Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Corte I
A-817/2013
Sentenza del 7 ottobre 2013
Giudici Michael Beusch (presidente del collegio),
Composizione Pascal Mollard, Markus Metz,
cancelliera Sara Friedli.
A._______,
Parti
ricorrente,
contro
Direzione del circondario delle dogane di Sciaffusa, Bahnhofstrasse 62, 8201 Sciaffusa,
rappresentata dalla Direzione generale delle dogane, Divisione principale diritto e tributi,
Monbijoustrasse 40, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto Imposta sul valore aggiunto (imposizione di monete dalla Corea e dal Giappone).
Fatti:
A.
Ad inizio del mese di luglio 2012, la casa di spedizione B._______ (di seguito: B._______) di X._______, ha ricevuto un pacco dal Giappone, inviato dal signor C._______ e destinato al signor A._______, contenente 4 monete commemorative coreane d'argento bimetalliche da 5'000, 10'000 e 50'000 won, 45 monete commemorative coreane da 1'000 won, nonché 45 monete commemorative giapponesi trimetalliche da 500 yen.
B.
Il 12 luglio 2012 la B._______ - dopo essersi informata presso l'Ufficio doganale di Y._______ (di seguito: UD) ed aver effettuato una visita del predetto invio - ha dichiarato per l'imposizione nel regime doganale dell'immissione in libera pratica presso l'UD, per conto di A._______ e mediante la procedura e-dec Importazione, l'invio con assoggettamento all'IVA. Nella dichiarazione doganale la B._______ ha indicato i dati seguenti: traffico postale; ridotto in franchigia di dazio; voce di tariffa: 9898.9898; merci non commerciabili; tipo d'imposizione: imposizione normale; valore IVA: fr. 350.--; aliquota di dazio: fr. 0.00, ecc.
C.
Con decisione d'imposizione dell'IVA n. (...) del 12 luglio 2012, l'UD ha accettato la predetta dichiarazione doganale e ha provveduto alla riscossione dell'importo IVA di fr. 28.--.
D.
L'IVA all'importazione è stata addebitata sul conto (...) n. (...) della B._______, la quale l'ha poi rifatturata a A._______, insieme alle spese di sdoganamento e visita dell'invio per un importo totale di fr. 66.90.
E.
Con scritto 15 ottobre 2012, la B._______ ha poi informato A._______ ch'essa gli avrebbe rimborsato l'importo di fr. 66.90, sottolineando tuttavia "che in nessun' caso le monete utilizzate come esemplari da collezione, sono esente IVA".
F.
Contro la predetta decisione d'imposizione, A._______ ha presentato ricorso dinanzi alla Direzione del circondario delle dogane di Sciaffusa (di seguito: D II), mediante scritti 12 e 28 novembre 2012, poi completati con scritti 18 e 27 dicembre 2012. In sunto, lo stesso ha fatto valere che le monete emesse da istituti bancari al loro valore nominale ed aventi corso legale, come le monete coreane e giapponesi da lui importate, sono esenti da IVA, indipendentemente dal loro utilizzo. Sarebbe dunque a torto che le stesse sarebbero state sottoposte all'IVA, di cui chiede dunque la restituzione.
G.
Con decisione su ricorso del 23 gennaio 2013, la D II ha respinto il predetto ricorso, confermando l'imposizione all'IVA delle monete importate. In sostanza, come sempre indicato sin dall'inizio sia alla B._______, che da lei a A._______, la stessa ha sottolineato che i mezzi legali di pagamento (in casu, monete d'argento e di metalli comuni) sono, effettivamente, esenti da IVA sempre che vengano impiegati quanto tali; per contro non lo sono quelli importati da collezionisti o destinate alla vendita a collezionisti o importati a seguito di un'operazione di scambio.
H.
Contro la predetta decisione, A._______ (di seguito: ricorrente) si aggrava ora dinanzi al Tribunale amministrativo federale mediante ricorso 14 febbraio 2013. Per gli stessi motivi addotti in precedenza, lo stesso postula l'annullamento della decisione impugnata, l'ammissione del ricorso contro la decisione d'imposizione dell'IVA del 12 luglio 2012 (l'IVA restituita) e che siano risarcite le spese di fr. 500.-- consistenti nell'onere lavorativo al presente e al precedente ricorso.
I.
Nelle proprie osservazioni 24 aprile 2013, la DI II - rappresentata dalla Direzione generale delle dogane (di seguito: DGD) - prendendo puntual-mente posizione su ogni censura sollevata dal ricorrente, ha postulato il rigetto del ricorso con spese a carico di quest'ultimo.
J.
Con scritto 17 maggio 2013, il ricorrente ha preso posizione sulle predette osservazioni, ribadendo in sunto la propria posizione.
K.
Ulteriori fatti e argomentazioni verranno ripresi, per quanto necessario, nei considerandi in diritto del presente giudizio.
Diritto:
1.
1.1 Il Tribunale amministrativo federale è competente per statuire sul presente gravame in virtù degli artt. 1 e 31 segg. della Legge federale del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32). Fatta eccezione per quanto prescritto direttamente dalla LTAF come pure da eventuali normative speciali, la procedura dinanzi allo scrivente Tribunale, nella misura in cui non concerne la procedura di imposizione doganale (cfr. art. 3 lett. e della Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa [PA, RS 172.021]), è retta dalla PA.
1.2 L'atto impugnato è una decisione della DI II fondata sul diritto pubblico federale giusta l'art. 5 PA, che condanna il ricorrente al pagamento dell'IVA. Poiché la decisione impugnata comporta un onere pecuniario per quest'ultimo, lo stesso risulta a priori legittimato a ricorrere ai sensi dell'art. 48 cpv. 1 PA. Orbene dal momento che, come si evince dagli atti (cfr. atto A12 in: ATTI A, Dossier D II), il ricorrente risulta essere stato rimborsato dell'IVA in oggetto dalla B._______, ci si deve quanto meno interrogare sull'attualità del suo interesse a ricorrere. Tale questione può tuttavia rimanere qui aperta, nella misura in cui i quesiti posti dal presente gravame meritano di essere accertati in questa sede, potendosi ripresentare in futuro in un caso analogo (cfr. André Moser/Michael Beusch/Lorenz Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Basilea 2008, n. marg. 2.70 e 2.71).
1.3 Il ricorso è poi stato interposto tempestivamente (art. 20 segg., art. 50 PA), nel rispetto delle esigenze di contenuto e di forma previste dalla legge (art. 52 PA).
1.4 Oltre all'annullamento della decisione su ricorso del 23 gennaio 2013 della DI II, il ricorrente postula l'accoglimento del ricorso interposto contro la decisione d'imposizione all'IVA del 12 luglio 2012 dell'UD. Quest'ultima conclusione è tuttavia irricevibile, giacché, in virtù dell'effetto devolutivo della procedura di ricorso, la decisione 12 luglio 2012 dell'UD è stata sostituita dalla decisione 23 gennaio 2013 emessa su ricorso dalla DI II (cfr. DTF 134 II 142 consid. 1.4 e DTF 129 II 438 consid. 1; [tra le molte] sentenza del Tribunale amministrativo federale A-3624/2012 del 7 maggio 2013 consid. 1.4 con rinvii).
1.5 Fatta eccezione per quanto detto al consid. 1.4 che precede, il ricorso è ricevibile in ordine e deve quindi essere esaminato nel merito.
2.
2.1 Con ricorso al Tribunale amministrativo federale possono essere invocati la violazione del diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento (art. 49 lett. a PA), l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 49 lett. b PA) e l'inadeguatezza (art. 49 lett. c PA; cfr. Moser/Beusch/Kneubühler, op. cit., n. marg. 2.149; Ulrich Häfelin/Georg Müller/Felix Uhlmann, Allgemeines Verwaltungsrecht, 6. ed., Zurigo/San Gallo 2010, n. 1758 segg.).
2.2 Il Tribunale amministrativo federale non è vincolato né dai motivi addotti (cfr. art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2007/41 consid. 2; Pierre Moor/Etienne Poltier, Droit administratif, vol. II, 3. ed., Berna 2011, no. 2.2.6.5, pag. 300). I principi della massima inquisitoria e dell'applicazione d'ufficio del diritto sono tuttavia limitati: l'autorità competente procede difatti spontaneamente a constatazioni complementari o esamina altri punti di diritto solo se dalle censure sollevate o dagli atti risultino indizi in tal senso (cfr. DTF 122 V 157 consid. 1a; DTF 121 V 204 consid. 6c; DTAF 2007/27 consid. 3.3). Secondo il principio di articolazione delle censure ("Rügeprinzip") l'autorità di ricorso non è tenuta a esaminare le censure che non appaiono evidenti o non possono dedursi facilmente dalla constatazione e presentazione dei fatti, non essendo a sufficienza sostanziate (cfr. Moser/Beusch/Kneubühler, op. cit., n. marg. 1.55). Il principio inquisitorio non è quindi assoluto, atteso che la sua portata è limitata dal dovere delle parti di collaborare all'istruzione della causa (cfr. DTF 128 II 139 consid. 2b). Il dovere processuale di collaborazione concernente in particolare il ricorrente che interpone un ricorso al Tribunale nel proprio interesse, comprende, in particolare, l'obbligo di portare le prove necessarie, d'informare il giudice sulla fattispecie e di motivare la propria richiesta, ritenuto che in caso contrario arrischierebbe di dover sopportare le conseguenze della caren-za di prove (cfr. art. 52 PA; cfr. DTF 119 III 70 consid. 1; Moor/Poltier, op. cit., no. 2.2.6.3, pag. 293 e segg.).
2.3 L'esame del gravame, concernente una procedura d'imposizione iniziata con dichiarazione doganale 12 luglio 2012, è chiaramente sottoposto alla Legge federale del 18 marzo 2005 sulle dogane (LD, RS 631.0) e alla relativa Ordinanza del 1° novembre 2006 sulle dogane (OD, RS 631.01), nonché alla Legge federale del 12 giugno 2009 concernente l'imposta sul valore aggiunto (LIVA, RS 641.20). Conformemente all'art. 50 LIVA, la legislazione doganale è applicabile all'imposta sull'im-portazione di beni, purché le disposizioni in ambito IVA non dispongano altrimenti (cfr. [tra le tante] sentenza del Tribunale amministrativo federale A-3925/2009 del 27 febbraio 2012 consid. 5.2 con rinvii).
3.
In concreto, l'oggetto del litigio è circoscritto all'esame dell'imposizione all'IVA delle monete importate dal ricorrente dal Giappone e dalla Corea. Se da un lato quest'ultimo ritiene che le stesse beneficino dell'esenzione dall'IVA in virtù degli art. 8 cpv. 2 LD, art. 13 lett. a
SR 631.01 Ordinanza del 1° novembre 2006 sulle dogane (OD) OD Art. 13 Mezzi di pagamento, carte valori, manoscritti, documenti, valori di bollo e titoli di trasporto - (art. 8 cpv. 2 lett. b LD) |
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a | mezzi legali di pagamento e carte valori privi di valore collezionistico; |
b | manoscritti e documenti privi di valore collezionistico; |
c | valori postali per l'affrancatura valevoli in territorio svizzero e altri valori di bollo ufficiali al massimo al valore facciale; |
d | biglietti di imprese estere di trasporti pubblici. |
SR 631.01 Ordinanza del 1° novembre 2006 sulle dogane (OD) OD Art. 13 Mezzi di pagamento, carte valori, manoscritti, documenti, valori di bollo e titoli di trasporto - (art. 8 cpv. 2 lett. b LD) |
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4.
4.1 Giusta la legislazione doganale (cfr. art. 7
SR 631.01 Ordinanza del 1° novembre 2006 sulle dogane (OD) OD Art. 13 Mezzi di pagamento, carte valori, manoscritti, documenti, valori di bollo e titoli di trasporto - (art. 8 cpv. 2 lett. b LD) |
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c | valori postali per l'affrancatura valevoli in territorio svizzero e altri valori di bollo ufficiali al massimo al valore facciale; |
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SR 631.01 Ordinanza del 1° novembre 2006 sulle dogane (OD) OD Art. 13 Mezzi di pagamento, carte valori, manoscritti, documenti, valori di bollo e titoli di trasporto - (art. 8 cpv. 2 lett. b LD) |
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d | biglietti di imprese estere di trasporti pubblici. |
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4.2 Il regime doganale, è fondato sul principio dell'autodichiarazione. In virtù di detto principio, la persona soggetta all'obbligo di dichiarazione (cfr. art. 26
SR 631.01 Ordinanza del 1° novembre 2006 sulle dogane (OD) OD Art. 13 Mezzi di pagamento, carte valori, manoscritti, documenti, valori di bollo e titoli di trasporto - (art. 8 cpv. 2 lett. b LD) |
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4.3
4.3.1 Una volta accettata dall'UD, la dichiarazione doganale è vincolante per la persona soggetta all'obbligo di dichiarazione (cfr. art. 33 cpv. 1
SR 631.01 Ordinanza del 1° novembre 2006 sulle dogane (OD) OD Art. 13 Mezzi di pagamento, carte valori, manoscritti, documenti, valori di bollo e titoli di trasporto - (art. 8 cpv. 2 lett. b LD) |
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4.3.2 La forma della dichiarazione doganale è regolata dall'art. 28
SR 631.01 Ordinanza del 1° novembre 2006 sulle dogane (OD) OD Art. 13 Mezzi di pagamento, carte valori, manoscritti, documenti, valori di bollo e titoli di trasporto - (art. 8 cpv. 2 lett. b LD) |
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La dichiarazione doganale è considerata accettata se ha superato con successo l'esame sommario da parte del sistema "e-dec" o "NCTS", ovvero il programma della dogana che effettua il cosiddetto "controllo della plausibilità" dei dati ivi riportati. Il sistema aggiunge alla dichiarazione doganale elettronica la data e l'ora di accettazione (cfr. art. 16
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4.3.3 Per quanto concerne il controllo da parte delle autorità doganali della dichiarazione doganale, nonché delle merci ivi dichiarate, è doveroso precisare che le stesse non devono procedere sistematicamente ad un esame approfondito. Dal punto di vista formale, l'art. 32 cpv. 1
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4.3.4 Ciò stabilito, va nondimeno precisato che, durante la procedura d'imposizione, l'UD può in ogni tempo controllare la dichiarazione doganale accettata e i documenti che l'accompagnano. A tal fine esso può esigere dei documenti supplementari dalla persona soggetta all'obbligo di dichiarazione (cfr. art. 35
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4.4 Per quanto concerne le importazioni, l'art. 53
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4.4.1 Le esenzioni dell'art. 53
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4.4.2 L'esenzione all'importazione di cui all'art. 53
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b | manoscritti e documenti privi di valore collezionistico; |
c | valori postali per l'affrancatura valevoli in territorio svizzero e altri valori di bollo ufficiali al massimo al valore facciale; |
d | biglietti di imprese estere di trasporti pubblici. |
SR 631.01 Ordinanza del 1° novembre 2006 sulle dogane (OD) OD Art. 13 Mezzi di pagamento, carte valori, manoscritti, documenti, valori di bollo e titoli di trasporto - (art. 8 cpv. 2 lett. b LD) |
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a | mezzi legali di pagamento e carte valori privi di valore collezionistico; |
b | manoscritti e documenti privi di valore collezionistico; |
c | valori postali per l'affrancatura valevoli in territorio svizzero e altri valori di bollo ufficiali al massimo al valore facciale; |
d | biglietti di imprese estere di trasporti pubblici. |
4.5 Giusta l'art. 53 cpv. 1 lett. d
SR 631.01 Ordinanza del 1° novembre 2006 sulle dogane (OD) OD Art. 13 Mezzi di pagamento, carte valori, manoscritti, documenti, valori di bollo e titoli di trasporto - (art. 8 cpv. 2 lett. b LD) |
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a | mezzi legali di pagamento e carte valori privi di valore collezionistico; |
b | manoscritti e documenti privi di valore collezionistico; |
c | valori postali per l'affrancatura valevoli in territorio svizzero e altri valori di bollo ufficiali al massimo al valore facciale; |
d | biglietti di imprese estere di trasporti pubblici. |
SR 631.01 Ordinanza del 1° novembre 2006 sulle dogane (OD) OD Art. 13 Mezzi di pagamento, carte valori, manoscritti, documenti, valori di bollo e titoli di trasporto - (art. 8 cpv. 2 lett. b LD) |
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a | mezzi legali di pagamento e carte valori privi di valore collezionistico; |
b | manoscritti e documenti privi di valore collezionistico; |
c | valori postali per l'affrancatura valevoli in territorio svizzero e altri valori di bollo ufficiali al massimo al valore facciale; |
d | biglietti di imprese estere di trasporti pubblici. |
SR 631.01 Ordinanza del 1° novembre 2006 sulle dogane (OD) OD Art. 13 Mezzi di pagamento, carte valori, manoscritti, documenti, valori di bollo e titoli di trasporto - (art. 8 cpv. 2 lett. b LD) |
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b | manoscritti e documenti privi di valore collezionistico; |
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SR 631.01 Ordinanza del 1° novembre 2006 sulle dogane (OD) OD Art. 13 Mezzi di pagamento, carte valori, manoscritti, documenti, valori di bollo e titoli di trasporto - (art. 8 cpv. 2 lett. b LD) |
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a | mezzi legali di pagamento e carte valori privi di valore collezionistico; |
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4.6 Anche l'interpretazione di disposizioni del diritto pubblico si basa sui metodi usuali di interpretazione delle norme di legge, ovvero l'interpretazione letterale, sistematica, teleologica e storica (cfr. Moser/Beusch/Kneubühler, op. cit., n. marg. 2.180 e segg.). Per costante giuri-sprudenza federale (cfr. DTF 137 V 273 consid. 4.2) la legge è da interpretare in primo luogo procedendo dalla sua lettera (interpretazione letterale). Tale interpretazione si fonda sul significato letterale, il senso del termine e l'uso che viene fatto del medesimo nella lingua (cfr. Mo-ser/Beusch/Kneubühler, op. cit., n. marg. 2.183), le tre versioni linguistiche essendo, di principio, equivalenti (cfr. DTF 135 IV 113 consid. 2.4.2 con riferimenti ivi citati). Tuttavia, se il testo non è perfettamente chiaro, se più interpretazioni del medesimo sono possibili, deve essere ricercata la vera portata della norma, prendendo in considerazione tutti gli elementi d'interpretazione, in particolare lo scopo della disposizione, il suo spirito nonché i valori sui quali essa trova fondamento (interpretazione teleologica). Pure di rilievo è il senso che essa assume nel proprio contesto (interpretazione sistematica; cfr. DTF 135 II 78 consid. 2.2, DTF 135 V 153 consid. 4.1, DTF 131 II 249 consid. 4.1, DTF 134 I 184 consid. 5.1, DTF 134 II 249 consid. 2.3). I lavori preparatori, segnatamente laddove una disposizione non è chiara oppure si presta a diverse interpretazioni, costituiscono un mezzo valido per determinarne il senso ed evitare così di incorrere in interpretazioni erronee (interpretazione storica). Soprattutto nel caso di disposizioni recenti, la volontà storica dell'autore della norma non può essere ignorata se ha trovato espressione nel testo oggetto d'interpretazione (cfr. DTF 134 V 170 consid. 4.1 con riferimenti). Occorre prendere la decisione materialmente corretta nel contesto normativo, orientandosi verso un risultato soddisfacente sotto il profilo della ratio legis. Il Tribunale federale non privilegia un criterio d'interpretazione in particolare; per accedere al senso di una norma preferisce, pragmaticamente, ispirarsi a un pluralismo interpretativo (cfr. DTF 135 III 483 consid. 5.1). Se sono possibili più interpretazioni, dà la preferenza a quella che meglio si concilia con la Costituzione (cfr. DTF 131 II 562 consid. 3.5, DTF 131 II 710 consid. 4.1 e DTF 130 II 65 consid. 4.2; sentenze del Tribunale amministrativo federale A-6436/2011 del 18 settembre 2013 consid. 3.2.1 con rinvii e A-4016/2012 del 6 marzo 2013 consid. 5 con rinvii). In ogni caso, giusta l'art. 190
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4.7 Ciò indicato, occorre innanzitutto definire cosa si intenda per "mezzi legali di pagamento", nozione giuridicamente indefinita.
4.7.1 Al riguardo, né il tenore della LIVA, né quello della LD, apportano alcun chiarimento alla nozione di "mezzi legali di pagamento", come neppure i rispettivi messaggi. L'unico elemento presente nella legislazione in materia di IVA, lo si ritrova nell'art. 74 cifra 2 vLIVA, nella sua versio-ne in vigore fino al 31 marzo 2007 (cfr. RU 2000 1300) e precedente l'entrata in vigore in data 1° maggio 2007 dell'attuale LD (cfr. RU 2007 1411, pag. 1457), il quale faceva chiaro riferimento ai mezzi legali di pagamento quali le banconote e le monete svizzere o estere (cfr. parimentiRegine Schluckebier, in: Diego Clavadetscher/Pierre-Marie Glauser/Gerhard Schafroth [ed.], mwst.com, Kommentar zum Bundesgesetz über die Mehrwertsteuer, Basilea 2000, n. 12 ad art. 74
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4.7.2 Nel diritto svizzero i mezzi di pagamento sono regolati dalla Legge federale del 22 dicembre 1999 sull'unita monetaria e i mezzi di pagamento (LUMP, RS 941.10), la quale trova la sua base legale nell'art. 99
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4.7.3 Ai sensi della LUMP, per mezzi legali di pagamento (in tedesco "Zahlungsmittel", in francese "moyens légaux de paiement") va inteso il denaro riconosciuto dallo Stato consentente al debitore di liberarsi incondizionatamente di un debito pecuniario (cfr. Messaggio del Consiglio federale del 26 maggio 1999 concernente una legge federale sull'unità monetaria e i mezzi di pagamento [di seguito: Messaggio LUMP], in: FF 1999 6201, pag. 6206). Si tratta dunque dei mezzi che consentono di estinguere in modo giuridicamente valido i debiti pecuniari, quali le monete e le banconote riconosciute in quanto tali dalla legge di uno Stato (cfr. parimenti definizione di "Zahlungsmittel" in: Carl Creifelds/Klaus Weber [ed.], Rechstwörterbuch, 20. ed., Monaco 2011, pag. 521 e Ger-hard Köbler, Juristisches Wörterbuch, 14. ed., Monaco 2007, pag. 496; Michael Beusch, Der Untergang der Steuerforderung, Zurigo/Basilea/Ginevra 2012, pag. 112) Quelli riconosciuti dal diritto svizzero sono elencati all'art. 2
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4.7.4 Per quanto concerne le monete, la LUMP distingue le monete circolanti dalle monete commemorative e quelle d'investimento (cfr. art. 3
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4.7.5 Se la LUMP definisce i mezzi legali di pagamento riconosciuti dal diritto svizzero, per i mezzi legali di pagamento espressi in valuta estera occorre invece far riferimento al diritto dello Stato di emissione (cfr. art. 147 cpv. 1
SR 291 Legge federale del 18 dicembre 1987 sul diritto internazionale privato (LDIP) LDIP Art. 147 - 1 La moneta si definisce giusta il diritto dello Stato di emissione. |
|
1 | La moneta si definisce giusta il diritto dello Stato di emissione. |
2 | Gli effetti che una moneta esplica sull'ammontare di un debito sono determinati giusta il diritto applicabile a quest'ultimo. |
3 | Il pagamento è fatto nella moneta determinata dal diritto dello Stato in cui deve avvenire. |
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4.8 Occorre dunque definire il concetto di "privi di valore collezionistico", e meglio, di "valore collezionistico", nozione giuridicamente indeterminata.
4.8.1 Al riguardo, sia l'art. 8 cpv. 2 lett. b
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4.8.2 In assenza di leggi riprendenti la nozione di "valore collezionistico", occorre ricorrere all'ausilio dei dizionari e interpretare le definizioni (senso letterario) ivi contenute alla luce di quanto precede, nonché dello scopo e della sistematica della LD e della LIVA.
Una definizione della nozione di "valore collezionistico" la si ritrova in alcuni dizionari di lingua tedesca. Secondo gli stessi, il valore collezionistico ("Sammlerwert") viene definito come "[Markt]wert, den ein Objekt für Sammler hat", ovvero il valore (di mercato) che un oggetto ha per il collezionista (cfr. Dudenredaktion, Duden, Das grosse Wörterbuch der deuschen Sprache in acht Bänden [di seguito: Duden], 2. ed., Mannhein/Leipzig/Vienna/Zurigo 1994, vol. 6, pag. 2853; Dudenredaktion, Duden, Deutsches Universalwörterbuch [di seguito: Duden Universalwörterbuch], 6. ed., Mannhein/Leipzig/Vienna/Zurigo 2007, pag. 1431). Tale definizione, fa chiaramente riferimento al collezionista e al valore che un dato oggetto rappresenta per quest'ultimo.
Conferma di ciò è data dalla definizione di "valore". Se da un lato la nozione di valore in quanto tale, nella maggior parte dei dizionari di lingua italiana, francese e tedesca, spesso viene definita in riferimento al valore di mercato, al valore economico, al prezzo o al costo di un determinato oggetto, fuori dall'ambito economico viene infatti chiaramente definita in rapporto alla nozione di apprezzamento. Più precisamente, il valore viene definitivo quale "misura di apprezzamento, sia che questo muova da considerazioni di carattere oggettivo, che da un giudizio soggettivo, fino a generalizzarsi in un significato analogo a quello d'importanza" (cfr. Giaco-mo Devoto/Gian Carlo Oli, Vocabolario illustrato della lingua italiana, Milano 1985, pag. 1484; cfr. parimenti Nicola Zingarelli, Lo Zingarelli, vocabolario della lingua italiana, 12. ed. ristampa, Bologna 2008, pag. 2488; cfr. altresì la definizione in francese di "valeur": Larousse, Grand Larousse universel, vol. 15, 1991 Francia, pag 10'608; Paul Robert [ed.], Le Petit Robert, dictionnarie alphabétique et analogique de la langue française, Parigi 2012, pag. 2672 e seg.; Alain Rey, Le Grand Robert de la langue française, 2. ed. , Parigi 2001, pag. 1677; cfr. inoltre la definizione in tedesco di "Wert": Renate Wahrig-Burfeind, Brock Haus, Wahrig, Deutsches Wörterbuch, 9. ed., Gütersloh/Monaco 2011, pag. 1652; Duden Universalwörterbuch, op. cit., pag. 1920; Duden, op. cit., vol. 8, pag. 3902).
Il collezionista è "chi fa, possiede una collezione" (cfr. Redazioni Garzanti, Il grande dizionario Garzanti della lingua italiana, ristampa, Milano 1988, pag. 407; Zingarelli, op. cit., pag. 486), "chi si dà a collezionare oggetti specifici specialmente per compiacere ai propri gusti" (cfr. Devoto/Oli, op. cit., pag. 604). La collezione è una "raccolta sistematica di oggetti della stessa specie che abbiano interesse storico, artistico o scientifico, oppure siano semplicemente preziosi, strani o rari" (cfr. Redazioni Garzanti, op. cit., pag. 407). La collezione è altresì definita quale "raccolta di oggetti della stessa specie, di valore, curiosi o comunque interessanti anche solo soggettivamente" (cfr. Zingarelli, op. cit., pag. 486). Tali definizioni - che si ritrovano peraltro analogamente nelle altre versioni linguistiche e negli innumerevoli altri dizionari (cfr. Larousse, op. cit., vol. 4, pag. 2371; Robert, op. cit., pag. 466; Rey, op. cit., pag. 274; Wahrig-Burfeind, op. cit., pag. 1264; Duden Universalwörterbuch, op. cit., pag. 1431; Duden, op. cit., vol. 6, pag. 2853; ecc.) - mostrano chiaramente che il collezionismo implica che l'oggetto venga raccolto e conservato in quanto tale, a prescindere dal suo utilizzo primario. In altre parole, conservando un dato oggetto, di riflesso lo stesso non viene utilizzato per il suo scopo primario. In tal senso, detta interpretazione trova riscontro in quanto era previsto dall'art. 74 cifra 2 vLIVA e nell'art. 67 lett. b vOIVA (cfr. consid. 4.8.1 del presente giudizio), per i quali è l'uso della moneta quale mezzo di pagamento a determinarne l'esenzione dall'IVA.
4.8.3 In sunto, il valore collezionistico implica dunque la presenza di un collezionistica per il quale un dato oggetto rappresenta un interesse ad essere raccolto e conservato in quanto tale. Nel caso della moneta, anziché impiegarla quale mezzo di pagamento, il collezionista la conserva per sé stesso. Esso non la utilizza dunque per il suo scopo primario. In tal senso, l'interpretazione data dall'autorità inferiore, secondo cui è determinante l'uso finale fatto della moneta importata, appare conforme alla LD, nonché alla LIVA. La stessa comportando peraltro un'applicazione restrittiva dell'esenzione, va nel senso auspicato dal legislatore e come tale va qui annoverata.
5.
Appurate le nozioni di "mezzo legale di pagamento" e di "valore collezionistico", va ora esaminato se il ricorrente può avvalersi dell'esenzione di cui all'art. 8 cpv. 2 lett. b
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5.1 Nel caso in oggetto, le monete importate dal ricorrente sono delle monete coreane e giapponesi. Più precisamente si tratta di 45 monete coreane da 1000 won, rispettivamente di 45 monete giapponesi da 500 yen e ulteriori 4 monete d'argento coreane. Dette monete sono tutte delle monete commemorative, come indicato dallo stesso ricorrente. Trattandosi di monete in valuta estera, il loro carattere di mezzo legale di pagamento andrebbe accertato secondo il diritto dello Stato di emissione, in concreto il Giappone e la Corea (cfr. consid. 4.7.5 del presente giudizio). Sennonché, siffatto quesito può senz'altro rimanere qui aperto, dal momento che è l'assenza di carattere collezionistico a determinarne l'esen-zione dall'IVA e non tanto il carattere di mezzo legale di pagamento. Ciò non toglie, che le predette monete estere importate non sono comunque un mezzo di pagamento usuale in Svizzera, a prescindere dal fatto che si tratti di monete con corso legale nello Stato di emissione, come affermato dal ricorrente. Le monete commemorative svizzere non rappresentano in ogni caso dei mezzi legali di pagamento usuali, non essendo propriamente concepite in quanto tali. Le stesse sono peraltro accettate quale mezzo di pagamento solo in maniera limitata (cfr. consid. 4.7.4 del presente giudizio). Il paragone tra le monete commemorative coreane e giapponesi importate e quelle svizzere effettuato dal ricorrente, non è dunque qui di nessun aiuto. Il carattere commemorativo costituisce piuttosto un indizio che le stesse siano destinate al collezionismo.
Agli atti difetta poi un qualsiasi documento che possa far pensare che di fatto le monete importate dal ricorrente siano destinate ad un pagamento. Al contrario, risulta piuttosto - come peraltro indicato dallo stesso ricor-rente - che dette monete, siano il risultato di uno scambio con il signor C._______ (cfr. atto A2 e atto A7 in: ATTI A, Dossier D II). Aggiungasi a ciò, come già noto allo scrivente Tribunale (cfr. sentenza del Tribunale amministrativo federale A-1788/2006 del 27 luglio 2007), nonché come risultante dagli atti dell'incarto (cfr. atto A18 in: ATTI A, Dossier D II), il fatto che il ricorrente è un noto collezionista di monete. Lo stesso - come indicato dall'autorità inferiore e non contestato dal ricorrente - sembrerebbe valere anche per il signor C._______, fornitore di dette monete. Le monete, che si ricorda sono tutte commemorative, sono poi state importate in apposite confezioni, corredate da un certificato (cfr. atto A3 in: ATTI A, Dossier D II), ciò che fa supporre che si tratti tutte di monete destinate al collezionismo. Le stesse sono peraltro state dichiarate dalla B._______ - che si è occupata della dichiarazione doganale - come soggette all'IVA (cfr. atto A4 in: ATTI A, Dossier D II).
A prescindere dal loro valore di mercato - qui peraltro ininfluente, non essendo determinante se le monete siano state acquistate al loro valore nominale o ad un valore superiore - tutto fa pensare che in casu dette monete abbiano di fatto un valore collezionistico per il ricorrente, fatto peraltro da lui non contestato. In tale evenienza, dette monete non pos-sono chiaramente beneficiare dell'esenzione all'importazione. È dunque a giusta ragione che l'autorità inferiore le ha imposte all'IVA.
5.2 Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, la mancata esen-zione dall'IVA delle monete da lui importate non sospende la legalità del mezzo di pagamento. La prassi adottata dall'AFD è poi conforme all'esigenza di un'applicazione restrittiva dei casi di esenzione posta dall'art. 53
SR 631.01 Ordinanza del 1° novembre 2006 sulle dogane (OD) OD Art. 13 Mezzi di pagamento, carte valori, manoscritti, documenti, valori di bollo e titoli di trasporto - (art. 8 cpv. 2 lett. b LD) |
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a | mezzi legali di pagamento e carte valori privi di valore collezionistico; |
b | manoscritti e documenti privi di valore collezionistico; |
c | valori postali per l'affrancatura valevoli in territorio svizzero e altri valori di bollo ufficiali al massimo al valore facciale; |
d | biglietti di imprese estere di trasporti pubblici. |
5.3 Non giova in ogni caso al ricorrente l'appellarsi all'art. 21 cpv. 2
SR 631.01 Ordinanza del 1° novembre 2006 sulle dogane (OD) OD Art. 13 Mezzi di pagamento, carte valori, manoscritti, documenti, valori di bollo e titoli di trasporto - (art. 8 cpv. 2 lett. b LD) |
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a | mezzi legali di pagamento e carte valori privi di valore collezionistico; |
b | manoscritti e documenti privi di valore collezionistico; |
c | valori postali per l'affrancatura valevoli in territorio svizzero e altri valori di bollo ufficiali al massimo al valore facciale; |
d | biglietti di imprese estere di trasporti pubblici. |
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a | mezzi legali di pagamento e carte valori privi di valore collezionistico; |
b | manoscritti e documenti privi di valore collezionistico; |
c | valori postali per l'affrancatura valevoli in territorio svizzero e altri valori di bollo ufficiali al massimo al valore facciale; |
d | biglietti di imprese estere di trasporti pubblici. |
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a | mezzi legali di pagamento e carte valori privi di valore collezionistico; |
b | manoscritti e documenti privi di valore collezionistico; |
c | valori postali per l'affrancatura valevoli in territorio svizzero e altri valori di bollo ufficiali al massimo al valore facciale; |
d | biglietti di imprese estere di trasporti pubblici. |
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b | manoscritti e documenti privi di valore collezionistico; |
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d | biglietti di imprese estere di trasporti pubblici. |
5.4 È poi a torto che il ricorrente sostiene che l'assoggettamento all'IVA delle monete di circolazione a corso legale emesse al cambio e senza sovrapprezzo sarebbe automatico e dunque arbitrario. Nulla agli atti, né nella pratica indicata dall'autorità inferiore (cfr. ATTI B, Dossier DGD), la-scia infatti pensare che quest'ultima possa procedere automaticamente in tal senso. Si ribadisce che il caso che qui ci occupa concerne l'imposizione all'IVA di monete importate dall'estero. Un'eventuale esenzione dall'IVA delle stesse è dunque strettamente correlata all'adempimento delle condi-zioni di cui all'art. 8 cpv. 2 lett. b
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5.5 Anche il riferimento al Tares (Tariffa elettronica d'uso svizzera) con indicazione che le monete, riprese alle voci doganali 7118.9020 e 7118.9030 e aventi corso legale, non sono soggette all'IVA, non è di nessun aiuto per giustificare l'esenzione fatta valere dal ricorrente. Come giustamente indicato dall'autorità inferiore, nelle osservazioni del Tares, alla rubrica "Imposta sul valore aggiunto (IVA)", viene chiaramente speci-ficato che la classificazione tariffale non ha alcun influsso sull'aliquota IVA applicata all'importazione, che le indicazioni concernenti le aliquote IVA ivi contenute sono un mezzo ausiliario atto a facilitare l'imposizione e che queste non hanno carattere legale (cfr. atti B23, B24 e B25 in: ATTI B, Dossier DGD). Si ribadisce ancora una volta, che un'eventuale esenzione dei mezzi legali di pagamento importati in Svizzera, presuppone l'adempimento delle condizioni di cui all'art. 8 cpv. 2 lett. b
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5.6 Il ricorrente censura poi che l'assoggettamento IVA delle monete a corso legale in seguito al libero arbitrio da parte del funzionario doganale incaricato di eseguirne la perizia basata unicamente sul sospetto che tali monete possano in futuro essere utilizzate come pezzi da collezione costituirebbe un grave precedente legale che entra in conflitto con la vigente legislazione federale.
Al riguardo, lo scrivente Tribunale rileva che dagli atti non risulta alcuna perizia esperita dalle autorità doganali, tantomeno un qualsiasi elemento che lasci pensare che le stesse abbiano agito arbitrariamente. Al contrario, risulta invece che le monete importate siano state imposte all'IVA sulla base delle indicazioni riportate nella stessa dichiarazione doganale. Si ricorda che in virtù del principio dell'autodichiarazione, alle persone soggette all'obbligo di dichiarazione viene posta la piena responsabilità per la corretta e completa dichiarazione delle merci, nonché delle esigenze severe al loro dovere di diligenza (cfr. consid. 4.2 del presente giudizio). Le autorità doganali procedono ad un controllo formale e materiale solo in caso di dubbi apparenti. Come detto non vi è infatti alcun dovere di controllo (cfr. consid. 4.3.3 del presente giudizio). Una volta accettata dall'UD, la dichiarazione doganale è vincolante e di principio irrevocabile (cfr. consid. 4.3.1 del presente giudizio). Dal momento che, in base al controllo di plausibilità, la dichiarazione doganale effettuata elettronicamente è stata selezionata dal sistema "e-dec" con il risultato "libero senza" - ciò che significa che l'invio può essere liberato senza ulteriori formalità giusta l'art. 17 cpv. 4
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6.
Visto quanto precede, il ricorso - nella misura in cui è ricevibile (cfr. consid. 1.4 del presente giudizio) - deve essere respinto, con conseguente conferma della decisione qui impugnata. In considerazione dell'esito della lite, giusta l'art. 63 cpv. 1
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SR 173.320.2 Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TS-TAF) TS-TAF Art. 4 Tassa di giustizia per le cause con interesse pecuniario - Nelle cause con interesse pecuniario, la tassa di giustizia ammonta a: |
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1.
Per quanto ricevibile, il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali di fr. 800.-- sono poste a carico del ricorrente e compensate, nella misura corrispondente, con l'anticipo spese di fr. 400.-- da lui versato a suo tempo. Il saldo rimanente di fr. 400.-- dovrà essere da lui versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale entro 30 giorni dalla crescita in giudicato del presente gravame. Il relativo bollettino di versamento seguirà con invio postale separato.
3.
Non vengono assegnate indennità di ripetibili.
4.
Comunicazione a:
- ricorrente (atto giudiziario)
- autorità inferiore (n. di rif. ***; atto giudiziario)
I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente.
Il presidente del collegio: La cancelliera:
Michael Beusch Sara Friedli
Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e
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