SR 211.435.1 Ordinanza dell' 8 dicembre 2017 sulla realizzazione di atti pubblici e autenticazioni in forma elettronica (OAPuE) OAPuE Art. 22 Applicabilità dell'ordinanza generale sugli emolumenti - Per quanto la presente ordinanza non disponga altrimenti, si applicano le disposizioni dell'ordinanza generale dell'8 settembre 200414 sugli emolumenti. |
SR 211.435.1 Ordinanza dell' 8 dicembre 2017 sulla realizzazione di atti pubblici e autenticazioni in forma elettronica (OAPuE) OAPuE Art. 23 Fatturazione e conseguenze della mora - 1 L'UFG fattura gli emolumenti annualmente al pubblico ufficiale o al servizio competente secondo il diritto applicabile. |
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1 | L'UFG fattura gli emolumenti annualmente al pubblico ufficiale o al servizio competente secondo il diritto applicabile. |
2 | Sono fatti salvi accordi diversi tra l'UFG e i Cantoni o il servizio competente secondo il diritto applicabile. |
3 | Se il debitore degli emolumenti è il pubblico ufficiale e questi è in mora nonostante sollecito, l'UFG può ordinare che la competente autorità cantonale o federale revochi la validità giuridica dell'iscrizione secondo l'articolo 7. |
SR 211.435.1 Ordinanza dell' 8 dicembre 2017 sulla realizzazione di atti pubblici e autenticazioni in forma elettronica (OAPuE) OAPuE Art. 23 Fatturazione e conseguenze della mora - 1 L'UFG fattura gli emolumenti annualmente al pubblico ufficiale o al servizio competente secondo il diritto applicabile. |
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1 | L'UFG fattura gli emolumenti annualmente al pubblico ufficiale o al servizio competente secondo il diritto applicabile. |
2 | Sono fatti salvi accordi diversi tra l'UFG e i Cantoni o il servizio competente secondo il diritto applicabile. |
3 | Se il debitore degli emolumenti è il pubblico ufficiale e questi è in mora nonostante sollecito, l'UFG può ordinare che la competente autorità cantonale o federale revochi la validità giuridica dell'iscrizione secondo l'articolo 7. |