate in cause di diritto pubblico;
b  contro gli atti normativi cantonali;
c  concernenti il diritto di voto dei cittadini nonché le elezioni e votazioni popolari.
segg., 90 segg. e 100 LTF). Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e - se in possesso della parte ricorrente - i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 42 Atti scritti - 1 Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati.
1    Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati.
2    Nei motivi occorre spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato viola il diritto. Qualora il ricorso sia ammissibile soltanto se concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o un caso particolarmente importante per altri motivi, occorre spiegare perché la causa adempie siffatta condizione.14 15
3    Se sono in possesso della parte, i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati; se l'atto scritto è diretto contro una decisione, anche questa deve essere allegata.
4    In caso di trasmissione per via elettronica, la parte o il suo patrocinatore deve munire l'atto scritto di una firma elettronica qualificata secondo la legge del 18 marzo 201616 sulla firma elettronica. Il Tribunale federale determina mediante regolamento:
a  il formato dell'atto scritto e dei relativi allegati;
b  le modalità di trasmissione;
c  le condizioni alle quali può essere richiesta la trasmissione successiva di documenti cartacei in caso di problemi tecnici.17
5    Se mancano la firma della parte o del suo patrocinatore, la procura dello stesso o gli allegati prescritti, o se il patrocinatore non è autorizzato in quanto tale, è fissato un congruo termine per sanare il vizio, con la comminatoria che altrimenti l'atto scritto non sarà preso in considerazione.
6    Gli atti illeggibili, sconvenienti, incomprensibili, prolissi o non redatti in una lingua ufficiale possono essere del pari rinviati al loro autore affinché li modifichi.
7    Gli atti scritti dovuti a condotta processuale da querulomane o altrimenti abusiva sono inammissibili.
LTF).

Data di spedizione:
Informazioni decisione   •   DEFRITEN
Documento : A-5028/2013
Data : 12. maggio 2014
Pubblicato : 22. maggio 2014
Sorgente : Tribunale amministrativo federale
Stato : Inedito
Ramo giuridico : Rapporto di servizio di diritto pubblico (confederazione)
Oggetto : Controllo di sicurezza relativo alle persone (art. 113 LM)


Registro di legislazione
Cost: 5 
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999
Cost. Art. 5 Stato di diritto - 1 Il diritto è fondamento e limite dell'attività dello Stato.
1    Il diritto è fondamento e limite dell'attività dello Stato.
2    L'attività dello Stato deve rispondere al pubblico interesse ed essere proporzionata allo scopo.
3    Organi dello Stato, autorità e privati agiscono secondo il principio della buona fede.
4    La Confederazione e i Cantoni rispettano il diritto internazionale.
29 
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999
Cost. Art. 29 Garanzie procedurali generali - 1 In procedimenti dinanzi ad autorità giudiziarie o amministrative, ognuno ha diritto alla parità ed equità di trattamento, nonché ad essere giudicato entro un termine ragionevole.
1    In procedimenti dinanzi ad autorità giudiziarie o amministrative, ognuno ha diritto alla parità ed equità di trattamento, nonché ad essere giudicato entro un termine ragionevole.
2    Le parti hanno diritto d'essere sentite.
3    Chi non dispone dei mezzi necessari ha diritto alla gratuità della procedura se la sua causa non sembra priva di probabilità di successo. Ha inoltre diritto al patrocinio gratuito qualora la presenza di un legale sia necessaria per tutelare i suoi diritti.
190
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999
Cost. Art. 190 Diritto determinante - Le leggi federali e il diritto internazionale sono determinanti per il Tribunale federale e per le altre autorità incaricate dell'applicazione del diritto.
LM: 113
SR 510.10 Legge federale del 3 febbraio 1995 sull'esercito e sull'amministrazione militare (Legge militare, LM) - Legge militare
LM Art. 113 Arma personale - 1 A un militare non può essere consegnata l'arma personale se sussistono seri segni o indizi che:
1    A un militare non può essere consegnata l'arma personale se sussistono seri segni o indizi che:
a  questi possa esporre a pericolo se stesso o terzi con l'arma personale;
b  questi o terzi possano abusare dell'arma personale.
2    Se si manifestano segni o indizi ai sensi del capoverso 1 dopo che l'arma personale è stata consegnata, la stessa è immediatamente ritirata al militare.
3    Il DDPS esamina se sussistono segni o indizi ai sensi del capoverso 1:
a  prima della prevista consegna dell'arma personale;
b  dopo la segnalazione di un corrispondente sospetto;
c  prima che al militare sia ceduta in proprietà l'arma personale.
4    A tale scopo il DDPS può, senza il consenso della persona interessata:
a  chiedere rapporti di polizia e rapporti di condotta militari;
b  consultare il casellario giudiziale, atti di causa e atti relativi all'esecuzione delle pene;
c  chiedere estratti dei registri esecuzioni e fallimenti, nonché consultare atti relativi a esecuzioni e fallimenti;
d  chiedere a un'autorità di controllo della Confederazione di valutare il potenziale di pericolo o di abuso.
5    Per valutare il potenziale di pericolo o di abuso, l'autorità di controllo della Confederazione può:
a  consultare i dati conformemente ai capoversi 3 lettera b, 7 e 8;
b  chiedere estratti dei registri esecuzioni e fallimenti, nonché consultare atti relativi a esecuzioni e fallimenti;
c  consultare il casellario giudiziale, il sistema per il trattamento dei dati relativi alla protezione dello Stato e il Registro nazionale di polizia;
d  chiedere alle competenti autorità penali e d'esecuzione penale informazioni e atti relativi a procedimenti penali in corso, conclusi o abbandonati, e all'esecuzione delle pene;
e  interrogare la persona interessata e terzi, qualora in base ai dati disponibili non sia possibile escludere inequivocabilmente un potenziale di pericolo o di abuso.
6    La procedura è retta per analogia dalle disposizioni relative al controllo di sicurezza di base secondo l'articolo 30 lettera a LSIn232. Se contemporaneamente deve essere eseguito un controllo di sicurezza di base anche per altri motivi, le due procedure sono riunite.233
7    Le autorità della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni, i medici, i cappellani, gli psicologi, gli assistenti sociali e i membri dei servizi d'assistenza dell'esercito sono liberati dal segreto d'ufficio o dal segreto professionale se si tratta di comunicare ai servizi competenti del DDPS qualsiasi segno o indizio ai sensi del capoverso 1 o un corrispondente sospetto.234
8    I terzi possono comunicare ai servizi competenti del DDPS, indicandone i motivi, qualsiasi segno o indizio ai sensi del capoverso 1 o un corrispondente sospetto.
LMSI: 19  21
LTAF: 31 
SR 173.32 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF)
LTAF Art. 31 Principio - Il Tribunale amministrativo federale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'articolo 5 della legge federale del 20 dicembre 196819 sulla procedura amministrativa (PA).
32 
SR 173.32 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF)
LTAF Art. 32 Eccezioni
1    Il ricorso è inammissibile contro:
a  le decisioni in materia di sicurezza interna o esterna del Paese, neutralità, protezione diplomatica e altri affari esteri, in quanto il diritto internazionale pubblico non conferisca un diritto al giudizio da parte di un tribunale;
b  le decisioni in materia di diritto di voto dei cittadini nonché di elezioni e votazioni popolari;
c  le decisioni in materia di salario al merito del personale federale, in quanto non concernano la parità dei sessi;
d  ...
e  le decisioni nel settore dell'energia nucleare concernenti:
e1  le autorizzazioni di massima per impianti nucleari,
e2  l'approvazione del programma di smaltimento,
e3  la chiusura di depositi geologici in profondità,
e4  la prova dello smaltimento;
f  le decisioni in materia di rilascio o estensione di concessioni di infrastrutture ferroviarie;
g  le decisioni dell'autorità indipendente di ricorso in materia radiotelevisiva;
h  le decisioni in materia di rilascio di concessioni per case da gioco;
i  le decisioni in materia di rilascio, modifica o rinnovo della concessione della Società svizzera di radiotelevisione (SSR);
j  le decisioni in materia di diritto ai sussidi di una scuola universitaria o di un altro istituto accademico.
2    Il ricorso è inoltre inammissibile contro:
a  le decisioni che, in virtù di un'altra legge federale, possono essere impugnate mediante opposizione o ricorso dinanzi a un'autorità ai sensi dell'articolo 33 lettere c-f;
b  le decisioni che, in virtù di un'altra legge federale, possono essere impugnate mediante ricorso dinanzi a un'autorità cantonale.
33 
SR 173.32 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorità inferiori - Il ricorso è ammissibile contro le decisioni:
a  del Consiglio federale e degli organi dell'Assemblea federale in materia di rapporti di lavoro del personale federale, compreso il rifiuto dell'autorizzazione a procedere penalmente;
b  del Consiglio federale concernenti:
b1  la destituzione di un membro del Consiglio della banca o della direzione generale o di un loro supplente secondo la legge del 3 ottobre 200325 sulla Banca nazionale,
b10  la revoca di un membro del consiglio d'amministrazione del Servizio svizzero di assegnazione delle tracce o l'approvazione della risoluzione del rapporto di lavoro del direttore da parte del consiglio d'amministrazione secondo la legge federale del 20 dicembre 195743 sulle ferrovie;
b2  la revoca di un membro del consiglio di amministrazione dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari o l'approvazione dello scioglimento del rapporto di lavoro del direttore da parte del consiglio di amministrazione secondo la legge del 22 giugno 200726 sulla vigilanza dei mercati finanziari,
b3  il blocco di valori patrimoniali secondo la legge del 18 dicembre 201528 sui valori patrimoniali di provenienza illecita,
b4  il divieto di determinate attività secondo la LAIn30,
b4bis  il divieto di organizzazioni secondo la LAIn,
b5  la revoca di un membro del Consiglio d'istituto dell'Istituto federale di metrologia secondo la legge federale del 17 giugno 201133 sull'Istituto federale di metrologia,
b6  la revoca di un membro del consiglio di amministrazione dell'Autorità federale di sorveglianza dei revisori o l'approvazione dello scioglimento del rapporto di lavoro del direttore da parte del consiglio di amministrazione secondo la legge del 16 dicembre 200535 sui revisori,
b7  la revoca di un membro del Consiglio dell'Istituto svizzero per gli agenti terapeutici secondo la legge del 15 dicembre 200037 sugli agenti terapeutici,
b8  la revoca di un membro del consiglio di amministrazione dell'istituto secondo la legge del 16 giugno 201739 sui fondi di compensazione,
b9  la revoca di un membro del consiglio d'Istituto dell'Istituto svizzero di diritto comparato secondo la legge federale del 28 settembre 201841 sull'Istituto svizzero di diritto comparato,
c  del Tribunale penale federale in materia di rapporti di lavoro dei suoi giudici e del suo personale;
cbis  del Tribunale federale dei brevetti in materia di rapporti di lavoro dei suoi giudici e del suo personale;
dquinquies  della Cancelleria federale, dei dipartimenti e dei servizi dell'Amministrazione federale loro subordinati o aggregati amministrativamente;
e  degli stabilimenti e delle aziende della Confederazione;
f  delle commissioni federali;
g  dei tribunali arbitrali costituiti in virtù di contratti di diritto pubblico sottoscritti dalla Confederazione, dai suoi stabilimenti o dalle sue aziende;
h  delle autorità o organizzazioni indipendenti dall'Amministrazione federale che decidono nell'adempimento di compiti di diritto pubblico loro affidati dalla Confederazione;
i  delle autorità cantonali, in quanto una legge federale preveda che le loro decisioni sono impugnabili mediante ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale.
37
SR 173.32 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF)
LTAF Art. 37 Principio - La procedura dinanzi al Tribunale amministrativo federale è retta dalla PA56, in quanto la presente legge non disponga altrimenti.
LTF: 42 
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 42 Atti scritti - 1 Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati.
1    Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati.
2    Nei motivi occorre spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato viola il diritto. Qualora il ricorso sia ammissibile soltanto se concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o un caso particolarmente importante per altri motivi, occorre spiegare perché la causa adempie siffatta condizione.14 15
3    Se sono in possesso della parte, i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati; se l'atto scritto è diretto contro una decisione, anche questa deve essere allegata.
4    In caso di trasmissione per via elettronica, la parte o il suo patrocinatore deve munire l'atto scritto di una firma elettronica qualificata secondo la legge del 18 marzo 201616 sulla firma elettronica. Il Tribunale federale determina mediante regolamento:
a  il formato dell'atto scritto e dei relativi allegati;
b  le modalità di trasmissione;
c  le condizioni alle quali può essere richiesta la trasmissione successiva di documenti cartacei in caso di problemi tecnici.17
5    Se mancano la firma della parte o del suo patrocinatore, la procura dello stesso o gli allegati prescritti, o se il patrocinatore non è autorizzato in quanto tale, è fissato un congruo termine per sanare il vizio, con la comminatoria che altrimenti l'atto scritto non sarà preso in considerazione.
6    Gli atti illeggibili, sconvenienti, incomprensibili, prolissi o non redatti in una lingua ufficiale possono essere del pari rinviati al loro autore affinché li modifichi.
7    Gli atti scritti dovuti a condotta processuale da querulomane o altrimenti abusiva sono inammissibili.
82
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 82 Principio - Il Tribunale federale giudica i ricorsi:
a  contro le decisioni pronunciate in cause di diritto pubblico;
b  contro gli atti normativi cantonali;
c  concernenti il diritto di voto dei cittadini nonché le elezioni e votazioni popolari.
OAIn: 1
SR 121.1 Ordinanza del 16 agosto 2017 sulle attività informative (OAIn)
OAIn Art. 1 Collaborazione del SIC con organi e persone in Svizzera - 1 Nei limiti fissati dalla legge e nel quadro del mandato fondamentale assegnatogli, il Servizio delle attività informative della Confederazione (SIC) può collaborare con:
1    Nei limiti fissati dalla legge e nel quadro del mandato fondamentale assegnatogli, il Servizio delle attività informative della Confederazione (SIC) può collaborare con:
a  altri servizi della Confederazione;
b  servizi dei Cantoni;
c  privati, aziende e organizzazioni.
2    La collaborazione comprende segnatamente gli ambiti seguenti:
a  acquisizione di informazioni;
b  valutazione della situazione di minaccia;
c  consulenza;
d  assistenza;
e  formazione.
OCSP: 5 
SR 120.4 Ordinanza del 4 marzo 2011 sui controlli di sicurezza relativi alle persone (OCSP)
OCSP Art. 5 Persone soggette all'obbligo di leva, militari e militi della protezione civile
1    Sono sottoposti a un controllo di sicurezza relativo alle persone secondo la presente ordinanza:
a  le persone soggette all'obbligo di leva e i militari previsti per assumere una delle funzioni di cui all'allegato 2;
b  i militi della protezione civile che hanno accesso a informazioni o materiale classificati CONFIDENZIALE o SEGRETO o alla zona protetta 2 o 3 di un impianto militare.
2    Su richiesta dello Stato maggiore di condotta dell'esercito, sono sottoposti a un controllo di sicurezza relativo alle persone secondo l'articolo 113 capoverso 1 lettera d LM9:
a  tutte le persone soggette all'obbligo di leva;
b  tutti i membri del Servizio della Croce Rossa equipaggiati con un'arma personale;
c  i militari se:
c1  sussistono seri segni o indizi che questi possano mettere in pericolo se stessi o terzi con l'arma personale, oppure
c2  sussistono segni o indizi di un imminente uso abusivo dell'arma personale da parte dei militari stessi o di terzi.
3    Per le persone soggette all'obbligo di leva il controllo di sicurezza relativo alle persone è eseguito in occasione del reclutamento.
4    Sono fatte salve le disposizioni dei trattati internazionali.
10 
SR 120.4 Ordinanza del 4 marzo 2011 sui controlli di sicurezza relativi alle persone (OCSP)
OCSP Art. 10 Controllo di sicurezza di base
1    Il servizio specializzato CSP DDPS è competente per il controllo di sicurezza di base.
2    Sono sottoposti al controllo di sicurezza di base:
a  gli agenti della Confederazione e gli impiegati dei Cantoni che hanno regolarmente accesso a informazioni o materiale classificati CONFIDENZIALE;
b  i militari e i militi della protezione civile nonché i terzi che hanno accesso a informazioni o materiale classificati CONFIDENZIALE;
c  le persone che hanno accesso alla zona protetta 2 di un impianto militare;
d  le persone che hanno accesso a zone militari di sicurezza o zone militari vietate svizzere o internazionali;
e  le persone che, in virtù di trattati internazionali, hanno accesso a informazioni o materiale classificati CONFIDENZIALE;
f  in occasione del reclutamento, le persone soggette all'obbligo di leva previste per assumere funzioni con accesso:
f1  a informazioni o materiale classificati CONFIDENZIALE,
f2  alla zona protetta 2 di un impianto militare.
3    L'autorità di controllo rileva i dati ai sensi dell'articolo 20 capoverso 2 lettere a e d LMSI.
4    Può inoltre rilevare i dati ai sensi dell'articolo 20 capoverso 2 lettere b, c, e ed f LMSI e chiedere alla persona interessata di compilare il modulo «Ulteriori dati personali» se:
a  la persona interessata figura in uno dei registri di cui all'articolo 20 capoverso 2 LMSI;
b  i dati disponibili per la valutazione sono insufficienti;
c  l'autorità di controllo dispone di informazioni rilevanti in materia di sicurezza e per tale motivo ha intenzione di non emanare la decisione secondo l'articolo 22 capoverso 1 lettera a.
5    L'autorità di controllo valuta la persona interessata sulla base dei dati rilevati.
11 
SR 120.4 Ordinanza del 4 marzo 2011 sui controlli di sicurezza relativi alle persone (OCSP)
OCSP Art. 11 Controllo di sicurezza ampliato
1    Il servizio specializzato CSP DDPS è competente per il controllo di sicurezza ampliato.
2    Sono sottoposti al controllo di sicurezza ampliato:
a  gli agenti della Confederazione e gli impiegati dei Cantoni che hanno regolarmente accesso a informazioni o materiale classificati SEGRETO;
abis  nell'ambito del sistema di gestione degli affari secondo l'ordinanza GEVER del 30 novembre 201215:
abis1  gli amministratori,
abis2  i registratori con pieni diritti d'accesso,
abis3  il personale dei fornitori di prestazioni e i terzi incaricati.
b  i militari e i militi della protezione civile nonché i terzi che hanno accesso a informazioni o materiale classificati SEGRETO;
c  le persone che hanno accesso alla zona protetta 3 di un impianto militare;
d  le persone che, in occasione del loro impiego all'estero, rappresentano la Svizzera nell'ambito di una missione ufficiale;
e  le persone che, in virtù di trattati internazionali, hanno accesso a informazioni o materiale classificati SEGRETO;
f  le persone che collaborano a compiti secondo la LMSI oppure a compiti di giustizia o polizia rilevanti per la sicurezza interna o esterna e che in tale ambito hanno regolarmente accesso a dati personali degni di particolare protezione, la cui divulgazione può pregiudicare gravemente i diritti individuali delle persone interessate;
g  in occasione del reclutamento, le persone soggette all'obbligo di leva previste per assumere funzioni con accesso:
g1  a informazioni o materiale classificati SEGRETO,
g2  alla zona protetta 3 di un impianto militare.
3    L'autorità di controllo rileva i dati ai sensi dell'articolo 20 capoverso 2 lettere a, b e d LMSI nonché i dati del Registro nazionale di polizia secondo l'ordinanza del 15 ottobre 200817 sul Registro nazionale di polizia.18
4    Può inoltre rilevare i dati ai sensi dell'articolo 20 capoverso 2 lettere c, e ed f LMSI e chiedere alla persona interessata di compilare il modulo «Ulteriori dati personali» se:19
a  la persona interessata figura in uno dei registri di cui all'articolo 20 capoverso 2 LMSI;
b  i dati disponibili per la valutazione sono insufficienti;
c  l'autorità di controllo dispone di ulteriori informazioni rilevanti in materia di sicurezza e per tale motivo ha intenzione di non emanare la decisione secondo l'articolo 22 capoverso 1 lettera a.
5    L'autorità di controllo valuta la persona interessata sulla base dei dati rilevati.
21
SR 120.4 Ordinanza del 4 marzo 2011 sui controlli di sicurezza relativi alle persone (OCSP)
OCSP Art. 21 Diritto d'essere sentiti
1    Se considera la possibilità di non emanare una decisione secondo l'articolo 22 capoverso 1 lettera a, l'autorità di controllo offre alla persona interessata l'opportunità di pronunciarsi per scritto sull'esito degli accertamenti.
2    La persona interessata può visionare in qualsiasi momento il fascicolo relativo al controllo; sono fatti salvi l'articolo 26 della legge federale del 25 settembre 202034 sulla protezione dei dati nonché gli articoli 27 e 28 della legge federale del 20 dicembre 196835 sulla procedura amministrativa.36
OREC: 13
PA: 5 
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 5
1    Sono decisioni i provvedimenti delle autorità nel singolo caso, fondati sul diritto pubblico federale e concernenti:
a  la costituzione, la modificazione o l'annullamento di diritti o di obblighi;
b  l'accertamento dell'esistenza, dell'inesistenza o dell'estensione di diritti o di obblighi;
c  il rigetto o la dichiarazione d'inammissibilità d'istanze dirette alla costituzione, alla modificazione, all'annullamento o all'accertamento di diritti o di obblighi.
2    Sono decisioni anche quelle in materia d'esecuzione (art. 41 cpv. 1 lett. a e b), le decisioni incidentali (art. 45 e 46), le decisioni su opposizione (art. 30 cpv. 2 lett. b e 74), le decisioni su ricorso (art. 61), le decisioni in sede di revisione (art. 68) e l'interpretazione (art. 69).24
3    Le dichiarazioni di un'autorità che rifiuta o solleva pretese da far valere mediante azione non sono considerate decisioni.
18 
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 18
1    Le parti hanno il diritto d'assistere all'audizione dei testimoni e di porre domande completive.
2    Per tutelare importanti interessi pubblici o privati, l'audizione dei testimoni può avvenire in assenza delle parti, e a queste può essere negato l'esame dei processi verbali d'interrogatorio.
3    Ove sia negato alle parti l'esame dei processi verbali d'interrogatorio, è applicabile l'articolo 28.
20 
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 20
1    Un termine computato in giorni, se deve essere notificato alle parti, comincia a decorrere il giorno dopo la notificazione.
2    Se non deve essere notificato alle parti, esso comincia a decorrere il giorno dopo l'evento che lo fa scattare.
2bis    Una notificazione recapitabile soltanto dietro firma del destinatario o di un terzo autorizzato a riceverla è reputata avvenuta al più tardi il settimo giorno dopo il primo tentativo di consegna infruttuoso.49
3    Se l'ultimo giorno del termine è un sabato, una domenica o un giorno riconosciuto festivo dal diritto federale o cantonale, il termine scade il primo giorno feriale seguente. È determinante il diritto del Cantone ove ha domicilio o sede la parte o il suo rappresentante.50
26 
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 26
1    Nella sua causa, la parte o il suo rappresentante ha il diritto di esaminare alla sede dell'autorità che decide o d'una autorità cantonale, designata da questa, gli atti seguenti:
a  le memorie delle parti e le osservazioni delle autorità;
b  tutti gli atti adoperati come mezzi di prova;
c  le copie delle decisioni notificate.
1bis    Se la parte o il suo rappresentante vi acconsente, l'autorità può notificare per via elettronica gli atti da esaminare.64
2    L'autorità che decide può riscuotere una tassa per l'esame degli atti d'una causa definita; il Consiglio federale stabilisce la tariffa delle tasse.
29e  33 
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 33
1    L'autorità ammette le prove offerte dalla parte se paiano idonee a chiarire i fatti.
2    Se la loro assunzione implichi una spesa relativamente elevata, che andrebbe a carico della parte ove fosse soccombente, l'autorità può subordinarla alla condizione che la parte anticipi, entro un termine, le spese che possono essere ragionevolmente pretese da essa; la parte indigente ne è dispensata.
35 
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 35
1    Le decisioni scritte, anche se notificate in forma di lettera, devono essere designate come tali, motivate, e indicare il rimedio giuridico.
2    L'indicazione del rimedio giuridico deve menzionare il rimedio giuridico ordinario ammissibile, l'autorità competente e il termine per interporlo.
3    L'autorità può rinunciare a indicare i motivi e il rimedio giuridico allorché la decisione sia interamente conforme alle domande delle parti e nessuna parte chieda la motivazione.
48 
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 48
1    Ha diritto di ricorrere chi:
a  ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore o è stato privato della possibilità di farlo;
b  è particolarmente toccato dalla decisione impugnata; e
c  ha un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa.
2    Ha inoltre diritto di ricorrere ogni persona, organizzazione o autorità cui un'altra legge federale riconosce tale diritto.
49 
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 49 - Il ricorrente può far valere:
a  la violazione del diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento;
b  l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti;
c  l'inadeguatezza; questa censura non è ammissibile quando un'autorità cantonale ha giudicato come autorità di ricorso.
50 
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 50
1    Il ricorso dev'essere depositato entro 30 giorni dalla notificazione della decisione.
2    Il ricorso per denegata o ritardata giustizia può essere interposto in ogni tempo.
51e  62 
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 62
1    L'autorità di ricorso può modificare la decisione impugnata a vantaggio di una parte.
2    Essa può modificare a pregiudizio di una parte la decisione impugnata quando questa violi il diritto federale o poggi su un accertamento inesatto o incompleto dei fatti; per inadeguatezza, la decisione impugnata non può essere modificata a pregiudizio di una parte, a meno che la modificazione giovi ad una controparte.
3    L'autorità di ricorso che intenda modificare la decisione impugnata a pregiudizio di una parte deve informarla della sua intenzione e darle la possibilità di esprimersi.
4    L'autorità di ricorso non è vincolata in nessun caso dai motivi del ricorso.
63 
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 63
1    L'autorità di ricorso mette nel dispositivo le spese processuali, consistenti in una tassa di decisione nelle tasse di cancelleria e negli sborsi, di regola a carico della parte soccombente. Se questa soccombe solo parzialmente, le spese processuali sono ridotte. Per eccezione, si possono condonare le spese processuali.
2    Nessuna spesa processuale è messa a carico dell'autorità inferiore ne delle autorità federali, che promuovano il ricorso e soccombano; se l'autorità ricorrente, che soccombe, non è un'autorità federale, le spese processuali le sono addossate in quanto la causa concerna interessi pecuniari di enti o d'istituti autonomi.
3    Alla parte vincente possono essere addossate solo le spese processuali che abbia cagionato violando le regole di procedura.
4    L'autorità di ricorso, il suo presidente o il giudice dell'istruzione esige dal ricorrente un anticipo equivalente alle presunte spese processuali. Stabilisce un congruo termine per il pagamento con la comminatoria che altrimenti non entrerà nel merito. Se sussistono motivi particolari, può rinunciare interamente o in parte a esigere l'anticipo.100
4bis    La tassa di decisione è stabilita in funzione dell'ampiezza e della difficoltà della causa, del modo di condotta processuale e della situazione finanziaria delle parti. Il suo importo oscilla:
a  da 100 a 5000 franchi nelle controversie senza interesse pecuniario;
b  da 100 a 50 000 franchi nelle altre controversie.101
5    Il Consiglio federale disciplina i dettagli relativi alla determinazione delle tasse.102 Sono fatti salvi l'articolo 16 capoverso 1 lettera a della legge del 17 giugno 2005103 sul Tribunale amministrativo federale e l'articolo 73 della legge del 19 marzo 2010104 sull'organizzazione delle autorità penali.105
64
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 64
1    L'autorità di ricorso, se ammette il ricorso in tutto o in parte, può, d'ufficio o a domanda, assegnare al ricorrente una indennità per le spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato.
2    Il dispositivo indica l'ammontare dell'indennità e l'addossa all'ente o all'istituto autonomo, nel cui nome l'autorità inferiore ha deciso, in quanto non possa essere messa a carico di una controparte soccombente.
3    Se una controparte soccombente ha presentato conclusioni indipendenti, l'indennità può essere messa a suo carico, secondo la propria solvenza.
4    L'ente o l'istituto autonomo, nel cui nome l'autorità inferiore ha deciso, risponde dell'indennità addossata a una controparte soccombente, in quanto non possa essere riscossa.
5    Il Consiglio federale disciplina la determinazione delle spese ripetibili.106 Sono fatti salvi l'articolo 16 capoverso 1 lettera a della legge del 17 giugno 2005107 sul Tribunale amministrativo federale e l'articolo 73 della legge del 19 marzo 2010108 sull'organizzazione delle autorità penali.109
TS-TAF: 7 
SR 173.320.2 Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TS-TAF)
TS-TAF Art. 7 Principio
1    La parte vincente ha diritto alle ripetibili per le spese necessarie derivanti dalla causa.
2    Se la parte vince solo parzialmente, le spese ripetibili sono ridotte in proporzione.
3    Le autorità federali e, di regola, le altre autorità con qualità di parte non hanno diritto a un'indennità a titolo di ripetibili.
4    Se le spese sono relativamente modeste, si può rinunciare a concedere alla parte un'indennità a titolo di ripetibili.
5    L'articolo 6a è applicabile per analogia.7
10
SR 173.320.2 Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TS-TAF)
TS-TAF Art. 10 Onorario dell'avvocato ed indennità dei mandatari professionali che non sono avvocati
1    L'onorario dell'avvocato e l'indennità dovuta ai mandatari professionali che non sono avvocati sono calcolati in funzione del tempo necessario alla rappresentanza della parte.
2    La tariffa oraria per gli avvocati oscilla tra un minimo di 200 e un massimo di 400 franchi, per i rappresentanti professionali che non sono avvocati tra un minimo di 100 e un massimo di 300 franchi. L'imposta sul valore aggiunto non è compresa in dette tariffe.
3    Nelle cause con interesse pecuniario, l'onorario dell'avvocato o l'indennità dovuta ai mandatari professionali che non sono avvocati possono essere adeguatamente aumentati.
Registro DTF
105-IB-94 • 122-V-157 • 124-I-49 • 126-I-68 • 126-I-7 • 127-V-431 • 129-I-129 • 129-I-85 • 130-II-65 • 130-V-472 • 131-II-562 • 131-II-710 • 132-V-387 • 133-I-201 • 134-I-184 • 134-II-249 • 134-V-170 • 135-II-286 • 135-II-78 • 135-III-483 • 135-IV-113 • 135-V-153 • 137-V-273
Weitere Urteile ab 2000
1C_104/2010 • 1C_265/2009 • 1C_452/2009 • 2C_818/2009 • 4A_35/2010 • 8C_321/2009 • 8C_788/2011
Parole chiave
Elenca secondo la frequenza o in ordine alfabetico
ricorrente • autorità inferiore • cio • controllo di sicurezza relativo alle persone • diritto di essere sentito • questio • tribunale amministrativo federale • federalismo • autorità di ricorso • violazione del diritto • ripetibili • fisica • ddps • avviso • decisione • esaminatore • tribunale federale • potere d'apprezzamento • ripartizione dei compiti • interesse privato
... Tutti
BVGE
2009/36 • 2007/27
BVGer
A-1876/2013 • A-2266/2012 • A-3037/2011 • A-4582/2010 • A-4738/2012 • A-5028/2013 • A-5050/2011 • A-527/2010 • A-5673/2012 • A-6275/2010 • A-6294/2011 • A-6493/2012 • A-6508/2012 • A-6907/2011 • A-7094/2010 • A-817/2013
FF
2009/5137