SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 48 - 1 Ha diritto di ricorrere chi: |
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1 | Ha diritto di ricorrere chi: |
a | ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore o è stato privato della possibilità di farlo; |
b | è particolarmente toccato dalla decisione impugnata; e |
c | ha un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa. |
2 | Ha inoltre diritto di ricorrere ogni persona, organizzazione o autorità cui un'altra legge federale riconosce tale diritto. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 48 - 1 Ha diritto di ricorrere chi: |
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1 | Ha diritto di ricorrere chi: |
a | ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore o è stato privato della possibilità di farlo; |
b | è particolarmente toccato dalla decisione impugnata; e |
c | ha un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa. |
2 | Ha inoltre diritto di ricorrere ogni persona, organizzazione o autorità cui un'altra legge federale riconosce tale diritto. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 48 - 1 Ha diritto di ricorrere chi: |
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1 | Ha diritto di ricorrere chi: |
a | ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore o è stato privato della possibilità di farlo; |
b | è particolarmente toccato dalla decisione impugnata; e |
c | ha un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa. |
2 | Ha inoltre diritto di ricorrere ogni persona, organizzazione o autorità cui un'altra legge federale riconosce tale diritto. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 48 - 1 Ha diritto di ricorrere chi: |
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1 | Ha diritto di ricorrere chi: |
a | ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore o è stato privato della possibilità di farlo; |
b | è particolarmente toccato dalla decisione impugnata; e |
c | ha un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa. |
2 | Ha inoltre diritto di ricorrere ogni persona, organizzazione o autorità cui un'altra legge federale riconosce tale diritto. |
SR 414.110 Legge federale del 4 ottobre 1991 sui politecnici federali (Legge sui PF) - Legge sui PF Legge-sui-PF Art. 5 Autonomia - 1 I PF di Zurigo e Losanna sono istituti federali autonomi di diritto pubblico, con personalità giuridica. |
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1 | I PF di Zurigo e Losanna sono istituti federali autonomi di diritto pubblico, con personalità giuridica. |
2 | Essi regolano e gestiscono le loro attività autonomamente. Entrambi sono parificati, pur mantenendo caratteristiche proprie. |
3 | Nei PF è garantita la libertà di insegnamento, di ricerca e di studio. |
4 | ...13 |
SR 414.110 Legge federale del 4 ottobre 1991 sui politecnici federali (Legge sui PF) - Legge sui PF Legge-sui-PF Art. 4 Organizzazione e autonomia del settore dei PF - 1 Il settore dei PF è aggregato amministrativamente al Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca (DEFR)11. Nel quadro della legge, organizza le proprie attività autonomamente. |
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1 | Il settore dei PF è aggregato amministrativamente al Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca (DEFR)11. Nel quadro della legge, organizza le proprie attività autonomamente. |
2 | Il Consiglio dei PF è l'organo di direzione strategica del settore dei PF. |
3 | I PF e gli istituti di ricerca esercitano le competenze che non sono espressamente assegnate al Consiglio dei PF. |
SR 414.110 Legge federale del 4 ottobre 1991 sui politecnici federali (Legge sui PF) - Legge sui PF Legge-sui-PF Art. 34 Resoconto - Il Consiglio dei PF sottopone ogni anno al Consiglio federale i seguenti documenti: |
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a | il rapporto sul raggiungimento degli obiettivi strategici; |
b | la relazione sulla gestione; |
c | il rapporto di verifica dell'organo di revisione; |
d | il rapporto del Controllo federale delle finanze, qualora quest'ultimo abbia verificato il settore dei PF nell'anno corrispondente. |
SR 414.110 Legge federale del 4 ottobre 1991 sui politecnici federali (Legge sui PF) - Legge sui PF Legge-sui-PF Art. 35 Preventivo e relazione sulla gestione - 1 Il Consiglio dei PF allestisce, per il settore dei PF, il preventivo annuo e la relazione sulla gestione. |
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1 | Il Consiglio dei PF allestisce, per il settore dei PF, il preventivo annuo e la relazione sulla gestione. |
2 | La relazione sulla gestione contiene la relazione annuale e il conto annuale del settore dei PF con: |
a | il bilancio; |
b | il conto economico; |
c | il conto dei flussi di tesoreria; |
d | il conto degli investimenti; |
e | lo stato del capitale proprio; |
f | l'allegato. |
3 | Il Consiglio dei PF sottopone la relazione sulla gestione riveduta al Consiglio federale per approvazione. Nel contempo propone al Consiglio federale il discarico e gli sottopone una proposta sull'impiego dell'eventuale eccedenza dei ricavi.83 |
4 | Dopo la sua approvazione, il Consiglio dei PF pubblica la relazione sulla gestione.84 |
SR 611.0 Legge federale del 7 ottobre 2005 sulle finanze della Confederazione (LFC) LFC Art. 1 Oggetto e scopi - 1 La presente legge disciplina il consuntivo, la gestione globale delle finanze, la gestione finanziaria a livello amministrativo e la presentazione dei conti della Confederazione. |
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1 | La presente legge disciplina il consuntivo, la gestione globale delle finanze, la gestione finanziaria a livello amministrativo e la presentazione dei conti della Confederazione. |
2 | La presente legge ha lo scopo di: |
a | consentire all'Assemblea federale e al Consiglio federale: |
a1 | di esercitare efficacemente le proprie competenze finanziarie costituzionali, |
a2 | di disporre degli strumenti e delle basi decisionali necessari per una gestione delle finanze federali orientata agli obiettivi e ai risultati; |
b | sostenere la gestione amministrativa secondo i principi dell'economia aziendale e favorire l'impiego economico ed efficace dei fondi pubblici. |
SR 414.110 Legge federale del 4 ottobre 1991 sui politecnici federali (Legge sui PF) - Legge sui PF Legge-sui-PF Art. 39 - 1 Il Consiglio federale esercita l'alta sorveglianza sui PF e sugli istituti di ricerca. |
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1 | Il Consiglio federale esercita l'alta sorveglianza sui PF e sugli istituti di ricerca. |
2 | Esso emana le norme d'esecuzione. Può delegare il disciplinamento di dettaglio al Consiglio dei PF. |
3 | Può concludere accordi internazionali, nell'ambito della presente legge e nei limiti dei crediti stanziati. |
4 | Consulta il Consiglio dei PF prima di emanare le norme d'esecuzione o di concludere accordi internazionali. Le associazioni del personale vanno consultate prima di emanare norme relative ai rapporti di servizio. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 64 - 1 L'autorità di ricorso, se ammette il ricorso in tutto o in parte, può, d'ufficio o a domanda, assegnare al ricorrente una indennità per le spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato. |
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1 | L'autorità di ricorso, se ammette il ricorso in tutto o in parte, può, d'ufficio o a domanda, assegnare al ricorrente una indennità per le spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato. |
2 | Il dispositivo indica l'ammontare dell'indennità e l'addossa all'ente o all'istituto autonomo, nel cui nome l'autorità inferiore ha deciso, in quanto non possa essere messa a carico di una controparte soccombente. |
3 | Se una controparte soccombente ha presentato conclusioni indipendenti, l'indennità può essere messa a suo carico, secondo la propria solvenza. |
4 | L'ente o l'istituto autonomo, nel cui nome l'autorità inferiore ha deciso, risponde dell'indennità addossata a una controparte soccombente, in quanto non possa essere riscossa. |
5 | Il Consiglio federale disciplina la determinazione delle spese ripetibili.106 Sono fatti salvi l'articolo 16 capoverso 1 lettera a della legge del 17 giugno 2005107 sul Tribunale amministrativo federale e l'articolo 73 della legge del 19 marzo 2010108 sull'organizzazione delle autorità penali.109 |