SR 172.222.1 Legge federale del 20 dicembre 2006 sulla Cassa pensioni della Confederazione (Legge su PUBLICA) - Cassa federale d'assicurazione Legge-su-PUBLICA Art. 1 Oggetto - La presente legge regola l'organizzazione della Cassa pensioni della Confederazione (PUBLICA) e ne stabilisce compiti e competenze. |
SR 172.222.1 Legge federale del 20 dicembre 2006 sulla Cassa pensioni della Confederazione (Legge su PUBLICA) - Cassa federale d'assicurazione Legge-su-PUBLICA Art. 7 Istituzione di casse di previdenza - 1 Per ogni datore di lavoro affiliato, per i suoi impiegati e per gli aventi diritto alle rendite che da esso dipendono, PUBLICA istituisce una specifica cassa di previdenza. |
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1 | Per ogni datore di lavoro affiliato, per i suoi impiegati e per gli aventi diritto alle rendite che da esso dipendono, PUBLICA istituisce una specifica cassa di previdenza. |
2 | PUBLICA può istituire una cassa di previdenza comune per più datori di lavoro affiliati. |
3 | Possono essere istituite o mantenute casse di previdenza anche quando da un datore di lavoro dipendono soltanto aventi diritto alle rendite. Se un datore di lavoro affiliato vuole mantenere una cassa di previdenza senza avere impiegati, deve essere concluso un nuovo contratto di affiliazione. |
SR 172.220.1 Legge del 24 marzo 2000 sul personale federale (LPers) LPers Art. 32g Finanziamento della previdenza - 1 I contributi dei datori di lavoro alla previdenza per la vecchiaia, all'assicurazione contro i rischi e alle rendite transitorie raggiungono nel complesso almeno l'11 e al massimo il 13,5 per cento della massa salariale assicurabile. Il loro importo dipende dalla struttura del rischio e dell'età degli assicurati nella cassa di previdenza, dalle possibilità di redditività a lungo termine, dalla modifica del tasso d'interesse tecnico e dalla situazione economica del datore di lavoro. |
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1 | I contributi dei datori di lavoro alla previdenza per la vecchiaia, all'assicurazione contro i rischi e alle rendite transitorie raggiungono nel complesso almeno l'11 e al massimo il 13,5 per cento della massa salariale assicurabile. Il loro importo dipende dalla struttura del rischio e dell'età degli assicurati nella cassa di previdenza, dalle possibilità di redditività a lungo termine, dalla modifica del tasso d'interesse tecnico e dalla situazione economica del datore di lavoro. |
2 | I datori di lavoro stabiliscono i loro contributi dopo aver consultato l'organo paritetico della cassa di previdenza. |
3 | I contributi dei datori di lavoro e dei lavoratori sono graduati secondo l'età degli assicurati. |
4 | Entro i limiti dell'articolo 66 capoverso 1 della legge federale del 25 giugno 198295 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP) e dell'articolo 331 capoverso 3 CO96, i regolamenti della previdenza possono prevedere deroghe al finanziamento paritetico delle prestazioni per i rischi e delle prestazioni di vecchiaia.97 |
5 | È considerato salario assicurabile il salario sottoposto all'AVS inclusi i supplementi di cui all'articolo 15. Non sono considerati salario assicurabile i rimborsi di spese e le compensazioni di prestazioni come il lavoro supplementare o straordinario, i picchetti, il lavoro notturno o il lavoro a turni. |
6 | Il salario coordinato è determinato tenendo conto del tasso d'occupazione della persona impiegata. L'importo di coordinamento può essere stabilito come tasso percentuale del salario sottoposto all'AVS. |
7 | Il guadagno assicurato corrisponde al salario annuo assicurabile, dopo deduzione dell'importo di coordinamento. |
SR 172.220.141.1 Regolamento di previdenza del 15 giugno 2007 per gli impiegati e i beneficiari di rendite della Cassa di previdenza della Confederazione (RPIC) RPIC Art. 23 Contributi di risparmio e premio di rischio - Per il calcolo dei contribuiti di risparmio e del premio di rischio il guadagno assicurato è determinante. |
SR 172.220.141.1 Regolamento di previdenza del 15 giugno 2007 per gli impiegati e i beneficiari di rendite della Cassa di previdenza della Confederazione (RPIC) RPIC Art. 103 Prestazioni assicurative secondo il diritto previgente - 1 Tutte le rendite, i supplementi fissi, le rendite transitorie e le rendite AI di sostituzione, fondati sul diritto previgente, sono trasferiti per lo stesso importo. |
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1 | Tutte le rendite, i supplementi fissi, le rendite transitorie e le rendite AI di sostituzione, fondati sul diritto previgente, sono trasferiti per lo stesso importo. |
2 | La riduzione delle rendite di vecchiaia consecutive all'ottenimento di una rendita transitoria secondo il diritto previgente è retta dal diritto previgente (all. 6). |
3 | Le rendite assegnate in seguito a scioglimento amministrativo del rapporto di servizio ai sensi dell'articolo 32 degli Statuti della CFA e dell'articolo 43 degli Statuti della CPC sono convertite in rendite di vecchiaia di uguale entità al raggiungimento dell'età ordinaria AVS. |
4 | Il presente regolamento si applica alle rendite fondate sul diritto previgente e trasferite ai sensi del capoverso 1 per quanto concerne: |
a | l'adeguamento delle rendite all'evoluzione dei prezzi (art. 75); |
b | le rendite per superstiti insorte dopo l'entrata in vigore del presente regolamento, ma che si riferiscono a prestazioni fondate sul diritto previgente (art. 43-48); |
c | la fine del diritto alle rendite per superstiti (art. 44 cpv. 4, art. 45 cpv. 7 e art. 47 cpv. 3 e 4); |
d | la riscossione di eventuali contributi di risanamento (art. 34 e 35); |
e | il calcolo del sovraindennizzo (art. 77): |
e1 | in caso di decesso del beneficiario della rendita, |
e2 | al raggiungimento dell'età ordinaria AVS da parte del beneficiario della rendita, oppure |
e3 | in caso di nuovo calcolo del diritto alle prestazioni da parte dell'assicurazione militare, dell'assicurazione contro gli infortuni o di un'altra assicurazione sociale. |
SR 173.32 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF) LTAF Art. 31 Principio - Il Tribunale amministrativo federale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'articolo 5 della legge federale del 20 dicembre 196819 sulla procedura amministrativa (PA). |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 5 - 1 Sono decisioni i provvedimenti delle autorità nel singolo caso, fondati sul diritto pubblico federale e concernenti: |
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1 | Sono decisioni i provvedimenti delle autorità nel singolo caso, fondati sul diritto pubblico federale e concernenti: |
a | la costituzione, la modificazione o l'annullamento di diritti o di obblighi; |
b | l'accertamento dell'esistenza, dell'inesistenza o dell'estensione di diritti o di obblighi; |
c | il rigetto o la dichiarazione d'inammissibilità d'istanze dirette alla costituzione, alla modificazione, all'annullamento o all'accertamento di diritti o di obblighi. |
2 | Sono decisioni anche quelle in materia d'esecuzione (art. 41 cpv. 1 lett. a e b), le decisioni incidentali (art. 45 e 46), le decisioni su opposizione (art. 30 cpv. 2 lett. b e 74), le decisioni su ricorso (art. 61), le decisioni in sede di revisione (art. 68) e l'interpretazione (art. 69).24 |
3 | Le dichiarazioni di un'autorità che rifiuta o solleva pretese da far valere mediante azione non sono considerate decisioni. |
SR 173.32 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF) LTAF Art. 32 Eccezioni - 1 Il ricorso è inammissibile contro: |
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1 | Il ricorso è inammissibile contro: |
a | le decisioni in materia di sicurezza interna o esterna del Paese, neutralità, protezione diplomatica e altri affari esteri, in quanto il diritto internazionale pubblico non conferisca un diritto al giudizio da parte di un tribunale; |
b | le decisioni in materia di diritto di voto dei cittadini nonché di elezioni e votazioni popolari; |
c | le decisioni in materia di salario al merito del personale federale, in quanto non concernano la parità dei sessi; |
d | ... |
e | le decisioni nel settore dell'energia nucleare concernenti: |
e1 | le autorizzazioni di massima per impianti nucleari, |
e2 | l'approvazione del programma di smaltimento, |
e3 | la chiusura di depositi geologici in profondità, |
e4 | la prova dello smaltimento; |
f | le decisioni in materia di rilascio o estensione di concessioni di infrastrutture ferroviarie; |
g | le decisioni dell'autorità indipendente di ricorso in materia radiotelevisiva; |
h | le decisioni in materia di rilascio di concessioni per case da gioco; |
i | le decisioni in materia di rilascio, modifica o rinnovo della concessione della Società svizzera di radiotelevisione (SSR); |
j | le decisioni in materia di diritto ai sussidi di una scuola universitaria o di un altro istituto accademico. |
2 | Il ricorso è inoltre inammissibile contro: |
a | le decisioni che, in virtù di un'altra legge federale, possono essere impugnate mediante opposizione o ricorso dinanzi a un'autorità ai sensi dell'articolo 33 lettere c-f; |
b | le decisioni che, in virtù di un'altra legge federale, possono essere impugnate mediante ricorso dinanzi a un'autorità cantonale. |
SR 173.32 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF) LTAF Art. 33 Autorità inferiori - Il ricorso è ammissibile contro le decisioni: |
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a | del Consiglio federale e degli organi dell'Assemblea federale in materia di rapporti di lavoro del personale federale, compreso il rifiuto dell'autorizzazione a procedere penalmente; |
b | del Consiglio federale concernenti: |
b1 | la destituzione di un membro del Consiglio della banca o della direzione generale o di un loro supplente secondo la legge del 3 ottobre 200325 sulla Banca nazionale, |
b10 | la revoca di un membro del consiglio d'amministrazione del Servizio svizzero di assegnazione delle tracce o l'approvazione della risoluzione del rapporto di lavoro del direttore da parte del consiglio d'amministrazione secondo la legge federale del 20 dicembre 195743 sulle ferrovie; |
b2 | la revoca di un membro del consiglio di amministrazione dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari o l'approvazione dello scioglimento del rapporto di lavoro del direttore da parte del consiglio di amministrazione secondo la legge del 22 giugno 200726 sulla vigilanza dei mercati finanziari, |
b3 | il blocco di valori patrimoniali secondo la legge del 18 dicembre 201528 sui valori patrimoniali di provenienza illecita, |
b4 | il divieto di determinate attività secondo la LAIn30, |
b4bis | il divieto di organizzazioni secondo la LAIn, |
b5 | la revoca di un membro del Consiglio d'istituto dell'Istituto federale di metrologia secondo la legge federale del 17 giugno 201133 sull'Istituto federale di metrologia, |
b6 | la revoca di un membro del consiglio di amministrazione dell'Autorità federale di sorveglianza dei revisori o l'approvazione dello scioglimento del rapporto di lavoro del direttore da parte del consiglio di amministrazione secondo la legge del 16 dicembre 200535 sui revisori, |
b7 | la revoca di un membro del Consiglio dell'Istituto svizzero per gli agenti terapeutici secondo la legge del 15 dicembre 200037 sugli agenti terapeutici, |
b8 | la revoca di un membro del consiglio di amministrazione dell'istituto secondo la legge del 16 giugno 201739 sui fondi di compensazione, |
b9 | la revoca di un membro del consiglio d'Istituto dell'Istituto svizzero di diritto comparato secondo la legge federale del 28 settembre 201841 sull'Istituto svizzero di diritto comparato, |
c | del Tribunale penale federale in materia di rapporti di lavoro dei suoi giudici e del suo personale; |
cbis | del Tribunale federale dei brevetti in materia di rapporti di lavoro dei suoi giudici e del suo personale; |
cquater | del procuratore generale della Confederazione in materia di rapporti di lavoro dei procuratori pubblici federali da lui nominati e del personale del Ministero pubblico della Confederazione; |
cquinquies | dell'autorità di vigilanza sul Ministero pubblico della Confederazione in materia di rapporti di lavoro del personale della sua segreteria; |
cter | dell'autorità di vigilanza sul Ministero pubblico della Confederazione in materia di rapporti di lavoro dei membri del Ministero pubblico della Confederazione eletti dall'Assemblea federale plenaria; |
d | della Cancelleria federale, dei dipartimenti e dei servizi dell'Amministrazione federale loro subordinati o aggregati amministrativamente; |
e | degli stabilimenti e delle aziende della Confederazione; |
f | delle commissioni federali; |
g | dei tribunali arbitrali costituiti in virtù di contratti di diritto pubblico sottoscritti dalla Confederazione, dai suoi stabilimenti o dalle sue aziende; |
h | delle autorità o organizzazioni indipendenti dall'Amministrazione federale che decidono nell'adempimento di compiti di diritto pubblico loro affidati dalla Confederazione; |
i | delle autorità cantonali, in quanto una legge federale preveda che le loro decisioni sono impugnabili mediante ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale. |
SR 831.40 Legge federale del 25 giugno 1982 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP) LPP Art. 74 Particolarità dei rimedi giuridici - 1 Le decisioni dell'autorità di vigilanza possono essere impugnate mediante ricorso al Tribunale amministrativo federale. |
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1 | Le decisioni dell'autorità di vigilanza possono essere impugnate mediante ricorso al Tribunale amministrativo federale. |
2 | La procedura di ricorso contro le decisioni di cui all'articolo 62 capoverso 1 lettera e è gratuita per gli assicurati salvo che essi procedano in modo temerario o sconsiderato. |
3 | Un ricorso contro una decisione dell'autorità di vigilanza ha effetto sospensivo soltanto se il Tribunale amministrativo federale lo decide su richiesta di una parte322.323 |
4 | La Commissione di alta vigilanza è legittimata a ricorrere al Tribunale federale contro le decisioni del Tribunale amministrativo federale in materia di previdenza professionale.324 |
SR 173.32 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF) LTAF Art. 32 Eccezioni - 1 Il ricorso è inammissibile contro: |
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1 | Il ricorso è inammissibile contro: |
a | le decisioni in materia di sicurezza interna o esterna del Paese, neutralità, protezione diplomatica e altri affari esteri, in quanto il diritto internazionale pubblico non conferisca un diritto al giudizio da parte di un tribunale; |
b | le decisioni in materia di diritto di voto dei cittadini nonché di elezioni e votazioni popolari; |
c | le decisioni in materia di salario al merito del personale federale, in quanto non concernano la parità dei sessi; |
d | ... |
e | le decisioni nel settore dell'energia nucleare concernenti: |
e1 | le autorizzazioni di massima per impianti nucleari, |
e2 | l'approvazione del programma di smaltimento, |
e3 | la chiusura di depositi geologici in profondità, |
e4 | la prova dello smaltimento; |
f | le decisioni in materia di rilascio o estensione di concessioni di infrastrutture ferroviarie; |
g | le decisioni dell'autorità indipendente di ricorso in materia radiotelevisiva; |
h | le decisioni in materia di rilascio di concessioni per case da gioco; |
i | le decisioni in materia di rilascio, modifica o rinnovo della concessione della Società svizzera di radiotelevisione (SSR); |
j | le decisioni in materia di diritto ai sussidi di una scuola universitaria o di un altro istituto accademico. |
2 | Il ricorso è inoltre inammissibile contro: |
a | le decisioni che, in virtù di un'altra legge federale, possono essere impugnate mediante opposizione o ricorso dinanzi a un'autorità ai sensi dell'articolo 33 lettere c-f; |
b | le decisioni che, in virtù di un'altra legge federale, possono essere impugnate mediante ricorso dinanzi a un'autorità cantonale. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 5 - 1 Sono decisioni i provvedimenti delle autorità nel singolo caso, fondati sul diritto pubblico federale e concernenti: |
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1 | Sono decisioni i provvedimenti delle autorità nel singolo caso, fondati sul diritto pubblico federale e concernenti: |
a | la costituzione, la modificazione o l'annullamento di diritti o di obblighi; |
b | l'accertamento dell'esistenza, dell'inesistenza o dell'estensione di diritti o di obblighi; |
c | il rigetto o la dichiarazione d'inammissibilità d'istanze dirette alla costituzione, alla modificazione, all'annullamento o all'accertamento di diritti o di obblighi. |
2 | Sono decisioni anche quelle in materia d'esecuzione (art. 41 cpv. 1 lett. a e b), le decisioni incidentali (art. 45 e 46), le decisioni su opposizione (art. 30 cpv. 2 lett. b e 74), le decisioni su ricorso (art. 61), le decisioni in sede di revisione (art. 68) e l'interpretazione (art. 69).24 |
3 | Le dichiarazioni di un'autorità che rifiuta o solleva pretese da far valere mediante azione non sono considerate decisioni. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 48 - 1 Ha diritto di ricorrere chi: |
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1 | Ha diritto di ricorrere chi: |
a | ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore o è stato privato della possibilità di farlo; |
b | è particolarmente toccato dalla decisione impugnata; e |
c | ha un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa. |
2 | Ha inoltre diritto di ricorrere ogni persona, organizzazione o autorità cui un'altra legge federale riconosce tale diritto. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 48 - 1 Ha diritto di ricorrere chi: |
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1 | Ha diritto di ricorrere chi: |
a | ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore o è stato privato della possibilità di farlo; |
b | è particolarmente toccato dalla decisione impugnata; e |
c | ha un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa. |
2 | Ha inoltre diritto di ricorrere ogni persona, organizzazione o autorità cui un'altra legge federale riconosce tale diritto. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 49 - Il ricorrente può far valere: |
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a | la violazione del diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento; |
b | l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti; |
c | l'inadeguatezza; questa censura non è ammissibile quando un'autorità cantonale ha giudicato come autorità di ricorso. |
SR 831.40 Legge federale del 25 giugno 1982 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP) LPP Art. 62 Compiti dell'autorità di vigilanza - 1 L'autorità di vigilanza veglia affinché gli istituti di previdenza, gli uffici di revisione per la previdenza professionale, i periti in materia di previdenza professionale e gli istituti dediti alla previdenza professionale osservino le prescrizioni legali e affinché il patrimonio di previdenza sia impiegato secondo gli scopi previsti; in particolare:263 |
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1 | L'autorità di vigilanza veglia affinché gli istituti di previdenza, gli uffici di revisione per la previdenza professionale, i periti in materia di previdenza professionale e gli istituti dediti alla previdenza professionale osservino le prescrizioni legali e affinché il patrimonio di previdenza sia impiegato secondo gli scopi previsti; in particolare:263 |
a | verifica se le disposizioni statutarie e regolamentari degli istituti di previdenza e degli istituti dediti alla previdenza professionale sono conformi alle prescrizioni legali; |
b | esige dagli istituti di previdenza e dagli istituti dediti alla previdenza professionale un rapporto annuale, segnatamente sulla loro attività; |
c | prende visione dei rapporti dell'organo di controllo e del perito in materia di previdenza professionale; |
d | prende provvedimenti per eliminare i difetti accertati; |
e | giudica le controversie relative al diritto dell'assicurato di essere informato conformemente agli articoli 65a e 86b capoverso 2; di norma, tale procedimento è gratuito per gli assicurati. |
2 | Trattandosi di fondazioni, essa assume anche i compiti di cui agli articoli 85-86b CC267.268 |
3 | Il Consiglio federale può emanare disposizioni sull'approvazione di fusioni, scissioni e trasformazioni di istituti di previdenza da parte delle autorità di vigilanza, nonché sull'esercizio della vigilanza in caso di liquidazione e di liquidazione parziale.269 |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 190 Diritto determinante - Le leggi federali e il diritto internazionale sono determinanti per il Tribunale federale e per le altre autorità incaricate dell'applicazione del diritto. |
SR 831.40 Legge federale del 25 giugno 1982 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP) LPP Art. 61 - 1 I Cantoni designano l'autorità competente per la vigilanza sugli istituti di previdenza e istituti dediti alla previdenza professionale con sede sul territorio cantonale.260 |
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1 | I Cantoni designano l'autorità competente per la vigilanza sugli istituti di previdenza e istituti dediti alla previdenza professionale con sede sul territorio cantonale.260 |
2 | I Cantoni possono costituire regioni comuni di vigilanza e designare l'autorità di vigilanza competente. |
3 | L'autorità di vigilanza è un istituto di diritto pubblico dotato di personalità giuridica. Nell'esercizio della sua attività non è vincolata a istruzioni. I suoi membri non possono far parte del dipartimento cantonale preposto alle questioni relative alla previdenza professionale.261 262 |
SR 831.40 Legge federale del 25 giugno 1982 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP) LPP Art. 62 Compiti dell'autorità di vigilanza - 1 L'autorità di vigilanza veglia affinché gli istituti di previdenza, gli uffici di revisione per la previdenza professionale, i periti in materia di previdenza professionale e gli istituti dediti alla previdenza professionale osservino le prescrizioni legali e affinché il patrimonio di previdenza sia impiegato secondo gli scopi previsti; in particolare:263 |
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1 | L'autorità di vigilanza veglia affinché gli istituti di previdenza, gli uffici di revisione per la previdenza professionale, i periti in materia di previdenza professionale e gli istituti dediti alla previdenza professionale osservino le prescrizioni legali e affinché il patrimonio di previdenza sia impiegato secondo gli scopi previsti; in particolare:263 |
a | verifica se le disposizioni statutarie e regolamentari degli istituti di previdenza e degli istituti dediti alla previdenza professionale sono conformi alle prescrizioni legali; |
b | esige dagli istituti di previdenza e dagli istituti dediti alla previdenza professionale un rapporto annuale, segnatamente sulla loro attività; |
c | prende visione dei rapporti dell'organo di controllo e del perito in materia di previdenza professionale; |
d | prende provvedimenti per eliminare i difetti accertati; |
e | giudica le controversie relative al diritto dell'assicurato di essere informato conformemente agli articoli 65a e 86b capoverso 2; di norma, tale procedimento è gratuito per gli assicurati. |
2 | Trattandosi di fondazioni, essa assume anche i compiti di cui agli articoli 85-86b CC267.268 |
3 | Il Consiglio federale può emanare disposizioni sull'approvazione di fusioni, scissioni e trasformazioni di istituti di previdenza da parte delle autorità di vigilanza, nonché sull'esercizio della vigilanza in caso di liquidazione e di liquidazione parziale.269 |
SR 831.40 Legge federale del 25 giugno 1982 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP) LPP Art. 62 Compiti dell'autorità di vigilanza - 1 L'autorità di vigilanza veglia affinché gli istituti di previdenza, gli uffici di revisione per la previdenza professionale, i periti in materia di previdenza professionale e gli istituti dediti alla previdenza professionale osservino le prescrizioni legali e affinché il patrimonio di previdenza sia impiegato secondo gli scopi previsti; in particolare:263 |
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1 | L'autorità di vigilanza veglia affinché gli istituti di previdenza, gli uffici di revisione per la previdenza professionale, i periti in materia di previdenza professionale e gli istituti dediti alla previdenza professionale osservino le prescrizioni legali e affinché il patrimonio di previdenza sia impiegato secondo gli scopi previsti; in particolare:263 |
a | verifica se le disposizioni statutarie e regolamentari degli istituti di previdenza e degli istituti dediti alla previdenza professionale sono conformi alle prescrizioni legali; |
b | esige dagli istituti di previdenza e dagli istituti dediti alla previdenza professionale un rapporto annuale, segnatamente sulla loro attività; |
c | prende visione dei rapporti dell'organo di controllo e del perito in materia di previdenza professionale; |
d | prende provvedimenti per eliminare i difetti accertati; |
e | giudica le controversie relative al diritto dell'assicurato di essere informato conformemente agli articoli 65a e 86b capoverso 2; di norma, tale procedimento è gratuito per gli assicurati. |
2 | Trattandosi di fondazioni, essa assume anche i compiti di cui agli articoli 85-86b CC267.268 |
3 | Il Consiglio federale può emanare disposizioni sull'approvazione di fusioni, scissioni e trasformazioni di istituti di previdenza da parte delle autorità di vigilanza, nonché sull'esercizio della vigilanza in caso di liquidazione e di liquidazione parziale.269 |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 84 - 1 Le fondazioni sono sottoposte alla vigilanza degli enti pubblici (Confederazione, Cantone o Comune) a cui appartengono per la loro destinazione. |
|
1 | Le fondazioni sono sottoposte alla vigilanza degli enti pubblici (Confederazione, Cantone o Comune) a cui appartengono per la loro destinazione. |
1bis | I Cantoni possono sottoporre alla vigilanza della competente autorità cantonale le fondazioni di pertinenza comunale.108 |
2 | L'autorità di vigilanza provvede affinché i beni siano impiegati conformemente al fine della fondazione. |
3 | Se hanno un interesse ad accertare che la fondazione sia amministrata conformemente alla legge e all'atto di fondazione, i beneficiari e i creditori della fondazione, il fondatore, gli autori di conferimenti aggiuntivi, nonché i membri attuali e gli ex membri del consiglio di fondazione possono contestare gli atti e le omissioni degli organi della fondazione dinanzi all'autorità di vigilanza.109 |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 85 - L'autorità federale o cantonale competente può, su proposta dell'autorità di vigilanza e sentito l'organo superiore della fondazione, modificare l'organizzazione della fondazione quando ciò sia urgentemente richiesto per la conservazione del patrimonio o per il mantenimento del fine. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 86 - 1 L'autorità federale o cantonale competente può, su proposta dell'autorità di vigilanza o dell'organo superiore della fondazione, modificare il fine della fondazione se questo ha assunto un carattere o sortito un effetto affatto diverso da quello che aveva in origine, cosicché la fondazione manifestamente più non corrisponda all'intenzione del fondatore.116 |
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1 | L'autorità federale o cantonale competente può, su proposta dell'autorità di vigilanza o dell'organo superiore della fondazione, modificare il fine della fondazione se questo ha assunto un carattere o sortito un effetto affatto diverso da quello che aveva in origine, cosicché la fondazione manifestamente più non corrisponda all'intenzione del fondatore.116 |
2 | Nelle stesse circostanze possono essere tolti o modificati gli oneri o le condizioni della fondazione che ne pregiudicano il fine. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 84 - 1 Le fondazioni sono sottoposte alla vigilanza degli enti pubblici (Confederazione, Cantone o Comune) a cui appartengono per la loro destinazione. |
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1 | Le fondazioni sono sottoposte alla vigilanza degli enti pubblici (Confederazione, Cantone o Comune) a cui appartengono per la loro destinazione. |
1bis | I Cantoni possono sottoporre alla vigilanza della competente autorità cantonale le fondazioni di pertinenza comunale.108 |
2 | L'autorità di vigilanza provvede affinché i beni siano impiegati conformemente al fine della fondazione. |
3 | Se hanno un interesse ad accertare che la fondazione sia amministrata conformemente alla legge e all'atto di fondazione, i beneficiari e i creditori della fondazione, il fondatore, gli autori di conferimenti aggiuntivi, nonché i membri attuali e gli ex membri del consiglio di fondazione possono contestare gli atti e le omissioni degli organi della fondazione dinanzi all'autorità di vigilanza.109 |
SR 172.222.1 Legge federale del 20 dicembre 2006 sulla Cassa pensioni della Confederazione (Legge su PUBLICA) - Cassa federale d'assicurazione Legge-su-PUBLICA Art. 19 Debito risultante dal disavanzo secondo gli statuti della CPC - 1 La Confederazione assume la quota del disavanzo secondo il bilancio finale della Cassa pensioni della Confederazione (CPC) al 31 maggio 2003 per un ammontare di 11 935 517 302 franchi. |
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1 | La Confederazione assume la quota del disavanzo secondo il bilancio finale della Cassa pensioni della Confederazione (CPC) al 31 maggio 2003 per un ammontare di 11 935 517 302 franchi. |
2 | Le organizzazioni affiliate trasferite dalla CPC a PUBLICA devono a quest'ultima il loro disavanzo determinato durante il periodo di validità degli Statuti della CPC15 (disavanzo congelato). Le organizzazioni uscite dalla CPC prima del 1° giugno 2003 non devono alcun disavanzo supplementare oltre a quello congelato versato al momento dell'uscita. Restano salve le norme speciali che prevedono l'assunzione del capitale di copertura mancante da parte del datore di lavoro. |
3 | La Confederazione può assumere, parzialmente o integralmente, il debito risultante dal disavanzo delle singole organizzazioni affiliate a PUBLICA che le sono particolarmente vicine, se il pagamento ha gravi conseguenze finanziarie per l'organizzazione interessata. Il Consiglio federale fissa le condizioni, i limiti e le modalità di tale assunzione. |
4 | I datori di lavoro usciti dalla CPC prima del 1° giugno 2003 e per i quali non è stata determinata nessuna quota congelata di disavanzo durante il periodo di validità degli Statuti della CPC non devono alcun disavanzo supplementare oltre a quello calcolato e divenuto esigibile al momento dell'uscita in base all'articolo 59 capoverso 3 degli Statuti della CPC. Restano salve le norme speciali che prevedono l'assunzione del capitale di copertura mancante da parte del datore di lavoro. |
SR 172.222.1 Legge federale del 20 dicembre 2006 sulla Cassa pensioni della Confederazione (Legge su PUBLICA) - Cassa federale d'assicurazione Legge-su-PUBLICA Art. 19 Debito risultante dal disavanzo secondo gli statuti della CPC - 1 La Confederazione assume la quota del disavanzo secondo il bilancio finale della Cassa pensioni della Confederazione (CPC) al 31 maggio 2003 per un ammontare di 11 935 517 302 franchi. |
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1 | La Confederazione assume la quota del disavanzo secondo il bilancio finale della Cassa pensioni della Confederazione (CPC) al 31 maggio 2003 per un ammontare di 11 935 517 302 franchi. |
2 | Le organizzazioni affiliate trasferite dalla CPC a PUBLICA devono a quest'ultima il loro disavanzo determinato durante il periodo di validità degli Statuti della CPC15 (disavanzo congelato). Le organizzazioni uscite dalla CPC prima del 1° giugno 2003 non devono alcun disavanzo supplementare oltre a quello congelato versato al momento dell'uscita. Restano salve le norme speciali che prevedono l'assunzione del capitale di copertura mancante da parte del datore di lavoro. |
3 | La Confederazione può assumere, parzialmente o integralmente, il debito risultante dal disavanzo delle singole organizzazioni affiliate a PUBLICA che le sono particolarmente vicine, se il pagamento ha gravi conseguenze finanziarie per l'organizzazione interessata. Il Consiglio federale fissa le condizioni, i limiti e le modalità di tale assunzione. |
4 | I datori di lavoro usciti dalla CPC prima del 1° giugno 2003 e per i quali non è stata determinata nessuna quota congelata di disavanzo durante il periodo di validità degli Statuti della CPC non devono alcun disavanzo supplementare oltre a quello calcolato e divenuto esigibile al momento dell'uscita in base all'articolo 59 capoverso 3 degli Statuti della CPC. Restano salve le norme speciali che prevedono l'assunzione del capitale di copertura mancante da parte del datore di lavoro. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 190 Diritto determinante - Le leggi federali e il diritto internazionale sono determinanti per il Tribunale federale e per le altre autorità incaricate dell'applicazione del diritto. |
SR 172.222.1 Legge federale del 20 dicembre 2006 sulla Cassa pensioni della Confederazione (Legge su PUBLICA) - Cassa federale d'assicurazione Legge-su-PUBLICA Art. 19 Debito risultante dal disavanzo secondo gli statuti della CPC - 1 La Confederazione assume la quota del disavanzo secondo il bilancio finale della Cassa pensioni della Confederazione (CPC) al 31 maggio 2003 per un ammontare di 11 935 517 302 franchi. |
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1 | La Confederazione assume la quota del disavanzo secondo il bilancio finale della Cassa pensioni della Confederazione (CPC) al 31 maggio 2003 per un ammontare di 11 935 517 302 franchi. |
2 | Le organizzazioni affiliate trasferite dalla CPC a PUBLICA devono a quest'ultima il loro disavanzo determinato durante il periodo di validità degli Statuti della CPC15 (disavanzo congelato). Le organizzazioni uscite dalla CPC prima del 1° giugno 2003 non devono alcun disavanzo supplementare oltre a quello congelato versato al momento dell'uscita. Restano salve le norme speciali che prevedono l'assunzione del capitale di copertura mancante da parte del datore di lavoro. |
3 | La Confederazione può assumere, parzialmente o integralmente, il debito risultante dal disavanzo delle singole organizzazioni affiliate a PUBLICA che le sono particolarmente vicine, se il pagamento ha gravi conseguenze finanziarie per l'organizzazione interessata. Il Consiglio federale fissa le condizioni, i limiti e le modalità di tale assunzione. |
4 | I datori di lavoro usciti dalla CPC prima del 1° giugno 2003 e per i quali non è stata determinata nessuna quota congelata di disavanzo durante il periodo di validità degli Statuti della CPC non devono alcun disavanzo supplementare oltre a quello calcolato e divenuto esigibile al momento dell'uscita in base all'articolo 59 capoverso 3 degli Statuti della CPC. Restano salve le norme speciali che prevedono l'assunzione del capitale di copertura mancante da parte del datore di lavoro. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 190 Diritto determinante - Le leggi federali e il diritto internazionale sono determinanti per il Tribunale federale e per le altre autorità incaricate dell'applicazione del diritto. |
SR 172.222.1 Legge federale del 20 dicembre 2006 sulla Cassa pensioni della Confederazione (Legge su PUBLICA) - Cassa federale d'assicurazione Legge-su-PUBLICA Art. 19 Debito risultante dal disavanzo secondo gli statuti della CPC - 1 La Confederazione assume la quota del disavanzo secondo il bilancio finale della Cassa pensioni della Confederazione (CPC) al 31 maggio 2003 per un ammontare di 11 935 517 302 franchi. |
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1 | La Confederazione assume la quota del disavanzo secondo il bilancio finale della Cassa pensioni della Confederazione (CPC) al 31 maggio 2003 per un ammontare di 11 935 517 302 franchi. |
2 | Le organizzazioni affiliate trasferite dalla CPC a PUBLICA devono a quest'ultima il loro disavanzo determinato durante il periodo di validità degli Statuti della CPC15 (disavanzo congelato). Le organizzazioni uscite dalla CPC prima del 1° giugno 2003 non devono alcun disavanzo supplementare oltre a quello congelato versato al momento dell'uscita. Restano salve le norme speciali che prevedono l'assunzione del capitale di copertura mancante da parte del datore di lavoro. |
3 | La Confederazione può assumere, parzialmente o integralmente, il debito risultante dal disavanzo delle singole organizzazioni affiliate a PUBLICA che le sono particolarmente vicine, se il pagamento ha gravi conseguenze finanziarie per l'organizzazione interessata. Il Consiglio federale fissa le condizioni, i limiti e le modalità di tale assunzione. |
4 | I datori di lavoro usciti dalla CPC prima del 1° giugno 2003 e per i quali non è stata determinata nessuna quota congelata di disavanzo durante il periodo di validità degli Statuti della CPC non devono alcun disavanzo supplementare oltre a quello calcolato e divenuto esigibile al momento dell'uscita in base all'articolo 59 capoverso 3 degli Statuti della CPC. Restano salve le norme speciali che prevedono l'assunzione del capitale di copertura mancante da parte del datore di lavoro. |
SR 172.222.1 Legge federale del 20 dicembre 2006 sulla Cassa pensioni della Confederazione (Legge su PUBLICA) - Cassa federale d'assicurazione Legge-su-PUBLICA Art. 19 Debito risultante dal disavanzo secondo gli statuti della CPC - 1 La Confederazione assume la quota del disavanzo secondo il bilancio finale della Cassa pensioni della Confederazione (CPC) al 31 maggio 2003 per un ammontare di 11 935 517 302 franchi. |
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1 | La Confederazione assume la quota del disavanzo secondo il bilancio finale della Cassa pensioni della Confederazione (CPC) al 31 maggio 2003 per un ammontare di 11 935 517 302 franchi. |
2 | Le organizzazioni affiliate trasferite dalla CPC a PUBLICA devono a quest'ultima il loro disavanzo determinato durante il periodo di validità degli Statuti della CPC15 (disavanzo congelato). Le organizzazioni uscite dalla CPC prima del 1° giugno 2003 non devono alcun disavanzo supplementare oltre a quello congelato versato al momento dell'uscita. Restano salve le norme speciali che prevedono l'assunzione del capitale di copertura mancante da parte del datore di lavoro. |
3 | La Confederazione può assumere, parzialmente o integralmente, il debito risultante dal disavanzo delle singole organizzazioni affiliate a PUBLICA che le sono particolarmente vicine, se il pagamento ha gravi conseguenze finanziarie per l'organizzazione interessata. Il Consiglio federale fissa le condizioni, i limiti e le modalità di tale assunzione. |
4 | I datori di lavoro usciti dalla CPC prima del 1° giugno 2003 e per i quali non è stata determinata nessuna quota congelata di disavanzo durante il periodo di validità degli Statuti della CPC non devono alcun disavanzo supplementare oltre a quello calcolato e divenuto esigibile al momento dell'uscita in base all'articolo 59 capoverso 3 degli Statuti della CPC. Restano salve le norme speciali che prevedono l'assunzione del capitale di copertura mancante da parte del datore di lavoro. |
SR 172.222.1 Legge federale del 20 dicembre 2006 sulla Cassa pensioni della Confederazione (Legge su PUBLICA) - Cassa federale d'assicurazione Legge-su-PUBLICA Art. 19 Debito risultante dal disavanzo secondo gli statuti della CPC - 1 La Confederazione assume la quota del disavanzo secondo il bilancio finale della Cassa pensioni della Confederazione (CPC) al 31 maggio 2003 per un ammontare di 11 935 517 302 franchi. |
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1 | La Confederazione assume la quota del disavanzo secondo il bilancio finale della Cassa pensioni della Confederazione (CPC) al 31 maggio 2003 per un ammontare di 11 935 517 302 franchi. |
2 | Le organizzazioni affiliate trasferite dalla CPC a PUBLICA devono a quest'ultima il loro disavanzo determinato durante il periodo di validità degli Statuti della CPC15 (disavanzo congelato). Le organizzazioni uscite dalla CPC prima del 1° giugno 2003 non devono alcun disavanzo supplementare oltre a quello congelato versato al momento dell'uscita. Restano salve le norme speciali che prevedono l'assunzione del capitale di copertura mancante da parte del datore di lavoro. |
3 | La Confederazione può assumere, parzialmente o integralmente, il debito risultante dal disavanzo delle singole organizzazioni affiliate a PUBLICA che le sono particolarmente vicine, se il pagamento ha gravi conseguenze finanziarie per l'organizzazione interessata. Il Consiglio federale fissa le condizioni, i limiti e le modalità di tale assunzione. |
4 | I datori di lavoro usciti dalla CPC prima del 1° giugno 2003 e per i quali non è stata determinata nessuna quota congelata di disavanzo durante il periodo di validità degli Statuti della CPC non devono alcun disavanzo supplementare oltre a quello calcolato e divenuto esigibile al momento dell'uscita in base all'articolo 59 capoverso 3 degli Statuti della CPC. Restano salve le norme speciali che prevedono l'assunzione del capitale di copertura mancante da parte del datore di lavoro. |
SR 172.222.1 Legge federale del 20 dicembre 2006 sulla Cassa pensioni della Confederazione (Legge su PUBLICA) - Cassa federale d'assicurazione Legge-su-PUBLICA Art. 23 - 1 La Confederazione paga a PUBLICA, sotto forma di versamento unico, l'importo necessario per far fronte al fabbisogno supplementare di capitale di copertura risultante, il giorno dell'entrata in vigore della presente legge, dalla riduzione del tasso tecnico d'interesse secondo il capoverso 3 applicabile all'effettivo di aventi diritto alle rendite definito nel capoverso 2. |
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1 | La Confederazione paga a PUBLICA, sotto forma di versamento unico, l'importo necessario per far fronte al fabbisogno supplementare di capitale di copertura risultante, il giorno dell'entrata in vigore della presente legge, dalla riduzione del tasso tecnico d'interesse secondo il capoverso 3 applicabile all'effettivo di aventi diritto alle rendite definito nel capoverso 2. |
2 | Per effettivo di aventi diritto alle rendite s'intendono le persone aventi diritto alle rendite di vecchiaia, invalidità e superstiti le cui rendite sono cominciate a decorrere il più tardi il giorno prima dell'entrata in vigore della presente legge. Ne fanno parte anche gli aventi diritto che sono rimasti affiliati alla CPC allorché il loro datore di lavoro l'ha lasciata prima del 1° giugno 2003 (effettivi chiusi di aventi diritto alle rendite). |
3 | Il tasso tecnico d'interesse si riduce al 3 per cento per gli effettivi chiusi di aventi diritto alle rendite e al 3,5 per cento per gli altri. |
4 | L'importo dovuto dalla Confederazione secondo il capoverso 1 è diminuito dell'accantonamento che PUBLICA ha costituito per gli effettivi chiusi di aventi diritto alle rendite. |
5 | PUBLICA devolve il versamento unico della Confederazione alle singole casse di previdenza tenendo conto dei diversi tassi tecnici d'interesse (cpv. 3) e proporzionalmente al capitale di copertura del loro effettivo di aventi diritto alle rendite di vecchiaia, invalidità e superstiti |
6 | Con il versamento unico la Confederazione non assume obblighi di datore di lavoro nei confronti dell'effettivo di aventi diritto alle rendite secondo il capoverso 2, in particolare nemmeno nei confronti degli effettivi chiusi. Sono fatti salvi i suoi obblighi di datore di lavoro nei confronti dei suoi propri aventi diritto alle rendite (art. 32b cpv. 1 LPers17). |
SR 172.222.1 Legge federale del 20 dicembre 2006 sulla Cassa pensioni della Confederazione (Legge su PUBLICA) - Cassa federale d'assicurazione Legge-su-PUBLICA Art. 23 - 1 La Confederazione paga a PUBLICA, sotto forma di versamento unico, l'importo necessario per far fronte al fabbisogno supplementare di capitale di copertura risultante, il giorno dell'entrata in vigore della presente legge, dalla riduzione del tasso tecnico d'interesse secondo il capoverso 3 applicabile all'effettivo di aventi diritto alle rendite definito nel capoverso 2. |
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1 | La Confederazione paga a PUBLICA, sotto forma di versamento unico, l'importo necessario per far fronte al fabbisogno supplementare di capitale di copertura risultante, il giorno dell'entrata in vigore della presente legge, dalla riduzione del tasso tecnico d'interesse secondo il capoverso 3 applicabile all'effettivo di aventi diritto alle rendite definito nel capoverso 2. |
2 | Per effettivo di aventi diritto alle rendite s'intendono le persone aventi diritto alle rendite di vecchiaia, invalidità e superstiti le cui rendite sono cominciate a decorrere il più tardi il giorno prima dell'entrata in vigore della presente legge. Ne fanno parte anche gli aventi diritto che sono rimasti affiliati alla CPC allorché il loro datore di lavoro l'ha lasciata prima del 1° giugno 2003 (effettivi chiusi di aventi diritto alle rendite). |
3 | Il tasso tecnico d'interesse si riduce al 3 per cento per gli effettivi chiusi di aventi diritto alle rendite e al 3,5 per cento per gli altri. |
4 | L'importo dovuto dalla Confederazione secondo il capoverso 1 è diminuito dell'accantonamento che PUBLICA ha costituito per gli effettivi chiusi di aventi diritto alle rendite. |
5 | PUBLICA devolve il versamento unico della Confederazione alle singole casse di previdenza tenendo conto dei diversi tassi tecnici d'interesse (cpv. 3) e proporzionalmente al capitale di copertura del loro effettivo di aventi diritto alle rendite di vecchiaia, invalidità e superstiti |
6 | Con il versamento unico la Confederazione non assume obblighi di datore di lavoro nei confronti dell'effettivo di aventi diritto alle rendite secondo il capoverso 2, in particolare nemmeno nei confronti degli effettivi chiusi. Sono fatti salvi i suoi obblighi di datore di lavoro nei confronti dei suoi propri aventi diritto alle rendite (art. 32b cpv. 1 LPers17). |
SR 172.222.1 Legge federale del 20 dicembre 2006 sulla Cassa pensioni della Confederazione (Legge su PUBLICA) - Cassa federale d'assicurazione Legge-su-PUBLICA Art. 19 Debito risultante dal disavanzo secondo gli statuti della CPC - 1 La Confederazione assume la quota del disavanzo secondo il bilancio finale della Cassa pensioni della Confederazione (CPC) al 31 maggio 2003 per un ammontare di 11 935 517 302 franchi. |
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1 | La Confederazione assume la quota del disavanzo secondo il bilancio finale della Cassa pensioni della Confederazione (CPC) al 31 maggio 2003 per un ammontare di 11 935 517 302 franchi. |
2 | Le organizzazioni affiliate trasferite dalla CPC a PUBLICA devono a quest'ultima il loro disavanzo determinato durante il periodo di validità degli Statuti della CPC15 (disavanzo congelato). Le organizzazioni uscite dalla CPC prima del 1° giugno 2003 non devono alcun disavanzo supplementare oltre a quello congelato versato al momento dell'uscita. Restano salve le norme speciali che prevedono l'assunzione del capitale di copertura mancante da parte del datore di lavoro. |
3 | La Confederazione può assumere, parzialmente o integralmente, il debito risultante dal disavanzo delle singole organizzazioni affiliate a PUBLICA che le sono particolarmente vicine, se il pagamento ha gravi conseguenze finanziarie per l'organizzazione interessata. Il Consiglio federale fissa le condizioni, i limiti e le modalità di tale assunzione. |
4 | I datori di lavoro usciti dalla CPC prima del 1° giugno 2003 e per i quali non è stata determinata nessuna quota congelata di disavanzo durante il periodo di validità degli Statuti della CPC non devono alcun disavanzo supplementare oltre a quello calcolato e divenuto esigibile al momento dell'uscita in base all'articolo 59 capoverso 3 degli Statuti della CPC. Restano salve le norme speciali che prevedono l'assunzione del capitale di copertura mancante da parte del datore di lavoro. |
SR 172.222.1 Legge federale del 20 dicembre 2006 sulla Cassa pensioni della Confederazione (Legge su PUBLICA) - Cassa federale d'assicurazione Legge-su-PUBLICA Art. 23 - 1 La Confederazione paga a PUBLICA, sotto forma di versamento unico, l'importo necessario per far fronte al fabbisogno supplementare di capitale di copertura risultante, il giorno dell'entrata in vigore della presente legge, dalla riduzione del tasso tecnico d'interesse secondo il capoverso 3 applicabile all'effettivo di aventi diritto alle rendite definito nel capoverso 2. |
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1 | La Confederazione paga a PUBLICA, sotto forma di versamento unico, l'importo necessario per far fronte al fabbisogno supplementare di capitale di copertura risultante, il giorno dell'entrata in vigore della presente legge, dalla riduzione del tasso tecnico d'interesse secondo il capoverso 3 applicabile all'effettivo di aventi diritto alle rendite definito nel capoverso 2. |
2 | Per effettivo di aventi diritto alle rendite s'intendono le persone aventi diritto alle rendite di vecchiaia, invalidità e superstiti le cui rendite sono cominciate a decorrere il più tardi il giorno prima dell'entrata in vigore della presente legge. Ne fanno parte anche gli aventi diritto che sono rimasti affiliati alla CPC allorché il loro datore di lavoro l'ha lasciata prima del 1° giugno 2003 (effettivi chiusi di aventi diritto alle rendite). |
3 | Il tasso tecnico d'interesse si riduce al 3 per cento per gli effettivi chiusi di aventi diritto alle rendite e al 3,5 per cento per gli altri. |
4 | L'importo dovuto dalla Confederazione secondo il capoverso 1 è diminuito dell'accantonamento che PUBLICA ha costituito per gli effettivi chiusi di aventi diritto alle rendite. |
5 | PUBLICA devolve il versamento unico della Confederazione alle singole casse di previdenza tenendo conto dei diversi tassi tecnici d'interesse (cpv. 3) e proporzionalmente al capitale di copertura del loro effettivo di aventi diritto alle rendite di vecchiaia, invalidità e superstiti |
6 | Con il versamento unico la Confederazione non assume obblighi di datore di lavoro nei confronti dell'effettivo di aventi diritto alle rendite secondo il capoverso 2, in particolare nemmeno nei confronti degli effettivi chiusi. Sono fatti salvi i suoi obblighi di datore di lavoro nei confronti dei suoi propri aventi diritto alle rendite (art. 32b cpv. 1 LPers17). |
SR 172.222.1 Legge federale del 20 dicembre 2006 sulla Cassa pensioni della Confederazione (Legge su PUBLICA) - Cassa federale d'assicurazione Legge-su-PUBLICA Art. 23 - 1 La Confederazione paga a PUBLICA, sotto forma di versamento unico, l'importo necessario per far fronte al fabbisogno supplementare di capitale di copertura risultante, il giorno dell'entrata in vigore della presente legge, dalla riduzione del tasso tecnico d'interesse secondo il capoverso 3 applicabile all'effettivo di aventi diritto alle rendite definito nel capoverso 2. |
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1 | La Confederazione paga a PUBLICA, sotto forma di versamento unico, l'importo necessario per far fronte al fabbisogno supplementare di capitale di copertura risultante, il giorno dell'entrata in vigore della presente legge, dalla riduzione del tasso tecnico d'interesse secondo il capoverso 3 applicabile all'effettivo di aventi diritto alle rendite definito nel capoverso 2. |
2 | Per effettivo di aventi diritto alle rendite s'intendono le persone aventi diritto alle rendite di vecchiaia, invalidità e superstiti le cui rendite sono cominciate a decorrere il più tardi il giorno prima dell'entrata in vigore della presente legge. Ne fanno parte anche gli aventi diritto che sono rimasti affiliati alla CPC allorché il loro datore di lavoro l'ha lasciata prima del 1° giugno 2003 (effettivi chiusi di aventi diritto alle rendite). |
3 | Il tasso tecnico d'interesse si riduce al 3 per cento per gli effettivi chiusi di aventi diritto alle rendite e al 3,5 per cento per gli altri. |
4 | L'importo dovuto dalla Confederazione secondo il capoverso 1 è diminuito dell'accantonamento che PUBLICA ha costituito per gli effettivi chiusi di aventi diritto alle rendite. |
5 | PUBLICA devolve il versamento unico della Confederazione alle singole casse di previdenza tenendo conto dei diversi tassi tecnici d'interesse (cpv. 3) e proporzionalmente al capitale di copertura del loro effettivo di aventi diritto alle rendite di vecchiaia, invalidità e superstiti |
6 | Con il versamento unico la Confederazione non assume obblighi di datore di lavoro nei confronti dell'effettivo di aventi diritto alle rendite secondo il capoverso 2, in particolare nemmeno nei confronti degli effettivi chiusi. Sono fatti salvi i suoi obblighi di datore di lavoro nei confronti dei suoi propri aventi diritto alle rendite (art. 32b cpv. 1 LPers17). |
SR 172.222.1 Legge federale del 20 dicembre 2006 sulla Cassa pensioni della Confederazione (Legge su PUBLICA) - Cassa federale d'assicurazione Legge-su-PUBLICA Art. 23 - 1 La Confederazione paga a PUBLICA, sotto forma di versamento unico, l'importo necessario per far fronte al fabbisogno supplementare di capitale di copertura risultante, il giorno dell'entrata in vigore della presente legge, dalla riduzione del tasso tecnico d'interesse secondo il capoverso 3 applicabile all'effettivo di aventi diritto alle rendite definito nel capoverso 2. |
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1 | La Confederazione paga a PUBLICA, sotto forma di versamento unico, l'importo necessario per far fronte al fabbisogno supplementare di capitale di copertura risultante, il giorno dell'entrata in vigore della presente legge, dalla riduzione del tasso tecnico d'interesse secondo il capoverso 3 applicabile all'effettivo di aventi diritto alle rendite definito nel capoverso 2. |
2 | Per effettivo di aventi diritto alle rendite s'intendono le persone aventi diritto alle rendite di vecchiaia, invalidità e superstiti le cui rendite sono cominciate a decorrere il più tardi il giorno prima dell'entrata in vigore della presente legge. Ne fanno parte anche gli aventi diritto che sono rimasti affiliati alla CPC allorché il loro datore di lavoro l'ha lasciata prima del 1° giugno 2003 (effettivi chiusi di aventi diritto alle rendite). |
3 | Il tasso tecnico d'interesse si riduce al 3 per cento per gli effettivi chiusi di aventi diritto alle rendite e al 3,5 per cento per gli altri. |
4 | L'importo dovuto dalla Confederazione secondo il capoverso 1 è diminuito dell'accantonamento che PUBLICA ha costituito per gli effettivi chiusi di aventi diritto alle rendite. |
5 | PUBLICA devolve il versamento unico della Confederazione alle singole casse di previdenza tenendo conto dei diversi tassi tecnici d'interesse (cpv. 3) e proporzionalmente al capitale di copertura del loro effettivo di aventi diritto alle rendite di vecchiaia, invalidità e superstiti |
6 | Con il versamento unico la Confederazione non assume obblighi di datore di lavoro nei confronti dell'effettivo di aventi diritto alle rendite secondo il capoverso 2, in particolare nemmeno nei confronti degli effettivi chiusi. Sono fatti salvi i suoi obblighi di datore di lavoro nei confronti dei suoi propri aventi diritto alle rendite (art. 32b cpv. 1 LPers17). |
SR 172.222.1 Legge federale del 20 dicembre 2006 sulla Cassa pensioni della Confederazione (Legge su PUBLICA) - Cassa federale d'assicurazione Legge-su-PUBLICA Art. 23 - 1 La Confederazione paga a PUBLICA, sotto forma di versamento unico, l'importo necessario per far fronte al fabbisogno supplementare di capitale di copertura risultante, il giorno dell'entrata in vigore della presente legge, dalla riduzione del tasso tecnico d'interesse secondo il capoverso 3 applicabile all'effettivo di aventi diritto alle rendite definito nel capoverso 2. |
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1 | La Confederazione paga a PUBLICA, sotto forma di versamento unico, l'importo necessario per far fronte al fabbisogno supplementare di capitale di copertura risultante, il giorno dell'entrata in vigore della presente legge, dalla riduzione del tasso tecnico d'interesse secondo il capoverso 3 applicabile all'effettivo di aventi diritto alle rendite definito nel capoverso 2. |
2 | Per effettivo di aventi diritto alle rendite s'intendono le persone aventi diritto alle rendite di vecchiaia, invalidità e superstiti le cui rendite sono cominciate a decorrere il più tardi il giorno prima dell'entrata in vigore della presente legge. Ne fanno parte anche gli aventi diritto che sono rimasti affiliati alla CPC allorché il loro datore di lavoro l'ha lasciata prima del 1° giugno 2003 (effettivi chiusi di aventi diritto alle rendite). |
3 | Il tasso tecnico d'interesse si riduce al 3 per cento per gli effettivi chiusi di aventi diritto alle rendite e al 3,5 per cento per gli altri. |
4 | L'importo dovuto dalla Confederazione secondo il capoverso 1 è diminuito dell'accantonamento che PUBLICA ha costituito per gli effettivi chiusi di aventi diritto alle rendite. |
5 | PUBLICA devolve il versamento unico della Confederazione alle singole casse di previdenza tenendo conto dei diversi tassi tecnici d'interesse (cpv. 3) e proporzionalmente al capitale di copertura del loro effettivo di aventi diritto alle rendite di vecchiaia, invalidità e superstiti |
6 | Con il versamento unico la Confederazione non assume obblighi di datore di lavoro nei confronti dell'effettivo di aventi diritto alle rendite secondo il capoverso 2, in particolare nemmeno nei confronti degli effettivi chiusi. Sono fatti salvi i suoi obblighi di datore di lavoro nei confronti dei suoi propri aventi diritto alle rendite (art. 32b cpv. 1 LPers17). |
SR 172.222.1 Legge federale del 20 dicembre 2006 sulla Cassa pensioni della Confederazione (Legge su PUBLICA) - Cassa federale d'assicurazione Legge-su-PUBLICA Art. 23 - 1 La Confederazione paga a PUBLICA, sotto forma di versamento unico, l'importo necessario per far fronte al fabbisogno supplementare di capitale di copertura risultante, il giorno dell'entrata in vigore della presente legge, dalla riduzione del tasso tecnico d'interesse secondo il capoverso 3 applicabile all'effettivo di aventi diritto alle rendite definito nel capoverso 2. |
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1 | La Confederazione paga a PUBLICA, sotto forma di versamento unico, l'importo necessario per far fronte al fabbisogno supplementare di capitale di copertura risultante, il giorno dell'entrata in vigore della presente legge, dalla riduzione del tasso tecnico d'interesse secondo il capoverso 3 applicabile all'effettivo di aventi diritto alle rendite definito nel capoverso 2. |
2 | Per effettivo di aventi diritto alle rendite s'intendono le persone aventi diritto alle rendite di vecchiaia, invalidità e superstiti le cui rendite sono cominciate a decorrere il più tardi il giorno prima dell'entrata in vigore della presente legge. Ne fanno parte anche gli aventi diritto che sono rimasti affiliati alla CPC allorché il loro datore di lavoro l'ha lasciata prima del 1° giugno 2003 (effettivi chiusi di aventi diritto alle rendite). |
3 | Il tasso tecnico d'interesse si riduce al 3 per cento per gli effettivi chiusi di aventi diritto alle rendite e al 3,5 per cento per gli altri. |
4 | L'importo dovuto dalla Confederazione secondo il capoverso 1 è diminuito dell'accantonamento che PUBLICA ha costituito per gli effettivi chiusi di aventi diritto alle rendite. |
5 | PUBLICA devolve il versamento unico della Confederazione alle singole casse di previdenza tenendo conto dei diversi tassi tecnici d'interesse (cpv. 3) e proporzionalmente al capitale di copertura del loro effettivo di aventi diritto alle rendite di vecchiaia, invalidità e superstiti |
6 | Con il versamento unico la Confederazione non assume obblighi di datore di lavoro nei confronti dell'effettivo di aventi diritto alle rendite secondo il capoverso 2, in particolare nemmeno nei confronti degli effettivi chiusi. Sono fatti salvi i suoi obblighi di datore di lavoro nei confronti dei suoi propri aventi diritto alle rendite (art. 32b cpv. 1 LPers17). |
SR 172.222.1 Legge federale del 20 dicembre 2006 sulla Cassa pensioni della Confederazione (Legge su PUBLICA) - Cassa federale d'assicurazione Legge-su-PUBLICA Art. 23 - 1 La Confederazione paga a PUBLICA, sotto forma di versamento unico, l'importo necessario per far fronte al fabbisogno supplementare di capitale di copertura risultante, il giorno dell'entrata in vigore della presente legge, dalla riduzione del tasso tecnico d'interesse secondo il capoverso 3 applicabile all'effettivo di aventi diritto alle rendite definito nel capoverso 2. |
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1 | La Confederazione paga a PUBLICA, sotto forma di versamento unico, l'importo necessario per far fronte al fabbisogno supplementare di capitale di copertura risultante, il giorno dell'entrata in vigore della presente legge, dalla riduzione del tasso tecnico d'interesse secondo il capoverso 3 applicabile all'effettivo di aventi diritto alle rendite definito nel capoverso 2. |
2 | Per effettivo di aventi diritto alle rendite s'intendono le persone aventi diritto alle rendite di vecchiaia, invalidità e superstiti le cui rendite sono cominciate a decorrere il più tardi il giorno prima dell'entrata in vigore della presente legge. Ne fanno parte anche gli aventi diritto che sono rimasti affiliati alla CPC allorché il loro datore di lavoro l'ha lasciata prima del 1° giugno 2003 (effettivi chiusi di aventi diritto alle rendite). |
3 | Il tasso tecnico d'interesse si riduce al 3 per cento per gli effettivi chiusi di aventi diritto alle rendite e al 3,5 per cento per gli altri. |
4 | L'importo dovuto dalla Confederazione secondo il capoverso 1 è diminuito dell'accantonamento che PUBLICA ha costituito per gli effettivi chiusi di aventi diritto alle rendite. |
5 | PUBLICA devolve il versamento unico della Confederazione alle singole casse di previdenza tenendo conto dei diversi tassi tecnici d'interesse (cpv. 3) e proporzionalmente al capitale di copertura del loro effettivo di aventi diritto alle rendite di vecchiaia, invalidità e superstiti |
6 | Con il versamento unico la Confederazione non assume obblighi di datore di lavoro nei confronti dell'effettivo di aventi diritto alle rendite secondo il capoverso 2, in particolare nemmeno nei confronti degli effettivi chiusi. Sono fatti salvi i suoi obblighi di datore di lavoro nei confronti dei suoi propri aventi diritto alle rendite (art. 32b cpv. 1 LPers17). |
SR 172.222.1 Legge federale del 20 dicembre 2006 sulla Cassa pensioni della Confederazione (Legge su PUBLICA) - Cassa federale d'assicurazione Legge-su-PUBLICA Art. 23 - 1 La Confederazione paga a PUBLICA, sotto forma di versamento unico, l'importo necessario per far fronte al fabbisogno supplementare di capitale di copertura risultante, il giorno dell'entrata in vigore della presente legge, dalla riduzione del tasso tecnico d'interesse secondo il capoverso 3 applicabile all'effettivo di aventi diritto alle rendite definito nel capoverso 2. |
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1 | La Confederazione paga a PUBLICA, sotto forma di versamento unico, l'importo necessario per far fronte al fabbisogno supplementare di capitale di copertura risultante, il giorno dell'entrata in vigore della presente legge, dalla riduzione del tasso tecnico d'interesse secondo il capoverso 3 applicabile all'effettivo di aventi diritto alle rendite definito nel capoverso 2. |
2 | Per effettivo di aventi diritto alle rendite s'intendono le persone aventi diritto alle rendite di vecchiaia, invalidità e superstiti le cui rendite sono cominciate a decorrere il più tardi il giorno prima dell'entrata in vigore della presente legge. Ne fanno parte anche gli aventi diritto che sono rimasti affiliati alla CPC allorché il loro datore di lavoro l'ha lasciata prima del 1° giugno 2003 (effettivi chiusi di aventi diritto alle rendite). |
3 | Il tasso tecnico d'interesse si riduce al 3 per cento per gli effettivi chiusi di aventi diritto alle rendite e al 3,5 per cento per gli altri. |
4 | L'importo dovuto dalla Confederazione secondo il capoverso 1 è diminuito dell'accantonamento che PUBLICA ha costituito per gli effettivi chiusi di aventi diritto alle rendite. |
5 | PUBLICA devolve il versamento unico della Confederazione alle singole casse di previdenza tenendo conto dei diversi tassi tecnici d'interesse (cpv. 3) e proporzionalmente al capitale di copertura del loro effettivo di aventi diritto alle rendite di vecchiaia, invalidità e superstiti |
6 | Con il versamento unico la Confederazione non assume obblighi di datore di lavoro nei confronti dell'effettivo di aventi diritto alle rendite secondo il capoverso 2, in particolare nemmeno nei confronti degli effettivi chiusi. Sono fatti salvi i suoi obblighi di datore di lavoro nei confronti dei suoi propri aventi diritto alle rendite (art. 32b cpv. 1 LPers17). |
SR 172.222.1 Legge federale del 20 dicembre 2006 sulla Cassa pensioni della Confederazione (Legge su PUBLICA) - Cassa federale d'assicurazione Legge-su-PUBLICA Art. 23 - 1 La Confederazione paga a PUBLICA, sotto forma di versamento unico, l'importo necessario per far fronte al fabbisogno supplementare di capitale di copertura risultante, il giorno dell'entrata in vigore della presente legge, dalla riduzione del tasso tecnico d'interesse secondo il capoverso 3 applicabile all'effettivo di aventi diritto alle rendite definito nel capoverso 2. |
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1 | La Confederazione paga a PUBLICA, sotto forma di versamento unico, l'importo necessario per far fronte al fabbisogno supplementare di capitale di copertura risultante, il giorno dell'entrata in vigore della presente legge, dalla riduzione del tasso tecnico d'interesse secondo il capoverso 3 applicabile all'effettivo di aventi diritto alle rendite definito nel capoverso 2. |
2 | Per effettivo di aventi diritto alle rendite s'intendono le persone aventi diritto alle rendite di vecchiaia, invalidità e superstiti le cui rendite sono cominciate a decorrere il più tardi il giorno prima dell'entrata in vigore della presente legge. Ne fanno parte anche gli aventi diritto che sono rimasti affiliati alla CPC allorché il loro datore di lavoro l'ha lasciata prima del 1° giugno 2003 (effettivi chiusi di aventi diritto alle rendite). |
3 | Il tasso tecnico d'interesse si riduce al 3 per cento per gli effettivi chiusi di aventi diritto alle rendite e al 3,5 per cento per gli altri. |
4 | L'importo dovuto dalla Confederazione secondo il capoverso 1 è diminuito dell'accantonamento che PUBLICA ha costituito per gli effettivi chiusi di aventi diritto alle rendite. |
5 | PUBLICA devolve il versamento unico della Confederazione alle singole casse di previdenza tenendo conto dei diversi tassi tecnici d'interesse (cpv. 3) e proporzionalmente al capitale di copertura del loro effettivo di aventi diritto alle rendite di vecchiaia, invalidità e superstiti |
6 | Con il versamento unico la Confederazione non assume obblighi di datore di lavoro nei confronti dell'effettivo di aventi diritto alle rendite secondo il capoverso 2, in particolare nemmeno nei confronti degli effettivi chiusi. Sono fatti salvi i suoi obblighi di datore di lavoro nei confronti dei suoi propri aventi diritto alle rendite (art. 32b cpv. 1 LPers17). |
SR 172.222.1 Legge federale del 20 dicembre 2006 sulla Cassa pensioni della Confederazione (Legge su PUBLICA) - Cassa federale d'assicurazione Legge-su-PUBLICA Art. 19 Debito risultante dal disavanzo secondo gli statuti della CPC - 1 La Confederazione assume la quota del disavanzo secondo il bilancio finale della Cassa pensioni della Confederazione (CPC) al 31 maggio 2003 per un ammontare di 11 935 517 302 franchi. |
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1 | La Confederazione assume la quota del disavanzo secondo il bilancio finale della Cassa pensioni della Confederazione (CPC) al 31 maggio 2003 per un ammontare di 11 935 517 302 franchi. |
2 | Le organizzazioni affiliate trasferite dalla CPC a PUBLICA devono a quest'ultima il loro disavanzo determinato durante il periodo di validità degli Statuti della CPC15 (disavanzo congelato). Le organizzazioni uscite dalla CPC prima del 1° giugno 2003 non devono alcun disavanzo supplementare oltre a quello congelato versato al momento dell'uscita. Restano salve le norme speciali che prevedono l'assunzione del capitale di copertura mancante da parte del datore di lavoro. |
3 | La Confederazione può assumere, parzialmente o integralmente, il debito risultante dal disavanzo delle singole organizzazioni affiliate a PUBLICA che le sono particolarmente vicine, se il pagamento ha gravi conseguenze finanziarie per l'organizzazione interessata. Il Consiglio federale fissa le condizioni, i limiti e le modalità di tale assunzione. |
4 | I datori di lavoro usciti dalla CPC prima del 1° giugno 2003 e per i quali non è stata determinata nessuna quota congelata di disavanzo durante il periodo di validità degli Statuti della CPC non devono alcun disavanzo supplementare oltre a quello calcolato e divenuto esigibile al momento dell'uscita in base all'articolo 59 capoverso 3 degli Statuti della CPC. Restano salve le norme speciali che prevedono l'assunzione del capitale di copertura mancante da parte del datore di lavoro. |
SR 172.222.1 Legge federale del 20 dicembre 2006 sulla Cassa pensioni della Confederazione (Legge su PUBLICA) - Cassa federale d'assicurazione Legge-su-PUBLICA Art. 19 Debito risultante dal disavanzo secondo gli statuti della CPC - 1 La Confederazione assume la quota del disavanzo secondo il bilancio finale della Cassa pensioni della Confederazione (CPC) al 31 maggio 2003 per un ammontare di 11 935 517 302 franchi. |
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1 | La Confederazione assume la quota del disavanzo secondo il bilancio finale della Cassa pensioni della Confederazione (CPC) al 31 maggio 2003 per un ammontare di 11 935 517 302 franchi. |
2 | Le organizzazioni affiliate trasferite dalla CPC a PUBLICA devono a quest'ultima il loro disavanzo determinato durante il periodo di validità degli Statuti della CPC15 (disavanzo congelato). Le organizzazioni uscite dalla CPC prima del 1° giugno 2003 non devono alcun disavanzo supplementare oltre a quello congelato versato al momento dell'uscita. Restano salve le norme speciali che prevedono l'assunzione del capitale di copertura mancante da parte del datore di lavoro. |
3 | La Confederazione può assumere, parzialmente o integralmente, il debito risultante dal disavanzo delle singole organizzazioni affiliate a PUBLICA che le sono particolarmente vicine, se il pagamento ha gravi conseguenze finanziarie per l'organizzazione interessata. Il Consiglio federale fissa le condizioni, i limiti e le modalità di tale assunzione. |
4 | I datori di lavoro usciti dalla CPC prima del 1° giugno 2003 e per i quali non è stata determinata nessuna quota congelata di disavanzo durante il periodo di validità degli Statuti della CPC non devono alcun disavanzo supplementare oltre a quello calcolato e divenuto esigibile al momento dell'uscita in base all'articolo 59 capoverso 3 degli Statuti della CPC. Restano salve le norme speciali che prevedono l'assunzione del capitale di copertura mancante da parte del datore di lavoro. |
SR 172.220.141.1 Regolamento di previdenza del 15 giugno 2007 per gli impiegati e i beneficiari di rendite della Cassa di previdenza della Confederazione (RPIC) RPIC Art. 107 |
SR 172.220.141.1 Regolamento di previdenza del 15 giugno 2007 per gli impiegati e i beneficiari di rendite della Cassa di previdenza della Confederazione (RPIC) RPIC Art. 107 |
SR 172.222.1 Legge federale del 20 dicembre 2006 sulla Cassa pensioni della Confederazione (Legge su PUBLICA) - Cassa federale d'assicurazione Legge-su-PUBLICA Art. 19 Debito risultante dal disavanzo secondo gli statuti della CPC - 1 La Confederazione assume la quota del disavanzo secondo il bilancio finale della Cassa pensioni della Confederazione (CPC) al 31 maggio 2003 per un ammontare di 11 935 517 302 franchi. |
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1 | La Confederazione assume la quota del disavanzo secondo il bilancio finale della Cassa pensioni della Confederazione (CPC) al 31 maggio 2003 per un ammontare di 11 935 517 302 franchi. |
2 | Le organizzazioni affiliate trasferite dalla CPC a PUBLICA devono a quest'ultima il loro disavanzo determinato durante il periodo di validità degli Statuti della CPC15 (disavanzo congelato). Le organizzazioni uscite dalla CPC prima del 1° giugno 2003 non devono alcun disavanzo supplementare oltre a quello congelato versato al momento dell'uscita. Restano salve le norme speciali che prevedono l'assunzione del capitale di copertura mancante da parte del datore di lavoro. |
3 | La Confederazione può assumere, parzialmente o integralmente, il debito risultante dal disavanzo delle singole organizzazioni affiliate a PUBLICA che le sono particolarmente vicine, se il pagamento ha gravi conseguenze finanziarie per l'organizzazione interessata. Il Consiglio federale fissa le condizioni, i limiti e le modalità di tale assunzione. |
4 | I datori di lavoro usciti dalla CPC prima del 1° giugno 2003 e per i quali non è stata determinata nessuna quota congelata di disavanzo durante il periodo di validità degli Statuti della CPC non devono alcun disavanzo supplementare oltre a quello calcolato e divenuto esigibile al momento dell'uscita in base all'articolo 59 capoverso 3 degli Statuti della CPC. Restano salve le norme speciali che prevedono l'assunzione del capitale di copertura mancante da parte del datore di lavoro. |
SR 172.220.141.1 Regolamento di previdenza del 15 giugno 2007 per gli impiegati e i beneficiari di rendite della Cassa di previdenza della Confederazione (RPIC) RPIC Art. 107 |
SR 831.10 Legge federale del 20 dicembre 1946 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS) LAVS Art. 61 Decreti cantonali - 1 Ogni Cantone istituisce mediante decreto una cassa di compensazione cantonale avente carattere di ente autonomo cantonale di diritto pubblico. È fatto salvo il capoverso 1bis.320 |
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1 | Ogni Cantone istituisce mediante decreto una cassa di compensazione cantonale avente carattere di ente autonomo cantonale di diritto pubblico. È fatto salvo il capoverso 1bis.320 |
1bis | La cassa di compensazione cantonale può fare parte di un istituto cantonale delle assicurazioni sociali, se questo ha carattere di ente autonomo di diritto pubblico ed è dotato di una commissione amministrativa indipendente dal Cantone.321 |
2 | Il decreto cantonale necessita dell'approvazione della Confederazione e contiene disposizioni su:322 |
a | i compiti e le competenze del gerente della cassa; |
b | l'organizzazione interna della cassa; |
c | ... |
d | le norme relative alla riscossione di contributi per le spese di amministrazione; |
dbis | la nomina dell'ufficio di revisione; |
e | il controllo dei datori di lavoro; |
f | l'approvazione del conto d'esercizio e del rapporto di gestione della cassa di compensazione; |
g | l'istituzione della commissione amministrativa nonché le dimensioni, la composizione e le competenze della stessa. |
SR 831.40 Legge federale del 25 giugno 1982 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP) LPP Art. 73 - 1 Ogni Cantone designa un tribunale che, in ultima istanza cantonale, decide sulle controversie tra istituti di previdenza, datori di lavoro e aventi diritto. Tale tribunale è pure competente per: |
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1 | Ogni Cantone designa un tribunale che, in ultima istanza cantonale, decide sulle controversie tra istituti di previdenza, datori di lavoro e aventi diritto. Tale tribunale è pure competente per: |
a | le controversie con gli istituti che garantiscono il mantenimento della previdenza ai sensi degli articoli 4 capoverso 1 e 26 capoverso 1 LFLP318; |
b | le controversie, con istituti, risultanti dall'applicazione dell'articolo 82 capoverso 2; |
c | le pretese fondate sulla responsabilità secondo l'articolo 52; |
d | il regresso di cui all'articolo 56a capoverso 1.319 |
2 | I Cantoni prevedono una procedura semplice, spedita e di regola gratuita; il giudice accerta d'ufficio i fatti. |
3 | Il foro è nella sede o nel domicilio svizzeri del convenuto o nel luogo dell'azienda presso la quale l'assicurato fu assunto. |
4 | ...320 |
SR 831.40 Legge federale del 25 giugno 1982 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP) LPP Art. 73 - 1 Ogni Cantone designa un tribunale che, in ultima istanza cantonale, decide sulle controversie tra istituti di previdenza, datori di lavoro e aventi diritto. Tale tribunale è pure competente per: |
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1 | Ogni Cantone designa un tribunale che, in ultima istanza cantonale, decide sulle controversie tra istituti di previdenza, datori di lavoro e aventi diritto. Tale tribunale è pure competente per: |
a | le controversie con gli istituti che garantiscono il mantenimento della previdenza ai sensi degli articoli 4 capoverso 1 e 26 capoverso 1 LFLP318; |
b | le controversie, con istituti, risultanti dall'applicazione dell'articolo 82 capoverso 2; |
c | le pretese fondate sulla responsabilità secondo l'articolo 52; |
d | il regresso di cui all'articolo 56a capoverso 1.319 |
2 | I Cantoni prevedono una procedura semplice, spedita e di regola gratuita; il giudice accerta d'ufficio i fatti. |
3 | Il foro è nella sede o nel domicilio svizzeri del convenuto o nel luogo dell'azienda presso la quale l'assicurato fu assunto. |
4 | ...320 |
SR 831.40 Legge federale del 25 giugno 1982 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP) LPP Art. 74 Particolarità dei rimedi giuridici - 1 Le decisioni dell'autorità di vigilanza possono essere impugnate mediante ricorso al Tribunale amministrativo federale. |
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1 | Le decisioni dell'autorità di vigilanza possono essere impugnate mediante ricorso al Tribunale amministrativo federale. |
2 | La procedura di ricorso contro le decisioni di cui all'articolo 62 capoverso 1 lettera e è gratuita per gli assicurati salvo che essi procedano in modo temerario o sconsiderato. |
3 | Un ricorso contro una decisione dell'autorità di vigilanza ha effetto sospensivo soltanto se il Tribunale amministrativo federale lo decide su richiesta di una parte322.323 |
4 | La Commissione di alta vigilanza è legittimata a ricorrere al Tribunale federale contro le decisioni del Tribunale amministrativo federale in materia di previdenza professionale.324 |
SR 831.40 Legge federale del 25 giugno 1982 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP) LPP Art. 73 - 1 Ogni Cantone designa un tribunale che, in ultima istanza cantonale, decide sulle controversie tra istituti di previdenza, datori di lavoro e aventi diritto. Tale tribunale è pure competente per: |
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1 | Ogni Cantone designa un tribunale che, in ultima istanza cantonale, decide sulle controversie tra istituti di previdenza, datori di lavoro e aventi diritto. Tale tribunale è pure competente per: |
a | le controversie con gli istituti che garantiscono il mantenimento della previdenza ai sensi degli articoli 4 capoverso 1 e 26 capoverso 1 LFLP318; |
b | le controversie, con istituti, risultanti dall'applicazione dell'articolo 82 capoverso 2; |
c | le pretese fondate sulla responsabilità secondo l'articolo 52; |
d | il regresso di cui all'articolo 56a capoverso 1.319 |
2 | I Cantoni prevedono una procedura semplice, spedita e di regola gratuita; il giudice accerta d'ufficio i fatti. |
3 | Il foro è nella sede o nel domicilio svizzeri del convenuto o nel luogo dell'azienda presso la quale l'assicurato fu assunto. |
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SR 831.40 Legge federale del 25 giugno 1982 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP) LPP Art. 73 - 1 Ogni Cantone designa un tribunale che, in ultima istanza cantonale, decide sulle controversie tra istituti di previdenza, datori di lavoro e aventi diritto. Tale tribunale è pure competente per: |
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1 | Ogni Cantone designa un tribunale che, in ultima istanza cantonale, decide sulle controversie tra istituti di previdenza, datori di lavoro e aventi diritto. Tale tribunale è pure competente per: |
a | le controversie con gli istituti che garantiscono il mantenimento della previdenza ai sensi degli articoli 4 capoverso 1 e 26 capoverso 1 LFLP318; |
b | le controversie, con istituti, risultanti dall'applicazione dell'articolo 82 capoverso 2; |
c | le pretese fondate sulla responsabilità secondo l'articolo 52; |
d | il regresso di cui all'articolo 56a capoverso 1.319 |
2 | I Cantoni prevedono una procedura semplice, spedita e di regola gratuita; il giudice accerta d'ufficio i fatti. |
3 | Il foro è nella sede o nel domicilio svizzeri del convenuto o nel luogo dell'azienda presso la quale l'assicurato fu assunto. |
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SR 831.40 Legge federale del 25 giugno 1982 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP) LPP Art. 73 - 1 Ogni Cantone designa un tribunale che, in ultima istanza cantonale, decide sulle controversie tra istituti di previdenza, datori di lavoro e aventi diritto. Tale tribunale è pure competente per: |
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1 | Ogni Cantone designa un tribunale che, in ultima istanza cantonale, decide sulle controversie tra istituti di previdenza, datori di lavoro e aventi diritto. Tale tribunale è pure competente per: |
a | le controversie con gli istituti che garantiscono il mantenimento della previdenza ai sensi degli articoli 4 capoverso 1 e 26 capoverso 1 LFLP318; |
b | le controversie, con istituti, risultanti dall'applicazione dell'articolo 82 capoverso 2; |
c | le pretese fondate sulla responsabilità secondo l'articolo 52; |
d | il regresso di cui all'articolo 56a capoverso 1.319 |
2 | I Cantoni prevedono una procedura semplice, spedita e di regola gratuita; il giudice accerta d'ufficio i fatti. |
3 | Il foro è nella sede o nel domicilio svizzeri del convenuto o nel luogo dell'azienda presso la quale l'assicurato fu assunto. |
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SR 831.40 Legge federale del 25 giugno 1982 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP) LPP Art. 91 Garanzia dei diritti acquisiti - La presente legge non tocca i diritti acquisiti dagli assicurati prima della sua entrata in vigore. |
SR 831.40 Legge federale del 25 giugno 1982 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP) LPP Art. 91 Garanzia dei diritti acquisiti - La presente legge non tocca i diritti acquisiti dagli assicurati prima della sua entrata in vigore. |
SR 831.40 Legge federale del 25 giugno 1982 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP) LPP Art. 91 Garanzia dei diritti acquisiti - La presente legge non tocca i diritti acquisiti dagli assicurati prima della sua entrata in vigore. |
SR 172.222.1 Legge federale del 20 dicembre 2006 sulla Cassa pensioni della Confederazione (Legge su PUBLICA) - Cassa federale d'assicurazione Legge-su-PUBLICA Art. 25 Garanzia delle rendite di vecchiaia per la generazione di transizione - Tutti gli assicurati attivi che all'entrata in vigore della presente legge hanno compiuto il 55° ma non ancora il 65° anno d'età hanno diritto a una garanzia statica dei diritti acquisiti pari al 95 per cento delle rendite di vecchiaia ottenibili, secondo il diritto previgente, all'età di 62 anni, ma almeno alle prestazioni di vecchiaia conformemente alla presente legge. Se il pensionamento volontario anticipato ha luogo prima del compimento del 62° anno di età, il diritto garantito è ridotto secondo canoni attuariali. PUBLICA assume i costi derivanti dalla garanzia dei diritti acquisiti. |
SR 831.40 Legge federale del 25 giugno 1982 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP) LPP Art. 73 - 1 Ogni Cantone designa un tribunale che, in ultima istanza cantonale, decide sulle controversie tra istituti di previdenza, datori di lavoro e aventi diritto. Tale tribunale è pure competente per: |
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1 | Ogni Cantone designa un tribunale che, in ultima istanza cantonale, decide sulle controversie tra istituti di previdenza, datori di lavoro e aventi diritto. Tale tribunale è pure competente per: |
a | le controversie con gli istituti che garantiscono il mantenimento della previdenza ai sensi degli articoli 4 capoverso 1 e 26 capoverso 1 LFLP318; |
b | le controversie, con istituti, risultanti dall'applicazione dell'articolo 82 capoverso 2; |
c | le pretese fondate sulla responsabilità secondo l'articolo 52; |
d | il regresso di cui all'articolo 56a capoverso 1.319 |
2 | I Cantoni prevedono una procedura semplice, spedita e di regola gratuita; il giudice accerta d'ufficio i fatti. |
3 | Il foro è nella sede o nel domicilio svizzeri del convenuto o nel luogo dell'azienda presso la quale l'assicurato fu assunto. |
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SR 831.40 Legge federale del 25 giugno 1982 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP) LPP Art. 73 - 1 Ogni Cantone designa un tribunale che, in ultima istanza cantonale, decide sulle controversie tra istituti di previdenza, datori di lavoro e aventi diritto. Tale tribunale è pure competente per: |
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1 | Ogni Cantone designa un tribunale che, in ultima istanza cantonale, decide sulle controversie tra istituti di previdenza, datori di lavoro e aventi diritto. Tale tribunale è pure competente per: |
a | le controversie con gli istituti che garantiscono il mantenimento della previdenza ai sensi degli articoli 4 capoverso 1 e 26 capoverso 1 LFLP318; |
b | le controversie, con istituti, risultanti dall'applicazione dell'articolo 82 capoverso 2; |
c | le pretese fondate sulla responsabilità secondo l'articolo 52; |
d | il regresso di cui all'articolo 56a capoverso 1.319 |
2 | I Cantoni prevedono una procedura semplice, spedita e di regola gratuita; il giudice accerta d'ufficio i fatti. |
3 | Il foro è nella sede o nel domicilio svizzeri del convenuto o nel luogo dell'azienda presso la quale l'assicurato fu assunto. |
4 | ...320 |
SR 831.40 Legge federale del 25 giugno 1982 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP) LPP Art. 73 - 1 Ogni Cantone designa un tribunale che, in ultima istanza cantonale, decide sulle controversie tra istituti di previdenza, datori di lavoro e aventi diritto. Tale tribunale è pure competente per: |
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1 | Ogni Cantone designa un tribunale che, in ultima istanza cantonale, decide sulle controversie tra istituti di previdenza, datori di lavoro e aventi diritto. Tale tribunale è pure competente per: |
a | le controversie con gli istituti che garantiscono il mantenimento della previdenza ai sensi degli articoli 4 capoverso 1 e 26 capoverso 1 LFLP318; |
b | le controversie, con istituti, risultanti dall'applicazione dell'articolo 82 capoverso 2; |
c | le pretese fondate sulla responsabilità secondo l'articolo 52; |
d | il regresso di cui all'articolo 56a capoverso 1.319 |
2 | I Cantoni prevedono una procedura semplice, spedita e di regola gratuita; il giudice accerta d'ufficio i fatti. |
3 | Il foro è nella sede o nel domicilio svizzeri del convenuto o nel luogo dell'azienda presso la quale l'assicurato fu assunto. |
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SR 172.222.1 Legge federale del 20 dicembre 2006 sulla Cassa pensioni della Confederazione (Legge su PUBLICA) - Cassa federale d'assicurazione Legge-su-PUBLICA Art. 19 Debito risultante dal disavanzo secondo gli statuti della CPC - 1 La Confederazione assume la quota del disavanzo secondo il bilancio finale della Cassa pensioni della Confederazione (CPC) al 31 maggio 2003 per un ammontare di 11 935 517 302 franchi. |
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1 | La Confederazione assume la quota del disavanzo secondo il bilancio finale della Cassa pensioni della Confederazione (CPC) al 31 maggio 2003 per un ammontare di 11 935 517 302 franchi. |
2 | Le organizzazioni affiliate trasferite dalla CPC a PUBLICA devono a quest'ultima il loro disavanzo determinato durante il periodo di validità degli Statuti della CPC15 (disavanzo congelato). Le organizzazioni uscite dalla CPC prima del 1° giugno 2003 non devono alcun disavanzo supplementare oltre a quello congelato versato al momento dell'uscita. Restano salve le norme speciali che prevedono l'assunzione del capitale di copertura mancante da parte del datore di lavoro. |
3 | La Confederazione può assumere, parzialmente o integralmente, il debito risultante dal disavanzo delle singole organizzazioni affiliate a PUBLICA che le sono particolarmente vicine, se il pagamento ha gravi conseguenze finanziarie per l'organizzazione interessata. Il Consiglio federale fissa le condizioni, i limiti e le modalità di tale assunzione. |
4 | I datori di lavoro usciti dalla CPC prima del 1° giugno 2003 e per i quali non è stata determinata nessuna quota congelata di disavanzo durante il periodo di validità degli Statuti della CPC non devono alcun disavanzo supplementare oltre a quello calcolato e divenuto esigibile al momento dell'uscita in base all'articolo 59 capoverso 3 degli Statuti della CPC. Restano salve le norme speciali che prevedono l'assunzione del capitale di copertura mancante da parte del datore di lavoro. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 8 Uguaglianza giuridica - 1 Tutti sono uguali davanti alla legge. |
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1 | Tutti sono uguali davanti alla legge. |
2 | Nessuno può essere discriminato, in particolare a causa dell'origine, della razza, del sesso, dell'età, della lingua, della posizione sociale, del modo di vita, delle convinzioni religiose, filosofiche o politiche, e di menomazioni fisiche, mentali o psichiche. |
3 | Uomo e donna hanno uguali diritti. La legge ne assicura l'uguaglianza, di diritto e di fatto, in particolare per quanto concerne la famiglia, l'istruzione e il lavoro. Uomo e donna hanno diritto a un salario uguale per un lavoro di uguale valore. |
4 | La legge prevede provvedimenti per eliminare svantaggi esistenti nei confronti dei disabili. |
SR 172.222.1 Legge federale del 20 dicembre 2006 sulla Cassa pensioni della Confederazione (Legge su PUBLICA) - Cassa federale d'assicurazione Legge-su-PUBLICA Art. 19 Debito risultante dal disavanzo secondo gli statuti della CPC - 1 La Confederazione assume la quota del disavanzo secondo il bilancio finale della Cassa pensioni della Confederazione (CPC) al 31 maggio 2003 per un ammontare di 11 935 517 302 franchi. |
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1 | La Confederazione assume la quota del disavanzo secondo il bilancio finale della Cassa pensioni della Confederazione (CPC) al 31 maggio 2003 per un ammontare di 11 935 517 302 franchi. |
2 | Le organizzazioni affiliate trasferite dalla CPC a PUBLICA devono a quest'ultima il loro disavanzo determinato durante il periodo di validità degli Statuti della CPC15 (disavanzo congelato). Le organizzazioni uscite dalla CPC prima del 1° giugno 2003 non devono alcun disavanzo supplementare oltre a quello congelato versato al momento dell'uscita. Restano salve le norme speciali che prevedono l'assunzione del capitale di copertura mancante da parte del datore di lavoro. |
3 | La Confederazione può assumere, parzialmente o integralmente, il debito risultante dal disavanzo delle singole organizzazioni affiliate a PUBLICA che le sono particolarmente vicine, se il pagamento ha gravi conseguenze finanziarie per l'organizzazione interessata. Il Consiglio federale fissa le condizioni, i limiti e le modalità di tale assunzione. |
4 | I datori di lavoro usciti dalla CPC prima del 1° giugno 2003 e per i quali non è stata determinata nessuna quota congelata di disavanzo durante il periodo di validità degli Statuti della CPC non devono alcun disavanzo supplementare oltre a quello calcolato e divenuto esigibile al momento dell'uscita in base all'articolo 59 capoverso 3 degli Statuti della CPC. Restano salve le norme speciali che prevedono l'assunzione del capitale di copertura mancante da parte del datore di lavoro. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 9 Protezione dall'arbitrio e tutela della buona fede - Ognuno ha diritto d'essere trattato senza arbitrio e secondo il principio della buona fede da parte degli organi dello Stato. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 190 Diritto determinante - Le leggi federali e il diritto internazionale sono determinanti per il Tribunale federale e per le altre autorità incaricate dell'applicazione del diritto. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 36 Limiti dei diritti fondamentali - 1 Le restrizioni dei diritti fondamentali devono avere una base legale. Se gravi, devono essere previste dalla legge medesima. Sono eccettuate le restrizioni ordinate in caso di pericolo grave, immediato e non altrimenti evitabile. |
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1 | Le restrizioni dei diritti fondamentali devono avere una base legale. Se gravi, devono essere previste dalla legge medesima. Sono eccettuate le restrizioni ordinate in caso di pericolo grave, immediato e non altrimenti evitabile. |
2 | Le restrizioni dei diritti fondamentali devono essere giustificate da un interesse pubblico o dalla protezione di diritti fondamentali altrui. |
3 | Esse devono essere proporzionate allo scopo. |
4 | I diritti fondamentali sono intangibili nella loro essenza. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 9 Protezione dall'arbitrio e tutela della buona fede - Ognuno ha diritto d'essere trattato senza arbitrio e secondo il principio della buona fede da parte degli organi dello Stato. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 190 Diritto determinante - Le leggi federali e il diritto internazionale sono determinanti per il Tribunale federale e per le altre autorità incaricate dell'applicazione del diritto. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 190 Diritto determinante - Le leggi federali e il diritto internazionale sono determinanti per il Tribunale federale e per le altre autorità incaricate dell'applicazione del diritto. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 63 - 1 L'autorità di ricorso mette nel dispositivo le spese processuali, consistenti in una tassa di decisione nelle tasse di cancelleria e negli sborsi, di regola a carico della parte soccombente. Se questa soccombe solo parzialmente, le spese processuali sono ridotte. Per eccezione, si possono condonare le spese processuali. |
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1 | L'autorità di ricorso mette nel dispositivo le spese processuali, consistenti in una tassa di decisione nelle tasse di cancelleria e negli sborsi, di regola a carico della parte soccombente. Se questa soccombe solo parzialmente, le spese processuali sono ridotte. Per eccezione, si possono condonare le spese processuali. |
2 | Nessuna spesa processuale è messa a carico dell'autorità inferiore ne delle autorità federali, che promuovano il ricorso e soccombano; se l'autorità ricorrente, che soccombe, non è un'autorità federale, le spese processuali le sono addossate in quanto la causa concerna interessi pecuniari di enti o d'istituti autonomi. |
3 | Alla parte vincente possono essere addossate solo le spese processuali che abbia cagionato violando le regole di procedura. |
4 | L'autorità di ricorso, il suo presidente o il giudice dell'istruzione esige dal ricorrente un anticipo equivalente alle presunte spese processuali. Stabilisce un congruo termine per il pagamento con la comminatoria che altrimenti non entrerà nel merito. Se sussistono motivi particolari, può rinunciare interamente o in parte a esigere l'anticipo.100 |
4bis | La tassa di decisione è stabilita in funzione dell'ampiezza e della difficoltà della causa, del modo di condotta processuale e della situazione finanziaria delle parti. Il suo importo oscilla: |
a | da 100 a 5000 franchi nelle controversie senza interesse pecuniario; |
b | da 100 a 50 000 franchi nelle altre controversie.101 |
5 | Il Consiglio federale disciplina i dettagli relativi alla determinazione delle tasse.102 Sono fatti salvi l'articolo 16 capoverso 1 lettera a della legge del 17 giugno 2005103 sul Tribunale amministrativo federale e l'articolo 73 della legge del 19 marzo 2010104 sull'organizzazione delle autorità penali.105 |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 64 - 1 L'autorità di ricorso, se ammette il ricorso in tutto o in parte, può, d'ufficio o a domanda, assegnare al ricorrente una indennità per le spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato. |
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1 | L'autorità di ricorso, se ammette il ricorso in tutto o in parte, può, d'ufficio o a domanda, assegnare al ricorrente una indennità per le spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato. |
2 | Il dispositivo indica l'ammontare dell'indennità e l'addossa all'ente o all'istituto autonomo, nel cui nome l'autorità inferiore ha deciso, in quanto non possa essere messa a carico di una controparte soccombente. |
3 | Se una controparte soccombente ha presentato conclusioni indipendenti, l'indennità può essere messa a suo carico, secondo la propria solvenza. |
4 | L'ente o l'istituto autonomo, nel cui nome l'autorità inferiore ha deciso, risponde dell'indennità addossata a una controparte soccombente, in quanto non possa essere riscossa. |
5 | Il Consiglio federale disciplina la determinazione delle spese ripetibili.106 Sono fatti salvi l'articolo 16 capoverso 1 lettera a della legge del 17 giugno 2005107 sul Tribunale amministrativo federale e l'articolo 73 della legge del 19 marzo 2010108 sull'organizzazione delle autorità penali.109 |
SR 173.320.2 Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TS-TAF) TS-TAF Art. 7 Principio - 1 La parte vincente ha diritto alle ripetibili per le spese necessarie derivanti dalla causa. |
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1 | La parte vincente ha diritto alle ripetibili per le spese necessarie derivanti dalla causa. |
2 | Se la parte vince solo parzialmente, le spese ripetibili sono ridotte in proporzione. |
3 | Le autorità federali e, di regola, le altre autorità con qualità di parte non hanno diritto a un'indennità a titolo di ripetibili. |
4 | Se le spese sono relativamente modeste, si può rinunciare a concedere alla parte un'indennità a titolo di ripetibili. |
5 | L'articolo 6a è applicabile per analogia.7 |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 82 Principio - Il Tribunale federale giudica i ricorsi: |
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a | contro le decisioni pronunciate in cause di diritto pubblico; |
b | contro gli atti normativi cantonali; |
c | concernenti il diritto di voto dei cittadini nonché le elezioni e votazioni popolari. |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 42 Atti scritti - 1 Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. |
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1 | Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. |
2 | Nei motivi occorre spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato viola il diritto. Qualora il ricorso sia ammissibile soltanto se concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o un caso particolarmente importante per altri motivi, occorre spiegare perché la causa adempie siffatta condizione.14 15 |
3 | Se sono in possesso della parte, i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati; se l'atto scritto è diretto contro una decisione, anche questa deve essere allegata. |
4 | In caso di trasmissione per via elettronica, la parte o il suo patrocinatore deve munire l'atto scritto di una firma elettronica qualificata secondo la legge del 18 marzo 201616 sulla firma elettronica. Il Tribunale federale determina mediante regolamento: |
a | il formato dell'atto scritto e dei relativi allegati; |
b | le modalità di trasmissione; |
c | le condizioni alle quali può essere richiesta la trasmissione successiva di documenti cartacei in caso di problemi tecnici.17 |
5 | Se mancano la firma della parte o del suo patrocinatore, la procura dello stesso o gli allegati prescritti, o se il patrocinatore non è autorizzato in quanto tale, è fissato un congruo termine per sanare il vizio, con la comminatoria che altrimenti l'atto scritto non sarà preso in considerazione. |
6 | Gli atti illeggibili, sconvenienti, incomprensibili, prolissi o non redatti in una lingua ufficiale possono essere del pari rinviati al loro autore affinché li modifichi. |
7 | Gli atti scritti dovuti a condotta processuale da querulomane o altrimenti abusiva sono inammissibili. |