Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

2C 759/2019

Decreto del 7 gennaio 2022

II Corte di diritto pubblico

Composizione
Giudice federale supplente De Rossa,
in qualità di Giudice unica,
Cancelliera Ieronimo Perroud.

Partecipanti al procedimento
1. A.________,
2. B.________,
entrambi patrocinati dall'avv. Fabrizio F. Monaci,
ricorrenti,

contro

Consiglio di Stato del Cantone Ticino,
rappresentato dal Dipartimento del territorio del
Cantone Ticino, Divisione dell'ambiente,
via Franco Zorzi 13, 6501 Bellinzona.

Oggetto
Modifica del regolamento dell'11 luglio 2006 sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici (RLCC),

ricorso contro la modifica del regolamento dell'11 luglio 2006 sulla caccia e la protezione dei mammiferi et degli uccelli selvatici (RLCC), adottata dal Consiglio di Stato del Cantone Ticino il 10 luglio 2019.

Fatti:

A.

A.a. Il 10 luglio 2019 il Consiglio di Stato della Repubblica e Cantone Ticino ha modificato il regolamento dell'11 luglio 2006 sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici (di seguito: RLCC; RL/TI 922.110) stralciando, tra l'altro, la pernice bianca dalla lista delle specie di caccia bassa cacciabili di cui all'art. 25 cpv. 1 lett. b RLCC ed adeguando di conseguenza anche gli artt. 42 cpv. 2 lett. b cifra 3, 43 cpv. 2 lett. b e 53 lett. h RLCC. La modifica, pubblicata sul Bollettino ufficiale delle leggi (BU) n. 31/2019 del 12 luglio 2019 (pag. 255 segg.), è entrata in vigore il 15 agosto 2019.

A.b. Contro le suddette modifiche, che hanno condotto all'introduzione di un divieto di caccia della pernice bianca, la A.________ e B.________ hanno presentato, l'11 settembre 2019, un ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, con cui ne hanno chiesto l'annullamento e, di riflesso, che sia lasciato sussistere il regime venatorio previgente. I ricorrenti hanno censurato, in sintesi, una violazione del loro diritto di essere sentiti, del divieto dell'arbitrio nonché dei principi della separazione dei poteri e della proporzionalità.
Chiamato ad esprimersi, il Consiglio di Stato ha proposto la reiezione del gravame. Con replica del 13 gennaio 2020 i ricorrenti hanno ribadito la loro posizione, mentre il Consiglio di Stato, senza replicare, si è limitato a confermare gli argomenti addotti in precedenza.

A.c. Con decreto presidenziale del 7 ottobre 2019 è stata respinta l'istanza volta al conferimento dell'effetto sospensivo al ricorso.

B.

B.a. Il 24 febbraio 2021, nelle more della presente procedura, dopo un iter che non occorre qui rievocare, il Gran Consiglio del Cantone Ticino, in accoglimento dell'iniziativa popolare legislativa denominata "Lasciamo vivere la pernice bianca" (cfr. Foglio ufficiale ticinese del 31 gennaio 2020 n. 9/2020), ha modificato l'art. 22 cpv. 1 della legge cantonale dell'11 dicembre 1990 sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici (di seguito: LCC; RL/TI 922.100), ciò che ha comportato l'introduzione nella citata legge di un divieto di caccia alla pernice bianca. La modifica, che non è stata impugnata, è entrata in vigore il 18 giugno 2021 (BU n. 24/2021 pag. 191).

B.b. Con lettera del 9 dicembre 2021 la Giudice dell'istruzione, osservato che in seguito alla modifica dell'art. 22 cpv. 1
SR 221.214.1 Legge federale del 23 marzo 2001 sul credito al consumo (LCC)
LCC Art. 22 Principio - L'esame della capacità creditizia ha lo scopo di impedire un eccessivo indebitamento del consumatore in seguito a un contratto di credito al consumo.
LCC il ricorso in materia di diritto pubblico esperito l'11 settembre 2019 sembrava essere diventato privo d'oggetto, ha invitato i ricorrenti e il Consiglio di Stato ad esprimersi sulla questione nonché sulla sorte delle spese e delle ripetibili.

B.c. Il 16 dicembre 2021 i ricorrenti, negando che il loro ricorso fosse diventato privo d'interesse, ne hanno ribadito la fondatezza e hanno domandato che le spese e le ripetibili fossero poste a carico dello Stato del Cantone Ticino. Con risposta di medesima data il Consiglio di Stato ne ha invece chiesto lo stralcio proprio perché ritenuto privo d'oggetto, con spese a carico dei ricorrenti, dichiarando nel contempo di rinunciare alla rifusione di ripetibili.

Diritto:

1.
Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione la propria competenza (art. 29 cpv. 1
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 29 Esame - 1 Il Tribunale federale esamina d'ufficio la sua competenza.
1    Il Tribunale federale esamina d'ufficio la sua competenza.
2    In caso di dubbio, procede a uno scambio di opinioni con l'autorità che presume competente.
LTF) e l'ammissibilità dei gravami che gli vengono sottoposti (DTF 146 IV 185 consid. 2 e rinvii).

2.

2.1. Il ricorso in materia di diritto pubblico è proponibile direttamente contro un atto normativo cantonale quando, come nel caso concreto, non sono disponibili rimedi giuridici cantonali che ne permettano il controllo astratto (art. 82 lett. b
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 82 Principio - Il Tribunale federale giudica i ricorsi:
a  contro le decisioni pronunciate in cause di diritto pubblico;
b  contro gli atti normativi cantonali;
c  concernenti il diritto di voto dei cittadini nonché le elezioni e votazioni popolari.
e 87 cpv. 1
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 87 Autorità inferiori in caso di ricorsi contro atti normativi - 1 Gli atti normativi cantonali sono direttamente impugnabili mediante ricorso se non è possibile avvalersi di alcun rimedio giuridico cantonale.
1    Gli atti normativi cantonali sono direttamente impugnabili mediante ricorso se non è possibile avvalersi di alcun rimedio giuridico cantonale.
2    Se il diritto cantonale prevede un rimedio giuridico contro gli atti normativi, si applica l'articolo 86.
LTF: sentenza 2C 302/2020 dell'11 novembre 2021 consid. 2.1 e richiami). Esso è stato inoltre presentato nei termini di legge, che hanno cominciato a decorrere con la pubblicazione nel Bollettino ufficiale delle leggi, a conclusione dell'iter legislativo (art. 46 cpv. 1 lett. b
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 46 Sospensione - 1 I termini stabiliti in giorni dalla legge o dal giudice sono sospesi:
1    I termini stabiliti in giorni dalla legge o dal giudice sono sospesi:
a  dal settimo giorno precedente la Pasqua al settimo giorno successivo alla Pasqua incluso;
b  dal 15 luglio al 15 agosto incluso;
c  dal 18 dicembre al 2 gennaio incluso.
2    Il capoverso 1 non si applica nei procedimenti concernenti:
a  l'effetto sospensivo e altre misure provvisionali;
b  l'esecuzione cambiaria;
c  i diritti politici (art. 82 lett. c);
d  l'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale e l'assistenza amministrativa internazionale in materia fiscale;
e  gli appalti pubblici.18
combinato con l'art. 101
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 101 Ricorso contro atti normativi - Il ricorso contro un atto normativo deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 30 giorni dalla pubblicazione di tale atto secondo il diritto cantonale.
LTF).

2.2. Legittimato a interporre ricorso in materia di diritto pubblico contro un atto normativo cantonale è solo chi, tra l'altro, ha un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modifica (art. 89 cpv. 1 lett. c
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 89 Diritto di ricorso - 1 Ha diritto di interporre ricorso in materia di diritto pubblico chi:
1    Ha diritto di interporre ricorso in materia di diritto pubblico chi:
a  ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore o è stato privato della possibilità di farlo;
b  è particolarmente toccato dalla decisione o dall'atto normativo impugnati; e
c  ha un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modifica degli stessi.
2    Hanno inoltre diritto di ricorrere:
a  la Cancelleria federale, i dipartimenti federali o, in quanto lo preveda il diritto federale, i servizi loro subordinati, se l'atto impugnato può violare la legislazione federale nella sfera dei loro compiti;
b  in materia di rapporti di lavoro del personale federale, l'organo competente dell'Assemblea federale;
c  i Comuni e gli altri enti di diritto pubblico, se fanno valere la violazione di garanzie loro conferite dalla costituzione cantonale o dalla Costituzione federale;
d  le persone, le organizzazioni e le autorità legittimate al ricorso in virtù di un'altra legge federale.
3    In materia di diritti politici (art. 82 lett. c), il diritto di ricorrere spetta inoltre a chiunque abbia diritto di voto nell'affare in causa.
LTF), il quale può essere di natura giuridica o fattuale (DTF 142 V 395 consid. 2 e rinvio) e deve, in principio, sussistere anche al momento in cui il Tribunale federale si pronuncia sulla lite (DTF 142 I 135 consid. 1.3.1; 140 III 92 consid. 1.1 e rispettivi rinvii) : il rimedio proposto non deve, in effetti, essere utilizzato per risolvere problemi giuridici astratti (sentenza 2C 600/2020 del 20 ottobre 2020 consid. 2.2 e riferimenti).

2.3. Se l'interesse pratico e attuale fa difetto già al momento in cui è esperito il ricorso, questo è inammissibile. Se esso viene invece a mancare nel corso del procedimento, il gravame diventa privo d'oggetto (art. 71
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 71 - Nei casi per i quali la presente legge non prevede disposizioni speciali sulla procedura si applicano per analogia le prescrizioni della PC30.
LTF in relazione con l'art. 72
SR 273 Legge del 4 dicembre 1947 di procedura civile federale
PC Art. 72 - Quando una lite diventa senz'oggetto o priva d'interesse giuridico per le parti, il tribunale, udite le parti, ma senz'ulteriore dibattimento, dichiara il processo terminato e statuisce, con motivazione sommaria, sulle spese, tenendo conto dello stato delle cose prima del verificarsi del motivo che termina la lite.
PC; sentenza 2C 762/2020 del 9 giugno 2021 consid. 1.2 con i rinvii). Il Tribunale federale può nondimeno prescindere dall'esigenza dell'interesse pratico e attuale richiesto dall'art. 89 cpv. 1
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 89 Diritto di ricorso - 1 Ha diritto di interporre ricorso in materia di diritto pubblico chi:
1    Ha diritto di interporre ricorso in materia di diritto pubblico chi:
a  ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore o è stato privato della possibilità di farlo;
b  è particolarmente toccato dalla decisione o dall'atto normativo impugnati; e
c  ha un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modifica degli stessi.
2    Hanno inoltre diritto di ricorrere:
a  la Cancelleria federale, i dipartimenti federali o, in quanto lo preveda il diritto federale, i servizi loro subordinati, se l'atto impugnato può violare la legislazione federale nella sfera dei loro compiti;
b  in materia di rapporti di lavoro del personale federale, l'organo competente dell'Assemblea federale;
c  i Comuni e gli altri enti di diritto pubblico, se fanno valere la violazione di garanzie loro conferite dalla costituzione cantonale o dalla Costituzione federale;
d  le persone, le organizzazioni e le autorità legittimate al ricorso in virtù di un'altra legge federale.
3    In materia di diritti politici (art. 82 lett. c), il diritto di ricorrere spetta inoltre a chiunque abbia diritto di voto nell'affare in causa.
LTF quando l'intervento contestato potrebbe ripetersi in qualsiasi momento, in circostanze identiche o analoghe ed un tempestivo esame dello stesso sarebbe impossibile mentre, in ragione della questione di principio che esso solleva, un interesse pubblico sufficiente imporrebbe la soluzione immediata della questione litigiosa (sentenza 2C 786/2021 del 6 ottobre 2021 consid. 3.2 e riferimenti).

2.4. Nel concreto caso, l'accettazione da parte del Gran Consiglio ticinese dell'iniziativa legislativa "Lasciamo vivere la pernice bianca" ha portato all'introduzione in una legge in senso formale di un esplicito divieto di caccia alla pernice bianca, che prima risultava dalle disposizioni del RLCC sopra evocate. I ricorrenti, che con il presente ricorso avevano impugnato queste ultime, non si sono invece opposti a questo nuovo atto normativo successivo, che è quindi entrato in vigore.
Ne discende che se l'interesse degno di protezione dei ricorrenti era presente al momento dell'inoltro del ricorso, esso è venuto a cadere nelle more del presente procedimento con la modifica della legge, che persegue il medesimo obiettivo di quello del regolamento impugnato (invero rafforzandolo), ma che è rimasta incontestata, in particolare proprio dai qui ricorrenti. Il ricorso è pertanto diventato privo d'oggetto, posto che esso non solleva nessuna questione di principio tale da imporre eccezionalmente a questa Corte di entrarvi nel merito anche in assenza di un interesse pratico attuale per le parti (DTF 146 II 335 consid. 1.3; 142 I 135 consid. 1.3.1), e ciò nemmeno per quanto attiene alla censura, di natura formale, relativa all'asserita violazione del diritto di essere sentito (art. 29 cpv. 2
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999
Cost. Art. 29 Garanzie procedurali generali - 1 In procedimenti dinanzi ad autorità giudiziarie o amministrative, ognuno ha diritto alla parità ed equità di trattamento, nonché ad essere giudicato entro un termine ragionevole.
1    In procedimenti dinanzi ad autorità giudiziarie o amministrative, ognuno ha diritto alla parità ed equità di trattamento, nonché ad essere giudicato entro un termine ragionevole.
2    Le parti hanno diritto d'essere sentite.
3    Chi non dispone dei mezzi necessari ha diritto alla gratuità della procedura se la sua causa non sembra priva di probabilità di successo. Ha inoltre diritto al patrocinio gratuito qualora la presenza di un legale sia necessaria per tutelare i suoi diritti.
Cost.) che, secondo i ricorrenti, avrebbe dovuto essere loro garantito anche nel quadro di una procedura legislativa. In effetti, la Costituzione federale non accorda ai cittadini un diritto generale di essere sentiti in una procedura che conduce all'adozione di norme generali e astratte. Una tale pretesa potrebbe semmai essere dedotta da una disposizione costituzionale speciale (sentenza 8C 789/2020 del 4 novembre 2021 consid. 3.1 e
riferimenti) o in altre circostanze particolari (DTF 145 I 167 consid. 4.1) che, contrariamente a quanto sostenuto dai ricorrenti, qui non si realizzano. D'altro canto, non si ravvede alcun interesse pubblico che imponga una soluzione immediata della questione litigiosa. Anche qualora una medesima dinamica dovesse ripetersi in futuro, i ricorrenti avrebbero la possibilità di sottoporla ad un tempestivo esame da parte di un tribunale.

3.

3.1. Quando una lite diventa senza oggetto, il Giudice dell'istruzione, quale giudice unico (art. 32 cpv. 1 e
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 32 Giudice dell'istruzione - 1 Il presidente della corte dirige il procedimento quale giudice dell'istruzione sino alla pronuncia della sentenza; può delegare questo compito a un altro giudice.
1    Il presidente della corte dirige il procedimento quale giudice dell'istruzione sino alla pronuncia della sentenza; può delegare questo compito a un altro giudice.
2    Il giudice dell'istruzione decide quale giudice unico circa lo stralcio dal ruolo delle cause divenute prive di oggetto, ritirate o risolte tramite transazione.
3    Le decisioni del giudice dell'istruzione non sono impugnabili.
2 LTF), udite le parti, dichiara il processo terminato e statuisce con motivazione sommaria sulle spese, tenendo conto dello stato delle cose prima del verificarsi del motivo che ha posto termine alla lite (combinati artt. 71 LTF e 72 PC [RS 273]). Nell'esame sommario del presumibile esito della procedura, egli non si pronuncia in dettaglio su tutte le censure; in effetti, la decisione sulle spese non equivale ad un giudizio di merito e non deve quindi definire o pregiudicare, a seconda delle circostanze, una questione giuridica delicata (sentenza 2C 762/2020 del 9 giugno 2021 consid. 2.1 con rinvii).
I principi appena evocati valgono tanto per i ricorsi diretti contro una decisione individuale e concreta quanto per quelli presentati contro un atto normativo. In quest'ultimo caso il Tribunale federale deve tuttavia operare con il medesimo riserbo, dettato dai principi del federalismo e della proporzionalità, cui si sarebbe attenuto se si fosse pronunciato nel merito: in tale evenienza avrebbe infatti annullato le disposizioni cantonali impugnate unicamente se queste non si fossero prestate a nessuna interpretazione conforme al diritto costituzionale o se, in ragione delle circostanze concrete, il loro tenore avesse indotto a ritenere con un certo grado di verosimiglianza che sarebbero state interpretate in maniera contraria alla Costituzione o al diritto federale (sentenza 2C 825/2011 del 25 aprile 2012 consid. 2.1 con i rinvii).

3.2.

3.2.1. I ricorrenti sostengono che non vi era alcuna urgenza ad adottare il provvedimento contestato poiché, malgrado l'iscrizione della pernice bianca come specie potenzialmente minacciata, i censimenti evidenzierebbero una stabilità degli effettivi su lungo termine e l'assenza di ripercussioni negative di una caccia tradizionale e ben pianificata sulla popolazione della pernice bianca. Nella propria risposta il Consiglio di Stato espone invece una serie di dati che attesterebbero una diminuzione delle zone occupate da questa specie, causata da uno spostamento verso l'alto dell'areale in cui la pernice bianca è presente, ed accompagnata da una costante tendenza alla riduzione della relativa popolazione. Ora, su questa base, non è possibile concludere al carattere manifestamente insostenibile ed arbitrario della moratoria decisa dal Governo cantonale; in quanto ritenute sufficientemente motivate (art. 106 cpv. 2
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 106 Applicazione del diritto - 1 Il Tribunale federale applica d'ufficio il diritto.
1    Il Tribunale federale applica d'ufficio il diritto.
2    Esamina la violazione di diritti fondamentali e di disposizioni di diritto cantonale e intercantonale soltanto se il ricorrente ha sollevato e motivato tale censura.
LTF), le censure dei ricorrenti su questo punto sarebbero verosimilmente state respinte.

3.2.2. Nemmeno la censura relativa alla violazione del principio della legalità e della separazione dei poteri, esaminata in concreto dal ristretto profilo dell'arbitrio (sentenze 2C 910/2020 del 28 luglio 2021 consid. 4.3.3 e 2C 741/2009 del 26 aprile 2010 consid. 3) sarebbe verosimilmente stata destinata al successo. I ricorrenti, con un'argomentazione che appare già di primo acchito insufficiente (art. 106 cpv. 2
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 106 Applicazione del diritto - 1 Il Tribunale federale applica d'ufficio il diritto.
1    Il Tribunale federale applica d'ufficio il diritto.
2    Esamina la violazione di diritti fondamentali e di disposizioni di diritto cantonale e intercantonale soltanto se il ricorrente ha sollevato e motivato tale censura.
LTF), si sono in effetti limitati a rilevare che l'art. 9 cpv. 2
SR 221.214.1 Legge federale del 23 marzo 2001 sul credito al consumo (LCC)
LCC Art. 9 Crediti in contanti
1    I contratti di credito al consumo devono essere conclusi per scritto; il consumatore riceve un esemplare del contratto.
2    Il contratto deve contenere le seguenti indicazioni:
a  l'ammontare netto del credito;
b  il tasso annuo effettivo o, in difetto di questo, il tasso d'interesse annuale e le spese addebitate al momento della conclusione del contratto;
c  le condizioni secondo cui gli interessi e le spese di cui alla lettera b possono essere modificati;
d  gli elementi del costo totale del credito che non sono considerati nel calcolo del tasso annuo effettivo (art. 34), ad eccezione delle spese scaturite dall'inadempimento degli obblighi contrattuali; se è conosciuto, l'ammontare esatto di questi elementi di costo dev'essere indicato; diversamente, quando è possibile, si deve fornire un metodo di calcolo oppure una stima realistica;
e  l'eventuale limite massimo del credito;
f  le modalità di rimborso, in particolare l'ammontare, il numero e la periodicità o le date di scadenza dei versamenti che il consumatore deve effettuare per rimborsare il credito e pagare gli interessi e le altre spese, come pure, quando è possibile, l'importo totale di questi versamenti;
g  nel caso di rimborso anticipato, il diritto alla remissione degli interessi e a un'equa riduzione delle spese corrispondenti alla durata del credito rimasta inutilizzata;
h  il diritto di revoca e il termine di revoca (art. 16);
i  le garanzie eventualmente richieste;
j  la parte del reddito che risulta pignorabile in seguito all'esame della capacità creditizia (art. 28 cpv. 2 e 3); i dettagli possono essere annotati in un documento separato dal contratto di credito al consumo; esso costituisce parte integrante del contratto.
LCC, che accorda al Consiglio di Stato la competenza di definire l'elenco delle spese cacciabili, istituirebbe una delega in bianco "illimitata e indefinita" ed inammissibile dal profilo costituzionale, senza per contro illustrare le ragioni per le quali, in concreto, stralciando la pernice bianca dalla lista delle specie cacciabili figuranti nelle disposizioni del regolamento precedentemente emanate già dal Consiglio di Stato proprio sulla base dell'art. 9 cpv. 2
SR 221.214.1 Legge federale del 23 marzo 2001 sul credito al consumo (LCC)
LCC Art. 9 Crediti in contanti
1    I contratti di credito al consumo devono essere conclusi per scritto; il consumatore riceve un esemplare del contratto.
2    Il contratto deve contenere le seguenti indicazioni:
a  l'ammontare netto del credito;
b  il tasso annuo effettivo o, in difetto di questo, il tasso d'interesse annuale e le spese addebitate al momento della conclusione del contratto;
c  le condizioni secondo cui gli interessi e le spese di cui alla lettera b possono essere modificati;
d  gli elementi del costo totale del credito che non sono considerati nel calcolo del tasso annuo effettivo (art. 34), ad eccezione delle spese scaturite dall'inadempimento degli obblighi contrattuali; se è conosciuto, l'ammontare esatto di questi elementi di costo dev'essere indicato; diversamente, quando è possibile, si deve fornire un metodo di calcolo oppure una stima realistica;
e  l'eventuale limite massimo del credito;
f  le modalità di rimborso, in particolare l'ammontare, il numero e la periodicità o le date di scadenza dei versamenti che il consumatore deve effettuare per rimborsare il credito e pagare gli interessi e le altre spese, come pure, quando è possibile, l'importo totale di questi versamenti;
g  nel caso di rimborso anticipato, il diritto alla remissione degli interessi e a un'equa riduzione delle spese corrispondenti alla durata del credito rimasta inutilizzata;
h  il diritto di revoca e il termine di revoca (art. 16);
i  le garanzie eventualmente richieste;
j  la parte del reddito che risulta pignorabile in seguito all'esame della capacità creditizia (art. 28 cpv. 2 e 3); i dettagli possono essere annotati in un documento separato dal contratto di credito al consumo; esso costituisce parte integrante del contratto.
LCC, l'esecutivo cantonale avrebbe arbitrariamente oltrepassato le proprie competenze.

3.2.3. Medesima sorte sarebbe con ogni probabilità stata riservata alla censura relativa alla violazione del principio della proporzionalità, censura che in concreto si confonde con quella del divieto dell'arbitrio (DTF 134 I 153 consid. 4; sentenza 2C 118/2008 del 21 novembre 2008 consid. 3 con i riferimenti), non potendosi infatti affermare che la moratoria non riponesse su dati oggettivi e fondati o fosse sprovvista di qualsiasi significato ragionevole (vedasi anche supra consid. 3.2.1).

3.2.4. Per quanto attiene poi alla pretesa disattenzione degli artt. 5 cpv. 4 e 25 cpv. 2 della legge federale del 20 giugno 1986 su la caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici (LCP; RS 922.0), disposti che impongono l'approvazione da parte della Confederazione delle modifiche impugnate, oltre al fatto che, come ammesso dai ricorrenti medesimi, la stessa è avvenuta il 16 ottobre 2019, visto il carattere manifestamente appellatorio delle restanti censure su questo punto, al riguardo il gravame sarebbe comunque sfuggito ad un esame di merito.

3.2.5. Per finire, nella misura in cui la prima ricorrente lamenta una violazione crassa delle procedure previste dalla legislazione cantonale e del suo (eccezionale) diritto di essere sentita nel quadro di una procedura legislativa (cfr. supra consid. 2.4), anche dette censure appaiono, come peraltro già rilevato, destinate ad essere respinte, non da ultimo per il fatto che dal ruolo di interlocutrice privilegiata che la legislazione sulla caccia conferisce alla ricorrente (cfr. gli artt. 37 e 38 LCC nonché l'art. 4 cpv. 2 RLCC) non può essere dedotto un suo diritto formale di essere sentita.

3.3.

3.3.1. Tenuto conto di quanto precede, se non fosse divenuto privo d'oggetto e per quanto esaminabile nel merito, il ricorso sarebbe con ogni probabilità stato respinto. Senza tralasciare che, omettendo di impugnare anche la modifica della legge a seguito dell'accettazione dell'iniziativa, i ricorrenti hanno permesso che il merito della controversia diventasse privo di oggetto.

3.3.2. In queste circostanze si giustifica di addossare ai ricorrenti le spese, in ragione di metà ciascuno e con vincolo di solidarietà (art. 66 cpv. 1 e
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 66 Onere e ripartizione delle spese giudiziarie - 1 Di regola, le spese giudiziarie sono addossate alla parte soccombente. Se le circostanze lo giustificano, il Tribunale federale può ripartirle in modo diverso o rinunciare ad addossarle alle parti.
1    Di regola, le spese giudiziarie sono addossate alla parte soccombente. Se le circostanze lo giustificano, il Tribunale federale può ripartirle in modo diverso o rinunciare ad addossarle alle parti.
2    In caso di desistenza o di transazione, il Tribunale federale può rinunciare in tutto o in parte a riscuotere le spese giudiziarie.
3    Le spese inutili sono pagate da chi le causa.
4    Alla Confederazione, ai Cantoni, ai Comuni e alle organizzazioni incaricate di compiti di diritto pubblico non possono di regola essere addossate spese giudiziarie se, senza avere alcun interesse pecuniario, si rivolgono al Tribunale federale nell'esercizio delle loro attribuzioni ufficiali o se le loro decisioni in siffatte controversie sono impugnate mediante ricorso.
5    Salvo diversa disposizione, le spese giudiziarie addossate congiuntamente a più persone sono da queste sostenute in parti eguali e con responsabilità solidale.
5 LTF). Alle autorità vincenti non vengono accordate ripetibili (art. 68 cpv. 3
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 68 Spese ripetibili - 1 Nella sentenza il Tribunale federale determina se e in che misura le spese della parte vincente debbano essere sostenute da quella soccombente.
1    Nella sentenza il Tribunale federale determina se e in che misura le spese della parte vincente debbano essere sostenute da quella soccombente.
2    La parte soccombente è di regola tenuta a risarcire alla parte vincente, secondo la tariffa del Tribunale federale, tutte le spese necessarie causate dalla controversia.
3    Alla Confederazione, ai Cantoni, ai Comuni e alle organizzazioni incaricate di compiti di diritto pubblico non sono di regola accordate spese ripetibili se vincono una causa nell'esercizio delle loro attribuzioni ufficiali.
4    Si applica per analogia l'articolo 66 capoversi 3 e 5.
5    Il Tribunale federale conferma, annulla o modifica, a seconda dell'esito del procedimento, la decisione sulle spese ripetibili pronunciata dall'autorità inferiore. Può stabilire esso stesso l'importo di tali spese secondo la tariffa federale o cantonale applicabile o incaricarne l'autorità inferiore.
LTF).

Per questi motivi, la Giudice unica decreta:

1.
Il ricorso è diventato privo d'oggetto e la causa 2C 759/2019 è stralciata dai ruoli.

2.
Le spese giudiziarie di fr. 2'000.-- sono poste a carico dei ricorrenti, in ragione di metà ciascuno e con vincolo di solidarietà.

3.
Comunicazione al patrocinatore rispettivamente al rappresentante delle parti.

Losanna, 7 gennaio 2022

In nome della II Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero
La Giudice unica: La Cancelliera:

De Rossa Ieronimo Perroud
Informazioni decisione   •   DEFRITEN
Documento : 2C_759/2019
Data : 07. gennaio 2022
Pubblicato : 11. febbraio 2022
Sorgente : Tribunale federale
Stato : Inedito
Ramo giuridico : Equilibrio ecologico
Oggetto : Modifica del regolamento dell'11 luglio 2006 sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici (RLCC)


Registro di legislazione
Cost: 29
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999
Cost. Art. 29 Garanzie procedurali generali - 1 In procedimenti dinanzi ad autorità giudiziarie o amministrative, ognuno ha diritto alla parità ed equità di trattamento, nonché ad essere giudicato entro un termine ragionevole.
1    In procedimenti dinanzi ad autorità giudiziarie o amministrative, ognuno ha diritto alla parità ed equità di trattamento, nonché ad essere giudicato entro un termine ragionevole.
2    Le parti hanno diritto d'essere sentite.
3    Chi non dispone dei mezzi necessari ha diritto alla gratuità della procedura se la sua causa non sembra priva di probabilità di successo. Ha inoltre diritto al patrocinio gratuito qualora la presenza di un legale sia necessaria per tutelare i suoi diritti.
LCC: 9 
SR 221.214.1 Legge federale del 23 marzo 2001 sul credito al consumo (LCC)
LCC Art. 9 Crediti in contanti
1    I contratti di credito al consumo devono essere conclusi per scritto; il consumatore riceve un esemplare del contratto.
2    Il contratto deve contenere le seguenti indicazioni:
a  l'ammontare netto del credito;
b  il tasso annuo effettivo o, in difetto di questo, il tasso d'interesse annuale e le spese addebitate al momento della conclusione del contratto;
c  le condizioni secondo cui gli interessi e le spese di cui alla lettera b possono essere modificati;
d  gli elementi del costo totale del credito che non sono considerati nel calcolo del tasso annuo effettivo (art. 34), ad eccezione delle spese scaturite dall'inadempimento degli obblighi contrattuali; se è conosciuto, l'ammontare esatto di questi elementi di costo dev'essere indicato; diversamente, quando è possibile, si deve fornire un metodo di calcolo oppure una stima realistica;
e  l'eventuale limite massimo del credito;
f  le modalità di rimborso, in particolare l'ammontare, il numero e la periodicità o le date di scadenza dei versamenti che il consumatore deve effettuare per rimborsare il credito e pagare gli interessi e le altre spese, come pure, quando è possibile, l'importo totale di questi versamenti;
g  nel caso di rimborso anticipato, il diritto alla remissione degli interessi e a un'equa riduzione delle spese corrispondenti alla durata del credito rimasta inutilizzata;
h  il diritto di revoca e il termine di revoca (art. 16);
i  le garanzie eventualmente richieste;
j  la parte del reddito che risulta pignorabile in seguito all'esame della capacità creditizia (art. 28 cpv. 2 e 3); i dettagli possono essere annotati in un documento separato dal contratto di credito al consumo; esso costituisce parte integrante del contratto.
22
SR 221.214.1 Legge federale del 23 marzo 2001 sul credito al consumo (LCC)
LCC Art. 22 Principio - L'esame della capacità creditizia ha lo scopo di impedire un eccessivo indebitamento del consumatore in seguito a un contratto di credito al consumo.
LTF: 29 
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 29 Esame - 1 Il Tribunale federale esamina d'ufficio la sua competenza.
1    Il Tribunale federale esamina d'ufficio la sua competenza.
2    In caso di dubbio, procede a uno scambio di opinioni con l'autorità che presume competente.
32 
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 32 Giudice dell'istruzione - 1 Il presidente della corte dirige il procedimento quale giudice dell'istruzione sino alla pronuncia della sentenza; può delegare questo compito a un altro giudice.
1    Il presidente della corte dirige il procedimento quale giudice dell'istruzione sino alla pronuncia della sentenza; può delegare questo compito a un altro giudice.
2    Il giudice dell'istruzione decide quale giudice unico circa lo stralcio dal ruolo delle cause divenute prive di oggetto, ritirate o risolte tramite transazione.
3    Le decisioni del giudice dell'istruzione non sono impugnabili.
46 
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 46 Sospensione - 1 I termini stabiliti in giorni dalla legge o dal giudice sono sospesi:
1    I termini stabiliti in giorni dalla legge o dal giudice sono sospesi:
a  dal settimo giorno precedente la Pasqua al settimo giorno successivo alla Pasqua incluso;
b  dal 15 luglio al 15 agosto incluso;
c  dal 18 dicembre al 2 gennaio incluso.
2    Il capoverso 1 non si applica nei procedimenti concernenti:
a  l'effetto sospensivo e altre misure provvisionali;
b  l'esecuzione cambiaria;
c  i diritti politici (art. 82 lett. c);
d  l'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale e l'assistenza amministrativa internazionale in materia fiscale;
e  gli appalti pubblici.18
66 
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 66 Onere e ripartizione delle spese giudiziarie - 1 Di regola, le spese giudiziarie sono addossate alla parte soccombente. Se le circostanze lo giustificano, il Tribunale federale può ripartirle in modo diverso o rinunciare ad addossarle alle parti.
1    Di regola, le spese giudiziarie sono addossate alla parte soccombente. Se le circostanze lo giustificano, il Tribunale federale può ripartirle in modo diverso o rinunciare ad addossarle alle parti.
2    In caso di desistenza o di transazione, il Tribunale federale può rinunciare in tutto o in parte a riscuotere le spese giudiziarie.
3    Le spese inutili sono pagate da chi le causa.
4    Alla Confederazione, ai Cantoni, ai Comuni e alle organizzazioni incaricate di compiti di diritto pubblico non possono di regola essere addossate spese giudiziarie se, senza avere alcun interesse pecuniario, si rivolgono al Tribunale federale nell'esercizio delle loro attribuzioni ufficiali o se le loro decisioni in siffatte controversie sono impugnate mediante ricorso.
5    Salvo diversa disposizione, le spese giudiziarie addossate congiuntamente a più persone sono da queste sostenute in parti eguali e con responsabilità solidale.
68 
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 68 Spese ripetibili - 1 Nella sentenza il Tribunale federale determina se e in che misura le spese della parte vincente debbano essere sostenute da quella soccombente.
1    Nella sentenza il Tribunale federale determina se e in che misura le spese della parte vincente debbano essere sostenute da quella soccombente.
2    La parte soccombente è di regola tenuta a risarcire alla parte vincente, secondo la tariffa del Tribunale federale, tutte le spese necessarie causate dalla controversia.
3    Alla Confederazione, ai Cantoni, ai Comuni e alle organizzazioni incaricate di compiti di diritto pubblico non sono di regola accordate spese ripetibili se vincono una causa nell'esercizio delle loro attribuzioni ufficiali.
4    Si applica per analogia l'articolo 66 capoversi 3 e 5.
5    Il Tribunale federale conferma, annulla o modifica, a seconda dell'esito del procedimento, la decisione sulle spese ripetibili pronunciata dall'autorità inferiore. Può stabilire esso stesso l'importo di tali spese secondo la tariffa federale o cantonale applicabile o incaricarne l'autorità inferiore.
71 
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 71 - Nei casi per i quali la presente legge non prevede disposizioni speciali sulla procedura si applicano per analogia le prescrizioni della PC30.
82 
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 82 Principio - Il Tribunale federale giudica i ricorsi:
a  contro le decisioni pronunciate in cause di diritto pubblico;
b  contro gli atti normativi cantonali;
c  concernenti il diritto di voto dei cittadini nonché le elezioni e votazioni popolari.
87 
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 87 Autorità inferiori in caso di ricorsi contro atti normativi - 1 Gli atti normativi cantonali sono direttamente impugnabili mediante ricorso se non è possibile avvalersi di alcun rimedio giuridico cantonale.
1    Gli atti normativi cantonali sono direttamente impugnabili mediante ricorso se non è possibile avvalersi di alcun rimedio giuridico cantonale.
2    Se il diritto cantonale prevede un rimedio giuridico contro gli atti normativi, si applica l'articolo 86.
89 
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 89 Diritto di ricorso - 1 Ha diritto di interporre ricorso in materia di diritto pubblico chi:
1    Ha diritto di interporre ricorso in materia di diritto pubblico chi:
a  ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore o è stato privato della possibilità di farlo;
b  è particolarmente toccato dalla decisione o dall'atto normativo impugnati; e
c  ha un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modifica degli stessi.
2    Hanno inoltre diritto di ricorrere:
a  la Cancelleria federale, i dipartimenti federali o, in quanto lo preveda il diritto federale, i servizi loro subordinati, se l'atto impugnato può violare la legislazione federale nella sfera dei loro compiti;
b  in materia di rapporti di lavoro del personale federale, l'organo competente dell'Assemblea federale;
c  i Comuni e gli altri enti di diritto pubblico, se fanno valere la violazione di garanzie loro conferite dalla costituzione cantonale o dalla Costituzione federale;
d  le persone, le organizzazioni e le autorità legittimate al ricorso in virtù di un'altra legge federale.
3    In materia di diritti politici (art. 82 lett. c), il diritto di ricorrere spetta inoltre a chiunque abbia diritto di voto nell'affare in causa.
101 
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 101 Ricorso contro atti normativi - Il ricorso contro un atto normativo deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 30 giorni dalla pubblicazione di tale atto secondo il diritto cantonale.
106
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 106 Applicazione del diritto - 1 Il Tribunale federale applica d'ufficio il diritto.
1    Il Tribunale federale applica d'ufficio il diritto.
2    Esamina la violazione di diritti fondamentali e di disposizioni di diritto cantonale e intercantonale soltanto se il ricorrente ha sollevato e motivato tale censura.
PC: 72
SR 273 Legge del 4 dicembre 1947 di procedura civile federale
PC Art. 72 - Quando una lite diventa senz'oggetto o priva d'interesse giuridico per le parti, il tribunale, udite le parti, ma senz'ulteriore dibattimento, dichiara il processo terminato e statuisce, con motivazione sommaria, sulle spese, tenendo conto dello stato delle cose prima del verificarsi del motivo che termina la lite.
Registro DTF
134-I-153 • 140-III-92 • 142-I-135 • 142-V-395 • 145-I-167 • 146-II-335 • 146-IV-185
Weitere Urteile ab 2000
2C_118/2008 • 2C_302/2020 • 2C_600/2020 • 2C_741/2009 • 2C_759/2019 • 2C_762/2020 • 2C_786/2021 • 2C_825/2011 • 2C_910/2020 • 8C_789/2020
Parole chiave
Elenca secondo la frequenza o in ordine alfabetico
ricorrente • questio • consiglio di stato • tribunale federale • privo d'oggetto • ripetibili • uccello • ricorso in materia di diritto pubblico • giudice unico • decisione • entrata in vigore • diritto di essere sentito • federalismo • divieto di caccia • esaminatore • separazione dei poteri • autorizzazione o approvazione • interesse pubblico • interesse degno di protezione • posta a
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