Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal
Numero dell’incarto: BV.2023.30-31+BE.2023.18
Decisione del 1° febbraio 2024 Corte dei reclami penali
Composizione
Giudici penali federali Roy Garré, Presidente, Miriam Forni e Patrick Robert-Nicoud, Cancelliere Giampiero Vacalli
Parti
1. A. AG,
2. B.,
entrambi rappresentati dall'avv. Curzio Fontana,
Reclamanti e opponenti
contro
Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini,
Controparte e richiedente
Oggetto
Perquisizione (art. 48 e

Levata dei sigilli (art. 50 cpv. 3

SR 313.0 Legge federale del 22 marzo 1974 sul diritto penale amministrativo (DPA) DPA Art. 50 - 1 La perquisizione di carte dev'essere fatta col maggior riguardo possibile dei segreti privati; segnatamente, le carte devono essere esaminate soltanto quando si possa presumere che contengano scritti importanti per l'inchiesta. |
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1 | La perquisizione di carte dev'essere fatta col maggior riguardo possibile dei segreti privati; segnatamente, le carte devono essere esaminate soltanto quando si possa presumere che contengano scritti importanti per l'inchiesta. |
2 | La perquisizione dev'essere fatta in modo da tutelare il segreto d'ufficio, come anche i segreti confidati, nell'esercizio del proprio ministero o della propria professione, agli ecclesiastici, agli avvocati, ai notai, ai medici, ai farmacisti, alle levatrici e ai loro ausiliari. |
3 | Se possibile, il detentore di carte dev'essere messo in grado d'indicarne il contenuto prima della perquisizione. Se egli si oppone alla perquisizione, le carte devono essere suggellate e poste in luogo sicuro; la decisione sull'ammissibilità della perquisizione spetta alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale (art. 25 cpv. 1). |
Fatti:
A. Con decisione del 22 settembre 2020, l’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC), Perseguimento penale, Antifrode doganale Sud, ha aperto nei confronti d’ignoti un’inchiesta penale doganale per infrazione alla legge federale sulle dogane (LD; RS 631.0), alla legge federale concernente l’imposta sul valore aggiunto (LIVA; RS 641.20) e alla legge federale sull’imposizione degli autoveicoli (LIAut; RS 641.51) per aver disposto/utilizzato “nel territorio doganale svizzero nel corso di manifestazioni sportive autovetture e veicoli non imposti” (atto 01.01.01 001 incarto UDSC). L’UDSC afferma, in sostanza, che “la società di diritto elvetico A. AG, la quale si occupa della gestione di corridori ciclisti professionisti, ha utilizzato nel territorio doganale sei veicoli esteri per assistere la sua squadra durante l’edizione 2019 del Tour de Suisse (TdS). Tali veicoli sono stati forniti dalla C. SRL, società di diritto italiano. Al momento della loro immissione nel territorio elvetico, i veicoli non sono stati dichiarati ed hanno di conseguenza usufruito a torto dell’ammissione temporanea senza documenti doganali” (atto 01.05.01 001 incarto UDSC).
B. Il 4 settembre 2023, l’UDSC ha ordinato la perquisizione della sede della società A. AG, precisando che, “al fine di poter determinare i fatti giuridicamente pertinenti nella procedura in corso ed in particolare i soggetti penalmente responsabili nonché l’ampiezza delle infrazioni commesse, la presente Autorità penale necessita reperire tutta la documentazione inerente alle immissioni nel territorio doganale di veicoli esteri per conto della A. AG nonché i ruoli assunti dai soggetti operanti per conto di quest’ultima all’epoca dei fatti” (atto 01.05.01 001 incarto UDSC). Informato sulla procedura di perquisizione e di apposizione dei sigilli, B., presidente della direzione della A. AG, con firma individuale, ha postulato l’apposizione di sigilli sulla documentazione cartacea e informatica raccolta e messa al sicuro (v. atto 01.05.02 001 e segg., 01.05.03 001, 01.05.04 001 e segg., 01.05.05 001, 01.05.06 001 e seg., nonché 01.05.07 001 incarto UDSC).
C. Con reclamo del 7 settembre 2023, A. AG e B. sono insorti contro il summenzionato ordine di perquisizione dinanzi alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale, postulando l’annullamento del medesimo e la restituzione del materiale informatico posto sotto sigilli (v. BV.2023.30-31, act. 1).
D. Con istanza del 21 settembre 2023, presentata alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale, l’UDSC ha postulato: “1. La levata di sigilli apposti alla documentazione cartacea, all’immagine forense come pure al conto e-mail degli opponenti con decisione di messa al sicuro dell’AD sud del 4 settembre 2023 è accolta. 2. Il reclamo degli opponenti del 7 settembre 2023 contro la perquisizione dell’AD Sud del 4 settembre 2023 è respinto. 3. L’autorità richiedente è autorizzata alla cernita della documentazione, a quella contenuta nell’immagine forense come pure a quella presente nel conto e-mail messi al sicuro” (BE.2023.18, act. 6, pag. 2).
E. Con replica/risposta del 19 ottobre 2023, i reclamanti/opponenti hanno postulato l’accoglimento del loro gravame, con annullamento dell’ordine di perquisizione e restituzione del materiale informatico/dati elettronici posti sotto sigilli, di cui al processo verbale di perquisizione e alle liste d’inventario (v. BV.2023.30-31, act. 9, nonché BE.2023.18, act. 4).
Le argomentazioni delle parti saranno riprese, nella misura del necessario, nei considerandi in diritto.
Diritto:
1. Nella misura in cui il reclamo del 7 settembre 2023 e la richiesta di levata dei sigilli del 21 settembre 2023 concernono le medesime parti e lo stesso procedimento penale amministrativo, per motivi di economia processuale, si giustifica di procedere alla congiunzione delle cause BV.2023.30-31 e BE.2023.18 e di pronunciarsi con un unico giudizio (v. DTF 126 V 283 consid. 1; sentenze del Tribunale federale 6S.709+710/2000 del 26 maggio 2003 consid. 1; 1A.60-62/2000 del 22 giugno 2000 consid. 1a).
2. Con replica/risposta del 19 ottobre 2023, gli opponenti hanno postulato un accesso integrale agli atti dell’incarto n. 71-2019.22849 dell’UDSC, con l’assegnazione di un ulteriore termine per completare il reclamo (v. BV.2023.30-31, act. 9, nonché BE.2023.18, act. 4). Ora, nella misura in cui il reclamo, con la relativa motivazione, deve essere presentato nel termine ricorsuale di 10 giorni (v. art. 396 cpv. 1

SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale CPP Art. 396 Forma e termine - 1 I reclami contro decisioni comunicate per scritto od oralmente vanno presentati e motivati per scritto entro dieci giorni presso la giurisdizione di reclamo. |
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1 | I reclami contro decisioni comunicate per scritto od oralmente vanno presentati e motivati per scritto entro dieci giorni presso la giurisdizione di reclamo. |
2 | I reclami per denegata o ritardata giustizia non sono subordinati al rispetto di alcun termine. |

SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale CPP Art. 396 Forma e termine - 1 I reclami contro decisioni comunicate per scritto od oralmente vanno presentati e motivati per scritto entro dieci giorni presso la giurisdizione di reclamo. |
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1 | I reclami contro decisioni comunicate per scritto od oralmente vanno presentati e motivati per scritto entro dieci giorni presso la giurisdizione di reclamo. |
2 | I reclami per denegata o ritardata giustizia non sono subordinati al rispetto di alcun termine. |
3.
3.1 Per invalsa giurisprudenza l’apposizione dei sigilli e il deposito in luogo sicuro non costituiscono delle misure coercitive suscettibili di reclamo, la perquisizione delle carte potendo intervenire unicamente nel momento in cui è possibile prendere conoscenza delle stesse, ossia dopo la levata dei sigilli (DTF 119 IV 326 consid. 7b; TPF 2006 307 consid. 1.2). Il sequestro diventa effettivo solo quando l’autorità inquirente, una volta levati i sigilli, ha proceduto alla cernita dei documenti e ha deciso quali conservare in quanto pertinenti per l’inchiesta: unicamente allora il proprietario delle carte sequestrate o il terzo sequestratario disporranno della facoltà di interporre reclamo contro tale misura (TPF 2006 307 consid. 2.1).
3.2 In concreto, nella misura in cui indirizzato contro l’ordine di perquisizione del 4 settembre 2023, il reclamo del 7 settembre 2023 va dichiarato inammissibile.
4.
4.1 Giusta gli art. 25 cpv. 1 e

SR 313.0 Legge federale del 22 marzo 1974 sul diritto penale amministrativo (DPA) DPA Art. 25 - 1 La Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale30 decide i reclami e le contestazioni che le sono deferiti in virtù della presente legge. |
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1 | La Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale30 decide i reclami e le contestazioni che le sono deferiti in virtù della presente legge. |
2 | In quanto sia necessario per la decisione da prendere, la Corte dei reclami penali ordina l'assunzione delle prove; a tal fine essa può ricorrere ai servigi dell'amministrazione in causa come anche a quelli del giudice istruttore federale della regione linguistica corrispondente. |
3 | Qualora la tutela d'importanti interessi pubblici o privati lo richieda, la Corte dei reclami penali prende cognizione della prova escludendo il reclamante o il richiedente. |
4 | L'onere delle spese per la procedura di reclamo davanti alla Corte dei reclami penali si determina secondo l'articolo 73 della legge del 19 marzo 201031 sull'organizzazione delle autorità penali.32 |

SR 173.71 Legge federale del 19 marzo 2010 sull'organizzazione delle autorità penali della Confederazione (Legge sull'organizzazione delle autorità penali, LOAP) - Legge sull'organizzazione delle autorità penali LOAP Art. 37 Competenze - 1 Le corti dei reclami penali del Tribunale penale federale giudicano i casi in cui il CPP13 dichiara competente la giurisdizione di reclamo o il Tribunale penale federale. |
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1 | Le corti dei reclami penali del Tribunale penale federale giudicano i casi in cui il CPP13 dichiara competente la giurisdizione di reclamo o il Tribunale penale federale. |
2 | Le corti dei reclami penali giudicano inoltre: |
a | i reclami in materia di assistenza giudiziaria internazionale conformemente: |
a1 | alla legge federale del 20 marzo 198114 sull'assistenza internazionale in materia penale, |
a2 | alla legge federale del 21 dicembre 199515 concernente la cooperazione con i tribunali internazionali incaricati del perseguimento penale delle violazioni gravi del diritto internazionale umanitario, |
a3 | alla legge federale del 22 giugno 200116 sulla cooperazione con la Corte penale internazionale, |
a4 | alla legge federale del 3 ottobre 197517 relativa al trattato conchiuso con gli Stati Uniti d'America sull'assistenza giudiziaria in materia penale; |
b | i reclami loro sottoposti in virtù della legge federale del 22 marzo 197418 sul diritto penale amministrativo; |
c | i ricorsi contro le decisioni del Tribunale amministrativo federale in materia di rapporti di lavoro dei suoi giudici e del suo personale, nonché del personale delle segreterie permanenti delle commissioni federali di stima; |
d | i conflitti di competenza tra la giurisdizione militare e quella ordinaria; |
e | le contestazioni loro sottoposte per decisione in virtù della legge federale del 21 marzo 199720 sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna; |
f | le contestazioni loro sottoposte per decisione in virtù della legge federale del 7 ottobre 199421 sugli Uffici centrali di polizia giudiziaria della Confederazione; |
g | i conflitti di competenza secondo la legge federale del 29 settembre 201723 sui giochi in denaro. |
4.2 In base all’art. 128

SR 631.0 Legge del 18 marzo 2005 sulle dogane (LD) LD Art. 128 Azione penale - 1 Le infrazioni sono perseguite e giudicate secondo la presente legge e il DPA119. |
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1 | Le infrazioni sono perseguite e giudicate secondo la presente legge e il DPA119. |
2 | L'UDSC è l'autorità competente per il perseguimento e il giudizio. |

SR 631.0 Legge del 18 marzo 2005 sulle dogane (LD) LD Art. 128 Azione penale - 1 Le infrazioni sono perseguite e giudicate secondo la presente legge e il DPA119. |
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1 | Le infrazioni sono perseguite e giudicate secondo la presente legge e il DPA119. |
2 | L'UDSC è l'autorità competente per il perseguimento e il giudizio. |

SR 641.20 Legge federale del 12 giugno 2009 concernente l'imposta sul valore aggiunto (Legge sull'IVA, LIVA) - Legge sull'IVA LIVA Art. 103 Azione penale - 1 La DPA235, eccettuati gli articoli 63 capoversi 1 e 2, 69 capoverso 2, 73 capoverso 1, ultimo periodo, nonché 77 capoverso 4, è applicabile all'azione penale. |
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1 | La DPA235, eccettuati gli articoli 63 capoversi 1 e 2, 69 capoverso 2, 73 capoverso 1, ultimo periodo, nonché 77 capoverso 4, è applicabile all'azione penale. |
2 | L'azione penale per le infrazioni in materia di imposta sulle prestazioni eseguite sul territorio svizzero e di imposta sull'acquisto spetta all'AFC, quella in materia di imposta sull'importazione all'UDSC. |
3 | Nelle cause penali strettamente connesse sotto il profilo materiale che sono di competenza sia dell'AFC sia dell'UDSC, l'AFC può, d'intesa con l'UDSC, decidere di riunire i procedimenti presso una delle due autorità. |
4 | Si può prescindere dal procedimento penale se la colpa e le conseguenze del fatto sono di lieve entità (art. 52 CP236). In tal caso è emanato un decreto di non luogo a procedere o di abbandono. |
5 | Se l'autorità competente deve istruire o giudicare anche altre cause concernenti reati ai quali è applicabile la DPA, il capoverso 1 si applica a tutti i reati. |

SR 641.51 Legge federale del 21 giugno 1996 sull'imposizione degli autoveicoli (LIAut) LIAut Art. 40 Relazione con la legge federale sul diritto penale amministrativo - 1 Le infrazioni sono perseguite e giudicate conformemente alla legge federale del 22 marzo 197423 sul diritto penale amministrativo. |
|
1 | Le infrazioni sono perseguite e giudicate conformemente alla legge federale del 22 marzo 197423 sul diritto penale amministrativo. |
2 | L'autorità competente per perseguire e giudicare è l'UDSC.24 |

SR 641.20 Legge federale del 12 giugno 2009 concernente l'imposta sul valore aggiunto (Legge sull'IVA, LIVA) - Legge sull'IVA LIVA Art. 103 Azione penale - 1 La DPA235, eccettuati gli articoli 63 capoversi 1 e 2, 69 capoverso 2, 73 capoverso 1, ultimo periodo, nonché 77 capoverso 4, è applicabile all'azione penale. |
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1 | La DPA235, eccettuati gli articoli 63 capoversi 1 e 2, 69 capoverso 2, 73 capoverso 1, ultimo periodo, nonché 77 capoverso 4, è applicabile all'azione penale. |
2 | L'azione penale per le infrazioni in materia di imposta sulle prestazioni eseguite sul territorio svizzero e di imposta sull'acquisto spetta all'AFC, quella in materia di imposta sull'importazione all'UDSC. |
3 | Nelle cause penali strettamente connesse sotto il profilo materiale che sono di competenza sia dell'AFC sia dell'UDSC, l'AFC può, d'intesa con l'UDSC, decidere di riunire i procedimenti presso una delle due autorità. |
4 | Si può prescindere dal procedimento penale se la colpa e le conseguenze del fatto sono di lieve entità (art. 52 CP236). In tal caso è emanato un decreto di non luogo a procedere o di abbandono. |
5 | Se l'autorità competente deve istruire o giudicare anche altre cause concernenti reati ai quali è applicabile la DPA, il capoverso 1 si applica a tutti i reati. |

SR 641.51 Legge federale del 21 giugno 1996 sull'imposizione degli autoveicoli (LIAut) LIAut Art. 40 Relazione con la legge federale sul diritto penale amministrativo - 1 Le infrazioni sono perseguite e giudicate conformemente alla legge federale del 22 marzo 197423 sul diritto penale amministrativo. |
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1 | Le infrazioni sono perseguite e giudicate conformemente alla legge federale del 22 marzo 197423 sul diritto penale amministrativo. |
2 | L'autorità competente per perseguire e giudicare è l'UDSC.24 |
Nell’ambito della presentazione della domanda di dissigillamento l'autorità amministrativa competente dell'inchiesta deve tenere sufficientemente conto del principio di celerità del diritto processuale penale (art. 29 cpv. 1

SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 29 Garanzie procedurali generali - 1 In procedimenti dinanzi ad autorità giudiziarie o amministrative, ognuno ha diritto alla parità ed equità di trattamento, nonché ad essere giudicato entro un termine ragionevole. |
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1 | In procedimenti dinanzi ad autorità giudiziarie o amministrative, ognuno ha diritto alla parità ed equità di trattamento, nonché ad essere giudicato entro un termine ragionevole. |
2 | Le parti hanno diritto d'essere sentite. |
3 | Chi non dispone dei mezzi necessari ha diritto alla gratuità della procedura se la sua causa non sembra priva di probabilità di successo. Ha inoltre diritto al patrocinio gratuito qualora la presenza di un legale sia necessaria per tutelare i suoi diritti. |

SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale CPP Art. 5 Imperativo di celerità - 1 Le autorità penali avviano senza indugio i procedimenti penali e li portano a termine senza ritardi ingiustificati. |
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1 | Le autorità penali avviano senza indugio i procedimenti penali e li portano a termine senza ritardi ingiustificati. |
2 | Se l'imputato è in stato di carcerazione, il procedimento a suo carico ha priorità. |
4.3 L’UDSC è legittimato a sottoporre la richiesta di levata dei sigilli alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale. Premessa l’inesistenza di un termine per presentare una simile richiesta, l’istanza presentata dall’UDSC il 21 settembre 2023 è ricevibile in ordine e rispetta in ogni caso il principio di celerità.
5.
5.1 Tra le misure coercitive previste in ambito di DPA vi è la perquisizione di carte (art. 50

SR 313.0 Legge federale del 22 marzo 1974 sul diritto penale amministrativo (DPA) DPA Art. 50 - 1 La perquisizione di carte dev'essere fatta col maggior riguardo possibile dei segreti privati; segnatamente, le carte devono essere esaminate soltanto quando si possa presumere che contengano scritti importanti per l'inchiesta. |
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1 | La perquisizione di carte dev'essere fatta col maggior riguardo possibile dei segreti privati; segnatamente, le carte devono essere esaminate soltanto quando si possa presumere che contengano scritti importanti per l'inchiesta. |
2 | La perquisizione dev'essere fatta in modo da tutelare il segreto d'ufficio, come anche i segreti confidati, nell'esercizio del proprio ministero o della propria professione, agli ecclesiastici, agli avvocati, ai notai, ai medici, ai farmacisti, alle levatrici e ai loro ausiliari. |
3 | Se possibile, il detentore di carte dev'essere messo in grado d'indicarne il contenuto prima della perquisizione. Se egli si oppone alla perquisizione, le carte devono essere suggellate e poste in luogo sicuro; la decisione sull'ammissibilità della perquisizione spetta alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale (art. 25 cpv. 1). |

SR 313.0 Legge federale del 22 marzo 1974 sul diritto penale amministrativo (DPA) DPA Art. 50 - 1 La perquisizione di carte dev'essere fatta col maggior riguardo possibile dei segreti privati; segnatamente, le carte devono essere esaminate soltanto quando si possa presumere che contengano scritti importanti per l'inchiesta. |
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1 | La perquisizione di carte dev'essere fatta col maggior riguardo possibile dei segreti privati; segnatamente, le carte devono essere esaminate soltanto quando si possa presumere che contengano scritti importanti per l'inchiesta. |
2 | La perquisizione dev'essere fatta in modo da tutelare il segreto d'ufficio, come anche i segreti confidati, nell'esercizio del proprio ministero o della propria professione, agli ecclesiastici, agli avvocati, ai notai, ai medici, ai farmacisti, alle levatrici e ai loro ausiliari. |
3 | Se possibile, il detentore di carte dev'essere messo in grado d'indicarne il contenuto prima della perquisizione. Se egli si oppone alla perquisizione, le carte devono essere suggellate e poste in luogo sicuro; la decisione sull'ammissibilità della perquisizione spetta alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale (art. 25 cpv. 1). |
5.2 Nell’ambito di un’istanza di levata dei sigilli ai sensi dell’art. 50 cpv. 3

SR 313.0 Legge federale del 22 marzo 1974 sul diritto penale amministrativo (DPA) DPA Art. 50 - 1 La perquisizione di carte dev'essere fatta col maggior riguardo possibile dei segreti privati; segnatamente, le carte devono essere esaminate soltanto quando si possa presumere che contengano scritti importanti per l'inchiesta. |
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1 | La perquisizione di carte dev'essere fatta col maggior riguardo possibile dei segreti privati; segnatamente, le carte devono essere esaminate soltanto quando si possa presumere che contengano scritti importanti per l'inchiesta. |
2 | La perquisizione dev'essere fatta in modo da tutelare il segreto d'ufficio, come anche i segreti confidati, nell'esercizio del proprio ministero o della propria professione, agli ecclesiastici, agli avvocati, ai notai, ai medici, ai farmacisti, alle levatrici e ai loro ausiliari. |
3 | Se possibile, il detentore di carte dev'essere messo in grado d'indicarne il contenuto prima della perquisizione. Se egli si oppone alla perquisizione, le carte devono essere suggellate e poste in luogo sicuro; la decisione sull'ammissibilità della perquisizione spetta alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale (art. 25 cpv. 1). |
La perquisizione di carte dev’essere fatta col maggior riguardo possibile dei segreti privati e in modo da tutelare il segreto professionale e d'ufficio (art. 50 cpv. 1 e

SR 313.0 Legge federale del 22 marzo 1974 sul diritto penale amministrativo (DPA) DPA Art. 50 - 1 La perquisizione di carte dev'essere fatta col maggior riguardo possibile dei segreti privati; segnatamente, le carte devono essere esaminate soltanto quando si possa presumere che contengano scritti importanti per l'inchiesta. |
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1 | La perquisizione di carte dev'essere fatta col maggior riguardo possibile dei segreti privati; segnatamente, le carte devono essere esaminate soltanto quando si possa presumere che contengano scritti importanti per l'inchiesta. |
2 | La perquisizione dev'essere fatta in modo da tutelare il segreto d'ufficio, come anche i segreti confidati, nell'esercizio del proprio ministero o della propria professione, agli ecclesiastici, agli avvocati, ai notai, ai medici, ai farmacisti, alle levatrici e ai loro ausiliari. |
3 | Se possibile, il detentore di carte dev'essere messo in grado d'indicarne il contenuto prima della perquisizione. Se egli si oppone alla perquisizione, le carte devono essere suggellate e poste in luogo sicuro; la decisione sull'ammissibilità della perquisizione spetta alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale (art. 25 cpv. 1). |
6.
6.1 L’autorità chiamata a statuire sulla richiesta di levata dei sigilli deve innanzitutto esaminare se sussistono sufficienti indizi di reato atti a giustificare una perquisizione (DTF 106 IV 413 consid. 4). All’uopo, occorre soddisfare due condizioni. Da una parte, i fatti devono essere descritti in maniera sufficientemente dettagliata, affinché si possa procedere alla sussunzione ad uno o più reati penali. D’altra parte, devono essere presentati sufficienti mezzi di prova o indizi a sostegno dell’adempimento della fattispecie. Differentemente dai gravi indizi di reato, i sufficienti indizi di reato non necessitano la presenza di prove o indizi prospettanti già una considerevole o forte probabilità di condanna (v. decisione del Tribunale penale federale BE.2019.4 del 17 settembre 2019 consid. 4.1 e rinvii).
La perquisizione di documenti presuppone inoltre che questi contengano scritti importanti per l’inchiesta (art. 50 cpv. 1

SR 313.0 Legge federale del 22 marzo 1974 sul diritto penale amministrativo (DPA) DPA Art. 50 - 1 La perquisizione di carte dev'essere fatta col maggior riguardo possibile dei segreti privati; segnatamente, le carte devono essere esaminate soltanto quando si possa presumere che contengano scritti importanti per l'inchiesta. |
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1 | La perquisizione di carte dev'essere fatta col maggior riguardo possibile dei segreti privati; segnatamente, le carte devono essere esaminate soltanto quando si possa presumere che contengano scritti importanti per l'inchiesta. |
2 | La perquisizione dev'essere fatta in modo da tutelare il segreto d'ufficio, come anche i segreti confidati, nell'esercizio del proprio ministero o della propria professione, agli ecclesiastici, agli avvocati, ai notai, ai medici, ai farmacisti, alle levatrici e ai loro ausiliari. |
3 | Se possibile, il detentore di carte dev'essere messo in grado d'indicarne il contenuto prima della perquisizione. Se egli si oppone alla perquisizione, le carte devono essere suggellate e poste in luogo sicuro; la decisione sull'ammissibilità della perquisizione spetta alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale (art. 25 cpv. 1). |
A questo stadio, l’autorità chiamata a giudicare sulla richiesta di levata dei sigilli deve riferirsi al cosiddetto principio dell'utilità potenziale, verificando quindi se sussiste un nesso plausibile tra i reati perseguiti e i documenti posti sotto sigillo (sentenze del Tribunale federale 1B_602/2020 del 23 febbraio 2021 consid. 5.2; 1B_487/2020 del 2 novembre 2020 consid. 3.2; 1B_167/2015 del 30 giugno 2015 consid. 2.1; 1B_671/2012 dell’8 maggio 2013 consid. 3.7.1 con riferimenti).
Oltre al fondato sospetto e all'utilità potenziale per l’inchiesta dei documenti posti sotto sigillo, la perquisizione è ammissibile solo se rispetta il principio di proporzionalità. Essa deve, in altre parole, apparire come la misura meno incisiva in grado di raggiungere l’obiettivo perseguito (decisione del Tribunale penale federale BE.2014.17 del 27 marzo 2015 consid. 2.6).
6.2
6.2.1 Nel caso concreto, l’UDSC ha aperto un’inchiesta penale nei confronti dell’opponente a seguito dei seguenti fatti, riassunti nella domanda dell’UDSC: “La A. AG si occupa della gestione di corridori ciclisti professionisti, a partire dal 2017 deIla squadra D. Giusta iscrizione a registro di commercio, B. a partire dal 20 febbraio 2019, è presidente della direzione della A. AG con firma individuale (doc. 00.00.06/001 – 00.00.06/002). La A. AG sulla scorta di un regolare contratto di prestazioni (doc. 01.12.04/001 – doc. 01.12.04/004), si è fatta mettere a disposizione per la stagione agonistica 2019 dalla C. SRL, (Italia [C. SRL]), 6 veicoli, di cui 3 veicoli pesanti e 3 ammiraglie (doc. 01.12.10/001 – 01.12.101010). Tali veicoli sono stati importati nel territorio elvetico da personale estero ingaggiato dalla società A. AG, allo scopo di trasportare in Svizzera i corridori della squadra D. e prestare loro assistenza durante l’edizione 2019 del TdS. Al momento del passaggio del confine, a bordo dei citati veicoli vi era diversa merce, tra cui biciclette, accessori e pezzi di ricambio destinati ad essere utilizzati dai corridori della squadra D. nel corso del TdS, annunciata correttamente alle autorità doganali svizzere nel regime di ammissione temporanea per il tramite di un documento di ammissione temporanea (Carnet ATA; doc. 05.08.03/031 – 05.08.03/038). Contrariamente per i sopracitati 6 veicoli, al momento della loro immissione nel territorio elvetico, si presume che abbiano usufruito a torto dell’ammissione temporanea senza documenti doganali, nonostante fossero stati noleggiati sulla scorta di un regolare contratto di prestazioni e messi a disposizione sul territorio elvetico di una società con sede in Svizzera. Al termine dell’edizione 2019 del TdS tutti i veicoli e le merci citati sono stati esportati del territorio svizzero dal medesimo personale della A.AG ingaggiato in entrata” (BE.2023.18, act. 1, pag. 3 e seg.). Inoltre, “iI 31 maggio 2022 è stato dapprima interrogato in qualità di persona informata sui fatti, B., membro del consiglio d’amministrazione dal 2017 e presidente del Consiglio di direzione dal febbraio 2019 della A. AG. Durante l’interrogatorio ha confermato l’esistenza di un contratto di prestazioni tra la sua società e la C. SRL, valido per un periodo dal 10 gennaio
al 31 dicembre 2019 inerente alla fornitura di veicoli ed attrezzature destinati ad essere utilizzati durante le manifestazioni sportive avvenute nel 2019, tra queste anche il TdS (doc. 05.08.03/006). Inoltre ha affermato che i collaboratori della A. AG, incaricati d’importare i veicoli, erano informati del rilascio dei carnet ATA inerenti alla merce trasportata; contrariamente non lo sarebbero stati a riguardo dei veicoli (doc. 05.08.03/009). All’interno della A. AG, a partire dal 2020, sarebbero 2 collaboratori ad occuparsi delle questioni legate agli sdoganamenti ed ai rapporti con la C. SRL, E. e F. Tuttavia nel 2019 e prima non sarebbe a conoscenza dei responsabili (doc. 05.08.03/005). Il 13 settembre 2022 è stato interrogato, quale persona informata sui fatti, G., amministratore delegato della C. SRL dalla primavera del 2018 fino alla fine del 2019 e consulente di questa società a partire dal 2020 (dcc. 06.08.06/003)” (ibidem, pag. 4). L’UDSC afferma che “sia nel corso dell’interrogatorio di B. del 31 maggio 2022 (doc. 0508.03/007 — 05.08.03/008) e di G. del 13 settembre 2022 (doc. 06.08.06/006 — 06.08.06/007), è stato confermato quanto I’avv. H. dello Studio legale deII’avv. Curzio Fontana, presente ad ambedue gli interrogatori, il 21 agosto 2020 ha prodotto all’intenzione dell’AD Sud, vale a dire la lista dei seguenti veicoli esteri utilizzati dalla A.AG nel corso dell’edizione 2019 del TdS: autocaravan Motorhome, imm. n° 1 (IT); autocarro Iveco Magirus, imm. n° 2, (IT); veicolo pesante Evo GMBH Setra 5 416, imm. n° 3 (IT); veicolo leggero Mitsubishi Outlander, imm. n° 4, (IT); veicolo leggero Mitsubishi Outlander, imm. n° 5, (IT); veicolo leggero Mitsubishi Outlander, imm. n° 6, (IT)” (ibidem, pag. 5). A mente dell’autorità inquirente, “gli interrogatori svolti hanno quindi permesso di accertare ch’è indubbio che la A. AG ha partecipato al TdS 2019 con i precitati 6 veicoli come pure che non è da escludere la sua partecipazione con altri veicoli alle edizioni del TdS 2017 e 2018. In tutte queste occasioni si presume abbia utilizzato veicoli esteri della C. SRL immessi nel territorio doganale, usufruendo a torto del regime di ammissione temporanea senza documenti doganali. Tuttavia le dichiarazioni rilasciate nel corso degli enunciati interrogatori come pure dei documenti raccolti finora
in sede d’inchiesta, se da una parte hanno permesso di accertare la presenza di contratti inerenti ai fatti ed agli anni oggetto dell’inchiesta, dall’altra non hanno permesso di determinare con certezza il numero e la tipologia di veicoli esteri effettivamente impiegati dalla società A. AG. Inoltre non è stato possibile determinare con sufficiente chiarezza, i ruoli assunti dai soggetti operanti in seno alla A. AG e dalla C. SRL in relazione agli impegni doganali e di conseguenza determinarne le loro specifiche responsabilità nel caso” (ibidem, pag. 5 e seg.).
6.2.2 Dopo aver richiamato il principio della celerità nella procedura penale, criticando sia i tempi dell’inchiesta che la misura della perquisizione, gli opponenti sostengono che “l’unico motivo per cui è stata ordinata questa misura è per effettuare una caccia all’uomo da accusare per le pretese violazioni penali amministrative, dal momento che nulla aveva permesso di identificare, tra i vari attori coinvolti, il responsabile. Già solo per questo, l’ordine è da considerare perfettamente intempestivo, con l’unico obiettivo di effettuare una fishing expedition e trovare qualcuno da accusare per un reato penale amministrativo che, di fatto, non è mai stato commesso” (BV.2023.30-31, act. 9, pag. 2 e seg.). Per il resto, essi affermano che “nessuno ha mai informato la società della necessità di dover eseguire una particolare procedura per immettere temporaneamente i veicoli in Svizzera in occasione del Tour”, precisando che “nessuno di A. AG ha mai avuto intenzione di frodare le dogane svizzere” (ibidem, pag. 3). Gli opponenti contestano quindi sia la perquisizione che la visione di tutti i documenti da parte dell’autorità. Tanto più che la misura sarebbe, a loro dire, “sproporzionata, ingiusta nonché lesiva dei loro diritti, dato che i documenti informatici oggetto della perquisizione riguarderebbero “l’intera società, i suoi dati economici, bancari, i contratti, i rapporti con gli Studi legali in Svizzera e all’estero (…), tutti dati che meritano il mantenimento del segreto, che rientrano nella facoltà di non rispondere o di non deporre, che per di più non interessano minimamente l’inchiesta (…)” (ibidem, pag. 5).
6.2.3 A sostegno della richiesta di levata dei sigilli, l’autorità richiedente afferma di essersi “chinata dapprima sui fatti relativi al 2019, vale a dire su quelli concernenti l’importazione a scopo commerciale di 6 veicoli esteri, di cui si presume che nel corso di tale anno, in occasione dello svolgimento del TdS, abbiano usufruito a torto dell’ammissione temporanea senza documenti doganali, nonostante fossero stati noleggiati sulla scorta di un regolare contratto di prestazioni e messi a disposizione sul territorio elvetico di una società con sede in Svizzera; in un secondo tempo, sulla scorta delle affermazioni rilasciate dalle diverse persone informate sui fatti, anche sulla possibile e probabile immissione a torto di altri veicoli negli anni precedenti, ossia nel 2017 e 2018” (BE.2023.18, act. 1, pag. 8). L’UDSC aggiunge che “nella fattispecie, a riguardo della pertinenza per l’inchiesta delle informazioni contenute nella documentazione cartacea e informatica detenuta dagli opponenti e messa al sicuro il 4 settembre 2023 (…), l’autorità richiedente ritiene che essa nella misura in cui concerne le importazioni di veicoli esteri, non sdoganati o sdoganati solo in parte, nel 2019 e quelle possibili nel 2017 e 2018 sia evidente. In sede dell’interrogatorio del 31 maggio 2022, B., organo responsabile della A. AG rispettivamente in sede di quello del 13 settembre 2022, G., amministratore delegato della C. SRL, hanno confermato la messa a disposizione e l’utilizzo di 6 veicoli impiegati nell’edizione del TdS 2019. Tuttavia non hanno saputo rispondere con chiarezza ai quesiti su chi abbia importato, quali veicoli, quando, attraverso quali valichi e mediante quale procedura doganale quest’ultimi siano stati importati. Pur ammettendo la medesima fattispecie per gli anni 2017 e 2018, in merito a medesimi quesiti sono rimasti ancora più vaghi (…). Infine anche gli ulteriori interrogatori di persone a conoscenza dei fatti come pure le diverse informazioni raccolte in sede d’inchiesta non hanno permesso di accertare in modo attendibile i fatti, ossia l’avvenuto sdoganamento dei veicoli in oggetto” (ibidem, pag. 8). Ipotizzando che le importazioni oggetto dell’inchiesta siano state perpetrate sull’arco di svariati anni, segnatamente dal 2017 al 2019, e quantificando, da un primo calcolo sommario e
provvisorio, in circa fr. 100'000.– le imposte sottratte, l’autorità richiedente afferma che “la cernita delle informazioni contenute nella documentazione cartacea e informatica messa al sicuro permetterà con ogni probabilità all’autorità richiedente di concretizzare i suoi forti sospetti, evidenziando sulla base di contratti e accordi conclusi, particolarmente in base alla relativa messaggistica elettronica, elementi di rilievo atti ad individuare il numero e le quantità delle sospettate importazioni fraudolente come pure gli autori responsabili delle infrazioni descritte. È pertanto plausibile che la consultazione della documentazione cartacea e informatica detenuta dagli opponenti sia in grado di far luce su questi punti, osservando in tal modo il principio della potenziale utilità” (ibidem, pag. 9).
6.3 Alla luce di quanto precede e dei necessari chiarimenti ancora da effettuarsi, questa Corte ritiene che, nell’ottica di una richiesta di levata dei sigilli, l’UDSC disponga di sufficienti indizi di reato per fondare i propri sospetti circa le infrazioni descritte e che i dati contenuti nella documentazione cartacea e nelle apparecchiature informatiche poste sotto sigillo, elencate nel processo verbale di perquisizione del 4 settembre 2023 (v. atto 01.05.06 001 e seg. incarto UDSC), presentino un’utilità potenziale per il prosieguo dell’inchiesta. Non essendo ipotizzabile una misura meno invasiva, ma altrettanto adeguata a permettere alle autorità di accedere alle informazioni utili all’inchiesta, la misura richiesta risulta altresì proporzionata. L’autorità richiedente ha già in ogni caso ribadito che la perquisizione della documentazione cartacea e delle apparecchiature informatiche verrà effettuata col maggior riguardo possibile dei segreti aziendali ivi contenuti, conformemente ai disposti dell’art. 50 cpv. 1

SR 313.0 Legge federale del 22 marzo 1974 sul diritto penale amministrativo (DPA) DPA Art. 50 - 1 La perquisizione di carte dev'essere fatta col maggior riguardo possibile dei segreti privati; segnatamente, le carte devono essere esaminate soltanto quando si possa presumere che contengano scritti importanti per l'inchiesta. |
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1 | La perquisizione di carte dev'essere fatta col maggior riguardo possibile dei segreti privati; segnatamente, le carte devono essere esaminate soltanto quando si possa presumere che contengano scritti importanti per l'inchiesta. |
2 | La perquisizione dev'essere fatta in modo da tutelare il segreto d'ufficio, come anche i segreti confidati, nell'esercizio del proprio ministero o della propria professione, agli ecclesiastici, agli avvocati, ai notai, ai medici, ai farmacisti, alle levatrici e ai loro ausiliari. |
3 | Se possibile, il detentore di carte dev'essere messo in grado d'indicarne il contenuto prima della perquisizione. Se egli si oppone alla perquisizione, le carte devono essere suggellate e poste in luogo sicuro; la decisione sull'ammissibilità della perquisizione spetta alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale (art. 25 cpv. 1). |
7. In definitiva, la richiesta di levata dei sigilli presentata dall’UDSC deve essere accolta. Non essendo i dati contenuti nella documentazione cartacea e nelle apparecchiature informatiche oggetto della richiesta toccata da un segreto professionale ai sensi dell’art. 50 cpv. 2

SR 313.0 Legge federale del 22 marzo 1974 sul diritto penale amministrativo (DPA) DPA Art. 50 - 1 La perquisizione di carte dev'essere fatta col maggior riguardo possibile dei segreti privati; segnatamente, le carte devono essere esaminate soltanto quando si possa presumere che contengano scritti importanti per l'inchiesta. |
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1 | La perquisizione di carte dev'essere fatta col maggior riguardo possibile dei segreti privati; segnatamente, le carte devono essere esaminate soltanto quando si possa presumere che contengano scritti importanti per l'inchiesta. |
2 | La perquisizione dev'essere fatta in modo da tutelare il segreto d'ufficio, come anche i segreti confidati, nell'esercizio del proprio ministero o della propria professione, agli ecclesiastici, agli avvocati, ai notai, ai medici, ai farmacisti, alle levatrici e ai loro ausiliari. |
3 | Se possibile, il detentore di carte dev'essere messo in grado d'indicarne il contenuto prima della perquisizione. Se egli si oppone alla perquisizione, le carte devono essere suggellate e poste in luogo sicuro; la decisione sull'ammissibilità della perquisizione spetta alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale (art. 25 cpv. 1). |
8. Conformemente all’art. 25 cpv. 4

SR 313.0 Legge federale del 22 marzo 1974 sul diritto penale amministrativo (DPA) DPA Art. 25 - 1 La Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale30 decide i reclami e le contestazioni che le sono deferiti in virtù della presente legge. |
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1 | La Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale30 decide i reclami e le contestazioni che le sono deferiti in virtù della presente legge. |
2 | In quanto sia necessario per la decisione da prendere, la Corte dei reclami penali ordina l'assunzione delle prove; a tal fine essa può ricorrere ai servigi dell'amministrazione in causa come anche a quelli del giudice istruttore federale della regione linguistica corrispondente. |
3 | Qualora la tutela d'importanti interessi pubblici o privati lo richieda, la Corte dei reclami penali prende cognizione della prova escludendo il reclamante o il richiedente. |
4 | L'onere delle spese per la procedura di reclamo davanti alla Corte dei reclami penali si determina secondo l'articolo 73 della legge del 19 marzo 201031 sull'organizzazione delle autorità penali.32 |

SR 173.71 Legge federale del 19 marzo 2010 sull'organizzazione delle autorità penali della Confederazione (Legge sull'organizzazione delle autorità penali, LOAP) - Legge sull'organizzazione delle autorità penali LOAP Art. 73 Spese e indennità - 1 Il Tribunale penale federale disciplina in un regolamento: |
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1 | Il Tribunale penale federale disciplina in un regolamento: |
a | il calcolo delle spese procedurali; |
b | gli emolumenti; |
c | le spese ripetibili, le indennità per la difesa d'ufficio, per il gratuito patrocinio, per i periti e per i testimoni. |
2 | Gli emolumenti sono fissati in funzione dell'ampiezza e della difficoltà della causa, del modo di condotta processuale, della situazione finanziaria delle parti e dell'onere della cancelleria. |
3 | Gli emolumenti variano da un minimo di 200 franchi fino a un massimo di 100 000 franchi per ognuna delle seguenti procedure: |
a | procedura preliminare; |
b | procedura di primo grado; |
c | procedura di ricorso. |

SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 66 Onere e ripartizione delle spese giudiziarie - 1 Di regola, le spese giudiziarie sono addossate alla parte soccombente. Se le circostanze lo giustificano, il Tribunale federale può ripartirle in modo diverso o rinunciare ad addossarle alle parti. |
|
1 | Di regola, le spese giudiziarie sono addossate alla parte soccombente. Se le circostanze lo giustificano, il Tribunale federale può ripartirle in modo diverso o rinunciare ad addossarle alle parti. |
2 | In caso di desistenza o di transazione, il Tribunale federale può rinunciare in tutto o in parte a riscuotere le spese giudiziarie. |
3 | Le spese inutili sono pagate da chi le causa. |
4 | Alla Confederazione, ai Cantoni, ai Comuni e alle organizzazioni incaricate di compiti di diritto pubblico non possono di regola essere addossate spese giudiziarie se, senza avere alcun interesse pecuniario, si rivolgono al Tribunale federale nell'esercizio delle loro attribuzioni ufficiali o se le loro decisioni in siffatte controversie sono impugnate mediante ricorso. |
5 | Salvo diversa disposizione, le spese giudiziarie addossate congiuntamente a più persone sono da queste sostenute in parti eguali e con responsabilità solidale. |

SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 68 Spese ripetibili - 1 Nella sentenza il Tribunale federale determina se e in che misura le spese della parte vincente debbano essere sostenute da quella soccombente. |
|
1 | Nella sentenza il Tribunale federale determina se e in che misura le spese della parte vincente debbano essere sostenute da quella soccombente. |
2 | La parte soccombente è di regola tenuta a risarcire alla parte vincente, secondo la tariffa del Tribunale federale, tutte le spese necessarie causate dalla controversia. |
3 | Alla Confederazione, ai Cantoni, ai Comuni e alle organizzazioni incaricate di compiti di diritto pubblico non sono di regola accordate spese ripetibili se vincono una causa nell'esercizio delle loro attribuzioni ufficiali. |
4 | Si applica per analogia l'articolo 66 capoversi 3 e 5. |
5 | Il Tribunale federale conferma, annulla o modifica, a seconda dell'esito del procedimento, la decisione sulle spese ripetibili pronunciata dall'autorità inferiore. Può stabilire esso stesso l'importo di tali spese secondo la tariffa federale o cantonale applicabile o incaricarne l'autorità inferiore. |
Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia:
1. Le cause BV.2023.30-31 e BE.2023.18 sono congiunte.
2. La richiesta di ottenere un ulteriore termine per completare il reclamo è respinta
3. Il reclamo è inammissibile.
4. La richiesta di levata dei sigilli è accolta.
5. L’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini è autorizzato a procedere alla levata dei sigilli e alla cernita della documentazione cartacea e dei dati contenuti nelle apparecchiature informatiche degli opponenti.
6. La tassa di giustizia di fr. 2’000.– è posta a carico degli opponenti in solido. Essa è coperta dall’anticipo delle spese di pari importo già versato.
Bellinzona, 1° febbraio 2024
In nome della Corte dei reclami penali
del Tribunale penale federale
Il Presidente: Il Cancelliere:
Comunicazione a:
- Avv. Curzio Fontana
- Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini
Informazione sui rimedi giuridici
Le decisioni della Corte dei reclami penali concernenti misure coercitive sono impugnabili entro 30 giorni dalla notifica mediante ricorso al Tribunale federale (art. 79 e 100 cpv. 1 della legge federale del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale; LTF). Gli atti scritti devono essere consegnati al Tribunale federale oppure, all’indirizzo di questo, alla posta svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l’ultimo giorno del termine (art. 48 cpv. 1

SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 48 Osservanza - 1 Gli atti scritti devono essere consegnati al Tribunale federale oppure, all'indirizzo di questo, alla posta svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine. |
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1 | Gli atti scritti devono essere consegnati al Tribunale federale oppure, all'indirizzo di questo, alla posta svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine. |
2 | In caso di trasmissione per via elettronica, per il rispetto di un termine è determinante il momento in cui è rilasciata la ricevuta attestante che la parte ha eseguito tutte le operazioni necessarie per la trasmissione.20 |
3 | Il termine è reputato osservato anche se l'atto scritto perviene in tempo utile all'autorità inferiore o a un'autorità federale o cantonale incompetente. In tal caso, l'atto deve essere trasmesso senza indugio al Tribunale federale. |
4 | Il termine per il versamento di anticipi o la prestazione di garanzie è osservato se, prima della sua scadenza, l'importo dovuto è versato alla posta svizzera, o addebitato a un conto postale o bancario in Svizzera, in favore del Tribunale federale. |

SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 48 Osservanza - 1 Gli atti scritti devono essere consegnati al Tribunale federale oppure, all'indirizzo di questo, alla posta svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine. |
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1 | Gli atti scritti devono essere consegnati al Tribunale federale oppure, all'indirizzo di questo, alla posta svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine. |
2 | In caso di trasmissione per via elettronica, per il rispetto di un termine è determinante il momento in cui è rilasciata la ricevuta attestante che la parte ha eseguito tutte le operazioni necessarie per la trasmissione.20 |
3 | Il termine è reputato osservato anche se l'atto scritto perviene in tempo utile all'autorità inferiore o a un'autorità federale o cantonale incompetente. In tal caso, l'atto deve essere trasmesso senza indugio al Tribunale federale. |
4 | Il termine per il versamento di anticipi o la prestazione di garanzie è osservato se, prima della sua scadenza, l'importo dovuto è versato alla posta svizzera, o addebitato a un conto postale o bancario in Svizzera, in favore del Tribunale federale. |
La procedura è retta dagli art. 90 e

SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 48 Osservanza - 1 Gli atti scritti devono essere consegnati al Tribunale federale oppure, all'indirizzo di questo, alla posta svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine. |
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1 | Gli atti scritti devono essere consegnati al Tribunale federale oppure, all'indirizzo di questo, alla posta svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine. |
2 | In caso di trasmissione per via elettronica, per il rispetto di un termine è determinante il momento in cui è rilasciata la ricevuta attestante che la parte ha eseguito tutte le operazioni necessarie per la trasmissione.20 |
3 | Il termine è reputato osservato anche se l'atto scritto perviene in tempo utile all'autorità inferiore o a un'autorità federale o cantonale incompetente. In tal caso, l'atto deve essere trasmesso senza indugio al Tribunale federale. |
4 | Il termine per il versamento di anticipi o la prestazione di garanzie è osservato se, prima della sua scadenza, l'importo dovuto è versato alla posta svizzera, o addebitato a un conto postale o bancario in Svizzera, in favore del Tribunale federale. |
Il ricorso non sospende l’esecuzione della decisione impugnata se non nel caso in cui il giudice dell’istruzione lo ordini (art. 103

SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 103 Effetto sospensivo - 1 Di regola il ricorso non ha effetto sospensivo. |
|
1 | Di regola il ricorso non ha effetto sospensivo. |
2 | Nei limiti delle conclusioni presentate, il ricorso ha effetto sospensivo: |
a | in materia civile, se è diretto contro una sentenza costitutiva; |
b | in materia penale, se è diretto contro una decisione che infligge una pena detentiva senza sospensione condizionale o una misura privativa della libertà; l'effetto sospensivo non si estende alla decisione sulle pretese civili; |
c | nei procedimenti nel campo dell'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale, se è diretto contro una decisione di chiusura o contro qualsiasi altra decisione che autorizza la comunicazione di informazioni inerenti alla sfera segreta o la consegna di oggetti o beni; |
d | nei procedimenti nel campo dell'assistenza amministrativa internazionale in materia fiscale. |
3 | Il giudice dell'istruzione può, d'ufficio o ad istanza di parte, decidere altrimenti circa l'effetto sospensivo. |