|
RS 172.021 PA Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) Art. 46 [1] |
||||||
| Il ricorso contro altre decisioni incidentali notificate separatamente è ammissibile se: | ||||||
| tali decisioni possono causare un pregiudizio irreparabile; o | ||||||
| l'accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale consentendo di evitare una procedura probatoria defatigante e dispendiosa. | ||||||
| Se il ricorso non è ammissibile in virtù del capoverso 1 o non è stato interposto, le decisioni incidentali possono essere impugnate mediante ricorso contro la decisione finale in quanto influiscano sul contenuto della stessa. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'all. n. 10 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 21971069; FF 2001 3764). | ||||||
|
RS 784.10 LTC Legge del 30 aprile 1997 sulle telecomunicazioni (LTC) Art. 28 [1] Gestione degli elementi di indirizzo |
||||||
| L'UFCOM gestisce gli elementi di indirizzo che devono essere gestiti a livello nazionale. Provvede affinché vi sia un numero sufficiente di elementi di indirizzo, tenendo conto dell'evoluzione tecnica e dell'armonizzazione internazionale. | ||||||
| Il Consiglio federale stabilisce gli elementi di indirizzo che devono essere gestiti dall'UFCOM. | ||||||
| Il Consiglio federale può prescrivere una procedura alternativa obbligatoria per la composizione delle controversie che oppongono i titolari di elementi di indirizzo a terzi. Disciplina la procedura, i suoi effetti e le sue conseguenze sulla procedura civile, in particolare in materia di sospensione della prescrizione e di onere della prova. Sono fatte salve le azioni civili dei titolari di elementi di indirizzo e di terzi. | ||||||
| Nessuno ha diritto a un elemento di indirizzo determinato. Il Consiglio federale può prevedere eccezioni. | ||||||
| I fornitori di servizi di telecomunicazione assicurano la portabilità dei numeri. | ||||||
| Il Consiglio federale emana prescrizioni sulla gestione degli elementi di indirizzo, in particolare su: | ||||||
| la loro attribuzione, la loro utilizzazione, il loro blocco, il loro trasferimento e la loro revoca; | ||||||
| l'allestimento dei piani di numerazione; | ||||||
| la delega della loro gestione a terzi, la fine dell'attività delegata e la vigilanza su quest'ultima; | ||||||
| la loro subattribuzione; | ||||||
| la portabilità dei numeri. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 2019, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 6159; FF 2017 5599). | ||||||
|
RS 784.104 ORAT Ordinanza del 6 ottobre 1997 concernente gli elementi d'indirizzo nel settore delle telecomunicazioni (ORAT) Art. 25 Condizioni per l'attribuzione |
||||||
| L'UFCOM può attribuire un numero breve per uno dei servizi menzionati negli articoli 28-32 a condizione che il relativo servizio sia disponibile in qualsiasi momento in tutta la Svizzera e nelle tre lingue ufficiali. [1] | ||||||
| Più fornitori di servizi devono utilizzare lo stesso numero breve se intendono offrire un servizio analogo. | ||||||
| L'Ufficio può concedere eccezioni se l'obbligo di fornire il servizio in ogni momento in tutta la Svizzera oppure l'obbligo di utilizzare lo stesso numero breve costituiscono casi di rigore eccessivo. | ||||||
| L'UFCOM può prevedere un termine per la messa in servizio dei numeri brevi attribuiti. Il termine è fissato nella decisione d'attribuzione. [2] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 4 nov. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 5845). [2] Introdotto dal n. I dell'O del 19 feb. 2003, in vigore dal 1° mar. 2003 (RU 2003 397). | ||||||
|
RS 784.104 ORAT Ordinanza del 6 ottobre 1997 concernente gli elementi d'indirizzo nel settore delle telecomunicazioni (ORAT) Art. 29 [1] Servizi di soccorso aereo |
||||||
| L'UFCOM può attribuire un numero breve a chiunque intende fornire servizi di pubblica utilità nell'ambito delle attività di soccorso aereo che richiedono l'intervento immediato di specialisti sul posto. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 6243). | ||||||
|
RS 784.104 ORAT Ordinanza del 6 ottobre 1997 concernente gli elementi d'indirizzo nel settore delle telecomunicazioni (ORAT) Art. 29 [1] Servizi di soccorso aereo |
||||||
| L'UFCOM può attribuire un numero breve a chiunque intende fornire servizi di pubblica utilità nell'ambito delle attività di soccorso aereo che richiedono l'intervento immediato di specialisti sul posto. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 6243). | ||||||
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RS 784.104 ORAT Ordinanza del 6 ottobre 1997 concernente gli elementi d'indirizzo nel settore delle telecomunicazioni (ORAT) Art. 29 [1] Servizi di soccorso aereo |
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| L'UFCOM può attribuire un numero breve a chiunque intende fornire servizi di pubblica utilità nell'ambito delle attività di soccorso aereo che richiedono l'intervento immediato di specialisti sul posto. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 6243). | ||||||
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RS 784.104 ORAT Ordinanza del 6 ottobre 1997 concernente gli elementi d'indirizzo nel settore delle telecomunicazioni (ORAT) Art. 25 Condizioni per l'attribuzione |
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| L'UFCOM può attribuire un numero breve per uno dei servizi menzionati negli articoli 28-32 a condizione che il relativo servizio sia disponibile in qualsiasi momento in tutta la Svizzera e nelle tre lingue ufficiali. [1] | ||||||
| Più fornitori di servizi devono utilizzare lo stesso numero breve se intendono offrire un servizio analogo. | ||||||
| L'Ufficio può concedere eccezioni se l'obbligo di fornire il servizio in ogni momento in tutta la Svizzera oppure l'obbligo di utilizzare lo stesso numero breve costituiscono casi di rigore eccessivo. | ||||||
| L'UFCOM può prevedere un termine per la messa in servizio dei numeri brevi attribuiti. Il termine è fissato nella decisione d'attribuzione. [2] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 4 nov. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 5845). [2] Introdotto dal n. I dell'O del 19 feb. 2003, in vigore dal 1° mar. 2003 (RU 2003 397). | ||||||
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RS 784.104 ORAT Ordinanza del 6 ottobre 1997 concernente gli elementi d'indirizzo nel settore delle telecomunicazioni (ORAT) Art. 29 [1] Servizi di soccorso aereo |
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| L'UFCOM può attribuire un numero breve a chiunque intende fornire servizi di pubblica utilità nell'ambito delle attività di soccorso aereo che richiedono l'intervento immediato di specialisti sul posto. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 6243). | ||||||
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RS 784.104 ORAT Ordinanza del 6 ottobre 1997 concernente gli elementi d'indirizzo nel settore delle telecomunicazioni (ORAT) Art. 29 [1] Servizi di soccorso aereo |
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| L'UFCOM può attribuire un numero breve a chiunque intende fornire servizi di pubblica utilità nell'ambito delle attività di soccorso aereo che richiedono l'intervento immediato di specialisti sul posto. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 6243). | ||||||
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RS 784.104 ORAT Ordinanza del 6 ottobre 1997 concernente gli elementi d'indirizzo nel settore delle telecomunicazioni (ORAT) Art. 29 [1] Servizi di soccorso aereo |
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| L'UFCOM può attribuire un numero breve a chiunque intende fornire servizi di pubblica utilità nell'ambito delle attività di soccorso aereo che richiedono l'intervento immediato di specialisti sul posto. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 6243). | ||||||
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RS 784.104 ORAT Ordinanza del 6 ottobre 1997 concernente gli elementi d'indirizzo nel settore delle telecomunicazioni (ORAT) Art. 29 [1] Servizi di soccorso aereo |
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| L'UFCOM può attribuire un numero breve a chiunque intende fornire servizi di pubblica utilità nell'ambito delle attività di soccorso aereo che richiedono l'intervento immediato di specialisti sul posto. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 6243). | ||||||
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RS 784.104 ORAT Ordinanza del 6 ottobre 1997 concernente gli elementi d'indirizzo nel settore delle telecomunicazioni (ORAT) Art. 29 [1] Servizi di soccorso aereo |
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| L'UFCOM può attribuire un numero breve a chiunque intende fornire servizi di pubblica utilità nell'ambito delle attività di soccorso aereo che richiedono l'intervento immediato di specialisti sul posto. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 6243). | ||||||
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RS 784.104 ORAT Ordinanza del 6 ottobre 1997 concernente gli elementi d'indirizzo nel settore delle telecomunicazioni (ORAT) Art. 29 [1] Servizi di soccorso aereo |
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| L'UFCOM può attribuire un numero breve a chiunque intende fornire servizi di pubblica utilità nell'ambito delle attività di soccorso aereo che richiedono l'intervento immediato di specialisti sul posto. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 6243). | ||||||
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RS 784.104 ORAT Ordinanza del 6 ottobre 1997 concernente gli elementi d'indirizzo nel settore delle telecomunicazioni (ORAT) Art. 29 [1] Servizi di soccorso aereo |
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| L'UFCOM può attribuire un numero breve a chiunque intende fornire servizi di pubblica utilità nell'ambito delle attività di soccorso aereo che richiedono l'intervento immediato di specialisti sul posto. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 6243). | ||||||
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RS 784.104 ORAT Ordinanza del 6 ottobre 1997 concernente gli elementi d'indirizzo nel settore delle telecomunicazioni (ORAT) Art. 25 Condizioni per l'attribuzione |
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| L'UFCOM può attribuire un numero breve per uno dei servizi menzionati negli articoli 28-32 a condizione che il relativo servizio sia disponibile in qualsiasi momento in tutta la Svizzera e nelle tre lingue ufficiali. [1] | ||||||
| Più fornitori di servizi devono utilizzare lo stesso numero breve se intendono offrire un servizio analogo. | ||||||
| L'Ufficio può concedere eccezioni se l'obbligo di fornire il servizio in ogni momento in tutta la Svizzera oppure l'obbligo di utilizzare lo stesso numero breve costituiscono casi di rigore eccessivo. | ||||||
| L'UFCOM può prevedere un termine per la messa in servizio dei numeri brevi attribuiti. Il termine è fissato nella decisione d'attribuzione. [2] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 4 nov. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 5845). [2] Introdotto dal n. I dell'O del 19 feb. 2003, in vigore dal 1° mar. 2003 (RU 2003 397). | ||||||
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RS 784.104 ORAT Ordinanza del 6 ottobre 1997 concernente gli elementi d'indirizzo nel settore delle telecomunicazioni (ORAT) Art. 29 [1] Servizi di soccorso aereo |
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| L'UFCOM può attribuire un numero breve a chiunque intende fornire servizi di pubblica utilità nell'ambito delle attività di soccorso aereo che richiedono l'intervento immediato di specialisti sul posto. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 6243). | ||||||
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RS 784.104 ORAT Ordinanza del 6 ottobre 1997 concernente gli elementi d'indirizzo nel settore delle telecomunicazioni (ORAT) Art. 29 [1] Servizi di soccorso aereo |
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| L'UFCOM può attribuire un numero breve a chiunque intende fornire servizi di pubblica utilità nell'ambito delle attività di soccorso aereo che richiedono l'intervento immediato di specialisti sul posto. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 6243). | ||||||
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RS 784.104 ORAT Ordinanza del 6 ottobre 1997 concernente gli elementi d'indirizzo nel settore delle telecomunicazioni (ORAT) Art. 25 Condizioni per l'attribuzione |
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| L'UFCOM può attribuire un numero breve per uno dei servizi menzionati negli articoli 28-32 a condizione che il relativo servizio sia disponibile in qualsiasi momento in tutta la Svizzera e nelle tre lingue ufficiali. [1] | ||||||
| Più fornitori di servizi devono utilizzare lo stesso numero breve se intendono offrire un servizio analogo. | ||||||
| L'Ufficio può concedere eccezioni se l'obbligo di fornire il servizio in ogni momento in tutta la Svizzera oppure l'obbligo di utilizzare lo stesso numero breve costituiscono casi di rigore eccessivo. | ||||||
| L'UFCOM può prevedere un termine per la messa in servizio dei numeri brevi attribuiti. Il termine è fissato nella decisione d'attribuzione. [2] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 4 nov. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 5845). [2] Introdotto dal n. I dell'O del 19 feb. 2003, in vigore dal 1° mar. 2003 (RU 2003 397). | ||||||
|
RS 784.10 LTC Legge del 30 aprile 1997 sulle telecomunicazioni (LTC) Art. 28 [1] Gestione degli elementi di indirizzo |
||||||
| L'UFCOM gestisce gli elementi di indirizzo che devono essere gestiti a livello nazionale. Provvede affinché vi sia un numero sufficiente di elementi di indirizzo, tenendo conto dell'evoluzione tecnica e dell'armonizzazione internazionale. | ||||||
| Il Consiglio federale stabilisce gli elementi di indirizzo che devono essere gestiti dall'UFCOM. | ||||||
| Il Consiglio federale può prescrivere una procedura alternativa obbligatoria per la composizione delle controversie che oppongono i titolari di elementi di indirizzo a terzi. Disciplina la procedura, i suoi effetti e le sue conseguenze sulla procedura civile, in particolare in materia di sospensione della prescrizione e di onere della prova. Sono fatte salve le azioni civili dei titolari di elementi di indirizzo e di terzi. | ||||||
| Nessuno ha diritto a un elemento di indirizzo determinato. Il Consiglio federale può prevedere eccezioni. | ||||||
| I fornitori di servizi di telecomunicazione assicurano la portabilità dei numeri. | ||||||
| Il Consiglio federale emana prescrizioni sulla gestione degli elementi di indirizzo, in particolare su: | ||||||
| la loro attribuzione, la loro utilizzazione, il loro blocco, il loro trasferimento e la loro revoca; | ||||||
| l'allestimento dei piani di numerazione; | ||||||
| la delega della loro gestione a terzi, la fine dell'attività delegata e la vigilanza su quest'ultima; | ||||||
| la loro subattribuzione; | ||||||
| la portabilità dei numeri. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 2019, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 6159; FF 2017 5599). | ||||||
|
RS 784.10 LTC Legge del 30 aprile 1997 sulle telecomunicazioni (LTC) Art. 62 Esecuzione |
||||||
| Il Consiglio federale provvede all'esecuzione della presente legge. Sono fatte salve le competenze della ComCom. | ||||||
| Il Consiglio federale può delegare all'UFCOM l'adozione delle necessarie prescrizioni amministrative e tecniche. | ||||||
|
RS 784.104 ORAT Ordinanza del 6 ottobre 1997 concernente gli elementi d'indirizzo nel settore delle telecomunicazioni (ORAT) Art. 25 Condizioni per l'attribuzione |
||||||
| L'UFCOM può attribuire un numero breve per uno dei servizi menzionati negli articoli 28-32 a condizione che il relativo servizio sia disponibile in qualsiasi momento in tutta la Svizzera e nelle tre lingue ufficiali. [1] | ||||||
| Più fornitori di servizi devono utilizzare lo stesso numero breve se intendono offrire un servizio analogo. | ||||||
| L'Ufficio può concedere eccezioni se l'obbligo di fornire il servizio in ogni momento in tutta la Svizzera oppure l'obbligo di utilizzare lo stesso numero breve costituiscono casi di rigore eccessivo. | ||||||
| L'UFCOM può prevedere un termine per la messa in servizio dei numeri brevi attribuiti. Il termine è fissato nella decisione d'attribuzione. [2] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 4 nov. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 5845). [2] Introdotto dal n. I dell'O del 19 feb. 2003, in vigore dal 1° mar. 2003 (RU 2003 397). | ||||||
|
RS 784.10 LTC Legge del 30 aprile 1997 sulle telecomunicazioni (LTC) Art. 28 [1] Gestione degli elementi di indirizzo |
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| L'UFCOM gestisce gli elementi di indirizzo che devono essere gestiti a livello nazionale. Provvede affinché vi sia un numero sufficiente di elementi di indirizzo, tenendo conto dell'evoluzione tecnica e dell'armonizzazione internazionale. | ||||||
| Il Consiglio federale stabilisce gli elementi di indirizzo che devono essere gestiti dall'UFCOM. | ||||||
| Il Consiglio federale può prescrivere una procedura alternativa obbligatoria per la composizione delle controversie che oppongono i titolari di elementi di indirizzo a terzi. Disciplina la procedura, i suoi effetti e le sue conseguenze sulla procedura civile, in particolare in materia di sospensione della prescrizione e di onere della prova. Sono fatte salve le azioni civili dei titolari di elementi di indirizzo e di terzi. | ||||||
| Nessuno ha diritto a un elemento di indirizzo determinato. Il Consiglio federale può prevedere eccezioni. | ||||||
| I fornitori di servizi di telecomunicazione assicurano la portabilità dei numeri. | ||||||
| Il Consiglio federale emana prescrizioni sulla gestione degli elementi di indirizzo, in particolare su: | ||||||
| la loro attribuzione, la loro utilizzazione, il loro blocco, il loro trasferimento e la loro revoca; | ||||||
| l'allestimento dei piani di numerazione; | ||||||
| la delega della loro gestione a terzi, la fine dell'attività delegata e la vigilanza su quest'ultima; | ||||||
| la loro subattribuzione; | ||||||
| la portabilità dei numeri. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 2019, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 6159; FF 2017 5599). | ||||||
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RS 784.104 ORAT Ordinanza del 6 ottobre 1997 concernente gli elementi d'indirizzo nel settore delle telecomunicazioni (ORAT) Art. 25 Condizioni per l'attribuzione |
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| L'UFCOM può attribuire un numero breve per uno dei servizi menzionati negli articoli 28-32 a condizione che il relativo servizio sia disponibile in qualsiasi momento in tutta la Svizzera e nelle tre lingue ufficiali. [1] | ||||||
| Più fornitori di servizi devono utilizzare lo stesso numero breve se intendono offrire un servizio analogo. | ||||||
| L'Ufficio può concedere eccezioni se l'obbligo di fornire il servizio in ogni momento in tutta la Svizzera oppure l'obbligo di utilizzare lo stesso numero breve costituiscono casi di rigore eccessivo. | ||||||
| L'UFCOM può prevedere un termine per la messa in servizio dei numeri brevi attribuiti. Il termine è fissato nella decisione d'attribuzione. [2] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 4 nov. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 5845). [2] Introdotto dal n. I dell'O del 19 feb. 2003, in vigore dal 1° mar. 2003 (RU 2003 397). | ||||||
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RS 784.10 LTC Legge del 30 aprile 1997 sulle telecomunicazioni (LTC) Art. 28 [1] Gestione degli elementi di indirizzo |
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| L'UFCOM gestisce gli elementi di indirizzo che devono essere gestiti a livello nazionale. Provvede affinché vi sia un numero sufficiente di elementi di indirizzo, tenendo conto dell'evoluzione tecnica e dell'armonizzazione internazionale. | ||||||
| Il Consiglio federale stabilisce gli elementi di indirizzo che devono essere gestiti dall'UFCOM. | ||||||
| Il Consiglio federale può prescrivere una procedura alternativa obbligatoria per la composizione delle controversie che oppongono i titolari di elementi di indirizzo a terzi. Disciplina la procedura, i suoi effetti e le sue conseguenze sulla procedura civile, in particolare in materia di sospensione della prescrizione e di onere della prova. Sono fatte salve le azioni civili dei titolari di elementi di indirizzo e di terzi. | ||||||
| Nessuno ha diritto a un elemento di indirizzo determinato. Il Consiglio federale può prevedere eccezioni. | ||||||
| I fornitori di servizi di telecomunicazione assicurano la portabilità dei numeri. | ||||||
| Il Consiglio federale emana prescrizioni sulla gestione degli elementi di indirizzo, in particolare su: | ||||||
| la loro attribuzione, la loro utilizzazione, il loro blocco, il loro trasferimento e la loro revoca; | ||||||
| l'allestimento dei piani di numerazione; | ||||||
| la delega della loro gestione a terzi, la fine dell'attività delegata e la vigilanza su quest'ultima; | ||||||
| la loro subattribuzione; | ||||||
| la portabilità dei numeri. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 2019, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 6159; FF 2017 5599). | ||||||
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RS 784.10 LTC Legge del 30 aprile 1997 sulle telecomunicazioni (LTC) Art. 28 [1] Gestione degli elementi di indirizzo |
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| L'UFCOM gestisce gli elementi di indirizzo che devono essere gestiti a livello nazionale. Provvede affinché vi sia un numero sufficiente di elementi di indirizzo, tenendo conto dell'evoluzione tecnica e dell'armonizzazione internazionale. | ||||||
| Il Consiglio federale stabilisce gli elementi di indirizzo che devono essere gestiti dall'UFCOM. | ||||||
| Il Consiglio federale può prescrivere una procedura alternativa obbligatoria per la composizione delle controversie che oppongono i titolari di elementi di indirizzo a terzi. Disciplina la procedura, i suoi effetti e le sue conseguenze sulla procedura civile, in particolare in materia di sospensione della prescrizione e di onere della prova. Sono fatte salve le azioni civili dei titolari di elementi di indirizzo e di terzi. | ||||||
| Nessuno ha diritto a un elemento di indirizzo determinato. Il Consiglio federale può prevedere eccezioni. | ||||||
| I fornitori di servizi di telecomunicazione assicurano la portabilità dei numeri. | ||||||
| Il Consiglio federale emana prescrizioni sulla gestione degli elementi di indirizzo, in particolare su: | ||||||
| la loro attribuzione, la loro utilizzazione, il loro blocco, il loro trasferimento e la loro revoca; | ||||||
| l'allestimento dei piani di numerazione; | ||||||
| la delega della loro gestione a terzi, la fine dell'attività delegata e la vigilanza su quest'ultima; | ||||||
| la loro subattribuzione; | ||||||
| la portabilità dei numeri. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 2019, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 6159; FF 2017 5599). | ||||||
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RS 784.104 ORAT Ordinanza del 6 ottobre 1997 concernente gli elementi d'indirizzo nel settore delle telecomunicazioni (ORAT) Art. 25 Condizioni per l'attribuzione |
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| L'UFCOM può attribuire un numero breve per uno dei servizi menzionati negli articoli 28-32 a condizione che il relativo servizio sia disponibile in qualsiasi momento in tutta la Svizzera e nelle tre lingue ufficiali. [1] | ||||||
| Più fornitori di servizi devono utilizzare lo stesso numero breve se intendono offrire un servizio analogo. | ||||||
| L'Ufficio può concedere eccezioni se l'obbligo di fornire il servizio in ogni momento in tutta la Svizzera oppure l'obbligo di utilizzare lo stesso numero breve costituiscono casi di rigore eccessivo. | ||||||
| L'UFCOM può prevedere un termine per la messa in servizio dei numeri brevi attribuiti. Il termine è fissato nella decisione d'attribuzione. [2] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 4 nov. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 5845). [2] Introdotto dal n. I dell'O del 19 feb. 2003, in vigore dal 1° mar. 2003 (RU 2003 397). | ||||||
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RS 784.10 LTC Legge del 30 aprile 1997 sulle telecomunicazioni (LTC) Art. 28 [1] Gestione degli elementi di indirizzo |
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| L'UFCOM gestisce gli elementi di indirizzo che devono essere gestiti a livello nazionale. Provvede affinché vi sia un numero sufficiente di elementi di indirizzo, tenendo conto dell'evoluzione tecnica e dell'armonizzazione internazionale. | ||||||
| Il Consiglio federale stabilisce gli elementi di indirizzo che devono essere gestiti dall'UFCOM. | ||||||
| Il Consiglio federale può prescrivere una procedura alternativa obbligatoria per la composizione delle controversie che oppongono i titolari di elementi di indirizzo a terzi. Disciplina la procedura, i suoi effetti e le sue conseguenze sulla procedura civile, in particolare in materia di sospensione della prescrizione e di onere della prova. Sono fatte salve le azioni civili dei titolari di elementi di indirizzo e di terzi. | ||||||
| Nessuno ha diritto a un elemento di indirizzo determinato. Il Consiglio federale può prevedere eccezioni. | ||||||
| I fornitori di servizi di telecomunicazione assicurano la portabilità dei numeri. | ||||||
| Il Consiglio federale emana prescrizioni sulla gestione degli elementi di indirizzo, in particolare su: | ||||||
| la loro attribuzione, la loro utilizzazione, il loro blocco, il loro trasferimento e la loro revoca; | ||||||
| l'allestimento dei piani di numerazione; | ||||||
| la delega della loro gestione a terzi, la fine dell'attività delegata e la vigilanza su quest'ultima; | ||||||
| la loro subattribuzione; | ||||||
| la portabilità dei numeri. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 2019, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 6159; FF 2017 5599). | ||||||
|
RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 190 Diritto determinante |
||||||
| Le leggi federali e il diritto internazionale sono determinanti per il Tribunale federale e per le altre autorità incaricate dell'applicazione del diritto. | ||||||
|
RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 164 Legislazione |
||||||
| Tutte le disposizioni importanti che contengono norme di diritto sono emanate sotto forma di legge federale. Vi rientrano in particolare le disposizioni fondamentali in materia di: | ||||||
| esercizio dei diritti politici; | ||||||
| restrizioni dei diritti costituzionali; | ||||||
| diritti e doveri delle persone; | ||||||
| cerchia dei contribuenti, oggetto e calcolo dei tributi; | ||||||
| compiti e prestazioni della Confederazione; | ||||||
| obblighi dei Cantoni nell'attuazione e esecuzione del diritto federale; | ||||||
| organizzazione e procedura delle autorità federali. | ||||||
| Competenze normative possono essere delegate mediante legge federale, sempreché la presente Costituzione non lo escluda. | ||||||
|
RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 190 Diritto determinante |
||||||
| Le leggi federali e il diritto internazionale sono determinanti per il Tribunale federale e per le altre autorità incaricate dell'applicazione del diritto. | ||||||
|
RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 9 Protezione dall'arbitrio e tutela della buona fede |
||||||
| Ognuno ha diritto d'essere trattato senza arbitrio e secondo il principio della buona fede da parte degli organi dello Stato. | ||||||
|
RS 784.10 LTC Legge del 30 aprile 1997 sulle telecomunicazioni (LTC) Art. 28 [1] Gestione degli elementi di indirizzo |
||||||
| L'UFCOM gestisce gli elementi di indirizzo che devono essere gestiti a livello nazionale. Provvede affinché vi sia un numero sufficiente di elementi di indirizzo, tenendo conto dell'evoluzione tecnica e dell'armonizzazione internazionale. | ||||||
| Il Consiglio federale stabilisce gli elementi di indirizzo che devono essere gestiti dall'UFCOM. | ||||||
| Il Consiglio federale può prescrivere una procedura alternativa obbligatoria per la composizione delle controversie che oppongono i titolari di elementi di indirizzo a terzi. Disciplina la procedura, i suoi effetti e le sue conseguenze sulla procedura civile, in particolare in materia di sospensione della prescrizione e di onere della prova. Sono fatte salve le azioni civili dei titolari di elementi di indirizzo e di terzi. | ||||||
| Nessuno ha diritto a un elemento di indirizzo determinato. Il Consiglio federale può prevedere eccezioni. | ||||||
| I fornitori di servizi di telecomunicazione assicurano la portabilità dei numeri. | ||||||
| Il Consiglio federale emana prescrizioni sulla gestione degli elementi di indirizzo, in particolare su: | ||||||
| la loro attribuzione, la loro utilizzazione, il loro blocco, il loro trasferimento e la loro revoca; | ||||||
| l'allestimento dei piani di numerazione; | ||||||
| la delega della loro gestione a terzi, la fine dell'attività delegata e la vigilanza su quest'ultima; | ||||||
| la loro subattribuzione; | ||||||
| la portabilità dei numeri. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 2019, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 6159; FF 2017 5599). | ||||||
|
RS 784.10 LTC Legge del 30 aprile 1997 sulle telecomunicazioni (LTC) Art. 62 Esecuzione |
||||||
| Il Consiglio federale provvede all'esecuzione della presente legge. Sono fatte salve le competenze della ComCom. | ||||||
| Il Consiglio federale può delegare all'UFCOM l'adozione delle necessarie prescrizioni amministrative e tecniche. | ||||||
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RS 784.10 LTC Legge del 30 aprile 1997 sulle telecomunicazioni (LTC) Art. 28 [1] Gestione degli elementi di indirizzo |
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| L'UFCOM gestisce gli elementi di indirizzo che devono essere gestiti a livello nazionale. Provvede affinché vi sia un numero sufficiente di elementi di indirizzo, tenendo conto dell'evoluzione tecnica e dell'armonizzazione internazionale. | ||||||
| Il Consiglio federale stabilisce gli elementi di indirizzo che devono essere gestiti dall'UFCOM. | ||||||
| Il Consiglio federale può prescrivere una procedura alternativa obbligatoria per la composizione delle controversie che oppongono i titolari di elementi di indirizzo a terzi. Disciplina la procedura, i suoi effetti e le sue conseguenze sulla procedura civile, in particolare in materia di sospensione della prescrizione e di onere della prova. Sono fatte salve le azioni civili dei titolari di elementi di indirizzo e di terzi. | ||||||
| Nessuno ha diritto a un elemento di indirizzo determinato. Il Consiglio federale può prevedere eccezioni. | ||||||
| I fornitori di servizi di telecomunicazione assicurano la portabilità dei numeri. | ||||||
| Il Consiglio federale emana prescrizioni sulla gestione degli elementi di indirizzo, in particolare su: | ||||||
| la loro attribuzione, la loro utilizzazione, il loro blocco, il loro trasferimento e la loro revoca; | ||||||
| l'allestimento dei piani di numerazione; | ||||||
| la delega della loro gestione a terzi, la fine dell'attività delegata e la vigilanza su quest'ultima; | ||||||
| la loro subattribuzione; | ||||||
| la portabilità dei numeri. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 2019, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 6159; FF 2017 5599). | ||||||
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RS 784.10 LTC Legge del 30 aprile 1997 sulle telecomunicazioni (LTC) Art. 62 Esecuzione |
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| Il Consiglio federale provvede all'esecuzione della presente legge. Sono fatte salve le competenze della ComCom. | ||||||
| Il Consiglio federale può delegare all'UFCOM l'adozione delle necessarie prescrizioni amministrative e tecniche. | ||||||
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RS 784.10 LTC Legge del 30 aprile 1997 sulle telecomunicazioni (LTC) Art. 28 [1] Gestione degli elementi di indirizzo |
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| L'UFCOM gestisce gli elementi di indirizzo che devono essere gestiti a livello nazionale. Provvede affinché vi sia un numero sufficiente di elementi di indirizzo, tenendo conto dell'evoluzione tecnica e dell'armonizzazione internazionale. | ||||||
| Il Consiglio federale stabilisce gli elementi di indirizzo che devono essere gestiti dall'UFCOM. | ||||||
| Il Consiglio federale può prescrivere una procedura alternativa obbligatoria per la composizione delle controversie che oppongono i titolari di elementi di indirizzo a terzi. Disciplina la procedura, i suoi effetti e le sue conseguenze sulla procedura civile, in particolare in materia di sospensione della prescrizione e di onere della prova. Sono fatte salve le azioni civili dei titolari di elementi di indirizzo e di terzi. | ||||||
| Nessuno ha diritto a un elemento di indirizzo determinato. Il Consiglio federale può prevedere eccezioni. | ||||||
| I fornitori di servizi di telecomunicazione assicurano la portabilità dei numeri. | ||||||
| Il Consiglio federale emana prescrizioni sulla gestione degli elementi di indirizzo, in particolare su: | ||||||
| la loro attribuzione, la loro utilizzazione, il loro blocco, il loro trasferimento e la loro revoca; | ||||||
| l'allestimento dei piani di numerazione; | ||||||
| la delega della loro gestione a terzi, la fine dell'attività delegata e la vigilanza su quest'ultima; | ||||||
| la loro subattribuzione; | ||||||
| la portabilità dei numeri. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 2019, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 6159; FF 2017 5599). | ||||||
|
RS 784.104 ORAT Ordinanza del 6 ottobre 1997 concernente gli elementi d'indirizzo nel settore delle telecomunicazioni (ORAT) Art. 25 Condizioni per l'attribuzione |
||||||
| L'UFCOM può attribuire un numero breve per uno dei servizi menzionati negli articoli 28-32 a condizione che il relativo servizio sia disponibile in qualsiasi momento in tutta la Svizzera e nelle tre lingue ufficiali. [1] | ||||||
| Più fornitori di servizi devono utilizzare lo stesso numero breve se intendono offrire un servizio analogo. | ||||||
| L'Ufficio può concedere eccezioni se l'obbligo di fornire il servizio in ogni momento in tutta la Svizzera oppure l'obbligo di utilizzare lo stesso numero breve costituiscono casi di rigore eccessivo. | ||||||
| L'UFCOM può prevedere un termine per la messa in servizio dei numeri brevi attribuiti. Il termine è fissato nella decisione d'attribuzione. [2] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 4 nov. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 5845). [2] Introdotto dal n. I dell'O del 19 feb. 2003, in vigore dal 1° mar. 2003 (RU 2003 397). | ||||||
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RS 784.10 LTC Legge del 30 aprile 1997 sulle telecomunicazioni (LTC) Art. 28 [1] Gestione degli elementi di indirizzo |
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| L'UFCOM gestisce gli elementi di indirizzo che devono essere gestiti a livello nazionale. Provvede affinché vi sia un numero sufficiente di elementi di indirizzo, tenendo conto dell'evoluzione tecnica e dell'armonizzazione internazionale. | ||||||
| Il Consiglio federale stabilisce gli elementi di indirizzo che devono essere gestiti dall'UFCOM. | ||||||
| Il Consiglio federale può prescrivere una procedura alternativa obbligatoria per la composizione delle controversie che oppongono i titolari di elementi di indirizzo a terzi. Disciplina la procedura, i suoi effetti e le sue conseguenze sulla procedura civile, in particolare in materia di sospensione della prescrizione e di onere della prova. Sono fatte salve le azioni civili dei titolari di elementi di indirizzo e di terzi. | ||||||
| Nessuno ha diritto a un elemento di indirizzo determinato. Il Consiglio federale può prevedere eccezioni. | ||||||
| I fornitori di servizi di telecomunicazione assicurano la portabilità dei numeri. | ||||||
| Il Consiglio federale emana prescrizioni sulla gestione degli elementi di indirizzo, in particolare su: | ||||||
| la loro attribuzione, la loro utilizzazione, il loro blocco, il loro trasferimento e la loro revoca; | ||||||
| l'allestimento dei piani di numerazione; | ||||||
| la delega della loro gestione a terzi, la fine dell'attività delegata e la vigilanza su quest'ultima; | ||||||
| la loro subattribuzione; | ||||||
| la portabilità dei numeri. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 2019, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 6159; FF 2017 5599). | ||||||
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RS 784.104 ORAT Ordinanza del 6 ottobre 1997 concernente gli elementi d'indirizzo nel settore delle telecomunicazioni (ORAT) Art. 25 Condizioni per l'attribuzione |
||||||
| L'UFCOM può attribuire un numero breve per uno dei servizi menzionati negli articoli 28-32 a condizione che il relativo servizio sia disponibile in qualsiasi momento in tutta la Svizzera e nelle tre lingue ufficiali. [1] | ||||||
| Più fornitori di servizi devono utilizzare lo stesso numero breve se intendono offrire un servizio analogo. | ||||||
| L'Ufficio può concedere eccezioni se l'obbligo di fornire il servizio in ogni momento in tutta la Svizzera oppure l'obbligo di utilizzare lo stesso numero breve costituiscono casi di rigore eccessivo. | ||||||
| L'UFCOM può prevedere un termine per la messa in servizio dei numeri brevi attribuiti. Il termine è fissato nella decisione d'attribuzione. [2] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 4 nov. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 5845). [2] Introdotto dal n. I dell'O del 19 feb. 2003, in vigore dal 1° mar. 2003 (RU 2003 397). | ||||||
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RS 784.10 LTC Legge del 30 aprile 1997 sulle telecomunicazioni (LTC) Art. 28 [1] Gestione degli elementi di indirizzo |
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| L'UFCOM gestisce gli elementi di indirizzo che devono essere gestiti a livello nazionale. Provvede affinché vi sia un numero sufficiente di elementi di indirizzo, tenendo conto dell'evoluzione tecnica e dell'armonizzazione internazionale. | ||||||
| Il Consiglio federale stabilisce gli elementi di indirizzo che devono essere gestiti dall'UFCOM. | ||||||
| Il Consiglio federale può prescrivere una procedura alternativa obbligatoria per la composizione delle controversie che oppongono i titolari di elementi di indirizzo a terzi. Disciplina la procedura, i suoi effetti e le sue conseguenze sulla procedura civile, in particolare in materia di sospensione della prescrizione e di onere della prova. Sono fatte salve le azioni civili dei titolari di elementi di indirizzo e di terzi. | ||||||
| Nessuno ha diritto a un elemento di indirizzo determinato. Il Consiglio federale può prevedere eccezioni. | ||||||
| I fornitori di servizi di telecomunicazione assicurano la portabilità dei numeri. | ||||||
| Il Consiglio federale emana prescrizioni sulla gestione degli elementi di indirizzo, in particolare su: | ||||||
| la loro attribuzione, la loro utilizzazione, il loro blocco, il loro trasferimento e la loro revoca; | ||||||
| l'allestimento dei piani di numerazione; | ||||||
| la delega della loro gestione a terzi, la fine dell'attività delegata e la vigilanza su quest'ultima; | ||||||
| la loro subattribuzione; | ||||||
| la portabilità dei numeri. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 2019, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 6159; FF 2017 5599). | ||||||
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RS 784.104 ORAT Ordinanza del 6 ottobre 1997 concernente gli elementi d'indirizzo nel settore delle telecomunicazioni (ORAT) Art. 25 Condizioni per l'attribuzione |
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| L'UFCOM può attribuire un numero breve per uno dei servizi menzionati negli articoli 28-32 a condizione che il relativo servizio sia disponibile in qualsiasi momento in tutta la Svizzera e nelle tre lingue ufficiali. [1] | ||||||
| Più fornitori di servizi devono utilizzare lo stesso numero breve se intendono offrire un servizio analogo. | ||||||
| L'Ufficio può concedere eccezioni se l'obbligo di fornire il servizio in ogni momento in tutta la Svizzera oppure l'obbligo di utilizzare lo stesso numero breve costituiscono casi di rigore eccessivo. | ||||||
| L'UFCOM può prevedere un termine per la messa in servizio dei numeri brevi attribuiti. Il termine è fissato nella decisione d'attribuzione. [2] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 4 nov. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 5845). [2] Introdotto dal n. I dell'O del 19 feb. 2003, in vigore dal 1° mar. 2003 (RU 2003 397). | ||||||
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RS 784.104 ORAT Ordinanza del 6 ottobre 1997 concernente gli elementi d'indirizzo nel settore delle telecomunicazioni (ORAT) Art. 25 Condizioni per l'attribuzione |
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| L'UFCOM può attribuire un numero breve per uno dei servizi menzionati negli articoli 28-32 a condizione che il relativo servizio sia disponibile in qualsiasi momento in tutta la Svizzera e nelle tre lingue ufficiali. [1] | ||||||
| Più fornitori di servizi devono utilizzare lo stesso numero breve se intendono offrire un servizio analogo. | ||||||
| L'Ufficio può concedere eccezioni se l'obbligo di fornire il servizio in ogni momento in tutta la Svizzera oppure l'obbligo di utilizzare lo stesso numero breve costituiscono casi di rigore eccessivo. | ||||||
| L'UFCOM può prevedere un termine per la messa in servizio dei numeri brevi attribuiti. Il termine è fissato nella decisione d'attribuzione. [2] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 4 nov. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 5845). [2] Introdotto dal n. I dell'O del 19 feb. 2003, in vigore dal 1° mar. 2003 (RU 2003 397). | ||||||
|
RS 784.104 ORAT Ordinanza del 6 ottobre 1997 concernente gli elementi d'indirizzo nel settore delle telecomunicazioni (ORAT) Art. 28 [1] Servizi d'emergenza |
||||||
| Diversi numeri brevi sono a disposizione dei seguenti servizi d'emergenza: | ||||||
| numero d'emergenza europeo; | ||||||
| polizia, chiamata d'emergenza; | ||||||
| pompieri, chiamata d'emergenza; | ||||||
| servizio sanitario, chiamata d'emergenza; | ||||||
| assistenza telefonica per adulti; | ||||||
| assistenza telefonica per bambini e giovani. | ||||||
| avvelenamento, chiamata d'emergenza. | ||||||
| I servizi d'emergenza devono essere gestiti da organizzazioni riconosciute dalle autorità competenti. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 6243). | ||||||
|
RS 784.104 ORAT Ordinanza del 6 ottobre 1997 concernente gli elementi d'indirizzo nel settore delle telecomunicazioni (ORAT) Art. 32 [1] Elenco e servizio di commutazione per ipovedenti e persone con difficoltà motorie |
||||||
| L'accesso all'elenco e al servizio di commutazione per ipovedenti e persone con difficoltà motorie ai sensi dell'articolo 15 capoverso 1 lettera f dell'ordinanza del 9 marzo 2007 [2] sui servizi di telecomunicazione deve essere garantito tramite numeri brevi. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 6243). [2] RS 784.101.1 | ||||||
|
RS 784.104 ORAT Ordinanza del 6 ottobre 1997 concernente gli elementi d'indirizzo nel settore delle telecomunicazioni (ORAT) Art. 25 Condizioni per l'attribuzione |
||||||
| L'UFCOM può attribuire un numero breve per uno dei servizi menzionati negli articoli 28-32 a condizione che il relativo servizio sia disponibile in qualsiasi momento in tutta la Svizzera e nelle tre lingue ufficiali. [1] | ||||||
| Più fornitori di servizi devono utilizzare lo stesso numero breve se intendono offrire un servizio analogo. | ||||||
| L'Ufficio può concedere eccezioni se l'obbligo di fornire il servizio in ogni momento in tutta la Svizzera oppure l'obbligo di utilizzare lo stesso numero breve costituiscono casi di rigore eccessivo. | ||||||
| L'UFCOM può prevedere un termine per la messa in servizio dei numeri brevi attribuiti. Il termine è fissato nella decisione d'attribuzione. [2] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 4 nov. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 5845). [2] Introdotto dal n. I dell'O del 19 feb. 2003, in vigore dal 1° mar. 2003 (RU 2003 397). | ||||||
|
RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 70 Lingue |
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| Le lingue ufficiali della Confederazione sono il tedesco, il francese e l'italiano. Il romancio è lingua ufficiale nei rapporti con le persone di lingua romancia. | ||||||
| I Cantoni designano le loro lingue ufficiali. Per garantire la pace linguistica rispettano la composizione linguistica tradizionale delle regioni e considerano le minoranze linguistiche autoctone. | ||||||
| La Confederazione e i Cantoni promuovono la comprensione e gli scambi tra le comunità linguistiche. | ||||||
| La Confederazione sostiene i Cantoni plurilingui nell'adempimento dei loro compiti speciali. | ||||||
| La Confederazione sostiene i provvedimenti dei Cantoni dei Grigioni e del Ticino volti a conservare e promuovere le lingue romancia e italiana. | ||||||
|
RS 784.104 ORAT Ordinanza del 6 ottobre 1997 concernente gli elementi d'indirizzo nel settore delle telecomunicazioni (ORAT) Art. 25 Condizioni per l'attribuzione |
||||||
| L'UFCOM può attribuire un numero breve per uno dei servizi menzionati negli articoli 28-32 a condizione che il relativo servizio sia disponibile in qualsiasi momento in tutta la Svizzera e nelle tre lingue ufficiali. [1] | ||||||
| Più fornitori di servizi devono utilizzare lo stesso numero breve se intendono offrire un servizio analogo. | ||||||
| L'Ufficio può concedere eccezioni se l'obbligo di fornire il servizio in ogni momento in tutta la Svizzera oppure l'obbligo di utilizzare lo stesso numero breve costituiscono casi di rigore eccessivo. | ||||||
| L'UFCOM può prevedere un termine per la messa in servizio dei numeri brevi attribuiti. Il termine è fissato nella decisione d'attribuzione. [2] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 4 nov. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 5845). [2] Introdotto dal n. I dell'O del 19 feb. 2003, in vigore dal 1° mar. 2003 (RU 2003 397). | ||||||
|
RS 784.104 ORAT Ordinanza del 6 ottobre 1997 concernente gli elementi d'indirizzo nel settore delle telecomunicazioni (ORAT) Art. 26 Formato ed esigenze tecniche |
||||||
| I numeri brevi constano di norma di tre cifre, di cui la prima è la cifra 1 (formato=1xx). L'UFCOM può aggiungere una o due cifre supplementari. | ||||||
|
RS 784.104 ORAT Ordinanza del 6 ottobre 1997 concernente gli elementi d'indirizzo nel settore delle telecomunicazioni (ORAT) Art. 25 Condizioni per l'attribuzione |
||||||
| L'UFCOM può attribuire un numero breve per uno dei servizi menzionati negli articoli 28-32 a condizione che il relativo servizio sia disponibile in qualsiasi momento in tutta la Svizzera e nelle tre lingue ufficiali. [1] | ||||||
| Più fornitori di servizi devono utilizzare lo stesso numero breve se intendono offrire un servizio analogo. | ||||||
| L'Ufficio può concedere eccezioni se l'obbligo di fornire il servizio in ogni momento in tutta la Svizzera oppure l'obbligo di utilizzare lo stesso numero breve costituiscono casi di rigore eccessivo. | ||||||
| L'UFCOM può prevedere un termine per la messa in servizio dei numeri brevi attribuiti. Il termine è fissato nella decisione d'attribuzione. [2] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 4 nov. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 5845). [2] Introdotto dal n. I dell'O del 19 feb. 2003, in vigore dal 1° mar. 2003 (RU 2003 397). | ||||||
|
RS 784.104 ORAT Ordinanza del 6 ottobre 1997 concernente gli elementi d'indirizzo nel settore delle telecomunicazioni (ORAT) Art. 29 [1] Servizi di soccorso aereo |
||||||
| L'UFCOM può attribuire un numero breve a chiunque intende fornire servizi di pubblica utilità nell'ambito delle attività di soccorso aereo che richiedono l'intervento immediato di specialisti sul posto. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 6243). | ||||||
|
RS 784.104 ORAT Ordinanza del 6 ottobre 1997 concernente gli elementi d'indirizzo nel settore delle telecomunicazioni (ORAT) Art. 29 [1] Servizi di soccorso aereo |
||||||
| L'UFCOM può attribuire un numero breve a chiunque intende fornire servizi di pubblica utilità nell'ambito delle attività di soccorso aereo che richiedono l'intervento immediato di specialisti sul posto. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 6243). | ||||||
|
RS 642.11 LIFD Legge federale del 14 dicembre 1990 sull'imposta federale diretta (LIFD) Art. 56 |
||||||
| Sono esenti dall'imposta: | ||||||
| la Confederazione e i suoi stabilimenti; | ||||||
| i Cantoni e i loro stabilimenti; | ||||||
| i Comuni, le parrocchie e le altre collettività territoriali cantonali nonché i loro stabilimenti; | ||||||
| le imprese di trasporto e d'infrastruttura, titolari di una concessione federale, che ricevono un'indennità per la loro attività o, in base alla concessione, devono mantenere un'impresa annuale di importanza nazionale; sono altresì esenti gli utili liberamente disponibili provenienti dall'attività concessionaria; sono tuttavia eccettuati dall'esenzione dall'imposta le aziende accessorie e gli immobili che non hanno una relazione necessaria con l'attività concessionaria; | ||||||
| le istituzioni di previdenza professionale di imprese con domicilio, sede o stabilimento d'impresa in Svizzera o di imprese loro vicine, a condizione che le risorse di tali istituzioni siano durevolmente ed esclusivamente devolute alla previdenza del personale; | ||||||
| le casse svizzere d'assicurazioni sociali e di compensazione, segnatamente le casse d'assicurazione contro la disoccupazione, le casse malattia, quelle di vecchiaia, invalidità e superstiti, eccettuate le società d'assicurazione concessionarie; | ||||||
| le persone giuridiche, che perseguono uno scopo pubblico o di utilità pubblica, per quanto concerne l'utile esclusivamente e irrevocabilmente destinato a tali fini. [2] Scopi imprenditoriali non sono di norma considerati d'interesse pubblico. L'acquisizione e l'amministrazione di partecipazioni in capitale importanti a imprese sono di utilità pubblica quando l'interesse al mantenimento dell'impresa occupa una posizione subalterna rispetto allo scopo di utilità pubblica e quando non sono esercitate attività dirigenziali; | ||||||
| le persone giuridiche che perseguono, sul piano nazionale, fini di culto, per quanto riguarda l'utile esclusivamente e irrevocabilmente destinato a tali fini; | ||||||
| gli Stati esteri per quanto concerne i loro immobili situati in Svizzera e destinati esclusivamente all'uso diretto da parte delle loro rappresentanze diplomatiche e consolari, nonché i beneficiari istituzionali di esenzioni fiscali di cui all'articolo 2 capoverso 1 della legge del 22 giugno 2007 [5] sullo Stato ospite per gli immobili di cui sono proprietari e che sono occupati dai loro servizi; | ||||||
| gli investimenti collettivi di capitale con possesso fondiario diretto sempreché i loro investitori siano esclusivamente istituzioni di previdenza professionale esentate dall'imposta conformemente alla lettera e o casse svizzere d'assicurazioni sociali e di compensazione esentate dall'imposta conformemente alla lettera f. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra II n. 10 della LF del 20 mar. 2009 sulla Riforma delle ferrovie 2, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 55975629; FF 2005 2183, 2007 2457). [2] Nuovo testo giusta la cifra I n. 1 della LF del 10 ott. 1997 sulla riforma 1997 dell'imposizione delle imprese, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1998 669; FF 1997 II 963). [3] Nuovo testo giusta la cifra I n. 1 della LF del 10 ott. 1997 sulla riforma 1997 dell'imposizione delle imprese, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1998 669; FF 1997 II 963). [4] Nuovo testo giusta l'all. cifra II n. 7 della LF del 22 giu. 2007 sullo Stato ospite, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6637; FF 2006 7359). [5] RS 192.12 [6] Introdotta dall'all. cifra II n. 6 della L del 23 giu. 2006 sugli investimenti collettivi, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 5379; FF 2005 5701). | ||||||
|
RS 784.104 ORAT Ordinanza del 6 ottobre 1997 concernente gli elementi d'indirizzo nel settore delle telecomunicazioni (ORAT) Art. 1 |
||||||
| Quest'ordinanza si applica a tutti gli elementi d'indirizzo eccettuati i nomi di dominio. | ||||||
| I termini e le abbreviazioni utilizzati nella presente ordinanza sono spiegati nell'allegato. | ||||||
|
RS 784.104 ORAT Ordinanza del 6 ottobre 1997 concernente gli elementi d'indirizzo nel settore delle telecomunicazioni (ORAT) Art. 1 |
||||||
| Quest'ordinanza si applica a tutti gli elementi d'indirizzo eccettuati i nomi di dominio. | ||||||
| I termini e le abbreviazioni utilizzati nella presente ordinanza sono spiegati nell'allegato. | ||||||
|
RS 784.104 ORAT Ordinanza del 6 ottobre 1997 concernente gli elementi d'indirizzo nel settore delle telecomunicazioni (ORAT) Art. 1 |
||||||
| Quest'ordinanza si applica a tutti gli elementi d'indirizzo eccettuati i nomi di dominio. | ||||||
| I termini e le abbreviazioni utilizzati nella presente ordinanza sono spiegati nell'allegato. | ||||||
|
RS 784.104 ORAT Ordinanza del 6 ottobre 1997 concernente gli elementi d'indirizzo nel settore delle telecomunicazioni (ORAT) Art. 29 [1] Servizi di soccorso aereo |
||||||
| L'UFCOM può attribuire un numero breve a chiunque intende fornire servizi di pubblica utilità nell'ambito delle attività di soccorso aereo che richiedono l'intervento immediato di specialisti sul posto. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 6243). | ||||||
|
RS 784.104 ORAT Ordinanza del 6 ottobre 1997 concernente gli elementi d'indirizzo nel settore delle telecomunicazioni (ORAT) Art. 11 Revoca |
||||||
| L'UFCOM può revocare l'attribuzione di elementi d'indirizzo se: | ||||||
| una modifica dei piani di numerazione o delle prescrizioni sulla gestione dei parametri di comunicazione lo richiede; | ||||||
| il titolare degli elementi d'indirizzo viola il diritto applicabile, in particolare le disposizioni della presente ordinanza, le prescrizioni dell'UFCOM o le disposizioni della decisione d'attribuzione; | ||||||
| un'altra autorità competente constata che un loro utilizzo comporta un'infrazione al diritto federale; | ||||||
| il titolare si è fatto attribuire gli elementi di indirizzo per impedirne l'attribuzione ad altri interessati; | ||||||
| ha motivi di credere che un loro utilizzo da parte del titolare comporti un'infrazione al diritto federale; | ||||||
| il titolare non utilizza più del tutto o se utilizza solo in parte gli elementi d'indirizzo attribuitigli o se non li usa principalmente in Svizzera; | ||||||
| il titolare non paga le tasse amministrative; | ||||||
| il richiedente è in fallimento, in liquidazione o in una procedura concordataria; | ||||||
| lo esigono altri motivi importanti quali ad esempio raccomandazioni, norme o altre misure d'armonizzazione internazionali. | ||||||
| Come misura preliminare, l'UFCOM può esigere la messa fuori servizio degli elementi d'indirizzo in questione. | ||||||
| Un elemento d'indirizzo è considerato revocato se il titolare decede o è radiato dal registro di commercio a seguito di un fallimento o di una liquidazione. [7] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 19 dic. 2001, in vigore dal 1° apr. 2002 (RU 2002 273). [2] Introdotta dal n. I dell'O del 5 nov. 2014, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 4173). [3] Introdotta dal n. I dell'O del 5 nov. 2014, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 4173). [4] Introdotta dal n. I dell'O del 5 nov. 2014, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 4173). Correzione del 13 gen. 2015 (RU 2015 183). [5] Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 19 gen. 2005, in vigore dal 1° feb. 2005 (RU 2005 691). [6] Introdotta dal n. I dell'O del 5 nov. 2014, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 4173). Correzione del 13 gen. 2015 (RU 2015 183). [7] Introdotto dal n. I dell'O del 9 mar. 2007, in vigore dal 1° apr. 2007 (RU 2007 1039). | ||||||
|
RS 784.104 ORAT Ordinanza del 6 ottobre 1997 concernente gli elementi d'indirizzo nel settore delle telecomunicazioni (ORAT) Art. 29 [1] Servizi di soccorso aereo |
||||||
| L'UFCOM può attribuire un numero breve a chiunque intende fornire servizi di pubblica utilità nell'ambito delle attività di soccorso aereo che richiedono l'intervento immediato di specialisti sul posto. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 6243). | ||||||
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RS 784.104 ORAT Ordinanza del 6 ottobre 1997 concernente gli elementi d'indirizzo nel settore delle telecomunicazioni (ORAT) Art. 29 [1] Servizi di soccorso aereo |
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| L'UFCOM può attribuire un numero breve a chiunque intende fornire servizi di pubblica utilità nell'ambito delle attività di soccorso aereo che richiedono l'intervento immediato di specialisti sul posto. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 6243). | ||||||
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RS 784.104 ORAT Ordinanza del 6 ottobre 1997 concernente gli elementi d'indirizzo nel settore delle telecomunicazioni (ORAT) Art. 29 [1] Servizi di soccorso aereo |
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| L'UFCOM può attribuire un numero breve a chiunque intende fornire servizi di pubblica utilità nell'ambito delle attività di soccorso aereo che richiedono l'intervento immediato di specialisti sul posto. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 6243). | ||||||
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RS 784.104 ORAT Ordinanza del 6 ottobre 1997 concernente gli elementi d'indirizzo nel settore delle telecomunicazioni (ORAT) Art. 29 [1] Servizi di soccorso aereo |
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| L'UFCOM può attribuire un numero breve a chiunque intende fornire servizi di pubblica utilità nell'ambito delle attività di soccorso aereo che richiedono l'intervento immediato di specialisti sul posto. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 6243). | ||||||
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RS 784.104 ORAT Ordinanza del 6 ottobre 1997 concernente gli elementi d'indirizzo nel settore delle telecomunicazioni (ORAT) Art. 29 [1] Servizi di soccorso aereo |
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| L'UFCOM può attribuire un numero breve a chiunque intende fornire servizi di pubblica utilità nell'ambito delle attività di soccorso aereo che richiedono l'intervento immediato di specialisti sul posto. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 6243). | ||||||
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RS 784.104 ORAT Ordinanza del 6 ottobre 1997 concernente gli elementi d'indirizzo nel settore delle telecomunicazioni (ORAT) Art. 29 [1] Servizi di soccorso aereo |
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| L'UFCOM può attribuire un numero breve a chiunque intende fornire servizi di pubblica utilità nell'ambito delle attività di soccorso aereo che richiedono l'intervento immediato di specialisti sul posto. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 6243). | ||||||
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RS 784.104 ORAT Ordinanza del 6 ottobre 1997 concernente gli elementi d'indirizzo nel settore delle telecomunicazioni (ORAT) Art. 29 [1] Servizi di soccorso aereo |
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| L'UFCOM può attribuire un numero breve a chiunque intende fornire servizi di pubblica utilità nell'ambito delle attività di soccorso aereo che richiedono l'intervento immediato di specialisti sul posto. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 6243). | ||||||
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RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 8 Uguaglianza giuridica |
||||||
| Tutti sono uguali davanti alla legge. | ||||||
| Nessuno può essere discriminato, in particolare a causa dell'origine, della razza, del sesso, dell'età, della lingua, della posizione sociale, del modo di vita, delle convinzioni religiose, filosofiche o politiche, e di menomazioni fisiche, mentali o psichiche. | ||||||
| Uomo e donna hanno uguali diritti. La legge ne assicura l'uguaglianza, di diritto e di fatto, in particolare per quanto concerne la famiglia, l'istruzione e il lavoro. Uomo e donna hanno diritto a un salario uguale per un lavoro di uguale valore. | ||||||
| La legge prevede provvedimenti per eliminare svantaggi esistenti nei confronti dei disabili. | ||||||
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RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 8 Uguaglianza giuridica |
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| Tutti sono uguali davanti alla legge. | ||||||
| Nessuno può essere discriminato, in particolare a causa dell'origine, della razza, del sesso, dell'età, della lingua, della posizione sociale, del modo di vita, delle convinzioni religiose, filosofiche o politiche, e di menomazioni fisiche, mentali o psichiche. | ||||||
| Uomo e donna hanno uguali diritti. La legge ne assicura l'uguaglianza, di diritto e di fatto, in particolare per quanto concerne la famiglia, l'istruzione e il lavoro. Uomo e donna hanno diritto a un salario uguale per un lavoro di uguale valore. | ||||||
| La legge prevede provvedimenti per eliminare svantaggi esistenti nei confronti dei disabili. | ||||||
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RS 784.104 ORAT Ordinanza del 6 ottobre 1997 concernente gli elementi d'indirizzo nel settore delle telecomunicazioni (ORAT) Art. 25 Condizioni per l'attribuzione |
||||||
| L'UFCOM può attribuire un numero breve per uno dei servizi menzionati negli articoli 28-32 a condizione che il relativo servizio sia disponibile in qualsiasi momento in tutta la Svizzera e nelle tre lingue ufficiali. [1] | ||||||
| Più fornitori di servizi devono utilizzare lo stesso numero breve se intendono offrire un servizio analogo. | ||||||
| L'Ufficio può concedere eccezioni se l'obbligo di fornire il servizio in ogni momento in tutta la Svizzera oppure l'obbligo di utilizzare lo stesso numero breve costituiscono casi di rigore eccessivo. | ||||||
| L'UFCOM può prevedere un termine per la messa in servizio dei numeri brevi attribuiti. Il termine è fissato nella decisione d'attribuzione. [2] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 4 nov. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 5845). [2] Introdotto dal n. I dell'O del 19 feb. 2003, in vigore dal 1° mar. 2003 (RU 2003 397). | ||||||
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RS 784.104 ORAT Ordinanza del 6 ottobre 1997 concernente gli elementi d'indirizzo nel settore delle telecomunicazioni (ORAT) Art. 29 [1] Servizi di soccorso aereo |
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| L'UFCOM può attribuire un numero breve a chiunque intende fornire servizi di pubblica utilità nell'ambito delle attività di soccorso aereo che richiedono l'intervento immediato di specialisti sul posto. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 6243). | ||||||
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RS 784.104 ORAT Ordinanza del 6 ottobre 1997 concernente gli elementi d'indirizzo nel settore delle telecomunicazioni (ORAT) Art. 25 Condizioni per l'attribuzione |
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| L'UFCOM può attribuire un numero breve per uno dei servizi menzionati negli articoli 28-32 a condizione che il relativo servizio sia disponibile in qualsiasi momento in tutta la Svizzera e nelle tre lingue ufficiali. [1] | ||||||
| Più fornitori di servizi devono utilizzare lo stesso numero breve se intendono offrire un servizio analogo. | ||||||
| L'Ufficio può concedere eccezioni se l'obbligo di fornire il servizio in ogni momento in tutta la Svizzera oppure l'obbligo di utilizzare lo stesso numero breve costituiscono casi di rigore eccessivo. | ||||||
| L'UFCOM può prevedere un termine per la messa in servizio dei numeri brevi attribuiti. Il termine è fissato nella decisione d'attribuzione. [2] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 4 nov. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 5845). [2] Introdotto dal n. I dell'O del 19 feb. 2003, in vigore dal 1° mar. 2003 (RU 2003 397). | ||||||
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RS 784.104 ORAT Ordinanza del 6 ottobre 1997 concernente gli elementi d'indirizzo nel settore delle telecomunicazioni (ORAT) Art. 25 Condizioni per l'attribuzione |
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| L'UFCOM può attribuire un numero breve per uno dei servizi menzionati negli articoli 28-32 a condizione che il relativo servizio sia disponibile in qualsiasi momento in tutta la Svizzera e nelle tre lingue ufficiali. [1] | ||||||
| Più fornitori di servizi devono utilizzare lo stesso numero breve se intendono offrire un servizio analogo. | ||||||
| L'Ufficio può concedere eccezioni se l'obbligo di fornire il servizio in ogni momento in tutta la Svizzera oppure l'obbligo di utilizzare lo stesso numero breve costituiscono casi di rigore eccessivo. | ||||||
| L'UFCOM può prevedere un termine per la messa in servizio dei numeri brevi attribuiti. Il termine è fissato nella decisione d'attribuzione. [2] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 4 nov. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 5845). [2] Introdotto dal n. I dell'O del 19 feb. 2003, in vigore dal 1° mar. 2003 (RU 2003 397). | ||||||
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RS 784.104 ORAT Ordinanza del 6 ottobre 1997 concernente gli elementi d'indirizzo nel settore delle telecomunicazioni (ORAT) Art. 29 [1] Servizi di soccorso aereo |
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| L'UFCOM può attribuire un numero breve a chiunque intende fornire servizi di pubblica utilità nell'ambito delle attività di soccorso aereo che richiedono l'intervento immediato di specialisti sul posto. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 6243). | ||||||