Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Abteilung III
C-6456/2009
Urteil vom 4. Dezember 2012
Richter Beat Weber (Vorsitz),
Besetzung Richter Daniel Stufetti, Richterin Madeleine Hirsig-Vouilloz,
Gerichtsschreiber Urs Walker.
A._______,Z._______,
Parteien
Beschwerdeführer,
gegen
Pensionskasse des Bundes PUBLICA,
3000 Bern 23,
Beschwerdegegnerin,
Bundesamt für Sozialversicherungen BSV, Aufsicht
Berufliche Vorsorge, 3003 Bern,
Vorinstanz.
Schweizerische Eidgenossenschaft, handelnd durch die Eidgenössische Finanzverwaltung EFV,
3003 Bern, und
das Eidgenössische Personalamt EPA,
3003 Bern,
Beigeladene,
Aufsichtsbeschwerde; Verfügung des Bundesamtes für
Gegenstand
Sozialversicherungen vom 14. September 2009.
Sachverhalt:
A.
Am 1. Juli 2008 trat das Bundesgesetz über die Pensionskasse des Bundes vom 20. Juni 2006 (PUBLICA-Gesetz; SR 172.222.1) in Kraft. Es regelt die Organisation der Pensionskasse PUBLICA (nachfolgend: PUBLICA oder Beschwerdegegnerin) und legt ihre Aufgaben und Zuständigkeiten fest (Art. 1
SR 172.222.1 Legge federale del 20 dicembre 2006 sulla Cassa pensioni della Confederazione (Legge su PUBLICA) - Cassa federale d'assicurazione Legge-su-PUBLICA Art. 1 Oggetto - La presente legge regola l'organizzazione della Cassa pensioni della Confederazione (PUBLICA) e ne stabilisce compiti e competenze. |
SR 172.222.1 Legge federale del 20 dicembre 2006 sulla Cassa pensioni della Confederazione (Legge su PUBLICA) - Cassa federale d'assicurazione Legge-su-PUBLICA Art. 7 Istituzione di casse di previdenza - 1 Per ogni datore di lavoro affiliato, per i suoi impiegati e per gli aventi diritto alle rendite che da esso dipendono, PUBLICA istituisce una specifica cassa di previdenza. |
|
1 | Per ogni datore di lavoro affiliato, per i suoi impiegati e per gli aventi diritto alle rendite che da esso dipendono, PUBLICA istituisce una specifica cassa di previdenza. |
2 | PUBLICA può istituire una cassa di previdenza comune per più datori di lavoro affiliati. |
3 | Possono essere istituite o mantenute casse di previdenza anche quando da un datore di lavoro dipendono soltanto aventi diritto alle rendite. Se un datore di lavoro affiliato vuole mantenere una cassa di previdenza senza avere impiegati, deve essere concluso un nuovo contratto di affiliazione. |
Da das vorangehende Bundesgesetz vom 23. Juni 2000 über die Pensionskasse des Bundes (PKB) mit Inkrafttreten des PUBLICA-Gesetzes aufgehoben wurde, sind in Art. 18-26 des PUBLICA-Gesetzes Übergangsbestimmungen integriert, welche die Modalitäten für die Umstellung vom Leistungs- ins Beitragsprimat festlegen; das Beitragsprimat wird für das Vorsorgewerk Bund im Bundespersonalgesetz vom 24. März 2000 (BPG, SR 172.220.1) zwingend vorgeschrieben, indem dort ausdrücklich geregelt wird, dass sich die Leistungen nach den kapitalisierten Beiträgen richten (vgl. Art. 32g Abs. 1
SR 172.220.1 Legge del 24 marzo 2000 sul personale federale (LPers) LPers Art. 32g Finanziamento della previdenza - 1 I contributi dei datori di lavoro alla previdenza per la vecchiaia, all'assicurazione contro i rischi e alle rendite transitorie raggiungono nel complesso almeno l'11 e al massimo il 13,5 per cento della massa salariale assicurabile. Il loro importo dipende dalla struttura del rischio e dell'età degli assicurati nella cassa di previdenza, dalle possibilità di redditività a lungo termine, dalla modifica del tasso d'interesse tecnico e dalla situazione economica del datore di lavoro. |
|
1 | I contributi dei datori di lavoro alla previdenza per la vecchiaia, all'assicurazione contro i rischi e alle rendite transitorie raggiungono nel complesso almeno l'11 e al massimo il 13,5 per cento della massa salariale assicurabile. Il loro importo dipende dalla struttura del rischio e dell'età degli assicurati nella cassa di previdenza, dalle possibilità di redditività a lungo termine, dalla modifica del tasso d'interesse tecnico e dalla situazione economica del datore di lavoro. |
2 | I datori di lavoro stabiliscono i loro contributi dopo aver consultato l'organo paritetico della cassa di previdenza. |
3 | I contributi dei datori di lavoro e dei lavoratori sono graduati secondo l'età degli assicurati. |
4 | Entro i limiti dell'articolo 66 capoverso 1 della legge federale del 25 giugno 198295 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP) e dell'articolo 331 capoverso 3 CO96, i regolamenti della previdenza possono prevedere deroghe al finanziamento paritetico delle prestazioni per i rischi e delle prestazioni di vecchiaia.97 |
5 | È considerato salario assicurabile il salario sottoposto all'AVS inclusi i supplementi di cui all'articolo 15. Non sono considerati salario assicurabile i rimborsi di spese e le compensazioni di prestazioni come il lavoro supplementare o straordinario, i picchetti, il lavoro notturno o il lavoro a turni. |
6 | Il salario coordinato è determinato tenendo conto del tasso d'occupazione della persona impiegata. L'importo di coordinamento può essere stabilito come tasso percentuale del salario sottoposto all'AVS. |
7 | Il guadagno assicurato corrisponde al salario annuo assicurabile, dopo deduzione dell'importo di coordinamento. |
Die Übergangsbestimmungen des PUBLICA-Gesetzes halten in Art. 19 Abs. 1 den vom Bund zu übernehmenden Fehlbetrag gemäss Schlussabrechnung der Pensionskasse des Bundes (PKB) per 31. Mai 2003 in der die Höhe von Fr. 11'935'517'302.- fest und heben gleichzeitig gewisse Garantien des Bundes auf, welche dieser zugunsten der PUBLICA gesprochen hatte (Art. 21). Andererseits wird in Art. 25 eine statische Besitzstandsgarantie der Altersrenten für die Übergangsgeneration normiert, d.h. für diejenigen Versicherten, welche zum Zeitpunkt des Inkrafttretens des PUBLICA-Gesetzes am 1. Juli 2008 55 Jahre und älter waren. In Art. 18 Abs. 3 wird weiter festgehalten, dass die laufenden Invalidenrenten sowie die reglementarischen Zuschläge zu den Renten unverändert übernommen werden; in Art. 23
SR 172.220.141.1 Regolamento di previdenza del 15 giugno 2007 per gli impiegati e i beneficiari di rendite della Cassa di previdenza della Confederazione (RPIC) RPIC Art. 23 Contributi di risparmio e premio di rischio - Per il calcolo dei contribuiti di risparmio e del premio di rischio il guadagno assicurato è determinante. |
SR 172.220.141.1 Regolamento di previdenza del 15 giugno 2007 per gli impiegati e i beneficiari di rendite della Cassa di previdenza della Confederazione (RPIC) RPIC Art. 103 Prestazioni assicurative secondo il diritto previgente - 1 Tutte le rendite, i supplementi fissi, le rendite transitorie e le rendite AI di sostituzione, fondati sul diritto previgente, sono trasferiti per lo stesso importo. |
|
1 | Tutte le rendite, i supplementi fissi, le rendite transitorie e le rendite AI di sostituzione, fondati sul diritto previgente, sono trasferiti per lo stesso importo. |
2 | La riduzione delle rendite di vecchiaia consecutive all'ottenimento di una rendita transitoria secondo il diritto previgente è retta dal diritto previgente (all. 6). |
3 | Le rendite assegnate in seguito a scioglimento amministrativo del rapporto di servizio ai sensi dell'articolo 32 degli Statuti della CFA e dell'articolo 43 degli Statuti della CPC sono convertite in rendite di vecchiaia di uguale entità al raggiungimento dell'età ordinaria AVS. |
4 | Il presente regolamento si applica alle rendite fondate sul diritto previgente e trasferite ai sensi del capoverso 1 per quanto concerne: |
a | l'adeguamento delle rendite all'evoluzione dei prezzi (art. 75); |
b | le rendite per superstiti insorte dopo l'entrata in vigore del presente regolamento, ma che si riferiscono a prestazioni fondate sul diritto previgente (art. 43-48); |
c | la fine del diritto alle rendite per superstiti (art. 44 cpv. 4, art. 45 cpv. 7 e art. 47 cpv. 3 e 4); |
d | la riscossione di eventuali contributi di risanamento (art. 34 e 35); |
e | il calcolo del sovraindennizzo (art. 77): |
e1 | in caso di decesso del beneficiario della rendita, |
e2 | al raggiungimento dell'età ordinaria AVS da parte del beneficiario della rendita, oppure |
e3 | in caso di nuovo calcolo del diritto alle prestazioni da parte dell'assicurazione militare, dell'assicurazione contro gli infortuni o di un'altra assicurazione sociale. |
B.
Mit Schreiben vom 19. Dezember 2008 reichte A._______ (Beschwerdeführer) beim Bundesamt für Sozialversicherungen (BSV, Vorinstanz) eine Aufsichtsbeschwerde gegen die PUBLICA ein (Beilage 1 zu act. 1).
Als Begründung führte er im Wesentlichen aus, dass die Versichertenrechte der Angestellten und der Rentenbeziehenden beim Vorsorgewerk Bund verletzt worden seien, da zum Zeitpunkt des "Starts", also am 1. Juli 2008, eine Unterdeckung bestanden habe, und dass zudem zahlreiche von den Versicherten erworbene "Optionen" aufgehoben würden. In seiner Beschwerde stellte er zahlreiche Anträge.
C.
Mit Verfügung vom 14. September 2009 wies das BSV die Aufsichtsbeschwerde ab, soweit es darauf eintrat (Beilage 3 zu act. 1).
D.
In seiner Beschwerde vom 11. Oktober 2009 an das Bundesverwaltungsgericht (act. 1) stellte der Beschwerdeführer folgende 5 Anträge sowie 3 Eventualanträge zu Antrag 2:
"1. Der Entscheid des Bundesamtes für Sozialversicherungen vom 14. September 2009 sei aufzuheben.
2. Die Sammeleinrichtung PUBLICA sei zu verpflichten, den Fehlbetrag von Fr. 103,6 Mio. beim Arbeitgeber Bund einzufordern (Unterdeckung des Vorsorgewerks Bund zum Zeitpunkt der Umstellung vom Leistungs- auf das Beitragsprimat, gemäss Bilanz per 30. Juni 2008 bzw. per 1. Juli 2008).
Eventualanträge zu 2.:
a) Die Sammeleinrichtung PUBLICA sei zu verpflichten, die Verrechnung der "Rückstellung geschlossene Rentnerbestände" mit dem "Bundesbeitrag für den Rentnerbestand (Einmaleinlage)" - im Zusammenhang mit der Reduktion des technischen Zinssatzes von 4 Prozent auf 3,5 Prozent (bzw. auf 3 Prozent für die durch die PUBLICA "geerbten" Rentnerkassen wie B._______ AG und C._______ in den Büchern der PUBLICA - rückgängig zu machen.
b) Der Bund sei zu verpflichten, die Kosten für die Finanzierung der Reduktion des technischen Zinssatzes bei den betreffenden beiden Organisationen zu übernehmen.
c) Der Bund sei zu verpflichten, die Kosten für die Finanzierung des benötigten Deckungskapitals im Zusammenhang mit den vorzeitigen Pensionierungen zu übernehmen, zumindest in denjenigen Fällen, in welcher der Bund die frühpensionierten Personen mittels Honorarverträgen etc. umgehend wieder eingestellt hat.
3. Die einseitige Aufkündigung der durch den Beschwerdeführer erworbenen Option für eine allenfalls vorzeitige Pensionierung ohne Rentenkürzung im Rahmen der Umstellung auf das Beitragsprimat verstösst gegen den Grundsatz von "Treu und Glauben".
Die Vorsorgeeinrichtung PUBLICA ist in der Folge anzuhalten, den "Wert der Option" von einem unabhängigen Versicherungsexperten berechnen zu lassen. Der ermittelte Wert ist alsdann dem Alterskonto gutzuschreiben und geht zulasten der Arbeitgeber als Entschädigung für die widerrufene Option.
4. Die PUBLICA ist anzuhalten, Übergangsbestimmungen zu stipulieren, wie dies bei fortschrittlichen Vorsorgeeinrichtungen in der Regel der Fall ist.
Im Weiteren ist zu klären, ob die stipulierten (bzw. fehlenden) Übergangsbestimmungen PUBLICA bei einer analogen Ausgestaltung im privatrechtlichen Vorsorgebereich durch Gerichte und Aufsichtsbehörden moniert würden. Das heisst, es ist zu klären, ob der Bund als Arbeitgeber den Term "Übergangsbestimmung" unabhängig von der für die privatrechtlichen Vorsorgeeinrichtungen geltenden Praxis definieren kann.
5. Durch die Aufsichtsbehörde ist zu prüfen, ob die Aktivversicherten bezüglich Altersguthaben Anspruch auf zusätzliche Gutschriften haben."
E.
Der mit Zwischenverfügung vom 22. Oktober 2009 erhobene Kostenvorschuss von Fr. 5'000.- wurde am 5. November 2009 fristgerecht einbezahlt (act. 4).
F.
Mit Zwischenverfügung vom 19. November 2009 ersuchte das Bundesverwaltungsgericht die Vorinstanz um Einreichung einer Vernehmlassung und gab gleichzeitig der Beschwerdegegnerin die Möglichkeit, eine Beschwerdeantwort einzureichen (act. 5).
G.
Mit Schreiben vom 17. Dezember 2009 verzichtete das BSV als Vorinstanz auf eine Stellungnahme zur Beschwerde (act. 8).
H.
In ihrer Beschwerdeantwort vom 2. Februar 2010 beantragte die PUBLICA die Abweisung der Beschwerde, soweit darauf einzutreten sei (act. 11).
Zudem stellte sie den Prozessantrag, die Schweizerische Eidgenossenschaft, vertreten durch die Eidg. Finanzverwaltung, sei zum Verfahren beizuladen.
I.
In der Replik vom 11. März 2010 hielt der Beschwerdeführer an seinen in der Beschwerde gemachten Ausführungen und Beurteilungen fest. Zum Prozessantrag bezüglich Beiladung der Schweizerischen Eidgenossenschaft äusserte er sich nicht (act. 14).
J.
Mit Zwischenverfügung vom 18. März 2010 lud das Bundesverwaltungsgericht die Schweizerische Eidgenossenschaft zum Beschwerdeverfahren bei, weil der Prozessantrag der Beschwerdegegnerin damit begründet wurde, dass das vorliegende Verfahren je nach Ausgang finanzielle Konsequenzen für den Bund haben könnte (act. 15).
K.
Mit Stellungnahme vom 28. Mai 2010 beantragte die Schweizerische Eidgenossenschaft, - handelnd durch die Eidgenössische Finanzverwaltung EFV und das Eidgenössische Personalamt EPA - als Beigeladene die Abweisung der Beschwerde, soweit darauf einzutreten sei, unter Kostenfolge (act. 18).
L.
Die Vorinstanz verzichtete in ihrer Stellungnahme vom 18. Juni 2010 auf das Einreichen einer Duplik (act. 21).
M.
Am 2. Juli 2010 nahm der Beschwerdeführer zu den Ausführungen der Schweizerischen Eidgenossenschaft Stellung, ohne weitere Anträge zu stellen (act. 23).
N.
Mit Schreiben vom 29. Juli 2010 hielt die PUBLICA am Antrag auf Abweisung der Beschwerde, soweit darauf einzutreten sei, fest (act. 24).
O.
Mit Zwischenverfügung vom 17. August 2010 erklärte das Bundesverwaltungsgericht den Schriftenwechsel für beendet (act. 25).
P.
Auf die weiteren Vorbringen der Parteien und auf die eingereichten Akten wird, soweit erforderlich, im Rahmen der nachfolgenden Erwägungen eingegangen.
Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:
1.
1.1. Gemäss Art. 31
SR 173.32 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF) LTAF Art. 31 Principio - Il Tribunale amministrativo federale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'articolo 5 della legge federale del 20 dicembre 196819 sulla procedura amministrativa (PA). |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 5 - 1 Sono decisioni i provvedimenti delle autorità nel singolo caso, fondati sul diritto pubblico federale e concernenti: |
|
1 | Sono decisioni i provvedimenti delle autorità nel singolo caso, fondati sul diritto pubblico federale e concernenti: |
a | la costituzione, la modificazione o l'annullamento di diritti o di obblighi; |
b | l'accertamento dell'esistenza, dell'inesistenza o dell'estensione di diritti o di obblighi; |
c | il rigetto o la dichiarazione d'inammissibilità d'istanze dirette alla costituzione, alla modificazione, all'annullamento o all'accertamento di diritti o di obblighi. |
2 | Sono decisioni anche quelle in materia d'esecuzione (art. 41 cpv. 1 lett. a e b), le decisioni incidentali (art. 45 e 46), le decisioni su opposizione (art. 30 cpv. 2 lett. b e 74), le decisioni su ricorso (art. 61), le decisioni in sede di revisione (art. 68) e l'interpretazione (art. 69).24 |
3 | Le dichiarazioni di un'autorità che rifiuta o solleva pretese da far valere mediante azione non sono considerate decisioni. |
SR 173.32 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF) LTAF Art. 32 Eccezioni - 1 Il ricorso è inammissibile contro: |
|
1 | Il ricorso è inammissibile contro: |
a | le decisioni in materia di sicurezza interna o esterna del Paese, neutralità, protezione diplomatica e altri affari esteri, in quanto il diritto internazionale pubblico non conferisca un diritto al giudizio da parte di un tribunale; |
b | le decisioni in materia di diritto di voto dei cittadini nonché di elezioni e votazioni popolari; |
c | le decisioni in materia di salario al merito del personale federale, in quanto non concernano la parità dei sessi; |
d | ... |
e | le decisioni nel settore dell'energia nucleare concernenti: |
e1 | le autorizzazioni di massima per impianti nucleari, |
e2 | l'approvazione del programma di smaltimento, |
e3 | la chiusura di depositi geologici in profondità, |
e4 | la prova dello smaltimento; |
f | le decisioni in materia di rilascio o estensione di concessioni di infrastrutture ferroviarie; |
g | le decisioni dell'autorità indipendente di ricorso in materia radiotelevisiva; |
h | le decisioni in materia di rilascio di concessioni per case da gioco; |
i | le decisioni in materia di rilascio, modifica o rinnovo della concessione della Società svizzera di radiotelevisione (SSR); |
j | le decisioni in materia di diritto ai sussidi di una scuola universitaria o di un altro istituto accademico. |
2 | Il ricorso è inoltre inammissibile contro: |
a | le decisioni che, in virtù di un'altra legge federale, possono essere impugnate mediante opposizione o ricorso dinanzi a un'autorità ai sensi dell'articolo 33 lettere c-f; |
b | le decisioni che, in virtù di un'altra legge federale, possono essere impugnate mediante ricorso dinanzi a un'autorità cantonale. |
SR 173.32 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF) LTAF Art. 33 Autorità inferiori - Il ricorso è ammissibile contro le decisioni: |
|
a | del Consiglio federale e degli organi dell'Assemblea federale in materia di rapporti di lavoro del personale federale, compreso il rifiuto dell'autorizzazione a procedere penalmente; |
b | del Consiglio federale concernenti: |
b1 | la destituzione di un membro del Consiglio della banca o della direzione generale o di un loro supplente secondo la legge del 3 ottobre 200325 sulla Banca nazionale, |
b10 | la revoca di un membro del consiglio d'amministrazione del Servizio svizzero di assegnazione delle tracce o l'approvazione della risoluzione del rapporto di lavoro del direttore da parte del consiglio d'amministrazione secondo la legge federale del 20 dicembre 195743 sulle ferrovie; |
b2 | la revoca di un membro del consiglio di amministrazione dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari o l'approvazione dello scioglimento del rapporto di lavoro del direttore da parte del consiglio di amministrazione secondo la legge del 22 giugno 200726 sulla vigilanza dei mercati finanziari, |
b3 | il blocco di valori patrimoniali secondo la legge del 18 dicembre 201528 sui valori patrimoniali di provenienza illecita, |
b4 | il divieto di determinate attività secondo la LAIn30, |
b4bis | il divieto di organizzazioni secondo la LAIn, |
b5 | la revoca di un membro del Consiglio d'istituto dell'Istituto federale di metrologia secondo la legge federale del 17 giugno 201133 sull'Istituto federale di metrologia, |
b6 | la revoca di un membro del consiglio di amministrazione dell'Autorità federale di sorveglianza dei revisori o l'approvazione dello scioglimento del rapporto di lavoro del direttore da parte del consiglio di amministrazione secondo la legge del 16 dicembre 200535 sui revisori, |
b7 | la revoca di un membro del Consiglio dell'Istituto svizzero per gli agenti terapeutici secondo la legge del 15 dicembre 200037 sugli agenti terapeutici, |
b8 | la revoca di un membro del consiglio di amministrazione dell'istituto secondo la legge del 16 giugno 201739 sui fondi di compensazione, |
b9 | la revoca di un membro del consiglio d'Istituto dell'Istituto svizzero di diritto comparato secondo la legge federale del 28 settembre 201841 sull'Istituto svizzero di diritto comparato, |
c | del Tribunale penale federale in materia di rapporti di lavoro dei suoi giudici e del suo personale; |
cbis | del Tribunale federale dei brevetti in materia di rapporti di lavoro dei suoi giudici e del suo personale; |
cquater | del procuratore generale della Confederazione in materia di rapporti di lavoro dei procuratori pubblici federali da lui nominati e del personale del Ministero pubblico della Confederazione; |
cquinquies | dell'autorità di vigilanza sul Ministero pubblico della Confederazione in materia di rapporti di lavoro del personale della sua segreteria; |
cter | dell'autorità di vigilanza sul Ministero pubblico della Confederazione in materia di rapporti di lavoro dei membri del Ministero pubblico della Confederazione eletti dall'Assemblea federale plenaria; |
d | della Cancelleria federale, dei dipartimenti e dei servizi dell'Amministrazione federale loro subordinati o aggregati amministrativamente; |
e | degli stabilimenti e delle aziende della Confederazione; |
f | delle commissioni federali; |
g | dei tribunali arbitrali costituiti in virtù di contratti di diritto pubblico sottoscritti dalla Confederazione, dai suoi stabilimenti o dalle sue aziende; |
h | delle autorità o organizzazioni indipendenti dall'Amministrazione federale che decidono nell'adempimento di compiti di diritto pubblico loro affidati dalla Confederazione; |
i | delle autorità cantonali, in quanto una legge federale preveda che le loro decisioni sono impugnabili mediante ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale. |
1.2. Zu den beim Bundesverwaltungsgericht anfechtbaren Verfügungen gehören jene der Aufsichtsbehörden im Bereiche der beruflichen Vorsorge nach Art. 74 Abs. 1
SR 831.40 Legge federale del 25 giugno 1982 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP) LPP Art. 74 Particolarità dei rimedi giuridici - 1 Le decisioni dell'autorità di vigilanza possono essere impugnate mediante ricorso al Tribunale amministrativo federale. |
|
1 | Le decisioni dell'autorità di vigilanza possono essere impugnate mediante ricorso al Tribunale amministrativo federale. |
2 | La procedura di ricorso contro le decisioni di cui all'articolo 62 capoverso 1 lettera e è gratuita per gli assicurati salvo che essi procedano in modo temerario o sconsiderato. |
3 | Un ricorso contro una decisione dell'autorità di vigilanza ha effetto sospensivo soltanto se il Tribunale amministrativo federale lo decide su richiesta di una parte322.323 |
4 | La Commissione di alta vigilanza è legittimata a ricorrere al Tribunale federale contro le decisioni del Tribunale amministrativo federale in materia di previdenza professionale.324 |
SR 173.32 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF) LTAF Art. 32 Eccezioni - 1 Il ricorso è inammissibile contro: |
|
1 | Il ricorso è inammissibile contro: |
a | le decisioni in materia di sicurezza interna o esterna del Paese, neutralità, protezione diplomatica e altri affari esteri, in quanto il diritto internazionale pubblico non conferisca un diritto al giudizio da parte di un tribunale; |
b | le decisioni in materia di diritto di voto dei cittadini nonché di elezioni e votazioni popolari; |
c | le decisioni in materia di salario al merito del personale federale, in quanto non concernano la parità dei sessi; |
d | ... |
e | le decisioni nel settore dell'energia nucleare concernenti: |
e1 | le autorizzazioni di massima per impianti nucleari, |
e2 | l'approvazione del programma di smaltimento, |
e3 | la chiusura di depositi geologici in profondità, |
e4 | la prova dello smaltimento; |
f | le decisioni in materia di rilascio o estensione di concessioni di infrastrutture ferroviarie; |
g | le decisioni dell'autorità indipendente di ricorso in materia radiotelevisiva; |
h | le decisioni in materia di rilascio di concessioni per case da gioco; |
i | le decisioni in materia di rilascio, modifica o rinnovo della concessione della Società svizzera di radiotelevisione (SSR); |
j | le decisioni in materia di diritto ai sussidi di una scuola universitaria o di un altro istituto accademico. |
2 | Il ricorso è inoltre inammissibile contro: |
a | le decisioni che, in virtù di un'altra legge federale, possono essere impugnate mediante opposizione o ricorso dinanzi a un'autorità ai sensi dell'articolo 33 lettere c-f; |
b | le decisioni che, in virtù di un'altra legge federale, possono essere impugnate mediante ricorso dinanzi a un'autorità cantonale. |
1.3. Anfechtungsgegenstand des vorliegenden Verfahrens ist der Verwaltungsakt der Vorinstanz vom 14. September 2009, welcher eine Verfügung im Sinne von Art. 5
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 5 - 1 Sono decisioni i provvedimenti delle autorità nel singolo caso, fondati sul diritto pubblico federale e concernenti: |
|
1 | Sono decisioni i provvedimenti delle autorità nel singolo caso, fondati sul diritto pubblico federale e concernenti: |
a | la costituzione, la modificazione o l'annullamento di diritti o di obblighi; |
b | l'accertamento dell'esistenza, dell'inesistenza o dell'estensione di diritti o di obblighi; |
c | il rigetto o la dichiarazione d'inammissibilità d'istanze dirette alla costituzione, alla modificazione, all'annullamento o all'accertamento di diritti o di obblighi. |
2 | Sono decisioni anche quelle in materia d'esecuzione (art. 41 cpv. 1 lett. a e b), le decisioni incidentali (art. 45 e 46), le decisioni su opposizione (art. 30 cpv. 2 lett. b e 74), le decisioni su ricorso (art. 61), le decisioni in sede di revisione (art. 68) e l'interpretazione (art. 69).24 |
3 | Le dichiarazioni di un'autorità che rifiuta o solleva pretese da far valere mediante azione non sono considerate decisioni. |
1.4. Zur Beschwerde berechtigt ist, wer vor der Vorinstanz am Verfahren teilgenommen oder keine Möglichkeit zur Teilnahme erhalten hat, durch die angefochtene Verfügung besonders berührt ist und ein schutzwürdiges Interesse an deren Aufhebung oder Änderung hat (Art. 48 Abs. 1 lit. a
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 48 - 1 Ha diritto di ricorrere chi: |
|
1 | Ha diritto di ricorrere chi: |
a | ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore o è stato privato della possibilità di farlo; |
b | è particolarmente toccato dalla decisione impugnata; e |
c | ha un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa. |
2 | Ha inoltre diritto di ricorrere ogni persona, organizzazione o autorità cui un'altra legge federale riconosce tale diritto. |
Der Beschwerdeführer mit Jahrgang 1955 ist bei der PUBLICA versichert und hat am vorinstanzlichen Verfahren teilgenommen. Er ist deshalb von der angefochtenen Verfügung besonders berührt und hat ein schutzwürdiges Interesse an deren Anfechtung (Art. 48 Abs. 1
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 48 - 1 Ha diritto di ricorrere chi: |
|
1 | Ha diritto di ricorrere chi: |
a | ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore o è stato privato della possibilità di farlo; |
b | è particolarmente toccato dalla decisione impugnata; e |
c | ha un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa. |
2 | Ha inoltre diritto di ricorrere ogni persona, organizzazione o autorità cui un'altra legge federale riconosce tale diritto. |
2.
2.1. Das Bundesverwaltungsgericht prüft die Verletzung von Bundesrecht einschliesslich der Überschreitung oder des Missbrauchs des Ermessens, die unrichtige oder unvollständige Feststellung des rechtserheblichen Sachverhalts und die Unangemessenheit, wenn nicht eine kantonale Behörde als Beschwerdeinstanz verfügt hat ( Art. 49
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 49 - Il ricorrente può far valere: |
|
a | la violazione del diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento; |
b | l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti; |
c | l'inadeguatezza; questa censura non è ammissibile quando un'autorità cantonale ha giudicato come autorità di ricorso. |
2.2. Vom Bundesamt für Sozialversicherung (BSV) als Bundesaufsichtsbehörde/Vorinstanz erlassene Verfügungen gemäss Art. 62
SR 831.40 Legge federale del 25 giugno 1982 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP) LPP Art. 62 Compiti dell'autorità di vigilanza - 1 L'autorità di vigilanza veglia affinché gli istituti di previdenza, gli uffici di revisione per la previdenza professionale, i periti in materia di previdenza professionale e gli istituti dediti alla previdenza professionale osservino le prescrizioni legali e affinché il patrimonio di previdenza sia impiegato secondo gli scopi previsti; in particolare:263 |
|
1 | L'autorità di vigilanza veglia affinché gli istituti di previdenza, gli uffici di revisione per la previdenza professionale, i periti in materia di previdenza professionale e gli istituti dediti alla previdenza professionale osservino le prescrizioni legali e affinché il patrimonio di previdenza sia impiegato secondo gli scopi previsti; in particolare:263 |
a | verifica se le disposizioni statutarie e regolamentari degli istituti di previdenza e degli istituti dediti alla previdenza professionale sono conformi alle prescrizioni legali; |
b | esige dagli istituti di previdenza e dagli istituti dediti alla previdenza professionale un rapporto annuale, segnatamente sulla loro attività; |
c | prende visione dei rapporti dell'organo di controllo e del perito in materia di previdenza professionale; |
d | prende provvedimenti per eliminare i difetti accertati; |
e | giudica le controversie relative al diritto dell'assicurato di essere informato conformemente agli articoli 65a e 86b capoverso 2; di norma, tale procedimento è gratuito per gli assicurati. |
2 | Trattandosi di fondazioni, essa assume anche i compiti di cui agli articoli 85-86b CC267.268 |
3 | Il Consiglio federale può emanare disposizioni sull'approvazione di fusioni, scissioni e trasformazioni di istituti di previdenza da parte delle autorità di vigilanza, nonché sull'esercizio della vigilanza in caso di liquidazione e di liquidazione parziale.269 |
2.3. Gemäss Art. 190
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 190 Diritto determinante - Le leggi federali e il diritto internazionale sono determinanti per il Tribunale federale e per le altre autorità incaricate dell'applicazione del diritto. |
2.4. Im Beschwerdeverfahren sind grundsätzlich nur Rechtsverhältnisse zu überprüfen bzw. zu beurteilen, zu denen die zuständige Verwaltungsbehörde vorgängig verbindlich - in Form einer Verfügung - Stellung genommen hat. Umgekehrt fehlt es an einem Anfechtungsgegenstand und somit an einer Sachurteilsvoraussetzung, wenn und soweit keine Verfügung ergangen ist (BGE 122 V 36 E. 2a; 119 Ib 36 E. 1b; 110 V 51 E. 3b mit Hinweisen). Somit gehört es nicht zu den Aufgaben des Bundesverwaltungsgerichts, in der Beschwerdeschrift gestellte Fragen allgemeiner und konkreter Art zu beantworten oder zu aufgeworfenen Themenbereichen Stellungnahmen abzugeben. So wird auf die Ausführungen in Ziffer 6, 7, 8, und 9 der Beschwerde, welche keine Anträge enthalten, nicht weiter eingegangen, soweit die darin enthaltenen Ausführungen nicht wesentlich für die Beurteilung der gestellten Anträge sind.
3.
3.1. Der Beschwerdeführer rügt hauptsächlich, das BSV als Aufsichtsbehörde habe es unterlassen, anlässlich des Migrationsvorgangs (Umstellung von Leistungs- auf Beitragsprimat) per 1. Juli 2008 aufsichtsrechtliche Massnahmen gegenüber der PUBLICA zu ergreifen; das BSV habe zu Unrecht seine diesbezügliche Aufsichtsbeschwerde abgewiesen. Er verlangt die Aufhebung der vorinstanzlichen Verfügung und stellt diverse Einzelanträge (act. 1, S. 1 f.).
3.2. Mit Bezug auf das anwendbare Recht ist davon auszugehen, dass in zeitlicher Hinsicht grundsätzlich diejenigen Rechtssätze massgeblich sind, die bei der Erfüllung des zu den Rechtsfolgen führenden Tatbestandes Geltung haben (BGE 132 V 215 E. 3.1.1 S. 220, 127 V 466 E. 1 S. 467). Mit der Revision des BVG per 1. Januar 2012 (sog. "Strukturreform", [AS 2011 3393, BBl 2007 5669]) wird die Aufsicht in der beruflichen Vorsorge neu organisiert und sind neue Bestimmungen in Art. 61 ff
SR 831.40 Legge federale del 25 giugno 1982 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP) LPP Art. 61 - 1 I Cantoni designano l'autorità competente per la vigilanza sugli istituti di previdenza e istituti dediti alla previdenza professionale con sede sul territorio cantonale.260 |
|
1 | I Cantoni designano l'autorità competente per la vigilanza sugli istituti di previdenza e istituti dediti alla previdenza professionale con sede sul territorio cantonale.260 |
2 | I Cantoni possono costituire regioni comuni di vigilanza e designare l'autorità di vigilanza competente. |
3 | L'autorità di vigilanza è un istituto di diritto pubblico dotato di personalità giuridica. Nell'esercizio della sua attività non è vincolata a istruzioni. I suoi membri non possono far parte del dipartimento cantonale preposto alle questioni relative alla previdenza professionale.261 262 |
3.3. Gemäss Art. 62 Abs. 1
SR 831.40 Legge federale del 25 giugno 1982 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP) LPP Art. 62 Compiti dell'autorità di vigilanza - 1 L'autorità di vigilanza veglia affinché gli istituti di previdenza, gli uffici di revisione per la previdenza professionale, i periti in materia di previdenza professionale e gli istituti dediti alla previdenza professionale osservino le prescrizioni legali e affinché il patrimonio di previdenza sia impiegato secondo gli scopi previsti; in particolare:263 |
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1 | L'autorità di vigilanza veglia affinché gli istituti di previdenza, gli uffici di revisione per la previdenza professionale, i periti in materia di previdenza professionale e gli istituti dediti alla previdenza professionale osservino le prescrizioni legali e affinché il patrimonio di previdenza sia impiegato secondo gli scopi previsti; in particolare:263 |
a | verifica se le disposizioni statutarie e regolamentari degli istituti di previdenza e degli istituti dediti alla previdenza professionale sono conformi alle prescrizioni legali; |
b | esige dagli istituti di previdenza e dagli istituti dediti alla previdenza professionale un rapporto annuale, segnatamente sulla loro attività; |
c | prende visione dei rapporti dell'organo di controllo e del perito in materia di previdenza professionale; |
d | prende provvedimenti per eliminare i difetti accertati; |
e | giudica le controversie relative al diritto dell'assicurato di essere informato conformemente agli articoli 65a e 86b capoverso 2; di norma, tale procedimento è gratuito per gli assicurati. |
2 | Trattandosi di fondazioni, essa assume anche i compiti di cui agli articoli 85-86b CC267.268 |
3 | Il Consiglio federale può emanare disposizioni sull'approvazione di fusioni, scissioni e trasformazioni di istituti di previdenza da parte delle autorità di vigilanza, nonché sull'esercizio della vigilanza in caso di liquidazione e di liquidazione parziale.269 |
Die Aufsichtstätigkeit ist als Rechtskontrolle ausgestaltet (Urteil BVGer C-2418/2006 vom 30. April 2009 E. 5.1 mit Hinweisen). In Ermessensfragen kann die Aufsichtsbehörde nur bei Überschreitung oder Missbrauch des Ermessens eingreifen; sie darf ihr Ermessen nicht an die Stelle des Ermessens des paritätischen Organs setzen (Isabelle Vetter-Schreiber, a.a.O. Art. 62 N. 3; vgl. auch BGE 128 II 394 E. 3.3. mit Hinweis).
Haupttätigkeit der Aufsichtsbehörde ist die Prüfung der Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften durch die Vorsorgeeinrichtung (Christina Ruggli-Wuest, Die behördliche Aufsicht über Vorsorgeeinrichtungen, Helbling und Lichtenhahn, Basel 1992, S. 40). Demnach prüft die Aufsichtsbehörde nicht nur, ob die Vorsorgeeinrichtung die gesetzlichen Vorschriften des BVG einhält, sondern die Einhaltung der Normen der gesamten Rechtsordnung.
Gemäss Art. 62 Abs. 2
SR 831.40 Legge federale del 25 giugno 1982 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP) LPP Art. 62 Compiti dell'autorità di vigilanza - 1 L'autorità di vigilanza veglia affinché gli istituti di previdenza, gli uffici di revisione per la previdenza professionale, i periti in materia di previdenza professionale e gli istituti dediti alla previdenza professionale osservino le prescrizioni legali e affinché il patrimonio di previdenza sia impiegato secondo gli scopi previsti; in particolare:263 |
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1 | L'autorità di vigilanza veglia affinché gli istituti di previdenza, gli uffici di revisione per la previdenza professionale, i periti in materia di previdenza professionale e gli istituti dediti alla previdenza professionale osservino le prescrizioni legali e affinché il patrimonio di previdenza sia impiegato secondo gli scopi previsti; in particolare:263 |
a | verifica se le disposizioni statutarie e regolamentari degli istituti di previdenza e degli istituti dediti alla previdenza professionale sono conformi alle prescrizioni legali; |
b | esige dagli istituti di previdenza e dagli istituti dediti alla previdenza professionale un rapporto annuale, segnatamente sulla loro attività; |
c | prende visione dei rapporti dell'organo di controllo e del perito in materia di previdenza professionale; |
d | prende provvedimenti per eliminare i difetti accertati; |
e | giudica le controversie relative al diritto dell'assicurato di essere informato conformemente agli articoli 65a e 86b capoverso 2; di norma, tale procedimento è gratuito per gli assicurati. |
2 | Trattandosi di fondazioni, essa assume anche i compiti di cui agli articoli 85-86b CC267.268 |
3 | Il Consiglio federale può emanare disposizioni sull'approvazione di fusioni, scissioni e trasformazioni di istituti di previdenza da parte delle autorità di vigilanza, nonché sull'esercizio della vigilanza in caso di liquidazione e di liquidazione parziale.269 |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 84 - 1 Le fondazioni sono sottoposte alla vigilanza degli enti pubblici (Confederazione, Cantone o Comune) a cui appartengono per la loro destinazione. |
|
1 | Le fondazioni sono sottoposte alla vigilanza degli enti pubblici (Confederazione, Cantone o Comune) a cui appartengono per la loro destinazione. |
1bis | I Cantoni possono sottoporre alla vigilanza della competente autorità cantonale le fondazioni di pertinenza comunale.108 |
2 | L'autorità di vigilanza provvede affinché i beni siano impiegati conformemente al fine della fondazione. |
3 | Se hanno un interesse ad accertare che la fondazione sia amministrata conformemente alla legge e all'atto di fondazione, i beneficiari e i creditori della fondazione, il fondatore, gli autori di conferimenti aggiuntivi, nonché i membri attuali e gli ex membri del consiglio di fondazione possono contestare gli atti e le omissioni degli organi della fondazione dinanzi all'autorità di vigilanza.109 |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 85 - L'autorità federale o cantonale competente può, su proposta dell'autorità di vigilanza e sentito l'organo superiore della fondazione, modificare l'organizzazione della fondazione quando ciò sia urgentemente richiesto per la conservazione del patrimonio o per il mantenimento del fine. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 86 - 1 L'autorità federale o cantonale competente può, su proposta dell'autorità di vigilanza o dell'organo superiore della fondazione, modificare il fine della fondazione se questo ha assunto un carattere o sortito un effetto affatto diverso da quello che aveva in origine, cosicché la fondazione manifestamente più non corrisponda all'intenzione del fondatore.116 |
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1 | L'autorità federale o cantonale competente può, su proposta dell'autorità di vigilanza o dell'organo superiore della fondazione, modificare il fine della fondazione se questo ha assunto un carattere o sortito un effetto affatto diverso da quello che aveva in origine, cosicché la fondazione manifestamente più non corrisponda all'intenzione del fondatore.116 |
2 | Nelle stesse circostanze possono essere tolti o modificati gli oneri o le condizioni della fondazione che ne pregiudicano il fine. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 84 - 1 Le fondazioni sono sottoposte alla vigilanza degli enti pubblici (Confederazione, Cantone o Comune) a cui appartengono per la loro destinazione. |
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1 | Le fondazioni sono sottoposte alla vigilanza degli enti pubblici (Confederazione, Cantone o Comune) a cui appartengono per la loro destinazione. |
1bis | I Cantoni possono sottoporre alla vigilanza della competente autorità cantonale le fondazioni di pertinenza comunale.108 |
2 | L'autorità di vigilanza provvede affinché i beni siano impiegati conformemente al fine della fondazione. |
3 | Se hanno un interesse ad accertare che la fondazione sia amministrata conformemente alla legge e all'atto di fondazione, i beneficiari e i creditori della fondazione, il fondatore, gli autori di conferimenti aggiuntivi, nonché i membri attuali e gli ex membri del consiglio di fondazione possono contestare gli atti e le omissioni degli organi della fondazione dinanzi all'autorità di vigilanza.109 |
4.
4.1. Nachfolgend wird dargelegt, dass die meisten Einzelanträge des Beschwerdeführers zum vornherein abzuweisen sind, da sie eine Verfassungsverletzung durch das PUBLICA-Gesetz rügen, die Bestimmungen des PUBLICA-Gesetzes aber mangels Verfassungsgerichtsbarkeit nicht auf deren Verfassungskonformität hin zu überprüfen sind. In den Erwägungen 5 bis 8 werden anschliessend die einzelnen Rügen und die Anträge des Beschwerdeführers behandelt. Dabei ist zu prüfen, ob sich die PUBLICA anlässlich der Migration in allen Punkten gesetzeskonform verhalten hat und ob dabei das BSV als Aufsichtsbehörde seinen gesetzlichen Aufsichtspflichten gegenüber der Beschwerdegegnerin vollständig nachgekommen ist.
4.2.
Sämtliche Rügen und Einzelanträge des Beschwerdeführers, die darauf abzielen, dass die Vorinstanz die PUBLICA anweisen soll, finanzielle Forderungen gegenüber dem Bund zu prüfen oder geltend zu machen, welche zeitlich vor dem Migrationszeitpunkt per 30. Juni 2008 entstanden sind und zudem über den Betrag von Fr. 11'935'517'302.- hinausgehen, sind - wie nachfolgend aufgezeigt - zum Vornherein abzuweisen.
4.2.1. Ausgangspunkt jeder Auslegung eines Gesetzestextes bildet der Wortlaut der Bestimmung. Ist der Text nicht ganz klar und sind verschiedene Interpretationen möglich, so muss nach seiner wahren Tragweite gesucht werden unter Berücksichtigung aller Auslegungselemente. Abzustellen ist dabei namentlich auf die Entstehungsgeschichte der Norm und ihren Zweck, auf die dem Text zugrunde liegenden Wertungen sowie auf die Bedeutung, die der Norm im Kontext mit anderen Bestimmungen zukommt (BGE 133 V 9 E. 3.1).
Art. 19 Abs. 1
SR 172.222.1 Legge federale del 20 dicembre 2006 sulla Cassa pensioni della Confederazione (Legge su PUBLICA) - Cassa federale d'assicurazione Legge-su-PUBLICA Art. 19 Debito risultante dal disavanzo secondo gli statuti della CPC - 1 La Confederazione assume la quota del disavanzo secondo il bilancio finale della Cassa pensioni della Confederazione (CPC) al 31 maggio 2003 per un ammontare di 11 935 517 302 franchi. |
|
1 | La Confederazione assume la quota del disavanzo secondo il bilancio finale della Cassa pensioni della Confederazione (CPC) al 31 maggio 2003 per un ammontare di 11 935 517 302 franchi. |
2 | Le organizzazioni affiliate trasferite dalla CPC a PUBLICA devono a quest'ultima il loro disavanzo determinato durante il periodo di validità degli Statuti della CPC15 (disavanzo congelato). Le organizzazioni uscite dalla CPC prima del 1° giugno 2003 non devono alcun disavanzo supplementare oltre a quello congelato versato al momento dell'uscita. Restano salve le norme speciali che prevedono l'assunzione del capitale di copertura mancante da parte del datore di lavoro. |
3 | La Confederazione può assumere, parzialmente o integralmente, il debito risultante dal disavanzo delle singole organizzazioni affiliate a PUBLICA che le sono particolarmente vicine, se il pagamento ha gravi conseguenze finanziarie per l'organizzazione interessata. Il Consiglio federale fissa le condizioni, i limiti e le modalità di tale assunzione. |
4 | I datori di lavoro usciti dalla CPC prima del 1° giugno 2003 e per i quali non è stata determinata nessuna quota congelata di disavanzo durante il periodo di validità degli Statuti della CPC non devono alcun disavanzo supplementare oltre a quello calcolato e divenuto esigibile al momento dell'uscita in base all'articolo 59 capoverso 3 degli Statuti della CPC. Restano salve le norme speciali che prevedono l'assunzione del capitale di copertura mancante da parte del datore di lavoro. |
"Der Bund übernimmt den Fehlbetragsanteil gemäss Schlussabrechnung der Pensionskasse des Bundes (PKB) per 31. Mai 2003 in der Höhe von 11 935 517 302 Franken."
Der Wortlaut von Art. 19 Abs.1
SR 172.222.1 Legge federale del 20 dicembre 2006 sulla Cassa pensioni della Confederazione (Legge su PUBLICA) - Cassa federale d'assicurazione Legge-su-PUBLICA Art. 19 Debito risultante dal disavanzo secondo gli statuti della CPC - 1 La Confederazione assume la quota del disavanzo secondo il bilancio finale della Cassa pensioni della Confederazione (CPC) al 31 maggio 2003 per un ammontare di 11 935 517 302 franchi. |
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1 | La Confederazione assume la quota del disavanzo secondo il bilancio finale della Cassa pensioni della Confederazione (CPC) al 31 maggio 2003 per un ammontare di 11 935 517 302 franchi. |
2 | Le organizzazioni affiliate trasferite dalla CPC a PUBLICA devono a quest'ultima il loro disavanzo determinato durante il periodo di validità degli Statuti della CPC15 (disavanzo congelato). Le organizzazioni uscite dalla CPC prima del 1° giugno 2003 non devono alcun disavanzo supplementare oltre a quello congelato versato al momento dell'uscita. Restano salve le norme speciali che prevedono l'assunzione del capitale di copertura mancante da parte del datore di lavoro. |
3 | La Confederazione può assumere, parzialmente o integralmente, il debito risultante dal disavanzo delle singole organizzazioni affiliate a PUBLICA che le sono particolarmente vicine, se il pagamento ha gravi conseguenze finanziarie per l'organizzazione interessata. Il Consiglio federale fissa le condizioni, i limiti e le modalità di tale assunzione. |
4 | I datori di lavoro usciti dalla CPC prima del 1° giugno 2003 e per i quali non è stata determinata nessuna quota congelata di disavanzo durante il periodo di validità degli Statuti della CPC non devono alcun disavanzo supplementare oltre a quello calcolato e divenuto esigibile al momento dell'uscita in base all'articolo 59 capoverso 3 degli Statuti della CPC. Restano salve le norme speciali che prevedono l'assunzione del capitale di copertura mancante da parte del datore di lavoro. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 190 Diritto determinante - Le leggi federali e il diritto internazionale sono determinanti per il Tribunale federale e per le altre autorità incaricate dell'applicazione del diritto. |
Es ist unbestritten, dass auch die PUBLICA an Art. 19 Abs. 1
SR 172.222.1 Legge federale del 20 dicembre 2006 sulla Cassa pensioni della Confederazione (Legge su PUBLICA) - Cassa federale d'assicurazione Legge-su-PUBLICA Art. 19 Debito risultante dal disavanzo secondo gli statuti della CPC - 1 La Confederazione assume la quota del disavanzo secondo il bilancio finale della Cassa pensioni della Confederazione (CPC) al 31 maggio 2003 per un ammontare di 11 935 517 302 franchi. |
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1 | La Confederazione assume la quota del disavanzo secondo il bilancio finale della Cassa pensioni della Confederazione (CPC) al 31 maggio 2003 per un ammontare di 11 935 517 302 franchi. |
2 | Le organizzazioni affiliate trasferite dalla CPC a PUBLICA devono a quest'ultima il loro disavanzo determinato durante il periodo di validità degli Statuti della CPC15 (disavanzo congelato). Le organizzazioni uscite dalla CPC prima del 1° giugno 2003 non devono alcun disavanzo supplementare oltre a quello congelato versato al momento dell'uscita. Restano salve le norme speciali che prevedono l'assunzione del capitale di copertura mancante da parte del datore di lavoro. |
3 | La Confederazione può assumere, parzialmente o integralmente, il debito risultante dal disavanzo delle singole organizzazioni affiliate a PUBLICA che le sono particolarmente vicine, se il pagamento ha gravi conseguenze finanziarie per l'organizzazione interessata. Il Consiglio federale fissa le condizioni, i limiti e le modalità di tale assunzione. |
4 | I datori di lavoro usciti dalla CPC prima del 1° giugno 2003 e per i quali non è stata determinata nessuna quota congelata di disavanzo durante il periodo di validità degli Statuti della CPC non devono alcun disavanzo supplementare oltre a quello calcolato e divenuto esigibile al momento dell'uscita in base all'articolo 59 capoverso 3 degli Statuti della CPC. Restano salve le norme speciali che prevedono l'assunzione del capitale di copertura mancante da parte del datore di lavoro. |
4.2.2. Folgende Passagen aus der Botschaft zum PUBLICA-Gesetz (BBl 2005 5865 ff.) machen die Absichten und Überlegungen des Bundesgesetzgebers deutlich, als er die Höhe des Fehlbetrags in Form eines Gesetzesartikels frankenmässig festgelegt hat:
"Artikel 19 beabsichtigt, die Fehlbetragsproblematik einer definitiven Lösung zuzuführen, indem er im Wesentlichen die von Art. 26 PKB-Gesetz eingeschlagene Richtung weiterverfolgt, PUBLICA als Vorsorgeeinrichtung mit Bilanzierung in geschlossener Kasse und ohne Fehlbetrag zu führen.
(...)
Auf Grund der Rechts- und Datenlage wäre der Ausgang allfälliger gerichtlicher Prozesse (im Zusammenhang mit der Einforderung bei angeschlossenen Organisationen, Anm. d. Red.) sehr ungewiss und höchst risikobehaftet.
(...)
Der Bundesrat ist der Auffassung, dass die anlässlich der Migration herrschende Rechtslage für eine definitiv vorzunehmende Festlegung der Verteilung des Fehlbetrages auf die dafür in Frage kommenden Arbeitgeber eine zu ambivalente und zu risikobehaftete Grundlage bildet, um das über Jahrzehnte entstandene Faktum des Fehlbetrags zu beseitigen. Vor diesem Hintergrund verabschiedete der Bundesrat am 19. Dezember 2003 die Eröffnungsbilanz ...(...).
(...)
Der vom Bund zu übernehmende Fehlbetrag bzw. die abzutragende Fehlbetragsschuld entspricht somit dem vom Bundesrat am 19. Dezember 2003 mit Valuta vom 1. Juni 2003 festgelegten Betrag von 11 935 517 302 Franken."
Diese Auszüge aus der Botschaft zeigen auf, dass der Bund nicht nur den Fehlbetrag aufheben, sondern auch Gerichtsprozesse bezüglich der Höhe und der Verteilung des Fehlbetrags zum vornherein ausschliessen wollte. Dementsprechend hat die Aufsichtsbehörde in der angefochtenen Verfügung (Beilage 3 zu act. 1) den Hinweis auf Art. 190
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 190 Diritto determinante - Le leggi federali e il diritto internazionale sono determinanti per il Tribunale federale e per le altre autorità incaricate dell'applicazione del diritto. |
5.
5.1. Der Beschwerdeführer stellt in Ziffer 2 der Beschwerde den Einzelantrag, die Sammelstiftung PUBLICA sei zu verpflichten, den anteiligen Fehlbetrag des Vorsorgewerks Bund in der Höhe von Fr. 103,6 Mio. beim Arbeitgeber Bund einzufordern (act. 1, S. 1). Er begründet dies damit, dass sich aus der Finanzierungslogik ableiten lasse, dass bei der Umstellung vom Leistungs- ins Beitragsprimat die Unterdeckung in der Eröffnungsbilanz durch den Arbeitgeber ausfinanziert werden müsse. Es liege dazu keine explizite Gesetzesbestimmung vor, weshalb bei der Entscheidfindung in Sachen Unterdeckung das Rechtsgut "Vertrauensschutz" und die sich in der Praxis bereits entwickelten Gepflogenheiten zu berücksichtigen seien (act. 1 S. 5).
Zunächst ist festzuhalten, dass die Unterdeckung vor dem Zeitpunkt der Migration entstanden ist bzw. zum Zeitpunkt der Migration bereits bestanden hat. In der Botschaft zum PUBLICA-Gesetz wird ausgeführt:
"Der Bundesrat verabschiedete am 19. Dezember 2003 die Eröffnungsbilanz von PUBLICA per 1. Juni 2003. Er legte den Fehlbetrag der bisherigen Pensionskasse PKB (Bund und angeschlossene Organisationen) per 31. Mai 2003 definitiv fest. Der vom Bundesrat ermittelte und festgelegte Fehlbetrag des Bundes belief sich im Migrationszeitpunkt auf 11 935 517 302 Franken. Gemäss Absatz 1 übernimmt der Bund diesen sich aus der Schlussabrechnung PKB ergebenden Betrag. Das Parlament hat die Rechnung der PKB vom 1. Januar bis 31. Mai 2003 mit Bundesbeschluss vom 4. Juni 2004 über die eidgenössische Staatsrechnung für das Jahr 2003 genehmigt" (BBl 2005 5868). Mit diesem Beschluss vom 4. Juni 2004 sowie dem Erlass des PUBLICA-Gesetzes am 20. Dezember 2006 hat also das Parlament über die Höhe des Fehlbetrages und dessen Ausfinanzierung entschieden.
Der Gesetzgeber hat in Art. 19 Abs. 1
SR 172.222.1 Legge federale del 20 dicembre 2006 sulla Cassa pensioni della Confederazione (Legge su PUBLICA) - Cassa federale d'assicurazione Legge-su-PUBLICA Art. 19 Debito risultante dal disavanzo secondo gli statuti della CPC - 1 La Confederazione assume la quota del disavanzo secondo il bilancio finale della Cassa pensioni della Confederazione (CPC) al 31 maggio 2003 per un ammontare di 11 935 517 302 franchi. |
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1 | La Confederazione assume la quota del disavanzo secondo il bilancio finale della Cassa pensioni della Confederazione (CPC) al 31 maggio 2003 per un ammontare di 11 935 517 302 franchi. |
2 | Le organizzazioni affiliate trasferite dalla CPC a PUBLICA devono a quest'ultima il loro disavanzo determinato durante il periodo di validità degli Statuti della CPC15 (disavanzo congelato). Le organizzazioni uscite dalla CPC prima del 1° giugno 2003 non devono alcun disavanzo supplementare oltre a quello congelato versato al momento dell'uscita. Restano salve le norme speciali che prevedono l'assunzione del capitale di copertura mancante da parte del datore di lavoro. |
3 | La Confederazione può assumere, parzialmente o integralmente, il debito risultante dal disavanzo delle singole organizzazioni affiliate a PUBLICA che le sono particolarmente vicine, se il pagamento ha gravi conseguenze finanziarie per l'organizzazione interessata. Il Consiglio federale fissa le condizioni, i limiti e le modalità di tale assunzione. |
4 | I datori di lavoro usciti dalla CPC prima del 1° giugno 2003 e per i quali non è stata determinata nessuna quota congelata di disavanzo durante il periodo di validità degli Statuti della CPC non devono alcun disavanzo supplementare oltre a quello calcolato e divenuto esigibile al momento dell'uscita in base all'articolo 59 capoverso 3 degli Statuti della CPC. Restano salve le norme speciali che prevedono l'assunzione del capitale di copertura mancante da parte del datore di lavoro. |
SR 172.222.1 Legge federale del 20 dicembre 2006 sulla Cassa pensioni della Confederazione (Legge su PUBLICA) - Cassa federale d'assicurazione Legge-su-PUBLICA Art. 19 Debito risultante dal disavanzo secondo gli statuti della CPC - 1 La Confederazione assume la quota del disavanzo secondo il bilancio finale della Cassa pensioni della Confederazione (CPC) al 31 maggio 2003 per un ammontare di 11 935 517 302 franchi. |
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1 | La Confederazione assume la quota del disavanzo secondo il bilancio finale della Cassa pensioni della Confederazione (CPC) al 31 maggio 2003 per un ammontare di 11 935 517 302 franchi. |
2 | Le organizzazioni affiliate trasferite dalla CPC a PUBLICA devono a quest'ultima il loro disavanzo determinato durante il periodo di validità degli Statuti della CPC15 (disavanzo congelato). Le organizzazioni uscite dalla CPC prima del 1° giugno 2003 non devono alcun disavanzo supplementare oltre a quello congelato versato al momento dell'uscita. Restano salve le norme speciali che prevedono l'assunzione del capitale di copertura mancante da parte del datore di lavoro. |
3 | La Confederazione può assumere, parzialmente o integralmente, il debito risultante dal disavanzo delle singole organizzazioni affiliate a PUBLICA che le sono particolarmente vicine, se il pagamento ha gravi conseguenze finanziarie per l'organizzazione interessata. Il Consiglio federale fissa le condizioni, i limiti e le modalità di tale assunzione. |
4 | I datori di lavoro usciti dalla CPC prima del 1° giugno 2003 e per i quali non è stata determinata nessuna quota congelata di disavanzo durante il periodo di validità degli Statuti della CPC non devono alcun disavanzo supplementare oltre a quello calcolato e divenuto esigibile al momento dell'uscita in base all'articolo 59 capoverso 3 degli Statuti della CPC. Restano salve le norme speciali che prevedono l'assunzione del capitale di copertura mancante da parte del datore di lavoro. |
SR 172.222.1 Legge federale del 20 dicembre 2006 sulla Cassa pensioni della Confederazione (Legge su PUBLICA) - Cassa federale d'assicurazione Legge-su-PUBLICA Art. 19 Debito risultante dal disavanzo secondo gli statuti della CPC - 1 La Confederazione assume la quota del disavanzo secondo il bilancio finale della Cassa pensioni della Confederazione (CPC) al 31 maggio 2003 per un ammontare di 11 935 517 302 franchi. |
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1 | La Confederazione assume la quota del disavanzo secondo il bilancio finale della Cassa pensioni della Confederazione (CPC) al 31 maggio 2003 per un ammontare di 11 935 517 302 franchi. |
2 | Le organizzazioni affiliate trasferite dalla CPC a PUBLICA devono a quest'ultima il loro disavanzo determinato durante il periodo di validità degli Statuti della CPC15 (disavanzo congelato). Le organizzazioni uscite dalla CPC prima del 1° giugno 2003 non devono alcun disavanzo supplementare oltre a quello congelato versato al momento dell'uscita. Restano salve le norme speciali che prevedono l'assunzione del capitale di copertura mancante da parte del datore di lavoro. |
3 | La Confederazione può assumere, parzialmente o integralmente, il debito risultante dal disavanzo delle singole organizzazioni affiliate a PUBLICA che le sono particolarmente vicine, se il pagamento ha gravi conseguenze finanziarie per l'organizzazione interessata. Il Consiglio federale fissa le condizioni, i limiti e le modalità di tale assunzione. |
4 | I datori di lavoro usciti dalla CPC prima del 1° giugno 2003 e per i quali non è stata determinata nessuna quota congelata di disavanzo durante il periodo di validità degli Statuti della CPC non devono alcun disavanzo supplementare oltre a quello calcolato e divenuto esigibile al momento dell'uscita in base all'articolo 59 capoverso 3 degli Statuti della CPC. Restano salve le norme speciali che prevedono l'assunzione del capitale di copertura mancante da parte del datore di lavoro. |
Der Hinweis des Beschwerdeführers auf S. 19 der Beschwerde, wonach die Neuregelung beim Bund Signalwirkung auf weitere öffentlich-rechtliche Kassen, bei welchen die Umstellung diskutiert wird, hat, ist vorliegend unbeachtlich, zumal bei der Umstellungen vom Leistungs- ins Beitragsprimat anderer Vorsorgeeinrichtungen andere (spezifische) gesetzliche Grundlagen gelten. Ebenfalls nicht zu erörtern sind die in der Beschwerde aufgeworfene Fragen im Zusammenhang mit der Gewaltenteilung (act 1 S. 19, S. 58).
5.2. Mit Eventualantrag 2a soll die PUBLICA verpflichtet werden, die im Zusammenhang mit der Reduktion des technischen Zinssatzes vorgenommene Verrechnung der "Rückstellung geschlossene Rentnerbestände" im Betrag von Fr. 121,6 Mio. mit dem "Bundesbeitrag für den Rentenbestand (Einmaleinlage)" rückgängig zu machen (act. 1 S. 1).
Als Begründung führt der Beschwerdeführer aus (act. 1, S. 20/21), dass der Bundesrat und das Parlament die Einrichtung einer Rentnerkasse PUBLICA abgelehnt hätten, deshalb sei die von der PUBLICA gebildete Rückstellung über Fr. 121,6 Mio. zugunsten der PUBLICA aufzulösen und nicht zu verrechnen, da sonst eine indirekte Finanzierung des Arbeitgebers stattfände. Aus der Argumentation des Beschwerdeführers ist zu schliessen, dass er die PUBLICA dazu verpflichten will, diesen Betrag ebenfalls als zusätzliche Forderung beim Bund geltend zu machen.
Art. 23 Abs. 1
SR 172.222.1 Legge federale del 20 dicembre 2006 sulla Cassa pensioni della Confederazione (Legge su PUBLICA) - Cassa federale d'assicurazione Legge-su-PUBLICA Art. 23 - 1 La Confederazione paga a PUBLICA, sotto forma di versamento unico, l'importo necessario per far fronte al fabbisogno supplementare di capitale di copertura risultante, il giorno dell'entrata in vigore della presente legge, dalla riduzione del tasso tecnico d'interesse secondo il capoverso 3 applicabile all'effettivo di aventi diritto alle rendite definito nel capoverso 2. |
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1 | La Confederazione paga a PUBLICA, sotto forma di versamento unico, l'importo necessario per far fronte al fabbisogno supplementare di capitale di copertura risultante, il giorno dell'entrata in vigore della presente legge, dalla riduzione del tasso tecnico d'interesse secondo il capoverso 3 applicabile all'effettivo di aventi diritto alle rendite definito nel capoverso 2. |
2 | Per effettivo di aventi diritto alle rendite s'intendono le persone aventi diritto alle rendite di vecchiaia, invalidità e superstiti le cui rendite sono cominciate a decorrere il più tardi il giorno prima dell'entrata in vigore della presente legge. Ne fanno parte anche gli aventi diritto che sono rimasti affiliati alla CPC allorché il loro datore di lavoro l'ha lasciata prima del 1° giugno 2003 (effettivi chiusi di aventi diritto alle rendite). |
3 | Il tasso tecnico d'interesse si riduce al 3 per cento per gli effettivi chiusi di aventi diritto alle rendite e al 3,5 per cento per gli altri. |
4 | L'importo dovuto dalla Confederazione secondo il capoverso 1 è diminuito dell'accantonamento che PUBLICA ha costituito per gli effettivi chiusi di aventi diritto alle rendite. |
5 | PUBLICA devolve il versamento unico della Confederazione alle singole casse di previdenza tenendo conto dei diversi tassi tecnici d'interesse (cpv. 3) e proporzionalmente al capitale di copertura del loro effettivo di aventi diritto alle rendite di vecchiaia, invalidità e superstiti |
6 | Con il versamento unico la Confederazione non assume obblighi di datore di lavoro nei confronti dell'effettivo di aventi diritto alle rendite secondo il capoverso 2, in particolare nemmeno nei confronti degli effettivi chiusi. Sono fatti salvi i suoi obblighi di datore di lavoro nei confronti dei suoi propri aventi diritto alle rendite (art. 32b cpv. 1 LPers17). |
"Der Bund bezahlt PUBLICA mittels einer Einmaleinlage den erforderlichen Betrag, um den zusätzlichen Deckungskapitalbedarf auszugleichen, der sich aus der Senkung des technischen Zinssatzes nach Absatz 3 auf dem in Absatz 2 definierten Rentnerbestand am Tag des Inkrafttreten dieses Gesetzes ergibt."
Art. 23 Abs. 4
SR 172.222.1 Legge federale del 20 dicembre 2006 sulla Cassa pensioni della Confederazione (Legge su PUBLICA) - Cassa federale d'assicurazione Legge-su-PUBLICA Art. 23 - 1 La Confederazione paga a PUBLICA, sotto forma di versamento unico, l'importo necessario per far fronte al fabbisogno supplementare di capitale di copertura risultante, il giorno dell'entrata in vigore della presente legge, dalla riduzione del tasso tecnico d'interesse secondo il capoverso 3 applicabile all'effettivo di aventi diritto alle rendite definito nel capoverso 2. |
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1 | La Confederazione paga a PUBLICA, sotto forma di versamento unico, l'importo necessario per far fronte al fabbisogno supplementare di capitale di copertura risultante, il giorno dell'entrata in vigore della presente legge, dalla riduzione del tasso tecnico d'interesse secondo il capoverso 3 applicabile all'effettivo di aventi diritto alle rendite definito nel capoverso 2. |
2 | Per effettivo di aventi diritto alle rendite s'intendono le persone aventi diritto alle rendite di vecchiaia, invalidità e superstiti le cui rendite sono cominciate a decorrere il più tardi il giorno prima dell'entrata in vigore della presente legge. Ne fanno parte anche gli aventi diritto che sono rimasti affiliati alla CPC allorché il loro datore di lavoro l'ha lasciata prima del 1° giugno 2003 (effettivi chiusi di aventi diritto alle rendite). |
3 | Il tasso tecnico d'interesse si riduce al 3 per cento per gli effettivi chiusi di aventi diritto alle rendite e al 3,5 per cento per gli altri. |
4 | L'importo dovuto dalla Confederazione secondo il capoverso 1 è diminuito dell'accantonamento che PUBLICA ha costituito per gli effettivi chiusi di aventi diritto alle rendite. |
5 | PUBLICA devolve il versamento unico della Confederazione alle singole casse di previdenza tenendo conto dei diversi tassi tecnici d'interesse (cpv. 3) e proporzionalmente al capitale di copertura del loro effettivo di aventi diritto alle rendite di vecchiaia, invalidità e superstiti |
6 | Con il versamento unico la Confederazione non assume obblighi di datore di lavoro nei confronti dell'effettivo di aventi diritto alle rendite secondo il capoverso 2, in particolare nemmeno nei confronti degli effettivi chiusi. Sono fatti salvi i suoi obblighi di datore di lavoro nei confronti dei suoi propri aventi diritto alle rendite (art. 32b cpv. 1 LPers17). |
Der vom Bund nach Absatz 1 geschuldete Betrag reduziert sich um die Rückstellungen, die PUBLICA für die geschlossene Rentnerbestände gebildet hat.
Die Verrechnung ist somit im Gesetz ausdrücklich vorgesehen und es liegt - nebst Art. 19 Abs. 1
SR 172.222.1 Legge federale del 20 dicembre 2006 sulla Cassa pensioni della Confederazione (Legge su PUBLICA) - Cassa federale d'assicurazione Legge-su-PUBLICA Art. 19 Debito risultante dal disavanzo secondo gli statuti della CPC - 1 La Confederazione assume la quota del disavanzo secondo il bilancio finale della Cassa pensioni della Confederazione (CPC) al 31 maggio 2003 per un ammontare di 11 935 517 302 franchi. |
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1 | La Confederazione assume la quota del disavanzo secondo il bilancio finale della Cassa pensioni della Confederazione (CPC) al 31 maggio 2003 per un ammontare di 11 935 517 302 franchi. |
2 | Le organizzazioni affiliate trasferite dalla CPC a PUBLICA devono a quest'ultima il loro disavanzo determinato durante il periodo di validità degli Statuti della CPC15 (disavanzo congelato). Le organizzazioni uscite dalla CPC prima del 1° giugno 2003 non devono alcun disavanzo supplementare oltre a quello congelato versato al momento dell'uscita. Restano salve le norme speciali che prevedono l'assunzione del capitale di copertura mancante da parte del datore di lavoro. |
3 | La Confederazione può assumere, parzialmente o integralmente, il debito risultante dal disavanzo delle singole organizzazioni affiliate a PUBLICA che le sono particolarmente vicine, se il pagamento ha gravi conseguenze finanziarie per l'organizzazione interessata. Il Consiglio federale fissa le condizioni, i limiti e le modalità di tale assunzione. |
4 | I datori di lavoro usciti dalla CPC prima del 1° giugno 2003 e per i quali non è stata determinata nessuna quota congelata di disavanzo durante il periodo di validità degli Statuti della CPC non devono alcun disavanzo supplementare oltre a quello calcolato e divenuto esigibile al momento dell'uscita in base all'articolo 59 capoverso 3 degli Statuti della CPC. Restano salve le norme speciali che prevedono l'assunzione del capitale di copertura mancante da parte del datore di lavoro. |
SR 172.222.1 Legge federale del 20 dicembre 2006 sulla Cassa pensioni della Confederazione (Legge su PUBLICA) - Cassa federale d'assicurazione Legge-su-PUBLICA Art. 23 - 1 La Confederazione paga a PUBLICA, sotto forma di versamento unico, l'importo necessario per far fronte al fabbisogno supplementare di capitale di copertura risultante, il giorno dell'entrata in vigore della presente legge, dalla riduzione del tasso tecnico d'interesse secondo il capoverso 3 applicabile all'effettivo di aventi diritto alle rendite definito nel capoverso 2. |
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1 | La Confederazione paga a PUBLICA, sotto forma di versamento unico, l'importo necessario per far fronte al fabbisogno supplementare di capitale di copertura risultante, il giorno dell'entrata in vigore della presente legge, dalla riduzione del tasso tecnico d'interesse secondo il capoverso 3 applicabile all'effettivo di aventi diritto alle rendite definito nel capoverso 2. |
2 | Per effettivo di aventi diritto alle rendite s'intendono le persone aventi diritto alle rendite di vecchiaia, invalidità e superstiti le cui rendite sono cominciate a decorrere il più tardi il giorno prima dell'entrata in vigore della presente legge. Ne fanno parte anche gli aventi diritto che sono rimasti affiliati alla CPC allorché il loro datore di lavoro l'ha lasciata prima del 1° giugno 2003 (effettivi chiusi di aventi diritto alle rendite). |
3 | Il tasso tecnico d'interesse si riduce al 3 per cento per gli effettivi chiusi di aventi diritto alle rendite e al 3,5 per cento per gli altri. |
4 | L'importo dovuto dalla Confederazione secondo il capoverso 1 è diminuito dell'accantonamento che PUBLICA ha costituito per gli effettivi chiusi di aventi diritto alle rendite. |
5 | PUBLICA devolve il versamento unico della Confederazione alle singole casse di previdenza tenendo conto dei diversi tassi tecnici d'interesse (cpv. 3) e proporzionalmente al capitale di copertura del loro effettivo di aventi diritto alle rendite di vecchiaia, invalidità e superstiti |
6 | Con il versamento unico la Confederazione non assume obblighi di datore di lavoro nei confronti dell'effettivo di aventi diritto alle rendite secondo il capoverso 2, in particolare nemmeno nei confronti degli effettivi chiusi. Sono fatti salvi i suoi obblighi di datore di lavoro nei confronti dei suoi propri aventi diritto alle rendite (art. 32b cpv. 1 LPers17). |
Unwesentlich für die Beurteilung des vorliegenden Antrags ist die vom Beschwerdeführer hervorgehobene Tatsache, dass schlussendlich keine geschlossene Rentnerkasse (PUBLICA/Bund) gebildet wurde und dadurch laut Beschwerdeführer das Hauptziel nicht mehr habe erreicht werden können (act. 14, S. 4), was im Übrigen von den Beigeladenen mit ausführlicher Begründung bestritten wird (act. 18, S. 6-8). Zutreffend ist mit den Beigeladenen festzuhalten, dass der Zweck von Art. 23 Abs. 4
SR 172.222.1 Legge federale del 20 dicembre 2006 sulla Cassa pensioni della Confederazione (Legge su PUBLICA) - Cassa federale d'assicurazione Legge-su-PUBLICA Art. 23 - 1 La Confederazione paga a PUBLICA, sotto forma di versamento unico, l'importo necessario per far fronte al fabbisogno supplementare di capitale di copertura risultante, il giorno dell'entrata in vigore della presente legge, dalla riduzione del tasso tecnico d'interesse secondo il capoverso 3 applicabile all'effettivo di aventi diritto alle rendite definito nel capoverso 2. |
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1 | La Confederazione paga a PUBLICA, sotto forma di versamento unico, l'importo necessario per far fronte al fabbisogno supplementare di capitale di copertura risultante, il giorno dell'entrata in vigore della presente legge, dalla riduzione del tasso tecnico d'interesse secondo il capoverso 3 applicabile all'effettivo di aventi diritto alle rendite definito nel capoverso 2. |
2 | Per effettivo di aventi diritto alle rendite s'intendono le persone aventi diritto alle rendite di vecchiaia, invalidità e superstiti le cui rendite sono cominciate a decorrere il più tardi il giorno prima dell'entrata in vigore della presente legge. Ne fanno parte anche gli aventi diritto che sono rimasti affiliati alla CPC allorché il loro datore di lavoro l'ha lasciata prima del 1° giugno 2003 (effettivi chiusi di aventi diritto alle rendite). |
3 | Il tasso tecnico d'interesse si riduce al 3 per cento per gli effettivi chiusi di aventi diritto alle rendite e al 3,5 per cento per gli altri. |
4 | L'importo dovuto dalla Confederazione secondo il capoverso 1 è diminuito dell'accantonamento che PUBLICA ha costituito per gli effettivi chiusi di aventi diritto alle rendite. |
5 | PUBLICA devolve il versamento unico della Confederazione alle singole casse di previdenza tenendo conto dei diversi tassi tecnici d'interesse (cpv. 3) e proporzionalmente al capitale di copertura del loro effettivo di aventi diritto alle rendite di vecchiaia, invalidità e superstiti |
6 | Con il versamento unico la Confederazione non assume obblighi di datore di lavoro nei confronti dell'effettivo di aventi diritto alle rendite secondo il capoverso 2, in particolare nemmeno nei confronti degli effettivi chiusi. Sono fatti salvi i suoi obblighi di datore di lavoro nei confronti dei suoi propri aventi diritto alle rendite (art. 32b cpv. 1 LPers17). |
5.3.
5.3.1. Der Beschwerdeführer beantragt in Eventualantrag 2b, dass der Bund zu verpflichten sei, die Kosten für die Finanzierung der Reduktion des technischen Zinssatzes bei zwei (vom Beschwerdeführer nicht namentlich genannten) inzwischen aufgelösten Organisationen im Betrag von Fr. 6,8 Mio. zu übernehmen. Er begründet dies damit, dass die nicht mehr vorhandenen Arbeitgeber nicht mehr für den Ausgleich der Unterdeckung belangt werden können und dass der Bund seinerzeit dem Anschluss der beiden Organisationen zustimmen musste, weshalb er auch die Folgekosten tragen soll (S. 23 der Beschwerde).
5.3.2. Laut Beschwerdeantwort der PUBLICA vom 2. Februar 2010 (act. 11, S. 9/10) sowie laut Stellungnahme der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 27. Mai 2011 (act. 18, S. 8/9), handelt es sich bei den Fr. 6,8 Mio. um den zusätzlichen Deckungsbedarf aus der Reduktion des technischen Zinssatzes von 3,5% auf 3% für die Rentnerbestände der beiden Organisationen D._______ und E._______ sowie für den Rentnerbestand der ehemals freiwillig Versicherten mit Rentenbeginn nach dem 1. Juni 2003. Dies wird vom Beschwerdeführer nicht bestritten.
5.3.3. Art. 23 Abs. 5
SR 172.222.1 Legge federale del 20 dicembre 2006 sulla Cassa pensioni della Confederazione (Legge su PUBLICA) - Cassa federale d'assicurazione Legge-su-PUBLICA Art. 23 - 1 La Confederazione paga a PUBLICA, sotto forma di versamento unico, l'importo necessario per far fronte al fabbisogno supplementare di capitale di copertura risultante, il giorno dell'entrata in vigore della presente legge, dalla riduzione del tasso tecnico d'interesse secondo il capoverso 3 applicabile all'effettivo di aventi diritto alle rendite definito nel capoverso 2. |
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1 | La Confederazione paga a PUBLICA, sotto forma di versamento unico, l'importo necessario per far fronte al fabbisogno supplementare di capitale di copertura risultante, il giorno dell'entrata in vigore della presente legge, dalla riduzione del tasso tecnico d'interesse secondo il capoverso 3 applicabile all'effettivo di aventi diritto alle rendite definito nel capoverso 2. |
2 | Per effettivo di aventi diritto alle rendite s'intendono le persone aventi diritto alle rendite di vecchiaia, invalidità e superstiti le cui rendite sono cominciate a decorrere il più tardi il giorno prima dell'entrata in vigore della presente legge. Ne fanno parte anche gli aventi diritto che sono rimasti affiliati alla CPC allorché il loro datore di lavoro l'ha lasciata prima del 1° giugno 2003 (effettivi chiusi di aventi diritto alle rendite). |
3 | Il tasso tecnico d'interesse si riduce al 3 per cento per gli effettivi chiusi di aventi diritto alle rendite e al 3,5 per cento per gli altri. |
4 | L'importo dovuto dalla Confederazione secondo il capoverso 1 è diminuito dell'accantonamento che PUBLICA ha costituito per gli effettivi chiusi di aventi diritto alle rendite. |
5 | PUBLICA devolve il versamento unico della Confederazione alle singole casse di previdenza tenendo conto dei diversi tassi tecnici d'interesse (cpv. 3) e proporzionalmente al capitale di copertura del loro effettivo di aventi diritto alle rendite di vecchiaia, invalidità e superstiti |
6 | Con il versamento unico la Confederazione non assume obblighi di datore di lavoro nei confronti dell'effettivo di aventi diritto alle rendite secondo il capoverso 2, in particolare nemmeno nei confronti degli effettivi chiusi. Sono fatti salvi i suoi obblighi di datore di lavoro nei confronti dei suoi propri aventi diritto alle rendite (art. 32b cpv. 1 LPers17). |
"PUBLICA weist die Einmaleinlage des Bundes den einzelnen Vorsorgewerken unter Beachtung der unterschiedlich hohen technischen Zinssätze (Abs. 3) sowie anteilsmässig zum Deckungskapital ihres Bestandes an Alters,- Invaliden- und Hinterlassenenrentnerinnen und -rentnern zu."
Art. 23 Abs. 6
SR 172.222.1 Legge federale del 20 dicembre 2006 sulla Cassa pensioni della Confederazione (Legge su PUBLICA) - Cassa federale d'assicurazione Legge-su-PUBLICA Art. 23 - 1 La Confederazione paga a PUBLICA, sotto forma di versamento unico, l'importo necessario per far fronte al fabbisogno supplementare di capitale di copertura risultante, il giorno dell'entrata in vigore della presente legge, dalla riduzione del tasso tecnico d'interesse secondo il capoverso 3 applicabile all'effettivo di aventi diritto alle rendite definito nel capoverso 2. |
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1 | La Confederazione paga a PUBLICA, sotto forma di versamento unico, l'importo necessario per far fronte al fabbisogno supplementare di capitale di copertura risultante, il giorno dell'entrata in vigore della presente legge, dalla riduzione del tasso tecnico d'interesse secondo il capoverso 3 applicabile all'effettivo di aventi diritto alle rendite definito nel capoverso 2. |
2 | Per effettivo di aventi diritto alle rendite s'intendono le persone aventi diritto alle rendite di vecchiaia, invalidità e superstiti le cui rendite sono cominciate a decorrere il più tardi il giorno prima dell'entrata in vigore della presente legge. Ne fanno parte anche gli aventi diritto che sono rimasti affiliati alla CPC allorché il loro datore di lavoro l'ha lasciata prima del 1° giugno 2003 (effettivi chiusi di aventi diritto alle rendite). |
3 | Il tasso tecnico d'interesse si riduce al 3 per cento per gli effettivi chiusi di aventi diritto alle rendite e al 3,5 per cento per gli altri. |
4 | L'importo dovuto dalla Confederazione secondo il capoverso 1 è diminuito dell'accantonamento che PUBLICA ha costituito per gli effettivi chiusi di aventi diritto alle rendite. |
5 | PUBLICA devolve il versamento unico della Confederazione alle singole casse di previdenza tenendo conto dei diversi tassi tecnici d'interesse (cpv. 3) e proporzionalmente al capitale di copertura del loro effettivo di aventi diritto alle rendite di vecchiaia, invalidità e superstiti |
6 | Con il versamento unico la Confederazione non assume obblighi di datore di lavoro nei confronti dell'effettivo di aventi diritto alle rendite secondo il capoverso 2, in particolare nemmeno nei confronti degli effettivi chiusi. Sono fatti salvi i suoi obblighi di datore di lavoro nei confronti dei suoi propri aventi diritto alle rendite (art. 32b cpv. 1 LPers17). |
SR 172.222.1 Legge federale del 20 dicembre 2006 sulla Cassa pensioni della Confederazione (Legge su PUBLICA) - Cassa federale d'assicurazione Legge-su-PUBLICA Art. 23 - 1 La Confederazione paga a PUBLICA, sotto forma di versamento unico, l'importo necessario per far fronte al fabbisogno supplementare di capitale di copertura risultante, il giorno dell'entrata in vigore della presente legge, dalla riduzione del tasso tecnico d'interesse secondo il capoverso 3 applicabile all'effettivo di aventi diritto alle rendite definito nel capoverso 2. |
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1 | La Confederazione paga a PUBLICA, sotto forma di versamento unico, l'importo necessario per far fronte al fabbisogno supplementare di capitale di copertura risultante, il giorno dell'entrata in vigore della presente legge, dalla riduzione del tasso tecnico d'interesse secondo il capoverso 3 applicabile all'effettivo di aventi diritto alle rendite definito nel capoverso 2. |
2 | Per effettivo di aventi diritto alle rendite s'intendono le persone aventi diritto alle rendite di vecchiaia, invalidità e superstiti le cui rendite sono cominciate a decorrere il più tardi il giorno prima dell'entrata in vigore della presente legge. Ne fanno parte anche gli aventi diritto che sono rimasti affiliati alla CPC allorché il loro datore di lavoro l'ha lasciata prima del 1° giugno 2003 (effettivi chiusi di aventi diritto alle rendite). |
3 | Il tasso tecnico d'interesse si riduce al 3 per cento per gli effettivi chiusi di aventi diritto alle rendite e al 3,5 per cento per gli altri. |
4 | L'importo dovuto dalla Confederazione secondo il capoverso 1 è diminuito dell'accantonamento che PUBLICA ha costituito per gli effettivi chiusi di aventi diritto alle rendite. |
5 | PUBLICA devolve il versamento unico della Confederazione alle singole casse di previdenza tenendo conto dei diversi tassi tecnici d'interesse (cpv. 3) e proporzionalmente al capitale di copertura del loro effettivo di aventi diritto alle rendite di vecchiaia, invalidità e superstiti |
6 | Con il versamento unico la Confederazione non assume obblighi di datore di lavoro nei confronti dell'effettivo di aventi diritto alle rendite secondo il capoverso 2, in particolare nemmeno nei confronti degli effettivi chiusi. Sono fatti salvi i suoi obblighi di datore di lavoro nei confronti dei suoi propri aventi diritto alle rendite (art. 32b cpv. 1 LPers17). |
"Mit der Einmaleinlage übernimmt der Bund gegenüber dem Rentenbestand nach Absatz 2, insbesondere auch gegenüber den geschlossenen Rentnerbeständen, keine Arbeitgeberpflichten.
Somit liegt mit Art. 23 Abs. 6
SR 172.222.1 Legge federale del 20 dicembre 2006 sulla Cassa pensioni della Confederazione (Legge su PUBLICA) - Cassa federale d'assicurazione Legge-su-PUBLICA Art. 23 - 1 La Confederazione paga a PUBLICA, sotto forma di versamento unico, l'importo necessario per far fronte al fabbisogno supplementare di capitale di copertura risultante, il giorno dell'entrata in vigore della presente legge, dalla riduzione del tasso tecnico d'interesse secondo il capoverso 3 applicabile all'effettivo di aventi diritto alle rendite definito nel capoverso 2. |
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1 | La Confederazione paga a PUBLICA, sotto forma di versamento unico, l'importo necessario per far fronte al fabbisogno supplementare di capitale di copertura risultante, il giorno dell'entrata in vigore della presente legge, dalla riduzione del tasso tecnico d'interesse secondo il capoverso 3 applicabile all'effettivo di aventi diritto alle rendite definito nel capoverso 2. |
2 | Per effettivo di aventi diritto alle rendite s'intendono le persone aventi diritto alle rendite di vecchiaia, invalidità e superstiti le cui rendite sono cominciate a decorrere il più tardi il giorno prima dell'entrata in vigore della presente legge. Ne fanno parte anche gli aventi diritto che sono rimasti affiliati alla CPC allorché il loro datore di lavoro l'ha lasciata prima del 1° giugno 2003 (effettivi chiusi di aventi diritto alle rendite). |
3 | Il tasso tecnico d'interesse si riduce al 3 per cento per gli effettivi chiusi di aventi diritto alle rendite e al 3,5 per cento per gli altri. |
4 | L'importo dovuto dalla Confederazione secondo il capoverso 1 è diminuito dell'accantonamento che PUBLICA ha costituito per gli effettivi chiusi di aventi diritto alle rendite. |
5 | PUBLICA devolve il versamento unico della Confederazione alle singole casse di previdenza tenendo conto dei diversi tassi tecnici d'interesse (cpv. 3) e proporzionalmente al capitale di copertura del loro effettivo di aventi diritto alle rendite di vecchiaia, invalidità e superstiti |
6 | Con il versamento unico la Confederazione non assume obblighi di datore di lavoro nei confronti dell'effettivo di aventi diritto alle rendite secondo il capoverso 2, in particolare nemmeno nei confronti degli effettivi chiusi. Sono fatti salvi i suoi obblighi di datore di lavoro nei confronti dei suoi propri aventi diritto alle rendite (art. 32b cpv. 1 LPers17). |
5.3.4. Der Beschwerdeführer bestreitet, dass es sich um geschlossene Rentnerbestände handelt, so dass Art. 23 Abs. 6 nicht anwendbar sei (act. 1, S. 23/24).
5.3.5. Die Beigeladenen bestreiten in ihrer Stellungnahme (act. 18. S. 8 ff.) diese Aussage nicht, zeigen hingegen die Finanzvorgänge rund um die zur Diskussion stehenden drei Rentnerbestände D._______, E._______ und freiwillig Versicherte) detailliert auf und kommen zum Schluss, dass die entsprechenden Zahlungen bereits aus früheren Rückstellungen und einer nachträglichen Erstattung des Bundes an die PUBLICA geleistet worden seien, womit keine Forderungen zulasten des Bundes mehr bestünden und der Antrag damit seiner Grundlage entbehre. Dem ist aufgrund der Darstellungen der Beigeladenen beizupflichten; zumal der Beschwerdeführer in seinen Schlussbemerkungen ohne weitere Differenzierung und Einreichung von Beweismitteln an seinen tatbeständlichen Ausführungen festhält (act. 23, S. 14).
5.3.6. Ursprünglich schlug der Bundesrat vor, für alle Rentner geschlossene Rentnerkassen zu bilden und dafür einen Garantiefonds des Bundes zu errichten (BBl 2005 5871). Nachdem jedoch die vorberatenden Kommissionen und später auch die beiden Kammern des Parlaments den bundesrätlichen Vorschlag abgelehnt und stattdessen die Finanzierung einer Einmaleinlage durch den Bund beschlossen hatten, wurde Art. 23
SR 172.222.1 Legge federale del 20 dicembre 2006 sulla Cassa pensioni della Confederazione (Legge su PUBLICA) - Cassa federale d'assicurazione Legge-su-PUBLICA Art. 23 - 1 La Confederazione paga a PUBLICA, sotto forma di versamento unico, l'importo necessario per far fronte al fabbisogno supplementare di capitale di copertura risultante, il giorno dell'entrata in vigore della presente legge, dalla riduzione del tasso tecnico d'interesse secondo il capoverso 3 applicabile all'effettivo di aventi diritto alle rendite definito nel capoverso 2. |
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1 | La Confederazione paga a PUBLICA, sotto forma di versamento unico, l'importo necessario per far fronte al fabbisogno supplementare di capitale di copertura risultante, il giorno dell'entrata in vigore della presente legge, dalla riduzione del tasso tecnico d'interesse secondo il capoverso 3 applicabile all'effettivo di aventi diritto alle rendite definito nel capoverso 2. |
2 | Per effettivo di aventi diritto alle rendite s'intendono le persone aventi diritto alle rendite di vecchiaia, invalidità e superstiti le cui rendite sono cominciate a decorrere il più tardi il giorno prima dell'entrata in vigore della presente legge. Ne fanno parte anche gli aventi diritto che sono rimasti affiliati alla CPC allorché il loro datore di lavoro l'ha lasciata prima del 1° giugno 2003 (effettivi chiusi di aventi diritto alle rendite). |
3 | Il tasso tecnico d'interesse si riduce al 3 per cento per gli effettivi chiusi di aventi diritto alle rendite e al 3,5 per cento per gli altri. |
4 | L'importo dovuto dalla Confederazione secondo il capoverso 1 è diminuito dell'accantonamento che PUBLICA ha costituito per gli effettivi chiusi di aventi diritto alle rendite. |
5 | PUBLICA devolve il versamento unico della Confederazione alle singole casse di previdenza tenendo conto dei diversi tassi tecnici d'interesse (cpv. 3) e proporzionalmente al capitale di copertura del loro effettivo di aventi diritto alle rendite di vecchiaia, invalidità e superstiti |
6 | Con il versamento unico la Confederazione non assume obblighi di datore di lavoro nei confronti dell'effettivo di aventi diritto alle rendite secondo il capoverso 2, in particolare nemmeno nei confronti degli effettivi chiusi. Sono fatti salvi i suoi obblighi di datore di lavoro nei confronti dei suoi propri aventi diritto alle rendite (art. 32b cpv. 1 LPers17). |
Es war klar die Absicht der Kommission, mit der Ausfinanzierung durch eine Einmaleinlage den Bund vor weiteren Zahlungen im Zusammenhang mit allen Rentnern, welche vor dem 1. Juli 2008 in Rente gingen, zu schützen. Das Parlament ist dem Kommissionsvorschlag gefolgt. Entsprechen wurde Art. 23 Abs. 6
SR 172.222.1 Legge federale del 20 dicembre 2006 sulla Cassa pensioni della Confederazione (Legge su PUBLICA) - Cassa federale d'assicurazione Legge-su-PUBLICA Art. 23 - 1 La Confederazione paga a PUBLICA, sotto forma di versamento unico, l'importo necessario per far fronte al fabbisogno supplementare di capitale di copertura risultante, il giorno dell'entrata in vigore della presente legge, dalla riduzione del tasso tecnico d'interesse secondo il capoverso 3 applicabile all'effettivo di aventi diritto alle rendite definito nel capoverso 2. |
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1 | La Confederazione paga a PUBLICA, sotto forma di versamento unico, l'importo necessario per far fronte al fabbisogno supplementare di capitale di copertura risultante, il giorno dell'entrata in vigore della presente legge, dalla riduzione del tasso tecnico d'interesse secondo il capoverso 3 applicabile all'effettivo di aventi diritto alle rendite definito nel capoverso 2. |
2 | Per effettivo di aventi diritto alle rendite s'intendono le persone aventi diritto alle rendite di vecchiaia, invalidità e superstiti le cui rendite sono cominciate a decorrere il più tardi il giorno prima dell'entrata in vigore della presente legge. Ne fanno parte anche gli aventi diritto che sono rimasti affiliati alla CPC allorché il loro datore di lavoro l'ha lasciata prima del 1° giugno 2003 (effettivi chiusi di aventi diritto alle rendite). |
3 | Il tasso tecnico d'interesse si riduce al 3 per cento per gli effettivi chiusi di aventi diritto alle rendite e al 3,5 per cento per gli altri. |
4 | L'importo dovuto dalla Confederazione secondo il capoverso 1 è diminuito dell'accantonamento che PUBLICA ha costituito per gli effettivi chiusi di aventi diritto alle rendite. |
5 | PUBLICA devolve il versamento unico della Confederazione alle singole casse di previdenza tenendo conto dei diversi tassi tecnici d'interesse (cpv. 3) e proporzionalmente al capitale di copertura del loro effettivo di aventi diritto alle rendite di vecchiaia, invalidità e superstiti |
6 | Con il versamento unico la Confederazione non assume obblighi di datore di lavoro nei confronti dell'effettivo di aventi diritto alle rendite secondo il capoverso 2, in particolare nemmeno nei confronti degli effettivi chiusi. Sono fatti salvi i suoi obblighi di datore di lavoro nei confronti dei suoi propri aventi diritto alle rendite (art. 32b cpv. 1 LPers17). |
Weiter besteht im bereits mehrfach erwähnten Art. 19 Abs. 1
SR 172.222.1 Legge federale del 20 dicembre 2006 sulla Cassa pensioni della Confederazione (Legge su PUBLICA) - Cassa federale d'assicurazione Legge-su-PUBLICA Art. 19 Debito risultante dal disavanzo secondo gli statuti della CPC - 1 La Confederazione assume la quota del disavanzo secondo il bilancio finale della Cassa pensioni della Confederazione (CPC) al 31 maggio 2003 per un ammontare di 11 935 517 302 franchi. |
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1 | La Confederazione assume la quota del disavanzo secondo il bilancio finale della Cassa pensioni della Confederazione (CPC) al 31 maggio 2003 per un ammontare di 11 935 517 302 franchi. |
2 | Le organizzazioni affiliate trasferite dalla CPC a PUBLICA devono a quest'ultima il loro disavanzo determinato durante il periodo di validità degli Statuti della CPC15 (disavanzo congelato). Le organizzazioni uscite dalla CPC prima del 1° giugno 2003 non devono alcun disavanzo supplementare oltre a quello congelato versato al momento dell'uscita. Restano salve le norme speciali che prevedono l'assunzione del capitale di copertura mancante da parte del datore di lavoro. |
3 | La Confederazione può assumere, parzialmente o integralmente, il debito risultante dal disavanzo delle singole organizzazioni affiliate a PUBLICA che le sono particolarmente vicine, se il pagamento ha gravi conseguenze finanziarie per l'organizzazione interessata. Il Consiglio federale fissa le condizioni, i limiti e le modalità di tale assunzione. |
4 | I datori di lavoro usciti dalla CPC prima del 1° giugno 2003 e per i quali non è stata determinata nessuna quota congelata di disavanzo durante il periodo di validità degli Statuti della CPC non devono alcun disavanzo supplementare oltre a quello calcolato e divenuto esigibile al momento dell'uscita in base all'articolo 59 capoverso 3 degli Statuti della CPC. Restano salve le norme speciali che prevedono l'assunzione del capitale di copertura mancante da parte del datore di lavoro. |
Es liegt damit keine Rechtsverletzung seitens der PUBLICA vor, wenn sie gegenüber dem Bund keine diesbezüglichen Forderungen geltend macht. Die Aufsichtsbehörde hat keinen Grund für eine aufsichtsrechtliche Massnahme. Die Beschwerde ist auch in diesem Punkt abzuweisen.
5.4.
5.4.1. In Ziffer 2c beantragt der Beschwerdeführer zunächst eventualiter, der Bund sei zu verpflichten, die Kosten für die Finanzierung des benötigten Deckungskapitals im Zusammenhang mit vorzeitigen Pensionierungen zu übernehmen (Beschwerde S. 1). Als Folge der stark verschlechterten Bedingungen für die Versicherten bei der Umstellung vom Leistungs- auf das Beitragsprimat hätten sich zahlreiche Versicherte vorzeitig pensionieren lassen (Beschwerde, S. 24). Das für die vorzeitigen Rücktritte benötigte Deckungskapital sei nicht vollständig vorhanden gewesen. Von der Sammeleinrichtung sei in der Folge vom Bund ein Betrag einzufordern, welcher die Kosten für die über den Monatsdurchschnitten liegenden Anzahl vorzeitiger Pensionierungen im 1. Semester 2008 (Januar bis Mai) decke. Zumindest zu überweisen seien die erforderlichen Deckungskapitalien in denjenigen Fällen, in welchen der Bund die "frühpensionierten" Personen mittels Honorarverträgen etc. weiterbeschäftigt (Beschwerde S. 24). In den gesetzlichen Unterlagen befinde sich keine Bestimmung, wonach die Finanzierung des Deckungskapitals für diese Rücktritte der PUBLICA überbunden werden könne (Beschwerde S. 6).
Der Beschwerdeführer stellt zwar zurecht fest, dass es keine ausdrückliche gesetzliche Grundlage gibt, wonach die PUBLICA zur Finanzierung dieses Kapitals gezwungen werden kann. Er nennt umgekehrt auch keine ausdrückliche gesetzliche Grundlage, welche es der PUBLICA ermöglichen würde, weitergehenden Forderungen gegen den Bund zu stellen. Im Gegenteil macht Art. 19 Abs. 1
SR 172.222.1 Legge federale del 20 dicembre 2006 sulla Cassa pensioni della Confederazione (Legge su PUBLICA) - Cassa federale d'assicurazione Legge-su-PUBLICA Art. 19 Debito risultante dal disavanzo secondo gli statuti della CPC - 1 La Confederazione assume la quota del disavanzo secondo il bilancio finale della Cassa pensioni della Confederazione (CPC) al 31 maggio 2003 per un ammontare di 11 935 517 302 franchi. |
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1 | La Confederazione assume la quota del disavanzo secondo il bilancio finale della Cassa pensioni della Confederazione (CPC) al 31 maggio 2003 per un ammontare di 11 935 517 302 franchi. |
2 | Le organizzazioni affiliate trasferite dalla CPC a PUBLICA devono a quest'ultima il loro disavanzo determinato durante il periodo di validità degli Statuti della CPC15 (disavanzo congelato). Le organizzazioni uscite dalla CPC prima del 1° giugno 2003 non devono alcun disavanzo supplementare oltre a quello congelato versato al momento dell'uscita. Restano salve le norme speciali che prevedono l'assunzione del capitale di copertura mancante da parte del datore di lavoro. |
3 | La Confederazione può assumere, parzialmente o integralmente, il debito risultante dal disavanzo delle singole organizzazioni affiliate a PUBLICA che le sono particolarmente vicine, se il pagamento ha gravi conseguenze finanziarie per l'organizzazione interessata. Il Consiglio federale fissa le condizioni, i limiti e le modalità di tale assunzione. |
4 | I datori di lavoro usciti dalla CPC prima del 1° giugno 2003 e per i quali non è stata determinata nessuna quota congelata di disavanzo durante il periodo di validità degli Statuti della CPC non devono alcun disavanzo supplementare oltre a quello calcolato e divenuto esigibile al momento dell'uscita in base all'articolo 59 capoverso 3 degli Statuti della CPC. Restano salve le norme speciali che prevedono l'assunzione del capitale di copertura mancante da parte del datore di lavoro. |
Materiell sei darauf hingewiesen, dass für die Kosten für diese vorzeitigen Pensionierungen laut PUBLICA Rückstellungen in der Höhe von Fr. 160 Mio. gebildet worden seien. Die eingetretenen Verluste hätten laut PUBLICA (Beschwerdebeilage 2, S. 8) damit gedeckt werden können. Somit dürfte die Annahme des Beschwerdeführers, der PUBLICA sei durch die vorzeitigen Pensionierungen ein Schaden entstanden, zumindest nicht belegt sein.
5.4.2. Der Beschwerdeführer rügt unter Ziffer 2c weiter, der Bund habe einen Teil dieser vorzeitig Pensionierten mittels Honorarverträgen als Selbständigerwerbende oder über Lohnzahlungen an eine andere Firma wieder angestellt, um deren Know-how zu erhalten. Dieses Vorgehen diene dazu, Art. 107
SR 172.220.141.1 Regolamento di previdenza del 15 giugno 2007 per gli impiegati e i beneficiari di rendite della Cassa di previdenza della Confederazione (RPIC) RPIC Art. 107 |
Art. 107 Abs. 1
SR 172.220.141.1 Regolamento di previdenza del 15 giugno 2007 per gli impiegati e i beneficiari di rendite della Cassa di previdenza della Confederazione (RPIC) RPIC Art. 107 |
"Wird eine Person, welche eine Altersrente gestützt auf das bis am 30. Juni 2008 gültig gewesene Recht bezieht, wieder bei einem dem Vorsorgewerk Bund angeschlossene Arbeitgeber beschäftigt und erfüllt sie die Voraussetzungen für die Versicherung bei PUBLICA, so wird sie erneut bei PUBLICA versichert. In diesem Falle hört ihr Rentenanspruch im Umfang des versicherten Verdienstes auf."
Die PUBLICA müsste also eine Altersrente dann sistieren, wenn jemand bei einem Arbeitgeber angestellt würde, der beim Vorsorgewerk Bund angeschlossen ist.
Da der Beschwerdeführer eine angeblich noch andauernde und damit nach dem 1. Juli 2008 eingetretene Rechtsverletzung rügt, kann in diesem Punkt nicht auf Art. 19 Abs. 1
SR 172.222.1 Legge federale del 20 dicembre 2006 sulla Cassa pensioni della Confederazione (Legge su PUBLICA) - Cassa federale d'assicurazione Legge-su-PUBLICA Art. 19 Debito risultante dal disavanzo secondo gli statuti della CPC - 1 La Confederazione assume la quota del disavanzo secondo il bilancio finale della Cassa pensioni della Confederazione (CPC) al 31 maggio 2003 per un ammontare di 11 935 517 302 franchi. |
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1 | La Confederazione assume la quota del disavanzo secondo il bilancio finale della Cassa pensioni della Confederazione (CPC) al 31 maggio 2003 per un ammontare di 11 935 517 302 franchi. |
2 | Le organizzazioni affiliate trasferite dalla CPC a PUBLICA devono a quest'ultima il loro disavanzo determinato durante il periodo di validità degli Statuti della CPC15 (disavanzo congelato). Le organizzazioni uscite dalla CPC prima del 1° giugno 2003 non devono alcun disavanzo supplementare oltre a quello congelato versato al momento dell'uscita. Restano salve le norme speciali che prevedono l'assunzione del capitale di copertura mancante da parte del datore di lavoro. |
3 | La Confederazione può assumere, parzialmente o integralmente, il debito risultante dal disavanzo delle singole organizzazioni affiliate a PUBLICA che le sono particolarmente vicine, se il pagamento ha gravi conseguenze finanziarie per l'organizzazione interessata. Il Consiglio federale fissa le condizioni, i limiti e le modalità di tale assunzione. |
4 | I datori di lavoro usciti dalla CPC prima del 1° giugno 2003 e per i quali non è stata determinata nessuna quota congelata di disavanzo durante il periodo di validità degli Statuti della CPC non devono alcun disavanzo supplementare oltre a quello calcolato e divenuto esigibile al momento dell'uscita in base all'articolo 59 capoverso 3 degli Statuti della CPC. Restano salve le norme speciali che prevedono l'assunzione del capitale di copertura mancante da parte del datore di lavoro. |
SR 172.220.141.1 Regolamento di previdenza del 15 giugno 2007 per gli impiegati e i beneficiari di rendite della Cassa di previdenza della Confederazione (RPIC) RPIC Art. 107 |
Letztlich rügt der Beschwerdeführer damit auch, die PUBLICA habe die Pflicht, allfällige "Umgehungsgeschäfte" aufzudecken: Grundsätzlich ist jedoch der Arbeitgeber dafür verantwortlich, dass die Meldungen über zu versichernde Personen rechtmässig erfolgen. Zutreffend ist mit den Beigeladenen zudem festzuhalten, dass die Kontrolle des Status der gemeldeten Arbeitnehmer der zuständigen Ausgleichskasse obliegt (Art. 61
SR 831.10 Legge federale del 20 dicembre 1946 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS) LAVS Art. 61 Decreti cantonali - 1 Ogni Cantone istituisce mediante decreto una cassa di compensazione cantonale avente carattere di ente autonomo cantonale di diritto pubblico. È fatto salvo il capoverso 1bis.320 |
|
1 | Ogni Cantone istituisce mediante decreto una cassa di compensazione cantonale avente carattere di ente autonomo cantonale di diritto pubblico. È fatto salvo il capoverso 1bis.320 |
1bis | La cassa di compensazione cantonale può fare parte di un istituto cantonale delle assicurazioni sociali, se questo ha carattere di ente autonomo di diritto pubblico ed è dotato di una commissione amministrativa indipendente dal Cantone.321 |
2 | Il decreto cantonale necessita dell'approvazione della Confederazione e contiene disposizioni su:322 |
a | i compiti e le competenze del gerente della cassa; |
b | l'organizzazione interna della cassa; |
c | ... |
d | le norme relative alla riscossione di contributi per le spese di amministrazione; |
dbis | la nomina dell'ufficio di revisione; |
e | il controllo dei datori di lavoro; |
f | l'approvazione del conto d'esercizio e del rapporto di gestione della cassa di compensazione; |
g | l'istituzione della commissione amministrativa nonché le dimensioni, la composizione e le competenze della stessa. |
Somit hat die PUBLICA im Rahmen ihres Ermessens richtig gehandelt, als sie die Renten eines allfällig betroffenen Personenkreises - sofern dieser überhaupt bekannt war - nicht sistiert hat. Hinzu kommt, dass das Prozessrisiko zumindest als nicht gering eingeschätzt werden musste, zumal das hierzu veranlasste Gutachten zum Schluss gelangte, dass das vom Beschwerdeführer gerügte Vorgehen nicht rechtswidrig sei (vgl. Antwort des Bundesrates vom 7. März 2008 zur obgenannten Interpellation). Damit war die Aufsichtsbehörde auch aus dieser Optik nicht gehalten, aufsichtsrechtliche Massnahmen zu ergreifen.
Ob sich der Bund rechtmässig verhalten hat, ist an dieser Stelle nicht zu prüfen.
6.
Der Beschwerdeführer stellt unter Ziffer 3 den Antrag, die PUBLICA sei anzuhalten, den Wert seiner einseitig aufgekündigten Option für eine vorzeitige Pensionierung ohne Rentenkürzung von einem unabhängigen Versicherungsexperten berechnen zu lassen. Der ermittelte Wert sei alsdann dem Alterskonto gutzuschreiben und gehe zulasten der Arbeitgeber als Entschädigung für die widerrufene Option. Als Begründung führt er aus, die einseitige Kündigung seiner erworbenen Option verletze den Grundsatz von Treu und Glauben (act. 1 S. 2).
6.1. Der klare Wortlaut des Antrags sowie seine Ausführungen auf S. 30 der Beschwerde, wonach er keine Beiträge in die Säule 3a geleistet habe, lässt darauf schliessen, dass es dem Beschwerdeführer hier um seinen eigenen Vorsorgeanspruch geht. Er beantragt damit eine Feststellungsverfügung zur Höhe seines eigenen, individuellen Altersguthabens inklusive des Werts der widerrechtlich entzogenen Option.
Art. 73 Abs. 1
SR 831.40 Legge federale del 25 giugno 1982 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP) LPP Art. 73 - 1 Ogni Cantone designa un tribunale che, in ultima istanza cantonale, decide sulle controversie tra istituti di previdenza, datori di lavoro e aventi diritto. Tale tribunale è pure competente per: |
|
1 | Ogni Cantone designa un tribunale che, in ultima istanza cantonale, decide sulle controversie tra istituti di previdenza, datori di lavoro e aventi diritto. Tale tribunale è pure competente per: |
a | le controversie con gli istituti che garantiscono il mantenimento della previdenza ai sensi degli articoli 4 capoverso 1 e 26 capoverso 1 LFLP318; |
b | le controversie, con istituti, risultanti dall'applicazione dell'articolo 82 capoverso 2; |
c | le pretese fondate sulla responsabilità secondo l'articolo 52; |
d | il regresso di cui all'articolo 56a capoverso 1.319 |
2 | I Cantoni prevedono una procedura semplice, spedita e di regola gratuita; il giudice accerta d'ufficio i fatti. |
3 | Il foro è nella sede o nel domicilio svizzeri del convenuto o nel luogo dell'azienda presso la quale l'assicurato fu assunto. |
4 | ...320 |
"Jeder Kanton bezeichnet ein Gericht, das als letzte kantonale Instanz über Streitigkeiten zwischen Vorsorgeeirichtungen, Arbeitgebern und Anspruchsberechtigten entscheidet."
Im Bereiche der beruflichen Vorsorge sind die beiden Rechtswege nach Art. 73
SR 831.40 Legge federale del 25 giugno 1982 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP) LPP Art. 73 - 1 Ogni Cantone designa un tribunale che, in ultima istanza cantonale, decide sulle controversie tra istituti di previdenza, datori di lavoro e aventi diritto. Tale tribunale è pure competente per: |
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1 | Ogni Cantone designa un tribunale che, in ultima istanza cantonale, decide sulle controversie tra istituti di previdenza, datori di lavoro e aventi diritto. Tale tribunale è pure competente per: |
a | le controversie con gli istituti che garantiscono il mantenimento della previdenza ai sensi degli articoli 4 capoverso 1 e 26 capoverso 1 LFLP318; |
b | le controversie, con istituti, risultanti dall'applicazione dell'articolo 82 capoverso 2; |
c | le pretese fondate sulla responsabilità secondo l'articolo 52; |
d | il regresso di cui all'articolo 56a capoverso 1.319 |
2 | I Cantoni prevedono una procedura semplice, spedita e di regola gratuita; il giudice accerta d'ufficio i fatti. |
3 | Il foro è nella sede o nel domicilio svizzeri del convenuto o nel luogo dell'azienda presso la quale l'assicurato fu assunto. |
4 | ...320 |
SR 831.40 Legge federale del 25 giugno 1982 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP) LPP Art. 74 Particolarità dei rimedi giuridici - 1 Le decisioni dell'autorità di vigilanza possono essere impugnate mediante ricorso al Tribunale amministrativo federale. |
|
1 | Le decisioni dell'autorità di vigilanza possono essere impugnate mediante ricorso al Tribunale amministrativo federale. |
2 | La procedura di ricorso contro le decisioni di cui all'articolo 62 capoverso 1 lettera e è gratuita per gli assicurati salvo che essi procedano in modo temerario o sconsiderato. |
3 | Un ricorso contro una decisione dell'autorità di vigilanza ha effetto sospensivo soltanto se il Tribunale amministrativo federale lo decide su richiesta di una parte322.323 |
4 | La Commissione di alta vigilanza è legittimata a ricorrere al Tribunale federale contro le decisioni del Tribunale amministrativo federale in materia di previdenza professionale.324 |
SR 831.40 Legge federale del 25 giugno 1982 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP) LPP Art. 73 - 1 Ogni Cantone designa un tribunale che, in ultima istanza cantonale, decide sulle controversie tra istituti di previdenza, datori di lavoro e aventi diritto. Tale tribunale è pure competente per: |
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1 | Ogni Cantone designa un tribunale che, in ultima istanza cantonale, decide sulle controversie tra istituti di previdenza, datori di lavoro e aventi diritto. Tale tribunale è pure competente per: |
a | le controversie con gli istituti che garantiscono il mantenimento della previdenza ai sensi degli articoli 4 capoverso 1 e 26 capoverso 1 LFLP318; |
b | le controversie, con istituti, risultanti dall'applicazione dell'articolo 82 capoverso 2; |
c | le pretese fondate sulla responsabilità secondo l'articolo 52; |
d | il regresso di cui all'articolo 56a capoverso 1.319 |
2 | I Cantoni prevedono una procedura semplice, spedita e di regola gratuita; il giudice accerta d'ufficio i fatti. |
3 | Il foro è nella sede o nel domicilio svizzeri del convenuto o nel luogo dell'azienda presso la quale l'assicurato fu assunto. |
4 | ...320 |
SR 831.40 Legge federale del 25 giugno 1982 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP) LPP Art. 73 - 1 Ogni Cantone designa un tribunale che, in ultima istanza cantonale, decide sulle controversie tra istituti di previdenza, datori di lavoro e aventi diritto. Tale tribunale è pure competente per: |
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1 | Ogni Cantone designa un tribunale che, in ultima istanza cantonale, decide sulle controversie tra istituti di previdenza, datori di lavoro e aventi diritto. Tale tribunale è pure competente per: |
a | le controversie con gli istituti che garantiscono il mantenimento della previdenza ai sensi degli articoli 4 capoverso 1 e 26 capoverso 1 LFLP318; |
b | le controversie, con istituti, risultanti dall'applicazione dell'articolo 82 capoverso 2; |
c | le pretese fondate sulla responsabilità secondo l'articolo 52; |
d | il regresso di cui all'articolo 56a capoverso 1.319 |
2 | I Cantoni prevedono una procedura semplice, spedita e di regola gratuita; il giudice accerta d'ufficio i fatti. |
3 | Il foro è nella sede o nel domicilio svizzeri del convenuto o nel luogo dell'azienda presso la quale l'assicurato fu assunto. |
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Soweit es hier also um den persönlichen Anspruch des Beschwerdeführers gegenüber der PUBLICA geht, ist nicht die Aufsichtsbehörde für die Beurteilung der Streitsache zuständig, sondern das Berufsvorsorgegericht nach Art. 73
SR 831.40 Legge federale del 25 giugno 1982 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP) LPP Art. 73 - 1 Ogni Cantone designa un tribunale che, in ultima istanza cantonale, decide sulle controversie tra istituti di previdenza, datori di lavoro e aventi diritto. Tale tribunale è pure competente per: |
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1 | Ogni Cantone designa un tribunale che, in ultima istanza cantonale, decide sulle controversie tra istituti di previdenza, datori di lavoro e aventi diritto. Tale tribunale è pure competente per: |
a | le controversie con gli istituti che garantiscono il mantenimento della previdenza ai sensi degli articoli 4 capoverso 1 e 26 capoverso 1 LFLP318; |
b | le controversie, con istituti, risultanti dall'applicazione dell'articolo 82 capoverso 2; |
c | le pretese fondate sulla responsabilità secondo l'articolo 52; |
d | il regresso di cui all'articolo 56a capoverso 1.319 |
2 | I Cantoni prevedono una procedura semplice, spedita e di regola gratuita; il giudice accerta d'ufficio i fatti. |
3 | Il foro è nella sede o nel domicilio svizzeri del convenuto o nel luogo dell'azienda presso la quale l'assicurato fu assunto. |
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6.2.
Die gesamte Argumentation des Beschwerdeführers zur Frage der widerrufenen Option lässt aber auch ohne weiteres den Schluss zu, dass er die rechtliche Situation auch für die übrigen Versicherten generell geklärt haben möchte. Es stellt sich insoweit die Rechtsfrage, ob allenfalls a) wohlerworbene Rechte verletzt wurden, b) der Vertrauensschutz gewährleistet wurde und c) dem Willkürverbot Rechnung getragen wurde.
6.2.1. In BGE 118 Ia 256 wird zu den wohlerworbenen Rechten Folgendes ausgeführt: "Besoldungs- und Pensionsansprüche der Beamten können nur dann als wohlerworbene Rechte eingestuft werden, wenn das Gesetz die entsprechende Beziehung ein für alle Mal festgelegt hat und von den Einwirkungen der gesetzlichen Entwicklung ausnimmt oder wenn bestimmte mit einem einzelnen Anstellungsverhältnis verbundene Zusicherungen abgegeben worden sind". Das BSV verweist in seinen Mitteilungen über die berufliche Vorsorge Nr. 123, Rz. 793, auf diese Praxis des Bundesgerichts.
Gemäss Art. 91
SR 831.40 Legge federale del 25 giugno 1982 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP) LPP Art. 91 Garanzia dei diritti acquisiti - La presente legge non tocca i diritti acquisiti dagli assicurati prima della sua entrata in vigore. |
Für den Fall einer Reduktion des Zinssatzes wird Folgendes ausgeführt: "Art. 91
SR 831.40 Legge federale del 25 giugno 1982 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP) LPP Art. 91 Garanzia dei diritti acquisiti - La presente legge non tocca i diritti acquisiti dagli assicurati prima della sua entrata in vigore. |
SR 831.40 Legge federale del 25 giugno 1982 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP) LPP Art. 91 Garanzia dei diritti acquisiti - La presente legge non tocca i diritti acquisiti dagli assicurati prima della sua entrata in vigore. |
Vorliegend hat das Gesetz (PKB-Gesetz, PUBLICA-Gesetz) die Beziehung nicht ein für alle Mal festgelegt, ausser dort, wo ausdrücklich Besitzstände eingeräumt wurden, z.B. bei den aktiv Versicherten zwischen dem abgeschlossenen 55. und dem 65. Lebensjahr, welchen gemäss Art. 25
SR 172.222.1 Legge federale del 20 dicembre 2006 sulla Cassa pensioni della Confederazione (Legge su PUBLICA) - Cassa federale d'assicurazione Legge-su-PUBLICA Art. 25 Garanzia delle rendite di vecchiaia per la generazione di transizione - Tutti gli assicurati attivi che all'entrata in vigore della presente legge hanno compiuto il 55° ma non ancora il 65° anno d'età hanno diritto a una garanzia statica dei diritti acquisiti pari al 95 per cento delle rendite di vecchiaia ottenibili, secondo il diritto previgente, all'età di 62 anni, ma almeno alle prestazioni di vecchiaia conformemente alla presente legge. Se il pensionamento volontario anticipato ha luogo prima del compimento del 62° anno di età, il diritto garantito è ridotto secondo canoni attuariali. PUBLICA assume i costi derivanti dalla garanzia dei diritti acquisiti. |
SR 831.40 Legge federale del 25 giugno 1982 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP) LPP Art. 73 - 1 Ogni Cantone designa un tribunale che, in ultima istanza cantonale, decide sulle controversie tra istituti di previdenza, datori di lavoro e aventi diritto. Tale tribunale è pure competente per: |
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1 | Ogni Cantone designa un tribunale che, in ultima istanza cantonale, decide sulle controversie tra istituti di previdenza, datori di lavoro e aventi diritto. Tale tribunale è pure competente per: |
a | le controversie con gli istituti che garantiscono il mantenimento della previdenza ai sensi degli articoli 4 capoverso 1 e 26 capoverso 1 LFLP318; |
b | le controversie, con istituti, risultanti dall'applicazione dell'articolo 82 capoverso 2; |
c | le pretese fondate sulla responsabilità secondo l'articolo 52; |
d | il regresso di cui all'articolo 56a capoverso 1.319 |
2 | I Cantoni prevedono una procedura semplice, spedita e di regola gratuita; il giudice accerta d'ufficio i fatti. |
3 | Il foro è nella sede o nel domicilio svizzeri del convenuto o nel luogo dell'azienda presso la quale l'assicurato fu assunto. |
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6.2.2. Aus dem Grundsatz von Treu und Glauben hat die Rechtsprechung abgeleitet, dass unter Umständen angemessene Übergangsfristen für neue belastende Regelungen verfassungsrechtlich geboten sein können (BGE 134 I 23 E. 7.6.1 mit Hinweisen). Im Zusammenhang mit dem Vertrauensschutz ist zu prüfen, ob ein Vorsorgenehmer auch vor Eintritt des Vorsorgefalls auf bestimmte künftige Leistungen vertraut und sein Leben danach eingerichtet hat. Soweit Anwartschaften bereits als erworben angesehen müssen, d.h. nur noch vom Zeitablauf, aber nicht auch von künftigen Einnahmen abhängen, rechtfertigt es sich somit auch, dieses Vertrauen zu schützen (Thomas Geiser, a.a.O, S. 625). Als Anwartschaft gilt ein Recht, welches erst im Werden begriffen ist und der sich daraus ergebende Anspruch noch nicht fällig oder durchsetzbar ist (Hans-Ulrich Stauffer, Berufliche Vorsorge, Schulthess 2005, Rz 1345, S. 507).
Die Tatsache, dass im PUBLICA-Gesetz den aktiven Versicherten zwischen dem abgeschlossenen 55. und 65. Lebensjahr eine Besitzstandsgarantie im Rahmen von 95% der nach bisherigen Recht im Alter von 62 Jahren erreichbaren Altersrente eingeräumt hat, zeigt auf, dass sich der Arbeitgeber Bund der Problematik des Vertrauensschutzes bewusst war, welchen er im Rahmen der Umstellung vom Leistungs- zum Beitragsprimat zu beachten hatte. Die Versichertengruppe zwischen dem 45. und 55. Altersjahr kommt immerhin in den Genuss von Beitragsprozenten, welche der Arbeitgeber übernimmt. Diese Massnahmen sollen verhindern, dass das berechtigte Vertrauen in künftige Leistungen unverhältnismässig verletzt wird.
Ob an einzelne Personen eine individuelle Zusicherung abgegeben wurde und ob dadurch eine Leistungspflicht über die reglementarischen Bestimmungen hinaus entstanden ist, oder ob trotz der oben erwähnten Massnahmen in einem Einzelfall das berechtigte Vertrauen - im Zusammenhang mit einer nicht wieder rückgängig zu machenden Disposition - verletzt worden ist, müsste das Berufsvorsorgegericht nach Art. 73
SR 831.40 Legge federale del 25 giugno 1982 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP) LPP Art. 73 - 1 Ogni Cantone designa un tribunale che, in ultima istanza cantonale, decide sulle controversie tra istituti di previdenza, datori di lavoro e aventi diritto. Tale tribunale è pure competente per: |
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1 | Ogni Cantone designa un tribunale che, in ultima istanza cantonale, decide sulle controversie tra istituti di previdenza, datori di lavoro e aventi diritto. Tale tribunale è pure competente per: |
a | le controversie con gli istituti che garantiscono il mantenimento della previdenza ai sensi degli articoli 4 capoverso 1 e 26 capoverso 1 LFLP318; |
b | le controversie, con istituti, risultanti dall'applicazione dell'articolo 82 capoverso 2; |
c | le pretese fondate sulla responsabilità secondo l'articolo 52; |
d | il regresso di cui all'articolo 56a capoverso 1.319 |
2 | I Cantoni prevedono una procedura semplice, spedita e di regola gratuita; il giudice accerta d'ufficio i fatti. |
3 | Il foro è nella sede o nel domicilio svizzeri del convenuto o nel luogo dell'azienda presso la quale l'assicurato fu assunto. |
4 | ...320 |
Nicht zu folgen ist der Argumentation des Beschwerdeführers, dass durch das Einkaufsformular (act. 1, Beilage 7) eine individuelle Zusage gemacht wurde. Die Einkaufsaktion hatte sich an unbestimmt viele berechtigte Versicherte gerichtet; es liegt also weder eine ausdrückliche Zusicherung vor, noch handelt es sich um einen konkreten Einzelfall. Der Beschwerdeführer kann also durch die Einkaufsaktion nichts für sich oder für die übrigen Versicherten ableiten.
6.2.3. Aus dem Willkürverbot ergibt sich, dass eine Änderung auf sachliche Gründe zurückzuführen sein muss. (Thomas Geiser, a.a.O., S. 625) Ein Erlass ist willkürlich, wenn er sich nicht auf ernsthafte sachliche Gründe stützen lässt oder sinn- und zwecklos ist (BGE 134 I 23 E. 8).
In der Botschaft zum PUBLICA-Gesetz wird ausgeführt:
"Die herrschende finanzielle Situation des Bundes erlaubt es nicht, die geltenden Leistungen vorbehaltlos durch eine entsprechende Erhöhung der Beiträge zu garantieren. Für das neue Vorsorgekonzept legt der Bundesrat deshalb fest, dass das bisherige Beitragsvolumen nicht erhöht, aber auch nicht vermindert werden soll" (BBl 2005 5841).
Die angespannte Finanzlage des Bundes muss ohne Zweifel als sachlicher Grund dafür angesehen werden, dass das Leistungsniveau anlässlich der Gesetzesänderung nicht durch eine entsprechende Erhöhung der Arbeitgeberbeiträge garantiert werden konnte. Das Bundesverwaltungsgericht sieht darin keine Hinweise, dass das Willkürbot verletzt worden wäre.
6.3. Die Gesetzesänderung hat also weder wohlerworbene Rechte noch den Vertrauensgrundsatz noch das Willkürverbot verletzt. Sollte jedoch ein Gericht nach Art. 73
SR 831.40 Legge federale del 25 giugno 1982 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP) LPP Art. 73 - 1 Ogni Cantone designa un tribunale che, in ultima istanza cantonale, decide sulle controversie tra istituti di previdenza, datori di lavoro e aventi diritto. Tale tribunale è pure competente per: |
|
1 | Ogni Cantone designa un tribunale che, in ultima istanza cantonale, decide sulle controversie tra istituti di previdenza, datori di lavoro e aventi diritto. Tale tribunale è pure competente per: |
a | le controversie con gli istituti che garantiscono il mantenimento della previdenza ai sensi degli articoli 4 capoverso 1 e 26 capoverso 1 LFLP318; |
b | le controversie, con istituti, risultanti dall'applicazione dell'articolo 82 capoverso 2; |
c | le pretese fondate sulla responsabilità secondo l'articolo 52; |
d | il regresso di cui all'articolo 56a capoverso 1.319 |
2 | I Cantoni prevedono una procedura semplice, spedita e di regola gratuita; il giudice accerta d'ufficio i fatti. |
3 | Il foro è nella sede o nel domicilio svizzeri del convenuto o nel luogo dell'azienda presso la quale l'assicurato fu assunto. |
4 | ...320 |
7.
Der Beschwerdeführer beantragt in Ziffer 4, die PUBLICA sei anzuhalten, Übergangsbestimmungen zu stipulieren, wie dies bei fortschrittlichen Vorsorgeeinrichtungen in der Regel der Fall sei. Weiter sei zu klären, ob die stipulierten bzw. fehlenden Übergangsbestimmungen bei einer analogen Ausgestaltung im privatrechtlichen Vorsorgebereich durch Gerichte und Aufsichtsbehörden moniert würden.
7.1. Die Aufsichtstätigkeit ist als eine Rechtskontrolle ausgestaltet (vorne Erw. 3.3). Somit hat die Aufsichtsbehörde allein zu prüfen, ob die PUBLICA die gesetzlichen Bestimmungen einhält, insbesondere diejenigen des BVG und des PUBLICA-Gesetzes. Nur wenn dies nicht der Fall wäre, wären die Voraussetzungen für aufsichtsrechtliche Massnahmen gegeben. Da die PUBLICA die gesetzlichen Bestimmungen eingehalten hat, hat die Aufsichtsbehörde zurecht keine Massnahmen eingeleitet und insbesondere nicht verlangt, dass sich die PUBLICA bei der Umstellung "an einer fortschrittlichen Vorsorgeeinrichtung zu orientieren habe".
Das Bundesverwaltungsgericht seinerseits prüft ausschliesslich, ob die Aufsichtsbehörde die ihr obliegende Rechtmässigkeitsprüfung durchgeführt und die richtigen Schlussfolgerungen aus dieser Prüfung gezogen hat, was vorliegend zu bejahen ist. Mangels Rechtsverletzung besteht keine Anlass dazu, die Aufsichtsbehörde dazu anhalten, von einer Vorsorgeeinrichtung bzw. der Beschwerdegegnerin zu verlangen, "fortschrittliche Übergangsbestimmungen zu stipulieren".
7.2. Ob die stipulierten bzw. fehlenden Übergangsbestimmungen bei privatrechtlichen Vorsorgeeinrichtungen von einem Gericht moniert würden, wie dies der Beschwerdeführer vermutet, ist nicht Anfechtungsgegen-stand und deshalb an dieser Stelle nicht zu prüfen (vgl. vorne E. 2. 4).
8.
Zuletzt beantragt der Beschwerdeführer in Ziffer 5 in genereller Art und Weise, es sei zu prüfen, ob die Aktivversicherten Anspruch auf zusätzliche Altersgutschriften hätten. Als Begründung führt er sinngemäss an, dass das Gleichbehandlungsgebot zwischen Aktiven und Rentnern verletzt worden sei (act. 1, S. 7 und 37 ff.).
8.1. Im Detail verlangt er in Ziffer 5.1. (act. 1, S. 37) zunächst, die Guthaben aller Versicherten seien per 30. Juni 2008 bis zum Alter 65 mit 4% "aufzuzinsen". Die Differenz zwischen aktuellem und dem korrigierten Barwert (bei einem Zinssatz von 3,5%) sei dann zu Lasten des Arbeitgebers den Aktivversicherten auf dem Alterskonto gutzuschreiben.
Sinngemäss stellt dies wiederum eine Forderung gegen den Bund dar, welche aufgrund von Art. 19 Abs. 1
SR 172.222.1 Legge federale del 20 dicembre 2006 sulla Cassa pensioni della Confederazione (Legge su PUBLICA) - Cassa federale d'assicurazione Legge-su-PUBLICA Art. 19 Debito risultante dal disavanzo secondo gli statuti della CPC - 1 La Confederazione assume la quota del disavanzo secondo il bilancio finale della Cassa pensioni della Confederazione (CPC) al 31 maggio 2003 per un ammontare di 11 935 517 302 franchi. |
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1 | La Confederazione assume la quota del disavanzo secondo il bilancio finale della Cassa pensioni della Confederazione (CPC) al 31 maggio 2003 per un ammontare di 11 935 517 302 franchi. |
2 | Le organizzazioni affiliate trasferite dalla CPC a PUBLICA devono a quest'ultima il loro disavanzo determinato durante il periodo di validità degli Statuti della CPC15 (disavanzo congelato). Le organizzazioni uscite dalla CPC prima del 1° giugno 2003 non devono alcun disavanzo supplementare oltre a quello congelato versato al momento dell'uscita. Restano salve le norme speciali che prevedono l'assunzione del capitale di copertura mancante da parte del datore di lavoro. |
3 | La Confederazione può assumere, parzialmente o integralmente, il debito risultante dal disavanzo delle singole organizzazioni affiliate a PUBLICA che le sono particolarmente vicine, se il pagamento ha gravi conseguenze finanziarie per l'organizzazione interessata. Il Consiglio federale fissa le condizioni, i limiti e le modalità di tale assunzione. |
4 | I datori di lavoro usciti dalla CPC prima del 1° giugno 2003 e per i quali non è stata determinata nessuna quota congelata di disavanzo durante il periodo di validità degli Statuti della CPC non devono alcun disavanzo supplementare oltre a quello calcolato e divenuto esigibile al momento dell'uscita in base all'articolo 59 capoverso 3 degli Statuti della CPC. Restano salve le norme speciali che prevedono l'assunzione del capitale di copertura mancante da parte del datore di lavoro. |
Laut BGE 134 I 23 ist das Gebot der rechtsgleichen Behandlung (Art. 8 Abs. 1
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 8 Uguaglianza giuridica - 1 Tutti sono uguali davanti alla legge. |
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1 | Tutti sono uguali davanti alla legge. |
2 | Nessuno può essere discriminato, in particolare a causa dell'origine, della razza, del sesso, dell'età, della lingua, della posizione sociale, del modo di vita, delle convinzioni religiose, filosofiche o politiche, e di menomazioni fisiche, mentali o psichiche. |
3 | Uomo e donna hanno uguali diritti. La legge ne assicura l'uguaglianza, di diritto e di fatto, in particolare per quanto concerne la famiglia, l'istruzione e il lavoro. Uomo e donna hanno diritto a un salario uguale per un lavoro di uguale valore. |
4 | La legge prevede provvedimenti per eliminare svantaggi esistenti nei confronti dei disabili. |
Der triftige Grund für die Unterscheidung von Aktiven und Rentnern liegt vorliegend darin, dass Rentenkürzungen gesetzlich nicht möglich sind, zumal die Rentenhöhe als wohlerworbenes Recht zu betrachten ist. Da - ausser im Fall von ausserordentlichen Rentenbestandteilen anlässlich von Sanierungsmassnahmen bei Unterdeckung - laufende Renten nie gekürzt werden dürfen, würde eine absolute Gleichbehandlung der Versicherten mit den Rentnern schliesslich dazu führen, dass keine Reglementsanpassungen mehr möglich wären, um z.B. auf negative konjunkturelle Entwicklungen zu reagieren. Dies widerspräche aber dem Grundsatz, wonach die Gesetzgebung jederzeit, unter Beachtung des Willkürverbots und des Rechtsgleichheitsgebots, geändert werden kann (vgl. dazu BGE 134 I 23, E. 7.1 und 7.2 mit zahlreichen Hinweisen).
Vorliegend hat der Bund jüngeren Versicherten ganz bewusst keine Entschädigung für den Verlust von Anwartschaften zugesprochen, wäre es doch laut Botschaft "personalpolitisch unredlich und finanzpolitisch schlicht nicht realisierbar , der heutigen Generation in allen Fällen und unter allen denkbaren Umständen die bisherigen Leistungsanwartschaften garantieren zu wollen" (Botschaft S. 5846). Da sachliche und rechtliche Gründe für eine Unterscheidung vorliegen, ist das Gebot der Rechtsgleichheit nicht verletzte.
Der Antrag 5.1. ist deshalb auch aus diesem Grund abzuweisen.
8.2. In Ziffer 5.2. verlangt der Beschwerdeführer weiter unter dem Aspekt der Gleichbehandlung mit den Rentnern für die Versicherten ab dem "Alter 50+" zwingend eine Übergangsbestimmung, da mit Blick auf die Kapitalmärkte nicht damit gerechnet werden könne, dass hier das Gebot der Gleichbehandlung eingehalten werden könne. Die Frage dieser Gleichbehandlung sei spätestens im Jahr 2009/2010 zu prüfen; es könne zumindest für den Zeithorizont 10 Jahre voraussichtlich keine Durchschnittsverzinsung der Altersguthaben von 3,5% erfolgen (act. 1 S. 37).
Auch dieser Antrag ist Blick auf Art. 19 Abs. 1
SR 172.222.1 Legge federale del 20 dicembre 2006 sulla Cassa pensioni della Confederazione (Legge su PUBLICA) - Cassa federale d'assicurazione Legge-su-PUBLICA Art. 19 Debito risultante dal disavanzo secondo gli statuti della CPC - 1 La Confederazione assume la quota del disavanzo secondo il bilancio finale della Cassa pensioni della Confederazione (CPC) al 31 maggio 2003 per un ammontare di 11 935 517 302 franchi. |
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1 | La Confederazione assume la quota del disavanzo secondo il bilancio finale della Cassa pensioni della Confederazione (CPC) al 31 maggio 2003 per un ammontare di 11 935 517 302 franchi. |
2 | Le organizzazioni affiliate trasferite dalla CPC a PUBLICA devono a quest'ultima il loro disavanzo determinato durante il periodo di validità degli Statuti della CPC15 (disavanzo congelato). Le organizzazioni uscite dalla CPC prima del 1° giugno 2003 non devono alcun disavanzo supplementare oltre a quello congelato versato al momento dell'uscita. Restano salve le norme speciali che prevedono l'assunzione del capitale di copertura mancante da parte del datore di lavoro. |
3 | La Confederazione può assumere, parzialmente o integralmente, il debito risultante dal disavanzo delle singole organizzazioni affiliate a PUBLICA che le sono particolarmente vicine, se il pagamento ha gravi conseguenze finanziarie per l'organizzazione interessata. Il Consiglio federale fissa le condizioni, i limiti e le modalità di tale assunzione. |
4 | I datori di lavoro usciti dalla CPC prima del 1° giugno 2003 e per i quali non è stata determinata nessuna quota congelata di disavanzo durante il periodo di validità degli Statuti della CPC non devono alcun disavanzo supplementare oltre a quello calcolato e divenuto esigibile al momento dell'uscita in base all'articolo 59 capoverso 3 degli Statuti della CPC. Restano salve le norme speciali che prevedono l'assunzione del capitale di copertura mancante da parte del datore di lavoro. |
Auch für eine künftige Ungleichbehandlung der Aktiven mit den Rentnern - mit Blick auf die Finanz- und Kapitalmärkte - wie dies der Beschwerdeführer geltend macht (act. 1 S. 38), bestehen keine konkreten Anhaltspunkte. Es liegen aufgrund der Akten keine objektiven Gründe dafür vor, dass eine strukturelle Unterfinanzierung vorliegt. Entsprechende Aussagen seitens des BV-Experten liegen denn auch nicht vor (vgl. Bestätigung des Experten vom 2. September 2008, act. 18, Beilage 6, S. 11/12, sowie die Bestätigungen des Experten vom 31. März 2010, vom 29. März 2011 sowie vom 16. März 2012 für die Jahre 2009, 2010 und 2011, abrufbar unter "www.publica.ch"). Dazu trägt bei, dass neu im Beitragsprimat die Altersrenten aufgrund des vorhandenen Alterskapitals berechnet werden und nicht mehr - wie im Leistungsprimat - nach dem versicherten Verdienst und nach den Versicherungsjahren, sodass das durchschnittliche Alterskapital zum Zeitpunkt des Rücktritts sowie die durchschnittlichen Altersrenten wegen der anhaltend angespannten konjunkturellen Lage und den damit verbundenen geringeren Zinsgutschriften automatisch nach unten tendieren und dadurch die Renten- und Kapitalzahlungen geringer sind, was zur Entspannung der finanziellen Situation der PUBLICA beiträgt.
Hingegen dürfte die sinngemässe Feststellung des Beschwerdeführers richtig sein, wonach es künftig schwierig sein wird, mit dem bestehenden Beitragssatz (act. 1, S. 5; act. 14, S. 10), bei gleichbleibenden angespannten konjunkturellen Rahmenbedingungen, das bisherige Leistungsniveau zu halten. Die Risikofähigkeit ist aufgrund kaum vorhandener Wertschwankungsreserven gering (vgl. Expertengutachten vom 2. September 2008, act. 18, Beilage 6 S. 11, sowie die obgenannten Expertengutachten für die Jahre 2009, 2010 und 2011), die Altersstruktur aufgrund der vielen Rentenbeziehenden ungünstig (per 30. Juni 2008: 53'796 Aktive, 53'840 Rentenbeziehende [vgl. Halbjahresabschluss der PUBLICA, act. 18, Beilage 6, S. 4]; per 31. Dezember 2011: 57'577 Aktive, 48'204 Renten [vgl. Jahresbericht der PUBLICA für das Jahr 2011, abrufbar unter "www.publica.ch"]). Es dürfte deshalb eine Herausforderung sein, aufgrund der Vorgaben von Art. 32g des Bundespersonalgesetzes, wonach die Beitragssätze so festzulegen sind, dass die Beiträge der Arbeitgeber für die Altersvorsorge, Risikoversicherung und Überbrückungsrente gesamthaft mindestens 11 Prozent und höchstens 13,5 Prozent der versicherbaren Lohnsumme betragen müssen, das bisherige durchschnittliche Rentenniveau beizubehalten. Es liegen dem Bundesverwaltungsgericht aber keine konkreten Anhaltpunkte dafür vor, dass in naher Zukunft das Vorsorgeniveau dermassen sinken wird, dass das Willkürverbot oder das Rechtsgleichheitsgebot im Sinne der vorstehenden Erwägungen 8.1 (mit Hinweis auf BGE 134 I 23) verletzt sein könnte.
Da der Gesetzgeber ausdrücklich keine Gleichbehandlung der Versicherten "Alter 50+" mit den Rentnern wollte, weder das Rechtsgleichheitsgebot noch das Willkürverbot verletzt wurde und auch keine Hinweise auf eine strukturelle Unterfinanzierung vorliegen, ist auch der Antrag 5.2. (act. 1 S. 37/38) abzuweisen.
9.
Der Beschwerdeführer macht schliesslich geltend, dass Art. 9
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 9 Protezione dall'arbitrio e tutela della buona fede - Ognuno ha diritto d'essere trattato senza arbitrio e secondo il principio della buona fede da parte degli organi dello Stato. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 190 Diritto determinante - Le leggi federali e il diritto internazionale sono determinanti per il Tribunale federale e per le altre autorità incaricate dell'applicazione del diritto. |
Tatsächlich besteht ein Spannungsverhältnis zwischen diesen beiden Verfassungsartikeln, denn Art. 36 Abs. 4
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 36 Limiti dei diritti fondamentali - 1 Le restrizioni dei diritti fondamentali devono avere una base legale. Se gravi, devono essere previste dalla legge medesima. Sono eccettuate le restrizioni ordinate in caso di pericolo grave, immediato e non altrimenti evitabile. |
|
1 | Le restrizioni dei diritti fondamentali devono avere una base legale. Se gravi, devono essere previste dalla legge medesima. Sono eccettuate le restrizioni ordinate in caso di pericolo grave, immediato e non altrimenti evitabile. |
2 | Le restrizioni dei diritti fondamentali devono essere giustificate da un interesse pubblico o dalla protezione di diritti fondamentali altrui. |
3 | Esse devono essere proporzionate allo scopo. |
4 | I diritti fondamentali sono intangibili nella loro essenza. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 9 Protezione dall'arbitrio e tutela della buona fede - Ognuno ha diritto d'essere trattato senza arbitrio e secondo il principio della buona fede da parte degli organi dello Stato. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 190 Diritto determinante - Le leggi federali e il diritto internazionale sono determinanti per il Tribunale federale e per le altre autorità incaricate dell'applicazione del diritto. |
Vorliegend geht es um vorsorgerechtliche Ansprüche von Mitarbeitern der Bundesverwaltung. Dass bei der Neuregelung von deren Vorsorge im Rahmen der Gesetzesrevision zur PUBLICA Kerngehalte von Verfassungsgarantien betroffen sind, wird vom Beschwerdeführer nicht behauptet und ist offensichtlich auch nicht der Fall. Deshalb geht hier - e contrario - Art. 190
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 190 Diritto determinante - Le leggi federali e il diritto internazionale sono determinanti per il Tribunale federale e per le altre autorità incaricate dell'applicazione del diritto. |
10.
Insgesamt sind alle Einzel- und Eventualanträge abweisen, soweit darauf einzutreten ist, sodass auch der generelle Antrag 1 der Beschwerde auf Aufhebung der Verfügung abzuweisen ist. Die Aufsichtsbehörde hat im Rahmen ihres Ermessens zurecht festgestellt, dass die PUBLICA anlässlich der Migration rechtmässig gehandelt, und nirgends den ihr zustehenden Ermessensspielraum überschritten hat. Entsprechend hat sie zurecht in ihrer Verfügung vom 14. September 2009 die Aufsichtsbeschwerde des Beschwerdeführers abgewiesen, was zur Abweisung der vorliegenden Verwaltungsgerichtsbeschwerde führt.
11.
11.1. Entsprechend dem Ausgang des Verfahrens wird der Beschwerdeführer gemäss Art. 63 Abs. 1
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 63 - 1 L'autorità di ricorso mette nel dispositivo le spese processuali, consistenti in una tassa di decisione nelle tasse di cancelleria e negli sborsi, di regola a carico della parte soccombente. Se questa soccombe solo parzialmente, le spese processuali sono ridotte. Per eccezione, si possono condonare le spese processuali. |
|
1 | L'autorità di ricorso mette nel dispositivo le spese processuali, consistenti in una tassa di decisione nelle tasse di cancelleria e negli sborsi, di regola a carico della parte soccombente. Se questa soccombe solo parzialmente, le spese processuali sono ridotte. Per eccezione, si possono condonare le spese processuali. |
2 | Nessuna spesa processuale è messa a carico dell'autorità inferiore ne delle autorità federali, che promuovano il ricorso e soccombano; se l'autorità ricorrente, che soccombe, non è un'autorità federale, le spese processuali le sono addossate in quanto la causa concerna interessi pecuniari di enti o d'istituti autonomi. |
3 | Alla parte vincente possono essere addossate solo le spese processuali che abbia cagionato violando le regole di procedura. |
4 | L'autorità di ricorso, il suo presidente o il giudice dell'istruzione esige dal ricorrente un anticipo equivalente alle presunte spese processuali. Stabilisce un congruo termine per il pagamento con la comminatoria che altrimenti non entrerà nel merito. Se sussistono motivi particolari, può rinunciare interamente o in parte a esigere l'anticipo.100 |
4bis | La tassa di decisione è stabilita in funzione dell'ampiezza e della difficoltà della causa, del modo di condotta processuale e della situazione finanziaria delle parti. Il suo importo oscilla: |
a | da 100 a 5000 franchi nelle controversie senza interesse pecuniario; |
b | da 100 a 50 000 franchi nelle altre controversie.101 |
5 | Il Consiglio federale disciplina i dettagli relativi alla determinazione delle tasse.102 Sono fatti salvi l'articolo 16 capoverso 1 lettera a della legge del 17 giugno 2005103 sul Tribunale amministrativo federale e l'articolo 73 della legge del 19 marzo 2010104 sull'organizzazione delle autorità penali.105 |
11.2. Gemäss Art. 64
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 64 - 1 L'autorità di ricorso, se ammette il ricorso in tutto o in parte, può, d'ufficio o a domanda, assegnare al ricorrente una indennità per le spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato. |
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1 | L'autorità di ricorso, se ammette il ricorso in tutto o in parte, può, d'ufficio o a domanda, assegnare al ricorrente una indennità per le spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato. |
2 | Il dispositivo indica l'ammontare dell'indennità e l'addossa all'ente o all'istituto autonomo, nel cui nome l'autorità inferiore ha deciso, in quanto non possa essere messa a carico di una controparte soccombente. |
3 | Se una controparte soccombente ha presentato conclusioni indipendenti, l'indennità può essere messa a suo carico, secondo la propria solvenza. |
4 | L'ente o l'istituto autonomo, nel cui nome l'autorità inferiore ha deciso, risponde dell'indennità addossata a una controparte soccombente, in quanto non possa essere riscossa. |
5 | Il Consiglio federale disciplina la determinazione delle spese ripetibili.106 Sono fatti salvi l'articolo 16 capoverso 1 lettera a della legge del 17 giugno 2005107 sul Tribunale amministrativo federale e l'articolo 73 della legge del 19 marzo 2010108 sull'organizzazione delle autorità penali.109 |
SR 173.320.2 Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TS-TAF) TS-TAF Art. 7 Principio - 1 La parte vincente ha diritto alle ripetibili per le spese necessarie derivanti dalla causa. |
|
1 | La parte vincente ha diritto alle ripetibili per le spese necessarie derivanti dalla causa. |
2 | Se la parte vince solo parzialmente, le spese ripetibili sono ridotte in proporzione. |
3 | Le autorità federali e, di regola, le altre autorità con qualità di parte non hanno diritto a un'indennità a titolo di ripetibili. |
4 | Se le spese sono relativamente modeste, si può rinunciare a concedere alla parte un'indennità a titolo di ripetibili. |
5 | L'articolo 6a è applicabile per analogia.7 |
Dasselbe gilt für die Beschwerdegegnerin; denn das Eidgenössische Versicherungsgericht (heute Bundesgericht) hat mit Urteil vom 3. April 2000 erwogen, dass Trägerinnen oder Versicherer der beruflichen Vorsorge grundsätzlich keinen Anspruch auf Parteientschädigung haben (BGE 126 V 149 E. 4), eine Praxis, welche das Bundesverwaltungsgericht in ständiger Rechtsprechung auch im Rahmen von Aufsichtsstreitigkeiten analog anwendet (vgl. Urteil des Bundesverwaltungsgerichts C-3914/2007 vom 23. April 2009). Im vorliegenden Fall gibt es keinen Grund, von dieser Regel abzuweichen, so dass der Beschwerdeführerin keine Parteientschädigung zugesprochen wird.
Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:
1.
Die Beschwerde wird abgewiesen, soweit darauf eingetreten wird.
2.
Die Verfahrenskosten von Fr. 5'000.- werden dem Beschwerdeführer auferlegt. Sie werden mit dem von ihm in gleicher Höhe geleisteten Kostenvorschuss verrechnet.
3.
Der obsiegenden Beschwerdegegnerin sowie der Vorinstanz werden keine Parteientschädigungen zugesprochen
4.
Dieses Urteil geht an:
- den Beschwerdeführer (Gerichtsurkunde)
- die Beschwerdegegnerin (Gerichtsurkunde)
- die Beigeladenen (Gerichtsurkunde)
- die Vorinstanz (Gerichtsurkunde; Ref-Nr. [...])
- die Oberaufsichtskommission BVG (Gerichtsurkunde)
Für die Rechtsmittelbelehrung wird auf die nächste Seite verwiesen.
Der vorsitzende Richter: Der Gerichtsschreiber:
Beat Weber Urs Walker
Rechtsmittelbelehrung:
Gegen diesen Entscheid kann innert 30 Tagen nach Eröffnung beim Bundesgericht, Schweizerhofquai 6, 6004 Luzern, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten geführt werden (Art. 82 ff
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 82 Principio - Il Tribunale federale giudica i ricorsi: |
|
a | contro le decisioni pronunciate in cause di diritto pubblico; |
b | contro gli atti normativi cantonali; |
c | concernenti il diritto di voto dei cittadini nonché le elezioni e votazioni popolari. |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 42 Atti scritti - 1 Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. |
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1 | Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. |
2 | Nei motivi occorre spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato viola il diritto. Qualora il ricorso sia ammissibile soltanto se concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o un caso particolarmente importante per altri motivi, occorre spiegare perché la causa adempie siffatta condizione.14 15 |
3 | Se sono in possesso della parte, i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati; se l'atto scritto è diretto contro una decisione, anche questa deve essere allegata. |
4 | In caso di trasmissione per via elettronica, la parte o il suo patrocinatore deve munire l'atto scritto di una firma elettronica qualificata secondo la legge del 18 marzo 201616 sulla firma elettronica. Il Tribunale federale determina mediante regolamento: |
a | il formato dell'atto scritto e dei relativi allegati; |
b | le modalità di trasmissione; |
c | le condizioni alle quali può essere richiesta la trasmissione successiva di documenti cartacei in caso di problemi tecnici.17 |
5 | Se mancano la firma della parte o del suo patrocinatore, la procura dello stesso o gli allegati prescritti, o se il patrocinatore non è autorizzato in quanto tale, è fissato un congruo termine per sanare il vizio, con la comminatoria che altrimenti l'atto scritto non sarà preso in considerazione. |
6 | Gli atti illeggibili, sconvenienti, incomprensibili, prolissi o non redatti in una lingua ufficiale possono essere del pari rinviati al loro autore affinché li modifichi. |
7 | Gli atti scritti dovuti a condotta processuale da querulomane o altrimenti abusiva sono inammissibili. |
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