Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Corte I
A-1761/2021
Sentenza del 2 dicembre 2021
Giudici Annie Rochat Pauchard (presidente del collegio),
Composizione Raphaël Gani, Emilia Antonioni Luftensteiner,
cancelliera Sara Pifferi.
A._______,
Parti patrocinato dall'avv.Rosa Maria Cappa,
ricorrente,
contro
Amministrazione federale delle contribuzioni AFC Servizio per lo scambio d'informazione in materia fiscale SEI, Eigerstrasse 65, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto assistenza amministrativa (CDI CH-FR).
Fatti:
A.
A.a L'11 maggio 2016 la « Direction générale des finances publiques française » (di seguito: DGFP o autorità richiedente francese), ha presentato una domanda di assistenza amministrativa dinanzi all'Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC), fondata sull'art. 28 della Convenzione del 9 settembre 1966 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Francese, modificata, intesa ad evitare la doppia imposizione in materia di imposte sul reddito e sulla sostanza nonché a prevenire la frode e l'evasione fiscale (RS 0.672.934.91; di seguito: CDI CH-FR), nonché sull'Accordo del 25 giugno 2014 che modifica il protocollo addizionale alla CDI CH-FR (RU 2016 1195; di seguito: Accordo 2014; pubblicato in parte sotto RS 0.672.934.91).
A.b Nella sua domanda, la DGFP ha dichiarato che un'indagine della procura di Bochum e delle perquisizioni presso le succursali tedesche della banca UBS nel maggio 2012 e nel luglio 2013 avevano portato al sequestro di dati relativi a contribuenti francesi legati a conti aperti presso la banca UBS (Switzerland) AG (di seguito: UBS). L'autorità richiedente francese ha precisato di aver chiesto all'amministrazione fiscale tedesca, con lettera del 20 aprile 2015, di fornirle queste informazioni sulla base della Direttiva n. 2011/16/UE. Il 3 luglio 2015, le autorità fiscali tedesche le avrebbero inviato i seguenti documenti:
una lista « A » contenente 1'130 conti bancari con identificazione precisa dei contribuenti, tutti con un codice « domizil » francese;
una lista « B » relativa al 2006 e una lista « C » relativa al 2008, entrambe contenenti riferimenti a conti bancari legati a persone registrate con un codice « domizil » francese. Queste due liste rappresentavano un totale di oltre 45'161 numeri di conto diversi.
L'autorità richiedente francese ha indicato che, per quanto riguarda la lista A, le ricerche effettuate dalle autorità fiscali francesi hanno permesso di dimostrare che la quasi totalità (97%) delle persone interessate erano residenti fiscali francesi. Inoltre, una prima serie di controlli su questa lista, riguardante un terzo dei conti in essa contenuti, ha permesso di dimostrare l'affidabilità di questa lista e l'esistenza di una frode. Per quanto riguarda i conti bancari anonimi (liste B e C), l'autorità richiedente francese ha indicato di aver confrontato queste liste con: i) i dati (numeri di conto) ricevuti dalle autorità fiscali svizzere nel quadro dell'accordo bilaterale tra l'Unione europea e la Svizzera sulla fiscalità del risparmio; ii) i numeri di conto dei contribuenti che hanno regolarizzato la loro situazione presso le autorità fiscali francesi e; iii) le informazioni già ottenute nel quadro dell'assistenza amministrativa con la Svizzera. Essa ha aggiunto che i trattamenti effettuati hanno permesso d'identificare 4'782 numeri di conti elencati nelle liste B e C, effettivamente legati a residenti fiscali francesi.
L'autorità richiedente francese ha precisato che, tenuto conto del contesto di cui sopra, esisteva un'elevata probabilità che una parte dei conti non identificati nelle liste B e C (cioè precisamente 40'379 conti bancari) non fosse stata dichiarata dai presunti contribuenti francesi. La DGFP ha indicato che l'identificazione delle persone legate ai conti bancari non identificati nelle liste B e C era essenziale per verificare se i presunti contribuenti francesi avevano adempiuto ai loro obblighi fiscali.
A.c Sulla base di questi fatti, l'autorità richiedente francese ha rivolto all'AFC le seguenti domande, riguardanti gli anni dal 2010 al 2014 per l'imposta sul reddito e gli anni dal 2010 al 2015 per l'imposta di solidarietà sulla sostanza [il testo che segue corrisponde alla trascrizione del cap. 6, pag. 4 della domanda di assistenza dell'11 maggio 2016]:
Veuillez indiquer, pour chaque compte listé en annexe :
a) Les noms/prénoms, dates de naissance et adresse la plus actuelle disponible dans la documentation bancaire de
i) son/ses titulaire(s),
ii) son/ses ayant(s) droit économique(s) selon le formulaire A,
iii) toute autre personne venant aux droits et obligations de ces deux derniers.
b) Les soldes au 01/01/2010, 01/01/2011, 01/01/2012, 01/01/2013, 01/01/2014 et 01/01/2015.
B.
B.a Con decreto di edizione del 10 giugno 2016, l'AFC ha chiesto alla banca UBS di fornire i documenti e le informazioni richieste, invitandola altresì ad informare le persone interessate e legittimate a ricorrere in merito all'avvio della procedura di assistenza amministrativa.
B.b L'AFC ha altresì informato le persone interessate e legittimate a ricorrere in merito all'avvio della procedura di assistenza amministrativa e agli elementi essenziali della domanda mediante pubblicazione nel Foglio federale del 26 luglio 2016.
C.
La banca UBS ha trasmesso le informazioni richieste all'AFC, mediante consegne parziali nel periodo dal 24 giugno 2016 al 28 luglio 2017.
D.
L'AFC ha trasmesso al signor A._______ - per il tramite del suo patrocinatore - l'integralità degli atti dell'incarto in data 20 settembre 2016, 15 maggio 2017, 27 luglio 2017 e 10 luglio 2020.
E.
A seguito di un incontro del 22 giugno 2017 tra l'autorità richiedente francese e l'autorità competente svizzera - avviato con lettera 23 agosto 2016 della banca UBS che informava l'AFC della sussistenza di seri timori che l'autorità richiedente francese non rispettasse il principio di specialità - l'AFC ha preteso dall'autorità richiedente francese la garanzia che le informazioni trasmesse sarebbero state comunicate solo alle persone e alle autorità menzionate nell'art. 28 par. 2 CDI CH-FR e utilizzate solo per gli scopi ivi elencati. L'AFC ha ricevuto queste garanzie in uno scambio di lettere dell'11 luglio 2017 (accordo amichevole) e con lettera della DFPG dello stesso giorno (cfr. DTF 146 II 150, fatti sub lett. B.c; sentenze del TAF A-3045/2020, A-3047/2020 e A-3048/2020, tutte del 29 marzo 2021 consid. 1.4.3 [il TF ha dichiarato inammissibili i ricorsi contro dette sentenze: 2C_316/2021, 2C_319/2021 e 2C_320/2021 tutte del 30 aprile 2021] nonché A-1534/2018, A-1555/2018, A-1562/2018 e A-1563/2018 del 3 agosto 2020, fatti sub lett. E; decisione finale dell'AFC, pagg. 27 segg.).
F.
F.a Il 9 febbraio 2018, l'AFC ha emanato otto decisioni finali nei confronti di alcune persone interessate - tra cui la banca UBS, alla quale il Tribunale amministrativo federale ha riconosciuta la qualità di parte con sentenza
A-4974/2016 del 25 ottobre 2016 - concedendo l'assistenza amministrativa all'autorità richiedente francese.
F.b Il 9 marzo 2018 la banca UBS ha impugnato le suddette decisioni finali dinanzi al Tribunale amministrativo federale, postulando il loro annullamento, come pure l'annullamento del decreto di edizione dell'AFC inviatole il 10 giugno 2016 (cfr. fatti, sub lett. B.a). Con sentenza A-1488/2018 del 30 luglio 2018, il Tribunale amministrativo federale ha accolto questi ricorsi per quanto ammissibili e annullato le decisioni finali del 9 febbraio 2018 nonché il decreto di edizione del 10 giugno 2016 dell'AFC.
F.c Avverso la predetta sentenza, l'AFC ha inoltrato ricorso 10 agosto 2018 dinanzi al Tribunale federale. Con sentenza 2C_653/2018 del 26 luglio 2019, pubblicata quale DTF 146 II 150, il Tribunale federale ha accolto il ricorso dell'AFC e annullato la predetta sentenza, confermando così la validità del decreto di edizione del 10 giugno 2016 e delle decisioni finali del 9 febbraio 2018 dell'AFC.
G.
A seguito della DTF 146 II 150, l'AFC ha ripreso il trattamento delle procedure interessate dalla domanda 11 maggio 2016 della DGFP, precedentemente sospese in attesa di conoscere la posizione del Tribunale federale. A tal fine, l'AFC ha inviato una lettera informativa alle persone che hanno indicato un indirizzo attuale in Svizzera o un rappresentante in Svizzera autorizzato a ricevere le notifiche, nella quale ha comunicato loro le informazioni che intendeva trasmettere all'autorità richiedente francese e concesso loro un termine di 10 giorni per prendere posizione per iscritto. Su richiesta, l'AFC ha concesso l'accesso all'incarto.
H.
Con scritto 10 agosto 2020, il signor A._______ - per il tramite del suo patrocinatore - si è opposto alla concessione dell'assistenza amministrativa, nonché alla trasmissione all'autorità richiedente francese delle informazioni e/o documenti che lo concernono.
I.
Con decisione finale del 15 marzo 2021, notificata al signor A._______ - per il tramite del suo patrocinatore - quale persona interessata, l'AFC ha concesso l'assistenza amministrativa all'autorità richiedente francese.
J.
J.a Avverso la predetta decisione finale, il signor A._______ (di seguito: ricorrente) - per il tramite del suo patrocinatore - ha interposto ricorso 15 aprile 2021 dinanzi al Tribunale amministrativo federale. Protestando tasse, spese e ripetibili, egli postula in via principale il suo annullamento e che all'autorità richiedente francese non venga accordata alcuna assistenza amministrativa né trasmesso alcun documento e/o informazione relativi alla relazione bancaria presso la banca UBS, di cui egli è il titolare. In via subordinata - sempre protestando tasse, spese e ripetibili - il ricorrente postula il suo annullamento e che gli atti vengano rinviati all'AFC affinché quest'ultima pronunci una nuova decisione finale, previa richiesta alla DGFP di accertare di nuovo e in maniera completa, ai sensi dei considerandi, la fattispecie soggiacente alla sua domanda 11 maggio 2016.
J.b Con risposta 14 giugno 2021, l'AFC (di seguito: autorità inferiore) ha postulato la reiezione del ricorso.
K.
Ulteriori fatti e argomentazioni verranno ripresi, per quanto necessario, nei considerandi in diritto del presente giudizio.
Diritto:
1.
1.1 Giusta l'art. 31
SR 173.32 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF) LTAF Art. 31 Principio - Il Tribunale amministrativo federale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'articolo 5 della legge federale del 20 dicembre 196819 sulla procedura amministrativa (PA). |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 5 - 1 Sono decisioni i provvedimenti delle autorità nel singolo caso, fondati sul diritto pubblico federale e concernenti: |
|
1 | Sono decisioni i provvedimenti delle autorità nel singolo caso, fondati sul diritto pubblico federale e concernenti: |
a | la costituzione, la modificazione o l'annullamento di diritti o di obblighi; |
b | l'accertamento dell'esistenza, dell'inesistenza o dell'estensione di diritti o di obblighi; |
c | il rigetto o la dichiarazione d'inammissibilità d'istanze dirette alla costituzione, alla modificazione, all'annullamento o all'accertamento di diritti o di obblighi. |
2 | Sono decisioni anche quelle in materia d'esecuzione (art. 41 cpv. 1 lett. a e b), le decisioni incidentali (art. 45 e 46), le decisioni su opposizione (art. 30 cpv. 2 lett. b e 74), le decisioni su ricorso (art. 61), le decisioni in sede di revisione (art. 68) e l'interpretazione (art. 69).24 |
3 | Le dichiarazioni di un'autorità che rifiuta o solleva pretese da far valere mediante azione non sono considerate decisioni. |
SR 173.32 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF) LTAF Art. 33 Autorità inferiori - Il ricorso è ammissibile contro le decisioni: |
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a | del Consiglio federale e degli organi dell'Assemblea federale in materia di rapporti di lavoro del personale federale, compreso il rifiuto dell'autorizzazione a procedere penalmente; |
b | del Consiglio federale concernenti: |
b1 | la destituzione di un membro del Consiglio della banca o della direzione generale o di un loro supplente secondo la legge del 3 ottobre 200325 sulla Banca nazionale, |
b10 | la revoca di un membro del consiglio d'amministrazione del Servizio svizzero di assegnazione delle tracce o l'approvazione della risoluzione del rapporto di lavoro del direttore da parte del consiglio d'amministrazione secondo la legge federale del 20 dicembre 195743 sulle ferrovie; |
b2 | la revoca di un membro del consiglio di amministrazione dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari o l'approvazione dello scioglimento del rapporto di lavoro del direttore da parte del consiglio di amministrazione secondo la legge del 22 giugno 200726 sulla vigilanza dei mercati finanziari, |
b3 | il blocco di valori patrimoniali secondo la legge del 18 dicembre 201528 sui valori patrimoniali di provenienza illecita, |
b4 | il divieto di determinate attività secondo la LAIn30, |
b4bis | il divieto di organizzazioni secondo la LAIn, |
b5 | la revoca di un membro del Consiglio d'istituto dell'Istituto federale di metrologia secondo la legge federale del 17 giugno 201133 sull'Istituto federale di metrologia, |
b6 | la revoca di un membro del consiglio di amministrazione dell'Autorità federale di sorveglianza dei revisori o l'approvazione dello scioglimento del rapporto di lavoro del direttore da parte del consiglio di amministrazione secondo la legge del 16 dicembre 200535 sui revisori, |
b7 | la revoca di un membro del Consiglio dell'Istituto svizzero per gli agenti terapeutici secondo la legge del 15 dicembre 200037 sugli agenti terapeutici, |
b8 | la revoca di un membro del consiglio di amministrazione dell'istituto secondo la legge del 16 giugno 201739 sui fondi di compensazione, |
b9 | la revoca di un membro del consiglio d'Istituto dell'Istituto svizzero di diritto comparato secondo la legge federale del 28 settembre 201841 sull'Istituto svizzero di diritto comparato, |
c | del Tribunale penale federale in materia di rapporti di lavoro dei suoi giudici e del suo personale; |
cbis | del Tribunale federale dei brevetti in materia di rapporti di lavoro dei suoi giudici e del suo personale; |
cquater | del procuratore generale della Confederazione in materia di rapporti di lavoro dei procuratori pubblici federali da lui nominati e del personale del Ministero pubblico della Confederazione; |
cquinquies | dell'autorità di vigilanza sul Ministero pubblico della Confederazione in materia di rapporti di lavoro del personale della sua segreteria; |
cter | dell'autorità di vigilanza sul Ministero pubblico della Confederazione in materia di rapporti di lavoro dei membri del Ministero pubblico della Confederazione eletti dall'Assemblea federale plenaria; |
d | della Cancelleria federale, dei dipartimenti e dei servizi dell'Amministrazione federale loro subordinati o aggregati amministrativamente; |
e | degli stabilimenti e delle aziende della Confederazione; |
f | delle commissioni federali; |
g | dei tribunali arbitrali costituiti in virtù di contratti di diritto pubblico sottoscritti dalla Confederazione, dai suoi stabilimenti o dalle sue aziende; |
h | delle autorità o organizzazioni indipendenti dall'Amministrazione federale che decidono nell'adempimento di compiti di diritto pubblico loro affidati dalla Confederazione; |
i | delle autorità cantonali, in quanto una legge federale preveda che le loro decisioni sono impugnabili mediante ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale. |
SR 651.1 Legge federale del 28 settembre 2012 sull'assistenza amministrativa internazionale in materia fiscale (Legge sull'assistenza amministrativa fiscale, LAAF) - Legge sull'assistenza amministrativa fiscale LAAF Art. 5 Diritto procedurale applicabile - 1 Sempre che la presente legge non disponga altrimenti, è applicabile la legge federale del 20 dicembre 196814 sulla procedura amministrativa (PA). |
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1 | Sempre che la presente legge non disponga altrimenti, è applicabile la legge federale del 20 dicembre 196814 sulla procedura amministrativa (PA). |
2 | L'articolo 22a capoverso 1 PA concernente la sospensione dei termini non è applicabile. |
SR 651.1 Legge federale del 28 settembre 2012 sull'assistenza amministrativa internazionale in materia fiscale (Legge sull'assistenza amministrativa fiscale, LAAF) - Legge sull'assistenza amministrativa fiscale LAAF Art. 17 Procedura ordinaria - 1 L'AFC notifica a ogni persona legittimata a ricorrere una decisione finale in cui motiva l'assistenza amministrativa e determina l'entità delle informazioni da trasmettere. |
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1 | L'AFC notifica a ogni persona legittimata a ricorrere una decisione finale in cui motiva l'assistenza amministrativa e determina l'entità delle informazioni da trasmettere. |
2 | Le informazioni presumibilmente irrilevanti non possono essere trasmesse. L'AFC le rimuove o le rende irriconoscibili. |
3 | L'AFC notifica la decisione finale alla persona legittimata a ricorrere residente all'estero per il tramite del suo rappresentante autorizzato o direttamente, sempre che sia consentito notificare documenti per posta nello Stato interessato. In caso contrario essa notifica la decisione mediante pubblicazione nel Foglio federale.38 |
4 | L'AFC informa simultaneamente le amministrazioni cantonali delle contribuzioni interessate in merito all'emanazione e al contenuto della decisione finale. |
Per quanto concerne il diritto interno, l'assistenza amministrativa internazionale in materia fiscale è retta dalla LAAF, in vigore dal 1° febbraio 2013 (RU 2013 231). Sono fatte salve le disposizioni derogatorie della convenzione applicabile nel singolo caso (cfr. art. 1 cpv. 2
SR 651.1 Legge federale del 28 settembre 2012 sull'assistenza amministrativa internazionale in materia fiscale (Legge sull'assistenza amministrativa fiscale, LAAF) - Legge sull'assistenza amministrativa fiscale LAAF Art. 1 Oggetto e campo d'applicazione - 1 La presente legge disciplina l'esecuzione dell'assistenza amministrativa nello scambio di informazioni su domanda e in quello spontaneo:4 |
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1 | La presente legge disciplina l'esecuzione dell'assistenza amministrativa nello scambio di informazioni su domanda e in quello spontaneo:4 |
a | secondo le convenzioni per evitare le doppie imposizioni; |
b | secondo altri accordi internazionali che prevedono uno scambio di informazioni in materia fiscale. |
2 | Sono fatte salve le disposizioni derogatorie della convenzione applicabile nel singolo caso. |
SR 651.1 Legge federale del 28 settembre 2012 sull'assistenza amministrativa internazionale in materia fiscale (Legge sull'assistenza amministrativa fiscale, LAAF) - Legge sull'assistenza amministrativa fiscale LAAF Art. 24 Disposizione transitoria - Le disposizioni di esecuzione fondate sul decreto federale del 22 giugno 195156 concernente l'esecuzione delle convenzioni internazionali conchiuse dalla Confederazione per evitare i casi di doppia imposizione rimangono applicabili alle domande di assistenza amministrativa presentate prima dell'entrata in vigore della presente legge. |
SR 651.1 Legge federale del 28 settembre 2012 sull'assistenza amministrativa internazionale in materia fiscale (Legge sull'assistenza amministrativa fiscale, LAAF) - Legge sull'assistenza amministrativa fiscale LAAF Art. 19 Procedura di ricorso - 1 Ogni decisione anteriore alla decisione finale, compresa quella relativa a provvedimenti coercitivi, è immediatamente esecutiva e può essere impugnata solo congiuntamente alla decisione finale. |
|
1 | Ogni decisione anteriore alla decisione finale, compresa quella relativa a provvedimenti coercitivi, è immediatamente esecutiva e può essere impugnata solo congiuntamente alla decisione finale. |
2 | È legittimata a ricorrere la persona interessata, nonché altre persone alle condizioni di cui all'articolo 48 PA40. |
3 | Il ricorso ha effetto sospensivo. È applicabile l'articolo 55 capoversi 2-4 PA. |
4 | In linea di principio si procede a un solo scambio di scritti. |
5 | Per il rimanente si applicano le disposizioni sull'amministrazione della giustizia federale. |
SR 173.32 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF) LTAF Art. 37 Principio - La procedura dinanzi al Tribunale amministrativo federale è retta dalla PA56, in quanto la presente legge non disponga altrimenti. |
1.2 Il ricorso è stato interposto nel rispetto delle esigenze di contenuto e di forma previste dalla legge (cfr. art. 50 cpv. 1
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 50 - 1 Il ricorso dev'essere depositato entro 30 giorni dalla notificazione della decisione. |
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1 | Il ricorso dev'essere depositato entro 30 giorni dalla notificazione della decisione. |
2 | Il ricorso per denegata o ritardata giustizia può essere interposto in ogni tempo. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 52 - 1 L'atto di ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi, l'indicazione dei mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo rappresentante; devono essere allegati la decisione impugnata e i documenti indicati come mezzi di prova, se sono in possesso del ricorrente. |
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1 | L'atto di ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi, l'indicazione dei mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo rappresentante; devono essere allegati la decisione impugnata e i documenti indicati come mezzi di prova, se sono in possesso del ricorrente. |
2 | Se il ricorso non soddisfa a questi requisiti o se le conclusioni o i motivi del ricorrente non sono sufficientemente chiari, e il ricorso non sembra manifestamente inammissibile, l'autorità di ricorso assegna al ricorrente un breve termine suppletorio per rimediarvi. |
3 | Essa gli assegna questo termine con la comminatoria che, decorrendo infruttuoso, deciderà secondo l'inserto o, qualora manchino le conclusioni, i motivi oppure la firma, non entrerà nel merito del ricorso. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 48 - 1 Ha diritto di ricorrere chi: |
|
1 | Ha diritto di ricorrere chi: |
a | ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore o è stato privato della possibilità di farlo; |
b | è particolarmente toccato dalla decisione impugnata; e |
c | ha un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa. |
2 | Ha inoltre diritto di ricorrere ogni persona, organizzazione o autorità cui un'altra legge federale riconosce tale diritto. |
SR 651.1 Legge federale del 28 settembre 2012 sull'assistenza amministrativa internazionale in materia fiscale (Legge sull'assistenza amministrativa fiscale, LAAF) - Legge sull'assistenza amministrativa fiscale LAAF Art. 19 Procedura di ricorso - 1 Ogni decisione anteriore alla decisione finale, compresa quella relativa a provvedimenti coercitivi, è immediatamente esecutiva e può essere impugnata solo congiuntamente alla decisione finale. |
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1 | Ogni decisione anteriore alla decisione finale, compresa quella relativa a provvedimenti coercitivi, è immediatamente esecutiva e può essere impugnata solo congiuntamente alla decisione finale. |
2 | È legittimata a ricorrere la persona interessata, nonché altre persone alle condizioni di cui all'articolo 48 PA40. |
3 | Il ricorso ha effetto sospensivo. È applicabile l'articolo 55 capoversi 2-4 PA. |
4 | In linea di principio si procede a un solo scambio di scritti. |
5 | Per il rimanente si applicano le disposizioni sull'amministrazione della giustizia federale. |
1.3 Il ricorso ha effetto sospensivo ex lege (cfr. art. 19 cpv. 3
SR 651.1 Legge federale del 28 settembre 2012 sull'assistenza amministrativa internazionale in materia fiscale (Legge sull'assistenza amministrativa fiscale, LAAF) - Legge sull'assistenza amministrativa fiscale LAAF Art. 19 Procedura di ricorso - 1 Ogni decisione anteriore alla decisione finale, compresa quella relativa a provvedimenti coercitivi, è immediatamente esecutiva e può essere impugnata solo congiuntamente alla decisione finale. |
|
1 | Ogni decisione anteriore alla decisione finale, compresa quella relativa a provvedimenti coercitivi, è immediatamente esecutiva e può essere impugnata solo congiuntamente alla decisione finale. |
2 | È legittimata a ricorrere la persona interessata, nonché altre persone alle condizioni di cui all'articolo 48 PA40. |
3 | Il ricorso ha effetto sospensivo. È applicabile l'articolo 55 capoversi 2-4 PA. |
4 | In linea di principio si procede a un solo scambio di scritti. |
5 | Per il rimanente si applicano le disposizioni sull'amministrazione della giustizia federale. |
1.4
1.4.1 Con ricorso al Tribunale amministrativo federale possono essere invocati la violazione del diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento (cfr. art. 49 lett. a
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 49 - Il ricorrente può far valere: |
|
a | la violazione del diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento; |
b | l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti; |
c | l'inadeguatezza; questa censura non è ammissibile quando un'autorità cantonale ha giudicato come autorità di ricorso. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 49 - Il ricorrente può far valere: |
|
a | la violazione del diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento; |
b | l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti; |
c | l'inadeguatezza; questa censura non è ammissibile quando un'autorità cantonale ha giudicato come autorità di ricorso. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 49 - Il ricorrente può far valere: |
|
a | la violazione del diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento; |
b | l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti; |
c | l'inadeguatezza; questa censura non è ammissibile quando un'autorità cantonale ha giudicato come autorità di ricorso. |
1.4.2 Di principio, il Tribunale amministrativo federale dispone del pieno potere di cognizione (cfr. art. 49
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 49 - Il ricorrente può far valere: |
|
a | la violazione del diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento; |
b | l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti; |
c | l'inadeguatezza; questa censura non è ammissibile quando un'autorità cantonale ha giudicato come autorità di ricorso. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 62 - 1 L'autorità di ricorso può modificare la decisione impugnata a vantaggio di una parte. |
|
1 | L'autorità di ricorso può modificare la decisione impugnata a vantaggio di una parte. |
2 | Essa può modificare a pregiudizio di una parte la decisione impugnata quando questa violi il diritto federale o poggi su un accertamento inesatto o incompleto dei fatti; per inadeguatezza, la decisione impugnata non può essere modificata a pregiudizio di una parte, a meno che la modificazione giovi ad una controparte. |
3 | L'autorità di ricorso che intenda modificare la decisione impugnata a pregiudizio di una parte deve informarla della sua intenzione e darle la possibilità di esprimersi. |
4 | L'autorità di ricorso non è vincolata in nessun caso dai motivi del ricorso. |
1.4.3 Tuttavia, quando il Tribunale federale accoglie un ricorso e rinvia la causa all'autorità precedente secondo l'art. 107 cpv. 2
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 107 Sentenza - 1 Il Tribunale federale non può andare oltre le conclusioni delle parti. |
|
1 | Il Tribunale federale non può andare oltre le conclusioni delle parti. |
2 | Se accoglie il ricorso, giudica esso stesso nel merito o rinvia la causa all'autorità inferiore affinché pronunci una nuova decisione. Può anche rinviare la causa all'autorità che ha deciso in prima istanza. |
3 | Se ritiene inammissibile un ricorso interposto nel campo dell'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale o dell'assistenza amministrativa internazionale in materia fiscale, il Tribunale federale prende la decisione di non entrare nel merito entro 15 giorni dalla chiusura di un eventuale scambio di scritti. Nel campo dell'assistenza giudiziaria internazionale non è tenuto a rispettare tale termine se la procedura d'estradizione concerne una persona sulla cui domanda d'asilo non è ancora stata pronunciata una decisione finale passata in giudicato.97 |
4 | Sui ricorsi interposti contro le decisioni del Tribunale federale dei brevetti in materia di rilascio di una licenza secondo l'articolo 40d della legge del 25 giugno 195419 sui brevetti, il Tribunale federale decide entro un mese dalla presentazione del ricorso.98 |
1.5
1.5.1 Il ricorrente censura innanzitutto una grave violazione del suo diritto di essere sentito in correlazione con la motivazione della decisione impugnata, dal momento che l'autorità inferiore non avrebbe considerato, neppure marginalmente, gli argomenti e le censure da lui sollevate nella sua presa di posizione del 10 agosto 2020 (cfr. ricorso 15 aprile 2021, segnatamente punti 23, 29, 35, 36 e 46).
Tale censura di natura formale va qui esaminata prioritariamente dal Tribunale, considerato come la violazione del diritto di essere sentito può, di principio, comportare l'annullamento della decisione impugnata, indipendentemente dalle possibilità di successo del ricorso nel merito (cfr. DTF 142 II 218 consid. 2.8.1; 135 I 187 consid. 2.2; DTAF 2009/36 consid. 7).
1.5.2
1.5.2.1 Il diritto di essere sentito, sancito a livello costituzionale dall'art. 29 cpv. 2
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 29 Garanzie procedurali generali - 1 In procedimenti dinanzi ad autorità giudiziarie o amministrative, ognuno ha diritto alla parità ed equità di trattamento, nonché ad essere giudicato entro un termine ragionevole. |
|
1 | In procedimenti dinanzi ad autorità giudiziarie o amministrative, ognuno ha diritto alla parità ed equità di trattamento, nonché ad essere giudicato entro un termine ragionevole. |
2 | Le parti hanno diritto d'essere sentite. |
3 | Chi non dispone dei mezzi necessari ha diritto alla gratuità della procedura se la sua causa non sembra priva di probabilità di successo. Ha inoltre diritto al patrocinio gratuito qualora la presenza di un legale sia necessaria per tutelare i suoi diritti. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 34 - 1 L'autorità notifica le decisioni alle parti per scritto. |
|
1 | L'autorità notifica le decisioni alle parti per scritto. |
1bis | Previo assenso dei destinatari, le decisioni possono essere notificate per via elettronica. Sono munite di una firma elettronica secondo la legge del 18 marzo 201669 sulla firma elettronica. Il Consiglio federale disciplina: |
a | la firma da utilizzare; |
b | il formato della decisione e dei relativi allegati; |
c | le modalità di trasmissione; |
d | il momento in cui la decisione è considerata notificata.70 |
2 | L'autorità può notificare oralmente alle parti presenti le decisioni incidentali, ma deve confermarle per scritto se una parte ne fa domanda seduta stante; in questo caso, il termine di impugnazione decorre dalla conferma scritta.71 |
1.5.2.2 Il diritto di far amministrare le prove costituisce anch'esso un aspetto del diritto di essere sentito. Esso presuppone che il fatto da provare sia rilevante, che il mezzo probatorio proposto sia necessario per constatarlo e che la domanda sia formulata nelle forme e nei termini prescritti. Conformemente all'art. 33 cpv. 1
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 33 - 1 L'autorità ammette le prove offerte dalla parte se paiano idonee a chiarire i fatti. |
|
1 | L'autorità ammette le prove offerte dalla parte se paiano idonee a chiarire i fatti. |
2 | Se la loro assunzione implichi una spesa relativamente elevata, che andrebbe a carico della parte ove fosse soccombente, l'autorità può subordinarla alla condizione che la parte anticipi, entro un termine, le spese che possono essere ragionevolmente pretese da essa; la parte indigente ne è dispensata. |
1.5.2.3 Nell'ambito dell'assistenza amministrativa internazionale in materia fiscale, l'informazione delle persone legittimate a ricorrere prevista dalla LAAF (cfr. art. 14
SR 651.1 Legge federale del 28 settembre 2012 sull'assistenza amministrativa internazionale in materia fiscale (Legge sull'assistenza amministrativa fiscale, LAAF) - Legge sull'assistenza amministrativa fiscale LAAF Art. 14 Informazione delle persone legittimate a ricorrere - 1 L'AFC informa la persona interessata in merito agli elementi essenziali della domanda.27 |
|
1 | L'AFC informa la persona interessata in merito agli elementi essenziali della domanda.27 |
2 | L'AFC informa in merito al procedimento di assistenza amministrativa le altre persone che, in base agli atti, deve presumere legittimate a ricorrere secondo l'articolo 19 capoverso 2.28 |
3 | Se una persona ai sensi del capoverso 1 o 2 (persona legittimata a ricorrere) risiede all'estero, l'AFC chiede al detentore delle informazioni di invitare tale persona a designare un rappresentante autorizzato a ricevere le notificazioni in Svizzera. Essa stabilisce un termine per la designazione del rappresentante autorizzato. |
4 | L'AFC può informare direttamente la persona legittimata a ricorrere residente all'estero se: |
a | è consentito notificare documenti per posta nello Stato interessato; o |
b | l'autorità richiedente acconsente esplicitamente a questo modo di procedere nel singolo caso.29 |
5 | Se una persona legittimata a ricorrere non è raggiungibile, l'AFC la informa della domanda per il tramite dell'autorità richiedente o mediante pubblicazione nel Foglio federale. Essa la invita a designare un rappresentante autorizzato a ricevere le notificazioni. Il termine per la designazione del rappresentante autorizzato è di dieci giorni.30 |
SR 651.1 Legge federale del 28 settembre 2012 sull'assistenza amministrativa internazionale in materia fiscale (Legge sull'assistenza amministrativa fiscale, LAAF) - Legge sull'assistenza amministrativa fiscale LAAF Art. 15 Diritto di partecipazione ed esame degli atti - 1 Le persone legittimate a ricorrere possono partecipare al procedimento e consultare gli atti. |
|
1 | Le persone legittimate a ricorrere possono partecipare al procedimento e consultare gli atti. |
2 | Se l'autorità estera rende verosimili motivi per mantenere segreti determinati atti, l'AFC può negare alle persone legittimate a ricorrere l'esame di tali atti conformemente all'articolo 27 PA35.36 |
1.5.2.4 A titolo eccezionale, la violazione del diritto di essere sentito può essere sanata nella procedura di ricorso, se i motivi determinanti sono stati addotti in risposta dall'autorità, se il ricorrente ha potuto commentarli in un successivo memoriale e, soprattutto, se il potere d'esame della giurisdizione competente non è più ristretto di quello dell'istanza inferiore (cfr. DTF 142 II 218 consid. 2.8.1; 135 I 187 consid. 2.2). Tale riparazione deve tuttavia rimanere l'eccezione ed è ammissibile, di principio, solo nel caso di una violazione non particolarmente grave dei diritti procedurali della parte lesa. Ciò sancito, una tale riparazione può altresì giustificarsi, anche in presenza di una violazione grave, qualora l'annullamento della decisione impugnata e il rinvio della causa all'autorità inferiore costituiscano una mera formalità e conducano ad un inutile prolungamento della procedura incompatibile con l'interesse delle parti ad una risoluzione celere della vertenza (cfr. DTF 142 II 218 consid. 2.8.1; 138 I 97 consid. 4.1.6.1; [tra le tante] sentenza del TAF A-5662/2020 del 10 maggio 2021 consid. 1.5.3).
1.5.3 In concreto, circa la censura della violazione del diritto di essere sentito in rapporto alla motivazione generica/standardizzata delle decisioni finali dell'autorità inferiore in correlazione alla domanda di assistenza amministrativa francese dell'11 maggio 2016, il Tribunale si è già pronunciato nell'ambito della sentenza di principio A-5662/2020 del 10 maggio 2021 (consid. 1.5.4), giungendo alla conclusione che la stessa è conforme alle esigenze di motivazione poste dal diritto di essere sentito e appare giustificata nel contesto di un'amministrazione che emana decisioni di massa, come nel caso delle procedure di assistenza amministrativa. Nella misura in cui detta sentenza è cresciuta in giudicato - il Tribunale federale non essendo entrato nel merito al riguardo (cfr. sentenza del TF 2C_435/2021 del 2 giugno 2021) - il Tribunale non ha qui motivo di discostarsene.
Per quanto qui necessario, il Tribunale osserva - analogamente a quanto ritenuto nell'ambito della causa A-5662/2020 - che se è vero che nella decisione impugnata l'autorità inferiore espone in maniera standardizzata, senza riferimento esplicito alla presa di posizione del ricorrente, i motivi per i quali essa ritiene che le informazioni vadano trasmesse all'autorità richiedente francese, rispettivamente in motivi per cui la domanda di assistenza amministrativa francese vada accolta, vero è anche che tale motivazione standardizzata non pregiudica tuttavia il suo diritto di essere sentito. Nonostante l'uso di paragrafi standardizzati - il cui uso appare giustificato nel contesto di un'amministrazione che emana decisioni di massa - gli argomenti giuridici esposti dall'autorità inferiore nella decisione impugnata risultano chiari e permettono di comprendere le ragioni per cui le censure sollevate dal ricorrente con scritto 10 agosto 2020 non sono state da lei considerare come decisive. Nella fattispecie, tale è segnatamente il caso per gli argomenti che rispondono alle censure circa la sospetta provenienza illecita dei dati (le liste) all'origine della domanda e la questione inerente alla necessità di un ulteriore accesso agli atti per chiarire la loro provenienza (cfr. decisione impugnata, consid. 6), il mancato adempimento dei requisiti formali alla base dell'ammissibilità della domanda (cfr. decisione impugnata, consid. 3), l'assenza di rilevanza verosimile e la violazione del divieto della fishing expedition (cfr. decisione impugnata, consid. 4), nonché il mancato rispetto del principio della sussidiarietà e della specialità (cfr. decisione impugnata, considd. 7 e 8), ecc. Lo stesso vale in particolare per la censura relativa alla pertinenza legale del criterio del codice domicilio « 111 » francese nelle liste della banca UBS, tenuto conto che il ricorrente aveva il suo domicilio fiscale in Svizzera e non in Francia durante il periodo fiscale interessato. L'autorità inferiore ha infatti spiegato perché detto criterio va considerato attendibile e permette di fondare la rilevanza verosimile delle informazioni richieste (cfr. decisione impugnata, consid. 4.6).
In altri termini, da un esame della decisione impugnata, risulta che la stessa è sufficientemente motivata affinché il ricorrente possa comprenderne la portata e contestarla con cognizione di causa, così come richiesto dal diritto di essere sentito (cfr. consid. 1.5.2.1 del presente giudizio), ciò che peraltro egli ha fatto. Con ricorso 15 aprile 2021, il ricorrente ha potuto infatti contestare pienamente in questa sede detta decisione, indicando i motivi per cui ritiene la domanda di assistenza amministrativa francese come inammissibile, rispettivamente perché i suoi dati non dovrebbero essere trasmessi all'autorità richiedente francese.
Anche ad avere ancora dubbi al riguardo, ogni eventuale violazione del suo diritto di essere sentito in rapporto alla motivazione standardizzata della decisione impugnata - ciò che, come visto, non è tuttavia qui il caso - va comunque considerata come sanata in questa sede (cfr. consid. 1.5.2.4 del presente giudizio), dal momento che il ricorrente ha potuto esporre nuovamente le sue censure e che il Tribunale entrerà nel loro merito, per quanto necessario, nel contesto del presente giudizio.
Visto quanto precede, detta censura va pertanto respinta.
2.
2.1
2.1.1 L'assistenza amministrativa con la Francia è retta dall'art. 28 CDI CH-FR, fondato sul Modello di convenzione dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE; di seguito: MC OCSE), e dal n. XI del Protocollo addizionale alla CDI CH-FR (di seguito: Protocollo addizionale; anch'esso pubblicato sotto RS 0672.934.91). Dette disposizioni, risultanti dall'Accordo aggiuntivo del 27 agosto 2009 alla CDI CH-FR (RU 2010 5683; di seguito: Accordo aggiuntivo), si applicano alla presente domanda (cfr. art. 11 par. 3 dell'Accordo aggiuntivo; [tra le tante] sentenza del TAF
A-5662/2020 del 10 maggio 2021 consid. 2.1.1).
L'art. 28 CDI CH-FR, nel suo nuovo tenore, trova applicazione per quelle domande di scambio di informazioni concernenti qualsiasi anno civile o esercizio a partire dal 1° gennaio 2010 (cfr. art. 11
SR 651.1 Legge federale del 28 settembre 2012 sull'assistenza amministrativa internazionale in materia fiscale (Legge sull'assistenza amministrativa fiscale, LAAF) - Legge sull'assistenza amministrativa fiscale LAAF Art. 15 Diritto di partecipazione ed esame degli atti - 1 Le persone legittimate a ricorrere possono partecipare al procedimento e consultare gli atti. |
|
1 | Le persone legittimate a ricorrere possono partecipare al procedimento e consultare gli atti. |
2 | Se l'autorità estera rende verosimili motivi per mantenere segreti determinati atti, l'AFC può negare alle persone legittimate a ricorrere l'esame di tali atti conformemente all'articolo 27 PA35.36 |
2.1.2 Il n. XI del Protocollo addizionale è stato modificato dall'Accordo del 25 giugno 2014 che modifica il Protocollo addizionale, entrato in vigore il 30 marzo 2016 (di seguito: Protocollo 2014; FF 2011 3419). Queste modifiche concernono unicamente i casi nei quali i nomi delle persone interessate non sono conosciute dallo Stato richiedente (cfr. sentenza del TAF
A-5066/2016 del 17 maggio 2018 consid. 4.1). Tra le modifiche, il n. XI par. 3 del Protocollo addizionale - relativo all'identificazione della persona interessata - è stato modificato dall'art. 1 par. 1 del Protocollo 2014. Prima della sua modifica, questa disposizione richiedeva allo Stato richiedente di fornire il nome e un indirizzo della persona oggetto del controllo o dell'inchiesta e, se disponibile, qualsiasi altro elemento che faciliti l'identificazione della persona (data di nascita, stato civile, ecc.). L'attuale versione del n. XI par. 3 lett. a del Protocollo addizionale, così come modificato dall'art. 1 par. 1 del Protocollo 2014, prevede ora che l'identità della persona oggetto del controllo o dell'inchiesta può risultare dall'indicazione del nome di questa persona o da qualsiasi altro elemento che ne permetta l'identificazione (circa gli sviluppi del contesto della modifica del n. XI del Protocollo addizionale, cfr. DTF 146 II 150 consid. 5.2.3; sentenze del TAF A-1534/2018, A-1555/2018, A-1562/2018 e A-1563/2018 del 3 agosto 2020 consid. 2.3).
L'art. 2 par. 2 dell'Accordo 2014 prevede che lo stesso è applicabile alle domande di scambio di informazioni concernenti qualsiasi anno civile o esercizio a partire dal 1° gennaio 2010. L'art. 2 par. 3 dell'Accordo 2014 prevede che, nonostante le disposizioni del par. 2, l'art. 1 par. 1 dell'Accordo 2014 è applicabile alle domande di scambio di informazioni relative a fatti avvenuti a partire dal 1° febbraio 2013. Nella DTF 146 II 150, il Tribunale federale ha ritenuto che l'interpretazione dell'art. 2 par. 3 dell'Accordo 2014 - alla luce del suo scopo, del suo contesto e delle circostanze della sua conclusione - rende ammissibili le domande raggruppate unicamente per ottenere informazioni relative a periodi a partire dal 1° febbraio 2013 (cfr. DTF 146 II 150 considd. 5.3 segg. e consid. 5.6). Conformemente all'art. 2 par. 2 dell'Accordo 2014 e al n. XI par. 3 lett. a del Protocollo addizionale, l'assistenza amministrativa deve tuttavia essere di principio concessa per i periodi a partire dal 1° gennaio 2010 se - come in concreto - viene presentata una domanda collettiva (« Listenersuchen ») in cui le persone interessate possono essere identificate per mezzo di numeri di conto bancari noti (cfr. consid. 3.1 del presente giudizio, circa qualifica della presente domanda; DTF 146 II 150 consid. 5.6; cfr. [tra le tante] sentenza del TAF A-5662/2020 del 10 maggio 2021 consid. 2.1.2).
2.2 La domanda di assistenza amministrativa deve indicare gli elementi figuranti al n. XI par. 3 del Protocollo addizionale, ovvero: (a) l'identità della persona oggetto del controllo o dell'inchiesta, informazione che può risultare dall'indicazione del nome di questa persona o da qualsiasi altro elemento che ne permetta l'identificazione; (b) il periodo oggetto della domanda; (c) una descrizione delle informazioni ricercate, in particolare la loro natura e la forma in cui lo Stato richiedente desidera ricevere le informazioni dallo Stato richiesto; (d) lo scopo fiscale per cui le informazioni sono state richieste e, (e) nella misura in cui sono noti, il nome e l'indirizzo delle persone per le quali vi è motivo di ritenere che siano in possesso delle informazioni richieste (il detentore delle informazioni; [tra le tante] sentenza del TAF
A-5662/2020 del 10 maggio 2021 consid. 2.2).
2.3 Espresso all'art. 28 par. 1 CDI CH-FR, il requisito della rilevanza verosimile delle informazioni - ovvero, la condizione « verosimilmente rilevante » - per l'applicazione della Convenzione o della legislazione fiscale interna degli stati contraenti è la chiave di volta del sistema di scambio d'informazioni (cfr. DTF 144 II 206 consid. 4.1 con rinvii). Esso ha lo scopo di garantire uno scambio di informazioni in ambito fiscale il più ampio possibile, senza tuttavia consentire agli Stati contraenti di intraprendere una ricerca generalizzata e indiscriminata di informazioni (« fishing expedition ») o di domandare informazioni la cui rilevanza in merito agli affari fiscali di un determinato contribuente non è verosimile. Detto requisito è adempiuto allorquando, al momento della formulazione della domanda, esiste una ragionevole probabilità che le informazioni richieste si rilevino pertinenti. Poco importa se, una volta fornita, un'informazione risulti per finire non pertinente (cfr. sentenza del TF 2C_764/2018 del 7 giugno 2019 consid. 5.1). Non spetta allo Stato richiesto rifiutare una domanda di assistenza o la trasmissione d'informazioni, solo perché da lui considerate prive di pertinenza per l'inchiesta o il controllo sottostante. L'apprezzamento del requisito della rilevanza verosimile delle informazioni richieste è infatti in primo luogo di competenza dello Stato richiedente (cfr. DTF 145 II 112 consid. 2.2.1, 144 II 206 considd. 4.2 e 4.3; [tra le tante] sentenza del TAF A-5662/2020 del 10 maggio 2021 consid. 2.3).
2.4
2.4.1 Il principio della buona fede (cfr. art. 7 lett. c
SR 651.1 Legge federale del 28 settembre 2012 sull'assistenza amministrativa internazionale in materia fiscale (Legge sull'assistenza amministrativa fiscale, LAAF) - Legge sull'assistenza amministrativa fiscale LAAF Art. 7 Non entrata nel merito - Non si entra nel merito della domanda se: |
|
a | è stata presentata allo scopo di ricercare prove; |
b | sono richieste informazioni che non sono contemplate dalle disposizioni sull'assistenza amministrativa della convenzione applicabile; oppure |
c | viola il principio della buona fede, in particolare se si fonda su informazioni ottenute mediante reati secondo il diritto svizzero. |
2.4.2 La buona fede di uno Stato è presunta nelle relazioni internazionali (principio dell'affidamento), ciò che implica, nel presente contesto, che lo Stato richiesto non può, di principio, mettere in dubbio le allegazioni dello Stato richiedente, a meno che sussistano dei seri dubbi. In tal caso, il principio dell'affidamento non si oppone ad una domanda di chiarimento allo Stato richiesto; il rovesciamento della presunzione della buona fede di uno Stato dovendosi in ogni caso fondare su fatti constatati e concreti (cfr. DTF 146 II 150 consid. 7.1; 143 II 202 considd. 8.7.1 e 8.7.4; [tra le tante] sentenza del TAF A-5662/2020 del 10 maggio 2021 consid. 2.4.2).
2.4.3 Non si entra nel merito di una domanda di assistenza amministrativa se viola il principio della buona fede, « in particolare se si fonda su informazioni ottenute mediante reati secondo il diritto svizzero » (cfr. art. 7 lett. c
SR 651.1 Legge federale del 28 settembre 2012 sull'assistenza amministrativa internazionale in materia fiscale (Legge sull'assistenza amministrativa fiscale, LAAF) - Legge sull'assistenza amministrativa fiscale LAAF Art. 7 Non entrata nel merito - Non si entra nel merito della domanda se: |
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a | è stata presentata allo scopo di ricercare prove; |
b | sono richieste informazioni che non sono contemplate dalle disposizioni sull'assistenza amministrativa della convenzione applicabile; oppure |
c | viola il principio della buona fede, in particolare se si fonda su informazioni ottenute mediante reati secondo il diritto svizzero. |
SR 651.1 Legge federale del 28 settembre 2012 sull'assistenza amministrativa internazionale in materia fiscale (Legge sull'assistenza amministrativa fiscale, LAAF) - Legge sull'assistenza amministrativa fiscale LAAF Art. 7 Non entrata nel merito - Non si entra nel merito della domanda se: |
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a | è stata presentata allo scopo di ricercare prove; |
b | sono richieste informazioni che non sono contemplate dalle disposizioni sull'assistenza amministrativa della convenzione applicabile; oppure |
c | viola il principio della buona fede, in particolare se si fonda su informazioni ottenute mediante reati secondo il diritto svizzero. |
SR 651.1 Legge federale del 28 settembre 2012 sull'assistenza amministrativa internazionale in materia fiscale (Legge sull'assistenza amministrativa fiscale, LAAF) - Legge sull'assistenza amministrativa fiscale LAAF Art. 7 Non entrata nel merito - Non si entra nel merito della domanda se: |
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a | è stata presentata allo scopo di ricercare prove; |
b | sono richieste informazioni che non sono contemplate dalle disposizioni sull'assistenza amministrativa della convenzione applicabile; oppure |
c | viola il principio della buona fede, in particolare se si fonda su informazioni ottenute mediante reati secondo il diritto svizzero. |
SR 651.1 Legge federale del 28 settembre 2012 sull'assistenza amministrativa internazionale in materia fiscale (Legge sull'assistenza amministrativa fiscale, LAAF) - Legge sull'assistenza amministrativa fiscale LAAF Art. 7 Non entrata nel merito - Non si entra nel merito della domanda se: |
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a | è stata presentata allo scopo di ricercare prove; |
b | sono richieste informazioni che non sono contemplate dalle disposizioni sull'assistenza amministrativa della convenzione applicabile; oppure |
c | viola il principio della buona fede, in particolare se si fonda su informazioni ottenute mediante reati secondo il diritto svizzero. |
A-5662/2020 del 10 maggio 2021 consid. 2.4.3).
2.5
2.5.1 La domanda di assistenza amministrativa non deve essere presentata unicamente allo scopo di intraprendere una ricerca generalizzata e indiscriminata di informazioni (« fishing expedition »; DTF 146 II 150 consid. 6.1.2; 144 II 206 consid. 4.2; 143 II 136 consid. 6). Il divieto delle « fishing expeditions » corrisponde al principio della proporzionalità (cfr. art. 5 cpv. 2
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 5 Stato di diritto - 1 Il diritto è fondamento e limite dell'attività dello Stato. |
|
1 | Il diritto è fondamento e limite dell'attività dello Stato. |
2 | L'attività dello Stato deve rispondere al pubblico interesse ed essere proporzionata allo scopo. |
3 | Organi dello Stato, autorità e privati agiscono secondo il principio della buona fede. |
4 | La Confederazione e i Cantoni rispettano il diritto internazionale. |
2.5.2 Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, le domande di assistenza amministrativa che non identificano nominalmente le persone interessate devono essere sottoposte a un esame più attento per escludere la fishing expedition (cfr. DTF 146 II 150 consid. 6.1.3; 139 II 404 consid. 7.2.3 seg.). A tal fine, il Tribunale federale ha elaborato i tre seguenti criteri con riferimento al Commentario OCSE sull'art. 26 MC OCSE (cfr. DTF 146 II 150 consid. 6.1.3; 143 II 136 consid. 6.1.2):
1) la domanda deve fornire una descrizione dettagliata del gruppo, descrivendo i fatti e le circostanze specifiche che l'hanno portata alla richiesta;
2) la domanda deve spiegare la legge (fiscale) applicabile e indicare perché vi sono motivi per ritenere che i contribuenti del gruppo non abbiano adempiuto ai loro obblighi, ovvero violato la legge fiscale;
3) la domanda deve dimostrare che le informazioni richieste possono portare all'adempimento degli obblighi riconducibili dei contribuenti fiscali appartenenti al gruppo.
Benché detti criteri siano stati sviluppati in primo luogo in riferimento alle domande raggruppate ai sensi dell'art. 3 lett. c
SR 651.1 Legge federale del 28 settembre 2012 sull'assistenza amministrativa internazionale in materia fiscale (Legge sull'assistenza amministrativa fiscale, LAAF) - Legge sull'assistenza amministrativa fiscale LAAF Art. 3 Definizioni - Nella presente legge s'intende per: |
|
a | persona interessata: la persona sulla quale vengono richieste informazioni nella domanda di assistenza amministrativa o la persona la cui situazione fiscale è oggetto di scambio spontaneo di informazioni; |
b | detentore delle informazioni: la persona che dispone in Svizzera delle informazioni richieste; |
bbis | scambio di informazioni su domanda: scambio di informazioni in base a una domanda di assistenza amministrativa; |
c | domanda raggruppata: una domanda di assistenza amministrativa con la quale si richiedono informazioni su più persone che hanno agito secondo lo stesso modello di comportamento e sono identificabili in base a indicazioni precise; |
d | scambio spontaneo di informazioni: scambio non richiesto di informazioni detenute dall'AFC o dalle Amministrazioni cantonali delle contribuzioni presumibilmente interessanti per l'autorità estera competente. |
2.6 Il principio della specialità esige che lo Stato richiedente utilizzi le informazioni ricevute dallo Stato richiesto unicamente nei confronti delle persone e dei comportamenti per i quali esso ha richiesto ed ottenuto dette informazioni (cfr. art. 28 CDI CH-FR). La giurisprudenza ha ricordato il carattere personale del suddetto principio, nel senso che lo Stato richiedente non può utilizzare nei confronti di terzi le informazioni che ha ricevuto tramite l'assistenza amministrativa, a meno che questa possibilità risulti dalle leggi di entrambi gli Stati e l'autorità competente dello Stato che fornisce le informazioni autorizzi tale utilizzo (cfr. DTF 147 II 13 consid. 3.4; 146 I 172 consid. 7.1.3). Sulla base del principio dell'affidamento, la Svizzera può ritenere che lo Stato richiedente, con il quale è legato da un accordo di assistenza amministrativa, rispetterà il principio della specialità (cfr. [tra le tante] sentenza del TAF A-5662/2020 del 10 maggio 2021 consid. 2.6).
2.7
2.7.1 Lo Stato richiedente deve altresì rispettare il principio della sussidiarietà. In assenza di elementi concreti, rispettivamente di seri dubbi al riguardo, non vi è alcuna ragione per rimettere in discussione l'adempimento del principio della sussidiarietà, allorquando uno Stato presenta una domanda di assistenza amministrativa, in ogni caso quando lo stesso dichiara di aver sfruttato tutte le fonti d'informazione abituali previste dalla sua procedura fiscale interna prima di richiedere informazioni o di aver agito conformemente alla Convenzione (cfr. DTF 144 II 206 consid. 3.3.2; 2C_904/2015 dell'8 dicembre 2016 consid. 7.2; [tra le tante] sentenza del TAF A-5662/2020 del 10 maggio 2021 consid. 2.7.1).
2.7.2 Il principio della sussidiarietà non implica per lo Stato richiedente d'esaurire l'integralità delle fonti di informazione, bensì quelle abituali. Una fonte d'informazione non può più essere considerata come « abituale » se comporta uno sforzo sproporzionato per lo Stato richiedente - rispetto a una domanda di assistenza amministrativa - o se le probabilità di successo sono considerate molto basse (cfr. [tra le tante] sentenza del TAF
A-5662/2020 del 10 maggio 2021 consid. 2.7.2). Il principio della sussidiarietà risulta, di principio, violato, se lo Stato richiedente ha già emanato una decisione sui punti per i quali richiede l'assistenza e non fornisce alcuna spiegazione comprovante ch'esso intende riconsiderare tale decisione. Ciò sancito, non è escluso che uno Stato richiedente possa necessitare di informazioni in merito ad una procedura già conclusa, ad esempio se ha motivo di pensare che la decisione possa essere oggetto di revisione. In tal caso, la Svizzera è tuttavia in diritto d'aspettarsi una spiegazione al riguardo, affinché sia possibile comprendere ciò che motiva la domanda di assistenza). Il criterio decisivo per la concessione dell'assistenza amministrativa rimane la rilevanza verosimile delle informazioni richieste (cfr. al riguardo, consid. 2.3 del presente giudizio; cfr. [tra le tante] sentenza del TAF A-5662/2020 del 10 maggio 2021 consid. 2.7.2).
2.8 Devono essere rispettate pure le norme procedurali applicabili nello Stato richiedente e nello Stato richiesto. L'AFC dispone tuttavia dei poteri procedurali necessari per imporre alle banche di fornire tutti i documenti richiesti che soddisfano la condizione (cfr. consid. 2.3 del presente giudizio) della rilevanza verosimile (cfr. DTF 142 II 161 consid. 4.5.2; [tra le tante] sentenza del TAF A-5662/2020 del 10 maggio 2021 consid. 2.8).
2.9 Una domanda di assistenza amministrativa può avere quale scopo quello d'accertare la residenza fiscale di una persona (cfr. DTF 145 II 112 consid. 2.2.2; 142 II 161 consid. 2.2.2). Può succedere che un contribuente, considerato dallo Stato richiedente come uno dei suoi residenti fiscali secondo i criteri del suo diritto interno, possa essere considerato come residente fiscale di un altro Stato secondo i criteri del diritto interno di quell'altro Stato. Tuttavia, per costante giurisprudenza, la determinazione della residenza fiscale a livello internazionale è una questione di merito che non deve essere affrontata dallo Stato richiesto allo stadio dell'assistenza amministrativa (cfr. DTF 142 II 161 consid. 2.2.1; 142 II 218 consid. 3.6). Allorquando la persona interessata dalla domanda di assistenza amministrativa è considerata da due Stati come uno dei suoi contribuenti, la questione della conformità alla Convenzione, in concreto, ai sensi dell'art. 28 par. 1 in fine CDI CH-FR, deve essere valutata alla luce dei criteri applicati dallo Stato richiedente per considerare questa persona come uno dei suoi contribuenti. In questo contesto, il ruolo della Svizzera in quanto Stato richiesto non è quello di statuire lei stessa nell'ambito della procedura di assistenza amministrativa sull'esistenza di un conflitto di residenza, ma si limita a verificare che il criterio di assoggettamento fiscale a cui fa ricorso lo Stato richiedente sia tra quelli previsti dalla disposizione della Convenzione applicabile alla determinazione della residenza fiscale (cfr. DTF 145 II 112 consid. 3.2; 142 II 161 consid. 2.2.2). Lo Stato richiedente non è tenuto ad aspettare l'esito della controversia sul principio della residenza fiscale, prima di presentare una domanda di assistenza amministrativa, tanto più che la richiesta può anche essere destinata a consolidare la sua posizione sulla residenza fiscale del contribuente interessato. In effetti, in questa fase, lo Stato richiedente chiede specificamente informazioni per determinare se i suoi sospetti sul legame fiscale con il suo territorio della persona interessata dalla richiesta sono fondati. Inoltre, lo Stato richiedente deve poter fare una richiesta anche in caso di conflitto effettivo di residenza, per ottenere dallo Stato richiesto i documenti che sosterebbero il suo credito in concorrenza con quello di quest'ultimo o di uno Stato terzo. In particolare, occorre tenere conto della situazione in cui un contribuente soggetto a un'imposizione illimitata in Svizzera o in uno Stato terzo e di fatto residente nello Stato richiedente, ad esempio perché ha mantenuto la sua residenza permanente in tale Stato (cfr. DTF 142 II 218 cosid. 3.7; 142 II 161 consid. 2.2.2). Se il
conflitto di competenza si concretizza, spetterà al contribuente interessato dalla doppia imposizione lamentarsi presso le autorità competenti, cioè le autorità nazionali degli Stati interessati, secondo i rimedi previsti dal diritto interno (cfr. DTF 142 II 161 consid. 2.2.2); se del caso, la doppia imposizione internazionale sarà evitata mediante le regole di determinazione della residenza fiscale internazionale previste dalla convenzione applicabile tra gli Stati interessati o mediante il ricorso alla procedura amichevole (cfr. art. 27 par. 1 CDI CH-FR; DTF 145 II 112 consid. 2.2.2; 142 II 218 consid. 3.7; [tra le tante] sentenza del TAF
A-5662/2020 del 10 maggio 2021 consid. 2.9).
3.
In concreto, la domanda di assistenza amministrativa francese dell'11 maggio 2016, alla base della presente procedura, è già stata oggetto - come detto (cfr. fatti, sub lett. F) - di una procedura pilota. Questa si è conclusa dinanzi al Tribunale federale con la sentenza di principio DTF 146 II 150. Il Tribunale federale ha sancito che sulla base di detta domanda va concessa l'assistenza amministrativa alla Francia. Poiché detta sentenza vincola materialmente lo scrivente Tribunale (cfr. consid. 1.4.3 del presente giudizio), segnatamente per quanto attiene alla questione dell'ammissibilità di detta domanda, non vi è di principio alcuna possibilità per il Tribunale di rifiutare l'assistenza amministrativa in deroga alle conclusioni dell'Alta Corte.
Ne discende che solo le censure sollevate dal ricorrente in correlazione con degli elementi su cui il Tribunale federale non si è pronunciato nella DTF 146 II 150, possono essere, di principio, ancora esaminate in dettaglio dallo scrivente Tribunale. Per quanto attiene alle censure già evase dal Tribunale federale, lo scrivente Tribunale - come detto, essendo materialmente vincolato - non può invece discostarsi da quanto ritenuto dall'Alta Corte, sicché il loro esame deve limitarsi a richiamare quanto già deciso nella DTF 146 II 150. Detto in altri termini, nell'esaminare le censure del ricorrente, in questa sede ci si riferirà principalmente alla DTF 146 II 150 - laddove il Tribunale federale si sia già espresso al riguardo - e/o, per quanto necessario, alle successive/precedenti sentenze emanate dal Tribunale statuente al riguardo.
4.
Preliminarmente, nello specifico si impone l'esame della competenza della DGFP, quale autorità richiedente francese, tale questione essendo stata espressamente sollevata dal ricorrente.
4.1 Più nel dettaglio, il ricorrente contesta che la DGFP rappresenti per la Francia l'autorità richiedente competente per l'inoltro della domanda di assistenza amministrativa dell'11 maggio 2016, punto su cui l'autorità inferiore non si sarebbe peraltro espressa nella decisione impugnata. Egli indica infatti che, giusta l'art. 3 par. 1 lett. i lett. i CDI CH-FR, l'autorità competente designata per la Francia sarebbe il ministro incaricato del budget o il suo rappresentante autorizzato e non la DGFP. Poiché la decisione impugnata non indicherebbe né la fonte né la base legale dalla quale si evincerebbe che la DGFP equivalga al ministro incaricato del budget o un suo rappresentate autorizzato, giustificante la sua competenza, quest'ultima risulterebbe incompetente, sicché già per tale motivo la domanda francese sarebbe irricevibile (cfr. ricorso 15 aprile 2021, punti 17-19).
4.2 Al riguardo, il Tribunale osserva come, nella misura in cui il Tribunale federale ha considerato la domanda di assistenza amministrativa francese dell'11 maggio 2016 come ammissibile (cfr. DTF 146 II 150), si debba ammettere che implicitamente lo stesso abbia di riflesso riconosciuto pure la competenza della DGFP quale competente autorità richiedente francese ai sensi dell'art. 3 par. 1 lett. i lett. i CDI CH-FR. Ciò risulta in particolare dal consid. 7.7 della DTF 146 II 150, ove il Tribunale federale ha considerato la DGFP quale autorità competente ai sensi dell'art. 27 par. 2 e 3 CDI CH-FR per concludere degli accordi amichevoli e dunque, di riflesso, quale autorità competente ai sensi dell'art. 3 par. 1 lett. i lett. i CDI CH-FR. Tale sentenza vincolando il Tribunale, non vi è di per sé motivo di indagare ulteriormente al riguardo e di mettere in discussione quanto precede, sicché la censura del ricorrente va respinta già per tale motivo.
4.3 Ciò sancito, a titolo abbondanziale, il Tribunale osserva quanto segue. Il Forum globale sulla trasparenza e sullo scambio di informazioni a fini fiscali (di seguito: Forum globale) dell'OCSE si adopera affinché gli standard internazionali sulla trasparenza e sullo scambio di informazioni su domanda e sullo scambio automatico di informazioni siano rispettati ed applicati in modo uniforme a livello internazionale. A tal fine, il Forum globale verifica l'applicazione degli standard per mezzo di valutazioni tra pari (« peer review ») sulla capacità delle giurisdizioni dei suoi membri - tra cui la Svizzera e la Francia - di cooperare con altre amministrazioni fiscali in conformità ai predetti standard. Dopo un primo ciclo di valutazione intervenuto tra il 2010 e il 2016, nel 2016 ha avuto inizio per tutti i suoi membri un secondo ciclo di valutazione, nell'ambito del quale il Forum globale ha valutato nuovi elementi, quali la qualità delle domande delle autorità fiscali, le domande raggruppate o l'identificazione dei beneficiari effettivi. Oggetto d'esame sono state altresì le misure adottate dai membri per attuare le raccomandazioni formulate nel primo ciclo di valutazione (cfr. Messaggio del 21 novembre 2018 concernente l'attuazione delle raccomandazioni del Forum globale sulla trasparenza e sullo scambio di informazioni a fini fiscali formulate nel rapporto sulla fase 2 della valutazione tra pari relativa alla Svizzera, FF 2019 275, 279-281; parimenti sentenza del TAF A-2980/2019 del 20 maggio 2020 consid. 4.1.2).
In tale contesto, il Tribunale segnala il rapporto del Forum globale denominato « Forum mondial sur la transparence et l'échange de renseignements à des fins fiscales Rapport d'examen par les pairs: France - Combiné : Phase 1 + Phase 2 » (di seguito: rapporto 2011, in: < https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/9789264291188-fr.pdf?expires=1636552885&id= id&accname=oid030182&checksum=E8CB80E83B7C59D8028D28A65078FDE1 >, consultato il 16.11.2021) concernente il primo ciclo di valutazione in rapporto alla Francia. Per quanto qui di rilievo, si segnala che in detto rapporto 2011 il Forum globale non fa che esporre in maniera oggettiva il quadro giuridico francese in vigore in materia di scambio di informazioni su domanda, indicando la competente autorità francese abilitata a inoltrare delle domande di assistenza amministrativa in materia fiscale, ossia la DGFP (cfr. rapporto 2011, punto n. 148):
« [...] L'autorité compétente centrale pour les demandes de renseignements reçues par la France est la Direction générale des finances publiques (DGFIP) en charge de l'administration fiscale, au sein du Ministère du Budget, des Comptes publics, de la Fonction publique et de la Réforme de l'État ; et plus précisément le bureau des affaires internationales de la sous-direction du contrôle fiscal (bureau CF3) [...] ».
La competenza della DGFP è stata poi confermata nel 2018 ai punti n. 208 e 214 del rapporto del Forum globale denominato « Forum mondial sur la transparence et l'échange de renseignements à des fins fiscales : France 2018 (Deuxième cycle) - Rapport d'examen par les pairs sur la demande d'échange de renseignements » (di seguito: rapporto 2018, in: < https://www.oecdilibrary.org/docserver/9789264291188-fr.pdf?expires= 1636552940&id=id&accname=oid030182&checksum=AE44811155A03CE4AC7E2A685BEEC288 >, consultato il 16.11.2021).
Trattandosi di documenti ufficiali, il Tribunale non intravvede alcuna ragione per dubitare della veridicità delle informazioni ivi riportate. Detto ciò, da quanto precede risulta chiaramente che la DGFP è l'autorità competente francese in materia di scambio di informazioni e che detta autorità sottostà al « Ministère du Budget ». Ora, come giustamente rilevato dal ricorrente, l'art. 3 par. 1 lett. i lett. i CDI CH-FR designa effettivamente quale autorità competente per la Francia il ministro incaricato del budget o il suo rappresentante autorizzato (« le ministre chargé du budget ou son représentant autorisé »). Sennonché, tale evenienza non esclude tuttavia che un'unità sottostante al « Ministère du Budget », come la DGFP, possa essere abilitata da quest'ultimo ad occuparsi dello scambio d'informazioni in materia fiscale e a presentare una domanda di assistenza amministrava in sua vece. Si pensi ad esempio alla Svizzera, ove è il Servizio per lo scambio d'informazione in materia fiscale (SEI) dell'AFC ad occuparsi concretamente dello scambio d'informazioni in materia fiscale. In tali circostanze, tenuto altresì conto della presunzione della buona fede dello Stato richiedente (cfr. consid. 2.4.2 del presente giudizio), il Tribunale non ravvisa alcun motivo per mettere in dubbio la competenza della DGFP ad agire quale autorità richiedente francese, rispettivamente per indagare ulteriormente al riguardo. Lo Stato richiesto deve infatti limitarsi ad esaminare l'ammissibilità della domanda alla luce del quadro legale fissato dalla CDI pertinente. In definitiva, la censura del ricorrente va dunque respinta.
5.
Chiarita la competenza della DGFP, va rilevato quanto segue in merito all'adempimento delle condizioni formali d'ammissibilità della domanda di assistenza amministrativa francese dell'11 maggio 2016.
5.1 Sul piano formale, il Tribunale federale ha sancito - perlomeno implicitamente dichiarandola ammissibile - che la domanda di assistenza amministrativa francese dell'11 maggio 2016 adempie le condizioni formali. Per quanto qui necessario, il Tribunale rileva in particolare come detta domanda contenga la lista delle informazioni necessarie alla sua ammissibilità, e meglio: l'identità delle persone oggetto del controllo o dell'inchiesta, risultante dai numeri menzionati nella lista acclusa alla domanda che si riferiscono a conti detenuti presso la banca UBS (cifra 2); il nome del titolare delle informazioni, cioè la banca UBS (cifra 3); il periodo coperto dalla domanda, ossia dal 1° gennaio 2010 al 31 dicembre 2015 (cifra 4); lo scopo fiscale alla base della domanda, ossia l'imposta sul reddito e sulla sostanza (cifra 4); nonché una descrizione delle informazioni richieste (cifra 6). La domanda dell'11 maggio 2016 contiene quindi tutti gli elementi menzionati al n. XI par. 3 del Protocollo aggiuntivo (cfr. [tra le tante] sentenza del TAF A-5662/2020 del 10 maggio 2021 consid. 4.2).
La domanda di assistenza amministrativa francese dell'11 maggio 2016 - che non contiene né i nomi né gli indirizzi delle persone interessate, ma che si fonda su una lista di circa 40'000 numeri di conto e altri numeri bancari sulla base della quale l'AFC ha potuto identificare le persone interessate - è una « domanda collettiva » e non una domanda raggruppata ai sensi dell'art. 3 lett. c
SR 651.1 Legge federale del 28 settembre 2012 sull'assistenza amministrativa internazionale in materia fiscale (Legge sull'assistenza amministrativa fiscale, LAAF) - Legge sull'assistenza amministrativa fiscale LAAF Art. 3 Definizioni - Nella presente legge s'intende per: |
|
a | persona interessata: la persona sulla quale vengono richieste informazioni nella domanda di assistenza amministrativa o la persona la cui situazione fiscale è oggetto di scambio spontaneo di informazioni; |
b | detentore delle informazioni: la persona che dispone in Svizzera delle informazioni richieste; |
bbis | scambio di informazioni su domanda: scambio di informazioni in base a una domanda di assistenza amministrativa; |
c | domanda raggruppata: una domanda di assistenza amministrativa con la quale si richiedono informazioni su più persone che hanno agito secondo lo stesso modello di comportamento e sono identificabili in base a indicazioni precise; |
d | scambio spontaneo di informazioni: scambio non richiesto di informazioni detenute dall'AFC o dalle Amministrazioni cantonali delle contribuzioni presumibilmente interessanti per l'autorità estera competente. |
5.2 In tale contesto, alla luce della DTF 146 II 150, le censure sollevate dal ricorrente in merito al difetto dei requisiti formali menzionati al n. XI par. 3 del Protocollo aggiuntivo - circa i periodi fiscali 2010-2015 coperti dalla domanda collettiva e l'applicazione del limite temporale iniziale del 1° febbraio 2013 anche alle domande collettive e non solo alle domande raggruppate nel rispetto del principio dell'uguaglianza, l'asserita descrizione errata e incompleta delle informazioni richieste, l'asserita non sufficiente indicazione dello scopo della domanda e delle basi legali francesi (cfr. ricorso 15 aprile 2021, punti 23-24) - non possono che essere qui respinte. In particolare, il Tribunale ricorda che dal punto di vista temporale, il Tribunale federale ha sancito che, conformemente all'art. 2 par. 2 dell'Accordo 2014 e al n. XI par. 3 lett. a del Protocollo addizionale, le domande collettive - diversamente dalle domande raggruppate - possono di principio essere validamente presentate per i periodi già a partire dal 1° gennaio 2010 (cfr. DTF 146 II 150 consid. 5.6; consid. 2.1.2 del presente giudizio).
6.
Chiarita l'ammissibilità formale della domanda di assistenza amministrativa francese dell'11 maggio 2016, vanno ora esaminate le censure sollevate dal ricorrente in correlazione con l'adempimento delle condizioni materiali.
6.1
6.1.1 Il ricorrente contesta il rispetto del divieto della fishing expedition e la rilevanza verosimile delle informazioni oggetto della domanda di assistenza amministrativa francese dell'11 maggio 2016, per i motivi seguenti.
Innanzitutto, il ricorrente contesta che la raccolta d'informazioni in oggetto possa basarsi sul criterio della nazionalità/cittadinanza francese delle persone interessate, in quanto trattasi di un criterio irrilevante ai fini dell'assoggettamento fiscale in Francia. Al riguardo, fa altresì valere di non essere un cittadino francese. Il ricorrente contesta pure la pertinenza del criterio del codice domicilio francese (« 111 »), in quanto trattasi di un criterio non permettente di ritenere che le relazioni bancarie di cui alle liste B e C possano essere effettivamente riconducibili a dei contribuenti aventi obblighi fiscali in Francia (cfr. ricorso 15 aprile 2021, punti 23 e 35). Nel suo caso, l'indicazione del codice domicilio francese sarebbe comunque errata, dal momento ch'egli per la maggior parte del periodo fiscale oggetto di detta domanda francese (2010-2014/2015), e meglio a far tempo dal (...) 2010, non sarebbe più stato domiciliato in Francia, bensì in Svizzera; più precisamente nel Comune di X._______, luogo del centro dei suoi interessi, come si evincerebbe dai vari documenti da lui prodotti. ln tali circostanze, egli ritiene che - alla luce dell'art. 4 CDI CH-FR, del principio della proporzionalità, della rilevanza verosimile e della protezione dei dati - le informazioni relative ai saldi del suo conto bancario al 1° gennaio 2011 fino al 1° gennaio 2015 e alle movimentazioni degli anni 2010, 2011, 2012, 2013 e 2014 sarebbero irrilevanti. Tali informazioni non potrebbero pertanto essere trasmesse all'estero, rispettivamente andrebbero rimosse o quanto meno censurate. In aggiunta, il ricorrente fa valere che la domanda francese si baserebbe su fatti che allo stato 2006 e 2008 erano pertinenti, ma che, al momento del suo inoltro, non lo sarebbero più stati da lungo tempo, ciò che dimostrerebbe che si tratta di una fishing expedition. L'autorità inferiore avrebbe quindi dovuto escludere tali informazioni, in quanto di nessuna rilevanza per accertare la situazione fiscale in Francia (cfr. ricorso 15 aprile 2021, punti 23, 25-32).
A mente del ricorrente, la domanda di assistenza amministrativa francese dell'11 maggio 2016 non adempirebbe poi ai requisiti posti dalla giurisprudenza del Tribunale federale per la distinzione tra le domande collettive e le fishing expeditions, sicché in concreto si sarebbe confrontati ad una fishing expedition. La domanda non fornirebbe infatti una descrizione dettagliata del gruppo, una spiegazione sufficiente della legge fiscale applicabile e dei sospetti concreti di un comportamento lesivo delle normative fiscali in Francia. Le informazioni richieste non sarebbero idonee a portare all'adempimento degli obblighi dei contribuenti appartenenti al gruppo (cfr. ricorso 15 aprile 2021, punti 33-38).
6.1.2 Al riguardo, il Tribunale rileva quanto segue. Nella DTF 146 II 150 il Tribunale federale ha stabilito in modo materialmente vincolante per lo scrivente Tribunale (cfr. consid. 1.4.3 del presente giudizio) che la domanda di assistenza amministrativa francese dell'11 maggio 2016 non costituisce una fishing expedition e che le informazioni richieste adempiono la condizione della rilevanza verosimile (cfr. DTF 146 II 150 consid. 6). Il Tribunale federale ha infatti osservato che la domanda collettiva dell'11 maggio 2016 adempie i tre requisiti elaborati dalla giurisprudenza in materia di domande raggruppate, applicabili per analogia alle « domande collettive », permettendo di escludere l'esistenza di una fishing expedition (cfr. consid. 2.5.2 per un elenco esaustivo di questi tre criteri; DTF 146 II 150 considd. 6.1.3 e 6.2). L'analisi del Tribunale federale si è concentrata specificamente sul criterio che è stato oggetto della controversia principale - vale a dire, il requisito che la domanda esponga la legge fiscale applicabile e le ragioni per presumere che i contribuenti del gruppo non abbiano adempiuto ai loro obblighi e abbiano quindi violato la legge fiscale. In proposito, il Tribunale federale ha ritenuto che tutti gli elementi contenuti nella domanda francese fossero sufficienti a giustificare il sospetto che le persone dietro le liste B e C avessero agito in modo contrario al diritto fiscale.
Poiché il Tribunale è tenuto a fondarsi sulla DTF 146 II 150 e non può discostarsi dalle argomentazioni giuridiche del Tribunale federale, si deve concludere che gli argomenti addotti dal ricorrente a tal proposito (cfr. ricorso 15 aprile 2021, in particolare punti 33-35) - che non occorre evocare in dettaglio - non permettono di concludere che la domanda francese costituisca una fishing expedition e violi il principio della rilevanza verosimile.
6.1.3 Per contro, nella DTF 146 II 150, il Tribunale federale non ha esaminato specificamente se, tenuto conto degli elementi relativi all'assenza di un domicilio in Francia - così come invocati dal ricorrente in concreto - viene meno la rilevanza verosimile, segnatamente del codice di « Domizil » e delle liste B e C allegate alla domanda di assistenza amministrativa francese dell'11 maggio 2016. Su tale questione, si è invece pronunciato lo scrivente Tribunale, tenuto conto di quanto sancito dal Tribunale federale nella DTF 146 II 150 (cfr. [tra le tante] sentenze del TAF A-5662/2020 del 10 maggio 2021 consid. 5.1).
Più nel dettaglio, il Tribunale ha già avuto modo di sancire che i codici di domicilio francese che figurano nelle liste B e C costituiscono criteri sufficienti per ritenere le persone che figurano in queste liste come imponibili in Francia nel periodo in esame (cfr. citata sentenza del TAF A-5662/2020 consid. 5.1 con rinvio). Ciò è ulteriormente corroborato dalla sentenza del Tribunale federale DTF 146 II 150, che ha ritenuto - almeno implicitamente nel ritenere ammissibile la predetta domanda francese - che questi codici di domicilio costituiscono dei criteri sufficienti per l'imposizione, ed esplicitamente al consid. 6 che le informazioni richieste soddisfano la condizione della rilevanza verosimile ai sensi dell'art. 28 par. 1 CDI CH-FR (cfr. citata sentenza del TAF A-5662/2020 consid. 5.1.3). In tali circostanze, tenuto altresì conto del fatto che è appurato che il qui ricorrente figura, per il tramite di un numero di conto bancario a lui riconducibile, con un codice di domicilio francese « 111 » nella lista Excel allegata alla domanda di assistenza amministrativa francese, si deve dunque ritenere che il criterio di assoggettamento fiscale invocato dallo Stato richiedente francese nello specifico, ossia quello del domicilio, sia apparentemente plausibile (cfr. citata sentenza del TAF A-5662/2020 consid. 5.1.3).
In tale contesto, contrariamente a quanto ritenuto dal ricorrente, la censura relativa al criterio della nazionalità/cittadinanza francese non è pertinente, dal momento che il criterio su cui poggia la domanda francese non è quello della nazionalità, bensì quello del domicilio.
6.1.4 Ciò sancito, la questione a sapere se il criterio del domicilio concorra con un criterio d'assoggettamento fiscale dello Stato terzo in cui il ricorrente sostiene di essere stato domiciliato fiscalmente nel periodo interessato dalla domanda non deve invece essere esaminata dal Tribunale. In presenza di un conflitto di residenza, la Svizzera deve di principio limitarsi, in qualità di Stato richiesto, a verificare se il criterio d'assoggettamento invocato dallo Stato richiedente è contemplato dalla norma convenzionale applicabile concernente la determinazione formale del domicilio. Il Tribunale non dispone infatti né dei mezzi materiali, né della competenza formale per statuire sul conflitto di residenza allorquando riceve una domanda di assistenza (cfr. citata sentenza del TAF A-5662/2020 consid. 5.1.3; parimenti consid. 2.9 del presente giudizio).
6.1.5 A titolo abbondanziale, il Tribunale ha altresì già sancito come non sia pregiudizievole il fatto che la domanda francese in oggetto si basi sulle liste B e C risalenti al 2006 e al 2008, mentre le informazioni richieste si riferiscono agli anni dal 2010 al 2015. In effetti, è chiaro che l'autorità francese sta cercando di determinare se le persone dietro le liste B e C - che hanno detenuto un conto bancario presso UBS tra il 2006 e il 2008 - ne avevano uno durante il periodo in esame, cioè dal 2010 al 2015. Questo elemento non è problematico poiché, secondo la giurisprudenza, lo Stato richiedente non è tenuto a fornire per ciascuno dei periodi in questione un elemento concreto di sospetto che sia specificamente legato a ciascuno di questi periodi (cfr. sentenza del TF 2C_1162/2016 del 4 ottobre 2017 consid. 6.4 segg.). Inoltre, come detto (cfr. consid. 6.1.2 del presente giudizio), il Tribunale federale ha ritenuto che la domanda francese contenesse prove sufficienti per suggerire che le persone interessate, identificabili attraverso le liste B e C, avessero agito in violazione del diritto fiscale. Il fatto che la domanda si basi su liste risalenti al 2006 e al 2008 non porta a concludere - come sostiene il ricorrente - che le informazioni richieste non siano più verosimilmente rilevanti, indipendentemente dal domicilio fiscale, inteso ai sensi del diritto internazionale, per gli anni 2006 e 2008 (cfr. citata sentenza del TAF A-5662/2020 consid. 5.1.4).
6.1.6 In definitiva, gli argomenti sollevati dal ricorrente non sono tali da rimettere in discussione quanto precede, sicché la sua censura va respinta. La sua richiesta di non trasmissione delle informazioni relative agli anni 2011-2015, rispettivamente di oscuramento/di censura di tali dati bancari non può di riflesso che essere anch'essa qui respinta.
6.2
6.2.1 Il ricorrente ritiene poi che la domanda di assistenza amministrativa francese dell'11 maggio 2016 lederebbe il principio della buona fede, in quanto fondata su informazioni ottenute mediante reati secondo il diritto svizzero ai sensi dell'art. 7 lett. c
SR 651.1 Legge federale del 28 settembre 2012 sull'assistenza amministrativa internazionale in materia fiscale (Legge sull'assistenza amministrativa fiscale, LAAF) - Legge sull'assistenza amministrativa fiscale LAAF Art. 7 Non entrata nel merito - Non si entra nel merito della domanda se: |
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a | è stata presentata allo scopo di ricercare prove; |
b | sono richieste informazioni che non sono contemplate dalle disposizioni sull'assistenza amministrativa della convenzione applicabile; oppure |
c | viola il principio della buona fede, in particolare se si fonda su informazioni ottenute mediante reati secondo il diritto svizzero. |
Più nel dettaglio, il ricorrente ha rilevato che la predetta domanda riporterebbe che le banche UBS e UBS Francia sarebbero state oggetto di procedimenti penali per « démarche bancaire ou financière illicite » e per « blanchiment aggravé de fraude fiscale », nonché che nell'ambito di un'indagine penale condotta dal Ministero pubblico di Bochum (Germania) e di perquisizioni effettuate nelle succursali tedesche della banca UBS nel 2012 e nel 2013 sarebbero stati sequestrati i dati riguardanti dei contribuenti francesi legati a dei conti aperti presso la banca UBS in Svizzera. Basandosi sulla Direttiva europea n. 2011/16/UE, la Francia avrebbe chiesto ed ottenuto dalla Germania la trasmissione delle liste A, B e C in questione. Difatti, come si evincerebbe dalla predetta domanda, la Francia avrebbe dunque acquisito dalla Germania i dati di presunti contribuenti francesi, precedentemente acquisiti in maniera illecita dalla Germania. In tale contesto, il ricorrente ritiene che UBS avrebbe commesso un'infrazione equivalente alla violazione del segreto bancario ex art. 47
SR 952.0 Legge federale dell'8 novembre 1934 sulle banche e le casse di risparmio (Legge sulle banche, LBCR) - Legge sulle banche LBCR Art. 47 - 1 È punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque, intenzionalmente: |
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1 | È punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque, intenzionalmente: |
a | rivela un segreto che gli è confidato o di cui ha notizia nella sua qualità di membro di un organo, impiegato, mandatario o liquidatore di una banca o di una persona di cui all'articolo 1b, o di membro di un organo o impiegato di una società di audit; |
b | ovvero tenta di indurre a siffatta violazione del segreto professionale; |
c | divulga un segreto che gli è stato rivelato ai sensi della lettera a, oppure lo sfrutta per sé o per altri. |
1bis | È punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria chiunque, commettendo un atto di cui al capoverso 1 lettera a o c, ottiene per sé o per altri un vantaggio patrimoniale.202 |
2 | Chi ha agito per negligenza è punito con la multa sino a 250 000 franchi. |
3 | ...203 |
4 | La rivelazione del segreto è punibile anche dopo la cessazione della carica, della funzione o dell'esercizio della professione. |
5 | Sono fatte salve le disposizioni delle legislazioni federali e cantonali sull'obbligo di dare informazioni all'autorità e di testimoniare in giudizio. |
6 | Il perseguimento e il giudizio delle azioni punibili in conformità di queste disposizioni competono ai Cantoni. Sono applicabili le disposizioni generali del Codice penale204. |
SR 952.0 Legge federale dell'8 novembre 1934 sulle banche e le casse di risparmio (Legge sulle banche, LBCR) - Legge sulle banche LBCR Art. 47 - 1 È punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque, intenzionalmente: |
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1 | È punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque, intenzionalmente: |
a | rivela un segreto che gli è confidato o di cui ha notizia nella sua qualità di membro di un organo, impiegato, mandatario o liquidatore di una banca o di una persona di cui all'articolo 1b, o di membro di un organo o impiegato di una società di audit; |
b | ovvero tenta di indurre a siffatta violazione del segreto professionale; |
c | divulga un segreto che gli è stato rivelato ai sensi della lettera a, oppure lo sfrutta per sé o per altri. |
1bis | È punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria chiunque, commettendo un atto di cui al capoverso 1 lettera a o c, ottiene per sé o per altri un vantaggio patrimoniale.202 |
2 | Chi ha agito per negligenza è punito con la multa sino a 250 000 franchi. |
3 | ...203 |
4 | La rivelazione del segreto è punibile anche dopo la cessazione della carica, della funzione o dell'esercizio della professione. |
5 | Sono fatte salve le disposizioni delle legislazioni federali e cantonali sull'obbligo di dare informazioni all'autorità e di testimoniare in giudizio. |
6 | Il perseguimento e il giudizio delle azioni punibili in conformità di queste disposizioni competono ai Cantoni. Sono applicabili le disposizioni generali del Codice penale204. |
SR 651.1 Legge federale del 28 settembre 2012 sull'assistenza amministrativa internazionale in materia fiscale (Legge sull'assistenza amministrativa fiscale, LAAF) - Legge sull'assistenza amministrativa fiscale LAAF Art. 7 Non entrata nel merito - Non si entra nel merito della domanda se: |
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a | è stata presentata allo scopo di ricercare prove; |
b | sono richieste informazioni che non sono contemplate dalle disposizioni sull'assistenza amministrativa della convenzione applicabile; oppure |
c | viola il principio della buona fede, in particolare se si fonda su informazioni ottenute mediante reati secondo il diritto svizzero. |
6.2.2 Al riguardo, il Tribunale osserva come circa la censura della violazione del principio della buona fede da parte dell'autorità richiedente francese, rispettivamente dell'art. 7 lett. c
SR 651.1 Legge federale del 28 settembre 2012 sull'assistenza amministrativa internazionale in materia fiscale (Legge sull'assistenza amministrativa fiscale, LAAF) - Legge sull'assistenza amministrativa fiscale LAAF Art. 7 Non entrata nel merito - Non si entra nel merito della domanda se: |
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a | è stata presentata allo scopo di ricercare prove; |
b | sono richieste informazioni che non sono contemplate dalle disposizioni sull'assistenza amministrativa della convenzione applicabile; oppure |
c | viola il principio della buona fede, in particolare se si fonda su informazioni ottenute mediante reati secondo il diritto svizzero. |
A-5662/2020 del 10 maggio 2021 consid. 5.2).
Più nel dettaglio, il Tribunale ha dapprima esaminato i fatti descritti dall'autorità richiedente francese nella predetta domanda in merito all'origine dei dati, osservando quanto segue (cfr. citata sentenza del TAF A-5662/2020 consid. 5.2.2). Dai predetti fatti risulta che un'indagine condotta dalla procura di Bochum e le visite a domicilio effettuate nelle filiali tedesche della banca UBS nel maggio 2012 e nel luglio 2013 hanno portato al sequestro di dati riguardanti contribuenti francesi legati a conti aperti presso la banca UBS in Svizzera. Questi dati sono stati comunicati alla DGFP dalle autorità fiscali tedesche in seguito a una richiesta della Francia sulla base della Direttiva n. 2011/16/UE (cfr. fatti, sub lett. A.b). Inoltre, nella decisione finale impugnata, l'autorità inferiore afferma che le autorità fiscali tedesche avrebbero dichiarato - nell'ambito di una procedura parallela di assistenza amministrativa - che i dati in questione erano memorizzati su un server nazionale della UBS Deutschland AG a Francoforte. Il server di backup conteneva i backup dei computer dei dipendenti di UBS Deutschland AG, compreso il computer di un dipendente di UBS Deutschland AG contenente i dati in questione. L'autorità inferiore precisa inoltre che in questo contesto, il 18 gennaio 2017 il Ministero pubblico della Confederazione ha aperto un'inchiesta contro ignoti per possibili violazioni dell'art. 47
SR 952.0 Legge federale dell'8 novembre 1934 sulle banche e le casse di risparmio (Legge sulle banche, LBCR) - Legge sulle banche LBCR Art. 47 - 1 È punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque, intenzionalmente: |
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1 | È punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque, intenzionalmente: |
a | rivela un segreto che gli è confidato o di cui ha notizia nella sua qualità di membro di un organo, impiegato, mandatario o liquidatore di una banca o di una persona di cui all'articolo 1b, o di membro di un organo o impiegato di una società di audit; |
b | ovvero tenta di indurre a siffatta violazione del segreto professionale; |
c | divulga un segreto che gli è stato rivelato ai sensi della lettera a, oppure lo sfrutta per sé o per altri. |
1bis | È punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria chiunque, commettendo un atto di cui al capoverso 1 lettera a o c, ottiene per sé o per altri un vantaggio patrimoniale.202 |
2 | Chi ha agito per negligenza è punito con la multa sino a 250 000 franchi. |
3 | ...203 |
4 | La rivelazione del segreto è punibile anche dopo la cessazione della carica, della funzione o dell'esercizio della professione. |
5 | Sono fatte salve le disposizioni delle legislazioni federali e cantonali sull'obbligo di dare informazioni all'autorità e di testimoniare in giudizio. |
6 | Il perseguimento e il giudizio delle azioni punibili in conformità di queste disposizioni competono ai Cantoni. Sono applicabili le disposizioni generali del Codice penale204. |
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 273 - Chiunque cerca di scoprire un segreto di fabbricazione o di affari per renderlo accessibile ad un organismo ufficiale o privato dell'estero, ovvero ad un'impresa od organizzazione privata estera, o ai loro agenti, |
In tale contesto, il Tribunale ha ricordato che la questione della sussistenza di eventuale comportamento costitutivo di una violazione del principio della buona fede va esaminato nel singolo caso. Ai sensi della giurisprudenza del Tribunale federale, lo Stato richiedente viola il principio della buona fede allorquando non rispetta un'eventuale impegno a non utilizzare dati provenienti da atti effettivamente punibili secondo il diritto svizzero e inoltra comunque una domanda che presenta un nesso causale diretto o indiretto con tali dati o nel caso in cui è provato ch'esso ha acquistato dei dati acquisiti illegalmente per fondare la sua domanda (cfr. citata sentenza del TAF A-5662/2020 consid. 5.2.3; parimenti consid. 2.4.3 del presente giudizio). In proposito, per quanto concerne la domanda di assistenza amministrativa francese dell'11 maggio 2016, il Tribunale ha constatato quanto segue. Nello specifico l'autorità richiedente francese non si è mai impegnata a non inoltrare una domanda fondata sui dei dati rubati (cfr. citata sentenza del TAF A-5662/2020 consid. 5.2.3.1). In assenza di un tale impegno, il semplice fatto che la domanda si fondi su dati eventualmente rubati non basta, a lui solo, a ritenere la sussistenza di un comportamento dello Stato richiedente contrario alla buona fede. Ora, il Tribunale penale federale - ovvero un Tribunale svizzero competente - ha sì concluso che la vendita dei dati alla Germania costituisce un reato penale ai sensi del diritto svizzero (cfr. sentenza del TPF SK.2016.34 del 21 gennaio 2019). Nonostante questo atto sia punibile secondo il diritto svizzero, non vi è tuttavia alcun nesso di causalità sufficientemente stretto tra questo atto - ossia la vendita di dati al Land tedesco della Renania Settentrionale-Vestfalia - e la predetta domanda francese, poiché la catena della causalità è stata interrotta da fattori esterni, come le successive indagini condotte dalle autorità tedesche. La predetta domanda francese non si fonda direttamente sui dati ottenuti illegalmente, bensì su quelli rinvenuti durante le perquisizioni effettuate nelle succursali tedesche della banca UBS, successivamente comunicati alla Francia sulla base della Direttiva n. 2011/16/UE. Non è peraltro possibile ritenere che l'autorità richiedente francese abbia acquistato dei dati acquisiti illegalmente ai sensi del diritto svizzero per fondare la propria domanda (cfr. citata sentenza del TAF A-5662/2020 consid. 5.2.3.2).
6.2.3 Ora, gli argomenti sollevati dal ricorrente non sono tali da rimettere in discussione quanto precede, sicché la sua censura va qui respinta.
6.3
6.3.1 Il ricorrente ritiene poi che la domanda di assistenza amministrativa francese dell'11 maggio 2016 sarebbe inammissibile anche sotto il profilo dell'art. 28 par. 3 lett. b CDI CH-FR. Di fatto, si sarebbe infatti confrontati con informazioni raccolte ab initio in modo illecito e, pertanto, di dati che non avrebbero potuto essere ottenuti in base al diritto interno e alla prassi degli Stati contraenti alla CDI CH-FR, in quanto oggetto di attività illecita all'origine (cfr. ricorso 15 aprile 2021, punto 41). La predetta domanda sarebbe altresì inammissibile sotto il profilo dell'art. 28 par. 3 lett. c CDI CH-FR, in quanto la trasmissione delle informazioni richieste violerebbe l'ordine pubblico. Più nel dettaglio, il ricorrente censura il fatto che, nel contesto del procedimento penale condotto dalle autorità giudiziarie tedesche nei confronti di UBS, la clientela della banca (ricorrente compreso) non sarebbe stata informata - né dalla banca stessa, né dalle autorità coinvolte - circa la raccolta e la trasmissione delle informazioni riguardanti i loro conti bancari. Così facendo, ai clienti della banca sarebbe stato negato il diritto di esprimersi al momento della raccolta delle informazioni. A mente del ricorrente, la trasmissione delle informazioni richieste alla Francia - tenuto conto della predetta violazione del diritto di essere sentito della clientela della banca, nonché dell'origine illecita dei dati alla base della domanda - non sarebbe dunque conforme all'ordine pubblico. Peraltro, data l'irrilevanza dei dati da trasmettere (in termini di domicilio in Francia e di vetustà), la decisione impugnata violerebbe anche il principio della reciprocità ai sensi dell'art. 6 cpv. 2 lett. f
SR 651.1 Legge federale del 28 settembre 2012 sull'assistenza amministrativa internazionale in materia fiscale (Legge sull'assistenza amministrativa fiscale, LAAF) - Legge sull'assistenza amministrativa fiscale LAAF Art. 6 Domande - 1 La domanda di uno Stato estero deve essere presentata per scritto in una lingua ufficiale svizzera o in inglese e contenere le indicazioni previste nella convenzione applicabile. |
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1 | La domanda di uno Stato estero deve essere presentata per scritto in una lingua ufficiale svizzera o in inglese e contenere le indicazioni previste nella convenzione applicabile. |
2 | Se la convenzione applicabile non contiene disposizioni sul contenuto della domanda e se dalla convenzione non è possibile desumere altro, la domanda deve contenere le seguenti indicazioni: |
a | l'identità della persona interessata, fermo restando che l'identificazione può essere effettuata anche in altro modo che con l'indicazione del nome e dell'indirizzo; |
b | una descrizione delle informazioni richieste, nonché indicazioni sulla forma nella quale lo Stato richiedente desidera ricevere tali informazioni; |
c | lo scopo fiscale per il quale le informazioni sono richieste; |
d | i motivi per cui si presuppone che le informazioni richieste si trovino nello Stato richiesto oppure in possesso o sotto il controllo del detentore delle informazioni residente in tale Stato; |
e | il nome e l'indirizzo del detentore presunto delle informazioni, se sono noti; |
f | la dichiarazione che la domanda soddisfa le prescrizioni legali e normative nonché la prassi amministrativa dello Stato richiedente, cosicché l'autorità richiedente, qualora esse fossero di sua competenza, possa ricevere tali informazioni in applicazione del suo diritto o nel quadro ordinario della sua prassi amministrativa; |
g | la dichiarazione nella quale viene precisato che lo Stato richiedente ha esaurito le fonti di informazione usuali secondo la sua procedura fiscale interna. |
2bis | Il Consiglio federale determina il contenuto necessario di una domanda raggruppata.20 |
3 | Se le condizioni di cui ai capoversi 1 e 2 non sono soddisfatte, l'AFC lo comunica per scritto all'autorità richiedente, dandole la possibilità di completare per scritto la domanda.21 |
6.3.2 Preliminarmente, il Tribunale rileva come benché il Tribunale federale non si sia espressamente pronunciato al riguardo, si può nondimeno partire dal presupposto che la domanda di assistenza amministrativa francese dell'11 maggio 2016 dichiarata ammissibile dall'Alta Corte non pone problemi sotto il profilo dell'art. 28 par. 3 CDI CH-FR e del principio della reciprocità. Già per tale motivo, le censure del ricorrente vanno respinte.
6.3.3 Ciò premesso, come visto poc'anzi (cfr. consid. 6.2 del presente giudizio), il Tribunale ribadisce come nulla permetta di ritenere che la predetta domanda francese sia fondata su dati ottenuti in maniera illecita, e meglio a seguito di un reato secondo il diritto svizzero ai sensi dell'art. 7 lett. c
SR 651.1 Legge federale del 28 settembre 2012 sull'assistenza amministrativa internazionale in materia fiscale (Legge sull'assistenza amministrativa fiscale, LAAF) - Legge sull'assistenza amministrativa fiscale LAAF Art. 7 Non entrata nel merito - Non si entra nel merito della domanda se: |
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a | è stata presentata allo scopo di ricercare prove; |
b | sono richieste informazioni che non sono contemplate dalle disposizioni sull'assistenza amministrativa della convenzione applicabile; oppure |
c | viola il principio della buona fede, in particolare se si fonda su informazioni ottenute mediante reati secondo il diritto svizzero. |
A titolo abbondanziale, il Tribunale rileva che le informazioni di cui viene chiesta la trasmissione sono di natura bancaria, sicché è semmai potenzialmente toccato il segreto bancario, il quale non è tuttavia di ostacolo alla trasmissione delle predette informazioni. Per costante giurisprudenza, in nessun caso le disposizioni dell'art. 28 par. 3 CDI CH-FR devono infatti essere interpretate nel senso che permettono ad uno Stato contraente di rifiutare di comunicare informazioni unicamente perché queste sono detenute da una banca - le regole sul segreto bancario (cfr. art. 47
SR 952.0 Legge federale dell'8 novembre 1934 sulle banche e le casse di risparmio (Legge sulle banche, LBCR) - Legge sulle banche LBCR Art. 47 - 1 È punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque, intenzionalmente: |
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1 | È punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque, intenzionalmente: |
a | rivela un segreto che gli è confidato o di cui ha notizia nella sua qualità di membro di un organo, impiegato, mandatario o liquidatore di una banca o di una persona di cui all'articolo 1b, o di membro di un organo o impiegato di una società di audit; |
b | ovvero tenta di indurre a siffatta violazione del segreto professionale; |
c | divulga un segreto che gli è stato rivelato ai sensi della lettera a, oppure lo sfrutta per sé o per altri. |
1bis | È punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria chiunque, commettendo un atto di cui al capoverso 1 lettera a o c, ottiene per sé o per altri un vantaggio patrimoniale.202 |
2 | Chi ha agito per negligenza è punito con la multa sino a 250 000 franchi. |
3 | ...203 |
4 | La rivelazione del segreto è punibile anche dopo la cessazione della carica, della funzione o dell'esercizio della professione. |
5 | Sono fatte salve le disposizioni delle legislazioni federali e cantonali sull'obbligo di dare informazioni all'autorità e di testimoniare in giudizio. |
6 | Il perseguimento e il giudizio delle azioni punibili in conformità di queste disposizioni competono ai Cantoni. Sono applicabili le disposizioni generali del Codice penale204. |
SR 651.1 Legge federale del 28 settembre 2012 sull'assistenza amministrativa internazionale in materia fiscale (Legge sull'assistenza amministrativa fiscale, LAAF) - Legge sull'assistenza amministrativa fiscale LAAF Art. 8 Principi - 1 Per ottenere informazioni sono ammessi unicamente i provvedimenti che secondo il diritto svizzero potrebbero essere presi ai fini della tassazione e della riscossione delle imposte oggetto della domanda. |
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1 | Per ottenere informazioni sono ammessi unicamente i provvedimenti che secondo il diritto svizzero potrebbero essere presi ai fini della tassazione e della riscossione delle imposte oggetto della domanda. |
2 | Le informazioni in possesso di una banca, di un altro istituto finanziario, di un mandatario, di un procuratore o di un fiduciario, oppure che si rifanno ai diritti di proprietà di una persona possono essere richieste se la convenzione applicabile ne prevede la trasmissione. |
3 | Per ottenere le informazioni l'AFC si rivolge alle persone e alle autorità di cui agli articoli 9-12, se può presumere che esse dispongano di tali informazioni. |
4 | L'autorità richiedente non ha il diritto di consultare gli atti o di presenziare agli atti procedurali eseguiti in Svizzera. |
5 | Le spese per l'ottenimento delle informazioni non sono rimborsate. |
6 | Gli avvocati legittimati a esercitare la rappresentanza in giudizio in Svizzera conformemente alla legge del 23 giugno 200023 sugli avvocati (LLCA) possono negare la consegna di documenti e informazioni tutelati dal segreto professionale. |
6.3.4 Circa la censura secondo cui la trasmissione delle informazioni sarebbe contraria all'ordine pubblico ai sensi dell'art. 28 par. 3 lett. c CDI CH-FR, in ragione dell'asserita violazione del diritto di essere sentito della clientela della banca nel contesto del procedimento penale in Germania, si impongono invece le seguenti precisazioni.
6.3.4.1 Giusta l'art. 28 par. 3 lett. c CDI CH-FR, i par. 1 e 2 dell'art. 28 CDI CH-FR non possono essere interpretati nel senso che facciano obbligo ad uno Stato contraente di fornire informazioni che potrebbero rivelare segreti commerciali o d'affari, industriali o professionali oppure metodi commerciali o informazioni la cui comunicazione sarebbe contraria all'ordine pubblico.
6.3.4.2 Benché la terminologia utilizzata per definire il concetto di ordine pubblico sia talvolta fluida (cfr. sentenza del TAF A-6589/2016 del 6 marzo 2018 consid. 4.9 con rinvii), si ammette che una decisione sia in ogni caso incompatibile con l'ordine pubblico, se viola i valori essenziali e ampiamente riconosciuti che, secondo la concezione predominante in Svizzera, dovrebbero costituire il fondamento di ogni ordinamento giuridico (cfr. DTF 138 III 322 consid. 4.1; 132 III 389 consid. 2.2.3; 128 III 191 consid. 4a, tutte pronunciate nel contesto dell'art. 190 cpv. 2 lett. e
SR 291 Legge federale del 18 dicembre 1987 sul diritto internazionale privato (LDIP) LDIP Art. 190 - 1 Notificato che sia, il lodo è definitivo. |
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1 | Notificato che sia, il lodo è definitivo. |
2 | Il lodo può essere impugnato soltanto se: |
a | l'arbitro unico è stato nominato irregolarmente o il tribunale arbitrale è stato costituito irregolarmente; |
b | il tribunale arbitrale si è dichiarato, a torto, competente o incompetente; |
c | il tribunale arbitrale ha deciso punti litigiosi che non gli erano stati sottoposti o ha omesso di giudicare determinate conclusioni; |
d | è stato violato il principio della parità di trattamento delle parti o il loro diritto di essere sentite; |
e | è incompatibile con l'ordine pubblico. |
3 | Le decisioni pregiudiziali possono essere impugnate soltanto in virtù del capoverso 2 lettere a e b; il termine di ricorso decorre dalla notificazione della decisione. |
4 | Il termine di ricorso è di 30 giorni dalla notificazione del lodo.154 |
A-6314/2017 del 17 aprile 2019 consid. 4.4.6.2; A-3320/2017 del 15 agosto 2018 consid. 3.3.7.1 con rinvii; parimenti, Martin Kocher, in: Zweifel/Beusch/Matteotti [ed.], Internationales Steuerrecht, 2015, n° 201 ad art. 27 MC OCSE).
Una decisione è contraria all'ordine pubblico materiale quando viola principi fondamentali del diritto applicabile nel merito, al punto da non risultare più conciliabile con l'ordinamento giuridico e il sistema di valori determinanti; fra questi principi, si annoverano la protezione delle libertà fondamentali e i principi giudici fondamentali, tra cui, in particolare la fedeltà contrattuale, il rispetto delle regole della buona fede, il divieto dell'abuso di diritto, la proibizione di misure discriminatorie o spogliatrici (cfr. DTF 138 III 322 consid. 4.1; 132 III 389 consid. 2.2.1; 128 III 191 consid. 6). Come indica il « in particolare », la lista di cui sopra non è esaustiva. Data la difficoltà di definire con precisione l'ordine pubblico, il Tribunale federale procede per esclusione (cfr. DTF 144 III 120 consid. 5.1 con rinvii). Inoltre, non è sufficiente che un determinato motivo sia contrario all'ordine pubblico; è il risultato che si ottiene che deve essere incompatibile con l'ordine pubblico (cfr. DTF 138 III 322 consid. 4.1; 120 II 155 consid. 6a; 116 II 634 consid. 4; sentenze del TAF A-676/2020 del 2 novembre 2021 consid. 4.2.3; A-6314/2017 del 17 aprile 2019 consid. 4.4.6.2; A-3320/2017 del 15 agosto 2018 consid. 3.3.7.1 con rinvii).
6.3.4.3 A livello convenzionale, la violazione dell'ordine pubblico come motivo di rifiuto dell'assistenza amministrativa è previsto all'art. 21 par. 2 lett. b e d della Convenzione del 25 gennaio 1988 sulla reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale (RS 0.652.1; di seguito: MAC). A questo proposito, si è detto che una violazione dell'ordine pubblico può essere ritenuta in casi che implicano un grave disprezzo dei valori fondamentali di uno Stato di diritto, ad esempio: una procedura contraria ai principi di equità e intollerabilmente offensiva per la concezione svizzera del diritto; pene draconiane per la scoperta di un reato fiscale (pena di morte, pene corporali, pene collettive o altre pene contrarie all'essenza stessa della dignità umana); eccezionalmente la seria messa in pericolo della personalità del titolare del conto (segnatamente trattamento contrario ai diritti fondamentali in una procedura penale o violazione delle regole fondamentali di procedura); la segretezza manifestamente insufficiente dei dati; gravi lacune dello Stato di diritto; procedure fiscali a motivazione politica; la violazione dei principi costituzionali dello Stato di diritto e della buona fede; la trasmissione di dati concernenti conti non dichiarati a degli Stati incapaci di rispettare le garanzie minime della Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU, RS 0.101) o del Patto internazionale del 16 dicembre 1966 relativo ai diritti civili e politici (RS 0.103.2; di seguito: Patto ONU II), in presenza di circostanze eccezionali comprovabili dalla persona interessata, ecc. (cfr. sentenze del TAF A-676/2020 del 2 novembre 2021 consid. 4.2.3 con rinvii; A-6314/2017 del 17 aprile 2019 consid. 4.4.6.3;
A-3320/2017 del 15 agosto 2018 consid. 3.3.7.2 con rinvii).
6.3.4.4 Secondo il Messaggio del Consiglio federale del 10 giugno 2016 concernente la modifica della LAAF (FF 2016 4561, 4564), sia l'art. 26 MC OCSE sia il suo commentario stabiliscono in modo esaustivo le eccezioni allo scambio d'informazioni. Esse sono previste soltanto in casi speciali. Lo scambio di informazioni può essere negato se contrario all'ordine pubblico. Questa espressione è definita in modo molto restrittivo ed è applicabile soltanto a casi estremi come le domande motivate da persecuzioni razziste, politiche o religiose (cfr. sentenze del TAF A-3734/2017 del 31 agosto 2020 consid. 2.10.3; A-6314/2017 del 17 aprile 2019 consid. 4.4.6.4;
A-3320/2017 del 15 agosto 2018 consid. 3.3.7.3 con riferimenti al Commentario OCSE).
6.3.4.5 Salvo nel caso in cui emergano domande legittime circa la tutela dell'ordine pubblico svizzero o internazionale, le regole di procedura previste dalla LAAF non impongono allo Stato richiesto né di procedere lui stesso a delle verifiche né di rimettere in discussione il ben fondato delle informazioni fornite dallo Stato richiedente (cfr. DTF 144 II 206 consid. 4.4, 142 II 218 consid. 3.3; 142 II 161 consid. 2.1.4; [tra le tante] sentenza del TAF A-2980/2019 del 20 maggio 2020 consid. 3.5.2 con rinvii).
6.3.4.6 Nel caso concreto - tenuto altresì conto della presunzione della buona fede dello Stato richiedente - nulla permette di ritenere la sussistenza di una violazione dell'ordine pubblico ai sensi dell'art. 28 par. 3 lett. c CDI CH-FR. Più nel dettaglio, quand'anche si dovesse ritenere che il diritto di essere sentito della clientela della banca UBS sia stato effettivamente violato nell'ambito del procedimento penale svoltosi in Germania, in ragione del fatto che la stessa non sarebbe stata consultata al momento della trasmissione delle liste di conti bancari alla Francia - ciò che va ancora dimostrato, trattandosi di una mera allegazione del ricorrente qui non sostanziata -, tale violazione non configurerebbe ancora comunque una violazione dell'ordine pubblico ai sensi della giurisprudenza dell'Alta Corte della legislazione citata poc'anzi (cfr. considd. 6.3.4.1-3.6.4.5 del presente giudizio). Come visto (cfr. consid. 6.3.4.2 del presente giudizio), è il risultato a dover essere contrario all'ordine pubblico. Più concretamente, alla luce della riserva dell'ordine pubblico e della sua interpretazione restrittiva nel contesto dell'assistenza amministrativa internazionale in materia fiscale, sono le conseguenze concrete dell'ammissione della domanda di assistenza amministrativa a dover essere esaminate in tal senso (cfr. sentenza del TAF A-6314/2017 del 17 aprile 2019 consid. 5.3.3.3). Ora, il ricorrente censura il comportamento della DGFP alla base della domanda di assistenza amministrativa dell'11 maggio 2016 - ovvero, il fatto ch'essa si sarebbe fondata su delle liste trasmessole dalle autorità giudiziarie tedesche, che quest'ultima avrebbe ottenuto in violazione del diritto di essere sentito della clientela della banca -, senza tuttavia dimostrare in cosa la trasmissione delle informazioni richieste violerebbe l'ordine pubblico. In tali circostanze, non è ravvisabile alcun motivo tale da far ritenere la trasmissione delle informazioni alla Francia come contraria all'ordine pubblico.
Ciò ancora di meno, se si considera che, nell'ambito della presente procedura di assistenza amministrativa in Svizzera, le persone interessate sono state debitamente informate dal detentore delle informazioni (la banca UBS) e/o dall'AFC in merito alla domanda francese e alle informazioni richieste dall'autorità richiedente francese, in conformità agli artt. 14 e 14a LAAF, nel rispetto del loro diritto di essere sentite. La clientela della banca interessata dalla domanda - ivi compreso il ricorrente - ha dunque avuto modo prendere posizione circa la trasmissione delle informazioni alla Francia, prima di tale trasmissione.
In tale contesto, in assenza di domande legittime circa la tutela dell'ordine pubblico, non spetta né all'autorità inferiore né allo scrivente Tribunale indagare ulteriormente al riguardo (cfr. consid. 6.3.4.5 del presente giudizio). Del resto, lo scrivente Tribunale non è in ogni caso in grado di esaminare materialmente l'asserita violazione del diritto di essere sentito, in quanto la stessa è correlata a fatti verificatosi all'estero che, in virtù del principio della territorialità, sfuggono all'esame delle autorità giudiziarie svizzere. Tale violazione del diritto di essere sentito andrà dunque semmai materialmente censurata dal ricorrente dinanzi alle competenti autorità estere interessate.
6.3.5 In definitiva, visto quanto precede, le censure del ricorrente in merito alla violazione dell'art. 28 par. 3 lett. b e c CDI CH-FR vanno qui respinte.
6.4
6.4.1 Il ricorrente si oppone poi alla trasmissione del saldo della relazione bancaria a lui intestata al 1° gennaio 2010, trattandosi a suo avviso di un'informazione irrilevante e ingiustificata. Più nel dettaglio, egli ritiene che, nella misura in cui la DGFP ha chiesto informazioni sull'imposta relativa al 2010 (sia riferite al reddito che alla sostanza) ciò significherebbe che i dati bancari da trasmettere non potrebbero che essere quelli al 1° gennaio 2011. Sarebbero infatti i saldi al 1° gennaio 2011 a riportare la sua situazione reddituale e patrimoniale dell'anno precedente ossia il 2010. Trasmettere il saldo del conto al 1° gennaio 2010 significherebbe dunque trasmettere all'estero informazioni concernenti l'anno fiscale 2009, non coperto dalla domanda. Peraltro, la CDI CH-FR, il Protocollo addizionale e l'Accordo 2019 permetterebbero lo scambio di informazioni unicamente per i periodi dal 1° gennaio 2010 (cfr. ricorso 15 aprile 2021, punto 23).
6.4.2 A tal proposito, lo scrivente Tribunale rileva che - contrariamente a quanto ritenuto dal ricorrente - dal punto di vista temporale l'informazione relativa al saldo al 1° gennaio 2010 è di per sé coperta dalla domanda di assistenza amministrativa francese dell'11 maggio 2016, l'autorità richiedente francese avendo per l'appunto richiesto delle informazioni per il periodo 2010-2015. Come già evocato in precedenza (cfr. consid. 3.1 del presente giudizio), conformemente all'art. 2 par. 2 dell'Accordo 2014 e al n. XI par. 3 lett. a del Protocollo addizionale, la DGFP è autorizzata a richiedere informazioni a far tempo dal 1° gennaio 2010 e dunque anche il saldo del conto al 1° gennaio 2010. Ora, non è qui possibile escludere a priori che l'informazione riferita al saldo al 1° gennaio 2010 sia verosimilmente rilevante per l'autorità richiedente francese. Non vi è dunque motivo di rifiutare la trasmissione di tale informazione, sicché detta censura va respinta.
6.5
6.5.1 Il ricorrente solleva poi una violazione del principio della sussidiarietà, in quanto ritiene che non sarebbe provato che l'autorità richiedente francese avrebbe esaurito le fonti abituali di informazione previste dalla procedura fiscale francese prima di ricorrere all'assistenza amministrativa in oggetto. Di fatto, l'autorità richiedente francese si sarebbe limitata ad affermare, in modo scarno e telegrafico, che i mezzi d'investigazione interni sarebbero stati esauriti, senza tuttavia fornire dettagli né in merito al tenore e al contenuto della prassi amministrativa francese che permetterebbe l'ottenimento delle informazioni così come richieste, né in merito e a quanto da essa intrapreso in tal senso. Neppure negli atti successivi, essa avrebbe fornito alcuna indicazione sui mezzi interni disponibili che sarebbero stati esauriti. A mente del ricorrente, un simile approccio non si giustificherebbe neppure in considerazione del principio dell'affidamento e della buona fede tra Stati (cfr. ricorso 15 aprile 2021, punti 51-54).
6.5.2 In proposito, il Tribunale rileva che su tale censura si è già espresso il Tribunale federale nella DTF 146 II 150. In sostanza, il Tribunale federale ha ritenuto - in modo materialmente vincolante per lo scrivente Tribunale (cfr. consid. 1.4.3 del presente giudizio) - che l'autorità richiedente francese abbia esaurito tutte le fonti interne abituali di informazione ai sensi del n. XI del Protocollo addizionale, prima di inoltrare la domanda di assistenza amministrativa dell'11 maggio 2016, sicché non è ravvisabile alcuna violazione del principio della sussidiarietà (cfr. DTF 146 II 150 consid. 9). Ne consegue che la censura del ricorrente non può che essere qui respinta.
6.6
6.6.1 Il ricorrente censura altresì la violazione del principio della specialità, l'autorità richiedente francese non avendo fornito sufficienti garanzie in merito al rispetto di tale principio. Più nel dettaglio, egli sostiene che, secondo il diritto materiale francese, l'autorità fiscale francese avrebbe l'obbligo legale di trasmettere le informazioni ottenute dallo Stato richiesto alle autorità di perseguimento penale nazionali. In tale contesto, la trasmissione delle informazioni richieste esporrebbe il ricorrente al rischio di essere coinvolto in un procedimento penale in Francia. Questo, a maggior ragione laddove si considera che la garanzia fornita dalla DGFP in data 17 luglio 2017 riguarderebbe specificamente la banca UBS, ma non i titolari dei conti bancari. Neppure la successiva corrispondenza sarebbe sfociata in una sufficiente garanzia per i potenziali contribuenti, sicché l'assistenza amministrativa andrebbe negata (cfr. ricorso 15 aprile 2021, punto 55).
6.6.2 In proposito, il Tribunale rileva quanto segue: il Tribunale federale ha sancito - in modo vincolante per lo scrivente Tribunale (cfr. consid. 1.4.3 del presente giudizio) - che l'autorità richiedente francese ha fornito delle garanzie sufficienti in correlazione al principio di specialità. Contrariamente a quanto ritenuto dal ricorrente, il Tribunale federale ha ritenuto che non sussiste alcun indizio concreto permettente di concludere che la Francia abbia l'intenzione di violare il principio di specialità o l'obbligo di mantenere il segreto previsto all'art. 28 par. 2 CDI CH-FR. A tal fine, il Tribunale federale ha fatto riferimento in particolare alle garanzie fornite dall'autorità richiedente francese l'11 luglio 2017 - ossia la soluzione amichevole e la lettera della DGFP (cfr. DTF 146 II 150 consid. 7; fatti, sub. lett. F). Inoltre, lo scrivente Tribunale osserva che il 2 gennaio 2020 l'autorità richiedente francese ha inviato all'AFC una nuova garanzia che attesta che quest'ultima rispetterà i suoi impegni formulati nei suddetti documento dell'11 luglio 2017 (« [...] aucune transmission des renseignements reçus de vos services n'aura lieu en faveur des autorités en charge de la procédure pénale pendante en France contre la banque UBS, et [...] ces renseignements seront exclusivement utilisés contre les personnes visées par notre demande (y inclus des personnes tierces dans un contexte fiscal) [...] » ; cfr. decisione impugnata, consid. 8.2; [tra le tante] sentenza del TAF
A-6134/2020 del 4 novembre 2021 consid. 5.3.2).
6.6.3 A titolo abbondanziale, va precisato che le persone, la cui identità appare nella documentazione bancaria, sono protette dal principio della specialità, che impone allo Stato richiedente di utilizzare le informazioni ricevute dallo Stato richiesto solo per le persone e le attività per le quali ha richiesto le informazioni e alle quali sono state trasmesse (cfr. art. 28 par. 2 CDI CH-FR; DTF 147 II 13 consid. 3.4; 146 I 172 consid. 7.1.3; sentenza del TAF A-5522/2019 del 18 agosto 2020 consid. 3.4.3). Il Tribunale osserva peraltro che alla cifra 3 del dispositivo della decisione impugnata, l'autorità inferiore invita specificamente l'autorità richiedente francese al rispetto del principio della specialità (« [...] d'informer la Direction Générale des Finances Publiques [...] que les renseignements transmis ne peuvent être utilisés dans l'Etat requérant que dans le cadre de la procédure relative à la/aux personne/s concernée/s pour l'état de fait décrit dans la demande d'assistance administrative du 11 mai 2016 et qu'ils sont soumis aux restrictions d'utilisation et obligations de confidentialité prévues par la Convention (art. 28 par. 2 CDI CH-FR) [...] »). La censura del ricorrente non può pertanto che essere respinta.
7.
Da ultimo, vanno ancora esaminate le censure relative alla violazione del diritto di essere sentito sollevate dal ricorrente, in correlazione con l'asserito mancato accesso a determinati documenti e/o atti.
7.1 Di fatto, il ricorrente censura la violazione del diritto di essere sentito, facendo valere di non avere avuto accesso alle liste B e C menzionate nella domanda di assistenza amministrativa francese dell'11 maggio 2016. Tali liste B e C non figurerebbero agli atti dell'incarto dell'autorità inferiore e non risulterebbero neppure allegate né alla predetta domanda né alla lettera di accompagnamento. Di conseguenza, l'autorità richiedente francese sembrerebbe non avere prodotto tali liste, impedendo così al ricorrente di accertare che la relazione bancaria di cui è titolare sia effettivamente elencata in una delle liste e di esercitare in modo efficace i propri diritti di difesa. Egli precisa di aver già sollevato tale censura dinanzi all'autorità inferiore nelle proprie osservazioni 10 agosto 2020, sulle quali l'AFC non si sarebbe però espressa nella decisione impugnata (cfr. ricorso 15 aprile 2021, pag. 32).
Il ricorrente censura altresì una violazione del suo diritto di essere sentito, rispettivamente una violazione degli artt. 26, 27 e 28 PA, facendo valere di non avere avuto accesso a tutti gli atti posti alla base della decisione impugnata, su cui l'autorità inferiore si sarebbe fondata per ritenere che la domanda di assistenza amministrativa francese dell'11 maggio 2016 non violerebbe l'art. 7 lett. c
SR 651.1 Legge federale del 28 settembre 2012 sull'assistenza amministrativa internazionale in materia fiscale (Legge sull'assistenza amministrativa fiscale, LAAF) - Legge sull'assistenza amministrativa fiscale LAAF Art. 7 Non entrata nel merito - Non si entra nel merito della domanda se: |
|
a | è stata presentata allo scopo di ricercare prove; |
b | sono richieste informazioni che non sono contemplate dalle disposizioni sull'assistenza amministrativa della convenzione applicabile; oppure |
c | viola il principio della buona fede, in particolare se si fonda su informazioni ottenute mediante reati secondo il diritto svizzero. |
SR 952.0 Legge federale dell'8 novembre 1934 sulle banche e le casse di risparmio (Legge sulle banche, LBCR) - Legge sulle banche LBCR Art. 47 - 1 È punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque, intenzionalmente: |
|
1 | È punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque, intenzionalmente: |
a | rivela un segreto che gli è confidato o di cui ha notizia nella sua qualità di membro di un organo, impiegato, mandatario o liquidatore di una banca o di una persona di cui all'articolo 1b, o di membro di un organo o impiegato di una società di audit; |
b | ovvero tenta di indurre a siffatta violazione del segreto professionale; |
c | divulga un segreto che gli è stato rivelato ai sensi della lettera a, oppure lo sfrutta per sé o per altri. |
1bis | È punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria chiunque, commettendo un atto di cui al capoverso 1 lettera a o c, ottiene per sé o per altri un vantaggio patrimoniale.202 |
2 | Chi ha agito per negligenza è punito con la multa sino a 250 000 franchi. |
3 | ...203 |
4 | La rivelazione del segreto è punibile anche dopo la cessazione della carica, della funzione o dell'esercizio della professione. |
5 | Sono fatte salve le disposizioni delle legislazioni federali e cantonali sull'obbligo di dare informazioni all'autorità e di testimoniare in giudizio. |
6 | Il perseguimento e il giudizio delle azioni punibili in conformità di queste disposizioni competono ai Cantoni. Sono applicabili le disposizioni generali del Codice penale204. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 26 - 1 Nella sua causa, la parte o il suo rappresentante ha il diritto di esaminare alla sede dell'autorità che decide o d'una autorità cantonale, designata da questa, gli atti seguenti: |
|
1 | Nella sua causa, la parte o il suo rappresentante ha il diritto di esaminare alla sede dell'autorità che decide o d'una autorità cantonale, designata da questa, gli atti seguenti: |
a | le memorie delle parti e le osservazioni delle autorità; |
b | tutti gli atti adoperati come mezzi di prova; |
c | le copie delle decisioni notificate. |
1bis | Se la parte o il suo rappresentante vi acconsente, l'autorità può notificare per via elettronica gli atti da esaminare.64 |
2 | L'autorità che decide può riscuotere una tassa per l'esame degli atti d'una causa definita; il Consiglio federale stabilisce la tariffa delle tasse. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 28 - L'atto il cui esame è stato negato alla parte può essere adoperato contro di essa soltanto qualora l'autorità gliene abbia comunicato oralmente o per scritto il contenuto essenziale quanto alla contestazione e, inoltre, le abbia dato la possibilità di pronunciarsi e indicare prove contrarie. |
7.2 L'art. 29 cpv. 2
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 29 Garanzie procedurali generali - 1 In procedimenti dinanzi ad autorità giudiziarie o amministrative, ognuno ha diritto alla parità ed equità di trattamento, nonché ad essere giudicato entro un termine ragionevole. |
|
1 | In procedimenti dinanzi ad autorità giudiziarie o amministrative, ognuno ha diritto alla parità ed equità di trattamento, nonché ad essere giudicato entro un termine ragionevole. |
2 | Le parti hanno diritto d'essere sentite. |
3 | Chi non dispone dei mezzi necessari ha diritto alla gratuità della procedura se la sua causa non sembra priva di probabilità di successo. Ha inoltre diritto al patrocinio gratuito qualora la presenza di un legale sia necessaria per tutelare i suoi diritti. |
Per quanto concerne l'assistenza amministrativa internazionale in materia fiscale, detto diritto è altresì garantito dall'art. 15 cpv. 1
SR 651.1 Legge federale del 28 settembre 2012 sull'assistenza amministrativa internazionale in materia fiscale (Legge sull'assistenza amministrativa fiscale, LAAF) - Legge sull'assistenza amministrativa fiscale LAAF Art. 15 Diritto di partecipazione ed esame degli atti - 1 Le persone legittimate a ricorrere possono partecipare al procedimento e consultare gli atti. |
|
1 | Le persone legittimate a ricorrere possono partecipare al procedimento e consultare gli atti. |
2 | Se l'autorità estera rende verosimili motivi per mantenere segreti determinati atti, l'AFC può negare alle persone legittimate a ricorrere l'esame di tali atti conformemente all'articolo 27 PA35.36 |
SR 651.1 Legge federale del 28 settembre 2012 sull'assistenza amministrativa internazionale in materia fiscale (Legge sull'assistenza amministrativa fiscale, LAAF) - Legge sull'assistenza amministrativa fiscale LAAF Art. 15 Diritto di partecipazione ed esame degli atti - 1 Le persone legittimate a ricorrere possono partecipare al procedimento e consultare gli atti. |
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1 | Le persone legittimate a ricorrere possono partecipare al procedimento e consultare gli atti. |
2 | Se l'autorità estera rende verosimili motivi per mantenere segreti determinati atti, l'AFC può negare alle persone legittimate a ricorrere l'esame di tali atti conformemente all'articolo 27 PA35.36 |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 27 - 1 L'autorità può negare l'esame degli atti solamente se: |
|
1 | L'autorità può negare l'esame degli atti solamente se: |
a | un interesse pubblico importante della Confederazione o del Cantone, in particolare la sicurezza interna o esterna della Confederazione, esiga l'osservanza del segreto; |
b | un interesse privato importante, in particolare d'una controparte, esiga l'osservanza del segreto; |
c | l'interesse di un'inchiesta ufficiale in corso lo esiga. |
2 | Il diniego d'esame dev'essere ristretto agli atti soggetti a segreto. |
3 | A una parte non può essere negato l'esame delle sue memorie, dei documenti da essa prodotti come mezzi di prova e delle decisioni notificatele; l'esame dei processi verbali delle sue dichiarazioni le può essere negato soltanto fino alla chiusura dell'inchiesta. |
A-5662/2020 consid. 5.3.2 con rinvii). Giusta l'art. 28
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 28 - L'atto il cui esame è stato negato alla parte può essere adoperato contro di essa soltanto qualora l'autorità gliene abbia comunicato oralmente o per scritto il contenuto essenziale quanto alla contestazione e, inoltre, le abbia dato la possibilità di pronunciarsi e indicare prove contrarie. |
7.3 In concreto, per quanto attiene all'asserito mancato accesso alle liste B e C menzionate nella domanda di assistenza amministrativa francese dell'11 maggio 2016, il Tribunale rileva quanto segue. Benché effettivamente agli atti non siano presenti le liste B e C in formato integrale, vi risulta tuttavia un estratto su cui figura il conto bancario intestato al ricorrente, al quale quest'ultimo ha avuto accesso. Tale elemento è senz'altro sufficiente per permette al ricorrente di verificare se lo stesso sia o meno presente sulle liste in questione ed esercitare dunque il suo diritto di essere sentito, nel rispetto dell'art. 26
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 26 - 1 Nella sua causa, la parte o il suo rappresentante ha il diritto di esaminare alla sede dell'autorità che decide o d'una autorità cantonale, designata da questa, gli atti seguenti: |
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1 | Nella sua causa, la parte o il suo rappresentante ha il diritto di esaminare alla sede dell'autorità che decide o d'una autorità cantonale, designata da questa, gli atti seguenti: |
a | le memorie delle parti e le osservazioni delle autorità; |
b | tutti gli atti adoperati come mezzi di prova; |
c | le copie delle decisioni notificate. |
1bis | Se la parte o il suo rappresentante vi acconsente, l'autorità può notificare per via elettronica gli atti da esaminare.64 |
2 | L'autorità che decide può riscuotere una tassa per l'esame degli atti d'una causa definita; il Consiglio federale stabilisce la tariffa delle tasse. |
7.4 Riguardo invece all'asserito mancato accesso alla dichiarazione resa dalle autorità fiscali tedesche nell'ambito della procedura parallela di assistenza amministrativa, alla dichiarazione resa dalla banca UBS nell'ambito del procedimento aperto nel 2017 dal Ministero pubblico della Confederazione e al mandato di perquisizione del Ministero pubblico di Bochum del 3 luglio 2013, il Tribunale rileva che, contrariamente all'argomentazione del ricorrente, risulta che tali atti non sono qui determinanti per considerare la domanda di assistenza amministrativa francese dell'11 maggio 2016 come fondata su dati rubati (cfr. [tra le tante] sentenza del TAF A-5662/2020 del 10 maggio 2021 consid. 5.3.3 con rinvii). In effetti, nella misura in cui l'autorità richiedente francese non ha fornito alcuna garanzia in correlazione con i dati ottenuti dalla Germania, l'esame dell'esistenza di un nesso di causalità tra gli asseriti dati rubati e la domanda francese in oggetto non è qui determinante per considerare quest'ultima come non fondata su dati rubati (cfr. [tra le tante] sentenza del TAF A-6134/2020 del 4 novembre 2021 consid. 5.4.3). In tali circostanze, si deve ritenere che il contenuto esatto di questi atti non ha alcuna influenza sulla valutazione delle condizioni materiali della predetta domanda francese, cosicché il Tribunale non può ritenere che siano stati utilizzati a scapito del ricorrente in violazione dell'art. 28
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 28 - L'atto il cui esame è stato negato alla parte può essere adoperato contro di essa soltanto qualora l'autorità gliene abbia comunicato oralmente o per scritto il contenuto essenziale quanto alla contestazione e, inoltre, le abbia dato la possibilità di pronunciarsi e indicare prove contrarie. |
7.5 Inoltre, si osserva che il contenuto dei suddetti documenti è esplicitamente indicato nella decisione impugnata. Nella misura in cui gli elementi essenziali su cui l'autorità inferiore ha basato la sua decisione sono contenuti nell'incarto, non è decisivo se questi elementi siano contenuti anche in altri documenti che non sono stati esaminati dal ricorrente. In queste circostanze, il Tribunale non può ritenere che gli artt. 26, 27 e 28 PA siano stati violati, sicché le censure del ricorrente vanno qui respinte.
8.
In definitiva, alla luce di quanto precede, il ricorso del ricorrente va qui integralmente respinto.
In considerazione dell'esito della lite, giusta l'art. 63 cpv. 1
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 63 - 1 L'autorità di ricorso mette nel dispositivo le spese processuali, consistenti in una tassa di decisione nelle tasse di cancelleria e negli sborsi, di regola a carico della parte soccombente. Se questa soccombe solo parzialmente, le spese processuali sono ridotte. Per eccezione, si possono condonare le spese processuali. |
|
1 | L'autorità di ricorso mette nel dispositivo le spese processuali, consistenti in una tassa di decisione nelle tasse di cancelleria e negli sborsi, di regola a carico della parte soccombente. Se questa soccombe solo parzialmente, le spese processuali sono ridotte. Per eccezione, si possono condonare le spese processuali. |
2 | Nessuna spesa processuale è messa a carico dell'autorità inferiore ne delle autorità federali, che promuovano il ricorso e soccombano; se l'autorità ricorrente, che soccombe, non è un'autorità federale, le spese processuali le sono addossate in quanto la causa concerna interessi pecuniari di enti o d'istituti autonomi. |
3 | Alla parte vincente possono essere addossate solo le spese processuali che abbia cagionato violando le regole di procedura. |
4 | L'autorità di ricorso, il suo presidente o il giudice dell'istruzione esige dal ricorrente un anticipo equivalente alle presunte spese processuali. Stabilisce un congruo termine per il pagamento con la comminatoria che altrimenti non entrerà nel merito. Se sussistono motivi particolari, può rinunciare interamente o in parte a esigere l'anticipo.100 |
4bis | La tassa di decisione è stabilita in funzione dell'ampiezza e della difficoltà della causa, del modo di condotta processuale e della situazione finanziaria delle parti. Il suo importo oscilla: |
a | da 100 a 5000 franchi nelle controversie senza interesse pecuniario; |
b | da 100 a 50 000 franchi nelle altre controversie.101 |
5 | Il Consiglio federale disciplina i dettagli relativi alla determinazione delle tasse.102 Sono fatti salvi l'articolo 16 capoverso 1 lettera a della legge del 17 giugno 2005103 sul Tribunale amministrativo federale e l'articolo 73 della legge del 19 marzo 2010104 sull'organizzazione delle autorità penali.105 |
SR 173.320.2 Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TS-TAF) TS-TAF Art. 4 Tassa di giustizia per le cause con interesse pecuniario - Nelle cause con interesse pecuniario, la tassa di giustizia ammonta a: |
SR 173.320.2 Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TS-TAF) TS-TAF Art. 7 Principio - 1 La parte vincente ha diritto alle ripetibili per le spese necessarie derivanti dalla causa. |
|
1 | La parte vincente ha diritto alle ripetibili per le spese necessarie derivanti dalla causa. |
2 | Se la parte vince solo parzialmente, le spese ripetibili sono ridotte in proporzione. |
3 | Le autorità federali e, di regola, le altre autorità con qualità di parte non hanno diritto a un'indennità a titolo di ripetibili. |
4 | Se le spese sono relativamente modeste, si può rinunciare a concedere alla parte un'indennità a titolo di ripetibili. |
5 | L'articolo 6a è applicabile per analogia.7 |
9.
Contro la presente decisione, relativa ad un'assistenza amministrativa internazionale in materia fiscale, può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale (cfr. art. 83 lett. h
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 83 Eccezioni - Il ricorso è inammissibile contro: |
|
a | le decisioni in materia di sicurezza interna o esterna del Paese, neutralità, protezione diplomatica e altri affari esteri, in quanto il diritto internazionale non conferisca un diritto al giudizio da parte di un tribunale; |
b | le decisioni in materia di naturalizzazione ordinaria; |
c | le decisioni in materia di diritto degli stranieri concernenti: |
c1 | l'entrata in Svizzera, |
c2 | i permessi o autorizzazioni al cui ottenimento né il diritto federale né il diritto internazionale conferiscono un diritto, |
c3 | l'ammissione provvisoria, |
c4 | l'espulsione fondata sull'articolo 121 capoverso 2 della Costituzione federale e l'allontanamento, |
c5 | le deroghe alle condizioni d'ammissione, |
c6 | la proroga del permesso per frontalieri, il cambiamento di Cantone, il cambiamento d'impiego del titolare di un permesso per frontalieri, nonché il rilascio di documenti di viaggio a stranieri privi di documenti; |
d | le decisioni in materia d'asilo pronunciate: |
d1 | dal Tribunale amministrativo federale, salvo quelle che concernono persone contro le quali è pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione, |
d2 | da un'autorità cantonale inferiore e concernenti un permesso o un'autorizzazione al cui ottenimento né il diritto federale né il diritto internazionale conferiscono un diritto; |
e | le decisioni concernenti il rifiuto dell'autorizzazione a procedere penalmente contro membri di autorità o contro agenti della Confederazione; |
f | le decisioni in materia di appalti pubblici se: |
fbis | le decisioni del Tribunale amministrativo federale concernenti decisioni secondo l'articolo 32i della legge del 20 marzo 200963 sul trasporto di viaggiatori; |
f1 | non si pone alcuna questione di diritto d'importanza fondamentale; sono fatti salvi i ricorsi contro gli appalti del Tribunale amministrativo federale, del Tribunale penale federale, del Tribunale federale dei brevetti, del Ministero pubblico della Confederazione e delle autorità giudiziarie cantonali superiori, o |
f2 | il valore stimato della commessa non raggiunge il valore soglia determinante secondo l'articolo 52 capoverso 1 in combinato disposto con l'allegato 4 numero 2 della legge federale del 21 giugno 201961 sugli appalti pubblici; |
g | le decisioni in materia di rapporti di lavoro di diritto pubblico, in quanto concernano una controversia non patrimoniale, ma non la parità dei sessi; |
h | le decisioni concernenti l'assistenza amministrativa internazionale, eccettuata l'assistenza amministrativa in materia fiscale; |
i | le decisioni in materia di servizio militare, civile o di protezione civile; |
j | le decisioni in materia di approvvigionamento economico del Paese adottate in situazioni di grave penuria; |
k | le decisioni concernenti i sussidi al cui ottenimento la legislazione non conferisce un diritto; |
l | le decisioni concernenti l'imposizione di dazi operata in base alla classificazione tariffaria o al peso delle merci; |
m | le decisioni concernenti il condono o la dilazione del pagamento di tributi; in deroga alla presente disposizione, il ricorso è ammissibile contro le decisioni concernenti il condono dell'imposta federale diretta o dell'imposta cantonale o comunale sul reddito e sull'utile se concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se si tratta per altri motivi di un caso particolarmente importante; |
n | le decisioni in materia di energia nucleare concernenti: |
n1 | l'esigenza di un nulla osta o la modifica di un'autorizzazione o di una decisione, |
n2 | l'approvazione di un piano d'accantonamenti per le spese di smaltimento antecedenti lo spegnimento di un impianto nucleare, |
n3 | i nulla osta; |
o | le decisioni in materia di circolazione stradale concernenti l'omologazione del tipo di veicoli; |
p | le decisioni del Tribunale amministrativo federale in materia di traffico delle telecomunicazioni, radiotelevisione e poste concernenti:68 |
p1 | concessioni oggetto di una pubblica gara, |
p2 | controversie secondo l'articolo 11a della legge del 30 aprile 199769 sulle telecomunicazioni; |
p3 | controversie secondo l'articolo 8 della legge del 17 dicembre 201071 sulle poste; |
q | le decisioni in materia di medicina dei trapianti concernenti: |
q1 | l'iscrizione nella lista d'attesa, |
q2 | l'attribuzione di organi; |
r | le decisioni in materia di assicurazione malattie pronunciate dal Tribunale amministrativo federale in virtù dell'articolo 3472 della legge del 17 giugno 200573 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF); |
s | le decisioni in materia di agricoltura concernenti: |
s1 | ... |
s2 | la delimitazione delle zone nell'ambito del catasto della produzione; |
t | le decisioni concernenti l'esito di esami e di altre valutazioni della capacità, segnatamente nei settori della scuola, della formazione continua e dell'esercizio della professione; |
u | le decisioni in materia di offerte pubbliche di acquisto (art. 125-141 della L del 19 giu. 201577 sull'infrastruttura finanziaria); |
v | le decisioni del Tribunale amministrativo federale concernenti divergenze d'opinione tra autorità in materia di assistenza amministrativa o giudiziaria a livello nazionale; |
w | le decisioni in materia di diritto dell'elettricità concernenti l'approvazione dei piani di impianti elettrici a corrente forte e di impianti elettrici a corrente debole e l'espropriazione dei diritti necessari per la costruzione o l'esercizio di siffatti impianti, se non si pone alcuna questione di diritto d'importanza fondamentale; |
x | le decisioni concernenti la concessione di contributi di solidarietà ai sensi della legge federale del 30 settembre 201681 sulle misure coercitive a scopo assistenziale e i collocamenti extrafamiliari prima del 1981, tranne se si pone una questione di diritto di importanza fondamentale o si tratta di un caso particolarmente importante per altri motivi; |
y | le decisioni pronunciate dal Tribunale amministrativo federale nelle procedure amichevoli per evitare un'imposizione non conforme alla convenzione internazionale applicabile in ambito fiscale; |
z | le decisioni concernenti le autorizzazioni edilizie di impianti eolici d'interesse nazionale secondo l'articolo 71c capoverso 1 lettera b della legge federale del 30 settembre 201684 sull'energia e le autorizzazioni di competenza cantonale a esse necessariamente connesse, se non si pone alcuna questione di diritto d'importanza fondamentale. |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 84 Assistenza internazionale in materia penale - 1 Contro le decisioni nel campo dell'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale il ricorso è ammissibile soltanto se concerne un'estradizione, un sequestro, la consegna di oggetti o beni oppure la comunicazione di informazioni inerenti alla sfera segreta e si tratti di un caso particolarmente importante. |
|
1 | Contro le decisioni nel campo dell'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale il ricorso è ammissibile soltanto se concerne un'estradizione, un sequestro, la consegna di oggetti o beni oppure la comunicazione di informazioni inerenti alla sfera segreta e si tratti di un caso particolarmente importante. |
2 | Un caso è particolarmente importante segnatamente laddove vi sono motivi per ritenere che sono stati violati elementari principi procedurali o che il procedimento all'estero presenta gravi lacune. |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 84a Assistenza amministrativa in materia fiscale - Contro le decisioni nel campo dell'assistenza amministrativa internazionale in materia fiscale il ricorso è ammissibile soltanto se concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se si tratta per altri motivi di un caso particolarmente importante ai sensi dell'articolo 84 capoverso 2. |
(Il dispositivo è indicato alla pagina seguente)
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali, di 5'000 franchi, sono poste a carico del ricorrente. Alla crescita in giudicato del presente giudizio, tale importo verrà dedotto dall'anticipo spese di 5'000 franchi versato dal ricorrente.
3.
Non vengono assegnate indennità a titolo di spese ripetibili.
4.
Comunicazione a:
- ricorrente (atto giudiziario)
- autorità inferiore (n. di rif. ***; atto giudiziario)
I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente.
La presidente del collegio: La cancelliera:
Annie Rochat Pauchard Sara Pifferi
Rimedi giuridici:
Contro le decisioni nel campo dell'assistenza amministrativa internazionale in materia fiscale può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro un termine di 10 giorni dalla sua notificazione, soltanto se concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se si tratta per altri motivi di un caso particolarmente importante ai sensi dell'art. 84 cpv. 2
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 84 Assistenza internazionale in materia penale - 1 Contro le decisioni nel campo dell'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale il ricorso è ammissibile soltanto se concerne un'estradizione, un sequestro, la consegna di oggetti o beni oppure la comunicazione di informazioni inerenti alla sfera segreta e si tratti di un caso particolarmente importante. |
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1 | Contro le decisioni nel campo dell'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale il ricorso è ammissibile soltanto se concerne un'estradizione, un sequestro, la consegna di oggetti o beni oppure la comunicazione di informazioni inerenti alla sfera segreta e si tratti di un caso particolarmente importante. |
2 | Un caso è particolarmente importante segnatamente laddove vi sono motivi per ritenere che sono stati violati elementari principi procedurali o che il procedimento all'estero presenta gravi lacune. |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 82 Principio - Il Tribunale federale giudica i ricorsi: |
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a | contro le decisioni pronunciate in cause di diritto pubblico; |
b | contro gli atti normativi cantonali; |
c | concernenti il diritto di voto dei cittadini nonché le elezioni e votazioni popolari. |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 100 Ricorso contro decisioni - 1 Il ricorso contro una decisione deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione. |
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1 | Il ricorso contro una decisione deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione. |
2 | Il termine è di dieci giorni per i ricorsi contro le decisioni: |
a | delle autorità cantonali di vigilanza in materia di esecuzione e fallimento; |
b | nel campo dell'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale e dell'assistenza amministrativa internazionale in materia fiscale; |
c | in materia di ritorno di un minore secondo la Convenzione europea del 20 maggio 198090 sul riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia di affidamento di minori e sul ristabilimento dell'affidamento oppure secondo la Convenzione del 25 ottobre 198091 sugli aspetti civili del rapimento internazionale di minori; |
d | del Tribunale federale dei brevetti in materia di rilascio di una licenza secondo l'articolo 40d della legge del 25 giugno 195493 sui brevetti. |
3 | Il termine è di cinque giorni per i ricorsi contro le decisioni: |
a | delle autorità cantonali di vigilanza in materia di esecuzione e fallimento pronunciate nell'ambito dell'esecuzione cambiaria; |
b | dei Governi cantonali su ricorsi concernenti votazioni federali. |
4 | Il termine è di tre giorni per i ricorsi contro le decisioni dei Governi cantonali su ricorsi concernenti le elezioni al Consiglio nazionale. |
5 | Per i ricorsi concernenti conflitti di competenza tra due Cantoni, il termine decorre al più tardi dal giorno in cui in ciascun Cantone sono state pronunciate decisioni impugnabili mediante ricorso al Tribunale federale. |
6 | ...94 |
7 | Il ricorso per denegata o ritardata giustizia può essere interposto in ogni tempo. |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 48 Osservanza - 1 Gli atti scritti devono essere consegnati al Tribunale federale oppure, all'indirizzo di questo, alla posta svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine. |
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1 | Gli atti scritti devono essere consegnati al Tribunale federale oppure, all'indirizzo di questo, alla posta svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine. |
2 | In caso di trasmissione per via elettronica, per il rispetto di un termine è determinante il momento in cui è rilasciata la ricevuta attestante che la parte ha eseguito tutte le operazioni necessarie per la trasmissione.19 |
3 | Il termine è reputato osservato anche se l'atto scritto perviene in tempo utile all'autorità inferiore o a un'autorità federale o cantonale incompetente. In tal caso, l'atto deve essere trasmesso senza indugio al Tribunale federale. |
4 | Il termine per il versamento di anticipi o la prestazione di garanzie è osservato se, prima della sua scadenza, l'importo dovuto è versato alla posta svizzera, o addebitato a un conto postale o bancario in Svizzera, in favore del Tribunale federale. |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 42 Atti scritti - 1 Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. |
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1 | Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. |
2 | Nei motivi occorre spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato viola il diritto. Qualora il ricorso sia ammissibile soltanto se concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o un caso particolarmente importante per altri motivi, occorre spiegare perché la causa adempie siffatta condizione.14 15 |
3 | Se sono in possesso della parte, i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati; se l'atto scritto è diretto contro una decisione, anche questa deve essere allegata. |
4 | In caso di trasmissione per via elettronica, la parte o il suo patrocinatore deve munire l'atto scritto di una firma elettronica qualificata secondo la legge del 18 marzo 201616 sulla firma elettronica. Il Tribunale federale determina mediante regolamento: |
a | il formato dell'atto scritto e dei relativi allegati; |
b | le modalità di trasmissione; |
c | le condizioni alle quali può essere richiesta la trasmissione successiva di documenti cartacei in caso di problemi tecnici.17 |
5 | Se mancano la firma della parte o del suo patrocinatore, la procura dello stesso o gli allegati prescritti, o se il patrocinatore non è autorizzato in quanto tale, è fissato un congruo termine per sanare il vizio, con la comminatoria che altrimenti l'atto scritto non sarà preso in considerazione. |
6 | Gli atti illeggibili, sconvenienti, incomprensibili, prolissi o non redatti in una lingua ufficiale possono essere del pari rinviati al loro autore affinché li modifichi. |
7 | Gli atti scritti dovuti a condotta processuale da querulomane o altrimenti abusiva sono inammissibili. |
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