Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Corte I

A-4016/2012

Sentenza del 6 marzo 2013

Giudice Markus Metz (presidente del collegio),

Composizione giudice Pascal Mollard, giudice Michael Beusch,

cancelliera Frida Andreotti.

A._______Sagl,...,
Parti
ricorrente,

contro

Direzione generale delle dogane DGD,

Divisione principale diritto e tributi,

Monbijoustrasse 40, 3003 Berna,

autorità inferiore .

Oggetto Tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni (TTPCP), riscossione posticipata.

Fatti:

A.
La A._______ (in seguito: A._______) è una società a garanzia limitata con sede a X._______, il cui scopo figurante dall'estratto del Registro di commercio è, tra l'altro, la riparazione e l'esecuzione di pezzi e accessori dei veicoli a motore, macchine agricole, battipista, veicoli pesanti. La A._______ è proprietaria di un trattore a sella, marca Scania ... con numero di matricola ... (in seguito: trattore a sella), assoggettato alla Tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni (di seguito: TTPCP). Esso è stato immatricolato a nome della A._______, numero di detentore ..., dal 26 maggio 2011 all'8 giugno 2011 con la targa di controllo TI ..., dal 25 novembre 2011 al 13 marzo 2012 con la targa di controllo TI ... .

B.
In base ai dati notificati dall'Ufficio della circolazione stradale del Canton Ticino, la Direzione generale delle dogane (in seguito: DGD) ha potuto constatare che nel periodo 8 marzo 2011 - 25 maggio 2011, il trattore a sella aveva percorso 1'469.10 km senza essere immatricolato. Il medesimo era difatti stato registrato con le targhe professionali TI ..., trainante un semirimorchio per il trasporto di cose ... immatricolato con la targa di controllo TI ... a nome della ditta B._______ SA, dai seguenti impianti di controllo: Bellinzona il 12 aprile 2011 alle ore 05.46, San Bernardino Nord il 12 aprile 2011 alle ore 06.30, San Bernardino Sud il 12 aprile 2011 alle ore 14.05, Bellinzona il 14 aprile 2011 alle ore 12.54 e il 12 maggio 2011 alle 14.35. Dalle fotografie scattate durante i passaggi dai predetti impianti, la DGD ne aveva dedotto che il trattore a sella munito di rimorchio era stato utilizzato per trasportare delle cose. Considerato come l'impiego delle targhe professionali da parte della A._______ non adempisse alle specifiche norme in materia, la DGD ha dunque postulato in data 2 maggio 2012 la riscossione posticipata della tassa sul traffico pesante per complessivi fr. 1'373.00.

C.
Facendo uso del proprio diritto di essere sentito, la A._______, per il tramite del suo amministratore unico, ha inoltrato le proprie osservazioni il 3 maggio 2012. Contestando la predetta decisione di riscossione posticipata, essa ne ha postulato l'annullamento, asserendo, in sunto, di aver sempre effettuato corse nel rispetto della legge e che i viaggi citati dall'autorità inferiore erano stati eseguiti esclusivamente per trasferimenti di veicoli in panne o parti di essi, nel rispetto quindi delle normative applicabili. Facendo riferimento ad una decisione presa dalla DGD nel corso del mese di febbraio del medesimo anno che la concerneva, essa ha ribadito come l'autorità inferiore si fosse già espressa in merito alla questione, peraltro accertando l'esenzione dal pagamento della TTPCP per trasporti eseguiti da tempo con il medesimo rimorchio e alle medesime condizioni di cui al caso in esame.

D.
Preso atto delle predette osservazioni, in data 15 giugno 2012 la DGD ha comunicato alla A._______ di ritenere giustificato nella fattispecie il pagamento della TTPCP per la corsa del 12 aprile 2011, mentre di esonerare i viaggi del 14 aprile 2011 e del 12 maggio 2011 non avendo i medesimi implicato alcun trasporto di cose. L'autorità ha difatti avuto modo di constatare come dalle fotografie scattate dagli impianti di controllo emergesse in particolare che in data 12 aprile 2011 il trattore a sella fosse stato impiegato per il trasporto dalla Svizzera tedesca al Ticino di un battipista facendo uso delle targhe professionali TI ... . Ritenuto come da sue informazioni la A._______ non fosse specializzata in questo genere di riparazioni, la DGD ne aveva dunque dedotto che il battipista fosse stato trasferito presso la fabbrica di competenza situata nella Svizzera tedesca. Fondandosi anche sull'opinione dell'Ufficio cantonale della circolazione - autorità competente in materia di targhe professionali - la DGD ha dunque ribadito l'assoggettamento della corsa del 12 aprile 2011, non trattandosi di un trasporto di parti di veicoli connesso a riparazioni o trasformazioni del veicolo nella propria azienda né tantomeno di un trasferimento di un veicolo in panne o danneggiato in seguito a incidente fino alla più vicina officina di riparazione. Alfine di tassare la corsa del 12 aprile 2011, l'autorità inferiore ha quindi chiesto alla A._______ di volerle comunicare l'intera tratta di strada percorsa.

E.
Con e-mail del 20 giugno 2012, la A._______ ha contestato le conclusioni alla quale è giunta la DGD, postulandone l'annullamento e quindi l'esenzione della TTPCP per la corsa del 12 aprile 2012, siccome il battipista in questione era stato recuperato dal Canton Grigioni per procedere presso l'azienda medesima a X._______ alla riparazione delle pompe idrostatiche, della fresa e degli aggregati che presentavano diverse rotture.

F.
Ritenendo non giustificate le obiezioni sollevate dalla A._______, con decisione formale 27 giugno 2012 la DGD ha proceduto con la notifica del pagamento della TTPCP pari a fr. 175.55 per la corsa del 12 aprile 2011 eseguita con il trattore a sella.

G.
La A._______ (di seguito: ricorrente) è insorta, per il tramite del proprio amministratore unico, conto la predetta decisione resa dalla DGD con ricorso 30 luglio 2012 dinnanzi al Tribunale amministrativo federale postulandone l'annullamento. In sostanza, nel proprio gravame la ricorrente sostiene che il viaggio del 12 aprile 2012 deve essere esentato dalla TTPCP visto che il battipista trasportato è stato recuperato in panne dal luogo ove essa si è prodotta per essere trasferito fino alla sua azienda per l'esecuzione delle necessarie riparazioni alle pompe idrostatiche. Essa contesta altresì in maniera recisa l'affermazione dell'autorità inferiore secondo la quale un battipista, non abilitato alla circolazione su strada, non può essere considerato un veicolo in panne giusta la legislazione applicabile, motivo per cui il suo recupero non può essere effettuato tramite l'uso delle targhe professionali.

H.
Chiamata ad esprimersi, con risposta 13 settembre 2012 la DGD ha postulato il rigetto integrale del gravame con conseguente onere di spesa alla ricorrente, ribadendo, in sunto, la fondatezza delle propria decisione in base alle motivazioni ivi addotte.

I.
La ricorrente ha replicato in data 28 settembre 2012. In sintesi, essa ha stigmatizzato le affermazioni dell'autorità inferiore basate a suo dire su mere supposizioni, dolendosi nuovamente di un'errata interpretazione afferente il termine "veicolo". Ha obiettato parimenti come il chilometraggio, e di conseguenza l'importo di fatturazione, non fosse corretto, ribadendo nel contempo come il battipista in panne fosse stato recuperato dal luogo ove essa si era verificata.

J.
L'8 ottobre 2012 la ricorrente ha trasmesso allo scrivente Tribunale una nuova decisione di imposizione TTPCP pervenutale dalla DGD concernente tre specifiche fatture, comunicando di ritenere bloccati gli ulteriori costi di richiamo addebitatile, fino alla presente decisione da parte dello scrivente Tribunale. Chiamata ad esprimersi in merito, l'autorità inferiore ha preso posizione in data 19 ottobre 2012, illustrando le modalità di registrazione della contabilità da parte del proprio sistema informatico e specificando per ogni fattura menzionata nella decisione di imposizione le relative date di pagamento nonché i solleciti inviati alla ricorrente. Considerato come la riscossione delle tasse e degli interessi delle tre fatture menzionate non fosse oggetto di ricorso, l'autorità inferiore ha dunque precisato come fino alla presa di decisione da parte del Tribunale amministrativo federale non risulteranno ulteriori tasse o dispendi.

K.
Ulteriori fatti e argomentazioni verranno ripresi, per quanto necessari, nei considerandi in diritto del presente giudizio.

Diritto:

1.

1.1 Il Tribunale amministrativo federale è competente per statuire nel merito della vertenza che qui ci occupa in virtù degli artt. 1 e 31 segg. della Legge federale del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF; RS 173.32). Fatta eccezione per quanto prescritto direttamente dalla LTAF come pure da normative speciali, la procedura dinanzi alla scrivente autorità giudicante è retta dalla Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA; RS 172.021).

1.2 Il ricorso è stato interposto tempestivamente (cfr. art. 20 segg., art. 50 PA), nel rispetto delle esigenze di forma e di contenuto previste dalla legge (cfr. art. 52 PA).

1.3 L'atto impugnato è una decisione resa della DGD fondata sul diritto pubblico federale giusta l'art. 5 PA, che condanna la ricorrente al pagamento a posteriori della TTPCP. Comportando il medesimo un onere pecuniario, dato è quindi l'interesse a ricorrere. Da qui la legittimazione della ricorrente (cfr. art. 48 cpv. 1 PA).

1.4 Stante quanto precede, il ricorso è ricevibile in ordine e deve quindi essere esaminato nel merito.

2.

2.1 Il Tribunale amministrativo federale dispone di un pieno potere di cognizione dei fatti e del diritto (FF 2001 3811). Con ricorso al Tribunale amministrativo federale possono quindi essere invocati la violazione del diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento (art. 49 lett. a PA), l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 49 lett. b PA) e l'inadeguatezza (art. 49 lett. c PA; cfr. André Moser/Michael Beusch/ Lorenz Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Basilea 2008, n. m. 2.149; Ulrich Häfelin/Georg Müller/Felix Uhlmann, Allgemeines Verwaltungsrecht, 6. ed., Zurigo/San Gallo 2010, n. 1758 segg.). Ai sensi dell'art. 49 lett. b PA, l'accertamento dei fatti è incompleto allorquando tutte le circostanze di fatto e i mezzi di prova determinanti per la decisione non sono stati presi in considerazione dall'autorità inferiore. L'accertamento è invece inesatto allorquando l'autorità ha omesso d'amministrare la prova di un fatto rilevante, ha apprezzato in maniera erronea il risultato dell'amministrazione di un mezzo di prova, o ha fondato la propria decisione su dei fatti erronei, in contraddizione con gli atti dell'incarto, ecc. (cfr. Benoît Bovay, Procédure administrative, Berna 2000, pag. 395; Olivier Zibung/Elias Hofstetter in: Bernhard Waldmann/Philippe Weissenberger [ed.], VwVG Praxiskommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren [di seguito: Praxiskommentar VwVG], Zurigo/Ginevra/Berna 2009, n. 37 e 38 ad art. 49 PA).

2.2 Il Tribunale amministrativo federale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2007/41 consid. 2; Pierre Moor/Etienne Poltier, Droit administratif, vol. II, 3. ed., Berna 2011, no. 2.2.6.5, pag. 300). I principi della massima inquisitoria e dell'applicazione d'ufficio del diritto sono tuttavia limitati: l'autorità competente procede difatti spontaneamente a constatazioni complementari o esamina altri punti di diritto solo se dalle censure sollevate o dagli atti risultino indizi in tal senso (cfr. DTF 122 V 157 consid. 1a; DTF 121 V 204 consid. 6c; DTAF 2007/27 consid. 3.3; Alfred Kölz/Isabelle Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2. ed., Zurigo 1998, cifra 677). Il principio inquisitorio non è quindi assoluto, atteso che la sua portata è limitata dal dovere delle parti di collaborare all'istruzione di causa (cfr. DTF 128 II 139 consid. 2b). Il dovere processuale di collaborazione concernente in particolare il ricorrente che interpone un ricorso nel proprio interesse, comprende, in particolare, l'obbligo di portare le prove necessarie, d'informare il giudice sulla fattispecie e di motivare la propria richiesta, ritenuto come in caso contrario arrischierebbe di dover sopportare le conseguenze della carenza di prove (cfr. art. 52 PA; DTF 119 II 70 consid. 1, Moor/Poltier, op. cit., no. 2.2.6.3, pag. 293 e segg.).

2.3 Quanto alle regole sulla ripartizione dell'onere probatorio, in difetto di disposizioni speciali in materia, il giudice si ispira all'art. 8 del Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 (CC, RS 210), in virtù del quale chi vuol dedurre il proprio diritto da una circostanza di fatto da lui asserita, deve fornirne la prova. Incombe pertanto all'amministrato il compito di stabilire i fatti che sono di natura a procurargli un vantaggio e all'amministrazione di dimostrare l'esistenza di quelli che assoggettano ad un obbligo in suo favore. L'assenza di prove va a scapito della parte che intende trarre un diritto da una circostanza di fatto non provata. Inoltre la sola allegazione non basta (cfr. decisioni del Tribunale amministrativo federale A-6152/2009 del 22 marzo 2012 consid. 2.3, A-4385/2009 del 19 dicembre 2011 consid. 1.2.2 con rinvii, A-4480/2010 del 30 novembre 2011 consid. 1.3.2 con rinvii). Il principio inquisitorio non ha alcuna influenza sulla ripartizione dell'onere probatorio poiché interviene ad un stadio anteriore (cfr. decisione del Tribunale amministrativo federale A-4385/2009 del 19 dicembre 2011 consid. 1.2.2 con rinvii). Applicate al diritto fiscale, le predette regole sulla ripartizione dell'onere probatorio presuppongono quindi che spetti all'amministrazione fiscale l'onere della prova delle circostanze di fatto che determinano l'imposizione o l'importo del credito fiscale, ovvero i fatti che fondano o aumentano l'imposizione. Invece, l'assoggettato assume l'onere della prova delle circostanze di fatto che diminuiscono o tolgono l'imposizione, ovvero i fatti che l'esonerano o riducono l'importo dell'imposta (cfr. decisioni del Tribunale federale 2C_814/2010 del 23 settembre 2011 consid. 5.4 e 2A.642/2004 del 14 luglio 2005 in: Archivi di diritto fiscale svizzero [ASA] vol. 75 pag. 495 e segg. consid. 5.4; decisioni del Tribunale amministrativo federale A-6152/2009 del 22 marzo 2012 consid. 2.3, A-4385/2009 del 19 dicembre 2011 consid. 1.2.3 con rinvii, A-3603/2009 del 16 marzo 2011 consid. 5.2 con rinvii).

2.4 Stante l'art. 61 cpv. 1 PA, l'autorità di ricorso decide la causa o eccezionalmente la rinvia, con istruzioni vincolanti all'autorità inferiore. Anche se la procedura di ricorso è retta in maniera generale dal principio della massima inquisitoria, non spetta tuttavia alle autorità di ricorso ricostruire la fattispecie determinante per la decisione (cfr. decisione della Commissione federale di ricorso in materia di contribuzioni del 21 giugno 2004 in Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione [GAAC] 68.156 consid. 3bb; Kölz/Häner, op. cit., cifra 676 consid. 3bb). Nel contesto della procedura di ricorso si tratta piuttosto di esaminare la fattispecie così come è stata stabilita dall'autorità inferiore e, nel caso particolare, di confermarla o di completarla. In principio, allorquando l'autorità ammette interamente o in parte il ricorso, essa statuisce sul medesimo affare (decisione di natura riformatoria; art. 61 cpv. 1 PA ab initio). Eccezionalmente, sussiste anche la possibilità di rinviare la causa all'autorità inferiore con istruzioni imperative, affinché renda una nuova decisione (decisione di natura cassatoria; art. 61 cpv. 1 PA in fine). Siffatto rinvio si giustifica segnatamente nel caso in cui altri elementi relativi alla fattispecie devono essere constatati e che la procedura di amministrazione delle prove risulta essere troppo gravosa (cfr. sentenza del Tribunale amministrativo federale A-1362/2006 del 30 maggio 2007 consid. 1.3; Kölz/Häner, op. cit., cifra 694). In una simile evenienza si intende salvaguardare il principio della doppia istanza di giudizio, poiché il ricorrente potrà nuovamente contestare questi punti, i quali, per definizione, saranno nuovi, ciò che sarebbe escluso se lo scrivente Tribunale statuirebbe (cfr. a tal riguardo la già citata GAAC 68.156 consid. 3bb con i riferimenti dottrinali ivi citati). Anche se la scrivente autorità di ricorso è competente per procedere a ulteriori atti istruttori volti ad acclarare la fattispecie, è preferibile infine che sia l'autorità inferiore, peraltro è la più competente in materia, a pronunciarsi sulla causa. Il rinvio è invece indispensabile allorquando appare che la fattispecie determinante è stata manifestamente constatata in maniera inesatta o incompleta e che conseguentemente, ciò configura una grave violazione dell'art. 49 lett. b PA. In simili casi, una decisione di natura riformatoria emanata dallo scrivente Tribunale non entra più in linea di conto (cfr. Moser/Beusch/Kneubühler, op. cit., nn.m. 2.191, 3.197 e segg.).

3.

L'oggetto del litigio concerne un'imposizione alla TTPCP per il viaggio avvenuto il 12 aprile 2012 fondata sull'art. 24 cpv. 4 dell'Ordinanza del 20 novembre 1959 sull'assicurazione dei veicoli (OAV, RS 741.31).

3.1 Giusta l'art. 85 cpv. 1 della Costituzione federale della Confederazione svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), la Confederazione può riscuotere sul traffico pesante una tassa commisurata alle prestazioni o al consumo, per quanto tale traffico causi alla collettività costi che non possono essere coperti con altre prestazioni o tasse. Su tale base è riscossa dal 1° gennaio 2001 una tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni (TTPCP) sui veicoli pesanti a motore e sui rimorchi immatricolati in Svizzera e all'estero, destinati al trasporto di beni o di persone (cfr. art. 3 della Legge federale del 19 dicembre 1997 concernente una tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni; LTTP, RS 641.81). La tassa è calcolata in base al peso totale massimo autorizzato del veicolo e ai chilometri percorsi. Nel caso di veicoli combinati, il peso totale massimo autorizzato dei veicoli trattori può essere utilizzato come base di calcolo della tassa. La tassa può inoltre essere riscossa in funzione delle emissioni o del consumo (cfr. art. 6
SR 641.81 Legge federale del 19 dicembre 1997 concernente una tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni (Legge sul traffico pesante, LTTP) - Legge sul traffico pesante
LTTP Art. 6 Principio - 1 La tassa è calcolata in base al peso totale massimo autorizzato del veicolo e ai chilometri percorsi nel territorio doganale.10
1    La tassa è calcolata in base al peso totale massimo autorizzato del veicolo e ai chilometri percorsi nel territorio doganale.10
2    Nel caso di veicoli combinati, il peso totale massimo autorizzato dei veicoli trattori può essere utilizzato come base di calcolo della tassa.
3    La tassa può inoltre essere riscossa in funzione delle emissioni o del consumo.
LTTP). Il Consiglio federale disciplina l'esecuzione della riscossione della tassa (cfr. art. 10 cpv. 1
SR 641.81 Legge federale del 19 dicembre 1997 concernente una tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni (Legge sul traffico pesante, LTTP) - Legge sul traffico pesante
LTTP Art. 10 Esecuzione - 1 Il Consiglio federale disciplina l'esecuzione.
1    Il Consiglio federale disciplina l'esecuzione.
2    Esso può avvalersi della collaborazione dei Cantoni e di organizzazioni private.
3    La Confederazione versa contributi ai Cantoni per finanziare i controlli sul traffico pesante.11
LTTP).

3.2 È assoggettato al pagamento della tassa il detentore del veicolo (cfr. art. 5 cpv. 1
SR 641.81 Legge federale del 19 dicembre 1997 concernente una tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni (Legge sul traffico pesante, LTTP) - Legge sul traffico pesante
LTTP Art. 5 Persone assoggettate al pagamento della tassa - 1 È assoggettato al pagamento della tassa il detentore; nel caso di veicoli esteri è assoggettato anche il conducente.
1    È assoggettato al pagamento della tassa il detentore; nel caso di veicoli esteri è assoggettato anche il conducente.
2    Per i rimorchi trainati è assoggettato al pagamento della tassa il detentore del veicolo a motore.8
LTTP). A tenore dell'art. 2 dell'Ordinanza del 6 marzo 2000 concernente una tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni (Ordinanza sul traffico pesante, OTTP, RS 641.811), gli autoveicoli di trasporto e i rimorchi di trasporto secondo gli artt. 11 cpv. 1 e 20 cpv. 1 dell'Ordinanza del 19 giugno 1995 concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (OETV, RS 741.41) sono assoggettati alla tassa, sempre che il loro peso totale giusta l'art. 7 cpv. 4
SR 641.81 Legge federale del 19 dicembre 1997 concernente una tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni (Legge sul traffico pesante, LTTP) - Legge sul traffico pesante
LTTP Art. 5 Persone assoggettate al pagamento della tassa - 1 È assoggettato al pagamento della tassa il detentore; nel caso di veicoli esteri è assoggettato anche il conducente.
1    È assoggettato al pagamento della tassa il detentore; nel caso di veicoli esteri è assoggettato anche il conducente.
2    Per i rimorchi trainati è assoggettato al pagamento della tassa il detentore del veicolo a motore.8
OETV sia superiore a 3,5 tonnellate. Tra i predetti veicoli, rientrano altresì i trattori a sella e gli autoarticolati (cfr. art. 11 cpv. 2 lett. i
SR 641.81 Legge federale del 19 dicembre 1997 concernente una tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni (Legge sul traffico pesante, LTTP) - Legge sul traffico pesante
LTTP Art. 5 Persone assoggettate al pagamento della tassa - 1 È assoggettato al pagamento della tassa il detentore; nel caso di veicoli esteri è assoggettato anche il conducente.
1    È assoggettato al pagamento della tassa il detentore; nel caso di veicoli esteri è assoggettato anche il conducente.
2    Per i rimorchi trainati è assoggettato al pagamento della tassa il detentore del veicolo a motore.8
OETV). I "trattori a sella" sono autoveicoli (classe N) costruiti per trainare semirimorchi; possono avere un ponte di carico proprio. L'"autoarticolato" è la combinazione di un trattore a sella e di un semirimorchio. Per la classificazione quali veicoli pesanti o leggeri è determinante soltanto il peso totale del trattore a sella (cfr. art. 11 cpv. 2 lett. i
SR 641.81 Legge federale del 19 dicembre 1997 concernente una tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni (Legge sul traffico pesante, LTTP) - Legge sul traffico pesante
LTTP Art. 5 Persone assoggettate al pagamento della tassa - 1 È assoggettato al pagamento della tassa il detentore; nel caso di veicoli esteri è assoggettato anche il conducente.
1    È assoggettato al pagamento della tassa il detentore; nel caso di veicoli esteri è assoggettato anche il conducente.
2    Per i rimorchi trainati è assoggettato al pagamento della tassa il detentore del veicolo a motore.8
OETV). Gli autoveicoli di trasporto con classe N sono autoveicoli per il trasporto di cose (cfr. art. 12 cpv. 1
SR 641.81 Legge federale del 19 dicembre 1997 concernente una tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni (Legge sul traffico pesante, LTTP) - Legge sul traffico pesante
LTTP Art. 5 Persone assoggettate al pagamento della tassa - 1 È assoggettato al pagamento della tassa il detentore; nel caso di veicoli esteri è assoggettato anche il conducente.
1    È assoggettato al pagamento della tassa il detentore; nel caso di veicoli esteri è assoggettato anche il conducente.
2    Per i rimorchi trainati è assoggettato al pagamento della tassa il detentore del veicolo a motore.8
OETV). 3.3

3.3.1 Il Consiglio federale può esentare totalmente o parzialmente dalla tassa determinate categorie di veicoli o i veicoli con scopi d'impiego particolari, oppure può adottare un disciplinamento speciale (cfr. art. 3
SR 641.81 Legge federale del 19 dicembre 1997 concernente una tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni (Legge sul traffico pesante, LTTP) - Legge sul traffico pesante
LTTP Art. 3 Oggetto - La tassa è riscossa sui veicoli pesanti a motore e i rimorchi immatricolati in Svizzera e all'estero (svizzeri ed esteri), destinati al trasporto di beni o di persone.
LTTP). L'art. 3
SR 641.81 Legge federale del 19 dicembre 1997 concernente una tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni (Legge sul traffico pesante, LTTP) - Legge sul traffico pesante
LTTP Art. 3 Oggetto - La tassa è riscossa sui veicoli pesanti a motore e i rimorchi immatricolati in Svizzera e all'estero (svizzeri ed esteri), destinati al trasporto di beni o di persone.
OTTP prevede una serie di eccezioni all'obbligo del pagamento della tassa. Ai sensi dell'art. 3 cpv. 1 lett. f
SR 641.81 Legge federale del 19 dicembre 1997 concernente una tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni (Legge sul traffico pesante, LTTP) - Legge sul traffico pesante
LTTP Art. 3 Oggetto - La tassa è riscossa sui veicoli pesanti a motore e i rimorchi immatricolati in Svizzera e all'estero (svizzeri ed esteri), destinati al trasporto di beni o di persone.
OTTP, con rimando agli artt. 22 e segg. OAV, i veicoli non immatricolati regolarmente muniti di targhe professionali svizzere sono esentati dall'obbligo di pagamento.

3.3.2 L'art. 24
SR 641.81 Legge federale del 19 dicembre 1997 concernente una tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni (Legge sul traffico pesante, LTTP) - Legge sul traffico pesante
LTTP Art. 3 Oggetto - La tassa è riscossa sui veicoli pesanti a motore e i rimorchi immatricolati in Svizzera e all'estero (svizzeri ed esteri), destinati al trasporto di beni o di persone.
OAV illustra le modalità d'uso delle targhe professionali. La licenza di circolazione collettiva autorizza ad applicare le targhe professionali che vi sono menzionate a veicoli del genere indicato nella licenza esaminati o no, in perfetto stato di funzionamento e conformi alle prescrizioni. Il veicolo non deve essere conforme in tutte le sue parti alle prescrizioni in caso di corse effettuate per constatare un danno o controllare una riparazione (cfr. art. 24 cpv. 1
SR 641.81 Legge federale del 19 dicembre 1997 concernente una tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni (Legge sul traffico pesante, LTTP) - Legge sul traffico pesante
LTTP Art. 3 Oggetto - La tassa è riscossa sui veicoli pesanti a motore e i rimorchi immatricolati in Svizzera e all'estero (svizzeri ed esteri), destinati al trasporto di beni o di persone.
OAV). Stante l'art. 24 cpv. 2
SR 641.81 Legge federale del 19 dicembre 1997 concernente una tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni (Legge sul traffico pesante, LTTP) - Legge sul traffico pesante
LTTP Art. 3 Oggetto - La tassa è riscossa sui veicoli pesanti a motore e i rimorchi immatricolati in Svizzera e all'estero (svizzeri ed esteri), destinati al trasporto di beni o di persone.
OAV, le targhe professionali possono dunque essere adoperate per: il servizio di soccorso a veicoli in panna e per rimorchiare (lett. a); trasferire e provare veicoli, nell'ambito del commercio automobilistico, su cui sono eseguite riparazioni e trasformazioni (lett. b); la prova di veicoli nuovi da parte del costruttore e dell'importatore (lett. c); consentire a esperti di esaminare veicoli (lett. d); la presentazione del veicolo all'esame ufficiale e le corse effettuate per detto esame (lett. e); tutte le altre corse gratuite, purché nel o sul veicolo vi siano nove persone al massimo, conducente compreso (lett. f). L'art. 24 cpv. 4 OAV sancisce quindi che i veicoli a motore pesanti provvisti di targhe professionali possono essere utilizzati soltanto per i seguenti trasporti di cose: trasporti di parti di veicoli in connessione con riparazioni o trasformazioni del veicolo nella propria azienda (lett. a); trasporti di zavorre nei casi di cui nel capoverso 3 lettere b-e (lett. b); rimorchiare a traino, soccorrere e trasferire veicoli in panna o danneggiati in seguito a incidente dal luogo della panna o dell'incidente fino alla più vicina officina di riparazione oppure fino all'azienda del titolare della licenza di circolazione collettiva (lett. c).

4.

4.1 Nella fattispecie, l'autorità inferiore intende riscuotere posticipatamente l'importo relativo alla tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni poiché sostiene che il battipista è stato trasferito con le targhe professionali fino all'azienda della ricorrente a X._______, soltanto dopo essere stato riparato in un'azienda del Canton Grigioni. Ciò che significa, in applicazione delle norme di legge afferenti la fattispecie, che il trasporto effettuato il 12 aprile 2012 non si è trattato né di un rimorchio a traino di un veicolo in panne o danneggiato a seguito di un incidente, né del trasporto di qualche pezzo di sostituzione finalizzato alla riparazione di un veicolo nella propria azienda. Essa è inoltre dell'avviso che il battipista, proprio per le proprie caratteristiche, non è in nessun modo autorizzato a circolare su strada. Adduce difatti che con il termine "rimorchiare a traino, soccorrere e trasferire veicoli in panna o danneggiati" si intende veicoli in avaria impossibilitati a proseguire la corsa. A suo giudizio, un battipista non potrebbe dunque mai ritrovarsi in questa situazione, siccome non ha il permesso per circolare su strada.

4.2 A sostegno della richiesta di modifica della decisione impugnata, la ricorrente ritiene invece che il trasporto del battipista debba essere esentato dalla riscossione della TTPCP, poiché il medesimo è stato recuperato rotto dal luogo della panne e trasferito fino alla propria azienda per l'esecuzione delle riparazioni alle pompe idrostatiche. Le medesime sono state smontate a X._______ e sono quindi state spedite ad una ditta specializzata per la loro revisione, dopodiché le sono state ritornate per procedere alla riparazione. Giudica dunque opinabile l'interpretazione della nozione di veicolo da parte dell'autorità, non specificando alcuna legge che i veicoli in panne recuperati debbano essere immatricolati o abilitati alla circolazione su strada.

4.3 Stante quanto precede, l'interpretazione del tenore dell'art. 24 cpv. 4 OAV appare controversa. Alfine di poter valutare se il trasporto del battipista effettuato con targhe professionali sia conforme alla norma di legge testé menzionata, il giudizio del caso in esame implica avantutto l'interpretazione, con riferimento alle circostanze del caso di specie, dei termini "veicolo", "panne" e dunque "veicolo in panne" nonché "luogo della panne".

5.

Anche l'interpretazione di disposizioni del diritto pubblico si basa sui metodi usuali di interpretazione delle norme di legge, ovvero l'interpretazione letterale, sistematica, teleologica e storica (cfr. Moser/Beusch/Kneubühler, op. cit., n.m. 2.180 e segg.). Per costante giurisprudenza federale (cfr. DTF 137 V 273 consid. 4.2) la legge è da interpretare in primo luogo procedendo dalla sua lettera (interpretazione letterale). Tale interpretazione si fonda sul significato letterale, il senso del termine e l'uso che viene fatto del medesimo nella lingua (cfr. Moser/Beusch/Kneubühler, op. cit., n.m. 2.183), le tre versioni linguistiche essendo, di principio, equivalenti (cfr. DTF 135 IV 113 consid. 2.4.2 con riferimenti ivi citati). Tuttavia, se il testo non è perfettamente chiaro, se più interpretazioni del medesimo sono possibili, deve essere ricercata la vera portata della norma, prendendo in considerazione tutti gli elementi d'interpretazione, in particolare lo scopo della disposizione, il suo spirito nonché i valori sui quali essa trova fondamento (interpretazione teleologica). Pure di rilievo è il senso che essa assume nel proprio contesto (interpretazione sistematica; DTF 135 II 78 consid. 2.2; DTF 135 V 153 consid. 4.1, DTF 131 II 249 consid. 4.1; DTF 134 I 184 consid. 5.1; DTF 134 II 249 consid. 2.3). I lavori preparatori, segnatamente laddove una disposizione non è chiara oppure si presta a diverse interpretazioni, costituiscono un mezzo valido per determinarne il senso ed evitare così di incorrere in interpretazioni erronee (interpretazione storica). Soprattutto nel caso di disposizioni recenti, la volontà storica dell'autore della norma non può essere ignorata se ha trovato espressione nel testo oggetto d'interpretazione (DTF 134 V 170 consid. 4.1 con riferimenti). Occorre prendere la decisione materialmente corretta nel contesto normativo, orientandosi verso un risultato soddisfacente sotto il profilo della ratio legis. Il Tribunale federale non privilegia un criterio d'interpretazione in particolare; per accedere al senso di una norma preferisce, pragmati-camente, ispirarsi a un pluralismo interpretativo (DTF 135 III 483 consid. 5.1). Se sono possibili più interpretazioni, dà la preferenza a quella che meglio si concilia con la Costituzione. In effetti, a meno che il contrario non risulti chiaramente dal testo o dal senso della disposizione, il Tribunale federale, pur non potendo esaminare la costituzionalità delle leggi federali (art. 190
SR 641.81 Legge federale del 19 dicembre 1997 concernente una tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni (Legge sul traffico pesante, LTTP) - Legge sul traffico pesante
LTTP Art. 3 Oggetto - La tassa è riscossa sui veicoli pesanti a motore e i rimorchi immatricolati in Svizzera e all'estero (svizzeri ed esteri), destinati al trasporto di beni o di persone.
Cost.), parte dall'idea che il legislatore federale non propone soluzioni contrarie alla Costituzione (DTF 131 II 562 consid. 3.5, DTF 131 II 710 consid. 4.1; DTF 130 II 65 consid. 4.2).

6.

6.1 Il primo termine determinante che pone problemi è dunque quello di "veicolo".

6.1.1 Per l'autorità inferiore, che ha adottato le interpretazioni fornitele dall'Ufficio federale delle strade (di seguito: USTRA; cfr. doc. 15 prodotto dall'autorità inferiore), un "veicolo (in panne)" può trattarsi unicamente di un veicolo che può ed è autorizzato a circolare su strada (cfr. risposta 13 settembre 2012 pag. 5 in fine). La ricorrente contesta tale interpretazione, che a suo dire non poggia su alcuna specifica base legale. Pretende inoltre di estendere il campo d'applicazione dell'art. 24 cpv. 4 OAV a sollevatori, barche, trattori da vigneto e trattori agricoli utilizzati solo in serre, veicoli speciali, macchine da cantiere utilizzate solo in luoghi, cantieri e cave private e recintate, veicoli per le manutenzioni di gallerie o terreni da golf, privati e di alta montagna e così via. Interpretazione recisamente contestata dalla DGD che, richiamando la giurisprudenza restrittiva del Tribunale federale relativa all'art. 24 cpv. 4 OAV (cfr. sentenze del Tribunale federale 6S.223/2004 del 23 settembre 2004 e 6S.22/2005 del 4 maggio 2005), ritiene che non vi è alcun margine di manovra per estendere a piacere il campo di applicazione. In sede di replica la ricorrente sostiene dipoi che i battipista pagano l'imposta di circolazione con relativi permessi e targhe per circolare su strada, motivo per cui ribadisce l'inesattezza della posizione della DGD.

6.1.2 Ai sensi della OETV, sono "veicoli" tutti i veicoli a motore e quelli senza motore definiti nell'ordinanza (cfr. art. 9 cpv. 1
SR 641.81 Legge federale del 19 dicembre 1997 concernente una tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni (Legge sul traffico pesante, LTTP) - Legge sul traffico pesante
LTTP Art. 3 Oggetto - La tassa è riscossa sui veicoli pesanti a motore e i rimorchi immatricolati in Svizzera e all'estero (svizzeri ed esteri), destinati al trasporto di beni o di persone.
OETV). I "veicoli cingolati" sono veicoli che si muovono mediante cingoli (cfr. art. 9 cpv. 3
SR 641.81 Legge federale del 19 dicembre 1997 concernente una tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni (Legge sul traffico pesante, LTTP) - Legge sul traffico pesante
LTTP Art. 3 Oggetto - La tassa è riscossa sui veicoli pesanti a motore e i rimorchi immatricolati in Svizzera e all'estero (svizzeri ed esteri), destinati al trasporto di beni o di persone.
OETV) e sono considerati "veicoli speciali" (cfr. art. 26 cpv. 1
SR 641.81 Legge federale del 19 dicembre 1997 concernente una tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni (Legge sul traffico pesante, LTTP) - Legge sul traffico pesante
LTTP Art. 3 Oggetto - La tassa è riscossa sui veicoli pesanti a motore e i rimorchi immatricolati in Svizzera e all'estero (svizzeri ed esteri), destinati al trasporto di beni o di persone.
OETV). Giusta l'art. 25
SR 641.81 Legge federale del 19 dicembre 1997 concernente una tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni (Legge sul traffico pesante, LTTP) - Legge sul traffico pesante
LTTP Art. 3 Oggetto - La tassa è riscossa sui veicoli pesanti a motore e i rimorchi immatricolati in Svizzera e all'estero (svizzeri ed esteri), destinati al trasporto di beni o di persone.
OETV, i "veicoli speciali" sono veicoli che, per l'uso speciale al quale sono destinati o per altri motivi imperativi, non possono soddisfare le prescrizioni concernenti le dimensioni, il peso o le condizioni del percorso circolare. Essi vengono ammessi soltanto nella misura in cui una deroga dalle prescrizioni è necessaria e la sicurezza stradale non viene pregiudicata. Il rilascio di permessi per l'impiego di veicoli speciali si fonda sugli articoli 78
SR 741.11 Ordinanza del 13 novembre 1962 sulle norme della circolazione stradale (ONC)
ONC Art. 78 Permessi - 1 I veicoli che a causa del loro carico non soddisfano alle prescrizioni concernenti le dimensioni e i pesi, come pure i veicoli eccezionali (art. 25 OETV318), possono circolare sulle strade pubbliche solo in virtù di un permesso scritto.319 Possono essere rilasciati permessi unici per uno o più viaggi determinati e permessi duraturi per un numero indeterminato di viaggi.320I permessi per sovrappeso possono essere rilasciati unicamente per veicoli o combinazioni di veicoli che, conformemente alla licenza di circolazione, sono ammessi per il peso massimo legale.321
1    I veicoli che a causa del loro carico non soddisfano alle prescrizioni concernenti le dimensioni e i pesi, come pure i veicoli eccezionali (art. 25 OETV318), possono circolare sulle strade pubbliche solo in virtù di un permesso scritto.319 Possono essere rilasciati permessi unici per uno o più viaggi determinati e permessi duraturi per un numero indeterminato di viaggi.320I permessi per sovrappeso possono essere rilasciati unicamente per veicoli o combinazioni di veicoli che, conformemente alla licenza di circolazione, sono ammessi per il peso massimo legale.321
2    Per i viaggi in cui sono superati la larghezza, l'altezza o il peso massimi sono ammessi soltanto permessi unici. I permessi duraturi possono tuttavia essere rilasciati nei seguenti casi:322
a  trasporti in relazione fra di essi effettuati sulla stessa tratta;
b  trasferimento, trasporto e utilizzazione di veicoli di lavoro entro il territorio cantonale;
c  utilizzazione di veicoli cingolati nelle regioni di sport invernali; i permessi duraturi per questo tipo di veicoli possono essere rilasciati con il consenso dei Cantoni interessati anche per regioni di sport invernali che comprendono diversi Cantoni;
d  trasporto di merci indivisibili entro il territorio cantonale;
e  trasporto di carri ferroviari carichi mediante carrelli stradali entro il territorio cantonale e, con il consenso dei Cantoni interessati, anche per tratte fuori del Cantone;
f  trasporto di merci indivisibili e utilizzo di veicoli eccezionali nel quadro dei limiti stabiliti dall'articolo 79 capoverso 2 lettera a.326
2bis    Per i veicoli eccezionali che per dimensioni e peso non superano i limiti di cui all'articolo 79 capoverso 2 lettera a, il permesso duraturo può essere iscritto nella licenza di circolazione come decisione dell'autorità, sempreché siano rispettate le condizioni relative ai percorsi circolari secondo l'articolo 65a.327
3    ...328
4    Il permesso può essere revocato in qualsiasi tempo, segnatamente se sono stati commessi abusi, se il veicolo ha cagionato difficoltà nella circolazione o se i viaggi autorizzati non sono più necessari.
- 85
SR 741.11 Ordinanza del 13 novembre 1962 sulle norme della circolazione stradale (ONC)
ONC Art. 85 Comportamento nella circolazione - 1 I conducenti devono circolare in modo che gli altri utenti della strada siano disturbati il meno possibile. Agli altri veicoli deve essere agevolato l'incrocio e il sorpasso, se necessario fermandosi fuori della carreggiata.
1    I conducenti devono circolare in modo che gli altri utenti della strada siano disturbati il meno possibile. Agli altri veicoli deve essere agevolato l'incrocio e il sorpasso, se necessario fermandosi fuori della carreggiata.
2    ...351
3    Per motivi impellenti e a condizione di prendere misure di sicurezza sufficienti, i conducenti di veicoli e trasporti eccezionali352 possono derogare alle norme della circolazione così come agli obblighi indicati mediante segnali o demarcazioni. La disposizione è applicabile per analogia ai relativi veicoli d'accompagnamento nonché ai veicoli adibiti alla costruzione, alla manutenzione e alla pulizia della strada.353
dell'Ordinanza del 13 novembre 1962 sulle norme della circolazione stradale (ONC, RS 741.11). Stante l'art. 78 cpv. 1
SR 741.11 Ordinanza del 13 novembre 1962 sulle norme della circolazione stradale (ONC)
ONC Art. 78 Permessi - 1 I veicoli che a causa del loro carico non soddisfano alle prescrizioni concernenti le dimensioni e i pesi, come pure i veicoli eccezionali (art. 25 OETV318), possono circolare sulle strade pubbliche solo in virtù di un permesso scritto.319 Possono essere rilasciati permessi unici per uno o più viaggi determinati e permessi duraturi per un numero indeterminato di viaggi.320I permessi per sovrappeso possono essere rilasciati unicamente per veicoli o combinazioni di veicoli che, conformemente alla licenza di circolazione, sono ammessi per il peso massimo legale.321
1    I veicoli che a causa del loro carico non soddisfano alle prescrizioni concernenti le dimensioni e i pesi, come pure i veicoli eccezionali (art. 25 OETV318), possono circolare sulle strade pubbliche solo in virtù di un permesso scritto.319 Possono essere rilasciati permessi unici per uno o più viaggi determinati e permessi duraturi per un numero indeterminato di viaggi.320I permessi per sovrappeso possono essere rilasciati unicamente per veicoli o combinazioni di veicoli che, conformemente alla licenza di circolazione, sono ammessi per il peso massimo legale.321
2    Per i viaggi in cui sono superati la larghezza, l'altezza o il peso massimi sono ammessi soltanto permessi unici. I permessi duraturi possono tuttavia essere rilasciati nei seguenti casi:322
a  trasporti in relazione fra di essi effettuati sulla stessa tratta;
b  trasferimento, trasporto e utilizzazione di veicoli di lavoro entro il territorio cantonale;
c  utilizzazione di veicoli cingolati nelle regioni di sport invernali; i permessi duraturi per questo tipo di veicoli possono essere rilasciati con il consenso dei Cantoni interessati anche per regioni di sport invernali che comprendono diversi Cantoni;
d  trasporto di merci indivisibili entro il territorio cantonale;
e  trasporto di carri ferroviari carichi mediante carrelli stradali entro il territorio cantonale e, con il consenso dei Cantoni interessati, anche per tratte fuori del Cantone;
f  trasporto di merci indivisibili e utilizzo di veicoli eccezionali nel quadro dei limiti stabiliti dall'articolo 79 capoverso 2 lettera a.326
2bis    Per i veicoli eccezionali che per dimensioni e peso non superano i limiti di cui all'articolo 79 capoverso 2 lettera a, il permesso duraturo può essere iscritto nella licenza di circolazione come decisione dell'autorità, sempreché siano rispettate le condizioni relative ai percorsi circolari secondo l'articolo 65a.327
3    ...328
4    Il permesso può essere revocato in qualsiasi tempo, segnatamente se sono stati commessi abusi, se il veicolo ha cagionato difficoltà nella circolazione o se i viaggi autorizzati non sono più necessari.
ONC, i veicoli speciali possono circolare sulle strade pubbliche solo in virtù di un permesso scritto. Possono essere rilasciati permessi unici per uno o più viaggi determinati e permessi duraturi per un numero indeterminato di viaggi. L'art. 78 cpv. 2 lett. c
SR 741.11 Ordinanza del 13 novembre 1962 sulle norme della circolazione stradale (ONC)
ONC Art. 78 Permessi - 1 I veicoli che a causa del loro carico non soddisfano alle prescrizioni concernenti le dimensioni e i pesi, come pure i veicoli eccezionali (art. 25 OETV318), possono circolare sulle strade pubbliche solo in virtù di un permesso scritto.319 Possono essere rilasciati permessi unici per uno o più viaggi determinati e permessi duraturi per un numero indeterminato di viaggi.320I permessi per sovrappeso possono essere rilasciati unicamente per veicoli o combinazioni di veicoli che, conformemente alla licenza di circolazione, sono ammessi per il peso massimo legale.321
1    I veicoli che a causa del loro carico non soddisfano alle prescrizioni concernenti le dimensioni e i pesi, come pure i veicoli eccezionali (art. 25 OETV318), possono circolare sulle strade pubbliche solo in virtù di un permesso scritto.319 Possono essere rilasciati permessi unici per uno o più viaggi determinati e permessi duraturi per un numero indeterminato di viaggi.320I permessi per sovrappeso possono essere rilasciati unicamente per veicoli o combinazioni di veicoli che, conformemente alla licenza di circolazione, sono ammessi per il peso massimo legale.321
2    Per i viaggi in cui sono superati la larghezza, l'altezza o il peso massimi sono ammessi soltanto permessi unici. I permessi duraturi possono tuttavia essere rilasciati nei seguenti casi:322
a  trasporti in relazione fra di essi effettuati sulla stessa tratta;
b  trasferimento, trasporto e utilizzazione di veicoli di lavoro entro il territorio cantonale;
c  utilizzazione di veicoli cingolati nelle regioni di sport invernali; i permessi duraturi per questo tipo di veicoli possono essere rilasciati con il consenso dei Cantoni interessati anche per regioni di sport invernali che comprendono diversi Cantoni;
d  trasporto di merci indivisibili entro il territorio cantonale;
e  trasporto di carri ferroviari carichi mediante carrelli stradali entro il territorio cantonale e, con il consenso dei Cantoni interessati, anche per tratte fuori del Cantone;
f  trasporto di merci indivisibili e utilizzo di veicoli eccezionali nel quadro dei limiti stabiliti dall'articolo 79 capoverso 2 lettera a.326
2bis    Per i veicoli eccezionali che per dimensioni e peso non superano i limiti di cui all'articolo 79 capoverso 2 lettera a, il permesso duraturo può essere iscritto nella licenza di circolazione come decisione dell'autorità, sempreché siano rispettate le condizioni relative ai percorsi circolari secondo l'articolo 65a.327
3    ...328
4    Il permesso può essere revocato in qualsiasi tempo, segnatamente se sono stati commessi abusi, se il veicolo ha cagionato difficoltà nella circolazione o se i viaggi autorizzati non sono più necessari.
ONC prevede che per i viaggi in cui sono superati la larghezza, l'altezza o il peso massimi sono ammessi soltanto permessi unici. I permessi duraturi possono tuttavia essere rilasciati nei seguenti casi, tra essi: l'utilizzazione di veicoli cingolati nelle regioni di sport invernali. Permessi duraturi per questo tipo di veicoli possono essere rilasciati con il consenso dei Cantoni interessati anche per regioni di sport invernali che comprendono diversi Cantoni. Le versioni linguistiche tedesca e francese di tutti i predetti disposti di legge non differiscono da quella italiana: i termini e le nozioni usate sono difatti equivalenti.

6.1.3 Con riguardo alle summenzionate leggi, un battipista è quindi un veicolo che può circolare su strade pubbliche solo in virtù di uno specifico permesso rilasciato dall'autorità cantonale competente. Nel caso di specie non è dato di sapere se il veicolo per la preparazione delle piste disponesse di tale permesso. Lo scrivente Tribunale non è quindi in grado di pronunciarsi in merito. Nel complesso del giudizio, si giustifica che tale circostanza venga accertata da parte dell'autorità inferiore in applicazione dell'art. 61 cpv. 1 PA (cfr. consid. 2.4 che precede). Circa l'estensione del campo di applicazione dell'art. 24 cpv. 4 OAV postulata dalla ricorrente, lo scrivente Tribunale ritiene che, alla luce di quanto appena detto, la questione possa restare indecisa, esulando peraltro la medesima dalla fattispecie.

6.2 Il secondo termine decisivo che occorre esaminare è quello di "panne".

6.2.1 L'autorità inferiore, basandosi sempre sull'interpretazione dell'USTRA (cfr. doc. 15 prodotto dall'autorità inferiore), ritiene che per "panne" vada inteso un difetto o un guasto tecnico che causa un'improvvisa interruzione dell'operazione/della procedura. Reputa che possa trattarsi di un evento di fatto o di diritto. Enuncia, quale esempio, quando il motore non si avvia più o l'intera illuminazione non è più funzionante (cfr. risposta 13 settembre 2012 pag. 5 in fine).

6.2.2 Il termine "panne" non è definito ad oggi in alcuna legge. Nel corso del 2011 l'USTRA ha avviato un'indagine conoscitiva sulle nuove ordinanze concernenti le norme e la segnaletica della circolazione stradale. Tra di esse, l'Avamprogetto di Ordinanza sull'uso della strada (OUStr, Allegato 1A per I'indagine conoscitiva del 5 gennaio 2011) contiene una definizione del termine "panne" alla quale ci si può orientare con riferimento al caso di specie. Giusta l'art. 30 cpv. 1 del predetto Avamprogetto, per "panne" si intende qualsiasi malfunzionamento imprevisto del veicolo dovuto a un difetto tecnico a causa del quale sia impossibile o giuridicamente inammissibile intraprendere o proseguire una corsa. Conformemente alla giurisprudenza del Tribunale federale, la predetta norma di legge - che verosimilmente entrerà in vigore nei prossimi anni - può fungere da orientamento nell'interpretazione del termine che qui ci interessa, non distanziandosi la medesima dalla nozione in uso corrente (cfr. DTF 124 II 193 consid. 5d nonché DTF 122 IV 292 consid. 2d).

6.2.3 Nella decisione impugnata, l'autorità inferiore ha considerato che il battipista è stato trasferito con le targhe professionali fino all'azienda della ricorrente, soltanto dopo essere stato riparato in un'azienda del Canton Grigioni. A suo giudizio, il veicolo trasportato non poteva dunque essere in panne, visto che era già stato oggetto di riparazione. Essa ha reputato altresì che il battipista, proprio per le sue caratteristiche, non potesse essere ritenuto alla stregua di un veicolo in panne, giacché il medesimo non è un veicolo autorizzato a circolare su strada. L'autorità inferiore, osservando in sede di risposta come non sia possibile chiarire in modo definitivo se vi sia stata una panne in base alla documentazione agli atti, è tuttavia dubbiosa circa il fatto che un'avaria si sia effettivamente prodotta nelle vicinanze della strada pubblica proprio nel mese di aprile. A suo avviso, il veicolo sarebbe invece stato trasportato per essere poi sottoposto ai normali lavori di manutenzione di fine stagione.

6.2.4 In sede di ricorso la ricorrente ha precisato che, contrariamente a quanto addotto dalla DGD, il veicolo era stato recuperato rotto dal luogo della panne per essere trasferito fino alla propria azienda per l'esecuzione delle riparazioni alle pompe idrostatiche. Queste ultime sarebbero state smontate a X._______ e successivamente spedite ad una ditta specializzata per la loro revisione. La ricorrente si sarebbe quindi occupata della successiva riparazione. A suffragio della tesi esposta, essa produce in sede ricorsuale "copia della fattura revisione pompe spedite alla C._______ e ritornate via posta". In sede di replica la ricorrente ha ribadito che nella fattispecie era la pompa di trazione ad essere rotta e che quindi il veicolo era impossibilitato nel proseguimento del lavoro. Aggiunge dipoi che definire a priori senza visionare e smontare il veicolo, se il mezzo sia in panne e quindi decidere se il medesimo possa essere trasportato con targhe professionali o meno risulterebbe, per ovvie ragioni, problematico per chi si deve occupare delle riparazioni. Tra i documenti agli atti (cfr. doc. 13 prodotto dall'autorità inferiore), vi è infine un'ulteriore affermazione della ricorrente circa lo stato del veicolo: "il battipista era rotto ed è stato recuperato nei Grigioni dove era stazionato per eseguire la riparazione delle pompe idrostatiche che erano rotte della fresa e degli aggregati che presentavano diverse rotture da riparare".

6.2.5 Dal bollettino di consegna/fattura da parte della C._______, ..., del 22 giugno 2011 agli atti, è attestata la riparazione ("Reparatur") della pompa a pistoni assiali ("Axialkolbenpumpe") richiesta in data 6 giugno 2012 dalla ricorrente. Per procedere a tale riparazione è stato necessario procedere con i seguenti lavori:

- "Reinigen und kontrollieren Verschleiss- und Dichtelemente ersetzen,

- Treibwerklager, Wiegenlager, Wiege, Anschlussplatte, Frontflansch, Tellerfeder-Säule, Säule und Pass-Scheiben ersetzen,

- Gehäuse überschleifen.

Hinweis: Wiege, Lagerflansch, Frontflansch und Ansteuerplatte sind stark eingelaufen bzw. riefig und müssen ersetzt werden".

Come osserva ineccepibilmente l'autorità inferiore, dai documenti agli atti non è dato di sapere se il battipista fosse effettivamente in panne o se necessitasse della consueta revisione annuale. La fattura agli atti - peraltro trasmessa in una copia non integrale - consta dell'esecuzione segnatamente di interventi di pulizia e controllo, di sostituzione e di affilatura. Elementi questi che assieme agli ulteriori derivanti dalle asserzioni delle parti agli atti, non sono sufficienti perché lo scrivente Tribunale renda una corretta valutazione del caso che qui ci occupa. In ragione di ciò, reputato come non si tratti di formalismo eccessivo postulare una più accurata constatazione dei fatti nel caso che ci occupa, si giustifica - anche per salvaguardare il principio della doppia istanza di giudizio (cfr. consid. 2.4 che precede) - di ritornare l'incarto all'autorità inferiore affinché proceda in maniera approfondita ai necessari accertamenti del caso e ciò alla luce della suesposta interpretazione del termine "panne".

6.3 La terza locuzione determinante nel caso di specie è quella di "luogo della panne".

6.3.1 Stante l'interpretazione dell'autorità inferiore, basata sulle indicazioni dell'USTRA (cfr. doc. 15 prodotto dall'autorità inferiore), il "luogo della panne" è il luogo in cui è avvenuto il difetto o il guasto (cfr. risposta 13 settembre 2012 pag. 5 in fine). Risulta dagli atti formanti l'incarto che l'autorità di ricorso non ha chiarito se il veicolo fosse stato effettivamente caricato dal luogo della panne. Motivo per cui, la medesima ha esposto i propri dubbi circa le reali circostanze legate al carico del battipista sul rimorchio, ipotizzando che anche tale condizione dell'art. 24 cpv. 4 OAV non fosse adempiuta nella fattispecie. La ricorrente, da parte sua, ha precisato in sede di replica che il veicolo era stato recuperato "direttamente dal luogo di panna nelle immediate vicinanze della strada (bordo strada) cantonale dove si trova la macchina rotta e la pista di sci per bambini " (cfr. replica 13 settembre 2012 pag. 6).

6.3.2 Dagli atti non emergono ulteriori elementi riguardanti né il luogo effettivo ove si sarebbe verificata la panne né il luogo di carico del battipista, se non la generica indicazione del Canton Grigioni. Anche a tale carenza nell'accertamento dei fatti occorre porvi rimedio, non essendo difatti lo scrivente Tribunale in grado di pronunciarsi al riguardo. Si giustifica quindi un rinvio all'autorità inferiore dell'incarto affinché proceda con l'accertamento anche di questo punto.

6.4 In compendio, stante quanto precede, nel caso concreto occorre determinare se il battipista disponesse di un permesso per circolare su strade pubbliche, se il 12 aprile 2012 esso si trovasse in stato di panne e dunque se effettivamente quel giorno fu caricato sul rimorchio per il trasporto sino all'officina di riparazione dal luogo della panne (cfr. supra consid. 5). Nella misura in cui non risultano dagli atti di causa i predetti elementi giuridicamente rilevanti nell'applicazione della norma di legge afferente la fattispecie, l'autorità inferiore, avventurandosi nella propria decisione in mere congetture, ha dunque accertato in maniera lacunosa i fatti violando così l'art. 49 lett. b PA. In simili circostanze, risulta dunque superfluo procedere con l'esame di ulteriori censure sollevate dalla ricorrente.

In definitiva, ritenuto quanto precede, così pure l'estensione delle misure istruttorie necessarie per acclarare i vari fatti nonché la salvaguardia del principio della doppia istanza di giudizio, il ricorso deve essere accolto con conseguente annullamento della decisione impugnata. In virtù dell'art. 61 cpv. 1 PA l'incarto è rinviato all'autorità inferiore affinché quest'ultima statuisca ai sensi dei considerandi.

8.

Visto l'esito della procedura, nessuna spesa processuale è posta a carico della ricorrente e dell'autorità inferiore (cfr. art. 63
SR 741.11 Ordinanza del 13 novembre 1962 sulle norme della circolazione stradale (ONC)
ONC Art. 78 Permessi - 1 I veicoli che a causa del loro carico non soddisfano alle prescrizioni concernenti le dimensioni e i pesi, come pure i veicoli eccezionali (art. 25 OETV318), possono circolare sulle strade pubbliche solo in virtù di un permesso scritto.319 Possono essere rilasciati permessi unici per uno o più viaggi determinati e permessi duraturi per un numero indeterminato di viaggi.320I permessi per sovrappeso possono essere rilasciati unicamente per veicoli o combinazioni di veicoli che, conformemente alla licenza di circolazione, sono ammessi per il peso massimo legale.321
1    I veicoli che a causa del loro carico non soddisfano alle prescrizioni concernenti le dimensioni e i pesi, come pure i veicoli eccezionali (art. 25 OETV318), possono circolare sulle strade pubbliche solo in virtù di un permesso scritto.319 Possono essere rilasciati permessi unici per uno o più viaggi determinati e permessi duraturi per un numero indeterminato di viaggi.320I permessi per sovrappeso possono essere rilasciati unicamente per veicoli o combinazioni di veicoli che, conformemente alla licenza di circolazione, sono ammessi per il peso massimo legale.321
2    Per i viaggi in cui sono superati la larghezza, l'altezza o il peso massimi sono ammessi soltanto permessi unici. I permessi duraturi possono tuttavia essere rilasciati nei seguenti casi:322
a  trasporti in relazione fra di essi effettuati sulla stessa tratta;
b  trasferimento, trasporto e utilizzazione di veicoli di lavoro entro il territorio cantonale;
c  utilizzazione di veicoli cingolati nelle regioni di sport invernali; i permessi duraturi per questo tipo di veicoli possono essere rilasciati con il consenso dei Cantoni interessati anche per regioni di sport invernali che comprendono diversi Cantoni;
d  trasporto di merci indivisibili entro il territorio cantonale;
e  trasporto di carri ferroviari carichi mediante carrelli stradali entro il territorio cantonale e, con il consenso dei Cantoni interessati, anche per tratte fuori del Cantone;
f  trasporto di merci indivisibili e utilizzo di veicoli eccezionali nel quadro dei limiti stabiliti dall'articolo 79 capoverso 2 lettera a.326
2bis    Per i veicoli eccezionali che per dimensioni e peso non superano i limiti di cui all'articolo 79 capoverso 2 lettera a, il permesso duraturo può essere iscritto nella licenza di circolazione come decisione dell'autorità, sempreché siano rispettate le condizioni relative ai percorsi circolari secondo l'articolo 65a.327
3    ...328
4    Il permesso può essere revocato in qualsiasi tempo, segnatamente se sono stati commessi abusi, se il veicolo ha cagionato difficoltà nella circolazione o se i viaggi autorizzati non sono più necessari.
PA). L'anticipo spese di fr. 500.00 versato dalla ricorrente il 13 agosto 2012 le verrà quindi restituito integralmente, previa indicazione delle coordinate bancarie o postali entro 30 giorni dalla crescita in giudicato del presente giudizio.

In base all'art. 64 cpv. 1
SR 741.11 Ordinanza del 13 novembre 1962 sulle norme della circolazione stradale (ONC)
ONC Art. 78 Permessi - 1 I veicoli che a causa del loro carico non soddisfano alle prescrizioni concernenti le dimensioni e i pesi, come pure i veicoli eccezionali (art. 25 OETV318), possono circolare sulle strade pubbliche solo in virtù di un permesso scritto.319 Possono essere rilasciati permessi unici per uno o più viaggi determinati e permessi duraturi per un numero indeterminato di viaggi.320I permessi per sovrappeso possono essere rilasciati unicamente per veicoli o combinazioni di veicoli che, conformemente alla licenza di circolazione, sono ammessi per il peso massimo legale.321
1    I veicoli che a causa del loro carico non soddisfano alle prescrizioni concernenti le dimensioni e i pesi, come pure i veicoli eccezionali (art. 25 OETV318), possono circolare sulle strade pubbliche solo in virtù di un permesso scritto.319 Possono essere rilasciati permessi unici per uno o più viaggi determinati e permessi duraturi per un numero indeterminato di viaggi.320I permessi per sovrappeso possono essere rilasciati unicamente per veicoli o combinazioni di veicoli che, conformemente alla licenza di circolazione, sono ammessi per il peso massimo legale.321
2    Per i viaggi in cui sono superati la larghezza, l'altezza o il peso massimi sono ammessi soltanto permessi unici. I permessi duraturi possono tuttavia essere rilasciati nei seguenti casi:322
a  trasporti in relazione fra di essi effettuati sulla stessa tratta;
b  trasferimento, trasporto e utilizzazione di veicoli di lavoro entro il territorio cantonale;
c  utilizzazione di veicoli cingolati nelle regioni di sport invernali; i permessi duraturi per questo tipo di veicoli possono essere rilasciati con il consenso dei Cantoni interessati anche per regioni di sport invernali che comprendono diversi Cantoni;
d  trasporto di merci indivisibili entro il territorio cantonale;
e  trasporto di carri ferroviari carichi mediante carrelli stradali entro il territorio cantonale e, con il consenso dei Cantoni interessati, anche per tratte fuori del Cantone;
f  trasporto di merci indivisibili e utilizzo di veicoli eccezionali nel quadro dei limiti stabiliti dall'articolo 79 capoverso 2 lettera a.326
2bis    Per i veicoli eccezionali che per dimensioni e peso non superano i limiti di cui all'articolo 79 capoverso 2 lettera a, il permesso duraturo può essere iscritto nella licenza di circolazione come decisione dell'autorità, sempreché siano rispettate le condizioni relative ai percorsi circolari secondo l'articolo 65a.327
3    ...328
4    Il permesso può essere revocato in qualsiasi tempo, segnatamente se sono stati commessi abusi, se il veicolo ha cagionato difficoltà nella circolazione o se i viaggi autorizzati non sono più necessari.
PA in combinato disposto con con l'art. 7 cpv. 1 del Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TS-TAF, RS 173.320.2), l'autorità giudicante, se ammette il ricorso, può assegnare al ricorrente un'indennità per le spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato. L'indennità è altresì dovuta anche in caso di accoglimento parziale del ricorso e di rinvio degli atti all'autorità inferiore perché proceda ad un complemento d'istruttoria (cfr. DTF 132 V 215 consid. 6.2). In concreto, con riferimento all'art. 8
SR 173.320.2 Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TS-TAF)
TS-TAF Art. 8 Spese ripetibili
1    Le ripetibili comprendono le spese di rappresentanza o di patrocinio ed eventuali altri disborsi di parte.
2    Per spese non necessarie non vengono corrisposte indennità.
TS-TAF a contrario, poiché non rappresentata da un avvocato o da un altro mandatario professionale, alla ricorrente non compete un'indennità per ripetibili.

Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1.
Il ricorso è accolto con conseguente annullamento della decisione 27 giugno 2012 resa dalla Direzione generale delle dogane. La causa è rinviata all'autorità inferiore affinché, secondo i considerandi, esperisca i necessari accertamenti e statuisca nuovamente.

2.
Non si prelevano spese processuali. L'importo di fr. 500.00 versato dalla ricorrente a titolo di anticipo per i presunti costi processuali le verrà integralmente restituito. Quest'ultima è invitata a comunicare alla scrivente autorità giudiziaria entro un termine di 30 giorni dalla crescita in giudicato del presente giudizio, il numero di conto sul quale dovrà essere effettuato il versamento.

3.
Alla ricorrente non vengono riconosciute indennità per ripetibili.

4.
Comunicazione a:

- ricorrente (atto giudiziario);

- autorità inferiore (n. di rif. ...; atto giudiziario).

Il presidente del collegio: La cancelliera:

Markus Metz Frida Andreotti

Rimedi giuridici:

Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (cfr. artt. 82 e segg., 90 e segg. e 100 della Legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]). Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e - se in possesso della parte ricorrente - i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (cfr. art. 42
SR 173.320.2 Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TS-TAF)
TS-TAF Art. 8 Spese ripetibili
1    Le ripetibili comprendono le spese di rappresentanza o di patrocinio ed eventuali altri disborsi di parte.
2    Per spese non necessarie non vengono corrisposte indennità.
LTF).

Data di spedizione:
Informazioni decisione   •   DEFRITEN
Documento : A-4016/2012
Data : 06. marzo 2013
Pubblicato : 19. marzo 2013
Sorgente : Tribunale amministrativo federale
Stato : Inedito
Ramo giuridico : Imposte indirette
Oggetto : Tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni (TTPCP), riscossione posticipata


Registro di legislazione
CC: 8
Cost: 85  190
LTF: 42
LTTP: 3 
SR 641.81 Legge federale del 19 dicembre 1997 concernente una tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni (Legge sul traffico pesante, LTTP) - Legge sul traffico pesante
LTTP Art. 3 Oggetto - La tassa è riscossa sui veicoli pesanti a motore e i rimorchi immatricolati in Svizzera e all'estero (svizzeri ed esteri), destinati al trasporto di beni o di persone.
5 
SR 641.81 Legge federale del 19 dicembre 1997 concernente una tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni (Legge sul traffico pesante, LTTP) - Legge sul traffico pesante
LTTP Art. 5 Persone assoggettate al pagamento della tassa - 1 È assoggettato al pagamento della tassa il detentore; nel caso di veicoli esteri è assoggettato anche il conducente.
1    È assoggettato al pagamento della tassa il detentore; nel caso di veicoli esteri è assoggettato anche il conducente.
2    Per i rimorchi trainati è assoggettato al pagamento della tassa il detentore del veicolo a motore.8
6 
SR 641.81 Legge federale del 19 dicembre 1997 concernente una tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni (Legge sul traffico pesante, LTTP) - Legge sul traffico pesante
LTTP Art. 6 Principio - 1 La tassa è calcolata in base al peso totale massimo autorizzato del veicolo e ai chilometri percorsi nel territorio doganale.10
1    La tassa è calcolata in base al peso totale massimo autorizzato del veicolo e ai chilometri percorsi nel territorio doganale.10
2    Nel caso di veicoli combinati, il peso totale massimo autorizzato dei veicoli trattori può essere utilizzato come base di calcolo della tassa.
3    La tassa può inoltre essere riscossa in funzione delle emissioni o del consumo.
10
SR 641.81 Legge federale del 19 dicembre 1997 concernente una tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni (Legge sul traffico pesante, LTTP) - Legge sul traffico pesante
LTTP Art. 10 Esecuzione - 1 Il Consiglio federale disciplina l'esecuzione.
1    Il Consiglio federale disciplina l'esecuzione.
2    Esso può avvalersi della collaborazione dei Cantoni e di organizzazioni private.
3    La Confederazione versa contributi ai Cantoni per finanziare i controlli sul traffico pesante.11
OAV: 24
OETV: 7  9  11  25  26
OETV 3: 12
ONCS: 78 
SR 741.11 Ordinanza del 13 novembre 1962 sulle norme della circolazione stradale (ONC)
ONC Art. 78 Permessi - 1 I veicoli che a causa del loro carico non soddisfano alle prescrizioni concernenti le dimensioni e i pesi, come pure i veicoli eccezionali (art. 25 OETV318), possono circolare sulle strade pubbliche solo in virtù di un permesso scritto.319 Possono essere rilasciati permessi unici per uno o più viaggi determinati e permessi duraturi per un numero indeterminato di viaggi.320I permessi per sovrappeso possono essere rilasciati unicamente per veicoli o combinazioni di veicoli che, conformemente alla licenza di circolazione, sono ammessi per il peso massimo legale.321
1    I veicoli che a causa del loro carico non soddisfano alle prescrizioni concernenti le dimensioni e i pesi, come pure i veicoli eccezionali (art. 25 OETV318), possono circolare sulle strade pubbliche solo in virtù di un permesso scritto.319 Possono essere rilasciati permessi unici per uno o più viaggi determinati e permessi duraturi per un numero indeterminato di viaggi.320I permessi per sovrappeso possono essere rilasciati unicamente per veicoli o combinazioni di veicoli che, conformemente alla licenza di circolazione, sono ammessi per il peso massimo legale.321
2    Per i viaggi in cui sono superati la larghezza, l'altezza o il peso massimi sono ammessi soltanto permessi unici. I permessi duraturi possono tuttavia essere rilasciati nei seguenti casi:322
a  trasporti in relazione fra di essi effettuati sulla stessa tratta;
b  trasferimento, trasporto e utilizzazione di veicoli di lavoro entro il territorio cantonale;
c  utilizzazione di veicoli cingolati nelle regioni di sport invernali; i permessi duraturi per questo tipo di veicoli possono essere rilasciati con il consenso dei Cantoni interessati anche per regioni di sport invernali che comprendono diversi Cantoni;
d  trasporto di merci indivisibili entro il territorio cantonale;
e  trasporto di carri ferroviari carichi mediante carrelli stradali entro il territorio cantonale e, con il consenso dei Cantoni interessati, anche per tratte fuori del Cantone;
f  trasporto di merci indivisibili e utilizzo di veicoli eccezionali nel quadro dei limiti stabiliti dall'articolo 79 capoverso 2 lettera a.326
2bis    Per i veicoli eccezionali che per dimensioni e peso non superano i limiti di cui all'articolo 79 capoverso 2 lettera a, il permesso duraturo può essere iscritto nella licenza di circolazione come decisione dell'autorità, sempreché siano rispettate le condizioni relative ai percorsi circolari secondo l'articolo 65a.327
3    ...328
4    Il permesso può essere revocato in qualsiasi tempo, segnatamente se sono stati commessi abusi, se il veicolo ha cagionato difficoltà nella circolazione o se i viaggi autorizzati non sono più necessari.
85
SR 741.11 Ordinanza del 13 novembre 1962 sulle norme della circolazione stradale (ONC)
ONC Art. 85 Comportamento nella circolazione - 1 I conducenti devono circolare in modo che gli altri utenti della strada siano disturbati il meno possibile. Agli altri veicoli deve essere agevolato l'incrocio e il sorpasso, se necessario fermandosi fuori della carreggiata.
1    I conducenti devono circolare in modo che gli altri utenti della strada siano disturbati il meno possibile. Agli altri veicoli deve essere agevolato l'incrocio e il sorpasso, se necessario fermandosi fuori della carreggiata.
2    ...351
3    Per motivi impellenti e a condizione di prendere misure di sicurezza sufficienti, i conducenti di veicoli e trasporti eccezionali352 possono derogare alle norme della circolazione così come agli obblighi indicati mediante segnali o demarcazioni. La disposizione è applicabile per analogia ai relativi veicoli d'accompagnamento nonché ai veicoli adibiti alla costruzione, alla manutenzione e alla pulizia della strada.353
OTTP: 3
PA: 5  20  48  49  50  52  61  62  63  64
TS-TAF: 8
SR 173.320.2 Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TS-TAF)
TS-TAF Art. 8 Spese ripetibili
1    Le ripetibili comprendono le spese di rappresentanza o di patrocinio ed eventuali altri disborsi di parte.
2    Per spese non necessarie non vengono corrisposte indennità.
Registro DTF
119-II-69 • 121-V-204 • 122-IV-292 • 122-V-157 • 124-II-193 • 128-II-139 • 130-II-65 • 131-II-248 • 131-II-562 • 131-II-710 • 132-V-215 • 134-I-184 • 134-II-249 • 134-V-170 • 135-II-78 • 135-III-483 • 135-IV-113 • 135-V-153 • 137-V-273
Weitere Urteile ab 2000
2A.642/2004 • 2C_814/2010 • 6S.22/2005 • 6S.223/2004
Parole chiave
Elenca secondo la frequenza o in ordine alfabetico
panna • autorità inferiore • ricorrente • tribunale amministrativo federale • questio • federalismo • esaminatore • tassa sul traffico pesante • tribunale federale • cio • grigioni • replica • mezzo di prova • strada pubblica • menzione • autorità di ricorso • circo • veicolo a motore • ripartizione dei compiti • avviso
... Tutti
BVGE
2007/27 • 2007/41
BVGer
A-1362/2006 • A-3603/2009 • A-4016/2012 • A-4385/2009 • A-4480/2010 • A-6152/2009
FF
2001/3811
VPB
68.156