Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Corte I

A-817/2013

Sentenza del 7 ottobre 2013

Giudici Michael Beusch (presidente del collegio),

Composizione Pascal Mollard, Markus Metz,

cancelliera Sara Friedli.

A._______,
Parti
ricorrente,

contro

Direzione del circondario delle dogane di Sciaffusa, Bahnhofstrasse 62, 8201 Sciaffusa,

rappresentata dalla Direzione generale delle dogane, Divisione principale diritto e tributi,

Monbijoustrasse 40, 3003 Berna,

autorità inferiore.

Oggetto Imposta sul valore aggiunto (imposizione di monete dalla Corea e dal Giappone).

Fatti:

A.
Ad inizio del mese di luglio 2012, la casa di spedizione B._______ (di seguito: B._______) di X._______, ha ricevuto un pacco dal Giappone, inviato dal signor C._______ e destinato al signor A._______, contenente 4 monete commemorative coreane d'argento bimetalliche da 5'000, 10'000 e 50'000 won, 45 monete commemorative coreane da 1'000 won, nonché 45 monete commemorative giapponesi trimetalliche da 500 yen.

B.
Il 12 luglio 2012 la B._______ - dopo essersi informata presso l'Ufficio doganale di Y._______ (di seguito: UD) ed aver effettuato una visita del predetto invio - ha dichiarato per l'imposizione nel regime doganale dell'immissione in libera pratica presso l'UD, per conto di A._______ e mediante la procedura e-dec Importazione, l'invio con assoggettamento all'IVA. Nella dichiarazione doganale la B._______ ha indicato i dati seguenti: traffico postale; ridotto in franchigia di dazio; voce di tariffa: 9898.9898; merci non commerciabili; tipo d'imposizione: imposizione normale; valore IVA: fr. 350.--; aliquota di dazio: fr. 0.00, ecc.

C.
Con decisione d'imposizione dell'IVA n. (...) del 12 luglio 2012, l'UD ha accettato la predetta dichiarazione doganale e ha provveduto alla riscossione dell'importo IVA di fr. 28.--.

D.
L'IVA all'importazione è stata addebitata sul conto (...) n. (...) della B._______, la quale l'ha poi rifatturata a A._______, insieme alle spese di sdoganamento e visita dell'invio per un importo totale di fr. 66.90.

E.
Con scritto 15 ottobre 2012, la B._______ ha poi informato A._______ ch'essa gli avrebbe rimborsato l'importo di fr. 66.90, sottolineando tuttavia "che in nessun' caso le monete utilizzate come esemplari da collezione, sono esente IVA".

F.
Contro la predetta decisione d'imposizione, A._______ ha presentato ricorso dinanzi alla Direzione del circondario delle dogane di Sciaffusa (di seguito: D II), mediante scritti 12 e 28 novembre 2012, poi completati con scritti 18 e 27 dicembre 2012. In sunto, lo stesso ha fatto valere che le monete emesse da istituti bancari al loro valore nominale ed aventi corso legale, come le monete coreane e giapponesi da lui importate, sono esenti da IVA, indipendentemente dal loro utilizzo. Sarebbe dunque a torto che le stesse sarebbero state sottoposte all'IVA, di cui chiede dunque la restituzione.

G.
Con decisione su ricorso del 23 gennaio 2013, la D II ha respinto il predetto ricorso, confermando l'imposizione all'IVA delle monete importate. In sostanza, come sempre indicato sin dall'inizio sia alla B._______, che da lei a A._______, la stessa ha sottolineato che i mezzi legali di pagamento (in casu, monete d'argento e di metalli comuni) sono, effettivamente, esenti da IVA sempre che vengano impiegati quanto tali; per contro non lo sono quelli importati da collezionisti o destinate alla vendita a collezionisti o importati a seguito di un'operazione di scambio.

H.
Contro la predetta decisione, A._______ (di seguito: ricorrente) si aggrava ora dinanzi al Tribunale amministrativo federale mediante ricorso 14 febbraio 2013. Per gli stessi motivi addotti in precedenza, lo stesso postula l'annullamento della decisione impugnata, l'ammissione del ricorso contro la decisione d'imposizione dell'IVA del 12 luglio 2012 (l'IVA restituita) e che siano risarcite le spese di fr. 500.-- consistenti nell'onere lavorativo al presente e al precedente ricorso.

I.
Nelle proprie osservazioni 24 aprile 2013, la DI II - rappresentata dalla Direzione generale delle dogane (di seguito: DGD) - prendendo puntual-mente posizione su ogni censura sollevata dal ricorrente, ha postulato il rigetto del ricorso con spese a carico di quest'ultimo.

J.
Con scritto 17 maggio 2013, il ricorrente ha preso posizione sulle predette osservazioni, ribadendo in sunto la propria posizione.

K.
Ulteriori fatti e argomentazioni verranno ripresi, per quanto necessario, nei considerandi in diritto del presente giudizio.

Diritto:

1.

1.1 Il Tribunale amministrativo federale è competente per statuire sul presente gravame in virtù degli artt. 1 e 31 segg. della Legge federale del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32). Fatta eccezione per quanto prescritto direttamente dalla LTAF come pure da eventuali normative speciali, la procedura dinanzi allo scrivente Tribunale, nella misura in cui non concerne la procedura di imposizione doganale (cfr. art. 3 lett. e
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 3 - Non sono regolate dalla presente legge:
a  la procedura di autorità nel senso dell'articolo 1 capoverso 2 lettera e in quanto contro le loro decisioni non sia ammissibile un ricorso direttamente ad un'autorità federale;
b  la procedura di prima istanza in materia di personale federale concernente l'istituzione iniziale del rapporto di servizio, la promozione, gli ordini di servizio e l'autorizzazione al procedimento penale contro l'agente;
c  la procedura di prima istanza nelle cause amministrative penali e la procedura d'accertamento della polizia giudiziaria;
d  la procedura della giustizia militare, compresa la giustizia militare disciplinare, la procedura in affari in materia di comando giusta l'articolo 37 come pure la procedura speciale giusta gli articoli 38 e 39 della legge militare del 3 febbraio 199517,18 ...19;
dbis  la procedura in materia di assicurazioni sociali, sempre che la legge federale del 6 ottobre 200021 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali sia applicabile;
e  la procedura d'imposizione doganale;
fbis  la procedura di prima istanza in altre cause amministrative, quando la loro natura esige di dirimerle sul posto con decisione immediatamente esecutiva.
della Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa [PA, RS 172.021]), è retta dalla PA.

1.2 L'atto impugnato è una decisione della DI II fondata sul diritto pubblico federale giusta l'art. 5
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 5 - 1 Sono decisioni i provvedimenti delle autorità nel singolo caso, fondati sul diritto pubblico federale e concernenti:
1    Sono decisioni i provvedimenti delle autorità nel singolo caso, fondati sul diritto pubblico federale e concernenti:
a  la costituzione, la modificazione o l'annullamento di diritti o di obblighi;
b  l'accertamento dell'esistenza, dell'inesistenza o dell'estensione di diritti o di obblighi;
c  il rigetto o la dichiarazione d'inammissibilità d'istanze dirette alla costituzione, alla modificazione, all'annullamento o all'accertamento di diritti o di obblighi.
2    Sono decisioni anche quelle in materia d'esecuzione (art. 41 cpv. 1 lett. a e b), le decisioni incidentali (art. 45 e 46), le decisioni su opposizione (art. 30 cpv. 2 lett. b e 74), le decisioni su ricorso (art. 61), le decisioni in sede di revisione (art. 68) e l'interpretazione (art. 69).24
3    Le dichiarazioni di un'autorità che rifiuta o solleva pretese da far valere mediante azione non sono considerate decisioni.
PA, che condanna il ricorrente al pagamento dell'IVA. Poiché la decisione impugnata comporta un onere pecuniario per quest'ultimo, lo stesso risulta a priori legittimato a ricorrere ai sensi dell'art. 48 cpv. 1
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 48 - 1 Ha diritto di ricorrere chi:
1    Ha diritto di ricorrere chi:
a  ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore o è stato privato della possibilità di farlo;
b  è particolarmente toccato dalla decisione impugnata; e
c  ha un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa.
2    Ha inoltre diritto di ricorrere ogni persona, organizzazione o autorità cui un'altra legge federale riconosce tale diritto.
PA. Orbene dal momento che, come si evince dagli atti (cfr. atto A12 in: ATTI A, Dossier D II), il ricorrente risulta essere stato rimborsato dell'IVA in oggetto dalla B._______, ci si deve quanto meno interrogare sull'attualità del suo interesse a ricorrere. Tale questione può tuttavia rimanere qui aperta, nella misura in cui i quesiti posti dal presente gravame meritano di essere accertati in questa sede, potendosi ripresentare in futuro in un caso analogo (cfr. André Moser/Michael Beusch/Lorenz Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Basilea 2008, n. marg. 2.70 e 2.71).

1.3 Il ricorso è poi stato interposto tempestivamente (art. 20
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 20 - 1 Un termine computato in giorni, se deve essere notificato alle parti, comincia a decorrere il giorno dopo la notificazione.
1    Un termine computato in giorni, se deve essere notificato alle parti, comincia a decorrere il giorno dopo la notificazione.
2    Se non deve essere notificato alle parti, esso comincia a decorrere il giorno dopo l'evento che lo fa scattare.
2bis    Una notificazione recapitabile soltanto dietro firma del destinatario o di un terzo autorizzato a riceverla è reputata avvenuta al più tardi il settimo giorno dopo il primo tentativo di consegna infruttuoso.49
3    Se l'ultimo giorno del termine è un sabato, una domenica o un giorno riconosciuto festivo dal diritto federale o cantonale, il termine scade il primo giorno feriale seguente. È determinante il diritto del Cantone ove ha domicilio o sede la parte o il suo rappresentante.50
segg., art. 50
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 50 - 1 Il ricorso dev'essere depositato entro 30 giorni dalla notificazione della decisione.
1    Il ricorso dev'essere depositato entro 30 giorni dalla notificazione della decisione.
2    Il ricorso per denegata o ritardata giustizia può essere interposto in ogni tempo.
PA), nel rispetto delle esigenze di contenuto e di forma previste dalla legge (art. 52
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 52 - 1 L'atto di ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi, l'indicazione dei mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo rappresentante; devono essere allegati la decisione impugnata e i documenti indicati come mezzi di prova, se sono in possesso del ricorrente.
1    L'atto di ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi, l'indicazione dei mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo rappresentante; devono essere allegati la decisione impugnata e i documenti indicati come mezzi di prova, se sono in possesso del ricorrente.
2    Se il ricorso non soddisfa a questi requisiti o se le conclusioni o i motivi del ricorrente non sono sufficientemente chiari, e il ricorso non sembra manifestamente inammissibile, l'autorità di ricorso assegna al ricorrente un breve termine suppletorio per rimediarvi.
3    Essa gli assegna questo termine con la comminatoria che, decorrendo infruttuoso, deciderà secondo l'inserto o, qualora manchino le conclusioni, i motivi oppure la firma, non entrerà nel merito del ricorso.
PA).

1.4 Oltre all'annullamento della decisione su ricorso del 23 gennaio 2013 della DI II, il ricorrente postula l'accoglimento del ricorso interposto contro la decisione d'imposizione all'IVA del 12 luglio 2012 dell'UD. Quest'ultima conclusione è tuttavia irricevibile, giacché, in virtù dell'effetto devolutivo della procedura di ricorso, la decisione 12 luglio 2012 dell'UD è stata sostituita dalla decisione 23 gennaio 2013 emessa su ricorso dalla DI II (cfr. DTF 134 II 142 consid. 1.4 e DTF 129 II 438 consid. 1; [tra le molte] sentenza del Tribunale amministrativo federale A-3624/2012 del 7 maggio 2013 consid. 1.4 con rinvii).

1.5 Fatta eccezione per quanto detto al consid. 1.4 che precede, il ricorso è ricevibile in ordine e deve quindi essere esaminato nel merito.

2.

2.1 Con ricorso al Tribunale amministrativo federale possono essere invocati la violazione del diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento (art. 49 lett. a
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 49 - Il ricorrente può far valere:
a  la violazione del diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento;
b  l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti;
c  l'inadeguatezza; questa censura non è ammissibile quando un'autorità cantonale ha giudicato come autorità di ricorso.
PA), l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 49 lett. b
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 49 - Il ricorrente può far valere:
a  la violazione del diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento;
b  l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti;
c  l'inadeguatezza; questa censura non è ammissibile quando un'autorità cantonale ha giudicato come autorità di ricorso.
PA) e l'inadeguatezza (art. 49 lett. c
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 49 - Il ricorrente può far valere:
a  la violazione del diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento;
b  l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti;
c  l'inadeguatezza; questa censura non è ammissibile quando un'autorità cantonale ha giudicato come autorità di ricorso.
PA; cfr. Moser/Beusch/Kneubühler, op. cit., n. marg. 2.149; Ulrich Häfelin/Georg Müller/Felix Uhlmann, Allgemeines Verwaltungsrecht, 6. ed., Zurigo/San Gallo 2010, n. 1758 segg.).

2.2 Il Tribunale amministrativo federale non è vincolato né dai motivi addotti (cfr. art. 62 cpv. 4
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 62 - 1 L'autorità di ricorso può modificare la decisione impugnata a vantaggio di una parte.
1    L'autorità di ricorso può modificare la decisione impugnata a vantaggio di una parte.
2    Essa può modificare a pregiudizio di una parte la decisione impugnata quando questa violi il diritto federale o poggi su un accertamento inesatto o incompleto dei fatti; per inadeguatezza, la decisione impugnata non può essere modificata a pregiudizio di una parte, a meno che la modificazione giovi ad una controparte.
3    L'autorità di ricorso che intenda modificare la decisione impugnata a pregiudizio di una parte deve informarla della sua intenzione e darle la possibilità di esprimersi.
4    L'autorità di ricorso non è vincolata in nessun caso dai motivi del ricorso.
PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2007/41 consid. 2; Pierre Moor/Etienne Poltier, Droit administratif, vol. II, 3. ed., Berna 2011, no. 2.2.6.5, pag. 300). I principi della massima inquisitoria e dell'applicazione d'ufficio del diritto sono tuttavia limitati: l'autorità competente procede difatti spontaneamente a constatazioni complementari o esamina altri punti di diritto solo se dalle censure sollevate o dagli atti risultino indizi in tal senso (cfr. DTF 122 V 157 consid. 1a; DTF 121 V 204 consid. 6c; DTAF 2007/27 consid. 3.3). Secondo il principio di articolazione delle censure ("Rügeprinzip") l'autorità di ricorso non è tenuta a esaminare le censure che non appaiono evidenti o non possono dedursi facilmente dalla constatazione e presentazione dei fatti, non essendo a sufficienza sostanziate (cfr. Moser/Beusch/Kneubühler, op. cit., n. marg. 1.55). Il principio inquisitorio non è quindi assoluto, atteso che la sua portata è limitata dal dovere delle parti di collaborare all'istruzione della causa (cfr. DTF 128 II 139 consid. 2b). Il dovere processuale di collaborazione concernente in particolare il ricorrente che interpone un ricorso al Tribunale nel proprio interesse, comprende, in particolare, l'obbligo di portare le prove necessarie, d'informare il giudice sulla fattispecie e di motivare la propria richiesta, ritenuto che in caso contrario arrischierebbe di dover sopportare le conseguenze della caren-za di prove (cfr. art. 52
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 52 - 1 L'atto di ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi, l'indicazione dei mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo rappresentante; devono essere allegati la decisione impugnata e i documenti indicati come mezzi di prova, se sono in possesso del ricorrente.
1    L'atto di ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi, l'indicazione dei mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo rappresentante; devono essere allegati la decisione impugnata e i documenti indicati come mezzi di prova, se sono in possesso del ricorrente.
2    Se il ricorso non soddisfa a questi requisiti o se le conclusioni o i motivi del ricorrente non sono sufficientemente chiari, e il ricorso non sembra manifestamente inammissibile, l'autorità di ricorso assegna al ricorrente un breve termine suppletorio per rimediarvi.
3    Essa gli assegna questo termine con la comminatoria che, decorrendo infruttuoso, deciderà secondo l'inserto o, qualora manchino le conclusioni, i motivi oppure la firma, non entrerà nel merito del ricorso.
PA; cfr. DTF 119 III 70 consid. 1; Moor/Poltier, op. cit., no. 2.2.6.3, pag. 293 e segg.).

2.3 L'esame del gravame, concernente una procedura d'imposizione iniziata con dichiarazione doganale 12 luglio 2012, è chiaramente sottoposto alla Legge federale del 18 marzo 2005 sulle dogane (LD, RS 631.0) e alla relativa Ordinanza del 1° novembre 2006 sulle dogane (OD, RS 631.01), nonché alla Legge federale del 12 giugno 2009 concernente l'imposta sul valore aggiunto (LIVA, RS 641.20). Conformemente all'art. 50
SR 641.20 Legge federale del 12 giugno 2009 concernente l'imposta sul valore aggiunto (Legge sull'IVA, LIVA) - Legge sull'IVA
LIVA Art. 50 Diritto applicabile - La legislazione doganale è applicabile all'imposta sull'importazione di beni, purché le disposizioni che seguono non dispongano altrimenti.
LIVA, la legislazione doganale è applicabile all'imposta sull'im-portazione di beni, purché le disposizioni in ambito IVA non dispongano altrimenti (cfr. [tra le tante] sentenza del Tribunale amministrativo federale A-3925/2009 del 27 febbraio 2012 consid. 5.2 con rinvii).

3.
In concreto, l'oggetto del litigio è circoscritto all'esame dell'imposizione all'IVA delle monete importate dal ricorrente dal Giappone e dalla Corea. Se da un lato quest'ultimo ritiene che le stesse beneficino dell'esenzione dall'IVA in virtù degli art. 8 cpv. 2
SR 631.0 Legge del 18 marzo 2005 sulle dogane (LD)
LD Art. 8 Merci in franchigia di dazio - 1 Sono esenti da dazio:
1    Sono esenti da dazio:
a  le merci che nella legge sulla tariffa delle dogane8 o nei trattati internazionali sono dichiarate esenti da dazio;
b  le merci in piccole quantità, di valore insignificante o gravate da un esiguo importo di dazio, in base alle disposizioni emanate dal DFF.
2    Il Consiglio federale può dichiarare esenti da dazio:
a  le merci che secondo l'uso internazionale sono normalmente considerate esenti da dazio;
b  i mezzi legali di pagamento, le carte valori, i manoscritti e i documenti privi di valore collezionistico, i valori postali per l'affrancatura in territorio svizzero e altri valori di bollo ufficiali al massimo al valore facciale, nonché i biglietti di imprese estere di trasporti pubblici;
c  le masserizie di trasloco, i corredi nuziali e gli oggetti ereditati;
d  le merci per organizzazioni di utilità pubblica, opere assistenziali o persone bisognose;
e  i veicoli per invalidi;
f  gli oggetti per l'insegnamento e la ricerca;
g  gli oggetti d'arte e d'esposizione per i musei;
h  gli strumenti e gli apparecchi per l'esame e il trattamento di pazienti in ospedali o case di cura;
i  gli studi e le opere di artisti svizzeri che soggiornano temporaneamente all'estero a scopo di studio;
j  le merci del traffico nella zona di confine e gli animali delle acque confinarie;
k  i modelli e campioni di merci;
l  gli imballaggi indigeni;
m  il materiale bellico della Confederazione e il materiale della protezione civile della Confederazione e dei Cantoni.
LD, art. 13 lett. a
SR 631.01 Ordinanza del 1° novembre 2006 sulle dogane (OD)
OD Art. 13 Mezzi di pagamento, carte valori, manoscritti, documenti, valori di bollo e titoli di trasporto - (art. 8 cpv. 2 lett. b LD)
a  mezzi legali di pagamento e carte valori privi di valore collezionistico;
b  manoscritti e documenti privi di valore collezionistico;
c  valori postali per l'affrancatura valevoli in territorio svizzero e altri valori di bollo ufficiali al massimo al valore facciale;
d  biglietti di imprese estere di trasporti pubblici.
OD e art. 53 cpv. 1 lett. d
SR 641.20 Legge federale del 12 giugno 2009 concernente l'imposta sul valore aggiunto (Legge sull'IVA, LIVA) - Legge sull'IVA
LIVA Art. 53 Importazioni esenti da imposta - 1 È esente da imposta l'importazione di:
1    È esente da imposta l'importazione di:
a  beni in piccole quantità, di valore minimo o il cui ammontare d'imposta è irrilevante; il DFF emana disposizioni più dettagliate;
b  organi umani da parte di istituzioni riconosciute a livello medico e da ospedali, nonché sangue umano intero da parte di titolari dell'apposita licenza;
c  opere d'arte create personalmente da pittori e scultori e importate sul territorio svizzero dagli stessi o su loro ordine, fatto salvo l'articolo 54 capoverso 1 lettera c;
d  beni ammessi in franchigia doganale in virtù dell'articolo 8 capoverso 2 lettere b-d, g nonché i-l LD108;
e  beni secondo l'articolo 23 capoverso 2 numero 8 importati da un'impresa di trasporto aereo ai sensi dell'articolo 23 capoverso 2 numero 8 nell'ambito di una fornitura o introdotti sul territorio svizzero da una tale impresa, purché la stessa abbia acquistato i beni nell'ambito di una fornitura prima dell'importazione e li utilizzi dopo l'importazione per proprie attività imprenditoriali che danno diritto alla deduzione dell'imposta precedente (art. 28);
f  beni sottoposti al regime d'esportazione (art. 61 LD) e rispediti intatti al mittente sul territorio svizzero, purché non siano stati esentati dall'imposta per effetto dell'esportazione; se l'imposta è rilevante, l'esenzione avviene per via di restituzione; le disposizioni dell'articolo 59 sono applicabili per analogia;
g  energia elettrica in condotte, gas mediante la rete di distribuzione del gas naturale e teleriscaldamento;
h  beni dichiarati esenti da imposta in trattati internazionali;
i  beni importati sul territorio svizzero in ammissione temporanea secondo gli articoli 9 e 58 LD o per il perfezionamento attivo secondo gli articoli 12 e 59 LD nel regime con diritto alla restituzione, fatto salvo l'articolo 54 capoverso 1 lettera d;
j  beni importati temporaneamente sul territorio svizzero da una persona registrata quale contribuente sul territorio svizzero per perfezionamento a cottimo nell'ambito di un contratto d'appalto e sottoposti al regime del perfezionamento attivo con obbligo di pagamento condizionato (regime di non riscossione; art. 12 e 59 LD);
k  beni esportati dal territorio svizzero in ammissione temporanea secondo gli articoli 9 e 58 LD o per perfezionamento passivo a cottimo nell'ambito di un contratto d'appalto secondo gli articoli 13 e 60 LD e rispediti al mittente in territorio svizzero, fatto salvo l'articolo 54 capoverso 1 lettera e;
l  beni trasferiti all'estero secondo il regime d'esportazione (art. 61 LD) per perfezionamento a cottimo nell'ambito di un contratto d'appalto e rispediti al mittente in territorio svizzero, fatto salvo l'articolo 54 capoverso 1 lettera f.
2    Il Consiglio federale può esentare dall'imposta sull'importazione i beni che ha dichiarato esenti da dazio conformemente all'articolo 8 capoverso 2 lettera a LD.
LIVA, poiché non aventi alcun valore collezionistico, bensì commerciale, d'altro avviso l'autorità inferiore ritiene invece che in virtù delle medesime disposizioni, non sussistano i presupposti per un'esenzione trattandosi chiaramente di monete commemorative da collezione e non già utilizzabili per pagamenti correnti. Secondo la prassi dell'autorità inferiore (cfr. ATTI B, Dossier DGD), determinante per un'esenzione è l'uso dei mezzi di pagamento in quanto tali. Si tratta dunque di stabilire se l'invio in oggetto può beneficiare o meno della postulata esenzione.

4.

4.1 Giusta la legislazione doganale (cfr. art. 7
SR 631.0 Legge del 18 marzo 2005 sulle dogane (LD)
LD Art. 7 Principio - Le merci introdotte nel territorio doganale o asportate da esso sono soggette all'obbligo doganale e devono essere tassate secondo la presente legge e la legge sulla tariffa delle dogane7.
LD), le merci introdotte nel territorio doganale o asportate da esso sono soggette all'obbligo doganale e devono essere tassate secondo la LD, nonché la Legge federale del 9 ottobre 1986 sulla tariffa delle dogane (LTD, RS 632.10). Sono salve le deroghe previste in trattati, in disposizioni speciali di legge o in ordinanze emanate dal Consiglio federale che si fondano sulla LTD (cfr. art. 2 cpv. 1
SR 631.0 Legge del 18 marzo 2005 sulle dogane (LD)
LD Art. 2 Diritto internazionale - 1 Rimangono salvi i trattati internazionali.
1    Rimangono salvi i trattati internazionali.
2    Il Consiglio federale emana le disposizioni necessarie all'esecuzione di trattati, decisioni e raccomandazioni internazionali che concernono campi normativi della presente legge, sempre che non si tratti di disposizioni importanti che contengono norme di diritto secondo l'articolo 164 capoverso 1 della Costituzione federale.
LD; art. 1 cpv. 2
SR 632.10 Legge del 9 ottobre 1986 sulla tariffa delle dogane (LTD)
LTD Art. 1 Obbligo doganale generale - 1 Tutte le merci introdotte nel territorio doganale o asportate da esso devono essere imposte conformemente alla tariffa generale degli allegati 1 e 2.4
1    Tutte le merci introdotte nel territorio doganale o asportate da esso devono essere imposte conformemente alla tariffa generale degli allegati 1 e 2.4
2    Sono salve le deroghe previste in trattati, in disposizioni speciali di leggi o in ordinanze emanate dal Consiglio federale in virtù della presente legge.
LTD).

4.2 Il regime doganale, è fondato sul principio dell'autodichiarazione. In virtù di detto principio, la persona soggetta all'obbligo di dichiarazione (cfr. art. 26
SR 631.0 Legge del 18 marzo 2005 sulle dogane (LD)
LD Art. 26 Persone soggette all'obbligo di dichiarazione - Sono soggette all'obbligo di dichiarazione:
a  le persone soggette all'obbligo di presentare la merce in dogana;
b  le persone incaricate di allestire la dichiarazione doganale;
c  ...
d  le persone che modificano l'impiego previsto di una merce.
LD) deve presentare le merci in dogana e dichiararla somma-riamente, presentando altresì i documenti di scorta (cfr. art. 25 cpv. 1
SR 631.0 Legge del 18 marzo 2005 sulle dogane (LD)
LD Art. 25 Dichiarazione - 1 Entro il termine fissato dall'UDSC, la persona soggetta all'obbligo di dichiarazione deve dichiarare per l'imposizione le merci presentate in dogana e dichiarate sommariamente e presentare i documenti di scorta.
1    Entro il termine fissato dall'UDSC, la persona soggetta all'obbligo di dichiarazione deve dichiarare per l'imposizione le merci presentate in dogana e dichiarate sommariamente e presentare i documenti di scorta.
2    Nella dichiarazione doganale occorre precisare la destinazione doganale delle merci.
3    Nell'interesse della vigilanza doganale, l'UDSC può prevedere che le merci siano dichiarate all'ufficio doganale prima di essere introdotte nel territorio doganale o asportate da esso.
4    Prima di consegnare la dichiarazione doganale la persona soggetta all'obbligo di dichiarazione può esaminare o far esaminare a proprie spese e a proprio rischio le merci dichiarate sommariamente.
LD). Detto in altri termini, la legge doganale impone alle persone soggette all'obbligo della dichiarazione doganale di prendere tutte le disposizioni necessarie, secondo la legge e i regolamenti, per l'esecuzione del controllo doganale stesso e stabilire l'obbligo di pagare il dazio (cfr. sentenze del Tribunale amministrativo federale A-3798/2009 del 27 marzo 2012 consid. 5.1.2 e A-393/2009 del 14 aprile 2011 consid. 3.1). In virtù di detto principio, le persone soggette all'obbligo di dichiarazione hanno la piena responsabilità per la presentazione nonché la completa, corretta e tempestiva dichiarazione della merce. A loro vengono pertanto poste delle esigenze severe in rapporto al loro dovere di diligenza (cfr. sentenze del Tri-bunale amministrativo federale A-1946/2013 del 2 agosto 2013 consid. 2.3 con rinvii, A-53/2013 del 3 maggio 2013 consid. 2.3.1 con rinvii e A-2934/2011 del 28 novembre 2012 consid. 3.2.2 con rinvii).

4.3

4.3.1 Una volta accettata dall'UD, la dichiarazione doganale è vincolante per la persona soggetta all'obbligo di dichiarazione (cfr. art. 33 cpv. 1
SR 631.0 Legge del 18 marzo 2005 sulle dogane (LD)
LD Art. 33 Accettazione della dichiarazione doganale - 1 La dichiarazione doganale accettata dall'ufficio doganale è vincolante per la persona soggetta all'obbligo di dichiarazione.
1    La dichiarazione doganale accettata dall'ufficio doganale è vincolante per la persona soggetta all'obbligo di dichiarazione.
2    L'UDSC stabilisce la forma e il momento dell'accettazione.
LD) ed è di principio ne varietur ("unabänderlich"; cfr. sentenza del Tribunale amministrativo federale A-2934/2011 del 28 novembre 2012 consid. 3.2.5 con rinvii, Patrick Raedersdorf, in: Martin Kocher/Diego Clavadetscher [ed.], Stämpflis Handkommentar Zollgesetz [ZG], Berna 2009, n. 1 ad art. 34
SR 631.0 Legge del 18 marzo 2005 sulle dogane (LD)
LD Art. 34 Rettifica o ritiro della dichiarazione doganale - 1 La persona soggetta all'obbligo di dichiarazione può rettificare o ritirare la dichiarazione doganale accettata, fintanto che la merce è presentata in dogana e l'ufficio doganale:
1    La persona soggetta all'obbligo di dichiarazione può rettificare o ritirare la dichiarazione doganale accettata, fintanto che la merce è presentata in dogana e l'ufficio doganale:
a  non ha constatato l'inesattezza delle indicazioni contenute nella dichiarazione doganale o nei documenti di scorta; oppure
b  non ha ordinato la visita della merce.
2    Per la merce che non è più sotto la custodia dell'UDSC, il Consiglio federale può prevedere un breve termine per rettificare la dichiarazione doganale accettata.
3    Entro 30 giorni dal momento in cui la merce non è più sotto la custodia dell'UDSC, la persona soggetta all'obbligo di dichiarazione può presentare all'ufficio doganale una domanda di modifica dell'imposizione; essa deve presentare in pari tempo una dichiarazione doganale rettificata.
4    L'ufficio doganale accoglie la domanda se la persona soggetta all'obbligo di dichiarazione prova che:
a  la merce è stata erroneamente dichiarata per il regime doganale indicato nella dichiarazione doganale; oppure
b  le condizioni necessarie per la nuova imposizione richiesta erano già adempite al momento dell'accettazione della dichiarazione doganale e nel frattempo la merce non è stata modificata.
LD). Il carattere vincolante e irrevocabile della dichiarazione doganale costituisce uno dei pilastri su cui poggia il sistema doganale svizzero (cfr. sentenze del Tribunale amministrativo federale A-2934/2011 del 28 novembre 2012 consid. 3.2.5 con rinvii e A-6660/2011 del 29 maggio 2012 consid. 2.4 con rinvii). Giusta l'art. 33 cpv. 2
SR 631.0 Legge del 18 marzo 2005 sulle dogane (LD)
LD Art. 33 Accettazione della dichiarazione doganale - 1 La dichiarazione doganale accettata dall'ufficio doganale è vincolante per la persona soggetta all'obbligo di dichiarazione.
1    La dichiarazione doganale accettata dall'ufficio doganale è vincolante per la persona soggetta all'obbligo di dichiarazione.
2    L'UDSC stabilisce la forma e il momento dell'accettazione.
LD, l'Amministrazione delle dogane (di seguito: AFD) stabilisce la forma e il momento dell'accettazione (cfr. sentenza del Tribunale amministrativo federale A-1946/2013 del 2 agosto 2013 consid. 2.3).

4.3.2 La forma della dichiarazione doganale è regolata dall'art. 28
SR 631.0 Legge del 18 marzo 2005 sulle dogane (LD)
LD Art. 28 Forma della dichiarazione doganale - 1 La dichiarazione doganale è presentata:
1    La dichiarazione doganale è presentata:
a  elettronicamente;
b  per scritto;
c  verbalmente; oppure
d  in un'altra forma di manifestazione della volontà ammessa dall'UDSC.
2    L'UDSC può prescrivere la forma della dichiarazione; può segnatamente ordinare che si ricorra all'elaborazione elettronica dei dati, previo esame del sistema informatico utilizzato.
LD, nonché dall'Ordinanza del 4 aprile 2007 dell'AFD sulle dogane (OD-AFD, RS 631.013), la quale precisa le forme ammesse a seconda delle circostanze. Secondo l'art. 28 cpv. 1
SR 631.0 Legge del 18 marzo 2005 sulle dogane (LD)
LD Art. 28 Forma della dichiarazione doganale - 1 La dichiarazione doganale è presentata:
1    La dichiarazione doganale è presentata:
a  elettronicamente;
b  per scritto;
c  verbalmente; oppure
d  in un'altra forma di manifestazione della volontà ammessa dall'UDSC.
2    L'UDSC può prescrivere la forma della dichiarazione; può segnatamente ordinare che si ricorra all'elaborazione elettronica dei dati, previo esame del sistema informatico utilizzato.
LD la dichiarazione doganale può essere presentata elettronicamente, per scritto, verbalmente oppure in un'altra forma di manifestazione della volontà ammessa dall'AFD. Di principio, la dichiarazione doganale è tuttavia presentata elettronicamente, sempre che l'OD-AFD non preveda un'altra forma (cfr. art. 6 cpv. 1
SR 631.013 Ordinanza dell'UDSC del 4 aprile 2007 sulle dogane (OD-UDSC)
OD-UDSC Art. 6 Principio - (art. 28 cpv. 2 LD)
1    La dichiarazione doganale è presentata elettronicamente, sempre che la presente ordinanza non preveda un'altra forma.
2    La dichiarazione doganale elettronica è effettuata:
a  nel sistema «e-dec» o «NCTS» (sezione 2);
b  nell'applicazione Internet «e-dec web» (sezione 3); oppure
c  mediante un terminale di dichiarazione (sezione 3a).
OD-AFD).

La dichiarazione doganale è considerata accettata se ha superato con successo l'esame sommario da parte del sistema "e-dec" o "NCTS", ovvero il programma della dogana che effettua il cosiddetto "controllo della plausibilità" dei dati ivi riportati. Il sistema aggiunge alla dichiarazione doganale elettronica la data e l'ora di accettazione (cfr. art. 16
SR 631.013 Ordinanza dell'UDSC del 4 aprile 2007 sulle dogane (OD-UDSC)
OD-UDSC Art. 16 Accettazione della dichiarazione doganale - (art. 33 cpv. 2 LD)
OD-AFD). Dopo l'accettazione della dichiarazione doganale, il sistema "e-dec" procede a una selezione sulla base di un'analisi dei rischi (art. 17 cpv. 1
SR 631.013 Ordinanza dell'UDSC del 4 aprile 2007 sulle dogane (OD-UDSC)
OD-UDSC Art. 17 - (art. 35 e 40 LD)28
1    Dopo l'accettazione della dichiarazione doganale, il sistema «e-dec» procede a una selezione sulla base di un'analisi dei rischi.29
2    Se il risultato della selezione è «bloccato», la persona soggetta all'obbligo di dichiarazione deve presentare all'ufficio doganale una copia della dichiarazione doganale e i documenti di scorta necessari. Le merci possono essere sgomberate solamente se sono state liberate dall'ufficio doganale.
3    Se il risultato della selezione è «libero con», la persona soggetta all'obbligo di dichiarazione deve presentare all'ufficio doganale una copia della dichiarazione doganale e i documenti di scorta necessari. Le merci sono considerate liberate.
4    Se il risultato della selezione è «libero senza» o «libero senza / con DNND», la persona soggetta all'obbligo di dichiarazione deve presentare all'ufficio doganale gli eventuali documenti di transito e autorizzazioni nonché gli eventuali certificati o conferme necessari per l'esecuzione dei disposti federali di natura non doganale. Per l'UDSC le merci sono considerate liberate.30
5    Se le merci soggiacciono a disposti federali di natura non doganale, indipendentemente dal risultato della selezione la persona soggetta all'obbligo di dichiarazione deve:
a  consegnare le merci agli organi di controllo competenti; oppure
b  provare che le esigenze basate sui disposti federali di natura non doganale sono adempiute.32
OD-AFD). I tre possibili risultati della selezione sono (i) "bloccato", (ii) "libero con" nonché (iii) "libero senza" o "libero senza / con DNND". Se il risultato della selezione è "bloccato", la persona soggetta all'obbligo di dichiarazione deve presentare all'ufficio doganale una copia della dichiarazione doganale e i documenti di scorta necessari. Le merci possono essere sgomberate solamente se sono state liberate dall'ufficio doganale (art. 17 cpv. 2
SR 631.013 Ordinanza dell'UDSC del 4 aprile 2007 sulle dogane (OD-UDSC)
OD-UDSC Art. 17 - (art. 35 e 40 LD)28
1    Dopo l'accettazione della dichiarazione doganale, il sistema «e-dec» procede a una selezione sulla base di un'analisi dei rischi.29
2    Se il risultato della selezione è «bloccato», la persona soggetta all'obbligo di dichiarazione deve presentare all'ufficio doganale una copia della dichiarazione doganale e i documenti di scorta necessari. Le merci possono essere sgomberate solamente se sono state liberate dall'ufficio doganale.
3    Se il risultato della selezione è «libero con», la persona soggetta all'obbligo di dichiarazione deve presentare all'ufficio doganale una copia della dichiarazione doganale e i documenti di scorta necessari. Le merci sono considerate liberate.
4    Se il risultato della selezione è «libero senza» o «libero senza / con DNND», la persona soggetta all'obbligo di dichiarazione deve presentare all'ufficio doganale gli eventuali documenti di transito e autorizzazioni nonché gli eventuali certificati o conferme necessari per l'esecuzione dei disposti federali di natura non doganale. Per l'UDSC le merci sono considerate liberate.30
5    Se le merci soggiacciono a disposti federali di natura non doganale, indipendentemente dal risultato della selezione la persona soggetta all'obbligo di dichiarazione deve:
a  consegnare le merci agli organi di controllo competenti; oppure
b  provare che le esigenze basate sui disposti federali di natura non doganale sono adempiute.32
OD-AFD) Se il risultato della selezione è "libero con", la persona soggetta all'obbligo di dichiarazione deve presentare all'ufficio doganale una copia della dichiarazione doganale e i documenti di scorta necessari. Le merci sono considerate liberate (art. 17 cpv. 3
SR 631.013 Ordinanza dell'UDSC del 4 aprile 2007 sulle dogane (OD-UDSC)
OD-UDSC Art. 17 - (art. 35 e 40 LD)28
1    Dopo l'accettazione della dichiarazione doganale, il sistema «e-dec» procede a una selezione sulla base di un'analisi dei rischi.29
2    Se il risultato della selezione è «bloccato», la persona soggetta all'obbligo di dichiarazione deve presentare all'ufficio doganale una copia della dichiarazione doganale e i documenti di scorta necessari. Le merci possono essere sgomberate solamente se sono state liberate dall'ufficio doganale.
3    Se il risultato della selezione è «libero con», la persona soggetta all'obbligo di dichiarazione deve presentare all'ufficio doganale una copia della dichiarazione doganale e i documenti di scorta necessari. Le merci sono considerate liberate.
4    Se il risultato della selezione è «libero senza» o «libero senza / con DNND», la persona soggetta all'obbligo di dichiarazione deve presentare all'ufficio doganale gli eventuali documenti di transito e autorizzazioni nonché gli eventuali certificati o conferme necessari per l'esecuzione dei disposti federali di natura non doganale. Per l'UDSC le merci sono considerate liberate.30
5    Se le merci soggiacciono a disposti federali di natura non doganale, indipendentemente dal risultato della selezione la persona soggetta all'obbligo di dichiarazione deve:
a  consegnare le merci agli organi di controllo competenti; oppure
b  provare che le esigenze basate sui disposti federali di natura non doganale sono adempiute.32
OD-AFD). Se il risultato della selezione è "libero senza" o "libero senza / con DNND", la persona soggetta all'obbligo di dichiarazione deve presentare all'ufficio doganale gli eventuali documenti di transito e autorizzazioni nonché gli eventuali certificati o conferme necessari per l'esecuzione dei disposti federali di natura non doganale. Per l'AFD le merci sono considerate liberate (art. 17 cpv. 4
SR 631.013 Ordinanza dell'UDSC del 4 aprile 2007 sulle dogane (OD-UDSC)
OD-UDSC Art. 17 - (art. 35 e 40 LD)28
1    Dopo l'accettazione della dichiarazione doganale, il sistema «e-dec» procede a una selezione sulla base di un'analisi dei rischi.29
2    Se il risultato della selezione è «bloccato», la persona soggetta all'obbligo di dichiarazione deve presentare all'ufficio doganale una copia della dichiarazione doganale e i documenti di scorta necessari. Le merci possono essere sgomberate solamente se sono state liberate dall'ufficio doganale.
3    Se il risultato della selezione è «libero con», la persona soggetta all'obbligo di dichiarazione deve presentare all'ufficio doganale una copia della dichiarazione doganale e i documenti di scorta necessari. Le merci sono considerate liberate.
4    Se il risultato della selezione è «libero senza» o «libero senza / con DNND», la persona soggetta all'obbligo di dichiarazione deve presentare all'ufficio doganale gli eventuali documenti di transito e autorizzazioni nonché gli eventuali certificati o conferme necessari per l'esecuzione dei disposti federali di natura non doganale. Per l'UDSC le merci sono considerate liberate.30
5    Se le merci soggiacciono a disposti federali di natura non doganale, indipendentemente dal risultato della selezione la persona soggetta all'obbligo di dichiarazione deve:
a  consegnare le merci agli organi di controllo competenti; oppure
b  provare che le esigenze basate sui disposti federali di natura non doganale sono adempiute.32
OD-AFD).

4.3.3 Per quanto concerne il controllo da parte delle autorità doganali della dichiarazione doganale, nonché delle merci ivi dichiarate, è doveroso precisare che le stesse non devono procedere sistematicamente ad un esame approfondito. Dal punto di vista formale, l'art. 32 cpv. 1
SR 631.0 Legge del 18 marzo 2005 sulle dogane (LD)
LD Art. 32 Esame sommario - 1 L'ufficio doganale può esaminare in modo approfondito o saltuario se la dichiarazione doganale è formalmente corretta e completa e se è corredata dei documenti di scorta richiesti.
1    L'ufficio doganale può esaminare in modo approfondito o saltuario se la dichiarazione doganale è formalmente corretta e completa e se è corredata dei documenti di scorta richiesti.
2    Se tale non è il caso, esso restituisce la dichiarazione doganale affinché sia rettificata o completata. Se accerta errori manifesti, li rettifica d'intesa con la persona soggetta all'obbligo di dichiarazione.
3    Se l'ufficio doganale non ha accertato una lacuna esistente e non ha restituito la dichiarazione doganale, la persona soggetta all'obbligo di dichiarazione non può dedurne alcun diritto.
4    L'ufficio doganale restituisce le merci che non devono essere introdotte, importate, esportate o fatte transitare nel territorio doganale, ma che sono dichiarate regolarmente per l'imposizione doganale, sempre che non debbano essere distrutte.
LD sancisce che l'UD può esaminare, in modo approfondito o saltuario se la dichiarazione doganale è formalmente corretta e completa e se è corredata dei documenti di scorta richiesti, ma non è obbligato a farlo. Per quanto concerne il controllo materiale della merce, ordinare una visita è poi una questione discrezionale (cfr. Messaggio del Consiglio federale concernente una nuova legge sulle dogane del 15 dicembre 2003 [di seguito: Mes-saggio LD], in: FF 2004 485, pag. 537; Remo Arpagaus, Zollrecht unter Einschluss der völkerrechtlichen Grundlagen im Rahmen der WTO, der WCO, der UNECE, der EFTA und der Abkommen mit EU in: Heinrich Koller/Georg Müller/Thierry Tanquerel/Ulrich Zimmerli [ed.], Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR] XII, 2. ed., Basilea 2007, n. 706). In effetti, secondo il principio dell'autodichiarazione, di regola l'UD procede a un "controllo della plausibilità" dei dati inseriti dal dichiarante nella dichiarazione doganale, con i documenti di scorta e la merce in questione. Orbene, in assenza di errori o difetti apparenti, l'UD accetta la dichiarazione doganale e libera la merce tassata secondo quanto indicato in detta dichiarazione (cfr. sentenza del Tribunale amministrativo federale A-2934/2011 del 28 novembre 2012 consid. 3.2.4).

4.3.4 Ciò stabilito, va nondimeno precisato che, durante la procedura d'imposizione, l'UD può in ogni tempo controllare la dichiarazione doganale accettata e i documenti che l'accompagnano. A tal fine esso può esigere dei documenti supplementari dalla persona soggetta all'obbligo di dichiarazione (cfr. art. 35
SR 631.0 Legge del 18 marzo 2005 sulle dogane (LD)
LD Art. 35 Controllo della dichiarazione doganale accettata - 1 Durante la procedura d'imposizione, l'ufficio doganale può controllare in ogni momento la dichiarazione doganale accettata e i documenti di scorta.
1    Durante la procedura d'imposizione, l'ufficio doganale può controllare in ogni momento la dichiarazione doganale accettata e i documenti di scorta.
2    Esso può esigere documenti supplementari dalla persona soggetta all'obbligo di dichiarazione.
LD; Arpagaus, op. cit., n. 706; sentenze del Tribunale amministrativo federale A-2934/2011 del 28 novembre 2012 consid. 3.2.7 e A-3994/2009 del 19 maggio 2011 consid. 3.4 con rinvii).

4.4 Per quanto concerne le importazioni, l'art. 53
SR 641.20 Legge federale del 12 giugno 2009 concernente l'imposta sul valore aggiunto (Legge sull'IVA, LIVA) - Legge sull'IVA
LIVA Art. 53 Importazioni esenti da imposta - 1 È esente da imposta l'importazione di:
1    È esente da imposta l'importazione di:
a  beni in piccole quantità, di valore minimo o il cui ammontare d'imposta è irrilevante; il DFF emana disposizioni più dettagliate;
b  organi umani da parte di istituzioni riconosciute a livello medico e da ospedali, nonché sangue umano intero da parte di titolari dell'apposita licenza;
c  opere d'arte create personalmente da pittori e scultori e importate sul territorio svizzero dagli stessi o su loro ordine, fatto salvo l'articolo 54 capoverso 1 lettera c;
d  beni ammessi in franchigia doganale in virtù dell'articolo 8 capoverso 2 lettere b-d, g nonché i-l LD108;
e  beni secondo l'articolo 23 capoverso 2 numero 8 importati da un'impresa di trasporto aereo ai sensi dell'articolo 23 capoverso 2 numero 8 nell'ambito di una fornitura o introdotti sul territorio svizzero da una tale impresa, purché la stessa abbia acquistato i beni nell'ambito di una fornitura prima dell'importazione e li utilizzi dopo l'importazione per proprie attività imprenditoriali che danno diritto alla deduzione dell'imposta precedente (art. 28);
f  beni sottoposti al regime d'esportazione (art. 61 LD) e rispediti intatti al mittente sul territorio svizzero, purché non siano stati esentati dall'imposta per effetto dell'esportazione; se l'imposta è rilevante, l'esenzione avviene per via di restituzione; le disposizioni dell'articolo 59 sono applicabili per analogia;
g  energia elettrica in condotte, gas mediante la rete di distribuzione del gas naturale e teleriscaldamento;
h  beni dichiarati esenti da imposta in trattati internazionali;
i  beni importati sul territorio svizzero in ammissione temporanea secondo gli articoli 9 e 58 LD o per il perfezionamento attivo secondo gli articoli 12 e 59 LD nel regime con diritto alla restituzione, fatto salvo l'articolo 54 capoverso 1 lettera d;
j  beni importati temporaneamente sul territorio svizzero da una persona registrata quale contribuente sul territorio svizzero per perfezionamento a cottimo nell'ambito di un contratto d'appalto e sottoposti al regime del perfezionamento attivo con obbligo di pagamento condizionato (regime di non riscossione; art. 12 e 59 LD);
k  beni esportati dal territorio svizzero in ammissione temporanea secondo gli articoli 9 e 58 LD o per perfezionamento passivo a cottimo nell'ambito di un contratto d'appalto secondo gli articoli 13 e 60 LD e rispediti al mittente in territorio svizzero, fatto salvo l'articolo 54 capoverso 1 lettera e;
l  beni trasferiti all'estero secondo il regime d'esportazione (art. 61 LD) per perfezionamento a cottimo nell'ambito di un contratto d'appalto e rispediti al mittente in territorio svizzero, fatto salvo l'articolo 54 capoverso 1 lettera f.
2    Il Consiglio federale può esentare dall'imposta sull'importazione i beni che ha dichiarato esenti da dazio conformemente all'articolo 8 capoverso 2 lettera a LD.
LIVA enumera i casi di esenzione dall'IVA delle merci che varcano il confine.

4.4.1 Le esenzioni dell'art. 53
SR 641.20 Legge federale del 12 giugno 2009 concernente l'imposta sul valore aggiunto (Legge sull'IVA, LIVA) - Legge sull'IVA
LIVA Art. 53 Importazioni esenti da imposta - 1 È esente da imposta l'importazione di:
1    È esente da imposta l'importazione di:
a  beni in piccole quantità, di valore minimo o il cui ammontare d'imposta è irrilevante; il DFF emana disposizioni più dettagliate;
b  organi umani da parte di istituzioni riconosciute a livello medico e da ospedali, nonché sangue umano intero da parte di titolari dell'apposita licenza;
c  opere d'arte create personalmente da pittori e scultori e importate sul territorio svizzero dagli stessi o su loro ordine, fatto salvo l'articolo 54 capoverso 1 lettera c;
d  beni ammessi in franchigia doganale in virtù dell'articolo 8 capoverso 2 lettere b-d, g nonché i-l LD108;
e  beni secondo l'articolo 23 capoverso 2 numero 8 importati da un'impresa di trasporto aereo ai sensi dell'articolo 23 capoverso 2 numero 8 nell'ambito di una fornitura o introdotti sul territorio svizzero da una tale impresa, purché la stessa abbia acquistato i beni nell'ambito di una fornitura prima dell'importazione e li utilizzi dopo l'importazione per proprie attività imprenditoriali che danno diritto alla deduzione dell'imposta precedente (art. 28);
f  beni sottoposti al regime d'esportazione (art. 61 LD) e rispediti intatti al mittente sul territorio svizzero, purché non siano stati esentati dall'imposta per effetto dell'esportazione; se l'imposta è rilevante, l'esenzione avviene per via di restituzione; le disposizioni dell'articolo 59 sono applicabili per analogia;
g  energia elettrica in condotte, gas mediante la rete di distribuzione del gas naturale e teleriscaldamento;
h  beni dichiarati esenti da imposta in trattati internazionali;
i  beni importati sul territorio svizzero in ammissione temporanea secondo gli articoli 9 e 58 LD o per il perfezionamento attivo secondo gli articoli 12 e 59 LD nel regime con diritto alla restituzione, fatto salvo l'articolo 54 capoverso 1 lettera d;
j  beni importati temporaneamente sul territorio svizzero da una persona registrata quale contribuente sul territorio svizzero per perfezionamento a cottimo nell'ambito di un contratto d'appalto e sottoposti al regime del perfezionamento attivo con obbligo di pagamento condizionato (regime di non riscossione; art. 12 e 59 LD);
k  beni esportati dal territorio svizzero in ammissione temporanea secondo gli articoli 9 e 58 LD o per perfezionamento passivo a cottimo nell'ambito di un contratto d'appalto secondo gli articoli 13 e 60 LD e rispediti al mittente in territorio svizzero, fatto salvo l'articolo 54 capoverso 1 lettera e;
l  beni trasferiti all'estero secondo il regime d'esportazione (art. 61 LD) per perfezionamento a cottimo nell'ambito di un contratto d'appalto e rispediti al mittente in territorio svizzero, fatto salvo l'articolo 54 capoverso 1 lettera f.
2    Il Consiglio federale può esentare dall'imposta sull'importazione i beni che ha dichiarato esenti da dazio conformemente all'articolo 8 capoverso 2 lettera a LD.
LIVA corrispondono a quelle già previste dall'art. 74 cifra 2 della Legge federale del 2 settembre 1999 sull'imposta sul valore aggiunto (vLIVA, RU 2000 1300) nella versione in vigore a partire dal 1° maggio 2007 (RU 2007 1411, pag. 1457). Secondo la prassi vigente sotto l'egida della predetta norma, l'enumerazione delle esenzioni all'importazione indicata nella legge è da considerarsi esaustiva. L'esenzione all'importazione è infatti un'eccezione alla regola generale dell'imposizione. Queste eccezioni non devono essere ammesse con facilità, di modo che le esenzioni vanno applicate in maniera restrittiva (cfr. sentenza del Tribunale federale 2A.372/2006 del 21 gennaio 2008 consid. 3 con rinvii; sentenza del Tribunale amministrativo federale A-6436/2011 del 18 settembre 2013 consid. 3.2.3 con rinvii; Pascal Mollard/Xavier Oberson/Anne Tissot Benedetto, Traité TVA, Basilea 2009, pag. 260 n. 336 e pag. 407 n. 736 seg. con rinvii; Nicolas Schaller/Yves Sudan/Pierre Scheuner/Pascal Huguenot, TVA annotée: Jurisprudence, loi fédérale régissant la taxe sur la valeur ajoutée [LTVA] annotée, Ginevra/Zurigo/Basilea 2005, pag. 317). Tale prassi può essere senz'altro applicata, mutatis mutandis, all'art. 53
SR 641.20 Legge federale del 12 giugno 2009 concernente l'imposta sul valore aggiunto (Legge sull'IVA, LIVA) - Legge sull'IVA
LIVA Art. 53 Importazioni esenti da imposta - 1 È esente da imposta l'importazione di:
1    È esente da imposta l'importazione di:
a  beni in piccole quantità, di valore minimo o il cui ammontare d'imposta è irrilevante; il DFF emana disposizioni più dettagliate;
b  organi umani da parte di istituzioni riconosciute a livello medico e da ospedali, nonché sangue umano intero da parte di titolari dell'apposita licenza;
c  opere d'arte create personalmente da pittori e scultori e importate sul territorio svizzero dagli stessi o su loro ordine, fatto salvo l'articolo 54 capoverso 1 lettera c;
d  beni ammessi in franchigia doganale in virtù dell'articolo 8 capoverso 2 lettere b-d, g nonché i-l LD108;
e  beni secondo l'articolo 23 capoverso 2 numero 8 importati da un'impresa di trasporto aereo ai sensi dell'articolo 23 capoverso 2 numero 8 nell'ambito di una fornitura o introdotti sul territorio svizzero da una tale impresa, purché la stessa abbia acquistato i beni nell'ambito di una fornitura prima dell'importazione e li utilizzi dopo l'importazione per proprie attività imprenditoriali che danno diritto alla deduzione dell'imposta precedente (art. 28);
f  beni sottoposti al regime d'esportazione (art. 61 LD) e rispediti intatti al mittente sul territorio svizzero, purché non siano stati esentati dall'imposta per effetto dell'esportazione; se l'imposta è rilevante, l'esenzione avviene per via di restituzione; le disposizioni dell'articolo 59 sono applicabili per analogia;
g  energia elettrica in condotte, gas mediante la rete di distribuzione del gas naturale e teleriscaldamento;
h  beni dichiarati esenti da imposta in trattati internazionali;
i  beni importati sul territorio svizzero in ammissione temporanea secondo gli articoli 9 e 58 LD o per il perfezionamento attivo secondo gli articoli 12 e 59 LD nel regime con diritto alla restituzione, fatto salvo l'articolo 54 capoverso 1 lettera d;
j  beni importati temporaneamente sul territorio svizzero da una persona registrata quale contribuente sul territorio svizzero per perfezionamento a cottimo nell'ambito di un contratto d'appalto e sottoposti al regime del perfezionamento attivo con obbligo di pagamento condizionato (regime di non riscossione; art. 12 e 59 LD);
k  beni esportati dal territorio svizzero in ammissione temporanea secondo gli articoli 9 e 58 LD o per perfezionamento passivo a cottimo nell'ambito di un contratto d'appalto secondo gli articoli 13 e 60 LD e rispediti al mittente in territorio svizzero, fatto salvo l'articolo 54 capoverso 1 lettera e;
l  beni trasferiti all'estero secondo il regime d'esportazione (art. 61 LD) per perfezionamento a cottimo nell'ambito di un contratto d'appalto e rispediti al mittente in territorio svizzero, fatto salvo l'articolo 54 capoverso 1 lettera f.
2    Il Consiglio federale può esentare dall'imposta sull'importazione i beni che ha dichiarato esenti da dazio conformemente all'articolo 8 capoverso 2 lettera a LD.
LIVA, detta disposizione avendo di fatto ripreso quanto indicato nell'art. 74
SR 641.20 Legge federale del 12 giugno 2009 concernente l'imposta sul valore aggiunto (Legge sull'IVA, LIVA) - Legge sull'IVA
LIVA Art. 74 Segreto - 1 Chiunque è incaricato dell'esecuzione della presente legge o è chiamato a prestarvi concorso è tenuto a mantenere il segreto nei confronti di altre autorità e di persone private su quanto apprende nell'esercizio delle sue funzioni e a negare la consultazione di atti ufficiali.
1    Chiunque è incaricato dell'esecuzione della presente legge o è chiamato a prestarvi concorso è tenuto a mantenere il segreto nei confronti di altre autorità e di persone private su quanto apprende nell'esercizio delle sue funzioni e a negare la consultazione di atti ufficiali.
2    L'obbligo del segreto non è dato:
a  in caso di assistenza amministrativa conformemente all'articolo 75 e di obbligo di denunciare gli atti punibili;
b  nei confronti di organi giudiziari o amministrativi, se l'autorità incaricata dell'esecuzione della presente legge è stata autorizzata dal DFF a rilasciare informazioni;
c  in casi specifici, nei confronti delle autorità incaricate della procedura d'esecuzione e di fallimento o in caso di denuncia di reati in materia di esecuzione e fallimento a danno dell'AFC;
d  per le seguenti informazioni contenute nel registro dei contribuenti: numero con cui la persona è iscritta, indirizzo e attività economica, nonché inizio e fine dell'assoggettamento.
cifra 2 vLIVA precisando i casi d'esenzione.

4.4.2 L'esenzione all'importazione di cui all'art. 53
SR 641.20 Legge federale del 12 giugno 2009 concernente l'imposta sul valore aggiunto (Legge sull'IVA, LIVA) - Legge sull'IVA
LIVA Art. 53 Importazioni esenti da imposta - 1 È esente da imposta l'importazione di:
1    È esente da imposta l'importazione di:
a  beni in piccole quantità, di valore minimo o il cui ammontare d'imposta è irrilevante; il DFF emana disposizioni più dettagliate;
b  organi umani da parte di istituzioni riconosciute a livello medico e da ospedali, nonché sangue umano intero da parte di titolari dell'apposita licenza;
c  opere d'arte create personalmente da pittori e scultori e importate sul territorio svizzero dagli stessi o su loro ordine, fatto salvo l'articolo 54 capoverso 1 lettera c;
d  beni ammessi in franchigia doganale in virtù dell'articolo 8 capoverso 2 lettere b-d, g nonché i-l LD108;
e  beni secondo l'articolo 23 capoverso 2 numero 8 importati da un'impresa di trasporto aereo ai sensi dell'articolo 23 capoverso 2 numero 8 nell'ambito di una fornitura o introdotti sul territorio svizzero da una tale impresa, purché la stessa abbia acquistato i beni nell'ambito di una fornitura prima dell'importazione e li utilizzi dopo l'importazione per proprie attività imprenditoriali che danno diritto alla deduzione dell'imposta precedente (art. 28);
f  beni sottoposti al regime d'esportazione (art. 61 LD) e rispediti intatti al mittente sul territorio svizzero, purché non siano stati esentati dall'imposta per effetto dell'esportazione; se l'imposta è rilevante, l'esenzione avviene per via di restituzione; le disposizioni dell'articolo 59 sono applicabili per analogia;
g  energia elettrica in condotte, gas mediante la rete di distribuzione del gas naturale e teleriscaldamento;
h  beni dichiarati esenti da imposta in trattati internazionali;
i  beni importati sul territorio svizzero in ammissione temporanea secondo gli articoli 9 e 58 LD o per il perfezionamento attivo secondo gli articoli 12 e 59 LD nel regime con diritto alla restituzione, fatto salvo l'articolo 54 capoverso 1 lettera d;
j  beni importati temporaneamente sul territorio svizzero da una persona registrata quale contribuente sul territorio svizzero per perfezionamento a cottimo nell'ambito di un contratto d'appalto e sottoposti al regime del perfezionamento attivo con obbligo di pagamento condizionato (regime di non riscossione; art. 12 e 59 LD);
k  beni esportati dal territorio svizzero in ammissione temporanea secondo gli articoli 9 e 58 LD o per perfezionamento passivo a cottimo nell'ambito di un contratto d'appalto secondo gli articoli 13 e 60 LD e rispediti al mittente in territorio svizzero, fatto salvo l'articolo 54 capoverso 1 lettera e;
l  beni trasferiti all'estero secondo il regime d'esportazione (art. 61 LD) per perfezionamento a cottimo nell'ambito di un contratto d'appalto e rispediti al mittente in territorio svizzero, fatto salvo l'articolo 54 capoverso 1 lettera f.
2    Il Consiglio federale può esentare dall'imposta sull'importazione i beni che ha dichiarato esenti da dazio conformemente all'articolo 8 capoverso 2 lettera a LD.
LIVA va ben distinta dai casi di esenzione in senso improprio di cui all'art. 21
SR 641.20 Legge federale del 12 giugno 2009 concernente l'imposta sul valore aggiunto (Legge sull'IVA, LIVA) - Legge sull'IVA
LIVA Art. 21 Prestazioni escluse dall'imposta - 1 Una prestazione esclusa dall'imposta non è imponibile se non si è optato per la sua imposizione secondo l'articolo 22.
1    Una prestazione esclusa dall'imposta non è imponibile se non si è optato per la sua imposizione secondo l'articolo 22.
2    Sono esclusi dall'imposta:
1  il trasporto di beni che sottostanno ai servizi riservati secondo l'articolo 3 della legge del 30 aprile 199727 sulle poste;
10  le prestazioni strettamente vincolate al promovimento della cultura e della formazione dei giovani fornite da istituzioni di utilità pubblica nell'ambito di scambi di giovani; sono giovani ai sensi di questa disposizione tutte le persone sino al compimento dei 25 anni di età;
11  le seguenti prestazioni nell'ambito dell'educazione e della formazione:30
11a  le prestazioni nell'ambito dell'educazione dell'infanzia e della gioventù, dell'insegnamento, della formazione, del perfezionamento e della riqualificazione professionale, compreso l'insegnamento impartito da insegnanti privati e scuole private,
11b  i corsi, le conferenze e le altre manifestazioni di natura scientifica o istruttiva; l'attività di conferenziere non sottostà all'imposta, indipendentemente dal fatto che l'onorario sia versato al conferenziere o al suo datore di lavoro,
11c  gli esami nell'ambito della formazione,
11d  le prestazioni di servizi di natura organizzativa (comprese le relative prestazioni accessorie) in favore di un'istituzione le cui prestazioni sono escluse dall'imposta in virtù delle lettere a-c, sempre che siano fornite da membri dell'istituzione,
11e  le prestazioni di servizi di natura organizzativa (comprese le relative prestazioni accessorie) in favore di servizi della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni che forniscono, gratuitamente o a pagamento, prestazioni escluse dall'imposta in virtù delle lettere a-c;
12  la messa a disposizione di personale da parte di istituzioni religiose o filosofiche senza scopo lucrativo, per la cura dei malati, l'aiuto e la sicurezza sociali, l'assistenza all'infanzia e alla gioventù, l'educazione e l'istruzione, nonché per il culto, la beneficenza e scopi di utilità pubblica;
13  le prestazioni fornite ai propri membri, contro pagamento di contributi stabiliti in conformità degli statuti, da parte di istituzioni senza scopo lucrativo che perseguono obiettivi di natura politica, sindacale, economica, religiosa, patriottica, filosofica, filantropica, ecologica, sportiva, culturale o civica;
14  le prestazioni di servizi culturali rese direttamente al pubblico o, se non rese direttamente, da quest'ultimo fruibili direttamente nei seguenti settori:31
14a  rappresentazioni teatrali, musicali e coreografiche, nonché proiezioni cinematografiche,
14b  spettacoli di attori, musicisti, ballerini e altri artisti esecutori, prestazioni di persone che partecipano sul piano artistico a tali spettacoli, nonché prestazioni di baracconisti, compresi i giochi d'abilità che essi propongono,32
14c  visite di musei, gallerie, monumenti, luoghi storici, nonché di giardini botanici e zoologici,
14d  prestazioni di servizi da parte di biblioteche, archivi e altri centri di documentazione, segnatamente la consultazione di testi, registrazioni di suoni e di immagini nei loro locali; sono tuttavia imponibili le forniture di beni (compresa la messa a disposizione) di simili istituzioni;
15  le controprestazioni richieste in caso di manifestazioni sportive, compresi i diritti di partecipazione a dette manifestazioni (p. es. la tassa di iscrizione) e le prestazioni accessorie;
16  le prestazioni di servizi culturali e la fornitura di opere d'arte di natura culturale da parte degli autori, come scrittori, compositori, cineasti, pittori e scultori, nonché le prestazioni di servizi degli editori e delle società di riscossione per la diffusione di queste opere; questa disposizione si applica anche alle opere di seconda mano di cui all'articolo 3 della legge del 9 ottobre 199234 sul diritto d'autore che sono di natura culturale;
17  le prestazioni in caso di manifestazioni come vendite di beneficenza, mercatini dell'usato e tombole effettuate da istituzioni che svolgono attività escluse dall'imposta nel settore dello sport e della cultura senza scopo lucrativo, nei settori della cura ai malati, dell'aiuto e della sicurezza sociali, dell'assistenza all'infanzia e alla gioventù, da organizzazioni di utilità pubblica di cure ai malati e di aiuto a domicilio (Spitex) e da case per anziani, case di riposo e case di cura, purché tali manifestazioni siano intese a procurare un aiuto finanziario a dette istituzioni e siano effettuate a loro esclusivo profitto; le prestazioni eseguite a loro esclusivo profitto in negozi di seconda mano da istituzioni di aiuto e sicurezza sociali;
18  nel settore assicurativo:
18a  le prestazioni di assicurazione e di riassicurazione,
18b  le prestazioni delle assicurazioni sociali,
18c  le seguenti prestazioni nell'ambito delle assicurazioni sociali e della prevenzione:
18d  le prestazioni relative all'attività di agente o di intermediario d'assicurazione;
19  le seguenti operazioni nel settore del mercato monetario e dei capitali:
19a  la concessione e la mediazione di crediti, nonché la gestione di crediti da parte di chi li ha concessi,
19b  la mediazione e l'assunzione di impegni, fideiussioni e altre cauzioni e garanzie, nonché la gestione di garanzie di crediti da parte di chi li ha concessi,
19c  le operazioni, compresa la mediazione, relative al deposito di fondi, ai conti correnti, ai pagamenti, alle girate, ai crediti pecuniari, agli assegni e ad altri effetti commerciali; è invece imponibile il ricupero di crediti su ordine del creditore (operazioni d'incasso),
19d  le operazioni, compresa la mediazione, relative ai mezzi legali di pagamento (valute svizzere ed estere quali divise, banconote e monete); sono invece imponibili i pezzi da collezione (banconote e monete) che normalmente non vengono utilizzati come mezzo legale di pagamento,
19e  le operazioni (operazioni in contanti e operazioni a termine), compresa la mediazione, relative a cartevalori, diritti-valore e derivati, nonché a quote di società e di altre associazioni; sono invece imponibili la custodia e la gestione di cartevalori, diritti-valore e derivati nonché di quote (depositi ecc.), compresi i collocamenti fiduciari,
19f  l'offerta di quote a investimenti collettivi di capitale ai sensi della legge del 23 giugno 200638 sugli investimenti collettivi (LICol) e la gestione di investimenti collettivi di capitale ai sensi della LICol da parte di persone che li gestiscono o li custodiscono, nonché da parte delle direzioni dei fondi, delle banche depositarie e dei loro mandatari; si considerano mandatari tutte le persone fisiche o giuridiche alle quali gli investimenti collettivi di capitale possono delegare compiti conformemente alla LICol o alla legge del 15 giugno 201839 sugli istituti finanziari; l'offerta di quote e la gestione delle società di investimento a capitale fisso ai sensi dell'articolo 110 LICol sono disciplinate dalla lettera e;
2  le cure ospedaliere e le cure mediche in ospedali nell'ambito della medicina umana, comprese le prestazioni a esse strettamente connesse, fornite da ospedali come pure da centri medici e diagnostici; la fornitura di protesi e di apparecchi ortopedici fabbricati in proprio o acquistati è considerata fornitura imponibile;
20  il trasferimento e la costituzione di diritti reali su fondi, nonché le prestazioni effettuate da comunioni di comproprietari di proprietà per piani ai propri membri, nella misura in cui tali prestazioni consistano nella messa a disposizione per l'uso della proprietà comune, nella sua manutenzione, nelle sue riparazioni e in qualsiasi altro atto di gestione, come pure nella fornitura di calore e di beni simili;
21  la messa a disposizione per l'uso o il godimento di fondi e parti di fondi; sono invece imponibili:
21a  la locazione d'appartamenti e camere per l'alloggio di ospiti, nonché la locazione di sale nel settore alberghiero e della ristorazione,
21b  la locazione di aree di campeggio,
21c  la locazione, per il parcheggio di veicoli, di aree non destinate all'uso comune, salvo se si tratta di una prestazione accessoria a una locazione di immobili esclusa dall'imposta,
21d  la locazione e l'affitto di attrezzature e macchine installate durevolmente e facenti parte di un impianto, non però di impianti sportivi,
21e  la locazione di cassette di sicurezza,
21f  la locazione di stand di esposizione e di singoli locali in edifici espositivi e congressuali;
22  le forniture, al massimo al loro valore facciale, di francobolli valevoli per l'affrancatura sul territorio svizzero e di altri valori di bollo ufficiali;
23  le operazioni concernenti giochi in denaro, purché il prodotto lordo dei giochi sia assoggettato alla tassa sulle case da gioco secondo l'articolo 119 della legge federale del 29 settembre 201742 sui giochi in denaro (LGD) o l'utile netto realizzato sia destinato interamente a scopi d'utilità pubblica ai sensi dell'articolo 125 LGD;
24  le forniture di beni mobili usati, che sono stati utilizzati unicamente per prestazioni escluse dall'imposta secondo il presente articolo;
25  ...
26  la vendita, da parte degli agricoltori, dei selvicoltori e degli orticoltori, di prodotti agricoli, forestali e orticoli della propria azienda, la vendita di bestiame da parte dei commercianti di bestiame e la vendita di latte alle aziende di trasformazione da parte dei centri di raccolta del latte;
27  le prestazioni di organizzazioni di utilità pubblica volte a promuovere l'immagine di terzi e le prestazioni di terzi volte a promuovere l'immagine di organizzazioni di utilità pubblica;
28  le prestazioni effettuate:
28bis  la messa a disposizione di personale da parte di collettività pubbliche ad altre collettività pubbliche;
28a  tra le unità organizzative della medesima collettività pubblica,
28b  tra le società di diritto privato o pubblico alle quali partecipano esclusivamente collettività pubbliche e le collettività pubbliche partecipanti a tali società o le loro unità organizzative,
28c  tra gli istituti o le fondazioni fondati esclusivamente da collettività pubbliche e le collettività pubbliche che hanno partecipato alla loro fondazione o le loro unità organizzative;
29  l'esercizio di funzioni d'arbitrato;
3  le cure mediche nell'ambito della medicina umana prestate da medici, medici-dentisti, psicoterapeuti, chiropratici, fisioterapisti, naturopati, levatrici, infermieri o da persone che esercitano professioni analoghe, purché chi presta i servizi disponga della relativa autorizzazione; il Consiglio federale disciplina i dettagli.28 La fornitura di protesi e di apparecchi ortopedici fabbricati in proprio o acquistati è considerata fornitura imponibile;
30  le prestazioni eseguite tra istituti di formazione e di ricerca che partecipano a una cooperazione in materia di istruzione e di ricerca, se effettuate nell'ambito della cooperazione, a prescindere dal fatto che la cooperazione in materia di istruzione e di ricerca si presenti quale soggetto fiscale.
4  le prestazioni di cura fornite da infermieri, organizzazioni Spitex o case di cura, purché siano state prescritte da un medico;
5  le forniture di organi umani da parte di istituzioni riconosciute a livello medico e da ospedali, nonché la fornitura di sangue umano intero da parte di titolari dell'apposita licenza;
6  le prestazioni di servizi da parte di associazioni i cui membri esercitano le professioni menzionate nel numero 3, purché tali prestazioni siano fornite proporzionalmente e al prezzo di costo ai membri, per consentire loro l'immediato esercizio della propria attività;
7  il trasporto di persone malate, ferite o disabili in mezzi di trasporto appositamente attrezzati;
8  le prestazioni delle istituzioni di aiuto e sicurezza sociali, delle organizzazioni di utilità pubblica di cure ai malati e di aiuto a domicilio (Spitex) e delle case per anziani, case di riposo e case di cura;
9  le prestazioni di assistenza all'infanzia e alla gioventù fornite da istituzioni appositamente attrezzate;
3    Fatto salvo il capoverso 4, l'esclusione dall'imposta di una prestazione menzionata nel capoverso 2 si determina esclusivamente in funzione del contenuto della stessa, a prescindere da chi la fornisce o la riceve.
4    Se una prestazione menzionata nel capoverso 2 è esclusa dall'imposta a causa delle caratteristiche del suo fornitore o destinatario, l'esclusione si applica soltanto alle prestazioni fornite o ricevute da persone che presentano tali caratteristiche.47
5    Il Consiglio federale definisce in dettaglio le prestazioni escluse dall'imposta; a tal proposito osserva il principio della neutralità concorrenziale.
6    Le unità organizzative di una collettività pubblica secondo il capoverso 2 numero 28 sono i suoi servizi, le sue società di diritto privato o pubblico, purché non vi partecipino né altre collettività pubbliche né altri terzi, nonché i suoi istituti e le sue fondazioni, purché la collettività pubblica li abbia fondati senza la partecipazione di altre collettività pubbliche o di altri terzi.48
LIVA. L'attribuzione successiva di un bene importato ad una operazione esclusa dal campo d'applicazione dell'imposta IVA ex art. 21
SR 641.20 Legge federale del 12 giugno 2009 concernente l'imposta sul valore aggiunto (Legge sull'IVA, LIVA) - Legge sull'IVA
LIVA Art. 21 Prestazioni escluse dall'imposta - 1 Una prestazione esclusa dall'imposta non è imponibile se non si è optato per la sua imposizione secondo l'articolo 22.
1    Una prestazione esclusa dall'imposta non è imponibile se non si è optato per la sua imposizione secondo l'articolo 22.
2    Sono esclusi dall'imposta:
1  il trasporto di beni che sottostanno ai servizi riservati secondo l'articolo 3 della legge del 30 aprile 199727 sulle poste;
10  le prestazioni strettamente vincolate al promovimento della cultura e della formazione dei giovani fornite da istituzioni di utilità pubblica nell'ambito di scambi di giovani; sono giovani ai sensi di questa disposizione tutte le persone sino al compimento dei 25 anni di età;
11  le seguenti prestazioni nell'ambito dell'educazione e della formazione:30
11a  le prestazioni nell'ambito dell'educazione dell'infanzia e della gioventù, dell'insegnamento, della formazione, del perfezionamento e della riqualificazione professionale, compreso l'insegnamento impartito da insegnanti privati e scuole private,
11b  i corsi, le conferenze e le altre manifestazioni di natura scientifica o istruttiva; l'attività di conferenziere non sottostà all'imposta, indipendentemente dal fatto che l'onorario sia versato al conferenziere o al suo datore di lavoro,
11c  gli esami nell'ambito della formazione,
11d  le prestazioni di servizi di natura organizzativa (comprese le relative prestazioni accessorie) in favore di un'istituzione le cui prestazioni sono escluse dall'imposta in virtù delle lettere a-c, sempre che siano fornite da membri dell'istituzione,
11e  le prestazioni di servizi di natura organizzativa (comprese le relative prestazioni accessorie) in favore di servizi della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni che forniscono, gratuitamente o a pagamento, prestazioni escluse dall'imposta in virtù delle lettere a-c;
12  la messa a disposizione di personale da parte di istituzioni religiose o filosofiche senza scopo lucrativo, per la cura dei malati, l'aiuto e la sicurezza sociali, l'assistenza all'infanzia e alla gioventù, l'educazione e l'istruzione, nonché per il culto, la beneficenza e scopi di utilità pubblica;
13  le prestazioni fornite ai propri membri, contro pagamento di contributi stabiliti in conformità degli statuti, da parte di istituzioni senza scopo lucrativo che perseguono obiettivi di natura politica, sindacale, economica, religiosa, patriottica, filosofica, filantropica, ecologica, sportiva, culturale o civica;
14  le prestazioni di servizi culturali rese direttamente al pubblico o, se non rese direttamente, da quest'ultimo fruibili direttamente nei seguenti settori:31
14a  rappresentazioni teatrali, musicali e coreografiche, nonché proiezioni cinematografiche,
14b  spettacoli di attori, musicisti, ballerini e altri artisti esecutori, prestazioni di persone che partecipano sul piano artistico a tali spettacoli, nonché prestazioni di baracconisti, compresi i giochi d'abilità che essi propongono,32
14c  visite di musei, gallerie, monumenti, luoghi storici, nonché di giardini botanici e zoologici,
14d  prestazioni di servizi da parte di biblioteche, archivi e altri centri di documentazione, segnatamente la consultazione di testi, registrazioni di suoni e di immagini nei loro locali; sono tuttavia imponibili le forniture di beni (compresa la messa a disposizione) di simili istituzioni;
15  le controprestazioni richieste in caso di manifestazioni sportive, compresi i diritti di partecipazione a dette manifestazioni (p. es. la tassa di iscrizione) e le prestazioni accessorie;
16  le prestazioni di servizi culturali e la fornitura di opere d'arte di natura culturale da parte degli autori, come scrittori, compositori, cineasti, pittori e scultori, nonché le prestazioni di servizi degli editori e delle società di riscossione per la diffusione di queste opere; questa disposizione si applica anche alle opere di seconda mano di cui all'articolo 3 della legge del 9 ottobre 199234 sul diritto d'autore che sono di natura culturale;
17  le prestazioni in caso di manifestazioni come vendite di beneficenza, mercatini dell'usato e tombole effettuate da istituzioni che svolgono attività escluse dall'imposta nel settore dello sport e della cultura senza scopo lucrativo, nei settori della cura ai malati, dell'aiuto e della sicurezza sociali, dell'assistenza all'infanzia e alla gioventù, da organizzazioni di utilità pubblica di cure ai malati e di aiuto a domicilio (Spitex) e da case per anziani, case di riposo e case di cura, purché tali manifestazioni siano intese a procurare un aiuto finanziario a dette istituzioni e siano effettuate a loro esclusivo profitto; le prestazioni eseguite a loro esclusivo profitto in negozi di seconda mano da istituzioni di aiuto e sicurezza sociali;
18  nel settore assicurativo:
18a  le prestazioni di assicurazione e di riassicurazione,
18b  le prestazioni delle assicurazioni sociali,
18c  le seguenti prestazioni nell'ambito delle assicurazioni sociali e della prevenzione:
18d  le prestazioni relative all'attività di agente o di intermediario d'assicurazione;
19  le seguenti operazioni nel settore del mercato monetario e dei capitali:
19a  la concessione e la mediazione di crediti, nonché la gestione di crediti da parte di chi li ha concessi,
19b  la mediazione e l'assunzione di impegni, fideiussioni e altre cauzioni e garanzie, nonché la gestione di garanzie di crediti da parte di chi li ha concessi,
19c  le operazioni, compresa la mediazione, relative al deposito di fondi, ai conti correnti, ai pagamenti, alle girate, ai crediti pecuniari, agli assegni e ad altri effetti commerciali; è invece imponibile il ricupero di crediti su ordine del creditore (operazioni d'incasso),
19d  le operazioni, compresa la mediazione, relative ai mezzi legali di pagamento (valute svizzere ed estere quali divise, banconote e monete); sono invece imponibili i pezzi da collezione (banconote e monete) che normalmente non vengono utilizzati come mezzo legale di pagamento,
19e  le operazioni (operazioni in contanti e operazioni a termine), compresa la mediazione, relative a cartevalori, diritti-valore e derivati, nonché a quote di società e di altre associazioni; sono invece imponibili la custodia e la gestione di cartevalori, diritti-valore e derivati nonché di quote (depositi ecc.), compresi i collocamenti fiduciari,
19f  l'offerta di quote a investimenti collettivi di capitale ai sensi della legge del 23 giugno 200638 sugli investimenti collettivi (LICol) e la gestione di investimenti collettivi di capitale ai sensi della LICol da parte di persone che li gestiscono o li custodiscono, nonché da parte delle direzioni dei fondi, delle banche depositarie e dei loro mandatari; si considerano mandatari tutte le persone fisiche o giuridiche alle quali gli investimenti collettivi di capitale possono delegare compiti conformemente alla LICol o alla legge del 15 giugno 201839 sugli istituti finanziari; l'offerta di quote e la gestione delle società di investimento a capitale fisso ai sensi dell'articolo 110 LICol sono disciplinate dalla lettera e;
2  le cure ospedaliere e le cure mediche in ospedali nell'ambito della medicina umana, comprese le prestazioni a esse strettamente connesse, fornite da ospedali come pure da centri medici e diagnostici; la fornitura di protesi e di apparecchi ortopedici fabbricati in proprio o acquistati è considerata fornitura imponibile;
20  il trasferimento e la costituzione di diritti reali su fondi, nonché le prestazioni effettuate da comunioni di comproprietari di proprietà per piani ai propri membri, nella misura in cui tali prestazioni consistano nella messa a disposizione per l'uso della proprietà comune, nella sua manutenzione, nelle sue riparazioni e in qualsiasi altro atto di gestione, come pure nella fornitura di calore e di beni simili;
21  la messa a disposizione per l'uso o il godimento di fondi e parti di fondi; sono invece imponibili:
21a  la locazione d'appartamenti e camere per l'alloggio di ospiti, nonché la locazione di sale nel settore alberghiero e della ristorazione,
21b  la locazione di aree di campeggio,
21c  la locazione, per il parcheggio di veicoli, di aree non destinate all'uso comune, salvo se si tratta di una prestazione accessoria a una locazione di immobili esclusa dall'imposta,
21d  la locazione e l'affitto di attrezzature e macchine installate durevolmente e facenti parte di un impianto, non però di impianti sportivi,
21e  la locazione di cassette di sicurezza,
21f  la locazione di stand di esposizione e di singoli locali in edifici espositivi e congressuali;
22  le forniture, al massimo al loro valore facciale, di francobolli valevoli per l'affrancatura sul territorio svizzero e di altri valori di bollo ufficiali;
23  le operazioni concernenti giochi in denaro, purché il prodotto lordo dei giochi sia assoggettato alla tassa sulle case da gioco secondo l'articolo 119 della legge federale del 29 settembre 201742 sui giochi in denaro (LGD) o l'utile netto realizzato sia destinato interamente a scopi d'utilità pubblica ai sensi dell'articolo 125 LGD;
24  le forniture di beni mobili usati, che sono stati utilizzati unicamente per prestazioni escluse dall'imposta secondo il presente articolo;
25  ...
26  la vendita, da parte degli agricoltori, dei selvicoltori e degli orticoltori, di prodotti agricoli, forestali e orticoli della propria azienda, la vendita di bestiame da parte dei commercianti di bestiame e la vendita di latte alle aziende di trasformazione da parte dei centri di raccolta del latte;
27  le prestazioni di organizzazioni di utilità pubblica volte a promuovere l'immagine di terzi e le prestazioni di terzi volte a promuovere l'immagine di organizzazioni di utilità pubblica;
28  le prestazioni effettuate:
28bis  la messa a disposizione di personale da parte di collettività pubbliche ad altre collettività pubbliche;
28a  tra le unità organizzative della medesima collettività pubblica,
28b  tra le società di diritto privato o pubblico alle quali partecipano esclusivamente collettività pubbliche e le collettività pubbliche partecipanti a tali società o le loro unità organizzative,
28c  tra gli istituti o le fondazioni fondati esclusivamente da collettività pubbliche e le collettività pubbliche che hanno partecipato alla loro fondazione o le loro unità organizzative;
29  l'esercizio di funzioni d'arbitrato;
3  le cure mediche nell'ambito della medicina umana prestate da medici, medici-dentisti, psicoterapeuti, chiropratici, fisioterapisti, naturopati, levatrici, infermieri o da persone che esercitano professioni analoghe, purché chi presta i servizi disponga della relativa autorizzazione; il Consiglio federale disciplina i dettagli.28 La fornitura di protesi e di apparecchi ortopedici fabbricati in proprio o acquistati è considerata fornitura imponibile;
30  le prestazioni eseguite tra istituti di formazione e di ricerca che partecipano a una cooperazione in materia di istruzione e di ricerca, se effettuate nell'ambito della cooperazione, a prescindere dal fatto che la cooperazione in materia di istruzione e di ricerca si presenti quale soggetto fiscale.
4  le prestazioni di cura fornite da infermieri, organizzazioni Spitex o case di cura, purché siano state prescritte da un medico;
5  le forniture di organi umani da parte di istituzioni riconosciute a livello medico e da ospedali, nonché la fornitura di sangue umano intero da parte di titolari dell'apposita licenza;
6  le prestazioni di servizi da parte di associazioni i cui membri esercitano le professioni menzionate nel numero 3, purché tali prestazioni siano fornite proporzionalmente e al prezzo di costo ai membri, per consentire loro l'immediato esercizio della propria attività;
7  il trasporto di persone malate, ferite o disabili in mezzi di trasporto appositamente attrezzati;
8  le prestazioni delle istituzioni di aiuto e sicurezza sociali, delle organizzazioni di utilità pubblica di cure ai malati e di aiuto a domicilio (Spitex) e delle case per anziani, case di riposo e case di cura;
9  le prestazioni di assistenza all'infanzia e alla gioventù fornite da istituzioni appositamente attrezzate;
3    Fatto salvo il capoverso 4, l'esclusione dall'imposta di una prestazione menzionata nel capoverso 2 si determina esclusivamente in funzione del contenuto della stessa, a prescindere da chi la fornisce o la riceve.
4    Se una prestazione menzionata nel capoverso 2 è esclusa dall'imposta a causa delle caratteristiche del suo fornitore o destinatario, l'esclusione si applica soltanto alle prestazioni fornite o ricevute da persone che presentano tali caratteristiche.47
5    Il Consiglio federale definisce in dettaglio le prestazioni escluse dall'imposta; a tal proposito osserva il principio della neutralità concorrenziale.
6    Le unità organizzative di una collettività pubblica secondo il capoverso 2 numero 28 sono i suoi servizi, le sue società di diritto privato o pubblico, purché non vi partecipino né altre collettività pubbliche né altri terzi, nonché i suoi istituti e le sue fondazioni, purché la collettività pubblica li abbia fondati senza la partecipazione di altre collettività pubbliche o di altri terzi.48
LIVA è infatti irrilevante per quanto concerne il carattere imponibile dell'importazione (cfr. Schaller/Sudan/Scheuner/Huguenot, op. cit., pag. 317 seg.; cfr. parimenti Mollard/Oberson/Tissot Benedetto, op. cit., pag. 240 n. 268 e segg., pag. 407 n. 735 e segg.). Nondimeno, lo scopo dei due sistemi rimane identico, entrambi mirando all'imposizione del consumo interno. Laddove ciò corrisponda alla volontà del legislatore e alla sistematica della legge, conviene pertanto di principio dare la preferenza ad una interpretazione analoga delle disposizioni reggenti le due imposte, alla luce dello scopo comune (cfr. sentenza del Tribunale amministrativo federale A-6436/2011 del 18 settembre 2013 consid. 3.2.4 con rinvii e consid. 3.2.2 per quanto concerne l'interpretazione dell'art. 21
SR 641.20 Legge federale del 12 giugno 2009 concernente l'imposta sul valore aggiunto (Legge sull'IVA, LIVA) - Legge sull'IVA
LIVA Art. 21 Prestazioni escluse dall'imposta - 1 Una prestazione esclusa dall'imposta non è imponibile se non si è optato per la sua imposizione secondo l'articolo 22.
1    Una prestazione esclusa dall'imposta non è imponibile se non si è optato per la sua imposizione secondo l'articolo 22.
2    Sono esclusi dall'imposta:
1  il trasporto di beni che sottostanno ai servizi riservati secondo l'articolo 3 della legge del 30 aprile 199727 sulle poste;
10  le prestazioni strettamente vincolate al promovimento della cultura e della formazione dei giovani fornite da istituzioni di utilità pubblica nell'ambito di scambi di giovani; sono giovani ai sensi di questa disposizione tutte le persone sino al compimento dei 25 anni di età;
11  le seguenti prestazioni nell'ambito dell'educazione e della formazione:30
11a  le prestazioni nell'ambito dell'educazione dell'infanzia e della gioventù, dell'insegnamento, della formazione, del perfezionamento e della riqualificazione professionale, compreso l'insegnamento impartito da insegnanti privati e scuole private,
11b  i corsi, le conferenze e le altre manifestazioni di natura scientifica o istruttiva; l'attività di conferenziere non sottostà all'imposta, indipendentemente dal fatto che l'onorario sia versato al conferenziere o al suo datore di lavoro,
11c  gli esami nell'ambito della formazione,
11d  le prestazioni di servizi di natura organizzativa (comprese le relative prestazioni accessorie) in favore di un'istituzione le cui prestazioni sono escluse dall'imposta in virtù delle lettere a-c, sempre che siano fornite da membri dell'istituzione,
11e  le prestazioni di servizi di natura organizzativa (comprese le relative prestazioni accessorie) in favore di servizi della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni che forniscono, gratuitamente o a pagamento, prestazioni escluse dall'imposta in virtù delle lettere a-c;
12  la messa a disposizione di personale da parte di istituzioni religiose o filosofiche senza scopo lucrativo, per la cura dei malati, l'aiuto e la sicurezza sociali, l'assistenza all'infanzia e alla gioventù, l'educazione e l'istruzione, nonché per il culto, la beneficenza e scopi di utilità pubblica;
13  le prestazioni fornite ai propri membri, contro pagamento di contributi stabiliti in conformità degli statuti, da parte di istituzioni senza scopo lucrativo che perseguono obiettivi di natura politica, sindacale, economica, religiosa, patriottica, filosofica, filantropica, ecologica, sportiva, culturale o civica;
14  le prestazioni di servizi culturali rese direttamente al pubblico o, se non rese direttamente, da quest'ultimo fruibili direttamente nei seguenti settori:31
14a  rappresentazioni teatrali, musicali e coreografiche, nonché proiezioni cinematografiche,
14b  spettacoli di attori, musicisti, ballerini e altri artisti esecutori, prestazioni di persone che partecipano sul piano artistico a tali spettacoli, nonché prestazioni di baracconisti, compresi i giochi d'abilità che essi propongono,32
14c  visite di musei, gallerie, monumenti, luoghi storici, nonché di giardini botanici e zoologici,
14d  prestazioni di servizi da parte di biblioteche, archivi e altri centri di documentazione, segnatamente la consultazione di testi, registrazioni di suoni e di immagini nei loro locali; sono tuttavia imponibili le forniture di beni (compresa la messa a disposizione) di simili istituzioni;
15  le controprestazioni richieste in caso di manifestazioni sportive, compresi i diritti di partecipazione a dette manifestazioni (p. es. la tassa di iscrizione) e le prestazioni accessorie;
16  le prestazioni di servizi culturali e la fornitura di opere d'arte di natura culturale da parte degli autori, come scrittori, compositori, cineasti, pittori e scultori, nonché le prestazioni di servizi degli editori e delle società di riscossione per la diffusione di queste opere; questa disposizione si applica anche alle opere di seconda mano di cui all'articolo 3 della legge del 9 ottobre 199234 sul diritto d'autore che sono di natura culturale;
17  le prestazioni in caso di manifestazioni come vendite di beneficenza, mercatini dell'usato e tombole effettuate da istituzioni che svolgono attività escluse dall'imposta nel settore dello sport e della cultura senza scopo lucrativo, nei settori della cura ai malati, dell'aiuto e della sicurezza sociali, dell'assistenza all'infanzia e alla gioventù, da organizzazioni di utilità pubblica di cure ai malati e di aiuto a domicilio (Spitex) e da case per anziani, case di riposo e case di cura, purché tali manifestazioni siano intese a procurare un aiuto finanziario a dette istituzioni e siano effettuate a loro esclusivo profitto; le prestazioni eseguite a loro esclusivo profitto in negozi di seconda mano da istituzioni di aiuto e sicurezza sociali;
18  nel settore assicurativo:
18a  le prestazioni di assicurazione e di riassicurazione,
18b  le prestazioni delle assicurazioni sociali,
18c  le seguenti prestazioni nell'ambito delle assicurazioni sociali e della prevenzione:
18d  le prestazioni relative all'attività di agente o di intermediario d'assicurazione;
19  le seguenti operazioni nel settore del mercato monetario e dei capitali:
19a  la concessione e la mediazione di crediti, nonché la gestione di crediti da parte di chi li ha concessi,
19b  la mediazione e l'assunzione di impegni, fideiussioni e altre cauzioni e garanzie, nonché la gestione di garanzie di crediti da parte di chi li ha concessi,
19c  le operazioni, compresa la mediazione, relative al deposito di fondi, ai conti correnti, ai pagamenti, alle girate, ai crediti pecuniari, agli assegni e ad altri effetti commerciali; è invece imponibile il ricupero di crediti su ordine del creditore (operazioni d'incasso),
19d  le operazioni, compresa la mediazione, relative ai mezzi legali di pagamento (valute svizzere ed estere quali divise, banconote e monete); sono invece imponibili i pezzi da collezione (banconote e monete) che normalmente non vengono utilizzati come mezzo legale di pagamento,
19e  le operazioni (operazioni in contanti e operazioni a termine), compresa la mediazione, relative a cartevalori, diritti-valore e derivati, nonché a quote di società e di altre associazioni; sono invece imponibili la custodia e la gestione di cartevalori, diritti-valore e derivati nonché di quote (depositi ecc.), compresi i collocamenti fiduciari,
19f  l'offerta di quote a investimenti collettivi di capitale ai sensi della legge del 23 giugno 200638 sugli investimenti collettivi (LICol) e la gestione di investimenti collettivi di capitale ai sensi della LICol da parte di persone che li gestiscono o li custodiscono, nonché da parte delle direzioni dei fondi, delle banche depositarie e dei loro mandatari; si considerano mandatari tutte le persone fisiche o giuridiche alle quali gli investimenti collettivi di capitale possono delegare compiti conformemente alla LICol o alla legge del 15 giugno 201839 sugli istituti finanziari; l'offerta di quote e la gestione delle società di investimento a capitale fisso ai sensi dell'articolo 110 LICol sono disciplinate dalla lettera e;
2  le cure ospedaliere e le cure mediche in ospedali nell'ambito della medicina umana, comprese le prestazioni a esse strettamente connesse, fornite da ospedali come pure da centri medici e diagnostici; la fornitura di protesi e di apparecchi ortopedici fabbricati in proprio o acquistati è considerata fornitura imponibile;
20  il trasferimento e la costituzione di diritti reali su fondi, nonché le prestazioni effettuate da comunioni di comproprietari di proprietà per piani ai propri membri, nella misura in cui tali prestazioni consistano nella messa a disposizione per l'uso della proprietà comune, nella sua manutenzione, nelle sue riparazioni e in qualsiasi altro atto di gestione, come pure nella fornitura di calore e di beni simili;
21  la messa a disposizione per l'uso o il godimento di fondi e parti di fondi; sono invece imponibili:
21a  la locazione d'appartamenti e camere per l'alloggio di ospiti, nonché la locazione di sale nel settore alberghiero e della ristorazione,
21b  la locazione di aree di campeggio,
21c  la locazione, per il parcheggio di veicoli, di aree non destinate all'uso comune, salvo se si tratta di una prestazione accessoria a una locazione di immobili esclusa dall'imposta,
21d  la locazione e l'affitto di attrezzature e macchine installate durevolmente e facenti parte di un impianto, non però di impianti sportivi,
21e  la locazione di cassette di sicurezza,
21f  la locazione di stand di esposizione e di singoli locali in edifici espositivi e congressuali;
22  le forniture, al massimo al loro valore facciale, di francobolli valevoli per l'affrancatura sul territorio svizzero e di altri valori di bollo ufficiali;
23  le operazioni concernenti giochi in denaro, purché il prodotto lordo dei giochi sia assoggettato alla tassa sulle case da gioco secondo l'articolo 119 della legge federale del 29 settembre 201742 sui giochi in denaro (LGD) o l'utile netto realizzato sia destinato interamente a scopi d'utilità pubblica ai sensi dell'articolo 125 LGD;
24  le forniture di beni mobili usati, che sono stati utilizzati unicamente per prestazioni escluse dall'imposta secondo il presente articolo;
25  ...
26  la vendita, da parte degli agricoltori, dei selvicoltori e degli orticoltori, di prodotti agricoli, forestali e orticoli della propria azienda, la vendita di bestiame da parte dei commercianti di bestiame e la vendita di latte alle aziende di trasformazione da parte dei centri di raccolta del latte;
27  le prestazioni di organizzazioni di utilità pubblica volte a promuovere l'immagine di terzi e le prestazioni di terzi volte a promuovere l'immagine di organizzazioni di utilità pubblica;
28  le prestazioni effettuate:
28bis  la messa a disposizione di personale da parte di collettività pubbliche ad altre collettività pubbliche;
28a  tra le unità organizzative della medesima collettività pubblica,
28b  tra le società di diritto privato o pubblico alle quali partecipano esclusivamente collettività pubbliche e le collettività pubbliche partecipanti a tali società o le loro unità organizzative,
28c  tra gli istituti o le fondazioni fondati esclusivamente da collettività pubbliche e le collettività pubbliche che hanno partecipato alla loro fondazione o le loro unità organizzative;
29  l'esercizio di funzioni d'arbitrato;
3  le cure mediche nell'ambito della medicina umana prestate da medici, medici-dentisti, psicoterapeuti, chiropratici, fisioterapisti, naturopati, levatrici, infermieri o da persone che esercitano professioni analoghe, purché chi presta i servizi disponga della relativa autorizzazione; il Consiglio federale disciplina i dettagli.28 La fornitura di protesi e di apparecchi ortopedici fabbricati in proprio o acquistati è considerata fornitura imponibile;
30  le prestazioni eseguite tra istituti di formazione e di ricerca che partecipano a una cooperazione in materia di istruzione e di ricerca, se effettuate nell'ambito della cooperazione, a prescindere dal fatto che la cooperazione in materia di istruzione e di ricerca si presenti quale soggetto fiscale.
4  le prestazioni di cura fornite da infermieri, organizzazioni Spitex o case di cura, purché siano state prescritte da un medico;
5  le forniture di organi umani da parte di istituzioni riconosciute a livello medico e da ospedali, nonché la fornitura di sangue umano intero da parte di titolari dell'apposita licenza;
6  le prestazioni di servizi da parte di associazioni i cui membri esercitano le professioni menzionate nel numero 3, purché tali prestazioni siano fornite proporzionalmente e al prezzo di costo ai membri, per consentire loro l'immediato esercizio della propria attività;
7  il trasporto di persone malate, ferite o disabili in mezzi di trasporto appositamente attrezzati;
8  le prestazioni delle istituzioni di aiuto e sicurezza sociali, delle organizzazioni di utilità pubblica di cure ai malati e di aiuto a domicilio (Spitex) e delle case per anziani, case di riposo e case di cura;
9  le prestazioni di assistenza all'infanzia e alla gioventù fornite da istituzioni appositamente attrezzate;
3    Fatto salvo il capoverso 4, l'esclusione dall'imposta di una prestazione menzionata nel capoverso 2 si determina esclusivamente in funzione del contenuto della stessa, a prescindere da chi la fornisce o la riceve.
4    Se una prestazione menzionata nel capoverso 2 è esclusa dall'imposta a causa delle caratteristiche del suo fornitore o destinatario, l'esclusione si applica soltanto alle prestazioni fornite o ricevute da persone che presentano tali caratteristiche.47
5    Il Consiglio federale definisce in dettaglio le prestazioni escluse dall'imposta; a tal proposito osserva il principio della neutralità concorrenziale.
6    Le unità organizzative di una collettività pubblica secondo il capoverso 2 numero 28 sono i suoi servizi, le sue società di diritto privato o pubblico, purché non vi partecipino né altre collettività pubbliche né altri terzi, nonché i suoi istituti e le sue fondazioni, purché la collettività pubblica li abbia fondati senza la partecipazione di altre collettività pubbliche o di altri terzi.48
LIVA). La circostanza generatrice dell'IVA all'importazione si determina, da un punto di vista oggettivo, con il passaggio della frontiera da parte della merce. Una sua eventuale esenzione (o franchigia) va dunque determinata sulla scorta dell'art. 53
SR 641.20 Legge federale del 12 giugno 2009 concernente l'imposta sul valore aggiunto (Legge sull'IVA, LIVA) - Legge sull'IVA
LIVA Art. 53 Importazioni esenti da imposta - 1 È esente da imposta l'importazione di:
1    È esente da imposta l'importazione di:
a  beni in piccole quantità, di valore minimo o il cui ammontare d'imposta è irrilevante; il DFF emana disposizioni più dettagliate;
b  organi umani da parte di istituzioni riconosciute a livello medico e da ospedali, nonché sangue umano intero da parte di titolari dell'apposita licenza;
c  opere d'arte create personalmente da pittori e scultori e importate sul territorio svizzero dagli stessi o su loro ordine, fatto salvo l'articolo 54 capoverso 1 lettera c;
d  beni ammessi in franchigia doganale in virtù dell'articolo 8 capoverso 2 lettere b-d, g nonché i-l LD108;
e  beni secondo l'articolo 23 capoverso 2 numero 8 importati da un'impresa di trasporto aereo ai sensi dell'articolo 23 capoverso 2 numero 8 nell'ambito di una fornitura o introdotti sul territorio svizzero da una tale impresa, purché la stessa abbia acquistato i beni nell'ambito di una fornitura prima dell'importazione e li utilizzi dopo l'importazione per proprie attività imprenditoriali che danno diritto alla deduzione dell'imposta precedente (art. 28);
f  beni sottoposti al regime d'esportazione (art. 61 LD) e rispediti intatti al mittente sul territorio svizzero, purché non siano stati esentati dall'imposta per effetto dell'esportazione; se l'imposta è rilevante, l'esenzione avviene per via di restituzione; le disposizioni dell'articolo 59 sono applicabili per analogia;
g  energia elettrica in condotte, gas mediante la rete di distribuzione del gas naturale e teleriscaldamento;
h  beni dichiarati esenti da imposta in trattati internazionali;
i  beni importati sul territorio svizzero in ammissione temporanea secondo gli articoli 9 e 58 LD o per il perfezionamento attivo secondo gli articoli 12 e 59 LD nel regime con diritto alla restituzione, fatto salvo l'articolo 54 capoverso 1 lettera d;
j  beni importati temporaneamente sul territorio svizzero da una persona registrata quale contribuente sul territorio svizzero per perfezionamento a cottimo nell'ambito di un contratto d'appalto e sottoposti al regime del perfezionamento attivo con obbligo di pagamento condizionato (regime di non riscossione; art. 12 e 59 LD);
k  beni esportati dal territorio svizzero in ammissione temporanea secondo gli articoli 9 e 58 LD o per perfezionamento passivo a cottimo nell'ambito di un contratto d'appalto secondo gli articoli 13 e 60 LD e rispediti al mittente in territorio svizzero, fatto salvo l'articolo 54 capoverso 1 lettera e;
l  beni trasferiti all'estero secondo il regime d'esportazione (art. 61 LD) per perfezionamento a cottimo nell'ambito di un contratto d'appalto e rispediti al mittente in territorio svizzero, fatto salvo l'articolo 54 capoverso 1 lettera f.
2    Il Consiglio federale può esentare dall'imposta sull'importazione i beni che ha dichiarato esenti da dazio conformemente all'articolo 8 capoverso 2 lettera a LD.
LIVA (cfr. Schaller/Sudan/Scheuner/Huguenot, op. cit., pag. 317 seg.; cfr. parimenti Mollard/Oberson/Tissot Benedetto, op. cit., pag. 240 n. 268 e segg., pag. 407 n. 735 e segg.).

4.5 Giusta l'art. 53 cpv. 1 lett. d
SR 641.20 Legge federale del 12 giugno 2009 concernente l'imposta sul valore aggiunto (Legge sull'IVA, LIVA) - Legge sull'IVA
LIVA Art. 53 Importazioni esenti da imposta - 1 È esente da imposta l'importazione di:
1    È esente da imposta l'importazione di:
a  beni in piccole quantità, di valore minimo o il cui ammontare d'imposta è irrilevante; il DFF emana disposizioni più dettagliate;
b  organi umani da parte di istituzioni riconosciute a livello medico e da ospedali, nonché sangue umano intero da parte di titolari dell'apposita licenza;
c  opere d'arte create personalmente da pittori e scultori e importate sul territorio svizzero dagli stessi o su loro ordine, fatto salvo l'articolo 54 capoverso 1 lettera c;
d  beni ammessi in franchigia doganale in virtù dell'articolo 8 capoverso 2 lettere b-d, g nonché i-l LD108;
e  beni secondo l'articolo 23 capoverso 2 numero 8 importati da un'impresa di trasporto aereo ai sensi dell'articolo 23 capoverso 2 numero 8 nell'ambito di una fornitura o introdotti sul territorio svizzero da una tale impresa, purché la stessa abbia acquistato i beni nell'ambito di una fornitura prima dell'importazione e li utilizzi dopo l'importazione per proprie attività imprenditoriali che danno diritto alla deduzione dell'imposta precedente (art. 28);
f  beni sottoposti al regime d'esportazione (art. 61 LD) e rispediti intatti al mittente sul territorio svizzero, purché non siano stati esentati dall'imposta per effetto dell'esportazione; se l'imposta è rilevante, l'esenzione avviene per via di restituzione; le disposizioni dell'articolo 59 sono applicabili per analogia;
g  energia elettrica in condotte, gas mediante la rete di distribuzione del gas naturale e teleriscaldamento;
h  beni dichiarati esenti da imposta in trattati internazionali;
i  beni importati sul territorio svizzero in ammissione temporanea secondo gli articoli 9 e 58 LD o per il perfezionamento attivo secondo gli articoli 12 e 59 LD nel regime con diritto alla restituzione, fatto salvo l'articolo 54 capoverso 1 lettera d;
j  beni importati temporaneamente sul territorio svizzero da una persona registrata quale contribuente sul territorio svizzero per perfezionamento a cottimo nell'ambito di un contratto d'appalto e sottoposti al regime del perfezionamento attivo con obbligo di pagamento condizionato (regime di non riscossione; art. 12 e 59 LD);
k  beni esportati dal territorio svizzero in ammissione temporanea secondo gli articoli 9 e 58 LD o per perfezionamento passivo a cottimo nell'ambito di un contratto d'appalto secondo gli articoli 13 e 60 LD e rispediti al mittente in territorio svizzero, fatto salvo l'articolo 54 capoverso 1 lettera e;
l  beni trasferiti all'estero secondo il regime d'esportazione (art. 61 LD) per perfezionamento a cottimo nell'ambito di un contratto d'appalto e rispediti al mittente in territorio svizzero, fatto salvo l'articolo 54 capoverso 1 lettera f.
2    Il Consiglio federale può esentare dall'imposta sull'importazione i beni che ha dichiarato esenti da dazio conformemente all'articolo 8 capoverso 2 lettera a LD.
LIVA, è esente da imposta l'importazione di beni ammessi in franchigia doganale in virtù dell'art. 8 cpv. 2 lett. b
SR 631.0 Legge del 18 marzo 2005 sulle dogane (LD)
LD Art. 8 Merci in franchigia di dazio - 1 Sono esenti da dazio:
1    Sono esenti da dazio:
a  le merci che nella legge sulla tariffa delle dogane8 o nei trattati internazionali sono dichiarate esenti da dazio;
b  le merci in piccole quantità, di valore insignificante o gravate da un esiguo importo di dazio, in base alle disposizioni emanate dal DFF.
2    Il Consiglio federale può dichiarare esenti da dazio:
a  le merci che secondo l'uso internazionale sono normalmente considerate esenti da dazio;
b  i mezzi legali di pagamento, le carte valori, i manoscritti e i documenti privi di valore collezionistico, i valori postali per l'affrancatura in territorio svizzero e altri valori di bollo ufficiali al massimo al valore facciale, nonché i biglietti di imprese estere di trasporti pubblici;
c  le masserizie di trasloco, i corredi nuziali e gli oggetti ereditati;
d  le merci per organizzazioni di utilità pubblica, opere assistenziali o persone bisognose;
e  i veicoli per invalidi;
f  gli oggetti per l'insegnamento e la ricerca;
g  gli oggetti d'arte e d'esposizione per i musei;
h  gli strumenti e gli apparecchi per l'esame e il trattamento di pazienti in ospedali o case di cura;
i  gli studi e le opere di artisti svizzeri che soggiornano temporaneamente all'estero a scopo di studio;
j  le merci del traffico nella zona di confine e gli animali delle acque confinarie;
k  i modelli e campioni di merci;
l  gli imballaggi indigeni;
m  il materiale bellico della Confederazione e il materiale della protezione civile della Confederazione e dei Cantoni.
-d, g nonché i-l LD. In particolare, l'art. 8 cpv. 2 lett. b
SR 631.0 Legge del 18 marzo 2005 sulle dogane (LD)
LD Art. 8 Merci in franchigia di dazio - 1 Sono esenti da dazio:
1    Sono esenti da dazio:
a  le merci che nella legge sulla tariffa delle dogane8 o nei trattati internazionali sono dichiarate esenti da dazio;
b  le merci in piccole quantità, di valore insignificante o gravate da un esiguo importo di dazio, in base alle disposizioni emanate dal DFF.
2    Il Consiglio federale può dichiarare esenti da dazio:
a  le merci che secondo l'uso internazionale sono normalmente considerate esenti da dazio;
b  i mezzi legali di pagamento, le carte valori, i manoscritti e i documenti privi di valore collezionistico, i valori postali per l'affrancatura in territorio svizzero e altri valori di bollo ufficiali al massimo al valore facciale, nonché i biglietti di imprese estere di trasporti pubblici;
c  le masserizie di trasloco, i corredi nuziali e gli oggetti ereditati;
d  le merci per organizzazioni di utilità pubblica, opere assistenziali o persone bisognose;
e  i veicoli per invalidi;
f  gli oggetti per l'insegnamento e la ricerca;
g  gli oggetti d'arte e d'esposizione per i musei;
h  gli strumenti e gli apparecchi per l'esame e il trattamento di pazienti in ospedali o case di cura;
i  gli studi e le opere di artisti svizzeri che soggiornano temporaneamente all'estero a scopo di studio;
j  le merci del traffico nella zona di confine e gli animali delle acque confinarie;
k  i modelli e campioni di merci;
l  gli imballaggi indigeni;
m  il materiale bellico della Confederazione e il materiale della protezione civile della Confederazione e dei Cantoni.
LD sancisce che il Consiglio federale (di seguito: CF) può dichiarare esenti dal dazio i mezzi legali di pagamento privi di valore collezionistico. In virtù di tale delega di competenza, mediante l'art. 13 lett. a
SR 631.01 Ordinanza del 1° novembre 2006 sulle dogane (OD)
OD Art. 13 Mezzi di pagamento, carte valori, manoscritti, documenti, valori di bollo e titoli di trasporto - (art. 8 cpv. 2 lett. b LD)
a  mezzi legali di pagamento e carte valori privi di valore collezionistico;
b  manoscritti e documenti privi di valore collezionistico;
c  valori postali per l'affrancatura valevoli in territorio svizzero e altri valori di bollo ufficiali al massimo al valore facciale;
d  biglietti di imprese estere di trasporti pubblici.
OD, il CF ha dunque dichiarato esenti da dazio i mezzi legali di pagamento e le carte valori privi di valore collezionistico. Né l'art. 8 cpv. 2 lett. b
SR 631.0 Legge del 18 marzo 2005 sulle dogane (LD)
LD Art. 8 Merci in franchigia di dazio - 1 Sono esenti da dazio:
1    Sono esenti da dazio:
a  le merci che nella legge sulla tariffa delle dogane8 o nei trattati internazionali sono dichiarate esenti da dazio;
b  le merci in piccole quantità, di valore insignificante o gravate da un esiguo importo di dazio, in base alle disposizioni emanate dal DFF.
2    Il Consiglio federale può dichiarare esenti da dazio:
a  le merci che secondo l'uso internazionale sono normalmente considerate esenti da dazio;
b  i mezzi legali di pagamento, le carte valori, i manoscritti e i documenti privi di valore collezionistico, i valori postali per l'affrancatura in territorio svizzero e altri valori di bollo ufficiali al massimo al valore facciale, nonché i biglietti di imprese estere di trasporti pubblici;
c  le masserizie di trasloco, i corredi nuziali e gli oggetti ereditati;
d  le merci per organizzazioni di utilità pubblica, opere assistenziali o persone bisognose;
e  i veicoli per invalidi;
f  gli oggetti per l'insegnamento e la ricerca;
g  gli oggetti d'arte e d'esposizione per i musei;
h  gli strumenti e gli apparecchi per l'esame e il trattamento di pazienti in ospedali o case di cura;
i  gli studi e le opere di artisti svizzeri che soggiornano temporaneamente all'estero a scopo di studio;
j  le merci del traffico nella zona di confine e gli animali delle acque confinarie;
k  i modelli e campioni di merci;
l  gli imballaggi indigeni;
m  il materiale bellico della Confederazione e il materiale della protezione civile della Confederazione e dei Cantoni.
LD, né l'art. 13 lett. a
SR 631.01 Ordinanza del 1° novembre 2006 sulle dogane (OD)
OD Art. 13 Mezzi di pagamento, carte valori, manoscritti, documenti, valori di bollo e titoli di trasporto - (art. 8 cpv. 2 lett. b LD)
a  mezzi legali di pagamento e carte valori privi di valore collezionistico;
b  manoscritti e documenti privi di valore collezionistico;
c  valori postali per l'affrancatura valevoli in territorio svizzero e altri valori di bollo ufficiali al massimo al valore facciale;
d  biglietti di imprese estere di trasporti pubblici.
OD, come neppure il legislatore, la dottrina o la giurisprudenza, definiscono tuttavia cosa si debba intendere "per mezzi legali di pagamento privi di valore collezionistico" (in francese "moyens de paiement légaux sans valeur de collection", in tedesco "gesetzliche Zahlungsmittel ohne Sammlerwert"). In tale evenienza, dette nozioni vanno definite ricorrendo alle regole d'interpretazione e nel rispetto dell'esigenza di un'applicazione restrittiva delle esenzioni ivi contenute (cfr. consid. 4.4.1 del presente giudizio).

4.6 Anche l'interpretazione di disposizioni del diritto pubblico si basa sui metodi usuali di interpretazione delle norme di legge, ovvero l'interpretazione letterale, sistematica, teleologica e storica (cfr. Moser/Beusch/Kneubühler, op. cit., n. marg. 2.180 e segg.). Per costante giuri-sprudenza federale (cfr. DTF 137 V 273 consid. 4.2) la legge è da interpretare in primo luogo procedendo dalla sua lettera (interpretazione letterale). Tale interpretazione si fonda sul significato letterale, il senso del termine e l'uso che viene fatto del medesimo nella lingua (cfr. Mo-ser/Beusch/Kneubühler, op. cit., n. marg. 2.183), le tre versioni linguistiche essendo, di principio, equivalenti (cfr. DTF 135 IV 113 consid. 2.4.2 con riferimenti ivi citati). Tuttavia, se il testo non è perfettamente chiaro, se più interpretazioni del medesimo sono possibili, deve essere ricercata la vera portata della norma, prendendo in considerazione tutti gli elementi d'interpretazione, in particolare lo scopo della disposizione, il suo spirito nonché i valori sui quali essa trova fondamento (interpretazione teleologica). Pure di rilievo è il senso che essa assume nel proprio contesto (interpretazione sistematica; cfr. DTF 135 II 78 consid. 2.2, DTF 135 V 153 consid. 4.1, DTF 131 II 249 consid. 4.1, DTF 134 I 184 consid. 5.1, DTF 134 II 249 consid. 2.3). I lavori preparatori, segnatamente laddove una disposizione non è chiara oppure si presta a diverse interpretazioni, costituiscono un mezzo valido per determinarne il senso ed evitare così di incorrere in interpretazioni erronee (interpretazione storica). Soprattutto nel caso di disposizioni recenti, la volontà storica dell'autore della norma non può essere ignorata se ha trovato espressione nel testo oggetto d'interpretazione (cfr. DTF 134 V 170 consid. 4.1 con riferimenti). Occorre prendere la decisione materialmente corretta nel contesto normativo, orientandosi verso un risultato soddisfacente sotto il profilo della ratio legis. Il Tribunale federale non privilegia un criterio d'interpretazione in particolare; per accedere al senso di una norma preferisce, pragmaticamente, ispirarsi a un pluralismo interpretativo (cfr. DTF 135 III 483 consid. 5.1). Se sono possibili più interpretazioni, dà la preferenza a quella che meglio si concilia con la Costituzione (cfr. DTF 131 II 562 consid. 3.5, DTF 131 II 710 consid. 4.1 e DTF 130 II 65 consid. 4.2; sentenze del Tribunale amministrativo federale A-6436/2011 del 18 settembre 2013 consid. 3.2.1 con rinvii e A-4016/2012 del 6 marzo 2013 consid. 5 con rinvii). In ogni caso, giusta l'art. 190
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999
Cost. Art. 190 Diritto determinante - Le leggi federali e il diritto internazionale sono determinanti per il Tribunale federale e per le altre autorità incaricate dell'applicazione del diritto.
Cost. sia il Tribunale federale che il Tribunale amministrativo federale sono tenuti ad applicare le leggi federali.

4.7 Ciò indicato, occorre innanzitutto definire cosa si intenda per "mezzi legali di pagamento", nozione giuridicamente indefinita.

4.7.1 Al riguardo, né il tenore della LIVA, né quello della LD, apportano alcun chiarimento alla nozione di "mezzi legali di pagamento", come neppure i rispettivi messaggi. L'unico elemento presente nella legislazione in materia di IVA, lo si ritrova nell'art. 74 cifra 2 vLIVA, nella sua versio-ne in vigore fino al 31 marzo 2007 (cfr. RU 2000 1300) e precedente l'entrata in vigore in data 1° maggio 2007 dell'attuale LD (cfr. RU 2007 1411, pag. 1457), il quale faceva chiaro riferimento ai mezzi legali di pagamento quali le banconote e le monete svizzere o estere (cfr. parimentiRegine Schluckebier, in: Diego Clavadetscher/Pierre-Marie Glauser/Gerhard Schafroth [ed.], mwst.com, Kommentar zum Bundesgesetz über die Mehrwertsteuer, Basilea 2000, n. 12 ad art. 74
SR 631.0 Legge del 18 marzo 2005 sulle dogane (LD)
LD Art. 74 Interessi - 1 Se l'obbligazione doganale non viene pagata entro il termine stabilito, a partire dall'esigibilità è riscosso un interesse di mora.
1    Se l'obbligazione doganale non viene pagata entro il termine stabilito, a partire dall'esigibilità è riscosso un interesse di mora.
2    L'interesse di mora non è dovuto:
a  nei casi particolari previsti dal Consiglio federale;
b  fintanto che l'obbligazione doganale è garantita mediante deposito in contanti.
3    A contare dal momento del pagamento, l'UDSC corrisponde gli interessi sugli importi indebitamente riscossi o indebitamente non restituiti.
4    Il DFF stabilisce i saggi d'interesse.
cifra 2 vLIVA). Detta norma - il cui tenore è stato totalmente modificato con l'entrata in vigore il 1° maggio 2007 della LD, con contenuto uguale a quello dell'attuale art. 53 cpv. 1 lett. d
SR 641.20 Legge federale del 12 giugno 2009 concernente l'imposta sul valore aggiunto (Legge sull'IVA, LIVA) - Legge sull'IVA
LIVA Art. 53 Importazioni esenti da imposta - 1 È esente da imposta l'importazione di:
1    È esente da imposta l'importazione di:
a  beni in piccole quantità, di valore minimo o il cui ammontare d'imposta è irrilevante; il DFF emana disposizioni più dettagliate;
b  organi umani da parte di istituzioni riconosciute a livello medico e da ospedali, nonché sangue umano intero da parte di titolari dell'apposita licenza;
c  opere d'arte create personalmente da pittori e scultori e importate sul territorio svizzero dagli stessi o su loro ordine, fatto salvo l'articolo 54 capoverso 1 lettera c;
d  beni ammessi in franchigia doganale in virtù dell'articolo 8 capoverso 2 lettere b-d, g nonché i-l LD108;
e  beni secondo l'articolo 23 capoverso 2 numero 8 importati da un'impresa di trasporto aereo ai sensi dell'articolo 23 capoverso 2 numero 8 nell'ambito di una fornitura o introdotti sul territorio svizzero da una tale impresa, purché la stessa abbia acquistato i beni nell'ambito di una fornitura prima dell'importazione e li utilizzi dopo l'importazione per proprie attività imprenditoriali che danno diritto alla deduzione dell'imposta precedente (art. 28);
f  beni sottoposti al regime d'esportazione (art. 61 LD) e rispediti intatti al mittente sul territorio svizzero, purché non siano stati esentati dall'imposta per effetto dell'esportazione; se l'imposta è rilevante, l'esenzione avviene per via di restituzione; le disposizioni dell'articolo 59 sono applicabili per analogia;
g  energia elettrica in condotte, gas mediante la rete di distribuzione del gas naturale e teleriscaldamento;
h  beni dichiarati esenti da imposta in trattati internazionali;
i  beni importati sul territorio svizzero in ammissione temporanea secondo gli articoli 9 e 58 LD o per il perfezionamento attivo secondo gli articoli 12 e 59 LD nel regime con diritto alla restituzione, fatto salvo l'articolo 54 capoverso 1 lettera d;
j  beni importati temporaneamente sul territorio svizzero da una persona registrata quale contribuente sul territorio svizzero per perfezionamento a cottimo nell'ambito di un contratto d'appalto e sottoposti al regime del perfezionamento attivo con obbligo di pagamento condizionato (regime di non riscossione; art. 12 e 59 LD);
k  beni esportati dal territorio svizzero in ammissione temporanea secondo gli articoli 9 e 58 LD o per perfezionamento passivo a cottimo nell'ambito di un contratto d'appalto secondo gli articoli 13 e 60 LD e rispediti al mittente in territorio svizzero, fatto salvo l'articolo 54 capoverso 1 lettera e;
l  beni trasferiti all'estero secondo il regime d'esportazione (art. 61 LD) per perfezionamento a cottimo nell'ambito di un contratto d'appalto e rispediti al mittente in territorio svizzero, fatto salvo l'articolo 54 capoverso 1 lettera f.
2    Il Consiglio federale può esentare dall'imposta sull'importazione i beni che ha dichiarato esenti da dazio conformemente all'articolo 8 capoverso 2 lettera a LD.
LIVA - a parte designare le banconote e le monete svizzere o estere come mezzi legali di pagamento, non permette ancora di definire in maniera univoca la predetta nozione.

4.7.2 Nel diritto svizzero i mezzi di pagamento sono regolati dalla Legge federale del 22 dicembre 1999 sull'unita monetaria e i mezzi di pagamento (LUMP, RS 941.10), la quale trova la sua base legale nell'art. 99
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999
Cost. Art. 99 Politica monetaria - 1 Il settore monetario compete alla Confederazione; essa soltanto ha il diritto di battere moneta e di emettere banconote.
1    Il settore monetario compete alla Confederazione; essa soltanto ha il diritto di battere moneta e di emettere banconote.
2    La Banca nazionale svizzera, in quanto banca centrale indipendente, conduce una politica monetaria nell'interesse generale del Paese; è amministrata con la collaborazione e sotto la vigilanza della Confederazione.
3    La Banca nazionale costituisce sufficienti riserve monetarie attingendo ai suoi proventi; parte di tali riserve è costituita in oro.
4    L'utile netto della Banca nazionale spetta per almeno due terzi ai Cantoni.
Cost. La nozione di mezzi legali di pagamento è parimenti ripresa dall'art. 84
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto
CO Art. 84 - 1 I debiti pecuniari devono essere pagati con mezzi legali di pagamento della moneta in cui è stato contratto il debito.
1    I debiti pecuniari devono essere pagati con mezzi legali di pagamento della moneta in cui è stato contratto il debito.
2    Se il debito è espresso in una moneta che non è moneta del Paese nel luogo di pagamento, questo potrà farsi in moneta del Paese al corso del giorno della scadenza, a meno che con la parola «effettiva» o con altra simile aggiunta non sia stato stipulato l'adempimento letterale del contratto.
CO, in rapporto alla LUMP (cfr. Denis Loertscher, in: Luc Thévenoz/Franz Werro [ed.], Commentaire Romand, Code des obliga-tions I [di seguito: CR CO I], 2. ed., Basilea 2003, n. 4 e 5 ad art. 84
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto
CO Art. 84 - 1 I debiti pecuniari devono essere pagati con mezzi legali di pagamento della moneta in cui è stato contratto il debito.
1    I debiti pecuniari devono essere pagati con mezzi legali di pagamento della moneta in cui è stato contratto il debito.
2    Se il debito è espresso in una moneta che non è moneta del Paese nel luogo di pagamento, questo potrà farsi in moneta del Paese al corso del giorno della scadenza, a meno che con la parola «effettiva» o con altra simile aggiunta non sia stato stipulato l'adempimento letterale del contratto.
CO). Nell'analisi della nozione di mezzo legale di pagamento, è dunque opportuno riferirsi alla LUMP.

4.7.3 Ai sensi della LUMP, per mezzi legali di pagamento (in tedesco "Zahlungsmittel", in francese "moyens légaux de paiement") va inteso il denaro riconosciuto dallo Stato consentente al debitore di liberarsi incondizionatamente di un debito pecuniario (cfr. Messaggio del Consiglio federale del 26 maggio 1999 concernente una legge federale sull'unità monetaria e i mezzi di pagamento [di seguito: Messaggio LUMP], in: FF 1999 6201, pag. 6206). Si tratta dunque dei mezzi che consentono di estinguere in modo giuridicamente valido i debiti pecuniari, quali le monete e le banconote riconosciute in quanto tali dalla legge di uno Stato (cfr. parimenti definizione di "Zahlungsmittel" in: Carl Creifelds/Klaus Weber [ed.], Rechstwörterbuch, 20. ed., Monaco 2011, pag. 521 e Ger-hard Köbler, Juristisches Wörterbuch, 14. ed., Monaco 2007, pag. 496; Michael Beusch, Der Untergang der Steuerforderung, Zurigo/Basilea/Ginevra 2012, pag. 112) Quelli riconosciuti dal diritto svizzero sono elencati all'art. 2
SR 941.10 Legge federale del 22 dicembre 1999 sull'unità monetaria e i mezzi di pagamento (LUMP)
LUMP Art. 2 Mezzi legali di pagamento - Sono mezzi legali di pagamento:
a  le monete emesse dalla Confederazione;
b  i biglietti di banca emessi dalla Banca nazionale svizzera;
c  i depositi a vista in franchi presso la Banca nazionale svizzera.
LUMP.

4.7.4 Per quanto concerne le monete, la LUMP distingue le monete circolanti dalle monete commemorative e quelle d'investimento (cfr. art. 3
SR 941.10 Legge federale del 22 dicembre 1999 sull'unità monetaria e i mezzi di pagamento (LUMP)
LUMP Art. 3 Obbligo di accettazione - 1 Chiunque è tenuto ad accettare in pagamento fino a cento monete circolanti svizzere. Le monete circolanti, commemorative e d'investimento sono accettate al valore nominale e senza limitazione di somma dalla Banca nazionale svizzera e dalle casse pubbliche della Confederazione.
1    Chiunque è tenuto ad accettare in pagamento fino a cento monete circolanti svizzere. Le monete circolanti, commemorative e d'investimento sono accettate al valore nominale e senza limitazione di somma dalla Banca nazionale svizzera e dalle casse pubbliche della Confederazione.
2    Chiunque deve accettare in pagamento senza limitazione di somma i biglietti di banca svizzeri.
3    Il titolare di un conto presso la Banca nazionale svizzera è tenuto ad accettare senza limitazione di somma i depositi a vista in franchi presso questo istituto.
LUMP). Le monete commemorative possono essere cognate dalla Confederazione per il fabbisogno numismatico (cfr. art. 6
SR 941.10 Legge federale del 22 dicembre 1999 sull'unità monetaria e i mezzi di pagamento (LUMP)
LUMP Art. 6 Monete commemorative e d'investimento - 1 La Confederazione può coniare per il fabbisogno numismatico e a fini d'investimento ulteriori monete circolanti di particolare pregio, nonché monete commemorative e monete d'investimento. Il valore d'emissione di queste monete può essere superiore a quello nominale.
2    Il Dipartimento competente5 stabilisce il valore nominale, l'effigie e le proprietà delle monete commemorative e d'investimento. Esso decide quali monete commemorative e d'investimento coniare, mettere in circolazione o togliere di corso.
LUMP), ovvero ai fini del collezionismo. Al contrario delle monete circolanti, le monete commemorative non sono concepite né come veri e propri mezzi di pagamento né sono utilizzate come tali nelle operazioni commerciali. Dato che sono emesse in numero limitato e che sono relativamente poco conosciute, non si adattano ad essere sottoposte all'obbligo generale di accettazione (cfr. Messaggio LUMP, in: FF 1999 6201, pag. 6212). Le stesse sono dunque accettate quale mezzo di pagamento solo in maniera limitata, al loro valore nominale e senza limitazione di somma, dalla Banca nazionale svizzera e dalle casse pubbliche della Confederazione (cfr. art. 3 cpv. 1
SR 941.10 Legge federale del 22 dicembre 1999 sull'unità monetaria e i mezzi di pagamento (LUMP)
LUMP Art. 3 Obbligo di accettazione - 1 Chiunque è tenuto ad accettare in pagamento fino a cento monete circolanti svizzere. Le monete circolanti, commemorative e d'investimento sono accettate al valore nominale e senza limitazione di somma dalla Banca nazionale svizzera e dalle casse pubbliche della Confederazione.
1    Chiunque è tenuto ad accettare in pagamento fino a cento monete circolanti svizzere. Le monete circolanti, commemorative e d'investimento sono accettate al valore nominale e senza limitazione di somma dalla Banca nazionale svizzera e dalle casse pubbliche della Confederazione.
2    Chiunque deve accettare in pagamento senza limitazione di somma i biglietti di banca svizzeri.
3    Il titolare di un conto presso la Banca nazionale svizzera è tenuto ad accettare senza limitazione di somma i depositi a vista in franchi presso questo istituto.
LUMP; Loertscher, CR CO I, n. 5 ad art. 84
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto
CO Art. 84 - 1 I debiti pecuniari devono essere pagati con mezzi legali di pagamento della moneta in cui è stato contratto il debito.
1    I debiti pecuniari devono essere pagati con mezzi legali di pagamento della moneta in cui è stato contratto il debito.
2    Se il debito è espresso in una moneta che non è moneta del Paese nel luogo di pagamento, questo potrà farsi in moneta del Paese al corso del giorno della scadenza, a meno che con la parola «effettiva» o con altra simile aggiunta non sia stato stipulato l'adempimento letterale del contratto.
CO). Il carattere commemorativo di una moneta è dunque un indizio che la stessa è destinata al collezionismo piuttosto che ad essere utilizzata per un pagamento.

4.7.5 Se la LUMP definisce i mezzi legali di pagamento riconosciuti dal diritto svizzero, per i mezzi legali di pagamento espressi in valuta estera occorre invece far riferimento al diritto dello Stato di emissione (cfr. art. 147 cpv. 1
SR 291 Legge federale del 18 dicembre 1987 sul diritto internazionale privato (LDIP)
LDIP Art. 147 - 1 La moneta si definisce giusta il diritto dello Stato di emissione.
1    La moneta si definisce giusta il diritto dello Stato di emissione.
2    Gli effetti che una moneta esplica sull'ammontare di un debito sono determinati giusta il diritto applicabile a quest'ultimo.
3    Il pagamento è fatto nella moneta determinata dal diritto dello Stato in cui deve avvenire.
della Legge federale del 17 dicembre 1987 sul diritto internazionale privato [LDIP, RS 291]; cfr. Loertscher, CR CO I, n. 11 ad art. 84
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto
CO Art. 84 - 1 I debiti pecuniari devono essere pagati con mezzi legali di pagamento della moneta in cui è stato contratto il debito.
1    I debiti pecuniari devono essere pagati con mezzi legali di pagamento della moneta in cui è stato contratto il debito.
2    Se il debito è espresso in una moneta che non è moneta del Paese nel luogo di pagamento, questo potrà farsi in moneta del Paese al corso del giorno della scadenza, a meno che con la parola «effettiva» o con altra simile aggiunta non sia stato stipulato l'adempimento letterale del contratto.
CO). Orbene, dal momento che per l'esenzione dall'IVA decisiva è l'assenza di valore collezionistico del mezzo legale di pagamento, detto punto non necessita di essere qui ulteriormente approfondito.

4.8 Occorre dunque definire il concetto di "privi di valore collezionistico", e meglio, di "valore collezionistico", nozione giuridicamente indeterminata.

4.8.1 Al riguardo, sia l'art. 8 cpv. 2 lett. b
SR 631.0 Legge del 18 marzo 2005 sulle dogane (LD)
LD Art. 8 Merci in franchigia di dazio - 1 Sono esenti da dazio:
1    Sono esenti da dazio:
a  le merci che nella legge sulla tariffa delle dogane8 o nei trattati internazionali sono dichiarate esenti da dazio;
b  le merci in piccole quantità, di valore insignificante o gravate da un esiguo importo di dazio, in base alle disposizioni emanate dal DFF.
2    Il Consiglio federale può dichiarare esenti da dazio:
a  le merci che secondo l'uso internazionale sono normalmente considerate esenti da dazio;
b  i mezzi legali di pagamento, le carte valori, i manoscritti e i documenti privi di valore collezionistico, i valori postali per l'affrancatura in territorio svizzero e altri valori di bollo ufficiali al massimo al valore facciale, nonché i biglietti di imprese estere di trasporti pubblici;
c  le masserizie di trasloco, i corredi nuziali e gli oggetti ereditati;
d  le merci per organizzazioni di utilità pubblica, opere assistenziali o persone bisognose;
e  i veicoli per invalidi;
f  gli oggetti per l'insegnamento e la ricerca;
g  gli oggetti d'arte e d'esposizione per i musei;
h  gli strumenti e gli apparecchi per l'esame e il trattamento di pazienti in ospedali o case di cura;
i  gli studi e le opere di artisti svizzeri che soggiornano temporaneamente all'estero a scopo di studio;
j  le merci del traffico nella zona di confine e gli animali delle acque confinarie;
k  i modelli e campioni di merci;
l  gli imballaggi indigeni;
m  il materiale bellico della Confederazione e il materiale della protezione civile della Confederazione e dei Cantoni.
LD, che l'art. 13 lett. a
SR 631.01 Ordinanza del 1° novembre 2006 sulle dogane (OD)
OD Art. 13 Mezzi di pagamento, carte valori, manoscritti, documenti, valori di bollo e titoli di trasporto - (art. 8 cpv. 2 lett. b LD)
a  mezzi legali di pagamento e carte valori privi di valore collezionistico;
b  manoscritti e documenti privi di valore collezionistico;
c  valori postali per l'affrancatura valevoli in territorio svizzero e altri valori di bollo ufficiali al massimo al valore facciale;
d  biglietti di imprese estere di trasporti pubblici.
OD parlano di esenzione dei mezzi legali di pagamenti "privi di valore collezionistico". Detta nozione la si ritrova anche nella versione francese e tedesca delle predette disposizioni (in tedesco "ohne Sammlerwert", in francese "sans valeur de collection"). Nell'ambito dell'IVA all'importazione, le disposizioni delle precedenti leggi sull'IVA avevano un diverso tenore. L'art. 67 lett. b dell'Ordinanza del 22 giugno 1994 concernente l'imposta sul valore aggiunto (vOIVA, RU 1994 258) prevedeva l'esenzione dall'imposta sull'importazione di monete, cartevalori e banconote, "in quanto utilizzate come tali". L'art. 74 cifra 2 vLIVA, invece dei mezzi legali di pagamento (banconote e monete svizzere o estere), "ad eccezione dei pezzi da collezione che normalmente non sono utilizzati come mezzo legale di pagamento" (cfr. RU 1200 1300, versione in vigore fino al 31 marzo 2007). In dette norme, vi era dunque un chiaro riferimento all'utilizzo del mezzo di pagamento in quanto tale quale condizione di esenzione.

4.8.2 In assenza di leggi riprendenti la nozione di "valore collezionistico", occorre ricorrere all'ausilio dei dizionari e interpretare le definizioni (senso letterario) ivi contenute alla luce di quanto precede, nonché dello scopo e della sistematica della LD e della LIVA.

Una definizione della nozione di "valore collezionistico" la si ritrova in alcuni dizionari di lingua tedesca. Secondo gli stessi, il valore collezionistico ("Sammlerwert") viene definito come "[Markt]wert, den ein Objekt für Sammler hat", ovvero il valore (di mercato) che un oggetto ha per il collezionista (cfr. Dudenredaktion, Duden, Das grosse Wörterbuch der deuschen Sprache in acht Bänden [di seguito: Duden], 2. ed., Mannhein/Leipzig/Vienna/Zurigo 1994, vol. 6, pag. 2853; Dudenredaktion, Duden, Deutsches Universalwörterbuch [di seguito: Duden Universalwörterbuch], 6. ed., Mannhein/Leipzig/Vienna/Zurigo 2007, pag. 1431). Tale definizione, fa chiaramente riferimento al collezionista e al valore che un dato oggetto rappresenta per quest'ultimo.

Conferma di ciò è data dalla definizione di "valore". Se da un lato la nozione di valore in quanto tale, nella maggior parte dei dizionari di lingua italiana, francese e tedesca, spesso viene definita in riferimento al valore di mercato, al valore economico, al prezzo o al costo di un determinato oggetto, fuori dall'ambito economico viene infatti chiaramente definita in rapporto alla nozione di apprezzamento. Più precisamente, il valore viene definitivo quale "misura di apprezzamento, sia che questo muova da considerazioni di carattere oggettivo, che da un giudizio soggettivo, fino a generalizzarsi in un significato analogo a quello d'importanza" (cfr. Giaco-mo Devoto/Gian Carlo Oli, Vocabolario illustrato della lingua italiana, Milano 1985, pag. 1484; cfr. parimenti Nicola Zingarelli, Lo Zingarelli, vocabolario della lingua italiana, 12. ed. ristampa, Bologna 2008, pag. 2488; cfr. altresì la definizione in francese di "valeur": Larousse, Grand Larousse universel, vol. 15, 1991 Francia, pag 10'608; Paul Robert [ed.], Le Petit Robert, dictionnarie alphabétique et analogique de la langue française, Parigi 2012, pag. 2672 e seg.; Alain Rey, Le Grand Robert de la langue française, 2. ed. , Parigi 2001, pag. 1677; cfr. inoltre la definizione in tedesco di "Wert": Renate Wahrig-Burfeind, Brock Haus, Wahrig, Deutsches Wörterbuch, 9. ed., Gütersloh/Monaco 2011, pag. 1652; Duden Universalwörterbuch, op. cit., pag. 1920; Duden, op. cit., vol. 8, pag. 3902).

Il collezionista è "chi fa, possiede una collezione" (cfr. Redazioni Garzanti, Il grande dizionario Garzanti della lingua italiana, ristampa, Milano 1988, pag. 407; Zingarelli, op. cit., pag. 486), "chi si dà a collezionare oggetti specifici specialmente per compiacere ai propri gusti" (cfr. Devoto/Oli, op. cit., pag. 604). La collezione è una "raccolta sistematica di oggetti della stessa specie che abbiano interesse storico, artistico o scientifico, oppure siano semplicemente preziosi, strani o rari" (cfr. Redazioni Garzanti, op. cit., pag. 407). La collezione è altresì definita quale "raccolta di oggetti della stessa specie, di valore, curiosi o comunque interessanti anche solo soggettivamente" (cfr. Zingarelli, op. cit., pag. 486). Tali definizioni - che si ritrovano peraltro analogamente nelle altre versioni linguistiche e negli innumerevoli altri dizionari (cfr. Larousse, op. cit., vol. 4, pag. 2371; Robert, op. cit., pag. 466; Rey, op. cit., pag. 274; Wahrig-Burfeind, op. cit., pag. 1264; Duden Universalwörterbuch, op. cit., pag. 1431; Duden, op. cit., vol. 6, pag. 2853; ecc.) - mostrano chiaramente che il collezionismo implica che l'oggetto venga raccolto e conservato in quanto tale, a prescindere dal suo utilizzo primario. In altre parole, conservando un dato oggetto, di riflesso lo stesso non viene utilizzato per il suo scopo primario. In tal senso, detta interpretazione trova riscontro in quanto era previsto dall'art. 74 cifra 2 vLIVA e nell'art. 67 lett. b vOIVA (cfr. consid. 4.8.1 del presente giudizio), per i quali è l'uso della moneta quale mezzo di pagamento a determinarne l'esenzione dall'IVA.

4.8.3 In sunto, il valore collezionistico implica dunque la presenza di un collezionistica per il quale un dato oggetto rappresenta un interesse ad essere raccolto e conservato in quanto tale. Nel caso della moneta, anziché impiegarla quale mezzo di pagamento, il collezionista la conserva per sé stesso. Esso non la utilizza dunque per il suo scopo primario. In tal senso, l'interpretazione data dall'autorità inferiore, secondo cui è determinante l'uso finale fatto della moneta importata, appare conforme alla LD, nonché alla LIVA. La stessa comportando peraltro un'applicazione restrittiva dell'esenzione, va nel senso auspicato dal legislatore e come tale va qui annoverata.

5.

Appurate le nozioni di "mezzo legale di pagamento" e di "valore collezionistico", va ora esaminato se il ricorrente può avvalersi dell'esenzione di cui all'art. 8 cpv. 2 lett. b
SR 631.0 Legge del 18 marzo 2005 sulle dogane (LD)
LD Art. 8 Merci in franchigia di dazio - 1 Sono esenti da dazio:
1    Sono esenti da dazio:
a  le merci che nella legge sulla tariffa delle dogane8 o nei trattati internazionali sono dichiarate esenti da dazio;
b  le merci in piccole quantità, di valore insignificante o gravate da un esiguo importo di dazio, in base alle disposizioni emanate dal DFF.
2    Il Consiglio federale può dichiarare esenti da dazio:
a  le merci che secondo l'uso internazionale sono normalmente considerate esenti da dazio;
b  i mezzi legali di pagamento, le carte valori, i manoscritti e i documenti privi di valore collezionistico, i valori postali per l'affrancatura in territorio svizzero e altri valori di bollo ufficiali al massimo al valore facciale, nonché i biglietti di imprese estere di trasporti pubblici;
c  le masserizie di trasloco, i corredi nuziali e gli oggetti ereditati;
d  le merci per organizzazioni di utilità pubblica, opere assistenziali o persone bisognose;
e  i veicoli per invalidi;
f  gli oggetti per l'insegnamento e la ricerca;
g  gli oggetti d'arte e d'esposizione per i musei;
h  gli strumenti e gli apparecchi per l'esame e il trattamento di pazienti in ospedali o case di cura;
i  gli studi e le opere di artisti svizzeri che soggiornano temporaneamente all'estero a scopo di studio;
j  le merci del traffico nella zona di confine e gli animali delle acque confinarie;
k  i modelli e campioni di merci;
l  gli imballaggi indigeni;
m  il materiale bellico della Confederazione e il materiale della protezione civile della Confederazione e dei Cantoni.
LD, nonché all'art. 13 lett. a
SR 631.01 Ordinanza del 1° novembre 2006 sulle dogane (OD)
OD Art. 13 Mezzi di pagamento, carte valori, manoscritti, documenti, valori di bollo e titoli di trasporto - (art. 8 cpv. 2 lett. b LD)
a  mezzi legali di pagamento e carte valori privi di valore collezionistico;
b  manoscritti e documenti privi di valore collezionistico;
c  valori postali per l'affrancatura valevoli in territorio svizzero e altri valori di bollo ufficiali al massimo al valore facciale;
d  biglietti di imprese estere di trasporti pubblici.
OD, ai quali rinvia l'art. 53 cpv. 1 lett. d
SR 641.20 Legge federale del 12 giugno 2009 concernente l'imposta sul valore aggiunto (Legge sull'IVA, LIVA) - Legge sull'IVA
LIVA Art. 53 Importazioni esenti da imposta - 1 È esente da imposta l'importazione di:
1    È esente da imposta l'importazione di:
a  beni in piccole quantità, di valore minimo o il cui ammontare d'imposta è irrilevante; il DFF emana disposizioni più dettagliate;
b  organi umani da parte di istituzioni riconosciute a livello medico e da ospedali, nonché sangue umano intero da parte di titolari dell'apposita licenza;
c  opere d'arte create personalmente da pittori e scultori e importate sul territorio svizzero dagli stessi o su loro ordine, fatto salvo l'articolo 54 capoverso 1 lettera c;
d  beni ammessi in franchigia doganale in virtù dell'articolo 8 capoverso 2 lettere b-d, g nonché i-l LD108;
e  beni secondo l'articolo 23 capoverso 2 numero 8 importati da un'impresa di trasporto aereo ai sensi dell'articolo 23 capoverso 2 numero 8 nell'ambito di una fornitura o introdotti sul territorio svizzero da una tale impresa, purché la stessa abbia acquistato i beni nell'ambito di una fornitura prima dell'importazione e li utilizzi dopo l'importazione per proprie attività imprenditoriali che danno diritto alla deduzione dell'imposta precedente (art. 28);
f  beni sottoposti al regime d'esportazione (art. 61 LD) e rispediti intatti al mittente sul territorio svizzero, purché non siano stati esentati dall'imposta per effetto dell'esportazione; se l'imposta è rilevante, l'esenzione avviene per via di restituzione; le disposizioni dell'articolo 59 sono applicabili per analogia;
g  energia elettrica in condotte, gas mediante la rete di distribuzione del gas naturale e teleriscaldamento;
h  beni dichiarati esenti da imposta in trattati internazionali;
i  beni importati sul territorio svizzero in ammissione temporanea secondo gli articoli 9 e 58 LD o per il perfezionamento attivo secondo gli articoli 12 e 59 LD nel regime con diritto alla restituzione, fatto salvo l'articolo 54 capoverso 1 lettera d;
j  beni importati temporaneamente sul territorio svizzero da una persona registrata quale contribuente sul territorio svizzero per perfezionamento a cottimo nell'ambito di un contratto d'appalto e sottoposti al regime del perfezionamento attivo con obbligo di pagamento condizionato (regime di non riscossione; art. 12 e 59 LD);
k  beni esportati dal territorio svizzero in ammissione temporanea secondo gli articoli 9 e 58 LD o per perfezionamento passivo a cottimo nell'ambito di un contratto d'appalto secondo gli articoli 13 e 60 LD e rispediti al mittente in territorio svizzero, fatto salvo l'articolo 54 capoverso 1 lettera e;
l  beni trasferiti all'estero secondo il regime d'esportazione (art. 61 LD) per perfezionamento a cottimo nell'ambito di un contratto d'appalto e rispediti al mittente in territorio svizzero, fatto salvo l'articolo 54 capoverso 1 lettera f.
2    Il Consiglio federale può esentare dall'imposta sull'importazione i beni che ha dichiarato esenti da dazio conformemente all'articolo 8 capoverso 2 lettera a LD.
LIVA.

5.1 Nel caso in oggetto, le monete importate dal ricorrente sono delle monete coreane e giapponesi. Più precisamente si tratta di 45 monete coreane da 1000 won, rispettivamente di 45 monete giapponesi da 500 yen e ulteriori 4 monete d'argento coreane. Dette monete sono tutte delle monete commemorative, come indicato dallo stesso ricorrente. Trattandosi di monete in valuta estera, il loro carattere di mezzo legale di pagamento andrebbe accertato secondo il diritto dello Stato di emissione, in concreto il Giappone e la Corea (cfr. consid. 4.7.5 del presente giudizio). Sennonché, siffatto quesito può senz'altro rimanere qui aperto, dal momento che è l'assenza di carattere collezionistico a determinarne l'esen-zione dall'IVA e non tanto il carattere di mezzo legale di pagamento. Ciò non toglie, che le predette monete estere importate non sono comunque un mezzo di pagamento usuale in Svizzera, a prescindere dal fatto che si tratti di monete con corso legale nello Stato di emissione, come affermato dal ricorrente. Le monete commemorative svizzere non rappresentano in ogni caso dei mezzi legali di pagamento usuali, non essendo propriamente concepite in quanto tali. Le stesse sono peraltro accettate quale mezzo di pagamento solo in maniera limitata (cfr. consid. 4.7.4 del presente giudizio). Il paragone tra le monete commemorative coreane e giapponesi importate e quelle svizzere effettuato dal ricorrente, non è dunque qui di nessun aiuto. Il carattere commemorativo costituisce piuttosto un indizio che le stesse siano destinate al collezionismo.

Agli atti difetta poi un qualsiasi documento che possa far pensare che di fatto le monete importate dal ricorrente siano destinate ad un pagamento. Al contrario, risulta piuttosto - come peraltro indicato dallo stesso ricor-rente - che dette monete, siano il risultato di uno scambio con il signor C._______ (cfr. atto A2 e atto A7 in: ATTI A, Dossier D II). Aggiungasi a ciò, come già noto allo scrivente Tribunale (cfr. sentenza del Tribunale amministrativo federale A-1788/2006 del 27 luglio 2007), nonché come risultante dagli atti dell'incarto (cfr. atto A18 in: ATTI A, Dossier D II), il fatto che il ricorrente è un noto collezionista di monete. Lo stesso - come indicato dall'autorità inferiore e non contestato dal ricorrente - sembrerebbe valere anche per il signor C._______, fornitore di dette monete. Le monete, che si ricorda sono tutte commemorative, sono poi state importate in apposite confezioni, corredate da un certificato (cfr. atto A3 in: ATTI A, Dossier D II), ciò che fa supporre che si tratti tutte di monete destinate al collezionismo. Le stesse sono peraltro state dichiarate dalla B._______ - che si è occupata della dichiarazione doganale - come soggette all'IVA (cfr. atto A4 in: ATTI A, Dossier D II).

A prescindere dal loro valore di mercato - qui peraltro ininfluente, non essendo determinante se le monete siano state acquistate al loro valore nominale o ad un valore superiore - tutto fa pensare che in casu dette monete abbiano di fatto un valore collezionistico per il ricorrente, fatto peraltro da lui non contestato. In tale evenienza, dette monete non pos-sono chiaramente beneficiare dell'esenzione all'importazione. È dunque a giusta ragione che l'autorità inferiore le ha imposte all'IVA.

5.2 Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, la mancata esen-zione dall'IVA delle monete da lui importate non sospende la legalità del mezzo di pagamento. La prassi adottata dall'AFD è poi conforme all'esigenza di un'applicazione restrittiva dei casi di esenzione posta dall'art. 53
SR 641.20 Legge federale del 12 giugno 2009 concernente l'imposta sul valore aggiunto (Legge sull'IVA, LIVA) - Legge sull'IVA
LIVA Art. 53 Importazioni esenti da imposta - 1 È esente da imposta l'importazione di:
1    È esente da imposta l'importazione di:
a  beni in piccole quantità, di valore minimo o il cui ammontare d'imposta è irrilevante; il DFF emana disposizioni più dettagliate;
b  organi umani da parte di istituzioni riconosciute a livello medico e da ospedali, nonché sangue umano intero da parte di titolari dell'apposita licenza;
c  opere d'arte create personalmente da pittori e scultori e importate sul territorio svizzero dagli stessi o su loro ordine, fatto salvo l'articolo 54 capoverso 1 lettera c;
d  beni ammessi in franchigia doganale in virtù dell'articolo 8 capoverso 2 lettere b-d, g nonché i-l LD108;
e  beni secondo l'articolo 23 capoverso 2 numero 8 importati da un'impresa di trasporto aereo ai sensi dell'articolo 23 capoverso 2 numero 8 nell'ambito di una fornitura o introdotti sul territorio svizzero da una tale impresa, purché la stessa abbia acquistato i beni nell'ambito di una fornitura prima dell'importazione e li utilizzi dopo l'importazione per proprie attività imprenditoriali che danno diritto alla deduzione dell'imposta precedente (art. 28);
f  beni sottoposti al regime d'esportazione (art. 61 LD) e rispediti intatti al mittente sul territorio svizzero, purché non siano stati esentati dall'imposta per effetto dell'esportazione; se l'imposta è rilevante, l'esenzione avviene per via di restituzione; le disposizioni dell'articolo 59 sono applicabili per analogia;
g  energia elettrica in condotte, gas mediante la rete di distribuzione del gas naturale e teleriscaldamento;
h  beni dichiarati esenti da imposta in trattati internazionali;
i  beni importati sul territorio svizzero in ammissione temporanea secondo gli articoli 9 e 58 LD o per il perfezionamento attivo secondo gli articoli 12 e 59 LD nel regime con diritto alla restituzione, fatto salvo l'articolo 54 capoverso 1 lettera d;
j  beni importati temporaneamente sul territorio svizzero da una persona registrata quale contribuente sul territorio svizzero per perfezionamento a cottimo nell'ambito di un contratto d'appalto e sottoposti al regime del perfezionamento attivo con obbligo di pagamento condizionato (regime di non riscossione; art. 12 e 59 LD);
k  beni esportati dal territorio svizzero in ammissione temporanea secondo gli articoli 9 e 58 LD o per perfezionamento passivo a cottimo nell'ambito di un contratto d'appalto secondo gli articoli 13 e 60 LD e rispediti al mittente in territorio svizzero, fatto salvo l'articolo 54 capoverso 1 lettera e;
l  beni trasferiti all'estero secondo il regime d'esportazione (art. 61 LD) per perfezionamento a cottimo nell'ambito di un contratto d'appalto e rispediti al mittente in territorio svizzero, fatto salvo l'articolo 54 capoverso 1 lettera f.
2    Il Consiglio federale può esentare dall'imposta sull'importazione i beni che ha dichiarato esenti da dazio conformemente all'articolo 8 capoverso 2 lettera a LD.
LIVA. La stessa, ponendo l'accento sull'esigenza dell'uso del mezzo legale di pagamento in quanto tale, quale condizione di esenzione dall'IVA, non va oltre a quanto previsto dalla legge e non risulta per nulla arbitraria, motivo per cui va qui annoverata. Un tale argomento non è dunque perti-nente.

5.3 Non giova in ogni caso al ricorrente l'appellarsi all'art. 21 cpv. 2
SR 641.20 Legge federale del 12 giugno 2009 concernente l'imposta sul valore aggiunto (Legge sull'IVA, LIVA) - Legge sull'IVA
LIVA Art. 21 Prestazioni escluse dall'imposta - 1 Una prestazione esclusa dall'imposta non è imponibile se non si è optato per la sua imposizione secondo l'articolo 22.
1    Una prestazione esclusa dall'imposta non è imponibile se non si è optato per la sua imposizione secondo l'articolo 22.
2    Sono esclusi dall'imposta:
1  il trasporto di beni che sottostanno ai servizi riservati secondo l'articolo 3 della legge del 30 aprile 199727 sulle poste;
10  le prestazioni strettamente vincolate al promovimento della cultura e della formazione dei giovani fornite da istituzioni di utilità pubblica nell'ambito di scambi di giovani; sono giovani ai sensi di questa disposizione tutte le persone sino al compimento dei 25 anni di età;
11  le seguenti prestazioni nell'ambito dell'educazione e della formazione:30
11a  le prestazioni nell'ambito dell'educazione dell'infanzia e della gioventù, dell'insegnamento, della formazione, del perfezionamento e della riqualificazione professionale, compreso l'insegnamento impartito da insegnanti privati e scuole private,
11b  i corsi, le conferenze e le altre manifestazioni di natura scientifica o istruttiva; l'attività di conferenziere non sottostà all'imposta, indipendentemente dal fatto che l'onorario sia versato al conferenziere o al suo datore di lavoro,
11c  gli esami nell'ambito della formazione,
11d  le prestazioni di servizi di natura organizzativa (comprese le relative prestazioni accessorie) in favore di un'istituzione le cui prestazioni sono escluse dall'imposta in virtù delle lettere a-c, sempre che siano fornite da membri dell'istituzione,
11e  le prestazioni di servizi di natura organizzativa (comprese le relative prestazioni accessorie) in favore di servizi della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni che forniscono, gratuitamente o a pagamento, prestazioni escluse dall'imposta in virtù delle lettere a-c;
12  la messa a disposizione di personale da parte di istituzioni religiose o filosofiche senza scopo lucrativo, per la cura dei malati, l'aiuto e la sicurezza sociali, l'assistenza all'infanzia e alla gioventù, l'educazione e l'istruzione, nonché per il culto, la beneficenza e scopi di utilità pubblica;
13  le prestazioni fornite ai propri membri, contro pagamento di contributi stabiliti in conformità degli statuti, da parte di istituzioni senza scopo lucrativo che perseguono obiettivi di natura politica, sindacale, economica, religiosa, patriottica, filosofica, filantropica, ecologica, sportiva, culturale o civica;
14  le prestazioni di servizi culturali rese direttamente al pubblico o, se non rese direttamente, da quest'ultimo fruibili direttamente nei seguenti settori:31
14a  rappresentazioni teatrali, musicali e coreografiche, nonché proiezioni cinematografiche,
14b  spettacoli di attori, musicisti, ballerini e altri artisti esecutori, prestazioni di persone che partecipano sul piano artistico a tali spettacoli, nonché prestazioni di baracconisti, compresi i giochi d'abilità che essi propongono,32
14c  visite di musei, gallerie, monumenti, luoghi storici, nonché di giardini botanici e zoologici,
14d  prestazioni di servizi da parte di biblioteche, archivi e altri centri di documentazione, segnatamente la consultazione di testi, registrazioni di suoni e di immagini nei loro locali; sono tuttavia imponibili le forniture di beni (compresa la messa a disposizione) di simili istituzioni;
15  le controprestazioni richieste in caso di manifestazioni sportive, compresi i diritti di partecipazione a dette manifestazioni (p. es. la tassa di iscrizione) e le prestazioni accessorie;
16  le prestazioni di servizi culturali e la fornitura di opere d'arte di natura culturale da parte degli autori, come scrittori, compositori, cineasti, pittori e scultori, nonché le prestazioni di servizi degli editori e delle società di riscossione per la diffusione di queste opere; questa disposizione si applica anche alle opere di seconda mano di cui all'articolo 3 della legge del 9 ottobre 199234 sul diritto d'autore che sono di natura culturale;
17  le prestazioni in caso di manifestazioni come vendite di beneficenza, mercatini dell'usato e tombole effettuate da istituzioni che svolgono attività escluse dall'imposta nel settore dello sport e della cultura senza scopo lucrativo, nei settori della cura ai malati, dell'aiuto e della sicurezza sociali, dell'assistenza all'infanzia e alla gioventù, da organizzazioni di utilità pubblica di cure ai malati e di aiuto a domicilio (Spitex) e da case per anziani, case di riposo e case di cura, purché tali manifestazioni siano intese a procurare un aiuto finanziario a dette istituzioni e siano effettuate a loro esclusivo profitto; le prestazioni eseguite a loro esclusivo profitto in negozi di seconda mano da istituzioni di aiuto e sicurezza sociali;
18  nel settore assicurativo:
18a  le prestazioni di assicurazione e di riassicurazione,
18b  le prestazioni delle assicurazioni sociali,
18c  le seguenti prestazioni nell'ambito delle assicurazioni sociali e della prevenzione:
18d  le prestazioni relative all'attività di agente o di intermediario d'assicurazione;
19  le seguenti operazioni nel settore del mercato monetario e dei capitali:
19a  la concessione e la mediazione di crediti, nonché la gestione di crediti da parte di chi li ha concessi,
19b  la mediazione e l'assunzione di impegni, fideiussioni e altre cauzioni e garanzie, nonché la gestione di garanzie di crediti da parte di chi li ha concessi,
19c  le operazioni, compresa la mediazione, relative al deposito di fondi, ai conti correnti, ai pagamenti, alle girate, ai crediti pecuniari, agli assegni e ad altri effetti commerciali; è invece imponibile il ricupero di crediti su ordine del creditore (operazioni d'incasso),
19d  le operazioni, compresa la mediazione, relative ai mezzi legali di pagamento (valute svizzere ed estere quali divise, banconote e monete); sono invece imponibili i pezzi da collezione (banconote e monete) che normalmente non vengono utilizzati come mezzo legale di pagamento,
19e  le operazioni (operazioni in contanti e operazioni a termine), compresa la mediazione, relative a cartevalori, diritti-valore e derivati, nonché a quote di società e di altre associazioni; sono invece imponibili la custodia e la gestione di cartevalori, diritti-valore e derivati nonché di quote (depositi ecc.), compresi i collocamenti fiduciari,
19f  l'offerta di quote a investimenti collettivi di capitale ai sensi della legge del 23 giugno 200638 sugli investimenti collettivi (LICol) e la gestione di investimenti collettivi di capitale ai sensi della LICol da parte di persone che li gestiscono o li custodiscono, nonché da parte delle direzioni dei fondi, delle banche depositarie e dei loro mandatari; si considerano mandatari tutte le persone fisiche o giuridiche alle quali gli investimenti collettivi di capitale possono delegare compiti conformemente alla LICol o alla legge del 15 giugno 201839 sugli istituti finanziari; l'offerta di quote e la gestione delle società di investimento a capitale fisso ai sensi dell'articolo 110 LICol sono disciplinate dalla lettera e;
2  le cure ospedaliere e le cure mediche in ospedali nell'ambito della medicina umana, comprese le prestazioni a esse strettamente connesse, fornite da ospedali come pure da centri medici e diagnostici; la fornitura di protesi e di apparecchi ortopedici fabbricati in proprio o acquistati è considerata fornitura imponibile;
20  il trasferimento e la costituzione di diritti reali su fondi, nonché le prestazioni effettuate da comunioni di comproprietari di proprietà per piani ai propri membri, nella misura in cui tali prestazioni consistano nella messa a disposizione per l'uso della proprietà comune, nella sua manutenzione, nelle sue riparazioni e in qualsiasi altro atto di gestione, come pure nella fornitura di calore e di beni simili;
21  la messa a disposizione per l'uso o il godimento di fondi e parti di fondi; sono invece imponibili:
21a  la locazione d'appartamenti e camere per l'alloggio di ospiti, nonché la locazione di sale nel settore alberghiero e della ristorazione,
21b  la locazione di aree di campeggio,
21c  la locazione, per il parcheggio di veicoli, di aree non destinate all'uso comune, salvo se si tratta di una prestazione accessoria a una locazione di immobili esclusa dall'imposta,
21d  la locazione e l'affitto di attrezzature e macchine installate durevolmente e facenti parte di un impianto, non però di impianti sportivi,
21e  la locazione di cassette di sicurezza,
21f  la locazione di stand di esposizione e di singoli locali in edifici espositivi e congressuali;
22  le forniture, al massimo al loro valore facciale, di francobolli valevoli per l'affrancatura sul territorio svizzero e di altri valori di bollo ufficiali;
23  le operazioni concernenti giochi in denaro, purché il prodotto lordo dei giochi sia assoggettato alla tassa sulle case da gioco secondo l'articolo 119 della legge federale del 29 settembre 201742 sui giochi in denaro (LGD) o l'utile netto realizzato sia destinato interamente a scopi d'utilità pubblica ai sensi dell'articolo 125 LGD;
24  le forniture di beni mobili usati, che sono stati utilizzati unicamente per prestazioni escluse dall'imposta secondo il presente articolo;
25  ...
26  la vendita, da parte degli agricoltori, dei selvicoltori e degli orticoltori, di prodotti agricoli, forestali e orticoli della propria azienda, la vendita di bestiame da parte dei commercianti di bestiame e la vendita di latte alle aziende di trasformazione da parte dei centri di raccolta del latte;
27  le prestazioni di organizzazioni di utilità pubblica volte a promuovere l'immagine di terzi e le prestazioni di terzi volte a promuovere l'immagine di organizzazioni di utilità pubblica;
28  le prestazioni effettuate:
28bis  la messa a disposizione di personale da parte di collettività pubbliche ad altre collettività pubbliche;
28a  tra le unità organizzative della medesima collettività pubblica,
28b  tra le società di diritto privato o pubblico alle quali partecipano esclusivamente collettività pubbliche e le collettività pubbliche partecipanti a tali società o le loro unità organizzative,
28c  tra gli istituti o le fondazioni fondati esclusivamente da collettività pubbliche e le collettività pubbliche che hanno partecipato alla loro fondazione o le loro unità organizzative;
29  l'esercizio di funzioni d'arbitrato;
3  le cure mediche nell'ambito della medicina umana prestate da medici, medici-dentisti, psicoterapeuti, chiropratici, fisioterapisti, naturopati, levatrici, infermieri o da persone che esercitano professioni analoghe, purché chi presta i servizi disponga della relativa autorizzazione; il Consiglio federale disciplina i dettagli.28 La fornitura di protesi e di apparecchi ortopedici fabbricati in proprio o acquistati è considerata fornitura imponibile;
30  le prestazioni eseguite tra istituti di formazione e di ricerca che partecipano a una cooperazione in materia di istruzione e di ricerca, se effettuate nell'ambito della cooperazione, a prescindere dal fatto che la cooperazione in materia di istruzione e di ricerca si presenti quale soggetto fiscale.
4  le prestazioni di cura fornite da infermieri, organizzazioni Spitex o case di cura, purché siano state prescritte da un medico;
5  le forniture di organi umani da parte di istituzioni riconosciute a livello medico e da ospedali, nonché la fornitura di sangue umano intero da parte di titolari dell'apposita licenza;
6  le prestazioni di servizi da parte di associazioni i cui membri esercitano le professioni menzionate nel numero 3, purché tali prestazioni siano fornite proporzionalmente e al prezzo di costo ai membri, per consentire loro l'immediato esercizio della propria attività;
7  il trasporto di persone malate, ferite o disabili in mezzi di trasporto appositamente attrezzati;
8  le prestazioni delle istituzioni di aiuto e sicurezza sociali, delle organizzazioni di utilità pubblica di cure ai malati e di aiuto a domicilio (Spitex) e delle case per anziani, case di riposo e case di cura;
9  le prestazioni di assistenza all'infanzia e alla gioventù fornite da istituzioni appositamente attrezzate;
3    Fatto salvo il capoverso 4, l'esclusione dall'imposta di una prestazione menzionata nel capoverso 2 si determina esclusivamente in funzione del contenuto della stessa, a prescindere da chi la fornisce o la riceve.
4    Se una prestazione menzionata nel capoverso 2 è esclusa dall'imposta a causa delle caratteristiche del suo fornitore o destinatario, l'esclusione si applica soltanto alle prestazioni fornite o ricevute da persone che presentano tali caratteristiche.47
5    Il Consiglio federale definisce in dettaglio le prestazioni escluse dall'imposta; a tal proposito osserva il principio della neutralità concorrenziale.
6    Le unità organizzative di una collettività pubblica secondo il capoverso 2 numero 28 sono i suoi servizi, le sue società di diritto privato o pubblico, purché non vi partecipino né altre collettività pubbliche né altri terzi, nonché i suoi istituti e le sue fondazioni, purché la collettività pubblica li abbia fondati senza la partecipazione di altre collettività pubbliche o di altri terzi.48
cifra 19 lett. d LIVA. Come visto, detta norma concerne l'esenzione dall'IVA di operazioni effettuate sul territorio svizzero. L'esenzione all'importazione viene invece concessa sulla sola base dell'art. 53
SR 641.20 Legge federale del 12 giugno 2009 concernente l'imposta sul valore aggiunto (Legge sull'IVA, LIVA) - Legge sull'IVA
LIVA Art. 53 Importazioni esenti da imposta - 1 È esente da imposta l'importazione di:
1    È esente da imposta l'importazione di:
a  beni in piccole quantità, di valore minimo o il cui ammontare d'imposta è irrilevante; il DFF emana disposizioni più dettagliate;
b  organi umani da parte di istituzioni riconosciute a livello medico e da ospedali, nonché sangue umano intero da parte di titolari dell'apposita licenza;
c  opere d'arte create personalmente da pittori e scultori e importate sul territorio svizzero dagli stessi o su loro ordine, fatto salvo l'articolo 54 capoverso 1 lettera c;
d  beni ammessi in franchigia doganale in virtù dell'articolo 8 capoverso 2 lettere b-d, g nonché i-l LD108;
e  beni secondo l'articolo 23 capoverso 2 numero 8 importati da un'impresa di trasporto aereo ai sensi dell'articolo 23 capoverso 2 numero 8 nell'ambito di una fornitura o introdotti sul territorio svizzero da una tale impresa, purché la stessa abbia acquistato i beni nell'ambito di una fornitura prima dell'importazione e li utilizzi dopo l'importazione per proprie attività imprenditoriali che danno diritto alla deduzione dell'imposta precedente (art. 28);
f  beni sottoposti al regime d'esportazione (art. 61 LD) e rispediti intatti al mittente sul territorio svizzero, purché non siano stati esentati dall'imposta per effetto dell'esportazione; se l'imposta è rilevante, l'esenzione avviene per via di restituzione; le disposizioni dell'articolo 59 sono applicabili per analogia;
g  energia elettrica in condotte, gas mediante la rete di distribuzione del gas naturale e teleriscaldamento;
h  beni dichiarati esenti da imposta in trattati internazionali;
i  beni importati sul territorio svizzero in ammissione temporanea secondo gli articoli 9 e 58 LD o per il perfezionamento attivo secondo gli articoli 12 e 59 LD nel regime con diritto alla restituzione, fatto salvo l'articolo 54 capoverso 1 lettera d;
j  beni importati temporaneamente sul territorio svizzero da una persona registrata quale contribuente sul territorio svizzero per perfezionamento a cottimo nell'ambito di un contratto d'appalto e sottoposti al regime del perfezionamento attivo con obbligo di pagamento condizionato (regime di non riscossione; art. 12 e 59 LD);
k  beni esportati dal territorio svizzero in ammissione temporanea secondo gli articoli 9 e 58 LD o per perfezionamento passivo a cottimo nell'ambito di un contratto d'appalto secondo gli articoli 13 e 60 LD e rispediti al mittente in territorio svizzero, fatto salvo l'articolo 54 capoverso 1 lettera e;
l  beni trasferiti all'estero secondo il regime d'esportazione (art. 61 LD) per perfezionamento a cottimo nell'ambito di un contratto d'appalto e rispediti al mittente in territorio svizzero, fatto salvo l'articolo 54 capoverso 1 lettera f.
2    Il Consiglio federale può esentare dall'imposta sull'importazione i beni che ha dichiarato esenti da dazio conformemente all'articolo 8 capoverso 2 lettera a LD.
LIVA, unica disposizione della LIVA qui applicabile (cfr. consid. 4.4.2 del presente giudizio). Peraltro, quand'anche si tenesse conto di quanto previsto da detta norma, nulla muterebbe alle conclusioni dello scrivente Tribunale. Dal momento ch'essa contiene delle nozioni pertinenti analoghe a quelle qui applicabili, quali "pezzo da collezione" e "mezzo legale di pagamento" (cfr. art. 74
SR 641.20 Legge federale del 12 giugno 2009 concernente l'imposta sul valore aggiunto (Legge sull'IVA, LIVA) - Legge sull'IVA
LIVA Art. 74 Segreto - 1 Chiunque è incaricato dell'esecuzione della presente legge o è chiamato a prestarvi concorso è tenuto a mantenere il segreto nei confronti di altre autorità e di persone private su quanto apprende nell'esercizio delle sue funzioni e a negare la consultazione di atti ufficiali.
1    Chiunque è incaricato dell'esecuzione della presente legge o è chiamato a prestarvi concorso è tenuto a mantenere il segreto nei confronti di altre autorità e di persone private su quanto apprende nell'esercizio delle sue funzioni e a negare la consultazione di atti ufficiali.
2    L'obbligo del segreto non è dato:
a  in caso di assistenza amministrativa conformemente all'articolo 75 e di obbligo di denunciare gli atti punibili;
b  nei confronti di organi giudiziari o amministrativi, se l'autorità incaricata dell'esecuzione della presente legge è stata autorizzata dal DFF a rilasciare informazioni;
c  in casi specifici, nei confronti delle autorità incaricate della procedura d'esecuzione e di fallimento o in caso di denuncia di reati in materia di esecuzione e fallimento a danno dell'AFC;
d  per le seguenti informazioni contenute nel registro dei contribuenti: numero con cui la persona è iscritta, indirizzo e attività economica, nonché inizio e fine dell'assoggettamento.
cifra 2 vLIVA, rispettivamente consid. 4.5 e segg. del presente giudizio in merito all'art. 53 cpv. 1 lett. d
SR 641.20 Legge federale del 12 giugno 2009 concernente l'imposta sul valore aggiunto (Legge sull'IVA, LIVA) - Legge sull'IVA
LIVA Art. 53 Importazioni esenti da imposta - 1 È esente da imposta l'importazione di:
1    È esente da imposta l'importazione di:
a  beni in piccole quantità, di valore minimo o il cui ammontare d'imposta è irrilevante; il DFF emana disposizioni più dettagliate;
b  organi umani da parte di istituzioni riconosciute a livello medico e da ospedali, nonché sangue umano intero da parte di titolari dell'apposita licenza;
c  opere d'arte create personalmente da pittori e scultori e importate sul territorio svizzero dagli stessi o su loro ordine, fatto salvo l'articolo 54 capoverso 1 lettera c;
d  beni ammessi in franchigia doganale in virtù dell'articolo 8 capoverso 2 lettere b-d, g nonché i-l LD108;
e  beni secondo l'articolo 23 capoverso 2 numero 8 importati da un'impresa di trasporto aereo ai sensi dell'articolo 23 capoverso 2 numero 8 nell'ambito di una fornitura o introdotti sul territorio svizzero da una tale impresa, purché la stessa abbia acquistato i beni nell'ambito di una fornitura prima dell'importazione e li utilizzi dopo l'importazione per proprie attività imprenditoriali che danno diritto alla deduzione dell'imposta precedente (art. 28);
f  beni sottoposti al regime d'esportazione (art. 61 LD) e rispediti intatti al mittente sul territorio svizzero, purché non siano stati esentati dall'imposta per effetto dell'esportazione; se l'imposta è rilevante, l'esenzione avviene per via di restituzione; le disposizioni dell'articolo 59 sono applicabili per analogia;
g  energia elettrica in condotte, gas mediante la rete di distribuzione del gas naturale e teleriscaldamento;
h  beni dichiarati esenti da imposta in trattati internazionali;
i  beni importati sul territorio svizzero in ammissione temporanea secondo gli articoli 9 e 58 LD o per il perfezionamento attivo secondo gli articoli 12 e 59 LD nel regime con diritto alla restituzione, fatto salvo l'articolo 54 capoverso 1 lettera d;
j  beni importati temporaneamente sul territorio svizzero da una persona registrata quale contribuente sul territorio svizzero per perfezionamento a cottimo nell'ambito di un contratto d'appalto e sottoposti al regime del perfezionamento attivo con obbligo di pagamento condizionato (regime di non riscossione; art. 12 e 59 LD);
k  beni esportati dal territorio svizzero in ammissione temporanea secondo gli articoli 9 e 58 LD o per perfezionamento passivo a cottimo nell'ambito di un contratto d'appalto secondo gli articoli 13 e 60 LD e rispediti al mittente in territorio svizzero, fatto salvo l'articolo 54 capoverso 1 lettera e;
l  beni trasferiti all'estero secondo il regime d'esportazione (art. 61 LD) per perfezionamento a cottimo nell'ambito di un contratto d'appalto e rispediti al mittente in territorio svizzero, fatto salvo l'articolo 54 capoverso 1 lettera f.
2    Il Consiglio federale può esentare dall'imposta sull'importazione i beni che ha dichiarato esenti da dazio conformemente all'articolo 8 capoverso 2 lettera a LD.
LIVA), tenuto conto dello scopo comune perseguito da entrambe le imposte, non si vede infatti come l'interpretazione delle stesse potrebbe qui differire (cfr. consid. 4.4.2 del presente giudizio). Detta censura va pertanto qui respinta.

5.4 È poi a torto che il ricorrente sostiene che l'assoggettamento all'IVA delle monete di circolazione a corso legale emesse al cambio e senza sovrapprezzo sarebbe automatico e dunque arbitrario. Nulla agli atti, né nella pratica indicata dall'autorità inferiore (cfr. ATTI B, Dossier DGD), la-scia infatti pensare che quest'ultima possa procedere automaticamente in tal senso. Si ribadisce che il caso che qui ci occupa concerne l'imposizione all'IVA di monete importate dall'estero. Un'eventuale esenzione dall'IVA delle stesse è dunque strettamente correlata all'adempimento delle condi-zioni di cui all'art. 8 cpv. 2 lett. b
SR 631.0 Legge del 18 marzo 2005 sulle dogane (LD)
LD Art. 8 Merci in franchigia di dazio - 1 Sono esenti da dazio:
1    Sono esenti da dazio:
a  le merci che nella legge sulla tariffa delle dogane8 o nei trattati internazionali sono dichiarate esenti da dazio;
b  le merci in piccole quantità, di valore insignificante o gravate da un esiguo importo di dazio, in base alle disposizioni emanate dal DFF.
2    Il Consiglio federale può dichiarare esenti da dazio:
a  le merci che secondo l'uso internazionale sono normalmente considerate esenti da dazio;
b  i mezzi legali di pagamento, le carte valori, i manoscritti e i documenti privi di valore collezionistico, i valori postali per l'affrancatura in territorio svizzero e altri valori di bollo ufficiali al massimo al valore facciale, nonché i biglietti di imprese estere di trasporti pubblici;
c  le masserizie di trasloco, i corredi nuziali e gli oggetti ereditati;
d  le merci per organizzazioni di utilità pubblica, opere assistenziali o persone bisognose;
e  i veicoli per invalidi;
f  gli oggetti per l'insegnamento e la ricerca;
g  gli oggetti d'arte e d'esposizione per i musei;
h  gli strumenti e gli apparecchi per l'esame e il trattamento di pazienti in ospedali o case di cura;
i  gli studi e le opere di artisti svizzeri che soggiornano temporaneamente all'estero a scopo di studio;
j  le merci del traffico nella zona di confine e gli animali delle acque confinarie;
k  i modelli e campioni di merci;
l  gli imballaggi indigeni;
m  il materiale bellico della Confederazione e il materiale della protezione civile della Confederazione e dei Cantoni.
LD, nonché all'art. 13 lett. a
SR 631.01 Ordinanza del 1° novembre 2006 sulle dogane (OD)
OD Art. 13 Mezzi di pagamento, carte valori, manoscritti, documenti, valori di bollo e titoli di trasporto - (art. 8 cpv. 2 lett. b LD)
a  mezzi legali di pagamento e carte valori privi di valore collezionistico;
b  manoscritti e documenti privi di valore collezionistico;
c  valori postali per l'affrancatura valevoli in territorio svizzero e altri valori di bollo ufficiali al massimo al valore facciale;
d  biglietti di imprese estere di trasporti pubblici.
OD, ai quali rinvia l'art. 53 cpv. 1 lett. d
SR 641.20 Legge federale del 12 giugno 2009 concernente l'imposta sul valore aggiunto (Legge sull'IVA, LIVA) - Legge sull'IVA
LIVA Art. 53 Importazioni esenti da imposta - 1 È esente da imposta l'importazione di:
1    È esente da imposta l'importazione di:
a  beni in piccole quantità, di valore minimo o il cui ammontare d'imposta è irrilevante; il DFF emana disposizioni più dettagliate;
b  organi umani da parte di istituzioni riconosciute a livello medico e da ospedali, nonché sangue umano intero da parte di titolari dell'apposita licenza;
c  opere d'arte create personalmente da pittori e scultori e importate sul territorio svizzero dagli stessi o su loro ordine, fatto salvo l'articolo 54 capoverso 1 lettera c;
d  beni ammessi in franchigia doganale in virtù dell'articolo 8 capoverso 2 lettere b-d, g nonché i-l LD108;
e  beni secondo l'articolo 23 capoverso 2 numero 8 importati da un'impresa di trasporto aereo ai sensi dell'articolo 23 capoverso 2 numero 8 nell'ambito di una fornitura o introdotti sul territorio svizzero da una tale impresa, purché la stessa abbia acquistato i beni nell'ambito di una fornitura prima dell'importazione e li utilizzi dopo l'importazione per proprie attività imprenditoriali che danno diritto alla deduzione dell'imposta precedente (art. 28);
f  beni sottoposti al regime d'esportazione (art. 61 LD) e rispediti intatti al mittente sul territorio svizzero, purché non siano stati esentati dall'imposta per effetto dell'esportazione; se l'imposta è rilevante, l'esenzione avviene per via di restituzione; le disposizioni dell'articolo 59 sono applicabili per analogia;
g  energia elettrica in condotte, gas mediante la rete di distribuzione del gas naturale e teleriscaldamento;
h  beni dichiarati esenti da imposta in trattati internazionali;
i  beni importati sul territorio svizzero in ammissione temporanea secondo gli articoli 9 e 58 LD o per il perfezionamento attivo secondo gli articoli 12 e 59 LD nel regime con diritto alla restituzione, fatto salvo l'articolo 54 capoverso 1 lettera d;
j  beni importati temporaneamente sul territorio svizzero da una persona registrata quale contribuente sul territorio svizzero per perfezionamento a cottimo nell'ambito di un contratto d'appalto e sottoposti al regime del perfezionamento attivo con obbligo di pagamento condizionato (regime di non riscossione; art. 12 e 59 LD);
k  beni esportati dal territorio svizzero in ammissione temporanea secondo gli articoli 9 e 58 LD o per perfezionamento passivo a cottimo nell'ambito di un contratto d'appalto secondo gli articoli 13 e 60 LD e rispediti al mittente in territorio svizzero, fatto salvo l'articolo 54 capoverso 1 lettera e;
l  beni trasferiti all'estero secondo il regime d'esportazione (art. 61 LD) per perfezionamento a cottimo nell'ambito di un contratto d'appalto e rispediti al mittente in territorio svizzero, fatto salvo l'articolo 54 capoverso 1 lettera f.
2    Il Consiglio federale può esentare dall'imposta sull'importazione i beni che ha dichiarato esenti da dazio conformemente all'articolo 8 capoverso 2 lettera a LD.
LIVA (cfr. consid. 4.5 del presente giudizio). Orbene, come detto (cfr. consid. 5.1 del presente giudizio), non essendo adempiute le condizioni d'esenzione, è a giusta ragione che dette monete sono state imposte all'IVA all'importazione. L'imposizione all'IVA di opera-zioni effettuate sul territorio svizzero non è dunque qui rilevante, ciò a prescindere dall'imponibilità o meno delle monete commemorative svizzere all'IVA. Tale censura va dunque respinta.

5.5 Anche il riferimento al Tares (Tariffa elettronica d'uso svizzera) con indicazione che le monete, riprese alle voci doganali 7118.9020 e 7118.9030 e aventi corso legale, non sono soggette all'IVA, non è di nessun aiuto per giustificare l'esenzione fatta valere dal ricorrente. Come giustamente indicato dall'autorità inferiore, nelle osservazioni del Tares, alla rubrica "Imposta sul valore aggiunto (IVA)", viene chiaramente speci-ficato che la classificazione tariffale non ha alcun influsso sull'aliquota IVA applicata all'importazione, che le indicazioni concernenti le aliquote IVA ivi contenute sono un mezzo ausiliario atto a facilitare l'imposizione e che queste non hanno carattere legale (cfr. atti B23, B24 e B25 in: ATTI B, Dossier DGD). Si ribadisce ancora una volta, che un'eventuale esenzione dei mezzi legali di pagamento importati in Svizzera, presuppone l'adempimento delle condizioni di cui all'art. 8 cpv. 2 lett. b
SR 631.0 Legge del 18 marzo 2005 sulle dogane (LD)
LD Art. 8 Merci in franchigia di dazio - 1 Sono esenti da dazio:
1    Sono esenti da dazio:
a  le merci che nella legge sulla tariffa delle dogane8 o nei trattati internazionali sono dichiarate esenti da dazio;
b  le merci in piccole quantità, di valore insignificante o gravate da un esiguo importo di dazio, in base alle disposizioni emanate dal DFF.
2    Il Consiglio federale può dichiarare esenti da dazio:
a  le merci che secondo l'uso internazionale sono normalmente considerate esenti da dazio;
b  i mezzi legali di pagamento, le carte valori, i manoscritti e i documenti privi di valore collezionistico, i valori postali per l'affrancatura in territorio svizzero e altri valori di bollo ufficiali al massimo al valore facciale, nonché i biglietti di imprese estere di trasporti pubblici;
c  le masserizie di trasloco, i corredi nuziali e gli oggetti ereditati;
d  le merci per organizzazioni di utilità pubblica, opere assistenziali o persone bisognose;
e  i veicoli per invalidi;
f  gli oggetti per l'insegnamento e la ricerca;
g  gli oggetti d'arte e d'esposizione per i musei;
h  gli strumenti e gli apparecchi per l'esame e il trattamento di pazienti in ospedali o case di cura;
i  gli studi e le opere di artisti svizzeri che soggiornano temporaneamente all'estero a scopo di studio;
j  le merci del traffico nella zona di confine e gli animali delle acque confinarie;
k  i modelli e campioni di merci;
l  gli imballaggi indigeni;
m  il materiale bellico della Confederazione e il materiale della protezione civile della Confederazione e dei Cantoni.
LD, nonché all'art. 13 lett. a
SR 631.01 Ordinanza del 1° novembre 2006 sulle dogane (OD)
OD Art. 13 Mezzi di pagamento, carte valori, manoscritti, documenti, valori di bollo e titoli di trasporto - (art. 8 cpv. 2 lett. b LD)
a  mezzi legali di pagamento e carte valori privi di valore collezionistico;
b  manoscritti e documenti privi di valore collezionistico;
c  valori postali per l'affrancatura valevoli in territorio svizzero e altri valori di bollo ufficiali al massimo al valore facciale;
d  biglietti di imprese estere di trasporti pubblici.
OD, ai quali rinvia l'art. 53 cpv. 1 lett. d
SR 641.20 Legge federale del 12 giugno 2009 concernente l'imposta sul valore aggiunto (Legge sull'IVA, LIVA) - Legge sull'IVA
LIVA Art. 53 Importazioni esenti da imposta - 1 È esente da imposta l'importazione di:
1    È esente da imposta l'importazione di:
a  beni in piccole quantità, di valore minimo o il cui ammontare d'imposta è irrilevante; il DFF emana disposizioni più dettagliate;
b  organi umani da parte di istituzioni riconosciute a livello medico e da ospedali, nonché sangue umano intero da parte di titolari dell'apposita licenza;
c  opere d'arte create personalmente da pittori e scultori e importate sul territorio svizzero dagli stessi o su loro ordine, fatto salvo l'articolo 54 capoverso 1 lettera c;
d  beni ammessi in franchigia doganale in virtù dell'articolo 8 capoverso 2 lettere b-d, g nonché i-l LD108;
e  beni secondo l'articolo 23 capoverso 2 numero 8 importati da un'impresa di trasporto aereo ai sensi dell'articolo 23 capoverso 2 numero 8 nell'ambito di una fornitura o introdotti sul territorio svizzero da una tale impresa, purché la stessa abbia acquistato i beni nell'ambito di una fornitura prima dell'importazione e li utilizzi dopo l'importazione per proprie attività imprenditoriali che danno diritto alla deduzione dell'imposta precedente (art. 28);
f  beni sottoposti al regime d'esportazione (art. 61 LD) e rispediti intatti al mittente sul territorio svizzero, purché non siano stati esentati dall'imposta per effetto dell'esportazione; se l'imposta è rilevante, l'esenzione avviene per via di restituzione; le disposizioni dell'articolo 59 sono applicabili per analogia;
g  energia elettrica in condotte, gas mediante la rete di distribuzione del gas naturale e teleriscaldamento;
h  beni dichiarati esenti da imposta in trattati internazionali;
i  beni importati sul territorio svizzero in ammissione temporanea secondo gli articoli 9 e 58 LD o per il perfezionamento attivo secondo gli articoli 12 e 59 LD nel regime con diritto alla restituzione, fatto salvo l'articolo 54 capoverso 1 lettera d;
j  beni importati temporaneamente sul territorio svizzero da una persona registrata quale contribuente sul territorio svizzero per perfezionamento a cottimo nell'ambito di un contratto d'appalto e sottoposti al regime del perfezionamento attivo con obbligo di pagamento condizionato (regime di non riscossione; art. 12 e 59 LD);
k  beni esportati dal territorio svizzero in ammissione temporanea secondo gli articoli 9 e 58 LD o per perfezionamento passivo a cottimo nell'ambito di un contratto d'appalto secondo gli articoli 13 e 60 LD e rispediti al mittente in territorio svizzero, fatto salvo l'articolo 54 capoverso 1 lettera e;
l  beni trasferiti all'estero secondo il regime d'esportazione (art. 61 LD) per perfezionamento a cottimo nell'ambito di un contratto d'appalto e rispediti al mittente in territorio svizzero, fatto salvo l'articolo 54 capoverso 1 lettera f.
2    Il Consiglio federale può esentare dall'imposta sull'importazione i beni che ha dichiarato esenti da dazio conformemente all'articolo 8 capoverso 2 lettera a LD.
LIVA (cfr. consid. 4.5 del presente giudizio). Anche detta censura non può dunque trovare qui accoglimento.

5.6 Il ricorrente censura poi che l'assoggettamento IVA delle monete a corso legale in seguito al libero arbitrio da parte del funzionario doganale incaricato di eseguirne la perizia basata unicamente sul sospetto che tali monete possano in futuro essere utilizzate come pezzi da collezione costituirebbe un grave precedente legale che entra in conflitto con la vigente legislazione federale.

Al riguardo, lo scrivente Tribunale rileva che dagli atti non risulta alcuna perizia esperita dalle autorità doganali, tantomeno un qualsiasi elemento che lasci pensare che le stesse abbiano agito arbitrariamente. Al contrario, risulta invece che le monete importate siano state imposte all'IVA sulla base delle indicazioni riportate nella stessa dichiarazione doganale. Si ricorda che in virtù del principio dell'autodichiarazione, alle persone soggette all'obbligo di dichiarazione viene posta la piena responsabilità per la corretta e completa dichiarazione delle merci, nonché delle esigenze severe al loro dovere di diligenza (cfr. consid. 4.2 del presente giudizio). Le autorità doganali procedono ad un controllo formale e materiale solo in caso di dubbi apparenti. Come detto non vi è infatti alcun dovere di controllo (cfr. consid. 4.3.3 del presente giudizio). Una volta accettata dall'UD, la dichiarazione doganale è vincolante e di principio irrevocabile (cfr. consid. 4.3.1 del presente giudizio). Dal momento che, in base al controllo di plausibilità, la dichiarazione doganale effettuata elettronicamente è stata selezionata dal sistema "e-dec" con il risultato "libero senza" - ciò che significa che l'invio può essere liberato senza ulteriori formalità giusta l'art. 17 cpv. 4
SR 631.013 Ordinanza dell'UDSC del 4 aprile 2007 sulle dogane (OD-UDSC)
OD-UDSC Art. 17 - (art. 35 e 40 LD)28
1    Dopo l'accettazione della dichiarazione doganale, il sistema «e-dec» procede a una selezione sulla base di un'analisi dei rischi.29
2    Se il risultato della selezione è «bloccato», la persona soggetta all'obbligo di dichiarazione deve presentare all'ufficio doganale una copia della dichiarazione doganale e i documenti di scorta necessari. Le merci possono essere sgomberate solamente se sono state liberate dall'ufficio doganale.
3    Se il risultato della selezione è «libero con», la persona soggetta all'obbligo di dichiarazione deve presentare all'ufficio doganale una copia della dichiarazione doganale e i documenti di scorta necessari. Le merci sono considerate liberate.
4    Se il risultato della selezione è «libero senza» o «libero senza / con DNND», la persona soggetta all'obbligo di dichiarazione deve presentare all'ufficio doganale gli eventuali documenti di transito e autorizzazioni nonché gli eventuali certificati o conferme necessari per l'esecuzione dei disposti federali di natura non doganale. Per l'UDSC le merci sono considerate liberate.30
5    Se le merci soggiacciono a disposti federali di natura non doganale, indipendentemente dal risultato della selezione la persona soggetta all'obbligo di dichiarazione deve:
a  consegnare le merci agli organi di controllo competenti; oppure
b  provare che le esigenze basate sui disposti federali di natura non doganale sono adempiute.32
OD-AFD - l'UD non aveva alcuna ragione di dubitare dell'esattezza della stessa (cfr. consid. 4.3.2 del presente giudizio). Che poi, l'UD abbia richiesto successivamente della documentazione o delle informazioni al fine d'accertare l'imposizione delle monete, è del tutto legale e per nulla arbitrario, detta prerogativa essendo chiara-mente prevista dalla legge (cfr. consid. 4.3.4 del presente giudizio). Anche questa censura non può dunque che essere respinta.

6.
Visto quanto precede, il ricorso - nella misura in cui è ricevibile (cfr. consid. 1.4 del presente giudizio) - deve essere respinto, con conseguente conferma della decisione qui impugnata. In considerazione dell'esito della lite, giusta l'art. 63 cpv. 1
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 63 - 1 L'autorità di ricorso mette nel dispositivo le spese processuali, consistenti in una tassa di decisione nelle tasse di cancelleria e negli sborsi, di regola a carico della parte soccombente. Se questa soccombe solo parzialmente, le spese processuali sono ridotte. Per eccezione, si possono condonare le spese processuali.
1    L'autorità di ricorso mette nel dispositivo le spese processuali, consistenti in una tassa di decisione nelle tasse di cancelleria e negli sborsi, di regola a carico della parte soccombente. Se questa soccombe solo parzialmente, le spese processuali sono ridotte. Per eccezione, si possono condonare le spese processuali.
2    Nessuna spesa processuale è messa a carico dell'autorità inferiore ne delle autorità federali, che promuovano il ricorso e soccombano; se l'autorità ricorrente, che soccombe, non è un'autorità federale, le spese processuali le sono addossate in quanto la causa concerna interessi pecuniari di enti o d'istituti autonomi.
3    Alla parte vincente possono essere addossate solo le spese processuali che abbia cagionato violando le regole di procedura.
4    L'autorità di ricorso, il suo presidente o il giudice dell'istruzione esige dal ricorrente un anticipo equivalente alle presunte spese processuali. Stabilisce un congruo termine per il pagamento con la comminatoria che altrimenti non entrerà nel merito. Se sussistono motivi particolari, può rinunciare interamente o in parte a esigere l'anticipo.100
4bis    La tassa di decisione è stabilita in funzione dell'ampiezza e della difficoltà della causa, del modo di condotta processuale e della situazione finanziaria delle parti. Il suo importo oscilla:
a  da 100 a 5000 franchi nelle controversie senza interesse pecuniario;
b  da 100 a 50 000 franchi nelle altre controversie.101
5    Il Consiglio federale disciplina i dettagli relativi alla determinazione delle tasse.102 Sono fatti salvi l'articolo 16 capoverso 1 lettera a della legge del 17 giugno 2005103 sul Tribunale amministrativo federale e l'articolo 73 della legge del 19 marzo 2010104 sull'organizzazione delle autorità penali.105
PA, le spese processuali vanno poste a carico del ricorrente, qui parte soccombente (art. 1 segg. del Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]). Nella fattispecie, esse sono stabilite in fr. 800.-- (art. 4
SR 173.320.2 Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TS-TAF)
TS-TAF Art. 4 Tassa di giustizia per le cause con interesse pecuniario - Nelle cause con interesse pecuniario, la tassa di giustizia ammonta a:
TS-TAF), importo che verrà compensato, nella misura corrispondente, con l'anticipo spese di fr. 400.-- da lui versato il 22 febbraio 2013. Il saldo rimanente di fr. 400.-- dovrà essere versato dalla ricorrente alla cassa dello scrivente Tribunale entro 30 giorni dalla crescita in giudicato del presente gravame. A tal fine, gli verrà trasmesso con invio postale separato un bollettino di versamento mediante il quale effettuare il predetto pagamento. Al ricorrente non vengono assegnate indennità di ripetibili.

Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1.
Per quanto ricevibile, il ricorso è respinto.

2.
Le spese processuali di fr. 800.-- sono poste a carico del ricorrente e compensate, nella misura corrispondente, con l'anticipo spese di fr. 400.-- da lui versato a suo tempo. Il saldo rimanente di fr. 400.-- dovrà essere da lui versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale entro 30 giorni dalla crescita in giudicato del presente gravame. Il relativo bollettino di versamento seguirà con invio postale separato.

3.
Non vengono assegnate indennità di ripetibili.

4.
Comunicazione a:

- ricorrente (atto giudiziario)

- autorità inferiore (n. di rif. ***; atto giudiziario)

I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente.

Il presidente del collegio: La cancelliera:

Michael Beusch Sara Friedli

Rimedi giuridici:

Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e
SR 173.320.2 Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TS-TAF)
TS-TAF Art. 4 Tassa di giustizia per le cause con interesse pecuniario - Nelle cause con interesse pecuniario, la tassa di giustizia ammonta a:
segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]). Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e - se in possesso della parte ricorrente - i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 42 Atti scritti - 1 Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati.
1    Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati.
2    Nei motivi occorre spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato viola il diritto. Qualora il ricorso sia ammissibile soltanto se concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o un caso particolarmente importante per altri motivi, occorre spiegare perché la causa adempie siffatta condizione.14 15
3    Se sono in possesso della parte, i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati; se l'atto scritto è diretto contro una decisione, anche questa deve essere allegata.
4    In caso di trasmissione per via elettronica, la parte o il suo patrocinatore deve munire l'atto scritto di una firma elettronica qualificata secondo la legge del 18 marzo 201616 sulla firma elettronica. Il Tribunale federale determina mediante regolamento:
a  il formato dell'atto scritto e dei relativi allegati;
b  le modalità di trasmissione;
c  le condizioni alle quali può essere richiesta la trasmissione successiva di documenti cartacei in caso di problemi tecnici.17
5    Se mancano la firma della parte o del suo patrocinatore, la procura dello stesso o gli allegati prescritti, o se il patrocinatore non è autorizzato in quanto tale, è fissato un congruo termine per sanare il vizio, con la comminatoria che altrimenti l'atto scritto non sarà preso in considerazione.
6    Gli atti illeggibili, sconvenienti, incomprensibili, prolissi o non redatti in una lingua ufficiale possono essere del pari rinviati al loro autore affinché li modifichi.
7    Gli atti scritti dovuti a condotta processuale da querulomane o altrimenti abusiva sono inammissibili.
LTF).

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