Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
2C 365/2012
Sentenza dell'11 febbraio 2013
II Corte di diritto pubblico
Composizione
Giudici federali Zünd, Presidente,
Seiler, Donzallaz, Stadelmann, Kneubühler,
Cancelliere Savoldelli.
Partecipanti al procedimento
A.________,
ricorrente,
contro
Gran Consiglio del Cantone Ticino,
rappresentato dal Consiglio di Stato,
6500 Bellinzona,
opponente.
Oggetto
Legge organica comunale del 10 marzo 1987 e legge sulla perequazione finanziaria intercomunale del 25 giugno 2002;
ricorso in materia di diritto pubblico contro la modifica legislativa decretata il 14 febbraio 2012 dal Gran Consiglio del Cantone Ticino.
Fatti:
A.
In relazione al moltiplicatore d'imposta comunale, l'art. 162 della legge organica comunale del 10 marzo 1987 (LOC; RL/TI 2.1.1.2) nella versione in vigore fino al 20 aprile 2012, prescriveva quanto segue:
Art. 162
1 Il moltiplicatore è il rapporto percentuale tra il fabbisogno ed il gettito dell'imposta cantonale base.
2 Il Municipio lo stabilisce annualmente, dopo l'approvazione del conto preventivo dell'anno ma al più tardi entro il 31 dicembre, secondo i seguenti criteri:
a) aggiorna, se necessario, il fabbisogno di preventivo;
b) tiene conto dell'ammontare del capitale proprio;
c) deduce l'imposta personale e l'imposta immobiliare;
Dopo aver in sostanza ritenuto che la delega contemplata dall'art. 162 vLOC lasciasse ai Municipi un margine di apprezzamento troppo esteso, incompatibile con il principio della legalità ancorato nell'art. 127 cpv. 1 della Costituzione federale, con sentenza del 10 febbraio 2011 il Tribunale amministrativo del Cantone Ticino ha accolto un ricorso inoltrato da A.________ contro alcune risoluzioni del Municipio di X.________ e sollecitato Governo e Parlamento a modificare la legislazione cantonale in modo da renderla conforme a tale disposto.
B.
Preso atto della sentenza di cui sopra, il 14 febbraio 2012 il Gran Consiglio del Cantone Ticino ha decretato una modifica della legge organica comunale e della legge sulla perequazione finanziaria intercomunale del 25 giugno 2002 (LPI; RL/TI 2.1.2.3), che ha comportato l'adozione delle seguenti norme:
I.
La Legge organica comunale del 10 marzo 1987 è così modificata:
Art. 13 cpv. 1 lett. c)
1 L'Assemblea in seduta pubblica:
c) approva il preventivo del Comune e delle aziende municipalizzate e il fabbisogno da coprire con l'imposta; stabilisce inoltre il moltiplicatore d'imposta ai sensi degli articoli 162 e 162a;
Art. 38 cpv. 2

2 È possibile presentare proposte di emendamento relative ad un oggetto all'ordine del giorno. Le proposte marginali possono essere decise seduta stante. Le proposte sostanziali, se contenute in un rapporto di una commissione del Consiglio comunale incaricata dell'esame del messaggio municipale, se condivise dal Municipio, possono essere decise seduta stante.
Negli altri casi, l'oggetto deve essere rinviato al Municipio affinché licenzi un messaggio in merito nel termine di 6 mesi.
È riservato l'art. 162 cpv. 3.
Art. 67 cpv. 1
1 Ogni consigliere può presentare per iscritto, nella forma della mozione, proposte su oggetti di competenza del Consiglio comunale che non sono all'ordine del giorno; è esclusa la proposta di moltiplicatore o di modifica del medesimo.
Art. 110 cpv. 1 lett. a)
1 Nell'amministrazione del Comune il Municipio esercita specialmente le seguenti funzioni:
a) allestisce ogni anno il preventivo secondo le norme previste dalla legge;
Art. 162
1 Il moltiplicatore d'imposta è la percentuale di prelievo per l'imposta comunale, applicata al gettito di imposta cantonale base del Comune; la percentuale va arrotondata all'unità intera.
2 L'Assemblea comunale o il Consiglio comunale, su proposta del Municipio, stabiliscono il moltiplicatore di regola con l'approvazione del preventivo dell'anno a cui si riferisce, ma al più tardi entro il 31 maggio.
3 Essi possono decidere una modifica della proposta municipale secondo il cpv. 2 solo se tale modifica è contenuta e adeguatamente valutata nel rapporto della Commissione della gestione, tenendo conto degli interessi finanziari del Comune; le modifiche presentate in seduta da singoli cittadini o consiglieri comunali possono essere decise soltanto se rientrano in un margine di +/- 5 punti di moltiplicatore rispetto alla proposta iniziale del Municipio e se sono state comunicate almeno 10 giorni prima della seduta alla Commissione della gestione, la quale le valuta ed esprime il suo preavviso tramite un breve rapporto.
4 La decisione di fissazione del moltiplicatore è immediatamente esecutiva.
5 Se il moltiplicatore non è stabilito in tempo utile fa stato il moltiplicatore dell'anno precedente; è riservato l'art. 162a cpv. 2.
Art. 162a (nuovo)
1 Nella fissazione del moltiplicatore, l'Assemblea comunale o il Consiglio comunale tengono conto del principio dell'equilibrio finanziario secondo l'art. 151 cpv. 1, in particolare delle regole per il capitale proprio degli art. 169 cpv. 2 e 158 cpv. 5.
2 In casi eccezionali, il Consiglio di Stato può modificare d'ufficio il moltiplicatore se il medesimo è di grave pregiudizio per gli interessi finanziari del Comune, in particolare quando non sono più rispettate le condizioni dell'art. 158 cpv. 5.
II.
La Legge sulla perequazione finanziaria intercomunale del 25 giugno 2002 è così modificata:
Art. 7

Il regolamento stabilisce le modalità per la determinazione degli elementi di computo necessari all'applicazione della presente legge.
III.
Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, le presenti modifiche di legge sono pubblicate nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi. Il Consiglio di Stato ne determina l'entrata in vigore.
La modifica in discussione, con la quale la competenza di stabilire il moltiplicatore d'imposta è stata infine tolta ai Municipi ed attribuita alle Assemblee comunali rispettivamente ai Consigli comunali, è stata pubblicata sul Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del Cantone Ticino del 20 aprile 2012 ed è stata posta in vigore il giorno stesso.
C.
Contro l'adozione della menzionata modifica legislativa, il 23 aprile 2012, A.________ ha interposto un ricorso in materia di diritto pubblico.
Facendo valere la violazione della Costituzione federale (art. 127 cpv. 1 e


Agendo per sé ed in rappresentanza del Gran Consiglio, il Consiglio di Stato postula invece che, per quanto ammissibile, il ricorso venga respinto.
Nell'ambito di un secondo scambio di allegati, le parti si sono riconfermate nelle rispettive conclusioni.
Diritto:
1.
1.1. Secondo l'art. 82 lett. b



Come sottolineato nell'impugnativa, l'insorgente ricorre contro un atto normativo cantonale principalmente per far valere una lesione del principio della legalità in materia fiscale (art. 127 cpv. 1




1.2. Giusta l'art. 89 cpv. 1 lett. b

Nel caso in esame, in qualità di cittadino contribuente domiciliato nel Comune di X.________, Cantone Ticino, il ricorrente è particolarmente toccato, nel senso sopra descritto, dall'impugnata introduzione di dette norme ed ha un interesse degno di protezione al loro annullamento. Anche la sua legittimazione a ricorrere è quindi data (DTF 136 I 49 consid. 2.1; 135 I 43 consid. 1.4 pag. 47 seg.; 133 I 286 consid. 2.2 pag. 289 seg.).
1.3. Secondo la giurisprudenza, nell'ambito del controllo astratto di un atto normativo cantonale il Tribunale federale esamina se alla norma interessata possa essere attribuito, facendo capo alle regole di interpretazione riconosciute, un senso che la possa fare ritenere compatibile con le garanzie costituzionali invocate. Esso procede per esame libero e annulla una disposizione cantonale solo se non si presta ad alcuna interpretazione conforme al diritto costituzionale o al diritto federale di rango superiore (DTF 135 II 243 consid. 2 pag. 248 e rinvii).
Occorre considerare la portata dell'ingerenza nel diritto fondamentale, la possibilità di ottenere una sufficiente protezione di questo diritto nel contesto di un successivo controllo puntuale della norma, le circostanze concrete in cui essa va applicata, come pure la possibilità di una correzione e gli effetti sulla sicurezza del diritto. La semplice circostanza che in singoli casi la disposizione impugnata possa essere applicata in modo lesivo della Costituzione non conduce di per sé al suo annullamento da parte di questo Tribunale (DTF 134 I 293 consid. 2 pag. 295; 133 I 77 consid. 2 pag. 79 e rispettivi richiami).
2.
2.1. Con il ricorso in materia di diritto pubblico può tra l'altro essere censurata la violazione del diritto federale (art. 95 lett. a



2.2. Le usuali esigenze di motivazione previste per i ricorsi al Tribunale federale valgono anche per i gravami rivolti contro gli atti normativi cantonali. Secondo l'art. 42 cpv. 2


2.3. Confuso e contraddittorio, il gravame (ricorso e replica) rispetta solo in parte i requisiti esposti. Nella misura in cui disattente gli stessi, a causa del suo carattere sostanzialmente appellatorio, esso è pertanto inammissibile.
3.
3.1. Così come in occasione di ricorsi da lui già interposti davanti al Tribunale federale, con l'impugnativa il ricorrente avanza concrete richieste in merito a composizione e modalità di delibera della Corte giudicante e formula osservazioni riguardo alla necessità di domandare una risposta direttamente al Gran Consiglio ticinese.
Poiché però, come noto all'insorgente, il Tribunale federale applica d'ufficio il diritto (art. 106 cpv. 1

3.2. La richiesta, espressa come vera e propria conclusione, di far pubblicare il dispositivo della sentenza del Tribunale federale nel Bollettino delle leggi e degli atti esecutivi del Cantone Ticino dev'essere per contro respinta. Sempre come già spiegato al ricorrente in altra procedura, quanto da lui domandato non rientra infatti tra le opzioni previste dall'art. 59

3.3. Nella misura in cui, in applicazione dell'art. 102

4.
Richiamandosi all'art. 127 cpv. 1 e



In questo contesto, egli sostiene in prima battuta che l'atto di fissazione del moltiplicatore d'imposta da parte del Consiglio comunale, a norma del nuovo art. 162 LOC, non possa essere considerato alla stregua di una base legale formale, poiché non soddisfa alle esigenze stabilite dal diritto costituzionale ticinese.
Per il caso in cui la sua prima critica sia fondata, e il carattere di base legale formale dell'atto di fissazione del moltiplicatore da parte del Consiglio comunale debba quindi essere negato, considera in seconda battuta che la delega contenuta nella nuova versione degli art. 162 e 162a LOC - a suo avviso, le uniche basi legali formali su cui poggia la fissazione del moltiplicatore d'imposta comunale - non sia sufficientemente circostanziata e fa quindi valere una violazione dell'art. 127 cpv. 1

5.
Riferendosi una prima volta all'art. 127 cpv. 1

5.1. In ambito tributario, il principio della legalità è un diritto costituzionale indipendente ancorato all'art. 127 cpv. 1

Per quanto riguarda il diritto cantonale, valgono quali leggi in senso formale in primo luogo le norme soggette a referendum obbligatorio o facoltativo (DTF 120 Ia 265 consid. 2a pag. 266). Quando una costituzione cantonale lo prevede, come tali possono però essere riconosciuti anche atti normativi che non soggiacciono a referendum. Il diritto federale non comporta in effetti per i Cantoni nessun obbligo in tal senso (DTF 128 I 327 consid. 4.1 pag. 337 seg.; 124 I 216 consid. 3a pag. 218 seg.; 118 Ia 320 consid. 3a pag. 324; 245 consid. 3b pag. 248; sentenze 2C 729/2008 del 3 marzo 2009 consid. 3.2; 1P.802/2006 del 28 agosto 2007 consid. 2.2 e 2P.201/2006 del 24 agosto 2006 consid. 2.3; Ulrich Häfelin/Georg Müller/Felix Uhlmann, Allgemeines Verwaltungsrecht, 6a ed., n. 105 segg., 107; Thierry Tanquerel, Manuel de droit administratif, n. 305 segg., 313).
5.2. Il ricorrente mostra di conoscere la giurisprudenza indicata. Conscio del rilievo che assume il diritto cantonale nell'esame della sussistenza di una base legale formale giusta l'art. 127 cpv. 1


Come rilevato nella risposta e diversamente da quanto da lui sostenuto - attribuendo al messaggio governativo per la revisione totale della Costituzione ticinese una portata che all'evidenza non ha - il semplice richiamo a tale disposto della Costituzione ticinese non giova tuttavia alla sua causa.
5.3. Proprio dal messaggio governativo risulta infatti chiaro che l'art. 17 cpv. 4

5.4. Già solo per questo motivo, per quanto ammissibile, la critica con cui il ricorrente denuncia una prima violazione dell'art. 127 cpv. 1

Sulla base del semplice rinvio all'art. 17 cpv. 4

5.5. Sempre con il Consiglio di Stato, occorre infine rilevare che alla causa del ricorrente non giova nemmeno il richiamo all'art. 34

In tale ambito - riservate le esigenze democratiche poste dall'art. 51 cpv. 1

6.
La critica addotta in seconda battuta - con cui l'insorgente considera che la delega contenuta nella legge organica comunale non sarebbe sufficientemente circostanziata e sarebbe pertanto anch'essa lesiva dell'art. 127 cpv. 1

Tenuto conto dell'impostazione data al gravame dallo stesso insorgente, per quanto ammissibile, il ricorso dev'essere di conseguenza respinto senza procedere oltre.
A titolo abbondanziale, giova comunque rilevare che, nella misura in cui il ricorrente insiste nel ribadire anche in questo contesto una violazione dell'art. 17 cpv. 4

Per il resto, la sua critica si esaurisce invece in argomentazioni di carattere sostanzialmente appellatorio. Se infatti il ricorrente denuncia come "alquanto problematico" il potere di apprezzamento concesso ai Consigli comunali in materia di fissazione del moltiplicatore d'imposta, esaminandone l'estensione, egli non dimostra però per quali puntuali ragioni il margine di manovra lasciato agli stessi comporti in casu davvero una lesione dell'art. 127 cpv. 1

7.
Gli argomenti addotti dall'insorgente a sostegno della richiesta di prescindere in via eccezionale dalla riscossione di spese, che fanno a torto leva sul carattere "univoco" dell'interpretazione da lui data all'art. 17 cpv. 4


Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
1.
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.
2.
Le spese giudiziarie di fr. 2'000.-- sono poste a carico del ricorrente.
3.
Comunicazione al ricorrente, al Gran Consiglio e per esso al Consiglio di Stato del Cantone Ticino.
Losanna, 11 febbraio 2013
In nome della II Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: Zünd
Il Cancelliere: Savoldelli