SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 273 - Chiunque cerca di scoprire un segreto di fabbricazione o di affari per renderlo accessibile ad un organismo ufficiale o privato dell'estero, ovvero ad un'impresa od organizzazione privata estera, o ai loro agenti, |
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 273 - Chiunque cerca di scoprire un segreto di fabbricazione o di affari per renderlo accessibile ad un organismo ufficiale o privato dell'estero, ovvero ad un'impresa od organizzazione privata estera, o ai loro agenti, |
SR 747.201.3 Ordinanza del 14 ottobre 2015 sui requisiti per i motori di battelli nelle acque svizzere (OMBat) OMBat Art. 3 Documenti di prova e certificati - 1 Chiunque immette in commercio, mette a disposizione sul mercato o mette in servizio in Svizzera motori destinati alla propulsione di imbarcazioni da diporto e imbarcazioni sportive di cui all'articolo 2 capoverso 1 lettera a numeri 14 e 15 dell'ordinanza dell'8 novembre 197812 sulla navigazione interna deve presentare una dichiarazione di conformità di cui all'articolo 15 paragrafi 1-4 della direttiva 2013/53/UE13 (direttiva UE sulle imbarcazioni da diporto) o un certificato di omologazione di cui al capoverso 2 lettera c, d o e. |
|
1 | Chiunque immette in commercio, mette a disposizione sul mercato o mette in servizio in Svizzera motori destinati alla propulsione di imbarcazioni da diporto e imbarcazioni sportive di cui all'articolo 2 capoverso 1 lettera a numeri 14 e 15 dell'ordinanza dell'8 novembre 197812 sulla navigazione interna deve presentare una dichiarazione di conformità di cui all'articolo 15 paragrafi 1-4 della direttiva 2013/53/UE13 (direttiva UE sulle imbarcazioni da diporto) o un certificato di omologazione di cui al capoverso 2 lettera c, d o e. |
2 | Chiunque immette in commercio, mette a disposizione sul mercato o mette in servizio in Svizzera motori da utilizzare su battelli impiegati per il trasporto professionale deve presentare uno dei seguenti documenti di prova:14 |
a | una dichiarazione di conformità in base alla direttiva UE sulle imbarcazioni da diporto per motori ad accensione comandata e ad accensione per compressione la cui potenza nominale è inferiore a 19 kW; |
b | una dichiarazione di conformità in base alla direttiva UE sulle imbarcazioni da diporto per motori fuoribordo ad accensione comandata e ad accensione per compressione la cui potenza nominale è pari o superiore a 19 kW; |
c | un certificato di omologazione per motori della categoria IWP15 di cui all'articolo 4 paragrafo 1 numero 5 del regolamento UE-MMNS16, che servono alla propulsione diretta o indiretta di un battello e la cui potenza nominale è pari o superiore a 19 kW; |
d | un certificato di omologazione per motori della categoria IWA17 di cui all'articolo 4 paragrafo 1 numero 6 del regolamento UE-MMNS, che servono alla propulsione di generatori, sempreché la loro energia elettrica non venga impiegata per la propulsione diretta o indiretta del battello, e la cui potenza nominale è pari o superiore a 19 kW; |
e | un certificato di omologazione per motori della categoria NRE18 di cui all'articolo 4 paragrafo 1 numero 1 lettera b del regolamento UE-MMNS, che servono alla propulsione diretta o indiretta di un battello o alla propulsione di generatori; la loro potenza nominale non può essere superiore a 560 kW. |
3 | Per i motori impiegati su battelli dell'esercito, del corpo delle guardie di confine, delle autorità, della polizia o dei servizi di salvataggio come pure su battelli da lavoro, è consentito presentare uno dei documenti di prova di cui al capoverso 1 o 2. |
4 | In caso di cambio di destinazione di un battello per il quale è già stata rilasciata un'autorizzazione di esercizio (licenza di navigazione), prima di rilasciarne una nuova è necessario presentare una dichiarazione di conformità o un certificato di omologazione di cui al capoverso 2 in funzione della nuova destinazione. |
SR 747.201.3 Ordinanza del 14 ottobre 2015 sui requisiti per i motori di battelli nelle acque svizzere (OMBat) OMBat Art. 6 Procedura e prescrizioni di forma - 1 Le dichiarazioni di conformità e i certificati di omologazione sono rilasciati dalle autorità autorizzate a tal fine dalle pertinenti prescrizioni. |
|
1 | Le dichiarazioni di conformità e i certificati di omologazione sono rilasciati dalle autorità autorizzate a tal fine dalle pertinenti prescrizioni. |
2 | Sono retti dalle pertinenti prescrizioni: |
a | la valutazione della conformità; |
b | il rilascio di dichiarazioni di conformità e certificati di omologazione come pure il loro contenuto e la loro forma; |
c | il segno distintivo del motore. |
SR 747.201.3 Ordinanza del 14 ottobre 2015 sui requisiti per i motori di battelli nelle acque svizzere (OMBat) OMBat Art. 1 Campo d'applicazione - 1 La presente ordinanza contiene le prescrizioni sui gas di scarico e sulla fabbricazione dei motori ad accensione comandata e ad accensione per compressione per la propulsione di battelli e per la propulsione di generatori che producono energia elettrica. |
|
1 | La presente ordinanza contiene le prescrizioni sui gas di scarico e sulla fabbricazione dei motori ad accensione comandata e ad accensione per compressione per la propulsione di battelli e per la propulsione di generatori che producono energia elettrica. |
2 | Le prescrizioni della presente ordinanza si applicano per analogia anche ai motori a combustione che non vengono azionati con carburanti come la benzina o il gasolio. |
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 273 - Chiunque cerca di scoprire un segreto di fabbricazione o di affari per renderlo accessibile ad un organismo ufficiale o privato dell'estero, ovvero ad un'impresa od organizzazione privata estera, o ai loro agenti, |
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 273 - Chiunque cerca di scoprire un segreto di fabbricazione o di affari per renderlo accessibile ad un organismo ufficiale o privato dell'estero, ovvero ad un'impresa od organizzazione privata estera, o ai loro agenti, |
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 273 - Chiunque cerca di scoprire un segreto di fabbricazione o di affari per renderlo accessibile ad un organismo ufficiale o privato dell'estero, ovvero ad un'impresa od organizzazione privata estera, o ai loro agenti, |
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 273 - Chiunque cerca di scoprire un segreto di fabbricazione o di affari per renderlo accessibile ad un organismo ufficiale o privato dell'estero, ovvero ad un'impresa od organizzazione privata estera, o ai loro agenti, |
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 273 - Chiunque cerca di scoprire un segreto di fabbricazione o di affari per renderlo accessibile ad un organismo ufficiale o privato dell'estero, ovvero ad un'impresa od organizzazione privata estera, o ai loro agenti, |