|
RS 311.0 CP Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 Art. 273 |
||||||
| Chiunque cerca di scoprire un segreto di fabbricazione o di affari per renderlo accessibile ad un organismo ufficiale o privato dell'estero, ovvero ad un'impresa od organizzazione privata estera, o ai loro agenti,chiunque rende accessibile un segreto di fabbricazione o di affari ad un organismo ufficiale o privato dell'estero, ovvero ad una impresa od organizzazione privata estera, o ai loro agenti,è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria o, nei casi gravi, con una pena detentiva non inferiore ad un anno. [1] | ||||||
| [1] Nuovo testo del terzo comma giusta la cifra I n. 1 della LF del 17 dic. 2021 sull'armonizzazione delle pene, in vigore dal 1° lug. 2023 (RU 2023 259; FF 2018 2345). | ||||||
|
RS 311.0 CP Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 Art. 273 |
||||||
| Chiunque cerca di scoprire un segreto di fabbricazione o di affari per renderlo accessibile ad un organismo ufficiale o privato dell'estero, ovvero ad un'impresa od organizzazione privata estera, o ai loro agenti,chiunque rende accessibile un segreto di fabbricazione o di affari ad un organismo ufficiale o privato dell'estero, ovvero ad una impresa od organizzazione privata estera, o ai loro agenti,è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria o, nei casi gravi, con una pena detentiva non inferiore ad un anno. [1] | ||||||
| [1] Nuovo testo del terzo comma giusta la cifra I n. 1 della LF del 17 dic. 2021 sull'armonizzazione delle pene, in vigore dal 1° lug. 2023 (RU 2023 259; FF 2018 2345). | ||||||
|
RS 747.201.3 OMBat Ordinanza del 14 ottobre 2015 sui requisiti per i motori di battelli nelle acque svizzere (OMBat) Art. 3 [1] Documenti di prova e certificati |
||||||
| Chiunque immette in commercio, mette a disposizione sul mercato o mette in servizio in Svizzera motori destinati alla propulsione di imbarcazioni da diporto e imbarcazioni sportive di cui all'articolo 2 capoverso 1 lettera a numeri 14 e 15 dell'ordinanza dell'8 novembre 1978 [2] sulla navigazione interna deve presentare una dichiarazione di conformità di cui all'articolo 15 paragrafi 1-4 della direttiva 2013/53/UE [3] (direttiva UE sulle imbarcazioni da diporto) o un certificato di omologazione di cui al capoverso 2 lettera c, d o e. | ||||||
| Chiunque immette in commercio, mette a disposizione sul mercato o mette in servizio in Svizzera motori da utilizzare su battelli impiegati per il trasporto professionale deve presentare uno dei seguenti documenti di prova: [4] | ||||||
| una dichiarazione di conformità in base alla direttiva UE sulle imbarcazioni da diporto per motori ad accensione comandata e ad accensione per compressione la cui potenza nominale è inferiore a 19 kW; | ||||||
| una dichiarazione di conformità in base alla direttiva UE sulle imbarcazioni da diporto per motori fuoribordo ad accensione comandata e ad accensione per compressione la cui potenza nominale è pari o superiore a 19 kW; | ||||||
| un certificato di omologazione per motori della categoria IWP [5] di cui all'articolo 4 paragrafo 1 numero 5 del regolamento UE-MMNS [6], che servono alla propulsione diretta o indiretta di un battello e la cui potenza nominale è pari o superiore a 19 kW; | ||||||
| un certificato di omologazione per motori della categoria IWA [7] di cui all'articolo 4 paragrafo 1 numero 6 del regolamento UE-MMNS, che servono alla propulsione di generatori, sempreché la loro energia elettrica non venga impiegata per la propulsione diretta o indiretta del battello, e la cui potenza nominale è pari o superiore a 19 kW; | ||||||
| un certificato di omologazione per motori della categoria NRE [8] di cui all'articolo 4 paragrafo 1 numero 1 lettera b del regolamento UE-MMNS, che servono alla propulsione diretta o indiretta di un battello o alla propulsione di generatori; la loro potenza nominale non può essere superiore a 560 kW. | ||||||
| Per i motori impiegati su battelli dell'esercito, del corpo delle guardie di confine, delle autorità, della polizia o dei servizi di salvataggio come pure su battelli da lavoro, è consentito presentare uno dei documenti di prova di cui al capoverso 1 o 2. | ||||||
| In caso di cambio di destinazione di un battello per il quale è già stata rilasciata un'autorizzazione di esercizio (licenza di navigazione), prima di rilasciarne una nuova è necessario presentare una dichiarazione di conformità o un certificato di omologazione di cui al capoverso 2 in funzione della nuova destinazione. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 19 feb. 2020, in vigore dal 1° apr. 2020 (RU 2020 715). [2] RS 747.201.1 [3] Direttiva 2013/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, relativa alle imbarcazioni da diporto e alle moto d'acqua e che abroga la direttiva 94/25/CE, GU L 354, del 28.12.2013, pag. 90. [4] La correzione dell'8 dic. 2020 concerne soltanto il testo tedesco (RU 2020 5369). [5] IWP = Inland Waterway Propulsion; motori per la propulsione di battelli destinati al trasporto professionale. [6] Cfr. nota a piè di pagina relativa all'art. 2 lett. p. [7] IWA = Inland Waterway Auxiliary, motori per la propulsione di gruppi ausiliari su battelli destinati al trasporto professionale. [8] NRE = Nonroad Engines; motori industriali con una potenza di riferimento inferiore a 560 kW utilizzati al posto di quelli rispondenti alla fase V delle categorie IWP e IWA. | ||||||
|
RS 747.201.3 OMBat Ordinanza del 14 ottobre 2015 sui requisiti per i motori di battelli nelle acque svizzere (OMBat) Art. 6 Procedura e prescrizioni di forma |
||||||
| Le dichiarazioni di conformità e i certificati di omologazione sono rilasciati dalle autorità autorizzate a tal fine dalle pertinenti prescrizioni. | ||||||
| Sono retti dalle pertinenti prescrizioni: | ||||||
| la valutazione della conformità; | ||||||
| il rilascio di dichiarazioni di conformità e certificati di omologazione come pure il loro contenuto e la loro forma; | ||||||
| il segno distintivo del motore. | ||||||
|
RS 747.201.3 OMBat Ordinanza del 14 ottobre 2015 sui requisiti per i motori di battelli nelle acque svizzere (OMBat) Art. 1 Campo d'applicazione |
||||||
| La presente ordinanza contiene le prescrizioni sui gas di scarico e sulla fabbricazione dei motori ad accensione comandata e ad accensione per compressione per la propulsione di battelli e per la propulsione di generatori che producono energia elettrica. | ||||||
| Le prescrizioni della presente ordinanza si applicano per analogia anche ai motori a combustione che non vengono azionati con carburanti come la benzina o il gasolio. | ||||||
|
RS 311.0 CP Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 Art. 273 |
||||||
| Chiunque cerca di scoprire un segreto di fabbricazione o di affari per renderlo accessibile ad un organismo ufficiale o privato dell'estero, ovvero ad un'impresa od organizzazione privata estera, o ai loro agenti,chiunque rende accessibile un segreto di fabbricazione o di affari ad un organismo ufficiale o privato dell'estero, ovvero ad una impresa od organizzazione privata estera, o ai loro agenti,è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria o, nei casi gravi, con una pena detentiva non inferiore ad un anno. [1] | ||||||
| [1] Nuovo testo del terzo comma giusta la cifra I n. 1 della LF del 17 dic. 2021 sull'armonizzazione delle pene, in vigore dal 1° lug. 2023 (RU 2023 259; FF 2018 2345). | ||||||
|
RS 311.0 CP Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 Art. 273 |
||||||
| Chiunque cerca di scoprire un segreto di fabbricazione o di affari per renderlo accessibile ad un organismo ufficiale o privato dell'estero, ovvero ad un'impresa od organizzazione privata estera, o ai loro agenti,chiunque rende accessibile un segreto di fabbricazione o di affari ad un organismo ufficiale o privato dell'estero, ovvero ad una impresa od organizzazione privata estera, o ai loro agenti,è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria o, nei casi gravi, con una pena detentiva non inferiore ad un anno. [1] | ||||||
| [1] Nuovo testo del terzo comma giusta la cifra I n. 1 della LF del 17 dic. 2021 sull'armonizzazione delle pene, in vigore dal 1° lug. 2023 (RU 2023 259; FF 2018 2345). | ||||||
|
RS 311.0 CP Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 Art. 273 |
||||||
| Chiunque cerca di scoprire un segreto di fabbricazione o di affari per renderlo accessibile ad un organismo ufficiale o privato dell'estero, ovvero ad un'impresa od organizzazione privata estera, o ai loro agenti,chiunque rende accessibile un segreto di fabbricazione o di affari ad un organismo ufficiale o privato dell'estero, ovvero ad una impresa od organizzazione privata estera, o ai loro agenti,è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria o, nei casi gravi, con una pena detentiva non inferiore ad un anno. [1] | ||||||
| [1] Nuovo testo del terzo comma giusta la cifra I n. 1 della LF del 17 dic. 2021 sull'armonizzazione delle pene, in vigore dal 1° lug. 2023 (RU 2023 259; FF 2018 2345). | ||||||
|
RS 311.0 CP Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 Art. 273 |
||||||
| Chiunque cerca di scoprire un segreto di fabbricazione o di affari per renderlo accessibile ad un organismo ufficiale o privato dell'estero, ovvero ad un'impresa od organizzazione privata estera, o ai loro agenti,chiunque rende accessibile un segreto di fabbricazione o di affari ad un organismo ufficiale o privato dell'estero, ovvero ad una impresa od organizzazione privata estera, o ai loro agenti,è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria o, nei casi gravi, con una pena detentiva non inferiore ad un anno. [1] | ||||||
| [1] Nuovo testo del terzo comma giusta la cifra I n. 1 della LF del 17 dic. 2021 sull'armonizzazione delle pene, in vigore dal 1° lug. 2023 (RU 2023 259; FF 2018 2345). | ||||||
|
RS 311.0 CP Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 Art. 273 |
||||||
| Chiunque cerca di scoprire un segreto di fabbricazione o di affari per renderlo accessibile ad un organismo ufficiale o privato dell'estero, ovvero ad un'impresa od organizzazione privata estera, o ai loro agenti,chiunque rende accessibile un segreto di fabbricazione o di affari ad un organismo ufficiale o privato dell'estero, ovvero ad una impresa od organizzazione privata estera, o ai loro agenti,è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria o, nei casi gravi, con una pena detentiva non inferiore ad un anno. [1] | ||||||
| [1] Nuovo testo del terzo comma giusta la cifra I n. 1 della LF del 17 dic. 2021 sull'armonizzazione delle pene, in vigore dal 1° lug. 2023 (RU 2023 259; FF 2018 2345). | ||||||