Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Corte II
B-5877/2009/brf/pai/rut
{T 0/2}

Sentenza del 8. luglio 2010

Composizione
Giudici Francesco Brentani (presidente del collegio), Eva Schneeberger, Frank Seethaler,
cancelliere Ciro Papini.

Parti
A._______,
ricorrente,

contro

Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia UFFT,
autorità inferiore, che agisce tramite la,

Commissione federale di maturità professionale,

Oggetto
esami federali di maturità professionale - estate 2009.

Fatti:

A.
In data del 1o marzo 2008 A._______ (in seguito ricorrente) si iscriveva alla prima parte degli esami federali di maturità professionale. Dopo aver superato i primi esami parziali, tenutisi nell'estate del 2008, la ricorrente partecipava ai secondi esami parziali nelle seguenti materie: Progetto Didattico Interdisciplinare (PDI), 1a e 2a lingua nazionale, 3a lingua nonché Economia politica, Economia aziendale e Diritto. La ricorrente consegnava il lavoro PDI in coppia con un'altra esaminanda (cfr. Programmi degli Esami federali di maturità professionale, Indirizzo commerciale, pag. 33, cifra 8.4). Nell'ambito della procedura di ricorso il fatto di aver svolto l'esame PDI in coppia non è stata oggetto né di censure dalla parte della ricorrente né di critiche da parte degli esaminatori.
Con missiva raccomandata datata 8 settembre 2009, la Commissione Federale di Maturità Professionale (in seguito Commissione federale) comunicava alla ricorrente il mancato superamento degli esami per l'ottenimento della maturità professionale, poiché sia la versione scritta del PDI, che la sua presentazione orale, erano state ritenute insufficienti. Sia il lavoro scritto che l'esame orale avevano ottenuto infatti una nota 3,5.

B.
Con ricorso del 7 ottobre 2009 la ricorrente contesta la nota ottenuta in merito al lavoro scritto, ritenendo scorretta la valutazione degli esperti per quanto riguarda la forma, il contenuto e la struttura del testo consegnato. La ricorrente contesta inoltre, che in occasione di un incontro con gli esaminatori dedicato ad un esame preliminare del PDI scritto, ai quali ne era stato inviato un abbozzo, non le era stato detto che la qualità del documento fosse carente. Secondo la ricorrente, l'abbozzo inviato, rappresentava il lavoro "praticamente terminato" e se le avessero comunicato allora le lacune del testo, avrebbe potuto effettuare le necessarie modifiche prima di consegnarne la versione definitiva. La ricorrente poneva infine l'accento sull'impossibilità di prendere posizione in merito alla valutazione dell'esame orale, poiché nonostante avesse richiesto delle informazioni, non aveva ricevuto dalla Commissione federale alcun tipo di indicazione a riguardo.

C.
Con ordinanza del 28 ottobre 2009 il Tribunale amministrativo federale chiedeva all'autorità inferiore (nell'occasione l'Ufficio Federale della Formazione e della Tecnologia, in seguito Ufficio federale) di inoltrare entro il 27 novembre 2009 una risposta in merito al ricorso in questione. Questo termine è però trascorso infruttuoso.

D.
Con lettera raccomandata del 16 dicembre 2009 la Commissione federale chiedeva il ripristino del termine decorso per inoltrare una risposta, motivando che l'ordinanza del 28 ottobre 2009 era stata erroneamente trasmessa dal Tribunale scrivente all'Ufficio federale, nonostante la Commissione federale fosse da considerare autorità inferiore responsabile nella procedura di ricorso in materia di esami federali di maturità professionale di fronte all'autorità scrivente.

E.
Con ordinanza del 30 dicembre 2009 il Tribunale ripristinava il termine a favore della Commissione federale per rispondere al ricorso. Inoltre, menzionando alcune conseguenze della questione, invitava sia la Commissione federale, che l'Ufficio federale, ad esprimersi in merito alla domanda relativa a chi dovesse essere considerato come autorità inferiore nella procedura in corso, mantenendo che fino ad avviso contrario, lo scrivente Tribunale continuava a ritenere l'Ufficio federale come tale.

F.
L'Ufficio federale non inoltrava in merito nessuna risposta. Con lettera raccomandata del 22 gennaio 2010 la Commissione federale chiede la reiezione del ricorso e si esprime in intesa con l'Ufficio federale, in merito alla domanda relativa all'autorità inferiore.
Per quel che riguarda la valutazione dell'esame della ricorrente, la Commissione federale si basa sulle annotazioni e sulla presa di posizione degli esaminatori allegate alla lettera del 22 gennaio 2010 (allegati 11 e 14). La Commissione federale espone inoltre come essa stessa dev'essere considerata autorità inferiore nella procedura di ricorso in merito ad un esame federale di maturità professionale. Nello scritto la Commissione federale motiva la sua risposta argomentando come da una parte, la sua posizione di autorità inferiore sarebbe desumibile dalla legge, dato che, rimandando alle disposizioni legali in vigore, essa ha il compito di svolgere gli esami federali, la sua direttrice ne è la responsabile, appone in intesa con l'Ufficio federale la sua firma sul foglio delle note e ottiene dall'Ufficio federale un segretariato che si occupa di tutti i compiti organizzativi e amministrativi.
Dall'altra parte la Commissione federale sottolinea come l'Ufficio federale non intrattiene contatti né con gli esperti esaminatori, né con i candidati e viene informato solo in modo sommario sullo svolgimento degli esami. In caso di ricorso solo la Commissione federale disporrebbe dell'incarto completo relativo ad ogni candidato ed sarebbe quindi l'unica istanza in grado di esprimere un giudizio relativo ad un esame contestato. Per questi motivi la Commissione federale sostiene che la designazione dell'Ufficio federale come autorità inferiore in una procedura di ricorso di fronte al Tribunale non soddisferebbe la prassi.

G.
Su invito con ordinanza del 4 febbraio 2010, la Commissione federale inoltrava con lettera raccomandata del 26 febbraio 2010 una presa di posizione degli esperti responsabili in merito all'esame orale della ricorrente ritenendo così completa la risposta al ricorso con la quale se ne chiede la reiezione.

H.
Con lettera raccomandata del 22 marzo 2010 la ricorrente inoltrava una presa di posizione in merito alle valutazioni degli esperti relativa al suo esame orale ripetendo come gli esaminatori avrebbero giudicato in modo scorretto la sua prestazione.

I.
Con ordinanza del 29 marzo 2010 la scrivente autorità dichiarava concluso lo scambio di scritti.

J.
A. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza.
Diritto:

1.
Il Tribunale amministrativo federale esamina d'ufficio e con pieno potere di cognizione la questione a sapere se sono adempiuti i presupposti processuali e se si deve entrare nel merito del ricorso (DTAF 2007/6 consid. 1 con rinvii).
Giusta l'art. 31
SR 173.32 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF)
LTAF Art. 31 Principio - Il Tribunale amministrativo federale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'articolo 5 della legge federale del 20 dicembre 196819 sulla procedura amministrativa (PA).
della Legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, SR 173.32), il Tribunale amministrativo federale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'articolo 5
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 5
1    Sono decisioni i provvedimenti delle autorità nel singolo caso, fondati sul diritto pubblico federale e concernenti:
a  la costituzione, la modificazione o l'annullamento di diritti o di obblighi;
b  l'accertamento dell'esistenza, dell'inesistenza o dell'estensione di diritti o di obblighi;
c  il rigetto o la dichiarazione d'inammissibilità d'istanze dirette alla costituzione, alla modificazione, all'annullamento o all'accertamento di diritti o di obblighi.
2    Sono decisioni anche quelle in materia d'esecuzione (art. 41 cpv. 1 lett. a e b), le decisioni incidentali (art. 45 e 46), le decisioni su opposizione (art. 30 cpv. 2 lett. b e 74), le decisioni su ricorso (art. 61), le decisioni in sede di revisione (art. 68) e l'interpretazione (art. 69).24
3    Le dichiarazioni di un'autorità che rifiuta o solleva pretese da far valere mediante azione non sono considerate decisioni.
della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, SR 172.021), fatto salvo per le decisioni elencate all'art. 32
SR 173.32 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF)
LTAF Art. 32 Eccezioni
1    Il ricorso è inammissibile contro:
a  le decisioni in materia di sicurezza interna o esterna del Paese, neutralità, protezione diplomatica e altri affari esteri, in quanto il diritto internazionale pubblico non conferisca un diritto al giudizio da parte di un tribunale;
b  le decisioni in materia di diritto di voto dei cittadini nonché di elezioni e votazioni popolari;
c  le decisioni in materia di salario al merito del personale federale, in quanto non concernano la parità dei sessi;
d  ...
e  le decisioni nel settore dell'energia nucleare concernenti:
e1  le autorizzazioni di massima per impianti nucleari,
e2  l'approvazione del programma di smaltimento,
e3  la chiusura di depositi geologici in profondità,
e4  la prova dello smaltimento;
f  le decisioni in materia di rilascio o estensione di concessioni di infrastrutture ferroviarie;
g  le decisioni dell'autorità indipendente di ricorso in materia radiotelevisiva;
h  le decisioni in materia di rilascio di concessioni per case da gioco;
i  le decisioni in materia di rilascio, modifica o rinnovo della concessione della Società svizzera di radiotelevisione (SSR);
j  le decisioni in materia di diritto ai sussidi di una scuola universitaria o di un altro istituto accademico.
2    Il ricorso è inoltre inammissibile contro:
a  le decisioni che, in virtù di un'altra legge federale, possono essere impugnate mediante opposizione o ricorso dinanzi a un'autorità ai sensi dell'articolo 33 lettere c-f;
b  le decisioni che, in virtù di un'altra legge federale, possono essere impugnate mediante ricorso dinanzi a un'autorità cantonale.
LTAF che rappresentano un'eccezione. Conformemente all'art. 33 lett. d
SR 173.32 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorità inferiori - Il ricorso è ammissibile contro le decisioni:
a  del Consiglio federale e degli organi dell'Assemblea federale in materia di rapporti di lavoro del personale federale, compreso il rifiuto dell'autorizzazione a procedere penalmente;
b  del Consiglio federale concernenti:
b1  la destituzione di un membro del Consiglio della banca o della direzione generale o di un loro supplente secondo la legge del 3 ottobre 200325 sulla Banca nazionale,
b10  la revoca di un membro del consiglio d'amministrazione del Servizio svizzero di assegnazione delle tracce o l'approvazione della risoluzione del rapporto di lavoro del direttore da parte del consiglio d'amministrazione secondo la legge federale del 20 dicembre 195743 sulle ferrovie;
b2  la revoca di un membro del consiglio di amministrazione dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari o l'approvazione dello scioglimento del rapporto di lavoro del direttore da parte del consiglio di amministrazione secondo la legge del 22 giugno 200726 sulla vigilanza dei mercati finanziari,
b3  il blocco di valori patrimoniali secondo la legge del 18 dicembre 201528 sui valori patrimoniali di provenienza illecita,
b4  il divieto di determinate attività secondo la LAIn30,
b4bis  il divieto di organizzazioni secondo la LAIn,
b5  la revoca di un membro del Consiglio d'istituto dell'Istituto federale di metrologia secondo la legge federale del 17 giugno 201133 sull'Istituto federale di metrologia,
b6  la revoca di un membro del consiglio di amministrazione dell'Autorità federale di sorveglianza dei revisori o l'approvazione dello scioglimento del rapporto di lavoro del direttore da parte del consiglio di amministrazione secondo la legge del 16 dicembre 200535 sui revisori,
b7  la revoca di un membro del Consiglio dell'Istituto svizzero per gli agenti terapeutici secondo la legge del 15 dicembre 200037 sugli agenti terapeutici,
b8  la revoca di un membro del consiglio di amministrazione dell'istituto secondo la legge del 16 giugno 201739 sui fondi di compensazione,
b9  la revoca di un membro del consiglio d'Istituto dell'Istituto svizzero di diritto comparato secondo la legge federale del 28 settembre 201841 sull'Istituto svizzero di diritto comparato,
c  del Tribunale penale federale in materia di rapporti di lavoro dei suoi giudici e del suo personale;
cbis  del Tribunale federale dei brevetti in materia di rapporti di lavoro dei suoi giudici e del suo personale;
dquinquies  della Cancelleria federale, dei dipartimenti e dei servizi dell'Amministrazione federale loro subordinati o aggregati amministrativamente;
e  degli stabilimenti e delle aziende della Confederazione;
f  delle commissioni federali;
g  dei tribunali arbitrali costituiti in virtù di contratti di diritto pubblico sottoscritti dalla Confederazione, dai suoi stabilimenti o dalle sue aziende;
h  delle autorità o organizzazioni indipendenti dall'Amministrazione federale che decidono nell'adempimento di compiti di diritto pubblico loro affidati dalla Confederazione;
i  delle autorità cantonali, in quanto una legge federale preveda che le loro decisioni sono impugnabili mediante ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale.
LTAF, il ricorso è ammissibile contro le decisioni dei dipartimenti e dei servizi dell'Amministrazione federale loro subordinati o aggregati amministrativamente. L'atto impugnato è una decisione ai sensi dell'art. 5
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 5
1    Sono decisioni i provvedimenti delle autorità nel singolo caso, fondati sul diritto pubblico federale e concernenti:
a  la costituzione, la modificazione o l'annullamento di diritti o di obblighi;
b  l'accertamento dell'esistenza, dell'inesistenza o dell'estensione di diritti o di obblighi;
c  il rigetto o la dichiarazione d'inammissibilità d'istanze dirette alla costituzione, alla modificazione, all'annullamento o all'accertamento di diritti o di obblighi.
2    Sono decisioni anche quelle in materia d'esecuzione (art. 41 cpv. 1 lett. a e b), le decisioni incidentali (art. 45 e 46), le decisioni su opposizione (art. 30 cpv. 2 lett. b e 74), le decisioni su ricorso (art. 61), le decisioni in sede di revisione (art. 68) e l'interpretazione (art. 69).24
3    Le dichiarazioni di un'autorità che rifiuta o solleva pretese da far valere mediante azione non sono considerate decisioni.
PA. Indipendentemente dalla domanda di chi sia da considerare fondamentalmente autorità inferiore nella procedura di ricorso in materia d'esame di maturità professionale (la domanda verrà trattata nel Considerando 2) è da notare come sia l'Ufficio federale che la Commissione federale rappresentano dei servizi dell'Amministrazione federale ai sensi dell'art. 33 lett. d
SR 173.32 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorità inferiori - Il ricorso è ammissibile contro le decisioni:
a  del Consiglio federale e degli organi dell'Assemblea federale in materia di rapporti di lavoro del personale federale, compreso il rifiuto dell'autorizzazione a procedere penalmente;
b  del Consiglio federale concernenti:
b1  la destituzione di un membro del Consiglio della banca o della direzione generale o di un loro supplente secondo la legge del 3 ottobre 200325 sulla Banca nazionale,
b10  la revoca di un membro del consiglio d'amministrazione del Servizio svizzero di assegnazione delle tracce o l'approvazione della risoluzione del rapporto di lavoro del direttore da parte del consiglio d'amministrazione secondo la legge federale del 20 dicembre 195743 sulle ferrovie;
b2  la revoca di un membro del consiglio di amministrazione dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari o l'approvazione dello scioglimento del rapporto di lavoro del direttore da parte del consiglio di amministrazione secondo la legge del 22 giugno 200726 sulla vigilanza dei mercati finanziari,
b3  il blocco di valori patrimoniali secondo la legge del 18 dicembre 201528 sui valori patrimoniali di provenienza illecita,
b4  il divieto di determinate attività secondo la LAIn30,
b4bis  il divieto di organizzazioni secondo la LAIn,
b5  la revoca di un membro del Consiglio d'istituto dell'Istituto federale di metrologia secondo la legge federale del 17 giugno 201133 sull'Istituto federale di metrologia,
b6  la revoca di un membro del consiglio di amministrazione dell'Autorità federale di sorveglianza dei revisori o l'approvazione dello scioglimento del rapporto di lavoro del direttore da parte del consiglio di amministrazione secondo la legge del 16 dicembre 200535 sui revisori,
b7  la revoca di un membro del Consiglio dell'Istituto svizzero per gli agenti terapeutici secondo la legge del 15 dicembre 200037 sugli agenti terapeutici,
b8  la revoca di un membro del consiglio di amministrazione dell'istituto secondo la legge del 16 giugno 201739 sui fondi di compensazione,
b9  la revoca di un membro del consiglio d'Istituto dell'Istituto svizzero di diritto comparato secondo la legge federale del 28 settembre 201841 sull'Istituto svizzero di diritto comparato,
c  del Tribunale penale federale in materia di rapporti di lavoro dei suoi giudici e del suo personale;
cbis  del Tribunale federale dei brevetti in materia di rapporti di lavoro dei suoi giudici e del suo personale;
dquinquies  della Cancelleria federale, dei dipartimenti e dei servizi dell'Amministrazione federale loro subordinati o aggregati amministrativamente;
e  degli stabilimenti e delle aziende della Confederazione;
f  delle commissioni federali;
g  dei tribunali arbitrali costituiti in virtù di contratti di diritto pubblico sottoscritti dalla Confederazione, dai suoi stabilimenti o dalle sue aziende;
h  delle autorità o organizzazioni indipendenti dall'Amministrazione federale che decidono nell'adempimento di compiti di diritto pubblico loro affidati dalla Confederazione;
i  delle autorità cantonali, in quanto una legge federale preveda che le loro decisioni sono impugnabili mediante ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale.
LTAF. Inoltre nessuna di esse ricade nella lista delle eccezioni previste all'art. 32
SR 173.32 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF)
LTAF Art. 32 Eccezioni
1    Il ricorso è inammissibile contro:
a  le decisioni in materia di sicurezza interna o esterna del Paese, neutralità, protezione diplomatica e altri affari esteri, in quanto il diritto internazionale pubblico non conferisca un diritto al giudizio da parte di un tribunale;
b  le decisioni in materia di diritto di voto dei cittadini nonché di elezioni e votazioni popolari;
c  le decisioni in materia di salario al merito del personale federale, in quanto non concernano la parità dei sessi;
d  ...
e  le decisioni nel settore dell'energia nucleare concernenti:
e1  le autorizzazioni di massima per impianti nucleari,
e2  l'approvazione del programma di smaltimento,
e3  la chiusura di depositi geologici in profondità,
e4  la prova dello smaltimento;
f  le decisioni in materia di rilascio o estensione di concessioni di infrastrutture ferroviarie;
g  le decisioni dell'autorità indipendente di ricorso in materia radiotelevisiva;
h  le decisioni in materia di rilascio di concessioni per case da gioco;
i  le decisioni in materia di rilascio, modifica o rinnovo della concessione della Società svizzera di radiotelevisione (SSR);
j  le decisioni in materia di diritto ai sussidi di una scuola universitaria o di un altro istituto accademico.
2    Il ricorso è inoltre inammissibile contro:
a  le decisioni che, in virtù di un'altra legge federale, possono essere impugnate mediante opposizione o ricorso dinanzi a un'autorità ai sensi dell'articolo 33 lettere c-f;
b  le decisioni che, in virtù di un'altra legge federale, possono essere impugnate mediante ricorso dinanzi a un'autorità cantonale.
LTAF.
La procedura dinanzi al Tribunale amministrativo federale è retta dalla PA, in quanto la presente legge non disponga altrimenti (art. 37
SR 173.32 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF)
LTAF Art. 37 Principio - La procedura dinanzi al Tribunale amministrativo federale è retta dalla PA56, in quanto la presente legge non disponga altrimenti.
LTAF). La ricorrente ha in ogni caso partecipato alla procedura di prima istanza indipendentemente dalla questione di chi sia da considerare autorità inferiore (vedi Considerando 2), è particolarmente toccata dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 48
1    Ha diritto di ricorrere chi:
a  ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore o è stato privato della possibilità di farlo;
b  è particolarmente toccato dalla decisione impugnata; e
c  ha un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa.
2    Ha inoltre diritto di ricorrere ogni persona, organizzazione o autorità cui un'altra legge federale riconosce tale diritto.
PA). Essa è pertanto legittimata ad aggravarsi contro di essa.
Il ricorso deve essere depositato entro 30 giorni dalla notificazione della decisione (art. 50 cpv. 1
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 50
1    Il ricorso dev'essere depositato entro 30 giorni dalla notificazione della decisione.
2    Il ricorso per denegata o ritardata giustizia può essere interposto in ogni tempo.
PA). L'atto di ricorso del 7 ottobre 2009, inviato con missiva raccomandata del 8 ottobre 2009 è tempestivo.
I requisiti relativi alla forma e al contenuto del memoriale di ricorso sono soddisfatti (art. 52
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 52
1    L'atto di ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi, l'indicazione dei mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo rappresentante; devono essere allegati la decisione impugnata e i documenti indicati come mezzi di prova, se sono in possesso del ricorrente.
2    Se il ricorso non soddisfa a questi requisiti o se le conclusioni o i motivi del ricorrente non sono sufficientemente chiari, e il ricorso non sembra manifestamente inammissibile, l'autorità di ricorso assegna al ricorrente un breve termine suppletorio per rimediarvi.
3    Essa gli assegna questo termine con la comminatoria che, decorrendo infruttuoso, deciderà secondo l'inserto o, qualora manchino le conclusioni, i motivi oppure la firma, non entrerà nel merito del ricorso.
PA). L'anticipo delle spese è stato versato tempestivamente (art. 63 cpv. 4
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 63
1    L'autorità di ricorso mette nel dispositivo le spese processuali, consistenti in una tassa di decisione nelle tasse di cancelleria e negli sborsi, di regola a carico della parte soccombente. Se questa soccombe solo parzialmente, le spese processuali sono ridotte. Per eccezione, si possono condonare le spese processuali.
2    Nessuna spesa processuale è messa a carico dell'autorità inferiore ne delle autorità federali, che promuovano il ricorso e soccombano; se l'autorità ricorrente, che soccombe, non è un'autorità federale, le spese processuali le sono addossate in quanto la causa concerna interessi pecuniari di enti o d'istituti autonomi.
3    Alla parte vincente possono essere addossate solo le spese processuali che abbia cagionato violando le regole di procedura.
4    L'autorità di ricorso, il suo presidente o il giudice dell'istruzione esige dal ricorrente un anticipo equivalente alle presunte spese processuali. Stabilisce un congruo termine per il pagamento con la comminatoria che altrimenti non entrerà nel merito. Se sussistono motivi particolari, può rinunciare interamente o in parte a esigere l'anticipo.100
4bis    La tassa di decisione è stabilita in funzione dell'ampiezza e della difficoltà della causa, del modo di condotta processuale e della situazione finanziaria delle parti. Il suo importo oscilla:
a  da 100 a 5000 franchi nelle controversie senza interesse pecuniario;
b  da 100 a 50 000 franchi nelle altre controversie.101
5    Il Consiglio federale disciplina i dettagli relativi alla determinazione delle tasse.102 Sono fatti salvi l'articolo 16 capoverso 1 lettera a della legge del 17 giugno 2005103 sul Tribunale amministrativo federale e l'articolo 73 della legge del 19 marzo 2010104 sull'organizzazione delle autorità penali.105
PA). Gli altri presupposti processuali sono parimenti adempiuti (art. 44
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 44 - La decisione soggiace a ricorso.
segg. PA).
Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.

2.
Il Tribunale amministrativo federale ha richiesto nel corso della procedura una presa di posizione da parte dell'Ufficio federale e della Commissione federale in merito alla domanda di chi sia da considerare autorità inferiore nella procedura di ricorso in materia di esami federali di maturità professionale. La domanda è scaturita in fase d'istruzione quando il Tribunale amministrativo federale con ordinanza del 28 ottobre 2009 aveva chiesto all'Ufficio federale di prendere posizione al ricorso ed il termine era trascorso infruttuoso. La Commissione federale chiedeva in seguito il ripristino del termine indicando che l'ordinanza era stata erroneamente inviata all'Ufficio federale e in seguito questa non le era stata trasmessa dallo stesso, nonostante la Commissione federale fosse chiaramente competente in merito.

2.1 La domanda in merito all'autorità inferiore è importante per diversi motivi. Per poter inoltrare un ricorso davanti al Tribunale amministrativo federale l'atto impugnato emanato dall'autorità inferiore deve essere una decisione ai sensi dell'art. 5
SR 173.32 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF)
LTAF Art. 5 Elezione
1    I giudici sono eletti dall'Assemblea federale.
2    È eleggibile chiunque abbia diritto di voto in materia federale.
della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (art. 31
SR 173.32 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF)
LTAF Art. 31 Principio - Il Tribunale amministrativo federale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'articolo 5 della legge federale del 20 dicembre 196819 sulla procedura amministrativa (PA).
LTAF). Dall'altra la decisione impugnata deve essere emanata da un'autorità inferiore ai sensi dell'art 33
SR 173.32 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorità inferiori - Il ricorso è ammissibile contro le decisioni:
a  del Consiglio federale e degli organi dell'Assemblea federale in materia di rapporti di lavoro del personale federale, compreso il rifiuto dell'autorizzazione a procedere penalmente;
b  del Consiglio federale concernenti:
b1  la destituzione di un membro del Consiglio della banca o della direzione generale o di un loro supplente secondo la legge del 3 ottobre 200325 sulla Banca nazionale,
b10  la revoca di un membro del consiglio d'amministrazione del Servizio svizzero di assegnazione delle tracce o l'approvazione della risoluzione del rapporto di lavoro del direttore da parte del consiglio d'amministrazione secondo la legge federale del 20 dicembre 195743 sulle ferrovie;
b2  la revoca di un membro del consiglio di amministrazione dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari o l'approvazione dello scioglimento del rapporto di lavoro del direttore da parte del consiglio di amministrazione secondo la legge del 22 giugno 200726 sulla vigilanza dei mercati finanziari,
b3  il blocco di valori patrimoniali secondo la legge del 18 dicembre 201528 sui valori patrimoniali di provenienza illecita,
b4  il divieto di determinate attività secondo la LAIn30,
b4bis  il divieto di organizzazioni secondo la LAIn,
b5  la revoca di un membro del Consiglio d'istituto dell'Istituto federale di metrologia secondo la legge federale del 17 giugno 201133 sull'Istituto federale di metrologia,
b6  la revoca di un membro del consiglio di amministrazione dell'Autorità federale di sorveglianza dei revisori o l'approvazione dello scioglimento del rapporto di lavoro del direttore da parte del consiglio di amministrazione secondo la legge del 16 dicembre 200535 sui revisori,
b7  la revoca di un membro del Consiglio dell'Istituto svizzero per gli agenti terapeutici secondo la legge del 15 dicembre 200037 sugli agenti terapeutici,
b8  la revoca di un membro del consiglio di amministrazione dell'istituto secondo la legge del 16 giugno 201739 sui fondi di compensazione,
b9  la revoca di un membro del consiglio d'Istituto dell'Istituto svizzero di diritto comparato secondo la legge federale del 28 settembre 201841 sull'Istituto svizzero di diritto comparato,
c  del Tribunale penale federale in materia di rapporti di lavoro dei suoi giudici e del suo personale;
cbis  del Tribunale federale dei brevetti in materia di rapporti di lavoro dei suoi giudici e del suo personale;
dquinquies  della Cancelleria federale, dei dipartimenti e dei servizi dell'Amministrazione federale loro subordinati o aggregati amministrativamente;
e  degli stabilimenti e delle aziende della Confederazione;
f  delle commissioni federali;
g  dei tribunali arbitrali costituiti in virtù di contratti di diritto pubblico sottoscritti dalla Confederazione, dai suoi stabilimenti o dalle sue aziende;
h  delle autorità o organizzazioni indipendenti dall'Amministrazione federale che decidono nell'adempimento di compiti di diritto pubblico loro affidati dalla Confederazione;
i  delle autorità cantonali, in quanto una legge federale preveda che le loro decisioni sono impugnabili mediante ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale.
LTAF e non rientrare nelle eccezioni previste dalla legge (art. 32
SR 173.32 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF)
LTAF Art. 32 Eccezioni
1    Il ricorso è inammissibile contro:
a  le decisioni in materia di sicurezza interna o esterna del Paese, neutralità, protezione diplomatica e altri affari esteri, in quanto il diritto internazionale pubblico non conferisca un diritto al giudizio da parte di un tribunale;
b  le decisioni in materia di diritto di voto dei cittadini nonché di elezioni e votazioni popolari;
c  le decisioni in materia di salario al merito del personale federale, in quanto non concernano la parità dei sessi;
d  ...
e  le decisioni nel settore dell'energia nucleare concernenti:
e1  le autorizzazioni di massima per impianti nucleari,
e2  l'approvazione del programma di smaltimento,
e3  la chiusura di depositi geologici in profondità,
e4  la prova dello smaltimento;
f  le decisioni in materia di rilascio o estensione di concessioni di infrastrutture ferroviarie;
g  le decisioni dell'autorità indipendente di ricorso in materia radiotelevisiva;
h  le decisioni in materia di rilascio di concessioni per case da gioco;
i  le decisioni in materia di rilascio, modifica o rinnovo della concessione della Società svizzera di radiotelevisione (SSR);
j  le decisioni in materia di diritto ai sussidi di una scuola universitaria o di un altro istituto accademico.
2    Il ricorso è inoltre inammissibile contro:
a  le decisioni che, in virtù di un'altra legge federale, possono essere impugnate mediante opposizione o ricorso dinanzi a un'autorità ai sensi dell'articolo 33 lettere c-f;
b  le decisioni che, in virtù di un'altra legge federale, possono essere impugnate mediante ricorso dinanzi a un'autorità cantonale.
LTAF). Una chiara suddivisione dei ruoli processuali è inoltre necessaria per poter applicare in modo coerente l'art. 57
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 57
1    Se il ricorso non sembra a priori inammissibile o infondato, l'autorità di ricorso ne dà subito comunicazione all'autorità inferiore e, se del caso, alle controparti del ricorrente o ad altri interessati, assegna loro un termine per la risposta e, nel contempo, invita l'autorità inferiore a produrre gli atti.98
2    Essa può, in ogni stadio del procedimento, invitare le parti a un ulteriore scambio di scritti o ordinare un dibattimento.
PA e permettere quindi all'autorità che lo applica, di rivolgersi senza indugio all'autorità interessata, per informarla della litispendenza, chiederle una risposta al ricorso, così come di poter attuare eventuali misure cautelari, il tutto evitando rallentamenti della procedura. Infine la domanda può avere ripercussioni sulla questione legata all'assegnazione di eventuali indennità (art. 64
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 64
1    L'autorità di ricorso, se ammette il ricorso in tutto o in parte, può, d'ufficio o a domanda, assegnare al ricorrente una indennità per le spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato.
2    Il dispositivo indica l'ammontare dell'indennità e l'addossa all'ente o all'istituto autonomo, nel cui nome l'autorità inferiore ha deciso, in quanto non possa essere messa a carico di una controparte soccombente.
3    Se una controparte soccombente ha presentato conclusioni indipendenti, l'indennità può essere messa a suo carico, secondo la propria solvenza.
4    L'ente o l'istituto autonomo, nel cui nome l'autorità inferiore ha deciso, risponde dell'indennità addossata a una controparte soccombente, in quanto non possa essere riscossa.
5    Il Consiglio federale disciplina la determinazione delle spese ripetibili.106 Sono fatti salvi l'articolo 16 capoverso 1 lettera a della legge del 17 giugno 2005107 sul Tribunale amministrativo federale e l'articolo 73 della legge del 19 marzo 2010108 sull'organizzazione delle autorità penali.109
PA). Mentre da una parte all'autorità inferiore soccombente non vengono messe a carico le spese procedurali, essa può però essere chiamata a versare un'indennità a favore della ricorrente. È quindi necessario definire con chiarezza chi, nel caso, ne è responsabile.

2.2 Per determinare l'identità dell'autorità inferiore nella procedura di ricorso in materia di esami federali di maturità professionale il Tribunale amministrativo si basa sulle disposizioni legali in materia. Esse sono in primo luogo quelle normative che ripartiscono in maniera generale le competenze oppure quelle che determinano in modo specifico il potere decisionale nell'ambito in questione. La Legge federale sulla formazione professionale del 13 dicembre 2002 (LFPr, SR 412.10) prevede che la Commissione federale venga nominata dal Dipartimento e le affida compiti esplicitamente consultivi per le questioni inerenti alla maturità professionale, in particolare per quelle relative al riconoscimento delle procedure di qualificazione (art. 71
SR 412.10 Legge federale del 13 dicembre 2002 sulla formazione professionale (Legge sulla formazione professionale, LFPr) - Legge sulla formazione professionale
LFPr Art. 71 Commissione federale di maturità professionale - Il Consiglio federale istituisce una Commissione federale di maturità professionale.36 La Commissione è organo consultivo per le questioni inerenti alla maturità professionale, in particolare per quelle relative al riconoscimento delle procedure di qualificazione.
LFPr). La LFPr delega inoltre, la competenza in materia di maturità professionale federale, al Consiglio federale (art. 25 cpv. 5
SR 412.10 Legge federale del 13 dicembre 2002 sulla formazione professionale (Legge sulla formazione professionale, LFPr) - Legge sulla formazione professionale
LFPr Art. 25 - 1 La maturità professionale federale pone le premesse per studiare in una scuola universitaria professionale.
1    La maturità professionale federale pone le premesse per studiare in una scuola universitaria professionale.
2    La formazione generale approfondita di cui all'articolo 17 capoverso 4 può anche essere acquisita dopo l'ottenimento dell'attestato federale di capacità.
3    I Cantoni provvedono affinché l'offerta nell'ambito dell'insegnamento per l'ottenimento della maturità professionale soddisfi la domanda.
4    L'insegnamento per l'ottenimento della maturità professionale dispensato nelle scuole pubbliche è gratuito. La Confederazione e i Cantoni possono sostenere gli operatori privati.
5    Il Consiglio federale disciplina la maturità.
LFPr) che in base a tale delega ha emanato l'Ordinanza sulla maturità professionale federale (OMPr, RS 412.103.1), con la quale il potere decisionale in materia, viene ridistribuito tra Cantoni (art. 8
SR 412.103.1 Ordinanza del 24 giugno 2009 sulla maturità professionale federale (Ordinanza sulla maturità professionale, OMPr) - Ordinanza sulla maturità professionale
OMPr Art. 8 Ambito fondamentale - 1 Le materie dell'ambito fondamentale sono:
1    Le materie dell'ambito fondamentale sono:
a  prima lingua nazionale;
b  seconda lingua nazionale;
c  terza lingua;
d  matematica.
2    I Cantoni definiscono le lingue d'insegnamento.
3    Gli obiettivi di formazione nelle materie dell'ambito fondamentale sono orientati e differenziati in funzione dei requisiti delle formazioni professionali di base e dei settori di studio affini delle scuole universitarie professionali.
, 14
SR 412.103.1 Ordinanza del 24 giugno 2009 sulla maturità professionale federale (Ordinanza sulla maturità professionale, OMPr) - Ordinanza sulla maturità professionale
OMPr Art. 14 Condizioni e procedure di ammissione - 1 Le condizioni e le procedure di ammissione all'insegnamento per l'ottenimento della maturità professionale sono decise dai Cantoni.
1    Le condizioni e le procedure di ammissione all'insegnamento per l'ottenimento della maturità professionale sono decise dai Cantoni.
2    Al riguardo i Cantoni si basano sulle condizioni e le procedure che disciplinano l'accesso alle altre offerte scolastiche del livello secondario II.
3    Chi ha superato la procedura di ammissione nel Cantone di domicilio è ammesso all'insegnamento per l'ottenimento della maturità professionale anche in un altro Cantone; sono fatte salve le disposizioni cantonali derogatorie in materia di libera circolazione.
, 20
SR 412.103.1 Ordinanza del 24 giugno 2009 sulla maturità professionale federale (Ordinanza sulla maturità professionale, OMPr) - Ordinanza sulla maturità professionale
OMPr Art. 20 Disciplina, preparazione e svolgimento - 1 I Cantoni provvedono affinché sul loro territorio siano applicate disposizioni uniformi in materia di esami.
1    I Cantoni provvedono affinché sul loro territorio siano applicate disposizioni uniformi in materia di esami.
2    I docenti che hanno impartito l'insegnamento preparano e curano lo svolgimento dell'esame di maturità professionale.
, 26
SR 412.103.1 Ordinanza del 24 giugno 2009 sulla maturità professionale federale (Ordinanza sulla maturità professionale, OMPr) - Ordinanza sulla maturità professionale
OMPr Art. 26 Ripetizione - 1 Se non è superato, l'esame di maturità professionale può essere ripetuto una volta.
1    Se non è superato, l'esame di maturità professionale può essere ripetuto una volta.
2    La ripetizione verte solo sulle materie nelle quali al primo tentativo è stata ottenuta una nota insufficiente.
3    Nelle materie dell'ambito fondamentale e dell'ambito specifico in cui l'esame è ripetuto la nota d'esame fa stato e non è tenuto conto della nota finale della materia.
4    In caso di ripetizione, è sostenuto un esame anche nelle materie dell'ambito complementare. Solo la nota d'esame fa stato.
5    Se la nota dell'approccio interdisciplinare è insufficiente, per la ripetizione si applicano le regole seguenti:
a  il progetto didattico interdisciplinare insufficiente deve essere rielaborato;
b  se la nota finale della materia è insufficiente, si deve sostenere un esame orale sull'approccio interdisciplinare;
c  una nota finale sufficiente ottenuta nella materia è considerata.
6    Se nella preparazione alla ripetizione dell'esame vengono frequentate le lezioni per almeno due semestri, nel calcolo delle note si considerano solo le nuove note finali della materia.
7    L'autorità cantonale decide la data di ripetizione dell'esame.
e 34
SR 412.103.1 Ordinanza del 24 giugno 2009 sulla maturità professionale federale (Ordinanza sulla maturità professionale, OMPr) - Ordinanza sulla maturità professionale
OMPr Art. 34 Cantoni - L'esecuzione della presente ordinanza compete ai Cantoni, salvo diversa disposizione della stessa.
OMPr) e Ufficio federale (art. 23
SR 412.103.1 Ordinanza del 24 giugno 2009 sulla maturità professionale federale (Ordinanza sulla maturità professionale, OMPr) - Ordinanza sulla maturità professionale
OMPr Art. 23 Diplomi di lingue straniere riconosciuti - 1 La SEFRI può riconoscere i diplomi di lingue straniere.
1    La SEFRI può riconoscere i diplomi di lingue straniere.
2    Per i candidati che sostengono un esame per l'ottenimento di un diploma di lingue straniere riconosciuto tale esame sostituisce l'esame finale nella materia corrispondente. Ciò vale anche nel caso in cui il diploma, riconosciuto all'inizio dell'insegnamento per l'ottenimento della maturità professionale, perda tale riconoscimento in un secondo tempo.
3    Le scuole professionali convertono il risultato dell'esame di lingue straniere nella nota d'esame conformemente all'articolo 24 capoverso 1.
4    L'esame di lingue straniere sostenuto prima dell'inizio dell'insegnamento per l'ottenimento della maturità professionale sostituisce l'esame finale solo se:
a  il diploma di lingue straniere è stato effettivamente conseguito; e
b  quando si è svolto il diploma di lingue straniere era riconosciuto dalla SEFRI.
, 28 cpv. 3
SR 412.103.1 Ordinanza del 24 giugno 2009 sulla maturità professionale federale (Ordinanza sulla maturità professionale, OMPr) - Ordinanza sulla maturità professionale
OMPr Art. 28 Attestato federale di maturità professionale - 1 Nel certificato delle note che accompagna l'attestato federale di maturità professionale sono riportate:
1    Nel certificato delle note che accompagna l'attestato federale di maturità professionale sono riportate:
a  la nota complessiva;
b  le note delle materie dell'ambito fondamentale;
c  le note delle materie dell'ambito specifico;
d  le note delle materie dell'ambito complementare;
e  la nota ottenuta nell'approccio interdisciplinare;
f  la nota e il tema del progetto didattico interdisciplinare;
g  l'indirizzo della maturità professionale secondo il programma quadro;
h  il titolo protetto riportato nell'attestato federale di capacità professionale.
2    Se una parte dell'esame di maturità professionale, ad eccezione delle materie linguistiche, è stata sostenuta in lingue diverse dalla prima lingua nazionale, il certificato delle note lo menziona, specificando le lingue utilizzate.
3    La SEFRI assicura l'uniformità degli attestati federali di maturità professionale rilasciati in tutta la Svizzera.
, 29 cpv. 4
SR 412.103.1 Ordinanza del 24 giugno 2009 sulla maturità professionale federale (Ordinanza sulla maturità professionale, OMPr) - Ordinanza sulla maturità professionale
OMPr Art. 29 Principio, condizioni e procedura - 1 I cicli di formazione degli operatori della maturità professionale federale necessitano del riconoscimento della Confederazione.
1    I cicli di formazione degli operatori della maturità professionale federale necessitano del riconoscimento della Confederazione.
2    I cicli di formazione sono riconosciuti se:
a  sono conformi alle disposizioni della presente ordinanza e del programma quadro;
b  è emanato un programma d'insegnamento per il ciclo di formazione;
c  sono previste adeguate procedure di qualificazione;
d  sono disponibili strumenti adeguati per la garanzia e lo sviluppo della qualità;
e  i docenti sono sufficientemente qualificati.
3    Le domande di riconoscimento sono presentate alla SEFRI dall'autorità cantonale.
4    La SEFRI decide, previa consultazione della Commissione federale di maturità professionale.
, 30 cpv. 2
SR 412.103.1 Ordinanza del 24 giugno 2009 sulla maturità professionale federale (Ordinanza sulla maturità professionale, OMPr) - Ordinanza sulla maturità professionale
OMPr Art. 30 Revoca del riconoscimento - 1 Se un ciclo di formazione riconosciuto dalla Confederazione non soddisfa più i requisiti, la SEFRI fissa un termine per porre rimedio alle lacune.
1    Se un ciclo di formazione riconosciuto dalla Confederazione non soddisfa più i requisiti, la SEFRI fissa un termine per porre rimedio alle lacune.
2    Se questo termine non è rispettato oppure le lacune non sono eliminate conformemente alle prescrizioni, la SEFRI revoca il riconoscimento.
3    La SEFRI consulta previamente la competente autorità cantonale e la Commissione federale di maturità professionale.
, 32
SR 412.103.1 Ordinanza del 24 giugno 2009 sulla maturità professionale federale (Ordinanza sulla maturità professionale, OMPr) - Ordinanza sulla maturità professionale
OMPr Art. 32 Confederazione - La SEFRI ha i compiti e le attribuzioni seguenti:
a  esercita l'alta vigilanza sulla maturità professionale federale;
b  provvede al coordinamento a livello svizzero;
c  decide in merito a progetti pilota e a richieste delle autorità cantonali concernenti deroghe alle disposizioni della presente ordinanza o al programma quadro.
lett. c OMPr). L'OMPr prevede infine due tipi di esami di maturità professionale: l'esame di maturità professionale previsto alla fine di una formazione generale approfondita per la maturità professionale acquisita in cicli di formazione riconosciuti e l'esame federale di maturità per i titolari di un attestato federale di capacità che non hanno frequentato un ciclo di formazione riconosciuto (art. 4
SR 412.103.1 Ordinanza del 24 giugno 2009 sulla maturità professionale federale (Ordinanza sulla maturità professionale, OMPr) - Ordinanza sulla maturità professionale
OMPr Art. 4 Acquisizione della formazione - 1 La formazione generale approfondita per la maturità professionale è acquisita in cicli di formazione riconosciuti.
1    La formazione generale approfondita per la maturità professionale è acquisita in cicli di formazione riconosciuti.
2    L'esame federale di maturità professionale per i titolari di un attestato federale di capacità che non hanno frequentato un ciclo di formazione riconosciuto è disciplinato dalla Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione (SEFRI)2.3
OMPr). Quest'ultimo tipo di esame è disciplinato dall'Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia (art. 4 cpv. 2
SR 412.103.1 Ordinanza del 24 giugno 2009 sulla maturità professionale federale (Ordinanza sulla maturità professionale, OMPr) - Ordinanza sulla maturità professionale
OMPr Art. 4 Acquisizione della formazione - 1 La formazione generale approfondita per la maturità professionale è acquisita in cicli di formazione riconosciuti.
1    La formazione generale approfondita per la maturità professionale è acquisita in cicli di formazione riconosciuti.
2    L'esame federale di maturità professionale per i titolari di un attestato federale di capacità che non hanno frequentato un ciclo di formazione riconosciuto è disciplinato dalla Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione (SEFRI)2.3
OMPr). Le disposizioni transitorie dell'OMPr indicano che ai maturandi che hanno cominciato la formazione professionale entro il 2014 si applicano le disposizioni della vecchia OMPr (art. 36
SR 412.103.1 Ordinanza del 24 giugno 2009 sulla maturità professionale federale (Ordinanza sulla maturità professionale, OMPr) - Ordinanza sulla maturità professionale
OMPr Art. 36 Disposizioni transitorie - 1 Ai maturandi che hanno iniziato la formazione di maturità professionale prima del 1° gennaio 2015 si applica il diritto anteriore.
1    Ai maturandi che hanno iniziato la formazione di maturità professionale prima del 1° gennaio 2015 si applica il diritto anteriore.
2    La ripetizione dell'esame di maturità professionale secondo il diritto anteriore si svolge per l'ultima volta nel 2019.
3    Il programma quadro è emanato entro il 31 dicembre 2012.
4    Le prescrizioni cantonali sono adeguate alla presente ordinanza entro il 31 dicembre 2014.
5    I programmi d'insegnamento per cicli di formazione riconosciuti sono adeguati entro il 31 dicembre 2014.
). Ciò vale sicuramente anche per quelle persone che hanno frequentato un ciclo di formazione ai sensi dell'art. 4 cpv. 2
SR 412.103.1 Ordinanza del 24 giugno 2009 sulla maturità professionale federale (Ordinanza sulla maturità professionale, OMPr) - Ordinanza sulla maturità professionale
OMPr Art. 4 Acquisizione della formazione - 1 La formazione generale approfondita per la maturità professionale è acquisita in cicli di formazione riconosciuti.
1    La formazione generale approfondita per la maturità professionale è acquisita in cicli di formazione riconosciuti.
2    L'esame federale di maturità professionale per i titolari di un attestato federale di capacità che non hanno frequentato un ciclo di formazione riconosciuto è disciplinato dalla Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione (SEFRI)2.3
OMPr.
2.2.1 Le disposizioni della vecchia OMPr (RU 1999, 1367; in seguito OMPr 1998) rispecchiano quelle in vigore attualmente; anche in base al diritto precedente è infatti prevista una distinzione tra esami di maturità professionale e esami federali di maturità professionale. Mentre al primo tipo d'esame si applicano direttamente le disposizioni dell'OMPr 1998, l'esame federale di maturità professionale è retto da una regolamentazione separata per la quale è responsabile l'Ufficio federale (art. 32
SR 412.103.1 Ordinanza del 24 giugno 2009 sulla maturità professionale federale (Ordinanza sulla maturità professionale, OMPr) - Ordinanza sulla maturità professionale
OMPr Art. 32 Confederazione - La SEFRI ha i compiti e le attribuzioni seguenti:
a  esercita l'alta vigilanza sulla maturità professionale federale;
b  provvede al coordinamento a livello svizzero;
c  decide in merito a progetti pilota e a richieste delle autorità cantonali concernenti deroghe alle disposizioni della presente ordinanza o al programma quadro.
OMPr 1998). In base al Regolamento degli esami federali di maturità professionale in vigore al momento degli esami della ricorrente (Regolamento degli esami federali di maturità professionale entrato in vigore il 1o ottobre 2007, in seguito Regolamento 2007) la responsabilità di ordinare e organizzare gli esami federali di maturità professionale è esplicitamente affidata all'Ufficio federale che a sua volta ne delega l'organizzazione e lo svolgimento alla Commissione federale (art. 1 e 2 Regolamento 2007).
La formulazione scelta nel Regolamento è esplicita e trasmette alla Commissione federale compiti puramente organizzativi e amministrativi, mentre l'ordinamento della materia è affidato all'Ufficio federale.
Oltre alle competenze generali sopra menzionate, ci sono diversi articoli che ripartiscono in modo specifico le competenze decisionali in materia: il Regolamento 2007 prevede infatti, che le decisioni che possono essere impugnate per iscritto mediante ricorso davanti al Tribunale amministrativo federale, concernenti la mancata ammissione all'esame o, come nel caso attuale, il mancato rilascio dell'attestato di maturità professionale, sono di esplicita competenza dell'Ufficio federale (art. 24 Regolamento 2007). Anche la formulazione dei rimedi giuridici legata alla comunicazione del risultato degli esami, designa l'Ufficio federale come autorità decisionale. Infine, è da notare che nonostante sia la Commissione federale a svolgere gli esami, decisioni strettamente legate al loro svolgimento come le decisioni in merito ad un'eventuale esclusione immediata dagli esami, a causa di uso di mezzi illeciti o altro comportamento scorretto spettano chiaramente all'Ufficio federale (art. 17 cpv. 2 e 3, Regolamento 2007). Allo stesso modo, nonostante lo svolgimento degli esami così come la procedura d'ammissione, spetti alla Commissione federale, essa ha solamente la possibilità di proporre all'Ufficio federale (e non di decidere), l'ammissione o meno di un candidato o una candidata all'esame (art. 8 cpv. 1 Regolamento 2007).
Tale suddivisione dei compiti e del potere decisionale si riflette nelle norme del Regolamento Interno della Commissione federale di maturità professionale (versione del 20 novembre 2007 approvato il 16 gennaio 2008 dall'Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia, in seguito Regolamento Interno). Esso prevede infatti, che la Commissione tratti i compiti che le vengono assegnati ed è a disposizione a titolo consultivo dell'Ufficio federale (art. 1 cpv. 2 Regolamento Interno). Lo svolgimento degli esami federali di maturità professionale è espressamente delegato dalla Commissione federale al Direttore degli esami (art. 9 cpv. 1 Regolamento Interno). Nonostante egli abbia l'incarico dello svolgimento degli esami non ha il potere di decidere in merito al superamento o al mancato superamento degli esami, ma presenta all'Ufficio federale la sua richiesta per i singoli candidati (art. 9 cpv. 3 Regolamento Interno).
Ad ogni livello normativo è possibile così notare come la responsabilità dell'ordinamento dell'esame federale di maturità professionale ed il potere decisionale in materia sono conseguentemente affidati all'Ufficio federale (o ai Cantoni), mentre alla Commissione sono affidati compiti consultivi, organizzativi o amministrativi. Anche nell'ambito di quei compiti per i quali la Commissione federale è responsabile (lo svolgimento e l'organizzazione degli esami federali), il potere decisionale è affidato all'Ufficio federale.
Ne consegue che nell'ambito della procedura l'Ufficio federale è da una parte, autorità inferiore ai sensi dell'art. 57
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 57
1    Se il ricorso non sembra a priori inammissibile o infondato, l'autorità di ricorso ne dà subito comunicazione all'autorità inferiore e, se del caso, alle controparti del ricorrente o ad altri interessati, assegna loro un termine per la risposta e, nel contempo, invita l'autorità inferiore a produrre gli atti.98
2    Essa può, in ogni stadio del procedimento, invitare le parti a un ulteriore scambio di scritti o ordinare un dibattimento.
PA e quindi corrispondente principale del Tribunale amministrativo federale. Dall'altra, rientra nelle responsabilità dell'Ufficio federale il compito di organizzare e coordinare la procedura interna con la Commissione federale.
2.2.2 Gli articoli citati dalla Commissione federale nella sua risposta del 22 gennaio 2010 a riguardo non sono pertinenti. L'art. 34 cpv. 2 lett. d
SR 412.103.1 Ordinanza del 24 giugno 2009 sulla maturità professionale federale (Ordinanza sulla maturità professionale, OMPr) - Ordinanza sulla maturità professionale
OMPr Art. 34 Cantoni - L'esecuzione della presente ordinanza compete ai Cantoni, salvo diversa disposizione della stessa.
OMPr 1998 da lei citato determina solamente, che la Commissione federale è responsabile dello svolgimento degli esami federali di maturità professionale. Anche le altre competenze enumerate nell'art. 34 cpv. 2
SR 412.103.1 Ordinanza del 24 giugno 2009 sulla maturità professionale federale (Ordinanza sulla maturità professionale, OMPr) - Ordinanza sulla maturità professionale
OMPr Art. 34 Cantoni - L'esecuzione della presente ordinanza compete ai Cantoni, salvo diversa disposizione della stessa.
OMPr 1998 riguardano compiti puramente organizzativi e amministrativi.
2.2.3 Mentre da un punto di vista pratico, si potrebbe dedurre un potere decisionale in materia a favore della Commissione federale e quindi un suo ruolo di autorità inferiore, le normative legali in vigore che determinano i compiti ed il potere decisionale dell'Ufficio federale sono preponderanti. Il Regolamento che ordina l'esame federale di maturità professionale non prevede infatti potere decisionale a favore della Commissione federale. Questa suddivisione dei compiti, e quindi dei ruoli, è ancora più evidente se si prendono in considerazione confrontandole, le disposizioni della LFPr, dell'Ordinanza sulla maturità professionale entrata in vigore il 1o agosto 2009 e del Regolamento Interno.
Il foglio con le note della ricorrente e la decisione del mancato superamento degli esami, è firmato a nome della Commissione federale dalla Direttrice degli esami. Nonostante la decisione menzioni correttamente nei rimedi giuridici l'Ufficio federale in qualità di autorità decisionale, si pone per i motivi sopra indicati, la domanda se revocare o annullare, per incompetenza, la decisione impugnata. A tal proposito bisogna tener conto del fatto che le censure materiali (cfr. C. 3 segg.) sono mature per il giudizio e che il Tribunale amministrativo federale è processualmente prima e ultima istanza di ricorso in materia. Dal punto di vista della ricorrente, revocare la decisione impugnata e rimandarla all'Ufficio federale competente al fine di emanarne una nuova, ma con lo stesso contenuto, equivarrebbe ad un eccesso di formalismo (cfr. TAF B-607/2009, C. 3). Si può anche supporre che l'Ufficio federale, così come nell'ambito di altri esami professionali dall'esito negativo, abbia delegato alla Commissione federale la competenza in merito alla firma. Per quel che riguarda l'annullamento della decisione impugnata, vi è da sottolineare che in base alla prassi e alla dottrina in materia, il difetto in questione non è tale da imporre questa soluzione (cfr. DTF 132 II 21 C. 3.1 pag. 27; DTF 130 III 430 C. 3.3 pag. 434; cfr. HÄFELIN/MÜLLER/UHLMANN, Allgemeines Verwaltungsrecht, Zurigo 2006, N. 955 e segg.; TSCHANNEN/ZIMMERLI/MÜLLER, Allgemeines Verwaltungsrecht, Berna 2009, pag. 285).
La decisione impugnata, in base a quanto esposto, può quindi essere considerata come emanata in nome o su incarico dell'Ufficio federale. Se la Commissione federale volesse in futuro continuare a firmare i risultati delle note a nome dell'Ufficio federale, sarebbe consigliabile una modifica in tal senso, del Regolamento degli esami di maturità professionale.

2.3 Nella risposta al ricorso del 22 gennaio 2010, la Commissione federale adduce motivi pratici a favore del proprio ruolo in caso di ricorso, motivando che è il segretariato degli esami in collaborazione con gli esperti e d'intesa con la direttrice degli esami ad esprimere un parere in merito, poiché solo il segretariato è in grado di esprimersi per quanto riguarda il contenuto degli esami.
Anche se è l'Ufficio federale ad essere autorità decisionale e quindi autorità inferiore in un'eventuale procedura di ricorso, ciò non esclude che la Commissione federale possa, in caso di ricorso ad un esame federale di maturità professionale, intrattenere corrispondenza diretta con l'autorità scrivente. È evidente che l'organo che dispone delle conoscenze specifiche legate ad un eventuale esame contestato come lo possono essere il suo svolgimento, l'analisi delle risposte dei candidati, la valutazione delle loro risposte nel loro contesto, è sicuramente la Commissione federale. Alla luce delle norme applicabili in materia non è però possibile accettare, che la Commissione federale si definisca autorità inferiore e che l'Ufficio federale non intervenga in alcun modo nella procedura di ricorso (ad esempio rinunciando ad una presa di posizione rinviando nel contempo a quella della Commissione federale). Sorprende inoltre, che l'Ufficio federale non si sia pronunciato in prima persona nemmeno in merito alla questione formale sorta nel corso della procedura, nonostante l'esplicita richiesta da parte del Tribunale scrivente.

3.
Giusta l'art. 17
SR 412.10 Legge federale del 13 dicembre 2002 sulla formazione professionale (Legge sulla formazione professionale, LFPr) - Legge sulla formazione professionale
LFPr Art. 17 Tipi di formazione e durata - 1 La formazione professionale di base dura da due a quattro anni.
1    La formazione professionale di base dura da due a quattro anni.
2    La formazione professionale di base su due anni termina di massima con un esame e porta al conseguimento del certificato federale di formazione pratica. È strutturata in modo tale che le offerte tengano particolarmente conto delle necessità individuali delle persone in formazione.
3    La formazione professionale di base su tre o quattro anni termina di massima con un esame di fine tirocinio e porta al conseguimento dell'attestato federale di capacità.
4    L'attestato federale di capacità, unitamente a una formazione generale approfondita, porta alla maturità professionale.
5    La formazione professionale di base può essere acquisita anche mediante una formazione professionale non formalizzata; questa termina con una procedura di qualificazione.
della LFPr, l'attestato federale di capacità, unitamente a una formazione generale approfondita, porta alla maturità professionale.

3.1 Il 1o agosto 2009 è entrata in vigore la nuova Ordinanza sulla maturità professionale (OMPr). Le disposizioni transitorie di detta ordinanza prevedono esplicitamente che ai maturandi i quali hanno iniziato la formazione di maturità professionale prima del 1o gennaio 2014, si applichi il diritto anteriore (art. 36
SR 412.103.1 Ordinanza del 24 giugno 2009 sulla maturità professionale federale (Ordinanza sulla maturità professionale, OMPr) - Ordinanza sulla maturità professionale
OMPr Art. 36 Disposizioni transitorie - 1 Ai maturandi che hanno iniziato la formazione di maturità professionale prima del 1° gennaio 2015 si applica il diritto anteriore.
1    Ai maturandi che hanno iniziato la formazione di maturità professionale prima del 1° gennaio 2015 si applica il diritto anteriore.
2    La ripetizione dell'esame di maturità professionale secondo il diritto anteriore si svolge per l'ultima volta nel 2019.
3    Il programma quadro è emanato entro il 31 dicembre 2012.
4    Le prescrizioni cantonali sono adeguate alla presente ordinanza entro il 31 dicembre 2014.
5    I programmi d'insegnamento per cicli di formazione riconosciuti sono adeguati entro il 31 dicembre 2014.
OMPr). Gli esami sostenuti della ricorrente devono quindi senza dubbio essere trattati in base alle norme del diritto precedente. Nella fattispecie gli esami della ricorrente si sono quindi svolti nel quadro dell'OMPr 1998. In base a detta Ordinanza è possibile conseguire la maturità professionale nei seguenti tipi e curricoli di formazione nelle rispettive istruzioni scolastiche: nel quadro della formazione professionale di base in scuole medie professionali parallele al tirocinio (SMP); nel quadro della formazione professionale di base in scuole a tempo pieno e in scuole di arti e mestieri; dopo una formazione professionale di base in corsi di formazione in scuole a tempo pieno o a tempo parziale (art. 4 cpv. 1 lett. a
SR 412.103.1 Ordinanza del 24 giugno 2009 sulla maturità professionale federale (Ordinanza sulla maturità professionale, OMPr) - Ordinanza sulla maturità professionale
OMPr Art. 4 Acquisizione della formazione - 1 La formazione generale approfondita per la maturità professionale è acquisita in cicli di formazione riconosciuti.
1    La formazione generale approfondita per la maturità professionale è acquisita in cicli di formazione riconosciuti.
2    L'esame federale di maturità professionale per i titolari di un attestato federale di capacità che non hanno frequentato un ciclo di formazione riconosciuto è disciplinato dalla Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione (SEFRI)2.3
-c OMPr 1998). L'Ufficio federale può inoltre, su proposta dell'autorità cantonale, dare il proprio assenso a tipi di curricoli di formazione oppure a istituzioni scolastiche di altra natura (art. 4 cpv. 3
SR 412.103.1 Ordinanza del 24 giugno 2009 sulla maturità professionale federale (Ordinanza sulla maturità professionale, OMPr) - Ordinanza sulla maturità professionale
OMPr Art. 4 Acquisizione della formazione - 1 La formazione generale approfondita per la maturità professionale è acquisita in cicli di formazione riconosciuti.
1    La formazione generale approfondita per la maturità professionale è acquisita in cicli di formazione riconosciuti.
2    L'esame federale di maturità professionale per i titolari di un attestato federale di capacità che non hanno frequentato un ciclo di formazione riconosciuto è disciplinato dalla Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione (SEFRI)2.3
OMPr 1998).

3.2 Chi, come la ricorrente, ha acquisito le conoscenze richieste per la maturità professionale altrimenti che attraverso la frequenza di un curricolo di formazione ai sensi dell'art. 4
SR 412.103.1 Ordinanza del 24 giugno 2009 sulla maturità professionale federale (Ordinanza sulla maturità professionale, OMPr) - Ordinanza sulla maturità professionale
OMPr Art. 4 Acquisizione della formazione - 1 La formazione generale approfondita per la maturità professionale è acquisita in cicli di formazione riconosciuti.
1    La formazione generale approfondita per la maturità professionale è acquisita in cicli di formazione riconosciuti.
2    L'esame federale di maturità professionale per i titolari di un attestato federale di capacità che non hanno frequentato un ciclo di formazione riconosciuto è disciplinato dalla Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione (SEFRI)2.3
OMPr 1998 può sostenere gli esami federali di maturità professionale; per costoro l'Ufficio federale emana un regolamento sull'ammissione agli esami e sul loro svolgimento (art. 32
SR 412.103.1 Ordinanza del 24 giugno 2009 sulla maturità professionale federale (Ordinanza sulla maturità professionale, OMPr) - Ordinanza sulla maturità professionale
OMPr Art. 32 Confederazione - La SEFRI ha i compiti e le attribuzioni seguenti:
a  esercita l'alta vigilanza sulla maturità professionale federale;
b  provvede al coordinamento a livello svizzero;
c  decide in merito a progetti pilota e a richieste delle autorità cantonali concernenti deroghe alle disposizioni della presente ordinanza o al programma quadro.
OMPr 1998).

3.3 Al momento dell'iscrizione e dello svolgimento dei primi esami parziali così come al momento dell'iscrizione e dello svolgimento dei secondi esami parziali della ricorrente, tenutisi tutti entro la fine d'agosto 2009, era applicabile il Regolamento degli esami di maturità professionale entrato in vigore il 1o ottobre 2007 (in seguito Regolamento 2007). Questo definisce lo scopo degli esami come segue: scopo degli esami federali di maturità professionale è di accertarsi che il candidato abbia raggiunto la maturità necessaria per frequentare una scuola universitaria professionale. È idoneo chi ha acquisito solide conoscenze fondamentali, indipendenza di giudizio e la capacità di affrontare in maniera appropriata problemi di una certa difficoltà e di illustrarne in modo chiaro e convincente la soluzione (art. 9
SR 412.103.1 Ordinanza del 24 giugno 2009 sulla maturità professionale federale (Ordinanza sulla maturità professionale, OMPr) - Ordinanza sulla maturità professionale
OMPr Art. 9 Ambito specifico - 1 L'ambito specifico serve ad ampliare e a approfondire i saperi e le conoscenze in vista degli studi in una scuola universitaria professionale in un settore di studio affine alla professione.
1    L'ambito specifico serve ad ampliare e a approfondire i saperi e le conoscenze in vista degli studi in una scuola universitaria professionale in un settore di studio affine alla professione.
2    Le materie dell'ambito specifico sono:
a  contabilità analitica e finanziaria;
b  creazione, arte, cultura;
c  informazione e comunicazione;
d  matematica;
e  scienze naturali;
f  scienze sociali;
g  economia e diritto.
3    Di norma l'insegnamento deve essere seguito in due materie.
4    Le materie sono orientate alle formazioni professionali di base e ai settori di studio affini delle scuole universitarie professionali.
5    Il programma quadro indica le materie previste in funzione dell'orientamento delle formazioni professionali di base e dei settori di studio affini.
Regolamento 2007).

3.4 Le materie d'esame sono fissate in base all'art. 24
SR 412.103.1 Ordinanza del 24 giugno 2009 sulla maturità professionale federale (Ordinanza sulla maturità professionale, OMPr) - Ordinanza sulla maturità professionale
OMPr Art. 24 Calcolo delle note - 1 Nelle materie in cui sono svolti gli esami finali, la nota si compone in parti uguali della nota d'esame e della nota finale della materia.
1    Nelle materie in cui sono svolti gli esami finali, la nota si compone in parti uguali della nota d'esame e della nota finale della materia.
2    La nota d'esame corrisponde alla prestazione o alla media delle prestazioni d'esame nella materia corrispondente.
3    La nota finale della materia è data dalla media di tutte le note delle pagelle semestrali nella materia corrispondente o nell'approccio interdisciplinare.
4    Le note attribuite nelle materia dell'ambito complementare corrispondono a quelle finali.
5    Nell'approccio interdisciplinare la nota si compone in parti uguali della nota del progetto didattico interdisciplinare e della nota finale.
6    La nota del progetto didattico interdisciplinare risulta dalla valutazione del processo di elaborazione, del prodotto e della presentazione.
7    L'articolo 16 si applica per analogia alla valutazione delle prestazioni e al calcolo delle note.
OMPr 1998 in concomitanza con l'art. 10 del Regolamento 2007. Le esigenze relative alle singole materie sono illustrate nei programmi quadro d'insegnamento e nei programmi degli esami (art. 9 cpv. 3 Regolamento 2007) emanati dall'Ufficio federale per tutti gli indirizzi di maturità professionale (art. 15 cpv. 6 e
SR 412.103.1 Ordinanza del 24 giugno 2009 sulla maturità professionale federale (Ordinanza sulla maturità professionale, OMPr) - Ordinanza sulla maturità professionale
OMPr Art. 15 Computo delle conoscenze già acquisite - 1 La scuola può dispensare dalla frequenza delle lezioni in una determinata materia chi dispone delle conoscenze e delle capacità richieste. Nella pagella semestrale è riportata la dicitura «dispensato».
1    La scuola può dispensare dalla frequenza delle lezioni in una determinata materia chi dispone delle conoscenze e delle capacità richieste. Nella pagella semestrale è riportata la dicitura «dispensato».
2    L'autorità cantonale può dispensare dall'esame finale in una determinata materia chi dimostra di possedere le conoscenze e le capacità richieste. Nell'attestato di maturità professionale è riportata la dicitura «acquisito».
34 cpv.1 lett. b OMPr 1998), così come nel Regolamento 2007 (art. 32
SR 412.103.1 Ordinanza del 24 giugno 2009 sulla maturità professionale federale (Ordinanza sulla maturità professionale, OMPr) - Ordinanza sulla maturità professionale
OMPr Art. 32 Confederazione - La SEFRI ha i compiti e le attribuzioni seguenti:
a  esercita l'alta vigilanza sulla maturità professionale federale;
b  provvede al coordinamento a livello svizzero;
c  decide in merito a progetti pilota e a richieste delle autorità cantonali concernenti deroghe alle disposizioni della presente ordinanza o al programma quadro.
OMPr 1998). In quest'ultimo è definito che tutti gli indirizzi della maturità professionale richiedono la stesura e la presentazione di un Progetto Didattico Interdisciplinare (art. 10 cpv. 3 Regolamento 2007). L'esame di maturità professionale è superato quando la nota complessiva raggiunge o supera il 4, sussistono al massimo tre insufficienze, la somma degli scarti della nota 4 verso il basso non supera i due punti e la nota del PDI è sufficiente (art. 20 Regolamento 2007). Mentre la nota complessiva degli esami è data dalla media, arrotondata ad un decimale, di tutte le note finali la nota del PDI viene assegnata in base alla media ponderata tra la nota del lavoro scritto (preso due volte) e della presentazione orale (preso una volta) arrotondata ad un decimale (art. 16 cpv. 5 e 6 Regolamento 2007).

4.
La ricorrente censura sia la valutazione dell'esame scritto, sia la valutazione dell'esame orale PDI. Per quel che riguarda il lavoro scritto essa critica la valutazione negativa degli esperti in merito alla forma, alla struttura e al contenuto del lavoro scritto PDI. In merito all'esame orale biasima tra l'altro, che il metodo di presentazione orale scelto e il fatto che si fosse interessata personalmente al tema partecipando a dibattiti e conferenze non sia stato preso sufficientemente in considerazione, mentre le eventuali lacune relative agli elementi storici sono state sopravvalutate.
Infine critica che in occasione di un incontro con gli esaminatori ai quali era precedentemente stata inviata per un primo giudizio una bozza del lavoro scritto (a detta della ricorrente del lavoro "praticamente terminato") non le erano state comunicate le lacune del testo, cosa che le avrebbe ancora permesso di apportare le dovute modifiche.
La ricorrente fa valere quindi delle censure in merito ad aspetti formali e materiali dell'esame.

4.1 Il Tribunale amministrativo federale esamina con piena cognizione le censure con cui sono addotti la violazione del diritto, l'inesatto o incompleto accertamento dei fatti giuridicamente rilevanti e, salvo che un'autorità cantonale abbia giudicato quale autorità di ricorso, l'inadeguatezza (art. 49
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 49 - Il ricorrente può far valere:
a  la violazione del diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento;
b  l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti;
c  l'inadeguatezza; questa censura non è ammissibile quando un'autorità cantonale ha giudicato come autorità di ricorso.
PA). L'autorità che esamina siffatte censure con cognizione limitata commette un diniego di giustizia formale.
In particolare, l'autorità ricorsuale esamina i vizi di forma concernenti lo svolgimento stesso dell'esame, come ogni altra violazione del diritto federale, con piena cognizione. Tutte le censure concernenti lo svolgimento procedurale dell'esame o il metodo di valutazione hanno carattere formale. Un vizio di forma concernente lo svolgimento di un esame costituisce però, per costante prassi, un valido motivo di ricorso suscettibile di provocare l'accoglimento del gravame soltanto se siano ravvisabili indizi che il vizio invocato abbia potuto verosimilmente esercitare un influsso negativo sull'esito dell'esame (cfr. DTAF 2008/14 Consid. 3.3).

4.2 Tuttavia, secondo la costante giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 131 I 467 Consid. 3.1, DTF 121 I 225 Consid. 4b), a cui si attiene anche lo scrivente Tribunale, l'autorità ricorsuale, pur giudicando con piena cognizione, s'impone un certo riserbo, quando si tratta di verificare nel merito la valutazione di prestazioni d'esame operata dall'autorità inferiore, trattandosi spesso di considerazioni legate a materie e problemi specifici e non conoscendo il Giudice l'ampiezza dell'insegnamento impartito, la personalità dell'esaminanda e le prestazioni fornite dagli altri candidati. (cfr. DTAF 2008/14 Consid. 3.3, 2007/6 consid. 3, così come DTF 106 Ia 1 cons. 3c, DTF 105 Ia 190 consid. 2a). Il Tribunale federale si impone il medesimo riserbo anche nei casi in cui dispone delle conoscenze necessarie ad una verifica più estesa (cfr. DTF 131 I 467, DTF 118 Ia 448 Consid. 4c; DTAF 2008/14 Consid. 3).

4.3 Si è perciò affermata la prassi secondo cui, per quanto concerne il merito delle prestazioni d'esame, il Giudice riesamina l'operato delle istanze precedenti con un certo riserbo e non si scosta senza necessità dal loro apprezzamento. Esso interviene infatti, solo nel caso in cui l'autorità ha basato il suo giudizio su considerandi estranei alla materia oppure manifestamente insostenibili, in modo tale, che la sua decisione appaia ingiustificabile e quindi arbitraria da un punto di vista dello Stato di Diritto (DTF 131 I 467, C. 3.1).

4.4 In un procedimento ricorsuale gli esperti, le di cui note vengono contestate, prendono posizione nelle loro risposta (cfr. art. 57 cpv. 1
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 57
1    Se il ricorso non sembra a priori inammissibile o infondato, l'autorità di ricorso ne dà subito comunicazione all'autorità inferiore e, se del caso, alle controparti del ricorrente o ad altri interessati, assegna loro un termine per la risposta e, nel contempo, invita l'autorità inferiore a produrre gli atti.98
2    Essa può, in ogni stadio del procedimento, invitare le parti a un ulteriore scambio di scritti o ordinare un dibattimento.
PA). Di regola in quest'occasione gli esperti esaminano la loro valutazione ancora una volta ed indicano, se del caso, se sia giustificata una correzione del punteggio. Fintanto che non vi sono indizi di parzialità o che la valutazione degli esperti risulti insostenibile non v'è per prassi motivo di scostarsene. Condizione imprescindibile è che alle censure sollevate dal ricorrente venga data una risposta e che la versione degli esperti, per quanto diverga da quella del ricorrente, sia comprensibile e condivisibile (cfr. anche decisione non pubblicata della REKO/EVD del 13 gennaio 1998 in re S. F. [97/HB-001] Consid. 8). Tutto ciò presuppone che le censure sollevate siano sufficientemente sostanziate e quindi contenenti argomenti oggettivi corredati dai necessari elementi di prova (cfr. DTAF B-4385/2008, consid. 3).
D'altra parte, l'autorità adempie il suo obbligo di motivazione quando espone all'interessato quali soluzioni sarebbero state attese ed in che misura le sue risposte non avrebbero soddisfatto tali aspettative (cfr. sentenza del Tribunale federale 2P.81/2001 del 12 giugno 2001). Per ossequiare il diritto di esser sentiti è sufficiente che l'autorità fornisca la motivazione nel corso del procedimento ricorsuale e che sia data l'occasione all'interessato di prendere posizione (cfr. sentenza non pubblicata del Tribunale federale 2P.23/2004; Consid. 2.2 con rinvii).

5.
Come visto la ricorrente censura lo svolgimento dell'incontro informativo del 16 maggio 2009 dedicato ad un'analisi preliminare del lavoro svolto fino a quel momento. Critica infatti che se gli esperti le avessero comunicato allora che il lavoro consegnato (a detta della ricorrente si trattava del lavoro "praticamente terminato") non era sufficiente, essa avrebbe ancora avuto il tempo necessario per effettuare le dovute modifiche.

5.1 Nella sua risposta al ricorso del 22 gennaio 2010 la Commissione federale rinvia completamente alle annotazioni degli esperti (allegato 11). Quest'ultimi sottolineano come l'incontro si sia svolto in due parti, nella prima delle quali, sono state ricordate ai candidati e alle candidate agli esami presenti, non solo le informazioni essenziali contenute nella Guida agli esami in loro possesso (Guida agli esami federali di maturità professionale, Indirizzo commerciale, versione valida dal 2008, versione ottobre 2008, in seguito Guida agli esami), ma è stato loro consigliato di definire meglio gli obiettivi, di dare una struttura logica al lavoro e di introdurvi riflessioni personali. Nella seconda parte dell'incontro dedicata al lavoro inviato dalla ricorrente, gli esperti evidenziano, come questo fosse lontano dagli standard formali e contenutistici di un PDI e che alla ricorrente è stato indicato di rivedere, approfondire e completare il lavoro in merito ai suoi obiettivi, alla sua struttura e forma.

5.2 In occasione della sua risposta del 22 marzo 2010, la ricorrente trascura completamente le osservazioni degli esaminatori legate allo svolgimento dell'incontro informativo dedicato ad un'analisi preliminare del lavoro PDI scritto. In sostanza la censura legata al suo svolgimento si limita all'affermazione che il lavoro consegnato era praticamente terminato e che a suo parere gli esaminatori non le avessero fornito sufficienti informazioni al fine di migliorarlo, non apportando nessun altro elemento a sostegno della sua argomentazione (come ad esempio una copia del lavoro consegnato nell'occasione dell'incontro o un elenco delle eventuali modifiche inserite dopo il colloquio oppure degli appunti presi durante lo stesso).
Per contro gli esperti elencano con precisione e in modo esaustivo gli argomenti trattati nel corso del consuntivo (crf. allegati 1-3 della presa di posizione degli esperti del 29 dicembre 2009). Già le indicazioni date a tutti i partecipanti nella parte generale del colloquio, in merito alla struttura e agli aspetti formali del lavoro, sono legate ad elementi del PDI, che sono in seguito stati criticati in maniera specifica alla ricorrente (vedi sotto, Considerando 6.2). Anche gli aspetti evidenziati dagli esperti nel corso del colloquio con la ricorrente (come ad esempio la descrittività e non funzionalità di diversi capitoli, la mancanza delle fonti a piè di pagina e la mancanza di messa in relazione delle informazioni), si ripetono nella valutazione dell'esame e dimostrano quindi coerenza.
Per l'autorità scrivente non è quindi ravvisabile un eventuale comportamento arbitrario o scorretto da parte degli esaminatori tanto più che gli argomenti avanzati da questi ultimi non vengono ribattuti in alcun modo dalla ricorrente. Per questo motivo alla censura in merito agli aspetti formali dell'esame non viene dato seguito.

6.
6.1 Il tema del PDI, imposto dalla Commissione federale, doveva essere rivolto alla "Emancipazione di un gruppo sociale in Svizzera", mettendo in relazione aspetti storici e aspetti relativi alle istituzioni dello Stato con l'aspetto linguistico (cfr. allegato 10 della presa di posizione della Commissione federale del 22 gennaio 2010). La ricorrente ha scelto di scrivere in merito allo sciopero degli operai delle officine delle Ferrovie federali di Bellinzona.
Per ottenere una sufficienza (pari ad una nota 4) per quel che riguarda il lavoro scritto sono necessari come minimo 55 punti su 100 (Guida agli esami, pag. 17). Il totale dei punti è suddiviso nei criteri "forma" (max. 30 punti), "struttura" (max. 30) e "contenuto" (max. 40). Mentre per quel che riguarda la forma del PDI scritto la ricorrente ha ottenuto 17 punti, nei criteri "struttura" e "contenuto" ne ha ottenuti 13 rispettivamente 19. Il totale dei punti ottenuti equivale quindi a 49/100, che in base alle indicazioni fissate nella Guida agli esami equivalgono ad una nota 3.5 e quindi insufficiente. Alla ricorrente mancano quindi 6 punti per ottenere la nota 4.
La valutazione dell'esame orale si struttura invece in base a quattro criteri principali, in parte scomposti in diversi elementi. Il primo criterio tiene infatti conto della gestione del tempo, della correttezza e fluidità della lingua, della forma retorica, della struttura e articolazione, dell'introduzione, dell'inizio e della chiusura. Il secondo criterio è composto dal contenuto, il terzo dai mezzi ausiliari ed il quarto della discussione e delle risposte alle domande. Mentre il primo, il secondo ed il quarto criterio valgono 15 punti ciascuno, il terzo ne vale 5 per un totale di 50 punti. In base alle indicazioni presenti nella Guida agli esami la nota dell'esame orale viene calcolata addendo i punti ottenuti dall'esaminanda, dividendo il totale per 10 e aggiungendo 1. La ricorrente ha ottenuto 7 punti (su 15) nel primo criterio, così come ne ha ottenuti 7 (su 15), 3 (su 5) e 7 (su 15) rispettivamente nel secondo, terzo e quarto criterio, per un totale di 25 punti su 50. Applicando la formula menzionata la ricorrente ha ottenuto una nota pari al 3,5 e quindi insufficiente. Per ottenere una nota sufficiente mancano quindi 5 punti.
La nota del lavoro scritto conta doppio mentre la nota della presentazione orale conta una sola volta. La nota finale del PDI è la media ponderata delle due note, arrotondata a un decimale (Guida agli esami, pag. 18). Ottenendo una nota pari al 4 nella materia PDI scritto e restando la nota dell'esame orale invariata la media della ricorrente corrisponderebbe ad un 3,8 finale, mentre nel caso contrario (nota 3,5 nel PDI scritto e 4 nell'esame orale) otterrebbe una nota finale pari al 3,7.

6.2 La ricorrente fa valere che la valutazione degli esperti in merito al lavoro PDI scritto, sarebbe stata troppo severa e sottolinea alcuni elementi relativi alla forma, alla struttura e al contenuto del lavoro, dei quali gli esaminatori, ingiustamente, non avrebbero tenuto conto.
6.2.1 Per quel che riguarda la forma del lavoro scritto la ricorrente precisa che tutte le citazioni da lei riportate sono citazioni originali "ottenute parlando con le persone o andando alle riunioni presso le officine di Bellinzona". Inoltre la valutazione della lingua le sembra molto severa soprattutto alla luce della nota 5,5 ottenuta nella materia "italiano". La ricorrente espone infine i motivi che l'hanno portata a scegliere una determinata bibliografia, scelta motivata dalla volontà di rispettare rigorosamente il tema trattato.
6.2.2 Nella sua presa di posizione del 25 gennaio 2010 la Commissione federale risponde a tali censure rimandando completamente ai considerandi degli esaminatori in merito al lavoro scritto PDI della ricorrente (lettera del 29 dicembre 2009 della Signora Fiorini e del Signor Ghiringhelli, allegato 11) e alle loro annotazioni (allegato 14).
Per valutare il lavoro scritto gli esaminatori precisano in un primo momento di essersi basati sulle indicazioni della Guida agli esami che indica i criteri di valutazione principali: la forma, la struttura ed il contenuto (lett. C della Guida agli esami, pag. 17). Detti criteri sono inoltre suddivisi in criteri specifici che permettono un'analisi approfondita di alcuni aspetti del lavoro scritto (per citarne alcuni: sintassi, ortografia, citazioni, fonti d'informazione, concatenazione delle singole parti del lavoro, argomentazione, approccio interdisciplinare).
Nella loro risposta gli esperti fanno inoltre notare come la nota ottenuta nella materia "italiano" sia irrilevante poiché le competenze valutate in tale esame riguardavano la conoscenza di cinque opere letterarie e quindi capacità diverse da quelle esaminate nell'ambito del lavoro scritto PDI; oltretutto quest'ultimo presentava molte imperfezioni linguistiche e in alcuni casi era privo delle necessarie citazioni delle fonti, oppure, queste erano state fatte in modo incompleto. In merito alle censure legate alla bibliografia e alle citazioni avanzate dalla ricorrente, gli esperti hanno risposto di non comprenderne il significato.
Le critiche avanzate dalla ricorrente non permettono di intravvedere come gli esperti avrebbero commesso arbitrio nella correzione del lavoro PDI, attribuendogli in seguito un punteggio scorretto. Gli esperti criticano infatti che parti di testo sono state trascritte senza indicarne l'autore effettivo (in casu Gabriele Rossi, cfr. lettera degli esperti del 29 dicembre 2009 e suo allegato 4) oppure che il testo corretto presenta diverse imperfezioni linguistiche. Un breve controllo degli argomenti degli esperti evidenzia come questi siano pertinenti. Nel PDI in questione è possibile infatti notare diversi errori grammaticali e/o di battitura. Inoltre alcune note a piè di pagina non sono complete così come alcuni elementi della bibliografia sono privi di relazione con il testo. Il fatto di aver riportato citazioni "originali" intervistando persone coinvolte nel tema trattato non è un elemento che esonera dal citarle correttamente, non si contrappone alle critiche avanzate dagli esperti e non permette alcuna conclusione in merito ad eventuali carenze formali del testo. Che la bibliografia venga scelta in base al tema trattato è un'evidenza che non apporta nulla a favore della ricorrente.
6.2.3 Per quanto concerne la struttura del PDI la ricorrente espone come gli argomenti sviluppati abbiano toccato anche temi collaterali cosa che dimostrerebbe che il lavoro non si è limitato a elementi superficiali.
Secondo gli esperti l'argomentazione della ricorrente è invece basata spesso su passaggi copiati o ripresi (senza indicazione a piè di pagina, come ad esempio un passaggio scritto dallo storico Gabriele Rossi e dei testi tratti dai siti internet www.unia.ch o www.swissinfo.ch). A loro avviso molti elementi del lavoro (vengono ad esempio citati l'introduzione, gli obbiettivi, la conclusione) non sono chiari e mancano di sintesi, interpretazione e confronti. Infine, dichiarano che le osservazioni della candidata non seguono sempre una struttura logica e che il testo è a volte ripetitivo e non lineare.
In casu la ricorrente sembra confondere aspetti legati alla struttura, con censure legate al contenuto del testo (il fatto di aver approfondito temi collaterali) e non mette in questione le critiche avanzate dagli esperti. Essi sostengono infatti che la concatenazione del testo non sia in ogni caso lineare o logica ed in alcuni casi ripetitiva, citando ad esempio il capitolo 4.2.3. "Lo sciopero un anno dopo", che secondo loro dovrebbe concludere il lavoro invece di essere riportato nella parte centrale. Il fatto di aver toccato argomenti, a detta della ricorrente "collaterali", può essere indice di interesse personale da parte della ricorrente verso il tema trattato ma non porta automaticamente alla conclusione che il lavoro abbia ottenuto un "valore aggiunto". Come criticato dagli esperti la mancanza di legame e struttura tra le diverse parti ed i temi toccati di un lavoro può eventualmente creare confusione ed incidere negativamente sulla valutazione. Che gli esperti abbiano valutato in maniera negativa la mancanza di struttura tra i diversi temi toccati nonostante questi siano numerosi e non direttamente legati al tema dalla ricorrente è quindi condivisibile.
6.2.4 Infine, per quel che riguarda il contenuto, la ricorrente ripete che gli approfondimenti esposti e le ricerche svolte anche in merito a fatti collaterali non siano stati considerati. Menziona inoltre come è stato sviluppato l'approccio interdisciplinare "italiano" e "storia" elencando gli strumenti utilizzati (come ad esempio giornali, internet, opere letterarie, canzoni).
Nella loro presa di posizione gli esperti criticano che la ricorrente abbia copiato e ripreso in modo poco originale pensieri e opere di terzi (senza citarli), che gli elementi storici nel lavoro manchino di una certa chiarezza e un certo approfondimento (menzionando ad esempio la mancanza di informazioni legate allo sviluppo più recente delle Ferrovie e alle conseguenze storiche degli scioperi operai del 1901 e del 1918), che la scelta di alcune citazioni (brano letterario e canzone) non sia funzionale e che il Giornale di lavoro non documenti in modo esaustivo tutte le tappe del processo del PDI.
Anche in questo caso la ricorrente sembra supporre che il semplice fatto che alcuni temi siano stati menzionati all'interno del suo lavoro scritto sia sufficiente a dimostrare come questo sia stato svolto in maniera corretta e sottovalutato da parte degli esaminatori. Non prendendo posizione in merito alle critiche e correzioni degli esperti non permette però di poter giudicare se gli esperti abbiano commesso arbitrio o se questi si siano basati su elementi estranei nella correzione del PDI e di evidenziare quali parti del testo non siano state considerate o addirittura tralasciate nella valutazione.
Gli esperti menzionano le lacune riscontrate, facendo degli esempi e citando gli elementi che la ricorrente avrebbe dovuto, a loro parere, approfondire per ottenere una valutazione migliore (ad esempio sviluppare gli elementi storici aggiungendo informazioni legate agli sviluppi recenti delle Ferrovie) o mettendo in evidenza quei passaggi dei quali secondo loro, non è comprensibile la presenza. Il fatto di aver sviluppato l'approccio interdisciplinare utilizzando opere letterarie, giornali, canzoni, opere teatrali e interviste porta a pensare che la ricorrente abbia voluto prepararsi e affrontare correttamente il lavoro mettendo in luce la tematica da punti di vista diversi. Ciononostante gli esperti criticano che in merito agli elementi storici presentati nei primi capitoli le considerazioni espresse sugli operai e sulle organizzazioni sindacali sono poco chiare, in parte scorrette e mancano di accenni in merito agli sviluppi degli ultimi anni, cosa che nella valutazione di un lavoro interdisciplinare dedicato alle materie "italiano" e "storia" potrebbe essere considerata una carenza e quindi espressione di un apprezzamento coerente e non arbitrario da parte degli esaminatori.

6.3 Alla luce di quanto esposto è necessario evidenziare come le censure sollevate dalla ricorrente si limitino all'elencazione di tematiche o punti relativi al lavoro scritto che a suo parere gli esaminatori avrebbero sottovalutato. Nell'esposto della ricorrente non si intravvede però, se e in che misura, gli elementi da lei menzionati sarebbero stati sottostimati e comunque non si evincono degli indizi concreti che gli esperti avrebbero effettivamente adottato delle modalità di valutazione arbitrari o posto delle esigenze più severe nella valutazione rispetto a quanto prescritto dalle direttive o rispetto ad altri candidati. Questa censura infatti non viene sollevata in alcun momento del ricorso.
In concreto, la ricorrente non è andata oltre l'esternazione del proprio punto di vista contrapponendolo semplicemente a quello degli esperti, senza dimostrare perché questi avrebbero commesso arbitrio. Essa non approfondisce le sue censure neanche quando gli esaminatori espongono chiaramente come alcune di queste siano incomprensibili, né ribatte gli argomenti inoltrati da questi ultimi, nonostante gliene sia stata data la possibilità (cfr. ordinanza del Tribunale amministrativo federale del 2 marzo 2010). Con la sua presa di posizione del 22 marzo 2010, infatti, la ricorrente si sofferma solo sulle precisazioni degli esperti in merito alla valutazione dell'esame orale.
Se è vero che l'autorità chiamata a decidere deve esaminare le censure sottopostegli, è altrettanto vero che essa deve poter essere messa in condizione di esaminare il preteso vizio. In questo senso è compito della parte ricorrente fornire quegli elementi che permettano all'autorità inferiore di confrontarsi in modo più concreto con le censure sollevate.
D'altro canto, al fine di correggere e valutare il lavoro presentatogli, gli esaminatori si sono basati su criteri coerenti e precedentemente definiti. Nella Guida agli esami i criteri di valutazione generali così come quelli specifici, sui quali gli esaminatori si sono basati per correggere il lavoro della ricorrente, sono chiaramente menzionati. Questi sono ripresi dal Programma degli esami federali di maturità professionale, programma elaborato dalla Commissione federale. Inoltre la presa di posizione degli esperti risponde alle censure concrete della ricorrente, menziona passaggi precisi del lavoro scritto ed è concretizzata con l'aiuto di citazioni appropriate.

6.4 Per i motivi sopra indicati, non vi è alcun elemento che induca l'autorità scrivente a supporre che nel corso della correzione e dell'apprezzamento del lavoro scritto PDI, gli esaminatori si siano basati su criteri di valutazione infondati o insostenibili e abbiano quindi assegnato un giudizio arbitrario.

7.
7.1 Per quel che riguarda l'esame orale gli esperti criticano in sintesi l'insufficiente preparazione e strutturazione della parte introduttiva della presentazione orale (presentazione power-point) nella quale la ricorrente non avrebbe suddiviso in modo efficiente i compiti con l'altra esaminanda, ripetendosi e non trattando tutti i punti presenti sulle singole diapositive. Essa non sarebbe inoltre stata in grado di rispondere a domande legate alla situazione attuale nelle officine delle Ferrovie federali di Bellinzona, nonostante i temi sollevati e le espressioni utilizzate all'interno del lavoro scritto PDI (come ad esempio "democrazia dal basso"). Infine, non avrebbe saputo spiegare in modo chiaro e preciso l'apporto della materia "Storia" nel suo PDI.
In risposta la ricorrente espone in sintesi motivi che l'hanno portata a scegliere un certo tipo di presentazione invece che un altro e lamenta che gli esaminatori abbiano giudicato questa scelta in modo negativo, senza fare alcun appunto in merito nel corso dell'esame. Inoltre pone l'accento sul fatto di aver menzionato gli scioperi del 1901 e del 1918 come introduzione e come paragone al tema dello sciopero delle officine del 2008 e giustifica la mancata risposta alle domande menzionando la maturità commerciale e non una specializzazione in storia come scopo degli esami affrontati. La ricorrente reclama inoltre un valore aggiunto dell'esame orale motivandolo con la menzione dei progetti nati dallo sciopero e, non da ultimo, dell'interesse personale suscitato dall'argomento che l'ha portata a partecipare a diversi dibattiti e conferenze.
7.1.1 La critica del fatto che gli esperti non abbiano fatto nessun appunto sul tipo di presentazione durante l'esame non convince. La legge in materia non prevede un obbligo degli esperti ad informare durante un esame se la candidata o il candidato ha affrontato correttamente l'impostazione dell'esame oppure se gli argomenti presentati non corrispondono alle aspettative degli esaminatori. Bisogna quindi assumere che la decisione se, quando e come intervenire nello svolgimento di un esame orale per eventualmente correggerne l'andamento, con riguardo dell'esaminanda che potrebbe eventualmente trovarsi ancora più sotto pressione, rientra nel potere discrezionale degli esperti. Alla luce delle normative in materia e degli argomenti adotti dalla ricorrente non è quindi possibile intravvedere nella modalità di gestione dell'esame orale da parte degli esperti, un atteggiamento scorretto o addirittura arbitrario nei confronti della ricorrente.
7.1.2 Neanche l'argomento della ricorrente in merito alle risposte lacunose legate agli scioperi del 1901 e del 1918 può convincere: uno degli scopi principali del PDI è l'approfondimento interdisciplinare di due materie (in questo caso "italiano" e "storia"). Era quindi lecito da parte degli esaminatori aspettarsi dalla ricorrente delle risposte concrete legate ad eventi storici legati al tema trattato che superassero nozioni di semplice funzione introduttiva o di paragone.
7.1.3 Le osservazioni degli esaminatori si basano sui criteri di valutazioni fissati nella Guida agli esami (Introduzione, Inizio, Chiusura, Gestione del tempo, Correttezza e fluidità della lingua, Forma retorica, Struttura e articolazione, Contenuto, Mezzi ausiliari e Discussione). Le critiche degli esperti esposte nell'allegato 16 della lettera della Commissione federale del 25 febbraio 2010 riprendono gli appunti del Verbale dell'esame orale (allegato 2). In essi è possibile notare come gli esperti abbiano considerato le prestazioni singole delle candidate (secondo prescrizione della Guida agli esami) e come le lacune esposte nella presa di posizione siano state testate nel corso dell'esame. Non ci sono quindi elementi che indicherebbero come la valutazione dell'esame orale sarebbe scorretta o addirittura arbitraria. Il ricorso si rivela quindi infondato e deve essere respinto.

8.
Visto l'esito della procedura è giustificato addossare alla ricorrente le spese processuali per un importo complessivo di fr. 700.-. Esso verrà computato con l'anticipo di fr. 700.- versato dalla ricorrente entro il termine fissato con ordinanza del 15 ottobre 2009 (art. 63 cpv. 1 e
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 63
1    L'autorità di ricorso mette nel dispositivo le spese processuali, consistenti in una tassa di decisione nelle tasse di cancelleria e negli sborsi, di regola a carico della parte soccombente. Se questa soccombe solo parzialmente, le spese processuali sono ridotte. Per eccezione, si possono condonare le spese processuali.
2    Nessuna spesa processuale è messa a carico dell'autorità inferiore ne delle autorità federali, che promuovano il ricorso e soccombano; se l'autorità ricorrente, che soccombe, non è un'autorità federale, le spese processuali le sono addossate in quanto la causa concerna interessi pecuniari di enti o d'istituti autonomi.
3    Alla parte vincente possono essere addossate solo le spese processuali che abbia cagionato violando le regole di procedura.
4    L'autorità di ricorso, il suo presidente o il giudice dell'istruzione esige dal ricorrente un anticipo equivalente alle presunte spese processuali. Stabilisce un congruo termine per il pagamento con la comminatoria che altrimenti non entrerà nel merito. Se sussistono motivi particolari, può rinunciare interamente o in parte a esigere l'anticipo.100
4bis    La tassa di decisione è stabilita in funzione dell'ampiezza e della difficoltà della causa, del modo di condotta processuale e della situazione finanziaria delle parti. Il suo importo oscilla:
a  da 100 a 5000 franchi nelle controversie senza interesse pecuniario;
b  da 100 a 50 000 franchi nelle altre controversie.101
5    Il Consiglio federale disciplina i dettagli relativi alla determinazione delle tasse.102 Sono fatti salvi l'articolo 16 capoverso 1 lettera a della legge del 17 giugno 2005103 sul Tribunale amministrativo federale e l'articolo 73 della legge del 19 marzo 2010104 sull'organizzazione delle autorità penali.105
4 bis PA).

9.
La presente decisione è definitiva e non può essere impugnata con ricorso di diritto pubblico al Tribunale federale (art. 83 let. t
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 83 Eccezioni - Il ricorso è inammissibile contro:
a  le decisioni in materia di sicurezza interna o esterna del Paese, neutralità, protezione diplomatica e altri affari esteri, in quanto il diritto internazionale non conferisca un diritto al giudizio da parte di un tribunale;
b  le decisioni in materia di naturalizzazione ordinaria;
c  le decisioni in materia di diritto degli stranieri concernenti:
c1  l'entrata in Svizzera,
c2  i permessi o autorizzazioni al cui ottenimento né il diritto federale né il diritto internazionale conferiscono un diritto,
c3  l'ammissione provvisoria,
c4  l'espulsione fondata sull'articolo 121 capoverso 2 della Costituzione federale e l'allontanamento,
c5  le deroghe alle condizioni d'ammissione,
c6  la proroga del permesso per frontalieri, il cambiamento di Cantone, il cambiamento d'impiego del titolare di un permesso per frontalieri, nonché il rilascio di documenti di viaggio a stranieri privi di documenti;
d  le decisioni in materia d'asilo pronunciate:
d1  dal Tribunale amministrativo federale, salvo quelle che concernono persone contro le quali è pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione,
d2  da un'autorità cantonale inferiore e concernenti un permesso o un'autorizzazione al cui ottenimento né il diritto federale né il diritto internazionale conferiscono un diritto;
e  le decisioni concernenti il rifiuto dell'autorizzazione a procedere penalmente contro membri di autorità o contro agenti della Confederazione;
f  le decisioni in materia di appalti pubblici se:
fbis  le decisioni del Tribunale amministrativo federale concernenti decisioni secondo l'articolo 32i della legge del 20 marzo 200963 sul trasporto di viaggiatori;
f1  non si pone alcuna questione di diritto d'importanza fondamentale; sono fatti salvi i ricorsi contro gli appalti del Tribunale amministrativo federale, del Tribunale penale federale, del Tribunale federale dei brevetti, del Ministero pubblico della Confederazione e delle autorità giudiziarie cantonali superiori, o
f2  il valore stimato della commessa non raggiunge il valore soglia determinante secondo l'articolo 52 capoverso 1 in combinato disposto con l'allegato 4 numero 2 della legge federale del 21 giugno 201961 sugli appalti pubblici;
g  le decisioni in materia di rapporti di lavoro di diritto pubblico, in quanto concernano una controversia non patrimoniale, ma non la parità dei sessi;
h  le decisioni concernenti l'assistenza amministrativa internazionale, eccettuata l'assistenza amministrativa in materia fiscale;
i  le decisioni in materia di servizio militare, civile o di protezione civile;
j  le decisioni in materia di approvvigionamento economico del Paese adottate in situazioni di grave penuria;
k  le decisioni concernenti i sussidi al cui ottenimento la legislazione non conferisce un diritto;
l  le decisioni concernenti l'imposizione di dazi operata in base alla classificazione tariffaria o al peso delle merci;
m  le decisioni concernenti il condono o la dilazione del pagamento di tributi; in deroga alla presente disposizione, il ricorso è ammissibile contro le decisioni concernenti il condono dell'imposta federale diretta o dell'imposta cantonale o comunale sul reddito e sull'utile se concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se si tratta per altri motivi di un caso particolarmente importante;
n  le decisioni in materia di energia nucleare concernenti:
n1  l'esigenza di un nulla osta o la modifica di un'autorizzazione o di una decisione,
n2  l'approvazione di un piano d'accantonamenti per le spese di smaltimento antecedenti lo spegnimento di un impianto nucleare,
n3  i nulla osta;
o  le decisioni in materia di circolazione stradale concernenti l'omologazione del tipo di veicoli;
p  le decisioni del Tribunale amministrativo federale in materia di traffico delle telecomunicazioni, radiotelevisione e poste concernenti:68
p1  concessioni oggetto di una pubblica gara,
p2  controversie secondo l'articolo 11a della legge del 30 aprile 199769 sulle telecomunicazioni;
p3  controversie secondo l'articolo 8 della legge del 17 dicembre 201071 sulle poste;
q  le decisioni in materia di medicina dei trapianti concernenti:
q1  l'iscrizione nella lista d'attesa,
q2  l'attribuzione di organi;
r  le decisioni in materia di assicurazione malattie pronunciate dal Tribunale amministrativo federale in virtù dell'articolo 3472 della legge del 17 giugno 200573 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF);
s  le decisioni in materia di agricoltura concernenti:
s1  ...
s2  la delimitazione delle zone nell'ambito del catasto della produzione;
t  le decisioni concernenti l'esito di esami e di altre valutazioni della capacità, segnatamente nei settori della scuola, della formazione continua e dell'esercizio della professione;
u  le decisioni in materia di offerte pubbliche di acquisto (art. 125-141 della L del 19 giu. 201577 sull'infrastruttura finanziaria);
v  le decisioni del Tribunale amministrativo federale concernenti divergenze d'opinione tra autorità in materia di assistenza amministrativa o giudiziaria a livello nazionale;
w  le decisioni in materia di diritto dell'elettricità concernenti l'approvazione dei piani di impianti elettrici a corrente forte e di impianti elettrici a corrente debole e l'espropriazione dei diritti necessari per la costruzione o l'esercizio di siffatti impianti, se non si pone alcuna questione di diritto d'importanza fondamentale;
x  le decisioni concernenti la concessione di contributi di solidarietà ai sensi della legge federale del 30 settembre 201681 sulle misure coercitive a scopo assistenziale e i collocamenti extrafamiliari prima del 1981, tranne se si pone una questione di diritto di importanza fondamentale o si tratta di un caso particolarmente importante per altri motivi;
y  le decisioni pronunciate dal Tribunale amministrativo federale nelle procedure amichevoli per evitare un'imposizione non conforme alla convenzione internazionale applicabile in ambito fiscale;
z  le decisioni concernenti le autorizzazioni edilizie di impianti eolici d'interesse nazionale secondo l'articolo 71c capoverso 1 lettera b della legge federale del 30 settembre 201684 sull'energia e le autorizzazioni di competenza cantonale a esse necessariamente connesse, se non si pone alcuna questione di diritto d'importanza fondamentale.
della Legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]).

Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1.
Il ricorso è respinto.

2.
Le spese processuali, di fr. 700.- sono poste a carico della ricorrente. Esse sono computate con l'anticipo spese di fr. 700.-.

3.
Comunicazione a:
ricorrente (raccomandata; allegati di ritorno)
Autorità inferiore (n. di rif. --; raccomandata; allegati di ritorno)
Commissione federale di maturità professionale (raccomandata; allegati di ritorno)

Il presidente del collegio: Il cancelliere:

Francesco Brentani Ciro Papini

Data di spedizione: 9. luglio 2010
Informazioni decisione   •   DEFRITEN
Documento : B-5877/2009
Data : 08. luglio 2010
Pubblicato : 16. luglio 2010
Sorgente : Tribunale amministrativo federale
Stato : Pubblicato come BVGE-2010-60
Ramo giuridico : Formazione professionale
Oggetto : esami federali di maturità professionale - estate 2009


Registro di legislazione
LFPr: 17 
SR 412.10 Legge federale del 13 dicembre 2002 sulla formazione professionale (Legge sulla formazione professionale, LFPr) - Legge sulla formazione professionale
LFPr Art. 17 Tipi di formazione e durata - 1 La formazione professionale di base dura da due a quattro anni.
1    La formazione professionale di base dura da due a quattro anni.
2    La formazione professionale di base su due anni termina di massima con un esame e porta al conseguimento del certificato federale di formazione pratica. È strutturata in modo tale che le offerte tengano particolarmente conto delle necessità individuali delle persone in formazione.
3    La formazione professionale di base su tre o quattro anni termina di massima con un esame di fine tirocinio e porta al conseguimento dell'attestato federale di capacità.
4    L'attestato federale di capacità, unitamente a una formazione generale approfondita, porta alla maturità professionale.
5    La formazione professionale di base può essere acquisita anche mediante una formazione professionale non formalizzata; questa termina con una procedura di qualificazione.
25 
SR 412.10 Legge federale del 13 dicembre 2002 sulla formazione professionale (Legge sulla formazione professionale, LFPr) - Legge sulla formazione professionale
LFPr Art. 25 - 1 La maturità professionale federale pone le premesse per studiare in una scuola universitaria professionale.
1    La maturità professionale federale pone le premesse per studiare in una scuola universitaria professionale.
2    La formazione generale approfondita di cui all'articolo 17 capoverso 4 può anche essere acquisita dopo l'ottenimento dell'attestato federale di capacità.
3    I Cantoni provvedono affinché l'offerta nell'ambito dell'insegnamento per l'ottenimento della maturità professionale soddisfi la domanda.
4    L'insegnamento per l'ottenimento della maturità professionale dispensato nelle scuole pubbliche è gratuito. La Confederazione e i Cantoni possono sostenere gli operatori privati.
5    Il Consiglio federale disciplina la maturità.
71
SR 412.10 Legge federale del 13 dicembre 2002 sulla formazione professionale (Legge sulla formazione professionale, LFPr) - Legge sulla formazione professionale
LFPr Art. 71 Commissione federale di maturità professionale - Il Consiglio federale istituisce una Commissione federale di maturità professionale.36 La Commissione è organo consultivo per le questioni inerenti alla maturità professionale, in particolare per quelle relative al riconoscimento delle procedure di qualificazione.
LTAF: 5 
SR 173.32 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF)
LTAF Art. 5 Elezione
1    I giudici sono eletti dall'Assemblea federale.
2    È eleggibile chiunque abbia diritto di voto in materia federale.
31 
SR 173.32 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF)
LTAF Art. 31 Principio - Il Tribunale amministrativo federale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'articolo 5 della legge federale del 20 dicembre 196819 sulla procedura amministrativa (PA).
32 
SR 173.32 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF)
LTAF Art. 32 Eccezioni
1    Il ricorso è inammissibile contro:
a  le decisioni in materia di sicurezza interna o esterna del Paese, neutralità, protezione diplomatica e altri affari esteri, in quanto il diritto internazionale pubblico non conferisca un diritto al giudizio da parte di un tribunale;
b  le decisioni in materia di diritto di voto dei cittadini nonché di elezioni e votazioni popolari;
c  le decisioni in materia di salario al merito del personale federale, in quanto non concernano la parità dei sessi;
d  ...
e  le decisioni nel settore dell'energia nucleare concernenti:
e1  le autorizzazioni di massima per impianti nucleari,
e2  l'approvazione del programma di smaltimento,
e3  la chiusura di depositi geologici in profondità,
e4  la prova dello smaltimento;
f  le decisioni in materia di rilascio o estensione di concessioni di infrastrutture ferroviarie;
g  le decisioni dell'autorità indipendente di ricorso in materia radiotelevisiva;
h  le decisioni in materia di rilascio di concessioni per case da gioco;
i  le decisioni in materia di rilascio, modifica o rinnovo della concessione della Società svizzera di radiotelevisione (SSR);
j  le decisioni in materia di diritto ai sussidi di una scuola universitaria o di un altro istituto accademico.
2    Il ricorso è inoltre inammissibile contro:
a  le decisioni che, in virtù di un'altra legge federale, possono essere impugnate mediante opposizione o ricorso dinanzi a un'autorità ai sensi dell'articolo 33 lettere c-f;
b  le decisioni che, in virtù di un'altra legge federale, possono essere impugnate mediante ricorso dinanzi a un'autorità cantonale.
33 
SR 173.32 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorità inferiori - Il ricorso è ammissibile contro le decisioni:
a  del Consiglio federale e degli organi dell'Assemblea federale in materia di rapporti di lavoro del personale federale, compreso il rifiuto dell'autorizzazione a procedere penalmente;
b  del Consiglio federale concernenti:
b1  la destituzione di un membro del Consiglio della banca o della direzione generale o di un loro supplente secondo la legge del 3 ottobre 200325 sulla Banca nazionale,
b10  la revoca di un membro del consiglio d'amministrazione del Servizio svizzero di assegnazione delle tracce o l'approvazione della risoluzione del rapporto di lavoro del direttore da parte del consiglio d'amministrazione secondo la legge federale del 20 dicembre 195743 sulle ferrovie;
b2  la revoca di un membro del consiglio di amministrazione dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari o l'approvazione dello scioglimento del rapporto di lavoro del direttore da parte del consiglio di amministrazione secondo la legge del 22 giugno 200726 sulla vigilanza dei mercati finanziari,
b3  il blocco di valori patrimoniali secondo la legge del 18 dicembre 201528 sui valori patrimoniali di provenienza illecita,
b4  il divieto di determinate attività secondo la LAIn30,
b4bis  il divieto di organizzazioni secondo la LAIn,
b5  la revoca di un membro del Consiglio d'istituto dell'Istituto federale di metrologia secondo la legge federale del 17 giugno 201133 sull'Istituto federale di metrologia,
b6  la revoca di un membro del consiglio di amministrazione dell'Autorità federale di sorveglianza dei revisori o l'approvazione dello scioglimento del rapporto di lavoro del direttore da parte del consiglio di amministrazione secondo la legge del 16 dicembre 200535 sui revisori,
b7  la revoca di un membro del Consiglio dell'Istituto svizzero per gli agenti terapeutici secondo la legge del 15 dicembre 200037 sugli agenti terapeutici,
b8  la revoca di un membro del consiglio di amministrazione dell'istituto secondo la legge del 16 giugno 201739 sui fondi di compensazione,
b9  la revoca di un membro del consiglio d'Istituto dell'Istituto svizzero di diritto comparato secondo la legge federale del 28 settembre 201841 sull'Istituto svizzero di diritto comparato,
c  del Tribunale penale federale in materia di rapporti di lavoro dei suoi giudici e del suo personale;
cbis  del Tribunale federale dei brevetti in materia di rapporti di lavoro dei suoi giudici e del suo personale;
dquinquies  della Cancelleria federale, dei dipartimenti e dei servizi dell'Amministrazione federale loro subordinati o aggregati amministrativamente;
e  degli stabilimenti e delle aziende della Confederazione;
f  delle commissioni federali;
g  dei tribunali arbitrali costituiti in virtù di contratti di diritto pubblico sottoscritti dalla Confederazione, dai suoi stabilimenti o dalle sue aziende;
h  delle autorità o organizzazioni indipendenti dall'Amministrazione federale che decidono nell'adempimento di compiti di diritto pubblico loro affidati dalla Confederazione;
i  delle autorità cantonali, in quanto una legge federale preveda che le loro decisioni sono impugnabili mediante ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale.
37
SR 173.32 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF)
LTAF Art. 37 Principio - La procedura dinanzi al Tribunale amministrativo federale è retta dalla PA56, in quanto la presente legge non disponga altrimenti.
LTF: 83
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 83 Eccezioni - Il ricorso è inammissibile contro:
a  le decisioni in materia di sicurezza interna o esterna del Paese, neutralità, protezione diplomatica e altri affari esteri, in quanto il diritto internazionale non conferisca un diritto al giudizio da parte di un tribunale;
b  le decisioni in materia di naturalizzazione ordinaria;
c  le decisioni in materia di diritto degli stranieri concernenti:
c1  l'entrata in Svizzera,
c2  i permessi o autorizzazioni al cui ottenimento né il diritto federale né il diritto internazionale conferiscono un diritto,
c3  l'ammissione provvisoria,
c4  l'espulsione fondata sull'articolo 121 capoverso 2 della Costituzione federale e l'allontanamento,
c5  le deroghe alle condizioni d'ammissione,
c6  la proroga del permesso per frontalieri, il cambiamento di Cantone, il cambiamento d'impiego del titolare di un permesso per frontalieri, nonché il rilascio di documenti di viaggio a stranieri privi di documenti;
d  le decisioni in materia d'asilo pronunciate:
d1  dal Tribunale amministrativo federale, salvo quelle che concernono persone contro le quali è pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione,
d2  da un'autorità cantonale inferiore e concernenti un permesso o un'autorizzazione al cui ottenimento né il diritto federale né il diritto internazionale conferiscono un diritto;
e  le decisioni concernenti il rifiuto dell'autorizzazione a procedere penalmente contro membri di autorità o contro agenti della Confederazione;
f  le decisioni in materia di appalti pubblici se:
fbis  le decisioni del Tribunale amministrativo federale concernenti decisioni secondo l'articolo 32i della legge del 20 marzo 200963 sul trasporto di viaggiatori;
f1  non si pone alcuna questione di diritto d'importanza fondamentale; sono fatti salvi i ricorsi contro gli appalti del Tribunale amministrativo federale, del Tribunale penale federale, del Tribunale federale dei brevetti, del Ministero pubblico della Confederazione e delle autorità giudiziarie cantonali superiori, o
f2  il valore stimato della commessa non raggiunge il valore soglia determinante secondo l'articolo 52 capoverso 1 in combinato disposto con l'allegato 4 numero 2 della legge federale del 21 giugno 201961 sugli appalti pubblici;
g  le decisioni in materia di rapporti di lavoro di diritto pubblico, in quanto concernano una controversia non patrimoniale, ma non la parità dei sessi;
h  le decisioni concernenti l'assistenza amministrativa internazionale, eccettuata l'assistenza amministrativa in materia fiscale;
i  le decisioni in materia di servizio militare, civile o di protezione civile;
j  le decisioni in materia di approvvigionamento economico del Paese adottate in situazioni di grave penuria;
k  le decisioni concernenti i sussidi al cui ottenimento la legislazione non conferisce un diritto;
l  le decisioni concernenti l'imposizione di dazi operata in base alla classificazione tariffaria o al peso delle merci;
m  le decisioni concernenti il condono o la dilazione del pagamento di tributi; in deroga alla presente disposizione, il ricorso è ammissibile contro le decisioni concernenti il condono dell'imposta federale diretta o dell'imposta cantonale o comunale sul reddito e sull'utile se concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se si tratta per altri motivi di un caso particolarmente importante;
n  le decisioni in materia di energia nucleare concernenti:
n1  l'esigenza di un nulla osta o la modifica di un'autorizzazione o di una decisione,
n2  l'approvazione di un piano d'accantonamenti per le spese di smaltimento antecedenti lo spegnimento di un impianto nucleare,
n3  i nulla osta;
o  le decisioni in materia di circolazione stradale concernenti l'omologazione del tipo di veicoli;
p  le decisioni del Tribunale amministrativo federale in materia di traffico delle telecomunicazioni, radiotelevisione e poste concernenti:68
p1  concessioni oggetto di una pubblica gara,
p2  controversie secondo l'articolo 11a della legge del 30 aprile 199769 sulle telecomunicazioni;
p3  controversie secondo l'articolo 8 della legge del 17 dicembre 201071 sulle poste;
q  le decisioni in materia di medicina dei trapianti concernenti:
q1  l'iscrizione nella lista d'attesa,
q2  l'attribuzione di organi;
r  le decisioni in materia di assicurazione malattie pronunciate dal Tribunale amministrativo federale in virtù dell'articolo 3472 della legge del 17 giugno 200573 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF);
s  le decisioni in materia di agricoltura concernenti:
s1  ...
s2  la delimitazione delle zone nell'ambito del catasto della produzione;
t  le decisioni concernenti l'esito di esami e di altre valutazioni della capacità, segnatamente nei settori della scuola, della formazione continua e dell'esercizio della professione;
u  le decisioni in materia di offerte pubbliche di acquisto (art. 125-141 della L del 19 giu. 201577 sull'infrastruttura finanziaria);
v  le decisioni del Tribunale amministrativo federale concernenti divergenze d'opinione tra autorità in materia di assistenza amministrativa o giudiziaria a livello nazionale;
w  le decisioni in materia di diritto dell'elettricità concernenti l'approvazione dei piani di impianti elettrici a corrente forte e di impianti elettrici a corrente debole e l'espropriazione dei diritti necessari per la costruzione o l'esercizio di siffatti impianti, se non si pone alcuna questione di diritto d'importanza fondamentale;
x  le decisioni concernenti la concessione di contributi di solidarietà ai sensi della legge federale del 30 settembre 201681 sulle misure coercitive a scopo assistenziale e i collocamenti extrafamiliari prima del 1981, tranne se si pone una questione di diritto di importanza fondamentale o si tratta di un caso particolarmente importante per altri motivi;
y  le decisioni pronunciate dal Tribunale amministrativo federale nelle procedure amichevoli per evitare un'imposizione non conforme alla convenzione internazionale applicabile in ambito fiscale;
z  le decisioni concernenti le autorizzazioni edilizie di impianti eolici d'interesse nazionale secondo l'articolo 71c capoverso 1 lettera b della legge federale del 30 settembre 201684 sull'energia e le autorizzazioni di competenza cantonale a esse necessariamente connesse, se non si pone alcuna questione di diritto d'importanza fondamentale.
OMPr: 4 
SR 412.103.1 Ordinanza del 24 giugno 2009 sulla maturità professionale federale (Ordinanza sulla maturità professionale, OMPr) - Ordinanza sulla maturità professionale
OMPr Art. 4 Acquisizione della formazione - 1 La formazione generale approfondita per la maturità professionale è acquisita in cicli di formazione riconosciuti.
1    La formazione generale approfondita per la maturità professionale è acquisita in cicli di formazione riconosciuti.
2    L'esame federale di maturità professionale per i titolari di un attestato federale di capacità che non hanno frequentato un ciclo di formazione riconosciuto è disciplinato dalla Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione (SEFRI)2.3
8 
SR 412.103.1 Ordinanza del 24 giugno 2009 sulla maturità professionale federale (Ordinanza sulla maturità professionale, OMPr) - Ordinanza sulla maturità professionale
OMPr Art. 8 Ambito fondamentale - 1 Le materie dell'ambito fondamentale sono:
1    Le materie dell'ambito fondamentale sono:
a  prima lingua nazionale;
b  seconda lingua nazionale;
c  terza lingua;
d  matematica.
2    I Cantoni definiscono le lingue d'insegnamento.
3    Gli obiettivi di formazione nelle materie dell'ambito fondamentale sono orientati e differenziati in funzione dei requisiti delle formazioni professionali di base e dei settori di studio affini delle scuole universitarie professionali.
9 
SR 412.103.1 Ordinanza del 24 giugno 2009 sulla maturità professionale federale (Ordinanza sulla maturità professionale, OMPr) - Ordinanza sulla maturità professionale
OMPr Art. 9 Ambito specifico - 1 L'ambito specifico serve ad ampliare e a approfondire i saperi e le conoscenze in vista degli studi in una scuola universitaria professionale in un settore di studio affine alla professione.
1    L'ambito specifico serve ad ampliare e a approfondire i saperi e le conoscenze in vista degli studi in una scuola universitaria professionale in un settore di studio affine alla professione.
2    Le materie dell'ambito specifico sono:
a  contabilità analitica e finanziaria;
b  creazione, arte, cultura;
c  informazione e comunicazione;
d  matematica;
e  scienze naturali;
f  scienze sociali;
g  economia e diritto.
3    Di norma l'insegnamento deve essere seguito in due materie.
4    Le materie sono orientate alle formazioni professionali di base e ai settori di studio affini delle scuole universitarie professionali.
5    Il programma quadro indica le materie previste in funzione dell'orientamento delle formazioni professionali di base e dei settori di studio affini.
14 
SR 412.103.1 Ordinanza del 24 giugno 2009 sulla maturità professionale federale (Ordinanza sulla maturità professionale, OMPr) - Ordinanza sulla maturità professionale
OMPr Art. 14 Condizioni e procedure di ammissione - 1 Le condizioni e le procedure di ammissione all'insegnamento per l'ottenimento della maturità professionale sono decise dai Cantoni.
1    Le condizioni e le procedure di ammissione all'insegnamento per l'ottenimento della maturità professionale sono decise dai Cantoni.
2    Al riguardo i Cantoni si basano sulle condizioni e le procedure che disciplinano l'accesso alle altre offerte scolastiche del livello secondario II.
3    Chi ha superato la procedura di ammissione nel Cantone di domicilio è ammesso all'insegnamento per l'ottenimento della maturità professionale anche in un altro Cantone; sono fatte salve le disposizioni cantonali derogatorie in materia di libera circolazione.
15 
SR 412.103.1 Ordinanza del 24 giugno 2009 sulla maturità professionale federale (Ordinanza sulla maturità professionale, OMPr) - Ordinanza sulla maturità professionale
OMPr Art. 15 Computo delle conoscenze già acquisite - 1 La scuola può dispensare dalla frequenza delle lezioni in una determinata materia chi dispone delle conoscenze e delle capacità richieste. Nella pagella semestrale è riportata la dicitura «dispensato».
1    La scuola può dispensare dalla frequenza delle lezioni in una determinata materia chi dispone delle conoscenze e delle capacità richieste. Nella pagella semestrale è riportata la dicitura «dispensato».
2    L'autorità cantonale può dispensare dall'esame finale in una determinata materia chi dimostra di possedere le conoscenze e le capacità richieste. Nell'attestato di maturità professionale è riportata la dicitura «acquisito».
20 
SR 412.103.1 Ordinanza del 24 giugno 2009 sulla maturità professionale federale (Ordinanza sulla maturità professionale, OMPr) - Ordinanza sulla maturità professionale
OMPr Art. 20 Disciplina, preparazione e svolgimento - 1 I Cantoni provvedono affinché sul loro territorio siano applicate disposizioni uniformi in materia di esami.
1    I Cantoni provvedono affinché sul loro territorio siano applicate disposizioni uniformi in materia di esami.
2    I docenti che hanno impartito l'insegnamento preparano e curano lo svolgimento dell'esame di maturità professionale.
23 
SR 412.103.1 Ordinanza del 24 giugno 2009 sulla maturità professionale federale (Ordinanza sulla maturità professionale, OMPr) - Ordinanza sulla maturità professionale
OMPr Art. 23 Diplomi di lingue straniere riconosciuti - 1 La SEFRI può riconoscere i diplomi di lingue straniere.
1    La SEFRI può riconoscere i diplomi di lingue straniere.
2    Per i candidati che sostengono un esame per l'ottenimento di un diploma di lingue straniere riconosciuto tale esame sostituisce l'esame finale nella materia corrispondente. Ciò vale anche nel caso in cui il diploma, riconosciuto all'inizio dell'insegnamento per l'ottenimento della maturità professionale, perda tale riconoscimento in un secondo tempo.
3    Le scuole professionali convertono il risultato dell'esame di lingue straniere nella nota d'esame conformemente all'articolo 24 capoverso 1.
4    L'esame di lingue straniere sostenuto prima dell'inizio dell'insegnamento per l'ottenimento della maturità professionale sostituisce l'esame finale solo se:
a  il diploma di lingue straniere è stato effettivamente conseguito; e
b  quando si è svolto il diploma di lingue straniere era riconosciuto dalla SEFRI.
24 
SR 412.103.1 Ordinanza del 24 giugno 2009 sulla maturità professionale federale (Ordinanza sulla maturità professionale, OMPr) - Ordinanza sulla maturità professionale
OMPr Art. 24 Calcolo delle note - 1 Nelle materie in cui sono svolti gli esami finali, la nota si compone in parti uguali della nota d'esame e della nota finale della materia.
1    Nelle materie in cui sono svolti gli esami finali, la nota si compone in parti uguali della nota d'esame e della nota finale della materia.
2    La nota d'esame corrisponde alla prestazione o alla media delle prestazioni d'esame nella materia corrispondente.
3    La nota finale della materia è data dalla media di tutte le note delle pagelle semestrali nella materia corrispondente o nell'approccio interdisciplinare.
4    Le note attribuite nelle materia dell'ambito complementare corrispondono a quelle finali.
5    Nell'approccio interdisciplinare la nota si compone in parti uguali della nota del progetto didattico interdisciplinare e della nota finale.
6    La nota del progetto didattico interdisciplinare risulta dalla valutazione del processo di elaborazione, del prodotto e della presentazione.
7    L'articolo 16 si applica per analogia alla valutazione delle prestazioni e al calcolo delle note.
26 
SR 412.103.1 Ordinanza del 24 giugno 2009 sulla maturità professionale federale (Ordinanza sulla maturità professionale, OMPr) - Ordinanza sulla maturità professionale
OMPr Art. 26 Ripetizione - 1 Se non è superato, l'esame di maturità professionale può essere ripetuto una volta.
1    Se non è superato, l'esame di maturità professionale può essere ripetuto una volta.
2    La ripetizione verte solo sulle materie nelle quali al primo tentativo è stata ottenuta una nota insufficiente.
3    Nelle materie dell'ambito fondamentale e dell'ambito specifico in cui l'esame è ripetuto la nota d'esame fa stato e non è tenuto conto della nota finale della materia.
4    In caso di ripetizione, è sostenuto un esame anche nelle materie dell'ambito complementare. Solo la nota d'esame fa stato.
5    Se la nota dell'approccio interdisciplinare è insufficiente, per la ripetizione si applicano le regole seguenti:
a  il progetto didattico interdisciplinare insufficiente deve essere rielaborato;
b  se la nota finale della materia è insufficiente, si deve sostenere un esame orale sull'approccio interdisciplinare;
c  una nota finale sufficiente ottenuta nella materia è considerata.
6    Se nella preparazione alla ripetizione dell'esame vengono frequentate le lezioni per almeno due semestri, nel calcolo delle note si considerano solo le nuove note finali della materia.
7    L'autorità cantonale decide la data di ripetizione dell'esame.
28 
SR 412.103.1 Ordinanza del 24 giugno 2009 sulla maturità professionale federale (Ordinanza sulla maturità professionale, OMPr) - Ordinanza sulla maturità professionale
OMPr Art. 28 Attestato federale di maturità professionale - 1 Nel certificato delle note che accompagna l'attestato federale di maturità professionale sono riportate:
1    Nel certificato delle note che accompagna l'attestato federale di maturità professionale sono riportate:
a  la nota complessiva;
b  le note delle materie dell'ambito fondamentale;
c  le note delle materie dell'ambito specifico;
d  le note delle materie dell'ambito complementare;
e  la nota ottenuta nell'approccio interdisciplinare;
f  la nota e il tema del progetto didattico interdisciplinare;
g  l'indirizzo della maturità professionale secondo il programma quadro;
h  il titolo protetto riportato nell'attestato federale di capacità professionale.
2    Se una parte dell'esame di maturità professionale, ad eccezione delle materie linguistiche, è stata sostenuta in lingue diverse dalla prima lingua nazionale, il certificato delle note lo menziona, specificando le lingue utilizzate.
3    La SEFRI assicura l'uniformità degli attestati federali di maturità professionale rilasciati in tutta la Svizzera.
29 
SR 412.103.1 Ordinanza del 24 giugno 2009 sulla maturità professionale federale (Ordinanza sulla maturità professionale, OMPr) - Ordinanza sulla maturità professionale
OMPr Art. 29 Principio, condizioni e procedura - 1 I cicli di formazione degli operatori della maturità professionale federale necessitano del riconoscimento della Confederazione.
1    I cicli di formazione degli operatori della maturità professionale federale necessitano del riconoscimento della Confederazione.
2    I cicli di formazione sono riconosciuti se:
a  sono conformi alle disposizioni della presente ordinanza e del programma quadro;
b  è emanato un programma d'insegnamento per il ciclo di formazione;
c  sono previste adeguate procedure di qualificazione;
d  sono disponibili strumenti adeguati per la garanzia e lo sviluppo della qualità;
e  i docenti sono sufficientemente qualificati.
3    Le domande di riconoscimento sono presentate alla SEFRI dall'autorità cantonale.
4    La SEFRI decide, previa consultazione della Commissione federale di maturità professionale.
30 
SR 412.103.1 Ordinanza del 24 giugno 2009 sulla maturità professionale federale (Ordinanza sulla maturità professionale, OMPr) - Ordinanza sulla maturità professionale
OMPr Art. 30 Revoca del riconoscimento - 1 Se un ciclo di formazione riconosciuto dalla Confederazione non soddisfa più i requisiti, la SEFRI fissa un termine per porre rimedio alle lacune.
1    Se un ciclo di formazione riconosciuto dalla Confederazione non soddisfa più i requisiti, la SEFRI fissa un termine per porre rimedio alle lacune.
2    Se questo termine non è rispettato oppure le lacune non sono eliminate conformemente alle prescrizioni, la SEFRI revoca il riconoscimento.
3    La SEFRI consulta previamente la competente autorità cantonale e la Commissione federale di maturità professionale.
32 
SR 412.103.1 Ordinanza del 24 giugno 2009 sulla maturità professionale federale (Ordinanza sulla maturità professionale, OMPr) - Ordinanza sulla maturità professionale
OMPr Art. 32 Confederazione - La SEFRI ha i compiti e le attribuzioni seguenti:
a  esercita l'alta vigilanza sulla maturità professionale federale;
b  provvede al coordinamento a livello svizzero;
c  decide in merito a progetti pilota e a richieste delle autorità cantonali concernenti deroghe alle disposizioni della presente ordinanza o al programma quadro.
34 
SR 412.103.1 Ordinanza del 24 giugno 2009 sulla maturità professionale federale (Ordinanza sulla maturità professionale, OMPr) - Ordinanza sulla maturità professionale
OMPr Art. 34 Cantoni - L'esecuzione della presente ordinanza compete ai Cantoni, salvo diversa disposizione della stessa.
36
SR 412.103.1 Ordinanza del 24 giugno 2009 sulla maturità professionale federale (Ordinanza sulla maturità professionale, OMPr) - Ordinanza sulla maturità professionale
OMPr Art. 36 Disposizioni transitorie - 1 Ai maturandi che hanno iniziato la formazione di maturità professionale prima del 1° gennaio 2015 si applica il diritto anteriore.
1    Ai maturandi che hanno iniziato la formazione di maturità professionale prima del 1° gennaio 2015 si applica il diritto anteriore.
2    La ripetizione dell'esame di maturità professionale secondo il diritto anteriore si svolge per l'ultima volta nel 2019.
3    Il programma quadro è emanato entro il 31 dicembre 2012.
4    Le prescrizioni cantonali sono adeguate alla presente ordinanza entro il 31 dicembre 2014.
5    I programmi d'insegnamento per cicli di formazione riconosciuti sono adeguati entro il 31 dicembre 2014.
PA: 5 
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 5
1    Sono decisioni i provvedimenti delle autorità nel singolo caso, fondati sul diritto pubblico federale e concernenti:
a  la costituzione, la modificazione o l'annullamento di diritti o di obblighi;
b  l'accertamento dell'esistenza, dell'inesistenza o dell'estensione di diritti o di obblighi;
c  il rigetto o la dichiarazione d'inammissibilità d'istanze dirette alla costituzione, alla modificazione, all'annullamento o all'accertamento di diritti o di obblighi.
2    Sono decisioni anche quelle in materia d'esecuzione (art. 41 cpv. 1 lett. a e b), le decisioni incidentali (art. 45 e 46), le decisioni su opposizione (art. 30 cpv. 2 lett. b e 74), le decisioni su ricorso (art. 61), le decisioni in sede di revisione (art. 68) e l'interpretazione (art. 69).24
3    Le dichiarazioni di un'autorità che rifiuta o solleva pretese da far valere mediante azione non sono considerate decisioni.
44 
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 44 - La decisione soggiace a ricorso.
48 
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 48
1    Ha diritto di ricorrere chi:
a  ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore o è stato privato della possibilità di farlo;
b  è particolarmente toccato dalla decisione impugnata; e
c  ha un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa.
2    Ha inoltre diritto di ricorrere ogni persona, organizzazione o autorità cui un'altra legge federale riconosce tale diritto.
49 
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 49 - Il ricorrente può far valere:
a  la violazione del diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento;
b  l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti;
c  l'inadeguatezza; questa censura non è ammissibile quando un'autorità cantonale ha giudicato come autorità di ricorso.
50 
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 50
1    Il ricorso dev'essere depositato entro 30 giorni dalla notificazione della decisione.
2    Il ricorso per denegata o ritardata giustizia può essere interposto in ogni tempo.
52 
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 52
1    L'atto di ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi, l'indicazione dei mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo rappresentante; devono essere allegati la decisione impugnata e i documenti indicati come mezzi di prova, se sono in possesso del ricorrente.
2    Se il ricorso non soddisfa a questi requisiti o se le conclusioni o i motivi del ricorrente non sono sufficientemente chiari, e il ricorso non sembra manifestamente inammissibile, l'autorità di ricorso assegna al ricorrente un breve termine suppletorio per rimediarvi.
3    Essa gli assegna questo termine con la comminatoria che, decorrendo infruttuoso, deciderà secondo l'inserto o, qualora manchino le conclusioni, i motivi oppure la firma, non entrerà nel merito del ricorso.
57 
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 57
1    Se il ricorso non sembra a priori inammissibile o infondato, l'autorità di ricorso ne dà subito comunicazione all'autorità inferiore e, se del caso, alle controparti del ricorrente o ad altri interessati, assegna loro un termine per la risposta e, nel contempo, invita l'autorità inferiore a produrre gli atti.98
2    Essa può, in ogni stadio del procedimento, invitare le parti a un ulteriore scambio di scritti o ordinare un dibattimento.
63 
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 63
1    L'autorità di ricorso mette nel dispositivo le spese processuali, consistenti in una tassa di decisione nelle tasse di cancelleria e negli sborsi, di regola a carico della parte soccombente. Se questa soccombe solo parzialmente, le spese processuali sono ridotte. Per eccezione, si possono condonare le spese processuali.
2    Nessuna spesa processuale è messa a carico dell'autorità inferiore ne delle autorità federali, che promuovano il ricorso e soccombano; se l'autorità ricorrente, che soccombe, non è un'autorità federale, le spese processuali le sono addossate in quanto la causa concerna interessi pecuniari di enti o d'istituti autonomi.
3    Alla parte vincente possono essere addossate solo le spese processuali che abbia cagionato violando le regole di procedura.
4    L'autorità di ricorso, il suo presidente o il giudice dell'istruzione esige dal ricorrente un anticipo equivalente alle presunte spese processuali. Stabilisce un congruo termine per il pagamento con la comminatoria che altrimenti non entrerà nel merito. Se sussistono motivi particolari, può rinunciare interamente o in parte a esigere l'anticipo.100
4bis    La tassa di decisione è stabilita in funzione dell'ampiezza e della difficoltà della causa, del modo di condotta processuale e della situazione finanziaria delle parti. Il suo importo oscilla:
a  da 100 a 5000 franchi nelle controversie senza interesse pecuniario;
b  da 100 a 50 000 franchi nelle altre controversie.101
5    Il Consiglio federale disciplina i dettagli relativi alla determinazione delle tasse.102 Sono fatti salvi l'articolo 16 capoverso 1 lettera a della legge del 17 giugno 2005103 sul Tribunale amministrativo federale e l'articolo 73 della legge del 19 marzo 2010104 sull'organizzazione delle autorità penali.105
64
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 64
1    L'autorità di ricorso, se ammette il ricorso in tutto o in parte, può, d'ufficio o a domanda, assegnare al ricorrente una indennità per le spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato.
2    Il dispositivo indica l'ammontare dell'indennità e l'addossa all'ente o all'istituto autonomo, nel cui nome l'autorità inferiore ha deciso, in quanto non possa essere messa a carico di una controparte soccombente.
3    Se una controparte soccombente ha presentato conclusioni indipendenti, l'indennità può essere messa a suo carico, secondo la propria solvenza.
4    L'ente o l'istituto autonomo, nel cui nome l'autorità inferiore ha deciso, risponde dell'indennità addossata a una controparte soccombente, in quanto non possa essere riscossa.
5    Il Consiglio federale disciplina la determinazione delle spese ripetibili.106 Sono fatti salvi l'articolo 16 capoverso 1 lettera a della legge del 17 giugno 2005107 sul Tribunale amministrativo federale e l'articolo 73 della legge del 19 marzo 2010108 sull'organizzazione delle autorità penali.109
Registro DTF
105-IA-190 • 106-IA-1 • 118-IA-446 • 121-I-225 • 130-III-430 • 131-I-467 • 132-II-21
Weitere Urteile ab 2000
2P.23/2004 • 2P.81/2001
Parole chiave
Elenca secondo la frequenza o in ordine alfabetico
ricorrente • ufficio federale • maturità professionale • federalismo • esaminatore • questio • autorità inferiore • esame orale • tribunale amministrativo federale • menzione • potere decisionale • storico • esame di maturità • italia • tribunale federale • risposta al ricorso • entrata in vigore • bibliografia • avviso • ripartizione dei compiti
... Tutti
BVGE
2008/14 • 2007/6
BVGer
B-4385/2008 • B-5877/2009 • B-607/2009
AS
AS 1999/1367