OJ); le recours au TF est ouvert et la CRP est ainsi compétente (consid. 1a/ aa).
du Statut des fonctionnaires du 30 juin 1927 (StF, RS 172.221.10), la Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral est l'instance de recours compétente pour statuer sur les recours formés entre autres contre les décisions prises en première instance ou sur recours par les organes de dernière instance des établissements autonomes de la Confédération, concernant les réclamations pécuniaires découlant des rapports de service et les réclamations non pécuniaires, dans la mesure où le recours de droit administratif auprès du Tribunal fédéral est ouvert. Pour déterminer si une décision peut faire l'objet, en dernière instance, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral, il faut notamment s'assurer que son objet ne relève pas des motifs d'irrecevabilité prévus aux art. 99
à 101
de la loi fédérale d'organisation judiciaire du 16 décembre 1943 (OJ, RS 173.110).
à 101
OJ, en particulier à l'art. 100 let. e
OJ. En effet, la reconnaissance avec effet rétroactif du statut d'employé ne constitue pas une «décision concernant la création initiale des rapports de service et les promotions» (art. 100 let. e ch. 1
OJ). Ne tombe sous le coup de ce chiffre que la prise en compte ou le rejet d'une candidature (ATF 118 Ib 289 consid. 1a non publié, dans lequel le Tribunal fédéral est entré en matière sur une non-nomination en qualité de fonctionnaire; décision de la Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral du 14 juillet 1997, publiée dans la JAAC 62.33 consid. 1; André Moser,
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RS 172.021 PA Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) Art. 48 [1] |
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| Ha diritto di ricorrere chi: | ||||||
| ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore o è stato privato della possibilità di farlo; | ||||||
| è particolarmente toccato dalla decisione impugnata; e | ||||||
| ha un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa. | ||||||
| Ha inoltre diritto di ricorrere ogni persona, organizzazione o autorità cui un'altra legge federale riconosce tale diritto. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'all. n. 10 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 21971069; FF 2001 3764). | ||||||
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RS 172.021 PA Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) Art. 48 [1] |
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| Ha diritto di ricorrere chi: | ||||||
| ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore o è stato privato della possibilità di farlo; | ||||||
| è particolarmente toccato dalla decisione impugnata; e | ||||||
| ha un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa. | ||||||
| Ha inoltre diritto di ricorrere ogni persona, organizzazione o autorità cui un'altra legge federale riconosce tale diritto. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'all. n. 10 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 21971069; FF 2001 3764). | ||||||
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RS 172.021 PA Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) Art. 48 [1] |
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| Ha diritto di ricorrere chi: | ||||||
| ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore o è stato privato della possibilità di farlo; | ||||||
| è particolarmente toccato dalla decisione impugnata; e | ||||||
| ha un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa. | ||||||
| Ha inoltre diritto di ricorrere ogni persona, organizzazione o autorità cui un'altra legge federale riconosce tale diritto. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'all. n. 10 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 21971069; FF 2001 3764). | ||||||
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RS 172.021 PA Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) Art. 48 [1] |
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| Ha diritto di ricorrere chi: | ||||||
| ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore o è stato privato della possibilità di farlo; | ||||||
| è particolarmente toccato dalla decisione impugnata; e | ||||||
| ha un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa. | ||||||
| Ha inoltre diritto di ricorrere ogni persona, organizzazione o autorità cui un'altra legge federale riconosce tale diritto. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'all. n. 10 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 21971069; FF 2001 3764). | ||||||
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RS 414.110 Legge-sui-PF Legge federale del 4 ottobre 1991 sui politecnici federali (Legge sui PF) - Legge sui PF Art. 5 Autonomia |
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| I PF di Zurigo e Losanna sono istituti federali autonomi di diritto pubblico, con personalità giuridica. | ||||||
| Essi regolano e gestiscono le loro attività autonomamente. Entrambi sono parificati, pur mantenendo caratteristiche proprie. | ||||||
| Nei PF è garantita la libertà di insegnamento, di ricerca e di studio. | ||||||
| ... [1] | ||||||
| [1] Abrogato dalla cifra I della LF del 21 mar. 2003, con effetto dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4265; FF 2002 3125). | ||||||
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RS 414.110 Legge-sui-PF Legge federale del 4 ottobre 1991 sui politecnici federali (Legge sui PF) - Legge sui PF Art. 4 [1] Organizzazione e autonomia del settore dei PF |
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| Il settore dei PF è aggregato amministrativamente al Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca (DEFR) [2]. Nel quadro della legge, organizza le proprie attività autonomamente. | ||||||
| Il Consiglio dei PF è l'organo di direzione strategica del settore dei PF. | ||||||
| I PF e gli istituti di ricerca esercitano le competenze che non sono espressamente assegnate al Consiglio dei PF. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 21 mar. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4265; FF 2002 3125). [2] Nuova espr. giusta la cifra I n. 9 dell'O del 15 giu. 2012 (Riorganizzazione dei dipartimenti), in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 3655). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo. | ||||||
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RS 414.110 Legge-sui-PF Legge federale del 4 ottobre 1991 sui politecnici federali (Legge sui PF) - Legge sui PF Art. 34 [1] Resoconto |
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| Il Consiglio dei PF sottopone ogni anno al Consiglio federale i seguenti documenti: | ||||||
| il rapporto sul raggiungimento degli obiettivi strategici; | ||||||
| la relazione sulla gestione; | ||||||
| il rapporto di verifica dell'organo di revisione; | ||||||
| il rapporto del Controllo federale delle finanze, qualora quest'ultimo abbia verificato il settore dei PF nell'anno corrispondente. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 30 set. 2016, in vigore dal 1° mag. 2017 (RU 2017 151; FF 2016 2701). | ||||||
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RS 414.110 Legge-sui-PF Legge federale del 4 ottobre 1991 sui politecnici federali (Legge sui PF) - Legge sui PF Art. 35 [1] Preventivo e relazione sulla gestione |
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| Il Consiglio dei PF allestisce, per il settore dei PF, il preventivo annuo e la relazione sulla gestione. | ||||||
| La relazione sulla gestione contiene la relazione annuale e il conto annuale del settore dei PF con: | ||||||
| il bilancio; | ||||||
| il conto economico; | ||||||
| il conto dei flussi di tesoreria; | ||||||
| il conto degli investimenti; | ||||||
| lo stato del capitale proprio; | ||||||
| l'allegato. | ||||||
| Il Consiglio dei PF sottopone la relazione sulla gestione riveduta al Consiglio federale per approvazione. Nel contempo propone al Consiglio federale il discarico e gli sottopone una proposta sull'impiego dell'eventuale eccedenza dei ricavi. [2] | ||||||
| Dopo la sua approvazione, il Consiglio dei PF pubblica la relazione sulla gestione. [3] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 28 set. 2012, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2013 389; FF 2012 2727). [2] Per. introdotto dalla cifra I della LF del 30 set. 2016, in vigore dal 1° mag. 2017 (RU 2017 151; FF 2016 2701). [3] Introdotto dalla cifra I della LF del 30 set. 2016, in vigore dal 1° mag. 2017 (RU 2017 151; FF 2016 2701). | ||||||
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RS 611.0 LFC Legge federale del 7 ottobre 2005 sulle finanze della Confederazione (LFC) Art. 1 Oggetto e scopi |
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| La presente legge disciplina il consuntivo, la gestione globale delle finanze, la gestione finanziaria a livello amministrativo e la presentazione dei conti della Confederazione. | ||||||
| La presente legge ha lo scopo di: | ||||||
| consentire all'Assemblea federale e al Consiglio federale:di esercitare efficacemente le proprie competenze finanziarie costituzionali,di disporre degli strumenti e delle basi decisionali necessari per una gestione delle finanze federali orientata agli obiettivi e ai risultati; | ||||||
| di esercitare efficacemente le proprie competenze finanziarie costituzionali, | ||||||
| di disporre degli strumenti e delle basi decisionali necessari per una gestione delle finanze federali orientata agli obiettivi e ai risultati; | ||||||
| sostenere la gestione amministrativa secondo i principi dell'economia aziendale e favorire l'impiego economico ed efficace dei fondi pubblici. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta il n. I della LF del 26 set. 2014 (Nuovo modello di gestione dell'Amministrazione federale), in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 1583; FF 2014 711). | ||||||
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RS 414.110 Legge-sui-PF Legge federale del 4 ottobre 1991 sui politecnici federali (Legge sui PF) - Legge sui PF Art. 39 ... [1] |
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| Il Consiglio federale esercita l'alta sorveglianza sui PF e sugli istituti di ricerca. | ||||||
| Esso emana le norme d'esecuzione. Può delegare il disciplinamento di dettaglio al Consiglio dei PF. | ||||||
| Può concludere accordi internazionali, nell'ambito della presente legge e nei limiti dei crediti stanziati. | ||||||
| Consulta il Consiglio dei PF prima di emanare le norme d'esecuzione o di concludere accordi internazionali. Le associazioni del personale vanno consultate prima di emanare norme relative ai rapporti di servizio. | ||||||
| [1] Abrogata dalla cifra I della LF del 21 mar. 2003, con effetto dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4265; FF 2002 3125). | ||||||
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RS 172.021 PA Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) Art. 64 |
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| L'autorità di ricorso, se ammette il ricorso in tutto o in parte, può, d'ufficio o a domanda, assegnare al ricorrente una indennità per le spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato. | ||||||
| Il dispositivo indica l'ammontare dell'indennità e l'addossa all'ente o all'istituto autonomo, nel cui nome l'autorità inferiore ha deciso, in quanto non possa essere messa a carico di una controparte soccombente. | ||||||
| Se una controparte soccombente ha presentato conclusioni indipendenti, l'indennità può essere messa a suo carico, secondo la propria solvenza. | ||||||
| L'ente o l'istituto autonomo, nel cui nome l'autorità inferiore ha deciso, risponde dell'indennità addossata a una controparte soccombente, in quanto non possa essere riscossa. | ||||||
| Il Consiglio federale disciplina la determinazione delle spese ripetibili. [1] Sono fatti salvi l'articolo 16 capoverso 1 lettera a della legge del 17 giugno 2005 [2] sul Tribunale amministrativo federale e l'articolo 73 della legge del 19 marzo 2010 [3] sull'organizzazione delle autorità penali. [4] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'all. n. 10 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 21971069; FF 2001 3764). [2] RS 173.32 [3] RS 173.71 [4] Nuovo testo del per. giusta l'all. n. II 3 della L del 19 mar. 2010 sull'organizzazione delle autorità penali, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 3267;FF 2008 7093). | ||||||