Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Corte IV
D-291/2021
Sentenza del 9 marzo 2021
Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio),
Composizione Grégory Sauder, Daniela Brüschweiler,
cancelliere Lorenzo Rapelli.
A._______, nato il (...),
B._______,nata il (...),
C._______, nato il (...),
D._______, nata il (...),
Parti E._______, nata il (...),
F._______, nato il (...),
Afghanistan
tutti patrocinati dall'avv. Eliane Schmid,
Caritas Schweiz,
ricorrenti,
contro
Segreteria di Stato della migrazione (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto Asilo (riesame NEM Dublino);
decisione della SEM del 12 gennaio 2021 / N (...).
Fatti:
A.
Gli interessati, di nazionalità afgana, hanno presentato una domanda d'asilo in Svizzera il 5 settembre 2020 (cfr. atti SEM 8-13).
B.
Le indagini svolte dalla Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM) hanno permesso di accertare che secondo la banca dati "EURODAC" i richiedenti avevano già depositato due domande d'asilo pregresse in Grecia e in Slovenia rispettivamente il 21 dicembre 2018 ed il 2 settembre 2020 (cfr. atti SEM 22 e seg.).
C.
Il 18 settembre 2020 ai richiedenti l'asilo sono stati rilevati i dati personali (cfr. atti SEM 44-45).
D.
Il 24 settembre 2020, hanno avuto luogo i colloqui personali ai sensi dell'art. 5 del regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione) (Gazzetta ufficiale dell'Unione europea [GU] L 180/31 del 29.06.2013; di seguito: Regolamento Dublino III) a cui sono stati sottoposti A._______, la moglie B._______ ed il figlio maggiore C._______ (cfr. atti SEM 49, 55, 56). In tale ambito gli interessati hanno sostanzialmente asserito di aver lasciato l'Afghanistan all'incirca tre anni prima e di essere giunti in Europa via la Grecia, paese nel quale si sarebbero intrattenuti per un anno. Dipoi, avrebbero intrapreso la via balcanica transitando da Bosnia e Croazia prima di giungere in Slovenia. In Croazia la famiglia sarebbe stata vittima di episodi di violenza e B._______ avrebbe subito un aborto spontaneo. Inoltre, i richiedenti l'asilo non avrebbero avuto l'intenzione di richiedere protezione in Slovenia. La loro destinazione sarebbe invero stata sin dall'inizio la Svizzera, Paese ove già risiederebbero le due altre loro figlie maggiorenni.
E.
Il 24 settembre 2020, la SEM ha richiesto informazioni a riguardo degli interessati alle autorità slovene, le quali, il 26 settembre 2020, hanno confermato l'avvenuto deposito della domanda d'asilo così come risultava dal riscontro dattiloscopico e precisato che Grecia e Croazia si sarebbero rifiutati di riprenderli in carico (cfr. atto SEM 77).
F.
Su questi presupposti, il 27 ottobre 2020, la SEM ha presentato alle autorità slovene una richiesta di ripresa in carico dei richiedenti l'asilo fondata sull'art. 18 par. 1 lett. b Regolamento Dublino III (cfr. atti SEM 78 e seg.), domanda espressamente accettata il 9 novembre 2020 dallo Stato richiesto (cfr. atto SEM 85).
G.
Su questi presupposti, la SEM, con decisione del 25 novembre 2020 non è entrata nel merito della succitata domanda d'asilo ai sensi dell'art. 31a cpv. 1 lett. b
SR 142.31 Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi) LAsi Art. 31a Decisioni della SEM - 1 Di norma la SEM non entra nel merito della domanda d'asilo se il richiedente: |
|
1 | Di norma la SEM non entra nel merito della domanda d'asilo se il richiedente: |
a | può ritornare in uno Stato terzo sicuro secondo l'articolo 6a capoverso 2 lettera b nel quale aveva soggiornato precedentemente; |
b | può partire alla volta di uno Stato terzo cui compete, in virtù di un trattato internazionale, l'esecuzione della procedura d'asilo e d'allontanamento; |
c | può ritornare in uno Stato terzo nel quale aveva soggiornato precedentemente; |
d | può recarsi in uno Stato terzo per il quale possiede un visto e in cui può chiedere protezione; |
e | può recarsi in uno Stato terzo nel quale vivono suoi parenti prossimi o persone con cui intrattiene rapporti stretti; |
f | può essere allontanato nel suo Stato d'origine o di provenienza secondo l'articolo 31b. |
2 | Il capoverso 1 lettere c-e non si applica se vi sono indizi che, nel singolo caso, nello Stato terzo non vi sia una protezione effettiva dal respingimento ai sensi dell'articolo 5 capoverso 1. |
3 | La SEM non entra nel merito della domanda se non sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 18. Questa disposizione si applica segnatamente se la domanda d'asilo è presentata esclusivamente per motivi economici o medici. |
4 | Negli altri casi, la SEM respinge la domanda d'asilo se non è stata dimostrata o resa verosimile la qualità di rifugiato o se sussiste un motivo d'esclusione ai sensi degli articoli 53 e 54.97 |
H.
Il 5 gennaio 2021 la qui patrocinatrice ha depositato una domanda di riesame all'attenzione dell'autorità inferiore chiedendo l'annullamento della decisione del 25 novembre 2020 ed il trattamento della domanda d'asilo in procedura nazionale invocando un preteso peggioramento delle loro condizioni di salute.
I.
Ritenuto che le circostanze non fossero tali da giustificare una riconsiderazione del provvedimento, la SEM con ulteriore decisione del 12 gennaio 2021 (notificata il giorno seguente), ha respinto la domanda di riesame ponendo un emolumento di CHF 600.- a carico dei ricorrenti e precisando che un eventuale ricorso non avrebbe avuto effetto sospensivo.
J.
Il 20 gennaio 2021 (timbro postale) gli interessati sono così insorti anche avverso tale provvedimento chiedendone l'annullamento, la trattazione della domanda d'asilo nel merito in Svizzera e l'allocazione di un'equa indennità. Essi hanno altresì presentato una domanda di assistenza giudiziaria e di gratuito patrocinio allegando una lettera di dimissione attestante il ricovero di B._______ dal 13 gennaio 2021 al 19 gennaio 2021 presso la clinica (...) con diagnosi di depressione recidivante con attuale episodio grave senza sintomi psicotici e sindrome post-traumatica da stress.
K.
Con scritto del 22 gennaio 2021 gli insorgenti hanno trasmesso ulteriore documentazione medica, e meglio:
- un certificato riguardante B._______, rilasciato dal medico curante su formulario prestampato SEM (F2) il 20 gennaio 2021, ossia successivo al precitato periodo di degenza ospedaliera, e secondo cui quest'ultima si sarebbe presentata logorata e piangente, cosa che renderebbe opportuno far allestire un ulteriore rapporto sullo stato della famiglia,
- un certificato medico di medesima origine e forma a soggetto di A._______ che fa stato della comunicazione dei risultati delle analisi predisposte a seguito dell'insorgere di tremori nel paziente, analisi che avrebbero permesso di appurarne l'assenza di pericolosità,
e richiesto il Tribunale ad allestire un rapporto dettagliato, per esempio nella « forma di un F4 »,
L.
Il 25 gennaio 2021 i ricorrenti hanno inviato in copia al Tribunale una lettera indirizzata all'autorità inferiore e con cui veniva sottolineata la necessità di raccogliere un rapporto medico dettagliato alla luce dei propositi suicidi espressi da diversi membri della famiglia. La SEM vi ha dato seguito il 28 gennaio 2021 precisando che l'istruzione del caso sarebbe stata di competenza del Tribunale a seguito della pendenza della presente procedura ricorsuale.
M.
Con comunicazione del 28 gennaio 2021, gli insorgenti hanno trasmesso al Tribunale un rapporto inerente una visita ginecologica di controllo cui si è sottoposta B._______ il giorno medesimo. Hanno altresì precisato che un resoconto clinica Lups di Sarnen sarebbe stato in via di allestimento.
N.
Il 2 febbraio 2021 gli insorgenti hanno inoltrato la relazione finale della clinica (...) in cui veniva integralmente ripresa la diagnosi già formulata al momento della dimissione e fornite alcune precisazioni quanto all'andamento del ricovero, alla sintomatologia in essere e sul procedere futuro.
O.
Per mezzo di ulteriore scritto del 6 febbraio 2021, è stato trasmesso un succinto scritto emesso da un altro ambulatorio ed in cui veniva avanzata la diagnosi di « Postbelastungsstörung nach Abort auf der Flucht », precisato che le ragioni della visita sarebbero state « [k]ommen wegen Medis. Braucht Sertalin » e consigliati controlli psichiatrici e un non meglio precisato trattamento ginecologico.
P.
Con ordinanza del 17 febbraio 2021, il Tribunale ha preso ed è accusato ricevimento del ricorso e degli ulteriori scritti degli insorgenti.
Q.
Il 19 febbraio 2021 i ricorrenti hanno inviato al Tribunale uno scritto complementare in cui veniva comunicato che A._______ si sarebbe sottoposto ad una non precisata visita medica e che sarebbero stati fissati diversi ulteriori consulti, come attestato dalla copia del cartoncino per appuntamenti ad esso annessa. Contestualmente veniva fatto presente che anche per la figlia E._______ sarebbe stata pianificata una visita medica al (...). Anche a tal riguardo non sono stati forniti ulteriori dettagli.
Diritto:
1.
Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la legge sull'asilo non preveda altrimenti (art. 6
SR 142.31 Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi) LAsi Art. 6 Norme procedurali - Le procedure sono rette dalla legge federale del 20 dicembre 196811 sulla procedura amministrativa (PA), dalla legge del 17 giugno 200512 sul Tribunale amministrativo federale e dalla legge del 17 giugno 200513 sul Tribunale federale, in quanto la presente legge non preveda altrimenti. |
SR 142.31 Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi) LAsi Art. 6 Norme procedurali - Le procedure sono rette dalla legge federale del 20 dicembre 196811 sulla procedura amministrativa (PA), dalla legge del 17 giugno 200512 sul Tribunale amministrativo federale e dalla legge del 17 giugno 200513 sul Tribunale federale, in quanto la presente legge non preveda altrimenti. |
SR 142.31 Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi) LAsi Art. 6 Norme procedurali - Le procedure sono rette dalla legge federale del 20 dicembre 196811 sulla procedura amministrativa (PA), dalla legge del 17 giugno 200512 sul Tribunale amministrativo federale e dalla legge del 17 giugno 200513 sul Tribunale federale, in quanto la presente legge non preveda altrimenti. |
SR 142.31 Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi) LAsi Art. 6 Norme procedurali - Le procedure sono rette dalla legge federale del 20 dicembre 196811 sulla procedura amministrativa (PA), dalla legge del 17 giugno 200512 sul Tribunale amministrativo federale e dalla legge del 17 giugno 200513 sul Tribunale federale, in quanto la presente legge non preveda altrimenti. |
SR 142.31 Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi) LAsi Art. 6 Norme procedurali - Le procedure sono rette dalla legge federale del 20 dicembre 196811 sulla procedura amministrativa (PA), dalla legge del 17 giugno 200512 sul Tribunale amministrativo federale e dalla legge del 17 giugno 200513 sul Tribunale federale, in quanto la presente legge non preveda altrimenti. |
SR 142.31 Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi) LAsi Art. 105 Ricorsi contro le decisioni della SEM - Contro le decisioni della SEM può essere interposto ricorso secondo la legge federale del 17 giugno 2005356 sul Tribunale amministrativo federale. |
SR 142.31 Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi) LAsi Art. 6 Norme procedurali - Le procedure sono rette dalla legge federale del 20 dicembre 196811 sulla procedura amministrativa (PA), dalla legge del 17 giugno 200512 sul Tribunale amministrativo federale e dalla legge del 17 giugno 200513 sul Tribunale federale, in quanto la presente legge non preveda altrimenti. |
I ricorrenti hanno partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, sono particolarmente toccati dalla decisione impugnata e vantano un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a
SR 142.31 Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi) LAsi Art. 105 Ricorsi contro le decisioni della SEM - Contro le decisioni della SEM può essere interposto ricorso secondo la legge federale del 17 giugno 2005356 sul Tribunale amministrativo federale. |
I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 6
SR 142.31 Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi) LAsi Art. 108 Termini di ricorso - 1 Nella procedura celere, il ricorso contro una decisione secondo l'articolo 31a capoverso 4 deve essere interposto entro sette giorni lavorativi o, se si tratta di decisioni incidentali, entro cinque giorni dalla notificazione della decisione. |
|
1 | Nella procedura celere, il ricorso contro una decisione secondo l'articolo 31a capoverso 4 deve essere interposto entro sette giorni lavorativi o, se si tratta di decisioni incidentali, entro cinque giorni dalla notificazione della decisione. |
2 | Nella procedura ampliata, il ricorso contro una decisione secondo l'articolo 31a capoverso 4 deve essere interposto entro 30 giorni o, se si tratta di una decisione incidentale, entro dieci giorni dalla notificazione della decisione. |
3 | Il ricorso contro le decisioni di non entrata nel merito e contro le decisioni di cui agli articoli 23 capoverso 1 e 40 in combinato disposto con l'articolo 6a capoverso 2 lettera a deve essere interposto entro cinque giorni lavorativi dalla notificazione della decisione. |
4 | Il ricorso contro il rifiuto dell'entrata in Svizzera secondo l'articolo 22 capoverso 2 può essere interposto fino al momento della notificazione di una decisione secondo l'articolo 23 capoverso 1. |
5 | La verifica della legalità e dell'adeguatezza dell'assegnazione di un luogo di soggiorno all'aeroporto o in un altro luogo appropriato conformemente all'articolo 22 capoversi 3 e 4 può essere chiesta in qualsiasi momento mediante ricorso. |
6 | Negli altri casi il termine di ricorso è di 30 giorni dalla notificazione della decisione. |
7 | Gli atti scritti trasmessi per telefax sono considerati consegnati validamente se pervengono tempestivamente al Tribunale amministrativo federale e sono regolarizzati mediante l'invio ulteriore dell'originale firmato, conformemente alle norme dell'articolo 52 capoversi 2 e 3 PA364. |
SR 142.31 Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi) LAsi Art. 108 Termini di ricorso - 1 Nella procedura celere, il ricorso contro una decisione secondo l'articolo 31a capoverso 4 deve essere interposto entro sette giorni lavorativi o, se si tratta di decisioni incidentali, entro cinque giorni dalla notificazione della decisione. |
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1 | Nella procedura celere, il ricorso contro una decisione secondo l'articolo 31a capoverso 4 deve essere interposto entro sette giorni lavorativi o, se si tratta di decisioni incidentali, entro cinque giorni dalla notificazione della decisione. |
2 | Nella procedura ampliata, il ricorso contro una decisione secondo l'articolo 31a capoverso 4 deve essere interposto entro 30 giorni o, se si tratta di una decisione incidentale, entro dieci giorni dalla notificazione della decisione. |
3 | Il ricorso contro le decisioni di non entrata nel merito e contro le decisioni di cui agli articoli 23 capoverso 1 e 40 in combinato disposto con l'articolo 6a capoverso 2 lettera a deve essere interposto entro cinque giorni lavorativi dalla notificazione della decisione. |
4 | Il ricorso contro il rifiuto dell'entrata in Svizzera secondo l'articolo 22 capoverso 2 può essere interposto fino al momento della notificazione di una decisione secondo l'articolo 23 capoverso 1. |
5 | La verifica della legalità e dell'adeguatezza dell'assegnazione di un luogo di soggiorno all'aeroporto o in un altro luogo appropriato conformemente all'articolo 22 capoversi 3 e 4 può essere chiesta in qualsiasi momento mediante ricorso. |
6 | Negli altri casi il termine di ricorso è di 30 giorni dalla notificazione della decisione. |
7 | Gli atti scritti trasmessi per telefax sono considerati consegnati validamente se pervengono tempestivamente al Tribunale amministrativo federale e sono regolarizzati mediante l'invio ulteriore dell'originale firmato, conformemente alle norme dell'articolo 52 capoversi 2 e 3 PA364. |
Occorre pertanto entrare nel merito del gravame.
2.
Il ricorso è stato inoltrato in francese allorché la decisione impugnata è stata redatta in italiano. Non essendovi ragioni per scostarsi dalla regola sancita all'art. 33a cpv. 2
SR 142.31 Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi) LAsi Art. 108 Termini di ricorso - 1 Nella procedura celere, il ricorso contro una decisione secondo l'articolo 31a capoverso 4 deve essere interposto entro sette giorni lavorativi o, se si tratta di decisioni incidentali, entro cinque giorni dalla notificazione della decisione. |
|
1 | Nella procedura celere, il ricorso contro una decisione secondo l'articolo 31a capoverso 4 deve essere interposto entro sette giorni lavorativi o, se si tratta di decisioni incidentali, entro cinque giorni dalla notificazione della decisione. |
2 | Nella procedura ampliata, il ricorso contro una decisione secondo l'articolo 31a capoverso 4 deve essere interposto entro 30 giorni o, se si tratta di una decisione incidentale, entro dieci giorni dalla notificazione della decisione. |
3 | Il ricorso contro le decisioni di non entrata nel merito e contro le decisioni di cui agli articoli 23 capoverso 1 e 40 in combinato disposto con l'articolo 6a capoverso 2 lettera a deve essere interposto entro cinque giorni lavorativi dalla notificazione della decisione. |
4 | Il ricorso contro il rifiuto dell'entrata in Svizzera secondo l'articolo 22 capoverso 2 può essere interposto fino al momento della notificazione di una decisione secondo l'articolo 23 capoverso 1. |
5 | La verifica della legalità e dell'adeguatezza dell'assegnazione di un luogo di soggiorno all'aeroporto o in un altro luogo appropriato conformemente all'articolo 22 capoversi 3 e 4 può essere chiesta in qualsiasi momento mediante ricorso. |
6 | Negli altri casi il termine di ricorso è di 30 giorni dalla notificazione della decisione. |
7 | Gli atti scritti trasmessi per telefax sono considerati consegnati validamente se pervengono tempestivamente al Tribunale amministrativo federale e sono regolarizzati mediante l'invio ulteriore dell'originale firmato, conformemente alle norme dell'articolo 52 capoversi 2 e 3 PA364. |
SR 142.31 Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi) LAsi Art. 6 Norme procedurali - Le procedure sono rette dalla legge federale del 20 dicembre 196811 sulla procedura amministrativa (PA), dalla legge del 17 giugno 200512 sul Tribunale amministrativo federale e dalla legge del 17 giugno 200513 sul Tribunale federale, in quanto la presente legge non preveda altrimenti. |
SR 142.31 Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi) LAsi Art. 6 Norme procedurali - Le procedure sono rette dalla legge federale del 20 dicembre 196811 sulla procedura amministrativa (PA), dalla legge del 17 giugno 200512 sul Tribunale amministrativo federale e dalla legge del 17 giugno 200513 sul Tribunale federale, in quanto la presente legge non preveda altrimenti. |
3.
Ai sensi dell'art. 111a cpv. 1
SR 142.31 Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi) LAsi Art. 111a Procedura e decisione - 1 Il Tribunale amministrativo federale può rinunciare allo scambio di scritti.381 |
|
1 | Il Tribunale amministrativo federale può rinunciare allo scambio di scritti.381 |
2 | Le decisioni su ricorso secondo l'articolo 111 sono motivate solo sommariamente. |
4.
4.1 La domanda di riesame, è una richiesta indirizzata ad un'autorità amministrativa in vista della riconsiderazione di una decisione entrata in forza di cosa giudicata. Tale istituto, pur non essendo previsto espressamente dalla PA, è noto da tempo a giurisprudenza e dottrina, che l'hanno dedotto dall'art. 66
SR 142.31 Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi) LAsi Art. 111a Procedura e decisione - 1 Il Tribunale amministrativo federale può rinunciare allo scambio di scritti.381 |
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1 | Il Tribunale amministrativo federale può rinunciare allo scambio di scritti.381 |
2 | Le decisioni su ricorso secondo l'articolo 111 sono motivate solo sommariamente. |
SR 142.31 Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi) LAsi Art. 111a Procedura e decisione - 1 Il Tribunale amministrativo federale può rinunciare allo scambio di scritti.381 |
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1 | Il Tribunale amministrativo federale può rinunciare allo scambio di scritti.381 |
2 | Le decisioni su ricorso secondo l'articolo 111 sono motivate solo sommariamente. |
SR 142.31 Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi) LAsi Art. 111b Riesame - 1 La domanda di riesame debitamente motivata deve essere indirizzata per scritto alla SEM entro 30 giorni dalla scoperta del motivo di riesame. Non si svolge alcuna fase preparatoria.387 |
|
1 | La domanda di riesame debitamente motivata deve essere indirizzata per scritto alla SEM entro 30 giorni dalla scoperta del motivo di riesame. Non si svolge alcuna fase preparatoria.387 |
2 | Di norma, la decisione di non entrata nel merito è presa entro cinque giorni lavorativi dal deposito della domanda di riesame. Negli altri casi la decisione è presa di norma entro dieci giorni lavorativi dal deposito della domanda. |
3 | La presentazione di una domanda di riesame non sospende l'esecuzione. L'autorità competente per il disbrigo può, su richiesta, concedere l'effetto sospensivo se il richiedente è esposto a un pericolo concreto nello Stato d'origine o di provenienza. |
4 | Le domande di riesame infondate o presentate ripetutamente con gli stessi motivi sono stralciate senza formalità. |
SR 142.31 Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi) LAsi Art. 111b Riesame - 1 La domanda di riesame debitamente motivata deve essere indirizzata per scritto alla SEM entro 30 giorni dalla scoperta del motivo di riesame. Non si svolge alcuna fase preparatoria.387 |
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1 | La domanda di riesame debitamente motivata deve essere indirizzata per scritto alla SEM entro 30 giorni dalla scoperta del motivo di riesame. Non si svolge alcuna fase preparatoria.387 |
2 | Di norma, la decisione di non entrata nel merito è presa entro cinque giorni lavorativi dal deposito della domanda di riesame. Negli altri casi la decisione è presa di norma entro dieci giorni lavorativi dal deposito della domanda. |
3 | La presentazione di una domanda di riesame non sospende l'esecuzione. L'autorità competente per il disbrigo può, su richiesta, concedere l'effetto sospensivo se il richiedente è esposto a un pericolo concreto nello Stato d'origine o di provenienza. |
4 | Le domande di riesame infondate o presentate ripetutamente con gli stessi motivi sono stralciate senza formalità. |
4.2 In buona sostanza, l'autorità è tenuta a trattare una tale richiesta nelle situazioni seguenti: quando la stessa costituisce una « domanda di riconsiderazione qualificata », ossia una richiesta per il cui tramite l'interessato si avvale di motivi di revisione previsti all'art. 66
SR 142.31 Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi) LAsi Art. 111a Procedura e decisione - 1 Il Tribunale amministrativo federale può rinunciare allo scambio di scritti.381 |
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1 | Il Tribunale amministrativo federale può rinunciare allo scambio di scritti.381 |
2 | Le decisioni su ricorso secondo l'articolo 111 sono motivate solo sommariamente. |
SR 142.31 Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi) LAsi Art. 111a Procedura e decisione - 1 Il Tribunale amministrativo federale può rinunciare allo scambio di scritti.381 |
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1 | Il Tribunale amministrativo federale può rinunciare allo scambio di scritti.381 |
2 | Le decisioni su ricorso secondo l'articolo 111 sono motivate solo sommariamente. |
4.3 Secondo la giurisprudenza in ambito di revisione ed applicabile per analogia in materia di riesame, per fatti nuovi vanno intese le circostanze che l'interessato non conosceva al momento della prima decisione o delle quali non poteva o non avrebbe avuto ragione di avvalersi in tale frangente (cfr. DTF 136 II 177 consid. 2.1, sentenza del Tribunale A-837/2019 del 10 luglio 2019 consid. 4.2.3). I fatti, oltre ad essere nuovi, devono essere importanti e decisivi, vale a dire di natura tale da modificare la fattispecie alla base della decisione contestata e da condurre ad un giudizio diverso in funzione di un apprezzamento giuridico corretto. Per quanto concerne i mezzi di prova, gli stessi devono servire a comprovare fatti nuovi e rilevanti che giustifichino la revisione (in questo caso: il riesame), oppure fatti già noti nel procedimento precedente, che non avevano potuto essere provati, a discapito del richiedente (cfr. DTF 127 V 353 consid. 5b). Se i nuovi mezzi di prova sono destinati a provare dei fatti allegati anteriormente, colui che se ne avvale dovrà pure dimostrare che non poteva invocare gli stessi nella procedura precedente. Una prova è considerata concludente quando bisogna ammettere che la stessa avrebbe condotto il giudice a statuire in modo diverso se ne avesse avuto conoscenza nell'ambito della procedura principale. Risultano inoltre esclusi i mezzi di prova che avrebbero potuto essere presentati contestualmente ad una procedura ordinaria di ricorso avverso la decisione da riesaminare (cfr. DTF 136 II 177 consid. 2.1; GICRA 2003 n. 17 consid. 2b). L'istituto del riesame non può infatti servire a rimettere continuamente in discussione le decisioni amministrative cresciute in giudicato e ad eludere le disposizioni legali sui termini di ricorso (cfr. DTF 136 II 177 consid. 2.1 con riferimenti ivi citati).
4.4 Tema di litigio (« Streitgegenstand ») dinanzi ad un'istanza superiore possono essere solo i rapporti giuridici regolati dalla decisione impugnata (DTF 134 V 418 consid. 5.2; Kölz/Häner/Bertschi, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3a ed. 2013, pag. 298). In altre parole, oggetto della procedura di ricorso è soltanto ciò che è stato trattato dinanzi all'autorità di prima istanza (cfr. Moser/Beusch/Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2a ed. 2013, pag. 27 n. marg. 2.1). Così, se l'autorità di prima istanza non è entrata nel merito della domanda di riesame, il richiedente può ricorrere unicamente allegando che quest'ultima ha negato, a torto, l'esistenza delle condizioni richieste per statuire nel merito. In caso di accoglimento del gravame, l'autorità di ricorso sarà unicamente legittimata ad invitare l'autorità inferiore ad entrare nel merito (cfr. DTF 139 II 233 consid. 3.2; sentenza del Tribunale federale 2C_661/2020 del 23 novembre 2020 consid. 1.2). Se invece l'autorità inferiore entra in materia rendendo una nuova decisione, la medesima può fare l'oggetto di un ricorso per motivi attinenti al merito allo stesso titolo della decisione iniziale (cfr. DTAF 2010/27 consid. 2.1.4; sentenza del Tribunale federale 2A.506/2003 del 6 gennaio 2004, consid. 2).
4.5 In concreto, è a giusto titolo che l'autorità di prima istanza, all'attenzione della quale sono stati presentati dei mezzi di prova posteriori alla sentenza del Tribunale del 15 dicembre 2020 e chiesto di riesaminare la decisione sulla scorta di un preteso peggioramento dello stato di salute degli insorgenti, ha qualificato la richiesta quale domanda di riesame. Inoltre, visto che la SEM ha trattato nel merito l'istanza, respingendola, si tratta ora di valutare se i motivi in forza ai quali l'autorità è giunta alla reiezione risultino o meno fondati. Si constati poi come a prescindere dalla sua applicabilità in concreto (cfr. sulla questione Emilia Antonioni Luffensteiner, in: Code annoté de droit de migrations, pag. 862 e seg.) il termine di 30 giorni prescritto all'art. 111b cpv. 1
SR 142.31 Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi) LAsi Art. 111b Riesame - 1 La domanda di riesame debitamente motivata deve essere indirizzata per scritto alla SEM entro 30 giorni dalla scoperta del motivo di riesame. Non si svolge alcuna fase preparatoria.387 |
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1 | La domanda di riesame debitamente motivata deve essere indirizzata per scritto alla SEM entro 30 giorni dalla scoperta del motivo di riesame. Non si svolge alcuna fase preparatoria.387 |
2 | Di norma, la decisione di non entrata nel merito è presa entro cinque giorni lavorativi dal deposito della domanda di riesame. Negli altri casi la decisione è presa di norma entro dieci giorni lavorativi dal deposito della domanda. |
3 | La presentazione di una domanda di riesame non sospende l'esecuzione. L'autorità competente per il disbrigo può, su richiesta, concedere l'effetto sospensivo se il richiedente è esposto a un pericolo concreto nello Stato d'origine o di provenienza. |
4 | Le domande di riesame infondate o presentate ripetutamente con gli stessi motivi sono stralciate senza formalità. |
5.
Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1
SR 142.31 Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi) LAsi Art. 106 Motivi di ricorso - 1 Il ricorrente può far valere: |
|
1 | Il ricorrente può far valere: |
a | la violazione del diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento; |
b | l'accertamento inesatto o incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti. |
c | ... |
2 | Rimangono salvi gli articoli 27 capoverso 3 e 68 capoverso 2.358 |
SR 142.31 Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi) LAsi Art. 106 Motivi di ricorso - 1 Il ricorrente può far valere: |
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1 | Il ricorrente può far valere: |
a | la violazione del diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento; |
b | l'accertamento inesatto o incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti. |
c | ... |
2 | Rimangono salvi gli articoli 27 capoverso 3 e 68 capoverso 2.358 |
6.
6.1 I ricorrenti censurano in primo luogo una violazione del loro diritto di essere sentiti nella forma di una carente motivazione del provvedimento impugnato. Nella loro domanda di riesame essi avrebbero invero illustrato che la precedente sentenza del Tribunale sarebbe stata errata e che nulla sarebbe stato loro imputabile in ragione della tardiva comunicazione del grave stato di salute da parte del medico del Centro federale d'asilo (CFA). La SEM non si sarebbe apparentemente confrontata con tali aspetti.
6.2 L'obbligo per l'autorità di motivare la sua decisione è corollario fondamentale del diritto di essere sentito (art. 29 cpv. 2
SR 142.31 Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi) LAsi Art. 106 Motivi di ricorso - 1 Il ricorrente può far valere: |
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1 | Il ricorrente può far valere: |
a | la violazione del diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento; |
b | l'accertamento inesatto o incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti. |
c | ... |
2 | Rimangono salvi gli articoli 27 capoverso 3 e 68 capoverso 2.358 |
SR 142.31 Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi) LAsi Art. 106 Motivi di ricorso - 1 Il ricorrente può far valere: |
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1 | Il ricorrente può far valere: |
a | la violazione del diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento; |
b | l'accertamento inesatto o incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti. |
c | ... |
2 | Rimangono salvi gli articoli 27 capoverso 3 e 68 capoverso 2.358 |
SR 142.31 Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi) LAsi Art. 106 Motivi di ricorso - 1 Il ricorrente può far valere: |
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1 | Il ricorrente può far valere: |
a | la violazione del diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento; |
b | l'accertamento inesatto o incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti. |
c | ... |
2 | Rimangono salvi gli articoli 27 capoverso 3 e 68 capoverso 2.358 |
6.3 Ebbene, nella presente fattispecie mal si comprende quali siano gli aspetti essenziali che l'autorità inferiore avrebbe tralasciato. In primo luogo, si deve constatare che nel provvedimento sindacato la SEM ha rettamente evidenziato i motivi alla base della sua valutazione circa l'inapplicabilità della clausola di sovranità nonostante i nuovi elementi addotti dagli insorgenti. In che modo fosse decisivo il fatto che l'autorità di prima istanza avrebbe dovuto confrontarsi con la pretesa erroneità della sentenza di questo Tribunale non è dato a sapersi. Non avendo d'altro canto la SEM imputato alcunché agli insorgenti in ragione della tardività della notificazione delle problematiche mediche, nemmeno vi era dipoi la necessità di prendere posizione al riguardo. Dall'argomentazione del memoriale ricorsuale si evince peraltro che gli insorgenti si siano resi pienamente conto della portata del provvedimento impugnandolo in piena conoscenza di causa.
La doglianza va dunque recisamente respinta.
7.
7.1 Nel gravame i ricorrenti lamentano un accertamento inesatto ed incompleto della fattispecie da un punto di vista medico. In particolare, essi rimproverano alla SEM di non aver atteso i rapporti relativi al ricovero in clinica di B._______. Riconducono proprio a tale pretesa carenza la necessità di predisporre ulteriori misure d'istruzione in sede ricorsuale e meglio, richiedono l'allestimento un « rapporto medico dettagliato », riferendovisi anche con l'appellativo « F4 ».
7.2
7.2.1 Nelle procedure d'asilo così come nelle altre procedure di natura amministrativa si applica il principio inquisitorio. Ciò significa che l'autorità competente deve procedere d'ufficio all'accertamento esatto e completo dei fatti giuridicamente rilevanti (art. 6
SR 142.31 Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi) LAsi Art. 6 Norme procedurali - Le procedure sono rette dalla legge federale del 20 dicembre 196811 sulla procedura amministrativa (PA), dalla legge del 17 giugno 200512 sul Tribunale amministrativo federale e dalla legge del 17 giugno 200513 sul Tribunale federale, in quanto la presente legge non preveda altrimenti. |
SR 142.31 Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi) LAsi Art. 6 Norme procedurali - Le procedure sono rette dalla legge federale del 20 dicembre 196811 sulla procedura amministrativa (PA), dalla legge del 17 giugno 200512 sul Tribunale amministrativo federale e dalla legge del 17 giugno 200513 sul Tribunale federale, in quanto la presente legge non preveda altrimenti. |
SR 142.31 Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi) LAsi Art. 6 Norme procedurali - Le procedure sono rette dalla legge federale del 20 dicembre 196811 sulla procedura amministrativa (PA), dalla legge del 17 giugno 200512 sul Tribunale amministrativo federale e dalla legge del 17 giugno 200513 sul Tribunale federale, in quanto la presente legge non preveda altrimenti. |
SR 142.31 Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi) LAsi Art. 8 Obbligo di collaborare - 1 Il richiedente l'asilo è tenuto a collaborare all'accertamento dei fatti. Deve in particolare: |
|
1 | Il richiedente l'asilo è tenuto a collaborare all'accertamento dei fatti. Deve in particolare: |
a | dichiarare le sue generalità; |
b | consegnare i documenti di viaggio e d'identità; |
c | indicare, in occasione dell'audizione, le ragioni della sua domanda d'asilo; |
d | designare in modo completo eventuali mezzi di prova e fornirli immediatamente oppure adoperarsi per procurarseli entro un termine adeguato, sempre che sia ragionevole esigerlo; |
e | collaborare al rilevamento dei dati biometrici; |
f | sottoporsi a un esame medico ordinato dalla SEM (art. 26a). |
2 | Si può esigere dal richiedente che faccia tradurre in una lingua ufficiale svizzera i documenti redatti in una lingua straniera. |
3 | Nel corso del procedimento, il richiedente che soggiorna in Svizzera deve tenersi a disposizione delle autorità federali e cantonali. Deve comunicare immediatamente alle autorità del Cantone o del Comune (autorità cantonale) competenti secondo il diritto cantonale il suo indirizzo e ogni mutamento dello stesso. |
3bis | Il richiedente che senza un valido motivo viola il suo obbligo di collaborare o non si tiene a disposizione delle autorità preposte all'asilo per più di 20 giorni rinuncia di fatto alla continuazione del procedimento. Lo stesso vale per il richiedente che senza un valido motivo non si tiene a disposizione delle autorità preposte all'asilo in un centro della Confederazione per più di cinque giorni. La domanda è stralciata in entrambi i casi senza formalità. Una nuova domanda può essere presentata al più presto dopo tre anni. È fatto salvo il rispetto della Convenzione del 28 luglio 195121 sullo statuto dei rifugiati.22 |
4 | In caso di decisione esecutiva d'allontanamento, il richiedente è tenuto a collaborare all'ottenimento di documenti di viaggio validi. |
7.2.2 La determinazione dei fatti e l'applicazione della legge non sono aspetti disgiunti; senza considerare il diritto applicabile non vi è modo di delimitare quali fatti siano giuridicamente rilevanti (cfr. Isabelle Häner, in: Häner/Waldmann, Das erstinstanzliche Verwaltungsverfahren, 2008, n. 34). Significativo è innanzitutto il substrato fattuale per le condizioni di applicazione della norma giuridica (cfr. Krauskopf/Emmenegger/Babey in: Waldmann/Weissenberger (ed.), Praxiskommentar VwVG, 2a ed. 2016, n. 17 ad art. 12
SR 142.31 Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi) LAsi Art. 6 Norme procedurali - Le procedure sono rette dalla legge federale del 20 dicembre 196811 sulla procedura amministrativa (PA), dalla legge del 17 giugno 200512 sul Tribunale amministrativo federale e dalla legge del 17 giugno 200513 sul Tribunale federale, in quanto la presente legge non preveda altrimenti. |
SR 142.31 Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi) LAsi Art. 6 Norme procedurali - Le procedure sono rette dalla legge federale del 20 dicembre 196811 sulla procedura amministrativa (PA), dalla legge del 17 giugno 200512 sul Tribunale amministrativo federale e dalla legge del 17 giugno 200513 sul Tribunale federale, in quanto la presente legge non preveda altrimenti. |
7.2.3 Così, sebbene nel diritto amministrativo la parte abbia di principio il diritto di richiedere l'assunzione di prove all'autorità (art. 33 cpv. 1
SR 142.31 Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi) LAsi Art. 8 Obbligo di collaborare - 1 Il richiedente l'asilo è tenuto a collaborare all'accertamento dei fatti. Deve in particolare: |
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1 | Il richiedente l'asilo è tenuto a collaborare all'accertamento dei fatti. Deve in particolare: |
a | dichiarare le sue generalità; |
b | consegnare i documenti di viaggio e d'identità; |
c | indicare, in occasione dell'audizione, le ragioni della sua domanda d'asilo; |
d | designare in modo completo eventuali mezzi di prova e fornirli immediatamente oppure adoperarsi per procurarseli entro un termine adeguato, sempre che sia ragionevole esigerlo; |
e | collaborare al rilevamento dei dati biometrici; |
f | sottoporsi a un esame medico ordinato dalla SEM (art. 26a). |
2 | Si può esigere dal richiedente che faccia tradurre in una lingua ufficiale svizzera i documenti redatti in una lingua straniera. |
3 | Nel corso del procedimento, il richiedente che soggiorna in Svizzera deve tenersi a disposizione delle autorità federali e cantonali. Deve comunicare immediatamente alle autorità del Cantone o del Comune (autorità cantonale) competenti secondo il diritto cantonale il suo indirizzo e ogni mutamento dello stesso. |
3bis | Il richiedente che senza un valido motivo viola il suo obbligo di collaborare o non si tiene a disposizione delle autorità preposte all'asilo per più di 20 giorni rinuncia di fatto alla continuazione del procedimento. Lo stesso vale per il richiedente che senza un valido motivo non si tiene a disposizione delle autorità preposte all'asilo in un centro della Confederazione per più di cinque giorni. La domanda è stralciata in entrambi i casi senza formalità. Una nuova domanda può essere presentata al più presto dopo tre anni. È fatto salvo il rispetto della Convenzione del 28 luglio 195121 sullo statuto dei rifugiati.22 |
4 | In caso di decisione esecutiva d'allontanamento, il richiedente è tenuto a collaborare all'ottenimento di documenti di viaggio validi. |
7.2.4 I principi esposti delimitano sia l'attività istruttoria dell'amministrazione che quella del Tribunale (cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 5; sentenza del Tribunale F-5065/2019 del 21 gennaio 2021 consid. 5.3; Moser/Beusch/Kneubühler, op. cit., pag. 19 n. marg. 1.49; 3.117 e seg., in particolare 3.144) e tornano applicabili anche nel contesto del chiarimento delle questioni di natura medica (sentenza del Tribunale D-1665/2018 del 27 gennaio 2021 consid. 8.3.5). Con particolare riferimento a quest'ultimo aspetto, la legislazione in materia d'asilo prevede, all'art. 26a
SR 142.31 Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi) LAsi Art. 26a Accertamento medico - 1 I richiedenti l'asilo devono far valere i problemi di salute rilevanti per la procedura d'asilo e di allontanamento, a loro già noti al momento della presentazione della domanda d'asilo, immediatamente dopo la presentazione della domanda, ma al più tardi durante l'audizione sui motivi d'asilo secondo l'articolo 36 capoverso 2 o al momento della concessione del diritto di essere sentiti secondo l'articolo 36 capoverso 1. |
|
1 | I richiedenti l'asilo devono far valere i problemi di salute rilevanti per la procedura d'asilo e di allontanamento, a loro già noti al momento della presentazione della domanda d'asilo, immediatamente dopo la presentazione della domanda, ma al più tardi durante l'audizione sui motivi d'asilo secondo l'articolo 36 capoverso 2 o al momento della concessione del diritto di essere sentiti secondo l'articolo 36 capoverso 1. |
2 | Per le allegazioni di cui al capoverso 1 la SEM designa lo specialista competente per l'esame medico. L'articolo 82a si applica per analogia. La SEM può delegare a terzi i compiti medici necessari. |
3 | I problemi di salute fatti valere successivamente o riscontrati da un altro specialista possono essere presi in considerazione nella procedura d'asilo e d'allontanamento se sono provati. In via eccezionale può essere sufficiente che siano resi verosimili se il ritardo è giustificato da motivi scusabili o se in un caso specifico non può essere fornita una prova per motivi medici. La SEM può far capo a un medico di fiducia. |
7.2.5 Nel suo messaggio relativo al riassetto del settore, il Consiglio federale sottolineava come l'assistenza sanitaria per i richiedenti l'asilo dovesse essere garantita mediante consultazioni mediche in loco, possibilità di trattamento ambulatoriale in ospedale o una visita medica in caso di necessità (cfr. Messaggio concernente la modifica della legge sull'asilo del 3 settembre 2014, FF 2014 6917, 6940). Nella prassi, nel caso in cui il personale curante / servizio di assistenza reindirizzi il richiedente l'asilo presso un medico esterno, quest'ultimo allestisce, di norma, un breve referto nella forma di un « formulario F2 ». Qualora la documentazione agli atti non permetta di determinare in modo completo i fatti giuridicamente rilevanti, la SEM ordina di principio un rapporto più dettagliato, e meglio, la compilazione di un « formulario F4 » da parte del curante. Nulla vieta inoltre al ricorrente di presentare ulteriori mezzi di prova al soggetto rispettivamente di rivolgersi autonomamente ad un medico. Di principio, le autorità svizzere non sono dal canto loro tenute a prendere in considerazione il potenziale insorgere di ulteriori affezioni non ancora diagnosticate o sospettate, essendo determinante lo stato di fatto presente al momento della decisione (cfr. DTAF 2012/21 consid. 5.1; 2010/44 consid. 3.6).
7.2.6 Il valore probatorio di un certificato medico non si apprezza in funzione della sua origine (ufficiale o di parte) o della sua designazione (cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 5.7) bensì dipende soprattutto dalla sua esattezza, dall'ampiezza delle indagini effettuate, dalla conoscenza del vissuto del paziente (anamnesi), dai legami evidenziati tra i presunti disturbi e la diagnosi nonché dalla logica che emerge dall'analisi medica e dal grado di motivazione di quest'ultima (GICRA 2002 n. 18 consid. 4aa). Per il resto, la procedura amministrativa federale è retta dal principio del libero apprezzamento delle prove (art. 40
SR 142.31 Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi) LAsi Art. 26a Accertamento medico - 1 I richiedenti l'asilo devono far valere i problemi di salute rilevanti per la procedura d'asilo e di allontanamento, a loro già noti al momento della presentazione della domanda d'asilo, immediatamente dopo la presentazione della domanda, ma al più tardi durante l'audizione sui motivi d'asilo secondo l'articolo 36 capoverso 2 o al momento della concessione del diritto di essere sentiti secondo l'articolo 36 capoverso 1. |
|
1 | I richiedenti l'asilo devono far valere i problemi di salute rilevanti per la procedura d'asilo e di allontanamento, a loro già noti al momento della presentazione della domanda d'asilo, immediatamente dopo la presentazione della domanda, ma al più tardi durante l'audizione sui motivi d'asilo secondo l'articolo 36 capoverso 2 o al momento della concessione del diritto di essere sentiti secondo l'articolo 36 capoverso 1. |
2 | Per le allegazioni di cui al capoverso 1 la SEM designa lo specialista competente per l'esame medico. L'articolo 82a si applica per analogia. La SEM può delegare a terzi i compiti medici necessari. |
3 | I problemi di salute fatti valere successivamente o riscontrati da un altro specialista possono essere presi in considerazione nella procedura d'asilo e d'allontanamento se sono provati. In via eccezionale può essere sufficiente che siano resi verosimili se il ritardo è giustificato da motivi scusabili o se in un caso specifico non può essere fornita una prova per motivi medici. La SEM può far capo a un medico di fiducia. |
SR 142.31 Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi) LAsi Art. 26a Accertamento medico - 1 I richiedenti l'asilo devono far valere i problemi di salute rilevanti per la procedura d'asilo e di allontanamento, a loro già noti al momento della presentazione della domanda d'asilo, immediatamente dopo la presentazione della domanda, ma al più tardi durante l'audizione sui motivi d'asilo secondo l'articolo 36 capoverso 2 o al momento della concessione del diritto di essere sentiti secondo l'articolo 36 capoverso 1. |
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1 | I richiedenti l'asilo devono far valere i problemi di salute rilevanti per la procedura d'asilo e di allontanamento, a loro già noti al momento della presentazione della domanda d'asilo, immediatamente dopo la presentazione della domanda, ma al più tardi durante l'audizione sui motivi d'asilo secondo l'articolo 36 capoverso 2 o al momento della concessione del diritto di essere sentiti secondo l'articolo 36 capoverso 1. |
2 | Per le allegazioni di cui al capoverso 1 la SEM designa lo specialista competente per l'esame medico. L'articolo 82a si applica per analogia. La SEM può delegare a terzi i compiti medici necessari. |
3 | I problemi di salute fatti valere successivamente o riscontrati da un altro specialista possono essere presi in considerazione nella procedura d'asilo e d'allontanamento se sono provati. In via eccezionale può essere sufficiente che siano resi verosimili se il ritardo è giustificato da motivi scusabili o se in un caso specifico non può essere fornita una prova per motivi medici. La SEM può far capo a un medico di fiducia. |
7.3
7.3.1 Nel caso in rassegna gli aspetti giuridicamente rilevanti rispetto ai quali lo stato valetudinario degli insorgenti funge da discriminante si esauriscono nella questione a sapere se il loro trasferimento possa o meno configurare una violazione degli art. 3
SR 142.31 Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi) LAsi Art. 26a Accertamento medico - 1 I richiedenti l'asilo devono far valere i problemi di salute rilevanti per la procedura d'asilo e di allontanamento, a loro già noti al momento della presentazione della domanda d'asilo, immediatamente dopo la presentazione della domanda, ma al più tardi durante l'audizione sui motivi d'asilo secondo l'articolo 36 capoverso 2 o al momento della concessione del diritto di essere sentiti secondo l'articolo 36 capoverso 1. |
|
1 | I richiedenti l'asilo devono far valere i problemi di salute rilevanti per la procedura d'asilo e di allontanamento, a loro già noti al momento della presentazione della domanda d'asilo, immediatamente dopo la presentazione della domanda, ma al più tardi durante l'audizione sui motivi d'asilo secondo l'articolo 36 capoverso 2 o al momento della concessione del diritto di essere sentiti secondo l'articolo 36 capoverso 1. |
2 | Per le allegazioni di cui al capoverso 1 la SEM designa lo specialista competente per l'esame medico. L'articolo 82a si applica per analogia. La SEM può delegare a terzi i compiti medici necessari. |
3 | I problemi di salute fatti valere successivamente o riscontrati da un altro specialista possono essere presi in considerazione nella procedura d'asilo e d'allontanamento se sono provati. In via eccezionale può essere sufficiente che siano resi verosimili se il ritardo è giustificato da motivi scusabili o se in un caso specifico non può essere fornita una prova per motivi medici. La SEM può far capo a un medico di fiducia. |
7.3.2 A questo titolo, v'è da ravvisare che la CorteEDU ha stabilito che il respingimento forzato di persone che soffrono di problemi medici non è suscettibile di costituire una violazione dell'art. 3
SR 142.31 Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi) LAsi Art. 26a Accertamento medico - 1 I richiedenti l'asilo devono far valere i problemi di salute rilevanti per la procedura d'asilo e di allontanamento, a loro già noti al momento della presentazione della domanda d'asilo, immediatamente dopo la presentazione della domanda, ma al più tardi durante l'audizione sui motivi d'asilo secondo l'articolo 36 capoverso 2 o al momento della concessione del diritto di essere sentiti secondo l'articolo 36 capoverso 1. |
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1 | I richiedenti l'asilo devono far valere i problemi di salute rilevanti per la procedura d'asilo e di allontanamento, a loro già noti al momento della presentazione della domanda d'asilo, immediatamente dopo la presentazione della domanda, ma al più tardi durante l'audizione sui motivi d'asilo secondo l'articolo 36 capoverso 2 o al momento della concessione del diritto di essere sentiti secondo l'articolo 36 capoverso 1. |
2 | Per le allegazioni di cui al capoverso 1 la SEM designa lo specialista competente per l'esame medico. L'articolo 82a si applica per analogia. La SEM può delegare a terzi i compiti medici necessari. |
3 | I problemi di salute fatti valere successivamente o riscontrati da un altro specialista possono essere presi in considerazione nella procedura d'asilo e d'allontanamento se sono provati. In via eccezionale può essere sufficiente che siano resi verosimili se il ritardo è giustificato da motivi scusabili o se in un caso specifico non può essere fornita una prova per motivi medici. La SEM può far capo a un medico di fiducia. |
SR 142.31 Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi) LAsi Art. 26a Accertamento medico - 1 I richiedenti l'asilo devono far valere i problemi di salute rilevanti per la procedura d'asilo e di allontanamento, a loro già noti al momento della presentazione della domanda d'asilo, immediatamente dopo la presentazione della domanda, ma al più tardi durante l'audizione sui motivi d'asilo secondo l'articolo 36 capoverso 2 o al momento della concessione del diritto di essere sentiti secondo l'articolo 36 capoverso 1. |
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1 | I richiedenti l'asilo devono far valere i problemi di salute rilevanti per la procedura d'asilo e di allontanamento, a loro già noti al momento della presentazione della domanda d'asilo, immediatamente dopo la presentazione della domanda, ma al più tardi durante l'audizione sui motivi d'asilo secondo l'articolo 36 capoverso 2 o al momento della concessione del diritto di essere sentiti secondo l'articolo 36 capoverso 1. |
2 | Per le allegazioni di cui al capoverso 1 la SEM designa lo specialista competente per l'esame medico. L'articolo 82a si applica per analogia. La SEM può delegare a terzi i compiti medici necessari. |
3 | I problemi di salute fatti valere successivamente o riscontrati da un altro specialista possono essere presi in considerazione nella procedura d'asilo e d'allontanamento se sono provati. In via eccezionale può essere sufficiente che siano resi verosimili se il ritardo è giustificato da motivi scusabili o se in un caso specifico non può essere fornita una prova per motivi medici. La SEM può far capo a un medico di fiducia. |
7.3.3 In una siffatta valutazione non è certo privo di rilievo il diritto sovranazionale che lega lo stato di destinazione. Gli Stati membri sono invero vincolati dalla CartaUE e la CEDU e tenuti ad applicare la direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale [di seguito: direttiva accoglienza]) la quale prevede, all'art. 19 par. 1, che si debba provvedere affinché i richiedenti ricevano la necessaria assistenza sanitaria che comprende quantomeno le prestazioni di pronto soccorso e il trattamento essenziale delle malattie e di gravi disturbi mentali. Pure da considerare è l'infrastruttura sanitaria in essere nel Paese di destinazione e le conseguenti possibilità di trattamento.
7.3.4 Sempre in quest'ambito, si deve ricordare che il peggioramento dello stato psichico di un richiedente l'asilo a seguito di una decisione negativa è casistica osservabile di frequente (cfr. tra le tante sentenza del Tribunale D-5256/2020 del 9 febbraio 2021 consid. 10.4.1) e non preclude di principio un trasferimento, anche in concomitanza con tentativi di suicidio o tendenze anticonservative (cfr. sentenze del Tribunale E-4218/2020 del 3 settembre 2020 consid. 5.2.3; E-5384/2017 del 4 settembre 2018 consid. 4.3.3; E-1302/2011 del 2 aprile 2012 consdi. 6.3.2; secondo il senso anche la recente sentenza del Tribunale federale 2C_221/2020 del 19 giugno 2020 consid. 2). Tuttavia, le autorità competenti per l'esecuzione sono tenute ad adottare tutte le misure ragionevoli nel quadro del rimpatrio per garantire che la vita e la salute dell'interessato non siano compromesse (cfr. sentenze del Tribunale federale 2D_14/2018 del 13 agosto 2018 consid. 7.3, 2C_98/2018 del 7 novembre 2018 consid. 5.5.3, DTAF 2017 VI/7 consid. 6.4; sentenza della CorteEdu Sanda Dragan e altri contro Germania del 7 ottobre 2004, 33743/03, § 1.2.a).
7.3.5 Per quanto riguarda dipoi la pretesa applicazione dell'art. 8
SR 142.31 Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi) LAsi Art. 26a Accertamento medico - 1 I richiedenti l'asilo devono far valere i problemi di salute rilevanti per la procedura d'asilo e di allontanamento, a loro già noti al momento della presentazione della domanda d'asilo, immediatamente dopo la presentazione della domanda, ma al più tardi durante l'audizione sui motivi d'asilo secondo l'articolo 36 capoverso 2 o al momento della concessione del diritto di essere sentiti secondo l'articolo 36 capoverso 1. |
|
1 | I richiedenti l'asilo devono far valere i problemi di salute rilevanti per la procedura d'asilo e di allontanamento, a loro già noti al momento della presentazione della domanda d'asilo, immediatamente dopo la presentazione della domanda, ma al più tardi durante l'audizione sui motivi d'asilo secondo l'articolo 36 capoverso 2 o al momento della concessione del diritto di essere sentiti secondo l'articolo 36 capoverso 1. |
2 | Per le allegazioni di cui al capoverso 1 la SEM designa lo specialista competente per l'esame medico. L'articolo 82a si applica per analogia. La SEM può delegare a terzi i compiti medici necessari. |
3 | I problemi di salute fatti valere successivamente o riscontrati da un altro specialista possono essere presi in considerazione nella procedura d'asilo e d'allontanamento se sono provati. In via eccezionale può essere sufficiente che siano resi verosimili se il ritardo è giustificato da motivi scusabili o se in un caso specifico non può essere fornita una prova per motivi medici. La SEM può far capo a un medico di fiducia. |
7.4 Ferme queste premesse, si può ora valutare se l'accertamento dei fatti svolto dall'autorità di prima istanza sia conforme ai principi sopra esposti.
7.4.1 Al momento dell'emissione della decisione impugnata l'incarto della Segreteria di Stato conteneva già diversi mezzi di prova riguardanti la situazione valetudinaria dei ricorrenti. Con particolare riferimento a B._______, il rapporto relativo al consulto psichiatrico del 6 gennaio 2021 faceva stato di un disturbo depressivo recidivante con pregresso episodio grave senza sintomi psicotici e di una sindrome post-traumatica da stress. Nel mezzo di prova in questione veniva inoltre fatto presente che l'insorgente avrebbe riportato pensieri suicidi con riferimento all'eventualità di un trasferimento in Slovenia, pur in assenza di ideazioni concrete in tal senso. Quale trattamento è stata consigliata la somministrazione di Trittico e Sequase (in riserva) nonché lo svolgimento di alcune sedute di psicoterapia ambulatoriale. L'aggravarsi della situazione psichica a seguito della decisione negativa in materia d'asilo era peraltro già stata oggetto di segnalazione da parte del medico curante nel certificato da lui rilasciato il 30 dicembre 2020. Proprio in quest'ultimo documento veniva altresì indicato che A._______ come pure una delle figlie soffrissero di alcuni disturbi psicosomatici e che il giovane C._______ mostrava alcuni disturbi muscoloscheletrici per i quali non sono però state riscontrate anomalie nello stato fisico sommario.
7.4.2 Ora, è indubbio che nel caso in narrativa il substrato fattuale non contenesse indicatori quanto all'esistenza, finanche potenziale, di affezioni terminali ai sensi della giurisprudenza convenzionale. Allo stesso modo, non vi erano elementi per sospettare che le patologie diagnosticate potessero raggiungere un tale livello di gravità da configurare un rischio reale di peggioramento rapido ed irreversibile dello stato valetudinario comportante delle intense sofferenze o una significativa riduzione della speranza di vita in caso di trasferimento. Ebbene, come rettamente segnalato dall'autorità inferiore, la Slovenia dispone di un'infrastruttura sanitaria funzionante ed equiparabile a quella elvetica (cfr. sentenze del Tribunale F-4659/2020 del 24 settembre 2020 consid. 4.2; D-2962/2020 del 2 luglio 2020; F-3194/2020 del 29 giugno 2020; D-1114/2020 del 27 febbraio 2020). Tale paese è peraltro suscettibile di offrire trattamenti psicoterapeutici (cfr. sentenze del Tribunale D-5507/2020 del 16 novembre 2020 consid. 11.3 e D-7374/2016 del 6 febbraio 2017 consid. 6.3 con riferimenti ivi citati) ai quali i ricorrenti posso avere libero accesso come previsto dal diritto comunitario (art. 19 par. 1 direttiva accoglienza). Nessun elemento indicava d'altro canto che le condizioni psicofisiche degli insorgenti avrebbero imposto la necessità di ricevere assistenza permanente da parte dei famigliari adulti già residenti in Svizzera. Nei certificati medici in parola non vi erano dipoi indicazioni quanto a sospetti di patologie gravi da identificare ulteriormente. Così, mal si comprende quali altri accertamenti avrebbero dovuto essere predisposti in casu conto tenuto delle possibilità di presa a carico in Slovenia. Oltremodo, è del tutto pretestuoso sostenere che la SEM, la cui decisione su riesame risale al 12 gennaio 2021, abbia violato il suo obbligo di istruzione omettendo di attendere la relazione relativa al ricovero di B._______, avvenuto il 13 gennaio 2021, ossia successivamente. Ininfluente è anche il fatto che il medico curante abbia sottolineato la necessità di rivalutare la domanda d'asilo dei ricorrenti. Considerazioni di natura giuridica non competono a quest'ultimo e sono prive di ogni rilevanza per l'evasione del gravame, lasciando semmai trasparire un carattere di compiacenza che non giova al valore probatorio dei mezzi di prova addotti.
7.4.3 Conto tenuto delle questioni giuridiche che si ponevano, il complesso fattuale era dunque sufficientemente delineato per giudicare del trasferimento degli interessati in Slovenia nel contesto di un procedimento Dublino, di modo che, nulla può essere rimproverato all'autorità inferiore, che non ha violato il principio inquisitorio.
7.5 Questo Tribunale non ritiene nemmeno che i nuovi elementi addotti nel corso della presente procedura ricorsuale giustifichino l'assunzione di un ulteriore rapporto medico dettagliato.
7.5.1 In primo luogo, si fa presente che il ricorso ha effetto devolutivo. Con il suo deposito, la trattazione della causa passa al Tribunale, che è solo competente per dirimere la vertenza ed amministrare l'istruttoria limiti del tema di litigio (cfr. art. 54
SR 142.31 Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi) LAsi Art. 26a Accertamento medico - 1 I richiedenti l'asilo devono far valere i problemi di salute rilevanti per la procedura d'asilo e di allontanamento, a loro già noti al momento della presentazione della domanda d'asilo, immediatamente dopo la presentazione della domanda, ma al più tardi durante l'audizione sui motivi d'asilo secondo l'articolo 36 capoverso 2 o al momento della concessione del diritto di essere sentiti secondo l'articolo 36 capoverso 1. |
|
1 | I richiedenti l'asilo devono far valere i problemi di salute rilevanti per la procedura d'asilo e di allontanamento, a loro già noti al momento della presentazione della domanda d'asilo, immediatamente dopo la presentazione della domanda, ma al più tardi durante l'audizione sui motivi d'asilo secondo l'articolo 36 capoverso 2 o al momento della concessione del diritto di essere sentiti secondo l'articolo 36 capoverso 1. |
2 | Per le allegazioni di cui al capoverso 1 la SEM designa lo specialista competente per l'esame medico. L'articolo 82a si applica per analogia. La SEM può delegare a terzi i compiti medici necessari. |
3 | I problemi di salute fatti valere successivamente o riscontrati da un altro specialista possono essere presi in considerazione nella procedura d'asilo e d'allontanamento se sono provati. In via eccezionale può essere sufficiente che siano resi verosimili se il ritardo è giustificato da motivi scusabili o se in un caso specifico non può essere fornita una prova per motivi medici. La SEM può far capo a un medico di fiducia. |
7.5.2 Per il resto, si deve constatare come la documentazione prodotta in sede ricorsuale non sia tale da rimettere in discussione le considerazioni esposte sub consid. 7.6.2. Sebbene dal rapporto di dimissione del 2 febbraio 2021 si evinca effettivamente che B._______ sia stata ricoverata dal 13 al 19 gennaio 2021 presso il centro di trattamento stazionario di Sarnen, nel referto è altresì espressamente indicato che detta degenza si è resa necessaria per le patologie già note e si è risolta dopo pochi giorni. Catalizzatore dell'episodio in parola è inequivocabilmente lo scompenso psichico dettato dalla notifica della decisione negativa in materia d'asilo, circostanza che, come detto, in assenza di un rischio reale e concreto per la salute non influisce di principio sull'ammissibilità del rinvio. Il 28 gennaio 2021 B._______ ha pure potuto sottoporsi ad una visita ginecologica che non ha evidenziato problematiche di rilievo. Nulla aggiunge il succinto scritto del 6 febbraio 2021 rilasciato da un altro ambulatorio così come il cartoncino degli appuntamenti prodotto in copia il 22 febbraio 2021 e la comunicazione della visita prevista al (...) per la figlia E._______. Senza informazioni su possibili nuove patologie suscettibili di rimettere in discussione il trasferimento, il solo fatto che siano stati fissati ulteriori appuntamenti per quest'ultima e per A._______ risulta irrilevante. Per giunta, gli accertamenti svolti per il tremore alla mano riferito quest'ultimo hanno nel frattempo escluso che lo stesso potesse essere riconducibile a patologie quali il parkinson o un tumore al cervello e sancito la sua non pericolosità. È così pacifico che in assenza di indicatori complementari, gli elementi giuridicamente rilevanti risultano a questo stadio riuniti e non vi è modo di dar seguito alla richiesta di assunzione prove.
7.5.3 Si rilevi non di meno che non è certo bastevole limitarsi a ventilare future visite mediche, senza peraltro specificarne in modo compiuto i motivi, per imporre ulteriori misure istruttorie al Tribunale, dovendosi perlomeno desumere che le stesse vertano su problemi medici rilevanti per l'esito del procedimento onde giustificare degli accertamenti supplementari o una sospensione della procedura. Ritenere il contrario equivarrebbe ad un'ingiustificata estensione degli oneri derivanti dal principio inquisitorio e darebbe la possibilità alla parte in causa di influenzare eccessivamente la durata della procedura in spregio all'imperativo di celerità.
8.
8.1 Resta ancora da valutare se la SEM abbia a giusto titolo respinto la domanda di riesame. I ricorrenti ritengono che detta autorità avrebbe dovuto applicare la clausola di sovranità ex art. 17 del Regolamento Dublino III onde evitare una violazione dell'art. 3
SR 142.31 Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi) LAsi Art. 26a Accertamento medico - 1 I richiedenti l'asilo devono far valere i problemi di salute rilevanti per la procedura d'asilo e di allontanamento, a loro già noti al momento della presentazione della domanda d'asilo, immediatamente dopo la presentazione della domanda, ma al più tardi durante l'audizione sui motivi d'asilo secondo l'articolo 36 capoverso 2 o al momento della concessione del diritto di essere sentiti secondo l'articolo 36 capoverso 1. |
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1 | I richiedenti l'asilo devono far valere i problemi di salute rilevanti per la procedura d'asilo e di allontanamento, a loro già noti al momento della presentazione della domanda d'asilo, immediatamente dopo la presentazione della domanda, ma al più tardi durante l'audizione sui motivi d'asilo secondo l'articolo 36 capoverso 2 o al momento della concessione del diritto di essere sentiti secondo l'articolo 36 capoverso 1. |
2 | Per le allegazioni di cui al capoverso 1 la SEM designa lo specialista competente per l'esame medico. L'articolo 82a si applica per analogia. La SEM può delegare a terzi i compiti medici necessari. |
3 | I problemi di salute fatti valere successivamente o riscontrati da un altro specialista possono essere presi in considerazione nella procedura d'asilo e d'allontanamento se sono provati. In via eccezionale può essere sufficiente che siano resi verosimili se il ritardo è giustificato da motivi scusabili o se in un caso specifico non può essere fornita una prova per motivi medici. La SEM può far capo a un medico di fiducia. |
8.2 Giusta l'art. 31a cpv. 1 lett. b
SR 142.31 Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi) LAsi Art. 31a Decisioni della SEM - 1 Di norma la SEM non entra nel merito della domanda d'asilo se il richiedente: |
|
1 | Di norma la SEM non entra nel merito della domanda d'asilo se il richiedente: |
a | può ritornare in uno Stato terzo sicuro secondo l'articolo 6a capoverso 2 lettera b nel quale aveva soggiornato precedentemente; |
b | può partire alla volta di uno Stato terzo cui compete, in virtù di un trattato internazionale, l'esecuzione della procedura d'asilo e d'allontanamento; |
c | può ritornare in uno Stato terzo nel quale aveva soggiornato precedentemente; |
d | può recarsi in uno Stato terzo per il quale possiede un visto e in cui può chiedere protezione; |
e | può recarsi in uno Stato terzo nel quale vivono suoi parenti prossimi o persone con cui intrattiene rapporti stretti; |
f | può essere allontanato nel suo Stato d'origine o di provenienza secondo l'articolo 31b. |
2 | Il capoverso 1 lettere c-e non si applica se vi sono indizi che, nel singolo caso, nello Stato terzo non vi sia una protezione effettiva dal respingimento ai sensi dell'articolo 5 capoverso 1. |
3 | La SEM non entra nel merito della domanda se non sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 18. Questa disposizione si applica segnatamente se la domanda d'asilo è presentata esclusivamente per motivi economici o medici. |
4 | Negli altri casi, la SEM respinge la domanda d'asilo se non è stata dimostrata o resa verosimile la qualità di rifugiato o se sussiste un motivo d'esclusione ai sensi degli articoli 53 e 54.97 |
8.3 Non di meno, ai sensi dell'art. 29a cpv. 3
SR 142.311 Ordinanza 1 dell' 11 agosto 1999 sull'asilo relativa a questioni procedurali (Ordinanza 1 sull'asilo, OAsi 1) - Ordinanza 1 sull'asilo OAsi-1 Art. 29a Esame della competenza secondo Dublino - (art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi)84 |
|
1 | La SEM esamina la competenza per il trattamento della domanda d'asilo giusta i criteri previsti dal regolamento (UE) 604/201385.86 |
2 | Se da tale esame risulta che il trattamento della domanda d'asilo compete a un altro Stato, la SEM emana una decisione di non entrata nel merito dopo che lo Stato richiesto ha accettato la presa o ripresa in carico del richiedente l'asilo. |
3 | Se motivi umanitari lo giustificano, la SEM può decidere di entrare nel merito della domanda anche qualora dall'esame risulti che il trattamento della domanda d'asilo compete a un altro Stato. |
4 | La procedura di presa o ripresa in carico del richiedente l'asilo da parte dello Stato competente è retta dal regolamento (CE) 1560/200387.88 |
SR 142.311 Ordinanza 1 dell' 11 agosto 1999 sull'asilo relativa a questioni procedurali (Ordinanza 1 sull'asilo, OAsi 1) - Ordinanza 1 sull'asilo OAsi-1 Art. 29a Esame della competenza secondo Dublino - (art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi)84 |
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1 | La SEM esamina la competenza per il trattamento della domanda d'asilo giusta i criteri previsti dal regolamento (UE) 604/201385.86 |
2 | Se da tale esame risulta che il trattamento della domanda d'asilo compete a un altro Stato, la SEM emana una decisione di non entrata nel merito dopo che lo Stato richiesto ha accettato la presa o ripresa in carico del richiedente l'asilo. |
3 | Se motivi umanitari lo giustificano, la SEM può decidere di entrare nel merito della domanda anche qualora dall'esame risulti che il trattamento della domanda d'asilo compete a un altro Stato. |
4 | La procedura di presa o ripresa in carico del richiedente l'asilo da parte dello Stato competente è retta dal regolamento (CE) 1560/200387.88 |
SR 142.311 Ordinanza 1 dell' 11 agosto 1999 sull'asilo relativa a questioni procedurali (Ordinanza 1 sull'asilo, OAsi 1) - Ordinanza 1 sull'asilo OAsi-1 Art. 29a Esame della competenza secondo Dublino - (art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi)84 |
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1 | La SEM esamina la competenza per il trattamento della domanda d'asilo giusta i criteri previsti dal regolamento (UE) 604/201385.86 |
2 | Se da tale esame risulta che il trattamento della domanda d'asilo compete a un altro Stato, la SEM emana una decisione di non entrata nel merito dopo che lo Stato richiesto ha accettato la presa o ripresa in carico del richiedente l'asilo. |
3 | Se motivi umanitari lo giustificano, la SEM può decidere di entrare nel merito della domanda anche qualora dall'esame risulti che il trattamento della domanda d'asilo compete a un altro Stato. |
4 | La procedura di presa o ripresa in carico del richiedente l'asilo da parte dello Stato competente è retta dal regolamento (CE) 1560/200387.88 |
8.4 In specie, gli interessati non hanno però fornito, né nella procedura ordinaria né in quella di riesame, indizi seri suscettibili di comprovare che le loro condizioni di vita o la loro situazione personale sarebbero tali da contravvenire all'art. 4 della CartaUE, all'art. 3
SR 142.31 Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi) LAsi Art. 26a Accertamento medico - 1 I richiedenti l'asilo devono far valere i problemi di salute rilevanti per la procedura d'asilo e di allontanamento, a loro già noti al momento della presentazione della domanda d'asilo, immediatamente dopo la presentazione della domanda, ma al più tardi durante l'audizione sui motivi d'asilo secondo l'articolo 36 capoverso 2 o al momento della concessione del diritto di essere sentiti secondo l'articolo 36 capoverso 1. |
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1 | I richiedenti l'asilo devono far valere i problemi di salute rilevanti per la procedura d'asilo e di allontanamento, a loro già noti al momento della presentazione della domanda d'asilo, immediatamente dopo la presentazione della domanda, ma al più tardi durante l'audizione sui motivi d'asilo secondo l'articolo 36 capoverso 2 o al momento della concessione del diritto di essere sentiti secondo l'articolo 36 capoverso 1. |
2 | Per le allegazioni di cui al capoverso 1 la SEM designa lo specialista competente per l'esame medico. L'articolo 82a si applica per analogia. La SEM può delegare a terzi i compiti medici necessari. |
3 | I problemi di salute fatti valere successivamente o riscontrati da un altro specialista possono essere presi in considerazione nella procedura d'asilo e d'allontanamento se sono provati. In via eccezionale può essere sufficiente che siano resi verosimili se il ritardo è giustificato da motivi scusabili o se in un caso specifico non può essere fornita una prova per motivi medici. La SEM può far capo a un medico di fiducia. |
SR 142.31 Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi) LAsi Art. 26a Accertamento medico - 1 I richiedenti l'asilo devono far valere i problemi di salute rilevanti per la procedura d'asilo e di allontanamento, a loro già noti al momento della presentazione della domanda d'asilo, immediatamente dopo la presentazione della domanda, ma al più tardi durante l'audizione sui motivi d'asilo secondo l'articolo 36 capoverso 2 o al momento della concessione del diritto di essere sentiti secondo l'articolo 36 capoverso 1. |
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1 | I richiedenti l'asilo devono far valere i problemi di salute rilevanti per la procedura d'asilo e di allontanamento, a loro già noti al momento della presentazione della domanda d'asilo, immediatamente dopo la presentazione della domanda, ma al più tardi durante l'audizione sui motivi d'asilo secondo l'articolo 36 capoverso 2 o al momento della concessione del diritto di essere sentiti secondo l'articolo 36 capoverso 1. |
2 | Per le allegazioni di cui al capoverso 1 la SEM designa lo specialista competente per l'esame medico. L'articolo 82a si applica per analogia. La SEM può delegare a terzi i compiti medici necessari. |
3 | I problemi di salute fatti valere successivamente o riscontrati da un altro specialista possono essere presi in considerazione nella procedura d'asilo e d'allontanamento se sono provati. In via eccezionale può essere sufficiente che siano resi verosimili se il ritardo è giustificato da motivi scusabili o se in un caso specifico non può essere fornita una prova per motivi medici. La SEM può far capo a un medico di fiducia. |
SR 142.31 Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi) LAsi Art. 26a Accertamento medico - 1 I richiedenti l'asilo devono far valere i problemi di salute rilevanti per la procedura d'asilo e di allontanamento, a loro già noti al momento della presentazione della domanda d'asilo, immediatamente dopo la presentazione della domanda, ma al più tardi durante l'audizione sui motivi d'asilo secondo l'articolo 36 capoverso 2 o al momento della concessione del diritto di essere sentiti secondo l'articolo 36 capoverso 1. |
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1 | I richiedenti l'asilo devono far valere i problemi di salute rilevanti per la procedura d'asilo e di allontanamento, a loro già noti al momento della presentazione della domanda d'asilo, immediatamente dopo la presentazione della domanda, ma al più tardi durante l'audizione sui motivi d'asilo secondo l'articolo 36 capoverso 2 o al momento della concessione del diritto di essere sentiti secondo l'articolo 36 capoverso 1. |
2 | Per le allegazioni di cui al capoverso 1 la SEM designa lo specialista competente per l'esame medico. L'articolo 82a si applica per analogia. La SEM può delegare a terzi i compiti medici necessari. |
3 | I problemi di salute fatti valere successivamente o riscontrati da un altro specialista possono essere presi in considerazione nella procedura d'asilo e d'allontanamento se sono provati. In via eccezionale può essere sufficiente che siano resi verosimili se il ritardo è giustificato da motivi scusabili o se in un caso specifico non può essere fornita una prova per motivi medici. La SEM può far capo a un medico di fiducia. |
8.5 Alla luce di quanto già esposto sub consid. 7, lo stato di salute degli insorgenti, pur delicato, non è tale da imporre un'applicazione della clausola discrezionale di cui all'art. 17 par. 1 Regolamento Dublino III e non osta al loro trasferimento in Slovenia. Come detto, si deve partire dall'assunto che per le affezioni lamentate dai ricorrenti vi sia la possibilità di accedere ai necessari trattamenti nello Stato di destinazione. Esse non risultano in ogni caso di una gravità tale da impedire il trasferimento. Non di meno, qualora l'eventuale presa a carico non dovesse ossequiare gli standard minimi prescritti dai diritti fondamentali, apparterrà ai ricorrenti medesimi sollevarne la violazione, utilizzando le adeguate vie di diritto dinanzi alle autorità dello Stato in questione. Non v'è infine da dubitare che l'autorità preposta comunichi allo Stato in questione, al momento dell'esecuzione del provvedimento, la loro situazione valetudinaria e le eventuali misure di accompagnamento necessarie (cfr. art. 31 e 32 Regolamento Dublino III; decisione impugnata, pag. 4, punto II).
8.6 Di conseguenza, in mancanza dell'applicazione delle succitate norme da parte della Svizzera, la Slovenia rimane competente per il seguito della domanda d'asilo e d'allontanamento dei ricorrenti ai sensi del Regolamento Dublino III ed è tenuta a riprenderli in carico in ossequio alle condizioni poste agli art. 23, 24, 25 e 29 del predetto.
9.
Ne discende che la SEM, con la decisione impugnata, non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d'apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1
SR 142.31 Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi) LAsi Art. 106 Motivi di ricorso - 1 Il ricorrente può far valere: |
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1 | Il ricorrente può far valere: |
a | la violazione del diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento; |
b | l'accertamento inesatto o incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti. |
c | ... |
2 | Rimangono salvi gli articoli 27 capoverso 3 e 68 capoverso 2.358 |
SR 142.31 Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi) LAsi Art. 111d Emolumenti - 1 Se respinge la domanda di riesame o la domanda multipla o non entra nel merito, la SEM riscuote un emolumento. Se la domanda è parzialmente accolta, l'emolumento è ridotto. Non sono assegnate indennità. |
|
1 | Se respinge la domanda di riesame o la domanda multipla o non entra nel merito, la SEM riscuote un emolumento. Se la domanda è parzialmente accolta, l'emolumento è ridotto. Non sono assegnate indennità. |
2 | Su richiesta, la SEM esonera dal pagamento delle spese procedurali il richiedente indigente la cui domanda di riesame o multipla non sembri a priori priva di probabilità di successo. |
3 | La SEM può esigere dal richiedente un anticipo dell'emolumento equivalente all'importo presumibile delle spese procedurali. Gli assegna a tal fine un congruo termine, pena la non entrata nel merito. Si rinuncia a un anticipo se: |
a | sono date le premesse di cui al capoverso 2; o |
b | nella procedura riguardante minori non accompagnati, la domanda di riesame o la domanda multipla non sembri a priori priva di probabilità di successo. |
4 | Il Consiglio federale disciplina il calcolo dell'emolumento e l'ammontare dell'anticipo. |
10.
10.1 Avendo il Tribunale statuito nel merito del gravame, la domanda di esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese processuali è divenuta senza oggetto (cfr. sentenza del Tribunale
D-4419/2020 del 15 ottobre 2020 consid. 10). Ritenute poi le allegazioni sprovviste di probabilità di esito favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria e di gratuito patrocinio è respinta (art. 65 cpv. 1
SR 142.31 Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi) LAsi Art. 111d Emolumenti - 1 Se respinge la domanda di riesame o la domanda multipla o non entra nel merito, la SEM riscuote un emolumento. Se la domanda è parzialmente accolta, l'emolumento è ridotto. Non sono assegnate indennità. |
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1 | Se respinge la domanda di riesame o la domanda multipla o non entra nel merito, la SEM riscuote un emolumento. Se la domanda è parzialmente accolta, l'emolumento è ridotto. Non sono assegnate indennità. |
2 | Su richiesta, la SEM esonera dal pagamento delle spese procedurali il richiedente indigente la cui domanda di riesame o multipla non sembri a priori priva di probabilità di successo. |
3 | La SEM può esigere dal richiedente un anticipo dell'emolumento equivalente all'importo presumibile delle spese procedurali. Gli assegna a tal fine un congruo termine, pena la non entrata nel merito. Si rinuncia a un anticipo se: |
a | sono date le premesse di cui al capoverso 2; o |
b | nella procedura riguardante minori non accompagnati, la domanda di riesame o la domanda multipla non sembri a priori priva di probabilità di successo. |
4 | Il Consiglio federale disciplina il calcolo dell'emolumento e l'ammontare dell'anticipo. |
10.2 Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 1500.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico dei ricorrenti (art. 63 cpv. 1 e
SR 142.31 Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi) LAsi Art. 111d Emolumenti - 1 Se respinge la domanda di riesame o la domanda multipla o non entra nel merito, la SEM riscuote un emolumento. Se la domanda è parzialmente accolta, l'emolumento è ridotto. Non sono assegnate indennità. |
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1 | Se respinge la domanda di riesame o la domanda multipla o non entra nel merito, la SEM riscuote un emolumento. Se la domanda è parzialmente accolta, l'emolumento è ridotto. Non sono assegnate indennità. |
2 | Su richiesta, la SEM esonera dal pagamento delle spese procedurali il richiedente indigente la cui domanda di riesame o multipla non sembri a priori priva di probabilità di successo. |
3 | La SEM può esigere dal richiedente un anticipo dell'emolumento equivalente all'importo presumibile delle spese procedurali. Gli assegna a tal fine un congruo termine, pena la non entrata nel merito. Si rinuncia a un anticipo se: |
a | sono date le premesse di cui al capoverso 2; o |
b | nella procedura riguardante minori non accompagnati, la domanda di riesame o la domanda multipla non sembri a priori priva di probabilità di successo. |
4 | Il Consiglio federale disciplina il calcolo dell'emolumento e l'ammontare dell'anticipo. |
11.
La presente pronuncia è definitiva (art. 83 lett. d
SR 142.31 Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi) LAsi Art. 111d Emolumenti - 1 Se respinge la domanda di riesame o la domanda multipla o non entra nel merito, la SEM riscuote un emolumento. Se la domanda è parzialmente accolta, l'emolumento è ridotto. Non sono assegnate indennità. |
|
1 | Se respinge la domanda di riesame o la domanda multipla o non entra nel merito, la SEM riscuote un emolumento. Se la domanda è parzialmente accolta, l'emolumento è ridotto. Non sono assegnate indennità. |
2 | Su richiesta, la SEM esonera dal pagamento delle spese procedurali il richiedente indigente la cui domanda di riesame o multipla non sembri a priori priva di probabilità di successo. |
3 | La SEM può esigere dal richiedente un anticipo dell'emolumento equivalente all'importo presumibile delle spese procedurali. Gli assegna a tal fine un congruo termine, pena la non entrata nel merito. Si rinuncia a un anticipo se: |
a | sono date le premesse di cui al capoverso 2; o |
b | nella procedura riguardante minori non accompagnati, la domanda di riesame o la domanda multipla non sembri a priori priva di probabilità di successo. |
4 | Il Consiglio federale disciplina il calcolo dell'emolumento e l'ammontare dell'anticipo. |
(dispositivo alla pagina seguente)
Il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
La domanda di assistenza giudiziaria è respinta.
3.
Le spese processuali di CHF 1'500.- sono poste a carico dei ricorrenti. Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla data di spedizione della presente sentenza.
4.
Questa sentenza è comunicata agli insorgenti, alla SEM e all'autorità cantonale.
Il presidente del collegio: Il cancelliere:
Daniele Cattaneo Lorenzo Rapelli
Data di spedizione: